Guida ai
CONTROLLI
NOVITÀ
FISCALI
TRACCIABILITÀ dei PAGAMENTI
CIRCOLAZIONE del CONTANTE:
LIMITAZIONI NAZIONALI
e COMUNITARIE
Analisi della circolazione del contante alla luce degli interventi
chiarificatori offerti dal Mef, dall’Agenzia delle Entrate, nonché
dalla Guardia di finanza con la circolare 19 marzo 2012, n. 83607.
di LUIGI GALLUCCIO e GAVINO PUTZU
Ufficiali della Guardia di finanza (*)
Con una serie di provvedimenti il Legislatore è intervenuto negli ultimi mesi più
volte sulla disciplina della circolazione del
contante, con la dichiarata finalità di aumentare la tracciabilità delle movimentazioni finanziarie per contrastare non solo il
riciclaggio dei capitali di provenienza illecita, ma anche l’evasione e l’elusione fiscale.
In particolare:
OO con il cd. decreto «salva Italia» (D.L. 6
dicembre 2011, n. 201, conv. con modif.
con L. 22 dicembre 2011, n. 214) ha
ridotto, a decorrere dal 6 dicembre
2011, da t 2.500 ad t 1.000 la soglia
dei pagamenti in contanti e di utilizzo
degli assegni bancari/postali trasferibili,
nonché dei libretti al portatore;
OO con il cd. decreto «semplificazioni» (D.L.
2 marzo 2012, n. 16) ha introdotto una
deroga alle norme sulla limitazione del
contante in caso di acquisti effettuati da
(*) Lo scritto è a titolo personale e non impegna l’Amministrazione di appartenenza
degli Autori.
n° 5 - maggio 2012
cittadini extra-Ue presso commercianti
al minuto, nonché agenzie di viaggio e
turismo ed ha disposto nuove sanzioni
per i trasferimenti transfrontalieri di
denaro contante.
La materia è stata poi oggetto di numerosi
interventi chiarificatori da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef ),
dell’Agenzia delle Entrate nonché, da ultimo, della Guardia di finanza con la C.M.
19 marzo 2012, n. 83607.
DISCIPLINA INTERNA
sull’USO del CONTANTE
L’art. 12, del decreto cd. «salva Italia» ha
ridotto, a decorrere dal 6 dicembre 2011,
ad t 1.000 il limite per l’utilizzo del denaro contante, degli assegni bancari e postali
e dei vaglia postali o cambiari, nonché dei
libretti di deposito bancari o postali al portatore.
il sole 24 ore
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TRACCIABILITÀ dei PAGAMENTI
Variazioni dei limiti relativi all’uso del contante, degli assegni «liberi» e dei libretti al portatore
Ambito temporale di riferimento
Soglia (euro)
Fino al 29 aprile 2008
12.500
Dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008
5.000
Dal 25 giugno 2008 al 30 maggio 2010
12.500
Dal 31 maggio 2010 al 12 agosto 2011
5.000
Dal 13 agosto 2011 al 5 dicembre 2011
2.500
Dal 6 dicembre 2011
1.000
Per effetto delle modifiche apportate dal citato art. 12, l’art. 49, D.Lgs. 21 novembre
2007, n. 231 [CFF  2976] (cd. decreto antiriciclaggio) sancisce ora che:
OO è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o
postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a
qualsiasi titolo tra soggetti diversi (anche
se privati), quando il valore oggetto di
trasferimento è complessivamente pari o
superiore ad t 1.000;
OO il trasferimento è vietato anche quando
è effettuato con più pagamenti inferiori
alla soglia che appaiono artificiosamente
frazionati.
Tuttavia, il trasferimento può essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.a. In tali
circostanze, l’intermediario abilitato, dopo
aver accettato per iscritto tale incarico, consegna alla parte creditrice il denaro contante,
rilevando l’operazione, identificando le parti
interessate e comunicando i dati all’Anagrafe
dei rapporti presso l’Agenzia delle Entrate.
