Notizie sugli autori
Il dr. Fabio Incastrini è dottore commercialista iscritto all’Ordine di Padova, revisore contabile
e relatore a corsi e seminari.
Il dr. Antonio Palmieri è responsabile del Registro delle imprese della Camera di Commercio
di Padova.
Coordinamento: dr.ssa Liana Benedetti
versione disponibile on-line su
www.pd.camcom.it
Tutti i diritti sono riservati.
L’utilizzo anche parziale del testo della presente guida
dovrà essere autorizzato dalla Camera di Commercio di Padova.
Guide per le nuove imprese
LA SCELTA DELLA
FORMA D’IMPRESA
di Fabio Incastrini e Antonio Palmieri
Presentazione
Per venire incontro ad una forte domanda di informazione sull’avvio di nuove imprese la Camera di Commercio di Padova, ha
iniziato nel 2005 ad organizzare dei percorsi formativi gratuiti (8
serate di due ore ciascuna) sugli adempimenti presso Camera
di Commercio, i Comuni e le ASL, sugli aspetti fiscali, sul credito
bancario e il business plan, sulla comunicazione con il cliente.
Tali incontri, ripetuti più volte l’anno in località della provincia
sempre diverse, hanno riportato un notevole successo di pubblico.
Tra le domande più frequenti poste dai partecipanti durante i
percorsi formativi per futuri imprenditori ci sono quelle relative
alla scelta della forma d’impresa. Conviene aprire come impresa
individuale, società in nome collettivo o a responsabilità limitata?
Che differenza c’è rispetto ad una cooperativa? Quali sono le
implicazioni giuridiche e fiscali di una o dell’altra scelta?
Questa mini-guida è dedicata alla scelta della forma d’impresa,
decisione che ne può senz’altro influenzare il lavoro concreto. E’
una scelta “reversibile”, nel senso che si può sempre cambiare,
ma sopportando dei costi. Per questo è bene decidere fin dall’inizio con i dati concreti in mano e, preferibilmente, con l’aiuto
di un esperto.
La presente pubblicazione non è esaustiva e dettagliata, avendo
lo scopo di dare delle prime indicazioni con un linguaggio semplice e comprensibile anche a chi non conosce il diritto societario. Essa fa parte della collana “Oggi e domani imprenditore”,
di brevi pubblicazioni dal taglio “istruzioni per l’uso”, dedicata ai
futuri e nuovi imprenditori.
dicembre 2010
Roberto Furlan
Presidente della Camera di Commercio di Padova
Indice
pag. 7 I INTRODUZIONE - L’ATTIVITÀ D’IMPRESA
pag. 9 II L’ATTIVITÀ D’IMPRESA IN FORMA INDIVIDUALE
pag. 9 1 Le caratteristiche principali e le modalità di avvio per le imprese
in forma individuale
pag. 10 2 I costi di costituzione
pag. 10 3 Regimi contabili e fiscalità
pag. 11 4 Gli obblighi previdenziali ed assicurativi
pag. 12 5 Il fallimento dell’imprenditore individuale
pag. 13
pag. 13
pag. 13
pag. 14
pag. 16
pag. 17
pag. 23
III L’ATTIVITÀ D’IMPRESA IN FORMA SOCIETARIA
1 Le caratteristiche principali delle società
2 La società semplice
3 La società in nome collettivo (S.n.c.)
4 La società in accomandita semplice (S.a.s.)
5 La società a responsabilità limitata (S.r.l.)
6 Le società cooperative
Capitolo I - Introduzione: l’attività di impresa
La figura dell’imprenditore è descritta dall’art. 2082 del Codice
Civile che lo definisce come chi “esercita professionalmente
un’attività economica organizzata al fine della produzione o
dello scambio di beni o servizi”. Si può quindi parlare di impresa quando vi è:
• professionalità, cioè si tratta di un’attività di per sé stabile e
non occasionale;
• organizzazione, cioè si coordinano insieme risorse finanziarie, tecniche, logistiche, e persone che lavorano nell’impresa.
Il Codice Civile evidenzia diverse categorie di imprenditori:
l’imprenditore agricolo, il piccolo imprenditore, l’imprenditore
artigiano e l’imprenditore commerciale.
• L’imprenditore agricolo è chi esercita in forma individuale
o societaria la coltivazione di un fondo, l’attività boschiva,
l’allevamento degli animali o attività connesse.
• E’ piccolo imprenditore, l’imprenditore individuale che esercita l’attività prevalentemente con il lavoro proprio o dei
componenti della famiglia (in generale i piccoli imprenditori
sono gli artigiani, i coltivatori diretti, i piccoli commercianti).
• E’ imprenditore artigiano, l’imprenditore individuale o la
società che esercita un’attività di produzione di beni o prestazione di servizi. L’artigiano deve svolgere in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. L’artigianato è regolato da leggi speciali.
• Sono imprenditori commerciali coloro che esercitano un’attività di produzione di beni o servizi o un’attività di intermediazione nella circolazione dei beni. L’impresa può essere
esercitata in forma individuale o collettiva (società). In questo caso la parola commerciale non deve essere intesa con
riferimento ai soli commercianti veri e propri. Nella definizione rientra infatti anche chi svolge attività di produzione (industriale) o di servizio (per esempio nel settore informatico,
del credito, degli immobili, etc).
