CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO documenti CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO documenti 2.2002 Ricognizione e valutazione degli strumenti di rendicontazione a disposizione del Consiglio regionale del Veneto di Luca Lanzalaco e Roberta Maffio Poleis, Centro Studi e Ricerche di Politica Comparata. Università commerciale Luigi Bocconi luglio 2002 La pubblicazione è stata curata da: Direzione regionale rapporti e attività istituzionali Coordinamento redazionale a cura di Pietro Vedovato Ufficio attività di supporto alle commissioni tel. 041 2701 376 [email protected] luglio 2002 Il presente rapporto illustra i risultati di una ricerca avviata nell'ambito del progetto denominato "Valutazione delle politiche regionali". Tale progetto ha l'obiettivo di introdurre nella fase istruttoria delle proposte di legge e di provvedimento amministrativo, di competenza delle Commissioni consiliari permanenti, metodologie finalizzate a migliorare le informazioni fornite al legislatore e decisore politico. Ciò allo scopo di valutare i possibili effetti derivanti dalla applicazione della legge o del provvedimento e di verificarne la sua congruenza rispetto agli obiettivi che si intendono realizzare, nonché di verificare ex post gli esiti, al fine di acquisire elementi utili per la eventuale modificazione degli stessi provvedimenti approvati, in un circuito virtuoso di apprendimento legislativo e amministrativo. Note Il lavoro è stato svolto sulla base delle relazioni pervenute al Consiglio regionale alla data dell'8 ottobre 2001. Successivamente è pervenuta un'unica relazione sugli interventi di attuazione della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 recante “Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario” (18 dicembre 2001) che non è stata inclusa nell'analisi. L'elenco delle relazioni relative alla rendicontazione sull'attuazione delle leggi regionali riportate in allegato è stato elaborato con il seguente metodo: • sono state prese in considerazione tutte le leggi regionali vigenti alla data del 30 giugno 2002; • la ricerca è stata effettuata sulla banca dati disponibile sul sito Internet del Consiglio regionale: l'archivio contiene i testi di legge in formato vigente curati dalla Direzione regionale per l'assistenza legislativa del Consiglio regionale; • la ricerca è stata effettuata utilizzando specifiche parole chiave; • non sono state tenute in conto le relazioni, comunicazioni o simili non riguardanti lo stato di attuazione delle leggi regionali; • non sono state tenute in conto le relazioni non previste dalla normativa regionale. Introduzione Da alcuni anni i Consigli regionali, così come altre assemblee rappresentative, sentono l’esigenza di introdurre nel processo legislativo forme di valutazione ex ante ed ex post al fine di migliorare la qualità delle leggi e di rendere l’azione politico-amministrativa più efficace. Questi interventi spesso introducono delle modifiche significative sia sul piano tecnico che su quello politico-istituzionale. È perciò opportuno, prima di avviare una fase di progettazione, conoscere a fondo il contesto sul quale si intende operare al fine di evitare proposte che, una volta messe in opera, possono risultare incompatibili con le esigenze, la cultura organizzativa e le professionalità espresse dai soggetti, siano essi politici o funzionari, che verranno coinvolti nell’istruttoria legislativa, nel monitoraggio e nella valutazione delle politiche. Uno strumento, tanto importante quanto spesso sottovalutato, di valutazione delle politiche è rappresentato dalle relazioni, previste da numerose leggi regionali, con cui la Giunta e le sue agenzie comunicano al Consiglio lo stato di attuazione delle leggi. Nella fase preliminare del progetto quadro “Valutazione delle politiche regionali” avviato dal Consiglio regionale del Veneto si è quindi ritenuto necessario dare ampio spazio ad una attenta ricognizione e valutazione di questi strumenti di rendicontazione che già sono disponibili. Con questa analisi ci si propongono tre obiettivi: 1. fare lo “stato dell’arte” degli strumenti di rendicontazione di cui attualmente dispone il Consiglio regionale del Veneto; 2. valutare i limiti e le potenzialità di questi strumenti; 3. avanzare alcune proposte al fine di inserire questi strumenti all’interno di un sistema di valutazione organico e integrato. Questo rapporto si articola in quattro parti. Nella prima vengono analizzate in modo dettagliato e sistematico le leggi regionali che prevedono forme di rendicontazione da parte della Giunta e delle sue agenzie al Consiglio. Nella seconda verranno invece esaminate le relazioni di rendicontazione presentate al Consiglio. La terza parte sarà dedicata alla ricostruzione delle procedure che attualmente vengono seguite per la raccolta e l’esame di tali relazioni da parte del Consiglio e delle sue commissioni. Nella quarta parte verranno avanzate, sulla base di quanto emerso in precedenza, alcune proposte operative. Indice Parte I Le leggi regionali che prevedono la rendicontazione 9 1. 2. 3. 4. Finalità dell’analisi Oggetto e metodologia dell’analisi Caratteristiche delle leggi che prevedono rendicontazione La rendicontazione prevista 4.1 Forma della rendicontazione 4.2 Scadenza presentazione della rendicontazione 4.3 Conseguenze nel caso di non presentazione 4.4 Organo redigente la rendicontazione 4.5 Destinatario della rendicontazione 4.6 Pronunciamento del destinatario sulla rendicontazione 4.7 Criteri di rendicontazione 4.8 Definizione degli obiettivi della legge 4.9 Relazione fra obiettivi della legge e criteri di rendicontazione 5. Conclusioni Parte II Le relazioni di rendicontazione 31 1. Oggetto e finalità dell’analisi 2. Le relazioni analizzate: tipologia e analisi quantitativa 3. Le relazioni analizzate: caratteristiche e specificità 3.1 Le relazioni sullo stato di attuazione delle leggi 3.2 La relazione di attuazione del piano socio-sanitario 3.3 La relazione di analisi della gestione finanziaria 3.4 La relazione del difensore civico 3.5 Le relazioni sull’attività di enti, consorzi e aziende regionali 4. Conclusioni Parte III L’analisi delle procedure 1. Le procedure di rendicontazione attualmente seguite 41 Parte IV Suggerimenti e raccomandazioni per un sistema di rendicontazione integrato 1. 2. 3. 4. 45 La riforma del sistema di rendicontazione: i criteri informatori Gli obiettivi: razionalizzazione, istituzionalizzazione ed efficacia Gli strumenti: finalità delle leggi e criteri di rendicontazione Gli strumenti: le procedure di rendicontazione 4.1 Le procedure suggerite 4.2 La messa in opera del sistema di rendicontazione Allegato Elenco delle leggi regionali che prevedono forme di rendicontazione aggiornato al 31 giugno 2002 55 Parte I Le leggi regionali che prevedono la rendicontazione 1. Finalità dell’analisi Prima di effettuare la ricognizione e la valutazione degli strumenti di rendicontazione attualmente a disposizione del Consiglio regionale del Veneto si è ritenuto opportuno sottoporre ad attenta analisi le leggi che prevedono e regolano tale attività. Tale scelta è stata fatta sulla base di due ordini di considerazioni: • il testo normativo condiziona sia le caratteristiche (positive o negative) delle relazioni di rendicontazione (p. es. indicando in modo più o meno preciso i criteri in base ai quali deve essere redatta la relazione) sia l’efficacia della rendicontazione stessa (p.es. indicando in modo più o meno chiaro i tempi di consegna); • intervenire sui testi delle leggi, sia nelle parti relative alle definizione degli obiettivi che in quelle relative alle modalità di redazione e trasmissione delle relazioni legge, è lo strumento principale (anche se non l’unico) per apportare eventuali interventi correttivi alla attività di rendicontazione stessa. È quindi opportuno svolgere una attenta analisi delle leggi nelle quali è prevista una forma di rendicontazione. Con questa analisi, ci si propongono quindi, tre obiettivi: a. stabilire quanta attenzione il Consiglio regionale rivolge da un punto di vista formale alla rendicontazione sia in generale che per specifiche materie; b. valutare come le leggi del Consiglio regionale regolano tale attività; c. verificare se, all’interno di un specifico testo normativo, esiste una relazione tra il grado di precisione con cui vengono enunciati obiettivi e finalità della legge e quello con cui vengono specificati i criteri in base ai quali deve essere effettuata la rendicontazione. 2. Oggetto e metodologia dell’analisi In questa prima parte vengono analizzate tutte le leggi regionali approvate dal Consiglio regionale del Veneto dal 1971 al 2001 che prevedono forme di rendicontazione. Più precisamente, per rendicontazione intendiamo qualsiasi tipo di relazione scritta o orale che gli uffici della Giunta, degli enti locali o di altri enti dipendenti devono redigere e trasmettere alle strutture consiliari competenti. In generale, le leggi prevedono che tali relazioni contengano: a. la descrizione dell’attività svolta o in corso di svolgimento in un dato settore; b. l’illustrazione della gestione e dell’impiego di fondi erogati; c. la valutazione, sulla base di criteri più o meno espliciti, del livello di raggiungimento di finalità e obiettivi della legge stessa o di altri atti normativi. I funzionari del Consiglio regionale che collaborano al progetto hanno individuato 44 leggi che prevedono forme di rendicontazione periodica. In particolare, sono stati oggetto di analisi gli articoli a. in cui vengono enunciati obiettivi e finalità della legge e b. in cui si fa espressamente menzione dell’attività di rendicontazione (p. es art. 34 della legge regionale 61/85, in cui si dice: “la Giunta Regionale presenta ogni anno al Consiglio regionale una relazione sullo stato della pianificazione territoriale etc.”). Al fine di realizzare gli obiettivi sopraindicati, è stata seguita una metodologia così articolata: a. Si sono analizzate a livello aggregato le caratteristiche delle leggi che prevedono la rendicontazione al fine di valutare la loro distribuzione cronologica, per commissione e per soggetto competente (vedi § 3). 11 documenti 2.02 - luglio 2002 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO b. Si è elaborata, in collaborazione con i funzionari del Consiglio, una griglia di indicatori in base ai quali analizzare ogni legge. Sono stati scelti quegli indicatori che consentono di valutare: • il grado di chiarezza con cui la legge ricostruisce la procedura che deve essere seguita per svolgere l’attività di rendicontazione e indica i soggetti che sono coinvolti in tale attività; • le modalità di recepimento della rendicontazione all’interno del Consiglio; • il grado di precisione con cui vengono indicati gli obiettivi della legge e il modo in cui tali obiettivi sono collegati ai criteri della rendicontazione. c. Si sono elaborati alcuni indicatori sintetici al fine di individuare con quali modalità viene regolata complessivamente l’attività di rendicontazione (§ 4). d. Infine, sulla base dei risultati ottenuti nelle fasi precedenti, si sono tratte alcune conclusioni generali (§ 5). 3. Caratteristiche delle leggi che prevedono rendicontazione Le 44 leggi selezionate dai funzionari del Consiglio regionale del Veneto si differenziano per il soggetto incaricato della attività di rendicontazione, per la materia trattata e, infine, per la loro distribuzione cronologica nel periodo considerato. Rispetto alla prima dimensione, 36 leggi prevedono che il soggetto competente sia la Giunta regionale, mentre nelle restanti 8 leggi si individua espressamente, come soggetto che deve svolgere l’attività, o un ente locale oppure da un altro ente dipendente (p. es. l’Istituto zooprofilattico oppure il difensore civico). Nel corso della ricerca, si è mantenuta questa distinzione ove i dati risultanti fornissero informazioni particolarmente significative per le due categorie, mentre si è scelto di trattarle congiuntamente negli altri casi. Per quanto riguarda la ripartizione per materia, si è scelto di utilizzare la Commissione destinataria della rendicontazione come criterio per classificare la rendicontazione prevista. In figura 1, si può osservare che l’attività di rendicontazione è diffusa fra tutte le Commissioni consiliari, fatto eccetto il caso della settima commissione “Ecologia, Tutela dell’ambiente, Difesa del suolo, Lavori pubblici e Acquedotti”, che non è destinataria di alcuna relazione. Invece, le relazioni previste dalla legge che regola l’esercizio delle funzioni in materia di “interventi per la salvaguardia di Venezia” hanno come destinatario una Commissione speciale istituita a quello scopo. Si osserva, inoltre, che alcune leggi (1) contengono due o più richieste distinte di rendicontazione. Tali richieste sono state esaminate come singole e autonome forme di rendicontazione prevista in quanto a) fanno riferimento ad attività diverse, b) presentano caratteristiche differenti in merito ai soggetti redigenti e destinatari. Invece, si è deciso di analizzare come unico tipo di rendicontazione quella prodotta dagli enti amministrativi regionali (per esempio come previsto dalla legge regionale 53/93). Ovviamente, nella seconda parte della ricerca, durante l’esame delle singole relazioni, si terrà conto del differente carico di lavoro per le commissioni consiliari che questo tipo di richieste originano. Infine, per definire ulteriormente l’oggetto della ricerca, si precisa che sono state escluse dall’analisi le due relazioni previste dalla legge regionale 47 del 1975, in quanto la prima, che deve essere presentata dalla Giunta al Consiglio, è di carattere programmatico e non a fini di rendicontazione, mentre la seconda, presentata dalla Veneto Sviluppo SPA, pur essendo una relazione sulla attività svolta, è però indirizzata alla Giunta. (1) Esse sono la legge regionale 17/1990 “Norme per l’esercizio delle funzioni nelle materie di competenza regionale attribuite ai sensi della legge 29 novembre 1984, n. 798, «Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia»”, la legge regionale 30/1996 “Norme generali sulla partecipazione della regione veneto al processo normativo comunitario e sulle procedure di informazione e di attuazione dei programmi comunitari”, e la legge regionale 11/01 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”. 