Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale
aicap
Il nuovo quadro normativo sulla progettazione antincendio delle strutture
di calcestruzzo armato
ROMA, 8 febbraio 2008
Aula Magna Rettorato Università di Roma Tre
L ‘ATTIVITA’ DEL
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
IN EUROPA
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UN PO’ DI STORIA
La Legge 1460 del 1942 istituisce il Servizio Tecnico Centrale quale Organismo che,
sotto l’indirizzo e il coordinamento del Presidente del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici “provvede a studi tecnici di carattere generale e normativo, a
ricerche sperimentali ed alla coordinazione e metodizzazione dei vari rami della
tecnica concernente i lavori pubblici nonché alla disciplina e al controllo degli
adempimenti tecnici demandati agli Uffici esecutivi”.
A seguito dell’emanazione delle leggi fondamentali che disciplinano il settore delle
costruzioni il Servizio Tecnico Centrale ha acquisito, sia in campo nazionale che
europeo, complesse e delicate funzioni nelle materie dell’ingegneria civile
finalizzate alla sicurezza delle costruzioni, pubbliche e private.
Il DPR 204/2006, concernente il “Regolamento di riordino del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici”, ha confermato il ruolo operativo del Servizio Tecnico Centrale
alle dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici.
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LE PRINCIPALI ATTIVITA’ (DPR 204/2006)
•
SVOLGE molteplici funzioni nel settore della normazione tecnica per la SICUREZZA
DELLE COSTRUZIONI, quali l’elaborazione di NORME, CIRCOLARI E LINEE GUIDA
•
SVOLGE l’esercizio della vigilanza sugli Organismi di normalizzazione
•
ABILITA i laboratori di prova dei materiali strutturali ed i laboratori per lo svolgimento
di prove geotecniche sui terreni, sulle rocce e in situ
•
ABILITA gli Organismi di certificazione, ispezione e prova
•
IN EUROPA E’ ORGANISMO RICONOSCIUTO di certificazione ed ispezione nel
settore dei prodotti e sistemi destinati alle OPERE DI INGEGNERIA
STRUTTURALE E GEOTECNICA
•
QUALIFICAZIONE DI prodotti disciplinati dalle norme tecniche per le costruzioni e
relativa attività di VIGILANZA
•
ASSICURA L’ASSOLVIMENTO dei compiti di rappresentanza presso gli
ORGANISMI TECNICI dell’Unione Europea preposti all’attuazione della direttiva
89/106/CEE, riguardanti la QUALIFICAZIONE e la SICUREZZA dei materiali e dei
prodotti per l’ingegneria civile
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LA DIRETTIVA 89/106/CEE
Direttiva europea 89/106/CEE, del 21.12.1988
relativa al ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli
Stati Membri concernenti i prodotti da
costruzione
Finalità: eliminazione degli ostacoli agli scambi completamento del “Mercato interno”
In Italia la Direttiva è stata recepita con il DPR
12.4.1993 n.246 “Regolamento di attuazione della
direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da
costruzione”
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LA DIRETTIVA 89/106/CEE
(1° considerando):
“...spetta agli Stati membri assicurarsi che sul
proprio territorio le opere di edilizia e di
ingegneria civile siano concepite e realizzate
in modo da non compromettere la sicurezza
…..”
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LA DIRETTIVA 89/106/CEE
Responsabilità degli Stati Membri
• Disposizioni amministrative sulle opere
• Regole tecniche per la progettazione e la
realizzazione delle costruzioni
• Scelta dei Requisiti essenziali applicabili
alle opere
• Stabilire classi di prestazione per il
soddisfacimento dei Requisiti essenziali
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LA DIRETTIVA 89/106/CEE E IL DPR 246/93
Direttiva e DPR 246/93 (art. 2). “I prodotti possono essere
immessi sul mercato solo se idonei all’impiego previsto.
Sono IDONEI i prodotti dotati di caratteristiche tali da
RENDERE LE OPERE sulle quali devono essere
incorporati o comunque installati, se adeguatamente
progettate e costruite, CONFORMI AI REQUISITI
ESSENZIALI (…omissis…). I prodotti che recano il
marchio CE si presumono idonei all’impiego previsto.