Capitolo II - L’attività di impresa in forma individuale
1. Le caratteristiche principali e le modalità di avvio
per le imprese in forma
individuale
Una delle forme più utilizzate per svolgere un’attività d’impresa è quella individuale.
Tutti gli adempimenti necessari per la nascita e la vita dell’impresa sono effettuati mediante la procedura della Comunicazione Unica attraverso la quale tutte le imprese comunicano
la loro costituzione contemporaneamente al Registro delle Imprese, all’Agenzia delle Entrate e agli altri enti interessati.
I principali adempimenti amministrativi previsti per l’avvio dell’attività di impresa sono:
- La richiesta del codice fiscale e/o della partita IVA
- L’apertura di una posizione assicurativa presso l’INAIL
- L’iscrizione all’INPS dei dipendenti, dei titolari o dei soci
- L’iscrizione o il deposito al Registro delle imprese e/o al Repertorio Economico Amministrativo.
Essi sono eseguiti contemporaneamente ed esclusivamente
per via telematica o su supporto informatico.
La ricevuta di avvenuta trasmissione della Comunicazione
Unica al Registro Imprese, ove sussistano le condizioni di legge, costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività di impresa.
Per effettuare la Comunicazione Unica è necessario:
- stipulare un contratto “Telemaco” con il sistema informatico
delle Camere di Commercio per la trasmissione delle pratiche al Registro delle imprese;
- essere in possesso di firma digitale e di un indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) dell’impresa.
Nel caso in cui l’impresa individuale non sia provvista di casella PEC, la Camera di Commercio provvede immediatamente
ad assegnarla senza costi per l’impresa.
L’imprenditore individuale - in attesa di eventuali autorizzazioni per l’esercizio dell’attività - può costituirsi e richiedere
l’iscrizione al Registro Imprese come impresa inattiva, salvo
comunicare in un secondo momento l’inizio effettivo dell’attività economica.
La procedura della Comunicazione Unica si applica anche
alle successive domande/dichiarazioni/denunce di modifica e
di cessazione1.
Per alcune attività sono necessari particolari requisiti professionali e/o autorizzazioni o segnalazioni di inizio attività dette
“SCIA” (si pensi ad esempio ai pubblici esercizi, alle parrucchiere o estetiste, alle tabaccherie, al noleggio auto, ai mediatori ecc.). A tal proposito si segnala che alcune Camere di
Commercio, tra cui quella di Padova, hanno predisposto una
“Guida all’iscrizione delle attività economiche” scaricabile dal
sito www.pd.camcom.it.
1 Si rimanda al sito internet www.registroimprese.it per la “Guida alla compilazione della Comunicazione unica d’impresa”; in caso di difficoltà o impossibilità
di utilizzare questa procedura informatica è possibile rivolgersi alla propria associazione di categoria o al proprio professionista di fiducia.
Capitale
FORMA
D’IMPRESA sottoscritto
Spese di
costituzione
(imposta di
registro, imposta di
bollo, diritti vari,
spese notarili e IVA)
Spese di iscrizione
alla Camera
di Commercio
Diritto
annuale
camerale
2. I costi di costituzione per
l’impresa individuale
€ 88
IMPRESA
INDIVIDUALE
Non è fissato
dalla legge
un capitale
minimo
non è previsto
l’intervento
di un notaio
né l’imposta
di registro
per piccoli
Diritti di segreteria:
imprenditori e
€ 18 su supporto
imprenditori
informatico digitale
agricoli
o per via telematica.
Imposta di bollo:
€ 17,50
€ 200 per gli
iscritti
alla sezione
ordinaria
Totale: da € 123,50 a € 235,50
All’inizio della propria attività il neo imprenditore deve operare 3. Regimi contabili e fiscalità
scelte importanti che riguardano sia il regime contabile che la
2
tassazione .
Secondo quanto previsto dall’art. 2214 del Codice Civile “l’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve tenere il
libro giornale e il libro degli inventari”. Inoltre, secondo quanto
disposto dall’art. 2216 del Codice Civile, il libro giornale deve
indicare giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio
dell’impresa.
Il legislatore, tuttavia, rendendosi conto che tali adempimenti
sarebbero risultati troppo onerosi per chi intendeva intraprendere una nuova attività imprenditoriale, ha introdotto regimi
così detti semplificati, che prevedono minori obblighi e che
sono assai utilizzati dagli imprenditori individuali.
Si tratta in particolare dei seguenti regimi:
• “contabilità semplificata”;
• regime semplificato per le nuove piccole imprese (nuove iniziative produttive);
• “Regime dei minimi” per i soggetti di ridotte dimensioni.
L’imprenditore individuale è soggetto a due diverse imposte
sul reddito, ovvero l’Imposta sul reddito delle persone fisiche
(Irpef) e l’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap).
L’Irpef è l’imposta più conosciuta e colpisce le persone fisiche residenti in Italia per i redditi derivanti da tutte le attività e
quindi anche dal reddito d’impresa. L’imposta viene calcolata
in rapporto all’ammontare del reddito, applicando aliquote progressive (ovvero che aumentano più che proporzionalmente
rispetto all’aumentare del reddito) su diversi scaglioni.
