Redazione c/o Associazione Commercianti Albesi – Editrice Servizi A.C.A. S.r.l. – ALBA – Piazza San Paolo n. 3 – Tel. 0173 22.66.11 – Telefax 0173 36.15.24 e-mail [email protected] - Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in abbonamento postale – D.L. 353/2003
(conv. In L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, CB-NO/CUNEO – Autorizz. Trib. di Alba del 14/01/1977 n. 371 – Iscrizione ROC n. 10079 – Direttore Responsabile: Giancarlo Drocco - Stampa: Tipografia-Litografia “l’artigiana”, Corso Bra 20/b - 12051 Alba
FISCO & AZIENDA
- SETTEMBRE 2012 -
Deducibilità auto e contributo alla Sanità: modifiche
Sommario
IN EVIDENZA
DEDUCIBILITà DELLE AUTO
E CONTRIBUTO AL SISTEMA
SANITARIO NAZIONALE:
CHE COSA è CAMBIATO
PAG. I
INASPRIMENTO NELLA
TASSAZIONE DEGLI AFFITTI
PAG. 2
SANATORIA EXTRACOMUNITARI:
SI PROCEDE DAL 15 SETTEMBRE
PAG. 3
NUOVA CARTELLA
ESATTORIALE
PAG. 3
CONSUMO ENERGIA:
INDICAZIONE IN ETICHETTA
PAG. 3
LE PRINCIPALI SCADENZE
DI SETTEMBRE-OTTOBRE
PAG. 4
La Legge 28 giugno 2012, n. 92,
pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 136 alla Gazzetta n. 153 del 3
luglio 2012, recante “Disposizioni in
materia di riforma del
mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita”,
c.d. “Riforma Fornero”,
con l’art. 4, commi 72-76,
introduce consistenti modifiche alle disposizioni
relative alla deducibilità
delle auto non utilizzate
in via esclusiva come beni
strumentali da imprese e
professionisti.
Cambiano infatti le percentuali dell'articolo 164,
comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi.
In particolare il limite di deduzione
delle spese e degli altri componenti
negativi relativi alle autovetture ed ai
veicoli utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni (diversi da
quelli di cui al n. 1, lett. a, comma 1
del D.P.R. 917/1986) passerà dal
40% al 27,50%, a decorrere dal 1°
gennaio 2013.
Viene altresì modificata la percentuale relativa ai veicoli dati in uso ai
dipendenti per la maggior parte del
periodo d’imposta. Tali oneri, sempre
dal prossimo anno, saranno infatti
deducibili nella misura del 70%, in
luogo della ben più rilevante percentuale del 90%.
Le novità normative riguardano non
solo i titolari di
reddito di impresa
ma
anche i lavoratori autonomi.
Nel caso di
esercizio
di
arti e professioni, la deducibilità
è
ammessa,
nella suddetta
misura
del
27,5% limitatamente ad un
solo veicolo;
se l’attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all’art.
5, D.P.R. 917/1986, la deducibilità è
consentita soltanto per un veicolo
per ogni socio o associato.
La novità non riguarda alcune fattispecie normate separatamente.
Infatti:
• resta invariata la percentuale
dell’80% per i veicoli utilizzati dagli
agenti e rappresentanti di commercio
a cui sono assimilati i promotori fi-
SEGUE
2.
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SEGUE
FrANcHIGIA pEr IL coNtrIBUto AL s.s.N.
nanziari e gli agenti e sub agenti di assicurazione
(cfr. circolare n. 48/E/1998);
• restano integralmente deducibili le spese relative
ai veicoli adibiti a uso pubblico, per i quali vi sia un
atto rilasciato dalla pubblica amministrazione che
attesti tale destinazione (per esempio servizio taxi);
• restano integralmente deducibili le spese relative
ai veicoli destinanti esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, vale a dire
“senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata”. È il caso delle autovetture possedute dalle imprese di noleggio utilizzate dalle scuole guida.
A partire dal 1° gennaio 2013 saranno deducibili
nella misura del 27,5% anche le spese relative all’utilizzo dei veicoli.
Tra tali spese rientrano quelle relative a:
• carburanti e lubrificanti;
• tassa di proprietà;
• assicurazione Rc auto;
• pedaggi autostradali;
• custodia;
• manutenzioni o riparazioni non incrementative;
• Iva indetraibile corrisposta in sede di acquisto
dell’autovettura.
