Atti Parlamentari LEGISLATURA XVI — * — 5685 — Cambra dei Deputati SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1 8 8 8 CXOVII. TORNATA DI LUNEDI 3 DICEMBRE 1888 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI. SOMMÀRIO. I deputati Trompeo, Lagasi, Faina, Sanvitale, Rossi e Dini dichiarano che, se si fossero trovati presenti alla votazione di sabato scorso sull'ordine del giorno proposto dal deputato Villa, avrebbero votato pel no e quindi in favore della Cassazione unica. = Il presidente Comunica una lettera del ministro dell'inten}0 con la quale annunzia la nomina a sotto-segretario per l'interno dell'onorevole Alessandro Fortis. — Seguito della discussione sul d%segr\o di legge relativo alla Corte di cassazione — Discorrono i deputati Cuccia, Bar santi, Sacchi, Indelli, Cambray-Digny, Finocchiaro Aprile, Falconi, Cerruti, Della Rocca., il relatore deputato Righi ed il ministro di grazia e giustizia. — Osservazioni sull'ordine dei lavori parlamentari del ministro di grazia e giustizia e del deputato Villanova. La seduta comincia alle 2.20 pomeridiane. Quartieri, segretario., dà lettura del processo verbale della tornata precedente. Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Trompeo. Trempeo. Per motivi di salute essendo stato impedito dell'intervenire alla seduta di sabato scorso, dichiaro che se mi fossi trovato presente avrei vgtato per il no, nella votazione nominale; ed jn favore dsUe Cassazione unica penale. Presidente. L'onorevole Lagasi ha facoltà di parlare. Lagasi. Debbo fare io pure la dichiarazione che avrei votato pel «<? sull'ordine del giorno. Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Faina. Faina. Faccio la stessa dichiarazione. Avrei votato pel no. Presidente. L'onorevole Sanvitale ha facoltà di parlare. Sanvitale- Anche io, se fossi stato presente, avrei votato pel no. m Presidente. Onorevole Rossi? Rossi. Faccio identica dichiarazione: avrei votato pel no, se fossi stato presente. Presidente. Onorevole Dini? Dini. Se fossi stato presente avrei votato per il no. Presidente. Di queste dichiarazioni s g ^ fatta menzione nel processo verbale della ^edftte di oggi, JSjpu essendovi altre osserY^?ÌQni r i m ^ g approvato il processo verbale. (È approvato). 3 Petizioni. Presidente. Si dà lettura del sunto delle petizioni. Quartieri, segretario, legge : 4391. Il sindaco di Aulla trasmette una deliberazione di quel Consiglio comunale con cui si chiede che dal Parlamento venga dichiarata festa civile il Venti Settembre. Atti Parlamentari — 5686 — Camera dei Deputati LEGISLATURA XVI — 2 SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1 8 8 8 A Prego gli onorevoli deputati che sono iscritti 4392. Il sindaco di Ozieri trasmette lina petizione di quel Consiglio comunale, perchè venga per parlare su questo articolo di astenersi dal impedito alla Navigazione generale di aumentare rientrare nella discussione generale. Il primo iscritto è l'onorevole Cuccia. Ha fai noli del 25 per cento, e perchè dal Governo siano presi i provvedimenti necessarii per far coltà di parlare. cessare la crisi economica della Sardegna. Cuccia. Onorevoli colleghi, non solo non rientrerò nella discussione generale, ma piglierò per punto di partenza la conclusione della discussione Congedi. generale medesima, che fu la votazione di un ordine del giorno, col quale si dichiarò doversi Presidente- L'onorevole Gangitano, per mo- mantenere impregiudicata in modo assoluto la tivi di salute, ha chiesto un congedo di giorni 20. questione della suprema magistratura in materia (È accordato). civile, e doversi unificare la giurisprudenza in materia penale. Nomina a sotto-segretario di Stato per l'in- Quest'ordine del giorno, secondo me, ha un doppio significato : uno letterale e l'altro politico. terno, del deputato Alessandro Fortis. Il significato letterale è questo: che si proceda Presidente. Da Sua Eccellenza il presidente del subito alla riforma della suprema magistratura Consiglio, ministro dell' interno, è giunta la se- penale; che si lasci intatta, assolutamente intatta, la questione del supremo magistrato civile. Io guente lettera : terrò memoria, nel corso della discussione, di " Roma, 3 dicembre 1888. questo primo significato letterale dell'ordine del giorno. Ma mi pare che ci sia qualche cosa ne" Eccellenza, articoli che contravvenga a quella parte, per " Ho l'onore di partecipare a V. E. che, sulla lagli quale devesi lasciare impregiudicata la quemia proposta, eoa decreto in data di ieri, Sua stione della suprema magistratura civile. Se troMaestà il Re si è compiaciuto nominare sotto- veremo qualche grave o lieve, ci risegretario di Stato per l'interno l'onorevole de- corderemo tatti pregiudizio, che l'ordine del giorno votato putato Alessandro Fortis. dalla Camera importa che nessun pregiudizio " Gradisca V. E. ch'io Le* .rinnovi gli attestati deve recarsi alle funzioni civili della Corte di della massima mia considerazione. cassazione. 11 ministro dell' interno Il secondo significato, che io diceva politico, presidente del Consiglio dei ministri dell'ordine del giorno votato dalla Camera, è Crispi. „ questo senza mezzi termini : che, cioè, l'onorevole ministro della giustizia è padrone assoluto della situazione. La strabocchevole maggioranza che Seguito della discussione del disegao di legge approvò sabato l'ordine del giorno della Comrelativo alla M e di cassazione. missióne, dimostra che oggi il ministro della giustizia può quello che vuole. Da questo secondo Presidente. L'ordine dei giorno reca il seguito significato dell'ordine del giorno io ne cavo una della discussione sul disegno di legge: Deferimento regola per la mia condotta nella discussione degli alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti articoli. Naturalmente sono obbligato a parlare gli affari pt-nali del Regno. alla Camera; ma qualunque discorso io facessi La discussione generale essendo finita nella alla Camera, se fosse in qualunque modo ostegseduta di sabato, e la Camera avendo delibe- giato dal ministro della giustizia, sarebbe inutile. rato di passare alla discussione degli articoli, prò Quindi io mi rivolgo all'onorevole ministro precederemo alla discussione dell'articolo 1°. gandolo che se, per avventura, qualcuno degli Ne do lettura. emendamenti da me presentati gli apparirà giu" La Corte di cassazione di Roma, oltre le sto, utile, voglia egli nella sua saviezza e nella sua attribuzioni che le sono deferite dalle leggi 12 imparzialità, raccomandarlo alla Camera. Io mi dichiaro assolutamente incapace di fare dicembre 1875, n. 2^37, e 31 marzo 1877, n. 3761, eserciterà quelle ora spettanti alle al- qualsiasi altra utile raccomandazione. E a questo proposito devo dichiarare che io tre Corti di cassazione del Regno in materia sono altamente sodisfatto del modo, col quale penale. „ u u a Atti — 5687 — Parlamentari LEGISLATURA XVI — 2a SESSIONE — DISCUSSIONI — l'onorevole ministro e la Camera hanno fatto procedere la discussione generale. Non vi è stato nulla di affrettato ; le ragioni pro e contro si sono liberamente e completamente sviluppate. E mi felicito di aver fatto questa preghiera nella discussione generale, cioè di discutere con calma la legge senza pressione e senza strettoie di tempo. Per questa parte, ringrazio dunque l'onorevole ministro di avere avuto la pazienza di lasciare svolgere adeguatamente questa discussione. Lo ringrazio di cuore, quantunque io appartenga al numero dei vinti. Ma ora non si tratta più della questione se debbasi, oppure no, fare la legge. La legge sarà fatta; ma è una legge d'indole essenzialmente tecnica, essendo già la parte politica della stessa, esaurita. Ed io rinnovo all'onorevole ministro la preghiera di voler usare, nella discussione degli articoli, la stessa longanimità che ha avuto nella discussione generale; perchè, altrimenti, se si volesse essere restii a far discutere tecnicamente, articolo per articolo, questa legge, a nulla varrebbe la discussione generale già fatta. E tanto più io devo fare questa calda preghiera all'onorevole ministro, inquantochè egli non permise, dirò anzi non volle che la discussione di questa legge fosse fatta nel giugno scorso; e di questa risoluzione in ebbi motivo di essere grato allora ; e la gratitudine mia non scomparirà oggi, anche se la legge verrà approvata qual'è, dopo una adeguata discussione. Chè, se per avventura, nella discussione degli emendamenti, apparisse l'idea che emendamenti non si devono consentire alla legge, perchè, alla fin della Sessione, manca il tempo di riportare la legge al Senato, io direi all'onorevole ministro, che la cortesia, la gentilezza che volle usare a non pochi di questa Camera, vietando la discussione della legge in giugno ultimo, si ridurrebbe ad un peggioramento di condizione, che certo non poteva essere allora nelle intenzioni del ministro; a tutt'altro insomma che ad un favore. A giugno, non sarebbe stato permesso di dire alla Camera: rifiuto un emendamento buono, rifiuto un emendamento che migliora la legge, perchè non ho tempo d'andare in Senato. Il tempo c'era, da giugno a dicembre. Non si avveri, dunque, il sinistro vaticinio che quella generosità del ministro possa risolversi a tutto scapito, a tutto danno di coloro i quali hanno la convinzione che la legge, anche approvata nel suo complesso, debba essere riformata in alcuni particolari; ciò, è inutile dichiararlo, riuscirebbe Camera dei TORNATA DEL 3 DICEMBRE Deputati 1888 immensamente doloroso a coloro che dall'egregio ministro della giustizia ebbero conceduta questa dilazione. Ed ora vengo a parlare dell'articolo 1. Io sarò brevissimo, onorevole ministro: perchè voglio risparmiarmi per gli altri emendamenti che verranno dopo. Sull'articolo 1 (la Camera lo ha sott'occhi), dalla parte nostra intendesi conciliare, per ora, la uniformità desiderabile della giurisprudenza con la possibilità pel magistrato di votare e decidere su tutti i ricorsi che affluiranno alla Corte unica. Il ministro ha segnato la cifra di 10,500 ricorsi, in media; cifra enorme, cifra spaventevole, cifra nove volte maggiore di quella dei ricorsi che smaltisce la Cassazione di Francia. L'onorevole ministro mi pare che, nella discussione generale, abbia detto che alla media dei l/- ; 00 ricorsi in Cassazione francese, bisogna accoppiare la considerazione che pochi altri ricorsi sono nella Cassazione francese sbarazzati dalla Chambre des requètes, e che quindi i ricorsi potranno essere di più. Ma, onorevole ministro, se questo Ella ha detto nella discussione generale, la prego corregere in questa parte le sue informazioni. La Chambre des requètes non funziona affatto in materia penale ; essa funziona esclusivamente nella materia civile. Dunque i 1,200 ricorsi, in media, della Cassazione francese, comprendono tutto il numero dei ricorsi possibili in Francia. La ragione di questa enorme diversità tra il numero dei ricorsi in Francia ed in Italia, non occorre ripeterlo, che è conosciuta da tutti, è questa sola: che in Francia è possibile, dopo l'annullamento pronunziato dalla Corte di cassazione, andare ad incontrare nel giudizio di rinvio una sentenza più sfavorevole; la pena può essere aumentata. Di guisa che, ordinariamente, coloro i quali non hanno subito nel primo giudizio una condanna al massimo della pena, non ricorrono, perchè temono che il rinvio possa peggiorare la loro condizione. Ecco l'unico e vero motivo per cui in Francia si ricorre meno che in Italia. Io non voglio ora pronunziarmi se bisogna abolire oppur no l'articolo 678 del Codice di procedura penale; mi astengo dal farlo, perchè noi non discutiamo la procedura penale ; ma, lo dico francamente, non posso non far notare alla Camera che se la Cassazione francese, con una popolazione superiore alla nostra, comprese le colonie, non discute che 1200 ricorsi all'anno, ciò dipende Atti Parlamentari LEGISLATURA XVI — —• 5688 — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — däcche üel Codice di procedura penale non esiste il pendant dell'articolo 678 del Codice di procedura penale italiano^ D u n q u e è immancabile che, fintantoché la procedura penale non sarà riformata in Italia, noi avremo 10,500 ricorsi all' incirca. Ora e possibile, quasi direi, meccanicamente aceti.niùlaró questo ìavorb di 10,500 ricorsi soprä là sblä Cotte di cassazione di R o m a ? Nessuno i à btiöiiä fede pUÒ dire che ciò sia póssibilè ; ognutìo anzi deve riconoscerne la gi-ande difficoltà. I l lavoro accentrato sarà p i ù proficuo, sta bene, m a qtiesto profitto dèi lavoro accentrato non ridurrà mai i ricorsi da 10,500 a due mila o tre mila, che è proprio il nùmero degli affari che pùò ibiigàre ùna sola Corte dì cassazione. D ù n q u e egli è allo scopo, onorevole ministro e onorevoli colleghi della Commissione, di render possibile il regolare funzionamento dell'unica Corte di cassazione, che noi proponiamo che si incominci a deferire a questa Corte un certo numero di affari, non tutti 5 e fra questi scegliere quei tali affari che valgano realmente a fissare la giurisprudenza e ad unificarla. Certamente l'onorevole ministro ha letto prima di me l'opuscolo del D u p i n La jurisprudence des arrèts. I n quell'opuscolo, o signori, scritto da uomo competentissimo, noi apprendiamo che non tutte le sentenze della Cassazione formano stato, creano massima; un gran numero di sentenze, 0 per la specie che viene in discussione, 0 per altre considerazioni, sono sentenze che non si invocano mai ad esempio, e ad esempio autorevole pèr la Corte di merito. M a vi sono le sentenze che fanno stato, che costituiscono autorità in giurisprudenza, e queste sono ben poche; e tali, secondo me sono le seguenti, cioè: 1° le sentenze che dirimono i conflitti; 2° quelle che si pronunciano nell'interesse della legge; 3° finalmente le sentenze che si pronunciano a Sezioni riunite. Ecco, 0 signori, un lavoro abbastanza grave, abbastanza serio, ed importantissimo per i suoi effetti sul coordinamento della giurisprudenza penale, che potrebbe essere concentrato in Roma senza spostamento di sedi e movimento di personale. Ciò non porta che si mantengano per sempre le altre Corti di cassazione; ciò porta solamente che si differisca di qualche tempo il deferimento completo degli affari penali alla Cassazione centrale. D i qualche tempo, io dico, perchè spero che Camera dei Deputati TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1 8 8 8 non di molto vorrà farsi aspettare il nuovo Codice di procedura penale. Ecco i motivi ai quali è appoggiato l'emendamento all'articolo I o che raccomando alla Camera, invocando, se sarà possibile, il patrocinio dell'onorevole ministro per farlo passare. Non ho altro a dire. Presidente. L'onorevole Barsanti ha facoltà di parlare. Barsanti. Onorevoli colleghi, dopo che con solenne votazione la Camera ha deliberato di passare alla discussione degli articoli, come diceva teste l'onorevole Cuccia, a noi, che siamo oppositori del disegno di legge e non oppositori del ministro proponente, non rimane altro che adoperarci affinchè nello stesso disegno di legge siano introdotte tutte le opportune modificazioni che valgano da un lato ad accrescere i vantaggi che ci ripromettiamo di ottenerne, e dall'altro a diminuire i pericoli che noi crediamo possano derivarne. A quest'intenzione è ispirato l'emendamento che io propongo all'articolo I o , emendamento il quale non ha altro scopo se non che quello di scolpire viemeglio il carattere di temporaneità di questo disegno di legge e di affermare solennemente la promessa che si procederà ben presto al riordinamento dell' istituto di Cassazione, anco neìla materia penale. L a Camera, votando l'ordine del giorno della Commissione, dichiarò che rimaneva impregiudicata la questione che riguardava la suprema magistratura del regno nella materia civile. Con tale dichiarazione la Camera ha inteso di riservare a sè medesima pienissima libertà di scegliere fra i diversi sistemi, fra il sistema- della Cassazione, quello della terz'istanza, e quello che contemperando l'uno e l'altro raccogliesse in sè la maggior copia di benefici, e allontanasse da sè la maggior copia degl'inconvenienti che sono inerenti all'uno ed all'altro sistema. Io non credo che, approvando quell'ordine del giorno, si volesse stabilire per sempre che la Cassazione in materia penale debba essere sempre unica. Questo so certamente che, approvan4o quell'ordine del giorno, la Camera non intese di abdicare al diritto di introdurre nell'istituto della Cassazione anche unica tutte quelle riforme che possano essere reclamate e dagl' insegnamenti della scienza e dalle condizioni dei tempi nuovi e dai bisogni della giustizia. Che questo sia l'intendimento della Camera, io ne ho avuto in questo momento la conferma, essendo stato ascoltalo con attenzione lo svolgimento dello emendamento pro- Atti Parlamentari LEGISLATURA XVI — — 5689 — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — Camera dai Deputati TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1888 posto dall'onorevole Cuccia; emendamento ne) promessa che questa riforma sarà studiata ora per quale io pienamente consento. Io mi auguro che quando l'istituto sarà riordinato. Non è questa, egregi colleghi, la sola ragione, la Camera vorrà ascoltare anche lo svolgimento dell'emendamento mio con pari benevolenza; im- per la qtiale io desidero che il primo articolo di perocché, se la mia autorità è di gran lunga questa legge incominci con le parole : " Sino a che nferiore a quella dell'egregio collega, l'emen- sia riordinata la Suprema magistratura del redamento mio ha anche proporzioni ben più mo- gno. „ Spero che la Camera vorrà acconsentirmi di dire alcun' altra ragione e di citare alcuni deste. Ho già detto che io consento pienamente nel- esempi, dai quali apparirà quanto sia questo riorl'emendamento dell'onorevole Caccia, in quello dinamento urgente e necessario. Prima di tutto, parlando dell'ammissibilità del emendamento, cioè, col quale si vorrebbe sottrarre •ricorso, noi sappiamo che il condannato ad una alla Corte di cassazione di Roma la cognizione pena, eccedente i tre mesi di carcere, non può dei ricorsi dalle sentenze inappellabili dei pretori esigere che il suo ricorso sia giudicato se prima e dei tribunali correzionali. Sono ormai pochi giorni che si discusse in non sia ammesso a libertà provvisoria o non si questa Camera la legge di pubblica sicurezza, costituisca in carcere. Io non discuto l'intrinseca quella legge la quale ha con la legislazione pe- bontà di cosiffatta disposizione; ma domando alnale tanta affinità che, a tutto rigore, se si eccet- l'onorevole guardasigilli : crede egli sia giusto che tuano alcune disposizioni eccezionali e tempora- questa disposizione rimanga? Crede egli sia giusto che si lasci al magistrato autore della sennee, avrebbe dovuto farne parte integrante. tenza denunziata in Cassazione il libero arbitrio Or bene, se io non mi inganno, l'articolo primo di accordare o non accordare ai ricorrenti il bedi questa legge trovasi in evidente antinomia con neficio della libertà provvisoria, quel libero arquella parte della legge di pubblica sicurezza che bitrio che si esercita qualche volta coll'imporre