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I REQUISITI ESSENZIALI (RE) AI QUALI DEBBONO
RISPONDERE LE OPERE
• RE 1 – Resistenza meccanica e stabilità
• RE 2 – Sicurezza in caso di incendio
• RE 3 – Igiene, salute ed ambiente
• RE 4 – Sicurezza di utilizzazione
• RE 5 – Protezione contro il rumore
• RE 6 – Risparmio energetico e isolamento termico
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IL RE 1 – RESISTENZA MECCANICA E STABILITA’
Per soddisfare questa esigenza L’OPERA deve essere
CONCEPITA E COSTRUITA in modo da SOPPORTARE
i carichi prevedibili senza dar luogo a CROLLO TOTALE
O
PARZIALE,
DEFORMAZIONI
INAMMISSIBILI,
DETERIORAMENTI di sue parti o degli impianti fissi,
DANNEGGIAMENTI
anche
conseguenti
accidentali ma comunque prevedibili.
ad
eventi
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IL SERVIZIO TECNICO CENTRALE E LA
MARCATURA CE
COS’E’ UN MATERIALE O UN PRODOTTO STRUTTURALE?
La definizione si desume dalla Direttiva 89/106,
documento interpretativo n.1:
Un prodotto strutturale è quello che
consente all’opera ove questo è
incorporato di soddisfare il requisito
essenziale “Resistenza meccanica e stabilità”
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L’applicazione in Italia della Direttiva
89/106/CEE
DPR 246/1993
Competenza per quanto riguarda il RE 1
(Resistenza meccanica e stabilità)
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DPR 246/1993
Il Servizio Tecnico Centrale, relativamente ai prodotti e
sistemi destinati alle opere di ingegneria strutturale e
geotecnica, anche in zone a rischio sismico, per i quali è
di prioritaria importanza garantire il rispetto del RE 1:
Organismo di Certificazione ed Ispezione ai fini
Marcatura CE
Organismo di abilitazione degli Organismi di
certificazione, di ispezione e di prova
Organismo competente al rilascio del Benestare Tecnico
Europeo
Partecipa ai lavori dell’Associazione europea di
Benestare tecnico europeo (EOTA)
Vigilanza
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IL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
I COMPITI IN EUROPA
Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Direttore del STC
Div.Tecnica I
Abilitazione
Organismi
certificazione,
ispezione e
prova
Div.Tecnica II
BTE
Recepimento
ENh
Attività EOTA
Div.Tecnica III
Div.Tecnica IV
Div.Tecnica V
Marcatura CE
per i seguenti
prodotti: acciai
Marcatura CE
per i seguenti
prodotti:
Vigilanza sul
mercato
per c.a., c.a.p. e
per strutture
metalliche, disp.
antisismici, giunti,
appoggi
prefabbricati in
c.a.p. prodotti di
legno massiccio,
lamellare e
pannelli a base di
legno
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LA
MARCATURA
CE
I prodotti possono essere immessi sul mercato solo se idonei
all'impiego previsto
Sono idonei i prodotti dotati di caratteristiche tali da rendere le opere
sulle quali devono essere incorporati o comunque istallati, se
adeguatamente progettate e costruite, conformi ai requisiti
essenziali (…)
I prodotti che recano il marchio CE si presumono idonei
all'impiego previsto
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La Direttiva 89/106/CEE e il DPR 246/93 (art. 3)
Possono essere muniti di marchio CE i prodotti che
soddisfano una delle condizioni seguenti:
1. Conformità a norme armonizzate - ENh
2. Conformità al benestare tecnico europeo -ETA
3. Conformità a specifiche tecniche nazionali
riconosciute
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Specifiche
Tecniche ai sensi
della Direttiva
Dir.89/106:
SCHEMA DI
FUNZIONAMENTO
Dichiarazione di
conformità del
produttore
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Norma armonizzata di prodotto ENh - Contenuto
1
2
3
4
5
6
7
8
Premessa
Introduzione
Scopo e campo di applicazione
Riferimenti normativi
Termini, definizioni, simboli, abbreviazioni
Requisiti
Metodi di prova
Classificazione e designazione
Valutazione di conformità
Marcatura, etichettatura, imballo
Appendici (tra cui la ZA)
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Il sistema di specifiche tecniche armonizzate
L’Appendice ZA - Che cosa è?
