Bellinzona
12.0584
RSA12045
7 novembre 2012
L. Colombi
Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
La Sezione dell'agricoltura
in seguito al ritrovamento in diverse zone del Cantone Ticino del cinipide galligeno
del castagno, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, un imenottero originario della Cina, considerato uno degli insetti più nocivi del castagno, incluso nella lista degli organismi particolarmente nocivi in tutti i Paesi europei (organismo di quarantena);
vista la pericolosità delle sue larve, che provocano nelle gemme la formazione di ingrossamenti di forma tondeggiante (galle), fino a compromettere lo sviluppo vegetativo delle piante e la fruttificazione;
preso atto della decisione del 23 ottobre 2012 dell'Ufficio federale dell'ambiente
(UFAM) che definisce quale zona contaminata dal cinipide galligeno del castagno,
Dryocosmus kuriphilus Yasumàtsu l'intero Cantone Ticino e. le valli meridionali del
Cantone Grigioni (Bregaglia, Mesolcina e Calanca) e che . permette la messa in
· commercio qi piante .di CastaneéJ sp. e di Quercus sp. senza passaporto sanitario
soltanto all'interno della citata zona contaminata e alle seguenti çÒndizioni:
a) le piante devono provenire da vivai autorizzati dal Servizio· fitosanitario federale e i loro popolah1enti devono risliltare es~rlti da .(;ryphoneètriaparasitica in
occasione del cor1tròllo annuale da pàrtè del Servizio cantonale competimte;
b) la vendita a·l detta9'1i0 o la cessiqne di piante di Castal1ea 'sp. e di Qùercus sp.
devè avvenire esClusivamente attraverso,rive!lditori autorizzati dal Servizio fitosanitario federale e le piante da qUesti messe in .commercio devono essere
còntrasseg'nate da un'etic.hetta di avvertimento;
· ··. ·. · .· ··. · .·
richiamate:
-l'Ordinanza Sl.JIIaprotezione dei vegetali (OPV) del27 ottobre 2010;
- l'Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA) del 1O settembre 2008;
- I'Ordiné:mza cieii'UFAG C()ncernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo
(OMFT) del 25 febbraio 2004;
- la direttiva congiunta degli Uffici federali dell'ambiente (UFAM) e dell'agricoltura
(UFAG) concernè'nte il monitoraggio e la lotta al cinipide galligeno del castagno del
01.05.2012;
- lagià succitata decisione del23 ottobre deii'UFAM;
- la Legge. sull'agÌ'icoltura del 3 dicembre 2002;
-il Regolamento sull'agricoltura del 23 dicembre 2003;
su proposta del Servizio fitosanitario cantonale,
DECIDE:
1. La decisione del 25 maggio 2009 della Sezione dell'agricoltura concernente diverse conseguenze legali in relazione al cinipide del castagno, Oryocosmus kuriphilus Yasumatsu, è abrogata e sostituita dalla presente decisione con effetto immediato.
6.015·1
2. La messa in commercio di piante di Castanea sp. - intesa quale trasferimento o
cessione a titolo oneroso o gratuito - può avvenire soltanto dotando le piante di
un'etichetta di avvertimento, allegando un opuscolo informativo sulla pericolosità
del cinipide galligeno del castagno e registrando i dati dell'acquirente per garantire la rintracciabilità 'delle piante vendute.
3. l controlli relativi alla messa in commercio di vegetali del genere Castanea verranno effettuati da parte della Sezione dell'agricoltura per il tramite del Servizio fitosanitario cantonale.
4. l Comuni devono collaborare nel divulgare alla popolazione le comunicazioni riguardanti questo fitofago .
5. Il Servizio fitosanitario cantonale, se ritenuto necessario, informerà annualmente
gli interessati sugli effetti del cinipide galligeno del castagno tramite una giornata
informativa oppure per corrispondenza. Il relativo avviso avverrà tramite la pubblicazione sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino.
6. Contro la presente decisione è data facolt~ di ricorso al Consiglio di Stato entro
15 giorni dalla pubblicazione sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino. L' eventuale
ricorso non ha effetto sospensivo.
7. Intimazione:
a tutta la popolazione del Cantone Ticino per il tramite della pubblicazione sul
Foglio Ufficiale del Cantone Ticino.
8. Comunicazione:
Servizio fitosanitario federale, 3003 Berna;
Istituto Federale di ricerca per la Foresta, la Neve ed il Paesaggio (WSL),
6500 Bellinzòna;
·
·
Municipi dei Comuni del Cantone Ticino;
Sezione forestale cantonale e Uffici forestali di circondario;
Gruppo di layoro sul castagno;
Alleanza patrizia le ticinese (Aipa);
JardirÌSuisse Ticino
Vivaisti, ditte di costruzione e manutenzione giardini e Garden center di cui alla
lista aggiornata del Servizio fitosanitario cantonale .
