COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE SALUTE E TUTELA DEI CONSUMATORI Direzione B – Questioni relative ai consumatori Attività comunitarie a sostegno della politica dei consumatori Decisione n. 20/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 dicembre 2003 INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PER PROGETTI SPECIFICI VADEMECUM ESPLICATIVO 2004 Commissione europea, B-1049 Bruxelles - Belgio. Telefono: (32-2) 296 06 31 INDICE 1. INFORMAZIONI GENERALI 1.1 TESTI APPLICABILI 1.2. CONTRIBUTI FINANZIARI 1.3 PAESI INTERESSATI 2. PREPARAZIONE E PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA 2.1. MODULO DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO FINANZIARIO 2.2. DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI A INTEGRAZIONE DEL MODULO 2.3. PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 3. CRITERI DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI FINANZIARI 3.1 CRITERI DI AMMISSIBILITA 3.2. CRITERI DI SELEZIONE 3.3. CRITERI DI ATTRIBUZIONE 4. INFORMAZIONI FINANZIARIE 4.1. PREVENTIVO 4.2. SPESE 4.3. ENTRATE 4.4. MODIFICA DEL PREVENTIVO 4.5. CALCOLO DELL'IMPORTO DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO 5. PROCEDURA DI SELEZIONE 6. CONVENZIONE E PAGAMENTI 6.1. STIPULA DI UNA CONVENZIONE 6.2. PAGAMENTI E TRASMISSIONE DELLE RELAZIONI 7. CONTATTI 2 Il presente documento è inteso a fornire informazioni utili agli organismi richiedenti in sede di compilazione della loro domanda di contributo finanziario. I candidati sono invitati a leggere il presente vademecum con attenzione prima di rispondere all'invito a presentare proposte. 1. INFORMAZIONI GENERALI 1.1. Testi applicabili Diversi sono i testi che contemplano la possibilità di erogare contributi finanziari con fondi comunitari per il finanziamento di progetti specifici e che fissano le norme che disciplinano la gestione di tali contributi finanziari. La decisione n. 20/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, è il testo che autorizza giuridicamente l'erogazione di contributi finanziari per il finanziamento di progetti specifici nel quadro della politica dei consumatori negli anni compresi tra il 2004 e il 2007. Il programma di lavoro annuale "Politica dei consumatori", dal canto suo, stabilisce la dotazione finanziaria assegnata ogni anno ai progetti specifici. A titolo del 2004 l'importo previsto è di 2.500.000 euro. L’invito a presentare proposte precisa i settori che potranno beneficiare di contributi finanziari e indica i diversi criteri di concessione. Dal momento della sua pubblicazione gli organismi interessati possono presentare domanda per ottenere un contributo finanziario. Infine il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e le sue modalità di esecuzione precisano le norme applicabili a tutti i contributi finanziari erogati utilizzando fondi comunitari. È il complesso di questi testi che determina e giustifica l'insieme della procedura istituita per l'erogazione di contributi finanziari per progetti specifici, procedura che è illustrata nella presente guida. 1.2. Contributi finanziari In linea di principio il contributo finanziario non può superare il 50% dell'importo delle spese connesse alla realizzazione delle attività ammissibili. L'articolo 6, paragrafo 5, della decisione n. 20/2004/CE autorizza tuttavia l'erogazione di contributi comunitari che possono raggiungere il 75% del costo dell'azione per taluni progetti la cui definizione spetta alla Commissione. Per il periodo 2004-2007 la Commissione propone di dare la preferenza ai progetti cui partecipano le organizzazioni dei consumatori dei nuovi Stati membri e più in particolare: 3 I progetti proposti dalle organizzazioni dei consumatori finalizzati ad accelerare l'applicazione concreta dell'acquis comunitario in materia di protezione dei consumatori nei nuovi Stati membri. A titolo del 2004 sono più in particolare interessati i progetti che contribuiscono all'accelerazione della concreta applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti. I progetti proposti non implicano la creazione di un partenariato tra organizzazioni di consumatori di paesi diversi in quanto l'applicazione della direttiva 2001/95/CE si differenzia necessariamente da un paese all'altro. I progetti possono essere proposti da una sola organizzazione, ma una cooperazione tra più organizzazioni dei consumatori di uno stesso paese costituirà un vantaggio. I progetti di collaborazione tra le organizzazioni dei consumatori operanti a livello nazionale di almeno la metà di tutti gli Stati membri (13) e comprendenti almeno la metà dei nuovi Stati membri (5). Si tratta di favorire progetti di grande portata, implicanti un gran numero di associazioni. Alle 18 organizzazioni dei consumatori che devono costituire il "gruppo" possono aggiungersi altri organismi ammissibili. 1.3 Paesi interessati Sono ammissibili i progetti in provenienza dai quindici Stati membri attuali dell'Unione europea, dai dieci nuovi Stati membri, nonché dai paesi membri dell'EFTA/SEE, conformemente alle condizioni fissate nell'accordo SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia). Sono altresì ammissibili i progetti in provenienza da Bulgaria e Romania a condizione che tutte le prescrizioni definite negli accordi bilaterali rispettivi siano soddisfatte al momento della valutazione delle domande di contributo finanziario. 