•
•
•
•
è un’appendice informativa (benché di fatto cogente)
che caratterizza una norma armonizzata ai sensi
della Direttiva 89/106/CEE
si basa sul mandato che la Commissione Europea ha
conferito al CEN – Comitato Europeo di Normazione
indica quali elementi della norma sono fondamentali
per la marcatura CE dei prodotti
è parte integrante della norma
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Il sistema di specifiche tecniche armonizzate
L’Appendice ZA - Che cosa fa?
Stabilisce le condizioni per la marcatura CE dei
prodotti trattati nella norma mediante:
1) nel punto ZA.1, l’identificazione dei punti della
norma necessari per soddisfare le prescrizioni della
Direttiva
2) nel punto ZA.2, la descrizione dei sistemi di
attestazione di conformità
3) nel punto ZA.3, l’informazione che deve
accompagnare la marcatura CE
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L’Attestato di conformità
•
•
L’Attestato di conformità
presuppone:
che il fabbricante abbia un sistema di controllo della
produzione che serve a stabilire che la stessa
corrisponde alle relative specificazioni tecniche;
ovvero, per i prodotti indicati nelle relative
specificazioni tecniche;
che un Organismo di certificazione riconosciuto
intervenga nella valutazione e nella sorveglianza
del controllo della produzione o del prodotto
stesso in aggiunta al sistema di controllo della
produzione applicato nella fabbrica.
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I Sistemi di Attestazione della Conformità - SAC
SAC 
1+
Compiti del fabbricante
FPC – controllo di produzione in fabbrica x
Ulteriori prove secondo uno specifico
x
programma di controllo
1
2+
2
3
4
x
x
x
x
x
x
x
x
x
ITT – prove iniziali di tipo sul prodotto
Compiti dell’organismo
notificato
ITT – prove iniziali di tipo sul prodotto
Certificazione del FPC
Sorveglianza periodica del FPC
Prove su campioni prelevati in fabbrica, sul
mercato o in cantiere
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Il periodo di coesistenza per le norme armonizzate
Il periodo di coesistenza è il periodo di tempo indicato nella
GUUE con la pubblicazione del riferimento alle specifiche
tecniche armonizzate, durante il quale “coesiste” il
sistema nazionale di qualificazione del prodotto e la
marcatura CE.
Per le norme armonizzate, cosa accade:
– quando ha inizio periodo di coesistenza
– durante il periodo di coesistenza
– termine del periodo di coesistenza
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Le norme armonizzate e il periodo di coesistenza
Inizio del periodo di coesistenza (Data di applicabilità)
•Il periodo di coesistenza ha inizio alla data di applicabilità come indicata nel
riferimento alla norma armonizzata pubblicato sulla GUUE e da quel momento i
produttori possono applicare la marcatura CE.
Durante il periodo di coesistenza
•Gli Stati Membri devono accettare l'immissione sul Mercato e l'utilizzo di prodotti
marcati CE insieme a quelli conformi alle preesistenti normative nazionali.
I produttori sono liberi di scegliere se applicare il sistema nazionale e/o europeo.
Termine del periodo di coesistenza
•Data di revoca degli standard nazionali in conflitto. Termine della validità delle
preesistenti disposizioni nazionali. I prodotti immessi sul Mercato SEE devono
rispettare tutte le disposizioni contenute nella CPD. Tutti i prodotti fabbricati
secondo le norme preesistenti nel sistema nazionale non possono più entrare nel
Mercato SEE (Spazio economico europeo: 27 Paesi UE + Liechtenstein, Norvegia e
Islanda)
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Esempio del periodo di coesistenza di una norma armonizzata
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L’attività del Servizio Tecnico Centrale nella certificazione
Riguardo alla MARCATURA CE, di conformità alle norme
armonizzate, il Servizio Tecnico Centrale ha rilasciato n. 3
Certificati più 1 in fase di rilascio per i seguenti prodotti:
Appoggi strutturali EN 1337
Acciaio laminato EN 10025
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Marcatura CE =
Carta d’identità
del prodotto
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AAABBBCCC S.p.A
Via DDD EEE FFF – Città Stato
Via AAA BBB CCC – Città Stato
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Cos’e’ il benestare tecnico europeo?
