FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
COMUNICATO UFFICIALE n.1051 del 13 giugno 2011
Consiglio Federale n.7 - Roma, 11 giugno 2011
DELIBERA N.429/2011
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti federali;
vista
la propria delibera n.306, assunta nella riunione del 21 e 22 gennaio 2011,
con la quale è stata approvata la normativa del Campionato di Sviluppo per
l’anno sportivo 2011/2012;
considerato
che per l’anno sportivo 2011/2012 saranno ammesse quattro Società al
Campionato di Sviluppo mediante “wild card”, di cui tre assegnate secondo
una graduatoria stilata in base ad apposito Regolamento approvato con
delibera n.306 del 21 e 22 gennaio 2011, ed una individuata dal Presidente
Federale;
preso atto
della graduatoria finale stilata dal Settore Agonistico sulla base del sopra
citato Regolamento;
considerata
l’intenzione manifestata dal Presidente Federale di assegnare la wild card di
propria competenza tenendo conto della suddetta graduatoria;
DELIBERA
di rendere nota la lista delle quattro Società che parteciperanno al Campionato di Sviluppo per
l’anno sportivo 2011/2012:
051821 - PALL.TRENTO 2009 SDARL
000554 - A.S.D. NUOVA PALL. FIRENZE
000351 - A.S. DIL. CUS BARI
021271 - A.P.D. PONTANO NAPOLI
DELIBERA N.430/2011
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti federali;
visto
in particolare il Regolamento del C.N.A.;
segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011)
considerata
la proposta del Consiglio Direttivo C.N.A. volta a modificare l’art.31 del
Regolamento del C.N.A., al fine di tutelare gli Allenatori Italiani;
ritenuta
la proposta del Consiglio Direttivo C.N.A. meritevole di accoglimento;
DELIBERA
di modificare, con effetto a partire dall’anno sportivo 2011/2012, l’art.31 del Regolamento del
C.N.A., con il testo di seguito riportato:
Art. 31 / REQUISITI E MODALITA' DI TESSERAMENTO DEGLI ALLENATORI (del.430 C.F.
11/06/2011)
I cittadini non italiani appartenenti a paesi membri della Comunità Economica Europea (CEE) e i
cittadini non italiani non appartenenti a paesi membri della Comunità Economica Europea (CEE) in
possesso di una qualifica di Allenatore possono richiedere al Comitato Nazionale Allenatori il
tesseramento in favore di una società che partecipi ai Campionati Federali.
La domanda di tesseramento potrà essere presa in esame dal C.N.A. solo ed esclusivamente in
presenza dei seguenti requisiti di procedibilità:
• sia sottoscritta anche dal Presidente della Società Sportiva per la quale si richiede il
tesseramento;
• sia allegata la seguente documentazione:
• autorizzazione a svolgere attività di Allenatore in Italia rilasciata dalla Federazione di
provenienza;
• dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società Sportiva che intende
avvalersi delle prestazioni dell'Allenatore richiedente con le precise indicazioni della durata
del contratto e delle eventuali modalità di suo tacito rinnovo;
• dichiarazione dell'Allenatore che non sono in corso rapporti contrattuali con altre Società;
• permesso di soggiorno in Italia per attività sportiva se necessario.
Il C.N.A. in mancanza di alcuni dei predetti requisiti comunica al richiedente ed alla Società che la
richiesta non è procedibile specificando i requisiti mancanti.
La richiesta può essere ripresentata, completa di tutti i requisiti, sempre che non siano scaduti i
termini previsti.
A) Un allenatore proveniente da Federazione straniera, che non abbia partecipato in tutto, o in
parte, al percorso formativo del C.N.A., che richieda il tesseramento, in qualità di Capo Allenatore
e 1° assistente, per i seguenti campionati:
- Lega Serie A
- Legadue
- A Dilettanti - Campionato di sviluppo
- A1 Femminile
A.1) riconoscimento della qualifica di Allenatore Nazionale nel caso in cui nel corso degli ultimi
cinque anni abbia operato in qualità di Capo Allenatore in squadre partecipanti ai Campionati
Nazionali e/o di squadre Nazionali in uno dei seguenti livelli di attività, per almeno tre anni sportivi:
- Capo Allenatore nel Campionato N.B.A. (USA);
- Capo Allenatore nel Campionato N.C.A.A. (USA) in College di Prima divisione;
-Capo Allenatore di rappresentative Nazionali Maschili o Femminili Seniores che si siano classificate
nei primi tre posti alle Olimpiadi, ai Campionati del Mondo od ai Campionati Europei;
- Capo Allenatore di squadre vincenti una delle manifestazioni a livello di Società, organizzate dalla
F.I.B.A. o da altri Organismi Europei.
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segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011)
A.2) l’allenatore che non possiede i requisiti di cui al punto precedente dovrà, per ottenere la
tessera di Allenatore Nazionale, seguire il seguente iter:
1. produrre, redatto in lingua italiana, un proprio curriculum degli ultimi cinque anni in cui
dimostri di aver allenato, per almeno tre anni sportivi completi, nella massima serie
maschile o femminile in una nazione straniera;
2. versamento contributo ammissione esame, pari a € 10.000,00
Una volta espletate le formalità, di cui ai punti precedenti, dovrà sostenere presso la sede Federale
un esame di tecnica in lingua italiana od in lingua inglese.
La Commissione d’esame sarà composta da cinque componenti:
un componente, individuato dal Presidente del C.N.A., che sia comunque in possesso della
qualifica di Allenatore Nazionale;
il Consigliere federale eletto in rappresentanza degli allenatori professionistici, o suo
delegato;
un consigliere del C.N.A., individuato dal Presidente del C.N.A.;
un rappresentante del Settore Giovanile;
un rappresentante della Lega riconosciuta in cui milita la squadra che l’allenatore richiede di
poter allenare.
Solo al superamento dell'esame potrà ottenere la qualifica di Allenatore Nazionale per lo
svolgimento dell'attività di allenatore.
Qualora l’esame non fosse superato non sarà concessa la qualifica di Allenatore Nazionale.
Inoltre, nel medesimo anno sportivo di cui all’esame, dovrà obbligatoriamente partecipare al
Programma di Aggiornamento Obbligatorio (PAO) per l’acquisizione di n.5 crediti, entro la data
stabilita per la conclusione del Programma.
Rimane inteso che la partecipazione ai PAO, negli anni successivi, per l’allenatore rimane regolata
dalle disposizioni annuali del C.N.A. in materia.
B) Allenatore proveniente da Federazione straniera, che non abbia partecipato in tutto, o in parte
al percorso formativo del C.N.A., che richieda il tesseramento per i seguenti campionati:
- A2 Femminile;
- B Eccellenza Femminile;
- B Dilettanti;
- C Dilettanti;
- Campionati Giovanili d'Eccellenza.
B.1) riconoscimento della qualifica di Allenatore Nazionale in cui l’allenatore nel corso degli ultimi
cinque anni abbia operato, in qualità di Capo Allenatore, in squadre partecipanti ai Campionati
Nazionali e/o di squadre Nazionali in uno dei seguenti livelli di attività, per almeno un anno
sportivo:
- Capo Allenatore nel Campionato N.B.A. (USA);
- Capo Allenatore nel Campionato N.C.A.A. (USA) in College di Prima divisione;
- Capo Allenatore di rappresentative Nazionali Maschili o Femminili Seniores che si siano
classificate nei primi tre posti alle Olimpiadi, ai Campionati del Mondo od ai Campionati Europei;
- Capo Allenatore di squadre vincenti una delle manifestazioni a livello di Società, organizzate dalla
F.I.B.A. o da altri Organismi Europei.
B.2) l’allenatore che non possiede i requisiti di cui al punto precedente dovrà, per ottenere la
tessera necessaria per partecipare al campionato a cui chiede l’iscrizione, seguire il seguente iter:
1. produrre, redatto in lingua italiana, un proprio curriculum in cui dimostri di aver allenato,
negli ultimi cinque anni, per almeno due anni sportivi completi in una nazione straniera un
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segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011)
campionato equiparabile a quello per cui chiede il tesseramento;
2. versamento contributo ammissione esame pari a € 2.500,00.
Una volta espletate le formalità di cui ai punti precedenti dovrà sostenere, presso la sede Federale,
un esame di tecnica in lingua italiana.
La Commissione d’esame sarà composta da n.5 componenti:
un componente, individuato dal Presidente del C.N.A., che sia comunque in possesso della
qualifica di Allenatore Nazionale;
il Consigliere Federale eletto in rappresentanza degli allenatori non professionistici, o suo
delegato;
un consigliere del C.N.A., individuato dal Presidente del C.N.A.;
un rappresentante del Settore Giovanile;
un rappresentante della Lega riconosciuta in cui milita la squadra che l’allenatore richiede di
poter allenare.
Solo dopo il superamento dell'esame potrà ottenere la qualifica per svolgere l'attività di allenatore
nel campionato richiesto.
Qualora l’esame non fosse superato non sarà concessa la qualifica richiesta.
Qualora l’allenatore volesse, la stagione successiva, ottenere una qualifica superiore a quella
concessa, dovrà seguire l'attuale iter formativo C.N.A.
Inoltre nel medesimo anno sportivo di cui all’esame dovrà obbligatoriamente partecipare al
Programma di Aggiornamento Obbligatorio.
(PAO) per l’acquisizione dei crediti necessari per la sua qualifica, entro la data stabilita per la
conclusione del Programma.
Rimane inteso che la partecipazione al PAO, negli anni successivi, rimane regolata dalle
disposizioni annuali del C.N.A. in materia.
C) Allenatore proveniente da Federazione straniera, che non abbia partecipato in tutto od in parte
al percorso formativo previsto dal C.N.A., che richieda il tesseramento per campionati diversi da
quelli dei punti A e B.
C.1) L’allenatore che chieda la qualifica C.N.A. per allenare campionati diversi da quelli illustrati nei
punti A e B dovrà inoltrare al C.N.A. un curriculum formativo, redatto in lingua italiana, che verrà
visionato dal Consiglio Direttivo del C.N.A.
Qualora il Consiglio Direttivo ritenesse idoneo il curriculum formativo, al richiedente verrà
riconosciuta la tessera C.N.A. per svolgere l'attività di allenatore nel campionato richiesto.
Qualora l’allenatore volesse, la stagione successiva, ottenere una qualifica superiore dovrà seguire
l'attuale percorso formativo previsto dal C.N.A.
Rimane inteso che la partecipazione al Programma di Aggiornamento Obbligatorio (PAO), negli
anni successivi, per l’allenatore rimane regolata dalle disposizioni annuali del C.N.A. in materia.
D) Allenatore proveniente da Federazione straniera, che non abbia partecipato in tutto od in parte
al percorso formativo previsto dal C.N.A., che chiede la tessera di Istruttore Giovanile.
D.1) L’allenatore che chiede di allenare i campionati giovanili di eccellenza, in cui è necessaria la
qualifica di Istruttore Giovanile, dovrà seguire l’iter previsto dal C.N.A. solo se in possesso della
qualifica minima C.N.A. necessaria all’ammissione al corso Istruttore giovanile.
DELIBERA N.431/2011
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti federali;
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segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011)
visto
in particolare il Regolamento del C.N.A.;
considerata
la proposta del Consiglio Direttivo C.N.A. volta a modificare l’art.32 del
Regolamento del C.N.A., al fine di tutelare i Preparatori Fisici Italiani;
ritenuta
la proposta del Consiglio Direttivo C.N.A. meritevole di accoglimento;
DELIBERA
di modificare, con effetto a partire dall’anno sportivo 2011/2012, l’art.32 del Regolamento del
C.N.A., con il testo di seguito riportato:
Art. 32 / REQUISITI E MODALITA' DI TESSERAMENTO DEI PREPARATORI FISICI
(del.431 C.F. 11/06/2011)
I cittadini non italiani appartenenti a paesi membri della Comunità Economica Europea (CEE) e i
cittadini non italiani non appartenenti alla Comunità Economica Europea (CEE) in possesso di una
qualifica di Preparatore Fisico possono richiedere al Comitato Nazionale Allenatori il tesseramento
in favore di una società che partecipi ai Campionati Federali.
La domanda di tesseramento potrà essere presa in esame dal C.N.A. solo ed esclusivamente in
presenza dei seguenti requisiti di procedibilità:
• sia sottoscritta anche dal Presidente della Società Sportiva per la quale si richiede il
tesseramento;
• sia allegata la seguente documentazione:
• autorizzazione a svolgere attività di preparatore in Italia rilasciata dalla Federazione di
provenienza;
• dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società Sportiva che intende
avvalersi delle prestazioni del Preparatore richiedente con le precise indicazioni della durata
del contratto e delle eventuali modalità di suo tacito rinnovo;
• dichiarazione del Preparatore che non sono in corso rapporti contrattuali con altre
Società;
• permesso di soggiorno in Italia per attività sportiva se necessario.
Il C.N.A. in mancanza di alcuni dei predetti requisiti comunica al richiedente ed alla Società che la
richiesta non è procedibile specificando i requisiti mancanti.
La richiesta può essere ripresentata, completa di tutti i requisiti, sempre che non siano scaduti i
termini previsti.
Il Preparatore Fisico proveniente da Federazione straniera, che non abbia partecipato in tutto od in
parte al percorso formativo previsto dal C.N.A., che chieda il tesseramento potrà ottenere la
qualifica di Preparatore Fisico se possiede i seguenti requisiti:
nel corso degli ultimi cinque anni abbia operato, per almeno due anni anche non
consecutivi, in qualità di Preparatore Fisico in Nazionali straniere partecipanti a
manifestazioni organizzate dalla F.I.B.A. o da altri Organismi Europei;
nel corso degli ultimi cinque anni abbia operato, per almeno due anni anche non
consecutivi, in qualità di Preparatore Fisico in squadre straniere partecipanti a
manifestazioni di Eurolega;
nel corso degli ultimi cinque anni abbia operato, per almeno due anni anche non
consecutivi, nel Campionato N.B.A. (USA);
nel corso degli ultimi cinque anni abbia operato, per almeno due anni anche non
consecutivi, nel Campionato N.C.A.A. (USA) in College di Prima divisione.
Il Preparatore Fisico proveniente da Federazione straniera, che non abbia partecipato in tutto od in
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segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011)
parte al percorso formativo del C.N.A., che richieda il tesseramento ma che non possiede i requisiti
di cui sopra dovrà, per ottenere la tessera di Preparatore Fisico, seguire il seguente iter:
1. produrre, redatto in lingua italiana, un proprio curriculum degli ultimi cinque anni in cui
dimostri di aver operato, per almeno tre anni sportivi, nella massima serie maschile o
femminile in una nazione straniera;
2. versamento contributo ammissione esame pari a € 3.500,00.
Una volta espletate le formalità di cui ai punti precedenti dovrà sostenere, presso la sede Federale,
un esame di tecnica in lingua italiana od in lingua inglese.
La Commissione d’esame sarà composta da cinque componenti:
un componente, individuato dal Presidente del C.N.A., che sia comunque in possesso della
qualifica di Preparatore Fisico;
il Consigliere Federale eletto in rappresentanza degli allenatori professionistici, o suo
delegato;
un consigliere del C.N.A. individuato dal Presidente del C.N.A.;
un rappresentante del Settore Giovanile;
un rappresentante della Lega riconosciuta in cui milita la squadra che il Preparatore Fisico
chiede di poter allenare.
Solo al superamento dell'esame potrà ottenere la qualifica di Preparatore Fisico per lo svolgimento
dell'attività.
Qualora l’esame non fosse superato non sarà concessa la qualifica di Preparatore Fisico.
Inoltre, nel medesimo anno sportivo di cui all’esame, dovrà obbligatoriamente partecipare al
Programma di Aggiornamento Obbligatorio (PAO) per l’acquisizione di n.5 crediti entro la data
prevista per la conclusione del Programma.
Rimane inteso che la partecipazione ai PAO, negli anni successivi, rimane regolata dalle
disposizioni annuali del C.N.A. in materia.
DELIBERA N.432/2011
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti federali;
visto
in particolare il Regolamento del C.N.A.;
preso atto
delle modifiche degli artt.31 e 32 del Regolamento C.N.A.;
considerato
che gli artt.33, 34, 35 e 36 del Regolamento del C.N.A. citano riferimenti agli
art. 31 e 32, modificati con apposita delibera;
ritenuto
necessario apportare gli aggiornamenti relativi alle modifiche di cui sopra;
DELIBERA
di modificare, con effetto a partire dall’anno sportivo 2011/2012, gli artt.33, 34, 35 e 36 del
Regolamento del C.N.A., con il testo di seguito riportato:
Art. 33 / AUTORIZZAZIONE AL TESSERAMENTO
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segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011)
In caso di accoglimento della domanda secondo quanto previsto dall’art.31 e dall’art.32, ed al
Preparatore Fisico di cittadinanza non italiana, viene riconosciuto, con le limitazioni di cui al
precedente art.24 la qualifica secondo i requisiti previsti negli articoli 28 e 29.
Egli pertanto è obbligato ad osservare le norme previste per gli Allenatori e i Preparatori Fisici
italiani in ordine al comportamento deontologico, al codice disciplina, al tesseramento e al rinnovo
della tessera C.N.A. e della tessera gare.
Art. 34 / RINNOVO TESSERAMENTO
L'Allenatore o il Preparatore Fisico di cittadinanza non italiana già tesserato che intenda continuare
a svolgere attività tecnica in Italia deve presentare al C.N.A. la domanda di rinnovo tesseramento
entro e non oltre la data di tesseramento stabilita per gli allenatori e i preparatori fisici italiani.
Nel caso di richiesta di trasferimento ad altra società, unitamente alla domanda, deve essere
presentata la documentazione di cui all'art.31.
Trascorso il termine del tesseramento l'Allenatore o il Preparatore Fisico che non abbia presentato
la richiesta di rinnovo perde tale diritto.
La sua permanenza nei ruoli è regolata da quanto previsto dal successivo articolo 39.
Art. 35 / RECESSO UNILATERALE E RISOLUZIONE DEL TESSERAMENTO
L'Allenatore e il Preparatore Fisico di cittadinanza non italiana che, prima della sua scadenza,
receda dal contratto può avvalersi dei disposti degli artt.28 e 29.
