F.I.L.I.N.S. Federazione Italiana Licei Linguistici e Istituti Scolastici non Statali e-mail: [email protected]_______________________________________ ASSOCIATA ALLA CASA D’EUROPA ROMA, 20 Settembre 2001 - Ai Direttori Generali Regionali P.I. – Loro Sedi - Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali – Loro Sedi - Ai Dirigenti degli Uffici Regionali INPS – Loro Sedi - Ai Dirigenti degli Ispettorati del Lavoro Provinciali – Loro Sedi e p. c.: - Ai Segretari Nazionali degli Uffici Scuola dei Sindacati CGIL-CISL-UIL e dello SNALS - Ai Rappresentanti Legali delle Scuole Non Statali associate alla FILINS Oggetto: COMUNICATO SINDACALE: CCNL PER I DOCENTI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. In accordo con le OO.SS. UGL - CISAL e ANACCC, si trasmette per opportuna conoscenza il comunicato sindacale per la presentazione del CCNL per i docenti che svolgono attività d’insegnamento presso le scuole non statali con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinato). Si chiede cortesemente di dare ad esso la massima diffusione, anche con pubblicazione all’Albo. Si resta in attesa di riscontro. IL SEGRETARIO NAZIONALE FILINS Prof. Giovanni Piccardo All.: - CD e opuscolo pubblicati dalla Zecca dello Stato a cura del M.P.I. dal titolo: “Verso un sistema nazionale d’istruzione”. Il CD ministeriale riporta, fra l’altro, il CCNL FILINS-CISAL-ANACCC, di cui all’oggetto, al quale ha aderito anche l’UGL. PRESIDENZA: L.L. “JACK LONDON” – VIA GIOLITTI –MARTINA FRANCA (TA) – TEL. 080.4305501 - FAX 080.4307574 VICE PRESIDENZE: L.L. “EUROPEO” – VIA F. CONFALONIERI 9 – GALLARATE (VA) – TEL. 0331.776368 - FAX 0331.786329 SEGRETERIA NAZIONALE: ISTITUTO “S.MARIA” – VIA TICINO 45 – 00015 MONTEROTONDO (RM) – TEL./FAX 06.90.62.77.93 F.I.L.I.N.S. Federazione Italiana Licei Linguistici e Istituti Scolastici non Statali e-mail: [email protected]________________________________________ ASSOCIATA ALLA CASA D’EUROPA Roma, 20 Settembre 2001 CHIARIMENTI SULLA LEGITTIMITA’ DEL CCNL “FILINS-CISAL-ANaCCC-UGL” AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO DIDATTICO E DEL PUNTEGGIO Da vari anni la FILINS ha studiato la possibilità d’instaurare un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinato) con i docenti che prestano servizio presso le scuole non statali, individuando le fonti giurisprudenziali ed i presupposti giuridici per addivenire ad un CCNL di settore. Tale CCNL, unico per la categoria, è stato stipulato dalla nostra Federazione nel luglio dello scorso anno con le OO.SS.: CISAL e ANaCCC (con l’adesione dell’UGL); è stato registrato presso il Ministero del Lavoro ed il CNEL (secondo legge) ed è stato riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione ai fini della concessione della parità. A riprova di ciò la Direzione Generale per l’Istruzione Media Non Statale ha pubblicato, tramite la Zecca dello Stato, un CD in cui viene riportato, fra gli altri, il CCNL in questione; inoltre, ha concesso la parità alle scuole non statali che lo applicano come CCNL di settore almeno per il 75% del monte ore lavorative (legge 62/2000). Si può affermare, quindi, che il servizio prestato dai docenti con rapporto di lavoro parasubordinato presso le scuole non statali, così com’è regolato dal CCNL “FILINS-CISALANaCCC-UGL”, dà diritto al punteggio alla stessa stregua di quello svolto con rapporto subordinato. La norma, infatti, prescrive l’indicazione sul certificato di servizio dell’ente previdenziale a cui sono stati versati i contributi previdenziali e assistenziali, ovvero le disposizioni in base alle quali detti contributi non sono dovuti, senza entrare nel merito del tipo di rapporto di lavoro. Dopo le prime perplessità e le resistenze avanzate da qualche Provveditorato o da qualche Ispettorato INPS, il nostro CCNL ha avuto una significativa espansione, anche grazie all’orientamento giurisprudenziale degli ultimi anni, in sintonia con le disposizioni emanate dal Ministero del