Atti Parlamentari
LEGISLATURA XVI —
*
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Cambra dei Deputati
SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1 8 8 8
CXOVII.
TORNATA
DI LUNEDI 3 DICEMBRE 1888
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.
SOMMÀRIO. I deputati Trompeo, Lagasi, Faina, Sanvitale, Rossi e Dini dichiarano che, se si
fossero trovati presenti alla votazione di sabato scorso sull'ordine del giorno proposto dal deputato Villa, avrebbero votato pel no e quindi in favore della Cassazione unica. = Il presidente Comunica una lettera del ministro dell'inten}0 con la quale annunzia la nomina a sotto-segretario
per l'interno dell'onorevole Alessandro Fortis. — Seguito della discussione sul d%segr\o di legge
relativo alla Corte di cassazione — Discorrono i deputati Cuccia, Bar santi, Sacchi, Indelli,
Cambray-Digny, Finocchiaro Aprile, Falconi, Cerruti, Della Rocca., il relatore deputato Righi
ed il ministro di grazia e giustizia. — Osservazioni sull'ordine dei lavori parlamentari del ministro di grazia e giustizia e del deputato Villanova.
La seduta comincia alle 2.20 pomeridiane.
Quartieri, segretario., dà lettura del processo
verbale della tornata precedente.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
Trompeo.
Trempeo. Per motivi di salute essendo stato
impedito dell'intervenire alla seduta di sabato
scorso, dichiaro che se mi fossi trovato presente
avrei vgtato per il no, nella votazione nominale;
ed jn favore dsUe Cassazione unica penale.
Presidente. L'onorevole Lagasi ha facoltà di
parlare.
Lagasi. Debbo fare io pure la dichiarazione che
avrei votato pel «<? sull'ordine del giorno.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
Faina.
Faina. Faccio la stessa dichiarazione. Avrei
votato pel no.
Presidente. L'onorevole Sanvitale ha facoltà di
parlare.
Sanvitale- Anche io, se fossi stato presente,
avrei votato pel no.
m
Presidente. Onorevole Rossi?
Rossi. Faccio identica dichiarazione: avrei votato pel no, se fossi stato presente.
Presidente. Onorevole Dini?
Dini. Se fossi stato presente avrei votato per
il no.
Presidente. Di queste dichiarazioni s g ^ fatta
menzione nel processo verbale della ^edftte di oggi,
JSjpu essendovi altre osserY^?ÌQni r i m ^ g approvato il processo verbale.
(È approvato).
3
Petizioni.
Presidente. Si dà lettura del sunto delle petizioni.
Quartieri, segretario, legge :
4391. Il sindaco di Aulla trasmette una deliberazione di quel Consiglio comunale con cui si
chiede che dal Parlamento venga dichiarata festa
civile il Venti Settembre.
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Camera dei Deputati
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A
Prego gli onorevoli deputati che sono iscritti
4392. Il sindaco di Ozieri trasmette lina petizione di quel Consiglio comunale, perchè venga per parlare su questo articolo di astenersi dal
impedito alla Navigazione generale di aumentare rientrare nella discussione generale.
Il primo iscritto è l'onorevole Cuccia. Ha fai noli del 25 per cento, e perchè dal Governo
siano presi i provvedimenti necessarii per far coltà di parlare.
cessare la crisi economica della Sardegna.
Cuccia. Onorevoli colleghi, non solo non rientrerò nella discussione generale, ma piglierò per
punto di partenza la conclusione della discussione
Congedi.
generale medesima, che fu la votazione di un
ordine del giorno, col quale si dichiarò doversi
Presidente- L'onorevole Gangitano, per mo- mantenere
impregiudicata in modo assoluto la
tivi di salute, ha chiesto un congedo di giorni 20. questione della
suprema magistratura in materia
(È accordato).
civile, e doversi unificare la giurisprudenza in
materia penale.
Nomina a sotto-segretario di Stato per l'in- Quest'ordine del giorno, secondo me, ha un
doppio significato : uno letterale e l'altro politico.
terno, del deputato Alessandro Fortis.
Il significato letterale è questo: che si proceda
Presidente. Da Sua Eccellenza il presidente del subito alla riforma della suprema magistratura
Consiglio, ministro dell' interno, è giunta la se- penale; che si lasci intatta, assolutamente intatta,
la questione del supremo magistrato civile. Io
guente lettera :
terrò memoria, nel corso della discussione, di
" Roma, 3 dicembre 1888.
questo primo significato letterale dell'ordine del
giorno.
Ma mi pare che ci sia qualche cosa ne" Eccellenza,
articoli che contravvenga a quella parte, per
" Ho l'onore di partecipare a V. E. che, sulla lagli quale
devesi lasciare impregiudicata la quemia proposta, eoa decreto in data di ieri, Sua stione della
suprema magistratura civile. Se troMaestà il Re si è compiaciuto nominare sotto- veremo qualche
grave o lieve, ci risegretario di Stato per l'interno l'onorevole de- corderemo tatti pregiudizio,
che
l'ordine
del giorno votato
putato Alessandro Fortis.
dalla Camera importa che nessun pregiudizio
" Gradisca V. E. ch'io Le* .rinnovi gli attestati deve recarsi alle funzioni civili della Corte di
della massima mia considerazione.
cassazione.
11 ministro dell' interno
Il secondo significato, che io diceva politico,
presidente del Consiglio dei ministri
dell'ordine del giorno votato dalla Camera, è
Crispi. „
questo senza mezzi termini : che, cioè, l'onorevole
ministro della giustizia è padrone assoluto della
situazione.
La strabocchevole maggioranza che
Seguito della discussione del disegao di legge approvò sabato
l'ordine del giorno della Comrelativo alla M e di cassazione.
missióne, dimostra che oggi il ministro della giustizia può quello che vuole. Da questo secondo
Presidente. L'ordine dei giorno reca il seguito significato dell'ordine del giorno io ne cavo una
della discussione sul disegno di legge: Deferimento regola per la mia condotta nella discussione degli
alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti articoli. Naturalmente sono obbligato a parlare
gli affari pt-nali del Regno.
alla Camera; ma qualunque discorso io facessi
La discussione generale essendo finita nella alla Camera, se fosse in qualunque modo ostegseduta di sabato, e la Camera avendo delibe- giato dal ministro della giustizia, sarebbe inutile.
rato di passare alla discussione degli articoli, prò Quindi io mi rivolgo all'onorevole ministro precederemo alla discussione dell'articolo 1°.
gandolo che se, per avventura, qualcuno degli
Ne do lettura.
emendamenti da me presentati gli apparirà giu" La Corte di cassazione di Roma, oltre le sto, utile, voglia egli nella sua saviezza e nella sua
attribuzioni che le sono deferite dalle leggi 12 imparzialità, raccomandarlo alla Camera.
Io mi dichiaro assolutamente incapace di fare
dicembre 1875, n. 2^37, e 31 marzo 1877,
n. 3761, eserciterà quelle ora spettanti alle al- qualsiasi altra utile raccomandazione.
E a questo proposito devo dichiarare che io
tre Corti di cassazione del Regno in materia
sono altamente sodisfatto del modo, col quale
penale. „
u
u
a
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2a
SESSIONE —
DISCUSSIONI —
l'onorevole ministro e la Camera hanno fatto procedere la discussione generale.
Non vi è stato nulla di affrettato ; le ragioni
pro e contro si sono liberamente e completamente sviluppate. E mi felicito di aver fatto questa preghiera nella discussione generale, cioè di
discutere con calma la legge senza pressione e
senza strettoie di tempo.
Per questa parte, ringrazio dunque l'onorevole
ministro di avere avuto la pazienza di lasciare
svolgere adeguatamente questa discussione. Lo
ringrazio di cuore, quantunque io appartenga al
numero dei vinti.
Ma ora non si tratta più della questione se
debbasi, oppure no, fare la legge. La legge sarà
fatta; ma è una legge d'indole essenzialmente
tecnica, essendo già la parte politica della stessa,
esaurita. Ed io rinnovo all'onorevole ministro la
preghiera di voler usare, nella discussione degli
articoli, la stessa longanimità che ha avuto nella
discussione generale; perchè, altrimenti, se si
volesse essere restii a far discutere tecnicamente,
articolo per articolo, questa legge, a nulla varrebbe la discussione generale già fatta.
E tanto più io devo fare questa calda preghiera all'onorevole ministro, inquantochè egli non
permise, dirò anzi non volle che la discussione di
questa legge fosse fatta nel giugno scorso; e di
questa risoluzione in ebbi motivo di essere grato
allora ; e la gratitudine mia non scomparirà oggi,
anche se la legge verrà approvata qual'è, dopo
una adeguata discussione. Chè, se per avventura,
nella discussione degli emendamenti, apparisse
l'idea che emendamenti non si devono consentire
alla legge, perchè, alla fin della Sessione, manca
il tempo di riportare la legge al Senato, io direi
all'onorevole ministro, che la cortesia, la gentilezza che volle usare a non pochi di questa Camera, vietando la discussione della legge in giugno ultimo, si ridurrebbe ad un peggioramento
di condizione, che certo non poteva essere allora nelle intenzioni del ministro; a tutt'altro insomma che ad un favore.
A giugno, non sarebbe stato permesso di dire
alla Camera: rifiuto un emendamento buono, rifiuto un emendamento che migliora la legge, perchè non ho tempo d'andare in Senato. Il tempo
c'era, da giugno a dicembre.
Non si avveri, dunque, il sinistro vaticinio che
quella generosità del ministro possa risolversi a
tutto scapito, a tutto danno di coloro i quali hanno
la convinzione che la legge, anche approvata nel
suo complesso, debba essere riformata in alcuni
particolari; ciò, è inutile dichiararlo, riuscirebbe
Camera dei
TORNATA DEL 3 DICEMBRE
Deputati
1888
immensamente doloroso a coloro che dall'egregio
ministro della giustizia ebbero conceduta questa
dilazione. Ed ora vengo a parlare dell'articolo 1.
Io sarò brevissimo, onorevole ministro: perchè
voglio risparmiarmi per gli altri emendamenti che
verranno dopo.
Sull'articolo 1 (la Camera lo ha sott'occhi), dalla
parte nostra intendesi conciliare, per ora, la uniformità desiderabile della giurisprudenza con la
possibilità pel magistrato di votare e decidere su
tutti i ricorsi che affluiranno alla Corte unica. Il
ministro ha segnato la cifra di 10,500 ricorsi, in
media; cifra enorme, cifra spaventevole, cifra
nove volte maggiore di quella dei ricorsi che
smaltisce la Cassazione di Francia.
L'onorevole ministro mi pare che, nella discussione generale, abbia detto che alla media dei
l/- ; 00 ricorsi in Cassazione francese, bisogna accoppiare la considerazione che pochi altri ricorsi
sono nella Cassazione francese sbarazzati dalla
Chambre des requètes, e che quindi i ricorsi potranno essere di più.
Ma, onorevole ministro, se questo Ella ha detto
nella discussione generale, la prego corregere in
questa parte le sue informazioni.
La Chambre des requètes non funziona affatto
in materia penale ; essa funziona esclusivamente
nella materia civile.
Dunque i 1,200 ricorsi, in media, della Cassazione francese, comprendono tutto il numero dei
ricorsi possibili in Francia.
La ragione di questa enorme diversità tra il
numero dei ricorsi in Francia ed in Italia, non
occorre ripeterlo, che è conosciuta da tutti, è
questa sola: che in Francia è possibile, dopo
l'annullamento pronunziato dalla Corte di cassazione, andare ad incontrare nel giudizio di rinvio
una sentenza più sfavorevole; la pena può essere
aumentata.
Di guisa che, ordinariamente, coloro i quali
non hanno subito nel primo giudizio una condanna al massimo della pena, non ricorrono, perchè temono che il rinvio possa peggiorare la loro
condizione.
Ecco l'unico e vero motivo per cui in Francia
si ricorre meno che in Italia.
Io non voglio ora pronunziarmi se bisogna abolire oppur no l'articolo 678 del Codice di procedura
penale; mi astengo dal farlo, perchè noi non discutiamo la procedura penale ; ma, lo dico francamente, non posso non far notare alla Camera
che se la Cassazione francese, con una popolazione
superiore alla nostra, comprese le colonie, non
discute che 1200 ricorsi all'anno, ciò dipende
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Parlamentari
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däcche üel Codice di procedura penale non esiste
il pendant dell'articolo 678 del Codice di procedura penale italiano^
D u n q u e è immancabile che, fintantoché la procedura penale non sarà riformata in Italia, noi
avremo 10,500 ricorsi all' incirca.
Ora e possibile, quasi direi, meccanicamente
aceti.niùlaró questo ìavorb di 10,500 ricorsi soprä
là sblä Cotte di cassazione di R o m a ? Nessuno
i à btiöiiä fede pUÒ dire che ciò sia póssibilè ;
ognutìo anzi deve riconoscerne la gi-ande difficoltà.
I l lavoro accentrato sarà p i ù proficuo, sta bene,
m a qtiesto profitto dèi lavoro accentrato non ridurrà mai i ricorsi da 10,500 a due mila o tre
mila, che è proprio il nùmero degli affari che
pùò ibiigàre ùna sola Corte dì cassazione.
D ù n q u e egli è allo scopo, onorevole ministro
e onorevoli colleghi della Commissione, di render
possibile il regolare funzionamento dell'unica
Corte di cassazione, che noi proponiamo che si
incominci a deferire a questa Corte un certo numero di affari, non tutti 5 e fra questi scegliere
quei tali affari che valgano realmente a fissare la
giurisprudenza e ad unificarla.
Certamente l'onorevole ministro ha letto prima
di me l'opuscolo del D u p i n La jurisprudence des
arrèts. I n quell'opuscolo, o signori, scritto da
uomo competentissimo, noi apprendiamo che non
tutte le sentenze della Cassazione formano stato,
creano massima; un gran numero di sentenze, 0
per la specie che viene in discussione, 0 per
altre considerazioni, sono sentenze che non si
invocano mai ad esempio, e ad esempio autorevole pèr la Corte di merito.
M a vi sono le sentenze che fanno stato, che
costituiscono autorità in giurisprudenza, e queste
sono ben poche; e tali, secondo me sono le seguenti, cioè: 1° le sentenze che dirimono i conflitti; 2° quelle che si pronunciano nell'interesse
della legge; 3° finalmente le sentenze che si pronunciano a Sezioni riunite.
Ecco, 0 signori, un lavoro abbastanza grave,
abbastanza serio, ed importantissimo per i suoi
effetti sul coordinamento della giurisprudenza
penale, che potrebbe essere concentrato in Roma
senza spostamento di sedi e movimento di personale.
Ciò non porta che si mantengano per sempre le
altre Corti di cassazione; ciò porta solamente che
si differisca di qualche tempo il deferimento completo degli affari penali alla Cassazione centrale.
D i qualche tempo, io dico, perchè spero che
Camera
dei
Deputati
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non di molto vorrà farsi aspettare il nuovo Codice di procedura penale.
Ecco i motivi ai quali è appoggiato l'emendamento all'articolo I o che raccomando alla Camera, invocando, se sarà possibile, il patrocinio
dell'onorevole ministro per farlo passare. Non ho
altro a dire.
Presidente.
L'onorevole Barsanti ha facoltà di
parlare.
Barsanti. Onorevoli colleghi, dopo che con solenne votazione la Camera ha deliberato di passare alla discussione degli articoli, come diceva
teste l'onorevole Cuccia, a noi, che siamo oppositori del disegno di legge e non oppositori del ministro proponente, non rimane altro che adoperarci affinchè nello stesso disegno di legge siano
introdotte tutte le opportune modificazioni che
valgano da un lato ad accrescere i vantaggi che
ci ripromettiamo di ottenerne, e dall'altro a diminuire i pericoli che noi crediamo possano derivarne.
A quest'intenzione è ispirato l'emendamento
che io propongo all'articolo I o , emendamento il
quale non ha altro scopo se non che quello di scolpire viemeglio il carattere di temporaneità di
questo disegno di legge e di affermare solennemente la promessa che si procederà ben presto al
riordinamento dell' istituto di Cassazione, anco
neìla materia penale.
L a Camera, votando l'ordine del giorno della
Commissione, dichiarò che rimaneva impregiudicata la questione che riguardava la suprema magistratura del regno nella materia civile. Con
tale dichiarazione la Camera ha inteso di riservare
a sè medesima pienissima libertà di scegliere fra i
diversi sistemi, fra il sistema- della Cassazione,
quello della terz'istanza, e quello che contemperando l'uno e l'altro raccogliesse in sè la maggior
copia di benefici, e allontanasse da sè la maggior
copia degl'inconvenienti che sono inerenti all'uno
ed all'altro sistema. Io non credo che, approvando
quell'ordine del giorno, si volesse stabilire per
sempre che la Cassazione in materia penale debba
essere sempre unica.
Questo so certamente che, approvan4o quell'ordine del giorno, la Camera non intese di abdicare al diritto di introdurre nell'istituto della
Cassazione anche unica tutte quelle riforme che
possano essere reclamate e dagl' insegnamenti della
scienza e dalle condizioni dei tempi nuovi e dai
bisogni della giustizia. Che questo sia l'intendimento della Camera, io ne ho avuto in questo
momento la conferma, essendo stato ascoltalo con
attenzione lo svolgimento dello emendamento pro-
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Camera dai Deputati
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posto dall'onorevole Cuccia; emendamento ne) promessa che questa riforma sarà studiata ora per
quale io pienamente consento. Io mi auguro che quando l'istituto sarà riordinato.
Non è questa, egregi colleghi, la sola ragione,
la Camera vorrà ascoltare anche lo svolgimento
dell'emendamento mio con pari benevolenza; im- per la qtiale io desidero che il primo articolo di
perocché, se la mia autorità è di gran lunga questa legge incominci con le parole : " Sino a che
nferiore a quella dell'egregio collega, l'emen- sia riordinata la Suprema magistratura del redamento mio ha anche proporzioni ben più mo- gno. „ Spero che la Camera vorrà acconsentirmi
di dire alcun' altra ragione e di citare alcuni
deste.
Ho già detto che io consento pienamente nel- esempi, dai quali apparirà quanto sia questo riorl'emendamento dell'onorevole Caccia, in quello dinamento urgente e necessario.
Prima di tutto, parlando dell'ammissibilità del
emendamento, cioè, col quale si vorrebbe sottrarre
•ricorso,
noi sappiamo che il condannato ad una
alla Corte di cassazione di Roma la cognizione
pena,
eccedente
i tre mesi di carcere, non può
dei ricorsi dalle sentenze inappellabili dei pretori
esigere
che
il
suo
ricorso sia giudicato se prima
e dei tribunali correzionali.
