REPUBBLICA ITALIANA
BOLLETTINO UFFICIALE
MILANO - VENERDÌ, 7 MAGGIO 2010
4º SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
Sommario
Anno XL - N. 100 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese
D) ATTI DIRIGENZIALI
GIUNTA REGIONALE
D.G. Agricoltura
Decreto dirigente unità organizzativa 28 aprile 2010 - n. 4540
[4.3.1]
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Approvazione bando misura 114 «Ricorso a
servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali» e modifica parziale ed
integrazione bandi misura 132 «Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare», misura 214 «Misure agroambientali», misura 221 «Imboschimento di terreni agricoli» e misura 311 B «Diversificiazione verso attività non agricole – Energia» . .
18
4.3.1 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura / Credito Agrario
2
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
D) ATTI DIRIGENZIALI
Y
–2–
GIUNTA REGIONALE
D.G. Agricoltura
[BUR2008031]
[4.3.1]
D.d.u.o. 28 aprile 2010 - n. 4540
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Approvazione
bando misura 114 «Ricorso a servizi di consulenza da parte
degli imprenditori agricoli e forestali» e modifica parziale ed
integrazione bandi misura 132 «Sostegno agli agricoltori che
partecipano ai sistemi di qualità alimentare», misura 214
«Misure agroambientali», misura 221 «Imboschimento di
terreni agricoli» e misura 311 B «Diversificiazione verso attività non agricole – Energia»
IL DIRIGENTE DELLA U.O. PROGRAMMAZIONE
INTERVENTI PER LE FILIERE AGROINDUSTRIALI
E LO SVILUPPO RURALE
Visti:
• il Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del
fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR);
• il Regolamento CE n. 74/2009 del Consiglio, del 19 gennaio
2009, che modifica il Regolamento CE n. 1698/2005;
• il Regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione, del 15
dicembre 2006, che stabilisce le disposizioni di applicazione del
Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo per lo sviluppo rurale
(FEASR);
• il Regolamento CE n. 363/2009 del Consiglio, del 4 maggio
2009, che modifica il Regolamento CE n. 1974/2006;
• il Regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione, del 7
dicembre 2006, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda
l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità
per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
• la Decisione della Commissione C(2007) 4663 del 16 ottobre
2007, che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2007-2013;
• la Decisione della Commissione C(2009) 10347 del 17 dicembre 2009, che approva la revisione del Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la Decisione della Commissione
C(2007) 4663 del 16 ottobre 2007;
Viste:
• la d.g.r. n. 9746 del 30 giugno 2009 di modifica ed integrazione delle Disposizioni Attuative Quadro delle misure 111, 114,
125 A, 132, 133, 226, 313, 321, 331;
• la d.g.r. n. 11161 del 3 febbraio 2010 di modifica ed integrazione delle Disposizioni Attuative Quadro delle misure 111, 121,
123, 214, 221, 223, 311, 312, 313, 321 e 331;
Visti:
• il decreto n. 1472 del 19 febbraio 2008, con il quale è stato
approvato il bando relativo alla misura 221 «Imboschimento di
terreni agricoli»;
• il decreto n. 1387 del 18 febbraio 2010, con il quale è stato
approvato il bando relativo alla misura 132 «Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare»;
• il decreto n. 2020 del 4 marzo 2010, con il quale è stato approvato il bando relativo alla misura 214 «Misure agroambientali»;
• il decreto n. 7840 del 16 luglio 2008, con il quale è stato
approvato il bando relativo alla misura 311 B «Diversificazione
verso attività non agricole – Energia»;
Considerato che:
• i referenti delle misure 132 «Sostegno agli agricoltori che
partecipano ai sistemi di qualità alimentare», 214 «Misure agroambientali», 221 «Imboschimento di terreni agricoli» e 311 B
«Diversificazione verso attività non agricole – Energia» hanno
rappresentato la necessità di modificare parzialmente ed integrare i bandi approvati, per recepire alcune modifiche apportate al
Programma e ampliare l’elenco dei prodotti e dei beneficiari ammissibili a finanziamento;
• relativamente alla misura 114 «Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali», con il bando
4º Suppl. Straordinario al n. 18 - 7 maggio 2010
approvato nel 2009 non sono state impiegate tutte le risorse finanziarie disponibili e pertanto occorre aprire un nuovo bando;
Ritenuto pertanto:
1. di procedere a modificare parzialmente ed integrare i bandi
delle misure 132 «Sostegno agli agricoltori che partecipano ai
sistemi di qualità alimentare», 214 «Misure agroambientali», 221
«Imboschimento di terreni agricoli» e 311 B «Diversificazione
verso attività non agricole – Energia», come meglio dettagliato
nella scheda di modifica, allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l’apertura di un nuovo bando relativo alla misura 114 «Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali», che dispone delle risorse finanziarie
necessarie, come da allegato 2, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Ravvisata la necessità di approvare il testo coordinato dei bandi relativi alle misure 132 «Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare», 214 «Misure agroambientali», 221 «Imboschimento di terreni agricoli» e 311 B «Diversificazione verso attività non agricole – Energia», come da allegati
3, 4, 5 e 6, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto l’articolo 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i
provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura;
DECRETA
1. di modificare parzialmente ed integrare i bandi relativi alle
misure 132 «Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi
di qualità alimentare», 214 «Misure agroambientali», 221 «Imboschimento di terreni agricoli» e 311 B «Diversificazione verso
attività non agricole – Energia», come da scheda di modifica,
allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il bando della misura 114 «Ricorso a servizi di
consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali», come
da allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di approvare il testo integrato dei bandi relativi alle misure
132 «Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare», 214 «Misure agroambientali», 221 «Imboschimento di terreni agricoli» e 311 B «Diversificazione verso attività
non agricole – Energia», come da allegati 3, 4, 5 e 6, parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Agricoltura.
Il dirigente: Giorgio Bleynat
——— • ———
ALLEGATO 1
TESTO PRECEDENTE
TESTO MODIFICATO
MISURA 132
2. SISTEMI DI PRODUZIONE DI QUALITÀ CHE BENEFICIANO DELL’AIUTO
…
B) Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei
prodotti agricoli e alimentari.(Reg. (CE) del Consiglio n. 510/06)
…
Le attuali produzioni lombarde comprese nei suddetti comparti sono le seguenti:
DOP Bitto
DOP Valtellina Casera
DOP Formai de Mut dell’Alta Val Brembana
DOP Grana Padano
DOP Parmigiano Reggiano
DOP Provolone Valpadana
DOP Taleggio
DOP Quartirolo Lombardo
DOP Gorgonzola
IGP Pera mantovana
IGP Mela di Valtellina
DOP Olio extravergine d’oliva Garda
DOP Olio extravergine d’oliva Garda
DOP Olio extravergine d’oliva Laghi Lombardi
DOP Olio extravergine d’oliva Laghi Lombardi
C) Organizzazione comune vitivinicolo dei mercati agricoli. Reg. (CE) n. C) Organizzazione comune vitivinicolo dei mercati agricoli. Reg. (CE) n.
1234/2007
1234/2007
Le produzioni ammesse a beneficiare del sostegno, sono quelle iscritte nel
Le produzioni ammesse a beneficiare del sostegno, sono quelle iscritte nel
relativo registro comunitario, in particolare le seguenti produzioni lombarde:
relativo registro comunitario, in particolare le seguenti produzioni lombarde:
DOC Rosso di Valtellina
DOC Rosso di Valtellina
DOC Oltrepo Pavese
DOC Oltrepo Pavese
DOC Valcalepio
DOC Valcalepio
DOCG Oltrepo Pavese metodo classico
DOCG Oltrepo Pavese metodo classico
DOCG Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina
DOCG Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina
DOCG Valtellina superiore
DOCG Valtellina superiore
DOCG Franciacorta
DOCG Franciacorta
DOCG Scanzo o Moscato di Scanzo
DOCG Scanzo o Moscato di Scanzo
DOC Botticino
DOC Botticino
DOC Capriano del Colle
DOC Capriano del Colle
DOC Cellatica
DOC Cellatica
DOC Curtefranca
DOC Curtefranca
DOC Garda
DOC Garda
DOC Garda Colli Mantovani
DOC Garda Colli Mantovani
DOC Lambrusco Mantovano
DOC Lambrusco Mantovano
DOC Lugana
DOC Lugana
DOC Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano
DOC Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano
2. SISTEMI DI PRODUZIONE DI QUALITÀ CHE BENEFICIANO DELL’AIUTO
…
B) Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei
prodotti agricoli e alimentari.(Reg. (CE) del Consiglio n. 510/06)
…
Le attuali produzioni lombarde comprese nei suddetti comparti sono le seguenti:
DOP Bitto
DOP Valtellina Casera
DOP Formai de Mut dell’Alta Val Brembana
DOP Grana Padano
DOP Parmigiano Reggiano
DOP Provolone Valpadana
DOP Taleggio
DOP Quartirolo Lombardo
DOP Gorgonzola
IGP Pera mantovana
TESTO PRECEDENTE
-
DOC San Colombano al Lambro
DOC San Martino della Battaglia
IGT Alto Mincio
IGT Benaco Bresciano
IGT Bergamasca
IGT Collina del Milanese
IGT Montenetto di Brescia
IGT Provincia di Mantova
IGT Provincia di Pavia
IGT Quistello
IGT Ronchi di Brescia
IGT Ronchi Varesini
IGT Sabbioneta
IGT Sebino
IGT Terrazze Retiche di Sondrio
IGT Terre Lariane
IGT Valle Camonica
9. IMPEGNI
Il sostegno è concesso a condizione che:
le imprese beneficiarie che partecipano al Sistema di cui al paragrafo 2 lettera A
si impegnino a partecipare allo stesso Sistema per almeno 5 anni dalla data di
presentazione della prima domanda;
le imprese beneficiarie che partecipano ai Sistemi di cui al paragrafo 2 lettere B
e C si impegnino ad assoggettare almeno il 70% della produzione aziendale
utilizzabile, al disciplinare del Sistema di qualità al quale partecipano nel corso
dei 5 anni successivi alla data di presentazione della prima domanda.
28.TRATTAMENTO DATI PERSONALI
…
Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 delle Disposizioni in materia di
pubblicità e trattamento dei dati personali” approvate con D.d.u.o. n. 2727 del 18
marzo 2008, pubblicate sul BURL n. 12 del 21 marzo 2008 e disponibili sul sito della
Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione
dedicata al PSR 2007-2013.
TESTO MODIFICATO
DOC San Colombano al Lambro
DOC San Martino della Battaglia
DOC Terre di Franciacorta
IGT Alto Mincio
IGT Benaco Bresciano
IGT Bergamasca
IGT Collina del Milanese
IGT Montenetto di Brescia
IGT Provincia di Mantova
IGT Provincia di Pavia
IGT Quistello
IGT Ronchi di Brescia
IGT Ronchi Varesini
IGT Sabbioneta
IGT Sebino
IGT Terrazze Retiche di Sondrio
IGT Terre Lariane
IGT Valle Camonica
9. IMPEGNI
Il sostegno è concesso a condizione che:
le imprese beneficiarie che partecipano al Sistema di cui al paragrafo 2 lettera A
si impegnino a partecipare allo stesso Sistema per almeno 5 anni dalla data di
presentazione della prima domanda;
le imprese beneficiarie che partecipano ai Sistemi di cui al paragrafo 2 lettere B
e C si impegnino ad assoggettare almeno il 70% della produzione aziendale
utilizzabile, al disciplinare del Sistema di qualità al quale partecipano nel corso
dei 5 anni successivi alla data di presentazione della prima domanda.
Detto obbligo deve essere raggiunto entro il 5° anno di adesione alla misura.
28.TRATTAMENTO DATI PERSONALI
…
Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 delle Disposizioni in materia di
pubblicità e trattamento dei dati personali” approvate con D.d.u.o. n. 2727 del 18
marzo 2008e successive modifiche e integrazioni pubblicate sul BURL n. 46 – 4° ss del 20 novembre 2009 del 21 marzo 2008 e disponibili sul sito della Direzione
Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al
PSR 2007-2013.
TESTO PRECEDENTE
TESTO MODIFICATO
MISURA 214
2.
a.
b.
c.
d.
-
CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA
2.
imprese individuali:
titolari di partita IVA;
iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione
speciale “Imprenditori agricoli” o sezione “coltivatori diretti”).
società agricole”:
titolari di partita IVA;
iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione
speciale “imprese agricole”).
società cooperative:
titolari di partita IVA;
iscritte all’albo delle società cooperative di lavoro agricolo e/o di
conferimento di prodotti agricoli e di allevamento.
Altri soggetti
per le sole azioni F ed H soggetti non imprenditori agricoli.
9.
CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI
I criteri di selezione dei beneficiari e di priorità per l’ammissione a finanziamento
tengono conto dell’ambito territoriale in cui sono localizzati i terreni interessati dagli
impegni (o l’azienda nel caso dell’azione H), della natura dei richiedenti (beneficiari) e
della coerenza con gli obiettivi della programmazione provinciale.
Alle domande ammissibili a finanziamento può essere attribuito un punteggio fino a
90 punti.
Le domande istruite positivamente saranno ordinate tenendo conto, nell’ordine:
1. punteggio raggiunto;
2. a parità di punteggio: minore età del beneficiario;
3. a parità di punteggio: sesso femminile del beneficiario.
9.2
PRIORITÀ IN BASE ALLA NATURA DEL RICHIEDENTE (PUNTEGGIO
MASSIMO 20)
Il punteggio per categoria di richiedente si somma solo in caso di parità di punteggio
del criterio ambito territoriale.
Categoria di richiedente (una sola opzione)
-
Imprenditore agricolo professionale con meno di 40 anni
Imprenditore agricolo professionale
Imprenditore agricolo
Società agricola
Altri beneficiari
Punteggio
massimo 20
16
14
12
10
8
CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA
imprese individuali:
titolari di partita IVA;
iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione
speciale “Imprenditori agricoli” o sezione “coltivatori diretti”).
b. società agricole:
titolari di partita IVA;
iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione
speciale “imprese agricole”).
c. società cooperative:
titolari di partita IVA;
iscritte all’albo delle società cooperative di lavoro agricolo e/o di
conferimento di prodotti agricoli e di allevamento.
d. Enti pubblici:
che svolgono attività agricola anche in via secondaria
e. Altri soggetti
per le sole azioni F ed H soggetti non imprenditori agricoli.
9.
CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI
I criteri di selezione dei beneficiari e di priorità per l’ammissione a finanziamento
tengono conto dell’ambito territoriale in cui sono localizzati i terreni interessati dagli
impegni (o l’azienda nel caso dell’azione H), della natura dei richiedenti (beneficiari) e
della coerenza con gli obiettivi della programmazione provinciale.
Alle domande ammissibili a finanziamento può essere attribuito un punteggio fino a
90 punti.
a.
-
9.2
PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE (PUNTEGGIO MASSIMO 20)
Ogni Provincia può attribuire un punteggio di priorità, fino ad un massimo di 20
punti.
Tale punteggio può aggiungersi ai punti attribuiti ai criteri sopra riportati oppure può
essere attribuito utilizzando i criteri sotto riportati. Tali criteri devono essere coerenti
con la programmazione e la pianificazione territoriale provinciale, con il Programma di
Sviluppo Rurale 2007-2013 e con la misura 214 in particolare.
Criterio (Punteggio massimo 20)
Attribuzione di un punteggio alle singole azioni in relazione alla territorializzazione delle
stesse ed in coerenza con la pianificazione e la programmazione provinciale (es. piano delle
reti ecologiche)
TESTO PRECEDENTE
TESTO MODIFICATO
Al punteggio per categoria di richiedente si somma, se del caso, quello relativo alla
donna imprenditrice agricola.
- Imprenditrice agricola
4
Ambiti territoriali nei quali applicare prioritariamente le singole azioni in relazione a specifiche
necessità ed obiettivi quali:
- salvaguardare e migliorare la qualità delle acque superficiali, riducendo la contaminazione
da nitrati, fosforo e prodotti fitosanitari (pesticidi) di provenienza agricola;
- salvaguardare la biodiversità ed il paesaggio rurale
- salvaguardare e migliorare il contenuto di sostanza organica e la fertilità dei suoli
Ambiti nei quali sono presenti filiere produttive agro-industriali che richiedono materie prime con
determinate caratteristiche ottenute rispettando specifici disciplinari di produzione (disciplinari di
produzione agricola integrata oppure metodi di produzione biologica oppure disciplinari per le
produzioni di qualità – DOP, IGP, STG)
Le Province, prima dell’apertura dei termini di presentazione delle domande, rendono
pubblici i criteri di attribuzione del punteggio in esame e comunicano tali criteri alla
Direzione Generale Agricoltura. La Direzione Generale Agricoltura provvede alla pubblicazione dei punteggi provinciali sul proprio sito www.agricoltura.regione.lombardia.it.
9.2
PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE (PUNTEGGIO MASSIMO 20)
Ogni Provincia può attribuire un punteggio di priorità, fino ad un massimo di 20
punti.
Tale punteggio può aggiungersi ai punti attribuiti ai criteri sopra riportati oppure può
essere attribuito utilizzando i criteri sotto riportati. Tali criteri devono essere coerenti
con la programmazione e la pianificazione territoriale provinciale, con il Programma di
Sviluppo Rurale 2007-2013 e con la misura 214 in particolare.
Criterio
-
Punteggio
massimo 20
Attribuzione di un punteggio alle singole azioni in relazione alla
territorializzazione delle stesse ed in coerenza con la pianificazione e
la programmazione provinciale (es. piano delle reti ecologiche)
Ambiti territoriali nei quali applicare prioritariamente le singole azioni
in relazione a specifiche necessità ed obiettivi quali:
salvaguardare e migliorare la qualità delle acque superficiali,
riducendo la contaminazione da nitrati, fosforo e prodotti fitosanitari
(pesticidi) di provenienza agricola;
salvaguardare la biodiversità ed il paesaggio rurale
salvaguardare e migliorare il contenuto di sostanza organica e la
fertilità dei suoli
Ambiti nei quali sono presenti filiere produttive agro-industriali che
richiedono materie prime con determinate caratteristiche ottenute
rispettando specifici disciplinari di produzione (disciplinari di
produzione agricola integrata oppure metodi di produzione biologica
oppure disciplinari per le produzioni di qualità – DOP, IGP, STG)
Le Province, prima dell’apertura dei termini di presentazione delle domande, rendono
pubblici i criteri di attribuzione del punteggio in esame e comunicano tali criteri alla
9.3 PRIORITÀ IN BASE ALLA NATURA DEL RICHIEDENTE (PUNTEGGIO
MASSIMO 20)
In caso di parità di punteggio, le domande saranno ordinate in base alle seguenti
priorità:
Categoria di richiedente (una sola opzione)
-
Imprenditore agricolo professionale con meno di 40 anni
Imprenditore agricolo professionale
Imprenditore agricolo
Società agricola
Altri beneficiari
Punteggio
massimo 20
16
14
12
10
8
Al punteggio per categoria di richiedente si somma, se del caso, quello relativo alla
donna imprenditrice agricola.
-
Imprenditrice agricola
4
TESTO PRECEDENTE
TESTO MODIFICATO
Direzione Generale Agricoltura. La Direzione Generale Agricoltura provvede alla pubblicazione dei punteggi provinciali sul proprio sito www.agricoltura.regione.lombardia.it.
MISURA 221
3) CONDIZIONI GENERALI
•
È possibile presentare una sola domanda per ciascun “periodo” (vedi tempistica,
paragrafo 31).
•
Ogni domanda può comprendere interventi relativi ad una o più tipologie.
•
Possono essere finanziati solo interventi iniziati e spese sostenute dopo la
presentazione informatica della domanda.
4) LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli interventi devono essere realizzati in Lombardia nei seguenti territori:
interventi di tipologia A e B:
• nel territorio dei comuni classificati di “pianura” o di “collina” dall’ISTAT.
interventi di tipologia C e D:
• nel territorio dei comuni classificati di “pianura” dall’ISTAT.
L’allegato A riporta l’elenco dei comuni lombardi classificati “pianura” o “collina” da
ISTAT.
I terreni su cui realizzare l’impianto devono essere agricoli, ossia essere coltivati,
nelle due annate agrarie precedenti la realizzazione dell’intervento, a seminativi o
altre colture avvicendate.
Fra i terreni agricoli sono compresi anche i terreni temporaneamente indicati “a
1
riposo” nella Domanda Unica di Pagamento .
Non possono essere realizzati impianti su terreni:
• già classificati a bosco in base a quanto stabilito dalla legge forestale (art. 3 della
l.r. 27/2004);
• costituiti da tare
• condotti a prato e pascolo permanente.
1
2
3) CONDIZIONI GENERALI
•
È possibile presentare una o più domande per un importo complessivo di spesa
ammissibile, per ciascun “periodo” (vedi tempistica, paragrafo 31), di 200.000,00
€.
•
Ogni domanda può comprendere interventi relativi ad una o più tipologie.
•
Possono essere finanziati solo interventi iniziati e spese sostenute dopo
l’approvazione dell’atto regionale di ammissione a finanziamento
4) LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli interventi devono essere realizzati in Lombardia nei seguenti territori:
interventi di tipologia A e B:
• nel territorio dei comuni classificati di “pianura” o di “collina” dall’ISTAT.
interventi di tipologia C e D:
• nel territorio dei comuni classificati di “pianura” dall’ISTAT.
L’allegato A riporta l’elenco dei comuni lombardi classificati “pianura” o “collina” da
ISTAT.
I terreni su cui realizzare l’impianto devono essere agricoli, ossia essere coltivati, nei
due anni precedenti la realizzazione dell’intervento, a seminativi o altre colture
erbacee avvicendate.
In fase di istruttoria, al fine di calcolare i due anni si considera come data di
realizzazione dell’intervento la data termine entro la quale devono essere conclusi i
lavori (vedi paragrafo 15).
Fra i terreni agricoli sono compresi anche i terreni temporaneamente indicati “a
2
riposo” nella Domanda Unica di Pagamento .
Non possono essere realizzati impianti su terreni:
• dichiarati a riposo, ma non indicati come tali nella Domanda Unica di Pagamento
• già classificati a bosco in base a quanto stabilito dalla legge forestale (art. 42
della l.r. 31/2008);
• costituiti da tare
• condotti a prato e pascolo permanente.
Per verificare la coltura dei terreni, si fa riferimento a quanto dichiarato nel fascicolo
aziendale e nella Domanda Unica di Pagamento all’interno del Sistema Informativo
Agricolo di Regione Lombardia (SIARL).
“La Domanda Unica di Pagamento” (Reg. UE 1782/2003) è la domanda relativa alla Politica Agricola Comunitaria (P.A.C.).
“La Domanda Unica di Pagamento” (Reg. CE 73/2009) è la domanda relativa alla Politica Agricola Comunitaria (P.A.C.).
TESTO PRECEDENTE
TESTO MODIFICATO
5) CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA
•
Gli imprenditori agricoli professionali (IAP) in possesso, al momento della
chiusura dell’istruttoria di ammissibilità della domanda, del relativo attestato di
qualifica rilasciato dalla Provincia o che abbiano presentato domanda di
riconoscimento IAP alla Provincia con istruttoria in corso;
•
Le altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato (compresi gli agricoltori che
non siano IAP);
•
Le persone giuridiche di diritto pubblico: enti gestori di parchi e di riserve
regionali, Comuni, Province, l’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle
Foreste, consorzi di bonifica, consorzi forestali pubblici.
Solo gli imprenditori agricoli professionali possono presentare domande per le Solo gli imprenditori agricoli professionali possono presentare domanda di aiuto per
le tipologie C e D.
tipologie C e D.
…
…
6.1) CUMULABILITÀ E COMPATIBILITÀ DEI FINANZIAMENTI
6.1) CUMULABILITÀ E COMPATIBILITÀ DEI FINANZIAMENTI
…
5) CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA
•
Gli imprenditori agricoli professionali (IAP) in possesso del relativo attestato di
qualifica rilasciato dalla Provincia o che abbiano presentato domanda di
riconoscimento alla provincia con istruttoria in corso;
•
Le altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato (compresi gli agricoltori che
non siano IAP);
•
Le persone giuridiche di diritto pubblico: enti gestori di parchi e di riserve
regionali, Comuni, Province, l’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle
Foreste, consorzi di bonifica, consorzi forestali pubblici.
Impianto di tipologia Cumulabilità
Impianto di tipologia Cumulabilità
A) Boschi permanenti I terreni impiantati cessano di essere agricoli dall’annata agraria
successiva a quella della verifica finale effettuata dalla Provincia e
pertanto il premio non è cumulabile coi titoli della PAC.
A) Boschi permanenti
I terreni impiantati cessano di essere agricoli dall’annata agraria
successiva a quella della verifica finale effettuata dalla Provincia e
pertanto il premio non è cumulabile con i titoli della PAC.
B) Arboricoltura da
legno a ciclo mediolungo
I terreni oggetto di impianto sono abbinabili al pagamento dei soli titoli
da ritiro ma i due premi non sono cumulabili: in caso di “fissazione” di
un titolo da ritiro su un terreno impiantato si perde il diritto a percepire
il premio di mancato reddito per l’anno in cui avviene l’abbinamento.
B) Arboricoltura da
legno a ciclo mediolungo
I terreni impiantati non sono abbinabili ai titoli della PAC per tutta la
durata del ciclo produttivo, ossia della permanenza delle piante in
campo.
C) Cedui a turno
breve per biomassa
Non viene erogato il premio di mancato reddito, tuttavia i terreni
oggetto di impianto sono abbinabili al pagamento:
- dei titoli ordinari, ma solo in presenza di un contratto per la fornitura
di biomasse energetiche oppure di una dichiarazione sostitutiva del
contratto per la produzione di biogas o di energia termica nella propria
azienda;
- dei titoli da ritiro, in ogni caso.
C) Cedui a turno
breve per biomassa
Non viene erogato il premio di mancato reddito, tuttavia i terreni
oggetto di impianto sono abbinabili al pagamento dei titoli della PAC
se la coltivazione ha un ciclo non superiore a otto anni3.
D) Pioppeti
Non viene erogato il premio di mancato reddito, tuttavia i terreni
oggetto di impianto sono abbinabili al pagamento dei titoli della PAC
se la coltivazione ha un ciclo non superiore a otto anni4.
D) Pioppeti
Non viene erogato il premio di mancato reddito, tuttavia i terreni
oggetto di impianto sono abbinabili al pagamento dei titoli da ritiro.
…
3
Come da decreto ministeriale delle politiche agricole e forestali del 09.12.2009)
TESTO PRECEDENTE
TESTO MODIFICATO
8.1 SPESE D’IMPIANTO FINANZIABILI
1. i lavori di preparazione del terreno e di allestimento dell’impianto
(lavorazioni agronomiche per la preparazione del terreno, tracciamento filari,
apertura buche, concimazione di fondo, pacciamatura, tutori, utilizzo di apparati
di difesa per le piante e chiudende, ecc.); la fornitura del materiale vegetale
arbustivo e arboreo, corredato da certificazione d’origine e fitosanitaria, quando
richiesta. Sono ammissibili esclusivamente le spese presenti nell’elenco prezzi
dell’allegato C, nei limiti delle voci di costo ivi indicate.
2. l'IVA, solo nel caso in cui il beneficiario non possa “scaricarla” in virtù della
propria natura giuridica.
3. le spese generali sotto specificate.
8.1 SPESE D’IMPIANTO FINANZIABILI
1. i lavori di preparazione del terreno e di allestimento dell’impianto
(lavorazioni agronomiche per la preparazione del terreno, tracciamento filari,
apertura buche, concimazione di fondo, pacciamatura, tutori, utilizzo di apparati
di difesa per le piante e chiudende, ecc.); la fornitura del materiale vegetale
arbustivo e arboreo, corredato da certificazione d’origine e fitosanitaria, quando
richiesta. Sono ammissibili esclusivamente le spese presenti nell’elenco prezzi
dell’allegato C, nei limiti delle voci di costo ivi indicate.
2. le spese generali sotto specificate.
8.1.2 LAVORI IN ECONOMIA
Possono ricorrere ai lavori in economia esclusivamente:
•
le aziende agricole, per le lavorazioni condotte da personale aziendale;
•
le aziende agricole con produzione di letame tradizionale, per la fornitura di
quest’ultimo;
•
le aziende agricole in possesso di autorizzazione all’attività vivaistica, per la
fornitura di pioppelle (cloni di pioppo) per le tipologie B e D;
•
le persone giuridiche di diritto pubblico, che utilizzino personale operaio
dipendente.
I lavori in economia possono essere rendicontati esclusivamente se presenti fra le
voci di costo dell’elenco prezzi riportato nell’allegato C nei limiti dei costi indicati nella
colonna intestata “Prezzo massimo per i lavori in economia”.
Come previsto dal “Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni”
dell’Organismo Pagatore Regionale (di seguito “manuale OPR”), l’importo dei lavori in
economia non deve essere superiore alla quota a carico del richiedente del totale
delle spese ammissibili a impianti ultimati. Il contributo erogabile deve quindi essere
minore o uguale alla differenza fra il totale delle spese ammissibili a impianti ultimati e
l’importo dei lavori in economia. Questa regola non si applica alla tipologia D qualora
si adotti il “computo a corpo” previsto nel paragrafo 11.5.
L’IVA non è mai ammissibile a finanziamento.
8.1.2 LAVORI IN ECONOMIA
Possono ricorrere ai lavori in economia esclusivamente:
•
le aziende agricole, per le lavorazioni effettuate da personale aziendale;
•
le aziende agricole con produzione di letame tradizionale, per la fornitura di
quest’ultimo;
•
le aziende agricole in possesso di autorizzazione all’attività vivaistica, per la
fornitura di pioppelle (cloni di pioppo) e piantine forestali;
•
le persone giuridiche di diritto pubblico, che utilizzino personale operaio
dipendente.
I lavori in economia, limitatamente ai lavori di carattere agronomico e forestale,
eseguiti direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali e/o dai loro familiari,
possono essere rendicontati esclusivamente se presenti fra le voci di costo
dell’elenco prezzi riportato nell’allegato C nei limiti dei costi indicati nella colonna
intestata “Prezzo massimo per i lavori in economia”.
Come previsto dal “Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni”
dell’Organismo Pagatore Regionale (di seguito “manuale OPR”), l’importo dei lavori in
economia non deve essere superiore alla quota a carico del richiedente del totale
delle spese ammissibili a impianti ultimati. Il contributo erogabile deve quindi essere
minore o uguale alla differenza fra il totale delle spese ammissibili a impianti ultimati e
l’importo dei lavori in economia. Questa regola non si applica qualora si adotti una
delle voci di spesa elencate nell’allegato D al presente bando e denominate “costi
standard”.
8.2 SPESE D’IMPIANTO NON FINANZIABILI
8.2 SPESE D’IMPIANTO NON FINANZIABILI
•
eliminazione della coltura precedente;
•
eliminazione della coltura precedente;
•
fornitura e spargimento di liquami zootecnici;
•
fornitura e spargimento di liquami zootecnici;
•
le forniture non fatturate, con l’eccezione del letame e delle pioppelle nei casi •
le forniture non fatturate, con l’eccezione del letame, delle pioppelle e piantine
permessi dal paragrafo 8.1.2;
forestali, nei casi permessi dal paragrafo 8.1.2 e di quanto previsto nel caso dei
“costi standard”;
•
•
fornitura e posa di impianti di irrigazione;
•
fornitura e posa di impianti di irrigazione;
•
cure colturali post impianto.
•
cure colturali post impianto.
TESTO PRECEDENTE
8.4 SPESA AMMISSIBILE ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO PER TIPOLOGIA
TESTO MODIFICATO
8.4 SPESA AMMISSIBILE ED ENTITÀ DEGLI AIUTI PER TIPOLOGIA
L’aiuto è commisurato all’area effettiva di impianto (che costituirà la superficie
eleggibile), al netto di tare, definita dalla linea che unisce i fusti delle piante perimetrali,
maggiorata di una fascia esterna di larghezza pari a metà della larghezza interfilare.
Nel caso il progetto definitivo preveda il diradamento, la larghezza interfilare
considerata è quella media prevista a fine ciclo.
Per la tipologia A, invece, si considera una fascia esterna di larghezza fissa pari a 2,5 m.
8.4.1 Aiuti per la tipologia A
Contributo per le spese di impianto:
La spesa massima ammissibile per l’impianto è di 8.500,00 €/ettaro. Sulla spesa
ammissibile è riconosciuto un contributo pari al:
•
90% delle spese ammissibili per interventi realizzati da persone giuridiche di
diritto pubblico;
•
80% delle spese ammissibili per interventi inclusi nella rete “Natura 2000”;
•
70% delle spese ammissibili, negli altri casi
Aiuto per manutenzione:
•
500,00 euro/ettaro/anno per i primi cinque anni.
Aiuto per mancato reddito:
•
per gli I.A.P.: 700,00 euro/ettaro/anno in tutti i comuni di pianura e di collina
(classificazione ISTAT)
•
per le altre persone di diritto privato: 150,00 euro/ettaro/anno in tutti i comuni
di pianura o collina.
I premi di mancato reddito sono erogati per quindici anni.
Le persone giuridiche di diritto pubblico non hanno diritto agli aiuti per manutenzione
e per mancato reddito.
8.4.2 Aiuti per la tipologia B
Contributo per le spese di impianto:
La spesa massima ammissibile per l’impianto è di 5.000,00 €/ettaro. Sulla spesa
ammissibile è riconosciuto un contributo pari al:
•
80% delle spese ammissibili per interventi inclusi nella rete “Natura 2000”;
•
70% delle spese ammissibili negli altri casi
Aiuto per manutenzione:
•
650,00 euro/ettaro/anno per i primi cinque anni.
Aiuto per mancato reddito:
•
per gli I.A.P. è pari a: 700,00 euro/ettaro/anno in comuni di pianura
(classificazione ISTAT)440,00 euro/ettaro/anno in comuni di collina
(classificazione ISTAT)
•
per le altre persone di diritto privato: 150,00 euro/ettaro/anno in tutti i comuni di
pianura o collina
8.4.1 Aiuti per la tipologia A
Contributo per le spese di impianto:
La spesa massima ammissibile per l’impianto è di 6.500,00 €/ettaro. Sulla spesa
ammissibile è riconosciuto un contributo pari al:
•
90% delle spese ammissibili per interventi realizzati da persone giuridiche di
diritto pubblico;
•
80% delle spese ammissibili per interventi, effettuati dagli I.A.P., inclusi nella rete
“Natura 2000”;
•
70% delle spese ammissibili, negli altri casi
Aiuto per manutenzione:
•
500,00 euro/ettaro/anno per i primi cinque anni.
Aiuto per mancato reddito:
• per gli I.A.P.: 700,00 euro/ettaro/anno in comuni di pianura (classificazione ISTAT)
550,00 euro/ettaro/anno in comuni di collina (classificazione ISTAT)
• per le altre persone di diritto privato: 150,00 euro/ettaro/anno in tutti i comuni di
pianura o collina.
I premi di mancato reddito sono erogati per quindici anni. Le persone giuridiche di
diritto pubblico non hanno diritto agli aiuti per manutenzione e per mancato reddito.
8.4.2 Aiuti per la tipologia B
Contributo per le spese di impianto:
La spesa massima ammissibile per l’impianto è di 5.000,00 €/ettaro. Sulla spesa
ammissibile è riconosciuto un contributo pari al:
•
80% delle spese ammissibili per interventi, effettuati dagli I.A.P., inclusi nella rete
“Natura 2000”;
•
70% delle spese ammissibili negli altri casi
Aiuto per manutenzione:
•
650,00 euro/ettaro/anno per i primi cinque anni.
Aiuto per mancato reddito:
•
per gli I.A.P. è pari a: 500,00 euro/ettaro/anno in comuni di pianura
(classificazione ISTAT)
•
325,00 euro/ettaro/anno in comuni di collina (classificazione ISTAT)
•
per le altre persone di diritto privato: 150,00 euro/ettaro/anno in tutti i comuni di
pianura o collina
I premi di mancato reddito sono erogati per quindici anni. Le persone giuridiche di I premi di mancato reddito sono erogati per quindici anni. Le persone giuridiche di
diritto pubblico non hanno diritto agli aiuti per manutenzione e per mancato reddito.
diritto pubblico non hanno diritto agli aiuti per manutenzione e per mancato reddito.
TESTO PRECEDENTE
TESTO MODIFICATO
8.4.3 Aiuti per la tipologia C
8.4.3 Aiuti per la tipologia C
Contributo per le spese di impianto:
Contributo per le spese di impianto:
La spesa massima ammissibile per l’impianto è di 4.000,00 €/ettaro. Sulla spesa La spesa massima ammissibile per l’impianto è di 3.500,00 €/ettaro. Sulla spesa
ammissibile è riconosciuto un contributo pari al:
ammissibile è riconosciuto un contributo pari al 40%.
•
50% delle spese ammissibili per interventi effettuati da giovani agricoltori;
•
40% delle spese ammissibili negli altri casi.
8.4.4 Aiuti per la tipologia D
Contributo per le spese di impianto:
La spesa massima ammissibile per l’impianto è di 3.000,00 €/ettaro. Sulla spesa
ammissibile è riconosciuto un contributo pari al:
•
80% delle spese ammissibili per interventi che contemporaneamente:
a) siano effettuati da I.A.P. che abbiano acquisito la certificazione forestale
secondo gli standard della gestione sostenibile (FSC o PEFC) per la loro azienda
b) siano inclusi nella rete “Natura 2000”;
•
70% delle spese ammissibili per interventi, effettuati dagli I.A.P. che abbiano
acquisito la certificazione forestale secondo gli standard della gestione
sostenibile (FSC o PEFC) per la loro azienda o in alternativa siano inclusi nella
rete “Natura 2000”;
•
60% delle spese ammissibili per interventi effettuati dagli I.A.P. nelle altre zone
8.4.4 Aiuti per la tipologia D
Contributo per le spese di impianto:
La spesa massima ammissibile per l’impianto è di 3.500,00 €/ettaro. Sulla spesa
ammissibile è riconosciuto un contributo pari al:
•
80% delle spese ammissibili per interventi che contemporaneamente:
a) siano effettuati da I.A.P. che abbiano acquisito la certificazione forestale
secondo gli standard della gestione sostenibile (FSC o PEFC) per la loro azienda
b) siano inclusi nella rete “Natura 2000” ;
•
70% delle spese ammissibili per interventi, effettuati dagli I.A.P. che abbiano
acquisito la certificazione forestale secondo gli standard della gestione
sostenibile (FSC o PEFC) per la loro azienda o in alternativa siano inclusi nella
rete “Natura 2000”;
•
60% delle spese ammissibili per interventi effettuati dagli I.A.P. nelle altre zone
8.5 Riepilogo e confronto: il contributo per le spese di impianto
a) Il finanziamento per le spese di impianto è calcolato in percentuale rispetto ai costi
sostenuti dal beneficiario. Per ogni tipo di intervento esiste un limite massimo di
spesa all’ettaro, che non può essere superato, riportato nella seconda colonna
intitolata “spesa unitaria massima ammessa”. Eventuali costi in più sostenuti dal
richiedente sono totalmente a carico di quest’ultimo.
8.5 Riepilogo e confronto: il contributo per le spese di impianto
a) Il finanziamento per le spese di impianto è calcolato in percentuale rispetto ai costi
sostenuti dal beneficiario. Per ogni tipo di intervento esiste un limite massimo di
spesa all’ettaro, che non può essere superato, riportato nella seconda colonna
intitolata “spesa unitaria massima ammessa”. Eventuali costi in più sostenuti dal
richiedente sono totalmente a carico di quest’ultimo.
Tipologia di intervento
Percentuale
Contributo
contributo massimo unitario
base
(€/ha)
Tipologia di intervento
Spesa unitaria
massima
ammessa (€/ha)
A) Boschi permanenti
Spesa unitaria
massima
ammessa (€/ha)
Percentuale
contributo
base
Contributo
massimo unitario
(€/ha)
6.500,00
70%
4.550,00
A) Boschi permanenti
8.500,00
70%
5.950,00
B) Arboricoltura da legno a ciclo 5.000,00
medio-lungo
70%
3.500,00
B) Arboricoltura da legno a ciclo 5.000,00
medio-lungo
70%
3.500,00
C) Cedui a turno breve per biomassa 4.000,00
40%
1.600,00
C) Cedui a turno breve per biomassa
3.500,00
40%
1.400,00
D) Pioppeti
60%
1.800,00
D) Pioppeti
3.500,00
60%
2.100,00
3.000,00
b) la percentuale di contributo è maggiorata del 10% rispetto alla tabella
precedente:
• per gli interventi di tipologia A o B o D nelle zone incluse nella rete Natura 2000;
• per gli interventi di tipologia C realizzati da giovani agricoltori;
• per gli interventi di tipologia D realizzati da IAP che abbiano acquisito la
certificazione forestale secondo gli standard della gestione sostenibile (FSC o
PEFC) per la loro azienda.
...
b) la percentuale di contributo è maggiorata del 10% rispetto alla tabella
precedente:
• per gli interventi di tipologia A o B o D nelle zone incluse nella rete Natura 2000;
• per gli interventi di tipologia D realizzati da IAP che abbiano acquisito la
certificazione forestale secondo gli standard della gestione sostenibile (FSC o
PEFC) per la loro azienda.
…
TESTO PRECEDENTE
TESTO MODIFICATO
8.7 Riepilogo e confronto: l’aiuto annuale per il mancato reddito
L’aiuto annuale per il mancato reddito, erogato per quindici anni, è indicato nella
tabella seguente:
8.7 Riepilogo e confronto: l’aiuto annuale per il mancato reddito
L’aiuto annuale per il mancato reddito, erogato per quindici anni, è indicato nella
tabella seguente:
Aiuto per mancato reddito
INTERVENTI
Imprenditori agricoli professionali Altre persone di diritto
privato
Aiuto per mancato reddito
INTERVENTI
Imprenditori agricoli
professionali
A.Boschi permanenti, a
scopo ambientale,
paesaggistico o protettivo
B. Arboricoltura da legno a
ciclo medio-lungo
700,00 €/ha/anno in comuni di
pianura (classificazione ISTAT)
550,00 €/ha/anno in comuni di
collina (classificazione ISTAT)
500,00 €/ha/anno in comuni di
pianura (classificazione ISTAT)
325,00 €/ha/anno in comuni di
collina (classificazione ISTAT)
150,00 €/ha/anno in tutti i
comuni di pianura o collina
150,00 €/ha/anno in tutti i
comuni di pianura o collina
Altre persone di diritto
privato
A.Boschi permanenti, a
scopo ambientale,
paesaggistico o protettivo
700,00 €/ha/anno in tutti i comuni di
150,00 €/ha/anno in tutti i
pianura e di collina (classificazione
comuni di pianura o collina
ISTAT)
B. Arboricoltura da legno a
ciclo medio-lungo
700,00 €/ha/anno in comuni di
pianura (classificazione ISTAT)
150,00 €/ha/anno in tutti i
440,00 €/ha/anno in comuni di comuni di pianura o collina
collina (classificazione ISTAT)
Non è previsto l’aiuto annuale per il mancato reddito:
•
per le persone giuridiche di diritto pubblico;
•
per gli impianti di tipologia C e D
Non è previsto l’aiuto annuale per il mancato reddito:
•
per le persone giuridiche di diritto pubblico;
•
per gli impianti di tipologia C e D
9.1 Caratteristiche tecniche per la tipologia A
Per la tipologia A la superficie minima totale per singola domanda è di 5.000
mq e i singoli appezzamenti devono essere di almeno 3.000 mq ciascuno. La
larghezza minima degli impianti deve essere di 25 m.
Densità minima dell’impianto:
•
almeno 1.100 piante/ettaro (si raccomanda tuttavia un impianto di almeno
1.300 piante/ettaro).
Gli impianti devono essere:
•
costituiti da popolamenti arborei di latifoglie, eventualmente misti a conifere,
utilizzando esclusivamente le specie riportate in allegato B;
•
governati ad alto fusto;
•
realizzati con specie vegetali autoctone e tipiche della stazione in esame,
sia arboree che arbustive (vedi allegato B); le piante di specie arbustive
sono indispensabili ma non devono superare un quinto del numero totale di
piante utilizzate e, se posizionate senza un preciso compito di
accompagnamento delle specie principali, si raccomanda di metterle a
dimora lungo il perimetro dell’impianto o lungo corsi d’acqua, viabilità ecc..
…
9.1 Caratteristiche tecniche per la tipologia A
Per la tipologia A la superficie minima totale per singola domanda è di 5.000
mq e i singoli appezzamenti devono essere di almeno 3.000 mq ciascuno. La
larghezza minima degli impianti deve essere di 25 m.
Densità minima dell’impianto:
• almeno 1.300 piante/ettaro, anche non uniformemente distribuite, purché la
copertura esercitata dalle chiome sia non inferiore al 20%.
Gli impianti devono essere:
•
costituiti da popolamenti arborei di latifoglie, eventualmente misti a conifere,
utilizzando esclusivamente le specie riportate in allegato B;
•
governati ad alto fusto;
•
realizzati con specie vegetali autoctone e tipiche della stazione in esame,
sia arboree che arbustive (vedi allegato B); le piante di specie arboree
devono essere almeno 975 ad ettaro, mentre quelle arbustive sono
indispensabili e, se posizionate senza un preciso compito di
accompagnamento delle specie principali, si raccomanda di metterle a
dimora lungo il perimetro dell’impianto o lungo corsi d’acqua, viabilità ecc..
La continuità dell’imboschimento può essere interrotta da una o più radure
2
naturaliformi, prive di alberi o arbusti, ognuna delle quali non più ampia di 2.000 m .
Non sono ammissibili più di una radura per ogni ettaro di superficie ammissibile a
contributo.
TESTO PRECEDENTE
9.2 Caratteristiche tecniche per la tipologia B
…
Gli impianti devono essere:
Gli impianti devono essere:
•
costituiti da popolamenti arborei di latifoglie appartenenti esclusivamente alle
specie riportate nell’allegato B;
•
in grado di produrre legname di qualità, prevalentemente per segati o tranciatura;
•
polispecifici, ossia le piante principali e quelle “accessorie paracadute”
eventualmente presenti devono appartenere ad almeno due diverse specie
arboree. È tuttavia possibile effettuare impianti arborei monospecifici (in altri
termini, con una sola specie arborea) su una superficie di massimo un ettaro per
domanda qualora si utilizzi il noce (Juglans regia l.) e su una superficie di
massimo tre ettari per domanda qualora si utilizzi la farnia (Quercus robur l.);
•
governati ad alto fusto, salvo la possibilità di ceduare le sole piante di specie
accessorie, comprese le “accessorie paracadute”, dopo il quinto anno durante il
riposo vegetativo qualora non debbano sostituire le piante principali; tuttavia, in
ogni stagione di riposo vegetativo possono essere ceduate al massimo la metà
delle piante accessorie;
…
TESTO MODIFICATO
Ogni radura può essere costituita solamente:
•
da prato permanente, soggetto a sfalciatura o trinciatura annuale, fra il 15 luglio
e il 31 agosto, senza asportazione della vegetazione tagliata. Il prato dovrà
essere composto da almeno 4 tra le specie erbacee elencate in allegato B.
•
da vegetazione suffruticosa o igrofila (es. tifa o canna palustre) naturale
autoctona;
•
da specchi d’acqua.
Corsi d’acqua, stradelle e altri elementi lineari costituiti dalla predetta vegetazione
naturaliforme non interrompono la continuità dell’impianto e rientrano fra la superficie
ammissibile se non più larghi di 6 metri.
In caso si realizzino radure, la densità minima nella superficie di impianto arboreo –
arbustivo è calcolata sulla superficie al netto delle radure stesse.
Le previsioni di spesa invece, vanno effettuate considerando separatamente le spese
previste per la superficie impiantata, dalle spese previste per la superficie a radura. Il
totale deve rientrare nel massimale previsto per la tipologia A.
Tutte le radure previste in progetto devono essere georeferenziate e le loro superfici
devono essere evidenziate nell’estratto di mappa allegato al progetto definitivo.
Eventuali modifiche devono essere comunicate con variante progettuale. …
9.2 Caratteristiche tecniche per la tipologia B
…
Gli impianti devono essere:
•
costituiti da popolamenti arborei di latifoglie appartenenti esclusivamente alle
specie riportate nell’allegato B;
•
in grado di produrre legname di qualità, prevalentemente per segati o tranciatura;
•
polispecifici, ossia le piante principali e quelle “accessorie paracadute”
eventualmente presenti devono appartenere ad almeno due diverse specie
arboree. È tuttavia possibile effettuare impianti arborei monospecifici (in altri
termini, con una sola specie arborea) su una superficie di massimo un ettaro per
domanda qualora si utilizzi il noce (Juglans regia l.) e su una superficie di
massimo tre ettari per domanda qualora si utilizzi la farnia (Quercus robur l.);
•
governati ad alto fusto, salvo la possibilità di ceduare le sole piante di specie
accessorie, comprese le “accessorie paracadute”, dopo il quinto anno durante il
riposo vegetativo qualora non debbano sostituire le piante principali;
…
TESTO PRECEDENTE
TESTO MODIFICATO
9.4 Caratteristiche tecniche per la tipologia D
Per la tipologia D la superficie minima totale per singola domanda è di 10.000 mq e
i singoli a appezzamenti devono essere di almeno 5.000 mq ciascuno.
Densità minima dell’impianto:
•
almeno 200 piante/ettaro
Gli impianti devono essere:
•
costituiti da popolamenti arborei di pioppi o salici (generi Populus o Salix) a
rapido accrescimento (sono considerate specie a rapido accrescimento quelle
che, nella stazione di impianto, giungono a maturità con un turno inferiore a 15
anni);
•
governati ad alto fusto.
…
9.4 Caratteristiche tecniche per la tipologia D
Per la tipologia D la superficie minima totale per singola domanda è di 10.000 mq e
i singoli a appezzamenti devono essere di almeno 5.000 mq ciascuno.
Densità minima dell’impianto:
•
almeno 200 piante/ettaro e non superiore a 400 piante/ettaro
Gli impianti devono essere:
•
costituiti da popolamenti arborei di pioppi o salici (generi Populus o Salix), cioè di
specie a rapido accrescimento;
•
governati ad alto fusto o a ceduo semplice;
•
nel caso l’impianto fosse governato a ceduo semplice la ceduazione non può
avvenire durante il periodo d’impegno;
•
costituiti da pioppelle o astoni con altezza minima di 1,5 m fuori terra.
…
10) LIMITI E DIVIETI
Non possono essere finanziati:
•
gli impianti di alberi di Natale;
•
le consociazioni con colture agrarie. Tuttavia sono ammesse le consociazioni
con colture a perdere coltivate nell’interfila e destinate unicamente alla fauna
selvatica, che però non possono godere di ulteriori aiuti, e piccoli orti agricoli per
l’auto-consumo da parte del richiedente (vedi par. 27.1);
•
gli interventi iniziati prima della approvazione dell’atto regionale di ammissione a
finanziamento della domanda di contributo;
•
le spese sostenute prima dell’ approvazione dell’atto regionale di ammissione a
finanziamento della domanda di contributo, eccezion fatta per le spese sostenute
per la redazione del progetto definitivo (per le tipologie A e B) o relazione
tecnica (per le tipologie C e D), che possono essere state sostenute anche
prima della presentazione della domanda di contributo, purché non oltre un anno
prima della presentazione della domanda stessa;
•
gli interventi con un parere contrario espresso dall’ente gestore del sito “Natura
2000”, parere che ha come oggetto le possibili conseguenze negative
dell’intervento sulle zone facenti parte della rete “Natura 2000” (Siti di Interesse
Comunitario e Zone di Protezione Speciale);
•
gli interventi con un parere contrario espresso dall’ente gestore del parco o della
riserva naturale, parere che ha come oggetto le possibili conseguenze negative
dell’intervento sull’area protetta o sulla scelta delle specie vegetali da utilizzare;
•
gli interventi in contrasto con le previsioni e prescrizioni dei piani di indirizzo
forestale o dei piani di assestamento forestale approvati (art. 47 l.r. 31/2008 e
s.m.i.);
•
gli interventi compensativi a seguito di “trasformazione del bosco” (art. 4 d.lgs.
227/2001, art. 43 l.r. 31/2008);
•
gli interventi che prevedano l’impiego delle specie esotiche a carattere infestante
di cui all’allegato B del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali) e s.m.i.;
10) LIMITI E DIVIETI
Non possono essere finanziati:
•
gli impianti di alberi di Natale;
•
le consociazioni con colture agrarie. Tuttavia sono ammesse le consociazioni
con colture a perdere coltivate nell’interfila e destinate unicamente alla fauna
selvatica, che però non possono godere di ulteriori aiuti, e piccoli orti agricoli per
l’auto-consumo da parte del richiedente (vedi par. 27.1);
•
gli interventi iniziati prima della presentazione informatica della domanda di
contributo;
•
le spese sostenute prima della presentazione informatica della domanda di
contributo;
•
gli interventi con un parere contrario espresso dall’ente gestore del sito “Natura
2000”, parere che ha come oggetto le possibili conseguenze negative
dell’intervento sulle zone facenti parte della rete “Natura 2000” (Siti di Interesse
Comunitario e Zone di Protezione Speciale);
•
gli interventi con un parere contrario espresso dall’ente gestore del parco o della
riserva naturale, parere che ha come oggetto le possibili conseguenze negative
dell’intervento sull’area protetta o sulla scelta delle specie vegetali da utilizzare;
•
gli interventi in contrasto con le previsioni e prescrizioni dei piani di indirizzo forestale
o dei piani di assestamento forestale approvati (art. 8 l.r. 27/2004 e s.m.i.);
•
gli interventi compensativi a seguito di “trasformazione del bosco” (art. 4 d.lgs.
227/2001, art. 4 l.r. 27/2004);
•
gli interventi che prevedano l’impiego delle seguenti specie: Acer negundo,
Ailanthus altissima (= Ailanthus glandulosa), Prunus serotina;
•
l’impiego di specie vietate per motivi fitosanitari dal Servizio Fitosanitario
regionale o delle competenti autorità fitosanitarie europee o italiane.
•
gli interventi su terreni precedentemente interessati dagli aiuti previsti dal
Regolamento (CEE) 2080/1992 o dall’articolo 31 del Regolamento (CE)
1257/1999 (“misura h” del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006), per i quali
TESTO PRECEDENTE
TESTO MODIFICATO
persistano obblighi di mantenimento da parte dei beneficiari alla data di •
realizzazione dell’intervento;
gli interventi già ammessi a finanziamento coi periodi precedenti della misura •
221, a meno che il richiedente non rinunci al finanziamento precedentemente
accordato prima di presentare la nuova domanda;
gli interventi, da realizzare in zone golenali nelle fasce cosiddette A, B e C, in
contrasto con le prescrizioni, i limiti e i divieti contenuti nel “Piano Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico (PAI) – Interventi sulla rete idrografica e sui versanti – •
Norme di Attuazione” adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n° 18
del 26.01.2001 e s.m.i.
•
l’impiego di specie vietate per motivi fitosanitari dal Servizio Fitosanitario
regionale o delle competenti autorità fitosanitarie europee o italiane.
•
gli interventi su terreni precedentemente interessati dagli aiuti previsti dal
Regolamento (CEE) 2080/1992 o dall’articolo 31 del Regolamento (CE)
1257/1999 (“misura h” del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006), per i quali
persistano obblighi di mantenimento da parte dei beneficiari alla data di
•
realizzazione dell’intervento;
gli interventi già ammessi a finanziamento coi periodi precedenti della misura
221, a meno che il richiedente non rinunci al finanziamento precedentemente
accordato prima di presentare la nuova domanda;
gli interventi, da realizzare in zone golenali nelle fasce cosiddette A, B e C, in
contrasto con le prescrizioni, i limiti e i divieti contenuti nel “Piano Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico (PAI) – Interventi sulla rete idrografica e sui versanti –
Norme di Attuazione” adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n° 18
del 26.01.2001 e s.m.i.
10.1 Riepilogo e confronto: vincoli imposti dalle leggi sulle foreste e sul 10.1 Riepilogo e confronto: vincoli imposti dalle leggi sulle foreste e sul
paesaggio
paesaggio
Gli interventi di tipologia A, dal momento dell’attecchimento delle piante, sono
considerati bosco ai sensi dell’art. 3 l.r. 27/2004 e successive modifiche ed
integrazioni, e sono pertanto tutelati dalle leggi sulle foreste e sul paesaggio. Non è
possibile in ogni caso la loro “trasformazione”, ossia la loro eliminazione per cambiare
la destinazione d’uso del terreno, durante i 15 anni del “periodo di impegno” (vedi
paragrafo 9.6), salvo il caso di espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere di
pubblica utilità.
...
Gli interventi di tipologia A, dal momento dell’attecchimento delle piante, sono
considerati bosco ai sensi dell’art. 42 l.r. 31/2008 e successive modifiche ed
integrazioni, e sono pertanto tutelati dalle leggi sulle foreste e sul paesaggio. Non è
possibile in ogni caso la loro “trasformazione”, ossia la loro eliminazione per cambiare
la destinazione d’uso del terreno, durante i 15 anni del “periodo di impegno” (vedi
paragrafo 9.6), salvo il caso di espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere di
pubblica utilità.
…
10.4 Ulteriori limiti e divieti solo per le “Zone a Protezione Speciale” di tipologia
“risaia” o “ambienti fluviali”
Nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali, oggetto di
concessione rilasciata dal 24 aprile 2009 compreso in poi, non possono essere
finanziati:
•
gli impianti di pioppeti (tipologia D) nelle aree di nuova formazione (ossia,
formatesi a seguito degli spostamenti dei corsi d’acqua) e all’interno di isole
fluviali;
•
i pioppeti (tipologia D), realizzati dal 1 ottobre 2010, che non abbiano adottato un
sistema di certificazione forestale a carattere ambientale riconosciuto dalla
Regione ai sensi dell’art. 50, comma 12, della l.r. 31/2008, ossia FSC o PEFC;
•
l’impianto e il reimpianto di pioppeti in misura superiore all’85% della superficie
della ZPS, oggetto di prima concessione dal 24.04.2009, al netto dei boschi
preesistenti e delle “emergenze naturali” come definite dalla d.g.r. 9275/2009;
•
gli impianti a ceduo a turno breve per biomassa (tipologia C).
TESTO PRECEDENTE
TESTO MODIFICATO
11.1 Quando presentare la domanda
Le domande possono essere presentate ininterrottamente dal giorno di
pubblicazione del presente bando sul BURL al 4 febbraio 2013. Tuttavia, al fine
della redazione delle graduatorie e delle istruttorie delle domande, il periodo di
presentazione di queste ultime è suddiviso in sei intervalli, denominati periodi:
11.1 Quando presentare la domanda
Le domande possono essere presentate ininterrottamente dal giorno di
pubblicazione del presente bando sul BURL al 31 luglio 2013. Tuttavia, al fine
della redazione delle graduatorie e delle istruttorie delle domande, il periodo di
presentazione di queste ultime è suddiviso in sei intervalli, denominati periodi:
CRONO
PROGRAMMA 1° periodo
2° periodo 3° periodo 4° periodo 5° periodo 6° periodo
Apertura
periodo
giorno di pubblicazione sul
15/04/2008 03/02/2009 02/02/2010 01/02/2011 01/02/2012
BURL del presente bando
Chiusura
periodo
14/04/2008
CRONO
PROGRAMMA
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
periodo periodo periodo periodo periodo periodo periodo periodo
Apertura
periodo
2 feb. 10 14 mag.
10
31 lug.
10
14 mag.
11
2 ago.
11
15 mag.
12
1 ago.
12
14 mag.
13
Chiusura
periodo
13 mag.
10
13 mag.
11
1 ago.
11
14 mag.
12
31 lug.
12
13 mag.
13
31 lug.
13
30 lug10
02/02/2009 01/02/2010 31/01/2011 31/01/2012 04/02/2013
11.3 Come presentare la domanda
Fasi dell’inoltro della domanda di aiuto:
•
accedere al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it, nella sezione dedicata al
Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL)
•
registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (nome utente e
password).
Le informazioni relative all’accesso al Modello Unico di domanda informatizzato
sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, le Province, le
Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza
Agricola (CAA).
•
compilare il modello di domanda per la misura 221
•
inviare la domanda per via telematica alla provincia di competenza
•
il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione
alla Provincia, che coincide con l’avvio del procedimento;
•
stampare la domanda e firmarla in originale;
•
entro e non oltre i 10 giorni continuativi successivi alla data di presentazione
della domanda a SIARL, far pervenire alla Provincia competente la copia
cartacea della domanda e la documentazione di cui al punto successivo.
11.3 Come presentare la domanda
Fasi dell’inoltro della domanda di aiuto:
•
accedere al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it, nella sezione dedicata al
Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL)
•
registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (nome utente e
password).
Le informazioni relative all’accesso al Modello Unico di domanda informatizzato
sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, le Province, le
Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza
Agricola (CAA).
•
accedere al sito www.siarl.regione.lombardia.it e compilare il modello di
domanda per la misura 221
•
inviare la domanda per via telematica alla Provincia di competenza
•
il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione
alla Provincia, che coincide con l’avvio del procedimento;
•
stampare la domanda e firmarla in originale;
•
entro e non oltre i 10 giorni continuativi successivi alla data di presentazione
della domanda a SIARL, far pervenire alla Provincia competente la copia
cartacea della domanda e la documentazione di cui al punto successivo.
I termini ultimi entro i quali far pervenire alla Provincia competente la copia cartacea I termini ultimi entro i quali far pervenire alla Provincia competente la copia cartacea
della domanda e la documentazione allegata sono pertanto:
della domanda e la documentazione allegata sono pertanto:
CRONO
PROGRAMMA
Presentazione
documentazione alla
Provincia: entro 10
giorni dalla conferma
della domanda a
SIARL e comunque
entro il:
- 1°
periodo
2°
periodo
3°
periodo
4°
periodo
5°
periodo
6°
periodo
24/04/2008 12/02/2009 11/02/2010 10/02/2011 10/02/2012 14/02/2013
CRONO –
PROGRAMMA
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
periodo periodo periodo periodo periodo periodo periodo periodo
Presentazione documentazione alla
Provincia: entro 10
24 mag. 9 ago.
giorni dalla conferma
10
10
della domanda a
SIARL e comunque
entro il:
23 mag. 11 ago.
11
11
24 mag. 10 ago.
12
12
23 mag. 12 ago.
13
13
TESTO PRECEDENTE
TESTO MODIFICATO
11.4.2 Documentazione mancante sanabile e non sanabile
11.4.2 Documentazione mancante sanabile e non sanabile
Se entro i termini indicati nel paragrafo 11.3 non sono stati presentati i documenti Se entro i termini indicati nel paragrafo 11.3 non sono stati presentati i documenti
riportati ai punti 1 (copia cartacea della domanda), 2 (autocertificazione) e 3 (progetto riportati ai punti 1 (copia cartacea della domanda), 2 (autocertificazione) e 3 (progetto
definitivo o relazione tecnica) del paragrafo 11.4, la domanda incorre nelle riduzioni di definitivo o relazione tecnica) del paragrafo 11.4, la domanda incorre nelle riduzioni di
contributo che saranno definite nell’apposito manuale operativo redatto a cura di contributo definite nel manuale operativo dei controlli in loco per le misure connesse
a investimenti, approvato con Dduo n. 4844 del 15/05/2009 .
OPR.
L’istruttoria non può essere svolta, e la domanda viene pertanto rigettata e archiviata, L’istruttoria non può essere svolta, e la domanda viene pertanto rigettata e archiviata,
se entro 20 giorni dalla data di presentazione informatica della domanda a SIARL non se entro 20 giorni dalla data di presentazione informatica della domanda a SIARL non
sono stati presentati i documenti riportati ai punti 1 (copia cartacea della domanda), 2 sono stati presentati i documenti riportati ai punti 1 (copia cartacea della domanda), 2
(autocertificazione) e 3 (progetto definitivo o relazione tecnica) del paragrafo 11.4.
(autocertificazione) e 3 (progetto definitivo o relazione tecnica) del paragrafo 11.4.
La restante documentazione deve essere comunque fatta arrivare alla Provincia entro il La restante documentazione deve essere comunque fatta arrivare alla Provincia entro il
termine ultimo che quest’ultima comunicherà al richiedente con lettera raccomandata. termine ultimo che quest’ultima comunicherà al richiedente con lettera raccomandata.
In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni previste dal manuale OPR.
In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni previste dal manuale OPR.
11.4.3 Errori palesi
11.4.3 Errori sanabili o palesi
Nel caso di domande con errori sanabili (definiti dal manuale OPR) o palesi, la Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto e di pagamento, possono essere
Provincia, ai sensi della legge 8 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, corretti nei limiti e con le modalità previste dalle “Linee guida per la valutazione
richiede all’interessato le correzioni necessarie fissando contestualmente i termini dell’errore palese, ai sensi dell’art. 19 del Reg. (CE) 796/2004 e dell’art. 4 del Reg.
4
temporali, non superiori a 20 giorni, per la presentazione delle correzioni.
(CE) 1975/2006” .
Gli errori sanabili possono essere corretti su iniziativa del richiedente mediante
domanda di correzione, che può essere presentata entro 15 giorni continuativi dalla
data di presentazione della domanda di aiuto.
Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto e di pagamento se riconosciuti come
tali dalla Provincia o dalla Direzione Generale Agricoltura possono essere corretti in
qualsiasi momento.
11.5 Progetto definitivo
11.5 Progetto definitivo
…
…
c) computo metrico estimativo dei lavori.
c) computo metrico estimativo dei lavori. Il tecnico può adottare, al posto del
Nel caso di interventi di tipologia D, il tecnico può adottare, al posto del computo metrico
computo metrico estimativo, una o più delle voci di spesa elencate nell’allegato D
al presente bando e denominate come “costi standard”.
estimativo, una o più delle seguenti voci di spesa denominate “computo a corpo”:
Sesto d'impianto
età
“Computo a corpo” €/ha IVA
indicativo
pioppelle eventualmente dovuta inclusa, massimo:
200 – 223
7mx7m
1 anno
€ 1.810,80
200 - 223
7mx7m
2 anni
€ 2.137,20
224 - 245
6,5 m x 6,5 m
1 anno
€ 1.956,24
224 - 245
6,5 m x 6,5 m
2 anni
€ 2.335,44
246 - 310
6mx6m
1 anno
€ 2.136,93
246 - 310
6mx6m
2 anni
€ 2.581,73
311 – 351
5,5 m x 5,5 m
1 anno
€ 2.370,51
311 - 351
5,5 m x 5,5 m
2 anni
€ 2.900,11
Possono essere aggiunte le voci 101 o 102 del prezziario, nonché le spese generali (6% del totale
complessivo), fino al limite massimo di 3.000,00 euro/ha di spese ammissibili
N° piante/ha
4
Approvate con decreto del Direttore dell’Organismo Pagatore Regionale n. 10943 del 27/10/2009
TESTO PRECEDENTE
TESTO MODIFICATO
11.7 Relazione tecnica
…
c) computo metrico estimativo dei lavori.
11.7 Relazione tecnica
…
c) computo metrico estimativo dei lavori. Il tecnico può adottare, al posto del
computo metrico estimativo, una o più delle voci di spesa elencate nell’allegato D
al presente bando e denominate “costi standard”.