Il Benestare Tecnico Europeo è una VALUTAZIONE
TECNICA POSITIVA dell’idoneità di un prodotto per
l’impiego previsto, fondata sulla CORRISPONDENZA
AI REQUISITI ESSENZIALI per le opere per cui il
prodotto deve essere utilizzato (art. 5 DPR 246/93).
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Il benestare tecnico europeo - ETA
MARCATURA CE E RILASCIO DI BENESTARE TECNICO
EUROPEO
Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici, è Organismo di benestare tecnico europeo e
Organismo di Certificazione ed Ispezione ai fini della marcatura
CE, relativamente ai prodotti e sistemi destinati alle opere di
ingegneria strutturale e geotecnica, anche in zone a rischio
sismico, per i quali è di prioritaria importanza garantire il
rispetto del requisito essenziale n. 1 (articoli 5 e 8 del DPR
246/93)
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In quali casi può essere rilasciato l’ETA?
1) per prodotti per i quali NON ESISTE una norma
armonizzata, né una un mandato della Commissione per una
norma armonizzata, e per i quali LA COMMISSIONE
RITIENE IMPOSSIBILE O PREMATURA l’elaborazione di
una norma armonizzata
2) per prodotti che, PER CARATTERISTICHE
INTRINSECHE O PER L’USO PREVISTO, si discostino
notevolmente dalle categorie di prodotti considerate dalle
norme armonizzate o dalle norme nazionali riconosciute
3) per prodotti che, pur esistendo già un mandato per una
norma armonizzata, esistono d’altra parte ANCHE
ORIENTAMENTI per il benestare tecnico europeo
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Contenuto di un benestare tecnico europeo ETA
•
•
•
Descrizione del prodotto e dell’uso previsto
Caratteristiche essenziali (“regulatory”) del prodotto
espresse in termini armonizzati a livello europeo (ad es.
isolamento termico)
Disposizioni riguardanti:
• uso ed installazione del prodotto, per quanto applicabile
• valutazione ed attestazione della conformità
• Compiti del produttore
• Compiti degli Organismi notificati da coinvolgere per la prova,
l’ispezione e la certificazione del prodotto, ove rilevante
• marcatura CE ed informazioni di accompagnamento sulle
caratteristiche e sulle prestazioni del prodotto
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L’attività del Servizio Tecnico Centrale nel
rilascio di benestare tecnici europei
Il Servizio Tecnico Centrale ha rilasciato i seguenti
BTE:
n. 3 benestare tecnici relativi ad
ancoranti strutturali ETAG 001
n. 2 benestare tecnici con attività in via di conclusione
relativi a
dispositivi per la post tensione per
c.a.p. ETAG 013
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Abilitazione degli Organismi di certificazione,
ispezione e prova ai fini della marcatura CE dei
prodotti da costruzione
Agli organismi di certificazione, ispezione e/o prova ai fini
della marcatura CE sui prodotti da costruzione, l'abilitazione
è rilasciata con decreto del Presidente del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici, previa istruttoria, quando i prodotti o
sistemi sono destinati alle opere di ingegneria
strutturale e geotecnica e per i quali è di prioritaria
importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n.