La limitazione di t 1.000 riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento,
indipendentemente dalla causale e si applica
anche alle cd. operazioni frazionate, ossia a
quei pagamenti che appaiono artificiosamente frazionati. Al riguardo, il D.Lgs. 231/2007
(art. 1) definisce frazionata «un’operazione
unitaria sotto il profilo economico, di valore
18
pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente
decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto
periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata
quando ricorrano elementi per ritenerla tale».
Il frazionamento in più importi inferiori
al limite è però ammesso nel caso in cui lo
stesso sia connaturato all’operazione commerciale (es. contratti di somministrazione,
contratti periodici) ovvero sia la conseguenza
di un preventivo accordo tra le parti (es. pagamento rateale).
In ogni caso, come chiarito dal Mef con la
circolare 4 novembre 2011, le operazioni di
prelievo e/o di versamento di denaro contante richieste da un cliente ad una banca
non concretizzano automaticamente una
violazione dell’art. 49.
Il nuovo limite si applica anche ad assegni,
libretti al portatore e alle transazioni tramite
money transfer.
Per quanto attiene agli assegni, è obbligatorio
indicare su assegni postali, bancari e circolari,
nonché sui vaglia postali e cambiari di importo pari o superiore ad t 1.000 il nominativo o
la ragione sociale del beneficiario e la clausola
di non trasferibilità. Peraltro, ai sensi dell’art.
49, co. 4, D.Lgs. 231/2007 i moduli di assegni
bancari e postali sono rilasciati dalle banche e
da Poste italiane S.p.a. muniti della clausola
di non trasferibilità. Il cliente può comunque
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n° 5 - Maggio 2012
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TRACCIABILITÀ dei PAGAMENTI
richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di
assegni bancari e postali in forma libera, ossia
non muniti della clausola di non trasferibilità,
pagando, per ciascuno di essi, t 1,5 a titolo
di imposta sul bollo. Va da sé che anche tali
assegni devono recare non solo l’indicazione
del nome o della ragione sociale del beneficiario, ma anche la clausola di non trasferibilità
se il cliente li utilizza per importi pari o superiori ad t 1.000. Vanno in ogni caso considerati regolari gli assegni emessi prima del 6
dicembre 2011, per importi pari o superiori
al nuovo limite, presentati in banca successivamente a tale data (circ. Mef 33124/2008 su
questione analoga).
Quanto agli assegni emessi all’ordine del traente – «a me medesimo» – gli stessi possono
essere girati unicamente per l’incasso ad una
banca o a Poste italiane e non possono quindi
circolare, indipendentemente dall’importo.
Per tali assegni infatti, come precisato dal
Mef con circ. 281178/2010, l’unico utilizzo
possibile è la girata per l’incasso allo stesso
nome del traente/beneficiario.
In ordine ai libretti al portatore, quelli con
saldo pari o superiore ad t 1.000 devono essere estinti, ovvero il loro saldo doveva essere ridotto sotto soglia, entro il 31 marzo
2012. In caso di trasferimento, il cedente è
tenuto a comunicare i dati identificativi del
beneficiario, nonché la data del trasferimento alla banca o alle Poste entro 30 giorni. La
nuova soglia trova infine applicazione anche
per i soggetti che svolgono attività di trasferimento fondi attraverso il circuito dei money
transfer. Sotto gli t 1.000, infatti, è possibile il trasferimento fondi senza obblighi di
documentazione.
