Lorenzo Benatti
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Parma 22 aprile 2010
 Con
le norme di diritto internazionale
privato (dette anche norme di conflitto)
ciascuno Stato – ordinamento regola quei
rapporti (inclusi quelli derivanti dal
commercio
internazionale)
che
“presentano
qualche
carattere
di
estraneità
rispetto
all’ordinamento
statale” disciplinando sia la giurisdizione
che il diritto applicabile a quei rapporti.
 Le norme di diritto internazionale privato
generalmente
prevedono
disposizioni
rivolte ad agevolare l’esecuzione delle
sentenza.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
La parte valuta in quale Paese od in quali Paesi possono essere
aggrediti beni del debitore per soddisfarsi,
la parte verifica se un giudice di quel Paese, in base alle norme di
diritto internazionale privato e di diritto processuale possa essere
adito per pronunciarsi sulla controversia, oppure se sia possibile adire
un giudice di altro Paese sapendo che l’eventuale pronuncia favorevole
sarà agevolmente eseguita nel Paese nel quale il debitore possiede
beni da aggredire,
il giudice adito, valutata la propria competenza sulla base del diritto
internazionale privato e del diritto processuale dello Stato cui
appartiene,
il giudice che si sia ritenuto competente determina la legge applicabile
alla controversia,
il giudice deve decide la causa sulla base della legge sostanziale
ritenuta applicabile,
la parte vittoriosa deve ottenere l’esecuzione della sentenza
avvalendosi della legge dello Stato nel quale il debitore dispone di beni
aggredibili.


Ordinamenti nazionali diversi potrebbero adottare soluzioni divergenti
in materia di riconoscimento ed esecuzione di sentenze straniere, oltre
che in materia di competenza giurisdizionale e di diritto sostanziale
applicabile.
Per ridurre i rischi di disparità di trattamento gli Stati hanno adottato
convenzioni internazionali in materia di giurisdizione e di diritto
internazionale privato, introducendo:
criteri comuni per il riconoscimento dei provvedimenti giudiziari stranieri,
onde favorirne l’esecuzione;
 regole coerenti in materia di competenza giurisdizionale, tali da
determinare univocamente il giudice competente;
 norme uniformi in materia di diritto internazionale privato, per garantire
la certezza del diritto sostanziale applicabile;



Le convenzioni internazionali vincolano solo i giudici degli Stati
contraenti e per le controversie tra soggetti domiciliati in Paesi
contraenti.
La principale convenzione in materia è dalla Convenzione di Bruxelles
del 27 settembre 1968, recepita, per i paesi dell’UE nel Regolamento
(CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000.



Nella Convenzione di Bruxelles e nel Regolamento CE 44/2001
sono talora previsti più criteri di competenza concorrenti ha
l’effetto di attribuire potenzialmente la competenza a decidere
su una determinata controversia a giudici di più Stati.
Perciò viene stabilito che la proposizione dell’azione giudiziale in
uno Stato impedisce ai giudici degli altri Stati di conoscere la
medesima controversia, a meno che il giudice precedentemente
adito non si dichiari incompetente (cfr. reg. n. 44/2001, art. 27).
Interessante anche la Convenzione di Roma del 19 giugno 1980,
recepita dal Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento
Europeo e del Consiglio (c.d. Roma I) sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali.




Per ridurre problemi, le parti potrebbero definire dettagliatamente e
analiticamente il rapporto. A tal riguardo sono significative le
operazioni volte all’elaborazione di contratti standardizzati
internazionali.
Ogni contratto va però collocato nel contesto di un ordinamento
giuridico:
 per integrare eventuali (ma inevitabili) lacune del contratto;
 per interpretare le clausole contrattuali concordate dalle parti;
 Per conoscere
le regole relative alla validità del contratto
stesso.
Le parti possono nel contratto scegliere anche il giudice e il diritto
sostanziale applicabile al contratto.
La scelta del giudice, deve essere vagliata alla luce del diritto
processuale del foro scelto, che generalmente la ammette. Essa
vincola positivamente il giudice scelto a pronunciarsi sulla
controversia nascente dal contratto, e negativamente gli altri giudici,
quando dalla scelta delle parti risulti un vincolo a non pronunciarsi
sulla medesima controversia per essi (cfr. art. 23 Reg. 44/2001, salvo
casi di competenza esclusiva, cfr. art. 22 Reg. 44/2001).