2. PREPARAZIONE E PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA La documentazione relativa alla domanda di contributo finanziario comprende: il modulo della domanda di contributo finanziario a titolo di un progetto specifico disponibile sul sito della Commissione: http://europa.eu.int/comm/consumers/tenders/information/grants/application_en.htm ; i documenti giustificativi richiesti nel modulo; la presentazione del progetto proposto dall'organismo richiedente comprendente un programma di lavoro. Il modulo contiene un elenco dei documenti da includere nella documentazione relativa alla domanda intitolato "Promemoria". Prima di trasmettere la loro domanda i candidati sono invitati a controllare tale elenco, al fine di escludere eventuali omissioni. 4 I documenti richiesti sono oggetto di una doppia trasmissione. Il modulo della domanda nonché la sintesi del progetto (cfr. allegato 1 del modulo) devono essere trasmessi in formato Word, per via elettronica ([email protected]), oppure su floppy-disk o su CD-Rom al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale Salute e tutela dei consumatori Direzione B – Questioni relative ai consumatori Ufficio B232 06/79 Rue Belliard, 232 B-1049 BRUXELLES L’intera documentazione (modulo, documenti giustificativi e presentazione del progetto) deve altresì essere trasmessa in tre copie, su supporto cartaceo, all'indirizzo sopra indicato. Il modulo su carta deve essere dattiloscritto (i moduli compilati a mano non verranno accettati), datato e firmato dal responsabile dell'organismo richiedente. Tutti gli altri documenti contenuti nel dossier cartaceo devono essere anch'essi firmati dal responsabile dell'organismo richiedente. La firma originale è richiesta soltanto su una delle tre documentazioni su carta, le altre due possono essere costituite da copie. La data limite per la trasmissione è precisata nell'invito a presentare proposte (fa fede la data del timbro postale). Le domande trasmesse via corriere o depositate personalmente all'indirizzo sopra indicato devono essere consegnate entro le ore 17.00. Le domande pervenute in ritardo saranno respinte. La versione su carta della documentazione fa fede sia ai fini del contenuto del dossier sia ai fini della verifica del rispetto della data limite di trasmissione. 2.1. Modulo della domanda di contributo finanziario Il modulo è suddiviso in 5 parti: informazioni generali sull'organismo richiedente; capacità finanziaria e operativa dell'organismo richiedente; qualità del progetto proposto; preventivo dettagliato; presentazione della domanda e firma. L’organismo richiedente può compilare il modulo in una delle 20 lingue ufficiali dell'Unione europea. Tale documento deve essere integralmente compilato, salvo indicazione contraria specificata nel modulo stesso. 2.2. Documenti giustificativi a integrazione del modulo Tali documenti costituiscono parte integrante della documentazione. Se non sono forniti contemporaneamente al modulo, la domanda è automaticamente respinta. La 5 Commissione potrà trovarsi nella condizione di chiedere informazioni aggiuntive nel corso della valutazione, ma non solleciterà i documenti mancanti. Alcuni dei documenti giustificativi sono da compilare e sono allegati al modulo della domanda: - sintesi del progetto: documento da redigere in inglese o in francese e da fornire sotto forma di documento Word a sé stante; - attestato di non esclusione; - attestato "fondi propri"; - attestato di impegno finanziario del partner (un attestato per partner); - eventuale scheda "seminario/conferenza". Il modulo per le coordinate bancarie è disponibile sul sito Europa: http://europa.eu.int/comm/consumers/tenders/information/grants/application_en.htm Gli altri documenti vanno forniti dall'organismo richiedente: - copia dello statuto dell'organismo richiedente; - copia del certificato di registrazione (esclusi gli organismi pubblici); - relazione recente sull'attività dell'organismo richiedente; - curriculum vitae del responsabile del progetto; - bilancio annuo o conti annuali dell'anno precedente dell'organismo richiedente (esclusi gli organismi pubblici). Fatta eccezione per la sintesi, i documenti giustificativi possono essere trasmessi in una delle 20 lingue ufficiali dell'Unione europea. 2.3. Presentazione del progetto L’organismo richiedente presenta il suo progetto nella forma che preferisce (al massimo 5 pagine dattiloscritte). Va comunque sempre inserito un programma di lavoro. La presentazione può essere redatta in una delle 20 lingue ufficiali dell'Unione europea. 3. CRITERI DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI FINANZIARI Con riguardo all'erogazione dei contributi finanziari il regolamento finanziario stabilisce tre tipi di criteri: criteri di ammissibilità, criteri di selezione, criteri di attribuzione. Tali criteri sono specificati nell'invito a presentare proposte, dopo essere stati sottoposti per parere al comitato consultivo degli Stati membri, come previsto dalla decisione n. 20/2004/CE. In sede di valutazione dei dossier relativi alle domande di contributi finanziari, i tre tipi di criteri sono esaminati nel seguente ordine: ammissibilità, selezione, attribuzione. Pertanto se i criteri di ammissibilità non sono soddisfatti, la domanda è definitivamente accantonata senza procedere all'esame degli altri criteri. Risulta pertanto indispensabile compilare integralmente il modulo e fornire tutti i documenti giustificativi richiesti. 