Sono ormai pochi giorni che si discusse in non sia ammesso a libertà provvisoria o non si
questa Camera la legge di pubblica sicurezza, costituisca in carcere. Io non discuto l'intrinseca
quella legge la quale ha con la legislazione pe- bontà di cosiffatta disposizione; ma domando alnale tanta affinità che, a tutto rigore, se si eccet- l'onorevole guardasigilli : crede egli sia giusto che
tuano alcune disposizioni eccezionali e tempora- questa disposizione rimanga? Crede egli sia
giusto che si lasci al magistrato autore della sennee, avrebbe dovuto farne parte integrante.
tenza denunziata in Cassazione il libero arbitrio
Or bene, se io non mi inganno, l'articolo primo
di accordare o non accordare ai ricorrenti il bedi questa legge trovasi in evidente antinomia con
neficio della libertà provvisoria, quel libero arquella parte della legge di pubblica sicurezza che
bitrio che si esercita qualche volta coll'imporre
riguarda l'ammonizione; perchè, mentre questa
una cauzione impossibile, quel libero arbitrio in
legge riposa sul fondamento che, per l'applicasostanza che consiste nell'aprire o nel chiudere
zione della legge penale, ci sia bisogno sempre
le porte della Cassazione a chi alla Cassazione
di una giurisprudenza uniforme, questo fondaricorre? A me pare che giusto non sia, e reclamo
mento non è quello della legge che già approche l'istituto della Cassazione sia anche su -ciò
vammo. Tanto poco si temè allora il pericolo
riformato.
delle giurisprudenza difforme, che per la mateHo parlato di una questione riguardante l'amria delle ammonizioni si fecero tante Cassazioni
missibilità
dei ricorsi ; mi consenta, l'onorevole
nel regno quante sono le Corti di appello.
guardasigilli, mi consenta la Camera che io citi
Nè si dica che qui si tratta di materia asso- un altro esempio riguardante i motivi di ricorso.
lutamente penale, di materia che interessa l'onore Fra questi il Codice di procedura civile annoe la libertà dei cittadini; quantunque non ne in- vera quello dell'eccesso di potere, eccesso di poteressi più la vita, poiché, vivaddio! la pena di tere il quale sta a significare ben altra cosa, che
morte è abolita; giacche l'ammonizione, che non è la violazione delle regole di competenza.
un istituto civile (adopero questa parola in contrapOr bene, qual'è il significato di queste parole
posto di penale, e non in contrapposto di barbaro), adoperate dalla legge? Tutti dicono, che esse sil'ammonizione che stampa sulla fronte del citta- gnificato non hanno; e tanto è vero ciò che,
dino l'onta indelebile della tendenza, o della abi- quando nel 1808 si riformava in Francia il Cotualità al delitto, l'ammonizione che incammina dice d'istruzione criminale, che era stato fatto
il cittadino sulla via del domicilio coatto, inte- nel brumaio dell'anno 4°, il Berlier diceva che
ressa assai vivamente la libertà e l'onore.
quelle parole dovevano essere soppresse ; impeOra io non intendo perchè ciò che è vero e rocché esse o non avevano significato, o ne avebuono per quello che si riferisce alla legge di pub- vano uno troppo vago e indeterminato; e il leblica sicurezza, non debba essere vero e buono gislatore francese infatti le soppresse. Alla Frànegualmente per quello che riguarda i delitti mi- cia bastò la breve esperienza fatta dal brumaio
nori, ossia quelli che sono giudicati dai pretori e dell'anno 4° al 1808; a noi non è bastata la lunga
dai tribunali correzionali.
esperienza che ne abbiamo fatta, dal 1865 fino
Se si crede che non sia giunto ancora il mo- ad oggi per accorgerci, che 1' istituto della Casmento nei quale' si possa introdurre questa riforma sazione deve essere in questa parte riformato.
nell'istituto della Cassazione, almeno ci si dia la
Un ultimo esempio io voglio allegare; ed è
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DISCUSSIONI —
quello che si riferisce alla giurisdizione della
Corte di cassazione, per ciò che attiene al giudizio di fatto. Si dice che la Cassazione non si
occupa del fatto. E giusto che sia così? E giusto
che continui a funzionare questo istituto, come
ha funzionato finora? Consenta la Camera a me,
che comincio ad esser vecchio e che posso essere
chiamato laudator temporis arti, di ricordare la
legislazione toscana.
Nel 1838 fu istituita in Toscana la Corte di
cassazione, e ne fu copiato l'ordinamento dalla legislazione francese; quantunque vi si aggiungesse,
che la Corte di cassazione poteva pronunziare,
anche quando si accorgeva che nella sentenza
era incorso un falso supposto intuitivo.
Ma non si arrestò a questo punto il legislatore
toscano, e nel 27 ottobre 1846 pubblicò una legge
nuova, nella quale, dopo aver detto, all'articolo
primo, che le sentenze dovevano contenere l'esposizione dei fatti, si aggiungeva nell'articolo secondo :
u
Nell'esposizione dei fatti prescritta come sopra, non potrà farsi menzione di alcun fatto che
dal processo verbale di udienza esplicitamente, o
per relazione al processo scritto, non risulti aver
formato oggetto di esame nella pubblica discussione. „
E questa una disposizione, della quale credo
che bisogni tener conto in quel riordinamento
che mi auguro sollecito., in quel riordinamento,
ad effettuare il quale appunto è diretto l'emendamento da me proposto.
Crediatelo, onorevoli colleghi: sia multiplo o no
l'istituto della] Cassazione, esso ha bisogno di essere riformato. Lasciamo agli sforzi esegetici degli eruditi il ricercare se questo istituto sia una
recente esotica creazione, o abbia invece le sue
radici nel puro diritto romano, o nei capitolari
di Carlo Magno.
Quello che è {certo si è che e sso, come oggi
funziona, non funziona regolarmente; perocché
non si possa non ritenere irregolare che la Cas
sazione, quand'anco riconosca l'ingiustizia di una
sentenza., debba confessare quotidianamente che
non ha potenza di correggerla e di emendarla.
Sta bene che anche sulla porta di Cassazione sia
scritto quel motto che è proprio di tutti i tribunali: u La legge è uguale per tutti; „ ma finche
l'istituto di Cassazione rimarrà tal quale è, a quel
motto generale dovrebbe aggiungersi il motto speciale oraziano: Video meliora, jjroboque: deteriora
sequor.
Io non vorrei che mi si rispondesse con una
delle solite frasi stereotipate, delle quali si è ab-
Camera dei
TORNATA DEL 3
DICEMBRE
Deputati
1888
bondato nella discussione generale: la giurisprudenza uniforme supplirà alla imperfezione della
legge.
No: il giudice giudichi; il legislatore legiferi.
E bene che si abbia una giurisprudenza uniforme. Ma questa consiste nella interpretazione
soltanto dottrinale, perocché io non so che sia
stato ancora abrogato l'articolo 73 del nostro Statuto fondamentale, il quale dice che spetta al Potere legislativo soltanto lo interpretare le leggi
in modo obbligatorio per tutti.
Anche io desidero l'unità della giurisprudenza;
ma non per questo desidero meno il riordinamento della Cassazione. La giurisprudenza non
può essere la negazione della scienza.
Alla scienza, che non ha confini, non si può
dire: queste sono le colonne d'Ercole; a questo
punto tu devi arrestarti.
Se l'istituto dovesse rimanere tale quale è, la
legislazione penale diventerebbe la divinità del
Corano, che ha un solo profeta, o diventerebbe
la Bibbia, che, nel concetto cattolico, per la salute delle anime, non può essere letta, se non è
tradotta dall'arcivescovo Martini.
Per queste considerazioni e per moltissime
altre, che io potrei fare, se non fosse opera troppo
lunga e fastidiosa, io desidero che l'istituto della
Corte di cassazione sia riordinato, e che nell'articolo primo si dica :
u
Sino a che sia riordinata la suprema magistratura del regno, le sezioni di Corte di cassazione, ecc. „
Queste non sono parole mie : sono appunto le
parole che il legislatore adoperò nella legge del
12 dicembre 1875; quella legge, cioè, che creò
quella istituzione, alla quale oggi si vogliono deferire tutti gli affari penali del regno. Essa comincia appunto con le stesse parole: u Sino a
che sia riordinata, ecc. „
L'aver ricordata la legge dei 1875 mi ha suggerito anche un'altra modificazione di pura forma
che vorrei fosse inserita nell'articolo primo. L a
modificazione consisterebbe nel sostituire le parole delle sezioni di Corte di cassazione alle altre
della Corte di cassazione. Ma, ripeto, io facendo
questa proposta intendo sollevare una semplice
questione di forma e non di sostanza. So bene
che la questione non è nuova: so bene ch'essa fu
sollevata nell'altro l'amo del Parlamento e che fu
risoluta nel senso contrario a quello che io proporrei. Ciò non ostante io credo opportuno che
la Camera anche su ciò si pronunzii. Quello a
cui tengo specialmente è che si abbia in questa
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Parlamentari
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SESSIONE —
DISCUSSIONI —
legge l'affidamento che l'istituto della Cassazione
sarà riordinato.
Il riordinamento del quale io parlo è opportuno, urgente, indispensabile. Noi lo avremmo
voluto contemporaneo al fatto gloriosissimo della
pubblicazione del Codice penale. Noi avremmo
voluto che l'onorevole guardasigilli, il quale ha
tanto ben meritato per questo fatto gloriosissimo,
e può vantarsi di esserne stato grandissima
parte, avesse compiuto l'opera sua. Ci prometta
almeno l'onorevole ministro che questo riordinamento sarà fatto al più presto, ed egli si assicuri
che in quel giorno saremo tutti con lui, guidati
dalla grande autorità di cui gode, dall' immensa
dottrina che possiede. In quel giorno egli non
avrà solamente la numerosa falange di coloro
che nella lealtà della loro coscienza fanno prevalere le considerazioni politiche ai principii dì
diritto; egli non avrà solamente la numerosa falange di coloro che, vivendo sotto la giurisdizione della Cassazione di Roma, non si sono dati
pensiero dello spostamento degli interessi giudiziari che questa legge produrrà in altre regioniNoi saremo tutti in quel giorno con lui, perchè
tutti, senza distinzione, siamo persuasi che la
migliore amministrazione della giustizia è il più
saldo fondamento dei regni.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
ministro..
Zanardelli, ministro guardasigilli. Dirò brevi
parole intorno agli emendamenti che furono proposti, l'uno dell'onorevole Cuccia, l'altro dell'onorevole Barsanti. Io spero che tanto l'uno quanto
l'altro ammetteranno non solo che io non volli
esercitare alcuna strettoia, per usare la parola
adoperata al principiare di questa discussione dall'onorevole Cuccia, quanto al. corso ampio di
questa discussione, ma che, inoltre, (e con ciò
intendo rispondere alle ultime parole dell'onorevole Barsanti) volli ammettere che la questione
venisse giudicata con criterii affatto impersonali,
lasciando assolutamente in disparte qualsiasi considerazione di fiducia verso di me, la quale potesse mettere in imbarazzo gli amici miei; il che
vale a dimostrare all'onorevole Barsanti che non
poterono già quelle considerazioni politiche di cui
egli ha parlato sul voto della Camera, ma poterono unicamente le considerazioni intrinseche,
obbiettive, che si riferiscono all'ordinamento migliore della nostra magistratura suprema in materia penale.
Ed ora, venendo direttamente agli emendamenti e fermandomi ad essi, senza punto occuparmi di ciò che si è dibattuto prima, dirò ri-
Camera dei
TORNATA DEL 3 DICEMBRE
Deputati
1888
guardo all'emendamento dell'onorevole Cuccia, che
per quanta buona volontà io voglia metterci, mi
pare proprio che esso costituisca la negazione
del disegno di legge. Imperocché l'intento del
disegno di legge è quello di unificare in materia
penale la Cassazione in Roma, ed invece l'emendamento Cuccia lascia sussistere le cinque sezioni
penali delle Corti di cassazione.
Mi pare che questa sia una ragione evidente per
la quale, senza contraddire all' intento della legge,
al voto della Camera, non si possa accettare l'emendamento dell'onorevole Cuccia.
Egli ha parlato del numero stragrande dei ricorsi. Io non tornerò su ciò che dissi l'altro giorno,
mostrando che ì ricorsi medesimi si potranno
sbrigare più facilmente quando vi sarà una sola
Cassazione, una sola giurisprudenza, invece di
cinque Cassazioni, di cinque giurisprudenze diverse. E ripeterò che altro è il numero dei ricorsi, altro è il numero delle sentenze ; perchè su
molti ricorsi non si fa luogo a sentenza di merito, mentre, come già dissi, in media si ebbero
nell'ultimo quinquennio quasi diecimila ricorsi,
e soltanto 6308 sentenze di merito.
L'onorevole Cuccia parlò della Francia, come
paese che presenta un numero di ricorsi assai
tenue. Ma se il numero dei ricorsi è di gran
lunga minore in Francia che presso di noi, l'onorevole Cuccia sa meglio di me che ciò non dipende certo soltanto da quelle ragioni a cui egli
ha accennato. Mi rimetterò ad un suo testo di
lingua, a quel tale opuscolo dell'avvocato veneziano. Quell'opuscolo mette , in luce che una delle
ragioni per cui di gran lunga minore che altrove
è il numero dei ricorsi in Francia, consiste in
ciò, che colà non vi sono che sessanta avvocati
ammessi al patrocinio in Cassazione; sicché questi avvocati hanno un'alta posizione, un'alta responsabilità e si guarderebbero bene dal mettere
innanzi quei tali ricorsi destituiti d'ogni fondamento, i quali non sono prodotti che per guadagnar tempo e far sì che il condannato rimanga
in libertà o nelle carceri giudiziarie, anziché passare nelle carceri di espiazione.
L'emendamento dell'onorevole Cuccia, in conclusione, consiste nel lasciare tal quali le cinque
Corti di cassazione con le loro sezioni penali,
mandando alla Cassazione di Roma la materia
dei conflitti di giurisdizione, i ricorsi del Pubblico Ministero nell' interesse della legge, ed i
giudizi a sezioni riunite in materia penale.
Ora io credo che anche fatta astrazione dallo
argomento che già ho addotto, l'emendamento
proposto, se mira a raggiungere, come si mo-
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Camera
dei
Deputati
LEGISLATURA XVI — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1888
stra di credere, un^ unità di giurisprudenza, non
raggiungerebbe di eerto lo scopo, ma farebbe
l'opera più inefficace, più inutile cbe si possa immaginare.
E invero, se parlasi de'conflitti di giurisdizione, che si deferirebbero alla Corte di cassazione
in Roma, questi conflitti, una volta che rimangano le Cassazioni regionali, non si capisce perchè
a differenza dagli altri affari si debbano concentrare Ì£ Roma, non distinguendosi dagli altri affari per alcun carattere di maggiore generalità.
Finché le varie Cassazioni penali sussistono,
tutto ciò che ip materia di conflitti di giurisdizione poteva loro essere tolto, fu tolto con la
legge del 1875, mediante la quale furono deferiti
alla Corte di cassazione di Roma tutti i conflitti
di giurisdizione fra autorità giudiziarie comprese
in distretti diversi di Corti di cassazione, essendo
naturale che in t^l caso sarebbe mancato a ciascuna di queste Corti regionali il potere di imporre la risoluzione del conflitto ad autorità comprese in altro distretto.
Ma quando si tratta di conflitti fra autorità
giudiziarie dello stesso distretto, su cui le Corti
regionali hanno giurisdizione piena, la concentrazione di questi affari in Pomsi non avrebbe ijlcun motivo di un trattamento diverso d^gli altri
affari, non essendovi maggior ragione di avere
unità di giurisprudenza per queste controversie
che ppr le altre, anzi essenclpYi minori ragioni
perchè q u e ^ i conflitti sono rarissinxi, e minore
quindi è il bisogno di provvedere alla uniformità
dejla giurisprudenza.
Q,uantp ai ricorsi del Pubblico Ministero, nello
interesse della legge, non avrei che a ripetere le parole pronunziate dall'onorevole F a n i , quando parlava delle primavere, elleniche dell'onorevole Cuccia. Imperocché questi ricorsi neil' interesse dell^
legge POR tanno, di solito, un vero effetto giuridico e pratico ; per pnj, lascerebbero \e cose
nello ptato in cu^ gj presente sj trovano.
Inoltre questi ricorsi ne|l'interesse della legge
sorgono per togliere gravi mostruosità giuridiche
in casi nei quali è evidente l'interpretazione fallace della legge, e quindi non mai quando la giurisprudenza è dubbia e divisa, quando havvi disparità da Corte a Corte; bensì quando l'interpretazione della legge è certa, e si reputa certa
quando la giurisprudenza della Cassazione è pacifica e concorde. Vedesi adunque come per togliere le disparità fra le Corti nei casi più dubbii,
nei quali può appunto esistere la eontradizione,
non farebbe nè caldo ne freddo il mandare questi
ricorsi a Roma.
Quanto, infine, al deferire alla Corte di cassazione di Roma i gìudizii a sezioni riunite, sarebbe per lo scopo che il disegno di legge prefiggesi la cosa piti vana ed illusoria che si possa
immaginare.
Infatti i giudizii a sezioni riunite, non hanno
luogo se non quando la Corte di merito in sede di
rinvio non adotta la interpretazione della Corte
di cassazione che annullò la sentenza della prima
Corte di merito; il che, soprattutto in materia penale, avviene quasi mai, ed anzi ne' nuovi giudizii si evitano quelle nullità che provocarono
l'annullamento del giudizio precedente, sicché vediamo che sono pochissimi i giudizii a sezioni riunite in materia penale, tanto, per esempio, che
l'anno scorso, ve ne furono due a Palermo, due
a Firenze, nessuno a Torino, e nessuno a Napoli.
Perciò potrebbero indefinitamente continuare le
divergenze della giurisprudenza regionale, perchè se la Corte d'appello di Messina o Catania si
uniforma alle vedute delia Cassazione di Palermo,
la Corte d'appello di Venezia alle vedute della
Cassazione di Firenze, non avrà mai luogo il
giudizio a sezioni unite, e potranno continuare,
e perpetuarsi cinque diverse giurisprudenze regionali.
Con la proposta dell'onorevole Cuccia non rimedierebbesi quindi a nulla, e la Cassazione di
Roma non avrebbe per tale via alcuna influenza
unificatrice; è perciò evidente che non posso accettare l'emendamento del quale ho parlato.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
relatore.
Righi, relatore. Premetto che la Commissione,
nel momento attuale della discussione degli articoli, si atterrà ad un linguaggio brevissimo e
stringente, al linguaggio puro e semplice della
trattazione'degli affari.
E quindi, associandoci completamente a quanto
ebbe ad osservare l'onorevole ministro, avverto
l'onorevole Cuccia, il quale vuole rimarcare fin
d'ora la significazione letterale dell'ordine del
giorno che la Camera ebbe a votare sabato scorso,
per predisporre abilmente il terreno nel quale si
farà a combattere l'articolo 8, che quell'ordine del
giorno è esplicito dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro, e dal relatore, e dopo il rigetto dell'ordine del giorno dell'onorevole V i l l a ;
esso cioè tende a sancire che la Camera vuole unificare tutta indistintamente ila magistratura suprema del Regno in materia penale.
Ha quindi ragione perfettamente il ministro
quando dice che l'emendamento dell'onorevole
Atti
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Parlamentari
LEGISLATURA
XVI —
2
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DISCUSSIONI —
Cuccia corrisponde alla negazione stessa della
legge.
Quanto all'emendamento dell'onorevole Barsanti,
esso racchiude due concetti : l'uno, che lo stesso
proponente ebbe a dichiarare essere semplicemente di forma, vale a dire la soppressione della
qualifica di Corte di cassazione, e il ritorno alia
dizione sezioni temporanee; ma non credo che,
dopo la discussione seguita al Senato su questo
argomento, sia più il caso d'insistere sopra tale
terreno.
Coll'altro suo emendamento l'onorevole Barsanti vorrebbe dare il carattere di provvisorietà
all'organizzazione che andiamo oggi facendo della
suprema magistratura in materia penale.
Onorevole Barsanti, mi sembra che la risposta
sia assai semplice e pronta. Il dare oggi un carattere di provvisorietà a questa riforma è perfettamente contrario agli intendimenti del ministro proponente, ed a quelli della Camera, che
votò con sì grande maggioranza l'ordine del
giorno approvativo.
Se poi egli intende alludere alla possibilità
che un giorno si addivenga a modificazioni dell' istituto della Cassazione, la riserva è affatto
inutile; noi siamo qui potere costituente, e quel
qualunque giorno in cui volessimo cambiare i
nostri ordinamenti giudiziari saremmo sempre
liberi di farlo.