12.1 Punteggi di priorità
12.1 Punteggi di priorità
L’attribuzione del punteggio di priorità è elemento indispensabile per stabilire la L’attribuzione del punteggio di priorità è elemento indispensabile per stabilire la
posizione che ogni domanda assume all’interno della graduatoria.
posizione che ogni domanda assume all’interno della graduatoria.
In caso di domande che prevedano due o più tipologie di intervento, si applicano i In caso di domande che prevedano due o più tipologie di intervento, si applicano i
punteggi relativi all'intervento che richiede il contributo pubblico più consistente. Gli punteggi relativi all'intervento che richiede il contributo pubblico più consistente. Gli
elementi che danno diritto all’attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti elementi che danno diritto all’attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti
dal richiedente al momento della presentazione della domanda.
dal richiedente al momento della presentazione della domanda.
A parità di punteggio viene data precedenza alle domande alle quali viene assegnato A parità di punteggio viene data precedenza alle domande alle quali viene assegnato
il punteggio di priorità stabilito dal paragrafo 12.1.5; in caso di ulteriore parità alle il punteggio di priorità stabilito dal paragrafo 12.1.3 (localizzazione dell’intervento); in
domande con maggior punteggio stabilito dal paragrafo 12.1.3 (localizzazione caso di ulteriore parità alle domande con maggior punteggio stabilito dal paragrafo
dell’intervento) e infine a quelle con maggior punteggio stabilito dal paragrafo 12.1.1 12.1.1 (categoria del richiedente).
(categoria del richiedente).
…
5
10
5
10
5
40
5
5
10
20
10
5
55
5
5
10
20
10
5
55
Intervento in area
vulnerabile dai
nitrati
Intervento in
comuni con
coefficiente di
boscosità inferiore
al 10%
Somma
5
A) Boschi permanenti
B) Arboricoltura da legno a ciclo
medio-lungo
C) Cedui a turno breve per
biomassa
D) Pioppeti
Qualità del
progetto
40
tipologia
Localizzazione
dell’intervento
5
Intervento in area
protetta
10
Categoria del
richiedente
5
Somma
10
Qualità del
progetto
5
Localizzazione
dell’intervento
5
Intervento in area
protetta
Intervento in
comuni con
coefficiente di
boscosità inferiore
al 10%
Punteggio massimo in base ai parametri di:
Intervento in area
vulnerabile dai
nitrati
A) Boschi permanenti
B) Arboricoltura da legno a
ciclo medio-lungo
C) Cedui a turno breve per
biomassa
D) Pioppeti
Categoria del
richiedente
tipologia
In base alla data di
fine lavori
Punteggio massimo in base ai parametri di:
10
10
5
5
40
40
10
10
5
35
10
10
5
35
5
5
5
5
10
10
5
5
5
5
5
5
…
12.1.3 Priorità in base alla localizzazione dell’intervento
12.1.3 Priorità in base alla localizzazione dell’intervento
…
…
Le Province, prima dell’apertura dei periodi, rendono pubblici i criteri di attribuzione del Le Province, prima dell’apertura dei periodi, rendono pubblici i criteri di attribuzione del
punteggio in esame e comunicano tali criteri alla Direzione Generale Agricoltura. La punteggio in esame e comunicano tali criteri alla Direzione Generale Agricoltura. La
Direzione Generale Agricoltura provvede alla pubblicazione dei punteggi provinciali Direzione Generale Agricoltura provvede alla pubblicazione dei punteggi provinciali
sul proprio sito www.agricoltura.regione.lombardia.it .
sul proprio sito www.agricoltura.regione.lombardia.it .
TESTO PRECEDENTE
TESTO MODIFICATO
In caso di mancata definizione criteri di attribuzione del punteggio in esame, sono
assegnati 5 punti agli impianti localizzati in aree vulnerabili dai nitrati ai sensi del d.lgs
152/2006 e 5 punti in base alla localizzazione in aree protette come indicato al
paragrafo 12.1.2.
In caso di mancata definizione criteri di attribuzione del punteggio in esame, sono
assegnati 5 punti agli impianti localizzati in aree vulnerabili dai nitrati ai sensi del d.lgs
152/2006 e 5 punti in base alla localizzazione in aree protette come indicato al
paragrafo 12.1.2.
12.1.5 Priorità per gli interventi in base alla data di realizzazione
Nel caso di domande di tipologia C o D, qualora il richiedente completi l’intervento
proposto in domanda entro la data indicata nella tabella seguente, alla domanda sono
assegnati 20 punti.
CRONO PROGRAMMA
1° periodo 2° periodo 3° periodo 4° periodo 5° periodo 6° periodo
termine entro cui
realizzare l'impianto
per ottenere un
punteggio extra di
priorità (per le sole
tipologie c e d)
31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013
Il richiedente deve comunicare alla provincia entro il 15 aprile la data di conclusione
dei lavori e la provincia accerta che i lavori sono stati realmente eseguiti tramite una
visita in situ. In caso di mancata comunicazione da parte del richiedente, il punteggio
in esame non è attribuito.
12.1.6 Priorità per gli interventi in area vulnerabile dai nitrati
12.1.5 Priorità per gli interventi in area vulnerabile dai nitrati
12.1.7 Priorità per gli interventi in comuni con coefficiente di boscosità inferiore 12.1.6 Priorità per gli interventi in comuni con coefficiente di boscosità inferiore
al 10%
al 10%
Sono assegnati 5 punti per interventi in comuni con coefficiente di boscosità inferiore Sono assegnati 5 punti per interventi in comuni con coefficiente di boscosità inferiore
al 10%. Il coefficiente è calcolato, in conformità con la d.g.r 2024/2006 “Aspetti al 10%. Il coefficiente è calcolato, in conformità con la d.g.r 2024/2006 “Aspetti
applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco, criteri per l’individuazione delle applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco, criteri per l’individuazione delle
formazioni vegetali irrilevanti e criteri e modalità per l’individuazione dei coefficienti di formazioni vegetali irrilevanti e criteri e modalità per l’individuazione dei coefficienti di
boscosità ai sensi dell’art. 3, comma 7, della l.r. 27/2004”, e quindi:
boscosità ai sensi dell’art. 42, comma 7, della l.r. 31/2008”, e quindi:
•
è pari al rapporto tra la superficie coperta da bosco e la superficie totale
•
è pari al rapporto tra la superficie coperta da bosco e la superficie totale
effettiva del territorio della comunità montana o della provincia, al netto delle
effettiva del territorio della comunità montana o della provincia, al netto delle
acque superficiali, degli incolti improduttivi (aree sterili) e dell’urbanizzato, al
acque superficiali, degli incolti improduttivi (aree sterili) e dell’urbanizzato, al
fine di considerare l’effettiva possibilità di reperire aree per l’imboschimento o
fine di considerare l’effettiva possibilità di reperire aree per l’imboschimento o
il rimboschimento;
il rimboschimento;
•
è calcolato in base ai più recenti dati DUSAF, integrati dai valori determinati è calcolato in base ai più recenti dati DUSAF, integrati dai valori determinati in base
in base alla carta forestale di cui all’art. 7, comma 1 della l.r. 27/2004 e dei alla carta forestale di cui dell’art. 46, comma 1, della l.r. 31/2008e dei suoi eventuali
aggiornamenti nell’ambito dei PIF.
suoi eventuali aggiornamenti nell’ambito dei PIF.
TESTO PRECEDENTE
TESTO MODIFICATO
12.4 Completamento delle istruttorie e graduatorie delle domande
12.4 Completamento delle istruttorie e graduatorie delle domande
Le Province approvano le graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento, Le Province approvano le graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento,
classificate per punteggio di priorità decrescente, e le trasmettono alla Direzione classificate per punteggio di priorità decrescente, e le trasmettono alla Direzione
Generale Agricoltura entro la scadenza indicata nella seguente tabella:
Generale Agricoltura entro la scadenza indicata nella seguente tabella:
CRONO
PROGRAMMA
1° periodo 2° periodo 3° periodo 4° periodo 5° periodo 6° periodo
Termine per invio alla
Regione delle
graduatorie (entro
01/07/2008 09/06/2009 09/06/2010 09/06/2011 11/06/2012 10/06/2013
tale date devono
essere terminate le
istruttorie, compresi i
riesami)
CRONO –
PROGRAMMA
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
periodo periodo periodo periodo periodo periodo periodo periodo
…
Termine per invio
alla Regione
delle graduatorie
(entro tale date
23 ago.
devono essere
10
terminate le
istruttorie,
compresi i
riesami)
13) SUDDIVISIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
…
La Direzione Generale Agricoltura invia le comunicazioni di cui al presente paragrafo
alle province e all’Organismo Pagatore Regionale entro il termine indicato nella tabella
successiva.
…
13) SUDDIVISIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
…
La Direzione Generale Agricoltura invia le comunicazioni di cui al presente paragrafo
alle province e all’Organismo Pagatore Regionale entro il termine indicato nella tabella
successiva.
CRONO PROGRAMMA 1° periodo
6° periodo
CRONO –
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
PROGRAMMA periodo periodo periodo periodo periodo periodo periodo periodo
12/07/2013
Termine entro
cui la Regione 13 set.
ripartisce i fondi 10
alle Province
Termine entro
cui la Regione
ripartisce i fondi
alle Province
21/07/2008
2° periodo
15/07/2009
3° periodo
15/07/2010
4° periodo
15/07/2011
5° periodo
16/07/2012
13.1 Disponibilità finanziarie
Per gli anni 2008, 2009 e 2010 si stima possibile impegnare ogni anno, per
ammissioni a finanziamento di nuove domande, circa l’11% delle risorse finanziarie
assegnate alla misura 221 dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.
14) PUBBLICAZIONE DELL’AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI RICHIEDENTI
…
CRONO
PROGRAMMA 1° periodo
Termine per la
pubblicazione
sull’albo pretorio
provinciale
07/08/2008
dell’elenco dei
richiedenti
ammessi a
finanziamento
2° periodo
31/07/2009
3° periodo
30/07/2010
4° periodo
29/08/2011
5° periodo
31/07/2012
6° periodo
31/07/2013
8 nov. 10
29 nov.
10
22 ago.
11
12 set.
11
9 nov. 11
29 nov.
11
22 ago.
12
11 set.
12
8 nov. 12
28 nov.
12
21 ago.
13
10 set.
13
11 nov.
13
2 dic. 13
13.1 Disponibilità finanziarie
Per gli anni 2010, 2011 , 2012 e 2013 si stima possibile impegnare ogni anno, per
ammissioni a finanziamento di nuove domande, circa l’11% delle risorse finanziarie
assegnate alla misura 221 dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.
14) PUBBLICAZIONE DELL’AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI RICHIEDENTI
…
CRONO –
PROGRAMMA
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
periodo periodo periodo periodo periodo periodo periodo periodo
Termine per la
pubblicazione
sull’albo pretorio
provinciale
20 dic.
4 ott. 10
10
dell’elenco dei
richiedenti
ammessi a
finanziamento
3 ott. 11
19 dic.
11
1 ott. 12
18 dic.
12
30 set.
13
23 dic.
13
TESTO PRECEDENTE
TESTO MODIFICATO
15) ESECUZIONE DEI LAVORI
15) ESECUZIONE DEI LAVORI
I lavori per la realizzazione dell’intervento non possono essere avviati prima della data
di formale comunicazione di ammissione a finanziamento dell’intervento medesimo.
Gli interventi devono essere realizzati entro la scadenza indicata nella seguente Gli interventi devono essere realizzati entro la scadenza indicata nella seguente
tabella.
tabella.
CRONO
PROGRAMMA
Fine dei lavori
(salvo proroghe)
1° periodo
2° periodo
3° periodo
4° periodo
5° periodo
6° periodo
31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012 01/04/2013 01/04/2014
CRONO –
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
PROGRAMMA periodo periodo periodo periodo periodo periodo periodo periodo
Fine dei lavori 31 mar.
(salvo proroghe) 11
31 mar.
11
2 apr. 12 2 apr. 12 1 apr. 13 1 apr. 13
31 mar.
14
31 mar.
14
15.1 Proroghe
15.1 Proroghe
La Provincia, su richiesta dettagliata e motivata del beneficiario, può concedere una La Provincia, su richiesta dettagliata e motivata del beneficiario, può concedere una
sola proroga per un periodo massimo di dodici mesi.
sola proroga per un periodo massimo di dodici mesi.
La domanda di proroga deve essere compilata su apposito modulo cartaceo ed inviata La domanda di proroga deve essere compilata su apposito modulo cartaceo ed inviata
alla provincia competente, che provvede ad inserirla nel Sistema Informativo Agricolo alla provincia competente, che provvede ad inserirla nel Sistema Informativo Agricolo
della Regione Lombardia.
della Regione Lombardia.
La concessione della proroga, per motivi non riconducibili alle “cause di forza
maggiore” indicate nel “Manuale OPR, comporta penalità.
15.2 Varianti
15.2 Varianti
Il beneficiario può richiedere, oltre all’eventuale cambio del beneficiario, varianti in
Il beneficiario può richiedere, oltre all’eventuale cambio del beneficiario, varianti in
corso d'opera dei progetti finanziati. La variante deve essere accompagnata:
corso d'opera dei progetti finanziati. La variante deve essere accompagnata:
da una relazione tecnica del Direttore dei Lavori che ne motivi l’opportunità,
attestandone la compatibilità col progetto definitivo/esecutivo;
•
da un quadro di confronto fra la situazione inizialmente prevista e quella proposta
dalla variante;
•
dal prospetto riepilogativo delle voci di costo variate.
Tutte le varianti che riguardino impianti situati all’interno di parchi o riserve devono
essere preventivamente inviate, a cura del richiedente, anche all’ente gestore
dell’area protetta o del sito natura 2000, i quali esprimono il parere secondo le
modalità previste nel paragrafo 11.4.1, ossia entro 30 giorni dal ricevimento della
domanda di variante.
La domanda di variante deve essere compilata, attraverso il Sistema Informativo
Agricolo della Regione Lombardia, solo dopo aver ottenuto il parere favorevole da
parte dell’ente gestore dell’area protetta o del sito natura 2000.
Le varianti che comportino una variazione tra gli importi preventivati per le singole
tipologie di intervento fino al 10% della spesa ammessa a contributo e comunque non
superiore a 20.000,00 € possono essere effettuate secondo le modalità previste dalla
“denuncia di intervento” descritta nel paragrafo 27.
Negli altri casi, la variante può essere effettuata solo dopo aver ottenuto il formale
assenso della provincia.
•
da una relazione tecnica del Direttore dei Lavori che ne motivi l’opportunità,
attestandone la compatibilità col progetto definitivo/esecutivo;
•
da un quadro di confronto fra la situazione inizialmente prevista e quella proposta
dalla variante;
•
dal prospetto riepilogativo delle voci di costo variate.
Tutte le varianti che riguardino impianti situati all’interno di parchi o riserve devono
essere preventivamente inviate, a cura del richiedente, anche all’ente gestore
dell’area protetta o del sito natura 2000, i quali esprimono il parere secondo le
modalità previste nel paragrafo 11.4.1, ossia entro 30 giorni dal ricevimento della
domanda di variante.
La domanda di variante deve essere compilata, attraverso il Sistema Informativo
Agricolo della Regione Lombardia, solo dopo aver ottenuto il parere favorevole da
parte dell’ente gestore dell’area protetta o del sito natura 2000.
Le varianti di dettaglio, come definite dall’apposito manuale dell’OPR, possono essere
effettuate secondo le modalità previste dalla “denuncia di intervento” descritta nel
paragrafo 27.
•
Negli altri casi, la variante può essere effettuata solo dopo aver ottenuto il formale
assenso della provincia.
TESTO PRECEDENTE
TESTO MODIFICATO
La provincia autorizza o meno la richiesta di variante in base a quanto indicato nella
parte I del manuale OPR.
Le province informano la Direzione Generale Agricoltura circa le varianti concesse che
comportino una riduzione dei contributi concessi superiore al 10%.
La provincia autorizza o meno la richiesta di variante in base a quanto indicato nella
parte I del manuale OPR.
Le province informano la Direzione Generale Agricoltura circa le varianti concesse che
comportino una riduzione dei contributi concessi superiore al 10%.
Per ogni ulteriore specifica riguardo alle modalità di richiesta, di autorizzazione, alle
tempistiche previste etc. si fa specifico riferimento al Manuale OPR delle procedure,
dei controlli e delle sanzioni
15.2.2 Modifiche di dettaglio
Durante la realizzazione di ogni singola tipologia, non sono considerate varianti le
modifiche di dettaglio, le soluzioni tecniche migliorative e i cambi di fornitore che
comportano una variazione compensativa tra le singole voci di prezziario, che si
riferiscono alla stessa tipologia, rientranti nelle soglie previste nel Manuale OPR delle
procedure, dei controlli e delle sanzioni.
Le modifiche all’interno di queste soglie sono considerate ammissibili in sede di
accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento per la tipologia,
purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del
progetto originario.
Nel caso in cui le modifiche siano superiori alle predette soglie, deve essere
preventivamente richiesta una variante alla Provincia con le modalità sopra descritte.
16) STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)
16) STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)
...
…
L’importo relativo allo stato di avanzamento è determinato in percentuale sulla base L’importo relativo allo stato di avanzamento è determinato in percentuale sulla base
delle opere realizzate.
delle opere realizzate.
In caso di utilizzo dei “costi standard”, si rimanda a quanto riportato nel paragrafo 17.1.
Al termine della verifica della documentazione presentata il funzionario istruttore Al termine della verifica della documentazione presentata il funzionario istruttore
redige il relativo verbale.
redige il relativo verbale.
Lo stato di avanzamento lavori è concesso anche a chi ha richiesto l’anticipo, ma solo
qualora il contributo richiesto con il SAL superi quello concesso con l’anticipo. In
questo caso l’importo erogato a titolo di anticipo viene decurtato dall’importo richiesto
con il SAL e la provincia provvede a svincolare la fideiussione presentata per
l’anticipo.
La “domanda di pagamento” deve essere compilata con la massima attenzione, La “domanda di pagamento” deve essere compilata con la massima attenzione,
evitando assolutamente di richiedere il pagamento per un importo maggiore rispetto a evitando assolutamente di richiedere il pagamento per un importo maggiore rispetto a
quanto si ha diritto a percepire.
quanto si ha diritto a percepire.
Qualora il beneficiario abbia richiesto di ricevere un importo superiore di oltre il 3% a Qualora il beneficiario abbia richiesto di ricevere un importo superiore di oltre il 3% a
quanto ha in realtà diritto, la spesa ammessa (e di conseguenza il contributo) è ridotta quanto ha in realtà diritto, la spesa ammessa (e di conseguenza il contributo) è ridotta
di un importo pari alla differenza fra quanto richiesto e quanto si ha diritto a ricevere. di un importo pari alla differenza fra quanto richiesto e quanto si ha diritto a ricevere.
Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a
finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati.
finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati.
Per i controlli tecnici e amministrativi, si fa riferimento a quanto previsto per il saldo e Per i controlli tecnici e amministrativi, si fa riferimento a quanto previsto per il saldo e
nella parte II del manuale OPR.
nella parte II del manuale OPR.
TESTO PRECEDENTE
La Provincia propone ad OPR la liquidazione del SAL secondo le procedure e le
regole stabilite nel manuale OPR.
17.1 Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari privati
1. Per interventi di tipologia C e D:
• fatture originali quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria
rilasciata dai fornitori o, nel caso di fatture con importo inferiore a 200,00 €,
riportanti il timbro “pagato”, la data e il timbro e firma della ditta fornitrice;
• tracciabilità dei pagamenti effettuati (non sono mai ammessi pagamenti in
contanti);
• nel caso di lavori in economia, autocertificazione redatta dal direttore dei
lavori attestante la quantità di lavori eseguiti;
• dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua responsabilità, sull’esatta
estensione delle superfici impiantate oggetto di contributi (indicando
chiaramente per ogni particella catastale la superficie impiantata), nonché
sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nella relazione o
con variante in corso d’opera o comunque in base a quanto indicato nel
paragrafo 15.2;
• certificato principale di identità ai sensi del d.lgs. 386/2003, passaporto delle
piante (“passaporto verde”) sullo stato fitosanitario del materiale di
propagazione, fattura indicante numero e specie delle piante acquistate;
2.
Per interventi di tipologia A e B, oltre alla documentazione prevista per gli
interventi di tipologia C e D (punto 1), occorre presentare:
• relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore
dei lavori;
• sesto di impianto adottato con indicazione delle distanze e con legenda
facilmente comprensibile.
TESTO MODIFICATO
È sempre necessario un sopralluogo (visita “in situ”) per verificare la corretta e
completa esecuzione dei lavori e la redazione del relativo verbale.
La Provincia propone ad OPR la liquidazione del SAL secondo le procedure e le
regole stabilite nel manuale OPR.
17.1 Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari privati
1. Per interventi di tipologia C e D:
• fatture originali quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria
rilasciata dai fornitori o, nel caso di fatture con importo inferiore a 200,00 €,
riportanti il timbro “pagato”, la data e il timbro e firma della ditta fornitrice;
• tracciabilità dei pagamenti effettuati (non sono mai ammessi pagamenti in
contanti);
• nel caso di lavori in economia, autocertificazione redatta dal direttore dei
lavori attestante la quantità di lavori eseguiti;
• dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua responsabilità, sull’esatta
estensione delle superfici impiantate oggetto di contributi (indicando
chiaramente per ogni particella catastale la superficie impiantata), nonché
sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nella relazione o
con variante in corso d’opera o comunque in base a quanto indicato nel
paragrafo 15.2;
• certificato principale di identità ai sensi del d.lgs. 386/2003 o in mancanza
cartellino vivaistico di cui all’art. 8 comma 4 del d.lgs. 386/2003, passaporto
delle piante (“passaporto verde”) sullo stato fitosanitario del materiale di
propagazione, fattura o in mancanza “documento di trasporto” indicante
numero e specie delle piante acquistate o copia del registro di carico e
scarico nel caso di produzione in economia;
2. Per interventi di tipologia A e B, oltre alla documentazione prevista per gli
interventi di tipologia C e D (punto 1), occorre presentare:
• relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore
dei lavori;
• sesto di impianto adottato con indicazione delle distanze e con legenda
facilmente comprensibile.
In caso di utilizzo dei “costi standard”, è necessario presentare fatture originali
quietanzate e tracciabilità dei pagamenti solamente per le spese generali (paragrafo
8.1.1), le eventuali spese per il profilo pedologico e l'analisi chimica del terreno (art.
101 e 102 del prezziario).
I costi standard sono applicabili anche soltanto in fase di accertamento finale dei lavori
e anche per le domande con istruttoria positiva presentate in data antecedente a
quella di pubblicazione del presente bando, purché:
•
le caratteristiche dell’impianto a collaudo corrispondano a quanto previsto nella
relazione tecnica o progetto definitivo approvato;
•
l’importo di costo standard, corrispondente a tali caratteristiche, non sia
superiore all’importo di spesa ammesso in istruttoria.
TESTO PRECEDENTE
TESTO MODIFICATO
17.2 Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari pubblici
17.2 Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari pubblici
Atto di approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare
•
Atto di approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare •
esecuzione;
esecuzione;
•
fatture quietanzate accompagnate da mandati di pagamento;
•
fatture quietanzate accompagnate da mandati di pagamento;
•
tracciabilità dei pagamenti effettuati (non sono mai ammessi pagamenti in •
tracciabilità dei pagamenti effettuati (non sono mai ammessi pagamenti in
contanti);
contanti);
•
per i beneficiari pubblici che realizzino i lavori in amministrazione diretta, prospetti •
per i beneficiari pubblici che realizzino i lavori in amministrazione diretta, prospetti
di spesa analitici (contributi previdenziali, listini paga e altro, come da manuale
di spesa analitici (contributi previdenziali, listini paga e altro, come da manuale
OPR) firmati dal direttore dell’ente;
OPR) firmati dal direttore dell’ente;
•
dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua responsabilità, sull’esatta
dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua responsabilità, sull’esatta •
estensione delle superfici impiantate, indicando chiaramente per ogni particella
estensione delle superfici impiantate, indicando chiaramente per ogni particella
catastale la superficie impiantata, nonché sulla realizzazione dei lavori in
catastale la superficie impiantata, nonché sulla realizzazione dei lavori in
conformità a quanto previsto nel progetto o con variante in corso d’opera;
conformità a quanto previsto nel progetto o con variante in corso d’opera;
•
certificato principale di identità ai sensi del d.lgs. 386/2003 e passaporto delle •
certificato principale di identità ai sensi del d.lgs. 386/2003 o in mancanza
piante (“passaporto verde”) sullo stato fitosanitario del materiale di propagazione;
cartellino vivaistico di cui all’art. 8 comma 4 del d.lgs. 386/2003 e passaporto
delle piante (“passaporto verde”) sullo stato fitosanitario del materiale di
propagazione, fattura o in mancanza “documento di trasporto” indicante numero e
specie delle piante acquistate o copia del registro di carico e scarico nel caso di
produzione in economia;
•
schema dettagliato del sesto di impianto adottato.
•
schema dettagliato del sesto di impianto adottato.
•
stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori.
•
stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori.
In caso di utilizzo dei “costi standard”, si rimanda a quanto riportato nel paragrafo
17.1.
17.4 Controlli tecnici per l’accertamento dei lavori
17.4 Controlli tecnici per l’accertamento dei lavori
Durante il sopralluogo per verificare la corretta e completa esecuzione dei lavori, Durante il sopralluogo per verificare la corretta e completa esecuzione dei lavori,
indicato nel paragrafo precedente, la provincia effettua un controllo tecnico indicato nel paragrafo precedente, la Provincia effettua un controllo tecnico
dell’impianto verificando in particolare:
dell’impianto verificando in particolare:
•
se l’impianto è stato realizzato in conformità al progetto approvato o comunque •
se l’impianto è stato realizzato in conformità al progetto approvato o comunque
autorizzato con variante in corso d’opera o a quanto indicato nel paragrafo 15.2;
autorizzato con variante in corso d’opera o a quanto indicato nel paragrafo 15.2;
•
l’effettiva estensione delle superfici dichiarate con la domanda di pagamento;
•
l’effettiva estensione delle superfici dichiarate con la domanda di pagamento,
attraverso misurazione con GPS;
•
la percentuale di mortalità delle piante messa a dimora (nel caso di impianti di
tipologia B, tale percentuale si calcola separatamente per le piante arboree •
la percentuale di mortalità delle piante messa a dimora (nel caso di impianti di
principali, per le piante “accessorie paracadute” e per le piante accessorie).
tipologia B, tale percentuale si calcola separatamente per le piante arboree
principali, per le piante “accessorie paracadute” e per le piante accessorie).
17.5.1 Decadenze in fase di accertamento dei lavori
17.5.1 Decadenze in fase di accertamento dei lavori
La domanda è considerata decaduta qualora si verifichi anche una sola delle seguenti La domanda è considerata decaduta qualora si verifichi anche una sola delle seguenti
situazioni:
situazioni:
mancata presentazione della domanda di pagamento comprensiva di tutta la •
mancata presentazione della domanda di pagamento comprensiva di tutta la
•
documentazione indicata ai paragrafi 17.1 o 17.2 entro cinque mesi dalla data a
documentazione indicata ai paragrafi 17.1 o 17.2 entro cinque mesi dalla data a
disposizione per la fine dei lavori, comprensivo di eventuali proroghe;
disposizione per la fine dei lavori, comprensivo di eventuali proroghe;
•
mancata ultimazione dei lavori entro il termine previsto, comprensivo di eventuali •
mancata ultimazione dei lavori entro il termine previsto, comprensivo di eventuali
proroghe;
proroghe;
TESTO PRECEDENTE
TESTO MODIFICATO
all’impianto sono state apportate varianti non permesse indicate nel paragrafo 15.2; •
all’impianto sono state apportate le varianti non permesse indicate nel paragrafo
15.2.1;
la superficie impiantata dichiarata dal tecnico differisce di oltre il 20% dalla
superficie effettivamente impiantata, misurata durante l’accertamento da parte della •
la superficie impiantata dichiarata dal tecnico differisce di oltre il 20% dalla
provincia nel caso la domanda sia costituita da un'unica tipologia di intervento,
superficie effettivamente impiantata, misurata con il GPS durante l’accertamento
da parte della Provincia nel caso la domanda sia costituita da un'unica tipologia di
•
la superficie impiantata dichiarata dal tecnico differisce di oltre il 30% dalla
intervento,
superficie effettivamente impiantata, misurata durante l’accertamento da parte
della provincia; qualora la differenza fosse superiore al 50% il richiedente è inoltre •
la superficie impiantata dichiarata dal tecnico differisce di oltre il 30% dalla
escluso dagli aiuti richiesti negli anni successivi per l’importo corrispondente alla
superficie effettivamente impiantata, misurata con il GPS durante l’accertamento
differenza tra la superficie dichiarata e la superficie accertata.
da parte della Provincia nel caso la domanda sia costituita da due o più tipologie
di intervento;
•
la percentuale di mortalità delle piante messe a dimora supera il 20% (nel caso di
impianti di tipologia B, tale percentuale si calcola separatamente per le piante •
la percentuale di mortalità delle piante messe a dimora supera il 20% (nel caso di
arboree principali, per le eventuali piante “accessorie paracadute” e per le piante
impianti di tipologia B, tale percentuale si calcola separatamente per le piante
accessorie e pertanto la domanda decade se la mortalità supera il 20% anche per
arboree principali, per le eventuali piante “accessorie paracadute” e per le piante
uno solo di questi gruppi di piante). Qualora la mortalità superi tale percentuale
accessorie e pertanto la domanda decade se la mortalità supera il 20% anche per
solo su parte dell’impianto, la decadenza sarà pronunciata solo per quest’ultima.
uno solo di questi gruppi di piante). Qualora la mortalità superi tale percentuale
Tuttavia, qualora la percentuale di fallanze sia superiore al 10% il beneficiario è
solo su parte dell’impianto, la decadenza sarà pronunciata solo per quest’ultima.
tenuto a sostituire nella prima stagione utile le fallanze e la provincia effettuerà un
Tuttavia, qualora la percentuale di fallanze sia superiore al 10% il beneficiario è
sopralluogo nell’estate successiva al fine di verificare l’adempimento.
tenuto a sostituire nella prima stagione utile le fallanze e la provincia effettuerà un
sopralluogo nell’estate successiva al fine di verificare l’adempimento.
•
la superficie impiantata, al netto delle aree con piante morte (vedi punto
precedente) è inferiore alla “superficie minima per singola domanda” indicata nel •
la superficie impiantata, al netto delle aree con piante morte (vedi punto
paragrafo 9.5.
precedente) è inferiore alla “superficie minima per singola domanda” indicata nel
In tutti questi casi, la domanda decade e si recuperano gli importi eventualmente già
paragrafo 9.5.
versati. Il beneficiario non potrà presentare alcuna domanda di finanziamento per la In tutti questi casi, la domanda decade e si recuperano gli importi eventualmente già
misura 221 per il periodo aperto al momento della decadenza: eventuali domande già versati.
presentate decadono automaticamente.
17.5.2 Penalità in fase di accertamento dei lavori
17.5.2 Penalità in fase di accertamento dei lavori
Qualora il beneficiario abbia richiesto di ricevere un importo superiore di oltre il 3% a Qualora il beneficiario abbia richiesto di ricevere un importo superiore di oltre il 3% a
quanto ha in realtà diritto, la spesa ammessa (e di conseguenza il contributo) è ridotta quanto ha in realtà diritto, la spesa ammessa (e di conseguenza il contributo) è ridotta
di un importo pari alla differenza fra quanto richiesto e quanto si ha diritto a ricevere. di un importo pari alla differenza fra quanto richiesto e quanto si ha diritto a ricevere.
Qualora la superficie impiantata dichiarata dal tecnico differisse di oltre il 3% (e fino al Qualora la superficie impiantata dichiarata dal tecnico differisse di oltre il 3% (e fino al
20%) dalla superficie effettivamente impiantata, misurata durante l’accertamento da 20%) dalla superficie effettivamente impiantata, misurata durante l’accertamento da
parte della provincia, si applica la penalità stabilita dal manuale OPR.
parte della provincia, si applica la penalità stabilita dal manuale OPR.
Inoltre, saranno applicate penalità, stabilite da apposito manuale OPR, nei casi Inoltre, sarà applicata una penalità, come previsto dal manuale OPR, nel caso di
seguenti:
presentazione della domanda di pagamento, comprensiva di tutta la documentazione
1. mancata presentazione della domanda di pagamento comprensiva di tutta la indicata ai paragrafi 17.1 o 17.2, oltre i 30 giorni dalla data di scadenza del termine di
documentazione indicata ai paragrafi 17.1 o 17.2 oltre i 30 giorni dalla data di esecuzione dei lavori, comprensivo di eventuali proroghe, ma entro i cinque mesi;
scadenza del termine di esecuzione dei lavori, comprensivo di eventuali
proroghe, ma entro i cinque mesi;
2. concessione di proroga per motivi non riconducibili a cause di forza maggiore
(paragrafo 15.1).
•
•
TESTO PRECEDENTE
TESTO MODIFICATO
18) CONTROLLO IN LOCO
Il controllo in loco viene effettuato, secondo le modalità riportate nel manuale OPR
parte II, su un campione che rappresenti almeno il 5% della spesa ammessa a
contributo, estratto da OPR sulla base dell’analisi del rischio definita all’interno del
Manuale.
Il controllo in loco viene eseguito dalle Province prima dell’erogazione del saldo del
contributo.
Per le aziende estratte, il controllo in loco include le verifiche previste dai controlli
amministrativi e tecnici di cui al paragrafo 17 e prevede verifiche aggiuntive sul
possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della
domanda di aiuto, in conformità con quanto previsto dal manuale OPR.
Al termine del controllo in loco è prevista la compilazione del relativo verbale.
18) CONTROLLO IN LOCO
Il controllo in loco viene effettuato, secondo le modalità riportate nel manuale OPR
parte II, su un campione che rappresenti almeno il 5% della spesa pubblica ammessa,
estratto da OPR sulla base dell’analisi del rischio definita all’interno del Manuale.
Il controllo in loco viene eseguito dalle Province prima dell’erogazione del saldo
dell’aiuto.
Per le aziende estratte, il controllo in loco include le verifiche delle autocertificazioni e
del possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione
della domanda di aiuto, in conformità con quanto previsto dal manuale OPR.
Al termine del controllo in loco è prevista la compilazione del relativo verbale.
21) EROGAZIONE DEI PREMI PER MANUTENZIONE E PER MANCATO REDDITO 21) EROGAZIONE DEI PREMI PER MANUTENZIONE E PER MANCATO REDDITO
A partire dall’anno successivo a quello di accertamento, i beneficiari che rispettino gli A partire dall’anno successivo a quello di accertamento, i beneficiari che rispettino gli
obblighi assunti con la domanda di adesione ed eventualmente prescritti dalle obblighi assunti con la domanda di adesione ed eventualmente prescritti dalle
Province (vedi paragrafo 26, “Impegni”) possono ricevere gli aiuti (premi) per la Province (vedi paragrafo 26, “Impegni”) possono ricevere gli aiuti (premi) per la
manutenzione e per il mancato reddito. Nel caso in cui l’accertamento dell’impianto o manutenzione e per il mancato reddito. Nel caso in cui l’impianto sia stato completato
imboschimento sia stato completato nel primo quadrimestre dell’anno, l’aiuto per nel primo semestre dell’anno (vale la data di richiesta di accertamento finale), l’aiuto
manutenzione o mancato reddito decorre dall’anno di impianto.
per manutenzione o mancato reddito decorre dall’anno di impianto.
Il beneficiario deve presentare alla Provincia una “domanda di pagamento” per gli Il beneficiario deve presentare alla Provincia una “domanda di pagamento” per gli
aiuti di mancato reddito ed eventualmente di manutenzione in cui:
aiuti di mancato reddito ed eventualmente di manutenzione in cui:
•
attesti di aver adempiuto e di adempiere, per l’anno in corso, agli obblighi assunti •
attesti di aver adempiuto e di adempiere, per l’anno in corso, agli obblighi assunti
con la domanda di adesione ed a quelli eventualmente prescritti dalle Province;
con la domanda di adesione ed a quelli eventualmente prescritti dalle Province;
dichiari l’estensione e gli estremi catastali delle superfici soggette ad impegno,
•
dichiari l’estensione e gli estremi catastali delle superfici soggette ad impegno, •
suddivise per le varie tipologie di intervento.
suddivise per le varie tipologie di intervento.
Nella domanda di pagamento, il richiedente dichiara di possedere i requisiti soggettivi
che danno diritto al premio richiesto.
La provincia effettua controlli sul possesso della qualifica di “IAP” e provvede a
ricalcolare i premi spettanti al beneficiario in caso di mutamento dei requisiti soggettivi.
In caso di acquisizione della qualifica di “IAP”, pertanto, il premio in esame sarà
ricalcolato in aumento.
Qualora, a seguito di un controllo si dovesse verificare che la superficie dichiarata sia Qualora, a seguito di un controllo si dovesse verificare che la superficie dichiarata sia
difforme da quella reale (accertata), si applicano le sanzioni e le penalità previste dalla difforme da quella accertata, si applicano le sanzioni e le penalità previste dalla parte
parte II del manuale OPR. Le penalità relative al mancato rispetto della condizionalità II del manuale OPR.
si applicano anche alle eventuali domande di pagamento:
Per le irregolarità riscontrate dai controlli della condizionalità si rimanda al relativo
delle misure 211, 213, 214 e 225 già presentate o che saranno presentate in manuale.
•
Lombardia nell’anno civile dell’accertamento;
delle misure 211, 213, 214, 221 e 225 già presentate o che saranno presentate
•
ad altri Organismi Pagatori nell’anno civile dell’accertamento.
Per ulteriori dettagli si rimanda al manuale operativo dei controlli della condizionalità.
La domanda di pagamento deve essere compilata informaticamente ed inviata per via La domanda di pagamento deve essere compilata informaticamente ed inviata per via
telematica attraverso il Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia anche
telematica attraverso il Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia.
per la prima annualità dei premi.
TESTO PRECEDENTE
TESTO MODIFICATO
Qualora si richieda anche il pagamento del premio di manutenzione, la domanda di Qualora si richieda anche il pagamento del premio di manutenzione, la domanda di
pagamento è nulla se non è controfirmata dal tecnico che effettua la consulenza pagamento è nulla se non è controfirmata dal tecnico che effettua la consulenza
dell’impianto.
dell’impianto.
La domanda di pagamento deve essere presentata entro i termini previsti per la La domanda di pagamento deve essere presentata entro i termini previsti per la
domanda unica di pagamento, ossia normalmente entro il 15 maggio di ogni anno. domanda unica di pagamento, ossia normalmente entro il 15 maggio di ogni anno.
Entro lo stesso termine possono essere corretti gli errori sanabili o palesi con le Entro lo stesso termine e con le stesse modalità previste per la domanda unica,
modalità previste per la domanda unica stessa. La mancata presentazione della possono essere operate correzioni delle domande di aiuto e di pagamento. La
domanda di pagamento o il ritardo nella presentazione comporta l’applicazione delle mancata presentazione della domanda di pagamento o il ritardo nella presentazione
penalità indicate nel paragrafo 26.2.
comporta l’applicazione delle penalità indicate nel paragrafo 26.2.
22.2 Controlli “in loco”
22.2 Controlli “in loco”
Il controllo è effettuato secondo le modalità indicate nel manuale OPR e interessa le
Il controllo è effettuato secondo le modalità indicate nel manuale OPR e interessa:
a. nel caso delle le domande di pagamento del contributo per l’impianto, un domande di pagamento degli aiuti annuali di manutenzione o di mancato reddito per
campione, scelto da OPR, pari ad almeno il 5% della spesa pubblica ammessa; in tutta la durata dell’impegno. Le domande da controllare sono rappresentate da:
questo caso, la “visita in situ” coincide col controllo “in loco”;
•
un campione, scelto da OPR sulla base dell’analisi del rischio e di un fattore
b. nel caso delle le domande di pagamento degli aiuti annuali di manutenzione o di
di rappresentatività, pari almeno al 5% delle domande alle quale si paga il
mancato reddito per tutta la durata dell’impegno:
premio di manutenzione;
•
un campione, scelto da OPR sulla base dell’analisi del rischio e di un fattore
•
tutte le domande per le quali il beneficiario non ha presentato la “domanda di
di rappresentatività, pari almeno al 5% delle domande alle quale si paga il
pagamento” entro i termini indicati nel precedente paragrafo 22 (9 giugno). In
premio di manutenzione;
questo caso gli OD provvedono annualmente a comunicare alla DGA l’elenco
•
un campione, scelto da OPR in base dell’analisi del rischio e di un fattore di
di tali domande e gli esiti dei relativi controlli effettuati.
rappresentatività, pari almeno al 2,5% delle domande alle quali si paga il
premio di mancato reddito non comprese nel punto precedente;
Il controllo verifica fra l’altro il rispetto degli impegni elencati nel paragrafo 26 da parte
•
tutte le domande per le quali il beneficiario non ha presentato la “domanda di del beneficiario.
Nel caso in cui il funzionario incaricato riscontri il mancato rispetto degli impegni,
pagamento” entro i termini indicati nel precedente paragrafo 22 (9 giugno).
Il controllo verifica fra l’altro il rispetto degli impegni elencati nel paragrafo 26 da parte l’esito del controllo sarà parzialmente o totalmente negativo (vedi paragrafo 26).
del beneficiario.
Nel caso in cui il funzionario incaricato riscontri il mancato rispetto degli impegni,
l’esito del controllo sarà parzialmente o totalmente negativo (vedi paragrafo 26).
22.3 Controlli sul rispetto della condizionalità
22.3 Controlli sul rispetto della condizionalità
Almeno l’1% delle domande di pagamento dei premi di manutenzione e di mancato Almeno l’1% delle domande di pagamento dei premi di manutenzione e di mancato
reddito è soggetto ogni anno al controllo sul rispetto della condizionalità. Il controllo reddito è soggetto ogni anno al controllo sul rispetto della condizionalità. Il controllo
riguarda l’intera l’azienda e non solamente le superfici richieste a premio. Le domande riguarda l’intera l’azienda e non solamente le superfici richieste a premio. Le domande
sono sorteggiate da OPR, sulla base dell’analisi del rischio e di un fattore di sono sorteggiate da OPR, sulla base dell’analisi del rischio e di un fattore di
rappresentatività. Le modalità di effettuazione del controllo e le percentuali di rappresentatività. Le modalità di effettuazione del controllo e le percentuali di
riduzione dell’aiuto a seguito di infrazione sono riportate nel “Manuale operativo per il riduzione dell’aiuto a seguito di infrazione sono riportate nel “Manuale operativo per il
controllo della condizionalità”.
controllo della condizionalità”.
In caso di mancato rispetto dei requisiti previsti dalla condizionalità, l’aiuto viene In caso di mancato rispetto dei requisiti previsti dalla condizionalità, l’aiuto viene
ridotto o annullato.
ridotto o annullato.
Le penalità relative al mancato rispetto della condizionalità si applicano anche alle
eventuali domande di pagamento:
delle misure 211, 213, 214 e 225 già presentate o che saranno presentate in
•
Lombardia nell’anno civile dell’accertamento;
TESTO PRECEDENTE
TESTO MODIFICATO
delle misure 211, 213, 214, 221 e 225 già presentate o che saranno presentate
ad altri Organismi Pagatori nell’anno civile dell’accertamento.
•
Domanda di Premio Unico
23) ELENCHI DI LIQUIDAZIONE
23) ELENCHI DI LIQUIDAZIONE
La Provincia, dopo aver stabilito l’importo pagabile a ciascun beneficiario, predispone La Provincia, dopo aver stabilito l’importo pagabile a ciascun beneficiario, predispone
gli elenchi di liquidazione, che devono pervenire all’Organismo Pagatore Regionale gli elenchi di liquidazione, che devono pervenire all’Organismo Pagatore Regionale
entro le date indicate in tabella.
entro le date indicate in tabella.
•
CRONO PROGRAMMA
Fine collaudi e invio
elenchi liquidazione
(salvo proroghe)
1° periodo 2° periodo 3° periodo 4° periodo 5° periodo 6° periodo
01/10/2009 01/10/2010 03/10/2011 01/10/2012 01/10/2013 01/10/2014
CRONO –
PROGRAMMA
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
periodo periodo periodo periodo periodo periodo periodo periodo
Fine collaudi e invio
elenchi liquidazione 1 ott. 11 1 ott. 11 1 ott. 11 1 ott. 11 1 ott. 11 1 ott. 11 1 ott. 11 1 ott. 11
(salvo proroghe)
…
…
Al fine di garantirne la liquidazione entro il 31 dicembre di ogni anno, gli elenchi di Al fine di garantirne la liquidazione entro il 31 dicembre di ogni anno, gli elenchi di
liquidazione, predisposti dalla Direzione Generale Agricoltura, devono pervenire liquidazione, predisposti dagli OD, devono pervenire all’Organismo Pagatore
all’Organismo Pagatore Regionale (di seguito “OPR”) entro il 15 novembre.
Regionale (di seguito “OPR”) entro il 15 novembre.
Le province comunicano alla Direzione Generale Agricoltura gli estremi degli elenchi Le Province comunicano alla Direzione Generale Agricoltura gli estremi degli elenchi
di liquidazione inviati all’OPR (numero, data, importo e natura dei pagamenti).
di liquidazione inviati all’OPR (numero, data, importo e natura dei pagamenti)
25.2 Trasferimento degli impegni
25.2 Trasferimento degli impegni
Le richieste di cambio del beneficiario (“trasferimento degli impegni”) devono essere Le richieste di cambio del beneficiario (“trasferimento degli impegni”) devono essere
anch’esse effettuate attraverso il modello unico di domanda informatizzato e danno anch’esse effettuate attraverso il modello unico di domanda informatizzato e danno
luogo all’apertura di un nuovo procedimento.
luogo all’apertura di un nuovo procedimento.
Come indicato nel manuale OPR, parte I, il trasferimento degli impegni non è possibile Come indicato nel manuale OPR, è possibile secondo le modalità e i limiti stabiliti dal
nel periodo “ex-post”, mentre negli altri periodi è possibile secondo le modalità e i limiti manuale stesso.
stabiliti dal manuale stesso.
…
…
26.1.2 Penalità per mancato rispetto di impegni principali
26.1.2 Penalità per mancato rispetto di impegni principali
L’elenco e l’ammontare delle penalità sarà definito da uno specifico manuale L’elenco e l’ammontare delle penalità definito dal manuale operativo dei controlli in
loco per le misure connesse a superficie predisposto da OPR.
predisposto da OPR.
26.1.3 Definizioni preliminari
26.1.3 Definizioni preliminari
“Piante vitali”: le piante vive e prive dei seguenti difetti:
“Piante vitali”: le piante arboree vive e prive dei seguenti difetti:
•
fusto spezzato o gravemente inclinato o anche solo parzialmente sradicato;
•
fusto spezzato o gravemente inclinato o anche solo parzialmente sradicato;
•
grave malattia o attacco parassitario o deperimento che ne causerà
•
grave malattia o attacco parassitario o deperimento che ne causerà
verosimilmente la morte o il blocco della crescita;
verosimilmente la morte o il blocco della crescita;
mancata o errata potatura, tale da rendere la pianta inadatta, senza
mancata o errata potatura, tale da rendere la pianta inadatta, senza
•
•
possibilità di recupero, allo scopo colturale per il quale è stata piantata.
possibilità di recupero, allo scopo colturale per il quale è stata piantata.
Le “piante vitali” devono essere uniformemente distribuite sull’intera superficie Le “piante vitali” devono essere uniformemente distribuite sull’intera superficie
impiantata
impiantata
“Fallanze”: le piante morte o quelle coi difetti indicati nel precedente punto.
“Fallanze”: le piante morte o quelle coi difetti indicati nel precedente punto.
“Primo anno”: la stagione vegetativa successiva alla messa a dimore delle piante, “Primo anno”: la stagione vegetativa successiva alla messa a dimore delle piante,
anche in caso di risarcimenti;
anche in caso di risarcimenti;
TESTO PRECEDENTE
TESTO MODIFICATO
Soglie minime:
Soglie minime:
a) impianti di tipologia A:
a) impianti di tipologia A:
•
primi 5 anni: presenza di almeno 800 piante vitali/ettaro;
•
primi 5 anni: presenza di almeno 800 piante arboree vitali/ettaro;
•
dal 6° al 12° anno: presenza di almeno 700 piante vitali/ettaro;
•
dal 6° al 12° anno: presenza di almeno 700 piante arboree vitali/ettaro;
•
dal 13° al 15° anno: almeno 550 piante vitali/ettaro.
•
dal 13° al 15° anno: almeno 550 piante arboree vitali/ettaro.
Nel computo delle piante vitali si possono conteggiare anche eventuali piante
Nel computo delle piante vitali si possono conteggiare anche eventuali piante
nate per rinnovazione naturale presenti nell’impianto, purché:
nate per rinnovazione naturale presenti nell’impianto, purché:
•
appartengano alle specie autoctone riportate in allegato B;
•
appartengano alle specie autoctone riportate in allegato B;
•
abbiano un’altezza simile a quella delle piante messe a dimora o siano alte
•
abbiano un’altezza simile a quella delle piante messe a dimora o siano alte
almeno 200 cm.
almeno 200 cm.
…
…
26.2 Penalità per ritardo nella presentazione della domanda di pagamento dei 26.2 Penalità per ritardo nella presentazione della domanda di pagamento dei
premi
premi
La domanda di pagamento deve essere presentata entro i termini previsti per la La domanda di pagamento deve essere presentata entro i termini previsti per la
domanda unica di pagamento, ossia il 15 maggio di ogni anno. Inoltre, salvo casi di domanda unica di pagamento, ossia il 15 maggio di ogni anno. Inoltre, salvo casi di
forza maggiore previsti dal Manuale OPR:
forza maggiore previsti dal Manuale OPR:
a) se essa viene presentata dopo il 15 maggio, si applica la penalità dell’1% per ogni a) se essa viene presentata dopo il 15 maggio, si applica la penalità dell’1% per ogni
giorno lavorativo di ritardo calcolata sull’ammontare complessivo degli aiuti di
giorno lavorativo di ritardo calcolata sull’ammontare complessivo degli aiuti di
manutenzione e di mancato reddito;
manutenzione e di mancato reddito;
b) se essa viene presentata con oltre 25 giorni di calendario di ritardo dal 15 b) se essa viene presentata con oltre 25 giorni di calendario di ritardo dal 15
maggio, si perde il diritto a percepire gli aiuti di manutenzione e di mancato
maggio, si perde il diritto a percepire gli aiuti di manutenzione e di mancato
reddito per l’anno corrente e inoltre la provincia effettua un controllo in loco
reddito per l’anno corrente e inoltre la provincia effettua un controllo in loco
sull’impianto finanziato nel corso dell’anno.
sull’impianto finanziato nel corso dell’anno.
A seguito del controllo:
A seguito del controllo:
•
in caso di inadempimenti di impegni principali, si applicano le penalità previste nel •
in caso di inadempimenti di impegni principali, si applicano le penalità previste nel
paragrafo 26.1.1
paragrafo 26.1.2 e il debito verrà iscritto al registro debitori.
•
in caso di inadempimenti di impegni secondari, si applicano le penalità previste •
in caso di inadempimenti di impegni secondari, si applicano le penalità previste
nel paragrafo 26.3.2, che si applicano sui premi che saranno percepiti nell’anno
nel paragrafo 26.3.2, il cui debito verrà iscritto al registro debitori.
successivo.
26.3.1 Quali sono gli impegni secondari
26.3.1 Quali sono gli impegni secondari
8) Informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso azioni 8) Informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso azioni
specifiche correlate alla natura e all'entità dell'intervento finanziato. Per
specifiche correlate alla natura e all'entità dell'intervento finanziato. Per
maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 1 del documento “Disposizioni in
maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 1 del documento “Disposizioni in
materia di pubblicità e trattamento dei dati personali”
materia di pubblicità e trattamento dei dati personali” approvate con D.d.u.o. n.
2727 del 18 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni pubblicate sul
BURL n. 46 – 4° ss - del 20 novembre 2009 e disponibili sul sito della Direzione
Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata
al PSR 2007-2013.
26.3.2 Penalità per mancato rispetto di impegni secondari
26.3.2 Penalità per mancato rispetto di impegni secondari
Le penalità sono così calcolate:
Le penalità sono così calcolate:
•
nel caso in cui il beneficiario abbia diritto a ricevere gli aiuti per la manutenzione o •
nel caso in cui il beneficiario abbia diritto a ricevere gli aiuti per la manutenzione o
il mancato reddito, in una riduzione percentuale degli aiuti di manutenzione e di
il mancato reddito, in una riduzione percentuale degli aiuti di manutenzione e di
TESTO PRECEDENTE
TESTO MODIFICATO
mancato reddito per l’annualità in esame. Tali percentuali sono definite in
mancato reddito per l’annualità in esame. Tali percentuali saranno definite in
dettaglio da un manuale operativo dei controlli in loco per le misure connesse a
dettaglio da un apposito manuale
5
superficie
•
nel caso in cui il beneficiario non abbia diritto a ricevere gli aiuti per la
nel caso in cui il beneficiario non abbia diritto a ricevere gli aiuti per la
manutenzione o il mancato reddito, in una restituzione percentuale del contributo •
per le spese di impianto già erogato. Tali percentuali saranno definite in dettaglio
manutenzione o il mancato reddito, in una restituzione percentuale del contributo
da un apposito manuale.
per le spese di impianto già erogato. Tali percentuali saranno definite in dettaglio
da un manuale operativo dei controlli in loco per le misure connesse a superficie.
La mancata presentazione della denuncia di taglio in caso di esecuzione di sfolli e
diradamenti nel caso di impianti di tipologia A (bosco permanente) comporta anche La mancata presentazione della denuncia di taglio in caso di esecuzione di sfolli e
l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 23 della l.r. 27/2004.
diradamenti nel caso di impianti di tipologia A (bosco permanente) comporta anche
l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 61 della l.r. 31/2008.
28.1 Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda
28.1 Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda
Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, al soggetto Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, l’interessato può
interessato è data facoltà di esperire tre forme alternative di ricorso, come di seguito presentare ricorso entro 60 giorni presso il giudice amministrativo competente per
indicato:
territorio (TAR), nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento
1. ricorso gerarchico alla Regione Lombardia entro 30 giorni dal ricevimento della della comunicazione di decadenza.
comunicazione, che deve risolversi:
di norma entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, salvo comprovate
•
necessità istruttorie da parte della Regione, le quali devono essere
comunicate tempestivamente al ricorrente;
•
non oltre i 90 giorni, allorquando la Regione, stimando inconsistenti le ragioni
del ricorso, si avvale del silenzio-diniego, senza fornire alcuna comunicazione
al ricorrente;
2. ricorso giurisdizionale al TAR competente:
•
entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione,
•
non oltre i 60 giorni successivi al termine ultimo dei 90 giorni considerati per
l’operatività del silenzio-diniego, di cui al secondo alinea del precedente punto
1.;
3. ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.
28.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo 28.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione dell’aiuto
Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione dell’aiuto, emanati a seguito
dell’effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire i dell’effettuazione di controlli, l’interessato può presentare ricorso presso il Giudice
seguenti ricorsi:
Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.
1. ricorso gerarchico alla Regione Lombardia entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione, che deve risolversi entro 90 giorni dalla presentazione dello
stesso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte della Regione, le quali
devono essere comunicate tempestivamente al ricorrente; trascorsi i 90 giorni e in
assenza di comunicazione da parte della Regione, opera il silenzio diniego e,
pertanto, il ricorso si intende respinto;
2. ricorso al Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.
5
Approvato con D.d.u.o. 24 ottobre 2008, n.11967.
TESTO PRECEDENTE
TESTO MODIFICATO
29) SANZIONI
29) SANZIONI
L’applicazione di sanzioni amministrative avviene secondo le modalità e con i criteri L’applicazione di sanzioni amministrative avviene secondo le modalità e con i criteri
individuati nel “Manuale OPR” Parte III.
individuati nel “Manuale OPR” Parte IV.
30) INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
30) INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto
della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.
materia di protezione dei dati personali”.
Al fine di esplicitare l’obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai Al fine di esplicitare l’obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai
beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg CE n. 1995/2006 del beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg CE n. 1995/2006 del
Consiglio) l’Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l’elenco dei beneficiari Consiglio) l’Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l’elenco dei beneficiari
(con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a
tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI).
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI).
Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del documento “Disposizioni in Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del documento “Disposizioni in
materia di pubblicità e trattamento dei dati personali”
materia di pubblicità e trattamento dei dati personali” approvate con D.d.u.o. n. 2727
Il beneficiario ha l'obbligo di informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR del 18 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni pubblicate sul BURL n. 46 –
attraverso azioni specifiche correlate alla natura e all'entità dell'intervento finanziato. 4ss - del 20 novembre 2009, e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura
Per le azioni specifiche si rimanda al capitolo 1 del documento "Disposizioni in materia www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.
di pubblicità e trattamento dei dati personali"
Il beneficiario ha l'obbligo di informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR
attraverso azioni specifiche correlate alla natura e all'entità dell'intervento finanziato.
Per le azioni specifiche si rimanda al capitolo 1 del documento "Disposizioni in materia
di pubblicità e trattamento dei dati personali".
TESTO PRECEDENTE
31) RIEPILOGO TEMPISTICA (CRONO-PROGRAMMA)
CRONO
PROGRAMMA
-
1° periodo 2° periodo 3° periodo 4° periodo 5° periodo 6° periodo
Apertura periodo
giorno di
pubblicazio
ne sul
15/04/2008 03/02/2009 02/02/2010 01/02/2011 01/02/2012
BURL del
presente
bando
Chiusura periodo
14/04/2008 02/02/2009 01/02/2010 31/01/2011 31/01/2012 04/02/2013
Presentazione
documentazione alla
Provincia: entro 10
giorni dalla conferma
della domanda a
SIARL e comunque
entro il:
Termine entro cui
realizzare l'impianto
per ottenere un
punteggio extra di
priorità (per le sole
tipologie C e D)
Termine per invio
alla Regione delle
graduatorie (entro
tale date devono
essere terminate le
istruttorie, compresi i
riesami)
Termine entro cui la
Regione ripartisce i
fondi alle Province
Termine per la
pubblicazione
sull’albo pretorio
provinciale
dell’elenco dei
richiedenti ammessi
a finanziamento
Fine dei lavori (salvo
proroghe)
Fine collaudi e invio
elenchi liquidazione
(salvo proroghe)
24/04/2008 12/02/2009 11/02/2010 10/02/2011 10/02/2012 14/02/2013
31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013
01/07/2008 09/06/2009 09/06/2010 09/06/2011 11/06/2012 10/06/2013
21/07/2008 15/07/2009 15/07/2010 15/07/2011 16/07/2012 12/07/2013
07/08/2008 31/07/2009 30/07/2010 29/08/2011 31/07/2012 31/07/2013
31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012 01/04/2013 01/04/2014
01/10/2009 01/10/2010 03/10/2011 01/10/2012 01/10/2013 01/10/2014
TESTO MODIFICATO
31) RIEPILOGO TEMPISTICA (CRONO-PROGRAMMA)
CRONO –
PROGRAMMA
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
periodo periodo periodo periodo periodo periodo periodo periodo
Apertura periodo
2 feb. 10
Chiusura periodo
13 mag.
13 mag.
14 mag. 31 lug.
30 lug-10
1 ago. 11
10
11
12
12
14 mag. 31 lug.
10
10
14 mag.
15 mag.
14 mag.
2 ago. 11
1 ago. 12
11
12
13
13 mag. 31 lug.
13
13
Presentazione
documentazione
alla Provincia:
entro 10 giorni
24 mag.
23 mag. 11 ago.
9 ago. 10
10
11
11
dalla conferma
della domanda a
SIARL e
comunque entro il:
24 mag. 10 ago.
12
12
23 mag. 12 ago.
13
13
Termine per invio
alla Regione delle
graduatorie (entro
23 ago.
tale date devono
10
essere terminate
le istruttorie,
compresi i riesami)
8 nov. 10
22 ago.
11
9 nov. 11
22 ago.
12
8 nov. 12
21 ago.
13
11 nov.
13
Termine entro cui
la Regione
ripartisce i fondi
alle Province
13 set.
10
29 nov.
10
12 set.
11
29 nov.
11
11 set.
12
28 nov.
12
10 set.
13
2 dic. 13
Termine per la
pubblicazione
sull’albo pretorio
provinciale
dell’elenco dei
richiedenti
ammessi a
finanziamento
4 ott. 10
20 dic.
10
3 ott. 11
19 dic.
11
1 ott. 12
18 dic.
12
30 set.
13
23 dic.
13
Fine dei lavori
(salvo proroghe)
31 mar.
11
31 mar.
11
2 apr. 12 2 apr. 12 1 apr. 13 1 apr. 13
31 mar.
14
31 mar.
14
Fine collaudi e
invio elenchi
1 ott. 11 1 ott. 11 1 ott. 12 1 ott. 12 1 ott. 13 1 ott. 13 1 ott. 14 1 ott. 14
liquidazione (salvo
proroghe)
TESTO PRECEDENTE
TESTO MODIFICATO
33) RIFERIMENTI NORMATIVI E RIMANDO AL MANUALE OPR
33) RIFERIMENTI NORMATIVI E RIMANDO AL MANUALE OPR
Si riepilogano i principali riferimenti normativi e regolamentari alla base delle presenti Si riepilogano i principali riferimenti normativi e regolamentari alla base delle presenti
disposizioni attuative:
disposizioni attuative:
•
Titolo IV, Capo I, Sezione II, Sottosezione II, Articolo 43 del Regolamento
•
Titolo IV, Capo I, Sezione II, Sottosezione II, Articolo 43 del Regolamento
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio europeo, del 20 settembre 2005, sul
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio europeo, del 20 settembre 2005, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR);
sviluppo rurale (FEASR);
•
Capo III, sezione 1, sottosezione 2, art. 31 del Regolamento (CE) N.
•
Capo III, sezione 1, sottosezione 2, art. 31 del Regolamento (CE) N.
1974/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006 recante
1974/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006 recante
disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio
disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR), nonché Paragrafo 5.3.2.2.1 dell’allegato III dello
sviluppo rurale (FEASR), nonché Paragrafo 5.3.2.2.1 dell’allegato III dello
stesso regolamento.
stesso regolamento.
•
•
manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell’Organismo
manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell’Organismo
Pagatore Regionale.
Pagatore Regionale (Dduo 1503 del 20/02/2008);
•
manuale operativo dei controlli in loco per le misure connesse a superficie,
per le misure connesse a servizi e per l’insediamento di giovani agricoltori
dell’Organismo Pagatore Regionale. (Dduo 11967 del 24/10/2008);
•
manuale operativo dei controlli in loco per le misure connesse a investimenti
dell’Organismo Pagatore Regionale. (Dduo 4844 del 15/05/2009).
Per tutto quanto non indicato nel presente documento, si fa riferimento al manuale Per tutto quanto non indicato nel presente documento, si fa riferimento ai manuali
delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell’Organismo Pagatore Regionale.
dell’Organismo Pagatore Regionale.
TESTO PRECEDENTE
TESTO MODIFICATO
MISURA 311B
2.1 CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA
2.1 CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA
A.
gli imprenditori agricoli che beneficino del sostegno al prepensionamento;
A.
B.
le persone, fisiche o giuridiche, considerate non affidabili4 ai sensi di quanto B.
stabilito nel “manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni” redatto
dall’organismo pagatore regionale (OPR);
gli imprenditori agricoli che beneficino del sostegno al prepensionamento;
le persone, fisiche o giuridiche, considerate non affidabili4 ai sensi di quanto
stabilito nel “manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni” redatto
dall’organismo pagatore regionale (OPR);
C.
i soggetti riconosciuti “ex bieticoltori”, sulla base di quanto definito dal
“programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero”. tali
soggetti possono presentare domanda di contributo esclusivamente a valere sul
piano regionale bieticolo. l’esclusione permane sino all’esaurimento delle risorse
disponibili in applicazione del piano regionale bieticolo. si definisce “ex
bieticoltore” colui che ha dovuto ridurre o abbandonare la produzione bieticola
nell’anno 2006 rispetto al triennio 2003-2004-2005.
4. INTERVENTI AMMISSIBILI
4. INTERVENTI AMMISSIBILI
Gli impianti di produzione energetica devono essere dimensionati in modo da Sono ammissibili gli interventi per la realizzazione in azienda di impianti per la
assicurare che, nell’arco dell’anno solare, l’energia prodotta sia in prevalenza ceduta produzione di energia rinnovabile fino ad 1 MW, incluso l’acquisto di attrezzature,
rispetto all’autoconsumo del richiedente.
servizi e macchine funzionali alla gestione di impianti per la produzione di energia a
Sono ammissibili gli interventi per la realizzazione in azienda di impianti per la favore di utenze locali, quali:
produzione di energia rinnovabile fino ad 1 MW, incluso l’acquisto di attrezzature, a) impianti termici e di cogenerazione alimentati a biomasse vegetali;
servizi e macchine funzionali alla gestione di impianti per la produzione di energia a
b) impianti per la produzione e l’utilizzo di biogas;
favore di utenze locali, quali:
c) impianti di gassificazione;
a) impianti termici e di cogenerazione alimentati a biomasse vegetali;
d) pompe di calore;
b) impianti per la produzione e l’utilizzo di biogas;
e) impianti per l’utilizzo dei salti d’acqua in zona montana;
c) impianti di gassificazione;
f) acquisto di attrezzature e macchine per la raccolta di prodotti, sottoprodotti e
d) pompe di calore;
residui della produzione agricola, zootecnica e forestale per l’alimentazione degli
e) impianti fotovoltaici o impianti solari, solo se integrati con altri investimenti di cui
impianti energetici aziendali e la movimentazione, consegna e
alle lettere precedenti;
commercializzazione delle biomasse ottenute (pellet, cippato, digestato, ecc.);
f) impianti per l’utilizzo dei salti d’acqua in zona montana;
g) strutture per lo stoccaggio delle biomasse utilizzate e/o prodotte.
g) acquisto di attrezzature e macchine per la raccolta di prodotti, sottoprodotti e Gli impianti di produzione energetica devono essere dimensionati in modo da
residui della produzione agricola, zootecnica e forestale per l’alimentazione degli assicurare che, nell’arco dell’anno solare, l’energia prodotta sia in prevalenza ceduta
impianti energetici aziendali e la movimentazione, consegna e rispetto all’autoconsumo del richiedente.
commercializzazione delle biomasse ottenute (pellet, cippato, digestato, ecc.). La biomassa utilizzata per il funzionamento degli impianti deve provenire, in
La biomassa utilizzata per il funzionamento degli impianti deve provenire, in prevalenza, da aziende agricole.
prevalenza, da aziende agricole;
Non è ammissibile la richiesta di contributo finalizzata esclusivamente:
h) strutture per lo stoccaggio delle biomasse utilizzate e/o prodotte.
all’acquisto di attrezzature e macchine di cui alla lettera f)
alla realizzazione delle strutture di cui alla lettera g).