riguarda l'ammonizione; perchè, mentre questa una cauzione impossibile, quel libero arbitrio in legge riposa sul fondamento che, per l'applicasostanza che consiste nell'aprire o nel chiudere zione della legge penale, ci sia bisogno sempre le porte della Cassazione a chi alla Cassazione di una giurisprudenza uniforme, questo fondaricorre? A me pare che giusto non sia, e reclamo mento non è quello della legge che già approche l'istituto della Cassazione sia anche su -ciò vammo. Tanto poco si temè allora il pericolo riformato. delle giurisprudenza difforme, che per la mateHo parlato di una questione riguardante l'amria delle ammonizioni si fecero tante Cassazioni missibilità dei ricorsi ; mi consenta, l'onorevole nel regno quante sono le Corti di appello. guardasigilli, mi consenta la Camera che io citi Nè si dica che qui si tratta di materia asso- un altro esempio riguardante i motivi di ricorso. lutamente penale, di materia che interessa l'onore Fra questi il Codice di procedura civile annoe la libertà dei cittadini; quantunque non ne in- vera quello dell'eccesso di potere, eccesso di poteressi più la vita, poiché, vivaddio! la pena di tere il quale sta a significare ben altra cosa, che morte è abolita; giacche l'ammonizione, che non è la violazione delle regole di competenza. un istituto civile (adopero questa parola in contrapOr bene, qual'è il significato di queste parole posto di penale, e non in contrapposto di barbaro), adoperate dalla legge? Tutti dicono, che esse sil'ammonizione che stampa sulla fronte del citta- gnificato non hanno; e tanto è vero ciò che, dino l'onta indelebile della tendenza, o della abi- quando nel 1808 si riformava in Francia il Cotualità al delitto, l'ammonizione che incammina dice d'istruzione criminale, che era stato fatto il cittadino sulla via del domicilio coatto, inte- nel brumaio dell'anno 4°, il Berlier diceva che ressa assai vivamente la libertà e l'onore. quelle parole dovevano essere soppresse ; impeOra io non intendo perchè ciò che è vero e rocché esse o non avevano significato, o ne avebuono per quello che si riferisce alla legge di pub- vano uno troppo vago e indeterminato; e il leblica sicurezza, non debba essere vero e buono gislatore francese infatti le soppresse. Alla Frànegualmente per quello che riguarda i delitti mi- cia bastò la breve esperienza fatta dal brumaio nori, ossia quelli che sono giudicati dai pretori e dell'anno 4° al 1808; a noi non è bastata la lunga dai tribunali correzionali. esperienza che ne abbiamo fatta, dal 1865 fino Se si crede che non sia giunto ancora il mo- ad oggi per accorgerci, che 1' istituto della Casmento nei quale' si possa introdurre questa riforma sazione deve essere in questa parte riformato. nell'istituto della Cassazione, almeno ci si dia la Un ultimo esempio io voglio allegare; ed è Atti Parlamentari LEGISLATURA X Y I — — 5690 — 2a SESSIONE — DISCUSSIONI — quello che si riferisce alla giurisdizione della Corte di cassazione, per ciò che attiene al giudizio di fatto. Si dice che la Cassazione non si occupa del fatto. E giusto che sia così? E giusto che continui a funzionare questo istituto, come ha funzionato finora? Consenta la Camera a me, che comincio ad esser vecchio e che posso essere chiamato laudator temporis arti, di ricordare la legislazione toscana. Nel 1838 fu istituita in Toscana la Corte di cassazione, e ne fu copiato l'ordinamento dalla legislazione francese; quantunque vi si aggiungesse, che la Corte di cassazione poteva pronunziare, anche quando si accorgeva che nella sentenza era incorso un falso supposto intuitivo. Ma non si arrestò a questo punto il legislatore toscano, e nel 27 ottobre 1846 pubblicò una legge nuova, nella quale, dopo aver detto, all'articolo primo, che le sentenze dovevano contenere l'esposizione dei fatti, si aggiungeva nell'articolo secondo : u Nell'esposizione dei fatti prescritta come sopra, non potrà farsi menzione di alcun fatto che dal processo verbale di udienza esplicitamente, o per relazione al processo scritto, non risulti aver formato oggetto di esame nella pubblica discussione. „ E questa una disposizione, della quale credo che bisogni tener conto in quel riordinamento che mi auguro sollecito., in quel riordinamento, ad effettuare il quale appunto è diretto l'emendamento da me proposto. Crediatelo, onorevoli colleghi: sia multiplo o no l'istituto della] Cassazione, esso ha bisogno di essere riformato. Lasciamo agli sforzi esegetici degli eruditi il ricercare se questo istituto sia una recente esotica creazione, o abbia invece le sue radici nel puro diritto romano, o nei capitolari di Carlo Magno. Quello che è {certo si è che e sso, come oggi funziona, non funziona regolarmente; perocché non si possa non ritenere irregolare che la Cas sazione, quand'anco riconosca l'ingiustizia di una sentenza., debba confessare quotidianamente che non ha potenza di correggerla e di emendarla. Sta bene che anche sulla porta di Cassazione sia scritto quel motto che è proprio di tutti i tribunali: u La legge è uguale per tutti; „ ma finche l'istituto di Cassazione rimarrà tal quale è, a quel motto generale dovrebbe aggiungersi il motto speciale oraziano: Video meliora, jjroboque: deteriora sequor. Io non vorrei che mi si rispondesse con una delle solite frasi stereotipate, delle quali si è ab- Camera dei TORNATA DEL 3 DICEMBRE Deputati 1888 bondato nella discussione generale: la giurisprudenza uniforme supplirà alla imperfezione della legge. No: il giudice giudichi; il legislatore legiferi. E bene che si abbia una giurisprudenza uniforme. Ma questa consiste nella interpretazione soltanto dottrinale, perocché io non so che sia stato ancora abrogato l'articolo 73 del nostro Statuto fondamentale, il quale dice che spetta al Potere legislativo soltanto lo interpretare le leggi in modo obbligatorio per tutti. Anche io desidero l'unità della giurisprudenza; ma non per questo desidero meno il riordinamento della Cassazione. La giurisprudenza non può essere la negazione della scienza. Alla scienza, che non ha confini, non si può dire: queste sono le colonne d'Ercole; a questo punto tu devi arrestarti. Se l'istituto dovesse rimanere tale quale è, la legislazione penale diventerebbe la divinità del Corano, che ha un solo profeta, o diventerebbe la Bibbia, che, nel concetto cattolico, per la salute delle anime, non può essere letta, se non è tradotta dall'arcivescovo Martini. Per queste considerazioni e per moltissime altre, che io potrei fare, se non fosse opera troppo lunga e fastidiosa, io desidero che l'istituto della Corte di cassazione sia riordinato, e che nell'articolo primo si dica : u Sino a che sia riordinata la suprema magistratura del regno, le sezioni di Corte di cassazione, ecc. „ Queste non sono parole mie : sono appunto le parole che il legislatore adoperò nella legge del 12 dicembre 1875; quella legge, cioè, che creò quella istituzione, alla quale oggi si vogliono deferire tutti gli affari penali del regno. Essa comincia appunto con le stesse parole: u Sino a che sia riordinata, ecc. „ L'aver ricordata la legge dei 1875 mi ha suggerito anche un'altra modificazione di pura forma che vorrei fosse inserita nell'articolo primo. L a modificazione consisterebbe nel sostituire le parole delle sezioni di Corte di cassazione alle altre della Corte di cassazione. Ma, ripeto, io facendo questa proposta intendo sollevare una semplice questione di forma e non di sostanza. So bene che la questione non è nuova: so bene ch'essa fu sollevata nell'altro l'amo del Parlamento e che fu risoluta nel senso contrario a quello che io proporrei. Ciò non ostante io credo opportuno che la Camera anche su ciò si pronunzii. Quello a cui tengo specialmente è che si abbia in questa Atti — 5691 — Parlamentari LEGISLATURA XVI — 2a SESSIONE — DISCUSSIONI — legge l'affidamento che l'istituto della Cassazione sarà riordinato. Il riordinamento del quale io parlo è opportuno, urgente, indispensabile. Noi lo avremmo voluto contemporaneo al fatto gloriosissimo della pubblicazione del Codice penale. Noi avremmo voluto che l'onorevole guardasigilli, il quale ha tanto ben meritato per questo fatto gloriosissimo, e può vantarsi di esserne stato grandissima parte, avesse compiuto l'opera sua. Ci prometta almeno l'onorevole ministro che questo riordinamento sarà fatto al più presto, ed egli si assicuri che in quel giorno saremo tutti con lui, guidati dalla grande autorità di cui gode, dall' immensa dottrina che possiede. In quel giorno egli non avrà solamente la numerosa falange di coloro che nella lealtà della loro coscienza fanno prevalere le considerazioni politiche ai principii dì diritto; egli non avrà solamente la numerosa falange di coloro che, vivendo sotto la giurisdizione della Cassazione di Roma, non si sono dati pensiero dello spostamento degli interessi giudiziari che questa legge produrrà in altre regioniNoi saremo tutti in quel giorno con lui, perchè tutti, senza distinzione, siamo persuasi che la migliore amministrazione della giustizia è il più saldo fondamento dei regni. Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.. Zanardelli, ministro guardasigilli. Dirò brevi parole intorno agli emendamenti che furono proposti, l'uno dell'onorevole Cuccia, l'altro dell'onorevole Barsanti. Io spero che tanto l'uno quanto l'altro ammetteranno non solo che io non volli esercitare alcuna strettoia, per usare la parola adoperata al principiare di questa discussione dall'onorevole Cuccia, quanto al. corso ampio di questa discussione, ma che, inoltre, (e con ciò intendo rispondere alle ultime parole dell'onorevole Barsanti) volli ammettere che la questione venisse giudicata con criterii affatto impersonali, lasciando assolutamente in disparte qualsiasi considerazione di fiducia verso di me, la quale potesse mettere in imbarazzo gli amici miei; il che vale a dimostrare all'onorevole Barsanti che non poterono già quelle considerazioni politiche di cui egli ha parlato sul voto della Camera, ma poterono unicamente le considerazioni intrinseche, obbiettive, che si riferiscono all'ordinamento migliore della nostra magistratura suprema in materia penale. Ed ora, venendo direttamente agli emendamenti e fermandomi ad essi, senza punto occuparmi di ciò che si è dibattuto prima, dirò ri- Camera dei TORNATA DEL 3 DICEMBRE Deputati 1888 guardo all'emendamento dell'onorevole Cuccia, che per quanta buona volontà io voglia metterci, mi pare proprio che esso costituisca la negazione del disegno di legge. Imperocché l'intento del disegno di legge è quello di unificare in materia penale la Cassazione in Roma, ed invece l'emendamento Cuccia lascia sussistere le cinque sezioni penali delle Corti di cassazione. Mi pare che questa sia una ragione evidente per la quale, senza contraddire all' intento della legge, al voto della Camera, non si possa accettare l'emendamento dell'onorevole Cuccia. Egli ha parlato del numero stragrande dei ricorsi. Io non tornerò su ciò che dissi l'altro giorno, mostrando che ì ricorsi medesimi si potranno sbrigare più facilmente quando vi sarà una sola Cassazione, una sola giurisprudenza, invece di cinque Cassazioni, di cinque giurisprudenze diverse. E ripeterò che altro è il numero dei ricorsi, altro è il numero delle sentenze ; perchè su molti ricorsi non si fa luogo a sentenza di merito, mentre, come già dissi, in media si ebbero nell'ultimo quinquennio quasi diecimila ricorsi, e soltanto 6308 sentenze di merito. L'onorevole Cuccia parlò della Francia, come paese che presenta un numero di ricorsi assai tenue. Ma se il numero dei ricorsi è di gran lunga minore in Francia che presso di noi, l'onorevole Cuccia sa meglio di me che ciò non dipende certo soltanto da quelle ragioni a cui egli ha accennato. Mi rimetterò ad un suo testo di lingua, a quel tale opuscolo dell'avvocato veneziano. Quell'opuscolo mette , in luce che una delle ragioni per cui di gran lunga minore che altrove è il numero dei ricorsi in Francia, consiste in ciò, che colà non vi sono che sessanta avvocati ammessi al patrocinio in Cassazione; sicché questi avvocati hanno un'alta posizione, un'alta responsabilità e si guarderebbero bene dal mettere innanzi quei tali ricorsi destituiti d'ogni fondamento, i quali non sono prodotti che per guadagnar tempo e far sì che il condannato rimanga in libertà o nelle carceri giudiziarie, anziché passare nelle carceri di espiazione. L'emendamento dell'onorevole Cuccia, in conclusione, consiste nel lasciare tal quali le cinque Corti di cassazione con le loro sezioni penali, mandando alla Cassazione di Roma la materia dei conflitti di giurisdizione, i ricorsi del Pubblico Ministero nell' interesse della legge, ed i giudizi a sezioni riunite in materia penale. Ora io credo che anche fatta astrazione dallo argomento che già ho addotto, l'emendamento proposto, se mira a raggiungere, come si mo- Atti Parlamentati — 5692 Camera dei Deputati LEGISLATURA XVI — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1888 stra di credere, un^ unità di giurisprudenza, non raggiungerebbe di eerto lo scopo, ma farebbe l'opera più inefficace, più inutile cbe si possa immaginare. E invero, se parlasi de'conflitti di giurisdizione, che si deferirebbero alla Corte di cassazione in Roma, questi conflitti, una volta che rimangano le Cassazioni regionali, non si capisce perchè a differenza dagli altri affari si debbano concentrare Ì£ Roma, non distinguendosi dagli altri affari per alcun carattere di maggiore generalità. Finché le varie Cassazioni penali sussistono, tutto ciò che ip materia di conflitti di giurisdizione poteva loro essere tolto, fu tolto con la legge del 1875, mediante la quale furono deferiti alla Corte di cassazione di Roma tutti i conflitti di giurisdizione fra autorità giudiziarie comprese in distretti diversi di Corti di cassazione, essendo naturale che in t^l caso sarebbe mancato a ciascuna di queste Corti regionali il potere di imporre la risoluzione del conflitto ad autorità comprese in altro distretto. Ma quando si tratta di conflitti fra autorità giudiziarie dello stesso distretto, su cui le Corti regionali hanno giurisdizione piena, la concentrazione di questi affari in Pomsi non avrebbe ijlcun motivo di un trattamento diverso d^gli altri affari, non essendovi maggior ragione di avere unità di giurisprudenza per queste controversie che ppr le altre, anzi essenclpYi minori ragioni perchè q u e ^ i conflitti sono rarissinxi, e minore quindi è il bisogno di provvedere alla uniformità dejla giurisprudenza. Q,uantp ai ricorsi del Pubblico Ministero, nello interesse della legge, non avrei che a ripetere le parole pronunziate dall'onorevole F a n i , quando parlava delle primavere, elleniche dell'onorevole Cuccia. Imperocché questi ricorsi neil' interesse dell^ legge POR tanno, di solito, un vero effetto giuridico e pratico ; per pnj, lascerebbero \e cose nello ptato in cu^ gj presente sj trovano. Inoltre questi ricorsi ne|l'interesse della legge sorgono per togliere gravi mostruosità giuridiche in casi nei quali è evidente l'interpretazione fallace della legge, e quindi non mai quando la giurisprudenza è dubbia e divisa, quando havvi disparità da Corte a Corte; bensì quando l'interpretazione della legge è certa, e si reputa certa quando la giurisprudenza della Cassazione è pacifica e concorde. Vedesi adunque come per togliere le disparità fra le Corti nei casi più dubbii, nei quali può appunto esistere la eontradizione, non farebbe nè caldo ne freddo il mandare questi ricorsi a Roma. Quanto, infine, al deferire alla Corte di cassazione di Roma i gìudizii a sezioni riunite, sarebbe per lo scopo che il disegno di legge prefiggesi la cosa piti vana ed illusoria che si possa immaginare. Infatti i giudizii a sezioni riunite, non hanno luogo se non quando la Corte di merito in sede di rinvio non adotta la interpretazione della Corte di cassazione che annullò la sentenza della prima Corte di merito; il che, soprattutto in materia penale, avviene quasi mai, ed anzi ne' nuovi giudizii si evitano quelle nullità che provocarono l'annullamento del giudizio precedente, sicché vediamo che sono pochissimi i giudizii a sezioni riunite in materia penale, tanto, per esempio, che l'anno scorso, ve ne furono due a Palermo, due a Firenze, nessuno a Torino, e nessuno a Napoli. Perciò potrebbero indefinitamente continuare le divergenze della giurisprudenza regionale, perchè se la Corte d'appello di Messina o Catania si uniforma alle vedute delia Cassazione di Palermo, la Corte d'appello di Venezia alle vedute della Cassazione di Firenze, non avrà mai luogo il giudizio a sezioni unite, e potranno continuare, e perpetuarsi cinque diverse giurisprudenze regionali. Con la proposta dell'onorevole Cuccia non rimedierebbesi quindi a nulla, e la Cassazione di Roma non avrebbe per tale via alcuna influenza unificatrice; è perciò evidente che non posso accettare l'emendamento del quale ho parlato. Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore. Righi, relatore. Premetto che la Commissione, nel momento attuale della discussione degli articoli, si atterrà ad un linguaggio brevissimo e stringente, al linguaggio puro e semplice della trattazione'degli affari. E quindi, associandoci completamente a quanto ebbe ad osservare l'onorevole ministro, avverto l'onorevole Cuccia, il quale vuole rimarcare fin d'ora la significazione letterale dell'ordine del giorno che la Camera ebbe a votare sabato scorso, per predisporre abilmente il terreno nel quale si farà a combattere l'articolo 8, che quell'ordine del giorno è esplicito dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro, e dal relatore, e dopo il rigetto dell'ordine del giorno dell'onorevole V i l l a ; esso cioè tende a sancire che la Camera vuole unificare tutta indistintamente ila magistratura suprema del Regno in materia penale. Ha quindi ragione perfettamente il ministro quando dice che l'emendamento dell'onorevole Atti — 5693 — Parlamentari LEGISLATURA XVI — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — Cuccia corrisponde alla negazione stessa della legge. Quanto all'emendamento dell'onorevole Barsanti, esso racchiude due concetti : l'uno, che lo stesso proponente ebbe a dichiarare essere semplicemente di forma, vale a dire la soppressione della qualifica di Corte di cassazione, e il ritorno alia dizione sezioni temporanee; ma non credo che, dopo la discussione seguita al Senato su questo argomento, sia più il caso d'insistere sopra tale terreno. Coll'altro suo emendamento l'onorevole Barsanti vorrebbe dare il carattere di provvisorietà all'organizzazione che andiamo oggi facendo della suprema magistratura in materia penale. Onorevole Barsanti, mi sembra che la risposta sia assai semplice e pronta. Il dare oggi un carattere di provvisorietà a questa riforma è perfettamente contrario agli intendimenti del ministro proponente, ed a quelli della Camera, che votò con sì grande maggioranza l'ordine del giorno approvativo. Se poi egli intende alludere alla possibilità che un giorno si addivenga a modificazioni dell' istituto della Cassazione, la riserva è affatto inutile; noi siamo qui potere costituente, e quel qualunque giorno in cui volessimo cambiare i nostri ordinamenti giudiziari saremmo sempre liberi di farlo. Per queste ragioni semplicissime, noi non possiamo non associarci all'onorevole ministro guardasigilli approvando l'articolo 1° nella forma che ora è innanzi alla Camera. Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Domando perdono all'onorevole Barsanti se mi ero dimenticato di esprimere il mio avviso intorno al suo emendamento. Anch'io confermo quello che ha detto l'onorevole relatore della Commissione, dichiarando che gli intendimenti dell'onorevole Barsanti riguardanti l'ordinamento della suprema magistratura non sono per nulla lesi dall'articolo in discussione: perciò è inutile la riserva espressa nel proposto emendamento, e d'altra parte si sa da tutti che le leggi non rimangono in vigore se non fino a quando non siano da altre leggi abrogate o modificate. L'emendamento dell'onorevole Barsanti, tende inoltre ad attribuire alla Corte di cassazione di Roma il nome di Sezioni dì Corte di cassazione, anziché quello di Cortè di cassazione. È questo un emendamento ch'era già stato proposto nel Senato da un uomo di grande autorità, l'onorevole senatore Calenda; ma che, nonostante l'autorità del proponente non ebbe, si può dire, alcun suffragio. Camera dei TORNATA DEL 3 DICEMBRE Deputati 1888 Ed infatti è mai concepibile che si voglia mantenere col nome in uno stato d'inferiorità la Corte di cassazione di Roma, in confronto delle altre quattro, mentre, non solo ora noi affidiamo ad essa tutta la materia penale, ma già prima di questa legge, essa era il solo magistrato competente per tutta la disciplina giudiziaria, pei conflitti di giurisdizione fra autorità appartenenti a distretti diversi, pei conflitti di attribuzione, e per tutto quello che si riferisce alle leggi d'ordine pubblico e d'interesse generale? Vorrete voi che il nome stuoni così grandemente con la cosa, e che mentre la Corte di cassazione di Roma in fatto ha il primato su tutte le altre, nel nome sia a tutte le altre inferiore ? E tutto ciò, perchè in origine ebbe il nome di Sezioni temporanee, nome che poscia è d'altronde cessato, per virtù d'altre leggi. Per tali ragioni, come dissi, anche il Senato ha respinto alla quasi unanimità l'emendamento dell'onorevole Calenda, il quale era quello stesso ora proposto dall'onorevole Barsanti, che io prego la Camera di voler respingere. Presidente. Verremo dunque ai voti. Due sono gli emendamenti presentati all'articolo primo: l'uno è quello dell'onorevole Cuccia, sottoscritto anche dagli onorevoli Barazzuoli, Villa e Rosano, che evidentemente altera e modifica, se non esclude addirittura, il concetto informativo dell'articolo primo. Viene poi l'emendamento dell'onorevole Barsanti, il quale ammette il principio ispiratore dell'articolo primo, ma tende a dare alla disposizione un carattere temporaneo. E vero, onorevole Barsanti? Barsanti, Sì signore. Presidente. L a Commissione ed il Governo dichiarano di non accettare nò l'uno ne l'altro emendamento. Porrò a partito prima quello dell'onorevole Cuccia che è più radicale. Ne do lettura: " La Corte di cassazione di Roma, oltre le attribuzioni che le sono deferite dalle leggi 12 dicembre 1875, numero 2837 e 31 marzo 1877, numero 3761 eserciterà quelle ora spettanti alle altre Corti di cassazione del regno sui conflitti di giurisdizione in materia penale, sui ricorsi del Pubblico Ministero nell' interesse della legge e sui ricorsi penali che a norma di legge devono essere decisi a sezioni unite. „ Coloro che l'approvano sono pregati d'alzarsi. (La Camera non approva). 5694 Atti Parlamentari LEGISLATURA XVI — 2 a Camera dei Deputati SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1 8 8 B Do lettura dell'emendamento dell'onorevole Bar- sostenga un principio ed un suo collega sostenga precisamente il principio contrario, avrete una sola santi : io mi occupo della mia legge e non di Sino a che sia riordinata la Suprema Magi- risposta: quella dell'altro ministro. Tale è lo stato di fatto stratura dei regno, le sezioni di Corte di cassa innegabile al giorno Forse non farà piazioue in Roma, oltre le attribuzioni che sono a cere che un deputato d'oggi. annunci la loro deferite dalle leggi 12 dicembre 1875, nu- cosa; ma ciò a me importa poco.cosìIo crudamente voglio servire mero 2837 e 31 marzo 1877, numero 3761, eserciteranno quelle ora spettanti in materia penale innanzi tutto la verità. {Bravo!) Quest'esordio era una necessità assoluta per alle Corti di cassazione di Napoli, Palermo, Toprevenire una obiezione che forse si farà alla mia rino e Firenze, „ aggiunta. Coloro che intendono di approvare quest'emenL' aggiunta che io propongo e raccomando alla damento sono pregati d'alzarsi. Camera non è di lieve interesse ; e badate, ono(La Camera non approva). revoli colleghi, che se si vuole 1' unificazione delle Corti di cassazione, l'interesse è delio stesso istiMetto ora a partito l'articolo primo del progetto tuto che si vuol creare, e che non mi pento di aver ministeriale. combattuto insieme a'miei amici. (E approvato). Ma la nostra opposizione essendo stata vinta dalla forza del numero nella discussione generale, Viene ora^l'articolo aggiuntivo proposto dal- io so rendermi conto della posizione : e giacche la l'onorevole Cuccia nei seguenti termini: maggioranza vuole la legge io credo che sia doSulle domande di cassazione contro sentenze vere di ciascun deputato cooperare affinchè la inappellabili dei pretori e dei tribunali correzio- j la legge voluta dalla maggioranza riesca quanto nali giudicherà la Corte di appello del distretto; più perfetta è possibile. Mi pare che in questo osservati i termini e i modi prescritti dal Co- nessuno possa darmi torto. dice di procedura penale, titolo X, libro II. Ebbene, o signori, questa che ora discutiamo, è " Le sentenze delia Corte di appello non sono, appunto una parte della legge che io credo possa e in questo caso, suscettive di ricorso, meno che da debba essere migliorata, se voi volete che la Casparte del Pubblico Ministero nell'interesse della sazione che andate ad istituire a Roma, funzioni legge. „ regolarmente senza danno degli affari minori e dei non abbienti. Imperocché parmi evidente che una L'onorevole Cuccia ha facoltà di parlare. ragguardevole diminuzione di lavoro non possa Cuccia. Poe' anzi ho dichiarato che, piuttosto non migliorare l'istituzione. che alla Camera, io sentiva la necessità di racUditemi. comandare direttamente le modificazioni che La Cassazione penale unica,.non dovrebbe ocparmi opportuno introdurre in questo disegno di legge, al Governo, perchè sono persuaso che ove cuparsi che della vera ragione penale nell'inteesso si opponga, là Camera non le accetterebbe. resse della legge e delle parti. La materia delle Ora però permettetemi, onorevoli colleghi, che io, trasgressioni e dei piccoli reati in genere non anziché rivolgermi al ministro, mi rivolga diret- dovrebbe nell'interesse delle parti, arrivare sino tamente a voi, prima di svolgere la mia aggiunta alla Corte suprema. In altri grandi Stati questo principio è stato già adottato, e la procedura all'articolo 1°. Io vorrei sapere, non già nell' interesse di que- penale e l'organico giudiziario sono coordinati sta legge, ma nell'interesse generale dei lavori [ allo scopo di diminuire lavoro inutile ai loro triparlamentari, se noi abbiamo, o no, un vero e ! bunali supremi. proprio Governo di gabinetto. Sì, lo vorrei saIl Codice di procedura austro ungarico appere: perchè da gran tempo vedo invalso il si- 6 provato nel 1874, che io ho sott'occhio, contiene stema che ciascun ministro porta la sua legge, le seguenti disposizioni : e la sua legge è sempre una buona legge. Gli altri colleghi del Gabinetto non se ne interessano ! ne punto ne poco, dimodoché noi vediamo preva- Nell'articolo 463 di esso è così stabilito: lere diversi criteri legislativi secondo i ministri i " Le vie di ricorso contro le sentenze dei giùche vengono a sedere su quel banco. | dici di distretto (i quali corrispondono ai nostri E se domandate ad un ministro perchè egli | pretori) sono rette da regole speciali. Contro di | esse non vi ha ricorso alla Corte di cassazione. u Atti Parlamentari LEGISLATURA XVI — 2 — 5695 a Camera dei Deputati SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1 8 8 8 I motivi di annullamento si propongono alla Corte di appello. „ Nè questo è tutto; poiché le Corti d'appello, in quello Stato, nel decidere sui motivi di nullità contro la sentenza dei giudici di distretto in materia penale esercitano l'ufficio di Corti di cassazione. Infatti l'articolo 475 dello stesso Codice dice così: " Se la Corte di appello riconosce che la nullità sussiste, annulla la sentenza del giudice di distretto, e rinvia il giudizio ad altro giudice di egual grado. „ Dunque la Cassazione unica in Austria c' è ; ma i motivi di cassazione, i motivi di annullamento che si riferiscono a cause di minore interesse, per le quali non vale la pena di fare un viaggio fino a Vienna, si smaltiscono dalle Corti locali con le stesse funzioni ed attribuzioni della Corte di cassazione. Ciò, o signori, è di una opportunità innegabile. Avanti la giustizia di polizia (chiamiamola così) si va a discutette di violazioni di regolamenti; e non solo di regolamenti generali, per cui c'è il libro delle trasgressioni, che forma appendice al Codice penale e che è tanto diverso dalla materia dei delitti, ma anche di regola menti locali. 0 come si può imporre che i piccoli contribuenti, per piccole cause, e per ottenere la dichiarazione se la legge o il regolamento sia stato violato, debban sostenere tutto il disagio e tutta la spesa occorrente per trattare una causa in Cassazione? Forse mi risponderà taluno: togliendo alla Cassazione di Roma questo lavoro, che utilità ne avrà essa? Signori, la statistica parìa chiaro. In tutte le Cassazioni d'Italia si discutono attualmente il seguente numero di ricorsi in materia di polizia. Nel 1880 i ricorsi furono 1105; nel 1881 furono 1050; nel 1882 furono 1092, (c'è un movimento ascendente) nel 1883 furono 1238, e finalmente nel .1884 furono 1284. Ora, egregi colleghi, in perfetta buona fede, io vi prego di considerare se non sia vantaggioso per l'istituto che il ministro vuol creare, e che la Camera pure nella sua maggioranza vuole, diminuire il suo lavoro di 1285 processi all'anno, specie ricordando che dovrà deciderne altri novemila al ['incirca? Ma si dirà: se avvenisse che le Corti di appello, nella materia delle trasgressioni di polizia, avessero da adottare concetti tali, in qualche raro caso, da essere in contradizione col sistema generale del Codice, come faremo a ridurre all'unità i pronunziati delle Corti di appello in questa materia? Egli è perciò che io ho proposto di riserbare la facoltà alla Cassazione unica di censurare taluna di queste sentenze che potrebbe essere denunziata dal Pubblico Ministero, non mai nell'interesse delle parti, ma solamente in quello della legge. L'importante è di far terminare questi piccoli giudizii penali nella periferia del distretto della Corte di appello; e ciò nell'interesse delle parti. Alcuno mi dirà : ma perchè avete premesso come esordio lo accenno alla difformità di criterii nel Gabinetto ? ( Conversazioni). E io rispondo: per necessità. La Camera ricorda che pochi giorni fa, discutendosi la legge di pubblica sicurezza, l'onorevole ministro guardasigilli volle rimanervi totalmente estraneo: ed io debbo dire a lui nell'interesse della Camera e del paese che in quella legge c'erano moltissime questioni che attingevano alla speciale competenza del ministro di giustizia, come in altre leggi ci sono molti punti che attingono alla speciale competenza del ministro dell'interno, di quello delle finanze, ecc. Ora io dicevo che quando il ministro guardasigilli si è reso assolutamente estraneo alla discussione della legge sulla pubblica sicurezza, come il ministro dell'interno si è reso assolutamente estraneo alla discussione della legge sulla Corte di cassazione, io ho diritto di supporre che ci sia accordo nei criteri generali, e che allorquando si cerca di mettere in armonia una legge coll'altra, questo accordo necessariamente supposto in un Governo di gabinetto, non dovrebbe creare difficoltà, dubbi e contradizioni alle proposte che in base a quella prescrizione vengono fatte. Ora io dico : se nella legge di pubblica sicurezza abbiamo stabilito che il ricorso contro le ordinanze di ammonizione debba essere deciso dalla Corte di appello, come potrebbe farsi ostacolo ad ammettere lo stesso principio per le contravvenzioni e per i giudizi tutti di competenza pretoriale ? Eppure oggi probabilmente vedrò combattere la mia modesta proposta, perchè il criterio del guardasigilli si chiarirà diverso da quello del ministro dell'interno. Sarei ben felice se mi ingannassi. Ad ogni modo io domando alla Camera, io chiedo all'onorevole ministro se si possano escogitare buone ragioni per rigettare questa aggiunta, che non contraddice punto nè il principio della legge e Atti Parlamentari LEGISLATURA XVI —- 2 — 5696 — a SESSIONE — DISCUSSIONI — tanto meno l'articolo primo della stessa: un'aggiunta che lascia tutto intatto e soltanto provvede a togliere un grave ingombro nell'unica Corte di cassazione pur provvedendo all'interesse delle parti e della legge. Io ho voluto avvalorare la mia proposta con l'esempio del Codice di procedura austriaco, e potrei anche avvalorarla con l'esempio di quello germanico: ma vi farei perdere molto tempo, onorevoli colleghi., e me ne astengo. Io dunque, per queste considerazioni, raccomando alla Camera, raccomando al ministro di voler far buon viso alla mia proposta, o, per lo meno, di volerne fare oggetto di qualche studio, prima che se ne domandi alla Camera il rigetto. Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare. Righi, relatore. Io debbo ripetere all'onorevole Cuccia quello che ho avuto già occasione di dire nella discussione generale: che cioè è cosa grandemente pericolosa citare di un intero ordinamento, di un intero Codice, una singola disposizione, e questa prendere a base per le proprie argomentazioni. Una legislazione, sia di diritto, sia di ordinamento, sia di procedura, deve essere calcolata in tutto il suo complesso, in tutta la sua armonia. Quindi la citazione del Codice austriaco fatta dall'onorevole Cuccia, non ha alcun significato per determinare il contegno che noi dobbiamo tenere di fronte al suo emendamento e che alla Commissione pare assolutamente inaccettabile. L'onorevole Cuccia non solamente si è mostrato quel potente lottatore che è, ma si è rivelato, in questa occasione, anche abilissimo stratega. Io mi trovava presente quel giorno in cui si discusse l'articolo 103 della legge di pubblica sicurezza con cui il ministro dell'interno proponeva che, contro l'ordinanza dell'ammonizione, fosse ammesso il ricorso alla Cassazione sia per motivi d'incompetenza, sia per inosservanza alle forme prescritte, sia per altre violazioni di legge, mentre la Commissione invece proponeva di deferire questi ricorsi alla Corte d'appello. Yi fu qui nella Camera chi propose di ritornare alla dizione del disegno dell'onorevole ministro*, ma l'onorevole Cuccia si affrettò a propugnare, col valore della sua eloquenza, il mantenimento della proposta della Commissione. Ed io, se debbo dire il vero, mi sentiva tirato per i capelli a combattere la proposta della Commissione e dell'onorevole Cuccia, perchè comprendevo perfettamente che si predisponeva un ar- Camera dei Deputati TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1888 gomento per combattere in seguito la legge sulla unificazione della Corte di cassazione. Dobbiamo però osservare una cosa: che oggi noi discutiamo una proposta che, votata da noi, diventa legge : mentre 7 quando discutevamo il disegno di legge di pubblica sicurezza non votavamo che un progetto a cui mancava e manca ancora la sanzione dell'altro ramo del Parlamento. Quindi, per quella solidarietà che esiste nel Gabinetto e di cui si sono avute prove così esplicite, io trovo che seppure l'antinomia rilevata dall'onorevole Cuccia davvero esistesse, potrebbe essere tolta durante la discussione che il Senato dovrà fare intorno a quel disegno di leggo. Quindi è inutile il lasciar supporre eventualità di dissensi : è un'accidentalità nella quale incorrono gli uomini più accorti e le assemblee più avvedute. E in ogni modo è da avvertire che se anche l'antinomia dovesse pur rimanere, rimarrebbe per l'istituto dell'ammonizione, che è cosa radicalmente, organicamente diversa, dallo istituto giudiziario: ed è ciò tanto vero che, invece di formar parte del Codice, forma parte di una legge che s'intitola di pubblica sicurezza. Per questi motivi, a nome della Commissione, propongo che sia respinto questo articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Cuccia. Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli. Zanardelli, ministro guardasigilli. Anch' io mi associo alla Commissione nel pregare la Camera di respingere questo articolo aggiuntivo. La Commissione ha già detto quanta differenza corra fra un istituto, come quello dell'ammonizione, il quale si connette ad una disposizione temporanea di pubblica sicurezza, ed un Codice. Io ho già mostrato nella discussione generale quanto la legge germanica sia lungi dall'avere, a questo proposito, la portata che gli è attribuita dall'onorevole Cuccia; e se avessi sott'occhio la legge austriaca da lui citata in questo momento, potrei fare facilmente la stessa dimostrazione. All'onorevole Cuccia dirò poi che se il precedente suo emendamento mi pareva una negazione della legge, questo mi pare un' ironia contro la legge stessa; imperocché mentre noi proponiamo di fare di cinque Corti di cassazione una sola, egli propone, per questa materia, di farne ventiquattro. (Si ride). Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sacchi. Sacchi. Io volevo combattere precisamente l'emendamento dell'onorevole Cuccia. Ha già os- Atti Parlamentari LEGISLATURA XVI — — 5697 — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — servato l'onorevole relatore che qui s'introdurrebbe una modificazione al Codice di procedura penale, ed ha già osservato l'onorevole guardasigilli che in questa legge di unificazione si verrebbero a creare, invece di cinque Corti di cassazione, altrettante Cassazioni quante sono le Corti di appello. Ma non si può lasciare senza risposta nemmeno quanto disse l'onorevole Cuccia, relativamente all'importanza dei ricorsi. Perchè io non passo ammettere che la gravità giuridica di un ricorso sia sempre proporzionata alla gravità pecuniaria di questo stesso ricorso, o alla gravità della pena. Vi sono questioni gravissime di diritto, che interessano una grande quantità di cittadini, e che si contengono nei termini di una pura e semplice disposizione contravvenzionale. Basterebbe citare i regolamenti comunali, e i conflitti d'interesse tra la proprietà privata e la proprietà pubblica, per vedere quante questioni che porterebbero, rispetto alla pena, ad una piccolissima conseguenza, porterebbero invece ad una gravissima conseguenza rispetto al punto di diritto che si fosse violato. Così dicasi per le contravvenzioni finanziarie, e per le contravvenzioni alla legge sui lavori pubblici le quali interessano gravemente la legislazione. Ora, per queste, si vorrebbe deferire i ricorsi alle Corti d'appello, perdendosi così il concetto unitario ed essenziale della legge, che è quello di custodire l'unità della legislazione. Ne posso ammettere l'altro argomento esemplificativo dato dall'onorevole Cuccia intorno ai ricorsi in Cassazione contro i provvedimenti di ammonizione. Questi sono ricorsi così rari, che quasi mai potranno accadere; poiché, quando la legge sull'ammonizione ha affidato la competenza al presidente, non vi può essere oscurità di dizione, da render possibile un ricorso per violata competenza di g r a d o : ed è assai difficile che si possa violare la competenza territoriale. Quando si consideri che si vogliono supporre violazioni di legge, là dove tutto è rimesso all'arbitrio del magistrato che decide il merito, si comprende che non vi possono essere, in pratica, dei ricorsi in Cassazione. Quindi l'esempio della legge di ammonizione non calza-, ed io sono persuaso che la Camera, in armonia alle deliberazioni già solennemente prese, respingerà l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Cuccia. Presidente. L'onorevole Cuccia ha facoltà di parlare. Cuccia. Per una semplice dichiarazione. Io riconosco la facoltà dell'onorevole ministro di accettare o respingere un emendamento: ma Camera dei TORNATA DEL 3 DICEMBRE Deputati 1888 sinceramente non gli riconosco quella di qualificare ironia una proposta seria fatta da me, con la preliminare dichiarazione che io intendeva di migliorare il servizio dell'amministrazione della giustizia, appoggiando la mia tesi a Codici che certamente sono un poco più progrediti del nostro ormai vecchio Codice di procedura penale. Nè vale il dire che l'onorevole Zanardelli se ne rimette ad una dichiarazione generale, fatta nella discussione generale, relativamente ai Codici germanici. Qui si tratta, ripeto, di un Codice di procedura di cui ho letto perfino gli articoli, e che appartiene ad un paese che ha un'unica Corte di cassazione penale, e dove non si è trovato che ci sia nulla di strano, nè di ironico per la Cassazione, nò d'impossibile che, con un'unica Corte di cassazione penale, possa coesistere l'istituto il quale dispone che, per le piccole contravvenzioni, i giudizi abbiano a finire in Corte d'appello, anche per la questione della legge violata. Quindi, ripeto, qualificar d'ironia, la mia proposta, è quasi, onorevole Zanardelli, intaccare le intenzioni. Ed io domando (discuteremo o non discuteremo; rinunzieremo a parlare o approveremo, magari in massa, gli articoli) domando, dicevo, questa garanzia di vedere rispettate le mie intenzioni anche quando faccio delle proposte che per qualunque motivo non si vogliano accettare. Zanardelli, ministro dì parlare. di grazia e giustizia. Chiedo Presidente. Parli pure. Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Io debbo dire che la mia risposta non si r i f e r i v a certo alle intenzioni dell'onorevole Cuccia. Mi si domanda se posso accettare una proposta, ed io rispondo che la proposta medesima mi sembra un' ironia. Tale mi sembra, dappoiché, ripeto, mentre noi proponiamo di fare di cinque Corti di cassazione una sola, ove si accettasse l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Cuccia, per queste materie che si riferiscono alle contravvenzioni, e di cui ha dimostrato l ' i m p o r t a n z a l'onorevole Sacchi, verremmo ad avere altrettante Corti di cassazione quante sono le Corti di appello e le sezioni staccate di Corte d'appello, e, cioè, ventiquattro. Questo f u il significato della mia risposta che si riferisce obiettivamente all' articolo aggiuntivo, non già alle intenzioni dell'onorevole Cuccia. Presidente. Verremo ai voti. Atti Parlamentari LEGISLATURA XVI — — 5698 — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — Uamera dei TORNATA DEL 3 DICEMBRE Deputati 1888 L'emendamento aggiuntivo proposto dall'ono- , della sezione penale e quelli della sezione civile, nei momenti d'ozio, cercavano d'affiatarsi, d'intenrevole Cuccia è il seguente: dersi, di discutere per assicurare che nessuna " Sulle domande di cassazione contro sentenze contraddizione vi sarebbe stata tra la sezione inappellabili dei pretori e dei tribunali correziopenale e la sezione civile (cosa del resto diffinali giudicherà la Corte di appello del distretto ; cilissima), questa maniera d'affiatamento oggi osservati i termini e i modi prescritti dal Codice rimane semplicemente alle orchestre ; i magidi procedura penale, titolo X ; libro II. strati, anche della Corte di cassazione, hanno " Le sentenze della Corte di appello non sono troppo da fare per le udienze, hanno troppo da in questo caso suscettive di ricorso, meno che da fare per le rispettive famiglie, per impiegare il parte del Pubblico Ministero nell'interesse della tempo che loro avanza, dopo l'adempimento di tegge. „ : questo sacro dovere, per avere anche quello di Coloro che sono d'avviso di approvare questo ! affiatarsi tra loro. Assistono all'udienza, vanno in Camera di articolo aggiuntivo, vogliano alzarsi. consiglio, hanno letto il processo, dispongono (.Non è approvato). della loro scienza, e giudicano. L'affiatamento Leggo l'articolo 2 del disegno della Commis- dunque è una poesia, è un anacronismo. sione : L'ambiente! Ma, egregi colleghi, l'ambiente che cosa è? L'ambiente lo formano le opinioni pre" La sezione penale della detta Corte di cassavalenti, i- giudicati che si pronunziano, i libri zione di Roma è divisa in due sezioni. che si consultano. In questo senso l'ambiente è " La prima di esse giudicherà dei ricorsi contro 10 stesso a Roma come a Torino, a Napoli come le sentenze delle sezioni di accusa e delle Corti a Palermo. di assise, dei conflitti di giurisdizione di compeQuesta conformità di ambiente non impedisce tenza della sezione penale e delle remissioni delle le divergenze possibili nel modo di decidere, e cause da una ad altra autorità giudiziaria per nei criteri di due o di quattro Camere penali motivi di sicurezza pubblica o di legittima sodi cassazione, l'una dall'altra indipendente. spezione: la seconda giudicherà di ogni altro riOnorevoli colleghi, è vero o non è vero che corso, affare od istanza in materia penale. „ 11 ministro guardasigilli nel suo eloquente e Ha facoltà di parlare su questo articolo l'ono- splendido discorso dell'altro giorno, si è guardato revole Cuccia. bene di accennare anche da lontano alle quattro Cuccia. Io domando alla Camera se vuole tol- sezioni della Cassazione unica? Ha parlato di due sezioni; ha detto che finalmente due è il lerare poche altre osservazioni. minimo plurale immaginabile; ma di quattro non Veci. Sì, sì. Presidente. Onorevole Cuccia, Ella esercita un ha parlato mai. Eppure il progetto, sebbene in via straordinaria, domanda la autorizzazione di suo diritto. Parli. Cuccia. La Camera italiana vuole dunque la creare quattro sezioni. Dunque da questo numero e impossibile preunità della Cassazione; ma il progetto che abscindere nella discussione; ed è anzi certo che biamo dinanzi non crea l'unità. Corte di cassazione unica, ordinata come questa, non esiste, siamo alla vigilia di veder sorgere in Roma lo istituto della Cassazione unica a quattro sezioni, onorevoli coìleghi, in nessuna parte del mondo. In Europa, di cui abbiamo consultate le sin- a quattro Camere. gole legislazioni, nel maggior numero degli Stati, Che se anche questa necessità di creare le come diceva l'onorevole ministro, vi è l'istituto quattro Camere dovesse per insperata fortuna della Cassazione unica, ma nessuna Cassazione nostra non sopravvenire, resterà pur sempre unica è organizzata a quattro teste; a quattro, o { l'istituto a due Camere. se volete, anche a due sezioni, che non hanno tra F r a queste due Camere, gli articoli che stiamo loro altri rapporti che quelli che vengono dal discutendo non mettono una disposizione, una pacosì detto affiatamento, dal così detto ambiente. rola intesa a coordinarle, e che ci assicuri che Per quanto concerne l'affiatamento, onorevoli saranno due le Camere decidenti e la giurisprucolleghi, su cui qualcuno ha fatto un grande as- denza unica. segnamento, io vi dirò che è una poesia. Questa assicurazione la legge non la dà. Se nell'epoca eroica della magistratura francese, Io ripeto quel che dissi a principio. come diceva l'onorevole Bonacci, i consiglieri ! In tutti gli Stati d'Europa ci sono le Cassa- —- 5699 — Atti Farèamentari LEGISLATURA XVI — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI zioni; ci sono a Camera unica e ce ne sono a Camere plurime: c'è il modo di coordinarle, come si ha la prova nella Cassazione germanica. L'onorevole ministro nel suo discorso dell'altro giorno rispondendo diceva: finalmente anche a Parigi c' è la Cassazione unica, ed a Parigi ci sono le due sezioni, per ciò che concerne il penale: la Chambre des requêtes e la Chambre criminelle. Non rispondo a quest'obiezione, poiché vi ho già risposto: la Chambre des requêtes non ha nulla a che vedere nella materia penale. Dunque una sezione ha la Cassazione unica, oppure altrove ha più sezioni, ma ordinate in modo che l'una non possa contraddire l'altra senza riferirsene all' unica Camera collettiva, alle sezioni unite. Anche questa è Cassazione unica : ma la nostra, quella che andrà a sorgere non è Cassazione unica, è per lo meno Cassazione duplice. L'onorevole ministro, nel difendere la Cassazione duplice, disse l'altro giorno: anche le attuali Cassazioni si contraddicono fra loro: anzi, diceva che aveva un florilegio di contraddizioni nelle quali è caduta non so se la Cassazione di Torino o quella di Palermo. Ma l'onorevole ministro non si è accorto che, facendo contro di me quest'obiezione, ha dimenticato la distinzione fatta nel suo discorso, cioè delle difformità successive e delle difformità contemporanee. Anche la Cassazione unica di Francia o di altri paesi, lo stesso collegio, ovunque, lo stesso uomo qualche volta può decidere diversamente dall'oggi al domani, ma ciò che non è ammissibile è questo : che la stessa persona fisica o morale possa avere varie opinioni nello stesso giorno, nello stesso momento. Dunque a che vale, per giustificare la duplice sezione penale a Roma, il citarmi la Chambre des requêtes od altre, quando quello che noi vogliamo evitare, quando quello che l'onorevole ministro vuole evitare, poiché fra noi v'è solamente dissenso non nel fine ultimo, come dissi, ma sull'opportunità e sui mezzi adottati, quando quello che vogliamo evitare rimane, cioè oltre il difforme successivo, proprio dell'uomo e reclamato dal progresso dell'idee, anche la difformità contemporanea che si è detta scandalosa poila suprema autorità giudiziaria ? Ora, in perfetta buona fede, dobbiamo riconoscere che la duplicità delle sezioni crea la difformità contemporanea, la rende possibile per lo meno, e potrà accadere qualche volta la stranezza, come si è chiamata, per evitare la quale si spostano quattro Corti supreme, che, in un mede- Camera dei — TORNATA DEL 3 DICEMBRE Deputati 1888 simo giorno, la sezione prima di Roma decida in un modo e la sezione seconda della stessa Corte in un altro. Il disegno di legge divide la materia ; ma, io non voglio ripetere cose già dette nella discussione generale; solo mi basti dire che quella non è divisione, quella è attribuzione simultanea della massima parte delle questioni di diritto e procedura penale all'una od all'altra sezione. Perchè non si divide la procedura che è unica in tutti i giudizi ; il Codice penale nella sua parte generale non si può dividere perchè si riproduce in tutti i giudizi. Nella stessa parte speciale lo stesso reato, o signori, oltre ad essere giudicato dalle assise, ora per condizioni speciali 0 di età, scuse, attenuanti in genere o altro verrà giudicato anche da altre magistrature inferiori. Dunque la divisione della materia non è un mezzo efficace, e difatti i precedenti ministri 1 quali pensarono alla creazione delle diverse sezioni non divisero la materia per impossibilità di dividerla. Ma forse l'onorevole Commissione o il Governo mi diranno : come si può risolvere questo problema? Un'unica sezione è impossibile per il disbrigo di molti affari! Più sezioni sono dunque una necessità inevitabile. Si vedrà in appresso se possiamo accogliere la vostra proposta, ma per ora il sistema adottato dal disegno di legge è il meno male possibile. Se non fossimo nel momento attuale in cui discutiamo, pur non volendo, affrettatamente gli articoli, io sarei quasi sicuro che ministro e Commissione si convincerebbero, che l'emendamento da me proposto all'articolo 2 provvede meglio delle due sezioni all'unità della giurisprudenza, senza perdere il vantaggio nella distribuzione del lavoro che le due sezioni darebbero. Ma quando sarà dimostrato agli occhi della Camera che l'articolo da me proposto è davvero un essenziale miglioramento della legge, vorrà il Governo, vorrà la Commissione, per altra indiretta ragione, rifiutarsi ad accoglierlo? L'istituzione di un'unica Camera capace di fare il lavoro delle due sezioni, escludendo la possibilità di contradizioni contemporanee, esiste in Francia da quasi un secolo. Ivi si comprese l'unica Oamera penale (come la civile) di sedici consiglieri che giudica in numero di undici. Questo cosa giustifica? Che l'unica Camera può dislocarsi in due sezioni, ma può dislocarsi in modo da non formare due sezioni autonome, ma due sezioni unite in unico corpo organico che, dislocandosi per ragione di servizio da una , udienza all'altra, comprendono sempre una parte Atti — 5700 — Parlamentari LEGISLATURA XVI — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI del personale identico, e così non può avvenire mai la contradizione contemporanea, perchè sempre, nella sezione decidente, vi sarà un numero di magistrati in maggioranza su quelli che hanno deciso sulla stessa questione. E, senza andare in Francia, noi abbiamo l'articolo 68 della nostra legge organica giudiziaria secondo il quale, questa sezione unica può « dislocarsi e scindersi in due senza mai dimenticare i principii direttivi adottati dalla maggioranza della sezione nei casi simili. „ La sezione d'accusa, egregi colleghi, moltissimi fra voi lo sanno benissimo, è un magistrato che, nel distretto della Corte d'appello, è come la ruota maggiore della macchina giudiziaria, e in una sezione d'accusa non è tollerabile, o signori, diversità di criteri, perchè allora si vedrebbe, nel medesimo distretto della Corte d'appello, mandato al pretore, o prosciolto colui che trovasi nelle stesse condizioni giuridiche di altro imputato dalla stessa sezione rimandato alle assise. Dunque, per evitare diversi criteri, la sezione d'accusa in Italia è organata così: i componenti sono cinque, due i supplenti, ma la sezione decide col numero invariabile dei tre votanti. Così si mantiene l'unità d'indirizzo con la sezione d'accusa, quantunque da una tornata all'altra possa variare una parte del personale. Lo stesso sarebbe a farsi per la Cassazione, se la si vuole unificare come si dice, e non solamente accentrarla a Roma. Non vi è via di uscita. O la Cassazione unica, a tipo francese, o quella sul tipo germanico cioè per sezioni che non possono aver conflitti tra loro, dovendo, in caso di dissenso, riferirsene di ufficio alle sezioni unite. Quella che voi create è una terza specie che tutto possiede tranne l'unità in cui nome pur dite di farla! La proposta dame presentata non richiede aumento di personale, ha tutti i vantaggi per l'avvicendamento del servizio, compreso quello che andate cercando, l'unità d'indirizzo. Sono quindi desideroso conoscere, per quali ragioni tale proposta non dovrebbe essere accolta. Ma fintantoché questa ragione non sarà detta, permettete che io resti fermo nella mia convinzione, e dichiari che mi riesce troppo doloroso il vedere unificata la Cassazione, per raddoppiarla a Roma! L'unica obiezione che l'onorevole ministro potrà formulare è questa: ma se le 2 sezioni non bastano? Allora noi entriamo in un campo in cui non voglio seguire l'onorevole ministro, perchè ì Camera dei — TORNATA DEL 3 DICEMBRE Deputati 1888 delle 4 sezioni non ho parlato; ma se si dovranno fare le 4 sezioni, allora, a mio parere, sarà sempre meglio averne 2 organizzate, secondo la mia proposta, che 4, essendo questo numero tanto lontano dall'unità da far perdere la fede anche al più fervoroso credente nella Cassazione unica. Ripeto, onorevole guardasigilli, è una preghiera che io vi presento, con ì' intendimento di migliorare questa parte della legge; vogliate esaminarla, vogliate dimostrare che sia da darsi la preferenza al sistema da voi proposto; ed allora la Camera voterà certamente con unanime assenso. Ma se l'unica ragione in contrario dovesse esser quella della mancanza di tempo per ripresentare la legge in Senato, vi pregherei di riflettere che non è corretto, costituzionalmente parlando, che una Camera debba deliberare, con la preoccupazione che il Governo non ha tempo di andare avanti all'altra Camera. Rifletta altresì che il Senato, per le leggi della Camera, non tiene questo sistema, ma gravi e numerosi emendamenti apporta alle leggi votate qui dentro: prova ne sia la legge comunale e provinciale che ora si sta discutendo nell'altro ramo del Parlamento. E se ci sarà tempo per ripresentare quella legge alla Camera, non mancherà certo il tempo per riportare questa innanzi al Senato. Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro. Zanardelli, ministro guardasigilli. L'onorevole Cuccia vorrebbe indurmi ad ogni costo ad accettare i suoi emendamenti, supponendo quello che io non ho detto, che, cioè, io non li accetti, perchè la legge non torni al Senato. Io fin qui ho dato le ragioni per cui non accetto gli emendamenti proposti ed assicuro l'onorevole Cuccia che sono l'uomo fra tutti il meno sospettabile di voler venire in questa Camera a pronunciare il sic volo, sicjubeo, stat prò ratione voluntas. Del resto io non capisco come l'onorevole Cuccia possa trovare così cattivo questo articolo che può dirsi ad unanimità approvato dal Senato. Io dell'articolo stesso ho già esposto le ragioni nella discussione generale, ma inoltre potrei rimettermi a ciò che ha detto lo stesso onorevole Cuccia per provare che il suo emendamento è inaccettabile. L'onorevole Cuccia, infatti, nella discussione generale ha detto che i diecimila ricorsi che si hanno in Italia non si possono sbrigare nè con due, nè con quattro sezioni. E poi vorrebbe ora che ne facessimo una sola. Io ho già detto nella discussione generale, in base alle cifre Atti Parlamentari LEGISLATURA XVI — 2 — 5701 — a Camera dei Deputati SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1 8 8 8 degli affari e dei giudicanti, che le due sezioni possono bastare. Ma non credo possa bastare una sola. L'onorevole Cuccia oppone che con due sezioni non vi sarà l'unità di giurisprudenza che ci proponiamo, A questo argomento ho già risposto nella discussione generale. Soggiungo solo non essere vero che non vi siano Corti di cassazione a più sezioni. La Germania nel suo tribunale dell'Impero ha nientemeno che dieci sezioni, sei civili e quattro penali. Di più l'onorevole Cuccia disse ora non credere possibile l'unità della giurisprudenza nella stessa Corte in forza di quell'affiatamento fra i membri che la compongono di cui ha parlato l'onorevole Bonacci, e di quelle altre ragioni che esposi io pure. Questa è una sua opinione, ma non potrà pretendere che sia la nostra; noi dobbiamo mantenere i nostri apprezzamenti, ed i nostri argomenti, pei quali confidiamo che il disegno di legge potrà raggiungere gli scopi che si prefiggiPresidente- Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore. Righi, relatore. La Commissione non può che associarsi a quanto ha detto l'onorevole guardasigilli; poiché è naturale che, in una questione, la quale si attiene essenzialmente al servizio, nessuno possa dare un giudizio più preciso e più autorevole di colui che è responsabile del servizio stesso. Quindi, sotto questo punto di vista, non possiamo che associarci alle osservazioni fatte dall'onorevole guardasigilli. Mi piace però di aggiungere una parola. L'onorevole Cuccia sa che noi l'ascoltiamo, non per semplice deferenza, ma con un vero interessamento e di questo egli deve esser persuaso. Però egli non ha, secondo me, ragione quando insiste nell'osservare che la Camera adopera una certa fretta nella discussione del presente disegno di legge; poiché sta in fatto che chi ha voluto parlare, ha parlato. Non ripetiamo dunque una frase, che non è non ripetiamo l'altra che egli ha ripetuto tre volte, che cioè, se non vengono accolti i suoi emendamenti, ciò vuol dire che non si vuole emendare la legge, quantunque questi emendamenti la renderebbero, a suo avviso, immensamente migliore. Io rispetto la sua opinione; ma l'onorevole Cuccia mi deve concedere che questo è un apprezzamento suo tutto affatto subbiettivo. La Camera non ha accettato finora questi suoi emendamenti non perchè, come crede l'onorevole Cuccia, non voglia migliorare la legge, ma per787 chè, obbiettivamente, li considera non utili, ma dannosi. Intendiamoci su questo punto, onorevole Cuccia, e vedrà che la discussione procederà nel miglior modo possibile. Presidente. L'onorevole Cuccia propone un articolo sostitutivo, all'articolo 2, che suona così: " La sezione penale della Corte di cassazione di Roma è composta di quattordici consiglieri, oltre il presidente. Essa giudicherà col numero invariabile di nove votanti. „ La Commissione ed il Governo dichiarano di non accettare questo articolo sostitutivo dell'onorevole Cuccia. Lo metto a partito. Chi l'approva si alzi. (Non è approvato). Metto a partito l'articolo 2° del disegno di legge del Ministero e della Commissione di cui fu già dato lettura. Chi l'approva si alzi. (È approvato). " Art. 3, Ove il bisogno del servizio lo richieda, ciascuna delle dette sezioni potrà essere per decreto reale, al principio dell'anno giuridico, temporaneamente suddivisa in sezione ordinaria e sezione straordinaria. In tal caso gli affari di competenza delia sezione si distribuiranno tra le due in cui è suddivisa, uno per ciascuna, secondo l'ordine cronologico di sopravvenienza. „ Se niuno chiede di parlare, pongo a partito l'articolo 3. Chi l'approva si alzi. (E approvato). Gli onorevoli Cuccia, Barazzuoli e Villa propongono un articolo aggiuntivo 3 bis. E il seguente : " Art. 3 bis. Se una delle sezioni penali volesse allontanarsi sopra un punto di diritto da una decisione anteriormente resa da altra sezione penale o dalla Cassazione a sezioni unite, dovrà sospendere la decisione e rinviare la causa alla Corte di cassazione a sezioni unite. „ L'onorevole Cuccia ha facoltà di svolgerlo. Cuccia. Questo articolo non è che la riproduzione di quello che si trova nella legge germanica. Se il ministro non l'accetta non v' insisto. u Atti Parlamentari LEGISLATURA XVI — Zanardelli, — 2a SESSIONE — ministro di grazia e giustizia. Camera dai 5702 — DISCUSSIONI — Non lo posso accettare. Cuccia. Allora non insisto nella mia proposta. Presidente. Articolo 4°... Cuccia. Chiedo di parlare. Presidente. Parli pure. Cuccia. Vorrei pregare il ministro di far di scutere l'articolo 4°, in cui si contengono alcune disposizioni transitorie, dopo l'articolo 8°. Siccome non si tratta che di uno spostamento che non fa alcun male ed anzi avvantaggia l'ordine della discussione, spero che l'onorevole ministro e la Commissione vorranno accettare la mia proposta. Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore. Righi, relatore. Se il Governo non si oppone, la Commissione crede che si possa accettare la proposta dell'onorevole Cuccia, ben inteso con questo che non s'intende di stabilire un precedente qualsiasi. Si tratta soltanto di discutere l'articolo 4 dopo l'articolo 8, cioè di un semplice spostamento nella discussione. Presidente. L'onorevole guardasigilli accetta la proposta dell'onorevole Cuccia ? Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Non mi oppongo. Presidente. Se non vi sono obiezioni, la proposta dell'onorevole Cuccia, accettata dall'onorevole guardasigilli e dalla Commissione, s'intenderà approvata. (È approvata). " Art. 5. Con decreto reale da pubblicarsi almeno un mese prima dell'attuazione della legge, sarà fissata la pianta organica del personale della Corte di cassazione di Roma, e quelle a cui deve essere ridotto il personale delle altre quattro Corti di cassazione, in modo che il numero dei funzionari di ogni grado e la spesa relativa non superino complessivamente il limite del numero e della spesa attuale, compresi i consiglieri e sostituti procuratori generali d'appello applicati. " I presidenti di sezione, i consiglieri, gli avvocati generali ed i sostituti procuratori generali chiamati a far parte della Corte di cassazione di Roma, saranno scelti, senza distinzione di carriera, in proporzione del bisogno, salvo il grado, lo stipendio e il diritto acquisito della inamovibilità del grado fra i presidenti di sezione, consiglieri, avvocati generali e sostituti procuratori generali delle altre quattro Corti di cassazione ; e finche il personale a queste ultime addetto, non TORNATA DEL 3 DICEMBRE Dsputati 1888 rimanga ridotto, in ciascun grado, entro i limiti della pianta rispettiva, fissata a norma della prima parte di questo articolo, non si potranno fare nomine nuove. „ Su questo articolo è inscritto a parlare l'onorevole Indelli. Ha facoltà di parlare. Indelli. Io non debbo che domandare una semplice spiegazione. Questi tre articoli, 5, 6 e 7, trattano della posizione del personale della Corte di cassazione e anche degli applicati consiglieri di appello e sostituti procuratori generali. Io vorrei domandare all'onorevole ministro una spiegazione. Qui parrebbe, secondo il concetto di questi articoli, che i consiglieri di Corte d'appello applicati e i sostituti procuratori generali di Corte di appello applicati alla Corte di cassazione dovessero essere per regola preferiti ai consiglieri di Corte d'appello più anziani. Non lo dice il disegno di legge, ma potrebbe sorgere questo dubbio, come infatti è sorto nella mia mente. Ora io capisco che, per i bisogni di una Corte di cassazione, si siano chiamati dei consiglieri di Corte d'appello, ma oggi che si tratta di costituire la cassazione unica di Roma e chiamare per regola i diversi funzionari dell'ordine giudiziario a formare il personale della medesima, io desidererei che non fosse pregiudicata questa questione: vale a dire che il ministro può chiamare e gli uni e gli altri, senza pregiudicare i diritti dei consiglieri di Corte d'appello più anziani di fronte a quelli dei- consiglieri che già sono applicati alla Corte di cassazione di Roma. In altri termini, oggi, questo è nelle facoltà dei ministro della giustizia, ma non vorrei che dal presente articolo questo diritto fosse pregiudicato. Quindi avrei bisogno di una dichiarazione dell'onorevole ministro per sapere se le cose rimangono come sono. Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Rimangono quali sono, salvo quello che dice espressamente il disegno di legge, in cui l'articolo 5 stabilisce che non si potranno fare nomine nuove finche il personale addetto alle Corti di cassazione non rimanga ridotto, in ogni grado, entro i limiti della pianta rispettiva, e l'articolo 7 determina che soltanto quelli tra i consiglieri applicati che lo sono da un anno alle Corti di cassazione di Firenze, Napoli, Palermo e Torino, hanno diritto di rimanervi finche non ottengano promozione di grado. Indipendentemente da ciò nulla è pregiudicato pel personale, cui si hanno e si avranno Atti Parlamentari LEGISLATURA XVI — 2 - 5703 a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL i massimi riguardi possibili, ne assicuro l'onorevole Indelli. i (ideili. Ringrazio l'onorevole ministro. Presidente. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 5. Chi l'approva si alzi. (.E approvato). " Art. 6. I presidenti di sezione, gli avvocati generali ed i consiglieri e sostituti procuratori generali meno anziani in ciascuna delle Corti di cassazione di Firenze, di Napoli, Palermo e Torino che, per l'effetto dell'attuazione della presente legge, rimanessero in eccedenza del numero fissato nelle piante organiche rispettive, saranno mantenuti in ufficio col loro grado e stipendio a norma del capoverso dell'articolo 17 della legge sulla disponibilità dell' 11 ottobre 1863, n. 1500 ed assegnati a prestare servizio, in eccedenza di pianta, o presso le sezioni civili delle stesse Corti, o presso la Corte di cassazione di Roma. Questa disposizione si applica anche ai funzionarii di cancelleria e di segreteria addetti alle Corti medesime. „ w (È approvato). Art. 7. Coll'attuazione della presente legge cessano le facoltà concesse al Governo dagli articoli 4 e 5 della legge 12 dicembre 1875, numero 2837 e dalla legge 8 luglio 1883, n. 1458. (serie 3 ). " Nondimeno i consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte d'appello che, a norma dei» detti articoli, si trovassero applicati, da un anno almeno, alle Corti di cassazione di Firenze, Napoli, Palermo e Torino, continueranno a prestare servizio nell'attuale posizione presso le Corti medesime finche non ottengano promozioni di grado. I sostituti procuratori generali potranno altresì essere applicati all'ufficio del Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione di Roma. „ Su questo articolo spetta di parlare all'onorevole Cambray-Digny. Cambray-Digny. E una domanda molto modesta quella che vorrei fare all'onorevole ministro guardasigilli e alla onorevole Commissione. Con questo articolo, si propone di togliere al Governo una facoltà, concessagli per legge, una prima volta nel 1875, e una seconda volta nel 1883. Con la legge 12 dicembre 1875 il Governo fu autorizzato a sostituire, nelle varie Corti di cassazione del regno, a quei funzionari che venivano trasferiti a Roma, altri funzionari, presi nelle u a u 3 Camera dei Deputati DICEMBRE 188*8 Corti d'appello, in quanto il bisogno del servizio lo esigesse. Con quella del 1883, fu data facoltà al Governo di applicare, nello stesso modo, dei funzionari di Corte d'appello, alla Corte di cassazione di Palermo, per aumentare il numero dei magistrati di quella Corte. Ora, la soppressione assoluta di questa facoltà che il Governo ha oggi, porterà alla conseguenza che, anche quando il bisogno del servizio lo esiga, il Governo non potrà più prendere questo provvedimento. La disposizione transitoria che trovo nell'articolo 70 non mi pare che basti ad eliminare l'inconveniente. La disposizione transitoria ammette che i magistrati applicati attualmente, rimangano; ma non provvede per quando quei magistrati o saranno promossi, o abbandoneranno il servizio. A me pare che questo articolo (che, del resto, non è dell'onorevole ministro, ma fu introdotto dal Senato) si potrebbe, senza danno, sopprimere. Certamente, l'onorevole ministro non vorrà trovare, in questa mia proposta, nulla di ostile a lui. Aggiungo : a me pare che questa disposizione dell'articolo 7 possa pregiudicare la soluzione che potrà venir data alla questione già stata sollevata prima nella discussione generale, e poi con gli emendamenti proposti sul seguente articolo 8. Se noi votiamo l'articolo 7, sarà un argomento di più che potrà essere opposto a quegli emendamenti che già sono stati proposti sull'articolo 8. Dunque, io mi limito a fare questa molto semplice e molto modesta domanda: che non si voti l'articolo 7, senza che prima sia stato discusso l'articolo 8. Io potrei, forse, profittar della circostanza, e parlare sull'articolo 8, sul quale sono iscritto ; ma io non voglio farlo, perchè sull'articolo 8 altri oratori sono iscritti prima di me, che hanno diritto di parlare prima di me, o invece di me, se il mio turno non verrà. Spero che l'onorevole ministro, e l'onorevole Commissione vorranno fare buon viso a questa mia domanda. Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli. Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Se è una questione d'ordine, di tempo della discussione io non ho nessuna difficoltà d'aspettare. Ma non vedo come l'articolo 4 pregiudichi l'articolo 8. Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore. Atti f\ Parlamentari LEGISLATURA XVI 2a SESSIONE — 5704 Camera DISCUSSIONI — Righi, relatore. Io osserverò all'onorevole D i - < gny, ed a tranquillità di tutti i nostri colleghi, che la Commissione ed il ministro non si sentono disposti a voler opporre all'accettabilità della disposizione dell'articolo 8, qualsiasi precedente, la votazione di qualsiasi altro articolo. Noi abbiamo avuto cura nella relazione di dimostrare la sostenibilità dell'articolo 8 in sè stesso e pel valore intrinseco della disposizione che racchiude. Quindi l'onorevole Digny può essere sicuro, dal canto nostro, che quando egli, col suo abituale valore, esporrà le ragioni che a suo parere militano contro l'articolo 8, da parte nostra altro non faremo che opporgli quelle ragioni che, a noi, sembreranno valide a sostenere la nostra tesi. Presidente. Onorevole Cambray-Digny, Elia può prendere atto della dichiarazione che l'approvazione dell'articolo 7, in nessuna guisa, può pregiudicare le questioni che riflettono l'articolo 8. Cambray-Digny. L'onorevole relatore della Commissione mi dice che non si varrà dell'articolo 7 per combattere quanto verrà detto contro l'articolo 8. Ma questo non basta. Egli potrà non valersene, di quest' argomento, ma a qualcuno dei nostri colleghi questo argomento potrebbe fare impressione, anche senza che l'onorevole relatore se ne valesse. Mi pare che sospendendo la votazione su quest'articolo, il male non sarebbe poi tanto grande. Insisterei quindi nella preghiera fatta all'onorevole ministro, ed all'onorevole Commissione, di consentire che si voti sull'articolo 7 dopo l'articolo 8. TORNATA D E L 3 dei Deputati DICEMBRE organiche di tutte le Corti di cassazione, posso, con vantaggio della giustizia, far senza degli applicati, aumentando il numero dei consiglieri effettivi di Cassazione. Imperocché alle Corti di cassazione nuoce di avere dei giudici non uguali in grado ai loro colleghi, ma che siano semplici consiglieri di Corti d'appello. Perciò appunto si è pensato che dovendosi rifare le piante organiche, si dovesse a quanti giudicanti fossero necessari attribuire il grado di consiglieri di Cassazione, anziché semplicemente applicati. Quindi è che io ho creduto, accettando la proposta del Senato, di far cosa di grandissimo beneficio all'amministrazione della giustizia, e credo che quest'articolo debba esser conservato tal quale e votato senza timore alcuno, Presidente. Ha facoltà di parlare Cambray-Digny. l'onorevole Cambray Digny- Ho benissimo compreso che la Commissione del Senato si era fondata sopra la disposizione dell'articolo 5 ; ma la Commissione del Senato non poteva essere preoccupata dall'articolo 8 dal momento che approvava questo articolo. Ora se si entra nel concetto di sostituire a quelle Sezioni portate a Roma un'adunanza plenaria civile formata di un numero di consiglieri da determinarsi, potrebbe per avventura essere necessario che, in qualche modo, l'onorevole ministro si valesse delle facoltà che gli danno oggi queste leggi. Questo è il concetto mio. Se l'onorevole ministro ini dice che l'articolo 5 gli dà questa facoltà, per tal modo che egli, qualora l'articolo 8 venisse modificato, potrà supplire CQa esso, io non ho bisogno di insistere,... Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli, Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Ma Zanardetli, ministro di grazia e giustizia. Io che cosa ? spero che potrò rimuovere ogni scrupolo dell'onoCambray-Digny. Se l'onorevole ministro mi dice revole Cambray-Digny. che l'articolo 5 gli dà facoltà abbastanza larghe Egli osservò benissimo che l'articolo 7 non era perchè egli, laddove venga accettato, a cagione stato proposto da me, che esso è un'aggiunta d'esempio, l'emendamento dell'onorevole Basteris, fatta dalla Commissione del Senato, tanto che possa provvedere alle esigenze del servizio, senza quel tale articolo 8, che preme all'onorevole più valersi delle facoltà che gli danno le leggi Cambray-Digny, tanto da non volere sia fin d'ora del 1875 e pel 1883, io non ho bisogno d'insiin alcun modo pregiudicato, era nel progetto mi stere nella mia proposta. nisteriale l'articolo 7. Zanardetli, ministro di grazia e giustizia. Io non Ma per quale ragione ho io accettato l'articolo in discorso? L ' h o accettato per una ragione che posso al presente dire come farò le piante orgapareami lo rendesse utile e giusto, e cioè perchè niche nuove; posso dire soltanto che nello stabilirle mi regolerò in modo di non fare dei mal'articolo 7 è messo in relazione, non con l'arti gistrati inutili. colo 8, ma con l'articolo 5. L'articolo 7 ha lo scopo di non lasciare dei Ora, per l'articolo 5 potendo io fissare, modificandole da quello che sono al presente, le piante - consiglieri di appello che fungano da consiglieri Atti — 5705 — Parlamentari LEGISLATURA XVI — 2a SESSIONE — DISCUSSIONI di Cassazione, ma di nominarli come consiglieri effettivi di Cassazione. Con quest'articolo nulla si pregiudica dell'articolo 8, ma io ora non posso dichiarare come formerò le piante organiche. Cambray-Dìgny. Non dico che debba obbligarsi ad aumentare la pianta; a me basta che il suo concetto sia questo : che l'articolo 5 le darà modo di stabilire la pianta, secondo i bisogni del servizio, senza dover ricorrere alla facoltà straordinaria che le viene da quelle leggi. Se questo è il suo concetto io non insisto, Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Sì, ma ripeto che non voglio aumentare la pianta delle Cassazioni che cessano. Cambray-Dìgny. Sta bene. Presidente. Onorevole Cambray Digny, Ella non insiste, e prende atto che non s'intende pregiudicata nessuna questione? Camhray-Digny. Precisamente. Presidente. Con questa riserva pongo a partito l'articolo 7 di cui fu già data lettura. Chi l'approva si alzi. (È approvato). " Art. 8. I ricorsi in materia civile e commerciale che a norma di legge devono essere decisi a sezioni unite, saranno con la cessazione delle sezioni temporanee, deferiti per la decisione alla Corte di cassazione di Roma, la quale giudicherà pure a sezione semplice degli altri motivi del ricorso. " Per le decisioni a sezioni unite presso la Corte medesima, quando si tratti di causa penale, si uniscono le due sezioni penali, e quando si tratti di causa civile si unisce la sezione civile alla seconda penale. „ Su questo articolo spetta di parlare all'onorevole Finocchiaro-Aprile, a cui l'onorevole Cuccia ha ceduto la sua volta. Finocchiaro-Aprile. Onorevoli colleghi, la Camera con la votazione per appello nominale ai sabato scorso ha in massima affermato il concetto al quale si ispira questa legge, il deferimento cioè alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del regno. Naturalmente questo voto sarà confermato dall'urna. L'unica Cassazione penale può quindi considerarsi cosa decisa. L'articolo 8 però non si limita a determinare come debbano essere pronunziate le decisioni a sezioni unite della Corte di cassazione in materia penale; ma entra addirit- Camera dei — TORNATA DEL 3 DICEMBRE Deputati 1888 tura nella materia civile e commerciale, deferendo i ricorsi a sezioni unite riguardanti affari commerciali e civili alla Corte di cassazione di Roma, la quale giudicherà pure a sezione semplice degli altri motivi del ricorso. A questo argomento nella discussione generale fu accennato da alcuni oratori, i quali non mancarono anche in quella sede di contrapporre delle obbiezioni all'articolo 8. Ciò non pertanto a me pare che la questione meriti una speciale disamina, onde siano riassunti gli argomenti, che dimostrano la inopportunità dell'articolo medesimo, il quale, a mio giudizio, equivale nella sua importanza a tutto il resto della legge. Invero, onorevoli colleghi, la disposizione dell'articolo 8 non è, come si è preteso, conseguenza necessaria del deferimento degli affari penali alla Corte di cassazione di Roma, e di essa può anzi farsi a meno senza togliere nulla al concetto della legge, alla sua attuazione, agli effetti che l'onorevole guardasigilli se ne attende. Innanzi al Senato il relatore dell'Ufficio centrale disse che le due questioni non sono strette da un vincolo indissolubile, e lo stesso onorevole relatore della nostra Giunta ha scritto nella sua relazione su questo disegno di legge le parole seguenti: u A questa speciale disposizione della legge l'onorevole ministro proponente avrebbe potuto rinunciare se il farlo gli si fosse reso possibile. „ Tutto ciò ha per me un grande valore perchè conferma quanto ho testé espresso, cioè che senza l'articolo 8 la legge rimane nella sua integrità, e nulla è tolto al suo concetto fondamentale e all'applicazione di esso; ond'è che il ministro avrebbe potuto rinunziare ad una disposizione, che esce dai confini della legge e porta l'azione legislativa in un campo assolutamente diverso. Nella discussione generale di questa legge sono venute in campo le due scuole, che disputano sul sistema da preferire intorno all'ordinamento della suprema magistratura. Oratori eloquenti hanno con dottrina e larga copia di argomenti sostenuto le due soluzioni, quella della conservazione e perfezionamento del • l'Istituto di Cassazione, o della sostituzione ad esso delle Corti di terza istanza. Gli uni hanno invocato le supreme ragioni dell'interpretazione delle leggi, la prova sodisfacente fatta in Italia dal sistema di Cassazione, la necessità di consolidarlo unificandolo, trovando nelle condizioni di fatto un argomento di molta importanza in favore della loro tesi. Gli altri hanno sostenuto che la Atti Parlamentari LEGISLATURA XVI — — 5706 — 2a SESSIONE — DISCUSSIONI Camera dei Deputati — T O R N A T A DEL 3 DICEMBRE 1888 Cassazione come magistratura giudiziaria ha fal- zione del problema della suprema magistratura cilito allo scopo; che l'interesse dei privati non ha vile; ond'è che dando alle affermazioni platoniche potuto trovare in essa tutta la tutela necessaria-, l'importanza che meritano in confronto dei fatti, io che bisogna sostituire a questo magistrato che j giudico di questi come il buon senso e la ragione esamina il diritto nell'interesse astratto della giuridica consigliano, e ne traggo norma alle mie legge un altro magistrato, che esamini in ultima conclusioni. Ed è perciò che ho creduto compiere istanza il fatto e i] diritto; invocando il ricordo un dovere richiamando sull'articolo 8 tutta' l'atdelle tradizioni gloriose del nostro paese, che quasi tenzione della Camera. in tutte le sue antiche legislazioni aveva magistraChe l'articolo 8 pregiudichi la questione delture rispondenti a questo concetto, sostituite poi l'ordinamento della suprema magistratura civile, dalle Cassazioni a tipo francese dopo l'invasione l'ha indirettamente riconosciuto lo stesso onorenapoleonica. vole relatore della Commissione nel suo rapporto, Da tutti quasi gli oratori però, si affermò la nel quale si leggono queste parole: necessità che - la questione rimanesse assoluta" Che se vogliamo poi considerare l'articolo 8 mente impregiudicata. in relazione ai suoi possibili effetti giuridici, Lo stesso onorevole guardasigilli, nel suo splenquesti non potranno riuscire che profittevoli, non dido discorso, riconobbe che la questione doveva foss'altro che nell'incamminare la pratica giuriessere sottoposta a nuovi studi, onde venisse adotsprudenza verso quel sistema, mediante il quale tata la soluzione più conforme agl'interessi della soltanto, ammesso pure, anche in via transitoria, giustizia, e che frattanto nulla s'intendeva coml'istituto delle Corti di cassazione, questo può promettere. avviarsi a quella unità di giurisprudenza, che Queste dichiarazioni dell'onorevole ministro vale tanto e così profondamente a radicare nelebbero una solenne conferma nell'ordine del l'animo delle popolazioni il rispetto e la riverenza giorno proposto dalla Commissione nella tornata per le sentenze dei magistrati, per modo che la res di sabato. Quest'ordine del giorno, è bene averlo judicata corrisponda, presso la pubblica opinione, presente, è nei termini seguenti: a L a Camera, a verità. „ udite le dichiarazioni dell'onorevole ministro guardasigilli, mantenendo impregiudicata la quiSi è osservato che si tratta di provvedimento stione che riflette la suprema magistratura giudi- temporaneo e provvisorio, che non impedisce possa ziaria del regno in materia civile, passa alla di adottarsi in definitivo una soluzione diversa. Però scussione degli articoli. „ è facile rispondere che, per quanto provvisorio e Tutti questi precedenti potrebbero rassicurare temporaneo, doveva prima dimostrarsene la nei sostenitori delle due tesi, e quanti guardano con cessità per gli effetti dell'unificazione penale: e preoccupazione allo accentramento della compe- poiché questa dimostrazione non è stata fatta, e tenza civile anche nella Corte suprema di Roma. non era possibile, poteva ad esso senza alcun danno Ma di fronte all'articolo8 le dichiarazioni dell'ono- rinunziarsi. revole guardasigilli e l'ordine del giorno votato E poi, onorevoli colleghi, se vi è cosa di cui dalla Camera perdono completamente il loro valore. temo di più è appunto dei così detti tempera{Bravo!) menti transitori. In Italia, è stato detto, e a raL a questione sarà risoluta, disse l'onorevole gione, nulla è più definitivo del provvisorio ; Zanardelli, quando il Governo avrà completato i e lo conferma l'esperienza che abbiamo comune. suoi studi e sarà in grado di presentare al Parla- Questa soluzione di carattere temporaneo durerà mento proposte concrete. E intanto l'articolo 8, lungamente, e passeranno molti anni prima che concentrando in Roma il giudizio sui ricorsi a il Parlamento torni ad occuparsi dell'argomento. sezioni unite in materia civile, toglie ogni efficacia E frattanto con l'articolo 8 modifichiamo l'oralle dichiarazioni del ministro e allo stesso ordine ganismo della Cassazione con una condizione del giorno, che abbiamo votato. nuova, che consolida l'organismo istesso sulla base Si ha un bell'affermare che una questione non dell'accentramento della competenza, limitato per s'intende pregiudicata, quando con la legge che ora agli affari trattati a Sezioni unite, per venir discutiamo questo pregiudizio si reca in modo poi al resto. Quest'ultima parte sarà forse ritardata, chiaro ed indiscutibile. ma non per questo è meno inevitabile e sicura. Infatti l'articolo 8 crea una condizione di cose Fata trahunt, fu detto sul riguardo nell'altro diversa assolutamente da quella che è in atto, e con ramo del Parlamento; ma più che altro trasciciò costituisce una difficoltà maggiore alla solu- nano i precedenti legislativi, e quello che ora si Atti — 5707 — Parlamentari LEGISLATURA XVI — 2a SESSIONE — DISCUSSIONI — vnol creare con l'articolo 8 e destinato a produrre i suoi effetti e li produrrà senza fallo, e tali da giustificare la nostra preoccupazione. Si tratta degli interessi della giustizia, che è il primo bene e la suprema garanzia dei cittadini; ed è quindi ragionevole che coloro, i quali hanno sull'ordina mento di essa concetti difformi da quelli che voglionsi ad ogni costo far prevalere levino alta la voce. / Le disposizioni contenute nell'articolo 8 devono essere quindi guardate per quel che sono, per le conseguenze indiscutibili che produrranno, onde poterne giudicare con la necessaria ponderazione. Per provare ancora di più che questo provvedimento che si è voluto chiamare transitorio esce dai modesti confini segnati nelle loro dimostra zioni dai sostenitori della legge, basterà ricordare le opinioni espresse non solo in quest'Aula ma anche nel Senato del regno. Alcuni senatori infatti dissero chiaramente che l'articolo 8 era un passo notevole verso la soluzione. E l'onorevole senatore Canonico fu anche più esplicito, perchè affermò che si trattava di un passo il quale metteva il Governo in condizioni di più prontamente risolvere il problema dell'unificazione totale delle Corti di cassazione. Io non so come possa seriamente dirsi impregiudicata una questione per la quale la legge che discutiamo in uno dei suoi articoli contiene disposizioni, dalle quali si attendono effetti così sicuri i sostenitori dell'unica Cassazione civile. E d è evidente la legittimità dei reclami che si contrappongono da coloro che nell'unica Cassazione non trovano risoluto degnamente, e in modo conforme alle esigenze della giustizia e agli interessi del paese, il problema della suprema magistratura. L'onorevole ministro guardasigilli, coerente come è sempre alle sue opinioni, darebbe di questa coerenza una prova anche maggiore, togliendo di mezzo questa'disposizione, e lasciando che le sue dichiarazioni ed il voto della Camera abbiano per se stessi, e senza una così patente contradizione nella legge, l'importanza che ad essi appartiene. Se la Camera ha voluto, consenziente il ministro e la Commissione, affermare che la questione debba essere riserbata ad uno studio più completo e più maturo, è strano che vi sia nella legge stessa una disposizione, che vulnei'a il concetto che in queste dichiarazioni è contenuto. D'altra parte, onorevole Guardasigilli, la legge, che voi avete presentato, in che cosa sarebbe danneggiata, se l'articolo 8 fosse cancellato? Unificata la giurisdizione penale, quali incon- Camera dei TORNATA DEL 3 DICEMBRE Deputati 1888 venienti potrà portare il sopprimere una disposizione, la quale esce dai confini della legge istessa, e ci porta in un campo diverso? • Senonchè è certamente opportuno esaminare l'articolo 8 in se stesso per rilevare gl'inconvenienti gravissimi, che presenta. L'articolo 8 costituisce in Roma un magistrato nuovo, per giudicare in materia civile e commerciale, le decisioni delle Corti di cassazione esistenti nelle altre parti del regno. Infatti, contrariamente al sistema vigente circa la composizione delie sezioni unite, i magistrati che giudicheranno su questi ricorsi saranno interamente estranei alla Corte, che avrà prima deciso: un collegio quindi speciale che sottoporrà a riesame, nei casi in cui il ricorso a sezioni unite è dalla legge ammesso, il giudizio del supremo magistrato locale, senza che questo intervenga a sostenere la sua decisione e la interpretazione data alla questione di dritto controversa, come l'istituto delle sezioni unite richiede per l'indole propria e per la sua stessa denominazione. Ora la riunione delia sezione che prima d e cise con altra sezione o con un numero di consiglieri equivalente, costituisce una garanzia connaturata al sistema stesso della Cassazione, perchè rende possibile quella discussione viva, quel contrasto di opinioni, da cui la verità nella risoluzione delle quistioni giuridiche sorge più evidente. Ed è bene anche che i privati, pei quali la magistratura è creata, riducendosi a pubblico bene l'interesse dei singoli guardato nel suo aspetto complesso, trovino questa garanzia indiretta, per la quale una tesi la cui soluzione giovi ai loro benintesi interessi, avrà campo di essere discussa e difesa dai magistrati che l'hanno prima sostenuta. Invece questo articolo crea, come ho accennato, un istituto giuridico nuovo: le sezioni unite della Corte di cassazione saranno composte di magistrati completamente estranei al primo giudicato, che esamineranno ex novo la questione e decideranno in modo definitivo. Questo concetto di un supremo magistrato che a tutti sovrasti, che dica l'ultima parola sulle questioni di diritto, potrà essere discutibile sotto dati punti di vista; ma è ir compatibile con la conservazione delle attuali Corti di cassazione: e sarebbe più logico proporre addirittura la loro soppressione. Consertarle togliendo loro il diritto di pronunziare l'ultima parola, è addirittura un non senso! E v' è da notare un'altra circostanza la quale — 5708 — Atti Parlamentari LEGISLATURA XVI — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI —^TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1 8 8 8 ha la sua importanza. Si è detto nelle relazioni , del Governo e della Commissione e ripetuto da varii oratori, clie una delle ragioni, che giustificavano il concentramento degli affari a sezioni unite a Roma era lo scarso numero di questi ricorsi, in modo che ben poco veniva a sottrarsi alle attuali Cassazioni aumentando solo il lavoro della Corte di Roma, L'argomento non vale. Se finora i ricorsi a sezioni unite sono stati relativamente pochi, aumenteranno in gran numero. Ed è una previsione ra gionevole. I litiganti avranno, dopo che questa legge sarà promulgata, maggiore eccitamento a sostenere il primo giudicato delle Corti di merito, e il magistrato di rinvio confermerà con maggiore facilità la prima sentenza. L'articolo 8, come fu avvertito in Senato, dice alle attuali Cassazioni : il vostro giudizio non sarà l'ultima parola della lite. Potrete censurare e cassare: i censurati potranno riaffermare la loro sentenza, ma non giudicherete voi, per ironia chiamati ancora supremo Collegio, ma un altro magistrato, vostro eguale, giudicherà fra essi e voi ; e forse censurerà voi e non essi ! Persistendo le Corti di rinvio nella massima adottata, le Corti attuali non avranno alcuna autorità e non saranno più Cassazioni ma semplici spettatrici dell'esercizio della loro autorità per parte di un altro magistrato. Non è una esagerazione il prevedere l'aumento dei casi nei quali si farà ricorso al giudizio delle sezioni unite. Senza mancare di ossequio alla coscienza dei magistrati, può ciò facilmente presumersi. Yi è qualche cosa di umano in chi, pur essendo magistrato, si compiace di vedere alla sua volta sconfessati i propri censori. Così il preteso interesse della scienza e la vantata uniformità della giurisprudenza si tradurranno molte volte in un tormento pei cittadini, istituendo un quinto normale grado di giurisdizione, trasformando il Codice di procedura, complicando l'andamento dei giudizi, rendendo più difficile quella pronta giustizia, che è il desiderio più vivo del paese. Nella discussione, generale fu da taluni affermato che questa legge nulla toglie di autorità e di prestigio alle Corti di cassazione esistenti, diminuendone soltanto il lavoro. L'onorevole Righi nella sua relazione ripete il medesimo concetto. Non sarà quindi, egli scrive, prevalenza di dignità o di onore che potrà derivare dalla presente legge, come non ne derivò dalle anteriori di natura consimile, ma bensì preu Camera dei Deputati valenza unicamente di lavoro per parte della Cassazione di Roma, derivante per essa dalla più estesa competenza per ragione di materia, che, in forza della presente legge, si aggiunge a quella che alla stessa era già stata anteriormente accordsit^» ^ Ora è evidente che l'aumento di lavoro, la più estesa competenza, sono aumenti» di autorità a discapito di chi la perde ; e non è discutibile pertanto che l'importanza delle Corti vigenti sarà diminuita. Questo dimezzamento di competenza, che sottrae non solo tutta la parte penale, ma una parte notevole della competenza civile, è una morale decapitazione delle Corti vigenti ; e non è a meravigliare se essa commuove quanti ricordano i grandi servizi resi dalle Corti medesime alla scienza del diritto e alla patria, specialmente nei tempi in cui la fierezza del carattere e la indipendenza dalle pressioni del potere politico costavano qualche cosa di più, di quello che oggi non costino. Ed io non ricorderò ora.nomi illustri che a Palermo e a Napoli, per parlare soltanto di queste Corti, sono nella memoria di tutti, come esempio di alta dottrina e di altissimo carattere, documento incancellabile della forza di resistenza della magistratura italiana contro le vigliacche ingerenze del dispotismo! E questi ricordi giustificano, se par mancassero altre ragioni importantissime di natura giuridica, il sentimento di quelle popolazioni, che oltre al danno che risentono dall'accentramento della suprema magistratura, vedono scomparire per lenta sottrazione di forze istituti giuridici pur tanto vitali! Perchè, invece di questi temperamenti, non affrontare una volta la questione? Perchè non presentare al Parlamento chiaro e netto il problema? Se la Cassazione deve essere conservata come istituto giuridico unico per tutto il regno, abbia il Governo il coraggio di proporlo. Il Parlamento discutorà e sarà cosa decisa. E preferibile la soppressione delle Corti esistenti all'esaurimento graduale, che sconforta ed allarma chi non è convinto dei beneficii dell'unico magistrato dì Cassazione per tutto il regno: una soluzione chiara e logica è più degna di tutti, del Governo, del Parlamento e del paese. (Bene!) Ma vi è di più. Le Corti di cassazione, di cui si ha il coraggio di dire che non è menomata l'autorità e l'importanza, diventeranno non più Corti di cassazione, ma semplici Corti di rigetto. Soltanto nel caso di rigetto dei ricorsi ad esse proposti avranno autorità di magistrato sovrano. Ma il giorno in cui esse accoglieranno il ricorso e Atti Parlamentari LEGISLATURA XVI — —- 5709 •— 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — Camera dei TORNATA DEL 3 DICEMBRE Deputati 1888 casseranno la sentenza del magistrato di merito, II presenza nelle sezioni unite dei magistrati che allora non saranno più Corti di cassazione; perchè j| pronunziarono la massima contrastata. Avremo vi sarà su di esse la Corte di Roma alla quale i\ così un