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contabilità
lavori
parte III
Giacomo Moretti
L’analisi degli standard di qualità, le
cui prime due puntate apparse sui
numeri 53 e 54 della rivista erano
dedicate all’E02 Direzione Lavori,
affronta ora l’E03 Contabilità dei lavori.
Lo scopo è di fornire al professionista
la descrizione dei compiti legati alla
redazione degli atti contabili necessari,
insieme ai requisiti di conoscenza,
competenza e capacità del geometra
e i principi deontologici di condotta
professionale.
U
na delle attività che la Direzione Lavori deve espletare nell’esercizio dell’incarico è la “Contabilità dei Lavori” che
vengono effettuati nella realizzazione
dell’opera appaltata.
Lo standard di qualità E03 illustra
i compiti e le competenze del
geometra in riferimento alla
contabilità dei lavori e ne descrive
le competenze necessarie.
Lo standard di qualità E03, Contabilità dei Lavori, offre al professionista una chiara descrizione
del lavoro e dei compiti che siamo tenuti ad
elaborare per la redazione di tutti gli atti contabili necessari nonché le conoscenze e le abilità
specifiche ed i principi deontologici di condotta
professionale che ogni professionista deve profondere nell’espletamento dell’incarico. Vi sono
allegate, inoltre, una serie di liste di controllo che
sono la base per una corretta valutazione delle
attività che si svolgono durante tutte le fasi della
contabilizzazione delle opere.
È opportuno, in questo percorso che in precedenza ho definito “un piccolo viaggio insieme ai
lettori”, cercare di sfatare alcune radicate convinzioni che molti professionisti hanno relativamente
all’attività della contabilizzazione dei lavori. Attività indicate e classificate nel D.Lgs. 12 aprile 2006
n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e D.P.R. 5 ottobre
2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
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elaborati contabili previsti
dall’attuale normativa
- Il giornale dei lavori;
-I libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
-Le liste settimanali;
-Il registro di contabilità;
-Il sommario del registro di contabilità;
-Gli stati di avanzamento dei lavori;
-I certificati per il pagamento delle rate di acconto;
-Il conto finale e la relativa relazione.
Riferimenti alle norme che riguardano le attività della contabilizzazione
del lavori indicate e classificate nei D.lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/2010.
163, recante Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
La storia normativa che riguarda il Direttore dei
Lavori e la Contabilità dei Lavori risale al Regio
Decreto 25 maggio 1895 n. 350 che, malgrado
sia stato oggetto di modifiche normative nel corso
di più di un secolo, non ha subito cambiamenti
che ne abbiano stravolto il dettato originale.
La tecnologia, che sempre più aiuta noi tecnici,
ha invece fatto perdere ai più giovani l’utilizzo,
mediante la compilazione manuale degli elaborati, degli strumenti previsti dalla normativa ed indicati dalla stessa per la effettuazione di controlli
contabili incrociati, riducendo la contabilizzazione
delle opere ad un mero inserimento di numeri in
un programma di calcolo che, il più delle volte,
porta alla redazione e stampa del famigerato
S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori), documento
contabile che definirei uno tra quelli previsti dalla
normativa.
Gli elaborati contabili previsti dall’attuale quadro
normativo al titolo IX Contabilità dei Lavori del
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 art. 181 sono:
-Il giornale dei lavori;
-I libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
-Le liste settimanali;
-Il registro di contabilità;
-Il sommario del registro di contabilità;
-Gli stati di avanzamento dei lavori;
-I certificati per il pagamento delle rate
di acconto;
-Il conto finale e la relativa relazione.
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Tutti gli elaborati contabili
sono ampiamente descritti negli
articoli da 182 a 200 del titolo IX
“Contabilità dei Lavori”
del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.
Tutti gli elaborati contabili sono ampiamente descritti negli articoli da 182 a 200 del titolo IX “Contabilità dei Lavori” del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.
207, ove vengono riportati in dettaglio sia a cosa
servono i singoli documenti sia le modalità per la
loro compilazione.