In caso di violazione del nuovo limite del
contante, si applica una sanzione pecuniaria. In particolare:
OO denaro contante:
Violazione dei limiti per contanti
Violazione
Sanzione
Trasferimento di contante e titoli al portatore di importo compreso tra € 1.000 ed € 50.000
Dall’1% al 40% dell’importo trasferito, con un minimo di € 3.000
(sanzione minima)
Trasferimento di contante e titoli al portatore di importo superiore ad € 50.000
Dal 5% al 40% dell’importo trasferito, con un minimo di € 3.000
In ogni caso è esclusa l’applicazione delle
sanzioni per le violazioni commesse nel periodo compreso tra il 6 dicembre 2011 e il
31 gennaio 2012 (moratoria sanzioni per il
cd. periodo transitorio);
OO assegni:
Violazione dei limiti per assegni
Violazione
Assegni bancari e postali di importo pari o superiore ad €
1.000 privi del nome o ragione sociale del beneficiario e/o della
clausola di non trasferibilità
Assegni circolari, vaglia postali o cambiari di importo pari
o superiore ad € 1.000 privi del nome o ragione sociale del
beneficiario e/o della clausola di non trasferibilità
Assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente, non
girati direttamente per l’incasso ad una banca o a Poste italiane
n° 5 - maggio 2012
Sanzione
OO
Dall’1% al 40% dell’importo trasferito se inferiore ad € 50.000,
con un minimo di € 3.000;
OO
Dal 5% al 40% dell’importo trasferito se superiore ad €
50.000, con un minimo di € 3.000;
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TRACCIABILITÀ dei PAGAMENTI
OO
libretti al portatore:
Violazione dei limiti per i libretti al portatore
Violazione
Sanzione
Dal 20% al 40% del saldo se questo risulta compreso tra €
1.000 ed € 50.000, con un minimo di € 3.000;
dal 30% al 60% del saldo se superiore ad € 50.000
Libretti di deposito al portatore con saldo pari o superiore ad
€ 1.000
OO
Mancata comunicazione dei dati richiesti per trasferimento del
libretto di deposito
Dal 10% al 20% del saldo
OO
Anche in questo caso è prevista una disciplina transitoria, applicabile ai libretti di
deposito al portatore esistenti al 6 dicembre
2011, con saldo pari o superiore ad t 1.000,
per i quali entro il 31 marzo 2012 non si è
provveduto alla riduzione del saldo ovvero
all’estinzione. In questo caso la sanzione è
pari al saldo del libretto, se di importo inferiore ad t 3.000, ovvero varia dal 10% al
20% del saldo, con un minimo di t 3.000,
nel caso di saldo compreso tra t 3.000 ed
t 50.000. Nel caso di saldo superiore ad t
50.000, la sanzione va da 15% al 30% del
saldo, sempre con un minimo di t 3.000.
Per le violazioni sopra esposte di importo non superiore ad t 250.000 è possibile
utilizzare l’oblazione ex art. 16, L. 24 novembre 1991, n. 689 [CFF  9311], che comporta il pagamento di una somma in misura
ridotta pari ad un terzo del massimo o, se
più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio
del minimo, entro 60 giorni dalla notificazione della violazione. L’oblazione non è
però ammessa in caso di violazioni inerenti
gli assegni emessi dal traente, per i soggetti
che si sono avvalsi della medesima facoltà
per analoga violazione nei 365 giorni precedenti e nel caso di mancata comunicazione
al Mef/Guardia di finanza delle violazioni
sull’uso del contante da parte dei destinatari
degli obblighi antiriciclaggio.
In base all’art. 51, D.Lgs. 231/2007,
anch’esso modificato dal cd. decreto «salva
20
Italia», i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio (es. intermediari finanziari e professionisti) che, nello svolgimento delle loro funzioni e nei limiti delle loro
attribuzioni, hanno notizia di violazioni
relative all’utilizzo di denaro contante, di
assegni liberi e di libretti al portatore, entro
30 giorni, devono comunicare le infrazioni:
OO al Mef, ovvero alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato (1), per la
contestazione e gli adempimenti previsti
dall’art. 14, L. 689/1981 [CFF  9309];
OO e (2) alla Guardia di finanza la quale, ove
ravvisi l’utilizzabilità di elementi ai fini
dell’attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all’Agenzia delle
Entrate.