12 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO documenti 2.02 - luglio 2002 Figura 1 – Rendicontazione prevista per Commissione Le leggi che prevedono la rendicontazione non sono distribuite in maniera omogenea lungo il periodo considerato (si veda la figura 2), in particolare si rileva che a) dopo la previsione contenuta nello Statuto della Regione Veneto non vi sono leggi che richiedono forme di rendicontazione fino al 1978, b) l’andamento del numero di leggi che contengono la richiesta di forme di rendicontazione è moderatamente crescente, in particolare a partire dalla seconda metà degli anni ‘80, c) si ha una concentrazione di queste leggi nella seconda parte della legislatura (si vedano i picchi del 1988, del 1993 e del 1999). Figura 2 – Cronologia delle leggi che richiedono la rendicontazione (1971-2001) 4. La rendicontazione prevista La griglia proposta per l’analisi della rendicontazione prevista prevede nove indicatori che saranno illustrati in questa sezione. Per ciascuno di essi, inoltre, si forniranno anche i dati sulla frequenza con cui i diversi casi si presentano nella definizione normativa della rendicontazione. 13 documenti 2.02 - luglio 2002 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 4.1. Forma della rendicontazione Innanzitutto, è opportuno interrogarsi sulla forma, cioè sul tipo di prodotto che la legge richiede come esito dell’attività di rendicontazione. La legge può prevedere due possibili forme di rendicontazione: a. un documento scritto sotto forma di relazione, documento di bilancio o dati statistici, b. una comunicazione verbale da svolgersi direttamente presso le strutture destinatarie della rendicontazione. Naturalmente, può darsi anche un terzo caso, e cioè il fatto che la legge non preveda alcuna forma specifica in cui produrre tale rendicontazione. Questo indicatore, quindi, può assumere tre stati, cioè può prevedere che l’esito della rendicontazione sia: a1 – relazione scritta a2 – relazione orale a3 – non prevista Per esigenze di rappresentazione grafica, sono stati attribuiti dei “codici” allo stato di ciascuna variabile (es. a1 per indicare quando una legge prevede la rendicontazione scritta) in cui con le lettere si indica la variabile e con il numero lo stato che essa assume. La declaratoria di ciascun indicatore costituisce di conseguenza anche la legenda della figura corrispondente. Questa scelta è stata seguita per tutti gli indicatori. Figura 3 – Forma della rendicontazione Come si può vedere in figura 3, le leggi generalmente sono molto precise per ciò che riguarda la forma della rendicontazione. Soltanto in un caso – relazione prevista dalla legge regionale 9/1984 – nelle disposizioni di legge non è contenuta l’indicazione delle modalità con cui si deve procedere alla rendicontazione, utilizzando la generica espressione “la Giunta regionale (…) riferisce annualmente al Consiglio regionale” (art. 1). In tutti gli altri casi, invece, si fa riferimento a relazioni che il soggetto redigente deve produrre. Non si presentano, invece, casi in cui sia prevista l’esposizione di risultati in forma orale. 4.2. Scadenza presentazione della rendicontazione Il secondo indicatore utile per la valutazione della rendicontazione prevista dalla legge è l’indicazione della periodicità con cui tale attività deve essere svolta. A questo fine, sono stati 14 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO documenti 2.02 - luglio 2002 individuate due dimensioni rilevanti, in primo luogo la cadenza di tale presentazione, che può essere annuale, infrannuale (semestrale) oppure pluriennale (triennale). Fatti salvi i casi in cui la periodicità è giustificata da esigenze di carattere organizzativo (p. es. i casi in cui si rendiconta l’impiego di fondi stanziati, la cadenza di questa operazione è determinata da un evento “esogeno”, quale la presentazione del bilancio), si può generalmente affermare la frequenza con cui la rendicontazione è richiesta è un indicatore dell’interesse che il Consiglio manifesta verso questa attività. In altri termini, possiamo ritenere che minore è il tempo fra una relazione e la relazione successiva, maggiore è l’attenzione del Consiglio. La seconda dimensione riguarda invece la presenza o l’assenza di una scadenza per la presentazione della rendicontazione. Il controllo sull’attività di rendicontazione sarà maggiore quando la legge non solo prevede che una data relazione deve essere prodotta, ma indica il termine entro cui tale attività deve essere svolta. Tale indicazione generalmente si manifesta come una data (termine perentorio) entro cui deve essere trasmesso il documento (p. es. la legge regionale 17/84 prevede che entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta debba presentare la sua relazione), ma vi sono casi in cui la rendicontazione viene collegata con il procedimento di bilancio (p.es. nella legge regionale 17/90, si afferma che “in sede di approvazione del Bilancio consultivo annuale, la Giunta presenta al Consiglio una relazione etc.”). In altri casi la legge prevede semplicemente la periodicità con cui una relazione deve essere trasmessa al Consiglio (termine ordinatorio). Tenendo conto di entrambe queste dimensioni e soprattutto del fatto che la legge può anche non prevedere alcun termine per la presentazione delle relazioni, questo indicatore può assumere sette stati differenti: b1 – annuale non precisata b2 – annuale precisata b3 – semestrale non precisata b4 – semestrale precisata b5 – triennale b6 – collegata alla legge di bilancio b7 – assente Figura 4 – Scadenza di presentazione (Relazioni della Giunta) Per quanto riguarda le relazioni di competenza della Giunta osserviamo che a) le leggi prevedono sempre la periodicità con cui l’attività di rendicontazione deve essere condotta, b) nella quasi totalità dei casi la cadenza prevista è annuale (b1 + b2 + b6 = 87,5%), c) in poco meno della metà dei casi la legge prevede in modo relativamente dettagliato entro quale termine deve essere prodotto il documento (b2 + b4 = 42,5%), mentre se consideriamo anche i casi in cui si collega l’esito della rendicontazione al bilancio tale percentuale supera il 50%. 15 documenti 2.02 - luglio 2002 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Il quadro relativo alla rendicontazione richiesta agli enti dipendenti è apparentemente piuttosto differente. Innanzitutto, non vi è la varietà di soluzioni previste per le relazioni della Giunta, anche se anche in questo caso il grado di periodicità richiesto è prevalentemente quello annuale; in secondo luogo, osserviamo che le indicazioni della legge sono molto più stringenti in quanto il termine è perentorio in una ampia maggioranza di casi. Figura 5 - Scadenza di presentazione (relazioni degli enti) 4.3. Conseguenze nel caso di non presentazione Il terzo indicatore utilizzato per la valutazione della rendicontazione prevista è la presenza o meno nel testo della legge di alcune indicazioni in merito alla possibilità per il Consiglio regionale di intervenire in caso di mancata o differita presentazione da parte delle strutture della Giunta o degli enti della rendicontazione richiesta. Tale previsione a) introdurrebbe un carattere maggiormente vincolante all’attività di rendicontazione, agendo come strumento di “garanzia” per il Consiglio, b) garantirebbe al Consiglio un maggior potere di controllo sulla realizzazione di tale attività. Questo indicatore può assumere due stati, cioè rilevare la presenza oppure l’assenza di conseguenze per la mancata presentazione: c1 – presenti c2 – assenti Figura 6 – Conseguenze per la mancata presentazione 16 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO documenti 2.02 - luglio 2002 Nessuna delle leggi analizzate prevede alcun tipo di conseguenza nel caso di mancata presentazione della relazione di rendicontazione. 4.4. Organo redigente la rendicontazione L’indicazione espressa dell’organo incaricato di redigere la rendicontazione è il quarto indicatore rilevante nella griglia di analisi in quanto a) ci fornisce alcune informazioni sugli attori coinvolti nell’attività di rendicontazione e quindi sulla diffusione di questa attività fra gli organi della Giunta e fra altri soggetti esterni, ma anche b) perché il grado con cui la legge disciplina questo profilo implica una maggiore o minore probabilità che la rendicontazione giunga a compimento. Infatti, la normativa può essere estremamente generica al riguardo e non indicare chi concretamente è incaricato di questa attività. Un esempio di tale comportamento si riscontra nel testo della legge regionale 40/93, che utilizzando l’espressione “la Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione etc.”, non individua nella Giunta il soggetto che materialmente produce la relazione e, di conseguenza, lascia ampi margini di discrezionalità nell’individuazione di tale soggetto. In altri casi, invece, la legge è più precisa e indica nella Giunta regionale (p. es. la legge regionale 44/92 afferma “la Giunta regionale (…) per la redazione di una relazione etc.”), nel Presidente della Giunta o in un assessore, oppure in altri soggetti espressamente indicati (sia organi esterni come la Veneto sviluppo che uffici amministrativi interni alla Giunta come la Segreteria regionale) i responsabili della rendicontazione. Questo indicatore può assumere cinque stati, cioè: d1 – la Giunta regionale d2 – il Presidente della Giunta regionale d3 – un Assessorato della Regione Veneto d4 – un altro soggetto indicato dalla legge d5 – un altro soggetto non indicato dalla legge Figura 7 – Organo redigente (relazioni della Giunta) Nonostante la responsabilità per tutte queste relazioni sia attribuita alla Giunta regionale - e questo si evidenzia innanzitutto nell’ampia maggioranza di casi in cui l’indicazione dell’organo redigente è la Giunta regionale (d1, circa il 70%) - possiamo osservare che a) in un numero consistente di casi (6, corrispondenti al 15% del totale), la legge è estremamente vaga nell’indicazione del soggetto cui 17 documenti 2.02 - luglio 2002 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO spetta l’attività di rendicontazione, b) in una percentuale leggermente inferiore, invece, la legge indica un soggetto specifico (d2 + d3 + d4 = 12,5%). Per quanto riguarda le relazioni degli enti, le leggi sono sempre estremamente precise circa l’individuazione dell’organo redigente. Infatti, nella totalità dei casi, è previsto esplicitamente il riferimento al soggetto incaricato, e questo avviene sia nel caso di leggi istitutive di nuovi organi (p. es. nel caso della legge istitutiva del difensore civico 28/88) che nel caso di rendicontazione introdotta successivamente (p. es. si veda la legge 53/93, “disciplina dell’attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali”). 4.5. Destinatario della rendicontazione Poiché la selezione della rendicontazione rivolta al Consiglio è stato uno dei criteri con cui si è proceduto all’individuazione dell’oggetto della ricerca, si osserva innanzitutto che tutte le relazioni di rendicontazione previste hanno come destinatario formale le strutture del Consiglio regionale. La legge, però, può indicare che il destinatario è il Consiglio tout court, come istituzione genericamente intesa, oppure può individuare un destinatario specifico, in particolare il Presidente del Consiglio regionale oppure una commissione. Infine, è sempre possibile che la legge dia per scontato il destinatario della rendicontazione, e non preveda in alcun modo a chi sia rivolto il documento. Alla luce di queste considerazioni, questo indicatore può assumere quattro stati, cioè il destinatario della rendicontazione può essere: e1 – il Consiglio regionale e2 – il Presidente del Consiglio regionale e3 – una Commissione e4 – assente Figura 8 – Destinatario della rendicontazione (relazioni della giunta) Per quanto riguarda le 40 relazioni che hanno come organo competente la Giunta regionale, è possibile osservare che la rendicontazione viene rivolta nella maggior parte dei casi al Consiglio regionale, lasciando alle procedure interne di quest’ultimo l’assegnazione della relazione alle Commissioni. Questa procedura è, peraltro, pressoché automatica, nella fase in cui un documento deve essere esaminato dall’assemblea regionale. Nel 40% dei casi dei casi (e2 + e3), invece, è la legge che si incarica di indicare a chi è rivolta la relazione; generalmente l’organo è la commissione consiliare, ma è previsto un caso in cui il documento viene rivolto al presidente del 18 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO documenti 2.02 - luglio 2002 Consiglio regionale (rendicontazione prevista dalla legge regionale 69/78, “norme per l’attuazione nella regione Veneto delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell’agricoltura”). Per quanto riguarda le leggi che disciplinano le relazioni prodotte dagli enti (si veda figura 9), esse confermano e rafforzano le conclusioni formulate per le relazioni della Giunta. Anche in questo caso, infatti, la legge indica sempre il destinatario della rendicontazione, in particolare nei tre quarti dei casi esso è il Consiglio regionale, mentre nei restanti casi sono specifiche commissioni permanenti. Figura 9 - Destinatario della rendicontazione (relazioni degli enti) 4.6. Pronunciamento del destinatario sulla rendicontazione L’indicatore relativo al pronunciamento del destinatario sulla rendicontazione è di elevata importanza in quanto a) è una manifestazione dell’attenzione che tale struttura riconosce al prodotto della rendicontazione, b) permette di attivare forme di valutazione interne al Consiglio e c) rappresenta la fonte per l’approvazione di atti rivolti al soggetto che ha prodotto la rendicontazione, sotto forma di indicazioni, raccomandazioni, mozioni di indirizzo etc. Le forme del pronunciamento sono almeno quattro, in primo luogo la legge può prevedere che il Consiglio regionale adotti un documento o proceda ad una votazione sul testo inviatogli (pronunciamento previsto). In secondo luogo, la legge può prevedere una formula “alleggerita” per l’avvenuta rendicontazione, attraverso la modalità della presa d’atto. In terzo luogo, è possibile che la rendicontazione sia oggetto di pubblicazione (p.es. ciò avviene nel caso delle relazioni semestrale prevista dalla legge regionale 39/87, “Istituzione di una anagrafe degli interventi finanziari regionali”). Infine, è possibile che la legge non si curi della fase successiva alla redazione della relazione di rendicontazione e non faccia alcun riferimento alle forme con cui tale relazione debba essere utilizzata. Questo indicatore può quindi assumere i quattro stati sopraillustrati, cioè il pronunciamento può essere: f1 – previsto espressamente dalla legge f2 – presa d’atto f3 – pubblicazione f4 – non previsto 19 documenti 2.02 - luglio 2002 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Figura 10 – Pronunciamento del destinatario Dall’esame della figura 10, in cui sono contenuti i dati relativi sia alle relazioni di competenza della Giunta che di quelle degli enti, osserviamo che a) nella maggior parte dei casi la legge non indica alcuna forma con cui il destinatario della rendicontazione (f4 =74,5%), b) vi è una minoranza di casi in cui il pronunciamento è previsto in quanto la rendicontazione è collegata al procedimento di bilancio, c) la presa d’atto non viene prevista mentre si fa uso, anche se in misura parsimoniosa (soltanto per quattro relazioni), della pubblicazione della rendicontazione. 