Notiziario
dell' Ordine provinciale dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri di Ravenna
Anno 2003
Numero 3
Notiziario provinciale dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Ravenna. Organo Ufficiale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Ravenna.
Autorizzazione del Tribunale di Ravenna n.1117 del 20/aprile/1998. Sped. in a.p. art.2 comma 20/c legge 662/96. D.C.I. Ravenna - Tassa pagata.
DIRETTORE RESPONSABILE: Dott. Tino Casetti. PROPRIETÀ: Dott. Stefano Falcinelli. REDAZIONE: Via A.De Gasperi 19 - Ravenna tel. 0544-212625 Fax:054432276 E-mail: [email protected]
TERAPIA DEL DOLORE
Il Presidente della FNOMCeO, Dott. Giuseppe Del Barone, ci ha inviato una
nota del Ministero della Salute, qui di seguito riportata, che ha come finalità la maggiore sensibilizzazione degli operatori sanitari sul tema della
"Terapia del Dolore".
Roma, 2 luglio 2003
Caro Collega,
In Italia il problema del dolore cronico grave da cancro e del dolore da
patologia degenerativa è ancora oggi trattato in modo difforme e talora
non adeguato alle indicazioni suggerite dalle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
SCS.URSICINUS
Trattare il paziente con dolore è un obbligo morale di tutti gli operatori
sanitari che non può essere disatteso.
Recenti analisi sui consumi della morfina e degli oppiacei similari in Italia mostrano un paese che non risponde ai reali bisogni dei pazienti che
necessitano di tali trattamenti.
Il Ministero della Salute, nell’intento di supportare gli operatori sanitari
nelle cure dei pazienti affetti da dolore grave in corso di patologia neoplastica
o degenerativa, ha promossa e promuove le seguenti iniziative:
a) Emanazione dei decreto del Ministro della salute del 4 aprile 2003 “Modifiche ed integrazioni del OM 24/05/2001 concernente: Approvazione
del ricettario per la prescrizione dei farmaci di cui all’allegato III-bis al
decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n 309, introdotto dalla legge 8 febbraio 2001, n.12", che introduce significativi cambiamenti per la compilazione delle ricette, quali:
- prescrizione senza obbligo di dover utilizzare le “tutte lettere” per descrivere il medicinale e la posologia;
- eliminazione dell’obbligo di indicare l’indirizzo di residenza del paziente;
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interno:
TERAPIA DEL DOLORE .............................................. pag.
Modifiche introdotte dal DM 04.04.2003 ....................... pag.
POLIZZA "TUTELA GIUDIZIARIA" ................................ pag.
• P R I V A C Y • ............................................................ pag.
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- eliminazione dell’obbligo, da parte dei prescrittore, di conservare per sei mesi la
copia della ricetta a sé destinata;
- prescrizione di medicinali contenenti buprenorfina in tutte le torme farmaceutiche.
Eventuali dubbi interpretativi o operativi, che dovessero sorgere negli operatori sanitari, possono essere risolti consultando il sito internet www.ministerosalute.it o rivolgendosi al servizio FARMACI-line al numero verde 800 571 661.
b) Istituzione della COMMISSI0NE in materia di Terapia del Dolore che, al fine di
offrire agli operatori sanitari una risposta reale alle esigenze dei paziente con dolore
grave da cancro o degenerativo, si propone di:
· definire un programma di formazione obbligatorio sulla terapia del dolore per gli
operatori sanitari nell’ambito del programma ECM;
· pubblicare un Opuscolo sulla terapia del dolore, da inviare a tutti gli operatori sanitari coinvolti nel settore;
· definire, d’intesa con l’Osservatorio Nazionale sull’impiego dei Medicinali, un programma di monitoraggio dei consumi degli oppiacei, individuando le variabilità e te
differenze tra Regioni e singole ASL.
Le iniziative promosse nell’ambito della terapia dei dolore e delle cure palliative si
inseriscono in una serie di attività che il Ministero della Salute intende realizzare e che
comprendono anche:
· la riunione in rete dei centri oncologici di eccellenza
· la riduzione delle liste di attesa;
· la ricerca oncologica;
· la promozione degli stili di vita.
Ulteriori informazioni sulle attività del Ministero della salute saranno presto disponibili
sul Bollettino d’informazione sui Farmaci (BIF) e sul sito internet: www.ministerosalute.it
Conto molto sulla Sua sensibilità al problema dei sollievo dei dolore cronico, perché a
questa sensibilità è legato, almeno in parte, il grado di civiltà su cui il nostro Paese
viene misurato, Con i più cordiali auguri e ringraziamenti.
Prof. Girolamo Sirchia
Le principali modifiche introdotte
dal DM 04.04.2003
Il DM 04.04.2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 122 del 28.5.2003 ed in vigore dal 29 maggio 2003,
ridetermina la forma e il contenuto dei ricettari idonei
alla prescrizione dei farmaci analgesici oppiacei di cui
alla legge 08.02.2001 n.12.
I 10 farmaci che godono delle agevolazioni
prescrittive sono: Buprenorfina, Codeina,
Dildrocodeina, Fentanyl, Idrocodone, Metadone,
Morfina, Ossicodone, Ossimorfone, Idromorfone.
