REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE MILANO - VENERDÌ, 7 MAGGIO 2010 4º SUPPLEMENTO STRAORDINARIO Sommario Anno XL - N. 100 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese D) ATTI DIRIGENZIALI GIUNTA REGIONALE D.G. Agricoltura Decreto dirigente unità organizzativa 28 aprile 2010 - n. 4540 [4.3.1] Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Approvazione bando misura 114 «Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali» e modifica parziale ed integrazione bandi misura 132 «Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare», misura 214 «Misure agroambientali», misura 221 «Imboschimento di terreni agricoli» e misura 311 B «Diversificiazione verso attività non agricole – Energia» . . 18 4.3.1 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura / Credito Agrario 2 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia D) ATTI DIRIGENZIALI Y –2– GIUNTA REGIONALE D.G. Agricoltura [BUR2008031] [4.3.1] D.d.u.o. 28 aprile 2010 - n. 4540 Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Approvazione bando misura 114 «Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali» e modifica parziale ed integrazione bandi misura 132 «Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare», misura 214 «Misure agroambientali», misura 221 «Imboschimento di terreni agricoli» e misura 311 B «Diversificiazione verso attività non agricole – Energia» IL DIRIGENTE DELLA U.O. PROGRAMMAZIONE INTERVENTI PER LE FILIERE AGROINDUSTRIALI E LO SVILUPPO RURALE Visti: • il Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR); • il Regolamento CE n. 74/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che modifica il Regolamento CE n. 1698/2005; • il Regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, che stabilisce le disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR); • il Regolamento CE n. 363/2009 del Consiglio, del 4 maggio 2009, che modifica il Regolamento CE n. 1974/2006; • il Regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale; • la Decisione della Commissione C(2007) 4663 del 16 ottobre 2007, che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2007-2013; • la Decisione della Commissione C(2009) 10347 del 17 dicembre 2009, che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la Decisione della Commissione C(2007) 4663 del 16 ottobre 2007; Viste: • la d.g.r. n. 9746 del 30 giugno 2009 di modifica ed integrazione delle Disposizioni Attuative Quadro delle misure 111, 114, 125 A, 132, 133, 226, 313, 321, 331; • la d.g.r. n. 11161 del 3 febbraio 2010 di modifica ed integrazione delle Disposizioni Attuative Quadro delle misure 111, 121, 123, 214, 221, 223, 311, 312, 313, 321 e 331; Visti: • il decreto n. 1472 del 19 febbraio 2008, con il quale è stato approvato il bando relativo alla misura 221 «Imboschimento di terreni agricoli»; • il decreto n. 1387 del 18 febbraio 2010, con il quale è stato approvato il bando relativo alla misura 132 «Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare»; • il decreto n. 2020 del 4 marzo 2010, con il quale è stato approvato il bando relativo alla misura 214 «Misure agroambientali»; • il decreto n. 7840 del 16 luglio 2008, con il quale è stato approvato il bando relativo alla misura 311 B «Diversificazione verso attività non agricole – Energia»; Considerato che: • i referenti delle misure 132 «Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare», 214 «Misure agroambientali», 221 «Imboschimento di terreni agricoli» e 311 B «Diversificazione verso attività non agricole – Energia» hanno rappresentato la necessità di modificare parzialmente ed integrare i bandi approvati, per recepire alcune modifiche apportate al Programma e ampliare l’elenco dei prodotti e dei beneficiari ammissibili a finanziamento; • relativamente alla misura 114 «Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali», con il bando 4º Suppl. Straordinario al n. 18 - 7 maggio 2010 approvato nel 2009 non sono state impiegate tutte le risorse finanziarie disponibili e pertanto occorre aprire un nuovo bando; Ritenuto pertanto: 1. di procedere a modificare parzialmente ed integrare i bandi delle misure 132 «Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare», 214 «Misure agroambientali», 221 «Imboschimento di terreni agricoli» e 311 B «Diversificazione verso attività non agricole – Energia», come meglio dettagliato nella scheda di modifica, allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. di approvare l’apertura di un nuovo bando relativo alla misura 114 «Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali», che dispone delle risorse finanziarie necessarie, come da allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto; Ravvisata la necessità di approvare il testo coordinato dei bandi relativi alle misure 132 «Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare», 214 «Misure agroambientali», 221 «Imboschimento di terreni agricoli» e 311 B «Diversificazione verso attività non agricole – Energia», come da allegati 3, 4, 5 e 6, parte integrante e sostanziale del presente atto; Visto l’articolo 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura; DECRETA 1. di modificare parzialmente ed integrare i bandi relativi alle misure 132 «Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare», 214 «Misure agroambientali», 221 «Imboschimento di terreni agricoli» e 311 B «Diversificazione verso attività non agricole – Energia», come da scheda di modifica, allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. di approvare il bando della misura 114 «Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali», come da allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto; 3. di approvare il testo integrato dei bandi relativi alle misure 132 «Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare», 214 «Misure agroambientali», 221 «Imboschimento di terreni agricoli» e 311 B «Diversificazione verso attività non agricole – Energia», come da allegati 3, 4, 5 e 6, parte integrante e sostanziale del presente atto; 4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Agricoltura. Il dirigente: Giorgio Bleynat ——— • ——— ALLEGATO 1 TESTO PRECEDENTE TESTO MODIFICATO MISURA 132 2. SISTEMI DI PRODUZIONE DI QUALITÀ CHE BENEFICIANO DELL’AIUTO … B) Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari.(Reg. (CE) del Consiglio n. 510/06) … Le attuali produzioni lombarde comprese nei suddetti comparti sono le seguenti: DOP Bitto DOP Valtellina Casera DOP Formai de Mut dell’Alta Val Brembana DOP Grana Padano DOP Parmigiano Reggiano DOP Provolone Valpadana DOP Taleggio DOP Quartirolo Lombardo DOP Gorgonzola IGP Pera mantovana IGP Mela di Valtellina DOP Olio extravergine d’oliva Garda DOP Olio extravergine d’oliva Garda DOP Olio extravergine d’oliva Laghi Lombardi DOP Olio extravergine d’oliva Laghi Lombardi C) Organizzazione comune vitivinicolo dei mercati agricoli. Reg. (CE) n. C) Organizzazione comune vitivinicolo dei mercati agricoli. Reg. (CE) n. 1234/2007 1234/2007 Le produzioni ammesse a beneficiare del sostegno, sono quelle iscritte nel Le produzioni ammesse a beneficiare del sostegno, sono quelle iscritte nel relativo registro comunitario, in particolare le seguenti produzioni lombarde: relativo registro comunitario, in particolare le seguenti produzioni lombarde: DOC Rosso di Valtellina DOC Rosso di Valtellina DOC Oltrepo Pavese DOC Oltrepo Pavese DOC Valcalepio DOC Valcalepio DOCG Oltrepo Pavese metodo classico DOCG Oltrepo Pavese metodo classico DOCG Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina DOCG Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina DOCG Valtellina superiore DOCG Valtellina superiore DOCG Franciacorta DOCG Franciacorta DOCG Scanzo o Moscato di Scanzo DOCG Scanzo o Moscato di Scanzo DOC Botticino DOC Botticino DOC Capriano del Colle DOC Capriano del Colle DOC Cellatica DOC Cellatica DOC Curtefranca DOC Curtefranca DOC Garda DOC Garda DOC Garda Colli Mantovani DOC Garda Colli Mantovani DOC Lambrusco Mantovano DOC Lambrusco Mantovano DOC Lugana DOC Lugana DOC Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano DOC Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano 2. SISTEMI DI PRODUZIONE DI QUALITÀ CHE BENEFICIANO DELL’AIUTO … B) Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari.(Reg. (CE) del Consiglio n. 510/06) … Le attuali produzioni lombarde comprese nei suddetti comparti sono le seguenti: DOP Bitto DOP Valtellina Casera DOP Formai de Mut dell’Alta Val Brembana DOP Grana Padano DOP Parmigiano Reggiano DOP Provolone Valpadana DOP Taleggio DOP Quartirolo Lombardo DOP Gorgonzola IGP Pera mantovana TESTO PRECEDENTE - DOC San Colombano al Lambro DOC San Martino della Battaglia IGT Alto Mincio IGT Benaco Bresciano IGT Bergamasca IGT Collina del Milanese IGT Montenetto di Brescia IGT Provincia di Mantova IGT Provincia di Pavia IGT Quistello IGT Ronchi di Brescia IGT Ronchi Varesini IGT Sabbioneta IGT Sebino IGT Terrazze Retiche di Sondrio IGT Terre Lariane IGT Valle Camonica 9. IMPEGNI Il sostegno è concesso a condizione che: le imprese beneficiarie che partecipano al Sistema di cui al paragrafo 2 lettera A si impegnino a partecipare allo stesso Sistema per almeno 5 anni dalla data di presentazione della prima domanda; le imprese beneficiarie che partecipano ai Sistemi di cui al paragrafo 2 lettere B e C si impegnino ad assoggettare almeno il 70% della produzione aziendale utilizzabile, al disciplinare del Sistema di qualità al quale partecipano nel corso dei 5 anni successivi alla data di presentazione della prima domanda. 28.TRATTAMENTO DATI PERSONALI … Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 delle Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali” approvate con D.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008, pubblicate sul BURL n. 12 del 21 marzo 2008 e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013. TESTO MODIFICATO DOC San Colombano al Lambro DOC San Martino della Battaglia DOC Terre di Franciacorta IGT Alto Mincio IGT Benaco Bresciano IGT Bergamasca IGT Collina del Milanese IGT Montenetto di Brescia IGT Provincia di Mantova IGT Provincia di Pavia IGT Quistello IGT Ronchi di Brescia IGT Ronchi Varesini IGT Sabbioneta IGT Sebino IGT Terrazze Retiche di Sondrio IGT Terre Lariane IGT Valle Camonica 9. IMPEGNI Il sostegno è concesso a condizione che: le imprese beneficiarie che partecipano al Sistema di cui al paragrafo 2 lettera A si impegnino a partecipare allo stesso Sistema per almeno 5 anni dalla data di presentazione della prima domanda; le imprese beneficiarie che partecipano ai Sistemi di cui al paragrafo 2 lettere B e C si impegnino ad assoggettare almeno il 70% della produzione aziendale utilizzabile, al disciplinare del Sistema di qualità al quale partecipano nel corso dei 5 anni successivi alla data di presentazione della prima domanda. Detto obbligo deve essere raggiunto entro il 5° anno di adesione alla misura. 28.TRATTAMENTO DATI PERSONALI … Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 delle Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali” approvate con D.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008e successive modifiche e integrazioni pubblicate sul BURL n. 46 – 4° ss del 20 novembre 2009 del 21 marzo 2008 e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013. TESTO PRECEDENTE TESTO MODIFICATO MISURA 214 2. a. b. c. d. - CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA 2. imprese individuali: titolari di partita IVA; iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “Imprenditori agricoli” o sezione “coltivatori diretti”). società agricole”: titolari di partita IVA; iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “imprese agricole”). società cooperative: titolari di partita IVA; iscritte all’albo delle società cooperative di lavoro agricolo e/o di conferimento di prodotti agricoli e di allevamento. Altri soggetti per le sole azioni F ed H soggetti non imprenditori agricoli. 9. CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI I criteri di selezione dei beneficiari e di priorità per l’ammissione a finanziamento tengono conto dell’ambito territoriale in cui sono localizzati i terreni interessati dagli impegni (o l’azienda nel caso dell’azione H), della natura dei richiedenti (beneficiari) e della coerenza con gli obiettivi della programmazione provinciale. Alle domande ammissibili a finanziamento può essere attribuito un punteggio fino a 90 punti. Le domande istruite positivamente saranno ordinate tenendo conto, nell’ordine: 1. punteggio raggiunto; 2. a parità di punteggio: minore età del beneficiario; 3. a parità di punteggio: sesso femminile del beneficiario. 9.2 PRIORITÀ IN BASE ALLA NATURA DEL RICHIEDENTE (PUNTEGGIO MASSIMO 20) Il punteggio per categoria di richiedente si somma solo in caso di parità di punteggio del criterio ambito territoriale. Categoria di richiedente (una sola opzione) - Imprenditore agricolo professionale con meno di 40 anni Imprenditore agricolo professionale Imprenditore agricolo Società agricola Altri beneficiari Punteggio massimo 20 16 14 12 10 8 CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA imprese individuali: titolari di partita IVA; iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “Imprenditori agricoli” o sezione “coltivatori diretti”). b. società agricole: titolari di partita IVA; iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “imprese agricole”). c. società cooperative: titolari di partita IVA; iscritte all’albo delle società cooperative di lavoro agricolo e/o di conferimento di prodotti agricoli e di allevamento. d. Enti pubblici: che svolgono attività agricola anche in via secondaria e. Altri soggetti per le sole azioni F ed H soggetti non imprenditori agricoli. 9. CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI I criteri di selezione dei beneficiari e di priorità per l’ammissione a finanziamento tengono conto dell’ambito territoriale in cui sono localizzati i terreni interessati dagli impegni (o l’azienda nel caso dell’azione H), della natura dei richiedenti (beneficiari) e della coerenza con gli obiettivi della programmazione provinciale. Alle domande ammissibili a finanziamento può essere attribuito un punteggio fino a 90 punti. a. - 9.2 PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE (PUNTEGGIO MASSIMO 20) Ogni Provincia può attribuire un punteggio di priorità, fino ad un massimo di 20 punti. Tale punteggio può aggiungersi ai punti attribuiti ai criteri sopra riportati oppure può essere attribuito utilizzando i criteri sotto riportati. Tali criteri devono essere coerenti con la programmazione e la pianificazione territoriale provinciale, con il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e con la misura 214 in particolare. Criterio (Punteggio massimo 20) Attribuzione di un punteggio alle singole azioni in relazione alla territorializzazione delle stesse ed in coerenza con la pianificazione e la programmazione provinciale (es. piano delle reti ecologiche) TESTO PRECEDENTE TESTO MODIFICATO Al punteggio per categoria di richiedente si somma, se del caso, quello relativo alla donna imprenditrice agricola. - Imprenditrice agricola 4 Ambiti territoriali nei quali applicare prioritariamente le singole azioni in relazione a specifiche necessità ed obiettivi quali: - salvaguardare e migliorare la qualità delle acque superficiali, riducendo la contaminazione da nitrati, fosforo e prodotti fitosanitari (pesticidi) di provenienza agricola; - salvaguardare la biodiversità ed il paesaggio rurale - salvaguardare e migliorare il contenuto di sostanza organica e la fertilità dei suoli Ambiti nei quali sono presenti filiere produttive agro-industriali che richiedono materie prime con determinate caratteristiche ottenute rispettando specifici disciplinari di produzione (disciplinari di produzione agricola integrata oppure metodi di produzione biologica oppure disciplinari per le produzioni di qualità – DOP, IGP, STG) Le Province, prima dell’apertura dei termini di presentazione delle domande, rendono pubblici i criteri di attribuzione del punteggio in esame e comunicano tali criteri alla Direzione Generale Agricoltura. La Direzione Generale Agricoltura provvede alla pubblicazione dei punteggi provinciali sul proprio sito www.agricoltura.regione.lombardia.it. 9.2 PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE (PUNTEGGIO MASSIMO 20) Ogni Provincia può attribuire un punteggio di priorità, fino ad un massimo di 20 punti. Tale punteggio può aggiungersi ai punti attribuiti ai criteri sopra riportati oppure può essere attribuito utilizzando i criteri sotto riportati. Tali criteri devono essere coerenti con la programmazione e la pianificazione territoriale provinciale, con il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e con la misura 214 in particolare. Criterio - Punteggio massimo 20 Attribuzione di un punteggio alle singole azioni in relazione alla territorializzazione delle stesse ed in coerenza con la pianificazione e la programmazione provinciale (es. piano delle reti ecologiche) Ambiti territoriali nei quali applicare prioritariamente le singole azioni in relazione a specifiche necessità ed obiettivi quali: salvaguardare e migliorare la qualità delle acque superficiali, riducendo la contaminazione da nitrati, fosforo e prodotti fitosanitari (pesticidi) di provenienza agricola; salvaguardare la biodiversità ed il paesaggio rurale salvaguardare e migliorare il contenuto di sostanza organica e la fertilità dei suoli Ambiti nei quali sono presenti filiere produttive agro-industriali che richiedono materie prime con determinate caratteristiche ottenute rispettando specifici disciplinari di produzione (disciplinari di produzione agricola integrata oppure metodi di produzione biologica oppure disciplinari per le produzioni di qualità – DOP, IGP, STG) Le Province, prima dell’apertura dei termini di presentazione delle domande, rendono pubblici i criteri di attribuzione del punteggio in esame e comunicano tali criteri alla 9.3 PRIORITÀ IN BASE ALLA NATURA DEL RICHIEDENTE (PUNTEGGIO MASSIMO 20) In caso di parità di punteggio, le domande saranno ordinate in base alle seguenti priorità: Categoria di richiedente (una sola opzione) - Imprenditore agricolo professionale con meno di 40 anni Imprenditore agricolo professionale Imprenditore agricolo Società agricola Altri beneficiari Punteggio massimo 20 16 14 12 10 8 Al punteggio per categoria di richiedente si somma, se del caso, quello relativo alla donna imprenditrice agricola. - Imprenditrice agricola 4 TESTO PRECEDENTE TESTO MODIFICATO Direzione Generale Agricoltura. La Direzione Generale Agricoltura provvede alla pubblicazione dei punteggi provinciali sul proprio sito www.agricoltura.regione.lombardia.it. MISURA 221 3) CONDIZIONI GENERALI • È possibile presentare una sola domanda per ciascun “periodo” (vedi tempistica, paragrafo 31). • Ogni domanda può comprendere interventi relativi ad una o più tipologie. • Possono essere finanziati solo interventi iniziati e spese sostenute dopo la presentazione informatica della domanda. 4) LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI Gli interventi devono essere realizzati in Lombardia nei seguenti territori: interventi di tipologia A e B: • nel territorio dei comuni classificati di “pianura” o di “collina” dall’ISTAT. interventi di tipologia C e D: • nel territorio dei comuni classificati di “pianura” dall’ISTAT. L’allegato A riporta l’elenco dei comuni lombardi classificati “pianura” o “collina” da ISTAT. I terreni su cui realizzare l’impianto devono essere agricoli, ossia essere coltivati, nelle due annate agrarie precedenti la realizzazione dell’intervento, a seminativi o altre colture avvicendate. Fra i terreni agricoli sono compresi anche i terreni temporaneamente indicati “a 1 riposo” nella Domanda Unica di Pagamento . Non possono essere realizzati impianti su terreni: • già classificati a bosco in base a quanto stabilito dalla legge forestale (art. 3 della l.r. 27/2004); • costituiti da tare • condotti a prato e pascolo permanente. 1 2 3) CONDIZIONI GENERALI • È possibile presentare una o più domande per un importo complessivo di spesa ammissibile, per ciascun “periodo” (vedi tempistica, paragrafo 31), di 200.000,00 €. • Ogni domanda può comprendere interventi relativi ad una o più tipologie. • Possono essere finanziati solo interventi iniziati e spese sostenute dopo l’approvazione dell’atto regionale di ammissione a finanziamento 4) LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI Gli interventi devono essere realizzati in Lombardia nei seguenti territori: interventi di tipologia A e B: • nel territorio dei comuni classificati di “pianura” o di “collina” dall’ISTAT. interventi di tipologia C e D: • nel territorio dei comuni classificati di “pianura” dall’ISTAT. L’allegato A riporta l’elenco dei comuni lombardi classificati “pianura” o “collina” da ISTAT. I terreni su cui realizzare l’impianto devono essere agricoli, ossia essere coltivati, nei due anni precedenti la realizzazione dell’intervento, a seminativi o altre colture erbacee avvicendate. In fase di istruttoria, al fine di calcolare i due anni si considera come data di realizzazione dell’intervento la data termine entro la quale devono essere conclusi i lavori (vedi paragrafo 15). Fra i terreni agricoli sono compresi anche i terreni temporaneamente indicati “a 2 riposo” nella Domanda Unica di Pagamento . Non possono essere realizzati impianti su terreni: • dichiarati a riposo, ma non indicati come tali nella Domanda Unica di Pagamento • già classificati a bosco in base a quanto stabilito dalla legge forestale (art. 42 della l.r. 31/2008); • costituiti da tare • condotti a prato e pascolo permanente. Per verificare la coltura dei terreni, si fa riferimento a quanto dichiarato nel fascicolo aziendale e nella Domanda Unica di Pagamento all’interno del Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia (SIARL). “La Domanda Unica di Pagamento” (Reg. UE 1782/2003) è la domanda relativa alla Politica Agricola Comunitaria (P.A.C.). “La Domanda Unica di Pagamento” (Reg. CE 73/2009) è la domanda relativa alla Politica Agricola Comunitaria (P.A.C.). TESTO PRECEDENTE TESTO MODIFICATO 5) CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA • Gli imprenditori agricoli professionali (IAP) in possesso, al momento della chiusura dell’istruttoria di ammissibilità della domanda, del relativo attestato di qualifica rilasciato dalla Provincia o che abbiano presentato domanda di riconoscimento IAP alla Provincia con istruttoria in corso; • Le altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato (compresi gli agricoltori che non siano IAP); • Le persone giuridiche di diritto pubblico: enti gestori di parchi e di riserve regionali, Comuni, Province, l’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste, consorzi di bonifica, consorzi forestali pubblici. Solo gli imprenditori agricoli professionali possono presentare domande per le Solo gli imprenditori agricoli professionali possono presentare domanda di aiuto per le tipologie C e D. tipologie C e D. … … 6.1) CUMULABILITÀ E COMPATIBILITÀ DEI FINANZIAMENTI 6.1) CUMULABILITÀ E COMPATIBILITÀ DEI FINANZIAMENTI … 5) CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA • Gli imprenditori agricoli professionali (IAP) in possesso del relativo attestato di qualifica rilasciato dalla Provincia o che abbiano presentato domanda di riconoscimento alla provincia con istruttoria in corso; • Le altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato (compresi gli agricoltori che non siano IAP); • Le persone giuridiche di diritto pubblico: enti gestori di parchi e di riserve regionali, Comuni, Province, l’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste, consorzi di bonifica, consorzi forestali pubblici. Impianto di tipologia Cumulabilità Impianto di tipologia Cumulabilità A) Boschi permanenti I terreni impiantati cessano di essere agricoli dall’annata agraria successiva a quella della verifica finale effettuata dalla Provincia e pertanto il premio non è cumulabile coi titoli della PAC. A) Boschi permanenti I terreni impiantati cessano di essere agricoli dall’annata agraria successiva a quella della verifica finale effettuata dalla Provincia e pertanto il premio non è cumulabile con i titoli della PAC. B) Arboricoltura da legno a ciclo mediolungo I terreni oggetto di impianto sono abbinabili al pagamento dei soli titoli da ritiro ma i due premi non sono cumulabili: in caso di “fissazione” di un titolo da ritiro su un terreno impiantato si perde il diritto a percepire il premio di mancato reddito per l’anno in cui avviene l’abbinamento. B) Arboricoltura da legno a ciclo mediolungo I terreni impiantati non sono abbinabili ai titoli della PAC per tutta la durata del ciclo produttivo, ossia della permanenza delle piante in campo. C) Cedui a turno breve per biomassa Non viene erogato il premio di mancato reddito, tuttavia i terreni oggetto di impianto sono abbinabili al pagamento: - dei titoli ordinari, ma solo in presenza di un contratto per la fornitura di biomasse energetiche oppure di una dichiarazione sostitutiva del contratto per la produzione di biogas o di energia termica nella propria azienda; - dei titoli da ritiro, in ogni caso. C) Cedui a turno breve per biomassa Non viene erogato il premio di mancato reddito, tuttavia i terreni oggetto di impianto sono abbinabili al pagamento dei titoli della PAC se la coltivazione ha un ciclo non superiore a otto anni3. D) Pioppeti Non viene erogato il premio di mancato reddito, tuttavia i terreni oggetto di impianto sono abbinabili al pagamento dei titoli della PAC se la coltivazione ha un ciclo non superiore a otto anni4. D) Pioppeti Non viene erogato il premio di mancato reddito, tuttavia i terreni oggetto di impianto sono abbinabili al pagamento dei titoli da ritiro. … 3 Come da decreto ministeriale delle politiche agricole e forestali del 09.12.2009) TESTO PRECEDENTE TESTO MODIFICATO 8.1 SPESE D’IMPIANTO FINANZIABILI 1. i lavori di preparazione del terreno e di allestimento dell’impianto (lavorazioni agronomiche per la preparazione del terreno, tracciamento filari, apertura buche, concimazione di fondo, pacciamatura, tutori, utilizzo di apparati di difesa per le piante e chiudende, ecc.); la fornitura del materiale vegetale arbustivo e arboreo, corredato da certificazione d’origine e fitosanitaria, quando richiesta. Sono ammissibili esclusivamente le spese presenti nell’elenco prezzi dell’allegato C, nei limiti delle voci di costo ivi indicate. 2. l'IVA, solo nel caso in cui il beneficiario non possa “scaricarla” in virtù della propria natura giuridica. 3. le spese generali sotto specificate. 8.1 SPESE D’IMPIANTO FINANZIABILI 1. i lavori di preparazione del terreno e di allestimento dell’impianto (lavorazioni agronomiche per la preparazione del terreno, tracciamento filari, apertura buche, concimazione di fondo, pacciamatura, tutori, utilizzo di apparati di difesa per le piante e chiudende, ecc.); la fornitura del materiale vegetale arbustivo e arboreo, corredato da certificazione d’origine e fitosanitaria, quando richiesta. Sono ammissibili esclusivamente le spese presenti nell’elenco prezzi dell’allegato C, nei limiti delle voci di costo ivi indicate. 2. le spese generali sotto specificate. 8.1.2 LAVORI IN ECONOMIA Possono ricorrere ai lavori in economia esclusivamente: • le aziende agricole, per le lavorazioni condotte da personale aziendale; • le aziende agricole con produzione di letame tradizionale, per la fornitura di quest’ultimo; • le aziende agricole in possesso di autorizzazione all’attività vivaistica, per la fornitura di pioppelle (cloni di pioppo) per le tipologie B e D; • le persone giuridiche di diritto pubblico, che utilizzino personale operaio dipendente. I lavori in economia possono essere rendicontati esclusivamente se presenti fra le voci di costo dell’elenco prezzi riportato nell’allegato C nei limiti dei costi indicati nella colonna intestata “Prezzo massimo per i lavori in economia”. Come previsto dal “Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni” dell’Organismo Pagatore Regionale (di seguito “manuale OPR”), l’importo dei lavori in economia non deve essere superiore alla quota a carico del richiedente del totale delle spese ammissibili a impianti ultimati. Il contributo erogabile deve quindi essere minore o uguale alla differenza fra il totale delle spese ammissibili a impianti ultimati e l’importo dei lavori in economia. Questa regola non si applica alla tipologia D qualora si adotti il “computo a corpo” previsto nel paragrafo 11.5. L’IVA non è mai ammissibile a finanziamento. 8.1.2 LAVORI IN ECONOMIA Possono ricorrere ai lavori in economia esclusivamente: • le aziende agricole, per le lavorazioni effettuate da personale aziendale; • le aziende agricole con produzione di letame tradizionale, per la fornitura di quest’ultimo; • le aziende agricole in possesso di autorizzazione all’attività vivaistica, per la fornitura di pioppelle (cloni di pioppo) e piantine forestali; • le persone giuridiche di diritto pubblico, che utilizzino personale operaio dipendente. I lavori in economia, limitatamente ai lavori di carattere agronomico e forestale, eseguiti direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali e/o dai loro familiari, possono essere rendicontati esclusivamente se presenti fra le voci di costo dell’elenco prezzi riportato nell’allegato C nei limiti dei costi indicati nella colonna intestata “Prezzo massimo per i lavori in economia”. Come previsto dal “Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni” dell’Organismo Pagatore Regionale (di seguito “manuale OPR”), l’importo dei lavori in economia non deve essere superiore alla quota a carico del richiedente del totale delle spese ammissibili a impianti ultimati. Il contributo erogabile deve quindi essere minore o uguale alla differenza fra il totale delle spese ammissibili a impianti ultimati e l’importo dei lavori in economia. Questa regola non si applica qualora si adotti una delle voci di spesa elencate nell’allegato D al presente bando e denominate “costi standard”. 8.2 SPESE D’IMPIANTO NON FINANZIABILI 8.2 SPESE D’IMPIANTO NON FINANZIABILI • eliminazione della coltura precedente; • eliminazione della coltura precedente; • fornitura e spargimento di liquami zootecnici; • fornitura e spargimento di liquami zootecnici; • le forniture non fatturate, con l’eccezione del letame e delle pioppelle nei casi • le forniture non fatturate, con l’eccezione del letame, delle pioppelle e piantine permessi dal paragrafo 8.1.2; forestali, nei casi permessi dal paragrafo 8.1.2 e di quanto previsto nel caso dei “costi standard”; • • fornitura e posa di impianti di irrigazione; • fornitura e posa di impianti di irrigazione; • cure colturali post impianto. • cure colturali post impianto. TESTO PRECEDENTE 8.4 SPESA AMMISSIBILE ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO PER TIPOLOGIA TESTO MODIFICATO 8.4 SPESA AMMISSIBILE ED ENTITÀ DEGLI AIUTI PER TIPOLOGIA L’aiuto è commisurato all’area effettiva di impianto (che costituirà la superficie eleggibile), al netto di tare, definita dalla linea che unisce i fusti delle piante perimetrali, maggiorata di una fascia esterna di larghezza pari a metà della larghezza interfilare. Nel caso il progetto definitivo preveda il diradamento, la larghezza interfilare considerata è quella media prevista a fine ciclo. Per la tipologia A, invece, si considera una fascia esterna di larghezza fissa pari a 2,5 m. 8.4.1 Aiuti per la tipologia A Contributo per le spese di impianto: La spesa massima ammissibile per l’impianto è di 8.500,00 €/ettaro. Sulla spesa ammissibile è riconosciuto un contributo pari al: • 90% delle spese ammissibili per interventi realizzati da persone giuridiche di diritto pubblico; • 80% delle spese ammissibili per interventi inclusi nella rete “Natura 2000”; • 70% delle spese ammissibili, negli altri casi Aiuto per manutenzione: • 500,00 euro/ettaro/anno per i primi cinque anni. Aiuto per mancato reddito: • per gli I.A.P.: 700,00 euro/ettaro/anno in tutti i comuni di pianura e di collina (classificazione ISTAT) • per le altre persone di diritto privato: 150,00 euro/ettaro/anno in tutti i comuni di pianura o collina. I premi di mancato reddito sono erogati per quindici anni. Le persone giuridiche di diritto pubblico non hanno diritto agli aiuti per manutenzione e per mancato reddito. 8.4.2 Aiuti per la tipologia B Contributo per le spese di impianto: La spesa massima ammissibile per l’impianto è di 5.000,00 €/ettaro. Sulla spesa ammissibile è riconosciuto un contributo pari al: • 80% delle spese ammissibili per interventi inclusi nella rete “Natura 2000”; • 70% delle spese ammissibili negli altri casi Aiuto per manutenzione: • 650,00 euro/ettaro/anno per i primi cinque anni. Aiuto per mancato reddito: • per gli I.A.P. è pari a: 700,00 euro/ettaro/anno in comuni di pianura (classificazione ISTAT)440,00 euro/ettaro/anno in comuni di collina (classificazione ISTAT) • per le altre persone di diritto privato: 150,00 euro/ettaro/anno in tutti i comuni di pianura o collina 8.4.1 Aiuti per la tipologia A Contributo per le spese di impianto: La spesa massima ammissibile per l’impianto è di 6.500,00 €/ettaro. Sulla spesa ammissibile è riconosciuto un contributo pari al: • 90% delle spese ammissibili per interventi realizzati da persone giuridiche di diritto pubblico; • 80% delle spese ammissibili per interventi, effettuati dagli I.A.P., inclusi nella rete “Natura 2000”; • 70% delle spese ammissibili, negli altri casi Aiuto per manutenzione: • 500,00 euro/ettaro/anno per i primi cinque anni. Aiuto per mancato reddito: • per gli I.A.P.: 700,00 euro/ettaro/anno in comuni di pianura (classificazione ISTAT) 550,00 euro/ettaro/anno in comuni di collina (classificazione ISTAT) • per le altre persone di diritto privato: 150,00 euro/ettaro/anno in tutti i comuni di pianura o collina. I premi di mancato reddito sono erogati per quindici anni. Le persone giuridiche di diritto pubblico non hanno diritto agli aiuti per manutenzione e per mancato reddito. 8.4.2 Aiuti per la tipologia B Contributo per le spese di impianto: La spesa massima ammissibile per l’impianto è di 5.000,00 €/ettaro. Sulla spesa ammissibile è riconosciuto un contributo pari al: • 80% delle spese ammissibili per interventi, effettuati dagli I.A.P., inclusi nella rete “Natura 2000”; • 70% delle spese ammissibili negli altri casi Aiuto per manutenzione: • 650,00 euro/ettaro/anno per i primi cinque anni. Aiuto per mancato reddito: • per gli I.A.P. è pari a: 500,00 euro/ettaro/anno in comuni di pianura (classificazione ISTAT) • 325,00 euro/ettaro/anno in comuni di collina (classificazione ISTAT) • per le altre persone di diritto privato: 150,00 euro/ettaro/anno in tutti i comuni di pianura o collina I premi di mancato reddito sono erogati per quindici anni. Le persone giuridiche di I premi di mancato reddito sono erogati per quindici anni. Le persone giuridiche di diritto pubblico non hanno diritto agli aiuti per manutenzione e per mancato reddito. diritto pubblico non hanno diritto agli aiuti per manutenzione e per mancato reddito. TESTO PRECEDENTE TESTO MODIFICATO 8.4.3 Aiuti per la tipologia C 8.4.3 Aiuti per la tipologia C Contributo per le spese di impianto: Contributo per le spese di impianto: La spesa massima ammissibile per l’impianto è di 4.000,00 €/ettaro. Sulla spesa La spesa massima ammissibile per l’impianto è di 3.500,00 €/ettaro. Sulla spesa ammissibile è riconosciuto un contributo pari al: ammissibile è riconosciuto un contributo pari al 40%. • 50% delle spese ammissibili per interventi effettuati da giovani agricoltori; • 40% delle spese ammissibili negli altri casi. 8.4.4 Aiuti per la tipologia D Contributo per le spese di impianto: La spesa massima ammissibile per l’impianto è di 3.000,00 €/ettaro. Sulla spesa ammissibile è riconosciuto un contributo pari al: • 80% delle spese ammissibili per interventi che contemporaneamente: a) siano effettuati da I.A.P. che abbiano acquisito la certificazione forestale secondo gli standard della gestione sostenibile (FSC o PEFC) per la loro azienda b) siano inclusi nella rete “Natura 2000”; • 70% delle spese ammissibili per interventi, effettuati dagli I.A.P. che abbiano acquisito la certificazione forestale secondo gli standard della gestione sostenibile (FSC o PEFC) per la loro azienda o in alternativa siano inclusi nella rete “Natura 2000”; • 60% delle spese ammissibili per interventi effettuati dagli I.A.P. nelle altre zone 8.4.4 Aiuti per la tipologia D Contributo per le spese di impianto: La spesa massima ammissibile per l’impianto è di 3.500,00 €/ettaro. Sulla spesa ammissibile è riconosciuto un contributo pari al: • 80% delle spese ammissibili per interventi che contemporaneamente: a) siano effettuati da I.A.P. che abbiano acquisito la certificazione forestale secondo gli standard della gestione sostenibile (FSC o PEFC) per la loro azienda b) siano inclusi nella rete “Natura 2000” ; • 70% delle spese ammissibili per interventi, effettuati dagli I.A.P. che abbiano acquisito la certificazione forestale secondo gli standard della gestione sostenibile (FSC o PEFC) per la loro azienda o in alternativa siano inclusi nella rete “Natura 2000”; • 60% delle spese ammissibili per interventi effettuati dagli I.A.P. nelle altre zone 8.5 Riepilogo e confronto: il contributo per le spese di impianto a) Il finanziamento per le spese di impianto è calcolato in percentuale rispetto ai costi sostenuti dal beneficiario. Per ogni tipo di intervento esiste un limite massimo di spesa all’ettaro, che non può essere superato, riportato nella seconda colonna intitolata “spesa unitaria massima ammessa”. Eventuali costi in più sostenuti dal richiedente sono totalmente a carico di quest’ultimo. 8.5 Riepilogo e confronto: il contributo per le spese di impianto a) Il finanziamento per le spese di impianto è calcolato in percentuale rispetto ai costi sostenuti dal beneficiario. Per ogni tipo di intervento esiste un limite massimo di spesa all’ettaro, che non può essere superato, riportato nella seconda colonna intitolata “spesa unitaria massima ammessa”. Eventuali costi in più sostenuti dal richiedente sono totalmente a carico di quest’ultimo. Tipologia di intervento Percentuale Contributo contributo massimo unitario base (€/ha) Tipologia di intervento Spesa unitaria massima ammessa (€/ha) A) Boschi permanenti Spesa unitaria massima ammessa (€/ha) Percentuale contributo base Contributo massimo unitario (€/ha) 6.500,00 70% 4.550,00 A) Boschi permanenti 8.500,00 70% 5.950,00 B) Arboricoltura da legno a ciclo 5.000,00 medio-lungo 70% 3.500,00 B) Arboricoltura da legno a ciclo 5.000,00 medio-lungo 70% 3.500,00 C) Cedui a turno breve per biomassa 4.000,00 40% 1.600,00 C) Cedui a turno breve per biomassa 3.500,00 40% 1.400,00 D) Pioppeti 60% 1.800,00 D) Pioppeti 3.500,00 60% 2.100,00 3.000,00 b) la percentuale di contributo è maggiorata del 10% rispetto alla tabella precedente: • per gli interventi di tipologia A o B o D nelle zone incluse nella rete Natura 2000; • per gli interventi di tipologia C realizzati da giovani agricoltori; • per gli interventi di tipologia D realizzati da IAP che abbiano acquisito la certificazione forestale secondo gli standard della gestione sostenibile (FSC o PEFC) per la loro azienda. ... b) la percentuale di contributo è maggiorata del 10% rispetto alla tabella precedente: • per gli interventi di tipologia A o B o D nelle zone incluse nella rete Natura 2000; • per gli interventi di tipologia D realizzati da IAP che abbiano acquisito la certificazione forestale secondo gli standard della gestione sostenibile (FSC o PEFC) per la loro azienda. … TESTO PRECEDENTE TESTO MODIFICATO 8.7 Riepilogo e confronto: l’aiuto annuale per il mancato reddito L’aiuto annuale per il mancato reddito, erogato per quindici anni, è indicato nella tabella seguente: 8.7 Riepilogo e confronto: l’aiuto annuale per il mancato reddito L’aiuto annuale per il mancato reddito, erogato per quindici anni, è indicato nella tabella seguente: Aiuto per mancato reddito INTERVENTI Imprenditori agricoli professionali Altre persone di diritto privato Aiuto per mancato reddito INTERVENTI Imprenditori agricoli professionali A.Boschi permanenti, a scopo ambientale, paesaggistico o protettivo B. Arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo 700,00 €/ha/anno in comuni di pianura (classificazione ISTAT) 550,00 €/ha/anno in comuni di collina (classificazione ISTAT) 500,00 €/ha/anno in comuni di pianura (classificazione ISTAT) 325,00 €/ha/anno in comuni di collina (classificazione ISTAT) 150,00 €/ha/anno in tutti i comuni di pianura o collina 150,00 €/ha/anno in tutti i comuni di pianura o collina Altre persone di diritto privato A.Boschi permanenti, a scopo ambientale, paesaggistico o protettivo 700,00 €/ha/anno in tutti i comuni di 150,00 €/ha/anno in tutti i pianura e di collina (classificazione comuni di pianura o collina ISTAT) B. Arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo 700,00 €/ha/anno in comuni di pianura (classificazione ISTAT) 150,00 €/ha/anno in tutti i 440,00 €/ha/anno in comuni di comuni di pianura o collina collina (classificazione ISTAT) Non è previsto l’aiuto annuale per il mancato reddito: • per le persone giuridiche di diritto pubblico; • per gli impianti di tipologia C e D Non è previsto l’aiuto annuale per il mancato reddito: • per le persone giuridiche di diritto pubblico; • per gli impianti di tipologia C e D 9.1 Caratteristiche tecniche per la tipologia A Per la tipologia A la superficie minima totale per singola domanda è di 5.000 mq e i singoli appezzamenti devono essere di almeno 3.000 mq ciascuno. La larghezza minima degli impianti deve essere di 25 m. Densità minima dell’impianto: • almeno 1.100 piante/ettaro (si raccomanda tuttavia un impianto di almeno 1.300 piante/ettaro). Gli impianti devono essere: • costituiti da popolamenti arborei di latifoglie, eventualmente misti a conifere, utilizzando esclusivamente le specie riportate in allegato B; • governati ad alto fusto; • realizzati con specie vegetali autoctone e tipiche della stazione in esame, sia arboree che arbustive (vedi allegato B); le piante di specie arbustive sono indispensabili ma non devono superare un quinto del numero totale di piante utilizzate e, se posizionate senza un preciso compito di accompagnamento delle specie principali, si raccomanda di metterle a dimora lungo il perimetro dell’impianto o lungo corsi d’acqua, viabilità ecc.. … 9.1 Caratteristiche tecniche per la tipologia A Per la tipologia A la superficie minima totale per singola domanda è di 5.000 mq e i singoli appezzamenti devono essere di almeno 3.000 mq ciascuno. La larghezza minima degli impianti deve essere di 25 m. Densità minima dell’impianto: • almeno 1.300 piante/ettaro, anche non uniformemente distribuite, purché la copertura esercitata dalle chiome sia non inferiore al 20%. Gli impianti devono essere: • costituiti da popolamenti arborei di latifoglie, eventualmente misti a conifere, utilizzando esclusivamente le specie riportate in allegato B; • governati ad alto fusto; • realizzati con specie vegetali autoctone e tipiche della stazione in esame, sia arboree che arbustive (vedi allegato B); le piante di specie arboree devono essere almeno 975 ad ettaro, mentre quelle arbustive sono indispensabili e, se posizionate senza un preciso compito di accompagnamento delle specie principali, si raccomanda di metterle a dimora lungo il perimetro dell’impianto o lungo corsi d’acqua, viabilità ecc.. La continuità dell’imboschimento può essere interrotta da una o più radure 2 naturaliformi, prive di alberi o arbusti, ognuna delle quali non più ampia di 2.000 m . Non sono ammissibili più di una radura per ogni ettaro di superficie ammissibile a contributo. TESTO PRECEDENTE 9.2 Caratteristiche tecniche per la tipologia B … Gli impianti devono essere: Gli impianti devono essere: • costituiti da popolamenti arborei di latifoglie appartenenti esclusivamente alle specie riportate nell’allegato B; • in grado di produrre legname di qualità, prevalentemente per segati o tranciatura; • polispecifici, ossia le piante principali e quelle “accessorie paracadute” eventualmente presenti devono appartenere ad almeno due diverse specie arboree. È tuttavia possibile effettuare impianti arborei monospecifici (in altri termini, con una sola specie arborea) su una superficie di massimo un ettaro per domanda qualora si utilizzi il noce (Juglans regia l.) e su una superficie di massimo tre ettari per domanda qualora si utilizzi la farnia (Quercus robur l.); • governati ad alto fusto, salvo la possibilità di ceduare le sole piante di specie accessorie, comprese le “accessorie paracadute”, dopo il quinto anno durante il riposo vegetativo qualora non debbano sostituire le piante principali; tuttavia, in ogni stagione di riposo vegetativo possono essere ceduate al massimo la metà delle piante accessorie; … TESTO MODIFICATO Ogni radura può essere costituita solamente: • da prato permanente, soggetto a sfalciatura o trinciatura annuale, fra il 15 luglio e il 31 agosto, senza asportazione della vegetazione tagliata. Il prato dovrà essere composto da almeno 4 tra le specie erbacee elencate in allegato B. • da vegetazione suffruticosa o igrofila (es. tifa o canna palustre) naturale autoctona; • da specchi d’acqua. Corsi d’acqua, stradelle e altri elementi lineari costituiti dalla predetta vegetazione naturaliforme non interrompono la continuità dell’impianto e rientrano fra la superficie ammissibile se non più larghi di 6 metri. In caso si realizzino radure, la densità minima nella superficie di impianto arboreo – arbustivo è calcolata sulla superficie al netto delle radure stesse. Le previsioni di spesa invece, vanno effettuate considerando separatamente le spese previste per la superficie impiantata, dalle spese previste per la superficie a radura. Il totale deve rientrare nel massimale previsto per la tipologia A. Tutte le radure previste in progetto devono essere georeferenziate e le loro superfici devono essere evidenziate nell’estratto di mappa allegato al progetto definitivo. Eventuali modifiche devono essere comunicate con variante progettuale. … 9.2 Caratteristiche tecniche per la tipologia B … Gli impianti devono essere: • costituiti da popolamenti arborei di latifoglie appartenenti esclusivamente alle specie riportate nell’allegato B; • in grado di produrre legname di qualità, prevalentemente per segati o tranciatura; • polispecifici, ossia le piante principali e quelle “accessorie paracadute” eventualmente presenti devono appartenere ad almeno due diverse specie arboree. È tuttavia possibile effettuare impianti arborei monospecifici (in altri termini, con una sola specie arborea) su una superficie di massimo un ettaro per domanda qualora si utilizzi il noce (Juglans regia l.) e su una superficie di massimo tre ettari per domanda qualora si utilizzi la farnia (Quercus robur l.); • governati ad alto fusto, salvo la possibilità di ceduare le sole piante di specie accessorie, comprese le “accessorie paracadute”, dopo il quinto anno durante il riposo vegetativo qualora non debbano sostituire le piante principali; … TESTO PRECEDENTE TESTO MODIFICATO 9.4 Caratteristiche tecniche per la tipologia D Per la tipologia D la superficie minima totale per singola domanda è di 10.000 mq e i singoli a appezzamenti devono essere di almeno 5.000 mq ciascuno. Densità minima dell’impianto: • almeno 200 piante/ettaro Gli impianti devono essere: • costituiti da popolamenti arborei di pioppi o salici (generi Populus o Salix) a rapido accrescimento (sono considerate specie a rapido accrescimento quelle che, nella stazione di impianto, giungono a maturità con un turno inferiore a 15 anni); • governati ad alto fusto. … 9.4 Caratteristiche tecniche per la tipologia D Per la tipologia D la superficie minima totale per singola domanda è di 10.000 mq e i singoli a appezzamenti devono essere di almeno 5.000 mq ciascuno. Densità minima dell’impianto: • almeno 200 piante/ettaro e non superiore a 400 piante/ettaro Gli impianti devono essere: • costituiti da popolamenti arborei di pioppi o salici (generi Populus o Salix), cioè di specie a rapido accrescimento; • governati ad alto fusto o a ceduo semplice; • nel caso l’impianto fosse governato a ceduo semplice la ceduazione non può avvenire durante il periodo d’impegno; • costituiti da pioppelle o astoni con altezza minima di 1,5 m fuori terra. … 10) LIMITI E DIVIETI Non possono essere finanziati: • gli impianti di alberi di Natale; • le consociazioni con colture agrarie. Tuttavia sono ammesse le consociazioni con colture a perdere coltivate nell’interfila e destinate unicamente alla fauna selvatica, che però non possono godere di ulteriori aiuti, e piccoli orti agricoli per l’auto-consumo da parte del richiedente (vedi par. 27.1); • gli interventi iniziati prima della approvazione dell’atto regionale di ammissione a finanziamento della domanda di contributo; • le spese sostenute prima dell’ approvazione dell’atto regionale di ammissione a finanziamento della domanda di contributo, eccezion fatta per le spese sostenute per la redazione del progetto definitivo (per le tipologie A e B) o relazione tecnica (per le tipologie C e D), che possono essere state sostenute anche prima della presentazione della domanda di contributo, purché non oltre un anno prima della presentazione della domanda stessa; • gli interventi con un parere contrario espresso dall’ente gestore del sito “Natura 2000”, parere che ha come oggetto le possibili conseguenze negative dell’intervento sulle zone facenti parte della rete “Natura 2000” (Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale); • gli interventi con un parere contrario espresso dall’ente gestore del parco o della riserva naturale, parere che ha come oggetto le possibili conseguenze negative dell’intervento sull’area protetta o sulla scelta delle specie vegetali da utilizzare; • gli interventi in contrasto con le previsioni e prescrizioni dei piani di indirizzo forestale o dei piani di assestamento forestale approvati (art. 47 l.r. 31/2008 e s.m.i.); • gli interventi compensativi a seguito di “trasformazione del bosco” (art. 4 d.lgs. 227/2001, art. 43 l.r. 31/2008); • gli interventi che prevedano l’impiego delle specie esotiche a carattere infestante di cui all’allegato B del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali) e s.m.i.; 10) LIMITI E DIVIETI Non possono essere finanziati: • gli impianti di alberi di Natale; • le consociazioni con colture agrarie. Tuttavia sono ammesse le consociazioni con colture a perdere coltivate nell’interfila e destinate unicamente alla fauna selvatica, che però non possono godere di ulteriori aiuti, e piccoli orti agricoli per l’auto-consumo da parte del richiedente (vedi par. 27.1); • gli interventi iniziati prima della presentazione informatica della domanda di contributo; • le spese sostenute prima della presentazione informatica della domanda di contributo; • gli interventi con un parere contrario espresso dall’ente gestore del sito “Natura 2000”, parere che ha come oggetto le possibili conseguenze negative dell’intervento sulle zone facenti parte della rete “Natura 2000” (Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale); • gli interventi con un parere contrario espresso dall’ente gestore del parco o della riserva naturale, parere che ha come oggetto le possibili conseguenze negative dell’intervento sull’area protetta o sulla scelta delle specie vegetali da utilizzare; • gli interventi in contrasto con le previsioni e prescrizioni dei piani di indirizzo forestale o dei piani di assestamento forestale approvati (art. 8 l.r. 27/2004 e s.m.i.); • gli interventi compensativi a seguito di “trasformazione del bosco” (art. 4 d.lgs. 227/2001, art. 4 l.r. 27/2004); • gli interventi che prevedano l’impiego delle seguenti specie: Acer negundo, Ailanthus altissima (= Ailanthus glandulosa), Prunus serotina; • l’impiego di specie vietate per motivi fitosanitari dal Servizio Fitosanitario regionale o delle competenti autorità fitosanitarie europee o italiane. • gli interventi su terreni precedentemente interessati dagli aiuti previsti dal Regolamento (CEE) 2080/1992 o dall’articolo 31 del Regolamento (CE) 1257/1999 (“misura h” del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006), per i quali TESTO PRECEDENTE TESTO MODIFICATO persistano obblighi di mantenimento da parte dei beneficiari alla data di • realizzazione dell’intervento; gli interventi già ammessi a finanziamento coi periodi precedenti della misura • 221, a meno che il richiedente non rinunci al finanziamento precedentemente accordato prima di presentare la nuova domanda; gli interventi, da realizzare in zone golenali nelle fasce cosiddette A, B e C, in contrasto con le prescrizioni, i limiti e i divieti contenuti nel “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) – Interventi sulla rete idrografica e sui versanti – • Norme di Attuazione” adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n° 18 del 26.01.2001 e s.m.i. • l’impiego di specie vietate per motivi fitosanitari dal Servizio Fitosanitario regionale o delle competenti autorità fitosanitarie europee o italiane. • gli interventi su terreni precedentemente interessati dagli aiuti previsti dal Regolamento (CEE) 2080/1992 o dall’articolo 31 del Regolamento (CE) 1257/1999 (“misura h” del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006), per i quali persistano obblighi di mantenimento da parte dei beneficiari alla data di • realizzazione dell’intervento; gli interventi già ammessi a finanziamento coi periodi precedenti della misura 221, a meno che il richiedente non rinunci al finanziamento precedentemente accordato prima di presentare la nuova domanda; gli interventi, da realizzare in zone golenali nelle fasce cosiddette A, B e C, in contrasto con le prescrizioni, i limiti e i divieti contenuti nel “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) – Interventi sulla rete idrografica e sui versanti – Norme di Attuazione” adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n° 18 del 26.01.2001 e s.m.i. 10.1 Riepilogo e confronto: vincoli imposti dalle leggi sulle foreste e sul 10.1 Riepilogo e confronto: vincoli imposti dalle leggi sulle foreste e sul paesaggio paesaggio Gli interventi di tipologia A, dal momento dell’attecchimento delle piante, sono considerati bosco ai sensi dell’art. 3 l.r. 27/2004 e successive modifiche ed integrazioni, e sono pertanto tutelati dalle leggi sulle foreste e sul paesaggio. Non è possibile in ogni caso la loro “trasformazione”, ossia la loro eliminazione per cambiare la destinazione d’uso del terreno, durante i 15 anni del “periodo di impegno” (vedi paragrafo 9.6), salvo il caso di espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere di pubblica utilità. ... Gli interventi di tipologia A, dal momento dell’attecchimento delle piante, sono considerati bosco ai sensi dell’art. 42 l.r. 31/2008 e successive modifiche ed integrazioni, e sono pertanto tutelati dalle leggi sulle foreste e sul paesaggio. Non è possibile in ogni caso la loro “trasformazione”, ossia la loro eliminazione per cambiare la destinazione d’uso del terreno, durante i 15 anni del “periodo di impegno” (vedi paragrafo 9.6), salvo il caso di espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere di pubblica utilità. … 10.4 Ulteriori limiti e divieti solo per le “Zone a Protezione Speciale” di tipologia “risaia” o “ambienti fluviali” Nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali, oggetto di concessione rilasciata dal 24 aprile 2009 compreso in poi, non possono essere finanziati: • gli impianti di pioppeti (tipologia D) nelle aree di nuova formazione (ossia, formatesi a seguito degli spostamenti dei corsi d’acqua) e all’interno di isole fluviali; • i pioppeti (tipologia D), realizzati dal 1 ottobre 2010, che non abbiano adottato un sistema di certificazione forestale a carattere ambientale riconosciuto dalla Regione ai sensi dell’art. 50, comma 12, della l.r. 31/2008, ossia FSC o PEFC; • l’impianto e il reimpianto di pioppeti in misura superiore all’85% della superficie della ZPS, oggetto di prima concessione dal 24.04.2009, al netto dei boschi preesistenti e delle “emergenze naturali” come definite dalla d.g.r. 9275/2009; • gli impianti a ceduo a turno breve per biomassa (tipologia C). TESTO PRECEDENTE TESTO MODIFICATO 11.1 Quando presentare la domanda Le domande possono essere presentate ininterrottamente dal giorno di pubblicazione del presente bando sul BURL al 4 febbraio 2013. Tuttavia, al fine della redazione delle graduatorie e delle istruttorie delle domande, il periodo di presentazione di queste ultime è suddiviso in sei intervalli, denominati periodi: 11.1 Quando presentare la domanda Le domande possono essere presentate ininterrottamente dal giorno di pubblicazione del presente bando sul BURL al 31 luglio 2013. Tuttavia, al fine della redazione delle graduatorie e delle istruttorie delle domande, il periodo di presentazione di queste ultime è suddiviso in sei intervalli, denominati periodi: CRONO PROGRAMMA 1° periodo 2° periodo 3° periodo 4° periodo 5° periodo 6° periodo Apertura periodo giorno di pubblicazione sul 15/04/2008 03/02/2009 02/02/2010 01/02/2011 01/02/2012 BURL del presente bando Chiusura periodo 14/04/2008 CRONO PROGRAMMA 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° periodo periodo periodo periodo periodo periodo periodo periodo Apertura periodo 2 feb. 10 14 mag. 10 31 lug. 10 14 mag. 11 2 ago. 11 15 mag. 12 1 ago. 12 14 mag. 13 Chiusura periodo 13 mag. 10 13 mag. 11 1 ago. 11 14 mag. 12 31 lug. 12 13 mag. 13 31 lug. 13 30 lug10 02/02/2009 01/02/2010 31/01/2011 31/01/2012 04/02/2013 11.3 Come presentare la domanda Fasi dell’inoltro della domanda di aiuto: • accedere al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it, nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) • registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (nome utente e password). Le informazioni relative all’accesso al Modello Unico di domanda informatizzato sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, le Province, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA). • compilare il modello di domanda per la misura 221 • inviare la domanda per via telematica alla provincia di competenza • il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione alla Provincia, che coincide con l’avvio del procedimento; • stampare la domanda e firmarla in originale; • entro e non oltre i 10 giorni continuativi successivi alla data di presentazione della domanda a SIARL, far pervenire alla Provincia competente la copia cartacea della domanda e la documentazione di cui al punto successivo. 11.3 Come presentare la domanda Fasi dell’inoltro della domanda di aiuto: • accedere al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it, nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) • registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (nome utente e password). Le informazioni relative all’accesso al Modello Unico di domanda informatizzato sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, le Province, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA). • accedere al sito www.siarl.regione.lombardia.it e compilare il modello di domanda per la misura 221 • inviare la domanda per via telematica alla Provincia di competenza • il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione alla Provincia, che coincide con l’avvio del procedimento; • stampare la domanda e firmarla in originale; • entro e non oltre i 10 giorni continuativi successivi alla data di presentazione della domanda a SIARL, far pervenire alla Provincia competente la copia cartacea della domanda e la documentazione di cui al punto successivo. I termini ultimi entro i quali far pervenire alla Provincia competente la copia cartacea I termini ultimi entro i quali far pervenire alla Provincia competente la copia cartacea della domanda e la documentazione allegata sono pertanto: della domanda e la documentazione allegata sono pertanto: CRONO PROGRAMMA Presentazione documentazione alla Provincia: entro 10 giorni dalla conferma della domanda a SIARL e comunque entro il: - 1° periodo 2° periodo 3° periodo 4° periodo 5° periodo 6° periodo 24/04/2008 12/02/2009 11/02/2010 10/02/2011 10/02/2012 14/02/2013 CRONO – PROGRAMMA 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° periodo periodo periodo periodo periodo periodo periodo periodo Presentazione documentazione alla Provincia: entro 10 24 mag. 9 ago. giorni dalla conferma 10 10 della domanda a SIARL e comunque entro il: 23 mag. 11 ago. 11 11 24 mag. 10 ago. 12 12 23 mag. 12 ago. 13 13 TESTO PRECEDENTE TESTO MODIFICATO 11.4.2 Documentazione mancante sanabile e non sanabile 11.4.2 Documentazione mancante sanabile e non sanabile Se entro i termini indicati nel paragrafo 11.3 non sono stati presentati i documenti Se entro i termini indicati nel paragrafo 11.3 non sono stati presentati i documenti riportati ai punti 1 (copia cartacea della domanda), 2 (autocertificazione) e 3 (progetto riportati ai punti 1 (copia cartacea della domanda), 2 (autocertificazione) e 3 (progetto definitivo o relazione tecnica) del paragrafo 11.4, la domanda incorre nelle riduzioni di definitivo o relazione tecnica) del paragrafo 11.4, la domanda incorre nelle riduzioni di contributo che saranno definite nell’apposito manuale operativo redatto a cura di contributo definite nel manuale operativo dei controlli in loco per le misure connesse a investimenti, approvato con Dduo n. 4844 del 15/05/2009 . OPR. L’istruttoria non può essere svolta, e la domanda viene pertanto rigettata e archiviata, L’istruttoria non può essere svolta, e la domanda viene pertanto rigettata e archiviata, se entro 20 giorni dalla data di presentazione informatica della domanda a SIARL non se entro 20 giorni dalla data di presentazione informatica della domanda a SIARL non sono stati presentati i documenti riportati ai punti 1 (copia cartacea della domanda), 2 sono stati presentati i documenti riportati ai punti 1 (copia cartacea della domanda), 2 (autocertificazione) e 3 (progetto definitivo o relazione tecnica) del paragrafo 11.4. (autocertificazione) e 3 (progetto definitivo o relazione tecnica) del paragrafo 11.4. La restante documentazione deve essere comunque fatta arrivare alla Provincia entro il La restante documentazione deve essere comunque fatta arrivare alla Provincia entro il termine ultimo che quest’ultima comunicherà al richiedente con lettera raccomandata. termine ultimo che quest’ultima comunicherà al richiedente con lettera raccomandata. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni previste dal manuale OPR. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni previste dal manuale OPR. 11.4.3 Errori palesi 11.4.3 Errori sanabili o palesi Nel caso di domande con errori sanabili (definiti dal manuale OPR) o palesi, la Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto e di pagamento, possono essere Provincia, ai sensi della legge 8 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, corretti nei limiti e con le modalità previste dalle “Linee guida per la valutazione richiede all’interessato le correzioni necessarie fissando contestualmente i termini dell’errore palese, ai sensi dell’art. 19 del Reg. (CE) 796/2004 e dell’art. 4 del Reg. 4 temporali, non superiori a 20 giorni, per la presentazione delle correzioni. (CE) 1975/2006” . Gli errori sanabili possono essere corretti su iniziativa del richiedente mediante domanda di correzione, che può essere presentata entro 15 giorni continuativi dalla data di presentazione della domanda di aiuto. Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto e di pagamento se riconosciuti come tali dalla Provincia o dalla Direzione Generale Agricoltura possono essere corretti in qualsiasi momento. 11.5 Progetto definitivo 11.5 Progetto definitivo … … c) computo metrico estimativo dei lavori. c) computo metrico estimativo dei lavori. Il tecnico può adottare, al posto del Nel caso di interventi di tipologia D, il tecnico può adottare, al posto del computo metrico computo metrico estimativo, una o più delle voci di spesa elencate nell’allegato D al presente bando e denominate come “costi standard”. estimativo, una o più delle seguenti voci di spesa denominate “computo a corpo”: Sesto d'impianto età “Computo a corpo” €/ha IVA indicativo pioppelle eventualmente dovuta inclusa, massimo: 200 – 223 7mx7m 1 anno € 1.810,80 200 - 223 7mx7m 2 anni € 2.137,20 224 - 245 6,5 m x 6,5 m 1 anno € 1.956,24 224 - 245 6,5 m x 6,5 m 2 anni € 2.335,44 246 - 310 6mx6m 1 anno € 2.136,93 246 - 310 6mx6m 2 anni € 2.581,73 311 – 351 5,5 m x 5,5 m 1 anno € 2.370,51 311 - 351 5,5 m x 5,5 m 2 anni € 2.900,11 Possono essere aggiunte le voci 101 o 102 del prezziario, nonché le spese generali (6% del totale complessivo), fino al limite massimo di 3.000,00 euro/ha di spese ammissibili N° piante/ha 4 Approvate con decreto del Direttore dell’Organismo Pagatore Regionale n. 10943 del 27/10/2009 TESTO PRECEDENTE TESTO MODIFICATO 11.7 Relazione tecnica … c) computo metrico estimativo dei lavori. 11.7 Relazione tecnica … c) computo metrico estimativo dei lavori. Il tecnico può adottare, al posto del computo metrico estimativo, una o più delle voci di spesa elencate nell’allegato D al presente bando e denominate “costi standard”. 12.1 Punteggi di priorità 12.1 Punteggi di priorità L’attribuzione del punteggio di priorità è elemento indispensabile per stabilire la L’attribuzione del punteggio di priorità è elemento indispensabile per stabilire la posizione che ogni domanda assume all’interno della graduatoria. posizione che ogni domanda assume all’interno della graduatoria. In caso di domande che prevedano due o più tipologie di intervento, si applicano i In caso di domande che prevedano due o più tipologie di intervento, si applicano i punteggi relativi all'intervento che richiede il contributo pubblico più consistente. Gli punteggi relativi all'intervento che richiede il contributo pubblico più consistente. Gli elementi che danno diritto all’attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti elementi che danno diritto all’attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda. dal richiedente al momento della presentazione della domanda. A parità di punteggio viene data precedenza alle domande alle quali viene assegnato A parità di punteggio viene data precedenza alle domande alle quali viene assegnato il punteggio di priorità stabilito dal paragrafo 12.1.5; in caso di ulteriore parità alle il punteggio di priorità stabilito dal paragrafo 12.1.3 (localizzazione dell’intervento); in domande con maggior punteggio stabilito dal paragrafo 12.1.3 (localizzazione caso di ulteriore parità alle domande con maggior punteggio stabilito dal paragrafo dell’intervento) e infine a quelle con maggior punteggio stabilito dal paragrafo 12.1.1 12.1.1 (categoria del richiedente). (categoria del richiedente). … 5 10 5 10 5 40 5 5 10 20 10 5 55 5 5 10 20 10 5 55 Intervento in area vulnerabile dai nitrati Intervento in comuni con coefficiente di boscosità inferiore al 10% Somma 5 A) Boschi permanenti B) Arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo C) Cedui a turno breve per biomassa D) Pioppeti Qualità del progetto 40 tipologia Localizzazione dell’intervento 5 Intervento in area protetta 10 Categoria del richiedente 5 Somma 10 Qualità del progetto 5 Localizzazione dell’intervento 5 Intervento in area protetta Intervento in comuni con coefficiente di boscosità inferiore al 10% Punteggio massimo in base ai parametri di: Intervento in area vulnerabile dai nitrati A) Boschi permanenti B) Arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo C) Cedui a turno breve per biomassa D) Pioppeti Categoria del richiedente tipologia In base alla data di fine lavori Punteggio massimo in base ai parametri di: 10 10 5 5 40 40 10 10 5 35 10 10 5 35 5 5 5 5 10 10 5 5 5 5 5 5 … 12.1.3 Priorità in base alla localizzazione dell’intervento 12.1.3 Priorità in base alla localizzazione dell’intervento … … Le Province, prima dell’apertura dei periodi, rendono pubblici i criteri di attribuzione del Le Province, prima dell’apertura dei periodi, rendono pubblici i criteri di attribuzione del punteggio in esame e comunicano tali criteri alla Direzione Generale Agricoltura. La punteggio in esame e comunicano tali criteri alla Direzione Generale Agricoltura. La Direzione Generale Agricoltura provvede alla pubblicazione dei punteggi provinciali Direzione Generale Agricoltura provvede alla pubblicazione dei punteggi provinciali sul proprio sito www.agricoltura.regione.lombardia.it . sul proprio sito www.agricoltura.regione.lombardia.it . TESTO PRECEDENTE TESTO MODIFICATO In caso di mancata definizione criteri di attribuzione del punteggio in esame, sono assegnati 5 punti agli impianti localizzati in aree vulnerabili dai nitrati ai sensi del d.lgs 152/2006 e 5 punti in base alla localizzazione in aree protette come indicato al paragrafo 12.1.2. In caso di mancata definizione criteri di attribuzione del punteggio in esame, sono assegnati 5 punti agli impianti localizzati in aree vulnerabili dai nitrati ai sensi del d.lgs 152/2006 e 5 punti in base alla localizzazione in aree protette come indicato al paragrafo 12.1.2. 12.1.5 Priorità per gli interventi in base alla data di realizzazione Nel caso di domande di tipologia C o D, qualora il richiedente completi l’intervento proposto in domanda entro la data indicata nella tabella seguente, alla domanda sono assegnati 20 punti. CRONO PROGRAMMA 1° periodo 2° periodo 3° periodo 4° periodo 5° periodo 6° periodo termine entro cui realizzare l'impianto per ottenere un punteggio extra di priorità (per le sole tipologie c e d) 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 Il richiedente deve comunicare alla provincia entro il 15 aprile la data di conclusione dei lavori e la provincia accerta che i lavori sono stati realmente eseguiti tramite una visita in situ. In caso di mancata comunicazione da parte del richiedente, il punteggio in esame non è attribuito. 12.1.6 Priorità per gli interventi in area vulnerabile dai nitrati 12.1.5 Priorità per gli interventi in area vulnerabile dai nitrati 12.1.7 Priorità per gli interventi in comuni con coefficiente di boscosità inferiore 12.1.6 Priorità per gli interventi in comuni con coefficiente di boscosità inferiore al 10% al 10% Sono assegnati 5 punti per interventi in comuni con coefficiente di boscosità inferiore Sono assegnati 5 punti per interventi in comuni con coefficiente di boscosità inferiore al 10%. Il coefficiente è calcolato, in conformità con la d.g.r 2024/2006 “Aspetti al 10%. Il coefficiente è calcolato, in conformità con la d.g.r 2024/2006 “Aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco, criteri per l’individuazione delle applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco, criteri per l’individuazione delle formazioni vegetali irrilevanti e criteri e modalità per l’individuazione dei coefficienti di formazioni vegetali irrilevanti e criteri e modalità per l’individuazione dei coefficienti di boscosità ai sensi dell’art. 3, comma 7, della l.r. 27/2004”, e quindi: boscosità ai sensi dell’art. 42, comma 7, della l.r. 31/2008”, e quindi: • è pari al rapporto tra la superficie coperta da bosco e la superficie totale • è pari al rapporto tra la superficie coperta da bosco e la superficie totale effettiva del territorio della comunità montana o della provincia, al netto delle effettiva del territorio della comunità montana o della provincia, al netto delle acque superficiali, degli incolti improduttivi (aree sterili) e dell’urbanizzato, al acque superficiali, degli incolti improduttivi (aree sterili) e dell’urbanizzato, al fine di considerare l’effettiva possibilità di reperire aree per l’imboschimento o fine di considerare l’effettiva possibilità di reperire aree per l’imboschimento o il rimboschimento; il rimboschimento; • è calcolato in base ai più recenti dati DUSAF, integrati dai valori determinati è calcolato in base ai più recenti dati DUSAF, integrati dai valori determinati in base in base alla carta forestale di cui all’art. 7, comma 1 della l.r. 27/2004 e dei alla carta forestale di cui dell’art. 46, comma 1, della l.r. 31/2008e dei suoi eventuali aggiornamenti nell’ambito dei PIF. suoi eventuali aggiornamenti nell’ambito dei PIF. TESTO PRECEDENTE TESTO MODIFICATO 12.4 Completamento delle istruttorie e graduatorie delle domande 12.4 Completamento delle istruttorie e graduatorie delle domande Le Province approvano le graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento, Le Province approvano le graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento, classificate per punteggio di priorità decrescente, e le trasmettono alla Direzione classificate per punteggio di priorità decrescente, e le trasmettono alla Direzione Generale Agricoltura entro la scadenza indicata nella seguente tabella: Generale Agricoltura entro la scadenza indicata nella seguente tabella: CRONO PROGRAMMA 1° periodo 2° periodo 3° periodo 4° periodo 5° periodo 6° periodo Termine per invio alla Regione delle graduatorie (entro 01/07/2008 09/06/2009 09/06/2010 09/06/2011 11/06/2012 10/06/2013 tale date devono essere terminate le istruttorie, compresi i riesami) CRONO – PROGRAMMA 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° periodo periodo periodo periodo periodo periodo periodo periodo … Termine per invio alla Regione delle graduatorie (entro tale date 23 ago. devono essere 10 terminate le istruttorie, compresi i riesami) 13) SUDDIVISIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE … La Direzione Generale Agricoltura invia le comunicazioni di cui al presente paragrafo alle province e all’Organismo Pagatore Regionale entro il termine indicato nella tabella successiva. … 13) SUDDIVISIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE … La Direzione Generale Agricoltura invia le comunicazioni di cui al presente paragrafo alle province e all’Organismo Pagatore Regionale entro il termine indicato nella tabella successiva. CRONO PROGRAMMA 1° periodo 6° periodo CRONO – 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° PROGRAMMA periodo periodo periodo periodo periodo periodo periodo periodo 12/07/2013 Termine entro cui la Regione 13 set. ripartisce i fondi 10 alle Province Termine entro cui la Regione ripartisce i fondi alle Province 21/07/2008 2° periodo 15/07/2009 3° periodo 15/07/2010 4° periodo 15/07/2011 5° periodo 16/07/2012 13.1 Disponibilità finanziarie Per gli anni 2008, 2009 e 2010 si stima possibile impegnare ogni anno, per ammissioni a finanziamento di nuove domande, circa l’11% delle risorse finanziarie assegnate alla misura 221 dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. 14) PUBBLICAZIONE DELL’AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI RICHIEDENTI … CRONO PROGRAMMA 1° periodo Termine per la pubblicazione sull’albo pretorio provinciale 07/08/2008 dell’elenco dei richiedenti ammessi a finanziamento 2° periodo 31/07/2009 3° periodo 30/07/2010 4° periodo 29/08/2011 5° periodo 31/07/2012 6° periodo 31/07/2013 8 nov. 10 29 nov. 10 22 ago. 11 12 set. 11 9 nov. 11 29 nov. 11 22 ago. 12 11 set. 12 8 nov. 12 28 nov. 12 21 ago. 13 10 set. 13 11 nov. 13 2 dic. 13 13.1 Disponibilità finanziarie Per gli anni 2010, 2011 , 2012 e 2013 si stima possibile impegnare ogni anno, per ammissioni a finanziamento di nuove domande, circa l’11% delle risorse finanziarie assegnate alla misura 221 dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. 14) PUBBLICAZIONE DELL’AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI RICHIEDENTI … CRONO – PROGRAMMA 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° periodo periodo periodo periodo periodo periodo periodo periodo Termine per la pubblicazione sull’albo pretorio provinciale 20 dic. 4 ott. 10 10 dell’elenco dei richiedenti ammessi a finanziamento 3 ott. 11 19 dic. 11 1 ott. 12 18 dic. 12 30 set. 13 23 dic. 13 TESTO PRECEDENTE TESTO MODIFICATO 15) ESECUZIONE DEI LAVORI 15) ESECUZIONE DEI LAVORI I lavori per la realizzazione dell’intervento non possono essere avviati prima della data di formale comunicazione di ammissione a finanziamento dell’intervento medesimo. Gli interventi devono essere realizzati entro la scadenza indicata nella seguente Gli interventi devono essere realizzati entro la scadenza indicata nella seguente tabella. tabella. CRONO PROGRAMMA Fine dei lavori (salvo proroghe) 1° periodo 2° periodo 3° periodo 4° periodo 5° periodo 6° periodo 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012 01/04/2013 01/04/2014 CRONO – 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° PROGRAMMA periodo periodo periodo periodo periodo periodo periodo periodo Fine dei lavori 31 mar. (salvo proroghe) 11 31 mar. 11 2 apr. 12 2 apr. 12 1 apr. 13 1 apr. 13 31 mar. 14 31 mar. 14 15.1 Proroghe 15.1 Proroghe La Provincia, su richiesta dettagliata e motivata del beneficiario, può concedere una La Provincia, su richiesta dettagliata e motivata del beneficiario, può concedere una sola proroga per un periodo massimo di dodici mesi. sola proroga per un periodo massimo di dodici mesi. La domanda di proroga deve essere compilata su apposito modulo cartaceo ed inviata La domanda di proroga deve essere compilata su apposito modulo cartaceo ed inviata alla provincia competente, che provvede ad inserirla nel Sistema Informativo Agricolo alla provincia competente, che provvede ad inserirla nel Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia. della Regione Lombardia. La concessione della proroga, per motivi non riconducibili alle “cause di forza maggiore” indicate nel “Manuale OPR, comporta penalità. 15.2 Varianti 15.2 Varianti Il beneficiario può richiedere, oltre all’eventuale cambio del beneficiario, varianti in Il beneficiario può richiedere, oltre all’eventuale cambio del beneficiario, varianti in corso d'opera dei progetti finanziati. La variante deve essere accompagnata: corso d'opera dei progetti finanziati. La variante deve essere accompagnata: da una relazione tecnica del Direttore dei Lavori che ne motivi l’opportunità, attestandone la compatibilità col progetto definitivo/esecutivo; • da un quadro di confronto fra la situazione inizialmente prevista e quella proposta dalla variante; • dal prospetto riepilogativo delle voci di costo variate. Tutte le varianti che riguardino impianti situati all’interno di parchi o riserve devono essere preventivamente inviate, a cura del richiedente, anche all’ente gestore dell’area protetta o del sito natura 2000, i quali esprimono il parere secondo le modalità previste nel paragrafo 11.4.1, ossia entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di variante. La domanda di variante deve essere compilata, attraverso il Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia, solo dopo aver ottenuto il parere favorevole da parte dell’ente gestore dell’area protetta o del sito natura 2000. Le varianti che comportino una variazione tra gli importi preventivati per le singole tipologie di intervento fino al 10% della spesa ammessa a contributo e comunque non superiore a 20.000,00 € possono essere effettuate secondo le modalità previste dalla “denuncia di intervento” descritta nel paragrafo 27. Negli altri casi, la variante può essere effettuata solo dopo aver ottenuto il formale assenso della provincia. • da una relazione tecnica del Direttore dei Lavori che ne motivi l’opportunità, attestandone la compatibilità col progetto definitivo/esecutivo; • da un quadro di confronto fra la situazione inizialmente prevista e quella proposta dalla variante; • dal prospetto riepilogativo delle voci di costo variate. Tutte le varianti che riguardino impianti situati all’interno di parchi o riserve devono essere preventivamente inviate, a cura del richiedente, anche all’ente gestore dell’area protetta o del sito natura 2000, i quali esprimono il parere secondo le modalità previste nel paragrafo 11.4.1, ossia entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di variante. La domanda di variante deve essere compilata, attraverso il Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia, solo dopo aver ottenuto il parere favorevole da parte dell’ente gestore dell’area protetta o del sito natura 2000. Le varianti di dettaglio, come definite dall’apposito manuale dell’OPR, possono essere effettuate secondo le modalità previste dalla “denuncia di intervento” descritta nel paragrafo 27. • Negli altri casi, la variante può essere effettuata solo dopo aver ottenuto il formale assenso della provincia. TESTO PRECEDENTE TESTO MODIFICATO La provincia autorizza o meno la richiesta di variante in base a quanto indicato nella parte I del manuale OPR. Le province informano la Direzione Generale Agricoltura circa le varianti concesse che comportino una riduzione dei contributi concessi superiore al 10%. La provincia autorizza o meno la richiesta di variante in base a quanto indicato nella parte I del manuale OPR. Le province informano la Direzione Generale Agricoltura circa le varianti concesse che comportino una riduzione dei contributi concessi superiore al 10%. Per ogni ulteriore specifica riguardo alle modalità di richiesta, di autorizzazione, alle tempistiche previste etc. si fa specifico riferimento al Manuale OPR delle procedure, dei controlli e delle sanzioni 15.2.2 Modifiche di dettaglio Durante la realizzazione di ogni singola tipologia, non sono considerate varianti le modifiche di dettaglio, le soluzioni tecniche migliorative e i cambi di fornitore che comportano una variazione compensativa tra le singole voci di prezziario, che si riferiscono alla stessa tipologia, rientranti nelle soglie previste nel Manuale OPR delle procedure, dei controlli e delle sanzioni. Le modifiche all’interno di queste soglie sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento per la tipologia, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario. Nel caso in cui le modifiche siano superiori alle predette soglie, deve essere preventivamente richiesta una variante alla Provincia con le modalità sopra descritte. 16) STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL) 16) STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL) ... … L’importo relativo allo stato di avanzamento è determinato in percentuale sulla base L’importo relativo allo stato di avanzamento è determinato in percentuale sulla base delle opere realizzate. delle opere realizzate. In caso di utilizzo dei “costi standard”, si rimanda a quanto riportato nel paragrafo 17.1. Al termine della verifica della documentazione presentata il funzionario istruttore Al termine della verifica della documentazione presentata il funzionario istruttore redige il relativo verbale. redige il relativo verbale. Lo stato di avanzamento lavori è concesso anche a chi ha richiesto l’anticipo, ma solo qualora il contributo richiesto con il SAL superi quello concesso con l’anticipo. In questo caso l’importo erogato a titolo di anticipo viene decurtato dall’importo richiesto con il SAL e la provincia provvede a svincolare la fideiussione presentata per l’anticipo. La “domanda di pagamento” deve essere compilata con la massima attenzione, La “domanda di pagamento” deve essere compilata con la massima attenzione, evitando assolutamente di richiedere il pagamento per un importo maggiore rispetto a evitando assolutamente di richiedere il pagamento per un importo maggiore rispetto a quanto si ha diritto a percepire. quanto si ha diritto a percepire. Qualora il beneficiario abbia richiesto di ricevere un importo superiore di oltre il 3% a Qualora il beneficiario abbia richiesto di ricevere un importo superiore di oltre il 3% a quanto ha in realtà diritto, la spesa ammessa (e di conseguenza il contributo) è ridotta quanto ha in realtà diritto, la spesa ammessa (e di conseguenza il contributo) è ridotta di un importo pari alla differenza fra quanto richiesto e quanto si ha diritto a ricevere. di un importo pari alla differenza fra quanto richiesto e quanto si ha diritto a ricevere. Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati. finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati. Per i controlli tecnici e amministrativi, si fa riferimento a quanto previsto per il saldo e Per i controlli tecnici e amministrativi, si fa riferimento a quanto previsto per il saldo e nella parte II del manuale OPR. nella parte II del manuale OPR. TESTO PRECEDENTE La Provincia propone ad OPR la liquidazione del SAL secondo le procedure e le regole stabilite nel manuale OPR. 17.1 Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari privati 1. Per interventi di tipologia C e D: • fatture originali quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dai fornitori o, nel caso di fatture con importo inferiore a 200,00 €, riportanti il timbro “pagato”, la data e il timbro e firma della ditta fornitrice; • tracciabilità dei pagamenti effettuati (non sono mai ammessi pagamenti in contanti); • nel caso di lavori in economia, autocertificazione redatta dal direttore dei lavori attestante la quantità di lavori eseguiti; • dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua responsabilità, sull’esatta estensione delle superfici impiantate oggetto di contributi (indicando chiaramente per ogni particella catastale la superficie impiantata), nonché sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nella relazione o con variante in corso d’opera o comunque in base a quanto indicato nel paragrafo 15.2; • certificato principale di identità ai sensi del d.lgs. 386/2003, passaporto delle piante (“passaporto verde”) sullo stato fitosanitario del materiale di propagazione, fattura indicante numero e specie delle piante acquistate; 2. Per interventi di tipologia A e B, oltre alla documentazione prevista per gli interventi di tipologia C e D (punto 1), occorre presentare: • relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori; • sesto di impianto adottato con indicazione delle distanze e con legenda facilmente comprensibile. TESTO MODIFICATO È sempre necessario un sopralluogo (visita “in situ”) per verificare la corretta e completa esecuzione dei lavori e la redazione del relativo verbale. La Provincia propone ad OPR la liquidazione del SAL secondo le procedure e le regole stabilite nel manuale OPR. 17.1 Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari privati 1. Per interventi di tipologia C e D: • fatture originali quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dai fornitori o, nel caso di fatture con importo inferiore a 200,00 €, riportanti il timbro “pagato”, la data e il timbro e firma della ditta fornitrice; • tracciabilità dei pagamenti effettuati (non sono mai ammessi pagamenti in contanti); • nel caso di lavori in economia, autocertificazione redatta dal direttore dei lavori attestante la quantità di lavori eseguiti; • dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua responsabilità, sull’esatta estensione delle superfici impiantate oggetto di contributi (indicando chiaramente per ogni particella catastale la superficie impiantata), nonché sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nella relazione o con variante in corso d’opera o comunque in base a quanto indicato nel paragrafo 15.2; • certificato principale di identità ai sensi del d.lgs. 386/2003 o in mancanza cartellino vivaistico di cui all’art. 8 comma 4 del d.lgs. 386/2003, passaporto delle piante (“passaporto verde”) sullo stato fitosanitario del materiale di propagazione, fattura o in mancanza “documento di trasporto” indicante numero e specie delle piante acquistate o copia del registro di carico e scarico nel caso di produzione in economia; 2. Per interventi di tipologia A e B, oltre alla documentazione prevista per gli interventi di tipologia C e D (punto 1), occorre presentare: • relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori; • sesto di impianto adottato con indicazione delle distanze e con legenda facilmente comprensibile. In caso di utilizzo dei “costi standard”, è necessario presentare fatture originali quietanzate e tracciabilità dei pagamenti solamente per le spese generali (paragrafo 8.1.1), le eventuali spese per il profilo pedologico e l'analisi chimica del terreno (art. 101 e 102 del prezziario). I costi standard sono applicabili anche soltanto in fase di accertamento finale dei lavori e anche per le domande con istruttoria positiva presentate in data antecedente a quella di pubblicazione del presente bando, purché: • le caratteristiche dell’impianto a collaudo corrispondano a quanto previsto nella relazione tecnica o progetto definitivo approvato; • l’importo di costo standard, corrispondente a tali caratteristiche, non sia superiore all’importo di spesa ammesso in istruttoria. TESTO PRECEDENTE TESTO MODIFICATO 17.2 Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari pubblici 17.2 Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari pubblici Atto di approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare • Atto di approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare • esecuzione; esecuzione; • fatture quietanzate accompagnate da mandati di pagamento; • fatture quietanzate accompagnate da mandati di pagamento; • tracciabilità dei pagamenti effettuati (non sono mai ammessi pagamenti in • tracciabilità dei pagamenti effettuati (non sono mai ammessi pagamenti in contanti); contanti); • per i beneficiari pubblici che realizzino i lavori in amministrazione diretta, prospetti • per i beneficiari pubblici che realizzino i lavori in amministrazione diretta, prospetti di spesa analitici (contributi previdenziali, listini paga e altro, come da manuale di spesa analitici (contributi previdenziali, listini paga e altro, come da manuale OPR) firmati dal direttore dell’ente; OPR) firmati dal direttore dell’ente; • dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua responsabilità, sull’esatta dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua responsabilità, sull’esatta • estensione delle superfici impiantate, indicando chiaramente per ogni particella estensione delle superfici impiantate, indicando chiaramente per ogni particella catastale la superficie impiantata, nonché sulla realizzazione dei lavori in catastale la superficie impiantata, nonché sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nel progetto o con variante in corso d’opera; conformità a quanto previsto nel progetto o con variante in corso d’opera; • certificato principale di identità ai sensi del d.lgs. 386/2003 e passaporto delle • certificato principale di identità ai sensi del d.lgs. 386/2003 o in mancanza piante (“passaporto verde”) sullo stato fitosanitario del materiale di propagazione; cartellino vivaistico di cui all’art. 8 comma 4 del d.lgs. 386/2003 e passaporto delle piante (“passaporto verde”) sullo stato fitosanitario del materiale di propagazione, fattura o in mancanza “documento di trasporto” indicante numero e specie delle piante acquistate o copia del registro di carico e scarico nel caso di produzione in economia; • schema dettagliato del sesto di impianto adottato. • schema dettagliato del sesto di impianto adottato. • stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori. • stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori. In caso di utilizzo dei “costi standard”, si rimanda a quanto riportato nel paragrafo 17.1. 17.4 Controlli tecnici per l’accertamento dei lavori 17.4 Controlli tecnici per l’accertamento dei lavori Durante il sopralluogo per verificare la corretta e completa esecuzione dei lavori, Durante il sopralluogo per verificare la corretta e completa esecuzione dei lavori, indicato nel paragrafo precedente, la provincia effettua un controllo tecnico indicato nel paragrafo precedente, la Provincia effettua un controllo tecnico dell’impianto verificando in particolare: dell’impianto verificando in particolare: • se l’impianto è stato realizzato in conformità al progetto approvato o comunque • se l’impianto è stato realizzato in conformità al progetto approvato o comunque autorizzato con variante in corso d’opera o a quanto indicato nel paragrafo 15.2; autorizzato con variante in corso d’opera o a quanto indicato nel paragrafo 15.2; • l’effettiva estensione delle superfici dichiarate con la domanda di pagamento; • l’effettiva estensione delle superfici dichiarate con la domanda di pagamento, attraverso misurazione con GPS; • la percentuale di mortalità delle piante messa a dimora (nel caso di impianti di tipologia B, tale percentuale si calcola separatamente per le piante arboree • la percentuale di mortalità delle piante messa a dimora (nel caso di impianti di principali, per le piante “accessorie paracadute” e per le piante accessorie). tipologia B, tale percentuale si calcola separatamente per le piante arboree principali, per le piante “accessorie paracadute” e per le piante accessorie). 17.5.1 Decadenze in fase di accertamento dei lavori 17.5.1 Decadenze in fase di accertamento dei lavori La domanda è considerata decaduta qualora si verifichi anche una sola delle seguenti La domanda è considerata decaduta qualora si verifichi anche una sola delle seguenti situazioni: situazioni: mancata presentazione della domanda di pagamento comprensiva di tutta la • mancata presentazione della domanda di pagamento comprensiva di tutta la • documentazione indicata ai paragrafi 17.1 o 17.2 entro cinque mesi dalla data a documentazione indicata ai paragrafi 17.1 o 17.2 entro cinque mesi dalla data a disposizione per la fine dei lavori, comprensivo di eventuali proroghe; disposizione per la fine dei lavori, comprensivo di eventuali proroghe; • mancata ultimazione dei lavori entro il termine previsto, comprensivo di eventuali • mancata ultimazione dei lavori entro il termine previsto, comprensivo di eventuali proroghe; proroghe; TESTO PRECEDENTE TESTO MODIFICATO all’impianto sono state apportate varianti non permesse indicate nel paragrafo 15.2; • all’impianto sono state apportate le varianti non permesse indicate nel paragrafo 15.2.1; la superficie impiantata dichiarata dal tecnico differisce di oltre il 20% dalla superficie effettivamente impiantata, misurata durante l’accertamento da parte della • la superficie impiantata dichiarata dal tecnico differisce di oltre il 20% dalla provincia nel caso la domanda sia costituita da un'unica tipologia di intervento, superficie effettivamente impiantata, misurata con il GPS durante l’accertamento da parte della Provincia nel caso la domanda sia costituita da un'unica tipologia di • la superficie impiantata dichiarata dal tecnico differisce di oltre il 30% dalla intervento, superficie effettivamente impiantata, misurata durante l’accertamento da parte della provincia; qualora la differenza fosse superiore al 50% il richiedente è inoltre • la superficie impiantata dichiarata dal tecnico differisce di oltre il 30% dalla escluso dagli aiuti richiesti negli anni successivi per l’importo corrispondente alla superficie effettivamente impiantata, misurata con il GPS durante l’accertamento differenza tra la superficie dichiarata e la superficie accertata. da parte della Provincia nel caso la domanda sia costituita da due o più tipologie di intervento; • la percentuale di mortalità delle piante messe a dimora supera il 20% (nel caso di impianti di tipologia B, tale percentuale si calcola separatamente per le piante • la percentuale di mortalità delle piante messe a dimora supera il 20% (nel caso di arboree principali, per le eventuali piante “accessorie paracadute” e per le piante impianti di tipologia B, tale percentuale si calcola separatamente per le piante accessorie e pertanto la domanda decade se la mortalità supera il 20% anche per arboree principali, per le eventuali piante “accessorie paracadute” e per le piante uno solo di questi gruppi di piante). Qualora la mortalità superi tale percentuale accessorie e pertanto la domanda decade se la mortalità supera il 20% anche per solo su parte dell’impianto, la decadenza sarà pronunciata solo per quest’ultima. uno solo di questi gruppi di piante). Qualora la mortalità superi tale percentuale Tuttavia, qualora la percentuale di fallanze sia superiore al 10% il beneficiario è solo su parte dell’impianto, la decadenza sarà pronunciata solo per quest’ultima. tenuto a sostituire nella prima stagione utile le fallanze e la provincia effettuerà un Tuttavia, qualora la percentuale di fallanze sia superiore al 10% il beneficiario è sopralluogo nell’estate successiva al fine di verificare l’adempimento. tenuto a sostituire nella prima stagione utile le fallanze e la provincia effettuerà un sopralluogo nell’estate successiva al fine di verificare l’adempimento. • la superficie impiantata, al netto delle aree con piante morte (vedi punto precedente) è inferiore alla “superficie minima per singola domanda” indicata nel • la superficie impiantata, al netto delle aree con piante morte (vedi punto paragrafo 9.5. precedente) è inferiore alla “superficie minima per singola domanda” indicata nel In tutti questi casi, la domanda decade e si recuperano gli importi eventualmente già paragrafo 9.5. versati. Il beneficiario non potrà presentare alcuna domanda di finanziamento per la In tutti questi casi, la domanda decade e si recuperano gli importi eventualmente già misura 221 per il periodo aperto al momento della decadenza: eventuali domande già versati. presentate decadono automaticamente. 17.5.2 Penalità in fase di accertamento dei lavori 17.5.2 Penalità in fase di accertamento dei lavori Qualora il beneficiario abbia richiesto di ricevere un importo superiore di oltre il 3% a Qualora il beneficiario abbia richiesto di ricevere un importo superiore di oltre il 3% a quanto ha in realtà diritto, la spesa ammessa (e di conseguenza il contributo) è ridotta quanto ha in realtà diritto, la spesa ammessa (e di conseguenza il contributo) è ridotta di un importo pari alla differenza fra quanto richiesto e quanto si ha diritto a ricevere. di un importo pari alla differenza fra quanto richiesto e quanto si ha diritto a ricevere. Qualora la superficie impiantata dichiarata dal tecnico differisse di oltre il 3% (e fino al Qualora la superficie impiantata dichiarata dal tecnico differisse di oltre il 3% (e fino al 20%) dalla superficie effettivamente impiantata, misurata durante l’accertamento da 20%) dalla superficie effettivamente impiantata, misurata durante l’accertamento da parte della provincia, si applica la penalità stabilita dal manuale OPR. parte della provincia, si applica la penalità stabilita dal manuale OPR. Inoltre, saranno applicate penalità, stabilite da apposito manuale OPR, nei casi Inoltre, sarà applicata una penalità, come previsto dal manuale OPR, nel caso di seguenti: presentazione della domanda di pagamento, comprensiva di tutta la documentazione 1. mancata presentazione della domanda di pagamento comprensiva di tutta la indicata ai paragrafi 17.1 o 17.2, oltre i 30 giorni dalla data di scadenza del termine di documentazione indicata ai paragrafi 17.1 o 17.2 oltre i 30 giorni dalla data di esecuzione dei lavori, comprensivo di eventuali proroghe, ma entro i cinque mesi; scadenza del termine di esecuzione dei lavori, comprensivo di eventuali proroghe, ma entro i cinque mesi; 2. concessione di proroga per motivi non riconducibili a cause di forza maggiore (paragrafo 15.1). • • TESTO PRECEDENTE TESTO MODIFICATO 18) CONTROLLO IN LOCO Il controllo in loco viene effettuato, secondo le modalità riportate nel manuale OPR parte II, su un campione che rappresenti almeno il 5% della spesa ammessa a contributo, estratto da OPR sulla base dell’analisi del rischio definita all’interno del Manuale. Il controllo in loco viene eseguito dalle Province prima dell’erogazione del saldo del contributo. Per le aziende estratte, il controllo in loco include le verifiche previste dai controlli amministrativi e tecnici di cui al paragrafo 17 e prevede verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto, in conformità con quanto previsto dal manuale OPR. Al termine del controllo in loco è prevista la compilazione del relativo verbale. 18) CONTROLLO IN LOCO Il controllo in loco viene effettuato, secondo le modalità riportate nel manuale OPR parte II, su un campione che rappresenti almeno il 5% della spesa pubblica ammessa, estratto da OPR sulla base dell’analisi del rischio definita all’interno del Manuale. Il controllo in loco viene eseguito dalle Province prima dell’erogazione del saldo dell’aiuto. Per le aziende estratte, il controllo in loco include le verifiche delle autocertificazioni e del possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto, in conformità con quanto previsto dal manuale OPR. Al termine del controllo in loco è prevista la compilazione del relativo verbale. 21) EROGAZIONE DEI PREMI PER MANUTENZIONE E PER MANCATO REDDITO 21) EROGAZIONE DEI PREMI PER MANUTENZIONE E PER MANCATO REDDITO A partire dall’anno successivo a quello di accertamento, i beneficiari che rispettino gli A partire dall’anno successivo a quello di accertamento, i beneficiari che rispettino gli obblighi assunti con la domanda di adesione ed eventualmente prescritti dalle obblighi assunti con la domanda di adesione ed eventualmente prescritti dalle Province (vedi paragrafo 26, “Impegni”) possono ricevere gli aiuti (premi) per la Province (vedi paragrafo 26, “Impegni”) possono ricevere gli aiuti (premi) per la manutenzione e per il mancato reddito. Nel caso in cui l’accertamento dell’impianto o manutenzione e per il mancato reddito. Nel caso in cui l’impianto sia stato completato imboschimento sia stato completato nel primo quadrimestre dell’anno, l’aiuto per nel primo semestre dell’anno (vale la data di richiesta di accertamento finale), l’aiuto manutenzione o mancato reddito decorre dall’anno di impianto. per manutenzione o mancato reddito decorre dall’anno di impianto. Il beneficiario deve presentare alla Provincia una “domanda di pagamento” per gli Il beneficiario deve presentare alla Provincia una “domanda di pagamento” per gli aiuti di mancato reddito ed eventualmente di manutenzione in cui: aiuti di mancato reddito ed eventualmente di manutenzione in cui: • attesti di aver adempiuto e di adempiere, per l’anno in corso, agli obblighi assunti • attesti di aver adempiuto e di adempiere, per l’anno in corso, agli obblighi assunti con la domanda di adesione ed a quelli eventualmente prescritti dalle Province; con la domanda di adesione ed a quelli eventualmente prescritti dalle Province; dichiari l’estensione e gli estremi catastali delle superfici soggette ad impegno, • dichiari l’estensione e gli estremi catastali delle superfici soggette ad impegno, • suddivise per le varie tipologie di intervento. suddivise per le varie tipologie di intervento. Nella domanda di pagamento, il richiedente dichiara di possedere i requisiti soggettivi che danno diritto al premio richiesto. La provincia effettua controlli sul possesso della qualifica di “IAP” e provvede a ricalcolare i premi spettanti al beneficiario in caso di mutamento dei requisiti soggettivi. In caso di acquisizione della qualifica di “IAP”, pertanto, il premio in esame sarà ricalcolato in aumento. Qualora, a seguito di un controllo si dovesse verificare che la superficie dichiarata sia Qualora, a seguito di un controllo si dovesse verificare che la superficie dichiarata sia difforme da quella reale (accertata), si applicano le sanzioni e le penalità previste dalla difforme da quella accertata, si applicano le sanzioni e le penalità previste dalla parte parte II del manuale OPR. Le penalità relative al mancato rispetto della condizionalità II del manuale OPR. si applicano anche alle eventuali domande di pagamento: Per le irregolarità riscontrate dai controlli della condizionalità si rimanda al relativo delle misure 211, 213, 214 e 225 già presentate o che saranno presentate in manuale. • Lombardia nell’anno civile dell’accertamento; delle misure 211, 213, 214, 221 e 225 già presentate o che saranno presentate • ad altri Organismi Pagatori nell’anno civile dell’accertamento. Per ulteriori dettagli si rimanda al manuale operativo dei controlli della condizionalità. La domanda di pagamento deve essere compilata informaticamente ed inviata per via La domanda di pagamento deve essere compilata informaticamente ed inviata per via telematica attraverso il Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia anche telematica attraverso il Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia. per la prima annualità dei premi. TESTO PRECEDENTE TESTO MODIFICATO Qualora si richieda anche il pagamento del premio di manutenzione, la domanda di Qualora si richieda anche il pagamento del premio di manutenzione, la domanda di pagamento è nulla se non è controfirmata dal tecnico che effettua la consulenza pagamento è nulla se non è controfirmata dal tecnico che effettua la consulenza dell’impianto. dell’impianto. La domanda di pagamento deve essere presentata entro i termini previsti per la La domanda di pagamento deve essere presentata entro i termini previsti per la domanda unica di pagamento, ossia normalmente entro il 15 maggio di ogni anno. domanda unica di pagamento, ossia normalmente entro il 15 maggio di ogni anno. Entro lo stesso termine possono essere corretti gli errori sanabili o palesi con le Entro lo stesso termine e con le stesse modalità previste per la domanda unica, modalità previste per la domanda unica stessa. La mancata presentazione della possono essere operate correzioni delle domande di aiuto e di pagamento. La domanda di pagamento o il ritardo nella presentazione comporta l’applicazione delle mancata presentazione della domanda di pagamento o il ritardo nella presentazione penalità indicate nel paragrafo 26.2. comporta l’applicazione delle penalità indicate nel paragrafo 26.2. 22.2 Controlli “in loco” 22.2 Controlli “in loco” Il controllo è effettuato secondo le modalità indicate nel manuale OPR e interessa le Il controllo è effettuato secondo le modalità indicate nel manuale OPR e interessa: a. nel caso delle le domande di pagamento del contributo per l’impianto, un domande di pagamento degli aiuti annuali di manutenzione o di mancato reddito per campione, scelto da OPR, pari ad almeno il 5% della spesa pubblica ammessa; in tutta la durata dell’impegno. Le domande da controllare sono rappresentate da: questo caso, la “visita in situ” coincide col controllo “in loco”; • un campione, scelto da OPR sulla base dell’analisi del rischio e di un fattore b. nel caso delle le domande di pagamento degli aiuti annuali di manutenzione o di di rappresentatività, pari almeno al 5% delle domande alle quale si paga il mancato reddito per tutta la durata dell’impegno: premio di manutenzione; • un campione, scelto da OPR sulla base dell’analisi del rischio e di un fattore • tutte le domande per le quali il beneficiario non ha presentato la “domanda di di rappresentatività, pari almeno al 5% delle domande alle quale si paga il pagamento” entro i termini indicati nel precedente paragrafo 22 (9 giugno). In premio di manutenzione; questo caso gli OD provvedono annualmente a comunicare alla DGA l’elenco • un campione, scelto da OPR in base dell’analisi del rischio e di un fattore di di tali domande e gli esiti dei relativi controlli effettuati. rappresentatività, pari almeno al 2,5% delle domande alle quali si paga il premio di mancato reddito non comprese nel punto precedente; Il controllo verifica fra l’altro il rispetto degli impegni elencati nel paragrafo 26 da parte • tutte le domande per le quali il beneficiario non ha presentato la “domanda di del beneficiario. Nel caso in cui il funzionario incaricato riscontri il mancato rispetto degli impegni, pagamento” entro i termini indicati nel precedente paragrafo 22 (9 giugno). Il controllo verifica fra l’altro il rispetto degli impegni elencati nel paragrafo 26 da parte l’esito del controllo sarà parzialmente o totalmente negativo (vedi paragrafo 26). del beneficiario. Nel caso in cui il funzionario incaricato riscontri il mancato rispetto degli impegni, l’esito del controllo sarà parzialmente o totalmente negativo (vedi paragrafo 26). 22.3 Controlli sul rispetto della condizionalità 22.3 Controlli sul rispetto della condizionalità Almeno l’1% delle domande di pagamento dei premi di manutenzione e di mancato Almeno l’1% delle domande di pagamento dei premi di manutenzione e di mancato reddito è soggetto ogni anno al controllo sul rispetto della condizionalità. Il controllo reddito è soggetto ogni anno al controllo sul rispetto della condizionalità. Il controllo riguarda l’intera l’azienda e non solamente le superfici richieste a premio. Le domande riguarda l’intera l’azienda e non solamente le superfici richieste a premio. Le domande sono sorteggiate da OPR, sulla base dell’analisi del rischio e di un fattore di sono sorteggiate da OPR, sulla base dell’analisi del rischio e di un fattore di rappresentatività. Le modalità di effettuazione del controllo e le percentuali di rappresentatività. Le modalità di effettuazione del controllo e le percentuali di riduzione dell’aiuto a seguito di infrazione sono riportate nel “Manuale operativo per il riduzione dell’aiuto a seguito di infrazione sono riportate nel “Manuale operativo per il controllo della condizionalità”. controllo della condizionalità”. In caso di mancato rispetto dei requisiti previsti dalla condizionalità, l’aiuto viene In caso di mancato rispetto dei requisiti previsti dalla condizionalità, l’aiuto viene ridotto o annullato. ridotto o annullato. Le penalità relative al mancato rispetto della condizionalità si applicano anche alle eventuali domande di pagamento: delle misure 211, 213, 214 e 225 già presentate o che saranno presentate in • Lombardia nell’anno civile dell’accertamento; TESTO PRECEDENTE TESTO MODIFICATO delle misure 211, 213, 214, 221 e 225 già presentate o che saranno presentate ad altri Organismi Pagatori nell’anno civile dell’accertamento. • Domanda di Premio Unico 23) ELENCHI DI LIQUIDAZIONE 23) ELENCHI DI LIQUIDAZIONE La Provincia, dopo aver stabilito l’importo pagabile a ciascun beneficiario, predispone La Provincia, dopo aver stabilito l’importo pagabile a ciascun beneficiario, predispone gli elenchi di liquidazione, che devono pervenire all’Organismo Pagatore Regionale gli elenchi di liquidazione, che devono pervenire all’Organismo Pagatore Regionale entro le date indicate in tabella. entro le date indicate in tabella. • CRONO PROGRAMMA Fine collaudi e invio elenchi liquidazione (salvo proroghe) 1° periodo 2° periodo 3° periodo 4° periodo 5° periodo 6° periodo 01/10/2009 01/10/2010 03/10/2011 01/10/2012 01/10/2013 01/10/2014 CRONO – PROGRAMMA 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° periodo periodo periodo periodo periodo periodo periodo periodo Fine collaudi e invio elenchi liquidazione 1 ott. 11 1 ott. 11 1 ott. 11 1 ott. 11 1 ott. 11 1 ott. 11 1 ott. 11 1 ott. 11 (salvo proroghe) … … Al fine di garantirne la liquidazione entro il 31 dicembre di ogni anno, gli elenchi di Al fine di garantirne la liquidazione entro il 31 dicembre di ogni anno, gli elenchi di liquidazione, predisposti dalla Direzione Generale Agricoltura, devono pervenire liquidazione, predisposti dagli OD, devono pervenire all’Organismo Pagatore all’Organismo Pagatore Regionale (di seguito “OPR”) entro il 15 novembre. Regionale (di seguito “OPR”) entro il 15 novembre. Le province comunicano alla Direzione Generale Agricoltura gli estremi degli elenchi Le Province comunicano alla Direzione Generale Agricoltura gli estremi degli elenchi di liquidazione inviati all’OPR (numero, data, importo e natura dei pagamenti). di liquidazione inviati all’OPR (numero, data, importo e natura dei pagamenti) 25.2 Trasferimento degli impegni 25.2 Trasferimento degli impegni Le richieste di cambio del beneficiario (“trasferimento degli impegni”) devono essere Le richieste di cambio del beneficiario (“trasferimento degli impegni”) devono essere anch’esse effettuate attraverso il modello unico di domanda informatizzato e danno anch’esse effettuate attraverso il modello unico di domanda informatizzato e danno luogo all’apertura di un nuovo procedimento. luogo all’apertura di un nuovo procedimento. Come indicato nel manuale OPR, parte I, il trasferimento degli impegni non è possibile Come indicato nel manuale OPR, è possibile secondo le modalità e i limiti stabiliti dal nel periodo “ex-post”, mentre negli altri periodi è possibile secondo le modalità e i limiti manuale stesso. stabiliti dal manuale stesso. … … 26.1.2 Penalità per mancato rispetto di impegni principali 26.1.2 Penalità per mancato rispetto di impegni principali L’elenco e l’ammontare delle penalità sarà definito da uno specifico manuale L’elenco e l’ammontare delle penalità definito dal manuale operativo dei controlli in loco per le misure connesse a superficie predisposto da OPR. predisposto da OPR. 26.1.3 Definizioni preliminari 26.1.3 Definizioni preliminari “Piante vitali”: le piante vive e prive dei seguenti difetti: “Piante vitali”: le piante arboree vive e prive dei seguenti difetti: • fusto spezzato o gravemente inclinato o anche solo parzialmente sradicato; • fusto spezzato o gravemente inclinato o anche solo parzialmente sradicato; • grave malattia o attacco parassitario o deperimento che ne causerà • grave malattia o attacco parassitario o deperimento che ne causerà verosimilmente la morte o il blocco della crescita; verosimilmente la morte o il blocco della crescita; mancata o errata potatura, tale da rendere la pianta inadatta, senza mancata o errata potatura, tale da rendere la pianta inadatta, senza • • possibilità di recupero, allo scopo colturale per il quale è stata piantata. possibilità di recupero, allo scopo colturale per il quale è stata piantata. Le “piante vitali” devono essere uniformemente distribuite sull’intera superficie Le “piante vitali” devono essere uniformemente distribuite sull’intera superficie impiantata impiantata “Fallanze”: le piante morte o quelle coi difetti indicati nel precedente punto. “Fallanze”: le piante morte o quelle coi difetti indicati nel precedente punto. “Primo anno”: la stagione vegetativa successiva alla messa a dimore delle piante, “Primo anno”: la stagione vegetativa successiva alla messa a dimore delle piante, anche in caso di risarcimenti; anche in caso di risarcimenti; TESTO PRECEDENTE TESTO MODIFICATO Soglie minime: Soglie minime: a) impianti di tipologia A: a) impianti di tipologia A: • primi 5 anni: presenza di almeno 800 piante vitali/ettaro; • primi 5 anni: presenza di almeno 800 piante arboree vitali/ettaro; • dal 6° al 12° anno: presenza di almeno 700 piante vitali/ettaro; • dal 6° al 12° anno: presenza di almeno 700 piante arboree vitali/ettaro; • dal 13° al 15° anno: almeno 550 piante vitali/ettaro. • dal 13° al 15° anno: almeno 550 piante arboree vitali/ettaro. Nel computo delle piante vitali si possono conteggiare anche eventuali piante Nel computo delle piante vitali si possono conteggiare anche eventuali piante nate per rinnovazione naturale presenti nell’impianto, purché: nate per rinnovazione naturale presenti nell’impianto, purché: • appartengano alle specie autoctone riportate in allegato B; • appartengano alle specie autoctone riportate in allegato B; • abbiano un’altezza simile a quella delle piante messe a dimora o siano alte • abbiano un’altezza simile a quella delle piante messe a dimora o siano alte almeno 200 cm. almeno 200 cm. … … 26.2 Penalità per ritardo nella presentazione della domanda di pagamento dei 26.2 Penalità per ritardo nella presentazione della domanda di pagamento dei premi premi La domanda di pagamento deve essere presentata entro i termini previsti per la La domanda di pagamento deve essere presentata entro i termini previsti per la domanda unica di pagamento, ossia il 15 maggio di ogni anno. Inoltre, salvo casi di domanda unica di pagamento, ossia il 15 maggio di ogni anno. Inoltre, salvo casi di forza maggiore previsti dal Manuale OPR: forza maggiore previsti dal Manuale OPR: a) se essa viene presentata dopo il 15 maggio, si applica la penalità dell’1% per ogni a) se essa viene presentata dopo il 15 maggio, si applica la penalità dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo calcolata sull’ammontare complessivo degli aiuti di giorno lavorativo di ritardo calcolata sull’ammontare complessivo degli aiuti di manutenzione e di mancato reddito; manutenzione e di mancato reddito; b) se essa viene presentata con oltre 25 giorni di calendario di ritardo dal 15 b) se essa viene presentata con oltre 25 giorni di calendario di ritardo dal 15 maggio, si perde il diritto a percepire gli aiuti di manutenzione e di mancato maggio, si perde il diritto a percepire gli aiuti di manutenzione e di mancato reddito per l’anno corrente e inoltre la provincia effettua un controllo in loco reddito per l’anno corrente e inoltre la provincia effettua un controllo in loco sull’impianto finanziato nel corso dell’anno. sull’impianto finanziato nel corso dell’anno. A seguito del controllo: A seguito del controllo: • in caso di inadempimenti di impegni principali, si applicano le penalità previste nel • in caso di inadempimenti di impegni principali, si applicano le penalità previste nel paragrafo 26.1.1 paragrafo 26.1.2 e il debito verrà iscritto al registro debitori. • in caso di inadempimenti di impegni secondari, si applicano le penalità previste • in caso di inadempimenti di impegni secondari, si applicano le penalità previste nel paragrafo 26.3.2, che si applicano sui premi che saranno percepiti nell’anno nel paragrafo 26.3.2, il cui debito verrà iscritto al registro debitori. successivo. 26.3.1 Quali sono gli impegni secondari 26.3.1 Quali sono gli impegni secondari 8) Informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso azioni 8) Informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso azioni specifiche correlate alla natura e all'entità dell'intervento finanziato. Per specifiche correlate alla natura e all'entità dell'intervento finanziato. Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 1 del documento “Disposizioni in maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 1 del documento “Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali” materia di pubblicità e trattamento dei dati personali” approvate con D.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni pubblicate sul BURL n. 46 – 4° ss - del 20 novembre 2009 e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013. 26.3.2 Penalità per mancato rispetto di impegni secondari 26.3.2 Penalità per mancato rispetto di impegni secondari Le penalità sono così calcolate: Le penalità sono così calcolate: • nel caso in cui il beneficiario abbia diritto a ricevere gli aiuti per la manutenzione o • nel caso in cui il beneficiario abbia diritto a ricevere gli aiuti per la manutenzione o il mancato reddito, in una riduzione percentuale degli aiuti di manutenzione e di il mancato reddito, in una riduzione percentuale degli aiuti di manutenzione e di TESTO PRECEDENTE TESTO MODIFICATO mancato reddito per l’annualità in esame. Tali percentuali sono definite in mancato reddito per l’annualità in esame. Tali percentuali saranno definite in dettaglio da un manuale operativo dei controlli in loco per le misure connesse a dettaglio da un apposito manuale 5 superficie • nel caso in cui il beneficiario non abbia diritto a ricevere gli aiuti per la nel caso in cui il beneficiario non abbia diritto a ricevere gli aiuti per la manutenzione o il mancato reddito, in una restituzione percentuale del contributo • per le spese di impianto già erogato. Tali percentuali saranno definite in dettaglio manutenzione o il mancato reddito, in una restituzione percentuale del contributo da un apposito manuale. per le spese di impianto già erogato. Tali percentuali saranno definite in dettaglio da un manuale operativo dei controlli in loco per le misure connesse a superficie. La mancata presentazione della denuncia di taglio in caso di esecuzione di sfolli e diradamenti nel caso di impianti di tipologia A (bosco permanente) comporta anche La mancata presentazione della denuncia di taglio in caso di esecuzione di sfolli e l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 23 della l.r. 27/2004. diradamenti nel caso di impianti di tipologia A (bosco permanente) comporta anche l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 61 della l.r. 31/2008. 28.1 Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda 28.1 Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, al soggetto Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, l’interessato può interessato è data facoltà di esperire tre forme alternative di ricorso, come di seguito presentare ricorso entro 60 giorni presso il giudice amministrativo competente per indicato: territorio (TAR), nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento 1. ricorso gerarchico alla Regione Lombardia entro 30 giorni dal ricevimento della della comunicazione di decadenza. comunicazione, che deve risolversi: di norma entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, salvo comprovate • necessità istruttorie da parte della Regione, le quali devono essere comunicate tempestivamente al ricorrente; • non oltre i 90 giorni, allorquando la Regione, stimando inconsistenti le ragioni del ricorso, si avvale del silenzio-diniego, senza fornire alcuna comunicazione al ricorrente; 2. ricorso giurisdizionale al TAR competente: • entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, • non oltre i 60 giorni successivi al termine ultimo dei 90 giorni considerati per l’operatività del silenzio-diniego, di cui al secondo alinea del precedente punto 1.; 3. ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione. 28.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo 28.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione dell’aiuto Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione dell’aiuto, emanati a seguito dell’effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire i dell’effettuazione di controlli, l’interessato può presentare ricorso presso il Giudice seguenti ricorsi: Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile. 1. ricorso gerarchico alla Regione Lombardia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, che deve risolversi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte della Regione, le quali devono essere comunicate tempestivamente al ricorrente; trascorsi i 90 giorni e in assenza di comunicazione da parte della Regione, opera il silenzio diniego e, pertanto, il ricorso si intende respinto; 2. ricorso al Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile. 5 Approvato con D.d.u.o. 24 ottobre 2008, n.11967. TESTO PRECEDENTE TESTO MODIFICATO 29) SANZIONI 29) SANZIONI L’applicazione di sanzioni amministrative avviene secondo le modalità e con i criteri L’applicazione di sanzioni amministrative avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nel “Manuale OPR” Parte III. individuati nel “Manuale OPR” Parte IV. 30) INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 30) INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. materia di protezione dei dati personali”. Al fine di esplicitare l’obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai Al fine di esplicitare l’obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg CE n. 1995/2006 del beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg CE n. 1995/2006 del Consiglio) l’Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l’elenco dei beneficiari Consiglio) l’Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l’elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI). Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI). Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del documento “Disposizioni in Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del documento “Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali” materia di pubblicità e trattamento dei dati personali” approvate con D.d.u.o. n. 2727 Il beneficiario ha l'obbligo di informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR del 18 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni pubblicate sul BURL n. 46 – attraverso azioni specifiche correlate alla natura e all'entità dell'intervento finanziato. 4ss - del 20 novembre 2009, e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura Per le azioni specifiche si rimanda al capitolo 1 del documento "Disposizioni in materia www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013. di pubblicità e trattamento dei dati personali" Il beneficiario ha l'obbligo di informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso azioni specifiche correlate alla natura e all'entità dell'intervento finanziato. Per le azioni specifiche si rimanda al capitolo 1 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali". TESTO PRECEDENTE 31) RIEPILOGO TEMPISTICA (CRONO-PROGRAMMA) CRONO PROGRAMMA - 1° periodo 2° periodo 3° periodo 4° periodo 5° periodo 6° periodo Apertura periodo giorno di pubblicazio ne sul 15/04/2008 03/02/2009 02/02/2010 01/02/2011 01/02/2012 BURL del presente bando Chiusura periodo 14/04/2008 02/02/2009 01/02/2010 31/01/2011 31/01/2012 04/02/2013 Presentazione documentazione alla Provincia: entro 10 giorni dalla conferma della domanda a SIARL e comunque entro il: Termine entro cui realizzare l'impianto per ottenere un punteggio extra di priorità (per le sole tipologie C e D) Termine per invio alla Regione delle graduatorie (entro tale date devono essere terminate le istruttorie, compresi i riesami) Termine entro cui la Regione ripartisce i fondi alle Province Termine per la pubblicazione sull’albo pretorio provinciale dell’elenco dei richiedenti ammessi a finanziamento Fine dei lavori (salvo proroghe) Fine collaudi e invio elenchi liquidazione (salvo proroghe) 24/04/2008 12/02/2009 11/02/2010 10/02/2011 10/02/2012 14/02/2013 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 01/07/2008 09/06/2009 09/06/2010 09/06/2011 11/06/2012 10/06/2013 21/07/2008 15/07/2009 15/07/2010 15/07/2011 16/07/2012 12/07/2013 07/08/2008 31/07/2009 30/07/2010 29/08/2011 31/07/2012 31/07/2013 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012 01/04/2013 01/04/2014 01/10/2009 01/10/2010 03/10/2011 01/10/2012 01/10/2013 01/10/2014 TESTO MODIFICATO 31) RIEPILOGO TEMPISTICA (CRONO-PROGRAMMA) CRONO – PROGRAMMA 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° periodo periodo periodo periodo periodo periodo periodo periodo Apertura periodo 2 feb. 10 Chiusura periodo 13 mag. 13 mag. 14 mag. 31 lug. 30 lug-10 1 ago. 11 10 11 12 12 14 mag. 31 lug. 10 10 14 mag. 15 mag. 14 mag. 2 ago. 11 1 ago. 12 11 12 13 13 mag. 31 lug. 13 13 Presentazione documentazione alla Provincia: entro 10 giorni 24 mag. 23 mag. 11 ago. 9 ago. 10 10 11 11 dalla conferma della domanda a SIARL e comunque entro il: 24 mag. 10 ago. 12 12 23 mag. 12 ago. 13 13 Termine per invio alla Regione delle graduatorie (entro 23 ago. tale date devono 10 essere terminate le istruttorie, compresi i riesami) 8 nov. 10 22 ago. 11 9 nov. 11 22 ago. 12 8 nov. 12 21 ago. 13 11 nov. 13 Termine entro cui la Regione ripartisce i fondi alle Province 13 set. 10 29 nov. 10 12 set. 11 29 nov. 11 11 set. 12 28 nov. 12 10 set. 13 2 dic. 13 Termine per la pubblicazione sull’albo pretorio provinciale dell’elenco dei richiedenti ammessi a finanziamento 4 ott. 10 20 dic. 10 3 ott. 11 19 dic. 11 1 ott. 12 18 dic. 12 30 set. 13 23 dic. 13 Fine dei lavori (salvo proroghe) 31 mar. 11 31 mar. 11 2 apr. 12 2 apr. 12 1 apr. 13 1 apr. 13 31 mar. 14 31 mar. 14 Fine collaudi e invio elenchi 1 ott. 11 1 ott. 11 1 ott. 12 1 ott. 12 1 ott. 13 1 ott. 13 1 ott. 14 1 ott. 14 liquidazione (salvo proroghe) TESTO PRECEDENTE TESTO MODIFICATO 33) RIFERIMENTI NORMATIVI E RIMANDO AL MANUALE OPR 33) RIFERIMENTI NORMATIVI E RIMANDO AL MANUALE OPR Si riepilogano i principali riferimenti normativi e regolamentari alla base delle presenti Si riepilogano i principali riferimenti normativi e regolamentari alla base delle presenti disposizioni attuative: disposizioni attuative: • Titolo IV, Capo I, Sezione II, Sottosezione II, Articolo 43 del Regolamento • Titolo IV, Capo I, Sezione II, Sottosezione II, Articolo 43 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio europeo, del 20 settembre 2005, sul (CE) n. 1698/2005 del Consiglio europeo, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); sviluppo rurale (FEASR); • Capo III, sezione 1, sottosezione 2, art. 31 del Regolamento (CE) N. • Capo III, sezione 1, sottosezione 2, art. 31 del Regolamento (CE) N. 1974/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006 recante 1974/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché Paragrafo 5.3.2.2.1 dell’allegato III dello sviluppo rurale (FEASR), nonché Paragrafo 5.3.2.2.1 dell’allegato III dello stesso regolamento. stesso regolamento. • • manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell’Organismo manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell’Organismo Pagatore Regionale. Pagatore Regionale (Dduo 1503 del 20/02/2008); • manuale operativo dei controlli in loco per le misure connesse a superficie, per le misure connesse a servizi e per l’insediamento di giovani agricoltori dell’Organismo Pagatore Regionale. (Dduo 11967 del 24/10/2008); • manuale operativo dei controlli in loco per le misure connesse a investimenti dell’Organismo Pagatore Regionale. (Dduo 4844 del 15/05/2009). Per tutto quanto non indicato nel presente documento, si fa riferimento al manuale Per tutto quanto non indicato nel presente documento, si fa riferimento ai manuali delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell’Organismo Pagatore Regionale. dell’Organismo Pagatore Regionale. TESTO PRECEDENTE TESTO MODIFICATO MISURA 311B 2.1 CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA 2.1 CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA A. gli imprenditori agricoli che beneficino del sostegno al prepensionamento; A. B. le persone, fisiche o giuridiche, considerate non affidabili4 ai sensi di quanto B. stabilito nel “manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni” redatto dall’organismo pagatore regionale (OPR); gli imprenditori agricoli che beneficino del sostegno al prepensionamento; le persone, fisiche o giuridiche, considerate non affidabili4 ai sensi di quanto stabilito nel “manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni” redatto dall’organismo pagatore regionale (OPR); C. i soggetti riconosciuti “ex bieticoltori”, sulla base di quanto definito dal “programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero”. tali soggetti possono presentare domanda di contributo esclusivamente a valere sul piano regionale bieticolo. l’esclusione permane sino all’esaurimento delle risorse disponibili in applicazione del piano regionale bieticolo. si definisce “ex bieticoltore” colui che ha dovuto ridurre o abbandonare la produzione bieticola nell’anno 2006 rispetto al triennio 2003-2004-2005. 4. INTERVENTI AMMISSIBILI 4. INTERVENTI AMMISSIBILI Gli impianti di produzione energetica devono essere dimensionati in modo da Sono ammissibili gli interventi per la realizzazione in azienda di impianti per la assicurare che, nell’arco dell’anno solare, l’energia prodotta sia in prevalenza ceduta produzione di energia rinnovabile fino ad 1 MW, incluso l’acquisto di attrezzature, rispetto all’autoconsumo del richiedente. servizi e macchine funzionali alla gestione di impianti per la produzione di energia a Sono ammissibili gli interventi per la realizzazione in azienda di impianti per la favore di utenze locali, quali: produzione di energia rinnovabile fino ad 1 MW, incluso l’acquisto di attrezzature, a) impianti termici e di cogenerazione alimentati a biomasse vegetali; servizi e macchine funzionali alla gestione di impianti per la produzione di energia a b) impianti per la produzione e l’utilizzo di biogas; favore di utenze locali, quali: c) impianti di gassificazione; a) impianti termici e di cogenerazione alimentati a biomasse vegetali; d) pompe di calore; b) impianti per la produzione e l’utilizzo di biogas; e) impianti per l’utilizzo dei salti d’acqua in zona montana; c) impianti di gassificazione; f) acquisto di attrezzature e macchine per la raccolta di prodotti, sottoprodotti e d) pompe di calore; residui della produzione agricola, zootecnica e forestale per l’alimentazione degli e) impianti fotovoltaici o impianti solari, solo se integrati con altri investimenti di cui impianti energetici aziendali e la movimentazione, consegna e alle lettere precedenti; commercializzazione delle biomasse ottenute (pellet, cippato, digestato, ecc.); f) impianti per l’utilizzo dei salti d’acqua in zona montana; g) strutture per lo stoccaggio delle biomasse utilizzate e/o prodotte. g) acquisto di attrezzature e macchine per la raccolta di prodotti, sottoprodotti e Gli impianti di produzione energetica devono essere dimensionati in modo da residui della produzione agricola, zootecnica e forestale per l’alimentazione degli assicurare che, nell’arco dell’anno solare, l’energia prodotta sia in prevalenza ceduta impianti energetici aziendali e la movimentazione, consegna e rispetto all’autoconsumo del richiedente. commercializzazione delle biomasse ottenute (pellet, cippato, digestato, ecc.). La biomassa utilizzata per il funzionamento degli impianti deve provenire, in La biomassa utilizzata per il funzionamento degli impianti deve provenire, in prevalenza, da aziende agricole. prevalenza, da aziende agricole; Non è ammissibile la richiesta di contributo finalizzata esclusivamente: h) strutture per lo stoccaggio delle biomasse utilizzate e/o prodotte. all’acquisto di attrezzature e macchine di cui alla lettera f) alla realizzazione delle strutture di cui alla lettera g). Non è ammissibile la richiesta di contributo finalizzata esclusivamente all’acquisto di attrezzature e macchine di cui alla lettera g). TESTO PRECEDENTE TESTO MODIFICATO 4.3 INTERVENTI NON AMMISSIBILI 4.3 INTERVENTI NON AMMISSIBILI Sono escluse dal finanziamento le spese per i seguenti interventi: A. Acquisto terreni; B. acquisto fabbricati; C. acquisto di impianti, macchine ed attrezzature usate; D. acquisto di apparecchiature e strumentazioni informatiche usate o non direttamente connesse agli interventi di cui al precedente paragrafo 4; E. opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’articolo 27, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale n. 12 dell’11.03.2005 e sue successive modifiche e integrazioni; F. realizzazione di interventi immateriali non collegati a investimenti materiali; G. realizzazione di interventi la cui spesa ammissibile risulti inferiore ad € 50.000; H. investimenti di semplice sostituzione, ossia investimenti finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell’ambiente. Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un’azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato. Sono escluse dal finanziamento le spese per i seguenti interventi: A. acquisto terreni; B. acquisto fabbricati; C. acquisto di impianti, macchine ed attrezzature usate; D. acquisto di apparecchiature e strumentazioni informatiche usate o non direttamente connesse agli interventi di cui al precedente paragrafo 4; E. opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’articolo 27, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale n. 12 dell’11.03.2005 e sue successive modifiche e integrazioni; F. realizzazione di interventi immateriali non collegati a investimenti materiali; G. realizzazione di interventi la cui spesa ammissibile risulti inferiore ad € 50.000; H. investimenti di semplice sostituzione, ossia investimenti finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell’ambiente. Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un’azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato; I. acquisto di beni mobili e immobili tramite operazioni di locazione finanziaria, ossia leasing. 5. LIMITI E DIVIETI 5. LIMITI E DIVIETI Il richiedente può chiedere che gli interventi previsti dalla Misura 311 Energia, riconducibili alle categorie ammissibili tra quelle indicate nella successiva tabella 1, siano finanziati anche con altre “fonti di aiuto” diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, presentando domande di finanziamento anche per bandi previsti da altre “fonti di aiuto”. Il richiedente può chiedere che gli interventi previsti dalla Misura 311 Energia, riconducibili alle categorie ammissibili tra quelle indicate nella successiva tabella 1, siano finanziati anche con altre “fonti di aiuto” diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, presentando domande di finanziamento anche per bandi previsti da altre “fonti di aiuto”. Tuttavia, gli aiuti non sono cumulabili con altre fonti di finanziamento e pertanto, in caso di ammissione a finanziamento di due o più domande, il richiedente deve optare per una di esse e rinunciare formalmente alle altre. Copia della comunicazione di rinuncia deve essere inviata anche all’Amministrazione che ha ammesso la domanda a finanziamento. Tuttavia, gli aiuti non sono cumulabili con altre fonti di finanziamento e pertanto, in caso di ammissione a finanziamento di due o più domande, il richiedente deve optare per una di esse e rinunciare formalmente alle altre. Copia della comunicazione di rinuncia deve essere inviata anche all’Amministrazione che ha ammesso la domanda a finanziamento. TESTO PRECEDENTE Comparto Categoria di interventi ammissibili Limiti e divieti Comparto o ENERGETICO TESTO MODIFICATO Tabella 1 Tabella 1 Tutti gli investimenti nell’ambito di o quelli indicati al paragrafo 4 “Interventi ammissibili”, comprese le reti di sottoservizi o direttamente connesse o Sono esclusi gli investimenti che prevedono l’utilizzo di scarti e/o rifiuti di origine non prevalentemente agricola o forestale, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, dell’articolo 185 “Limiti al campo di applicazione”, del decreto legislativo n 4 del 16 gennaio 2008 (pubblicato sulla GU n. 24 del 29 gennaio 2008), che considera sottoprodotti i materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas Nel caso della tipologia “impianti fotovoltaici o impianti solari”, ad eccezione di quelli con integrazione architettonica, l’importo degli investimenti ammissibili non può essere superiore a quello degli interventi a cui risultano integrati Nel caso il richiedente si avvalga delle tariffe incentivanti di cui al decreto 19 febbraio 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico, il contributo è concesso nei limiti del 20% del costo dell’investimento, come stabilito dall’articolo 9, comma 1 del decreto stesso Nel caso il richiedente si avvalga dei certificati verdi o della tariffa fissa omnicomprensiva di cui al decreto 18 dicembre 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico, il contributo è concesso nei limiti del 40% del costo dell’investimento, come stabilito dall’articolo 6, comma 3 del decreto stesso In caso di applicazione della presente Misura nell’ambito dei Piani di Sviluppo Locale (PSL), predisposti ed attuati dai Gruppi di Azione Locale (GAL) secondo l’Asse 4 “Attuazione dell’approccio LEADER” e limitatamente ai territori di competenza, l’applicazione della Misura può essere soggetta ad ulteriori condizioni e limiti espressi dal GAL in coerenza con gli obiettivi del proprio PSL. ENERGETICO Categoria di interventi ammissibili Tutti gli investimenti nell’ambito di quelli indicati al paragrafo 4 “Interventi ammissibili”, comprese le reti di sottoservizi direttamente connesse Limiti e divieti o Sono esclusi gli investimenti che prevedono l’utilizzo di scarti e/o rifiuti di origine non prevalentemente agricola o forestale, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, dell’articolo 185 “Limiti al campo di applicazione”, del decreto legislativo n 4 del 16 gennaio 2008 (pubblicato sulla GU n. 24 del 29 gennaio 2008), che considera sottoprodotti i materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas o Nel caso il richiedente si avvalga dei certificati verdi o della tariffa fissa omnicomprensiva di cui al decreto 18 dicembre 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico, il contributo è concesso nei limiti del 40% del costo dell’investimento, come stabilito dall’articolo 6, comma 3 del decreto stesso e comunque nel rispetto di quanto stabilito dallo stesso articolo 6. In caso di applicazione della presente Misura nell’ambito dei Piani di Sviluppo Locale (PSL), predisposti ed attuati dai Gruppi di Azione Locale (GAL) secondo l’Asse 4 “Attuazione dell’approccio LEADER” e limitatamente ai territori di competenza, l’applicazione della Misura può essere soggetta ad ulteriori condizioni e limiti espressi dal GAL in coerenza con gli obiettivi del proprio PSL. TESTO PRECEDENTE TESTO MODIFICATO 6. TIPOLOGIE DI AIUTO 6. TIPOLOGIE DI AIUTO La spesa minima ammissibile per ottenere il contributo è pari ad € 50.000. L’aiuto può essere concesso secondo le seguenti tipologie: L’aiuto può essere concesso secondo le seguenti tipologie: • contributo in conto capitale: è possibile richiedere una erogazione in base all’anticipo, previa garanzia fideiussoria, o allo stato di avanzamento del progetto, • contributo in conto capitale: è possibile richiedere una erogazione in base e un saldo finale; all’anticipo, previa garanzia fideiussoria, o allo stato di avanzamento del progetto, • contributo in conto interessi sui finanziamenti concessi: gli interventi sono e un saldo finale; calcolati in equivalente sovvenzione lorda con abbuono di interessi su mutui • contributo in conto interessi sui finanziamenti concessi: gli interventi sono concessi da Istituti di credito convenzionati. calcolati in equivalente sovvenzione lorda con abbuono di interessi su mutui Possono scegliere tra le due tipologie di aiuto, conto capitale o conto interessi, i concessi da Istituti di credito convenzionati. richiedenti che: Possono scegliere tra le due tipologie di aiuto, conto capitale o conto interessi, i richiedenti che: • sono Enti Pubblici; 5 • hanno i requisiti di giovane agricoltore ; • sono Enti Pubblici; 5 • non hanno i requisiti di giovane agricoltore e propongono un programma di 5 • hanno i requisiti di giovane agricoltore ; investimento che, in termini di spesa riconosciuta ammissibile in sede di istruttoria 5 • non hanno i requisiti di giovane agricoltore e propongono un programma di della domanda di contributo, risulti inferiore a € 1.300.000; investimento che, in termini di spesa riconosciuta ammissibile in sede di istruttoria 12 • non hanno i requisiti di giovane agricoltore e conducono un’impresa o una della domanda di contributo, risulti inferiore a € 1.300.000; società ubicata in zona svantaggiata montana. 12 • non hanno i requisiti di giovane agricoltore e conducono un’impresa o una società ubicata in zona svantaggiata montana. Per tutti gli altri richiedenti il contributo è erogato solo in conto interessi. Per tutti gli altri richiedenti il contributo è erogato solo in conto interessi. L’aiuto è concesso in conformità al regolamento “de minimis” (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006. Tale regime prevede un massimo di € 200.000 di contributo pubblico nel triennio, ridotto dell’entità di eventuali contributi già percepiti in regimi di “de minimis” nel periodo considerato. Il computo del triennio da considerare ha come data di inizio quella del verbale di accertamento finale di esecuzione lavori. Per importi di spesa ammissibile superiori ad € 1.300.000, in luogo del regolamento “de minimis”, l’aiuto è concesso applicando le percentuali di contribuzione sono quelle previste dal regolamento di esenzione (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001, e cioè del 15% per le piccole imprese e del 7,5% per le medie imprese. Si definisce piccola impresa quella che occupa meno di 50 persone, che realizza un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di euro. Si definisce media impresa quella che occupa tra 50 e 250 persone, che realizza un fatturato annuo compreso tra 7 e 40 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo compreso tra 5 e 27 milioni di euro. Nel caso il richiedente proponga la realizzazione di “impianti fotovoltaici o di impianti solari” indicati al precedente paragrafo 4, lettera e), ad eccezione di quelli con TESTO PRECEDENTE TESTO MODIFICATO integrazione architettonica, l’importo degli investimenti ammissibili non può essere superiore a quello degli interventi a cui risultano integrati. Nel caso il richiedente proponga la realizzazione di “impianti fotovoltaici o di impianti solari” indicati al precedente paragrafo 4, lettera e), e che lo stesso si avvalga delle tariffe incentivanti di cui al decreto 19 febbraio 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico, il contributo è concesso nei limiti del 20% del costo dell’investimento, come stabilito dall’articolo 9, comma 1 del decreto stesso. Nel caso il richiedente proponga la realizzazione di impianti alimentati da biomasse di filiera e che lo stesso si avvalga dei certificati verdi o della tariffa fissa omnicomprensiva di cui al decreto 18 dicembre 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico, il contributo è concesso nei limiti del 40% del costo dell’investimento, come stabilito dall’articolo 6, comma 3 del decreto stesso. 6.1 A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO A) contributo in conto capitale L’ammontare del contributo è il seguente: • 40% della spesa ammessa, elevato al 45% per le imprese e le società ubicate in zone svantaggiate montane. Per importi di spesa ammissibile superiori ad € 1.300.000, le percentuali di contribuzione sono quelle previste dal regolamento di esenzione n. 70/2001, e cioè del 15% per le piccole imprese e del 7,5% per le medie imprese. B) Contributo in conto interessi sui finanziamenti concessi E’ concesso l’abbuono degli interessi sul mutuo stipulato con gli Istituti di credito convenzionati. L’importo del contributo viene liquidato dall’OPR all’Istituto finanziario intermediario previa stipula di apposita convenzione. 6.1 A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO L’aiuto è concesso ai sensi del regolamento “de minimis” (CE) n. 1998/2006 con un contributo pubblico massimo di 200.000 € nel triennio, ridotto dell’entità di eventuali contributi già percepiti in regime “de minimis” nel periodo considerato. Per importi di spesa ammissibile superiori a 1.000.000 € per piccola impresa e 2.000.000 € per media impresa, o in caso di inapplicabilità di quanto previsto dalla normativa “de minimis” di cui sopra, le percentuali di contribuzione sono quelle previste dal regolamento di esenzione n. 800/2008, e cioè del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese. Limitatamente alle domande finanziate con atti approvati nel 2009 e nel 2010, il contributo è concesso conformemente all’aiuto N 248/2009, che prevede un contributo pubblico massimo di 500.000 € nel triennio 2008-2010, ridotto dell’entità di eventuali contributi già percepiti in regimi di “de minimis” nel periodo considerato. Per importi di spesa ammissibile superiori a 2.500.000 € per piccola impresa e 5.000.000 € per Il contributo viene erogato mediante un abbattimento di cinque punti percentuale del media impresa, o in caso di inapplicabilità di quanto previsto dalla normativa “de tasso fisso di riferimento utilizzato per il calcolo degli interessi. minimis” di cui sopra, le percentuali di contribuzione sono quelle previste dal Il tasso da applicare per la stipula del mutuo è identificato nel IRS (Interest Rate Swap regolamento di esenzione (CE) n. 800/2008, e cioè del 20% per le piccole imprese e – tasso di riferimento per i mutui a tasso fisso) in vigore alla stipula del contratto di del 10% per le medie imprese. mutuo, eventualmente maggiorato di un’aliquota (spread) stabilita nella contrattazione Si definisce piccola impresa quella che occupa meno di 50 persone e realizza un tra l’Istituto di credito e il beneficiario. fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. Si definisce media impresa quella che occupa tra 50 e 250 persone, che realizza un L’importo del contributo è calcolato sommando: fatturato annuo compreso tra 10 e 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo • l’importo corrispondente all’abbattimento previsto sugli interessi relativi alle rate non supera i 43 milioni di euro. già rimborsate al momento dell’erogazione del contributo; Il computo del triennio da considerare ha come data di inizio quella del verbale di • l’importo corrispondente all’attualizzazione dell’abbattimento previsto degli accertamento finale di esecuzione dei lavori. interessi sulle rate di ammortamento del mutuo successive alla data di A) contributo in conto capitale erogazione del contributo; L’ammontare massimo del contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, • l’importo degli eventuali costi delle garanzie fornite dal sistema regionale delle con i limiti di cui sopra, è il seguente: garanzie sino ad un massimo del 6% dell’importo garantito. • 40% della spesa ammessa, elevato al 45% per le imprese e le società L’importo spettante, erogato in unica soluzione a seguito di accertamento finale, viene ubicate in zone svantaggiate montane; TESTO PRECEDENTE TESTO MODIFICATO attualizzato utilizzando per il calcolo il tasso indicato dalla Commissione Europea, B) Contributo in conto interessi sui finanziamenti concessi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea. Il beneficiario deve stipulare il contratto di mutuo con un Istituto di credito che abbia sottoscritto l’apposita convenzione con l’Organismo Pagatore Regionale (OPR), alle Il contributo può essere concesso sino al raggiungimento dell’Equivalente condizioni previste nella convenzione stessa. Sovvenzione Lorda (ESL) pari a: L’importo del mutuo non può essere superiore all’importo del progetto ammesso a • 40% della spesa ammessa, elevato al 45% per le imprese e le società ubicate in finanziamento. zone svantaggiate montane. Il contratto di mutuo deve essere stipulato a tasso fisso e deve avere durata compresa Per importi di spesa ammissibile superiori ad € 1.300.000, le percentuali di tra i 7 e i 15 anni. contribuzione sono quelle previste dal regolamento di esenzione n. 70/2001, e cioè Il tasso da applicare per la stipula del mutuo è identificato nel I.R.S. (Interest Rate del 15% per le piccole imprese e del 7,5% per le medie imprese. Swap – tasso di riferimento per i mutui a tasso fisso) in vigore alla stipula del contratto Il contratto di mutuo, da stipulare con istituti di credito che abbiano sottoscritto di mutuo, eventualmente maggiorato di un’aliquota (spread) che non sia superiore a l’apposita convenzione con l’OPR, deve avere una durata compresa tra 7 e 15 anni. quella stabilita nella convenzione sottoscritta. Il contributo in conto interesse viene erogato mediante un abbattimento di cinque Le domande successive alla prima possono essere presentate alla Provincia soltanto punti percentuale del tasso fisso di riferimento utilizzato per il calcolo degli interessi. dopo la conclusione delle opere e/o l’acquisto delle dotazioni inerenti alla domanda L’importo del contributo è calcolato sommando: precedente, ossia dopo che il beneficiario ha ricevuto dalla Provincia la • l’importo corrispondente all’attualizzazione dell’abbattimento di cinque punti comunicazione di erogazione del saldo di cui al successivo paragrafo 22. percentuali degli interessi sulle rate di ammortamento del mutuo successive alla data di elaborazione dell’elenco di liquidazione del contributo; Le percentuali di aiuto sopra richiamate si applicano alle domande presentate dal l’importo corrispondente all’abbattimento di cinque punti percentuali sugli interessi 01/01/2009, non comprese in atti di riparto già approvati dalla Direzione Generale • relativi alle rate di prefinanziamento/preammortamento già rimborsate alla data di Agricoltura. Per le domande comprese in atti di riparto approvati dalla Direzione elaborazione dell’elenco di liquidazione del contributo; Generale Agricoltura (domande ammesse a finanziamento e domande istruite l’importo degli eventuali costi delle garanzie fornite dal sistema regionale delle positivamente ma non finanziate), rimangono confermate le percentuali di contributo • garanzie (Federfidi, Cofal, Agrifidi) sino ad un massimo del 6% dell’importo stabilite con decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 7840 del 16 luglio 2008. garantito. L’importo spettante, erogato in unica soluzione a seguito di accertamento finale, viene attualizzato utilizzando il tasso di riferimento, applicabile al momento dell’erogazione e periodicamente fissato dalla Commissione U.E. in base a criteri oggettivi e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sul sito Internet dell’Unione Europea. Il contributo in conto interessi, calcolato in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) in percentuale del volume degli investimenti ammessi a finanziamento, viene concesso sino ad un massimo corrispondente alle percentuali di sostegno stabilite per il contributo in conto capitale di cui alla precedente lettera A). L’importo dell’aiuto viene liquidato dall’OPR in un'unica soluzione all’Istituto di credito col quale è stato stipulato il mutuo. Le percentuali di aiuto sopra richiamate si applicano alle domande presentate dal 01.01.2009, non comprese in atti di riparto già approvati dalla Direzione Generale Agricoltura. Per le domande comprese in atti di riparto approvati dalla Direzione Generale Agricoltura (domande ammesse a finanziamento e domande istruite positivamente ma non finanziate), rimangono confermate le percentuali di contributo stabilite con decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 7840 del 16 luglio 2008. TESTO PRECEDENTE TESTO MODIFICATO 6.2 LIMITI DI SPESA E DI CONTRIBUTO La spesa minima ammissibile per ottenere il contributo è pari ad € 50.000. Nel caso il richiedente proponga la realizzazione di impianti alimentati da biomasse di filiera e che lo stesso si avvalga dei certificati verdi o della tariffa fissa omnicomprensiva di cui al decreto 18 dicembre 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico, il contributo è concesso nei limiti del 40% del costo dell’investimento, come stabilito dall’articolo 6, comma 3 del decreto stesso. 9.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA 9.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA Fasi dell’inoltro della domanda: Fasi dell’inoltro della domanda: accedere al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it (indirizzo attuale), nella 7 sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia (SIARL) ; registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (login e password). Le informazioni relative alle presentazione della domanda informatizzata sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, le Province, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola riconosciuti (CAA); accedere al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it (indirizzo attuale), nella 7 sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia (SIARL) ; registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (login e password). Le informazioni relative alle presentazione della domanda informatizzata sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, le Province, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola riconosciuti (CAA); - accedere al sito www.siarl.regione.lombardia.it, selezionare e compilare il modello di domanda per la Misura 311 - energia. I dati inseriti durante la compilazione della domanda vengono incrociati, per verificarne la correttezza, con le informazioni certificate contenute nell’anagrafe delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale istituiti nell’ambito del SIARL; accedere al sito www.siarl.regione.lombardia.it, selezionare e compilare il modello di domanda per la Misura 311 - energia. I dati inseriti durante la compilazione della domanda vengono incrociati, per verificarne la correttezza, con le informazioni certificate contenute nell’anagrafe delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale istituiti nell’ambito del SIARL; - compilare on line anche la scheda della Misura 311 energia in cui riportare: • gli investimenti previsti. Sono ammesse non più di due liquidazioni per ogni programma di investimento: anticipo e saldo oppure stato di avanzamento dei lavori e saldo, come meglio specificato nei paragrafi 16, 17 e 18; • un’autodichiarazione relativa ai requisiti posseduti; • gli impegni assunti per la realizzazione del programma di investimento. Il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione, che coincide con l’avvio del procedimento, e l’avvenuta ricezione della domanda da parte della Provincia; stampare domanda e scheda di Misura e firmare entrambe in originale; 8 far pervenire alla Provincia competente la copia cartacea della domanda , della scheda di Misura e la documentazione di cui al paragrafo successivo, entro 10 giorni di calendario dall’invio elettronico della domanda tramite SIARL. La data di riferimento è certificata dal timbro del Protocollo se la domanda è presentata a mano, dal timbro postale se inviata tramite posta. compilare on line anche la scheda della Misura 311 energia in cui riportare: • gli investimenti previsti. Sono ammesse non più di due liquidazioni per ogni programma di investimento: anticipo e saldo oppure stato di avanzamento dei lavori e saldo, come meglio specificato nei paragrafi 16, 17 e 18; • un’autodichiarazione relativa ai requisiti posseduti; • gli impegni assunti per la realizzazione del programma di investimento. Il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione, che coincide con l’avvio del procedimento, e l’avvenuta ricezione della domanda da parte della Provincia; stampare domanda e scheda di Misura e firmare entrambe in originale; 8 far pervenire alla Provincia competente la copia cartacea della domanda , della scheda di Misura e la documentazione di cui al paragrafo successivo, entro 10 giorni di calendario dall’invio elettronico della domanda tramite SIARL. La data di riferimento è certificata dal timbro del Protocollo se la domanda è presentata a mano, dal timbro postale se inviata tramite posta. - - TESTO PRECEDENTE TESTO MODIFICATO Le domande successive alla prima possono essere presentate alla Provincia soltanto dopo la conclusione delle opere e/o l’acquisto delle dotazioni inerenti alla domanda precedente, ossia dopo che il beneficiario ha ricevuto dalla Provincia la comunicazione di erogazione del saldo di cui al successivo paragrafo 22. 12. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL’AMMISSIONE A FINANZIAMENTO 12. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL’AMMISSIONE A FINANZIAMENTO La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, dopo il ricevimento dalle La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, dopo il ricevimento dalle Province del provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande Province del provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili di cui al precedente paragrafo 10, con proprio atto provvede alla: ammissibili di cui al precedente paragrafo 10, con proprio atto provvede alla: suddivisione delle risorse finanziarie e definisce, in relazione alla dotazione suddivisione delle risorse finanziarie e definisce, in relazione alla dotazione finanziaria disponibile, la quota di risorse assegnata alle domande ammissibili a finanziaria disponibile, la quota di risorse assegnata alle domande ammissibili a finanziamento di ciascuna Provincia; finanziamento di ciascuna Provincia; approvazione dell’elenco delle domande ammesse a finanziamento di ciascuna approvazione dell’elenco delle domande ammesse a finanziamento di ciascuna Provincia. Provincia. In tale provvedimento, per le domande ammesse a finanziamento e per le domande In tale provvedimento, per le domande ammesse a finanziamento e per le domande istruite positivamente ma non finanziate, sono indicati: istruite positivamente ma non finanziate, sono indicati: - • • il punteggio assegnato; l’importo totale dell’investimento ammesso a contributo per le domande ammesse a finanziamento; • l’importo totale dell’investimento ammissibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate; • il contributo concesso per le domande ammesse a finanziamento; • il contributo concedibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate. La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, comunica alle Province e all’Organismo Pagatore Regionale l’ammissione a finanziamento delle domande. il punteggio assegnato; l’importo totale dell’investimento ammesso a contributo per le domande ammesse a finanziamento; • l’importo totale dell’investimento ammissibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate; • il contributo concesso per le domande ammesse a finanziamento; • il contributo concedibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate. La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, comunica alle Province e all’Organismo Pagatore Regionale l’ammissione a finanziamento delle domande. Il suddetto provvedimento di ammissione a finanziamento: Il suddetto provvedimento di ammissione a finanziamento: • diventa efficace dalla data di pubblicazione sul BURL e rappresenta la comunicazione ai richiedenti della stessa ai sensi della legge 241/1990; • deve essere pubblicato sull’albo pretorio provinciale per almeno quindici giorni consecutivi; • deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura (www.agricoltura.regione.lombardia.it) (indirizzo attuale), e sul sito internet della Provincia. Le percentuali della dotazione finanziaria complessiva della Misura che si ipotizza di utilizzare per ciascun anno, comprensive della quota di overbooking stimata ed al netto dei trascinamenti di spesa, sono le seguenti: • diventa efficace dalla data di pubblicazione sul BURL e rappresenta la comunicazione ai richiedenti della stessa ai sensi della legge 241/1990; • deve essere pubblicato sull’albo pretorio provinciale per almeno quindici giorni consecutivi; • deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura (www.agricoltura.regione.lombardia.it) (indirizzo attuale), e sul sito internet della Provincia. Le percentuali della dotazione finanziaria complessiva della Misura che si ipotizza di utilizzare per ciascun anno, comprensive della quota di overbooking stimata ed al netto dei trascinamenti di spesa, sono le seguenti: • • Anno 2008 2009 2010 2011 Anno 2008 2009 2010 2011 % 19 10 10 10 % 19 10 10 10 TESTO PRECEDENTE TESTO MODIFICATO La dotazione finanziaria complessiva della Misura che si ipotizza di impiegare per il presente bando è pari a € 24.000.000. La Direzione Generale Agricoltura dispone quanto necessario per la pubblicazione del sopra indicato atto di suddivisione delle risorse finanziarie, inviandone copia alle Province e all’Organismo Pagatore Regionale, nella data indicata nella seguente tabella. La dotazione finanziaria complessiva della Misura che si ipotizza di impiegare per il presente bando è pari a € 24.000.000. La Direzione Generale Agricoltura dispone quanto necessario per la pubblicazione del sopra indicato atto di suddivisione delle risorse finanziarie, inviandone copia alle Province e all’Organismo Pagatore Regionale, nella data indicata nella seguente tabella. Periodo II III Periodo IV V II III IV V 03.11.2009 01.06.2010 30.11.2010 07.06.2011 Data di pubblicazione dell’atto con cui la Regione ripartisce i fondi alle Province; l’atto 03.11.2009 01.06.2010 30.11.2010 07.06.2011 rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti Data di pubblicazione dell’atto con cui la Regione ripartisce i fondi alle Province; l’atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti A seguito di tale provvedimento, le Province predispongono in ELEPAG l’elenco delle domande ammesse a finanziamento. La Provincia inoltre trasmette all’ASL l’elenco delle domande di premio finanziate, chiedendo di segnalare gli esiti, rilevati a partire dalla data di presentazione delle domande, dei controlli effettuati nell’ambito dell’attività ispettiva presso le aziende agricole connesse alle medesime domande. A seguito di tale provvedimento, le Province predispongono in ELEPAG l’elenco delle domande ammesse a finanziamento. La Provincia inoltre trasmette all’ASL l’elenco delle domande di premio finanziate, chiedendo di segnalare gli esiti, rilevati a partire dalla data di presentazione delle domande, dei controlli effettuati nell’ambito dell’attività ispettiva in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori presso le aziende agricole connesse alle medesime domande. 16. DOMANDA DI PAGAMENTO DELL’ANTICIPO 16. DOMANDA DI PAGAMENTO DELL’ANTICIPO La richiesta di anticipo è prevista solo per i contributi concessi in conto capitale. La richiesta di anticipo è prevista solo per i contributi concessi in conto capitale. Il beneficiario può richiedere alla Provincia, tramite una apposita “domanda di Il beneficiario può richiedere alla Provincia, tramite una apposita “domanda di pagamento”, l’erogazione di un anticipo, pari al 20% dell’importo del contributo pagamento”, l’erogazione di un anticipo, pari al 20% dell’importo del contributo concedibile. ammesso. Alla domanda di pagamento dell’anticipo, il beneficiario deve allegare la seguente Per gli interventi finanziati con atti regionali approvati nel 2009 e nel 2010 il contributo documentazione: erogabile sotto forma di anticipo è elevato al 50% dell’importo del contributo ammesso. Alla domanda di pagamento dell’anticipo, il beneficiario deve allegare la seguente • polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, a favore dell’OPR o a favore della documentazione: Provincia nel caso di Aiuti di Stato, come precisato al successivo paragrafo 21, contratta con un istituto di credito o assicurativo compreso nell’elenco dell’OPR, di • polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, a favore dell’OPR o a favore della importo pari all’anticipo richiesto, maggiorato10 del 10%; Provincia nel caso di Aiuti di Stato, come precisato al successivo paragrafo 21, contratta con un istituto di credito o assicurativo compreso nell’elenco dell’OPR, di • dichiarazione della data di inizio dell’intervento sottoscritta dal richiedente. importo pari all’anticipo richiesto, maggiorato10 del 10%; e nel caso di opere edili (strutture e infrastrutture): • certificato di inizio lavori inoltrato al Comune o dichiarazione di inizio lavori rilasciato • dichiarazione della data di inizio dell’intervento sottoscritta dal richiedente. e nel caso di opere edili (strutture e infrastrutture): dal direttore degli stessi. • certificato di inizio lavori inoltrato al Comune o dichiarazione di inizio lavori rilasciato Al termine della verifica della documentazione presentata, il funzionario istruttore dal direttore degli stessi. redige il relativo verbale. Al termine della verifica della documentazione presentata, il funzionario istruttore La Provincia propone all’OPR la liquidazione dell’anticipo secondo le procedure e le redige il relativo verbale. regole stabilite nel “Manuale”. La Provincia propone all’OPR la liquidazione dell’anticipo secondo le procedure e le regole stabilite nel “Manuale”. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 43 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 ALLEGATO 2 FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 MISURA 114 Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Anno 2010 INDICE 1. OBIETTIVI DELLA MISURA 2. INTERVENTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO 2.1 INTERVENTI NON AMMISSIBILI 3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI A FINANZIAMENTO 4. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA 4.1 CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA 5. A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO 6. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA 7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO 7.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO 7.2 A CHI PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO 7.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO 7.4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 7.5 ERRORI NON SANABILI 8. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 9. CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI INTERVENTI 10. COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELL’ISTRUTTORIA 11. RICHIESTA DI RIESAME 12. GRADUATORIA DELLE DOMANDE 13. SUDDIVISIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE 14. COMUNICAZIONE ESITO FINALE 15. PROROGHE 16. VARIANTI 17. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO 18. ISTRUTTORIA DELLE RENDICONTAZIONI 19. CONTROLLI IN IN LOCO 20. COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 21. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE DALLE PROVINCE ALL’OPR 22. LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI 23. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI 24. IMPEGNI 25. REVOCHE 26. RICORSO AMMINISTRATIVO E TUTELA GIURISDIZIONALE 27. SANZIONI 28. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 44 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 1. OBIETTIVI DELLA MISURA La misura si propone di aiutare gli imprenditori agricoli e i detentori di aree forestali a sostenere i costi dei servizi di consulenza finalizzati ad accrescere il rendimento globale delle imprese nel rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), nonché dei requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale. La misura persegue, in particolare, i seguenti obiettivi: - avviare un sistema di consulenza aziendale che sensibilizzi gli agricoltori all’adozione di sistemi e processi produttivi e gestionali sostenibili e compatibili con le esigenze di tutela e salvaguardia dell’ambiente, della sicurezza e della salute degli operatori, della sanità pubblica, della salute delle piante e degli animali, del benessere degli animali, nonché di manutenzione, conservazione e valorizzazione dei suoli e dei terreni, a garanzia delle buone condizioni agronomiche ed ambientali dei medesimi; - aiutare gli agricoltori a conformarsi ai requisiti e agli standard richiesti da un’agricoltura moderna, sostenibile e di alto livello qualitativo; - valutare i risultati produttivi e gestionali delle imprese agricole e forestali ed individuare gli interventi necessari per realizzare percorsi di sviluppo che ne migliorino la competitività e l’efficienza gestionale; - promuovere la crescita culturale e professionale degli agricoltori rispetto alla multifunzionalità dell’attività agricola; - determinare condizioni favorevoli per una crescita della consapevolezza e della condivisione del ruolo svolto dagli agricoltori rispetto alle richieste dei consumatori e della società; - attivare un sistema di ricognizione e monitoraggio della situazione aziendale, in particolare per quanto riguarda l’adeguamento a condizioni e norme obbligatorie del settore. 2. INTERVENTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO A. Condizionalità e sicurezza sul lavoro. Servizio di consulenza finalizzato al rispetto delle norme comunitarie obbligatorie1 in materia di: o ambiente2; o sanità pubblica; o salute delle piante e degli animali; o benessere degli animali; o osservanza delle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni; o sicurezza sul lavoro. Questa tipologia di consulenza può essere ammessa a finanziamento solo nel caso in cui sia accertata la necessità di un intervento di adeguamento finalizzato al rispetto degli atti e/o delle norme del regime di condizionalità e/o sicurezza sul lavoro, ai quali l’azienda è soggetta. Le aziende che hanno in corso domande di adesione alla misura 214 possono accedere a questa tipologia di consulenza per un intervento di adeguamento riguardante solo le norme sulla sicurezza sul lavoro; le aziende che hanno in corso domande di adesione alle misure strutturali del PSR 2007-2013 possono accedere a questa tipologia di consulenza per un intervento di adeguamento riguardante solo gli atti e/o norme del regime di condizionalità. La durata della consulenza deve essere commisurata al numero ed alla complessità degli atti e delle norme obbligatori oggetto del servizio, ma in ogni caso non può essere superiore a 12 mesi, con riferimento all’anno solare successivo alla presentazione della domanda di contributo. Nel periodo di applicazione della misura è ammessa una sola consulenza A, a meno che non intervengano nuove norme comunitarie obbligatorie in materia di condizionalità e sicurezza sul lavoro o l’azienda intraprenda nuovi processi produttivi che comportino il rispetto di ulteriori atti e/o norme obbligatori. B. Condizionalità, sicurezza sul lavoro e miglioramento del rendimento complessivo delle aziende agricole e forestali. Servizio di consulenza finalizzato, oltre all’adeguamento e/o miglioramento del rispetto delle norme comunitarie obbligatorie di cui alla tipologia A, anche a sviluppare ed accrescere la competitività ed il grado di innovazione delle aziende. La consulenza, che deve tener conto di tutte le dinamiche aziendali, e non solo di quelle 1 Per quanto riguarda la condizionalità, i riferimenti normativi dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali sono contenuti nei seguenti atti: − ambito comunitario: Allegati II e III del Reg. (CE) 73/2009 del Consiglio del 1° gennaio 2009; − ambito nazionale: Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni; − ambito regionale: d.g.r. n. 4196 del 21 febbraio 2007 e successive modifiche e integrazioni. Il regime di condizionalità e soggetto ad aggiornamenti annuali per i quali si rimanda a G.U. e BURL di riferimento. 2 Con particolare riferimento all’applicazione delle prescrizioni tecniche previste dai programmi d’azione di cui al d.m. del 7 aprile 2006 (criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento) recepite con d.g.r. n. 5868 del 21 novembre 2007 e successive modifiche e integrazioni. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 45 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 tecniche legate alle singole produzioni, dovrà prendere in considerazione anche i seguenti aspetti, con riferimento alle specifiche problematiche e prospettive aziendali: o gestionali, finanziari ed economici; o indirizzi di marketing e assistenza volta a migliorare la collocazione del prodotto sul mercato; o sviluppo di integrazioni orizzontali (cooperazione e associazionismo) e verticali (contratti di coltivazione); o trasformazione dei prodotti; o introduzione di tecniche innovative di produzione; o risparmio energetico e produzione di energia in azienda; o integrazioni di reddito da produzioni di beni e servizi non agricoli; o applicazione di nuove normative; o introduzione di sistemi di qualità definiti da regolamenti comunitari e da disposizioni nazionali. Le aziende che hanno in corso domande di adesione alla misura 214 possono accedere a questa tipologia di consulenza che, per la parte riguardante la condizionalità e la sicurezza sul lavoro, può prevedere: interventi di miglioramento per la parte relativa al regime di condizionalità interventi di adeguamento e/o miglioramento per le norme sulla sicurezza sul lavoro. Le aziende che hanno in corso domande di adesione alle misure strutturali del PSR 2007-2013, possono accedere a questa tipologia di consulenza che, per la parte riguardante la condizionalità e la sicurezza sul lavoro, può prevedere: interventi di adeguamento e/o miglioramento per gli atti e/o norme del regime di condizionalità; interventi di miglioramento per le norme sulla sicurezza sul lavoro. Le funzioni operative del servizio possono essere articolate in diverse e successive fasi di consulenza e devono essere definite in base alle esigenze rilevate in azienda, al contesto in cui la stessa è inserita (territoriale, produttivo, ambientale, istituzionale, di mercato ecc.), ed alla situazione economico-finanziaria. La durata di questa tipologia di consulenza deve essere coerente e funzionale alle problematiche da affrontare e alle soluzioni operative individuate. Tenendo conto che il servizio di consulenza in questione ha come ambito di intervento obbligatorio la condizionalità e la sicurezza sul lavoro e un’attività aggiuntiva finalizzata al miglioramento del rendimento complessivo delle imprese, la sua durata non può in ogni caso essere inferiore a 6 mesi. Per problematiche ed argomenti particolarmente complessi in cui si renda necessario un servizio di consulenza di durata superiore all’anno, è ammessa l’adesione ad un pacchetto pluriennale di consulenze, integrative ma non ripetitive sul medesimo argomento, fino a un massimo di 3 consulenze annuali continuative. La parte di consulenza relativa alla condizionalità e sicurezza sul lavoro deve concludersi nei primi dodici mesi, a meno che durante il periodo di attuazione del pacchetto pluriennale di consulenze, sopravvengano nuove norme comunitarie obbligatorie in materia. Nel periodo di applicazione della misura, chi ha usufruito di un servizio di consulenza della tipologia A, può usufruire anche di un servizio di consulenza della tipologia B, che per la parte di consulenza sulla condizionalità e sicurezza sul lavoro potrà prevedere solo un’azione di miglioramento . Per entrambe le tipologie di consulenza, l’erogazione dell’aiuto è subordinato al raggiungimento degli obiettivi operativi e di risultato definiti nel “protocollo di consulenza aziendale” che, per la tipologia di consulenza A, significa il pieno rispetto delle norme comunitarie obbligatorie in materia di condizionalità e sicurezza sul lavoro. 2.1 Interventi non ammissibili Non sono finanziabili: - le consulenze finalizzate all’accesso alle misure del Programma di Sviluppo Rurale, all’assistenza fiscale e tributaria; - l’assistenza e la consulenza fornita dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) e dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA); - le attività routinarie e manuali collegate ad interventi aziendali specifici (interventi di medicina veterinaria quali ad esempio diagnosi, assistenza parti del bestiame, interventi operatori, somministrazione di medicinali, trattamenti fitosanitari, lavorazioni, concimazioni, ecc.). 3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI A FINANZIAMENTO Ai fini dell’accesso al sostegno previsto dalla misura, i servizi di consulenza aziendale devono essere erogati rispettando le condizioni minime obbligatorie di seguito descritte, per assicurare al singolo beneficiario contenuti rispondenti alle prescrizioni comunitarie e alle esigenze di cambiamento nonché modalità operative sufficientemente omogenee. Per consulenza si intende l’insieme degli interventi e delle prestazioni complessivamente fornite al beneficiario da un soggetto erogatore di servizi (organismo di consulenza) riconosciuto dalla Regione, che si avvale di un coordinatore tecnico e di operatori di uno staff tecnico. L’elenco dei soggetti erogatori riconosciuti dalla Regione è pubblicato, e costantemente aggiornato, sul sito internet della Direzione Generale Agricoltura (www.agricoltura.regione.lombardia.it). Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 46 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 L’incarico di consulenza dovrà essere formalizzato con la sottoscrizione di un apposito “Protocollo di consulenza aziendale”, di cui al successivo punto 6. I benefici previsti dalla misura 114 sono considerati incompatibili e non cumulabili con ulteriori e analoghi aiuti e finanziamenti erogati ai sensi di altre norme comunitarie, nazionali e regionali, o di altre misure del Programma di Sviluppo Rurale. Il richiedente deve essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto maturato. I soggetti richiedenti che risultano primi acquirenti devono aver rispettato gli obblighi previsti dal regime delle quote latte. L’esistenza di procedimenti in corso connessi all’applicazione del regime delle quote latte, comporta la sospensione dell’erogazione dei contributi. La verifica del rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte spetta alle Province. 4. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA - Le imprese agricole, nella forma di imprese individuale o società agricola, titolari di partita I.V.A., iscritte presso la Camera di Commercio al Registro delle imprese – sezione speciale “imprenditori agricoli” o sezione “coltivatori diretti” o sezione speciale “imprese agricole”. - Le imprese agricole associate costituite nelle forme giuridiche di impresa individuale, società agricola e società cooperativa agricola, titolari di partita IVA, iscritte presso la Camera di Commercio al Registro delle Imprese – sezione speciale “imprese agricole” o sezione “coltivatori diretti” ovvero, per le società cooperative agricole, iscritte all’Albo delle società cooperative di lavoro agricolo e/o di conferimento di prodotti agricoli e di allevamento. - I detentori di aree forestali, proprietari singoli e associati e gestori affittuari di natura pubblica e privata. Le imprese agricole che aderiscono al Servizio Assistenza Tecnica agli Allevamenti della Regione Lombardia (SATA) possono presentare domanda di aiuto limitatamente ai seguenti servizi di consulenza: 1) tipologia di consulenza A1 2) tipologia di consulenza B: o per le aziende ad esclusivo indirizzo zootecnico: condizionalità e sicurezza sul lavoro, indirizzi di marketing e assistenza volta a migliorare la collocazione del prodotto sul mercato, sviluppo di integrazioni orizzontali (cooperazione e associazionismo) e verticali (contratti di coltivazione) e integrazioni di redito da produzioni di beni e servizi non agricoli; o per le aziende con indirizzi produttivi aggiuntivi a quello zootecnico, oltre alla condizionalità e sicurezza sul lavoro, potranno essere oggetto di consulenza tutti gli aspetti relativi al miglioramento complessivo dell’azienda, qualora riferiti agli indirizzi diversi da quello zootecnico. 4.1 Chi non può presentare domanda I richiedenti che risultano non affidabili, ai sensi di quanto stabilito nel “Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni”, redatto dall’Organismo Pagatore della Regione Lombardia (di seguito indicato Manuale) e approvato con d.d.u.o. 1503 del 20 febbraio 2008. • Le imprese agricole socie di OP nel settore Ortofrutta e Olio, per le attività di consulenza relative alla produzione integrata, che possono essere finanziate solo nell’ambito delle rispettive OCM. • Le imprese apistiche, per le quali la consulenza può essere finanziata solo nell’ambito dell’OCM miele. 5. A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO • • • Tipologia di consulenza A L’aiuto è pari al 70% della spesa ammissibile, per un importo massimo di € 1.000,00 per consulenza, a fronte di una spesa ammissibile non inferiore a € 1.429,00. L’aiuto è modulato in funzione del numero di atti e/o norme obbligatori ai quali l’impresa è interessata e precisamente: - 500,00 euro fino a 4 atti e/o norme di condizionalità e sicurezza sul lavoro - 750,00 euro fino a 6 atti e/o norme di condizionalità e sicurezza sul lavoro - 1.000,00 euro oltre 6 atti e/o norme di condizionalità e sicurezza sul lavoro Tipologia di consulenza B L’aiuto è pari al 70% della spesa ammissibile per un importo massimo di € 1.500,00 per consulenza, a fronte di una spesa ammissibile non inferiore a € 2.143,00. L’importo massimo è riconosciuto per una consulenza di 12 mesi con riferimento all’anno solare successivo alla presentazione della domanda di contributo. L’importo dell’aiuto è ridotto a € 1.000,00, per una spesa ammissibile non inferiore a € 1.429,00, per una consulenza di durata compresa fra sei e dodici mesi. L’aiuto, sempre nella misura massima di € 1.500,00 per consulenza, può essere concesso anche per l’attuazione di un pacchetto pluriennale di consulenze, fino a un massimo di 3 consulenze annuali continuative. Per la parte di consulenza riguardante la condizionalità e la sicurezza sul lavoro, l’entità dell’aiuto si determina con le stesse modalità previste per la tipologia A. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 47 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 Nel periodo di applicazione della misura potranno essere ammesse a contributo un massimo di 4 consulenze per azienda. 6. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA Il servizio di consulenza aziendale, erogato esclusivamente da un organismo di consulenza riconosciuto, dovrà realizzarsi attraverso le seguenti fasi operative: 1. Fasi preliminari a) “Verifica d’ingresso” ovvero un’analisi della situazione aziendale di partenza tesa a rilevare: - per la tipologia di consulenza A: le problematiche e le criticità rispetto all’osservanza delle norme comunitarie obbligatorie in materia di condizionalità e sicurezza sul lavoro e i necessari interventi di adeguamento; - per la tipologia di consulenza B: le problematiche e le criticità rispetto all’osservanza delle norme comunitarie obbligatorie in materia di condizionalità e sicurezza sul lavoro, gli interventi di adeguamento e/o miglioramento previsti, nonché le problematiche e le criticità rispetto ai risultati produttivi e gestionali. La verifica deve essere eseguita presso l’azienda utilizzando gli allegati Modelli A1 e B1 che devono essere sottoscritti dal fruitore del servizio di consulenza e dall’operatore/i dello staff tecnico preposto/i all’erogazione del servizio. b) Redazione del“Protocollo di consulenza aziendale” (di cui agli allegati Modelli A2 e B2), che individua, tra l’altro, le motivazioni che rendono necessaria la consulenza, il tipo d’intervento, la durata e il costo del servizio e le modalità di pagamento del corrispettivo, in triplice copia (una per l’organismo di consulenza, una per il fruitore del servizio e una da allegare alla domanda). Il “Protocollo di consulenza aziendale” deve essere sottoscritto dal fruitore del servizio, dall’operatore/i dello staff tecnico preposto/i all’erogazione del servizio e dal legale rappresentante dell’organismo di consulenza. 2. Fasi di esecuzione del servizio a) “Contatti personali e/o in gruppo ristretto”3, durante i quali vengono fornite informazioni e supporti riguardanti gli ambiti di intervento definiti nel “protocollo di consulenza aziendale” al fine di attuare le soluzioni operative individuate e conseguire gli obiettivi previsti. Nel corso dei contatti i tecnici consulenti, oltre all’attività di consulenza vera e propria, sono tenuti a svolgere un’azione di sensibilizzazione sul rispetto delle norme obbligatorie e sui vantaggi che ne derivano sia per l’impresa che per la collettività e l’ambiente, al fine di favorire l’adozione di scelte e comportamenti “virtuosi” che possano permanere anche dopo l’erogazione della consulenza. b) Consegna di documentazione informativa relativa al settore di intervento della consulenza (schede divulgative, articoli tecnico-scientifici, opuscoli, ecc.) nonché elaborati tecnici predisposti per la singola azienda (simulazioni, calcoli di convenienza economica, bilanci, supporti per le decisioni, piani d’intervento, ecc.). c) “Verifica intermedia” in azienda per monitorare l’attuazione degli interventi e lo stato di conseguimento degli obiettivi definiti nel “Protocollo di consulenza aziendale”. La verifica deve essere eseguita presso l’azienda del beneficiario mediante la compilazione di una apposita lista di controllo (check-list intermedia) di cui agli allegati Modelli A.3 e B3. d) “Verifica finale” ovvero un’analisi della situazione aziendale al termine della consulenza, da confrontarsi con la situazione rilevata in fase iniziale con la “Verifica d’ingresso”, in modo da valutare secondo un metodo oggettivo il grado di realizzazione dei risultati attesi. La verifica deve essere eseguita presso l’azienda del beneficiario mediante la compilazione di una apposita lista di controllo (check-list finale) di cui agli allegati Modelli A1.4 e B4. La “Verifica intermedia” e la “Verifica finale” devono essere sottoscritti dal fruitore del servizio e dall’operatore/i dello staff tecnico preposto/i all’erogazione del servizio medesimo. L’operatore/i dello staff tecnico deve/devono compilare per ciascuna azienda che si avvale del servizio una “Scheda aziendale” (di cui agli allegati Modelli A.5 e B5), che riporti data, modalità e tipologia di ciascuna prestazione erogata (contatti personali e/o in gruppi ristretti, ecc.), problematiche affrontate e indicazioni fornite per superarle. Nella Scheda va registrata l’avvenuta consegna dei documenti informativi e di consulenza, mentre non vanno registrati i contatti telefonici. La Scheda aziendale deve essere sottoscritta dal beneficiario e dall’operatore/i dello staff tecnico interessato/i. L’originale della Scheda deve essere conservato in azienda per eventuali controlli e una copia deve essere conservata dall’organismo di consulenza. L’organismo di consulenza deve registrare in archivi informatizzati tutte le notizie contenute nelle Schede aziendali dei propri utenti, nonché l’esito delle verifiche riportato nelle chek-list e prevedere la creazione di un sistema di salvataggio/trasferimento dei dati rilevati in azienda ad un archivio centrale unico dell’organismo. Il software deve fornire i seguenti dati: 3 “Contatti personali”: visite aziendali, cui possono essere associati colloqui personali presso gli uffici degli organismi di consulenza, contatti telefonici e uso di altri strumenti di comunicazione (area riservata di siti internet, posta elettronica, ecc.); la consultazione di un sito internet liberamente accessibile a tutti non costituisce contatto di consulenza. Contatti in “gruppo ristretto”: realizzati con un massimo di 8 fruitori del servizio di consulenza aziendale, riuniti per affinità di problematiche aziendali ed obiettivi operativi possono avvenire presso gli uffici dell’organismo di consulenza o l’azienda di uno dei beneficiari. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 48 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 - tipologia di consulenza fornita (A/B); ambiti di intervento oggetto del servizio di consulenza (che per la condizionalità sono gli atti e le norme relativi ai Criteri di Gestione obbligatori - CGO, alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali – BCAA - e sicurezza sul lavoro, e per il miglioramento del rendimento complessivo delle imprese sono quelli indicati al precedente punto 2.B); - numero di visite aziendali effettuate; - numero di incontri di “gruppi ristretti” di fruitori del servizio; - numero di ore di servizio erogato; - costo orario del servizio erogato. A consulenza conclusa, l’organismo di consulenza trasmette alla Provincia i dati necessari per il monitoraggio della misura. Gli organismi di consulenza devono progettare e gestire i sistemi di archiviazione dei dati e prevedere strumenti e modalità di esecuzione dell’attività di consulenza in modo che i dati e le informazioni di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della loro attività non siano divulgati, né divulgabili a persone diverse dal soggetto per cui si effettua il servizio di consulenza. Fanno eccezione eventuali irregolarità o infrazioni rilevate nel corso dell’attività, per le quali il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2005 prevede l’obbligo di informare le competenti autorità di controllo e vigilanza. Ferme restando le situazioni d’incompatibilità per il personale tecnico, previste dalle disposizioni quadro4 per il riconoscimento dei soggetti erogatori dei servizi di consulenza aziendale, durante l’erogazione delle prestazioni di consulenza ciascun tecnico può svolgere, nei riguardi dell’impresa agricola che usufruisce del servizio, anche attività diverse da quelle previste dalla misura, a condizione che non vengano effettuate contemporaneamente e che siano oggetto di specifici accordi o contratti. 7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO La misura prevede la presentazione di una domanda iniziale di contributo per entrambe le tipologie di consulenza. Relativamente alla tipologia di consulenza B, nel caso di un pacchetto di più consulenze, nell’anno o negli anni successivi alla presentazione della domanda di contributo, dovranno essere presentate: - domanda di conferma, qualora non intervengano sostanziali modifiche e/o integrazioni nel “Protocollo di consulenza aziendale” sottoscritto dal fruitore del servizio, dall’operatore/i dello staff tecnico preposto/i all’erogazione del servizio e dal legale rappresentante dell’organismo di consulenza. - domanda di aggiornamento, nel caso intervengano modifiche e/o integrazioni nel “Protocollo di consulenza aziendale”, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi e i risultati attesi della consulenza, il tipo di prestazioni fornite e la durata del servizio. 7.1 Quando presentare la domanda di contributo Le domande iniziali di contributo possono essere presentate dal 1° giugno al 15 settembre di ogni anno, per il servizio di consulenza da realizzare nell’anno successivo. Le domande di conferma o di aggiornamento potranno essere presentate dal 1° al 30 settembre di ogni anno. 7.2 A chi presentare la domanda di contributo Le domande di contributo devono essere presentate alla Provincia competente per territorio secondo l’ubicazione del centro aziendale, utilizzando esclusivamente il modello informatizzato. 7.3 Come presentare la domanda di contributo Fasi dell’inoltro della domanda: • accedere al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it, nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL); • registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (nome utente e password). Le informazioni relative all’accesso al Modello Unico di domanda informatizzato, sono disponibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, le Province, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA); • accedere al sito www.siarl.regione.lombardia.it e compilare il modello di domanda per la misura 114; • inviare la domanda per via telematica alla Provincia competente; • il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione, che coincide con l’avvio del procedimento, e l’avvenuta recezione della domanda da parte della Provincia competente; • stampare la domanda e firmarla in originale; • entro 10 giorni continuativi successivi alle date di scadenza, previste al punto 7.1, far pervenire alla Provincia la copia cartacea della domanda e la documentazione di cui al punto successivo. È ammessa la presentazione della copia cartacea tra l’11° e il 20° giorno con riduzione parziale dell’eventuale contributo. Oltre il 20° giorno la domanda decade. 4 D.g.r. n. 7273 del 19 maggio 2008 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 49 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 7.4 Documentazione da presentare Alla copia cartacea della domanda iniziale di contributo devono essere necessariamente allegati: - “Verifica d’ingresso”; - “Protocollo di consulenza aziendale”. Il soggetto richiedente è tenuto a dichiarare, nel modello di domanda e nei relativi allegati, il possesso dei requisiti di accesso e gli elementi che permettano l’attribuzione del punteggio ai fini della costituzione della graduatoria. I dati indicati nella domanda costituiscono “dichiarazione sostitutiva di certificazione” e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Per la tipologia d’intervento B: - alla domanda di conferma non deve essere allegata alcuna documentazione; - alla domanda di aggiornamento deve essere allegato il “Protocollo di consulenza aziendale” aggiornato. 7.5 Errori non sanabili L’istruttoria non può essere svolta in mancanza dei seguenti documenti: copia firmata della domanda; “Verifica d’ingresso”; “Protocollo di consulenza aziendale”. 8. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE L’istruttoria è effettuata dalla competente struttura organizzativa della Provincia e si conclude entro 50 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della copia cartacea della domanda. La richiesta di documentazione mancante ritenuta non indispensabile all’avviamento dell’istruttoria (Parte II, punto 15.5.2 del Manuale) o di documentazione integrativa (Parte II, punto 15.5.3 del Manuale), fatta a mezzo raccomandata A/R, sospende i termini di istruttoria sopra indicati. Delucidazioni e integrazioni devono essere trasmesse entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, pena la decadenza della domanda. Il controllo è effettuato su tutte le domande presentate e prevede: - il controllo amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata; - la verifica del possesso, da parte del richiedente, dei requisiti di accesso alla misura e delle eventuali condizioni per l’attribuzione del punteggio di priorità; - la verifica dell’affidabilità5 del richiedente sulla base di quanto previsto nella Parte II, punto 15.3.1 del Manuale; - il controllo tecnico della documentazione allegata, la valutazione di congruità tra il percorso di consulenza (tipo d’intervento, durata e costi) definito nel “protocollo di consulenza aziendale”, o, nel caso di domanda di aggiornamento, nella sua variazione, e le problematiche e criticità aziendali rilevate con la “verifica d’ingresso” relativamente alle due tipologie d’intervento; - il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello informatizzato di domanda presentata a SIARL; - la redazione a SIARL, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda. 9. CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI INTERVENTI Alle domande ritenute ammissibili a finanziamento relative alla tipologia di consulenza B da realizzarsi nell’ambito di “Progetti concordati” e del “Pacchetto giovani”6, sarà assicurato il finanziamento in via prioritaria. Le altre domande ammissibili verranno suddivise in due graduatorie, in relazione alla tipologia di consulenza, attribuendo a ciascuna un punteggio che ne determina l’ordine di inserimento per la concessione dei contributi. Il finanziamento delle domande relative alla tipologia B, può essere disposto solo ad avvenuto esaurimento della graduatoria delle domande relative alla tipologia A. I punteggi sono attribuiti in funzione dei seguenti criteri: 5 L’affidabilità del richiedente è verificata in riferimento alla sua condotta nella realizzazione di altre operazioni ammesse a finanziamento nell’ambito del PSR 2000-2006 o della programmazione in corso. Il richiedente risulta inaffidabile e la domanda di aiuto deve essere istruita negativamente, quando si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni: - il richiedente, nel periodo compreso tra il 2000 e il momento della presentazione della domanda, è decaduto totalmente dal beneficio, in relazione ad operazioni di investimento cofinanziate dal FEOGA (vecchia programmazione) o FEASR; - il richiedente, avendo indebitamente percepito un contributo, a seguito della decadenza di cui al punto precedente è stato iscritto nel registro dei debitori OPR; - OPR, non potendo precedere al recupero dell’indebito tramite compensazione, ne ha richiesto la restituzione diretta; - il richiedente al momento dell’istruttoria della domanda non ha ancora restituito la somma dovuta ad OPR, né ha ottenuto la possibilità di rateizzare il debito. 6 La misura 114 insieme alle misura 121, 132, e 311, rientra nel “Pacchetto giovani” che ha come capofila la misura 112. - 50 - Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 Tipologia di consulenza A CRITERI PUNTI 7 a) Aziende agricole ricadenti in zone svantaggiate e di montagna b) Aziende agricole ricadenti in zone vulnerabili da nitrati 4 c) Imprenditori agricoli che ricevono più di 15.000 euro l’anno di pagamenti diretti (anno precedente la presentazione della domanda di contributo) 8 4 9 3 d) Aziende agricole condotte da giovani imprenditori e/o da imprenditrici donne 3 e) Aziende agricole ricadenti in zone interessate da programmi di emergenza fitosanitaria 2 Tipologia di consulenza B CRITERI PUNTI a) Aziende agricole ricadenti in zone svantaggiate e di montagna 7 4 b) Aziende agricole ricadenti in zone vulnerabili da nitrati 4 c) Imprenditori agricoli che ricevono più di 15.000 euro l’anno di pagamenti diretti (anno precedente la presentazione della domanda di contributo) 3 d) Aziende agricole con U.D.E. compresa tra 16 e 40 3 6 e) Aziende agricole condotte da giovani imprenditori e/o da imprenditrici donne f) Aziende agricole ricadenti in zone interessate da programmi di emergenza fitosanitaria 3 2 Ai fini della predisposizione delle graduatorie, al punteggio attribuito in base ai criteri di cui sopra va aggiunto il punteggio assegnato a ciascun atto o norma di condizionalità e sicurezza sul lavoro che richiede un intervento di adeguamento/miglioramento, come di seguito riportato: ATTO O NORMA PUNTI Atto A1 - Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (Articolo 3, paragrafo 1, Articolo 3 paragrafo 2, lettera b), Articolo 4, paragrafi 1, 2, 4, Articolo 5, lettere a), b) e d) 0,5 Atto A2 - Direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (Articoli 4 e 5) 3 Atto A3 - Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (Articolo 3) 3 Atto A4 - Direttiva 91/676/CEE concernente la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (Articoli 4 e 5) 3 Atto A5 - Direttiva 92/43/CEE Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Articoli 6, 13 paragrafo 1 lettera a) 2 Atto A6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (Articoli 3, 4 e 5) Atto A7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) n. 820/97 (Articoli 4 e 7) Atto A8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (Articoli 3, 4 e 5) 1 Atto B9 – Direttiva 91/414/CEE, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (articolo 3) 3 7 Ai fini dell’accertamento dell’ubicazione dell’azienda in “zone svantaggiate e di montagna” si assume come riferimento l’elenco dei comuni riportati nell’allegato 12 al PSR 2007-2013. 8 Le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola sono le aree di cui alla d.g.r. n. 8/3297 dell’11 ottobre 2006 e successive modifiche e integrazioni. 9 Per l’attribuzione del punteggio a vantaggio dei giovani imprenditori, i soggetti richiedenti devono possedere, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti: essere maggiorenni con età inferiore a 40 anni; essersi insediati in una azienda agricola in qualità di capo azienda. Nel caso di società di capitali o società di persone, la condizione di giovane imprenditore e/o imprenditrice donna deve essere posseduta dal legale rappresentante della società. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 51 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 ATTO O NORMA PUNTI Atto B10 - Direttiva 96/22/CE e successive modifiche apportate dalla direttiva 2003/74/CE del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze betaagoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/ CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE (Articolo 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7) 2 Atto B11 - Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare (Articoli 14, 15, 17 Paragrafo 1 (1), 18, 19 e 20) (1), Attuazione dell’articolo 17 paragrafo del Regolamento (CE) 178/2002: - Regolamento (CE) n. 852/2004 (articolo 4, paragrafo 1 e allegato I, parte A (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c) - Regolamento (CE) n. 853/2004 (articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) e e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1)) - Regolamento (CE) n. 183/2005 (articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6) - Regolamento (CE) n. 396/2005 (articolo 18) - Regolamento (CEE) n. 2377/90 (articoli 2, 4 e 5) 3 Atto B12 - Regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e successive modifiche e integrazioni (Articoli 7, 11, 12, 13 e 15) Atto B13 - Direttiva 85/511/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla Direttiva 2003/85/CE del Consiglio del 29 settembre 2003 relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica (Articolo 3) Atto B14 - Direttiva 92/119/CEE del Consiglio che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (Articolo 3) Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (Articolo 3) 1 Atto C16 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata) che abroga la Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Articoli 3 e 4) 3 Atto C17 – Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata) che abroga la Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Articoli 3 e 4) 3 Atto C18 – Direttiva 98/58/CEE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (Articolo 4) 3 Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO Proteggere il suolo mediante misure idonee NORMA 1: Misure per la protezione del suolo STANDARD 1.1: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche STANDARD 1.2: Copertura minima del suolo STANDARD 1.3: Mantenimento dei terrazzamenti 0,5 Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche NORMA 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo STANDARD 2.1: Gestione delle stoppie STANDARD 2.2: Avvicendamento delle colture 0,5 Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate NORMA 3: Misure per la protezione della struttura del suolo STANDARD 3.1: Uso adeguato delle macchine 0,5 Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO Assicurare un livello minimo di mantenimento ad evitare il deterioramento degli habitat NORMA 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat STANDARD 4.1: Protezione del pascolo permanente STANDARD 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli STANDARD 4.3: Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative STANDARD 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio STANDARD 4.5: Divieto di estirpazione degli olivi STANDARD 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati 1 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 52 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 ATTO O NORMA PUNTI Obiettivo 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE Proteggere le acque dall’inquinamento e dal ruscellamento e gestire l’utilizzo delle risorse idriche NORMA 5: Misure per la protezione e la gestione delle acque STANDARD 5.1 : Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione STANDARD 5.2 Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua 1 SICUREZZA SUL LAVORO: Valutazione del rischio (documentazione di applicazione d.lgs. n. 81/08) 3 d.lgs. n. 359/96 – Direttiva macchine – Adeguamento del parco macchine aziendale 3 d.P.R. n. 462/01 – Verifica impianto elettrico 1 d.m. marzo 1998 – Valutazione del rischio incendio e misure adeguamento 2 d.g.r. n. 1526 del 22 dicembre 2005 “Piano Regionale Amianto Lombardia” – censimento e rimozione/messa in sicurezza 1 A parità di punteggio, le domande sono ordinate in graduatoria sulla base dei seguenti criteri: • Tipologia di consulenza A 1. domande alle quali è stato attribuito un punteggio per il criterio “aziende agricole ricadenti in zone vulnerabili da nitrati” o in “zone interessate da programmi di emergenza fitosanitaria”; 2. aziende che devono adeguarsi alla normativa comunitaria in materia di sicurezza sul lavoro; 3. data di nascita del soggetto richiedente, attribuendo la precedenza ai richiedenti più giovani. • Tipologia di consulenza B 1. domande alle quali è stato attribuito un punteggio per il criterio “aziende agricole ricadenti in zone vulnerabili da nitrati” o in “zone interessate da programmi di emergenza fitosanitaria”; 2. aziende che attuano interventi di miglioramento delle condizioni minime di rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro; 3. domande che prevedono un pacchetto di 3 consulenze di durata complessiva triennale; 4. domande che prevedono un pacchetto di 2 consulenze di durata complessiva biennale; 5. data di nascita del soggetto richiedente, attribuendo la precedenza ai richiedenti più giovani. 10. COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELL’ISTRUTTORIA La Provincia comunica a ciascun richiedente, entro 10 giorni dalla data del verbale, l’ammissibilità o meno della domanda inviando copia del verbale e precisando le modalità di riesame. Per le domande istruite positivamente la comunicazione deve indicare: il punteggio attribuito; l’importo della spesa ammissibile a contributo; il contributo concedibile; il referente dell’istruttoria. In caso d’istruttoria con esito negativo, la Provincia ne motiva le cause. 11. RICHIESTA DI RIESAME Indipendentemente dalle possibilità di ricorso di cui alla Parte I, punto 13, del Manuale, il richiedente, entro 10 giorni di calendario dalla data di ricevimento dell’esito dell’istruttoria, può presentare all’amministrazione competente memorie scritte per riesaminare la domanda e ridefinire la sua posizione10. La Provincia ha 10 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare l’esito positivo o negativo del riesame. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l’istruttoria assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge. 12. GRADUATORIA DELLE DOMANDE Entro il 20 dicembre di ogni anno, concluse le istruttorie a SIARL delle domande, le Province predispongono le graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento, ordinate per punteggio decrescente e per le quali saranno indicati la spesa ammissibile e il contributo concedibile e trasmettono alla Direzione Generale Agricoltura il provvedimento di approvazione delle medesime. 13. SUDDIVISIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE Entro il 15 gennaio di ogni anno e comunque successivamente al ricevimento della documentazione di cui al punto precedente, la Direzione Generale Agricoltura definisce la quota di risorse disponibili da assegnare a ciascuna Provincia. 10 Ai sensi della l. 241/90 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 53 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 La Direzione Generale Agricoltura, a seguito del riparto delle risorse, approva con proprio provvedimento l’elenco delle domande ammesse a finanziamento e ne da comunicazione alle Province. A seguito di tale provvedimento, le Province predispongono in ELEPAG l’elenco delle domande ammesse a finanziamento. 14. COMUNICAZIONE ESITO FINALE Le Province, entro 10 giorni dalla comunicazione di cui al punto precedente, comunicano a chi ha presentato domanda, a mezzo raccomandata A.R., l’ammissione/non ammissione a finanziamento. 15. PROROGHE Eventuali proroghe dei tempi di erogazione del servizio indicati nel “Protocollo di consulenza aziendale”, adeguatamente motivate, devono essere chieste e autorizzate preventivamente dalla Provincia. Non possono essere concesse proroghe superiori a 30 giorni dalla data prevista per la conclusione del servizio di consulenza. La Provincia può concedere le proroghe di cui sopra, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Nel caso di mancata risposta, la proroga si considera accolta. 16. VARIANTI Eventuali varianti negli obiettivi e nei contenuti della consulenza, devono essere chieste e preventivamente autorizzate dalla Provincia. A tal fine, il beneficiario deve presentare alla Provincia una specifica domanda, utilizzando esclusivamente il modello informatizzato. Entro 10 giorni continuativi successivi alla presentazione della domanda informatizzata, pena il non accoglimento della variante, il beneficiario deve inoltrare copia cartacea della domanda corredata di una relazione tecnica, nella quale si faccia esplicito riferimento alle motivazioni che hanno portato alla modifica del percorso di consulenza inizialmente approvato, e di una versione aggiornata della “Verifica d’ingresso”e del “Protocollo di consulenza aziendale”. Per la tipologia di consulenza A si considerano varianti: una diversa modalità di applicazione delle norme obbligatorie a cui l’azienda è soggetta, intervenuta successivamente alla presentazione della domanda di contributo, a seguito di disposizioni nazionali e/o regionali in materia; l’introduzione di nuove norme obbligatorie. Per la tipologia di consulenza B, con riferimento alla parte relativa alla condizionalità, si considerano varianti entrambe le ipotesi previste per la tipologia A. Nel caso di pacchetti pluriennali di consulenze, l’adeguamento della “Verifica d’ingresso” e del “protocollo di consulenza” dovuto all’introduzione di nuove norme obbligatorie per l’impresa in questione, deve essere necessariamente inserito in una richiesta di variante o nella domanda di aggiornamento. Per la parte della tipologia di consulenza B relativa al miglioramento del rendimento complessivo delle aziende, in fase di erogazione del servizio, oltre alla possibilità di aggiornamento annuale, possono essere previste varianti in presenza di motivate necessità. La Provincia può concedere le varianti di cui sopra, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Nel caso in cui la variante riguardi una modifica del prospetto originario dei costi del servizio, se la variazione compensativa tra gli importi preventivati rientra nel campo di tolleranza del 10%, calcolato sull’importo complessivo della spesa ammessa a contributo, trascorsi 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di variante, in assenza di riscontro da parte della Provincia, la variante si intende accolta. Qualora l’importo della variante risulti superiore alla suddetta percentuale o riguarda aspetti non finanziari, il beneficiario è tenuto ad attendere l’autorizzazione da parte della Provincia che deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. 17. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO Entro 60 giorni dalla fine del servizio di consulenza (per le consulenze di 12 mesi e pluriennali entro il 28 febbraio dell’anno successivo all’erogazione del servizio), i beneficiari devono presentare alla Provincia la domanda di pagamento del saldo con la seguente documentazione: - copia delle schede aziendali debitamente compilate; - copia della verifica intermedia; - copia della verifica finale; - originali e copie di una o più fatture quietanzate emesse, per l’intero importo della spesa sostenuta, da parte dell’organismo di consulenza; - dichiarazione liberatoria dell’organismo di consulenza che ha emesso la/le fattura/e; - copia della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento da parte del beneficiario (estratto conto nel caso di pagamento a mezzo assegno o copia bonifico bancario che riporta in modo chiaro ed inequivocabile la causale del versamento). Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 54 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 La fattura finale (unica o di saldo in caso di acconto), può essere emessa solo ad avvenuta completa erogazione del servizio di consulenza. La data della/e fattura/e deve essere successiva alla data di presentazione della domanda di contributo e comunque all’avvio del servizio di consulenza. 18. ISTRUTTORIA DELLE RENDICONTAZIONI Entro 45 giorni dal ricevimento della domanda di pagamento del saldo, la Provincia provvede alla verifica documentale che si conclude con la redazione di un verbale. La verifica documentale, effettuata su tutte le rendicontazioni, prevede il controllo della completezza e della validità della documentazione presentata e la verifica della conformità dell’attività di consulenza svolta rispetto a quella prevista dal “Protocollo di consulenza” approvato e il raggiungimento degli obiettivi operativi e di risultato. Gli originali delle fatture verranno restituiti al beneficiario previa visione ed annullo con timbro attestante la concessione del contributo. La richiesta di eventuale documentazione integrativa, fatta tramite raccomandata A.R., sospende i termini di istruttoria sopra indicati. Delucidazioni e integrazioni, eventualmente richieste, devono essere fornite entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Il contributo viene erogato ad avvenuto accertamento finale positivo del servizio di consulenza prestato e delle relative rendicontazioni economiche. Se, a seguito dell’esame della rendicontazione, il contributo richiesto, che non può essere superiore a quello stabilito con l’atto di concessione, supera il contributo erogabile di oltre il 3%, all’importo erogabile si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi (Parte II, punto 21.6.1 del Manuale). 19. CONTROLLI IN LOCO Le Province effettuano il controllo in loco su un campione di domande corrispondenti almeno al 5% della spesa pubblica ammessa a finanziamento ogni anno. Il campione dei beneficiari da sottoporre al controllo viene individuato dall’O.P.R. secondo le modalità previste dal Manuale. Il controllo è effettuato dai funzionari incaricati nel rispetto di quanto previsto nella Parte II. Punto 19 del Manuale. Il controllo in loco deve essere effettuato a conclusione del servizio di consulenza aziendale e prima dell’erogazione del saldo del contributo. Nel controllo in loco si verifica: per la tipologia di consulenza A: • che sia stata predisposta e conservata presso la sede del beneficiario la documentazione prevista (scheda aziendale); • il rispetto degli atti o delle norme di condizionalità e/o di sicurezza sul lavoro oggetto del servizio di consulenza; • le dichiarazioni riguardanti informazioni ed elementi inseriti nella domanda di contributo relativi a stati di fatto che la normativa vigente prevede vengano autocertificati o dichiarati, sotto la responsabilità del richiedente, in quanto a sua conoscenza diretta. per la tipologia di consulenza B: • che sia stata predisposta e conservata presso la sede del beneficiario la documentazione prevista (scheda aziendale); • il rispetto degli atti o delle norme di condizionalità e/o sicurezza sul lavoro oggetto del servizio di consulenza per i quali è stato realizzato un intervento di adeguamento; • il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento nel rispetto degli atti o delle norme di condizionalità e/o di sicurezza sul lavoro oggetto del servizio di consulenza; • le dichiarazioni riguardanti informazioni ed elementi inseriti nella domanda di contributo relativi a stati di fatto che la normativa vigente prevede vengano autocertificati o dichiarati, sotto la responsabilità del richiedente, in quanto a sua conoscenza diretta. L’esito del controllo viene formalizzato redigendo apposito verbale. 20. COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO Le Province entro 10 giorni dal termine dell’istruttoria, comunicano ai titolari delle domande, a mezzo raccomandata A.R., l’erogazione/non erogazione del contributo. 21. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE DALLE PROVINCE ALL’OPR La Provincia, conclusa la verifica documentale della rendicontazione del servizio di consulenza finanziato, invia all’Organismo Pagatore Regionale, con cadenza mensile, gli elenchi con le proposte di liquidazione. Al fine di garantire il pagamento degli elenchi di liquidazione entro il 31 dicembre di ogni anno, il termine ultimo per l’invio degli stessi è il 31 ottobre in formato elettronico ed il 15 novembre in formato cartaceo, secondo quanto previsto nella Parte I, punto 9 del Manuale. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 55 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 22. LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI Le fasi procedurali relative alla liquidazione dei contributi da parte dell’Organismo Pagatore Regionale, sono definite nella Parte I, punto 9 del Manuale. 23. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI Il recesso o rinuncia anticipata, parziale o totale, dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno con le modalità e con le conseguenze previste nella Parte I, punto 12 del Manuale. In particolare il recesso parziale dagli impegni assunti in assenza di cause di forza maggiore, è ammissibile fino al 70% del contributo concesso sulla singola misura. Oltre tale percentuale di riduzione, il recesso diviene automaticamente totale. In caso di cessione totale o parziale dell’azienda ad altro soggetto (per vendita parziale o totale dell’azienda, affitto parziale o totale, ecc.), chi subentra nella proprietà o conduzione dell’azienda può assumere l’impegno del cedente per la parte residua nel rispetto delle condizioni previste nella Parte I, punto 12.4 del Manuale. 24. IMPEGNI Tipologia di consulenza A. – Condizionalità e sicurezza sul lavoro Impegni essenziali Il mancato rispetto di uno degli impegni essenziali di seguito riportati, comporta la decadenza totale della domanda e del relativo contributo: • consentire il regolare svolgimento del controllo in loco; • rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle quote latte • realizzazione del servizio di consulenza in modo conforme rispetto alle finalità della misura e al “Protocollo di consulenza aziendale” approvato, fatte salve eventuali varianti concesse; • consegnare a rendicontazione la “Verifica finale” di cui al precedente punto 6; • consegnare a rendicontazione la “Scheda aziendale” di cui al precedente punto 6; • rispettare, a conclusione del servizio di consulenza, le norme comunitarie obbligatorie in materia di condizionalità e sicurezza sul lavoro oggetto del servizio di consulenza; • inviare la domanda di pagamento del saldo e la documentazione necessaria per la liquidazione entro 20 giorni successivi alla data di scadenza prevista per la presentazione delle medesime; • inviare l’eventuale documentazione integrativa alla domanda di pagamento del saldo, entro 20 giorni successivi alla data di scadenza prevista per la presentazione della medesima. Impegni accessori Il mancato rispetto degli impegni accessori di seguito riportati comporta la decadenza parziale del contributo: • inviare la copia cartacea della domanda informatizzata e la relativa documentazione con un ritardo compreso tra l’11° ed il 20° giorno continuativo successivo ai termini di presentazione di cui al precedente punto 7.3; • rispettare i tempi indicati al precedente punto 17 per la presentazione della domanda di pagamento del saldo e della relativa documentazione; • rispettare i tempi indicati al precedente punto 18 per la presentazione della documentazione integrativa alla domanda di pagamento del saldo; • presentare richiesta di variante ammissibile prima della realizzazione della stessa. Tipologia di consulenza B. – Condizionalità, sicurezza sul lavoro e miglioramento del rendimento complessivo delle aziende agricole e forestali Impegni essenziali Il mancato rispetto di uno degli impegni essenziali di seguito riportati, comporta la decadenza totale della domanda e del relativo contributo: • consentire il regolare svolgimento del controllo in loco; • rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle quote latte; • realizzazione del servizio di consulenza in modo conforme rispetto alle finalità della misura e al “Protocollo di consulenza aziendale” approvato, fatte salve eventuali varianti concesse; • consegnare a rendicontazione la “Verifica finale” di cui al precedente punto 6; • consegnare a rendicontazione la “Scheda Aziendale” di cui al precedente punto 6; • rispettare a conclusione del servizio di consulenza le norme comunitarie obbligatorie in materia di condizionalità e sicurezza sul lavoro che sono stati oggetto di un intervento di adeguamento; • raggiungere gli obiettivi di miglioramento del rispetto degli atti e/o delle norme di condizionalità e/o di sicurezza sul lavoro oggetto del servizio di consulenza; Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia • • • - 56 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 per la parte di consulenza relativa al miglioramento del rendimento complessivo dell’azienda, raggiungere, a conclusione del servizio, almeno il 70% degli obiettivi operativi e di risultato definiti nel “Protocollo di consulenza aziendale”; inviare la domanda di pagamento del saldo e la documentazione necessaria per la liquidazione entro 20 giorni successivi alla data di scadenza prevista per la presentazione delle medesime; inviare l’eventuale documentazione integrativa alla richiesta domanda di pagamento del saldo, entro 20 giorni successivi alla data di scadenza prevista per la presentazione della medesima. Impegni accessori Il mancato rispetto degli impegni accessori di seguito riportati comporta la decadenza parziale del contributo: • inviare la copia cartacea della domanda informatizzata e la relativa documentazione con un ritardo compreso tra l’11° ed il 20° giorno continuativo successivo ai termini di presentazione di cui al precedente punto 7.3; • rispettare i tempi indicati al precedente punto 17 per la presentazione della domanda di pagamento del saldo e della relativa documentazione; • rispettare i tempi indicati al precedente punto 18 per la presentazione della documentazione integrativa alla domanda di pagamento del saldo; • presentare richiesta di variante ammissibile prima della realizzazione della stessa. 25. REVOCHE Nel caso in cui a seguito di un controllo si accertino delle irregolarità che comportino la decadenza parziale o totale del contributo concesso, la Provincia deve comunicare al beneficiario, a mezzo raccomandata con A.R., l’avvio del procedimento di decadenza con allegata copia del verbale di controllo, se necessario, avviare le procedure per il recupero delle somme indebitamente erogate, con le modalità indicate nella Parte I. punti 10 e 11 del Manuale. 26. RICORSO AMMINISTRATIVO E TUTELA GIURISDIZIONALE Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall’Organismo Pagatore Regionale e dalle Amministrazioni competenti, è data facoltà all’interessato di tutelarsi secondo le modalità di seguito indicate: a) Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda. L’interessato può proporre azione entro 60 giorni avanti al Giudice Amministrativo competente per territorio (TAR) ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza. b) Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo. L’interessato può proporre azione avanti al Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile. 27. SANZIONI L’applicazione di sanzioni amministrative ai sensi della l. 898/86 avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nella Parte IV del Manuale. 28. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Al fine di esplicitare l’obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Regolamento CE n. 1995/2006 del Consiglio) l’Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l’elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI). Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del documento “Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali” approvate con d.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni, pubblicate sul BURL n. 46 – 4° s.s. – del 20 novembre 2009 e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013. - 57 - Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 PSR 2007-2013 – Misura 114 “Ricorso ai servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali” Tipologie di consulenza A e B per la parte riguardante la “Condizionalità e sicurezza sul lavoro” MODELLO A1 – VERIFICA D’INGRESSO E CHECK LIST INIZIALE CUAA (codice fiscale) _____________________________ Partita IVA_________________________________________ Ragione sociale ___________________________________________________________________________________ Domicilio o sede legale: Indirizzo e numero civico ___________________________________________________ Tel. ______ ___________ Comune _______________________________________ C.A.P. __________ Prov. _______ Indirizzo posta elettronica __________________________________________________ Ubicazione azienda (solo se diversa da domicilio o sede legale) Indirizzo e numero civico ___________________________________________________ Tel. __________________ Comune _______________________________________ C.A.P. __________ Prov. _______ ID. DOMANDA (MIS. 114) _____________________ ORGANISMO DI CONSULENZA ____________________________________________ Sede legale _____________________________________________________________ Informazioni preliminari ad uso esclusivo del consulente Documenti aziendali che il consulente ha consultato copia domanda PAC planimetrie riferimenti catastali Documentazione informativa sulla condizionalità già a disposizione dell’imprenditore documentazione comunitaria altro specificare _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ - 58 - Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 P.S.R. 2007-2013 – Misura 114 Tipologie di consulenza A e B – parte “Condizionalità e sicurezza sul lavoro” MODELLO A1 – PROFILO AZIENDALE N. DOMANDA MIS. 114 Organismo di consulenza segnalare con un X il tipo di superfici che caratterizzano il profilo aziendale Superficie Seminativi utilizzati o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali su terreni declivi che presentano incisioni erosive diffuse (rigagnoli) Tutte le superfici agricole Superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali che presentano incisioni erosive diffuse (rigagnoli) Tutte le superfici agricole utilizzate per la produzione che presentano incisioni erosive diffuse (rigagnoli) Tutte le superfici agricole terrazzate Seminativi utilizzati o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali Seminativi utilizzati o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali Tutte le superfici agricole Superfici a pascolo permanente Tutte le superfici agricole non ordinariamente coltivate e gestite, esclusi gli oliveti, i vigneti ei pascoli permanenti N. Standard e impegni 1.1 a) BCAA – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche 1.1 b) e c) BCAA – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche 1.2 a) BCAA – Coperture minima del suolo 1.2 b) BCAA – Coperture minima del suolo 1.3 BCAA – Mantenimento dei terrazzamenti 2.1 BCAA – Gestione delle stoppie 2.2 BCAA – Avvicendamento delle colture 3.1 4.1 BCAA – Uso adeguato delle macchine BCAA - Protezione del pascolo permanente 4.2 BCAA - Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli Oliveti 4.3 a) Vigneti come individuati dall’art. 75 del Reg. CE n. 555/08 4.3 b) Tutte le superfici agricole 4.4 a) Tutte le superfici agricole in SIC senza piano di gestione Tutte le superfici agricole Superfici a pascolo permanente Tutte le superfici agricole In corso di applicazione Azienda/superficie Aziende con terreni in Zona di Protezione Speciale – ZPS (Dir. 79/409/CEE) Descrizione standard 4.4 b) 4.5 4.6 5.1 5.2 N. CGO BCAA – Mantenimento oliveti e vigneti in buone condizioni vegetative BCAA – Mantenimento oliveti e vigneti in buone condizioni vegetative BCAA - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio BCAA - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio BCAA – Divieto di estirpazione degli ulivi BCAA – Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati BCAA – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione BCAA – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua Descrizione A1 Conservazione degli uccelli selvatici Tutte le aziende A2 Protezione acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose Aziende con terreni soggetti a spandimento di fanghi di depurazione A3 Utilizzazione fanghi di depurazione in agricoltura - 59 - Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 Aziende con terreni in zone vulnerabili ai nitrati Aziende con terreni in SIC o ZPS (Dir. 92/43/CEE) Aziende con suini A6 Aziende con bovini A7 Aziende con ovicaprini Aziende che usano prodotti fitosanitari A8 B9 Aziende zootecniche B10 Aziende che producono alimenti e/o mangimi B11 Aziende con allevamento B12 Aziende con ruminanti bovini, bufalini, ovini, caprini e suini B13 Aziende con animali B14 Aziende con ovicaprini Aziende con bovini di età inferiore ai 6 mesi Aziende con suini Aziende con animali B15 Lotta contro alcune malattie degli animali e misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini Lotta ed eradicazione della febbre catarrale degli ovini C16 Norme minime per al protezione dei vitelli C17 C18 Norme minime per al protezione dei suini Norme per la protezione degli animali negli allevamenti A4 A5 Protezione acque da inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche Identificazione e registrazione dei suini Identificazione e registrazione dei bovini e etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine Identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini Immissione in commercio di prodotti fitosanitari Divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e beta-agoniste nelle produzioni animali Principi e requisiti generali della legislazione alimentare e procedure nel campo della sicurezza alimentare Prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi Lotta contro l'afta epizootica SICUREZZA SUL LAVORO Aziende con lavoratori dipendenti, assimilati o stagionali. Le aziende anche senza dipendenti limitatamente d.lgs. 81/08 alle voci 4.2, 4.3 e 5.2.1 della check list sicurezza sul lavoro Aziende con dipendenti o assimilati. d.lgs. Le aziende senza dipendenti limitatamente alla 359/96 voce 5.3.2 della check list sicurezza sul lavoro Aziende con dipendenti o assimilati limitatamente d.P.R. alla voce 5.3.1 della check list sicurezza sul lavoro 462/01 Aziende con dipendenti o assimilati Tutte le aziende Valutazione del rischio Direttiva macchine – Adeguamento del parco macchine aziendale Verifica impianto elettrico Valutazione del rischio incendio e misure adeguamento “Piano Regionale Amianto Lombardia” – d.g.r. 1526 Censimento e rimozione/messa in sicurezza d.m. 03/98 Legenda: BCAA CGO = Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali = Criteri di Gestione Obbligatori documenti = documentazione da verificate C: conformità NC: non conformità IA: intervento di adeguamento IM: intervento di miglioramento NOTA: La verifica d’ingresso comprende: • La sezione introduttiva (dati aziendali, rilevazione documentazione, profilo aziendale) • Il prospetto riepilogativo della verifica d’ingresso Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 60 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 P.S.R. 2007-2013 – Misura 114 Tipologie di consulenza A e B – parte “Condizionalità e sicurezza sul lavoro” MODELLO A1 – VERIFICA D’INGRESSO N. DOMANDA MIS. 114 Esito (2) Rif. Norma/atto (1) NC C Organismo di consulenza Problematiche e criticità rilevate Cognome e nome del richiedente Cognome e nome dell’operatore dello staff tecnico Cognome e nome dell’operatore dello staff tecnico DATA _____/______/_________ Intervento di adeguamento/miglioramento concordato Tempi previsti (3) Data riesame Firma Firma Firma Timbro Organismo di consulenza LEGENDA Le righe a disposizione per la descrizione sono puramente indicative, occorre quindi compilare per ogni visita il numero di spazi necessari alla completa descrizione delle azioni verificate (1) (2) (3) Indicare tutti gli atti /norme della condizionalità e sicurezza sul lavoro oggetto di verifica NC = situazione di NON CONFORMITÀ che necessita di un intervento di adeguamento C = situazione di CONFORMITÀ che necessita di un intervento di miglioramento Indicare i tempi previsti dal consulente per concludere l’intervento di adeguamento/miglioramento proposto - 61 - Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 PSR 2007-2013 – Misura 114 “Ricorso ai servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali” Tipologia d’intervento A – Condizionalità e sicurezza sul lavoro MODELLO A2 – PROTOCOLLO DI CONSULENZA AZIENDALE Gli elementi minimi che devono essere presenti nel “Protocollo di consulenza aziendale” vengono di seguito riportati sotto forma di schema da completarsi in ogni sua parte. Il presente documento rappresenta un contratto tra due parti e pertanto il testo dovrà permettere la chiara identificazione delle generalità dei contraenti ed esplicitare nel dettaglio i termini dell’accordo. Si precisa che la Regione Lombardia e le Province non esprimono alcuna valutazione sugli effetti di tale contratto e non possono essere chiamate in causa quali possibili arbitri di eventuali controversie tra le parti. Punto 1) Dati identificativi del Soggetto erogatore del servizio di consulenza Denominazione Ragione sociale Indirizzo e n. civico sede legale n. Telefono Comune n. Fax CAP E-mail Nome e cognome del coordinatore dello staff tecnico Punto 2) Dati identificativi dell’azienda Ragione sociale Indirizzo e n. civico sede legale n. Telefono C.U.A.A. Comune n. Fax CAP E-mail n. C.C.I.A.A. e relativa Camera di Commercio Nome e Cognome del titolare o legale rappresentante Luogo di nascita Data di nascita Punto 3) Domanda misura 114 n. domanda a SIARL Data domanda Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 62 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 Punto 4) Problematiche e proposte di soluzione Elencare le problematiche emerse nella verifica d’ingresso che saranno oggetto di consulenza nell’ambito del presente protocollo e indicare a fianco la o le soluzioni tecniche individuate per risolverle. Rif. (1) Norma/atto N.C. PROBLEMATICA Rilevata INTERVENTO DI ADEGUAMENTO INDIVIDUATO (2) LEGENDA Le righe a disposizione per la descrizione sono puramente indicative, occorre quindi utilizzare il numero di spazi necessari per completare le norme e gli atti oggetto dell’azione di consulenza (1) Indicare tutti gli atti /norme della condizionalità e sicurezza sul lavoro non conformi oggetto di adeguamento (2) Scrivere un breve testo che renda chiari gli aspetti tecnici ed economici della o delle soluzioni individuate (spesso una problematica si risolve con una serie di interventi risolutivi coordinati tra loro) Punto 5) Obiettivi e risultati Rif. (1) Norma/ atto N.C. Obiettivo operativo (2) Descrizione delle azioni (3) Epoca di svolgimento delle azioni Risultato atteso (4) Nome e cognome dell’operatore dello staff tecnico LEGENDA Le righe a disposizione per la descrizione sono puramente indicative, occorre quindi utilizzare il numero di spazi necessari per completare le norme e gli atti oggetto dell’azione di consulenza (1) (2) (3) (4) Indicare tutti gli atti /norme della condizionalità e sicurezza sul lavoro non conformi oggetto di adeguamento Per obiettivo operativo si definisce la pratica, il comportamento, il processo tecnico che si intende attuare per il superamento della norma/atto NON CONFORME. Le azioni sono gli interventi che gli operatori dello staff tecnico realizzano per favorire l’attuazione delle pratiche, dei comportamenti e dei processi tecnici indicati negli obiettivi operativi. Conformità alle norme/atti oggetto di intervento di adeguamento Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 63 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 Punto 6) Impegni derivanti dal protocollo di consulenza a) b) c) d) Il soggetto erogatore del servizio di consulenza si impegna ad erogare le prestazioni di consulenza aziendale sopra indicate; l’utente si impegna a mettere a disposizione del personale del soggetto erogatore del servizio di consulenza tutte le informazioni necessarie per definire compiutamente ogni aspetto della gestione del rapporto e consentire l’erogazione delle prestazioni di consulenza aziendale nei tempi e con le modalità previste; il costo dell’erogazione del servizio di consulenza aziendale descritto nel presente protocollo, viene stabilito in Euro …. (indicare l’importo); la fattura sarà emessa dal soggetto erogatore del servizio di consulenza entro … (indicare numero di giorni dalla conclusione del servizio); la data, la tipologia e il contenuto delle prestazioni di consulenza aziendale erogate a favore dell’utente saranno registrate nella “Scheda aziendale”, di cui all’allegato modello A5 del bando della misura 114, che sarà sottoscritta, in occasione di ogni prestazione, dall’operatore/i dello staff tecnico del soggetto erogatore del servizio di consulenza e dall’utente. Punto 7) Consenso ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03 (il soggetto erogatore del servizio di consulenza deve consegnare all’utente copia dell’informativa riguardante il trattamento dei dati). Punto 8) In caso di controversie il Foro competente sarà quello di ……………. Punto 9) L’esecutività del presente protocollo è subordinata al finanziamento della domanda di contributo sulla misura 114 del P.S.R. 2007-2013 e/o a conferma successiva del titolare o legale rappresentante dell’azienda a seguito dell’esito dell’istruttoria della domanda. Data di sottoscrizione ………………… Firma dell’operatore/i dello staff tecnico preposto/i all’erogazione del servizio di consulenza aziendale …………………………………………………………………………….. Firma del legale rappresentante del soggetto erogatore del servizio di consulenza o suo delegato ………………………………………. Firma del titolare o rappresentante legale dell’azienda ……………………………………. Timbro Organismo di consulenza - 64 - Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 PSR 2007-2013 – Misura 114 Tipologie di consulenza A e B – parte “Condizionalità e sicurezza sul lavoro” MODELLO A3 – VERIFICA INTERMEDIA N. DOMANDA MIS. 114 Rif. Norma/atto (1) Verifica degli interventi o delle modifiche avvenute Organismo di consulenza Esito (2) C Cognome e nome del richiedente Cognome e nome dell’operatore dello staff tecnico Cognome e nome dell’operatore dello staff tecnico DATA _____/______/_________ NC Ulteriori interventi di adeguamento/ miglioramento Tempi previsti (3) Data riesame Firma Firma Firma Timbro Organismo di consulenza LEGENDA Le righe a disposizione per la descrizione sono puramente indicative, occorre quindi utilizzare il numero di spazi necessari per completare le norme e gli atti oggetto dell’azione di consulenza (1) (2) (3) Indicare tutti gli atti /norme della condizionalità e sicurezza sul lavoro oggetto di adeguamento/miglioramento C = situazione di CONFORMITÀ che necessita/non necessita di ulteriore intervento di miglioramento NC = situazione di NON CONFORMITÀ che necessita di ulteriore intervento di adeguamento Indicare i tempi previsti dal consulente per concludere l’intervento di adeguamento/miglioramento proposto - 65 - Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 PSR 2007-2013 - Misura 114 Tipologie di consulenza A e B – parte “Condizionalità e sicurezza sul lavoro” MODELLO A.4 – VERIFICA FINALE N. DOMANDA MIS. 114 Rif. Norma/atto (1) Organismo di consulenza Interventi di adeguamento/miglioramento realizzati e risultati conseguiti Cognome e nome del richiedente Cognome e nome dell’operatore dello staff tecnico Cognome e nome dell’operatore dello staff tecnico DATA _____/______/_________ Esito (2) C NC Firma Firma Firma Timbro Organismo di consulenza LEGENDA Le righe a disposizione per la descrizione sono puramente indicative, occorre quindi utilizzare il numero di spazi necessari per completare le norme egli atti che sono stati oggetto dell’azione di consulenza (1) (2) Indicare tutti gli atti /norme della condizionalità oggetto di adeguamento/miglioramento C = situazione di CONFORMITÀ NC = situazione di NON CONFORMITÀ - 66 - Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 PSR 2007-2013 – Misura 114 Tipologie di consulenza A e B – parte “Condizionalità e sicurezza sul lavoro” MODELLO A.5 – SCHEDA AZIENDALE Prestazione n. Rif. Norma/atto (1) data _______/__________/_____________ Tipologia prestazione (2) CP (2) CGR (3) Problematiche affrontate Indicazioni tecniche fornite doc. inf. (4) Cognome e nome del beneficiario Cognome e nome dell’operatore dello staff tecnico Cognome e nome dell’operatore dello staff tecnico DATA _____/______/_________ Firma Firma Firma Timbro Organismo di consulenza LEGENDA Le righe a disposizione per la descrizione sono puramente indicative, occorre quindi compilare per ogni visita il numero di spazi necessari alla completa descrizione delle azioni verificate (1) (2) (3) (4) Indicare tutti gli atti /norme della condizionalità oggetto di adeguamento/miglioramento C P = contatti personali C G R = contatti in gruppo ristretto doc. inf. = consegna documenti informativi - 67 - Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 PSR 2007-2013 – Misura 114 Tipologia di consulenza B) per la parte riguardante il “Miglioramento del rendimento complessivo delle aziende agricole e forestali” MODELLO B1 – VERIFICA D’INGRESSO 1. DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA AGRICOLA Ragione sociale Indirizzo e n. civico sede legale N. Telefono C.U.A.A. Comune N. Fax CAP E-mail N. C.C.I.A.A. e relativa Camera di Commercio Nome e Cognome del titolare o legale rappresentante Luogo di nascita 2. Data di nascita DATI IDENTIFICATIVI DELL’ORGANISMO DI CONSULENZA Denominazione Ragione sociale Indirizzo e n. civico sede legale N. Telefono Comune N. Fax Nome e cognome del coordinatore dello staff tecnico CAP E-mail Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 68 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 3. BREVE DESCRIZIONE DELL’IMPRESA AGRICOLA SOTTO L’ASPETTO STRUTTURALE E PRODUTTIVO _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ 4. VALUTAZIONE INIZIALE DELLA SITUAZIONE AZIENDALE Problematiche e criticità rilevate in riferimento a: a. Aspetti tecnico-economici e gestionali _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ b. Aspetti professionali e organizzativi e propensione alla formazione e innovazione _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ c. Situazione del contesto in cui opera l’impresa (territoriale, socio-economico, normativo, ecc.) _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ 5. AMBITI DI INTERVENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA Gestionali, finanziari ed economici Indirizzi di marketing e assistenza volta a migliorare la collocazione del prodotto sul mercato Sviluppo di integrazioni orizzontali (cooperazione e associazionismo) e verticali (contratti di coltivazione) Trasformazione dei prodotti Introduzione di tecniche innovative di produzione Risparmio energetico e produzione di energia in azienda Integrazioni di reddito da produzioni di beni e servizi non agricoli Applicazione di nuove normative Introduzione di sistemi di qualità definiti da regolamenti comunitari e da disposizioni nazionali Cognome e nome del richiedente Cognome e nome dell’operatore dello staff tecnico Cognome e nome dell’operatore dello staff tecnico DATA ______/_______/_________ Timbro Organismo di consulenza Firma Firma Firma - 69 - Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 PSR 2007-2013 – Misura 114 Tipologia d’intervento B) – Condizionalità, sicurezza sul lavoro e miglioramento del rendimento complessivo delle aziende agricole e forestali MODELLO B2 – PROTOCOLLO DI CONSULENZA AZIENDALE Gli elementi minimi che devono essere presenti nel “Protocollo di consulenza aziendale” vengono a seguito riportati sotto forma di schema da completarsi in ogni sua parte. Il presente documento rappresenta un contratto tra due parti e pertanto il testo dovrà permettere la chiara identificazione delle generalità dei contraenti ed esplicitare nel dettaglio i termini dell’accordo. Si precisa che la Regione Lombardia e le Province non esprimono alcuna valutazione sugli effetti di tale contratto e non possono essere chiamate in causa quali possibili arbitri di eventuali controversie tra le parti. Punto 1) Dati identificativi del Soggetto erogatore del servizio di consulenza Denominazione Ragione sociale Indirizzo e n. civico sede legale N. Telefono Comune N. Fax CAP E-mail Nome e cognome del coordinatore dello staff tecnico Punto 2) Dati identificativi dell’azienda Ragione sociale Indirizzo e n. civico sede legale N. Telefono Comune N. Fax C.U.A.A. CAP E-mail N. C.C.I.A.A. e relativa Camera di Commercio Nome e Cognome del titolare o legale rappresentante Luogo di nascita Data di nascita Punto 3) Domanda misura 114 n. domanda a SIARL Data domanda - 70 - Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 PARTE I – Condizionalità e sicurezza sul lavoro Punto 1) Problematiche e proposte di soluzione Elencare le problematiche emerse nella verifica d’ingresso che saranno oggetto di consulenza nell’ambito del presente protocollo e indicare a fianco la o le soluzioni tecniche individuate per risolverle. Rif. (1) Norma/atto PROBLEMATICA RILEVATA INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO INDIVIDUATO (2) LEGENDA Le righe a disposizione per la descrizione sono puramente indicative, occorre quindi compilare per ogni visita il numero di spazi necessari alla completa descrizione delle azioni verificate (1) (2) Indicare tutti gli atti /norme della condizionalità e sicurezza sul lavoro oggetto di intervento di adeguamento/miglioramento Scrivere un breve testo che renda chiari gli aspetti tecnici ed economici della o delle soluzioni individuate (spesso una problematica si risolve con una serie di interventi risolutivi coordinati tra loro) Punto 2) Obiettivi e risultati Rif. (1) Norma/ atto Obiettivo operativo (2) Descrizione delle azioni (3) Epoca di Nome e cognome Risultato atteso svolgimento dell’operatore dello (4) delle azioni staff tecnico LEGENDA Le righe a disposizione per la descrizione sono puramente indicative, occorre quindi compilare per ogni visita il numero di spazi necessari alla completa descrizione delle azioni verificate (1) (2) (3) (4) Indicare tutti gli atti/norme della condizionalità e sicurezza sul lavoro oggetto di intervento di adeguamento/miglioramento Per obiettivo operativo si definisce la pratica, il comportamento, il processo tecnico che si intende attuare per l’adeguamento/miglioramento del rispetto della norma/atto. Le azioni sono gli interventi che gli operatori dello staff tecnico realizzano per favorire l’attuazione delle pratiche, dei comportamenti e dei processi tecnici indicati negli obiettivi operativi. Adeguamento/miglioramento del rispetto delle norme/atti oggetto di intervento di consulenza Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 71 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 PARTE II – Miglioramento del rendimento complessivo delle aziende agricole e forestali Punto 1) Problematiche e proposte di soluzione. Elencare le problematiche emerse nella verifica d’ingresso (modello B1) che saranno oggetto di consulenza nell’ambito del presente protocollo e indicare a fianco la o le soluzioni tecniche e/o gestionali e/o organizzative individuate per risolverle. PROBLEMATICA Rilevata INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO INDIVIDUATI (1) LEGENDA Le righe a disposizione per la descrizione sono puramente indicative, occorre quindi compilare per ogni visita il numero di spazi necessari alla completa descrizione delle azioni verificate (1) Scrivere un breve testo che renda chiari gli aspetti tecnici ed economici della o delle soluzioni individuate (spesso una problematica si risolve con una serie di interventi risolutivi coordinati tra loro) Punto 2) Progettazione delle azioni di consulenza (replicare n. di queste schede in base al numero di problematiche che si intende affrontare) Problematica: _____________________________________________________________________________________ Intervento di miglioramento individuato: _______________________________________________________________ Obiettivo/i operativo/i 1 Descrizione delle 2 Azioni Esempio: prova dimostrativa di raccolta meccanica Contenuti e metodi Verifica dell’utilizzo della macchina per la raccolta ….. in zona….. su coltivazione di ….. con gruppo di 10 imprenditori Epoca Materiali e strumentazioni Risorse umane (giornate/uomo) Seconda metà Campo dimostrativo xyz 2 giornate/uomo luglio 1 Ciascun intervento di miglioramento potrà prevedere il raggiungimento di uno o più obiettivi operativi; per obiettivo operativo si intende la pratica, il comportamento, la struttura, il processo tecnico che si vuole modificare all’interno dell’impresa, della sua organizzazione e dei suoi processi produttivi; descrivere in termini operativi quali cambiamenti ci si attende (ad esempio: passaggio dalla lotta fitopatologia a calendario a quella integrata; modifica della forma di allevamento del vigneto o frutteto da….. a…..; ammodernamento della sala di mungitura mediante………..; utilizzo della raccolta meccanica mediante…… ecc.). 