Giornata di studio
“BONIFICHE AMBIENTALI”
Villa Demidoff, Parco Mediceo di Pratolino – Vaglia
3 Ottobre 2008
Terre da bonifica
la loro catalogazione
Dott. Geol. Silvano Monzali
Introduzione
Un po’ di storia:
In ambito nazionale solo a partire dal 1997 gli interventi di
bonifica dei siti inquinati hanno avuto una normativa
organica rappresentata dall’art. 17 del D.Lgs. 22/97 (c.d.
Decreto Ronchi)
Precedentemente, in toscana, risultava vigente la L.R.
29/93 “Criteri di utilizzo di aree soggette a bonifica”,
forse una delle prime leggi (regionali) in Italia a trattare in
modo specifico la materia
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Oggi il quadro normativo nazionale vigente è rappresentato
dal D.Lgs. 152/06 recentemente modificato dal D.Lgs
4/08 al
TITOLO V
BONIFICA DI SITI CONTAMINATI
ART. 239 e seguenti
ed allegati
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Il passaggio dal sistema normativo rappresentato dal
D.Lgs. 22/97 e relativo regolamento attuativo (DM.
471/99) al vigente D.Lgs. 152/06 è stato determinante
per modificare la “filosofia” che sta dietro le “bonifiche”
sia riguardo alla verifica dello stato di inquinamento di un
sito sia alla conseguente progettazione degli interventi di
bonifica.
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Oltre ad evidenti differenze procedurali l’impatto più
evidente è stato nel passaggio da un approccio quasi
esclusivamente “tabellare” ad una approccio di tipo
“aperto” attraverso l’utilizzo dello strumento dell’Analisi di
Rischio (A.R.)
Le Tabelle di riferimento esistono sempre (e sono sempre
estesamente utilizzate), ma rappresentano solo il
presupposto per verificare la necessità di bonifica del
sito che oggi viene valutata sulla base del rischio
sanitario ed ambientale connesso al permanere di una
certa situazione complessiva.
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Le Tabelle, riportate in allegato al D.Lgs.152/06,
indicano i limiti di concentrazione delle sostanze
“inquinanti”, nelle acque di falda e nei terreni,
differenziati sulla base della destinazione d’uso
del sito: TAB A per uso residenziale, TAB B. per
uso industriale. Oltre tali limiti scattano le
procedure di accertamento (art. 242 e seguenti),
.
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La L.R. 25/98 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti
inquinati” e s.m.i. (in particolare l’art. 20) rappresenta oggi il
riferimento normativo regionale riguardo alla materia.
• Il regolamento attuativo della L.R. è rappresentato dal
Regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/R. Le numerose modifiche
normative intervenute a partire dal 2006 renderebbero oggi
necessario aggiornare il Regolamento. Purtroppo alcune difficoltà in
ordine all’interpretazioni delle nuove competenze regionali in campo
ambientale (modifica al titolo V della Costituzione) rallentano il
processo.
• Mentre il D.Lgs. 22/97 prevedeva le competenze all’approvazione
dei progetti in capo ai Comuni, il D.Lgs. 152/06 le ha spostate in
capo alla Regione. Al fine di mantenere l’operatività del precedente
sistema di competenze la L.R. 30/06 ha riattribuito la titolarità del
procedimento (art. 242) ai Comuni
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I Piani di bonifica delle aree inquinate
• La Regione Toscana ha realizzato il suo primo Piano nel
1993 (DCRT 167/93) aggiornato nel 1995 (DCRT
169/95) ai sensi della L.R. 29/93
• Il vigente Piano regionale è stato approvato, come
previsto del D.Lgs. 22/97 e dalla L.R. 25/98, con DCRT
384/1999
• La L.R. 25/98 prevede l’articolazione in successivi Piani
Provinciali. Solo quattro Province (Firenze, Prato,
Grosseto e Siena) hanno oggi il Piano approvato e
pubblicato sul BURT, altre lo hanno solo adottato o in
fase di adozione.
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Procedimento per una bonifica
Art. 242 del D.Lgs. 152/06
• Piano di Caratterizzazione
• Modello Concettuale
• L’Analisi di Rischio
• La progettazione dell’intervento di Bonifica
• L’esecuzione dell’intervento di bonifica
• La certificazione
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Metodologie di bonifica
•
•
•
•
Interventi di Messa in sicurezza permanente
Interventi di bonifica “in situ”
Interventi di bonifica “on site”
Interventi di bonifica “off site”
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Produzione di terre da bonifica :
come nasce la problematica
• Rimozione e Smaltimento all’esterno di
terreno inquinato
• Interventi di trattamento (in site – off site) e
smaltimento dopo trattamento
• Riutilizzo de terreno (o sue frazioni) in situ
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Terre e rocce da scavo:
alcune considerazioni
Evoluzione normativa:
• D.Lgs.22/1997 sono esclusi dalla nozione di rifiuto “i materiali non pericolosi
derivanti da attività di scavo - articolo 8 comma 2, lettera c
• Definizione viene soppressa, a causa di una prima procedura di infrazione da parte
della Commissione UE, (D.Lgs. 389/1997)
• Legge 93/2001 (articolo 10, comma 1) le terre e rocce da scavo sono escluse dal
regime giuridico dei rifiuti se “...destinate all’effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti,
rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da
bonifiche con concentrazione degli inquinanti inferiori ai limiti di accettabilità stabiliti
dalle norme vigenti
• Legge 443/2001 (Legge Lunardi) (interpretazione autentica degli articoli 7 e 8 del
decreto Ronchi) poi modificata con Legge 306/2003 e la Legge 47/2004 (modifiche a
causa di procedura d’infrazione europea) si riafferma l’esclusione escludono dai rifiuti
le terre e rocce da scavo purché siano rispettati i limiti del D.M. 471/1999, allegato 1,
colonna B, salvo limiti più restrittivi per destinazioni urbanistiche diverse dall’uso
previsto dalla tabella 1, colonna B del decreto stesso e ne sia previsto l’effettivo
utilizzo.