Le principali modificazioni introdotte e le note della
Regione Emilia Romagna in merito all’ applicazione
del DM 4 aprile 2003 possono così riassumersi:
Art.1
Sostituzione dell’allegato 2 del DM 24.05.01 con gli allegati 1, 2 e 3 del DM 04.04.03, con conseguenti:
- nuove indicazioni rispetto al frontespizio del
blocchetto del ricettario, presente anche in diverse
lingue.
- modifiche alle norme d’uso della ricetta:
• non è più presente il vincolo per i prescrittori di scrivere in tutte lettere i numeri indicanti dosaggi, quantità, modi e tempi di assunzione dei farmaci prescritti
(come peraltro precisato nella nota ministeriala prot.
800.UCS/AG/4261 del 9 giugno 2003).
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• non è più presente l’obbligo per il prescrittore di
conservare le terze copie delle prescrizioni ai pazienti
per 6 mesi, mentre permane l’obbligo della conservazione della copia dell’autoricettazione per due anni.
Art.2
Estensione dell’utilizzo del ricettario anche ai medicinali a base di buprenorfina orale (sino ad ora riservato alla forma iniettabile) impiegata nella terapia del
dolore severo in corso di patologia neoplastica o
degenerativa per una cura di durata non superiore a
trenta giorni (naturalmente applicabile ai medicinali
a base di buprenorfina con indicazione del trattamento del dolore).
Art.3
Estensione dell’utilizzo del ricettario ai medicinali contenenti farmaci stupefacenti (compresi nelle tabelle
I, II, III di cui all’art. 14 del DPR 309/90, e compresi
nell’allegato III-bis della Legge 8 febbraio 2001, n.
12) in associazioni farmaceutiche con altri medicinali, collocate nella Tab. V DPR 309/90, ed incluse nelle tabelle n. 5 della F.U. vigente, quando impiegati
nella terapia del dolore severo in corso di patologia
neoplastica o degenerativa per una terapia non superiore a trenta giorni.
Art.4
Conferma che le ricette con prescrizioni di medicinali compresi nelle Tab. I, II, III e IV di cui all’art. 14 del
DPR 309/90 dopo la spedizione mantengono l’obbligo di registrazione nel registro di entrata e uscita e
devono essere conservate dal farmacista per 5 anni
a partire dall’ultima registrazione (art. 60 DPR 309/
90).
Precisazione che le ricette con prescrizioni di medicinali in associazione (vedi ART. 3 sopracitato), dopo
la spedizione devono essere conservate dal farmacista per sei mesi (commma 1 art. 71 DPR 309/90).
Art.6
Precisazione che nel periodo di tempo necessario
alla stampa e alla distribuzione dei ricettari i medici e
i veterinari sono autorizzati ad usare i ricettari approvati con DM 24.05.01, sino al completo esaurimento
delle scorte, rispettando però le norme d’uso introdotte dal DM 04.04.03.
In relazione ai positivi esiti del monitoraggio svolto
nella nostra regione sulla distribuzione dei primi
ricettari “a ricalco” consegnati nell’anno 2002 (DM
24.05.01) e sul fabbisogno per l’anno 2003, il modello di ricetta ministeriale “madre-figlia” non può più
essere utilizzato per le prescrizioni di cui alla legge
12/01.
Art.7
Abrogazione del DM 04.05.87 del Ministero della Sanità, concernente il “Regime di vendita al pubblico dei farmaci contenenti buprenorfina” e del DM 15.05.90 del
Ministero della Sanità, concernente “ Modificazioni al
prontuario terapeutico e condizioni di prescrivibilità a
carico del SSN di preparazioni galeniche a base di morfina cloridrato per uso parenterale”.
POLIZZA “TUTELA GIUDIZIARIA”
Accordo FNOMCeO - Winterthur Assicurazioni spa.
Il Consiglio Nazionale della FNOMCeO svoltosi il 4-5 luglio u.s. ha approvato la proposta del Presidente Dr. G. Del Barone, di garantire a tutti i professionisti italiani, la possibilità di sottoscrivere, a titolo personale,
una polizza denominata “Tutela Giudiziaria”,
al costo annuo di Euro 30,00 cadauna.
L'attivazione delle garanzie della polizza,
operativa dal 10/7/2003, è immediata senza alcun vincolo sul numero minimo di adesioni.
La polizza prevede:
• Massimali per sinistro senza limite per
anno assicurativo di Euro 26.000,00
• Premio annuo Euro 30,00 (sarà cura della
Compagnia prevedere una riduzione del premio annuo ad Euro 25,00 nel caso si dovesse
superare il numero delle 25.000 adesioni).
• E' prevista, inoltre, nelle garanzie una
retroattività di due anni, con il presupposto
che la conoscenza dell'evento comportante
la responsabilità sia avvenuta successivamente alla decorrenza delle garanzie.
Il Medico per aderire dovrà compilare la
scheda di adesione, effettuare il versamento, inviare tutto via fax allo 06.8272038 ed
entrerà in garanzia immediatamente.