Lo stesso art. 4, co. 76 della Legge 28 giugno 2012,
n. 92 fissa, a decorrere dal periodo di imposta 2012,
una franchigia di € 40 in riferimento al contributo al
Servizio sanitario nazionale applicato su premi assicurativi per la responsabilità civile per danni causati alla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti, per il quale l’impresa di assicurazione abbia
esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del contraente.
In pratica, se fino al periodo d'imposta 2011, in sede
di dichiarazione dei redditi Unico 2012 e 730/2012
è stato possibile dedurre l'intero contributo SSN, con
l’entrata in vigore della Riforma Fornero, nelle prossime dichiarazioni dei redditi Unico 2013 e
730/2013 potrà essere dedotta solo la parte dei contributi SSN che eccede i 40 euro.
resta invariata la detraibilità dell’Iva, attualmente
pari al 40%, ai sensi dell’art. 19-bis1, co. 1, lett. c),
D.P.R. 26.10.1972, n. 633 sia sul costo di acquisto
che di esercizio dei veicoli utilizzati nell’esercizio
di imprese, arti e professioni.
Per ulteriori informazioni, tel. 0173/226611, e-mail
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Partite IVA o subordinazione? Modifiche alla Riforma del Lavoro
La Direzione centrale Politiche del
Lavoro e Welfare segnala che in seguito all’approvazione definitiva in
Senato della Legge di conversione
del DL Sviluppo, si ritengono definitive le modifiche apportate alla
Riforma del mercato del lavoro (L.
92/2012).
Con riferimento alle cosiddette Partite IVA gli indici di presunzione
(per i quali cioè si presume che si
tratti in realtà di lavoro subordi-
nato), ferma restando la coesistenza
di almeno due indicatori, sono stati
modificati come di seguito:
1) la collaborazione con il medesimo committente deve avere una
durata complessiva superiore a otto
mesi annui per due anni consecutivi (si ricorda che la legge 92 invece prevedeva il calcolo degli 8
mesi nell’arco di un anno solare);
2) il corrispettivo derivante da tale
collaborazione, anche se fatturato
Tassazione affitti: che cosa cambia
Inasprimento della tassazione sui canoni di locazione dei fabbricati a partire dal 2013: è
quanto prevede, tra l’altro, la legge Fornero riguardante il mercato del lavoro, al fine di recuperare gettito e dar copertura ai costi della
riforma.
Il provvedimento produrrà una crescita della
base imponibile dei redditi da locazione, che
passa dall’85% al 95% del canone percepito,
nel caso in cui il locatore scelga l’assoggettazione all’Irpef. Nulla cambierà per chi opta per
la cedolare secca in cui le due aliquote, 21%
sui contratti liberi e 19% sugli agevolati, sono
già calcolate sul 100% dell’affitto.
Di fatto, chi dà in locazione un immobile oggi
paga l’Irpef sull’85% del canone pattuito e non
a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di
interessi, costituisca più dell'80%
dei corrispettivi complessivamente
percepiti dal collaboratore nell'arco
di due anni solari consecutivi
(anche in questo caso la Legge n.
92 parlava di un anno solare).
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sul totale: la riduzione tiene conto delle spese
sostenute per la manutenzione dell’immobile.
Al contrario, chi sceglie la cedolare paga il
21% sul 100% del canone. Non dovrà però pagare l’imposta di registro, il bollo e le addizionali comunali e regionali all’Irpef, ma deve
rinunciare ad aggiornare il canone all’indice
Istat. In generale la cedolare risulta conveniente per redditi superiori ai 28.000 euro
annui.
Dal 2013 (in UNICO/2014), per via della novità introdotta, il reddito dell’immobile locato
sarà determinato assumendo l’importo maggiore tra il canone di locazione ridotto forfetariamente del 5%, e la rendita catastale.
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3.