. PER LA SEZIONE DELL'AGRICOLTURA
Il responsabile del Servizio fitosanitario:
L. Colombi
ltilul
Schweizerische Eidgenossensch aft
Confédération suis se
Conf ederazione Sviz ze ra
Confederaziun svi zra
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Ufficio federale dell'ambiente UFAM
Servizio fitosanitario federale SFF
CH-3003 Berna, BAFU, Bu
Raccomandata
Servizi fitosanitari cantonali Cantoni TI e GR
Sezioni forestali cantonali Cantoni TI e GR
Riferimento/Numero d'incarto: L234-0588
Vostro riferimento:
Nostro riferimento: Su
Persona di contatto: Bu
Berna, 23 ottobre 2012
Decisione del 23 ottobre 2012
in materia di
Dryocosmus kuriphi/us (cinipide galligeno del castagno) e Cryphonectria parasitica (cancro
della corteccia del castagno)
relativa alla
delimitazione di una zona infestata da Dryocosmus kuriphilus e Cryphonectria parasitica
Viste:
1.
la comunicazione della Sezione forestale cantonale del 14 maggio 2012 sullo stato
dell'intestazione da Dryocosmus kuriphilus (cinipide galligeno del castagno) nel Cantone Ticino;
2. le indicazioni dell'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL) come da
Heiniger, U. 1999: Der Kastanienrindenkrebs (Cryphonectria parasitica). Schadsymptome und
Biologie. 2. Auflage. Merkblatt fOr die Praxis Nr. 22, 8 pag . sullo stato dell'intestazione da
Cryphonectria parasitica (cancro della corteccia del castagno);
facendo seguito a:
numerosi colloqui intercorsi tra l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), l'Ufficio federale dell'agricoltura
(UFAG) e rappresentanti del Servizio fitosanitario cantonale e della Sezione forestale cantonale del
Cantone Ticino, non da ultimo in occasione della Giornata informativa per l'abilitazione a vendere
castagni in Ticino tenutasi a Rivera (TI) il 30 agosto 2012,
nonché lo scambio di e-mail tra G. Moretti (TI), U. BOhler (GR) e E. FOrst (UFAM) dell'11 settembre
2012;
Martin Buchel
BAFU, 3003 Bern
Tel. +41 31 324 77 83, Fax +41 31 324 78 66
[email protected]
http://www.bafu.admin.ch
www.pflanzenschutzdienst.ch
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Riferimento/Numero d'incarto: L234-0588
considerando che:
•
il cinip ide galligeno del castagno è diffuso nei popolamenti di castagno (Castanea sp.) dell'intero
Cantone Ticino e delle valli meridionali del Cantone Grigioni (Bregaglia, Mesolcina e Calanca) ;
•
la lotta al cinipide galligeno del castagno poggia al momento su misure atte ad impedirne la
diffusione attraverso il trasporto di materiale vegetale;
•
con decisione generale del 25 maggio 2009 la Sezione dell'agricoltura del Cantone Ticino ha
vietato la messa in commercio di piante di Castanea sp. nell'intero Cantone Ticino;
•
con decisione generale del 1O ottobre 2009 il Servizio fitosanitario cantonale del Cantone Grigioni,
Centro di formazione e consulenza agraria Plantahof, ha vietato la messa in commercio di piante
di Castanea nella Valle Bregaglia (GR);
•
questi divieti hanno sospeso la produzione locale di piante di Castanea sp. e da allora la
piantag ione è possibile unicamente con giovani alberi importati;
•
queste restrizioni non sono più adeguate dal punto di vista fitosanitario;
•
nel Cantone Ticino e nelle valli meridionali del Cantone Grigioni è diffuso anche il cancro della
corteccia del castagno;
•
tra le specie arboree colpite dal cancro della corteccia del castagno vi sono, oltre alle piante di
Castanea sp., anche le piante di quercia (Quercus sp.);
•
il cancro della corteccia del castagno mostra una sintomatologia decisamente diversa da quella
del cinipide galligeno del castagno e la messa in commercio di piante di Castanea sp. e di
Quercus sp. risultate esenti da sintomi del cancro della corteccia del castagno fornisce pertanto,
anche in una zona d'intestazione, un importante contributo alla riduzione della prevalenza di
questa malattia;
•
le condizioni per la delimitazione di una zona contaminata ai sensi dell'articolo 2 lettera j
dell'ordinanza del 27 ottobre 201 O sulla protezione dei vegetali (OPV; RS 916.20) sono
soddisfatte riguardo sia al cinipide galligeno del castagno sia al cancro della corteccia del
castagno e una siffatta delimitazione è compatibile, in base al disposto dell'allegato 1 sezione 4
capitolo V dell'ordinanza deii'UFAG del 25 febbraio 2004 concernente le misure fitosanitarie a
carattere temporaneo (OMFT; RS 916.202 .1), con le misure urgenti volte a impedire l'introduzione
e la diffusione di Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu previste in detta ordinanza;
•
il Cantone Ticino e le valli meridionali del Cantone Grigioni (Mesolcina e Calanca) possono essere
raggruppate in un'unica zona sia dal punto di vista geografico che fitosan itario;
,....--·-....
