Bellinzona 12.0584 RSA12045 7 novembre 2012 L. Colombi Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento delle finanze e dell'economia La Sezione dell'agricoltura in seguito al ritrovamento in diverse zone del Cantone Ticino del cinipide galligeno del castagno, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, un imenottero originario della Cina, considerato uno degli insetti più nocivi del castagno, incluso nella lista degli organismi particolarmente nocivi in tutti i Paesi europei (organismo di quarantena); vista la pericolosità delle sue larve, che provocano nelle gemme la formazione di ingrossamenti di forma tondeggiante (galle), fino a compromettere lo sviluppo vegetativo delle piante e la fruttificazione; preso atto della decisione del 23 ottobre 2012 dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) che definisce quale zona contaminata dal cinipide galligeno del castagno, Dryocosmus kuriphilus Yasumàtsu l'intero Cantone Ticino e. le valli meridionali del Cantone Grigioni (Bregaglia, Mesolcina e Calanca) e che . permette la messa in · commercio qi piante .di CastaneéJ sp. e di Quercus sp. senza passaporto sanitario soltanto all'interno della citata zona contaminata e alle seguenti çÒndizioni: a) le piante devono provenire da vivai autorizzati dal Servizio· fitosanitario federale e i loro popolah1enti devono risliltare es~rlti da .(;ryphoneètriaparasitica in occasione del cor1tròllo annuale da pàrtè del Servizio cantonale competimte; b) la vendita a·l detta9'1i0 o la cessiqne di piante di Castal1ea 'sp. e di Qùercus sp. devè avvenire esClusivamente attraverso,rive!lditori autorizzati dal Servizio fitosanitario federale e le piante da qUesti messe in .commercio devono essere còntrasseg'nate da un'etic.hetta di avvertimento; · ··. ·. · .· ··. · .· richiamate: -l'Ordinanza Sl.JIIaprotezione dei vegetali (OPV) del27 ottobre 2010; - l'Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA) del 1O settembre 2008; - I'Ordiné:mza cieii'UFAG C()ncernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (OMFT) del 25 febbraio 2004; - la direttiva congiunta degli Uffici federali dell'ambiente (UFAM) e dell'agricoltura (UFAG) concernè'nte il monitoraggio e la lotta al cinipide galligeno del castagno del 01.05.2012; - lagià succitata decisione del23 ottobre deii'UFAM; - la Legge. sull'agÌ'icoltura del 3 dicembre 2002; -il Regolamento sull'agricoltura del 23 dicembre 2003; su proposta del Servizio fitosanitario cantonale, DECIDE: 1. La decisione del 25 maggio 2009 della Sezione dell'agricoltura concernente diverse conseguenze legali in relazione al cinipide del castagno, Oryocosmus kuriphilus Yasumatsu, è abrogata e sostituita dalla presente decisione con effetto immediato. 6.015·1 2. La messa in commercio di piante di Castanea sp. - intesa quale trasferimento o cessione a titolo oneroso o gratuito - può avvenire soltanto dotando le piante di un'etichetta di avvertimento, allegando un opuscolo informativo sulla pericolosità del cinipide galligeno del castagno e registrando i dati dell'acquirente per garantire la rintracciabilità 'delle piante vendute. 3. l controlli relativi alla messa in commercio di vegetali del genere Castanea verranno effettuati da parte della Sezione dell'agricoltura per il tramite del Servizio fitosanitario cantonale. 4. l Comuni devono collaborare nel divulgare alla popolazione le comunicazioni riguardanti questo fitofago . 5. Il Servizio fitosanitario cantonale, se ritenuto necessario, informerà annualmente gli interessati sugli effetti del cinipide galligeno del castagno tramite una giornata informativa oppure per corrispondenza. Il relativo avviso avverrà tramite la pubblicazione sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino. 6. Contro la presente decisione è data facolt~ di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla pubblicazione sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino. L' eventuale ricorso non ha effetto sospensivo. 