Per queste ragioni semplicissime, noi non possiamo non associarci all'onorevole ministro guardasigilli approvando l'articolo 1° nella forma che
ora è innanzi alla Camera.
Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Domando perdono all'onorevole Barsanti se mi ero
dimenticato di esprimere il mio avviso intorno al
suo emendamento. Anch'io confermo quello che
ha detto l'onorevole relatore della Commissione,
dichiarando che gli intendimenti dell'onorevole
Barsanti riguardanti l'ordinamento della suprema
magistratura non sono per nulla lesi dall'articolo
in discussione: perciò è inutile la riserva espressa
nel proposto emendamento, e d'altra parte si sa da
tutti che le leggi non rimangono in vigore se
non fino a quando non siano da altre leggi abrogate o modificate.
L'emendamento dell'onorevole Barsanti, tende
inoltre ad attribuire alla Corte di cassazione di
Roma il nome di Sezioni dì Corte di cassazione,
anziché quello di Cortè di cassazione. È questo un
emendamento ch'era già stato proposto nel Senato
da un uomo di grande autorità, l'onorevole senatore Calenda; ma che, nonostante l'autorità del
proponente non ebbe, si può dire, alcun suffragio.
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DICEMBRE
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1888
Ed infatti è mai concepibile che si voglia mantenere col nome in uno stato d'inferiorità la Corte
di cassazione di Roma, in confronto delle altre
quattro, mentre, non solo ora noi affidiamo ad
essa tutta la materia penale, ma già prima di
questa legge, essa era il solo magistrato competente per tutta la disciplina giudiziaria, pei conflitti di giurisdizione fra autorità appartenenti a
distretti diversi, pei conflitti di attribuzione, e
per tutto quello che si riferisce alle leggi d'ordine
pubblico e d'interesse generale?
Vorrete voi che il nome stuoni così grandemente con la cosa, e che mentre la Corte di cassazione di Roma in fatto ha il primato su tutte le
altre, nel nome sia a tutte le altre inferiore ? E
tutto ciò, perchè in origine ebbe il nome di Sezioni temporanee, nome che poscia è d'altronde
cessato, per virtù d'altre leggi.
Per tali ragioni, come dissi, anche il Senato ha
respinto alla quasi unanimità l'emendamento dell'onorevole Calenda, il quale era quello stesso ora
proposto dall'onorevole Barsanti, che io prego la
Camera di voler respingere.
Presidente. Verremo dunque ai voti. Due sono
gli emendamenti presentati all'articolo primo: l'uno
è quello dell'onorevole Cuccia, sottoscritto anche
dagli onorevoli Barazzuoli, Villa e Rosano, che
evidentemente altera e modifica, se non esclude
addirittura, il concetto informativo dell'articolo
primo.
Viene poi l'emendamento dell'onorevole Barsanti, il quale ammette il principio ispiratore dell'articolo primo, ma tende a dare alla disposizione
un carattere temporaneo. E vero, onorevole Barsanti?
Barsanti, Sì signore.
Presidente. L a Commissione ed il Governo dichiarano di non accettare nò l'uno ne l'altro emendamento. Porrò a partito prima quello dell'onorevole Cuccia che è più radicale.
Ne do lettura:
" La Corte di cassazione di Roma, oltre le attribuzioni che le sono deferite dalle leggi 12 dicembre 1875, numero 2837 e 31 marzo 1877,
numero 3761 eserciterà quelle ora spettanti alle
altre Corti di cassazione del regno sui conflitti di
giurisdizione in materia penale, sui ricorsi del
Pubblico Ministero nell' interesse della legge e sui
ricorsi penali che a norma di legge devono essere
decisi a sezioni unite. „
Coloro che l'approvano sono pregati d'alzarsi.
(La Camera non
approva).
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Atti Parlamentari
LEGISLATURA XVI — 2
a
Camera dei Deputati
SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1 8 8 B
Do lettura dell'emendamento dell'onorevole Bar- sostenga un principio ed un suo collega sostenga
precisamente il principio contrario, avrete una sola
santi :
io mi occupo della mia legge e non di
Sino a che sia riordinata la Suprema Magi- risposta:
quella
dell'altro
ministro. Tale è lo stato di fatto
stratura dei regno, le sezioni di Corte di cassa innegabile al giorno
Forse non farà piazioue in Roma, oltre le attribuzioni che sono a cere che un deputato d'oggi.
annunci
la
loro deferite dalle leggi 12 dicembre 1875, nu- cosa; ma ciò a me importa poco.cosìIo crudamente
voglio
servire
mero 2837 e 31 marzo 1877, numero 3761, eserciteranno quelle ora spettanti in materia penale innanzi tutto la verità. {Bravo!)
Quest'esordio era una necessità assoluta per
alle Corti di cassazione di Napoli, Palermo, Toprevenire
una obiezione che forse si farà alla mia
rino e Firenze, „
aggiunta.
Coloro che intendono di approvare quest'emenL' aggiunta che io propongo e raccomando alla
damento sono pregati d'alzarsi.
Camera non è di lieve interesse ; e badate, ono(La Camera non approva).
revoli colleghi, che se si vuole 1' unificazione delle
Corti di cassazione, l'interesse è delio stesso istiMetto ora a partito l'articolo primo del progetto tuto che si vuol creare, e che non mi pento di aver
ministeriale.
combattuto insieme a'miei amici.
(E approvato).
Ma la nostra opposizione essendo stata vinta
dalla
forza del numero nella discussione generale,
Viene ora^l'articolo aggiuntivo proposto dal- io so rendermi
conto della posizione : e giacche la
l'onorevole Cuccia nei seguenti termini:
maggioranza vuole la legge io credo che sia doSulle domande di cassazione contro sentenze vere di ciascun deputato cooperare affinchè la
inappellabili dei pretori e dei tribunali correzio- j la legge voluta dalla maggioranza riesca quanto
nali giudicherà la Corte di appello del distretto; più perfetta è possibile. Mi pare che in questo
osservati i termini e i modi prescritti dal Co- nessuno possa darmi torto.
dice di procedura penale, titolo X, libro II.
Ebbene, o signori, questa che ora discutiamo, è
" Le sentenze delia Corte di appello non sono, appunto una parte della legge che io credo possa e
in questo caso, suscettive di ricorso, meno che da debba essere migliorata, se voi volete che la Casparte del Pubblico Ministero nell'interesse della sazione che andate ad istituire a Roma, funzioni
legge. „
regolarmente senza danno degli affari minori e dei
non
abbienti. Imperocché parmi evidente che una
L'onorevole Cuccia ha facoltà di parlare.
ragguardevole
diminuzione di lavoro non possa
Cuccia. Poe' anzi ho dichiarato che, piuttosto
non
migliorare
l'istituzione.
che alla Camera, io sentiva la necessità di racUditemi.
comandare direttamente le modificazioni che
La Cassazione penale unica,.non dovrebbe ocparmi opportuno introdurre in questo disegno di
legge, al Governo, perchè sono persuaso che ove cuparsi che della vera ragione penale nell'inteesso si opponga, là Camera non le accetterebbe. resse della legge e delle parti. La materia delle
Ora però permettetemi, onorevoli colleghi, che io, trasgressioni e dei piccoli reati in genere non
anziché rivolgermi al ministro, mi rivolga diret- dovrebbe nell'interesse delle parti, arrivare sino
tamente a voi, prima di svolgere la mia aggiunta alla Corte suprema. In altri grandi Stati questo
principio è stato già adottato, e la procedura
all'articolo 1°.
Io vorrei sapere, non già nell' interesse di que- penale e l'organico giudiziario sono coordinati
sta legge, ma nell'interesse generale dei lavori [ allo scopo di diminuire lavoro inutile ai loro triparlamentari, se noi abbiamo, o no, un vero e ! bunali supremi.
proprio Governo di gabinetto. Sì, lo vorrei saIl Codice di procedura austro ungarico appere: perchè da gran tempo vedo invalso il si- 6 provato nel 1874, che io ho sott'occhio, contiene
stema che ciascun ministro porta la sua legge, le seguenti disposizioni :
e la sua legge è sempre una buona legge. Gli
altri colleghi del Gabinetto non se ne interessano !
ne punto ne poco, dimodoché noi vediamo preva- Nell'articolo 463 di esso è così stabilito:
lere diversi criteri legislativi secondo i ministri i " Le vie di ricorso contro le sentenze dei giùche vengono a sedere su quel banco.
| dici di distretto (i quali corrispondono ai nostri
E se domandate ad un ministro perchè egli | pretori) sono rette da regole speciali. Contro di
| esse non vi ha ricorso alla Corte di cassazione.
u
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Parlamentari
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SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1 8 8 8
I motivi di annullamento si propongono alla
Corte di appello. „
Nè questo è tutto; poiché le Corti d'appello,
in quello Stato, nel decidere sui motivi di nullità contro la sentenza dei giudici di distretto
in materia penale esercitano l'ufficio di Corti di
cassazione. Infatti l'articolo 475 dello stesso Codice dice così:
" Se la Corte di appello riconosce che la nullità sussiste, annulla la sentenza del giudice di
distretto, e rinvia il giudizio ad altro giudice
di egual grado. „
Dunque la Cassazione unica in Austria c' è ;
ma i motivi di cassazione, i motivi di annullamento che si riferiscono a cause di minore interesse, per le quali non vale la pena di fare un
viaggio fino a Vienna, si smaltiscono dalle Corti
locali con le stesse funzioni ed attribuzioni della
Corte di cassazione.
Ciò, o signori, è di una opportunità innegabile. Avanti la giustizia di polizia (chiamiamola
così) si va a discutette di violazioni di regolamenti; e non solo di regolamenti generali, per
cui c'è il libro delle trasgressioni, che forma appendice al Codice penale e che è tanto diverso
dalla materia dei delitti, ma anche di regola
menti locali.
0 come si può imporre che i piccoli contribuenti,
per piccole cause, e per ottenere la dichiarazione
se la legge o il regolamento sia stato violato, debban sostenere tutto il disagio e tutta la spesa occorrente per trattare una causa in Cassazione?
Forse mi risponderà taluno: togliendo alla
Cassazione di Roma questo lavoro, che utilità
ne avrà essa? Signori, la statistica parìa chiaro.
In tutte le Cassazioni d'Italia si discutono attualmente il seguente numero di ricorsi in materia
di polizia. Nel 1880 i ricorsi furono 1105; nel
1881 furono 1050; nel 1882 furono 1092, (c'è
un movimento ascendente) nel 1883 furono 1238,
e finalmente nel .1884 furono 1284.
Ora, egregi colleghi, in perfetta buona fede,
io vi prego di considerare se non sia vantaggioso
per l'istituto che il ministro vuol creare, e che la
Camera pure nella sua maggioranza vuole, diminuire il suo lavoro di 1285 processi all'anno,
specie ricordando che dovrà deciderne altri novemila al ['incirca?
Ma si dirà: se avvenisse che le Corti di
appello, nella materia delle trasgressioni di polizia, avessero da adottare concetti tali, in qualche raro caso, da essere in contradizione col
sistema generale del Codice, come faremo a ridurre all'unità i pronunziati delle Corti di appello in questa materia?
Egli è perciò che io ho proposto di riserbare
la facoltà alla Cassazione unica di censurare taluna di queste sentenze che potrebbe essere denunziata dal Pubblico Ministero, non mai nell'interesse delle parti, ma solamente in quello della
legge. L'importante è di far terminare questi piccoli giudizii penali nella periferia del distretto
della Corte di appello; e ciò nell'interesse delle
parti.
Alcuno mi dirà : ma perchè avete premesso
come esordio lo accenno alla difformità di criterii
nel Gabinetto ? ( Conversazioni).
E io rispondo: per necessità. La Camera ricorda che pochi giorni fa, discutendosi la legge
di pubblica sicurezza, l'onorevole ministro guardasigilli volle rimanervi totalmente estraneo: ed
io debbo dire a lui nell'interesse della Camera e
del paese che in quella legge c'erano moltissime
questioni che attingevano alla speciale competenza del ministro di giustizia, come in altre
leggi ci sono molti punti che attingono alla speciale competenza del ministro dell'interno, di
quello delle finanze, ecc. Ora io dicevo che
quando il ministro guardasigilli si è reso assolutamente estraneo alla discussione della legge
sulla pubblica sicurezza, come il ministro dell'interno si è reso assolutamente estraneo alla discussione della legge sulla Corte di cassazione,
io ho diritto di supporre che ci sia accordo nei
criteri generali, e che allorquando si cerca di
mettere in armonia una legge coll'altra, questo
accordo necessariamente supposto in un Governo
di gabinetto, non dovrebbe creare difficoltà, dubbi
e contradizioni alle proposte che in base a
quella prescrizione vengono fatte.
Ora io dico : se nella legge di pubblica sicurezza abbiamo stabilito che il ricorso contro le
ordinanze di ammonizione debba essere deciso
dalla Corte di appello, come potrebbe farsi ostacolo ad ammettere lo stesso principio per le
contravvenzioni e per i giudizi tutti di competenza pretoriale ?
Eppure oggi probabilmente vedrò combattere
la mia modesta proposta, perchè il criterio del
guardasigilli si chiarirà diverso da quello del
ministro dell'interno.
Sarei ben felice se mi ingannassi. Ad ogni
modo io domando alla Camera, io chiedo all'onorevole ministro se si possano escogitare buone
ragioni per rigettare questa aggiunta, che non
contraddice punto nè il principio della legge e
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tanto meno l'articolo primo della stessa: un'aggiunta che lascia tutto intatto e soltanto provvede
a togliere un grave ingombro nell'unica Corte
di cassazione pur provvedendo all'interesse delle
parti e della legge.
Io ho voluto avvalorare la mia proposta con
l'esempio del Codice di procedura austriaco, e
potrei anche avvalorarla con l'esempio di quello
germanico: ma vi farei perdere molto tempo,
onorevoli colleghi., e me ne astengo.
Io dunque, per queste considerazioni, raccomando alla Camera, raccomando al ministro di
voler far buon viso alla mia proposta, o, per
lo meno, di volerne fare oggetto di qualche studio, prima che se ne domandi alla Camera il
rigetto.
Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di
parlare.
Righi, relatore. Io debbo ripetere all'onorevole
Cuccia quello che ho avuto già occasione di
dire nella discussione generale: che cioè è cosa
grandemente pericolosa citare di un intero ordinamento, di un intero Codice, una singola disposizione, e questa prendere a base per le proprie argomentazioni.
Una legislazione, sia di diritto, sia di ordinamento, sia di procedura, deve essere calcolata in
tutto il suo complesso, in tutta la sua armonia.
Quindi la citazione del Codice austriaco fatta
dall'onorevole Cuccia, non ha alcun significato per
determinare il contegno che noi dobbiamo tenere
di fronte al suo emendamento e che alla Commissione pare assolutamente inaccettabile.
L'onorevole Cuccia non solamente si è mostrato quel potente lottatore che è, ma si è rivelato, in questa occasione, anche abilissimo stratega. Io mi trovava presente quel giorno in cui si
discusse l'articolo 103 della legge di pubblica sicurezza con cui il ministro dell'interno proponeva
che, contro l'ordinanza dell'ammonizione, fosse
ammesso il ricorso alla Cassazione sia per motivi d'incompetenza, sia per inosservanza alle
forme prescritte, sia per altre violazioni di legge,
mentre la Commissione invece proponeva di deferire questi ricorsi alla Corte d'appello.
Yi fu qui nella Camera chi propose di ritornare alla dizione del disegno dell'onorevole ministro*, ma l'onorevole Cuccia si affrettò a propugnare, col valore della sua eloquenza, il mantenimento della proposta della Commissione.
Ed io, se debbo dire il vero, mi sentiva tirato
per i capelli a combattere la proposta della Commissione e dell'onorevole Cuccia, perchè comprendevo perfettamente che si predisponeva un ar-
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1888
gomento per combattere in seguito la legge sulla
unificazione della Corte di cassazione.
Dobbiamo però osservare una cosa: che oggi
noi discutiamo una proposta che, votata da noi,
diventa legge : mentre 7 quando discutevamo il
disegno di legge di pubblica sicurezza non votavamo che un progetto a cui mancava e manca
ancora la sanzione dell'altro ramo del Parlamento.
Quindi, per quella solidarietà che esiste nel Gabinetto e di cui si sono avute prove così esplicite,
io trovo che seppure l'antinomia rilevata dall'onorevole Cuccia davvero esistesse, potrebbe essere
tolta durante la discussione che il Senato dovrà
fare intorno a quel disegno di leggo.
Quindi è inutile il lasciar supporre eventualità
di dissensi : è un'accidentalità nella quale incorrono gli uomini più accorti e le assemblee più
avvedute. E in ogni modo è da avvertire che se
anche l'antinomia dovesse pur rimanere, rimarrebbe per l'istituto dell'ammonizione, che è cosa
radicalmente, organicamente diversa, dallo istituto
giudiziario: ed è ciò tanto vero che, invece di
formar parte del Codice, forma parte di una
legge che s'intitola di pubblica sicurezza. Per
questi motivi, a nome della Commissione, propongo che sia respinto questo articolo aggiuntivo
proposto dall'onorevole Cuccia.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
ministro guardasigilli.
Zanardelli, ministro guardasigilli. Anch' io mi
associo alla Commissione nel pregare la Camera
di respingere questo articolo aggiuntivo.
La Commissione ha già detto quanta differenza corra fra un istituto, come quello dell'ammonizione, il quale si connette ad una disposizione temporanea di pubblica sicurezza, ed
un Codice.
Io ho già mostrato nella discussione generale
quanto la legge germanica sia lungi dall'avere,
a questo proposito, la portata che gli è attribuita
dall'onorevole Cuccia; e se avessi sott'occhio la
legge austriaca da lui citata in questo momento,
potrei fare facilmente la stessa dimostrazione.
All'onorevole Cuccia dirò poi che se il precedente suo emendamento mi pareva una negazione della legge, questo mi pare un' ironia
contro la legge stessa; imperocché mentre noi proponiamo di fare di cinque Corti di cassazione
una sola, egli propone, per questa materia, di
farne ventiquattro. (Si ride).
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
Sacchi.
Sacchi. Io volevo combattere precisamente l'emendamento dell'onorevole Cuccia. Ha già os-
Atti
Parlamentari
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servato l'onorevole relatore che qui s'introdurrebbe una modificazione al Codice di procedura
penale, ed ha già osservato l'onorevole guardasigilli che in questa legge di unificazione si verrebbero a creare, invece di cinque Corti di cassazione, altrettante Cassazioni quante sono le Corti
di appello. Ma non si può lasciare senza risposta
nemmeno quanto disse l'onorevole Cuccia, relativamente all'importanza dei ricorsi. Perchè io
non passo ammettere che la gravità giuridica di
un ricorso sia sempre proporzionata alla gravità
pecuniaria di questo stesso ricorso, o alla gravità della pena. Vi sono questioni gravissime di
diritto, che interessano una grande quantità di
cittadini, e che si contengono nei termini di una
pura e semplice disposizione contravvenzionale.
Basterebbe citare i regolamenti comunali, e i
conflitti d'interesse tra la proprietà privata e la
proprietà pubblica, per vedere quante questioni
che porterebbero, rispetto alla pena, ad una piccolissima conseguenza, porterebbero invece ad una
gravissima conseguenza rispetto al punto di diritto che si fosse violato. Così dicasi per le contravvenzioni finanziarie, e per le contravvenzioni
alla legge sui lavori pubblici le quali interessano gravemente la legislazione.
