FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO COMUNICATO UFFICIALE n.1051 del 13 giugno 2011 Consiglio Federale n.7 - Roma, 11 giugno 2011 DELIBERA N.429/2011 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; vista la propria delibera n.306, assunta nella riunione del 21 e 22 gennaio 2011, con la quale è stata approvata la normativa del Campionato di Sviluppo per l’anno sportivo 2011/2012; considerato che per l’anno sportivo 2011/2012 saranno ammesse quattro Società al Campionato di Sviluppo mediante “wild card”, di cui tre assegnate secondo una graduatoria stilata in base ad apposito Regolamento approvato con delibera n.306 del 21 e 22 gennaio 2011, ed una individuata dal Presidente Federale; preso atto della graduatoria finale stilata dal Settore Agonistico sulla base del sopra citato Regolamento; considerata l’intenzione manifestata dal Presidente Federale di assegnare la wild card di propria competenza tenendo conto della suddetta graduatoria; DELIBERA di rendere nota la lista delle quattro Società che parteciperanno al Campionato di Sviluppo per l’anno sportivo 2011/2012: 051821 - PALL.TRENTO 2009 SDARL 000554 - A.S.D. NUOVA PALL. FIRENZE 000351 - A.S. DIL. CUS BARI 021271 - A.P.D. PONTANO NAPOLI DELIBERA N.430/2011 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; visto in particolare il Regolamento del C.N.A.; segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011) considerata la proposta del Consiglio Direttivo C.N.A. volta a modificare l’art.31 del Regolamento del C.N.A., al fine di tutelare gli Allenatori Italiani; ritenuta la proposta del Consiglio Direttivo C.N.A. meritevole di accoglimento; DELIBERA di modificare, con effetto a partire dall’anno sportivo 2011/2012, l’art.31 del Regolamento del C.N.A., con il testo di seguito riportato: Art. 31 / REQUISITI E MODALITA' DI TESSERAMENTO DEGLI ALLENATORI (del.430 C.F. 11/06/2011) I cittadini non italiani appartenenti a paesi membri della Comunità Economica Europea (CEE) e i cittadini non italiani non appartenenti a paesi membri della Comunità Economica Europea (CEE) in possesso di una qualifica di Allenatore possono richiedere al Comitato Nazionale Allenatori il tesseramento in favore di una società che partecipi ai Campionati Federali. La domanda di tesseramento potrà essere presa in esame dal C.N.A. solo ed esclusivamente in presenza dei seguenti requisiti di procedibilità: • sia sottoscritta anche dal Presidente della Società Sportiva per la quale si richiede il tesseramento; • sia allegata la seguente documentazione: • autorizzazione a svolgere attività di Allenatore in Italia rilasciata dalla Federazione di provenienza; • dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società Sportiva che intende avvalersi delle prestazioni dell'Allenatore richiedente con le precise indicazioni della durata del contratto e delle eventuali modalità di suo tacito rinnovo; • dichiarazione dell'Allenatore che non sono in corso rapporti contrattuali con altre Società; • permesso di soggiorno in Italia per attività sportiva se necessario. Il C.N.A. in mancanza di alcuni dei predetti requisiti comunica al richiedente ed alla Società che la richiesta non è procedibile specificando i requisiti mancanti. La richiesta può essere ripresentata, completa di tutti i requisiti, sempre che non siano scaduti i termini previsti. A) Un allenatore proveniente da Federazione straniera, che non abbia partecipato in tutto, o in parte, al percorso formativo del C.N.A., che richieda il tesseramento, in qualità di Capo Allenatore e 1° assistente, per i seguenti campionati: - Lega Serie A - Legadue - A Dilettanti - Campionato di sviluppo - A1 Femminile A.1) riconoscimento della qualifica di Allenatore Nazionale nel caso in cui nel corso degli ultimi cinque anni abbia operato in qualità di Capo Allenatore in squadre partecipanti ai Campionati Nazionali e/o di squadre Nazionali in uno dei seguenti livelli di attività, per almeno tre anni sportivi: - Capo Allenatore nel Campionato N.B.A. (USA); - Capo Allenatore nel Campionato N.C.A.A. (USA) in College di Prima divisione; -Capo Allenatore di rappresentative Nazionali Maschili o Femminili Seniores che si siano classificate nei primi tre posti alle Olimpiadi, ai Campionati del Mondo od ai Campionati Europei; - Capo Allenatore di squadre vincenti una delle manifestazioni a livello di Società, organizzate dalla F.I.B.A. o da altri Organismi Europei. 2 segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011) A.2) l’allenatore che non possiede i requisiti di cui al punto precedente dovrà, per ottenere la tessera di Allenatore Nazionale, seguire il seguente iter: 1. produrre, redatto in lingua italiana, un proprio curriculum degli ultimi cinque anni in cui dimostri di aver allenato, per almeno tre anni sportivi completi, nella massima serie maschile o femminile in una nazione straniera; 2. versamento contributo ammissione esame, pari a € 10.000,00 Una volta espletate le formalità, di cui ai punti precedenti, dovrà sostenere presso la sede Federale un esame di tecnica in lingua italiana od in lingua inglese. La Commissione d’esame sarà composta da cinque componenti: un componente, individuato dal Presidente del C.N.A., che sia comunque in possesso della qualifica di Allenatore Nazionale; il Consigliere federale eletto in rappresentanza degli allenatori professionistici, o suo delegato; un consigliere del C.N.A., individuato dal Presidente del C.N.A.; un rappresentante del Settore Giovanile; un rappresentante della Lega riconosciuta in cui milita la squadra che l’allenatore richiede di poter allenare. Solo al superamento dell'esame potrà ottenere la qualifica di Allenatore Nazionale per lo svolgimento dell'attività di allenatore. Qualora l’esame non fosse superato non sarà concessa la qualifica di Allenatore Nazionale. Inoltre, nel medesimo anno sportivo di cui all’esame, dovrà obbligatoriamente partecipare al Programma di Aggiornamento Obbligatorio (PAO) per l’acquisizione di n.5 crediti, entro la data stabilita per la conclusione del Programma. Rimane inteso che la partecipazione ai PAO, negli anni successivi, per l’allenatore rimane regolata dalle disposizioni annuali del C.N.A. in materia. B) Allenatore proveniente da Federazione straniera, che non abbia partecipato in tutto, o in parte al percorso formativo del C.N.A., che richieda il tesseramento per i seguenti campionati: - A2 Femminile; - B Eccellenza Femminile; - B Dilettanti; - C Dilettanti; - Campionati Giovanili d'Eccellenza. B.1) riconoscimento della qualifica di Allenatore Nazionale in cui l’allenatore nel corso degli ultimi cinque anni abbia operato, in qualità di Capo Allenatore, in squadre partecipanti ai Campionati Nazionali e/o di squadre Nazionali in uno dei seguenti livelli di attività, per almeno un anno sportivo: - Capo Allenatore nel Campionato N.B.A. (USA); - Capo Allenatore nel Campionato N.C.A.A. (USA) in College di Prima divisione; - Capo Allenatore di rappresentative Nazionali Maschili o Femminili Seniores che si siano classificate nei primi tre posti alle Olimpiadi, ai Campionati del Mondo od ai Campionati Europei; - Capo Allenatore di squadre vincenti una delle manifestazioni a livello di Società, organizzate dalla F.I.B.A. o da altri Organismi Europei. B.2) l’allenatore che non possiede i requisiti di cui al punto precedente dovrà, per ottenere la tessera necessaria per partecipare al campionato a cui chiede l’iscrizione, seguire il seguente iter: 1. produrre, redatto in lingua italiana, un proprio curriculum in cui dimostri di aver allenato, negli ultimi cinque anni, per almeno due anni sportivi completi in una nazione straniera un 3 segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011) campionato equiparabile a quello per cui chiede il tesseramento; 2. versamento contributo ammissione esame pari a € 2.500,00. Una volta espletate le formalità di cui ai punti precedenti dovrà sostenere, presso la sede Federale, un esame di tecnica in lingua italiana. La Commissione d’esame sarà composta da n.5 componenti: un componente, individuato dal Presidente del C.N.A., che sia comunque in possesso della qualifica di Allenatore Nazionale; il Consigliere Federale eletto in rappresentanza degli allenatori non professionistici, o suo delegato; un consigliere del C.N.A., individuato dal Presidente del C.N.A.; un rappresentante del Settore Giovanile; un rappresentante della Lega riconosciuta in cui milita la squadra che l’allenatore richiede di poter allenare. Solo dopo il superamento dell'esame potrà ottenere la qualifica per svolgere l'attività di allenatore nel campionato richiesto. Qualora l’esame non fosse superato non sarà concessa la qualifica richiesta. Qualora l’allenatore volesse, la stagione successiva, ottenere una qualifica superiore a quella concessa, dovrà seguire l'attuale iter formativo C.N.A. Inoltre nel medesimo anno sportivo di cui all’esame dovrà obbligatoriamente partecipare al Programma di Aggiornamento Obbligatorio. (PAO) per l’acquisizione dei crediti necessari per la sua qualifica, entro la data stabilita per la conclusione del Programma. Rimane inteso che la partecipazione al PAO, negli anni successivi, rimane regolata dalle disposizioni annuali del C.N.A. in materia. C) Allenatore proveniente da Federazione straniera, che non abbia partecipato in tutto od in parte al percorso formativo previsto dal C.N.A., che richieda il tesseramento per campionati diversi da quelli dei punti A e B. C.1) L’allenatore che chieda la qualifica C.N.A. per allenare campionati diversi da quelli illustrati nei punti A e B dovrà inoltrare al C.N.A. un curriculum formativo, redatto in lingua italiana, che verrà visionato dal Consiglio Direttivo del C.N.A. Qualora il Consiglio Direttivo ritenesse idoneo il curriculum formativo, al richiedente verrà riconosciuta la tessera C.N.A. per svolgere l'attività di allenatore nel campionato richiesto. Qualora l’allenatore volesse, la stagione successiva, ottenere una qualifica superiore dovrà seguire l'attuale percorso formativo previsto dal C.N.A. Rimane inteso che la partecipazione al Programma di Aggiornamento Obbligatorio (PAO), negli anni successivi, per l’allenatore rimane regolata dalle disposizioni annuali del C.N.A. in materia. D) Allenatore proveniente da Federazione straniera, che non abbia partecipato in tutto od in parte al percorso formativo previsto dal C.N.A., che chiede la tessera di Istruttore Giovanile. D.1) L’allenatore che chiede di allenare i campionati giovanili di eccellenza, in cui è necessaria la qualifica di Istruttore Giovanile, dovrà seguire l’iter previsto dal C.N.A. solo se in possesso della qualifica minima C.N.A. necessaria all’ammissione al corso Istruttore giovanile. DELIBERA N.431/2011 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; 4 segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011) visto in particolare il Regolamento del C.N.A.; considerata la proposta del Consiglio Direttivo C.N.A. volta a modificare l’art.32 del Regolamento del C.N.A., al fine di tutelare i Preparatori Fisici Italiani; ritenuta la proposta del Consiglio Direttivo C.N.A. meritevole di accoglimento; DELIBERA di modificare, con effetto a partire dall’anno sportivo 2011/2012, l’art.32 del Regolamento del C.N.A., con il testo di seguito riportato: Art. 32 / REQUISITI E MODALITA' DI TESSERAMENTO DEI PREPARATORI FISICI (del.431 C.F. 11/06/2011) I cittadini non italiani appartenenti a paesi membri della Comunità Economica Europea (CEE) e i cittadini non italiani non appartenenti alla Comunità Economica Europea (CEE) in possesso di una qualifica di Preparatore Fisico possono richiedere al Comitato Nazionale Allenatori il tesseramento in favore di una società che partecipi ai Campionati Federali. La domanda di tesseramento potrà essere presa in esame dal C.N.A. solo ed esclusivamente in presenza dei seguenti requisiti di procedibilità: • sia sottoscritta anche dal Presidente della Società Sportiva per la quale si richiede il tesseramento; • sia allegata la seguente documentazione: • autorizzazione a svolgere attività di preparatore in Italia rilasciata dalla Federazione di provenienza; • dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società Sportiva che intende avvalersi delle prestazioni del Preparatore richiedente con le precise indicazioni della durata del contratto e delle eventuali modalità di suo tacito rinnovo; • dichiarazione del Preparatore che non sono in corso rapporti contrattuali con altre Società; • permesso di soggiorno in Italia per attività sportiva se necessario. Il C.N.A. in mancanza di alcuni dei predetti requisiti comunica al richiedente ed alla Società che la richiesta non è procedibile specificando i requisiti mancanti. La richiesta può essere ripresentata, completa di tutti i requisiti, sempre che non siano scaduti i termini previsti. Il Preparatore Fisico proveniente da Federazione straniera, che non abbia partecipato in tutto od in parte al percorso formativo previsto dal C.N.A., che chieda il tesseramento potrà ottenere la qualifica di Preparatore Fisico se possiede i seguenti requisiti: nel corso degli ultimi cinque anni abbia operato, per almeno due anni anche non consecutivi, in qualità di Preparatore Fisico in Nazionali straniere partecipanti a manifestazioni organizzate dalla F.I.B.A. o da altri Organismi Europei; nel corso degli ultimi cinque anni abbia operato, per almeno due anni anche non consecutivi, in qualità di Preparatore Fisico in squadre straniere partecipanti a manifestazioni di Eurolega; nel corso degli ultimi cinque anni abbia operato, per almeno due anni anche non consecutivi, nel Campionato N.B.A. (USA); nel corso degli ultimi cinque anni abbia operato, per almeno due anni anche non consecutivi, nel Campionato N.C.A.A. (USA) in College di Prima divisione. Il Preparatore Fisico proveniente da Federazione straniera, che non abbia partecipato in tutto od in 5 segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011) parte al percorso formativo del C.N.A., che richieda il tesseramento ma che non possiede i requisiti di cui sopra dovrà, per ottenere la tessera di Preparatore Fisico, seguire il seguente iter: 1. produrre, redatto in lingua italiana, un proprio curriculum degli ultimi cinque anni in cui dimostri di aver operato, per almeno tre anni sportivi, nella massima serie maschile o femminile in una nazione straniera; 2. versamento contributo ammissione esame pari a € 3.500,00. Una volta espletate le formalità di cui ai punti precedenti dovrà sostenere, presso la sede Federale, un esame di tecnica in lingua italiana od in lingua inglese. La Commissione d’esame sarà composta da cinque componenti: un componente, individuato dal Presidente del C.N.A., che sia comunque in possesso della qualifica di Preparatore Fisico; il Consigliere Federale eletto in rappresentanza degli allenatori professionistici, o suo delegato; un consigliere del C.N.A. individuato dal Presidente del C.N.A.; un rappresentante del Settore Giovanile; un rappresentante della Lega riconosciuta in cui milita la squadra che il Preparatore Fisico chiede di poter allenare. Solo al superamento dell'esame potrà ottenere la qualifica di Preparatore Fisico per lo svolgimento dell'attività. Qualora l’esame non fosse superato non sarà concessa la qualifica di Preparatore Fisico. Inoltre, nel medesimo anno sportivo di cui all’esame, dovrà obbligatoriamente partecipare al Programma di Aggiornamento Obbligatorio (PAO) per l’acquisizione di n.5 crediti entro la data prevista per la conclusione del Programma. Rimane inteso che la partecipazione ai PAO, negli anni successivi, rimane regolata dalle disposizioni annuali del C.N.A. in materia. DELIBERA N.432/2011 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; visto in particolare il Regolamento del C.N.A.; preso atto delle modifiche degli artt.31 e 32 del Regolamento C.N.A.; considerato che gli artt.33, 34, 35 e 36 del Regolamento del C.N.A. citano riferimenti agli art. 31 e 32, modificati con apposita delibera; ritenuto necessario apportare gli aggiornamenti relativi alle modifiche di cui sopra; DELIBERA di modificare, con effetto a partire dall’anno sportivo 2011/2012, gli artt.33, 34, 35 e 36 del Regolamento del C.N.A., con il testo di seguito riportato: Art. 33 / AUTORIZZAZIONE AL TESSERAMENTO 6 segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011) In caso di accoglimento della domanda secondo quanto previsto dall’art.31 e dall’art.32, ed al Preparatore Fisico di cittadinanza non italiana, viene riconosciuto, con le limitazioni di cui al precedente art.24 la qualifica secondo i requisiti previsti negli articoli 28 e 29. Egli pertanto è obbligato ad osservare le norme previste per gli Allenatori e i Preparatori Fisici italiani in ordine al comportamento deontologico, al codice disciplina, al tesseramento e al rinnovo della tessera C.N.A. e della tessera gare. Art. 34 / RINNOVO TESSERAMENTO L'Allenatore o il Preparatore Fisico di cittadinanza non italiana già tesserato che intenda continuare a svolgere attività tecnica in Italia deve presentare al C.N.A. la domanda di rinnovo tesseramento entro e non oltre la data di tesseramento stabilita per gli allenatori e i preparatori fisici italiani. Nel caso di richiesta di trasferimento ad altra società, unitamente alla domanda, deve essere presentata la documentazione di cui all'art.31. Trascorso il termine del tesseramento l'Allenatore o il Preparatore Fisico che non abbia presentato la richiesta di rinnovo perde tale diritto. La sua permanenza nei ruoli è regolata da quanto previsto dal successivo articolo 39. Art. 35 / RECESSO UNILATERALE E RISOLUZIONE