COMUNE DI FUCECCHIO
Provincia di Firenze
FORNITURA DI MANIFESTI, LOCANDINE, INVITI E ALTRO MATERIALE TIPOGRAFICO
PER IL PERIODO 01.09.2015 – 28.02.2018 – (CIG 628355599D)
FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
(Condizioni Particolari del Contratto)
ART. 1 DEFINIZIONI DI RIFERIMENTO
1. Ai fini della corretta interpretazione del presente Foglio Patti e Condizioni, si intendono:
 per “Amministrazione” o “Ente”, il Comune di Fucecchio che procede all’affidamento dei servizi
oggetto del presente Foglio Patti e Condizioni;
 per “contratto”, il contratto a titolo oneroso, stipulato tra l’Amministrazione e un operatore
economico (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori economici),
avente per oggetto le prestazioni oggetto del presente Foglio Patti e Condizioni;
 per “Fornitore”o “Impresa ” o “Appaltatore”, l’operatore economico prescelto dall’Amministrazione,
cui la stessa affida l’esecuzione del contratto secondo le modalità definite nel nel presente Foglio
Patti e Condizioni, integrate con le indicazioni dell’offerta;
 per “Codice dei contratti pubblici”, il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
 per “Regolamento”, il complesso di disposizioni attuative ed applicative del Codice dei contratti
pubblici, previsto dal D.P.R. n. 207/2010;
ART. 2 OGGETTO DELLA FORNITURA
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Il presente documento disciplina l’affidamento della fornitura annuale a consegne ripartite di
manifesti, locandine, inviti e altro materiale tipografico, che comprende l’eventuale espletamento del
servizio di grafica.
ART. 3 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI
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Il contratto è a misura, di tipo misto di forniture e servizi ai sensi dell’art. 14 comma 2 Codice dei
contratti pubblici, con prevalenza delle forniture, con eventuali servizi a carattere accessorio, non
qualificabili come prestazioni secondarie per le finalità di cui all’art 37 comma 2 dello stesso Codice
dei contratti pubblici.
L’appalto comprende l’esecuzione della fornitura di prodotti costituiti da manifesti, locandine,
inviti e altro materiale tipografico il cui elenco, con l’identificazione del tipo di carta, del formato,
dei colori per la stampa e del numero di copie è contenuto nella SCHEDA PRODOTTI E PREZZI
UNITARI A BASE DI GARA, allegata al presente Foglio patti e Condizioni.
Tutti i prodotti ordinati devono essere consegnati in pacchi o scatole, di dimensione e peso adeguati
a consentirne una facile movimentazione manuale (singola confezione non superiore a Kg 4).
I manifesti per le affissioni possono essere consegnati in rotoli, se la confezione è tale da non
danneggiare il prodotto.
La stampa su ciascuno dei prodotti oggetto della selezione, potrà contenere uno oppure la
combinazione di più dei seguenti elementi:
- lo stemma del Comune di Fucecchio, nei formati previsti da questa Amministrazione e
scaricabili anche dal sito comunale;
- semplice testo, in vari caratteri e corpi
- stemmi, simboli e logo di enti, istituzioni, imprese, associazioni, comitati e altri organismi
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fotografie ed in generale qualsiasi composizione di testo e immagini derivante dall’attività di
elaborazione grafica.
I testi e le elaborazioni grafiche da riportare sui prodotti oggetto dell’affidamento saranno forniti
solo in formato elettronico, utilizzando file in formati standard (a titolo esemplificativo, rft, doc, xls,
gif, jpg, pdf, tif, psd, fh, cdr, ecc.).
Indipendentemente dal testo e dal contenuto della stampa, la fornitura dei prodotti è da considerare
completamente remunerata con i relativi prezzi unitari indicati nella scheda offerta.
Nel contratto è altresì compreso l’eventuale espletamento del servizio di grafica, consistente in un
servizio di elaborazione ed impaginazione grafica di materiale informativo utilizzando testi ed
eventuali immagini/foto fornite dal Comune; nell’elaborazione potrà essere richiesta la ricerca di
immagini adatte al messaggio di comunicazione da trasmettere.
Il servizio di grafica dovrà essere reso da personale qualificato che abbia stipulato con l’Impresa un
contratto di lavoro avente ad oggetto l’attività richiesta. Copia del suddetto contratto potrà essere
richiesta dall’Amministrazione comunale.
ART. 4 QUANTITA DELLA FORNITURA
1. Le quantità annue indicativamente previste per ogni prodotto sono indicate nella scheda offerta; per
ciascun stampato è indicato inoltre il numero minimo di stampato oggetto di un singolo ordine da
parte dell’Amministrazione.