Lavoro. Secondo le Magistrature Superiori: “…qualunque attività umana, economicamente rilevante, può essere svolta sia in regime di subordinazione che di lavoro autonomo…”. In particolare, l’attività d’insegnamento mostra una forte attenuazione degli aspetti distintivi della subordinazione (art. 2094), mentre presenta le caratteristiche peculiari di una prestazione intellettuale di natura professionale, sicuramente più vicina alle previsioni dell’art. 2230; pertanto può configurarsi come lavoro parasubordinato (nella forma di collaborazione coordinata e continuativa già contemplata dall’art. 409, comma 3 c.p.c., ben connotata fiscalmente e soggetta alla contribuzione separata INPS: art. 2, comma 26 - legge 335/95). L’adozione dell’una o dell’altra forma di rapporto (subordinato o parasubordinato: entrambe legittime) è materia civilistica privata che riguarda esclusivamente le parti interessate, le quali hanno il diritto e la libertà di scegliere il tipo di accordo a loro più confacente. Tuttavia, è utile ricordare che il CCNL, affinché conservi integra la sua rappresentatività, deve essere applicato con coerenza e senza apportarvi alcuna modifica; inoltre deve essere sorretto dalle adesioni alle rispettive Organizzazioni Sindacali. Segretario Nazionale FILINS Prof. Giovanni Piccardo PRESIDENZA: L.L. “JACK LONDON” – VIA GIOLITTI –MARTINA FRANCA (TA) – TEL. 080.4305501 - FAX 080.4307574 VICE PRESIDENZE: L.L. “EUROPEO” – VIA F. CONFALONIERI 9 – GALLARATE (VA) – TEL. 0331.776368 - FAX 0331.786329 SEGRETERIA NAZIONALE: ISTITUTO “S.MARIA” – VIA TICINO 45 – 00015 MONTEROTONDO – TEL./FAX 06.90.62.77.93 ALCUNE NORMATIVE DI RIFERIMENTO Decreto Ministeriale n. 103 del 4 giugno 2001 Art. 8 – Comma 3 …Il servizio d’insegnamento prestato presso scuole non statali è valutabile esclusivamente se sia stato assolto l’obbligo di versamento dei relativi contributi previsti, secondo le disposizioni normative che disciplinano la tipologia di rapporto di lavoro attivata (ndr.: la norma si riferisce all’adempimento contributivo in relazione al tipo di rapporto di lavoro scelto dalle parti interessate). O.M. 153/99 Art. 4 – Comma 17 I certificati rilasciati da scuole ed istituti non statali comprovanti il servizio di insegnamento prestato e il tipo di rapporto di lavoro costituito, ovvero le dichiarazioni sostitutive, devono indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione per la scuola materna, ovvero del decreto di riconoscimento o della convenzione relativa al funzionamento dell'istituto o della classe in cui il candidato ha insegnato per le scuole elementari e per le scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica. Detti certificati, ovvero le dichiarazioni sostitutive, devono indicare l'ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l'obbligo dell'adempimento contributivo… (ndr.: non vanno esclusi dal punteggio nemmeno quei servizi prestati senza l’obbligo contributivo, purché siano indicate nel certificato le relative disposizioni, senza riserve per il rapporto di lavoro). Decreto legge n. 255 del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 333 del 20 agosto 2001 Art. 2 – Comma 2 … I servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali. Legge n. 62/2000 Comma 4 La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a date attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3: … h.contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore (ndr.: il CCNL FILINS-CISAL-ANACC e UGL per i docenti parasubordinati, ovvero con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, è valido a tutti gli effetti di legge come contratto collettivo nazionale di settore). Comma 5 Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d’opera di personale fornito dei necessari requisiti (ndr.: anche a detto personale è riconosciuto il punteggio in quanto il servizio viene assoggettato alle contribuzioni previdenziali e assistenziali a favore della gestione separata INPS – legge 335/95).