REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PUBBLICI APPALTI
• Supplemento Ordinario n. 270 alla G.U. n. 288 del 10
dicembre 2010 è stato pubblicato il
• DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5
ottobre 2010, n. 207
• Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE».
• Entrata in vigore del provvedimento: 09/06/2011
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PUBBLICI APPALTI
NOVITA’
• il responsabile del procedimento potrà essere anche progettista per
lavori fino a 5 milioni,
• i collaudi saranno affidabili a terzi solo con gara,
• aumenterà il livello qualitativo dei progetti e degli studi di fattibilità,
• entreranno in vigore le nuove classifiche di qualificazione per piccoli
lavori,
• sarà obbligatorio prevedere limiti ai ribassi nelle gare di
progettazione
• nuove sanzioni per imprese e SOA rispetto ai certificati falsi
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NOVITA’
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La validazione dei progetti sarà compito del Rup fino a un milione di euro e,
oltre tale importo, ad organismi interni dell'Amministrazione dotati di un
sistema di controllo qualità (ma fino al 2013 non sarà necessario),
Entreranno in vigore anche le norme attuative della garanzia globale di
esecuzione, il cosiddetto performance bond, facoltativo per le gare sopra i
100 milioni di lavori e obbligatorio per gli appalti integrati (progettazione
esecutiva e costruzione) oltre i 75 milioni e per gli affidamenti al general
contractor per qualunque importo.
•
Negli appalti integrati necessaria la qualificazione progettuale anche per le
imprese che hanno la certificazione SOA per progettazione e costruzione. I
collaudi possono essere affidati a terzi, quando l'amministrazione non può
svolgerli direttamente, solo tramite gara, a soggetti esterni con 5 o 10 anni
di esperienza a seconda dell'importo dei lavori.
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NOVITA’
• Al progettista potrà essere chiesto di presentare soltanto la polizza
per errore e/o omissione progettuale e ci sarà l'obbligo di polizza
assicurativa anche per il validatore.
• Polizza decennale postuma ( art 126 comma 1) “ il limite di
indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al
20% del valore dell’opera realizzata e non superiore al 40%...”
• Svincolo progressivo polizze definitive per appalti di fornitura e
servizi ( accordi quadro, contratti e convenzioni) avviene sulla base
del certificato di verifica di conformità di cui all’art. 322
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NOVITA’
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Art. 57
Garanzie
1. La polizza richiesta al soggetto incaricato dell’attività di verifica ha le seguenti
caratteristiche:
a) nel caso di polizza specifica limitata all’incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla
data di
rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione:
1. non inferiore al cinque per cento del valore dell’opera, con il limite di 500.000 euro, per lavori di
importo inferiore alla soglia stabilita dall’articolo 28, comma 1, lettera c), del codice;
2. non inferiore al dieci per cento dell’importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, nel caso di
lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.
Per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a 1.500.000
euro fino
al venti per cento dell’importo dei lavori con il limite di 2.500.000 euro.
b) nel caso in cui il soggetto incaricato dell’attività di verifica sia coperto da una polizza
professionale
generale per l’intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea
dichiarazione della
compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui alla lettera a) per lo
specifico progetto.
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OSSERVAZIONI CORTE DEI CONTI
•
1.
2.
QUALIFICAZIONE SOA
Bocciata quindi la bozza di regolamento, che
nell’ottica di apertura del mercato consente alle
imprese affidatarie di utilizzare per la qualificazione
prevalente l’importo dei lavori, subappaltati oltre il 30%
o il 40%.
Non sono state prese in considerazione le
osservazioni presentate alla precedente bozza di
regolamento, in cui si segnalava il contrasto con la
Legge248/2006 che ha abolito i minimi tariffari.
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OSSERVAZIONI CORTE DEI CONTI
•
QUALIFICAZIONE SOA
1.
2.
inappropriata anche la mancata definizione delle modalità di
coordinamento e vigilanza sulle attività delle Soa. Al contrario
di quanto previsto dal Codice Appalti, il regolamento rimanda
l’adempimento a una fonte amministrativa subordinata, come
un decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
la bozza di regolamento non definisce le categorie
“superspecialistiche”, opere per le quali sono necessari lavori
o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessità tecnica. In questo modo il regolamento, oltre a
non attuare il Codice Appalti, viola il principio che vieta di
demandare una disciplina ad una fonte diversa e subordinata
rispetto a quella inderogabilmente indicata da una norma
primaria.
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OSSERVAZIONI CORTE DEI CONTI
• COLLAUDO DEI LAVORI
La Corte dei Conti ha bacchettato anche l’attribuzione delle tariffe
professionali previste per i soggetti esterni a favore dei dipendenti
della stazione appaltante facenti parte delle Commissioni miste di
collaudo. Secondo il Codice Appalti, infatti, le attività di collaudo
sono comprese negli incentivi del 2% previsti per i progettisti interni
• BENI CULTURALI
Il regolamento non prevede che la direzione tecnica dei lavori
riguardanti beni del patrimonio culturale possa essere affidata anche
a soggetti dotati di esperienza professionale acquisita come direttori
di cantiere per un periodo non inferiore a 5 anni. Contrariamente al
Codice Appalti apre solo ai professionisti in possesso di laurea in
conservazione di beni culturali o in architettura e restauratori.
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OSSERVAZIONI CORTE DEI CONTI
• PROJECT FINANCE
La Corte dei Conti ha individuato il mancato
adeguamento della finanza di progetto nei servizi a
quella prevista per i lavori. In virtù del fatto che deve
essere seguita la stessa procedura sia per gli appalti di
lavori che per quelli di servizi, non è ammissibile che lo
studio di fattibilità sia presentato dai soggetti privati e
che la scelta del concessionario avvenga con una gara
informale.
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NORME NON AMMESSE ALLA REGISTRAZIONE
• Fra le norme non passate alla registrazione c'è il comma 21
dell'articolo 79, che conteneva il rinvio ad un Dpcm per la disciplina
dei requisiti di qualificazione per le opere specialistiche; per la Corte
non c'era delega per un ulteriore Dpcm, implicitamente
riconoscendo, con ciò, che il regolamento avrebbe dovuto
comprendere direttamente anche questa disciplina senza ulteriori
rinvii.
• la disposizione che prevedeva il pagamento dei compensi dei
collaudatori interni alla p.a. con le tariffe professionali, dal momento
che ostava a tale norma l'espressa previsione del Codice che
comprende anche il collaudo fra le attività oggetto dell'incentivo del
2% destinato agli uffici tecnici.
• Stralciata anche la norma sui controlli sulle attività delle SOA,
ritenuta dalla Corte illegittima perché rinviava ad un atto non
regolamentare del ministero,
• nonché quella sui requisiti sotto soglia per forniture e servizi (articolo
327, comma 2)
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NOVITA’
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