6 3.1. Criteri di ammissibilità 3.1.1. Persone ammissibili L’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento finanziario precisa che "sono ammissibili le domande di sovvenzione, formulate per iscritto, presentate da persone giuridiche". Poiché soltanto gli organismi che dispongono di personalità giuridica possono beneficiare di un contributo finanziario, è indispensabile che sia comprovata la loro registrazione. L’articolo 7, paragrafo 4, della decisione n. 20/2004/CE precisa che nel settore della politica dei consumatori i contributi finanziari in materia di progetti specifici (azione 18) " (…) possono essere assegnati a qualsiasi persona giuridica o associazione di persone giuridiche, inclusi appropriati organismi pubblici indipendenti e organizzazioni regionali dei consumatori, che agisce in modo indipendente dal settore della produzione e del commercio e che è effettivamente responsabile per l'attuazione dei progetti". Le persone fisiche sono pertanto assolutamente escluse dagli inviti a presentare proposte in materia di politica dei consumatori. L'indipendenza dell'organismo richiedente dal settore della produzione e del commercio è attestata con una dichiarazione ai punti 1.12 e 1.13 del modulo. L'invito a presentare proposte precisa, peraltro, per ogni settore la categoria di persone giuridiche che risulta più particolarmente indicata. DOCUMENTI CHE L'ORGANISMO RICHIEDENTE DEVE FORNIRE: - Copia dello statuto; - copia del certificato di registrazione (esclusi gli organismi pubblici). 3.1.2. Candidati esclusi L’articolo 114, paragrafo 2, del regolamento finanziario stabilisce che "sono esclusi dal beneficio di sovvenzioni i richiedenti che, al momento della procedura di concessione di una sovvenzione, si trovino in una delle fattispecie di esclusione di cui agli articoli 93 e 94. I richiedenti devono attestare che non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 93". Sono pertanto esclusi i candidati: i quali siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere; nei confronti dei quali sia stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale; 7 che, in materia professionale, abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi elemento documentabile dalle amministrazioni aggiudicatrici; che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o con gli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse secondo la legislazione del paese dove sono stabiliti, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese dove dev'essere eseguito l'appalto; nei confronti dei quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione ad un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari delle Comunità; che, a seguito dell'aggiudicazione di un altro appalto o della concessione di una sovvenzione finanziati dal bilancio comunitario, sono stati dichiarati gravemente inadempienti nell'esecuzione, per inosservanza delle loro obbligazioni contrattuali. Sono esclusi dall'attribuzione di un appalto i candidati o offerenti che, in occasione della procedura di aggiudicazione dell'appalto in oggetto: si trovino in situazione di conflitto di interessi; si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della partecipazione all'appalto o che non abbiano fornito tali informazioni. In caso di false dichiarazioni possono essere inflitte sanzioni amministrative (esclusione dagli appalti e dalle sovvenzioni) nonché sanzioni pecuniarie (cfr. articolo 133 delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario). DOCUMENTO CHE L'ORGANISMO RICHIEDENTE DEVE COMPILARE: - Attestato di non esclusione (allegato 2 del modulo) 3.2. Criteri di selezione L’articolo 115 del regolamento finanziario stabilisce che "i criteri di selezione permettono di valutare la capacità del richiedente di realizzare l'azione o il programma di lavoro proposti". I criteri di selezione permettono di valutare la capacità finanziaria e operativa dell'organismo richiedente di eseguire l'azione proposta e di assicurarsi che il richiedente disponga di fonti di finanziamento stabili e sufficienti per proseguire le attività nel corso dell'esecuzione del progetto e per garantirne il cofinanziamento. Le disposizioni prescritte dal regolamento finanziario rendono quasi impossibile la candidatura di un organismo di recente costituzione o, ancor meno, in via di costituzione. 8 3.2.1. Capacità operativa del richiedente L’organismo richiedente deve fornire informazioni sulle sue qualifiche e sulle sue esperienze professionali. DOCUMENTI CHE L'ORGANISMO RICHIEDENTE DEVE FORNIRE: - Recente relazione sulle attività; - curriculum vitae del coordinatore del progetto e/o del responsabile del progetto; - eventuali riferimenti in merito alla partecipazione ad azioni finanziate dalla Commissione europea o alla sottoscrizione di convenzioni di sovvenzione o di contratti con i servizi della Commissione o altri organismi internazionali e Stati membri nel corso degli ultimi tre anni. 3.2.2. Capacità finanziaria del richiedente Possono ottenere un contributo finanziario soltanto gli organismi che dispongono di fonti di finanziamento stabili e sufficienti a garantire lo svolgimento della loro attività durante il periodo di realizzazione dell'azione sovvenzionata. I progetti specifici sono finanziati con fondi comunitari nella misura del 50% o del 75%: spetta pertanto all'organismo richiedente fornire gli elementi che consentano alla Commissione di accertare la disponibilità di un cofinanziamento per tutta la durata di realizzazione del progetto. La verifica della capacità finanziaria non riguarda gli organismi pubblici. L’organismo richiedente deve innanzitutto fornire informazioni sulle proprie fonti abituali di finanziamento. Per quanto riguarda più in particolare il progetto per il quale chiede un contributo finanziario, deve dimostrare di disporre di fondi propri e di poter contare su apporti finanziari da parte di eventuali partner o su altre fonti di finanziamento. Per le azioni il cui costo da finanziare è superiore a 300.000 euro per beneficiario (per partner del progetto), alla domanda dovrà essere allegata una relazione di revisione esterna redatta da un revisore dei conti riconosciuto. La valutazione della capacità finanziaria si basa altresì sull'esame del preventivo dettagliato del progetto. Questo aspetto è trattato nel capitolo 4 della presente guida. 