DEL TESSERAMENTO L'Allenatore e il Preparatore Fisico di cittadinanza non italiana che, prima della sua scadenza, receda dal contratto può avvalersi dei disposti degli artt.28 e 29. Art. 36 / CONFERMA DEL TESSERAMENTO Durante il periodo di efficacia del contratto, l'Allenatore e Preparatore Fisico di cittadinanza non italiana, tesserato in base ai requisiti previsti all'art.31, che rinnovi il tesseramento è autorizzato a continuare a prestare la propria opera in favore della medesima società, anche nel caso in cui quest'ultima fosse stata retrocessa nel campionato di serie immediatamente inferiore. DELIBERA N.433/2011 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; considerato che in occasione del Consiglio Federale, svoltosi a Roma il 18 settembre 2010, sono stati approvati i Progetti Speciali e, nello specifico, il “Progetto Istruttore Giovanile”; visto che il Settore Giovanile ed il Settore Squadre Nazionali, all’interno del “Progetto 5-19”, stanno identificando, per fascia d’età, i modelli di atleta a cui fare riferimento nell’ambito della programmazione dell’attività giovanile; visto che il C.N.A. deve individuare le strategie, nel campo della formazione, elaborando un adeguato percorso formativo per la nuova figura dell’Istruttore Giovanile; visto che il Progetto Istruttore Giovanile è rivolto, in particolar modo, agli Allenatori di Base ed agli Istruttori Nazionali Minibasket che otterranno tale qualifica nel periodo seguente la data di avvio del 7 segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011) progetto e che risultino essere in possesso della stessa da almeno due anni; preso atto dei diritti acquisiti precedentemente dai tesserati C.N.A., con la partecipazione ai corsi formativi previsti dall’iter formativo C.N.A.; visto che la qualifica di Istruttore Giovanile potrà essere acquisita dopo l’attuazione di uno specifico programma di formazione ed il superamento di un esame di abilitazione specifico; preso atto della prima “fase attuativa” del progetto, in cui un gruppo di lavoro, formato da 8 docenti esperti di varie materie, ha: definito il profilo e le competenze della figura dell’Istruttore Giovanile; progettato un piano di formazione che metta in condizione gli allenatori di acquisire conoscenze e competenze; progettato un piano di formazione per i previsti formatori; definito i criteri e le modalità di valutazione; DELIBERA di introdurre il nuovo percorso formativo per l’acquisizione della qualifica “Istruttore Giovanile”, come da disposizioni di seguito riportate: Al fine di qualificare e specializzare gli allenatori che operano con le categorie giovanili si ritiene opportuno proporre l’istituzione della figura dell’Istruttore Giovanile, la cui qualifica sarà ottenuta tramite: 1. L’attuazione di uno specifico programma di formazione; 2. Un esame di abilitazione. Il programma di formazione è rivolto in particolar modo agli Istruttori di Base ed agli Istruttori Nazionali Minibasket che otterranno tale qualifica nel periodo seguente la data di avvio del progetto, e che risultino essere in possesso della stessa da almeno due anni. Ciò premesso, e fatti salvi i diritti acquisiti precedentemente (Allenatori Nazionali, Allenatori, Allenatori di Base, quest’ultimi limitatamente ai campionati regionali), sarà consentito solo ai nuovi Allenatori di Base (Istruttori di Base) di svolgere, e solo per i primi due anni (abilitazione temporanea), attività giovanile sia nei campionati regionali che di eccellenza. Allo stesso modo sarà consentito agli Istruttori Nazionali Minibasket di allenare, per un periodo di due anni, la categoria U14 (abilitazione temporanea). Al termine di tale periodo, dopo aver sostenuto e superato l’esame di abilitazione per l’acquisizione della qualifica di Istruttore Giovanile, Allenatori di Base ed Istruttori Nazionali Minibasket, potranno continuare a svolgere attività nel settore giovanile (abilitazione definitiva). Il percorso formativo sarà progettato, supportato e coordinato a livello centrale dalla F.I.P., ed in particolare dal C.N.A. e dal Settore Giovanile, e sarà attuato a livello territoriale attraverso l’organizzazione di corsi, seminari, attività che tratteranno temi specifici inerenti l’attività giovanile. Nei due anni di abilitazione temporanea il percorso formativo prevederà la partecipazione a moduli obbligatori ed altri opzionali, che potranno essere scelti dagli allievi, in base ai loro interessi, tra una gamma di proposte formative; tali moduli saranno brevi (due giornate, otto ore, etc…), e distribuiti nel corso dell’anno. 8 segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011) Gli Allievi Allenatori che cominciano l’iter formativo nel 2011 e che acquisiranno la qualifica, frequentando il relativo corso da Istruttore di Base, nel 2012 o coloro che la otterranno successivamente verranno appunto denominati “Istruttori di Base”. QUADRO ESEMPLIFICATIVO: Acquisizione qualifica “Allievo Allenatore” nel 2011; Istruttore di Base nel 2012; 2012/2013 abilitazione temporanea nei campionati giovanili regionali e di eccellenza; 2013/2014 abilitazione temporanea nei campionati giovanili regionali e di eccellenza; Luglio 2014 esame abilitativo per l’acquisizione della qualifica di Istruttore Giovanile dopo aver frequentato, nei due anni precedenti, i moduli specifici per il settore giovanile; 2014/2015 Istruttore Giovanile a referto nei campionati giovanili regionali e di eccellenza. Se l’esame di abilitazione non sarà superato, l’Allenatore di Base non potrà allenare le categorie giovanili (regionali e di eccellenza) nella stagione 2014/2015, al termine della quale potrà sostenere un ulteriore esame di abilitazione. Allo stesso modo l’Istruttore Nazionale Minibasket non potrà allenare la categoria U14 (e successive) nella stagione 2014/2015, al termine della quale potrà sostenere un ulteriore esame di abilitazione. L’esame di abilitazione potrà essere sostenuto, tutte le volte che lo si vorrà, anche successivamente alla scadenza dei due anni, fermo restando che l’abilitazione temporanea avrà la durata massima di due anni. Gli Allenatori di Base che hanno conseguito la qualifica prima del 2011, per allenare i campionati giovanili di eccellenza, dovranno sostenere l’esame di abilitazione a partire da luglio 2014; potranno, comunque, allenare i campionati giovanili regionali. A differenza degli Istruttori di Base costoro non saranno obbligati a frequentare i moduli specifici per il settore giovanile. Gli Allenatori e gli Allenatori Nazionali che acquisiranno la loro qualifica nel 2011, 2012, 2013 e 2014 manterranno i requisiti acquisiti e potranno allenare tutte le categorie giovanili (regionali e di eccellenza). All’Istruttore Giovanile in possesso di tale qualifica da almeno due anni, inoltre, sarà possibile proseguire il percorso formativo accedendo al 2° anno del Corso Allenatore, dopo aver superato il relativo esame di ammissione. Il quadro esemplificativo sopra riportato, di conseguenza, potrebbe essere così integrato: Primavera 2015 esame di ammissione al 2° anno del Corso Allenatore 2015 (stagione 2015/2016); Luglio 2015 partecipazione al 2° Corso Allenatore ed eventuale acquisizione qualifica di Allenatore. Ad ogni modo, l’Allenatore di Base che inizia il percorso formativo per l’acquisizione della qualifica di Istruttore Giovanile può, parallelamente, iscriversi al Corso Allenatore. Gli Allenatori di Base che hanno conseguito la qualifica nel 2011, per allenare i campionati giovanili di eccellenza, potranno: procedere con il tradizionale iter formativo (1° e 2° anno Corso Allenatore); sostenere, nel luglio 2014, l’esame di abilitazione per la qualifica di Istruttore Giovanile, per poter allenare l’eccellenza. 9 segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011) Nel frattempo i suddetti Allenatori di Base potranno allenare solo ed esclusivamente i campionati giovanili regionali e senior, come previsto dalle attuali disposizioni; a differenza degli Istruttori di Base costoro non saranno obbligati a frequentare i moduli specifici per il settore giovanile. QUADRO ESEMPLIFICATIVO: Acquisizione qualifica “Allievo Allenatore” nel 2011; Istruttore di Base nel 2012; 2012/2013 attività, con tessera gare, nei campionati senior regionali; 2013/2014 attività, con tessera gare, nei campionati senior regionali; Luglio 2014 partecipazione al 1° anno del Corso Allenatore, dopo il superamento del relativo esame di ammissione; Luglio 2014 esame abilitativo per l’acquisizione della qualifica di Istruttore Giovanile dopo aver frequentato, nei due anni precedenti, alcuni moduli specifici per il settore giovanile; Primavera 2015 esame di ammissione al 2° anno del Corso Allenatore 2015 (stagione 2015/2016); Luglio 2015 partecipazione al 2° anno del Corso Allenatore ed eventuale acquisizione qualifica di Allenatore. Agli allenatori che hanno preso parte al corso Istruttore Giovanile, organizzato dal Settore Giovanile, che non hanno proseguito l’iter formativo per l’acquisizione della qualifica di Allenatore, previa loro richiesta, verrà riconosciuta di diritto, a partire da luglio 2014, la qualifica di Istruttore Giovanile, fatto salvo la partecipazione obbligatoria ai moduli formativi previsti. DELIBERA N.434/2011 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; visto in particolare il Regolamento del C.N.A.; considerata la proposta del Consiglio Direttivo C.N.A. volta a modificare l’art. 12 del Regolamento C.N.A., in virtù dell’introduzione della nuova figura dell’Istruttore Giovanile; ritenuta la proposta del Consiglio Direttivo C.N.A. meritevole di accoglimento; DELIBERA di modificare, con effetto a partire dall’anno sportivo 2011/2012, l’art.12 del Regolamento del C.N.A., con il testo di seguito riportato: Art. 12 / QUALIFICHE DEI TESSERATI C.N.A. (del. n.357 C.F. 06/05/2006 – del n.35 C.F. 17 e 18/07/2009 – del n.434 C.F. 11/06/2011) Le qualifiche dei tesserati C.N.A. vengono attribuite a chi abbia ottenuto il diritto alla nomina in base alle norme emanate dal Consiglio Direttivo. I tesserati C.N.A. possono essere cittadini italiani e stranieri. 10 segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011) I cittadini stranieri possono essere tesserati in base a quanto previsto nella parte quinta del presente regolamento. Ai fini dell'inquadramento nei ruoli del C.N.A., i tesserati vengono classificati in: • Allenatore Benemerito di Eccellenza • Allenatore Benemerito • Allenatore Nazionale • Allenatore • Allenatore di Base • Istruttore Giovanile Allievo Allenatore • Preparatore Fisico • Formatori DELIBERA N.435/2011 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; visto in particolare il Regolamento del C.N.A.; considerata la proposta del Consiglio Direttivo C.N.A. volta ad inserire un nuovo articolo nel Regolamento C.N.A., in virtù della nuova figura dell’Istruttore Giovanile; ritenuta la proposta del Consiglio Direttivo C.N.A. meritevole di accoglimento; DELIBERA di modificare, con effetto a partire dall’anno sportivo 2011/2012, il Regolamento del C.N.A. e di inserire nel testo dello stesso un nuovo articolo che preveda la qualifica di Istruttore Giovanile, con il testo di seguito riportato: Art. 18 bis. / ISTRUTTORE GIOVANILE I tesserati che hanno ottenuto la qualifica di Istruttore Giovanile, in base alle norme emanate dal C.N.A. con apposita circolare esplicativa, potranno allenare ed essere iscritti a referto in qualità di capo allenatore per qualsiasi squadra partecipante ad un Campionato Federale Giovanile di competenza degli organi territoriali, inclusi i campionati giovanili di eccellenza. DELIBERA N.436/2011 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; visto in particolare il Regolamento del C.N.A.; 11 segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011) visto quanto riportato nelle Disposizioni Organizzative Annuali 2011/2012: “sono esentati dall’attività giovanile e dal limite di utilizzo di atleti in prestito: le Società appartenenti alle Università – FF.AA – Guardia Finanza – Polizia – Corpo Forestale e altri Corpi militarizzati riconosciuti dallo Stato e la squadra femminile di College Italia”; preso atto della richiesta presentata dal Sig. Briscese Massimiliano (tessera C.N.A. 018587) circa la possibilità di allenare, nella stagione 2011/2012, squadre del settore giovanile della Società Pool. Eurobasket Roma (codice 037085) nonostante, nella stessa stagione, verrà tesserato gare come Capo Allenatore “in esclusiva” per il Campionato di C Dilettanti che sarà disputato dalla società A.S.D. Luiss (codice 044075); acquisito il parere favorevole del Consiglio Direttivo del C.N.A.; DELIBERA di concedere, in deroga alle vigenti disposizioni, al Sig. Briscese Massimiliano (tessera C.N.A. 018587) la possibilità di allenare squadre del settore giovanile della Società Pool. Eurobasket Roma (codice 037085). DELIBERA N.437/2011 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; preso atto della proposta formulata dal Presidente del Settore Agonistico, con la quale viene richiesta la possibilità di concedere, solo ed esclusivamente per l’anno sportivo 2011/2012, agli allenatori provenienti da squadre partecipanti al Campionato di B regionale ed ammesse nel Campionato di B nazionale, la possibilità di essere tesserati come “Capo Allenatore” in esclusiva nel Campionato di B nazionale con la squadra in cui hanno già operato l’anno precedente, anche se non in possesso della qualifica prevista dal Regolamento vigente; tenuto conto del parere favorevole del Consiglio Direttivo del Comitato Nazionale Allenatori; ritenuta la proposta meritevole di accoglimento; DELIBERA di concedere, solo ed esclusivamente per l’anno sportivo 2011/2012, agli allenatori provenienti da squadre partecipanti al Campionato di B regionale ed ammesse nel Campionato di B nazionale, la possibilità di essere tesserati come “Capo Allenatore” in esclusiva nel Campionato di B nazionale 12 segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011) con la squadra in cui hanno già operato l’anno precedente, anche se non in possesso della qualifica prevista dal Regolamento vigente. DELIBERA N.438/2011 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; ravvisata la necessità di emanare le disposizioni riguardanti i contributi a carico delle società professionistiche per l’anno sportivo 2011/2012; DELIBERA di emanare le disposizioni riguardanti i contributi a carico delle società professionistiche per l’anno sporitivo 2011/2012 come riportato nel seguente Comunicato Ufficiale: C.U. n. 1053 del 13.06.2011 – Consiglio Federale n.7 Contributi a carico delle società professionistiche anno sportivo 2011/2012 DELIBERA N.439/2011 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; ravvisata la necessità di emanare le disposizioni riguardanti i contributi a carico delle società non professionistiche per l’anno sportivo 2011/2012; DELIBERA di emanare le disposizioni riguardanti i contributi a carico delle società non professionistiche per l’anno sporitivo 2011/2012 come riportato nel seguente Comunicato Ufficiale: C.U. n. 1054 del 13.06.2011 – Consiglio Federale n.7 Contributi a carico delle società non professionistiche anno sportivo 2011/2012 DELIBERA N.440/2011 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; preso atto della richiesta formulata dalla LegA Basket Femminile, con la quale si chiede di stornare a favore della LegA stessa l’importo delle quote forfettarie della percentuale incassi per l’anno sportivo 2010/2011 versate alla FIP dalle società non iscritte alla LegA; 13 segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011) considerato opportuno accogliere, eccezionalmente ed esclusivamente per il corrente anno sportivo, la suddetta istanza; DELIBERA di stornare a favore della LegA Basket Femminile, eccezionalmente ed esclusivamente per il corrente anno sportivo, l’importo delle quote forfettarie della percentuale incassi per l’anno sportivo 2010/2011 versate alla FIP dalle società non iscritte alla LegA. DELIBERA N.441/2011 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; vista la propria delibera n.219 assunta nella riunione del 21 febbraio 2009, con la quale è stato nominato, tra gli altri, il Consigliere Federale Gaetano Laguardia Presidente del Settore Organizzazione Territoriale, fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012; considerato che il Consigliere Laguardia, in occasione della riunione consiliare del 12 marzo 2011, ha comunicato le proprie dimissioni dall’incarico di Presidente del Settore Organizzazione Territoriale, a far data dal 1° luglio 2011, a causa di motivi personali; ritenuto di dover accogliere le dimissioni espresse dal Consigliere Laguardia; ravvisata pertanto la necessità di nominare un nuovo Presidente del Settore Organizzazione Territoriale, fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012; acquisita la disponibilità del Consigliere Federale Adelmo Ferrari, già Vicepresidente del Settore Organizzazione Territoriale, ad assumere la carica di Presidente del Settore medesimo; DELIBERA di accogliere le dimissioni del Consigliere Federale Gaetano Laguardia dall’incarico di Presidente del Settore Organizzazione Territoriale e di nominare, con decorrenza dal 1° luglio 2011 e fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012, il Consigliere Adelmo Ferrari nuovo Presidente del Settore Organizzazione Territoriale. DELIBERA N.442/2011 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; 14 segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011) vista la propria delibera n.247 del 4 aprile 2009, con la quale sono state completate le composizioni dei