7. Intimazione: a tutta la popolazione del Cantone Ticino per il tramite della pubblicazione sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino. 8. Comunicazione: Servizio fitosanitario federale, 3003 Berna; Istituto Federale di ricerca per la Foresta, la Neve ed il Paesaggio (WSL), 6500 Bellinzòna; · · Municipi dei Comuni del Cantone Ticino; Sezione forestale cantonale e Uffici forestali di circondario; Gruppo di layoro sul castagno; Alleanza patrizia le ticinese (Aipa); JardirÌSuisse Ticino Vivaisti, ditte di costruzione e manutenzione giardini e Garden center di cui alla lista aggiornata del Servizio fitosanitario cantonale . . PER LA SEZIONE DELL'AGRICOLTURA Il responsabile del Servizio fitosanitario: L. Colombi ltilul Schweizerische Eidgenossensch aft Confédération suis se Conf ederazione Sviz ze ra Confederaziun svi zra Ufficio federale dell'agricoltura UFAG Ufficio federale dell'ambiente UFAM Servizio fitosanitario federale SFF CH-3003 Berna, BAFU, Bu Raccomandata Servizi fitosanitari cantonali Cantoni TI e GR Sezioni forestali cantonali Cantoni TI e GR Riferimento/Numero d'incarto: L234-0588 Vostro riferimento: Nostro riferimento: Su Persona di contatto: Bu Berna, 23 ottobre 2012 Decisione del 23 ottobre 2012 in materia di Dryocosmus kuriphi/us (cinipide galligeno del castagno) e Cryphonectria parasitica (cancro della corteccia del castagno) relativa alla delimitazione di una zona infestata da Dryocosmus kuriphilus e Cryphonectria parasitica Viste: 1. la comunicazione della Sezione forestale cantonale del 14 maggio 2012 sullo stato dell'intestazione da Dryocosmus kuriphilus (cinipide galligeno del castagno) nel Cantone Ticino; 2. le indicazioni dell'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL) come da Heiniger, U. 1999: Der Kastanienrindenkrebs (Cryphonectria parasitica). Schadsymptome und Biologie. 2. Auflage. Merkblatt fOr die Praxis Nr. 22, 8 pag . sullo stato dell'intestazione da Cryphonectria parasitica (cancro della corteccia del castagno); facendo seguito a: numerosi colloqui intercorsi tra l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) e rappresentanti del Servizio fitosanitario cantonale e della Sezione forestale cantonale del Cantone Ticino, non da ultimo in occasione della Giornata informativa per l'abilitazione a vendere castagni in Ticino tenutasi a Rivera (TI) il 30 agosto 2012, nonché lo scambio di e-mail tra G. Moretti (TI), U. BOhler (GR) e E. FOrst (UFAM) dell'11 settembre 2012; Martin Buchel BAFU, 3003 Bern Tel. +41 31 324 77 83, Fax +41 31 324 78 66 [email protected] http://www.bafu.admin.ch www.pflanzenschutzdienst.ch 1/3 Riferimento/Numero d'incarto: L234-0588 considerando che: • il cinip ide galligeno del castagno è diffuso nei popolamenti di castagno (Castanea sp.) dell'intero Cantone Ticino e delle valli meridionali del Cantone Grigioni (Bregaglia, Mesolcina e Calanca) ; • la lotta al cinipide galligeno del castagno poggia al momento su misure atte ad impedirne la diffusione attraverso il trasporto di materiale vegetale; • con decisione generale del 25 maggio 2009 la Sezione dell'agricoltura del Cantone Ticino ha vietato la messa in commercio di piante di Castanea sp. nell'intero Cantone Ticino; • con decisione generale del 1O ottobre 2009 il Servizio fitosanitario cantonale del Cantone Grigioni, Centro di formazione e consulenza agraria Plantahof, ha vietato la messa in commercio di piante di Castanea nella Valle Bregaglia (GR); • questi divieti hanno sospeso la produzione locale di piante di Castanea sp. e da allora la piantag ione è possibile unicamente con giovani alberi importati; • queste restrizioni non sono più adeguate dal punto di vista fitosanitario; • nel Cantone Ticino e nelle valli meridionali del Cantone Grigioni è diffuso anche il cancro della corteccia del castagno; • tra le specie arboree colpite dal cancro della corteccia del castagno vi sono, oltre alle piante di Castanea sp., anche le piante di quercia (Quercus sp.); • il cancro della corteccia del castagno mostra una sintomatologia decisamente diversa da quella del cinipide galligeno del castagno e la messa in commercio di piante di Castanea sp. e di Quercus sp. risultate esenti da sintomi del cancro della corteccia del castagno fornisce pertanto, anche in una zona d'intestazione, un importante contributo alla riduzione della prevalenza di questa malattia; • le condizioni per la delimitazione di una zona contaminata ai sensi dell'articolo 2 lettera j dell'ordinanza del 27 ottobre 201 O sulla protezione dei vegetali (OPV; RS 916.20) sono soddisfatte riguardo sia al cinipide galligeno del castagno sia al cancro della corteccia del castagno e una siffatta delimitazione è compatibile, in base al disposto dell'allegato 1 sezione 4 capitolo V dell'ordinanza deii'UFAG del 25 febbraio 2004 concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (OMFT; RS 916.202 .1), con le misure urgenti volte a impedire l'introduzione e la diffusione di Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu previste in detta ordinanza; • il Cantone Ticino e le valli meridionali del Cantone Grigioni (Mesolcina e Calanca) possono essere raggruppate in un'unica zona sia dal punto di vista geografico che fitosan itario; ,....