Art. 36 / CONFERMA DEL TESSERAMENTO
Durante il periodo di efficacia del contratto, l'Allenatore e Preparatore Fisico di cittadinanza non
italiana, tesserato in base ai requisiti previsti all'art.31, che rinnovi il tesseramento è autorizzato a
continuare a prestare la propria opera in favore della medesima società, anche nel caso in cui
quest'ultima fosse stata retrocessa nel campionato di serie immediatamente inferiore.
DELIBERA N.433/2011
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti federali;
considerato che
in occasione del Consiglio Federale, svoltosi a Roma il 18 settembre
2010, sono stati approvati i Progetti Speciali e, nello specifico, il
“Progetto Istruttore Giovanile”;
visto
che il Settore Giovanile ed il Settore Squadre Nazionali, all’interno del
“Progetto 5-19”, stanno identificando, per fascia d’età, i modelli di
atleta a cui fare riferimento nell’ambito della programmazione
dell’attività giovanile;
visto
che il C.N.A. deve individuare le strategie, nel campo della
formazione, elaborando un adeguato percorso formativo per la nuova
figura dell’Istruttore Giovanile;
visto
che il Progetto Istruttore Giovanile è rivolto, in particolar modo, agli
Allenatori di Base ed agli Istruttori Nazionali Minibasket che
otterranno tale qualifica nel periodo seguente la data di avvio del
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segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011)
progetto e che risultino essere in possesso della stessa da almeno
due anni;
preso atto
dei diritti acquisiti precedentemente dai tesserati C.N.A., con la
partecipazione ai corsi formativi previsti dall’iter formativo C.N.A.;
visto
che la qualifica di Istruttore Giovanile potrà essere acquisita dopo
l’attuazione di uno specifico programma di formazione ed il
superamento di un esame di abilitazione specifico;
preso atto
della prima “fase attuativa” del progetto, in cui un gruppo di lavoro,
formato da 8 docenti esperti di varie materie, ha: definito il profilo e
le competenze della figura dell’Istruttore Giovanile; progettato un
piano di formazione che metta in condizione gli allenatori di acquisire
conoscenze e competenze; progettato un piano di formazione per i
previsti formatori; definito i criteri e le modalità di valutazione;
DELIBERA
di introdurre il nuovo percorso formativo per l’acquisizione della qualifica “Istruttore Giovanile”,
come da disposizioni di seguito riportate:
Al fine di qualificare e specializzare gli allenatori che operano con le categorie giovanili si ritiene
opportuno proporre l’istituzione della figura dell’Istruttore Giovanile, la cui qualifica sarà
ottenuta tramite:
1. L’attuazione di uno specifico programma di formazione;
2. Un esame di abilitazione.
Il programma di formazione è rivolto in particolar modo agli Istruttori di Base ed agli Istruttori
Nazionali Minibasket che otterranno tale qualifica nel periodo seguente la data di avvio del
progetto, e che risultino essere in possesso della stessa da almeno due anni.
Ciò premesso, e fatti salvi i diritti acquisiti precedentemente (Allenatori Nazionali, Allenatori,
Allenatori di Base, quest’ultimi limitatamente ai campionati regionali), sarà consentito solo ai nuovi
Allenatori di Base (Istruttori di Base) di svolgere, e solo per i primi due anni (abilitazione
temporanea), attività giovanile sia nei campionati regionali che di eccellenza. Allo stesso modo
sarà consentito agli Istruttori Nazionali Minibasket di allenare, per un periodo di due anni, la
categoria U14 (abilitazione temporanea).
Al termine di tale periodo, dopo aver sostenuto e superato l’esame di abilitazione per l’acquisizione
della qualifica di Istruttore Giovanile, Allenatori di Base ed Istruttori Nazionali Minibasket, potranno
continuare a svolgere attività nel settore giovanile (abilitazione definitiva).
Il percorso formativo sarà progettato, supportato e coordinato a livello centrale dalla F.I.P., ed in
particolare dal C.N.A. e dal Settore Giovanile, e sarà attuato a livello territoriale attraverso
l’organizzazione di corsi, seminari, attività che tratteranno temi specifici inerenti l’attività giovanile.
Nei due anni di abilitazione temporanea il percorso formativo prevederà la partecipazione a moduli
obbligatori ed altri opzionali, che potranno essere scelti dagli allievi, in base ai loro interessi, tra
una gamma di proposte formative; tali moduli saranno brevi (due giornate, otto ore, etc…), e
distribuiti nel corso dell’anno.
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segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011)
Gli Allievi Allenatori che cominciano l’iter formativo nel 2011 e che acquisiranno la qualifica,
frequentando il relativo corso da Istruttore di Base, nel 2012 o coloro che la otterranno
successivamente verranno appunto denominati “Istruttori di Base”.
QUADRO ESEMPLIFICATIVO:
Acquisizione qualifica “Allievo Allenatore” nel 2011;
Istruttore di Base nel 2012;
2012/2013 abilitazione temporanea nei campionati giovanili regionali e di eccellenza;
2013/2014 abilitazione temporanea nei campionati giovanili regionali e di eccellenza;
Luglio 2014 esame abilitativo per l’acquisizione della qualifica di Istruttore Giovanile dopo
aver frequentato, nei due anni precedenti, i moduli specifici per il settore giovanile;
2014/2015 Istruttore Giovanile a referto nei campionati giovanili regionali e di eccellenza.
Se l’esame di abilitazione non sarà superato, l’Allenatore di Base non potrà allenare le categorie
giovanili (regionali e di eccellenza) nella stagione 2014/2015, al termine della quale potrà
sostenere un ulteriore esame di abilitazione. Allo stesso modo l’Istruttore Nazionale Minibasket non
potrà allenare la categoria U14 (e successive) nella stagione 2014/2015, al termine della quale
potrà sostenere un ulteriore esame di abilitazione.
L’esame di abilitazione potrà essere sostenuto, tutte le volte che lo si vorrà, anche
successivamente alla scadenza dei due anni, fermo restando che l’abilitazione temporanea avrà la
durata massima di due anni.
Gli Allenatori di Base che hanno conseguito la qualifica prima del 2011, per allenare i campionati
giovanili di eccellenza, dovranno sostenere l’esame di abilitazione a partire da luglio 2014;
potranno, comunque, allenare i campionati giovanili regionali. A differenza degli Istruttori di Base
costoro non saranno obbligati a frequentare i moduli specifici per il settore giovanile.
Gli Allenatori e gli Allenatori Nazionali che acquisiranno la loro qualifica nel 2011, 2012, 2013 e
2014 manterranno i requisiti acquisiti e potranno allenare tutte le categorie giovanili (regionali e di
eccellenza).
All’Istruttore Giovanile in possesso di tale qualifica da almeno due anni, inoltre, sarà possibile
proseguire il percorso formativo accedendo al 2° anno del Corso Allenatore, dopo aver superato il
relativo esame di ammissione.
Il quadro esemplificativo sopra riportato, di conseguenza, potrebbe essere così integrato:
Primavera 2015 esame di ammissione al 2° anno del Corso Allenatore 2015 (stagione
2015/2016);
Luglio 2015 partecipazione al 2° Corso Allenatore ed eventuale acquisizione qualifica di
Allenatore.
Ad ogni modo, l’Allenatore di Base che inizia il percorso formativo per l’acquisizione della qualifica
di Istruttore Giovanile può, parallelamente, iscriversi al Corso Allenatore.
Gli Allenatori di Base che hanno conseguito la qualifica nel 2011, per allenare i campionati giovanili
di eccellenza, potranno:
procedere con il tradizionale iter formativo (1° e 2° anno Corso Allenatore);
sostenere, nel luglio 2014, l’esame di abilitazione per la qualifica di Istruttore Giovanile, per
poter allenare l’eccellenza.
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segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011)
Nel frattempo i suddetti Allenatori di Base potranno allenare solo ed esclusivamente i campionati
giovanili regionali e senior, come previsto dalle attuali disposizioni; a differenza degli Istruttori di
Base costoro non saranno obbligati a frequentare i moduli specifici per il settore giovanile.
QUADRO ESEMPLIFICATIVO:
Acquisizione qualifica “Allievo Allenatore” nel 2011;
Istruttore di Base nel 2012;
2012/2013 attività, con tessera gare, nei campionati senior regionali;
2013/2014 attività, con tessera gare, nei campionati senior regionali;
Luglio 2014 partecipazione al 1° anno del Corso Allenatore, dopo il superamento del
relativo esame di ammissione;
Luglio 2014 esame abilitativo per l’acquisizione della qualifica di Istruttore Giovanile dopo
aver frequentato, nei due anni precedenti, alcuni moduli specifici per il settore giovanile;
Primavera 2015 esame di ammissione al 2° anno del Corso Allenatore 2015 (stagione
2015/2016);
Luglio 2015 partecipazione al 2° anno del Corso Allenatore ed eventuale acquisizione
qualifica di Allenatore.
Agli allenatori che hanno preso parte al corso Istruttore Giovanile, organizzato dal Settore
Giovanile, che non hanno proseguito l’iter formativo per l’acquisizione della qualifica di Allenatore,
previa loro richiesta, verrà riconosciuta di diritto, a partire da luglio 2014, la qualifica di Istruttore
Giovanile, fatto salvo la partecipazione obbligatoria ai moduli formativi previsti.
DELIBERA N.434/2011
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti federali;
visto
in particolare il Regolamento del C.N.A.;
considerata
la proposta del Consiglio Direttivo C.N.A. volta a modificare l’art. 12
del Regolamento C.N.A., in virtù dell’introduzione della nuova figura
dell’Istruttore Giovanile;
ritenuta
la proposta del Consiglio Direttivo C.N.A. meritevole di accoglimento;
DELIBERA
di modificare, con effetto a partire dall’anno sportivo 2011/2012, l’art.12 del Regolamento del
C.N.A., con il testo di seguito riportato:
Art. 12 / QUALIFICHE DEI TESSERATI C.N.A. (del. n.357 C.F. 06/05/2006 – del n.35 C.F. 17
e 18/07/2009 – del n.434 C.F. 11/06/2011)
Le qualifiche dei tesserati C.N.A. vengono attribuite a chi abbia ottenuto il diritto alla nomina in
base alle norme emanate dal Consiglio Direttivo.
I tesserati C.N.A. possono essere cittadini italiani e stranieri.
10
segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011)
I cittadini stranieri possono essere tesserati in base a quanto previsto nella parte quinta del
presente regolamento.
Ai fini dell'inquadramento nei ruoli del C.N.A., i tesserati vengono classificati in:
• Allenatore Benemerito di Eccellenza
• Allenatore Benemerito
• Allenatore Nazionale
• Allenatore
• Allenatore di Base
• Istruttore Giovanile
Allievo Allenatore
• Preparatore Fisico
• Formatori
DELIBERA N.435/2011
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti federali;
visto
in particolare il Regolamento del C.N.A.;
considerata
la proposta del Consiglio Direttivo C.N.A. volta ad inserire un nuovo
articolo nel Regolamento C.N.A., in virtù della nuova figura
dell’Istruttore Giovanile;
ritenuta
la proposta del Consiglio Direttivo C.N.A. meritevole di accoglimento;
DELIBERA
di modificare, con effetto a partire dall’anno sportivo 2011/2012, il Regolamento del C.N.A. e di
inserire nel testo dello stesso un nuovo articolo che preveda la qualifica di Istruttore Giovanile, con
il testo di seguito riportato:
Art. 18 bis. / ISTRUTTORE GIOVANILE
I tesserati che hanno ottenuto la qualifica di Istruttore Giovanile, in base alle norme emanate dal
C.N.A. con apposita circolare esplicativa, potranno allenare ed essere iscritti a referto in qualità di
capo allenatore per qualsiasi squadra partecipante ad un Campionato Federale Giovanile di
competenza degli organi territoriali, inclusi i campionati giovanili di eccellenza.
DELIBERA N.436/2011
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti federali;
visto
in particolare il Regolamento del C.N.A.;
11
segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011)
visto
quanto riportato nelle Disposizioni Organizzative Annuali 2011/2012:
“sono esentati dall’attività giovanile e dal limite di utilizzo di atleti in
prestito: le Società appartenenti alle Università – FF.AA – Guardia
Finanza – Polizia – Corpo Forestale e altri Corpi militarizzati
riconosciuti dallo Stato e la squadra femminile di College Italia”;
preso atto
della richiesta presentata dal Sig. Briscese Massimiliano (tessera
C.N.A. 018587) circa la possibilità di allenare, nella stagione
2011/2012, squadre del settore giovanile della Società Pool.
Eurobasket Roma (codice 037085) nonostante, nella stessa stagione,
verrà tesserato gare come Capo Allenatore “in esclusiva” per il
Campionato di C Dilettanti che sarà disputato dalla società A.S.D.
Luiss (codice 044075);
acquisito
il parere favorevole del Consiglio Direttivo del C.N.A.;
DELIBERA
di concedere, in deroga alle vigenti disposizioni, al Sig. Briscese Massimiliano (tessera C.N.A.
018587) la possibilità di allenare squadre del settore giovanile della Società Pool. Eurobasket Roma
(codice 037085).
DELIBERA N.437/2011
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti federali;
preso atto
della proposta formulata dal Presidente del Settore Agonistico, con la quale
viene richiesta la possibilità di concedere, solo ed esclusivamente per l’anno
sportivo 2011/2012, agli allenatori provenienti da squadre partecipanti al
Campionato di B regionale ed ammesse nel Campionato di B nazionale, la
possibilità di essere tesserati come “Capo Allenatore” in esclusiva nel
Campionato di B nazionale con la squadra in cui hanno già operato l’anno
precedente, anche se non in possesso della qualifica prevista dal
Regolamento vigente;
tenuto conto
del parere favorevole del Consiglio Direttivo del Comitato Nazionale
Allenatori;
ritenuta
la proposta meritevole di accoglimento;
DELIBERA
di concedere, solo ed esclusivamente per l’anno sportivo 2011/2012, agli allenatori provenienti da
squadre partecipanti al Campionato di B regionale ed ammesse nel Campionato di B nazionale, la
possibilità di essere tesserati come “Capo Allenatore” in esclusiva nel Campionato di B nazionale
12
segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011)
con la squadra in cui hanno già operato l’anno precedente, anche se non in possesso della
qualifica prevista dal Regolamento vigente.
DELIBERA N.438/2011
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti federali;
ravvisata
la necessità di emanare le disposizioni riguardanti i contributi a carico delle società
professionistiche per l’anno sportivo 2011/2012;
DELIBERA
di emanare le disposizioni riguardanti i contributi a carico delle società professionistiche per l’anno
sporitivo 2011/2012 come riportato nel seguente Comunicato Ufficiale:
C.U. n. 1053 del 13.06.2011 – Consiglio Federale n.7 Contributi a carico delle società
professionistiche anno sportivo 2011/2012
DELIBERA N.439/2011
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti federali;
ravvisata
la necessità di emanare le disposizioni riguardanti i contributi a carico delle società
non professionistiche per l’anno sportivo 2011/2012;
DELIBERA
di emanare le disposizioni riguardanti i contributi a carico delle società non professionistiche per
l’anno sporitivo 2011/2012 come riportato nel seguente Comunicato Ufficiale:
C.U. n. 1054 del 13.06.2011 – Consiglio Federale n.7 Contributi a carico delle società non
professionistiche anno sportivo 2011/2012
DELIBERA N.440/2011
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti federali;
preso atto
della richiesta formulata dalla LegA Basket Femminile, con la quale si chiede
di stornare a favore della LegA stessa l’importo delle quote forfettarie della
percentuale incassi per l’anno sportivo 2010/2011 versate alla FIP dalle
società non iscritte alla LegA;
13
segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011)
considerato
opportuno accogliere, eccezionalmente ed esclusivamente per il corrente
anno sportivo, la suddetta istanza;
DELIBERA
di stornare a favore della LegA Basket Femminile, eccezionalmente ed esclusivamente per il
corrente anno sportivo, l’importo delle quote forfettarie della percentuale incassi per l’anno
sportivo 2010/2011 versate alla FIP dalle società non iscritte alla LegA.
DELIBERA N.441/2011
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti federali;
vista
la propria delibera n.219 assunta nella riunione del 21 febbraio 2009, con la quale è
stato nominato, tra gli altri, il Consigliere Federale Gaetano Laguardia Presidente del
Settore Organizzazione Territoriale, fino al termine del quadriennio olimpico
2009/2012;
considerato
che il Consigliere Laguardia, in occasione della riunione consiliare del 12 marzo
2011, ha comunicato le proprie dimissioni dall’incarico di Presidente del Settore
Organizzazione Territoriale, a far data dal 1° luglio 2011, a causa di motivi
personali;
ritenuto
di dover accogliere le dimissioni espresse dal Consigliere Laguardia;
ravvisata
pertanto la necessità di nominare un nuovo Presidente del Settore Organizzazione
Territoriale, fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012;
acquisita
la disponibilità del Consigliere Federale Adelmo Ferrari, già Vicepresidente del
Settore Organizzazione Territoriale, ad assumere la carica di Presidente del Settore
medesimo;
DELIBERA
di accogliere le dimissioni del Consigliere Federale Gaetano Laguardia dall’incarico di Presidente del
Settore Organizzazione Territoriale e di nominare, con decorrenza dal 1° luglio 2011 e fino al
termine del quadriennio olimpico 2009/2012, il Consigliere Adelmo Ferrari nuovo Presidente del
Settore Organizzazione Territoriale.