(
(
..........
il servizio federale competente, nella fattispecie l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM),
conformemente agli articoli 27 lettera d, 45 e 53 capoverso 1 lettera a OPV, nonché all'allegato
1 sezione 4 capitolo V OMFT, decide:
1.
L'intero Cantone Ticino e le valli meridionali del Cantone Grigioni (Bregaglia, Mesolcina e
Calanca) sono dichiarate a decorrere da subito zone infestate da Dryocosmus kuriphi/us (cinipide
galligeno del castagno) e da Cryphonectria parasitica (cancro della corteccia del castagno); il
Cantone Ticino e le valli meridionali del Cantone Grigioni (Mesolcina e Calanca) appartengono
alla stessa zona infestata. Laddove opportuno, attorno alla zona infestata vengono delimitate la
zona focolaio e la zona cuscinetto conformemente alla direttiva del 1° maggio 2012 del SFF
concernente il monitoraggio e la lotta al cinipide galligeno del castagno (Dryocosmus kuriphi/us).
2.
All'interno della stessa zona infestata la messa in commercio di piante di Castanea sp. e di
Quercus sp. senza passaporto sanitario è possibile solo a condizione che:
2.1. le piante provengano da vivai . autorizzati dal Servizio fitosanitario federale e i loro
popolamenti siano risultati esenti da Cryphonectria parasitica in occasione del controllo
annuale da parte del Servizio cantonale competente;
2.2. la vendita al dettaglio o la cessione di piante di Castanea sp. e di Quercus sp. avvenga
esclusivamente attraverso rivenditori autorizzati dal Servizio fitosanitario federale e le piante
da questi messe in commercio siano contrassegnate da un'etichetta di avvertimento.
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Riferimento/Numero d'incarto: L234-0588
3.
Il Servizio fitosanitario cantonale del Cantone Ticino e il Servizio fitosanitario cantonale del
Cantone Grigioni, Centro di formazione e consulenza agraria Plantahof rendono note la
delimitazione delle zone infestate attraverso le vie appropriate, informano le aziende del rispettivo
Cantone interessate alla coltivazione in vivaio o al commercio di piante di Castanea e di Quercus
sulle possibilità di messa in commercio di piante di Castanea sp. e di Quercus sp. all'interno della
stessa zona infestata subordinatamente alle condizioni di cui al punto 2, rimandano all'obbligo di
farsi registrare presso il Servizio fitosanitario federale (www.serviziofito.ch > Protezione dei
vegetali negli ambiti dell'agricoltura e dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale >
Moduli) e annullano il divieto secondo le decisioni generali rispettivamente del 25 maggio 2009 e
del 1O ottobre 2009.
Notificata per raccomandata a:
•
Luigi Colombi, Sezione dell'agricoltura, Servizio fitosanitario cantonale, Viale S. Franscini 17,
6501 Bellinzona
G. Moretti, Sezione forestale cantonale, Palazzo Amministrativo 2, 6501 Bellinzona
•
•
A. Vetsch , Kant. Fachstelle fOr Pflanzenschutz, LBBZ Plantahof, 7302 Landquart
•
U. BOhler, Kant. Forstinspektorat, Sektion Okologie und Forstschutz, Loestr. 14, 7001 Chur
Copia per conoscenza a:
Ufficio federale dell'ambiente (UFAM):
•
A. Gotz, vicedirettore
•
R. Manser, capo della divisione Foreste
•
B. Roosli, sostituto capo della divisione Foreste
Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG):
•
H. Dreyer, capo del settore Certificazione, protezione delle piante e delle varietà,
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berna
•
A. Klay, sostituto capo del settore Certificazione, protezione delle piante delle varietà,
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berna
Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL), Protezione delle foreste
svizzere, Zurcherstrasse 111, 8903 Birmensdorf
•
R. Engesser, Protezione delle foreste
•
B. Forster, Entomologia forestale
•
D. Rigling , Fitopatologia
Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)
Martin BOchel
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale,
casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica della decisione stessa. Tale termine
decorre dal giorno successivo alla notifica.
L'atto di ricorso deve essere depositato in due esemplari. Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere
allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del
ricorrente.
Requisiti in materia di ricorsi: www.bvger.ch
Allegati :
Allegato 1: Modello di etichetta di avvertimento
Allegato 2: Volantino Dryocosmus
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La Sezione dell`agricoltura