CITTA’ DI SPINEA c.a.p. 30038 Provincia di Venezia SETTORE SERVIZI AI CITTADINI FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI NELLA FARMACIA COMUNALE GESTITA IN ECONOMIA DAL COMUNE DI SPINEA. Lotto 1 Codice identificativo gara (CIG): 6224330F97 Lotto 2 Codice identificativo gara (CIG): 62243586B5 Lotto 3 Codice identificativo gara (CIG): 6224379809 CAPITOLATO D’ONERI SPECIFICHE TECNICHE (art. 68 e allegato VIII al d.lgs. n. 163 del 2006) 1 CITTA’ DI SPINEA c.a.p. 30038 Provincia di Venezia SETTORE SERVIZI AI CITTADINI CAPITOLATO D’ONERI - SPECIFICHE TECNICHE (art. 68 e allegato VIII al d.lgs. n. 163 del 2006) Art. 1. Oggetto della fornitura 1. Oggetto del presente Capitolato d’oneri è la fornitura collettiva di specialità medicinali, farmaci SOP, OTC, veterinari, omeopatici, fitoterapici, farmaci stupefacenti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990 e alla legge n. 49 del 2006, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, P.M.C., cosmetici e altri generi di prodotti per il normale approvvigionamento della Farmacia Comunale gestita in economia dal Comune di Spinea (nel seguito semplicemente «Comune»). 2. Tutti i prodotti forniti dovranno rispondere alle norme vigenti nel territorio italiano. 3. Il Comune si riserva di trattare direttamente con le aziende produttrici o concessionari autorizzati i prodotti che riterrà più convenienti, per esempio, nel caso di campagne promozionali o prodotti mancanti o non disponibili, senza alcun obbligo di preventiva informazione all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto (nel seguito semplicemente «Fornitore»). 4. Le condizioni contenute nel presente Capitolato d’oneri sono applicabili a tutti i rapporti che intercorreranno tra la Farmacia Comunale gestita dal Comune e il Fornitore. 5. Ai fini di cui all’articolo 8, commi 4 e seguenti, i CIG sono indicati all’articolo 2, comma 1. 6. L’ubicazione della Farmacia Comunale presso la quale dovranno essere consegnate le forniture è la seguente: FARMACIA COMUNALE Via Vittorio Alfieri, 2/A, 30038 Spinea Venezia Art. 2. Importo dell’appalto 1. premesso che il punto 1 dell’art. 29 del codice degli appalti prevede il valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici si basi sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA valutato dalla stazione appaltante e che il calcolo di tale importo tenga conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo contratto, l’importo messo a base di gara è così determinato: L'ammontare globale presunto della fornitura in oggetto è previsto in euro 2.700.000 (duemilionisettecentomila/00) a valere su tre esercizi finanziari a decorrere dalla data di stipulazione del relativo contratto, tale importo è da suddividere in 3 lotti, ognuno con i seguenti importi e il relativo CIG: 2 CITTA’ DI SPINEA c.a.p. 30038 Provincia di Venezia SETTORE SERVIZI AI CITTADINI a) Lotto 1 (CIG 6224330F97): euro 1.700.000,00 (unmilionesettecentomila /00) prima fornitura; b) Lotto 2 (CIG 62243586B5): euro 700.000,00 (settecentomila/00) seconda fornitura con mancanti; c) Lotto 3 (CIG6224379809): euro 300.000,00 (trecentomila/00) terza fornitura con mancanti . 2. L’importo di cui sopra si intende per costo finale del prodotto, al netto dell'IVA , depurato del ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara per il farmaco e comprensivo del ricarico sul prezzo netto di cessione dell’industria per il parafarmaco e per i medicinali di auto medicazione o a prezzo libero. 3. I valori di cui al comma 1 sono puramente indicativi. Pertanto, l’importo di aggiudicazione non impegna il Comune di Spinea in alcun modo, potendo lo stesso, in rapporto all’andamento del mercato o ad altre condizioni, compreso il ricorso alla facoltà di cui all’articolo 1, comma 3, e di cui all’articolo 15, commi 2 e 3, subire un incremento o un decremento, anche in relazione a nuove disposizioni legislative o regolamentari rilevanti per il settore. Per il mancato raggiungimento dell’importo contrattuale, da qualunque motivo causato, nulla è dovuto al Fornitore a titolo di risarcimento, indennizzo o altra causa. 