4.7. Criteri di rendicontazione Gli ultimi due indicatori, criteri di rendicontazione e obiettivi della legge, sono strettamente collegati. Infatti, la rendicontazione sarà tanto più efficace come strumento per valutare l’efficacia delle politiche regionali quanto più: a. il legislatore specifica i criteri in base ai quale deve essere svolta la relazione b. il legislatore stabilisce nel testo della legge uno stretto collegamento tra gli obiettivi della legge e i criteri di rendicontazione in quanto questo gli permetterà di valutare se e in quale misura le attività svolte dagli uffici della Giunta abbiano contribuito alla realizzazione delle finalità che si proponeva di realizzare attraverso la legge. I casi possibili sono tre, presentati in ordine crescente di vaghezza e quindi decrescente di auspicabilità ai fini di una corretta rendicontazione. In primo luogo, la legge può indicare espressamente quali sono i criteri con cui deve procedere l’organo che è incaricato della rendicontazione. In questo caso, parleremo di parametri espliciti e un buon esempio di esplicitazione dei criteri è rappresentato dall’art. 7 della legge regionale 1/99, “Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito nel settore del commercio”, in cui si richiede che la relazione contenga un “particolare riferimento al numero di domande pervenute e finanziate e delle iniziative realizzate nonché ai provvedimenti di revoca”. Questa attenzione rivolta all’individuazione delle informazioni da raccogliersi non è un caso isolato e questo è provato anche da un’altra legge regionale, la 39/87, in cui in aggiunta al contenuto della rendicontazione (“categorie giuridiche ed economiche dei beneficiari, articolazione territoriale, rapidità ed efficacia della spesa”), si forniscono raccomandazioni in merito alla forma della rendicontazione che dovrà prevedere non solo una relazione ma anche elaborazioni e studi. In altri casi, la legge pur essendo meno precisa, può comunque fornire alcune indicazioni in merito alle fonti cui attingere per svolgere la rendicontazione. Tali fonti consistono solitamente in altre leggi oppure in piani regionali. In questo caso, faremo riferimento a criteri di rendicontazione impliciti. Infine, è possibile che la legge non dica nulla sui criteri di rendicontazione ma utilizzi espressione generiche quali “sull’attuazione della presente legge” (si veda per esempio la legge regionale 1/00) oppure “sull’impiego dei fondi stanziati dalla presente legge” (legge regionale 17/90). In questo 20 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO documenti 2.02 - luglio 2002 caso, si tratta di assenza dei criteri di rendicontazione e proprio in questi casi la chiarezza degli obiettivi può supplire alla vaghezza delle indicazioni previste per la rendicontazione. Ove ciò non avvenisse, il contenuto di tale attività sarebbe interamente rimesso alla discrezionalità dell’organo incaricato della redazione della relazione. In sintesi, quindi, questo indicatore può assumere tre stati, cioè rilevare la presenza o l’assenza dei criteri di rendicontazione oppure rinviare la loro individuazione ad altri atti normativi: g1 – espliciti g2 – impliciti g3 – assenti Figura 11 – Criteri di rendicontazione Dall’esame dei dati (si veda figura 11), possiamo osservare innanzitutto che non esistono differenza sostanziali fra le relazioni di competenza della Giunta e quelle degli enti. Questo motivo, come si è già avuto modo di illustrare in precedenza, giustifica la presentazione dei dati in forma aggregata. Entrando nel merito del contenuto della rendicontazione, osserviamo che nella maggior parte dei casi (76,6% del totale), la legge non determina i parametri rispetto ai quali questa attività deve essere svolta. Soltanto in 10 casi (pari al 21,3%) il legislatore è attento alla questione dei criteri di rendicontazione, mentre il riferimento ad altre fonti è una procedura sporadica (un caso soltanto, legge regionale 88/1980, “Legge generale per gli interventi nel settore primario”). 4.8. Definizione degli obiettivi della legge L’ultimo indicatore riguarda le modalità con cui vengono esplicitati gli obiettivi della legge. Abbiamo già avuto modo di rimarcare l’importanza di questo indicatore, non solo ai fini di una corretta rendicontazione, ma anche ai fini di una migliore produzione legislativa. In tutte le leggi esaminate uno o più articoli iniziali sono dedicati espressamente all’illustrazione delle finalità e degli obiettivi. Quindi, ciò che varia è il modo in cui ciò viene fatto. Il criterio utilizzato per classificare le leggi rispetto a questo indicatore è il grado di precisione con cui sono definiti gli obiettivi. Possiamo trovarci di fronte a quattro casi, in ordine crescente di generalità e quindi di difficoltà nella fase di valutazione. Nel primo caso, il legislatore si premura di esplicitare in maniere precisa quello che intente raggiungere con l’intervento normativo. Alcuni esempi di corretta definizione degli obiettivi possono essere rappresentati dalla legge regionale 69/78, “Norme per l’attuazione nella regione Veneto delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell’agricoltura” in cui il 21 documenti 2.02 - luglio 2002 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO legislatore si propone il perseguimento di quattro obiettivi, enumerandoli come segue: “a. la promozione e la sollecitazione di un processo di potenziamento e di ammodernamento delle strutture agricole (…); b. l'utilizzazione e valorizzazione del territorio sia attraverso il miglioramento delle strutture produttive che attraverso il recupero di tutte le risorse; c. la conservazione e l'incremento dell'attività agricola necessaria per il mantenimento di un livello adeguato di popolazione e per la tutela dell'ambiente naturale e delle sue risorse nelle zone montane e svantaggiate (…); d. il potenziamento dei livelli formativi e professionali, tecnici ed economici, delle persone che lavorano in agricoltura”. Nel secondo caso, il legislatore semplicemente rimanda ad una altra legge il compito di definire quali siano le finalità complessive dell’intervento, riducendo gli obiettivi della legge nella formula “in attuazione della legge X”. Questa fattispecie è estremamente frequente nel caso della legislazione regionale attuativa di quella statale. In questo caso, ovviamente il problema si sposta semplicemente di livello. Se l’obiettivo della legge è chiaro – attuare disposizioni statali – lo stesso non può essere affermato a priori per la normativa statale. Nel terzo caso, la legge indica quali sono le sue finalità ma in modo molto vago, rendendo così difficile, se non impossibile, la valutazione dell’efficacia della legge stessa. Per esempio, la legge 40/93, “Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato”, prevede che la Regione valorizzi le attività di volontariato “per affermare il valore della vita, migliorarne la qualità e per contrastare l’emarginazione”.. In tali circostanze, si introducono margini di descrezionalità elevati per il soggetto che svolge la rendicontazione, che dovrà interpretare la volontà del legislazione. L’ultimo caso è rappresentato dalle leggi istitutive, che non indicano gli obiettivi che si prefiggono, in quanto la costituzione di un nuovo organo è il loro unico obiettivo. In queste situazioni la mancata indicazioni delle finalità del legislatore non è una lacuna, ma è connaturata al tipo di atto normativo. Un esempio di questo tipo di leggi è costituito dalla 28/88 che all’art. 1 afferma: “è istituito nella Regione il difensore civico. Il difensore civico svolge la sua attività al servizio dei cittadini etc.” In sintesi, questo indicatore può assumere quattro stati, cioè gli obiettivi possono essere: h1 – presenti in maniera dettagliata h2 – l’attuazione di un’altra legge h3 – presenti ma in maniera generica, come finalità di principio h4 – assenti Figura 12 – Definizione degli obiettivi 22 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO documenti 2.02 - luglio 2002 Il quadro che emerge dall’esame della figura 12 mostra che tutte le quattro classi previste sono rappresentate. Nella maggior parte dei casi la legge è piuttosto vaga rispetto all’articolazione delle sue finalità (40,5%), o preferisce rimandare a quanto previsto dalla precedente normativa statale (19,0%). È opportuno rimarcare, inoltre, che solo in 1/4 dei casi (h1) siamo di fronte ad una legge ben redatta, in cui le successive attività di rendicontazione possono dar conto del grado di raggiungimento degli obiettivi della legge. 4.9. Relazione fra obiettivi della legge e criteri di rendicontazione Poiché la presenza di un collegamento fra gli obiettivi della legge e i criteri di rendicontazione è un requisito essenziale per l’efficacia della rendicontazione, si è introdotto un ultimo indicatore per valutare il grado di congruenza tra obiettivi e criteri nelle leggi esaminate. L’obiettivo è quindi verificare; a. in quanti casi il legislatore formula entrambi in modo preciso e b. se in questi casi i criteri di rendicontazione siano stati formulati tenendo conto degli obiettivi della legge. Questo indicatore è stato costruito incrociando i risultati relativi ai due precedenti indicatori (“criteri di rendicontazione” § 4.7 e “obiettivi della legge” § 4.8). Innanzitutto, al fine di semplificare l’analisi, entrambi gli indicatori sono stati espressi in forma dicotomica, cioè prevedendo solo due stati della variabile. Il primo stato corrisponde ai “casi virtuosi”, cioè a tutte le leggi in cui si ha o l’esplicitazione dei criteri di rendicontazione (cioè i casi denominati precedentemente g1) o l’individuazione corretta degli obiettivi (h1). Tutti gli altri stati individuati nei paragrafi precedenti vengono fatti ricadere, invece, in una categoria unica di casi “non virtuosi” (per i criteri di rendicontazione questa categoria equivale a g2 + g3, mentre per gli obiettivi alla somma di h2 + h3 +h4). Dall’incrocio di queste due dimensioni, si è ottenuto un nuovo indicatore, che rileva la presenza/assenza della caratteristica esaminata e presenta quattro stati possibili: i1 – obiettivi presenti e criteri di rendicontazione espliciti i2 – obiettivi assenti e criteri di rendicontazione espliciti i3 – obiettivi presenti e criteri di rendicontazione assenti i4 – obiettivi assenti e criteri di rendicontazione assenti Figura 13 – Relazione fra obiettivi della legge e criteri di rendicontazione 23 documenti 2.02 - luglio 2002 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Dai dati ottenuti dall’incrocio delle due dimensioni (si veda figura 13), osserviamo che: a. nella maggior parte dei casi (i4 = 61,4%) la legge è piuttosto vaga sia nell’enunciazione degli obiettivi che nella indicazione dei criteri di rendicontazione, b. nei restanti casi (i1 + i2 + i3 = 38,6) il legislatore ha espresso correttamente almeno uno degli elementi (quindi o gli obiettivi, o i criteri o entrambi) e c. tra questi, solo in quattro casi (i1 = 9,1%) il legislatore ha espresso correttamente sia gli obiettivi che i criteri di rendicontazione. Tuttavia, la correttezza della formulazione di obiettivi e criteri non garantisce che essi siano congruenti tra loro. Infatti, poterebbero essere stati formulati entrambi in modo preciso, ma essere tra loro scollegati. Cioè i criteri di rendicontazione potrebbero essere inutili ai fini della valutazione della realizzazione degli obiettivi. Occorre quindi sottoporre ad ulteriore analisi questi quattro casi “molto virtuosi” al fine di verificare il grado di coerenza tra obiettivi della legge e criteri di rendicontazione. 