Vediamo ora alcuni aspetti che ritengo essenziali
nella corretta stesura degli elaborati contabili e
che spesso determinano contrasti tra la Direzione
Lavori, l’Impresa Esecutrice ed il Committente:
a) IL GIORNALE DEI LAVORI
Questo è un documento contabile di fondamentale importanza la cui redazione viene posta in
carico all’assistente del direttore dei lavori dal disposto normativo (art. 182).
Naturalmente, la responsabilità della tenuta del
giornale dei lavori è sempre in capo al Direttore dei Lavori che ha l’obbligo “di verifica della
esattezza delle annotazioni” (comma 4 art. 182)
mediante l’apposizione della sua firma ogni dieci giorni e, comunque, in occasione di ogni sua
visita.
Mi piace definirlo “Il Diario di Bordo” ed è l’unico
documento contabile in cui il Direttore dei Lavori
annota gli ordini di servizio, le istruzioni, le prescrizioni, le osservazioni e le avvertenze che si
ritengono opportune per la corretta realizzazione
dell’opera.
È un documento che, soprattutto nei lavori privati,
non viene redatto o è redatto in maniera molto
approssimativa senza indicazione del personale
presente in cantiere, delle attrezzature utilizzate,
delle condizioni meteorologiche, della quantità
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la responsabilità della tenuta del
giornale dei lavori è sempre in
capo al Direttore dei Lavori che ha
l’obbligo “di verifica della esattezza
delle annotazioni” tanto da poter
essere definito come “diario di
bordo”.
Un documento che garantisce la
possibilità di avere una “chiara
fotografia” della realizzazione
dell’opera anche a distanza di tempo.
e tipologia dei lavori che giornalmente si realizzano, senza considerare poi la trascrizione degli
ordini di servizio che risulta quasi sempre inesistente quando esiste il giornale dei lavori.
Occorre dire che questo documento, redatto in
maniera corretta con la trascrizione di tutto quanto previsto dall’art. 182, garantisce la possibilità di
avere una “chiara fotografia” della realizzazione
dell’opera anche a distanza di tempo e certifica
(poiché documento sottoscritto periodicamente
dal Direttore dei Lavori) sia l’andamento delle lavorazioni nel tempo sia eventuali anomalie che in
esso vengono trascritte.
È quindi un documento la cui tenuta e redazione
è a carico del Direttore dei Lavori e non dell’impresa esecutrice e di cui è bene conservarne copia nel fascicolo personale dell’opera per futura
memoria.
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b) IL LIBRETTO DELLE MISURE
Tutti conosciamo il libretto delle misure ma molti
lo confondono con il computo metrico.
Sono due elaborati simili che potrebbero anche
coincidere per tipologia di lavorazioni e quantità,
ma sono riferiti a due distinti momenti del processo produttivo.
Il computo metrico è un elaborato relativo alla
progettazione, il libretto delle misure è un elaborato di contabilità.
Il libretto delle misure è il perno degli elaborati
della contabilità e gli articoli 183, 184 e 185 indicano con esattezza il contenuto, le annotazioni e
le modalità di misurazione dei lavori.
L’art. 185 recita: “La tenuta dei libretti delle misure
è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione
delle lavorazioni; può essere, peraltro attribuita al
personale che lo coadiuva, sempre sotto la sua
diretta responsabilità. Il direttore dei lavori deve
verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o
i brogliacci siano aggiornati ed immediatamente
firmati dall’esecutore o dal tecnico dell’esecutore
che ha assistito al rilevamento delle misure”.
Quindi è cura del direttore dei lavori la misurazione
delle lavorazioni effettuate, misurazione che dovrà
sempre essere effettuata alla presenza dell’esecutore o tecnico dell’esecutore (contraddittorio) che
dovrà firmare il libretto delle misure o brogliaccio.
È importante quanto indicato nel comma 3 dell’art.
183 che recita: “Nel caso di utilizzo di programmi
di contabilità computerizzata, la compilazione dei
libretti delle misure viene effettuata attraverso la
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Il libretto delle misure è il
perno degli elaborati della
contabilità e una serie di articoli
di legge indicano con esattezza
il contenuto, le annotazioni e le
modalità di misurazione dei lavori.
registrazione delle misure rilevate direttamente in
cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l’esecutore”.
Ma che cosa è il brogliaccio delle misure?