È dovuta inoltre l’Addizionale Regionale Irpef calcolata applicando, sul reddito complessivo determinato ai fini Irpef,
l’aliquota dello 0,90%, o quella maggiore fissata da ciascuna
Regione e l’Addizionale Comunale Irpef determinata applicando, sulla medesima base imponibile, le aliquote eventualmente previste da ciascun Comune.
L’Irap si applica alle persone fisiche titolari di reddito d’impre2 Si vedano, a tal proposito, le altre guide pubblicate nella presente collana.
10
sa ed è determinata applicando alla base imponibile, ovvero al
valore della produzione netta, l’aliquota del 3,90%.
L’imprenditore individuale che adotta il regime semplificato cosiddetto delle “nuove iniziative produttive” o il regime “dei minimi” è tenuto al versamento di un’imposta sostitutiva sul reddito
derivante dalla propria attività, rispettivamente del 10% e del
20% in sostituzione dell’Irpef, addizionali regionali e comunali.
I contribuenti “minimi”, inoltre, non sono assoggettati all’Irap
e all’IVA.
4. Gli obblighi previdenziali I titolari o gestori di un’impresa diretta ed organizzata prevalentemente con il proprio lavoro devono essere iscritti a forme
ed assicurativi
previdenziali ed assicurative.
In particolare tra le diverse “categorie” di imprenditori individuali, gli artigiani (ovvero coloro che si dedicano alla produzione di beni anche semilavorati, o alla prestazione di servizi
escluse le attività agricole e le prestazioni di servizi commerciali) hanno l’obbligo di iscrizione all’Inps (Istituto Nazionale
Previdenza Sociale) e all’Inail (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni), mentre i commercianti e coloro che prestano attività di servizi commerciali unicamente
all’Inps.
4.1 Iscrizione all’Inps
Come si è detto l’imprenditore individuale deve obbligatoriamente iscriversi all’Inps e pertanto vanno attentamente valutati
anche gli oneri dovuti per ottenere il trattamento previdenziale.
L’importo dei contributi da versare si calcola sul reddito d’impresa denunciato ai fini Irpef per l’anno cui i contributi si riferiscono. E’ stabilito un limite minimo di reddito su cui calcolare i
contributi da versare, fissato per il 2010 in € 14.334,00 ed un
limite massimo indicato nelle sottostanti tabelle che riportano
le aliquote per il calcolo dei contributi.
CONTRIBUTI ANNO 2010 GESTIONE ARTIGIANI
Reddito
impresa
% per titolari e collaboratori
di età superiore a 21 anni
% per collaboratori
di età inferiore a 21 anni
Da € 14.334,00
a € 42.364,00
20%
17%
Da € 42.364,01
a € 70.607,00
(€ 92.147,00)3
21%
18%
CONTRIBUTI ANNO 2010 GESTIONE COMMERCIANTI
Reddito
impresa
% per titolari e collaboratori
di età superiore a 21 anni
% per collaboratori
di età inferiore a 21 anni
Da € 14.334,00
a € 42.364,00
20,09%
17,09%
Da € 42.364,01
a € 70.607,00
(€ 92.147,00)3
21,09%
18,09%
3 Limiti per i contribuenti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti con decorrenza gennaio 1996 o successiva.
11
Sono tenuti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni 4.2 Iscrizione all’Inail
sul lavoro e le malattie professionali e quindi alla corresponsione dei relativi premi, i titolari di imprese artigiane. Il premio
annuo è di gran lunga inferiore rispetto ai contributi Inps e dipende da diverse variabili, tra cui la tipologia di lavorazioni
svolte.
Secondo la nuova formulazione dell’art. 1 della legge fallimen- 5. Il fallimento dell’imprentare (D. LGS. 12.09.2007 n. 169) in vigore dal 01.01.2008
ditore individuale
è assoggettato al fallimento e al concordato preventivo l’imprenditore che esercita un’attività commerciale (esclusi gli enti
pubblici) e che si trova in stato di insolvenza (cioè che “non è
in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”).
Sono esclusi dal fallimento coloro che dimostrano il possesso
congiunto dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito
della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi
antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o
dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per
un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro
duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
Il fallimento è dichiarato con sentenza del Tribunale competente su iniziativa dei soggetti legittimati dalla Legge4 e l’imprenditore individuale che viene sottoposto a procedura concorsuale fallisce anche come persona fisica con effetti:
• patrimoniali: è privato dell’amministrazione e della disponibilità dei propri beni, gli atti e i pagamenti che effettua sono
inefficaci, ecc.;
• personali: ha una limitazione del diritto alla corrispondenza,
obblighi di comunicazione, ecc.;
• processuali: nelle controversie, anche in corso, sta in giudizio il Curatore.
Dalla semplice lettura di questa sintesi appare evidente quanto siano incisivi gli effetti della dichiarazione di fallimento su di
una persona fisica.
4 Uno o più creditori, l’imprenditore stesso e in casi di interesse generale di tutti i creditori, il Pubblico Ministero (art. 6 L.F.).
12
Capitolo III - L’attività d’impresa in forma societaria
1. Le caratteritiche principa- La funzione prevalente della società, anche se non la sola, è
li delle società
lo svolgimento di un’attività di impresa. La partecipazione di
più persone, come avviene usualmente nelle società, permette
infatti di unire competenze ed esigenze complementari per il
raggiungimento di uno scopo comune.
