Ständerat
Conseil des Etats
Consiglio degli Stati
Cussegl dals stadis
03.3179 n Mo. Consiglio nazionale (CIP­CN). Votazioni popolari.
Informazioni fornite dalle autorità federali
Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del 26 agosto 2005
Nelle sue sedute del 13 gennaio 2004, del 16 novembre 2004 e del 25 agosto 2005, la
Commissione ha sottoposto a esame preliminare la mozione presentata l'11 aprile 2003 dalla
Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale e accolta dal Consiglio
nazionale. La mozione invita il Consiglio federale a presentare un progetto di normativa legale per
disciplinare in maniera più precisa le competenze del Consiglio federale e
dell'Amministrazione in materia di informazione durante le campagne che precedono le
votazioni. Proposta della Commissione Con 7 voti contro 3, la Commissione propone di trasmettere la mozione sotto forma di
postulato. In nome della Commissione
Il presidente: Jean Studer
1. Testo e motivazione 1. 1. Testo 1. 2. Motivazione 2. Parere del Consiglio federale del 28 mai 2003 3. Deliberazione e decisione della Camera prioritaria 4. Considerazioni della Commissione 5. Petizione Hammer (02­11): Propaganda delle autorità in occasione di votazioni federali 1. Testo e motivazione
1. 1. Testo
Il Consiglio federale è invitato a presentare un progetto di normativa legale per disciplinare in
maniera più precisa le competenze del Consiglio federale e dell'Amministrazione in materia di
informazione durante le campagne che precedono le votazioni. In particolare si dovevano
fissare i criteri dell'impiego dei mezzi pubblici (ivi compresi i servizi d'informazione) e dei
contenuti ammissibili nelle campagne che precedono le votazioni. 1. 2. Motivazione
1. 2. Motivazione
LA CIP­CN non ha dato seguito all'iniziativa parlamentare Fehr Hans 02.419, "Votazioni
popolari. Informazione invece di propaganda da parte delle autorità", ma non nega una certa
necessità normativa. È indiscutibile che il Consiglio federale e l'Amministrazione devono
difendere e spiegare le decisioni del Parlamento. Discutibili sono invece: a. a livello materiale: i mezzi impiegati (crediti, mandati affidati ad agenzie di PR ecc.); b. a livello di contenuto: le informazioni che devono essere considerate propaganda in vista di
votazioni. 2. Parere del Consiglio federale del 28 mai 2003
Un sistema democratico può funzionare soltanto se gli elettori sono informati e possono
esprimere il loro parere liberamente e genuinamente conoscendo i principali elementi di un
oggetto. Anche il Consiglio federale e l'Amministrazione devono, mediante un'informazione
attiva, contribuire affinché gli elettori possano decidere con cognizione di causa. Il Consiglio
federale prende perciò atto con soddisfazione che, nella motivazione del suo intervento
parlamentare, la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale riconosce che
"è indiscutibile che il Consiglio federale e l'Amministrazione devono difendere e spiegare le
decisioni del Parlamento". Il Consiglio federale vi è addirittura obbligato in quanto "suprema
autorità direttiva ed esecutiva della Confederazione" (art. 174 Cost.). Deve informare
tempestivamente e compiutamente l'opinione pubblica sulla sua attività, sempre che non vi si
oppongano interessi pubblici o privati preponderanti (art. 180 cpv. 2 Cost.). Negli ultimi anni, in seguito alle evoluzioni in ambito giuridico, politico, sociale e mediatico, è
mutata le attività delle autorità federali prima delle votazioni popolari. Mentre prima valeva in
generale il principio secondo il quale l'Amministrazione doveva tenersi al di fuori delle
campagne di voto, da allora la prassi e la dottrina sono cambiate. Oggi sarebbe
incomprensibile che un'autorità non potesse motivare i suoi affari più importanti o li potesse
soltanto motivare difendendoli. Il suo impegno deve però rispettare certe regole e determinati
principi. La Cancelleria federale non è rimasta inattiva in tale ambito: in collaborazione con i servizi
d'informazione dei dipartimenti, ha elaborato i limiti per l'impegno del Consiglio federale nelle
campagne di voto e una direttiva in materia d'informazione. Nel novembre 2001, la Cancelleria
federale ha così pubblicato il rapporto di un gruppo di lavoro istituito dall'Amministrazione,
intitolato "L'impegno del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale nelle campagne
precedenti le votazioni federali", che definisce i principi dell'informazione da parte delle autorità
(continuità, trasparenza, obiettività e proporzionalità) e giunge alla conclusione che le autorità
possono e devono impegnarsi nelle campagne di voto rispettando chiare regole. Nel rapporto vengono anche analizzate e valutate diverse campagne del passato riguardo alla
compatibilità con i principi dell'informazione da parte delle autorità: ne sono state tratte 29
conclusioni precise e assai concrete. Così, ad esempio, l'imperativo della trasparenza esige la
pubblicazione di tutti i risultati dei sondaggi d'opinione. L'Amministrazione non può neanche
redigere modelli di lettere di lettori e metterle a disposizione di terzi. Negli opuscoli i temi
devono essere spiegati in maniera esaustiva senza eccessive semplificazioni. Occorre evitare
gli effetti emotivi e suggestivi, soprattutto sopratutto nella fase immediatamente prima del voto.