DELIBERA N.442/2011
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti federali;
14
segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011)
vista
la propria delibera n.247 del 4 aprile 2009, con la quale sono state completate le
composizioni dei Consigli Direttivi di Settore fino al termine della stagione sportiva
2010/2011;
ravvisata
la necessità di confermare, ove necessario, la nomina degli attuali Componenti dei
Consigli Direttivi fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012;
preso atto
del parere favorevole dei Presidenti dei Consigli Direttivi di Settore;
acquisita
per le vie brevi la disponibilità da parte dei componenti proposti;
DELIBERA
di nominare i seguenti componenti dei Consigli Direttivi di Settore fino al termine del quadriennio
olimpico 2009/2012:
COMITATO NAZIONALE ALLENATORI
Consiglieri
Consiglieri
Consigliere Federale Rappresentante Allenatori non Professionisti
Consigliere Federale Rappresentante Allenatori Professionisti
Riccardo Bocci
Giampiero Ticchi
Massimo Meneguzzo
Gianni Zappi
SETTORE AGONISTICO
Rappresentante Lega Serie A
Rappresentante Legadue
Rappresentante LNP
Rappresentante LBF
Rappresentante Settore Giovanile
Rappresentante SOT
Rappresentante SSNF
Rappresentante Tecnici
Rappresentante Atleti
Piergiorgio Bottai
Antonio Cappellari
Julio Trovato
Elisabetta Pinto
Eugenio Crotti
Francesco Di Girolamo
Angela Albini
Gianni Zappi
Domenico Zinnari
SETTORE ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
Componente
Componente
Componente
Componente
Rappresentante dei Comitati Regionali
Franco Borghi
Marco Petrini
Michelangelo Sangiorgio
Giovanni Cozzolino
Alessandro La Bozzetta
DELIBERA N.443/2011
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti federali;
vista
la circolare prot. n.372 del 22 ottobre 2009 della CONI Servizi S.p.A. - Direzione
Gestione Patrimonio e Consulenze Impianti Sportivi - Commissione Impianti Sportivi
15
segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011)
avente per oggetto “Visto tecnico delle Federazioni Sportive Nazionali sui progetti in
esame per l’emissione dei pareri del CONI”, con la quale veniva richiesta la
collaborazione delle Federazioni Sportive attraverso la designazione di due tecnici;
vista
la propria delibera n.271, assunta in data 17 dicembre 2011, con la quale è stato
assegnato l’incarico di Consulente Tecnico della FIP per il CONI – Direzione e
Gestione Patrimonio e Consulenze Impianti Sportivi all’ing. Giovanni Piccin, fino al
termine del quadriennio olimpico 2009/2012;
considerato
che l’arch. Roberto Puliti, negli anni precedenti, ha già svolto correttamente tale
incarico, in virtù delle proprie competenze professionali;
preso atto
del parere favorevole del Presidente della Commissione Impianti Sportivi, ing.
Giovanni Piccin;
ritenuto
pertanto opportuno, al fine di ottemperare a quanto richiesto dal CONI, di
confermare tale incarico all’arch. Roberto Puliti fino al termine del quadriennio
olimpico 2009/2012;
acquisita
per le vie brevi la disponibilità dello stesso;
DELIBERA
di confermare l’arch. Roberto Puliti quale Consulente Tecnico della FIP per il CONI - Direzione
Gestione Patrimonio e Consulenze Impianti Sportivi, fino al termine del quadriennio olimpico
2009/2012.
DELIBERA N.444/2011
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti federali;
vista
la propria delibera n.309 del 10 maggio 2008, con la quale ai sensi
dell’articolo 39 dello Statuto federale, è stata istituita la Commissione
Impianti Sportivi;
vista
altresì la propria delibera n.247 del 4 aprile 2009, con la quale è stato
nominato l’ing. Giovanni Piccin Presidente della Commissione Impianti
Sportivi fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012;
considerato
che con proprie delibere n.319 del 15 e 16 maggio 2009, n.20 del 16 e 17
luglio 2009 e n.18 del 26 settembre 2009, sono stati rispettivamente
nominati gli architetti Giuseppe Di Martino, Roberto Puliti e Vincenzo Di
Pasquale Componenti della Commissione Impianti Sportivi fino al termine
della stagione sportiva 2010/2011;
ritenuto
opportuno confermare gli incarichi dei suddetti componenti fino al termine
del quadriennio olimpico 2009/2012;
16
segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011)
preso atto
del parere favorevole del Presidente della Commissione Impianti Sportivi,
ing. Giovanni Piccin;
acquisita
per le vie brevi la disponibilità degli stessi;
DELIBERA
di confermare, fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012, la nomina degli architetti
Giuseppe De Martino, Roberto Puliti e Vincenzo Di Pasquale Componenti della Commissione
Impianti Sportivi.
DELIBERA N.445/2011
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti federali;
visto
in particolare l’articolo 19 comma 7 del Regolamento Procuratori;
ravvisata
la necessità di confermare la nomina degli attuali Componenti della Commissione
Procuratori fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012;
preso atto
del parere favorevole del Presidente della Commissione Procuratori, dott. Pier
Augusto Mesturini;
acquisita
per le vie brevi la disponibilità degli stessi;
DELIBERA
di confermare la composizione della Commissione Procuratori come di seguito indicata, fino al
termine del quadriennio olimpico 2009/2012:
Vicepresidente
Federico Bianca
Vicepresidente
Piero Natale
Rappresentante Lega Serie A
Mario Ghiacci
Rappresentante Legadue
Antonio Cappellari
Rappresentante Lega Nazionale
Giuseppe Liguori
Supplente Lega Nazionale Pallacanestro
Giuseppe Gonella
Rappresentante Lega Basket Femminile
Angelo Basile
Supplente Lega Basket Femminile
Fabrizio Milani
Rappresentante USAP
Gianni Zappi
Supplente USAP
Federico Fucà
Rappresentante GIBA
Giuseppe Cassì
Rappresentante dei Procuratori iscritti nel registro
Mauro Franco Balata
Supplente dei Procuratori iscritti nel registro
Gianluca Duri
17
segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011)
DELIBERA N.446/2011
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti federali;
esaminata
la delibera n.109, assunta dal Presidente Federale in data 16 maggio 2011, con la
quale è stato nominato l’Ing. Pierantonio Gaia Commissario Straordinario del
Comitato Regionale Piemonte, fino alla celebrazione dell’Assemblea Straordinaria;
condivise
le motivazioni espresse in delibera e l’estrema urgenza a provvedere;
DELIBERA
di ratificare la delibera n.109, assunta dal Presidente Federale in data 16 maggio 2011.
DELIBERA N.447/2011
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti federali;
vista
l’istanza presentata dal Sig. Renato Nicolai, tesserato quale dirigente, volta ad
ottenere l’autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della
società Fortitudo Bologna SSDARL (cod. FIP 000103) per il recupero di un proprio
credito;
viste
le motivazioni addotte nell’istanza;
DELIBERA
di autorizzare il tesserato Sig. Renato Nicolai ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della
società Fortitudo Bologna SSDARL(cod. FIP 000103) per il recupero di un proprio credito.
DELIBERA N.448/2011
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti federali;
vista
l’istanza presentata dal Sig. Pasquale Durante, tesserato quale giocatore, volta ad
ottenere l’autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del
tesserato Sig. Giuseppe Regio, per i fatti occorsi in occasione dell’incontro del
Campionato di serie C2 Monte di Procida - Senise;
viste
le motivazioni addotte nell’istanza e la documentazione allegata;
18
segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011)
DELIBERA
di autorizzare il tesserato Sig. Pasquale Durante ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti
del tesserato Sig. Giuseppe Regio per i fatti esposti in premessa.
DELIBERA N.449/2011
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti federali;
vista
la propria delibera n.422 assunta nella riunione del 29 e 30 aprile 2011, con la quale
è stato dichiarato lo stato di morosità della società Pall. Lago Maggiore (cod. FIP
002094) per l’adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo
Pettenuzzo Massimo/Pall. Lago Maggiore.
preso atto
che la società ha adempiuto ai propri obblighi nel termine assegnato;
DELIBERA
di revocare lo stato di morosità della società Pall. Lago Maggiore (cod. FIP 002094) per aver
adempiuto alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Pettenuzzo Massimo/Pall. Lago Maggiore.
DELIBERA N.450/2011
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti federali;
vista
la propria delibera n.423 assunta nella riunione del 29 e 30 aprile 2011, con la quale
è stato dichiarato lo stato di morosità della società Basket Trapani (cod. FIP 010752)
per l’adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Soloperto
Mattia/Basket Trapani;
preso atto
che la società ha adempiuto ai propri obblighi nel termine assegnato;
DELIBERA
di revocare lo stato di morosità della società Basket Trapani (cod. FIP 010752) per aver adempiuto
alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Soloperto Mattia/Basket Trapani.
Il Consiglio Federale,
visti
DELIBERA N.451/2011
lo Statuto ed i Regolamenti federali;
19
segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011)
vista
la propria delibera n.424 assunta nella riunione del 29 e 30 aprile 2011, con la quale
è stato dichiarato lo stato di morosità della società Virtus Pall. Termoli per
l’adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Florio
Marco/Virtus Pall. Termoli;
preso atto
che la società ha adempiuto ai propri obblighi nel termine assegnato;
DELIBERA
di revocare lo stato di morosità della società Virtus Pall. Termoli (cod. FIP 037685) per aver
adempiuto alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Florio Marco/Virtus Pall. Termoli.
DELIBERA N.452/2011
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti federali;
vista
la propria delibera n.425 assunta nella riunione del 29 e 30 aprile 2011, con la quale
è stato dichiarato lo stato di morosità della società Ginn. Monzese Forti e Liberi (cod.
FIP 000234) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione al
lodo Tosetti Manuel/Ginn. Monzese Forti e Liberi;
preso atto
che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;
rilevato
che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico
delle società inadempienti di cui all’art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;
ferme
le disposizioni previste relativamente alla revoca dell’affiliazione con esclusione dai
campionati e tornei federali a partire dall’anno sportivo 2011/2012 in caso di
persistenza dell’inadempienza al termine dell’anno sportivo in corso;
DELIBERA
accertato che la società Ginn. Monzese Forti e Liberi (cod. FIP 000234) non ha provveduto ad
adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Tosetti
Manuel/Ginn. Monzese Forti e Liberi e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti
sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all’art.42 comma 2) del Regolamento di
Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l’adozione del
provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.
Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell’affiliazione con esclusione dai
campionati e tornei federali a partire dall’anno sportivo 2011/2012 in caso di persistenza
dell’inadempienza al termine dell’anno sportivo in corso.
20
segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011)
DELIBERA N.453/2011
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti federali;
vista
la propria delibera n.426 assunta nella riunione del 29 e 30 aprile 2011, con la quale
è stato dichiarato lo stato di morosità della società Ginn. Monzese Forti e Liberi (cod.
FIP 000234) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione al
lodo Guerrato Massimo/Ginn. Monzese Forti e Liberi;
preso atto
che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;
rilevato
che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico
delle società inadempienti di cui all’art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;
ferme
le disposizioni previste relativamente alla revoca dell’affiliazione con esclusione dai
campionati e tornei federali a partire dall’anno sportivo 2011/2012 in caso di
persistenza dell’inadempienza al termine dell’anno sportivo in corso;
DELIBERA
accertato che la società Ginn. Monzese Forti e Liberi (cod. FIP 000234) non ha provveduto ad
adempiere alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Guerrato Massimo/Ginn. Monzese Forti e
Liberi entro il termine stabilito e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti
sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all’art.42 comma 2) del Regolamento di
Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l’adozione del
provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.
Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell’affiliazione con esclusione dai
campionati e tornei federali a partire dall’anno sportivo 2011/2012 in caso di persistenza
dell’inadempienza al termine dell’anno sportivo in corso.
DELIBERA N.454/2011
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti federali;
rilevato
che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l’applicazione dei
provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Pall. Lago
Maggiore (cod. FIP 002094) in relazione al mancato adempimento di quanto
disposto nel lodo Centanni Simone/Pall. Lago Maggiore;
DELIBERA
dichiarare lo stato di morosità della società Pall. Lago Maggiore (cod.FIP 002094) fissando il
termine del 30.06.2011 per l’adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla
controversia Centanni Simone/Pall.Lago Maggiore.
21
segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011)
In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell’anno sportivo in
corso, conseguirà l’esclusione dai campionati e tornei federali e la revoca dell’affiliazione a partire
dall’anno sportivo 2011/2012.
DELIBERA N.455/2011
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti federali;
rilevato
che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l’applicazione dei
provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Pall. Lago
Maggiore (cod. FIP 002094) in relazione al mancato adempimento di quanto
disposto nel lodo Luca Conte/Pall. Lago Maggiore;
DELIBERA
di dichiarare lo stato di morosità della società Pall. Lago Maggiore (cod. FIP 002094) fissando il
termine del 30.06.2011 per l’adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla
controversia Luca Conte/Pall. Lago Maggiore.
In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell’anno sportivo in
corso, conseguirà l’esclusione dai campionati e tornei federali e la revoca dell’affiliazione a partire
dall’anno sportivo 2011/2012.
DELIBERA N.456/2011
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti federali;
rilevato
che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l’applicazione dei
provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Pall. Lago
Maggiore (cod. FIP 002094) in relazione al mancato adempimento di quanto
disposto nel lodo Ihedioha Francesco/Pall.Lago Maggiore;
DELIBERA
di dichiarare lo stato di morosità della società Pall. Lago Maggiore (cod. FIP 002094) fissando il
termine del 30.06.2011 per l’adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla
controversia Ihedioha Francesco/Pall.Lago Maggiore.
In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell’anno sportivo in
corso, conseguirà la revoca dell’affiliazione e l’esclusione dai campionati e tornei federali a partire
dall’anno sportivo 2011/2012.
22
segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011)
DELIBERA N.457/2011
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti federali;
rilevato
che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l’applicazione dei
provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Basket
Trapani (cod. FIP 010752) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto
nel lodo Virtus Pall. Bologna/Basket Trapani;
DELIBERA
di dichiarare lo stato di morosità della società Basket Trapani (cod. FIP 010752) fissando il termine
del 30.06.2011 per l’adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia
Virtus Pall. Bologna/Basket Trapani.
In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell’anno sportivo in
corso, conseguirà la revoca dell’affiliazione e l’esclusione dai campionati e tornei federali a partire
dall’anno sportivo 2011/2012.
DELIBERA N.458/2011
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti federali;
rilevato
che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l’applicazione dei
provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società ASD Pall.
Benevento (cod. FIP 051496) in relazione al mancato adempimento di quanto
disposto nel lodo Grande Francesco/ASD Pall. Benevento;
DELIBERA
di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Pall. Benevento (cod. FIP 051496) fissando il
termine del 30.06.2011 per l’adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla
controversia Grande Francesco/ASD Pall. Benevento.
In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell’anno sportivo in
corso, conseguirà la revoca dell’affiliazione e l’esclusione dai campionati e tornei federali a partire
dall’anno sportivo 2011/2012.
DELIBERA N.459/2011
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti federali;
23
segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011)
rilevato
che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l’applicazione dei
provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Centro Pall.
Rende (cod. FIP 007771) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto
nel lodo Martina Cioni/Centro Pallacanestro Rende;
DELIBERA
di dichiarare lo stato di morosità della società Centro Pallacanestro Rende (cod. FIP 007771)
fissando il termine del 30.06.2011 per l’adempimento integrale delle obbligazioni dovute in
relazione alla controversia Martina Cioni/Centro Pallacanestro Rende.
In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell’anno sportivo in
corso, conseguirà la revoca dell’affiliazione e l’esclusione dai campionati e tornei federali a partire
dall’anno sportivo 2011/2012.
DELIBERA N.460/2011
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti federali;
visto
il ricorso ex articolo 44 D. Lgs. presentato innanzi al Tribunale di Brescia – Sez.
Lavoro dal Sig. Diego Fabian Righetti avverso le limitazioni al tesseramento di cui
all’art. 38 R.E.;
considerato
che è opportuno che la FIP si costituisca in giudizio;
ritenuto
di affidare l’incarico di assistenza e difesa della FIP allo Studio Valori nelle persone
degli Avv.ti Guido Valori e Paola M. A. Vaccaro;
DELIBERA
di costituirsi nel procedimento specificato in premessa, promosso dal Sig. Diego Fabian Righetti,
affidando l’incarico di assistenza e difesa della FIP allo Studio Valori nelle persone degli Avv.ti
Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro.
DELIBERA N.461/2011
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti federali;
visto
il ricorso ex articolo 44 D. Lgs. presentato innanzi al Tribunale di Brescia – Sez.
Lavoro dal Sig. Roman Pedraza avverso le limitazioni al tesseramento di cui all’art.
38 R.E.;
considerato
che è opportuno che la FIP si costituisca in giudizio;
24
segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011)
ritenuto
di affidare l’incarico di assistenza e difesa della FIP allo Studio Valori nelle persone
degli Avv.ti Guido Valori e Paola M. A. Vaccaro;
DELIBERA
di costituirsi nel procedimento specificato in premessa, promosso dal Sig. Roman Pedraza,
affidando l’incarico di assistenza e difesa della FIP allo Studio Valori nelle persone degli Avv.ti
Guido Valori e Paola M. A. Vaccaro.
DELIBERA N.462/2011
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti federali;
vista
la delibera della Giunta Nazionale del CONI n.1296 dell’11 novembre 2004, con la
quale si approva la circolare illustrativa per l’applicazione dei principi e criteri per
la formulazione dei Regolamenti di Contabilità e per la compilazione degli schemi
di bilancio;
vista
la comunicazione del CONI prot. n.279 del 21 aprile 2011, con la quale ha
approvato il bilancio di previsione ed i connessi programmi di attività e di spesa
per l’esercizio 2011;
ravvisata
la necessità di effettuare la prima nota di variazione al bilancio di previsione 2011
per programmi di attività e di spesa;
presa in esame la relazione del Presidente Federale relativamente alla stesura della prima nota di
variazione al bilancio di previsione 2011;
presa in esame la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla prima nota di
variazione al bilancio di previsione 2011;
DELIBERA
di approvare la prima nota di variazione al bilancio di previsione 2011 per movimentazione
effettuata per programmi di attività e di spesa, come documenti allegati che formano parte
integrante e sostanziale della presente delibera.
25
VERBALE N. 7 COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DELLA
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
Roma, 10 giugno 2011
Il Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione Italiana Pallacanestro si è riunito a
Roma il giorno 10 giugno alle ore 9,30 presso la sede federale per discutere sul seguente
O.d.G.:
1. Approvazione verbale precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Rimodulazione BdP 2011 come da circolare CONI
4. 1^ Nota di Variazione al BdP 2011
5. Delibere Amministrative
6. Conciliazione bancaria/postale al 31.03.2011
7. Varie ed eventuali
Sono presenti i Signori:
Trippanera Mario
Lamberti Luigi
Degrassi Franco
Breglia Sergio
Coppola Tommaso
-
Presidente
Componente
Componente (ha lasciato la riunione alle ore 12,30)
Componente
Componente
Partecipano alla riunione la Sig.ra Daniela Casolino in qualità di Capo Area Amministrativa,
la Sig.ra Maria Grazia Notari in qualità di Responsabile dell’Ufficio Amministrativo ed il Sig.