Consigli Direttivi di Settore fino al termine della stagione sportiva 2010/2011; ravvisata la necessità di confermare, ove necessario, la nomina degli attuali Componenti dei Consigli Direttivi fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012; preso atto del parere favorevole dei Presidenti dei Consigli Direttivi di Settore; acquisita per le vie brevi la disponibilità da parte dei componenti proposti; DELIBERA di nominare i seguenti componenti dei Consigli Direttivi di Settore fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012: COMITATO NAZIONALE ALLENATORI Consiglieri Consiglieri Consigliere Federale Rappresentante Allenatori non Professionisti Consigliere Federale Rappresentante Allenatori Professionisti Riccardo Bocci Giampiero Ticchi Massimo Meneguzzo Gianni Zappi SETTORE AGONISTICO Rappresentante Lega Serie A Rappresentante Legadue Rappresentante LNP Rappresentante LBF Rappresentante Settore Giovanile Rappresentante SOT Rappresentante SSNF Rappresentante Tecnici Rappresentante Atleti Piergiorgio Bottai Antonio Cappellari Julio Trovato Elisabetta Pinto Eugenio Crotti Francesco Di Girolamo Angela Albini Gianni Zappi Domenico Zinnari SETTORE ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE Componente Componente Componente Componente Rappresentante dei Comitati Regionali Franco Borghi Marco Petrini Michelangelo Sangiorgio Giovanni Cozzolino Alessandro La Bozzetta DELIBERA N.443/2011 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; vista la circolare prot. n.372 del 22 ottobre 2009 della CONI Servizi S.p.A. - Direzione Gestione Patrimonio e Consulenze Impianti Sportivi - Commissione Impianti Sportivi 15 segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011) avente per oggetto “Visto tecnico delle Federazioni Sportive Nazionali sui progetti in esame per l’emissione dei pareri del CONI”, con la quale veniva richiesta la collaborazione delle Federazioni Sportive attraverso la designazione di due tecnici; vista la propria delibera n.271, assunta in data 17 dicembre 2011, con la quale è stato assegnato l’incarico di Consulente Tecnico della FIP per il CONI – Direzione e Gestione Patrimonio e Consulenze Impianti Sportivi all’ing. Giovanni Piccin, fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012; considerato che l’arch. Roberto Puliti, negli anni precedenti, ha già svolto correttamente tale incarico, in virtù delle proprie competenze professionali; preso atto del parere favorevole del Presidente della Commissione Impianti Sportivi, ing. Giovanni Piccin; ritenuto pertanto opportuno, al fine di ottemperare a quanto richiesto dal CONI, di confermare tale incarico all’arch. Roberto Puliti fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012; acquisita per le vie brevi la disponibilità dello stesso; DELIBERA di confermare l’arch. Roberto Puliti quale Consulente Tecnico della FIP per il CONI - Direzione Gestione Patrimonio e Consulenze Impianti Sportivi, fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012. DELIBERA N.444/2011 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; vista la propria delibera n.309 del 10 maggio 2008, con la quale ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto federale, è stata istituita la Commissione Impianti Sportivi; vista altresì la propria delibera n.247 del 4 aprile 2009, con la quale è stato nominato l’ing. Giovanni Piccin Presidente della Commissione Impianti Sportivi fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012; considerato che con proprie delibere n.319 del 15 e 16 maggio 2009, n.20 del 16 e 17 luglio 2009 e n.18 del 26 settembre 2009, sono stati rispettivamente nominati gli architetti Giuseppe Di Martino, Roberto Puliti e Vincenzo Di Pasquale Componenti della Commissione Impianti Sportivi fino al termine della stagione sportiva 2010/2011; ritenuto opportuno confermare gli incarichi dei suddetti componenti fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012; 16 segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011) preso atto del parere favorevole del Presidente della Commissione Impianti Sportivi, ing. Giovanni Piccin; acquisita per le vie brevi la disponibilità degli stessi; DELIBERA di confermare, fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012, la nomina degli architetti Giuseppe De Martino, Roberto Puliti e Vincenzo Di Pasquale Componenti della Commissione Impianti Sportivi. DELIBERA N.445/2011 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; visto in particolare l’articolo 19 comma 7 del Regolamento Procuratori; ravvisata la necessità di confermare la nomina degli attuali Componenti della Commissione Procuratori fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012; preso atto del parere favorevole del Presidente della Commissione Procuratori, dott. Pier Augusto Mesturini; acquisita per le vie brevi la disponibilità degli stessi; DELIBERA di confermare la composizione della Commissione Procuratori come di seguito indicata, fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012: Vicepresidente Federico Bianca Vicepresidente Piero Natale Rappresentante Lega Serie A Mario Ghiacci Rappresentante Legadue Antonio Cappellari Rappresentante Lega Nazionale Giuseppe Liguori Supplente Lega Nazionale Pallacanestro Giuseppe Gonella Rappresentante Lega Basket Femminile Angelo Basile Supplente Lega Basket Femminile Fabrizio Milani Rappresentante USAP Gianni Zappi Supplente USAP Federico Fucà Rappresentante GIBA Giuseppe Cassì Rappresentante dei Procuratori iscritti nel registro Mauro Franco Balata Supplente dei Procuratori iscritti nel registro Gianluca Duri 17 segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011) DELIBERA N.446/2011 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; esaminata la delibera n.109, assunta dal Presidente Federale in data 16 maggio 2011, con la quale è stato nominato l’Ing. Pierantonio Gaia Commissario Straordinario del Comitato Regionale Piemonte, fino alla celebrazione dell’Assemblea Straordinaria; condivise le motivazioni espresse in delibera e l’estrema urgenza a provvedere; DELIBERA di ratificare la delibera n.109, assunta dal Presidente Federale in data 16 maggio 2011. DELIBERA N.447/2011 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; vista l’istanza presentata dal Sig. Renato Nicolai, tesserato quale dirigente, volta ad ottenere l’autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società Fortitudo Bologna SSDARL (cod. FIP 000103) per il recupero di un proprio credito; viste le motivazioni addotte nell’istanza; DELIBERA di autorizzare il tesserato Sig. Renato Nicolai ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società Fortitudo Bologna SSDARL(cod. FIP 000103) per il recupero di un proprio credito. DELIBERA N.448/2011 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; vista l’istanza presentata dal Sig. Pasquale Durante, tesserato quale giocatore, volta ad ottenere l’autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del tesserato Sig. Giuseppe Regio, per i fatti occorsi in occasione dell’incontro del Campionato di serie C2 Monte di Procida - Senise; viste le motivazioni addotte nell’istanza e la documentazione allegata; 18 segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011) DELIBERA di autorizzare il tesserato Sig. Pasquale Durante ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del tesserato Sig. Giuseppe Regio per i fatti esposti in premessa. DELIBERA N.449/2011 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; vista la propria delibera n.422 assunta nella riunione del 29 e 30 aprile 2011, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Pall. Lago Maggiore (cod. FIP 002094) per l’adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Pettenuzzo Massimo/Pall. Lago Maggiore. preso atto che la società ha adempiuto ai propri obblighi nel termine assegnato; DELIBERA di revocare lo stato di morosità della società Pall. Lago Maggiore (cod. FIP 002094) per aver adempiuto alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Pettenuzzo Massimo/Pall. Lago Maggiore. DELIBERA N.450/2011 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; vista la propria delibera n.423 assunta nella riunione del 29 e 30 aprile 2011, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Basket Trapani (cod. FIP 010752) per l’adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Soloperto Mattia/Basket Trapani; preso atto che la società ha adempiuto ai propri obblighi nel termine assegnato; DELIBERA di revocare lo stato di morosità della società Basket Trapani (cod. FIP 010752) per aver adempiuto alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Soloperto Mattia/Basket Trapani. Il Consiglio Federale, visti DELIBERA N.451/2011 lo Statuto ed i Regolamenti federali; 19 segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011) vista la propria delibera n.424 assunta nella riunione del 29 e 30 aprile 2011, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Virtus Pall. Termoli per l’adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Florio Marco/Virtus Pall. Termoli; preso atto che la società ha adempiuto ai propri obblighi nel termine assegnato; DELIBERA di revocare lo stato di morosità della società Virtus Pall. Termoli (cod. FIP 037685) per aver adempiuto alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Florio Marco/Virtus Pall. Termoli. DELIBERA N.452/2011 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; vista la propria delibera n.425 assunta nella riunione del 29 e 30 aprile 2011, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Ginn. Monzese Forti e Liberi (cod. FIP 000234) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Tosetti Manuel/Ginn. Monzese Forti e Liberi; preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità; rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all’art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia; ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell’affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federali a partire dall’anno sportivo 2011/2012 in caso di persistenza dell’inadempienza al termine dell’anno sportivo in corso; DELIBERA accertato che la società Ginn. Monzese Forti e Liberi (cod. FIP 000234) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Tosetti Manuel/Ginn. Monzese Forti e Liberi e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all’art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l’adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti. Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell’affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federali a partire dall’anno sportivo 2011/2012 in caso di persistenza dell’inadempienza al termine dell’anno sportivo in corso. 20 segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011) DELIBERA N.453/2011 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; vista la propria delibera n.426 assunta nella riunione del 29 e 30 aprile 2011, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Ginn. Monzese Forti e Liberi (cod. FIP 000234) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Guerrato Massimo/Ginn. Monzese Forti e Liberi; preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità; rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all’art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia; ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell’affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federali a partire dall’anno sportivo 2011/2012 in caso di persistenza dell’inadempienza al termine dell’anno sportivo in corso; DELIBERA accertato che la società Ginn. Monzese Forti e Liberi (cod. FIP 000234) non ha provveduto ad adempiere alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Guerrato Massimo/Ginn. Monzese Forti e Liberi entro il termine stabilito e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all’art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l’adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti. Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell’affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federali a partire dall’anno sportivo 2011/2012 in caso di persistenza dell’inadempienza al termine dell’anno sportivo in corso. DELIBERA N.454/2011 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l’applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Pall. Lago Maggiore (cod. FIP 002094) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Centanni Simone/Pall. Lago Maggiore; DELIBERA dichiarare lo stato di morosità della società Pall. Lago Maggiore (cod.FIP 002094) fissando il termine del 30.06.2011 per l’adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Centanni Simone/Pall.Lago Maggiore. 21 segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011) In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell’anno sportivo in corso, conseguirà l’esclusione dai campionati e tornei federali e la revoca dell’affiliazione a partire dall’anno sportivo 2011/2012. DELIBERA N.455/2011 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l’applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Pall. Lago Maggiore (cod. FIP 002094) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Luca Conte/Pall. Lago Maggiore; DELIBERA di dichiarare lo stato di morosità della società Pall. Lago Maggiore (cod. FIP 002094) fissando il termine del 30.06.2011 per l’adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Luca Conte/Pall. Lago Maggiore. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell’anno sportivo in corso, conseguirà l’esclusione dai campionati e tornei federali e la revoca dell’affiliazione a partire dall’anno sportivo 2011/2012. DELIBERA N.456/2011 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l’applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Pall. Lago Maggiore (cod. FIP 002094) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Ihedioha Francesco/Pall.Lago Maggiore; DELIBERA di dichiarare lo stato di morosità della società Pall. Lago Maggiore (cod. FIP 002094) fissando il termine del 30.06.2011 per l’adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Ihedioha Francesco/Pall.Lago Maggiore. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell’anno sportivo in corso, conseguirà la revoca dell’affiliazione e l’esclusione dai campionati e tornei federali a partire dall’anno sportivo 2011/2012. 22 segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011) DELIBERA N.457/2011 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l’applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Basket Trapani (cod. FIP 010752) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Virtus Pall. Bologna/Basket Trapani; DELIBERA di dichiarare lo stato di morosità della società Basket Trapani (cod. FIP 010752) fissando il termine del 30.06.2011 per l’adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Virtus Pall. Bologna/Basket Trapani. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell’anno sportivo in corso, conseguirà la revoca dell’affiliazione e l’esclusione dai campionati e tornei federali a partire dall’anno sportivo 2011/2012. DELIBERA N.458/2011 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l’applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società ASD Pall. Benevento (cod. FIP 051496) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Grande Francesco/ASD Pall. Benevento; DELIBERA di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Pall. Benevento (cod. FIP 051496) fissando il termine del 30.06.2011 per l’adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Grande Francesco/ASD Pall. Benevento. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell’anno sportivo in corso, conseguirà la revoca dell’affiliazione e l’esclusione dai campionati e tornei federali a partire dall’anno sportivo 2011/2012. DELIBERA N.459/2011 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; 23 segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011) rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l’applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Centro Pall. Rende (cod. FIP 007771) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Martina Cioni/Centro Pallacanestro Rende; DELIBERA di dichiarare lo stato di morosità della società Centro Pallacanestro Rende (cod. FIP 007771) fissando il termine del 30.06.2011 per l’adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Martina Cioni/Centro Pallacanestro Rende. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell’anno sportivo in corso, conseguirà la revoca dell’affiliazione e l’esclusione dai campionati e tornei federali a partire dall’anno sportivo 2011/2012. DELIBERA N.460/2011 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; visto il ricorso ex articolo 44 D. Lgs. presentato innanzi al Tribunale di Brescia – Sez. Lavoro dal Sig. Diego Fabian Righetti avverso le limitazioni al tesseramento di cui all’art. 38 R.E.; considerato che è opportuno che la FIP si costituisca in giudizio; ritenuto di affidare l’incarico di assistenza e difesa della FIP allo Studio Valori nelle persone degli Avv.ti Guido Valori e Paola M. A. Vaccaro; DELIBERA di costituirsi nel procedimento specificato in premessa, promosso dal Sig. Diego Fabian Righetti, affidando l’incarico di assistenza e difesa della FIP allo Studio Valori nelle persone degli Avv.ti Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro. DELIBERA N.461/2011 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; visto il ricorso ex articolo 44 D. Lgs. presentato innanzi al Tribunale di Brescia – Sez. Lavoro dal Sig. Roman Pedraza avverso le limitazioni al tesseramento di cui all’art. 38 R.E.; considerato che è opportuno che la FIP si costituisca in giudizio; 24 segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011) ritenuto di affidare l’incarico di assistenza e difesa della FIP allo Studio Valori nelle persone degli Avv.ti Guido Valori e Paola M. A. Vaccaro; DELIBERA di costituirsi nel procedimento specificato in premessa, promosso dal Sig. Roman Pedraza, affidando l’incarico di assistenza e difesa della FIP allo Studio Valori nelle persone degli Avv.ti Guido Valori e Paola M. A. Vaccaro. DELIBERA N.462/2011 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; vista la delibera della Giunta Nazionale del CONI n.1296 dell’11 novembre 2004, con la quale si approva la circolare illustrativa per l’applicazione dei principi e criteri per la formulazione dei Regolamenti di Contabilità e per la compilazione degli schemi di bilancio; vista la comunicazione del CONI prot. n.279 del 21 aprile 2011, con la quale ha approvato il bilancio di previsione ed i connessi programmi di attività e di spesa per l’esercizio 2011; ravvisata la necessità di effettuare la prima nota di variazione al bilancio di previsione 2011 per programmi di attività e di spesa; presa in esame la relazione del Presidente Federale relativamente alla stesura della prima nota di variazione al bilancio di previsione 2011; presa in esame la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla prima nota di variazione al bilancio di previsione 2011; DELIBERA di approvare la prima nota di variazione al bilancio di previsione 2011 per movimentazione effettuata per programmi di attività e di spesa, come documenti allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera. 25 VERBALE N. 7 COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO Roma, 10 giugno 2011 Il Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione Italiana Pallacanestro si è riunito a Roma il giorno 10 giugno alle ore 9,30 presso la sede federale per discutere sul seguente O.d.G.: 1. Approvazione verbale precedente 2. Comunicazioni del Presidente 3. Rimodulazione BdP 2011 come da circolare CONI 4. 1^ Nota di Variazione al BdP 2011 5. Delibere Amministrative 6. Conciliazione bancaria/postale al 31.03.2011 7. Varie ed eventuali Sono presenti i Signori: Trippanera Mario Lamberti Luigi Degrassi Franco Breglia Sergio Coppola Tommaso - Presidente Componente Componente (ha lasciato la riunione alle ore 12,30) Componente Componente Partecipano alla riunione la Sig.ra Daniela Casolino in qualità di Capo Area Amministrativa, la Sig.ra Maria Grazia Notari in qualità di Responsabile dell’Ufficio Amministrativo ed il Sig. Stefano Contestabile. Il Presidente, in riferimento al primo punto dell’ordine del giorno, chiede ai componenti del Collegio l’approvazione del verbale precedente. Non essendoci annotazioni, il verbale viene approvato all’unanimità. Relativamente al secondo punto dell’ordine del giorno il Presidente, in uno con i componenti del Collegio, si associa al dolore che ha colpito il Consigliere Federale Maurizio Ragazzi per la perdita del caro padre. Il Presidente, inoltre, invita il Collegio a prestare particolare attenzione all’esame della rimodulazione del budget 2011. Per quanto attiene al terzo punto dell’ordine del giorno il Collegio con riferimento alla suddetta rimodulazione ha esaminato i prospetti predisposti dall’Amministrazione in 1 adesione a quanto previsto dalla circolare del CONI ed alla riduzione del 10% confermata dal Consiglio Federale. Dai suindicati prospetti, emerge che nel consuntivo 2009 i costi relativi al personale e alle collaborazioni, agli organi e commissioni federali (spese di trasferta), alla comunicazione ed ai costi generali, l’importo ammontava ad € 1.006.457. Tale importo, decurtato del 10% pari ad € 100.645 determina un nuovo budget equivalente ad € 905.812. Tuttavia il budget 2011 rimodulato è pari ad € 1.147.928. La differenza pari ad € 242.117 nasce dal fatto che alcuni contratti sono stati già posti in essere ed, inoltre, nell’anno 2009 l’attività della Federazione Italiana Pallacanestro nell’individuazione del suo budget non ha contemplato spese relative alla comunicazione di un’entità tale a quella, invece, individuata nel budget 2011 (all.to n.1). In ogni caso, giova rammentare che a fronte di un budget 2011 approvato dal Consiglio Federale nel novembre 2010 di € 1.379.030, il budget rimodulato suindicato è diminuito e comunque pari ad € 1.147.928. (-€ 231.102) In ragione di quanto su esposto il Collegio ha esaminato le necessarie variazioni di bilancio, di cui al punto quarto dell’ordine del giorno, come di seguito riportate: nei VALORI DELLA PRODUZIONE per l’attività centrale comporta MAGGIORI ENTRATE per un totale di € 509.452 e MINORI ENTRATE per un totale di € 821.268 così ripartiti: MAGGIORI ENTRATE - CONTRIBUTI CONI € 72.652 - QUOTE DEGLI ASSOCIATI € 420.000 - RICAVI DA MANIFESTAZIONI NAZIONALI € 10.800 - ALTRI RICAVI DA GESTIONE ORDINARIA € 6.000 TOTALE € 509.452 ======== MINORI ENTRATE - QUOTE DEGLI ASSOCIATI € 821.268 TOTALE € 821.268 ======== 2 Nel COSTO DELLA PRODUZIONE per l’attività centrale evidenzia MAGGIORI COSTI per complessivi € 1.258.969 e MINORI COSTI per un totale di € 366.009, così ripartite: MAGGIORI COSTI - ATTIVITA’ P.O. ED A.L. € 345.504 - RAPPRESENTATIVE NAZIONALI € 35.943 - ORGANIZZAZIONI MANIFESTAZIONI SPORT. NAZ.LI € 316.510 - FORMAZIONE RICERCA E DOCUMENTAZIONE € 148.506 - PROMOZIONE SPORTIVA € 278.506 - CONTRIBUTI PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA € 134.000 TOTALE € 1.258.969 ======== MINORI COSTI - ATTIVITA’ P.O. ED A.L. € 22.997 - RAPPRESENTATIVE NAZIONALI € 125.739 - ORGANIZZAZIONI MANIFESTAZIONI SPORT. NAZ.LI € 5.560 - FORMAZIONE RICERCA E DOCUMENTAZIONE € 117.406 - PROMOZIONE SPORTIVA € 94.306 TOTALE € 366.009 ======= Alla luce di quanto sopra rappresentato, risulta uno sbilancio negativo pari ad € 1.369.223. Nel COSTO PER IL FUNZIONAMENTO per l’attività centrale evidenzia MAGGIORI COSTI per complessivi € 573.594 e MINORI COSTI per complessivi € 409.147, così ripartite: MAGGIORI COSTI - COSTI PER IL PERSONALE E COLLABORAZIONI € 453.448 - ORGANI E COMMISSIONI FEDERALI € - COSTI GENERALI € 110.145 TOTALE 10.000 € 573.594 ======= 3 MINORI COSTI - ORGANI E COMMISSIONI FEDERALI € 170.265 - COSTI PER LA COMUNICAZIONE € - COSTI GENERALI € 228.882 10.000 ======== TOTALE € 409.147 Per quanto attiene alla variazione di bilancio dell’organizzazione territoriale si trascrive quanto di seguito: MAGGIORI ENTRARE per € 270.660, MINORI ENTRATE per € 300, MAGGIORI COSTI per € 736.948 e MINORI COSTI per € 272.176 con uno sbilancio negativo pari ad € 194.412. Il Collegio dopo aver attentamente esaminato le considerazioni espresse nella Relazione del Presidente Federale, relative alla 1a nota di Variazione del Bilancio Preventivo 2011 che ha evidenziato, dopo la predetta variazione, un Patrimonio Netto così composto: FONDO DI DOTAZIONE € 1.000.000 RISERVE € 12.152.909 PERDITA PRESUNTA 2011 RISERVE DISPONIBILI - € 4.445.753 AL € 7.707.156 NETTO FONDO DI DOTAZIONE Il Collegio nell’esprimere parere favorevole in ordine alla 1^ Nota di Variazione al BdP 2011 ritiene doveroso segnalare al CONI che in ragione delle suesposte argomentazioni la prevista riduzione dei costi è stata attuata parzialmente. In merito al quinto punto dell’ordine del giorno, il Collegio esaminata la proposta di delibera n.69/A concernente la cancellazione dei crediti pregressi da parte delle società sportive vantati dal Comitato Regionale FIP Lombardia, tenuto conto della esiguità delle cifre a debito delle società stesse, esprime parere favorevole alla cancellazione dei crediti così come esposti in sintesi nell’allegata deliberazione. (all.to n.2). Altresì non è stato fatto alcun rilievo sulle altre proposte di delibere. 4 Il Collegio procede all’esame della conciliazione di cui al punto sesto dell’ordine del giorno come da specifica allegata. (all.to n.3) Non essendovi altro da discutere e deliberare il Collegio termina alle ore 17,00 del giorno 10 giugno 2011. Letto, approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE Mario Trippanera ……………………………………… Luigi Lamberti ……………………………………… Degrassi Franco ……………………………………… I COMPONENTI Breglia Sergio Tommaso Coppola ……………………………………… ……………………………………… 5 Dettaglio riduzioni per contenimento costi come da disposizioni CONI.xls Riepilogo rimodulazioni per contenimento spese Obiettivo Funzione 426.410 332.360 290.962 383.769 290.962 Differenza da rimodulare/ rimodulato 92.807 18.429 33.631 31.000 16.586 20.400 ‐3.814 ‐10.600 55.371 506.248 1.006.457 232.366 706.911 1.305.268 66.080 990.988 1.379.030 49.834 455.623 905.811 56.080 780.486 1.147.928 ‐6.246 ‐324.863 ‐242.117 ‐10.000 ‐210.502 ‐231.102 Consuntivo 2009 Totale U‐2.01.01 Costi per il personale e collaborazioni Totale U‐2.01.02 Organi e Commissioni federali (spese di trasferta) Totale U‐2.01.03 Costi per la comunicazione Totale U‐2.01.04 Costi generali Totale Consuntivo 2010 Budget 2011 Budget da rimodulare Budget 2011 Rimodulato Riduzioni rispetto al budget iniziale 2011 0 Rimodulazioni per contenimento spese obiettivo U‐2.01.02 Organi e Commissioni federali Conto di costo Budget 2011 Rimodulato Budget 2011 CEB.087 Funzionamento Organi di Gestione CEB.091 Commissioni federali Totale U‐2.01.02 Organi e Commissioni federali 377.400 146.610 524.010 267.218 112.127 379.345 Riduzioni rispetto al budget iniziale 2011 ‐110.182 ‐34.483 ‐144.665 Riepilogo riduzioni contenimento spesa per conto Conto di costo Obiettivo Consuntivo 2009 CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno Organi e Commissioni federali Costi per il personale e collaborazioni CEB.094 Organizzazione conferenze stampa Costi per la comunicazione CEB.095 Comunicati, opuscoli, annuari e servizi fotografici Costi per la comunicazione CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno Costi generali CEB.042 Organizzazione e partecipazione a convegni, Costi generali seminari, congressi CEB.096 Compensi per prestazioni giuri.‐ammini‐fiscali Costi generali CEB.097 Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità Costi generali e promozione CEB.099 Spese per consulenze legali Costi generali CEB.105 Spese di rappresentanza Costi generali CEB.080 Collaboratori ‐ compensi Consuntivo 2010 Budget 2011 Budget da rimodulare * Budget 2011 Rimodulato Differenza da rimodulare/ rimodulato Riduzioni rispetto al budget iniziale 2011 18.429 33.631 31.000 16.586 20.400 ‐3.814 ‐10.600 426.410 332.360 290.962 383.769 290.962 92.807 0 2.091 53.280 11.022 4.293 228.072 45.052 15.000 51.080 55.774 1.882 47.952 9.919 5.000 51.080 23.000 ‐3.118 ‐3.128 ‐13.081 ‐10.000 0 ‐32.774 20.962 87.625 361.000 18.865 241.000 ‐222.135 ‐120.000 139.328 255.383 197.480 125.395 197.480 ‐72.085 0 102.037 114.720 119.840 91.833 99.840 ‐8.007 ‐20.000 196.085 36.815 1.006.457 155.026 49.106 1.305.268 180.000 76.894 1.379.030 176.477 33.133 905.811 180.000 39.166 1.147.928 ‐3.523 ‐6.033 ‐242.117 0 ‐37.728 ‐231.102 Collegio dei Revisori dei Conti FIP ‐ riunione del 10 giugno 2011 RELAZIONE DEL PRESIDENTE FEDERALE – 1^ RIMODULAZIONE DEL BUDGET ANNUALE 2011 1 Riferimenti alle disposizioni di legge in materia di contenimento della spesa pubblica. .......................... 3 1.1 Sede Centrale..................................................................................................................................... 3 1.2 Comitati Territoriali ........................................................................................................................... 5 2. Budget Economico ......................................................................................................................................... 7 2.1 Sede Centrale..................................................................................................................................... 7 2.1.1 Ricavi .............................................................................................................................................. 7 2.1.2 Costi ............................................................................................................................................... 8 2.2 Comitati Territoriali ........................................................................................................................... 9 3. Risultato economico e Situazione patrimoniale prevista ............................................................................ 10 Allegato – Dinamica e composizione patrimonio FIP ...................................................................................... 11 Relazione del Presidente Federale – 1^ Rimodulazione del budget annuale 2|Pa g i n a 1 Riferimenti alle disposizioni di legge in materia di contenimento della spesa pubblica. Nella prima rimodulazione del Bilancio di Previsione 2011 trovano applicazione e recepimento i principi di contenimento della spesa, conseguenti alla L. 122/2010, suggeriti dal CONI con la circolare prot. 161 del 4 marzo 2011. In particolare FIP ha provveduto: 1 2 3 all’adeguamento del budget 2011 al 90% degli importi consuntivati nel bilancio consuntivo 2009 per le voci di spesa previste dall’art. 6 della L. 122/2010 e riportati nella circolare CONI prot. 0018 del 18 gennaio 2011. A tale riguardo, FIP per ogni singola voce di spesa ha individuato le singole voci del piano dei conti cui applicare le misure, con particolare attenzione alle spese contenute negli obiettivi funzione relativi al “Funzionamento e Costi Generali”. alla riduzione del 10% rispetto al 2010 di tutte le spettanze degli organi di indirizzo, direzione e controllo; all’applicazione dei principi dettati per la titolarità o partecipazione a organi e commissioni di nuova costituzione e per tutte le cariche dell’organizzazione periferica; Tutti i risparmi conseguiti con le misure di contenimento della spesa descritte sono state re‐investite nell’attività sportiva. 1.1 Sede Centrale Adeguamento budget 2011 al 90% degli importi consuntivati nel 2009 Dall’esame del piano dei conti e dall’analisi della circolare CONI prot. 0018 del 18 gennaio 2011, è emersa per l’obiettivo “2.01.01 – Costi per il personale e collaborazioni” la necessità di verificare l’esigenza di una rimodulazione in applicazione ai principi di riduzione per il conto CEB.080 Collaboratori – compensi. A tale riguardo si rappresenta che la previsione effettuata per il 2011 è significativamente inferiore rispetto agli importi consuntivati sia nell’esercizio 2009 che nell’esercizio 2010. Rimodulazioni per contenimento spese obiettivo U‐2.01.01 Costi per il personale e collaborazioni Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Budget 2011 CEB.080 Collaboratori ‐ compensi 426.410 332.360 290.962 Totale U‐2.01.01 Costi per il personale e collaborazioni 426.410 332.360 290.962 Conto di costo Tabella 1 – Rimodulazioni per contenimento spese ‐ Costi per il personale e le collaborazione Dall’esame del piano dei conti e dall’analisi della circolare CONI prot. 0018 del 18 gennaio 2011, è emersa, per l’obiettivo “2.01.03 – Costi per la comunicazione”, la necessità di verificare l’esigenza di una rimodulazione in applicazione ai principi di riduzione per i conti presenti nella tabella 2. Con riferimento al conto “Organizzazione conferenze stampa” è stata prevista una riduzione di €/000 10 rispetto all’importo previsto inizialmente, mentre per il conto “Comunicati, opuscoli, annuari e servizi fotografici” non è stata prevista una riduzione, sia in considerazione della forte riduzione delle spese rispetto al consuntivo 2010, sia per l’impossibilità, in assenza di una normativa cogente, di rivedere contratti in essere. Relazione del Presidente Federale – 1^ Rimodulazione del budget annuale 3|Pa g i n a Rimodulazioni per contenimento spese U‐2.01.03 Costi per la comunicazione Conto di costo Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Budget 2011 Budget 2011 Rimodulato Riduzioni rispetto al budget iniziale 2011 2.091 53.280 55.371 4.293 228.072 232.366 15.000 51.080 66.080 5.000 51.080 56.080 ‐10.000 0 ‐10.000 CEB.094 Organizzazione conferenze stampa CEB.095 Comunicati, opuscoli, annuari e servizi fotografici Totale U‐2.01.03 Costi per la comunicazione Tabella 2 ‐ Rimodulazioni per contenimento spese – Costi per la comunicazione Dall’esame del piano dei conti e dall’analisi della circolare CONI prot. 0018 del 18 gennaio 2011, è emersa, per l’obiettivo “2.01.04 – Costi generali”, la necessità di verificare l’esigenza di una rimodulazione in applicazione ai principi di riduzione per i conti presenti nella tabella 3. Con riferimento al conto “Organizzazione e partecipazione a convegni seminari e congressi” è stata prevista una riduzione di €/000 120 rispetto all’importo previsto inizialmente, superiore rispetto agli importi consuntivati negli anni precedenti sia per l’importanza strategica che gli appuntamenti legati alla comunicazione hanno assunto in ambito federale, sia per via di attività già avviate, cui allo stato non è possibile non dar seguito. Per i conti “spese di rappresentanza” e “Spese di trasferta e soggiorno”, è stata prevista una riduzione nell’ordine del 50% dell’importo inizialmente previsto (rispettivamente ‐ €/000 37 e ‐ €/000 33). In merito invece alle consulenze presenti nei CEB096‐CEB097 –CEB099, si evidenzia che la riduzione di €/000 20 è l’unica misura applicabile stante l’impossibilità, in assenza di una normativa cogente, di rivedere contratti in essere. Rimodulazioni per contenimento spese obiettivo U‐2.01.04 Costi generali Conto di costo CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno CEB.042 Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi CEB.096 Compensi per prestazioni giuri.