24 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO documenti 2.02 - luglio 2002 Tabella 1 - Obiettivi e criteri di rendicontazione legge obiettivi criteri di rendicontazione legge regionale 21/1989 Piano socio-sanitario regionale 1989-1991. “a. la tutela della salute individuale e collettiva, fisica e psichica, dei cittadini mediante interventi unitari finalizzati alla rimozione delle causa di nocività e malattia, potenziando in particolare le attività di prevenzione e riabilitazione; b. il progressivo superamento degli squilibri tra domanda e offerta di servizi sanitari nelle diverse aree territoriali, con particolare riferimento alle aree marginali; c. l'integrazione ed il coordinamento delle politiche di intervento sanitarie e socioassistenziali; d. il raggiungimento di una più elevata efficacia e produttività del Servizio sanitario regionale e di una maggiore qualificazione dei servizi; e. l'integrazione con l'assistenza della didattica e della ricerca espletata dalle facoltà di medicina”. (art. 2) “Dati e informazioni (…) relativi a. alle condizioni di salute della popolazione; b. all’attività dei presidi e dei servizi; c. alla situazione economico-finanziaria; d. allo stato di attuazione dei piani attuativi e dei programmi annuali, corredati da una valutazione sul raggiungimento degli obiettivi o sugli scostamenti dei risultati ottenuti da quelli previsti”. (art. 15) legge regionale 28/1991 Provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio e norme attuative delle residenze sanitarie assistenziali “promuove e favorisce iniziative volte a consentire alle persone prive di autonomia fisica o psichica di continuare a vivere nel proprio domicilio o nel nucleo familiare di appartenenza”. (art.1) “relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo e sulle modalità di accertamento e di erogazione del concorso finanziario giornaliero”.(art. 3) legge regionale 30/1996 Norme generali sulla partecipazione della regione veneto al processo normativo comunitario e sulle procedure di informazione e di attuazione dei programmi comunitari “a. la partecipazione attiva della Regione alle iniziative comunitarie; b. una organica informazione sulle politiche regionali comunitarie; c. un rapporto diretto e continuativo con gli uffici, gli organismi e le istituzioni dell'Unione europea”. (art. 1) “una relazione sugli interventi assunti, sulle integrazioni adottate e sullo stato di attuazione dei programmi finanziati con il concorso comunitario”(art. 6) legge regionale 1/1999 Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito nel settore del commercio “1. La Regione del Veneto, con la presente legge, promuove l'associazionismo e la cooperazione creditizia e agevola gli investimenti nei settori del commercio e dei servizi limitatamente alle piccole e medie imprese di cui al comma 2, allo scopo di: a. favorire la razionale evoluzione dell'apparato distributivo regionale; b. agevolare l'ammodernamento delle strutture di somministrazione di alimenti e bevande; c. concorrere allo sviluppo delle imprese dei servizi di cui all'allegato A che costituisce parte integrante della presente legge”. (art. 1) “Relazione dettagliata sullo stato di applicazione della legge con particolare riferimento al numero delle domande pervenute e finanziate e delle iniziative realizzate nonché ai provvedimenti di revoca” (art. 7) 25 documenti 2.02 - luglio 2002 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Da questa analisi – i cui risultati sono sintetizzati nella tabella 1 – emerge che, anche in questi casi “molto virtuosi”, è presente è sempre presente un parziale scollamento fra obiettivi e criteri di rendicontazione. Vediamo come si manifesta questa incongruenza in ognuno dei quattro casi a. La legge 21/1989 ha una articolazione degli obiettivi piuttosto complessa. Il legislatore vuole incidere su una molteplicità di questioni, la salute dei cittadini innanzitutto, ma anche la distribuzione territoriale dei servizi sanitari, la gestione economica dei presidi e delle politiche sanitarie e l’integrazione fra ospedali e università. I criteri di rendicontazione sub a), b) e c) sono indicati in modo preciso e sono anche collegati con gli obiettivi sub a), b) e d). Al contrario i criteri di rendicontazione sub d) - che, si noti, sono cruciali in quanto relativi alla valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi – vengono formulati in modo vago (a quali obiettivi si allude? A quelli della legge? A quelli gestionali? E, in questo caso, che rapporto esiste tra obiettivi gestionali e obiettivi della legge?) lasciando così ampia discrezionalità al soggetto che redige la rendicontazione. b. La legge 28/91 ha un obiettivo molto chiaro, e cioè vuole favorire la permanenza delle “persone prive di autonomia fisica o psichica” presso il proprio domicilio. A questo fine, la legge prevede l’erogazione di una somma per coprire eventuali spese. In questa legge, l’indicatore di rendicontazione previsto non misura il grado di raggiungimento dell’obiettivo – cioè se sia cresciuto il numero di persone che hanno potuto rimanere presso il proprio domicilio – ma valuta quanto lo strumento che la legge ha previsto (stanziamento di fondi) sia stato utilizzato (erogato) correttamente da un punto di vista formale (cioè secondo i criteri indicati nell’art. 3). Dato che può accadere che i fondi siano stati utilizzati correttamente (cioè che siano stati rispettati i parametri di reddito, età e condizioni fisiche e socio-economiche dei beneficiari) ma le “persone prive di autonomia fisica o psichica” comunque non siano potute restare presso il loro domicilio, il criterio di rendicontazione non è congruente con gli obiettivi della legge. O, comunque, non è sufficiente a valutare la loro maggiore o minore realizzazione. c. La legge 30/96 prevede il raggiungimento di tre obiettivi, a) la partecipazione della Regione Veneto ad iniziative comunitarie, b) l’informazione al pubblico sulle politiche regionali e c) la creazione di rapporti fra gli uffici della Regione e quelli delle istituzioni europee. In questa legge, uno dei criteri di rendicontazione (integrazioni adottate) è perfettamente congruente con gli obiettivi della legge, mentre per quanto riguarda gli altri due (interventi assunti e stato di attuazione dei programmi finanziati) c’è un evidente squilibrio tra la precisione con cui vengono indicati gli obiettivi e l’ampia gamma di informazioni richieste per la rendicontazione. Per esempio, può darsi il caso che la Regione sia molto attiva rispetto ad alcune iniziative comunitarie, ma che queste non corrispondano alle finalità specifiche della legge (p. es. informazione). In questo caso, cioè, la rendicontazione è più ampia di quanto serva. d. La legge 1/99 ha come finalità a) favorire la razionale evoluzione dell'apparato distributivo regionale; b) agevolare l'ammodernamento delle strutture di somministrazione di alimenti e bevande; c) concorrere allo sviluppo delle imprese dei servizi. Per realizzare questi obiettivi utilizza alcuni strumenti (promozione dell’associazionismo e della cooperazione creditizia, agevolazioni degli investimenti, ecc.). Ciò che la legge richiede come esito della rendicontazione sono, anche in questo caso, informazioni sul grado di utilizzo degli strumenti previsti (quante domande di finanziamento sono pervenute? Quante sono state finanziate? Quanti interventi sono stati realizzati?) e non sul grado di efficacia di questi strumenti (che effetti hanno avuto questi interventi? La rete distributiva è più razionale? È più moderna?). 26 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO documenti 2.02 - luglio 2002 In sintesi, si può concludere che anche nei casi “molto virtuosi”, in cui sono indicati con precisione sia obiettivi che criteri di rendicontazione, il grado di congruenza tra le due variabili è relativamente basso. 5. Conclusioni Dall’esame delle leggi che prevedono la rendicontazione, possiamo trarre alcune conclusioni generali. 1. La rendicontazione non è una procedura nuova per il Consiglio regionale del Veneto, anzi essa è una attività relativamente diffusa che, presente fin dalla prima legislatura, è stata poi adottata sempre più frequentemente. 2. Per alcuni aspetti, si registra un sovraccarico di rendicontazione, soprattutto per alcune commissioni. Ben 44 leggi prevedono forme di rendicontazione, per un totale di 48 relazioni diverse, in alcuni casi prodotte più volte in un anno oppure presentate da più soggetti contemporaneamente. Circa l’80% della rendicontazione, inoltre, afferisce a quattro commissioni, la prima, la terza, la quinta e la sesta. Sorge spontaneo domandarsi se i consiglieri abbiano il tempo di esaminare attentamente, o anche solo di leggere, tutto questo materiale. 3. Nonostante questa intensa attività di rendicontazione, non esistono meccanismi formali che ne garantiscano l’utilizzazione. Questo è provato sia dalla assenza di conseguenze nel caso di non presentazione delle relazioni (si vedano il par. 4.3 e la figura 5) che dai pochi casi in cui si richiede che il Consiglio si pronunci sulla relazione (par.4.6 e figura 9). Una prima ipotesi che si può avanzare, e che deve essere sottoposta ad ulteriori verifiche empiriche è quindi che la rendicontazione all’interno del Consiglio regionale abbia un carattere prevalentemente rituale. È poi possibile trarre delle conclusioni anche su aspetti specifici del modo in cui viene prevista la rendicontazione. 1. È presente un grado intermedio di vaghezza normativa. Le leggi nel determinare le procedure di rendicontazione, per alcuni aspetti sono precise, per altri meno, in quanto: • è sempre presente l’indicazione del destinatario della rendicontazione e a volte viene anche specificato l’organo interno al Consiglio a cui è diretta la relazione (par. 4.5); • in una percentuale significativa, anche se non alta, di casi non è affatto indicato l’organo redigente (si veda figura 6), mentre nella maggior parte dei casi il soggetto indicato è “la giunta” senza ulteriore specificazione; • in una percentuale abbastanza alta di casi (20 casi su 47 relazioni, pari al 42,6%), il termine di presentazione della rendicontazione è indicato in forma ordinatoria ma non perentoria: si prevede genericamente una scadenza annuale o semestrale senza indicare la data precisa di presentazione. 2. È presente un grado elevato di vaghezza operativa. Per garantire l’efficacia della rendicontazione la legge deve prevedere: a) l’indicazione dei criteri di rendicontazione e gli obiettivi che si vogliono realizzare e b) deve collegare tali criteri agli obiettivi di legge. Dai casi esaminati emerge, invece, che: • nella maggior parte dei casi (ben 36 casi, pari al 76,6% del totale – cfr. §4.7 e figura 11) non 27 documenti 2.02 - luglio 2002 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO vengono indicati i criteri da seguire nella rendicontazione; questo significa che si lasciano ampi margini di discrezionalità al soggetto che deve provvedere alla redazione dei documenti; • in 7 casi la legge non precisa le sue finalità, mentre in altri 17 casi le finalità sono enunciate in modo molto evocativo il che rende praticamente impossibile valutarne la realizzazione (cfr. §4.8 e figura 12). 3. È presente un grado intermedio di vaghezza valutativa in quanto anche nei casi “molto virtuosi” in cui sono indicati con precisione sia gli obiettivi della legge che i criteri di rendicontazione tra essi esiste, per alcuni indicatori, una scarsa congruenza (cfr. § 4.9 e tabella 1). Ciò significa che le informazioni che si ottengono dalle relazioni, per quanto dettagliate, possono (ma non necessariamente debbono) risultare inutili ai fini della valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi. 28 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO documenti 2.02 - luglio 2002 Allegato 1 - Indicatori di rendicontazione (valori assoluti) indicatore relazioni della giunta relazioni degli enti totale a1 39 7 46 a2 0 0 0 a3 1 0 1 b1 15 1 16 b2 16 6 22 b3 3 0 3 b4 1 0 1 b5 1 0 1 b6 4 0 4 b7 0 0 0 c1 0 0 0 c2 40 7 47 d1 29 0 29 d2 1 0 1 d3 1 0 1 d4 3 7 10 d5 6 0 6 e1 24 6 30 e2 1 0 1 e3 15 2 17 e4 0 0 17 f1 8 0 8 f2 0 0 0 f3 1 3 4 f4 31 4 35 g1 8 2 10 g2 1 0 1 g3 31 5 36 h1 11 0 10 h2 7 1 8 h3 15 1 17 h4 3 5 7 i1 4 0 4 i2 4 2 6 i3 7 0 7 i4 21 5 26 29 documenti 2.02 - luglio 2002 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Parte II Le relazioni di rendicontazione 1. Oggetto e finalità dell’analisi In questa parte della ricerca ci si propone di analizzare tutti gli strumenti di rendicontazione che attualmente sono a disposizione del Consiglio. L’obiettivo di questa analisi è triplice. 1. Nella prima parte del lavoro si era giunti alla conclusione, analizzando i testi delle leggi, che la rendicontazione è una attività relativamente diffusa per il Consiglio regionale del Veneto. Il primo obiettivo che ci siamo proposti è stato di verificare se a queste disposizioni normative corrispondano o meno degli effettivi comportamenti. 2. Sempre dalla prima parte dell’indagine era emerso che le leggi regionali sono in parte lacunose nel definire in modo preciso i parametri rispetto ai quali devono essere redatte le relazioni (obiettivi della legge e criteri di rendicontazione). Il nostro secondo obiettivo è quindi stato quello di capire se queste lacune si riflettessero anche nelle relazioni o se, invece, queste fornissero informazioni più sistematiche e complete di quelle richieste. 3. Gli strumenti di rendicontazione attualmente disponibili rappresentano la “base” da cui partire per progettare un sistema di valutazione delle politiche. Il terzo obiettivo è stato quindi di individuare limiti e potenzialità di questi strumenti. 2. Le relazioni analizzate: tipologia e analisi quantitativa Nella nostra analisi, abbiamo esaminato tutte le relazioni di rendicontazione, raccolte dai funzionari del Consiglio regionale del Veneto. Tali documenti sono stati innanzitutto suddivisi sulla base delle caratteristiche del soggetto incaricato della loro produzione e delle specificità che ciò implica per il contenuto della relazione. Sono stati perciò individuati cinque tipi di relazione di rendicontazione, i cui tratti saranno poi illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi: Tabella 1 - Relazioni di rendicontazione analizzate numero relazioni Le relazioni sullo stato di attuazione delle leggi Relazione di attuazione del piano socio-sanitario Relazione di analisi della gestione finanziaria Relazione del difensore civico Relazioni sull’attività di enti, consorzi e aziende regionali 4 1 1 1 21 Già da questa prima parte della ricerca sono emersi due risultati piuttosto significativi. In primo luogo, al momento della raccolta dei materiali, non esisteva un archivio sistematico delle relazioni di rendicontazione. In secondo luogo, nonostante la raccolta di tali relazioni sia stata svolta dai funzionari del Consiglio in modo rigoroso ed esaustivo, il numero di relazioni prodotte disponibile è – rispetto a quanto previsto dalle leggi - estremamente esiguo. Ciò fa presupporre che siano piuttosto diffusi forme di inadempimento delle prescrizioni delle leggi regionali. In quanto segue, verranno esaminate le caratteristiche di ciascun tipo di relazione. 