Stefano Contestabile.
Il Presidente, in riferimento al primo punto dell’ordine del giorno, chiede ai componenti del
Collegio l’approvazione del verbale precedente. Non essendoci annotazioni, il verbale viene
approvato all’unanimità.
Relativamente al secondo punto dell’ordine del giorno il Presidente, in uno con i
componenti del Collegio, si associa al dolore che ha colpito il Consigliere Federale Maurizio
Ragazzi per la perdita del caro padre.
Il Presidente, inoltre, invita il Collegio a prestare particolare attenzione all’esame della
rimodulazione del budget 2011.
Per quanto attiene al terzo punto dell’ordine del giorno il Collegio con riferimento alla
suddetta rimodulazione ha esaminato i prospetti predisposti dall’Amministrazione in
1
adesione a quanto previsto dalla circolare del CONI ed alla riduzione del 10% confermata
dal Consiglio Federale.
Dai suindicati prospetti, emerge che nel consuntivo 2009 i costi relativi al personale e alle
collaborazioni, agli organi e commissioni federali (spese di trasferta), alla comunicazione
ed ai costi generali, l’importo ammontava ad € 1.006.457. Tale importo, decurtato del
10% pari ad € 100.645 determina un nuovo budget equivalente ad € 905.812. Tuttavia il
budget 2011 rimodulato è pari ad € 1.147.928. La differenza pari ad € 242.117 nasce dal
fatto che alcuni contratti sono stati già posti in essere ed, inoltre, nell’anno 2009 l’attività
della Federazione Italiana Pallacanestro nell’individuazione del suo budget non ha
contemplato spese relative alla comunicazione di un’entità tale a quella, invece, individuata
nel budget 2011 (all.to n.1).
In ogni caso, giova rammentare che a fronte di un budget 2011 approvato dal Consiglio
Federale nel novembre 2010 di € 1.379.030, il budget rimodulato suindicato è diminuito e
comunque pari ad € 1.147.928. (-€ 231.102)
In ragione di quanto su esposto il Collegio ha esaminato le necessarie variazioni di
bilancio, di cui al punto quarto dell’ordine del giorno, come di seguito riportate:
nei VALORI DELLA PRODUZIONE per l’attività centrale comporta MAGGIORI
ENTRATE per un totale di €
509.452 e MINORI ENTRATE
per un totale di €
821.268 così ripartiti:
MAGGIORI ENTRATE
- CONTRIBUTI CONI
€
72.652
- QUOTE DEGLI ASSOCIATI
€ 420.000
- RICAVI DA MANIFESTAZIONI NAZIONALI
€
10.800
- ALTRI RICAVI DA GESTIONE ORDINARIA
€
6.000
TOTALE
€ 509.452
========
MINORI ENTRATE
- QUOTE DEGLI ASSOCIATI
€
821.268
TOTALE
€ 821.268
========
2
Nel COSTO DELLA PRODUZIONE per l’attività centrale evidenzia MAGGIORI COSTI
per complessivi € 1.258.969 e MINORI COSTI per un
totale di € 366.009, così
ripartite:
MAGGIORI COSTI
- ATTIVITA’ P.O. ED A.L.
€
345.504
- RAPPRESENTATIVE NAZIONALI
€
35.943
- ORGANIZZAZIONI MANIFESTAZIONI SPORT. NAZ.LI
€
316.510
- FORMAZIONE RICERCA E DOCUMENTAZIONE
€
148.506
- PROMOZIONE SPORTIVA
€
278.506
- CONTRIBUTI PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA
€
134.000
TOTALE
€ 1.258.969
========
MINORI COSTI
- ATTIVITA’ P.O. ED A.L.
€
22.997
- RAPPRESENTATIVE NAZIONALI
€
125.739
- ORGANIZZAZIONI MANIFESTAZIONI SPORT. NAZ.LI
€
5.560
- FORMAZIONE RICERCA E DOCUMENTAZIONE
€
117.406
- PROMOZIONE SPORTIVA
€
94.306
TOTALE
€ 366.009
=======
Alla luce di quanto sopra rappresentato, risulta uno sbilancio negativo pari ad €
1.369.223.
Nel COSTO PER IL FUNZIONAMENTO per l’attività centrale evidenzia MAGGIORI
COSTI per complessivi € 573.594 e MINORI COSTI per complessivi € 409.147, così
ripartite:
MAGGIORI COSTI
- COSTI PER IL PERSONALE E COLLABORAZIONI
€ 453.448
- ORGANI E COMMISSIONI FEDERALI
€
- COSTI GENERALI
€ 110.145
TOTALE
10.000
€ 573.594
=======
3
MINORI COSTI
- ORGANI E COMMISSIONI FEDERALI
€ 170.265
- COSTI PER LA COMUNICAZIONE
€
- COSTI GENERALI
€ 228.882
10.000
========
TOTALE
€ 409.147
Per quanto attiene alla variazione di bilancio dell’organizzazione territoriale si
trascrive quanto di seguito:
MAGGIORI ENTRARE per € 270.660, MINORI ENTRATE per € 300, MAGGIORI
COSTI per € 736.948 e MINORI COSTI per € 272.176 con uno sbilancio negativo pari
ad € 194.412.
Il Collegio dopo aver attentamente esaminato le considerazioni espresse nella Relazione
del Presidente Federale, relative alla 1a nota di Variazione del Bilancio Preventivo 2011 che
ha evidenziato, dopo la predetta variazione, un Patrimonio Netto così composto:
FONDO DI DOTAZIONE
€ 1.000.000
RISERVE
€ 12.152.909
PERDITA PRESUNTA 2011
RISERVE
DISPONIBILI
- € 4.445.753
AL
€ 7.707.156
NETTO FONDO DI DOTAZIONE
Il Collegio nell’esprimere parere favorevole in ordine alla 1^ Nota di Variazione al BdP
2011 ritiene doveroso segnalare al CONI che in ragione delle suesposte argomentazioni la
prevista riduzione dei costi è stata attuata parzialmente.
In merito al quinto punto dell’ordine del giorno, il Collegio esaminata la proposta di
delibera n.69/A concernente la cancellazione dei crediti pregressi da parte delle società
sportive vantati dal Comitato Regionale FIP Lombardia, tenuto conto della esiguità delle
cifre a debito delle società stesse, esprime parere favorevole alla cancellazione dei crediti
così come esposti in sintesi nell’allegata deliberazione. (all.to n.2). Altresì non è stato fatto
alcun rilievo sulle altre proposte di delibere.
4
Il Collegio procede all’esame della conciliazione di cui al punto sesto dell’ordine del giorno
come da specifica allegata. (all.to n.3)
Non essendovi altro da discutere e deliberare il Collegio termina alle ore 17,00 del giorno
10 giugno 2011.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Mario Trippanera
………………………………………
Luigi Lamberti
………………………………………
Degrassi Franco
………………………………………
I COMPONENTI
Breglia Sergio
Tommaso Coppola
………………………………………
………………………………………
5
Dettaglio riduzioni per contenimento costi come da disposizioni CONI.xls
Riepilogo rimodulazioni per contenimento spese
Obiettivo Funzione
426.410
332.360
290.962
383.769
290.962
Differenza da
rimodulare/
rimodulato
92.807
18.429
33.631
31.000
16.586
20.400
‐3.814
‐10.600
55.371
506.248
1.006.457
232.366
706.911
1.305.268
66.080
990.988
1.379.030
49.834
455.623
905.811
56.080
780.486
1.147.928
‐6.246
‐324.863
‐242.117
‐10.000
‐210.502
‐231.102
Consuntivo 2009
Totale U‐2.01.01 Costi per il personale e collaborazioni
Totale U‐2.01.02 Organi e Commissioni federali (spese di
trasferta)
Totale U‐2.01.03 Costi per la comunicazione
Totale U‐2.01.04 Costi generali
Totale
Consuntivo 2010
Budget 2011
Budget da
rimodulare
Budget 2011
Rimodulato
Riduzioni rispetto
al budget iniziale
2011
0
Rimodulazioni per contenimento spese obiettivo U‐2.01.02 Organi e Commissioni federali
Conto di costo
Budget 2011
Rimodulato
Budget 2011
CEB.087 Funzionamento Organi di Gestione
CEB.091 Commissioni federali
Totale U‐2.01.02 Organi e Commissioni federali
377.400
146.610
524.010
267.218
112.127
379.345
Riduzioni rispetto
al budget iniziale
2011
‐110.182
‐34.483
‐144.665
Riepilogo riduzioni contenimento spesa per conto
Conto di costo
Obiettivo
Consuntivo 2009
CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno
Organi e Commissioni federali
Costi per il personale e
collaborazioni
CEB.094 Organizzazione conferenze stampa
Costi per la comunicazione
CEB.095 Comunicati, opuscoli, annuari e servizi fotografici Costi per la comunicazione
CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno
Costi generali
CEB.042 Organizzazione e partecipazione a convegni,
Costi generali
seminari, congressi
CEB.096 Compensi per prestazioni giuri.‐ammini‐fiscali
Costi generali
CEB.097 Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità
Costi generali
e promozione
CEB.099 Spese per consulenze legali
Costi generali
CEB.105 Spese di rappresentanza
Costi generali
CEB.080 Collaboratori ‐ compensi
Consuntivo 2010
Budget 2011
Budget da
rimodulare *
Budget 2011
Rimodulato
Differenza da
rimodulare/
rimodulato
Riduzioni rispetto
al budget iniziale
2011
18.429
33.631
31.000
16.586
20.400
‐3.814
‐10.600
426.410
332.360
290.962
383.769
290.962
92.807
0
2.091
53.280
11.022
4.293
228.072
45.052
15.000
51.080
55.774
1.882
47.952
9.919
5.000
51.080
23.000
‐3.118
‐3.128
‐13.081
‐10.000
0
‐32.774
20.962
87.625
361.000
18.865
241.000
‐222.135
‐120.000
139.328
255.383
197.480
125.395
197.480
‐72.085
0
102.037
114.720
119.840
91.833
99.840
‐8.007
‐20.000
196.085
36.815
1.006.457
155.026
49.106
1.305.268
180.000
76.894
1.379.030
176.477
33.133
905.811
180.000
39.166
1.147.928
‐3.523
‐6.033
‐242.117
0
‐37.728
‐231.102
Collegio dei Revisori dei Conti FIP ‐ riunione del 10 giugno 2011
RELAZIONE DEL
PRESIDENTE FEDERALE –
1^ RIMODULAZIONE DEL
BUDGET ANNUALE 2011
1
Riferimenti alle disposizioni di legge in materia di contenimento della spesa pubblica. .......................... 3
1.1 Sede Centrale..................................................................................................................................... 3
1.2 Comitati Territoriali ........................................................................................................................... 5
2. Budget Economico ......................................................................................................................................... 7
2.1 Sede Centrale..................................................................................................................................... 7
2.1.1 Ricavi .............................................................................................................................................. 7
2.1.2 Costi ............................................................................................................................................... 8
2.2 Comitati Territoriali ........................................................................................................................... 9
3. Risultato economico e Situazione patrimoniale prevista ............................................................................ 10
Allegato – Dinamica e composizione patrimonio FIP ...................................................................................... 11
Relazione del Presidente Federale – 1^ Rimodulazione del budget annuale
2|Pa g i n a
1
Riferimenti alle disposizioni di legge in materia di contenimento
della spesa pubblica.
Nella prima rimodulazione del Bilancio di Previsione 2011 trovano applicazione e recepimento i principi di
contenimento della spesa, conseguenti alla L. 122/2010, suggeriti dal CONI con la circolare prot. 161 del 4
marzo 2011.
In particolare FIP ha provveduto:
1
2
3
all’adeguamento del budget 2011 al 90% degli importi consuntivati nel bilancio consuntivo 2009 per
le voci di spesa previste dall’art. 6 della L. 122/2010 e riportati nella circolare CONI prot. 0018 del
18 gennaio 2011. A tale riguardo, FIP per ogni singola voce di spesa ha individuato le singole voci
del piano dei conti cui applicare le misure, con particolare attenzione alle spese contenute negli
obiettivi funzione relativi al “Funzionamento e Costi Generali”.
alla riduzione del 10% rispetto al 2010 di tutte le spettanze degli organi di indirizzo, direzione e
controllo;
all’applicazione dei principi dettati per la titolarità o partecipazione a organi e commissioni di nuova
costituzione e per tutte le cariche dell’organizzazione periferica;
Tutti i risparmi conseguiti con le misure di contenimento della spesa descritte sono state re‐investite
nell’attività sportiva.
1.1
Sede Centrale
Adeguamento budget 2011 al 90% degli importi consuntivati nel 2009
Dall’esame del piano dei conti e dall’analisi della circolare CONI prot. 0018 del 18 gennaio 2011, è emersa
per l’obiettivo “2.01.01 – Costi per il personale e collaborazioni” la necessità di verificare l’esigenza di una
rimodulazione in applicazione ai principi di riduzione per il conto CEB.080 Collaboratori – compensi. A tale
riguardo si rappresenta che la previsione effettuata per il 2011 è significativamente inferiore rispetto agli
importi consuntivati sia nell’esercizio 2009 che nell’esercizio 2010.
Rimodulazioni per contenimento spese obiettivo U‐2.01.01 Costi per il personale e collaborazioni
Consuntivo
2009
Consuntivo
2010
Budget
2011
CEB.080 Collaboratori ‐ compensi
426.410
332.360
290.962
Totale U‐2.01.01 Costi per il personale e collaborazioni
426.410
332.360
290.962
Conto di costo
Tabella 1 – Rimodulazioni per contenimento spese ‐ Costi per il personale e le collaborazione
Dall’esame del piano dei conti e dall’analisi della circolare CONI prot. 0018 del 18 gennaio 2011, è emersa,
per l’obiettivo “2.01.03 – Costi per la comunicazione”, la necessità di verificare l’esigenza di una
rimodulazione in applicazione ai principi di riduzione per i conti presenti nella tabella 2. Con riferimento al
conto “Organizzazione conferenze stampa” è stata prevista una riduzione di €/000 10 rispetto all’importo
previsto inizialmente, mentre per il conto “Comunicati, opuscoli, annuari e servizi fotografici” non è stata
prevista una riduzione, sia in considerazione della forte riduzione delle spese rispetto al consuntivo 2010,
sia per l’impossibilità, in assenza di una normativa cogente, di rivedere contratti in essere.
Relazione del Presidente Federale – 1^ Rimodulazione del budget annuale
3|Pa g i n a
Rimodulazioni per contenimento spese U‐2.01.03 Costi per la comunicazione
Conto di costo
Consuntivo
2009
Consuntivo
2010
Budget
2011
Budget 2011
Rimodulato
Riduzioni rispetto al
budget iniziale 2011
2.091
53.280
55.371
4.293
228.072
232.366
15.000
51.080
66.080
5.000
51.080
56.080
‐10.000
0
‐10.000
CEB.094 Organizzazione conferenze stampa
CEB.095 Comunicati, opuscoli, annuari e servizi fotografici
Totale U‐2.01.03 Costi per la comunicazione
Tabella 2 ‐ Rimodulazioni per contenimento spese – Costi per la comunicazione
Dall’esame del piano dei conti e dall’analisi della circolare CONI prot. 0018 del 18 gennaio 2011, è emersa,
per l’obiettivo “2.01.04 – Costi generali”, la necessità di verificare l’esigenza di una rimodulazione in
applicazione ai principi di riduzione per i conti presenti nella tabella 3. Con riferimento al conto
“Organizzazione e partecipazione a convegni seminari e congressi” è stata prevista una riduzione di €/000
120 rispetto all’importo previsto inizialmente, superiore rispetto agli importi consuntivati negli anni
precedenti sia per l’importanza strategica che gli appuntamenti legati alla comunicazione hanno assunto in
ambito federale, sia per via di attività già avviate, cui allo stato non è possibile non dar seguito. Per i conti
“spese di rappresentanza” e “Spese di trasferta e soggiorno”, è stata prevista una riduzione nell’ordine del
50% dell’importo inizialmente previsto (rispettivamente ‐ €/000 37 e ‐ €/000 33). In merito invece alle
consulenze presenti nei CEB096‐CEB097 –CEB099, si evidenzia che la riduzione di €/000 20 è l’unica misura
applicabile stante l’impossibilità, in assenza di una normativa cogente, di rivedere contratti in essere.
Rimodulazioni per contenimento spese obiettivo U‐2.01.04 Costi generali
Conto di costo
CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno
CEB.042 Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi
CEB.096 Compensi per prestazioni giuri.‐ammini‐fiscali
CEB.097 Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità e promozione
CEB.099 Spese per consulenze legali
CEB.105 Spese di rappresentanza
Totale U‐2.01.04 Costi generali
Consuntivo
2009
Consuntivo
2010
Budget
2011
Budget 2011
Rimodulato
Riduzioni rispetto al
budget iniziale 2011
11.022
20.962
139.328
102.037
196.085
36.815
506.248
45.052
87.625
255.383
114.720
155.026
49.106
706.911
55.774
361.000
197.480
119.840
180.000
76.894
990.988
23.000
241.000
197.480
99.840
180.000
39.166
780.486
‐32.774
‐120.000
0
‐20.000
0
‐37.728
‐210.502
Tabella 3 ‐ Rimodulazioni per contenimento spese – Costi generali
Dall’esame del piano dei conti e dall’analisi della circolare CONI prot. 0018 del 18 gennaio 2011, è emersa,
per l’obiettivo “2.01.02 – Organi e Commissioni federali”, la necessità di verificare l’esigenza di una
rimodulazione in applicazione ai principi di riduzione per i conti presenti nella tabella 4.
Per quanto attiene al CEB.001 FIP ha provveduto a ridurre di €/000 10 rispetto all’importo previsto
inizialmente nel budget 2011.