sistema nuovo per tutta Italia meno che potrà da ora in poi attribuirsi il nome di Cas- j per gli affari della circoscrizione particolare di Roma; un sistema di giudizio a sezioni unite in sazione delle Cassazioni. Roma e nella sua giurisdizione, ed un altro per Il concetto fondamentale al quale si ispira questo il resto d'Italia. disegno di legge è quello di ottenere la uniformità Ora questa ò una disuguaglianza evidentisnella giurisprudenza penale, specialmente dopo l'approvazione del nuovo Codice penale. All'unico sima, che forse è sfuggita a coloro che, appunto Codice credesi necessario l'unico interprete. E con in nome dell'uguaglianza, sostengono l'accentral'accentramento a Roma degli affari civili a sezioni mento alla Corte di Roma delle sezioni unite. unite, vuoisi ottenere, almeno per le questioni più L'articolo 8 pertanto ne' suoi effetti ripristinerà importanti, il medesimo effetto in materia civile. qualche cosa dell'antico dritto quiritario difforme Fu dimostrato, e a me pare inconfutabilmente, che dal dritto comune al resto d'Italia. Eppure siamo l'uniformità delia giurisprudenza è una illusione, tanto lontani dai tempi nei quali vi era un jus e che sotto certi riflessi è un male e non un bene. itaiicum diverso dal jus Latii e dal jus Quiritium! E fu anche notato che con questa legge le difformità Mi si opporrà forse che è un vantaggio sottocontinueranno, sostituendosi forse alle difformità porre la causa, per la resistenza dell'autorità di contemporanee quelle successive. Informi su ciò rinvio, a giudici di Cassazione diversi dai primi. la giurisprudenza della Cassazione francese della Ma allora ò naturale la conseguenza: perchè quale, come per la parte penale scrisse il Carrara, questo vantaggio non dare anche a Roma? E se li può dirsi che in un numero moltolesteso di quistioni è invece una anormalità perchè assoggettarvi il ha mostrato nel corso di pochi anni la sua costanza rimanente del regno ? soltanto nel contradire a se stessa. E per la parte Vi è anche un' altra considerazione, che mi civile la condizione è anche più grave. preme di aggiungere e che ha la sua importanza. j ¿'esempio istesso della attuale Corte di cas- L'articolo 8 stabilisce che, per le decisioni- a se" sazione di Roma ne è conferma, avendo essa più zioni unite in materia penale, si riuniranno le volte modificato la sua giurisprudenza su varie due sezioni penali. Io lodo questa disposizióne, quistioni tanto in materia civile che in penale, perocché la decisione d' un gran collegio di persenza seguire talvolta la via migliore, come lo sone competenti, di persone che pei loro studii dimostra il fatto che alcune questioni sono state abituali e per la diuturna esperienza si trovano risolute legislativamente in modo diverso da quello al corrente del movimento della scienza e della che la Cassazione di Roma aveva sancito, e con- giurisprudenza penale, è una larga garanzia per forme invece al giudizio di altre Certi del regno. la retta amministrazione della giustizia. Malgrado ciò la Camera si è già pronunziata Però questa disposizione non è ripetuta per per l'unica Cassazione penale, e lo ha fatto, a quanto si riferisce alla materia civile. giudicare dai discorsi dei difensori della legge, Io ho tutta la stima e il rispetto pei magiin nome della eguaglianza fra i cittadini dello strati italiani e per quelli che siedono o siedeStato. ' ! ranno nel supremo collegio, e non ardisco neL'articolo 8 però produce un effetto decisa- gare ad essi la competenza che crea il lungo mente opposto. Non solamente non crea l'uni- esercizio: ma è evidente che, competenza per formità, ma stabilisce delle vere e proprie di- competenza, ha valore maggiore quella di chi suguaglianze fra i cittadini dello Stato, i quali si occupa principalmente pei proprii studii e non saranno trattati con le medesime norme, nò pel proprio ufficio d'una determinata branca del con magistrati costituiti in base al medesimo si- diritto, in confronto di quella di chi in questa condizione non si trova. stema. E mi sarà facile dimostrarlo. D'altronde anche senza modificare l'attuale orInfatti le decisioni a sezioni unite in materia civile, su ricorsi intorno ai quali avranno prima dinamento può nelle leggi vigenti trovarsi il deciso le Corti di cassazione di Torino, di Na- modo di provvedere convenientemente. E mi conpoli, di Palermo, di Firenze, saranno pronun- forta il ricordo che anche innanzi al Senato voci ziate da un collegio nuovo in tutti i suoi com- ; autorevoli di magistrati insigni affermarono queponenti ; ma i ricorsi a sezioni unite, sui quali sto concetto, che ho l'onore di sostenere innanzi avrà prima deciso la Corte di Roma nella sua la Camera. giurisdizione propria, saranno giudicati con la L'articolo 285 dell'ordinamento giudiziario of788 Atti Parlamentari LEGISLATURA ~ XVI — 2 a SESSIONE — 5710 - DISCUSSIONI fre il mezzo di risolvere la questione, rendendo possibile la riunione di un numero di magistrati uguale a quello che è prescritto per lo attuali sezioni unite. Applicando questo sistema, in via normale, o altro equivalente, sarà raggiunto lo scopo senza gl'inconvenienti che si sono deplorati. L'onorevole Basteris e l'onorevole Falconi hanno presentato in proposito alcuni emendamenti ai quali, per non moltiplicare le proposte, mi associo, in virtù dei quali qualora manchi nelle Corti di Palermo, Napoli, Firenze e Torino il numero di votanti richiesto ora per le decisioni a sezioni unite, potrà essere completato a norma dell'articolo 285 della legge sull'ordinamento giudiziario, applicandosi le disposizioni della legge del 12 dicembre 1875. Con ciò sarà assicurato un largo esame e una decisione illuminata dei ricorsi in materia civile ai quali si riferisce l'articolo 8 di questa legge, senza pregiudicare le definitive risoluzioni del Parlamento ^ulla suprema magistratura del regno e senza distruggere l'autonomia delle Corti esistenti. Pertanto onorevole guardasigilli, lasciatemi avere una speranza, che sarà forse vana, ma che voglio serbare sino alla fine: quella di vedervi riconoscere che le nostre osservazioni, ispirate non da opposizione a voi, ma ad una legge che crediamo non utile e dannosa, valgano a farvi accogliere il temperamento, che vi abbiamo proposto. Esso nulla toglie alla vostra legge, non distrugge quello su cui principalmente avete insistito, l'unificazione della Cassazione in materia penale; ma mette la legge stessa, per quanto riflette la materia civile, in armonia con lé vostre stesse dichiarazioni e col voto della Camera. Così le Cassazioni che rimangono avranno il modo di esplicare in modo autorevole e degno l'alto ufficio, che è loro conservato in materia civile, e non si darà luogo alla contradizione di dichiararle ancora Corti regolatrici quando questo carattere con l'articolo 8 viene ad essere cancellato e distrutto. Rivolgete piuttosto., onorevole Zanardelli, la vostra attenzione allo studio e alla risoluzione del problema che riflette al migliore ordinamento della suprema magistratura civile. Voi avete tutta la competenza e l'energia richieste per farlo. Bisogna volerlo risolutamente ; e la questione po trà presto essere risoluta. In questo lavoro avrete amici sinceri e leali cooperatori anche gli avversari del presente disegno di legge. Ispirandovi alle gloriose tradizioni italiane, per Camera — TORNATA D&L 3 dei DICEMBRE Deputati 1888 le quali il supremo magistrato, giudice del fatto e del dritto, provvederà nel tempo stesso agl'interessi supremi della legge e a quelli dei cittadini, potrete far cosa degna di voi e dell'Italia risorta, che attende di vedere riaffermate nelle sue leggi le sue gloriose tradizioni giuridiche, rianimate dallo spirito informatore della scienza nuova e dei nuovi tempi. E ciò sarà davvero un grande servigio reso alla giustizia e alla patria! (Benissimo ! Bravo !) Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Della Rocca. Della Rocca. Io ero iscritto per svolgere lo stesso assunto, che così bene ha sostenuto testò l'onorevole collega Finocchiaro-Aprile, per il che non volendo ripetere le cose così bellamente da lui dette, mi riservo di parlare dopo che qualch'altro oratore avrà parlato in senso favorevole all'articolo. Presidente. È difficile che lei si possa riservare il diritto di parlare in questo modo. Ella sa bene che sugli articoli gli oratori s'inscrivono senza indicare se parleranno jpro o contro. Ed io non so se, dopo che avrà parlato qualcuno in favore dell'articolo, io potrò essere in grado di darle facoltà di parlare. Della Rocca. Vuol dire che allo stato delle cose vi rinunzio. Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Falconi. Falconi- Nell'altro ramo del Parlamento fu lungamente discusso l'articolo 8. Il senatore Calenda calorosamente con altri sostenne l'emendamento che ora propongo. Spero che io qui abbia porte migliore. Io imprendo a parlare unicamente per la tutela di quei dritti, che non contradicono per nulla agli alti fini del disegno di legge, che discutiamo. Certamente il disegno di legge ha per titolo: Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno. Tale dichiarazione esclude qualunque deferimento alla Cassazione di Roma di causa civile. L'articolo 8 quindi è estraneo alla materia che trattiamo. Quale adunque è il motivo, pel quale si chiede al Parlamento di. attribuire alla Cassazione di Roma la conoscenza di tutti i giudizi a sezioni riunite sì nelle materie civili, come nelle commerciali ? F u forse il proposito di fare ancora un passo nella via della unificazione del supremo magistrato? Non pare ; perchè in Senato discutendosi un emendamento del senatore Calenda sull'unico supremo magistrato del regno, il guardasigilli ed ri iti Parlameutari LEGISLATURA — 5711 — XVI — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI il Senato rigettarono quell'emendamento per non pregiudicare la questione dell'unità o della molteplicità del supremo magistrato civile. Se tale f u la manifestazione del Senato e del guardasigilli non dovrebbe adottarsi l'articolo che discutiamo, perchè in certo qual modo pregiudica la questione dell'organamento della suprema magistratura del regno, stantechè con l'articolo suddetto si fa un passo in avanti, e nettamente si designa lo scopo al quale si mira. Onde è che a voler nessun pregiudizio arrecare, non conviene dare questo passo, che certamente vulnera l'assetto definitivo della detta suprema magistratura. Forse che l'articolo 8 si rese necessario per la liquidazione della pianta organica del personale delle quattro Cassazioni di Firenze, Napoli, Palermo e Torino? No certamente, perchè facilmente potrò dimostrare che non è impossibile tenere i giudizi a sezioni riunite a Napoli, a Torino, a Firenze ed a Palermo. Sottratti di fatto alle Cassazioni locali i consiglieri che ora attendono ai giudizi penali, tutto il resto che ora attende al lavoro civile, dovrà pure restarvi, se nulla pel civile si muta. I n Napoli ce ne rimangono 15, oltre i due presidenti, e così a Torino. A Palermo e F i r e n z e non se ne avranno meno di 12 e di 8, quanti ne furono loro assegnati coll'ordinamento del 1865. E tutte le Corti avranno tanto numero residuale di votanti, quanto basta pei giudizi a sezioni unite con 15 o con 11, secondo l'organico presente in conformità della detta legge sull'ordinamento giudiziario. Non faccia meraviglia, o signori, che sottraendo ad esse i consiglieri addetti al penale, resti alle dette Corti di cassazione un numero di magistrati identico, o poco meno di quello segnato nell'organico per ambe le sezioni, la civile e la penale, perchè stante il cumulo degli affari, formatosi peculiarmente a Torino ed a Napoli, fa mestieri accrescerlo, ricorrendo alle applicazioni. Il che se non voglia rinnovarsi si dovrà assolutamente lasciare alle Cassazioni tal numero di consiglieri da tenere udienza tutti i giorni, alla qual cosa occorre un turno doppio, che presti servizio alternato per tre udienze ciascuno, e quindi un n u mero di consiglieri, che basti alle sezioni unite, riunendosi all'uopo i due turni, col vantaggio che prenderanno parte alle sezioni riunite tutti i m a gistrati adusati non che alla scienza, anche alla pratica del diritto nelle civili discipline. Che se pure il numero manchi per infermità o per altra ragione, soccorre la legge organica vigente, che dispone di completare il numero coi presidenti di sezione della Corte d'appello, Camera — TORNATA DEL 3 DICEMBRE dei Deputati 1888 Ma noto un altro gravissimo inconveniente che si può verificare, lasciando l'articolo ottavo, come è proposto. Ricordatevi che per l'articolo 3 della legge del 31 marzo 1877 sui conflitti di attribuzione, la Cassazione di Roma è chiamata a decidere a sezioni riunite, sui conflitti suddetti. Ebbene può accadere che per sottrarre una causa dalla competenza delle Cassazioni di Palermo, di Napoli, di Firenze e di Torino, una delle parti eccepisca la questione di competenza all'ultima ora, ed ecco che la causa è rinviata per tale eccezione alla Cassazione di Roma, la quale giudicherà anche di tutti gli altri motivi del ricorso. Insomma con tale mezzo si può eludere la legge sottraendo qualunque ricorso alle Cassazioni di Palermo, di Napoli, di Firenze e di Torino. Signori, lasciando in vigore l'articolo 8, resta menomato il decoro, il prestigio delle quattro Corti di cassazione regionali, ed è scosso il principio di subordinazione, perchè con l'articolo suddetto si dice alle dette Corti: il vostro giudizio non sarà l'ultima parola della lite ; potrete censurare e cassare la sentenza delle Corti di appello e dei tribunali, ma i giudici di merito in grado di rinvio saranno più volenterosi di riaffermare la opinione censurata, perchè il riesame sarà fatto da un'altra Cassazione, che giudicherà in ultimo il pronunziato dei giudici di merito e quello emanato dalla prima Cassazione, senza che vi sia alcuno dei consiglieri della Cassazione che sentenziò la prima volta, mentre ciò non ha luogo per i tribunali e le Corti di merito che sono dipendenti dalla Corte di Roma. Presidente. Per alternare la discussione, se è possibile, do facoltà di parlare all' onorevole T u r biglio. E presente? Turbiglio. Vi rinuncio. Presidente. Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Cerruti. Cerrutì. Io sarò brevissimo, e non farò che poche osservazioni a quelle svolte dall'onorevole Finocchiaro, pregando poi l'onorevole ministro di voler risolvere alcuni dubbi cui l'articolo come è proposto può dar luogo. Mi sembra che l'onorevole Finocchiaro abbia voluto fare all'articolo 8 l'appunto di creare una Cassazione diversamente costituita, secondo che si tratta di cause, le quali appartengono alla competenza regionale della Cassazione di Roma, o di cause le quali attualmente sono decise dalle Corti di cassazione di Torino, di Firenze, di Napoli, di Palermo, perchè, disse l'onorevole Finocchiaro, mentre le Atti LEGISLATURA Camera dei 5712 Parlamentan XVI — 2a SESSIONE — DISCUSSIONI cause devolute per questo disegno di legge alla Corte di cassazione di Roma, e state già esaminate da una delle altre Corti regionali, verranno decise da due sezioni le quali non ne hanno prima avuto cognizione, le cause che appartengono alla giurisdizione della Corte suprema di Roma verranno risolte dalle due sezioni, composte in modo che il più delle volte di una faranno parte consiglieri, i quali abbiano già esaminata e risolta la questione. E questo è vero; ma giova ricordare che l'onorevole Buttici, il quale previde già questa obiezione, pregò l'onorevole ministro di volere nelle disposizioni che darà per l'esecuzione di questa legge, provvedere perchè, possibilmente, nelle sezioni riunite concorrano soltanto consiglieri che non abbiano ancora esaminata la causa. Se l'onorevole ministro accoglierà questa raccomandazione del nostro collega Butfcini, si avrà eguai condizione per tutte le cause che venissero discusse innanzi alle sezioni riunite della Corte suprema di Roma. Detto ciò, a me sembra che l'altra osservazione, fatta dall'onorevole Finocchiaro, che, cioè, facendo decidere le questioni civili, dalla sezione civile e dalla sezione penale, si abbiano giudici meno autorevoli e meno competenti di giudici i quali si applichino giornalmente alle sole materie civili, abbia soltanto un' apparenza di verità. I consiglieri di Cassazione, prima di giungere a grado così elevato, hanno necessariamente avuto tali uffici, nei quali occupandosi successivamente di materie civili e penali, hanno esercitato per le une e per le altre l'ingegno loro. Osservo ancora che non si possa essere giureconsulto a metà ed avere tal coltura e tale ingegno da essere destinato all'altissimo ufficio di consigliere di Cassazione, senza avere una profonda cognizione di tutto ii giure civile e penale. Quindi mi sembra che dal costituirsi le due sezioni unite della Cassazione nel modo proposto dalla legge, non derivi l'inconveniente accennato dall'onorevole Finocchiaro. Ora io mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sopra alcuni tratti ai quali può dar luogo la disposizione dell'articolo 8 così come è concepito. E vi domando subito scusa, egregi colleglli, se le osservazioni che io farò hanno l'apparenza di essere eccessivamente tecniche; ma vale la pena di consacrare pochi minuti a questo esame per ovviare ad una quantità di inconvenienti e di liti che potrebbero sorgere, quando l'articolo non fosse chiaramente spiegato. — T O R N A T A D E L 3 DICEMBRE Deputati 1888 In questo articolo sta detto così: " I ricorsi in materia civile e commerciale che a norma di legge devono essere decisi a sezioni unite, saranno, con la cessazione delle sezioni temporanee, deferiti per la decisione alla Corte di cassazione di Roma, la quale giudicherà pure a sezione semplice degli altri motivi del ricorso. „ Dunque, quando, a norma di legge, una questione dev'essere decisa a sezioni riunite, s' ha a proporla alla Corte di cassazione di Roma; e questo è logico, perchè votato e deciso che nelle altre quattro Corti di cassazione non si abbia più una sezione penale, è impossibile riunire alla sezione civile la sezione penale che non esiste. Soggiunge l'articolo: che in questo caso, quando il ricorso comprende motivi da esser decisi dalla Cassazione a sezioni riunite, ed altri motivi da essere decisi a sezione semplice, la Corte decide a sezioni riunite sui primi, ed a sezione semplice sugli altri motivi del ricorso. Fermiamoci un istante ad esaminare, in quali casi una questione debba esser risoluta dalla Corte di cassazione a sezione riunite. Un primo caso è quello nel quale sia già intervenuta una sentenza di Cassazione e la Corte di rinvio abbia persistito nell'opinione accolta dalla sentenza stata cassata e per gli stessi motivi : altro caso è quello nel quale si elevi la questione di mancanza di giurisdizione dell'autorità giudiziaria. Nell'uno o neli'altro di questi casi può avvenire che nello stesso ricorso sia proposta una questione da esser risoluta dalla Cassazione a sezioni riunite, e ci sieno questioni da dover esser risolute dalla Cassazione a sezione semplice. Ma può accadere (e mi pare che il collega Falconi abbia accennato a questa ipotesi) che taluno soltanto