9 DOCUMENTI CHE L'ORGANISMO RICHIEDENTE DEVE PRESENTARE: - Copia dei conti annuali dell'organismo richiedente per l'ultimo esercizio chiuso prima dell'introduzione della domanda (esclusi gli organismi pubblici); - eventualmente, relazione di un revisore dei conti esterno. DOCUMENTI CHE L'ORGANISMO RICHIEDENTE DEVE COMPILARE: - Attestato "fondi propri" (allegato 3 del modulo) (esclusi gli organismi pubblici); - attestato d'impegno finanziario del partner (allegato 4 del modulo): da far compilare, se del caso, a ciascun partner; - modulo relativo alle coordinate bancarie (disponibile al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/consumers/tenders/information/grants/application_en.htm ) 3.3. Criteri di attribuzione L’articolo 115 del regolamento finanziario precisa che "i criteri di attribuzione previamente enunciati nell'invito a presentare proposte permettono di valutare la qualità delle proposte presentate a fronte degli obiettivi e delle priorità fissati". Ai fini della valutazione alla luce dei criteri di attribuzione occorre compilare la parte 3 del modulo e fornire, nella forma ritenuta più opportuna dall'organismo richiedente, una descrizione dettagliata del progetto comprendente obbligatoriamente un programma di lavoro. Per il presente invito a presentare proposte i criteri di attribuzione sono di due ordini: - criteri che permettono di valutare la qualità dell'azione proposta; - criteri che consentono di valutare la qualità della domanda. Per essere ammessi i progetti devono imperativamente soddisfare, da una parte, i due criteri relativi alla qualità dell'azione e, dall'altra, ottenere un punteggio totale minimo del 70% per quanto riguarda la valutazione della qualità della domanda. 3.3.1. Qualità dell'azione proposta Oggetto di valutazione è in questo caso il valore del progetto. L'organismo richiedente deve indicare nel modulo in quale misura il suo progetto soddisfa i due seguenti criteri: 10 3.3.1.1. Dimensione europea del progetto: in che modo il progetto contribuisce alla politica europea dei consumatori quale è definita nella Strategia 20042006 e nella decisione n. 20/2004/CE? Il progetto deve dimostrare una buona conoscenza delle sfide comunitarie. L'organismo richiedente deve mettere in evidenza il legame tra il progetto proposto e tali priorità. Deve specificare anche il contributo che il progetto può dare al miglioramento dell'applicazione della politica europea dei consumatori. 3.3.1.2. Coerenza del progetto con altri programmi e iniziative comunitari L’organismo richiedente deve verificare che il suo progetto non rientri in un altro programma comunitario (salute, ambiente, ecc.). 3.3.2. Qualità della domanda: norme generali Oggetto di valutazione è in questo caso la concezione del progetto. Sulla base della descrizione dettagliata che ha fatto del progetto, l'organismo richiedente deve indicare in che modo la proposta ottempera ai criteri sotto indicati. Ogni criterio deve essere soddisfatto e occorre raggiungere un punteggio minimo di almeno la metà dei punti indicati. In totale, perché sia ammesso a beneficiare del contributo finanziario, il progetto deve ottenere un punteggio complessivo minimo del 70%. 3.3.2.1. Cooperazione efficace ed equilibrata tra i diversi partner per quanto riguarda la programmazione delle attività, la loro realizzazione e la partecipazione finanziaria (20%) A prescindere dalle dimensioni di ciascuno dei partner è opportuno assicurarsi della realtà del partenariato a tutti gli stadi del progetto e del grado di implicazione di ciascun partner. L’organismo richiedente spiegherà in particolare in quale modo le risorse (personale, strutture, esperienza, ecc.) disponibili dei vari partner si integrano a vicenda. Va precisato che un partenariato è accettabile anche in assenza di partecipazioni finanziarie di taluni partner, a condizione che la partecipazione alla realizzazione del progetto sia effettiva da parte di tutti. 3.3.2.2. Favorire lo sviluppo di una cooperazione transnazionale duratura, segnatamente attraverso lo scambio e lo sfruttamento comune delle esperienze (10%) La presentazione di un progetto specifico può costituire l'occasione per approfondire una cooperazione transnazionale già esistente, ma anche per avviare nuove collaborazioni, in particolare con le organizzazioni dei nuovi Stati membri. In questa sede è opportuno illustrare le possibilità di una continuazione a medio o a lungo termine della cooperazione avviata in occasione del progetto. L’indicazione degli strumenti e dei metodi utilizzati per lavorare insieme in modo duraturo costituirà un vantaggio. 11 3.3.2.3. Presentare un buon rapporto costo/efficacia: coerenza del preventivo e dei mezzi impiegati (20%) L'obiettivo è quello di valutare se i singoli costi, per voce di spesa, quali sono indicati nel preventivo siano giustificati. Va altresì verificato che tutte le spese elencate siano necessarie e abbiano un legame diretto con il progetto. 3.3.2.4. Definire un programma di lavoro chiaro e realistico (30%); l’organizzazione dell'azione deve essere dettagliata, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti: - chiarezza degli obiettivi del progetto, adeguatezza rispetto ai risultati previsti; - calendario dell'azione; - metodologia proposta. Il programma di lavoro deve essere allegato alla documentazione acclusa alla domanda di contributo finanziario (al massimo tre pagine dattiloscritte). Ciascun richiedente può presentarlo nella forma che preferisce. Il programma di lavoro rappresenta un elemento importante di una proposta e sarà oggetto di particolare attenzione in sede di valutazione delle domande. 