La previsione della Guardia di finanza tra i
destinatari delle comunicazioni delle violazioni, introdotta dall’art. 8, D.L. 16/2012
(cd. decreto «semplificazioni») consentirà
una più incisiva azione di contrasto agli illeciti fiscali, grazie ad una sempre più accurata selezione dei soggetti a maggior rischio di
evasione. La citata comunicazione ex art. 51 è
(1) Dal 30 novembre 2011 i soggetti interessati agli obblighi antiriciclaggio devono
trasmettere le comunicazioni alle Ragionerie territoriali dello Stato anziché alle
Direzioni provinciali servizi ovvero direttamente al Mef (art. 1, D.M. 17 novembre
2011), anche nel caso di violazioni di ammontare superiore ad € 250.000. La
Direzione V del Dipartimento del Tesoro rimane competente alla definizione dei
procedimenti di ammontare superiore ad € 250.000 (non oblabili) riguardanti i
processi verbali di constatazione pervenuti al 31 agosto 2011, ovvero già avviati
dalla stessa Direzione, anche di importo inferiore ad € 250.000.
(2) La doppia comunicazione sembra discendere dalla lettura sia della norma che
della relazione illustrativa al D.L. 16/2012.
il sole 24 ore
n° 5 - Maggio 2012
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TRACCIABILITÀ dei PAGAMENTI
comunque obbligatoria solo qualora concreti
elementi – che devono essere correttamente indicati nella comunicazione – inducano
a ritenere violata la disposizione normativa.
All’obbligo di comunicazione delle violazioni
all’uso del contante si aggiunge poi quello di
segnalazione dell’operazione sospetta all’Unità di informazione finanziaria (Uif ) della
Banca d’Italia. In tale ambito, l’art. 41, co.
1, D.Lgs. 231/2007, dispone che rappresenta
un elemento di sospetto, che può far scattare
la segnalazione, il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche
se non in violazione del limite di t 1.000 e,
in particolare, il prelievo o il versamento in
contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore ad t 15.000. La citata
disposizione, come confermato dal Mef con
circ. 297944/2010, rappresenta un particolare indice di anomalia da considerare ai fini
della valutazione complessiva dell’operazione, che in ogni modo richiede la conoscenza
e l’esame degli elementi soggettivi del cliente
e oggettivi dell’operazione. Ciò significa che
essa non impone un’automatica segnalazione
all’Uif in presenza di prelievi o versamenti di
importo superiore ad t 15.000.
Quanto alle modalità di comunicazione, si
ritiene che possa essere redatta in carta libera
ed inviata ai competenti uffici della Ragioneria e della Guardia di finanza tramite raccomandata a/r. In essa occorrerà indicare le
caratteristiche dell’infrazione, i dati identificativi del soggetto che l’ha commessa, i dati
identificativi del segnalante e le circostanze in
(3) Per approfondimenti, cfr. A.C. 5109-A. Si ricorda che il testo passa ora al
Senato per il via libera definitivo, che deve avvenire entro il 1° maggio, pena la
decadenza del decreto.
(4) Di conseguenza le persone fisiche che hanno la cittadinanza in uno dei seguenti
Stati devono rispettare i limiti all’uso del contante: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro,
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia,
Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia,
Spagna, Svezia e Ungheria.
n° 5 - maggio 2012
cui quest’ultimo ha preso atto dell’infrazione.
Per le comunicazioni in esame, al contrario
di quanto stabilito per le segnalazioni di operazioni sospette, non vige alcun particolare
regime di riservatezza o divieto di comunicazione.
REGIME di ESONERO
per i TURISTI EXTRA-UE
Il D.L. 16/2012, cd. decreto «semplificazioni», in vigore a decorrere dal 2 marzo 2012,
ha previsto l’esonero dalla limitazione di t
1.000 sull’uso del contante per gli acquisti
effettuati da turisti con cittadinanza extra-Ue,
non residenti in Italia, presso specifici operatori. Mentre si scrive si apprende che una
ottantina fra emendamenti e subemendamenti sono saliti a bordo del D.L. 16/2012, in
Commissione Finanze alla Camera, introducendo una serie di novità (3).