4. L'importo del contratto può essere aumentato o ridotto, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che il Fornitore possa sollevare eccezioni e pretendere indennità. Art. 3. Durata del contratto 1. Il contratto ha durata di 36 (trentasei) mesi a partire dal 1° novembre 2015 e cessa alla scadenza del triennio il 31 ottobre 2018. Qualora, per qualunque motivo, il contratto fosse stipulato successivamente alla data indicata, la cessazione può essere differita di conseguenza. In ogni caso la cessazione del contratto opera alla data di scadenza senza necessità di preventiva disdetta da parte del Comune. 2. Il Comune di Spinea si riserva la facoltà di avvalersi dell’eventuale proroga del termine di scadenza del contratto, nelle more dell’individuazione del nuovo contraente e, comunque, nei tempi previsti dalla legge. La Ditta è tenuta ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, nessuna esclusa, previste dal contratto e dal capitolato. 3. Nel caso si presentasse la necessità di dare avvio al servizio, il Comune potrà richiedere l’esecuzione del contratto in via d’urgenza secondo quanto disposto dal comma 9 art. 11 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. Art. 4. Articolazione dell’appalto 1. L’appalto ha come oggetto la fornitura di specialità medicinali, farmaci SOP, OTC, veterinari, omeopatici, fitoterapici, farmaci stupefacenti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990 e alla legge n. 49 del 2006, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, P.M.C., cosmetici, ovvero altri generi di prodotti non compresi nelle categorie precedenti. 2. L’offerta della fornitura deve essere effettuata alle condizioni di sconto minimo indicato per le singole tipologie A, B e C il tutto quantificabile nella misura sotto riportata: 3 CITTA’ DI SPINEA c.a.p. 30038 Provincia di Venezia SETTORE SERVIZI AI CITTADINI LOTTO 1: prima fornitura (CIG 6224330F97): Tipologia della fornitura Offerta al ribasso A - Specialità medicinali Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al netto di IVA Il ribasso non può essere INFERIORE al 30,50 % B - Specialità medicinali a denominazione generica (Farmaci generici a sconto diverso rispetto alle specialità medicinali) Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al netto di Iva. Il ribasso non può essere INFERIORE al 34,70 % C - Farmaci da banco (OTC), farmaci da vendersi senza obbligo di prescrizione (SOP) e medicinali omeopatici (Farmaci SOP e OTC a sconto diverso rispetto alle specialità) Ribasso da praticare sul prezzo offerto alla farmacia al netto di IVA Il ribasso non può essere INFERIORE al 3,00 % D - Parafarmaci, cosmetici ecc. (prodotti non compresi nelle categorie precedenti) Ribasso da praticare sul prezzo offerto alla farmacia al netto di IVA Ribasso = A Composizione percentuale presuntiva (ponderazione) 77% Ribasso = B 10% Ribasso C 3% Ribasso = D 10% Offerta al ribasso Ribasso = A Composizione percentuale presuntiva (ponderazione) 70% Ribasso = B 10% Ribasso C 5% Ribasso = D 15% LOTTO 2: seconda fornitura con mancanti (CIG 62243586B5) Tipologia della fornitura A - Specialità medicinali Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al netto di IVA Il ribasso non può essere INFERIORE al 30,50 % B - Specialità medicinali a denominazione generica (Farmaci generici a sconto diverso rispetto alle specialità medicinali) Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al netto di Iva. Il ribasso non può essere INFERIORE al 34,70 % C - Farmaci da banco (OTC), farmaci da vendersi senza obbligo di prescrizione (SOP) e medicinali omeopatici (Farmaci SOP e OTC a sconto diverso rispetto alle specialità) Ribasso da praticare sul prezzo offerto alla farmacia al netto di IVA Il ribasso non può essere INFERIORE al 3,00 % D - Parafarmaci, cosmetici ecc. (prodotti non compresi nelle categorie precedenti) Ribasso da praticare sul prezzo offerto alla farmacia al netto di IVA 4 CITTA’ DI SPINEA c.a.p. 30038 Provincia di Venezia SETTORE SERVIZI AI CITTADINI LOTTO 3: terza fornitura con mancanti (CIG 6224379809) Tipologia della fornitura Offerta al ribasso A - Specialità medicinali Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al netto di IVA Il ribasso non può essere INFERIORE al 30,50 % B - Specialità medicinali a denominazione generica (Farmaci generici a sconto diverso rispetto alle specialità