33 documenti 2.02 - luglio 2002 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 3. Le relazioni analizzate: caratteristiche e specificità 3.1 Le relazioni sull’attuazione delle leggi Il numero di relazioni sull’attuazione delle leggi è, come si è già detto, molto esiguo. Sarebbe perciò inappropriato trarre, sulla base di questo scarno materiale, delle valutazioni generali sulla qualità della rendicontazione nel Consiglio regionale. Ci sembra, invece, più opportuno analizzarle in profondità al fine di individuarne i pregi, da imitare, e i limiti, da evitare. 3.1.1 Il metodo Si sono confrontate le caratteristiche della relazione con quelle della legge di riferimento. Per quanto riguarda la legge di riferimento, si sono valutati il grado di formalizzazione degli obiettivi e dei criteri di rendicontazione (vedi §§ 4.7 e 4.8 della parte I). Per quanto riguarda le caratteristiche della relazione, si sono valutate le modalità di rendicontazione degli effetti generati dalla legge e quelle della messa in opera degli strumenti operativi per attuarla. Si sono quindi individuate cinque modalità di rendicontazione: • • • • • Assenti: quando nella relazione mancano totalmente le informazioni Incompleta: quando nella relazione sono presenti informazioni ma sono parziali e lacunose Completa: quando le informazioni contenute soddisfano le richieste della legge Ridondante: quando le informazioni contenute nella relazione sono superiori a quelle necessarie, Incongruente: quando la relazione contiene informazioni che, per quanto numerose e dettagliate, hanno poca attinenza con quanto richiesto dalla legge. Incrociando le due dimensioni, si sono ottenute dieci possibili modalità di rendicontazione (cfr. tabella 2). Tabella 2 - Tipologia delle forme di rendicontazione Rispetto alle richieste della legge, le informazioni contenute nella relazione di rendicontazione possono essere: oggetto della rendicontazione assenti incomplete complete ridondante incongruente Effetti della legge E0 E1 E2 E3 E4 Strumenti attivati per aiutarla S0 S1 S2 S3 S4 3.1.2 I risultati Sulla base di questa griglia analitica si sono quindi analizzate le quattro relazioni disponibili, ottenendo i risultati contenuti nelle quattro schede seguenti. 34 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO documenti 2.02 - luglio 2002 Scheda n. 1 Relazione sullo stato di attuazione della l.r. 1/2000 (32) Legge di riferimento Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile Valutazione della legge Obiettivi generici – Criteri assenti Valutazione rispetto agli obiettivi della legge E1-E4-S1 Valutazione rispetto ai criteri di rendicontazione indicati dalla legge Criteri non indicati dalla legge Scheda n. 2 Relazione sulla gestione della lr. 57/99 (31) Legge di riferimento Sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta Valutazione della legge Obiettivi generici – Criteri assenti Valutazione rispetto agli obiettivi della legge E0-S1 Valutazione rispetto ai criteri di rendicontazione indicati dalla legge Criteri non indicati Varie ed eventuali Riferimento a manutenzione legislativa in seguito ad esperienza maturata Scheda n. 3 Relazione sulle attività concernenti la l.r. 17/86 per l’esercizio finanziario 2000 Legge di riferimento Disciplina degli interventi regionali nel settore archeologico Valutazione della legge Obiettivi dettagliati - Criteri assenti Valutazione rispetto agli obiettivi della legge E2 – S2 Valutazione rispetto ai criteri di rendicontazione indicati dalla legge Criteri non indicati Varie ed eventuali Esemplare in quanto contiene sia presentazione dati che interpretazione Scheda n. 4 Relazione sullo stato di attuazione della l.r. 15/94 nell’anno 2000 (20) Legge di riferimento Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell’Istria e nella Dalmazia Valutazione della legge Obiettivi generici – Criteri assenti Valutazione rispetto agli obiettivi della legge S2-E1 Valutazione rispetto ai criteri di rendicontazione indicati dalla legge Criteri non indicati 35 documenti 2.02 - luglio 2002 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO In sintesi, possiamo giungere alle seguenti conclusioni: 1. purtroppo le quattro relazioni esaminate afferiscono a leggi che non esplicitavano i criteri previsti per la rendicontazione. La valutazione del grado di congruenza tra legge e relazione può quindi essere svolta solo sulla base degli obiettivi della legge; 2. le quattro relazioni sono disomogenee fra di loro, sia per la struttura che per la completezza delle informazioni in esse contenute; 3. si è rilevato un solo caso di eccellenza, cioè di perfetta congruenza fra obiettivi della legge e informazioni contenute nella relazione (vedi scheda n. 3, relazione sulla legge di “disciplina degli interventi regionali nel settore archeologico”). Tale relazione è esemplare in quando contiene non solo la presentazione dei dati ma anche la loro interpretazione; 4. un altro caso interessante è quello della relazione sulla legge per lo “Sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta” (scheda n. 2) che pur presentando significative lacune dal punto di vista informativo presenta interessanti riferimenti a interventi di manutenzione legislativa in seguito all’esperienza maturata; 5. negli altri casi, le informazioni fornite non riguardano né gli effetti sortiti dalla legge né gli strumenti utilizzati per attuarla, bensì dati di natura meramente gestionale, finanziaria o amministrativa (p.es. fondi stanziati, domande pervenute); 6. infine, sulla base della limitatissima evidenza empirica disponibile sembra emergere una relazione positiva fra l’accuratezza con cui vengono formulati gli obiettivi della legge e la qualità della relazione. Non ci sembra infatti casuale il fatto che la relazione da noi considerata esemplare (scheda n. 2, “disciplina degli interventi regionali nel settore archeologico”), sia la sola a cui corrisponde un testo normativo nel quale gli obiettivi sono esposti in modo dettagliato. 3.2 La relazione di attuazione del piano socio-sanitario La relazione sull’attuazione del piano socio-sanitario è un documento di considerevoli dimensioni (350 pagine circa) che contiene una mole consistente di dati relativi a a. il contesto demografico e socio-sanitario della Regione; b. l’offerta di servizi alla popolazione negli anni di riferimento spesso confrontati con quanto fatto in precedenza; c. il grado di attuazione della programmazione valutato rispetto a quanto programmato; d. i risultati gestionali in termini di risorse umane e finanziarie impiegate. Si tratta quindi di un documento che copre una vasta gamma di ambiti del settore e fornisce, per ognuno di questi, numerose informazioni ad alto contenuto tecnico e specialistico. In questa sede valuteremo il documento nella prospettiva della sua utilizzabilità come strumento di rendicontazione da parte del Consiglio regionale. Da questo particolare punto di vista ci sembra che – fatta salva l’analiticità, la completezza e la ricchezza dei dati contenuti – il documento presenti i seguenti limiti: 1. La consistenza del documento e il modo estremamente dettagliato e specialistico in cui sono presentati al suo interno i dati disincentivano la lettura da parte di un lettore che non sia specializzato nell’argomento. Più che uno strumento di rendicontazione, questa relazione rappresenta un compendio statistico-informativo consultabile da un lettore informato che cerca specifici dati e informazioni. Sarebbe quindi opportuno inserire una breve sezione di sintesi e conclusioni. 2. Le informazioni fornite riguardano principalmente le attività svolte e non gli effetti di tali attività. Per esempio, si forniscono i dati relativi alla somministrazione del vaccino antinfluenzale, senza 36 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO documenti 2.02 - luglio 2002 dare alcun dato che permetta di stabilire se tale profilassi abbia portato o meno ad una riduzione della morbilità (vedi pp. 49-50). Un discorso simile si può fare per quanto riguarda i consultori familiari: vengono forniti dati molto dettagliati sulle prestazioni offerte, ma nessuno sul loro effetto sui fenomeni di disagio a livello sociale (pp. 99-106). E anche quando si illustrano le attività di assistenza a tossicodipendenti e alcoldipendenti , non si fornisco contestualmente informazioni sull’efficacia di tali trattamenti (pp. 115-119). Questa lacuna non è sempre presente. Infatti, nella valutazione dell’assistenza ospedaliera non ci si limita a descrivere, come in altre parti del rapporto, l’offerta di assistenza ma si analizza anche il livello di soddisfazione degli utenti e la domanda espressa e soddisfatta (pp. 139 e 159). Sarebbe auspicabile che questo approccio venisse adottato in modo più esteso e sistematico anche in altre parti della relazione. Per concludere, se scopo della Relazione socio-sanitaria è “monitorare l’attuazione della programmazione, l’andamento gestionale e la capacità di risposta del ‘sistema socio-sanitario’ veneto al bisogno di salute dei cittadini” (p. III) ci sembra che i primi due obiettivi siano completamente realizzati, mentre il terzo viene soddisfatto solo in parte. 3.3 La relazione di analisi della gestione finanziaria Il documento è suddiviso logicamente in tre parti. Nella prima, che include il primo capitolo, vengono fornite numerose informazioni sul contesto normativo ed economico corrispondente all’anno della gestione finanziaria. Nella seconda, che è composta dal secondo e dal terzo capitolo, vengono analizzate le entrate e le uscite finanziarie disaggregate sia per titolo che per tipo di politica pubblica. In particolare ci sembra pregevole l’utilizzo di indicatori finanziari per valutare le modalità di impegno e di spesa per ciascun settore di intervento presentati prima in forma analitica (pp. 115127) che sintetica (pp. 128-141). La terza parte, che è anche la più corposa, include il quarto capitolo che a sua volta è suddiviso in quattordici paragrafi alle aree di politica pubblica (policy areas) precedentemente individuate. Per ognuno di questi settori vengono illustrati dettagliatamente: 1. il quadro di riferimento generale; 2. tutti gli interventi normativi regionali, statali e comunitari relativi al settore; 3. tutte le iniziative avviate o finanziate 4. un riepilogo delle spese finanziate a seconda della fonte (regionale, statale o comunitaria). Anche se superfluo, conviene sottolineare l’importanza di questo documento ai fini della rendicontazione in quanto in esso si trovano sintetizzati tutti gli interventi regionali analizzati in una triplice ottica: normativa, finanziaria e di policy. In particolare riteniamo opportuno richiamare l’attenzione sul fatto che la relazione così come è strutturata riflette sia la prospettiva della Giunta, in quanto i vari interventi sono rigorosamente ed opportunamente raggruppati per area di policy, che quella del Consiglio, in quanto all’interno di ogni area di policy vengono indicati in modo puntuale i singoli provvedimenti normativi. Qualora fosse possibile disporre di relazioni sull’attuazione delle leggi e dei provvedimenti più rilevanti per ognuno dei settori di intervento, e qualora le informazioni in esse contenute fossero opportunamente inserite nella Relazione di analisi della gestione finanziaria, si disporrebbe di uno strumento di monitoraggio dell’azione politico amministrativa della Giunta che va ben oltre la dimensione finanziaria. La relazione di analisi della gestione finanziaria può quindi diventare, come vedremo in seguito, la base per progettare un sistema di valutazione che integri la rendicontazione legislativa e il monitoraggio delle politiche attraverso una opportuna collaborazione tra Giunta e Consiglio. 37 documenti 2.02 - luglio 2002 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 3.4 La relazione del difensore civico La relazione sull’attività del difensore civico è stilata in attuazione all’articolo 13 della legge regionale 28/88 che prevede che “il difensore civico entro i primi tre mesi di ogni anno sottopone all’esame del Consiglio regionale una relazione sulla attività svolta, con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative”. Il documento presenta caratteristiche tali per cui non può essere analizzato in base agli stessi criteri utilizzati per valutare le altre relazioni sull’attuazione delle leggi (vedi § 3.1) per due ordini di ragioni. Anzitutto, la particolare natura dell’organo che: 1. è una sorta di authority che opera “in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale” (art. 1, c. 2 della legge regionale 28/28 ); 2. è di fatto una emenazione del Consiglio e non della Giunta in quanto il difensore civico a) “viene eletto dal Consiglio regionale con maggioranza di due terzi degli aventi diritto” (art. 4, c. 1), b) presta giuramento di fronte al Consiglio (art. 4, c. 3) e, infine, c) ha sede presso il Consiglio stesso (art. 2, c. 1). La relazione del difensore civico è quindi una forma di “autovalutazione” del Consiglio, e non di rendicontazione della Giunta e dei suoi organi. In secondo luogo, la valutazione dell’efficacia dell’attività del difensore civico, dati i suoi scopi istitutivi, dovrebbe essere fatta eventualmente dai cittadini e dagli utenti. Non a caso la parte valutativa della relazione riguarda non l’attività del difensore civico ma, come prevede la legge stessa (art. 13), la produzione normativa e amministrativa. Da questo punto di vista, la relazione del difensore civico rappresenta un utile strumento non tanto per valutare la sua attività, quanto piuttosto per avere utili indicazioni sui rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione e su quanto un loro eventuale deterioramento dipenda dalla qualità della legislazione. 