2 Le azioni sono le attività che l’operatore o gli operatori dello staff tecnico realizzano per favorire l’acquisizione dei nuovi processi o delle nuove tecniche o della nuova organizzazione indicata dal o dagli obiettivi operativi. Tali attività possono avere diverse finalità: mostrare agli imprenditori la bontà di una soluzione (prove dimostrative, visite guidate), fornire agli imprenditori informazioni “esperte” sui risultati delle innovazioni (derivanti da convegni, viaggi studio, incontri con esperti), fornire nuove capacità tecniche (prove in campo, esercitazioni su campi sperimentali), verificare presso l’impresa le modalità con le quali viene applicata una nuova tecnica o una nuova organizzazione (visita aziendale), rispondere ad eventuali quesiti degli imprenditori (giornate di sportello) ecc. È importante prevedere una serie di interventi coordinati scegliendo quelli più adeguati alle finalità che ci si prefigge, si consiglia di realizzare interventi con gruppi di imprenditori. - 72 - Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 PARTE II – Miglioramento del rendimento complessivo delle aziende agricole e forestali Punto 3) Risultati attesi Stimare il grado di realizzazione delle azioni e di raggiungimento degli obiettivi operativi mediante indicatori sintetici Indicatori di realizzazione Obiettivi operativi Punto 4) (n. visite aziendali, effettuazione prova dimostrativa ecc.) Indicatori di risultato Modifiche ai procedimenti (riduzione utilizzo fitofarmaci, modifica tecnica di lavorazione, acquisto nuova macchina ecc.) (passaggio da lotta a calendario a lotta integrata, introduzione coltivazione biologica ecc.) Modifiche ai comportamenti (avvio della tenuta contabile, utilizzo quaderno di campagna ecc.) Quadro riassuntivo dell’intervento di consulenza Calendario OBIETTIVI OPERATIVI da OPERATORI DELLO STAFF TECNICO IMPIEGATI a Cognome e nome Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 73 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 PARTE III Punto 1) e) a) b) a. b. c) d) Impegni derivanti dal protocollo di consulenza Il soggetto erogatore del servizio di consulenza si impegna ad erogare le prestazioni di consulenza aziendale sopra indicate nel periodo dal…………………..al…………………….; l’utente si impegna a mettere a disposizione del personale del soggetto erogatore del servizio di consulenza tutte le informazioni necessarie per definire compiutamente ogni aspetto della gestione del rapporto e consentire l’erogazione delle prestazioni di consulenza aziendale nei tempi e con le modalità previste; il costo dell’erogazione del servizio di consulenza aziendale descritto nel presente protocollo, viene stabilito in complessivi Euro ………., di cui: €………………per la consulenza sulla condizionalità e sicurezza sul lavoro; €………………per la consulenza sul miglioramento del rendimento complessivo delle aziende agricole e forestali la fattura sarà emessa dal soggetto erogatore del servizio di consulenza entro … (indicare numero di giorni dalla conclusione del servizio); la data, la tipologia e il contenuto delle prestazioni di consulenza aziendale erogate a favore dell’utente saranno registrate nella “Scheda aziendale”, di cui all’allegato modello B5 del bando della misura 114, che sarà sottoscritta, in occasione di ogni prestazione, dall’operatori/i del soggetto erogatore del servizio di consulenza e dall’utente. Punto 2) Consenso ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03 (il soggetto erogatore del servizio di consulenza deve consegnare all’utente copia dell’informativa riguardante il trattamento dei dati). Punto 3) In caso di controversie il Foro competente sarà quello di ……………. Punto 4) L’esecutività del presente protocollo è subordinata al finanziamento della domanda di contributo sulla misura 114 del P.S.R. 2007-2013 e/o a conferma successiva del titolare o legale rappresentante dell’azienda a seguito dell’esito dell’istruttoria della domanda. Data di sottoscrizione ………………… Firma dell’operatore/i delle staff tecnico preposto/i all’erogazione del servizio di consulenza aziendale …………………………………………………………………………….. Firma del legale rappresentante del soggetto erogatore del servizio di consulenza o suo delegato ………………………………………………………………………………………………………. Firma del titolare o rappresentante legale dell’azienda ………………………………………………. Timbro Organismo di consulenza - 74 - Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 PSR 2007-2013 – Misura 114 – Tipologia di consulenza B per la parte riguardante il “Miglioramento del rendimento complessivo delle aziende agricole e forestali” 1 MODELLO B3 – VERIFICA INTERMEDIA N. DOMANDA MIS. 114 Organismo di consulenza PROBLEMATICA _________________________________________________________________________________________________ INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO INDIVIDUATO _______________________________________________________ OBIETTIVO OPERATIVO_____________________________________________________________________________ Azioni previste (1) Epoca (2) Grado di realizzazione (3) Da realizzare (4) Epoca (5) Risorse umane da impiegare (6) LEGENDA Le righe a disposizione per la descrizione sono puramente indicative, occorre quindi compilare per ogni visita il numero di spazi necessari alla completa descrizione delle azioni verificate (1) (2) (3) (4) (5) (6) Indicare le attività che l’operatore dello staff tecnico ha realizzato per favorire l’acquisizione di nuovi processi, nuove tecniche, nuova organizzazione indicata dall’obiettivo operativo. Indicare l’epoca nella quale sono state realizzate le azioni di miglioramento individuate. Indicare in % il grado di realizzazione della azioni di miglioramento previste. Nel caso in cui il grado di realizzazione non sia del 100%, indicare le azioni migliorative che restano da realizzare. Indicare l’epoca di realizzazione delle azioni migliorative non ancora realizzate. Indicare complessivamente le giornate/uomo che si prevede di utilizzare per realizzare le restanti azioni migliorative previste. Obiettivi operativi previsti Indicatori di realizzazione Previsti Raggiunti Indicatori di risultato Previsti Raggiunti Modifiche ai procedimenti Previste Raggiunte Cognome e nome del beneficiario Firma Cognome e nome dell’operatore dello staff tecnico Firma Cognome e nome dell’operatore dello staff tecnico Firma DATA _____/______/_________ 1 Modifiche ai comportamenti Previste Raggiunte Timbro Organismo di consulenza Replicare n. di queste schede per ogni problematica individuata nel protocollo di consulenza aziendale e per ciascuno dei relativi obiettivi operativi - 75 - Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 PSR 2007-2013 – Misura 114 Tipologia di consulenza B per la parte riguardante il “Miglioramento del rendimento complessivo delle aziende agricole e forestali” 1 MODELLO B4 – VERIFICA FINALE N. DOMANDA MIS. 114 Organismo di consulenza PROBLEMATICA ___________________________________________________________________________________ INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO INDIVIDUATO _______________________________________________________ OBIETTIVO OPERATIVO_____________________________________________________________________________ Grado di Realizzazione (2) Azioni previste (1) Motivi della mancata o parziale realizzazione LEGENDA Le righe a disposizione per la descrizione sono puramente indicative, occorre quindi compilare per ogni visita il numero di spazi necessari alla completa descrizione delle azioni verificate (1) (2) Indicare gli interventi che il consulente ha realizzato per favorire l’acquisizione di nuovi processi, nuove tecniche, nuova organizzazione indicata dall’obiettivo operativo. Indicare in % il grado di realizzazione delle azioni di miglioramento previste. Obiettivi operativi previsti Indicatori di realizzazione Previsti Raggiunti Indicatori di risultato Previsti Raggiunti Modifiche ai procedimenti Previste Raggiunte Cognome e nome del beneficiario Firma Cognome e nome dell’operatore dello staff tecnico Firma Cognome e nome dell’operatore dello staff tecnico Firma DATA _____/______/_________ 1 Modifiche ai comportamenti Previste Raggiunte Timbro Organismo di consulenza Replicare n. di queste schede per ogni problematica individuata nel protocollo di consulenza aziendale e per ciascuno dei relativi obiettivi operativi - 76 - Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 PSR 2007-2013 – Misura 114 – Tipologia di consulenza B per la parte riguardante il “Miglioramento del rendimento complessivo delle aziende agricole e forestali” 1 MODELLO B5 – SCHEDA AZIENDALE N. DOMANDA MIS. 114 Organismo di consulenza PROBLEMATICA __________________________________________________________________________________ INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO INDIVIDUATO ______________________________________________________ OBIETTIVO OPERATIVO ___________________________________________________________________________ Prestazione n. data _______/__________/_____________ Tipologia prestazione C P (1) C G R doc. inf. (2) (3) Azioni previste dal protocollo Indicazioni tecniche fornite Cognome e nome del beneficiario Firma Cognome e nome dell’operatore dello staff tecnico Firma Cognome e nome dell’operatore dello staff tecnico Firma LEGENDA Le righe a disposizione per la descrizione sono puramente indicative, occorre quindi compilare per ogni visita il numero di spazi necessari alla completa descrizione delle azioni verificate (1) (2) (3) 1 C P = contatti personali C G R = contatti in gruppo ristretto doc. inf. = consegna documenti informativi Replicare n. di queste schede per ogni problematica individuata nel protocollo di consulenza aziendale e per ciascuno dei relativi obiettivi operativi Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 77 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 ALLEGATO 3 FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 MISURA 132 Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA INDICE 1. FINALITÀ E OBIETTIVI 2. SISTEMI DI PRODUZIONE DI QUALITÀ CHE BENEFICIANO DELL’AIUTO 3. SPESE AMMESSE 4. SPESE NON AMMESSE 5. IMPORTO CONTRIBUTO AMMESSO 6. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA 7. CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA 8. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO 9. IMPEGNI 10. PRIORITÀ 11. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 11.1 Quando presentare la domanda 11.2 A chi inoltrare la domanda 11.3 Come presentare la domanda 11.3.1 Domanda di conferma 11.3.2 Domanda di ampliamento 11.4 Documentazione da presentare 12. ERRORI SANABILI O PALESI, DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA, DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA 12.1 Errore sanabile o palese 12.2 Documentazione incompleta 12.3 Documentazione integrativa 13. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA 14. COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELL’ISTRUTTORIA AL RICHIEDENTE 15. RICHIESTA DI RIESAME 16. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI 17. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL’AMMISSIONE A FINANZIAMENTO 18. VARIANTI IN CORSO D’OPERA 19. DOMANDA DI PAGAMENTO 20. CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI 21. CONTROLLO IN LOCO 22. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE 23. PRONUNCIA DI DECADENZA DAL CONTRIBUTO 24. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI 24.1 Recesso dagli impegni (Rinuncia) 24.2 Trasferimento degli impegni assunti o cambio del beneficiario 25. IMPEGNI 25.1 Impegni essenziali 25.2 Impegni accessori Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 78 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 26. RICORSI 26.1 Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda 26.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo 27. SANZIONI 28. TRATTAMENTO DATI PERSONALI Dichiarazione liberatoria _______________________________ 1. FINALITÀ E OBIETTIVI La Misura si propone di sostenere e promuovere la partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità dei prodotti agroalimentari, comunitari e nazionali. Gli obiettivi perseguiti sono quindi i seguenti: rafforzare la competitività del settore primario all’interno della filiera verso i propri clienti; accrescere il valore aggiunto dei prodotti agricoli primari, anche tramite nuovi sbocchi di mercato; aumentare la competitività delle produzioni di qualità sui mercati nazionali ed internazionali; migliorare la qualità dei prodotti agroalimentari. 2. SISTEMI DI PRODUZIONE DI QUALITÀ CHE BENEFICIANO DELL’AIUTO A) Produzione biologica (Reg. (CE) n. 834/2007, Reg (CE) n. 889/2008 e successive modifiche e integrazioni. Le produzioni ammesse a beneficiare del sostegno devono essere destinate all’alimentazione umana e appartenere ai seguenti comparti: - Apicoltura - Avicolo da carne - Avicolo per la produzione di uova - Bovino da carne - Bovino da latte - Bufalino - Ovicaprino da latte - Ovicaprino da carne - Equino - Suino da carne - Ortofrutticolo - Olivicolo - Colture aromatiche - Vitivinicolo B) Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari. (Reg. (CE) del Consiglio n. 510/06) Le produzioni che possono usufruire dell’aiuto devono essere iscritte nello specifico registro comunitario e appartenere ai seguenti comparti produttivi: - Lattiero caseario - Lattiero caseario ovicaprino - Ortofrutticolo - Olivicolo - Miele Le attuali produzioni lombarde comprese nei suddetti comparti sono le seguenti: - DOP Bitto - DOP Valtellina Casera - DOP Formai de Mut dell’Alta Val Brembana - DOP Grana Padano - DOP Parmigiano Reggiano - DOP Provolone Valpadana - DOP Taleggio - DOP Quartirolo Lombardo - DOP Gorgonzola - IGP Pera mantovana Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 79 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 - IGP Mela di Valtellina - DOP Olio extravergine d’oliva Garda - DOP Olio extravergine d’oliva Laghi Lombardi Alla suddetta lista, a seguito della loro iscrizione nel registro comunitario, potranno sommarsi altri nuovi prodotti DOP/IGP, sempre appartenenti ai comparti sopra già previsti. C) Organizzazione comune vitivinicolo dei mercati agricoli. Reg. (CE) n. 1234/2007 Le produzioni ammesse a beneficiare del sostegno, sono quelle iscritte nel relativo registro comunitario, in particolare le seguenti produzioni lombarde: - DOC Rosso di Valtellina - DOC Oltrepo Pavese - DOC Valcalepio - DOCG Oltrepo Pavese metodo classico - DOCG Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina - DOCG Valtellina superiore - DOCG Franciacorta - DOCG Scanzo o Moscato di Scanzo - DOC Botticino - DOC Capriano del Colle - DOC Cellatica - DOC Curtefranca - DOC Garda - DOC Garda Colli Mantovani - DOC Lambrusco Mantovano - DOC Lugana - DOC Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano - DOC San Colombano al Lambro - DOC San Martino della Battaglia - DOC Terre di Franciacorta - IGT Alto Mincio - IGT Benaco Bresciano - IGT Bergamasca - IGT Collina del Milanese - IGT Montenetto di Brescia - IGT Provincia di Mantova - IGT Provincia di Pavia - IGT Quistello - IGT Ronchi di Brescia - IGT Ronchi Varesini - IGT Sabbioneta - IGT Sebino - IGT Terrazze Retiche di Sondrio - IGT Terre Lariane - IGT Valle Camonica 3. SPESE AMMESSE La spesa ammessa equivale all’importo dei “costi fissi” sostenuti dall’impresa agricola, nei confronti delle Strutture di Controllo1, per l’accesso e la partecipazione al sistema di qualità alimentare individuato al precedente paragrafo 2. Tali costi, compresi quelli relativi ad analisi chimico-fisiche se previste, relativi all’attività svolta dalla Struttura di controllo sono quelli originati dall’assoggettamento agli specifici piani di controllo sulla filiera, previsti per il conseguimento dei requisiti di conformità e o certificazione del metodo o del disciplinare di produzione. I “costi fissi” sono generalmente suddivisi nelle seguenti tipologie: - costi d’iscrizione: sostenuti una sola volta, al momento dell’ammissione al sistema di controllo da parte della Struttura; - quota annuale: costo fisso corrisposto annualmente; 1 Strutture di Controllo: I Sistemi di produzione di Qualità prevedono che il controllo sugli operatori delle diverse filiere sia svolto da Organismi di Controllo privati (OdC), per i Sistemi DOP/IGP e Agricoltura Biologica e dai Consorzi di tutela per i Vini DOC e DOCG. Tali soggetti sono definiti genericamente Strutture di controllo e su incarico o autorizzazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, verificano la conformità delle produzioni al disciplinare o metodo specifico. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 80 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 - quota variabile: costo variabile in relazione alla quantità/superficie/rischio prodotta e assoggettata al controllo in quel determinato periodo. Nel rispetto di quanto indicato al paragrafo 2, sono ammesse inoltre le spese relative ai controlli derivanti dalla partecipazione contemporanea a più sistemi di qualità. Sono ammissibili a sostegno solo le spese sostenute (fatture emesse) dopo la presentazione della domanda al Sistema Informativo Agricolo Regione Lombardia (SIARL) (vedi paragrafo 11) e superiori a 100 €. Le spese considerate ammissibili sono quelle riferite all’anno di presentazione della domanda. 4. SPESE NON AMMESSE Non sono ammesse le spese relative: - alle analisi previste dall’attività di autocontrollo disciplinata dalla normativa vigente; - alle ulteriori ispezioni e/o analisi effettuate a seguito di accertamento di irregolarità da parte dell’Ente di controllo; - ai costi derivanti dalle attività attribuite dalle normative nazionali ai Consorzi di tutela dei prodotti DOP/IGP e che sono posti a carico di tutti i soggetti della filiera, anche non aderenti al Consorzio medesimo; - alla quota associativa dovuta al Consorzio di tutela. 5. IMPORTO CONTRIBUTO AMMESSO L’aiuto è concesso per un importo pari al 100% dei “costi fissi”, definiti al punto 3), fino ad un massimo di 3.000 € all’anno per impresa agricola e per un periodo massimo di 5 anni. Il massimale di 3.000 € è applicabile anche qualora l’aiuto sia riferito alla somma dei costi fissi derivanti dalla partecipazione a più Sistemi di Qualità. Le spese devono essere relative all’attività svolta dalla Struttura di controllo per l’anno 2010. 6. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA Possono presentare domanda le imprese e le società che possiedono i seguenti requisiti: 1. impresa individuale: - titolare di partita IVA; - iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “Imprenditori agricoli” o sezione “coltivatori diretti”); - in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP)2 oppure imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile; 2. società agricola3 - titolare di partita IVA; - iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “imprese agricole”); - in possesso della qualifica di IAP oppure imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile; 3. società cooperativa4: - titolare di partita IVA; - iscritta all’albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento; - in possesso della qualifica di IAP oppure imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile. Le cooperative di sola trasformazione (che non producono quindi direttamente la materia prima), in alternativa alla qualifica di IAP o imprenditore agricolo, possono essere ammesse a finanziamento se: - lo statuto della cooperativa preveda l’obbligo di conferimento della materia prima da parte dei soci; - il prodotto trasformato certificato (DOP/IGP/BIO/DOC/DOCG) provenga esclusivamente dai soci. Nel caso in cui le condizioni sopra citate non siano entrambe soddisfatte, la domanda presentata dalla cooperativa di trasformazione non potrà essere istruita positivamente. Le fatture o le ricevute relative ai costi fissi, oggetto di contributo, devono essere intestate all’impresa richiedente. 7. CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA Non possono presentare domanda di contributo le seguenti categorie di soggetti: 1. Altri soggetti, che pur appartenendo alle diverse “filiere produttive di qualità”, non rientrano tra le categorie definite al precedente paragrafo 6). 2 Ai sensi del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 20732 del 16 febbraio 2005, pubblicata sul BURL n. 9 Serie Ordinaria 28 febbraio 2005. 3 Ai sensi dell’articolo 2 del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e dell’articolo 3 dell’allegato 1 della deliberazione di Giunta Regionale n. 20732 del 16 febbraio 2005, pubblicata sul BURL n. 9 Serie Ordinaria 28 febbraio 2005. 4 Ai sensi del d.m. del Ministero delle Attività produttive del 23 giugno 2004 e successive modifiche e integrazioni. - 81 - Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 2. Le imprese agricole, che a seguito dell’attività di vigilanza da parte degli Enti competenti e di controllo, da parte delle Strutture di Controllo, risultano essere sospese e/o revocate dal sistema di qualità specifico. 3. Gli imprenditori agricoli che beneficiano del sostegno al prepensionamento. 4. Le imprese e le società che beneficiano del sostegno previsto dall’articolo 5 del Decreto 29 luglio 2009 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in applicazione dell’articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009. 5. Le persone, fisiche o giuridiche, considerate “inaffidabili”. Il richiedente risulta inaffidabile ai sensi di quanto stabilito nel “Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni” redatto dall’Organismo Pagatore Regionale. 8. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO Il sostegno è concesso per i soli prodotti agricoli destinati al consumo umano e a condizione che le imprese agricole, a seconda del sistema di produzione: a. per le produzioni biologiche, siano già iscritte all’Elenco Regionale degli operatori biologici. Per le imprese di nuova iscrizione la condizione è quella di avere già presentato domanda di iscrizione all’elenco regionale, il cui esito, nei termini stabiliti dalle procedure di iscrizione (d.g.r. 24 luglio 2008 n. 7722), dovrà essere positivo entro i termini di chiusura dell’istruttoria; b. per le produzioni vinicole DOC e DOCG, siano assoggettate agli specifici Piani di Controllo approvati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; c. per le produzioni DOP e IGP, siano assoggettate agli specifici Piani di Controllo approvati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Il richiedente deve essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto. I richiedenti che risultano essere primi acquirenti devono avere rispettato gli obblighi previsti dal regime delle quote latte. L'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi. La verifica del rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte spetta alle Province. 9. IMPEGNI Il sostegno è concesso a condizione che: - le imprese beneficiarie che partecipano al Sistema di cui al paragrafo 2 lettera A si impegnino a partecipare allo stesso Sistema per almeno 5 anni dalla data di presentazione della prima domanda; - le imprese beneficiarie che partecipano ai Sistemi di cui al paragrafo 2 lettere B e C si impegnino ad assoggettare almeno il 70% della produzione aziendale utilizzabile, al disciplinare del Sistema di qualità al quale partecipano nel corso dei 5 anni successivi alla data di presentazione della prima domanda. Detto obbligo deve essere raggiunto entro il 5° anno di adesione alla misura. 10. PRIORITÀ Le domande ammissibili sono ordinate in una graduatoria, elaborata sulla base dei punteggi attribuibili per ogni elemento di priorità indicato di seguito. Elementi di priorità punteggio Impresa situata in area svantaggiata di montagna di cui all’allegato 12 al PSR 5 Impresa che produce materia prima e relativo trasformato 4 5 Impresa condotta da “giovane imprenditore agricolo” 3 Impresa con domanda positivamente istruita, durante l’intero periodo della programmazione, ai sensi della Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”. 2 Un punteggio aggiuntivo di 2 punti viene assegnato alle aziende gestite da donne. A conclusione dell’istruttoria di ammissibilità della presente Misura, è assegnato un punteggio aggiuntivo pari a 3 punti alle domande provenienti da richiedenti che hanno presentato domanda di aiuto ai sensi della Misura 112 “Insediamento di 5 Si definiscono giovani imprenditori agricoli coloro i quali al momento della domanda di contributo: hanno età compresa tra 18 e 40 anni e sono titolari d’impresa agricola. Nel caso di società agricola o di società cooperativa, tutti i soci devono avere età compresa tra 18 e 40 anni; si sono insediati, per la prima volta, in agricoltura da meno di 5 anni come titolari o contitolari; nel caso di società, almeno il 50% dei soci si è insediata in agricoltura per la prima volta da meno di 5 anni. - Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 82 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 giovani agricoltori” con la modalità a pacchetto, favorevolmente istruite e risultate ammissibili a finanziamento ma non finanziate, a condizione che il piano aziendale presentato preveda l’attivazione della presente misura. A parità di punteggio definitivo, viene data precedenza all’impresa con il rappresentante legale più giovane. 11. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 11.1 Quando presentare la domanda La domanda di contributo deve essere presentata sia per via telematica che cartacea: • la domanda telematica deve essere presentata a decorrere dal primo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) ed entro e non oltre il 30 settembre 2010 (le domande pervenute fuori termine verranno archiviate); • la domanda cartacea deve essere presentata entro l’11 ottobre 2010. I soggetti che intendono presentare domanda di contributo, devono preventivamente aver costituito o aggiornato il fascicolo aziendale previsto dal d.P.R. n. 503 del 1° dicembre 1999. La sua costituzione e i successivi aggiornamenti sono obbligatori e non è possibile attivare un qualsiasi procedimento amministrativo in assenza del fascicolo aziendale. 11.2 A chi inoltrare la domanda La domanda deve essere inviata, per via telematica e cartacea, alla Provincia sul cui territorio ha sede l’impresa richiedente (vedi paragrafo 6). 11.3 Come presentare la domanda Le domande di contributo devono essere presentate attraverso il SIARL6. La domanda può essere compilata e presentata direttamente dai richiedenti interessati oppure da altri soggetti dagli stessi delegati (CAA, Organizzazioni Professionali di categoria, Studi professionali), abilitati all’accesso al sistema. La richiesta di abilitazione deve essere inoltrata alla Struttura responsabile dell’amministrazione del SIARL, che provvederà a rilasciare i necessari codici di accesso. Fasi dell’inoltro della domanda: - accedere al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it (indirizzo attuale), nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia (SIARL); - registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (login e password). Le informazioni relative alle presentazione della domanda informatizzata sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, le Province, le Comunità montane, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola riconosciuti (CAA); - accedere al sito www.siarl.regione.lombardia.it, selezionare e compilare il modello di domanda per la Misura 132. I dati inseriti durante la compilazione della domanda vengono incrociati, per verificarne la correttezza, con le informazioni certificate contenute nell’anagrafe delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale istituiti nell’ambito del SIARL; - compilare on line la scheda della Misura 132 in cui riportare: - il o i Sistemi di Qualità al quale partecipa - la o le Strutture di controllo ai quale è assoggettato; - un’autodichiarazione relativa ai requisiti posseduti; - gli impegni di cui al paragrafo 9. Il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione, che coincide con l’avvio del procedimento, e l’avvenuta ricezione della domanda da parte della Provincia; - stampare la domanda e la scheda di Misura e firmare entrambe in originale; - far pervenire alla Provincia competente la copia cartacea della domanda7, della scheda di Misura e la documentazione di cui al paragrafo successivo, entro 10 giorni di calendario dalla data di scadenza del bando, cioè entro l’11 ottobre 2010. La data di riferimento è certificata dal timbro del Protocollo se la domanda è presentata a mano, dal timbro postale se inviata tramite posta. 6 Nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) sono stati costituiti l’anagrafe delle imprese agricole ed il fascicolo aziendale, che contengono le informazioni certificate di carattere generale relative alle imprese. A partire da tale sistema è stato sviluppato il modello di domanda informatizzato, direttamente collegato all’anagrafe delle imprese agricole e al fascicolo aziendale, attraverso il quale è possibile compilare e presentare alle Province le domande di finanziamento relative alla Misura 132. La costituzione o l’aggiornamento del fascicolo aziendale consente la compilazione automatica della parte generale del modello di domanda, alla quale è collegata una scheda di Misura che riporta dati e informazioni specifiche della Misura. 7 La copia cartacea, sottoscritta dal richiedente, è indispensabile per la costituzione del dossier previsto dal “Manuale”. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 83 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 11.3.1 Domanda di conferma Coloro che sono stati ammessi a finanziamento negli anni 2008 (1°anno) e 2009 (1° o 2° anno), per gli anni successivi al primo e negli stessi tempi, ripresentano domanda di conferma degli elementi iniziali. 11.3.2 Domanda di ampliamento Qualora il beneficiario fosse interessato ad inserire nella propria domanda, presentata nell’anno 2008 e 2009, un nuovo comparto (indicato nel paragrafo 2) l’impegno dei 5 anni riparte dalla presentazione della domanda di ampliamento. 11.4 Documentazione da presentare Oltre a quanto sopra, per essere ammessi all’istruttoria di ammissibilità è necessario presentare la seguente documentazione: a. copia cartacea della domanda e della scheda di Misura firmate in originale con fotocopia di documento di identità; b. il preventivo di spesa, fornito dalla Struttura di Controllo, con le seguenti indicazioni: • specifica del Sistema di Qualità (prodotto DOP o IGP, Produzioni Biologiche, Vino DOC o DOCG) • previsione produttiva annuale o per campagna • indicazione se si tratta di “nuova entrata” o “partecipazione” allo specifico Sistema • costi fissi applicati, suddivisi per tipologia come indicato al paragrafo 3, dai quali si deduca il costo complessivo annuale del controllo a carico di ogni operatore. Tutte le informazioni e/o i dati indicati in domanda e nella scheda di Misura sono resi ai sensi del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, articoli 46 e 47, e costituiscono “dichiarazioni sostitutive di certificazione” e “dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà”. La Provincia, in conformità a quanto previsto dalla legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, comunica al richiedente il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, come stabilito dal paragrafo 6.2 del Manuale OPR. 12. ERRORI SANABILI INTEGRATIVA O PALESI, DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA, DOCUMENTAZIONE 12.1 Errore sanabile o palese Nel caso di presentazione di domande con errori sanabili o palesi la Provincia, ai sensi della legge 8 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, richiede all’interessato le correzioni necessarie fissando contestualmente i termini temporali, non superiori a 20 giorni, per la presentazione delle correzioni. Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto e di pagamento se riconosciuti come tali dalla Provincia o dalla Direzione Generale Agricoltura possono comunque essere corretti in qualsiasi momento. Gli errori sanabili possono essere corretti su iniziativa del beneficiario mediante domanda di correzione, che può essere presentata entro 15 giorni continuativi dal termine di presentazione delle domande (30 settembre 2010). La domanda presentata fuori termine o priva di firma non potrà essere accolta dalla Provincia che ne comunicherò la non ricevibilità al richiedente. 12.2 Documentazione incompleta Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda (vedi paragrafo 12) risulti incompleta e la documentazione mancante non sia indispensabile all’avviamento dell’istruttoria la Provincia può richiederne la presentazione al richiedente entro un termine non superiore a 20 giorni. Il mancato invio determina la non ricevibilità della domanda. Nel caso in cui la domanda sia priva di documentazione tecnica e amministrativa (punto 11.4 ) indispensabile per poter avviare l’istruttoria la Provincia pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente. 12.3 Documentazione integrativa Nel caso in cui si evidenzi la necessità di documentazione integrativa, rispetto a quella prevista dalle presenti disposizioni attuative, la Provincia deve inoltrare richiesta formale indicando i termini temporali di presentazione. 13. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA L’istruttoria della domanda è affidata alla Provincia e prevede lo svolgimento dei seguenti controlli amministrativi: • la verifica dell’affidabilità del richiedente8; • la verifica dell’ammissibilità della domanda e della completezza della documentazione presentata; 8 L’affidabilità del richiedente è legata alla sua condotta durante altre operazioni, finanziate dal PSR 2000-2006 o dal PSR 2007-2013. I casi in cui il richiedente risulta inaffidabile sono specificati nel manuale OPR. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 84 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di aiuto; la verifica dell’eventuale contemporanea partecipazione a più Sistemi di Qualità; il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello di domanda informatizzato presentato al SIARL e della scheda di Misura, anche attraverso specifici documenti prodotti dall’impresa su richiesta della Provincia che ha in carico l’istruttoria. La risoluzione delle anomalie e delle segnalazioni e la convalida dei dati dichiarati a seguito dell’istruttoria determinano l’aggiornamento del fascicolo aziendale tramite segnalazione al CAA di competenza; • la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative; • l’attribuzione del punteggio di priorità secondo i criteri definiti nel paragrafo 10; • la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda, atto che conclude l’istruttoria. Al termine della verifica della documentazione presentata, la Provincia, ove lo ritenga necessario, può effettuare una visita “in situ”, ossia un sopralluogo presso l’impresa. Il funzionario istruttore redige il relativo verbale secondo quanto le procedure previste dal “Manuale”. 14. COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELL’ISTRUTTORIA AL RICHIEDENTE • • • La Provincia, entro 10 giorni continuativi dalla data di redazione del verbale comunica al richiedente l’esito dell’istruttoria allegando copia del verbale stesso. Per le domande istruite positivamente, sono indicati: • il punteggio assegnato; • l’importo totale del premio concedibile; nel caso di partecipazione a più Sistemi di Qualità, anche l’importo relativo ad ogni specifico Sistema. In caso di istruttoria con esito negativo, la Provincia ne motiva in modo dettagliato le cause. Il richiedente può presentare una richiesta di riesame dell’esito dell’istruttoria, con le modalità indicate al successivo paragrafo 15. 15. RICHIESTA DI RIESAME Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di pubblicazione dell’esito dell’istruttoria, può presentare alla Provincia memorie scritte per chiedere il riesame della domanda e la ridefinizione della propria posizione ai sensi della legge 241/90. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l’istruttoria assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge. La Provincia ha tempo 10 giorni dalla data di ricevimento della memoria per comunicare l’esito positivo/negativo del riesame. Tra la data di pubblicazione dell’esito dell’istruttoria e la data di comunicazione dell’esito del riesame non possono trascorrere più di 30 giorni continuativi. 16. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI La Provincia, valutate le eventuali richieste di riesame con la modalità di cui al precedente paragrafo, completa l’istruttoria delle domande ricevute. La Provincia, in base all’esito dell’istruttoria SIARL, approva le graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento (“graduatoria di conferma” e “graduatoria delle nuove domande ammissibili anno 2010”) ordinando per punteggio di priorità decrescente. La Provincia, inoltre, trasmette il provvedimento di approvazione delle graduatorie delle domande ammissibili alla Direzione Generale Agricoltura entro 31 dicembre 2010. Entro tale data devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami. Le graduatorie riportano, tra l’altro: • i punteggi ottenuti dalla domanda; • la spesa ammissibile e il relativo contributo. 17. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL’AMMISSIONE A FINANZIAMENTO La Regione Lombardia, con successivo atto, definisce i criteri di riparto alle Province delle risorse finanziarie disponibili. La dotazione finanziaria complessiva della misura che si ipotizza di utilizzare per la presente Misura è pari a € 2.355.890,00. La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, dopo aver ricevuto dalle Province il provvedimento di approvazione delle graduatorie delle domande ammissibili di cui al precedente paragrafo 10, con proprio atto procede alla: • suddivisione delle risorse finanziarie e definisce, in relazione alla dotazione finanziaria disponibile, la quota di risorse assegnata alle domande ammissibili a finanziamento di ciascuna provincia; • approvazione dell’elenco delle domande ammesse a finanziamento di ciascuna provincia. In tale provvedimento, per le domande ammesse a finanziamento e per le domande istruite positivamente ma non finanziate, sono indicati: Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 85 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 • il punteggio assegnato; • l’importo totale della spesa ammesso a contributo per le domande ammesse a finanziamento; • l’importo totale della spesa ammissibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate; • il contributo concesso per le domande ammesse a finanziamento; • il contributo concedibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate. La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, comunica alle Province e all’Organismo Pagatore Regionale l’ammissione a finanziamento delle domande. Il suddetto provvedimento di ammissione a finanziamento: • diventa efficace dalla data di pubblicazione sul BURL e rappresenta la comunicazione ai richiedenti della stessa ai sensi della legge 241/1990; • deve essere pubblicato sull’albo pretorio provinciale per almeno quindici giorni consecutivi; • deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura (http://www.agricoltura.regione.lombardia.it), e sul sito internet della Provincia. La Direzione Generale Agricoltura dispone quanto necessario per la pubblicazione dell’atto con cui si ripartiscono le risorse finanziarie entro il 28 febbraio 2011 e ne invia copia alle Province e all’Organismo Pagatore. Tale atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti. A seguito di tale provvedimento, le Province predispongono in ELEPAG l’elenco delle domande ammesse a finanziamento. La comunicazione di ammissione a finanziamento: - garantisce al beneficiario il finanziamento per i successivi 4 anni - obbliga il beneficiario all’adesione ai sistemi di qualità richiesti per i successivi 4 anni. 18. VARIANTI IN CORSO D’OPERA Sono da considerarsi varianti i seguenti cambiamenti che comportano modifiche dei parametri che hanno reso finanziabile la domanda, in particolare: • cambio della sede; • cambio del beneficiario. Nel caso in cui si presentasse la necessità di richiedere una variante, il beneficiario deve darne preventivamente comunicazione, tramite SIARL, alla Provincia competente. La domanda in forma cartacea deve pervenire alla Provincia, entro 10 giorni di calendario dall’invio della domanda elettronica, corredata da documentazione comprovante la variante richiesta. 19. DOMANDA DI PAGAMENTO Le spese devono essere comprovate da fatture quietanziate che riportino l’indicazione del periodo nel quale è stato effettuato il controllo medesimo. Il beneficiario ammesso al finanziamento, entro il 30 aprile 2011, deve inoltrare alla Provincia domanda di pagamento corredata dalle fatture in originale relative all’anno 2010 accompagnate da dichiarazione liberatoria della ditta che le ha emesse e dalla documentazione rilasciata dalla struttura di controllo attestante l’inesistenza di inadempienze e/o irregolarità. Se la fattura è di importo inferiore a 200 €, è sufficiente la quietanza (cioè l’originale della fattura deve riportare la dicitura “pagato” con il timbro della Struttura di controllo che l’ha emessa, la data e la firma del fornitore). Se la fattura è di importo superiore a 200 €, deve essere accompagnata da dichiarazione liberatoria della Struttura di controllo (vedi Allegato) che l’ha emessa. Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie il beneficiario, per dimostrare l’avvenuto pagamento delle spese, può utilizzare le seguenti modalità: a. Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall’istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, prima di procedere all’erogazione del contributo riferito a spese disposte via home banking, il beneficiario è tenuto a fornire all’autorità competente l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite. b. Assegno. Tale modalità, per quanto sconsigliata, può essere accettata, purché l’assegno sia sempre emesso con la dicitura “non trasferibile” e il beneficiario produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e, possibilmente, la fotocopia dell’assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito. c. Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all’estratto conto in originale. Nello spazio della causale Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 86 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata. d. Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall’estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata. In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti. 20. CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI I controlli amministrativi consistono nel controllo della documentazione dove vengono verificati: • il rispetto del regime delle quote latte, • la documentazione fiscale presentata e della congruità delle spese sostenute rispetto a quelle ammesse a contributo, • la documentazione allegata alla domanda di pagamento, • il rispetto e del raggiungimento degli impegni. 21. CONTROLLO IN LOCO Il controllo in loco viene effettuato su un campione almeno pari al 5% della spesa ammessa a contributo, estratto da OPR sulla base dell’analisi del rischio definita nel Manuale. Il controllo in loco viene eseguito dalle Province prima dell’erogazione del saldo del contributo. Per le aziende estratte, il controllo in loco include le verifiche previste dai controlli amministrativi e tecnici di cui al precedente paragrafo 20 e prevede la verifica delle dichiarazioni rese e le verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto, in conformità con quanto previsto dal paragrafo 16 del Manuale OPR. Al termine del controllo in loco è prevista la compilazione del relativo verbale da parte del funzionario della Provincia. Il funzionario che realizza il controllo in loco non può essere lo stesso che ha svolto il controllo tecnico amministrativo in fase istruttoria. 22. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE La Provincia, dopo aver definito l’importo erogabile a ciascun beneficiario, predispone in ELEPAG gli elenchi di liquidazione che devono pervenire all’OPR entro 30 giugno 2011. Le Province comunicano alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura gli estremi degli elenchi di liquidazione inviati all’OPR (numero, data, importo e natura dei pagamenti). 23. PRONUNCIA DI DECADENZA DAL CONTRIBUTO La domanda ammessa a finanziamento decade a seguito di: 1. irregolarità (difformità e/o inadempienze) accertate da: • Province, o altri soggetti convenzionati con OPR, come ad esempio il Corpo Forestale dello Stato (CFS), nell’ambito dell’attività di controllo: amministrativo, in loco o ex post; • OPR o Sedi Territoriali Regionali (STeR) nell’ambito del controllo a campione sull’operato dalle Province (controllo di secondo livello); • Guardia di Finanza e altri organi di polizia giudiziaria nell’ambito delle proprie attività ispettive. 2. rinuncia da parte del beneficiario. Nel caso di accertamento di irregolarità, la procedura di decadenza totale o parziale dal contributo, prevede l’invio all’interessato del provvedimento di decadenza, cui si allega copia del verbale di controllo, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il provvedimento descrive le irregolarità riscontrate, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di decadenza e contiene l’invito a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento. Nel caso in cui non siano presentate controdeduzioni il provvedimento assume carattere definitivo. Nel caso in cui siano presentate controdeduzioni, il riesame dei presupposti della decadenza è da compiersi entro i 30 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni mediante accertamento (ad esempio: verifica documentale, sopralluoghi e/o ispezioni regolarmente verbalizzati ed effettuati in contraddittorio con l’interessato). Quando il riesame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell’iter amministrativo, ad esempio Provincia e CFS, e si renda necessaria l’attività di Commissioni collegiali, tale verifica deve essere compiuta entro i 60 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni. Entro e non oltre i 15 giorni successivi al termine previsto per il riesame, deve essere inviato all’interessato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento: • il provvedimento definitivo di decadenza parziale o totale dal contributo nel caso in cui il riesame confermi almeno parzialmente il permanere dei presupposti della decadenza, oppure • la comunicazione di accoglimento delle controdeduzioni e la revoca del provvedimento di decadenza. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 87 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 Nel caso di rinuncia da parte del beneficiario, la procedura di decadenza totale o parziale dal contributo, prevede: • che nessuna comunicazione debba essere fatta all’interessato, se la rinuncia precede l’erogazione del pagamento. La rinuncia da parte del beneficiario viene acquisita nel fascicolo di domanda; • che debba essere inviato all’interessato il provvedimento di decadenza totale, se la rinuncia è presentata dopo il pagamento. In questo caso non è necessario inviare la comunicazione con raccomandata AR e il provvedimento assume carattere definitivo, non essendo prevista la possibilità di presentare controdeduzioni. Il provvedimento di decadenza generato, dal sistema, contiene i seguenti elementi: a. motivazioni del provvedimento; b. quantificazione delle eventuali somme indebitamente percepite; c. quantificazione degli eventuali interessi giornalieri dovuti. Il calcolo degli interessi sarà effettuato per ogni giorno a partire dalla data di ricevimento del provvedimento e fino alla data di recupero delle somme; d. modalità di recupero delle somme, secondo quanto indicato al capitolo 11 del “Manuale” OPR; e. procedure per la presentazione del ricorso. La pronuncia della decadenza dal contributo, è competenza delle Province con le modalità e i tempi di per il recupero delle somme indebitamente percepite stabilite dal “Manuale” OPR. 24. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI 24.1 Recesso dagli impegni (Rinuncia) Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno. La rinuncia non è ammessa qualora l’autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco. La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui l’autorità competente abbia già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco. Il recesso comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, ad esclusione di cause di forza maggiore indicate al punto 12.2 del “Manuale” OPR. La rinuncia totale deve essere presentata a SIARL tramite una apposita domanda. Una copia cartacea della rinuncia deve essere inoltrata alla Provincia. 24.2 Trasferimento degli impegni assunti o cambio del beneficiario In caso di cessione parziale o totale dell'azienda ad altro soggetto (per vendita parziale o totale dell’azienda, affitto parziale o totale, ecc.), chi subentra nella proprietà o conduzione dell’azienda può assumere l'impegno del cedente per la durata residua. Se colui che subentra non si assume gli impegni del cedente, viene applicato quanto previsto ai capitoli 12.1 e 12.3 del “Manuale”. In tal caso il beneficiario che subentra deve possedere i requisiti, soggettivi ed oggettivi, posseduti dal beneficiario originario. In caso contrario, la possibilità di effettuare il cambio di beneficiario deve essere valutata dalla Provincia, che può non concedere il subentro, concederlo con revisione del punteggio di priorità acquisito e del contributo spettante oppure concederlo senza alcuna variazione. Se colui che subentra assume formalmente gli impegni, chi ha ceduto l’attività non è tenuto a restituire le somme già percepite e chi subentra diviene responsabile del rispetto dell’impegno per tutta la durata residua. La responsabilità delle irregolarità che comportano la decadenza totale o parziale della domanda (e il recupero di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva) è imputabile al soggetto che subentra, il quale è tenuto a restituire il contributo già erogato (anche per il periodo già trascorso), fatti salvi diversi accordi contrattuali tra il cedente e il subentrante. Tale responsabilità vale anche nei confronti di eventuali rinunce agli impegni assunti. Il beneficiario è tenuto a notificare all’Amministrazione competente le variazioni intervenute entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione. 25. IMPEGNI Gli impegni assunti dal beneficiario sono definiti essenziali e comportano, la decadenza totale dai benefici concessi. La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore, purché le stesse vengano comunicate nei 10 giorni lavorativi successivi al loro verificarsi o dal momento in cui il beneficiario è in grado di comunicarle, come stabilito dal paragrafo 12.2 del “Manuale”. 25.1 Impegni essenziali Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite. Gli impegni essenziali sono: 1. consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e/o dei sopralluoghi o “visite in loco”, con riferimento a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.1 del “Manuale”; Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 88 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 2. inviare la copia cartacea della domanda informatizzata entro e non oltre il 20° giorno continuativo successivo alla presentazione della domanda di premio, con riferimento a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.1 del “Manuale”; 3. inviare la documentazione mancante al momento della presentazione della domanda di contributo o della correzione degli errori sanabili entro e non oltre il termine fissato dalla richiesta, ossia 20 giorni, come previsto ai capitoli 15.5.1 e 15.5.2 del “Manuale”; 4. fare pervenire la documentazione integrativa richiesta dalla Provincia entro e non oltre il termine fissato dalla stessa, come stabilito dalla Parte II, Capitolo 15.5.3 del “Manuale; 5. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle quote latte; 6. comunicare alla Provincia l’eventuale trasferimento degli impegni assunti o il cambio del beneficiario, entro il termine di 90 giorni dal perfezionamento dell’atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore indicate al capitolo 12.2 del “Manuale”; 7. rispettare l’impegno percentuale di destinazione della produzione aziendale utilizzabile al Sistema di Qualità nei 5 anni successivi alla data di presentazione della prima domanda; 8. mantenere la partecipazione al Sistema di Qualità indicato per 5 anni; 9. raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento. In questo caso la decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull’ammissione a finanziamento della domanda; 10. presentare la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del contributo entro i termini previsti. 25.2 Impegni accessori Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite. Di seguito sono elencati gli impegni accessori: 1. fare pervenire la copia cartacea della domanda di contributo entro il 10° giorno di calendario dall’invio della domanda informatizzata, e comunque con un ritardo compreso tra l’11° ed il 20° giorno successivo a quella informatizzata, con riferimento al paragrafo “Come presentare la domanda” e a quanto stabilito dal “Manuale”. 26. RICORSI Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall’OPR, dalle Province e dalla Direzione Generale Agricoltura è data facoltà all’interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate: 26.1 Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda l’interessato può proporre azione entro 60 giorni avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR) nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza. 26.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo l’interessato può proporre azione entro 60 giorni avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR). 27. SANZIONI L’applicazione di sanzioni amministrative avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nel “Manuale” Parte IV. 28. TRATTAMENTO DATI PERSONALI I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Al fine di esplicitare l’obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg. CE 1995/2006 del Consiglio) l’Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l’elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI). Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 delle Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali” approvate con D.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008e successive modifiche e integrazioni pubblicate sul BURL n. 46 – 4° ss - del 20 novembre 2009 del 21 marzo 2008 e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 89 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 DICHIARAZIONE LIBERATORIA Facsimile Da redigere su carta intestata della Struttura di controllo La Struttura di controllo ……………………………………………………………………………………………………… con sede in ……………………………………………………………………….………………………………..………….. autorizzata/incaricata il ………………… dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali all’attività di controllo con d.m. ……………………… sino al ……………………………..sul seguente Sistema di Qualità: Produzioni DOP/IGP per il prodotto ………………………………………………. Produzioni DOC/DOCG per il vino …………………………………………………. Produzioni Biologiche per i seguenti comparti produttivi (spuntare le voci che interessano) Apicoltura Avicolo da carne Avicolo per la produzione di uova Bovino da carne Bovino da latte Bufalino Ovicaprino da latte Ovicaprino da carne Equino Suino da carne Ortofrutticolo Olivicolo Colture aromatiche Vitivinicolo dichiara che la fattura n. ……………….. del ……………………. è stata interamente pagata e la Struttura sottoscritta non vanta alcun credito o patto di riservato dominio o prelazione sulle stesse. Si dichiara altresì che per le stesse forniture non sono state emesse note di credito a favore della ditta …………………………………….…………………………… Data e Timbro della ditta _____________________ Firma del legale rappresentante ____________________________ Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 90 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 ALLEGATO 4 FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 MISURA 214 Misure agro ambientali – Campagna 2010 DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA INDICE 1. OBIETTIVI 2. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA 2.1 CHI NON PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA 3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO 4. COSA VIENE FINANZIATO 5. DESCRIZIONE DELLE AZIONI E DEGLI IMPEGNI 5.1 AZIONE A “FERTILIZZAZIONE BILANCIATA E AVVICENDAMENTO” 5.2 AZIONE B “PRODUZIONI AGRICOLE INTEGRATE” 5.3 AZIONE C “PRODUZIONI VEGETALI ESTENSIVE” 5.4 AZIONE E “PRODUZIONI AGRICOLE BIOLOGICHE” 5.5 AZIONE F “MANTENIMENTO DI STRUTTURE VEGETALI LINEARI E FASCE TAMPONE BOSCATE” 5.6 AZIONE H “SALVAGUARDIA DELLE RISORSE GENETICHE” 5.7 AZIONE I “CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE” 6. DOVE PUÒ ESSERE APPLICATA LA MISURA 7. RISPETTO DELLA CONDIZIONALITÀ E DEI REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI E PROTEZIONE DELLE COLTURE 8. STRUMENTI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE 9. CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI 10. CONTROLLI 11. RICORSI 12. SANZIONI 13. RECESSO, TRASFERIMENTO, TRASFORMAZIONE DEGLI IMPEGNI Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 91 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 1. OBIETTIVI La misura 214 si propone di promuovere e incentivare una gestione sostenibile delle attività agricole, in termini di tutela della qualità delle acque e dei suoli agricoli, di salvaguardia della biodiversità e di valorizzazione del paesaggio agrario. In particolare persegue i seguenti obiettivi: 1) mantenimento e sviluppo di attività agricole a basso impatto ambientale; 2) diffusione e consolidamento dell’attività agricola biologica; 3) tutela della qualità delle risorse idriche superficiali e profonde; 4) tutela della sostanza organica del suolo; 5) conservazione del paesaggio agrario tradizionale; 6) salvaguardia e incremento della biodiversità; 7) mantenimento e incremento delle coltivazioni estensive. 2. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA a. imprese individuali: - titolari di partita IVA; - iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “Imprenditori agricoli” o sezione “coltivatori diretti”). b. società agricole” 1: - titolari di partita IVA; - iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “imprese agricole”). c. società cooperative: - titolari di partita IVA; - iscritte all’albo delle società cooperative2 di lavoro agricolo e/o di conferimento di prodotti agricoli e di allevamento; d. enti pubblici - che svolgono attività agricola anche in via secondaria; e. altri soggetti - per le sole azioni F ed H soggetti non imprenditori agricoli. 2.1 Chi non può presentare la domanda gli agricoltori che beneficino del sostegno al prepensionamento, le persone, fisiche o giuridiche, considerate “inaffidabili”3 ai sensi di quanto stabilito nel “Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni” redatto dall’Organismo Pagatore Regionale. 3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO • • Il richiedente deve essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto maturato. I soggetti richiedenti che risultano essere primi acquirenti devono avere rispettato gli obblighi previsti dal regime delle quote latte. L'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi. 4. COSA VIENE FINANZIATO La presente misura finanzia gli impegni agroambientali, descritti nel successivo capitolo, che i richiedenti si assumono volontariamente aderendo alla presente misura. Gli impegni agroambientali sono impegni aggiuntivi a quelli previsti dalla “condizionalità” e dai “requisiti minimi in materia di fertilizzazione e protezione delle colture” previsti dalla normativa comunitaria. Il finanziamento consiste in un “premio” annuo che serve a ripagare il richiedente per i minori redditi e/o i maggiori costi che gli derivano dal rispetto degli impegni agroambientali. Con il termine campagna si intende l’anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) La superficie oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della Regione Lombardia. Limitatamente alle azioni A, B, E ed I sono ammessi a pagamento anche i terreni aziendali situati in comuni limitrofi al confine regionale a condizione che siano contigui con quelli situati nel territorio della Lombardia. Perché si possano considerare contigue due superfici agricole, tra queste non ne deve esistere una terza, anch’essa agricola, condotta da un’altra azienda. 1 Ai sensi dell’articolo 2 del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e dell’articolo 3 dell’allegato 1 della deliberazione di Giunta Regionale n. 20732 del 16 febbraio 2005, pubblicata sul BURL n. 9 Serie Ordinaria 28 febbraio 2005. 2 Ai sensi del d.m. del Ministero delle Attività produttive del 23 giugno 2004 e successive modifiche e integrazioni. 3 L’affidabilità del richiedente è legata alla sua condotta durante altre operazioni, finanziate dal PSR 2000-2006 o dal PSR 2007-2013. I casi in cui il richiedente risulta inaffidabile sono specificati nel Manuale OPR. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 92 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 5. DESCRIZIONE DELLE AZIONI E DEGLI IMPEGNI La misura 214 è articolata nelle seguenti azioni: Azione A - “Fertilizzazione bilanciata e avvicendamento” Azione B – “Produzioni agricole integrate” Azione C – “Produzioni vegetali estensive” Azione E – “Produzioni agricole biologiche” Azione F – “Mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate” Azione H – “Salvaguardia delle risorse genetiche” Azione I – “Conservazione della biodiversità nelle risaie”. I rimandi al Manuale delle procedure dei controlli e delle sanzioni del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 dell’Organismo Pagatore Regionale (di seguito nominato Manuale OPR) si riferiscono al Manuale approvato con D.d.u.o. n. 1503 del 20 febbraio 2008, pubblicato sul 4° S.S. al BURL n. 9 del 29 febbraio 2008 e successive modifiche ed integrazioni. I rimandi al Manuale operativo dei controlli in loco per le misure connesse a superficie, per le misure connesse ai servizi e per l’insediamento di giovani agricoltori dell’Organismo Pagatore Regionale (di seguito nominato Manuale operativo dei controlli in loco) si riferiscono al Manuale approvato con d.d.u.o. n. 11967 del 24 ottobre 2008, pubblicato sul 3° S.S. al BURL n. 45 del 6 novembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni. 5.1 Azione A “Fertilizzazione bilanciata e avvicendamento” 5.1.1 Obiettivi L’azione contribuisce principalmente alla massima diffusione delle pratiche agricole a basso impatto ambientale e alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde, attraverso la riduzione dei fertilizzanti somministrati alle coltivazioni e la corretta ed efficace distribuzione dei prodotti fitosanitari. L’azione permette una efficace gestione delle aree vulnerabili ai nitrati e più in generale dei terreni sottoposti ad impegno, consentendo di riassorbire rapidamente gli elementi della fertilità in eccesso. Pone contemporaneamente le basi per l’affermazione di un ordinamento colturale meno intensivo e impattante sull’ambiente anche in termini di utilizzo delle risorse idriche per l’irrigazione. L’azione A nelle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) agisce in stretta sinergia con la misura 216 “Investimenti non produttivi” per la realizzazione di fasce tampone boscate e con l’azione F, successivamente descritta, per il mantenimento delle stesse. Infine, la presente azione, attraverso l’avvicendamento colturale, contribuisce al mantenimento della sostanza organica del suolo. 5.1.2 Campo di applicazione Superfici coltivate con seminativi. 5.1.3 Condizioni L’adesione all’azione è condizionata al rispetto dell’impegno, per tutta la sua durata, su tutta la SAU aziendale investita a seminativo, fatta salva quella risicola destinata a risaia permanente o quella risicola che aderisce all’azione I che facoltativamente può essere esclusa dalla presente azione. È esclusa dal campo di applicazione dell’impegno la superficie coperta da apprestamenti protetti permanenti (serre e tunnel che permangono sul terreno per più di 1 anno). La superficie minima oggetto di impegno per poter aderire all’azione è di 1 ha di SAU in Comuni classificati da ISTAT di collina o di montagna e di 2 ha di SAU per i comuni di pianura. I beneficiari che a causa di: scadenza dei contratti (non rinnovabili) di locazione dei terreni prima del termine degli impegni; presenza di corpi aziendali separati distanti più di 10 Km dal centro aziendale, sono impossibilitati a mantenere l’impegno per la durata prevista su tutta la SAU aziendale, possono escludere dall’impegno questi terreni. In ogni caso per accedere al regime di aiuti previsti dalla presente azione i terreni esclusi dall’impegno non possono essere superiori al 15% della SAU aziendale ammissibile (esclusa dunque dai seminativi la superficie destinata a risaia permanente e quella coperta da apprestamenti protetti permanenti). I terreni esclusi dall’impegno dovranno essere condotti nel rispetto della condizionalità. 5.1.4 Durata degli impegni La durata degli impegni per le aziende che aderiscono nella campagna 2010 è di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2010. Con il termine “campagna” ci si riferisce all’anno solare (1° gennaio - 31 dicembre). 5.1.5 Impegni dell’azione Gli impegni agroambientali specifici dell’azione A che oltrepassano quelli dettati dalla condizionalità e dai requisiti minimi sono: 1. Formulare e rispettare un piano di concimazione basato sul bilancio degli elementi della fertilità (azoto, fosforo, potassio), con il supporto di un apposito dispositivo informatico, in ottemperanza a quanto specificato nella parte generale del disciplinare di produzione (allegato 1 alle disposizioni attuative della misura 214 del 2008, pubblicato sul BURL n. 15 dell’11 aprile 2008, 2° Supplemento Straordinario e successive modifiche e Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 2. - 93 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 integrazioni). A supporto del piano di concimazione si deve disporre di analisi fisico – chimiche del terreno, effettuate secondo le metodiche stabilite dal d.m. 11 maggio 1992 n. 794 che analizzino almeno i seguenti parametri: scheletro, granulometria col metodo densimetrico, C.S.C., pH (in H2O e KCl), Calcare totale se il pH in H2O è superiore a 7,2, Calcare attivo se il pH in H2O è superiore a 7,2, Sostanza Organica, Fosforo assimilabile, Potassio scambiabile, Magnesio scambiabile, rapporto Mg/K, rapporto C/N, nel caso in cui il calcare totale sia assente: Calcio scambiabile. Le analisi devono essere effettuate durante il periodo d’impegno e vanno ripetute ogni 5 anni. L’azienda che dispone di analisi del terreno effettuate non più di cinque anni prima della data di inizio dell’impegno può utilizzare queste per il piano di concimazione, permanendo l’obbligo di eseguire un’analisi, anche evitando l’indagine su scheletro e granulometria, ogni cinque anni. Per il numero di campioni e le modalità di prelievo fare riferimento al disciplinare di produzione – parte generale. Ai fini della verifica dell’impegno è necessario tenere costantemente aggiornato un registro aziendale delle concimazioni e del relativo magazzino. Qualora al primo anno d’impegno l’azienda non fosse in possesso delle analisi, queste saranno effettuate prima del secondo anno d’impegno. In tal caso il piano di concimazione terrà conto delle colture praticate e delle fertilizzazioni effettuate durante il primo anno. Adottare un piano di avvicendamento colturale che preveda l’alternanza di almeno 3 colture principali5 diverse ogni cinque anni, di cui almeno una deve essere miglioratrice o da rinnovo. Le colture sono così classificate: Colture miglioratrici e da rinnovo Colture depauperanti Cereali primaverili-estivi: mais, sorgo, grano saraceno Proteiche: pisello, fava e favetta, lupino, cicerchia, lenticchia, cece, veccia, sulla Oleaginose: soia, colza, ravizzone, girasole, lino Piante da fibra: canapa, lino Cereali a paglia: grano tenero, grano duro, triticale, spelta, farro, segale, orzo, avena, scagliola Altre colture: prati avvicendati, erbai, tabacco, orticole Altri usi dei terreni: set aside Cereali: riso Il piano di avvicendamento colturale deve soddisfare le seguenti regole: a. L’avvicendamento deve assicurare che la coltura (principale o secondaria) non sia presente nello stesso appezzamento l’anno successivo né come primo né come secondo raccolto. Fanno eccezione i seguenti casi: erbai intercalari, come ad esempio loiessa/loietto, erba mazzolina, etc. che possono essere praticati tutti gli anni e non possono essere indicati come coltura principale; terreni a riposo, per i quali è possibile l’omosuccessione; prati polifiti da vicenda, che possono permanere sullo stesso terreno per un periodo massimo di tre anni; prati monofiti da vicenda (erba medica, trifoglio, ecc.), che possono permanere sullo stesso terreno per una durata massima di quattro anni. In quest’ultimo caso il piano di avvicendamento colturale dovrà assicurare la presenza di tre colture principali diverse nei sei anni o di due colture diverse nel caso di impegno di durata quinquennale. Nel caso specifico dell’erba medica, poiché tale coltura svolge un’efficace azione di miglioramento della fertilità del suolo, sia per le capacità di azoto fissazione, sia per i benefici effetti sul contenuto di sostanza organica del suolo, dopo quattro anni di permanenza di tale coltura sul terreno, potranno seguire due anni consecutivi di un cereale a paglia (es. frumento oppure orzo). Qualora i quattro anni di permanenza dell’erba medica siano iniziati precedentemente all’adesione agli impegni della misura 214 è necessario che ciò sia dimostrato mediante la corrispondenza con le dichiarazioni rese per la domanda unica di pagamento degli anni precedenti. Nel caso di consociazione con un cereale a paglia (bulatura), qualora sia indicata come coltura principale l’erba medica, la consociazione sarà considerata nel conteggio degli anni del medicaio, quale primo anno. Tale pratica (bulatura) sarà consentita anche in successione ad un cereale a paglia. b. La successione di frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola e farro è considerata come omosuccessione. c. Ai fini del conteggio del numero di colture principali praticate ogni cinque anni, cereali a paglia diversi sono considerati come colture differenti. d. Nel piano di avvicendamento possono essere inclusi i terreni a riposo per i quali però non viene riconosciuto il premio. I terreni a riposo vengono considerati nel conteggio del numero di colture principali praticate. e. L’adesione di un’azienda all’azione A è compatibile con la contemporanea adesione all’azione B, ferma restando la non cumulabilità dei premi per le medesime superfici. Qualora dunque si inseriscano nell’avvicendamento 4 Per la valutazione dell’azoto si può fare riferimento al metodo dell’analizzatore elementare indicato nel Decreto Ministeriale 13 settembre 1999 n. 185 - Approvazione dei "Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo". 5 Per colture principali si intendono le colture indicate nella domanda unica di pagamento - 94 - Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 colture orticole ricadenti nell’azione B, è facoltà del beneficiario aderire con quelle superfici agli impegni specifici della suddetta azione e percepirne così i relativi premi. Qualora il beneficiario decida di aderire all’azione B, lo stesso è tenuto a coltivare secondo gli impegni specifici dell’azione B tutta la superficie orticola praticata in azienda durante il residuo periodo d’impegno. Ad esempio6 se il richiedente avesse praticato un avvicendamento: Mais (az A) / Frumento (az A) / Cipolla (az B) / Mais(az A). Se volesse all’ultimo anno introdurre il Pomodoro, questo dovrà essere coltivato secondo i disciplinari dell’azione B e ne percepirà il relativo premio. Nelle aree collinari e di pianura asciutta della provincia di Pavia ricadenti nelle aree C e D (intendendo dunque escluse le aziende irrigue di pianura), il piano di avvicendamento dovrà assicurare la presenza di almeno una leguminosa e di almeno due colture che mantengano la copertura del terreno nel periodo invernale. 3. Effettuare entro la fine del primo anno di impegno (31/12) ed almeno una volta ogni 5 anni la Certificazione funzionale delle macchine operatrici7 (atomizzatori e barre irroratrici) per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, che attesti la rispondenza della macchina a precisi parametri di funzionalità operativa e di ottimale distribuzione del prodotto fitosanitario in funzione della coltura. La certificazione funzionale è effettuata, con specifiche strumentazioni e macchinari, esclusivamente presso i centri accreditati dalla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia. La certificazione richiede controlli non solo dal punto di vista meccanico (funzionalità dell’attrezzatura e stato di usura degli ugelli), ma anche sulla distribuzione spaziale della miscela e sul calcolo della velocità di avanzamento della macchina operatrice, che deve essere in funzione delle diverse colture/condizioni aziendali. Il certificato rilasciato deve essere conservato in azienda. La certificazione funzionale effettuata non più di 5 anni prima è da ritenersi valida pur permanendo l’obbligo di ripeterla ogni 5 anni 4. Non utilizzare fanghi. 5. Non utilizzare fosforo minerale nel caso in cui il fabbisogno colturale di tale elemento, determinato tramite il piano di concimazione di cui al precedente impegno n. 1, sia soddisfatto con lo spandimento degli effluenti di allevamento. 5.1.6 Documentazione Il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione: piano di concimazione redatto con il supporto dell’apposito dispositivo informatico e relativa copia informatica; copia analisi dei terreni georeferenziate con riferimento alle coordinate Gauss – Boaga riportate sulla Carta Tecnica Regionale; documentazione (certificato) che attesti l’avvenuto controllo funzionale delle macchine operatrici per la distribuzione dei prodotti fitosanitari ai sensi della d.g.r. 7/3423 del 16 febbraio 2001; registro aziendale delle concimazioni e del relativo magazzino. 5.1.7 Ambito territoriale di applicazione e criteri di selezione dei beneficiari L’azione si applica nelle aree ad agricoltura intensiva della pianura del Po (aree A e B dell’allegato 3 al PSR 20072013) e nei Comuni ricadenti nelle aree C e D della provincia di Pavia. Per i terreni situati nelle zone C e D ricadenti nelle altre province l’azione potrà essere applicata esclusivamente nei fondovalle e nei pianori e solo qualora i terreni stessi siano stati oggetto di impegno dell’azione 1 (produzione agricola integrata) della misura f del PSR 2000-2006 o qualora si possa dimostrare che su quei terreni dal 2003 sia stata praticata l’omosuccessione di un cereale. Le domande di adesione godono di priorità correlate all’ambito territoriale in cui ricade la maggior parte delle superfici soggette ad impegno. Ambito Territoriale Punteggio massimo = 50 Zone vulnerabili ai nitrati (d.g.r. 8/3439 del 07/11/06) 50 Aree Natura 2000 (allegato 1 al PSR 2007-2013) 45 Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) e parco Nazionale dello Stelvio 40 Aree Svantaggiate (allegato 12 al PSR 2007-2013) 35 Altre aree 30 6 Si precisa che tutti gli esempi presenti in queste documento non hanno valore dispositivo, non sono esaustivi, ma hanno solo valenza illustrativa. 7 La certificazione è emessa nel rispetto di quanto stabilito dalla d.g.r. n. 7/3423 del 16 febbraio 2001 (pubblicata sul BURL n. 9 del 2 marzo 2001, 4° Supplemento Straordinario) e secondo gli Standard EN 13790-1 e EN 13790-2 dalle officine accreditate ai sensi della suddetta deliberazione della giunta regionale. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 95 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 Tra i criteri di selezione dei beneficiari si terrà conto, tra l’altro, delle caratteristiche dei richiedenti, così come riportato nel successivo capitolo 9. 5.1.8 Entità dell’indennizzo annuale Saranno indennizzate con 157 euro/ha all’anno le superfici investite con le colture ammesse dalla presente azione. L’importo dell’indennizzo sopra richiamato si applica solamente alle domande di aiuto e di pagamento presentate a partire dal 2009. Per le domande presentate nel 2008 non ancora liquidate, l’importo dell’indennizzo è quello fissato nei relativi decreti di approvazione dei bandi approvati dalla Direzione Generale Agricoltura. Qualora si inseriscano nell’avvicendamento colture orticole ricadenti nell’azione B è facoltà del beneficiario aderire con quelle superfici agli impegni specifici dell’azione e percepirne così i relativi premi. 5.1.9 Compatibilità con altre forme di sostegno pubblico I pagamenti relativi alla presente azione, per le medesime superfici, non sono cumulabili con quelli previsti dalle altre azioni della misura 214, fatti salvi quelli previsti per l’azione I. È concesso praticare colture energetiche, purché il loro inserimento non contrasti con le regole di avvicendamento. 5.2 Azione B “Produzioni agricole integrate” 5.2.1 Obiettivi L’obiettivo principale di questa azione è quello di incentivare le produzioni a basso impatto ambientale attraverso l’adozione di specifici disciplinari di produzione integrata. Le colture ortofrutticole e vitivinicole sono quelle maggiormente soggette a trattamenti fitosanitari (diserbanti, insetticidi, anticrittogamici ecc.) e risultano dunque più impattanti sull’ambiente. Spesso gli areali di coltivazione di queste colture sono contigui ad aree ad alto valore naturale per le quali è rilevante conservare la biodiversità, tutelare le risorse idriche superficiali e profonde diffondendo pratiche agricole a basso impatto ambientale. 5.2.2 Campo di applicazione Superfici coltivate con colture ortofrutticole e vitivinicole per le quali esiste uno specifico disciplinare di produzione agricola integrata approvato a livello regionale. 5.2.3 Condizioni Vengono indennizzate le colture per le quali esiste uno specifico disciplinare di produzione agricola integrata approvato a livello regionale. Gli impegni previsti dall’azione devono essere applicati a tutta la SAU aziendale investita a colture orticole (fragola compresa), frutticole o viticole per tutta la durata dell’impegno ad eccezione di quella coperta da apprestamenti protetti permanenti (serre e tunnel che permangono sul terreno per più di 1 anno). I beneficiari che si trovano in condizione di non poter mantenere l’impegno per tutta la durata prevista su tutta la SAU aziendale a causa di: scadenza dei contratti (non rinnovabili) di locazione dei terreni prima del termine degli impegni; presenza di corpi aziendali separati distanti più di 10 Km dal centro aziendale; possono escludere dall’impegno questi terreni. In ogni caso per accedere al regime di aiuti previsti dalla presente azione i terreni esclusi dall’impegno non possono essere superiori al 15% della SAU aziendale investita a colture orticole (fragola compresa), frutticole e viticole (esclusa la superficie coperta da apprestamenti protetti permanenti). La superficie minima oggetto di impegno per poter aderire all’azione è di 0,5 ha di SAU nei Comuni classificati da ISTAT di collina o di montagna e di 1 ha di SAU nei Comuni di pianura. La determinazione delle superfici vitate ammesse a premio si baserà sui criteri e i dati dell’inventario vitivinicolo. Per superficie vitata si intende quella superficie compresa all’interno del sesto di impianto, da filare a filare e da vite a vite aumentata nelle fasce laterali e nelle testate della superficie realmente esistente al servizio del vigneto, e in particolare: − superficie vitata ricadente su un’intera particella catastale: in questo caso la superficie vitata è da considerarsi l’intera superficie catastale della particella; − superficie vitata ricadente solo su una parte della particella catastale: in questo caso la superficie vitata da considerarsi è quella all’interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata su entrambe le fasce laterali in misura del 50% del sesto di impianto fino a un massimo di tre metri e su entrambe le testate in misura non superiore a metri tre per le capezzagne qualora effettivamente esistenti; − superficie vitata a filari singoli: la superficie vitata da considerarsi per quanto attiene alle fasce laterali, è fino a una massimo di metri 1,5 per lato e sulle testate di metri 3 per le capezzagne qualora effettivamente esistenti. Le superfici vitate per essere ammesse a premio devono essere registrate nell’Inventario viticolo regionale all’interno del fascicolo SIARL del produttore, secondo le modalità stabilite dal Manuale OPR. 5.2.4 Durata degli impegni La durata degli impegni per le aziende che aderiscono nella campagna 2010 è di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2010. Con il termine “campagna” ci si riferisce all’anno solare (1° gennaio - 31 dicembre). In considerazione della possibilità che le colture orticole possono in alcuni anni non essere contemplate negli avvicendamenti, le aziende che praticano tali colture applicheranno, per l’intero periodo, a partire dall’anno di adesione Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 96 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 all’azione B, gli impegni della presente azione a tutte le colture comprese nei disciplinari di produzione parte speciale, ogni qualvolta queste siano praticate. Ad esempio ad un’azienda con impegno di sei anni, al terzo anno di impegno con l’azione A, è consentito passare all’azione B e coltivare una coltura orticola secondo gli standard della produzione agricola integrata dell’azione B, a condizione che, per il residuo periodo di impegno (3 anni), tutte le colture orticole che verranno praticate siano coltivate rispettando gli impegni agroambientali dell’azione B. Nel caso descritto l’impegno relativo all’azione B terminerà contemporaneamente a quello dell’azione A. 5.2.5 Impegni dell’azione Gli impegni agroambientali specifici dell’azione B che oltrepassano quelli dettati dalla condizionalità e dai requisiti minimi consistono nel: 1. Rispettare i disciplinari di produzione parte generale e parte speciale (allegati 1 e 2 alle disposizioni attuative della misura 214 del 2008, pubblicati sul BURL n. 15 dell’11 aprile 2008, 2° Supplemento Straordinario e successive modifiche e integrazioni. Le norme tecniche di difesa e controllo delle infestanti saranno periodicamente aggiornate dal Servizio Fitosanitario regionale). 