Non è ammissibile la richiesta di contributo finalizzata esclusivamente all’acquisto di
attrezzature e macchine di cui alla lettera g).
TESTO PRECEDENTE
TESTO MODIFICATO
4.3 INTERVENTI NON AMMISSIBILI
4.3 INTERVENTI NON AMMISSIBILI
Sono escluse dal finanziamento le spese per i seguenti interventi:
A. Acquisto terreni;
B. acquisto fabbricati;
C. acquisto di impianti, macchine ed attrezzature usate;
D. acquisto di apparecchiature e strumentazioni informatiche usate o non
direttamente connesse agli interventi di cui al precedente paragrafo 4;
E. opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’articolo 27, comma 1,
lettere a) e b) della legge regionale n. 12 dell’11.03.2005 e sue successive
modifiche e integrazioni;
F. realizzazione di interventi immateriali non collegati a investimenti materiali;
G. realizzazione di interventi la cui spesa ammissibile risulti inferiore ad € 50.000;
H. investimenti di semplice sostituzione, ossia investimenti finalizzati a sostituire
macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi
e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza
modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia
utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino
un risparmio energetico o la protezione dell’ambiente. Non sono altresì
considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di
un’azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati
moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è
considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del
nuovo fabbricato.
Sono escluse dal finanziamento le spese per i seguenti interventi:
A. acquisto terreni;
B. acquisto fabbricati;
C. acquisto di impianti, macchine ed attrezzature usate;
D. acquisto di apparecchiature e strumentazioni informatiche usate o non
direttamente connesse agli interventi di cui al precedente paragrafo 4;
E. opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’articolo 27, comma 1,
lettere a) e b) della legge regionale n. 12 dell’11.03.2005 e sue successive
modifiche e integrazioni;
F. realizzazione di interventi immateriali non collegati a investimenti materiali;
G. realizzazione di interventi la cui spesa ammissibile risulti inferiore ad € 50.000;
H. investimenti di semplice sostituzione, ossia investimenti finalizzati a sostituire
macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi
e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza
modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia
utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino
un risparmio energetico o la protezione dell’ambiente. Non sono altresì
considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di
un’azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati
moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è
considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del
nuovo fabbricato;
I. acquisto di beni mobili e immobili tramite operazioni di locazione finanziaria, ossia
leasing.
5. LIMITI E DIVIETI
5. LIMITI E DIVIETI
Il richiedente può chiedere che gli interventi previsti dalla Misura 311 Energia,
riconducibili alle categorie ammissibili tra quelle indicate nella successiva tabella 1,
siano finanziati anche con altre “fonti di aiuto” diverse dal Programma di Sviluppo
Rurale 2007-2013, presentando domande di finanziamento anche per bandi previsti
da altre “fonti di aiuto”.
Il richiedente può chiedere che gli interventi previsti dalla Misura 311 Energia,
riconducibili alle categorie ammissibili tra quelle indicate nella successiva tabella 1,
siano finanziati anche con altre “fonti di aiuto” diverse dal Programma di Sviluppo
Rurale 2007-2013, presentando domande di finanziamento anche per bandi previsti
da altre “fonti di aiuto”.
Tuttavia, gli aiuti non sono cumulabili con altre fonti di finanziamento e pertanto, in
caso di ammissione a finanziamento di due o più domande, il richiedente deve optare
per una di esse e rinunciare formalmente alle altre. Copia della comunicazione di
rinuncia deve essere inviata anche all’Amministrazione che ha ammesso la domanda
a finanziamento.
Tuttavia, gli aiuti non sono cumulabili con altre fonti di finanziamento e pertanto, in
caso di ammissione a finanziamento di due o più domande, il richiedente deve optare
per una di esse e rinunciare formalmente alle altre. Copia della comunicazione di
rinuncia deve essere inviata anche all’Amministrazione che ha ammesso la domanda
a finanziamento.
TESTO PRECEDENTE
Comparto
Categoria di
interventi
ammissibili
Limiti e divieti
Comparto
o
ENERGETICO
TESTO MODIFICATO
Tabella 1
Tabella 1
Tutti gli
investimenti
nell’ambito di
o
quelli indicati al
paragrafo 4
“Interventi
ammissibili”,
comprese le reti
di sottoservizi
o
direttamente
connesse
o
Sono esclusi gli investimenti che prevedono
l’utilizzo di scarti e/o rifiuti di origine non
prevalentemente agricola o forestale, fatto salvo
quanto stabilito dal comma 2, dell’articolo 185
“Limiti al campo di applicazione”, del decreto
legislativo n 4 del 16 gennaio 2008 (pubblicato
sulla GU n. 24 del 29 gennaio 2008), che
considera sottoprodotti i materiali fecali e vegetali
provenienti da attività agricole utilizzati nelle
attività agricole o in impianti aziendali o
interaziendali per produrre energia o calore, o
biogas
Nel caso della tipologia “impianti fotovoltaici o
impianti solari”, ad eccezione di quelli con
integrazione
architettonica,
l’importo
degli
investimenti ammissibili non può essere superiore
a quello degli interventi a cui risultano integrati
Nel caso il richiedente si avvalga delle tariffe
incentivanti di cui al decreto 19 febbraio 2007 del
Ministero dello Sviluppo Economico, il contributo
è concesso nei limiti del 20% del costo
dell’investimento, come stabilito dall’articolo 9,
comma 1 del decreto stesso
Nel caso il richiedente si avvalga dei certificati
verdi o della tariffa fissa omnicomprensiva di cui
al decreto 18 dicembre 2008 del Ministero dello
Sviluppo Economico, il contributo è concesso nei
limiti del 40% del costo dell’investimento, come
stabilito dall’articolo 6, comma 3 del decreto
stesso
In caso di applicazione della presente Misura nell’ambito dei Piani di Sviluppo Locale
(PSL), predisposti ed attuati dai Gruppi di Azione Locale (GAL) secondo l’Asse 4
“Attuazione dell’approccio LEADER” e limitatamente ai territori di competenza,
l’applicazione della Misura può essere soggetta ad ulteriori condizioni e limiti espressi
dal GAL in coerenza con gli obiettivi del proprio PSL.
ENERGETICO
Categoria di
interventi
ammissibili
Tutti gli
investimenti
nell’ambito di
quelli indicati al
paragrafo 4
“Interventi
ammissibili”,
comprese le
reti di
sottoservizi
direttamente
connesse
Limiti e divieti
o
Sono esclusi gli investimenti che prevedono
l’utilizzo di scarti e/o rifiuti di origine non
prevalentemente agricola o forestale, fatto salvo
quanto stabilito dal comma 2, dell’articolo 185
“Limiti al campo di applicazione”, del decreto
legislativo n 4 del 16 gennaio 2008 (pubblicato
sulla GU n. 24 del 29 gennaio 2008), che
considera sottoprodotti i materiali fecali e
vegetali provenienti da attività agricole utilizzati
nelle attività agricole o in impianti aziendali o
interaziendali per produrre energia o calore, o
biogas
o
Nel caso il richiedente si avvalga dei certificati
verdi o della tariffa fissa omnicomprensiva di cui
al decreto 18 dicembre 2008 del Ministero dello
Sviluppo Economico, il contributo è concesso
nei limiti del 40% del costo dell’investimento,
come stabilito dall’articolo 6, comma 3 del
decreto stesso e comunque nel rispetto di
quanto stabilito dallo stesso articolo 6.
In caso di applicazione della presente Misura nell’ambito dei Piani di Sviluppo Locale
(PSL), predisposti ed attuati dai Gruppi di Azione Locale (GAL) secondo l’Asse 4
“Attuazione dell’approccio LEADER” e limitatamente ai territori di competenza,
l’applicazione della Misura può essere soggetta ad ulteriori condizioni e limiti espressi
dal GAL in coerenza con gli obiettivi del proprio PSL.
TESTO PRECEDENTE
TESTO MODIFICATO
6. TIPOLOGIE DI AIUTO
6. TIPOLOGIE DI AIUTO
La spesa minima ammissibile per ottenere il contributo è pari ad € 50.000.
L’aiuto può essere concesso secondo le seguenti tipologie:
L’aiuto può essere concesso secondo le seguenti tipologie:
•
contributo in conto capitale: è possibile richiedere una erogazione in base
all’anticipo, previa garanzia fideiussoria, o allo stato di avanzamento del progetto,
•
contributo in conto capitale: è possibile richiedere una erogazione in base
e un saldo finale;
all’anticipo, previa garanzia fideiussoria, o allo stato di avanzamento del progetto,
•
contributo in conto interessi sui finanziamenti concessi: gli interventi sono
e un saldo finale;
calcolati in equivalente sovvenzione lorda con abbuono di interessi su mutui
•
contributo in conto interessi sui finanziamenti concessi: gli interventi sono
concessi da Istituti di credito convenzionati.
calcolati in equivalente sovvenzione lorda con abbuono di interessi su mutui Possono scegliere tra le due tipologie di aiuto, conto capitale o conto interessi, i
concessi da Istituti di credito convenzionati.
richiedenti che:
Possono scegliere tra le due tipologie di aiuto, conto capitale o conto interessi, i
richiedenti che:
•
sono Enti Pubblici;
5
•
hanno i requisiti di giovane agricoltore ;
•
sono Enti Pubblici;
5
•
non hanno i requisiti di giovane agricoltore e propongono un programma di
5
•
hanno i requisiti di giovane agricoltore ;
investimento che, in termini di spesa riconosciuta ammissibile in sede di istruttoria
5
•
non hanno i requisiti di giovane agricoltore e propongono un programma di
della domanda di contributo, risulti inferiore a € 1.300.000;
investimento che, in termini di spesa riconosciuta ammissibile in sede di istruttoria
12
•
non hanno i requisiti di giovane agricoltore e conducono un’impresa o una
della domanda di contributo, risulti inferiore a € 1.300.000;
società ubicata in zona svantaggiata montana.
12
•
non hanno i requisiti di giovane agricoltore e conducono un’impresa o una
società ubicata in zona svantaggiata montana.
Per tutti gli altri richiedenti il contributo è erogato solo in conto interessi.
Per tutti gli altri richiedenti il contributo è erogato solo in conto interessi.
L’aiuto è concesso in conformità al regolamento “de minimis” (CE) n. 1998/2006 del
15 dicembre 2006.
Tale regime prevede un massimo di € 200.000 di contributo pubblico nel triennio,
ridotto dell’entità di eventuali contributi già percepiti in regimi di “de minimis” nel
periodo considerato.
Il computo del triennio da considerare ha come data di inizio quella del verbale di
accertamento finale di esecuzione lavori.
Per importi di spesa ammissibile superiori ad € 1.300.000, in luogo del regolamento
“de minimis”, l’aiuto è concesso applicando le percentuali di contribuzione sono quelle
previste dal regolamento di esenzione (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001, e cioè
del 15% per le piccole imprese e del 7,5% per le medie imprese.
Si definisce piccola impresa quella che occupa meno di 50 persone, che realizza un
fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo
non superiore a 5 milioni di euro.
Si definisce media impresa quella che occupa tra 50 e 250 persone, che realizza un
fatturato annuo compreso tra 7 e 40 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo
compreso tra 5 e 27 milioni di euro.
Nel caso il richiedente proponga la realizzazione di “impianti fotovoltaici o di impianti
solari” indicati al precedente paragrafo 4, lettera e), ad eccezione di quelli con
TESTO PRECEDENTE
TESTO MODIFICATO
integrazione architettonica, l’importo degli investimenti ammissibili non può essere
superiore a quello degli interventi a cui risultano integrati.
Nel caso il richiedente proponga la realizzazione di “impianti fotovoltaici o di impianti
solari” indicati al precedente paragrafo 4, lettera e), e che lo stesso si avvalga delle
tariffe incentivanti di cui al decreto 19 febbraio 2007 del Ministero dello Sviluppo
Economico, il contributo è concesso nei limiti del 20% del costo dell’investimento,
come stabilito dall’articolo 9, comma 1 del decreto stesso.
Nel caso il richiedente proponga la realizzazione di impianti alimentati da biomasse di
filiera e che lo stesso si avvalga dei certificati verdi o della tariffa fissa
omnicomprensiva di cui al decreto 18 dicembre 2008 del Ministero dello Sviluppo
Economico, il contributo è concesso nei limiti del 40% del costo dell’investimento,
come stabilito dall’articolo 6, comma 3 del decreto stesso.
6.1 A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO
A) contributo in conto capitale
L’ammontare del contributo è il seguente:
• 40% della spesa ammessa, elevato al 45% per le imprese e le società
ubicate in zone svantaggiate montane.
Per importi di spesa ammissibile superiori ad € 1.300.000, le percentuali di
contribuzione sono quelle previste dal regolamento di esenzione n. 70/2001, e cioè
del 15% per le piccole imprese e del 7,5% per le medie imprese.
B) Contributo in conto interessi sui finanziamenti concessi
E’ concesso l’abbuono degli interessi sul mutuo stipulato con gli Istituti di credito
convenzionati.
L’importo del contributo viene liquidato dall’OPR all’Istituto finanziario intermediario
previa stipula di apposita convenzione.
6.1 A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO
L’aiuto è concesso ai sensi del regolamento “de minimis” (CE) n. 1998/2006 con un
contributo pubblico massimo di 200.000 € nel triennio, ridotto dell’entità di eventuali
contributi già percepiti in regime “de minimis” nel periodo considerato. Per importi di
spesa ammissibile superiori a 1.000.000 € per piccola impresa e 2.000.000 € per
media impresa, o in caso di inapplicabilità di quanto previsto dalla normativa “de
minimis” di cui sopra, le percentuali di contribuzione sono quelle previste dal
regolamento di esenzione n. 800/2008, e cioè del 20% per le piccole imprese e del
10% per le medie imprese.
Limitatamente alle domande finanziate con atti approvati nel 2009 e nel 2010, il
contributo è concesso conformemente all’aiuto N 248/2009, che prevede un contributo
pubblico massimo di 500.000 € nel triennio 2008-2010, ridotto dell’entità di eventuali
contributi già percepiti in regimi di “de minimis” nel periodo considerato. Per importi di
spesa ammissibile superiori a 2.500.000 € per piccola impresa e 5.000.000 € per
Il contributo viene erogato mediante un abbattimento di cinque punti percentuale del media impresa, o in caso di inapplicabilità di quanto previsto dalla normativa “de
tasso fisso di riferimento utilizzato per il calcolo degli interessi.
minimis” di cui sopra, le percentuali di contribuzione sono quelle previste dal
Il tasso da applicare per la stipula del mutuo è identificato nel IRS (Interest Rate Swap regolamento di esenzione (CE) n. 800/2008, e cioè del 20% per le piccole imprese e
– tasso di riferimento per i mutui a tasso fisso) in vigore alla stipula del contratto di
del 10% per le medie imprese.
mutuo, eventualmente maggiorato di un’aliquota (spread) stabilita nella contrattazione Si definisce piccola impresa quella che occupa meno di 50 persone e realizza un
tra l’Istituto di credito e il beneficiario.
fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
Si definisce media impresa quella che occupa tra 50 e 250 persone, che realizza un
L’importo del contributo è calcolato sommando:
fatturato annuo compreso tra 10 e 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo
•
l’importo corrispondente all’abbattimento previsto sugli interessi relativi alle rate non supera i 43 milioni di euro.
già rimborsate al momento dell’erogazione del contributo;
Il computo del triennio da considerare ha come data di inizio quella del verbale di
•
l’importo corrispondente all’attualizzazione dell’abbattimento previsto degli accertamento finale di esecuzione dei lavori.
interessi sulle rate di ammortamento del mutuo successive alla data di A) contributo in conto capitale
erogazione del contributo;
L’ammontare massimo del contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa,
•
l’importo degli eventuali costi delle garanzie fornite dal sistema regionale delle con i limiti di cui sopra, è il seguente:
garanzie sino ad un massimo del 6% dell’importo garantito.
• 40% della spesa ammessa, elevato al 45% per le imprese e le società
L’importo spettante, erogato in unica soluzione a seguito di accertamento finale, viene
ubicate in zone svantaggiate montane;
TESTO PRECEDENTE
TESTO MODIFICATO
attualizzato utilizzando per il calcolo il tasso indicato dalla Commissione Europea, B) Contributo in conto interessi sui finanziamenti concessi
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea.
Il beneficiario deve stipulare il contratto di mutuo con un Istituto di credito che abbia
sottoscritto l’apposita convenzione con l’Organismo Pagatore Regionale (OPR), alle
Il contributo può essere concesso sino al raggiungimento dell’Equivalente condizioni previste nella convenzione stessa.
Sovvenzione Lorda (ESL) pari a:
L’importo del mutuo non può essere superiore all’importo del progetto ammesso a
•
40% della spesa ammessa, elevato al 45% per le imprese e le società ubicate in finanziamento.
zone svantaggiate montane.
Il contratto di mutuo deve essere stipulato a tasso fisso e deve avere durata compresa
Per importi di spesa ammissibile superiori ad € 1.300.000, le percentuali di tra i 7 e i 15 anni.
contribuzione sono quelle previste dal regolamento di esenzione n. 70/2001, e cioè Il tasso da applicare per la stipula del mutuo è identificato nel I.R.S. (Interest Rate
del 15% per le piccole imprese e del 7,5% per le medie imprese.
Swap – tasso di riferimento per i mutui a tasso fisso) in vigore alla stipula del contratto
Il contratto di mutuo, da stipulare con istituti di credito che abbiano sottoscritto di mutuo, eventualmente maggiorato di un’aliquota (spread) che non sia superiore a
l’apposita convenzione con l’OPR, deve avere una durata compresa tra 7 e 15 anni. quella stabilita nella convenzione sottoscritta.
Il contributo in conto interesse viene erogato mediante un abbattimento di cinque
Le domande successive alla prima possono essere presentate alla Provincia soltanto punti percentuale del tasso fisso di riferimento utilizzato per il calcolo degli interessi.
dopo la conclusione delle opere e/o l’acquisto delle dotazioni inerenti alla domanda L’importo del contributo è calcolato sommando:
precedente, ossia dopo che il beneficiario ha ricevuto dalla Provincia la •
l’importo corrispondente all’attualizzazione dell’abbattimento di cinque punti
comunicazione di erogazione del saldo di cui al successivo paragrafo 22.
percentuali degli interessi sulle rate di ammortamento del mutuo successive alla
data di elaborazione dell’elenco di liquidazione del contributo;
Le percentuali di aiuto sopra richiamate si applicano alle domande presentate dal
l’importo corrispondente all’abbattimento di cinque punti percentuali sugli interessi
01/01/2009, non comprese in atti di riparto già approvati dalla Direzione Generale •
relativi alle rate di prefinanziamento/preammortamento già rimborsate alla data di
Agricoltura. Per le domande comprese in atti di riparto approvati dalla Direzione
elaborazione dell’elenco di liquidazione del contributo;
Generale Agricoltura (domande ammesse a finanziamento e domande istruite
l’importo degli eventuali costi delle garanzie fornite dal sistema regionale delle
positivamente ma non finanziate), rimangono confermate le percentuali di contributo •
garanzie (Federfidi, Cofal, Agrifidi) sino ad un massimo del 6% dell’importo
stabilite con decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 7840 del 16 luglio 2008.
garantito.
L’importo spettante, erogato in unica soluzione a seguito di accertamento finale, viene
attualizzato utilizzando il tasso di riferimento, applicabile al momento dell’erogazione e
periodicamente fissato dalla Commissione U.E. in base a criteri oggettivi e pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sul sito Internet dell’Unione Europea.
Il contributo in conto interessi, calcolato in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) in
percentuale del volume degli investimenti ammessi a finanziamento, viene concesso
sino ad un massimo corrispondente alle percentuali di sostegno stabilite per il
contributo in conto capitale di cui alla precedente lettera A).
L’importo dell’aiuto viene liquidato dall’OPR in un'unica soluzione all’Istituto di credito
col quale è stato stipulato il mutuo.
Le percentuali di aiuto sopra richiamate si applicano alle domande presentate dal
01.01.2009, non comprese in atti di riparto già approvati dalla Direzione Generale
Agricoltura. Per le domande comprese in atti di riparto approvati dalla Direzione
Generale Agricoltura (domande ammesse a finanziamento e domande istruite
positivamente ma non finanziate), rimangono confermate le percentuali di contributo
stabilite con decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 7840 del 16 luglio 2008.
TESTO PRECEDENTE
TESTO MODIFICATO
6.2 LIMITI DI SPESA E DI CONTRIBUTO
La spesa minima ammissibile per ottenere il contributo è pari ad € 50.000.
Nel caso il richiedente proponga la realizzazione di impianti alimentati da biomasse di
filiera e che lo stesso si avvalga dei certificati verdi o della tariffa fissa
omnicomprensiva di cui al decreto 18 dicembre 2008 del Ministero dello Sviluppo
Economico, il contributo è concesso nei limiti del 40% del costo dell’investimento,
come stabilito dall’articolo 6, comma 3 del decreto stesso.
9.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA
9.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA
Fasi dell’inoltro della domanda:
Fasi dell’inoltro della domanda:
accedere al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it (indirizzo attuale), nella 7
sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia (SIARL) ;
registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (login e password).
Le informazioni relative alle presentazione della domanda informatizzata sono
reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, le Province, le
Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza
Agricola riconosciuti (CAA);
accedere al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it (indirizzo attuale), nella
7
sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia (SIARL) ;
registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (login e password).
Le informazioni relative alle presentazione della domanda informatizzata sono
reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, le Province, le
Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza
Agricola riconosciuti (CAA);
-
accedere al sito www.siarl.regione.lombardia.it, selezionare e compilare il modello di domanda per la Misura 311 - energia.
I dati inseriti durante la compilazione della domanda vengono incrociati, per
verificarne la correttezza, con le informazioni certificate contenute nell’anagrafe
delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale istituiti nell’ambito del SIARL;
accedere al sito www.siarl.regione.lombardia.it, selezionare e compilare il modello
di domanda per la Misura 311 - energia.
I dati inseriti durante la compilazione della domanda vengono incrociati, per
verificarne la correttezza, con le informazioni certificate contenute nell’anagrafe
delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale istituiti nell’ambito del SIARL;
-
compilare on line anche la scheda della Misura 311 energia in cui riportare:
• gli investimenti previsti. Sono ammesse non più di due liquidazioni per ogni
programma di investimento: anticipo e saldo oppure stato di avanzamento dei
lavori e saldo, come meglio specificato nei paragrafi 16, 17 e 18;
• un’autodichiarazione relativa ai requisiti posseduti;
• gli impegni assunti per la realizzazione del programma di investimento.
Il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione,
che coincide con l’avvio del procedimento, e l’avvenuta ricezione della
domanda da parte della Provincia;
stampare domanda e scheda di Misura e firmare entrambe in originale;
8
far pervenire alla Provincia competente la copia cartacea della domanda , della scheda di Misura e la documentazione di cui al paragrafo successivo, entro 10
giorni di calendario dall’invio elettronico della domanda tramite SIARL. La data di
riferimento è certificata dal timbro del Protocollo se la domanda è presentata a
mano, dal timbro postale se inviata tramite posta.
compilare on line anche la scheda della Misura 311 energia in cui riportare:
• gli investimenti previsti. Sono ammesse non più di due liquidazioni per ogni
programma di investimento: anticipo e saldo oppure stato di avanzamento dei
lavori e saldo, come meglio specificato nei paragrafi 16, 17 e 18;
• un’autodichiarazione relativa ai requisiti posseduti;
• gli impegni assunti per la realizzazione del programma di investimento.
Il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione,
che coincide con l’avvio del procedimento, e l’avvenuta ricezione della
domanda da parte della Provincia;
stampare domanda e scheda di Misura e firmare entrambe in originale;
8
far pervenire alla Provincia competente la copia cartacea della domanda , della
scheda di Misura e la documentazione di cui al paragrafo successivo, entro 10
giorni di calendario dall’invio elettronico della domanda tramite SIARL. La data di
riferimento è certificata dal timbro del Protocollo se la domanda è presentata a
mano, dal timbro postale se inviata tramite posta.
-
-
TESTO PRECEDENTE
TESTO MODIFICATO
Le domande successive alla prima possono essere presentate alla Provincia soltanto
dopo la conclusione delle opere e/o l’acquisto delle dotazioni inerenti alla domanda
precedente, ossia dopo che il beneficiario ha ricevuto dalla Provincia la
comunicazione di erogazione del saldo di cui al successivo paragrafo 22.
12. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL’AMMISSIONE A FINANZIAMENTO 12. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL’AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, dopo il ricevimento dalle La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, dopo il ricevimento dalle
Province del provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande Province del provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande
ammissibili di cui al precedente paragrafo 10, con proprio atto provvede alla:
ammissibili di cui al precedente paragrafo 10, con proprio atto provvede alla:
suddivisione delle risorse finanziarie e definisce, in relazione alla dotazione suddivisione delle risorse finanziarie e definisce, in relazione alla dotazione
finanziaria disponibile, la quota di risorse assegnata alle domande ammissibili a
finanziaria disponibile, la quota di risorse assegnata alle domande ammissibili a
finanziamento di ciascuna Provincia;
finanziamento di ciascuna Provincia;
approvazione dell’elenco delle domande ammesse a finanziamento di ciascuna approvazione dell’elenco delle domande ammesse a finanziamento di ciascuna
Provincia.
Provincia.
In tale provvedimento, per le domande ammesse a finanziamento e per le domande In tale provvedimento, per le domande ammesse a finanziamento e per le domande
istruite positivamente ma non finanziate, sono indicati:
istruite positivamente ma non finanziate, sono indicati:
-
•
•
il punteggio assegnato;
l’importo totale dell’investimento ammesso a contributo per le domande ammesse
a finanziamento;
•
l’importo totale dell’investimento ammissibile per le domande istruite
positivamente ma non finanziate;
•
il contributo concesso per le domande ammesse a finanziamento;
•
il contributo concedibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate.
La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, comunica alle Province e
all’Organismo Pagatore Regionale l’ammissione a finanziamento delle domande.
il punteggio assegnato;
l’importo totale dell’investimento ammesso a contributo per le domande ammesse
a finanziamento;
•
l’importo totale dell’investimento ammissibile per le domande istruite
positivamente ma non finanziate;
•
il contributo concesso per le domande ammesse a finanziamento;
•
il contributo concedibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate.
La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, comunica alle Province e
all’Organismo Pagatore Regionale l’ammissione a finanziamento delle domande.
Il suddetto provvedimento di ammissione a finanziamento:
Il suddetto provvedimento di ammissione a finanziamento:
• diventa efficace dalla data di pubblicazione sul BURL e rappresenta la
comunicazione ai richiedenti della stessa ai sensi della legge 241/1990;
• deve essere pubblicato sull’albo pretorio provinciale per almeno quindici giorni
consecutivi;
• deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito internet della Regione
Lombardia - Direzione Generale Agricoltura (www.agricoltura.regione.lombardia.it)
(indirizzo attuale), e sul sito internet della Provincia.
Le percentuali della dotazione finanziaria complessiva della Misura che si ipotizza di
utilizzare per ciascun anno, comprensive della quota di overbooking stimata ed al
netto dei trascinamenti di spesa, sono le seguenti:
• diventa efficace dalla data di pubblicazione sul BURL e rappresenta la
comunicazione ai richiedenti della stessa ai sensi della legge 241/1990;
• deve essere pubblicato sull’albo pretorio provinciale per almeno quindici giorni
consecutivi;
• deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito internet della Regione
Lombardia - Direzione Generale Agricoltura (www.agricoltura.regione.lombardia.it)
(indirizzo attuale), e sul sito internet della Provincia.
Le percentuali della dotazione finanziaria complessiva della Misura che si ipotizza di
utilizzare per ciascun anno, comprensive della quota di overbooking stimata ed al
netto dei trascinamenti di spesa, sono le seguenti:
•
•
Anno
2008
2009
2010
2011
Anno
2008
2009
2010
2011
%
19
10
10
10
%
19
10
10
10
TESTO PRECEDENTE
TESTO MODIFICATO
La dotazione finanziaria complessiva della Misura che si ipotizza di impiegare per il
presente bando è pari a € 24.000.000.
La Direzione Generale Agricoltura dispone quanto necessario per la pubblicazione del
sopra indicato atto di suddivisione delle risorse finanziarie, inviandone copia alle
Province e all’Organismo Pagatore Regionale, nella data indicata nella seguente
tabella.
La dotazione finanziaria complessiva della Misura che si ipotizza di impiegare per il
presente bando è pari a € 24.000.000.
La Direzione Generale Agricoltura dispone quanto necessario per la pubblicazione del
sopra indicato atto di suddivisione delle risorse finanziarie, inviandone copia alle
Province e all’Organismo Pagatore Regionale, nella data indicata nella seguente
tabella.
Periodo
II
III
Periodo
IV
V
II
III
IV
V
03.11.2009
01.06.2010
30.11.2010
07.06.2011
Data di pubblicazione dell’atto con cui la
Regione ripartisce i fondi alle Province; l’atto
03.11.2009 01.06.2010 30.11.2010 07.06.2011
rappresenta la comunicazione di
ammissione a finanziamento ai richiedenti
Data di pubblicazione dell’atto con cui la
Regione ripartisce i fondi alle Province;
l’atto rappresenta la comunicazione di
ammissione a finanziamento ai richiedenti
A seguito di tale provvedimento, le Province predispongono in ELEPAG l’elenco delle
domande ammesse a finanziamento.
La Provincia inoltre trasmette all’ASL l’elenco delle domande di premio finanziate,
chiedendo di segnalare gli esiti, rilevati a partire dalla data di presentazione delle
domande, dei controlli effettuati nell’ambito dell’attività ispettiva presso le aziende
agricole connesse alle medesime domande.
A seguito di tale provvedimento, le Province predispongono in ELEPAG l’elenco delle
domande ammesse a finanziamento.
La Provincia inoltre trasmette all’ASL l’elenco delle domande di premio finanziate,
chiedendo di segnalare gli esiti, rilevati a partire dalla data di presentazione delle
domande, dei controlli effettuati nell’ambito dell’attività ispettiva in materia di igiene e
sicurezza dei lavoratori presso le aziende agricole connesse alle medesime domande.
16. DOMANDA DI PAGAMENTO DELL’ANTICIPO
16. DOMANDA DI PAGAMENTO DELL’ANTICIPO
La richiesta di anticipo è prevista solo per i contributi concessi in conto capitale.
La richiesta di anticipo è prevista solo per i contributi concessi in conto capitale.
Il beneficiario può richiedere alla Provincia, tramite una apposita “domanda di Il beneficiario può richiedere alla Provincia, tramite una apposita “domanda di
pagamento”, l’erogazione di un anticipo, pari al 20% dell’importo del contributo pagamento”, l’erogazione di un anticipo, pari al 20% dell’importo del contributo
concedibile.
ammesso.
Alla domanda di pagamento dell’anticipo, il beneficiario deve allegare la seguente Per gli interventi finanziati con atti regionali approvati nel 2009 e nel 2010 il contributo
documentazione:
erogabile sotto forma di anticipo è elevato al 50% dell’importo del contributo ammesso.
Alla domanda di pagamento dell’anticipo, il beneficiario deve allegare la seguente
• polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, a favore dell’OPR o a favore della documentazione:
Provincia nel caso di Aiuti di Stato, come precisato al successivo paragrafo 21,
contratta con un istituto di credito o assicurativo compreso nell’elenco dell’OPR, di • polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, a favore dell’OPR o a favore della
importo pari all’anticipo richiesto, maggiorato10 del 10%;
Provincia nel caso di Aiuti di Stato, come precisato al successivo paragrafo 21,
contratta con un istituto di credito o assicurativo compreso nell’elenco dell’OPR, di
• dichiarazione della data di inizio dell’intervento sottoscritta dal richiedente.
importo pari all’anticipo richiesto, maggiorato10 del 10%;
e nel caso di opere edili (strutture e infrastrutture):
• certificato di inizio lavori inoltrato al Comune o dichiarazione di inizio lavori rilasciato • dichiarazione della data di inizio dell’intervento sottoscritta dal richiedente.
e nel caso di opere edili (strutture e infrastrutture):
dal direttore degli stessi.
• certificato di inizio lavori inoltrato al Comune o dichiarazione di inizio lavori rilasciato
Al termine della verifica della documentazione presentata, il funzionario istruttore dal direttore degli stessi.
redige il relativo verbale.
Al termine della verifica della documentazione presentata, il funzionario istruttore
La Provincia propone all’OPR la liquidazione dell’anticipo secondo le procedure e le redige il relativo verbale.
regole stabilite nel “Manuale”.
La Provincia propone all’OPR la liquidazione dell’anticipo secondo le procedure e le
regole stabilite nel “Manuale”.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
ALLEGATO 2
FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
MISURA 114
Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali
DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Anno 2010
INDICE
1. OBIETTIVI DELLA MISURA
2. INTERVENTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
2.1 INTERVENTI NON AMMISSIBILI
3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI A FINANZIAMENTO
4. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA
4.1 CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA
5. A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO
6. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA
7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO
7.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO
7.2 A CHI PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO
7.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO
7.4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
7.5 ERRORI NON SANABILI
8. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
9. CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI INTERVENTI
10. COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELL’ISTRUTTORIA
11. RICHIESTA DI RIESAME
12. GRADUATORIA DELLE DOMANDE
13. SUDDIVISIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
14. COMUNICAZIONE ESITO FINALE
15. PROROGHE
16. VARIANTI
17. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO
18. ISTRUTTORIA DELLE RENDICONTAZIONI
19. CONTROLLI IN IN LOCO
20. COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
21. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE DALLE PROVINCE ALL’OPR
22. LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI
23. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI
24. IMPEGNI
25. REVOCHE
26. RICORSO AMMINISTRATIVO E TUTELA GIURISDIZIONALE
27. SANZIONI
28. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
- 44 -
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
1. OBIETTIVI DELLA MISURA
La misura si propone di aiutare gli imprenditori agricoli e i detentori di aree forestali a sostenere i costi dei servizi di
consulenza finalizzati ad accrescere il rendimento globale delle imprese nel rispetto dei criteri di gestione obbligatori
(CGO) e delle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), nonché dei requisiti in materia di sicurezza sul lavoro
prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale.
La misura persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:
- avviare un sistema di consulenza aziendale che sensibilizzi gli agricoltori all’adozione di sistemi e processi
produttivi e gestionali sostenibili e compatibili con le esigenze di tutela e salvaguardia dell’ambiente, della
sicurezza e della salute degli operatori, della sanità pubblica, della salute delle piante e degli animali, del benessere
degli animali, nonché di manutenzione, conservazione e valorizzazione dei suoli e dei terreni, a garanzia delle
buone condizioni agronomiche ed ambientali dei medesimi;
- aiutare gli agricoltori a conformarsi ai requisiti e agli standard richiesti da un’agricoltura moderna, sostenibile e di
alto livello qualitativo;
- valutare i risultati produttivi e gestionali delle imprese agricole e forestali ed individuare gli interventi necessari
per realizzare percorsi di sviluppo che ne migliorino la competitività e l’efficienza gestionale;
- promuovere la crescita culturale e professionale degli agricoltori rispetto alla multifunzionalità dell’attività
agricola;
- determinare condizioni favorevoli per una crescita della consapevolezza e della condivisione del ruolo svolto dagli
agricoltori rispetto alle richieste dei consumatori e della società;
- attivare un sistema di ricognizione e monitoraggio della situazione aziendale, in particolare per quanto riguarda
l’adeguamento a condizioni e norme obbligatorie del settore.
2. INTERVENTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
A. Condizionalità e sicurezza sul lavoro. Servizio di consulenza finalizzato al rispetto delle norme comunitarie
obbligatorie1 in materia di:
o ambiente2;
o sanità pubblica;
o salute delle piante e degli animali;
o benessere degli animali;
o osservanza delle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni;
o sicurezza sul lavoro.
Questa tipologia di consulenza può essere ammessa a finanziamento solo nel caso in cui sia accertata la necessità di un
intervento di adeguamento finalizzato al rispetto degli atti e/o delle norme del regime di condizionalità e/o sicurezza sul
lavoro, ai quali l’azienda è soggetta.
Le aziende che hanno in corso domande di adesione alla misura 214 possono accedere a questa tipologia di consulenza
per un intervento di adeguamento riguardante solo le norme sulla sicurezza sul lavoro; le aziende che hanno in corso
domande di adesione alle misure strutturali del PSR 2007-2013 possono accedere a questa tipologia di consulenza per un
intervento di adeguamento riguardante solo gli atti e/o norme del regime di condizionalità.
La durata della consulenza deve essere commisurata al numero ed alla complessità degli atti e delle norme obbligatori
oggetto del servizio, ma in ogni caso non può essere superiore a 12 mesi, con riferimento all’anno solare successivo alla
presentazione della domanda di contributo.
Nel periodo di applicazione della misura è ammessa una sola consulenza A, a meno che non intervengano nuove
norme comunitarie obbligatorie in materia di condizionalità e sicurezza sul lavoro o l’azienda intraprenda nuovi processi
produttivi che comportino il rispetto di ulteriori atti e/o norme obbligatori.
B. Condizionalità, sicurezza sul lavoro e miglioramento del rendimento complessivo delle aziende agricole e
forestali. Servizio di consulenza finalizzato, oltre all’adeguamento e/o miglioramento del rispetto delle norme
comunitarie obbligatorie di cui alla tipologia A, anche a sviluppare ed accrescere la competitività ed il grado di
innovazione delle aziende. La consulenza, che deve tener conto di tutte le dinamiche aziendali, e non solo di quelle
1
Per quanto riguarda la condizionalità, i riferimenti normativi dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e
ambientali sono contenuti nei seguenti atti:
− ambito comunitario: Allegati II e III del Reg. (CE) 73/2009 del Consiglio del 1° gennaio 2009;
− ambito nazionale: Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009 e
successive modifiche e integrazioni;
− ambito regionale: d.g.r. n. 4196 del 21 febbraio 2007 e successive modifiche e integrazioni.
Il regime di condizionalità e soggetto ad aggiornamenti annuali per i quali si rimanda a G.U. e BURL di riferimento.
2
Con particolare riferimento all’applicazione delle prescrizioni tecniche previste dai programmi d’azione di cui al d.m. del 7 aprile
2006 (criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento)
recepite con d.g.r. n. 5868 del 21 novembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
- 45 -
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
tecniche legate alle singole produzioni, dovrà prendere in considerazione anche i seguenti aspetti, con riferimento alle
specifiche problematiche e prospettive aziendali:
o gestionali, finanziari ed economici;
o indirizzi di marketing e assistenza volta a migliorare la collocazione del prodotto sul mercato;
o sviluppo di integrazioni orizzontali (cooperazione e associazionismo) e verticali (contratti di coltivazione);
o trasformazione dei prodotti;
o introduzione di tecniche innovative di produzione;
o risparmio energetico e produzione di energia in azienda;
o integrazioni di reddito da produzioni di beni e servizi non agricoli;
o applicazione di nuove normative;
o introduzione di sistemi di qualità definiti da regolamenti comunitari e da disposizioni nazionali.
Le aziende che hanno in corso domande di adesione alla misura 214 possono accedere a questa tipologia di consulenza
che, per la parte riguardante la condizionalità e la sicurezza sul lavoro, può prevedere:
interventi di miglioramento per la parte relativa al regime di condizionalità
interventi di adeguamento e/o miglioramento per le norme sulla sicurezza sul lavoro.
Le aziende che hanno in corso domande di adesione alle misure strutturali del PSR 2007-2013, possono accedere a
questa tipologia di consulenza che, per la parte riguardante la condizionalità e la sicurezza sul lavoro, può prevedere:
interventi di adeguamento e/o miglioramento per gli atti e/o norme del regime di condizionalità;
interventi di miglioramento per le norme sulla sicurezza sul lavoro.
Le funzioni operative del servizio possono essere articolate in diverse e successive fasi di consulenza e devono essere
definite in base alle esigenze rilevate in azienda, al contesto in cui la stessa è inserita (territoriale, produttivo, ambientale,
istituzionale, di mercato ecc.), ed alla situazione economico-finanziaria.
La durata di questa tipologia di consulenza deve essere coerente e funzionale alle problematiche da affrontare e alle
soluzioni operative individuate. Tenendo conto che il servizio di consulenza in questione ha come ambito di intervento
obbligatorio la condizionalità e la sicurezza sul lavoro e un’attività aggiuntiva finalizzata al miglioramento del rendimento
complessivo delle imprese, la sua durata non può in ogni caso essere inferiore a 6 mesi.
Per problematiche ed argomenti particolarmente complessi in cui si renda necessario un servizio di consulenza di
durata superiore all’anno, è ammessa l’adesione ad un pacchetto pluriennale di consulenze, integrative ma non ripetitive
sul medesimo argomento, fino a un massimo di 3 consulenze annuali continuative. La parte di consulenza relativa alla
condizionalità e sicurezza sul lavoro deve concludersi nei primi dodici mesi, a meno che durante il periodo di attuazione
del pacchetto pluriennale di consulenze, sopravvengano nuove norme comunitarie obbligatorie in materia.
Nel periodo di applicazione della misura, chi ha usufruito di un servizio di consulenza della tipologia A, può usufruire
anche di un servizio di consulenza della tipologia B, che per la parte di consulenza sulla condizionalità e sicurezza sul
lavoro potrà prevedere solo un’azione di miglioramento .
Per entrambe le tipologie di consulenza, l’erogazione dell’aiuto è subordinato al raggiungimento degli obiettivi
operativi e di risultato definiti nel “protocollo di consulenza aziendale” che, per la tipologia di consulenza A, significa il
pieno rispetto delle norme comunitarie obbligatorie in materia di condizionalità e sicurezza sul lavoro.
2.1 Interventi non ammissibili
Non sono finanziabili:
- le consulenze finalizzate all’accesso alle misure del Programma di Sviluppo Rurale, all’assistenza fiscale e
tributaria;
- l’assistenza e la consulenza fornita dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) e dei Centri Autorizzati di Assistenza
Agricola (CAA);
- le attività routinarie e manuali collegate ad interventi aziendali specifici (interventi di medicina veterinaria quali ad
esempio diagnosi, assistenza parti del bestiame, interventi operatori, somministrazione di medicinali, trattamenti
fitosanitari, lavorazioni, concimazioni, ecc.).
3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI A FINANZIAMENTO
Ai fini dell’accesso al sostegno previsto dalla misura, i servizi di consulenza aziendale devono essere erogati
rispettando le condizioni minime obbligatorie di seguito descritte, per assicurare al singolo beneficiario contenuti
rispondenti alle prescrizioni comunitarie e alle esigenze di cambiamento nonché modalità operative sufficientemente
omogenee.
Per consulenza si intende l’insieme degli interventi e delle prestazioni complessivamente fornite al beneficiario da un
soggetto erogatore di servizi (organismo di consulenza) riconosciuto dalla Regione, che si avvale di un coordinatore
tecnico e di operatori di uno staff tecnico.
L’elenco dei soggetti erogatori riconosciuti dalla Regione è pubblicato, e costantemente aggiornato, sul sito internet
della Direzione Generale Agricoltura (www.agricoltura.regione.lombardia.it).
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
- 46 -
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
L’incarico di consulenza dovrà essere formalizzato con la sottoscrizione di un apposito “Protocollo di consulenza
aziendale”, di cui al successivo punto 6.
I benefici previsti dalla misura 114 sono considerati incompatibili e non cumulabili con ulteriori e analoghi aiuti e
finanziamenti erogati ai sensi di altre norme comunitarie, nazionali e regionali, o di altre misure del Programma di
Sviluppo Rurale.
Il richiedente deve essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al
versamento del prelievo supplementare dovuto maturato. I soggetti richiedenti che risultano primi acquirenti devono aver
rispettato gli obblighi previsti dal regime delle quote latte.
L’esistenza di procedimenti in corso connessi all’applicazione del regime delle quote latte, comporta la sospensione
dell’erogazione dei contributi. La verifica del rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte spetta alle
Province.
4. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA
-
Le imprese agricole, nella forma di imprese individuale o società agricola, titolari di partita I.V.A., iscritte presso la
Camera di Commercio al Registro delle imprese – sezione speciale “imprenditori agricoli” o sezione “coltivatori
diretti” o sezione speciale “imprese agricole”.
- Le imprese agricole associate costituite nelle forme giuridiche di impresa individuale, società agricola e società
cooperativa agricola, titolari di partita IVA, iscritte presso la Camera di Commercio al Registro delle Imprese –
sezione speciale “imprese agricole” o sezione “coltivatori diretti” ovvero, per le società cooperative agricole, iscritte
all’Albo delle società cooperative di lavoro agricolo e/o di conferimento di prodotti agricoli e di allevamento.
- I detentori di aree forestali, proprietari singoli e associati e gestori affittuari di natura pubblica e privata.
Le imprese agricole che aderiscono al Servizio Assistenza Tecnica agli Allevamenti della Regione Lombardia (SATA)
possono presentare domanda di aiuto limitatamente ai seguenti servizi di consulenza:
1) tipologia di consulenza A1
2) tipologia di consulenza B:
o per le aziende ad esclusivo indirizzo zootecnico: condizionalità e sicurezza sul lavoro, indirizzi di marketing e
assistenza volta a migliorare la collocazione del prodotto sul mercato, sviluppo di integrazioni orizzontali
(cooperazione e associazionismo) e verticali (contratti di coltivazione) e integrazioni di redito da produzioni di
beni e servizi non agricoli;
o per le aziende con indirizzi produttivi aggiuntivi a quello zootecnico, oltre alla condizionalità e sicurezza sul
lavoro, potranno essere oggetto di consulenza tutti gli aspetti relativi al miglioramento complessivo dell’azienda,
qualora riferiti agli indirizzi diversi da quello zootecnico.
4.1 Chi non può presentare domanda
I richiedenti che risultano non affidabili, ai sensi di quanto stabilito nel “Manuale delle procedure, dei controlli e delle
sanzioni”, redatto dall’Organismo Pagatore della Regione Lombardia (di seguito indicato Manuale) e approvato con
d.d.u.o. 1503 del 20 febbraio 2008.
• Le imprese agricole socie di OP nel settore Ortofrutta e Olio, per le attività di consulenza relative alla produzione
integrata, che possono essere finanziate solo nell’ambito delle rispettive OCM.
• Le imprese apistiche, per le quali la consulenza può essere finanziata solo nell’ambito dell’OCM miele.
5. A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO
•
•
•
Tipologia di consulenza A
L’aiuto è pari al 70% della spesa ammissibile, per un importo massimo di € 1.000,00 per consulenza, a fronte di una
spesa ammissibile non inferiore a € 1.429,00. L’aiuto è modulato in funzione del numero di atti e/o norme
obbligatori ai quali l’impresa è interessata e precisamente:
- 500,00 euro fino a 4 atti e/o norme di condizionalità e sicurezza sul lavoro
- 750,00 euro fino a 6 atti e/o norme di condizionalità e sicurezza sul lavoro
- 1.000,00 euro oltre 6 atti e/o norme di condizionalità e sicurezza sul lavoro
Tipologia di consulenza B
L’aiuto è pari al 70% della spesa ammissibile per un importo massimo di € 1.500,00 per consulenza, a fronte di una
spesa ammissibile non inferiore a € 2.143,00.
L’importo massimo è riconosciuto per una consulenza di 12 mesi con riferimento all’anno solare successivo alla
presentazione della domanda di contributo.
L’importo dell’aiuto è ridotto a € 1.000,00, per una spesa ammissibile non inferiore a € 1.429,00, per una consulenza
di durata compresa fra sei e dodici mesi.
L’aiuto, sempre nella misura massima di € 1.500,00 per consulenza, può essere concesso anche per l’attuazione di un
pacchetto pluriennale di consulenze, fino a un massimo di 3 consulenze annuali continuative.
Per la parte di consulenza riguardante la condizionalità e la sicurezza sul lavoro, l’entità dell’aiuto si determina con
le stesse modalità previste per la tipologia A.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
- 47 -
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
Nel periodo di applicazione della misura potranno essere ammesse a contributo un massimo di 4 consulenze per
azienda.
6. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA
Il servizio di consulenza aziendale, erogato esclusivamente da un organismo di consulenza riconosciuto, dovrà
realizzarsi attraverso le seguenti fasi operative:
1. Fasi preliminari
a) “Verifica d’ingresso” ovvero un’analisi della situazione aziendale di partenza tesa a rilevare:
- per la tipologia di consulenza A: le problematiche e le criticità rispetto all’osservanza delle norme comunitarie
obbligatorie in materia di condizionalità e sicurezza sul lavoro e i necessari interventi di adeguamento;
- per la tipologia di consulenza B: le problematiche e le criticità rispetto all’osservanza delle norme comunitarie
obbligatorie in materia di condizionalità e sicurezza sul lavoro, gli interventi di adeguamento e/o miglioramento
previsti, nonché le problematiche e le criticità rispetto ai risultati produttivi e gestionali.
La verifica deve essere eseguita presso l’azienda utilizzando gli allegati Modelli A1 e B1 che devono essere sottoscritti
dal fruitore del servizio di consulenza e dall’operatore/i dello staff tecnico preposto/i all’erogazione del servizio.
b) Redazione del“Protocollo di consulenza aziendale” (di cui agli allegati Modelli A2 e B2), che individua, tra l’altro, le
motivazioni che rendono necessaria la consulenza, il tipo d’intervento, la durata e il costo del servizio e le modalità di
pagamento del corrispettivo, in triplice copia (una per l’organismo di consulenza, una per il fruitore del servizio e una
da allegare alla domanda). Il “Protocollo di consulenza aziendale” deve essere sottoscritto dal fruitore del servizio,
dall’operatore/i dello staff tecnico preposto/i all’erogazione del servizio e dal legale rappresentante dell’organismo di
consulenza.
2. Fasi di esecuzione del servizio
a) “Contatti personali e/o in gruppo ristretto”3, durante i quali vengono fornite informazioni e supporti riguardanti gli
ambiti di intervento definiti nel “protocollo di consulenza aziendale” al fine di attuare le soluzioni operative
individuate e conseguire gli obiettivi previsti.
Nel corso dei contatti i tecnici consulenti, oltre all’attività di consulenza vera e propria, sono tenuti a svolgere
un’azione di sensibilizzazione sul rispetto delle norme obbligatorie e sui vantaggi che ne derivano sia per l’impresa
che per la collettività e l’ambiente, al fine di favorire l’adozione di scelte e comportamenti “virtuosi” che possano
permanere anche dopo l’erogazione della consulenza.
b) Consegna di documentazione informativa relativa al settore di intervento della consulenza (schede divulgative,
articoli tecnico-scientifici, opuscoli, ecc.) nonché elaborati tecnici predisposti per la singola azienda (simulazioni,
calcoli di convenienza economica, bilanci, supporti per le decisioni, piani d’intervento, ecc.).
c) “Verifica intermedia” in azienda per monitorare l’attuazione degli interventi e lo stato di conseguimento degli
obiettivi definiti nel “Protocollo di consulenza aziendale”. La verifica deve essere eseguita presso l’azienda del
beneficiario mediante la compilazione di una apposita lista di controllo (check-list intermedia) di cui agli allegati
Modelli A.3 e B3.
d) “Verifica finale” ovvero un’analisi della situazione aziendale al termine della consulenza, da confrontarsi con la
situazione rilevata in fase iniziale con la “Verifica d’ingresso”, in modo da valutare secondo un metodo oggettivo il
grado di realizzazione dei risultati attesi. La verifica deve essere eseguita presso l’azienda del beneficiario mediante
la compilazione di una apposita lista di controllo (check-list finale) di cui agli allegati Modelli A1.4 e B4.
La “Verifica intermedia” e la “Verifica finale” devono essere sottoscritti dal fruitore del servizio e dall’operatore/i
dello staff tecnico preposto/i all’erogazione del servizio medesimo.
L’operatore/i dello staff tecnico deve/devono compilare per ciascuna azienda che si avvale del servizio una “Scheda
aziendale” (di cui agli allegati Modelli A.5 e B5), che riporti data, modalità e tipologia di ciascuna prestazione erogata
(contatti personali e/o in gruppi ristretti, ecc.), problematiche affrontate e indicazioni fornite per superarle.
Nella Scheda va registrata l’avvenuta consegna dei documenti informativi e di consulenza, mentre non vanno registrati
i contatti telefonici.
La Scheda aziendale deve essere sottoscritta dal beneficiario e dall’operatore/i dello staff tecnico interessato/i.
L’originale della Scheda deve essere conservato in azienda per eventuali controlli e una copia deve essere conservata
dall’organismo di consulenza.
L’organismo di consulenza deve registrare in archivi informatizzati tutte le notizie contenute nelle Schede aziendali
dei propri utenti, nonché l’esito delle verifiche riportato nelle chek-list e prevedere la creazione di un sistema di
salvataggio/trasferimento dei dati rilevati in azienda ad un archivio centrale unico dell’organismo. Il software deve fornire
i seguenti dati:
3
“Contatti personali”: visite aziendali, cui possono essere associati colloqui personali presso gli uffici degli organismi di consulenza,
contatti telefonici e uso di altri strumenti di comunicazione (area riservata di siti internet, posta elettronica, ecc.); la consultazione di
un sito internet liberamente accessibile a tutti non costituisce contatto di consulenza. Contatti in “gruppo ristretto”: realizzati con
un massimo di 8 fruitori del servizio di consulenza aziendale, riuniti per affinità di problematiche aziendali ed obiettivi operativi
possono avvenire presso gli uffici dell’organismo di consulenza o l’azienda di uno dei beneficiari.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
-
tipologia di consulenza fornita (A/B);
ambiti di intervento oggetto del servizio di consulenza (che per la condizionalità sono gli atti e le norme relativi ai
Criteri di Gestione obbligatori - CGO, alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali – BCAA - e sicurezza
sul lavoro, e per il miglioramento del rendimento complessivo delle imprese sono quelli indicati al precedente
punto 2.B);
- numero di visite aziendali effettuate;
- numero di incontri di “gruppi ristretti” di fruitori del servizio;
- numero di ore di servizio erogato;
- costo orario del servizio erogato.
A consulenza conclusa, l’organismo di consulenza trasmette alla Provincia i dati necessari per il monitoraggio della
misura.
Gli organismi di consulenza devono progettare e gestire i sistemi di archiviazione dei dati e prevedere strumenti e
modalità di esecuzione dell’attività di consulenza in modo che i dati e le informazioni di cui vengono a conoscenza
nell’esercizio della loro attività non siano divulgati, né divulgabili a persone diverse dal soggetto per cui si effettua il
servizio di consulenza. Fanno eccezione eventuali irregolarità o infrazioni rilevate nel corso dell’attività, per le quali il
d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2005 prevede l’obbligo di informare le competenti autorità di controllo e vigilanza.
Ferme restando le situazioni d’incompatibilità per il personale tecnico, previste dalle disposizioni quadro4 per il
riconoscimento dei soggetti erogatori dei servizi di consulenza aziendale, durante l’erogazione delle prestazioni di
consulenza ciascun tecnico può svolgere, nei riguardi dell’impresa agricola che usufruisce del servizio, anche attività
diverse da quelle previste dalla misura, a condizione che non vengano effettuate contemporaneamente e che siano oggetto
di specifici accordi o contratti.
7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO
La misura prevede la presentazione di una domanda iniziale di contributo per entrambe le tipologie di consulenza.
Relativamente alla tipologia di consulenza B, nel caso di un pacchetto di più consulenze, nell’anno o negli anni
successivi alla presentazione della domanda di contributo, dovranno essere presentate:
- domanda di conferma, qualora non intervengano sostanziali modifiche e/o integrazioni nel “Protocollo di
consulenza aziendale” sottoscritto dal fruitore del servizio, dall’operatore/i dello staff tecnico preposto/i
all’erogazione del servizio e dal legale rappresentante dell’organismo di consulenza.
- domanda di aggiornamento, nel caso intervengano modifiche e/o integrazioni nel “Protocollo di consulenza
aziendale”, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi e i risultati attesi della consulenza, il tipo di prestazioni
fornite e la durata del servizio.
7.1 Quando presentare la domanda di contributo
Le domande iniziali di contributo possono essere presentate dal 1° giugno al 15 settembre di ogni anno, per il servizio
di consulenza da realizzare nell’anno successivo.
Le domande di conferma o di aggiornamento potranno essere presentate dal 1° al 30 settembre di ogni anno.
7.2 A chi presentare la domanda di contributo
Le domande di contributo devono essere presentate alla Provincia competente per territorio secondo l’ubicazione del
centro aziendale, utilizzando esclusivamente il modello informatizzato.
7.3 Come presentare la domanda di contributo
Fasi dell’inoltro della domanda:
•
accedere al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it, nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo
della Regione Lombardia (SIARL);
•
registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (nome utente e password). Le informazioni relative
all’accesso al Modello Unico di domanda informatizzato, sono disponibili anche presso la Direzione Generale
Agricoltura, le Province, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza
Agricola (CAA);
•
accedere al sito www.siarl.regione.lombardia.it e compilare il modello di domanda per la misura 114;
•
inviare la domanda per via telematica alla Provincia competente;
•
il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione, che coincide con l’avvio del
procedimento, e l’avvenuta recezione della domanda da parte della Provincia competente;
•
stampare la domanda e firmarla in originale;
•
entro 10 giorni continuativi successivi alle date di scadenza, previste al punto 7.1, far pervenire alla Provincia la
copia cartacea della domanda e la documentazione di cui al punto successivo. È ammessa la presentazione della
copia cartacea tra l’11° e il 20° giorno con riduzione parziale dell’eventuale contributo. Oltre il 20° giorno la
domanda decade.
4
D.g.r. n. 7273 del 19 maggio 2008
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
7.4 Documentazione da presentare
Alla copia cartacea della domanda iniziale di contributo devono essere necessariamente allegati:
- “Verifica d’ingresso”;
- “Protocollo di consulenza aziendale”.
Il soggetto richiedente è tenuto a dichiarare, nel modello di domanda e nei relativi allegati, il possesso dei requisiti di
accesso e gli elementi che permettano l’attribuzione del punteggio ai fini della costituzione della graduatoria. I dati
indicati nella domanda costituiscono “dichiarazione sostitutiva di certificazione” e dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà” ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
Per la tipologia d’intervento B:
- alla domanda di conferma non deve essere allegata alcuna documentazione;
- alla domanda di aggiornamento deve essere allegato il “Protocollo di consulenza aziendale” aggiornato.
7.5 Errori non sanabili
L’istruttoria non può essere svolta in mancanza dei seguenti documenti:
copia firmata della domanda;
“Verifica d’ingresso”;
“Protocollo di consulenza aziendale”.
8. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
L’istruttoria è effettuata dalla competente struttura organizzativa della Provincia e si conclude entro 50 giorni dalla
scadenza dei termini di presentazione della copia cartacea della domanda. La richiesta di documentazione mancante
ritenuta non indispensabile all’avviamento dell’istruttoria (Parte II, punto 15.5.2 del Manuale) o di documentazione
integrativa (Parte II, punto 15.5.3 del Manuale), fatta a mezzo raccomandata A/R, sospende i termini di istruttoria sopra
indicati.
Delucidazioni e integrazioni devono essere trasmesse entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, pena la
decadenza della domanda.
Il controllo è effettuato su tutte le domande presentate e prevede:
- il controllo amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata;
- la verifica del possesso, da parte del richiedente, dei requisiti di accesso alla misura e delle eventuali condizioni per
l’attribuzione del punteggio di priorità;
- la verifica dell’affidabilità5 del richiedente sulla base di quanto previsto nella Parte II, punto 15.3.1 del Manuale;
- il controllo tecnico della documentazione allegata, la valutazione di congruità tra il percorso di consulenza (tipo
d’intervento, durata e costi) definito nel “protocollo di consulenza aziendale”, o, nel caso di domanda di
aggiornamento, nella sua variazione, e le problematiche e criticità aziendali rilevate con la “verifica d’ingresso”
relativamente alle due tipologie d’intervento;
- il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello informatizzato di domanda
presentata a SIARL;
- la redazione a SIARL, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della
domanda.
9. CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI INTERVENTI
Alle domande ritenute ammissibili a finanziamento relative alla tipologia di consulenza B da realizzarsi nell’ambito di
“Progetti concordati” e del “Pacchetto giovani”6, sarà assicurato il finanziamento in via prioritaria.
Le altre domande ammissibili verranno suddivise in due graduatorie, in relazione alla tipologia di consulenza,
attribuendo a ciascuna un punteggio che ne determina l’ordine di inserimento per la concessione dei contributi.
Il finanziamento delle domande relative alla tipologia B, può essere disposto solo ad avvenuto esaurimento della
graduatoria delle domande relative alla tipologia A.
I punteggi sono attribuiti in funzione dei seguenti criteri:
5
L’affidabilità del richiedente è verificata in riferimento alla sua condotta nella realizzazione di altre operazioni ammesse a
finanziamento nell’ambito del PSR 2000-2006 o della programmazione in corso.
Il richiedente risulta inaffidabile e la domanda di aiuto deve essere istruita negativamente, quando si verificano contemporaneamente le
seguenti condizioni:
- il richiedente, nel periodo compreso tra il 2000 e il momento della presentazione della domanda, è decaduto totalmente dal beneficio,
in relazione ad operazioni di investimento cofinanziate dal FEOGA (vecchia programmazione) o FEASR;
- il richiedente, avendo indebitamente percepito un contributo, a seguito della decadenza di cui al punto precedente è stato iscritto nel
registro dei debitori OPR;
- OPR, non potendo precedere al recupero dell’indebito tramite compensazione, ne ha richiesto la restituzione diretta;
- il richiedente al momento dell’istruttoria della domanda non ha ancora restituito la somma dovuta ad OPR, né ha ottenuto la
possibilità di rateizzare il debito.
6
La misura 114 insieme alle misura 121, 132, e 311, rientra nel “Pacchetto giovani” che ha come capofila la misura 112.
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Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
Tipologia di consulenza A
CRITERI
PUNTI
7
a)
Aziende agricole ricadenti in zone svantaggiate e di montagna
b)
Aziende agricole ricadenti in zone vulnerabili da nitrati
4
c)
Imprenditori agricoli che ricevono più di 15.000 euro l’anno di pagamenti diretti (anno precedente la
presentazione della domanda di contributo)
8
4
9
3
d)
Aziende agricole condotte da giovani imprenditori e/o da imprenditrici donne
3
e)
Aziende agricole ricadenti in zone interessate da programmi di emergenza fitosanitaria
2
Tipologia di consulenza B
CRITERI
PUNTI
a)
Aziende agricole ricadenti in zone svantaggiate e di montagna 7
4
b)
Aziende agricole ricadenti in zone vulnerabili da nitrati
4
c)
Imprenditori agricoli che ricevono più di 15.000 euro l’anno di pagamenti diretti (anno precedente la
presentazione della domanda di contributo)
3
d)
Aziende agricole con U.D.E. compresa tra 16 e 40
3
6
e)
Aziende agricole condotte da giovani imprenditori e/o da imprenditrici donne
f)
Aziende agricole ricadenti in zone interessate da programmi di emergenza fitosanitaria
3
2
Ai fini della predisposizione delle graduatorie, al punteggio attribuito in base ai criteri di cui sopra va aggiunto il
punteggio assegnato a ciascun atto o norma di condizionalità e sicurezza sul lavoro che richiede un intervento di
adeguamento/miglioramento, come di seguito riportato:
ATTO O NORMA
PUNTI
Atto A1 - Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (Articolo 3, paragrafo 1,
Articolo 3 paragrafo 2, lettera b), Articolo 4, paragrafi 1, 2, 4, Articolo 5, lettere a), b) e d)
0,5
Atto A2 - Direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da
certe sostanze pericolose (Articoli 4 e 5)
3
Atto A3 - Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione
dei fanghi di depurazione in agricoltura
(Articolo 3)
3
Atto A4 - Direttiva 91/676/CEE concernente la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole (Articoli 4 e 5)
3
Atto A5 - Direttiva 92/43/CEE Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche (Articoli 6, 13 paragrafo 1 lettera a)
2
Atto A6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei
suini (Articoli 3, 4 e 5)
Atto A7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di
identificazione e registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di
carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) n. 820/97 (Articoli 4 e 7)
Atto A8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di
identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Regolamento (CE) n. 1782/2003 e le
direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (Articoli 3, 4 e 5)
1
Atto B9 – Direttiva 91/414/CEE, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (articolo 3)
3
7
Ai fini dell’accertamento dell’ubicazione dell’azienda in “zone svantaggiate e di montagna” si assume come riferimento l’elenco dei
comuni riportati nell’allegato 12 al PSR 2007-2013.
8
Le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola sono le aree di cui alla d.g.r. n. 8/3297 dell’11 ottobre 2006 e successive modifiche e
integrazioni.
9
Per l’attribuzione del punteggio a vantaggio dei giovani imprenditori, i soggetti richiedenti devono possedere, al momento della
presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
essere maggiorenni con età inferiore a 40 anni;
essersi insediati in una azienda agricola in qualità di capo azienda.
Nel caso di società di capitali o società di persone, la condizione di giovane imprenditore e/o imprenditrice donna deve essere posseduta
dal legale rappresentante della società.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
ATTO O NORMA
PUNTI
Atto B10 - Direttiva 96/22/CE e successive modifiche apportate dalla direttiva 2003/74/CE del Consiglio,
concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze betaagoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/ CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE (Articolo
3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7)
2
Atto B11 - Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le
procedure nel campo della sicurezza alimentare (Articoli 14, 15, 17 Paragrafo 1 (1), 18, 19 e 20)
(1), Attuazione dell’articolo 17 paragrafo del Regolamento (CE) 178/2002:
- Regolamento (CE) n. 852/2004 (articolo 4, paragrafo 1 e allegato I, parte A (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e
j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c)
- Regolamento (CE) n. 853/2004 (articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1,
lettere b), c), d) e e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap.
I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e
allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1))
- Regolamento (CE) n. 183/2005 (articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap.