‐ammini‐fiscali CEB.097 Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità e promozione CEB.099 Spese per consulenze legali CEB.105 Spese di rappresentanza Totale U‐2.01.04 Costi generali Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Budget 2011 Budget 2011 Rimodulato Riduzioni rispetto al budget iniziale 2011 11.022 20.962 139.328 102.037 196.085 36.815 506.248 45.052 87.625 255.383 114.720 155.026 49.106 706.911 55.774 361.000 197.480 119.840 180.000 76.894 990.988 23.000 241.000 197.480 99.840 180.000 39.166 780.486 ‐32.774 ‐120.000 0 ‐20.000 0 ‐37.728 ‐210.502 Tabella 3 ‐ Rimodulazioni per contenimento spese – Costi generali Dall’esame del piano dei conti e dall’analisi della circolare CONI prot. 0018 del 18 gennaio 2011, è emersa, per l’obiettivo “2.01.02 – Organi e Commissioni federali”, la necessità di verificare l’esigenza di una rimodulazione in applicazione ai principi di riduzione per i conti presenti nella tabella 4. Per quanto attiene al CEB.001 FIP ha provveduto a ridurre di €/000 10 rispetto all’importo previsto inizialmente nel budget 2011. Rimodulazioni per contenimento spese obiettivo U‐2.01.02 Organi e Commissioni federali Consuntivo Consuntivo Budget Budget 2011 Riduzioni rispetto al Conto di costo 2009 2010 2011 Rimodulato budget iniziale 2011 CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 18.429 33.631 31.000 20.400 ‐10.600 Tabella 4 ‐ Rimodulazioni per contenimento spese – Organi e Commissioni federali – spese di trasferta e soggiorno In definitiva per la Sede Centrale FIP, l’applicazione dei principi di riduzione alle voci di spesa segnalate dal CONI con circolare prot. 18 del 18 gennaio 2011 nella 1^ rimodulazione al bilancio preventivo 2011, ha comportato, per i conti indicati in precedenza, un contenimento dei costi pari a €/000 231 rispetto alle previsioni iniziali. Per i medesimi costi si registra una riduzione consistente anche confrontando le previsioni rimodulate per il 2011 con gli importi consuntivati nell’esercizio 2010 (‐ €/000 157), mentre per le Relazione del Presidente Federale – 1^ Rimodulazione del budget annuale 4|Pa g i n a ragioni esposte in precedenza non è stato possibile prevedere una riduzione delle spese rispetto agli importi consuntivati nell’esercizio 2009. Riepilogo rimodulazioni per contenimento spese Obiettivo Funzione Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Budget 2011 Budget 2011 Rimodulato Riduzioni rispetto al budget iniziale 2011 Totale U‐2.01.01 Costi per il personale e collaborazioni 426.410 332.360 290.962 290.962 0 Totale U‐2.01.02 Organi e Commissioni federali (spese di trasferta) 18.429 33.631 31.000 20.400 ‐10.600 55.371 506.248 1.006.457 232.366 706.911 1.305.268 66.080 990.988 1.379.030 56.080 780.486 1.147.928 ‐10.000 ‐210.502 ‐231.102 Totale U‐2.01.03 Costi per la comunicazione Totale U‐2.01.04 Costi generali Totale Tabella 5 – Riepilogo rimodulazione per contenimento spese Riduzione del 10% dei gettoni per organi di indirizzo, direzione e controllo La riduzione del 10% dei gettoni per gli organi di indirizzo, direzione e controllo prevista dal CONI con la circolare prot. 161 del 4 marzo 2011 in adempimento alla L. 122 del 2010, ha comportato risparmi di spesa per nei conti CEB.087 e CEB.091. In tali conti, tuttavia, sono presenti anche gli oneri per spese di trasferta soggette al principio di contenimento entro il limite del 90% degli importi consuntivati nel 2009. A tale riguardo, in applicazione di entrambi i principi sopra esposti si rappresenta che le misure adottate hanno garantito un risparmio di €/000 144 rispetto alle previsioni del budget 2011. Rimodulazioni per contenimento spese CEB.087 e CEB.091 Budget 2011 Conto di costo Budget 2011 Rimodulato CEB.087 Funzionamento Organi di Gestione 377.400 267.218 CEB.091 Commissioni federali 146.610 112.127 Totale 524.010 379.345 Riduzioni rispetto al budget iniziale 2011 ‐110.182 ‐34.483 ‐144.665 Tabella 6 ‐ Rimodulazioni per contenimento spese – Organi e Commissioni federali – CEB.087 e CEB.091 1.2 Comitati Territoriali I Comitati Territoriali FIP con l’applicazione dei principi di riduzione previsti dalla predetta circolare CONI per quanto attiene alle collaborazioni hanno previsto riduzioni nell’ordine di €/000 10 rispetto al bilancio preventivo iniziale. Rimodulazioni per contenimento spese Comitati Territoriali ‐ Costi per il personale e collaborazioni Riduzioni rispetto Consuntivo Consuntivo Budget Budget 2011 Conto di costo al budget iniziale 2009 2010 2011 Rimodulato 2011 CEB.080 Collaboratori ‐ compensi 243.414 271.512 273.434 276.589 3.155 CEB.083 Collaboratori ‐ rimborso spese missioni 33.616 44.106 47.505 33.731 ‐13.774 Totale Costi per il personale e collaborazioni 277.030 315.619 320.939 310.320 ‐10.619 Tabella 7 ‐ Rimodulazioni per contenimento spese Comitati Territoriali – Costi per il personale e le collaborazioni Hanno previsto inoltre circa €/000 48 di riduzione rispetto ai costi per Organi e Commissioni federali. Relazione del Presidente Federale – 1^ Rimodulazione del budget annuale 5|Pa g i n a Rimodulazioni per contenimento spese obiettivo Comitati Territoriali ‐ Organi e Commissioni federali Conto di costo CEB.087 Funzionamento Organi di Gestione CEB.110 Commissioni regionali Totale ‐ Organi e Commissioni federali Consuntivo Consuntivo 2009 2010 Budget 2011 Budget 2011 Riduzioni rispetto al Rimodulato budget iniziale 2011 307.896 343.442 322.154 303.683 998.339 1.005.045 1.167.661 1.138.140 1.306.235 1.348.487 1.489.815 1.441.823 ‐18.471 ‐29.521 ‐47.992 Tabella 8 ‐ Rimodulazioni per contenimento spese Comitati Territoriali – Organi e Commissioni federali Infine hanno previsto €/000 69 di riduzioni per quanto attiene ai Costi generali. In questo caso il contenimento dei costi effettuato ha consentito di riportare il livello di spesa previsto al di sotto degli importi consuntivati nell’esercizio 2009. Rimodulazioni per contenimento spese Comitati Territoriali ‐ Costi generali Consuntivo Consuntivo Budget Budget 2011 Riduzioni rispetto al Conto di costo 2009 2010 2011 Rimodulato budget iniziale 2011 CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 192.654 244.208 270.801 236.292 ‐34.509 CEB.042 Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi 9.968 20.732 18.207 10.368 ‐7.839 CEB.096 Compensi per prestazioni giuri.‐ammini‐fiscali 47.248 40.840 51.545 43.917 ‐7.628 CEB.097 Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità e promozione 82.831 45.066 65.350 57.370 ‐7.980 CEB.099 Spese per consulenze legali 7.215 11.615 9.440 7.190 ‐2.250 CEB.105 Spese di rappresentanza 127.978 129.837 113.771 104.921 ‐8.850 Totale ‐ Costi generali 467.893 492.298 529.114 460.058 ‐69.056 Tabella 9 ‐ Rimodulazioni per contenimento spese Comitati Territoriali – Costi generali In definitiva, i Comitati Territoriali FIP, recependo i principi di riduzione della spesa contenuti nella circolare CONI prot. 161 del 4 marzo 2011 nella 1^ rimodulazione al bilancio preventivo 2011, hanno previsto, per i conti indicati in precedenza, un contenimento dei costi pari a €/000 113 rispetto alle previsioni iniziali. Riepilogo rimodulazioni per contenimento spese Comitati Territoriali Conto di costo Totale Costi per il personale e collaborazioni Totale ‐ Organi e Commissioni federali Totale ‐ Costi generali Totale Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Budget 2011 Budget 2011 Rimodulato 243.414 1.306.235 467.893 2.017.542 271.512 1.348.487 492.298 2.112.298 273.434 1.489.815 529.114 2.292.363 276.589 1.441.823 460.058 2.178.470 Riduzioni rispetto al budget iniziale 2011 3.155 ‐47.992 ‐69.056 ‐113.893 Tabella 10 – Riepilogo rimodulazione per contenimento spese Comitati Territoriali Relazione del Presidente Federale – 1^ Rimodulazione del budget annuale 6|Pa g i n a 2. Budget Economico La rimodulazione del budget in esame prevede variazioni economiche rispetto al budget iniziale 2011 così di seguito dettagliate. 2.1 Sede Centrale 2.1.1 Ricavi Contributi Coni € + /000 72 La suddetta variazione in aumento (compensata dall’incremento di pari importo dei Costi) è riferita: per €/000 50, al contributo assegnato alla FIP dal CONI quale supporto all’attività di preparazione olimpica finalizzato ad una adeguata preparazione degli atleti, in funzione dei Giuochi Olimpici di RIO 2016; per €/000 22, all’assegnazione definitiva del contributo riconosciuto alla FIP dal CONI per le risorse umane. Quote degli Associati € ‐ /000 401 La suddetta variazione è data dalla somma algebrica fra: ‐ €/000 660 riferiti alla decisione di non aumentare le quote degli associati per l’anno sportivo 2011/2012 in contro tendenza rispetto a quanto previsto nel bilancio preventivo; ‐ €/161 riferiti alla decisione di non adeguare, per l’anno sportivo 2011/2012, le quote degli associati ai maggiori oneri relativi alla tutela assicurativa dei tesserati, in contro tendenza rispetto a quanto previsto nel bilancio preventivo; ‐ €/000 250 riferiti alla riduzione degli incassi stimati per NAS nel budget iniziale dovuta all’eliminazione dal quadro regolamentare della norma che garantiva a FIP il 15% sui premi NAS per il tesseramento di atleti 1978‐81; + €/000 670 riferiti: + €/000 650 dovuti alla conferma a livello regolamentare per l’anno 2011/2012 della quota NAS spettante a FIP sugli atleti appartenenti alle annate 1977 e precedenti (cd “delta”), non valorizzata nel bilancio preventivo 2011; + €/000 20 per l’iscrizione ai corsi dei procuratori e per l’attivazione al ricorso delle ingiunzioni di pagamento. Ricavi da manifestazioni Nazionali € + /000 11 La suddetta variazione in aumento è riferita al nuovo contratto sottoscritto con Edison per la partecipazione alla BIT svoltasi a Milano. Altri ricavi dalla gestione ordinaria € +/000 6 La suddetta variazione in aumento è riferita al nuovo contratto sottoscritto con LGS Organization per la concessione della qualifica di “Partner” della FIP a fronte dell’attività di formazione per le atlete di College Italia. Relazione del Presidente Federale – 1^ Rimodulazione del budget annuale 7|Pa g i n a 2.1.2 Costi Attività Naz. ed Internaz. P.O. e A.L. € +/000 322 La suddetta variazione in aumento ed in diminuzione delle varie voci di spesa si rende necessaria per una rimodulazione delle spese in base alle attività dei Settori. in particolare si evidenziano maggiori costi: per circa €/000 137 per maggiori oneri previsti connessi alla partecipazione della Nazionale A maschile al Campionato Europeo 2011 che si svolgerà in Lituania e per maggiori attività di comunicazione degli eventi sportivi di preparazione olimpica; per €/000 115 per la definizione dei rapporti contrattuali con lo staff della Nazionale A maschile (compensati con i minori costi supportati per le rappresentative Nazionali); per €/000 70 ad integrazione dei costi stimati per assicurare la polizza ingaggi agli atleti professionisti convocati in Nazionale in caso di lock out NBA. Attività rappresentative Nazionali € ‐ /000 90 La suddetta variazione in diminuzione si riferisce alla riduzione delle spese per compensi dello staff tecnico. Organizzazione a manifestazioni sportive Nazionali € + /000 311 La suddetta variazione in aumento è riferita principalmente alle spese per il rinnovo dell’abbigliamento sportivo per gli arbitri e gli ufficiali di campo. Formazione ricerca e documentazione € +/000 31 La suddetta variazione in aumento è riferita ad una revisione delle spese in base alla definizione dell’attività per l’organizzazione dei corsi di formazione per gli arbitri e per gli allenatori. Promozione Sportiva € +/000 184 La suddetta variazione in aumento è riferita alla realizzazione di attività finalizzate a sostenere l’attività delle rappresentative regionali partecipanti a manifestazioni organizzate in collaborazione al Settore Squadre Nazionali che consentirà di visionare e selezionare gli atleti del 1998 e per la promozione dell’organizzazione di un evento sportivo che, nel 2012, prevede la partecipazione di una squadra NBA. Contributi per l’attività sportiva € +/000 134 La suddetta variazione in aumento è riferita al nuovo progetto ideato per premiare le società dilettanti che approdano alle Finali Nazionali Giovanili maschili e per promuovere l’attività sportiva. Costi per il personale e le collaborazioni € + /000 453 La variazione in aumento è riferita a risorse non utilizzate nel 2010, ma vincolate secondo le disposizioni CONI alla medesima voce di spesa. Organi e Commissioni federali € ‐ /000 166 Come dettagliato in precedenza, la suddetta riduzione è riferita alle economie da apportare ai costi degli Organi di indirizzo, direzione e controllo in applicazione alle disposizioni contenute nella circolare CONI prot. 161 del 4 marzo 2011 in materia di contenimento della spesa pubblica. Costi Generali € ‐ /000 118 La suddetta variazione è data dalla somma algebrica fra: ‐ €/000 228 riferiti alle riduzioni di costo da apportare alle voci di spesa previste dall’art. 6 della L. 122/2010 come da disposizioni contenute nella circolare CONI prot. 161 del 4 marzo 2011 in Relazione del Presidente Federale – 1^ Rimodulazione del budget annuale 8|Pa g i n a 2.2 materia di contenimento della spesa pubblica. + €/000 110 dovuti ad oneri generali emersi dopo l’approvazione del bilancio preventivo 2010. Comitati Territoriali I Comitati Territoriali hanno provveduto ad elaborare la prima rimodulazione del bilancio preventivo 2011 sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 39 del Regolamento di Amministrazione, delle procedure vigenti e delle indicazioni fornite dal SOT in merito alle nuove norme sul contenimento della spesa. Le Organizzazioni Territoriali hanno presentato variazioni che comportano incrementi di ricavi per €/000 270, attribuibili soprattutto a maggiori contributi da Enti (tra gli altri €/000 125 per il CR Sardegna ed €/000 29 per il CR Piemonte) e ad incrementi, rispetto alle previsioni, delle multe e tasse gara per €/000 64. Per quanto attiene ai costi, i Comitati hanno previsto variazioni in aumento per €/000 737, di cui €/000 657 per l’attività sportiva e €/000 80 per funzionamento e variazioni in diminuzione per €/000 272, di cui €/000 97 legati all’attività sportiva e €/000 175 legati al funzionamento e costi generali. Quest’ultima riduzione è dovuta in larga parte all’economie realizzate per via dell’applicazione delle misure di contenimento della spesa. Considerando i Contributi federali, le variazioni apportate generano una maggior perdita prevista pari a €/000 58, che sommata ad una perdita prevista iniziale di €/000 626, comporta un risultato economico previsto aggiornato di ‐ €/000 691. Per effetto di tale risultato, il patrimonio previsto per i Comitati Territoriali al 31 dicembre 2011 è pari a €/000 4.055. Relazione del Presidente Federale – 1^ Rimodulazione del budget annuale 9|Pa g i n a 3. Risultato economico e Situazione patrimoniale prevista La prima rimodulazione al bilancio preventivo 2011 comprensiva delle variazioni operate dai Comitati Territoriali evidenzia quanto segue: TOTALE MAGGIORI RICAVI TOTALE MINORI RICAVI TOTALE MAGGIORI COSTI TOTALE MINORI COSTI +€ ‐€ ‐€ +€ TOTALE RISULTATO VARIAZIONE € 780.112 821.568 2.569.511 1.047.332 ========= ‐1.563.636 A seguito del provvedimento la perdita di esercizio si incrementa di € 1.563.636 e si ridetermina in 4.445.753 Il Patrimonio federale è così determinato: FONDO DI DOTAZIONE € 1.000.000 RISERVE +€ 12.152.909 PERDITA PRESUNTA 2011 ‐€ 4.445.753 ============ RISERVE DISPONIBILI AL NETTO F.DO DI DOTAZIONE +€ 7.707.156 IL PRESIDENTE FEDERALE € Allegato – Dinamica e composizione patrimonio FIP Descrizione Valori €/000 Totale Patrimonio al 1° gennaio 2010 ( C=A+B) Risultato d’esercizio 2010 Perdita prevista nel budget 2011 Risultato d'esercizio 2010 13.372 -219 Totale Patrimonio previsto al 31 dicembre 2010 ( E=C+D) 13.153 Perdita prevista nel budget 2011 (F) -4.446 Totale Patrimonio previsto al 31 dicembre 2011 (G=E-F) 8.707 3.652 1.000 Fondo di dotazione Indisponibile Patrimonio Sede Centrale previsto al 31 dicembre 2011 (comprende 436 €/000 per College Italia 2012) Relazione del Presidente Federale – 1^ Rimodulazione del budget annuale Patrimonio iniziale Patrimonio al 31 dicembre 2010 Patrimonio previsto al 31 dicembre 2011 4.055 Patrimonio Comitati previsto al 31 dicembre 2011 11 | P a g i n a QUADRO RIEPILOGATIVO VARIAZIONE AL BdP 2011 Denominazione Federazione: FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO A PREV. EC. 2011 1° variazione + PREV. EC. AGG. 2011 - VALORE DELLA PRODUZIONE Attività centrale: Contributi CONI € 6.799.913 Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali € - Quote degli associati € Ricavi da Manifestazioni Internazionali € 72.652 € - € 6.872.565 17.003.337 € 420.000 € 821.268 € 16.602.069 € 135.000 € - € - € 135.000 Ricavi da Manifestazioni Nazionali € - € 10.800 € - € 10.800 Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni € 640.869 € - € - € 640.869 Altri ricavi della gestione ordinaria € - € 6.000 € - € 6.000 Valore della Produzione Attività Centrale € 24.579.119 € 509.452 € 821.268 € 24.267.303 In % sul valore della produzione 72% 71% Attività Struttura Territoriale: Valore della produzione Strutt. Terr. Autonomia Contabile (dettaglio in Allegato 2) € In % sul valore della produzione Valore della produzione Strutt. Terr. € 28% € In % sul valore della produzione VALORE DELLA PRODUZIONE 9.693.507 9.693.507 € 35% € 28% € 270.660 34.272.626 € 270.660 € 0% € 35% 780.112 300 300 0% € 0% € 821.568 9.963.867 9.963.867 29% € 34.231.170 Page 1 of 4 QUADRO RIEPILOGATIVO