1 (resistenza meccanica e stabilità). (art.9 comma 3 del
DPR 246/93)
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Requisiti degli Organismi (DM 9 maggio 2003, n. 156)
Possono ottenere l’abilitazione, le società di persone o capitali….che
possiedono i seguenti requisiti:
1) operano da almeno due anni nell’ambito di controlli e/o
delle prove ovvero delle valutazioni sui prodotti da
costruzione
2) applicano al loro interno regole e procedure che
garantiscono l’indipendenza e l’imparzialità
dell’organismo nonché competenza e affidabilità nel
rilascio dell’attestato di conformità, secondo quanto stabilito
nell’allegato IV della direttiva 89/106/CE ed in coerenza
con quanto indicato nelle norme tecniche della serie UNI –
EN 45000
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Istruttoria sull’istanza (DM 9 maggio 2003, n. 156)
L’istruttoria si conclude entro 120 giorni dalla data di ricezione e si
effettua mediante:
1) esame e valutazione della documentazione prodotta
2) ispezioni presso le strutture dell’organismo richiedente
l’abilitazione, nonché presso le strutture di eventuali soggetti
convenzionati con lo stesso
Il Servizio Tecnico Centrale chiede i chiarimenti e le integrazioni
necessari: in tal caso il termine di 120 giorni è sospeso e riprende a
decorrere dal momento del ricevimento della documentazione o dei
chiarimenti richiesti.
L’abilitazione è rilasciata con decreto del Presidente del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici entro 30 giorni dalla conclusione
dell’istruttoria ed è valida per sette anni.
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Attività del Servizio Tecnico Centrale riguardo al
rilascio
delle
abilitazioni
agli
Organismi
di
certificazione, ispezione e prova
Ad oggi, il Servizio Tecnico Centrale ha rilasciato n.
40 decreti di abilitazione riguardanti n. 21 Organismi
di certificazione, ispezione e prova, distribuiti
uniformemente su tutto il territorio nazionale
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Vigilanza sugli Organismi di certificazione, ispezione e
prova (art. 9 DPR 246/93)
Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, il
Ministero dell’interno ed il Ministero dei lavori pubblici (oggi
Ministero delle Infrastrutture – Servizio Tecnico Centrale),
vigilano sull’attività degli organismi abilitati e, se rilevano
il venir meno del soddisfacimento dei criteri di valutazione
fissati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, del Ministro dei lavori pubblici (oggi Ministro
delle infrastrutture) e del Ministro dell’interno, sentito il
Consiglio Superiore dei lavori pubblici,….(omissis)….
promuovono la revoca delle abilitazioni rilasciate.
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Vigilanza sugli Organismi di certificazione, ispezione e
prova (art. 8 DM 156/2003)
Il Servizio Tecnico Centrale provvede inoltre alla revoca
dell’abilitazione qualora accerti:
a)
l’inosservanza alle disposizioni del DM 156/2003, in
particolare a quelle riguardanti l’imparzialità e
l’indipendenza dell’organismo, la gestione dell’attività
oggetto dell’abilitazione, l’operato del direttore tecnico, il
rispetto del manuale di qualità, del tariffario, delle eventuali
agevolazioni procedurali previste;
b)
per gli organismi di prova, la mancanza o l’inefficienza
delle attrezzature previste, del controllo di taratura delle
attrezzature, la mancanza di correttezza e competenza
nell’esecuzione di prove
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Predisposizione dei Decreti attuativi previsti dall’art. 6 del
DPR 246/93
L’art. 6 del DPR 246/93, al comma 3, prevede che “i prodotti da
costruzione siano “individuati con decreto del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, del
Ministro dell’interno e del Ministro dei lavori pubblici” e
che, inoltre, al comma 4, “Con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, del Ministro dell’interno e del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, sono indicati i metodi di controllo della
conformità”.
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Predisposizione dei Decreti attuativi previsti dall’art.
6 del DPR 246/93
I decreti redatti ai sensi dell’art.6, comma 4, del DPR 246/93
definiscono, pertanto, i sistemi di attestazione della
conformità dei prodotti e rendono vincolante la
dichiarazione di quelle caratteristiche ritenute necessarie
ai fini del rispetto del requisito essenziale n. 1
(Resistenza meccanica e stabilità).
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Predisposizione dei Decreti attuativi previsti
dall’art. 6 del DPR 246/93
Ad oggi sono stati pubblicati n. 3 decreti interministeriali relativi
ai seguenti prodotti: appoggi strutturali, geotessili ed
aggregati.