Ora, per queste, si vorrebbe deferire i ricorsi alle
Corti d'appello, perdendosi così il concetto unitario ed essenziale della legge, che è quello di
custodire l'unità della legislazione.
Ne posso ammettere l'altro argomento esemplificativo dato dall'onorevole Cuccia intorno ai ricorsi in Cassazione contro i provvedimenti di ammonizione. Questi sono ricorsi così rari, che quasi
mai potranno accadere; poiché, quando la legge
sull'ammonizione ha affidato la competenza al presidente, non vi può essere oscurità di dizione, da
render possibile un ricorso per violata competenza
di g r a d o : ed è assai difficile che si possa violare
la competenza territoriale. Quando si consideri
che si vogliono supporre violazioni di legge, là
dove tutto è rimesso all'arbitrio del magistrato che
decide il merito, si comprende che non vi possono
essere, in pratica, dei ricorsi in Cassazione.
Quindi l'esempio della legge di ammonizione
non calza-, ed io sono persuaso che la Camera,
in armonia alle deliberazioni già solennemente
prese, respingerà l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Cuccia.
Presidente. L'onorevole Cuccia ha facoltà di
parlare.
Cuccia. Per una semplice dichiarazione.
Io riconosco la facoltà dell'onorevole ministro
di accettare o respingere un emendamento: ma
Camera dei
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Deputati
1888
sinceramente non gli riconosco quella di qualificare ironia una proposta seria fatta da me,
con la preliminare dichiarazione che io intendeva di migliorare il servizio dell'amministrazione della giustizia, appoggiando la mia tesi
a Codici che certamente sono un poco più progrediti del nostro ormai vecchio Codice di procedura penale.
Nè vale il dire che l'onorevole Zanardelli se
ne rimette ad una dichiarazione generale, fatta
nella discussione generale, relativamente ai Codici germanici. Qui si tratta, ripeto, di un Codice di procedura di cui ho letto perfino gli
articoli, e che appartiene ad un paese che ha
un'unica Corte di cassazione penale, e dove non
si è trovato che ci sia nulla di strano, nè di ironico per la Cassazione, nò d'impossibile che, con
un'unica Corte di cassazione penale, possa coesistere l'istituto il quale dispone che, per le piccole
contravvenzioni, i giudizi abbiano a finire in
Corte d'appello, anche per la questione della
legge violata.
Quindi, ripeto, qualificar d'ironia, la mia proposta, è quasi, onorevole Zanardelli, intaccare le
intenzioni. Ed io domando (discuteremo o non
discuteremo; rinunzieremo a parlare o approveremo, magari in massa, gli articoli) domando, dicevo, questa garanzia di vedere rispettate le mie
intenzioni anche quando faccio delle proposte che
per qualunque motivo non si vogliano accettare.
Zanardelli, ministro
dì parlare.
di grazia e giustizia.
Chiedo
Presidente. Parli pure.
Zanardelli, ministro di grazia e giustizia.
Io
debbo dire che la mia risposta non si r i f e r i v a
certo alle intenzioni dell'onorevole Cuccia. Mi
si domanda se posso accettare una proposta, ed
io rispondo che la proposta medesima mi sembra un' ironia.
Tale mi sembra, dappoiché, ripeto, mentre noi
proponiamo di fare di cinque Corti di cassazione una sola, ove si accettasse l'emendamento
aggiuntivo dell'onorevole Cuccia, per queste materie che si riferiscono alle contravvenzioni, e di
cui ha dimostrato l ' i m p o r t a n z a l'onorevole Sacchi, verremmo ad avere altrettante Corti di cassazione quante sono le Corti di appello e le
sezioni staccate di Corte d'appello, e, cioè, ventiquattro.
Questo f u il significato della mia risposta che
si riferisce obiettivamente all' articolo aggiuntivo, non già alle intenzioni dell'onorevole Cuccia.
Presidente. Verremo ai voti.
Atti Parlamentari
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DISCUSSIONI —
Uamera dei
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DICEMBRE
Deputati
1888
L'emendamento aggiuntivo proposto dall'ono- , della sezione penale e quelli della sezione civile,
nei momenti d'ozio, cercavano d'affiatarsi, d'intenrevole Cuccia è il seguente:
dersi, di discutere per assicurare che nessuna
" Sulle domande di cassazione contro sentenze
contraddizione vi sarebbe stata tra la sezione
inappellabili dei pretori e dei tribunali correziopenale e la sezione civile (cosa del resto diffinali giudicherà la Corte di appello del distretto ;
cilissima), questa maniera d'affiatamento oggi
osservati i termini e i modi prescritti dal Codice
rimane semplicemente alle orchestre ; i magidi procedura penale, titolo X ; libro II.
strati, anche della Corte di cassazione, hanno
" Le sentenze della Corte di appello non sono
troppo da fare per le udienze, hanno troppo da
in questo caso suscettive di ricorso, meno che da
fare per le rispettive famiglie, per impiegare il
parte del Pubblico Ministero nell'interesse della
tempo che loro avanza, dopo l'adempimento di
tegge. „
: questo sacro dovere, per avere anche quello di
Coloro che sono d'avviso di approvare questo ! affiatarsi tra loro.
Assistono all'udienza, vanno in Camera di
articolo aggiuntivo, vogliano alzarsi.
consiglio,
hanno letto il processo, dispongono
(.Non è approvato).
della loro scienza, e giudicano. L'affiatamento
Leggo l'articolo 2 del disegno della Commis- dunque è una poesia, è un anacronismo.
sione :
L'ambiente! Ma, egregi colleghi, l'ambiente che
cosa è? L'ambiente lo formano le opinioni pre" La sezione penale della detta Corte di cassavalenti, i- giudicati che si pronunziano, i libri
zione di Roma è divisa in due sezioni.
che si consultano. In questo senso l'ambiente è
" La prima di esse giudicherà dei ricorsi contro
10 stesso a Roma come a Torino, a Napoli come
le sentenze delle sezioni di accusa e delle Corti
a Palermo.
di assise, dei conflitti di giurisdizione di compeQuesta conformità di ambiente non impedisce
tenza della sezione penale e delle remissioni delle
le divergenze possibili nel modo di decidere, e
cause da una ad altra autorità giudiziaria per
nei criteri di due o di quattro Camere penali
motivi di sicurezza pubblica o di legittima sodi cassazione, l'una dall'altra indipendente.
spezione: la seconda giudicherà di ogni altro riOnorevoli colleghi, è vero o non è vero che
corso, affare od istanza in materia penale. „
11 ministro guardasigilli nel suo eloquente e
Ha facoltà di parlare su questo articolo l'ono- splendido discorso dell'altro giorno, si è guardato
revole Cuccia.
bene di accennare anche da lontano alle quattro
Cuccia. Io domando alla Camera se vuole tol- sezioni della Cassazione unica? Ha parlato di
due sezioni; ha detto che finalmente due è il
lerare poche altre osservazioni.
minimo plurale immaginabile; ma di quattro non
Veci. Sì, sì.
Presidente. Onorevole Cuccia, Ella esercita un ha parlato mai. Eppure il progetto, sebbene in
via straordinaria, domanda la autorizzazione di
suo diritto. Parli.
Cuccia. La Camera italiana vuole dunque la creare quattro sezioni.
Dunque da questo numero e impossibile preunità della Cassazione; ma il progetto che abscindere
nella discussione; ed è anzi certo che
biamo dinanzi non crea l'unità. Corte di cassazione unica, ordinata come questa, non esiste, siamo alla vigilia di veder sorgere in Roma lo
istituto della Cassazione unica a quattro sezioni,
onorevoli coìleghi, in nessuna parte del mondo.
In Europa, di cui abbiamo consultate le sin- a quattro Camere.
gole legislazioni, nel maggior numero degli Stati,
Che se anche questa necessità di creare le
come diceva l'onorevole ministro, vi è l'istituto quattro Camere dovesse per insperata fortuna
della Cassazione unica, ma nessuna Cassazione nostra non sopravvenire, resterà pur sempre
unica è organizzata a quattro teste; a quattro, o { l'istituto a due Camere.
se volete, anche a due sezioni, che non hanno tra
F r a queste due Camere, gli articoli che stiamo
loro altri rapporti che quelli che vengono dal discutendo non mettono una disposizione, una pacosì detto affiatamento, dal così detto ambiente. rola intesa a coordinarle, e che ci assicuri che
Per quanto concerne l'affiatamento, onorevoli saranno due le Camere decidenti e la giurisprucolleghi, su cui qualcuno ha fatto un grande as- denza unica.
segnamento, io vi dirò che è una poesia.
Questa assicurazione la legge non la dà.
Se nell'epoca eroica della magistratura francese,
Io ripeto quel che dissi a principio.
come diceva l'onorevole Bonacci, i consiglieri !
In tutti gli Stati d'Europa ci sono le Cassa-
—- 5699 —
Atti Farèamentari
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2 a SESSIONE —
DISCUSSIONI
zioni; ci sono a Camera unica e ce ne sono a
Camere plurime: c'è il modo di coordinarle, come
si ha la prova nella Cassazione germanica.
L'onorevole ministro nel suo discorso dell'altro
giorno rispondendo diceva: finalmente anche a
Parigi c' è la Cassazione unica, ed a Parigi ci
sono le due sezioni, per ciò che concerne il penale:
la Chambre des requêtes e la Chambre criminelle.
Non rispondo a quest'obiezione, poiché vi ho già
risposto: la Chambre des requêtes non ha nulla a
che vedere nella materia penale.
Dunque una sezione ha la Cassazione unica,
oppure altrove ha più sezioni, ma ordinate in
modo che l'una non possa contraddire l'altra
senza riferirsene all' unica Camera collettiva, alle
sezioni unite. Anche questa è Cassazione unica :
ma la nostra, quella che andrà a sorgere non è
Cassazione unica, è per lo meno Cassazione duplice.
L'onorevole ministro, nel difendere la Cassazione duplice, disse l'altro giorno: anche le attuali
Cassazioni si contraddicono fra loro: anzi, diceva
che aveva un florilegio di contraddizioni nelle
quali è caduta non so se la Cassazione di Torino
o quella di Palermo. Ma l'onorevole ministro non
si è accorto che, facendo contro di me quest'obiezione, ha dimenticato la distinzione fatta nel suo
discorso, cioè delle difformità successive e delle
difformità contemporanee.
Anche la Cassazione unica di Francia o di altri
paesi, lo stesso collegio, ovunque, lo stesso uomo
qualche volta può decidere diversamente dall'oggi
al domani, ma ciò che non è ammissibile è questo : che la stessa persona fisica o morale possa
avere varie opinioni nello stesso giorno, nello
stesso momento.
Dunque a che vale, per giustificare la duplice
sezione penale a Roma, il citarmi la Chambre des
requêtes od altre, quando quello che noi vogliamo evitare, quando quello che l'onorevole
ministro vuole evitare, poiché fra noi v'è solamente dissenso non nel fine ultimo, come dissi,
ma sull'opportunità e sui mezzi adottati, quando
quello che vogliamo evitare rimane, cioè oltre
il difforme successivo, proprio dell'uomo e reclamato dal progresso dell'idee, anche la difformità contemporanea che si è detta scandalosa poila suprema autorità giudiziaria ?
Ora, in perfetta buona fede, dobbiamo riconoscere che la duplicità delle sezioni crea la difformità contemporanea, la rende possibile per lo
meno, e potrà accadere qualche volta la stranezza,
come si è chiamata, per evitare la quale si spostano quattro Corti supreme, che, in un mede-
Camera dei
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TORNATA DEL 3 DICEMBRE
Deputati
1888
simo giorno, la sezione prima di Roma decida in
un modo e la sezione seconda della stessa Corte
in un altro. Il disegno di legge divide la materia ; ma, io non voglio ripetere cose già dette
nella discussione generale; solo mi basti dire che
quella non è divisione, quella è attribuzione simultanea della massima parte delle questioni di
diritto e procedura penale all'una od all'altra
sezione. Perchè non si divide la procedura che
è unica in tutti i giudizi ; il Codice penale nella
sua parte generale non si può dividere perchè si
riproduce in tutti i giudizi. Nella stessa parte
speciale lo stesso reato, o signori, oltre ad essere
giudicato dalle assise, ora per condizioni speciali
0 di età, scuse, attenuanti in genere o altro verrà
giudicato anche da altre magistrature inferiori.
Dunque la divisione della materia non è un
mezzo efficace, e difatti i precedenti ministri
1 quali pensarono alla creazione delle diverse sezioni non divisero la materia per impossibilità
di dividerla.
Ma forse l'onorevole Commissione o il Governo mi diranno : come si può risolvere questo
problema? Un'unica sezione è impossibile per il
disbrigo di molti affari! Più sezioni sono dunque
una necessità inevitabile. Si vedrà in appresso
se possiamo accogliere la vostra proposta, ma per
ora il sistema adottato dal disegno di legge è
il meno male possibile.
Se non fossimo nel momento attuale in cui discutiamo, pur non volendo, affrettatamente gli articoli, io sarei quasi sicuro che ministro e Commissione si convincerebbero, che l'emendamento
da me proposto all'articolo 2 provvede meglio
delle due sezioni all'unità della giurisprudenza,
senza perdere il vantaggio nella distribuzione
del lavoro che le due sezioni darebbero. Ma
quando sarà dimostrato agli occhi della Camera
che l'articolo da me proposto è davvero un essenziale miglioramento della legge, vorrà il Governo,
vorrà la Commissione, per altra indiretta ragione,
rifiutarsi ad accoglierlo?
L'istituzione di un'unica Camera capace di fare
il lavoro delle due sezioni, escludendo la possibilità di contradizioni contemporanee, esiste in
Francia da quasi un secolo. Ivi si comprese l'unica
Oamera penale (come la civile) di sedici consiglieri che giudica in numero di undici.
Questo cosa giustifica? Che l'unica Camera può
dislocarsi in due sezioni, ma può dislocarsi in
modo da non formare due sezioni autonome, ma
due sezioni unite in unico corpo organico che,
dislocandosi per ragione di servizio da una
, udienza all'altra, comprendono sempre una parte
Atti
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Parlamentari
LEGISLATURA XVI —
2
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SESSIONE —
DISCUSSIONI
del personale identico, e così non può avvenire
mai la contradizione contemporanea, perchè sempre, nella sezione decidente, vi sarà un numero
di magistrati in maggioranza su quelli che hanno
deciso sulla stessa questione.
E, senza andare in Francia, noi abbiamo l'articolo 68 della nostra legge organica giudiziaria
secondo il quale, questa sezione unica può « dislocarsi e scindersi in due senza mai dimenticare
i principii direttivi adottati dalla maggioranza
della sezione nei casi simili. „
La sezione d'accusa, egregi colleghi, moltissimi
fra voi lo sanno benissimo, è un magistrato che,
nel distretto della Corte d'appello, è come la ruota
maggiore della macchina giudiziaria, e in una sezione d'accusa non è tollerabile, o signori, diversità di criteri, perchè allora si vedrebbe, nel
medesimo distretto della Corte d'appello, mandato
al pretore, o prosciolto colui che trovasi nelle
stesse condizioni giuridiche di altro imputato dalla
stessa sezione rimandato alle assise.
Dunque, per evitare diversi criteri, la sezione
d'accusa in Italia è organata così: i componenti
sono cinque, due i supplenti, ma la sezione decide col numero invariabile dei tre votanti.
Così si mantiene l'unità d'indirizzo con la sezione
d'accusa, quantunque da una tornata all'altra
possa variare una parte del personale.
Lo stesso sarebbe a farsi per la Cassazione,
se la si vuole unificare come si dice, e non solamente accentrarla a Roma.
Non vi è via di uscita. O la Cassazione unica,
a tipo francese, o quella sul tipo germanico cioè
per sezioni che non possono aver conflitti tra
loro, dovendo, in caso di dissenso, riferirsene di
ufficio alle sezioni unite.
Quella che voi create è una terza specie che
tutto possiede tranne l'unità in cui nome pur
dite di farla! La proposta dame presentata non
richiede aumento di personale, ha tutti i vantaggi per l'avvicendamento del servizio, compreso quello che andate cercando, l'unità d'indirizzo.
Sono quindi desideroso conoscere, per quali ragioni tale proposta non dovrebbe essere accolta.
Ma fintantoché questa ragione non sarà detta,
permettete che io resti fermo nella mia convinzione, e dichiari che mi riesce troppo doloroso il
vedere unificata la Cassazione, per raddoppiarla a
Roma!
L'unica obiezione che l'onorevole ministro
potrà formulare è questa: ma se le 2 sezioni non
bastano? Allora noi entriamo in un campo in cui
non voglio seguire l'onorevole ministro, perchè ì
Camera dei
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TORNATA DEL 3 DICEMBRE
Deputati
1888
delle 4 sezioni non ho parlato; ma se si dovranno
fare le 4 sezioni, allora, a mio parere, sarà
sempre meglio averne 2 organizzate, secondo la
mia proposta, che 4, essendo questo numero tanto
lontano dall'unità da far perdere la fede anche al
più fervoroso credente nella Cassazione unica.
Ripeto, onorevole guardasigilli, è una preghiera
che io vi presento, con ì' intendimento di migliorare questa parte della legge; vogliate esaminarla, vogliate dimostrare che sia da darsi la
preferenza al sistema da voi proposto; ed allora
la Camera voterà certamente con unanime assenso.
Ma se l'unica ragione in contrario dovesse
esser quella della mancanza di tempo per ripresentare la legge in Senato, vi pregherei di riflettere che non è corretto, costituzionalmente parlando, che una Camera debba deliberare, con la
preoccupazione che il Governo non ha tempo di
andare avanti all'altra Camera. Rifletta altresì
che il Senato, per le leggi della Camera, non
tiene questo sistema, ma gravi e numerosi emendamenti apporta alle leggi votate qui dentro:
prova ne sia la legge comunale e provinciale che
ora si sta discutendo nell'altro ramo del Parlamento. E se ci sarà tempo per ripresentare quella
legge alla Camera, non mancherà certo il tempo
per riportare questa innanzi al Senato.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
ministro.
Zanardelli, ministro guardasigilli. L'onorevole
Cuccia vorrebbe indurmi ad ogni costo ad accettare i suoi emendamenti, supponendo quello che
io non ho detto, che, cioè, io non li accetti, perchè
la legge non torni al Senato. Io fin qui ho dato le
ragioni per cui non accetto gli emendamenti proposti ed assicuro l'onorevole Cuccia che sono
l'uomo fra tutti il meno sospettabile di voler venire in questa Camera a pronunciare il sic volo,
sicjubeo, stat prò ratione voluntas.
Del resto io non capisco come l'onorevole
Cuccia possa trovare così cattivo questo articolo
che può dirsi ad unanimità approvato dal Senato.
Io dell'articolo stesso ho già esposto le ragioni
nella discussione generale, ma inoltre potrei rimettermi a ciò che ha detto lo stesso onorevole
Cuccia per provare che il suo emendamento è
inaccettabile. L'onorevole Cuccia, infatti, nella
discussione generale ha detto che i diecimila ricorsi che si hanno in Italia non si possono sbrigare nè con due, nè con quattro sezioni. E poi
vorrebbe ora che ne facessimo una sola. Io ho già
detto nella discussione generale, in base alle cifre
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a
Camera dei Deputati
SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1 8 8 8
degli affari e dei giudicanti, che le due sezioni
possono bastare. Ma non credo possa bastare una
sola.