Rimodulazioni per contenimento spese obiettivo U‐2.01.02 Organi e Commissioni federali
Consuntivo Consuntivo Budget
Budget 2011
Riduzioni rispetto al
Conto di costo
2009
2010
2011
Rimodulato
budget iniziale 2011
CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno
18.429
33.631
31.000
20.400
‐10.600
Tabella 4 ‐ Rimodulazioni per contenimento spese – Organi e Commissioni federali – spese di trasferta e soggiorno
In definitiva per la Sede Centrale FIP, l’applicazione dei principi di riduzione alle voci di spesa segnalate dal
CONI con circolare prot. 18 del 18 gennaio 2011 nella 1^ rimodulazione al bilancio preventivo 2011, ha
comportato, per i conti indicati in precedenza, un contenimento dei costi pari a €/000 231 rispetto alle
previsioni iniziali. Per i medesimi costi si registra una riduzione consistente anche confrontando le
previsioni rimodulate per il 2011 con gli importi consuntivati nell’esercizio 2010 (‐ €/000 157), mentre per le
Relazione del Presidente Federale – 1^ Rimodulazione del budget annuale
4|Pa g i n a
ragioni esposte in precedenza non è stato possibile prevedere una riduzione delle spese rispetto agli
importi consuntivati nell’esercizio 2009.
Riepilogo rimodulazioni per contenimento spese
Obiettivo Funzione
Consuntivo 2009
Consuntivo 2010 Budget 2011
Budget 2011
Rimodulato
Riduzioni rispetto al
budget iniziale 2011
Totale U‐2.01.01 Costi per il personale e collaborazioni
426.410
332.360
290.962
290.962
0
Totale U‐2.01.02 Organi e Commissioni federali (spese di trasferta)
18.429
33.631
31.000
20.400
‐10.600
55.371
506.248
1.006.457
232.366
706.911
1.305.268
66.080
990.988
1.379.030
56.080
780.486
1.147.928
‐10.000
‐210.502
‐231.102
Totale U‐2.01.03 Costi per la comunicazione
Totale U‐2.01.04 Costi generali
Totale
Tabella 5 – Riepilogo rimodulazione per contenimento spese
Riduzione del 10% dei gettoni per organi di indirizzo, direzione e controllo
La riduzione del 10% dei gettoni per gli organi di indirizzo, direzione e controllo prevista dal CONI con la
circolare prot. 161 del 4 marzo 2011 in adempimento alla L. 122 del 2010, ha comportato risparmi di spesa
per nei conti CEB.087 e CEB.091. In tali conti, tuttavia, sono presenti anche gli oneri per spese di trasferta
soggette al principio di contenimento entro il limite del 90% degli importi consuntivati nel 2009.
A tale riguardo, in applicazione di entrambi i principi sopra esposti si rappresenta che le misure adottate
hanno garantito un risparmio di €/000 144 rispetto alle previsioni del budget 2011.
Rimodulazioni per contenimento spese CEB.087 e CEB.091
Budget 2011
Conto di costo
Budget 2011
Rimodulato
CEB.087 Funzionamento Organi di Gestione
377.400
267.218
CEB.091 Commissioni federali
146.610
112.127
Totale
524.010
379.345
Riduzioni rispetto al
budget iniziale 2011
‐110.182
‐34.483
‐144.665
Tabella 6 ‐ Rimodulazioni per contenimento spese – Organi e Commissioni federali – CEB.087 e CEB.091
1.2
Comitati Territoriali
I Comitati Territoriali FIP con l’applicazione dei principi di riduzione previsti dalla predetta circolare CONI
per quanto attiene alle collaborazioni hanno previsto riduzioni nell’ordine di €/000 10 rispetto al bilancio
preventivo iniziale.
Rimodulazioni per contenimento spese Comitati Territoriali ‐ Costi per il personale e collaborazioni
Riduzioni rispetto
Consuntivo Consuntivo Budget
Budget 2011
Conto di costo
al budget iniziale
2009
2010
2011
Rimodulato
2011
CEB.080 Collaboratori ‐ compensi
243.414
271.512
273.434
276.589
3.155
CEB.083 Collaboratori ‐ rimborso spese missioni
33.616
44.106
47.505
33.731
‐13.774
Totale Costi per il personale e collaborazioni
277.030
315.619
320.939
310.320
‐10.619
Tabella 7 ‐ Rimodulazioni per contenimento spese Comitati Territoriali – Costi per il personale e le collaborazioni
Hanno previsto inoltre circa €/000 48 di riduzione rispetto ai costi per Organi e Commissioni federali.
Relazione del Presidente Federale – 1^ Rimodulazione del budget annuale
5|Pa g i n a
Rimodulazioni per contenimento spese obiettivo Comitati Territoriali ‐ Organi e Commissioni federali
Conto di costo
CEB.087 Funzionamento Organi di Gestione
CEB.110 Commissioni regionali
Totale ‐ Organi e Commissioni federali
Consuntivo Consuntivo
2009
2010
Budget
2011
Budget 2011 Riduzioni rispetto al
Rimodulato budget iniziale 2011
307.896
343.442 322.154
303.683
998.339 1.005.045 1.167.661 1.138.140
1.306.235 1.348.487 1.489.815 1.441.823
‐18.471
‐29.521
‐47.992
Tabella 8 ‐ Rimodulazioni per contenimento spese Comitati Territoriali – Organi e Commissioni federali
Infine hanno previsto €/000 69 di riduzioni per quanto attiene ai Costi generali. In questo caso il
contenimento dei costi effettuato ha consentito di riportare il livello di spesa previsto al di sotto degli
importi consuntivati nell’esercizio 2009.
Rimodulazioni per contenimento spese Comitati Territoriali ‐ Costi generali
Consuntivo Consuntivo Budget Budget 2011 Riduzioni rispetto al
Conto di costo
2009
2010
2011
Rimodulato budget iniziale 2011
CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno
192.654
244.208
270.801
236.292
‐34.509
CEB.042 Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi
9.968
20.732
18.207
10.368
‐7.839
CEB.096 Compensi per prestazioni giuri.‐ammini‐fiscali
47.248
40.840
51.545
43.917
‐7.628
CEB.097 Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità e promozione
82.831
45.066
65.350
57.370
‐7.980
CEB.099 Spese per consulenze legali
7.215
11.615
9.440
7.190
‐2.250
CEB.105 Spese di rappresentanza
127.978
129.837
113.771
104.921
‐8.850
Totale ‐ Costi generali
467.893
492.298
529.114
460.058
‐69.056
Tabella 9 ‐ Rimodulazioni per contenimento spese Comitati Territoriali – Costi generali
In definitiva, i Comitati Territoriali FIP, recependo i principi di riduzione della spesa contenuti nella circolare
CONI prot. 161 del 4 marzo 2011 nella 1^ rimodulazione al bilancio preventivo 2011, hanno previsto, per i
conti indicati in precedenza, un contenimento dei costi pari a €/000 113 rispetto alle previsioni iniziali.
Riepilogo rimodulazioni per contenimento spese Comitati Territoriali
Conto di costo
Totale Costi per il personale e collaborazioni
Totale ‐ Organi e Commissioni federali
Totale ‐ Costi generali
Totale
Consuntivo
2009
Consuntivo
2010
Budget 2011
Budget 2011
Rimodulato
243.414
1.306.235
467.893
2.017.542
271.512
1.348.487
492.298
2.112.298
273.434
1.489.815
529.114
2.292.363
276.589
1.441.823
460.058
2.178.470
Riduzioni rispetto
al budget iniziale
2011
3.155
‐47.992
‐69.056
‐113.893
Tabella 10 – Riepilogo rimodulazione per contenimento spese Comitati Territoriali
Relazione del Presidente Federale – 1^ Rimodulazione del budget annuale
6|Pa g i n a
2. Budget Economico
La rimodulazione del budget in esame prevede variazioni economiche rispetto al budget iniziale 2011 così
di seguito dettagliate.
2.1
Sede Centrale
2.1.1 Ricavi
Contributi Coni
€
+ /000 72
La suddetta variazione in aumento (compensata dall’incremento di pari importo dei Costi) è riferita:
ƒ per €/000 50, al contributo assegnato alla FIP dal CONI quale supporto all’attività di preparazione
olimpica finalizzato ad una adeguata preparazione degli atleti, in funzione dei Giuochi Olimpici di
RIO 2016;
ƒ per €/000 22, all’assegnazione definitiva del contributo riconosciuto alla FIP dal CONI per le risorse
umane.
Quote degli Associati
€
‐ /000 401
La suddetta variazione è data dalla somma algebrica fra:
ƒ ‐ €/000 660 riferiti alla decisione di non aumentare le quote degli associati per l’anno sportivo
2011/2012 in contro tendenza rispetto a quanto previsto nel bilancio preventivo;
ƒ ‐ €/161 riferiti alla decisione di non adeguare, per l’anno sportivo 2011/2012, le quote degli
associati ai maggiori oneri relativi alla tutela assicurativa dei tesserati, in contro tendenza rispetto a
quanto previsto nel bilancio preventivo;
ƒ ‐ €/000 250 riferiti alla riduzione degli incassi stimati per NAS nel budget iniziale dovuta
all’eliminazione dal quadro regolamentare della norma che garantiva a FIP il 15% sui premi NAS per
il tesseramento di atleti 1978‐81;
ƒ + €/000 670 riferiti:
ƒ + €/000 650 dovuti alla conferma a livello regolamentare per l’anno 2011/2012 della quota
NAS spettante a FIP sugli atleti appartenenti alle annate 1977 e precedenti (cd “delta”), non
valorizzata nel bilancio preventivo 2011;
ƒ + €/000 20 per l’iscrizione ai corsi dei procuratori e per l’attivazione al ricorso delle ingiunzioni
di pagamento.
Ricavi da manifestazioni Nazionali
€
+ /000 11
La suddetta variazione in aumento è riferita al nuovo contratto sottoscritto con Edison per la
partecipazione alla BIT svoltasi a Milano.
Altri ricavi dalla gestione ordinaria
€
+/000 6
La suddetta variazione in aumento è riferita al nuovo contratto sottoscritto con LGS Organization per la
concessione della qualifica di “Partner” della FIP a fronte dell’attività di formazione per le atlete di College
Italia.
Relazione del Presidente Federale – 1^ Rimodulazione del budget annuale
7|Pa g i n a
2.1.2 Costi
Attività Naz. ed Internaz. P.O. e A.L.
€
+/000 322
La suddetta variazione in aumento ed in diminuzione delle varie voci di spesa si rende necessaria per una
rimodulazione delle spese in base alle attività dei Settori. in particolare si evidenziano maggiori costi:
ƒ per circa €/000 137 per maggiori oneri previsti connessi alla partecipazione della Nazionale A maschile
al Campionato Europeo 2011 che si svolgerà in Lituania e per maggiori attività di comunicazione degli
eventi sportivi di preparazione olimpica;
ƒ per €/000 115 per la definizione dei rapporti contrattuali con lo staff della Nazionale A maschile
(compensati con i minori costi supportati per le rappresentative Nazionali);
ƒ per €/000 70 ad integrazione dei costi stimati per assicurare la polizza ingaggi agli atleti professionisti
convocati in Nazionale in caso di lock out NBA.
Attività rappresentative Nazionali
€
‐ /000 90
La suddetta variazione in diminuzione si riferisce alla riduzione delle spese per compensi dello staff tecnico.
Organizzazione a manifestazioni sportive Nazionali
€
+ /000 311
La suddetta variazione in aumento è riferita principalmente alle spese per il rinnovo dell’abbigliamento
sportivo per gli arbitri e gli ufficiali di campo.
Formazione ricerca e documentazione
€
+/000 31
La suddetta variazione in aumento è riferita ad una revisione delle spese in base alla definizione dell’attività
per l’organizzazione dei corsi di formazione per gli arbitri e per gli allenatori.
Promozione Sportiva
€
+/000 184
La suddetta variazione in aumento è riferita alla realizzazione di attività finalizzate a sostenere l’attività
delle rappresentative regionali partecipanti a manifestazioni organizzate in collaborazione al Settore
Squadre Nazionali che consentirà di visionare e selezionare gli atleti del 1998 e per la promozione
dell’organizzazione di un evento sportivo che, nel 2012, prevede la partecipazione di una squadra NBA.
Contributi per l’attività sportiva
€
+/000 134
La suddetta variazione in aumento è riferita al nuovo progetto ideato per premiare le società dilettanti che
approdano alle Finali Nazionali Giovanili maschili e per promuovere l’attività sportiva.
Costi per il personale e le collaborazioni
€
+ /000 453
La variazione in aumento è riferita a risorse non utilizzate nel 2010, ma vincolate secondo le disposizioni
CONI alla medesima voce di spesa.
Organi e Commissioni federali
€
‐ /000 166
Come dettagliato in precedenza, la suddetta riduzione è riferita alle economie da apportare ai costi degli
Organi di indirizzo, direzione e controllo in applicazione alle disposizioni contenute nella circolare CONI
prot. 161 del 4 marzo 2011 in materia di contenimento della spesa pubblica.
Costi Generali
€
‐ /000 118
La suddetta variazione è data dalla somma algebrica fra:
ƒ ‐ €/000 228 riferiti alle riduzioni di costo da apportare alle voci di spesa previste dall’art. 6 della L.
122/2010 come da disposizioni contenute nella circolare CONI prot. 161 del 4 marzo 2011 in
Relazione del Presidente Federale – 1^ Rimodulazione del budget annuale
8|Pa g i n a
ƒ
2.2
materia di contenimento della spesa pubblica.
+ €/000 110 dovuti ad oneri generali emersi dopo l’approvazione del bilancio preventivo 2010.
Comitati Territoriali
I Comitati Territoriali hanno provveduto ad elaborare la prima rimodulazione del bilancio preventivo 2011
sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 39 del Regolamento di Amministrazione, delle procedure vigenti e
delle indicazioni fornite dal SOT in merito alle nuove norme sul contenimento della spesa.
Le Organizzazioni Territoriali hanno presentato variazioni che comportano incrementi di ricavi per €/000
270, attribuibili soprattutto a maggiori contributi da Enti (tra gli altri €/000 125 per il CR Sardegna ed €/000
29 per il CR Piemonte) e ad incrementi, rispetto alle previsioni, delle multe e tasse gara per €/000 64.
Per quanto attiene ai costi, i Comitati hanno previsto variazioni in aumento per €/000 737, di cui €/000 657
per l’attività sportiva e €/000 80 per funzionamento e variazioni in diminuzione per €/000 272, di cui €/000
97 legati all’attività sportiva e €/000 175 legati al funzionamento e costi generali. Quest’ultima riduzione è
dovuta in larga parte all’economie realizzate per via dell’applicazione delle misure di contenimento della
spesa.
Considerando i Contributi federali, le variazioni apportate generano una maggior perdita prevista pari a
€/000 58, che sommata ad una perdita prevista iniziale di €/000 626, comporta un risultato economico
previsto aggiornato di ‐ €/000 691. Per effetto di tale risultato, il patrimonio previsto per i Comitati
Territoriali al 31 dicembre 2011 è pari a €/000 4.055.
Relazione del Presidente Federale – 1^ Rimodulazione del budget annuale
9|Pa g i n a
3. Risultato economico e Situazione patrimoniale prevista
La prima rimodulazione al bilancio preventivo 2011 comprensiva delle variazioni operate dai Comitati
Territoriali evidenzia quanto segue:
TOTALE MAGGIORI RICAVI
TOTALE MINORI RICAVI
TOTALE MAGGIORI COSTI
TOTALE MINORI COSTI
+€
‐€
‐€
+€
TOTALE RISULTATO VARIAZIONE
€
780.112
821.568
2.569.511
1.047.332
=========
‐1.563.636
A seguito del provvedimento la perdita di esercizio si incrementa di € 1.563.636 e si ridetermina in
4.445.753
Il Patrimonio federale è così determinato:
FONDO DI DOTAZIONE
€ 1.000.000
RISERVE
+€ 12.152.909
PERDITA PRESUNTA 2011
‐€ 4.445.753
============
RISERVE DISPONIBILI AL
NETTO F.DO DI DOTAZIONE
+€ 7.707.156
IL PRESIDENTE FEDERALE
€
Allegato – Dinamica e composizione patrimonio FIP
Descrizione
Valori €/000
Totale Patrimonio al 1° gennaio 2010 ( C=A+B)
Risultato
d’esercizio 2010
Perdita prevista
nel budget 2011
Risultato d'esercizio 2010
13.372
-219
Totale Patrimonio previsto al 31 dicembre 2010 ( E=C+D)
13.153
Perdita prevista nel budget 2011 (F)
-4.446
Totale Patrimonio previsto al 31 dicembre 2011 (G=E-F)
8.707
3.652
1.000
Fondo di
dotazione
Indisponibile
Patrimonio Sede Centrale
previsto al 31 dicembre
2011 (comprende 436
€/000 per College Italia
2012)
Relazione del Presidente Federale – 1^ Rimodulazione del budget annuale
Patrimonio
iniziale
Patrimonio al
31 dicembre
2010
Patrimonio
previsto al 31
dicembre 2011
4.055
Patrimonio Comitati
previsto al 31
dicembre 2011
11 | P a g i n a
QUADRO RIEPILOGATIVO
VARIAZIONE AL BdP 2011
Denominazione Federazione:
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
A
PREV. EC. 2011
1° variazione
+
PREV. EC. AGG.
2011
-
VALORE DELLA PRODUZIONE
Attività centrale:
Contributi CONI
€
6.799.913
Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali
€
-
Quote degli associati
€
Ricavi da Manifestazioni Internazionali
€
72.652
€
-
€
6.872.565
17.003.337
€
420.000
€
821.268
€
16.602.069
€
135.000
€
-
€
-
€
135.000
Ricavi da Manifestazioni Nazionali
€
-
€
10.800
€
-
€
10.800
Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni
€
640.869
€
-
€
-
€
640.869
Altri ricavi della gestione ordinaria
€
-
€
6.000
€
-
€
6.000
Valore della Produzione Attività Centrale
€
24.579.119 €
509.452
€
821.268
€
24.267.303
In % sul valore della produzione
72%
71%
Attività Struttura Territoriale:
Valore della produzione Strutt. Terr. Autonomia Contabile (dettaglio in
Allegato 2)
€
In % sul valore della produzione
Valore della produzione Strutt. Terr.
€
28%
€
In % sul valore della produzione
VALORE DELLA PRODUZIONE
9.693.507
9.693.507
€
35%
€
28%
€
270.660
34.272.626 €
270.660
€
0%
€
35%
780.112
300
300
0%
€
0%
€
821.568
9.963.867
9.963.867
29%
€
34.231.170
Page 1 of 4
QUADRO RIEPILOGATIVO
VARIAZIONE AL BdP 2011
Denominazione Federazione:
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
A
PREV. EC. 2011
1° variazione
+
PREV. EC. AGG.