2. Nella scheda offerta è altresì riportato la stima annua indicativa di ore richieste per l’espletamento
del servizio di progettazione grafica.
ART. 5 DURATA DELLA FORNITURA
1. L’affidamento in oggetto decorre dal 01/09/2015 al 28/02/2018
ART. 6 AMMONTARE DELLA FORNITURA – PREZZI CONTRATTUALI
1. Per la natura della fornitura in oggetto l’Amministrazione non è in grado di quantificare con
esattezza il numero e la tipologia degli stampati che verranno richiesti nel corso della durata del
contratto; si procederà all’affidamento con la formula dell’accordo quadro di cui all’art. 3 comma
13, ai sensi dell’art. 59 del D.lgs 163/2006.
2. Il Comune chiederà per l’intera durata del contratto la fornitura dei prodotti e l’eventuale
espletamento del servizio di grafica, oggetto e della presente selezione, ai prezzi contrattuali
risultanti dai prezzi unitari offerti in sede di gara fino, alla concorrenza dell’importo massimo di €
49.717,88, oltre IVA.
3. L’importo di € 49.717,88, oltre IVA costituirà pertanto il budget di spesa per la durata del contratto.
Esso è stato determinato sulla base della stima del fabbisogno dell’amministrazione. Tale importo,
dunque, è solo presunto e quindi non vincolante per l’amministrazione. Ne consegue che il Fornitore
non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali la fornitura non
dovesse raggiungere l’importo sopra indicato.
4. I prezzi contrattuali si intendono tutti comprensivi, oltre che dell’utile di Impresa, anche delle spese
generali, tasse diverse,interessi, previdenza e assicurazione operai, delle spese per adempimenti in
materia di sicurezza ed ogni altra voce di costo.
ART.7 REFERENTE DELL’AGGIUDICATARIO
1. E’ fatto obbligo all’Impresa di nominare un responsabile operativo, indicandone un nome alla data di
stipula del contratto.
2. Tale figura avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali
problemi che dovessero sorgere relativamente alle prestazioni previste nel presente Foglio Patti e
Condizioni. Dovrà essere reperibile dal Comune in orario di ufficio dal lunedì al venerdì dalle 08 alle
13.30 e dalle 14.30 alle 17.30 e dovrà garantire il corretto adempimento delle obbligazioni
contrattualmente previste.
3. L’Impresa dovrà individuare il sostituto, in caso di assenza del responsabile operativo, per
fronteggiare situazioni di emergenza.
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ART. 8 MODALITA’ DI SCAMBIO DELLE COMUNICAZIONI
1. Prima dell’inizio della fornitura l’Impresa dovrà dotarsi di una casella di Posta certificata e della
firma digitale ai sensi degli artt. 48 e 24 del D.Lgs. 82/2005 - codice dell’Amministrazione digitale;
il responsabile operativo di cui al precedente art. 7 dovrà essere dotato di firma digitale.
2. Lo scambio di comunicazioni e trasmissione di documentazione tra il Comune e l’Impresa potrà
avvenire, se stabilito dal Comune, con gli strumenti oggetto del presente articolo.
3. L’Impresa è tenuta ad accettare lo scambio di comunicazioni tramite fax ed e-mail; a tale scopo,
prima della stipula del contratto l’Impresa ed il Comune formalizzeranno un documento nel quale
sarà precisato:
 indirizzo esatto da usare per tali scambi;
 lista delle persone autorizzate a firmare ed il tipo di comunicazioni - documenti scambiati;
 tipologie di files che potranno essere utilizzati per le comunicazioni (salve le ulteriori
tipologie di files che potranno essere utilizzate previo accordo tra le parti, l’Impresa dovrà
utilizzare obbligatoriamente i formati pdf. rtf. odf. xls).
4. L’Impresa ed il Comune sono tenuti, in caso di modifiche di qualsiasi tipo, cambio indirizzo e-mail a
comunicarlo tempestivamente alla controparte.
ART.9 DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. L’Amministrazione prima dell’esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore
dell’esecuzione, con il compito di assicurare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto,
svolgendo a tal fine tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla normativa vigente.