Per informazioni la compagnia Winterthur
ha già messo a disposizione di tutti coloro
che volessero sottoscrivere la polizza in questione, il seguente numero verde 800595959
oppure 06.86895944 - 06.86890046, recapito fax: 06.8272038, indirizzo e-mail:
[email protected].
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P R I V A C Y
La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato l’atteso
Codice in materia di protezione dei dati personali che entrerà in vigore il 1° gennaio 2004, e
sostituirà la legge n. 675/1996 e molte disposizioni di legge e di regolamento.
Il testo, figura nella G.U. 29 luglio 2003, Serie
generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/
L (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
Ispirato all’ introduzione di nuove garanzie per
i cittadini, alla razionalizzazione delle norme esistenti e alla semplificazione, il testo unico in
materia di protezione dei dati personali, riunisce
in unico contesto la legge 675/1996 e gli altri
decreti legislativi, regolamenti e codici
deontologici che si sono succeduti in questi anni,
e contiene anche importanti innovazioni in ambito sanitario che hanno provocato perplessità,
critiche ed una presa di posizione della FNOMCeO.
Il Codice prevede la semplificazione dell’informativa da rilasciare ai pazienti e permette di manifestare il consenso al trattamento dei dati con
una unica dichiarazione resa al medico di famiglia o all‘ organismo sanitario (il consenso vale
anche per la pluralità di trattamenti a fini di saIl Consiglio Nazionale della FNOMCeO, riunito in
Roma il 4 e 5 luglio 2003,
presa visione del decreto 27 giugno 2003 sulla privacy in ambito di Servizio Sanitario Nazionale,
rileva l’inadeguatezza della normativa predisposta
dal decreto ove prevalgono aspetti di garanzia burocratica sui reali contenuti di rapporto fiduciario;
segnala come l’applicazione di tale normativa rappresenterà un ulteriore appesantimento burocratico nel rapporto tra medico e paziente, a scapito del
tempo dedicato all’ascolto e alla comprensione delle
problematiche assistenziali;
ribadisce la prevalente valenza etica del codice di
deontologia a tutela del cittadino in tutti i percorsi
dell’assistenza medica;
prende atto con preoccupazione della possibile apertura di contenziosi di rilievo penale su aspetti puramente formali di applicazione della normativa;
prende atto altresì del fatto che tale normativa
vanificherà gli sforzi della Regione, tesi a concordare con la professione medica momenti di verifica
dell’appropriatezza e dell’efficacia delle prestazioni sanitarie.
CHIEDE
pertanto una urgente revisione della normativa impegnando il Presidente e tutto il Comitato Centrale
ad operare in primo luogo ai fini di una modifica legislativa che, rispettando la normativa CEE e sul-
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lute erogati da distinti reparti e unità dello stesso organismo, nonché da più strutture
ospedaliere e territoriali).
Vengono inoltre codificate misure per il rispetto
dei diritti del paziente: distanze di cortesia, niente
appelli nominativi dei pazienti in sala di attesa,
certezze e cautele nelle informazioni telefoniche
e nelle informazioni sui malati ricoverati, estensione delle esigenze di riservatezza anche agli
operatori sanitari non tenuti al segreto professionali.
Viene introdotta la possibilità di non rendere
immediatamente identificabili in farmacia gli
intestatari
di
ricette
attraverso
un
marchingegnoso meccanismo di tagliandi
"separabili e riunibili".
Per i dati genetici viene previsto il rilascio di
un ‘apposita autorizzazione da parte del Garante,
sentito il Ministro della salute.
Il Consiglio Nazionale della FNOMCeO del 4 5 luglio ha espresso le sue perplessità approvando la mozione d'ordine presentata dal Dott.
Cosimo Nume (TA) qui sotto riportata.
l’esempio di altri Paesi comunitari, renda implicito il
consenso al trattamento dei dati sanitari a fini di
diagnosi e cura nell’ambito del SSN, fermo restando il diritto del cittadino di richiedere, qualora lo
desideri, ulteriori e specifici interventi di tutela.
In subordine, e nelle more di una modifica legislativa, impegna gli stessi Organi istituzionali a richiedere urgenti interventi di revisione al sopra richiamato decreto tendenti a:
- ritenere implicito il consenso al trattamento dei
dati sanitari per i cittadini iscritti al SSN in precedenza all’entrata in vigore del decreto, fermo restando il diritto per ciscun cittadino di ottenere,
qualora lo desideri, ulteriori e specifici interventi
di tutela;
- ripristinare la precedente normativa per la redazione delle ricette e delle prescrizioni mediche,
in considerazione del fatto che le ricette e le prescrizioni vengono consegnate dal medico al cittadino il quale rimane l’ultimo soggetto che ne determina l’utilizzo; anche in questo caso rimarrebbe fermo il diritto per ciascun cittadino di ottenere, qualora lo desideri, ulteriori e specifici interventi di
tutela.
IMPEGNA infine gli organi istituzionali della Federazione a richiedere una depenalizzazione della normativa sulla privacy in ambito sanitario, normativa
che trova nel potere disciplinare degli Ordini ampie
ed efficaci possibilità sanzionatorie.
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Notiziario n. 3