Il Consiglio federale
Comitato borghese
contro la legge sull’asilo
Casella postale 8154
3001 Berna
Berna, 6 settembre 2006
Spiegazioni del Consiglio federale in merito alla votazione popolare del 24 settembre 2006
concernente la modifica della legge sull’asilo
Onorevoli consiglieri,
con lettera del 25 agosto avete mosso talune critiche alle spiegazioni del nostro Consiglio in merito
alla votazione popolare concernente la modifica della legge sull’asilo. A Vostro giudizio, le previste
modifiche di legge sarebbero presentate in un modo edulcorato che potrebbe trarre in inganno i
cittadini.
Il nostro Consiglio non condivide la Vostra analisi. Le spiegazioni danno conto correttamente delle
modifiche della legge sull’asilo, utilizzando un linguaggio comprensibile e attenendosi agli usuali
principi di concisione.
In merito alle singole critiche ci permettiamo di puntualizzare quanto segue.
1. Non entrata nel merito per i richiedenti che non consegnano documenti di viaggio o d’identità (art.
32 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 LAsi).
La modifica dell’articolo 32 si propone di adeguare e precisare, alla luce delle esperienze fatte sinora,
gli attuali motivi di non entrata nel merito per i richiedenti privi di documenti ufficiali.
La nuova norma prevede che si entri nel merito di una domanda d’asilo se la mancata consegna dei
documenti di viaggio o d’identità è dovuta a motivi scusabili. Le autorità devono inoltre entrare nel
merito anche qualora la qualità di rifugiato sia già stata accertata in base alla prima audizione.
Vi è infine l’obbligo di entrare nel merito della domanda anche quando l’audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l’esistenza di un impedimento
all’esecuzione dell’allontanamento. L’obbligo di accertare la qualità di rifugiato in presenza di indizi di
persecuzione discende dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati, la quale precisa le regole da
rispettare anche nel caso in cui non vengano presentati documenti di viaggio o d’identità o siano dati
altri motivi di non entrata nel merito.
Nell’emettere una decisione di non entrata nel merito occorre inoltre verificare se l’esecuzione
dell’allontanamento sia possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile. Se non è il caso, va
disposta l’ammissione provvisoria del richiedente.
Anche una volta modificata, la legge sull’asilo continuerà dunque a garantire che in Svizzera le
persone perseguitate possano beneficiare della protezione loro riconosciuta dal diritto internazionale.
Le spiegazioni sono dunque corrette (pag. 22, 2° capoverso).
2. Considerazione delle persone particolarmente vulnerabili in sede di concessione del soccorso
d’emergenza (art. 81 e 82 LAsi)
Secondo la modifica della legge sull’asilo, alle persone colpite da una decisione d’allontanamento
passata in giudicato e cui è stato impartito un termine di partenza può essere prestato, in luogo
dell’aiuto sociale, un più modesto soccorso d’emergenza. La legge sull’asilo non determina l’entità di
tale soccorso.
La concessione del soccorso d’emergenza compete alle autorità cantonali, che ne determinano anche
l’entità. Tali autorità devono rispettare la relativa giurisprudenza del Tribunale federale, secondo la
quale, in base all’articolo 12 della Costituzione federale, le persone nel bisogno hanno diritto a un
aiuto che fornisca loro i mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa. I bisogni primari comprendono
in particolare vitto e alloggio, vestiario e assistenza medica. I Cantoni sono in linea di principio liberi di
emanare disposizioni concernenti la determinazione del soccorso d’emergenza, ma ciò non esime le
autorità cantonali dall’obbligo di esaminare il caso concreto e di derogare alle norme generali qualora
ve ne fosse la necessità. È ad esempio evidente che il bisogno di assistenza medica dipende dallo
stato di salute del singolo e che i bambini, i giovani e gli anziani hanno esigenze diverse (DTF 131 I
182).
Giusta l’articolo 12 della Costituzione federale e la relativa giurisprudenza del Tribunale federale, nel
prestare il soccorso d’emergenza le autorità cantonali devono pertanto tenere conto della situazione
particolare delle persone vulnerabili. Non è dunque necessario che la legge sull’asilo disciplini
espressamente la questione. Se si constata che l’esecuzione dell’allontanamento di una persona
particolarmente vulnerabile non è ragionevolmente esigibile, le autorità devono disporne l’ammissione
provvisoria.
Le spiegazioni del nostro Consiglio sono dunque corrette (pag. 23, 3° capoverso).
3. Prassi dell’Ufficio federale della migrazione riguardo ai certificati scolastici
Il diritto vigente prevede che i richiedenti l’asilo debbano consegnare entro 48 ore un documento di
viaggio o altri documenti che ne permettano l’identificazione. Secondo la prassi attuale dell’Ufficio
federale della migrazione, è a tal fine sufficiente produrre un certificato scolastico, purché abbia
carattere ufficiale e sia corredato di una fotografia. Taluni Paesi rilasciano certificati che soddisfano
questi requisiti.