2. Effettuare entro la fine del primo anno di impegno (31/12) ed almeno una volta ogni 5 anni la Certificazione funzionale8 delle macchine operatrici (atomizzatori e barre irroratrici) per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, per attestare che la macchina risponde a precisi parametri di funzionalità operativa e di ottimale distribuzione del prodotto fitosanitario in funzione della coltura. La certificazione funzionale è effettuata, con specifiche strumentazioni e macchinari, esclusivamente presso i centri accreditati dalla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia. La certificazione richiede controlli non solo dal punto di vista meccanico (funzionalità dell’attrezzatura e stato di usura degli ugelli), ma anche sulla distribuzione spaziale della miscela e sul calcolo della velocità di avanzamento della macchina operatrice, che deve essere in funzione delle diverse colture/condizioni aziendali. Il certificato rilasciato deve essere conservato in azienda. 3. Formulare e rispettare un piano di concimazione basato sul bilancio degli elementi della fertilità (azoto, fosforo, potassio), con il supporto di un apposito dispositivo informatico, in ottemperanza a specificato nella parte generale del disciplinare di produzione (allegato 1 alle disposizioni attuative della misura 214 del 2008, pubblicato sul BURL n. 15 dell’11 aprile 2008, 2° Supplemento Straordinario e successive modifiche e integrazioni). A supporto del piano di concimazione si deve disporre di analisi fisico – chimiche del terreno, effettuate secondo le metodiche stabilite dal d.m. 11 maggio 1992 n. 794 che analizzino almeno i seguenti parametri: scheletro, granulometria col metodo densimetrico, C.S.C., pH (in H2O e KCl), Calcare totale se il pH in H2O è superiore a 7,2, Calcare attivo se il pH in H2O è superiore a 7,2, Sostanza Organica, Fosforo assimilabile, Potassio scambiabile, Magnesio scambiabile, rapporto Mg/K, rapporto C/N, nel caso in cui il calcare totale sia assente: Calcio scambiabile. Le analisi devono essere effettuate durante il periodo d’impegno e vanno ripetute ogni 5 anni. L’azienda che dispone di analisi del terreno effettuate non più di cinque anni prima della data di inizio dell’impegno può utilizzare queste per il piano di concimazione, permanendo l’obbligo di eseguire un’analisi, anche evitando l’indagine su scheletro e granulometria, ogni cinque anni. Per il numero di campioni e le modalità di prelievo fare riferimento al disciplinare di produzione– parte generale – allegato 1 alle disposizioni attuative della misura 214 del 2008, pubblicato sul BURL n. 15 dell’11 aprile 2008, 2° Supplemento Straordinario e successive modifiche e integrazioni. Qualora al primo anno d’impegno l’azienda non fosse in possesso delle analisi, queste saranno effettuate prima del secondo anno d’impegno. Il piano di fertilizzazione terrà conto delle colture praticate e delle fertilizzazioni effettuate durante il primo anno. Il piano di concimazione deve essere predisposto e firmato dal tecnico che presta assistenza all’azienda (cfr. successivo punto 5). 4. Mantenere l’inerbimento autunno-vernino, anche naturale, dell’interfila nei frutteti, vigneti ed oliveti, ad eccezione dei primi quattro anni nel caso di nuovi impianti. 5. Avvalersi dell’assistenza di un tecnico iscritto all’albo degli agronomi e forestali oppure al collegio dei periti agrari o degli agrotecnici per la corretta applicazione dei principî della produzione agricola integrata (determinazione dell’avversità, soglia di danno, presenza di antagonisti, piano di concimazione). Il tecnico dovrà prestare assistenza all’azienda solo negli anni in cui in azienda siano praticate colture ortofrutticole o vitivinicole indennizzate con l’azione B. 6. Non utilizzare fanghi. 7. Non utilizzare fosforo minerale nel caso in cui il fabbisogno colturale di tale elemento, determinato tramite il piano di concimazione di cui al precedente impegno n. 3, sia soddisfatto con lo spandimento degli effluenti di allevamento. 8 La certificazione è emessa nel rispetto di quanto stabilito dalla d.g.r. n. 7/3423 del 16 febbraio 2001 (pubblicata sul BURL n. 9 del 2 marzo 2001, 4° Supplemento Straordinario) e secondo gli Standard EN 13790-1 e EN 13790-2 dalle officine accreditate ai sensi della suddetta deliberazione della Giunta regionale. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 97 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 8. Tenere costantemente e conformemente aggiornato il registro aziendale dei trattamenti, delle concimazioni e dei relativi magazzini. Per la registrazione dei trattamenti e delle concimazioni può essere utilizzato sia il modello proposto nell’allegato 3 alle disposizioni attuative della misura 214 del 2008, pubblicato sul BURL n. 15 dell’11 aprile 2008, 2° Supplemento Straordinario e successive modifiche e integrazioni, sia un altro registro purché contenga le stesse informazioni minime. 5.2.6 Documentazione Il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione: piano di concimazione redatto con il supporto dell’apposito dispositivo informatico e relativa copia informatica copia analisi dei terreni georeferenziate con riferimento alle coordinate Gauss – Boaga riportate sulla Carta Tecnica Regionale copia della lettera di incarico del tecnico che presterà assistenza all’azienda per la durata del periodo di impegno; documentazione (certificato) che attesti l’avvenuto controllo funzionale delle macchine operatrici per la distribuzione dei prodotti fitosanitari ai sensi della d.g.r. 7/3423 del 16 febbraio 2001; registro aziendale di magazzino, dei trattamenti e delle concimazioni. 5.2.7 Ambito territoriale di applicazione e criteri di selezione dei beneficiari L’azione si applica su tutto il territorio regionale, con priorità correlate all’ambito territoriale in cui ricade la maggior parte delle superfici soggette ad impegno. Ambito Territoriale Punteggio massimo = 50 Aree Natura 2000 (allegato 1 al PSR 2007-2013) 50 Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) e parco Nazionale dello Stelvio 45 Zone vulnerabili ai nitrati (d.g.r. 8/3439 del 7 novembre 2006 ) 40 Aree Svantaggiate (allegato 12 al PSR 2007-2013) 35 Altre aree 30 Tra i criteri di selezione dei beneficiari si terrà conto, tra l’altro, delle caratteristiche dei richiedenti, così come riportato nel successivo capitolo 9. 5.2.8 Entità dell’indennizzo annuale Colture orticole e piccoli frutti: 270 euro/ha. Colture arboree: 500 euro/ha. 5.2.9 Compatibilità con altre forme di sostegno pubblico I pagamenti relativi alla presente azione, per le medesime superfici, non sono cumulabili con quelli previsti dalle altre azioni della misura 214. 5.3 Azione C “Produzioni vegetali estensive” 5.3.1 Obiettivi I prati, pur interessando soltanto il 10,27% della SAU regionale, rivestono una grande importanza dal punto di vista ambientale, se si considera la loro azione positiva di contrasto dell’erosione dei terreni, alla conservazione e all’accumulo di sostanza organica nei suoli (particolarmente in quelli con abbondante scheletro), alla riduzione dei fenomeni di lisciviazione dei nutrienti (azoto e fosforo), al miglioramento della struttura e della fertilità suoli, alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche profonde etc. I prati costituiscono inoltre importanti spazi vitali per la fauna ed un arricchimento di specie e comunità vegetali (biodiversità), oltre che elemento caratteristico del paesaggio rurale. 5.3.2 Campo di applicazione L’azione si applica esclusivamente ai prati situati nei Comuni classificati da ISTAT di pianura e collina non compresi nelle Aree Svantaggiate di cui all’allegato 12 al PSR 2007-2013: 1) di nuova costituzione (Codici coltura 350, 360 e 370) 2) che sono stati oggetto di impegno in applicazione della misura F del PSR 2000-2006 (Codici coltura 350, 360 e 370). 5.3.3 Condizioni La superficie minima oggetto di impegno per poter aderire all’azione è di 0,5 ha di SAU per il territorio collinare e 1 ha di SAU per il territorio di pianura. I prati per essere ammissibili al sostegno devono soddisfare una delle seguenti condizioni: Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 98 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 - non essere soggetto alle disposizioni di cui all’articolo 6 comma 2 del Regolamento 73/2009 e al rispettivi standard di condizionalità, in particolare lo standard 4.1 Protezione del pascolo permanente9 (d.g.r. n. 8/4196/2007 come modificata dalla d.g.r. n. 8/10949 del 30 dicembre 2009); - essere di nuova costituzione oppure essere stati oggetto di impegno in applicazione della misura F del PSR 20002006. Sono considerati di nuova costituzione solo i prati costituiti su terreni che nell’anno precedente erano investiti ad altre colture. 5.3.4 Durata degli impegni La durata degli impegni per le aziende che aderiscono nella campagna 2010 è di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2010. Con il termine “campagna” ci si riferisce all’anno solare (1° gennaio - 31 dicembre). 5.3.5 Impegni dell’azione Gli impegni agroambientali specifici dell’azione C, che oltrepassano quelli dettati dalla condizionalità e dai requisiti minimi, sono: 1. Mantenere le particelle a prato per tutta la durata dell’impegno. Il rinnovo del prato è consentito una sola volta nel periodo d’impegno, previa comunicazione all’Amministrazione Provinciale competente. 2. Non utilizzare prodotti fitosanitari e diserbanti. 3. Rispettare i limiti di concimazione indicati nel disciplinare di produzione relativo al prato (allegato 6 alle disposizioni attuative della misura 214 del 2008, pubblicato sul BURL n. 15 dell’11 aprile 2008, 2° Supplemento Straordinario e successive modifiche e integrazioni). 4. Eseguire tutte le operazioni di cura e protezione del cotico che mirano ad ottenere una buona composizione floristica ed al contenimento delle specie infestanti, come gli interventi di erpicatura, rullatura, trasemina, fertilizzazione, ecc., come indicato nel suddetto disciplinare. Tali operazioni dovranno essere annotate sul registro aziendale. 5. Eseguire almeno tre sfalci all’anno asportando i prodotti ottenuti. In caso di prati non irrigui o qualora gli stessi vengono pascolati da bestiame aziendale il numero dei tagli viene ridotto a uno. 6. Non utilizzare fanghi. 7. Per l’azoto il limite massimo, comprensivo sia degli apporti provenienti da fertilizzanti minerali che di quelli resi con la sostanza organica distribuita (effluenti di allevamento), è di 160 kg/ha sul territorio di pianura e 150 kg/ha su quello di collina. Tali limiti sono da intendersi al netto dell’efficienza. Vige l’obbligo della somministrazione frazionata. 5.3.6 Documentazione Il beneficiario dovrà conservare in azienda la registrazione delle operazioni colturali, delle concimazioni e della gestione di magazzino dei fertilizzanti. 5.3.7 Ambito territoriale di applicazione e criteri di selezione dei beneficiari L’azione si applica sul territorio regionale classificato da ISTAT di collina e di pianura, con priorità correlate all’ambito territoriale in cui ricade la maggior parte delle superfici soggette ad impegno. Ambito Territoriale Punteggio massimo = 50 Aree Natura 2000 (allegato 1 al PSR 2007-2013) 50 Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) e parco Nazionale dello Stelvio 45 Zone vulnerabili ai nitrati (d.g.r. 8/3439 del 7 novembre 2006) 40 Altre aree 35 9 Il pascolo permanente, come definito ai sensi dell’articolo 2 lettera c) del Regolamento (CE) n. 1120/09 è soggetto allo standard 4.1 Protezione del pascolo permanente (d.g.r. n. 8/5993 1496 del 5 dicembre 2007 come modificata dalla d.g.r. n. 8/10949 del 30 dicembre 2009) che prescrive che al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat: a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell’articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1122/09 e successive modifiche e integrazioni; b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all’interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione; c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque. In relazione agli impegni a) e c) sono applicabili deroghe nel caso in cui il Regolamento (CE) n. 1122/09 e specifiche disposizioni comunitarie e nazionali prevedano interventi agronomici e/o adempimenti diversi da quelli del presente standard. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 99 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 Tra i criteri di selezione dei beneficiari si terrà conto, tra l’altro, degli ambiti territoriali prioritari e delle caratteristiche dei richiedenti, così come riportato nel successivo capitolo 9. 5.3.8 Entità dell’indennizzo annuale Prato stabile e prato polifita da vicenda: 260 euro/ha. L’importo dell’indennizzo sopra richiamato si applica solamente alle domande di aiuto e di pagamento presentate a partire dal 2009. Per le domande presentate nel 2008 non ancora liquidate, l’importo dell’indennizzo è quello fissato nei relativi decreti di approvazione dei bandi approvati dalla Direzione Generale Agricoltura. 5.3.9 Compatibilità con altre forme di sostegno pubblico I pagamenti relativi alla presente azione, per le medesime superfici, non sono cumulabili con quelli previsti dalle altre azioni della misura 214. 5.4 Azione E “Produzioni agricole biologiche” 5.4.1 Obiettivi L’obiettivo dell’azione è quello di promuovere e consolidare il contributo delle produzioni agricole biologiche a favore dello sviluppo di un’agricoltura sostenibile, attraverso incentivi alle aziende agricole che operano in conformità ai metodi di produzione indicati Reg. (CE) 834/2007 e che risultino iscritte all’elenco regionale degli operatori biologici. L’azione “Produzioni agricole biologiche” contribuisce principalmente alla tutela delle risorse naturali quali l’acqua, il suolo, la materia organica e l’aria, al rispetto dei cicli naturali e degli animali e alla conservazione della biodiversità. 5.4.2 Campo di applicazione Tutte le tipologie colturali e le colture foraggere, con l’eccezione dei prati, prati pascoli e pascoli situati nelle Aree Svantaggiate di cui all’allegato 12 al PSR 2007-2013, degli orti e frutteti familiari, delle colture florovivaistiche e dei vivai. Il premio viene riconosciuto, in modo differenziato, per il mantenimento e per la conversione ai metodi di produzione agricola biologica. 5.4.3 Condizioni Possono fruire del premio le superfici dichiarate “Biologiche” o “in conversione al metodo Biologico” secondo il Reg. (CE) 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni e secondo i relativi regolamenti applicativi10. L’azienda deve essere iscritta nell’elenco regionale degli operatori biologici o avere presentato domanda di iscrizione per aziende biologiche prima del 1° gennaio 2010 ed avere un’istruttoria positivamente istruita entro e non oltre la data di chiusura della istruttoria della presente azione. La superficie minima oggetto di impegno per poter aderire all’azione è di 0,5 ha di SAU in Comuni classificati da ISTAT di collina o di montagna e di 1 ha di SAU per i comuni di pianura. In caso di aziende miste, le superfici che non possono aderire alla presente azione, in attesa della conversione, devono essere condotte nel rispetto della condizionalità. Possono accedere allo specifico premio previsto per il mais ceroso per zootecnia biologica solo le aziende con allevamento biologico certificato di consistenza non inferiore a 6 UB. Il mais ceroso (codice coltura 020), al quale è assimilata anche la coltura del sorgo (codici coltura 100 e 102), per potere beneficiare di questo particolare premio, deve essere utilizzato in azienda. I prati avvicendati, esclusi a partire dal 2008 dalle colture foraggere per zootecnia biologica, nel 2007 erano ammissibili e potevano essere richiesti a premio. Le aziende che hanno presentato domanda nel 2007 ed hanno richiesto a premio le superfici a prato avvicendato come colture foraggere per zootecnia biologica, a partire dal 2008 possono richiedere tale premio solo per le superfici con i requisiti stabiliti dalle presenti disposizioni. Pertanto, le superfici a prato avvicendato richieste e ammesse a finanziamento come colture foraggere per zootecnia biologica sono oggetto di pagamento solo per il 2007; nel 2008 e negli anni successivi di impegno, tali superfici non sono più ammesse a finanziamento in quanto il prato avvicendato non rientra tra le colture foraggere per zootecnia. Possono fruire di tale premio le superfici aziendali così utilizzate nella misura massima di 1 ettaro per UB allevata in aziende situate in Comuni classificati da ISTAT di collina e montagna e di 0,67 ettari per UB nelle aziende ricadenti in Comuni di pianura. Non sono ammissibili all’indennizzo previsto per le produzioni vegetali estensive, le superfici situate nelle Aree Svantaggiate di cui all’allegato 12 al PSR 2007-2013. 5.4.4 Durata degli impegni La durata degli impegni per le aziende che aderiscono nella campagna 2010 è di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2010. Con il termine “campagna” ci si riferisce all’anno solare (1° gennaio - 31 dicembre). 10 Regolamento (CE) n. 889/2008 e Regolamento (CE) n. 1235/2008 e successive modifiche ed integrazioni Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 100 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 5.4.5 Impegni Gli impegni agroambientali specifici dell’azione E, che oltrepassano quelli dettati dalla condizionalità e dai requisiti minimi, sono: 1. Condurre le superfici aziendali in conformità ai metodi di produzione definiti dal Reg. (CE) 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni e secondo i relativi regolamenti applicativi nonché a norme nazionali e regionali in materia. 2. Convertire tutta la SAU aziendale, ad eccezione degli orti e dei frutteti familiari, e delle colture florovivaistiche e vivai al metodo di produzione biologica entro il 1° gennaio del quinto anno di impegno, anche in caso di aziende miste, convertendo almeno il 20% della SAU “convenzionale” ogni anno. 3. Nel caso di richiesta di premio per le colture foraggere per la zootecnia biologica, condurre l’allevamento in conformità al Reg. (CE) 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni e secondo i relativi regolamenti applicativi. I beneficiari che si trovano in condizione di non poter mantenere l’impegno per tutta la durata prevista su tutta la SAU aziendale a causa di: scadenza prima del termine dei contratti di locazione (non rinnovabili) di terreni; presenza di corpi aziendali separati distanti più di 10 Km dal centro aziendale; possono escludere dall’impegno questi terreni. In ogni caso per accedere al regime di aiuti previsti dalla presente azione i terreni esclusi dall’impegno non possono essere superiori al 15% della SAU aziendale totale. I terreni esclusi dall’impegno dovranno essere condotti nel rispetto della condizionalità. 5.4.6 Documentazione Il beneficiario che in caso di azienda mista decida di aderire in maniera scalare, dovrà conservare in azienda il piano di conversione di tutta la SAU aziendale al metodo di produzione biologica. 5.4.7 Ambito territoriale di applicazione e criteri di selezione dei beneficiari L’azione si applica su tutto il territorio regionale, con priorità correlate all’ambito territoriale in cui ricade la maggior parte delle superfici soggette ad impegno. Punteggio massimo = 50 Ambito Territoriale Aree Natura 2000 (allegato 1 al PSR 2007-2013) 50 Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) e parco Nazionale dello Stelvio 50 Zone vulnerabili ai nitrati (d.g.r. 8/3439 del 7 novembre 2006) 40 Aree Svantaggiate (allegato 12 al PSR 2007-2013) 35 Altre aree 30 Tra i criteri di selezione dei beneficiari, così come riportato nel successivo capitolo 9 si terrà conto, tra l’altro, delle caratteristiche dei richiedenti. 5.4.8 Entità dell’indennizzo annuale Biologico (mantenimento) €/ha In conversione al biologico €/ha Seminativi 140 154 Mais ceroso per zootecnia biologica 325 325 Orticole e piccoli frutti 290 320 Colture arboree 550 600 Produzioni vegetali estensive (prato stabile/prato polifita da vicenda) 160 176 Conversione di seminativi in produzioni vegetali estensive (prato stabile/prato polifita da vicenda) 260 260 Coltura L’indennizzo dovuto alle superfici biologiche che per qualsiasi motivo, prima dell’adesione alla misura 214 o durante il periodo di impegno, abbiano subito un declassamento da “biologico” a “in conversione al metodo biologico”, sarà comunque quello indicato nella prima colonna - biologico (mantenimento). L’importo degli indennizzi sopra richiamati si applica solo alle domande di aiuto e di pagamento presentate a partire dal 2009. Per le domande presentate negli anni precedenti (2007 e 2008) e non ancora liquidate, l’importo degli indennizzi è quello fissato nei relativi decreti di approvazione dei bandi approvati dalla Direzione Generale Agricoltura. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 101 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 5.4.9 Compatibilità con altre forme di sostegno pubblico I pagamenti relativi alla presente azione, per le medesime superfici, non sono cumulabili con quelli previsti dalle altre azioni della misura 214 fatti salvi quelli previsti per l’azione I. 5.5 Azione F “Mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate” L’azione agisce in sinergia con la misura 216 “Investimenti non produttivi”, attraverso la quale si concedono contributi per realizzare nuove strutture vegetali lineari e nuove fasce tampone boscate. 5.5.1 Obiettivi Le strutture vegetali lineari (siepi e filari) e le fasce tampone boscate, mantenute con la presente azione, costituiscono importanti corridoi ecologici. Con la loro introduzione e mantenimento si aumenta la complessità specifica e dell’ecosistema, si potenziano le reti ecologiche e si creano luoghi di rifugio e di riproduzione per la fauna. Altro obiettivo dell’azione è la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde. Infatti le fasce tampone, con la loro azione fitodepurante sui percolati dei campi coltivati, abbattono i quantitativi di nutrienti e di metalli pesanti che si riversano nei corsi d’acqua. 5.5.2 Campo di applicazione Indennizzo per il mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate (FTB). 5.5.3 Condizioni e definizioni Le strutture vegetali lineari e le FTB devono essere state oggetto di impegno in applicazione della misura F del PSR 2000-2006 o essere state costituite in applicazione della misura 216 “Investimenti non produttivi” del PSR. La superficie minima oggetto di impegno per poter aderire all’azione è di 0,15 ha per siepi e filari semplici, di 0,2 ha per filari complessi e di 0,4 ha per fasce tampone boscate. Si considera siepe una struttura vegetale plurispecifica ad andamento lineare, con distanze di impianto anche irregolari con uno sviluppo verticale pluristratificato legato alla compresenza di specie erbacee, arbustive e/o arboree appartenenti al contesto floristico e vegetazionale della zona. Si considera filare una formazione vegetale ad andamento lineare e regolare, generalmente a fila semplice o doppia, composta da specie arboree appartenenti al contesto floristico e vegetazionale della zona, governate ad alto fusto e/o a ceduo semplice. La struttura vegetale lineare deve avere una larghezza inferiore a 20 metri misurati agli estremi dell’area di insidenza della chioma. Si considera fascia tampone boscata una area tampone ad andamento lineare continuo o discontinuo coperta da vegetazione arboreo arbustiva decorrente lungo scoline, fossi, rogge e canali di bonifica o altri corsi d’acqua drenanti acque dai campi coltivati, con sviluppo verticale pluristratificato legato alla compresenza di specie erbacee, arbustive ed arboree appartenenti al contesto floristico e vegetazionale della zona. La struttura vegetale deve avere una larghezza inferiore a 20 metri misurati agli estremi dell’area di insidenza della chioma e pertanto non viene considerata bosco ai sensi della vigente normativa (l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”). 5.5.4 Durata degli impegni La durata degli impegni per le aziende che aderiscono nella campagna 2010 è di 10 anni a decorrere dal 1° gennaio 2010. Con il termine “campagna” ci si riferisce all’anno solare (1° gennaio - 31 dicembre). 5.5.5 Impegni − Divieto di diserbo chimico e lotta fitosanitaria. − Effettuare i lavori di manutenzione quali irrigazione di soccorso, reintegrazione delle fallanze, cure localizzate. − Mantenere libera da coltivazioni agrarie (prato escluso) una fascia di rispetto. Tale impegno si considera rispettato nei seguenti casi: a) presenza di una fascia libera da colture agrarie (prato escluso) di larghezza pari ad almeno 2 metri per siepi e fasce tampone boscate e 1,5 metri per i filari; b) larghezza media della struttura vegetale uguale o superiore ai valori indicati nella tabella di conversione sottostante; c) somma della larghezza media della struttura vegetale con la larghezza della fascia di rispetto uguale o superiore ai valori indicati nella tabella di conversione sottostante. Tipo di struttura Siepe se interpoderale: Filare semplice (una fila di piante) se interpoderale: Filare complesso (due file di piante) se interpoderale: Fascia tampone boscata coefficiente di conversione per metro lineare (larghezza struttura + fascia rispetto) 4 6 4 5,5 6,5 8 2,5 per ogni filare + 2 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 102 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 Il richiedente potrà indicare in domanda : a) la lunghezza lineare (metri) della struttura vegetale alla quale sarà applicata in automatico una larghezza standard, pari al coefficiente di conversione per metro lineare indicato nella tabella soprastante; b) qualora la struttura vegetale abbia una larghezza (aumentata dell’eventuale fascia di rispetto) superiore a quanto previsto dalla tabella soprastante, il richiedente può indicare con autodichiarazione la superficie effettiva che intende richiedere a premio. Sarà compito del funzionario provinciale ammettere in istruttoria la superficie effettiva richiesta. 5.5.6 Documentazione Al fine di consentire la verifica delle condizioni di ammissibilità, il beneficiario dovrà presentare alla Provincia (qualora non sia già in possesso della stessa) la relazione tecnica prodotta per ottemperare agli impegni pregressi sulla misura F del PSR 2000-2006 con la relativa localizzazione cartografica degli interventi. 5.5.7 Ambito territoriale di applicazione e criteri di selezione dei beneficiari L’azione si applica sul territorio regionale classificato da ISTAT di pianura, con priorità correlate all’ambito territoriale in cui ricade la maggior parte delle superfici soggette ad impegno. Ambito Territoriale Zone vulnerabili ai nitrati (d.g.r. 8/3439 del 7 novembre 2006) Punteggio massimo = 50 50 Aree Natura 2000 (allegato 1 al PSR 2007-2013) Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) 45 Altre aree 35 Tra i criteri di selezione dei beneficiari, così come riportato nel successivo capitolo 9 si terrà conto, tra l’altro, delle caratteristiche dei richiedenti. 5.5.8 Entità indennizzo annuale Il mantenimento è indennizzato per l’importo 525 €/ha. L’entità dell’aiuto è commisurato alla superficie effettivamente interessata dalle strutture vegetali lineari e dalle fasce tampone boscate (compresa la relativa fascia di rispetto fino ai limiti indicati nella tabella). L’importo degli indennizzi sopra richiamati si applica solamente alle domande di aiuto e di pagamento presentate a partire dal 2010. Per le domande presentate negli anni precedenti (2008 e 2009) e non ancora liquidate, l’importo degli indennizzi è quello fissato nei relativi decreti di approvazione dei bandi approvati dalla Direzione Generale Agricoltura. 5.5.9 Compatibilità con altre forme di sostegno pubblico Per gli interventi ammessi e sostenuti dalla presente azione, gli aiuti non sono cumulabili, per le medesime superfici, con quelli previsti dalle altre azioni della misura 214. 5.6 Azione H “Salvaguardia delle risorse genetiche” 5.6.1. Obiettivi L’azione “Salvaguardia delle risorse genetiche” contribuisce principalmente alla conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi-agro-forestali ad alto valore naturalistico. Per la campagna 2010 verrà attivata soltanto la tipologia h.1) Salvaguardia di razze animali locali minacciate di estinzione. L’intervento prevede l’allevamento in purezza nuclei di animali di una o più razze tra quelle individuate nell’allegato, senza riduzione del numero complessivo dei capi al termine del periodo di impegno. 5.6.2 Campo di applicazione Allevamenti di razze animali a rischio di scomparsa indicate nell’allegato 5 alle presenti disposizioni attuative. 5.6.3 Condizioni Per la tipologia h.1 “Salvaguardia di razze animali locali minacciate di estinzione”: − ubicazione dell’allevamento nelle zone indicate dalla Regione Lombardia di cui all’allegato 5 alle presenti disposizioni attuative; − per i caprini allevare per l’intera durata dell’impegno una sola tra le razze indicate nell’elenco di quelle da salvaguardare riportato nell’allegato 5 alle presenti disposizioni attuative. 5.6.4 Durata degli impegni La durata degli impegni per le aziende che aderiscono nella campagna 2010 è di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2010. Con il termine “campagna” ci si riferisce all’anno solare (1° gennaio - 31 dicembre). Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 103 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 5.6.5 − Impegni dell’azione Allevare in purezza nuclei di animali della razza oggetto di premio senza una riduzione superiore al 20% del numero complessivo dei soggetti (capi) nel corso degli anni di impegno (scostamento calcolato tra il primo e l’ultimo anno di impegno); − rispettare tutti gli obblighi previsti dal disciplinare del relativo libro o Registro ed in particolare: o tenere le registrazioni degli eventi riproduttivi, delle entrate e delle uscite dei capi dall’allevamento. Le entrate e le uscite del bestiame devono essere annotate sul registro di stalla previsto dalla vigente normativa sull’anagrafe del bestiame; o identificare e marcare i capi; − aderire al “Piano di selezione o di mantenimento della variabilità genetica ai fini della salvaguardia e del miglioramento della razza”, predisposto dalle organizzazioni degli allevatori che detengono il Libro o il Registro; − allevare nell’ambito del gregge una sola delle razze caprine tra quelle da salvaguardare. 5.6.6 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto • Per gli allevamenti iscritti al Libro genealogico, l’elenco dei numeri di matricola dei soggetti presenti nell’allevamento durante il controllo funzionale antecedente la richiesta di adesione alla presente azione • Per gli allevamenti iscritti al Registro Anagrafico, l’elenco delle matricole dei soggetti iscritti al registro medesimo al momento della compilazione della domanda di aiuto. 5.6.7 Ambito territoriale di applicazione e criteri di selezione dei beneficiari L’azione si applica sulle aree di origine e diffusione delle razze oggetto di salvaguardia di cui all’allegato 15 del PSR 2007-2013, senza priorità legate all’ambito territoriale in cui la stessa è applicata. Il punteggio attribuito all’azione è di 40 punti. Tra i criteri di selezione dei beneficiari, così come riportato nel successivo capitolo 9 si terrà conto, tra l’altro, delle caratteristiche dei richiedenti. 5.6.8 Entità dell’indennizzo annuale L’aiuto è di 200 Euro/UB calcolato secondo la seguente tabella di conversione degli animali allevati in Unità di Bestiame (allegato V al Reg. 1974/06). Tipo animale Unità Bestiame (UB) Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni 1,0 Bovini da sei mesi a due anni 0,6 Bovini di meno di sei mesi 0,4 Caprini 0,15 Ovini 0,15 5.6.9 Compatibilità con altre forme di sostegno pubblico Considerando che il premio della presente azione non è correlato alle superfici non sussiste incompatibilità o sovrapposizione con gli aiuti previsti da altre azioni della misura 214. Non sussiste incompatibilità o sovrapposizione con altre misure del programma di sviluppo rurale. I beneficiari dei premi di cui agli articoli 3.c.1 e 4 del d.m. 29 luglio 2009 in applicazione dell’articolo 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 non possono beneficiare del premio della presente azione. 5.7 Azione I – “Conservazione della biodiversità nelle risaie” 5.7.1 Obiettivi L’azione contribuisce principalmente al raggiungimento dell’obiettivo prioritario “Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturalistico” ed in minor misura all’obiettivo prioritario “Realizzazione sistemi verdi territoriali di pianura per la fitodepurazione e la creazione di corridoi ecologici, nonché per la creazione e il miglioramento dell’ambiente e del paesaggio”. Operativamente si limitano gli effetti negativi esercitati dalle asciutte sulla fauna acquatica, mantenendo all’interno della risaia buoni livelli di biodiversità della flora e della fauna acquatiche, senza costringere l’agricoltore a rinunciare alle asciutte nel corso del ciclo colturale. 5.7.2 Campo di applicazione Superfici coltivate a riso secondo tecniche agronomiche che prevedano la sommersione della risaia: a semina tradizionale, a semina interrata a file con successiva sommersione, etc. 5.7.3 Condizioni La superficie minima di adesione all’azione è pari al 10% della SAU annualmente investita a riso. Tale superficie non dovrà comunque essere complessivamente inferiore ad 1 ha. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 104 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 Tale quota minima dovrà essere garantita per i cinque anni di impegno, pur essendo consentito variarne l’ubicazione e incrementarne l’entità. 5.7.4 Durata degli impegni La durata degli impegni è di 5 anni, fatto salvo l’impegno facoltativo di gestione delle stoppie cui si può decidere di aderire di anno in anno. La decorrenza è dal 1° gennaio dell’anno di adesione. Con il termine “campagna” si intende l’anno solare (1° gennaio - 31 dicembre). 5.7.5 Impegni dell’azione L’azione prevede due sottoazioni: I.1 GESTIONE DELLE ACQUE IN RISAIA La prima sottoazione prevede l’adozione dei due impegni di seguito elencati. Realizzazione di un solco per camera. Costituire, in ogni camera di risaia oggetto di impegno, un solco nel quale dovrà essere assicurata la presenza di acqua durante le asciutte. a. Posizionamento del solco: all’interno della camera e preferibilmente adiacente al lato dove si trova la bocchetta di uscita dell’acqua per raccogliere, durante la fase di asciutta, la massima quantità di microfauna presente nell’acqua di risaia. b. Caratteristiche geometriche del solco: deve interessare l’intera lunghezza del lato della camera in cui è posizionato, avere sezione trapezoidale con base maggiore rivolta verso l’alto di almeno 60 cm ed profondità di almeno 40 cm, al momento della realizzazione. c. Durata del solco: il solco deve essere presente in risaia dalla prima sommersione fino alla asciutta finale di pre-raccolta del riso. d. Livello dell’acqua nel solco: il solco deve essere mantenuto costantemente pieno di acqua per tutto il ciclo produttivo, dal primo ingresso dell’acqua alla asciutta finale di pre-raccolta, per tutta la sua lunghezza affinché esso costituisca la zona di rifugio per la fauna acquatica durante le asciutte. e. Manutenzione del solco: per evitare interferenze negative sul ciclo biologico della fauna acquatica non possono essere effettuati interventi di manutenzione dal 15 marzo al 15 agosto, fatti salvi interventi limitati di ripristino della funzionalità idraulica dello stesso. Indicazioni operative - Fasce di rispetto: qualora la creazione del solco determini l’instabilità dell’argine è importante mantenere una fascia di rispetto tra l’argine della camera ed il solco. - Solchetti secondari o scoline: per favorire la raccolta della microfauna all’interno del solco durante il deflusso dell’acqua e/o il mantenimento dell’acqua nel solco durante l’asciutta, può essere utile realizzare delle scoline, ad andamento tendenzialmente perpendicolare al solco, in relazione alla dimensione e forma della camera ed alla natura del terreno. 1) 2) Inerbimento di un argine per camera di risaia. f. Dall’inizio della stagione di coltivazione del riso e per tutta la stessa, va mantenuto costantemente inerbito un argine per camera soggetta ad impegno, preferibilmente l’argine adiacente al solco, mediante semina o sviluppo della vegetazione spontanea, al fine di preservare un ambiente indisturbato per la nidificazione di alcune specie di uccelli (avifauna stanziale), quali il pavoncello, la gallinella d’acqua, etc. Nel caso in cui il solco della camera oggetto di impegno sia adiacente ad una strada poderale o interpoderale in luogo dell’argine può essere mantenuta inerbita e gestita con le stesse modalità indicate sopra, la relativa banchina o bordo. g. Tra il 15 marzo ed il 15 agosto di ogni anno sono vietate operazioni di contenimento chimico o meccanico (es: trinciatura) della vegetazione sull’argine inerbito. È possibile durante tale periodo effettuare interventi di sfalcio parziale ad altezza tale da assicurare il rispetto del ciclo riproduttivo della avifauna presente. I.2 GESTIONE DELLE ACQUE E DELLE STOPPIE IN RISAIA Per questa seconda sottoazione in aggiunta agli impegni previsti per la sottoazione I.1 “Gestione delle acque in risaia” sopradescritti, deve essere adottato il seguente impegno: 3) Gestione delle stoppie. Le stoppie di riso devono essere mantenute in campo sino alla fine di febbraio in quanto costituiscono habitat per popolazioni di alcune specie di uccelli migratori. Sono compatibili con questo impegno: 1. La raccolta e asportazione delle paglie purché sia garantito il mantenimento delle stoppie in campo per il periodo stabilito; 2. La rullatura delle stoppie purché queste siano successivamente mantenute sommerse per tutto il periodo; Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 105 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 3. Lo spandimento degli effluenti di allevamento e/o dei fanghi, se effettuati con modalità compatibili al rispetto dell’impegno e preferibilmente dopo la fine di febbraio. La trebbiatura meccanica del riso può essere effettuata secondo le seguenti alternative: a) taglio dei culmi con le pannocchie. Questo metodo lascia stoppie di altezza variabile, da cui è asportata la parte terminale; b) “sgranatura” della spiga. Questo metodo sarebbe il più indicato ai fini del conseguimento della tutela della avifauna migratoria perché lasciando i culmi in piedi e le pannocchie svuotate costituisce una habitat di altezza ottimale. 5.7.6 Ambito territoriale di applicazione e criteri di selezione dei beneficiari L’azione si applica sul territorio regionale classificato da ISTAT di pianura, con priorità correlate all’ambito territoriale in cui ricade la maggior parte delle superfici soggette ad impegno. Ambito Territoriale Punteggio massimo = 50 Aree Natura 2000 (allegato 1 al PSR 2007-2013) 50 Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) 45 Zone vulnerabili ai nitrati (d.g.r. 8/3439 del 7 novembre 2006) 40 Altre aree 35 Tra i criteri di selezione dei beneficiari si terrà conto, tra l’altro, degli ambiti territoriali prioritari e delle caratteristiche dei richiedenti, così come riportato nel successivo paragrafo 9. 5.7.7 Entità dell’indennizzo annuale Euro 125/ha, in caso di adesione alla sottoazione I.1 “Gestione delle acque in risaia” Euro 155/ha, in caso di adesione alla sottoazione I.2 “Gestione delle acque e delle stoppie in risaia” 5.7.8 Compatibilità con altre forme di sostegno pubblico I pagamenti relativi alla presente azione, per le medesime superfici: 8) sono cumulabili con quelli previsti dall’azione A e dall’azione E della Misura 214; 9) non sono cumulabili con quelli previsti dalla azioni F e G e della Misura 214. La presenza del solco e dell’eventuale fascia di rispetto non riducono la superficie eleggibile alla PAC ed i relativi titoli riconosciuti. 6. DOVE PUÒ ESSERE APPLICATA LA MISURA L’azione A si applica nelle aree ad agricoltura intensiva della pianura del Po (aree A e B dell’allegato 3 al PSR 20072013) e nei Comuni ricadenti nelle aree C e D della provincia di Pavia. Per le aziende ricadenti nel resto dei Comuni delle aree C e D della regione, l’azione A si applica nei fondovalle e nei pianori. In queste aree l’adesione alla presente azione è comunque subordinata al sussistere di una delle due condizioni seguenti: • i terreni per i quali si richiede il premio sono stati oggetto di impegno ai sensi dell’azione 1 della misura F del PSR 2000-2006; • sui terreni per i quali si richiede il premio è stata praticata la monosuccessione di un cereale nel periodo 2003 – 2007. Le azioni B, E ed H si applicano su tutto il territorio regionale con le priorità indicate nelle presenti disposizioni attuative; l’azione C solo nei territori di collina e di pianura; le azioni F ed I solo nei territori di pianura. 7. RISPETTO DELLA CONDIZIONALITÀ E DEI REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI E PROTEZIONE DELLE COLTURE Possono essere indennizzati solo quegli impegni aggiuntivi rispetto ai requisiti obbligatori dettati dalla condizionalità (criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche e ambientali) e ai requisiti minimi in materia di fertilizzanti e protezione delle colture. Nel caso in cui venga applicata, a norma dell’art. 46 del Reg. (CE) n. 1974/2006, la clausola di revisione prevista per l’adeguamento degli impegni alle eventuali modifiche dei criteri di gestione obbligatori sopra citati e/o dei requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari o di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, il beneficiario è tenuto al rispetto di tale adeguamento. Qualora il beneficiario non accettasse detto adeguamento, l’impegno cessa senza obbligo di rimborso di quanto percepito. 7.1 Condizionalità I beneficiari di tutte le azioni previste dalla presente misura sono tenuti al rispetto del regime di condizionalità sull’intera azienda per tutto il periodo di impegno. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 106 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 Per regime di condizionalità si intendono i criteri di gestione obbligatori e gli standard di mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi degli articoli 5 e 6 del Regolamento (CE) n. 73/2009, e degli allegati II e III, approvati dalla Regione Lombardia con d.g.r. n. 4196/07 e successive modifiche e integrazioni (d.g.r. 10949 del 30 dicembre 2009). 7.2 Requisiti minimi in materia di fertilizzanti e protezione delle colture Per requisiti minimi in materia di fertilizzanti e protezione delle colture (di seguito Requisiti Minimi) si intendono i requisiti previsti dall’allegato II, paragrafo 5.3.2.1, del Regolamento (CE) 1974/2006 della Commissione. Di seguito si riportano le norme e le disposizioni che i beneficiari dovranno rispettare per adempiere a tali obblighi. 7.2.1 Requisiti minimi in materia di fertilizzanti Per le zone non vulnerabili ai nitrati, alla condizionalità si aggiungono i seguenti requisiti minimi che devono essere rispettati: codice di buona pratica agricola (CBPA istituite a norma della Direttiva 91/676/CEE e di cui al d.m. 19 aprile 1999); criteri e norme tecniche generali della Regione Lombardia, per le aziende agricole localizzate in zona non vulnerabile, per la disciplina sull’intero territorio delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari, nonché delle acque reflue provenienti da aziende e da piccole aziende agroalimentari, di cui alla deliberazione di Giunta regionale 21 novembre 2007, n. 8/5868. 7.2.2 Requisiti minimi relativi all’inquinamento da fosforo Alla condizionalità si aggiungono i seguenti requisiti minimi che devono essere rispettati: decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all’art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12 maggio 2006); decreto legislativo n. 99/92 in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura; zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall’art. 94 del decreto legislativo 152/2006; articoli 64 e 65, comma 5, del decreto legislativo 152/2006. 7.2.3 Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari Devono essere rispettati i seguenti obblighi: possedere una licenza per l’uso di tali prodotti; seguire una formazione; magazzinaggio in condizioni di sicurezza; verificare l’attrezzatura per l’irrorazione dei prodotti fitosanitari; rispettare le disposizioni sull’uso dei pesticidi nelle vicinanze dei corpi idrici o in altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale e regionale (d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, nonché all’art. 93 del decreto legislativo 152/2006 in materia di individuazione delle zone vulnerabili da fitosanitari). 8. STRUMENTI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE 8.1 Presentazione delle domande 8.1.1 Quando presentare le domande Nel 2010 possono essere presentate due tipologie di domande: a) Domande di aiuto (1° anno di impegno) b) Domande di pagamento (anni successivi dell’impegno) da parte dei beneficiari la cui domanda di aiuto, presentata nel 2007, 2008 o nel 2009, è stata ammessa a finanziamento. Tali domande devono essere presentate in formato elettronico entro il 15 maggio 2010 a decorrere dalla data di pubblicazione delle presenti disposizioni attuative. In caso di presentazione in ritardo della domanda elettronica: • si applica una riduzione del contributo pari all’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo; • se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile; • il termine ultimo per la presentazione delle domande con riduzione è pertanto il 9 giugno. Entro il termine ultimo di presentazione della domanda elettronica (9 giugno) devono essere presentate le copie cartacee delle domande firmate dal richiedente, pena l’esclusione della domanda. Nel caso in cui il termine di presentazione della domanda coincida con un giorno non lavorativo il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 107 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 8.1.2 A chi presentare la domanda La domanda deve essere presentata alle Province competenti per territorio. La domanda relativa ad un’azienda posta a cavallo di due province deve essere presentata nella Provincia in cui ricade la maggior parte della superficie agricola utilizzata (S.A.U.) sottoposta ad impegno. Se un’azienda o un’UTE è posta a cavallo di più regioni con superfici contigue (perché si possano considerare contigue due superfici agricole, tra queste non ne deve esistere una terza, anch’essa agricola, condotta da un’altra azienda) e aderisce ad azioni che devono interessare necessariamente tutta la SAU aziendale (azione a limitatamente ai seminativi, azione b, limitatamente alle colture arboree ed orticole ed azione e) la domanda è unica e deve essere presentata alla Regione competente in base al criterio della quota prevalente della superficie aziendale sottoposta ad impegno. Si fa presente che dal 1° gennaio 2010 è obbligatorio dichiarare tutta la superficie aziendale nelle domande di aiuto o di pagamento, sia se richieste a premio sia se non richieste a premio. Qualora la superficie riportata nel fascicolo aziendale superi del 3% o più la superficie dichiarata in domanda (sommando sia quella a premio che quella non a premio), è prevista una sanzione che consiste nella riduzione del premio fino al 3%11; Inoltre, nel caso in cui sia stato fissato un massimale per la superficie ammissibile al sostegno, il numero di ettari indicato nella domanda di aiuto è ridotto fino a raggiungere il massimale in questione.12 8.1.3 Come presentare la domanda Per presentare la domanda è necessario: • accedere al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it, nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL)13; • registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (nome utente e password). Le informazioni relative all’accesso al Modello di domanda informatizzato sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, le Province, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA); • compilare il modello di domanda per la misura 214 e presentare la domanda per via telematica con la chiusura del relativo procedimento; • il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione che vale da comunicazione dell’avvio del procedimento; • stampare la domanda e firmarla in originale; • entro e non oltre i termini di presentazione sopra indicati far pervenire alla Provincia competente la copia cartacea della domanda e la documentazione necessaria. 8.2 Tipi di domanda Per tutte le tipologie di domanda le colture che possono essere abbinate al premio, sono quelle indicate nel fascicolo aziendale come colture di primo raccolto (rotazione 1). 8.2.1 Domanda di aiuto La domanda di aiuto deve essere presentata dai richiedenti che aderiscono per la prima volta alla misura, al primo anno del periodo di impegno. Tale domanda di aiuto vale anche come domanda di pagamento del premio relativo al primo anno d’impegno. Alla copia cartacea della domanda va allegata copia del documento di identità valido e la documentazione indicata nella descrizione delle azioni. I dati indicati in domanda sono resi ai sensi del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, artt. 46 e 47 e costituiscono “dichiarazione sostitutiva di certificazione” e “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”. Nel presentare la domanda è necessario tenere conto delle seguenti indicazioni: − per azienda s'intende un'unità tecnico-economica autonoma. Se una singola impresa, individuata da un Codice Unico di identificazione dell’Azienda Agricola (CUAA), è composta da più unità tecnico-economiche separate, in altre parole con distinzione di terreni, fabbricati, contabilità, macchinari ecc., essa si ritiene costituita da più aziende; − un imprenditore agricolo che possieda più aziende ricadenti in Regioni diverse può presentare domanda unicamente per l'azienda situata in Lombardia; − un imprenditore agricolo che possieda più aziende ricadenti nel territorio regionale non è tenuto a presentare domanda per tutte le aziende; 11 Art. 55 Reg (CE) 1122/2009. Art. 1 paragrafo 5 comma a) Reg (CE) 484/2009. 13 Nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) sono stati costituiti l’anagrafe delle imprese agricole ed il fascicolo aziendale, che contengono le informazioni certificate di carattere generale relative alle imprese. A partire da tale sistema è stato sviluppato il modello di domanda informatizzato, direttamente collegato all’anagrafe delle imprese agricole e al fascicolo aziendale, attraverso il quale è possibile compilare e presentare alle Province le domande di finanziamento relative alla misura 214. La costituzione o l’aggiornamento del fascicolo aziendale consente la compilazione automatica della parte generale del modello di domanda, alla quale è collegata una scheda di misura che contiene dati e informazioni specifiche della misura. 12 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 108 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 − nella domanda devono essere inserite tutte le superfici agricole dell’azienda. I terreni per i quali non viene richiesto il premio devono essere inseriti nell’apposita sezione “altre colture non a premio”. 8.2.2 Domande annuali di pagamento Nel 2010 devono presentare domanda annuale di pagamento i beneficiari la cui domanda di aiuto, presentata nel 2007, 2008 o nel 2009, è stata ammessa a finanziamento. Tramite le domande annuale di pagamento è possibile effettuare le seguenti operazioni: − conferma degli impegni assunti nell’anno precedente; − aggiornamento dell’uso delle particelle oggetto d’impegno; − aumento della superficie oggetto d’impegno: o per azioni in cui è previsto l’obbligo di adesione del 100% della SAU aziendale o del 100% della SAU di una coltura specifica è necessario aggiornare tale dato nella domanda annuale; o per l’azione A le superfici integrate sono soggette al solo divieto di ristoppio; − richiesta di adesione a nuove azioni; − cambio del beneficiario. In ogni caso la durata dell’impegno si calcola a partire dalla domanda di aiuto. 8.2.3 Domande di modifica art. 14 e art. 25 del Reg. (CE) 1122/2009 Analogamente alla Domanda Unica, il richiedente può presentare una o più domande di modifica alla domanda già presentata entro il termine del 15 maggio, secondo i limiti di seguito esposti: 1. entro il 31 maggio per modificare le superfici14, anche in aumento rispetto alla domanda che si intende correggere. La presentazione di una domanda di modifica di superfici oltre il termine del 31 maggio comporta una riduzione dell’1% per giorno lavorativo di ritardo. Il termine ultimo di presentazione della domanda di modifica delle superfici è fissato al 9 giugno; 2. entro la stessa data prevista dalla circolare regionale sulla Domanda Unica, domanda di revoca15. Si ricorda che una domanda di aiuto può essere revocata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, sempre che non sia stato comunicato al beneficiario direttamente o tramite il CAA che sono state riscontrate irregolarità o che è in previsione un controllo in loco. Con la domanda di revoca è ammessa soltanto la riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti o particelle. Le informazioni fornite dall'agricoltore con la domanda di revoca comportano l'adeguamento della domanda alla situazione reale dell’azienda. Qualora pervengano più domande di revoca parziale, si considera valida l’ultima pervenuta. La domanda di revoca, parziale o totale, sostituisce integralmente l’ultima domanda valida. Alle domande di revoca presentate non si applicano le riduzioni e le esclusioni; 3. entro la stessa data prevista dalla circolare regionale sulla Domanda Unica, per comunicare la cessione dell’azienda16 o comunque dei terreni soggetti ad impegno. Il soggetto che acquisisce a vario titolo l’azienda o i terreni dopo la presentazione della domanda di pagamento da parte del precedente beneficiario deve presentare una domanda di modifica, allegando, a seconda dei casi, la documentazione di seguito riportata: a) Nel caso di successione effettiva: • copia del certificato di morte del de cuius; • scrittura notarile indicante la linea ereditaria o, in alternativa: • atto notorio mortis causa rilasciato dal Comune; • copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente; • nel caso di coeredi: delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente a copia documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti; • certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario. b) Nel caso di successione anticipata: • copia atto di successione; • certificato di attribuzione della P. IVA del nuovo richiedente; • copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente. c) Nel caso di acquisto, affitto e modifica CUAA: • copia dell’atto di vendita o di affitto dell’azienda del cedente al rilevatario debitamente registrati; • contenenti il dettaglio delle particelle catastali dichiarate in domanda; • copia del certificato di attribuzione della P. IVA del nuovo richiedente; • eventuale copia del nuovo statuto nel caso di modifica CUAA. 14 Ai sensi dell’articolo 14 del Reg. (CE) 1122/2009 (ex articolo 15 del Reg. 796/2004) Ai sensi dell’articolo 25 del Reg. (CE) 1122/2009 (ex articolo 22 del Reg. 796/2004) 16 Ai sensi dell’articolo 82 del Reg. (CE) 1122/2009 (ex articolo 74 del Reg. 796/2004) 15 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 109 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 La domanda di modifica deve essere corredata di tutta la documentazione probante l’acquisizione dell’azienda o dei terreni. Il CAA, dopo averne verificato il valore probante, archivia la documentazione nel fascicolo di domanda del nuovo richiedente. Qualora ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 75 del Reg. (CE) n. 1122/200917e riportate anche nel manuale OPR, l’agricoltore può presentare, anche al di fuori dei termini temporali sopra elencati, un'apposita comunicazione. Le comunicazioni ai sensi dell’art. 75 devono essere presentate entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e devono essere corredate di tutta la documentazione probante le cause di forza maggiore invocate. 8.2.4 Errori sanabili o palesi Per i criteri generali, le modalità di riconoscimento e le procedure da seguire si rimanda alle “Linee guida per la valutazione dell’errore palese, ai sensi dell’art. 19 del Reg. (CE) 796/2004 e dell’art. 4 del Reg. (CE) 1975/2006” contenute nel D.d.u.o. 10943 del 27 ottobre 2009. 8.3 Avvio del procedimento Con la presentazione della domanda informatizzata, il sistema informativo rilascia al richiedente una ricevuta, che vale da avvio del procedimento, attestante la data di presentazione della domanda medesima. Con il ricevimento da parte della Provincia della domanda cartacea viene costituito il fascicolo della domanda. Gli impegni sottoscritti dal richiedente si riferiscono all’anno solare (1 gennaio - 31 dicembre). 8.4 Istruttoria di ammissibilità L’istruttoria della domanda di aiuto è affidata alla Provincia e prevede: • il controllo tecnico-amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata; • la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative; • un sopralluogo, se necessario; • la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda con attribuzione del punteggio di priorità in base a quanto indicato nel successivo capitolo. Le attività di controllo sono effettuate in base a quanto previsto dal Manuale OPR e dalle disposizioni attuative relative alla misura. Le false dichiarazioni comportano le conseguenze previste dal Manuale OPR. 9. CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI I criteri di selezione dei beneficiari e di priorità per l’ammissione a finanziamento tengono conto dell’ambito territoriale in cui sono localizzati i terreni interessati dagli impegni (o l’azienda nel caso dell’azione H), della natura dei richiedenti (beneficiari) e della coerenza con gli obiettivi della programmazione provinciale. Alle domande ammissibili a finanziamento può essere attribuito un punteggio fino a 90 punti. 9.1 Ambito territoriale e tipo di azione (punteggio massimo 50) Ai fini dell’attribuzione del punteggio di priorità sono da considerare esclusivamente le aree parco e riserve naturali istituite per legge e cioè i parchi e riserve nazionali e regionali (i limiti da considerare sono quelli amministrativi di tali aree). I parchi locali di interesse sovracomunale non sono da considerare in quanto non sono istituiti con legge ma riconosciuti dalla Giunta regionale (funzione attualmente delegata alle Province) come espressione del Piano Regolatore Generale dei Comuni competenti per territorio e generalmente non presentano vincoli alla pratica agricola. Ad ogni azienda verrà attribuito uno dei punteggi indicati nella sottostante tabella in base all’azione applicata sulla superficie maggiore (o, in caso di adesione contemporanea all’azione H e ad altre azioni, a quella che prevede l’indennizzo maggiore) e all’ambito territoriale dove ricade in prevalenza la superficie relativa alla suddetta azione. Come descritto nel precedente capitolo 5, gli ambiti territoriali prioritari di applicazione della misura 214 variano a seconda dell’azione. La tabella riporta i punteggi in relazione alle azioni e agli ambiti territoriali. Ambito territoriale Az. A Az. B Az. C Az. E Az. F Az. H Az. I 1) Aree Natura 2000 (allegato 1 al PSR 2007-2013) 45 50 50 50 50 40 50 2) Zone Vulnerabili ai nitrati (d.g.r. 8/3439 del 7/11/06 BURL n. 46 del 16/11/06, 3° S.S.) 50 40 40 40 50 40 40 3) Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) e parco Nazionale dello Stelvio 40 45 45 50 45 40 45 4) Aree Svantaggiate (allegato 12 al PSR 2007-2013) non inserite nel punto 1 o 3 35 35 40 0 5) Altre aree 30 30 40 35 17 Ex Art. 72 del Reg. (CE) 796/2004 35 35 30 35 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 110 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 9.2 Programmazione provinciale (punteggio massimo 20) Ogni Provincia può attribuire un punteggio di priorità, fino ad un massimo di 20 punti. Tale punteggio può aggiungersi ai punti attribuiti ai criteri sopra riportati oppure può essere attribuito utilizzando i criteri sotto riportati. Tali criteri devono essere coerenti con la programmazione e la pianificazione territoriale provinciale, con il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e con la misura 214 in particolare. Criterio (punteggio massimo 20) Attribuzione di un punteggio alle singole azioni in relazione alla territorializzazione delle stesse ed in coerenza con la pianificazione e la programmazione provinciale (es. piano delle reti ecologiche) Ambiti territoriali nei quali applicare prioritariamente le singole azioni in relazione a specifiche necessità ed obiettivi quali: - salvaguardare e migliorare la qualità delle acque superficiali, riducendo la contaminazione da nitrati, fosforo e prodotti fitosanitari (pesticidi) di provenienza agricola; - salvaguardare la biodiversità ed il paesaggio rurale - salvaguardare e migliorare il contenuto di sostanza organica e la fertilità dei suoli Ambiti nei quali sono presenti filiere produttive agro-industriali che richiedono materie prime con determinate caratteristiche ottenute rispettando specifici disciplinari di produzione (disciplinari di produzione agricola integrata oppure metodi di produzione biologica oppure disciplinari per le produzioni di qualità – DOP, IGP, STG) Le Province, prima dell’apertura dei termini di presentazione delle domande, rendono pubblici i criteri di attribuzione del punteggio in esame e comunicano tali criteri alla Direzione Generale Agricoltura. La Direzione Generale Agricoltura provvede alla pubblicazione dei punteggi provinciali sul proprio sito www.agricoltura.regione.lombardia.it. 9.3 Priorità in base alla natura del richiedente (punteggio massimo 20) In caso di parità di punteggio, le domande saranno ordinate in base alle seguenti priorità: Categoria di richiedente (una sola opzione) Imprenditore agricolo professionale con meno di 40 anni Imprenditore agricolo professionale Imprenditore agricolo Società agricola Altri beneficiari Punteggio massimo 20 16 14 12 10 8 Al punteggio per categoria di richiedente si somma, se del caso, quello relativo alla donna imprenditrice agricola. - Imprenditrice agricola 4 9.4 Pubblicazione e comunicazione dell’ammissione a finanziamento La dotazione finanziaria complessiva della misura che si ipotizza di utilizzare per la presente Misura è pari a € 34.000.000,00. In relazione alla disponibilità finanziaria e all’entità delle richieste, si possono presentare le seguenti casistiche: A) Entità delle richieste inferiore all’effettiva disponibilità finanziaria La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura pubblica sul BURL del 21 giugno 2010 il provvedimento di approvazione dell’elenco delle domande di aiuto. Detto provvedimento diventa efficace dalla data di pubblicazione sul BURL e rappresenta comunicazione ai richiedenti della stessa ai sensi della legge regionale 30/1999. Questo provvedimento deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito internet della Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura (http://www.agricoltura.regione.lombardia.it) e sul sito internet della Provincia. B) Entità delle richieste superiore all’effettiva disponibilità finanziaria La Regione comunica nel sopracitato BURL la data di pubblicazione delle domande ammesse a finanziamento sulla base delle graduatorie provinciali che le Province devono far pervenire alla Direzione Generale Agricoltura almeno 25 giorni prima di tale data. Il provvedimento provinciale di approvazione delle suddette graduatorie: • diventa valido dal momento di pubblicazione sull’albo pretorio provinciale e rappresenta la comunicazione ai richiedenti della ammissibilità stessa ai sensi della legge regionale 30/1999; • deve essere pubblicato sull’albo pretorio provinciale per almeno quindici giorni consecutivi; Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 111 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito internet della Provincia; l’avviso della approvazione della graduatoria, con l’indicazione dell’affissione all’albo pretorio provinciale e la disponibilità della stessa deve essere reso pubblico sul sito internet della Provincia e deve essere pubblicato su almeno un quotidiano ad ampia diffusione provinciale. Entro 15 giorni dal ricevimento delle graduatorie provinciali la Regione approva l’atto di suddivisione delle risorse finanziarie che viene pubblicato contestualmente all’approvazione dell’elenco delle domande ammesse a finanziamento, anche sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura (http://www.agricoltura.regione.lombardia.it) e sul sito internet della Provincia. È facoltà dell’amministrazione Provinciale provvedere a comunicare al richiedente l’ammissione a finanziamento, con comunicazione scritta o in altre forme. In ogni caso la pubblicazione dell’elenco delle domande ammesse a finanziamento rappresenta la comunicazione ai richiedenti della stessa ai sensi legge regionale 30/1999. 9.5 Istruttoria tecnico-amministrativa • • Dalla data di pubblicazione dell’elenco delle domande ammesse a finanziamento decorre l’istruttoria tecnico amministrativa delle stesse. Questa è realizzata nel rispetto di quanto indicato al successivo capitolo 10 relativo ai controlli, per le domande ammesse a finanziamento. Per le domande di pagamento l’istruttoria tecnico-amministrativa inizia dopo il termine ultimo di presentazione delle domande. Qualora l’istruttoria tecnico-amministrativa dia esito parzialmente o totalmente negativo, questo viene comunicato al richiedente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel momento dell’iter in cui si palesa. 9.6 Estrazione del campione per i controlli Il campione di aziende da sottoporre a controllo in loco viene estratto dall’Organismo Pagatore Regionale e comprende almeno il 5% delle domande ammesse a finanziamento. Il controllo del rispetto della condizionalità e dei requisiti minimi in materia di fertilizzanti e protezione delle colture viene effettuato in loco su un campione pari almeno all’1% delle domande ammesse a finanziamento e sarà estratto all’interno delle domande da sottoporre a controllo in loco. 9.7 Effettuazione dei controlli in loco I controlli delle domande estratte a campione, vengono effettuati durante il periodo d’impegno sottoscritto dal beneficiario ed hanno luogo annualmente, a partire dal primo anno fino a conclusione del periodo d’impegno sottoscritto. 9.8 Invio degli elenchi di liquidazione dalle Province all’Organismo Pagatore Regionale Le Province, concluse le verifiche previste in ogni fase procedurale, inviano all’Organismo Pagatore Regionale gli elenchi di liquidazione. Al fine di garantirne la liquidazione entro il 31 dicembre di ogni anno, gli elenchi di liquidazione in formato elettronico, devono essere prodotti entro il 31 ottobre, mentre le copie cartacee devono pervenire all’Organismo Pagatore Regionale entro il 15 novembre. Le procedure di redazione degli elenchi sono contenute nel Manuale PSR. 9.9 Modalità di pagamento È previsto il pagamento di un anticipo, pari al massimo al 75% del premio spettante, dopo l’effettuazione dei controlli amministrativi. La percentuale dell’anticipo sarà la stessa per tutti i beneficiari, siano essi estratti nel campione per il controllo in loco o meno. Il pagamento del saldo può essere invece effettuato per le domande non estratte nel campione solo dopo l’inizio dell’ultimo controllo in loco. In questo caso il saldo può essere liquidato alle domande estratte nel campione per il controllo in loco solo dopo la definizione dell’esito dello stesso. 10. CONTROLLI Per quanto non indicato nei successivi paragrafi dedicati ai controlli si rimanda al Manuale OPR. 10.1 Campo di applicazione dei controlli I controlli sono attuati dal personale delle Province, fatto salva l’individuazione di eventuali altri soggetti controllori a livello nazionale e vertono su due elementi: − la verifica delle dichiarazioni rese dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto o di pagamento e della relativa documentazione allegata o presentata in successivi momenti; − la verifica del rispetto degli impegni (tecnici, amministrativi, obblighi, ecc.) che il richiedente si assume con la sottoscrizione della domanda di aiuto o di pagamento. Le irregolarità riscontrabili durante l’effettuazione di un controllo possono essere suddivise in: − difformità tra quanto dichiarato e quanto verificato durante il controllo, anche con riferimento ai dati presenti nel sistema informativo; − inadempienze nel rispetto degli impegni assunti. I controlli si distinguono in: Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 112 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 controlli amministrativi sul 100% delle domande ammesse a finanziamento propedeutici al pagamento dell’anticipo (75%) e del saldo mediante: − verifica della presenza, correttezza e validità della documentazione presentata; − verifica incrociata dei dati dichiarati del richiedente, attraverso il Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) del Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIARL); le superfici saranno finanziate sulla base delle informazioni di eleggibilità presenti nel GIS-SIARL; per quanto riguarda la vite, la determinazione delle superfici ammissibili a premio farà riferimento a quelle registrate nell’Inventario viticolo regionale all’interno del fascicolo SIARL del produttore; − correzione e risoluzione di tutte le anomalie presenti nella domanda e segnalate dal SIGC, tramite la richiesta della documentazione necessaria e l’acquisizione nei dossier di ciascuna domanda della documentazione richiesta; − controllo in loco a campione, pari ad almeno il 5% delle domande ammesse a finanziamento. Tale campione è selezionato da OPR in base all’analisi del rischio e al fattore di rappresentatività. Il controllo si esplica con l’effettuazione di un sopralluogo in azienda presso il beneficiario, successivo all’ammissione a finanziamento e anteriore alla conclusione della singola annualità. 10.2 Modalità di esecuzione dei controlli Il funzionario addetto al controllo è tenuto a redigere un apposito verbale. Tutti i verbali previsti nelle singole fasi dei controlli devono essere tenuti agli atti presso la Provincia competente. Per l’effettuazione dei controlli si fa riferimento al Manuale OPR, in particolare per lo svolgimento dei controlli in loco si rimanda al Manuale operativo dei controlli in loco. 10.3 Elementi specifici del controllo Gli aspetti specifici che devono essere oggetto di verifica durante le diverse fasi del controllo sono diversi a seconda delle tipologie d’intervento previste. Di seguito si individuano gli elementi specifici minimi con riferimento alle differenti tipologie possibili di intervento. Controllo amministrativo: Devono essere controllati i requisiti soggettivi previsti nell’ambito delle diverse azioni. Controllo in loco: Le Province o gli organismi incaricati dei controlli effettuano le seguenti verifiche. Accertamento della conformità delle superfici/capi e dei gruppi di coltura dichiarate in domanda attraverso strumenti di fotointerpretazione e/o strumentazione GPS. Verifica delle dichiarazioni rese relativamente alla presenza in azienda e conformità della documentazione tecnica e alle condizioni di accesso alla misura (piano di fertilizzazione, certificazione funzionale delle macchine operatrici per l’applicazione dei presidi fitosanitari, titolo di possesso dei terreni, ecc.). Per l’accertamento del rispetto degli impegni assunti nelle azioni B ed E potranno essere prelevati campioni di terreno e/o parti di pianta. I funzionari incaricati possono richiedere la consulenza di un ispettore fitosanitario regionale competente per territorio, nei casi di dubbia o difficile valutazione dell’applicazione delle norme d’uso dei prodotti fitosanitari. Verifica del rispetto degli impegni tramite le apposite check list previste dal Manuale operativo dei controlli in loco. Verifica delle autocertificazioni tramite le apposite check list previste dal Manuale operativo dei controlli in loco. Le specifiche tecniche dei controlli in loco sono definite nel Manuale operativo dei controlli in loco. 10.4 Esito dei controlli Le tipologie di irregolarità riscontrabili nei controlli, la comunicazione dell’esito di questi e le relative conseguenze sono descritte nel Manuale OPR, parte II cap. 21. 10.5 Pronuncia della decadenza Nel caso in cui, a seguito di un controllo (in fase istruttoria o in corso d’impegno), si evidenzino delle irregolarità che comportino la decadenza parziale o totale di una domanda di contributo, la Provincia comunica la decadenza al richiedente o beneficiario e, ove necessario, avvia le procedure per il recupero di somme indebitamente erogate, con le modalità indicate nel Manuale OPR. 10.6 Rispetto dei requisiti, degli impegni agroambientali degli obblighi e degli adempimenti amministrativi CONDIZIONALITÀ: qualora i beneficiari non ottemperino ai requisiti obbligatori previsti dalla Condizionalità, ai Requisiti Minimi e ad altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e citate nel PSR 20072013, l’importo complessivo dei pagamenti cui hanno diritto nell’anno civile in cui si è verificata l’inadempienza, è ridotto o revocato. Tali riduzioni sono calcolate in ragione della portata, gravità, durata e frequenza delle inadempienze secondo quanto stabilito dal Manuale Operativo dei Controlli di Condizionalità dell’OPR. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 113 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 IMPEGNI: Gli impegni agroambientali e gli adempimenti amministrativi che i beneficiari devono rispettare affinché la propria gestione aziendale possa migliorare dal punto di vista ambientale e contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PSR 2007-2013 e, in particolare, dalla misura 214, che sono oggetto di controllo, sono quelli descritti per ciascuna azione nel capitolo 5. In caso di mancato rispetto degli impegni assunti l’aiuto viene ridotto o revocato. La percentuale di riduzione dell’aiuto è determinata in base alla gravità, all’entità e alla durata dell’inadempienza constatata: • la gravità dipende dalle conseguenze dell’inadempienza sul perseguimento degli obbiettivi dell’operazione; • l’entità dipende dagli effetti dell’inadempienza sull’operazione nel suo insieme e può essere commisurata alla superficie o ai capi per cui l’impegno non è stato mantenuto; • la durata dipende dal lasso di tempo nel corso del quale perdura l’effetto dell’inadempienza e dalla possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli. Inoltre la percentuale di riduzione dell’aiuto aumenta in caso di ripetizione dell’inadempienza. La modalità di verifica di applicazione delle riduzioni sono definite, nel Manuale Operativo dei controlli in loco, approvato con d.d.u.o. n. 11967 del 24 ottobre 2008. 11. RICORSI Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalle province, dall’Organismo Pagatore Regionale e dalla Direzione Generale Agricoltura è data facoltà all’interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate: 11.1 Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda l’interessato può proporre azione entro 60 giorni avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR) nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza. 11.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell’effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire azione proposta avanti il Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile. 12. SANZIONI L’applicazione di sanzioni amministrative ai sensi della l. 898/86 avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nel Manuale OPR. 13. RECESSO, TRASFERIMENTO, TRASFORMAZIONE DEGLI IMPEGNI 13.1 Recesso dagli impegni assunti, trasferimento degli impegni e cambio del beneficiario Il recesso o rinuncia anticipata, parziale o totale, agli impegni assunti con la domanda è possibile, in qualsiasi momento del periodo d’impegno, con le modalità e con le conseguenze previste nel Manuale OPR. Anche il trasferimento degli impegni assunti e il cambio beneficiario è precisato nel Manuale OPR. 13.2 Trasformazione dell'impegno Nel corso del periodo d'impegno può essere autorizzata la trasformazione di un impegno assunto in un altro previsto nelle misure agroambientali alle seguenti condizioni: • il cambiamento deve introdurre ulteriori vantaggi ambientali rispetto a quelli già in essere; • i contenuti dell’impegno vengano rafforzati. 13.3 Informativa trattamento dati personali I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni. Al fine di esplicitare l’obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg. CE 1995/2006 del Consiglio) l’Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l’elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI). Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del documento “Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali” approvate con D.d.u.o. n. 11998 del 16 novembre 2009, pubblicate sul BURL n. 46, 4° Supplemento Straordinario del 20 novembre 2009 e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 114 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 ALLEGATO 5 FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 MISURA 221 Imboschimento di terreni agricoli DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA INDICE 1) OBIETTIVI 2) TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO 3) CONDIZIONI GENERALI 4) LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 5) CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA 5.1 Chi non può presentare la domanda 6) COSA VIENE FINANZIATO 6.1 Cumulabilità e compatibilità dei finanziamenti 6.2 Condizioni per essere ammessi al finanziamento 7) PRIORITÀ DI ACCESSO PER PROGETTI CONCORDATI 8) COSTI FINANZIABILI E AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI 8.1 Spese d’impianto finanziabili: 8.1.1 Spese generali 8.1.2 Lavori in economia 8.2 Spese d’impianto non finanziabili: 8.3 Contributo massimo concedibile per le spese di impianto 8.4 Spesa ammissibile ed entità degli aiuti per tipologia 8.4.1 Aiuti per la tipologia A 8.4.2 Aiuti per la tipologia B 8.4.3 Aiuti per la tipologia C 8.4.4 Aiuti per la tipologia D 8.5 Riepilogo e confronto: il contributo per le spese di impianto 8.6 Riepilogo e confronto: l’aiuto annuale per la manutenzione 8.7 Riepilogo e confronto: l’aiuto annuale per il mancato reddito 9) CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI INTERVENTI 9.1 Caratteristiche tecniche per la tipologia A 9.2 Caratteristiche tecniche per la tipologia B 9.3 Caratteristiche tecniche per la tipologia C 9.4 Caratteristiche tecniche per la tipologia D 9.5 Riepilogo e confronto: superficie minima 9.6 Periodo di impegno 10) LIMITI E DIVIETI 10.1 Riepilogo e confronto: vincoli imposti dalle leggi sulle foreste e sul paesaggio 10.2 Impianti realizzati in zone golenali 10.3 Tutela e indennizzi dei danni provocabili dalla fauna selvatica 10.4 Ulteriori limiti e divieti solo per le “Zone a Protezione Speciale” di tipologia “risaia” o “ambienti fluviali” 11) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO 11.1 Quando presentare la domanda 11.2 A chi presentare la domanda 11.3 Come presentare la domanda 11.4 Documentazione da presentare 11.4.1 Pareri di compatibilità delle aree protette e siti natura 2000 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 115 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 11.4.2 Documentazione mancante sanabile e non sanabile 11.5 Progetto definitivo 11.6 Progetto esecutivo 11.7 Relazione tecnica 11.8 Responsabilità del tecnico progettista 12) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 12.1 Punteggi di priorità 12.1.1 Priorità in base alla categoria del richiedente 12.1.2 Priorità per interventi in aree protette 12.1.3 Priorità in base alla localizzazione dell’intervento 12.1.4 Priorità in base alla qualità del progetto 12.1.5 Priorità per gli interventi in area vulnerabile dai nitrati 12.1.6 Priorità per gli interventi in comuni con coefficiente di boscosità inferiore al 10% 12.2 Comunicazione dell’esito dell’istruttoria al richiedente 12.3 Richieste di riesame 12.4 Completamento delle istruttorie e graduatorie delle domande 13) SUDDIVISIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE 13.1 Disponibilità finanziarie 14) PUBBLICAZIONE DELL’AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI RICHIEDENTI 15) ESECUZIONE DEI LAVORI 15.1 Proroghe 15.2 Varianti 15.2.1 Varianti non ammesse e limiti alle varianti 15.2.2 Modifiche di dettaglio 16) STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL) 17) ACCERTAMENTO FINALE DEI LAVORI E SALDO 17.1 Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari privati 17.2 Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari pubblici 17.3 Controlli amministrativi per l’accertamento dei lavori 17.4 Controlli tecnici per l’accertamento dei lavori 17.5 Penalità e decadenze in fase di accertamento dei lavori e di SAL 17.5.1 Decadenze in fase di accertamento dei lavori 17.5.2 Penalità in fase di accertamento dei lavori 18) CONTROLLO IN LOCO 19) COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (ANTICIPO, SAL O SALDO) 20) CONTROLLI “EX-POST” 21) EROGAZIONE DEI PREMI PER MANUTENZIONE E PER MANCATO REDDITO 22) CONTROLLI SULLE DOMANDE DI PAGAMENTO DEI PREMI 22.1 Controlli amministrativi 22.2 Controlli “in loco” 22.3 Controlli sul rispetto della condizionalità 23) ELENCHI DI LIQUIDAZIONE 24) DECADENZA DAL CONTRIBUTO 25) RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI 25.1 Recesso dagli impegni 25.2 Trasferimento degli impegni 26) IMPEGNI (OBBLIGHI DEI BENEFICIARI) 26.1 Impegni principali 26.1.1 Quali sono gli impegni principali 26.1.2 Penalità per mancato rispetto di impegni principali 26.1.3 Definizioni preliminari 26.1.4 Definizione di fallimento dell’impianto 26.2 Penalità per ritardo nella presentazione della domanda di pagamento dei premi 26.3 Impegni secondari 26.3.1 Quali sono gli impegni secondari 26.3.2 Penalità per mancato rispetto di impegni secondari 27) DENUNCIA DI INTERVENTO 28) RICORSI 28.1 Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda 28.