REGOLAMENTO relativo alla concessione di contributi per Attività CULTURALI e TURISTICHE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunitario n.18 in data 5 giugno 2004 1 REGOLAMENTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ CULTURALI E TURISTICHE ART.1 SOGGETTI BENEFICIARI La Comuntià Montana in ossequio alle linee strategiche e programmatiche dell’Ente può effettuare la concessione di contributi a favore di : a) Enti pubblici b) Enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica; c) Associazioni non riconosciute e di comitati, nei limiti delle risorse di cui dispone per iniziative e manifestazioni a carattere culturale e turistico. ART.2 ATTIVITA’ CULTURALI Si intendono a carattere culturale le iniziative e le manifestazioni dirette a : a) promozione culturale nell’ambito del territorio della Comunità Montana; b) promozione di attività teatrali, musicali e cinematografiche di particolare interesse artistico o storico; c) realizzazione e valorizzazione di opere d’arte e monumentali; d) valorizzazione delle tradizioni storiche e culturali che costituiscono patrimonio della collettività; e) organizzazione di mostre, esposizioni e convegni di carattere storico, culturale, artistico, scientifico; f) stampa e divulgazione di libri, volumi, opuscoli, documenti di particolare interesse o pregio; g) conservazione e valorizzazione dei costumi e del folklore locale. ART.3 ATTIVITA’ TURISTICHE Si intendono a carattere turistico le iniziative e le manifestazioni finalizzate alla : a) realizzazione di attività di intrattenimento ed animazione, destinate ai turisti o in grado di attrarre flussi turistici significativi, contraddistinte da forti elementi di innovazione e che prevedano un piano di comunicazione a diffusione non esclusivamente locale. ART.4 REQUISITI Le attività che sono oggetto di finanziamento da parte della Comunità Montana, e che pertanto rientrano nella graduatoria di cui all’art.7 del presente regolamento devono avere le seguenti caratteristiche : a) per le attività culturali di cui all’art.2, si deve trattare di iniziative culturali di particolare importanza, ossia che presentino elementi di elevato contenuto culturale ed artistico; b) per le attività turistiche di cui all’art.3, si deve trattare di iniziative strutturate in modo da assicurare un un’animazione ed un intrattenimento di tipo organico e coordinato, rivolte ai turisti o in grado di attrarre flussi turistici significativi, mediante iniziative con forti 2 elementi di innovazione che producano un piano di comunicazione non esclusivamente locale. c) Attività che abbiano una valenza sovracomunale, sia per le iniziative di cui all’art.2 che per quelle di cui all’art.3; d) Attività ed iniziative che prevedano il coinvolgimento di più soggetti promotori, sia per le iniziative di cui all’art.2 che per quelli di cui all’art.3. Si precisa che non sarà ammessa più di una iniziativa per soggetto proponente. ART.5 ISTANZA DI CONTRIBUTO Possono accedere alla concessione di contributo tutte le associazioni e gli enti che hanno sede nel territorio della Comunità Montana, che operano da almeno un anno e che partecipano alla diffusione della cultura e alla promozione turistica. Per accedere ai contributi occorrerà proporre apposita istanza alla Comunità Montana avente il seguente contenuto : - descrizione dell’iniziativa, della manifestazione o dell’evento turistico/culturale; - data e programma iniziativa; - costo complessivo dell’iniziativa che si intende realizzare; Le istanze devono essere debitamente sottoscritte dal Presidente o dal legale rappresentante dell’Ente o Associazione. La domanda può essere compilata secondo lo schema di cui all’allegato “A” del presente regolamento. Tutte le domande dovranno pervenire alla Comunità Montana entro e non oltre il 30 Giugno di ogni anno. ART.6 MODALITA’ E PRIORITA’ DI FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE Tutte le istanze debitamente sottoscritte dal Presidente o legale rappresentante dell’Associazione o dell’Ente, documentate come previsto nell’articolo precedente saranno sottoposte all’esame del Responsabile Amministrativo per la formazione della graduatoria in base ai requisiti di cui all’art.4 del presente regolamento. L’ammontare minimo della spesa ammissibile è fissato in 3.000,00 al lordo di IVA. ART.7 ISTRUTTORIA Il Responsabile del Settore Amministrativo forma una graduatoria dei soggetti ammessi ai contributi, stilando una graduatoria delle iniziative ammissibili in ordine di priorità. Le istanze prive dei requisiti o in contrasto con le norme del presente regolamento verranno ritenute inammissibili, e di conseguenza, riepilogate in un prospetto. La graduatoria dei beneficiari viene proposta all’organo esecutivo unitamente ad un prospetto circa l’entità del contributo finanziabile per ogni beneficiario, nei limiti delle disponibilità di bilancio per tali scopi e al prospetto delle istanze inammissibili. . La misura effettiva del finanziamento concesso alle iniziative ritenute prioritarie è determinata in base a : - entità dei fondi disponibili a bilancio; 3 - numerosità delle iniziative ammissibili in graduatoria. La percentuale del finanziamento non sarà comunque superiore al 50% dell’importo di spesa e ammessa a contributo e comunque non potrà essere superiore a € 4.000,00. ART.8 PROVVEDIMENTI La graduatoria così formata e gli altri atti di cui all’art.7 del presente regolamento, unitamente allo schema di deliberazione, verranno trasmessi alla Giunta Comunitaria affinché l’organo esecutivo, entro il 31 Luglio di ogni anno, proceda all’attribuzione definitiva. Nella deliberazione verranno altresì indicati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi. ART.9 EROGAZIONE L’erogazione dei contributi finanziari assegnati viene disposta dopo la conclusione delle iniziative, dietro presentazione alla Comunità Montana di una breve relazione sull’attività svolta, unitamente al rendiconto ed ai documenti giustificativi delle spese sostenute (fatture, ricevute fiscali) In sede di consuntivo sono ammesse variazioni del progetto presentato purché non snaturino la valenza turistica del progetto stesso. In ogni caso non verranno accettate variazioni che comportino una riduzione delle spese consuntive della spesa minima ammessa di € 3.000,00. ART.10 RESPONSABILITA’ La Comunità Montana rimane comunque estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti a soggetti terzi, per forniture di beni o prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione. La Comunità Montana non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all’organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti della Comunità Montana la quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l’erogazione di contributi e, a seguito dell’esito degli accertamenti, deliberarne la revoca. La concessione dell’intervento è vincolata all’impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato. ART.11 OBBLIGHI 4 Gli enti pubblici e le associazioni che ricevono contributi per l’espletamento della loro attività su singole manifestazioni e iniziative, sono obbligati a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso economico della Comunità Montana. In caso di inosservanza di tale obbligo la Comunità Montana procede alla revoca del contributo concesso, finanziando, in tal caso, altre iniziative presenti in graduatoria o aumentando proporzionalmente il contributo concesso alle iniziative già finanziate. ART.12 PATROCINIO Il patrocinio di manifestazioni e iniziative da parte della Comunità Montana deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall’Amministrazione dell’Ente. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l’intervento della Comunità Montana con le modalità stabilite dal presente regolamento. Il patrocinio concesso dalla Comunità Montana deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l’ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell’iniziativa. La Comuntià Montana può intervenire comunque a sostegno di altre iniziative e manifestazioni di carattere sportivo, ricreativo o del tempo libero, con premi di rappresentanza (targhe, coppe, ecc..). La concessione dei premi di rappresentanza deve essere richiesta dai soggetti organizzatori e concessa formalmente dall’Amministrazione dell’Ente. -------------------------- 5