medicinali) Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al netto di Iva. Il ribasso non può essere INFERIORE al 34,70 % C - Farmaci da banco (OTC), farmaci da vendersi senza obbligo di prescrizione (SOP) e medicinali omeopatici (Farmaci SOP e OTC a sconto diverso rispetto alle specialità) Ribasso da praticare sul prezzo offerto alla farmacia al netto di IVA Il ribasso non può essere INFERIORE al 3,00 % D - Parafarmaci, cosmetici ecc. (prodotti non compresi nelle categorie precedenti) Ribasso da praticare sul prezzo offerto alla farmacia al netto di IVA Ribasso = A Composizione percentuale presuntiva (ponderazione) 50% Ribasso = B 6% Ribasso C 20% Ribasso = D 24% 3. Per prezzo al pubblico delle tipologie A e B si intende il prezzo al pubblico come risultante dalla banca dati FARMADATI ITALIA al netto dell’IVA e al netto dello sconto obbligatorio dello 0,60% previsto dalla determina AIFA del 9 febbraio 2007 qualora dovuto. 4. Per prezzo di acquisto delle tipologie C e D si intende il prezzo offerto dal fornitore al momento in cui effettua la vendita del prodotto farmaceutico alla farmacia comunale (un “extrasconto” a favore della farmacia comunale). 5. Il ribasso offerto rimarrà fisso per tutta la durata del contratto, salvo nel caso delle specialità medicinali per le quali lo stesso verrà rinegoziato in caso di variazioni degli sconti ex lege. 6. Eventuali extra sconti dovranno essere espressi in percentuale di sconto netto aggiuntivo e non in sconto merce. 7. L’aggiudicazione, distintamente per ciascun Lotto, avviene sulla base del ribasso medio ponderato (ponderazione dei ribassi su ciascuna delle tipologie A, B, C e D, in relazione alla loro incidenza percentuale presuntiva sulla fornitura complessiva indicata nelle tabelle di cui al comma 2). Art. 5. Modalità di fornitura 1. Al Fornitore sono richieste le seguenti obbligazioni contrattuali: a) effettuare presso la Farmacia Comunale sita in Via Vittorio Alfieri 2/A – Spinea: 5 CITTA’ DI SPINEA c.a.p. 30038 Provincia di Venezia SETTORE SERVIZI AI CITTADINI per il lotto 1: non meno di quattro consegne giornaliere due al mattino e due al pomeriggio, per tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, e due al sabato mattina, in orari da concordare tra l’aggiudicatario e la Direzione della Farmacia Comunale ed eventuali e occasionali consegne urgenti i giorni festivi durante il turno; per il lotto 2: non meno di due consegne giornaliere una al mattino e una al pomeriggio, per tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, e una consegna al sabato mattina, in orari da concordare tra l’aggiudicatario e la Direzione della Farmacia Comunale; per i lotto 3 le consegne dipendono dalla merce ordinata. In caso di necessità la farmacia comunale può richiedere fino ad almeno 1 consegna al giorno, per tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, e una consegna al sabato mattina, in orari da concordare tra l’aggiudicatario e la Direzione della Farmacia Comunale le consegne devono avvenire con le seguenti modalità: a.1) le consegne dovranno essere effettuate franche di ogni spesa di trasporto e imballo, anche per minime quantità; a.2) le consegne dovranno essere effettuate a Farmacia aperta salvo diverso accordo con il Direttore della Farmacia Comunale; a.3) le consegne dei prodotti si intendono effettuate nelle mani del Direttore della Farmacia o di un suo incaricato, il quale sottoscriverà il documento di trasporto per ricevuta. Tale documento sarà ritenuto valido esclusivamente per quanto riguarda il numero dei colli. Il controllo della merce e le segnalazioni di errori verranno eseguite nelle 48 ore lavorative successive e, in tale margine di tempo, segnalate al Fornitore. Prima dell'adempimento della firma del documento di trasporto qualsiasi rischio connesso al trasporto della merce è a totale carico del Fornitore; a.4) rispettare i seguenti orari di consegna: o DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 19,30 o IL SABATO dalle 8,30 alle 13,00 o SABATO POMERIGGIO, DOMENICA E FESTIVI nei giorni in cui la Farmacia Comunale è di turno. b) di ricevere gli ordini via posta elettronica o altra comunicazione informatica (mediante procedure compatibili con il sistema informatico della Farmacia