• Quadro vigente l’art. 186 del D.Lgs 152/06 è stato completamente riscritto dal
D.Lgs. 4/2008.
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Art. 186
I criteri per l’esclusione dal regime dei rifiuti
1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti,
possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati
purché:
a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi
preventivamente individuati e definiti;
b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;
c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile
senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per
soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire
che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti
ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli
ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad
essere utilizzate;
d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
Continua…..
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Art. 186
e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o
sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte
quarta del presente decreto;
f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il
loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la
salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed
avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e
sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree
naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il
materiale da utilizzare non e' contaminato con riferimento alla
destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di
detto materiale con il sito di destinazione;
g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata.
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Terre da bonifica
Problema della loro catalogazione ai fini dello
smaltimento:
Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare del 11/08/2008 a
seguito richiesta dell’ARPAT del 10/04/2008
Parere della segreteria tecnica – bonifiche del
Ministero
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• L’art. 186 del D.Lgs 152/06 fissa i criteri in base ai quali le terre e
rocce da scavo possono non essere classificate come rifiuti. Al
comma e) si specifica però che ove queste provengano da siti
contaminati (o comunque ove siano in corso le procedure di bonifica
ex art. 242) non sia possibile escluderle dal ciclo dei rifiuti e ciò
indipendentemente dall’eventuale stato di contaminazione
riscontrato (TAB A o TAB B)
• Deve quindi essere identificato il corretto codice CER: Il codice 17
è attribuito ai rifiuti da costruzione e demolizione (compreso il
terreno proveniente dai siti contaminati, rocce e fanghi di
dragaggio); Il codice 19 riguarda invece i rifiuti prodotti da impianti di
trattamento dei rifiuti… in particolare il codice 19 13 comprende i
rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni e risanamento
delle acque di falda
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• Il DM 5 Febbraio 1998, inerente il recupero di rifiuti con
procedura semplificata, prevede all’allegato 1 la voce
7.31 bis “terre e rocce da scavo” (CER 17 05 04) al fine
di ripristini ambientali, copertura discariche e rilevati a
condizione che siano rispettati i valori di concentrazione
per le sostanze inquinanti stabiliti per i terreni (TAB A o
B) e rispetto dei limiti di cessione.
• Il DM 3 Agosto 2005 prevede che i rifiuti con codice 17
05 04 possano essere smaltiti nelle discariche per inerti
senza preventiva caratterizzazione a condizione che non
provengano da siti contaminati, nel caso devono essere
eseguiti i test di cessione.
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• In relazione all’esigenza di assicurare la tutela
della salute il codice 17 05 04 può essere
attribuito, nel caso di un terreno proveniente da
un sito contaminato, a condizione che vi siano
state solo operazioni di scavo e nessuna
operazione di selezione o trattamento, fatto che
presuppone l’attribuzione del codice 19 13 01*
o 19 13 02 a seconda della classificazione
come rifiuto pericoloso o non pericoloso.
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• Tale classificazione è rilevante ai fini della
gestione esterna al sito.
• Qualora invece il terreno (o sue frazioni
derivanti da una selezione/trattamento
interna) fosse riutilizzato in situ le
condizioni di riutilizzo sono
necessariamente definite nel progetto di
bonifica ai sensi dell’art. 242
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In sintesi:
•
le terre da bonifica (contaminate anche in
concentrazioni comprese tra A e B) sono rifiuti e non
possono essere gestite con l’art. 186 Dlgs 152/06 e
smi
•
le terre da bonifica, trattate in situ e riutilizzate in situ
non richiedono di essere catalogate, necessitano
invece di essere caratterizzate ai fini della loro idoneità
qualitativa (test di cessione e composizione) con
riferimento alla destinazione d’uso del sito medesimo e
prestazionale, da autorizzarsi nell’ambito
dell’approvazione del progetto di bonifica
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.
•
le terre da bonifica, non trattate (tal quali) e destinate
ex situ ad impianti di smaltimento, di trattamento o ad
operazioni di recupero autorizzati sono codificate con
CER 170503* o 170504. Necessitano quindi:
–
–
–
di classificazione di pericolosità
di verifica del rispetto delle caratteristiche richieste per
l’impianto o l’operazione cui sono destinate (impianto ed
operazione autorizzato ai sensi della vigente normativa sui
rifiuti)
per quanto indicato nel parere, il formulario – in particolare se
trattasi di terre non pericolose (CER 170504) poiché
confondibili da rocce e terre di scavo normali - dovrà riportare
anche la dizione “proveniente da siti contaminati”;
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•
le terre da bonifica trattate (in situ o ex situ) ai
fini della loro successiva gestione ex situ
(smaltimento in discarica, trattamento o
recupero) sono da codificare con CER
191301* o 191302. Necessitano quindi:
–
–
di classificazione di pericolosità
di verifica del rispetto delle caratteristiche richieste
per l’impianto o l’operazione cui sono destinate
(impianto ed operazione autorizzato ai sensi della
vigente normativa sui rifiuti)
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.
•
Infine si ritiene che l’impianto di trattamento ai
fini della successiva gestione di smaltimento o
recupero delle terre da bonifica debba essere
un impianto autorizzato in procedura ordinaria
(Art. 208 Dlgs 152/06 e smi) poiché il punto
7.31 bis DM 05/02/98 e smi per gli impianti
autorizzati in procedura semplificata non
prevedono alcun tipo di trattamento, ma solo
messa in riserva (R13).).
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