3.3.2.5. Prevedere la più ampia diffusione possibile dei risultati (10%): ogni proposta deve contenere un programma di diffusione, indicarne la portata e l'efficacia L’organismo richiedente deve descrivere il processo concreto di diffusione dell'azione. Deve indicare le modalità di valorizzazione del carattere comunitario dell'azione condotta e precisare l'incidenza prevista a seconda dei diversi destinatari (ad esempio, pubblico in generale, autorità pubbliche, operatori specifici, ecc.). 3.3.2.6. Prevedere un metodo di valutazione che consenta di verificare il conseguimento degli obiettivi inizialmente definiti (10%) L’organismo richiedente deve specificare il modo in cui intende verificare il conseguimento degli obiettivi del progetto. L’illustrazione di indicatori di risultato costituirà un vantaggio. 3.3.3. Qualità della domanda: caso particolare Per i progetti specifici proposti dalle organizzazioni dei consumatori dei nuovi Stati membri e destinati a contribuire all'accelerazione dell'applicazione effettiva della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti nei nuovi Stati membri, alcuni dei criteri di attribuzione precisati al punto 3.3.2 non sono presi in considerazione in quanto non pertinenti. Valgono unicamente i seguenti criteri, con una modifica delle percentuali attribuite a ciascuno di essi: - buon rapporto costo/efficacia (20%), - programma di lavoro chiaro e realistico (50%), 12 - ampia diffusione dei risultati (20%), - esistenza di un metodo di valutazione (10%). Il modulo della domanda è unico per tutti i progetti, pertanto gli organismi richiedenti sono tenuti a compilare soltanto le rubriche pertinenti.. 4. INFORMAZIONI FINANZIARIE 4.1. Preventivo A ciascuna domanda di contributo finanziario deve essere allegato un preventivo che evidenzi il complesso delle spese e delle entrate ritenute necessarie dall'organismo richiedente per la realizzazione del suo progetto. A questo fine va compilata la parte 4 del modulo. Il preventivo deve essere: - sufficientemente dettagliato per consentire l'individuazione, la verifica e il controllo delle spese proposte; - in pareggio: il totale delle entrate deve essere uguale al totale delle uscite; - espresso in valuta nazionale; ad ogni modo sarà convertito in euro al fine di calcolare l'importo dell'eventuale contributo finanziario. Il preventivo va espresso in valuta nazionale in quanto i documenti giustificativi che verranno trasmessi al momento della presentazione della relazione finanziaria saranno necessariamente in valuta nazionale. Per effetto di una possibile fluttuazione del tasso di cambio, gli organismi richiedenti devono tener conto della possibilità di un'eventuale differenza tra l'importo del contributo finanziario deciso e la somma effettivamente versata. 4.2. Spese La parte "spese" conterrà soltanto le spese ammissibili, ripartite per rubrica e per importo. Tale parte del preventivo deve pertanto essere sufficientemente dettagliata da permettere di distinguere tra spese ammissibili ed eventuali spese non ammissibili. 4.2.1. Spese ammissibili Con riguardo ai contributi finanziari, si considerano come spese ammissibili ai fini di un finanziamento comunitario le spese che soddisfano tutti i seguenti criteri: - sono in relazione diretta con l'oggetto del progetto e sono indicate nel preventivo; - sono necessarie ai fini della realizzazione del progetto; - sono ragionevoli e giustificate e rispondono ai principi di sana gestione finanziaria e, in particolare, di economicità, nonché in termini di rapporto costo/efficacia; - sono generate nel corso della durata del progetto; - sono effettivamente sostenute dall'organismo richiedente e dai suoi partner, sono registrate nella sua (o nella loro) contabilità conformemente ai principi contabili applicabili e sono oggetto delle dichiarazioni prescritte dalle normative fiscali e sociali applicabili; - sono individuabili e verificabili. 13 Le procedure contabili e di audit interno dell'organismo richiedente devono consentire di stabilire una relazione diretta tra le spese e le entrate dichiarate a titolo del progetto e i corrispondenti bilanci e documenti giustificativi che verranno forniti con la relazione finale. Le date prese in considerazione ai fini dell'ammissibilità delle spese sono quelle che si riferiscono alla loro generazione e non quelle relative alla redazione dei documenti contabili. 4.2.1.1. Spese ammissibili dirette Si tratta dell’insieme delle spese derivanti direttamente dal progetto e indispensabili per la sua realizzazione. Sono ammissibili le spese dirette di cui in appresso. - Spese per il personale destinato ad attuare l'azione - Corrispondono alle retribuzioni reali cui si sommano gli oneri sociali e gli altri costi compresi per legge nella retribuzione, a condizione che non superino i tassi medi della politica abituale dell'organismo richiedente in materia di retribuzioni. Se il progetto prevede la partecipazione di funzionari nazionali, il costo di tale contributo dovrà essere indicato separatamente. Il costo di tale contributo deve figurare inoltre sia tra le spese sia tra le entrate, tranne nel caso in cui sia effettivamente rimborsato all'amministrazione cui appartiene il funzionario che ha partecipato al progetto (caso eccezionale). Il modulo prevede due tabelle, una per il personale interno (dell'organismo richiedente il contributo finanziario) e l'altra per il personale esterno (personale dei partner). Nei due casi vanno forniti gli stessi elementi. In caso di ricorso a una persona indipendente per prestare servizi a favore dell'organismo richiedente, sarà opportuno fornire un preventivo e indicare il costo nella tabella relativa al personale esterno. Il costo salariale (retribuzione lorda e oneri sociali) deve essere espresso per mese e per giorno. Il metodo di calcolo va allegato. Per convenzione, un