II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6)
- Regolamento (CE) n. 396/2005 (articolo 18)
- Regolamento (CEE) n. 2377/90 (articoli 2, 4 e 5)
3
Atto B12 - Regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni per la
prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e successive modifiche
e integrazioni (Articoli 7, 11, 12, 13 e 15)
Atto B13 - Direttiva 85/511/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta
contro l'afta epizootica, abrogata dalla Direttiva 2003/85/CE del Consiglio del 29 settembre 2003 relativa a
misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica (Articolo 3)
Atto B14 - Direttiva 92/119/CEE del Consiglio che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli
animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (Articolo 3)
Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e
di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (Articolo 3)
1
Atto C16 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la
protezione dei vitelli (Versione codificata) che abroga la Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre
1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Articoli 3 e 4)
3
Atto C17 – Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la
protezione dei suini (Versione codificata) che abroga la Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre
1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Articoli 3 e 4)
3
Atto C18 – Direttiva 98/58/CEE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli
allevamenti (Articolo 4)
3
Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO
Proteggere il suolo mediante misure idonee
NORMA 1: Misure per la protezione del suolo
STANDARD 1.1: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche
STANDARD 1.2: Copertura minima del suolo
STANDARD 1.3: Mantenimento dei terrazzamenti
0,5
Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO
Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche
NORMA 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo
STANDARD 2.1: Gestione delle stoppie
STANDARD 2.2: Avvicendamento delle colture
0,5
Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO
Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate
NORMA 3: Misure per la protezione della struttura del suolo
STANDARD 3.1: Uso adeguato delle macchine
0,5
Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO
Assicurare un livello minimo di mantenimento ad evitare il deterioramento degli habitat
NORMA 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat
STANDARD 4.1: Protezione del pascolo permanente
STANDARD 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli
STANDARD 4.3: Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative
STANDARD 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio
STANDARD 4.5: Divieto di estirpazione degli olivi
STANDARD 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati
1
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
- 52 -
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
ATTO O NORMA
PUNTI
Obiettivo 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE
Proteggere le acque dall’inquinamento e dal ruscellamento e gestire l’utilizzo delle risorse idriche
NORMA 5: Misure per la protezione e la gestione delle acque
STANDARD 5.1 : Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è
soggetto a autorizzazione
STANDARD 5.2 Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua
1
SICUREZZA SUL LAVORO:
Valutazione del rischio (documentazione di applicazione d.lgs. n. 81/08)
3
d.lgs. n. 359/96 – Direttiva macchine – Adeguamento del parco macchine aziendale
3
d.P.R. n. 462/01 – Verifica impianto elettrico
1
d.m. marzo 1998 – Valutazione del rischio incendio e misure adeguamento
2
d.g.r. n. 1526 del 22 dicembre 2005 “Piano Regionale Amianto Lombardia” – censimento e rimozione/messa in
sicurezza
1
A parità di punteggio, le domande sono ordinate in graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
• Tipologia di consulenza A
1. domande alle quali è stato attribuito un punteggio per il criterio “aziende agricole ricadenti in zone vulnerabili
da nitrati” o in “zone interessate da programmi di emergenza fitosanitaria”;
2. aziende che devono adeguarsi alla normativa comunitaria in materia di sicurezza sul lavoro;
3. data di nascita del soggetto richiedente, attribuendo la precedenza ai richiedenti più giovani.
• Tipologia di consulenza B
1. domande alle quali è stato attribuito un punteggio per il criterio “aziende agricole ricadenti in zone vulnerabili
da nitrati” o in “zone interessate da programmi di emergenza fitosanitaria”;
2. aziende che attuano interventi di miglioramento delle condizioni minime di rispetto delle normative in materia
di sicurezza sul lavoro;
3. domande che prevedono un pacchetto di 3 consulenze di durata complessiva triennale;
4. domande che prevedono un pacchetto di 2 consulenze di durata complessiva biennale;
5. data di nascita del soggetto richiedente, attribuendo la precedenza ai richiedenti più giovani.
10. COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELL’ISTRUTTORIA
La Provincia comunica a ciascun richiedente, entro 10 giorni dalla data del verbale, l’ammissibilità o meno della
domanda inviando copia del verbale e precisando le modalità di riesame.
Per le domande istruite positivamente la comunicazione deve indicare:
il punteggio attribuito;
l’importo della spesa ammissibile a contributo;
il contributo concedibile;
il referente dell’istruttoria.
In caso d’istruttoria con esito negativo, la Provincia ne motiva le cause.
11. RICHIESTA DI RIESAME
Indipendentemente dalle possibilità di ricorso di cui alla Parte I, punto 13, del Manuale, il richiedente, entro 10 giorni
di calendario dalla data di ricevimento dell’esito dell’istruttoria, può presentare all’amministrazione competente memorie
scritte per riesaminare la domanda e ridefinire la sua posizione10. La Provincia ha 10 giorni di tempo dalla data di
ricevimento della memoria per comunicare l’esito positivo o negativo del riesame.
Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l’istruttoria assume carattere definitivo, salvo le possibilità
di ricorso previste dalla legge.
12. GRADUATORIA DELLE DOMANDE
Entro il 20 dicembre di ogni anno, concluse le istruttorie a SIARL delle domande, le Province predispongono le
graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento, ordinate per punteggio decrescente e per le quali saranno indicati
la spesa ammissibile e il contributo concedibile e trasmettono alla Direzione Generale Agricoltura il provvedimento di
approvazione delle medesime.
13. SUDDIVISIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
Entro il 15 gennaio di ogni anno e comunque successivamente al ricevimento della documentazione di cui al punto
precedente, la Direzione Generale Agricoltura definisce la quota di risorse disponibili da assegnare a ciascuna Provincia.
10
Ai sensi della l. 241/90
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
- 53 -
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
La Direzione Generale Agricoltura, a seguito del riparto delle risorse, approva con proprio provvedimento l’elenco
delle domande ammesse a finanziamento e ne da comunicazione alle Province.
A seguito di tale provvedimento, le Province predispongono in ELEPAG l’elenco delle domande ammesse a
finanziamento.
14. COMUNICAZIONE ESITO FINALE
Le Province, entro 10 giorni dalla comunicazione di cui al punto precedente, comunicano a chi ha presentato
domanda, a mezzo raccomandata A.R., l’ammissione/non ammissione a finanziamento.
15. PROROGHE
Eventuali proroghe dei tempi di erogazione del servizio indicati nel “Protocollo di consulenza aziendale”,
adeguatamente motivate, devono essere chieste e autorizzate preventivamente dalla Provincia.
Non possono essere concesse proroghe superiori a 30 giorni dalla data prevista per la conclusione del servizio di
consulenza.
La Provincia può concedere le proroghe di cui sopra, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Nel caso
di mancata risposta, la proroga si considera accolta.
16. VARIANTI
Eventuali varianti negli obiettivi e nei contenuti della consulenza, devono essere chieste e preventivamente autorizzate
dalla Provincia.
A tal fine, il beneficiario deve presentare alla Provincia una specifica domanda, utilizzando esclusivamente il modello
informatizzato. Entro 10 giorni continuativi successivi alla presentazione della domanda informatizzata, pena il non
accoglimento della variante, il beneficiario deve inoltrare copia cartacea della domanda corredata di una relazione tecnica,
nella quale si faccia esplicito riferimento alle motivazioni che hanno portato alla modifica del percorso di consulenza
inizialmente approvato, e di una versione aggiornata della “Verifica d’ingresso”e del “Protocollo di consulenza
aziendale”.
Per la tipologia di consulenza A si considerano varianti:
una diversa modalità di applicazione delle norme obbligatorie a cui l’azienda è soggetta, intervenuta
successivamente alla presentazione della domanda di contributo, a seguito di disposizioni nazionali e/o regionali
in materia;
l’introduzione di nuove norme obbligatorie.
Per la tipologia di consulenza B, con riferimento alla parte relativa alla condizionalità, si considerano varianti
entrambe le ipotesi previste per la tipologia A. Nel caso di pacchetti pluriennali di consulenze, l’adeguamento della
“Verifica d’ingresso” e del “protocollo di consulenza” dovuto all’introduzione di nuove norme obbligatorie per
l’impresa in questione, deve essere necessariamente inserito in una richiesta di variante o nella domanda di
aggiornamento.
Per la parte della tipologia di consulenza B relativa al miglioramento del rendimento complessivo delle aziende, in
fase di erogazione del servizio, oltre alla possibilità di aggiornamento annuale, possono essere previste varianti in
presenza di motivate necessità.
La Provincia può concedere le varianti di cui sopra, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
Nel caso in cui la variante riguardi una modifica del prospetto originario dei costi del servizio, se la variazione
compensativa tra gli importi preventivati rientra nel campo di tolleranza del 10%, calcolato sull’importo complessivo
della spesa ammessa a contributo, trascorsi 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di variante, in assenza di
riscontro da parte della Provincia, la variante si intende accolta.
Qualora l’importo della variante risulti superiore alla suddetta percentuale o riguarda aspetti non finanziari, il
beneficiario è tenuto ad attendere l’autorizzazione da parte della Provincia che deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla
data di ricevimento della richiesta.
17. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO
Entro 60 giorni dalla fine del servizio di consulenza (per le consulenze di 12 mesi e pluriennali entro il 28 febbraio
dell’anno successivo all’erogazione del servizio), i beneficiari devono presentare alla Provincia la domanda di pagamento
del saldo con la seguente documentazione:
- copia delle schede aziendali debitamente compilate;
- copia della verifica intermedia;
- copia della verifica finale;
- originali e copie di una o più fatture quietanzate emesse, per l’intero importo della spesa sostenuta, da parte
dell’organismo di consulenza;
- dichiarazione liberatoria dell’organismo di consulenza che ha emesso la/le fattura/e;
- copia della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento da parte del beneficiario (estratto conto nel caso di
pagamento a mezzo assegno o copia bonifico bancario che riporta in modo chiaro ed inequivocabile la causale del
versamento).
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
La fattura finale (unica o di saldo in caso di acconto), può essere emessa solo ad avvenuta completa erogazione del
servizio di consulenza.
La data della/e fattura/e deve essere successiva alla data di presentazione della domanda di contributo e comunque
all’avvio del servizio di consulenza.
18. ISTRUTTORIA DELLE RENDICONTAZIONI
Entro 45 giorni dal ricevimento della domanda di pagamento del saldo, la Provincia provvede alla verifica
documentale che si conclude con la redazione di un verbale.
La verifica documentale, effettuata su tutte le rendicontazioni, prevede il controllo della completezza e della validità
della documentazione presentata e la verifica della conformità dell’attività di consulenza svolta rispetto a quella prevista
dal “Protocollo di consulenza” approvato e il raggiungimento degli obiettivi operativi e di risultato.
Gli originali delle fatture verranno restituiti al beneficiario previa visione ed annullo con timbro attestante la
concessione del contributo.
La richiesta di eventuale documentazione integrativa, fatta tramite raccomandata A.R., sospende i termini di istruttoria
sopra indicati. Delucidazioni e integrazioni, eventualmente richieste, devono essere fornite entro 15 giorni dal ricevimento
della richiesta.
Il contributo viene erogato ad avvenuto accertamento finale positivo del servizio di consulenza prestato e delle relative
rendicontazioni economiche.
Se, a seguito dell’esame della rendicontazione, il contributo richiesto, che non può essere superiore a quello stabilito
con l’atto di concessione, supera il contributo erogabile di oltre il 3%, all’importo erogabile si applica una riduzione pari
alla differenza tra questi due importi (Parte II, punto 21.6.1 del Manuale).
19. CONTROLLI IN LOCO
Le Province effettuano il controllo in loco su un campione di domande corrispondenti almeno al 5% della spesa
pubblica ammessa a finanziamento ogni anno.
Il campione dei beneficiari da sottoporre al controllo viene individuato dall’O.P.R. secondo le modalità previste dal
Manuale.
Il controllo è effettuato dai funzionari incaricati nel rispetto di quanto previsto nella Parte II. Punto 19 del Manuale.
Il controllo in loco deve essere effettuato a conclusione del servizio di consulenza aziendale e prima dell’erogazione
del saldo del contributo.
Nel controllo in loco si verifica:
per la tipologia di consulenza A:
•
che sia stata predisposta e conservata presso la sede del beneficiario la documentazione prevista (scheda
aziendale);
•
il rispetto degli atti o delle norme di condizionalità e/o di sicurezza sul lavoro oggetto del servizio di consulenza;
•
le dichiarazioni riguardanti informazioni ed elementi inseriti nella domanda di contributo relativi a stati di fatto
che la normativa vigente prevede vengano autocertificati o dichiarati, sotto la responsabilità del richiedente, in
quanto a sua conoscenza diretta.
per la tipologia di consulenza B:
•
che sia stata predisposta e conservata presso la sede del beneficiario la documentazione prevista (scheda
aziendale);
•
il rispetto degli atti o delle norme di condizionalità e/o sicurezza sul lavoro oggetto del servizio di consulenza per
i quali è stato realizzato un intervento di adeguamento;
•
il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento nel rispetto degli atti o delle norme di condizionalità e/o di
sicurezza sul lavoro oggetto del servizio di consulenza;
•
le dichiarazioni riguardanti informazioni ed elementi inseriti nella domanda di contributo relativi a stati di fatto
che la normativa vigente prevede vengano autocertificati o dichiarati, sotto la responsabilità del richiedente, in
quanto a sua conoscenza diretta.
L’esito del controllo viene formalizzato redigendo apposito verbale.
20. COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Le Province entro 10 giorni dal termine dell’istruttoria, comunicano ai titolari delle domande, a mezzo raccomandata
A.R., l’erogazione/non erogazione del contributo.
21. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE DALLE PROVINCE ALL’OPR
La Provincia, conclusa la verifica documentale della rendicontazione del servizio di consulenza finanziato, invia
all’Organismo Pagatore Regionale, con cadenza mensile, gli elenchi con le proposte di liquidazione. Al fine di garantire il
pagamento degli elenchi di liquidazione entro il 31 dicembre di ogni anno, il termine ultimo per l’invio degli stessi è il 31
ottobre in formato elettronico ed il 15 novembre in formato cartaceo, secondo quanto previsto nella Parte I, punto 9 del
Manuale.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
22. LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI
Le fasi procedurali relative alla liquidazione dei contributi da parte dell’Organismo Pagatore Regionale, sono definite
nella Parte I, punto 9 del Manuale.
23. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI
Il recesso o rinuncia anticipata, parziale o totale, dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi
momento del periodo d’impegno con le modalità e con le conseguenze previste nella Parte I, punto 12 del Manuale.
In particolare il recesso parziale dagli impegni assunti in assenza di cause di forza maggiore, è ammissibile fino al
70% del contributo concesso sulla singola misura. Oltre tale percentuale di riduzione, il recesso diviene automaticamente
totale.
In caso di cessione totale o parziale dell’azienda ad altro soggetto (per vendita parziale o totale dell’azienda, affitto
parziale o totale, ecc.), chi subentra nella proprietà o conduzione dell’azienda può assumere l’impegno del cedente per la
parte residua nel rispetto delle condizioni previste nella Parte I, punto 12.4 del Manuale.
24. IMPEGNI
Tipologia di consulenza A. – Condizionalità e sicurezza sul lavoro
Impegni essenziali
Il mancato rispetto di uno degli impegni essenziali di seguito riportati, comporta la decadenza totale della domanda e
del relativo contributo:
•
consentire il regolare svolgimento del controllo in loco;
•
rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle quote
latte
•
realizzazione del servizio di consulenza in modo conforme rispetto alle finalità della misura e al “Protocollo di
consulenza aziendale” approvato, fatte salve eventuali varianti concesse;
•
consegnare a rendicontazione la “Verifica finale” di cui al precedente punto 6;
•
consegnare a rendicontazione la “Scheda aziendale” di cui al precedente punto 6;
•
rispettare, a conclusione del servizio di consulenza, le norme comunitarie obbligatorie in materia di
condizionalità e sicurezza sul lavoro oggetto del servizio di consulenza;
•
inviare la domanda di pagamento del saldo e la documentazione necessaria per la liquidazione entro 20 giorni
successivi alla data di scadenza prevista per la presentazione delle medesime;
•
inviare l’eventuale documentazione integrativa alla domanda di pagamento del saldo, entro 20 giorni successivi
alla data di scadenza prevista per la presentazione della medesima.
Impegni accessori
Il mancato rispetto degli impegni accessori di seguito riportati comporta la decadenza parziale del contributo:
•
inviare la copia cartacea della domanda informatizzata e la relativa documentazione con un ritardo compreso tra
l’11° ed il 20° giorno continuativo successivo ai termini di presentazione di cui al precedente punto 7.3;
•
rispettare i tempi indicati al precedente punto 17 per la presentazione della domanda di pagamento del saldo e
della relativa documentazione;
•
rispettare i tempi indicati al precedente punto 18 per la presentazione della documentazione integrativa alla
domanda di pagamento del saldo;
•
presentare richiesta di variante ammissibile prima della realizzazione della stessa.
Tipologia di consulenza B. – Condizionalità, sicurezza sul lavoro e miglioramento del rendimento complessivo delle
aziende agricole e forestali
Impegni essenziali
Il mancato rispetto di uno degli impegni essenziali di seguito riportati, comporta la decadenza totale della domanda e
del relativo contributo:
•
consentire il regolare svolgimento del controllo in loco;
•
rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle quote
latte;
•
realizzazione del servizio di consulenza in modo conforme rispetto alle finalità della misura e al “Protocollo di
consulenza aziendale” approvato, fatte salve eventuali varianti concesse;
•
consegnare a rendicontazione la “Verifica finale” di cui al precedente punto 6;
•
consegnare a rendicontazione la “Scheda Aziendale” di cui al precedente punto 6;
•
rispettare a conclusione del servizio di consulenza le norme comunitarie obbligatorie in materia di condizionalità
e sicurezza sul lavoro che sono stati oggetto di un intervento di adeguamento;
•
raggiungere gli obiettivi di miglioramento del rispetto degli atti e/o delle norme di condizionalità e/o di sicurezza
sul lavoro oggetto del servizio di consulenza;
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
•
•
•
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
per la parte di consulenza relativa al miglioramento del rendimento complessivo dell’azienda, raggiungere, a
conclusione del servizio, almeno il 70% degli obiettivi operativi e di risultato definiti nel “Protocollo di
consulenza aziendale”;
inviare la domanda di pagamento del saldo e la documentazione necessaria per la liquidazione entro 20 giorni
successivi alla data di scadenza prevista per la presentazione delle medesime;
inviare l’eventuale documentazione integrativa alla richiesta domanda di pagamento del saldo, entro 20 giorni
successivi alla data di scadenza prevista per la presentazione della medesima.
Impegni accessori
Il mancato rispetto degli impegni accessori di seguito riportati comporta la decadenza parziale del contributo:
•
inviare la copia cartacea della domanda informatizzata e la relativa documentazione con un ritardo compreso tra
l’11° ed il 20° giorno continuativo successivo ai termini di presentazione di cui al precedente punto 7.3;
•
rispettare i tempi indicati al precedente punto 17 per la presentazione della domanda di pagamento del saldo e
della relativa documentazione;
•
rispettare i tempi indicati al precedente punto 18 per la presentazione della documentazione integrativa alla
domanda di pagamento del saldo;
•
presentare richiesta di variante ammissibile prima della realizzazione della stessa.
25. REVOCHE
Nel caso in cui a seguito di un controllo si accertino delle irregolarità che comportino la decadenza parziale o totale
del contributo concesso, la Provincia deve comunicare al beneficiario, a mezzo raccomandata con A.R., l’avvio del
procedimento di decadenza con allegata copia del verbale di controllo, se necessario, avviare le procedure per il recupero
delle somme indebitamente erogate, con le modalità indicate nella Parte I. punti 10 e 11 del Manuale.
26. RICORSO AMMINISTRATIVO E TUTELA GIURISDIZIONALE
Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall’Organismo Pagatore Regionale e dalle Amministrazioni
competenti, è data facoltà all’interessato di tutelarsi secondo le modalità di seguito indicate:
a) Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda.
L’interessato può proporre azione entro 60 giorni avanti al Giudice Amministrativo competente per territorio (TAR)
ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza.
b) Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo.
L’interessato può proporre azione avanti al Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile.
27. SANZIONI
L’applicazione di sanzioni amministrative ai sensi della l. 898/86 avviene secondo le modalità e con i criteri
individuati nella Parte IV del Manuale.
28. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in
particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Al fine di esplicitare l’obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal
bilancio comunitario (Regolamento CE n. 1995/2006 del Consiglio) l’Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica
l’elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali
operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg.
CE 1974/2006, all. VI).
Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del documento “Disposizioni in materia di pubblicità e
trattamento dei dati personali” approvate con d.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni,
pubblicate sul BURL n. 46 – 4° s.s. – del 20 novembre 2009 e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura
www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.
- 57 -
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
PSR 2007-2013 – Misura 114
“Ricorso ai servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali”
Tipologie di consulenza A e B per la parte riguardante la “Condizionalità e sicurezza sul lavoro”
MODELLO A1 – VERIFICA D’INGRESSO E CHECK LIST INIZIALE
CUAA (codice fiscale) _____________________________ Partita IVA_________________________________________
Ragione sociale ___________________________________________________________________________________
Domicilio o sede legale:
Indirizzo e numero civico
___________________________________________________
Tel.
______ ___________
Comune
_______________________________________
C.A.P.
__________
Prov.
_______
Indirizzo posta elettronica __________________________________________________
Ubicazione azienda (solo se diversa da domicilio o sede legale)
Indirizzo e numero civico
___________________________________________________
Tel.
__________________
Comune
_______________________________________
C.A.P.
__________
Prov.
_______
ID. DOMANDA (MIS. 114) _____________________
ORGANISMO DI CONSULENZA ____________________________________________
Sede legale _____________________________________________________________
Informazioni preliminari ad uso esclusivo del consulente
Documenti aziendali che il consulente ha consultato
copia domanda PAC
planimetrie
riferimenti catastali
Documentazione informativa sulla condizionalità già a disposizione dell’imprenditore
documentazione comunitaria
altro specificare
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
P.S.R. 2007-2013 – Misura 114
Tipologie di consulenza A e B – parte “Condizionalità e sicurezza sul lavoro”
MODELLO A1 – PROFILO AZIENDALE
N. DOMANDA MIS. 114
Organismo di consulenza
segnalare con un X il tipo di superfici che caratterizzano il profilo aziendale
Superficie
Seminativi utilizzati o mantenuti in buone
condizioni agronomiche e ambientali su
terreni declivi che presentano incisioni
erosive diffuse (rigagnoli)
Tutte le superfici agricole
Superfici non più utilizzate a fini produttivi,
mantenute in buone condizioni
agronomiche e ambientali che presentano
incisioni erosive diffuse (rigagnoli)
Tutte le superfici agricole utilizzate per la
produzione che presentano incisioni
erosive diffuse (rigagnoli)
Tutte le superfici agricole terrazzate
Seminativi utilizzati o mantenuti in buone
condizioni agronomiche e ambientali
Seminativi utilizzati o mantenuti in buone
condizioni agronomiche e ambientali
Tutte le superfici agricole
Superfici a pascolo permanente
Tutte le superfici agricole non
ordinariamente coltivate e gestite, esclusi
gli oliveti, i vigneti ei pascoli permanenti
N.
Standard e
impegni
1.1 a)
BCAA – Gestione minima delle terre che rispetti le
condizioni locali specifiche
1.1 b) e c)
BCAA – Gestione minima delle terre che rispetti le
condizioni locali specifiche
1.2 a)
BCAA – Coperture minima del suolo
1.2 b)
BCAA – Coperture minima del suolo
1.3
BCAA – Mantenimento dei terrazzamenti
2.1
BCAA – Gestione delle stoppie
2.2
BCAA – Avvicendamento delle colture
3.1
4.1
BCAA – Uso adeguato delle macchine
BCAA - Protezione del pascolo permanente
4.2
BCAA - Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata
sui terreni agricoli
Oliveti
4.3 a)
Vigneti come individuati dall’art. 75 del
Reg. CE n. 555/08
4.3 b)
Tutte le superfici agricole
4.4 a)
Tutte le superfici agricole in SIC senza
piano di gestione
Tutte le superfici agricole
Superfici a pascolo permanente
Tutte le superfici agricole
In corso di applicazione
Azienda/superficie
Aziende con terreni in Zona di Protezione
Speciale – ZPS (Dir. 79/409/CEE)
Descrizione standard
4.4 b)
4.5
4.6
5.1
5.2
N. CGO
BCAA – Mantenimento oliveti e vigneti in buone condizioni
vegetative
BCAA – Mantenimento oliveti e vigneti in buone condizioni
vegetative
BCAA - Mantenimento degli elementi caratteristici del
paesaggio
BCAA - Mantenimento degli elementi caratteristici del
paesaggio
BCAA – Divieto di estirpazione degli ulivi
BCAA – Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati
BCAA – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando
l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a
autorizzazione
BCAA – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua
Descrizione
A1
Conservazione degli uccelli selvatici
Tutte le aziende
A2
Protezione acque sotterranee dall'inquinamento provocato
da certe sostanze pericolose
Aziende con terreni soggetti a
spandimento di fanghi di depurazione
A3
Utilizzazione fanghi di depurazione in agricoltura
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Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
Aziende con terreni in zone vulnerabili ai
nitrati
Aziende con terreni in SIC o ZPS
(Dir. 92/43/CEE)
Aziende con suini
A6
Aziende con bovini
A7
Aziende con ovicaprini
Aziende che usano prodotti fitosanitari
A8
B9
Aziende zootecniche
B10
Aziende che producono alimenti e/o
mangimi
B11
Aziende con allevamento
B12
Aziende con ruminanti bovini, bufalini,
ovini, caprini e suini
B13
Aziende con animali
B14
Aziende con ovicaprini
Aziende con bovini di età inferiore ai 6
mesi
Aziende con suini
Aziende con animali
B15
Lotta contro alcune malattie degli animali e misure
specifiche per la malattia vescicolare dei suini
Lotta ed eradicazione della febbre catarrale degli ovini
C16
Norme minime per al protezione dei vitelli
C17
C18
Norme minime per al protezione dei suini
Norme per la protezione degli animali negli allevamenti
A4
A5
Protezione acque da inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole
Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
flora e della fauna selvatiche
Identificazione e registrazione dei suini
Identificazione e registrazione dei bovini e etichettatura delle
carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine
Identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini
Immissione in commercio di prodotti fitosanitari
Divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione
ormonica, tireostatica e beta-agoniste nelle produzioni
animali
Principi e requisiti generali della legislazione alimentare e
procedure nel campo della sicurezza alimentare
Prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune
encefalopatie spongiformi
Lotta contro l'afta epizootica
SICUREZZA SUL LAVORO
Aziende con lavoratori dipendenti, assimilati o
stagionali.
Le aziende anche senza dipendenti limitatamente d.lgs. 81/08
alle voci 4.2, 4.3 e 5.2.1 della check list sicurezza
sul lavoro
Aziende con dipendenti o assimilati.
d.lgs.
Le aziende senza dipendenti limitatamente alla
359/96
voce 5.3.2 della check list sicurezza sul lavoro
Aziende con dipendenti o assimilati limitatamente
d.P.R.
alla voce 5.3.1 della check list sicurezza sul lavoro
462/01
Aziende con dipendenti o assimilati
Tutte le aziende
Valutazione del rischio
Direttiva macchine – Adeguamento del parco
macchine aziendale
Verifica impianto elettrico
Valutazione del rischio incendio e misure
adeguamento
“Piano
Regionale
Amianto
Lombardia”
–
d.g.r. 1526
Censimento e rimozione/messa in sicurezza
d.m. 03/98
Legenda:
BCAA
CGO
= Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali
= Criteri di Gestione Obbligatori
documenti
= documentazione da verificate
C: conformità
NC: non conformità
IA: intervento di adeguamento
IM: intervento di miglioramento
NOTA:
La verifica d’ingresso comprende:
•
La sezione introduttiva (dati aziendali, rilevazione documentazione, profilo aziendale)
•
Il prospetto riepilogativo della verifica d’ingresso
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
P.S.R. 2007-2013 – Misura 114
Tipologie di consulenza A e B – parte “Condizionalità e sicurezza sul lavoro”
MODELLO A1 – VERIFICA D’INGRESSO
N. DOMANDA MIS. 114
Esito (2)
Rif.
Norma/atto (1) NC
C
Organismo di consulenza
Problematiche e criticità rilevate
Cognome e nome del richiedente
Cognome e nome dell’operatore dello staff tecnico
Cognome e nome dell’operatore dello staff tecnico
DATA _____/______/_________
Intervento di
adeguamento/miglioramento
concordato
Tempi
previsti (3)
Data
riesame
Firma
Firma
Firma
Timbro Organismo di consulenza
LEGENDA
Le righe a disposizione per la descrizione sono puramente indicative, occorre quindi compilare per ogni visita il
numero di spazi necessari alla completa descrizione delle azioni verificate
(1)
(2)
(3)
Indicare tutti gli atti /norme della condizionalità e sicurezza sul lavoro oggetto di verifica
NC = situazione di NON CONFORMITÀ che necessita di un intervento di adeguamento
C = situazione di CONFORMITÀ che necessita di un intervento di miglioramento
Indicare i tempi previsti dal consulente per concludere l’intervento di adeguamento/miglioramento proposto
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Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
PSR 2007-2013 – Misura 114
“Ricorso ai servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali”
Tipologia d’intervento A – Condizionalità e sicurezza sul lavoro
MODELLO A2 – PROTOCOLLO DI CONSULENZA AZIENDALE
Gli elementi minimi che devono essere presenti nel “Protocollo di consulenza aziendale” vengono di seguito riportati sotto forma di
schema da completarsi in ogni sua parte.
Il presente documento rappresenta un contratto tra due parti e pertanto il testo dovrà permettere la chiara identificazione delle
generalità dei contraenti ed esplicitare nel dettaglio i termini dell’accordo.
Si precisa che la Regione Lombardia e le Province non esprimono alcuna valutazione sugli effetti di tale contratto e non possono
essere chiamate in causa quali possibili arbitri di eventuali controversie tra le parti.
Punto 1) Dati identificativi del Soggetto erogatore del servizio di consulenza
Denominazione
Ragione sociale
Indirizzo e n. civico sede legale
n. Telefono
Comune
n. Fax
CAP
E-mail
Nome e cognome del coordinatore dello staff tecnico
Punto 2) Dati identificativi dell’azienda
Ragione sociale
Indirizzo e n. civico sede legale
n. Telefono
C.U.A.A.
Comune
n. Fax
CAP
E-mail
n. C.C.I.A.A. e relativa Camera di Commercio
Nome e Cognome del titolare o legale rappresentante
Luogo di nascita
Data di nascita
Punto 3) Domanda misura 114
n. domanda a SIARL
Data domanda
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
Punto 4) Problematiche e proposte di soluzione
Elencare le problematiche emerse nella verifica d’ingresso che saranno oggetto di consulenza nell’ambito del presente
protocollo e indicare a fianco la o le soluzioni tecniche individuate per risolverle.
Rif. (1)
Norma/atto
N.C.
PROBLEMATICA Rilevata
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO INDIVIDUATO (2)
LEGENDA
Le righe a disposizione per la descrizione sono puramente indicative, occorre quindi utilizzare il numero di spazi
necessari per completare le norme e gli atti oggetto dell’azione di consulenza
(1) Indicare tutti gli atti /norme della condizionalità e sicurezza sul lavoro non conformi oggetto di adeguamento
(2) Scrivere un breve testo che renda chiari gli aspetti tecnici ed economici della o delle soluzioni individuate (spesso
una problematica si risolve con una serie di interventi risolutivi coordinati tra loro)
Punto 5) Obiettivi e risultati
Rif. (1) Norma/
atto N.C.
Obiettivo
operativo
(2)
Descrizione delle azioni
(3)
Epoca di
svolgimento
delle azioni
Risultato
atteso (4)
Nome e cognome
dell’operatore dello
staff tecnico
LEGENDA
Le righe a disposizione per la descrizione sono puramente indicative, occorre quindi utilizzare il numero di spazi
necessari per completare le norme e gli atti oggetto dell’azione di consulenza
(1)
(2)
(3)
(4)
Indicare tutti gli atti /norme della condizionalità e sicurezza sul lavoro non conformi oggetto di adeguamento
Per obiettivo operativo si definisce la pratica, il comportamento, il processo tecnico che si intende attuare per il
superamento della norma/atto NON CONFORME.
Le azioni sono gli interventi che gli operatori dello staff tecnico realizzano per favorire l’attuazione delle pratiche,
dei comportamenti e dei processi tecnici indicati negli obiettivi operativi.
Conformità alle norme/atti oggetto di intervento di adeguamento
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
- 63 -
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
Punto 6) Impegni derivanti dal protocollo di consulenza
a)
b)
c)
d)
Il soggetto erogatore del servizio di consulenza si impegna ad erogare le prestazioni di consulenza aziendale sopra
indicate;
l’utente si impegna a mettere a disposizione del personale del soggetto erogatore del servizio di consulenza tutte le
informazioni necessarie per definire compiutamente ogni aspetto della gestione del rapporto e consentire
l’erogazione delle prestazioni di consulenza aziendale nei tempi e con le modalità previste;
il costo dell’erogazione del servizio di consulenza aziendale descritto nel presente protocollo, viene stabilito in Euro
…. (indicare l’importo); la fattura sarà emessa dal soggetto erogatore del servizio di consulenza entro … (indicare
numero di giorni dalla conclusione del servizio);
la data, la tipologia e il contenuto delle prestazioni di consulenza aziendale erogate a favore dell’utente saranno
registrate nella “Scheda aziendale”, di cui all’allegato modello A5 del bando della misura 114, che sarà sottoscritta,
in occasione di ogni prestazione, dall’operatore/i dello staff tecnico del soggetto erogatore del servizio di consulenza
e dall’utente.
Punto 7) Consenso ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03 (il soggetto erogatore del servizio di consulenza deve
consegnare all’utente copia dell’informativa riguardante il trattamento dei dati).
Punto 8) In caso di controversie il Foro competente sarà quello di …………….
Punto 9) L’esecutività del presente protocollo è subordinata al finanziamento della domanda di contributo sulla misura 114
del P.S.R. 2007-2013 e/o a conferma successiva del titolare o legale rappresentante dell’azienda a seguito dell’esito
dell’istruttoria della domanda.
Data di sottoscrizione …………………
Firma dell’operatore/i dello staff tecnico preposto/i all’erogazione del servizio di consulenza aziendale
……………………………………………………………………………..
Firma del legale rappresentante del soggetto erogatore del servizio di consulenza o suo delegato
……………………………………….
Firma del titolare o rappresentante legale dell’azienda …………………………………….
Timbro Organismo di consulenza
- 64 -
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
PSR 2007-2013 – Misura 114
Tipologie di consulenza A e B – parte “Condizionalità e sicurezza sul lavoro”
MODELLO A3 – VERIFICA INTERMEDIA
N. DOMANDA MIS. 114
Rif.
Norma/atto (1)
Verifica degli interventi o
delle modifiche avvenute
Organismo di consulenza
Esito (2)
C
Cognome e nome del richiedente
Cognome e nome dell’operatore dello staff tecnico
Cognome e nome dell’operatore dello staff tecnico
DATA _____/______/_________
NC
Ulteriori interventi di
adeguamento/ miglioramento
Tempi
previsti (3)
Data
riesame
Firma
Firma
Firma
Timbro Organismo di consulenza
LEGENDA
Le righe a disposizione per la descrizione sono puramente indicative, occorre quindi utilizzare il numero di spazi
necessari per completare le norme e gli atti oggetto dell’azione di consulenza
(1)
(2)
(3)
Indicare tutti gli atti /norme della condizionalità e sicurezza sul lavoro oggetto di adeguamento/miglioramento
C = situazione di CONFORMITÀ che necessita/non necessita di ulteriore intervento di miglioramento
NC = situazione di NON CONFORMITÀ che necessita di ulteriore intervento di adeguamento
Indicare i tempi previsti dal consulente per concludere l’intervento di adeguamento/miglioramento proposto
- 65 -
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
PSR 2007-2013 - Misura 114
Tipologie di consulenza A e B – parte “Condizionalità e sicurezza sul lavoro”
MODELLO A.4 – VERIFICA FINALE
N. DOMANDA MIS. 114
Rif. Norma/atto (1)
Organismo di consulenza
Interventi di adeguamento/miglioramento realizzati e risultati
conseguiti
Cognome e nome del richiedente
Cognome e nome dell’operatore dello staff tecnico
Cognome e nome dell’operatore dello staff tecnico
DATA _____/______/_________
Esito (2)
C
NC
Firma
Firma
Firma
Timbro Organismo di consulenza
LEGENDA
Le righe a disposizione per la descrizione sono puramente indicative, occorre quindi utilizzare il numero di spazi
necessari per completare le norme egli atti che sono stati oggetto dell’azione di consulenza
(1)
(2)
Indicare tutti gli atti /norme della condizionalità oggetto di adeguamento/miglioramento
C = situazione di CONFORMITÀ
NC = situazione di NON CONFORMITÀ
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Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
PSR 2007-2013 – Misura 114
Tipologie di consulenza A e B – parte “Condizionalità e sicurezza sul lavoro”
MODELLO A.5 – SCHEDA AZIENDALE
Prestazione n.
Rif.
Norma/atto
(1)
data _______/__________/_____________
Tipologia prestazione
(2)
CP
(2)
CGR
(3)
Problematiche affrontate
Indicazioni tecniche fornite
doc. inf.
(4)
Cognome e nome del beneficiario
Cognome e nome dell’operatore dello staff tecnico
Cognome e nome dell’operatore dello staff tecnico
DATA _____/______/_________
Firma
Firma
Firma
Timbro Organismo di consulenza
LEGENDA
Le righe a disposizione per la descrizione sono puramente indicative, occorre quindi compilare per ogni visita il
numero di spazi necessari alla completa descrizione delle azioni verificate
(1)
(2)
(3)
(4)
Indicare tutti gli atti /norme della condizionalità oggetto di adeguamento/miglioramento
C P = contatti personali
C G R = contatti in gruppo ristretto
doc. inf. = consegna documenti informativi
- 67 -
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
PSR 2007-2013 – Misura 114
Tipologia di consulenza B) per la parte riguardante il “Miglioramento del rendimento
complessivo delle aziende agricole e forestali”
MODELLO B1 – VERIFICA D’INGRESSO
1.
DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA AGRICOLA
Ragione sociale
Indirizzo e n. civico sede legale
N. Telefono
C.U.A.A.
Comune
N. Fax
CAP
E-mail
N. C.C.I.A.A. e relativa Camera di Commercio
Nome e Cognome del titolare o legale rappresentante
Luogo di nascita
2.
Data di nascita
DATI IDENTIFICATIVI DELL’ORGANISMO DI CONSULENZA
Denominazione
Ragione sociale
Indirizzo e n. civico sede legale
N. Telefono
Comune
N. Fax
Nome e cognome del coordinatore dello staff tecnico
CAP
E-mail
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
- 68 -
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
3. BREVE DESCRIZIONE DELL’IMPRESA AGRICOLA SOTTO L’ASPETTO STRUTTURALE E PRODUTTIVO
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
4.
VALUTAZIONE INIZIALE DELLA SITUAZIONE AZIENDALE
Problematiche e criticità rilevate in riferimento a:
a.
Aspetti tecnico-economici e gestionali
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
b. Aspetti professionali e organizzativi e propensione alla formazione e innovazione
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
c. Situazione del contesto in cui opera l’impresa (territoriale, socio-economico, normativo, ecc.)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
5.
AMBITI DI INTERVENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA
Gestionali, finanziari ed economici
Indirizzi di marketing e assistenza volta a migliorare la collocazione del prodotto sul mercato
Sviluppo di integrazioni orizzontali (cooperazione e associazionismo) e verticali (contratti di coltivazione)
Trasformazione dei prodotti
Introduzione di tecniche innovative di produzione
Risparmio energetico e produzione di energia in azienda
Integrazioni di reddito da produzioni di beni e servizi non agricoli
Applicazione di nuove normative
Introduzione di sistemi di qualità definiti da regolamenti comunitari e da disposizioni nazionali
Cognome e nome del richiedente
Cognome e nome dell’operatore dello staff tecnico
Cognome e nome dell’operatore dello staff tecnico
DATA ______/_______/_________
Timbro Organismo di consulenza
Firma
Firma
Firma
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Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
PSR 2007-2013 – Misura 114
Tipologia d’intervento B) – Condizionalità, sicurezza sul lavoro e miglioramento del
rendimento complessivo delle aziende agricole e forestali
MODELLO B2 – PROTOCOLLO DI CONSULENZA AZIENDALE
Gli elementi minimi che devono essere presenti nel “Protocollo di consulenza aziendale” vengono a seguito riportati
sotto forma di schema da completarsi in ogni sua parte.
Il presente documento rappresenta un contratto tra due parti e pertanto il testo dovrà permettere la chiara
identificazione delle generalità dei contraenti ed esplicitare nel dettaglio i termini dell’accordo.
Si precisa che la Regione Lombardia e le Province non esprimono alcuna valutazione sugli effetti di tale contratto e non
possono essere chiamate in causa quali possibili arbitri di eventuali controversie tra le parti.
Punto 1) Dati identificativi del Soggetto erogatore del servizio di consulenza
Denominazione
Ragione sociale
Indirizzo e n. civico sede legale
N. Telefono
Comune
N. Fax
CAP
E-mail
Nome e cognome del coordinatore dello staff tecnico
Punto 2) Dati identificativi dell’azienda
Ragione sociale
Indirizzo e n. civico sede legale
N. Telefono
Comune
N. Fax
C.U.A.A.
CAP
E-mail
N. C.C.I.A.A. e relativa Camera di Commercio
Nome e Cognome del titolare o legale rappresentante
Luogo di nascita
Data di nascita
Punto 3) Domanda misura 114
n. domanda a SIARL
Data domanda
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Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
PARTE I – Condizionalità e sicurezza sul lavoro
Punto 1) Problematiche e proposte di soluzione
Elencare le problematiche emerse nella verifica d’ingresso che saranno oggetto di consulenza nell’ambito del presente
protocollo e indicare a fianco la o le soluzioni tecniche individuate per risolverle.
Rif. (1) Norma/atto
PROBLEMATICA RILEVATA
INTERVENTO DI
ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO
INDIVIDUATO (2)
LEGENDA
Le righe a disposizione per la descrizione sono puramente indicative, occorre quindi compilare per ogni visita il
numero di spazi necessari alla completa descrizione delle azioni verificate
(1)
(2)
Indicare tutti gli atti /norme della condizionalità e sicurezza sul lavoro oggetto di intervento di
adeguamento/miglioramento
Scrivere un breve testo che renda chiari gli aspetti tecnici ed economici della o delle soluzioni individuate (spesso
una problematica si risolve con una serie di interventi risolutivi coordinati tra loro)
Punto 2) Obiettivi e risultati
Rif. (1) Norma/
atto
Obiettivo
operativo
(2)
Descrizione delle azioni
(3)
Epoca di
Nome e cognome
Risultato atteso
svolgimento
dell’operatore dello
(4)
delle azioni
staff tecnico
LEGENDA
Le righe a disposizione per la descrizione sono puramente indicative, occorre quindi compilare per ogni visita il
numero di spazi necessari alla completa descrizione delle azioni verificate
(1)
(2)
(3)
(4)
Indicare tutti gli atti/norme della condizionalità e sicurezza sul lavoro oggetto di intervento di
adeguamento/miglioramento
Per obiettivo operativo si definisce la pratica, il comportamento, il processo tecnico che si intende attuare per
l’adeguamento/miglioramento del rispetto della norma/atto.
Le azioni sono gli interventi che gli operatori dello staff tecnico realizzano per favorire l’attuazione delle pratiche,
dei comportamenti e dei processi tecnici indicati negli obiettivi operativi.
Adeguamento/miglioramento del rispetto delle norme/atti oggetto di intervento di consulenza
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
PARTE II – Miglioramento del rendimento complessivo delle aziende agricole e forestali
Punto 1) Problematiche e proposte di soluzione.
Elencare le problematiche emerse nella verifica d’ingresso (modello B1) che saranno oggetto di consulenza nell’ambito
del presente protocollo e indicare a fianco la o le soluzioni tecniche e/o gestionali e/o organizzative individuate per
risolverle.
PROBLEMATICA Rilevata
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO INDIVIDUATI (1)
LEGENDA
Le righe a disposizione per la descrizione sono puramente indicative, occorre quindi compilare per ogni visita il
numero di spazi necessari alla completa descrizione delle azioni verificate
(1)
Scrivere un breve testo che renda chiari gli aspetti tecnici ed economici della o delle soluzioni individuate (spesso
una problematica si risolve con una serie di interventi risolutivi coordinati tra loro)
Punto 2) Progettazione delle azioni di consulenza (replicare n. di queste schede in base al numero di problematiche
che si intende affrontare)
Problematica: _____________________________________________________________________________________
Intervento di miglioramento individuato: _______________________________________________________________
Obiettivo/i operativo/i
1
Descrizione delle
2
Azioni
Esempio:
prova dimostrativa di
raccolta meccanica
Contenuti e metodi
Verifica dell’utilizzo della
macchina per la raccolta
….. in zona….. su
coltivazione di ….. con
gruppo di 10 imprenditori
Epoca
Materiali e
strumentazioni
Risorse umane
(giornate/uomo)
Seconda metà Campo dimostrativo xyz 2 giornate/uomo
luglio
1
Ciascun intervento di miglioramento potrà prevedere il raggiungimento di uno o più obiettivi operativi; per obiettivo operativo si
intende la pratica, il comportamento, la struttura, il processo tecnico che si vuole modificare all’interno dell’impresa, della sua
organizzazione e dei suoi processi produttivi; descrivere in termini operativi quali cambiamenti ci si attende (ad esempio: passaggio
dalla lotta fitopatologia a calendario a quella integrata; modifica della forma di allevamento del vigneto o frutteto da….. a…..;
ammodernamento della sala di mungitura mediante………..; utilizzo della raccolta meccanica mediante…… ecc.).
2
Le azioni sono le attività che l’operatore o gli operatori dello staff tecnico realizzano per favorire l’acquisizione dei nuovi processi o
delle nuove tecniche o della nuova organizzazione indicata dal o dagli obiettivi operativi. Tali attività possono avere diverse finalità:
mostrare agli imprenditori la bontà di una soluzione (prove dimostrative, visite guidate), fornire agli imprenditori informazioni
“esperte” sui risultati delle innovazioni (derivanti da convegni, viaggi studio, incontri con esperti), fornire nuove capacità tecniche
(prove in campo, esercitazioni su campi sperimentali), verificare presso l’impresa le modalità con le quali viene applicata una nuova
tecnica o una nuova organizzazione (visita aziendale), rispondere ad eventuali quesiti degli imprenditori (giornate di sportello) ecc. È
importante prevedere una serie di interventi coordinati scegliendo quelli più adeguati alle finalità che ci si prefigge, si consiglia di
realizzare interventi con gruppi di imprenditori.
- 72 -
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
PARTE II – Miglioramento del rendimento complessivo delle aziende agricole e forestali
Punto 3)
Risultati attesi
Stimare il grado di realizzazione delle azioni e di raggiungimento degli obiettivi operativi mediante indicatori sintetici
Indicatori di
realizzazione
Obiettivi operativi
Punto 4)
(n. visite aziendali,
effettuazione prova
dimostrativa ecc.)
Indicatori di
risultato
Modifiche ai
procedimenti
(riduzione utilizzo
fitofarmaci, modifica
tecnica di lavorazione,
acquisto nuova
macchina ecc.)
(passaggio da lotta a
calendario a lotta
integrata, introduzione
coltivazione biologica
ecc.)
Modifiche ai
comportamenti
(avvio della tenuta
contabile, utilizzo quaderno
di campagna ecc.)
Quadro riassuntivo dell’intervento di consulenza
Calendario
OBIETTIVI OPERATIVI
da
OPERATORI DELLO STAFF TECNICO IMPIEGATI
a
Cognome e nome
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
- 73 -
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
PARTE III
Punto 1)
e)
a)
b)
a.
b.
c)
d)
Impegni derivanti dal protocollo di consulenza
Il soggetto erogatore del servizio di consulenza si impegna ad erogare le prestazioni di consulenza aziendale
sopra indicate nel periodo dal…………………..al…………………….;
l’utente si impegna a mettere a disposizione del personale del soggetto erogatore del servizio di consulenza tutte
le informazioni necessarie per definire compiutamente ogni aspetto della gestione del rapporto e consentire
l’erogazione delle prestazioni di consulenza aziendale nei tempi e con le modalità previste;
il costo dell’erogazione del servizio di consulenza aziendale descritto nel presente protocollo, viene stabilito in
complessivi Euro ………., di cui:
€………………per la consulenza sulla condizionalità e sicurezza sul lavoro;
€………………per la consulenza sul miglioramento del rendimento complessivo delle aziende agricole e forestali
la fattura sarà emessa dal soggetto erogatore del servizio di consulenza entro … (indicare numero di giorni dalla
conclusione del servizio);
la data, la tipologia e il contenuto delle prestazioni di consulenza aziendale erogate a favore dell’utente saranno
registrate nella “Scheda aziendale”, di cui all’allegato modello B5 del bando della misura 114, che sarà
sottoscritta, in occasione di ogni prestazione, dall’operatori/i del soggetto erogatore del servizio di consulenza e
dall’utente.
Punto 2) Consenso ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03 (il soggetto erogatore del servizio di consulenza deve
consegnare all’utente copia dell’informativa riguardante il trattamento dei dati).
Punto 3) In caso di controversie il Foro competente sarà quello di …………….
Punto 4) L’esecutività del presente protocollo è subordinata al finanziamento della domanda di contributo sulla misura 114
del P.S.R. 2007-2013 e/o a conferma successiva del titolare o legale rappresentante dell’azienda a seguito dell’esito
dell’istruttoria della domanda.
Data di sottoscrizione …………………
Firma dell’operatore/i delle staff tecnico preposto/i all’erogazione del servizio di consulenza aziendale
……………………………………………………………………………..
Firma del legale rappresentante del soggetto erogatore del servizio di consulenza o suo delegato
……………………………………………………………………………………………………….
Firma del titolare o rappresentante legale dell’azienda ……………………………………………….
Timbro Organismo di consulenza
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Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
PSR 2007-2013 – Misura 114 –
Tipologia di consulenza B per la parte riguardante il
“Miglioramento del rendimento complessivo delle aziende agricole e forestali”
1
MODELLO B3 – VERIFICA INTERMEDIA
N. DOMANDA MIS. 114
Organismo di consulenza
PROBLEMATICA
_________________________________________________________________________________________________
INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO INDIVIDUATO _______________________________________________________
OBIETTIVO OPERATIVO_____________________________________________________________________________
Azioni previste
(1)
Epoca
(2)
Grado di realizzazione
(3)
Da realizzare
(4)
Epoca
(5)
Risorse umane da impiegare
(6)
LEGENDA
Le righe a disposizione per la descrizione sono puramente indicative, occorre quindi compilare per ogni visita il
numero di spazi necessari alla completa descrizione delle azioni verificate
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Indicare le attività che l’operatore dello staff tecnico ha realizzato per favorire l’acquisizione di nuovi processi,
nuove tecniche, nuova organizzazione indicata dall’obiettivo operativo.
Indicare l’epoca nella quale sono state realizzate le azioni di miglioramento individuate.
Indicare in % il grado di realizzazione della azioni di miglioramento previste.
Nel caso in cui il grado di realizzazione non sia del 100%, indicare le azioni migliorative che restano da realizzare.
Indicare l’epoca di realizzazione delle azioni migliorative non ancora realizzate.
Indicare complessivamente le giornate/uomo che si prevede di utilizzare per realizzare le restanti azioni migliorative
previste.
Obiettivi
operativi
previsti
Indicatori di realizzazione
Previsti
Raggiunti
Indicatori di risultato
Previsti
Raggiunti
Modifiche ai procedimenti
Previste
Raggiunte
Cognome e nome del beneficiario
Firma
Cognome e nome dell’operatore dello staff tecnico
Firma
Cognome e nome dell’operatore dello staff tecnico
Firma
DATA _____/______/_________
1
Modifiche ai
comportamenti
Previste
Raggiunte
Timbro Organismo di consulenza
Replicare n. di queste schede per ogni problematica individuata nel protocollo di consulenza aziendale e per ciascuno dei relativi
obiettivi operativi
- 75 -
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
PSR 2007-2013 – Misura 114
Tipologia di consulenza B per la parte riguardante il
“Miglioramento del rendimento complessivo delle aziende agricole e forestali”
1
MODELLO B4 – VERIFICA FINALE
N. DOMANDA MIS. 114
Organismo di consulenza
PROBLEMATICA ___________________________________________________________________________________
INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO INDIVIDUATO _______________________________________________________
OBIETTIVO OPERATIVO_____________________________________________________________________________
Grado di
Realizzazione (2)
Azioni previste (1)
Motivi della mancata o parziale realizzazione
LEGENDA
Le righe a disposizione per la descrizione sono puramente indicative, occorre quindi compilare per ogni visita il
numero di spazi necessari alla completa descrizione delle azioni verificate
(1)
(2)
Indicare gli interventi che il consulente ha realizzato per favorire l’acquisizione di nuovi processi, nuove tecniche,
nuova organizzazione indicata dall’obiettivo operativo.
Indicare in % il grado di realizzazione delle azioni di miglioramento previste.
Obiettivi
operativi
previsti
Indicatori di realizzazione
Previsti
Raggiunti
Indicatori di risultato
Previsti
Raggiunti
Modifiche ai procedimenti
Previste
Raggiunte
Cognome e nome del beneficiario
Firma
Cognome e nome dell’operatore dello staff tecnico
Firma
Cognome e nome dell’operatore dello staff tecnico
Firma
DATA _____/______/_________
1
Modifiche ai
comportamenti
Previste
Raggiunte
Timbro Organismo di consulenza
Replicare n. di queste schede per ogni problematica individuata nel protocollo di consulenza aziendale e per ciascuno dei relativi
obiettivi operativi
- 76 -
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
PSR 2007-2013 – Misura 114 –
Tipologia di consulenza B per la parte riguardante il
“Miglioramento del rendimento complessivo delle aziende agricole e forestali”
1
MODELLO B5 – SCHEDA AZIENDALE
N. DOMANDA MIS. 114
Organismo di consulenza
PROBLEMATICA __________________________________________________________________________________
INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO INDIVIDUATO ______________________________________________________
OBIETTIVO OPERATIVO ___________________________________________________________________________
Prestazione n.
data _______/__________/_____________
Tipologia prestazione
C P (1)
C G R doc. inf.
(2)
(3)
Azioni previste dal protocollo
Indicazioni tecniche fornite
Cognome e nome del beneficiario
Firma
Cognome e nome dell’operatore dello staff tecnico
Firma
Cognome e nome dell’operatore dello staff tecnico
Firma
LEGENDA
Le righe a disposizione per la descrizione sono puramente indicative, occorre quindi compilare per ogni visita il
numero di spazi necessari alla completa descrizione delle azioni verificate
(1)
(2)
(3)
1
C P = contatti personali
C G R = contatti in gruppo ristretto
doc. inf. = consegna documenti informativi
Replicare n. di queste schede per ogni problematica individuata nel protocollo di consulenza aziendale e per ciascuno dei relativi
obiettivi operativi
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
ALLEGATO 3
FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
MISURA 132
Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare
DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
INDICE
1. FINALITÀ E OBIETTIVI
2. SISTEMI DI PRODUZIONE DI QUALITÀ CHE BENEFICIANO DELL’AIUTO
3. SPESE AMMESSE
4. SPESE NON AMMESSE
5. IMPORTO CONTRIBUTO AMMESSO
6. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA
7. CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA
8. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO
9. IMPEGNI
10. PRIORITÀ
11. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
11.1 Quando presentare la domanda
11.2 A chi inoltrare la domanda
11.3 Come presentare la domanda
11.3.1 Domanda di conferma
11.3.2 Domanda di ampliamento
11.4 Documentazione da presentare
12. ERRORI SANABILI O PALESI, DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA, DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
12.1 Errore sanabile o palese
12.2 Documentazione incompleta
12.3 Documentazione integrativa
13. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA
14. COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELL’ISTRUTTORIA AL RICHIEDENTE
15. RICHIESTA DI RIESAME
16. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI
17. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL’AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
18. VARIANTI IN CORSO D’OPERA
19. DOMANDA DI PAGAMENTO
20. CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI
21. CONTROLLO IN LOCO
22. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE
23. PRONUNCIA DI DECADENZA DAL CONTRIBUTO
24. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI
24.1 Recesso dagli impegni (Rinuncia)
24.2 Trasferimento degli impegni assunti o cambio del beneficiario
25. IMPEGNI
25.1 Impegni essenziali
25.2 Impegni accessori
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
26. RICORSI
26.1 Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda
26.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo
27. SANZIONI
28. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Dichiarazione liberatoria
_______________________________
1. FINALITÀ E OBIETTIVI
La Misura si propone di sostenere e promuovere la partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità dei prodotti
agroalimentari, comunitari e nazionali.
Gli obiettivi perseguiti sono quindi i seguenti:
rafforzare la competitività del settore primario all’interno della filiera verso i propri clienti;
accrescere il valore aggiunto dei prodotti agricoli primari, anche tramite nuovi sbocchi di mercato;
aumentare la competitività delle produzioni di qualità sui mercati nazionali ed internazionali;
migliorare la qualità dei prodotti agroalimentari.
2. SISTEMI DI PRODUZIONE DI QUALITÀ CHE BENEFICIANO DELL’AIUTO
A) Produzione biologica (Reg. (CE) n. 834/2007, Reg (CE) n. 889/2008 e successive modifiche e integrazioni.
Le produzioni ammesse a beneficiare del sostegno devono essere destinate all’alimentazione umana e appartenere ai
seguenti comparti:
- Apicoltura
- Avicolo da carne
- Avicolo per la produzione di uova
- Bovino da carne
- Bovino da latte
- Bufalino
- Ovicaprino da latte
- Ovicaprino da carne
- Equino
- Suino da carne
- Ortofrutticolo
- Olivicolo
- Colture aromatiche
- Vitivinicolo
B) Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari.
(Reg. (CE) del Consiglio n. 510/06)
Le produzioni che possono usufruire dell’aiuto devono essere iscritte nello specifico registro comunitario e
appartenere ai seguenti comparti produttivi:
- Lattiero caseario
- Lattiero caseario ovicaprino
- Ortofrutticolo
- Olivicolo
- Miele
Le attuali produzioni lombarde comprese nei suddetti comparti sono le seguenti:
- DOP Bitto
- DOP Valtellina Casera
- DOP Formai de Mut dell’Alta Val Brembana
- DOP Grana Padano
- DOP Parmigiano Reggiano
- DOP Provolone Valpadana
- DOP Taleggio
- DOP Quartirolo Lombardo
- DOP Gorgonzola
- IGP Pera mantovana
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
- IGP Mela di Valtellina
- DOP Olio extravergine d’oliva Garda
- DOP Olio extravergine d’oliva Laghi Lombardi
Alla suddetta lista, a seguito della loro iscrizione nel registro comunitario, potranno sommarsi altri nuovi prodotti
DOP/IGP, sempre appartenenti ai comparti sopra già previsti.
C) Organizzazione comune vitivinicolo dei mercati agricoli. Reg. (CE) n. 1234/2007
Le produzioni ammesse a beneficiare del sostegno, sono quelle iscritte nel relativo registro comunitario, in particolare
le seguenti produzioni lombarde:
- DOC Rosso di Valtellina
- DOC Oltrepo Pavese
- DOC Valcalepio
- DOCG Oltrepo Pavese metodo classico
- DOCG Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina
- DOCG Valtellina superiore
- DOCG Franciacorta
- DOCG Scanzo o Moscato di Scanzo
- DOC Botticino
- DOC Capriano del Colle
- DOC Cellatica
- DOC Curtefranca
- DOC Garda
- DOC Garda Colli Mantovani
- DOC Lambrusco Mantovano
- DOC Lugana
- DOC Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano
- DOC San Colombano al Lambro
- DOC San Martino della Battaglia
- DOC Terre di Franciacorta
- IGT Alto Mincio
- IGT Benaco Bresciano
- IGT Bergamasca
- IGT Collina del Milanese
- IGT Montenetto di Brescia
- IGT Provincia di Mantova
- IGT Provincia di Pavia
- IGT Quistello
- IGT Ronchi di Brescia
- IGT Ronchi Varesini
- IGT Sabbioneta
- IGT Sebino
- IGT Terrazze Retiche di Sondrio
- IGT Terre Lariane
- IGT Valle Camonica
3. SPESE AMMESSE
La spesa ammessa equivale all’importo dei “costi fissi” sostenuti dall’impresa agricola, nei confronti delle Strutture
di Controllo1, per l’accesso e la partecipazione al sistema di qualità alimentare individuato al precedente paragrafo 2.
Tali costi, compresi quelli relativi ad analisi chimico-fisiche se previste, relativi all’attività svolta dalla Struttura di
controllo sono quelli originati dall’assoggettamento agli specifici piani di controllo sulla filiera, previsti per il
conseguimento dei requisiti di conformità e o certificazione del metodo o del disciplinare di produzione.
I “costi fissi” sono generalmente suddivisi nelle seguenti tipologie:
- costi d’iscrizione: sostenuti una sola volta, al momento dell’ammissione al sistema di controllo da parte della
Struttura;
- quota annuale: costo fisso corrisposto annualmente;
1
Strutture di Controllo: I Sistemi di produzione di Qualità prevedono che il controllo sugli operatori delle diverse filiere sia svolto da
Organismi di Controllo privati (OdC), per i Sistemi DOP/IGP e Agricoltura Biologica e dai Consorzi di tutela per i Vini DOC e DOCG.
Tali soggetti sono definiti genericamente Strutture di controllo e su incarico o autorizzazione da parte del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, verificano la conformità delle produzioni al disciplinare o metodo specifico.
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
-
quota variabile: costo variabile in relazione alla quantità/superficie/rischio prodotta e assoggettata al controllo in
quel determinato periodo.
Nel rispetto di quanto indicato al paragrafo 2, sono ammesse inoltre le spese relative ai controlli derivanti dalla
partecipazione contemporanea a più sistemi di qualità.
Sono ammissibili a sostegno solo le spese sostenute (fatture emesse) dopo la presentazione della domanda al Sistema
Informativo Agricolo Regione Lombardia (SIARL) (vedi paragrafo 11) e superiori a 100 €.
Le spese considerate ammissibili sono quelle riferite all’anno di presentazione della domanda.
4. SPESE NON AMMESSE
Non sono ammesse le spese relative:
- alle analisi previste dall’attività di autocontrollo disciplinata dalla normativa vigente;
- alle ulteriori ispezioni e/o analisi effettuate a seguito di accertamento di irregolarità da parte dell’Ente di controllo;
- ai costi derivanti dalle attività attribuite dalle normative nazionali ai Consorzi di tutela dei prodotti DOP/IGP e che
sono posti a carico di tutti i soggetti della filiera, anche non aderenti al Consorzio medesimo;
- alla quota associativa dovuta al Consorzio di tutela.
5. IMPORTO CONTRIBUTO AMMESSO
L’aiuto è concesso per un importo pari al 100% dei “costi fissi”, definiti al punto 3), fino ad un massimo di 3.000 €
all’anno per impresa agricola e per un periodo massimo di 5 anni.
Il massimale di 3.000 € è applicabile anche qualora l’aiuto sia riferito alla somma dei costi fissi derivanti dalla
partecipazione a più Sistemi di Qualità.
Le spese devono essere relative all’attività svolta dalla Struttura di controllo per l’anno 2010.
6. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA
Possono presentare domanda le imprese e le società che possiedono i seguenti requisiti:
1. impresa individuale:
- titolare di partita IVA;
- iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “Imprenditori agricoli” o
sezione “coltivatori diretti”);
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP)2 oppure imprenditore agricolo ai
sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile;
2. società agricola3
- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “imprese agricole”);
- in possesso della qualifica di IAP oppure imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile;
3. società cooperativa4:
- titolare di partita IVA;
- iscritta all’albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o
conferiti dai soci e/o di allevamento;
- in possesso della qualifica di IAP oppure imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile.
Le cooperative di sola trasformazione (che non producono quindi direttamente la materia prima), in alternativa
alla qualifica di IAP o imprenditore agricolo, possono essere ammesse a finanziamento se:
- lo statuto della cooperativa preveda l’obbligo di conferimento della materia prima da parte dei soci;
- il prodotto trasformato certificato (DOP/IGP/BIO/DOC/DOCG) provenga esclusivamente dai soci.
Nel caso in cui le condizioni sopra citate non siano entrambe soddisfatte, la domanda presentata dalla cooperativa
di trasformazione non potrà essere istruita positivamente.
Le fatture o le ricevute relative ai costi fissi, oggetto di contributo, devono essere intestate all’impresa richiedente.
7. CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA
Non possono presentare domanda di contributo le seguenti categorie di soggetti:
1. Altri soggetti, che pur appartenendo alle diverse “filiere produttive di qualità”, non rientrano tra le categorie
definite al precedente paragrafo 6).
2
Ai sensi del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 20732 del 16 febbraio 2005, pubblicata sul
BURL n. 9 Serie Ordinaria 28 febbraio 2005.
3
Ai sensi dell’articolo 2 del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e dell’articolo 3 dell’allegato 1 della deliberazione di Giunta Regionale n.
20732 del 16 febbraio 2005, pubblicata sul BURL n. 9 Serie Ordinaria 28 febbraio 2005.
4
Ai sensi del d.m. del Ministero delle Attività produttive del 23 giugno 2004 e successive modifiche e integrazioni.
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Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
2.
Le imprese agricole, che a seguito dell’attività di vigilanza da parte degli Enti competenti e di controllo, da parte
delle Strutture di Controllo, risultano essere sospese e/o revocate dal sistema di qualità specifico.
3. Gli imprenditori agricoli che beneficiano del sostegno al prepensionamento.
4. Le imprese e le società che beneficiano del sostegno previsto dall’articolo 5 del Decreto 29 luglio 2009 del
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in applicazione dell’articolo 68 del Regolamento (CE)
n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009.
5. Le persone, fisiche o giuridiche, considerate “inaffidabili”. Il richiedente risulta inaffidabile ai sensi di quanto
stabilito nel “Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni” redatto dall’Organismo Pagatore
Regionale.
8. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO
Il sostegno è concesso per i soli prodotti agricoli destinati al consumo umano e a condizione che le imprese agricole, a
seconda del sistema di produzione:
a. per le produzioni biologiche, siano già iscritte all’Elenco Regionale degli operatori biologici. Per le imprese di
nuova iscrizione la condizione è quella di avere già presentato domanda di iscrizione all’elenco regionale, il cui
esito, nei termini stabiliti dalle procedure di iscrizione (d.g.r. 24 luglio 2008 n. 7722), dovrà essere positivo entro
i termini di chiusura dell’istruttoria;
b. per le produzioni vinicole DOC e DOCG, siano assoggettate agli specifici Piani di Controllo approvati dal
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
c. per le produzioni DOP e IGP, siano assoggettate agli specifici Piani di Controllo approvati dal Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Il richiedente deve essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al
versamento del prelievo supplementare dovuto.
I richiedenti che risultano essere primi acquirenti devono avere rispettato gli obblighi previsti dal regime delle quote
latte.
L'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte comporta la sospensione
dell'erogazione dei contributi.
La verifica del rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte spetta alle Province.
9. IMPEGNI
Il sostegno è concesso a condizione che:
- le imprese beneficiarie che partecipano al Sistema di cui al paragrafo 2 lettera A si impegnino a partecipare allo
stesso Sistema per almeno 5 anni dalla data di presentazione della prima domanda;
- le imprese beneficiarie che partecipano ai Sistemi di cui al paragrafo 2 lettere B e C si impegnino ad assoggettare
almeno il 70% della produzione aziendale utilizzabile, al disciplinare del Sistema di qualità al quale partecipano
nel corso dei 5 anni successivi alla data di presentazione della prima domanda.
Detto obbligo deve essere raggiunto entro il 5° anno di adesione alla misura.
10. PRIORITÀ
Le domande ammissibili sono ordinate in una graduatoria, elaborata sulla base dei punteggi attribuibili per ogni
elemento di priorità indicato di seguito.