3.5 Le relazioni sull’attività di enti, consorzi e aziende regionali Anche queste relazioni sono difficilmente omologabili alle relazioni sull’attuazione delle leggi regionali. Infatti, da un punto di vista istituzionale enti, consorzi e aziende rendicontano rispetto ai risultati conseguiti sulla base di un piano o di un programma, deliberato all’inizio di ogni anno dai loro organi dirigenti, che viene approvato dalla Giunta e sul quale il Consiglio non ha alcuna voce in capitolo. Quindi, la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza dell’attività dell’ente, consorzio o azienda dovrebbe essere fatta non rispetto alla legge che prevede la rendicontazione ma, eventualmente rispetto a questo piano o programma. Valutazione che, si noti, presenta un elevato contenuto tecnico e richiede quindi una analisi di tipo economico-gestionale specifica per ogni esercizio. Questo tipo di relazioni devono essere perciò viste, nella prospettiva del Consiglio, come documenti che si limitano a certificare la correttezza gestionale di enti, consorzi e aziende oppure, per essere utilizzati come forma di vera e propria rendicontazione dovrebbero contenere, eventualmente anche in forma sintetica, gli obiettivi gestionali stabiliti dai piani e dai programmi. 38 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO documenti 2.02 - luglio 2002 4. Conclusioni L’analisi delle relazioni di rendicontazione conferma quanto già emerso dall’esame delle leggi svolta nella parte precedente. In generale, la scarsa disponibilità delle relazioni e la limitata sistematicità della raccolta provano che, pur essendo relativamente consolidata una cultura della valutazione all’interno del Consiglio regionale essa è scarsamente istituzionalizzata. Ciò emerge anche dal fatto che tra le relazioni esiste una marcata disomogeneità. A fianco di relazioni scarne e puramente informative, ve ne sono altre con una informazione ampia, esaustiva e fornita in modo intelligente e altre ancora in cui la mole delle informazioni è sicuramente completa ma sono di difficile consultabilità da parte di un Consigliere. 39 documenti 2.02 - luglio 2002 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Parte III L’analisi delle procedure 1. Le procedure di rendicontazione attualmente seguite Come abbiamo illustrato precedentemente (si vedano la parte I e II), alcune leggi regionali prevedono procedure di rendicontazione, cioè richiedono che la Giunta o gli enti dipendenti producano delle relazioni sull’attività svolta che devono essere trasmesse alle strutture del Consiglio. In questa parte del rapporto ci proponiamo di analizzare in che modo vengano attualmente utilizzate queste relazioni. Dalla ricerca è emerso che vengono attualmente seguite due distinte procedure. Una, specifica per l’attività del Difensore civico, prevede che le sue relazioni vengano presentate direttamente in Consiglio. La seconda, attualmente seguita per tutte le altre relazioni – e sintetizzata graficamente nella figura 1 – si articola in due fasi. Nella prima le strutture burocratiche del Consiglio raccolgono le relazioni dalla Giunta e dagli enti. Nella seconda le relazioni vengono smistate presso le Commissioni competenti e trasmesse per conoscenza ai Gruppi consiliari. Qui la procedura si interrompe. Non esiste infatti alcuna norma formale o procedura informale che regoli l’esame delle relazioni da parte degli organi del Consiglio. In assenza di ogni forma di analisi o approvazione dei materiali prodotti dall’esecutivo, il carattere rituale che caratterizza le attività di rendicontazione e che avevamo già rilevato (vedi parte I) viene quindi ulteriormente confermato. La procedura di raccolta delle relazioni di rendicontazione è avviata quando tali documenti arrivano, come tutta la posta destinata al Consiglio regionale, presso l’ufficio del Segretario generale che è l’ufficio incaricato di smistare la corrispondenza presso gli uffici competenti. Tale ufficio trasmette le relazioni di rendicontazione all’Ufficio atti istituzionali presso la Direzione regionale rapporti e attività istituzionali. Il ruolo di questo ufficio è cruciale in quanto esso svolge tre attività: a) innanzitutto decide sull’attribuzione delle relazioni di rendicontazione alle Commissioni competenti, b) in secondo luogo prepara la lettera a firma del Presidente del Consiglio regionale con cui le relazioni di rendicontazione vengono formalmente assegnate alle Commissioni, c) infine, è l’ufficio competente per la redazione delle richieste di sollecito alla Giunta e agli enti in caso di mancato invio della relazione. Da ciò consegue che questo ufficio costituisce l’anello di congiunzione fra la fase di raccolta delle relazioni e quella di smistamento delle stesse. In questa fase, attraverso un atto del Presidente del Consiglio, si ha l’effettivo trasferimento delle relazioni dagli Uffici agli organi politici del Consiglio, Commissioni e Gruppi consiliari. Dall’analisi di queste procedure possiamo trarre almeno tre conclusioni: 1. la fase di raccolta e successiva assegnazione delle relazioni di rendicontazione alle Commissioni competenti presenta un elevato grado di istituzionalizzazione; 2. è invece completamente assente ogni forma di regolazione formale o informale dell’esame politico delle relazioni da parte degli organi consiliari, tanto che si può ricavare l’impressione che tale fase sia assente; 3. mancano inoltre un punto di monitoraggio e un momento di sintesi in cui l’attività di rendicontazione venga programmata e controllata nel suo complesso. In sintesi, da quanto visto finora si evince che l’attività di rendicontazione sembra avere una ben scarsa organicità organizzativa e una altrettanto dubbia utilità istituzionale. In altri termini, possiamo dire che: 1. non esiste alcun meccanismo organizzativo e/o istituzionale per controllare se le relazioni sono state prodotte dalla Giunta e dalle sue agenzie; 43 documenti 2.02 - luglio 2002 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 2. non esiste nemmeno alcuna procedura formale che assicuri l’esame da parte del Consiglio delle relazioni prodotte e quindi l’attività di rendicontazione risulta essere completamente svincolata dalla attività istituzionale del Consiglio sia per quanto riguarda il controllo sull’attuazione delle leggi, sia per ciò che concerne i rapporti tra Giunta e Consiglio. Ci si trova quindi di fronte ad una sorta di paradosso. Da un lato, è indubbio che all’interno del Consiglio regionale del Veneto sia presente una cultura della valutazione diffusa e radicata (si vedano le considerazioni già formulate nella prima parte del rapporto), ma, dall’altro lato, emerge anche che l’attività di rendicontazione non sembra essere sufficientemente innervata nelle dinamiche decisionali dell’istituzione. Viene quindi confermato, anche dall’analisi delle procedure, il carattere essenzialmente rituale della rendicontazione all’interno del Consiglio regionale che già era emerso dall’esame delle leggi svolto in precedenza. Figura 1 – Le procedure di rendicontazione attualmente seguite Giunta Enti Segretario generale Ufficio atti istituzionali fase I Presidente del Consiglio Commissioni Gruppi consiliari fase II 44 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO documenti 2.02 - luglio 2002 Parte IV Suggerimenti e raccomandazioni per un sistema di rendicontazione integrato 1. La riforma del sistema di rendicontazione: i criteri informatori Dai risultati di questa ricerca emerge che nel Consiglio regionale del Veneto la rendicontazione è uno strumento relativamente diffuso e che vi sono margini di intervento per una sua maggiore e migliore utilizzazione. In particolare, riteniamo che sia opportuno ridurne il carattere rituale ed aumentarne l’efficacia. La ricerca degli strumenti più idonei per migliorare le modalità di svolgimento dell’attività di rendicontazione dovrebbe essere effettuata sulla base di due criteri-guida. Il primo è la valorizzazione degli strumenti di rendicontazione già utilizzati dalle strutture consiliari e precedentemente analizzati (si veda la parte II del rapporto) che opportunamente migliorati (vedi quanto segue) offrono un eccellente strumento di monitoraggio sullo stato di attuazione delle leggi e sull’operato della Giunta. In particolare, la “Relazione di analisi della gestione finanziaria”, annualmente prodotta dalla Giunta, dovrebbe diventare il momento di raccolta e sistematizzazione delle informazioni e delle valutazioni prodotte nella fase di rendicontazione, data la sua articolazione in aree di policy e la corrispondenza che esso istituisce fra politiche e interventi legislativi. Il secondo criterio è la neutralità delle procedure di rendicontazione adottate i cui effetti dovrebbero ricadere simmetricamente sia sulla maggioranza che sull’opposizione. In particolare, riteniamo che la pubblicità delle relazioni – considerate sia singolarmente, che nel loro insieme come previsto dalle procedure più avanti suggerite – garantisca tale requisito. Infatti, nel momento in cui i gruppi e i consiglieri di minoranza hanno uno strumento privilegiato di conoscenza dell’operato dell’esecutivo, da un lato, vedono aumentare le loro capacità di sindacato ispettivo ma, dall’altro, essendo obbligati ad esprimere un pronunciamento (sia esso critico o favorevole) vedono ridursi drasticamente la possibilità di esercitare forme di opposizione irresponsabile o poco costruttiva, nonché l’adozione di comportamenti dilatori o consociativi. 2. Gli obiettivi: razionalizzazione, istituzionalizzazione ed efficacia Alla luce dei risultati della ricerca, e sulla base dei criteri precedentemente illustrati, la progettazione di un nuovo sistema di rendicontazione dovrebbe perseguire tre obiettivi generali (si veda per una sintesi della relazione tra obiettivi e strumenti la tabella 1). 1. In primo luogo, è opportuno razionalizzare l’attività di rendicontazione, cioè sottoporla ad una forma di programmazione. In pratica occorre domandarsi se ci siano dei settori in cui la rendicontazione è carente o del tutto assente e se non ve ne siano altri in cui è, invece, eccessiva. È auspicabile che : a. tutti i settori siano sottoposti ad attività di rendicontazione, b. sia evitato il sovraccarico di rendicontazione che grava su alcune commissioni. A questo proposito è necessario valutare – coinvolgendo se possibile anche la componente politica – se non sia il caso di adottare un approccio selettivo alla rendicontazione individuando i settori e i tipi di atti normativi per cui la rendicontazione ha criticità e rilevanza maggiore e concentrare l’attenzione su questi. 2. In secondo luogo è necessario favorire l’istituzionalizzazione delle attività di rendicontazione. Ciò implica che: a. esse siano svolte in modo continuativo e non più intermittente, b. che il loro contenuto sia programmato secondo procedure standard, c. che la loro produzione sia regolarmente monitorata. 47 documenti 2.02 - luglio 2002 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Tabella 1 - Obiettivi e strumenti della riforma del sistema di rendicontazione Alfine di... Si consiglia di... Come? razionalizzare l’attività di rendicontazione programmare l’attività di rendicontazione Facendo sì che: • tutti i settori siano oggetto di rendicontazione • sia evitato il sovraccarico di rendicontazione presso alcune commissioni attraverso un approccio selettivo ridurre il ritualismo, aumentare l’istituzionalizzazione e la salienza istituzionale della rendicontazione riformare le procedure di rendicontazione • Centralizzando e monitorando la raccolta delle relazioni di rendicontazione • Prevedendo sempre una presa d’atto o approvazione da parte del Consiglio • Inserendo nella Relazione di analisi della gestione finanziaria i dati raccolti nella fase di rendicontazione aumentare l’efficacia della rendicontazione operare nella fase ex ante durante l’istruttoria legislativa • Riducendo la vaghezza normativa, cioè chiarire sempre il destinatario, l’organo redigente e il termine di presentazione della relazione • Riducendo la vaghezza operativa, cioè indicare con chiarezza gli obiettivi della legge e i criteri di rendicontazione • Riducendo la vaghezza valutativa, cioè assicurare la coerenza fra le finalità della leggi e i criteri di rendicontazione In altri termini, riteniamo di fondamentale importanza passare da un approccio puntiforme e frammentario, qual è quello attuale, in cui la produzione di ogni relazione segue percorsi e criteri propri ed autonomi, ad uno sinottico, in cui le singole relazioni siano viste come parte di un sistema di rendicontazione complessivo ed integrato. 3. Infine, terzo obiettivo è la massimizzazione dell’efficacia e della salienza istituzionale della rendicontazione al fine di innervare quest’ultima nell’attività decisionale e di controllo svolta dal Consiglio. Ciò ha due implicazioni. 3.1 A livello intraistituzionale occorre sviluppare e consolidare senza indugi una terza fase della procedura di rendicontazione. Alla raccolta delle relazioni e al loro smistamento presso le Commissioni deve seguire necessariamente la loro analisi. Al fine di evitare che, come oggi accade, le relazioni non sortiscano alcun effetto, occorre istituire procedure che incentivino forme di pronunciamento, su base sia tecnica che politica, delle Commissioni e, in caso, del Consiglio. 3.2 A livello interistituzionale l’attività di rendicontazione deve essere uno snodo rilevante nei rapporti tra Giunta e Consiglio. In particolare, ciò significa stabilire un canale di comunicazione, oggi del tutto assente, che vada dal Consiglio alla Giunta e affianchi quello già esistente in senso opposto. Il Consiglio non deve essere solo ricettore delle relazioni provenienti dalla Giunta e dagli enti, ma anche fonte di pareri e pronunciamenti (vedi sopra) su esse. 48 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO documenti 2.02 - luglio 2002 Per perseguire questi obiettivi è necessario agire su due “leve”: a) il contenuto delle leggi che prevedono la rendicontazione e b) le procedure di rendicontazione. Esaminiamo distintamente entrambi gli strumenti. 