L'onorevole Cuccia oppone che con due sezioni
non vi sarà l'unità di giurisprudenza che ci proponiamo, A questo argomento ho già risposto
nella discussione generale. Soggiungo solo non
essere vero che non vi siano Corti di cassazione
a più sezioni. La Germania nel suo tribunale dell'Impero ha nientemeno che dieci sezioni, sei civili e quattro penali. Di più l'onorevole Cuccia
disse ora non credere possibile l'unità della giurisprudenza nella stessa Corte in forza di quell'affiatamento fra i membri che la compongono di cui
ha parlato l'onorevole Bonacci, e di quelle altre ragioni che esposi io pure. Questa è una sua opinione, ma non potrà pretendere che sia la nostra;
noi dobbiamo mantenere i nostri apprezzamenti,
ed i nostri argomenti, pei quali confidiamo che il
disegno di legge potrà raggiungere gli scopi che
si prefiggiPresidente- Ha facoltà di parlare l'onorevole
relatore.
Righi, relatore. La Commissione non può che
associarsi a quanto ha detto l'onorevole guardasigilli; poiché è naturale che, in una questione, la
quale si attiene essenzialmente al servizio, nessuno possa dare un giudizio più preciso e più
autorevole di colui che è responsabile del servizio
stesso. Quindi, sotto questo punto di vista, non possiamo che associarci alle osservazioni fatte dall'onorevole guardasigilli.
Mi piace però di aggiungere una parola.
L'onorevole Cuccia sa che noi l'ascoltiamo, non
per semplice deferenza, ma con un vero interessamento e di questo egli deve esser persuaso.
Però egli non ha, secondo me, ragione quando
insiste nell'osservare che la Camera adopera una
certa fretta nella discussione del presente disegno di legge; poiché sta in fatto che chi ha
voluto parlare, ha parlato.
Non ripetiamo dunque una frase, che non è
non ripetiamo l'altra che egli ha ripetuto
tre volte, che cioè, se non vengono accolti i suoi
emendamenti, ciò vuol dire che non si vuole emendare la legge, quantunque questi emendamenti
la renderebbero, a suo avviso, immensamente migliore.
Io rispetto la sua opinione; ma l'onorevole
Cuccia mi deve concedere che questo è un apprezzamento suo tutto affatto subbiettivo.
La Camera non ha accettato finora questi suoi
emendamenti non perchè, come crede l'onorevole
Cuccia, non voglia migliorare la legge, ma per787
chè, obbiettivamente, li considera non utili, ma
dannosi.
Intendiamoci su questo punto, onorevole Cuccia, e vedrà che la discussione procederà nel miglior modo possibile.
Presidente. L'onorevole Cuccia propone un articolo sostitutivo, all'articolo 2, che suona così:
" La sezione penale della Corte di cassazione
di Roma è composta di quattordici consiglieri,
oltre il presidente.
Essa giudicherà col numero invariabile di
nove votanti. „
La Commissione ed il Governo dichiarano di
non accettare questo articolo sostitutivo dell'onorevole Cuccia.
Lo metto a partito.
Chi l'approva si alzi.
(Non è approvato).
Metto a partito l'articolo 2° del disegno di
legge del Ministero e della Commissione di cui
fu già dato lettura.
Chi l'approva si alzi.
(È approvato).
" Art. 3, Ove il bisogno del servizio lo richieda, ciascuna delle dette sezioni potrà essere
per decreto reale, al principio dell'anno giuridico,
temporaneamente suddivisa in sezione ordinaria
e sezione straordinaria. In tal caso gli affari di
competenza delia sezione si distribuiranno tra le
due in cui è suddivisa, uno per ciascuna, secondo
l'ordine cronologico di sopravvenienza. „
Se niuno chiede di parlare, pongo a partito l'articolo 3.
Chi l'approva si alzi.
(E approvato).
Gli onorevoli Cuccia, Barazzuoli e Villa propongono un articolo aggiuntivo 3 bis. E il seguente :
" Art. 3 bis. Se una delle sezioni penali volesse allontanarsi sopra un punto di diritto da
una decisione anteriormente resa da altra sezione
penale o dalla Cassazione a sezioni unite, dovrà
sospendere la decisione e rinviare la causa alla
Corte di cassazione a sezioni unite. „
L'onorevole Cuccia ha facoltà di svolgerlo.
Cuccia. Questo articolo non è che la riproduzione di quello che si trova nella legge germanica. Se il ministro non l'accetta non v' insisto.
u
Atti Parlamentari
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Zanardelli,
—
2a
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ministro di grazia e giustizia.
Camera dai
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DISCUSSIONI —
Non
lo posso accettare.
Cuccia. Allora non insisto nella mia proposta.
Presidente. Articolo 4°...
Cuccia. Chiedo di parlare.
Presidente. Parli pure.
Cuccia. Vorrei pregare il ministro di far di scutere l'articolo 4°, in cui si contengono alcune
disposizioni transitorie, dopo l'articolo 8°.
Siccome non si tratta che di uno spostamento
che non fa alcun male ed anzi avvantaggia l'ordine della discussione, spero che l'onorevole ministro e la Commissione vorranno accettare la mia
proposta.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
relatore.
Righi, relatore. Se il Governo non si oppone,
la Commissione crede che si possa accettare la
proposta dell'onorevole Cuccia, ben inteso con questo che non s'intende di stabilire un precedente
qualsiasi. Si tratta soltanto di discutere l'articolo 4 dopo l'articolo 8, cioè di un semplice spostamento nella discussione.
Presidente. L'onorevole guardasigilli accetta
la proposta dell'onorevole Cuccia ?
Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Non
mi oppongo.
Presidente. Se non vi sono obiezioni, la proposta dell'onorevole Cuccia, accettata dall'onorevole guardasigilli e dalla Commissione, s'intenderà
approvata.
(È approvata).
" Art. 5. Con decreto reale da pubblicarsi almeno un mese prima dell'attuazione della legge,
sarà fissata la pianta organica del personale della
Corte di cassazione di Roma, e quelle a cui deve
essere ridotto il personale delle altre quattro Corti
di cassazione, in modo che il numero dei funzionari di ogni grado e la spesa relativa non
superino complessivamente il limite del numero
e della spesa attuale, compresi i consiglieri e sostituti procuratori generali d'appello applicati.
" I presidenti di sezione, i consiglieri, gli avvocati generali ed i sostituti procuratori generali
chiamati a far parte della Corte di cassazione di
Roma, saranno scelti, senza distinzione di carriera, in proporzione del bisogno, salvo il grado,
lo stipendio e il diritto acquisito della inamovibilità del grado fra i presidenti di sezione, consiglieri, avvocati generali e sostituti procuratori
generali delle altre quattro Corti di cassazione ;
e finche il personale a queste ultime addetto, non
TORNATA DEL 3
DICEMBRE
Dsputati
1888
rimanga ridotto, in ciascun grado, entro i limiti
della pianta rispettiva, fissata a norma della
prima parte di questo articolo, non si potranno
fare nomine nuove. „
Su questo articolo è inscritto a parlare l'onorevole Indelli.
Ha facoltà di parlare.
Indelli. Io non debbo che domandare una semplice spiegazione.
Questi tre articoli, 5, 6 e 7, trattano della
posizione del personale della Corte di cassazione
e anche degli applicati consiglieri di appello e
sostituti procuratori generali. Io vorrei domandare all'onorevole ministro una spiegazione. Qui
parrebbe, secondo il concetto di questi articoli,
che i consiglieri di Corte d'appello applicati e i
sostituti procuratori generali di Corte di appello
applicati alla Corte di cassazione dovessero essere per regola preferiti ai consiglieri di Corte
d'appello più anziani. Non lo dice il disegno di
legge, ma potrebbe sorgere questo dubbio, come
infatti è sorto nella mia mente.
Ora io capisco che, per i bisogni di una Corte
di cassazione, si siano chiamati dei consiglieri
di Corte d'appello, ma oggi che si tratta di costituire la cassazione unica di Roma e chiamare
per regola i diversi funzionari dell'ordine giudiziario a formare il personale della medesima,
io desidererei che non fosse pregiudicata questa
questione: vale a dire che il ministro può chiamare e gli uni e gli altri, senza pregiudicare i
diritti dei consiglieri di Corte d'appello più anziani di fronte a quelli dei- consiglieri che già
sono applicati alla Corte di cassazione di Roma.
In altri termini, oggi, questo è nelle facoltà dei
ministro della giustizia, ma non vorrei che dal
presente articolo questo diritto fosse pregiudicato.
Quindi avrei bisogno di una dichiarazione
dell'onorevole ministro per sapere se le cose rimangono come sono.
Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Rimangono quali sono, salvo quello che dice espressamente il disegno di legge, in cui l'articolo 5
stabilisce che non si potranno fare nomine nuove
finche il personale addetto alle Corti di cassazione non rimanga ridotto, in ogni grado, entro i
limiti della pianta rispettiva, e l'articolo 7 determina che soltanto quelli tra i consiglieri applicati
che lo sono da un anno alle Corti di cassazione di
Firenze, Napoli, Palermo e Torino, hanno diritto
di rimanervi finche non ottengano promozione di
grado. Indipendentemente da ciò nulla è pregiudicato pel personale, cui si hanno e si avranno
Atti
Parlamentari
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SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL
i massimi riguardi possibili, ne assicuro l'onorevole Indelli.
i (ideili. Ringrazio l'onorevole ministro.
Presidente. Non essendovi altre osservazioni,
pongo a partito l'articolo 5. Chi l'approva si alzi.
(.E approvato).
" Art. 6. I presidenti di sezione, gli avvocati
generali ed i consiglieri e sostituti procuratori generali meno anziani in ciascuna delle Corti di cassazione di Firenze, di Napoli, Palermo e Torino
che, per l'effetto dell'attuazione della presente
legge, rimanessero in eccedenza del numero fissato nelle piante organiche rispettive, saranno
mantenuti in ufficio col loro grado e stipendio a
norma del capoverso dell'articolo 17 della legge
sulla disponibilità dell' 11 ottobre 1863, n. 1500
ed assegnati a prestare servizio, in eccedenza di
pianta, o presso le sezioni civili delle stesse Corti,
o presso la Corte di cassazione di Roma.
Questa disposizione si applica anche ai funzionarii di cancelleria e di segreteria addetti alle
Corti medesime. „
w
(È approvato).
Art. 7. Coll'attuazione della presente legge
cessano le facoltà concesse al Governo dagli articoli 4 e 5 della legge 12 dicembre 1875, numero 2837 e dalla legge 8 luglio 1883, n. 1458.
(serie 3 ).
" Nondimeno i consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte d'appello che, a norma dei»
detti articoli, si trovassero applicati, da un anno
almeno, alle Corti di cassazione di Firenze, Napoli, Palermo e Torino, continueranno a prestare servizio nell'attuale posizione presso le Corti
medesime finche non ottengano promozioni di
grado.
I sostituti procuratori generali potranno altresì essere applicati all'ufficio del Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione di Roma. „
Su questo articolo spetta di parlare all'onorevole Cambray-Digny.
Cambray-Digny. E una domanda molto modesta
quella che vorrei fare all'onorevole ministro guardasigilli e alla onorevole Commissione.
Con questo articolo, si propone di togliere al
Governo una facoltà, concessagli per legge, una
prima volta nel 1875, e una seconda volta nel
1883. Con la legge 12 dicembre 1875 il Governo
fu autorizzato a sostituire, nelle varie Corti di
cassazione del regno, a quei funzionari che venivano trasferiti a Roma, altri funzionari, presi nelle
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188*8
Corti d'appello, in quanto il bisogno del servizio lo
esigesse.
Con quella del 1883, fu data facoltà al Governo di applicare, nello stesso modo, dei funzionari di Corte d'appello, alla Corte di cassazione di Palermo, per aumentare il numero dei
magistrati di quella Corte.
Ora, la soppressione assoluta di questa facoltà
che il Governo ha oggi, porterà alla conseguenza
che, anche quando il bisogno del servizio lo
esiga, il Governo non potrà più prendere questo
provvedimento.
La disposizione transitoria che trovo nell'articolo 70 non mi pare che basti ad eliminare
l'inconveniente. La disposizione transitoria ammette che i magistrati applicati attualmente, rimangano; ma non provvede per quando quei
magistrati o saranno promossi, o abbandoneranno
il servizio. A me pare che questo articolo (che,
del resto, non è dell'onorevole ministro, ma fu
introdotto dal Senato) si potrebbe, senza danno,
sopprimere. Certamente, l'onorevole ministro non
vorrà trovare, in questa mia proposta, nulla di
ostile a lui.
Aggiungo : a me pare che questa disposizione
dell'articolo 7 possa pregiudicare la soluzione
che potrà venir data alla questione già stata sollevata prima nella discussione generale, e poi
con gli emendamenti proposti sul seguente articolo 8.
Se noi votiamo l'articolo 7, sarà un argomento
di più che potrà essere opposto a quegli emendamenti che già sono stati proposti sull'articolo 8.
Dunque, io mi limito a fare questa molto semplice e molto modesta domanda: che non si voti
l'articolo 7, senza che prima sia stato discusso
l'articolo 8.
Io potrei, forse, profittar della circostanza, e
parlare sull'articolo 8, sul quale sono iscritto ; ma
io non voglio farlo, perchè sull'articolo 8 altri
oratori sono iscritti prima di me, che hanno diritto di parlare prima di me, o invece di me,
se il mio turno non verrà.
Spero che l'onorevole ministro, e l'onorevole
Commissione vorranno fare buon viso a questa
mia domanda.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
ministro guardasigilli.
Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Se è
una questione d'ordine, di tempo della discussione
io non ho nessuna difficoltà d'aspettare. Ma non
vedo come l'articolo 4 pregiudichi l'articolo 8.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
relatore.
Atti
f\
Parlamentari
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2a
SESSIONE —
5704
Camera
DISCUSSIONI —
Righi, relatore.
Io osserverò all'onorevole D i - <
gny, ed a tranquillità di tutti i nostri colleghi, che
la Commissione ed il ministro non si sentono disposti a voler opporre all'accettabilità della disposizione dell'articolo 8, qualsiasi precedente,
la votazione di qualsiasi altro articolo.
Noi abbiamo avuto cura nella relazione di dimostrare la sostenibilità dell'articolo 8 in sè stesso
e pel valore intrinseco della disposizione che racchiude.
Quindi l'onorevole Digny può essere sicuro,
dal canto nostro, che quando egli, col suo abituale
valore, esporrà le ragioni che a suo parere militano contro l'articolo 8, da parte nostra altro
non faremo che opporgli quelle ragioni che, a noi,
sembreranno valide a sostenere la nostra tesi.
Presidente. Onorevole Cambray-Digny, Elia
può prendere atto della dichiarazione che l'approvazione dell'articolo 7, in nessuna guisa, può
pregiudicare le questioni che riflettono l'articolo 8.
Cambray-Digny. L'onorevole relatore della Commissione mi dice che non si varrà dell'articolo 7
per combattere quanto verrà detto contro l'articolo 8. Ma questo non basta. Egli potrà non valersene, di quest' argomento, ma a qualcuno dei
nostri colleghi questo argomento potrebbe fare
impressione, anche senza che l'onorevole relatore
se ne valesse.
Mi pare che sospendendo la votazione su quest'articolo, il male non sarebbe poi tanto grande.
Insisterei quindi nella preghiera fatta all'onorevole ministro, ed all'onorevole Commissione, di
consentire che si voti sull'articolo 7 dopo l'articolo 8.
TORNATA D E L 3
dei
Deputati
DICEMBRE
organiche di tutte le Corti di cassazione, posso,
con vantaggio della giustizia, far senza degli
applicati, aumentando il numero dei consiglieri
effettivi di Cassazione. Imperocché alle Corti di
cassazione nuoce di avere dei giudici non uguali
in grado ai loro colleghi, ma che siano semplici
consiglieri di Corti d'appello. Perciò appunto si è
pensato che dovendosi rifare le piante organiche, si dovesse a quanti giudicanti fossero necessari attribuire il grado di consiglieri di Cassazione, anziché semplicemente applicati.
Quindi è che io ho creduto, accettando la proposta del Senato, di far cosa di grandissimo beneficio all'amministrazione della giustizia, e credo
che quest'articolo debba esser conservato tal quale
e votato senza timore alcuno,
Presidente. Ha facoltà di parlare
Cambray-Digny.
l'onorevole
Cambray Digny- Ho benissimo compreso che la
Commissione del Senato si era fondata sopra la
disposizione dell'articolo 5 ; ma la Commissione
del Senato non poteva essere preoccupata dall'articolo 8 dal momento che approvava questo
articolo.
Ora se si entra nel concetto di sostituire a
quelle Sezioni portate a Roma un'adunanza plenaria civile formata di un numero di consiglieri da determinarsi, potrebbe per avventura
essere necessario che, in qualche modo, l'onorevole ministro si valesse delle facoltà che gli
danno oggi queste leggi.
Questo è il concetto mio.
Se l'onorevole ministro ini dice che l'articolo 5
gli dà questa facoltà, per tal modo che egli,
qualora l'articolo 8 venisse modificato, potrà supplire CQa esso, io non ho bisogno di insistere,...
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
guardasigilli,
Zanardelli, ministro di grazia e giustizia.
Ma
Zanardetli, ministro di grazia
e giustizia.
Io
che cosa ?
spero che potrò rimuovere ogni scrupolo dell'onoCambray-Digny. Se l'onorevole ministro mi dice
revole Cambray-Digny.
che
l'articolo 5 gli dà facoltà abbastanza larghe
Egli osservò benissimo che l'articolo 7 non era
perchè
egli, laddove venga accettato, a cagione
stato proposto da me, che esso è un'aggiunta
d'esempio,
l'emendamento dell'onorevole Basteris,
fatta dalla Commissione del Senato, tanto che
possa
provvedere
alle esigenze del servizio, senza
quel tale articolo 8, che preme all'onorevole
più
valersi
delle
facoltà che gli danno le leggi
Cambray-Digny, tanto da non volere sia fin d'ora
del
1875
e
pel
1883,
io non ho bisogno d'insiin alcun modo pregiudicato, era nel progetto mi
stere nella mia proposta.
nisteriale l'articolo 7.
Zanardetli, ministro di grazia e giustizia. Io non
Ma per quale ragione ho io accettato l'articolo
in discorso? L ' h o accettato per una ragione che posso al presente dire come farò le piante orgapareami lo rendesse utile e giusto, e cioè perchè niche nuove; posso dire soltanto che nello stabilirle mi regolerò in modo di non fare dei mal'articolo 7 è messo in relazione, non con l'arti
gistrati inutili.
colo 8, ma con l'articolo 5.
L'articolo 7 ha lo scopo di non lasciare dei
Ora, per l'articolo 5 potendo io fissare, modificandole da quello che sono al presente, le piante - consiglieri di appello che fungano da consiglieri
Atti
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Parlamentari
LEGISLATURA
XVI —
2a
SESSIONE —
DISCUSSIONI
di Cassazione, ma di nominarli come consiglieri
effettivi di Cassazione.
Con quest'articolo nulla si pregiudica dell'articolo 8, ma io ora non posso dichiarare come formerò le piante organiche.
Cambray-Dìgny. Non dico che debba obbligarsi
ad aumentare la pianta; a me basta che il suo concetto sia questo : che l'articolo 5 le darà modo di
stabilire la pianta, secondo i bisogni del servizio,
senza dover ricorrere alla facoltà straordinaria che
le viene da quelle leggi.
Se questo è il suo concetto io non insisto,
Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Sì, ma
ripeto che non voglio aumentare la pianta delle
Cassazioni che cessano.
Cambray-Dìgny. Sta bene.
Presidente. Onorevole Cambray Digny, Ella
non insiste, e prende atto che non s'intende pregiudicata nessuna questione?
Camhray-Digny. Precisamente.
Presidente. Con questa riserva pongo a partito
l'articolo 7 di cui fu già data lettura.
Chi l'approva si alzi.
(È
approvato).