Elementi di priorità
punteggio
Impresa situata in area svantaggiata di montagna di cui all’allegato 12 al PSR
5
Impresa che produce materia prima e relativo trasformato
4
5
Impresa condotta da “giovane imprenditore agricolo”
3
Impresa con domanda positivamente istruita, durante l’intero periodo della programmazione, ai
sensi della Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”.
2
Un punteggio aggiuntivo di 2 punti viene assegnato alle aziende gestite da donne.
A conclusione dell’istruttoria di ammissibilità della presente Misura, è assegnato un punteggio aggiuntivo pari a 3 punti
alle domande provenienti da richiedenti che hanno presentato domanda di aiuto ai sensi della Misura 112 “Insediamento di
5
Si definiscono giovani imprenditori agricoli coloro i quali al momento della domanda di contributo:
hanno età compresa tra 18 e 40 anni e sono titolari d’impresa agricola. Nel caso di società agricola o di società cooperativa, tutti i
soci devono avere età compresa tra 18 e 40 anni;
si sono insediati, per la prima volta, in agricoltura da meno di 5 anni come titolari o contitolari;
nel caso di società, almeno il 50% dei soci si è insediata in agricoltura per la prima volta da meno di 5 anni.
-
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
giovani agricoltori” con la modalità a pacchetto, favorevolmente istruite e risultate ammissibili a finanziamento ma non
finanziate, a condizione che il piano aziendale presentato preveda l’attivazione della presente misura.
A parità di punteggio definitivo, viene data precedenza all’impresa con il rappresentante legale più giovane.
11. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
11.1 Quando presentare la domanda
La domanda di contributo deve essere presentata sia per via telematica che cartacea:
•
la domanda telematica deve essere presentata a decorrere dal primo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) ed entro e non oltre il 30
settembre 2010 (le domande pervenute fuori termine verranno archiviate);
•
la domanda cartacea deve essere presentata entro l’11 ottobre 2010.
I soggetti che intendono presentare domanda di contributo, devono preventivamente aver costituito o
aggiornato il fascicolo aziendale previsto dal d.P.R. n. 503 del 1° dicembre 1999.
La sua costituzione e i successivi aggiornamenti sono obbligatori e non è possibile attivare un qualsiasi procedimento
amministrativo in assenza del fascicolo aziendale.
11.2 A chi inoltrare la domanda
La domanda deve essere inviata, per via telematica e cartacea, alla Provincia sul cui territorio ha sede l’impresa
richiedente (vedi paragrafo 6).
11.3 Come presentare la domanda
Le domande di contributo devono essere presentate attraverso il SIARL6. La domanda può essere compilata e
presentata direttamente dai richiedenti interessati oppure da altri soggetti dagli stessi delegati (CAA, Organizzazioni
Professionali di categoria, Studi professionali), abilitati all’accesso al sistema. La richiesta di abilitazione deve essere
inoltrata alla Struttura responsabile dell’amministrazione del SIARL, che provvederà a rilasciare i necessari codici di
accesso.
Fasi dell’inoltro della domanda:
- accedere al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it (indirizzo attuale), nella sezione dedicata al Sistema
Informativo Agricolo di Regione Lombardia (SIARL);
- registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (login e password).
Le informazioni relative alle presentazione della domanda informatizzata sono reperibili anche presso la Direzione
Generale Agricoltura, le Province, le Comunità montane, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i
Centri Autorizzati di Assistenza Agricola riconosciuti (CAA);
- accedere al sito www.siarl.regione.lombardia.it, selezionare e compilare il modello di domanda per la Misura 132.
I dati inseriti durante la compilazione della domanda vengono incrociati, per verificarne la correttezza, con le
informazioni certificate contenute nell’anagrafe delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale istituiti
nell’ambito del SIARL;
- compilare on line la scheda della Misura 132 in cui riportare:
- il o i Sistemi di Qualità al quale partecipa
- la o le Strutture di controllo ai quale è assoggettato;
- un’autodichiarazione relativa ai requisiti posseduti;
- gli impegni di cui al paragrafo 9.
Il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione, che coincide con l’avvio del
procedimento, e l’avvenuta ricezione della domanda da parte della Provincia;
- stampare la domanda e la scheda di Misura e firmare entrambe in originale;
- far pervenire alla Provincia competente la copia cartacea della domanda7, della scheda di Misura e la
documentazione di cui al paragrafo successivo, entro 10 giorni di calendario dalla data di scadenza del bando, cioè
entro l’11 ottobre 2010. La data di riferimento è certificata dal timbro del Protocollo se la domanda è
presentata a mano, dal timbro postale se inviata tramite posta.
6
Nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) sono stati costituiti l’anagrafe delle imprese
agricole ed il fascicolo aziendale, che contengono le informazioni certificate di carattere generale relative alle imprese. A partire da tale
sistema è stato sviluppato il modello di domanda informatizzato, direttamente collegato all’anagrafe delle imprese agricole e al
fascicolo aziendale, attraverso il quale è possibile compilare e presentare alle Province le domande di finanziamento relative alla
Misura 132. La costituzione o l’aggiornamento del fascicolo aziendale consente la compilazione automatica della parte generale del
modello di domanda, alla quale è collegata una scheda di Misura che riporta dati e informazioni specifiche della Misura.
7
La copia cartacea, sottoscritta dal richiedente, è indispensabile per la costituzione del dossier previsto dal “Manuale”.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
11.3.1 Domanda di conferma
Coloro che sono stati ammessi a finanziamento negli anni 2008 (1°anno) e 2009 (1° o 2° anno), per gli anni successivi
al primo e negli stessi tempi, ripresentano domanda di conferma degli elementi iniziali.
11.3.2 Domanda di ampliamento
Qualora il beneficiario fosse interessato ad inserire nella propria domanda, presentata nell’anno 2008 e 2009, un nuovo
comparto (indicato nel paragrafo 2) l’impegno dei 5 anni riparte dalla presentazione della domanda di ampliamento.
11.4 Documentazione da presentare
Oltre a quanto sopra, per essere ammessi all’istruttoria di ammissibilità è necessario presentare la seguente
documentazione:
a.
copia cartacea della domanda e della scheda di Misura firmate in originale con fotocopia di documento di identità;
b.
il preventivo di spesa, fornito dalla Struttura di Controllo, con le seguenti indicazioni:
• specifica del Sistema di Qualità (prodotto DOP o IGP, Produzioni Biologiche, Vino DOC o DOCG)
• previsione produttiva annuale o per campagna
• indicazione se si tratta di “nuova entrata” o “partecipazione” allo specifico Sistema
• costi fissi applicati, suddivisi per tipologia come indicato al paragrafo 3, dai quali si deduca il costo complessivo
annuale del controllo a carico di ogni operatore.
Tutte le informazioni e/o i dati indicati in domanda e nella scheda di Misura sono resi ai sensi del d.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000, articoli 46 e 47, e costituiscono “dichiarazioni sostitutive di certificazione” e “dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà”.
La Provincia, in conformità a quanto previsto dalla legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, comunica al
richiedente il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, come stabilito dal paragrafo 6.2 del Manuale
OPR.
12. ERRORI SANABILI
INTEGRATIVA
O
PALESI,
DOCUMENTAZIONE
INCOMPLETA,
DOCUMENTAZIONE
12.1 Errore sanabile o palese
Nel caso di presentazione di domande con errori sanabili o palesi la Provincia, ai sensi della legge 8 agosto 1990 n.
241 e successive modificazioni, richiede all’interessato le correzioni necessarie fissando contestualmente i termini
temporali, non superiori a 20 giorni, per la presentazione delle correzioni.
Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto e di pagamento se riconosciuti come tali dalla Provincia o dalla
Direzione Generale Agricoltura possono comunque essere corretti in qualsiasi momento.
Gli errori sanabili possono essere corretti su iniziativa del beneficiario mediante domanda di correzione, che può
essere presentata entro 15 giorni continuativi dal termine di presentazione delle domande (30 settembre 2010).
La domanda presentata fuori termine o priva di firma non potrà essere accolta dalla Provincia che ne comunicherò la
non ricevibilità al richiedente.
12.2 Documentazione incompleta
Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda (vedi paragrafo 12) risulti
incompleta e la documentazione mancante non sia indispensabile all’avviamento dell’istruttoria la Provincia può
richiederne la presentazione al richiedente entro un termine non superiore a 20 giorni.
Il mancato invio determina la non ricevibilità della domanda.
Nel caso in cui la domanda sia priva di documentazione tecnica e amministrativa (punto 11.4 ) indispensabile per poter
avviare l’istruttoria la Provincia pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente.
12.3 Documentazione integrativa
Nel caso in cui si evidenzi la necessità di documentazione integrativa, rispetto a quella prevista dalle presenti
disposizioni attuative, la Provincia deve inoltrare richiesta formale indicando i termini temporali di presentazione.
13. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA
L’istruttoria della domanda è affidata alla Provincia e prevede lo svolgimento dei seguenti controlli amministrativi:
•
la verifica dell’affidabilità del richiedente8;
•
la verifica dell’ammissibilità della domanda e della completezza della documentazione presentata;
8
L’affidabilità del richiedente è legata alla sua condotta durante altre operazioni, finanziate dal PSR 2000-2006 o dal PSR 2007-2013. I
casi in cui il richiedente risulta inaffidabile sono specificati nel manuale OPR.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di aiuto;
la verifica dell’eventuale contemporanea partecipazione a più Sistemi di Qualità;
il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello di domanda informatizzato
presentato al SIARL e della scheda di Misura, anche attraverso specifici documenti prodotti dall’impresa su
richiesta della Provincia che ha in carico l’istruttoria. La risoluzione delle anomalie e delle segnalazioni e la
convalida dei dati dichiarati a seguito dell’istruttoria determinano l’aggiornamento del fascicolo aziendale
tramite segnalazione al CAA di competenza;
•
la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
•
l’attribuzione del punteggio di priorità secondo i criteri definiti nel paragrafo 10;
•
la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della
domanda, atto che conclude l’istruttoria.
Al termine della verifica della documentazione presentata, la Provincia, ove lo ritenga necessario, può effettuare una
visita “in situ”, ossia un sopralluogo presso l’impresa.
Il funzionario istruttore redige il relativo verbale secondo quanto le procedure previste dal “Manuale”.
14. COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELL’ISTRUTTORIA AL RICHIEDENTE
•
•
•
La Provincia, entro 10 giorni continuativi dalla data di redazione del verbale comunica al richiedente l’esito
dell’istruttoria allegando copia del verbale stesso.
Per le domande istruite positivamente, sono indicati:
• il punteggio assegnato;
• l’importo totale del premio concedibile; nel caso di partecipazione a più Sistemi di Qualità, anche l’importo
relativo ad ogni specifico Sistema.
In caso di istruttoria con esito negativo, la Provincia ne motiva in modo dettagliato le cause.
Il richiedente può presentare una richiesta di riesame dell’esito dell’istruttoria, con le modalità indicate al successivo
paragrafo 15.
15. RICHIESTA DI RIESAME
Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di pubblicazione dell’esito dell’istruttoria, può
presentare alla Provincia memorie scritte per chiedere il riesame della domanda e la ridefinizione della propria posizione
ai sensi della legge 241/90. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l’istruttoria assume carattere
definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.
La Provincia ha tempo 10 giorni dalla data di ricevimento della memoria per comunicare l’esito positivo/negativo del
riesame. Tra la data di pubblicazione dell’esito dell’istruttoria e la data di comunicazione dell’esito del riesame non
possono trascorrere più di 30 giorni continuativi.
16. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO
AMMISSIBILI
La Provincia, valutate le eventuali richieste di riesame con la modalità di cui al precedente paragrafo, completa
l’istruttoria delle domande ricevute.
La Provincia, in base all’esito dell’istruttoria SIARL, approva le graduatorie delle domande ammissibili a
finanziamento (“graduatoria di conferma” e “graduatoria delle nuove domande ammissibili anno 2010”) ordinando per
punteggio di priorità decrescente. La Provincia, inoltre, trasmette il provvedimento di approvazione delle graduatorie delle
domande ammissibili alla Direzione Generale Agricoltura entro 31 dicembre 2010. Entro tale data devono essere
concluse le istruttorie, compresi i riesami.
Le graduatorie riportano, tra l’altro:
• i punteggi ottenuti dalla domanda;
• la spesa ammissibile e il relativo contributo.
17. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL’AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
La Regione Lombardia, con successivo atto, definisce i criteri di riparto alle Province delle risorse finanziarie
disponibili.
La dotazione finanziaria complessiva della misura che si ipotizza di utilizzare per la presente Misura è pari a
€ 2.355.890,00.
La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, dopo aver ricevuto dalle Province il provvedimento di
approvazione delle graduatorie delle domande ammissibili di cui al precedente paragrafo 10, con proprio atto procede alla:
•
suddivisione delle risorse finanziarie e definisce, in relazione alla dotazione finanziaria disponibile, la quota di
risorse assegnata alle domande ammissibili a finanziamento di ciascuna provincia;
•
approvazione dell’elenco delle domande ammesse a finanziamento di ciascuna provincia.
In tale provvedimento, per le domande ammesse a finanziamento e per le domande istruite positivamente ma non
finanziate, sono indicati:
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
•
il punteggio assegnato;
•
l’importo totale della spesa ammesso a contributo per le domande ammesse a finanziamento;
•
l’importo totale della spesa ammissibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate;
•
il contributo concesso per le domande ammesse a finanziamento;
•
il contributo concedibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate.
La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, comunica alle Province e all’Organismo Pagatore Regionale
l’ammissione a finanziamento delle domande.
Il suddetto provvedimento di ammissione a finanziamento:
•
diventa efficace dalla data di pubblicazione sul BURL e rappresenta la comunicazione ai richiedenti della stessa
ai sensi della legge 241/1990;
•
deve essere pubblicato sull’albo pretorio provinciale per almeno quindici giorni consecutivi;
•
deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale
Agricoltura (http://www.agricoltura.regione.lombardia.it), e sul sito internet della Provincia.
La Direzione Generale Agricoltura dispone quanto necessario per la pubblicazione dell’atto con cui si ripartiscono le
risorse finanziarie entro il 28 febbraio 2011 e ne invia copia alle Province e all’Organismo Pagatore. Tale atto
rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti.
A seguito di tale provvedimento, le Province predispongono in ELEPAG l’elenco delle domande ammesse a
finanziamento.
La comunicazione di ammissione a finanziamento:
- garantisce al beneficiario il finanziamento per i successivi 4 anni
- obbliga il beneficiario all’adesione ai sistemi di qualità richiesti per i successivi 4 anni.
18. VARIANTI IN CORSO D’OPERA
Sono da considerarsi varianti i seguenti cambiamenti che comportano modifiche dei parametri che hanno reso
finanziabile la domanda, in particolare:
•
cambio della sede;
•
cambio del beneficiario.
Nel caso in cui si presentasse la necessità di richiedere una variante, il beneficiario deve darne preventivamente
comunicazione, tramite SIARL, alla Provincia competente.
La domanda in forma cartacea deve pervenire alla Provincia, entro 10 giorni di calendario dall’invio della domanda
elettronica, corredata da documentazione comprovante la variante richiesta.
19. DOMANDA DI PAGAMENTO
Le spese devono essere comprovate da fatture quietanziate che riportino l’indicazione del periodo nel quale è stato
effettuato il controllo medesimo.
Il beneficiario ammesso al finanziamento, entro il 30 aprile 2011, deve inoltrare alla Provincia domanda di pagamento
corredata dalle fatture in originale relative all’anno 2010 accompagnate da dichiarazione liberatoria della ditta che le ha
emesse e dalla documentazione rilasciata dalla struttura di controllo attestante l’inesistenza di inadempienze e/o
irregolarità.
Se la fattura è di importo inferiore a 200 €, è sufficiente la quietanza (cioè l’originale della fattura deve riportare la
dicitura “pagato” con il timbro della Struttura di controllo che l’ha emessa, la data e la firma del fornitore).
Se la fattura è di importo superiore a 200 €, deve essere accompagnata da dichiarazione liberatoria della Struttura
di controllo (vedi Allegato) che l’ha emessa.
Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie il beneficiario, per dimostrare l’avvenuto
pagamento delle spese, può utilizzare le seguenti modalità:
a. Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione
equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall’istituto di
credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home
banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed
il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa
riferimento. In ogni caso, prima di procedere all’erogazione del contributo riferito a spese disposte via home
banking, il beneficiario è tenuto a fornire all’autorità competente l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito
di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.
b. Assegno. Tale modalità, per quanto sconsigliata, può essere accettata, purché l’assegno sia sempre emesso con la
dicitura “non trasferibile” e il beneficiario produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio
riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e, possibilmente, la fotocopia dell’assegno
emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza"
del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
c. Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata
dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all’estratto conto in originale. Nello spazio della causale
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome
del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata.
d. Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto
corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall’estratto del conto corrente
in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui
si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata.
In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti.
20. CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI
I controlli amministrativi consistono nel controllo della documentazione dove vengono verificati:
• il rispetto del regime delle quote latte,
• la documentazione fiscale presentata e della congruità delle spese sostenute rispetto a quelle ammesse a contributo,
• la documentazione allegata alla domanda di pagamento,
• il rispetto e del raggiungimento degli impegni.
21. CONTROLLO IN LOCO
Il controllo in loco viene effettuato su un campione almeno pari al 5% della spesa ammessa a contributo, estratto da
OPR sulla base dell’analisi del rischio definita nel Manuale.
Il controllo in loco viene eseguito dalle Province prima dell’erogazione del saldo del contributo.
Per le aziende estratte, il controllo in loco include le verifiche previste dai controlli amministrativi e tecnici di cui al
precedente paragrafo 20 e prevede la verifica delle dichiarazioni rese e le verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti
dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto, in conformità con quanto previsto dal
paragrafo 16 del Manuale OPR.
Al termine del controllo in loco è prevista la compilazione del relativo verbale da parte del funzionario della Provincia.
Il funzionario che realizza il controllo in loco non può essere lo stesso che ha svolto il controllo tecnico
amministrativo in fase istruttoria.
22. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE
La Provincia, dopo aver definito l’importo erogabile a ciascun beneficiario, predispone in ELEPAG gli elenchi di
liquidazione che devono pervenire all’OPR entro 30 giugno 2011.
Le Province comunicano alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura gli estremi degli elenchi di
liquidazione inviati all’OPR (numero, data, importo e natura dei pagamenti).
23. PRONUNCIA DI DECADENZA DAL CONTRIBUTO
La domanda ammessa a finanziamento decade a seguito di:
1. irregolarità (difformità e/o inadempienze) accertate da:
• Province, o altri soggetti convenzionati con OPR, come ad esempio il Corpo Forestale dello Stato (CFS),
nell’ambito dell’attività di controllo: amministrativo, in loco o ex post;
• OPR o Sedi Territoriali Regionali (STeR) nell’ambito del controllo a campione sull’operato dalle Province
(controllo di secondo livello);
• Guardia di Finanza e altri organi di polizia giudiziaria nell’ambito delle proprie attività ispettive.
2. rinuncia da parte del beneficiario.
Nel caso di accertamento di irregolarità, la procedura di decadenza totale o parziale dal contributo, prevede l’invio
all’interessato del provvedimento di decadenza, cui si allega copia del verbale di controllo, tramite raccomandata con avviso
di ricevimento. Il provvedimento descrive le irregolarità riscontrate, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di
decadenza e contiene l’invito a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento.
Nel caso in cui non siano presentate controdeduzioni il provvedimento assume carattere definitivo.
Nel caso in cui siano presentate controdeduzioni, il riesame dei presupposti della decadenza è da compiersi entro i 30
giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni mediante accertamento (ad esempio: verifica documentale,
sopralluoghi e/o ispezioni regolarmente verbalizzati ed effettuati in contraddittorio con l’interessato).
Quando il riesame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello
svolgimento dell’iter amministrativo, ad esempio Provincia e CFS, e si renda necessaria l’attività di Commissioni
collegiali, tale verifica deve essere compiuta entro i 60 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni.
Entro e non oltre i 15 giorni successivi al termine previsto per il riesame, deve essere inviato all’interessato, tramite
raccomandata con avviso di ricevimento:
• il provvedimento definitivo di decadenza parziale o totale dal contributo nel caso in cui il riesame confermi
almeno parzialmente il permanere dei presupposti della decadenza,
oppure
• la comunicazione di accoglimento delle controdeduzioni e la revoca del provvedimento di decadenza.
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
Nel caso di rinuncia da parte del beneficiario, la procedura di decadenza totale o parziale dal contributo, prevede:
• che nessuna comunicazione debba essere fatta all’interessato, se la rinuncia precede l’erogazione del pagamento.
La rinuncia da parte del beneficiario viene acquisita nel fascicolo di domanda;
• che debba essere inviato all’interessato il provvedimento di decadenza totale, se la rinuncia è presentata dopo il
pagamento. In questo caso non è necessario inviare la comunicazione con raccomandata AR e il provvedimento
assume carattere definitivo, non essendo prevista la possibilità di presentare controdeduzioni.
Il provvedimento di decadenza generato, dal sistema, contiene i seguenti elementi:
a. motivazioni del provvedimento;
b. quantificazione delle eventuali somme indebitamente percepite;
c. quantificazione degli eventuali interessi giornalieri dovuti. Il calcolo degli interessi sarà effettuato per ogni
giorno a partire dalla data di ricevimento del provvedimento e fino alla data di recupero delle somme;
d. modalità di recupero delle somme, secondo quanto indicato al capitolo 11 del “Manuale” OPR;
e. procedure per la presentazione del ricorso.
La pronuncia della decadenza dal contributo, è competenza delle Province con le modalità e i tempi di per il recupero
delle somme indebitamente percepite stabilite dal “Manuale” OPR.
24. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI
24.1 Recesso dagli impegni (Rinuncia)
Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno.
La rinuncia non è ammessa qualora l’autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di
irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco.
La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui l’autorità competente abbia già comunicato al beneficiario la volontà
di effettuare un controllo in loco.
Il recesso comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi
legali, ad esclusione di cause di forza maggiore indicate al punto 12.2 del “Manuale” OPR.
La rinuncia totale deve essere presentata a SIARL tramite una apposita domanda. Una copia cartacea della rinuncia
deve essere inoltrata alla Provincia.
24.2 Trasferimento degli impegni assunti o cambio del beneficiario
In caso di cessione parziale o totale dell'azienda ad altro soggetto (per vendita parziale o totale dell’azienda, affitto
parziale o totale, ecc.), chi subentra nella proprietà o conduzione dell’azienda può assumere l'impegno del cedente per la
durata residua.
Se colui che subentra non si assume gli impegni del cedente, viene applicato quanto previsto ai capitoli 12.1 e 12.3 del
“Manuale”.
In tal caso il beneficiario che subentra deve possedere i requisiti, soggettivi ed oggettivi, posseduti dal beneficiario
originario. In caso contrario, la possibilità di effettuare il cambio di beneficiario deve essere valutata dalla Provincia, che
può non concedere il subentro, concederlo con revisione del punteggio di priorità acquisito e del contributo spettante
oppure concederlo senza alcuna variazione.
Se colui che subentra assume formalmente gli impegni, chi ha ceduto l’attività non è tenuto a restituire le somme già
percepite e chi subentra diviene responsabile del rispetto dell’impegno per tutta la durata residua.
La responsabilità delle irregolarità che comportano la decadenza totale o parziale della domanda (e il recupero di
somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva) è imputabile al soggetto che subentra, il quale è tenuto a
restituire il contributo già erogato (anche per il periodo già trascorso), fatti salvi diversi accordi contrattuali tra il cedente e
il subentrante. Tale responsabilità vale anche nei confronti di eventuali rinunce agli impegni assunti.
Il beneficiario è tenuto a notificare all’Amministrazione competente le variazioni intervenute entro 90 giorni
continuativi dal perfezionamento della transazione.
25. IMPEGNI
Gli impegni assunti dal beneficiario sono definiti essenziali e comportano, la decadenza totale dai benefici concessi.
La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore, purché le stesse vengano
comunicate nei 10 giorni lavorativi successivi al loro verificarsi o dal momento in cui il beneficiario è in grado di
comunicarle, come stabilito dal paragrafo 12.2 del “Manuale”.
25.1 Impegni essenziali
Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle somme
indebitamente percepite.
Gli impegni essenziali sono:
1. consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e/o dei sopralluoghi o “visite in loco”, con riferimento a
quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.1 del “Manuale”;
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
2.
inviare la copia cartacea della domanda informatizzata entro e non oltre il 20° giorno continuativo successivo alla
presentazione della domanda di premio, con riferimento a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.1 del
“Manuale”;
3. inviare la documentazione mancante al momento della presentazione della domanda di contributo o della
correzione degli errori sanabili entro e non oltre il termine fissato dalla richiesta, ossia 20 giorni, come previsto ai
capitoli 15.5.1 e 15.5.2 del “Manuale”;
4. fare pervenire la documentazione integrativa richiesta dalla Provincia entro e non oltre il termine fissato dalla
stessa, come stabilito dalla Parte II, Capitolo 15.5.3 del “Manuale;
5. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle quote
latte;
6. comunicare alla Provincia l’eventuale trasferimento degli impegni assunti o il cambio del beneficiario, entro il
termine di 90 giorni dal perfezionamento dell’atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore
indicate al capitolo 12.2 del “Manuale”;
7. rispettare l’impegno percentuale di destinazione della produzione aziendale utilizzabile al Sistema di Qualità nei
5 anni successivi alla data di presentazione della prima domanda;
8. mantenere la partecipazione al Sistema di Qualità indicato per 5 anni;
9. raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento. In questo caso la
decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull’ammissione a
finanziamento della domanda;
10. presentare la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del contributo entro i
termini previsti.
25.2 Impegni accessori
Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle
somme indebitamente percepite.
Di seguito sono elencati gli impegni accessori:
1. fare pervenire la copia cartacea della domanda di contributo entro il 10° giorno di calendario dall’invio della
domanda informatizzata, e comunque con un ritardo compreso tra l’11° ed il 20° giorno successivo a quella
informatizzata, con riferimento al paragrafo “Come presentare la domanda” e a quanto stabilito dal “Manuale”.
26. RICORSI
Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall’OPR, dalle Province e dalla Direzione Generale Agricoltura è data
facoltà all’interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:
26.1 Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda
Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda l’interessato può proporre azione entro 60 giorni
avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR) nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal
ricevimento della comunicazione di decadenza.
26.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo
Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo l’interessato può proporre azione entro 60 giorni
avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR).
27. SANZIONI
L’applicazione di sanzioni amministrative avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nel “Manuale” Parte
IV.
28. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in
particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Al fine di esplicitare l’obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal
bilancio comunitario (Reg. CE 1995/2006 del Consiglio) l’Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l’elenco dei
beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006,
all. VI).
Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 delle Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati
personali” approvate con D.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008e successive modifiche e integrazioni pubblicate sul BURL
n. 46 – 4° ss - del 20 novembre 2009 del 21 marzo 2008 e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura
www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
DICHIARAZIONE LIBERATORIA
Facsimile
Da redigere su carta intestata della Struttura di controllo
La Struttura di controllo ………………………………………………………………………………………………………
con sede in ……………………………………………………………………….………………………………..…………..
autorizzata/incaricata il ………………… dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali all’attività di
controllo con d.m. ……………………… sino al ……………………………..sul seguente Sistema di Qualità:
Produzioni DOP/IGP per il prodotto ……………………………………………….
Produzioni DOC/DOCG per il vino ………………………………………………….
Produzioni Biologiche per i seguenti comparti produttivi
(spuntare le voci che interessano)
Apicoltura
Avicolo da carne
Avicolo per la produzione di uova
Bovino da carne
Bovino da latte
Bufalino
Ovicaprino da latte
Ovicaprino da carne
Equino
Suino da carne
Ortofrutticolo
Olivicolo
Colture aromatiche
Vitivinicolo
dichiara che la fattura n. ……………….. del ……………………. è stata interamente pagata e la Struttura sottoscritta non
vanta alcun credito o patto di riservato dominio o prelazione sulle stesse.
Si dichiara altresì che per le stesse forniture non sono state emesse note di credito a favore della ditta
…………………………………….……………………………
Data e Timbro della ditta
_____________________
Firma del legale rappresentante
____________________________
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
ALLEGATO 4
FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
MISURA 214
Misure agro ambientali – Campagna 2010
DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
INDICE
1. OBIETTIVI
2. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA
2.1 CHI NON PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA
3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO
4. COSA VIENE FINANZIATO
5. DESCRIZIONE DELLE AZIONI E DEGLI IMPEGNI
5.1 AZIONE A “FERTILIZZAZIONE BILANCIATA E AVVICENDAMENTO”
5.2 AZIONE B “PRODUZIONI AGRICOLE INTEGRATE”
5.3 AZIONE C “PRODUZIONI VEGETALI ESTENSIVE”
5.4 AZIONE E “PRODUZIONI AGRICOLE BIOLOGICHE”
5.5 AZIONE F “MANTENIMENTO DI STRUTTURE VEGETALI LINEARI E FASCE TAMPONE BOSCATE”
5.6 AZIONE H “SALVAGUARDIA DELLE RISORSE GENETICHE”
5.7 AZIONE I “CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE”
6. DOVE PUÒ ESSERE APPLICATA LA MISURA
7. RISPETTO DELLA CONDIZIONALITÀ E DEI REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI E
PROTEZIONE DELLE COLTURE
8. STRUMENTI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE
9. CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI
10. CONTROLLI
11. RICORSI
12. SANZIONI
13. RECESSO, TRASFERIMENTO, TRASFORMAZIONE DEGLI IMPEGNI
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
1. OBIETTIVI
La misura 214 si propone di promuovere e incentivare una gestione sostenibile delle attività agricole, in termini di
tutela della qualità delle acque e dei suoli agricoli, di salvaguardia della biodiversità e di valorizzazione del paesaggio
agrario.
In particolare persegue i seguenti obiettivi:
1) mantenimento e sviluppo di attività agricole a basso impatto ambientale;
2) diffusione e consolidamento dell’attività agricola biologica;
3) tutela della qualità delle risorse idriche superficiali e profonde;
4) tutela della sostanza organica del suolo;
5) conservazione del paesaggio agrario tradizionale;
6) salvaguardia e incremento della biodiversità;
7) mantenimento e incremento delle coltivazioni estensive.
2. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA
a.
imprese individuali:
- titolari di partita IVA;
- iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “Imprenditori agricoli” o
sezione “coltivatori diretti”).
b. società agricole” 1:
- titolari di partita IVA;
- iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “imprese agricole”).
c. società cooperative:
- titolari di partita IVA;
- iscritte all’albo delle società cooperative2 di lavoro agricolo e/o di conferimento di prodotti agricoli e di
allevamento;
d. enti pubblici
- che svolgono attività agricola anche in via secondaria;
e. altri soggetti
- per le sole azioni F ed H soggetti non imprenditori agricoli.
2.1 Chi non può presentare la domanda
gli agricoltori che beneficino del sostegno al prepensionamento,
le persone, fisiche o giuridiche, considerate “inaffidabili”3 ai sensi di quanto stabilito nel “Manuale delle
procedure, dei controlli e delle sanzioni” redatto dall’Organismo Pagatore Regionale.
3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO
•
•
Il richiedente deve essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al
versamento del prelievo supplementare dovuto maturato.
I soggetti richiedenti che risultano essere primi acquirenti devono avere rispettato gli obblighi previsti dal regime delle
quote latte.
L'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte comporta la sospensione
dell'erogazione dei contributi.
4. COSA VIENE FINANZIATO
La presente misura finanzia gli impegni agroambientali, descritti nel successivo capitolo, che i richiedenti si assumono
volontariamente aderendo alla presente misura. Gli impegni agroambientali sono impegni aggiuntivi a quelli previsti dalla
“condizionalità” e dai “requisiti minimi in materia di fertilizzazione e protezione delle colture” previsti dalla normativa
comunitaria.
Il finanziamento consiste in un “premio” annuo che serve a ripagare il richiedente per i minori redditi e/o i maggiori
costi che gli derivano dal rispetto degli impegni agroambientali.
Con il termine campagna si intende l’anno solare (1 gennaio - 31 dicembre)
La superficie oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della Regione Lombardia. Limitatamente alle
azioni A, B, E ed I sono ammessi a pagamento anche i terreni aziendali situati in comuni limitrofi al confine regionale a
condizione che siano contigui con quelli situati nel territorio della Lombardia. Perché si possano considerare contigue due
superfici agricole, tra queste non ne deve esistere una terza, anch’essa agricola, condotta da un’altra azienda.
1
Ai sensi dell’articolo 2 del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e dell’articolo 3 dell’allegato 1 della deliberazione di Giunta Regionale n.
20732 del 16 febbraio 2005, pubblicata sul BURL n. 9 Serie Ordinaria 28 febbraio 2005.
2
Ai sensi del d.m. del Ministero delle Attività produttive del 23 giugno 2004 e successive modifiche e integrazioni.
3
L’affidabilità del richiedente è legata alla sua condotta durante altre operazioni, finanziate dal PSR 2000-2006 o dal PSR 2007-2013. I
casi in cui il richiedente risulta inaffidabile sono specificati nel Manuale OPR.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
5. DESCRIZIONE DELLE AZIONI E DEGLI IMPEGNI
La misura 214 è articolata nelle seguenti azioni:
Azione A - “Fertilizzazione bilanciata e avvicendamento”
Azione B – “Produzioni agricole integrate”
Azione C – “Produzioni vegetali estensive”
Azione E – “Produzioni agricole biologiche”
Azione F – “Mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate”
Azione H – “Salvaguardia delle risorse genetiche”
Azione I – “Conservazione della biodiversità nelle risaie”.
I rimandi al Manuale delle procedure dei controlli e delle sanzioni del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
dell’Organismo Pagatore Regionale (di seguito nominato Manuale OPR) si riferiscono al Manuale approvato con D.d.u.o.
n. 1503 del 20 febbraio 2008, pubblicato sul 4° S.S. al BURL n. 9 del 29 febbraio 2008 e successive modifiche ed
integrazioni.
I rimandi al Manuale operativo dei controlli in loco per le misure connesse a superficie, per le misure connesse ai
servizi e per l’insediamento di giovani agricoltori dell’Organismo Pagatore Regionale (di seguito nominato Manuale
operativo dei controlli in loco) si riferiscono al Manuale approvato con d.d.u.o. n. 11967 del 24 ottobre 2008, pubblicato
sul 3° S.S. al BURL n. 45 del 6 novembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni.
5.1 Azione A “Fertilizzazione bilanciata e avvicendamento”
5.1.1
Obiettivi
L’azione contribuisce principalmente alla massima diffusione delle pratiche agricole a basso impatto ambientale e alla
tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde, attraverso la riduzione dei fertilizzanti
somministrati alle coltivazioni e la corretta ed efficace distribuzione dei prodotti fitosanitari.
L’azione permette una efficace gestione delle aree vulnerabili ai nitrati e più in generale dei terreni sottoposti ad
impegno, consentendo di riassorbire rapidamente gli elementi della fertilità in eccesso. Pone contemporaneamente le basi
per l’affermazione di un ordinamento colturale meno intensivo e impattante sull’ambiente anche in termini di utilizzo
delle risorse idriche per l’irrigazione.
L’azione A nelle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) agisce in stretta sinergia con la misura 216 “Investimenti non
produttivi” per la realizzazione di fasce tampone boscate e con l’azione F, successivamente descritta, per il mantenimento
delle stesse. Infine, la presente azione, attraverso l’avvicendamento colturale, contribuisce al mantenimento della sostanza
organica del suolo.
5.1.2
Campo di applicazione
Superfici coltivate con seminativi.
5.1.3
Condizioni
L’adesione all’azione è condizionata al rispetto dell’impegno, per tutta la sua durata, su tutta la SAU aziendale
investita a seminativo, fatta salva quella risicola destinata a risaia permanente o quella risicola che aderisce all’azione I
che facoltativamente può essere esclusa dalla presente azione. È esclusa dal campo di applicazione dell’impegno la
superficie coperta da apprestamenti protetti permanenti (serre e tunnel che permangono sul terreno per più di 1 anno).
La superficie minima oggetto di impegno per poter aderire all’azione è di 1 ha di SAU in Comuni classificati da
ISTAT di collina o di montagna e di 2 ha di SAU per i comuni di pianura.
I beneficiari che a causa di:
scadenza dei contratti (non rinnovabili) di locazione dei terreni prima del termine degli impegni;
presenza di corpi aziendali separati distanti più di 10 Km dal centro aziendale,
sono impossibilitati a mantenere l’impegno per la durata prevista su tutta la SAU aziendale, possono escludere
dall’impegno questi terreni. In ogni caso per accedere al regime di aiuti previsti dalla presente azione i terreni esclusi
dall’impegno non possono essere superiori al 15% della SAU aziendale ammissibile (esclusa dunque dai seminativi la
superficie destinata a risaia permanente e quella coperta da apprestamenti protetti permanenti). I terreni esclusi
dall’impegno dovranno essere condotti nel rispetto della condizionalità.
5.1.4
Durata degli impegni
La durata degli impegni per le aziende che aderiscono nella campagna 2010 è di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio
2010. Con il termine “campagna” ci si riferisce all’anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).
5.1.5
Impegni dell’azione
Gli impegni agroambientali specifici dell’azione A che oltrepassano quelli dettati dalla condizionalità e dai requisiti
minimi sono:
1. Formulare e rispettare un piano di concimazione basato sul bilancio degli elementi della fertilità (azoto,
fosforo, potassio), con il supporto di un apposito dispositivo informatico, in ottemperanza a quanto specificato
nella parte generale del disciplinare di produzione (allegato 1 alle disposizioni attuative della misura 214 del
2008, pubblicato sul BURL n. 15 dell’11 aprile 2008, 2° Supplemento Straordinario e successive modifiche e
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
2.
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
integrazioni). A supporto del piano di concimazione si deve disporre di analisi fisico – chimiche del terreno,
effettuate secondo le metodiche stabilite dal d.m. 11 maggio 1992 n. 794 che analizzino almeno i seguenti
parametri: scheletro, granulometria col metodo densimetrico, C.S.C., pH (in H2O e KCl), Calcare totale se il pH
in H2O è superiore a 7,2, Calcare attivo se il pH in H2O è superiore a 7,2, Sostanza Organica, Fosforo
assimilabile, Potassio scambiabile, Magnesio scambiabile, rapporto Mg/K, rapporto C/N, nel caso in cui il
calcare totale sia assente: Calcio scambiabile. Le analisi devono essere effettuate durante il periodo d’impegno e
vanno ripetute ogni 5 anni. L’azienda che dispone di analisi del terreno effettuate non più di cinque anni prima
della data di inizio dell’impegno può utilizzare queste per il piano di concimazione, permanendo l’obbligo di
eseguire un’analisi, anche evitando l’indagine su scheletro e granulometria, ogni cinque anni. Per il numero di
campioni e le modalità di prelievo fare riferimento al disciplinare di produzione – parte generale. Ai fini della
verifica dell’impegno è necessario tenere costantemente aggiornato un registro aziendale delle concimazioni e
del relativo magazzino.
Qualora al primo anno d’impegno l’azienda non fosse in possesso delle analisi, queste saranno effettuate prima
del secondo anno d’impegno. In tal caso il piano di concimazione terrà conto delle colture praticate e delle
fertilizzazioni effettuate durante il primo anno.
Adottare un piano di avvicendamento colturale che preveda l’alternanza di almeno 3 colture principali5
diverse ogni cinque anni, di cui almeno una deve essere miglioratrice o da rinnovo. Le colture sono così
classificate:
Colture miglioratrici e da rinnovo
Colture depauperanti
Cereali primaverili-estivi: mais, sorgo, grano saraceno
Proteiche: pisello, fava e favetta, lupino, cicerchia, lenticchia, cece, veccia, sulla
Oleaginose: soia, colza, ravizzone, girasole, lino
Piante da fibra: canapa, lino
Cereali a paglia: grano tenero,
grano duro, triticale, spelta,
farro, segale, orzo, avena,
scagliola
Altre colture: prati avvicendati, erbai, tabacco, orticole
Altri usi dei terreni: set aside
Cereali: riso
Il piano di avvicendamento colturale deve soddisfare le seguenti regole:
a. L’avvicendamento deve assicurare che la coltura (principale o secondaria) non sia presente nello stesso
appezzamento l’anno successivo né come primo né come secondo raccolto. Fanno eccezione i seguenti casi:
erbai intercalari, come ad esempio loiessa/loietto, erba mazzolina, etc. che possono essere praticati tutti gli
anni e non possono essere indicati come coltura principale;
terreni a riposo, per i quali è possibile l’omosuccessione;
prati polifiti da vicenda, che possono permanere sullo stesso terreno per un periodo massimo di tre anni;
prati monofiti da vicenda (erba medica, trifoglio, ecc.), che possono permanere sullo stesso terreno per una
durata massima di quattro anni. In quest’ultimo caso il piano di avvicendamento colturale dovrà assicurare la
presenza di tre colture principali diverse nei sei anni o di due colture diverse nel caso di impegno di durata
quinquennale. Nel caso specifico dell’erba medica, poiché tale coltura svolge un’efficace azione di
miglioramento della fertilità del suolo, sia per le capacità di azoto fissazione, sia per i benefici effetti sul
contenuto di sostanza organica del suolo, dopo quattro anni di permanenza di tale coltura sul terreno,
potranno seguire due anni consecutivi di un cereale a paglia (es. frumento oppure orzo). Qualora i quattro
anni di permanenza dell’erba medica siano iniziati precedentemente all’adesione agli impegni della misura
214 è necessario che ciò sia dimostrato mediante la corrispondenza con le dichiarazioni rese per la domanda
unica di pagamento degli anni precedenti.
Nel caso di consociazione con un cereale a paglia (bulatura), qualora sia indicata come coltura principale
l’erba medica, la consociazione sarà considerata nel conteggio degli anni del medicaio, quale primo anno.
Tale pratica (bulatura) sarà consentita anche in successione ad un cereale a paglia.
b. La successione di frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola e farro è
considerata come omosuccessione.
c. Ai fini del conteggio del numero di colture principali praticate ogni cinque anni, cereali a paglia diversi sono
considerati come colture differenti.
d. Nel piano di avvicendamento possono essere inclusi i terreni a riposo per i quali però non viene riconosciuto il
premio. I terreni a riposo vengono considerati nel conteggio del numero di colture principali praticate.
e. L’adesione di un’azienda all’azione A è compatibile con la contemporanea adesione all’azione B, ferma restando
la non cumulabilità dei premi per le medesime superfici. Qualora dunque si inseriscano nell’avvicendamento
4
Per la valutazione dell’azoto si può fare riferimento al metodo dell’analizzatore elementare indicato nel Decreto Ministeriale 13
settembre 1999 n. 185 - Approvazione dei "Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo".
5
Per colture principali si intendono le colture indicate nella domanda unica di pagamento
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Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
colture orticole ricadenti nell’azione B, è facoltà del beneficiario aderire con quelle superfici agli impegni
specifici della suddetta azione e percepirne così i relativi premi.
Qualora il beneficiario decida di aderire all’azione B, lo stesso è tenuto a coltivare secondo gli impegni specifici
dell’azione B tutta la superficie orticola praticata in azienda durante il residuo periodo d’impegno. Ad esempio6 se il
richiedente avesse praticato un avvicendamento:
Mais (az A) / Frumento (az A) / Cipolla (az B) / Mais(az A).
Se volesse all’ultimo anno introdurre il Pomodoro, questo dovrà essere coltivato secondo i disciplinari dell’azione B e ne
percepirà il relativo premio.
Nelle aree collinari e di pianura asciutta della provincia di Pavia ricadenti nelle aree C e D (intendendo dunque
escluse le aziende irrigue di pianura), il piano di avvicendamento dovrà assicurare la presenza di almeno una
leguminosa e di almeno due colture che mantengano la copertura del terreno nel periodo invernale.
3. Effettuare entro la fine del primo anno di impegno (31/12) ed almeno una volta ogni 5 anni la Certificazione
funzionale delle macchine operatrici7 (atomizzatori e barre irroratrici) per la distribuzione dei prodotti
fitosanitari, che attesti la rispondenza della macchina a precisi parametri di funzionalità operativa e di ottimale
distribuzione del prodotto fitosanitario in funzione della coltura. La certificazione funzionale è effettuata, con
specifiche strumentazioni e macchinari, esclusivamente presso i centri accreditati dalla Direzione Generale
Agricoltura della Regione Lombardia. La certificazione richiede controlli non solo dal punto di vista meccanico
(funzionalità dell’attrezzatura e stato di usura degli ugelli), ma anche sulla distribuzione spaziale della miscela e
sul calcolo della velocità di avanzamento della macchina operatrice, che deve essere in funzione delle diverse
colture/condizioni aziendali. Il certificato rilasciato deve essere conservato in azienda. La certificazione
funzionale effettuata non più di 5 anni prima è da ritenersi valida pur permanendo l’obbligo di ripeterla ogni 5
anni
4. Non utilizzare fanghi.
5. Non utilizzare fosforo minerale nel caso in cui il fabbisogno colturale di tale elemento, determinato tramite il
piano di concimazione di cui al precedente impegno n. 1, sia soddisfatto con lo spandimento degli effluenti di
allevamento.
5.1.6
Documentazione
Il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:
piano di concimazione redatto con il supporto dell’apposito dispositivo informatico e relativa copia informatica;
copia analisi dei terreni georeferenziate con riferimento alle coordinate Gauss – Boaga riportate sulla Carta
Tecnica Regionale;
documentazione (certificato) che attesti l’avvenuto controllo funzionale delle macchine operatrici per la
distribuzione dei prodotti fitosanitari ai sensi della d.g.r. 7/3423 del 16 febbraio 2001;
registro aziendale delle concimazioni e del relativo magazzino.
5.1.7
Ambito territoriale di applicazione e criteri di selezione dei beneficiari
L’azione si applica nelle aree ad agricoltura intensiva della pianura del Po (aree A e B dell’allegato 3 al PSR 20072013) e nei Comuni ricadenti nelle aree C e D della provincia di Pavia.
Per i terreni situati nelle zone C e D ricadenti nelle altre province l’azione potrà essere applicata esclusivamente nei
fondovalle e nei pianori e solo qualora i terreni stessi siano stati oggetto di impegno dell’azione 1 (produzione agricola
integrata) della misura f del PSR 2000-2006 o qualora si possa dimostrare che su quei terreni dal 2003 sia stata praticata
l’omosuccessione di un cereale.
Le domande di adesione godono di priorità correlate all’ambito territoriale in cui ricade la maggior parte delle
superfici soggette ad impegno.
Ambito Territoriale
Punteggio
massimo = 50
Zone vulnerabili ai nitrati (d.g.r. 8/3439 del 07/11/06)
50
Aree Natura 2000 (allegato 1 al PSR 2007-2013)
45
Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) e parco Nazionale
dello Stelvio
40
Aree Svantaggiate (allegato 12 al PSR 2007-2013)
35
Altre aree
30
6
Si precisa che tutti gli esempi presenti in queste documento non hanno valore dispositivo, non sono esaustivi, ma hanno solo valenza
illustrativa.
7
La certificazione è emessa nel rispetto di quanto stabilito dalla d.g.r. n. 7/3423 del 16 febbraio 2001 (pubblicata sul BURL n. 9 del 2
marzo 2001, 4° Supplemento Straordinario) e secondo gli Standard EN 13790-1 e EN 13790-2 dalle officine accreditate ai sensi della
suddetta deliberazione della giunta regionale.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
Tra i criteri di selezione dei beneficiari si terrà conto, tra l’altro, delle caratteristiche dei richiedenti, così come
riportato nel successivo capitolo 9.
5.1.8
Entità dell’indennizzo annuale
Saranno indennizzate con 157 euro/ha all’anno le superfici investite con le colture ammesse dalla presente azione.
L’importo dell’indennizzo sopra richiamato si applica solamente alle domande di aiuto e di pagamento presentate a
partire dal 2009. Per le domande presentate nel 2008 non ancora liquidate, l’importo dell’indennizzo è quello fissato nei
relativi decreti di approvazione dei bandi approvati dalla Direzione Generale Agricoltura.
Qualora si inseriscano nell’avvicendamento colture orticole ricadenti nell’azione B è facoltà del beneficiario aderire
con quelle superfici agli impegni specifici dell’azione e percepirne così i relativi premi.
5.1.9
Compatibilità con altre forme di sostegno pubblico
I pagamenti relativi alla presente azione, per le medesime superfici, non sono cumulabili con quelli previsti dalle altre
azioni della misura 214, fatti salvi quelli previsti per l’azione I.
È concesso praticare colture energetiche, purché il loro inserimento non contrasti con le regole di avvicendamento.
5.2 Azione B “Produzioni agricole integrate”
5.2.1
Obiettivi
L’obiettivo principale di questa azione è quello di incentivare le produzioni a basso impatto ambientale attraverso
l’adozione di specifici disciplinari di produzione integrata.
Le colture ortofrutticole e vitivinicole sono quelle maggiormente soggette a trattamenti fitosanitari (diserbanti,
insetticidi, anticrittogamici ecc.) e risultano dunque più impattanti sull’ambiente. Spesso gli areali di coltivazione di
queste colture sono contigui ad aree ad alto valore naturale per le quali è rilevante conservare la biodiversità, tutelare le
risorse idriche superficiali e profonde diffondendo pratiche agricole a basso impatto ambientale.
5.2.2
Campo di applicazione
Superfici coltivate con colture ortofrutticole e vitivinicole per le quali esiste uno specifico disciplinare di produzione
agricola integrata approvato a livello regionale.
5.2.3
Condizioni
Vengono indennizzate le colture per le quali esiste uno specifico disciplinare di produzione agricola integrata
approvato a livello regionale.
Gli impegni previsti dall’azione devono essere applicati a tutta la SAU aziendale investita a colture orticole (fragola
compresa), frutticole o viticole per tutta la durata dell’impegno ad eccezione di quella coperta da apprestamenti protetti
permanenti (serre e tunnel che permangono sul terreno per più di 1 anno).
I beneficiari che si trovano in condizione di non poter mantenere l’impegno per tutta la durata prevista su tutta la SAU
aziendale a causa di:
scadenza dei contratti (non rinnovabili) di locazione dei terreni prima del termine degli impegni;
presenza di corpi aziendali separati distanti più di 10 Km dal centro aziendale;
possono escludere dall’impegno questi terreni. In ogni caso per accedere al regime di aiuti previsti dalla presente
azione i terreni esclusi dall’impegno non possono essere superiori al 15% della SAU aziendale investita a colture orticole
(fragola compresa), frutticole e viticole (esclusa la superficie coperta da apprestamenti protetti permanenti).
La superficie minima oggetto di impegno per poter aderire all’azione è di 0,5 ha di SAU nei Comuni classificati da
ISTAT di collina o di montagna e di 1 ha di SAU nei Comuni di pianura.
La determinazione delle superfici vitate ammesse a premio si baserà sui criteri e i dati dell’inventario vitivinicolo. Per
superficie vitata si intende quella superficie compresa all’interno del sesto di impianto, da filare a filare e da vite a vite
aumentata nelle fasce laterali e nelle testate della superficie realmente esistente al servizio del vigneto, e in particolare:
− superficie vitata ricadente su un’intera particella catastale: in questo caso la superficie vitata è da considerarsi
l’intera superficie catastale della particella;
− superficie vitata ricadente solo su una parte della particella catastale: in questo caso la superficie vitata da
considerarsi è quella all’interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata su entrambe le
fasce laterali in misura del 50% del sesto di impianto fino a un massimo di tre metri e su entrambe le testate in
misura non superiore a metri tre per le capezzagne qualora effettivamente esistenti;
− superficie vitata a filari singoli: la superficie vitata da considerarsi per quanto attiene alle fasce laterali, è fino a
una massimo di metri 1,5 per lato e sulle testate di metri 3 per le capezzagne qualora effettivamente esistenti.
Le superfici vitate per essere ammesse a premio devono essere registrate nell’Inventario viticolo regionale all’interno
del fascicolo SIARL del produttore, secondo le modalità stabilite dal Manuale OPR.
5.2.4
Durata degli impegni
La durata degli impegni per le aziende che aderiscono nella campagna 2010 è di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio
2010. Con il termine “campagna” ci si riferisce all’anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).
In considerazione della possibilità che le colture orticole possono in alcuni anni non essere contemplate negli
avvicendamenti, le aziende che praticano tali colture applicheranno, per l’intero periodo, a partire dall’anno di adesione
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
all’azione B, gli impegni della presente azione a tutte le colture comprese nei disciplinari di produzione parte speciale,
ogni qualvolta queste siano praticate.
Ad esempio ad un’azienda con impegno di sei anni, al terzo anno di impegno con l’azione A, è consentito passare
all’azione B e coltivare una coltura orticola secondo gli standard della produzione agricola integrata dell’azione B, a
condizione che, per il residuo periodo di impegno (3 anni), tutte le colture orticole che verranno praticate siano coltivate
rispettando gli impegni agroambientali dell’azione B. Nel caso descritto l’impegno relativo all’azione B terminerà
contemporaneamente a quello dell’azione A.
5.2.5
Impegni dell’azione
Gli impegni agroambientali specifici dell’azione B che oltrepassano quelli dettati dalla condizionalità e dai requisiti
minimi consistono nel:
1. Rispettare i disciplinari di produzione parte generale e parte speciale (allegati 1 e 2 alle disposizioni attuative
della misura 214 del 2008, pubblicati sul BURL n. 15 dell’11 aprile 2008, 2° Supplemento Straordinario e
successive modifiche e integrazioni. Le norme tecniche di difesa e controllo delle infestanti saranno
periodicamente aggiornate dal Servizio Fitosanitario regionale).
2. Effettuare entro la fine del primo anno di impegno (31/12) ed almeno una volta ogni 5 anni la Certificazione
funzionale8 delle macchine operatrici (atomizzatori e barre irroratrici) per la distribuzione dei prodotti
fitosanitari, per attestare che la macchina risponde a precisi parametri di funzionalità operativa e di ottimale
distribuzione del prodotto fitosanitario in funzione della coltura. La certificazione funzionale è effettuata, con
specifiche strumentazioni e macchinari, esclusivamente presso i centri accreditati dalla Direzione Generale
Agricoltura della Regione Lombardia. La certificazione richiede controlli non solo dal punto di vista meccanico
(funzionalità dell’attrezzatura e stato di usura degli ugelli), ma anche sulla distribuzione spaziale della miscela e
sul calcolo della velocità di avanzamento della macchina operatrice, che deve essere in funzione delle diverse
colture/condizioni aziendali. Il certificato rilasciato deve essere conservato in azienda.
3. Formulare e rispettare un piano di concimazione basato sul bilancio degli elementi della fertilità (azoto,
fosforo, potassio), con il supporto di un apposito dispositivo informatico, in ottemperanza a specificato nella
parte generale del disciplinare di produzione (allegato 1 alle disposizioni attuative della misura 214 del 2008,
pubblicato sul BURL n. 15 dell’11 aprile 2008, 2° Supplemento Straordinario e successive modifiche e
integrazioni). A supporto del piano di concimazione si deve disporre di analisi fisico – chimiche del terreno,
effettuate secondo le metodiche stabilite dal d.m. 11 maggio 1992 n. 794 che analizzino almeno i seguenti
parametri: scheletro, granulometria col metodo densimetrico, C.S.C., pH (in H2O e KCl), Calcare totale se il pH
in H2O è superiore a 7,2, Calcare attivo se il pH in H2O è superiore a 7,2, Sostanza Organica, Fosforo
assimilabile, Potassio scambiabile, Magnesio scambiabile, rapporto Mg/K, rapporto C/N, nel caso in cui il
calcare totale sia assente: Calcio scambiabile. Le analisi devono essere effettuate durante il periodo d’impegno e
vanno ripetute ogni 5 anni. L’azienda che dispone di analisi del terreno effettuate non più di cinque anni prima
della data di inizio dell’impegno può utilizzare queste per il piano di concimazione, permanendo l’obbligo di
eseguire un’analisi, anche evitando l’indagine su scheletro e granulometria, ogni cinque anni. Per il numero di
campioni e le modalità di prelievo fare riferimento al disciplinare di produzione– parte generale – allegato 1 alle
disposizioni attuative della misura 214 del 2008, pubblicato sul BURL n. 15 dell’11 aprile 2008, 2° Supplemento
Straordinario e successive modifiche e integrazioni.
Qualora al primo anno d’impegno l’azienda non fosse in possesso delle analisi, queste saranno effettuate prima
del secondo anno d’impegno. Il piano di fertilizzazione terrà conto delle colture praticate e delle fertilizzazioni
effettuate durante il primo anno. Il piano di concimazione deve essere predisposto e firmato dal tecnico che
presta assistenza all’azienda (cfr. successivo punto 5).
4. Mantenere l’inerbimento autunno-vernino, anche naturale, dell’interfila nei frutteti, vigneti ed oliveti, ad
eccezione dei primi quattro anni nel caso di nuovi impianti.
5. Avvalersi dell’assistenza di un tecnico iscritto all’albo degli agronomi e forestali oppure al collegio dei periti
agrari o degli agrotecnici per la corretta applicazione dei principî della produzione agricola integrata
(determinazione dell’avversità, soglia di danno, presenza di antagonisti, piano di concimazione). Il tecnico dovrà
prestare assistenza all’azienda solo negli anni in cui in azienda siano praticate colture ortofrutticole o vitivinicole
indennizzate con l’azione B.
6. Non utilizzare fanghi.
7. Non utilizzare fosforo minerale nel caso in cui il fabbisogno colturale di tale elemento, determinato tramite il
piano di concimazione di cui al precedente impegno n. 3, sia soddisfatto con lo spandimento degli effluenti di
allevamento.
8
La certificazione è emessa nel rispetto di quanto stabilito dalla d.g.r. n. 7/3423 del 16 febbraio 2001 (pubblicata sul BURL n. 9 del 2
marzo 2001, 4° Supplemento Straordinario) e secondo gli Standard EN 13790-1 e EN 13790-2 dalle officine accreditate ai sensi della
suddetta deliberazione della Giunta regionale.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
8.
Tenere costantemente e conformemente aggiornato il registro aziendale dei trattamenti, delle concimazioni e dei
relativi magazzini. Per la registrazione dei trattamenti e delle concimazioni può essere utilizzato sia il modello
proposto nell’allegato 3 alle disposizioni attuative della misura 214 del 2008, pubblicato sul BURL n. 15 dell’11
aprile 2008, 2° Supplemento Straordinario e successive modifiche e integrazioni, sia un altro registro purché
contenga le stesse informazioni minime.
5.2.6
Documentazione
Il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:
piano di concimazione redatto con il supporto dell’apposito dispositivo informatico e relativa copia informatica
copia analisi dei terreni georeferenziate con riferimento alle coordinate Gauss – Boaga riportate sulla Carta
Tecnica Regionale
copia della lettera di incarico del tecnico che presterà assistenza all’azienda per la durata del periodo di impegno;
documentazione (certificato) che attesti l’avvenuto controllo funzionale delle macchine operatrici per la
distribuzione dei prodotti fitosanitari ai sensi della d.g.r. 7/3423 del 16 febbraio 2001;
registro aziendale di magazzino, dei trattamenti e delle concimazioni.
5.2.7
Ambito territoriale di applicazione e criteri di selezione dei beneficiari
L’azione si applica su tutto il territorio regionale, con priorità correlate all’ambito territoriale in cui ricade la maggior
parte delle superfici soggette ad impegno.
Ambito Territoriale
Punteggio massimo
= 50
Aree Natura 2000 (allegato 1 al PSR 2007-2013)
50
Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) e parco Nazionale
dello Stelvio
45
Zone vulnerabili ai nitrati (d.g.r. 8/3439 del 7 novembre 2006 )
40
Aree Svantaggiate (allegato 12 al PSR 2007-2013)
35
Altre aree
30
Tra i criteri di selezione dei beneficiari si terrà conto, tra l’altro, delle caratteristiche dei richiedenti, così come
riportato nel successivo capitolo 9.
5.2.8
Entità dell’indennizzo annuale
Colture orticole e piccoli frutti: 270 euro/ha.
Colture arboree: 500 euro/ha.
5.2.9
Compatibilità con altre forme di sostegno pubblico
I pagamenti relativi alla presente azione, per le medesime superfici, non sono cumulabili con quelli previsti dalle altre
azioni della misura 214.
5.3 Azione C “Produzioni vegetali estensive”
5.3.1
Obiettivi
I prati, pur interessando soltanto il 10,27% della SAU regionale, rivestono una grande importanza dal punto di vista
ambientale, se si considera la loro azione positiva di contrasto dell’erosione dei terreni, alla conservazione e all’accumulo
di sostanza organica nei suoli (particolarmente in quelli con abbondante scheletro), alla riduzione dei fenomeni di
lisciviazione dei nutrienti (azoto e fosforo), al miglioramento della struttura e della fertilità suoli, alla tutela qualitativa e
quantitativa delle risorse idriche profonde etc. I prati costituiscono inoltre importanti spazi vitali per la fauna ed un
arricchimento di specie e comunità vegetali (biodiversità), oltre che elemento caratteristico del paesaggio rurale.
5.3.2
Campo di applicazione
L’azione si applica esclusivamente ai prati situati nei Comuni classificati da ISTAT di pianura e collina non compresi
nelle Aree Svantaggiate di cui all’allegato 12 al PSR 2007-2013:
1) di nuova costituzione (Codici coltura 350, 360 e 370)
2) che sono stati oggetto di impegno in applicazione della misura F del PSR 2000-2006 (Codici coltura 350, 360 e
370).
5.3.3
Condizioni
La superficie minima oggetto di impegno per poter aderire all’azione è di 0,5 ha di SAU per il territorio collinare e 1
ha di SAU per il territorio di pianura.
I prati per essere ammissibili al sostegno devono soddisfare una delle seguenti condizioni:
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
-
non essere soggetto alle disposizioni di cui all’articolo 6 comma 2 del Regolamento 73/2009 e al rispettivi
standard di condizionalità, in particolare lo standard 4.1 Protezione del pascolo permanente9 (d.g.r. n.
8/4196/2007 come modificata dalla d.g.r. n. 8/10949 del 30 dicembre 2009);
- essere di nuova costituzione oppure essere stati oggetto di impegno in applicazione della misura F del PSR 20002006. Sono considerati di nuova costituzione solo i prati costituiti su terreni che nell’anno precedente erano
investiti ad altre colture.
5.3.4
Durata degli impegni
La durata degli impegni per le aziende che aderiscono nella campagna 2010 è di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio
2010. Con il termine “campagna” ci si riferisce all’anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).
5.3.5
Impegni dell’azione
Gli impegni agroambientali specifici dell’azione C, che oltrepassano quelli dettati dalla condizionalità e dai requisiti
minimi, sono:
1. Mantenere le particelle a prato per tutta la durata dell’impegno. Il rinnovo del prato è consentito una sola volta
nel periodo d’impegno, previa comunicazione all’Amministrazione Provinciale competente.
2. Non utilizzare prodotti fitosanitari e diserbanti.
3. Rispettare i limiti di concimazione indicati nel disciplinare di produzione relativo al prato (allegato 6 alle
disposizioni attuative della misura 214 del 2008, pubblicato sul BURL n. 15 dell’11 aprile 2008, 2° Supplemento
Straordinario e successive modifiche e integrazioni).
4. Eseguire tutte le operazioni di cura e protezione del cotico che mirano ad ottenere una buona composizione
floristica ed al contenimento delle specie infestanti, come gli interventi di erpicatura, rullatura, trasemina,
fertilizzazione, ecc., come indicato nel suddetto disciplinare. Tali operazioni dovranno essere annotate sul
registro aziendale.
5. Eseguire almeno tre sfalci all’anno asportando i prodotti ottenuti. In caso di prati non irrigui o qualora gli stessi
vengono pascolati da bestiame aziendale il numero dei tagli viene ridotto a uno.
6. Non utilizzare fanghi.
7. Per l’azoto il limite massimo, comprensivo sia degli apporti provenienti da fertilizzanti minerali che di quelli resi
con la sostanza organica distribuita (effluenti di allevamento), è di 160 kg/ha sul territorio di pianura e 150 kg/ha
su quello di collina. Tali limiti sono da intendersi al netto dell’efficienza. Vige l’obbligo della somministrazione
frazionata.
5.3.6
Documentazione
Il beneficiario dovrà conservare in azienda la registrazione delle operazioni colturali, delle concimazioni e della
gestione di magazzino dei fertilizzanti.
5.3.7
Ambito territoriale di applicazione e criteri di selezione dei beneficiari
L’azione si applica sul territorio regionale classificato da ISTAT di collina e di pianura, con priorità correlate
all’ambito territoriale in cui ricade la maggior parte delle superfici soggette ad impegno.
Ambito Territoriale
Punteggio massimo =
50
Aree Natura 2000 (allegato 1 al PSR 2007-2013)
50
Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) e parco Nazionale
dello Stelvio
45
Zone vulnerabili ai nitrati (d.g.r. 8/3439 del 7 novembre 2006)
40
Altre aree
35
9
Il pascolo permanente, come definito ai sensi dell’articolo 2 lettera c) del Regolamento (CE) n. 1120/09 è soggetto allo standard 4.1
Protezione del pascolo permanente (d.g.r. n. 8/5993 1496 del 5 dicembre 2007 come modificata dalla d.g.r. n. 8/10949 del 30 dicembre
2009) che prescrive che al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat:
a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell’articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1122/09 e successive
modifiche e integrazioni;
b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all’interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone
speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo
diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello
sgrondo delle acque.
In relazione agli impegni a) e c) sono applicabili deroghe nel caso in cui il Regolamento (CE) n. 1122/09 e specifiche disposizioni
comunitarie e nazionali prevedano interventi agronomici e/o adempimenti diversi da quelli del presente standard.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
Tra i criteri di selezione dei beneficiari si terrà conto, tra l’altro, degli ambiti territoriali prioritari e delle caratteristiche
dei richiedenti, così come riportato nel successivo capitolo 9.
5.3.8
Entità dell’indennizzo annuale
Prato stabile e prato polifita da vicenda: 260 euro/ha.
L’importo dell’indennizzo sopra richiamato si applica solamente alle domande di aiuto e di pagamento presentate a
partire dal 2009. Per le domande presentate nel 2008 non ancora liquidate, l’importo dell’indennizzo è quello fissato nei
relativi decreti di approvazione dei bandi approvati dalla Direzione Generale Agricoltura.
5.3.9
Compatibilità con altre forme di sostegno pubblico
I pagamenti relativi alla presente azione, per le medesime superfici, non sono cumulabili con quelli previsti dalle altre
azioni della misura 214.
5.4 Azione E “Produzioni agricole biologiche”
5.4.1
Obiettivi
L’obiettivo dell’azione è quello di promuovere e consolidare il contributo delle produzioni agricole biologiche a
favore dello sviluppo di un’agricoltura sostenibile, attraverso incentivi alle aziende agricole che operano in conformità ai
metodi di produzione indicati Reg. (CE) 834/2007 e che risultino iscritte all’elenco regionale degli operatori biologici.