3. Gli strumenti: finalità delle leggi e criteri di rendicontazione Come è già emerso nella prima e nella seconda parte del rapporto, la qualità delle relazioni di rendicontazione dipende in gran parte dalla precisione con cui vengono redatte le leggi. È quindi opportuno dedicare particolare attenzione in sede di analisi ex ante al modo in cui vengono indicati obiettivi e finalità della legge. Affinché la attività di rendicontazione sia utile ed efficace è necessario che gli obiettivi siano operazionalizzabili – cioè misurabili e valutabili empiricamente – e che nella migliore delle ipotesi la legge stessa indichi in termini quantitativi gli obiettivi da realizzare (clausole valutative). Solo in questo modo sarà possibile confrontare obiettivi della legge e risultati della sua attuazione. Ciò che bisogna assolutamente evitare è esprimere le finalità in modo vago ed evocativo in quanto ciò vanifica ogni forma di rendicontazione, per quanto possa essere stata svolta in modo accurato. In secondo luogo, è essenziale che le leggi esprimano in modo chiaro ed esaustivo i criteri in base ai quali deve essere redatta la relazione di rendicontazione. Gli organi del Consiglio debbono sapere quali informazioni vogliono avere dagli uffici della Giunta. Si tenga presente che quanto maggiore è la discrezionalità lasciata agli uffici della Giunta nella individuazione dei criteri di rendicontazione, tanto meno si può parlare di rendicontazione in senso stretto. In terzo luogo, è necessario che le informazioni che si richiedono agli uffici della Giunta – cioè i criteri di rendicontazione – siano strettamente congruenti con le finalità della legge. 4. Gli strumenti: le procedure di rendicontazione Dalla terza parte della ricerca è chiaramente emerso che è necessario operare degli interventi sulle procedure in modo tale da: • prevedere con maggiore frequenza – l’ideale sarebbe sempre – una forma di presa d’atto o di approvazione delle relazioni da parte del Consiglio o delle Commissioni; • stabilire con precisione cosa accade nel caso in cui non venga presentata una relazione; • specificare meglio termini della rendicontazione, preferendo l’utilizzo della forma perentoria (indicazione di una data) a quella ordinatoria (generica previsione di adempimento annuale o semestrale). Ovviamente, l’indicazione di scadenze in forma perentoria assume tanta più salienza, quanto più sono previste conseguenze in caso di mancata presentazione della rendicontazione. Riteniamo quindi opportuno che si effettui una riforma delle procedure di rendicontazione al fine di aumentarne l’utilità istituzionale e renderle maggiormente efficaci. Nei due paragrafi che seguono (4.1 e 4.2) illustreremo rispettivamente le nuove procedure che proponiamo di adottare e le modalità più opportune per la messa in opera del nuovo sistema di rendicontazione. 4.1 Le procedure suggerite Sulla base dell’analisi svolta nella terza parte del rapporto proponiamo una nuova procedura che rispetto a quella attualmente seguita si differenzia per due aspetti: 49 documenti 2.02 - luglio 2002 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 1. la presenza di una terza fase nel corso della quale le relazioni devono essere oggetto di analisi e pronunciamento da parte del Consiglio e delle sue articolazioni; 2. la istituzione di un momento di sintesi e raccordo del sistema di rendicontazione nel suo complesso. Analizziamo distintamente le due proposte. Fase di analisi e pronunciamento. Tale fase (vedi figura 1): a. si inserisce dopo che le Commissioni hanno ricevuto le relazioni di rendicontazione; b. si articola in procedure attraverso cui la Commissione o il Consiglio, a seconda dei casi, sono obbligati ad esprimere un parere che può essere: 1. una presa d’atto da parte della sola Commissione nel caso in cui la relazione venga approvata; 2. una risoluzione del Consiglio nel caso in cui la Commissione abbia rilevato dei vizi di forma o di sostanza nelle modalità di redazione della relazione; 3. una mozione del Consiglio nel caso in cui la Commissione abbia ravvisato, sulla base dell’esame della relazione di rendicontazione, la necessità di un intervento manutentivo o riregolativo (modifica parziale o totale del testo della legge). Momento di sintesi e raccordo. Al fine di costruire un sistema di rendicontazione integrato è necessario creare un baricentro organizzativo, che potrebbe essere l’attuale Ufficio di supporto all’attività delle Commissioni, il quale dovrebbe svolgere le seguenti funzioni: a. coordinamento dell’attività di rendicontazione attraverso un inventario/archivio aggiornato delle relazioni previste dalle leggi regionali, di quelle prodotte e dello stato di avanzamento di ognuna di queste; b. sollecito presso le strutture della Giunta che non hanno prodotto entro i termini stabiliti le relazioni previste; c. supporto nei confronti della Presidenza e del Segretario generale nella attività di smistamento presso le Commissioni; d. raccolta dei pronunciamenti delle Commissioni, o del Consiglio, ed invio dei medesimi alla Giunta; e. aggiornamento in tempo reale e su richiesta di singoli Consiglieri delle informazioni di cui sopra. Inoltre, l’Ufficio avrebbe l’importante funzione di preparare semestralmente un documento di sintesi nel quale devono essere indicate: a. quante e quali relazioni devono essere preparate b. quante e quali relazioni sono già state preparate e inviate al Consiglio c. quante e quali relazioni non sono ancora state preparate d. i pronunciamenti del Consiglio e delle Commissioni. Una volta prodotto, il documento di sintesi potrebbe essere distribuito a tutti i consiglieri per conoscenza e prevedendo la facoltà che essi richiedano una discussione o un pronunciamento del Consiglio sul documento. Riteniamo, però che tale procedura minimalista sia da evitare in quanto affida la responsabilità di avviare l’analisi e la discussione sulla sintesi del monitoraggio e della programmazione del sistema di rendicontazione ad un evento “incerto”, come è l’iniziativa del singolo consigliere. Ciò non garantisce né una sufficiente pubblicità a tale documento né che esso sia effettivamente utilizzato, pregiudicando sia la diffusione che il consolidamento della cultura della valutazione. 50 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO documenti 2.02 - luglio 2002 Figura 1 – La procedura di rendicontazione suggerita Giunta Enti Segretario generale Ufficio atti istituzionali fase I Presidente del Consiglio Gruppi consiliari Commissioni fase II presa d’atto Consiglio mozione risoluzione Giunta fase III 51 documenti 2.02 - luglio 2002 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Riteniamo quindi più opportuno che il documento di sintesi sia oggetto di una delibera dell’Ufficio di Presidenza, e che vi sia una presa d’atto da parte del Consiglio. Inoltre, perché questo documento non esaurisca la sua efficacia all’interno del Consiglio, è auspicabile che esso venga inviato per conoscenza alla Giunta, insieme alle prese d’atto, alle mozioni e alle risoluzioni. 4.2 La messa in opera del sistema di rendicontazione La messa in opera di un nuovo sistema di rendicontazione richiede innanzitutto l’individuazione degli strumenti normativi con cui procedere alla sua istituzione, vale a dire è necessario individuare il grado di codificazione e il livello di formalizzazione che si vuole attribuire alla attività di rendicontazione. In secondo luogo, è necessario ragionare sulla procedura più efficace per realizzarlo. Ciò richiede l’individuazione degli attori, delle attività e la definizione del timing della progettazione, della messa in opera e della valutazione del nuovo sistema di rendicontazione. 4.2.1 Gli strumenti normativi Per l’istituzione di un sistema di rendicontazione si possono utilizzare tre tipi di strumenti: a. inserire le modifiche direttamente nello Statuto del Consiglio regionale, b. inserire le modifiche nel regolamento del Consiglio oppure c. approvare una legge regionale sulla rendicontazione. Tali strumenti si differenziano rispetto a due caratteristiche, la flessibilità normativa, cioè il tipo di procedura e di maggioranza richiesti per la discussione e l’approvazione della norma, e la solennità associata allo strumento, cioè il grado di autorevolezza che l’adozione di una data procedura conferisce alle disposizioni introdotte. Queste caratteristiche sono inversamente correlate, infatti, un crescente grado di flessibilità normativa implica una minore solennità dello strumento. Lo strumento che conferisce massima solennità all’attività di rendicontazione è l’inserimento di tale attività direttamente nello Statuto della Regione Veneto. La preferenza verso questa soluzione è motivata dall’importanza che la rendicontazione riveste per il buon funzionamento delle istituzioni, ma sconta tuttavia alcuni limiti. Infatti, la modifica statutaria è una procedura molto complessa e rigida che rischia da un lato di dilatare eccessivamente i tempi di approvazione del sistema di rendicontazione, dall’altro potrebbe portare ad una “politicizzazione” del dibattito. Ciò potrebbe rallentare l’istituzione del sistema di rendicontazione e, nei casi più gravi, addirittura pregiudicare la sua realizzazione. Il secondo strumento previsto è l’inserimento della rendicontazione nel regolamento del Consiglio attraverso l’approvazione di modifiche regolamentari. In questo caso il grado di flessibilità dello strumento è maggiore, ma riteniamo comunque che esso presenti gli stessi limiti già illustrati per le modifiche statutarie e che sia quindi uno strumento troppo impegnativo. Più idoneo ci sembra invece il terzo tipo di strumento cioè l’utilizzo di una legge regionale. Nonostante il basso livello di solennità di questo strumento, esso presenta tuttavia numerosi pregi. Innanzitutto, attraverso lo strumento legislativo è possibile avviare una forma di sperimentazione del nuovo sistema di rendicontazione, che preveda anche le procedure per il suo monitoraggio. In secondo luogo, ove i risultati del monitoraggio evidenziassero problemi o limiti della procedura istituita, tali da suggerire l’approvazione di modifiche del sistema di rendicontazione, la revisione legislativa avverrebbe in maniera più rapida di quanto non sarebbe possibile utilizzando i due strumenti precedentemente illustrati. Infine, la legge sulla rendicontazione consentirebbe una elevata 52 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO documenti 2.02 - luglio 2002 continuità istituzionale in quanto non rappresenterebbe altro che una estensione ed una specificazione di quanto già previsto dall’articolo 58 della legge regionale 29 novembre 2001, n.39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”. 4.2.2 Le procedure In questo paragrafo illustreremo dapprima i criteri più idonei per introdurre un sistema di rendicontazione, in seguito illustreremo le singole fasi della procedura di progettazione di tale sistema. I criteri generali. Innanzitutto è importante che la procedura nasca dall’interno del Consiglio e che la sua progettazione coinvolga sia i politici che gli apparati amministrativi. Questa scelta presenta almeno due pregi, da un lato infatti crea un clima organizzativo favorevole alla rendicontazione ed evita che essa sia percepita come qualcosa “calato dall’alto”, dall’altro permette di individuare quali sono le esigenze informative avvertite dal Consiglio. Ciò permetterebbe di elaborare un sistema di rendicontazione finalizzato al soddisfacimento di richieste di dati e informazioni e limiterebbe il rischio di discrasie fra quanto fornito dalle relazioni di rendicontazione e quanto necessario per la valutazione. Il secondo criterio generale che deve informare la procedura di realizzazione del sistema di rendicontazione prevede che nella fase di istruttoria vengano esaminati e valutati gli strumenti già esistenti. Questo permetterebbe di a) affinare gli strumenti già esistenti e consolidati, valorizzando le competenze presenti all’interno del Consiglio e b) creare collegamenti fra quando già prodotto e quanto si sta per introdurre, evitando possibili duplicazioni nelle richieste della rendicontazione. Infine, è opportuno che nel documento normativo approvato dal Consiglio venga previsto un monitoraggio del sistema di rendicontazione al fine di attivare forme di apprendimento. Questo permetterebbe di verificare la funzionalità e l’efficacia della procedura introdotta per eventualmente modificarla. In altri termini è necessario prevedere una procedura di rendicontazione sul funzionamento della procedura di rendicontazione. Le fasi. L’introduzione di un sistema di rendicontazione integrato prevede lo svolgimento di tre fasi sequenziali necessarie, cui si aggiunge una ulteriore fase, che dovrebbe essere contestuale allo svolgimento delle precedenti, e che pur non essendo necessaria è però di cruciale importanza. Durante la prima fase, di carattere istruttorio, si prevede la costituzione di un gruppo di lavoro, espressione di tutte le commissioni, composto da politici e burocrati. Di questo gruppo dovrebbe far parte almeno un funzionario afferente all’Ufficio Affari istituzionali. L’attività di tale gruppo di lavoro dovrebbe svolgersi in un arco di tempo di circa sei mesi e dovrebbe essere finalizzata alla produzione di due tipi di risultati: a. un elenco delle relazioni più rilevanti per ciascuna Commissione onde evitare un sovraccarico di rendicontazione (vedi punto 1 del paragrafo 2 di questa parte); b. l’indicazione di alcuni criteri da seguire nella redazione delle relazioni di rendicontazione (vedi punto 2 del paragrafo 2 di questa parte). Per lo svolgimento dell’analisi, è necessario che la struttura burocratica – in particolare l’Ufficio legislativo e l’Ufficio Affari istituzionali – fornisca ai membri del gruppo di lavoro alcuni documenti, cioè a) una mappa completa delle leggi attualmente in vigore che prevedono la rendicontazione e le relazioni di rendicontazione effettivamente disponibili, b) una mappa dei collegamenti esistenti tra queste leggi e i capitoli del rapporto di gestione e c) una proposta di assegnazione delle leggi alle commissioni in modo da garantire la coerenza fra le aree di politica pubblica individuate dal rapporto di gestione e la competenza delle commissioni stesse. 