8 S T A N D A R D D I Q U A L I T à contabilità lavori parte III Giacomo Moretti L’analisi degli standard di qualità, le cui prime due puntate apparse sui numeri 53 e 54 della rivista erano dedicate all’E02 Direzione Lavori, affronta ora l’E03 Contabilità dei lavori. Lo scopo è di fornire al professionista la descrizione dei compiti legati alla redazione degli atti contabili necessari, insieme ai requisiti di conoscenza, competenza e capacità del geometra e i principi deontologici di condotta professionale. U na delle attività che la Direzione Lavori deve espletare nell’esercizio dell’incarico è la “Contabilità dei Lavori” che vengono effettuati nella realizzazione dell’opera appaltata. Lo standard di qualità E03 illustra i compiti e le competenze del geometra in riferimento alla contabilità dei lavori e ne descrive le competenze necessarie. Lo standard di qualità E03, Contabilità dei Lavori, offre al professionista una chiara descrizione del lavoro e dei compiti che siamo tenuti ad elaborare per la redazione di tutti gli atti contabili necessari nonché le conoscenze e le abilità specifiche ed i principi deontologici di condotta professionale che ogni professionista deve profondere nell’espletamento dell’incarico. Vi sono allegate, inoltre, una serie di liste di controllo che sono la base per una corretta valutazione delle attività che si svolgono durante tutte le fasi della contabilizzazione delle opere. È opportuno, in questo percorso che in precedenza ho definito “un piccolo viaggio insieme ai lettori”, cercare di sfatare alcune radicate convinzioni che molti professionisti hanno relativamente all’attività della contabilizzazione dei lavori. Attività indicate e classificate nel D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 55/14 S T A N D A R D D I Q U A L I T à elaborati contabili previsti dall’attuale normativa - Il giornale dei lavori; -I libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste; -Le liste settimanali; -Il registro di contabilità; -Il sommario del registro di contabilità; -Gli stati di avanzamento dei lavori; -I certificati per il pagamento delle rate di acconto; -Il conto finale e la relativa relazione. Riferimenti alle norme che riguardano le attività della contabilizzazione del lavori indicate e classificate nei D.lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/2010. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. La storia normativa che riguarda il Direttore dei Lavori e la Contabilità dei Lavori risale al Regio Decreto 25 maggio 1895 n. 350 che, malgrado sia stato oggetto di modifiche normative nel corso di più di un secolo, non ha subito cambiamenti che ne abbiano stravolto il dettato originale. La tecnologia, che sempre più aiuta noi tecnici, ha invece fatto perdere ai più giovani l’utilizzo, mediante la compilazione manuale degli elaborati, degli strumenti previsti dalla normativa ed indicati dalla stessa per la effettuazione di controlli contabili incrociati, riducendo la contabilizzazione delle opere ad un mero inserimento di numeri in un programma di calcolo che, il più delle volte, porta alla redazione e stampa del famigerato S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori), documento contabile che definirei uno tra quelli previsti dalla normativa. Gli elaborati contabili previsti dall’attuale quadro normativo al titolo IX Contabilità dei Lavori del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 art. 181 sono: -Il giornale dei lavori; -I libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste; -Le liste settimanali; -Il registro di contabilità; -Il sommario del registro di contabilità; -Gli stati di avanzamento dei lavori; -I certificati per il pagamento delle rate di acconto; -Il conto finale e la relativa relazione. 55/14 9 10 S T A N D A R D D I Q U A L I T à Tutti gli elaborati contabili sono ampiamente descritti negli articoli da 182 a 200 del titolo IX “Contabilità dei Lavori” del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. Tutti gli elaborati contabili sono ampiamente descritti negli articoli da 182 a 200 del titolo IX “Contabilità dei Lavori” del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, ove vengono riportati in dettaglio sia a cosa servono i singoli documenti sia le modalità per la loro compilazione. Vediamo ora alcuni aspetti che ritengo essenziali nella corretta stesura degli elaborati contabili e che spesso determinano contrasti tra la Direzione Lavori, l’Impresa Esecutrice ed il Committente: a) IL GIORNALE DEI LAVORI Questo è un documento contabile di fondamentale importanza la cui redazione viene posta in carico all’assistente del direttore dei lavori dal disposto normativo (art. 182). Naturalmente, la responsabilità della tenuta del giornale dei lavori è sempre in capo al Direttore dei Lavori che ha l’obbligo “di verifica della esattezza delle annotazioni” (comma 4 art. 182) mediante l’apposizione della sua firma ogni dieci giorni e, comunque, in occasione di ogni sua visita. Mi piace definirlo “Il Diario di Bordo” ed è l’unico documento contabile in cui il Direttore dei Lavori annota gli ordini di servizio, le istruzioni, le prescrizioni, le osservazioni e le avvertenze che si ritengono opportune per la corretta realizzazione dell’opera. È un documento che, soprattutto nei lavori privati, non viene redatto o è redatto in maniera molto approssimativa senza indicazione del personale presente in cantiere, delle attrezzature utilizzate, delle condizioni meteorologiche, della quantità 55/14 la responsabilità della tenuta del giornale dei lavori è sempre in capo al Direttore dei Lavori che ha l’obbligo “di verifica della esattezza delle annotazioni” tanto da poter essere definito come “diario di bordo”. Un documento che garantisce la possibilità di avere una “chiara fotografia” della realizzazione dell’opera anche a distanza di tempo. e tipologia dei lavori che giornalmente si realizzano, senza considerare poi la trascrizione degli ordini di servizio che risulta quasi sempre inesistente quando esiste il giornale dei lavori. Occorre dire che questo documento, redatto in maniera corretta con la trascrizione di tutto quanto previsto dall’art. 182, garantisce la possibilità di avere una “chiara fotografia” della realizzazione