2011
-
COSTO DELLA PRODUZIONE
Attività sportiva
Attività sportiva centrale:
Preparazione Olimpica/Alto livello
€
3.333.623
€
345.504
€
22.997
€
3.656.130
Rappresentative Nazionali
€
2.486.429
€
35.943
€
125.739
€
2.396.632
Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li
€
-
Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali
€
7.717.460
€
316.510
€
5.560
€
8.028.410
Partecipazione ad organismi internazionali
€
45.000
€
-
€
-
€
45.000
Formazione ricerca e documentazione
€
1.186.600
€
148.506
€
117.406
€
1.217.700
Promozione Sportiva
€
2.080.380
€
278.506
€
94.306
€
2.264.580
Contributi per l'attività sportiva
€
1.190.340
€
134.000
€
-
€
1.324.340
Gestione impianti sportivi
€
-
Altri costi per l'attività sportiva
€
130.000
€
-
€
-
€
130.000
Ammortamenti attività sportiva
€
-
Acc.to per rischi ed oneri dell'attività sportiva
€
300.000
€
300.000
∆ rimanenze di materiale di consumo per attività sportiva
€
Costi attività sportiva centrale
€
€
19.362.792
In % sul Costo della produzione
-
18.469.832 €
1.258.969 €
366.009
50%
50%
Attività sportiva Struttura Territoriale:
Costi att. sportiva Strutt. Terr. - Autonomia
Contabile (dettaglio in Allegato 2)
€
In % sul Costo della produzione
Costi att. sportiva della Strutt. Terr.
€
657.000
€
97.280
€
20%
€
In % sul Costo della produzione
Costi Att. Sportiva complessivi
7.358.222
7.358.222
20%
€
657.000
€
97.280
€
20%
€
7.917.942
25.828.054 €
7.917.942
20%
1.915.969 €
463.289
€
27.280.734
In % sul Valore della produzione
75%
246%
56%
80%
In % sul Costo della produzione
69%
75%
44%
70%
Page 2 of 4
QUADRO RIEPILOGATIVO
VARIAZIONE AL BdP 2011
Denominazione Federazione:
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
A
PREV. EC. 2011
1° variazione
+
PREV. EC. AGG.
2011
-
Funzionamento e costi generali
Funz. e costi gen. attività centrale:
Costi per il personale e collaborazioni
€
3.587.597
€
453.448
€
-
€
4.041.045
Organi e Commissioni federali
€
826.010
€
10.000
€
170.265
€
665.745
Costi per la comunicazione
€
66.080
€
-
€
10.000
€
56.080
Costi generali
€
2.652.543
€
110.145
€
228.882
€
2.533.806
Ammortamenti per funzionamento
€
387.685
€
-
€
-
€
387.685
Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al
funzionamento
€
-
€
-
∆ rimanenze di materiale di consumo per funzionamento
€
-
€
-
Funz. e costi gen. attività centrale:
€
7.519.915
€
7.684.361
In % sul Costo della produzione
€
573.594
€
409.147
20%
20%
Funz. e costi gen. Struttura Territoriale:
Funz. e costi gen. Struttura Territoriale Autonomia Contabile (dettaglio in Allegato
2)
€
In % sul Costo della produzione
Funz. e costi gen. Struttura Territoriale
€
79.948
€
174.896
€
10%
€
In % sul Costo della produzione
Funz. e costi gen. Complessivi
3.845.915
3.845.915
10%
€
79.948
€
174.896
€
10%
€
3.750.967
11.365.830 €
3.750.967
10%
653.542
€
584.043
€
11.435.328
In % sul Valore della produzione
33%
33%
In % sul Costo della produzione
31%
30%
Page 3 of 4
QUADRO RIEPILOGATIVO
VARIAZIONE AL BdP 2011
Denominazione Federazione:
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
A
PREV. EC. 2011
1° variazione
+
COSTI DELLA PRODUZIONE
€
In % sul Valore della produzione
DIFF. VALORI E COSTI DELLA PROD.
37.193.884 €
PREV. EC. AGG.
2011
2.569.511 €
1.047.332
€
38.716.062
225.764 -€
4.484.893
109%
-€
In % sul Valore della produzione
2.921.258 -€
1.789.400 -€
-9%
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
€
209.140
€
-
€
-
€
209.140
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
€
-
€
-
€
-
€
-
IMPOSTE SUL REDDITO
€
170.000
€
-
€
-
€
170.000
RISULTATO D'ESERCIZIO
-€
2.882.118 -€
225.764 -€
4.445.753
1.789.400 -€
Page 4 of 4
6. VARIAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE FLUSSI DI TESORERIA
ESERCIZIO 2011
Denominazione Federazione:
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
Descrizione entrate / uscite
A) SALDO INIZIALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 1/1/2011
FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:
+ incassi di crediti da esercizi precedenti
- pagamenti di debiti da esercizi precedenti
B)
Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti
1^ variazione
PREV. EC. 2011
€
+
14.500.000
Valore aggiornato
-
4.852.899
€
53.000
2.076.000
-
-€
2.023.000
53.000
2.076.000
-
€
-
€
19.352.899
- -€
2.023.000
FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ES. CORRENTE:
Incassi da gestione economica
da contributi dal CONI
da contributi dallo stato, regioni ed enti territorio
da quote dagli associati sede
da quote dagli associati territorio
da ricavi da manifestazioni internazionali
da ricavi da manifestazioni nazionali
da ricavi da manifestazioni nazionali territorio
da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione
da altri ricavi della gestione ordinaria
Totale incassi da gestione economica
Entrate da dismissioni
di immobilizzazioni materiali
di immobilizzazioni immateriali
di immobilizzazioni finanziarie
…
Totale incassi da dismissione
Entrate da gestione finanziaria
da accensione mutui
da accensione prestiti
da interessi attivi
Totale entrate da gestione finanziaria
C1)
Totale flussi in entrata esercizio 2011
Uscite da gestione economica
per attività sportiva centrale
per attività sportiva periferica
per funzionamento centrale
per funzionamento periferico
…
Totale pagamenti da gestione economica
Uscite da investimenti
per immobilizzazioni materiali sede
per immobilizzazioni materiali territorio
per immobilizzazioni immateriali sede
per immobilizzazioni immateriali territorio
per immobilizzazioni finanziarie
…
Totale pagamenti da investimenti
Uscite da gestione finanziaria
per rimborso mutui
per rimborso prestiti
per quote interesssi
preventi ed oneri straordinari
Totale uscite da gestione finanziaria
C2)
Totale flussi in uscita esercizio 2011
D)= C1-C2 SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE
E)= A+B+D SALDO FINALE DI TESORERIA PRESUNTO AL 31.12.2011
6.799.913
72.652
17.003.337
9.693.507
135.000
-
420.000
270.660
6.872.565
821.268
300
16.602.069
9.963.867
135.000
10.800
10.800
640.869
€
640.869
6.000
34.231.170
€
-
6.000
€
€
34.272.626
-
€
€
780.112
-
€
€
821.568
-
€
220.600
220.600
€
-
€
-
€
220.600
220.600
€
34.493.226
€
780.112
€
821.568
€
34.451.770
18.469.832
7.358.222
7.519.915
3.845.915
€
37.193.884
1.258.969
657.000
573.594
79.948
€
2.569.511
366.009
97.280
409.147
174.896
€
115.600
571.024
€
38.716.063
€
88.300
568.924
657.224
27.300
455.424
€
1.047.332
19.362.792
7.917.942
7.684.362
3.750.967
113.500
€
113.500
€
27.300
€
13.181
€
-
€
-
€
13.181
13.181
€
37.778.089
€
2.683.011
€
1.074.632
€
39.386.468
-€
3.284.863
-€ 1.902.899 -€
253.064 -€
4.934.698
€
9.192.137
€ 2.950.000 -€
13.181
253.064
€
12.395.201
Page 1 of 1
VARIAZIONI AL PIANO DEGLI INVESTIMENTI / DISMISSIONI
ESERCIZIO 2011
Federazione : FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
1° variazione
PREV. INIZIALE 2011
codice
Descrizione
SPA.B.01
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
SPA.B.01.03
OPERE DELL'INGEGNO
Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
SPA.B.02
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
SPA.B.02.03
ATTREZZATURE SCIENTIFICHE
SPA.B.02.04
ALTRI BENI
Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
09/06/2011 - 12.08.52
incrementi
patrimoniali
decrementi
patrimoniali
saldi incrementi
/ decrementi
PREV. INV.
AGG. 2011
_
+
455.424,00
0,00
455.424,00
113.500,00
0,00
568.924,00
455.424,00
0,00
455.424,00
113.500,00
0,00
568.924,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
114.600,00
0,00
114.600,00
0,00
27.300,00
87.300,00
115.600,00
0,00
115.600,00
0,00
27.300,00
88.300,00
571.024,00
0,00
571.024,00
113.500,00
27.300,00
657.224,00
Pagina: 1
segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011)
DELIBERA N.463/2011
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti federali;
esaminata
la delibera n.108, assunta dal Presidente Federale il 12 maggio 2011, con la quale è
stato riconosciuto lo status della formazione italiana all’atleta Biligha Paul Stephane
Lionel;
condivise
le motivazioni espresse in delibera e l’estrema urgenza a provvedere;
DELIBERA
di ratificare la delibera n.108, assunta dal Presidente Federale in data 12 maggio 2011.
DELIBERA N.464/2011
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti federali;
esaminata
la proposta avanzata dal Presidente della Commissione Carte Federali riguardante la
modifica degli articoli 62, 125, 136 e 179 e l’istituzione del nuovo articolo 182bis del
Regolamento Organico;
ritenuta
la proposta meritevole di accoglimento;
DELIBERA
di modificare, con effetto a partire dall’anno sportivo 2011/2012, il testo degli articoli 62, 125, 136
e 179 ed istituire l’articolo 182bis come di seguito riportato:
Art.62 - Gestione Commissariale del Comitato Regionale
(Del. n. 8 C.F. 28/09/2002 – Del. n. 93
C.F. 25/10/2002 - Del. n.6 C.F. 26/07/2007)
[1] Il Comitato Regionale viene sciolto a seguito della nomina da parte del Consiglio Federale di
un Commissario Straordinario a norma dell’art.32, comma 2 punto s) t) dello Statuto in
presenza di gravi responsabilità o di funzionamento sportivo.
[2] OMISSIS
Art.125 - Morosità di Società (Del. n.16 C.P. 14/03/2003 – Del. n.240 C.F. 9-10/02/2008)
[1] OMISSIS
[2] OMISSIS
[3] La morosità di una società, dichiarata dal Consiglio Federale per inadempimento agli obblighi di
pagamento stabiliti in uno o più lodi arbitrali resi e disciplinati in base alle norme di cui al Titolo IX
del Regolamento di Giustizia, se non estinta nel termine ultimo fissato dal Consiglio Federale nella
delibera dichiarativa della morosità, ma comunque estinta entro la fine dell’anno sportivo nel
corso del quale la morosità è stata dichiarata, comporta l’irrogazione della sanzione, a carico della
26
segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011)
società inadempiente,della penalizzazione di uno o più punti in classifica ai sensi dell’art.42 n.2
Regolamento di Giustizia.
A tale scopo, decorso il termine assegnato dal Consiglio Federale con la delibera
dichiarativa della morosità, senza che sia intervenuto l’adempimento, comprovato
dalle liberatorie degli aventi diritto, gli atti vengono trasmessi dalla Segreteria
Generale al Giudice Sportivo Nazionale. il Consiglio Federale accerta con proprio
provvedimento che l’adempimento agli obblighi di pagamento stabiliti dal lodo o dai lodi sia
intervenuto oltre il termine fissato con la delibera dichiarativa dello stato di morosità, ed invia gli
atti, in uno con i provvedimenti del Consiglio Federale, al Giudice Sportivo Nazionale.
In ogni caso, se la morosità dichiarata al sensi del presente comma non venga estinta
entro il termine dell’anno sportivo nel corso del quale è stata dichiarata, il Consiglio
Federale, provvederà a revocare la affiliazione alla società morosa con effetto
decorrente dal termine dei campionati in corso al momento del provvedimento, e la
esclusione dal diritto di partecipazione ai campionati federali.
[4] La morosità dichiarata ai sensi del precedente punto n.3, anche limitata ad un solo lodo
arbitrale, decorso il termine ultimo assegnato dal Consiglio Federale senza che la morosità sia stata
estinta, deve essere estinta comunque entro il termine dell’anno sportivo nel corso della quale è
stata dichiarata. La mancata estinzione entro la fine dell’anno sportivo nel corso del quale è stata
dichiarata comporta la revoca della affiliazione dalla Federazione della società morosa, con effetto
decorrente dal termine dei campionati in corso al momento del provvedimento, e la esclusione dal
diritto di partecipazione ai campionati federali.
[5] [4] La revoca della affiliazione e la esclusione dal diritto di partecipazione ai campionati,
conseguente alla morosità dichiarata e non estinta ai sensi dei precedenti commi 2 e 3 4 può
essere pronunziata dal Consiglio Federale fino al trentesimo giorno antecedente l’effettivo inizio del
massimo campionato cui la Società sia iscritta a partecipare.
Il Consiglio Federale, sentito il Comitato Regionale di appartenenza, può mantenere l’affiliazione
della Società, ove ravvisi casi di forza maggiore o di eccezionale rilevanza, determinandone la
collocazione negli organici dei campionati.
[6] [5] In caso di morosità e fino a quando la stessa non sia stata estinta, i componenti del
Consiglio Direttivo della società morosa non possono far parte di altre Società affiliate alla
Federazione.
[7] [6] Il Consiglio Federale, in caso di morosità dichiarata ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, e
non estinta, può ricorrere all’esercizio dell’azione giudiziaria nei confronti dei responsabili.
Art.136 - Trasferimento di sede o di attività
(Del. n.110 C.F. 27/10/2001 – Del. n.146 C.F. 14/12/2002
– Del. n.6 C.F. 25/07/2003 – Del. n.334 C.F. 16-17/04/2004- Del. n.400 C.F. 29-30/04/2005 – Del. n.148 C.F. 2122/10/2005 – Del. n.235 C.F. 10/02/2007 - Del. n.308 C.F. 4-5/05/2007 – Del. n.6 C.F. 26/07/2007 – Del. n.11 C.F.
17/07/2010 – del. n.464 C.F. 11/06/2011)
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
A) TRASFERIMENTO DI SEDE
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
Nel caso in cui una Società abbia ottenuto il trasferimento di sede, potrà richiedere
l’autorizzazione ad un successivo trasferimento trascorse cinque tre stagioni sportive, fatta
eccezione per le Società che chiedano di ritornare nella sede originaria.
[7] OMISSIS
[8] OMISSIS
27
segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011)
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
B) TRASFERIMENTO PROVVISORIO DI ATTIVITÀ
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
Art.179 – Contributo per il tesseramento e maggiorazione (Del. n.5 C.F. 26/07/2006 –
Del. n.342 C.F. 24/06/2007 – Del. n.397 C.F. 16-17/04/2010)
[1] OMISSIS
[2] La somma versata dalla società e riferita al campionato cui partecipa sarà dalla FIP corrisposta
nel modo seguente:
85% alla società che ha tesserato l’atleta a titolo definitivo, nell’annata sportiva precedente
l’anno del primo svincolo;
15% alla società che ha reclutato l’atleta, tesserandolo per la prima volta entro i termini ed i
limiti previsti per la categoria Under 19. Qualora l’atleta venga tesserato successivamente i
termini ed i limiti della categoria Under 19 ovvero la società non svolga attività federale
giovanile indipendentemente dagli obblighi di partecipazione ovvero la società cessi di
appartenere alla FIP, il diritto sarà trasferito a FIP per il finanziamento dell’attività
istituzionale federale di progetti relativi alla promozione e tutela dei vivai giovanili.
[3] La somma versata dalla società per i nati nel 1977 e precedenti (1977, 1976 ecc..) sarà dalla
FIP corrisposta nel modo seguente:
Parte dell’importo, pari alla vecchia maggiorazione, sarà di seguito suddiviso:
 20 15% alla FIP per progetti a favore del settore giovanile;
 80 85% alla Società che lo ha tesserato a titolo definitivo nell’anno sportivo precedente
al primo svincolo.
Il restante importo dovuto a concorrenza del contributo sarà destinato all’attività
istituzionale federale alla realizzazione di un progetto per l’attività giovanile.
[4] OMISSIS
[5] OMISSIS
[6] OMISSIS
ART. 182BIS CONSERVAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI
[1] Per la conservazione di atti e documenti, ferme le specifiche disposizioni di legge in materia, gli
Uffici della Federazione Italiana Pallacanestro si atterranno ai seguenti criteri:
a) i verbali e le deliberazioni delle Assemblee Federali verranno conservati senza limiti di
tempo;
b) i verbali e le deliberazioni del Consiglio Federale verranno conservati senza limite di tempo.
Ognuno di tali atti, decorso il primo decennio di conservazione, può tuttavia continuare ad
essere conservato anche solo su supporto informatico e/o magnetico;
c) Gli atti pubblici verranno conservati senza limiti di tempo;
d) I contratti sottoscritti dalla Federazione Italiana Pallacanestro verranno conservati senza
limiti di tempo;
e) Ogni altro atto e documento, ad eccezione di quelli indicati al successivo comma 2], sia di
fonte federale sia di fonte terza, ma acquisito dagli Uffici Federali, verrà conservato per un
tempo di dieci anni. Ognuno di tali atti e documenti, decorso il primo decennio di
28
segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011)
conservazione può tuttavia essere ulteriormente conservato, qualora lo si ritenga
opportuno, solo su supporto informatico e/o magnetico.
[2] Gli atti o documenti che costituiscono allegati di quelli indicati al precedente comma 1] lettere
a), b) c) e d) seguono il medesimo regime di questi ultimi.
[3] I supporti informatici e/o magnetici di cui ai punti b) ed e) costituiranno un apposito archivio
che verrà custodito in aggiunta all’archivio cartaceo. Il Segretario Generale predisporrà, d’intesa
con i vari uffici federali, le modalità per la creazione e la corretta tenuta sia dell’archivio cartaceo
che di quello informatico/magnetico.