Comunale) e su chiamata telefonica; c) di comunicare in tempo reale le voci mancanti, con gli stessi mezzi di cui alla lettera b), o con chiamata telefonica alla Farmacia Comunale; d) di tenere un servizio di segreteria telefonica presso i magazzini di riferimento; e) di garantire alla Farmacia Comunale un servizio di informazioni tecniche tramite l'invio periodico di notizie relative a: e.1) variazioni di prezzo; e.2) nuove specialità e nuovi prodotti parafarmaceutici in commercio; e.3) schede tecniche dei nuovi prodotti; 6 CITTA’ DI SPINEA c.a.p. 30038 Provincia di Venezia SETTORE SERVIZI AI CITTADINI e.4) fotocopie d’interesse della Gazzetta Ufficiale; e.5) aggiornamenti della Tariffa Provinciale e Regionale ed aggiornamenti relativi all'assistenza integrativa; e.6) circolari Ministeriali e Regionali; e.7) riepilogo quindicinale o mensile dei provvedimenti legislativi e regolamentari; e.8) comunicazioni varie di carattere commerciale relative ai rapporti con il magazzino (disponibilità di nuovi prodotti, reso per cambio composizione o foglio illustrativo etc.); f) di trasmettere nel tempo più breve i telegrammi del Ministero della Sanità e le comunicazioni urgenti di carattere legislativo, regolamentare o amministrativo in materia sanitaria; g) di svolgere un servizio di informazione su ritiri, revoche e/o variazione di farmaci etici e specialità medicinali; h) di fornire le specialità medicinali con data di scadenza non inferiore ad un anno rispetto alla data di avvenuta consegna, nel caso di forzata consegna di articoli con scadenza inferiore a quanto precede deve essere data tempestiva comunicazione al Direttore della farmacia al quale spetta l’autorizzazione della consegna; i) di effettuare le consegne di farmaci che per Legge sono soggetti a conservazione a temperature stabilite, osservando scrupolosamente la buona pratica di distribuzione dei medicinali di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538; l) di attenersi alle disposizioni normative in materia di HACCP ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155; m) di garantire che i prodotti oggetto delle forniture siano sempre corrispondenti, per caratteristiche, alle norme di legge ed ai regolamenti che ne disciplinano la produzione, lo stoccaggio, la vendita ed il trasporto; n) di concedere alla Farmacia Comunale tutte le offerte speciali, campagne promozionali e/o stagionali, dell’informazione e prenotazione di nuovi prodotti, dell’invio e utilizzo di materiale divulgativo e/o cartelloni, opuscoli, espositori e ogni altra iniziativa che sia utile e di supporto alle vendite; o) di esibire su semplice richiesta del responsabile della Farmacia Comunale, una campionatura per un massimo di dieci voci, delle fatture d’acquisto dei prodotti ordinati, al fine di consentire la verifica della corretta applicazione del ribasso offerto; p) di informare la farmacia comunale sui prodotti che in magazzino sono sotto scorta e/o si prevede un ritardo di consegna da parte dell’industria farmaceutica (probabili futuri mancanti); q) di effettuare con oneri a proprio carico eventuali operazioni necessarie al collegamento dei sistemi di gestione delle farmacie Wingesfar con quelli propri; r) garantire la consegna dei farmaci in Distribuzione per Conto (D.P.C.) direttamente o tramite procuro. 7 CITTA’ DI SPINEA c.a.p. 30038 Provincia di Venezia SETTORE SERVIZI AI CITTADINI 2. Il Fornitore dovrà, inoltre, assicurare il ritiro dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici scaduti, revocati od avariati, non soggetti a reso ASSINDE. 3. Atteso che il Comune svolge servizio di pubblica utilità, le forniture di cui al presente Capitolato d’oneri dovranno avere priorità assoluta su tutte le altre, soprattutto in caso di crisi del mercato o, in genere, di scarsità del prodotto. 4. Il fornitore deve garantire al personale della farmacia comunale la partecipazione gratuita alle iniziative di formazione che promuove o gestisce. Art. 6. Resi 1. Il Fornitore è obbligato: a) a fornire un servizio di resi per prodotti avariati compresi i prodotti dietetici e quelli per la prima infanzia con emissione delle relative note di accredito; b) ad accettare le restituzioni, entro 90 (novanta) giorni dalla fornitura, di tutti i prodotti erroneamente ordinati, con emissione delle relative note di accredito per l’intero importo dei prodotti resi; c) a garantire il ritiro delle specialità variate nella composizione o nelle indicazioni terapeutiche per le quali le ditte provvedono direttamente al ritiro tramite fornitori. 