E’ quindi necessaria la partecipazione di almeno due soggetti5 che intendano svolgere in comune un’attività economica,
cioè una serie coordinata di atti a contenuto patrimoniale, finalizzati alla produzione o allo scambio di beni e servizi.
L’art. 2249 del Codice Civile stabilisce che le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale6 devono
costituirsi secondo uno dei seguenti tipi:
• società in nome collettivo (S.n.c.)
• società in accomandita semplice (S.a.s.)
• società a responsabilità limitata (S.r.l.)
• società in accomandita per azioni (S.a.p.A)
• società per azioni (S.p.A.)
In particolare i primi due tipi rientrano tra le cosiddette società
di persone, mentre i restanti alle società di capitale.
Verranno di seguito brevemente illustrate le diverse forme societarie previste dal legislatore con particolare riferimento alla
costituzione e al funzionamento e rimandando, ove possibile,
a quanto previsto per l’imprenditore individuale.
Non verranno, invece, trattate in questa sede le società per
azioni e in accomandita per azioni, che costituiscono la forma
più complessa di società di capitali e sono normalmente utilizzate per adeguare dimensionalmente l’impresa in crescita e
non per le nuove iniziative imprenditoriali.
2. La società semplice
2.1 Costi di costituzione
Le società che svolgono un’attività diversa da quella commerciale possono essere costituite nella forma di società semplice,
disciplinata dall’art. 2251 del Codice Civile. La società semplice costituisce il tipo più elementare di società.
La natura non commerciale ne ha reso estremamente raro l’utilizzo finendo per limitarlo in pratica alla società agricola; non si
ritiene quindi di approfondirne la trattazione.
Capitale
FORMA
D’IMPRESA sottoscritto
Spese di
costituzione
(imposta di registro,
imposta di bollo, diritti
vari, spese notarili e IVA)
Spese di iscrizione
alla Camera
di Commercio
Diritto
annuale
camerale
Diritti di segreteria:
Società semplici
agricole: € 88
Importi medi indicativi7
Società
semplice
Non è fissato
dalla legge
un capitale
minimo
da € 1.300
a € 1.600
€ 18 su supporto
informatico digitale
o per via telematica.
Imposta di bollo: € 59
Società semplici
non agricole:
€ 144
Totale: da € 1.465,00 a € 1.821,00
5 La riforma del Diritto Societario (L. 366/01), ha introdotto la possibilità, a particolari condizioni, di costituire S.r.l. e S.p.a. unipersonali (con un unico socio).
Si veda inoltre il paragrafo 3.5.1.
6 Sono imprenditori commerciali coloro che esercitano un’attività di produzione di beni o servizi o un’attività di intermediazione nella circolazione dei beni,
quindi non ci si riferisce solo ai commercianti veri e propri ma anche a chi svolge attività di produzione (industriale) o di servizio .
7 L’importo indicato è variabile a seconda del capitale sottoscritto e comprende: onorario del Notaio, 20% IVA sul compenso notarile, imposta di registro
(imposta fissa di € 168), marche da bollo, bolli per la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, diritti vari (p.e. diritto di iscrizione a repertorio, ecc.).
NB. Le società semplici possono essere costituite anche in forma verbale; l’intervento del notaio, infatti, si rende necessario solo in base alla natura dei beni
conferiti (immobili e mobili registrati).
13
Le società in nome collettivo rappresentano una tipica forma 3. La società in nome colletdi svolgimento dell’attività commerciale.
tivo (S.n.c.)
Sono definite dall’art. 2291 del Codice Civile come quelle so- 3.1 Caratteristiche e modacietà “nelle quali tutti i soci rispondono solidalmente ed illimilità di costituzione delle
tatamente per le obbligazioni sociali”. In questo tipo di sociesocietà in nome collettità, infatti, la limitazione della responsabilità non ha effetto nei
vo
confronti dei terzi, ma eventualmente solo tra i soci;
ciascun socio, quindi, può essere chiamato dai creditori sociali
a rispondere per l’intero importo (in forma solidale) e con tutto
il proprio patrimonio (illimitatamente), potendo semmai, una
volta adempiuta l’obbligazione, esercitare l’azione di regresso
nei confronti degli altri soci.
La società in nome collettivo si costituisce innanzi ad un notaio. L’atto costitutivo, secondo quanto stabilito dall’art. 2295
del Codice Civile, deve contenere:
1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci;
2) la ragione sociale;
3) l’indicazione dei soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società;
4) la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
5) l’attività che costituisce l’oggetto sociale;
6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito ed
il modo di valutazione;
7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci d’opera;
8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la
quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
9) la durata della società.
Come tutte le società commerciali la società in nome collettivo
è soggetta ad una particolare forma di pubblicità che si realizza con l’iscrizione nel Registro Imprese (utilizzando il mod.
S1). La mancata iscrizione di una società di persone non influisce sulla validità del contratto, ma la società acquista piena
efficacia nei confronti dei terzi solo dopo tale adempimento.
Il notaio effettua gli adempimenti necessari per la nascita della società mediante la procedura della Comunicazione Unica
attraverso la quale tutte le imprese comunicano la loro costituzione contemporaneamente al Registro delle Imprese, all’Agenzia delle Entrate e agli altri enti interessati.
I principali adempimenti amministrativi previsti per la nascita
della società quali :
- richiesta codice fiscale e/o la partita IVA
- iscrizione al Registro delle imprese
sono eseguiti contemporaneamente ed esclusivamente per
via telematica o su supporto informatico.