2. Il Direttore dell’esecuzione dovrà dare avvio all’esecuzione della prestazione con la lettera di
ordinazione delle fornitura nella quale deve aversi l’indicazione:
 delle caratteristiche tecniche o prestazionali, della quantità e del prezzo degli stessi,
comprensivo dell’I.V.A.;
 della qualità, delle modalità e dei termini di esecuzione;
 degli estremi contabili (impegno, codice intervento, capitolo spesa);
 della forma e dei termini di pagamento;
 delle penali per la ritardata o incompleta esecuzione;
 del richiamo all’obbligo per l’affidatario di assunzione a proprio carico di tutti gli oneri
assicurativi e previdenziali di legge, nonché di rispetto delle norme vigenti in materia i
sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti e di accettazione delle
condizioni contrattuali e delle penalità;
 dell’ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili od opportune per il Fornitore.
3. Il Direttore dell’esecuzione dovrà nel corso dell’esecuzione del contratto provvedere a verificare in
forma semplificata la rispondenza delle prestazioni effettuate alle prescrizioni previste nei
documenti contrattuali, entro venti giorni dall’ultimazione delle stesse; dovrà altresì provvedere
all’emissione di un’attestazione di regolare esecuzione con le modalità riportate al successivo
articolo 12.
4. Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente
all’Impresa aggiudicataria.
5. Il Fornitore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite Direttore dell’esecuzione per l’avvio
dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di
procedere alla risoluzione del contratto.
ART 10 ORDINATIVI
1. Gli ordinativi dei prodotti oggetto della presente selezione verranno effettuati di norma dal Servizio
Economato, via posta elettronica all’indirizzo comunicato dal Fornitore in sede di avvio del
contratto.
2. L’ordine conterrà :
 l’oggetto del materiale da stampare (es. titolo iniziativa)
 quantità
 colore
 formato
 costo secondo i prezzi previsti nella scheda offerta
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 luogo e data di consegna
3. Nel caso di elaborazione di grafica, il Servizio Economato provvederà ad inviare la richiesta di
intervento tramite mail indicando le tipologie di prodotto da stampare per le quali si richiede un
servizio di impaginazione grafica (es. singolo stampato o più stampati con immagine coordinata).
4. Prima di procedere alla stampa del materiale ordinato il Direttore dell’esecuzione dovrà provvedere
all’approvazione della bozza di stampa fornita dall’Impresa tramite posta elettronica.
5. Al fine dell’individuazione del prezzo unitario di riferimento, il numero di pezzi per ordine indicato
nella scheda offerta potrà subire variazioni di tolleranza del 20% in più ed in meno [esempio per il
prodotto n°1 della scheda offerta - depliant pieghevole 3 ante (6 facciate) - verrà mantenuto lo stesso
prezzo unitario offerto per ordinativi da un minimo di 800 pezzi ad un massimo di 1200 pezzi,
estremi calcolati togliendo ed aggiungendo il 20% al quantitativo indicato nella scheda pari a 1.000
pezzi].
6. Nei casi in cui sia ritenuto necessario, in considerazione del tipo di prodotto da fornire o della
particolare complessità dei testi, gli ordini potranno essere preceduti o seguiti da contatti diretti
dell’aggiudicatario con il Direttore dell’esecuzione, al fine di specificare meglio i dettagli della
fornitura.
ART 11 CONSEGNE
1. I prodotti dovranno essere consegnati franco destino presso la sede comunale indicata nell’ordine,
con consegna al piano, ove prevista, entro i seguenti termini:
 manifesti per affissioni e locandine: entro le ore 12.00 del secondo giorno lavorativo
successivo alla data dell’ordine
 depliant, inviti, cartoline, segnalibri: entro le ore 12.00 del terzo giorno lavorativo
successivo alla data dell’ordine
 opuscoli: entro le ore 12.00 del quarto giorno lavorativo successivo alla data dell’ordine.
2. Nel caso di richieste urgenti, la cui indicazione sarà motivata e chiaramente specificata nell’ordine,
le consegne dovranno essere effettuate con una riduzione rispetto ai termini sopra indicati,
rispettivamente di un giorno lavorativo per i manifesti da affissione, e due giorni lavorativi per tutti
gli altri prodotti.
3. Per quanto riguarda il servizio di impaginazione grafica, l’elaborato dovrà essere inviato tramite mail
all’indirizzo [email protected] entro le ore 12.00 del quarto giorno lavorativo
successivo alla data di richiesta di intervento grafico.
ART 12 ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE
1. A seguito di apposita comunicazione dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte
dell’Impresa, il Direttore dell’esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato
attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni con le modalità previste dall’art. 304, comma
2,del D.P.R. 207/2010.
2. Entro 45 giorni dalla ultimazione dell’esecuzione, accertata nelle forme di cui al precedente comma,
verrà emessa l’attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 325 del D.P.R. 207/2010.