mese conta 20 giorni di lavoro e un anno 220 giorni di lavoro. Se nel paese del richiedente il calcolo è diverso, l'organismo richiedente è invitato a precisarlo. Al momento della presentazione della relazione finanziaria alla conclusione del progetto, vanno presentati i relativi documenti giustificativi (buste paga, ecc.). - Spese di viaggio e di soggiorno del personale partecipante al progetto - Per quanto riguarda più in particolare le spese di soggiorno è prevista per il futuro l'introduzione di un importo forfettario giornaliero per paese. Al momento della presentazione della relazione finanziaria non sarà pertanto più necessario fornire documenti giustificativi (fatture di alberghi, ricevute di trasporti locali, conti di ristoranti, ecc.). Per maggiori informazioni sulle spese di viaggio e di soggiorno si rinvia alla scheda allegata alla presente guida. - Costi di acquisto di apparecchiature (nuove o usate) – È necessario che le apparecchiature in questione siano ammortizzate in conformità alle norme fiscali e contabili applicabili all'organismo richiedente e generalmente previste per beni 14 analoghi. La durata dell'ammortamento delle apparecchiature informatiche è di tre anni, quella dei mobili e delle attrezzature per ufficio è di cinque anni. La Commissione può prendere in considerazione soltanto la parte dell'ammortamento del bene concernente il periodo di esecuzione del progetto (calcolo pro rata temporis) in relazione con il suo tasso di impiego effettivo a titolo del progetto, salvo che la natura e/o il contesto di utilizzo del bene giustifichino una diversa valutazione da parte della Commissione. In campo informatico, l'acquisto di software è rimborsato nella misura del 100%. Nel caso delle apparecchiature usate è necessario allegare la fattura d'acquisto e il piano di ammortamento. Nel caso di un acquisto da effettuare in futuro va allegato un preventivo. - Spese per materiali di consumo e correnti – Sono ammessi esclusivamente i materiali individuabili e destinati al progetto. Le spese correnti (ad esempio, spese di cancelleria) sono incluse nelle spese generali (cfr. punto 4.2.1.2.). - Subappalto - Si tratta dei costi connessi alla stipulazione da parte dell'organismo richiedente di altri contratti ai fini della realizzazione del progetto. Può essere subappaltata soltanto l'esecuzione di una parte limitata del progetto. Il ricorso agli appalti va comprovato, il che significa che per tale parte del bilancio non sono ammessi importi forfettari (cfr. allegato 2 della presente guida). - Spese in diretta relazione con le caratteristiche del progetto – Può trattarsi della diffusione di informazioni (edizione di opuscoli, spot radiofonici, siti web, ecc.), della realizzazione di audit, di lavori di traduzione, di riproduzione, ecc., comprese, eventualmente, spese per servizi finanziari (segnatamente il costo delle garanzie finanziarie). 4.2.1.2. Spese indirette ammissibili: spese generali Le spese indirette ammissibili del progetto sono quelle che non possono essere individuate come spese specifiche del progetto direttamente connesse alla sua realizzazione e suscettibili di un'imputazione diretta. Sono compresi gli affitti, le spese di assicurazione, le spese di cancelleria, ecc. D'ora in poi le spese generali sono rimborsate in maniera forfettaria fino a un massimo del 7% del totale delle spese dirette ammissibili del progetto. Non sarà richiesta pertanto la presentazione di documenti giustificativi in sede di presentazione della relazione finanziaria finale. Le spese indirette non sono ammissibili nel quadro di un contributo finanziario per un progetto specifico erogato a un organismo richiedente che beneficia nel corso del periodo considerato di una sovvenzione di funzionamento della Commissione. 4.2.2. Spese non ammissibili Sono considerati non ammissibili gli esborsi in relazione a: - remunerazione del capitale; - debiti e oneri del debito; - accantonamenti per perdite o debiti futuri eventuali; - interessi passivi; 15 - crediti in sofferenza; - perdite di cambio; - IVA tranne nel caso in cui l'organismo richiedente comprovi di essere nell'impossibilità di recuperarla; - spese sontuose, smisurate o esagerate; - spese dichiarate e rimborsate nell'ambito di un altro progetto o di un programma di lavoro associato all'erogazione di un contributo finanziario comunitario; - apporti in natura (ad esempio, lavoro non retribuito prestato volontariamente). 4.3. Entrate Sul lato delle "entrate" del preventivo devono figurare: - il contributo finanziario diretto dell'organismo richiedente (fondi propri): va compilato l'attestato comprovante che l'organismo richiedente dispone di fondi propri (cfr. allegato 3 del modulo); - il contributo finanziario dei partner dell'organismo richiedente (se del caso): va compilato un attestato per ciascun partner (cfr. allegato 4 del modulo); - il costo del ricorso a funzionari nazionali, nel caso ci si avvalga del loro contributo; - il contributo di altri eventuali finanziatori (produrre la relativa documentazione); - gli introiti eventualmente generati dal progetto (ad esempio, i proventi della vendita di pubblicazioni realizzate nel corso dell'esecuzione dell'azione, le quote di partecipazione versate dai partecipanti a una conferenza, ecc.); - il contributo finanziario chiesto alla Commissione. 