IL CONSIGLIO DEI MINISTRI EUROPEO LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO Il Consiglio è composto, ai sensi dell'art. 16 del Trattato sull’Unione europea da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale che possa impegnare il governo dello Stato membro, scelto in funzione della materia oggetto di trattazione. La presidenza del Consiglio è assunta a rotazione da uno Stato membro ogni sei mesi. Dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona le formazioni sono dieci: ● Affari generali; ● Affari esteri; ● Affari economici e finanziari; ● Agricoltura e pesca; ● Giustizia e affari interni; ● Occupazione, politica sociale, salute e consumatori; ● Competitività; ● Trasporti, telecomunicazioni ed energia; ● Ambiente; ● Istruzione, gioventù e cultura. POTERI E COMPITI DEL CONSIGLIO ● Il Consiglio esercita la funzione legislativa e la funzione di bilancio; ● Coordina le politiche economiche generali degli Stati membri; ● Definisce e implementa la politica estera e di sicurezza comune; ● Conclude, a nome dell'Unione, accordi internazionali tra l'Unione e uno o più Stati o organizzazioni internazionali; ● Coordina le azioni degli Stati membri e adotta misure nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO La Presidenza del Consiglio spetta a ciascuno Stato membro per la durata di un semestre, secondo un turno stabilito da una deliberazione unanime dello stesso Consiglio. FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO... Gli atti del Consiglio possono assumere la forma di regolamenti, direttive, decisioni, azioni comuni o posizioni comuni, raccomandazioni oppure pareri, conclusioni, dichiarazioni e risoluzioni. ...LE DELIBERAZIONI Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza semplice, qualificata o all'unanimità. Dal 1 novembre 2014 le decisioni saranno prese mediante il sistema della "doppia maggioranza", per cui una decisione a maggioranza qualificata dovrà avere il supporto del 55% degli Stati membri (minimo di 15) che rappresentino il 65% della popolazione europea, in caso di proposta di atto presentato dalla Commissione, o del 72% degli Stati membri (20/27), che rappresentino sempre il 65% della popolazione europea, qualora la proposta non abbia origine dalla Commissione o dall'Alto rappresentante. Claudia Limbrici, 2°G