Con riguardo alle modifiche all’art. 3, co. 1, si
rileva che è stato fissato in t 15.000 l’importo
massimo dei pagamenti in contanti effettuabili, per l’acquisto di beni al dettaglio e di prestazioni di servizi legate al turismo, da parte di
cittadini extraeuropei non residenti in Italia.
Per poter beneficiare dell’esonero, tali operatori devono:
OO acquisire dal cliente fotocopia del passaporto e apposita autocertificazione ex D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 attestante la cittadinanza (il cliente non deve essere cittadino italiano, comunitario o di uno Stato
appartenente allo Spazio economico europeo – See) (4) e la residenza (non italiana);
OO versare il denaro incassato sul proprio c/c
entro il primo giorno feriale successivo
all’operazione, consegnando alla banca/
Posta copia della ricevuta della comunicazione di cui al punto successivo;
OO inviare una comunicazione preventiva
il sole 24 ore
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TRACCIABILITÀ dei PAGAMENTI
all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente
in via telematica, utilizzando l’apposito
modello approvato con Provvedimento del
23 marzo 2012.
L’esonero riguarda le prestazioni di servizi e le
cessioni di beni effettuate in Italia da:
OO commercianti al minuto e soggetti assimilati ex art. 22, D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633 [CFF  222] (es. alberghi,
ristoranti), per i quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura;
OO agenzie di viaggio e turismo ex art. 74ter, D.P.R. 633/1972 [CFF  274b] che
effettuano operazioni per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti da
viaggi, vacanze, circuiti «tutto compreso» e servizi connessi;
nei confronti di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, comunitaria ovvero di uno Stato appartenente allo See, non
residenti in Italia. Quindi l’esonero interessa
esclusivamente i soggetti privati e non riguarda le operazioni effettuate nei confronti di
soggetti passivi Iva, per i quali permane il limite di t 1.000 per la regolazione in contanti.
Conditio sine qua non per applicare il regime di
esonero è quello di presentare preventivamente all’Agenzia delle Entrate l’apposita «Comunicazione di adesione alla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro
contante», che contiene l’impegno espresso a
rispettare gli adempimenti sopra descritti e
che richiede le seguenti informazioni:
OO il conto che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare;
OO i dati identificativi del soggetto che effettua la comunicazione;
OO le «dichiarazioni» del soggetto interessato,
con le quali lo stesso comunica che intende
aderire alla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento e si impegna ad
effettuare gli adempimenti prevista dalla
disciplina in esame;
OO la data e la sottoscrizione, a pena di nullità;
22
i dati relativi all’impegno alla presentazione telematica.
In ultimo, si evidenzia che le modifiche al
decreto semplificazione in corso prevedono
che i cedenti o i prestatori di servizi debbano
comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni di importo unitario non inferiore ad
t 1.000 (5).
Il modello va inviato, prima di eseguire le
operazioni, esclusivamente in via telematica
direttamente dal soggetto interessato ovvero
tramite un intermediario abilitato. A seguito
dell’invio, l’Agenzia delle Entrate, rilascia apposita ricevuta attestante il ricevimento della
comunicazione. La medesima Agenzia, con
comunicato stampa del 13 marzo 2012, ha
poi specificato che l’esonero è operativo già
dal 2 marzo 2012 anche in mancanza della
preventiva comunicazione. In tale periodo –
cd. fase transitoria – gli operatori dovevano
comunque rispettare gli adempimenti sopra
esaminati ed inviare poi la comunicazione entro il 10 aprile 2012, relativamente alle operazioni effettuate nel periodo 2 marzo-10 aprile
2012, come precisato nel successivo provvedimento del 23 marzo 2012.
OO
MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI
di CAPITALI
Alla normativa nazionale sull’uso del contante si aggiunge poi quella, di derivazione
comunitaria, relativa ai passaggi di capitale
attraverso le frontiere, anch’essa oggetto di
recenti interventi normativi per effetto del cd.