3. Le operazioni che si rendessero necessarie per il rilascio dell’attestazione saranno svolte a spese
dell’esecutore che metterà a disposizione del Direttore dell’esecuzione incaricato dell’accertamento i
mezzi necessari ed eseguirlo.
4. L’attestazione di regolare esecuzione contiene i seguenti elementi:
 gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
 l’indicazione dell’esecutore;
 il nominativo del Direttore dell’esecuzione;
 il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva
esecuzione delle prestazioni;
 l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore;
 la certificazione di regolare esecuzione.
ART 13 IRREGOLARITA - GESTIONE DEI RESI
1. In caso di mancata o ritardata consegna, totale o parziale, dei prodotti, oppure quando i prodotti
risultino, a seguito di verifica, non rispondenti ai requisiti richiesti per difformità di quantità e/o
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qualità, il Direttore dell’esecuzione ne darà tempestiva comunicazione via fax al Fornitore,
contestando l’inadempimento e attivando così le pratiche di reso.
2. In tal caso l’Amministrazione si riserva la facoltà:
a) di respingere la merce contestata la quale deve essere tempestivamente sostituita con quella
effettivamente ordinata e/o esente da vizi, difformità o difetti, entro 3 giorni lavorativi
dalla segnalazione a spese e a rischio dell’Impresa aggiudicataria, concordando con il
Direttore dell’esecuzione le modalità del ritiro;
b) di acquistare presso altri fornitori la merce non consegnata tempestivamente o contestata,
con addebito all’Impresa aggiudicataria della differenza del maggior costo sostenuto per
l’approvvigionamento della merce mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia definitiva,
che in tal caso dovrà essere immediatamente integrata;
c) di applicare una penale secondo quanto stabilito dal presente Foglio Patti e Condizioni.
3. La merce contestata e respinta resta a disposizione dell’Impresa per il suo ritiro per un periodo di
dieci giorni. All’Amministrazione non può essere addebitata alcuna responsabilità per il
deprezzamento o l’eventuale deterioramento della merce immagazzinata.
4. Il Fornitore dovrà procedere all’emissione della nota di credito, nel caso in cui la merce oggetto del
reso, verificatosi per motivi di difformità di quantità e/o qualità, sia già stata fatturata.
5. Le note di credito dovranno riportare chiara indicazione degli estremi delle fatture e del numero di
protocollo assegnato all’Amministrazione
6. L’Impresa appaltatrice è tenuta alla garanzia per vizi, prevista dall’art. 1490 e ss. del c.c.
7. L’accettazione delle forniture da parte dell’Amministrazione appaltante non solleva il Fornitore dalla
responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od
occulti della fornitura, seppure non rilevati all’atto della consegna, ma accertati in seguito.
ART 14 INTEGRAZIONE DEL CATALOGO
1. Qualora l’Amministrazione ritenesse opportuno effettuare integrazioni delle tipologie di stampati
indicati nella scheda offerta verrà richiesto al Fornitore di effettuare una proposta di integrazione; è
facoltà del Fornitore presentare una proposta di integrazione.
2. L’Amministrazione si riserva la facoltà di accettare la proposta, di negoziare il prezzo e di ordinare il
modello di stampato. L’ integrazione dell’elenco degli stampati non comporta un aumento del limite
massimo raggiungibile indicato al precedente art. 6- (Ammontare della fornitura)
ART 15 INVARIABILITA DEI PREZZI
1. I prezzi risultanti dagli atti di gara devono ritenersi comprensivi di tutti gli oneri direttamente o
indirettamente previsti nel presente Foglio patti e condizioni, e non potranno variare in aumento per
tutta la durata del contratto.
2. La revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non
ha efficacia retroattiva e viene concordata tra le parti, su istanza adeguatamente motivata della parte
interessata, a seguito di apposita istruttoria.
3. Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano disponibili i costi standardizzati,
editi dall’Osservatorio di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 163/2006, potranno essere utilizzati gli strumenti
orientativi ritenuti più idonei tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati editi dalla Camera di commercio di Firenze. .
ART 16 PERSONALE
1. In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l’Appaltatore è
tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti
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fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori /
liberi professionisti.
2. Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori (se la Società è cooperativa sociale),
l’Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti
C.C.N.L. di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi
integrativi territoriali.
3. I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni
stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo
e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
4. L’Impresa sarà obbligata ad impegnare, per l'espletamento del servizio, personale idoneo e
autorizzato, assunto secondo le disposizioni di legge in vigore, e a retribuirlo secondo
l’inquadramento professionale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo di
Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli previdenziali,
assicurativi e similari.