Sanatoria extracomunitari 2012: si procede dal 15 settembre al 15 ottobre
In base a quanto previsto dall’art. 5 del Decreto Legislativo
109/2012 pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 25 luglio
2012, dal 15 settembre al 15 ottobre prossimi sarà possibile regolarizzare attraverso una dichiarazione di emersione, cittadini
extraUE privi del permesso di soggiorno e che siano occupati,
irregolarmente ed a tempo pieno, presso datori di lavoro da almeno 3 mesi.
per poter accedere alla sanatoria sono necessari i seguenti requisiti:
Datori di lavoro interessati:
• cittadini italiani;
• cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno;
Lavoratori irregolari interessati:
• cittadini extraUE occupati da almeno 3 mesi di lavoro antecedenti il 9 agosto 2012;
• cittadini extraUE presenti nel territorio nazionale in modo
ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011;
• rapporti di lavoro ancora in essere;
• presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 (attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici).
sono da considerarsi esclusi:
• rapporti di lavoro parziale (part-time), ad esclusione dei rapporti di lavoro domestici;
• datori di lavoro che risultino condannati negli ultimi cinque
anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per: a) favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia
e dell’immigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per
reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da
impiegare in attività illecite; b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi
dell'articolo 603-bis del codice penale; c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni ed integrazioni.
• datori di lavoro che, a seguito dell'espletamento di procedure
di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato
ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare non abbiano provveduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno
presso lo sportello unico ovvero alla successiva assunzione del
lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore
comunque non imputabili al datore di lavoro.
I nostri uffici sono disposizione per l’espletamento delle pratiche
dopo l’emanazione del decreti interministeriale applicativo.
Per ulteriori informazioni, tel. 0173/226609,
e-mail [email protected]
Indicazione del consumo di energia mediante etichettatura
Si ritiene utile informare che sono entrate in vigore nuove
norme comunitarie relative “all'indicazione del consumo
di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia,
mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relativa
ai prodotti”.
La norma prevede precisi obblighi in capo ai fornitori ed
ai distributori in quanto viene consentita l'immissione sul
mercato, la commercializzazione e la messa in servizio,
solo di prodotti conformi alle norme comunitarie e all'atto
delegato applicabile.
Per quanto riguarda gli obblighi in capo ai distributori, essi
sono tenuti ad esporre nella posizione specificata nel relativo atto delegato le etichette, in maniera visibile e leggibile,
e presentano la scheda in lingua italiana nell'opuscolo del
prodotto o in ogni altra documentazione che correda i prodotti quando sono venduti agli utilizzatori finali.
L'etichettatura e le informazioni relative ai prodotti, sono
fornite ai distributori dai fornitori gratuitamente.
La norma deve essere applicata anche in occasione di vendita a distanza, all’affitto o alla locazione finanziaria, per
corrispondenza, su catalogo, via internet, tramite televendita o in qualsiasi altra forma implicante che il potenziale
utilizzatore finale non possa prendere visione del prodotto
esposto.
Il provvedimento attribuisce al Ministero dello Sviluppo
Economico Le funzioni di vigilanza sulla conformità dei
prodotti che a sua volta si avvale della collaborazione delle
Camere di Commercio e della Guardia di Finanza e del
supporto dell’ENEA.
Per ulteriori informazioni, tel. 0173/226611,
e-mail [email protected]
Dal 1º agosto nuova cartella esattoriale
Novità riguardo il versamento dei
tributi: dal 1º agosto è entrata in vigore una nuova cartella esattoriale,
sul cui frontespizio viene evidenziato il nome dell'ente impositore
che ha richiesto le somme al contribuente tramite Equitalia.
Oltre ad una grafica di più facile lettura, la novità più consistente è rappresentata dal maggiore risalto dato
alle avvertenze sulle modalità di ricorso, sospensione del pagamento,
richiesta di riesame in autotutela.
Un’apposita sezione
indica come e
quando presentare il
ricorso,
specificando le autorità a
cui rivolgersi (commissione tributaria,
giudice ordinario, organo estero,
ecc.) per formulare l’istanza.
La nuova cartella è divenuta obbligatoria per i ruoli consegnati agli
agenti della riscossione successivamente a martedì 31 luglio 2012.
Ci sono novità anche relativamente agli interessi di
mora. A far data dal prossimo 1º ottobre, infatti,
cambiamenti in vista per
chi paga in ritardo: effettuare il versamento delle
somme iscritte al ruolo
oltre 60 giorni dopo la
data di notifica comporta il
versamento di interessi che scendono al 4,5504% su base annua.
Per ulteriori informazioni,
tel. 0173/226611,
e-mail [email protected]
4.
ImprEsE E tErrItorIo
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Verifiche degli impianti elettrici. Adempimenti obbligatori
Ricordiamo che in base alle vigenti norme in materia
di sicurezza tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo di
far eseguire verifiche periodiche degli impianti elettrici.
