REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PUBBLICI APPALTI • Supplemento Ordinario n. 270 alla G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010 è stato pubblicato il • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 207 • Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». • Entrata in vigore del provvedimento: 09/06/2011 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PUBBLICI APPALTI NOVITA’ • il responsabile del procedimento potrà essere anche progettista per lavori fino a 5 milioni, • i collaudi saranno affidabili a terzi solo con gara, • aumenterà il livello qualitativo dei progetti e degli studi di fattibilità, • entreranno in vigore le nuove classifiche di qualificazione per piccoli lavori, • sarà obbligatorio prevedere limiti ai ribassi nelle gare di progettazione • nuove sanzioni per imprese e SOA rispetto ai certificati falsi REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PUBBLICI APPALTI NOVITA’ • • La validazione dei progetti sarà compito del Rup fino a un milione di euro e, oltre tale importo, ad organismi interni dell'Amministrazione dotati di un sistema di controllo qualità (ma fino al 2013 non sarà necessario), Entreranno in vigore anche le norme attuative della garanzia globale di esecuzione, il cosiddetto performance bond, facoltativo per le gare sopra i 100 milioni di lavori e obbligatorio per gli appalti integrati (progettazione esecutiva e costruzione) oltre i 75 milioni e per gli affidamenti al general contractor per qualunque importo. • Negli appalti integrati necessaria la qualificazione progettuale anche per le imprese che hanno la certificazione SOA per progettazione e costruzione. I collaudi possono essere affidati a terzi, quando l'amministrazione non può svolgerli direttamente, solo tramite gara, a soggetti esterni con 5 o 10 anni di esperienza a seconda dell'importo dei lavori. REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PUBBLICI APPALTI NOVITA’ • Al progettista potrà essere chiesto di presentare soltanto la polizza per errore e/o omissione progettuale e ci sarà l'obbligo di polizza assicurativa anche per il validatore. • Polizza decennale postuma ( art 126 comma 1) “ il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al 20% del valore dell’opera realizzata e non superiore al 40%...” • Svincolo progressivo polizze definitive per appalti di fornitura e servizi ( accordi quadro, contratti e convenzioni) avviene sulla base del certificato di verifica di conformità di cui all’art. 322 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PUBBLICI APPALTI NOVITA’ • • • • • • • • • • • • • • Art. 57 Garanzie 1. La polizza richiesta al soggetto incaricato dell’attività di verifica ha le seguenti caratteristiche: a) nel caso di polizza specifica limitata all’incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione: 1. non inferiore al cinque per cento del valore dell’opera, con il limite di 500.000 euro, per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall’articolo 28, comma 1, lettera c), del codice; 2. non inferiore al dieci per cento dell’importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia. Per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a 1.500.000 euro fino al venti per cento dell’importo dei lavori con il limite di 2.500.000 euro. b) nel caso in cui il soggetto incaricato dell’attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l’intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui alla lettera a) per lo specifico progetto. REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PUBBLICI APPALTI OSSERVAZIONI CORTE DEI CONTI • 1. 2. QUALIFICAZIONE SOA Bocciata quindi la bozza di regolamento, che nell’ottica di apertura del mercato consente alle imprese affidatarie di utilizzare per la qualificazione prevalente l’importo dei lavori, subappaltati oltre il 30% o il 40%. Non sono state prese in considerazione le osservazioni presentate alla precedente bozza di regolamento, in cui si segnalava il contrasto con la Legge248/2006 che ha abolito i minimi tariffari. REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PUBBLICI APPALTI OSSERVAZIONI CORTE DEI CONTI • QUALIFICAZIONE SOA 1. 2. inappropriata anche la mancata definizione delle modalità di coordinamento e vigilanza sulle attività delle Soa. Al contrario di quanto previsto dal Codice Appalti, il regolamento rimanda l’adempimento a una fonte amministrativa subordinata, come un decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. la bozza di regolamento non definisce le categorie “superspecialistiche”, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica. In questo modo il regolamento, oltre a non attuare il Codice Appalti, viola il principio che vieta di demandare una disciplina ad una fonte diversa e subordinata rispetto a quella inderogabilmente indicata da una norma primaria. REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PUBBLICI APPALTI OSSERVAZIONI CORTE DEI CONTI • COLLAUDO DEI LAVORI La Corte dei Conti ha bacchettato anche l’attribuzione delle tariffe professionali previste per i soggetti esterni a favore dei dipendenti della stazione appaltante facenti parte delle Commissioni miste di collaudo. Secondo il Codice Appalti, infatti, le attività di collaudo sono comprese negli incentivi del 2% previsti per i progettisti interni • BENI CULTURALI Il regolamento non prevede che la direzione tecnica dei lavori riguardanti beni del patrimonio culturale possa essere affidata anche a soggetti dotati di esperienza professionale acquisita come direttori di cantiere per un periodo non inferiore a 5 anni. Contrariamente al Codice Appalti apre solo ai professionisti in possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura e restauratori. REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PUBBLICI APPALTI OSSERVAZIONI CORTE DEI CONTI • PROJECT FINANCE La Corte dei Conti ha individuato il mancato adeguamento della finanza di progetto nei servizi a quella prevista per i lavori. In virtù del fatto che deve essere seguita la stessa procedura sia per gli appalti di lavori che per quelli di servizi, non è ammissibile che lo studio di fattibilità sia presentato dai soggetti privati e che la scelta del concessionario avvenga con una gara informale. REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PUBBLICI APPALTI NORME NON AMMESSE ALLA REGISTRAZIONE • Fra le norme non passate alla registrazione c'è il comma 21 dell'articolo 79, che conteneva il rinvio ad un Dpcm per la disciplina dei requisiti di qualificazione per le opere specialistiche; per la Corte non c'era delega per un ulteriore Dpcm, implicitamente riconoscendo, con ciò, che il regolamento avrebbe dovuto comprendere direttamente anche questa disciplina senza ulteriori rinvii. • la disposizione che prevedeva il pagamento dei compensi dei collaudatori interni alla p.a. con le tariffe professionali, dal momento che ostava a tale norma l'espressa previsione del Codice che comprende anche il collaudo fra le attività oggetto dell'incentivo del 2% destinato agli uffici tecnici. • Stralciata anche la norma sui controlli sulle attività delle SOA, ritenuta dalla Corte illegittima perché rinviava ad un atto non regolamentare del ministero, • nonché quella sui requisiti sotto soglia per forniture e servizi (articolo 327, comma 2) REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PUBBLICI APPALTI NOVITA’ REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PUBBLICI APPALTI NOVITA’ REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PUBBLICI APPALTI NOVITA’ REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PUBBLICI APPALTI NOVITA’ REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PUBBLICI APPALTI NOVITA’