ART 17 SICUREZZA
1. L’Impresa si impegna a rispettare le disposizioni della normativa nazionale vigente in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori ed in particolare del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(T.U: Sicurezza) e successive modifiche ed integrazioni.
2. In particolare l’Appaltatore è tenuto a provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto,
nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
3. L’Appaltatore è altresì tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a
fargli osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario
per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81
del 9 aprile 2008).
4. L’Appaltatore dovrà pertanto dotare il personale dipendente di indumenti e mezzi di protezione, atti
all'esecuzione del servizio di cui trattasi, quali tute, guanti, maschere, stivali, ecc., nonché a vigilare
che il personale osservi in ogni momento le norme antinfortunistiche e di tutela della salute.
5. L’Appaltatore dovrà inoltre redigere un documento di valutazione dei rischi in rapporto alle
incombenze spettanti all’appaltatore. L’Appaltatore dovrà anche nominare un Responsabile della
Sicurezza.
6. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale di cui all’art. 26 comma 1 lettera a) del
D.Lgs. n. 81/2008 e del rispetto di quanto previsto dall’art16 della legge regionale n. 38/2007,
l’Appaltatore, prima dell’affidamento del presente appalto si impegna a fornire, su richiesta
dell’Amministrazione, le informazioni di seguito indicate, per le quali si impegna contestualmente a
segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:









nominativo del responsabile della sicurezza;
nominativo del rappresentante dei lavoratori;
requisiti tecnico-professionali richiesti da legislazione specifica;
mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia del lavoro da eseguire;
formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel
servizio oggetto dell’appalto;
mezzi e attrezzature previsti e disponibili per l’esecuzione del lavoro;
dotazione di dispositivi di protezione individuali;
numero e presenza media di addetti;
numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni;
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
altre informazioni che l’Appaltatore ritiene utile fornire in merito al suo servizio di
prevenzione e protezione.
7. Entro 15 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto affidamento e comunque prima dell’avvio della
esecuzione delle prestazioni contrattuali l’Appaltatore dovrà trasmettere al Servizio Acquisti del
Comune di Fucecchio, il documento di valutazione dei rischi di cui dall’art16 comma 1 lett. c della
legge regionale n. 38/2007.
8. L’inosservanza delle leggi e delle disposizioni in materia di lavoro contenute nel presente articolo,
determina l’immediata risoluzione del contratto senza nessuna formalità.
ART 18 RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE
1. L’Impresa è responsabile dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione della
fornitura e dei servizi connessi. L’Impresa pertanto risponderà nei confronti del Comune e dei Terzi
per l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali
2. Durante l’esecuzione del contratto l’Impresa è responsabile per i danni derivanti a terzi anche
dall’operato dei propri dipendenti. E’ fatto obbligo all’Impresa di mantenere l’Ente indenne da
azioni legali e richieste risarcitorie per danni avanzate da terzi danneggiati.
3. L’Impresa si impegna a manlevare l’Ente da ogni responsabilità derivante da eventuali azioni
proposte direttamente nei confronti dell’Amministrazione stessa da parte dei dipendenti dell’Impresa
ai sensi dell’art. 1676 del codice civile e da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi dovessero
subire a causa delle proprie forniture.
ART. 19 ULTERIORI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore si impegna, ai sensi dell’art 24 comma 1 della legge regionale n. 38/2007, ad
informare immediatamente l’Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi
confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. La
violazione di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto
ART 20 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
1. L’Impresa appaltatrice è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che
regolano la materia,comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed
immediati.
2. A tal fine, l’Impresa dovrà procedere all'emissione di fatture riepilogative di tutte le forniture andate
a buon fine effettuate in ciascun mese solare, contenenti l’espresso riferimento agli ordini evasi (ad
esempio allegando le copie degli ordini), in modo da rendere possibile il riscontro da parte degli
uffici addetti alla liquidazione della spesa
3. Per il pagamento del corrispettivo dell’appalto l’Appaltatore dovrà emettere fattura elettronica (ex
D.M. 55/2013) con indicazione le seguenti indicazioni:
 il riferimento al presente contratto ed al CIG (Codice Identificativo Gare);
 il Codice Univoco identificativo dell’ufficio a cui la fattura è destinata e la sua denominazione
(CODICE= 2DWYMK; DENOMINAZIONE SERVIZIO ECONOMATO);
 n. di impegno (formato AAAA/numero) che sarà successivamente comunicato con la lettera di
avvio dell’esecuzione del contratto di cui al precedente art. 9 comma 2.