VARIAZIONE AL BdP 2011 Denominazione Federazione: FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO A PREV. EC. 2011 1° variazione + PREV. EC. AGG. 2011 - COSTO DELLA PRODUZIONE Attività sportiva Attività sportiva centrale: Preparazione Olimpica/Alto livello € 3.333.623 € 345.504 € 22.997 € 3.656.130 Rappresentative Nazionali € 2.486.429 € 35.943 € 125.739 € 2.396.632 Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li € - Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali € 7.717.460 € 316.510 € 5.560 € 8.028.410 Partecipazione ad organismi internazionali € 45.000 € - € - € 45.000 Formazione ricerca e documentazione € 1.186.600 € 148.506 € 117.406 € 1.217.700 Promozione Sportiva € 2.080.380 € 278.506 € 94.306 € 2.264.580 Contributi per l'attività sportiva € 1.190.340 € 134.000 € - € 1.324.340 Gestione impianti sportivi € - Altri costi per l'attività sportiva € 130.000 € - € - € 130.000 Ammortamenti attività sportiva € - Acc.to per rischi ed oneri dell'attività sportiva € 300.000 € 300.000 ∆ rimanenze di materiale di consumo per attività sportiva € Costi attività sportiva centrale € € 19.362.792 In % sul Costo della produzione - 18.469.832 € 1.258.969 € 366.009 50% 50% Attività sportiva Struttura Territoriale: Costi att. sportiva Strutt. Terr. - Autonomia Contabile (dettaglio in Allegato 2) € In % sul Costo della produzione Costi att. sportiva della Strutt. Terr. € 657.000 € 97.280 € 20% € In % sul Costo della produzione Costi Att. Sportiva complessivi 7.358.222 7.358.222 20% € 657.000 € 97.280 € 20% € 7.917.942 25.828.054 € 7.917.942 20% 1.915.969 € 463.289 € 27.280.734 In % sul Valore della produzione 75% 246% 56% 80% In % sul Costo della produzione 69% 75% 44% 70% Page 2 of 4 QUADRO RIEPILOGATIVO VARIAZIONE AL BdP 2011 Denominazione Federazione: FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO A PREV. EC. 2011 1° variazione + PREV. EC. AGG. 2011 - Funzionamento e costi generali Funz. e costi gen. attività centrale: Costi per il personale e collaborazioni € 3.587.597 € 453.448 € - € 4.041.045 Organi e Commissioni federali € 826.010 € 10.000 € 170.265 € 665.745 Costi per la comunicazione € 66.080 € - € 10.000 € 56.080 Costi generali € 2.652.543 € 110.145 € 228.882 € 2.533.806 Ammortamenti per funzionamento € 387.685 € - € - € 387.685 Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento € - € - ∆ rimanenze di materiale di consumo per funzionamento € - € - Funz. e costi gen. attività centrale: € 7.519.915 € 7.684.361 In % sul Costo della produzione € 573.594 € 409.147 20% 20% Funz. e costi gen. Struttura Territoriale: Funz. e costi gen. Struttura Territoriale Autonomia Contabile (dettaglio in Allegato 2) € In % sul Costo della produzione Funz. e costi gen. Struttura Territoriale € 79.948 € 174.896 € 10% € In % sul Costo della produzione Funz. e costi gen. Complessivi 3.845.915 3.845.915 10% € 79.948 € 174.896 € 10% € 3.750.967 11.365.830 € 3.750.967 10% 653.542 € 584.043 € 11.435.328 In % sul Valore della produzione 33% 33% In % sul Costo della produzione 31% 30% Page 3 of 4 QUADRO RIEPILOGATIVO VARIAZIONE AL BdP 2011 Denominazione Federazione: FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO A PREV. EC. 2011 1° variazione + COSTI DELLA PRODUZIONE € In % sul Valore della produzione DIFF. VALORI E COSTI DELLA PROD. 37.193.884 € PREV. EC. AGG. 2011 2.569.511 € 1.047.332 € 38.716.062 225.764 -€ 4.484.893 109% -€ In % sul Valore della produzione 2.921.258 -€ 1.789.400 -€ -9% PROVENTI E ONERI FINANZIARI € 209.140 € - € - € 209.140 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI € - € - € - € - IMPOSTE SUL REDDITO € 170.000 € - € - € 170.000 RISULTATO D'ESERCIZIO -€ 2.882.118 -€ 225.764 -€ 4.445.753 1.789.400 -€ Page 4 of 4 6. VARIAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE FLUSSI DI TESORERIA ESERCIZIO 2011 Denominazione Federazione: FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO Descrizione entrate / uscite A) SALDO INIZIALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 1/1/2011 FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI: + incassi di crediti da esercizi precedenti - pagamenti di debiti da esercizi precedenti B) Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti 1^ variazione PREV. EC. 2011 € + 14.500.000 Valore aggiornato - 4.852.899 € 53.000 2.076.000 - -€ 2.023.000 53.000 2.076.000 - € - € 19.352.899 - -€ 2.023.000 FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ES. CORRENTE: Incassi da gestione economica da contributi dal CONI da contributi dallo stato, regioni ed enti territorio da quote dagli associati sede da quote dagli associati territorio da ricavi da manifestazioni internazionali da ricavi da manifestazioni nazionali da ricavi da manifestazioni nazionali territorio da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione da altri ricavi della gestione ordinaria Totale incassi da gestione economica Entrate da dismissioni di immobilizzazioni materiali di immobilizzazioni immateriali di immobilizzazioni finanziarie … Totale incassi da dismissione Entrate da gestione finanziaria da accensione mutui da accensione prestiti da interessi attivi Totale entrate da gestione finanziaria C1) Totale flussi in entrata esercizio 2011 Uscite da gestione economica per attività sportiva centrale per attività sportiva periferica per funzionamento centrale per funzionamento periferico … Totale pagamenti da gestione economica Uscite da investimenti per immobilizzazioni materiali sede per immobilizzazioni materiali territorio per immobilizzazioni immateriali sede per immobilizzazioni immateriali territorio per immobilizzazioni finanziarie … Totale pagamenti da investimenti Uscite da gestione finanziaria per rimborso mutui per rimborso prestiti per quote interesssi preventi ed oneri straordinari Totale uscite da gestione finanziaria C2) Totale flussi in uscita esercizio 2011 D)= C1-C2 SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE E)= A+B+D SALDO FINALE DI TESORERIA PRESUNTO AL 31.12.2011 6.799.913 72.652 17.003.337 9.693.507 135.000 - 420.000 270.660 6.872.565 821.268 300 16.602.069 9.963.867 135.000 10.800 10.800 640.869 € 640.869 6.000 34.231.170 € - 6.000 € € 34.272.626 - € € 780.112 - € € 821.568 - € 220.600 220.600 € - € - € 220.600 220.600 € 34.493.226 € 780.112 € 821.568 € 34.451.770 18.469.832 7.358.222 7.519.915 3.845.915 € 37.193.884 1.258.969 657.000 573.594 79.948 € 2.569.511 366.009 97.280 409.147 174.896 € 115.600 571.024 € 38.716.063 € 88.300 568.924 657.224 27.300 455.424 € 1.047.332 19.362.792 7.917.942 7.684.362 3.750.967 113.500 € 113.500 € 27.300 € 13.181 € - € - € 13.181 13.181 € 37.778.089 € 2.683.011 € 1.074.632 € 39.386.468 -€ 3.284.863 -€ 1.902.899 -€ 253.064 -€ 4.934.698 € 9.192.137 € 2.950.000 -€ 13.181 253.064 € 12.395.201 Page 1 of 1 VARIAZIONI AL PIANO DEGLI INVESTIMENTI / DISMISSIONI ESERCIZIO 2011 Federazione : FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO 1° variazione PREV. INIZIALE 2011 codice Descrizione SPA.B.01 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI SPA.B.01.03 OPERE DELL'INGEGNO Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI SPA.B.02 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI SPA.B.02.03 ATTREZZATURE SCIENTIFICHE SPA.B.02.04 ALTRI BENI Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 09/06/2011 - 12.08.52 incrementi patrimoniali decrementi patrimoniali saldi incrementi / decrementi PREV. INV. AGG. 2011 _ + 455.424,00 0,00 455.424,00 113.500,00 0,00 568.924,00 455.424,00 0,00 455.424,00 113.500,00 0,00 568.924,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 114.600,00 0,00 114.600,00 0,00 27.300,00 87.300,00 115.600,00 0,00 115.600,00 0,00 27.300,00 88.300,00 571.024,00 0,00 571.024,00 113.500,00 27.300,00 657.224,00 Pagina: 1 segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011) DELIBERA N.463/2011 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; esaminata la delibera n.108, assunta dal Presidente Federale il 12 maggio 2011, con la quale è stato riconosciuto lo status della formazione italiana all’atleta Biligha Paul Stephane Lionel; condivise le motivazioni espresse in delibera e l’estrema urgenza a provvedere; DELIBERA di ratificare la delibera n.108, assunta dal Presidente Federale in data 12 maggio 2011. DELIBERA N.464/2011 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; esaminata la proposta avanzata dal Presidente della Commissione Carte Federali riguardante la modifica degli articoli 62, 125, 136 e 179 e l’istituzione del nuovo articolo 182bis del Regolamento Organico; ritenuta la proposta meritevole di accoglimento; DELIBERA di modificare, con effetto a partire dall’anno sportivo 2011/2012, il testo degli articoli 62, 125, 136 e 179 ed istituire l’articolo 182bis come di seguito riportato: Art.62 - Gestione Commissariale del Comitato Regionale (Del. n. 8 C.F. 28/09/2002 – Del. n. 93 C.F. 25/10/2002 - Del. n.6 C.F. 26/07/2007) [1] Il Comitato Regionale viene sciolto a seguito della nomina da parte del Consiglio Federale di un Commissario Straordinario a norma dell’art.32, comma 2 punto s) t) dello Statuto in presenza di gravi responsabilità o di funzionamento sportivo. [2] OMISSIS Art.125 - Morosità di Società (Del. n.16 C.P. 14/03/2003 – Del. n.240 C.F. 9-10/02/2008) [1] OMISSIS [2] OMISSIS [3] La morosità di una società, dichiarata dal Consiglio Federale per inadempimento agli obblighi di pagamento stabiliti in uno o più lodi arbitrali resi e disciplinati in base alle norme di cui al Titolo IX del Regolamento di Giustizia, se non estinta nel termine ultimo fissato dal Consiglio Federale nella delibera dichiarativa della morosità, ma comunque estinta entro la fine dell’anno sportivo nel corso del quale la morosità è stata dichiarata, comporta l’irrogazione della sanzione, a carico della 26 segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011) società inadempiente,della penalizzazione di uno o più punti in classifica ai sensi dell’art.42 n.2 Regolamento di Giustizia. A tale scopo, decorso il termine assegnato dal Consiglio Federale con la delibera dichiarativa della morosità, senza che sia intervenuto l’adempimento, comprovato dalle liberatorie degli aventi diritto, gli atti vengono trasmessi dalla Segreteria Generale al Giudice Sportivo Nazionale. il Consiglio Federale accerta con proprio provvedimento che l’adempimento agli obblighi di pagamento stabiliti dal lodo o dai lodi sia intervenuto oltre il termine fissato con la delibera dichiarativa dello stato di morosità, ed invia gli atti, in uno con i provvedimenti del Consiglio Federale, al Giudice Sportivo Nazionale. In ogni caso, se la morosità dichiarata al sensi del presente comma non venga estinta entro il termine dell’anno sportivo nel corso del quale è stata dichiarata, il Consiglio Federale, provvederà a revocare la affiliazione alla società morosa con effetto decorrente dal termine dei campionati in corso al momento del provvedimento, e la esclusione dal diritto di partecipazione ai campionati federali. [4] La morosità dichiarata ai sensi del precedente punto n.3, anche limitata ad un solo lodo arbitrale, decorso il termine ultimo assegnato dal Consiglio Federale senza che la morosità sia stata estinta, deve essere estinta comunque entro il termine dell’anno sportivo nel corso della quale è stata dichiarata. La mancata estinzione entro la fine dell’anno sportivo nel corso del quale è stata dichiarata comporta la revoca della affiliazione dalla Federazione della società morosa, con effetto decorrente dal termine dei campionati in corso al momento del provvedimento, e la esclusione dal diritto di partecipazione ai campionati federali. [5] [4] La revoca della affiliazione e la esclusione dal diritto di partecipazione ai campionati, conseguente alla morosità dichiarata e non estinta ai sensi dei precedenti commi 2 e 3 4 può essere pronunziata dal Consiglio Federale fino al trentesimo giorno antecedente l’effettivo inizio del massimo campionato cui la Società sia iscritta a partecipare. Il Consiglio Federale, sentito il Comitato Regionale di appartenenza, può mantenere l’affiliazione della Società, ove ravvisi casi di forza maggiore o di eccezionale rilevanza, determinandone la collocazione negli organici dei campionati. [6] [5] In caso di morosità e fino a quando la stessa non sia stata estinta, i componenti del Consiglio Direttivo della società morosa non possono far parte di altre Società affiliate alla Federazione. [7] [6] Il Consiglio Federale, in caso di morosità dichiarata ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, e non estinta, può ricorrere all’esercizio dell’azione giudiziaria nei confronti dei responsabili. Art.136 - Trasferimento di sede o di attività (Del. n.110 C.F. 27/10/2001 – Del. n.146 C.F. 14/12/2002 – Del. n.6 C.F. 25/07/2003 – Del. n.334 C.F. 16-17/04/2004- Del. n.400 C.F. 29-30/04/2005 – Del. n.148 C.F. 2122/10/2005 – Del. n.235 C.F. 10/02/2007 - Del. n.308 C.F. 4-5/05/2007 – Del. n.6 C.F. 26/07/2007 – Del. n.11 C.F. 17/07/2010 – del. n.464 C.F. 11/06/2011) [1] [2] [3] [4] [5] [6] A) TRASFERIMENTO DI SEDE OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS Nel caso in cui una Società abbia ottenuto il trasferimento di sede, potrà richiedere l’autorizzazione ad un successivo trasferimento trascorse cinque tre stagioni sportive, fatta eccezione per le Società che chiedano di ritornare nella sede originaria. [7] OMISSIS [8] OMISSIS 27 segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011) [1] [2] [3] [4] [5] B) TRASFERIMENTO PROVVISORIO DI ATTIVITÀ OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS Art.179 – Contributo per il tesseramento e maggiorazione (Del. n.5 C.F. 26/07/2006 – Del. n.342 C.F. 24/06/2007 – Del. n.397 C.F. 16-17/04/2010) [1] OMISSIS [2] La somma versata dalla società e riferita al campionato cui partecipa sarà dalla FIP corrisposta nel modo seguente: 85% alla società che ha tesserato l’atleta a titolo definitivo, nell’annata sportiva precedente l’anno del primo svincolo; 15% alla società che ha reclutato l’atleta, tesserandolo per la prima volta entro i termini ed i limiti previsti per la categoria Under 19. Qualora l’atleta venga tesserato successivamente i termini ed i limiti della categoria Under 19 ovvero la società non svolga attività federale giovanile indipendentemente dagli obblighi di partecipazione ovvero la società cessi di appartenere alla FIP, il diritto sarà trasferito a FIP per il finanziamento dell’attività istituzionale federale di progetti relativi alla promozione e tutela dei vivai giovanili. [3] La somma versata dalla società per i nati nel 1977 e precedenti (1977, 1976 ecc..) sarà dalla FIP corrisposta nel modo seguente: Parte dell’importo, pari alla vecchia maggiorazione, sarà di seguito suddiviso: 20 15% alla FIP per progetti a favore del settore giovanile; 80 85% alla Società che lo ha tesserato a titolo definitivo nell’anno sportivo precedente al primo svincolo. Il restante importo dovuto a concorrenza del contributo sarà destinato all’attività istituzionale federale alla realizzazione di un progetto per l’attività giovanile. [4] OMISSIS [5] OMISSIS [6] OMISSIS ART. 182BIS CONSERVAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI [1] Per la conservazione di atti e documenti, ferme le specifiche disposizioni di legge in materia, gli Uffici della Federazione Italiana Pallacanestro si atterranno ai seguenti criteri: a) i verbali e le deliberazioni delle Assemblee Federali verranno conservati senza limiti di tempo; b) i verbali e le deliberazioni del Consiglio Federale verranno conservati senza limite di tempo. Ognuno di tali atti, decorso il primo decennio di conservazione, può tuttavia continuare ad essere conservato anche solo su supporto informatico e/o magnetico; c) Gli atti pubblici verranno conservati senza limiti di tempo; d) I contratti sottoscritti dalla Federazione Italiana Pallacanestro verranno conservati senza limiti di tempo; e) Ogni altro atto e documento, ad eccezione di quelli indicati al successivo comma 2], sia di fonte federale sia di fonte terza, ma acquisito dagli Uffici Federali, verrà conservato per un tempo di dieci anni. Ognuno di tali atti e documenti, decorso il primo decennio di 28 segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011) conservazione può tuttavia essere ulteriormente conservato, qualora lo si ritenga opportuno, solo su supporto informatico e/o magnetico. [2] Gli atti o documenti che costituiscono allegati di quelli indicati al precedente comma 1] lettere a), b) c) e d) seguono il medesimo regime di questi ultimi. [3] I supporti informatici e/o magnetici di cui ai punti b) ed e) costituiranno un apposito archivio che verrà custodito in aggiunta all’archivio cartaceo. Il Segretario Generale predisporrà, d’intesa con i vari uffici federali, le modalità per la creazione e la corretta tenuta sia dell’archivio cartaceo che di quello informatico/magnetico. [4] Ai fini di cui al comma 1] lett. b) ed e) il decennio inizia a decorrere dal 31 dicembre dell’anno solare nel quale l’atto o il documento è stato pubblicato su Comunicato Ufficiale, ovvero dell’anno risultante dalla data apposta sull’atto o sul documento. Quando non si possa fare ricorso ai criteri indicati farà fede la data del protocollo federale, e in difetto, la data potrà essere desunta da ogni altro elemento utile ricavabile dell’atto o dal documento. In tale ultimo caso al momento della conservazione verrà allegato al documento da conservare una nota dell’Ufficio nella quale verrà indicata la datazione del documento medesimo e le modalità con cui la data è stata ricavata. [5] Ogni questione relativa alla conservazione di atti e