L’azione “Produzioni agricole biologiche” contribuisce principalmente alla tutela delle risorse naturali quali l’acqua, il
suolo, la materia organica e l’aria, al rispetto dei cicli naturali e degli animali e alla conservazione della biodiversità.
5.4.2
Campo di applicazione
Tutte le tipologie colturali e le colture foraggere, con l’eccezione dei prati, prati pascoli e pascoli situati nelle Aree
Svantaggiate di cui all’allegato 12 al PSR 2007-2013, degli orti e frutteti familiari, delle colture florovivaistiche e dei
vivai.
Il premio viene riconosciuto, in modo differenziato, per il mantenimento e per la conversione ai metodi di produzione
agricola biologica.
5.4.3
Condizioni
Possono fruire del premio le superfici dichiarate “Biologiche” o “in conversione al metodo Biologico” secondo il Reg.
(CE) 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni e secondo i relativi regolamenti applicativi10.
L’azienda deve essere iscritta nell’elenco regionale degli operatori biologici o avere presentato domanda di iscrizione per
aziende biologiche prima del 1° gennaio 2010 ed avere un’istruttoria positivamente istruita entro e non oltre la data di
chiusura della istruttoria della presente azione.
La superficie minima oggetto di impegno per poter aderire all’azione è di 0,5 ha di SAU in Comuni classificati da
ISTAT di collina o di montagna e di 1 ha di SAU per i comuni di pianura.
In caso di aziende miste, le superfici che non possono aderire alla presente azione, in attesa della conversione, devono
essere condotte nel rispetto della condizionalità.
Possono accedere allo specifico premio previsto per il mais ceroso per zootecnia biologica solo le aziende con
allevamento biologico certificato di consistenza non inferiore a 6 UB. Il mais ceroso (codice coltura 020), al quale è
assimilata anche la coltura del sorgo (codici coltura 100 e 102), per potere beneficiare di questo particolare premio, deve
essere utilizzato in azienda.
I prati avvicendati, esclusi a partire dal 2008 dalle colture foraggere per zootecnia biologica, nel 2007 erano
ammissibili e potevano essere richiesti a premio.
Le aziende che hanno presentato domanda nel 2007 ed hanno richiesto a premio le superfici a prato avvicendato come
colture foraggere per zootecnia biologica, a partire dal 2008 possono richiedere tale premio solo per le superfici con i
requisiti stabiliti dalle presenti disposizioni.
Pertanto, le superfici a prato avvicendato richieste e ammesse a finanziamento come colture foraggere per zootecnia
biologica sono oggetto di pagamento solo per il 2007; nel 2008 e negli anni successivi di impegno, tali superfici non sono
più ammesse a finanziamento in quanto il prato avvicendato non rientra tra le colture foraggere per zootecnia.
Possono fruire di tale premio le superfici aziendali così utilizzate nella misura massima di 1 ettaro per UB allevata in
aziende situate in Comuni classificati da ISTAT di collina e montagna e di 0,67 ettari per UB nelle aziende ricadenti in
Comuni di pianura.
Non sono ammissibili all’indennizzo previsto per le produzioni vegetali estensive, le superfici situate nelle Aree
Svantaggiate di cui all’allegato 12 al PSR 2007-2013.
5.4.4
Durata degli impegni
La durata degli impegni per le aziende che aderiscono nella campagna 2010 è di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio
2010. Con il termine “campagna” ci si riferisce all’anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).
10
Regolamento (CE) n. 889/2008 e Regolamento (CE) n. 1235/2008 e successive modifiche ed integrazioni
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
- 100 -
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
5.4.5
Impegni
Gli impegni agroambientali specifici dell’azione E, che oltrepassano quelli dettati dalla condizionalità e dai requisiti
minimi, sono:
1. Condurre le superfici aziendali in conformità ai metodi di produzione definiti dal Reg. (CE) 834/2007 e
successive modifiche ed integrazioni e secondo i relativi regolamenti applicativi nonché a norme nazionali e
regionali in materia.
2. Convertire tutta la SAU aziendale, ad eccezione degli orti e dei frutteti familiari, e delle colture florovivaistiche e
vivai al metodo di produzione biologica entro il 1° gennaio del quinto anno di impegno, anche in caso di aziende
miste, convertendo almeno il 20% della SAU “convenzionale” ogni anno.
3. Nel caso di richiesta di premio per le colture foraggere per la zootecnia biologica, condurre l’allevamento in
conformità al Reg. (CE) 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni e secondo i relativi regolamenti
applicativi.
I beneficiari che si trovano in condizione di non poter mantenere l’impegno per tutta la durata prevista su tutta la SAU
aziendale a causa di:
scadenza prima del termine dei contratti di locazione (non rinnovabili) di terreni;
presenza di corpi aziendali separati distanti più di 10 Km dal centro aziendale;
possono escludere dall’impegno questi terreni. In ogni caso per accedere al regime di aiuti previsti dalla presente
azione i terreni esclusi dall’impegno non possono essere superiori al 15% della SAU aziendale totale. I terreni esclusi
dall’impegno dovranno essere condotti nel rispetto della condizionalità.
5.4.6
Documentazione
Il beneficiario che in caso di azienda mista decida di aderire in maniera scalare, dovrà conservare in azienda il piano di
conversione di tutta la SAU aziendale al metodo di produzione biologica.
5.4.7
Ambito territoriale di applicazione e criteri di selezione dei beneficiari
L’azione si applica su tutto il territorio regionale, con priorità correlate all’ambito territoriale in cui ricade la maggior
parte delle superfici soggette ad impegno.
Punteggio massimo
= 50
Ambito Territoriale
Aree Natura 2000 (allegato 1 al PSR 2007-2013)
50
Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) e parco Nazionale
dello Stelvio
50
Zone vulnerabili ai nitrati (d.g.r. 8/3439 del 7 novembre 2006)
40
Aree Svantaggiate (allegato 12 al PSR 2007-2013)
35
Altre aree
30
Tra i criteri di selezione dei beneficiari, così come riportato nel successivo capitolo 9 si terrà conto, tra l’altro, delle
caratteristiche dei richiedenti.
5.4.8
Entità dell’indennizzo annuale
Biologico (mantenimento)
€/ha
In conversione al
biologico €/ha
Seminativi
140
154
Mais ceroso per zootecnia biologica
325
325
Orticole e piccoli frutti
290
320
Colture arboree
550
600
Produzioni vegetali estensive (prato stabile/prato polifita da
vicenda)
160
176
Conversione di seminativi in produzioni vegetali estensive (prato
stabile/prato polifita da vicenda)
260
260
Coltura
L’indennizzo dovuto alle superfici biologiche che per qualsiasi motivo, prima dell’adesione alla misura 214 o durante
il periodo di impegno, abbiano subito un declassamento da “biologico” a “in conversione al metodo biologico”, sarà
comunque quello indicato nella prima colonna - biologico (mantenimento).
L’importo degli indennizzi sopra richiamati si applica solo alle domande di aiuto e di pagamento presentate a partire
dal 2009. Per le domande presentate negli anni precedenti (2007 e 2008) e non ancora liquidate, l’importo degli indennizzi
è quello fissato nei relativi decreti di approvazione dei bandi approvati dalla Direzione Generale Agricoltura.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
5.4.9
Compatibilità con altre forme di sostegno pubblico
I pagamenti relativi alla presente azione, per le medesime superfici, non sono cumulabili con quelli previsti dalle altre
azioni della misura 214 fatti salvi quelli previsti per l’azione I.
5.5 Azione F “Mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate”
L’azione agisce in sinergia con la misura 216 “Investimenti non produttivi”, attraverso la quale si concedono
contributi per realizzare nuove strutture vegetali lineari e nuove fasce tampone boscate.
5.5.1 Obiettivi
Le strutture vegetali lineari (siepi e filari) e le fasce tampone boscate, mantenute con la presente azione, costituiscono
importanti corridoi ecologici. Con la loro introduzione e mantenimento si aumenta la complessità specifica e
dell’ecosistema, si potenziano le reti ecologiche e si creano luoghi di rifugio e di riproduzione per la fauna.
Altro obiettivo dell’azione è la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde. Infatti le
fasce tampone, con la loro azione fitodepurante sui percolati dei campi coltivati, abbattono i quantitativi di nutrienti e di
metalli pesanti che si riversano nei corsi d’acqua.
5.5.2
Campo di applicazione
Indennizzo per il mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate (FTB).
5.5.3
Condizioni e definizioni
Le strutture vegetali lineari e le FTB devono essere state oggetto di impegno in applicazione della misura F del PSR
2000-2006 o essere state costituite in applicazione della misura 216 “Investimenti non produttivi” del PSR.
La superficie minima oggetto di impegno per poter aderire all’azione è di 0,15 ha per siepi e filari semplici, di 0,2 ha
per filari complessi e di 0,4 ha per fasce tampone boscate.
Si considera siepe una struttura vegetale plurispecifica ad andamento lineare, con distanze di impianto anche irregolari
con uno sviluppo verticale pluristratificato legato alla compresenza di specie erbacee, arbustive e/o arboree appartenenti al
contesto floristico e vegetazionale della zona.
Si considera filare una formazione vegetale ad andamento lineare e regolare, generalmente a fila semplice o doppia,
composta da specie arboree appartenenti al contesto floristico e vegetazionale della zona, governate ad alto fusto e/o a
ceduo semplice. La struttura vegetale lineare deve avere una larghezza inferiore a 20 metri misurati agli estremi dell’area
di insidenza della chioma.
Si considera fascia tampone boscata una area tampone ad andamento lineare continuo o discontinuo coperta da vegetazione
arboreo arbustiva decorrente lungo scoline, fossi, rogge e canali di bonifica o altri corsi d’acqua drenanti acque dai campi
coltivati, con sviluppo verticale pluristratificato legato alla compresenza di specie erbacee, arbustive ed arboree appartenenti al
contesto floristico e vegetazionale della zona. La struttura vegetale deve avere una larghezza inferiore a 20 metri misurati agli
estremi dell’area di insidenza della chioma e pertanto non viene considerata bosco ai sensi della vigente normativa (l.r. 5
dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”).
5.5.4
Durata degli impegni
La durata degli impegni per le aziende che aderiscono nella campagna 2010 è di 10 anni a decorrere dal 1° gennaio
2010. Con il termine “campagna” ci si riferisce all’anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).
5.5.5
Impegni
− Divieto di diserbo chimico e lotta fitosanitaria.
− Effettuare i lavori di manutenzione quali irrigazione di soccorso, reintegrazione delle fallanze, cure localizzate.
− Mantenere libera da coltivazioni agrarie (prato escluso) una fascia di rispetto. Tale impegno si considera
rispettato nei seguenti casi:
a) presenza di una fascia libera da colture agrarie (prato escluso) di larghezza pari ad almeno 2 metri per siepi e
fasce tampone boscate e 1,5 metri per i filari;
b) larghezza media della struttura vegetale uguale o superiore ai valori indicati nella tabella di conversione
sottostante;
c) somma della larghezza media della struttura vegetale con la larghezza della fascia di rispetto uguale o
superiore ai valori indicati nella tabella di conversione sottostante.
Tipo di struttura
Siepe
se interpoderale:
Filare semplice (una fila di piante)
se interpoderale:
Filare complesso (due file di piante)
se interpoderale:
Fascia tampone boscata
coefficiente di conversione per metro lineare
(larghezza struttura + fascia rispetto)
4
6
4
5,5
6,5
8
2,5 per ogni filare + 2
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
Il richiedente potrà indicare in domanda :
a) la lunghezza lineare (metri) della struttura vegetale alla quale sarà applicata in automatico una larghezza
standard, pari al coefficiente di conversione per metro lineare indicato nella tabella soprastante;
b) qualora la struttura vegetale abbia una larghezza (aumentata dell’eventuale fascia di rispetto) superiore a quanto
previsto dalla tabella soprastante, il richiedente può indicare con autodichiarazione la superficie effettiva che
intende richiedere a premio. Sarà compito del funzionario provinciale ammettere in istruttoria la superficie
effettiva richiesta.
5.5.6
Documentazione
Al fine di consentire la verifica delle condizioni di ammissibilità, il beneficiario dovrà presentare alla Provincia
(qualora non sia già in possesso della stessa) la relazione tecnica prodotta per ottemperare agli impegni pregressi sulla
misura F del PSR 2000-2006 con la relativa localizzazione cartografica degli interventi.
5.5.7
Ambito territoriale di applicazione e criteri di selezione dei beneficiari
L’azione si applica sul territorio regionale classificato da ISTAT di pianura, con priorità correlate all’ambito
territoriale in cui ricade la maggior parte delle superfici soggette ad impegno.
Ambito Territoriale
Zone vulnerabili ai nitrati (d.g.r. 8/3439 del 7 novembre 2006)
Punteggio massimo = 50
50
Aree Natura 2000 (allegato 1 al PSR 2007-2013)
Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni)
45
Altre aree
35
Tra i criteri di selezione dei beneficiari, così come riportato nel successivo capitolo 9 si terrà conto, tra l’altro, delle
caratteristiche dei richiedenti.
5.5.8
Entità indennizzo annuale
Il mantenimento è indennizzato per l’importo 525 €/ha.
L’entità dell’aiuto è commisurato alla superficie effettivamente interessata dalle strutture vegetali lineari e dalle fasce
tampone boscate (compresa la relativa fascia di rispetto fino ai limiti indicati nella tabella).
L’importo degli indennizzi sopra richiamati si applica solamente alle domande di aiuto e di pagamento presentate a
partire dal 2010. Per le domande presentate negli anni precedenti (2008 e 2009) e non ancora liquidate, l’importo degli
indennizzi è quello fissato nei relativi decreti di approvazione dei bandi approvati dalla Direzione Generale Agricoltura.
5.5.9
Compatibilità con altre forme di sostegno pubblico
Per gli interventi ammessi e sostenuti dalla presente azione, gli aiuti non sono cumulabili, per le medesime superfici,
con quelli previsti dalle altre azioni della misura 214.
5.6 Azione H “Salvaguardia delle risorse genetiche”
5.6.1. Obiettivi
L’azione “Salvaguardia delle risorse genetiche” contribuisce principalmente alla conservazione della biodiversità e
tutela e diffusione di sistemi-agro-forestali ad alto valore naturalistico.
Per la campagna 2010 verrà attivata soltanto la tipologia h.1) Salvaguardia di razze animali locali minacciate di
estinzione.
L’intervento prevede l’allevamento in purezza nuclei di animali di una o più razze tra quelle individuate nell’allegato,
senza riduzione del numero complessivo dei capi al termine del periodo di impegno.
5.6.2
Campo di applicazione
Allevamenti di razze animali a rischio di scomparsa indicate nell’allegato 5 alle presenti disposizioni attuative.
5.6.3
Condizioni
Per la tipologia h.1 “Salvaguardia di razze animali locali minacciate di estinzione”:
−
ubicazione dell’allevamento nelle zone indicate dalla Regione Lombardia di cui all’allegato 5 alle presenti
disposizioni attuative;
−
per i caprini allevare per l’intera durata dell’impegno una sola tra le razze indicate nell’elenco di quelle da
salvaguardare riportato nell’allegato 5 alle presenti disposizioni attuative.
5.6.4
Durata degli impegni
La durata degli impegni per le aziende che aderiscono nella campagna 2010 è di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio
2010. Con il termine “campagna” ci si riferisce all’anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
5.6.5
−
Impegni dell’azione
Allevare in purezza nuclei di animali della razza oggetto di premio senza una riduzione superiore al 20% del
numero complessivo dei soggetti (capi) nel corso degli anni di impegno (scostamento calcolato tra il primo e
l’ultimo anno di impegno);
−
rispettare tutti gli obblighi previsti dal disciplinare del relativo libro o Registro ed in particolare:
o tenere le registrazioni degli eventi riproduttivi, delle entrate e delle uscite dei capi dall’allevamento. Le
entrate e le uscite del bestiame devono essere annotate sul registro di stalla previsto dalla vigente normativa
sull’anagrafe del bestiame;
o identificare e marcare i capi;
−
aderire al “Piano di selezione o di mantenimento della variabilità genetica ai fini della salvaguardia e del
miglioramento della razza”, predisposto dalle organizzazioni degli allevatori che detengono il Libro o il Registro;
−
allevare nell’ambito del gregge una sola delle razze caprine tra quelle da salvaguardare.
5.6.6
Documentazione da allegare alla domanda di aiuto
•
Per gli allevamenti iscritti al Libro genealogico, l’elenco dei numeri di matricola dei soggetti presenti
nell’allevamento durante il controllo funzionale antecedente la richiesta di adesione alla presente azione
•
Per gli allevamenti iscritti al Registro Anagrafico, l’elenco delle matricole dei soggetti iscritti al registro
medesimo al momento della compilazione della domanda di aiuto.
5.6.7
Ambito territoriale di applicazione e criteri di selezione dei beneficiari
L’azione si applica sulle aree di origine e diffusione delle razze oggetto di salvaguardia di cui all’allegato 15 del PSR
2007-2013, senza priorità legate all’ambito territoriale in cui la stessa è applicata. Il punteggio attribuito all’azione è di 40
punti.
Tra i criteri di selezione dei beneficiari, così come riportato nel successivo capitolo 9 si terrà conto, tra l’altro, delle
caratteristiche dei richiedenti.
5.6.8
Entità dell’indennizzo annuale
L’aiuto è di 200 Euro/UB calcolato secondo la seguente tabella di conversione degli animali allevati in Unità di
Bestiame (allegato V al Reg. 1974/06).
Tipo animale
Unità Bestiame (UB)
Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni
1,0
Bovini da sei mesi a due anni
0,6
Bovini di meno di sei mesi
0,4
Caprini
0,15
Ovini
0,15
5.6.9
Compatibilità con altre forme di sostegno pubblico
Considerando che il premio della presente azione non è correlato alle superfici non sussiste incompatibilità o
sovrapposizione con gli aiuti previsti da altre azioni della misura 214.
Non sussiste incompatibilità o sovrapposizione con altre misure del programma di sviluppo rurale.
I beneficiari dei premi di cui agli articoli 3.c.1 e 4 del d.m. 29 luglio 2009 in applicazione dell’articolo 68 del Reg.
(CE) n. 73/2009 non possono beneficiare del premio della presente azione.
5.7 Azione I – “Conservazione della biodiversità nelle risaie”
5.7.1
Obiettivi
L’azione contribuisce principalmente al raggiungimento dell’obiettivo prioritario “Conservazione della biodiversità e
tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturalistico” ed in minor misura all’obiettivo prioritario
“Realizzazione sistemi verdi territoriali di pianura per la fitodepurazione e la creazione di corridoi ecologici, nonché per la
creazione e il miglioramento dell’ambiente e del paesaggio”.
Operativamente si limitano gli effetti negativi esercitati dalle asciutte sulla fauna acquatica, mantenendo all’interno
della risaia buoni livelli di biodiversità della flora e della fauna acquatiche, senza costringere l’agricoltore a rinunciare alle
asciutte nel corso del ciclo colturale.
5.7.2
Campo di applicazione
Superfici coltivate a riso secondo tecniche agronomiche che prevedano la sommersione della risaia: a semina
tradizionale, a semina interrata a file con successiva sommersione, etc.
5.7.3
Condizioni
La superficie minima di adesione all’azione è pari al 10% della SAU annualmente investita a riso.
Tale superficie non dovrà comunque essere complessivamente inferiore ad 1 ha.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
Tale quota minima dovrà essere garantita per i cinque anni di impegno, pur essendo consentito variarne l’ubicazione e
incrementarne l’entità.
5.7.4
Durata degli impegni
La durata degli impegni è di 5 anni, fatto salvo l’impegno facoltativo di gestione delle stoppie cui si può decidere di
aderire di anno in anno. La decorrenza è dal 1° gennaio dell’anno di adesione. Con il termine “campagna” si intende
l’anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).
5.7.5
Impegni dell’azione
L’azione prevede due sottoazioni:
I.1 GESTIONE DELLE ACQUE IN RISAIA
La prima sottoazione prevede l’adozione dei due impegni di seguito elencati.
Realizzazione di un solco per camera. Costituire, in ogni camera di risaia oggetto di impegno, un solco nel
quale dovrà essere assicurata la presenza di acqua durante le asciutte.
a. Posizionamento del solco: all’interno della camera e preferibilmente adiacente al lato dove si trova la
bocchetta di uscita dell’acqua per raccogliere, durante la fase di asciutta, la massima quantità di microfauna
presente nell’acqua di risaia.
b. Caratteristiche geometriche del solco: deve interessare l’intera lunghezza del lato della camera in cui è
posizionato, avere sezione trapezoidale con base maggiore rivolta verso l’alto di almeno 60 cm ed profondità
di almeno 40 cm, al momento della realizzazione.
c. Durata del solco: il solco deve essere presente in risaia dalla prima sommersione fino alla asciutta finale di
pre-raccolta del riso.
d. Livello dell’acqua nel solco: il solco deve essere mantenuto costantemente pieno di acqua per tutto il ciclo
produttivo, dal primo ingresso dell’acqua alla asciutta finale di pre-raccolta, per tutta la sua lunghezza
affinché esso costituisca la zona di rifugio per la fauna acquatica durante le asciutte.
e. Manutenzione del solco: per evitare interferenze negative sul ciclo biologico della fauna acquatica non
possono essere effettuati interventi di manutenzione dal 15 marzo al 15 agosto, fatti salvi interventi limitati
di ripristino della funzionalità idraulica dello stesso.
Indicazioni operative
- Fasce di rispetto: qualora la creazione del solco determini l’instabilità dell’argine è importante mantenere
una fascia di rispetto tra l’argine della camera ed il solco.
- Solchetti secondari o scoline: per favorire la raccolta della microfauna all’interno del solco durante il
deflusso dell’acqua e/o il mantenimento dell’acqua nel solco durante l’asciutta, può essere utile realizzare
delle scoline, ad andamento tendenzialmente perpendicolare al solco, in relazione alla dimensione e forma
della camera ed alla natura del terreno.
1)
2)
Inerbimento di un argine per camera di risaia.
f. Dall’inizio della stagione di coltivazione del riso e per tutta la stessa, va mantenuto costantemente inerbito
un argine per camera soggetta ad impegno, preferibilmente l’argine adiacente al solco, mediante semina o
sviluppo della vegetazione spontanea, al fine di preservare un ambiente indisturbato per la nidificazione di
alcune specie di uccelli (avifauna stanziale), quali il pavoncello, la gallinella d’acqua, etc.
Nel caso in cui il solco della camera oggetto di impegno sia adiacente ad una strada poderale o interpoderale
in luogo dell’argine può essere mantenuta inerbita e gestita con le stesse modalità indicate sopra, la relativa
banchina o bordo.
g. Tra il 15 marzo ed il 15 agosto di ogni anno sono vietate operazioni di contenimento chimico o meccanico
(es: trinciatura) della vegetazione sull’argine inerbito. È possibile durante tale periodo effettuare interventi di
sfalcio parziale ad altezza tale da assicurare il rispetto del ciclo riproduttivo della avifauna presente.
I.2 GESTIONE DELLE ACQUE E DELLE STOPPIE IN RISAIA
Per questa seconda sottoazione in aggiunta agli impegni previsti per la sottoazione I.1 “Gestione delle acque in risaia”
sopradescritti, deve essere adottato il seguente impegno:
3) Gestione delle stoppie.
Le stoppie di riso devono essere mantenute in campo sino alla fine di febbraio in quanto costituiscono
habitat per popolazioni di alcune specie di uccelli migratori.
Sono compatibili con questo impegno:
1. La raccolta e asportazione delle paglie purché sia garantito il mantenimento delle stoppie in campo per il
periodo stabilito;
2. La rullatura delle stoppie purché queste siano successivamente mantenute sommerse per tutto il periodo;
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
3.
Lo spandimento degli effluenti di allevamento e/o dei fanghi, se effettuati con modalità compatibili al
rispetto dell’impegno e preferibilmente dopo la fine di febbraio.
La trebbiatura meccanica del riso può essere effettuata secondo le seguenti alternative:
a) taglio dei culmi con le pannocchie. Questo metodo lascia stoppie di altezza variabile, da cui è asportata
la parte terminale;
b) “sgranatura” della spiga. Questo metodo sarebbe il più indicato ai fini del conseguimento della tutela
della avifauna migratoria perché lasciando i culmi in piedi e le pannocchie svuotate costituisce una
habitat di altezza ottimale.
5.7.6
Ambito territoriale di applicazione e criteri di selezione dei beneficiari
L’azione si applica sul territorio regionale classificato da ISTAT di pianura, con priorità correlate all’ambito
territoriale in cui ricade la maggior parte delle superfici soggette ad impegno.
Ambito Territoriale
Punteggio
massimo = 50
Aree Natura 2000 (allegato 1 al PSR 2007-2013)
50
Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni)
45
Zone vulnerabili ai nitrati (d.g.r. 8/3439 del 7 novembre 2006)
40
Altre aree
35
Tra i criteri di selezione dei beneficiari si terrà conto, tra l’altro, degli ambiti territoriali prioritari e delle caratteristiche
dei richiedenti, così come riportato nel successivo paragrafo 9.
5.7.7
Entità dell’indennizzo annuale
Euro 125/ha, in caso di adesione alla sottoazione I.1 “Gestione delle acque in risaia”
Euro 155/ha, in caso di adesione alla sottoazione I.2 “Gestione delle acque e delle stoppie in risaia”
5.7.8
Compatibilità con altre forme di sostegno pubblico
I pagamenti relativi alla presente azione, per le medesime superfici:
8) sono cumulabili con quelli previsti dall’azione A e dall’azione E della Misura 214;
9) non sono cumulabili con quelli previsti dalla azioni F e G e della Misura 214.
La presenza del solco e dell’eventuale fascia di rispetto non riducono la superficie eleggibile alla PAC ed i relativi
titoli riconosciuti.
6. DOVE PUÒ ESSERE APPLICATA LA MISURA
L’azione A si applica nelle aree ad agricoltura intensiva della pianura del Po (aree A e B dell’allegato 3 al PSR 20072013) e nei Comuni ricadenti nelle aree C e D della provincia di Pavia.
Per le aziende ricadenti nel resto dei Comuni delle aree C e D della regione, l’azione A si applica nei fondovalle e nei
pianori. In queste aree l’adesione alla presente azione è comunque subordinata al sussistere di una delle due condizioni
seguenti:
• i terreni per i quali si richiede il premio sono stati oggetto di impegno ai sensi dell’azione 1 della misura F del
PSR 2000-2006;
• sui terreni per i quali si richiede il premio è stata praticata la monosuccessione di un cereale nel periodo 2003 –
2007.
Le azioni B, E ed H si applicano su tutto il territorio regionale con le priorità indicate nelle presenti disposizioni
attuative; l’azione C solo nei territori di collina e di pianura; le azioni F ed I solo nei territori di pianura.
7. RISPETTO DELLA CONDIZIONALITÀ E DEI REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI E
PROTEZIONE DELLE COLTURE
Possono essere indennizzati solo quegli impegni aggiuntivi rispetto ai requisiti obbligatori dettati dalla condizionalità
(criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche e ambientali) e ai requisiti minimi in materia di
fertilizzanti e protezione delle colture.
Nel caso in cui venga applicata, a norma dell’art. 46 del Reg. (CE) n. 1974/2006, la clausola di revisione prevista per
l’adeguamento degli impegni alle eventuali modifiche dei criteri di gestione obbligatori sopra citati e/o dei requisiti
minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari o di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla
legislazione nazionale, il beneficiario è tenuto al rispetto di tale adeguamento. Qualora il beneficiario non accettasse detto
adeguamento, l’impegno cessa senza obbligo di rimborso di quanto percepito.
7.1 Condizionalità
I beneficiari di tutte le azioni previste dalla presente misura sono tenuti al rispetto del regime di condizionalità
sull’intera azienda per tutto il periodo di impegno.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
Per regime di condizionalità si intendono i criteri di gestione obbligatori e gli standard di mantenimento dei terreni in
buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi degli articoli 5 e 6 del Regolamento (CE) n. 73/2009, e degli allegati
II e III, approvati dalla Regione Lombardia con d.g.r. n. 4196/07 e successive modifiche e integrazioni (d.g.r. 10949 del
30 dicembre 2009).
7.2 Requisiti minimi in materia di fertilizzanti e protezione delle colture
Per requisiti minimi in materia di fertilizzanti e protezione delle colture (di seguito Requisiti Minimi) si intendono i
requisiti previsti dall’allegato II, paragrafo 5.3.2.1, del Regolamento (CE) 1974/2006 della Commissione.
Di seguito si riportano le norme e le disposizioni che i beneficiari dovranno rispettare per adempiere a tali obblighi.
7.2.1
Requisiti minimi in materia di fertilizzanti
Per le zone non vulnerabili ai nitrati, alla condizionalità si aggiungono i seguenti requisiti minimi che devono essere
rispettati:
codice di buona pratica agricola (CBPA istituite a norma della Direttiva 91/676/CEE e di cui al d.m. 19 aprile
1999);
criteri e norme tecniche generali della Regione Lombardia, per le aziende agricole localizzate in zona non
vulnerabile, per la disciplina sull’intero territorio delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi
oleari, nonché delle acque reflue provenienti da aziende e da piccole aziende agroalimentari, di cui alla
deliberazione di Giunta regionale 21 novembre 2007, n. 8/5868.
7.2.2
Requisiti minimi relativi all’inquinamento da fosforo
Alla condizionalità si aggiungono i seguenti requisiti minimi che devono essere rispettati:
decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale
dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all’art. 38 del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152 (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12 maggio 2006);
decreto legislativo n. 99/92 in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato
dall’art. 94 del decreto legislativo 152/2006;
articoli 64 e 65, comma 5, del decreto legislativo 152/2006.
7.2.3 Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari
Devono essere rispettati i seguenti obblighi:
possedere una licenza per l’uso di tali prodotti;
seguire una formazione;
magazzinaggio in condizioni di sicurezza;
verificare l’attrezzatura per l’irrorazione dei prodotti fitosanitari;
rispettare le disposizioni sull’uso dei pesticidi nelle vicinanze dei corpi idrici o in altri luoghi sensibili,
conformemente alla legislazione nazionale e regionale (d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, nonché all’art. 93 del
decreto legislativo 152/2006 in materia di individuazione delle zone vulnerabili da fitosanitari).
8. STRUMENTI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE
8.1 Presentazione delle domande
8.1.1
Quando presentare le domande
Nel 2010 possono essere presentate due tipologie di domande:
a) Domande di aiuto (1° anno di impegno)
b) Domande di pagamento (anni successivi dell’impegno) da parte dei beneficiari la cui domanda di aiuto,
presentata nel 2007, 2008 o nel 2009, è stata ammessa a finanziamento.
Tali domande devono essere presentate in formato elettronico entro il 15 maggio 2010 a decorrere dalla data di
pubblicazione delle presenti disposizioni attuative.
In caso di presentazione in ritardo della domanda elettronica:
•
si applica una riduzione del contributo pari all’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo;
•
se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;
•
il termine ultimo per la presentazione delle domande con riduzione è pertanto il 9 giugno.
Entro il termine ultimo di presentazione della domanda elettronica (9 giugno) devono essere presentate le copie
cartacee delle domande firmate dal richiedente, pena l’esclusione della domanda.
Nel caso in cui il termine di presentazione della domanda coincida con un giorno non lavorativo il termine è
posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
8.1.2
A chi presentare la domanda
La domanda deve essere presentata alle Province competenti per territorio. La domanda relativa ad un’azienda posta a
cavallo di due province deve essere presentata nella Provincia in cui ricade la maggior parte della superficie agricola
utilizzata (S.A.U.) sottoposta ad impegno.
Se un’azienda o un’UTE è posta a cavallo di più regioni con superfici contigue (perché si possano considerare
contigue due superfici agricole, tra queste non ne deve esistere una terza, anch’essa agricola, condotta da un’altra azienda)
e aderisce ad azioni che devono interessare necessariamente tutta la SAU aziendale (azione a limitatamente ai seminativi,
azione b, limitatamente alle colture arboree ed orticole ed azione e) la domanda è unica e deve essere presentata alla
Regione competente in base al criterio della quota prevalente della superficie aziendale sottoposta ad impegno.
Si fa presente che dal 1° gennaio 2010 è obbligatorio dichiarare tutta la superficie aziendale nelle domande di aiuto o
di pagamento, sia se richieste a premio sia se non richieste a premio. Qualora la superficie riportata nel fascicolo
aziendale superi del 3% o più la superficie dichiarata in domanda (sommando sia quella a premio che quella non a
premio), è prevista una sanzione che consiste nella riduzione del premio fino al 3%11;
Inoltre, nel caso in cui sia stato fissato un massimale per la superficie ammissibile al sostegno, il numero di ettari
indicato nella domanda di aiuto è ridotto fino a raggiungere il massimale in questione.12
8.1.3
Come presentare la domanda
Per presentare la domanda è necessario:
• accedere al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it, nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo
della Regione Lombardia (SIARL)13;
• registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (nome utente e password). Le informazioni relative
all’accesso al Modello di domanda informatizzato sono reperibili anche presso la Direzione Generale
Agricoltura, le Province, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza
Agricola (CAA);
• compilare il modello di domanda per la misura 214 e presentare la domanda per via telematica con la chiusura
del relativo procedimento;
• il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione che vale da comunicazione
dell’avvio del procedimento;
• stampare la domanda e firmarla in originale;
• entro e non oltre i termini di presentazione sopra indicati far pervenire alla Provincia competente la copia
cartacea della domanda e la documentazione necessaria.
8.2 Tipi di domanda
Per tutte le tipologie di domanda le colture che possono essere abbinate al premio, sono quelle indicate nel fascicolo
aziendale come colture di primo raccolto (rotazione 1).
8.2.1
Domanda di aiuto
La domanda di aiuto deve essere presentata dai richiedenti che aderiscono per la prima volta alla misura, al primo
anno del periodo di impegno.
Tale domanda di aiuto vale anche come domanda di pagamento del premio relativo al primo anno d’impegno. Alla
copia cartacea della domanda va allegata copia del documento di identità valido e la documentazione indicata nella
descrizione delle azioni.
I dati indicati in domanda sono resi ai sensi del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, artt. 46 e 47 e costituiscono
“dichiarazione sostitutiva di certificazione” e “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”.
Nel presentare la domanda è necessario tenere conto delle seguenti indicazioni:
− per azienda s'intende un'unità tecnico-economica autonoma. Se una singola impresa, individuata da un Codice Unico
di identificazione dell’Azienda Agricola (CUAA), è composta da più unità tecnico-economiche separate, in altre
parole con distinzione di terreni, fabbricati, contabilità, macchinari ecc., essa si ritiene costituita da più aziende;
− un imprenditore agricolo che possieda più aziende ricadenti in Regioni diverse può presentare domanda unicamente
per l'azienda situata in Lombardia;
− un imprenditore agricolo che possieda più aziende ricadenti nel territorio regionale non è tenuto a presentare
domanda per tutte le aziende;
11
Art. 55 Reg (CE) 1122/2009.
Art. 1 paragrafo 5 comma a) Reg (CE) 484/2009.
13
Nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) sono stati costituiti l’anagrafe delle imprese
agricole ed il fascicolo aziendale, che contengono le informazioni certificate di carattere generale relative alle imprese. A partire da tale
sistema è stato sviluppato il modello di domanda informatizzato, direttamente collegato all’anagrafe delle imprese agricole e al
fascicolo aziendale, attraverso il quale è possibile compilare e presentare alle Province le domande di finanziamento relative alla misura
214. La costituzione o l’aggiornamento del fascicolo aziendale consente la compilazione automatica della parte generale del modello di
domanda, alla quale è collegata una scheda di misura che contiene dati e informazioni specifiche della misura.
12
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
− nella domanda devono essere inserite tutte le superfici agricole dell’azienda. I terreni per i quali non viene richiesto
il premio devono essere inseriti nell’apposita sezione “altre colture non a premio”.
8.2.2
Domande annuali di pagamento
Nel 2010 devono presentare domanda annuale di pagamento i beneficiari la cui domanda di aiuto, presentata nel 2007,
2008 o nel 2009, è stata ammessa a finanziamento.
Tramite le domande annuale di pagamento è possibile effettuare le seguenti operazioni:
− conferma degli impegni assunti nell’anno precedente;
− aggiornamento dell’uso delle particelle oggetto d’impegno;
− aumento della superficie oggetto d’impegno:
o per azioni in cui è previsto l’obbligo di adesione del 100% della SAU aziendale o del 100% della SAU di una
coltura specifica è necessario aggiornare tale dato nella domanda annuale;
o per l’azione A le superfici integrate sono soggette al solo divieto di ristoppio;
− richiesta di adesione a nuove azioni;
− cambio del beneficiario.
In ogni caso la durata dell’impegno si calcola a partire dalla domanda di aiuto.
8.2.3
Domande di modifica art. 14 e art. 25 del Reg. (CE) 1122/2009
Analogamente alla Domanda Unica, il richiedente può presentare una o più domande di modifica alla domanda già
presentata entro il termine del 15 maggio, secondo i limiti di seguito esposti:
1. entro il 31 maggio per modificare le superfici14, anche in aumento rispetto alla domanda che si intende correggere.
La presentazione di una domanda di modifica di superfici oltre il termine del 31 maggio comporta una
riduzione dell’1% per giorno lavorativo di ritardo. Il termine ultimo di presentazione della domanda di
modifica delle superfici è fissato al 9 giugno;
2. entro la stessa data prevista dalla circolare regionale sulla Domanda Unica, domanda di revoca15.
Si ricorda che una domanda di aiuto può essere revocata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, sempre che
non sia stato comunicato al beneficiario direttamente o tramite il CAA che sono state riscontrate irregolarità o
che è in previsione un controllo in loco.
Con la domanda di revoca è ammessa soltanto la riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti o
particelle. Le informazioni fornite dall'agricoltore con la domanda di revoca comportano l'adeguamento della
domanda alla situazione reale dell’azienda.
Qualora pervengano più domande di revoca parziale, si considera valida l’ultima pervenuta. La domanda di
revoca, parziale o totale, sostituisce integralmente l’ultima domanda valida.
Alle domande di revoca presentate non si applicano le riduzioni e le esclusioni;
3. entro la stessa data prevista dalla circolare regionale sulla Domanda Unica, per comunicare la cessione
dell’azienda16 o comunque dei terreni soggetti ad impegno. Il soggetto che acquisisce a vario titolo l’azienda o i
terreni dopo la presentazione della domanda di pagamento da parte del precedente beneficiario deve presentare
una domanda di modifica, allegando, a seconda dei casi, la documentazione di seguito riportata:
a) Nel caso di successione effettiva:
• copia del certificato di morte del de cuius;
• scrittura notarile indicante la linea ereditaria o, in alternativa:
• atto notorio mortis causa rilasciato dal Comune;
• copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente;
• nel caso di coeredi: delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente a copia documento di identità in
corso di validità di tutti i deleganti;
• certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario.
b) Nel caso di successione anticipata:
• copia atto di successione;
• certificato di attribuzione della P. IVA del nuovo richiedente;
• copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente.
c) Nel caso di acquisto, affitto e modifica CUAA:
• copia dell’atto di vendita o di affitto dell’azienda del cedente al rilevatario debitamente registrati;
• contenenti il dettaglio delle particelle catastali dichiarate in domanda;
• copia del certificato di attribuzione della P. IVA del nuovo richiedente;
• eventuale copia del nuovo statuto nel caso di modifica CUAA.
14
Ai sensi dell’articolo 14 del Reg. (CE) 1122/2009 (ex articolo 15 del Reg. 796/2004)
Ai sensi dell’articolo 25 del Reg. (CE) 1122/2009 (ex articolo 22 del Reg. 796/2004)
16
Ai sensi dell’articolo 82 del Reg. (CE) 1122/2009 (ex articolo 74 del Reg. 796/2004)
15
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
La domanda di modifica deve essere corredata di tutta la documentazione probante l’acquisizione dell’azienda o dei
terreni. Il CAA, dopo averne verificato il valore probante, archivia la documentazione nel fascicolo di domanda del nuovo
richiedente.
Qualora ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 75 del Reg. (CE) n.
1122/200917e riportate anche nel manuale OPR, l’agricoltore può presentare, anche al di fuori dei termini temporali sopra
elencati, un'apposita comunicazione.
Le comunicazioni ai sensi dell’art. 75 devono essere presentate entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui
sia possibile procedervi e devono essere corredate di tutta la documentazione probante le cause di forza maggiore invocate.
8.2.4
Errori sanabili o palesi
Per i criteri generali, le modalità di riconoscimento e le procedure da seguire si rimanda alle “Linee guida per la
valutazione dell’errore palese, ai sensi dell’art. 19 del Reg. (CE) 796/2004 e dell’art. 4 del Reg. (CE) 1975/2006”
contenute nel D.d.u.o. 10943 del 27 ottobre 2009.
8.3 Avvio del procedimento
Con la presentazione della domanda informatizzata, il sistema informativo rilascia al richiedente una ricevuta, che vale
da avvio del procedimento, attestante la data di presentazione della domanda medesima. Con il ricevimento da parte della
Provincia della domanda cartacea viene costituito il fascicolo della domanda.
Gli impegni sottoscritti dal richiedente si riferiscono all’anno solare (1 gennaio - 31 dicembre).
8.4 Istruttoria di ammissibilità
L’istruttoria della domanda di aiuto è affidata alla Provincia e prevede:
•
il controllo tecnico-amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata;
•
la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
•
un sopralluogo, se necessario;
•
la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della
domanda con attribuzione del punteggio di priorità in base a quanto indicato nel successivo capitolo.
Le attività di controllo sono effettuate in base a quanto previsto dal Manuale OPR e dalle disposizioni attuative
relative alla misura.
Le false dichiarazioni comportano le conseguenze previste dal Manuale OPR.
9. CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI
I criteri di selezione dei beneficiari e di priorità per l’ammissione a finanziamento tengono conto dell’ambito
territoriale in cui sono localizzati i terreni interessati dagli impegni (o l’azienda nel caso dell’azione H), della natura dei
richiedenti (beneficiari) e della coerenza con gli obiettivi della programmazione provinciale.
Alle domande ammissibili a finanziamento può essere attribuito un punteggio fino a 90 punti.
9.1 Ambito territoriale e tipo di azione (punteggio massimo 50)
Ai fini dell’attribuzione del punteggio di priorità sono da considerare esclusivamente le aree parco e riserve naturali
istituite per legge e cioè i parchi e riserve nazionali e regionali (i limiti da considerare sono quelli amministrativi di tali
aree).
I parchi locali di interesse sovracomunale non sono da considerare in quanto non sono istituiti con legge ma
riconosciuti dalla Giunta regionale (funzione attualmente delegata alle Province) come espressione del Piano Regolatore
Generale dei Comuni competenti per territorio e generalmente non presentano vincoli alla pratica agricola.
Ad ogni azienda verrà attribuito uno dei punteggi indicati nella sottostante tabella in base all’azione applicata sulla
superficie maggiore (o, in caso di adesione contemporanea all’azione H e ad altre azioni, a quella che prevede
l’indennizzo maggiore) e all’ambito territoriale dove ricade in prevalenza la superficie relativa alla suddetta azione.
Come descritto nel precedente capitolo 5, gli ambiti territoriali prioritari di applicazione della misura 214 variano a
seconda dell’azione. La tabella riporta i punteggi in relazione alle azioni e agli ambiti territoriali.
Ambito territoriale
Az. A
Az. B
Az. C
Az. E
Az. F
Az. H
Az. I
1) Aree Natura 2000 (allegato 1 al PSR 2007-2013)
45
50
50
50
50
40
50
2) Zone Vulnerabili ai nitrati (d.g.r. 8/3439 del 7/11/06
BURL n. 46 del 16/11/06, 3° S.S.)
50
40
40
40
50
40
40
3) Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive
modifiche ed integrazioni) e parco Nazionale dello Stelvio
40
45
45
50
45
40
45
4) Aree Svantaggiate (allegato 12 al PSR 2007-2013) non
inserite nel punto 1 o 3
35
35
40
0
5) Altre aree
30
30
40
35
17
Ex Art. 72 del Reg. (CE) 796/2004
35
35
30
35
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
9.2 Programmazione provinciale (punteggio massimo 20)
Ogni Provincia può attribuire un punteggio di priorità, fino ad un massimo di 20 punti.
Tale punteggio può aggiungersi ai punti attribuiti ai criteri sopra riportati oppure può essere attribuito utilizzando i
criteri sotto riportati. Tali criteri devono essere coerenti con la programmazione e la pianificazione territoriale provinciale,
con il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e con la misura 214 in particolare.
Criterio (punteggio massimo 20)
Attribuzione di un punteggio alle singole azioni in relazione alla territorializzazione delle stesse ed in coerenza con la
pianificazione e la programmazione provinciale (es. piano delle reti ecologiche)
Ambiti territoriali nei quali applicare prioritariamente le singole azioni in relazione a specifiche necessità ed obiettivi quali:
- salvaguardare e migliorare la qualità delle acque superficiali, riducendo la contaminazione da nitrati, fosforo e
prodotti fitosanitari (pesticidi) di provenienza agricola;
- salvaguardare la biodiversità ed il paesaggio rurale
- salvaguardare e migliorare il contenuto di sostanza organica e la fertilità dei suoli
Ambiti nei quali sono presenti filiere produttive agro-industriali che richiedono materie prime con determinate caratteristiche
ottenute rispettando specifici disciplinari di produzione (disciplinari di produzione agricola integrata oppure metodi di
produzione biologica oppure disciplinari per le produzioni di qualità – DOP, IGP, STG)
Le Province, prima dell’apertura dei termini di presentazione delle domande, rendono pubblici i criteri di attribuzione
del punteggio in esame e comunicano tali criteri alla Direzione Generale Agricoltura. La Direzione Generale Agricoltura
provvede alla pubblicazione dei punteggi provinciali sul proprio sito www.agricoltura.regione.lombardia.it.
9.3 Priorità in base alla natura del richiedente (punteggio massimo 20)
In caso di parità di punteggio, le domande saranno ordinate in base alle seguenti priorità:
Categoria di richiedente (una sola opzione)
Imprenditore agricolo professionale con meno di 40 anni
Imprenditore agricolo professionale
Imprenditore agricolo
Società agricola
Altri beneficiari
Punteggio massimo 20
16
14
12
10
8
Al punteggio per categoria di richiedente si somma, se del caso, quello relativo alla donna imprenditrice agricola.
-
Imprenditrice agricola
4
9.4 Pubblicazione e comunicazione dell’ammissione a finanziamento
La dotazione finanziaria complessiva della misura che si ipotizza di utilizzare per la presente Misura è pari a
€ 34.000.000,00.
In relazione alla disponibilità finanziaria e all’entità delle richieste, si possono presentare le seguenti casistiche:
A) Entità delle richieste inferiore all’effettiva disponibilità finanziaria
La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura pubblica sul BURL del 21 giugno 2010 il provvedimento di
approvazione dell’elenco delle domande di aiuto.
Detto provvedimento diventa efficace dalla data di pubblicazione sul BURL e rappresenta comunicazione ai
richiedenti della stessa ai sensi della legge regionale 30/1999.
Questo provvedimento deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito internet della Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura (http://www.agricoltura.regione.lombardia.it) e sul sito internet della Provincia.
B) Entità delle richieste superiore all’effettiva disponibilità finanziaria
La Regione comunica nel sopracitato BURL la data di pubblicazione delle domande ammesse a finanziamento
sulla base delle graduatorie provinciali che le Province devono far pervenire alla Direzione Generale Agricoltura almeno
25 giorni prima di tale data.
Il provvedimento provinciale di approvazione delle suddette graduatorie:
•
diventa valido dal momento di pubblicazione sull’albo pretorio provinciale e rappresenta la comunicazione ai
richiedenti della ammissibilità stessa ai sensi della legge regionale 30/1999;
•
deve essere pubblicato sull’albo pretorio provinciale per almeno quindici giorni consecutivi;
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito internet della Provincia;
l’avviso della approvazione della graduatoria, con l’indicazione dell’affissione all’albo pretorio provinciale e la
disponibilità della stessa deve essere reso pubblico sul sito internet della Provincia e deve essere pubblicato su
almeno un quotidiano ad ampia diffusione provinciale.
Entro 15 giorni dal ricevimento delle graduatorie provinciali la Regione approva l’atto di suddivisione delle risorse
finanziarie che viene pubblicato contestualmente all’approvazione dell’elenco delle domande ammesse a finanziamento, anche
sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura (http://www.agricoltura.regione.lombardia.it) e sul
sito internet della Provincia.
È facoltà dell’amministrazione Provinciale provvedere a comunicare al richiedente l’ammissione a finanziamento, con
comunicazione scritta o in altre forme. In ogni caso la pubblicazione dell’elenco delle domande ammesse a finanziamento
rappresenta la comunicazione ai richiedenti della stessa ai sensi legge regionale 30/1999.
9.5 Istruttoria tecnico-amministrativa
•
•
Dalla data di pubblicazione dell’elenco delle domande ammesse a finanziamento decorre l’istruttoria tecnico
amministrativa delle stesse.
Questa è realizzata nel rispetto di quanto indicato al successivo capitolo 10 relativo ai controlli, per le domande
ammesse a finanziamento.
Per le domande di pagamento l’istruttoria tecnico-amministrativa inizia dopo il termine ultimo di presentazione delle
domande.
Qualora l’istruttoria tecnico-amministrativa dia esito parzialmente o totalmente negativo, questo viene comunicato al
richiedente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel momento dell’iter in cui si palesa.
9.6 Estrazione del campione per i controlli
Il campione di aziende da sottoporre a controllo in loco viene estratto dall’Organismo Pagatore Regionale e
comprende almeno il 5% delle domande ammesse a finanziamento. Il controllo del rispetto della condizionalità e dei
requisiti minimi in materia di fertilizzanti e protezione delle colture viene effettuato in loco su un campione pari almeno
all’1% delle domande ammesse a finanziamento e sarà estratto all’interno delle domande da sottoporre a controllo in loco.
9.7 Effettuazione dei controlli in loco
I controlli delle domande estratte a campione, vengono effettuati durante il periodo d’impegno sottoscritto dal
beneficiario ed hanno luogo annualmente, a partire dal primo anno fino a conclusione del periodo d’impegno sottoscritto.
9.8 Invio degli elenchi di liquidazione dalle Province all’Organismo Pagatore Regionale
Le Province, concluse le verifiche previste in ogni fase procedurale, inviano all’Organismo Pagatore Regionale gli
elenchi di liquidazione. Al fine di garantirne la liquidazione entro il 31 dicembre di ogni anno, gli elenchi di liquidazione in
formato elettronico, devono essere prodotti entro il 31 ottobre, mentre le copie cartacee devono pervenire all’Organismo
Pagatore Regionale entro il 15 novembre. Le procedure di redazione degli elenchi sono contenute nel Manuale PSR.
9.9 Modalità di pagamento
È previsto il pagamento di un anticipo, pari al massimo al 75% del premio spettante, dopo l’effettuazione dei controlli
amministrativi. La percentuale dell’anticipo sarà la stessa per tutti i beneficiari, siano essi estratti nel campione per il
controllo in loco o meno.
Il pagamento del saldo può essere invece effettuato per le domande non estratte nel campione solo dopo l’inizio
dell’ultimo controllo in loco.
In questo caso il saldo può essere liquidato alle domande estratte nel campione per il controllo in loco solo dopo la
definizione dell’esito dello stesso.
10. CONTROLLI
Per quanto non indicato nei successivi paragrafi dedicati ai controlli si rimanda al Manuale OPR.
10.1 Campo di applicazione dei controlli
I controlli sono attuati dal personale delle Province, fatto salva l’individuazione di eventuali altri soggetti controllori a
livello nazionale e vertono su due elementi:
− la verifica delle dichiarazioni rese dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto o di
pagamento e della relativa documentazione allegata o presentata in successivi momenti;
− la verifica del rispetto degli impegni (tecnici, amministrativi, obblighi, ecc.) che il richiedente si assume con la
sottoscrizione della domanda di aiuto o di pagamento.
Le irregolarità riscontrabili durante l’effettuazione di un controllo possono essere suddivise in:
− difformità tra quanto dichiarato e quanto verificato durante il controllo, anche con riferimento ai dati presenti nel
sistema informativo;
− inadempienze nel rispetto degli impegni assunti.
I controlli si distinguono in:
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
controlli amministrativi sul 100% delle domande ammesse a finanziamento propedeutici al pagamento dell’anticipo
(75%) e del saldo mediante:
− verifica della presenza, correttezza e validità della documentazione presentata;
− verifica incrociata dei dati dichiarati del richiedente, attraverso il Sistema Integrato di Gestione e Controllo
(SIGC) del Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIARL); le superfici saranno finanziate sulla base delle
informazioni di eleggibilità presenti nel GIS-SIARL; per quanto riguarda la vite, la determinazione delle
superfici ammissibili a premio farà riferimento a quelle registrate nell’Inventario viticolo regionale all’interno del
fascicolo SIARL del produttore;
− correzione e risoluzione di tutte le anomalie presenti nella domanda e segnalate dal SIGC, tramite la richiesta
della documentazione necessaria e l’acquisizione nei dossier di ciascuna domanda della documentazione
richiesta;
− controllo in loco a campione, pari ad almeno il 5% delle domande ammesse a finanziamento. Tale campione è
selezionato da OPR in base all’analisi del rischio e al fattore di rappresentatività. Il controllo si esplica con
l’effettuazione di un sopralluogo in azienda presso il beneficiario, successivo all’ammissione a finanziamento e
anteriore alla conclusione della singola annualità.
10.2 Modalità di esecuzione dei controlli
Il funzionario addetto al controllo è tenuto a redigere un apposito verbale. Tutti i verbali previsti nelle singole fasi dei
controlli devono essere tenuti agli atti presso la Provincia competente.
Per l’effettuazione dei controlli si fa riferimento al Manuale OPR, in particolare per lo svolgimento dei controlli in
loco si rimanda al Manuale operativo dei controlli in loco.
10.3 Elementi specifici del controllo
Gli aspetti specifici che devono essere oggetto di verifica durante le diverse fasi del controllo sono diversi a seconda
delle tipologie d’intervento previste. Di seguito si individuano gli elementi specifici minimi con riferimento alle differenti
tipologie possibili di intervento.
Controllo amministrativo:
Devono essere controllati i requisiti soggettivi previsti nell’ambito delle diverse azioni.
Controllo in loco:
Le Province o gli organismi incaricati dei controlli effettuano le seguenti verifiche.
Accertamento della conformità delle superfici/capi e dei gruppi di coltura dichiarate in domanda attraverso
strumenti di fotointerpretazione e/o strumentazione GPS.
Verifica delle dichiarazioni rese relativamente alla presenza in azienda e conformità della documentazione tecnica
e alle condizioni di accesso alla misura (piano di fertilizzazione, certificazione funzionale delle macchine operatrici
per l’applicazione dei presidi fitosanitari, titolo di possesso dei terreni, ecc.).
Per l’accertamento del rispetto degli impegni assunti nelle azioni B ed E potranno essere prelevati campioni di
terreno e/o parti di pianta. I funzionari incaricati possono richiedere la consulenza di un ispettore fitosanitario
regionale competente per territorio, nei casi di dubbia o difficile valutazione dell’applicazione delle norme d’uso
dei prodotti fitosanitari.
Verifica del rispetto degli impegni tramite le apposite check list previste dal Manuale operativo dei controlli in
loco.
Verifica delle autocertificazioni tramite le apposite check list previste dal Manuale operativo dei controlli in loco.
Le specifiche tecniche dei controlli in loco sono definite nel Manuale operativo dei controlli in loco.
10.4 Esito dei controlli
Le tipologie di irregolarità riscontrabili nei controlli, la comunicazione dell’esito di questi e le relative conseguenze
sono descritte nel Manuale OPR, parte II cap. 21.
10.5 Pronuncia della decadenza
Nel caso in cui, a seguito di un controllo (in fase istruttoria o in corso d’impegno), si evidenzino delle irregolarità che
comportino la decadenza parziale o totale di una domanda di contributo, la Provincia comunica la decadenza al
richiedente o beneficiario e, ove necessario, avvia le procedure per il recupero di somme indebitamente erogate, con le
modalità indicate nel Manuale OPR.
10.6 Rispetto dei requisiti, degli impegni agroambientali degli obblighi e degli adempimenti amministrativi
CONDIZIONALITÀ: qualora i beneficiari non ottemperino ai requisiti obbligatori previsti dalla Condizionalità, ai
Requisiti Minimi e ad altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e citate nel PSR 20072013, l’importo complessivo dei pagamenti cui hanno diritto nell’anno civile in cui si è verificata l’inadempienza, è
ridotto o revocato. Tali riduzioni sono calcolate in ragione della portata, gravità, durata e frequenza delle inadempienze
secondo quanto stabilito dal Manuale Operativo dei Controlli di Condizionalità dell’OPR.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
IMPEGNI: Gli impegni agroambientali e gli adempimenti amministrativi che i beneficiari devono rispettare affinché
la propria gestione aziendale possa migliorare dal punto di vista ambientale e contribuire al raggiungimento degli obiettivi
previsti dal PSR 2007-2013 e, in particolare, dalla misura 214, che sono oggetto di controllo, sono quelli descritti per
ciascuna azione nel capitolo 5.
In caso di mancato rispetto degli impegni assunti l’aiuto viene ridotto o revocato.
La percentuale di riduzione dell’aiuto è determinata in base alla gravità, all’entità e alla durata dell’inadempienza
constatata:
• la gravità dipende dalle conseguenze dell’inadempienza sul perseguimento degli obbiettivi dell’operazione;
• l’entità dipende dagli effetti dell’inadempienza sull’operazione nel suo insieme e può essere commisurata alla
superficie o ai capi per cui l’impegno non è stato mantenuto;
• la durata dipende dal lasso di tempo nel corso del quale perdura l’effetto dell’inadempienza e dalla possibilità di
eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli.
Inoltre la percentuale di riduzione dell’aiuto aumenta in caso di ripetizione dell’inadempienza.
La modalità di verifica di applicazione delle riduzioni sono definite, nel Manuale Operativo dei controlli in loco,
approvato con d.d.u.o. n. 11967 del 24 ottobre 2008.
11. RICORSI
Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalle province, dall’Organismo Pagatore Regionale e dalla Direzione
Generale Agricoltura è data facoltà all’interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di
seguito indicate:
11.1
Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda
Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda l’interessato può proporre azione entro 60 giorni
avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR) nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal
ricevimento della comunicazione di decadenza.
11.2
Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo
Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell’effettuazione di controlli, al
soggetto interessato è data facoltà di esperire azione proposta avanti il Giudice Ordinario entro i termini previsti dal
Codice di procedura Civile.
12. SANZIONI
L’applicazione di sanzioni amministrative ai sensi della l. 898/86 avviene secondo le modalità e con i criteri
individuati nel Manuale OPR.
13. RECESSO, TRASFERIMENTO, TRASFORMAZIONE DEGLI IMPEGNI
13.1
Recesso dagli impegni assunti, trasferimento degli impegni e cambio del beneficiario
Il recesso o rinuncia anticipata, parziale o totale, agli impegni assunti con la domanda è possibile, in qualsiasi
momento del periodo d’impegno, con le modalità e con le conseguenze previste nel Manuale OPR.
Anche il trasferimento degli impegni assunti e il cambio beneficiario è precisato nel Manuale OPR.
13.2
Trasformazione dell'impegno
Nel corso del periodo d'impegno può essere autorizzata la trasformazione di un impegno assunto in un altro previsto
nelle misure agroambientali alle seguenti condizioni:
•
il cambiamento deve introdurre ulteriori vantaggi ambientali rispetto a quelli già in essere;
•
i contenuti dell’impegno vengano rafforzati.
13.3
Informativa trattamento dati personali
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in
particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche
e integrazioni.
Al fine di esplicitare l’obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal
bilancio comunitario (Reg. CE 1995/2006 del Consiglio) l’Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l’elenco dei
beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006,
all. VI).
Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del documento “Disposizioni in materia di pubblicità e
trattamento dei dati personali” approvate con D.d.u.o. n. 11998 del 16 novembre 2009, pubblicate sul BURL n. 46, 4°
Supplemento Straordinario del 20 novembre 2009 e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura
www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
ALLEGATO 5
FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
MISURA 221
Imboschimento di terreni agricoli
DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
INDICE
1) OBIETTIVI
2) TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
3) CONDIZIONI GENERALI
4) LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
5) CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA
5.1 Chi non può presentare la domanda
6) COSA VIENE FINANZIATO
6.1 Cumulabilità e compatibilità dei finanziamenti
6.2 Condizioni per essere ammessi al finanziamento
7) PRIORITÀ DI ACCESSO PER PROGETTI CONCORDATI
8) COSTI FINANZIABILI E AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI
8.1 Spese d’impianto finanziabili:
8.1.1 Spese generali
8.1.2 Lavori in economia
8.2 Spese d’impianto non finanziabili:
8.3 Contributo massimo concedibile per le spese di impianto
8.4 Spesa ammissibile ed entità degli aiuti per tipologia
8.4.1 Aiuti per la tipologia A
8.4.2 Aiuti per la tipologia B
8.4.3 Aiuti per la tipologia C
8.4.4 Aiuti per la tipologia D
8.5 Riepilogo e confronto: il contributo per le spese di impianto
8.6 Riepilogo e confronto: l’aiuto annuale per la manutenzione
8.7 Riepilogo e confronto: l’aiuto annuale per il mancato reddito
9) CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI INTERVENTI
9.1 Caratteristiche tecniche per la tipologia A
9.2 Caratteristiche tecniche per la tipologia B
9.3 Caratteristiche tecniche per la tipologia C
9.4 Caratteristiche tecniche per la tipologia D
9.5 Riepilogo e confronto: superficie minima
9.6 Periodo di impegno
10) LIMITI E DIVIETI
10.1 Riepilogo e confronto: vincoli imposti dalle leggi sulle foreste e sul paesaggio
10.2 Impianti realizzati in zone golenali
10.3 Tutela e indennizzi dei danni provocabili dalla fauna selvatica
10.4 Ulteriori limiti e divieti solo per le “Zone a Protezione Speciale” di tipologia “risaia” o “ambienti fluviali”
11) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO
11.1 Quando presentare la domanda
11.2 A chi presentare la domanda
11.3 Come presentare la domanda
11.4 Documentazione da presentare
11.4.1 Pareri di compatibilità delle aree protette e siti natura 2000
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
11.4.2 Documentazione mancante sanabile e non sanabile
11.5 Progetto definitivo
11.6 Progetto esecutivo
11.7 Relazione tecnica
11.8 Responsabilità del tecnico progettista
12) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
12.1 Punteggi di priorità
12.1.1 Priorità in base alla categoria del richiedente
12.1.2 Priorità per interventi in aree protette
12.1.3 Priorità in base alla localizzazione dell’intervento
12.1.4 Priorità in base alla qualità del progetto
12.1.5 Priorità per gli interventi in area vulnerabile dai nitrati
12.1.6 Priorità per gli interventi in comuni con coefficiente di boscosità inferiore al 10%
12.2 Comunicazione dell’esito dell’istruttoria al richiedente
12.3 Richieste di riesame
12.4 Completamento delle istruttorie e graduatorie delle domande
13) SUDDIVISIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
13.1 Disponibilità finanziarie
14) PUBBLICAZIONE DELL’AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI RICHIEDENTI
15) ESECUZIONE DEI LAVORI
15.1 Proroghe
15.2 Varianti
15.2.1 Varianti non ammesse e limiti alle varianti
15.2.2 Modifiche di dettaglio
16) STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)
17) ACCERTAMENTO FINALE DEI LAVORI E SALDO
17.1 Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari privati
17.2 Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari pubblici
17.3 Controlli amministrativi per l’accertamento dei lavori
17.4 Controlli tecnici per l’accertamento dei lavori
17.5 Penalità e decadenze in fase di accertamento dei lavori e di SAL
17.5.1 Decadenze in fase di accertamento dei lavori
17.5.2 Penalità in fase di accertamento dei lavori
18) CONTROLLO IN LOCO
19) COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (ANTICIPO, SAL O SALDO)
20) CONTROLLI “EX-POST”
21) EROGAZIONE DEI PREMI PER MANUTENZIONE E PER MANCATO REDDITO
22) CONTROLLI SULLE DOMANDE DI PAGAMENTO DEI PREMI
22.1 Controlli amministrativi
22.2 Controlli “in loco”
22.3 Controlli sul rispetto della condizionalità
23) ELENCHI DI LIQUIDAZIONE
24) DECADENZA DAL CONTRIBUTO
25) RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI
25.1 Recesso dagli impegni
25.2 Trasferimento degli impegni
26) IMPEGNI (OBBLIGHI DEI BENEFICIARI)
26.1 Impegni principali
26.1.1 Quali sono gli impegni principali
26.1.2 Penalità per mancato rispetto di impegni principali
26.1.3 Definizioni preliminari
26.1.4 Definizione di fallimento dell’impianto
26.2 Penalità per ritardo nella presentazione della domanda di pagamento dei premi
26.3 Impegni secondari
26.3.1 Quali sono gli impegni secondari
26.3.2 Penalità per mancato rispetto di impegni secondari
27) DENUNCIA DI INTERVENTO
28) RICORSI
28.1 Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda
28.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione dell’aiuto
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
29) SANZIONI
30) INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
31) RIEPILOGO TEMPISTICA (CRONO-PROGRAMMA)
32) MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
33) RIFERIMENTI NORMATIVI E RIMANDO AL MANUALE OPR
Allegato A – Elenco comuni classificati “pianura” o “collina” da ISTAT
Allegato B – Specie utilizzabili per le tipologie A e B
Allegato C – Elenco prezzi
Allegato D – Costi standard
_________________________
1) OBIETTIVI
La misura 221, prevista dall’Unione Europea col regolamento n. 1698/2005, si propone di:
• favorire lo sviluppo sostenibile delle aree rurali e rispondere alla crescente domanda di servizi ambientali;
• favorire lo sviluppo di metodi di produzione agricola compatibili con la salvaguarda dell’ambiente, del paesaggio
rurale, delle risorse naturali e della biodiversità;
attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:
• contribuire al miglioramento del paesaggio e della funzionalità degli ecosistemi attraverso la ricostituzione,
soprattutto in pianura, di reti ecologiche essenziali per la conservazione della biodiversità;
• incentivare le produzioni legnose ecologicamente sostenibili e coerenti con la tutela e la conservazione
dell’ambiente e le riduzioni delle colture agrarie a maggiore impatto ambientale, favorendo la conversione delle
produzioni agricole verso produzioni più sostenibili ecologicamente;
• contribuire alla protezione dell’ambiente e alla prevenzione delle avversità ambientali, con particolare attenzione
alla attenuazione del cambiamento climatico.
2) TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
Tipologia A: Boschi permanenti, a scopo ambientale, paesaggistico o protettivo, con durata dell’impegno di anni
15 ma con vincolo forestale permanente (di seguito “boschi permanenti”);
• Tipologia B: Arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo per la produzione di legname di pregio, con durata
dell’impegno di anni 15 (di seguito “arboricoltura da legno a ciclo medio lungo”);
• Tipologia C: Arboricoltura da legno con ceduazione a turno breve, per la produzione di biomassa a fini energetici
o di legname da lavoro (di seguito “cedui a turno breve per biomassa”), con durata dell’impegno di anni 8;
• Tipologia D: Arboricoltura da legno a rapido accrescimento (di seguito “pioppeti”), con durata dell’impegno di
anni 8.