[4] Ai fini di cui al comma 1] lett. b) ed e) il decennio inizia a decorrere dal 31 dicembre dell’anno
solare nel quale l’atto o il documento è stato pubblicato su Comunicato Ufficiale, ovvero dell’anno
risultante dalla data apposta sull’atto o sul documento. Quando non si possa fare ricorso ai criteri
indicati farà fede la data del protocollo federale, e in difetto, la data potrà essere desunta da ogni
altro elemento utile ricavabile dell’atto o dal documento. In tale ultimo caso al momento della
conservazione verrà allegato al documento da conservare una nota dell’Ufficio nella quale verrà
indicata la datazione del documento medesimo e le modalità con cui la data è stata ricavata.
[5] Ogni questione relativa alla conservazione di atti e documenti è demandata al Segretario
Generale.
[6] I Comitati territoriali si atterranno ai medesimi criteri indicati ai precedenti commi. La
Responsabilità della conservazione degli atti e documenti dei Comitati fa capo al Presidente del
Comitato.
DELIBERA N.465/2011
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti federali;
esaminata
la proposta avanzata dal Presidente della Commissione Carte Federali riguardante la
modifica del testo del Regolamento Esecutivo – Tesseramento, come da
documentazione allegata agli atti della riunione consiliare;
ritenuta
la proposta meritevole di accoglimento;
DELIBERA
di approvare, con effetto a partire dall’anno sportivo 2011/2012, il nuovo testo del Regolamento
Esecutivo – Tesseramento come riportato in allegato.
DELIBERA N.466/2011
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti federali;
esaminata
la proposta avanzata dal Presidente della Commissione Carte Federali riguardante la
modifica del testo del Regolamento Esecutivo – Gare, come da documentazione
allegata agli atti della riunione consiliare;
acquisito
il parere favorevole del Presidente del Settore Agonistico;
29
segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011)
ritenuta
la proposta meritevole di accoglimento;
DELIBERA
di approvare, con effetto a partire dall’anno sportivo 2011/2012, il nuovo testo del Regolamento
Esecutivo – Gare come riportato in allegato.
DELIBERA N.467/2011
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti federali;
esaminata
la proposta avanzata dal Presidente della Commissione Carte Federali riguardante la
modifica del testo del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico, come da
documentazione allegata agli atti della riunione consiliare;
acquisito
il parere favorevole dei Presidenti delle Leghe professionistiche riconosciute;
ritenuta
la proposta meritevole di accoglimento;
DELIBERA
di approvare, con effetto a partire dall’anno sportivo 2011/2012, il nuovo testo del Regolamento
Esecutivo – Settore Professionistico come riportato in allegato.
DELIBERA N.468/2011
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti federali;
esaminata
la proposta avanzata dal Presidente della Commissione Carte Federali riguardante la
modifica degli articoli 3, 26, 30, 34, 38, 40bis, 40ter, 42 e 65 e l’approvazione del
nuovo testo degli artt. 42bis, 42ter, 42quater, 42quinquies, 42sexies del
Regolamento di Giustizia;
ritenuta
la proposta meritevole di accoglimento;
DELIBERA
di modificare, con effetto subordinato all’approvazione della Giunta del CONI, il testo degli articoli
3, 26, 30, 34, 38, 40bis, 40ter, 42 e 65 e l’approvazione del nuovo testo degli artt. 42bis, 42ter,
42quater, 42quinquies, 42sexies del Regolamento di Giustizia come di seguito riportato:
Art. 3 Giurisdizione disciplinare sportiva (delibera n.316 C.F. 4-5/05/2007 – delibera n.159 C.F. 27/10/2007)
[1] OMISSIS
30
segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011)
[2] I tesserati, gli affiliati e gli associati in genere alla Federazione Italiana Pallacanestro soggetti
di cui all’art. 1 sono sottoposti alla giurisdizione disciplinare degli Organi di Giustizia Sportiva e
sono tenuti a rispettare i provvedimenti degli Organi medesimi.
[3] OMISSIS
Art. 26 Infrazioni commesse dal pubblico - circostanze aggravanti speciali
(delibera n.316 C.F.
10/05/2008)
[1] OMISSIS
[2] Nel caso di striscioni offensivi, di offese o minacce frequenti indirizzate nei confronti di un
tesserato ben individuato, ovvero nel caso in cui si tratti di manifestazioni ispirate ad odio o
discriminazione razziale o religiosa, la sanzione prevista dalle disposizioni che precedono sono
raddoppiate e nei casi di particolare gravità in luogo delle sanzioni pecuniarie previste
dall’art. 25, commi 1 e 4, può essere applicata la squalifica del campo di gioco per
almeno una gara e fino a quattro gare.
Art. 30 Comportamenti di tesserati nei confronti degli arbitri e dei tesserati della
squadra avversaria iscritti a referto (delibera n.316 C.F. 10/05/2008)
[1] OMISSIS
[2] OMISSIS
[3] OMISSIS
1 (b) offensivo, DEPLORAZIONE SQUALIFICA UNA GARA e nei casi di lieve
entità, DEPLORAZIONE;
[4] OMISSIS
[5] OMISSIS
[6] Nel caso di comportamento di tesserati nei confronti degli arbitri, degli ufficiali di campo o di
altri tesserati che manifestino o si ispirino all’odio od alla discriminazione razziale o religiosa, le
sanzioni previste dalle disposizioni che precedono sono raddoppiate e nei casi di
particolare gravità in luogo delle sanzioni previste dalle disposizioni medesime può
essere applicata la squalifica da una a quattro gare o l’inibizione da sette a ventotto
giorni.
Art. 34 Infrazioni amministrative
(delibera n.316 C.F. 4-5/05/2007 – delibera n.119 C.F.19e20/09/2008 – delibera
n.468 C.F. 05/06/2010)
[1] Le seguenti infrazioni amministrative sono sanzionate a carico della società inadempiente come
segue:
a) OMISSIS
b) violazione artt.34 comma 6, 35 e 36 R.E. Gare (Obbligo presenza medico Allontanamento
del medico dal campo di gioco prima del termine della gara e ambulanza con
defibrillatore):
per la prima volta AMMENDA pari al 50% del massimale;
per la seconda volta AMMENDA pari al 100% del massimale;
per la terza volta e le successive SQUALIFICA CAMPO DI GIOCO PER UNA GARA.
c) OMISSIS
d) OMISSIS
e) OMISSIS
f) OMISSIS
31
segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011)
g) OMISSIS
h) OMISSIS
i) OMISSIS
l) OMISSIS
m) OMISSIS
n) OMISSIS
o) OMISSIS
p) OMISSIS
q) OMISSIS
r) OMISSIS
s) OMISSIS
Art. 38 Dichiarazioni a mezzo stampa (delibera n.159 C.F. 27/10/2007 - delibera n.316 C.F. 10/05/2008)
[1] OMISSIS
[2] OMISSIS
[3] OMISSIS
[4] Il Giudice Sportivo, ai fini dell’applicazione della sanzione, provvede senza indugio. entro e
non oltre il decimo giorno dalla ricezione degli atti.
[5] OMISSIS
[6] OMISSIS
[7] OMISSIS
[8] OMISSIS
[9] OMISSIS
[10] OMISSIS
Art. 40bis Violazioni relative agli obblighi inerenti la partecipazione a gare
(delibera n.347
C.F. 24/06/2007)
[1] La violazione delle disposizioni relative al numero minimo di giocatori Under da iscrivere a
referto è punita con l’ammenda pari al massimale previsto per il Campionato di appartenenza per
ciascun giocatore Under mancante, fatto salvo quanto previsto dall’art. 40, comma 1 lett. b) 49
comma 8 R.E. Gare.
[2] OMISSIS
[3] OMISSIS
Art. 40ter Infrazioni che comportano la punizione sportiva della perdita della gara
(delibera n.347 C.F. 24/06/2007)
[1] La punizione sportiva della perdita della gara, oltre ove prevista specificatamente, si applica a:
a) tutte le violazioni degli artt. 14, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 34 comma 1, 41, 42, 43, 49,
52, 63, 67 e 76 R.E. Gare.
b) OMISSIS
Art. 42 Infrazioni che comportano la penalizzazione di punti in classifica
(delibera n.316 C.F.
10/05/2008)
[1] Comportano la PENALIZZAZIONE di uno o più punti in classifica:
a) tutte le violazioni agli artt.14, 15, 17, 18, 26, 34 comma 1, 43, 49, 52, 63, 67 e 76 R.E. Gare
e 28bis del presente Regolamento qualora venga accertato dall’Organo competente che
l’infrazione è stata commessa con dolo o colpa grave da parte del tesserato e della società
affiliata;
b) le violazioni all’art. 37;
32
segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011)
c) responsabilità oggettiva per atti di frode sportiva (art. 44).
[2] La morosità di una società, dichiarata dal Consiglio Federale con propria delibera, per
inadempimento della società agli obblighi di pagamento stabiliti in uno o più lodi arbitrali resi e
disciplinati in base alle norme di cui al Titolo IX del Regolamento di Giustizia, se non estinta nel
termine ultimo fissato dal Consiglio Federale nella delibera, comporta la penalizzazione di punti in
classifica a carico della società, da scontare nell’anno sportivo successivo a quello in cui il
Consiglio Federale ha dichiarato la morosità. L’irrogazione della sanzione viene comminata
nel modo seguente:
- fino a 2 dichiarazioni di stato di morosità: 4 PUNTI DI PENALIZZAZIONE;
- da 3 a 5 dichiarazioni di stato di morosità: 6 PUNTI DI PENALIZZAZIONE;
- oltre 5 dichiarazioni di stato di morosità: 8 PUNTI DI PENALIZZAZIONE.
Art. 42 bis
[1]
[2]
La società avente diritto alla partecipazione al campionato che vi rinuncia prima della
scadenza del termine di iscrizione al campionato stesso non subisce alcuna sanzione, ma ai
legali rappresentanti della medesima si applicano le sanzioni previste dall’art. 39.
Alla società avente diritto alla partecipazione al campionato che, dopo il termine di chiusura
delle iscrizioni, ma prima della compilazione del calendario del campionato, vi rinunci, non
si sia iscritta o non abbia comunicato la rinuncia è inflitta un’ammenda pari a quattro volte
quella stabilita per la prima rinuncia; qualora peraltro la rinuncia, la mancata iscrizione o la
comunicazione della rinuncia avvenga dopo la compilazione del calendario del campionato è
inflitta un’ammenda pari a otto volte quella stabilita per la prima rinuncia. In entrambi i casi
ai legali rappresentanti della medesima si applicano le sanzioni previste dall’art. 39.
Art. 42 ter
[1]
[2]
Rinuncia al Campionato
Rinuncia alle gare
La società che, con comunicazione effettuata almeno 48 ore prima, rinunci alla disputa di
una gara di campionato, oltre alle sanzioni previste dagli artt. 16, 40 ter e 42, è tenuta al
pagamento dell’ammenda prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi,
nonché degli eventuali indennizzi previsti dagli artt. 68 e 69 R.E.
La società che, senza comunicazione effettuata almeno 48 ore prima, rinunci alla disputa di
una gara di campionato, oltre alle sanzioni previste dagli artt. 16, 40 ter e 42, è tenuta al
pagamento del doppio dell’ammenda prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale
Contributi, nonché degli eventuali indennizzi previsti dagli artt. 68 e 69 R.E.
Art. 42 quater
[1]
[2]
[3]
Ritiro da gara o dal campionato
Alla società la cui squadra si rifiuti, per qualsiasi motivo, di continuare una gara già iniziata
si applicano le sanzioni previste dagli artt. 16, 40 ter e 42.
La società che rinunci alla seconda gara dello stesso campionato nella medesima stagione
sportiva, oltre alle sanzioni previste dagli artt. 16, 40 ter e 42, è tenuta al pagamento di
un’ammenda pari a dodici volte quella stabilita per la prima rinuncia. Ai legali
rappresentanti della medesima si applicano le sanzioni previste dall’art. 39.
La società che rinunci a proseguire nella disputa delle fasi successive di un campionato,
oltre alle sanzioni previste dagli artt. 16, 40 ter e 42, è tenuta al pagamento di
un’ammenda pari a dodici volte quella stabilita per la prima rinuncia; la stessa perde inoltre
qualsiasi diritto sportivo con conseguente possibilità di partecipare esclusivamente a
campionato a libera partecipazione; subisce la revoca dell’eventuale titolo regionale o
provinciale e lo scioglimento del vincolo degli atleti. Infine, ai legali rappresentanti si
applicano inoltre le sanzioni previste dall’art. 39.
33
segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011)
Art. 42 quinquies
[1]
In assenza di uno o più ufficiali di campo, la società ospitante che non provveda al
reperimento di persone indispensabili per la disputa della gara è tenuta al pagamento di
un’ammenda pari al doppio del contributo gara.
Art. 42 sexies
[1]
[2]
[3]
Assenza ufficiali di campo nei campionati regionali e provinciali
Atleta di interesse nazionale
L’atleta che senza giustificato motivo non si presenti tempestivamente nel luogo stabilito
per il raduno, ovvero se ne allontani senza motivo, è inibito da ogni attività federale per un
periodo non inferiore a cinque mesi e non superiore a un anno.
L’atleta che durante l’attività della rappresentativa nazionale in cui è stato convocato,
assuma un comportamento tale da essere allontanato dal raduno, è inibito da ogni attività
federale per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a cinque mesi.
Le sanzioni previste nei commi precedenti se irrogate in corso di campionato hanno effetto
immediato. Se irrogate prima dell’inizio del campionato avranno effetto a partire dalla data
di inizio del campionato della stagione in corso. Se irrogate al termine del campionato
avranno effetto a partire dalla data di inizio del campionato dell'anno sportivo successivo.
L’eventuale sanzione residua che non possa essere scontata nel campionato dell'anno
sportivo in cui è stata comminata deve essere scontata all'inizio del campionato dell'anno
sportivo successivo.
Art. 65 Competenza del Giudice Sportivo Nazionale
(delibera n. 279 C.F. 4e5/05/2008 - delibera n.102 C.F.
26/09/2009)
[1] Il Giudice Sportivo Nazionale è competente:
a) ad omologare le gare dei Campionati o Tornei disputati nell’ambito della propria giurisdizione;
b) ad adottare tutti i provvedimenti disciplinari, sia nei confronti delle società che dei tesserati con
esclusione dei provvedimenti di radiazione che sono di competenza della Commissione Giudicante
Nazionale;
c) ad adottare, in materia contenziosa, in occasione dello svolgimento delle gare la cui
omologazione debba essere effettuata in loco, ai sensi dell’art. 47 comma 2 bis dello Statuto, la
decisione in primo grado sui seguenti reclami:
1)
violazione, mancanza o irregolarità delle attrezzature indispensabili prima dell’inizio della
gara;
2)
irregolarità ed impraticabilità dei campi di gioco e delle loro attrezzature;
3)
posizione irregolare del giocatore od allenatore;
4)
sulle decisioni in tema di riconoscimento delle cause di forza maggiore;
d) ad applicare la penalizzazione di punti prevista dall’art. 42.
DELIBERA N.469/2011
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti federali;
esaminata
la proposta avanzata dal Presidente della Commissione Carte Federali riguardante la
modifica del testo del Regolamento CIA, come da documentazione allegata agli atti
della riunione consiliare;
ritenuto
di dover approfondire le problematiche riguardanti le incompatibilità disciplinate
all’art.69 del Regolamento oggetto di discussione;
34
segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011)
acquisito
il parere favorevole del Presidente CIA;
ritenuta
la proposta meritevole di accoglimento;
DELIBERA
di approvare, con effetto a partire dall’anno sportivo 2011/2012, il nuovo testo del Regolamento
CIA come riportato in allegato;
di conferire mandato alla Commissione Carte Federali per elaborare una proposta di modifica
riguardante le incompatibilità dei tesserati CIA.
DELIBERA N.470/2011
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti federali;
considerato
che ai sensi delle Disposizioni Organizzative Annuali anno sportivo 2011/2012, gli
atleti nati nel 1991, 1992, 1993, 1994 e 1995 che sottoscrivano un doppio utilizzo
non possono più effettuare alcun movimento di tesseramento fino al termine della
stagione;
esaminata
la proposta formulata su richiesta del Consigliere Moretti, quale rappresentante delle
società partecipanti ai campionati nazionali non professionistici, volta a definire le
modalità per consentire agli atleti nati nel 1991, 1992 e 1993 del settore maschile,
tesserati a titolo definitivo a favore di una Società partecipante ai Campionati
nazionali dilettanti, di poter effettuare un ulteriore movimento in prestito dopo aver
sottoscritto un doppio utilizzo con una procedura di tesseramento ad hoc;
ritenuta
la proposta meritevole di accoglimento;
DELIBERA
di prevedere che gli atleti nati nel 1991, 1992 e 1993 del settore maschile (atleti Under 21 più
l’ultima annata under 19), tesserati a titolo definitivo a favore di una Società partecipante ai
Campionati nazionali, possano presentare all’attenzione del Consiglio Federale istanza,
debitamente motivata, di annullamento del proprio doppio utilizzo chiedendo contestualmente di
poter sottoscrivere un trasferimento in prestito a favore di altra Società con regolare nulla osta.
Le istanze saranno gestite manualmente dall’Ufficio tesseramento di Roma.
Tale possibilità dovrà essere esercitata entro i termini ultimi di tesseramento (28 febbraio) ed è
limitata ad un solo atleta per ciascuna Società. Il successivo movimento di prestito sarà
considerato movimento in entrata o in uscita ai sensi dell’art.6 R.E. – Tesseramento.
DELIBERA N.471/2011
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti federali;
35
segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011)
visto
in particolare l’articolo 128 comma 5 del Regolamento Organico;
esaminata
l’istanza presentata dalla società ASD Mercede Basket Alghero (Cod. FIP 036082),
militante nel campionato serie A2 femminile, volta ad ottenere l’autorizzazione ad
assegnare il proprio titolo sportivo alla società satellite G.S. Dil. San Paolo Basket
Alghero (Cod. FIP 003217);
considerate
fondate le motivazioni addotte nell’istanza;
DELIBERA
di accogliere l’istanza avanzata dalla ASD Mercede Basket Alghero assegnando il titolo sportivo
della società ASD Mercede Basket Alghero alla rispettiva società satellite G.S. Dil. San Paolo Basket
Alghero.