" Art. 8. I ricorsi in materia civile e commerciale che a norma di legge devono essere decisi a
sezioni unite, saranno con la cessazione delle sezioni temporanee, deferiti per la decisione alla
Corte di cassazione di Roma, la quale giudicherà
pure a sezione semplice degli altri motivi del ricorso.
" Per le decisioni a sezioni unite presso la Corte
medesima, quando si tratti di causa penale, si
uniscono le due sezioni penali, e quando si tratti
di causa civile si unisce la sezione civile alla seconda penale. „
Su questo articolo spetta di parlare all'onorevole
Finocchiaro-Aprile, a cui l'onorevole Cuccia ha
ceduto la sua volta.
Finocchiaro-Aprile. Onorevoli colleghi, la Camera
con la votazione per appello nominale ai sabato
scorso ha in massima affermato il concetto al
quale si ispira questa legge, il deferimento cioè
alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti
gli affari penali del regno.
Naturalmente questo voto sarà confermato dall'urna.
L'unica Cassazione penale può quindi considerarsi cosa decisa. L'articolo 8 però non si limita a determinare come debbano essere pronunziate le decisioni a sezioni unite della Corte di
cassazione in materia penale; ma entra addirit-
Camera dei
—
TORNATA DEL 3 DICEMBRE
Deputati
1888
tura nella materia civile e commerciale, deferendo
i ricorsi a sezioni unite riguardanti affari commerciali e civili alla Corte di cassazione di Roma,
la quale giudicherà pure a sezione semplice degli
altri motivi del ricorso.
A questo argomento nella discussione generale
fu accennato da alcuni oratori, i quali non mancarono anche in quella sede di contrapporre delle
obbiezioni all'articolo 8.
Ciò non pertanto a me pare che la questione
meriti una speciale disamina, onde siano riassunti
gli argomenti, che dimostrano la inopportunità
dell'articolo medesimo, il quale, a mio giudizio,
equivale nella sua importanza a tutto il resto
della legge.
Invero, onorevoli colleghi, la disposizione dell'articolo 8 non è, come si è preteso, conseguenza
necessaria del deferimento degli affari penali alla
Corte di cassazione di Roma, e di essa può anzi
farsi a meno senza togliere nulla al concetto della
legge, alla sua attuazione, agli effetti che l'onorevole guardasigilli se ne attende.
Innanzi al Senato il relatore dell'Ufficio centrale disse che le due questioni non sono strette
da un vincolo indissolubile, e lo stesso onorevole
relatore della nostra Giunta ha scritto nella sua
relazione su questo disegno di legge le parole seguenti: u A questa speciale disposizione della legge
l'onorevole ministro proponente avrebbe potuto rinunciare se il farlo gli si fosse reso possibile. „
Tutto ciò ha per me un grande valore perchè conferma quanto ho testé espresso, cioè che
senza l'articolo 8 la legge rimane nella sua integrità, e nulla è tolto al suo concetto fondamentale e all'applicazione di esso; ond'è che il ministro avrebbe potuto rinunziare ad una disposizione, che esce dai confini della legge e porta
l'azione legislativa in un campo assolutamente
diverso.
Nella discussione generale di questa legge sono
venute in campo le due scuole, che disputano sul
sistema da preferire intorno all'ordinamento della
suprema magistratura.
Oratori eloquenti hanno con dottrina e larga
copia di argomenti sostenuto le due soluzioni,
quella della conservazione e perfezionamento del •
l'Istituto di Cassazione, o della sostituzione ad
esso delle Corti di terza istanza. Gli uni hanno
invocato le supreme ragioni dell'interpretazione
delle leggi, la prova sodisfacente fatta in Italia
dal sistema di Cassazione, la necessità di consolidarlo unificandolo, trovando nelle condizioni di
fatto un argomento di molta importanza in favore
della loro tesi. Gli altri hanno sostenuto che la
Atti Parlamentari
LEGISLATURA XVI —
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DISCUSSIONI
Camera dei Deputati
—
T O R N A T A DEL 3
DICEMBRE
1888
Cassazione come magistratura giudiziaria ha fal- zione del problema della suprema magistratura cilito allo scopo; che l'interesse dei privati non ha vile; ond'è che dando alle affermazioni platoniche
potuto trovare in essa tutta la tutela necessaria-, l'importanza che meritano in confronto dei fatti, io
che bisogna sostituire a questo magistrato che j giudico di questi come il buon senso e la ragione
esamina il diritto nell'interesse astratto della giuridica consigliano, e ne traggo norma alle mie
legge un altro magistrato, che esamini in ultima conclusioni. Ed è perciò che ho creduto compiere
istanza il fatto e i] diritto; invocando il ricordo un dovere richiamando sull'articolo 8 tutta' l'atdelle tradizioni gloriose del nostro paese, che quasi tenzione della Camera.
in tutte le sue antiche legislazioni aveva magistraChe l'articolo 8 pregiudichi la questione delture rispondenti a questo concetto, sostituite poi l'ordinamento della suprema magistratura civile,
dalle Cassazioni a tipo francese dopo l'invasione l'ha indirettamente riconosciuto lo stesso onorenapoleonica.
vole relatore della Commissione nel suo rapporto,
Da tutti quasi gli oratori però, si affermò la nel quale si leggono queste parole:
necessità che - la questione rimanesse assoluta" Che se vogliamo poi considerare l'articolo 8
mente impregiudicata.
in relazione ai suoi possibili effetti giuridici,
Lo stesso onorevole guardasigilli, nel suo splenquesti non potranno riuscire che profittevoli, non
dido discorso, riconobbe che la questione doveva
foss'altro che nell'incamminare la pratica giuriessere sottoposta a nuovi studi, onde venisse adotsprudenza verso quel sistema, mediante il quale
tata la soluzione più conforme agl'interessi della
soltanto, ammesso pure, anche in via transitoria,
giustizia, e che frattanto nulla s'intendeva coml'istituto delle Corti di cassazione, questo può
promettere.
avviarsi a quella unità di giurisprudenza, che
Queste dichiarazioni dell'onorevole ministro
vale tanto e così profondamente a radicare nelebbero una solenne conferma nell'ordine del
l'animo delle popolazioni il rispetto e la riverenza
giorno proposto dalla Commissione nella tornata
per le sentenze dei magistrati, per modo che la res
di sabato. Quest'ordine del giorno, è bene averlo
judicata
corrisponda, presso la pubblica opinione,
presente, è nei termini seguenti: a L a Camera,
a verità. „
udite le dichiarazioni dell'onorevole ministro
guardasigilli, mantenendo impregiudicata la quiSi è osservato che si tratta di provvedimento
stione che riflette la suprema magistratura giudi- temporaneo e provvisorio, che non impedisce possa
ziaria del regno in materia civile, passa alla di
adottarsi in definitivo una soluzione diversa. Però
scussione degli articoli. „
è facile rispondere che, per quanto provvisorio e
Tutti questi precedenti potrebbero rassicurare temporaneo, doveva prima dimostrarsene la nei sostenitori delle due tesi, e quanti guardano con cessità per gli effetti dell'unificazione penale: e
preoccupazione allo accentramento della compe- poiché questa dimostrazione non è stata fatta, e
tenza civile anche nella Corte suprema di Roma. non era possibile, poteva ad esso senza alcun danno
Ma di fronte all'articolo8 le dichiarazioni dell'ono- rinunziarsi.
revole guardasigilli e l'ordine del giorno votato
E poi, onorevoli colleghi, se vi è cosa di cui
dalla Camera perdono completamente il loro valore. temo di più è appunto dei così detti tempera{Bravo!)
menti transitori. In Italia, è stato detto, e a raL a questione sarà risoluta, disse l'onorevole gione, nulla è più definitivo del provvisorio ;
Zanardelli, quando il Governo avrà completato i e lo conferma l'esperienza che abbiamo comune.
suoi studi e sarà in grado di presentare al Parla- Questa soluzione di carattere temporaneo durerà
mento proposte concrete. E intanto l'articolo 8, lungamente, e passeranno molti anni prima che
concentrando in Roma il giudizio sui ricorsi a il Parlamento torni ad occuparsi dell'argomento.
sezioni unite in materia civile, toglie ogni efficacia
E frattanto con l'articolo 8 modifichiamo l'oralle dichiarazioni del ministro e allo stesso ordine ganismo della Cassazione con una condizione
del giorno, che abbiamo votato.
nuova, che consolida l'organismo istesso sulla base
Si ha un bell'affermare che una questione non dell'accentramento della competenza, limitato per
s'intende pregiudicata, quando con la legge che ora agli affari trattati a Sezioni unite, per venir
discutiamo questo pregiudizio si reca in modo poi al resto. Quest'ultima parte sarà forse ritardata,
chiaro ed indiscutibile.
ma non per questo è meno inevitabile e sicura.
Infatti l'articolo 8 crea una condizione di cose Fata trahunt, fu detto sul riguardo nell'altro
diversa assolutamente da quella che è in atto, e con ramo del Parlamento; ma più che altro trasciciò costituisce una difficoltà maggiore alla solu- nano i precedenti legislativi, e quello che ora si
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DISCUSSIONI —
vnol creare con l'articolo 8 e destinato a produrre
i suoi effetti e li produrrà senza fallo, e tali da
giustificare la nostra preoccupazione. Si tratta
degli interessi della giustizia, che è il primo bene
e la suprema garanzia dei cittadini; ed è quindi
ragionevole che coloro, i quali hanno sull'ordina
mento di essa concetti difformi da quelli che voglionsi ad ogni costo far prevalere levino alta
la voce.
/ Le disposizioni contenute nell'articolo 8 devono
essere quindi guardate per quel che sono, per
le conseguenze indiscutibili che produrranno, onde
poterne giudicare con la necessaria ponderazione.
Per provare ancora di più che questo provvedimento che si è voluto chiamare transitorio esce
dai modesti confini segnati nelle loro dimostra
zioni dai sostenitori della legge, basterà ricordare le opinioni espresse non solo in quest'Aula
ma anche nel Senato del regno.
Alcuni senatori infatti dissero chiaramente che
l'articolo 8 era un passo notevole verso la soluzione. E l'onorevole senatore Canonico fu anche
più esplicito, perchè affermò che si trattava di
un passo il quale metteva il Governo in condizioni di più prontamente risolvere il problema
dell'unificazione totale delle Corti di cassazione.
Io non so come possa seriamente dirsi impregiudicata una questione per la quale la legge
che discutiamo in uno dei suoi articoli contiene
disposizioni, dalle quali si attendono effetti così
sicuri i sostenitori dell'unica Cassazione civile.
E d è evidente la legittimità dei reclami che si
contrappongono da coloro che nell'unica Cassazione non trovano risoluto degnamente, e in modo
conforme alle esigenze della giustizia e agli interessi del paese, il problema della suprema magistratura.
L'onorevole ministro guardasigilli, coerente
come è sempre alle sue opinioni, darebbe di questa
coerenza una prova anche maggiore, togliendo di
mezzo questa'disposizione, e lasciando che le sue
dichiarazioni ed il voto della Camera abbiano per
se stessi, e senza una così patente contradizione
nella legge, l'importanza che ad essi appartiene.
Se la Camera ha voluto, consenziente il ministro e la Commissione, affermare che la questione
debba essere riserbata ad uno studio più completo
e più maturo, è strano che vi sia nella legge
stessa una disposizione, che vulnei'a il concetto
che in queste dichiarazioni è contenuto.
D'altra parte, onorevole Guardasigilli, la legge,
che voi avete presentato, in che cosa sarebbe
danneggiata, se l'articolo 8 fosse cancellato?
Unificata la giurisdizione penale, quali incon-
Camera dei
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Deputati
1888
venienti potrà portare il sopprimere una disposizione, la quale esce dai confini della legge istessa,
e ci porta in un campo diverso?
• Senonchè è certamente opportuno esaminare
l'articolo 8 in se stesso per rilevare gl'inconvenienti gravissimi, che presenta.
L'articolo 8 costituisce in Roma un magistrato
nuovo, per giudicare in materia civile e commerciale, le decisioni delle Corti di cassazione
esistenti nelle altre parti del regno. Infatti, contrariamente al sistema vigente circa la composizione delie sezioni unite, i magistrati che giudicheranno su questi ricorsi saranno interamente
estranei alla Corte, che avrà prima deciso: un
collegio quindi speciale che sottoporrà a riesame,
nei casi in cui il ricorso a sezioni unite è dalla
legge ammesso, il giudizio del supremo magistrato locale, senza che questo intervenga a sostenere la sua decisione e la interpretazione data
alla questione di dritto controversa, come l'istituto delle sezioni unite richiede per l'indole propria e per la sua stessa denominazione.
Ora la riunione delia sezione che prima d e cise con altra sezione o con un numero di consiglieri equivalente, costituisce una garanzia connaturata al sistema stesso della Cassazione, perchè
rende possibile quella discussione viva, quel contrasto di opinioni, da cui la verità nella risoluzione delle quistioni giuridiche sorge più evidente.
Ed è bene anche che i privati, pei quali la
magistratura è creata, riducendosi a pubblico
bene l'interesse dei singoli guardato nel suo
aspetto complesso, trovino questa garanzia indiretta, per la quale una tesi la cui soluzione
giovi ai loro benintesi interessi, avrà campo di
essere discussa e difesa dai magistrati che l'hanno
prima sostenuta.
Invece questo articolo crea, come ho accennato, un istituto giuridico nuovo: le sezioni unite
della Corte di cassazione saranno composte di
magistrati completamente estranei al primo giudicato, che esamineranno ex novo la questione e
decideranno in modo definitivo.
Questo concetto di un supremo magistrato che
a tutti sovrasti, che dica l'ultima parola sulle
questioni di diritto, potrà essere discutibile sotto
dati punti di vista; ma è ir compatibile con
la conservazione delle attuali Corti di cassazione: e sarebbe più logico proporre addirittura la loro soppressione. Consertarle togliendo
loro il diritto di pronunziare l'ultima parola, è
addirittura un non senso!
E v' è da notare un'altra circostanza la quale
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a
SESSIONE — DISCUSSIONI —^TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1 8 8 8
ha la sua importanza. Si è detto nelle relazioni ,
del Governo e della Commissione e ripetuto da
varii oratori, clie una delle ragioni, che giustificavano il concentramento degli affari a sezioni
unite a Roma era lo scarso numero di questi ricorsi, in modo che ben poco veniva a sottrarsi
alle attuali Cassazioni aumentando solo il lavoro
della Corte di Roma,
L'argomento non vale. Se finora i ricorsi a sezioni unite sono stati relativamente pochi, aumenteranno in gran numero. Ed è una previsione ra
gionevole. I litiganti avranno, dopo che questa
legge sarà promulgata, maggiore eccitamento a sostenere il primo giudicato delle Corti di merito,
e il magistrato di rinvio confermerà con maggiore
facilità la prima sentenza.
L'articolo 8, come fu avvertito in Senato, dice
alle attuali Cassazioni : il vostro giudizio non
sarà l'ultima parola della lite. Potrete censurare
e cassare: i censurati potranno riaffermare la loro
sentenza, ma non giudicherete voi, per ironia
chiamati ancora supremo Collegio, ma un altro
magistrato, vostro eguale, giudicherà fra essi e
voi ; e forse censurerà voi e non essi !
Persistendo le Corti di rinvio nella massima
adottata, le Corti attuali non avranno alcuna autorità e non saranno più Cassazioni ma semplici
spettatrici dell'esercizio della loro autorità per
parte di un altro magistrato.
Non è una esagerazione il prevedere l'aumento
dei casi nei quali si farà ricorso al giudizio delle
sezioni unite. Senza mancare di ossequio alla
coscienza dei magistrati, può ciò facilmente presumersi.
Yi è qualche cosa di umano in chi, pur essendo
magistrato, si compiace di vedere alla sua volta
sconfessati i propri censori.
Così il preteso interesse della scienza e la vantata uniformità della giurisprudenza si tradurranno molte volte in un tormento pei cittadini,
istituendo un quinto normale grado di giurisdizione, trasformando il Codice di procedura,
complicando l'andamento dei giudizi, rendendo
più difficile quella pronta giustizia, che è il desiderio più vivo del paese.
Nella discussione, generale fu da taluni affermato che questa legge nulla toglie di autorità e di
prestigio alle Corti di cassazione esistenti, diminuendone soltanto il lavoro.
L'onorevole Righi nella sua relazione ripete il
medesimo concetto. Non sarà quindi, egli scrive,
prevalenza di dignità o di onore che potrà derivare dalla presente legge, come non ne derivò
dalle anteriori di natura consimile, ma bensì preu
Camera dei Deputati
valenza unicamente di lavoro per parte della Cassazione di Roma, derivante per essa dalla più
estesa competenza per ragione di materia, che,
in forza della presente legge, si aggiunge a quella
che alla stessa era già stata anteriormente accordsit^» ^
Ora è evidente che l'aumento di lavoro, la più
estesa competenza, sono aumenti» di autorità a
discapito di chi la perde ; e non è discutibile
pertanto che l'importanza delle Corti vigenti sarà
diminuita.
Questo dimezzamento di competenza, che sottrae non solo tutta la parte penale, ma una parte
notevole della competenza civile, è una morale
decapitazione delle Corti vigenti ; e non è a meravigliare se essa commuove quanti ricordano i
grandi servizi resi dalle Corti medesime alla
scienza del diritto e alla patria, specialmente nei
tempi in cui la fierezza del carattere e la indipendenza dalle pressioni del potere politico costavano qualche cosa di più, di quello che oggi non
costino. Ed io non ricorderò ora.nomi illustri che
a Palermo e a Napoli, per parlare soltanto di queste
Corti, sono nella memoria di tutti, come esempio
di alta dottrina e di altissimo carattere, documento incancellabile della forza di resistenza della
magistratura italiana contro le vigliacche ingerenze del dispotismo! E questi ricordi giustificano, se par mancassero altre ragioni importantissime di natura giuridica, il sentimento di quelle
popolazioni, che oltre al danno che risentono
dall'accentramento della suprema magistratura,
vedono scomparire per lenta sottrazione di forze
istituti giuridici pur tanto vitali!
Perchè, invece di questi temperamenti, non
affrontare una volta la questione? Perchè non
presentare al Parlamento chiaro e netto il problema? Se la Cassazione deve essere conservata
come istituto giuridico unico per tutto il regno,
abbia il Governo il coraggio di proporlo. Il Parlamento discutorà e sarà cosa decisa. E preferibile la soppressione delle Corti esistenti all'esaurimento graduale, che sconforta ed allarma chi
non è convinto dei beneficii dell'unico magistrato
dì Cassazione per tutto il regno: una soluzione
chiara e logica è più degna di tutti, del Governo,
del Parlamento e del paese. (Bene!)
Ma vi è di più. Le Corti di cassazione, di cui si
ha il coraggio di dire che non è menomata l'autorità e l'importanza, diventeranno non più Corti
di cassazione, ma semplici Corti di rigetto. Soltanto nel caso di rigetto dei ricorsi ad esse proposti avranno autorità di magistrato sovrano. Ma
il giorno in cui esse accoglieranno il ricorso e
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DISCUSSIONI —
Camera dei
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casseranno la sentenza del magistrato di merito, II presenza nelle sezioni unite dei magistrati che
allora non saranno più Corti di cassazione; perchè j| pronunziarono la massima contrastata. Avremo
vi sarà su di esse la Corte di Roma alla quale i\ così un sistema nuovo per tutta Italia meno che
potrà da ora in poi attribuirsi il nome di Cas- j per gli affari della circoscrizione particolare di
Roma; un sistema di giudizio a sezioni unite in
sazione delle Cassazioni.