Le parti possono nel contratto devolvere le eventuali
controversie che da esso scaturiscano in arbitri. Ciò è
generalmente ammesso in campo commerciale dagli ordinamenti
nazionali. La Convenzione di New York del 1958, ratificata da
numerosissimi Stati prevede il riconoscimento della validità degli
accordi con cui le parti sottopongono la controversia ad un
giudizio arbitrale prevedendo l’esecuzione nel territorio degli
Stati contraenti delle decisioni arbitrali straniere.
Anche la scelta dell’arbitrato incontra dei limiti:


è comunque rimessa alla legislazione di ogni Stato la
determinazione delle materie per le quali è ammesso l’arbitrato
(per cui uno Stato rifiuterà di dare esecuzione alla decisione
arbitrale resa su materia che il proprio ordinamento consideri
non arbitrabile),
gli Stati possono negare l’esecuzione di decisioni arbitrali che
siano considerate contrarie ai propri principi di ordine pubblico.


Anche la scelta del diritto sostanziale applicabile al contratto è
generalmente consentita dalle norme di diritto internazionale
privato. Cfr. Reg. (CE) 593/2008, art. 3, comma 1.
Tale libertà di scelta incontra talune significative limitazioni:

non internazionalità del contratto:






quando tutti gli elementi del contratto sono ubicati in uno stesso Paese
l’applicazione della legge di tale diverso paese non può essere derogata
convenzionalmente (art. 3, comma 3).
quando tutti gli elementi del contratto siano ubicati in Paesi
appartenenti alla UE l’applicazione disposizioni di diritto comunitario, se
del caso, come applicate nelle Stato membro del foro, non può essere
derogata convenzionalmente (art. 3, comma 4).
In questi casi la legislazione prescelta sarà applicabile solo
subordinatamente a quella del luogo (Stato/UE) in cui tutti gli elementi
del contratto sono ubicati.
presenza di “norme di generale applicazione”, ossia disposizioni
il cui carattere imperativo è tale da richiederne l’applicazione
quale che sia la legge regolatrice del contratto;
contrarietà all’ordine pubblico.
Si vedrà in seguito.


Per mettere in secondo piano i problemi di determinazione del
diritto applicabile si tenta di uniformare il diritto sostanziale.
Due percorsi:
Adozione da parte degli Stati di norme interne destinate a
regolare indifferentemente rapporti interni e internazionali (per
es. leggi cambiarie). Questo procedimento comporta
l’inserimento della norme uniformi nel diritto interno degli stati
coinvolti, con il rischio che siano interpretate e applicate nei
diversi Stati in modi differenti.
 Adozione di norme uniformi destinate a regolare i soli rapporti
internazionali, ferma restando la disciplina “domestica” per i
rapporti interni; così ad esempio la Convenzione di Vienna del 11
aprile 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili. Non è
richiesto l’inserimento nel diritto interno. Queste discipline
dettano esse stesse criteri interpretativi speciali onde assicurare
che siano uniformemente applicate.


I problemi connessi all’applicazione delle leggi nazionali potrebbero
essere superati richiamandosi a norme non statali ma dettate dalla
prassi internazionale, una nuova “lex mercatoria”. Si parla di
“delocalizzazione” del rapporto.

La volontà delle parti di delocalizzare il rapporto può essere espressa,
e manifestarsi in una apposita clausola contrattuale:




clausola che ne faccia espressa menzione,
clausola che faccia riferimento ai “principi generali del diritto”, o al
“diritto commerciale internazionale” o al “diritto internazionale”
tout court, o ancora ai “principi di diritto naturale” o “di equità”;
espressa esclusione dell’applicazione di qualsiasi diritto nazionale;
richiamo a testi normativi uniformi come la Convenzione di Vienna;
dubbi invece per il mero rinvio a modelli contrattuali predisposti in
sede internazionale (ad es. Incoterms o UCP), perché esso non
esclude a priori la possibilità di inquadrare il rapporto in un dato
ordinamento nazionale.