Una volta costituita la società, il legale rappresentante effettua
mediante la procedura della Comunicazione Unica i principali
adempimenti amministrativi previsti per l’avvio dell’attività di
impresa quali:
14
- denunce ai fini IVA
- apertura di una posizione assicurativa presso l’INAIL
- iscrizione all’INPS dei dipendenti, dei titolari o dei soci
- iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo
La ricevuta di avvenuta trasmissione della Comunicazione
Unica al Registro Imprese, ove sussistano le condizioni di legge, costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività di impresa.
Per effettuare la Comunicazione Unica è necessario:
- stipulare un contratto “Telemaco” con il sistema informatico
delle Camere di Commercio per la trasmissione delle pratiche al Registro delle imprese;
- essere in possesso di firma digitale e di un indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) dell’impresa.
Le società hanno l’obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al Registro delle imprese.
La procedura della Comunicazione Unica si applica anche
alle successive domande/dichiarazioni/denunce di modifica e
di cessazione8.
Gli amministratori della S.n.c., come quelli delle altre società
di persone, devono redigere inoltre il rendiconto dell’amministrazione (in realtà si tratta di un vero e proprio bilancio di
esercizio, anche se non pubblico, come previsto per le società
di capitali).
3.2 Costi di costituzione
I costi di costituzione sono evidenziati nella tabella seguente.
Da notare che gli importi relativi ai costi notarili sono solo indicativi. Infatti le imposte che si pagano insieme con la parcella
potrebbero variare dalla data della pubblicazione di questa
guida e gli onorari dei notai stessi cambiano di provincia in
provincia.
Capitale
FORMA
D’IMPRESA sottoscritto
Spese di
costituzione
(imposta di registro,
imposta di bollo, diritti
vari, spese notarili e IVA)
Spese di iscrizione
alla Camera
di Commercio
Diritto
annuale
camerale
Importi medi indicativi9
Società
in nome
collettivo
Non è fissato
dalla legge
un capitale
minimo
da € 1.300
a € 1.600
Diritti di segreteria:
€ 90 modalità telematica
€ 120 su supporto
informatico digitale
€ 200
Imposta di bollo: € 59
Totale: da € 1.649,00 a € 1.979,00
8 Si rimanda al sito internet www.registroimprese.it per la “Guida alla compilazione della Comunicazione unica d’impresa”; in caso di difficoltà o impossibilità
di utilizzare questa procedura informatica è possibile rivolgersi alla propria associazione di categoria o al proprio professionista di fiducia.
9 L’importo indicato è variabile a seconda del capitale sottoscritto e comprende: onorario del Notaio, 20% IVA sul compenso notarile, imposta di registro,
imposta di bollo, diritti vari, ecc.
15
Le società in nome collettivo possono optare per uno dei regi- 3.3 Regimi contabili e fiscami contabili indicati al paragrafo 1.2. (contabilità semplificata
lità
o ordinaria) relativo alle ditte individuali.
Esse sono soggette alla tassazione Irap (con le modalità indicate al par. 1.2), mentre, secondo quanto previsto dall’art.
5 del DPR 917/86, gli utili prodotti devono essere dichiarati
dal socio in proporzione alla propria quota di partecipazione,
indipendentemente dall’effettiva distribuzione tra i soci o reinvestimento nell’azienda.
I soci che nella società svolgono un’attività con abitualità e pre- 3.4 Obblighi previdenziali e
valenza devono essere iscritti all’Inps, nei termini, con le moassicurativi
dalità e con i costi previsti per i titolari delle ditte individuali.
Le società in nome collettivo i cui soci prestano opera manuale o di sovrintendenza, sono tenute all’iscrizione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Come indicato in precedenza i soci delle società in nome col- 3.5 Fallimento
lettivo rispondono illimitatamente per le obbligazioni sociali e
quindi il fallimento della società viene esteso anche ai soci in
proprio, con tutti gli effetti indicati al paragrafo 1.3.
La società in accomandita semplice è disciplinata dagli art. 4. La società in accomandi2313 e seguenti del Codice Civile e si distingue dalla societa semplice (S.a.s.)
tà in nome collettivo per le differenti tipologie di soci che la 4.1 Caratteristiche e modacompongono.
lità di costituzione delle
Sono previste infatti due categorie di soci:
società in accomandita
• gli accomandatari, che rispondono illimitatamente e solidalsemplice
mente delle obbligazioni sociali;
• gli accomandanti, che rispondono nei limiti del capitale conferito.
In particolare gli accomandatari amministrano la società, mentre gli accomandanti sono soci di capitale e quindi si attendono
una remunerazione del capitale investito senza svolgere alcuna attività di gestione.
Le modalità di costituzione della società in accomandita semplice sono le stesse della società in nome collettivo.
I costi di costituzione sono evidenziati nella tabella sottori- 4.2 Costi di costituzione
portata. Da notare che gli importi relativi ai costi notarili sono
solo indicativi. Infatti le imposte che si pagano insieme con la
parcella potrebbero variare dalla data della pubblicazione di
questo opuscolo e gli onorari dei notai stessi possono variare
di provincia in provincia.