È quel documento contabile, che può essere rappresentato anche da normali fogli bianchi intestati e numerati, in cui il direttore dei lavori in contradditorio con l’esecutore, così come richiamato
dall’articolo 213, registra in maniera sistematica
le quantità dei lavori realizzati anche mediante
l’utilizzo di schizzi e disegni e che deve essere
firmato dall’esecutore.
Il rilevamento delle misure delle lavorazioni che
si effettuano deve essere svolto in maniera sistematica, e comunque ad intervalli brevi di tempo,
poiché il susseguirsi delle lavorazioni può impedire la corretta misurazione dei lavori compiuti.
(si pensi ai vespai realizzati prima della posa in
opera dei massetti).
Per ultimo, occorre sottolineare come le misure
da inserirsi all’interno del libretto debbano essere chiare, ordinate secondo gli assi cartesiani
(lunghezza, larghezza ed altezza) ed indicare
l’esatta ubicazione dell’opera anche mediante
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La contabilità dei lavori è quindi un insieme di elaborati che il Direttore dei
Lavori è tenuto a redigere mediante una azione sistematica di rilevamento
delle misure delle lavorazioni.
l’inserimento di schizzi e disegni che facilitino la
successiva lettura dell’elaborato.
Bisogna sempre ricordare che questo documento
contabile sarà oggetto di controllo da parte di terze persone, quali il RUP ed il Collaudatore, che
dovranno in maniera semplice identificare le opere ivi indicate al fine di effettuare riscontri oggettivi e/o le giuste operazioni di collaudo.
c) IL REGISTRO DI CONTABILITA’
Poche parole sul registro di contabilità.
È il documento contabile che deve essere numerato e firmato in tutte le sue pagine dal RUP e
dall’esecutore, e non solo.
L’articolo 211 comma 4 recita: “Il registro di contabilità è numerato e bollato dagli uffici del registro ai sensi dell’articolo 2215 del codice civile”.
Nei lavori privati, nei cui contratti spesso sono richiamate le norme relative alle opere pubbliche,
questo documento non viene quasi mai redatto,
privando le imprese di un elaborato contabile che
risulta essere l’unico su cui apporre le riserve
così come indicato dall’articolo 190 del D.P.R. 5
ottobre 2010 n. 207.
d) STATO AVANZAMANTO LAVORI
E CERTIFICATO DI PAGAMENTO
Nelle occasioni in cui mi sono confrontato con giovani colleghi, spesso alla domanda “quale documento contabile consente all’appaltatore la riscossione delle somme?” mi viene risposto il S.A.L.
Dobbiamo eliminare questa radicata convinzione poiché il S.A.L., Stato Avanzamento Lavori, è
quel documento contabile “nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto fino ad allora…” come indicato nell’articolo 194 del D.P.R.
5 ottobre 2010 n. 207.
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Il documento contabile che permette all’appaltatore la riscossione delle somme è “il certificato
di pagamento” di cui all’articolo 195 del D.P.R.
5 ottobre 2010 n. 207 che recita: “Quando per
l’ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite è dovuto il pagamento di una
rata di acconto, il responsabile del procedimento
rilascia, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine stabilito dal contratto, apposito certificato compilato sulla base dello stato
d’avanzamento presentato dal direttore dei lavori.
Esso è inviato alla stazione appaltante in originale ed in due copie, per l’emissione del mandato di
pagamento”.
La contabilità dei lavori è quindi un insieme di elaborati che il Direttore dei Lavori è tenuto a redigere mediante una azione sistematica di rilevamento delle misure delle lavorazioni che si effettuano
durante l’esecuzione di un appalto, in contraddittorio con l’esecutore o persona da questi indicata.
Un’ultima precisazione: spesso in caso di controversie non solo non esiste la prova del contraddittorio, che eviterebbe molte discussioni in caso
di mancata apposizione delle riserve, ma non
esistono gli atti contabili, salvo a volte un computo metrico (quello relativo alla gara di appalto)
eventualmente corretto ma stampato ancora con
la dizione “Computo Metrico”.
Sul prossimo numero:
Standard di qualità
e04 Collaudo Lavori
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Contabilità - Collegio Provinciale dei Geometri di Roma