dell’opera anche a distanza di tempo e certifica (poiché documento sottoscritto periodicamente dal Direttore dei Lavori) sia l’andamento delle lavorazioni nel tempo sia eventuali anomalie che in esso vengono trascritte. È quindi un documento la cui tenuta e redazione è a carico del Direttore dei Lavori e non dell’impresa esecutrice e di cui è bene conservarne copia nel fascicolo personale dell’opera per futura memoria. S T A N D A R D b) IL LIBRETTO DELLE MISURE Tutti conosciamo il libretto delle misure ma molti lo confondono con il computo metrico. Sono due elaborati simili che potrebbero anche coincidere per tipologia di lavorazioni e quantità, ma sono riferiti a due distinti momenti del processo produttivo. Il computo metrico è un elaborato relativo alla progettazione, il libretto delle misure è un elaborato di contabilità. Il libretto delle misure è il perno degli elaborati della contabilità e gli articoli 183, 184 e 185 indicano con esattezza il contenuto, le annotazioni e le modalità di misurazione dei lavori. L’art. 185 recita: “La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro attribuita al personale che lo coadiuva, sempre sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati ed immediatamente firmati dall’esecutore o dal tecnico dell’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure”. Quindi è cura del direttore dei lavori la misurazione delle lavorazioni effettuate, misurazione che dovrà sempre essere effettuata alla presenza dell’esecutore o tecnico dell’esecutore (contraddittorio) che dovrà firmare il libretto delle misure o brogliaccio. È importante quanto indicato nel comma 3 dell’art. 183 che recita: “Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure viene effettuata attraverso la D I Q U A L I T à Il libretto delle misure è il perno degli elaborati della contabilità e una serie di articoli di legge indicano con esattezza il contenuto, le annotazioni e le modalità di misurazione dei lavori. registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l’esecutore”. Ma che cosa è il brogliaccio delle misure? È quel documento contabile, che può essere rappresentato anche da normali fogli bianchi intestati e numerati, in cui il direttore dei lavori in contradditorio con l’esecutore, così come richiamato dall’articolo 213, registra in maniera sistematica le quantità dei lavori realizzati anche mediante l’utilizzo di schizzi e disegni e che deve essere firmato dall’esecutore. Il rilevamento delle misure delle lavorazioni che si effettuano deve essere svolto in maniera sistematica, e comunque ad intervalli brevi di tempo, poiché il susseguirsi delle lavorazioni può impedire la corretta misurazione dei lavori compiuti. (si pensi ai vespai realizzati prima della posa in opera dei massetti). Per ultimo, occorre sottolineare come le misure da inserirsi all’interno del libretto debbano essere chiare, ordinate secondo gli assi cartesiani (lunghezza, larghezza ed altezza) ed indicare l’esatta ubicazione dell’opera anche mediante 55/14 11 12 S T A N D A R D D I Q U A L I T à La contabilità dei lavori è quindi un insieme di elaborati che il Direttore dei Lavori è tenuto a redigere mediante una azione sistematica di rilevamento delle misure delle lavorazioni. l’inserimento di schizzi e disegni che facilitino la successiva lettura dell’elaborato. Bisogna sempre ricordare che questo documento contabile sarà oggetto di controllo da parte di terze persone, quali il RUP ed il Collaudatore, che dovranno in maniera semplice identificare le opere ivi indicate al fine di effettuare riscontri oggettivi e/o le giuste operazioni di collaudo. c) IL REGISTRO DI CONTABILITA’ Poche parole sul registro di contabilità. È il documento contabile che deve essere numerato e firmato in tutte le sue pagine dal RUP e dall’esecutore, e non solo. L’articolo 211 comma 4 recita: “Il registro di contabilità è numerato e bollato dagli uffici del registro ai sensi dell’articolo 2215 del codice civile”. Nei lavori privati, nei cui contratti spesso sono richiamate le norme relative alle opere pubbliche, questo documento non viene quasi mai redatto, privando le imprese di un elaborato contabile che risulta essere l’unico su cui apporre le riserve così come indicato dall’articolo 190 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. d) STATO AVANZAMANTO LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO Nelle occasioni in cui mi sono confrontato con giovani colleghi, spesso alla domanda “quale documento contabile consente all’appaltatore la riscossione delle somme?” mi viene risposto il S.A.L. Dobbiamo eliminare questa radicata convinzione poiché il S.A.L., Stato Avanzamento Lavori, è quel documento contabile “nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto fino ad allora…” come indicato nell’articolo 194 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. 55/14 Il documento contabile che permette all’appaltatore la riscossione delle somme è “il certificato di pagamento” di cui all’articolo 195 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 che recita: “Quando per l’ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite è dovuto il pagamento di una rata di acconto, il responsabile del procedimento rilascia, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine stabilito dal contratto, apposito certificato compilato sulla base dello stato d’avanzamento presentato dal direttore dei lavori. Esso è inviato alla stazione appaltante in originale ed in due copie, per l’emissione del mandato di pagamento”. La contabilità dei lavori è quindi un insieme di elaborati che il Direttore dei Lavori è tenuto a redigere mediante una azione sistematica di rilevamento delle misure delle lavorazioni che si effettuano durante l’esecuzione di un appalto, in contraddittorio con l’esecutore o persona da questi indicata. Un’ultima precisazione: spesso in caso di controversie non solo non esiste la prova del contraddittorio, che eviterebbe molte discussioni in caso di mancata apposizione delle riserve, ma non esistono gli atti contabili, salvo a volte un computo metrico (quello relativo alla gara di appalto) eventualmente corretto ma stampato ancora con la dizione “Computo Metrico”. Sul prossimo numero: Standard di qualità e04 Collaudo Lavori