documenti è demandata al Segretario Generale. [6] I Comitati territoriali si atterranno ai medesimi criteri indicati ai precedenti commi. La Responsabilità della conservazione degli atti e documenti dei Comitati fa capo al Presidente del Comitato. DELIBERA N.465/2011 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; esaminata la proposta avanzata dal Presidente della Commissione Carte Federali riguardante la modifica del testo del Regolamento Esecutivo – Tesseramento, come da documentazione allegata agli atti della riunione consiliare; ritenuta la proposta meritevole di accoglimento; DELIBERA di approvare, con effetto a partire dall’anno sportivo 2011/2012, il nuovo testo del Regolamento Esecutivo – Tesseramento come riportato in allegato. DELIBERA N.466/2011 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; esaminata la proposta avanzata dal Presidente della Commissione Carte Federali riguardante la modifica del testo del Regolamento Esecutivo – Gare, come da documentazione allegata agli atti della riunione consiliare; acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Agonistico; 29 segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011) ritenuta la proposta meritevole di accoglimento; DELIBERA di approvare, con effetto a partire dall’anno sportivo 2011/2012, il nuovo testo del Regolamento Esecutivo – Gare come riportato in allegato. DELIBERA N.467/2011 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; esaminata la proposta avanzata dal Presidente della Commissione Carte Federali riguardante la modifica del testo del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico, come da documentazione allegata agli atti della riunione consiliare; acquisito il parere favorevole dei Presidenti delle Leghe professionistiche riconosciute; ritenuta la proposta meritevole di accoglimento; DELIBERA di approvare, con effetto a partire dall’anno sportivo 2011/2012, il nuovo testo del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico come riportato in allegato. DELIBERA N.468/2011 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; esaminata la proposta avanzata dal Presidente della Commissione Carte Federali riguardante la modifica degli articoli 3, 26, 30, 34, 38, 40bis, 40ter, 42 e 65 e l’approvazione del nuovo testo degli artt. 42bis, 42ter, 42quater, 42quinquies, 42sexies del Regolamento di Giustizia; ritenuta la proposta meritevole di accoglimento; DELIBERA di modificare, con effetto subordinato all’approvazione della Giunta del CONI, il testo degli articoli 3, 26, 30, 34, 38, 40bis, 40ter, 42 e 65 e l’approvazione del nuovo testo degli artt. 42bis, 42ter, 42quater, 42quinquies, 42sexies del Regolamento di Giustizia come di seguito riportato: Art. 3 Giurisdizione disciplinare sportiva (delibera n.316 C.F. 4-5/05/2007 – delibera n.159 C.F. 27/10/2007) [1] OMISSIS 30 segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011) [2] I tesserati, gli affiliati e gli associati in genere alla Federazione Italiana Pallacanestro soggetti di cui all’art. 1 sono sottoposti alla giurisdizione disciplinare degli Organi di Giustizia Sportiva e sono tenuti a rispettare i provvedimenti degli Organi medesimi. [3] OMISSIS Art. 26 Infrazioni commesse dal pubblico - circostanze aggravanti speciali (delibera n.316 C.F. 10/05/2008) [1] OMISSIS [2] Nel caso di striscioni offensivi, di offese o minacce frequenti indirizzate nei confronti di un tesserato ben individuato, ovvero nel caso in cui si tratti di manifestazioni ispirate ad odio o discriminazione razziale o religiosa, la sanzione prevista dalle disposizioni che precedono sono raddoppiate e nei casi di particolare gravità in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 25, commi 1 e 4, può essere applicata la squalifica del campo di gioco per almeno una gara e fino a quattro gare. Art. 30 Comportamenti di tesserati nei confronti degli arbitri e dei tesserati della squadra avversaria iscritti a referto (delibera n.316 C.F. 10/05/2008) [1] OMISSIS [2] OMISSIS [3] OMISSIS 1 (b) offensivo, DEPLORAZIONE SQUALIFICA UNA GARA e nei casi di lieve entità, DEPLORAZIONE; [4] OMISSIS [5] OMISSIS [6] Nel caso di comportamento di tesserati nei confronti degli arbitri, degli ufficiali di campo o di altri tesserati che manifestino o si ispirino all’odio od alla discriminazione razziale o religiosa, le sanzioni previste dalle disposizioni che precedono sono raddoppiate e nei casi di particolare gravità in luogo delle sanzioni previste dalle disposizioni medesime può essere applicata la squalifica da una a quattro gare o l’inibizione da sette a ventotto giorni. Art. 34 Infrazioni amministrative (delibera n.316 C.F. 4-5/05/2007 – delibera n.119 C.F.19e20/09/2008 – delibera n.468 C.F. 05/06/2010) [1] Le seguenti infrazioni amministrative sono sanzionate a carico della società inadempiente come segue: a) OMISSIS b) violazione artt.34 comma 6, 35 e 36 R.E. Gare (Obbligo presenza medico Allontanamento del medico dal campo di gioco prima del termine della gara e ambulanza con defibrillatore): per la prima volta AMMENDA pari al 50% del massimale; per la seconda volta AMMENDA pari al 100% del massimale; per la terza volta e le successive SQUALIFICA CAMPO DI GIOCO PER UNA GARA. c) OMISSIS d) OMISSIS e) OMISSIS f) OMISSIS 31 segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011) g) OMISSIS h) OMISSIS i) OMISSIS l) OMISSIS m) OMISSIS n) OMISSIS o) OMISSIS p) OMISSIS q) OMISSIS r) OMISSIS s) OMISSIS Art. 38 Dichiarazioni a mezzo stampa (delibera n.159 C.F. 27/10/2007 - delibera n.316 C.F. 10/05/2008) [1] OMISSIS [2] OMISSIS [3] OMISSIS [4] Il Giudice Sportivo, ai fini dell’applicazione della sanzione, provvede senza indugio. entro e non oltre il decimo giorno dalla ricezione degli atti. [5] OMISSIS [6] OMISSIS [7] OMISSIS [8] OMISSIS [9] OMISSIS [10] OMISSIS Art. 40bis Violazioni relative agli obblighi inerenti la partecipazione a gare (delibera n.347 C.F. 24/06/2007) [1] La violazione delle disposizioni relative al numero minimo di giocatori Under da iscrivere a referto è punita con l’ammenda pari al massimale previsto per il Campionato di appartenenza per ciascun giocatore Under mancante, fatto salvo quanto previsto dall’art. 40, comma 1 lett. b) 49 comma 8 R.E. Gare. [2] OMISSIS [3] OMISSIS Art. 40ter Infrazioni che comportano la punizione sportiva della perdita della gara (delibera n.347 C.F. 24/06/2007) [1] La punizione sportiva della perdita della gara, oltre ove prevista specificatamente, si applica a: a) tutte le violazioni degli artt. 14, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 34 comma 1, 41, 42, 43, 49, 52, 63, 67 e 76 R.E. Gare. b) OMISSIS Art. 42 Infrazioni che comportano la penalizzazione di punti in classifica (delibera n.316 C.F. 10/05/2008) [1] Comportano la PENALIZZAZIONE di uno o più punti in classifica: a) tutte le violazioni agli artt.14, 15, 17, 18, 26, 34 comma 1, 43, 49, 52, 63, 67 e 76 R.E. Gare e 28bis del presente Regolamento qualora venga accertato dall’Organo competente che l’infrazione è stata commessa con dolo o colpa grave da parte del tesserato e della società affiliata; b) le violazioni all’art. 37; 32 segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011) c) responsabilità oggettiva per atti di frode sportiva (art. 44). [2] La morosità di una società, dichiarata dal Consiglio Federale con propria delibera, per inadempimento della società agli obblighi di pagamento stabiliti in uno o più lodi arbitrali resi e disciplinati in base alle norme di cui al Titolo IX del Regolamento di Giustizia, se non estinta nel termine ultimo fissato dal Consiglio Federale nella delibera, comporta la penalizzazione di punti in classifica a carico della società, da scontare nell’anno sportivo successivo a quello in cui il Consiglio Federale ha dichiarato la morosità. L’irrogazione della sanzione viene comminata nel modo seguente: - fino a 2 dichiarazioni di stato di morosità: 4 PUNTI DI PENALIZZAZIONE; - da 3 a 5 dichiarazioni di stato di morosità: 6 PUNTI DI PENALIZZAZIONE; - oltre 5 dichiarazioni di stato di morosità: 8 PUNTI DI PENALIZZAZIONE. Art. 42 bis [1] [2] La società avente diritto alla partecipazione al campionato che vi rinuncia prima della scadenza del termine di iscrizione al campionato stesso non subisce alcuna sanzione, ma ai legali rappresentanti della medesima si applicano le sanzioni previste dall’art. 39. Alla società avente diritto alla partecipazione al campionato che, dopo il termine di chiusura delle iscrizioni, ma prima della compilazione del calendario del campionato, vi rinunci, non si sia iscritta o non abbia comunicato la rinuncia è inflitta un’ammenda pari a quattro volte quella stabilita per la prima rinuncia; qualora peraltro la rinuncia, la mancata iscrizione o la comunicazione della rinuncia avvenga dopo la compilazione del calendario del campionato è inflitta un’ammenda pari a otto volte quella stabilita per la prima rinuncia. In entrambi i casi ai legali rappresentanti della medesima si applicano le sanzioni previste dall’art. 39. Art. 42 ter [1] [2] Rinuncia al Campionato Rinuncia alle gare La società che, con comunicazione effettuata almeno 48 ore prima, rinunci alla disputa di una gara di campionato, oltre alle sanzioni previste dagli artt. 16, 40 ter e 42, è tenuta al pagamento dell’ammenda prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi, nonché degli eventuali indennizzi previsti dagli artt. 68 e 69 R.E. La società che, senza comunicazione effettuata almeno 48 ore prima, rinunci alla disputa di una gara di campionato, oltre alle sanzioni previste dagli artt. 16, 40 ter e 42, è tenuta al pagamento del doppio dell’ammenda prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi, nonché degli eventuali indennizzi previsti dagli artt. 68 e 69 R.E. Art. 42 quater [1] [2] [3] Ritiro da gara o dal campionato Alla società la cui squadra si rifiuti, per qualsiasi motivo, di continuare una gara già iniziata si applicano le sanzioni previste dagli artt. 16, 40 ter e 42. La società che rinunci alla seconda gara dello stesso campionato nella medesima stagione sportiva, oltre alle sanzioni previste dagli artt. 16, 40 ter e 42, è tenuta al pagamento di un’ammenda pari a dodici volte quella stabilita per la prima rinuncia. Ai legali rappresentanti della medesima si applicano le sanzioni previste dall’art. 39. La società che rinunci a proseguire nella disputa delle fasi successive di un campionato, oltre alle sanzioni previste dagli artt. 16, 40 ter e 42, è tenuta al pagamento di un’ammenda pari a dodici volte quella stabilita per la prima rinuncia; la stessa perde inoltre qualsiasi diritto sportivo con conseguente possibilità di partecipare esclusivamente a campionato a libera partecipazione; subisce la revoca dell’eventuale titolo regionale o provinciale e lo scioglimento del vincolo degli atleti. Infine, ai legali rappresentanti si applicano inoltre le sanzioni previste dall’art. 39. 33 segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011) Art. 42 quinquies [1] In assenza di uno o più ufficiali di campo, la società ospitante che non provveda al reperimento di persone indispensabili per la disputa della gara è tenuta al pagamento di un’ammenda pari al doppio del contributo gara. Art. 42 sexies [1] [2] [3] Assenza ufficiali di campo nei campionati regionali e provinciali Atleta di interesse nazionale L’atleta che senza giustificato motivo non si presenti tempestivamente nel luogo stabilito per il raduno, ovvero se ne allontani senza motivo, è inibito da ogni attività federale per un periodo non inferiore a cinque mesi e non superiore a un anno. L’atleta che durante l’attività della rappresentativa nazionale in cui è stato convocato, assuma un comportamento tale da essere allontanato dal raduno, è inibito da ogni attività federale per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a cinque mesi. Le sanzioni previste nei commi precedenti se irrogate in corso di campionato hanno effetto immediato. Se irrogate prima dell’inizio del campionato avranno effetto a partire dalla data di inizio del campionato della stagione in corso. Se irrogate al termine del campionato avranno effetto a partire dalla data di inizio del campionato dell'anno sportivo successivo. L’eventuale sanzione residua che non possa essere scontata nel campionato dell'anno sportivo in cui è stata comminata deve essere scontata all'inizio del campionato dell'anno sportivo successivo. Art. 65 Competenza del Giudice Sportivo Nazionale (delibera n. 279 C.F. 4e5/05/2008 - delibera n.102 C.F. 26/09/2009) [1] Il Giudice Sportivo Nazionale è competente: a) ad omologare le gare dei Campionati o Tornei disputati nell’ambito della propria giurisdizione; b) ad adottare tutti i provvedimenti disciplinari, sia nei confronti delle società che dei tesserati con esclusione dei provvedimenti di radiazione che sono di competenza della Commissione Giudicante Nazionale; c) ad adottare, in materia contenziosa, in occasione dello svolgimento delle gare la cui omologazione debba essere effettuata in loco, ai sensi dell’art. 47 comma 2 bis dello Statuto, la decisione in primo grado sui seguenti reclami: 1) violazione, mancanza o irregolarità delle attrezzature indispensabili prima dell’inizio della gara; 2) irregolarità ed impraticabilità dei campi di gioco e delle loro attrezzature; 3) posizione irregolare del giocatore od allenatore; 4) sulle decisioni in tema di riconoscimento delle cause di forza maggiore; d) ad applicare la penalizzazione di punti prevista dall’art. 42. DELIBERA N.469/2011 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; esaminata la proposta avanzata dal Presidente della Commissione Carte Federali riguardante la modifica del testo del Regolamento CIA, come da documentazione allegata agli atti della riunione consiliare; ritenuto di dover approfondire le problematiche riguardanti le incompatibilità disciplinate all’art.69 del Regolamento oggetto di discussione; 34 segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011) acquisito il parere favorevole del Presidente CIA; ritenuta la proposta meritevole di accoglimento; DELIBERA di approvare, con effetto a partire dall’anno sportivo 2011/2012, il nuovo testo del Regolamento CIA come riportato in allegato; di conferire mandato alla Commissione Carte Federali per elaborare una proposta di modifica riguardante le incompatibilità dei tesserati CIA. DELIBERA N.470/2011 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; considerato che ai sensi delle Disposizioni Organizzative Annuali anno sportivo 2011/2012, gli atleti nati nel 1991, 1992, 1993, 1994 e 1995 che sottoscrivano un doppio utilizzo non possono più effettuare alcun movimento di tesseramento fino al termine della stagione; esaminata la proposta formulata su richiesta del Consigliere Moretti, quale rappresentante delle società partecipanti ai campionati nazionali non professionistici, volta a definire le modalità per consentire agli atleti nati nel 1991, 1992 e 1993 del settore maschile, tesserati a titolo definitivo a favore di una Società partecipante ai Campionati nazionali dilettanti, di poter effettuare un ulteriore movimento in prestito dopo aver sottoscritto un doppio utilizzo con una procedura di tesseramento ad hoc; ritenuta la proposta meritevole di accoglimento; DELIBERA di prevedere che gli atleti nati nel 1991, 1992 e 1993 del settore maschile (atleti Under 21 più l’ultima annata under 19), tesserati a titolo definitivo a favore di una Società partecipante ai Campionati nazionali, possano presentare all’attenzione del Consiglio Federale istanza, debitamente motivata, di annullamento del proprio doppio utilizzo chiedendo contestualmente di poter sottoscrivere un trasferimento in prestito a favore di altra Società con regolare nulla osta. Le istanze saranno gestite manualmente dall’Ufficio tesseramento di Roma. Tale possibilità dovrà essere esercitata entro i termini ultimi di tesseramento (28 febbraio) ed è limitata ad un solo atleta per ciascuna Società. Il successivo movimento di prestito sarà considerato movimento in entrata o in uscita ai sensi dell’art.6 R.E. – Tesseramento. DELIBERA N.471/2011 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; 35 segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011) visto in particolare l’articolo 128 comma 5 del Regolamento Organico; esaminata l’istanza presentata dalla società ASD Mercede Basket Alghero (Cod. FIP 036082), militante nel campionato serie A2 femminile, volta ad ottenere l’autorizzazione ad assegnare il proprio titolo sportivo alla società satellite G.S. Dil. San Paolo Basket Alghero (Cod. FIP 003217); considerate fondate le motivazioni addotte nell’istanza; DELIBERA di accogliere l’istanza avanzata dalla ASD Mercede Basket Alghero assegnando il titolo sportivo della società ASD Mercede Basket Alghero alla rispettiva società satellite G.S. Dil. San Paolo Basket Alghero. DELIBERA N.472/2011 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; preso atto dell’istanza avanzata dalla società A.S.D. Marco Marchetti Basket (Cod. FIP 051499), militante nel Campionato di serie C Dilettanti, con attuale sede a Castel Guelfo in seguito ad un trasferimento di attività avvenuto nell’anno 2009, con la quale richiede, in deroga all’articolo 136 del Regolamento Organico, un nuovo trasferimento di sede nel comune di Cento; ritenuto opportuno derogare a quanto previsto dall’articolo sopra citato permettendo alla società istante di continuare l’attività nel territorio ferrarese; considerata pertanto l’istanza meritevole di accoglimento; DELIBERA di autorizzare, in deroga all’articolo 136 del Regolamento Organico, il trasferimento di