Sono stati predisposti ulteriori n. 3 schemi di decreti di
recepimento relativi alle seguenti famiglie di prodotti: elementi
prefabbricati in calcestruzzo, appoggi strutturali ed
aggregati.
Si completerà così il recepimento delle norme armonizzate
appartenenti alle famiglie degli appoggi, degli aggregati e
degli elementi prefabbricati in calcestruzzo.
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DM 11.04.2007
Aggregati
Allegato 1
Prodotti e
riferimenti alle
relative norme
armonizzate
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DM 11.04.2007
Aggregati
Allegato 2
Sistemi di
attestazione
della
conformità
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Aggregati
All. 3
DM 11.04.2007
Dichiarazione
del fabbricante
delle
caratteristiche
in funzione
dell’uso previsto
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Vigilanza sul mercato (art. 11 DPR 246/93)
1. Al fine di verificare la conformità dei prodotti da costruzione alle prescrizioni
del DPR 246/93, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, il
Ministero dell’interno ed il Ministero dei lavori pubblici (oggi Ministero delle
Infrastrutture), ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze, hanno
facoltà di disporre verifiche e controlli, … , mediante i propri uffici centrali o
periferici,…….
2. A tal fine è consentito alle persone incaricate:
a) l’accesso ai luoghi di fabbricazione, di immagazzinamento o di uso
dei prodotti;
b) l’acquisizione di tutte le informazione necessarie all’accertamento;
c) il prelievo di campioni per l’esecuzione di esami e prove.
3. I prodotti, che risultino non muniti del marchio di conformità CE, o
dell’attestato di conformità, o del benestare tecnico europeo, o ne siano
comunque privi devono essere immediatamente ritirati dal commercio e non
possono essere incorporati o istallati in edifici.
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Il Servizio Tecnico Centrale e il Comitato Permanente
Per verificare l’applicazione della Direttiva 89/106/CE è
stato istituito un “Comitato Permanente per la
costruzione” – SCC (Standing Committee on
Construction)con la rappresentanza di tutti gli Stati Membri.
Il Comitato permanente per la costruzione può, a richiesta
del proprio Presidente o di uno Stato membro, esaminare
qualsiasi problema dovesse sorgere in sede di attuazione e
applicazione pratica della Direttiva.
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Il Servizio Tecnico Centrale e il Comitato Permanente
Fino ad oggi si sono tenute 66 riunioni alle quali ha
costantemente partecipato il Servizio Tecnico Centrale, quale
rappresentante del Comitato Permanente per l’Italia,
nominato dal Ministro dei lavori pubblici (oggi Ministro delle
infrastrutture).
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Il Servizio Tecnico Centrale e l’ENC – Gruppo di lavoro
per l’implementazione degli Eurocodici
Fino ad oggi si sono tenute 15 riunioni dell’ENC alle
quali ha costantemente partecipato il Servizio Tecnico
Centrale, quale rappresentante dell’Italia in seno al
Gruppo di Corrispondenti Nazionali per gli Eurocodici
(ENC - Eurocodes National Correspondents)
“The Commission will consider any ENCs’ meeting as a forum
related to the implementation of the Eurocodes system. The main
objective of these forums will be to develop and facilitate the
exchange of opinions, documents and experiences between all the
parties concerned”
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Il Servizio Tecnico Centrale e l’ENC – Gruppo di lavoro
per l’implementazione degli Eurocodici
Recentemente si è intensificata l’azione del Servizio Tecnico
Centrale in seno all’ENC. Ciò ha riguardato sostanzialmente
l’attività connessa con le nuove Norme tecniche per le
costruzioni,
norme
finalmente
COERENTI
con
gli
Eurocodici, vicine per formato agli Eurocodici, ove per
formato si intende l’impostazione scientifica ma anche le
modalità di trattazione degli argomenti in modo che gli
Eurocodici possono essere un utile documento di riferimento
per le Norme tecniche per le costruzioni.
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Il Servizio Tecnico Centrale e l’EOTA
L’EOTA – European Organisation for Technical Approvals
è la struttura che riunisce gli organismi europei per il
rilascio del Benestare Tecnico Europeo (BTE).
L’EOTA ha sede a Bruxelles.