Anche in questo caso si dovrà fare ricorso agli ordinamenti
nazionali per ottenere l’esecuzione coattiva di qualsiasi
pronuncia sulla controversia.

Appare poi problematico il ricorso alla giurisdizione statale. La
lex mercatoria appare incompatibile con le regole di diritto
internazionale privato. Quando la legge riconosce il valore della
scelta del diritto applicabile effettuata dalle parti, si intende in
genere che la scelta debba cadere su un dato diritto nazionale.

La scelta della lex mercatoria, seppure espressa viene in genere
interpretate nel senso di clausola contrattuale. Per i giudici
statali tali disposizioni si applicano ove non contrastino con
norme imperative del diritto nazionale designato dalle regole di
diritto internazionale privato del foro.

La lex mercatoria potrà trovare applicazione se la controversia,
anziché ad un giudice statale, è rimessa dalle parti ad arbitri, che
non sono vincolati alle norme di diritto internazionale privato
quanto alla determinazione del diritto sostanziale applicabile.

Gli arbitri potrebbero considerare la lex mercatoria quale diritto
sostanziale più appropriato. La scelta della giurisdizione arbitrale
potrebbe essere intesa come scelta tacita della lex mercatoria.

I giudici nazionali generalmente riconoscono la validità delle
decisioni arbitrali assunte applicando la lex mercatoria nel
pronunciarsi ai fini dell’esecuzione del lodo stesso.

Si considerano pacificamente incluse nella lex mercatoria le
condizioni di diritto uniforme generalmente accettata e
largamente recepite ed in particolare le norme dettate dalla
Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale.

Sono generalemtne acquisite come fonti della lex mercatoria le
codificazioni di regole uniformi realizzate da organizzazioni
internazionali ed in particolare dall’Unidroit, che ha predisposto
testi di diritto uniforme non destinati ad assumere la forma della
convenzione internazionale. In questo senso assumono
un’importanza notevole i Principi Unidroit sui contratti
commerciali internazionali, inizialmente adottati nel 1994 e
ampliati nel 2004.
 Abbiamo
detto che le regole di diritto
internazionale privato servono ad individuare un
dato diritto nazionale quale legge regolatrice del
rapporto che coinvolge più Stati, stabilire
quando un giudice italiano è competente a
decidere si quel rapporto e a stabilire l’efficacia
delle sentenze e degli atti stranieri.
 Quando la norma non conduce all’applicazione
della legge italiana dispone l’applicazione di una
norma vigente in uno Stato estero. Si attua in tal
caso un rinvio alle norme di un ordinamento
estero.
 Il
sistema del diritto internazionale privato
italiano si basa su



la legge 31 maggio 1995, n. 218,
la convenzione di Bruxelles del 1968 ed il reg.
(CE) 44/2001;
la convenzione di Roma del 1980 ed il reg.
(CE)593/2008.
 L’art.
14 ha sancito il principio iura novit
curia, per il quale è compito del giudice
individuare la legge straniera applicabile (1°
comma). Per effettuare tale accertamento il
giudice può avvalersi delle convenzioni
internazionali e delle informazioni fornite dal
Ministero della giustizia. Il giudice può anche
interpellare
esperti
o
istituzioni
specializzate.
Se il giudice non riesce ad accertare la legge straniera
indicata, neanche con l'aiuto delle parti, applica la
legge richiamata mediante altri criteri di collegamento
eventualmente previsti per la medesima ipotesi
normativa. In mancanza si applica la legge italiana
(art. 14, 2° comma).
 Se nell'ordinamento dello Stato richiamato coesistono
più sistemi normativi a base territoriale o personale, la
legge applicabile si determina secondo i criteri
utilizzati da quell'ordina-mento (art. 18, 1° comma).
Se tali criteri non possono essere individuati, si applica
il sistema normativo con il quale il caso di specie
presenta il collegamento più stretto (art. 18, 2°
comma).