2. L’obbligo per il Fornitore di ritirare i prodotti acquistati dalla Farmacia comunale e non venduti, entro 90 (novanta) giorni dall’acquisto è esteso ai prodotti che nel frattempo non sono più nella gestione del fornitore. 3. Mensilmente verrà consegnata al Comune di Spinea - Servizio di Farmacia Comunale (su supporto informatico) una statistica delle forniture relative al mese precedente ed una progressiva per anno solare. Tale statistica dovrà riportare per raggruppamenti di prodotto (specialità medicinali, OTC, prodotti omeopatici, parafarmaco in genere) il valore acquistato al prezzo al pubblico, al prezzo di cessione alla Farmacia Comunale e la percentuale di sconto medio praticato. Tali statistiche dovranno pervenire presso il Comune di Spinea – Settore Servizi ai Cittadini - Servizio di Farmacia Comunale entro la prima decade del mese successivo a quello di riferimento. Eventuali ulteriori stampe di tabulati generali per categoria di prodotti, o altri per analisi gestionali, saranno da concordare. Art. 7. Eventi eccezionali 1. Fermo restando le obbligazioni minime di cui all’articolo 5, comma 1, in caso di calamità, epidemie, pandemie, disastri naturali o accidentali, oppure in caso di altri eventi eccezionali, il Fornitore è obbligato ad aumentare le consegne giornaliere stabilite contrattualmente di ulteriori 2 (due) unità. 8 CITTA’ DI SPINEA c.a.p. 30038 Provincia di Venezia SETTORE SERVIZI AI CITTADINI Art. 8 - Pagamenti 1. Ai fini della fatturazione, il prezzo applicato sarà quello vigente all’epoca di ogni singolo ordine. Le forniture saranno verificate per la regolarità dell’esecuzione da parte del Direttore della Farmacia o da un suo delegato. 2. Il saldo delle forniture sarà effettuato in unica soluzione a sessanta (sessanta) giorni fine mese data fattura (per esempio, le forniture dall’1 settembre 2015 al 30 settembre 2015 saranno saldate entro il 30 novembre 2015), ciò al fine di permettere un controllo perfetto della corrispondenza tra pezzo consegnato/bolla di accompagnamento e fattura. Tale controllo viene effettuato prodotto per prodotto da un operatore della farmacia Comunale. La liquidazione delle spettanze è comunque soggetta all’acquisizione da parte del Comune di Spinea del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che non evidenzi irregolarità. In caso diverso verrà applicato l’art. 6 del D.P.R. 207/2010. 3. Ogni pagamento da parte della ragioneria del Comune di importo superiore a 10.000 (diecimila) euro è subordinato all’accertamento che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, in applicazione dell’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata anche attraverso , il pagamento è sospeso e si applicherà la procedura prevista dalla normativa vigente. 4. Ai fini dell’articolo 3 della legge n. 136 del 2010, il Fornitore aggiudicatario deve dichiarare, entro 7 giorni dall’aggiudicazione definitiva, il codice IBAN del conto corrente dedicato sul quale devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi alla Fornitura di cui al presente Capitolato d’oneri, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone fisiche abilitate ad operare su tale conto. 5. Il pagamento delle forniture verrà eseguito mediante bonifico bancario, o altro strumento ammesso dall’ordinamento ai fini della tracciabilità, esclusivamente sul conto dedicato di cui al comma 4. In assenza di indicazioni o di assenza di comunicazione dell’eventuale variazione del conto, nessuna responsabilità è imputabile al Comune per i ritardi o le omissioni in sede di pagamento. In ogni caso le fatture dovranno riportare il pertinente Codice IBAN; 6. In sede di effettivo pagamento delle fatture verrà applicato: l’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, il quale prevede che “In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva”. Verranno pertanto pagate le fatture in applicazione della suddetta disposizione per il 99,5%, mentre il