Il Servizio Tecnico Centrale è, ai sensi del DPR 246/93,
organismo portavoce dello Stato Italiano presso l’EOTA.
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Il Servizio Tecnico Centrale e l’EOTA
Il Servizio Tecnico Centrale partecipa costantemente ai
lavori dell’EOTA, che si esplicano sostanzialmente
attraverso l’Executive Commission (simile al Consiglio
di Amministrazione) e il Technical Board (sorta di
Comitato plenario per le discussioni di merito).
Fino ad oggi si sono tenute 62 riunioni dell’Executive
Commission e 60 riunioni del Technical Board.
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Il Servizio Tecnico Centrale e l’EOTA
Il Servizio Tecnico Centrale presiede il Project Team 10
(PT10), che è un gruppo di lavoro “orizzontale” dell’EOTA.
Obiettivo del PT 10 è quello di elaborare Linee Guida per i
Gruppi di lavoro EOTA su come caratterizzare i prodotti da
costruzione in modo tale che le prestazioni dei prodotti stessi
siano compatibili con le regolamentazioni nazionali e regionali
per le costruzioni in zone sismiche.
Ad esempio indicando le caratteristiche prestazionali dei
prodotti ed i relativi metodi di valutazione e prova tali da
consentire l’uso in zone sismiche.
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La Carta dei Servizi
La Carta dei servizi erogati dal Servizio tecnico centrale
è uno strumento di informazione e comunicazione con gli
Utenti e vuole rispondere all’esigenza e alla volontà di una
costante ricerca di migliorare la qualità dei servizi resi,
attraverso l’incremento dell’efficienza e la
razionalizzazione ed ottimizzazione delle procedure
interne.
Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale
I materiali e prodotti strutturali e le Norme tecniche
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I materiali ed i prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere
soggette alle presenti norme, devono rispondere ai requisiti indicati
nel seguito.
I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:
identificati univocamente a cura del produttore, secondo le
procedure applicabili;
qualificati sotto la responsabilità del produttore, secondo le
procedure applicabili;
accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica
della documentazione di qualificazione, nonché mediante eventuali
prove sperimentali di accettazione.
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I materiali e prodotti strutturali e le Norme tecniche
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In particolare, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono
configurarsi i seguenti casi:
(A) marcatura CE materiali e prodotti per uso strutturale per i quali sia disponibile una
norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo
di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se in possesso della Marcatura
CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD), recepita in Italia dal
DPR 21/04/1993, n.246, così come modificato dal DPR 10/12/1997, n. 499;
(B) Qualificazione Nazionale materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia
disponibile una norma armonizzata ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i
quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti
norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma
armonizzata, il produttore abbia volontariamente optato per la Marcatura CE;
(C) marcatura CE con BTE o Certificato di Idoneità Tecnica materiali e prodotti per
uso strutturale innovativi o comunque non citati nel presente capitolo e non ricadenti in
una delle tipologie A) o B). In tali casi il produttore potrà pervenire alla Marcatura CE in
conformità a Benestare Tecnici Europei (ETA), ovvero, in alternativa, dovrà essere in possesso
di un Certificato di Idoneità Tecnica all’Impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla
base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.;
(EQUIVALENZA) Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati
materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecniche qualora dette specifiche garantiscano un
livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata
attraverso procedure all’uopo stabilite dal STC sentito lo stesso Consiglio Superiore .
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Servizio Tecnico Centrale
Approvazione delle nuove Norme tecniche per
le costruzioni
Con DM 14 gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, Suppl. Ordinario n.
30, sono state approvate le nuove Norme tecniche per
le costruzioni.
Il Capitolo 3.6 delle Norme è dedicato alla trattazione
dell’azione Incendio e nel Capitolo 4 delle Norme è trattata la
resistenza al fuoco per le costruzioni civili e industriali.
Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale
GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
THANKS FOR YOUR ATTENTION!
aicap – Roma, 8 febbraio 2008
Ing. Pietro Ciaravola – Servizio Tecnico Centrale
Ing. Bruno Santoro – Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
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