Roma
e nella sua giurisdizione, ed un altro per
Il concetto fondamentale al quale si ispira questo
il
resto
d'Italia.
disegno di legge è quello di ottenere la uniformità
Ora questa ò una disuguaglianza evidentisnella giurisprudenza penale, specialmente dopo
l'approvazione del nuovo Codice penale. All'unico sima, che forse è sfuggita a coloro che, appunto
Codice credesi necessario l'unico interprete. E con in nome dell'uguaglianza, sostengono l'accentral'accentramento a Roma degli affari civili a sezioni mento alla Corte di Roma delle sezioni unite.
unite, vuoisi ottenere, almeno per le questioni più
L'articolo 8 pertanto ne' suoi effetti ripristinerà
importanti, il medesimo effetto in materia civile. qualche cosa dell'antico dritto quiritario difforme
Fu dimostrato, e a me pare inconfutabilmente, che dal dritto comune al resto d'Italia. Eppure siamo
l'uniformità delia giurisprudenza è una illusione, tanto lontani dai tempi nei quali vi era un jus
e che sotto certi riflessi è un male e non un bene. itaiicum diverso dal jus Latii e dal jus Quiritium!
E fu anche notato che con questa legge le difformità
Mi si opporrà forse che è un vantaggio sottocontinueranno, sostituendosi forse alle difformità porre la causa, per la resistenza dell'autorità di
contemporanee quelle successive. Informi su ciò rinvio, a giudici di Cassazione diversi dai primi.
la giurisprudenza della Cassazione francese della Ma allora ò naturale la conseguenza: perchè
quale, come per la parte penale scrisse il Carrara, questo vantaggio non dare anche a Roma? E se
li può dirsi che in un numero moltolesteso di quistioni è invece una anormalità perchè assoggettarvi il
ha mostrato nel corso di pochi anni la sua costanza rimanente del regno ?
soltanto nel contradire a se stessa. E per la parte
Vi è anche un' altra considerazione, che mi
civile la condizione è anche più grave.
preme di aggiungere e che ha la sua importanza.
j ¿'esempio istesso della attuale Corte di cas- L'articolo 8 stabilisce che, per le decisioni- a se"
sazione di Roma ne è conferma, avendo essa più zioni unite in materia penale, si riuniranno le
volte modificato la sua giurisprudenza su varie due sezioni penali. Io lodo questa disposizióne,
quistioni tanto in materia civile che in penale, perocché la decisione d' un gran collegio di persenza seguire talvolta la via migliore, come lo sone competenti, di persone che pei loro studii
dimostra il fatto che alcune questioni sono state abituali e per la diuturna esperienza si trovano
risolute legislativamente in modo diverso da quello al corrente del movimento della scienza e della
che la Cassazione di Roma aveva sancito, e con- giurisprudenza penale, è una larga garanzia per
forme invece al giudizio di altre Certi del regno. la retta amministrazione della giustizia.
Malgrado ciò la Camera si è già pronunziata
Però questa disposizione non è ripetuta per
per l'unica Cassazione penale, e lo ha fatto, a quanto si riferisce alla materia civile.
giudicare dai discorsi dei difensori della legge,
Io ho tutta la stima e il rispetto pei magiin nome della eguaglianza fra i cittadini dello strati italiani e per quelli che siedono o siedeStato. '
! ranno nel supremo collegio, e non ardisco neL'articolo 8 però produce un effetto decisa- gare ad essi la competenza che crea il lungo
mente opposto. Non solamente non crea l'uni- esercizio: ma è evidente che, competenza per
formità, ma stabilisce delle vere e proprie di- competenza, ha valore maggiore quella di chi
suguaglianze fra i cittadini dello Stato, i quali si occupa principalmente pei proprii studii e
non saranno trattati con le medesime norme, nò pel proprio ufficio d'una determinata branca del
con magistrati costituiti in base al medesimo si- diritto, in confronto di quella di chi in questa
condizione non si trova.
stema. E mi sarà facile dimostrarlo.
D'altronde anche senza modificare l'attuale orInfatti le decisioni a sezioni unite in materia
civile, su ricorsi intorno ai quali avranno prima dinamento può nelle leggi vigenti trovarsi il
deciso le Corti di cassazione di Torino, di Na- modo di provvedere convenientemente. E mi conpoli, di Palermo, di Firenze, saranno pronun- forta il ricordo che anche innanzi al Senato voci
ziate da un collegio nuovo in tutti i suoi com- ; autorevoli di magistrati insigni affermarono queponenti ; ma i ricorsi a sezioni unite, sui quali sto concetto, che ho l'onore di sostenere innanzi
avrà prima deciso la Corte di Roma nella sua la Camera.
giurisdizione propria, saranno giudicati con la
L'articolo 285 dell'ordinamento giudiziario of788
Atti
Parlamentari
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fre il mezzo di risolvere la questione, rendendo
possibile la riunione di un numero di magistrati
uguale a quello che è prescritto per lo attuali
sezioni unite. Applicando questo sistema, in via
normale, o altro equivalente, sarà raggiunto lo
scopo senza gl'inconvenienti che si sono deplorati.
L'onorevole Basteris e l'onorevole Falconi
hanno presentato in proposito alcuni emendamenti
ai quali, per non moltiplicare le proposte, mi associo, in virtù dei quali qualora manchi nelle Corti
di Palermo, Napoli, Firenze e Torino il numero
di votanti richiesto ora per le decisioni a sezioni
unite, potrà essere completato a norma dell'articolo 285 della legge sull'ordinamento giudiziario, applicandosi le disposizioni della legge del
12 dicembre 1875.
Con ciò sarà assicurato un largo esame e una
decisione illuminata dei ricorsi in materia civile
ai quali si riferisce l'articolo 8 di questa legge,
senza pregiudicare le definitive risoluzioni del
Parlamento ^ulla suprema magistratura del regno
e senza distruggere l'autonomia delle Corti esistenti.
Pertanto onorevole guardasigilli, lasciatemi
avere una speranza, che sarà forse vana, ma che
voglio serbare sino alla fine: quella di vedervi riconoscere che le nostre osservazioni, ispirate non
da opposizione a voi, ma ad una legge che crediamo non utile e dannosa, valgano a farvi accogliere il temperamento, che vi abbiamo proposto.
Esso nulla toglie alla vostra legge, non distrugge
quello su cui principalmente avete insistito, l'unificazione della Cassazione in materia penale; ma
mette la legge stessa, per quanto riflette la materia
civile, in armonia con lé vostre stesse dichiarazioni e col voto della Camera.
Così le Cassazioni che rimangono avranno il
modo di esplicare in modo autorevole e degno
l'alto ufficio, che è loro conservato in materia civile, e non si darà luogo alla contradizione di
dichiararle ancora Corti regolatrici quando questo carattere con l'articolo 8 viene ad essere cancellato e distrutto.
Rivolgete piuttosto., onorevole Zanardelli, la
vostra attenzione allo studio e alla risoluzione
del problema che riflette al migliore ordinamento
della suprema magistratura civile. Voi avete
tutta la competenza e l'energia richieste per farlo.
Bisogna volerlo risolutamente ; e la questione po
trà presto essere risoluta.
In questo lavoro avrete amici sinceri e leali
cooperatori anche gli avversari del presente disegno di legge.
Ispirandovi alle gloriose tradizioni italiane, per
Camera
—
TORNATA
D&L 3
dei
DICEMBRE
Deputati
1888
le quali il supremo magistrato, giudice del fatto
e del dritto, provvederà nel tempo stesso agl'interessi supremi della legge e a quelli dei cittadini, potrete far cosa degna di voi e dell'Italia
risorta, che attende di vedere riaffermate nelle
sue leggi le sue gloriose tradizioni giuridiche, rianimate dallo spirito informatore della scienza
nuova e dei nuovi tempi. E ciò sarà davvero un
grande servigio reso alla giustizia e alla patria!
(Benissimo ! Bravo !)
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
Della Rocca.
Della Rocca. Io ero iscritto per svolgere lo stesso
assunto, che così bene ha sostenuto testò l'onorevole collega Finocchiaro-Aprile, per il che non
volendo ripetere le cose così bellamente da lui
dette, mi riservo di parlare dopo che qualch'altro
oratore avrà parlato in senso favorevole all'articolo.
Presidente. È difficile che lei si possa riservare
il diritto di parlare in questo modo. Ella sa bene
che sugli articoli gli oratori s'inscrivono senza
indicare se parleranno jpro o contro.
Ed io non so se, dopo che avrà parlato qualcuno
in favore dell'articolo, io potrò essere in grado di
darle facoltà di parlare.
Della Rocca. Vuol dire che allo stato delle cose
vi rinunzio.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
Falconi.
Falconi- Nell'altro ramo del Parlamento fu lungamente discusso l'articolo 8. Il senatore Calenda
calorosamente con altri sostenne l'emendamento
che ora propongo. Spero che io qui abbia porte
migliore.
Io imprendo a parlare unicamente per la tutela
di quei dritti, che non contradicono per nulla agli
alti fini del disegno di legge, che discutiamo.
Certamente il disegno di legge ha per titolo:
Deferimento
alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno. Tale dichiarazione esclude qualunque deferimento alla
Cassazione di Roma di causa civile. L'articolo 8
quindi è estraneo alla materia che trattiamo.
Quale adunque è il motivo, pel quale si chiede
al Parlamento di. attribuire alla Cassazione di
Roma la conoscenza di tutti i giudizi a sezioni
riunite sì nelle materie civili, come nelle commerciali ?
F u forse il proposito di fare ancora un passo
nella via della unificazione del supremo magistrato? Non pare ; perchè in Senato discutendosi
un emendamento del senatore Calenda sull'unico
supremo magistrato del regno, il guardasigilli ed
ri iti Parlameutari
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DISCUSSIONI
il Senato rigettarono quell'emendamento per non
pregiudicare la questione dell'unità o della molteplicità del supremo magistrato civile.
Se tale f u la manifestazione del Senato e del
guardasigilli non dovrebbe adottarsi l'articolo che
discutiamo, perchè in certo qual modo pregiudica
la questione dell'organamento della suprema magistratura del regno, stantechè con l'articolo suddetto si fa un passo in avanti, e nettamente si designa lo scopo al quale si mira. Onde è che a voler
nessun pregiudizio arrecare, non conviene dare
questo passo, che certamente vulnera l'assetto definitivo della detta suprema magistratura.
Forse che l'articolo 8 si rese necessario per la
liquidazione della pianta organica del personale
delle quattro Cassazioni di Firenze, Napoli, Palermo e Torino? No certamente, perchè facilmente
potrò dimostrare che non è impossibile tenere i
giudizi a sezioni riunite a Napoli, a Torino, a Firenze ed a Palermo.
Sottratti di fatto alle Cassazioni locali i consiglieri che ora attendono ai giudizi penali, tutto
il resto che ora attende al lavoro civile, dovrà
pure restarvi, se nulla pel civile si muta. I n Napoli ce ne rimangono 15, oltre i due presidenti,
e così a Torino. A Palermo e F i r e n z e non se ne
avranno meno di 12 e di 8, quanti ne furono loro
assegnati coll'ordinamento del 1865. E tutte le
Corti avranno tanto numero residuale di votanti,
quanto basta pei giudizi a sezioni unite con 15
o con 11, secondo l'organico presente in conformità della detta legge sull'ordinamento giudiziario.
Non faccia meraviglia, o signori, che sottraendo
ad esse i consiglieri addetti al penale, resti alle
dette Corti di cassazione un numero di magistrati
identico, o poco meno di quello segnato nell'organico per ambe le sezioni, la civile e la penale,
perchè stante il cumulo degli affari, formatosi
peculiarmente a Torino ed a Napoli, fa mestieri
accrescerlo, ricorrendo alle applicazioni. Il che se
non voglia rinnovarsi si dovrà assolutamente lasciare alle Cassazioni tal numero di consiglieri
da tenere udienza tutti i giorni, alla qual cosa
occorre un turno doppio, che presti servizio alternato per tre udienze ciascuno, e quindi un n u mero di consiglieri, che basti alle sezioni unite,
riunendosi all'uopo i due turni, col vantaggio che
prenderanno parte alle sezioni riunite tutti i m a gistrati adusati non che alla scienza, anche alla
pratica del diritto nelle civili discipline.
Che se pure il numero manchi per infermità
o per altra ragione, soccorre la legge organica
vigente, che dispone di completare il numero coi
presidenti di sezione della Corte d'appello,
Camera
—
TORNATA DEL 3 DICEMBRE
dei
Deputati
1888
Ma noto un altro gravissimo inconveniente che
si può verificare, lasciando l'articolo ottavo, come
è proposto.
Ricordatevi che per l'articolo 3 della legge del
31 marzo 1877 sui conflitti di attribuzione, la
Cassazione di Roma è chiamata a decidere a sezioni riunite, sui conflitti suddetti. Ebbene può
accadere che per sottrarre una causa dalla competenza delle Cassazioni di Palermo, di Napoli, di
Firenze e di Torino, una delle parti eccepisca la
questione di competenza all'ultima ora, ed ecco
che la causa è rinviata per tale eccezione alla
Cassazione di Roma, la quale giudicherà anche
di tutti gli altri motivi del ricorso. Insomma con
tale mezzo si può eludere la legge sottraendo
qualunque ricorso alle Cassazioni di Palermo, di
Napoli, di Firenze e di Torino.
Signori, lasciando in vigore l'articolo 8, resta
menomato il decoro, il prestigio delle quattro Corti
di cassazione regionali, ed è scosso il principio
di subordinazione, perchè con l'articolo suddetto
si dice alle dette Corti: il vostro giudizio non
sarà l'ultima parola della lite ; potrete censurare
e cassare la sentenza delle Corti di appello e dei
tribunali, ma i giudici di merito in grado di
rinvio saranno più volenterosi di riaffermare la
opinione censurata, perchè il riesame sarà fatto
da un'altra Cassazione, che giudicherà in ultimo
il pronunziato dei giudici di merito e quello
emanato dalla prima Cassazione, senza che vi
sia alcuno dei consiglieri della Cassazione che
sentenziò la prima volta, mentre ciò non ha luogo
per i tribunali e le Corti di merito che sono dipendenti dalla Corte di Roma.
Presidente. Per alternare la discussione, se è
possibile, do facoltà di parlare all' onorevole T u r biglio.
E presente?
Turbiglio. Vi rinuncio.
Presidente. Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Cerruti.
Cerrutì. Io sarò brevissimo, e non farò che
poche osservazioni a quelle svolte dall'onorevole
Finocchiaro, pregando poi l'onorevole ministro di
voler risolvere alcuni dubbi cui l'articolo come
è proposto può dar luogo. Mi sembra che l'onorevole Finocchiaro abbia voluto fare all'articolo
8 l'appunto di creare una Cassazione diversamente costituita, secondo che si tratta di cause,
le quali appartengono alla competenza regionale
della Cassazione di Roma, o di cause le quali
attualmente sono decise dalle Corti di cassazione
di Torino, di Firenze, di Napoli, di Palermo,
perchè, disse l'onorevole Finocchiaro, mentre le
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cause devolute per questo disegno di legge alla
Corte di cassazione di Roma, e state già esaminate da una delle altre Corti regionali, verranno
decise da due sezioni le quali non ne hanno prima
avuto cognizione, le cause che appartengono alla
giurisdizione della Corte suprema di Roma verranno risolte dalle due sezioni, composte in modo
che il più delle volte di una faranno parte consiglieri, i quali abbiano già esaminata e risolta
la questione.
E questo è vero; ma giova ricordare che l'onorevole Buttici, il quale previde già questa obiezione, pregò l'onorevole ministro di volere nelle
disposizioni che darà per l'esecuzione di questa
legge, provvedere perchè, possibilmente, nelle sezioni riunite concorrano soltanto consiglieri che
non abbiano ancora esaminata la causa.
Se l'onorevole ministro accoglierà questa raccomandazione del nostro collega Butfcini, si avrà
eguai condizione per tutte le cause che venissero discusse innanzi alle sezioni riunite della
Corte suprema di Roma.
Detto ciò, a me sembra che l'altra osservazione, fatta dall'onorevole Finocchiaro, che, cioè,
facendo decidere le questioni civili, dalla sezione
civile e dalla sezione penale, si abbiano giudici
meno autorevoli e meno competenti di giudici i
quali si applichino giornalmente alle sole materie civili, abbia soltanto un' apparenza di verità. I consiglieri di Cassazione, prima di giungere a grado così elevato, hanno necessariamente
avuto tali uffici, nei quali occupandosi successivamente di materie civili e penali, hanno esercitato per le une e per le altre l'ingegno loro.
Osservo ancora che non si possa essere giureconsulto a metà ed avere tal coltura e tale ingegno da essere destinato all'altissimo ufficio di
consigliere di Cassazione, senza avere una profonda cognizione di tutto ii giure civile e penale. Quindi mi sembra che dal costituirsi le
due sezioni unite della Cassazione nel modo proposto dalla legge, non derivi l'inconveniente accennato dall'onorevole Finocchiaro.
Ora io mi permetto di richiamare l'attenzione
dell'onorevole ministro sopra alcuni tratti ai quali
può dar luogo la disposizione dell'articolo 8 così
come è concepito. E vi domando subito scusa,
egregi colleglli, se le osservazioni che io farò
hanno l'apparenza di essere eccessivamente tecniche; ma vale la pena di consacrare pochi minuti a questo esame per ovviare ad una quantità di inconvenienti e di liti che potrebbero
sorgere, quando l'articolo non fosse chiaramente
spiegato.
—
T O R N A T A D E L 3 DICEMBRE
Deputati
1888
In questo articolo sta detto così:
" I ricorsi in materia civile e commerciale
che a norma di legge devono essere decisi a sezioni unite, saranno, con la cessazione delle sezioni temporanee, deferiti per la decisione alla
Corte di cassazione di Roma, la quale giudicherà
pure a sezione semplice degli altri motivi del
ricorso. „
Dunque, quando, a norma di legge, una questione dev'essere decisa a sezioni riunite, s' ha a
proporla alla Corte di cassazione di Roma; e
questo è logico, perchè votato e deciso che nelle
altre quattro Corti di cassazione non si abbia più
una sezione penale, è impossibile riunire alla
sezione civile la sezione penale che non esiste.
Soggiunge l'articolo: che in questo caso, quando
il ricorso comprende motivi da esser decisi dalla
Cassazione a sezioni riunite, ed altri motivi da
essere decisi a sezione semplice, la Corte decide
a sezioni riunite sui primi, ed a sezione semplice
sugli altri motivi del ricorso.
Fermiamoci un istante ad esaminare, in quali
casi una questione debba esser risoluta dalla
Corte di cassazione a sezione riunite. Un primo
caso è quello nel quale sia già intervenuta una
sentenza di Cassazione e la Corte di rinvio abbia
persistito nell'opinione accolta dalla sentenza stata
cassata e per gli stessi motivi : altro caso è quello
nel quale si elevi la questione di mancanza di
giurisdizione dell'autorità giudiziaria.
Nell'uno o neli'altro di questi casi può avvenire che nello stesso ricorso sia proposta una
questione da esser risoluta dalla Cassazione a
sezioni riunite, e ci sieno questioni da dover
esser risolute dalla Cassazione a sezione semplice. Ma può accadere (e mi pare che il collega
Falconi abbia accennato a questa ipotesi) che taluno soltanto per sottrarre la decisione della
causa alla Cassazione regionale presenti il suo
ricorso alla Cassazione di Roma a sezioni riunite,
e sollevando una questione di giurisdizione affatto insussistente ed immaginaria, o non adducendo, ma agendo tuttavia come se avesse addotto, alcun motivo di ricorso da dover essere
esaminato dalla Cassazione a sezioni riunite.
