COMUNE DI SCIARA PROVINCIA DI PALERMO IL SINDACO ORDINANZA SINDACALE N° 5 DEL 08/11/2010 OGGETTO: Norme disciplinanti il “decoro urbano”. IL SINDACO CONSIDERATO necessario disciplinare le norme per un pieno decoro del paese, tendendo così alla piena fruizione dello stesso da parte dei cittadini tutti, nel rispetto del pubblico suolo e dei beni monumentali; VISTO l’Ordinamento degli Enti Locali della Regione Siciliana; VISTA la L. 24/11/1981 n. 689; VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008 N°92, recante misure urgenti in materia di sicurezza urbana convertito con modificazioni in Legge 24 luglio 2008 N°125; VISTO l’art.54 comma 2 del D.Lgs. N°267/2000; VISTO lo Statuto Comunale; FATTA SALVA l’azione penale nei casi di maggiore gravità; ORDINA 1. Tutti i luoghi aperti al pubblico o luoghi privati, comunque aperti alla pubblica fruizione, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. 2. E’ fatto divieto assoluto di abbandonare rifiuti di qualsiasi genere fuori dalle apposite aree di raccolta. In particolare: a) ai bordi della strada Sp 21; b) ai bordi della strada per la stazione FFSS; c) ai bordi delle strade interpoderali e delle trazzere regie; d) in prossimita’ del ponte ferroviario in C.da Suvarelli (Ponte ferro); e) sotto la ringhiera di Via Pirandello. 3. Tutti i concessionari di occupazione di suolo pubblico ed in particolare gli esercenti di locali pubblici quali bar, trattorie, ristoranti e simili sono tenuti alla tempestiva e continua pulizia del suolo da qualsiasi rifiuto o residuo derivante dall’esercizio dell’attività, in particolare i titolari di bar verranno muniti di appositi contenitori per la raccolta dei recipienti di vetro e simili vuoti, derivanti dalla vendita delle bevande. 4. I titolari di negozi e comunque di attività prospicienti la pubblica via sono tenuti alla pulizia dei tratti di marciapiede e pubblica via, antistante il loro esercizio. 5. Fatti salvi i casi opportunamente autorizzati, è vietata, a qualsiasi titolo, la distribuzione di volantini, foglietti, opuscoli che possono imbrattare gli spazi pubblici. 6. La collocazione di qualsiasi cartello, iscrizioni e simili di qualsiasi specie, anche luminosi a carattere permanente o temporaneo, va eseguita previa la necessaria autorizzazione, seguendo le norme sulle pubbliche affissioni; è comunque vietata nei pali della segnaletica stradale, della pubblica illuminazione ed in tutti gli edifici ritenuti di interesse storico monumentale. 7. E’ vietato insudiciare i muri esterni degli edifici con scritte e/o disegni, il ripristino delle condizioni originarie sarà a totale carico dei trasgressori. 8. E’ vietato fare cadere acqua derivante dall’innaffiamento di piante sul pubblico suolo o su balconi di abitazioni sottostanti, in caso di vasi prospicienti i balconi. 9. Il carico e lo scarico di merci e prodotti agricoli, e’ consentito solo in prossimita’ dei locali commerciali o dei magazzini, senza intralciare la normale viabilita’. 10. Il transito su pubbliche vie dei mezzi agricoli e’ consentito solo se privi di fango o terra. 11 . E’ vietato lasciare in sosta, su piazze o pubbliche vie, rimorchi ed attrezzi agricoli vari. 12. Fatte salve le sanzioni previste dal Codice Penale, dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana e dal codice stradale, le violazioni di cui alla presente Ordinanza sono sanzionate, a norma: dell’art. 255 del D.L. 152/2006 e successive modifiche; dell’art. 7 bis del D.l. 267/2000 e successive modifiche; con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 fino a un massimo di € 620,00. Copia della presente ordinanza è trasmessa al Prefetto di Palermo, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 267/2000. DEMANDA Alle Forze dell’Ordine e alla Polizia municipale, il controllo circa l’osservanza del presente provvedimento. Il presente atto è pubblicato all’Albo Pretorio e ne sarà data comunicazione al pubblico con ogni mezzo ritenuto efficace. Sciara, lì 08/11/2010 IL SINDACO (Rini Salvatore)