Il rapporto giunge inoltre alla conclusione che anche in futuro, durante la campagna di voto
vera e propria, si dovrà rinunciare alla comunicazione sugli spazi a pagamento (in particolare
manifesti e inserzioni). Nel novembre del 2001, il Consiglio federale ha preso atto del rapporto. Ha inoltre deciso di
considerarne i contenuti anche per la sua attività quali limiti e quale contributo a una maggiore
trasparenza in un'importante questione istituzionale. Nel febbraio del 2003 il Consiglio federale ha preso atto anche delle nuova direttiva
"Informazione e comunicazione del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale",
elaborata dalla Conferenza dei Servizi d'informazione della Confederazione a complemento
del disegno di legge federale sulla trasparenza. Il documento definisce l'importanza
dell'informazione e della comunicazione e impone ai pertinenti organi un'informazione attiva,
obiettiva, completa e tempestiva. Tra l'altro è chiaramente stabilito, ai sensi della mozione
della CIP­CN, che la propaganda è vietata. Anche nelle campagne precedenti le votazioni, con
la sua attività di comunicazione il Consiglio federale dovrebbe convincere, ma non a ogni
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costo. Il Consiglio federale condivide l'opinione della Commissione delle istituzioni politiche del
Consiglio nazionale, secondo cui i mezzi impiegati devono essere proporzionati e occorre
rinunciare alla propaganda in vista di votazioni. Anche in futuro il Consiglio federale sfrutterà in
primo luogo i propri mezzi d'informazione, impiegando con parsimonia i soldi dei contribuenti. Considerate le misure adottate per una maggiore trasparenza e un'autoregolamentazione
dell'attività delle autorità nelle campagne precedenti le votazioni federali, il Consiglio federale è
partito dall'idea che non vi sia imperativamente un'esigenza normativa supplementare, tanto
più che il Parlamento può valutare dal profilo politico e determinare da quello finanziario l'attività
in questo settore sensibile, in quanto tutti i mezzi che esulano dalla voci di bilancio ordinarie
devono essere autorizzati esplicitamente (ad es. in occasione delle campagne riguardanti lo
SEE e l'ONU). Il Consiglio federale, inoltre, non è convinto che disposizioni legali saranno in
grado di evitare gli abusi, consentendo nel contempo la necessaria flessibilità. Ciononostante,
esso è però disposto a esaminare la questione di una normativa legale, ad esempio se debba
essere approntata una nuova legge sull'informazione o se siano opportuni complementi alla
legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione o alla legge federale sui diritti
politici. Per questo propone di trasformare la mozione in postulato. Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato. 3. Deliberazione e decisione della Camera prioritaria
Il 23 settembre 2003 il Consiglio nazionale ha accolto la mozione all'unanimità e senza
discussione. 4. Considerazioni della Commissione
La Commissione si è occupata intensamente, anche in relazione con altri oggetti, della
questione dell'informazione da parte delle autorità federali prima delle votazioni popolari. Ha
così sottoposto a esame preliminare l'iniziativa popolare "Sovranità del Popolo senza
propaganda di governo" (05.054), che vuole vietare alle autorità federali qualsivoglia attività
d'informazione durante le campagne che precedono le votazioni, e l'iniziativa parlamentare
Burkhalter "Il ruolo del Consiglio federale nelle votazioni" (04.463), che al contrario vuole
prevedere una politica d'informazione attiva da parte delle autorità federali prima delle votazioni
popolari. Nell'esame preliminare di questi due oggetti, la Commissione è giunta alla
conclusione che le autorità federali devono presentare attivamente i progetti sottoposti a
votazione. Ha perciò respinto l'iniziativa popolare, dando luce verde alla Commissione del
Consiglio nazionale affinché elaborasse un disegno di atto legislativo ai sensi dell'iniziativa
parlamentare Burkhalter. La presente mozione non si oppone a una politica d'informazione attiva da parte delle autorità
federali e non contraddice così neppure l'iniziativa parlamentare 04.463; essa tuttavia esige
normative legali con le quali porre l'attività d'informazione delle autorità entro un certo quadro. Secondo la Commissione può essere sensato sancire anche nella legge talune condizioni
quadro dell'attività d'informazione delle autorità,. Occorre tuttavia esaminare ancora fino a che
punto è possibile trovare criteri sensati, in particolare anche per l'impiego di fondi pubblici e per
i contenuti ammessi per le campagne di voto condotte dalle autorità. La Commissione ritiene
sensato se l'esame viene effettuato nel quadro dell'attuazione dell'iniziativa parlamentare
04.463 e propone perciò di trasformare la mozione in postulato. Qua la trasformazione è
ancora possibile poiché la mozione è stata presentata prima dell'entrata in vigore della legge
sul Parlamento, che non ammette più una simile procedura. 5. Petizione Hammer (02­11): Propaganda delle autorità in occasione di votazioni
federali
Conformemente all'articolo 127 della legge sul Parlamento, assieme alla presente mozione la
Commissione ha trattato anche la petizione depositata il 30 maggio 2002 da Fritz Hammer,
che chiedeva di limitare la politica d'informazione delle autorità prima delle votazioni popolari. 3
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03.3179 : Rapporto della Commissione Commissione