4. La trasmissione della fattura nel rispetto delle specifiche tecniche di cui al DM 55/2013 è da
intendersi prevista a pena di irricevibilità della stessa e dell’inesigibilità dei relativi crediti
5. L’Amministrazione effettuerà il pagamento entro 60 giorni dal ricevimento della fattura di importo
pari al 99,50% del credito maturato per le prestazioni rese, o comunque entro i termini
espressamente concordati con l’Impresa aggiudicataria nel rispetto di quanto previsto dalla
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normativa vigente in materia, previa acquisizione d’ufficio del DURC valido attestante la regolarità
contributiva ed assicurativa, ai sensi dell’art. 17 della L.R.T. 38/2007, dell’art. 16, comma 10, della
Legge n. 2 del 28.01.2009 e dell’art. 6 del D.P.R. 207/2010. La ritenuta dello 0,5 %, ai sensi dell’art.
4, comma 3 del D.P.R. 207/2010, sarà liquidata solo al termine del contratto previa presentazione di
autonoma fattura e acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
6. La fattura relativa all’ultimo periodo di svolgimento del servizio verrà liquidata solo previo rilascio
dell’attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 325 del D.P.R. 207/2010.
7. Qualora l’Amministrazione acquisisca un DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa
ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, verrà trattenuto in sede di liquidazione
della fattura l’importo corrispondente all’inadempienza ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 207/2010.
ART 21 CESSIONE DEL CREDITO
1. Nel caso in cui l’Impresa intenda avvalersi della cessione del credito, si applica quanto previsto
dall’art. 117 del D.LGS 163/2006.
2. Ai fini dell’opponibilità all’Ente, la cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura
privata autenticata e notificata all’Ente medesimo.
3. La cessione diviene efficace, qualora l’ente non la rifiuti con comunicazione da notificare al cedente
ed al cessionario entro 15 giorni dalla notifica dell’atto
ART 22 PENALI
1. Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente
Foglio Patti e Condizioni, l’Amministrazione committente invierà formale diffida con descrizione
analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni
violate.
2. L’aggiudicatario entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione potrà presentare le proprie
controdeduzioni, mediante memorie scritte, documenti, o altro materiale.
3. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall’Appaltatore, che dovranno comunque
pervenire al comune entro il termine non inferiore a 15 giorni stabilito nella diffida, non fossero
ritenute soddisfacenti dall’Amministrazione, si procederà all’applicazione delle seguenti penalità:
Descrizione
Penalità
per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di
consegna di cui all’art.11
per ciascuna difformità rispetto rispetto ai
modelli o alle bozze approvate
€ 25,00 (venticinque)
€ 20,00 (venti)
4. Nel caso in cui a causa del ritardo nella consegna dei prodotti, gli stessi non siano più utilizzabili
oppure sia venuto a mancare l’interesse dell’Amministrazione comunale all’utilizzo degli stessi (ad
esempio manifesti oppure inviti relativi ad una manifestazione che vengono consegnati dopo lo
svolgimento della stessa) non sarà dovuto alcun pagamento della fornitura in questione e sarà
applicata una penale pari al 50% del valore della stessa fornitura ordinata (netto Iva).
5. Nel caso in cui i prodotti offerti non corrispondano a quanto ordinato per quantità e/o qualità oppure
contengano errori tipografici, il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione entro il più breve tempo
possibile, comunque non oltre tre giorni lavorativi dalla contestazione, fatto salvo il caso in cui il
tempo necessario alla sostituzione non sia compatibile con il pieno utilizzo dei prodotti, eventualità
nella quale saranno applicate le disposizioni del precedente comma.
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6. L’Amministrazione procede al recupero della penalità previa comunicazione con raccomandata a/r,
mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dall’Impresa o con trattenuta sulla
garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.
7. L’applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del
disservizio verificatosi.
ART 23 RISOLUZIONE
1. In caso di inadempimenti si applicano gli artt. 1453 ess. Del cc..
2. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. l’Amministrazione può ritenere risolto il contratto nei seguenti casi:
 reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di
n. 5. volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
 reiterati ed ingiustificati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per
più di n. 10 volte e siano preceduti da contestazione scritta;
 inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione del contratto
ex art. 303, comma 1, del D.P.R. 207/2010;
 quando la ditta si renda colpevole di frodi nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
 mancato rispetto del divieto cessione del contratto;
 subappalto realizzato oltre i limiti previsti o non autorizzato;
 nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e conseguenti atti di
sequestro o di pignoramento a carico dell’Impresa.