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione dell’aiuto Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 116 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 29) SANZIONI 30) INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 31) RIEPILOGO TEMPISTICA (CRONO-PROGRAMMA) 32) MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 33) RIFERIMENTI NORMATIVI E RIMANDO AL MANUALE OPR Allegato A – Elenco comuni classificati “pianura” o “collina” da ISTAT Allegato B – Specie utilizzabili per le tipologie A e B Allegato C – Elenco prezzi Allegato D – Costi standard _________________________ 1) OBIETTIVI La misura 221, prevista dall’Unione Europea col regolamento n. 1698/2005, si propone di: • favorire lo sviluppo sostenibile delle aree rurali e rispondere alla crescente domanda di servizi ambientali; • favorire lo sviluppo di metodi di produzione agricola compatibili con la salvaguarda dell’ambiente, del paesaggio rurale, delle risorse naturali e della biodiversità; attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi: • contribuire al miglioramento del paesaggio e della funzionalità degli ecosistemi attraverso la ricostituzione, soprattutto in pianura, di reti ecologiche essenziali per la conservazione della biodiversità; • incentivare le produzioni legnose ecologicamente sostenibili e coerenti con la tutela e la conservazione dell’ambiente e le riduzioni delle colture agrarie a maggiore impatto ambientale, favorendo la conversione delle produzioni agricole verso produzioni più sostenibili ecologicamente; • contribuire alla protezione dell’ambiente e alla prevenzione delle avversità ambientali, con particolare attenzione alla attenuazione del cambiamento climatico. 2) TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO Tipologia A: Boschi permanenti, a scopo ambientale, paesaggistico o protettivo, con durata dell’impegno di anni 15 ma con vincolo forestale permanente (di seguito “boschi permanenti”); • Tipologia B: Arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo per la produzione di legname di pregio, con durata dell’impegno di anni 15 (di seguito “arboricoltura da legno a ciclo medio lungo”); • Tipologia C: Arboricoltura da legno con ceduazione a turno breve, per la produzione di biomassa a fini energetici o di legname da lavoro (di seguito “cedui a turno breve per biomassa”), con durata dell’impegno di anni 8; • Tipologia D: Arboricoltura da legno a rapido accrescimento (di seguito “pioppeti”), con durata dell’impegno di anni 8. 3) CONDIZIONI GENERALI • È possibile presentare una o più domande per un importo complessivo di spesa ammissibile, per ciascun “periodo” (vedi tempistica, paragrafo 31), di 200.000,00 €. • Ogni domanda può comprendere interventi relativi ad una o più tipologie. • Possono essere finanziati solo interventi iniziati e spese sostenute dopo l’approvazione dell’atto regionale di ammissione a finanziamento1. 4) LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI • Gli interventi devono essere realizzati in Lombardia nei seguenti territori: interventi di tipologia A e B: • nel territorio dei comuni classificati di “pianura” o di “collina” dall’ISTAT. interventi di tipologia C e D: • nel territorio dei comuni classificati di “pianura” dall’ISTAT. L’allegato A riporta l’elenco dei comuni lombardi classificati “pianura” o “collina” da ISTAT. I terreni su cui realizzare l’impianto devono essere agricoli, ossia essere coltivati, nei due anni precedenti la realizzazione dell’intervento, a seminativi o altre colture erbacee avvicendate. In fase di istruttoria, al fine di calcolare i due anni si considera come data di realizzazione dell’intervento la data termine entro la quale devono essere conclusi i lavori (vedi paragrafo 15). Fra i terreni agricoli sono compresi anche i terreni temporaneamente indicati “a riposo” nella Domanda Unica di Pagamento2. 1 Tale condizione vale per tutte le domande presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento di modifica del bando. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 117 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 Non possono essere realizzati impianti su terreni: • dichiarati a riposo, ma non indicati come tali nella Domanda Unica di Pagamento; • già classificati a bosco in base a quanto stabilito dalla legge forestale ( art. 42 della l.r. 31/2008); • costituiti da tare3; • condotti a prato e pascolo permanente. Per verificare la coltura dei terreni, si fa riferimento a quanto dichiarato nel fascicolo aziendale e nella Domanda Unica di Pagamento all’interno del Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia (SIARL). 5) CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA Gli imprenditori agricoli professionali (IAP)4 in possesso, al momento della chiusura dell’istruttoria di ammissibilità della domanda, del relativo attestato di qualifica rilasciato dalla Provincia o che abbiano presentato domanda di riconoscimento IAP alla Provincia con istruttoria in corso5; • Le altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato (compresi gli agricoltori che non siano IAP); • Le persone giuridiche di diritto pubblico: enti gestori di parchi e di riserve regionali, Comuni, Province, l’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste, consorzi di bonifica, consorzi forestali pubblici. Solo gli imprenditori agricoli professionali possono presentare domanda di aiuto per le tipologie C e D. La tabella seguente riporta tipologie richiedibili e finanziamenti erogabili in base alla categoria del richiedente. • Soggetti Imprenditori Agricoli Professionali (I.A.P.) Tipologie di intervento A–B C–D Altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato A–B Persone giuridiche di diritto pubblico A–B Finanziamenti • • • Spese di impianto Aiuto annuale per manutenzione Aiuto annuale per mancato reddito Spese di impianto • • • Spese di impianto Aiuto annuale per manutenzione Aiuto annuale per mancato reddito Spese di impianto Le amministrazioni comunali che intendono presentare domanda per la tipologia A (bosco permanente) devono essere abilitate all’uso della procedura per la presentazione di istanze informatizzate per il taglio colturale del bosco6. 5.1 Chi non può presentare la domanda • • 2 gli agricoltori che beneficino del sostegno al prepensionamento; le persone, fisiche o giuridiche, considerate “non affidabili7” dall’Organismo Pagatore Regionale (OPR). “La Domanda Unica di Pagamento” (Reg. CE 73/2009) è la domanda relativa alla Politica Agricola Comunitaria (P.A.C.). Sono considerati tare le superfici, non coltivate o non coltivabili, che comportano una riduzione della densità del popolamento: strade, capezzagne, fabbricati, canali, siepi, filari ecc.. 4 Ai sensi del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 20732 del 16 febbraio 2005, pubblicata sul BURL n. 9 serie ordinaria 28 febbraio 2005, possono ottenere il riconoscimento di imprenditore agricolo professionale: a) le persone fisiche, che siano titolari, contitolari o coadiuvanti familiari di imprese agricole (sia ditte individuali che società) e che possiedano i seguenti requisiti: • sufficiente capacità professionale (titolo di studio superiore in materie agrarie, o comprovata esperienza lavorativa di almeno due anni in aziende agricole); • prevalenza del tempo di lavoro: dedicare almeno il 50% del proprio tempo di lavoro all'esercizio dell'agricoltura (il limite è ridotto al 25% nelle zone di montagna, e viene calcolato utilizzando apposite tabelle regionali per il calcolo del volume medio di manodopera, in base a coltivazioni, allevamenti e trasformazioni praticati); • prevalenza del reddito: ricavare dall'attività agricola almeno il 50% del proprio reddito di lavoro (il limite è ridotto al 25% nelle zone di montagna, e viene rilevato in base all'ultima dichiarazione dei redditi). Come riferimento del reddito agricolo si considera l'imponibile dichiarato dall'azienda ai fini IRAP (eventualmente integrato dai contributi pubblici di sostegno al reddito), mettendolo a confronto con eventuali altri redditi di lavoro (sono esclusi dal calcolo i redditi da pensione, da capitale, da partecipazione, le indennità da cariche pubbliche, ecc.). b) le società di persone, cooperative o di capitali che possiedano i seguenti requisiti: • avere quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola; • contenere nella propria denominazione la dizione "società agricola"; • avere almeno un socio (società di persone), un quinto dei soci (cooperative) o un amministratore (società di capitali) in possesso della qualifica di I.A.P.. Sono considerate attività agricole tutte quelle riconosciute come tali dall’art. 2135 del Codice Civile (comprese le attività connesse). 5 Qualora la Provincia non abbia ancora rilasciato l’attestato di qualifica, l’erogazione degli aiuti sarà subordinata al versamento di apposita cauzione stabilita dal manuale OPR. Le domande di tipologia C e D decadono qualora l’istruttoria della domanda di riconoscimento IAP abbia istruttoria con esito negativo. 6 Indirizzo internet attuale http://www.taglioboschi.servizirl.it/ 3 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 118 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 6) COSA VIENE FINANZIATO Spese di impianto: rimborso parziale delle spese sostenute dal richiedente, calcolato in percentuale sulle sui costi sostenuti, nei limiti delle voci indicate nel prezziario (allegato C) e con le modalità indicate nelle presenti disposizioni attuative, in particolare nei paragrafi 17.1 e 17.2. • Aiuto (premio) per manutenzione: finanziamento della durata di cinque anni erogato annualmente ai soggetti che abbiano realizzato un intervento di misura 221 di tipologia A o B. • Aiuto (premio) per mancato reddito: finanziamento della durata di quindici anni erogato annualmente ai soggetti che abbiano realizzato un intervento di misura 221 di tipologia A o B. L’erogazione degli aiuti per manutenzione e per mancato reddito è subordinata alla condizione che la verifica effettuata dalla Provincia a fine lavori abbia avuto esito positivo e che siano stati rispettati gli impegni previsti dalle presenti disposizioni attuative. Le persone giuridiche di diritto pubblico non hanno diritto agli aiuti per manutenzione e per mancato reddito. 6.1 Cumulabilità e compatibilità dei finanziamenti • • • • Spese di impianto: il richiedente può presentare domande di finanziamento anche per altre “misure” previste da fonti di finanziamento diverse dal Programma di Sviluppo Rurale. Tuttavia, gli aiuti non sono cumulabili e pertanto, in caso di ammissione a finanziamento di due o più domande, il richiedente entro quindici giorni deve optare per una di esse e rinunciare formalmente alle altre. Copia della comunicazione di rinuncia deve essere inviata anche all’Amministrazione che ha ammesso la domanda a finanziamento. Aiuto (premio) per manutenzione: è cumulabile con gli aiuti previsti da altre fonti di finanziamento. Aiuto (premio) per mancato reddito: Impianto di tipologia Cumulabilità A) Boschi permanenti I terreni impiantati cessano di essere agricoli dall’annata agraria successiva a quella della verifica finale effettuata dalla Provincia e pertanto il premio non è cumulabile con i titoli della PAC. B) Arboricoltura da legno I terreni impiantati non sono abbinabili ai titoli della PAC per tutta la durata del ciclo produttivo, a ciclo medio-lungo ossia della permanenza delle piante in campo. C) Cedui a turno breve Non viene erogato il premio di mancato reddito, tuttavia i terreni oggetto di impianto sono per biomassa abbinabili al pagamento dei titoli della PAC se la coltivazione ha un ciclo non superiore a otto 8 anni . D) Pioppeti Non viene erogato il premio di mancato reddito, tuttavia i terreni oggetto di impianto sono abbinabili al pagamento dei titoli della PAC se la coltivazione ha un ciclo non superiore a otto 9 anni . 6.2 Condizioni per essere ammessi al finanziamento Il richiedente deve essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto. I richiedenti che risultano essere primi acquirenti del regime delle quote latte devono avere rispettato gli obblighi previsti dallo stesso. Gli organismi delegati verificano il rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte. L'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte comporterà la sospensione dell'erogazione dei contributi della presente misura. 7) PRIORITÀ DI ACCESSO PER PROGETTI CONCORDATI Alle domande, ritenute ammissibili dalle province, che prevedano interventi da realizzarsi nell’ambito di “progetti concordati” finanziati sarà assicurato il finanziamento in via prioritaria, purché positivamente istruite e purché le stesse raggiungano una soglia di punteggio minimo definita dal Comitato di Gestione. 8) COSTI FINANZIABILI E AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI 8.1 Spese d’impianto finanziabili: 1. 7 i lavori di preparazione del terreno e di allestimento dell’impianto (lavorazioni agronomiche per la preparazione del terreno, tracciamento filari, apertura buche, concimazione di fondo, pacciamatura, tutori, utilizzo di apparati di difesa per le piante e chiudende, ecc.); la fornitura del materiale vegetale arbustivo e arboreo, corredato da L’affidabilità del richiedente è legata alla sua condotta durante altre operazioni, finanziate dal PSR 2000-2006 o dal PSR 2007-2013. I casi in cui il richiedente risulta non affidabile sono specificati nel manuale OPR. 8 Come da decreto ministeriale delle politiche agricole e forestali del 9 dicembre 2009. 9 Come da decreto ministeriale delle politiche agricole e forestali del 9 dicembre 2009. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 119 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 certificazione d’origine e fitosanitaria, quando richiesta. Sono ammissibili esclusivamente le spese presenti nell’elenco prezzi dell’allegato C, nei limiti delle voci di costo ivi indicate. 2. le spese generali sotto specificate. L’IVA non è mai ammissibile a finanziamento. 8.1.1 Spese generali Le spese generali comprendono soltanto: • la progettazione o la relazione tecnica; • le consulenze specialistiche a supporto della progettazione (consulenze fornite da professionisti abilitati che rientrino nelle seguenti categorie di studi o analisi: geo-pedologici, fitosanitari, dendro-auxologici); • la direzione dei lavori (anche nel caso di lavori in economia); • le spese inerenti all’obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR fino ad un massimo di 200,00 €. Le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo, calcolato in percentuale sull’importo complessivo dei lavori al netto di IVA e delle spese generali stesse, del: a) 10% nel caso di interventi di tipologia A e B; b) 6% nel caso di interventi di tipologia C e D. L’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste e i consorzi forestali possono progettare o dirigere lavori solo per i terreni di proprietà o loro conferiti in gestione e inseriti nel loro fascicolo aziendale del SIARL per tutta la durata del “periodo di impegno”. 8.1.2 Lavori in economia Possono ricorrere ai lavori in economia esclusivamente: • le aziende agricole, per le lavorazioni effettuate da personale aziendale; • le aziende agricole con produzione di letame tradizionale, per la fornitura di quest’ultimo; • le aziende agricole in possesso di autorizzazione all’attività vivaistica, per la fornitura di pioppelle (cloni di pioppo) e piantine forestali; • le persone giuridiche di diritto pubblico, che utilizzino personale operaio dipendente. I lavori in economia, limitatamente ai lavori di carattere agronomico e forestale, eseguiti direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali e/o dai loro familiari, possono essere rendicontati esclusivamente se presenti fra le voci di costo dell’elenco prezzi riportato nell’allegato C nei limiti dei costi indicati nella colonna intestata “Prezzo massimo per i lavori in economia”. Come previsto dal “Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni” dell’Organismo Pagatore Regionale (di seguito “manuale OPR”), l’importo dei lavori in economia non deve essere superiore alla quota a carico del richiedente del totale delle spese ammissibili a impianti ultimati10. Il contributo erogabile deve quindi essere minore o uguale alla differenza fra il totale delle spese ammissibili a impianti ultimati e l’importo dei lavori in economia. Questa regola non si applica qualora si adotti una delle voci di spesa elencate nell’allegato D al presente bando e denominate “costi standard”. 8.2 Spese d’impianto non finanziabili: eliminazione della coltura precedente; fornitura e spargimento di liquami zootecnici; le forniture non fatturate, con l’eccezione del letame, delle pioppelle e piantine forestali, nei casi permessi dal paragrafo 8.1.2 e di quanto previsto nel caso dei “costi standard”; • fornitura e posa di impianti di irrigazione; • cure colturali post impianto. 8.3 Contributo massimo concedibile per le spese di impianto • • • Per ciascuna domanda (anche se riguardasse più di una tipologia) non può essere concesso un contributo per le spese di impianto superiore a € 200.000,00. 8.4 Spesa ammissibile ed entità degli aiuti per tipologia L’aiuto è commisurato all’area effettiva di impianto (che costituirà la superficie eleggibile), al netto di tare11, definita dalla linea che unisce i fusti delle piante perimetrali, maggiorata di una fascia esterna di larghezza pari a metà della larghezza interfilare. 10 Esempio: un impianto di tipologia A di 1 ettaro ha spese ammissibili sono di 8.500,00 €. Ipotizzando un contributo del 70%, pari a 5.950,00 €, la quota a carico del richiedente sarebbe di 2.250,00 € (ossia8.500,00 – 5.950,00). L’importo totale dei lavori in economia non può quindi superare i 2.250,00 €, salvo nel caso si adottino i costi standard. 11 Per tare s’intendono quelle superfici, non coltivate o non coltivabili, che comportano una riduzione della densità del popolamento: pertanto di norma un canale (es. Villoresi) sarà considerato una tara, un canaletto largo pochi decimetri … no. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 120 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 Nel caso il progetto definitivo preveda il diradamento, la larghezza interfilare considerata è quella media prevista a fine ciclo. Per la tipologia A, invece, si considera una fascia esterna di larghezza fissa pari a 2,5 m12. 8.4.1 Aiuti per la tipologia A Contributo per le spese di impianto: La spesa massima ammissibile per l’impianto è di 8.500,00 €/ettaro. Sulla spesa ammissibile è riconosciuto un contributo pari al: • 90% delle spese ammissibili per interventi realizzati da persone giuridiche di diritto pubblico; • 80% delle spese ammissibili per interventi inclusi nella rete “Natura 2000”; • 70% delle spese ammissibili, negli altri casi. Aiuto per manutenzione: • 500,00 euro/ettaro/anno per i primi cinque anni. Aiuto per mancato reddito: • per gli I.A.P.: 700,00 euro/ettaro/anno in tutti i comuni di pianura e di collina (classificazione ISTAT) • per le altre persone di diritto privato: 150,00 euro/ettaro/anno in tutti i comuni di pianura o collina. I premi di mancato reddito sono erogati per quindici anni. Le persone giuridiche di diritto pubblico non hanno diritto agli aiuti per manutenzione e per mancato reddito. 8.4.2 Aiuti per la tipologia B Contributo per le spese di impianto: La spesa massima ammissibile per l’impianto è di 5.000,00 €/ettaro. Sulla spesa ammissibile è riconosciuto un contributo pari al: • 80% delle spese ammissibili per interventi inclusi nella rete “Natura 2000”; • 70% delle spese ammissibili negli altri casi Aiuto per manutenzione: • 650,00 euro/ettaro/anno per i primi cinque anni. Aiuto per mancato reddito: • per gli I.A.P. è pari a: 700,00 euro/ettaro/anno in comuni di pianura (classificazione ISTAT) 440,00 euro/ettaro/anno in comuni di collina (classificazione ISTAT) • per le altre persone di diritto privato: 150,00 euro/ettaro/anno in tutti i comuni di pianura o collina I premi di mancato reddito sono erogati per quindici anni. Le persone giuridiche di diritto pubblico non hanno diritto agli aiuti per manutenzione e per mancato reddito. 8.4.3 Aiuti per la tipologia C Contributo per le spese di impianto: La spesa massima ammissibile per l’impianto è di 3.500,00 €/ettaro. Sulla spesa ammissibile è riconosciuto un contributo pari al 40%. 8.4.4 Aiuti per la tipologia D Contributo per le spese di impianto: La spesa massima ammissibile per l’impianto è di 3.500,00 €/ettaro. Sulla spesa ammissibile è riconosciuto un contributo pari al: • 80% delle spese ammissibili per interventi che contemporaneamente: a) siano effettuati da I.A.P. che abbiano acquisito la certificazione forestale secondo gli standard della gestione sostenibile (FSC o PEFC) per la loro azienda b) siano inclusi nella rete “Natura 2000” ; • 70% delle spese ammissibili per interventi, effettuati dagli I.A.P. che abbiano acquisito la certificazione forestale secondo gli standard della gestione sostenibile (FSC o PEFC) per la loro azienda o in alternativa siano inclusi nella rete “Natura 2000”; • 60% delle spese ammissibili per interventi effettuati dagli I.A.P. nelle altre zone 8.5 Riepilogo e confronto: il contributo per le spese di impianto a) Il finanziamento per le spese di impianto è calcolato in percentuale rispetto ai costi sostenuti dal beneficiario. Per ogni tipo di intervento esiste un limite massimo di spesa all’ettaro, che non può essere superato, riportato nella seconda colonna intitolata “spesa unitaria massima ammessa”. Eventuali costi in più sostenuti dal richiedente sono totalmente a carico di quest’ultimo. 12 Come disposto dalla d.g.r. 204/2006 “Aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Tipologia di intervento - 121 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 Percentuale Spesa unitaria massima ammessa (€/ha) contributo base Contributo massimo unitario (€/ha) A) Boschi permanenti 8.500,00 70% 5.950,00 B) Arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo 5.000,00 70% 3.500,00 C) Cedui a turno breve per biomassa 3.500,00 40% 1.400,00 D) Pioppeti 3.500,00 60% 2.100,00 b) la percentuale di contributo è maggiorata del 10% rispetto alla tabella precedente: • per gli interventi di tipologia A o B o D nelle zone incluse nella rete Natura 2000; • per gli interventi di tipologia D realizzati da IAP che abbiano acquisito la certificazione forestale secondo gli standard della gestione sostenibile (FSC o PEFC) per la loro azienda. c) la percentuale di contributo è maggiorata del 20% rispetto alla tabella precedente: • per gli interventi di tipologia D realizzati da IAP che abbiano acquisito la certificazione forestale secondo gli standard della gestione sostenibile (FSC o PEFC) per la loro azienda e che parallelamente si trovino in zone incluse nella rete Natura 2000; • per gli interventi di tipologia A realizzati da una persona giuridica di diritto pubblico. 8.6 Riepilogo e confronto: l’aiuto annuale per la manutenzione L’aiuto annuale per la manutenzione è pari a: • 500,00 € all’ettaro per ogni anno dal primo al quinto nel caso di interventi di tipologia A; • 650,00 € all’ettaro per ogni anno dal primo al quinto nel caso di interventi di tipologia B. Non sono previsti aiuti annuali per la manutenzione: • per le persone giuridiche di diritto pubblico; • per gli impianti di tipologia C e D. 8.7 Riepilogo e confronto: l’aiuto annuale per il mancato reddito L’aiuto annuale per il mancato reddito, erogato per quindici anni, è indicato nella tabella seguente: Aiuto per mancato reddito INTERVENTI Imprenditori agricoli professionali Altre persone di diritto privato A. Boschi permanenti, a scopo 700,00 €/ha/anno in tutti i comuni di 150,00 €/ha/anno in tutti i comuni di ambientale, paesaggistico o protettivo pianura e di collina (classificazione ISTAT) pianura o collina 700,00 €/ha/anno in comuni di pianura (classificazione ISTAT) B. Arboricoltura da legno a ciclo medio150,00 €/ha/anno in tutti i comuni di lungo pianura o collina 440,00 €/ha/anno in comuni di collina (classificazione ISTAT) Non è previsto l’aiuto annuale per il mancato reddito: • per le persone giuridiche di diritto pubblico; • per gli impianti di tipologia C e D 9) CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI INTERVENTI 9.1 Caratteristiche tecniche per la tipologia A Per la tipologia A la superficie minima totale per singola domanda è di 5.000 mq e i singoli appezzamenti devono essere di almeno 3.000 mq ciascuno. La larghezza minima degli impianti deve essere di 25 m. Densità minima dell’impianto: • almeno 1.300 piante/ettaro, anche non uniformemente distribuite, purché la copertura esercitata dalle chiome sia non inferiore al 20%. Gli impianti devono essere: • costituiti da popolamenti arborei di latifoglie, eventualmente misti a conifere, utilizzando esclusivamente le specie riportate in allegato B; • governati ad alto fusto; realizzati con specie vegetali autoctone e tipiche della stazione in esame, sia arboree che arbustive (vedi allegato B); le piante di specie arboree devono essere almeno 975 ad ettaro, mentre quelle arbustive sono indispensabili e, se posizionate senza un preciso compito di accompagnamento delle specie principali, si raccomanda di metterle a dimora lungo il perimetro dell’impianto o lungo corsi d’acqua, viabilità ecc.. La continuità dell’imboschimento può essere interrotta da una o più radure naturaliformi13, prive di alberi o arbusti, ognuna delle quali non più ampia di 2.000 m2. 13 In conformità al Reg. CE 1974/2006, art. 30, comma 2 e alla l.r. 31/2008, art. 42, comma2, lettera c). Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 122 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 Non sono ammissibili più di una radura per ogni ettaro di superficie ammissibile a contributo. Ogni radura può essere costituita solamente: • da prato permanente, soggetto a sfalciatura o trinciatura annuale, fra il 15 luglio e il 31 agosto, senza asportazione della vegetazione tagliata. Il prato dovrà essere composto da almeno 4 tra le specie erbacee elencate in allegato B; • da vegetazione suffruticosa o igrofila (es. tifa o canna palustre) naturale autoctona; • da specchi d’acqua. Corsi d’acqua, stradelle e altri elementi lineari costituiti dalla predetta vegetazione naturaliforme non interrompono la continuità dell’impianto e rientrano fra la superficie ammissibile se non più larghi di 6 metri. In caso si realizzino radure, la densità minima nella superficie di impianto arboreo – arbustivo è calcolata sulla superficie al netto delle radure stesse. Le previsioni di spesa invece, vanno effettuate considerando separatamente le spese previste per la superficie impiantata, dalle spese previste per la superficie a radura. Il totale deve rientrare nel massimale previsto per la tipologia A. Tutte le radure previste in progetto devono essere georeferenziate e le loro superfici devono essere evidenziate nell’estratto di mappa allegato al progetto definitivo. Eventuali modifiche devono essere comunicate con variante progettuale. Durata minima del mantenimento dell’impianto: Chi riceve gli aiuti è obbligato a conservare e a mantenere nelle migliori condizioni di coltivazione gli impianti per 15 anni. L’inizio del periodo è indicato nel paragrafo 9.6. Anche dopo tale scadenza, gli impianti restano vincolati dalle leggi che tutelano le foreste e il paesaggio: infatti, dal momento dell’attecchimento delle piante, sono considerati bosco14. Non è possibile in ogni caso la loro “trasformazione” o eliminazione per cambiare la destinazione d’uso del terreno15, nei 15 anni del “periodo di impegno”, salvo il caso di espropriazioni finalizzato a realizzare opere di pubblica utilità. 9.2 Caratteristiche tecniche per la tipologia B Per la tipologia B la superficie minima totale per singola domanda è di 5.000 mq e i singoli appezzamenti devono essere di almeno di 3.000 mq ciascuno. Densità minima dell’impianto: • almeno 500 piante/ettaro, di cui almeno 70 piante/ettaro appartenenti a piante di specie arboree principali con eventualmente piante di specie arboree “accessorie paracadute” (secondarie), purché la somma di piante principali e “accessorie paracadute” sia di almeno 120 piante/ettaro16. L’impianto può comprendere piante “accessorie”. Gli impianti devono essere: • costituiti da popolamenti arborei di latifoglie appartenenti esclusivamente alle specie riportate nell’allegato B; • in grado di produrre legname di qualità, prevalentemente per segati o tranciatura; • polispecifici, ossia le piante principali e quelle “accessorie paracadute” eventualmente presenti devono appartenere ad almeno due diverse specie arboree. È tuttavia possibile effettuare impianti arborei monospecifici (in altri termini, con una sola specie arborea) su una superficie di massimo un ettaro per domanda qualora si utilizzi il noce (Juglans regia l.) e su una superficie di massimo tre ettari per domanda17 qualora si utilizzi la farnia (Quercus robur l.)18; • governati ad alto fusto, salvo la possibilità di ceduare le sole piante di specie accessorie, comprese le “accessorie paracadute”, dopo il quinto anno durante il riposo vegetativo qualora non debbano sostituire le piante principali; • trattati con turno pari o superiore a 15 anni (tale calcolo si effettua sulle piante principali); • costituiti da piante principali, “accessorie paracadute” e accessorie che possono essere scelte solo fra quelle indicate nell’allegato B. Le piante principali sono quelle che devono arrivare a fine turno e fornire legname di pregio, quelle “accessorie paracadute” sono quelle “di scorta”, destinate a sostituire le principali in caso di avversità, quelle accessorie sono destinate ad “accompagnare” le altre piante, favorendone il corretto accrescimento. Fra le piante accessorie è possibile usare cloni di pioppo, nel limite massimo di 90 piante per ogni ettaro. Le piante “accessorie paracadute” seguiranno la crescita delle piante principali per sostituirle in caso di avversità o per essere eliminate coi diradamenti. A seguito del taglio per diradamento o utilizzazione, le piante accessorie e le “accessorie paracadute”, cloni di pioppo compresi, non possono essere sostituite se non con specie arbustive. 14 Ai sensi dell’articolo 42 della l.r. 31/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Articolo 4, comma 1, del d.lgs. 227/2001. 16 Pertanto, se le piante principali fossero solo 70, è obbligatorio l’uso di 50 piante “secondarie”, oltre all’uso della “doppia pianta”. 17 Una singola domanda può pertanto avere un ettaro di impianto arboreo puro di noce e tre ettari di impianto arboreo puro di farnia. 18 Attenzione, al fine di evitare il fallimento dell’impianto, si raccomanda vivamente di realizzare impianti arborei monospecifici solo se il tecnico è in grado di garantire che le condizioni del terreno e il microclima sono ideali per la specie in esame e la qualità del materiale vivaistico è eccellente. Ovviamente in questo caso non sono indispensabili specie arbustive se si utilizzano almeno 500 alberi per ettaro (anche con l’uso della “doppia pianta”). Oppure, almeno 120 noci/farnie e arbusti fino ad almeno 500 piante totali, oppure almeno 70 noci/farnie con la tecnica della “doppia pianta” e arbusti fino ad almeno 500 piante totali. 15 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 123 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 costituiti con la tecnica della “doppia pianta” qualora le piante principali fossero inferiori a 120 piante per ettaro: tale tecnica consiste nel mettere a dimora due piante della stessa specie nobile, preferibilmente di provenienza genetica differente, a distanza di 0,50 – 2 m l’una dall’altra al fine di selezionare l’esemplare migliore dopo pochi anni (intorno alla quinta stagione vegetativa). Solo una delle due può essere conteggiata come pianta di specie principale, l’altra – pur essendo una pianta “accessoria paracadute” – può essere conteggiata solo come pianta accessoria. Distanze fra le piante: Le piante principali devono essere messe a dimora a una distanza: • minima di 7 metri da altre piante principali o da pioppi19 usati come piante accessorie; • minima di 4 metri da piante accessorie appartenenti alle seguenti specie: frassino maggiore e meridionale (“ossifillo”), platano, pioppo bianco, salice bianco, olmo, robinia; • minima di 3 metri da piante di altre specie arboree accessorie, comprese le “accessorie paracadute” (con l’eccezione delle “doppie piante”, ove la distanza minima è 0,50 metri); • minima di 2 metri da piante accessorie arbustive. Durata minima del mantenimento dell’impianto: Chi riceve gli aiuti è obbligato a conservare e a mantenere nelle migliori condizioni di coltivazione gli impianti per 15 anni. L’inizio del periodo è indicato nel paragrafo 9.6. 9.3 Caratteristiche tecniche per la tipologia C • Per la tipologia C la superficie minima totale per singola domanda è di 10.000 mq e i singoli appezzamenti devono essere di almeno 5.000 mq ciascuno. Densità minima dell’impianto: • almeno: 1.100 piante/ettaro Gli impianti devono essere: • costituiti da popolamenti di latifoglie appartenenti ai generi: Alnus spp, Populus spp, Salix spp, Platanus spp., Robinia pseudoacacia20 L., Ulmus minor Miller (= U. campestris L.); • governati a ceduo semplice, con turno minimo di cinque anni, senza rilascio di piante in occasione della ceduazione; • avere altezza a maturità di almeno 5 metri. Durata minima del mantenimento dell’impianto: Chi riceve gli aiuti è obbligato a conservare e a mantenere nelle migliori condizioni di coltivazione gli impianti per 8 anni. L’inizio del periodo è indicato nel paragrafo 9.6. 9.4 Caratteristiche tecniche per la tipologia D Per la tipologia D la superficie minima totale per singola domanda è di 10.000 mq e i singoli a appezzamenti devono essere di almeno 5.000 mq ciascuno. Densità minima dell’impianto: • almeno 200 piante/ettaro e non superiore a 400 piante/ettaro Gli impianti devono essere: • costituiti da popolamenti arborei di pioppi o salici (generi Populus o Salix), cioè di specie a rapido accrescimento; • governati ad alto fusto o a ceduo semplice; • nel caso l’impianto fosse governato a ceduo semplice la ceduazione non può avvenire durante il periodo d’impegno; • costituiti da pioppelle o astoni con altezza minima di 1,5 m fuori terra. Durata minima del mantenimento dell’impianto: Chi riceve gli aiuti è obbligato a conservare e a mantenere nelle migliori condizioni di coltivazione gli impianti per 8 anni. L’inizio del periodo è indicato nel paragrafo 9.6. 9.5 Riepilogo e confronto: superficie minima21 Tipologia di intervento A) Boschi permanenti B) Arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo C) Cedui a turno breve per biomassa D) Pioppeti 19 Superficie minima per singola domanda 5.000 mq 5.000 mq 10.000 mq 10.000 mq Superficie minima per ogni singolo appezzamento 3.000 mq 3.000 mq 5.000 mq 5.000 mq Tuttavia si raccomanda di mantenere una distanza di almeno 8 metri se l’obiettivo di produzione fosse quello di avere pioppi di oltre 30 cm di diametro a petto d’uomo. 20 Attenzione, l’uso della robinia è vietato in molti parchi, riserve e siti natura 2000 in quanto specie esotica a carattere invadente. 21 I valori di superficie minima sono da intendersi come superficie eleggibile, così come definita all’inizio del paragrafo 8.4. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 124 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 9.6 Periodo di impegno Chi riceve gli aiuti è obbligato a conservare e a mantenere nelle migliori condizioni di coltivazione gli impianti, e a rispettare gli obblighi indicati a paragrafo 26, per un periodo (chiamato “periodo di impegno”) di: • 15 anni per gli interventi di tipologia A (tuttavia, anche dopo tale scadenza l’impianto deve continuare ad esistere, in quanto vincolato dalle leggi che tutelano le foreste e il paesaggio); • 15 anni per gli interventi di tipologia B; • 8 anni per gli interventi di tipologia C o D. Il “periodo di impegno” è così calcolato: • nel caso in cui l’impianto sia stato completato nel primo semestre dell’anno, parte dal 1° gennaio dell’anno corrente; • nel caso in cui l’impianto sia stato completato nel secondo semestre dell’anno, parte dal 1° gennaio dell’anno successivo22. 10) LIMITI E DIVIETI Non possono essere finanziati: • gli impianti di alberi di Natale; • le consociazioni con colture agrarie. Tuttavia sono ammesse le consociazioni con colture a perdere coltivate nell’interfila e destinate unicamente alla fauna selvatica, che però non possono godere di ulteriori aiuti, e piccoli orti agricoli per l’auto-consumo da parte del richiedente (vedi par. 27.1); • gli interventi iniziati prima della approvazione dell’atto regionale di ammissione a finanziamento della domanda di contributo23; • le spese sostenute prima dell’ approvazione dell’atto regionale di ammissione a finanziamento della domanda di contributo, eccezion fatta per le spese sostenute per la redazione del progetto definitivo (per le tipologie A e B) o relazione tecnica (per le tipologie C e D), che possono essere state sostenute anche prima della presentazione della domanda di contributo, purché non oltre un anno prima della presentazione della domanda stessa24; • gli interventi con un parere contrario espresso dall’ente gestore del sito “Natura 2000”, parere che ha come oggetto le possibili conseguenze negative dell’intervento sulle zone facenti parte della rete “Natura 2000” (Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale); • gli interventi con un parere contrario espresso dall’ente gestore del parco o della riserva naturale, parere che ha come oggetto le possibili conseguenze negative dell’intervento sull’area protetta o sulla scelta delle specie vegetali da utilizzare; • gli interventi in contrasto con le previsioni e prescrizioni dei piani di indirizzo forestale o dei piani di assestamento forestale approvati (art. 47 l.r. 31/2008 e s.m.i.); • gli interventi compensativi a seguito di “trasformazione del bosco” (art. 4 d.lgs. 227/2001, art. 43 l.r. 31/2008); • gli interventi che prevedano l’impiego delle specie esotiche a carattere infestante di cui all’allegato B del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali) e s.m.i.; • l’impiego di specie vietate per motivi fitosanitari dal Servizio Fitosanitario regionale o delle competenti autorità fitosanitarie europee o italiane; • gli interventi su terreni precedentemente interessati dagli aiuti previsti dal Regolamento (CEE) 2080/1992 o dall’articolo 31 del Regolamento (CE) 1257/1999 (“misura h” del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006), per i quali persistano obblighi di mantenimento da parte dei beneficiari alla data di realizzazione dell’intervento; • gli interventi già ammessi a finanziamento coi periodi precedenti della misura 221, a meno che il richiedente non rinunci al finanziamento precedentemente accordato prima di presentare la nuova domanda; • gli interventi, da realizzare in zone golenali nelle fasce cosiddette A, B e C, in contrasto con le prescrizioni, i limiti e i divieti contenuti nel “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) – Interventi sulla rete idrografica e sui versanti – Norme di Attuazione” adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 gennaio 2001 e s.m.i. 10.1 Riepilogo e confronto: vincoli imposti dalle leggi sulle foreste e sul paesaggio Gli interventi di tipologia A, dal momento dell’attecchimento delle piante, sono considerati bosco ai sensi dell’art. 42 l.r. 31/2008 e successive modifiche ed integrazioni, e sono pertanto tutelati dalle leggi sulle foreste e sul paesaggio. Non è possibile in ogni caso la loro “trasformazione”25, ossia la loro eliminazione per cambiare la destinazione d’uso del terreno, 22 In altri termini, il periodo di impegno parte sempre dal 1° gennaio della stagione autunno-invernale in cui si effettua l’impianto. Tale limitazione vale per tutte le domande presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento di modifica del bando. 24 Tale limitazione vale per tutte le domande presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento di modifica del bando. 25 La “trasformazione del bosco” è regolamentata dall’articolo 4 del d.lgs. 227/2001 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale” e dall’art. 43 della l.r. 31/2008. 23 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 125 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 durante i 15 anni del “periodo di impegno” (vedi paragrafo 9.6), salvo il caso di espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere di pubblica utilità. Gli interventi di tipologia B, C e D sono da considerarsi colture legnose agrarie per la produzione di legname e di biomassa e pertanto rientrano nella definizione di “arboricoltura da legno” data dalla legge forestale nazionale26. Pertanto non sono considerati boschi e neppure soggetti ai vincoli che la legge forestale pone sui boschi. 10.2 Impianti realizzati in zone golenali Gli impianti realizzati in zone golenali nelle fasce A e B del PAI, in caso di distruzione a seguito di esondazione, non possono beneficiare di eventuali risarcimenti di danni per calamità naturali. Inoltre, le esondazione e le erosioni spondali nella fascia A non possono costituire “causa di forza maggiore”. 10.3 Tutela e indennizzi dei danni provocabili dalla fauna selvatica Gli interventi devono prevedere opere di difesa dai danni provocabili dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita. Pertanto non possono essere concessi indennizzi per tali danni27. 10.4 Ulteriori limiti e divieti solo per le “Zone a Protezione Speciale” di tipologia “risaia” o “ambienti fluviali”28 Nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali, oggetto di concessione rilasciata dal 24 aprile 2009 compreso in poi, non possono essere finanziati: • gli impianti di pioppeti (tipologia D) nelle aree di nuova formazione (ossia, formatesi a seguito degli spostamenti dei corsi d’acqua) e all’interno di isole fluviali; • i pioppeti (tipologia D), realizzati dal 1 ottobre 2010, che non abbiano adottato un sistema di certificazione forestale a carattere ambientale riconosciuto dalla Regione ai sensi dell’art. 50, comma 12, della l.r. 31/2008, ossia FSC o PEFC; • l’impianto e il reimpianto di pioppeti in misura superiore all’85% della superficie della ZPS, oggetto di prima concessione dal 24 aprile 2009, al netto dei boschi preesistenti e delle “emergenze naturali”29 come definite dalla d.g.r. 9275/2009; • gli impianti a ceduo a turno breve per biomassa (tipologia C). 11) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO 11.1 Quando presentare la domanda Le domande possono essere presentate ininterrottamente dal giorno di pubblicazione del presente bando sul BURL al 31 luglio 2013. Tuttavia, al fine della redazione delle graduatorie e delle istruttorie delle domande, il periodo di presentazione di queste ultime è suddiviso in sei intervalli, denominati periodi: CRONO – PROGRAMMA 4° periodo 5° periodo 6° periodo 7° periodo 8° periodo 9° periodo 10° periodo 11° periodo Apertura periodo 2 feb. 10 Chiusura periodo 13 mag. 10 14 mag. 10 31 lug. 10 14 mag. 11 30 lug-10 13 mag. 11 1 ago. 11 2 ago. 11 15 mag. 12 1 ago. 12 14 mag. 13 14 mag. 12 31 lug. 12 13 mag. 13 31 lug. 13 11.2 A chi presentare la domanda La “domanda di aiuto”30 deve essere inviata alla Provincia sul cui territorio si trovano i terreni agricoli o, se il terreno si estende su più province, alla Provincia nella quale si trova la maggior parte dei terreni inseriti in domanda. La Provincia che riceve la domanda informerà le altre Province interessate. 26 Art. 2, comma 5, del d. lgs. 227/2001. Vedi art. 47, comma 3, della l.r. 26/1993 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e la disciplina dell’attività venatoria” e successive modificazioni ed integrazioni. 28 Questi ulteriori limiti e divieti scaturiscono dalla d.g.r. 9275/2009 (determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della direttiva 92/43/CEE e del d.P.R. 357/1997 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184. modificazioni alla d.g.r. n. 7884/2008) ed è entrata in vigore il 23 aprile 2009. 29 La d.g.r. 9275/2009 considera “emergenze naturali”: 1) formazioni arboree o arboreo-arbustive, non classificate bosco, tipiche della regione fluviale (saliceti, querco-ulmeti, quercocarpineti, ontaneti); 2) formazioni erbacee a dominanza di specie autoctone (quali le praterie aridofile di alcuni terrazzi fluviali o le formazioni a terofite delle barre sabbiose o ghiaiose); 3) morfologie tipiche quali lanche, rami abbandonati, paleoalvei, sponde fluviali naturali e simili; 4) zone umide, formazioni erosive locali e simili; 5) ambiti di nidificazione dell’avifauna e altri habitat segnalati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE. 30 La “domanda di aiuto” è quella presentata dal richiedente per chiedere di essere ammesso a finanziamento e si distingue dalla “domanda di pagamento”, che è presentata dal beneficiario, ossia da chi è stato ammesso a godere degli aiuti. 27 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 126 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 11.3 Come presentare la domanda Fasi dell’inoltro della domanda di aiuto: • accedere al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it, nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL)31 • registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (nome utente e password). Le informazioni relative all’accesso al Modello Unico di domanda informatizzato sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, le Province, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA); • accedere al sito www.siarl.regione.lombardia.it e compilare il modello di domanda per la misura 221; • inviare la domanda per via telematica alla Provincia di competenza; • il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione alla Provincia, che coincide con l’avvio del procedimento; • stampare la domanda e firmarla in originale; • entro e non oltre i 10 giorni continuativi successivi alla data di presentazione della domanda a SIARL, far pervenire alla Provincia competente32 la copia cartacea della domanda e la documentazione di cui al punto successivo. I termini ultimi entro i quali far pervenire alla Provincia competente la copia cartacea della domanda e la documentazione allegata sono pertanto: CRONO – PROGRAMMA 4° periodo 5° periodo 6° periodo 7° periodo 8° periodo 9° periodo 10° periodo 11° periodo Presentazione documentazione alla Provincia: entro 10 giorni dalla conferma 24 mag. 10 9 ago. 10 23 mag. 11 11 ago. 11 24 mag. 12 10 ago. 12 23 mag. 13 12 ago. 13 della domanda a SIARL e comunque entro il: 11.4 Documentazione da presentare 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 31 copia cartacea della domanda firmata in originale con fotocopia di documento di identità; autocertificazione33, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, relativa a: • autorizzazione del proprietario, qualora il richiedente non sia proprietario dei terreni, ad effettuare gli interventi oppure esito della procedura prevista dall’art. 16 della Legge n. 203 del 1982 “Norme sui contratti agrari”; • per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione (o richiesta di rinnovo della concessione) e pagamento del canone, con l’indicazione dei rispettivi estremi; progetto definitivo (per le tipologie A e B) o relazione tecnica (per le tipologie C e D) redatto da un tecnico abilitato e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell’azienda richiedente34 (per i contenuti vedi nell’apposita sezione). parere di compatibilità del progetto definitivo con gli strumenti di salvaguardia e di gestione dei siti Natura 2000, qualora l’intervento ricada, in tutto o in parte, in tali siti; parere di compatibilità del progetto definitivo con gli strumenti di pianificazione dei parchi e delle riserve naturali, qualora l’intervento ricada, in tutto o in parte, in tali aree protette; dichiarare, se ricorre il caso, di avere richiesto per gli interventi previsti dalla presente Misura, il finanziamento anche con altre “fonti di aiuto” diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, specificando quali; per gli interventi di tipologia D realizzati da IAP con certificazione forestale, attestato di certificazione forestale con relativo codice35; Nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) sono stati costituiti l’anagrafe delle imprese agricole ed il fascicolo aziendale, che contengono le informazioni certificate di carattere generale relative alle imprese. A partire da tale sistema è stato sviluppato il modello di domanda informatizzato, direttamente collegato all’anagrafe delle imprese agricole e al fascicolo aziendale, attraverso il quale è possibile compilare e presentare alle Province le domande di finanziamento relative alla misura 221. La costituzione o l’aggiornamento del fascicolo aziendale consente la compilazione automatica della parte generale del modello di domanda, alla quale è collegata una scheda di misura che contiene dati e informazioni specifiche della misura. 32 La copia cartacea, sottoscritta dal richiedente, è indispensabile per la costituzione del dossier previsto dal “Manuale”. 33 Redatta secondo quanto previsto dal d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, articoli 46 e 47. 34 Secondo quanto previsto dalla Legge 15 maggio 1997, n. 127. 35 L’attestato di certificazione forestale è valido anche se acquisito dopo la presentazione della domanda: tuttavia deve esistere ed essere presentato entro il termine ultimo che la provincia comunica al richiedente con lettera raccomandata (vedi paragrafo 11.4.2). Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 8. - 127 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 per le persone di diritto pubblico, l'atto di impegno relativo al cofinanziamento dell’intera parte non finanziata dalla Regione e relativo all’effettuazione a proprie spese delle cure colturali, in particolare nei primi 5 anni di vita degli impianti o imboschimenti36. I dati indicati nella domanda costituiscono “dichiarazione sostitutiva di certificazione” e “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”37. I tecnici abilitati a redigere il progetto o la relazione tecnica, alla direzione lavori e all’assistenza tecnica durante i primi cinque anni di vita dell’impianto/imboschimento sono: • i dottori forestali e i dottori agronomi; • i periti agrari e gli agrotecnici, esclusivamente per i progetti di impianti di tipologia B da realizzare in aziende di superficie non superiore a 15 ettari e per le relazioni di impianti di tipologie C e D di qualsiasi superficie. Anche qualora il progetto, la direzione lavori o l’assistenza tecnica siano effettuate da Ente Pubblico, da Consorzio forestale o da Società, è indispensabile che sia individuato un professionista responsabile, in possesso dei requisiti di cui al comma precedente. 11.4.1 Pareri di compatibilità delle aree protette e siti natura 2000 Qualora l’intervento ricada, in tutto o in parte, in parchi o riserve o di siti natura 2000, i relativi enti gestori esprimono il parere di compatibilità entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta completa di progetto o di relazione. Il termine è ridotto a trenta giorni in caso di varianti (paragrafo 15.2). Il parere di compatibilità ha come oggetto: • le possibili conseguenze negative dell’intervento sulle zone facenti parte della rete “Natura 2000” (Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale); • le possibili conseguenze negative dell’intervento sull’area protetta o sulla scelta delle specie vegetali da utilizzare. In tutti i casi, il parere si intende provvisoriamente acquisito qualora l’ente gestore non comunichi il diniego entro il termini sopra indicati: la provincia proseguirà l’istruttoria tenendo conto di eventuali pareri che dovessero giungere prima della chiusura del procedimento. 11.4.2 Documentazione mancante sanabile e non sanabile Se entro i termini indicati nel paragrafo 11.3 non sono stati presentati i documenti riportati ai punti 1 (copia cartacea della domanda), 2 (autocertificazione) e 3 (progetto definitivo o relazione tecnica) del paragrafo 11.4, la domanda incorre nelle riduzioni di contributo definite nel manuale operativo dei controlli in loco per le misure connesse a investimenti, approvato con D.d.u.o. n. 4844 del 15 maggio 2009 . L’istruttoria non può essere svolta, e la domanda viene pertanto rigettata e archiviata, se entro 20 giorni dalla data di presentazione informatica della domanda a SIARL non sono stati presentati i documenti riportati ai punti 1 (copia cartacea della domanda), 2 (autocertificazione) e 3 (progetto definitivo o relazione tecnica) del paragrafo 11.4. La restante documentazione deve essere comunque fatta arrivare alla Provincia entro il termine ultimo che quest’ultima comunicherà al richiedente con lettera raccomandata38. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni previste dal manuale OPR. 11.4.3 Errori palesi Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto e di pagamento, possono essere corretti nei limiti e con le modalità previste dalle “Linee guida per la valutazione dell’errore palese, ai sensi dell’art. 19 del Reg. (CE) 796/2004 e dell’art. 4 del Reg. (CE) 1975/2006”39 . 11.5 Progetto definitivo Il progetto definitivo è necessario per gli interventi di tipologia A o B. Esso deve essere firmato in ogni sua parte dal tecnico che lo ha redatto sotto la propria responsabilità e deve contenere: a) localizzazione del territorio oggetto dell’intervento tramite: • corografia su Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, riportante l’area oggetto dell’intervento; • estratto di mappa delle superfici interessate (anche in copia non certificata da “videomappa”), prodotto in un’unica tavola; • indicazione dell’esatta estensione delle superfici interessate dall’impianto/imboschimento. b) la relazione tecnica dettagliata dell’intervento da realizzare ed in particolare la motivazione e l’elenco delle specie da impiegare, il modulo di impianto (con riferimento alle consociazioni), gli interventi colturali (concimazioni, frequenza delle ceduazioni, potature, ecc.), la stima del numero di piante o ceppaie a fine turno, le modalità di 36 Documentazione che può essere presentata alle Province in un secondo tempo, prima però della conclusione della fase istruttoria. Ai sensi del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, articoli 46 e 47. 38 La provincia, in base a quanto riportato nel manuale OPR, non può concedere più di 20 giorni per la presentazione della documentazione mancante. 39 Approvate con decreto del Direttore dell’Organismo Pagatore Regionale n. 10943 del 27 ottobre 2009. 37 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 128 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 esecuzione dei lavori, ecc. Tale relazione dovrà essere sottoscritta anche dal titolare o legale rappresentante dell’azienda richiedente40 e contenere le seguenti informazioni41: definizione delle caratteristiche stazionali, con inquadramento di tipo climatico, geo-pedologico, vegetazionale, socio-economico e in particolare analisi ecologica, geopedologica e climatica della stazione; • per gli impianti di almeno 15 ettari è necessaria l’analisi fisico-chimica del suolo42 (tessitura, pH in acqua, pH in KCl, carbonati, calcare attivo, sostanza organica, capacità di scambio cationico, azoto totale, Ca, Mg, K, P); • obiettivi dell’intervento, indicando le caratteristiche del legname ricavabile, il turno e il trattamento; • scelta delle specie, da motivare dettagliatamente in base alle loro attitudini ecologiche e selvicolturali, indicando anche le varietà ed i cloni; • scelta del sesto di impianto e del modello colturale, indicando in particolare la distanza delle piante tra le file e sulle file, il tipo di mescolanza, l’eventuale consociazione con specie arbustive; • caratteristiche del materiale vivaistico da impiegare, evidenziando l’uso di piante nate da seme o da talea, età, contenitore, qualità e provenienza genetica del postime; • preparazione del terreno: lavorazioni, concimazioni, tracciamento, con relativa epoca di intervento; • messa a dimora delle piante: apertura delle buche, concimazioni localizzate, eventuale pacciamatura, eventuale uso di tutori e di protezioni individuali; • cure colturali post-impianto: risarcimenti, modalità e frequenza del controllo delle infestanti, lavorazioni superficiali, lotta fitosanitaria, irrigazioni di soccorso, concimazioni, sfolli e diradamenti43, eccetera. Analisi delle principali difficoltà tecniche ed operative che potranno essere incontrate durante la vita dell’impianto, con particolare riferimento al periodo di durata dell’impegno44. Messa in evidenza degli accorgimenti da seguire per ridurre il rischio di fallimento dell’impianto e delle possibili soluzioni da prendere a seguito della comparsa dei primi segnali di difficoltà. • Cronoprogramma quinquennale di manutenzione, che evidenzi in particolare periodicità delle criticità, potature, sfolli e diradamenti. • Modalità di taglio: Per la tipologia A: stima della dinamica della massa nel primo secolo di vita dell’impianto. Previsione dei diradamenti e delle utilizzazioni. Per la tipologie B: stima delle masse legnose che si potranno ottenere con le utilizzazioni e gli eventuali diradamenti; c) computo metrico estimativo dei lavori45. Il tecnico può adottare, al posto del computo metrico estimativo, una o più delle voci di spesa elencate nell’allegato D al presente bando e denominate come “costi standard”. 11.6 Progetto esecutivo • Le persone giuridiche di diritto pubblico devono presentare alla Provincia competente, prima dell’inizio dei lavori, anche il progetto esecutivo. Questo deve contenere: • capitolato, elenco prezzi ed elaborati cartografici; • indicazione di eventuali modifiche di dettaglio agli elaborati del progetto definitivo; • se necessario, piano della sicurezza ai sensi della d. lgs. 494/1996; • provvedimento di approvazione del progetto; • modalità di individuazione dell’esecutore dei lavori. 11.7 Relazione tecnica La relazione tecnica è necessaria per gli interventi di tipologia C e D46. Essa deve essere firmato in ogni sua parte dal tecnico che l’ha redatta sotto la propria responsabilità e deve contenere le seguenti informazioni47: 40 Come previsto dalla legge 15 maggio 1997, n. 127. Si faccia riferimento al volume “Arboricoltura da legno – manuale tecnico operativo”, edito dalla Regione Lombardia. 42 Per gli impianti di tipologia A e B di superficie inferiore a 15 ettari (e per tutti gli impianti di tipologia C e D), l’analisi fisico-chimica del suolo non è obbligatoria, ma comunque raccomandata. 43 Anche se sfolli e diradamenti possono rappresentare un costo non ripagato dagli introiti del legname, essi devono essere visti come una opportunità di scelta delle piante più belle e di miglior avvenire, eliminando quelle inadatte o mal potate. 44 Si sottolinea l’importanza per il progettista di indicare con precisione le operazioni manutentive necessarie, in quanto è evidente che la propria responsabilità in caso di fallimento dell’impianto, fatto salve: 1) cause di forza maggiore (cfr. paragrafo 9.2, parte I del “manuale”); 2) modifiche al progetto realizzate dal direttore dei lavori; 3) inosservanza degli impegni di manutenzione da parte del beneficiario. 45 Predisposto secondo le voci dell’elenco prezzi riportato in allegato C . 46 Nel caso che una domanda sia riferita a più tipologie e la tipologia prevalente fosse la A o la B, il progetto previsto per queste tipologie potrà illustrare anche gli interventi di tipologia C e D. 47 Si faccia riferimento al volume “Arboricoltura da legno – manuale tecnico operativo”, redatto da ERSAF ed edito dalla Regione Lombardia. 41 - 129 - Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 a) localizzazione del territorio oggetto dell’intervento tramite: • corografia su Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, riportante l’area oggetto dell’intervento; • estratto di mappa delle superfici interessate, prodotto in un’unica tavola; • indicazione dell’esatta estensione delle superfici interessate dall’impianto. b) descrizione tecnica dell’intervento da realizzare ed in particolare la motivazione e l’elenco delle specie da impiegare, il modulo di impianto, gli interventi colturali, le modalità di esecuzione dei lavori, ecc., specificando: • le caratteristiche stazionali; • scelta delle specie o del clone, da motivare in base alle loro attitudini ecologiche, indicando anche le varietà ed i cloni, nonché l’età delle pioppelle; • scelta del sesto di impianto e del modello colturale, indicando in particolare la distanza delle piante tra le file e sulle file, il tipo di mescolanza, l’eventuale consociazione con specie arbustive; • messa a dimora delle piante: apertura delle buche, concimazioni localizzate, eventuale pacciamatura, eventuale uso di tutori e di protezioni individuali. c) computo metrico estimativo dei lavori48. Il tecnico può adottare, al posto del computo metrico estimativo, una o più delle voci di spesa elencate nell’allegato D al presente bando e denominate “costi standard”. 11.8 Responsabilità del tecnico progettista Si ricorda che il progettista è responsabile per le sue scelte tecniche, quali la scelta delle specie, degli ecotipi, del sesto d’impianto e del crono-programma di cure colturali. 12) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE L’istruttoria delle domande è affidata alla Provincia e prevede: • il controllo amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata; • il controllo dell’affidabilità del richiedente; • la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative; • il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di contributo; • il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello informatizzato di domanda presentata a SIARL; • un sopralluogo, se necessario; • la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda. 12.1 Punteggi di priorità L’attribuzione del punteggio di priorità è elemento indispensabile per stabilire la posizione che ogni domanda assume all’interno della graduatoria. In caso di domande che prevedano due o più tipologie di intervento, si applicano i punteggi relativi all'intervento che richiede il contributo pubblico più consistente. Gli elementi che danno diritto all’attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda. A parità di punteggio viene data precedenza alle domande alle quali viene assegnato il punteggio di priorità stabilito dal paragrafo 12.1.3 (localizzazione dell’intervento); in caso di ulteriore parità alle domande con maggior punteggio stabilito dal paragrafo 12.1.1 (categoria del richiedente). Punteggio massimo in base ai parametri di: tipologia A) Boschi permanenti B) Arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo C) Cedui a turno breve per biomassa D) Pioppeti 48 Intervento in comuni con Intervento in coefficiente di boscosità area Categoria del Intervento in Localizzazione Qualità del vulnerabile dai inferiore al progetto nitrati 10% richiedente area protetta dell’intervento Somma 5 5 10 5 10 5 40 5 5 10 5 10 5 40 5 5 5 5 10 10 10 10 5 5 35 35 Predisposto secondo le voci dell’elenco prezzi riportato in allegato. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 130 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 12.1.1 Priorità in base alla categoria del richiedente Categoria di richiedente (una sola opzione, la più favorevole) · Cooperative agricole e consorzi forestali riconosciuti dalla Regione Lombardia · Imprenditore agricolo professionale con qualifica di “giovane agricoltore” · Imprenditore agricolo professionale · Persona giuridica di diritto pubblico · Persone fisiche o giuridiche di diritto privato Punti 5 4 3 2 1 12.1.2 Priorità per interventi in aree protette Interventi in aree protette (una sola opzione, la più favorevole) · Siti Natura 2000 · Riserve regionali o statali · Parchi regionali o nazionali · Aree vincolate in base all’art. 136 d.lgs. 42/2004 Punti 5 4 3 2 12.1.3 Priorità in base alla localizzazione dell’intervento Le Province devono attribuire fino a 10 punti alle domande in base alla localizzazione dell’intervento, al fine di privilegiare gli interventi che: • contribuiscano al miglioramento del paesaggio e della funzionalità degli ecosistemi attraverso la ricostituzione, soprattutto in pianura, di reti ecologiche essenziali per la conservazione della biodiversità; • incentivino le produzioni legnose ecologicamente sostenibili e coerenti con la tutela e la conservazione dell’ambiente e riduzione delle colture agrarie a maggiore impatto ambientale, favorendo la conversione delle produzioni agricole verso produzioni più sostenibili ecologicamente; • contribuiscano alla protezione dell’ambiente e alla prevenzione delle avversità ambientali, con particolare attenzione alla attenuazione del cambiamento climatico; • siano realizzati in aree vulnerabili dai nitrati; • siano realizzati ove le condizioni stazionali (microclima e terreno) sono più favorevoli agli impianti. Le Province attribuiscono il punteggio in conformità alle indicazioni contenute nei Piani di Indirizzo Forestale, nei Piani Agricoli Triennali provinciali o in altri strumenti di pianificazione agro-forestale e ambientale, tenendo obbligatoriamente in considerazione tutti i parametri sopra indicati. Le Province, prima dell’apertura dei periodi, rendono pubblici i criteri di attribuzione del punteggio in esame e comunicano tali criteri alla Direzione Generale Agricoltura. La Direzione Generale Agricoltura provvede alla pubblicazione dei punteggi provinciali sul proprio sito www.agricoltura.regione.lombardia.it . In caso di mancata definizione criteri di attribuzione del punteggio in esame, sono assegnati 5 punti agli impianti localizzati in aree vulnerabili dai nitrati ai sensi del d.lgs. 152/2006 e 5 punti in base alla localizzazione in aree protette come indicato al paragrafo 12.1.2. 12.1.4 Priorità in base alla qualità del progetto Nel caso di domande di tipologia A o B, sono attribuiti nel corso delle istruttorie provinciali fino a 5 punti in base alla qualità della proposta progettuale, in base ai seguenti parametri: Qualità del progetto ·Completezza dei dati e coerenza della proposta progettuale ·Adattamento delle cure colturali post impianto e del crono-programma di manutenzione al modello colturale indicato in progetto ·Adattamento delle specie e delle tecniche colturali proposte alle condizioni ambientali descritte nella relazione ·Totale punti Punti massimo 2 massimo 1 massimo 2 massimo 5 12.1.5 Priorità per gli interventi in area vulnerabile dai nitrati Sono assegnati 10 punti per interventi in comuni classificati come vulnerabili da nitrati in base alla normativa vigente 12.1.6 Priorità per gli interventi in comuni con coefficiente di boscosità inferiore al 10% Sono assegnati 5 punti per interventi in comuni con coefficiente di boscosità inferiore al 10%. Il coefficiente è calcolato, in conformità con la d.g.r 2024/2006 “Aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco, criteri per - 131 - Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 l’individuazione delle formazioni vegetali irrilevanti e criteri e modalità per l’individuazione dei coefficienti di boscosità ai sensi dell’art. 42, comma 7, della l.r. 31/2008”, e quindi: • è pari al rapporto tra la superficie coperta da bosco e la superficie totale effettiva del territorio della comunità montana o della provincia, al netto delle acque superficiali, degli incolti improduttivi (aree sterili) e dell’urbanizzato, al fine di considerare l’effettiva possibilità di reperire aree per l’imboschimento o il rimboschimento; • è calcolato in base ai più recenti dati DUSAF, integrati dai valori determinati in base alla carta forestale di cui dell’art. 46, comma 1, della l.r. 31/2008 e dei suoi eventuali aggiornamenti nell’ambito dei PIF. 12.2 Comunicazione dell’esito dell’istruttoria al richiedente La Provincia comunica al richiedente l’esito dell’istruttoria allegando copia del verbale stesso. Per le domande istruite positivamente, sono indicati: • il punteggio assegnato; • l’importo totale dell’investimento ammesso a contributo; • la superficie di impianto ammessa, specificando gli eventuali mappali non ammessi; • il contributo concedibile; • come il richiedente potrà sapere se sarà ammesso a finanziamento. In caso di istruttoria con esito negativo, la provincia ne motiva dettagliatamente le cause. 12.3 Richieste di riesame Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell’esito dell’istruttoria, può presentare alla Provincia memorie scritte per chiedere il riesame49 della domanda e la ridefinizione della propria posizione, ai sensi della l. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l’istruttoria assume carattere definitivo, anche se il richiedente può comunque presentare ricorso secondo le modalità indicate nel paragrafo 28. La Provincia ha 15 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare al richiedente l’esito positivo o negativo del riesame. 12.4 Completamento delle istruttorie e graduatorie delle domande Le Province approvano le graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento, classificate per punteggio di priorità decrescente, e le trasmettono alla Direzione Generale Agricoltura entro la scadenza indicata nella seguente tabella: CRONO – PROGRAMMA 4° periodo 5° periodo 6° periodo 7° periodo 8° periodo 9° periodo 10° periodo 11° periodo Termine per invio alla Regione delle graduatorie (entro tale date devono essere terminate 23 ago. 10 le istruttorie, compresi i riesami) 8 nov. 10 22 ago. 11 9 nov. 11 22 ago. 12 8 nov. 12 21 ago. 13 11 nov. 13 Nella graduatoria devono essere indicati, fra l’altro: • i punteggi ottenuti dalla domanda, divisi in base al parametro; • la spesa ammissibile e il relativo contributo; • l’ammontare dei premi di manutenzione e di mancato reddito. 13) SUDDIVISIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE Nel caso in cui le risorse siano sufficienti per finanziare tutte le domande inserite in graduatoria, la Direzione Generale Agricoltura, con proprio provvedimento, ripartisce le risorse finanziarie fra le province e comunica alle province e all’Organismo Pagatore Regionale che è possibile ammettere a finanziamento tutte le domande e successivamente liquidare gli aiuti secondo le modalità stabilite dalle presenti disposizioni attuative. Nel caso in cui le risorse risultino inferiori al fabbisogno complessivo, la Direzione Generale Agricoltura suddivide le risorse finanziarie complessive secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale. Le somme ripartite possono subire leggeri assestamenti per consentire il finanziamento completo delle singole domande. La Direzione Generale Agricoltura invia le comunicazioni di cui al presente paragrafo alle province e all’Organismo Pagatore Regionale entro il termine indicato nella tabella successiva. 49 Le richieste di riesame sono regolamentare dalla l. 241/1990. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia CRONO – PROGRAMMA - 132 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 4° periodo 5° periodo 6° periodo 7° periodo 8° periodo 9° periodo 10° periodo 11° periodo Termine entro cui la Regione ripartisce i 13 set. 10 fondi alle Province 29 nov. 10 12 set. 11 29 nov. 11 11 set. 12 28 nov. 12 10 set. 13 2 dic. 13 13.1 Disponibilità finanziarie Per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 si stima possibile impegnare ogni anno, per ammissioni a finanziamento di nuove domande, circa l’11% delle risorse finanziarie assegnate alla misura 221 dal Programma di Sviluppo Rurale 20072013. 14) PUBBLICAZIONE DELL’AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI RICHIEDENTI La Provincia, entro la data indicata nella tabella seguente, provvede ad approvare la graduatoria provinciale delle domande ammesse a finanziamento. Il provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammesse a finanziamento: • diventa valido dal momento di pubblicazione sull’albo pretorio provinciale e rappresenta la comunicazione ai richiedenti della stessa ai sensi della l. 241/1990; • deve essere pubblicato sull’albo pretorio provinciale per almeno quindici giorni consecutivi; • deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito internet della provincia, sul sito internet della Regione Lombardia - direzione generale agricoltura – e sul BURL. Nel provvedimento sopra indicato sono precisati tutti gli impegni dei beneficiari50 (compreso l’obbligo di apporre i cartelli pubblicitari indicati nel paragrafo 26.3.1), le eventuali prescrizioni, le modalità di erogazione del contributo (anticipo, stato di avanzamento lavori e saldo), il termine per la presentazione della “domanda di pagamento” del saldo del contributo. CRONO – PROGRAMMA 4° periodo 5° periodo 6° periodo 7° periodo 8° periodo 9° periodo 10° periodo 11° periodo Termine per la pubblicazione sull’albo pretorio provinciale dell’elenco dei richiedenti ammessi a finanziamento 4 ott. 10 20 dic. 10 3 ott. 11 19 dic. 11 1 ott. 12 18 dic. 12 30 set. 13 23 dic. 13 15) ESECUZIONE DEI LAVORI I lavori per la realizzazione dell’intervento non possono essere avviati prima della data di formale comunicazione di ammissione a finanziamento dell’intervento medesimo51. Gli interventi devono essere realizzati entro la scadenza indicata nella seguente tabella. CRONO – PROGRAMMA 4° periodo 5° periodo 6° periodo 7° periodo 8° periodo 9° periodo 10° periodo 11° periodo Fine dei lavori (salvo 31 mar. 11 31 mar. 11 proroghe) 2 apr. 12 2 apr. 12 1 apr. 13 1 apr. 13 31 mar. 14 31 mar. 14 15.1 Proroghe La Provincia, su richiesta dettagliata e motivata del beneficiario, può concedere una sola proroga per un periodo massimo di dodici mesi. La domanda di proroga deve essere compilata su apposito modulo cartaceo ed inviata alla provincia competente, che provvede ad inserirla nel Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia. 15.2 Varianti Il beneficiario può richiedere, oltre all’eventuale cambio del beneficiario52, varianti in corso d'opera dei progetti finanziati53. La variante deve essere accompagnata: 50 I richiedenti ammessi a finanziamento sono di seguito indicati come “beneficiari” degli aiuti. Ai sensi di quanto stabilito nella Decisione CE n. 310 del 19 novembre 2009. 52 Il cambio di beneficiario è considerato dal manuale OPR “variante in corso d’opera”. 53 Il manuale OPR non considera “varianti” le “modifiche di dettaglio” che comportano una variazione compensativa, fra le singole voci di spesa della singola tipologia di intervento, non superiore al 10% della spesa ammissibile per la singola tipologia e comunque nel limite dei 20.000,00 €. Vedi manuale OPR. 51 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 133 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 da una relazione tecnica del Direttore dei Lavori che ne motivi l’opportunità, attestandone la compatibilità col progetto definitivo/esecutivo; • da un quadro di confronto fra la situazione inizialmente prevista e quella proposta dalla variante; • dal prospetto riepilogativo delle voci di costo variate. Tutte le varianti che riguardino impianti situati all’interno di parchi o riserve devono essere preventivamente inviate, a cura del richiedente, anche all’ente gestore dell’area protetta o del sito natura 2000, i quali esprimono il parere secondo le modalità previste nel paragrafo 11.4.1, ossia entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di variante. La domanda di variante deve essere compilata, attraverso il Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia, solo dopo aver ottenuto il parere favorevole da parte dell’ente gestore dell’area protetta o del sito natura 2000. Le varianti di dettaglio, come definite dall’apposito manuale dell’OPR, possono essere effettuate secondo le modalità previste dalla “denuncia di intervento” descritta nel paragrafo 27. Negli altri casi, la variante può essere effettuata solo dopo aver ottenuto il formale assenso della provincia. La provincia autorizza o meno la richiesta di variante in base a quanto indicato nella parte I del manuale OPR. Le province informano la Direzione Generale Agricoltura circa le varianti concesse che comportino una riduzione dei contributi concessi superiore al 10%. Per ogni ulteriore specifica riguardo alle modalità di richiesta, di autorizzazione, alle tempistiche previste etc. si fa specifico riferimento al Manuale OPR delle procedure, dei controlli e delle sanzioni. 15.2.1 Varianti non ammesse e limiti alle varianti Non sono permesse varianti: • che comportino la modifica della tipologia di intervento prevalente per superficie o della tipologia prevalente per contributo; • che non rispettino le caratteristiche tecniche degli interventi indicate nei paragrafi 9 e 10; • prive del parere favorevole dell’ente gestore dell’area protetta o dell’ente gestore del sito natura 2000; • che, comportando la riduzione del punteggio di priorità assegnato, facciano uscire la domanda dall’elenco delle domande finanziabili. Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto inizialmente ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati. 15.2.2 Modifiche di dettaglio Durante la realizzazione di ogni singola tipologia, non sono considerate varianti le modifiche di dettaglio, le soluzioni tecniche migliorative e i cambi di fornitore che comportano una variazione compensativa tra le singole voci di prezziario, che si riferiscono alla stessa tipologia, rientranti nelle soglie previste nel Manuale OPR delle procedure, dei controlli e delle sanzioni. Le modifiche all’interno di queste soglie sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento per la tipologia, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario. Nel caso in cui le modifiche siano superiori alle predette soglie, deve essere preventivamente richiesta una variante alla Provincia con le modalità sopra descritte. 16) STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL) • I beneficiari possono presentare alla Provincia una sola domanda di pagamento, per lavori parzialmente eseguiti, relativa alla porzione dell’impianto finanziato completamente realizzata. La domanda di SAL deve essere compilata su apposito modulo cartaceo ed inviata alla provincia competente (che provvede ad inserirla nel Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia), allegando: • fatture originali quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dai fornitori o, nel caso di fatture con importo inferiore a 200,00 €, riportanti il timbro “pagato”, la data e il timbro e firma della ditta fornitrice; • tracciabilità54 dei pagamenti effettuati (non sono mai ammessi pagamenti in contanti); • stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori; • nel caso di lavori in economia, autocertificazione redatta dal direttore dei lavori attestante la quantità di lavori eseguiti per ogni tipologia. L’importo relativo allo stato di avanzamento è determinato in percentuale sulla base delle opere realizzate. In caso di utilizzo dei “costi standard”, si rimanda a quanto riportato nel paragrafo 17.1. Al termine della verifica della documentazione presentata il funzionario istruttore redige il relativo verbale. La “domanda di pagamento” deve essere compilata con la massima attenzione, evitando assolutamente di richiedere il pagamento per un importo maggiore rispetto a quanto si ha diritto a percepire. 54 Le modalità di “tracciabilità dei pagamenti” sono riportate nella parte I del manuale OPR. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 134 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 Qualora il beneficiario abbia richiesto di ricevere un importo superiore di oltre il 3% a quanto ha in realtà diritto, la spesa ammessa (e di conseguenza il contributo) è ridotta di un importo pari alla differenza fra quanto richiesto e quanto si ha diritto a ricevere. Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati. Per i controlli tecnici e amministrativi, si fa riferimento a quanto previsto per il saldo e nella parte II del manuale OPR. È sempre necessario un sopralluogo (visita “in situ”) per verificare la corretta e completa esecuzione dei lavori e la redazione del relativo verbale. La Provincia propone ad OPR la liquidazione del SAL secondo le procedure e le regole stabilite nel manuale OPR. 17) ACCERTAMENTO FINALE DEI LAVORI E SALDO Per richiedere il saldo del contributo per le spese di impianto, il beneficiario deve presentare una “domanda di pagamento”, compilata su apposito modulo cartaceo ed inviata alla provincia competente (che provvede ad inserirla nel Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia), allegando la documentazione indicata nei paragrafi 17.1 o 17.2. La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di esecuzione dei lavori, comprensivo di eventuali proroghe. In caso di mancata richiesta, la Provincia sollecita il beneficiario a presentare la richiesta entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione per lettera raccomandata. La “domanda di pagamento” deve essere compilata con la massima attenzione, evitando assolutamente di richiedere il pagamento per un importo maggiore rispetto a quanto si ha diritto a percepire. 17.1 Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari privati 1. Per interventi di tipologia C e D: • fatture originali quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dai fornitori o, nel caso di fatture con importo inferiore a 200,00 €, riportanti il timbro “pagato”, la data e il timbro e firma della ditta fornitrice55; • tracciabilità56 dei pagamenti effettuati (non sono mai ammessi pagamenti in contanti); • nel caso di lavori in economia, autocertificazione redatta dal direttore dei lavori attestante la quantità di lavori eseguiti; • dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua responsabilità, sull’esatta estensione delle superfici impiantate oggetto di contributi (indicando chiaramente per ogni particella catastale la superficie impiantata), nonché sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nella relazione o con variante in corso d’opera o comunque in base a quanto indicato nel paragrafo 15.2; • certificato principale di identità ai sensi del d.lgs. 386/2003 o in mancanza cartellino vivaistico di cui all’art. 8 comma 4 del d.lgs. 386/2003, passaporto delle piante (“passaporto verde”) sullo stato fitosanitario del materiale di propagazione, fattura o in mancanza “documento di trasporto” indicante numero e specie delle piante acquistate o copia del registro di carico e scarico nel caso di produzione in economia; 2. Per interventi di tipologia A e B, oltre alla documentazione prevista per gli interventi di tipologia C e D (punto 1), occorre presentare: • relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori; • sesto di impianto adottato con indicazione delle distanze e con legenda facilmente comprensibile. In caso di utilizzo dei “costi standard”, è necessario presentare fatture originali quietanzate e tracciabilità dei pagamenti solamente per le spese generali (paragrafo 8.1.1), le eventuali spese per il profilo pedologico e l'analisi chimica del terreno (art. 101 e 102 del prezziario). I costi standard sono applicabili anche soltanto in fase di accertamento finale dei lavori e anche per le domande con istruttoria positiva presentate in data antecedente a quella di pubblicazione del presente bando, purché: • le caratteristiche dell’impianto a collaudo corrispondano a quanto previsto nella relazione tecnica o progetto definitivo approvato; • l’importo di costo standard, corrispondente a tali caratteristiche, non sia superiore all’importo di spesa ammesso in istruttoria. 17.2 Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari pubblici • • • 55 Atto di approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione; fatture quietanzate57 accompagnate da mandati di pagamento; tracciabilità58 dei pagamenti effettuati (non sono mai ammessi pagamenti in contanti); Ovviamente, qualora si opti per il “computo a corpo”, l’importo delle fatture non può superare quello delle spese ammissibili previste per la singola voce di costo a corpo. 