16
Capitale
FORMA
D’IMPRESA sottoscritto
Spese di
costituzione
(imposta di registro,
imposta di bollo, diritti
vari, spese notarili e IVA)
Spese di iscrizione
alla Camera
di Commercio
Diritto
annuale
camerale
Diritti di segreteria:
€ 90 modalità telematica
€ 120 su supporto
informatico digitale
€ 200
Importi medi indicativi10
Società in Non è fissato
accomandita dalla legge
un capitale
semplice
minimo
€ 1.300-1.600
circa
Imposta di bollo:
€ 59
Totale: da € 1.649,00 a € 1.979,00
4.3 Regimi contabili e fisca- Valgono le regole indicate per la società in nome collettivo al
punto 3.3.
lità
4.4 Obblighi previdenziali e Per i soci accomandatari valgono gli stessi obblighi indicati
per i soci di società in nome collettivo, mentre i soci accoassicurativi
mandanti, se effettivamente non svolgono alcuna attività, non
hanno obblighi previdenziali e assicurativi.
4.5 Fallimento
Nel caso venga dichiarato il fallimento di una società in accomandita semplice questo viene esteso anche al socio accomandatario, mentre non coinvolge il socio accomandante,
sempre che non abbia svolto attività di gestione. L’art. 2320
del Codice Civile stabilisce infatti che “i soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, ne’ trattare
o concludere affari in nome della società, se non in forza di
procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che
contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e
solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso dalla società a norma dell’art. 2286 del Codice
Civile”.
5. La società a responsabilità limitata (S.r.l.)
5.1 Caratteristiche e modalità di costituzione delle
società a responsabilità
limitata
Si tratta della più diffusa tipologia di società di capitali dove,
a differenza delle società di persone, per le obbligazioni sociali
risponde solo la società con il proprio patrimonio e tutti
i soci godono, in linea generale, del beneficio della responsabilità limitata alla quota capitale che hanno conferito (ad
eccezione del caso in cui vi sia un unico socio che, in caso di
insolvenza, a determinate condizioni risponde illimitatamente). Gli amministratori invece sono chiamati a rispondere solo
nel caso venga dimostrata una “cattiva amministrazione”, che
abbia arrecato danno alla società o ai creditori sociali.
La società a responsabilità limitata ha una disciplina flessibile che in buona parte può essere derogata dalla volontà
10 L’importo indicato è variabile a seconda del capitale sottoscritto e comprende: onorario del Notaio, 20% IVA sul compenso notarile, imposta di registro,
bolli per la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, diritti vari (ad esempio - diritto di iscrizione a repertorio, ecc.)
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dei soci e che quindi ben si adatta alle diverse esigenze di
qualunque struttura d’impresa. Questo modello organizzativo
può essere quindi utilizzato sia per imprese di piccole dimensioni con una compagine sociale ristretta, sia per imprese di
grandi dimensioni.
La società a responsabilità limitata è disciplinata dagli art. 2462
e seguenti del Codice Civile e deve essere costituita davanti
ad un notaio con un capitale sociale minimo di 10.000,00
euro di cui va versato, a norma dell’art. 2464 del Codice Civile, almeno il venticinque per cento presso un istituto di credito,
somma che può essere liberata solo dopo l’iscrizione nel Registro Imprese. Il capitale sociale della società a responsabilità limitata è diviso in tante quote (anche di diverso valore)
quanti sono i soci e la titolarità può appartenere sia ad una
persona fisica, che ad una persona giuridica; le quote sono
di norma liberamente cedibili (salvo le limitazioni poste dalla
legge o dall’atto costitutivo) mediante atto pubblico redatto da
un notaio.
L’art. 2463 del Codice Civile indica quali elementi deve contenere l’atto costitutivo e precisamente:
• il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo
di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la
cittadinanza di ciascun socio;
• la denominazione, contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata e il comune dove sono poste la sede
della società e le eventuali sedi secondarie;
• l’attività che costituisce l’oggetto sociale;
• l’ammontare del capitale, non inferiore a € 10.000,00, sottoscritto e di quello versato;
• i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito ai crediti e
ai beni conferiti in natura;
• la quota di partecipazione di ciascun socio;
• le norme relative al funzionamento della società;
• le persone cui è affidata l’amministrazione e gli eventuali
soggetti incaricati del controllo contabile;
• l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la
costituzione poste a carico della società.
Oltre all’atto costitutivo va predisposto ed allegato lo statuto
sociale che regola i rapporti tra i soci e costituisce lo strumento per il funzionamento della società. A differenza delle società di persone le società a responsabilità limitata possono
essere composte anche da un unico socio nel qual caso si
definiscono “unipersonali”.
Il notaio effettua gli adempimenti necessari per la nascita della società mediante la procedura della Comunicazione Unica
attraverso la quale tutte le imprese comunicano la loro costituzione contemporaneamente al Registro delle Imprese, all’Agenzia delle Entrate e agli altri enti interessati.
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I principali adempimenti amministrativi previsti per la nascita
della società quali:
- richiesta codice fiscale e/o la partita IVA
- iscrizione al Registro delle imprese sono eseguiti contemporaneamente ed esclusivamente per via telematica o su supporto informatico.
Una volta costituita la società, il legale rappresentante effettua
mediante la procedura della Comunicazione Unica i principali
adempimenti amministrativi previsti per l’avvio dell’attività di
impresa quali:
- denunce ai fini IVA
- apertura di una posizione assicurativa presso l’INAIL
- iscrizione all’INPS dei dipendenti, dei titolari o dei soci
- iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo
La ricevuta di avvenuta trasmissione della Comunicazione
Unica al Registro Imprese, ove sussistano le condizioni di legge, costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività di impresa.