(5) In
particolare, è stato aggiunto all’art. 3, il co. 2-bis che sancisce «i soggetti di
cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, comunicano all’Agenzia delle entrate le operazioni di cui al comma
1 di importo unitario non inferiore ad euro 1.000, effettuate dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo modalità e
termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate».
il sole 24 ore
n° 5 - Maggio 2012
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decreto «semplificazioni». La disciplina base
in materia è oggi rappresentata dal D.Lgs. 19
novembre 2008, n. 195 che, sostituendo il
D.L. 28 giugno 1990, n. 167, ha armonizzato
ed allineato la normativa interna con quella
comunitaria (rappresentata dal Regolamento 1889/2005). L’art. 3, D.Lgs. 195/2008,
come di recente puntualmente ricordato anche dalla circ. 19 marzo 2012, n. 83607 del
Comando generale della Guardia di finanza,
stabilisce che ogni persona fisica che entra nel
territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante d’importo pari o superiore ad
t 10.000 deve farne dichiarazione all’Agenzia
delle Dogane. Tale disciplina si applica sia ai
passaggi intracomunitari (dall’Italia verso un
altro Paese dell’Unione europea e viceversa),
sia a quelli extracomunitari (dall’Italia da e
verso un Paese non appartenente alla Comunità europea), a prescindere dalle modalità di
trasporto del denaro contante (es. a mano, in
un bagaglio da stiva), per via aerea, stradale,
ferroviaria o marittima. Non rileva neppure la
qualifica di proprietario o meno del denaro,
per cui se una persona fisica trasporta denaro per conto di una persona giudica o per un
altro soggetto, come specificato dalla citata
circ. della Guardia di finanza, deve effettuare
la dichiarazione indicando il nome del diverso
soggetto per conto del quale opera. La disciplina si applica ai movimenti transfrontalieri
di denaro contante, per ciò intendendosi:
OO le banconote e le monete metalliche aventi corso legale (con esclusione quindi delle
monete da collezione, delle monete in metallo prezioso, dell’oro, dei metalli e delle
pietre preziose);
OO gli strumenti negoziabili al portatore,
compresi gli strumenti monetari emessi al
portatore quali i travellers’s cheque;
OO gli strumenti negoziabili, compresi gli assegni, gli effetti all’ordine ed i mandati di
pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario
n° 5 - maggio 2012
fittizio o emessi altrimenti in forma tale
che il relativo titolo passi alla consegna;
nella medesima definizione possono essere
ricomprese anche le obbligazioni e le azioni al portatore;
OO gli strumenti incompleti, compresi gli assegni, gli effetti all’ordine ed i mandati di
pagamento, firmati ma privi del nome del
beneficiario.
Le disposizioni sui movimenti di valuta oltre
frontiera non si applicano invece, in quanto
strumenti tracciabili dal sistema bancario,
ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari,
ovvero di assegni postali, bancari o circolari, tratti o emessi da banche o Poste italiane
S.p.a. che rechino l’indicazione del nome del
beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Quanto alle cambiali si riportano alcune pareri espressi dalla Commissione consultiva per
le infrazioni valutarie e antiriciclaggio:
OO parere 13 ottobre 2010, n. 303099: la
Commissione ha ritenuto non sussistente
la violazione contestata in quanto le cambiali recavano quale beneficiario reale lo
stesso soggetto che ne era in possesso al
momento del passaggio transfrontaliero;
OO parere 16 luglio 2011, n. 400562/V; la
stessa Commissione non ha considerato rientrante nella definizione di denaro
contante i vaglia cambiari oggetto della
fattispecie esaminata, in quanto gli stessi
risultavano emessi in favore di un beneficiario idoneamente identificato e non riportavano girate senza restrizione, ovvero
l’indicazione di un beneficiario fittizio;
OO parere 5 ottobre 2011, n. 401072/V: la
Commissione ha annoverato nel concetto
di denaro contante il trasporto al seguito
di cambiali al portatore, in quanto considerate nel caso esaminato quali effetti
all’ordine girati senza restrizioni.