3) CONDIZIONI GENERALI
•
È possibile presentare una o più domande per un importo complessivo di spesa ammissibile, per ciascun “periodo”
(vedi tempistica, paragrafo 31), di 200.000,00 €.
• Ogni domanda può comprendere interventi relativi ad una o più tipologie.
• Possono essere finanziati solo interventi iniziati e spese sostenute dopo l’approvazione dell’atto regionale di
ammissione a finanziamento1.
4) LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
•
Gli interventi devono essere realizzati in Lombardia nei seguenti territori:
interventi di tipologia A e B:
• nel territorio dei comuni classificati di “pianura” o di “collina” dall’ISTAT.
interventi di tipologia C e D:
• nel territorio dei comuni classificati di “pianura” dall’ISTAT.
L’allegato A riporta l’elenco dei comuni lombardi classificati “pianura” o “collina” da ISTAT.
I terreni su cui realizzare l’impianto devono essere agricoli, ossia essere coltivati, nei due anni precedenti la
realizzazione dell’intervento, a seminativi o altre colture erbacee avvicendate.
In fase di istruttoria, al fine di calcolare i due anni si considera come data di realizzazione dell’intervento la data
termine entro la quale devono essere conclusi i lavori (vedi paragrafo 15).
Fra i terreni agricoli sono compresi anche i terreni temporaneamente indicati “a riposo” nella Domanda Unica di
Pagamento2.
1
Tale condizione vale per tutte le domande presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento di modifica del
bando.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
Non possono essere realizzati impianti su terreni:
• dichiarati a riposo, ma non indicati come tali nella Domanda Unica di Pagamento;
• già classificati a bosco in base a quanto stabilito dalla legge forestale ( art. 42 della l.r. 31/2008);
• costituiti da tare3;
• condotti a prato e pascolo permanente.
Per verificare la coltura dei terreni, si fa riferimento a quanto dichiarato nel fascicolo aziendale e nella Domanda Unica
di Pagamento all’interno del Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia (SIARL).
5) CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA
Gli imprenditori agricoli professionali (IAP)4 in possesso, al momento della chiusura dell’istruttoria di
ammissibilità della domanda, del relativo attestato di qualifica rilasciato dalla Provincia o che abbiano presentato
domanda di riconoscimento IAP alla Provincia con istruttoria in corso5;
• Le altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato (compresi gli agricoltori che non siano IAP);
• Le persone giuridiche di diritto pubblico: enti gestori di parchi e di riserve regionali, Comuni, Province, l’Ente
Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste, consorzi di bonifica, consorzi forestali pubblici.
Solo gli imprenditori agricoli professionali possono presentare domanda di aiuto per le tipologie C e D.
La tabella seguente riporta tipologie richiedibili e finanziamenti erogabili in base alla categoria del richiedente.
•
Soggetti
Imprenditori Agricoli Professionali (I.A.P.)
Tipologie di intervento
A–B
C–D
Altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato
A–B
Persone giuridiche di diritto pubblico
A–B
Finanziamenti
•
•
•
Spese di impianto
Aiuto annuale per manutenzione
Aiuto annuale per mancato reddito
Spese di impianto
•
•
•
Spese di impianto
Aiuto annuale per manutenzione
Aiuto annuale per mancato reddito
Spese di impianto
Le amministrazioni comunali che intendono presentare domanda per la tipologia A (bosco permanente) devono essere
abilitate all’uso della procedura per la presentazione di istanze informatizzate per il taglio colturale del bosco6.
5.1 Chi non può presentare la domanda
•
•
2
gli agricoltori che beneficino del sostegno al prepensionamento;
le persone, fisiche o giuridiche, considerate “non affidabili7” dall’Organismo Pagatore Regionale (OPR).
“La Domanda Unica di Pagamento” (Reg. CE 73/2009) è la domanda relativa alla Politica Agricola Comunitaria (P.A.C.).
Sono considerati tare le superfici, non coltivate o non coltivabili, che comportano una riduzione della densità del popolamento: strade,
capezzagne, fabbricati, canali, siepi, filari ecc..
4
Ai sensi del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 20732 del 16 febbraio 2005, pubblicata sul
BURL n. 9 serie ordinaria 28 febbraio 2005, possono ottenere il riconoscimento di imprenditore agricolo professionale:
a) le persone fisiche, che siano titolari, contitolari o coadiuvanti familiari di imprese agricole (sia ditte individuali che società) e
che possiedano i seguenti requisiti:
•
sufficiente capacità professionale (titolo di studio superiore in materie agrarie, o comprovata esperienza lavorativa di
almeno due anni in aziende agricole);
•
prevalenza del tempo di lavoro: dedicare almeno il 50% del proprio tempo di lavoro all'esercizio dell'agricoltura (il limite
è ridotto al 25% nelle zone di montagna, e viene calcolato utilizzando apposite tabelle regionali per il calcolo del volume
medio di manodopera, in base a coltivazioni, allevamenti e trasformazioni praticati);
•
prevalenza del reddito: ricavare dall'attività agricola almeno il 50% del proprio reddito di lavoro (il limite è ridotto al 25%
nelle zone di montagna, e viene rilevato in base all'ultima dichiarazione dei redditi). Come riferimento del reddito agricolo
si considera l'imponibile dichiarato dall'azienda ai fini IRAP (eventualmente integrato dai contributi pubblici di sostegno
al reddito), mettendolo a confronto con eventuali altri redditi di lavoro (sono esclusi dal calcolo i redditi da pensione, da
capitale, da partecipazione, le indennità da cariche pubbliche, ecc.).
b) le società di persone, cooperative o di capitali che possiedano i seguenti requisiti:
•
avere quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola;
•
contenere nella propria denominazione la dizione "società agricola";
•
avere almeno un socio (società di persone), un quinto dei soci (cooperative) o un amministratore (società di capitali) in
possesso della qualifica di I.A.P..
Sono considerate attività agricole tutte quelle riconosciute come tali dall’art. 2135 del Codice Civile (comprese le attività connesse).
5
Qualora la Provincia non abbia ancora rilasciato l’attestato di qualifica, l’erogazione degli aiuti sarà subordinata al versamento di
apposita cauzione stabilita dal manuale OPR. Le domande di tipologia C e D decadono qualora l’istruttoria della domanda di
riconoscimento IAP abbia istruttoria con esito negativo.
6
Indirizzo internet attuale http://www.taglioboschi.servizirl.it/
3
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
6) COSA VIENE FINANZIATO
Spese di impianto: rimborso parziale delle spese sostenute dal richiedente, calcolato in percentuale sulle sui costi
sostenuti, nei limiti delle voci indicate nel prezziario (allegato C) e con le modalità indicate nelle presenti
disposizioni attuative, in particolare nei paragrafi 17.1 e 17.2.
• Aiuto (premio) per manutenzione: finanziamento della durata di cinque anni erogato annualmente ai soggetti che
abbiano realizzato un intervento di misura 221 di tipologia A o B.
• Aiuto (premio) per mancato reddito: finanziamento della durata di quindici anni erogato annualmente ai soggetti
che abbiano realizzato un intervento di misura 221 di tipologia A o B.
L’erogazione degli aiuti per manutenzione e per mancato reddito è subordinata alla condizione che la verifica
effettuata dalla Provincia a fine lavori abbia avuto esito positivo e che siano stati rispettati gli impegni previsti dalle
presenti disposizioni attuative.
Le persone giuridiche di diritto pubblico non hanno diritto agli aiuti per manutenzione e per mancato reddito.
6.1 Cumulabilità e compatibilità dei finanziamenti
•
•
•
•
Spese di impianto: il richiedente può presentare domande di finanziamento anche per altre “misure” previste da
fonti di finanziamento diverse dal Programma di Sviluppo Rurale. Tuttavia, gli aiuti non sono cumulabili e
pertanto, in caso di ammissione a finanziamento di due o più domande, il richiedente entro quindici giorni deve
optare per una di esse e rinunciare formalmente alle altre. Copia della comunicazione di rinuncia deve essere
inviata anche all’Amministrazione che ha ammesso la domanda a finanziamento.
Aiuto (premio) per manutenzione: è cumulabile con gli aiuti previsti da altre fonti di finanziamento.
Aiuto (premio) per mancato reddito:
Impianto di tipologia
Cumulabilità
A) Boschi permanenti
I terreni impiantati cessano di essere agricoli dall’annata agraria successiva a quella della
verifica finale effettuata dalla Provincia e pertanto il premio non è cumulabile con i titoli della
PAC.
B) Arboricoltura da legno I terreni impiantati non sono abbinabili ai titoli della PAC per tutta la durata del ciclo produttivo,
a ciclo medio-lungo
ossia della permanenza delle piante in campo.
C) Cedui a turno breve Non viene erogato il premio di mancato reddito, tuttavia i terreni oggetto di impianto sono
per biomassa
abbinabili al pagamento dei titoli della PAC se la coltivazione ha un ciclo non superiore a otto
8
anni .
D) Pioppeti
Non viene erogato il premio di mancato reddito, tuttavia i terreni oggetto di impianto sono
abbinabili al pagamento dei titoli della PAC se la coltivazione ha un ciclo non superiore a otto
9
anni .
6.2 Condizioni per essere ammessi al finanziamento
Il richiedente deve essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al
versamento del prelievo supplementare dovuto.
I richiedenti che risultano essere primi acquirenti del regime delle quote latte devono avere rispettato gli obblighi
previsti dallo stesso.
Gli organismi delegati verificano il rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte. L'esistenza di
procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte comporterà la sospensione dell'erogazione dei
contributi della presente misura.
7) PRIORITÀ DI ACCESSO PER PROGETTI CONCORDATI
Alle domande, ritenute ammissibili dalle province, che prevedano interventi da realizzarsi nell’ambito di “progetti
concordati” finanziati sarà assicurato il finanziamento in via prioritaria, purché positivamente istruite e purché le stesse
raggiungano una soglia di punteggio minimo definita dal Comitato di Gestione.
8) COSTI FINANZIABILI E AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI
8.1 Spese d’impianto finanziabili:
1.
7
i lavori di preparazione del terreno e di allestimento dell’impianto (lavorazioni agronomiche per la preparazione
del terreno, tracciamento filari, apertura buche, concimazione di fondo, pacciamatura, tutori, utilizzo di apparati di
difesa per le piante e chiudende, ecc.); la fornitura del materiale vegetale arbustivo e arboreo, corredato da
L’affidabilità del richiedente è legata alla sua condotta durante altre operazioni, finanziate dal PSR 2000-2006 o dal PSR 2007-2013. I
casi in cui il richiedente risulta non affidabile sono specificati nel manuale OPR.
8
Come da decreto ministeriale delle politiche agricole e forestali del 9 dicembre 2009.
9
Come da decreto ministeriale delle politiche agricole e forestali del 9 dicembre 2009.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
certificazione d’origine e fitosanitaria, quando richiesta. Sono ammissibili esclusivamente le spese presenti
nell’elenco prezzi dell’allegato C, nei limiti delle voci di costo ivi indicate.
2. le spese generali sotto specificate.
L’IVA non è mai ammissibile a finanziamento.
8.1.1 Spese generali
Le spese generali comprendono soltanto:
• la progettazione o la relazione tecnica;
• le consulenze specialistiche a supporto della progettazione (consulenze fornite da professionisti abilitati che
rientrino nelle seguenti categorie di studi o analisi: geo-pedologici, fitosanitari, dendro-auxologici);
• la direzione dei lavori (anche nel caso di lavori in economia);
• le spese inerenti all’obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR fino ad
un massimo di 200,00 €.
Le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo, calcolato in percentuale sull’importo complessivo dei lavori
al netto di IVA e delle spese generali stesse, del:
a) 10% nel caso di interventi di tipologia A e B;
b) 6% nel caso di interventi di tipologia C e D.
L’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste e i consorzi forestali possono progettare o dirigere lavori
solo per i terreni di proprietà o loro conferiti in gestione e inseriti nel loro fascicolo aziendale del SIARL per tutta la
durata del “periodo di impegno”.
8.1.2 Lavori in economia
Possono ricorrere ai lavori in economia esclusivamente:
• le aziende agricole, per le lavorazioni effettuate da personale aziendale;
• le aziende agricole con produzione di letame tradizionale, per la fornitura di quest’ultimo;
• le aziende agricole in possesso di autorizzazione all’attività vivaistica, per la fornitura di pioppelle (cloni di
pioppo) e piantine forestali;
• le persone giuridiche di diritto pubblico, che utilizzino personale operaio dipendente.
I lavori in economia, limitatamente ai lavori di carattere agronomico e forestale, eseguiti direttamente dagli
imprenditori agricoli e forestali e/o dai loro familiari, possono essere rendicontati esclusivamente se presenti fra le voci di
costo dell’elenco prezzi riportato nell’allegato C nei limiti dei costi indicati nella colonna intestata “Prezzo massimo per i
lavori in economia”.
Come previsto dal “Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni” dell’Organismo Pagatore Regionale (di
seguito “manuale OPR”), l’importo dei lavori in economia non deve essere superiore alla quota a carico del richiedente
del totale delle spese ammissibili a impianti ultimati10. Il contributo erogabile deve quindi essere minore o uguale alla
differenza fra il totale delle spese ammissibili a impianti ultimati e l’importo dei lavori in economia. Questa regola non si
applica qualora si adotti una delle voci di spesa elencate nell’allegato D al presente bando e denominate “costi standard”.
8.2 Spese d’impianto non finanziabili:
eliminazione della coltura precedente;
fornitura e spargimento di liquami zootecnici;
le forniture non fatturate, con l’eccezione del letame, delle pioppelle e piantine forestali, nei casi permessi dal
paragrafo 8.1.2 e di quanto previsto nel caso dei “costi standard”;
• fornitura e posa di impianti di irrigazione;
• cure colturali post impianto.
8.3 Contributo massimo concedibile per le spese di impianto
•
•
•
Per ciascuna domanda (anche se riguardasse più di una tipologia) non può essere concesso un contributo per le spese
di impianto superiore a € 200.000,00.
8.4 Spesa ammissibile ed entità degli aiuti per tipologia
L’aiuto è commisurato all’area effettiva di impianto (che costituirà la superficie eleggibile), al netto di tare11, definita
dalla linea che unisce i fusti delle piante perimetrali, maggiorata di una fascia esterna di larghezza pari a metà della
larghezza interfilare.
10
Esempio: un impianto di tipologia A di 1 ettaro ha spese ammissibili sono di 8.500,00 €. Ipotizzando un contributo del 70%, pari a
5.950,00 €, la quota a carico del richiedente sarebbe di 2.250,00 € (ossia8.500,00 – 5.950,00). L’importo totale dei lavori in economia
non può quindi superare i 2.250,00 €, salvo nel caso si adottino i costi standard.
11
Per tare s’intendono quelle superfici, non coltivate o non coltivabili, che comportano una riduzione della densità del popolamento:
pertanto di norma un canale (es. Villoresi) sarà considerato una tara, un canaletto largo pochi decimetri … no.
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
Nel caso il progetto definitivo preveda il diradamento, la larghezza interfilare considerata è quella media prevista a
fine ciclo.
Per la tipologia A, invece, si considera una fascia esterna di larghezza fissa pari a 2,5 m12.
8.4.1 Aiuti per la tipologia A
Contributo per le spese di impianto:
La spesa massima ammissibile per l’impianto è di 8.500,00 €/ettaro. Sulla spesa ammissibile è riconosciuto un
contributo pari al:
• 90% delle spese ammissibili per interventi realizzati da persone giuridiche di diritto pubblico;
• 80% delle spese ammissibili per interventi inclusi nella rete “Natura 2000”;
• 70% delle spese ammissibili, negli altri casi.
Aiuto per manutenzione:
• 500,00 euro/ettaro/anno per i primi cinque anni.
Aiuto per mancato reddito:
• per gli I.A.P.: 700,00 euro/ettaro/anno in tutti i comuni di pianura e di collina (classificazione ISTAT)
• per le altre persone di diritto privato: 150,00 euro/ettaro/anno in tutti i comuni di pianura o collina.
I premi di mancato reddito sono erogati per quindici anni.
Le persone giuridiche di diritto pubblico non hanno diritto agli aiuti per manutenzione e per mancato reddito.
8.4.2 Aiuti per la tipologia B
Contributo per le spese di impianto:
La spesa massima ammissibile per l’impianto è di 5.000,00 €/ettaro. Sulla spesa ammissibile è riconosciuto un
contributo pari al:
• 80% delle spese ammissibili per interventi inclusi nella rete “Natura 2000”;
• 70% delle spese ammissibili negli altri casi
Aiuto per manutenzione:
• 650,00 euro/ettaro/anno per i primi cinque anni.
Aiuto per mancato reddito:
• per gli I.A.P. è pari a: 700,00 euro/ettaro/anno in comuni di pianura (classificazione ISTAT)
440,00 euro/ettaro/anno in comuni di collina (classificazione ISTAT)
• per le altre persone di diritto privato: 150,00 euro/ettaro/anno in tutti i comuni di pianura o collina
I premi di mancato reddito sono erogati per quindici anni. Le persone giuridiche di diritto pubblico non hanno diritto
agli aiuti per manutenzione e per mancato reddito.
8.4.3 Aiuti per la tipologia C
Contributo per le spese di impianto:
La spesa massima ammissibile per l’impianto è di 3.500,00 €/ettaro. Sulla spesa ammissibile è riconosciuto un
contributo pari al 40%.
8.4.4 Aiuti per la tipologia D
Contributo per le spese di impianto:
La spesa massima ammissibile per l’impianto è di 3.500,00 €/ettaro. Sulla spesa ammissibile è riconosciuto un
contributo pari al:
• 80% delle spese ammissibili per interventi che contemporaneamente:
a)
siano effettuati da I.A.P. che abbiano acquisito la certificazione forestale secondo gli standard della gestione
sostenibile (FSC o PEFC) per la loro azienda
b)
siano inclusi nella rete “Natura 2000” ;
• 70% delle spese ammissibili per interventi, effettuati dagli I.A.P. che abbiano acquisito la certificazione forestale
secondo gli standard della gestione sostenibile (FSC o PEFC) per la loro azienda o in alternativa siano inclusi nella
rete “Natura 2000”;
• 60% delle spese ammissibili per interventi effettuati dagli I.A.P. nelle altre zone
8.5 Riepilogo e confronto: il contributo per le spese di impianto
a) Il finanziamento per le spese di impianto è calcolato in percentuale rispetto ai costi sostenuti dal beneficiario. Per
ogni tipo di intervento esiste un limite massimo di spesa all’ettaro, che non può essere superato, riportato nella seconda
colonna intitolata “spesa unitaria massima ammessa”. Eventuali costi in più sostenuti dal richiedente sono totalmente a
carico di quest’ultimo.
12
Come disposto dalla d.g.r. 204/2006 “Aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Tipologia di intervento
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
Percentuale
Spesa unitaria massima
ammessa (€/ha)
contributo base
Contributo massimo
unitario (€/ha)
A) Boschi permanenti
8.500,00
70%
5.950,00
B) Arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo
5.000,00
70%
3.500,00
C) Cedui a turno breve per biomassa
3.500,00
40%
1.400,00
D) Pioppeti
3.500,00
60%
2.100,00
b) la percentuale di contributo è maggiorata del 10% rispetto alla tabella precedente:
• per gli interventi di tipologia A o B o D nelle zone incluse nella rete Natura 2000;
• per gli interventi di tipologia D realizzati da IAP che abbiano acquisito la certificazione forestale secondo gli
standard della gestione sostenibile (FSC o PEFC) per la loro azienda.
c) la percentuale di contributo è maggiorata del 20% rispetto alla tabella precedente:
• per gli interventi di tipologia D realizzati da IAP che abbiano acquisito la certificazione forestale secondo gli
standard della gestione sostenibile (FSC o PEFC) per la loro azienda e che parallelamente si trovino in zone
incluse nella rete Natura 2000;
• per gli interventi di tipologia A realizzati da una persona giuridica di diritto pubblico.
8.6 Riepilogo e confronto: l’aiuto annuale per la manutenzione
L’aiuto annuale per la manutenzione è pari a:
• 500,00 € all’ettaro per ogni anno dal primo al quinto nel caso di interventi di tipologia A;
• 650,00 € all’ettaro per ogni anno dal primo al quinto nel caso di interventi di tipologia B.
Non sono previsti aiuti annuali per la manutenzione:
• per le persone giuridiche di diritto pubblico;
• per gli impianti di tipologia C e D.
8.7 Riepilogo e confronto: l’aiuto annuale per il mancato reddito
L’aiuto annuale per il mancato reddito, erogato per quindici anni, è indicato nella tabella seguente:
Aiuto per mancato reddito
INTERVENTI
Imprenditori agricoli professionali
Altre persone di diritto privato
A. Boschi
permanenti,
a
scopo
700,00 €/ha/anno in tutti i comuni di
150,00 €/ha/anno in tutti i comuni di
ambientale, paesaggistico o protettivo pianura e di collina (classificazione ISTAT)
pianura o collina
700,00 €/ha/anno in comuni di pianura
(classificazione ISTAT)
B. Arboricoltura da legno a ciclo medio150,00 €/ha/anno in tutti i comuni di
lungo
pianura o collina
440,00 €/ha/anno in comuni di collina
(classificazione ISTAT)
Non è previsto l’aiuto annuale per il mancato reddito:
• per le persone giuridiche di diritto pubblico;
• per gli impianti di tipologia C e D
9) CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI INTERVENTI
9.1 Caratteristiche tecniche per la tipologia A
Per la tipologia A la superficie minima totale per singola domanda è di 5.000 mq e i singoli appezzamenti devono
essere di almeno 3.000 mq ciascuno. La larghezza minima degli impianti deve essere di 25 m.
Densità minima dell’impianto:
• almeno 1.300 piante/ettaro, anche non uniformemente distribuite, purché la copertura esercitata dalle chiome sia
non inferiore al 20%.
Gli impianti devono essere:
• costituiti da popolamenti arborei di latifoglie, eventualmente misti a conifere, utilizzando esclusivamente le specie
riportate in allegato B;
• governati ad alto fusto;
realizzati con specie vegetali autoctone e tipiche della stazione in esame, sia arboree che arbustive (vedi allegato B); le
piante di specie arboree devono essere almeno 975 ad ettaro, mentre quelle arbustive sono indispensabili e, se posizionate
senza un preciso compito di accompagnamento delle specie principali, si raccomanda di metterle a dimora lungo il
perimetro dell’impianto o lungo corsi d’acqua, viabilità ecc.. La continuità dell’imboschimento può essere interrotta da
una o più radure naturaliformi13, prive di alberi o arbusti, ognuna delle quali non più ampia di 2.000 m2.
13
In conformità al Reg. CE 1974/2006, art. 30, comma 2 e alla l.r. 31/2008, art. 42, comma2, lettera c).
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
Non sono ammissibili più di una radura per ogni ettaro di superficie ammissibile a contributo.
Ogni radura può essere costituita solamente:
• da prato permanente, soggetto a sfalciatura o trinciatura annuale, fra il 15 luglio e il 31 agosto, senza
asportazione della vegetazione tagliata. Il prato dovrà essere composto da almeno 4 tra le specie erbacee elencate
in allegato B;
• da vegetazione suffruticosa o igrofila (es. tifa o canna palustre) naturale autoctona;
• da specchi d’acqua.
Corsi d’acqua, stradelle e altri elementi lineari costituiti dalla predetta vegetazione naturaliforme non interrompono la
continuità dell’impianto e rientrano fra la superficie ammissibile se non più larghi di 6 metri.
In caso si realizzino radure, la densità minima nella superficie di impianto arboreo – arbustivo è calcolata sulla
superficie al netto delle radure stesse.
Le previsioni di spesa invece, vanno effettuate considerando separatamente le spese previste per la superficie
impiantata, dalle spese previste per la superficie a radura. Il totale deve rientrare nel massimale previsto per la tipologia A.
Tutte le radure previste in progetto devono essere georeferenziate e le loro superfici devono essere evidenziate
nell’estratto di mappa allegato al progetto definitivo. Eventuali modifiche devono essere comunicate con variante
progettuale.
Durata minima del mantenimento dell’impianto:
Chi riceve gli aiuti è obbligato a conservare e a mantenere nelle migliori condizioni di coltivazione gli impianti per 15
anni. L’inizio del periodo è indicato nel paragrafo 9.6.
Anche dopo tale scadenza, gli impianti restano vincolati dalle leggi che tutelano le foreste e il paesaggio: infatti, dal
momento dell’attecchimento delle piante, sono considerati bosco14. Non è possibile in ogni caso la loro “trasformazione”
o eliminazione per cambiare la destinazione d’uso del terreno15, nei 15 anni del “periodo di impegno”, salvo il caso di
espropriazioni finalizzato a realizzare opere di pubblica utilità.
9.2 Caratteristiche tecniche per la tipologia B
Per la tipologia B la superficie minima totale per singola domanda è di 5.000 mq e i singoli appezzamenti devono
essere di almeno di 3.000 mq ciascuno.
Densità minima dell’impianto:
• almeno 500 piante/ettaro, di cui almeno 70 piante/ettaro appartenenti a piante di specie arboree principali con
eventualmente piante di specie arboree “accessorie paracadute” (secondarie), purché la somma di piante principali
e “accessorie paracadute” sia di almeno 120 piante/ettaro16. L’impianto può comprendere piante “accessorie”.
Gli impianti devono essere:
• costituiti da popolamenti arborei di latifoglie appartenenti esclusivamente alle specie riportate nell’allegato B;
• in grado di produrre legname di qualità, prevalentemente per segati o tranciatura;
• polispecifici, ossia le piante principali e quelle “accessorie paracadute” eventualmente presenti devono appartenere
ad almeno due diverse specie arboree. È tuttavia possibile effettuare impianti arborei monospecifici (in altri
termini, con una sola specie arborea) su una superficie di massimo un ettaro per domanda qualora si utilizzi il noce
(Juglans regia l.) e su una superficie di massimo tre ettari per domanda17 qualora si utilizzi la farnia (Quercus
robur l.)18;
• governati ad alto fusto, salvo la possibilità di ceduare le sole piante di specie accessorie, comprese le “accessorie
paracadute”, dopo il quinto anno durante il riposo vegetativo qualora non debbano sostituire le piante principali;
• trattati con turno pari o superiore a 15 anni (tale calcolo si effettua sulle piante principali);
• costituiti da piante principali, “accessorie paracadute” e accessorie che possono essere scelte solo fra quelle indicate
nell’allegato B. Le piante principali sono quelle che devono arrivare a fine turno e fornire legname di pregio, quelle
“accessorie paracadute” sono quelle “di scorta”, destinate a sostituire le principali in caso di avversità, quelle
accessorie sono destinate ad “accompagnare” le altre piante, favorendone il corretto accrescimento. Fra le piante
accessorie è possibile usare cloni di pioppo, nel limite massimo di 90 piante per ogni ettaro. Le piante “accessorie
paracadute” seguiranno la crescita delle piante principali per sostituirle in caso di avversità o per essere eliminate coi
diradamenti. A seguito del taglio per diradamento o utilizzazione, le piante accessorie e le “accessorie paracadute”,
cloni di pioppo compresi, non possono essere sostituite se non con specie arbustive.
14
Ai sensi dell’articolo 42 della l.r. 31/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 4, comma 1, del d.lgs. 227/2001.
16
Pertanto, se le piante principali fossero solo 70, è obbligatorio l’uso di 50 piante “secondarie”, oltre all’uso della “doppia pianta”.
17
Una singola domanda può pertanto avere un ettaro di impianto arboreo puro di noce e tre ettari di impianto arboreo puro di farnia.
18
Attenzione, al fine di evitare il fallimento dell’impianto, si raccomanda vivamente di realizzare impianti arborei monospecifici solo
se il tecnico è in grado di garantire che le condizioni del terreno e il microclima sono ideali per la specie in esame e la qualità del
materiale vivaistico è eccellente. Ovviamente in questo caso non sono indispensabili specie arbustive se si utilizzano almeno 500 alberi
per ettaro (anche con l’uso della “doppia pianta”). Oppure, almeno 120 noci/farnie e arbusti fino ad almeno 500 piante totali, oppure
almeno 70 noci/farnie con la tecnica della “doppia pianta” e arbusti fino ad almeno 500 piante totali.
15
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
costituiti con la tecnica della “doppia pianta” qualora le piante principali fossero inferiori a 120 piante per ettaro:
tale tecnica consiste nel mettere a dimora due piante della stessa specie nobile, preferibilmente di provenienza
genetica differente, a distanza di 0,50 – 2 m l’una dall’altra al fine di selezionare l’esemplare migliore dopo pochi
anni (intorno alla quinta stagione vegetativa). Solo una delle due può essere conteggiata come pianta di specie
principale, l’altra – pur essendo una pianta “accessoria paracadute” – può essere conteggiata solo come pianta
accessoria.
Distanze fra le piante:
Le piante principali devono essere messe a dimora a una distanza:
• minima di 7 metri da altre piante principali o da pioppi19 usati come piante accessorie;
• minima di 4 metri da piante accessorie appartenenti alle seguenti specie: frassino maggiore e meridionale
(“ossifillo”), platano, pioppo bianco, salice bianco, olmo, robinia;
• minima di 3 metri da piante di altre specie arboree accessorie, comprese le “accessorie paracadute” (con
l’eccezione delle “doppie piante”, ove la distanza minima è 0,50 metri);
• minima di 2 metri da piante accessorie arbustive.
Durata minima del mantenimento dell’impianto:
Chi riceve gli aiuti è obbligato a conservare e a mantenere nelle migliori condizioni di coltivazione gli impianti per 15
anni. L’inizio del periodo è indicato nel paragrafo 9.6.
9.3 Caratteristiche tecniche per la tipologia C
•
Per la tipologia C la superficie minima totale per singola domanda è di 10.000 mq e i singoli appezzamenti devono
essere di almeno 5.000 mq ciascuno.
Densità minima dell’impianto:
•
almeno: 1.100 piante/ettaro
Gli impianti devono essere:
•
costituiti da popolamenti di latifoglie appartenenti ai generi: Alnus spp, Populus spp, Salix spp, Platanus spp.,
Robinia pseudoacacia20 L., Ulmus minor Miller (= U. campestris L.);
•
governati a ceduo semplice, con turno minimo di cinque anni, senza rilascio di piante in occasione della ceduazione;
•
avere altezza a maturità di almeno 5 metri.
Durata minima del mantenimento dell’impianto:
Chi riceve gli aiuti è obbligato a conservare e a mantenere nelle migliori condizioni di coltivazione gli impianti per 8
anni. L’inizio del periodo è indicato nel paragrafo 9.6.
9.4 Caratteristiche tecniche per la tipologia D
Per la tipologia D la superficie minima totale per singola domanda è di 10.000 mq e i singoli a appezzamenti
devono essere di almeno 5.000 mq ciascuno.
Densità minima dell’impianto:
•
almeno 200 piante/ettaro e non superiore a 400 piante/ettaro
Gli impianti devono essere:
•
costituiti da popolamenti arborei di pioppi o salici (generi Populus o Salix), cioè di specie a rapido
accrescimento;
•
governati ad alto fusto o a ceduo semplice;
•
nel caso l’impianto fosse governato a ceduo semplice la ceduazione non può avvenire durante il periodo d’impegno;
•
costituiti da pioppelle o astoni con altezza minima di 1,5 m fuori terra.
Durata minima del mantenimento dell’impianto:
Chi riceve gli aiuti è obbligato a conservare e a mantenere nelle migliori condizioni di coltivazione gli impianti per 8
anni. L’inizio del periodo è indicato nel paragrafo 9.6.
9.5 Riepilogo e confronto: superficie minima21
Tipologia di intervento
A) Boschi permanenti
B) Arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo
C) Cedui a turno breve per biomassa
D) Pioppeti
19
Superficie minima per
singola domanda
5.000 mq
5.000 mq
10.000 mq
10.000 mq
Superficie minima per ogni singolo
appezzamento
3.000 mq
3.000 mq
5.000 mq
5.000 mq
Tuttavia si raccomanda di mantenere una distanza di almeno 8 metri se l’obiettivo di produzione fosse quello di avere pioppi di oltre
30 cm di diametro a petto d’uomo.
20
Attenzione, l’uso della robinia è vietato in molti parchi, riserve e siti natura 2000 in quanto specie esotica a carattere invadente.
21
I valori di superficie minima sono da intendersi come superficie eleggibile, così come definita all’inizio del paragrafo 8.4.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
9.6 Periodo di impegno
Chi riceve gli aiuti è obbligato a conservare e a mantenere nelle migliori condizioni di coltivazione gli impianti, e a
rispettare gli obblighi indicati a paragrafo 26, per un periodo (chiamato “periodo di impegno”) di:
•
15 anni per gli interventi di tipologia A (tuttavia, anche dopo tale scadenza l’impianto deve continuare ad
esistere, in quanto vincolato dalle leggi che tutelano le foreste e il paesaggio);
•
15 anni per gli interventi di tipologia B;
•
8 anni per gli interventi di tipologia C o D.
Il “periodo di impegno” è così calcolato:
•
nel caso in cui l’impianto sia stato completato nel primo semestre dell’anno, parte dal 1° gennaio dell’anno corrente;
•
nel caso in cui l’impianto sia stato completato nel secondo semestre dell’anno, parte dal 1° gennaio dell’anno
successivo22.
10) LIMITI E DIVIETI
Non possono essere finanziati:
•
gli impianti di alberi di Natale;
•
le consociazioni con colture agrarie. Tuttavia sono ammesse le consociazioni con colture a perdere coltivate
nell’interfila e destinate unicamente alla fauna selvatica, che però non possono godere di ulteriori aiuti, e piccoli
orti agricoli per l’auto-consumo da parte del richiedente (vedi par. 27.1);
•
gli interventi iniziati prima della approvazione dell’atto regionale di ammissione a finanziamento della domanda
di contributo23;
•
le spese sostenute prima dell’ approvazione dell’atto regionale di ammissione a finanziamento della domanda di
contributo, eccezion fatta per le spese sostenute per la redazione del progetto definitivo (per le tipologie A e B)
o relazione tecnica (per le tipologie C e D), che possono essere state sostenute anche prima della presentazione
della domanda di contributo, purché non oltre un anno prima della presentazione della domanda stessa24;
•
gli interventi con un parere contrario espresso dall’ente gestore del sito “Natura 2000”, parere che ha come
oggetto le possibili conseguenze negative dell’intervento sulle zone facenti parte della rete “Natura 2000” (Siti di
Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale);
•
gli interventi con un parere contrario espresso dall’ente gestore del parco o della riserva naturale, parere che ha
come oggetto le possibili conseguenze negative dell’intervento sull’area protetta o sulla scelta delle specie
vegetali da utilizzare;
•
gli interventi in contrasto con le previsioni e prescrizioni dei piani di indirizzo forestale o dei piani di
assestamento forestale approvati (art. 47 l.r. 31/2008 e s.m.i.);
•
gli interventi compensativi a seguito di “trasformazione del bosco” (art. 4 d.lgs. 227/2001, art. 43 l.r. 31/2008);
•
gli interventi che prevedano l’impiego delle specie esotiche a carattere infestante di cui all’allegato B del r.r.
5/2007 (Norme Forestali Regionali) e s.m.i.;
•
l’impiego di specie vietate per motivi fitosanitari dal Servizio Fitosanitario regionale o delle competenti autorità
fitosanitarie europee o italiane;
•
gli interventi su terreni precedentemente interessati dagli aiuti previsti dal Regolamento (CEE) 2080/1992 o
dall’articolo 31 del Regolamento (CE) 1257/1999 (“misura h” del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006), per i
quali persistano obblighi di mantenimento da parte dei beneficiari alla data di realizzazione dell’intervento;
•
gli interventi già ammessi a finanziamento coi periodi precedenti della misura 221, a meno che il richiedente non
rinunci al finanziamento precedentemente accordato prima di presentare la nuova domanda;
•
gli interventi, da realizzare in zone golenali nelle fasce cosiddette A, B e C, in contrasto con le prescrizioni, i
limiti e i divieti contenuti nel “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) – Interventi sulla rete idrografica
e sui versanti – Norme di Attuazione” adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 gennaio
2001 e s.m.i.
10.1 Riepilogo e confronto: vincoli imposti dalle leggi sulle foreste e sul paesaggio
Gli interventi di tipologia A, dal momento dell’attecchimento delle piante, sono considerati bosco ai sensi dell’art. 42
l.r. 31/2008 e successive modifiche ed integrazioni, e sono pertanto tutelati dalle leggi sulle foreste e sul paesaggio. Non è
possibile in ogni caso la loro “trasformazione”25, ossia la loro eliminazione per cambiare la destinazione d’uso del terreno,
22
In altri termini, il periodo di impegno parte sempre dal 1° gennaio della stagione autunno-invernale in cui si effettua l’impianto.
Tale limitazione vale per tutte le domande presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento di modifica del
bando.
24
Tale limitazione vale per tutte le domande presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento di modifica del
bando.
25
La “trasformazione del bosco” è regolamentata dall’articolo 4 del d.lgs. 227/2001 “Orientamento e modernizzazione del settore
forestale” e dall’art. 43 della l.r. 31/2008.
23
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
durante i 15 anni del “periodo di impegno” (vedi paragrafo 9.6), salvo il caso di espropriazioni finalizzate alla
realizzazione di opere di pubblica utilità.
Gli interventi di tipologia B, C e D sono da considerarsi colture legnose agrarie per la produzione di legname e di
biomassa e pertanto rientrano nella definizione di “arboricoltura da legno” data dalla legge forestale nazionale26. Pertanto
non sono considerati boschi e neppure soggetti ai vincoli che la legge forestale pone sui boschi.
10.2 Impianti realizzati in zone golenali
Gli impianti realizzati in zone golenali nelle fasce A e B del PAI, in caso di distruzione a seguito di esondazione,
non possono beneficiare di eventuali risarcimenti di danni per calamità naturali. Inoltre, le esondazione e le erosioni
spondali nella fascia A non possono costituire “causa di forza maggiore”.
10.3 Tutela e indennizzi dei danni provocabili dalla fauna selvatica
Gli interventi devono prevedere opere di difesa dai danni provocabili dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita.
Pertanto non possono essere concessi indennizzi per tali danni27.
10.4 Ulteriori limiti e divieti solo per le “Zone a Protezione Speciale” di tipologia “risaia” o “ambienti fluviali”28
Nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali, oggetto di concessione rilasciata dal 24
aprile 2009 compreso in poi, non possono essere finanziati:
•
gli impianti di pioppeti (tipologia D) nelle aree di nuova formazione (ossia, formatesi a seguito degli spostamenti
dei corsi d’acqua) e all’interno di isole fluviali;
•
i pioppeti (tipologia D), realizzati dal 1 ottobre 2010, che non abbiano adottato un sistema di certificazione
forestale a carattere ambientale riconosciuto dalla Regione ai sensi dell’art. 50, comma 12, della l.r. 31/2008,
ossia FSC o PEFC;
•
l’impianto e il reimpianto di pioppeti in misura superiore all’85% della superficie della ZPS, oggetto di prima
concessione dal 24 aprile 2009, al netto dei boschi preesistenti e delle “emergenze naturali”29 come definite dalla
d.g.r. 9275/2009;
•
gli impianti a ceduo a turno breve per biomassa (tipologia C).
11) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO
11.1 Quando presentare la domanda
Le domande possono essere presentate ininterrottamente dal giorno di pubblicazione del presente bando sul
BURL al 31 luglio 2013. Tuttavia, al fine della redazione delle graduatorie e delle istruttorie delle domande, il periodo di
presentazione di queste ultime è suddiviso in sei intervalli, denominati periodi:
CRONO –
PROGRAMMA
4° periodo 5° periodo 6° periodo 7° periodo 8° periodo 9° periodo 10° periodo 11° periodo
Apertura periodo
2 feb. 10
Chiusura periodo
13 mag. 10
14 mag. 10 31 lug. 10 14 mag. 11
30 lug-10
13 mag. 11
1 ago. 11
2 ago. 11
15 mag. 12
1 ago. 12
14 mag. 13
14 mag. 12 31 lug. 12 13 mag. 13 31 lug. 13
11.2 A chi presentare la domanda
La “domanda di aiuto”30 deve essere inviata alla Provincia sul cui territorio si trovano i terreni agricoli o, se il terreno
si estende su più province, alla Provincia nella quale si trova la maggior parte dei terreni inseriti in domanda. La Provincia
che riceve la domanda informerà le altre Province interessate.
26
Art. 2, comma 5, del d. lgs. 227/2001.
Vedi art. 47, comma 3, della l.r. 26/1993 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e la
disciplina dell’attività venatoria” e successive modificazioni ed integrazioni.
28
Questi ulteriori limiti e divieti scaturiscono dalla d.g.r. 9275/2009 (determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela
delle ZPS lombarde in attuazione della direttiva 92/43/CEE e del d.P.R. 357/1997 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17
ottobre 2007, n. 184. modificazioni alla d.g.r. n. 7884/2008) ed è entrata in vigore il 23 aprile 2009.
29
La d.g.r. 9275/2009 considera “emergenze naturali”:
1) formazioni arboree o arboreo-arbustive, non classificate bosco, tipiche della regione fluviale (saliceti, querco-ulmeti, quercocarpineti, ontaneti);
2) formazioni erbacee a dominanza di specie autoctone (quali le praterie aridofile di alcuni terrazzi fluviali o le formazioni a terofite
delle barre sabbiose o ghiaiose);
3) morfologie tipiche quali lanche, rami abbandonati, paleoalvei, sponde fluviali naturali e simili;
4) zone umide, formazioni erosive locali e simili;
5) ambiti di nidificazione dell’avifauna e altri habitat segnalati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.
30
La “domanda di aiuto” è quella presentata dal richiedente per chiedere di essere ammesso a finanziamento e si distingue dalla
“domanda di pagamento”, che è presentata dal beneficiario, ossia da chi è stato ammesso a godere degli aiuti.
27
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
- 126 -
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
11.3 Come presentare la domanda
Fasi dell’inoltro della domanda di aiuto:
•
accedere al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it, nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo
della Regione Lombardia (SIARL)31
•
registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (nome utente e password).
Le informazioni relative all’accesso al Modello Unico di domanda informatizzato sono reperibili anche presso
la Direzione Generale Agricoltura, le Province, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri
Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);
•
accedere al sito www.siarl.regione.lombardia.it e compilare il modello di domanda per la misura 221;
•
inviare la domanda per via telematica alla Provincia di competenza;
•
il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione alla Provincia, che coincide con
l’avvio del procedimento;
•
stampare la domanda e firmarla in originale;
•
entro e non oltre i 10 giorni continuativi successivi alla data di presentazione della domanda a SIARL, far
pervenire alla Provincia competente32 la copia cartacea della domanda e la documentazione di cui al punto
successivo.
I termini ultimi entro i quali far pervenire alla Provincia competente la copia cartacea della domanda e la
documentazione allegata sono pertanto:
CRONO –
PROGRAMMA
4° periodo 5° periodo 6° periodo 7° periodo 8° periodo 9° periodo 10° periodo 11° periodo
Presentazione
documentazione alla Provincia:
entro 10 giorni dalla conferma 24 mag. 10 9 ago. 10 23 mag. 11 11 ago. 11 24 mag. 12 10 ago. 12 23 mag. 13 12 ago. 13
della domanda a SIARL e
comunque entro il:
11.4 Documentazione da presentare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
31
copia cartacea della domanda firmata in originale con fotocopia di documento di identità;
autocertificazione33, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, relativa a:
• autorizzazione del proprietario, qualora il richiedente non sia proprietario dei terreni, ad effettuare gli
interventi oppure esito della procedura prevista dall’art. 16 della Legge n. 203 del 1982 “Norme sui contratti
agrari”;
• per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione (o richiesta di rinnovo della
concessione) e pagamento del canone, con l’indicazione dei rispettivi estremi;
progetto definitivo (per le tipologie A e B) o relazione tecnica (per le tipologie C e D) redatto da un tecnico
abilitato e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell’azienda richiedente34 (per i contenuti vedi
nell’apposita sezione).
parere di compatibilità del progetto definitivo con gli strumenti di salvaguardia e di gestione dei siti Natura
2000, qualora l’intervento ricada, in tutto o in parte, in tali siti;
parere di compatibilità del progetto definitivo con gli strumenti di pianificazione dei parchi e delle riserve
naturali, qualora l’intervento ricada, in tutto o in parte, in tali aree protette;
dichiarare, se ricorre il caso, di avere richiesto per gli interventi previsti dalla presente Misura, il finanziamento
anche con altre “fonti di aiuto” diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, specificando quali;
per gli interventi di tipologia D realizzati da IAP con certificazione forestale, attestato di certificazione
forestale con relativo codice35;
Nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) sono stati costituiti l’anagrafe delle imprese
agricole ed il fascicolo aziendale, che contengono le informazioni certificate di carattere generale relative alle imprese. A partire da tale
sistema è stato sviluppato il modello di domanda informatizzato, direttamente collegato all’anagrafe delle imprese agricole e al
fascicolo aziendale, attraverso il quale è possibile compilare e presentare alle Province le domande di finanziamento relative alla misura
221. La costituzione o l’aggiornamento del fascicolo aziendale consente la compilazione automatica della parte generale del modello di
domanda, alla quale è collegata una scheda di misura che contiene dati e informazioni specifiche della misura.
32
La copia cartacea, sottoscritta dal richiedente, è indispensabile per la costituzione del dossier previsto dal “Manuale”.
33
Redatta secondo quanto previsto dal d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, articoli 46 e 47.
34
Secondo quanto previsto dalla Legge 15 maggio 1997, n. 127.
35
L’attestato di certificazione forestale è valido anche se acquisito dopo la presentazione della domanda: tuttavia deve esistere ed essere
presentato entro il termine ultimo che la provincia comunica al richiedente con lettera raccomandata (vedi paragrafo 11.4.2).
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
8.
- 127 -
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
per le persone di diritto pubblico, l'atto di impegno relativo al cofinanziamento dell’intera parte non finanziata
dalla Regione e relativo all’effettuazione a proprie spese delle cure colturali, in particolare nei primi 5 anni di
vita degli impianti o imboschimenti36.
I dati indicati nella domanda costituiscono “dichiarazione sostitutiva di certificazione” e “dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà”37.
I tecnici abilitati a redigere il progetto o la relazione tecnica, alla direzione lavori e all’assistenza tecnica durante i
primi cinque anni di vita dell’impianto/imboschimento sono:
•
i dottori forestali e i dottori agronomi;
•
i periti agrari e gli agrotecnici, esclusivamente per i progetti di impianti di tipologia B da realizzare in aziende
di superficie non superiore a 15 ettari e per le relazioni di impianti di tipologie C e D di qualsiasi superficie.
Anche qualora il progetto, la direzione lavori o l’assistenza tecnica siano effettuate da Ente Pubblico, da Consorzio
forestale o da Società, è indispensabile che sia individuato un professionista responsabile, in possesso dei requisiti di cui
al comma precedente.
11.4.1 Pareri di compatibilità delle aree protette e siti natura 2000
Qualora l’intervento ricada, in tutto o in parte, in parchi o riserve o di siti natura 2000, i relativi enti gestori esprimono
il parere di compatibilità entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta completa di progetto o di relazione. Il
termine è ridotto a trenta giorni in caso di varianti (paragrafo 15.2).
Il parere di compatibilità ha come oggetto:
•
le possibili conseguenze negative dell’intervento sulle zone facenti parte della rete “Natura 2000” (Siti di
Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale);
•
le possibili conseguenze negative dell’intervento sull’area protetta o sulla scelta delle specie vegetali da
utilizzare.
In tutti i casi, il parere si intende provvisoriamente acquisito qualora l’ente gestore non comunichi il diniego entro il
termini sopra indicati: la provincia proseguirà l’istruttoria tenendo conto di eventuali pareri che dovessero giungere prima
della chiusura del procedimento.
11.4.2 Documentazione mancante sanabile e non sanabile
Se entro i termini indicati nel paragrafo 11.3 non sono stati presentati i documenti riportati ai punti 1 (copia cartacea
della domanda), 2 (autocertificazione) e 3 (progetto definitivo o relazione tecnica) del paragrafo 11.4, la domanda incorre
nelle riduzioni di contributo definite nel manuale operativo dei controlli in loco per le misure connesse a investimenti,
approvato con D.d.u.o. n. 4844 del 15 maggio 2009 .
L’istruttoria non può essere svolta, e la domanda viene pertanto rigettata e archiviata, se entro 20 giorni dalla data di
presentazione informatica della domanda a SIARL non sono stati presentati i documenti riportati ai punti 1 (copia cartacea
della domanda), 2 (autocertificazione) e 3 (progetto definitivo o relazione tecnica) del paragrafo 11.4.
La restante documentazione deve essere comunque fatta arrivare alla Provincia entro il termine ultimo che
quest’ultima comunicherà al richiedente con lettera raccomandata38. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni
previste dal manuale OPR.
11.4.3 Errori palesi
Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto e di pagamento, possono essere corretti nei limiti e con le modalità
previste dalle “Linee guida per la valutazione dell’errore palese, ai sensi dell’art. 19 del Reg. (CE) 796/2004 e dell’art. 4
del Reg. (CE) 1975/2006”39 .
11.5 Progetto definitivo
Il progetto definitivo è necessario per gli interventi di tipologia A o B. Esso deve essere firmato in ogni sua parte dal
tecnico che lo ha redatto sotto la propria responsabilità e deve contenere:
a) localizzazione del territorio oggetto dell’intervento tramite:
•
corografia su Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, riportante l’area oggetto dell’intervento;
•
estratto di mappa delle superfici interessate (anche in copia non certificata da “videomappa”), prodotto in
un’unica tavola;
•
indicazione dell’esatta estensione delle superfici interessate dall’impianto/imboschimento.
b) la relazione tecnica dettagliata dell’intervento da realizzare ed in particolare la motivazione e l’elenco delle specie
da impiegare, il modulo di impianto (con riferimento alle consociazioni), gli interventi colturali (concimazioni,
frequenza delle ceduazioni, potature, ecc.), la stima del numero di piante o ceppaie a fine turno, le modalità di
36
Documentazione che può essere presentata alle Province in un secondo tempo, prima però della conclusione della fase istruttoria.
Ai sensi del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, articoli 46 e 47.
38
La provincia, in base a quanto riportato nel manuale OPR, non può concedere più di 20 giorni per la presentazione della
documentazione mancante.
39
Approvate con decreto del Direttore dell’Organismo Pagatore Regionale n. 10943 del 27 ottobre 2009.
37
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
- 128 -
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
esecuzione dei lavori, ecc. Tale relazione dovrà essere sottoscritta anche dal titolare o legale rappresentante
dell’azienda richiedente40 e contenere le seguenti informazioni41:
definizione delle caratteristiche stazionali, con inquadramento di tipo climatico, geo-pedologico,
vegetazionale, socio-economico e in particolare analisi ecologica, geopedologica e climatica della stazione;
• per gli impianti di almeno 15 ettari è necessaria l’analisi fisico-chimica del suolo42 (tessitura, pH in acqua, pH in
KCl, carbonati, calcare attivo, sostanza organica, capacità di scambio cationico, azoto totale, Ca, Mg, K, P);
• obiettivi dell’intervento, indicando le caratteristiche del legname ricavabile, il turno e il trattamento;
• scelta delle specie, da motivare dettagliatamente in base alle loro attitudini ecologiche e selvicolturali, indicando
anche le varietà ed i cloni;
• scelta del sesto di impianto e del modello colturale, indicando in particolare la distanza delle piante tra le file e
sulle file, il tipo di mescolanza, l’eventuale consociazione con specie arbustive;
• caratteristiche del materiale vivaistico da impiegare, evidenziando l’uso di piante nate da seme o da talea, età,
contenitore, qualità e provenienza genetica del postime;
• preparazione del terreno: lavorazioni, concimazioni, tracciamento, con relativa epoca di intervento;
• messa a dimora delle piante: apertura delle buche, concimazioni localizzate, eventuale pacciamatura, eventuale
uso di tutori e di protezioni individuali;
• cure colturali post-impianto: risarcimenti, modalità e frequenza del controllo delle infestanti, lavorazioni
superficiali, lotta fitosanitaria, irrigazioni di soccorso, concimazioni, sfolli e diradamenti43, eccetera. Analisi delle
principali difficoltà tecniche ed operative che potranno essere incontrate durante la vita dell’impianto, con
particolare riferimento al periodo di durata dell’impegno44. Messa in evidenza degli accorgimenti da seguire per
ridurre il rischio di fallimento dell’impianto e delle possibili soluzioni da prendere a seguito della comparsa dei
primi segnali di difficoltà.
• Cronoprogramma quinquennale di manutenzione, che evidenzi in particolare periodicità delle criticità,
potature, sfolli e diradamenti.
• Modalità di taglio:
Per la tipologia A: stima della dinamica della massa nel primo secolo di vita dell’impianto. Previsione dei
diradamenti e delle utilizzazioni.
Per la tipologie B: stima delle masse legnose che si potranno ottenere con le utilizzazioni e gli eventuali
diradamenti;
c) computo metrico estimativo dei lavori45. Il tecnico può adottare, al posto del computo metrico estimativo, una o più
delle voci di spesa elencate nell’allegato D al presente bando e denominate come “costi standard”.
11.6 Progetto esecutivo
•
Le persone giuridiche di diritto pubblico devono presentare alla Provincia competente, prima dell’inizio dei lavori,
anche il progetto esecutivo. Questo deve contenere:
• capitolato, elenco prezzi ed elaborati cartografici;
• indicazione di eventuali modifiche di dettaglio agli elaborati del progetto definitivo;
• se necessario, piano della sicurezza ai sensi della d. lgs. 494/1996;
• provvedimento di approvazione del progetto;
• modalità di individuazione dell’esecutore dei lavori.
11.7 Relazione tecnica
La relazione tecnica è necessaria per gli interventi di tipologia C e D46. Essa deve essere firmato in ogni sua parte dal
tecnico che l’ha redatta sotto la propria responsabilità e deve contenere le seguenti informazioni47:
40
Come previsto dalla legge 15 maggio 1997, n. 127.
Si faccia riferimento al volume “Arboricoltura da legno – manuale tecnico operativo”, edito dalla Regione Lombardia.
42
Per gli impianti di tipologia A e B di superficie inferiore a 15 ettari (e per tutti gli impianti di tipologia C e D), l’analisi fisico-chimica
del suolo non è obbligatoria, ma comunque raccomandata.
43
Anche se sfolli e diradamenti possono rappresentare un costo non ripagato dagli introiti del legname, essi devono essere visti come
una opportunità di scelta delle piante più belle e di miglior avvenire, eliminando quelle inadatte o mal potate.
44
Si sottolinea l’importanza per il progettista di indicare con precisione le operazioni manutentive necessarie, in quanto è evidente che
la propria responsabilità in caso di fallimento dell’impianto, fatto salve: 1) cause di forza maggiore (cfr. paragrafo 9.2, parte I del
“manuale”); 2) modifiche al progetto realizzate dal direttore dei lavori; 3) inosservanza degli impegni di manutenzione da parte del
beneficiario.
45
Predisposto secondo le voci dell’elenco prezzi riportato in allegato C .
46
Nel caso che una domanda sia riferita a più tipologie e la tipologia prevalente fosse la A o la B, il progetto previsto per queste
tipologie potrà illustrare anche gli interventi di tipologia C e D.
47
Si faccia riferimento al volume “Arboricoltura da legno – manuale tecnico operativo”, redatto da ERSAF ed edito dalla Regione
Lombardia.
41
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Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
a)
localizzazione del territorio oggetto dell’intervento tramite:
• corografia su Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, riportante l’area oggetto dell’intervento;
• estratto di mappa delle superfici interessate, prodotto in un’unica tavola;
• indicazione dell’esatta estensione delle superfici interessate dall’impianto.
b) descrizione tecnica dell’intervento da realizzare ed in particolare la motivazione e l’elenco delle specie da
impiegare, il modulo di impianto, gli interventi colturali, le modalità di esecuzione dei lavori, ecc., specificando:
• le caratteristiche stazionali;
• scelta delle specie o del clone, da motivare in base alle loro attitudini ecologiche, indicando anche le varietà ed i
cloni, nonché l’età delle pioppelle;
• scelta del sesto di impianto e del modello colturale, indicando in particolare la distanza delle piante tra le file e
sulle file, il tipo di mescolanza, l’eventuale consociazione con specie arbustive;
• messa a dimora delle piante: apertura delle buche, concimazioni localizzate, eventuale pacciamatura, eventuale
uso di tutori e di protezioni individuali.
c) computo metrico estimativo dei lavori48. Il tecnico può adottare, al posto del computo metrico estimativo, una o più
delle voci di spesa elencate nell’allegato D al presente bando e denominate “costi standard”.
11.8 Responsabilità del tecnico progettista
Si ricorda che il progettista è responsabile per le sue scelte tecniche, quali la scelta delle specie, degli ecotipi, del sesto
d’impianto e del crono-programma di cure colturali.
12) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
L’istruttoria delle domande è affidata alla Provincia e prevede:
• il controllo amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata;
• il controllo dell’affidabilità del richiedente;
• la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
• il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di contributo;
• il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello informatizzato di domanda
presentata a SIARL;
• un sopralluogo, se necessario;
• la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della
domanda.
12.1 Punteggi di priorità
L’attribuzione del punteggio di priorità è elemento indispensabile per stabilire la posizione che ogni domanda assume
all’interno della graduatoria.
In caso di domande che prevedano due o più tipologie di intervento, si applicano i punteggi relativi all'intervento che
richiede il contributo pubblico più consistente. Gli elementi che danno diritto all’attribuzione dei punti di priorità devono
essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.
A parità di punteggio viene data precedenza alle domande alle quali viene assegnato il punteggio di priorità stabilito
dal paragrafo 12.1.3 (localizzazione dell’intervento); in caso di ulteriore parità alle domande con maggior punteggio
stabilito dal paragrafo 12.1.1 (categoria del richiedente).
Punteggio massimo in base ai parametri di:
tipologia
A) Boschi
permanenti
B) Arboricoltura
da legno a ciclo
medio-lungo
C) Cedui a turno
breve per
biomassa
D) Pioppeti
48
Intervento in
comuni con
Intervento in coefficiente di
boscosità
area
Categoria del Intervento in Localizzazione Qualità del vulnerabile dai inferiore al
progetto
nitrati
10%
richiedente area protetta dell’intervento
Somma
5
5
10
5
10
5
40
5
5
10
5
10
5
40
5
5
5
5
10
10
10
10
5
5
35
35
Predisposto secondo le voci dell’elenco prezzi riportato in allegato.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
12.1.1 Priorità in base alla categoria del richiedente
Categoria di richiedente (una sola opzione, la più favorevole)
·
Cooperative agricole e consorzi forestali riconosciuti dalla Regione Lombardia
·
Imprenditore agricolo professionale con qualifica di “giovane agricoltore”
·
Imprenditore agricolo professionale
·
Persona giuridica di diritto pubblico
·
Persone fisiche o giuridiche di diritto privato
Punti
5
4
3
2
1
12.1.2 Priorità per interventi in aree protette
Interventi in aree protette (una sola opzione, la più favorevole)
·
Siti Natura 2000
·
Riserve regionali o statali
·
Parchi regionali o nazionali
·
Aree vincolate in base all’art. 136 d.lgs. 42/2004
Punti
5
4
3
2
12.1.3 Priorità in base alla localizzazione dell’intervento
Le Province devono attribuire fino a 10 punti alle domande in base alla localizzazione dell’intervento, al fine di
privilegiare gli interventi che:
• contribuiscano al miglioramento del paesaggio e della funzionalità degli ecosistemi attraverso la ricostituzione,
soprattutto in pianura, di reti ecologiche essenziali per la conservazione della biodiversità;
• incentivino le produzioni legnose ecologicamente sostenibili e coerenti con la tutela e la conservazione
dell’ambiente e riduzione delle colture agrarie a maggiore impatto ambientale, favorendo la conversione delle
produzioni agricole verso produzioni più sostenibili ecologicamente;
• contribuiscano alla protezione dell’ambiente e alla prevenzione delle avversità ambientali, con particolare
attenzione alla attenuazione del cambiamento climatico;
• siano realizzati in aree vulnerabili dai nitrati;
• siano realizzati ove le condizioni stazionali (microclima e terreno) sono più favorevoli agli impianti.
Le Province attribuiscono il punteggio in conformità alle indicazioni contenute nei Piani di Indirizzo Forestale, nei
Piani Agricoli Triennali provinciali o in altri strumenti di pianificazione agro-forestale e ambientale, tenendo
obbligatoriamente in considerazione tutti i parametri sopra indicati.
Le Province, prima dell’apertura dei periodi, rendono pubblici i criteri di attribuzione del punteggio in esame e
comunicano tali criteri alla Direzione Generale Agricoltura. La Direzione Generale Agricoltura provvede alla
pubblicazione dei punteggi provinciali sul proprio sito www.agricoltura.regione.lombardia.it .
In caso di mancata definizione criteri di attribuzione del punteggio in esame, sono assegnati 5 punti agli impianti
localizzati in aree vulnerabili dai nitrati ai sensi del d.lgs. 152/2006 e 5 punti in base alla localizzazione in aree protette
come indicato al paragrafo 12.1.2.
12.1.4 Priorità in base alla qualità del progetto
Nel caso di domande di tipologia A o B, sono attribuiti nel corso delle istruttorie provinciali fino a 5 punti in base alla
qualità della proposta progettuale, in base ai seguenti parametri:
Qualità del progetto
·Completezza dei dati e coerenza della proposta progettuale
·Adattamento delle cure colturali post impianto e del crono-programma di manutenzione al modello
colturale indicato in progetto
·Adattamento delle specie e delle tecniche colturali proposte alle condizioni ambientali descritte nella
relazione
·Totale punti
Punti
massimo 2
massimo 1
massimo 2
massimo 5
12.1.5 Priorità per gli interventi in area vulnerabile dai nitrati
Sono assegnati 10 punti per interventi in comuni classificati come vulnerabili da nitrati in base alla normativa vigente
12.1.6 Priorità per gli interventi in comuni con coefficiente di boscosità inferiore al 10%
Sono assegnati 5 punti per interventi in comuni con coefficiente di boscosità inferiore al 10%. Il coefficiente è
calcolato, in conformità con la d.g.r 2024/2006 “Aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco, criteri per
- 131 -
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
l’individuazione delle formazioni vegetali irrilevanti e criteri e modalità per l’individuazione dei coefficienti di boscosità
ai sensi dell’art. 42, comma 7, della l.r. 31/2008”, e quindi:
• è pari al rapporto tra la superficie coperta da bosco e la superficie totale effettiva del territorio della comunità
montana o della provincia, al netto delle acque superficiali, degli incolti improduttivi (aree sterili) e
dell’urbanizzato, al fine di considerare l’effettiva possibilità di reperire aree per l’imboschimento o il
rimboschimento;
• è calcolato in base ai più recenti dati DUSAF, integrati dai valori determinati in base alla carta forestale di cui
dell’art. 46, comma 1, della l.r. 31/2008 e dei suoi eventuali aggiornamenti nell’ambito dei PIF.
12.2 Comunicazione dell’esito dell’istruttoria al richiedente
La Provincia comunica al richiedente l’esito dell’istruttoria allegando copia del verbale stesso.
Per le domande istruite positivamente, sono indicati:
• il punteggio assegnato;
• l’importo totale dell’investimento ammesso a contributo;
• la superficie di impianto ammessa, specificando gli eventuali mappali non ammessi;
• il contributo concedibile;
• come il richiedente potrà sapere se sarà ammesso a finanziamento.
In caso di istruttoria con esito negativo, la provincia ne motiva dettagliatamente le cause.
12.3 Richieste di riesame
Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell’esito dell’istruttoria, può
presentare alla Provincia memorie scritte per chiedere il riesame49 della domanda e la ridefinizione della propria
posizione, ai sensi della l. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l’istruttoria assume carattere definitivo, anche se il
richiedente può comunque presentare ricorso secondo le modalità indicate nel paragrafo 28.
La Provincia ha 15 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare al richiedente l’esito
positivo o negativo del riesame.
12.4 Completamento delle istruttorie e graduatorie delle domande
Le Province approvano le graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento, classificate per punteggio di
priorità decrescente, e le trasmettono alla Direzione Generale Agricoltura entro la scadenza indicata nella seguente tabella:
CRONO –
PROGRAMMA
4° periodo 5° periodo 6° periodo 7° periodo 8° periodo 9° periodo 10° periodo 11° periodo
Termine per invio alla Regione
delle graduatorie (entro tale
date devono essere terminate 23 ago. 10
le istruttorie, compresi i
riesami)
8 nov. 10
22 ago. 11
9 nov. 11
22 ago. 12
8 nov. 12
21 ago. 13 11 nov. 13
Nella graduatoria devono essere indicati, fra l’altro:
• i punteggi ottenuti dalla domanda, divisi in base al parametro;
• la spesa ammissibile e il relativo contributo;
• l’ammontare dei premi di manutenzione e di mancato reddito.
13) SUDDIVISIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
Nel caso in cui le risorse siano sufficienti per finanziare tutte le domande inserite in graduatoria, la Direzione Generale
Agricoltura, con proprio provvedimento, ripartisce le risorse finanziarie fra le province e comunica alle province e
all’Organismo Pagatore Regionale che è possibile ammettere a finanziamento tutte le domande e successivamente
liquidare gli aiuti secondo le modalità stabilite dalle presenti disposizioni attuative.
Nel caso in cui le risorse risultino inferiori al fabbisogno complessivo, la Direzione Generale Agricoltura suddivide le
risorse finanziarie complessive secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
Le somme ripartite possono subire leggeri assestamenti per consentire il finanziamento completo delle singole
domande.
La Direzione Generale Agricoltura invia le comunicazioni di cui al presente paragrafo alle province e all’Organismo
Pagatore Regionale entro il termine indicato nella tabella successiva.
49
Le richieste di riesame sono regolamentare dalla l. 241/1990.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
CRONO –
PROGRAMMA
- 132 -
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
4° periodo 5° periodo 6° periodo 7° periodo 8° periodo 9° periodo 10° periodo 11° periodo
Termine entro cui la
Regione ripartisce i 13 set. 10
fondi alle Province
29 nov. 10
12 set. 11
29 nov. 11
11 set. 12
28 nov. 12
10 set. 13
2 dic. 13
13.1 Disponibilità finanziarie
Per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 si stima possibile impegnare ogni anno, per ammissioni a finanziamento di
nuove domande, circa l’11% delle risorse finanziarie assegnate alla misura 221 dal Programma di Sviluppo Rurale 20072013.
14) PUBBLICAZIONE DELL’AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI RICHIEDENTI
La Provincia, entro la data indicata nella tabella seguente, provvede ad approvare la graduatoria provinciale delle
domande ammesse a finanziamento.