saldo complessivo rimanente verrà pagato in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante dell’attestazione di regolare esecuzione e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva che non evidenzi irregolarità; le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art.1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a cui nel predisporre le fatture le imprese aggiudicatarie dovranno adeguarsi; 9 CITTA’ DI SPINEA c.a.p. 30038 Provincia di Venezia SETTORE SERVIZI AI CITTADINI qualsiasi altra normativa intervenga nelle forme e nei modi di pagamento che riguardi gli enti pubblici. Art. 9. Modalità di emissione dei documenti di trasporto e fiscali 1. I documenti di trasporto, le fatture e le note di credito, emesse nel rispetto della normativa fiscale vigente, dovranno essere intestate a: Comune di Spinea - Farmacia Comunale Via Alfieri 2/A, – 30038 SPINEA (VE) – Partita IVA 0068.3400.279 e Codice fiscale 8200.5610.272. 2. Le forniture saranno consegnate, in base all’ordine effettuato, alla Farmacia Comunale. Le fatture e le note di credito, dovranno avere cadenza mensile. 3. Le fatture dovranno riportare le seguenti informazioni: il numero totale dei pezzi con la relativa descrizione (possibilmente tenendo distinte le fatture per il farmaco da quelle per il parafarmaco), il prezzo al pubblico IVA esclusa, la percentuale IVA applicata, il prezzo al pubblico IVA inclusa, la percentuale di sconto applicata al Comune sul prezzo al pubblico senza IVA. 4. Il prezzo dei vari prodotti acquistati, riportato in fattura, dovrà riferirsi al momento dell'acquisto della merce e non al momento dell'emissione della fattura. Sui documenti di trasporto dovrà essere riportato, oltre alla descrizione della merce, anche il prezzo di vendita dei prodotti e l'aliquota I.V.A. applicata. 5. La fatturazione dei farmaci veterinari e delle sostanze stupefacenti dovrà sempre essere effettuata separatamente dagli altri prodotti forniti. Art. 10. Inadempimenti, penalità, risoluzione del contratto 1. Il Fornitore, nell'esecuzione delle forniture, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di Legge e Regolamenti concernenti le forniture stesse nonché alle clausole contenute nel presente Capitolato d’oneri se vantaggiose per il committente. 2. Ove non attenda agli obblighi imposti per Legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, è tenuta al pagamento di una pena pecuniaria che varia secondo la gravità dell'infrazione in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento ai sensi dell’art. 145 del DPR 207/2010. Si evidenzia che il massimo della penale verrà applicato nei casi di violazione ritenuti più gravi su valutazione della stazione appaltante, tra i quali: consegna di farmaci scaduti; reiterati ritardi (almeno 4) nelle consegne o consegne (almeno 2) non effettuate la reiterata mancata effettuazione dei servizi previsti nei precedenti articoli 3. In caso di mancata consegna totale o parziale dei medicinali, o di mancata corrispondenza degli stessi ai requisiti richiesti, la Farmacia Comunale potrà approvvigionarsi, a suo insindacabile giudizio, presso altra ditta. 10 CITTA’ DI SPINEA c.a.p. 30038 Provincia di Venezia SETTORE SERVIZI AI CITTADINI 4. Le penalità di cui al presente articolo saranno trattenute sui pagamenti delle fatture successive, previa contestazione scritta da parte del Responsabile del Servizio della Farmacia Comunale inviata tramite PEC. Decorsi 10 (dieci) giorni dalla consegna della contestazione, senza che la ditta abbia prodotto giustificazioni scritte, accolte favorevolmente dal Comune, le penalità si intendono accettate. 