sede richiesto dalla società A.S.D. Marco Marchetti Basket (Cod. FIP 051499), da Castel Guelfo (BO) a Cento (FE), fermo restando che la stessa dovrà inviare agli Uffici federali la completa e corretta documentazione necessaria per il trasferimento. DELIBERA N.473/2011 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; lette le Disposizioni Organizzative Annuali a.s. 2011/2012 – pag.13, in cui viene previsto l’obbligo di deposito di una fideiussione bancaria a favore della Lega Nazionale Pallacanestro per tutte le Società partecipanti al Campionato di Sviluppo; vista la deliberazione dell’Assemblea delle Associate alla Lega Nazionale Pallacanestro 36 segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011) partecipanti al Campionato di Sviluppo, comunicata in data 8 giugno 2011, con la quale si richiede di poter adempiere all’obbligo di cui sopra anche mediante deposito di fideiussione con primaria compagnia assicuratrice; ritenuto di non poter aderire alla richiesta; DELIBERA di non aderire alla istanza della Lega Nazionale Pallacanestro con la quale si richiede di poter adempiere all’obbligo di deposito di fideiussione anche mediante stipula con primaria compagnia assicuratrice; di confermare pertanto l’obbligo previsto dalle Disposizioni Organizzative Annuali a.s.2011/2012. DELIBERA N.474/2011 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; vista la propria delibera n.411 assunta nella riunione del 29 e 30 aprile 2011, con la quale è stato approvato l’Accordo Quadro tra la Lega Nazionale Pallacanestro e la GIBA; vista la deliberazione dell’Assemblea delle Associate alla Lega Nazionale Pallacanestro partecipanti al Campionato di Sviluppo, comunicata in data 8 giugno 2011, con la quale si richiede di poter posticipare l’applicazione dell’Accordo Quadro all’anno sportivo 2012/2013; ritenuto di non poter aderire alla richiesta; DELIBERA di non aderire alla istanza della Lega Nazionale Pallacanestro con la quale si richiede di poter posticipare l’applicazione dell’Accordo Quadro all’anno sportivo 2012/2013. DELIBERA N.475/2011 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; vista la nota del Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI) prot. n.563/4-b del 9 giugno 2011 con la quale, in deroga alle disposizioni federali, si richiede di esentare le proprie affiliate dall’obbligo di trasformazione in società di capitali al fine di potersi iscrivere ai campionati organizzati dalla FIP; ritenuta l’istanza del Centro Universitario Sportivo Italiano meritevole di accoglimento; DELIBERA 37 segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011) di esentare i Centri Universitari Sportivi affiliati al CUSI dall’obbligo della trasformazione in società di capitali, qualora richiesto, per partecipare ai campionati organizzati dalla FIP. DELIBERA N.476/2011 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; viste le Disposizioni Organizzative Annuali - Settore Professionistico a.s. 2011/2012; visto l’articolo 135 del Regolamento Organico in cui viene disciplinato l’istituto della fusione; considerato opportuno precisare che è possibile usufruire di tale istituto solo ed esclusivamente se una delle due Società coinvolte partecipa ai Campionati professionistici; DELIBERA di stabilire che è possibile usufruire di tale istituto solo ed esclusivamente se una delle due Società coinvolte partecipa ai Campionati professionistici. Di confermare le date entro le quali poter fare istanza per fusione previste per i Campionati professionistici all’interno delle Disposizioni Organizzative Annuali - Settore Professionistico a.s. 2011/2012. DELIBERA N.477/2011 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; visto la propria delibera n.462, assunta in occasione della riunione del 5 giugno 2010, in cui sono stati approvati i regolamenti attuativi della convenzione sottoscritta tra la Federazione Italiana Pallacanestro e la Lega Serie A; vista la proposta di modifica dell’articolo 6 dell’allegato n.1 sopraccitato, redatta dal Presidente della Commissione Carte Federali d’intesa con il Presidente della Lega Serie A, come previsto dal Consiglio Federale nella riunione del 29 e 30 aprile u.s., in cui si disciplinano le modalità operative che permettono alla Società quindicesima classificata nel Campionato di Serie A a.s. 2010/2011, che abbia versato il premio di risultato, di partecipare all’eventuale ripescaggio in caso di posto vacante nell’organico del massimo Campionato professionistico; valutata la proposta meritevole di accoglimento; DELIBERA 38 segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011) di approvare, con effetto immediato, la modifica dell’articolo 6 dell’allegato n.1 della convenzione FIP/Lega Serie A con il testo di seguito riportato: Art. 6 Condizioni per l’assegnazione del posto vacante Commi 1,2,3,4 e 5 omissis NUOVO COMMA [6] La Società seconda classificata nel Campionato di Legadue, già beneficiaria del premio di risultato, può partecipare alla procedura per l’assegnazione del posto vacante in organico secondo quanto disposto dall’art. 5 e dai precedenti commi del presente articolo. Detta Società, in virtù della graduatoria stabilita, acquisisce la facoltà di presentare domanda di ammissione al Campionato di Serie A solo dopo aver restituito il premio di risultato alla Società che ha provveduto al versamento dello stesso. DELIBERA N.478/2011 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; visto il punto 9 della convenzione FIP/Lega Serie A; vista la comunicazione della Lega Serie A, datata 27 maggio 2011, con cui è stato trasmesso il Regolamento “utilizzo atleti italiani di cittadinanza e formazione – Premi attività giovanile stagione sportiva 2010-11”; DELIBERA di prendere atto delle modalità di ripartizione dei contributi NAS derivanti dal tesseramento degli atleti professionisti non di formazione italiana riconosciuti a favore della Lega Serie A ai sensi della vigente convenzione. DELIBERA N.479/2011 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; letta la delibera di Lega Nazionale Pallacanestro n.2 del 7 giugno 2011; vista la propria delibera n.411, assunta nella riunione del 29 e 30 aprile 2011, con la quale è stato approvato il testo dell’accordo quadro e le condizioni necessarie per l’entrata in vigore dello stesso; considerato che nella sopra richiamata delibera è stato conferito mandato alla Segreteria Generale per la definizione delle modalità di verifica preventiva della coerenza tra i tesserati e gli accordi economici depositati presso la Lega Nazionale Pallacanestro; 39 segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011) considerato l’incontro operativo avvenuto tra la Segreteria Generale e la rappresentanza di Lega Nazionale Pallacanestro volto a definire le modalità di iscrizione a referto degli atleti nel 1° Campionato non professionistico nel rispetto di quanto previsto dall’accordo quadro GIBA/LNP; ritenuto che l’impegno profuso dalle predette Associazioni riconosciute per addivenire ad un accordo quadro non possa essere vanificato per un aspetto sostanzialmente marginale rispetto all’impianto generale; considerato altresì che il protocollo di tesseramenti ipotizzato pone comunque tutte le società sullo stesso piano non determinando aprioristicamente alcun tipo di sperequazione; DELIBERA di approvare la seguente procedura di tesseramento atleti per le società partecipanti al Campionato di Sviluppo, confermando la validità dell’accordo quadro a partire dall’anno sportivo 2011/2012: le Società partecipanti al Campionato di sviluppo potranno tesserare ogni lunedì e martedì della settimana fino al 28 febbraio; alla mezzanotte del martedì il sistema bloccherà ogni tentativo di tesseramento; la LNP, che avrà accesso agli statini atleti delle Società del Campionato, dovrà effettuare i controlli di competenza ed inviare una (ed una sola) comunicazione entro le 18:00 del giovedì segnalando esclusivamente gli atleti che non potranno scendere in campo nel fine settimana; il venerdì l’ufficio tesseramenti provvederà al blocco degli atleti segnalati dalla LNP; qualora la Società inserisca manualmente il nominativo l’atleta bloccato dall’ufficio, sarà sanzionata per posizione irregolare; l’atleta bloccato rimarrà tale sino a nuova comunicazione della LNP che avverrà il giovedì seguente; LNP non potrà inoltrare comunicazioni integrative o diverse rispetto alla comunicazione inviata il giovedì entro le 18:00. In caso di più comunicazioni, sarà ritenuta valida l’ultima pervenuta entro i termini sopra previsti. Comunicazioni successive l’orario stabilite saranno considerate nulle e pertanto non verranno prese in considerazione; i tesseramenti effettuati per le partite infrasettimanali saranno soggetti ai termini dei tesseramenti per le partite della domenica precedente; in ogni caso LNP deve comunicare alle Società l’elenco degli atleti tesserati fuori dai termini sopra descritti (lunedì e martedì delle medesima settimana) che non potranno essere schierati; 40 segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011) il controllo sarà effettuato esclusivamente per gli atleti senior. DELIBERA N.480/2011 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; esaminato il testo del progetto di riforma del basket femminile condiviso preventivamente tra la FIP e le rappresentanze della LegA Basket Femminile; condivise le strategie e l’impostazione del progetto di riforma presentate; DELIBERA di approvare il testo del progetto di riforma del basket femminile presentato, che sarà sviluppato ed inserito nelle DOA di competenza. DELIBERA N.481/2011 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; visto il Regolamento relativo all’impiantistica sportiva in cui si pratica il gioco della pallacanestro; vista l’istanza della Legadue, datata 1° giugno 2011, con la quale chiede di poter utilizzare, a partire dall’anno sportivo 2011-2012, come spazio pubblicitario a disposizione delle Società, anche la mezza luna all'interno dell'area dei tre secondi; ritenuto che ciò possa favorire il reperimento di ulteriori risorse economiche a favore della proprie associate; considerata l’istanza meritevole di accoglimento per le motivazioni addotte; DELIBERA di autorizzare, a partire dall’anno sportivo 2011-2012, le Società partecipanti al Campionato di Legadue ad utilizzare come spazio pubblicitario a disposizione delle Società, anche la mezza luna all'interno dell'area dei tre secondi. DELIBERA N.482/2011 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; visti gli articoli 137 e seguenti del Regolamento Organico in cui viene disciplinato l’abbinamento; 41 segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011) vista l’istanza della Legadue, datata 1° giugno 2011, con la quale chiede di poter abrogare il numero di marchi secondari sulle maglie di gara, fermo restando i limiti dei 140 centimetri quadrati a disposizione delle Società; condivise le motivazioni rappresentate dalla Legadue nell’istanza a supporto della richiesta; DELIBERA di non prevedere un numero massimo di marchi secondari sulle maglie di gara delle Società partecipanti al Campionato di Legadue, fermo restando i limiti dei 140 centimetri a disposizione. DELIBERA N.483/2011 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; vista la proposta avanzata dal Settore Agonistico in cui viene definita la formula del Campionato di B femminile a.s. 2011/2012; preso atto del parere favorevole della LegA Basket Femminile; ritenuta la proposta meritevole di accoglimento; DELIBERA di approvare la formula del Campionato di B Femminile per l’anno sportivo 2011/2012 come esposta in allegato. DELIBERA N.484/2011 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; considerata la volontà di istituire un Campionato di Sviluppo – B femminile per l’anno sportivo 2012/2013; vista la proposta avanzata dal Settore Agonistico in cui sono definiti i criteri per l’assegnazione delle wild card per la partecipazione al Campionato di cui sopra; preso atto del parere favorevole della LegA Basket Femminile; ritenuta la proposta meritevole di accoglimento; DELIBERA di approvare i criteri per l’assegnazione delle wild card del Campionato di Sviluppo - B Femminile per l’anno sportivo 2012/2013 come esposta in allegato. 42 segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011) DELIBERA N.485/2011 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; visto il punto 4 della convenzione sottoscritta tra la Federazione Italiana Pallacanestro e la Legadue; vista la proposta della Legadue con la quale sottopone all’attenzione del Consiglio il regolamento attuativo della norma della Convenzione sopra citata; valutati gli emendamenti proposti dal Presidente della Commissione Carte Federali; preso atto del parere favorevole del Presidente della Legadue alle osservazioni sollevate; DELIBERA di approvare, con effetto immediato, l’allegato n.2 - regolamento attuativo del punto 4 della convenzione FIP/Legadue, riguardante la disciplina del trasferimento di attività con il testo di seguito riportato: REGOLAMENTO ATTUATIVO CONVENZIONE LEGADUE - FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO – ALLEGATO N° 2 Art. 1 – Definizione [1] Il presente Regolamento disciplina le modalità per ottenere il trasferimento di attività come disposto all'art. 4 della Convenzione FIP/Legadue in vigore. [2] Solo le società affiliate alla FIP, aderenti alla Legadue e ammesse al campionato di Legadue possono usufruire del trasferimento di attività. Art. 2 – Modalità [1] Le società di cui all'art. 1 comma 2° possono presentare richiesta al Presidente della Lega per ottenere il trasferimento di attività, entro il termine previsto nelle Disposizioni Organizzative Annuali, in uno seguenti casi: a) mancanza di un adeguato impianto di gioco. b) interesse per svolgere azione promozionale e incrementare la diffusione della pallacanestro. [2] La società interessata dovrà presentare la seguente documentazione: a) istanza alla Lega entro il 30 giugno di ogni anno; b) verbale di Assemblea dei Soci che attesti la richiesta di trasferimento; c) dichiarazione del soggetto, ente proprietario o gestore dell’impianto da cui si ricava l’indisponibilità del campo originario e analoga dichiarazione, invece, del nuovo ente proprietario o gestore che ne attesti la disponibilità per la stagione sportiva; d) certificazione rilasciata dal Sindaco o dall’ufficio comunale competente attestante la capienza e l’agibilità dell’impianto di gioco in conformità alle vigenti norme di legge. e) dichiarazione attestante il rispetto di obblighi e parametri previsti dai regolamenti e dalle delibere di Legadue e della Federazione Italiana Pallacanestro; 43 segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011) f) ogni altra documentazione utile. [3] Il Presidente della Lega, verificata la documentazione prodotta ed accertata la regolarità, autorizza il trasferimento di attività dando contemporaneamente comunicazione scritta alla Federazione Italiana Pallacanestro per la ratifica e alle altre società. [4] In caso di diniego della autorizzazione la società può chiedere il riesame dell’istanza, entro 5 giorni dalla comunicazione, all’Assemblea delle Società. La decisione dell’Assemblea è inappellabile. [5] La documentazione finale sarà trasmessa alla Federazione Italiana Pallacanestro per la ratifica. Art. 3 – Mancanza di un adeguato impianto di gioco [1] Per mancanza di un adeguato impianto di gioco si intende la non presenza, sul territorio comunale sede della società, di un impianto con le caratteristiche previste dai regolamenti di Lega. [2] La società, ove non disponesse di un impianto sportivo idoneo nel Comune in cui ha sede, é autorizzata a svolgere l’attività in un impianto sportivo idoneo ubicato in altro Comune. Al termine del campionato, entro le date stabilite annualmente nelle disposizioni organizzative annuali, la società ha la facoltà di richiedere alla Federazione Italiana Pallacanestro il trasferimento di sede e il cambio di denominazione sociale. [3] Salvo deroga, non può essere considerato nella disponibilità di una società un impianto sportivo utilizzato da altra società professionistica. Art. 4 – Azione promozionale in altre realtà nazionali [1] Per azione promozionale da svolgere in altre realtà nazionali si intendono tutte quelle iniziative poste in essere dalla società richiedente al fine di promuovere la pallacanestro. [2] Per realtà nazionali si intendono principalmente le città capoluogo di regione o di provincia. Art. 5 – Durata, revisioni e modifiche [1] Il presente regolamento ha validità per tutta la durata della convenzione. [2] il Consiglio Federale FIP approva le eventuali revisioni e/o modifiche richieste. Art. 6 – Norma di attuazione [1]Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicheranno le norme previste dai regolamenti della Federazione Italiana Pallacanestro e di Legadue. [2] Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo l’approvazione del Consiglio Federale FIP. Il Consiglio Federale, DELIBERA N.486/2011 visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; visto l'articolo 5 comma 2 lett. c) del Decreto legislativo 23 luglio 2009, n.242; visti gli articoli 6 comma 4 lettera h) e 29 comma 2 dello Statuto del CONI; esaminata la deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n.1197 del 1° agosto 2001, con la quale è stata rilasciata delega alle Federazioni Sportive Nazionali a riconoscere, ai fini sportivi, Società ed Associazioni sportive; considerato che i documenti e gli statuti inviati dalle Associazioni e dalle Società sotto elencate risultano conformi alle vigenti disposizioni; 44