In questi casi io domando che cosa debba fare
la Corte di cassazione di Roma.
Se io ho ben comprese le parole della legge,
parrebbe che in questi casi, a quel modo che la
competenza della Corte di cassazione a sezioni
riunite fu citata affatto fuor di proposito, e soltanto per sottrarsi alla competenza della Corte di
cassazione regionale, quella debba constatare que -
Atti
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a
Camera dei Deputati
SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1 8 8 8
sto fatto, e non debba esaminare la questione a
sezione semplice; mi sembra doversi così intendere la legge e domando che il ministro voglia
dire se non mi appongo male, perchè se fosse
diversa le significazione della legge, mi parrebbe
utile a prevenire inconvenienti gravissimi, che
le legge fosse modificata.
Dirò perchè mi sembri doversi l'articolo intendere come ho detto Vi si dice che devono
essere decisi dalla Corte di cassazione di Roma
i ricorsi in materia civile e commerciale, che, a
norma di legge, devono essere decisi a sezioni
riunite.
A norma di legge. Dunque se in un ricorso
non vi è motivo, che debba essere deciso a sezioni riunite, su questo ricorso diretto alla Corte
di cassazione di Roma, in frode alla legge, soltanto per sottrarne l'esame alla Cassazione regionale, non deve decidere la Cassazione di Roma,
perchè esso a norma di legge non doveva essere
presentato alle sezioni riunite della Corte di cas»
sazione, mi parrebbe strana cosa che la Corte di
cassazione, esaminato a sezioni riunite questo
ricorso, e riconosciuto che malamente e soltanto j
per spogliare una Corte di cassazione regionale
della facoltà di decidere fu eccitata la sua competenza, lo dichiari, ma, nello stesso tempo lo
esamini e ne pronunzi a sezione semplice. Mi
sembra che questo inconveniente non debba poter
giustificarsi interpretando l'articolo 8 in modo da
dare alle sue parole il loro vero significato e ricordando quello che in casi simili è insegnato nel
Codice giustinianeo al titolo de appellatvmibus ; e
quello che è stato deciso parecchie volte.
Nel diritto Romano si fa l'ipotesi di chi ap
pelli ad un'autorità incompetente; e si risolve
il dubbio, facendo nell'ammissibilità dell'appello,
una distinzione: o l'errore è avvenuto in buona
fede, ed allora si concede l'esame dell'appello
alla autorità competente; o l'appello fu deliberatamente fatto per sottrarre una causa alla autorità competente, e quasi per far frode alla
legge, ed allora l'appello rimane inefficace.
Mi pare che nel caso esaminato, dovrebbe avvenire quello che accennai/ anche per la parola
della legge.
Per altro la Camera comprende come la questione sia grave e come essa meriti di essere
chiarita. Comprendo che la questione di giurisdizione verrebbe difficilmente sollevata in fine
di causa, affermando che non appartiene alla
autorità giudiziaria il conoscere una controversia
di mio e di tuo, soltanto per dare al ricorso tale
apparenza da dover essere proposto alla Corte
di cassazione di Roma a sezioni riunite; anche
perchè non c' è giureconsulto, che si rispetti, il
quale tenti di fare una frode, così grossolana,
alla legge. Però può avvenire l'altro caso, nel
quale per l'unico intendimento di sottrarre alla
decisione della Cassazione regionale la cognizione di una questione, riproponga iì ricorso
alla Cassazione di Roma a sezioni riunite, senza
ragione alcuna.
Io prego l'onorevole guardasigilli di volere con
la sua autorità spiegare questo dubbio.
Quando l'onorevole ministro spieghi quale sia
il significato della legge e la Camera accolga
queste spiegazioni, si avrà sufficiente ragione di
ritenere risolte le dubbiezze.
Ed ora, egregi colleghi, permettetemi poche
osservazioni su quanto ha detto il collega Falconi.
A lui sembrò che invece di comporre le sezioni
riunite di quindici consiglieri si dovesse comporlo soltanto di undici, affinchè le sezioni di
Cassazione di Palermo, Napoli, Torino e Firenze
avessero facoltà e modo di esercitare la loro autorità. Ed ha addotto in appoggio di questa sua
proposta quello che è permesso con l'articolo 285
del regolamento sull'ordinamento giudiziario. A
me veramente sembra che abbiano molto valore
le osservazioni fatte dall'onorevole Righi nella
sua accurata relazione, perchè,*a mio avviso, egli
ha giustamente avvertito che devono essere questioni giuridiche gravissime, quelle nelle quali
siano state concordi due Corti d'appello, una delle
quali abbia aderito all'opinione dell'altra, malgrado l'opposto avviso della Cassazione. Così essendo, non mi pare conveniente attribuirne la
risoluzione ad un numero di consiglieri inferiore
ai quindici.
Nella legge sull'ordinamento giudiziàrio là regola è che a tutte le deliberazioni della Corte di
cassazione a sezioni unite, prendano parte consiglieri in numero dispari non minore di lo, e si
comprende questa disposizione appunto per la
gravità delle questioni che ritornano alla i orte
suprema, perchè essa pronunzi a sezioni unite.
Ma riducendosi sempre, in via di regola, e non
per eccezione, il numero dei Votanti ad 11, secondo me si toglie alla decisione l'autorità necessaria e conveniente,
Oltre che mi sembra grave quest'altra osservazione. Riducendosi il numero dei consiglieri
soltanto ad 11, può accadere che prendano parte
alle votazioni tì o 7 di quei consiglieri i quali abbiano già decisa la questione ed i quali nel de-
Atti
P ar lamentavi
LEGISLATURA
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XVI —
2a
SESSIONE
—
DISCUSSIONI
cidere siano stati mossi d a quelle ragioni che f u rono condannate dalle Corti di rinvio.
S e ai 7 od ai 6 ne a g g i u n g i a m o 4 o 5 noi
avremo gli 11 consiglieri già prevenuti nella
questione per il voto dato e che difficilmente si
potrà riuscire a smuovere dal concetto già manifestato. Onde è utile che a comporre le sezioni
riunite concorrano almeno 15 consiglieri, i quali
non abbiano prevenzione veruna.
• E d è ciò che mosse g i à l'onorevole Buttini e
che ricordò anche oggi l'onorevole Finocchiaro
manifestando il desiderio che le decisioni a sezioni riunite fossero date da consiglieri, nessuno
dei quali avesse g i à preso parte alle precedenti
votazioni. Accettato questo principio, l'onorevole
F a l c o n i converrà facilmente con me nello ammettere essere impossibile attribuire la decisione
delle cause a sezioni riunite soltanto ad 11 consiglieri.
Perchè egli muove dal concetto che 11 consiglieri in una Corte di cassazione si potranno
t r o v a r e , ed è vero, m a difficilmente se ne troveranno 15.
E c c o perchè a me sembra che, in questo riguardo, convenga accettare l'articolo 8 come è
stato proposto.
Presidente. L'onorevole Della R o c c a intende
parlare o vi rinunzia ?
Della Rocca. L'onorevole Cerruti non ha veramente sostenuto Tarticolo 8 nella sua interezza e
nell'essenza della sua disposizione. Solamente ha
formulato qualche dubbio sul quale ha richiamato l'attenzione dell'onorevole ministro g u a r d a sigilli. P e r cui io, non avendo udito un sostenitore ad ogni costo dell'articolo 8, non potrei in
questo momento che ripetere le varie ragioni che
ha addotto contro questo articolo l'onorevole mio
amico Finocchiaro.
Il dubbio sollevato dall'onorevole Cerruti ri
g u a r d a l'estensione di questo articolo: e se fosse
risoluto nel senso della competenza della Cassazione di Roma, allora veramente potremmo dire:
a qual prò occuparci di queste povere sezioni regionali, le quali si troveranno addirittura in attesa
di onorata sepoltura, perchè esautorate nel civile
in g r a n parte, esautorate del tutto nel penale, ridotte allo stato di completa anemia, esse non
avranno più ragione di esistere ?
L'onorevole Cerruti poneva il caso che qualche
litigante, per schivare, per esempio, la giurisprudenza o la giurisdizione della Cassazione di Napoli e di Torino, portasse la sua lite alle sezioni
unite di R o m a , senza che fosse proprio il caso di
una decisione a sezioni unite ; e d o m a n d a v a se
Camera
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TORNATA
DEL 3 DICEMBRE
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Deputati
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in questa ipotesi fosse competente anche la Cassazione di Roma. Io non credo che la sua dom a n d a possa aver ragione, imperocché nel caso
da lui enunciato indubbiamente non sarebbe competente la Cassazione di R o m a , non potendo la malizia ovvero l'ignoranza conferire giurisdizione!
Ma se egli pretende che, anche in questo caso
possa essere competente la Cassazione di R o m a ,
se l'onorevole guardasigilli a quel dubbio risponderà affermativamente, io, lo ripeto ancora una
volta, sarei il primo ad invocare, dalla pietà del
guardasigilli, una sepoltura onorata per queste
povere sezioni civili* le quali resterebbero proprio come simulacro di Cassazione, resterebbero
rachitide, esinanite, come argomento di compassione, e quasi, dirò, attendenti i loro f u n e r a l i ?
In questo stato di cose, io riconosco che non ho
da combattere contro un sostenitore dell'articolo 8,
perchè, lo ripeto, il collega Cerruti non ha confutato
le ragioni esposte dall'onorevole Finocchiaro contro questo benedetto articolo 8.
Ma, poiché mi trovo ora a parlare, io invoco
la cortesia del guardasigilli per sapere d a lui se
questo articolo 8 mantiene, o no, quella u g u a glianza, che è sancita dall'articolo 24 dello S t a tuto, per il quale tutti i cittadini devono essere
ugualmente trattati dalla legge.
L'Onorevole Finocchiaro ha g i à accennato a
questa osservazione, m a mi permetta il guardasigilli che io richiami ancora più particolarmente
su di essa l'attenzione della C a m e r a e la sua.
Secondo l'articolo 24 dello Statuto, tutti devono essere uguali dinanzi alla l e g g e ; ora con
questo benedetto articolo 8 che a v v e r r à ? A v v e r r à
che coloro i quali sono di R o m a , o del territorio
soggetto alla Cassazione di R o m a , saranno giudicati in, un modo, mentre quelli che sono di Napoli o Torino, saranno giudicati in un modo diverso, imperocché, per l'articolo 8, le cause che
appartengono, di propria giurisdizione, alla Cassazione di R o m a quando vengono alle sezioni
unite, saranno giudicate anche d a quei consiglieri
che sentenziarono la prima volta, e dai nuovi che
vi si aggiungano.
Invece, quando le cause vengono da Napoli o
da Torino, i giudici che la p r i m a volta sentenziarono, non sono u d i t i ; vengono esaminate d a
sezioni del tutto diverse, e quella sezione, che
pronunziò la p r i m a volta, vien m e s s a del tutto d a
parte, come incompetente a pronunziarsi.
Domando dunque all'onorevole g u a r d a s i g i l l i : è
queste l'eguaglianza di trattamento, voluta dallo
articolo 24 dello Statuto ? •
Oltre a ciò, con quell'altra disposizione dell'ar-
Atti
- 5715 -
Parlamentari
LEGISLATURA XVI —- 2
a
Camera dei Deputa,ti
SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1 8 8 8
ticolo 8, per la quale, nel caso di esistenza di
motivi semplici, la causa deve essere trattata anche dalla Cassazione di Roma, si viene a ledere
un altro principio statutario, per il quale nessuno
può essere distratto dai suoi giudici naturali.
Se colui, che dimora in Napoli, è soggetto, per
giurisdizione ordinaria, alla Cassazione civile di
Napoli, io non so peichè debba essere distolto dai
suoi giudici naturali, solo perchè, in un ricorso a
sezioni unite, vi si aggiungono dei motivi dei
quali soltanto la sezione semplice è competente
a conoscere.
Quando con questo fatale articolo le sezioni
unite del ramo civile saranno in Roma, allora
capisco che la questione che ritorna risoluta dal
magistrato di merito difformemente dalla decisione della Cassazione regionale, debba essere conosciuta e giudicata dalle sezioni unite che riseggono a Roma; ma, quando i motivi sono semplici
e sono di competenza della sezione unica, io non
so perchè, in questo caso, colui che ha diritto di
essere giudicato a Napoli, debba, invece, essere
giudicato a Roma, Questo mi pare evidentemente
un sottrarre le cause ai giudici naturali.
D'altronde, io prego l'illustre guardasigilli di
considerare, che è proprio nella essenza dell'istituto di Cassazione, che, nella ipotesi di ritorno
della causa a sezioni unite, debbano essere uditi
gli stessi magistrati, o, meglio, debba essere udita
la stessa sezione che pronunziò la prima volta;
imperocché appunto da questo attrito, da questo
cozzo di opinioni deve nascere la luce, la verità.
E così funziona altresì il sistema della rivocazione.
Ora, che accade, secondo il sistema che è inaugurato dall'articolo 8? Che la Corte d'appello in
grado di rinvio, dissentendo dalla Cortj di cassazione, stabilisce, afferma, enuncia i concetti, i
principii suoi, che son diversi da quelli della Cassazione; quando la causa, poi viene, di ritorno,
alle sezioni unite, queste avranno sott'occhi ciò che
ha detto la Corte di appello, contro quel che ha
dettola sezione della Corte di cassazione regionale;
e lo leggeranno nella sentenza che, naturalmente,
dovrà essere ragionata nei motivi che la informano; ma la sezione che aveva pronunziato la
prima volta, non sarà sentita non potrà far valere le sue ragioni, e il magistrato plenario giudicherà, inaudita altera parte, o, meglio inaudito l'altro giudice che ha diritto di far sapere
le ragioni che lo decisero ad adottare quella
tale massima. In questa maniera, l'instituto della
Cassazione viene ad essere adulterato; mentre
esso non può essere logicamente e convenien-
temente scisso, essendo ora il caso di dire: o questo instituto rimane com'è, oppure sparisca del
tutto ; aut sit ut esi, aut non sit.
Potrei anche continuare; ma non farei che
malamente ripetere quel che ha detto l'onorevole
Finocchiaro.
Giacché l'onorevole presidente mi ha dato facoltà di parlare, ho voluto esporre queste osservazioni speciali che mettono un po' in rilievo taluni dei gravi motivi che ci persuadano a non
accettare l'articolo 8. Non vale il dire, che trasferita la sezione penale in Roma, ne derivi come
corollario il trasferimento delle sezioni unite ci
vili anche in Roma, non essendovi più nella regione la seconda sezione necessaria per le sezioni
unite. Imperocché il numero notevole delle cause,
ed il personale ora esistente consigliano a mantenere un doppio turno nella materia civile; e
codesto doppio turno fornirebbe il numero indi
spensabile per le sezioni unite Aspetteremo dalla
saviezza dei nostri colleghi che sostengono il dibattuto articolo, ed anche dalla saggezza dell'illustre guardasigilli, di conoscere le riposte ragioni
che giustificano questa cruda disposizione ; ed allora vedremo se replicare, oppure rassegnarci alla
nostra sorte. La quale ci sarà dolorosa, ma non
disperata, perchè non sempre la forza dei voti
può vincere la forza della verità!
Presidente. L'onorevole Puglia è presente?
Voci. No ! no !
Presidente La Camera crede di continuare la
discussione domani?
Voci. Sì, sì, a domani!
Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Chiedo
di parlare.
Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà di
parlare.
Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Adem
pio all' impegno che mi ero assunto coll'onorevole
Villanova, cioè di dargli oggi una risposta per
parte dell'onorevole presidente del Consiglio circa
alla domanda d'interrogazione, o d'interpellanza
che sia, che gli ha rivolta quale ministro dell'interno.
Io ho riferito all'onorevole presidente del Consiglio il suo desiderio, ed egli mi ha incaricato
di comunicargli che accetta di rispondergli dopo
che sarà libero presso il Senato, e subito dopo
risposto all'altra interpellanza che devé essergli
rivolta dall'onorevole Plebano.
Presidente. L'onorevole Villanova acconsente ?
Villanova. Io ho presentato una modesta interrogazione senza darle carattere d'interpellanza
appunto perchè si trattava di cosa urgente a
Atti Parlamentari
LEGISLATURA XVI —
—5716 —
2 a SESSIONE —
Camera dei
DISCUSSIONI —
cui mi sembrava fosse necessaria una pronta risposta.
Io assicuro che la mia interrogazione non aveva
nulla, non dirò d'intemperante, ma nemmeno di
inen che conveniente.
Comprende la Camera come l'argomento nel
quale io intendeva d'interrogare il ministro, o
chi per lui, era certo una cosa d'urgenza. Da noi
corre un proverbio, che è inutile di chiudere la
stalla quando i buoi sono scappati.
Io spero che lo sciopero di Venezia possa dirsi
finito. E quindi di fronte al mio dispiacere di non
aver potuto esporre alcuni fatti che il Governo
avrebbe dovuto aver piacere di conoscere, dichiaro di ritirare, per ora, la mia domanda d'interrogazione, riservandomi, quando l'onorevole
ministro dell' interno avrà opportunità di intervenire alla Camera, di ripresentarla.
Presidente. Per ora dunque non insiste nella
sua interrogazione.
Domani alle undici sono convocati tutti gli
Uffici.
La seduta termina alle 6.
Ordine del giorno per la tornata dì domani.
1. Seguito della discussione del disegno di legge:
Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno. (147)
2. Interpellanza del deputato Costantini al ministro dei lavori pubblici sulle anormalità dell'orario della linea Roma Sulmona-Péscara.
Discussione dei disegni di legge:
3. Sulla emigrazione. (85)
4. Tutela dell'igiene e della sanità pubblica.
(160)
5. Esenzione dai dazi di dogana delle macchine occorrenti all'impianto di nuove industrie
tessili. (168;
6. Modificazioni alla legge sul Consiglio di
Stato. (139)
TORNATA DEL 3 DICEMBRE
Deputati
1888
7. Riforma delle tariffe dei dazi vigenti sui
prodotti chimici. (170)
8. Relazione della Commissione sui decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti. (II-A)
9. Sulle espropriazioni, sui consorzi, sulla polizia dei lavori per l'esercizio delle miniere, cave
e torbiere e sulla ricerca delle miniere. (65)
10. Approvazione di vendite e permute di beni
demaniali e di altri contratti stipulati nell'interesse di servizi pubblici e governativi. (145j
11. Aumento di fondi per completare le bonificazioni contemplate nella legge 23 luglio 1881,
n. 333. (157)
12. Affrancamento dei canoni decimali. (63)
13. Proroga per sei mesi del trattato di commercio e di navigazione italo-nicaraguese del 6
marzo 1868. (180)
14. Riordinamento degli Istituti di emissione.
(12)
15. Disposizioni concernenti l'imposta di ricchezza mobile a carico delle Società di assicurazioni sulla vita dell'uomo. (173)
16. Provvedimenti a favore delle Casse pensioni per gli operai. (74)
17. Requisizione dei quadrupedi e dei veicoli
pel servizio del regio esercito. (166)
18. Aggregazione del comune di Molocchio al
mandamento di Radicena. (163)
19. Provvedimenti per la costruzione di strade
nazionali e provinciali. (158)
20. Conversione in legge di tre decreti reali
del 29 settembre e 28 ottobre 1888 ? riguardanti
eccedenze di sovrimposte comunali sul limite medio del triennio 1884-85-86. (192)
21. Distacco della frazione Crespi dal comune
di Canonica d'Adda ed aggregazione al comune
di Capriata d'Adda. (119)
PROF. A V V . L U I G I RAVANI
Capo dell' ufficio di
revisione.
Roma. ¡888. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabiìimenlì d»] Fibreno).
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resoconto stenografico