53 documenti 2.02 - luglio 2002 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Durante la seconda fase, i risultati emersi dal lavoro del gruppo dovrebbero essere formalizzati in un atto normativo. Tale atto, approvato con legge regionale, dovrebbe contenere le modifiche alla procedura di rendicontazione e l’introduzione della procedura di presa d’atto del documento di sintesi della rendicontazione. Non è possibile indicare la durata di questa seconda fase, in quanto essa dipende dal calendario dei lavori del Consiglio regionali e dai tempi della discussione. È auspicabile, però, che si giunga ad una approvazione rapida di questa legge. Nella terza fase, infine, il sistema di monitoraggio dovrebbe essere testato e messo a regime. Dopo un anno dall’approvazione della legge, dovrebbe essere previsto un momento di verifica della messa in opera della legge e dei risultati raggiunti dall’esperimento. Tale momento prevede lo svolgimento di una discussione in Consiglio ed eventualmente l’attivazione di una procedura legislativa per apportare alcuni interventi correttivi. Nella tabella 2, è sintetizzata l’articolazione della procedura di introduzione e messa in opera del sistema di rendicontazione, evidenziando per ciascuna fase, la durata della stessa, quali sono gli attori coinvolti, quali attività dovrebbero essere svolte e, infine, quali dovrebbero essere i prodotti di ciascuna fase. Tabella 2 – Fasi della messa in opera del sistema di rendicontazione fase istruttoria fase normativa messa a regime durata Sei mesi Variabile Circa un anno dall’approvazione della legge attori coinvolti Gruppo di lavoro (politici + burocrati) Politici Politici e burocrati attività Esame delle relazioni di rendicontazione esistenti Presentazione ed esame di un progetto di legge Applicazione del nuovo sistema di rendicontazione e monitoraggio dell’esperimento prodotto • Elenco delle relazioni di rendicontazione rilevanti • Indicazione dei criteri di rendicontazione Legge regionale sulla rendicontazione Da ultimo, è auspicabile l’avvio di un “tavolo di lavoro congiunto” fra la Giunta e il Consiglio per definire le nuove modalità di redazione della “Relazione di analisi della gestione finanziaria”. Infatti, abbiamo precedentemente sottolineato come le caratteristiche di questo documento lo rendano particolarmente idoneo a rappresentare il momento di sintesi delle valutazioni del sistema di rendicontazione. Poiché il Consiglio non può intervenire nella redazione di questo documento, è opportuno che già durante la fase di introduzione del sistema di rendicontazione, sia costituita una commissione composta da funzionari provenienti dagli Uffici della Giunta che redigono la Relazione e da funzionari del Consiglio regionale. Tale commissione dovrebbe prendere in esame la possibilità, e le modalità, di inserimento dei risultati della rendicontazione nel documento di analisi della gestione finanziaria. Ciò permetterebbe di creare un collegamento fra politiche, leggi, relazioni e progettazione di interventi manutentivi e di avviare un vero e proprio sistema di rendicontazione integrato. 54 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO documenti 2.02 - luglio 2002 Allegato Elenco delle leggi regionali che prevedono forme di rendicontazione aggiornato al 31 giugno 2002 Allegato Elenco delle leggi regionali che prevedono forme di rendicontazione aggiornato al 31 giugno 2002 anno l.r. n. art. titolo atto normativo scadenza present. organo o ente redigente destinatari della relazione comm. comp. 1971 ls 340 59 Statuto della Regione del Veneto annuale 15 settembre Giunta Consiglio I 1978 69 59 Norme per l'attuazione nella regione veneto delle direttive del Consiglio delle comunità europee annuale non precisata Giunta Consiglio IV 1979 95 4 Norme per l'attuazione della legge 5 agosto 1978, n. 457 annuale non precisata Presidente Giunta reg. Consiglio II 1980 88 67 Legge generale per gli interventi nel settore primario annuale 31 marzo Giunta Consiglio IV 1982 44 24 Norme per la disciplina dell'attività di cava annuale 30 giugno Giunta Consiglio III 1982 49 9 Competenza e disciplina degli interventi in materia di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcol annuale non precisata Giunta Consiglio V 1983 54 3 Scambi socio-culturali internazionali ed interregionali annuale 31 dicembre Giunta Consiglio VI 1984 9 1 Progetto per il settore secondario e il mercato del lavoro annuale 15 settembre Giunta Consiglio III 1985 61 34 Norme per l'assetto e l'uso annuale del territorio Giunta non precisata Consiglio II 1986 17 2 Disciplina degli interventi regionali nel settore annuale 31 archeologico Giunta Comm. cons. VI gennaio 1987 39 5 Istituzione di una anagrafe degli interventi finanziari regionali semestrale 31 marzo 30 settembre assessore compet. pres. Cons. I 1987 62 7 Istituzione della commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna annuale 30 ottobre comm. pari opport. Consiglio VI 1988 28 13 Istituzione del difensore annuale civico Difensore 31 marzo Consiglio civico I 1988 29 7 Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani annuale 31 ottobre Giunta Consiglio V 1988 42 8 Istituzione dell'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori annuale 31 dicembre Ufficio di protezione Consiglio I 57 documenti 2.02 - luglio 2002 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO anno l.r. n. art. titolo atto normativo scadenza present. organo o ente redigente destinatari della relazione comm. comp. 1988 45 4 Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale annuale non precisata Giunta Comm. cons. I e III 1989 21 15 Piano socio sanitario regionale 1989-1991 30-set Giunta Consiglio V 1989 40 24 Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali annuale non precisata Giunta Comm. cons. III 1990 17 4 Norme per l'esercizio delle funzioni nelle materie di competenza regionale attribuite ai sensi della legge 29.11.1984, n. 798 "Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia" semestrale non precisata Giunta Comm. cons. speciale VE 1990 17 4 Norme per l'esercizio delle funzioni nelle materie di competenza regionale attribuite ai sensi della legge 29.11.1984, n. 798 "Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia" con bilancio consunt. Giunta Consiglio speciale VE 1991 28 3 Provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio e norme attuative delle residenze sanitarie assistenziali annuale non precisata Giunta Comm. cons. V 1993 15 2 Iniziative della regione per favorire il coordinamento degli orari in applicazione del comma 3, dell'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142 annuale 31 dicembre Giunta Consiglio I 1993 31 6 Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della Comunità montana Prealpi Trevigiane, situati ad est del fiume Piave, ai sensi dell'art. 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 annuale non precisata Giunta Consiglio III 1993 40 15 Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato annuale non precisata Giunta Consiglio V 1993 53 8 Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali annuale 28 febbraio Istituto regionale ville venete Consiglio VI 1993 53 8 Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali annuale 28 febbraio ESU Consiglio VI 1993 53 8 Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali (A partire dal I° gen. 2001 le APT annuale 28 febbraio APT Consiglio VI annuale 28 febbraio Parco dei Colli Euganei Consiglio II sono soppresse e le funzioni sono svolte dalle province) 1993 53 8 Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali 58 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO documenti 2.02 - luglio 2002 anno l.r. n. art. titolo atto normativo scadenza present. organo o ente redigente destinatari della relazione comm. comp. 1993 53 8 Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti vigilanza amministrativi regionali annuale 28 febbraio Parco del Fiume Sile Consiglio II 1993 53 8 Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali annuale 28 febbraio Consorzi di bonifica di I° e II° grado Consiglio IV 1993 53 8 Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali annuale 28 febbraio Consorzio fra gli istituti autonomi case popolari Consiglio II 1993 53 8 Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali annuale 28 febbraio Istituti Autonomi Case Popolari Consiglio II 1993 53 8 Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali annuale 28 febbraio Consorzi amministrativi non rientranti art. 25 L. 142/90 Consiglio I 1993 53 8 Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali annuale 28 febbraio Istituto Zooprofil. Consiglio V 1993 53 8 Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali annuale 28 febbraio ULS Consiglio V 1993 53 8 Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali annuale 28 febbraio Parco Dolomiti d'Ampezzo Consiglio II 1994 15 7 Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia annuale 31 gennaio Giunta Consiglio VI 1994 18 6 Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'art. 8 della legge 9/1/1991 annuale non precisata Giunta Consiglio III 1994 56 6 Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria"…. annuale 30 settembre Giunta Consiglio V 1995 36 5 Promozione e sviluppo dei parchi scientifici e tecnologici nella Regione del Veneto assieme a disegno di legge di bilancio Giunta Consiglio I 1996 30 6 Norme generali sulla partecipazione della Regione Veneto al processo normativo comunitario e sulle procedure di informazione e di attuazione dei programmi comunitari assieme a disegno di legge di bilancio Giunta Consiglio I 59 documenti 2.02 - luglio 2002 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO anno l.r. n. art. titolo atto normativo scadenza present. organo o ente redigente destinatari della relazione comm. comp. 1996 30 6 Norme generali sulla partecipazione della Regione Veneto al processo normativo comunitario e sulle procedure di informazione e di attuazione dei programmi comunitari semestrale non precisata Giunta Consiglio I 1997 35 13 Istituzione dell'azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare "Veneto agricoltura" annuale non precisata Veneto Agricoltura Comm. cons. (per il IV tramite della Giunta regionale) 1997 41 9 Abuso e sfruttamento sessuale: interventi a tutela e promozione della persona annuale non precisata Giunta Comm. cons. V 1997 42 9 Disposizioni per la valorizzazione delle produzioni agro-faunistiche annuale 30 giugno Giunta Consiglio IV 1998 8 37 Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario annuale non precisata Giunta Comm. cons. VI 1998 16 9 Interventi regionali a favore della qualità e dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1997 n. 3 annuale non precisata Giunta Comm. cons. III 1999 1 7 Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito nel settore del commercio annuale 31 gennaio Giunta Comm. cons. III 1999 38 5 Norme regionali in materia di istituzione di banche per la conservazione dei cordoni ombelicali a fini di trapianto annuale non precisata Segreteria regionale compet. Comm. cons. V 1999 55 11 Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà annuale non precisata Giunta Comm. cons. VI 1999 57 10 Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta annuale 31 marzo Giunta Comm. cons. III 2000 1 8 Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile annuale 08 marzo Giunta Comm. cons. III 2000 11 12 Disciplina per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale semestrale non precisata Giunta Comm. cons. VI 2000 14 5 Iniziative per la conoscenza della civiltà paleoveneta nella relazione prevista dalla L.R. 17/86 Giunta Comm. cons. VI 2001 5 49 Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2001) annuale non precisata Giunta Consiglio I 60 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO documenti 2.02 - luglio 2002 anno l.r. n. art. titolo atto normativo scadenza present. organo o ente redigente destinatari della relazione comm. comp. 2001 11 81 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 annuale non precisata Arpav Regione VII 2001 11 100 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 annuale non precisata Giunta Comm. cons. II 2001 11 113 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 annuale 30 giugno Conferenza Consiglio regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria V 2001 11 115 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 annuale 30 giugno Giunta Consiglio V 2001 11 116 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. entro 30 gg. dalla approvazione del blancio Giunta Comm. cons. V 2001 18 14 Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) annuale 31 marzo CORECOM Consiglio I 2001 31 2 Istituzione dell'agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura annuale non precisata AVEPA Comm. cons. IV 2001 31 4 Istituzione dell'agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura annuale non precisata Giunta Consiglio I e IV 2001 32 2 Agenzia regionale socio sanitaria annuale non precisata agenzia Consiglio V 2001 32 2 Agenzia regionale socio sanitaria In allegato alla relazione annuale di cui all'articolo 115 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 Giunta Consiglio V 2001 39 58 Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione unitamente al rendiconto Giunta Consiglio I 2001 39 58 Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione annuale non precisata Giunta Consiglio I 61 documenti 2.02 - luglio 2002 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Stampa: Grafiche Veneziane, Venezia Fotocomposizione: Texto, Venezia