per sottrarre la decisione della causa alla Cassazione regionale presenti il suo ricorso alla Cassazione di Roma a sezioni riunite, e sollevando una questione di giurisdizione affatto insussistente ed immaginaria, o non adducendo, ma agendo tuttavia come se avesse addotto, alcun motivo di ricorso da dover essere esaminato dalla Cassazione a sezioni riunite. In questi casi io domando che cosa debba fare la Corte di cassazione di Roma. Se io ho ben comprese le parole della legge, parrebbe che in questi casi, a quel modo che la competenza della Corte di cassazione a sezioni riunite fu citata affatto fuor di proposito, e soltanto per sottrarsi alla competenza della Corte di cassazione regionale, quella debba constatare que - Atti Parlamentari LEGISLATURA XVI — 2 — 5713 — a Camera dei Deputati SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1 8 8 8 sto fatto, e non debba esaminare la questione a sezione semplice; mi sembra doversi così intendere la legge e domando che il ministro voglia dire se non mi appongo male, perchè se fosse diversa le significazione della legge, mi parrebbe utile a prevenire inconvenienti gravissimi, che le legge fosse modificata. Dirò perchè mi sembri doversi l'articolo intendere come ho detto Vi si dice che devono essere decisi dalla Corte di cassazione di Roma i ricorsi in materia civile e commerciale, che, a norma di legge, devono essere decisi a sezioni riunite. A norma di legge. Dunque se in un ricorso non vi è motivo, che debba essere deciso a sezioni riunite, su questo ricorso diretto alla Corte di cassazione di Roma, in frode alla legge, soltanto per sottrarne l'esame alla Cassazione regionale, non deve decidere la Cassazione di Roma, perchè esso a norma di legge non doveva essere presentato alle sezioni riunite della Corte di cas» sazione, mi parrebbe strana cosa che la Corte di cassazione, esaminato a sezioni riunite questo ricorso, e riconosciuto che malamente e soltanto j per spogliare una Corte di cassazione regionale della facoltà di decidere fu eccitata la sua competenza, lo dichiari, ma, nello stesso tempo lo esamini e ne pronunzi a sezione semplice. Mi sembra che questo inconveniente non debba poter giustificarsi interpretando l'articolo 8 in modo da dare alle sue parole il loro vero significato e ricordando quello che in casi simili è insegnato nel Codice giustinianeo al titolo de appellatvmibus ; e quello che è stato deciso parecchie volte. Nel diritto Romano si fa l'ipotesi di chi ap pelli ad un'autorità incompetente; e si risolve il dubbio, facendo nell'ammissibilità dell'appello, una distinzione: o l'errore è avvenuto in buona fede, ed allora si concede l'esame dell'appello alla autorità competente; o l'appello fu deliberatamente fatto per sottrarre una causa alla autorità competente, e quasi per far frode alla legge, ed allora l'appello rimane inefficace. Mi pare che nel caso esaminato, dovrebbe avvenire quello che accennai/ anche per la parola della legge. Per altro la Camera comprende come la questione sia grave e come essa meriti di essere chiarita. Comprendo che la questione di giurisdizione verrebbe difficilmente sollevata in fine di causa, affermando che non appartiene alla autorità giudiziaria il conoscere una controversia di mio e di tuo, soltanto per dare al ricorso tale apparenza da dover essere proposto alla Corte di cassazione di Roma a sezioni riunite; anche perchè non c' è giureconsulto, che si rispetti, il quale tenti di fare una frode, così grossolana, alla legge. Però può avvenire l'altro caso, nel quale per l'unico intendimento di sottrarre alla decisione della Cassazione regionale la cognizione di una questione, riproponga iì ricorso alla Cassazione di Roma a sezioni riunite, senza ragione alcuna. Io prego l'onorevole guardasigilli di volere con la sua autorità spiegare questo dubbio. Quando l'onorevole ministro spieghi quale sia il significato della legge e la Camera accolga queste spiegazioni, si avrà sufficiente ragione di ritenere risolte le dubbiezze. Ed ora, egregi colleghi, permettetemi poche osservazioni su quanto ha detto il collega Falconi. A lui sembrò che invece di comporre le sezioni riunite di quindici consiglieri si dovesse comporlo soltanto di undici, affinchè le sezioni di Cassazione di Palermo, Napoli, Torino e Firenze avessero facoltà e modo di esercitare la loro autorità. Ed ha addotto in appoggio di questa sua proposta quello che è permesso con l'articolo 285 del regolamento sull'ordinamento giudiziario. A me veramente sembra che abbiano molto valore le osservazioni fatte dall'onorevole Righi nella sua accurata relazione, perchè,*a mio avviso, egli ha giustamente avvertito che devono essere questioni giuridiche gravissime, quelle nelle quali siano state concordi due Corti d'appello, una delle quali abbia aderito all'opinione dell'altra, malgrado l'opposto avviso della Cassazione. Così essendo, non mi pare conveniente attribuirne la risoluzione ad un numero di consiglieri inferiore ai quindici. Nella legge sull'ordinamento giudiziàrio là regola è che a tutte le deliberazioni della Corte di cassazione a sezioni unite, prendano parte consiglieri in numero dispari non minore di lo, e si comprende questa disposizione appunto per la gravità delle questioni che ritornano alla i orte suprema, perchè essa pronunzi a sezioni unite. Ma riducendosi sempre, in via di regola, e non per eccezione, il numero dei Votanti ad 11, secondo me si toglie alla decisione l'autorità necessaria e conveniente, Oltre che mi sembra grave quest'altra osservazione. Riducendosi il numero dei consiglieri soltanto ad 11, può accadere che prendano parte alle votazioni tì o 7 di quei consiglieri i quali abbiano già decisa la questione ed i quali nel de- Atti P ar lamentavi LEGISLATURA — 5714 — XVI — 2a SESSIONE — DISCUSSIONI cidere siano stati mossi d a quelle ragioni che f u rono condannate dalle Corti di rinvio. S e ai 7 od ai 6 ne a g g i u n g i a m o 4 o 5 noi avremo gli 11 consiglieri già prevenuti nella questione per il voto dato e che difficilmente si potrà riuscire a smuovere dal concetto già manifestato. Onde è utile che a comporre le sezioni riunite concorrano almeno 15 consiglieri, i quali non abbiano prevenzione veruna. • E d è ciò che mosse g i à l'onorevole Buttini e che ricordò anche oggi l'onorevole Finocchiaro manifestando il desiderio che le decisioni a sezioni riunite fossero date da consiglieri, nessuno dei quali avesse g i à preso parte alle precedenti votazioni. Accettato questo principio, l'onorevole F a l c o n i converrà facilmente con me nello ammettere essere impossibile attribuire la decisione delle cause a sezioni riunite soltanto ad 11 consiglieri. Perchè egli muove dal concetto che 11 consiglieri in una Corte di cassazione si potranno t r o v a r e , ed è vero, m a difficilmente se ne troveranno 15. E c c o perchè a me sembra che, in questo riguardo, convenga accettare l'articolo 8 come è stato proposto. Presidente. L'onorevole Della R o c c a intende parlare o vi rinunzia ? Della Rocca. L'onorevole Cerruti non ha veramente sostenuto Tarticolo 8 nella sua interezza e nell'essenza della sua disposizione. Solamente ha formulato qualche dubbio sul quale ha richiamato l'attenzione dell'onorevole ministro g u a r d a sigilli. P e r cui io, non avendo udito un sostenitore ad ogni costo dell'articolo 8, non potrei in questo momento che ripetere le varie ragioni che ha addotto contro questo articolo l'onorevole mio amico Finocchiaro. Il dubbio sollevato dall'onorevole Cerruti ri g u a r d a l'estensione di questo articolo: e se fosse risoluto nel senso della competenza della Cassazione di Roma, allora veramente potremmo dire: a qual prò occuparci di queste povere sezioni regionali, le quali si troveranno addirittura in attesa di onorata sepoltura, perchè esautorate nel civile in g r a n parte, esautorate del tutto nel penale, ridotte allo stato di completa anemia, esse non avranno più ragione di esistere ? L'onorevole Cerruti poneva il caso che qualche litigante, per schivare, per esempio, la giurisprudenza o la giurisdizione della Cassazione di Napoli e di Torino, portasse la sua lite alle sezioni unite di R o m a , senza che fosse proprio il caso di una decisione a sezioni unite ; e d o m a n d a v a se Camera — TORNATA DEL 3 DICEMBRE dei Deputati 1888 in questa ipotesi fosse competente anche la Cassazione di Roma. Io non credo che la sua dom a n d a possa aver ragione, imperocché nel caso da lui enunciato indubbiamente non sarebbe competente la Cassazione di R o m a , non potendo la malizia ovvero l'ignoranza conferire giurisdizione! Ma se egli pretende che, anche in questo caso possa essere competente la Cassazione di R o m a , se l'onorevole guardasigilli a quel dubbio risponderà affermativamente, io, lo ripeto ancora una volta, sarei il primo ad invocare, dalla pietà del guardasigilli, una sepoltura onorata per queste povere sezioni civili* le quali resterebbero proprio come simulacro di Cassazione, resterebbero rachitide, esinanite, come argomento di compassione, e quasi, dirò, attendenti i loro f u n e r a l i ? In questo stato di cose, io riconosco che non ho da combattere contro un sostenitore dell'articolo 8, perchè, lo ripeto, il collega Cerruti non ha confutato le ragioni esposte dall'onorevole Finocchiaro contro questo benedetto articolo 8. Ma, poiché mi trovo ora a parlare, io invoco la cortesia del guardasigilli per sapere d a lui se questo articolo 8 mantiene, o no, quella u g u a glianza, che è sancita dall'articolo 24 dello S t a tuto, per il quale tutti i cittadini devono essere ugualmente trattati dalla legge. L'Onorevole Finocchiaro ha g i à accennato a questa osservazione, m a mi permetta il guardasigilli che io richiami ancora più particolarmente su di essa l'attenzione della C a m e r a e la sua. Secondo l'articolo 24 dello Statuto, tutti devono essere uguali dinanzi alla l e g g e ; ora con questo benedetto articolo 8 che a v v e r r à ? A v v e r r à che coloro i quali sono di R o m a , o del territorio soggetto alla Cassazione di R o m a , saranno giudicati in, un modo, mentre quelli che sono di Napoli o Torino, saranno giudicati in un modo diverso, imperocché, per l'articolo 8, le cause che appartengono, di propria giurisdizione, alla Cassazione di R o m a quando vengono alle sezioni unite, saranno giudicate anche d a quei consiglieri che sentenziarono la prima volta, e dai nuovi che vi si aggiungano. Invece, quando le cause vengono da Napoli o da Torino, i giudici che la p r i m a volta sentenziarono, non sono u d i t i ; vengono esaminate d a sezioni del tutto diverse, e quella sezione, che pronunziò la p r i m a volta, vien m e s s a del tutto d a parte, come incompetente a pronunziarsi. Domando dunque all'onorevole g u a r d a s i g i l l i : è queste l'eguaglianza di trattamento, voluta dallo articolo 24 dello Statuto ? • Oltre a ciò, con quell'altra disposizione dell'ar- Atti - 5715 - Parlamentari LEGISLATURA XVI —- 2 a Camera dei Deputa,ti SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1 8 8 8 ticolo 8, per la quale, nel caso di esistenza di motivi semplici, la causa deve essere trattata anche dalla Cassazione di Roma, si viene a ledere un altro principio statutario, per il quale nessuno può essere distratto dai suoi giudici naturali. Se colui, che dimora in Napoli, è soggetto, per giurisdizione ordinaria, alla Cassazione civile di Napoli, io non so peichè debba essere distolto dai suoi giudici naturali, solo perchè, in un ricorso a sezioni unite, vi si aggiungono dei motivi dei quali soltanto la sezione semplice è competente a conoscere. Quando con questo fatale articolo le sezioni unite del ramo civile saranno in Roma, allora capisco che la questione che ritorna risoluta dal magistrato di merito difformemente dalla decisione della Cassazione regionale, debba essere conosciuta e giudicata dalle sezioni unite che riseggono a Roma; ma, quando i motivi sono semplici e sono di competenza della sezione unica, io non so perchè, in questo caso, colui che ha diritto di essere giudicato a Napoli, debba, invece, essere giudicato a Roma, Questo mi pare evidentemente un sottrarre le cause ai giudici naturali. D'altronde, io prego l'illustre guardasigilli di considerare, che è proprio nella essenza dell'istituto di Cassazione, che, nella ipotesi di ritorno della causa a sezioni unite, debbano essere uditi gli stessi magistrati, o, meglio, debba essere udita la stessa sezione che pronunziò la prima volta; imperocché appunto da questo attrito, da questo cozzo di opinioni deve nascere la luce, la verità. E così funziona altresì il sistema della rivocazione. Ora, che accade, secondo il sistema che è inaugurato dall'articolo 8? Che la Corte d'appello in grado di rinvio, dissentendo dalla Cortj di cassazione, stabilisce, afferma, enuncia i concetti, i principii suoi, che son diversi da quelli della Cassazione; quando la causa, poi viene, di ritorno, alle sezioni unite, queste avranno sott'occhi ciò che ha detto la Corte di appello, contro quel che ha dettola sezione della Corte di cassazione regionale; e lo leggeranno nella sentenza che, naturalmente, dovrà essere ragionata nei motivi che la informano; ma la sezione che aveva pronunziato la prima volta, non sarà sentita non potrà far valere le sue ragioni, e il magistrato plenario giudicherà, inaudita altera parte, o, meglio inaudito l'altro giudice che ha diritto di far sapere le ragioni che lo decisero ad adottare quella tale massima. In questa maniera, l'instituto della Cassazione viene ad essere adulterato; mentre esso non può essere logicamente e convenien- temente scisso, essendo ora il caso di dire: o questo instituto rimane com'è, oppure sparisca del tutto ; aut sit ut esi, aut non sit. Potrei anche continuare; ma non farei che malamente ripetere quel che ha detto l'onorevole Finocchiaro. Giacché l'onorevole presidente mi ha dato facoltà di parlare, ho voluto esporre queste osservazioni speciali che mettono un po' in rilievo taluni dei gravi motivi che ci persuadano a non accettare l'articolo 8. Non vale il dire, che trasferita la sezione penale in Roma, ne derivi come corollario il trasferimento delle sezioni unite ci vili anche in Roma, non essendovi più nella regione la seconda sezione necessaria per le sezioni unite. Imperocché il numero notevole delle cause, ed il personale ora esistente consigliano a mantenere un doppio turno nella materia civile; e codesto doppio turno fornirebbe il numero indi spensabile per le sezioni unite Aspetteremo dalla saviezza dei nostri colleghi che sostengono il dibattuto articolo, ed anche dalla saggezza dell'illustre guardasigilli, di conoscere le riposte ragioni che giustificano questa cruda disposizione ; ed allora vedremo se replicare, oppure rassegnarci alla nostra sorte. La quale ci sarà dolorosa, ma non disperata, perchè non sempre la forza dei voti può vincere la forza della verità! Presidente. L'onorevole Puglia è presente? Voci. No ! no ! Presidente La Camera crede di continuare la discussione domani? Voci. Sì, sì, a domani! Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare. Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare. Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Adem pio all' impegno che mi ero assunto coll'onorevole Villanova, cioè di dargli oggi una risposta per parte dell'onorevole presidente del Consiglio circa alla domanda d'interrogazione, o d'interpellanza che sia, che gli ha rivolta quale ministro dell'interno. Io ho riferito all'onorevole presidente del Consiglio il suo desiderio, ed egli mi ha incaricato di comunicargli che accetta di rispondergli dopo che sarà libero presso il Senato, e subito dopo risposto all'altra interpellanza che devé essergli rivolta dall'onorevole Plebano. Presidente. L'onorevole Villanova acconsente ? Villanova. Io ho presentato una modesta interrogazione senza darle carattere d'interpellanza appunto perchè si trattava di cosa urgente a Atti Parlamentari LEGISLATURA XVI — —5716 — 2 a SESSIONE — Camera dei DISCUSSIONI — cui mi sembrava fosse necessaria una pronta risposta. Io assicuro che la mia interrogazione non aveva nulla, non dirò d'intemperante, ma nemmeno di inen che conveniente. Comprende la Camera come l'argomento nel quale io intendeva d'interrogare il ministro, o chi per lui, era certo una cosa d'urgenza. Da noi corre un proverbio, che è inutile di chiudere la stalla quando i buoi sono scappati. Io spero che lo sciopero di Venezia possa dirsi finito. E quindi di fronte al mio dispiacere di non aver potuto esporre alcuni fatti che il Governo avrebbe dovuto aver piacere di conoscere, dichiaro di ritirare, per ora, la mia domanda d'interrogazione, riservandomi, quando l'onorevole ministro dell' interno avrà opportunità di intervenire alla Camera, di ripresentarla. Presidente. Per ora dunque non insiste nella sua interrogazione. Domani alle undici sono convocati tutti gli Uffici. La seduta termina alle 6. Ordine del giorno per la tornata dì domani. 1. Seguito della discussione del disegno di legge: Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno. (147) 2. Interpellanza del deputato Costantini al ministro dei lavori pubblici sulle anormalità dell'orario della linea Roma Sulmona-Péscara. Discussione dei disegni di legge: 3. Sulla emigrazione. (85) 4. Tutela dell'igiene e della sanità pubblica. (160) 5. Esenzione dai dazi di dogana delle macchine occorrenti all'impianto di nuove industrie tessili. (168; 6. Modificazioni alla legge sul Consiglio di Stato. (139) TORNATA DEL 3 DICEMBRE Deputati 1888 7. Riforma delle tariffe dei dazi vigenti sui prodotti chimici. (170) 8. Relazione della Commissione sui decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti. (II-A) 9. Sulle espropriazioni, sui consorzi, sulla polizia dei lavori per l'esercizio delle miniere, cave e torbiere e sulla ricerca delle miniere. (65) 10. Approvazione di vendite e permute di beni demaniali e di altri contratti stipulati nell'interesse di servizi pubblici e governativi. (145j 11. Aumento di fondi per completare le bonificazioni contemplate nella legge 23 luglio 1881, n. 333. (157) 12. Affrancamento dei canoni decimali. (63) 13. Proroga per sei mesi del trattato di commercio e di navigazione italo-nicaraguese del 6 marzo 1868. (180) 14. Riordinamento degli Istituti di emissione. (12) 15. Disposizioni concernenti l'imposta di ricchezza mobile a carico delle Società di assicurazioni sulla vita dell'uomo. (173) 16. Provvedimenti a favore delle Casse pensioni per gli operai. (74) 17. Requisizione dei quadrupedi e dei veicoli pel servizio del regio esercito. (166) 18. Aggregazione del comune di Molocchio al mandamento di Radicena. (163) 19. Provvedimenti per la costruzione di strade nazionali e provinciali. (158) 20. Conversione in legge di tre decreti reali del 29 settembre e 28 ottobre 1888 ? riguardanti eccedenze di sovrimposte comunali sul limite medio del triennio 1884-85-86. (192) 21. Distacco della frazione Crespi dal comune di Canonica d'Adda ed aggregazione al comune di Capriata d'Adda. (119) PROF. A V V . L U I G I RAVANI Capo dell' ufficio di revisione. Roma. ¡888. — Tip. della Camera dei Deputati (Stabiìimenlì d»] Fibreno).