3. Costituiscono altresì cause determinanti la risoluzione di diritto del contratto, previa contestazione
degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di
controdeduzioni, anche:




le gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, ex art. 6, comma 8, del D.P.R.
207/2010;
l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria,
qualora l’Impresa non provveda all’immediata regolarizzazione;
l’interruzione non motivata della fornitura del servizio;
violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione previsti dalla normativa vigente in
materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi
dell’art. 3, comma 9-bis della L. n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.
5. L’Amministrazione Comunale provvederà alla risoluzione del contratto nei casi sopra descritti con
le modalità previste all’art. 137 del D. Lgs.163/2006 e ss.mm..: la risoluzione sarà dichiarata dal
responsabile del procedimento previa ingiunzione del Direttore dell’esecuzione; si applicano in tal
caso gli artt. 138 e 139 del D.Lgs. 163/2006 e s.mm.ii. come previsto dall’art. 297 del D.P.R.
207/2010.
6. L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il ritardo
nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell’importo
contrattuale.
7. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, l’appaltatore
sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle
maggiori spese che il committente dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
8. Nel caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione Comunale procederà all’incameramento
della cauzione definitiva, salva ed impregiudicata ogni altra azione e/o richiesta di risarcimento di
maggiori danni rispetto.
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ART 24 FALLIMENTO
1. In caso di fallimento dell’Impresa o di risoluzione del contratto per grave inadempimento, il Comune
si riserva la facoltà di esercitare la procedura indicata nell’art. 140 del D.Lgs 163/2006
ART 24 SUBAPPALTO
1. Il subappalto è ammesso a condizione che l’Impresa concorrente indichi in offerta le parti
dell’appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, nel limite del 30% e secondo le modalità
e condizioni previste dall’art. 118 del d.lgs. n. 163/2006.
2. Il comune provvederà al pagamento dei corrispettivi esclusivamente a favore dell’Impresa; è fatto
obbligo a quest’ultima di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dal
Comune, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati dall’Impresa medesima al
subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate
ART 26 CESSIONE DEL CONTRATTO
1. E’ vietata a pena di nullità la cessione totale o parziale del contratto.
2. nei casi di cessione, trasferimento, fusione e scissione dell’azienda si applica il disposto dell’art. 116
del D.Lgs. 163/2006 e smi;
3. L’Amministrazione si riserva la facoltà di cessione del contratto, in caso di trasferimento a
Istituzioni Fondazioni società a partecipazione comunale costituende/costituite di funzioni al cui
espletamento è strumentale la fornitura in questione.
ART 27 GARANZIA
1. Ai sensi dell’art. 21 comma 1 del vigente Regolamento per l’esecuzione di forniture e servizi in
economia in economia, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 96 del 26/11/2010 è
richiesta la garanzia definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. L’Impresa, a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente Foglio Patti e
Condizioni, e dal contratto nonché del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento
degli obblighi stessi, è tenuta a presentare, all’atto della stipula del contratto, o nel caso di
affidamento dell’appalto in pendenza di stipula del contratto, prima dell’affidamento stesso, un
deposito cauzionale definitivo da effettuarsi secondo le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs. n.
163/2006..
3. La cauzione copre gli oneri per il mancato ed inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla
data di emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo.
4. L’Ente potrà avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente per le spese relative al servizio da
eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in
confronto ai risultati della liquidazione finale. L’incameramento della garanzia avviene con atto
unilaterale dell’Ente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto
dell’Impresa di proporre azione innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.
ART 28 STIPULA CONTRATTO
1. Ai sensi dell’art. 53 delle “Regole del sistema di e- procurement della pubblica amministrazione” il
contratto è stipulato per scrittura privata, che consiste nello scambio dei documenti di Offerta e
Accettazione sottoscritti con Firma Digitale dal Fornitore e dall’Ente. L’Ente si riserva la facoltà di
stipulare il contratto per scrittura privata mediante sottoscrizione contestuale con Firma Digitale
delle Parti (Fornitore e Ente), di un unico documento, sempre a spese del Fornitore
2. L’Ente è tenuto ad assicurare, tra l’altro, il rispetto delle norme sull’imposta di bollo e degli
adempimenti pubblicitari, documentali, tributari e fiscali, nonché, in generale, degli adempimenti
richiesti dalle norme applicabili al procedimento posto in essere e al relativo Contratto stipulato.