4.4. Modifica del preventivo Qualsiasi modifica delle clausole della convenzione, chiesta dal beneficiario del contributo finanziario nel corso dell'esecuzione del progetto e implicante un cambiamento dello scopo o della natura del progetto, deve essere sottoposta alla Commissione per essere preventivamente approvata e costituire l'oggetto di una clausola aggiuntiva. Il beneficiario del contributo finanziario può tuttavia, in sede di esecuzione del progetto, procedere a una modifica del preventivo tramite storni tra le voci delle spese ammissibili, a condizione che tali modifiche non influiscano sulla realizzazione del progetto e che l’importo stornato non sia superiore al 10% dell'importo di ciascuna voce delle spese ammissibili previste interessata, nel rispetto dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili. Il beneficiario ne informa la Commissione per iscritto. In caso contrario, va richiesto l'accordo preventivo dei servizi della Commissione e va redatta una clausola aggiuntiva alla convenzione. 16 4.5. Calcolo dell'importo del contributo finanziario 4.5.1. Sulla base del preventivo L'importo massimo di ogni contributo finanziario è pari al totale delle spese ammissibili effettive. Nell'ambito della decisione n. 20/2004/CE che stabilisce un quadro generale per il finanziamento delle attività comunitarie a sostegno della politica dei consumatori, il contributo finanziario è in linea di principio pari al 50%, senza superare in nessun caso il 75% delle spese ammissibili relative all'esecuzione del progetto. L'importo effettivo è deciso dal comitato di valutazione appositamente costituito per valutare tutte le proposte di progetti specifici pervenute a seguito della pubblicazione dell'invito a presentare proposte, in funzione del giudizio dato al progetto, segnatamente con riguardo al rapporto costo/efficacia. Se, ad esempio, il progetto presentato è giudicato valido mentre i costi del personale o il totale delle spese preventivate sono considerati troppo elevati in confronto a progetti simili, è possibile che, anziché respingere la domanda, venga attribuito un contributo finanziario di importo inferiore a quello richiesto e che sia richiesta la presentazione di un nuovo preventivo più realistico. L'importo del contributo finanziario è espresso in euro. 4.5.2. Sulla base del rendiconto finale L'importo del contributo finanziario diventa definitivo soltanto dopo il completamento del progetto e su presentazione del rendiconto finale. Nel caso in cui le spese ammissibili effettive al termine dell'azione risultino di importo inferiore al totale delle spese ammissibili stimate, la partecipazione della Commissione sarà limitata all'importo risultante dall'applicazione della percentuale del contributo finanziario comunitario stabilita nella convenzione alle spese ammissibili effettive approvate dalla Commissione. Se le spese risultano superiori a quelle del preventivo, l'importo globale del contributo finanziario finale della Commissione non può in alcun caso essere superiore a quello fissato nella convenzione. 5. ProcedurA DI SELEZIONE Fin dall'avvio della procedura di valutazione delle domande di contributo finanziario, gli organismi richiedenti che non abbiano fornito una documentazione completa o che non soddisfino le condizioni di ammissibilità sono informati per iscritto che la loro domanda è respinta. Con riguardo alle domande accompagnate da una documentazione completa, entro tre mesi dalla scadenza del termine stabilito per la loro trasmissione, la Commissione adotta una decisione sull'attribuzione dei contributi finanziari. Essa informa per iscritto gli organismi richiedenti in merito all'esito delle loro domande. In caso di mancata concessione del contributo finanziario richiesto, la Commissione comunica i motivi per cui la domanda è stata respinta tenuto conto dei criteri di selezione e di attribuzione precedentemente comunicati. 17 6. CONVENZIONE E PAGAMENTI 6.1. Stipula di una convenzione Le sovvenzioni sono oggetto di una convenzione scritta (cfr. modello sul sito Europa) in cui sono precisati gli obblighi del beneficiario del contributo finanziario. Le convenzioni di sovvenzione non possono essere modificate se non mediante clausole aggiuntive scritte, le quali non possono avere come oggetto o come effetto quello di apportare alle convenzioni modifiche suscettibili di rimettere in causa la decisione di attribuzione del contributo finanziario, né di contravvenire alla parità tra organismi richiedenti. 6.2. Pagamenti e trasmissione delle relazioni Nei 45 giorni successivi alla data della firma della convenzione da parte dell'ultima delle due parti che la stipulano, un prefinanziamento (acconto) del 50% è versato direttamente al beneficiario senza che questi ne debba fare domanda. Nel corso dell'esecuzione dei progetti, vanno fornite alla Commissione, alle date precisate nella convenzione, una o due relazioni interinali (il loro numero è stabilito nella convenzione in funzione della durata del progetto e/o della sua complessità). Le relazioni sono destinate a fare il punto sullo stato di avanzamento del progetto e sui risultati ottenuti e rappresentano l'occasione per segnalare le eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione del progetto sotto l'aspetto sia tecnico sia finanziario. La richiesta di pagamento del saldo deve essere accompagnata dalle relazioni finali di esecuzione tecnica e finanziaria. Per la presentazione di tali relazioni è generalmente stabilito un termine di tre mesi dopo la data del completamento del progetto. Il pagamento del saldo è subordinato all'esame della relazione finanziaria e dei documenti giustificativi (fatture e altri documenti). Le date di inizio e di fine dei progetti determinano il periodo di ammissibilità di tali documenti. Per i paesi non compresi nella zona euro, il pagamento finale viene effettuato utilizzando il tasso di cambio del mese di pagamento. Per effetto delle variazioni del tasso, può verificarsi una differenza tra l'importo del contributo finanziario indicato inizialmente e l'importo definitivo. 