--·-.... ( ( .......... il servizio federale competente, nella fattispecie l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), conformemente agli articoli 27 lettera d, 45 e 53 capoverso 1 lettera a OPV, nonché all'allegato 1 sezione 4 capitolo V OMFT, decide: 1. L'intero Cantone Ticino e le valli meridionali del Cantone Grigioni (Bregaglia, Mesolcina e Calanca) sono dichiarate a decorrere da subito zone infestate da Dryocosmus kuriphi/us (cinipide galligeno del castagno) e da Cryphonectria parasitica (cancro della corteccia del castagno); il Cantone Ticino e le valli meridionali del Cantone Grigioni (Mesolcina e Calanca) appartengono alla stessa zona infestata. Laddove opportuno, attorno alla zona infestata vengono delimitate la zona focolaio e la zona cuscinetto conformemente alla direttiva del 1° maggio 2012 del SFF concernente il monitoraggio e la lotta al cinipide galligeno del castagno (Dryocosmus kuriphi/us). 2. All'interno della stessa zona infestata la messa in commercio di piante di Castanea sp. e di Quercus sp. senza passaporto sanitario è possibile solo a condizione che: 2.1. le piante provengano da vivai . autorizzati dal Servizio fitosanitario federale e i loro popolamenti siano risultati esenti da Cryphonectria parasitica in occasione del controllo annuale da parte del Servizio cantonale competente; 2.2. la vendita al dettaglio o la cessione di piante di Castanea sp. e di Quercus sp. avvenga esclusivamente attraverso rivenditori autorizzati dal Servizio fitosanitario federale e le piante da questi messe in commercio siano contrassegnate da un'etichetta di avvertimento. 2/3 Riferimento/Numero d'incarto: L234-0588 3. Il Servizio fitosanitario cantonale del Cantone Ticino e il Servizio fitosanitario cantonale del Cantone Grigioni, Centro di formazione e consulenza agraria Plantahof rendono note la delimitazione delle zone infestate attraverso le vie appropriate, informano le aziende del rispettivo Cantone interessate alla coltivazione in vivaio o al commercio di piante di Castanea e di Quercus sulle possibilità di messa in commercio di piante di Castanea sp. e di Quercus sp. all'interno della stessa zona infestata subordinatamente alle condizioni di cui al punto 2, rimandano all'obbligo di farsi registrare presso il Servizio fitosanitario federale (www.serviziofito.ch > Protezione dei vegetali negli ambiti dell'agricoltura e dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale > Moduli) e annullano il divieto secondo le decisioni generali rispettivamente del 25 maggio 2009 e del 1O ottobre 2009. Notificata per raccomandata a: • Luigi Colombi, Sezione dell'agricoltura, Servizio fitosanitario cantonale, Viale S. Franscini 17, 6501 Bellinzona G. Moretti, Sezione forestale cantonale, Palazzo Amministrativo 2, 6501 Bellinzona • • A. Vetsch , Kant. Fachstelle fOr Pflanzenschutz, LBBZ Plantahof, 7302 Landquart • U. BOhler, Kant. Forstinspektorat, Sektion Okologie und Forstschutz, Loestr. 14, 7001 Chur Copia per conoscenza a: Ufficio federale dell'ambiente (UFAM): • A. Gotz, vicedirettore • R. Manser, capo della divisione Foreste • B. Roosli, sostituto capo della divisione Foreste Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG): • H. Dreyer, capo del settore Certificazione, protezione delle piante e delle varietà, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berna • A. Klay, sostituto capo del settore Certificazione, protezione delle piante delle varietà, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berna Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL), Protezione delle foreste svizzere, Zurcherstrasse 111, 8903 Birmensdorf • R. Engesser, Protezione delle foreste • B. Forster, Entomologia forestale • D. Rigling , Fitopatologia Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) Martin BOchel Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica della decisione stessa. Tale termine decorre dal giorno successivo alla notifica. L'atto di ricorso deve essere depositato in due esemplari. Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. Requisiti in materia di ricorsi: www.bvger.ch Allegati : Allegato 1: Modello di etichetta di avvertimento Allegato 2: Volantino Dryocosmus 3/3