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3. Il documento di accettazione(di stipula) generato dal Mercato elettronico è assoggettato all’imposta
di bollo(€16 Ogni 4 facciate/100 righe) che dovrà essere corrisposta dal fornitore. L’ammontare
dell’imposta di bollo e le modalità di assolvimento saranno indicati nella comunicazione di
aggiudicazione di cui all’art. 79 del Codice dei contratti
4. Il contratto concluso e composto dalla Offerta del Fornitore e dal Documento di Accettazione
dell’Ente è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al Bene oggetto del Contratto e dalle
Condizioni Particolari indicate dall’Ente nel presente capitolato allegato alla RDO; inoltre ad esso
sarà applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica
Amministrazione.
5. Il contratto concluso si intende validamente stipulato nel momento in cui il documento di
accettazione/stipula contratto viene caricato all’interno del sistema di negoziazione (art. 52 comma 3
lett. a) Regole del sistema di e- procurement della pubblica amministrazione.
ART 29 CONTROVERSIE
1. Il Foro di Firenze è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere tra
l’Amministrazione Comunale e l’Appaltatore in dipendenza del presente Foglio Patti e Condizioni e
del conseguente contratto.
ART 30 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Il fornitore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 al fine di
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, il fornitore è tenuto, in particolare:
a) a comunicare all’Amministrazione i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno
effettuati i versamenti dei corrispettivi dell’appalto;
b) ad effettuare ogni transazione relativa all’appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane s.p.a.,
esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall’art. 3 della L. n. 136/2010;
c) a utilizzare il CIG nell’ambito dei rapporti con subappaltatori e subcontraenti fornitori e
prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell’appalto.
3. Il Fornitore deve inserire nei contratti con i subappaltatori ed i subfornitori specifica clausola con la
quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n.
136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subappalto e al
subcontratto.
4. L’Ente ha l’obbligo, sancito dal comma 9 dell’art. 3 della legge 136/2010, di verificare che nei
contratti sottoscritti dal fornitore con gli eventuali subappaltatori ed i subfornitori sia inserita, a pena
di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010
5. Al fine di permettere all’Ente di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole contrattuali, sancito
dal comma 9 dell’art. 3 della legge 136/2010, il Fornitore dovrà procedere, in caso di
subaffidamenti, all’invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, dal
legale rappresentante della stessa Impresa e degli eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessati alla prestazione in oggetto, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli,
dell’avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari in relazione al
contratto stipulato.
6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto all’Amministrazione.
ART. 31 - CODICE ETICO
1.
Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 4 del Codice
di comportamento dei dipendenti del Comune di Fucecchio, approvato con Deliberazione della
Giunta Comunale n. 38 del 23 febbraio 2014, il presente contratto si risolverà anticipatamente in
caso di violazione degli obblighi comportamentali in esso contenuti.
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2. Il suddetto codice di comportamento è disponibile sul sito Internet del Comune di Fucecchio
all’indirizzo : www.comune.fucecchio.fi.it.
ART. 32 - DIVIETO DI PANTOUFLAGE - CLAUSOLA CONSIP
1 Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l’impresa sottoscrivendo il
presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di
non aver conferito incarichi ad ex dipendenti pubblici, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti della stessa impresa, per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto.
2 Ai sensi dell’art. 1 comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con
modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, l’Ente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal
contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e
previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
3 Il recesso sarà attivabile qualora, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora
eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge
23 dicembre 1999, n. 488 e successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a
quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica.
ART 33 NORME DI RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Foglio Patti e Condizioni si rinvia:
 al D.Lgs. 163/2006 e s.mm.ii.;
 al D.P.R. n. 207/2010 e s.mm.ii.;
 al vigente regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia approvato con
deliberazione CC n. 96 del 26/11/2010;
 alle norme del codice civile e a quanto disposto da tutte le norme vigenti in materia.
ART. 34 PRIVACY
1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, nella procedura di gara saranno
rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal
d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e
regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai
documenti ed alle informazioni.
2. In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità
dell’operatore economico di essere affidatario della fornitura in oggetto;
b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione
dell’affidamento in oggetto e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità
del rapporto medesimo;
c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena della decadenza dall’affidamento;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
- il personale interno dell’Amministrazione;
- i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si
rinvia;
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f) soggetto attivo della raccolta è l’Amministrazione aggiudicante nella persona del Dirigente
del settore 2° Titolare del trattamento, e del Responsabile Servizio Provveditorato e
contratti Responsabile del trattamento.
3. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza,
non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari
all’esecuzione del contratto. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui
fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione
Per accettazione:
F.TO
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
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