Il decreto del dirigente generale della Direzione V del Dipartimento del Tesoro 18 agosto
2011, n. 400892, non ha poi considerato de-
il sole 24 ore
23
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TRACCIABILITÀ dei PAGAMENTI
naro contante una promissory note, in quanto
ritenuta un titolo di credito all’ordine, emesso
a favore di un beneficiario idoneamente identificato.
Come detto, il trasporto al seguito di denaro
contante per importi superiori ad t 10.000
non è di per sé vietato, bensì soggetto all’obbligo di presentazione di una dichiarazione
che può essere, alternativamente, trasmessa
telematicamente, prima dell’attraversamento
della frontiera (comunitaria o non), secondo
le modalità e le specifiche che saranno pubblicate nel sito dell’Agenzia delle Dogane (6), ovvero consegnata, in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli Uffici doganali di
confine e limitrofi, che ne rilasciano copia con
attestazione del ricevimento. Per i trasferimenti da e verso l’estero mediante plico postale o
equivalente (ad esempio, corrieri privati), invece, è possibile presentare la dichiarazione a
Poste italiane S.p.a. o ai fornitori dei servizi
postali, all’atto della spedizione o nelle 48 ore
successive al ricevimento. Quest’ultimi, ricevute le dichiarazioni obbligatorie, ne rilasciano ricevuta al dichiarante e provvedono alla
loro trasmissione per via telematica all’Agenzia delle Dogane entro sette giorni.
La dichiarazione, oltre ai dati identificativi
del soggetto, deve indicare:
OO la provenienza dei fondi trasferiti;
OO l’ utilizzo previsto;
OO l’itinerario seguito;
OO il mezzo di trasporto utilizzato;
OO gli estremi del documento di identificazione.
La mancata dichiarazione costituisce violazione alla normativa valutaria e comporta
una sanzione amministrativa ed il sequestro
amministrativo (a garanzia delle sanzioni),
In particolare, per effetto delle modifiche apportata dal D.L. 16/2012, le sanzioni sono
differenziate in base all’entità dell’importo
trasferito (o che si tenta di trasferire):
OO dal 10% al 30% dell’importo eccedente la
24
soglia di t 10.000, se detta eccedenza è pari o inferiore ad t 10.000;
OO dal 30% al 50% dell’importo eccedente la
soglia di t 10.000 se detta eccedenza è superiore ad t 10.000.
In ogni caso si applica una sanzione minima pari ad t 300.
In aggiunta è previsto il sequestro del denaro contante, a garanzia con preferenza su
ogni altro credito, del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, secondo le
medesime percentuali prima viste, e cioè:
OO nel limite del 30% dell’importo eccedente
la soglia di t 10.000, qualora l’eccedenza
non sia superiore ad t 10.000;
OO nel limite del 50% dell’eccedenza, in tutti
gli altri casi.
Una volta determinate le sanzioni, l’importo eccedente rispetto alla somma sequestrata viene restituito agli aventi diritto che
ne facciano richiesta (nel termine di 5 anni
dalla data del sequestro).
Il soggetto cui sia stata contestata una violazione potrà poi chiederne l’estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta
(art. 7, D.Lgs. 195/2008, come mod. dal
D.L. 16/2012):
OO pari al 5% del denaro contante eccedente la soglia (t 10.000), se l’eccedenza non
dichiarata è pari o inferiore ad t 10.000;
OO pari al 15% del denaro contante eccedente
la soglia, se l’eccedenza è superiore ad t
10.000, ma non ad t 40.000.
L’oblazione non è però ammessa in presenza di contante eccedente per più di t
40.000 ovvero di recidiva. In particolare, è
ostativo il fatto che il trasgressore si sia già
avvalso della medesima possibilità per violazione analoga nei 5 anni antecedenti la
ricezione dell’atto di contestazione.
(6) In questo caso il dichiarante porterà al seguito copia della dichiarazione ed il
numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale.
il sole 24 ore
n° 5 - Maggio 2012
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