Gli impianti soggetti alle verifiche sono:
• impianti elettrici di messa a terra;
• installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
• impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.
In particolare gli impianti elettrici devono essere omologati, denunciati agli enti competenti, sottoposti a regolari
interventi
di
manutenzione,
ed
obbligatoriamente sottoposti a verifiche periodiche,
LOCAZIONI, INDICI ISTAT
Si comunica, ai fini dell’aggiornamento dei canoni
di locazione degli immobili adibiti ad uso commerciale o abitativo, la variazione dell’indice ai sensi
della Legge 392/78:
• annuale LUGLIO 2012 LUGLIO 2011 = 2,9% il
con frequenza dipendente dalla tipologia dell’impianto
(2 o 5 anni).
Per l’esecuzione di tali verifiche il datore di lavoro deve
avvalersi di Organismi di Ispezione abilitati dal Ministero.
sanzioni
L’inosservanza di tali disposizioni comporta l’arresto
sino a tre mesi o l’ammenda da € 258 a € 1.032.
L’Associazione Commercianti Albesi è in grado di fornire questo servizio a condizioni vantaggiose.
Per ulteriori informazioni, Servizio Sicurezza sul Lavoro,
tel. 0173/226611, e-mail [email protected]
cui 75% è pari al 2,175%;
• biennale LUGLIO 2012 LUGLIO 2010 = 5,7% il
cui 75% è pari al 4,275%.
Per conteggi e disbrigo pratiche, potete rivolgervi al
nostro Ufficio Pratiche Amministrative.
Info: tel. 0173/226611, fax 0173/449189 e-mail
[email protected] (Rif. Elena Costa).
PRINCIPALI SCADENZE SETTEMBRE-OTTOBRE 2012
sEttEmBrE
15 sabato
• Termine del periodo di sospensione
feriale dei termini processuali.
16 domenica
• Imposta di soggiorno.
17 lunedì
• Ritenute (mese precedente).
• Addizionali regionali/comunali - Versamento.
• IVA liquidazione mensile.
• IVA dichiarazione d’intento.
• Imposta sugli intrattenimenti.
• IMU (2° rata abitazione principale) Versamento seconda rata.
• Contributi INPS mensili.
• Contributi ENPALS mensili.
• Contributi INPGI.
• Gestione separata INPS collaboratori.
• Contributi previdenziali coltivatori diretti, coloni, mezzadri trimestre precedente.
• Contributi INPS manodopera agricola.
20 giovedì
• Modello 770 semplificato/ordinario
- Invio telematico.
25 martedì
• Elenchi INTRASTAT mensili.
• ENPALS unificata.
ottoBrE
1 lunedì
• MOD. 730 - Comunicazione al datore di lavoro o ente pensionistico di
voler effettuare un minor o nessun acconto IRPEF rispetto a quello risultante
dal prospetto di liquidazione (Mod.
730-3).
• Denuncia UNIEMENS mese precedente.
• Dichiarazione UNIFICATA (redditiIVA) - Trasmissione telematica: persone
fisiche, società di persone e società di
capitali (esercizio coincidente con
l'anno solare).
• Dichiarazione IVA contribuenti che
non presentano la dichiarazione annuale unificata.
• Adeguamento IVA da parametri Versamento per maggiori ricavi/compensi.
• Dichiarazione IRAP annuale in
forma autonoma.
• Libro unico.
• Operazioni con paesi black list Invio comunicazione (soggetti men-
sili).
• Dichiarazione IMU.
• Fabbricati rurali - Termine per presentare le domande di riconoscimento requisiti ruralità.
10 mercoledì
• INPS personale domestico (trimestre
precedente).
• Fondo Negri-Besusso-Pastore.
15 lunedì
• Beni d’impresa in godimento a
soci/familiari - Comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
16 martedì
• Ritenute (mese precedente).
• Addizionali regionali/comunali Versamento.
• IVA liquidazione mensile.
• IVA dichiarazione d’intento (mensile).
• Imposta sugli intrattenimenti.
• Contributi INPS mensili.
• Contributi ENPALS mensili. • Contributi INPGI giornalisti professionisti.
• Gestione separata INPS collaboratori.
• Imposta di soggiorno.
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fiscale marzo