Per effettuare la Comunicazione Unica è necessario:
- stipulare un contratto “Telemaco” con il sistema informatico
delle Camere di Commercio per la trasmissione delle pratiche al Registro delle imprese;
- essere in possesso di firma digitale e di un indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) dell’impresa.
Le società hanno l’obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al Registro delle imprese.
La procedura della Comunicazione Unica si applica anche
alle successive domande/dichiarazioni/denunce di modifica e
di cessazione11.
Dopo aver versato la tassa di vidimazione dei libri sociali, vanno istituite le scritture contabili e i libri sociali previsti dagli artt.
2214 e 2421 del Codice Civile, nonché i registri previsti dalla
normativa fiscale e precisamente:
• libro giornale;
• libro inventari;
• scritture ausiliarie (quali i c.d. conti di mastro);
• registro beni ammortizzabili;
• registri IVA;
• libro assemblee.
La società a responsabilità limitata, come le altre società di
capitali, deve redigere il bilancio di esercizio secondo i criteri
stabiliti per le società per azioni dagli art. 2423 e seguenti del
Codice Civile. Il bilancio va depositato al Registro delle Imprese competente entro 30 giorni dall’approvazione da parte
dell’assemblea e l’invio deve avvenire per via telematica.
11 Si rimanda al sito internet www.registroimprese.it per la “Guida alla compilazione della Comunicazione unica d’impresa”; in caso di difficoltà o impossibilità di utilizzare questa procedura informatica è possibile rivolgersi alla propria associazione di categoria o al proprio professionista di fiducia.
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I costi di costituzione sono evidenziati nella tabella sottoripor- 5.2 Costi di costituzione
tata. Da notare che gli importi relativi alle spese di costituzione
sono solo indicativi. Infatti le imposte che si pagano insieme
con la parcella potrebbero variare dalla data della pubblicazione di questo opuscolo e gli onorari dei notai stessi possono
variare di provincia in provincia.
Capitale
FORMA
D’IMPRESA sottoscritto
Spese di
costituzione
(imposta di registro,
imposta di bollo, diritti
vari, spese notarili e IVA)
Spese di iscrizione
Diritto
alla Camera
annuale
di Commercio
camerale
Importi medi indicativi12
Società a
responsabilità
limitata
€ 10.000
Diritti di segreteria:
€ 90 modalità telematica
€ 120 su supporto
informatico digitale
€ 2.000 - 2.500 circa
€ 200
Imposta di bollo:
€ 65
Totale: da € 2.355,00 a € 2.885,00
La legge prevede un modello base che i soci possono utiliz- 5.3 Organi della società a
zare se non intendono prevedere un atto costitutivo analitico
responsabilità limitata e
e articolato. Possono tuttavia derogarvi scegliendo tra nuamministrazione
merose norme di funzionamento facoltative, per costituire
il modello che più adatta la società agli obiettivi dell’impresa.
Verrà quindi di seguito brevemente illustrata la disciplina del
modello base relativa all’amministrazione della società, alle
decisioni dei soci, alle modifiche dell’atto costitutivo e all’organo di controllo.
Amministrazione
L’organo amministrativo gestisce e rappresenta la società
compiendo gli atti necessari alla realizzazione dell’oggetto sociale. Secondo quanto previsto dall’atto costitutivo l’amministrazione della società può essere affidata a una o più persone (amministratore unico o consiglio di amministrazione) che
possono anche non essere soci.
L’amministratore unico ha normalmente i poteri di amministrazione e rappresentanza della società.
Nel consiglio di amministrazione la rappresentanza è affidata
al presidente, mentre possono essere affidate ad alcuni consiglieri, detti amministratori delegati, specifiche funzioni predeterminate dalla delega.
Non possono essere delegati i poteri che la legge o lo statuto
riservano all’assemblea.
Decisioni dei soci
I soci possono assumere le decisioni loro riservate dalla legge
12 L’importo indicato è variabile a seconda del capitale sottoscritto e comprende: onorario del Notaio, 20% IVA sul compenso notarile, imposta di registro,
imposta di bollo, diritti vari, ecc.
20
o dall’atto costitutivo nel tradizionale metodo collegiale o, se
previsto, con il metodo della consultazione per corrispondenza.
L’art. 2479 del Codice Civile prevede che all’assemblea siano
riservate specifiche competenze quali:
1. l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori;
3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale
o del revisore;
4. le modificazioni dell’atto costitutivo, salvo il caso di aumento
di capitale se delegato agli amministratori;
5. la riduzione del capitale sociale per perdite;
6. la decisione di compiere operazioni che comportano una
sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato
nell’atto costitutivo, o una rilevante modificazione dei diritti
dei soci;
7. la partecipazione della società come socio illimitatamente
responsabile di una società di persone commerciale;
8. la messa in liquidazione della società, la nomina e revoca
dei liquidatori, ecc.
L’assemblea dei soci va convocata secondo le modalità previste dall’atto costitutivo e comunque in modo da assicurare la
tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e delibera
con le maggioranze previste dalla legge o dall’atto costitutivo.