56 Le modalità di “tracciabilità dei pagamenti” sono riportate nella parte I del manuale OPR. 57 Le spese documentate devono corrispondere alle voci riportate sulla contabilità finale dei lavori. 58 Le modalità di “tracciabilità dei pagamenti” sono riportate nella parte I del manuale OPR. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia • • • • • - 135 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 per i beneficiari pubblici che realizzino i lavori in amministrazione diretta, prospetti di spesa analitici (contributi previdenziali, listini paga e altro, come da manuale OPR) firmati dal direttore dell’ente; dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua responsabilità, sull’esatta estensione delle superfici impiantate, indicando chiaramente per ogni particella catastale la superficie impiantata, nonché sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nel progetto o con variante in corso d’opera; certificato principale di identità ai sensi del d.lgs. 386/2003 o in mancanza cartellino vivaistico di cui all’art. 8 comma 4 del d.lgs. 386/2003 e passaporto delle piante (“passaporto verde”) sullo stato fitosanitario del materiale di propagazione, fattura o in mancanza “documento di trasporto” indicante numero e specie delle piante acquistate o copia del registro di carico e scarico nel caso di produzione in economia; schema dettagliato del sesto di impianto adottato; stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori. In caso di utilizzo dei “costi standard”, si rimanda a quanto riportato nel paragrafo 17.1. 17.3 Controlli amministrativi per l’accertamento dei lavori Al termine della verifica della documentazione presentata, la Provincia effettua i controlli previsti dalla parte II del manuale OPR. In particolare, è sempre necessario un sopralluogo (visita “in situ”) per verificare la corretta e completa esecuzione dei lavori e la redazione del relativo verbale. Eventuali maggiori costi accertati, rispetto a quelli preventivamente ammessi, non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione. Nel caso di domande per le quali l’importo erogato col primo pagamento (sommatoria del contributo per l’impianto e dei premi di manutenzione e di mancato reddito del primo anno59) superiore a 154.937,07 €, la provincia deve acquisire l’informativa del prefetto (così detta “certificazione antimafia”), come indicato nel manuale OPR. La provincia comunica al beneficiario, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, la concessione del pagamento, l’entità del contributo concesso, gli obblighi a suo carico, con relativa durata temporale, ed altre eventuali prescrizioni. La Provincia propone ad OPR la liquidazione del saldo secondo le procedure e le regole stabilite nel manuale OPR. L’Organismo Pagatore Regionale autorizza il saldo a seguito dei controlli effettuati secondo le modalità stabilite dal manuale OPR. 17.4 Controlli tecnici per l’accertamento dei lavori Durante il sopralluogo per verificare la corretta e completa esecuzione dei lavori, indicato nel paragrafo precedente, la Provincia effettua un controllo tecnico dell’impianto verificando in particolare: • se l’impianto è stato realizzato in conformità al progetto approvato o comunque autorizzato con variante in corso d’opera o a quanto indicato nel paragrafo 15.2; • l’effettiva estensione delle superfici dichiarate con la domanda di pagamento, attraverso misurazione con GPS; • la percentuale di mortalità delle piante messa a dimora (nel caso di impianti di tipologia B, tale percentuale si calcola separatamente per le piante arboree principali, per le piante “accessorie paracadute” e per le piante accessorie). 17.5 Penalità e decadenze in fase di accertamento dei lavori e di SAL 17.5.1 Decadenze in fase di accertamento dei lavori La domanda è considerata decaduta qualora si verifichi anche una sola delle seguenti situazioni: • mancata presentazione della domanda di pagamento comprensiva di tutta la documentazione indicata ai paragrafi 17.1 o 17.2 entro cinque mesi dalla data a disposizione per la fine dei lavori, comprensivo di eventuali proroghe; • mancata ultimazione dei lavori entro il termine previsto, comprensivo di eventuali proroghe; • all’impianto sono state apportate le varianti non permesse indicate nel paragrafo 15.2.1; • la superficie impiantata60 dichiarata dal tecnico differisce di oltre il 20% dalla superficie effettivamente impiantata, misurata con il GPS durante l’accertamento da parte della Provincia nel caso la domanda sia costituita da un'unica tipologia di intervento; • la superficie impiantata dichiarata dal tecnico differisce di oltre il 30% dalla superficie effettivamente impiantata, misurata con il GPS durante l’accertamento da parte della Provincia nel caso la domanda sia costituita da due o più tipologie di intervento; • la percentuale di mortalità delle piante messe a dimora supera il 20% (nel caso di impianti di tipologia B, tale percentuale si calcola separatamente per le piante arboree principali, per le eventuali piante “accessorie paracadute” e per le piante accessorie e pertanto la domanda decade se la mortalità supera il 20% anche per uno solo di questi gruppi di piante). Qualora la mortalità superi tale percentuale solo su parte dell’impianto, la 59 60 Quando liquidati contestualmente al contributo per l’impianto. Da intendersi come superficie “eleggibile”. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 136 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 decadenza sarà pronunciata solo per quest’ultima. Tuttavia, qualora la percentuale di fallanze sia superiore al 10% il beneficiario è tenuto a sostituire nella prima stagione utile61 le fallanze e la provincia effettuerà un sopralluogo nell’estate successiva al fine di verificare l’adempimento. • la superficie impiantata, al netto delle aree con piante morte (vedi punto precedente) è inferiore alla “superficie minima per singola domanda” indicata nel paragrafo 9.5. In tutti questi casi, la domanda decade e si recuperano gli importi eventualmente già versati. 17.5.2 Penalità in fase di accertamento dei lavori Qualora il beneficiario abbia richiesto di ricevere un importo superiore di oltre il 3% a quanto ha in realtà diritto, la spesa ammessa (e di conseguenza il contributo) è ridotta di un importo pari alla differenza fra quanto richiesto e quanto si ha diritto a ricevere62. Qualora la superficie impiantata dichiarata dal tecnico differisse di oltre il 3% (e fino al 20%) dalla superficie effettivamente impiantata, misurata durante l’accertamento da parte della provincia, si applica la penalità stabilita dal manuale OPR. Inoltre, sarà applicata una penalità, come previsto dal manuale OPR, nel caso di presentazione della domanda di pagamento, comprensiva di tutta la documentazione indicata ai paragrafi 17.1 o 17.2, oltre i 30 giorni dalla data di scadenza del termine di esecuzione dei lavori, comprensivo di eventuali proroghe, ma entro i cinque mesi; 18) CONTROLLO IN LOCO Il controllo in loco viene effettuato, secondo le modalità riportate nel manuale OPR parte II, su un campione che rappresenti almeno il 5% della spesa pubblica ammessa, estratto da OPR sulla base dell’analisi del rischio definita all’interno del Manuale. Il controllo in loco viene eseguito dalle Province prima dell’erogazione del saldo dell’aiuto. Per le aziende estratte, il controllo in loco include le verifiche delle autocertificazioni e del possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto, in conformità con quanto previsto dal manuale OPR. Al termine del controllo in loco è prevista la compilazione del relativo verbale. 19) COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (ANTICIPO, SAL O SALDO) Qualora i controlli amministrativi o tecnici previsti dai paragrafi 17 e 18 portino ad un esito negativo o parzialmente negativo, la Provincia, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, comunica al beneficiario l’importo del contributo concesso oppure i motivi per i quali il contributo non può essere concesso. 20) CONTROLLI “EX-POST” Si definisce periodo “ex post” quello compreso tra l’erogazione dell’ultimo pagamento e la conclusione del periodo dell’impegno relativo ad ogni tipologia, la cui durata è indicata nella tabella alla fine del paragrafo. Nel periodo “ex post”, le province effettuano un controllo, secondo le modalità riportate nel manuale OPR parte II, per verificare il rispetto degli impegni da parte dei beneficiari, la consistenza e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario e che lo stesso investimento non sia stato finanziato tramite altri fondi nazionali o comunitari. A tal fine, ogni anno viene controllato un campione, scelto sulla base dell’analisi del rischio e di un fattore di rappresentatività (cfr. manuale OPR), che rappresenti almeno l’1% delle spese di impianto ammesse a liquidazione relativamente alle domande in corso di impegno. I controlli sono effettuati secondo i tempi e le modalità indicate nel manuale OPR. VALORI IN ANNI Tipologia Durata del periodo “ex post” Beneficiari privati Beneficiari pubblici A) Boschi permanenti 0 15 B) Arboricoltura a ciclo medio-lungo 0 15 C) Cedui a turno breve per biomassa 8 Non ammissibili D) Pioppeti 8 Non ammissibili 61 Entro il 31 di marzo successivo. Esempio meramente illustrativo. Una domanda di 10 ettari di tipologia B è ammessa a finanziamento, con spese ammissibili di 50.000,00 € e contributo erogabile di 35.000,00 €. Al termine dei lavori, il beneficiario presenta una domanda di pagamento, indicando come spese ammissibili (importo dei lavori sui quali si può calcolare il contributo) la somma di 48.000,00 €: il contributo (70%) dovrebbe pertanto ammontare a 33.600,00 €. Tuttavia, la provincia accerta che alcuni lavori non sono stati eseguiti e altri non rientrano fra le spese ammissibili e riduce pertanto queste ultime a 44.000,00 € (con contributo teorico di 30.800,00 €). La differenza fra quanto richiesto e quello a cui il beneficiario ha diritto è pari a 4.000,00 € (9,09%). Di conseguenza, scatta la penalità e le spese ammissibili su cui calcolare il contributo sono ridotte in misura pari alla differenza fra quanto richiesto e quello a cui il beneficiario ha diritto e pertanto scendono a 40.000,00 €. Il contributo erogato al beneficiario sarà pertanto di 28.000,00 €. 62 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 137 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 21) EROGAZIONE DEI PREMI PER MANUTENZIONE E PER MANCATO REDDITO A partire dall’anno successivo a quello di accertamento, i beneficiari che rispettino gli obblighi assunti con la domanda di adesione ed eventualmente prescritti dalle Province (vedi paragrafo 26, “Impegni”) possono ricevere gli aiuti (premi) per la manutenzione e per il mancato reddito. Nel caso in cui l’impianto sia stato completato nel primo semestre dell’anno (vale la data di richiesta di accertamento finale), l’aiuto per manutenzione o mancato reddito decorre dall’anno di impianto. Il beneficiario deve presentare alla Provincia una “domanda di pagamento” per gli aiuti di mancato reddito ed eventualmente di manutenzione in cui: • attesti di aver adempiuto e di adempiere, per l’anno in corso, agli obblighi assunti con la domanda di adesione ed a quelli eventualmente prescritti dalle Province; • dichiari l’estensione e gli estremi catastali delle superfici soggette ad impegno, suddivise per le varie tipologie di intervento. Nella domanda di pagamento, il richiedente dichiara di possedere i requisiti soggettivi che danno diritto al premio richiesto. La provincia effettua controlli sul possesso della qualifica di “IAP” e provvede a ricalcolare i premi spettanti al beneficiario in caso di mutamento dei requisiti soggettivi. In caso di acquisizione della qualifica di “IAP”, pertanto, il premio in esame sarà ricalcolato in aumento. Qualora, a seguito di un controllo si dovesse verificare che la superficie dichiarata sia difforme da quella accertata, si applicano le sanzioni e le penalità previste dalla parte II del manuale OPR. Per le irregolarità riscontrate dai controlli della condizionalità si rimanda al relativo manuale. La domanda di pagamento deve essere compilata informaticamente ed inviata per via telematica attraverso il Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia anche per la prima annualità dei premi. Qualora si richieda anche il pagamento del premio di manutenzione, la domanda di pagamento è nulla se non è controfirmata dal tecnico che effettua la consulenza dell’impianto. La domanda di pagamento deve essere presentata entro i termini previsti per la domanda unica di pagamento, ossia normalmente entro il 15 maggio di ogni anno. Entro lo stesso termine e con le stesse modalità previste per la domanda unica, possono essere operate correzioni delle domande di aiuto e di pagamento. La mancata presentazione della domanda di pagamento o il ritardo nella presentazione comporta l’applicazione delle penalità indicate nel paragrafo 26.2. 22) CONTROLLI SULLE DOMANDE DI PAGAMENTO DEI PREMI Tutti controlli si effettuano secondo le modalità riportate nel manuale OPR parte II. 22.1 Controlli amministrativi I controlli amministrativi sono effettuati, come da manuale OPR, su tutte le “domande di pagamento” e comprendono controlli incrociati con i dati del SIARL, in particolare per quanto riguarda le particelle per cui si richiede il premio. 22.2 Controlli “in loco” Il controllo è effettuato secondo le modalità indicate nel manuale OPR e interessa le domande di pagamento degli aiuti annuali di manutenzione o di mancato reddito per tutta la durata dell’impegno. Le domande da controllare sono rappresentate da: • un campione, scelto da OPR sulla base dell’analisi del rischio e di un fattore di rappresentatività63, pari almeno al 5% delle domande alle quale si paga il premio di manutenzione64; • tutte le domande per le quali il beneficiario non ha presentato la “domanda di pagamento” entro i termini indicati nel precedente paragrafo 22 (9 giugno). In questo caso gli OD provvedono annualmente a comunicare alla D.G.A l’elenco di tali domande e gli esiti dei relativi controlli effettuati. Il controllo verifica fra l’altro il rispetto degli impegni elencati nel paragrafo 26 da parte del beneficiario. Nel caso in cui il funzionario incaricato riscontri il mancato rispetto degli impegni, l’esito del controllo sarà parzialmente o totalmente negativo (vedi paragrafo 26). 22.3 Controlli sul rispetto della condizionalità Almeno l’1% delle domande di pagamento dei premi di manutenzione e di mancato reddito è soggetto ogni anno al controllo sul rispetto della condizionalità. Il controllo riguarda l’intera l’azienda e non solamente le superfici richieste a premio. Le domande sono sorteggiate da OPR, sulla base dell’analisi del rischio e di un fattore di rappresentatività65. Le modalità di effettuazione del controllo e le percentuali di riduzione dell’aiuto a seguito di infrazione sono riportate nel “Manuale operativo per il controllo della condizionalità”. In caso di mancato rispetto dei requisiti previsti dalla condizionalità, l’aiuto viene ridotto o annullato. Le penalità relative al mancato rispetto della condizionalità si applicano anche alle eventuali domande di pagamento: 63 Cfr. Parte II del “Manuale OPR”. Ossia i primi 5 anni di impegno. 65 Cfr. Parte II del “Manuale OPR”. 64 - 138 - Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 delle misure 211, 213, 214 e 225 già presentate o che saranno presentate in Lombardia nell’anno civile dell’accertamento; • delle misure 211, 213, 214, 221 e 225 già presentate o che saranno presentate ad altri Organismi Pagatori nell’anno civile dell’accertamento. • Domanda di Premio Unico. 23) ELENCHI DI LIQUIDAZIONE • La Provincia, dopo aver stabilito l’importo pagabile a ciascun beneficiario, predispone gli elenchi di liquidazione66, che devono pervenire all’Organismo Pagatore Regionale entro le date indicate in tabella. CRONO – PROGRAMMA Fine collaudi e invio elenchi liquidazione (salvo proroghe) 4° periodo 5° periodo 6° periodo 7° periodo 8° periodo 9° periodo 10° periodo 11° periodo 1 ott. 11 1 ott. 11 1 ott. 12 1 ott. 12 1 ott. 13 1 ott. 13 1 ott. 14 1 ott. 14 I pagamenti delle domande, relativi a manutenzione e mancato reddito, non estratte nel campione per il controllo in loco possono essere effettuati in unica soluzione solo dopo che siano stati portati a termine i controlli amministrativi e siano stati avviati tutti i controlli in loco. In questo caso il pagamento in unica soluzione può essere liquidato alle domande estratte nel campione per il controllo in loco solo dopo la definizione dell’esito dello stesso. In alternativa, può essere disposto il pagamento di un anticipo, pari al massimo al 75% del premio spettante, dopo l’effettuazione dei controlli amministrativi. La percentuale dell’anticipo deve essere la stessa per tutti i beneficiari, siano essi estratti nel campione per il controllo in loco o meno. Il pagamento della quota restante può essere invece effettuato per le domande non estratte nel campione solo dopo l’inizio dell’ultimo controllo in loco. In questo caso, la quota restante può essere liquidato alle domande estratte nel campione per il controllo in loco solo dopo la definizione dell’esito dello stesso. Al fine di garantirne la liquidazione entro il 31 dicembre di ogni anno, gli elenchi di liquidazione, predisposti dagli OD, devono pervenire all’Organismo Pagatore Regionale (di seguito “OPR”) entro il 15 novembre. Le province comunicano alla Direzione Generale Agricoltura gli estremi degli elenchi di liquidazione inviati all’OPR (numero, data, importo e natura dei pagamenti). 24) DECADENZA DAL CONTRIBUTO Nel caso in cui si rilevino, a seguito di controlli, la mancanza di requisiti, l’inosservanza di impegni o altre irregolarità che comportino la decadenza parziale o totale della domanda di contributo, la Provincia, anche su segnalazione dell’OPR, avvia nei confronti del beneficiario il relativo procedimento67. I provvedimenti di decadenza, emessi dalla Provincia, devono essere comunicati per conoscenza anche all’OPR e alla Direzione Generale Agricoltura, precisando l’ammontare della riduzione delle future previsioni di spesa. 25) RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI 25.1 Recesso dagli impegni Il recesso o la rinuncia anticipata, parziale68 o totale, dagli impegni conseguenti al ricevimento degli aiuti è possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno. Il recesso parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore, è ammissibile fino al 70% del contributo ammesso (solo spese di impianto) sulla singola tipologia di intervento. Il recesso diviene automaticamente totale sulla singola tipologia di intervento: • in caso di recesso “parziale” superiore 70% del contributo ammesso (solo spese di impianto); • qualora la superficie residua dopo il recesso scenda sotto la superficie minima di 5.000 mq per le tipologie A e B e di 10.000 mq per le tipologie C e D. La domanda deve essere compilata informaticamente ed inviata per via telematica attraverso il Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia. Il recesso o la rinuncia anticipata comportano la restituzione delle somme percepite e dei relativi interessi, a meno che recesso o rinuncia anticipata non avvengano: • per cause di forza maggiore; 66 In base a quanto previsto dal “Manuale” O.P.R. L’iter procedurale è previsto dal “Manuale OPR”. 68 Il recesso “parziale” per motivi non riconducibili alle cause di forza maggiore può interessare al massimo una superficie corrispondente al 70% del contributo ammesso con la domanda di aiuto iniziale. Oltre a tale limite, è possibile solo il recesso totale. 67 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 139 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 per cessazione totale dell’attività agricola. In questo caso è però necessario che sia trascorso almeno il 60% del periodo di impegno. Le cause di forza maggiore, le modalità e i tempi per la comunicazione di recesso e l’eventuale riconoscimento delle cause di forza maggiore si trovano nel manuale OPR, parte I. 25.2 Trasferimento degli impegni • Le richieste di cambio del beneficiario (“trasferimento degli impegni”) devono essere anch’esse effettuate attraverso il modello unico di domanda informatizzato e danno luogo all’apertura di un nuovo procedimento. Come indicato nel manuale OPR, è possibile secondo le modalità e i limiti stabiliti dal manuale stesso. Se il beneficiario subentrante dovesse avere un diverso stato giuridico rispetto al beneficiario cedente, gli aiuti di manutenzione e di mancato reddito (premi) vengono ricalcolati in base allo stato giuridico del subentrante, ma solo qualora ciò comporti una riduzione dell’importo finanziario dei premi da erogare. Inoltre, il beneficiario subentrante deve impegnarsi per iscritto a mantenere gli impegni fino alla loro conclusione. 26) IMPEGNI (OBBLIGHI DEI BENEFICIARI) I beneficiari hanno l’obbligo di mantenere nelle migliori condizioni selvicolturali possibili, di sviluppo e di crescita, gli impianti per i quali hanno ricevuto aiuti per un periodo, definito “periodo di impegno” (vedi paragrafo 9.6). Il mancato rispetto degli impegni (detto anche “inadempimento”) comporta delle penalità che, in base a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, variano in relazione alla: • gravità; • portata; • durata; • frequenza. Gli impegni si distinguono in: a) impegni principali; b) impegni secondari. Il mancato rispetto degli impegni principali comporta la decadenza, totale o parziale, della domanda e quindi la restituzione di tutte le somme ricevute e il mancato pagamento degli aiuti ancora da percepire relativi alla superficie dichiarata fallita. Il mancato rispetto degli impegni secondari comporta invece penalità applicabili: • sull’intero ammontare dei premi di manutenzione e di mancato reddito ai quali il beneficiario avrebbe diritto nell’anno del controllo, qualora il beneficiario percepisca tali premi, nei casi legati alle tipologie A e B in cui il beneficiario non è una persona giuridica di diritto pubblico; • la restituzione di parte del contributo per le spese di impianto, nel caso delle tipologia C e D o qualora il beneficiario sia una persona giuridica di diritto pubblico. Se il mancato o parziale rispetto degli impegni è dovuto a cause di forza maggiore non saranno applicate penalità. Tuttavia, qualora l’impianto sia fallito parzialmente anche per cause di forza maggiore, i premi di manutenzione e di mancato reddito ancora da percepire saranno calcolati solo sulla superficie non fallita. 26.1 Impegni principali 26.1.1 Quali sono gli impegni principali Oltre agli”impegni essenziali” indicati nel manuale OPR, parte II, il beneficiario deve: 1. Conservare la superficie impiantata per la quale è stato pagato il contributo per l’impianto, senza effettuare tagli (salvo le ceduazioni, gli sfolli e i diradamenti permessi) né cambi di destinazione d’uso del terreno impiantato. 2. Evitare il fallimento dell’impianto (la definizione di “fallimento” è nel paragrafo 26.1.3). 3. Non effettuare coltivazioni agricole o pascolo sulla superficie oggetto di impianti. Sono ammesse tuttavia, previa “denuncia di intervento” di cui al successivo paragrafo 27 e a patto di non causare danni diretti o indiretti agli impianti: • coltivazioni di limitate superfici a fini di auto-consumo da parte del beneficiario o dei suoi familiari (es. orti familiari); • l’allevamento di animali da cortile a fini di auto-consumo da parte del beneficiario o dei suoi familiari; • il pascolo delle greggi transumanti (capre escluse); • le colture a perdere per la fauna selvatica. 4. Non effettuare il reimpianto con cloni di pioppo dopo il loro taglio di maturità in impianti di tipologia B. 26.1.2 Penalità per mancato rispetto di impegni principali L’elenco e l’ammontare delle penalità definito dal manuale operativo dei controlli in loco per le misure connesse a superficie predisposto da OPR. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 140 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 26.1.3 Definizioni preliminari “Piante vitali”: le piante arboree vive e prive dei seguenti difetti: • fusto spezzato o gravemente inclinato o anche solo parzialmente sradicato; • grave malattia o attacco parassitario o deperimento che ne causerà verosimilmente la morte o il blocco della crescita; • mancata o errata potatura, tale da rendere la pianta inadatta, senza possibilità di recupero, allo scopo colturale per il quale è stata piantata. Le “piante vitali” devono essere uniformemente distribuite sull’intera superficie impiantata “Fallanze”: le piante morte o quelle coi difetti indicati nel precedente punto. “Primo anno”: la stagione vegetativa successiva alla messa a dimore delle piante, anche in caso di risarcimenti. Soglie minime: a) Impianti di tipologia A: • primi 5 anni: presenza di almeno 800 piante arboree vitali/ettaro; • dal 6° al 12° anno: presenza di almeno 700 piante arboree vitali/ettaro; • dal 13° al 15° anno: almeno 550 piante arboree vitali/ettaro. Nel computo delle piante vitali si possono conteggiare anche eventuali piante nate per rinnovazione naturale presenti nell’impianto, purché: • appartengano alle specie autoctone riportate in allegato B; • abbiano un’altezza simile a quella delle piante messe a dimora o siano alte almeno 200 cm. b) Impianti di tipologia B: • per le piante principali e “accessorie paracadute” (secondarie): densità del soprassuolo arboreo di almeno il 75% della densità del popolamento a 15 anni, prevista dal progetto o piano colturale. In assenza di previsione, densità di almeno 110 piante vitali/ettaro nei primi cinque anni di impegno e 82 piante69 vitali/ettaro nel restante periodo. Nel caso di “doppia pianta”, si conteggia un solo esemplare per coppia; • per le piante accessorie: densità del soprassuolo arboreo di almeno il 65% della densità del popolamento corrispondente al sesto di impianto iniziale, nei primi cinque anni. c) Impianti di tipologia C: densità del soprassuolo arboreo di almeno: • il 75% della densità colturale del popolamento, corrispondente al sesto di impianto iniziale, nei primi cinque anni; • il 65% della densità colturale del popolamento, corrispondente al sesto di impianto iniziale, negli anni successivi. d) Impianti di tipologia D: densità del soprassuolo arboreo di almeno: • il 75% della densità del popolamento corrispondente al sesto di impianto iniziale, nei primi 4 anni; • il 65% della densità del popolamento corrispondente al sesto di impianto iniziale, nei successivi anni. 26.1.4 Definizione di fallimento dell’impianto L’impianto70, o parte di esso, si considera fallito qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni: 1) la densità o il numero di piante presenti in un impianto è sceso anche una sola volta sotto le “soglie minime” indicate precedentemente e il beneficiario non ha provveduto, entro il 31 marzo successivo al verificarsi dell’evento, alla sostituzione delle fallanze; 2) la densità o il numero di piante presenti in un impianto è sceso sotto le “soglie minime” indicate di seguito per due volte nell’arco del periodo di impegno. 26.2 Penalità per ritardo nella presentazione della domanda di pagamento dei premi La domanda di pagamento deve essere presentata entro i termini previsti per la domanda unica di pagamento, ossia il 15 maggio di ogni anno. Inoltre, salvo casi di forza maggiore previsti dal Manuale OPR: a) se essa viene presentata dopo il 15 maggio, si applica la penalità dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo calcolata sull’ammontare complessivo degli aiuti di manutenzione e di mancato reddito; b) se essa viene presentata con oltre 25 giorni di calendario di ritardo dal 15 maggio, si perde il diritto a percepire gli aiuti di manutenzione e di mancato reddito per l’anno corrente e inoltre la provincia effettua un controllo in loco sull’impianto finanziato nel corso dell’anno. A seguito del controllo: • in caso di inadempimenti di impegni principali, si applicano le penalità previste nel paragrafo 26.1.2 e il debito verrà iscritto al registro debitori; • in caso di inadempimenti di impegni secondari, si applicano le penalità previste nel paragrafo 26.3.2, il cui debito verrà iscritto al registro debitori. 69 N. 82 piante vitali per ettaro corrispondono ad un sesto di circa 11 m x 11 m. Qualora l’impianto sia costituito da due o più corpi distinti, ai fini della decadenza questo si considera come unica superficie aggregata. 70 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 141 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 26.3 Impegni secondari 26.3.1 Quali sono gli impegni secondari 1) Inviare alla provincia la denuncia di intervento (paragrafo 27) nei casi indicati nelle presenti disposizioni attuative. 2) Comunicare71 per iscritto alla provincia la presenza di fallanze qualora superiori al 5% delle piante. 3) Sostituire le fallanze entro il 31 marzo successivo al verificarsi dell’evento. L’obbligo esiste solo nel periodo indicato nella tabella seguente. Per la tipologia B, le percentuali sono calcolate separatamente fra piante principali, accessorie paracadute (secondarie) e accessorie. tipologia A tipologia B tipologia C tipologia D Quando è obbligatorio sostituire le fallanze primi 3 anni (obbligo di sostituzione 4° o 5° anno (obbligo di sostituzione 6° o 7° anno (obbligo di sostituzione con mortalità > 10%) con mortalità > 15%) con mortalità > 20%) primi 3 anni (obbligo di sostituzione 4° o 5° anno (obbligo di sostituzione 6° o 7° anno (obbligo di sostituzione con mortalità > 15%) con mortalità > 20%) con mortalità > 10%) primi 3 anni (obbligo di sostituzione 4° o 5° anno (obbligo di sostituzione 6° o 7° anno (obbligo di sostituzione con mortalità > 10%) con mortalità > 15%) con mortalità > 20%) 1° anno con mortalità > 10% 2° anno con mortalità > 10% 3° anno con mortalità > 10% 4) Lottare contro le infestanti72: mediante sfalci, fresature ed altre tecniche di lavorazione superficiale del terreno, oppure mediante pacciamature o diserbo chimico73. Al momento del sopralluogo il terreno deve presentarsi libero dalle infestanti oppure devono avere una presenza tale da non compromettere la crescita e lo sviluppo ottimale degli alberi. L’obbligo esiste solo nel periodo indicato nella tabella seguente. tipologia A tipologia B tipologia C tipologia D Quando è obbligatoria la lotta alle infestanti Fino al 6° anno Fino all’ 8° anno Fino al 3° anno dall'impianto e fino al 2° anno successivo alla ceduazione Fino al 5° anno 5) Effettuare potature74 di formazione e di allevamento. L’obbligo esiste solo nel periodo indicato nella tabella seguente. Per la tipologia A, l’impegno è necessario qualora previsto dal piano colturale o imposto dalla provincia. Per la tipologia B, l’impegno è necessario solo sulle piante principali e accessorie paracadute (secondarie). tipologia A tipologia B tipologia C tipologia D Quando sono obbligatorie le potature di formazione e allevamento Fino al 7° anno Fino al 10° anno impegno non previsto Fino al 5° anno 6) Effettuare la lotta fitosanitaria: l’obbligo esiste solo nei casi indicati nella tabella seguente. Salvo i casi in cui il Servizio Fitosanitario imponga la “lotta obbligatoria”, l’intervento può essere omesso se il beneficiario dimostra con precisione che i danni sono inferiori alla soglia economica di intervento. Quando è obbligatoria la lotta fitosanitaria 71 Ovviamente, nel caso in cui il beneficiario interverrà per la sostituzione della fallanze, la comunicazione potrà essere fatta nell’ambito della “denuncia di intervento” (paragrafo 28), purché entro il periodo di tempo indicato in questo paragrafo. 72 Sono definite infestanti le specie erbacee, arbustive ed arboree che nascono spontaneamente nell’impianto e che ostacolano, direttamente o indirettamente, la crescita e lo sviluppo del popolamento. Nel caso specifico degli imboschimenti, le specie arbustive ed arboree che nascono spontaneamente nell’impianto sono da conteggiare non come infestanti, ma come “rinnovazione naturale” purché appartengano a specie autoctone o a specie esotiche utilizzate nell’impianto in questione. Potranno comunque essere eliminate con gli sfolli o i diradamenti, se si ritiene che la loro presenza sia superflua o dannosa. 73 I principi attivi e i prodotti devono essere registrati ed autorizzati sulle colture in esame. Sono vietati per la tipologia A (bosco). 74 Le potature devono essere effettuare con molta cura, in quanto la loro mancata o – spesso peggio – cattiva esecuzione può compromettere la piantagione, facendola fallire. In particolare, la potatura negli impianti di tipologia B deve essere fatta seguendo le tecniche dell’arboricoltura da legno, tecniche che sono molto diverse non solo da quelle usate per le piante da frutto, ma anche da quelle usate per i cloni di pioppo. Presso le province i beneficiari degli impianti di tipologia A e B possono ritirare gratuitamente, fino ad esaurimento delle scorte, un DVD prodotto dalle Regioni Lombardia e Piemonte che insegna agli agricoltori, con parole semplici, come fare le potature negli impianti per poter ottenere legname di qualità. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 142 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 tipologia A tipologie B, C e D SI SI contro avversità per le quali è imposta la lotta obbligatoria SI SI contro avversità che normalmente causano il deperimento del legname ricavabile NO SI contro avversità che normalmente limitano l'accrescimento delle piante NO SI contro avversità che normalmente conducono alla morte delle piante 7) Effettuare sfolli e diradamenti75: l’obbligo esiste solo per le tipologie A e B nei casi indicati nella tabella seguente. Nel caso di impianti di tipologia A (bosco permanente), sfolli e diradamenti devono essere preceduti dalla presentazione della denuncia di taglio colturale di bosco attraverso la procedura informatizzata (indirizzo internet attuale www.agricoltura.regione.lombardia.it/taglio). Quando sono obbligatori sfolli e diradamenti tipologia A tipologia B Quando la chioma degli alberi principali e/o alberi secondari è presente solo sul terzo superiore della chioma SI SI Quando la chioma degli alberi principali e/o alberi secondari è presente solo sulla metà superiore della chioma SI SI Quando la chioma degli alberi principali e/o alberi secondari si toccano NO SI 8) Informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso azioni specifiche correlate alla natura e all'entità dell'intervento finanziato. Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 1 del documento “Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali” approvate con d.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni pubblicate sul BURL n. 46 – 4° S.S. - del 20 novembre 2009 e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013. 9) Rispettare le ulteriori prescrizioni (es. irrigazioni di soccorso, concimazioni, ecc.): • previste nel piano delle manutenzioni; • impartite dalle province in sede di accertamento finale dei lavori (collaudo) o durante i successivi controlli; • impartite dalle province a seguito di denuncia di intervento. 26.3.2 Penalità per mancato rispetto di impegni secondari Le penalità sono così calcolate: • nel caso in cui il beneficiario abbia diritto a ricevere gli aiuti per la manutenzione o il mancato reddito, in una riduzione percentuale degli aiuti di manutenzione e di mancato reddito per l’annualità in esame. Tali percentuali sono definite in dettaglio da un manuale operativo dei controlli in loco per le misure connesse a superficie76; • nel caso in cui il beneficiario non abbia diritto a ricevere gli aiuti per la manutenzione o il mancato reddito, in una restituzione percentuale del contributo per le spese di impianto già erogato. Tali percentuali saranno definite in dettaglio da un manuale operativo dei controlli in loco per le misure connesse a superficie. La mancata presentazione della denuncia di taglio in caso di esecuzione di sfolli e diradamenti77 nel caso di impianti di tipologia A (bosco permanente) comporta anche l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 61 della l.r. 31/2008. 27) DENUNCIA DI INTERVENTO Per eseguire un intervento non previsto nel crono-programma quinquennale inserito nel progetto di impianto e negli altri casi specificatamente previsti dalle presenti disposizioni attuative, compresa in ogni caso la sostituzione delle fallanze anche se già prevista nel crono-programma, il beneficiario deve inviare una “denuncia di intervento” alla Provincia di 75 In selvicoltura si definiscono sfolli i tagli di parte delle piante del popolamento effettuati per lo più con semplici criteri di riduzione del numero dei soggetti, senza una particolare valutazione delle singole piante. Di norma gli sfolli si effettuano nei popolamenti molto giovani, con piante poco differenziate per crescita e conformazione. Si definiscono diradamenti i tagli effettuati in base ad accurati criteri di selezione, valutando con precisione le caratteristiche delle singole piante e scegliendo con cura quelle da abbattere. Si effettuano di norma nei popolamenti già abbastanza cresciuti, in cui i singoli soggetti si sono già differenziati per crescita o conformazione. 76 Approvato con d.d.u.o. 24 ottobre 2008, n. 11967. 77 In selvicoltura si definiscono sfolli i tagli di parte delle piante del popolamento effettuati per lo più con semplici criteri di riduzione del numero dei soggetti, senza una particolare valutazione delle singole piante. Di norma gli sfolli si effettuano nei popolamenti molto giovani, con piante poco differenziate per crescita e conformazione. Si definiscono diradamenti i tagli effettuati in base ad accurati criteri di selezione, valutando con precisione le caratteristiche delle singole piante e scegliendo con cura quelle da abbattere. Si effettuano di norma nei popolamenti già abbastanza cresciuti, in cui i singoli soggetti si sono già differenziati per crescita o conformazione. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 143 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 competenza, chiedendo il permesso per eseguire l’intervento in esame. Alla “denuncia di intervento” deve essere allegata una relazione che indichi dettagliatamente le modalità tecniche di azione. Entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della denuncia di intervento la Provincia risponde al richiedente: a) inviandogli una comunicazione di “nulla osta”, b) oppure vietando totalmente o parzialmente gli interventi colturali oggetto di denuncia oppure impartendo differenti modalità di realizzazione degli interventi denunciati. Il “nulla osta” si intende ottenuto qualora la Provincia, entro 20 giorni dal ricevimento della denuncia, non comunichi alcunché al beneficiario. 28) RICORSI Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalle Province, dall’Organismo Pagatore Regionale e dalla Direzione Generale Agricoltura è data facoltà all’interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate. 28.1 Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, l’interessato può presentare ricorso entro 60 giorni presso il giudice amministrativo competente per territorio (TAR), nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza. 28.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione dell’aiuto Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione dell’aiuto, emanati a seguito dell’effettuazione di controlli, l’interessato può presentare ricorso presso il Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile. 29) SANZIONI L’applicazione di sanzioni amministrative avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nel “Manuale OPR” Parte IV. 30) INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Al fine di esplicitare l’obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg CE n. 1995/2006 del Consiglio) l’Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l’elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI). Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del documento “Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali” approvate con D.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni pubblicate sul BURL n. 46 del 20 novembre 2009 e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013. Il beneficiario ha l'obbligo di informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso azioni specifiche correlate alla natura e all'entità dell'intervento finanziato. Per le azioni specifiche si rimanda al capitolo 1 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali". 31) RIEPILOGO TEMPISTICA (CRONO-PROGRAMMA) CRONO – PROGRAMMA 4° periodo Apertura periodo 2 feb. 10 14 mag. 10 31 lug. 10 14 mag. 11 2 ago. 11 15 mag. 12 1 ago. 12 14 mag. 13 Chiusura periodo 5° periodo 6° periodo 7° periodo 8° periodo 9° periodo 10° periodo 11° periodo 13 mag. 10 30 lug-10 13 mag. 11 1 ago. 11 14 mag. 12 31 lug. 12 13 mag. 13 31 lug. 13 Presentazione documentazione alla Provincia: entro 10 giorni 24 mag. 10 9 ago. 10 23 mag. 11 11 ago. 11 24 mag. 12 10 ago. 12 23 mag. 13 12 ago. 13 dalla conferma della domanda a SIARL e comunque entro il: Termine per invio alla Regione delle graduatorie (entro tale date devono essere terminate le istruttorie, compresi i riesami) 23 ago. 10 8 nov. 10 22 ago. 11 9 nov. 11 22 ago. 12 8 nov. 12 21 ago. 13 11 nov. 13 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia CRONO – PROGRAMMA 4° periodo 5° periodo - 144 6° periodo 7° periodo 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 8° periodo 9° periodo 10° periodo 11° periodo Termine entro cui la Regione ripartisce i fondi 13 set. 10 29 nov. 10 12 set. 11 29 nov. 11 11 set. 12 28 nov. 12 10 set. 13 alle Province 2 dic. 13 Termine per la pubblicazione sull’albo pretorio provinciale dell’elenco dei richiedenti ammessi a finanziamento 23 dic. 13 Fine dei lavori (salvo proroghe) Fine collaudi e invio elenchi liquidazione (salvo proroghe) 4 ott. 10 20 dic. 10 3 ott. 11 19 dic. 11 1 ott. 12 18 dic. 12 30 set. 13 31 mar. 11 31 mar. 11 2 apr. 12 2 apr. 12 1 apr. 13 1 apr. 13 31 mar. 14 31 mar. 14 1 ott. 12 1 ott. 12 1 ott. 13 1 ott. 13 1 ott. 11 1 ott. 11 1 ott. 14 1 ott. 14 32) MODIFICHE ED INTEGRAZIONI Il competente dirigente, con proprio provvedimento, può modificare o integrare le presenti disposizioni, per motivi tecnici o legati alle disponibilità finanziarie, in particolare: • modificando il crono-programma dei periodi; • prevedendo ulteriori periodi o eliminandone alcuni; • limitando l’apertura delle domande solo ad alcune tipologie di intervento. Non possono essere modificate con provvedimento del competente dirigente solamente le parti definite dalle Disposizioni Attuative Quadro approvate con deliberazione di Giunta regionale. 33) RIFERIMENTI NORMATIVI E RIMANDO AL MANUALE OPR Si riepilogano i principali riferimenti normativi e regolamentari78 alla base delle presenti disposizioni attuative: • Titolo IV, Capo I, Sezione II, Sottosezione II, Articolo 43 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio europeo, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); • Capo III, sezione 1, sottosezione 2, art. 31 del Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché Paragrafo 5.3.2.2.1 dell’allegato III dello stesso regolamento; • manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell’Organismo Pagatore Regionale (d.d.u.o. 1503 del 20 febbraio 2008); • manuale operativo dei controlli in loco per le misure connesse a superficie, per le misure connesse a servizi e per l’insediamento di giovani agricoltori dell’Organismo Pagatore Regionale. (d.d.u.o. 11967 del 24 ottobre 2008); • manuale operativo dei controlli in loco per le misure connesse a investimenti dell’Organismo Pagatore Regionale. (d.d.u.o. 4844 del 15 maggio 2009). Per tutto quanto non indicato nel presente documento, si fa riferimento ai manuali dell’Organismo Pagatore Regionale. 78 La normativa europea è rintracciabile sul sito http://eur-lex.europa.eu e quella regionale sul sito http://www.regione.lombardia.it Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 145 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 Allegato A – Elenco comuni classificati “pianura” o “collina” da ISTAT Come riportato nel paragrafo 5 “localizzazione degli interventi”, questi ultimi devono essere realizzati in Lombardia nei seguenti territori: - interventi di tipologia A e B: nel territorio dei comuni classificati di “pianura” o di “collina” dall’ISTAT; - interventi di tipologia C e D: nel territorio dei comuni classificati di “pianura” dall’ISTAT. Provincia di Bergamo Sono classificati “pianura” i seguenti comuni: ANTEGNATE, ARCENE, ARZAGO D'ADDA, AZZANO SAN PAOLO, AGNATICA, BARBATA, BARIANO, BOLGARE, BOLTIERE, BONATE SOPRA, BONATE SOTTO, BOTTANUCO, BREMBATE, BREMBATE DI SOPRA, BRIGNANO GERA D'ADDA, BRUSAPORTO, CALCINATE, CALCIO, CALUSCO D'ADDA, CALVENZANO, CANONICA D'ADDA, CAPRIATE SAN GERVASO, CARAVAGGIO, CASIRATE D'ADDA, CASTEL ROZZONE, CAVERNAGO, CHIGNOLO D'ISOLA, CISERANO, CIVIDATE AL PIANO, COLOGNO AL SERIO, COMUN NUOVO, CORTENUOVA, COSTA DI MEZZATE, COVO, CURNO, DALMINE, FARA GERA D'ADDA, FARA OLIVANA CON SOLA, FILAGO, FONTANELLA, FORNOVO SAN GIOVANNI, GHISALBA, GORLE, GRASSOBIO, ISSO, LALLIO, LEVATE, LURANO, MADONE, MARTINENGO, MEDOLAGO, MISANO DI GERA D'ADDA, MONTELLO, MORENGO, MORNICO AL SERIO, MOZZANICA, MOZZO, ORIO AL SERIO, OSIO SOPRA, OSIO SOTTO, PAGAZZANO, PALOSCO, PEDRENGO, POGNANO, PONTE SAN PIETRO, PONTIROLO NUOVO, PRESEZZO, PUMENENGO, ROMANO DI LOMBARDIA, SERIATE, SOLZA, SPIRANO, STEZZANO, SUISIO, TELGATE, TERNO D'ISOLA, TORRE PALLAVICINA, TREVIGLIO, TREVIOLO, URGNANO, VALBREMBO, VERDELLINO, VERDELLO, ZANICA. Sono classificati “collina” i seguenti comuni: ALBANO SANT'ALESSANDRO, ALMÈ, ALMENNO SAN BARTOLOMEO, ALMENNO SAN SALVATORE, ALZANO LOMBARDO, AMBIVERE, BARZANA, BERGAMO, CAPRINO BERGAMASCO, CAROBBIO DEGLI ANGELI, CARVICO, CASTELLI CALEPIO, CENATE SOPRA, CENATE SOTTO, CHIUDUNO, CISANO BERGAMASCO, CREDARO, ENTRATICO, FORESTO SPARSO, GANDOSSO, GORLAGO, GRUMELLO DEL MONTE, MAPELLO, NEMBRO, PALADINA, PALAZZAGO, PONTERANICA, PONTIDA, RANICA, SAN PAOLO D'ARGON, SARNICO, SCANZOROSCIATE, SORISOLE, SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXII, TORRE BOLDONE, TORRE DÈ ROVERI, TRESCORE BALNEARIO, VILLA D'ADDA, VILLA D'ALMÈ, VILLA DI SERIO, VILLONGO, ZANDOBBIO. Tutti i restanti comuni sono classificati “montagna”. Provincia di Brescia Sono classificati “pianura” i seguenti comuni: ACQUAFREDDA, ALFIANELLO, AZZANO MELLA, BAGNOLO MELLA, BARBARIGA, BASSANO BRESCIANO, BEDIZZOLE, BERLINGO, BORGO , SAN GIACOMO, BORGOSATOLLO, BRANDICO, CALCINATO, CALVISANO, CAPRIANO DEL COLLE, CARPENEDOLO, CASTEGNATO, CASTELCOVATI, CASTENEDOLO, CASTREZZATO, CAZZAGO SAN MARTINO, CHIARI, CIGOLE, COCCAGLIO, COLOGNE, COMEZZANO-CIZZAGO, CORZANO DELLO FIESSE, FLERO, GAMBARA, GHEDI, GOTTOLENGO, ISORELLA, LENO, LOGRATO, LONGHENA, MACLODIO, MAIRANO, MANERBIO, MAZZANO, MILZANO, MONTICHIARI, MONTIRONE, OFFLAGA, ORZINUOVI, ORZIVECCHI, OSPITALETTO, PADERNO FRANCIACORTA, PALAZZOLO SULL'OGLIO, PAVONE DEL MELLA, SAN PAOLO, POMPIANO, PONCARALE, PONTEVICO, PONTOGLIO, PRALBOINO, QUINZANO D'OGLIO, REMEDELLO, ROCCAFRANCA, RONCADELLE, ROVATO, RUDIANO, SAN GERVASIO BRESCIANO, SENIGA, TORBOLE CASAGLIA, TRAVAGLIATO, TRENZANO, URAGO D'OGLIO, VEROLANUOVA, VEROLAVECCHIA, VILLACHIARA, VISANO. Sono classificati “collina” i seguenti comuni: ADRO, BOTTICINO, BRESCIA, CALVAGESE DELLA RIVIERA, CAPRIOLO, CASTEL MELLA, CELLATICA, COLLEBEATO, CONCESIO, CORTE FRANCA,DESENZANO DEL GARDA,ERBUSCO, GAVARDO, GUSSAGO, LONATO, MANERBA DEL GARDA, MONIGA DEL GARDA, MONTICELLI BRUSATI, MUSCOLINE, NUVOLENTO, NUVOLERA, OME, PADENGHE SUL GARDA, PAITONE, PARATICO, PASSIRANO, POLPENAZZE DEL GARDA, POZZOLENGO, PREVALLE, PROVAGLIO D'ISEO, PUEGNAGO SUL GARDA, REZZATO, RODENGO-SAIANO, ROÈ VOLCIANO, SALÒ, SAN FELICE DEL BENACO, SAN ZENO NAVIGLIO, SIRMIONE, SOIANO DEL LAGO, VILLANUOVA SUL CLISI. Tutti i restanti comuni sono classificati “montagna”. Provincia di Como Sono classificati “pianura” i seguenti comuni: REGNANO, BULGAROGRASSO, CADORAGO, CARBONATE, CIRIMIDO, FENEGRÒ, GUANZATE, LIMIDO COMASCO, LOCATE VARESINO, LOMAZZO, LURAGO MARINONE, MOZZATE, ROVELLASCA, ROVELLO PORRO, TURATE, VENIANO. Sono classificati “collina” i seguenti comuni: ALBIOLO, ALSERIO, ALZATE BRIANZA, ANZANO DEL PARCO, APPIANO GENTILE, AROSIO, BEREGAZZO CON FIGLIARO, BINAGO, BIZZARONE, BRENNA, CABIATE, Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 146 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 CAGNO, CANTÙ, CAPIAGO INTIMIANO, CARIMATE, CARUGO, CASNATE CON BERNATE, CASSINA RIZZARDI, CASTELMARTE, CASTELNUOVO BOZZENTE, CAVALLASCA, CERMENATE, COMO, CUCCIAGO, DREZZO, ERBA, EUPILIO, FALOPPIO, FIGINO SERENZA, FINO MORNASCO, GIRONICO, GRANDATE, INVERIGO, LAMBRUGO, LIPOMO, LONGONE AL SEGRINO, LUISAGO, LURAGO D'ERBA, LURATE CACCIVIO, MARIANO COMENSE, MERONE, MONGUZZO, MONTANO LUCINO, MONTORFANO, NOVEDRATE, OLGIATE COMASCO, OLTRONA DI SAN MAMETTE, ORSENIGO, PARÈ, PROSERPIO, PUSIANO, RODERO, RONAGO, SAN FERMO DELLA BATTAGLIA, SENNA COMASCO, SOLBIATE, UGGIATE TREVANO, VALMOREA, VERTEMATE CON MINOPRIO, VILLA GUARDIA Tutti i restanti comuni sono classificati “montagna”. Provincia di Lecco Nessun comune è classificato “pianura”. Sono classificati “collina” i seguenti comuni: AIRUNO, ANNONE DI BRIANZA, BARZAGO, BARZANÒ, BOSISIO PARINI, BRIVIO, BULCIAGO, CALCO, CALOLZIOCORTE, CASATENOVO, CASSAGO BRIANZA, CASTELLO DI BRIANZA, CERNUSCO LOMBARDONE, CESANA BRIANZA, CIVATE, COLLE BRIANZA, COSTA MASNAGA, CREMELLA, DOLZAGO, ELLO, GALBIATE, GARBAGNATE MONASTERO, GARLATE, IMBERSAGO, LOMAGNA, MERATE, MISSAGLIA, MOLTENO, MONTE MARENZO, MONTEVECCHIA, MONTICELLO BRIANZA, NIBIONNO, OGGIONO, OLGIATE MOLGORA, OLGINATE, OSNAGO, PADERNO D'ADDA, PEREGO, PESCATE, ROBBIATE, ROGENO, ROVAGNATE, SANTA MARIA HOÈ, SIRONE, SIRTORI, SUELLO, VALGREGHENTINO, VERCURAGO, VERDERIO INFERIORE, VERDERIO SUPERIORE, VIGANÒ. Tutti i restanti comuni sono classificati “montagna”. Provincia di Lodi Tutti i comuni sono classificati “pianura”. Provincia di Mantova Tutti i comuni sono classificati “pianura”, tranne i seguenti, che sono classificati “collina”: CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, CAVRIANA, MONZAMBANO, PONTI SUL MINCIO, SOLFERINO, VOLTA MANTOVANA. Provincia di Milano Tutti i comuni sono classificati “pianura”, compreso San Colombano al Lambro. Provincia di Monza Tutti i comuni sono classificati “pianura” tranne i seguenti, che sono classificati “collina”: BESANA IN BRIANZA, BRIOSCO, CAMPARADA, CARATE BRIANZA, CORREZZANA, GIUSSANO, LESMO, RENATE, TRIUGGIO, USMATE VELATE, VEDUGGIO CON COLZANO, VERANO BRIANZA. Provincia di Pavia Sono classificati “pianura” i seguenti comuni: ALAGNA, ALBAREDO ARNABOLDI, ALBONESE, ALBUZZANO, ARENA PO, BADIA PAVESE, BARBIANELLO, BASCAPÈ, BASTIDA DÈ DOSSI, BASTIDA PANCARANA, BATTUDA, BELGIOIOSO, BEREGUARDO, BORGARELLO, BORGO SAN SIRO, BORNASCO, BREME, BRESSANA BOTTARONE, BRONI, CAMPOSPINOSO, CANDIA LOMELLINA, CARBONARA AL TICINO, CASANOVA LONATI, CASATISMA, CASEI GEROLA, CASORATE PRIMO, CASSOLNOVO, CASTELLETTO DI BRANDUZZO, CASTELLO D'AGOGNA, CASTELNOVETTO, CAVA MANARA, CERANOVA, CERETTO LOMELLINA, CERGNAGO, CERTOSA DI PAVIA, CERVESINA, CHIGNOLO PO, CILAVEGNA, CONFIENZA, COPIANO, CORANA, CORNALE, CORTEOLONA, COSTA DE’ NOBILI, COZZO, CURA CARPIGNANO, DORNO, FERRERA ERBOGNONE, FILIGHERA, FRASCAROLO, GALLIAVOLA, GAMBARANA, GAMBOLO', GARLASCO, GENZONE, GERENZAGO, GIUSSAGO, GRAVELLONA LOMELLINA, GROPELLO CAIROLI, INVERNO E MONTELEONE, LANDRIANO, LANGOSCO, LARDIRAGO, LINAROLO, LOMELLO, LUNGAVILLA, MAGHERNO, MARCIGNAGO, MARZANO, MEDE, MEZZANA BIGLI, MEZZANA RABATTONE, MEZZANINO, MIRADOLO TERME, MONTICELLI PAVESE, MORTARA, NICORVO, OLEVANO DI LOMELLINA, OTTOBIANO, PALESTRO, PANCARANA, PARONA, PAVIA, PIEVE ALBIGNOLA, PIEVE DEL CAIRO, PIEVE PORTO MORONE, PINAROLO PO, PIZZALE, PORTALBERA, REA, ROBBIO LOMELLINA, ROBECCO PAVESE, ROGNANO, RONCARO, ROSASCO, SAN CIPRIANO PO, SAN GENESIO ED UNITI, SAN GIORGIO DI LOMELLINA, SAN MARTINO SICCOMARIO, SANNAZZARO DE’ BURGONDI, SANTA CRISTINA E BISSONE, SANT'ALESSIO CON VIALONE, SANT'ANGELO LOMELLINA, SAN ZENONE AL PO, SARTIRANA LOMELLINA, SCALDASOLE, SEMIANA, SILVANO PIETRA, SIZIANO, SOMMO, SPESSA, SUARDI, TORRE BERETTI E CASTELLARO, TORRE D'ARESE, TORRE DE’ NEGRI, TORRE D'ISOLA, TORREVECCHIA PIA, TRAVACÒ SICCOMARIO, TRIVOLZIO, TROMELLO, TROVO, VALEGGIO, VALLE LOMELLINA, VALLE SALIMBENE, VELEZZO LOMELLINA, VELLEZZO BELLINI, VERRETTO, VERRUA PO, Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 147 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 VIDIGULFO, VIGEVANO, VILLA BISCOSSI, VILLANOVA D'ARDENGHI, VILLANTERIO, VISTARINO, VOGHERA, ZECCONE, ZEME, ZERBO, ZERBOLÒ, ZINASCO. Sono classificati “collina” i seguenti comuni: BORGO PRIOLO, BORGORATTO MORMOROLO, BOSNASCO, CALVIGNANO, CANEVINO, CANNETO PAVESE, CASTANA, CASTEGGIO, CECIMA, CIGOGNOLA, CODEVILLA, CORVINO SAN QUIRICO, FORTUNAGO, GODIASCO, GOLFERENZO, LIRIO, MONTALTO PAVESE, MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA, MONTECALVO VERSIGGIA, MONTESCANO, MONTESEGALE, MONTÙ BECCARIA, MORNICO LOSANA, OLIVA GESSI, PIETRA DÈ GIORGI, PONTE NIZZA, REDAVALLE, RETORBIDO, RIVANAZZANO, ROCCA DE’ GIORGI, ROCCA SUSELLA, ROVESCALA, RUINO, SAN DAMIANO AL COLLE, SANTA GIULETTA, SANTA MARIA DELLA VERSA, STRADELLA, TORRAZZA COSTE, TORRICELLA VERZATE, VOLPARA, ZENEVREDO. Tutti i restanti comuni sono classificati “montagna”. Provincia di Sondrio Nessun comune è classificato “pianura” o “collina” e pertanto la presente misura non si applica in questa provincia. Provincia di Varese Sono classificati “pianura” i seguenti comuni: BUSTO ARSIZIO, CARDANO AL CAMPO, CARONNO PERTUSELLA, CASORATE SEMPIONE, CASTELLANZA, CISLAGO, FAGNANO OLONA, FERNO, GALLARATE, GERENZANO, GORLA MAGGIORE, GORLA MINORE, LONATE POZZOLO, MARNATE, OLGIATE OLONA, ORIGGIO, SAMARATE, SARONNO, SOLBIATE OLONA, SOMMA LOMBARDO, UBOLDO, VIZZOLA TICINO. Sono classificati “collina” i seguenti comuni: ALBIZZATE, ANGERA, ARSAGO SEPRIO, AZZATE, BARDELLO, BESNATE, BESOZZO, BIANDRONNO, BODIO LOMNAGO, BREBBIA, BREGANO, BRUNELLO, BUGUGGIATE, CADREZZATE, CAIRATE, CANTELLO, CARAVATE, CARNAGO, CARONNO VARESINO, CASALE LITTA, CASCIAGO, CASSANO MAGNAGO, CASTELSEPRIO, CASTIGLIONE OLONA, CASTRONNO, CAVARIA CON PREMEZZO, CAZZAGO BRABBIA, CLIVIO, COCQUIO-TREVISAGO, COMABBIO, CROSIO DELLA VALLE, DAVERIO, GALLIATE LOMBARDO, GAVIRATE, GAZZADA SCHIANNO, GEMONIO, GOLASECCA, GORNATE OLONA, INARZO, INDUNO OLONA, ISPRA, JERAGO CON ORAGO, LAVENOMOMBELLO, LEGGIUNO, LONATE CEPPINO, LOZZA, MALGESSO, MALNATE, MERCALLO, MONVALLE, MORAZZONE, MORNAGO, OGGIONA CON SANTO STEFANO, OSMATE LENTATE, RANCO, SESTO CALENDE, SOLBIATE ARNO, SUMIRAGO, TAINO, TERNATE,TRADATE, TRAVEDONA-MONATE, VARANO BORGHI, VARESE, VEDANO OLONA, VENEGONO INFERIORE, VENEGONO SUPERIORE, VERGIATE, SANGIANO. Tutti i restanti comuni sono classificati “montagna”. - 148 - Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 Allegato B – Specie utilizzabili per le tipologie A e B Possono essere utilizzate solo le specie indicate nella seguente tabella, con le limitazioni indicate nella colonna “note”. Il riferimento è ai distretti o regioni forestali indicate nella “carta forestale della Lombardia”. Nome italiano Abete bianco Acero campestre, Oppio Acero riccio Nome scientifico Abies alba Miller Acer campestre l. habitus Utilizzabile per la tipologia A? albero Non utilizzabile albero SI Acer platanoides l. albero SI, solo in “collina” Acero di monte Acer pseudoplatanus l. albero SI, solo in collina e nel distretto “pianalto” e “avanalpico” Ontano nero Betulla verrucosa Alnus glutinosa (l.) Gaertner Betula pendula Roth albero albero Carpino bianco Carpinus betulus l. albero SI SI, solo in collina e nel distretto “pianalto” SI Castagno Castanea sativa Miller albero Utilizzabile per la tipologia B? Non utilizzabile Solo come accessoria Anche principale o “accessoria paracadute”, solo in “collina” Anche principale o “accessoria paracadute”, solo in collina e nel distretto “pianalto” e “avanalpico” Solo come accessoria Non utilizzabile Come principale, “accessoria paracadute” o accessoria Non utilizzabile Bagolaro Celtis australis l. Faggio Fagus sylvatica l. Frassino maggiore Fraxinus excelsior l. albero albero albero SI, solo in collina e nel distretto “pianalto” e “avanalpico” SI, massimo 5% delle piante SI, solo in “collina” SI Orniello Fraxinus ornus l. albero SI, solo in “collina” Frassino meridionale Noce comune Fraxinus oxycarpa Bieb. albero SI Juglans regia l. albero SI, massimo 5% delle piante Larix decidua Miller albero Non utilizzabile Solo come accessoria Non utilizzabile Anche principale o “accessoria paracadute” Solo come accessoria, solo in “collina” Anche principale o “accessoria paracadute” Anche principale o “accessoria paracadute” Non utilizzabile Ostrya carpinifolia Scop. Picea excelsa (Lam.) Link (P.abies) Pinus cembra l. Pinus nigra Arnold, P. austriaca Host Pinus sylvestris l. albero albero SI, solo in “collina” Non utilizzabile Solo come accessoria Non utilizzabile albero albero Non utilizzabile Non utilizzabile Non utilizzabile Non utilizzabile albero Non utilizzabile Pinus uncinata Miller albero SI, solo in “collina” e nel distretto “pianalto” Non utilizzabile Platanus orientalis l. albero SI Populus alba l. albero SI Populus canescens (Aiton) Sm. Populus nigra l. Populus tremula l. Populus spp. Prunus avium l. albero SI albero albero albero albero SI SI Non utilizzabile SI, massimo 5% delle piante Larice europeo, l. comune Carpino nero Abete rosso Peccio Pino Cembro Pino nero, Pino austriaco Pino silvestre Pino mugo uncinato Platano orientale Pioppo bianco, Gattice Pioppo gatterino Pioppo nero Pioppo tremolo Pioppo (cloni) Ciliegio selvatico Ciliegio a grappoli, Prunus padus l. Pado Pero selvatico Pyrus pyraster Burgsd. albero SI albero SI Cerro Leccio albero albero SI SI, solo in “collina” e nel distretto “avanalpico”, massimo 5% delle piante Quercus cerris l. Quercus ilex l. Non utilizzabile Come principale, “accessoria paracadute” o accessoria Come principale, “accessoria paracadute” o accessoria Solo come accessoria Solo come accessoria Solo come accessoria Solo come accessoria Anche principale o “accessoria paracadute” Solo come accessoria Anche principale o “accessoria paracadute” Anche “accessoria paracadute” Non utilizzabile - 149 - Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Nome italiano Rovere Roverella Farnia Nome scientifico Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. Quercus pubescens Willd. Quercus robur l. Robinia Salice bianco Salice fragile Sorbo montano Sorbo degli uccellatori Ciavardello 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 albero albero SI SI Robinia pseudoacacia L. Salix alba l. Salix fragilis l. Sorbus aria (l.) Crantz albero albero albero albero Non utilizzabile SI NO Non utilizzabile Sorbus aucuparia l. albero Non utilizzabile Sorbus torminalis (l.) Crantz albero SI Tasso Tiglio selvatico Taxus baccata l. Tilia cordata Miller albero albero SI, massimo 5% delle piante SI Tiglio nostrano Tilia platyphyllos Scop. albero SI Olmo montano Olmo campestre Ontano verde Pero corvino Ulmus glabra Hudson Ulmus minor Miller Alnus viridis (Chaix) DC. Amelanchier ovalis Medicus albero albero arbusto arbusto Non utilizzabile SI Non utilizzabile SI solo in “collina” Crespino Corniolo Sanguinella Nocciolo, Avellano Biancospino selvatico Olivello Fusaggine, Berretta da prete Frangola Berberis vulgaris l. Cornus mas l. Cornus sanguinea l. Corylus avellana l. Crataegus monogyna Jacq. arbusto arbusto arbusto arbusto arbusto SI SI SI SI SI Utilizzabile per la tipologia B? Anche principale o “accessoria paracadute” Solo come accessoria Anche principale o “accessoria paracadute” Solo come accessoria Solo come accessoria Solo come accessoria Solo come accessoria, solo in “collina” Solo come accessoria, solo in “collina” Anche principale o “accessoria paracadute” Non utilizzabile Anche principale o “accessoria paracadute” Anche principale o “accessoria paracadute” Non utilizzabile Solo come accessoria Non utilizzabile Solo come accessoria, solo in “collina” Solo come accessoria Solo come accessoria Solo come accessoria Solo come accessoria Solo come accessoria Eleagnus umbellata L. Euonymus europaeus l. arbusto arbusto Non utilizzabile SI Solo come accessoria Solo come accessoria Frangula alnus Miller Agrifoglio Ilex aquifolium l. arbusto SI, solo in “collina” e nel distretto “pianalto” arbusto SI Ginepro comune Maggiociondolo alpino Maggiociondolo Juniperus communis l. Laburnum alpinum (Miller) Berchtold et Laburnum anagyroides Medicus Ligustrum vulgare l. Malus sylvestris Miller Pinus mugo Turra Prunus spinosa l. Rhamnus alaternus l. Rhamnus alpinus l. Rhamnus catharticus l. Rosa agrestis Savi Rosa arvensis Hudson Rosa canina l. sensu Bouleng. Rosa gallica l. Ligustro Melo selvatico Pino mugo Prugnolo Alaterno Ramno alpino Spinocervino Rosa agreste Rosa arvense Rosa canina Rosa gallica Rosa alpina Rosa rossa Rosa di San Giovanni Salice stipolato habitus Utilizzabile per la tipologia A? albero SI Solo come accessoria arbusto arbusto SI, solo in “collina” Non utilizzabile Solo come accessoria per delimitazione impianti Non utilizzabile Non utilizzabile arbusto SI, solo in “collina” Solo come accessoria arbusto arbusto arbusto arbusto arbusto arbusto arbusto arbusto arbusto arbusto arbusto SI SI Non utilizzabile SI SI Non utilizzabile SI SI SI SI SI, solo in “collina” Rosa pendulina l. Rosa rubiginosa l. Rosa sempervirens l. arbusto arbusto arbusto Non utilizzabile SI Non utilizzabile Solo come accessoria Solo come accessoria Non utilizzabile Solo come accessoria Solo come accessoria Non utilizzabile Solo come accessoria Solo come accessoria Solo come accessoria Solo come accessoria Solo come accessoria, solo in “collina” Non utilizzabile, Solo come accessoria Non utilizzabile Salix appendiculata Vill. arbusto Non utilizzabile Non utilizzabile - 150 - Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Nome italiano Salice dorato Salicone Salice grigio Salice cordato Salice dafnoide, S. blu Salice ripaiolo, S. lanoso Salice odoroso Salice rosso Salice da ceste Salice da vimini, vinco Sambuco nero Sambuco rosso Ginestra dei carbonai Ginestra odorosa Lantana Pallon di maggio Agrostide Paleo odoroso Avena altissima Erba mazzolina Festuca falascona Festuca dei prati Festuca rossa Festuca indurita Loglio Ginestrino Lupinella Fienarola dei prati Fienarola comune Trifoglio ibrido Trifoglio rosso Trifoglio ladino 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 Nome scientifico Salix aurita l. Salix caprea l. Salix cinerea l. Salix cordata Muhlenbg. Salix daphnoides Vill. habitus Utilizzabile per la tipologia A? arbusto SI arbusto SI arbusto SI arbusto Non utilizzabile arbusto SI Utilizzabile per la tipologia B? Solo come accessoria Solo come accessoria Solo come accessoria Non utilizzabile Solo come accessoria Salix eleagnos Scop. arbusto SI Solo come accessoria Salix pentandra l. Salix purpurea l. Salix triandra l. Salix viminalis l. arbusto arbusto arbusto arbusto SI SI SI SI Solo come accessoria Solo come accessoria Solo come accessoria Solo come accessoria Sambucus nigra l. Sambucus racemosa l. Sarothamnus scoparius, Cytisus s. (l.) Spartium junceum l. Viburnum lantana l. Viburnum opulus l. Agrostis stolonifera Anthoxanthum odoratum Arrhenatherum elatius Dactylis glomerata Festuca arundinacea Festuca pratensis Festuca rubra Festuca trachyphylla Lolium perenne Lotus cornuculatus Onobrychis viciifolia Poa pratensis Poa trivialis Trifolium hybridum spp. elegans Trifolium pratense Trifolium repens arbusto arbusto arbusto SI Non utilizzabile SI Solo come accessoria Non utilizzabile Solo come accessoria arbusto arbusto arbusto erbaceo erbaceo erbaceo erbaceo erbaceo erbaceo erbaceo erbaceo erbaceo erbaceo erbaceo erbaceo erbaceo erbaceo Non utilizzabile SI SI In eventuali radure naturaliformi In eventuali radure naturaliformi In eventuali radure naturaliformi In eventuali radure naturaliformi In eventuali radure naturaliformi In eventuali radure naturaliformi In eventuali radure naturaliformi In eventuali radure naturaliformi In eventuali radure naturaliformi In eventuali radure naturaliformi In eventuali radure naturaliformi In eventuali radure naturaliformi In eventuali radure naturaliformi In eventuali radure naturaliformi Non utilizzabile Solo come accessoria Solo come accessoria NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO erbaceo In eventuali radure naturaliformi erbaceo In eventuali radure naturaliformi NO NO NO Allegato C – Elenco prezzi Il presente elenco prezzi è stato dichiarato conforme all’art. 53 del reg. CE 1974/2006 dal Dipartimento di Economia e Politica Agraria, Agroalimentare e Ambientale dell’Università degli Studi di Milano. Il presente elenco prezzi comprende anche le voci di “computo a copro” previste per i pioppeti e indicate nel paragrafo 11.5, voci ricavate in base alla lavorazioni ordinariamente eseguite in un pioppeto (voci 203, 207 – 1500 kg -, 209, fornitura pioppelle secondo voce, 211, 406). Articolo Descrizione 100 OPERAZIONI PRELIMINARI Profilo pedologico eseguito mediante l'apertura di una buca di dimensioni idonee, effettuata con mezzo meccanico, comprese le analisi chimiche di cui al punto 102 Analisi chimica del terreno: tessitura, pH in acqua, pH in KCL, carbonati, calcare attivo, sostanza organica, azoto totale, cianuro, capacità di scambio cationico, Ca, Mg, K, P OPERAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL TERRENO 101 102 200 U. Mis. Prezzo massimo ammissibile per i lavori in economia Prezzo massimo ammissibile (solo con fattura) n. È necessario presentare la fattura € 671,40 n. È necessario presentare la fattura € 129,11 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 151 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 Articolo Descrizione U. Mis. Prezzo massimo ammissibile per i lavori in economia Prezzo massimo ammissibile (solo con fattura) 203 Preparazione andante del terreno mediante aratura del terreno eseguita con trattrice, fresatura e livellamento e ogni altra operazione idonea a preparare il terreno per l'impianto, escluso solo fornitura e spargimento di fertilizzanti e concimi Ha € 171,00 € 228,00 204 Fornitura di letame da altra azienda q È necessario presentare la fattura € 2,25 Ha € 193,67 € 258,23 Ha € 646,62 € 1.293,23 205 206 207 208 209 210 211 212 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 400 401 402 Concimazione di fondo letamica, esclusa la fornitura del letame bovino maturo (almeno 500 q/ha), comprendente il carico, lo spargimento con l'ausilio di uno spandiletame azionato da trattrice e l'interramento Concimazione di fondo letamica, compreso la fornitura del letame bovino maturo dalla propria azienda (almeno 500 q/ha), il carico, lo spargimento con l'ausilio di uno spandiletame azionato da trattrice e l'interramento Fornitura di concime minerale (riferimento orientativo: NPK 15-1515) Fornitura di ammendante organico Concimazione organica o minerale di fondo, esclusa la fornitura del concime, compreso il carico e lo spargimento con l'ausilio di uno spandiconcime azionato da trattrice Concimazione organica o minerale localizzata presso le piantine, escluso la fornitura del concime (se chimico, orientativamente con titolo NPK 15-15-15), il carico e lo spargimento con idonei mezzi. Voce di costo non applicabile per talee o astoni Tracciamento meccanico del terreno (curvilineo o rettilineo) finalizzato alla posa delle piante Movimenti di terra per diversificazione di habitat per la sola tipologia A, costituiti da sterri o riporti di almeno 0,50 metri rispetto al piano di campagna e fino a un metro dal piano di campagna, con pendenza delle scarpate di massimo 20%, formanti almeno una depressione profonda in media 50 cm interessante non meno del 10% della superficie dell'appezzamento (movimentazione minima di terra, 500 mc/ha) FORNITURA DELLE PIANTINE Fornitura di piantine forestali a radice nuda di altezza compresa tra i 30 e i 100 centimetri Fornitura di piantine forestali a radice nuda di altezza compresa tra i 101 e i 150 centimetri Fornitura di piantine forestali a radice nuda di altezza compresa tra i 151 e i 200 centimetri Fornitura di piantine forestali in contenitore di altezza compresa tra i 15 e i 60 centimetri Fornitura di piantine forestali in contenitore di altezza compresa tra i 61 e i 100 centimetri Fornitura di piantine forestali in contenitore di altezza compresa tra i 101 e i 150 centimetri Fornitura di pioppelle di 1 anno di qualsiasi clone per tipologie B e D Fornitura di pioppelle di 2 anni di qualsiasi clone per tipologie B e D Fornitura di talee con lunghezza fino a 50 cm per impianti di biomassa (tipologia C) Fornitura di astoni per impianti di biomassa (tipologia C) lunghezza fino a 100 cm Fornitura di astoni per impianti di biomassa (tipologia C) lunghezza oltre 100 cm OPERAZIONI PER LA MESSA A DIMORA Fornitura di diserbante antigerminello, liquido o granulare, con idoneo principio attivo Diserbo antigerminello con l'uso di apposita trattrice, esclusa la fornitura di idoneo principio attivo kg q È necessario presentare la fattura È necessario presentare la fattura € 0,35 € 3,89 Ha € 23,25 € 31,00 n. € 0,06 € 0,09 Ha € 192,50 € 240,63 Ha € 1.152,00 € 1.440,00 n. € 0,83 € 0,98 n. € 1,26 € 1,48 n. € 1,68 € 1,98 n. € 0,92 € 1,08 n. € 1,51 € 1,78 n. € 2,11 € 2,48 n. n. € 1,85 € 3,21 € 2,18 € 3,78 n. € 0,19 € 0,22 n. € 0,83 € 0,98 n. € 1,51 € 1,78 litro È necessario presentare la fattura € 23,72 Ha € 39,42 € 46,38 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Articolo 403 404 405 406 407 408 409 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 700 - 152 - Descrizione Messa a dimora di piantine in contenitore o a radice nuda con apertura manuale di buca "a fessura" in terreno mai lavorato, escluso la fornitura delle piante Messa a dimora di piantine in contenitore o a radice nuda con apertura manuale in terreno precedentemente lavorato, di buche di ridotte dimensioni, escluso la fornitura delle piante Messa a dimora di piantine in contenitore o a radice nuda con l'ausilio di una trivella montata su trattrice da 75 hp e apertura di buche profonde mediamente 40/50 centimetri e larghe 30/50 centimetri, escluso la fornitura delle piante Messa a dimora di pioppelle con l'ausilio di una trivella montata su trattrice da 75 hp e apertura di buche profonde mediamente 100 centimetri e larghe 20/30 centimetri, escluso la fornitura delle piante Messa a dimora di piantine in contenitore mediante l'utilizzo del bastone trapiantatore su terreno lavorato, escluso la fornitura delle piante Messa a dimora di talee o di astoni in piantagioni per biomassa con trapiantatrice o assolcatore, compreso tracciamento filari (voce 209), eventuale picchettamento, rincalzatura ed ogni altro onere per considerare il lavoro eseguito a regola d’arte, esclusa solo fornitura del materiale vegetale, concimi e ammendanti Semina vegetazione erbacea in aree a radura compreso miscuglio ed esclusa la preparazione del terreno (Tip. A) PACCIAMATURE Fornitura di telo pacciamante plastico dello spessore di 0,06 centimetri e larghezza almeno 100 centimetri Posa voce di costo precedente Fornitura di quadrati pacciamanti plastici dello spessore di almeno 0,06 cm e della dimensione orientativa di 50x50 centimetri Posa voce di costo precedente Fornitura di quadrati pacciamanti plastici dello spessore di almeno 0,06 cm e della dimensione orientativa di 110x110 centimetri Posa voce di costo precedente Fornitura di dischi o quadrati pacciamanti di materiale foto/biodegradabili di diametro o lato fino a 50 centimetri Posa voce di costo precedente Fornitura di dischi o quadrati pacciamanti di materiale foto/biodegradabili di diametro o lato oltre 50 centimetri Posa voce di costo precedente PROTEZIONI INDIVIDUALI PER LE PIANTINE E TUTORI Fornitura di protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 60 cm e di diametro orientativo di 13-14 cm Posa voce di costo precedente Fornitura di protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza oltre 60 cm 100 e di diametro orientativo di 13-14 cm Posa voce di costo precedente Fornitura di protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100 Posa voce di costo precedente Fornitura di protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza superiore a cm 100 Posa voce di costo precedente Fornitura di cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza fino a 1,50 m) Posa voce di costo precedente Fornitura di canna in bambù per sostegno piantine (lunghezza oltre 1,50 m) Posa voce di costo precedente OPERAZIONI ACCESSORIE 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 U. Mis. Prezzo massimo ammissibile per i lavori in economia Prezzo massimo ammissibile (solo con fattura) n. € 1,89 € 2,70 n. € 0,45 € 0,65 n. € 1,65 € 2,19 n. € 2,23 € 2,97 n. € 0,32 € 0,43 Ha € 599,24 € 798,98 Ha € 180,00 € 220,00 m m n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. È necessario presentare la fattura € 0,43 È necessario presentare la fattura € 0,30 È necessario presentare la fattura € 0,60 È necessario presentare la fattura € 0,24 È necessario presentare la fattura € 0,48 È necessario presentare la fattura € 0,22 È necessario presentare la fattura € 0,22 È necessario presentare la fattura € 0,60 È necessario presentare la fattura € 0,60 È necessario presentare la fattura € 0,15 È necessario presentare la fattura € 0,15 € 0,29 € 0,54 € 0,62 € 0,43 € 0,77 € 0,86 € 1,50 € 0,34 € 1,80 € 0,69 € 0,42 € 0,32 € 0,84 € 0,32 € 0,91 € 0,86 € 1,44 € 0,86 € 0,19 € 0,22 € 0,42 € 0,22 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Articolo 701 702 703 704 - 153 - Descrizione Fornitura di materiale per chiudenda (rif. altezza fuori terra 120 cm) composta da rete di filo metallico di diametro fino a 2 mm a maglia quadrata di dimensioni variabili a crescere verso l'alto, fissata a pali in legno di almeno 1,80 m di altezza e di diametro 10-12 cm, distanziati di 2,5 m infissi nel suolo per 50 cm, comprese controventature e scalandrini Posa voce di costo precedente Fornitura di cartelli o targhe pubblicitarie come indicato nel paragrafo “impegni” Posa voce di costo precedente 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 U. Mis. Prezzo massimo ammissibile per i lavori in economia Prezzo massimo ammissibile (solo con fattura) m È necessario presentare la fattura € 5,81 m n. n. € 1,74 È necessario presentare la fattura € 57,54 € 2,49 € 200,00 € 71,93 Allegato D – Costi standard L’art. 53, comma 1, del Reg. CE 1974/2006 (Disposizioni di applicazione del Reg. CE 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del FEASR) prevede che gli Stati membri dell’UE possano fissare l’entità del sostegno di cui agli articoli 31, da 37 a 41 e da 43 a 49 del Reg. CE 1698/2005 sulla base di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno. L’art. 43 del Reg. CE 1698/2005 tratta come noto, dell’Imboschimento di terreni agricoli. Come previsto dal paragrafo 11.5 (progetto definitivo) al punto c (computo metrico estimativo), i costi standard possono essere applicati per tutte e quattro le tipologie di intervento previste dal bando della misura 221 “Imboschimento di terreni agricoli”. Si elencano di seguito i costi standard ammessi a contributo per le tipologie A, B, C, e D, in base alla densità minima d'impianto, alla tipologia del materiale vegetale impiegato (radice nuda, contenitore, talea, astone, pioppella) e al grado di sviluppo dello stesso (centimetri di altezza o anni di età) al momento della messa a dimora. basato su Sesto d'impianto altezza (cm) / “Costo standard” ipotesi di n. indicativo (m x tipologia età (€/ha)(5) piante m) (1) Tipologia A: Boschi permanenti, a scopo ambientale, paesaggistico o protettivo(6) 1 1300 - 1599 1333 3 x 2,5 radice nuda 30 - 100 € 5.767,47 2 1300 - 1599 1333 3 x 2,5 radice nuda 101 - 150 € 6.433,97 3 1300 - 1599 1333 3 x 2,5 contenitore (2) 15 - 60 € 5.900,77 4 1300 - 1599 1333 3 x 2,5 contenitore (2) 61 - 100 € 6.833,87 5 1600 - 1889 1600 2,5 x 2,5 radice nuda 30 - 100 € 5.486,18 6 1600 - 1889 1600 2,5 x 2,5 radice nuda 101 - 150 € 6.286,18 7 1600 - 1889 1600 2,5 x 2,5 contenitore (2) 15 - 60 € 5.646,18 8 1600 - 1889 1600 2,5 x 2,5 contenitore (2) 61 - 100 € 6.766,18 9 1890 - 2173 1890 2,3 x 2,3 radice nuda 30 - 100 € 6.274,40 10 1890 - 2173 1890 2,3 x 2,3 radice nuda 101 - 150 € 7.219,40 11 1890 - 2173 1890 2,3 x 2,3 contenitore (2) 15 - 60 € 6.463,40 12 1890 - 2173 1890 2,3 x 2,3 contenitore (2) 61 - 100 € 7.786,40 13 2174 - 2325 2174 2 x 2,3 radice nuda 30 - 100 € 8.141,26 14 2174 - 2325 2174 2 x 2,3 contenitore (2) 15 - 60 € 8.358,66 15 ≥ 2326 2326 2,15 x 2 radice nuda 30 - 100 € 8.337,92 16 ≥ 2326 2326 2,15 x 2 contenitore (2) 15 - 60 € 8.500,00 17 Copertura erbacea delle aree a radura (compresa la preparazione del terreno) € 381,50 Tipologia B: Arboricoltura da legno a ciclo medio - lungo per la produzione di legname di pregio 1 500 - 634 500 5X4 radice nuda 30 - 100 € 2.694,40 2 500 - 634 500 5x4 radice nuda 101 - 150 € 2.899,40 3 500 - 634 500 5x4 contenitore (2) 15 - 60 € 2.735,40 4 500 - 634 500 5x4 contenitore (2) 61 - 100 € 3.022,40 5 635 - 832 635 4,5 X 3,5 radice nuda 30 - 100 € 3.224,81 6 635 - 832 635 4,5 X 3,5 radice nuda 101 - 150 € 3.497,31 7 635 - 832 635 4,5 X 3,5 contenitore (2) 15 - 60 € 3.279,31 8 635 - 832 635 4,5 X 3,5 contenitore (2) 61 - 100 € 3.660,81 9 833 - 999 833 4X3 radice nuda 30 - 100 € 4.002,75 10 833 - 999 833 4X3 radice nuda 101 - 150 € 4.374,25 11 833 - 999 833 4X3 contenitore (2) 15 - 60 € 4.077,05 12 833 - 999 833 4X3 contenitore (2) 61 - 100 € 4.597,15 voce n. piante/ha Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 154 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 basato su Sesto d'impianto altezza (cm) / “Costo standard” tipologia ipotesi di n. indicativo (m x età (€/ha)(5) (1) piante m) 13 1000 - 1142 1000 5X2 radice nuda 30 - 100 € 4.358,63 14 1000 - 1142 1000 5X2 radice nuda 101 - 150 € 4.813,63 15 1000 - 1142 1000 5X2 contenitore (2) 15 - 60 € 4.449,63 16 1000 - 1142 1000 5X2 contenitore (2) 61 - 100 € 5.000,00 17 1143 - 1249 1143 3,5 X 2,5 radice nuda 30 - 100 € 4.675,36 18 1143 - 1249 1143 3,5 X 2,5 contenitore (2) 15 - 60 € 4.780,66 19 1250 -1333 1250 4X2 radice nuda 30 - 100 € 5.000,00 20 1250 -1333 1250 4X2 contenitore (2) 15 - 60 € 5.000,00 Tipologia C: Arboricoltura da legno con ceduazione a turno breve, per biomassa a fini energetici o legname da lavoro 1 1100 - 1332 1111 3x3 talee ≤ 50 € 1.381,05 2 1100 - 1332 1111 3x3 radice nuda (3) 30 - 100 € 2.225,41 3 1100 - 1332 1111 3x3 contenitore (2) 15 - 60 € 2.336,51 4 1100 - 1332 1111 3x3 radice nuda 101 - 150 € 2.780,91 5 1100 - 1332 1111 3x3 astoni (4) > 100 € 3.114,21 6 1333 - 1666 1333 3 x 2,5 talee ≤ 50 € 1.429,89 7 1600 - 1889 1333 3 x 2,5 radice nuda (3) 30 - 100 € 2.442,97 8 1600 - 1889 1333 3 x 2,5 contenitore (2) 15 - 60 € 2.576,27 9 1600 - 1889 1333 3x3 radice nuda 101 - 150 € 3.109,47 10 1600 - 1889 1333 3 x 2,5 astoni (4) > 100 € 3.500,00 11 1667 - 1999 1667 3x2 talee ≤ 50 € 1.503,37 12 1667 - 1999 1667 3x2 radice nuda (3) 30 - 100 € 2.770,29 13 1667 - 1999 1667 3x2 contenitore (2) 15 - 60 € 2.936,99 14 1667 - 1999 1667 3x3 radice nuda 101 - 150 € 3.500,00 16 2000 - 2380 2000 2,5 x 2 talee ≤ 50 € 1.576,63 17 2000 - 2380 2000 2,5 x 2 radice nuda (3) 30 - 100 € 3.096,63 18 2000 - 2380 2000 2,5 x 2 contenitore (2) 15 - 60 € 3.296,63 21 2381 - 2777 2381 2,1 x 2 talee ≤ 50 € 1.660,45 22 2381 - 2777 2381 2,1 x 2 radice nuda (3) 30 - 100 € 3.470,01 23 2381 - 2777 2381 2,1 x 2 contenitore (2) 15 - 60 € 3.500,00 26 2778 - 3124 2778 2 x 1,8 talee ≤ 50 € 1.747,79 27 2778 - 3124 2778 2 x 1,8 radice nuda (3) 30 - 100 € 3.500,00 31 3125 - 3570 3125 2 x 1,6 talee ≤ 50 € 1.824,13 36 3571 - 4166 3571 2 x 1,4 talee ≤ 50 € 1.922,25 41 4167 - 4544 4167 2 x 1,2 talee ≤ 50 € 2.053,37 46 4545 - 4999 4545 2 x 1,1 talee ≤ 50 € 2.136,53 51 ≥ 5000 5000 2x1 talee ≤ 50 € 2.236,63 Tipologia D: Arboricoltura da legno a rapido accrescimento (pioppeti) 1 200 – 223 200 7x7 pioppelle 1 anno € 1.810,80 2 200 - 223 200 7x7 pioppelle 2 anni € 2.137,20 3 224 - 245 224 6,5 x 6,5 pioppelle 1 anno € 1.956,24 4 224 - 245 224 6,5 x 6,5 pioppelle 2 anni € 2.335,44 5 246 - 310 246 6x6 pioppelle 1 anno € 2.136,93 6 246 - 310 246 6x6 pioppelle 2 anni € 2.581,73 7 311 – 351 311 5,5 x 5,5 pioppelle 1 anno € 2.370,51 8 311 - 351 311 5,5 x 5,5 pioppelle 2 anni € 2.900,11 voce (1) n. piante/ha I sesti d'impianto indicati sono solo alcune delle combinazioni possibili. Diverse possono essere le combinazioni, in corrispondenza di ogni densità (con schemi d'impianto a fila a fila singola o binata, nel caso della tipologia C). (2) L’impianto si considera realizzato con piante in contenitore se almeno il 90% delle piante messe a dimora sono state fornite in contenitore. Ciò deve essere documentato nel DdT. (3) Per lo stesso computo a corpo si possono usare indifferentemente astoni di altezza fino a 100 cm. (4) Per lo stesso costo standard si possono usare indifferentemente piantine forestali in contenitore di altezza compresa tra 61 e 100 cm. (5) Gli importi in tabella si intendono al netto delle spese generali e delle eventuali spese per il profilo pedologico e l'analisi chimica del terreno (art. 101 e 102, rispettivamente, del prezziario) che devono essere in ogni caso rendicontate con fattura, se richieste a finanziamento, fino al raggiungimento della spesa massima ammissibile prevista a seconda della diversa tipologia d’intervento: 8.500,00 € per la tipologia A, 5.000,00 € per la tipologia B, 3.500,00 € per la tipologia C e 3.500,00 € per la tipologia D. (6) Per la tipologia A, le voci di costo standard che vanno dal n. 1 al n. 16 si riferiscono esclusivamente alla superficie impiantata, al netto cioè della superficie di eventuali radure, il cui costo standard (voce n. 17) deve essere considerato a parte, per poi essere sommato al costo della superficie effettivamente impiantata. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 155 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 ALLEGATO 6 FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 MISURA 311 “Diversificazione verso attività non agricole” - sottomisura: PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE” DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE INDICE 1. OBIETTIVO 2. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA 2.1 CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA 3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO 4. INTERVENTI AMMISSIBILI 4.1 SPESE GENERALI 4.2 DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI 4.3 INTERVENTI NON AMMISSIBILI 4.4 DOVE POSSONO ESSERE REALIZZATI GLI INTERVENTI 5. LIMITI E DIVIETI 6. TIPOLOGIE DI AIUTO 6.1 A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO 6.2 LIMITI DI SPESA E DI CONTRIBUTO 7. PRIORITÀ DI ACCESSO 8. PRIORITÀ D’INTERVENTO 8.1 PRIORITÀ CONNESSA ALL’ACCESSO ALLA PRESENTE MISURA CON IL “PACCHETTO GIOVANI” 9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO 9.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA 9.2 A CHI INOLTRARE LA DOMANDA 9.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA 9.4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 9.5 ERRORI SANABILI O PALESI, DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA, DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA 9.5.1 Errore sanabile o palese 9.5.2 Documentazione incompleta 9.5.3 Documentazione integrativa 10. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA 10.1 COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELL’ISTRUTTORIA AL RICHIEDENTE 10.2 RICHIESTA DI RIESAME 11. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI 12. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL’AMMISSIONE A FINANZIAMENTO 13. PERIODO DI VALIDITÀ DELLE DOMANDE 14. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 14.1 PROROGHE 15. VARIANTI IN CORSO D’OPERA E MODIFICHE DI DETTAGLIO 15.1 VARIANTI IN CORSO D’OPERA 15.2 VARIANTI NEI LIMITI DEL 10% 15.3 MODIFICHE DI DETTAGLIO 16. DOMANDA DI PAGAMENTO DELL’ANTICIPO 17. DOMANDA DI PAGAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL) Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 156 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 18. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO 18.1 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L’ACCERTAMENTO DEI LAVORI 18.2 DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO NEL CASO DI CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI 19. CONTROLLO IN LOCO 20. RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO RICHIESTO NELLE DOMANDE DI PAGAMENTO 21. FIDEIUSSIONI 22. COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (ANTICIPO, SAL O SALDO 23. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE 24. CONTROLLI EX POST 25. PRONUNCIA DI DECADENZA DAL CONTRIBUTO 26. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI 26.1 RECESSO DAGLI IMPEGNI (RINUNCIA) 26.2 TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI O CAMBIO DEL BENEFICIARIO 27. IMPEGNI 27.1 IMPEGNI ESSENZIALI 27.2 IMPEGNI ACCESSORI 28. RICORSI 28.1 CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA 28.2 CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO 29. SANZIONI 30. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ 31. RIEPILOGO TEMPISTICA _____________________________ 1. OBIETTIVO La misura si pone l’obiettivo di promuovere l’innovazione di processo e di prodotto e la diversificazione produttiva delle aziende agricole verso finalità energetiche. 2. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA Possono presentare domanda le imprese e le società che possiedono i seguenti requisiti: A. impresa individuale: - titolare di partita IVA; - iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “Imprenditori agricoli” o sezione “coltivatori diretti”); - in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP)1 oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile; B. società agricola2: - titolare di partita IVA; - iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “imprese agricole”); - in possesso della qualifica di IAP oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile; C. società cooperativa3: - titolare di partita IVA; - iscritta all’albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento; - in possesso della qualifica di IAP oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile; D. impresa associata: le imprese agricole, costituite nelle forme indicate alle lettere A, B e C, possono associarsi tra loro per realizzare un investimento in comune. L’impresa associata deve essere: - legalmente costituita; - titolare di partita IVA; - iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio - sezione speciale “Imprese agricole” o sezione “coltivatori diretti” oppure all’Albo delle società cooperative di lavoro agricolo e/o di conferimento di prodotti agricoli e di allevamento. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 157 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 L’impresa associata deve conservare la propria identità giuridico-fiscale ed ha l’obbligo di mantenere il vincolo associativo sino al completo adempimento degli impegni indicati ai successivi paragrafi 27.1 e 27.2. Le fatture relative agli interventi previsti dal programma di investimento devono essere intestate all’impresa associata. 2.1 Chi non può presentare domanda A. Gli imprenditori agricoli che beneficino del sostegno al prepensionamento; B. le persone, fisiche o giuridiche, considerate non affidabili4 ai sensi di quanto stabilito nel “Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni” redatto dall’Organismo Pagatore Regionale (OPR). 3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO Le imprese e le società di cui al paragrafo 2, al momento della presentazione della domanda devono: A. presentare un Piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola, compilato secondo il modello allegato alla Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori”, che comprenda almeno: 1. la situazione iniziale dell’azienda agricola; 2. gli elementi cardine specifici e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività dell’azienda agricola a finalità energetica; 3. le modalità previste per la copertura finanziaria degli investimenti; 4. un parere preventivo positivo inerente alla sostenibilità finanziaria dell’investimento, espresso da un Confidi operante nel settore agricolo o da un Istituto bancario. Nel caso di impresa agricola associata, per aderire alla Misura, ciascuna delle singole aziende associande deve presentare un Piano aziendale che indichi tale legame e inserisca gli interventi realizzati nel processo di sviluppo di ciascuna azienda. Il piano aziendale presentato dalla singola azienda associanda, deve evidenziare il miglioramento del rendimento globale di ognuna delle aziende. Il Piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola è oggetto di valutazione secondo i parametri indicati nel successivo paragrafo 8 e concorre a definire la posizione in graduatoria della domanda di contributo. Qualora il beneficiario della presente Misura, in assenza di cause di forza maggiore tra quelle riportate nel capitolo 12.2 del “Manuale delle Procedure e dei Controlli e delle Sanzioni” dell’OPR, non raggiunga gli obiettivi indicati nel Piano aziendale, si provvede alla revoca dei benefici concessi e al recupero del contributo eventualmente già liquidato; B. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente, tra cui quella legata alla gestione degli effluenti di allevamento, comprovandone l’osservanza tramite autocertificazione; C. garantire il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda (igiene e sicurezza: d.lgs. 81/2008; fitofarmaci: d.lgs. 194/95, d.P.R. 290/01; macchine, impianti e attrezzature d.P.R. 459/96) e successive modifiche e integrazioni. Qualora il Piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola preveda interventi di ristrutturazione o nuova costruzione di fabbricati, il richiedente si impegna ad adottare le indicazioni contenute nelle “Linee guida integrate in edilizia rurale e zootecnia” approvate con Decreto Direzione Generale Sanità n. 5368 del 29.05.2009, disponibile all’indirizzo Internet http://www.agriprel.it/Repository/deposito/lg01/; si impegna altresì a garantire il rispetto del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. La verifica del rispetto delle norme, per quanto di competenza, spetta ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL; D. dichiarare, se ricorre il caso, di avere richiesto per gli interventi previsti dalla presente Misura, il finanziamento anche con altre “fonti di aiuto” diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, specificando quali; E. essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto. I soggetti richiedenti che risultano essere primi acquirenti devono avere rispettato gli obblighi previsti dal regime delle quote latte. L'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi. La verifica del rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte spetta alla Province; F. essere in possesso del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della legge regionale n. 12 dell’11 marzo 2005, Titolo III, articolo 62, della Denuncia di Inizio Attività (DIA) assentita per le opere per le quali è richiesto il contributo ai sensi della presente Misura. 4. INTERVENTI AMMISSIBILI Sono ammissibili gli interventi per la realizzazione in azienda di impianti per la produzione di energia rinnovabile fino ad 1 MW, incluso l’acquisto di attrezzature, servizi e macchine funzionali alla gestione di impianti per la produzione di energia a favore di utenze locali, quali: a) impianti termici e di cogenerazione alimentati a biomasse vegetali; b) impianti per la produzione e l’utilizzo di biogas; c) impianti di gassificazione; Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 158 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 d) e) f) pompe di calore; impianti per l’utilizzo dei salti d’acqua in zona montana; acquisto di attrezzature e macchine per la raccolta di prodotti, sottoprodotti e residui della produzione agricola, zootecnica e forestale per l’alimentazione degli impianti energetici aziendali e la movimentazione, consegna e commercializzazione delle biomasse ottenute (pellet, cippato, digestato, ecc.); g) strutture per lo stoccaggio delle biomasse utilizzate e/o prodotte. Gli impianti di produzione energetica devono essere dimensionati in modo da assicurare che, nell’arco dell’anno solare, l’energia prodotta sia in prevalenza ceduta rispetto all’autoconsumo del richiedente. La biomassa utilizzata per il funzionamento degli impianti deve provenire, in prevalenza, da aziende agricole. Non è ammissibile la richiesta di contributo finalizzata esclusivamente: - all’acquisto di attrezzature e macchine di cui alla lettera f); - alla realizzazione delle strutture di cui alla lettera g). 4.1 Spese generali Le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo, calcolato in percentuale sull’importo dei lavori al netto dell’IVA, del: a) 10% nel caso di interventi inerenti alle opere; b) 5% nel caso di interventi inerenti agli impianti e alle dotazioni fisse. Le spese generali comprendono: 1. i costi di redazione del Piano aziendale; 2. la progettazione degli interventi proposti; 3. la direzione dei lavori e la gestione del cantiere; 4. le spese inerenti all’obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR fino ad un massimo di 200 euro; 5. spese per la costituzione di polizze fideiussorie. Le spese generali devono essere rendicontate con fatture relative a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento. 4.2 Data di inizio degli interventi Gli interventi devono essere sostenuti dopo la data di presentazione della domanda. I beneficiari, tuttavia, possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della pubblicazione dell’ammissione a finanziamento della domanda di contributo. In tal caso l’amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del beneficiario qualora la domanda non sia totalmente o parzialmente finanziata. Le date di avvio cui far riferimento sono: • per la realizzazione di opere, la data di inizio lavori comunicata dal Direttore dei Lavori al Comune; • per l’acquisto delle dotazioni e degli impianti, la data delle fatture d’acquisto. 4.3 Interventi non ammissibili Sono escluse dal finanziamento le spese per i seguenti interventi: A. acquisto terreni; B. acquisto fabbricati; C. acquisto di impianti, macchine ed attrezzature usate; D. acquisto di apparecchiature e strumentazioni informatiche usate o non direttamente connesse agli interventi di cui al precedente paragrafo4; E. opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’articolo 27, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 e sue successive modifiche e integrazioni; F. realizzazione di interventi immateriali non collegati a investimenti materiali; G. realizzazione di interventi la cui spesa ammissibile risulti inferiore ad € 50.000; H. investimenti di semplice sostituzione, ossia investimenti finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell’ambiente. Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un’azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato; I. acquisto di beni mobili e immobili tramite operazioni di locazione finanziaria, ossia leasing. 4.4 Dove possono essere realizzati gli interventi Le tipologie di intervento sono applicate sul territorio regionale in maniera differenziata, anche in termini di priorità e criteri di selezione, in funzione dei fabbisogni dello specifico settore produttivo ed area rurale. - 159 - Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 La realizzazione degli interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili può avvenire nei territori ammissibili all’Asse 4 – Leader (allegato 13 al PSR) e nelle aree ad agricoltura intensiva specializzata (aree B) di cui all’allegato 3 del PSR 2007-2013. 5. LIMITI E DIVIETI Il richiedente può chiedere che gli interventi previsti dalla Misura 311 Energia, riconducibili alle categorie ammissibili tra quelle indicate nella successiva tabella 1, siano finanziati anche con altre “fonti di aiuto” diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, presentando domande di finanziamento anche per bandi previsti da altre “fonti di aiuto”. Tuttavia, gli aiuti non sono cumulabili con altre fonti di finanziamento e pertanto, in caso di ammissione a finanziamento di due o più domande, il richiedente deve optare per una di esse e rinunciare formalmente alle altre. Copia della comunicazione di rinuncia deve essere inviata anche all’Amministrazione che ha ammesso la domanda a finanziamento. Tabella 1 Comparto Categoria di interventi ammissibili Limiti e divieti o o Tutti gli investimenti nell’ambito di quelli indicati al paragrafo 4 ENERGETICO “Interventi ammissibili”, comprese le reti di sottoservizi direttamente connesse o Sono esclusi gli investimenti che prevedono l’utilizzo di scarti e/o rifiuti di origine non prevalentemente agricola o forestale, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, dell’articolo 185 “Limiti al campo di applicazione”, del decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008 (pubblicato sulla GU n. 24 del 29 gennaio 2008), che considera sottoprodotti i materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas Nel caso il richiedente si avvalga dei certificati verdi o della tariffa fissa omnicomprensiva di cui al decreto 18 dicembre 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico, il contributo è concesso nei limiti del 40% del costo dell’investimento, come stabilito dall’articolo 6, comma 3 del decreto stesso e comunque nel rispetto di quanto stabilito dallo stesso articolo 6. In caso di applicazione della presente Misura nell’ambito dei Piani di Sviluppo Locale (PSL), predisposti ed attuati dai Gruppi di Azione Locale (GAL) secondo l’Asse 4 “Attuazione dell’approccio LEADER” e limitatamente ai territori di competenza, l’applicazione della Misura può essere soggetta ad ulteriori condizioni e limiti espressi dal GAL in coerenza con gli obiettivi del proprio PSL. 6. TIPOLOGIE DI AIUTO L’aiuto può essere concesso secondo le seguenti tipologie: • contributo in conto capitale: è possibile richiedere una erogazione in base all’anticipo, previa garanzia fideiussoria, o allo stato di avanzamento del progetto, e un saldo finale; • contributo in conto interessi sui finanziamenti concessi: gli interventi sono calcolati in equivalente sovvenzione lorda con abbuono di interessi su mutui concessi da Istituti di credito convenzionati. Possono scegliere tra le due tipologie di aiuto, conto capitale o conto interessi, i richiedenti che: • sono Enti Pubblici; • hanno i requisiti di giovane agricoltore5; • non hanno i requisiti di giovane agricoltore5 e propongono un programma di investimento che, in termini di spesa riconosciuta ammissibile in sede di istruttoria della domanda di contributo, risulti inferiore a € 1.300.000; • non hanno i requisiti di giovane agricoltore12 e conducono un’impresa o una società ubicata in zona svantaggiata montana. Per tutti gli altri richiedenti il contributo è erogato solo in conto interessi. 6.1 A quanto ammonta il contributo L’aiuto è concesso ai sensi del regolamento “de minimis” (CE) n. 1998/2006 con un contributo pubblico massimo di 200.000 € nel triennio, ridotto dell’entità di eventuali contributi già percepiti in regime “de minimis” nel periodo considerato. Per importi di spesa ammissibile superiori a 1.000.000 € per piccola impresa e 2.000.000 € per media impresa, o in caso di inapplicabilità di quanto previsto dalla normativa “de minimis” di cui sopra, le percentuali di contribuzione sono quelle previste dal regolamento di esenzione n. 800/2008, e cioè del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese. Limitatamente alle domande finanziate con atti approvati nel 2009 e nel 2010, il contributo è concesso conformemente all’aiuto N 248/2009, che prevede un contributo pubblico massimo di 500.000 € nel triennio 2008-2010, ridotto dell’entità di eventuali contributi già percepiti in regimi di “de minimis” nel periodo considerato. Per importi di spesa ammissibile Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 160 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 superiori a 2.500.000 € per piccola impresa e 5.000.000 € per media impresa, o in caso di inapplicabilità di quanto previsto dalla normativa “de minimis” di cui sopra, le percentuali di contribuzione sono quelle previste dal regolamento di esenzione (CE) n. 800/2008, e cioè del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese. Si definisce piccola impresa quella che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. Si definisce media impresa quella che occupa tra 50 e 250 persone, che realizza un fatturato annuo compreso tra 10 e 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Il computo del triennio da considerare ha come data di inizio quella del verbale di accertamento finale di esecuzione dei lavori. A) contributo in conto capitale L’ammontare massimo del contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, con i limiti di cui sopra, è il seguente: • 40% della spesa ammessa, elevato al 45% per le imprese e le società ubicate in zone svantaggiate montane. B) Contributo in conto interessi sui finanziamenti concessi Il beneficiario deve stipulare il contratto di mutuo con un Istituto di credito che abbia sottoscritto l’apposita convenzione con l’Organismo Pagatore Regionale (OPR), alle condizioni previste nella convenzione stessa. L’importo del mutuo non può essere superiore all’importo del progetto ammesso a finanziamento. Il contratto di mutuo deve essere stipulato a tasso fisso e deve avere durata compresa tra i 7 e i 15 anni. Il tasso da applicare per la stipula del mutuo è identificato nel I.R.S. (Interest Rate Swap – tasso di riferimento per i mutui a tasso fisso) in vigore alla stipula del contratto di mutuo, eventualmente maggiorato di un’aliquota (spread) che non sia superiore a quella stabilita nella convenzione sottoscritta. Il contributo in conto interesse viene erogato mediante un abbattimento di cinque punti percentuale del tasso fisso di riferimento utilizzato per il calcolo degli interessi. L’importo del contributo è calcolato sommando: • l’importo corrispondente all’attualizzazione dell’abbattimento di cinque punti percentuali degli interessi sulle rate di ammortamento del mutuo successive alla data di elaborazione dell’elenco di liquidazione del contributo; • l’importo corrispondente all’abbattimento di cinque punti percentuali sugli interessi relativi alle rate di prefinanziamento/preammortamento già rimborsate alla data di elaborazione dell’elenco di liquidazione del contributo; • l’importo degli eventuali costi delle garanzie fornite dal sistema regionale delle garanzie (Federfidi, Cofal, Agrifidi) sino ad un massimo del 6% dell’importo garantito. L’importo spettante, erogato in unica soluzione a seguito di accertamento finale, viene attualizzato utilizzando il tasso di riferimento, applicabile al momento dell’erogazione e periodicamente fissato dalla Commissione U.E. in base a criteri oggettivi e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sul sito Internet dell’Unione Europea. Il contributo in conto interessi, calcolato in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) in percentuale del volume degli investimenti ammessi a finanziamento, viene concesso sino ad un massimo corrispondente alle percentuali di sostegno stabilite per il contributo in conto capitale di cui alla precedente lettera A). L’importo dell’aiuto viene liquidato dall’OPR in un'unica soluzione all’Istituto di credito col quale è stato stipulato il mutuo. Le percentuali di aiuto sopra richiamate si applicano alle domande presentate dal 1° gennaio 2009, non comprese in atti di riparto già approvati dalla Direzione Generale Agricoltura. Per le domande comprese in atti di riparto approvati dalla Direzione Generale Agricoltura (domande ammesse a finanziamento e domande istruite positivamente ma non finanziate), rimangono confermate le percentuali di contributo stabilite con decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 7840 del 16 luglio 2008. 6.2 Limiti di spesa e di contributo La spesa minima ammissibile per ottenere il contributo è pari ad € 50.000. Nel caso il richiedente proponga la realizzazione di impianti alimentati da biomasse di filiera e che lo stesso si avvalga dei certificati verdi o della tariffa fissa omnicomprensiva di cui al decreto 18 dicembre 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico, il contributo è concesso nei limiti del 40% del costo dell’investimento, come stabilito dall’articolo 6, comma 3 del decreto stesso. 7. PRIORITÀ DI ACCESSO Alle domande, ritenute ammissibili, che prevedano interventi da realizzarsi nell’ambito di “progetti concordati” finanziati, è assicurato il finanziamento in via prioritaria purché positivamente istruite e purché le stesse raggiungano una soglia di punteggio minimo definite dal Comitato di Gestione. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 161 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 8. PRIORITÀ D’INTERVENTO Al fine di garantire una concentrazione significativa per gli interventi previsti nelle aree rurali intermedie e con problemi complessivi di sviluppo (aree C e D), è possibile intervenire nelle aree ad agricoltura intensiva specializzata (aree B) solo se esaurite le domande di contributo nelle aree C e D. Viene assicurata, per le aree B, una priorità alle aziende strutturalmente ed economicamente più deboli che necessitano di diversificazione. Tali aziende, sulla base della stratificazione dimensionale secondo l’UDE (Unità di Dimensione Economica), sono quelle riconducibili alle Classi I, II, III e IV dei limiti di UDE dell’Unione Europea, equivalenti alle classi 1, 2 e 3 dei limiti di UDE Italia. Pertanto, sono stilate due graduatorie: una per le domande di contributo per intervento nelle aree C e D e l’altra per quelle nell’area B. Le domande elencate in questa seconda graduatoria sono considerate ammissibili a finanziamento solo dopo aver soddisfatto i fabbisogni finanziari delle domande di investimento nelle aree C e D. L’attribuzione del punteggio di priorità, secondo lo schema esposto nelle successive tabelle 2, 3, 4 e 5, è elemento indispensabile per stabilire la posizione che ogni domanda assume all’interno della graduatoria ed avviene valutando nell’ordine le caratteristiche: a) degli interventi, desunte dal Piano aziendale; b) dell’impresa o della società; c) soggettive del richiedente. A parità di punteggio definitivo, viene data precedenza all’impresa con il rappresentante legale più giovane. Il punteggio massimo attribuibile ad un progetto d’investimento è di 80, ottenuto sommando i punteggi assegnati nell’ambito dei seguenti elementi di priorità: Tabella 2 Punteggio Elementi di priorità Base, fino a Aggiuntivo provinciale, fino a Totale Caratteristiche degli interventi, desunte dal Piano aziendale 37 10 47 Caratteristiche della società o dell’impresa 21 Caratteristiche soggettive del richiedente Totale punti 12 70 21 10 12 80 Ogni domanda per poter proseguire l’iter istruttorio deve raggiungere una soglia di punteggio minimo pari a 16 punti. Nelle aree LEADER, in caso di applicazione della presente Misura con modalità a bando nell’ambito dei Piani di Sviluppo Locale (PSL), il punteggio aggiuntivo provinciale viene assegnato dal GAL in coerenza con gli obiettivi dei singoli PSL. I criteri per l’assegnazione di questo punteggio sono approvati dal comitato di gestione del PSR congiuntamente ai bandi proposti dai GAL che provvedono alla pubblicazione degli stessi. Gli elementi che danno diritto all’attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda. Gli elementi di valutazione comuni a tutti i bandi, emanati dalla Regione e dai GAL, con il relativo punteggio massimo assegnabile sono indicati nelle seguenti tabelle 3, 4 e 5. Tabella 3 Codice Caratteristiche degli interventi, desunte dal Piano aziendale Punteggio base max punti 37 1 Introduzione di innovazioni tecnologiche dimostrabili che riducano l’impatto ambientale e/o contengano le emissioni di sostanze potenzialmente inquinanti Fino a 10 2 Rendimento energetico dell’impianto Fino a 10 3 Aumento di posti di lavoro (almeno 1 ULA) Fino a 6 4 Originalità e innovazione del progetto, anche in relazione alle modalità di fruizione del bene/servizio, rispetto all'area nel quale viene realizzato Fino a 6 5 Coerenza con le scelte di localizzazione e di intervento assunte per il settore considerato dall’iniziativa di diversificazione nella pianificazione e programmazione regionale e provinciale 5 Totale punteggio massimo 37 Punteggio aggiuntivo provinciale max punti 10 10 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 162 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 Tabella 4 Codice Caratteristiche dell’impresa o della società Punteggio 1 Certificata ai sensi delle norme ISO 9001, ISO 14001, EMAS e loro successive revisioni, oppure iscritta all’Elenco Regionale degli Operatori Biologici o che abbia presentato notifica d’attività biologica ed abbia ricevuto l’attestazione di conformità da parte dell’Organismo di Controllo, escluse le “aziende miste” che utilizzano metodologie di agricoltura convenzionale Fino a 2 2 Con almeno il 50% della superficie agricola in Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) e parco Nazionale dello Stelvio 4 3 Con almeno il 50% della superficie agricola utilizzata ricadente nelle Aree Natura 2000 di cui all’allegato 1 al PSR 4 4 non Con almeno il 50% della superficie agricola utilizzata ricadente in zone svantaggiate di cui cumulabile all’allegato 12 al PSR con 5 8 5 non cumulabile Con almeno il 50% della superficie agricola utilizzata ricadente in zona vulnerabile ai nitrati (*) con 4 8 6 Con almeno il 50% della superficie agricola utilizzata situata in zone altimetriche superiori a 750/500/250 m slm 3/ 2/ 1 Totale punteggio massimo 21 (*): il punteggio viene assegnato ai richiedenti, la cui azienda è localizzata in zona vulnerabile, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007 “Integrazione con modifica al programma d’azione per la tutela e risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (d.lgs. n. 152/2006, art. 92 e d.m. 7 aprile 2006”) e adeguamento dei relativi criteri e norme tecniche generali di cui alla d.g.r. n. 6/17149/1996, approvati con deliberazione di Giunta n. 8/5215 del 2 agosto 2007”, che presentano un Piano aziendale finalizzato all’osservanza delle disposizioni del Programma di azione per le zone vulnerabili ai nitrati della regione Lombardia. Tabella 5 Codice Caratteristiche soggettive del richiedente 5 1 Giovane agricoltore 2 In possesso di titolo accademico e di attestato di partecipazione a corsi di formazione relativi alla materia e al settore considerato dall’intervento di diversificazione 3 Imprenditore agricolo professionale (d.lgs. 99/2004) (*) 4 Impresa associata Totale punteggio massimo Punteggio 4 2 2 4 12 (*): in caso di società il requisito deve essere posseduto da almeno il 50% dei titolari dell’impresa. 8.1 Priorità connessa all’accesso alla presente misura con il “pacchetto giovani” Il Piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola, presentato dai richiedenti il premio ai sensi della Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori” del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, può prevedere la richiesta contemporanea degli aiuti concedibili ai sensi delle Misure 114, 121, 132 e 311 del medesimo Programma. Questa richiesta avviene tramite l’adesione alla Misura 112 con la modalità “pacchetto giovani”, che prevede la presentazione di tutte le domande relative alle Misure prescelte entro la data in cui viene presa la singola decisione in merito all’erogazione del premio di primo insediamento ai sensi della Misura 112, ossia entro i 18 mesi successivi all’insediamento stesso. Quale data di insediamento si considera la data della prima movimentazione della partita IVA. In questo caso: il Piano aziendale è utilizzato per l’istruttoria delle domande connesse alla presente Misura; l’ammissione a finanziamento del premio in applicazione della Misura 112 implica la contemporanea ammissione a finanziamento di tutte le domande connesse al “pacchetto giovani”, purché siano positivamente istruite. A conclusione dell’istruttoria di ammissibilità della presente Misura, è assegnato un punteggio aggiuntivo pari a 16 punti alle domande presentate nell’ambito del “pacchetto giovani” della Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori”, favorevolmente istruite e risultate ammissibili a finanziamento ma non finanziate. Il suddetto punteggio aggiuntivo è assegnato alle seguenti condizioni: Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 163 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 - il Piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola, presentato dai richiedenti il premio connesso alla Misura 112, riporti in modo esplicito la richiesta del contributo concedibile ai sensi della presente Misura; il mancato finanziamento deriva dal fatto che la singola decisione in merito all’erogazione del premio di primo insediamento, ai sensi della Misura 112, non viene presa entro i 18 mesi successivi all’insediamento stesso6. Quale data di insediamento si considera la data della prima movimentazione della partita IVA. 9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO 9.1 Quando presentare la domanda Le domande possono essere presentate ininterrottamente fino al 31 dicembre 2010. Tuttavia, al fine dell’istruttoria delle domande e della redazione delle graduatorie, la presentazione delle domande è suddivisa in cinque periodi, di cui gli ultimi quattro sono indicati nella seguente tabella: Presentazione delle domande Data inizio Data chiusura II 01.01.2009 31.05.2009 Periodo III IV 01.06.2009 01.01.2010 31.12.2009 30.06.2010 V 01.07.2010 31.12.2010 9.2 A chi inoltrare la domanda La domanda deve essere inviata, per via telematica e cartacea, alla Provincia sul cui territorio si attua l’investimento o, nel caso in cui l’area in questione si estenda sul territorio di più Province, alla Provincia sul cui territorio ricade la parte finanziariamente più rilevante dell’intervento. In quest’ultimo caso, la Provincia che riceve la domanda informa le altre Province interessate. 9.3 Come presentare la domanda Fasi dell’inoltro della domanda: - accedere al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it (indirizzo attuale), nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia (SIARL)7; - registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (login e password). Le informazioni relative alle presentazione della domanda informatizzata sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, le Province, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola riconosciuti (CAA); - accedere al sito www.siarl.regione.lombardia.it, selezionare e compilare il modello di domanda per la Misura 311 - energia. I dati inseriti durante la compilazione della domanda vengono incrociati, per verificarne la correttezza, con le informazioni certificate contenute nell’anagrafe delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale istituiti nell’ambito del SIARL; - compilare on line anche la scheda della Misura 311 energia in cui riportare: • gli investimenti previsti. Sono ammesse non più di due liquidazioni per ogni programma di investimento: anticipo e saldo oppure stato di avanzamento dei lavori e saldo, come meglio specificato nei paragrafi 16, 17 e 18; • un’autodichiarazione relativa ai requisiti posseduti; • gli impegni assunti per la realizzazione del programma di investimento. Il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione, che coincide con l’avvio del procedimento, e l’avvenuta ricezione della domanda da parte della Provincia; - stampare domanda e scheda di Misura e firmare entrambe in originale; - far pervenire alla Provincia competente la copia cartacea della domanda8, della scheda di Misura e la documentazione di cui al paragrafo successivo, entro 10 giorni di calendario dall’invio elettronico della domanda tramite SIARL. La data di riferimento è certificata dal timbro del Protocollo se la domanda è presentata a mano, dal timbro postale se inviata tramite posta. Le domande successive alla prima possono essere presentate alla Provincia soltanto dopo la conclusione delle opere e/o l’acquisto delle dotazioni inerenti alla domanda precedente, ossia dopo che il beneficiario ha ricevuto dalla Provincia la comunicazione di erogazione del saldo di cui al successivo paragrafo 22. 9.4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE Oltre alla documentazione amministrativa specificata nel precedente paragrafo 9.3, per essere ammessi all’istruttoria di ammissibilità è necessario presentare la seguente documentazione: a. copia cartacea della domanda e della scheda di Misura firmate in originale con fotocopia di documento di identità; b. Piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola, compilato secondo il modello allegato alla Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori”, che comprenda un parere preventivo positivo relativo alla sostenibilità finanziaria dell’investimento, espresso da un Confidi operante nel settore agricolo o da un Istituto bancario. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 164 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 Le informazioni desunte dal piano aziendale concorrono all’attribuzione del punteggio di priorità per il programma di investimenti presentato; c. progetto e il computo metrico analitico estimativo preventivo delle opere a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine Professionale, corredati dai disegni relativi alle opere in progetto; d. copia del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005, Titolo III, articolo 62, della Denuncia di Inizio Attività (DIA) assentita per le opere connesse con il programma di investimento; e. tre preventivi di spesa, forniti da ditte in concorrenza, nel caso di acquisto di dotazioni, ossia macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezziario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, indicando il preventivo considerato e le motivazioni della scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, appare il più conveniente. Nel caso in cui non si scelga l’offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere fornita una breve relazione tecnico/economica sottoscritta da un tecnico qualificato. Per l’acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l’importo di € 5.000,00 IVA esclusa, fermo restando l’obbligo di presentare tre preventivi, è sufficiente una dichiarazione del beneficiario, con la quale si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell’importo previsto. È fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica; f. autocertificazione, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, relativa a: • autorizzazione del proprietario, qualora il richiedente sia un soggetto diverso, ad effettuare gli interventi oppure esito della procedura prevista parere dell’Ente competente ai sensi dell’articolo 16 della Legge n. 203 del 1982 “Norme sui contratti agrari”; • per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione e pagamento del canone, con l’indicazione dei rispettivi estremi; • rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda, di cui al precedente paragrafo 3, lettera B; g. elenco dei documenti allegati alla domanda. Tutte le informazioni e/o i dati indicati in domanda e nella scheda di Misura sono resi ai sensi del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, articoli 46 e 47, e costituiscono “dichiarazioni sostitutive di certificazione” e “dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà”. La Provincia, in conformità a quanto previsto dalla legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, comunica al richiedente il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, come stabilito dal capitolo 6.2 del “Manuale”. 9.5 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa 9.5.1 Errore sanabile o palese Nel caso di presentazione di domande con errori sanabili o palesi la Provincia, ai sensi della legge 8 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, richiede all’interessato le correzioni necessarie fissando contestualmente i termini temporali, non superiori a 20 giorni, per la presentazione delle correzioni. Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto e di pagamento se riconosciuti come tali dalla Provincia o dalla Direzione Generale Agricoltura possono essere corretti in qualsiasi momento9. Gli errori sanabili possono essere corretti su iniziativa del beneficiario mediante domanda di correzione, che può essere presentata entro 15 giorni continuativi dalla data di presentazione della domanda. A tale proposito si considerano sanabili i seguenti errori: • gli errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati; • l’incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati. Si considerano non sanabili i seguenti errori: • domanda carente di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità (ad esempio: domanda presentata fuori termine, domanda priva di firma, ecc.); • omessa richiesta di aiuto relativamente ad alcune operazioni, azioni o tipologie di intervento previste dalla Misura. In questi casi la Provincia pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente o prosegue il procedimento solo per le operazioni, azioni o tipologie di intervento per cui l’aiuto è richiesto. 9.5.2 Documentazione incompleta Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta e la documentazione mancante non sia indispensabile all’avviamento dell’istruttoria, la Provincia può richiederne la presentazione al richiedente entro un termine non superiore a 20 giorni. Nel caso in cui la domanda sia priva di documentazione tecnica e amministrativa indispensabile per poter avviare l’istruttoria, indicata al precedente paragrafo 9.4, la Provincia pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 165 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 9.5.3 Documentazione integrativa Nel caso in cui si evidenzi la necessità di documentazione integrativa, rispetto a quella prevista dalle presenti disposizioni attuative, la Provincia deve inoltrare richiesta formale indicando i termini temporali di presentazione. 10. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA • L’istruttoria della domanda è affidata alla Provincia e prevede lo svolgimento di controlli amministrativi che comprendono:la verifica della affidabilità4 del richiedente; • la verifica del rispetto del regime delle quote latte; • la verifica della validità tecnica del Piano aziendale per lo sviluppo dell’azienda agricola a finalità energetica; • la verifica dell’ammissibilità del programma di investimento proposto, ossia della completezza e della validità tecnica della documentazione presentata; • il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di aiuto; per la verifica della congruità dei prezzi contenuti nei computi metrici estimativi analitici, si fa riferimento ai prezzi riportati nel primo prezzario dell’anno pubblicato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato (C.C.I.A.A.) della provincia di appartenenza, forfettariamente scontati fino al 20%; • il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello unico di domanda informatizzato presentato a SIARL e della scheda di Misura, anche attraverso specifici documenti prodotti dall’impresa su richiesta della Provincia che ha in carico l’istruttoria. La risoluzione delle anomalie e delle segnalazioni e la convalida dei dati dichiarati a seguito dell’istruttoria determinano l’aggiornamento del fascicolo aziendale tramite segnalazione al CAA di competenza; • la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative; • la verifica della conformità del programma di investimento per il quale è richiesto il finanziamento con la normativa comunitaria e nazionale; • la verifica della ragionevolezza delle spese proposte, valutata tramite il raffronto di tre preventivi di spesa per l’acquisto delle dotazioni finanziabili, ossia macchine ed attrezzature; • l’attribuzione del punteggio di priorità secondo i criteri definiti nei precedenti paragrafi 7, 8 e 8.1; • la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda, atto che conclude l’istruttoria. 10.1 Comunicazione dell’esito dell’istruttoria al richiedente La Provincia, entro 10 giorni continuativi dalla data di redazione del verbale comunica al richiedente l’esito dell’istruttoria allegando copia del verbale stesso. Per le domande istruite positivamente, sono indicati: • il punteggio assegnato; • l’importo totale dell’investimento ammissibile a contributo; • gli investimenti ammessi, specificando gli eventuali investimenti non ammessi; • il contributo concedibile. In caso di istruttoria con esito negativo, la Provincia ne motiva in modo dettagliato le cause. Il richiedente può presentare una richiesta di riesame dell’esito dell’istruttoria, con le modalità indicate al successivo paragrafo 10.2. 10.2 Richiesta di riesame Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell’esito dell’istruttoria, può presentare alla Provincia memorie scritte per chiedere il riesame della domanda e della ridefinizione della propria posizione, ai sensi della legge 241/90. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l’istruttoria assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge. La Provincia ha 10 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare l’esito positivo/negativo del riesame. Tra la data della comunicazione dell’esito dell’istruttoria e la data di comunicazione dell’esito del riesame non possono trascorrere più di 30 giorni continuativi. 11. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI La Provincia, esperite le eventuali richieste di riesame con la modalità di cui al precedente paragrafo, completa l’istruttoria delle domande ricevute. La Provincia, sulla base della data di presentazione delle domande e dell’esito dell’istruttoria a SIARL, approva le graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento, ordinandole per punteggio di priorità decrescente. La Provincia, inoltre, trasmette il provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili alla Direzione Generale Agricoltura entro la scadenza indicata nella seguente tabella: - 166 - Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 Periodo II Termine per l’invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami 30.09.2009 III IV V 30.04.2010 29.10.2010 02.05.2011 Nella graduatoria devono essere indicati, fra l’altro: • i punteggi ottenuti dalla domanda; • la spesa ammissibile e il relativo contributo. 12. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL’AMMISSIONE A FINANZIAMENTO La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, dopo il ricevimento dalle Province del provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili di cui al precedente paragrafo 10, con proprio atto provvede alla: suddivisione delle risorse finanziarie e definisce, in relazione alla dotazione finanziaria disponibile, la quota di risorse assegnata alle domande ammissibili a finanziamento di ciascuna Provincia; approvazione dell’elenco delle domande ammesse a finanziamento di ciascuna Provincia. In tale provvedimento, per le domande ammesse a finanziamento e per le domande istruite positivamente ma non finanziate, sono indicati: • il punteggio assegnato; • l’importo totale dell’investimento ammesso a contributo per le domande ammesse a finanziamento; • l’importo totale dell’investimento ammissibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate; • il contributo concesso per le domande ammesse a finanziamento; • il contributo concedibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate. La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, comunica alle Province e all’Organismo Pagatore Regionale l’ammissione a finanziamento delle domande. Il suddetto provvedimento di ammissione a finanziamento: • diventa efficace dalla data di pubblicazione sul BURL e rappresenta la comunicazione ai richiedenti della stessa ai sensi della legge 241/1990; • deve essere pubblicato sull’albo pretorio provinciale per almeno quindici giorni consecutivi; • deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura (www.agricoltura.regione.lombardia.it) (indirizzo attuale), e sul sito internet della Provincia. Le percentuali della dotazione finanziaria complessiva della Misura che si ipotizza di utilizzare per ciascun anno, comprensive della quota di overbooking stimata ed al netto dei trascinamenti di spesa, sono le seguenti: Anno % 2008 19 2009 10 2010 10 2011 10 La dotazione finanziaria complessiva della Misura che si ipotizza di impiegare per il presente bando è pari a € 24.000.000. La Direzione Generale Agricoltura dispone quanto necessario per la pubblicazione del sopra indicato atto di suddivisione delle risorse finanziarie, inviandone copia alle Province e all’Organismo Pagatore Regionale, nella data indicata nella seguente tabella. Periodo Data di pubblicazione dell’atto con cui la Regione ripartisce i fondi alle Province; l’atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti II III IV V 03.11.2009 01.06.2010 30.11.2010 07.06.2011 A seguito di tale provvedimento, le Province predispongono in ELEPAG l’elenco delle domande ammesse a finanziamento. La Provincia inoltre trasmette all’ASL l’elenco delle domande di premio finanziate, chiedendo di segnalare gli esiti, rilevati a partire dalla data di presentazione delle domande, dei controlli effettuati nell’ambito dell’attività ispettiva in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori presso le aziende agricole connesse alle medesime domande. 13. PERIODO DI VALIDITÀ DELLE DOMANDE La durata di validità delle domande istruite positivamente ma non finanziate è pari a 18 mesi computati a partire dalla pubblicazione del provvedimento di ammissione a finanziamento in cui la domanda compare per la prima volta. 14. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI Gli interventi devono essere realizzati entro e non oltre 15 mesi dalla pubblicazione sul BURL del provvedimento di suddivisione delle risorse finanziarie di cui al paragrafo 12, come indicato nella seguente tabella. - 167 - Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 Periodo Termine per la realizzazione degli interventi II III IV V 03.02.2011 01.09.20111 29.02.2012 07.09.2012 14.1 PROROGHE La Provincia, su richiesta motivata del beneficiario, può concedere una sola proroga di tre mesi. 15. VARIANTI IN CORSO D’OPERA E MODIFICHE DI DETTAGLIO 15.1 Varianti in corso d’opera Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, in linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti. Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche dei parametri che hanno reso l’iniziativa finanziabile, in particolare: • modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate; • modifiche della tipologia di operazioni approvate; • cambio della sede dell’investimento; • cambio del beneficiario; • modifiche del quadro economico originario, con una diversa suddivisione della spesa tra i singoli lotti funzionali omogenei. Per lotto funzionale omogeneo si intende l’insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione di una singola struttura (es. stalla, vascone, sala di mungitura), un singolo impianto arboreo (es. pioppeto, bosco permanente), una singola attrezzatura o macchina (es. impianto di mungitura, impianto di refrigerazione, trattrice). Nel caso in cui si presentasse la necessità di richiedere una variante, il beneficiario deve inoltrare tramite SIARL alla Provincia, un’apposita domanda corredata di una relazione tecnica nella quale si faccia esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato, oltre ad un apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante. Ciascuna domanda dovrà inoltre contenere un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare una riconciliazione tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta. Ogni richiesta di variante deve essere preventivamente presentata dal beneficiario prima di procedere all’acquisto dei beni o all’effettuazione delle operazioni che rientrano nella variante stessa e, in ogni caso, tassativamente prima della scadenza del progetto. Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l’autorizzazione della Provincia si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non venga autorizzata. La Provincia autorizza la variante, a condizione che: • la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto; • la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente); • non vengano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di lotti di spesa funzionali non previsti dal progetto originario. 15.2 Varianti nei limiti del 10% Se la variazione compensativa tra gli importi preventivati per i singoli lotti di spesa funzionali rientra nel campo di tolleranza del 10% - calcolato sull’importo della spesa complessiva ammessa a contributo – e nel limite di € 20.000, il beneficiario richiede preventivamente la variante alla Provincia. Trascorsi 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di variante, in assenza di riscontro da parte della Provincia, la variante si intende accolta. 15.3 Modifiche di dettaglio Durante la realizzazione di ogni singolo lotto omogeneo di spesa non sono considerate varianti le modifiche di dettaglio, le soluzioni tecniche migliorative e i cambi di fornitore che comportano una variazione compensativa tra le singole voci di spesa che compongono il lotto non superiore al 10%, rispetto alla spesa prevista per il lotto omogeneo, nel limite di € 20.000. Le modifiche all’interno di queste soglie sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento per il lotto omogeneo, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario. Nel caso in cui le modifiche siano superiori al 10% della spesa ammessa a finanziamento per il lotto omogeneo o a € 20.000, deve essere preventivamente richiesta una variante alla Provincia con le modalità sopra descritte. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 168 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 16. DOMANDA DI PAGAMENTO DELL’ANTICIPO La richiesta di anticipo è prevista solo per i contributi concessi in conto capitale. Il beneficiario può richiedere alla Provincia, tramite una apposita “domanda di pagamento”, l’erogazione di un anticipo, pari al 20% dell’importo del contributo ammesso. Per gli interventi finanziati con atti regionali approvati nel 2009 e nel 2010 il contributo erogabile sotto forma di anticipo è elevato al 50% dell’importo del contributo ammesso. Alla domanda di pagamento dell’anticipo, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione: • polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, a favore dell’OPR o a favore della Provincia nel caso di Aiuti di Stato, come precisato al successivo paragrafo 21, contratta con un istituto di credito o assicurativo compreso nell’elenco dell’OPR, di importo pari all’anticipo richiesto, maggiorato10 del 10%; • dichiarazione della data di inizio dell’intervento sottoscritta dal richiedente; e nel caso di opere edili (strutture e infrastrutture): • certificato di inizio lavori inoltrato al Comune o dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi. Al termine della verifica della documentazione presentata, il funzionario istruttore redige il relativo verbale. La Provincia propone all’OPR la liquidazione dell’anticipo secondo le procedure e le regole stabilite nel “Manuale”. 17. DOMANDA DI PAGAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL) La richiesta del SAL è prevista solo per i contributi concessi in conto capitale. Il beneficiario può presentare alla Provincia una sola “domanda di pagamento” per lavori parzialmente eseguiti. Per ottenere il SAL la spesa già sostenuta deve essere compresa tra un minimo del 30% e un massimo del 90% dell’importo dell’investimento globale ammesso. Il SAL non è concesso a chi ha beneficiato dell’anticipo. Per richiedere l’erogazione dello stato di avanzamento lavori, il beneficiario deve allegare alla domanda: • fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice; • tracciabilità dei pagamenti effettuati (vedi “Manuale”) • stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori; • computo metrico. L’importo relativo allo stato di avanzamento è determinato in percentuale sulla base delle opere realizzate. Al termine della verifica della documentazione presentata il funzionario istruttore redige il relativo verbale. Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati. La Provincia propone ad OPR la liquidazione del SAL secondo le procedure e le regole stabilite nel “Manuale”. 18. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO Per richiedere il saldo del contributo, il beneficiario deve presentare una apposita “domanda di pagamento” alla Provincia, allegando la documentazione indicata al capitolo 9.3 del “Manuale”, entro la data di scadenza del termine di esecuzione dei lavori, comprensivo di eventuali proroghe. In caso contrario la Provincia chiede al beneficiario di presentare la richiesta entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Alla domanda di pagamento del saldo deve essere allegata la seguente documentazione: • dichiarazione del beneficiario che, in presenza di altre fonti di finanziamento, indicate in modo esplicito, l’aiuto totale percepito non supera i massimali di aiuto ammessi; • copia delle rinunce ad altri contributi pubblici; • documentazione attestante la spesa sostenuta, ossia fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice, stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori, computo metrico analitico consuntivo per la parte quantitativa, ecc., al netto di eventuali sconti; • tracciabilità dei pagamenti effettuati come previsto dal “Manuale”; • dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale n. 1/2007, sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nella relazione o autorizzato con varianti in corso d’opera o comunque in base a quanto indicato nel presente paragrafo 18; • relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori; • documentazione tecnica necessaria nel caso di impianti: descrizione redatta da un tecnico abilitato con dichiarazione che gli investimenti risultano conformi alle normative vigenti in materia urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, igiene e tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, che sussistono le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti di cui alla normativa vigente. 18.1 Controlli amministrativi e tecnici per l’accertamento dei lavori Al termine della verifica della documentazione presentata, la Provincia effettua una visita “in situ”, ossia un sopralluogo per verificare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano aziendale, la corretta e completa esecuzione dei lavori e l’avvenuto acquisto delle dotazioni, verificando in particolare se gli stessi sono stati realizzati/acquistati in Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 169 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 conformità al progetto approvato, a quanto previsto nella relazione e nel progetto o a quanto autorizzato con varianti in corso d’opera o comunque in base a quanto indicato nel precedente paragrafo 18. Il funzionario istruttore redige il relativo verbale secondo quanto le procedure previste dal “Manuale”. Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione. La Provincia, comunica al beneficiario, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, la concessione del pagamento, l’entità del contributo concesso, gli obblighi a suo carico con relativa durata temporale, le altre eventuali prescrizioni. La Provincia propone all’OPR la liquidazione del saldo secondo le procedure e le regole stabilite nel “Manuale”. L’OPR autorizza il saldo a seguito dei controlli effettuati secondo le modalità stabilite dal “Manuale”. 18.2 Domanda di pagamento del saldo nel caso di contributo in conto interessi Nel caso in cui il beneficiario, al momento della presentazione della domanda di pagamento finale, abbia già stipulato un mutuo necessario alla realizzazione dell’opera, tale contratto di mutuo, con il relativo piano di ammortamento ed eventuali fideiussioni, deve essere allegato alla domanda di pagamento con la quale si richiede anche l’esecuzione dell’accertamento finale. Per quanto non riportato al presente capitolo si rimanda al “Manuale”. 19. CONTROLLO IN LOCO Il controllo in loco viene effettuato su un campione almeno pari al 5% della spesa ammessa a contributo, estratto da OPR sulla base dell’analisi del rischio definita nel “Manuale”. Il controllo in loco viene eseguito dalle Province prima dell’erogazione del saldo del contributo. Per le aziende estratte, il controllo in loco include le verifiche previste dai controlli amministrativi e tecnici di cui ai precedenti paragrafi 18.1 e 18.2 e prevede la verifica della totalità degli impegni assunti e delle dichiarazioni rese e le verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto, in conformità con quanto previsto dal capitolo 16 del “Manuale”. Al termine del controllo in loco è prevista la compilazione del relativo verbale da parte del funzionario della Provincia. Il funzionario che realizza il controllo amministrativo, sia documentale che in situ, non può coincidere con quello che realizza il controllo in loco, come stabilito dal capitolo 19 del “Manuale”. 20. RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO RICHIESTO NELLE DOMANDE DI PAGAMENTO11 Dopo l’eventuale erogazione dell’anticipo o, in alternativa, del SAL, la liquidazione finale del contributo avviene tramite la presentazione della domanda di pagamento del saldo. Nelle domande di pagamento si rendiconta la spesa sostenuta, a fronte della quale si chiede l’erogazione del contributo. Le Province controllando le domande di pagamento determinano: il contributo richiesto (CR): cioè il contributo richiesto nella domanda di pagamento, sulla base della spesa rendicontata; nel caso in cui la spesa rendicontata sia superiore al massimale di spesa finanziabile previsto dal precedente paragrafo 6.1, il contributo richiesto viene comunque calcolato sul massimale di spesa finanziabile; il contributo ammissibile (CA): cioè il contributo erogabile al richiedente sulla base della spesa riconosciuta come ammissibile a seguito delle verifiche effettuate dalla Provincia (spesa ammissibile). Se l’esame delle domande di pagamento rileva che il contributo richiesto supera il contributo ammissibile di oltre il 3 %, al contributo ammissibile si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi (δ C). La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile, espressa in percentuale, è così calcolata: δ C = 100(CR – CA)/CA Se δ C risulta superiore al 3%, il contributo erogabile (CE) è così calcolato: CE =CA – (CR-CA) Esempio: nella domanda di pagamento il beneficiario richiede un contributo di € 10.000. Il funzionario sulla base dei controlli amministrativi o in loco accerta un contributo ammissibile di € 9.000. La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile risulta superiore al 3%: δ C = 100 (€ 10.000 - € 9.000)/€ 9.000 = 11% Pertanto il contributo erogabile è pari a: CE = € 9.000 – (€ 10.000 - € 9.000)= € 8.000 Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell’inclusione nella rendicontazione di spese non ammissibili, che hanno causato la richiesta di un contributo (CR) superiore a quello ammissibile (CA). L’eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco ed ex post. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 170 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 21. FIDEIUSSIONI La polizza fideiussoria è richiesta nei seguenti casi: • erogazione dell’anticipo; • erogazione di saldo ai beneficiari che non hanno ancora ottenuto tutta la documentazione richiesta per la liquidazione; • erogazione di saldo ai beneficiari che non abbiano ancora raggiunto alcuni requisiti; • erogazione del saldo in assenza dell’aggiornamento del PUA o PUAS, in seguito a mutate condizioni di allevamento, aumento dei capi, ecc.; • erogazione del saldo in caso di giovani agricoltori che devono ancora soddisfare i requisiti indicati al paragrafo 3, lettera B. In questi casi o in casistiche non espressamente previste e valutate volta per volta dall’OPR, la polizza fideiussoria è svincolata dall’OPR, o dalla Provincia nel caso di Aiuti di Stato. Al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario deve essere inviata una comunicazione di svincolo della polizza, previo nulla osta da parte della Provincia responsabile dell’istruttoria. L’importo della fideiussione è pari all’anticipazione o al contributo concesso, in caso di erogazione del saldo, maggiorati del 10%, comprensivo delle spese di escussione a carico dell’OPR, o della Provincia nel caso di Aiuti di Stato, e degli interessi legali eventualmente dovuti. La durata della garanzia della polizza fideiussoria è pari al periodo di realizzazione dell’intervento più 18 mesi di rinnovo automatico ed eventuali ulteriori proroghe semestrali su espressa richiesta dell’OPR12 indicato al capitolo 9.3.6 del “Manuale”. Per lo schema di polizza fideiussoria vedere l’allegato 3 del “Manuale”. Il costo di accensione della fideiussione è ammissibile a finanziamento nell’ambito delle spese generali che comunque non devono superare il 10% della spesa ammessa a finanziamento. 22. COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (ANTICIPO, SAL O SALDO) Nel caso di erogazione del contributo in conto interessi non sono previsti pagamenti di anticipi e/o stati di avanzamento lavori. In seguito agli esiti dei controlli amministrativi e tecnici previsti dai paragrafi 16, 17, 18.1 e 19, la Provincia, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, comunica al beneficiario l’importo del contributo da erogare oppure i motivi per i quali il contributo non può essere concesso. Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento della comunicazione, può presentare alla Provincia memorie scritte al fine del riesame della comunicazione e della ridefinizione del relativo importo, ai sensi della legge 241/90. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, la comunicazione assume carattere definitivo, fatte salve le possibilità di ricorso previste dalla legge. 23. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE La Provincia, dopo aver definito l’importo erogabile a ciascun beneficiario, predispone in ELEPAG gli elenchi di liquidazione che devono pervenire all’OPR entro le date indicate in tabella. Periodo Termine per la definizione dell’importo erogabile e invio degli elenchi liquidazione all’OPR II III IV V 03.10.2011 30.04.2012 31.10.2012 07.05.2013 Le Province comunicano alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura gli estremi degli elenchi di liquidazione inviati all’OPR (numero, data, importo e natura dei pagamenti). 24. CONTROLLI EX POST Si definisce periodo “ex post” quello compreso tra l’erogazione dell’ultimo pagamento e la conclusione del periodo dell’impegno relativo ad ogni tipologia di intervento finanziato. Nel periodo “ex post” la Provincia effettua i controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte del beneficiario, con i seguenti obiettivi: a) verificare che le operazioni d'investimento non subiscano, nei cinque anni successivi alla data di comunicazione di concessione del contributo, modifiche sostanziali che: • ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico; • siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione dell’impresa o della società agricola beneficiaria; b) verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario, quindi che i costi dichiarati non siano stati oggetto di sconti, ribassi, restituzioni, tranne in casi di contributi in natura o di importi forfetari. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili; Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 171 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 c) garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili; d) verificare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano aziendale non verificabili durante la visita “in situ” per collaudo. I controlli ex post coprono ogni anno almeno l’1% della spesa ammissibile per le domande di contributo per le quali è stato pagato il saldo. Essi sono effettuati entro il termine dell’anno di estrazione del campione. I controlli ex post si basano su un’analisi dei rischi e dell’impatto finanziario delle varie operazioni, gruppi di operazioni o misure. A tal fine, ogni anno viene controllato un campione, scelto sulla base dell’analisi del rischio e di un fattore di rappresentatività (cfr. “Manuale”), che corrisponda almeno all’1% dei beneficiari. I controllori che eseguono controlli ex post non possono aver preso parte a controlli precedenti al pagamento relativi alla stessa operazione di investimento. 25. PRONUNCIA DI DECADENZA DAL CONTRIBUTO La domanda ammessa a finanziamento decade a seguito di: 1. irregolarità (difformità e/o inadempienze) accertate da: • Province, o altri soggetti convenzionati con OPR, come ad esempio il Corpo Forestale dello Stato (CFS), nell’ambito dell’attività di controllo: amministrativo, in loco o ex post; • OPR o Sedi Territoriali Regionali (SteR) nell’ambito del controllo a campione sull’operato dalle Province (controllo di secondo livello); • Guardia di Finanza e altri organi di polizia giudiziaria nell’ambito delle proprie attività ispettive; 2. rinuncia da parte del beneficiario. Nel caso di accertamento di irregolarità, la procedura di decadenza totale o parziale dal contributo, prevede l’invio all’interessato del provvedimento di decadenza, cui si allega copia del verbale di controllo, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il provvedimento descrive le irregolarità riscontrate, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di decadenza e contiene l’invito a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento. Nel caso in cui non siano presentate controdeduzioni il provvedimento assume carattere definitivo. Nel caso in cui siano presentate controdeduzioni, il riesame dei presupposti della decadenza è da compiersi entro i 30 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni mediante accertamento (ad esempio: verifica documentale, sopralluoghi e/o ispezioni regolarmente verbalizzati ed effettuati in contraddittorio con l’interessato). Quando il riesame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell’iter amministrativo, ad esempio Provincia e CFS, e si renda necessaria l’attività di Commissioni collegiali, tale verifica deve essere compiuta entro i 60 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni. Entro e non oltre i 15 giorni successivi al termine previsto per il riesame, deve essere inviato all’interessato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento: • il provvedimento definitivo di decadenza parziale o totale dal contributo nel caso in cui il riesame confermi almeno parzialmente il permanere dei presupposti della decadenza, oppure • la comunicazione di accoglimento delle controdeduzioni e la revoca del provvedimento di decadenza. Nel caso di rinuncia da parte del beneficiario, la procedura di decadenza totale o parziale dal contributo, prevede: • che nessuna comunicazione debba essere fatta all’interessato, se la rinuncia precede l’erogazione del pagamento. La rinuncia da parte del beneficiario viene acquisita nel fascicolo di domanda; • che debba essere inviato all’interessato il provvedimento di decadenza totale, se la rinuncia è presentata dopo il pagamento. In questo caso non è necessario inviare la comunicazione con raccomandata AR e il provvedimento assume carattere definitivo, non essendo prevista la possibilità di presentare controdeduzioni. Il provvedimento di decadenza generato, dal sistema, contiene i seguenti elementi: a. motivazioni del provvedimento; b. quantificazione delle eventuali somme indebitamente percepite; c. quantificazione degli eventuali interessi giornalieri dovuti. Il calcolo degli interessi sarà effettuato per ogni giorno a partire dalla data di ricevimento del provvedimento e fino alla data di recupero delle somme; d. modalità di recupero delle somme, secondo quanto indicato al capitolo 11 del “Manuale” OPR; e. procedure per la presentazione del ricorso. La pronuncia della decadenza dal contributo, è competenza delle Province. 26. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI 26.1 Recesso dagli impegni (Rinuncia) Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 172 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 La rinuncia non è ammessa qualora l’autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco. La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui l’autorità competente abbia già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco. Il recesso comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, ad esclusione di cause di forza maggiore indicate al punto 12.2 del “Manuale” OPR. La rinuncia deve essere presentata a SIARL tramite apposita domanda ai sensi del punto 12.1 del “Manuale” OPR. Una copia cartacea della rinuncia deve essere inoltrata alla Provincia. Indipendentemente dalla percentuale calcolata, la rinuncia diventa totale sulla singola misura, quando l’impegno, ancora in essere dopo la richiesta di rinuncia, è inferiore al valore finanziario minimo d’intervento, stabilito al precedente paragrafo 6. 26.2 Trasferimento degli impegni assunti o cambio del beneficiario Il cambio del beneficiario conseguente al trasferimento degli impegni assunti o delle attività avviate con la presente Misura può avvenire solo prima dell’erogazione del saldo, deve essere effettuato attraverso il modello unico di domanda informatizzato e implica l’apertura di un nuovo procedimento. In tal caso il beneficiario che subentra deve possedere i requisiti, soggettivi ed oggettivi, posseduti dal beneficiario originario. In caso contrario, la possibilità di effettuare il cambio di beneficiario deve essere valutata dalla Provincia, che può non concedere il subentro, concederlo con revisione del punteggio di priorità acquisito e del contributo spettante oppure concederlo senza alcuna variazione. Nel periodo compreso tra la data della liquidazione finale del contributo fino al termine del periodo di durata degli impegni assunti dal beneficiario non è possibile variare l’assetto proprietario o la rilocalizzazione dell’attività produttiva. Il beneficiario è tenuto a notificare alla Provincia le variazioni intervenute entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione. 27. IMPEGNI Gli impegni assunti dal beneficiario sono distinti in essenziali ed accessori e comportano, rispettivamente, la decadenza totale o parziale dai benefici concessi. La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore, purché le stesse vengano comunicate nei 10 giorni lavorativi successivi al loro verificarsi o dal momento in cui il beneficiario è in grado di comunicarle, come stabilito dal capitolo 12.2 del “Manuale”. 27.1 Impegni essenziali Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite. Gli impegni essenziali sono: 1. consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e/o dei sopralluoghi o “visite in loco”, con riferimento a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.1 del “Manuale”; 2. inviare o far pervenire la copia cartacea della domanda informatizzata entro e non oltre il 20° giorno continuativo successivo dall’invio (tramite SIARL) della domanda informatizzata, con riferimento a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.1 del “Manuale”; 3. inviare o far pervenire la documentazione mancante al momento della presentazione della domanda di contributo o della correzione degli errori sanabili successivamente al termine fissato dalla richiesta, ossia 20 giorni, come previsto ai capitoli 15.5.1 e 15.5.2 del “Manuale”; 4. inviare o far pervenire la documentazione integrativa richiesta dalla Provincia entro e non oltre il termine fissato dalla stessa, come stabilito dalla Parte II, Capitolo 15.5.3 del “Manuale”. La decadenza totale è applicata al singolo lotto cui è connessa la documentazione integrativa richiesta; 5. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle quote latte; 6. realizzare il programma d’investimento nei tempi previsti e concessi con eventuali proroghe, nel rispetto delle finalità, della natura e condizioni di esecuzione del progetto approvato ed in conformità agli obblighi previsti dalla normativa vigente, fatti salvi i previsti casi di forza maggiore; 7. mantenere la destinazione d’uso per la quale è stato approvato il finanziamento degli investimenti per 5 anni. La decorrenza dell’obbligo di mantenimento della destinazione d’uso degli investimenti ha inizio dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo; 8. impiegare i contributi concessi nel rispetto ed in coerenza con quanto previsto dal programma di investimenti approvato o delle varianti concesse; 9. comunicare alla Provincia, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della relativa liquidazione a saldo, entro il termine di 90 giorni dal perfezionamento dell’atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore indicate al capitolo 12.2 del “Manuale”; 10. raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento. In questo caso la decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull’ammissione a finanziamento della domanda; Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 173 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 11. raggiungere gli obiettivi indicati nel Piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola, entro i cinque anni successivi alla data di adozione della decisione individuale di concedere il premio, ossia dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del provvedimento di ammissione a finanziamento della domanda di premio, fatta salva l’eventuale riconoscimento di cause di forza maggiore indicate al capitolo 12.2 del “Manuale”; 12. non cedere o rilocalizzare l’attività produttiva collegata agli investimenti realizzati nei 5 anni successivi alla data di comunicazione di erogazione del saldo; 13. realizzare un investimento, superiore al valore minimo di spesa ammissibile indicato al paragrafo 6, che risponda a requisiti di funzionalità e completezza 14. concludere i lavori e/o acquistare le dotazioni entro il termine previsto, comprensivo di eventuali proroghe; 15. provvedere all’adeguamento, dalla data di presentazione della domanda, alle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori di cui al paragrafo 3, lettera B, di aspetti di particolare rilevanza (impianto elettrico aziendale, protezione di alberi cardanici e prese di forza, scale fisse e portatili, protezione vasconi, fornitura dei DPI, servizi igienici e spogliatoi). Il mancato adeguamento è documentato da esito negativo a seguito dei controlli effettuati dalle ASL nell’ambito dell’attività ispettiva presso le aziende agricole ed è segnalato alle Province; 16. presentare la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del saldo del contributo, comprensiva di tutta la documentazione indicata al paragrafo 18, entro 20 giorni dalla data di ricezione del sollecito della Provincia, come stabilito al paragrafo 18; 17. non percepire per il medesimo investimento ulteriori finanziamenti pubblici di origine nazionale o comunitaria non dichiarati e ritenuti ammissibili, tra i quali le tariffe incentivanti previste dal Decreto 19 febbraio 2007 del Ministero dello Sviluppo economico che determinano il contributo ridotto in misura del 20% oppure i certificati verdi o la tariffa fissa omnicomprensiva previsti dal Decreto 18 dicembre 2008 del Ministero dello Sviluppo economico che determinano il contributo ridotto in misura del 40%. 27.2 Impegni accessori Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite. Di seguito sono elencati gli impegni accessori: 1. fare pervenire la copia cartacea della domanda di contributo entro il 10° giorno di calendario dall’invio della domanda informatizzata, e comunque con un ritardo compreso tra l’11° ed il 20° giorno successivo a quella informatizzata, con riferimento alla presentazione della domanda e a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.2 del “Manuale”. Un ritardo superiore al 20° giorno comporta il mancato rispetto dell’impegno essenziale di cui al precedente paragrafo 27.1, punto 2; 2. informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso azioni specifiche correlate alla natura e all'entità dell'intervento finanziato. Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 1 del documento “Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali” approvate con D.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013; 3. raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento. In questo caso la decadenza parziale dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi non incide sull’ammissione a finanziamento della domanda; 4. provvedere all’adeguamento, dalla data di presentazione della domanda, alle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori di cui al paragrafo 3, lettera B, per aspetti diversi da quelli elencati al paragrafo 27.1 punto 15. Il mancato adeguamento è documentato da esito negativo a seguito dei controlli effettuati dalle ASL nell’ambito dell’attività ispettiva presso le aziende agricole ed è segnalato alle Province. 28. RICORSI Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall’OPR, dagli OD e dalla D.G.A è data facoltà all’interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate: 28.1 Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda l’interessato può proporre azione entro 60 giorni avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR) nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza. 28.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell’effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire azione proposta avanti il Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 174 - 4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010 29. SANZIONI L’applicazione di sanzioni amministrative avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nel “Manuale” Parte IV. 30. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Al fine di esplicitare l’obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg CE n. 1995/2006 del Consiglio) l’Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l’elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI). Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del documento “Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali” approvate con D.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni, disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013. 31. RIEPILOGO TEMPISTICA Nella seguente tabella è riportato il crono–programma per il periodo di applicazione della Misura compreso tra il giorno 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010. Periodo II III IV V Data inizio periodo di presentazione delle domande alla Provincia 01.01.2009 01.06.2009 01.01.2010 01.07.2010 Data fine periodo di presentazione delle domande alla Provincia 31.05.2009 31.12.2009 30.06.2010 31.12.2010 Termine per invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date 30.09.2009 devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami 30.04.2010 29.10.2010 02.05.2011 Data di pubblicazione dell’atto con cui la Regione ripartisce i fondi 03.11.2009 alle Province; l’atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti 01.06.2010 30.11.2010 07.06.2011 Termine per la realizzazione degli interventi 03.02.2011 01.09.2011 29.02.2012 07.09.2012 Termine per la definizione dell’importo erogabile e invio degli 03.10.2011 elenchi liquidazione all’OPR 30.04.2012 31.10.2012 07.05.2013 1 Ai sensi del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 20732 del 16 febbraio 2005, pubblicata sul BURL n. 9 serie ordinaria 28 febbraio 2005. 2 Ai sensi dell’articolo 2 del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e dell’articolo 3 dell’allegato 1 della deliberazione di Giunta Regionale n. 20732 del 16 febbraio 2005, pubblicata sul BURL n. 9 serie ordinaria 28 febbraio 2005. 3 Ai sensi del d.m. del Ministero delle Attività produttive del 23 giugno 2004 e successive modifiche e integrazioni. 4 L’affidabilità del richiedente è legata alla sua condotta durante altre operazioni, finanziate dal PSR 2000-2006 o dal PSR 2007-2013. I casi in cui il richiedente risulta inaffidabile sono specificati nel manuale OPR. 5 Si definiscono giovani imprenditori agricoli coloro i quali al momento della domanda di contributo: − hanno età compresa tra 18 e 40 anni e sono titolari d’impresa agricola. Nel caso di società agricola o di società cooperativa, tutti i soci devono avere età compresa tra 18 e 40 anni; − si sono insediati, per la prima volta, in agricoltura da meno di 5 anni come titolari o contitolari. Nel caso di società, almeno il 50% dei soci si è insediata in agricoltura per la prima volta da meno di 5 anni. 6 Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4 del Regolamento (CE) 1974/2006. 7 Nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) sono stati costituiti l’anagrafe delle imprese agricole ed il fascicolo aziendale, che contengono le informazioni certificate di carattere generale relative alle imprese. A partire da tale sistema è stato sviluppato il modello di domanda informatizzato, direttamente collegato all’anagrafe delle imprese agricole e al fascicolo aziendale, attraverso il quale è possibile compilare e presentare alle Province le domande di finanziamento relative alla Misura 121. La costituzione o l’aggiornamento del fascicolo aziendale consente la compilazione automatica della parte generale del modello di domanda, alla quale è collegata una scheda di Misura che riporta dati e informazioni specifiche della Misura. 8 La copia cartacea, sottoscritta dal richiedente, è indispensabile per la costituzione del dossier previsto dal “Manuale”. 9 Ai sensi dell’articolo 4, del Regolamento (CE) 1975/2006. 10 La maggiorazione è a copertura delle spese di escussione a carico del soggetto intestatario e degli interessi legali eventualmente dovuti. 11 Ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento (CE) 1975/2006. 12 Lo schema di polizza fideiussoria è recuperabile dagli allegati del manuale OPR, scaricabile dal sito internet della Direzione Generale Agricoltura, www.agricoltura.regione.lombardia.it area “opportunità e regole”, sezione “Organismo Pagatore Regionale”. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 175 – 4º Suppl. Straordinario al n. 18 - 7 maggio 2010 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y – 176 – 4º Suppl. Straordinario al n. 18 - 7 maggio 2010