 Quando
una norma di diritto int. priv. rinvia
ad un ordinamento straniero, il richiamo
opera anche con riguardo alle norme di d.i.p.
straniere (che possono utilizzare criteri di
collegamento diversi da quelli propri
dell0ordinamento richiamante), possono
verificarsi fenomeni conosciuti con il nome
di:
 rinvio oltre, l’ordinamento richiamato rinvia
a sua volta ad un altro ordinamento,
 rinvio indietro, l’ordinamento richiamato
rinvia a quello da cui proviene il rinvio.
 In
base al secondo comma dell’art. 13 il
rinvio indietro e il rinvio oltre non operano :



quando il diritto straniero originariamente
richiamato è stato individuato sulla base della
concorde volontà delle parti. Si deve ritenere,
infatti, che la scelta degli interessi riguardi il
diritto materiale e non le norme di conflitto di
un certo ordinamento;
riguardo alle disposizioni concernenti la forma
degli atti;
in relazione agli artt. 58-63 relativi alle
obbligazioni non contrattuali.
La lett. a) del primo comma individua i limiti del
rinvio oltre nella circostanza che il rinvio sia
definitivo, ossia non porti ad un ulteriore rinvio da
parte dell’ordinamento rinviato (il diritto richiamato
deve accettare il rinvio).
 La
lett. b) del primo comma ammette
esplicitamente il rinvio indietro, consentendo di
preferire la legge italiana.
 Il criterio di collegamento in forza del quale
l’ordinamento dichiarato competente dalla legge
italiana (il primo richiamato) rinvia al sistema
giuridico di un altro Paese deve essere riscontrato
esistente secondo le norme dell’ordinamento
richiamato e non secondo quelle italiane.

 le
norme di applicazione necessaria: norme
interne che sono ritenute irrinunciabili,
 l’ordine pubblico,
 la costituzionalità della norma straniera,
 la condizione di reciprocità.

La prevalenza delle norme di applicazione necessaria
è disposta dall’art. 17: è fatta salva la prevalenza
delle norme italiane che, in considerazione del loro
oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate
nonostante il richiamo alla legge straniera. La norma
non fornisce un’elencazione tassativa, né un criterio
formale di riconoscibilità, ma richiama oggetto e
scopo delle norme da considerarsi imperative. Tale
criterio non sempre risulta di agevole applicazione.

Art. 9 Reg. n. 593/2008: il giudice, quale che sia il diritto
applicabile al rapporto (in base al criterio del
collegamento più stretto o in forza della scelta delle parti)
dovrà verificare se esistano, negli altri ordinamenti che
presentano un collegamento con il rapporto, norme “il cui
rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia
dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione
politica, sociale o economica, al punto da esigerne
l’applicazione a tute le situazioni che rientrino nel loro
campo d’applicazione, qualunque sia la legge applicabile
al contratto”.


Costituiscono norme di applicazione necessaria alcune
disposizioni in materia di matrimonio. Altre norme
imperative si rinvengono nella legislazione del lavoro, ed
in quella relativa alla locazione di immobili ecc..
Non tutte le norme imperative dei vari ordinamenti hanno
questa caratteristica. Tra di esse, per es. quelle
contemplate dagli artt. 6 e 8 del Reg. n. 593/2008:
le norme volte a proteggere il consumatore dettate dalla
legge del Paese dove questi risiede (salve talune eccezioni);
 le norme che tutelano il lavoratore dettate dalla legge del
Paese dove questi è stato assunto, o di quello con cui il
rapporto di fatto presenta il collegamento più stretto.

 La
prevalenza dell’ordine pubblico è disposta
dall’art. 31 delle preleggi e dall’art. 16 della
legge 218/1995:


La legge straniera non è applicata se i suoi effetti
sono contrari all'ordine pubblico (art. 16, 1°
comma).
In tal caso si applica la legge richiamata
mediante
altri
criteri
di
collegamento
eventualmente previsti per la medesima ipotesi
normativa. In mancanza si applica la legge
italiana (art. 16, 2° comma).
 Si
tratta
del
cd
ordine
pubblico
internazionale, un insieme di principi
fondamentali universali riconosciuti da
Convenzioni internazionali.
 Secondo l’art. 16 della legge 218/1995 il
contrasto con l’ordine pubblico riguarda gli
effetti della norma e la norma in sé. Occorre
valutare la compatibilità, non in astratto, ma
in funzione del risultato pratico cui
condurrebbe l’applicazione della norma
straniera alla fattispecie concreta che è
all’origine del rinvio.
 Mentre
il limite costituito dalle norme di
applicazione
necessaria
ha
carattere
preventivo, dal momento che prescindono
dal funzionamento delle norme di diritto
internazionale privato e rendono, quindi, del
tutto superflua la ricerca stessa di un diritto
straniero da applicare; l’ordine pubblico
interviene in negativo e soltanto a posteriori,
cioè esclusivamente dopo che una norma
straniera è stata individuata e richiamata.
 Il
controllo di costituzionalità delle norme
straniere richiamate dalle norme di diritto
internazionale privato italiano si distingue in
un controllo di costituzionalità:


rispetto all’ordinamento italiano, previsto
implicitamente dall’art. 16, dal momento che
non vi è dubbio che nel concetto di ordine
pubblico internazionale rientrino anche i principi
fondamentali sanciti dalla Costituzione.
rispetto all’ordinamento di provenienza, in
proposito, benché la dottrina sia divisa, la
giurisprudenza si è pronunciata positivamente.
 La
reciprocità è quel meccanismo in base al
quale l’efficacia del rinvio al diritto
straniero, operato dalla norma di d.i.p.,
viene subordinata alla verifica che, in
circostanze
analoghe,
l’ordinamento
straniero avrebbe rinviato allo Stato
richiamate.
 La
giurisdizionale del giudice italiano risulta
regolata in primo luogo dal Titolo II (art. 3-12)
della legge 218/1995, cui si aggiunge la
disciplina dettata dalla Convenzione di Bruxelles
del 27 settembre 1968, cui ha fatto seguito il
Regolamento CE n. 44/2001. Poiché il
regolamento è immediatamente applicabile nei
Paesi appartenenti all’Unione, la convenzione di
Bruxelles continua ad essere applicata solo con
riferimento agli Stati non appartenenti alla UE.
Vi sono poi Convenzioni, Regolamenti e leggi
nazionali relativi a campi specifici.
 La
norma principale è l’art. 3 delle legge 218
del 1995. Contiene tre diverse disposizioni:
 la norma generale del foro del convenuto
(primo comma),
 la norma che estende le prescrizioni della
Convenzione di Bruxelles alle controversie
civili e commerciali le quali non rientrano
nell’ambito di efficacia della Convenzione
(secondo comma, prima parte),
 la norma residuale del rinvio alle norme sulla
competenza territoriale (secondo comma,
ultima parte).
In particolare il primo comma dell’art. 3 stabilisce
che in generale la giurisdizione del giudice
italiano sussiste quando il convenuto:
 è domiciliato in Italia,
 è residente in Italia,
 ha in Italia un rappresentante che sia autorizzato
a stare in giudizio a norma del codice di
procedura civile.
 Per le persone giuridiche occorre, allora, adottare
il criterio della sede.
 La giurisdizione italiana sussiste inoltre negli altri
casi in cui è prevista dalla legge (art. 3, c. 1).


La giurisdizione italiana sussiste in base ai criteri stabiliti dalle
sezioni 2, 3 e 4 del titolo II dalla convenzione di Bruxelles del 27
settembre 1968 (art. 3, c. 2). La legge 218 estende
l’applicazione della convenzione ai casi in cui il convenuto non
sia domiciliato nel territorio di uno stato contraente. La
convenzione è stata sostanzialmente recepita dal Regolamento
(CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, per cui:
 con riferimento a convenuti che abbiano domicilio in uno
Stato UE si deve perciò fare riferimento alle sezioni 2, 3 e 4
del Capo secondo del regolamento (ai sensi del suo art. 68, il
regolamento sostituisce tra gli stati membri la convenzione di
Bruxelles);
 la Convenzione di Bruxelles si applica quando il con-venuto
non abbia il domicilio in uno Stato della UE.
 sezione
2: competenze speciali,
 sezione
3: competenza in materia
assicurazioni
 sezione
4: competenza in materia
contratti conclusi da consumatori.
di
di

La persona domiciliata nel territorio di uno Stato
membro o contraente può essere convenuta in un
altro Stato membro o contraente in materia
contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui
l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve
essere eseguita (art. 5, n. 1, reg. 44/2001e art. 5, n.
1 convenzione Bruxelles). Il luogo di esecuzione
dell'obbligazione è:
nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in
uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero
dovuto essere consegnati in base al contratto,
 nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in
uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o
avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.