L’esperienza dimostra tuttavia che questi documenti – come del resto anche gli atti di nascita o le
patenti di guida – sono facilmente falsificabili o spesso non consentono il rimpatrio dell’interessato.
Le spiegazioni del nostro Consiglio sono dunque corrette (pag. 22, 1° paragrafo).
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4. Catastrofi naturali quale motivo di ammissione provvisoria
L’ammissione provvisoria viene disposta quando l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione
non è possibile, non è ammissibile o non è ragionevolmente esigibile (art. 14a cpv. 1 LDDS).
L’esecuzione può rivelarsi non ragionevolmente esigibile in particolare qualora lo straniero venisse a
trovarsi concretamente in pericolo, nel suo Paese d’origine o di provenienza, in seguito a situazioni
quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Queste situazioni sono
espressamente menzionate dalla nuova legge federale concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri (art. 14a cpv. 3 LDDS). È pertanto infondata l’affermazione secondo cui il caso
dell’ammissione provvisoria in situazioni di violenza generalizzata non sarebbe esposto in modo
sufficientemente chiaro.
Come si evince dal testo di legge, l’ammissione provvisoria può essere disposta anche per altri motivi.
Tra questi figurano anche le catastrofi naturali, come precisato anche dalle spiegazioni del nostro
Consiglio (pag. 23, ultimo capoverso). Le spiegazioni sono dunque corrette.
La revisione della legge sull’asilo migliora peraltro considerevolmente lo statuto delle persone
ammesse provvisoriamente, garantendo loro un più agevole accesso al mercato del lavoro e
rendendo possibile il ricongiungimento familiare dopo tre anni.
5. Età minima per la carcerazione cautelativa
La legge prevede che la carcerazione cautelativa possa essere disposta unicamente nei confronti di
persone che abbiano compiuto 15 anni. In virtù del rimando di cui all’articolo 78 capoverso 4 (ultimo
periodo) della legge sugli stranieri (LStr), l’articolo 80 capoverso 4 LStr, concernente il potere d’esame
del giudice, si applica infatti anche alla carcerazione cautelativa. Il giudice dell’arresto è pertanto
tenuto a ordinare l’immediata scarcerazione di un fanciullo o di un adolescente di età inferiore ai 15
anni incarcerato a fini cautelativi. Non è pertanto necessario che l’articolo 80 capoverso 4 LStr
menzioni espressamente la carcerazione cautelativa quando fa riferimento all’età minima per la
carcerazione. Per quanto concerne la durata della carcerazione cautelativa, la legge opera inoltre una
chiara distinzione tra i minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni e le altre persone (art. 78 cpv. 2 e 79
LStr).
È pertanto esclusa la carcerazione cautelativa di minori di età inferiore ai 15 anni. Ne consegue
dunque che le spiegazioni del nostro Consiglio sono corrette anche a questo riguardo.
6. Conformità alla Costituzione e al diritto internazionale
In sede di elaborazione e di applicazione delle leggi, Confederazione e Cantoni sono tenuti a
rispettare il diritto internazionale (art. 5 cpv. 4 della Costituzione federale). La conformità dei due
disegni di legge alla Costituzione e al diritto internazionale è stata esaminata con cura dalle
competenti autorità federali nell’ambito della procedura legislativa. Poiché – come accade spesso per
gli oggetti controversi – non vi era identità di vedute circa la conformità alle convenzioni internazionali,
l’Ufficio federale della migrazione ha deciso di affidare a un perito straniero l’esame della conformità al
diritto internazionale del nuovo articolo 32 della legge sull’asilo. La scelta è caduta su Kay
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Hailbronner, professore di diritto pubblico, diritto internazionale pubblico e diritto europeo all’Università
di Costanza nonché membro, quale consulente del Governo tedesco, della commissione che ha
concepito la nuova legge tedesca sull’immigrazione.
La perizia del prof. Kay Hailbronner, datata 10 aprile 2006, è stata consegnata al nostro Consiglio ed
è stata resa pubblica. Anch’essa giunge alla conclusione che il disegno è conforme al diritto
internazionale. Il nostro Consiglio si astiene peraltro dal commentare le opinioni espresse dai vari
periti nell’imminenza di una votazione popolare.
Ribadiamo ancora una volta che le nostre spiegazioni sono corrette. Ci preme infine sottolineare che,
in caso di accettazione dei disegni, il nostro Consiglio terrà conto delle spiegazioni contenute
nell’opuscolo e delle presenti puntualizzazioni in sede di applicazione delle modifiche di legge.
Esaudendo il Vostro desiderio di un dibattito pubblico sulle questioni summenzionate, il nostro
Consiglio ha deciso di pubblicare la presente risposta.
Gradite, onorevoli consiglieri, l’espressione della nostra alta considerazione.
In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione
La cancelliera della Confederazione
Moritz Leuenberger
Annemarie Huber-Hotz
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