7. CONTATTI In occasione della pubblicazione dell'invito a presentare proposte 2004 viene messo a disposizione degli organismi richiedenti un forum di discussione pubblico (sotto il controllo di un moderatore). Il forum sarà inserito nel sito "CIRCA" della Commissione e consentirà di facilitare i contatti tra gli organismi interessati, finalizzati sia allo scambio di informazioni sia alla ricerca di eventuali partner. Tale sito è accessibile via Internet e consentirà altresì agli organismi richiedenti di porre domande alla Commissione riguardo a eventuali difficoltà incontrate in sede di 18 compilazione della domanda di contributo finanziario cui il presente vademecum non dovesse fornire risposta. Si fa presente che tutte le informazioni relative all'invito a presentare proposte, le domande e le risposte di utilità generale, le istruzioni complementari per gli organismi richiedenti, ecc. saranno comunicate esclusivamente per il tramite di tale forum. Per accedervi gli organismi interessati devono iscriversi al forum CIRCA denominato: « Call for specific projects », accessibile al seguente indirizzo: http://forum.europa.eu.int/Public/irc/sanco/Home/main L’organismo interessato dovrà compilare un modulo di iscrizione. Successivamente il suo identificativo utente e la sua parola chiave gli verranno comunicati per posta elettronica. Ciò gli permetterà di avere accesso al forum dove troverà tutti i documenti connessi all'invito a presentare proposte nonché istruzioni più dettagliate sulla struttura e sulle modalità di utilizzo del forum di discussione stesso. Il forum comprenderà in particolare: - cinque conferenze tematiche corrispondenti ciascuna a un settore dell'invito a presentare proposte; - una conferenza "amministrativa" che consente le comunicazioni con la Commissione; - un elenco di tutti i partecipanti al forum; - un servizio di invio di posta elettronica agli altri partecipanti. 19 Allegato 1 ISTRUZIONI IN MERITO ALL'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE DI VIAGGIO E DI SOGGIORNO Le indennità di soggiorno forfettarie coprono tutte le spese di soggiorno sostenute durante le missioni, incluse le spese per alberghi, ristoranti e trasporti locali (taxi e/o trasporti pubblici). Si applicano per ciascun giorno di missione a una distanza minima di 100 km dalla normale sede di lavoro nell'ambito del progetto oggetto del presente accordo. Le indennità di soggiorno variano in funzione del paese in cui si svolge la missione. Viene fornito qui di seguito l'importo della diaria in euro. Stati membri Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Austria Portogallo Finlandia Svezia Regno Unito 149,63 179,28 127,10 113,19 141,30 130,29 165,20 129,82 143,48 147,69 121,81 142,98 155,60 156,54 199,21 Paesi candidati; paesi EFTA-SEE Bulgaria Cipro Repubblica ceca Estonia Ungheria Lettonia Malta Polonia Romania Repubblica slovacca Slovenia Turchia Islanda Liechtenstein Norvegia Lituania Le spese per i viaggi effettuati nell'ambito del presente accordo sono ammissibili alle seguenti condizioni: - viaggio effettuato utilizzando la via più diretta e più economica; - distanza di almeno 100 km tra il luogo della riunione e la normale sede di lavoro; - viaggio in treno: prima classe; - viaggio in aereo: classe economica, tranne nel caso in cui sia possibile acquistare un biglietto meno costoso (ad esempio Apex); l'utilizzo di un mezzo aereo è consentito soltanto per i viaggi di andata e ritorno superiori a 800 km; - viaggio in auto: rimborsato sulla base dell'equivalente biglietto ferroviario di prima classe. 20 275 160 230 190 215 250 175 270 230 175 170 220 245 175 220 250 Allegato 2 RICORSO AD APPALTI Nel caso in cui il beneficiario del contributo finanziario debba far ricorso ad appalti per la realizzazione del progetto e le spese relative a tali appalti rientrino in una voce delle spese dirette ammissibili del preventivo, il beneficiario del contributo finanziario è tenuto a indire una gara tra i potenziali candidati (fornitura di tre preventivi) e di aggiudicare l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero a quella che presenta il miglior rapporto tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento dei potenziali contraenti, dopo aver accertato l’assenza di conflitti d'interessi. Il ricorso ad appalti è possibile soltanto nei seguenti casi: a) può essere oggetto di appalto soltanto l'esecuzione di una parte limitata del progetto; b) il ricorso ad appalti deve essere giustificato con riguardo alla natura del progetto e alle necessità della sua applicazione; la gestione del progetto e la sua organizzazione non sono subappaltabili in nessun caso; c) i compiti in questione e i relativi costi stimati sono precisati nel preventivo; d) l'eventuale ricorso alla procedura d'appalto durante la realizzazione del progetto, quando non sia inizialmente previsto nella domanda di contributo finanziario, è subordinato all'autorizzazione preventiva scritta della Commissione; e) il beneficiario del contributo finanziario resta l'unico responsabile dell'esecuzione del progetto e del rispetto delle disposizioni della convenzione; il beneficiario del contributo finanziario si impegna a adottare le disposizioni necessarie affinché l'aggiudicatario dell'appalto rinunci a far valere ogni diritto nei confronti della Commissione a titolo della convenzione; f) il beneficiario del contributo finanziario si impegna affinché siano applicabili anche all'aggiudicatario dell'appalto le condizioni che gli sono applicabili in materia di responsabilità, di conflitto d'interessi, di proprietà e di uso dei risultati, di riservatezza, di pubblicità, di cessione di crediti, nonché di controlli e di audit (cfr. articoli II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.10 e II.19 della convenzione). 21