La persona domiciliata nel territorio un uno Stato
membro o contraente (art. 6, reg. 44/2001e art. 6
conv. Bruxelles):



in caso di pluralità di convenuti, può essere convenuto
davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è
domiciliato;
qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di
terzo, può essere convenuta davanti al giudice presso il
quale è stata proposta la domanda principale, sempre che
quest'ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui
che è stato chiamato in causa dal suo giudice naturale;
qualora si tratti di una domanda riconvenzionale nascente
dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda
principale, può essere convenuta davanti al giudice presso il
quale è stata proposta la domanda principale.

Una disciplina a se è prevista per contratti conclusi da
una persona (consumatore) per un uso che possa essere
considerato estraneo alla sua attività professionale e
ricorra una delle seguenti condizioni (art. 15, 1°
comma, reg. 44/2001 e art. 13, 1° comma, conv.
Bruxelles):



si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali;
si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un'altra
operazione di credito, connessi con il finanziamento di una
vendita di tali beni;
in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con
una persona le cui attività commerciali o professionali si
svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore
o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o
verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro,
purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività
 Qualora
la controparte del consumatore non
abbia il proprio domicilio nel territorio di uno
Stato membro, ma possieda una succursale,
un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in
uno Stato membro, essa è considerata, per le
controversie relative al loro esercizio, come
avente domicilio nel territorio di quest'ultimo
Stato (art. 15, 2° comma, reg. 44/2001).



L'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto
può essere proposta o davanti ai giudici dello Stato
membro/contraente nel cui territorio è domiciliata tale
parte, o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il
consumatore (art. 16, 1° comma, reg. 44/2001 e art. 14,
1° comma, conv. Bruxelles).
L'azione dell'altra parte del contratto contro il
consumatore può essere proposta solo davanti ai giudici
dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il
consumatore (art. 16, 2° comma, reg. 44/2001 e art. 14,
2° comma, conv. Bruxelles).
Resta impregiudicato il diritto di proporre una domanda
riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda
principale (art. 16, 3° comma, reg. 44/2001 e art. 14, 3°
comma, conv. Bruxelles).
 La


giurisdizione del giudice italiano, sussiste:
se le parti l'abbiano convenzionalmente accettata e
tale accettazione sia provata per iscritto,
ovvero il convenuto compaia nel processo senza
eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto
difensivo (art. 4, comma 1).
 Le
parti possono derogare convenzionalmente
alla giurisdizione italiana a favore di un giudice
straniero o di un arbitrato estero, ma la deroga
deve essere provata per iscritto e la causa
vertere su diritti disponibili (art. 4, comma 2).
Tuttavia tale deroga è inefficace se il giudice o
gli arbitri incaricati declinano la giurisdizione o
comunque non possono conoscere della causa
(art. 4, comma 3).


La giurisdizione del giudice italiano è invece esclusa in relazione
ad azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati all'estero
(art. 5).
Vi sono, poi ipotesi di competenza esclusiva indicate dall’art. 22
del Regolamento e dall’art. 16 della convenzione di Bruxelles:

1) in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d'affitto di immobili, i
giudici dello Stato membro o contraente in cui l'immobile è situato.

2) in materia di validità, nullità o scioglimento delle società o persone
giuridiche, aventi la sede nel territorio di uno Stato membro o contraente, o
riguardo alla validità delle decisioni dei rispettivi organi, i giudici di detto
Stato membro o contraente.

3) in materia di validità delle trascrizioni ed iscrizioni nei pubblici registri, i
giudici dello Stato membro o contraente nel cui territorio i registri sono tenuti;

4) in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e
modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la
registrazione, i giudici dello Stato membro o contraente nel cui territorio il
deposito o la registrazione sono stati richiesti o sono stati effettuati.

5) in materia di esecuzione delle decisioni, i giudici dello Stato membro o
contraente nel cui territorio ha luogo l'esecuzione.
Lorenzo Benatti
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Lezione 22-04-2010 - Dipartimento di Economia