DELIBERA N.472/2011
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti federali;
preso atto
dell’istanza avanzata dalla società A.S.D. Marco Marchetti Basket (Cod. FIP 051499),
militante nel Campionato di serie C Dilettanti, con attuale sede a Castel Guelfo in
seguito ad un trasferimento di attività avvenuto nell’anno 2009, con la quale
richiede, in deroga all’articolo 136 del Regolamento Organico, un nuovo
trasferimento di sede nel comune di Cento;
ritenuto
opportuno derogare a quanto previsto dall’articolo sopra citato permettendo alla
società istante di continuare l’attività nel territorio ferrarese;
considerata
pertanto l’istanza meritevole di accoglimento;
DELIBERA
di autorizzare, in deroga all’articolo 136 del Regolamento Organico, il trasferimento di sede
richiesto dalla società A.S.D. Marco Marchetti Basket (Cod. FIP 051499), da Castel Guelfo (BO) a
Cento (FE), fermo restando che la stessa dovrà inviare agli Uffici federali la completa e corretta
documentazione necessaria per il trasferimento.
DELIBERA N.473/2011
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti federali;
lette
le Disposizioni Organizzative Annuali a.s. 2011/2012 – pag.13, in cui viene previsto
l’obbligo di deposito di una fideiussione bancaria a favore della Lega Nazionale
Pallacanestro per tutte le Società partecipanti al Campionato di Sviluppo;
vista
la deliberazione dell’Assemblea delle Associate alla Lega Nazionale Pallacanestro
36
segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011)
partecipanti al Campionato di Sviluppo, comunicata in data 8 giugno 2011, con la
quale si richiede di poter adempiere all’obbligo di cui sopra anche mediante deposito
di fideiussione con primaria compagnia assicuratrice;
ritenuto
di non poter aderire alla richiesta;
DELIBERA
di non aderire alla istanza della Lega Nazionale Pallacanestro con la quale si richiede di poter
adempiere all’obbligo di deposito di fideiussione anche mediante stipula con primaria compagnia
assicuratrice;
di confermare pertanto l’obbligo previsto dalle Disposizioni Organizzative Annuali a.s.2011/2012.
DELIBERA N.474/2011
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti federali;
vista
la propria delibera n.411 assunta nella riunione del 29 e 30 aprile 2011, con la quale
è stato approvato l’Accordo Quadro tra la Lega Nazionale Pallacanestro e la GIBA;
vista
la deliberazione dell’Assemblea delle Associate alla Lega Nazionale Pallacanestro
partecipanti al Campionato di Sviluppo, comunicata in data 8 giugno 2011, con la
quale si richiede di poter posticipare l’applicazione dell’Accordo Quadro all’anno
sportivo 2012/2013;
ritenuto
di non poter aderire alla richiesta;
DELIBERA
di non aderire alla istanza della Lega Nazionale Pallacanestro con la quale si richiede di poter
posticipare l’applicazione dell’Accordo Quadro all’anno sportivo 2012/2013.
DELIBERA N.475/2011
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti federali;
vista
la nota del Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI) prot. n.563/4-b del 9 giugno
2011 con la quale, in deroga alle disposizioni federali, si richiede di esentare le
proprie affiliate dall’obbligo di trasformazione in società di capitali al fine di potersi
iscrivere ai campionati organizzati dalla FIP;
ritenuta
l’istanza del Centro Universitario Sportivo Italiano meritevole di accoglimento;
DELIBERA
37
segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011)
di esentare i Centri Universitari Sportivi affiliati al CUSI dall’obbligo della trasformazione in società
di capitali, qualora richiesto, per partecipare ai campionati organizzati dalla FIP.
DELIBERA N.476/2011
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti federali;
viste
le Disposizioni Organizzative Annuali - Settore Professionistico a.s. 2011/2012;
visto
l’articolo 135 del Regolamento Organico in cui viene disciplinato l’istituto della
fusione;
considerato
opportuno precisare che è possibile usufruire di tale istituto solo ed esclusivamente
se una delle due Società coinvolte partecipa ai Campionati professionistici;
DELIBERA
di stabilire che è possibile usufruire di tale istituto solo ed esclusivamente se una delle due Società
coinvolte partecipa ai Campionati professionistici.
Di confermare le date entro le quali poter fare istanza per fusione previste per i Campionati
professionistici all’interno delle Disposizioni Organizzative Annuali - Settore Professionistico a.s.
2011/2012.
DELIBERA N.477/2011
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti federali;
visto
la propria delibera n.462, assunta in occasione della riunione del 5 giugno 2010, in
cui sono stati approvati i regolamenti attuativi della convenzione sottoscritta tra la
Federazione Italiana Pallacanestro e la Lega Serie A;
vista
la proposta di modifica dell’articolo 6 dell’allegato n.1 sopraccitato, redatta dal
Presidente della Commissione Carte Federali d’intesa con il Presidente della Lega
Serie A, come previsto dal Consiglio Federale nella riunione del 29 e 30 aprile u.s.,
in cui si disciplinano le modalità operative che permettono alla Società quindicesima
classificata nel Campionato di Serie A a.s. 2010/2011, che abbia versato il premio di
risultato, di partecipare all’eventuale ripescaggio in caso di posto vacante
nell’organico del massimo Campionato professionistico;
valutata
la proposta meritevole di accoglimento;
DELIBERA
38
segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011)
di approvare, con effetto immediato, la modifica dell’articolo 6 dell’allegato n.1 della convenzione
FIP/Lega Serie A con il testo di seguito riportato:
Art. 6 Condizioni per l’assegnazione del posto vacante
Commi 1,2,3,4 e 5 omissis
NUOVO COMMA
[6] La Società seconda classificata nel Campionato di Legadue, già beneficiaria del premio di
risultato, può partecipare alla procedura per l’assegnazione del posto vacante in organico
secondo quanto disposto dall’art. 5 e dai precedenti commi del presente articolo.
Detta Società, in virtù della graduatoria stabilita, acquisisce la facoltà di presentare domanda di
ammissione al Campionato di Serie A solo dopo aver restituito il premio di risultato alla Società
che ha provveduto al versamento dello stesso.
DELIBERA N.478/2011
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti federali;
visto
il punto 9 della convenzione FIP/Lega Serie A;
vista
la comunicazione della Lega Serie A, datata 27 maggio 2011, con cui è stato
trasmesso il Regolamento “utilizzo atleti italiani di cittadinanza e formazione – Premi
attività giovanile stagione sportiva 2010-11”;
DELIBERA
di prendere atto delle modalità di ripartizione dei contributi NAS derivanti dal tesseramento degli
atleti professionisti non di formazione italiana riconosciuti a favore della Lega Serie A ai sensi della
vigente convenzione.
DELIBERA N.479/2011
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti federali;
letta
la delibera di Lega Nazionale Pallacanestro n.2 del 7 giugno 2011;
vista
la propria delibera n.411, assunta nella riunione del 29 e 30 aprile 2011, con la
quale è stato approvato il testo dell’accordo quadro e le condizioni necessarie per
l’entrata in vigore dello stesso;
considerato
che nella sopra richiamata delibera è stato conferito mandato alla Segreteria
Generale per la definizione delle modalità di verifica preventiva della coerenza tra i
tesserati e gli accordi economici depositati presso la Lega Nazionale Pallacanestro;
39
segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011)
considerato
l’incontro operativo avvenuto tra la Segreteria Generale e la rappresentanza di Lega
Nazionale Pallacanestro volto a definire le modalità di iscrizione a referto degli atleti
nel 1° Campionato non professionistico nel rispetto di quanto previsto dall’accordo
quadro GIBA/LNP;
ritenuto
che l’impegno profuso dalle predette Associazioni riconosciute per addivenire ad un
accordo quadro non possa essere vanificato per un aspetto sostanzialmente
marginale rispetto all’impianto generale;
considerato
altresì che il protocollo di tesseramenti ipotizzato pone comunque tutte le società
sullo stesso piano non determinando aprioristicamente alcun tipo di sperequazione;
DELIBERA
di approvare la seguente procedura di tesseramento atleti per le società partecipanti al
Campionato di Sviluppo, confermando la validità dell’accordo quadro a partire dall’anno sportivo
2011/2012:
 le Società partecipanti al Campionato di sviluppo potranno tesserare ogni lunedì e martedì
della settimana fino al 28 febbraio; alla mezzanotte del martedì il sistema bloccherà ogni
tentativo di tesseramento;
 la LNP, che avrà accesso agli statini atleti delle Società del Campionato, dovrà effettuare i
controlli di competenza ed inviare una (ed una sola) comunicazione entro le 18:00 del
giovedì segnalando esclusivamente gli atleti che non potranno scendere in campo nel fine
settimana;
 il venerdì l’ufficio tesseramenti provvederà al blocco degli atleti segnalati dalla LNP;
 qualora la Società inserisca manualmente il nominativo l’atleta bloccato dall’ufficio, sarà
sanzionata per posizione irregolare;
 l’atleta bloccato rimarrà tale sino a nuova comunicazione della LNP che avverrà il giovedì
seguente;
 LNP non potrà inoltrare comunicazioni integrative o diverse rispetto alla comunicazione
inviata il giovedì entro le 18:00. In caso di più comunicazioni, sarà ritenuta valida l’ultima
pervenuta entro i termini sopra previsti. Comunicazioni successive l’orario stabilite saranno
considerate nulle e pertanto non verranno prese in considerazione;
 i tesseramenti effettuati per le partite infrasettimanali saranno soggetti ai termini dei
tesseramenti per le partite della domenica precedente; in ogni caso LNP deve comunicare
alle Società l’elenco degli atleti tesserati fuori dai termini sopra descritti (lunedì e martedì
delle medesima settimana) che non potranno essere schierati;
40
segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011)
 il controllo sarà effettuato esclusivamente per gli atleti senior.
DELIBERA N.480/2011
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti federali;
esaminato
il testo del progetto di riforma del basket femminile condiviso preventivamente tra la
FIP e le rappresentanze della LegA Basket Femminile;
condivise
le strategie e l’impostazione del progetto di riforma presentate;
DELIBERA
di approvare il testo del progetto di riforma del basket femminile presentato, che sarà sviluppato
ed inserito nelle DOA di competenza.
DELIBERA N.481/2011
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti federali;
visto
il Regolamento relativo all’impiantistica sportiva in cui si pratica il gioco della
pallacanestro;
vista
l’istanza della Legadue, datata 1° giugno 2011, con la quale chiede di poter
utilizzare, a partire dall’anno sportivo 2011-2012, come spazio pubblicitario a
disposizione delle Società, anche la mezza luna all'interno dell'area dei tre secondi;
ritenuto
che ciò possa favorire il reperimento di ulteriori risorse economiche a favore della
proprie associate;
considerata
l’istanza meritevole di accoglimento per le motivazioni addotte;
DELIBERA
di autorizzare, a partire dall’anno sportivo 2011-2012, le Società partecipanti al Campionato di
Legadue ad utilizzare come spazio pubblicitario a disposizione delle Società, anche la mezza luna
all'interno dell'area dei tre secondi.
DELIBERA N.482/2011
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti federali;
visti
gli articoli 137 e seguenti del Regolamento Organico in cui viene disciplinato
l’abbinamento;
41
segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011)
vista
l’istanza della Legadue, datata 1° giugno 2011, con la quale chiede di poter
abrogare il numero di marchi secondari sulle maglie di gara, fermo restando i limiti
dei 140 centimetri quadrati a disposizione delle Società;
condivise
le motivazioni rappresentate dalla Legadue nell’istanza a supporto della richiesta;
DELIBERA
di non prevedere un numero massimo di marchi secondari sulle maglie di gara delle Società
partecipanti al Campionato di Legadue, fermo restando i limiti dei 140 centimetri a disposizione.
DELIBERA N.483/2011
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti federali;
vista
la proposta avanzata dal Settore Agonistico in cui viene definita la formula del
Campionato di B femminile a.s. 2011/2012;
preso atto
del parere favorevole della LegA Basket Femminile;
ritenuta
la proposta meritevole di accoglimento;
DELIBERA
di approvare la formula del Campionato di B Femminile per l’anno sportivo 2011/2012 come
esposta in allegato.
DELIBERA N.484/2011
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti federali;
considerata
la volontà di istituire un Campionato di Sviluppo – B femminile per l’anno sportivo
2012/2013;
vista
la proposta avanzata dal Settore Agonistico in cui sono definiti i criteri per
l’assegnazione delle wild card per la partecipazione al Campionato di cui sopra;
preso atto
del parere favorevole della LegA Basket Femminile;
ritenuta
la proposta meritevole di accoglimento;
DELIBERA
di approvare i criteri per l’assegnazione delle wild card del Campionato di Sviluppo - B Femminile
per l’anno sportivo 2012/2013 come esposta in allegato.
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segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011)
DELIBERA N.485/2011
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti federali;
visto
il punto 4 della convenzione sottoscritta tra la Federazione Italiana Pallacanestro e
la Legadue;
vista
la proposta della Legadue con la quale sottopone all’attenzione del Consiglio il
regolamento attuativo della norma della Convenzione sopra citata;
valutati
gli emendamenti proposti dal Presidente della Commissione Carte Federali;
preso atto
del parere favorevole del Presidente della Legadue alle osservazioni sollevate;
DELIBERA
di approvare, con effetto immediato, l’allegato n.2 - regolamento attuativo del punto 4 della
convenzione FIP/Legadue, riguardante la disciplina del trasferimento di attività con il testo di
seguito riportato:
REGOLAMENTO ATTUATIVO CONVENZIONE LEGADUE - FEDERAZIONE ITALIANA
PALLACANESTRO – ALLEGATO N° 2
Art. 1 – Definizione
[1] Il presente Regolamento disciplina le modalità per ottenere il trasferimento di attività come
disposto all'art. 4 della Convenzione FIP/Legadue in vigore.
[2] Solo le società affiliate alla FIP, aderenti alla Legadue e ammesse al campionato di Legadue
possono usufruire del trasferimento di attività.
Art. 2 – Modalità
[1] Le società di cui all'art. 1 comma 2° possono presentare richiesta al Presidente della Lega per
ottenere il trasferimento di attività, entro il termine previsto nelle Disposizioni Organizzative
Annuali, in uno seguenti casi:
a) mancanza di un adeguato impianto di gioco.
b) interesse per svolgere azione promozionale e incrementare la diffusione della pallacanestro.
[2] La società interessata dovrà presentare la seguente documentazione:
a) istanza alla Lega entro il 30 giugno di ogni anno;
b) verbale di Assemblea dei Soci che attesti la richiesta di trasferimento;
c) dichiarazione del soggetto, ente proprietario o gestore dell’impianto da cui si ricava
l’indisponibilità del campo originario e analoga dichiarazione, invece, del nuovo ente proprietario
o gestore che ne attesti la disponibilità per la stagione sportiva;
d) certificazione rilasciata dal Sindaco o dall’ufficio comunale competente attestante la capienza
e l’agibilità dell’impianto di gioco in conformità alle vigenti norme di legge.
e) dichiarazione attestante il rispetto di obblighi e parametri previsti dai regolamenti e dalle
delibere di Legadue e della Federazione Italiana Pallacanestro;
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segue: Comunicato Ufficiale n.1051 del 13 giugno 2011 – Consiglio Federale n.7 (Roma, 11 giugno 2011)
f) ogni altra documentazione utile.
[3] Il Presidente della Lega, verificata la documentazione prodotta ed accertata la regolarità,
autorizza il trasferimento di attività dando contemporaneamente comunicazione scritta alla
Federazione Italiana Pallacanestro per la ratifica e alle altre società.
[4] In caso di diniego della autorizzazione la società può chiedere il riesame dell’istanza, entro 5
giorni dalla comunicazione, all’Assemblea delle Società. La decisione dell’Assemblea è inappellabile.
[5] La documentazione finale sarà trasmessa alla Federazione Italiana Pallacanestro per la ratifica.
Art. 3 – Mancanza di un adeguato impianto di gioco
[1] Per mancanza di un adeguato impianto di gioco si intende la non presenza, sul territorio
comunale sede della società, di un impianto con le caratteristiche previste dai regolamenti di Lega.
[2] La società, ove non disponesse di un impianto sportivo idoneo nel Comune in cui ha sede, é
autorizzata a svolgere l’attività in un impianto sportivo idoneo ubicato in altro Comune.
Al termine del campionato, entro le date stabilite annualmente nelle disposizioni organizzative
annuali, la società ha la facoltà di richiedere alla Federazione Italiana Pallacanestro il trasferimento
di sede e il cambio di denominazione sociale.
[3] Salvo deroga, non può essere considerato nella disponibilità di una società un impianto
sportivo utilizzato da altra società professionistica.
Art. 4 – Azione promozionale in altre realtà nazionali
[1] Per azione promozionale da svolgere in altre realtà nazionali si intendono tutte quelle iniziative
poste in essere dalla società richiedente al fine di promuovere la pallacanestro.
[2] Per realtà nazionali si intendono principalmente le città capoluogo di regione o di provincia.
Art. 5 – Durata, revisioni e modifiche
[1] Il presente regolamento ha validità per tutta la durata della convenzione.
[2] il Consiglio Federale FIP approva le eventuali revisioni e/o modifiche richieste.
Art. 6 – Norma di attuazione
[1]Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicheranno le norme previste dai
regolamenti della Federazione Italiana Pallacanestro e di Legadue.
[2] Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo l’approvazione del Consiglio
Federale FIP.
Il Consiglio Federale,
DELIBERA N.486/2011
visti
lo Statuto ed i Regolamenti federali;
visto
l'articolo 5 comma 2 lett. c) del Decreto legislativo 23 luglio 2009, n.242;
visti
gli articoli 6 comma 4 lettera h) e 29 comma 2 dello Statuto del CONI;
esaminata
la deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n.1197 del 1° agosto 2001, con la
quale è stata rilasciata delega alle Federazioni Sportive Nazionali a riconoscere, ai
fini sportivi, Società ed Associazioni sportive;
considerato
che i documenti e gli statuti inviati dalle Associazioni e dalle Società sotto elencate
risultano conformi alle vigenti disposizioni;
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2. Budget Economico