Organo di controllo
Se lo prevede l’atto costitutivo, se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le S.p.a, ovvero se vengono superati per due esercizi consecutivi i parametri indicati
dall’art. 2435 bis del Codice Civile (riferiti ad attivo, ricavi o
numero di dipendenti) è necessario nominare il Collegio Sindacale o un revisore.
Nel modello ordinario il collegio sindacale può avere poteri
di controllo contabile e di controllo sulla gestione (vigilando
sull’osservanza della legge e dello statuto, sull’adeguatezza
dell’assetto organizzativo e societario, ecc.) o di solo controllo
sulla gestione se il controllo contabile è affidato ad un revisore
esterno.
5.4 Regimi contabili e fisca- Per la società a responsabilità limitata l’istituzione di un impianto contabile oltre che da norme di legge deriva dalla necessità
lità
di dotare l’azienda di un apparato adeguato alla rilevazione
dei fatti amministrativi; le società a responsabilità limitata sono
obbligate quindi alla tenuta della contabilità in forma ordinaria,
secondo quanto previsto dal codice civile.
Le società a responsabilità limitata e più in generale le società
di capitali hanno una piena autonomia fiscale e sono soggette
a due imposte, l’Ires e l’Irap.
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1. Ires (imposta sul reddito della società)
L’aliquota Ires per l’anno 2010 è fissata nella misura del 27,5%
del reddito d’impresa, che è determinato apportando, all’utile
o alla perdita risultanti dal bilancio relativo all’esercizio chiuso
nel periodo d’imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione delle disposizioni che disciplinano l’Ires.
2. Irap (imposta regionale sulle attività produttive)
L’Irap, come indicato in precedenza, si calcola applicando all’imponibile, o valore della produzione netta, l’aliquota stabilita
per ciascuna tipologia di soggetti, normalmente pari al 3,9%.
Appare inoltre opportuno precisare che i dividendi percepiti da
persone fisiche non imprenditori vengono tassati a seconda
delle caratteristiche che la partecipazione possiede al momento della riscossione degli utili. In particolare se derivano da
partecipazioni “qualificate” (ovvero che superano determinate
percentuali del capitale sociale o dei diritti di voto) concorrono
alla formazione del reddito imponibile complessivo nella misura del 49,72% del loro ammontare (senza applicazione di
alcuna ritenuta e con obbligo successivo di dichiarazione). Diversamente, ovvero nel caso in cui derivino da partecipazione
non qualificata, la società che eroga i dividendi applica una
ritenuta del 12,50% a titolo d’imposta sull’intero ammontare,
senza obbligo successivo di dichiarazione.
Devono essere iscritti all’Inps tutti i soci che prestano in modo 5.5 Obblighi previdenziali ed
prevalente la propria attività all’interno della società. Le aliassicurativi
quote contributive e le modalità di versamento sono le stesse delle ditte individuali. L’obbligo di iscrizione scatta all’inizio
dell’attività economica.
Le società a responsabilità limitata (salvo i casi di non attività)
devono essere iscritte all’Inail, in quanto gli amministratori che
all’interno della società prestano la propria attività, devono essere assicurati per gli infortuni sul lavoro.
Vale quanto indicato per l’imprenditore individuale (al para- 5.6 Fallimento
grafo 1.5) e per le società di persone, con la fondamentale
differenza che nel caso di società a responsabilità limitata
fallisce solo la società, che risponde unicamente con il
proprio patrimonio.
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6. Le società cooperative
La cooperativa è l’unica forma di organizzazione societaria
6.1 Caratteristiche principali espressamente riconosciuta dalla Costituzione che dispone,
delle società cooperative all’art. 45, che “la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperativa a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata”. Visto il frequente utilizzo nella pratica si ritiene
utile fornire alcuni cenni anche su questo tipo di società.
La riforma del diritto societario ha introdotto molte novità nell’ambito delle cooperative che sono società con scopo mutualistico e capitale variabile.
Lo scopo mutualistico consiste nell’obiettivo di fornire beni o
servizi, ovvero occasioni di lavoro, direttamente ai soci a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato,
permettendo di ottenere risparmi di spesa (ad esempio nella
cooperativa edilizia) o remunerazioni superiori a quelle di mercato (ad esempio nella cooperativa di lavoro). Non deve essere presente nella società cooperativa un rapporto lucrativo tra
cooperativa e socio, che può invece esistere tra cooperativa e
soggetti terzi. Ciò che identifica quindi lo scopo mutualistico è
la gestione di servizio (ovvero l’attività volta prevalentemente
a soddisfare i bisogni economici dei soci) e la compressione
del lucro (ovvero la limitata ripartizione tra i soci degli utili prodotti).
Per capitale variabile si intende che la variazione del numero
dei soci non comporta modifiche dell’atto costitutivo.
6.2 Le cooperative: rimando Maggiori informazioni sulle società cooperative sono contenute in
una pubblicazione disponibile online sul sito www.pd.camcom.it,
cliccando su miniguide.
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Collana
OGGI E DOMANI IMPRENDITORE
a cura di Liana Benedetti
Della stessa collana:
• Il business Plan
• La scelta della forma d’impresa
• Presentarsi in banca
• Fisco e avvio d’impresa
• Mancati pagamenti
• Offerte ed ordini
• Comunicare per vendere
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Scelta della forma d`impresa - Camera di Commercio di Belluno