5. Per il rimborso delle spese, la rifusione dei danni e il pagamento delle penali, il Comune, oltre l’applicazione della sanzione, avrà diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, oltre al rimborso dei maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio. Tale risarcimento potrà essere ottenuto, alternativamente, mediante trattenuta sui crediti della ditta fornitrice per consegne già effettuate o avvalendosi della garanzia di esecuzione di cui all’articolo 12, che in tal caso dovrà essere immediatamente integrata. Art. 11. Clausola risolutiva espressa 1. Le parti convengono che, oltre quanto previsto dal presente Capitolato d’oneri e dall'articolo 1453 del codice civile in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, le seguenti ipotesi: a) consegna reiterata di medicinali scaduti o revocati o ritirati dal commercio; b) la mancata effettuazione dei servizi previsti dal presente Capitolato d’oneri; c) reiterati ritardi nella consegna o frequenti mancate consegne senza alcuna giustificazione. d) apertura di una procedura concorsuale a carico del Fornitore; e) messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività del Fornitore; f) frode e grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali; g) gravi e ripetute difformità di prodotti forniti rispetto a quanto ordinato; h) interruzione del servizio per più di due giorni consecutivi; i) mancato rispetto delle previsioni di cui al presente capitolato d’oneri relative alla “cessione del contratto” e alla “cessione dei crediti; l) disponibilità di convenzione CONSIP per la stessa fattispecie contrattuale più vantaggiosa economicamente per il Comune di Spinea o per il gestore della Farmacia Comunale. 2. Dopo due formali e motivate contestazioni scritte, effettuate dal Comune, notificate tramite PEC, per ripetute irregolarità nella fornitura, tali da compromettere il normale rifornimento di medicinali alla Farmacia Comunale e/o per il mancato rispetto delle condizioni di cui all’articolo 5 del presente Capitolato d’oneri, il Comune può sospendere l'esecuzione del contratto o dichiararlo risolto a norma dell'articolo 1456 del codice civile. 3. La risoluzione potrà essere richiesta dal Comune per uno qualsiasi dei suddetti inadempimenti. In particolare, nei casi di risoluzione, il Fornitore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, con diritto per il Comune i affidare a terzi le forniture in danno dell'impresa inadempiente, addebitando a quest'ultima le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti e delle maggiori spese 11 CITTA’ DI SPINEA c.a.p. 30038 Provincia di Venezia SETTORE SERVIZI AI CITTADINI sostenute da parte del Comune, mediante escussione preliminare della cauzione definitiva di cui all’articolo 12. Art 12. Garanzie di esecuzione 1. A garanzia degli obblighi assunti, il Fornitore deve presentare una cauzione di importo pari al 10% di quello dell’appalto aggiudicato. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 %. 2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa a titolo di garanzia definitiva di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 3. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 % dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Comune, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, di un documento - da richiedere allo stesso Comune– attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 % dell’iniziale importo garantito, cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni della documentazione che comprovi l’esecuzione parziale costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. 4. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento della fornitura e del mancato rispetto del Capitolato d’oneri e deve essere reintegrata ogni qualvolta il Comune provveda alla sua escussione. 5. La cauzione sarà custodita dal Comune. Art. 13. Recesso dal contratto da parte del Fornitore 1. Qualora il Fornitore, senza giustificato motivo, dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, il Comune si rivale, a titolo di risarcimento danni, su tutto il deposito cauzionale di cui all’articolo 12. Art 14. Subappalto e comunicazioni di variazione 1. Il subappalto è disciplinato dall’articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 2. Il subappalto è limitato agli adempimenti contrattuali che il Fornitore ha indicato come subappaltabili in sede di gara ed è sempre subordinato a preventivo assenso da parte del Comune ai sensi dell’articolo 118, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006. 12 CITTA’ DI SPINEA c.a.p. 30038 Provincia di Venezia SETTORE SERVIZI AI CITTADINI 3. Ai sensi dell’articolo 118, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il Comune di Spinea non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori. In occasione di ogni pagamento il Fornitore dovrà presentare copia delle fatture quietanziate dai subappaltatori autorizzati. A tutta la filiera vanno applicate le norme relative alla tracciabilità dei flussi e alla vigente normativa in merito. 4. Ai sensi del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, il Fornitore rimane responsabile in solido con il subappaltatore o il cottimista per gli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi, nonché per il rispetto del contratto di fornitura e del Capitolato d’oneri. Art. 15. Acquisti diretti, acquisti sostitutivi. 1. Il Comune si riserva la facoltà di acquistare direttamente dalle diverse ditte produttrici o concessionari autorizzati, senza ricorrere al Fornitore, nel caso di campagne promozionali per determinati prodotti. 2. Il Comune si riserva la facoltà di acquistare direttamente dalle diverse ditte produttrici o concessionari autorizzati qualora abbia necessità di approvvigionamento in caso di ritardi nelle forniture da parte del Fornitore, nello stesso caso trova applicazione l’articolo 10, comma 8, in quanto compatibile. 3. Sui prodotti di cui alle tipologie C e D dell’articolo 4,comma 2, il Comune può effettuare periodicamente dei market testing, anche avvalendosi di banche dati informatiche (con particolare riferimento alla banca dati (compendio farmaceutico e compendio parafarmaceutico) di FARMADATI ITALIA o di altre indagini di mercato. Qualora risulti che i prodotti delle tipologie C e D del Fornitore si discostino dai risultati del market testing, il Comune può rinegoziare i prezzi relativi a tali prodotti e, in caso di mancato accordo, rivolgersi a o produttori concessionari autorizzati o fornitori diversi. Art. 16. Cessione del contratto e cessione dei crediti 1. è vietata la cessione, anche parziale del contratto, pena la nullità dello stesso, salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs 163/2006. 2. Per l’eventuale cessione dei crediti vantati, il Fornitore dall’articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. dovrà conformarsi a quanto disposto Art. 17. Risoluzione delle controversie 1. Tutte le controversie derivanti dal contratto, sono risolte mediante esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006. 2. Tutte le controversie derivanti dal contratto, qualora non risolte ai sensi del comma 1, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Venezia con esclusione della giurisdizione arbitrale. Art. 18. Richiami normativi 1. Per quanto non compiutamente disciplinato dal presente Capitolato d’oneri si fa rinvio alle specifiche normative applicabili, ivi compreso il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, per la fase esecutiva, al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 13 CITTA’ DI SPINEA c.a.p. 30038 Provincia di Venezia SETTORE SERVIZI AI CITTADINI 2. Per i rapporti contrattuali non diversamente disciplinati da norme di diritto pubblico trova applicazione il codice civile. ART. 19. Rischi di interferenze ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 1. Ai sensi del combinato disposto degli art. 86, comma 3bis e 3ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, ed in considerazione di quanto indicato con determina dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008 “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture”, si ritiene che i costi della sicurezza derivanti da "interferenze" siano pari a zero. 2. Resta fermo che il concorrente dovrà indicare, nella Dichiarazione di Offerta Economica i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dal concorrente medesimo. Art. 20. Clausole speciali In relazione ad eventuali fondamentali cambiamenti nella gestione del servizio farmacia comunale che dovessero intervenire nel corso della durata del contratto tali per cui il soggetto che ne ha la gestione diretta non dovesse essere più identificato nel comune di Spinea, le condizioni del contratto rimangono immutate. Art. 21. Spese contrattuali 1. Tutte le spese di bolli, diritti di segreteria e ogni altro onere connesso, saranno a carico del Fornitore, così come le spese di registrazione ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, in quanto le forniture sono effettuate in regime di IVA ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni. 14