Il provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammesse a finanziamento:
• diventa valido dal momento di pubblicazione sull’albo pretorio provinciale e rappresenta la comunicazione ai
richiedenti della stessa ai sensi della l. 241/1990;
• deve essere pubblicato sull’albo pretorio provinciale per almeno quindici giorni consecutivi;
• deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito internet della provincia, sul sito internet della Regione
Lombardia - direzione generale agricoltura – e sul BURL.
Nel provvedimento sopra indicato sono precisati tutti gli impegni dei beneficiari50 (compreso l’obbligo di apporre i
cartelli pubblicitari indicati nel paragrafo 26.3.1), le eventuali prescrizioni, le modalità di erogazione del contributo
(anticipo, stato di avanzamento lavori e saldo), il termine per la presentazione della “domanda di pagamento” del saldo del
contributo.
CRONO –
PROGRAMMA
4° periodo 5° periodo 6° periodo 7° periodo 8° periodo 9° periodo 10° periodo 11° periodo
Termine per la
pubblicazione sull’albo
pretorio provinciale
dell’elenco dei
richiedenti ammessi a
finanziamento
4 ott. 10
20 dic. 10
3 ott. 11
19 dic. 11
1 ott. 12
18 dic. 12
30 set. 13
23 dic. 13
15) ESECUZIONE DEI LAVORI
I lavori per la realizzazione dell’intervento non possono essere avviati prima della data di formale comunicazione di
ammissione a finanziamento dell’intervento medesimo51.
Gli interventi devono essere realizzati entro la scadenza indicata nella seguente tabella.
CRONO –
PROGRAMMA
4° periodo 5° periodo 6° periodo 7° periodo 8° periodo 9° periodo 10° periodo 11° periodo
Fine dei lavori (salvo
31 mar. 11 31 mar. 11
proroghe)
2 apr. 12
2 apr. 12
1 apr. 13
1 apr. 13
31 mar. 14 31 mar. 14
15.1 Proroghe
La Provincia, su richiesta dettagliata e motivata del beneficiario, può concedere una sola proroga per un periodo
massimo di dodici mesi.
La domanda di proroga deve essere compilata su apposito modulo cartaceo ed inviata alla provincia competente, che
provvede ad inserirla nel Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia.
15.2 Varianti
Il beneficiario può richiedere, oltre all’eventuale cambio del beneficiario52, varianti in corso d'opera dei progetti
finanziati53. La variante deve essere accompagnata:
50
I richiedenti ammessi a finanziamento sono di seguito indicati come “beneficiari” degli aiuti.
Ai sensi di quanto stabilito nella Decisione CE n. 310 del 19 novembre 2009.
52
Il cambio di beneficiario è considerato dal manuale OPR “variante in corso d’opera”.
53
Il manuale OPR non considera “varianti” le “modifiche di dettaglio” che comportano una variazione compensativa, fra le singole
voci di spesa della singola tipologia di intervento, non superiore al 10% della spesa ammissibile per la singola tipologia e comunque
nel limite dei 20.000,00 €. Vedi manuale OPR.
51
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
- 133 -
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
da una relazione tecnica del Direttore dei Lavori che ne motivi l’opportunità, attestandone la compatibilità col
progetto definitivo/esecutivo;
• da un quadro di confronto fra la situazione inizialmente prevista e quella proposta dalla variante;
• dal prospetto riepilogativo delle voci di costo variate.
Tutte le varianti che riguardino impianti situati all’interno di parchi o riserve devono essere preventivamente inviate, a
cura del richiedente, anche all’ente gestore dell’area protetta o del sito natura 2000, i quali esprimono il parere secondo le
modalità previste nel paragrafo 11.4.1, ossia entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di variante.
La domanda di variante deve essere compilata, attraverso il Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia,
solo dopo aver ottenuto il parere favorevole da parte dell’ente gestore dell’area protetta o del sito natura 2000.
Le varianti di dettaglio, come definite dall’apposito manuale dell’OPR, possono essere effettuate secondo le modalità
previste dalla “denuncia di intervento” descritta nel paragrafo 27.
Negli altri casi, la variante può essere effettuata solo dopo aver ottenuto il formale assenso della provincia.
La provincia autorizza o meno la richiesta di variante in base a quanto indicato nella parte I del manuale OPR.
Le province informano la Direzione Generale Agricoltura circa le varianti concesse che comportino una riduzione dei
contributi concessi superiore al 10%.
Per ogni ulteriore specifica riguardo alle modalità di richiesta, di autorizzazione, alle tempistiche previste etc. si fa
specifico riferimento al Manuale OPR delle procedure, dei controlli e delle sanzioni.
15.2.1 Varianti non ammesse e limiti alle varianti
Non sono permesse varianti:
• che comportino la modifica della tipologia di intervento prevalente per superficie o della tipologia prevalente per
contributo;
• che non rispettino le caratteristiche tecniche degli interventi indicate nei paragrafi 9 e 10;
• prive del parere favorevole dell’ente gestore dell’area protetta o dell’ente gestore del sito natura 2000;
• che, comportando la riduzione del punteggio di priorità assegnato, facciano uscire la domanda dall’elenco delle
domande finanziabili.
Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto inizialmente ammesso a finanziamento non
possono essere né riconosciuti né pagati.
15.2.2 Modifiche di dettaglio
Durante la realizzazione di ogni singola tipologia, non sono considerate varianti le modifiche di dettaglio, le soluzioni
tecniche migliorative e i cambi di fornitore che comportano una variazione compensativa tra le singole voci di prezziario,
che si riferiscono alla stessa tipologia, rientranti nelle soglie previste nel Manuale OPR delle procedure, dei controlli e
delle sanzioni.
Le modifiche all’interno di queste soglie sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della
spesa ammessa a finanziamento per la tipologia, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le
finalità del progetto originario.
Nel caso in cui le modifiche siano superiori alle predette soglie, deve essere preventivamente richiesta una variante
alla Provincia con le modalità sopra descritte.
16) STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)
•
I beneficiari possono presentare alla Provincia una sola domanda di pagamento, per lavori parzialmente eseguiti,
relativa alla porzione dell’impianto finanziato completamente realizzata.
La domanda di SAL deve essere compilata su apposito modulo cartaceo ed inviata alla provincia competente (che
provvede ad inserirla nel Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia), allegando:
• fatture originali quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dai fornitori o, nel caso di
fatture con importo inferiore a 200,00 €, riportanti il timbro “pagato”, la data e il timbro e firma della ditta
fornitrice;
• tracciabilità54 dei pagamenti effettuati (non sono mai ammessi pagamenti in contanti);
• stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori;
• nel caso di lavori in economia, autocertificazione redatta dal direttore dei lavori attestante la quantità di lavori
eseguiti per ogni tipologia.
L’importo relativo allo stato di avanzamento è determinato in percentuale sulla base delle opere realizzate.
In caso di utilizzo dei “costi standard”, si rimanda a quanto riportato nel paragrafo 17.1.
Al termine della verifica della documentazione presentata il funzionario istruttore redige il relativo verbale.
La “domanda di pagamento” deve essere compilata con la massima attenzione, evitando assolutamente di richiedere il
pagamento per un importo maggiore rispetto a quanto si ha diritto a percepire.
54
Le modalità di “tracciabilità dei pagamenti” sono riportate nella parte I del manuale OPR.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
Qualora il beneficiario abbia richiesto di ricevere un importo superiore di oltre il 3% a quanto ha in realtà diritto, la
spesa ammessa (e di conseguenza il contributo) è ridotta di un importo pari alla differenza fra quanto richiesto e quanto si
ha diritto a ricevere.
Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non possono essere
né riconosciuti né pagati.
Per i controlli tecnici e amministrativi, si fa riferimento a quanto previsto per il saldo e nella parte II del manuale OPR.
È sempre necessario un sopralluogo (visita “in situ”) per verificare la corretta e completa esecuzione dei lavori e la
redazione del relativo verbale.
La Provincia propone ad OPR la liquidazione del SAL secondo le procedure e le regole stabilite nel manuale OPR.
17) ACCERTAMENTO FINALE DEI LAVORI E SALDO
Per richiedere il saldo del contributo per le spese di impianto, il beneficiario deve presentare una “domanda di
pagamento”, compilata su apposito modulo cartaceo ed inviata alla provincia competente (che provvede ad inserirla nel
Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia), allegando la documentazione indicata nei paragrafi 17.1 o 17.2.
La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di esecuzione dei lavori,
comprensivo di eventuali proroghe. In caso di mancata richiesta, la Provincia sollecita il beneficiario a presentare la
richiesta entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione per lettera raccomandata.
La “domanda di pagamento” deve essere compilata con la massima attenzione, evitando assolutamente di richiedere il
pagamento per un importo maggiore rispetto a quanto si ha diritto a percepire.
17.1 Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari privati
1.
Per interventi di tipologia C e D:
• fatture originali quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dai fornitori o, nel caso di
fatture con importo inferiore a 200,00 €, riportanti il timbro “pagato”, la data e il timbro e firma della ditta
fornitrice55;
• tracciabilità56 dei pagamenti effettuati (non sono mai ammessi pagamenti in contanti);
• nel caso di lavori in economia, autocertificazione redatta dal direttore dei lavori attestante la quantità di lavori
eseguiti;
• dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua responsabilità, sull’esatta estensione delle superfici impiantate
oggetto di contributi (indicando chiaramente per ogni particella catastale la superficie impiantata), nonché sulla
realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nella relazione o con variante in corso d’opera o
comunque in base a quanto indicato nel paragrafo 15.2;
• certificato principale di identità ai sensi del d.lgs. 386/2003 o in mancanza cartellino vivaistico di cui all’art. 8
comma 4 del d.lgs. 386/2003, passaporto delle piante (“passaporto verde”) sullo stato fitosanitario del materiale
di propagazione, fattura o in mancanza “documento di trasporto” indicante numero e specie delle piante
acquistate o copia del registro di carico e scarico nel caso di produzione in economia;
2. Per interventi di tipologia A e B, oltre alla documentazione prevista per gli interventi di tipologia C e D (punto 1),
occorre presentare:
• relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori;
• sesto di impianto adottato con indicazione delle distanze e con legenda facilmente comprensibile.
In caso di utilizzo dei “costi standard”, è necessario presentare fatture originali quietanzate e tracciabilità dei
pagamenti solamente per le spese generali (paragrafo 8.1.1), le eventuali spese per il profilo pedologico e l'analisi chimica
del terreno (art. 101 e 102 del prezziario).
I costi standard sono applicabili anche soltanto in fase di accertamento finale dei lavori e anche per le domande con
istruttoria positiva presentate in data antecedente a quella di pubblicazione del presente bando, purché:
• le caratteristiche dell’impianto a collaudo corrispondano a quanto previsto nella relazione tecnica o progetto
definitivo approvato;
• l’importo di costo standard, corrispondente a tali caratteristiche, non sia superiore all’importo di spesa ammesso
in istruttoria.
17.2 Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari pubblici
•
•
•
55
Atto di approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione;
fatture quietanzate57 accompagnate da mandati di pagamento;
tracciabilità58 dei pagamenti effettuati (non sono mai ammessi pagamenti in contanti);
Ovviamente, qualora si opti per il “computo a corpo”, l’importo delle fatture non può superare quello delle spese ammissibili previste
per la singola voce di costo a corpo.
56
Le modalità di “tracciabilità dei pagamenti” sono riportate nella parte I del manuale OPR.
57
Le spese documentate devono corrispondere alle voci riportate sulla contabilità finale dei lavori.
58
Le modalità di “tracciabilità dei pagamenti” sono riportate nella parte I del manuale OPR.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
•
•
•
•
•
- 135 -
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
per i beneficiari pubblici che realizzino i lavori in amministrazione diretta, prospetti di spesa analitici (contributi
previdenziali, listini paga e altro, come da manuale OPR) firmati dal direttore dell’ente;
dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua responsabilità, sull’esatta estensione delle superfici impiantate,
indicando chiaramente per ogni particella catastale la superficie impiantata, nonché sulla realizzazione dei lavori
in conformità a quanto previsto nel progetto o con variante in corso d’opera;
certificato principale di identità ai sensi del d.lgs. 386/2003 o in mancanza cartellino vivaistico di cui all’art. 8
comma 4 del d.lgs. 386/2003 e passaporto delle piante (“passaporto verde”) sullo stato fitosanitario del materiale
di propagazione, fattura o in mancanza “documento di trasporto” indicante numero e specie delle piante
acquistate o copia del registro di carico e scarico nel caso di produzione in economia;
schema dettagliato del sesto di impianto adottato;
stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori.
In caso di utilizzo dei “costi standard”, si rimanda a quanto riportato nel paragrafo 17.1.
17.3 Controlli amministrativi per l’accertamento dei lavori
Al termine della verifica della documentazione presentata, la Provincia effettua i controlli previsti dalla parte II del
manuale OPR. In particolare, è sempre necessario un sopralluogo (visita “in situ”) per verificare la corretta e completa
esecuzione dei lavori e la redazione del relativo verbale.
Eventuali maggiori costi accertati, rispetto a quelli preventivamente ammessi, non possono essere riconosciuti ai fini
della liquidazione.
Nel caso di domande per le quali l’importo erogato col primo pagamento (sommatoria del contributo per l’impianto e
dei premi di manutenzione e di mancato reddito del primo anno59) superiore a 154.937,07 €, la provincia deve acquisire
l’informativa del prefetto (così detta “certificazione antimafia”), come indicato nel manuale OPR.
La provincia comunica al beneficiario, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, la concessione del
pagamento, l’entità del contributo concesso, gli obblighi a suo carico, con relativa durata temporale, ed altre eventuali
prescrizioni.
La Provincia propone ad OPR la liquidazione del saldo secondo le procedure e le regole stabilite nel manuale OPR.
L’Organismo Pagatore Regionale autorizza il saldo a seguito dei controlli effettuati secondo le modalità stabilite dal
manuale OPR.
17.4 Controlli tecnici per l’accertamento dei lavori
Durante il sopralluogo per verificare la corretta e completa esecuzione dei lavori, indicato nel paragrafo precedente, la
Provincia effettua un controllo tecnico dell’impianto verificando in particolare:
• se l’impianto è stato realizzato in conformità al progetto approvato o comunque autorizzato con variante in corso
d’opera o a quanto indicato nel paragrafo 15.2;
• l’effettiva estensione delle superfici dichiarate con la domanda di pagamento, attraverso misurazione con GPS;
• la percentuale di mortalità delle piante messa a dimora (nel caso di impianti di tipologia B, tale percentuale si
calcola separatamente per le piante arboree principali, per le piante “accessorie paracadute” e per le piante
accessorie).
17.5 Penalità e decadenze in fase di accertamento dei lavori e di SAL
17.5.1 Decadenze in fase di accertamento dei lavori
La domanda è considerata decaduta qualora si verifichi anche una sola delle seguenti situazioni:
• mancata presentazione della domanda di pagamento comprensiva di tutta la documentazione indicata ai paragrafi
17.1 o 17.2 entro cinque mesi dalla data a disposizione per la fine dei lavori, comprensivo di eventuali proroghe;
• mancata ultimazione dei lavori entro il termine previsto, comprensivo di eventuali proroghe;
• all’impianto sono state apportate le varianti non permesse indicate nel paragrafo 15.2.1;
• la superficie impiantata60 dichiarata dal tecnico differisce di oltre il 20% dalla superficie effettivamente
impiantata, misurata con il GPS durante l’accertamento da parte della Provincia nel caso la domanda sia
costituita da un'unica tipologia di intervento;
• la superficie impiantata dichiarata dal tecnico differisce di oltre il 30% dalla superficie effettivamente impiantata,
misurata con il GPS durante l’accertamento da parte della Provincia nel caso la domanda sia costituita da due o
più tipologie di intervento;
• la percentuale di mortalità delle piante messe a dimora supera il 20% (nel caso di impianti di tipologia B, tale
percentuale si calcola separatamente per le piante arboree principali, per le eventuali piante “accessorie
paracadute” e per le piante accessorie e pertanto la domanda decade se la mortalità supera il 20% anche per uno
solo di questi gruppi di piante). Qualora la mortalità superi tale percentuale solo su parte dell’impianto, la
59
60
Quando liquidati contestualmente al contributo per l’impianto.
Da intendersi come superficie “eleggibile”.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
decadenza sarà pronunciata solo per quest’ultima. Tuttavia, qualora la percentuale di fallanze sia superiore al
10% il beneficiario è tenuto a sostituire nella prima stagione utile61 le fallanze e la provincia effettuerà un
sopralluogo nell’estate successiva al fine di verificare l’adempimento.
• la superficie impiantata, al netto delle aree con piante morte (vedi punto precedente) è inferiore alla “superficie
minima per singola domanda” indicata nel paragrafo 9.5.
In tutti questi casi, la domanda decade e si recuperano gli importi eventualmente già versati.
17.5.2 Penalità in fase di accertamento dei lavori
Qualora il beneficiario abbia richiesto di ricevere un importo superiore di oltre il 3% a quanto ha in realtà diritto, la
spesa ammessa (e di conseguenza il contributo) è ridotta di un importo pari alla differenza fra quanto richiesto e quanto si
ha diritto a ricevere62.
Qualora la superficie impiantata dichiarata dal tecnico differisse di oltre il 3% (e fino al 20%) dalla superficie
effettivamente impiantata, misurata durante l’accertamento da parte della provincia, si applica la penalità stabilita dal
manuale OPR.
Inoltre, sarà applicata una penalità, come previsto dal manuale OPR, nel caso di presentazione della domanda di
pagamento, comprensiva di tutta la documentazione indicata ai paragrafi 17.1 o 17.2, oltre i 30 giorni dalla data di
scadenza del termine di esecuzione dei lavori, comprensivo di eventuali proroghe, ma entro i cinque mesi;
18) CONTROLLO IN LOCO
Il controllo in loco viene effettuato, secondo le modalità riportate nel manuale OPR parte II, su un campione che
rappresenti almeno il 5% della spesa pubblica ammessa, estratto da OPR sulla base dell’analisi del rischio definita
all’interno del Manuale.
Il controllo in loco viene eseguito dalle Province prima dell’erogazione del saldo dell’aiuto.
Per le aziende estratte, il controllo in loco include le verifiche delle autocertificazioni e del possesso dei requisiti
dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto, in conformità con quanto previsto dal
manuale OPR.
Al termine del controllo in loco è prevista la compilazione del relativo verbale.
19) COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (ANTICIPO, SAL O
SALDO)
Qualora i controlli amministrativi o tecnici previsti dai paragrafi 17 e 18 portino ad un esito negativo o parzialmente
negativo, la Provincia, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, comunica al beneficiario l’importo del
contributo concesso oppure i motivi per i quali il contributo non può essere concesso.
20) CONTROLLI “EX-POST”
Si definisce periodo “ex post” quello compreso tra l’erogazione dell’ultimo pagamento e la conclusione del periodo
dell’impegno relativo ad ogni tipologia, la cui durata è indicata nella tabella alla fine del paragrafo.
Nel periodo “ex post”, le province effettuano un controllo, secondo le modalità riportate nel manuale OPR parte II, per
verificare il rispetto degli impegni da parte dei beneficiari, la consistenza e la finalità dei pagamenti effettuati dal
beneficiario e che lo stesso investimento non sia stato finanziato tramite altri fondi nazionali o comunitari.
A tal fine, ogni anno viene controllato un campione, scelto sulla base dell’analisi del rischio e di un fattore di
rappresentatività (cfr. manuale OPR), che rappresenti almeno l’1% delle spese di impianto ammesse a liquidazione
relativamente alle domande in corso di impegno. I controlli sono effettuati secondo i tempi e le modalità indicate nel
manuale OPR.
VALORI IN ANNI
Tipologia
Durata del periodo “ex post”
Beneficiari privati
Beneficiari pubblici
A) Boschi permanenti
0
15
B) Arboricoltura a ciclo medio-lungo
0
15
C) Cedui a turno breve per biomassa
8
Non ammissibili
D) Pioppeti
8
Non ammissibili
61
Entro il 31 di marzo successivo.
Esempio meramente illustrativo. Una domanda di 10 ettari di tipologia B è ammessa a finanziamento, con spese ammissibili di
50.000,00 € e contributo erogabile di 35.000,00 €. Al termine dei lavori, il beneficiario presenta una domanda di pagamento, indicando
come spese ammissibili (importo dei lavori sui quali si può calcolare il contributo) la somma di 48.000,00 €: il contributo (70%)
dovrebbe pertanto ammontare a 33.600,00 €. Tuttavia, la provincia accerta che alcuni lavori non sono stati eseguiti e altri non rientrano
fra le spese ammissibili e riduce pertanto queste ultime a 44.000,00 € (con contributo teorico di 30.800,00 €). La differenza fra quanto
richiesto e quello a cui il beneficiario ha diritto è pari a 4.000,00 € (9,09%). Di conseguenza, scatta la penalità e le spese ammissibili su
cui calcolare il contributo sono ridotte in misura pari alla differenza fra quanto richiesto e quello a cui il beneficiario ha diritto e
pertanto scendono a 40.000,00 €. Il contributo erogato al beneficiario sarà pertanto di 28.000,00 €.
62
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
21) EROGAZIONE DEI PREMI PER MANUTENZIONE E PER MANCATO REDDITO
A partire dall’anno successivo a quello di accertamento, i beneficiari che rispettino gli obblighi assunti con la
domanda di adesione ed eventualmente prescritti dalle Province (vedi paragrafo 26, “Impegni”) possono ricevere gli aiuti
(premi) per la manutenzione e per il mancato reddito. Nel caso in cui l’impianto sia stato completato nel primo semestre
dell’anno (vale la data di richiesta di accertamento finale), l’aiuto per manutenzione o mancato reddito decorre dall’anno
di impianto.
Il beneficiario deve presentare alla Provincia una “domanda di pagamento” per gli aiuti di mancato reddito ed
eventualmente di manutenzione in cui:
• attesti di aver adempiuto e di adempiere, per l’anno in corso, agli obblighi assunti con la domanda di adesione ed
a quelli eventualmente prescritti dalle Province;
• dichiari l’estensione e gli estremi catastali delle superfici soggette ad impegno, suddivise per le varie tipologie di
intervento.
Nella domanda di pagamento, il richiedente dichiara di possedere i requisiti soggettivi che danno diritto al premio
richiesto.
La provincia effettua controlli sul possesso della qualifica di “IAP” e provvede a ricalcolare i premi spettanti al
beneficiario in caso di mutamento dei requisiti soggettivi. In caso di acquisizione della qualifica di “IAP”, pertanto, il
premio in esame sarà ricalcolato in aumento.
Qualora, a seguito di un controllo si dovesse verificare che la superficie dichiarata sia difforme da quella accertata, si
applicano le sanzioni e le penalità previste dalla parte II del manuale OPR.
Per le irregolarità riscontrate dai controlli della condizionalità si rimanda al relativo manuale.
La domanda di pagamento deve essere compilata informaticamente ed inviata per via telematica attraverso il Sistema
Informativo Agricolo della Regione Lombardia anche per la prima annualità dei premi.
Qualora si richieda anche il pagamento del premio di manutenzione, la domanda di pagamento è nulla se non è
controfirmata dal tecnico che effettua la consulenza dell’impianto.
La domanda di pagamento deve essere presentata entro i termini previsti per la domanda unica di pagamento, ossia
normalmente entro il 15 maggio di ogni anno. Entro lo stesso termine e con le stesse modalità previste per la domanda
unica, possono essere operate correzioni delle domande di aiuto e di pagamento. La mancata presentazione della domanda
di pagamento o il ritardo nella presentazione comporta l’applicazione delle penalità indicate nel paragrafo 26.2.
22) CONTROLLI SULLE DOMANDE DI PAGAMENTO DEI PREMI
Tutti controlli si effettuano secondo le modalità riportate nel manuale OPR parte II.
22.1 Controlli amministrativi
I controlli amministrativi sono effettuati, come da manuale OPR, su tutte le “domande di pagamento” e comprendono
controlli incrociati con i dati del SIARL, in particolare per quanto riguarda le particelle per cui si richiede il premio.
22.2 Controlli “in loco”
Il controllo è effettuato secondo le modalità indicate nel manuale OPR e interessa le domande di pagamento degli aiuti
annuali di manutenzione o di mancato reddito per tutta la durata dell’impegno. Le domande da controllare sono
rappresentate da:
• un campione, scelto da OPR sulla base dell’analisi del rischio e di un fattore di rappresentatività63, pari almeno al
5% delle domande alle quale si paga il premio di manutenzione64;
• tutte le domande per le quali il beneficiario non ha presentato la “domanda di pagamento” entro i termini indicati
nel precedente paragrafo 22 (9 giugno). In questo caso gli OD provvedono annualmente a comunicare alla D.G.A
l’elenco di tali domande e gli esiti dei relativi controlli effettuati.
Il controllo verifica fra l’altro il rispetto degli impegni elencati nel paragrafo 26 da parte del beneficiario.
Nel caso in cui il funzionario incaricato riscontri il mancato rispetto degli impegni, l’esito del controllo sarà
parzialmente o totalmente negativo (vedi paragrafo 26).
22.3 Controlli sul rispetto della condizionalità
Almeno l’1% delle domande di pagamento dei premi di manutenzione e di mancato reddito è soggetto ogni anno al
controllo sul rispetto della condizionalità. Il controllo riguarda l’intera l’azienda e non solamente le superfici richieste a
premio. Le domande sono sorteggiate da OPR, sulla base dell’analisi del rischio e di un fattore di rappresentatività65. Le
modalità di effettuazione del controllo e le percentuali di riduzione dell’aiuto a seguito di infrazione sono riportate nel
“Manuale operativo per il controllo della condizionalità”.
In caso di mancato rispetto dei requisiti previsti dalla condizionalità, l’aiuto viene ridotto o annullato.
Le penalità relative al mancato rispetto della condizionalità si applicano anche alle eventuali domande di pagamento:
63
Cfr. Parte II del “Manuale OPR”.
Ossia i primi 5 anni di impegno.
65
Cfr. Parte II del “Manuale OPR”.
64
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Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
delle misure 211, 213, 214 e 225 già presentate o che saranno presentate in Lombardia nell’anno civile
dell’accertamento;
• delle misure 211, 213, 214, 221 e 225 già presentate o che saranno presentate ad altri Organismi Pagatori
nell’anno civile dell’accertamento.
• Domanda di Premio Unico.
23) ELENCHI DI LIQUIDAZIONE
•
La Provincia, dopo aver stabilito l’importo pagabile a ciascun beneficiario, predispone gli elenchi di liquidazione66,
che devono pervenire all’Organismo Pagatore Regionale entro le date indicate in tabella.
CRONO –
PROGRAMMA
Fine collaudi e invio
elenchi liquidazione
(salvo proroghe)
4° periodo 5° periodo 6° periodo 7° periodo 8° periodo 9° periodo 10° periodo 11° periodo
1 ott. 11
1 ott. 11
1 ott. 12
1 ott. 12
1 ott. 13
1 ott. 13
1 ott. 14
1 ott. 14
I pagamenti delle domande, relativi a manutenzione e mancato reddito, non estratte nel campione per il controllo in
loco possono essere effettuati in unica soluzione solo dopo che siano stati portati a termine i controlli amministrativi e
siano stati avviati tutti i controlli in loco.
In questo caso il pagamento in unica soluzione può essere liquidato alle domande estratte nel campione per il controllo
in loco solo dopo la definizione dell’esito dello stesso.
In alternativa, può essere disposto il pagamento di un anticipo, pari al massimo al 75% del premio spettante, dopo
l’effettuazione dei controlli amministrativi. La percentuale dell’anticipo deve essere la stessa per tutti i beneficiari, siano
essi estratti nel campione per il controllo in loco o meno.
Il pagamento della quota restante può essere invece effettuato per le domande non estratte nel campione solo dopo
l’inizio dell’ultimo controllo in loco.
In questo caso, la quota restante può essere liquidato alle domande estratte nel campione per il controllo in loco solo
dopo la definizione dell’esito dello stesso.
Al fine di garantirne la liquidazione entro il 31 dicembre di ogni anno, gli elenchi di liquidazione, predisposti dagli
OD, devono pervenire all’Organismo Pagatore Regionale (di seguito “OPR”) entro il 15 novembre.
Le province comunicano alla Direzione Generale Agricoltura gli estremi degli elenchi di liquidazione inviati all’OPR
(numero, data, importo e natura dei pagamenti).
24) DECADENZA DAL CONTRIBUTO
Nel caso in cui si rilevino, a seguito di controlli, la mancanza di requisiti, l’inosservanza di impegni o altre irregolarità
che comportino la decadenza parziale o totale della domanda di contributo, la Provincia, anche su segnalazione dell’OPR,
avvia nei confronti del beneficiario il relativo procedimento67.
I provvedimenti di decadenza, emessi dalla Provincia, devono essere comunicati per conoscenza anche all’OPR e alla
Direzione Generale Agricoltura, precisando l’ammontare della riduzione delle future previsioni di spesa.
25) RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI
25.1 Recesso dagli impegni
Il recesso o la rinuncia anticipata, parziale68 o totale, dagli impegni conseguenti al ricevimento degli aiuti è possibile
in qualsiasi momento del periodo d’impegno. Il recesso parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza
maggiore, è ammissibile fino al 70% del contributo ammesso (solo spese di impianto) sulla singola tipologia di intervento.
Il recesso diviene automaticamente totale sulla singola tipologia di intervento:
• in caso di recesso “parziale” superiore 70% del contributo ammesso (solo spese di impianto);
• qualora la superficie residua dopo il recesso scenda sotto la superficie minima di 5.000 mq per le tipologie A e B
e di 10.000 mq per le tipologie C e D.
La domanda deve essere compilata informaticamente ed inviata per via telematica attraverso il Sistema Informativo
Agricolo della Regione Lombardia.
Il recesso o la rinuncia anticipata comportano la restituzione delle somme percepite e dei relativi interessi, a meno che
recesso o rinuncia anticipata non avvengano:
• per cause di forza maggiore;
66
In base a quanto previsto dal “Manuale” O.P.R.
L’iter procedurale è previsto dal “Manuale OPR”.
68
Il recesso “parziale” per motivi non riconducibili alle cause di forza maggiore può interessare al massimo una superficie
corrispondente al 70% del contributo ammesso con la domanda di aiuto iniziale. Oltre a tale limite, è possibile solo il recesso totale.
67
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
per cessazione totale dell’attività agricola. In questo caso è però necessario che sia trascorso almeno il 60% del
periodo di impegno.
Le cause di forza maggiore, le modalità e i tempi per la comunicazione di recesso e l’eventuale riconoscimento delle
cause di forza maggiore si trovano nel manuale OPR, parte I.
25.2 Trasferimento degli impegni
•
Le richieste di cambio del beneficiario (“trasferimento degli impegni”) devono essere anch’esse effettuate attraverso il
modello unico di domanda informatizzato e danno luogo all’apertura di un nuovo procedimento.
Come indicato nel manuale OPR, è possibile secondo le modalità e i limiti stabiliti dal manuale stesso.
Se il beneficiario subentrante dovesse avere un diverso stato giuridico rispetto al beneficiario cedente, gli aiuti di
manutenzione e di mancato reddito (premi) vengono ricalcolati in base allo stato giuridico del subentrante, ma solo
qualora ciò comporti una riduzione dell’importo finanziario dei premi da erogare.
Inoltre, il beneficiario subentrante deve impegnarsi per iscritto a mantenere gli impegni fino alla loro conclusione.
26) IMPEGNI (OBBLIGHI DEI BENEFICIARI)
I beneficiari hanno l’obbligo di mantenere nelle migliori condizioni selvicolturali possibili, di sviluppo e di crescita,
gli impianti per i quali hanno ricevuto aiuti per un periodo, definito “periodo di impegno” (vedi paragrafo 9.6).
Il mancato rispetto degli impegni (detto anche “inadempimento”) comporta delle penalità che, in base a quanto
stabilito dalla normativa comunitaria, variano in relazione alla:
• gravità;
• portata;
• durata;
• frequenza.
Gli impegni si distinguono in:
a) impegni principali;
b) impegni secondari.
Il mancato rispetto degli impegni principali comporta la decadenza, totale o parziale, della domanda e quindi la
restituzione di tutte le somme ricevute e il mancato pagamento degli aiuti ancora da percepire relativi alla superficie
dichiarata fallita.
Il mancato rispetto degli impegni secondari comporta invece penalità applicabili:
• sull’intero ammontare dei premi di manutenzione e di mancato reddito ai quali il beneficiario avrebbe diritto
nell’anno del controllo, qualora il beneficiario percepisca tali premi, nei casi legati alle tipologie A e B in cui il
beneficiario non è una persona giuridica di diritto pubblico;
• la restituzione di parte del contributo per le spese di impianto, nel caso delle tipologia C e D o qualora il
beneficiario sia una persona giuridica di diritto pubblico.
Se il mancato o parziale rispetto degli impegni è dovuto a cause di forza maggiore non saranno applicate penalità.
Tuttavia, qualora l’impianto sia fallito parzialmente anche per cause di forza maggiore, i premi di manutenzione e di
mancato reddito ancora da percepire saranno calcolati solo sulla superficie non fallita.
26.1 Impegni principali
26.1.1 Quali sono gli impegni principali
Oltre agli”impegni essenziali” indicati nel manuale OPR, parte II, il beneficiario deve:
1. Conservare la superficie impiantata per la quale è stato pagato il contributo per l’impianto, senza effettuare
tagli (salvo le ceduazioni, gli sfolli e i diradamenti permessi) né cambi di destinazione d’uso del terreno
impiantato.
2. Evitare il fallimento dell’impianto (la definizione di “fallimento” è nel paragrafo 26.1.3).
3. Non effettuare coltivazioni agricole o pascolo sulla superficie oggetto di impianti. Sono ammesse tuttavia,
previa “denuncia di intervento” di cui al successivo paragrafo 27 e a patto di non causare danni diretti o indiretti
agli impianti:
• coltivazioni di limitate superfici a fini di auto-consumo da parte del beneficiario o dei suoi familiari (es. orti
familiari);
• l’allevamento di animali da cortile a fini di auto-consumo da parte del beneficiario o dei suoi familiari;
• il pascolo delle greggi transumanti (capre escluse);
• le colture a perdere per la fauna selvatica.
4. Non effettuare il reimpianto con cloni di pioppo dopo il loro taglio di maturità in impianti di tipologia B.
26.1.2 Penalità per mancato rispetto di impegni principali
L’elenco e l’ammontare delle penalità definito dal manuale operativo dei controlli in loco per le misure connesse a
superficie predisposto da OPR.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
26.1.3 Definizioni preliminari
“Piante vitali”: le piante arboree vive e prive dei seguenti difetti:
• fusto spezzato o gravemente inclinato o anche solo parzialmente sradicato;
• grave malattia o attacco parassitario o deperimento che ne causerà verosimilmente la morte o il blocco della
crescita;
• mancata o errata potatura, tale da rendere la pianta inadatta, senza possibilità di recupero, allo scopo colturale per
il quale è stata piantata.
Le “piante vitali” devono essere uniformemente distribuite sull’intera superficie impiantata
“Fallanze”: le piante morte o quelle coi difetti indicati nel precedente punto.
“Primo anno”: la stagione vegetativa successiva alla messa a dimore delle piante, anche in caso di risarcimenti.
Soglie minime:
a) Impianti di tipologia A:
• primi 5 anni: presenza di almeno 800 piante arboree vitali/ettaro;
• dal 6° al 12° anno: presenza di almeno 700 piante arboree vitali/ettaro;
• dal 13° al 15° anno: almeno 550 piante arboree vitali/ettaro.
Nel computo delle piante vitali si possono conteggiare anche eventuali piante nate per rinnovazione naturale
presenti nell’impianto, purché:
• appartengano alle specie autoctone riportate in allegato B;
• abbiano un’altezza simile a quella delle piante messe a dimora o siano alte almeno 200 cm.
b) Impianti di tipologia B:
• per le piante principali e “accessorie paracadute” (secondarie): densità del soprassuolo arboreo di almeno il 75%
della densità del popolamento a 15 anni, prevista dal progetto o piano colturale. In assenza di previsione, densità
di almeno 110 piante vitali/ettaro nei primi cinque anni di impegno e 82 piante69 vitali/ettaro nel restante periodo.
Nel caso di “doppia pianta”, si conteggia un solo esemplare per coppia;
• per le piante accessorie: densità del soprassuolo arboreo di almeno il 65% della densità del popolamento
corrispondente al sesto di impianto iniziale, nei primi cinque anni.
c) Impianti di tipologia C: densità del soprassuolo arboreo di almeno:
• il 75% della densità colturale del popolamento, corrispondente al sesto di impianto iniziale, nei primi cinque
anni;
• il 65% della densità colturale del popolamento, corrispondente al sesto di impianto iniziale, negli anni successivi.
d) Impianti di tipologia D: densità del soprassuolo arboreo di almeno:
• il 75% della densità del popolamento corrispondente al sesto di impianto iniziale, nei primi 4 anni;
• il 65% della densità del popolamento corrispondente al sesto di impianto iniziale, nei successivi anni.
26.1.4 Definizione di fallimento dell’impianto
L’impianto70, o parte di esso, si considera fallito qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
1)
la densità o il numero di piante presenti in un impianto è sceso anche una sola volta sotto le “soglie minime”
indicate precedentemente e il beneficiario non ha provveduto, entro il 31 marzo successivo al verificarsi
dell’evento, alla sostituzione delle fallanze;
2)
la densità o il numero di piante presenti in un impianto è sceso sotto le “soglie minime” indicate di seguito per
due volte nell’arco del periodo di impegno.
26.2 Penalità per ritardo nella presentazione della domanda di pagamento dei premi
La domanda di pagamento deve essere presentata entro i termini previsti per la domanda unica di pagamento, ossia il
15 maggio di ogni anno. Inoltre, salvo casi di forza maggiore previsti dal Manuale OPR:
a) se essa viene presentata dopo il 15 maggio, si applica la penalità dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo
calcolata sull’ammontare complessivo degli aiuti di manutenzione e di mancato reddito;
b) se essa viene presentata con oltre 25 giorni di calendario di ritardo dal 15 maggio, si perde il diritto a percepire
gli aiuti di manutenzione e di mancato reddito per l’anno corrente e inoltre la provincia effettua un controllo in
loco sull’impianto finanziato nel corso dell’anno.
A seguito del controllo:
• in caso di inadempimenti di impegni principali, si applicano le penalità previste nel paragrafo 26.1.2 e il debito
verrà iscritto al registro debitori;
• in caso di inadempimenti di impegni secondari, si applicano le penalità previste nel paragrafo 26.3.2, il cui
debito verrà iscritto al registro debitori.
69
N. 82 piante vitali per ettaro corrispondono ad un sesto di circa 11 m x 11 m.
Qualora l’impianto sia costituito da due o più corpi distinti, ai fini della decadenza questo si considera come unica superficie
aggregata.
70
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
26.3 Impegni secondari
26.3.1 Quali sono gli impegni secondari
1) Inviare alla provincia la denuncia di intervento (paragrafo 27) nei casi indicati nelle presenti disposizioni
attuative.
2) Comunicare71 per iscritto alla provincia la presenza di fallanze qualora superiori al 5% delle piante.
3) Sostituire le fallanze entro il 31 marzo successivo al verificarsi dell’evento. L’obbligo esiste solo nel periodo
indicato nella tabella seguente. Per la tipologia B, le percentuali sono calcolate separatamente fra piante principali,
accessorie paracadute (secondarie) e accessorie.
tipologia A
tipologia B
tipologia C
tipologia D
Quando è obbligatorio sostituire le fallanze
primi 3 anni (obbligo di sostituzione 4° o 5° anno (obbligo di sostituzione 6° o 7° anno (obbligo di sostituzione
con mortalità > 10%)
con mortalità > 15%)
con mortalità > 20%)
primi 3 anni (obbligo di sostituzione 4° o 5° anno (obbligo di sostituzione 6° o 7° anno (obbligo di sostituzione
con mortalità > 15%)
con mortalità > 20%)
con mortalità > 10%)
primi 3 anni (obbligo di sostituzione 4° o 5° anno (obbligo di sostituzione 6° o 7° anno (obbligo di sostituzione
con mortalità > 10%)
con mortalità > 15%)
con mortalità > 20%)
1° anno con mortalità > 10%
2° anno con mortalità > 10%
3° anno con mortalità > 10%
4) Lottare contro le infestanti72: mediante sfalci, fresature ed altre tecniche di lavorazione superficiale del terreno,
oppure mediante pacciamature o diserbo chimico73. Al momento del sopralluogo il terreno deve presentarsi libero
dalle infestanti oppure devono avere una presenza tale da non compromettere la crescita e lo sviluppo ottimale degli
alberi. L’obbligo esiste solo nel periodo indicato nella tabella seguente.
tipologia A
tipologia B
tipologia C
tipologia D
Quando è obbligatoria la lotta alle infestanti
Fino al 6° anno
Fino all’ 8° anno
Fino al 3° anno dall'impianto e fino al 2° anno successivo alla ceduazione
Fino al 5° anno
5) Effettuare potature74 di formazione e di allevamento. L’obbligo esiste solo nel periodo indicato nella tabella
seguente. Per la tipologia A, l’impegno è necessario qualora previsto dal piano colturale o imposto dalla provincia.
Per la tipologia B, l’impegno è necessario solo sulle piante principali e accessorie paracadute (secondarie).
tipologia A
tipologia B
tipologia C
tipologia D
Quando sono obbligatorie le potature di formazione e allevamento
Fino al 7° anno
Fino al 10° anno
impegno non previsto
Fino al 5° anno
6) Effettuare la lotta fitosanitaria: l’obbligo esiste solo nei casi indicati nella tabella seguente. Salvo i casi in cui il
Servizio Fitosanitario imponga la “lotta obbligatoria”, l’intervento può essere omesso se il beneficiario dimostra con
precisione che i danni sono inferiori alla soglia economica di intervento.
Quando è obbligatoria la lotta fitosanitaria
71
Ovviamente, nel caso in cui il beneficiario interverrà per la sostituzione della fallanze, la comunicazione potrà essere fatta nell’ambito
della “denuncia di intervento” (paragrafo 28), purché entro il periodo di tempo indicato in questo paragrafo.
72
Sono definite infestanti le specie erbacee, arbustive ed arboree che nascono spontaneamente nell’impianto e che ostacolano,
direttamente o indirettamente, la crescita e lo sviluppo del popolamento. Nel caso specifico degli imboschimenti, le specie arbustive ed
arboree che nascono spontaneamente nell’impianto sono da conteggiare non come infestanti, ma come “rinnovazione naturale” purché
appartengano a specie autoctone o a specie esotiche utilizzate nell’impianto in questione. Potranno comunque essere eliminate con gli
sfolli o i diradamenti, se si ritiene che la loro presenza sia superflua o dannosa.
73
I principi attivi e i prodotti devono essere registrati ed autorizzati sulle colture in esame. Sono vietati per la tipologia A (bosco).
74
Le potature devono essere effettuare con molta cura, in quanto la loro mancata o – spesso peggio – cattiva esecuzione può
compromettere la piantagione, facendola fallire. In particolare, la potatura negli impianti di tipologia B deve essere fatta seguendo le
tecniche dell’arboricoltura da legno, tecniche che sono molto diverse non solo da quelle usate per le piante da frutto, ma anche da quelle
usate per i cloni di pioppo. Presso le province i beneficiari degli impianti di tipologia A e B possono ritirare gratuitamente, fino ad
esaurimento delle scorte, un DVD prodotto dalle Regioni Lombardia e Piemonte che insegna agli agricoltori, con parole semplici, come
fare le potature negli impianti per poter ottenere legname di qualità.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
- 142 -
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
tipologia A
tipologie B, C e D
SI
SI
contro avversità per le quali è imposta la lotta obbligatoria
SI
SI
contro avversità che normalmente causano il deperimento del
legname ricavabile
NO
SI
contro avversità che normalmente limitano l'accrescimento
delle piante
NO
SI
contro avversità che normalmente conducono alla morte delle
piante
7) Effettuare sfolli e diradamenti75: l’obbligo esiste solo per le tipologie A e B nei casi indicati nella tabella seguente.
Nel caso di impianti di tipologia A (bosco permanente), sfolli e diradamenti devono essere preceduti dalla
presentazione della denuncia di taglio colturale di bosco attraverso la procedura informatizzata (indirizzo internet
attuale www.agricoltura.regione.lombardia.it/taglio).
Quando sono obbligatori sfolli e diradamenti
tipologia A
tipologia B
Quando la chioma degli alberi principali e/o alberi secondari è
presente solo sul terzo superiore della chioma
SI
SI
Quando la chioma degli alberi principali e/o alberi secondari è
presente solo sulla metà superiore della chioma
SI
SI
Quando la chioma degli alberi principali e/o alberi secondari si
toccano
NO
SI
8) Informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso azioni specifiche correlate alla natura e
all'entità dell'intervento finanziato. Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 1 del documento
“Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali” approvate con d.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo
2008 e successive modifiche e integrazioni pubblicate sul BURL n. 46 – 4° S.S. - del 20 novembre 2009 e disponibili
sul sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR
2007-2013.
9) Rispettare le ulteriori prescrizioni (es. irrigazioni di soccorso, concimazioni, ecc.):
• previste nel piano delle manutenzioni;
• impartite dalle province in sede di accertamento finale dei lavori (collaudo) o durante i successivi controlli;
• impartite dalle province a seguito di denuncia di intervento.
26.3.2 Penalità per mancato rispetto di impegni secondari
Le penalità sono così calcolate:
• nel caso in cui il beneficiario abbia diritto a ricevere gli aiuti per la manutenzione o il mancato reddito, in una
riduzione percentuale degli aiuti di manutenzione e di mancato reddito per l’annualità in esame. Tali percentuali
sono definite in dettaglio da un manuale operativo dei controlli in loco per le misure connesse a superficie76;
• nel caso in cui il beneficiario non abbia diritto a ricevere gli aiuti per la manutenzione o il mancato reddito, in
una restituzione percentuale del contributo per le spese di impianto già erogato. Tali percentuali saranno definite
in dettaglio da un manuale operativo dei controlli in loco per le misure connesse a superficie.
La mancata presentazione della denuncia di taglio in caso di esecuzione di sfolli e diradamenti77 nel caso di impianti di
tipologia A (bosco permanente) comporta anche l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 61 della l.r. 31/2008.
27) DENUNCIA DI INTERVENTO
Per eseguire un intervento non previsto nel crono-programma quinquennale inserito nel progetto di impianto e negli
altri casi specificatamente previsti dalle presenti disposizioni attuative, compresa in ogni caso la sostituzione delle fallanze
anche se già prevista nel crono-programma, il beneficiario deve inviare una “denuncia di intervento” alla Provincia di
75
In selvicoltura si definiscono sfolli i tagli di parte delle piante del popolamento effettuati per lo più con semplici criteri di riduzione del
numero dei soggetti, senza una particolare valutazione delle singole piante. Di norma gli sfolli si effettuano nei popolamenti molto
giovani, con piante poco differenziate per crescita e conformazione. Si definiscono diradamenti i tagli effettuati in base ad accurati
criteri di selezione, valutando con precisione le caratteristiche delle singole piante e scegliendo con cura quelle da abbattere. Si effettuano
di norma nei popolamenti già abbastanza cresciuti, in cui i singoli soggetti si sono già differenziati per crescita o conformazione.
76
Approvato con d.d.u.o. 24 ottobre 2008, n. 11967.
77
In selvicoltura si definiscono sfolli i tagli di parte delle piante del popolamento effettuati per lo più con semplici criteri di riduzione del
numero dei soggetti, senza una particolare valutazione delle singole piante. Di norma gli sfolli si effettuano nei popolamenti molto
giovani, con piante poco differenziate per crescita e conformazione. Si definiscono diradamenti i tagli effettuati in base ad accurati
criteri di selezione, valutando con precisione le caratteristiche delle singole piante e scegliendo con cura quelle da abbattere. Si effettuano
di norma nei popolamenti già abbastanza cresciuti, in cui i singoli soggetti si sono già differenziati per crescita o conformazione.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
competenza, chiedendo il permesso per eseguire l’intervento in esame. Alla “denuncia di intervento” deve essere allegata
una relazione che indichi dettagliatamente le modalità tecniche di azione.
Entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della denuncia di intervento la Provincia risponde al richiedente:
a) inviandogli una comunicazione di “nulla osta”,
b) oppure vietando totalmente o parzialmente gli interventi colturali oggetto di denuncia
oppure impartendo differenti modalità di realizzazione degli interventi denunciati.
Il “nulla osta” si intende ottenuto qualora la Provincia, entro 20 giorni dal ricevimento della denuncia, non comunichi
alcunché al beneficiario.
28) RICORSI
Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalle Province, dall’Organismo Pagatore Regionale e dalla Direzione
Generale Agricoltura è data facoltà all’interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di
seguito indicate.
28.1 Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda
Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, l’interessato può presentare ricorso entro 60 giorni
presso il giudice amministrativo competente per territorio (TAR), nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal
ricevimento della comunicazione di decadenza.
28.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione dell’aiuto
Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione dell’aiuto, emanati a seguito dell’effettuazione di controlli,
l’interessato può presentare ricorso presso il Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.
29) SANZIONI
L’applicazione di sanzioni amministrative avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nel “Manuale OPR”
Parte IV.
30) INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in
particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Al fine di esplicitare l’obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal
bilancio comunitario (Reg CE n. 1995/2006 del Consiglio) l’Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l’elenco
dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006,
all. VI).
Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del documento “Disposizioni in materia di pubblicità e
trattamento dei dati personali” approvate con D.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni
pubblicate sul BURL n. 46 del 20 novembre 2009 e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura
www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.
Il beneficiario ha l'obbligo di informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso azioni specifiche correlate
alla natura e all'entità dell'intervento finanziato.
Per le azioni specifiche si rimanda al capitolo 1 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei
dati personali".
31) RIEPILOGO TEMPISTICA (CRONO-PROGRAMMA)
CRONO –
PROGRAMMA
4° periodo
Apertura periodo
2 feb. 10 14 mag. 10 31 lug. 10 14 mag. 11 2 ago. 11 15 mag. 12 1 ago. 12 14 mag. 13
Chiusura periodo
5° periodo
6° periodo
7° periodo
8° periodo
9° periodo 10° periodo 11° periodo
13 mag. 10 30 lug-10 13 mag. 11 1 ago. 11 14 mag. 12 31 lug. 12 13 mag. 13 31 lug. 13
Presentazione
documentazione alla
Provincia: entro 10 giorni
24 mag. 10 9 ago. 10 23 mag. 11 11 ago. 11 24 mag. 12 10 ago. 12 23 mag. 13 12 ago. 13
dalla conferma della
domanda a SIARL e
comunque entro il:
Termine per invio alla
Regione delle
graduatorie (entro tale
date devono essere
terminate le istruttorie,
compresi i riesami)
23 ago. 10 8 nov. 10 22 ago. 11 9 nov. 11 22 ago. 12 8 nov. 12 21 ago. 13 11 nov. 13
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
CRONO –
PROGRAMMA
4° periodo
5° periodo
- 144 6° periodo
7° periodo
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
8° periodo
9° periodo 10° periodo 11° periodo
Termine entro cui la
Regione ripartisce i fondi 13 set. 10 29 nov. 10 12 set. 11 29 nov. 11 11 set. 12 28 nov. 12 10 set. 13
alle Province
2 dic. 13
Termine per la
pubblicazione sull’albo
pretorio provinciale
dell’elenco dei richiedenti
ammessi a
finanziamento
23 dic. 13
Fine dei lavori (salvo
proroghe)
Fine collaudi e invio
elenchi liquidazione
(salvo proroghe)
4 ott. 10
20 dic. 10
3 ott. 11
19 dic. 11
1 ott. 12
18 dic. 12
30 set. 13
31 mar. 11 31 mar. 11
2 apr. 12
2 apr. 12
1 apr. 13
1 apr. 13
31 mar. 14 31 mar. 14
1 ott. 12
1 ott. 12
1 ott. 13
1 ott. 13
1 ott. 11
1 ott. 11
1 ott. 14
1 ott. 14
32) MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Il competente dirigente, con proprio provvedimento, può modificare o integrare le presenti disposizioni, per motivi
tecnici o legati alle disponibilità finanziarie, in particolare:
• modificando il crono-programma dei periodi;
• prevedendo ulteriori periodi o eliminandone alcuni;
• limitando l’apertura delle domande solo ad alcune tipologie di intervento.
Non possono essere modificate con provvedimento del competente dirigente solamente le parti definite dalle
Disposizioni Attuative Quadro approvate con deliberazione di Giunta regionale.
33) RIFERIMENTI NORMATIVI E RIMANDO AL MANUALE OPR
Si riepilogano i principali riferimenti normativi e regolamentari78 alla base delle presenti disposizioni attuative:
• Titolo IV, Capo I, Sezione II, Sottosezione II, Articolo 43 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio
europeo, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR);
• Capo III, sezione 1, sottosezione 2, art. 31 del Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione europea del
15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché
Paragrafo 5.3.2.2.1 dell’allegato III dello stesso regolamento;
• manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell’Organismo Pagatore Regionale (d.d.u.o. 1503 del 20
febbraio 2008);
• manuale operativo dei controlli in loco per le misure connesse a superficie, per le misure connesse a servizi e per
l’insediamento di giovani agricoltori dell’Organismo Pagatore Regionale. (d.d.u.o. 11967 del 24 ottobre 2008);
• manuale operativo dei controlli in loco per le misure connesse a investimenti dell’Organismo Pagatore
Regionale. (d.d.u.o. 4844 del 15 maggio 2009).
Per tutto quanto non indicato nel presente documento, si fa riferimento ai manuali dell’Organismo Pagatore Regionale.
78
La normativa europea è rintracciabile sul sito http://eur-lex.europa.eu e quella regionale sul sito http://www.regione.lombardia.it
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
- 145 -
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
Allegato A – Elenco comuni classificati “pianura” o “collina” da ISTAT
Come riportato nel paragrafo 5 “localizzazione degli interventi”, questi ultimi devono essere realizzati in Lombardia
nei seguenti territori:
- interventi di tipologia A e B: nel territorio dei comuni classificati di “pianura” o di “collina” dall’ISTAT;
- interventi di tipologia C e D: nel territorio dei comuni classificati di “pianura” dall’ISTAT.
Provincia di Bergamo
Sono classificati “pianura” i seguenti comuni: ANTEGNATE, ARCENE, ARZAGO D'ADDA, AZZANO SAN
PAOLO, AGNATICA, BARBATA, BARIANO, BOLGARE, BOLTIERE, BONATE SOPRA, BONATE SOTTO,
BOTTANUCO, BREMBATE, BREMBATE DI SOPRA, BRIGNANO GERA D'ADDA, BRUSAPORTO,
CALCINATE, CALCIO, CALUSCO D'ADDA, CALVENZANO, CANONICA D'ADDA, CAPRIATE SAN
GERVASO, CARAVAGGIO, CASIRATE D'ADDA, CASTEL ROZZONE, CAVERNAGO, CHIGNOLO D'ISOLA,
CISERANO, CIVIDATE AL PIANO, COLOGNO AL SERIO, COMUN NUOVO, CORTENUOVA, COSTA DI
MEZZATE, COVO, CURNO, DALMINE, FARA GERA D'ADDA, FARA OLIVANA CON SOLA, FILAGO,
FONTANELLA, FORNOVO SAN GIOVANNI, GHISALBA, GORLE, GRASSOBIO, ISSO, LALLIO, LEVATE,
LURANO, MADONE, MARTINENGO, MEDOLAGO, MISANO DI GERA D'ADDA, MONTELLO, MORENGO,
MORNICO AL SERIO, MOZZANICA, MOZZO, ORIO AL SERIO, OSIO SOPRA, OSIO SOTTO, PAGAZZANO,
PALOSCO, PEDRENGO, POGNANO, PONTE SAN PIETRO, PONTIROLO NUOVO, PRESEZZO, PUMENENGO,
ROMANO DI LOMBARDIA, SERIATE, SOLZA, SPIRANO, STEZZANO, SUISIO, TELGATE, TERNO D'ISOLA,
TORRE PALLAVICINA, TREVIGLIO, TREVIOLO, URGNANO, VALBREMBO, VERDELLINO, VERDELLO,
ZANICA.
Sono classificati “collina” i seguenti comuni: ALBANO SANT'ALESSANDRO, ALMÈ, ALMENNO SAN
BARTOLOMEO, ALMENNO SAN SALVATORE, ALZANO LOMBARDO, AMBIVERE, BARZANA, BERGAMO,
CAPRINO BERGAMASCO, CAROBBIO DEGLI ANGELI, CARVICO, CASTELLI CALEPIO, CENATE SOPRA,
CENATE SOTTO, CHIUDUNO, CISANO BERGAMASCO, CREDARO, ENTRATICO, FORESTO SPARSO,
GANDOSSO, GORLAGO, GRUMELLO DEL MONTE, MAPELLO, NEMBRO, PALADINA, PALAZZAGO,
PONTERANICA, PONTIDA, RANICA, SAN PAOLO D'ARGON, SARNICO, SCANZOROSCIATE, SORISOLE,
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXII, TORRE BOLDONE, TORRE DÈ ROVERI, TRESCORE BALNEARIO,
VILLA D'ADDA, VILLA D'ALMÈ, VILLA DI SERIO, VILLONGO, ZANDOBBIO.
Tutti i restanti comuni sono classificati “montagna”.
Provincia di Brescia
Sono classificati “pianura” i seguenti comuni: ACQUAFREDDA, ALFIANELLO, AZZANO MELLA, BAGNOLO
MELLA, BARBARIGA, BASSANO BRESCIANO, BEDIZZOLE, BERLINGO, BORGO , SAN GIACOMO,
BORGOSATOLLO, BRANDICO, CALCINATO, CALVISANO, CAPRIANO DEL COLLE, CARPENEDOLO,
CASTEGNATO, CASTELCOVATI, CASTENEDOLO, CASTREZZATO, CAZZAGO SAN MARTINO, CHIARI,
CIGOLE, COCCAGLIO, COLOGNE, COMEZZANO-CIZZAGO, CORZANO DELLO FIESSE, FLERO, GAMBARA,
GHEDI, GOTTOLENGO, ISORELLA, LENO, LOGRATO, LONGHENA, MACLODIO, MAIRANO, MANERBIO,
MAZZANO, MILZANO, MONTICHIARI, MONTIRONE, OFFLAGA, ORZINUOVI, ORZIVECCHI, OSPITALETTO,
PADERNO FRANCIACORTA, PALAZZOLO SULL'OGLIO, PAVONE DEL MELLA, SAN PAOLO, POMPIANO,
PONCARALE,
PONTEVICO,
PONTOGLIO,
PRALBOINO,
QUINZANO
D'OGLIO,
REMEDELLO,
ROCCAFRANCA, RONCADELLE, ROVATO, RUDIANO, SAN GERVASIO BRESCIANO, SENIGA, TORBOLE
CASAGLIA, TRAVAGLIATO, TRENZANO, URAGO D'OGLIO, VEROLANUOVA, VEROLAVECCHIA,
VILLACHIARA, VISANO.
Sono classificati “collina” i seguenti comuni: ADRO, BOTTICINO, BRESCIA, CALVAGESE DELLA RIVIERA,
CAPRIOLO, CASTEL MELLA, CELLATICA, COLLEBEATO, CONCESIO, CORTE FRANCA,DESENZANO DEL
GARDA,ERBUSCO, GAVARDO, GUSSAGO, LONATO, MANERBA DEL GARDA, MONIGA DEL GARDA,
MONTICELLI BRUSATI, MUSCOLINE, NUVOLENTO, NUVOLERA, OME, PADENGHE SUL GARDA,
PAITONE, PARATICO, PASSIRANO, POLPENAZZE DEL GARDA, POZZOLENGO, PREVALLE, PROVAGLIO
D'ISEO, PUEGNAGO SUL GARDA, REZZATO, RODENGO-SAIANO, ROÈ VOLCIANO, SALÒ, SAN FELICE DEL
BENACO, SAN ZENO NAVIGLIO, SIRMIONE, SOIANO DEL LAGO, VILLANUOVA SUL CLISI.
Tutti i restanti comuni sono classificati “montagna”.
Provincia di Como
Sono classificati “pianura” i seguenti comuni: REGNANO, BULGAROGRASSO, CADORAGO, CARBONATE,
CIRIMIDO, FENEGRÒ, GUANZATE, LIMIDO COMASCO, LOCATE VARESINO, LOMAZZO, LURAGO
MARINONE, MOZZATE, ROVELLASCA, ROVELLO PORRO, TURATE, VENIANO.
Sono classificati “collina” i seguenti comuni: ALBIOLO, ALSERIO, ALZATE BRIANZA, ANZANO DEL PARCO,
APPIANO GENTILE, AROSIO, BEREGAZZO CON FIGLIARO, BINAGO, BIZZARONE, BRENNA, CABIATE,
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
- 146 -
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
CAGNO, CANTÙ, CAPIAGO INTIMIANO, CARIMATE, CARUGO, CASNATE CON BERNATE, CASSINA
RIZZARDI, CASTELMARTE, CASTELNUOVO BOZZENTE, CAVALLASCA, CERMENATE, COMO,
CUCCIAGO, DREZZO, ERBA, EUPILIO, FALOPPIO, FIGINO SERENZA, FINO MORNASCO, GIRONICO,
GRANDATE, INVERIGO, LAMBRUGO, LIPOMO, LONGONE AL SEGRINO, LUISAGO, LURAGO D'ERBA,
LURATE CACCIVIO, MARIANO COMENSE, MERONE, MONGUZZO, MONTANO LUCINO, MONTORFANO,
NOVEDRATE, OLGIATE COMASCO, OLTRONA DI SAN MAMETTE, ORSENIGO, PARÈ, PROSERPIO,
PUSIANO, RODERO, RONAGO, SAN FERMO DELLA BATTAGLIA, SENNA COMASCO, SOLBIATE, UGGIATE
TREVANO, VALMOREA, VERTEMATE CON MINOPRIO, VILLA GUARDIA
Tutti i restanti comuni sono classificati “montagna”.
Provincia di Lecco
Nessun comune è classificato “pianura”.
Sono classificati “collina” i seguenti comuni: AIRUNO, ANNONE DI BRIANZA, BARZAGO, BARZANÒ,
BOSISIO PARINI, BRIVIO, BULCIAGO, CALCO, CALOLZIOCORTE, CASATENOVO, CASSAGO BRIANZA,
CASTELLO DI BRIANZA, CERNUSCO LOMBARDONE, CESANA BRIANZA, CIVATE, COLLE BRIANZA,
COSTA MASNAGA, CREMELLA, DOLZAGO, ELLO, GALBIATE, GARBAGNATE MONASTERO, GARLATE,
IMBERSAGO, LOMAGNA, MERATE, MISSAGLIA, MOLTENO, MONTE MARENZO, MONTEVECCHIA,
MONTICELLO BRIANZA, NIBIONNO, OGGIONO, OLGIATE MOLGORA, OLGINATE, OSNAGO, PADERNO
D'ADDA, PEREGO, PESCATE, ROBBIATE, ROGENO, ROVAGNATE, SANTA MARIA HOÈ, SIRONE, SIRTORI,
SUELLO, VALGREGHENTINO, VERCURAGO, VERDERIO INFERIORE, VERDERIO SUPERIORE, VIGANÒ.
Tutti i restanti comuni sono classificati “montagna”.
Provincia di Lodi
Tutti i comuni sono classificati “pianura”.
Provincia di Mantova
Tutti i comuni sono classificati “pianura”, tranne i seguenti, che sono classificati “collina”: CASTIGLIONE DELLE
STIVIERE, CAVRIANA, MONZAMBANO, PONTI SUL MINCIO, SOLFERINO, VOLTA MANTOVANA.
Provincia di Milano
Tutti i comuni sono classificati “pianura”, compreso San Colombano al Lambro.
Provincia di Monza
Tutti i comuni sono classificati “pianura” tranne i seguenti, che sono classificati “collina”: BESANA IN BRIANZA,
BRIOSCO, CAMPARADA, CARATE BRIANZA, CORREZZANA, GIUSSANO, LESMO, RENATE, TRIUGGIO,
USMATE VELATE, VEDUGGIO CON COLZANO, VERANO BRIANZA.
Provincia di Pavia
Sono classificati “pianura” i seguenti comuni: ALAGNA, ALBAREDO ARNABOLDI, ALBONESE, ALBUZZANO,
ARENA PO, BADIA PAVESE, BARBIANELLO, BASCAPÈ, BASTIDA DÈ DOSSI, BASTIDA PANCARANA,
BATTUDA, BELGIOIOSO, BEREGUARDO, BORGARELLO, BORGO SAN SIRO, BORNASCO, BREME,
BRESSANA BOTTARONE, BRONI, CAMPOSPINOSO, CANDIA LOMELLINA, CARBONARA AL TICINO,
CASANOVA LONATI, CASATISMA, CASEI GEROLA, CASORATE PRIMO, CASSOLNOVO, CASTELLETTO DI
BRANDUZZO, CASTELLO D'AGOGNA, CASTELNOVETTO, CAVA MANARA, CERANOVA, CERETTO
LOMELLINA, CERGNAGO, CERTOSA DI PAVIA, CERVESINA, CHIGNOLO PO, CILAVEGNA, CONFIENZA,
COPIANO, CORANA, CORNALE, CORTEOLONA, COSTA DE’ NOBILI, COZZO, CURA CARPIGNANO,
DORNO, FERRERA ERBOGNONE, FILIGHERA, FRASCAROLO, GALLIAVOLA, GAMBARANA, GAMBOLO',
GARLASCO, GENZONE, GERENZAGO, GIUSSAGO, GRAVELLONA LOMELLINA, GROPELLO CAIROLI,
INVERNO E MONTELEONE, LANDRIANO, LANGOSCO, LARDIRAGO, LINAROLO, LOMELLO,
LUNGAVILLA, MAGHERNO, MARCIGNAGO, MARZANO, MEDE, MEZZANA BIGLI, MEZZANA
RABATTONE, MEZZANINO, MIRADOLO TERME, MONTICELLI PAVESE, MORTARA, NICORVO, OLEVANO
DI LOMELLINA, OTTOBIANO, PALESTRO, PANCARANA, PARONA, PAVIA, PIEVE ALBIGNOLA, PIEVE DEL
CAIRO, PIEVE PORTO MORONE, PINAROLO PO, PIZZALE, PORTALBERA, REA, ROBBIO LOMELLINA,
ROBECCO PAVESE, ROGNANO, RONCARO, ROSASCO, SAN CIPRIANO PO, SAN GENESIO ED UNITI, SAN
GIORGIO DI LOMELLINA, SAN MARTINO SICCOMARIO, SANNAZZARO DE’ BURGONDI, SANTA CRISTINA
E BISSONE, SANT'ALESSIO CON VIALONE, SANT'ANGELO LOMELLINA, SAN ZENONE AL PO,
SARTIRANA LOMELLINA, SCALDASOLE, SEMIANA, SILVANO PIETRA, SIZIANO, SOMMO, SPESSA,
SUARDI, TORRE BERETTI E CASTELLARO, TORRE D'ARESE, TORRE DE’ NEGRI, TORRE D'ISOLA,
TORREVECCHIA PIA, TRAVACÒ SICCOMARIO, TRIVOLZIO, TROMELLO, TROVO, VALEGGIO, VALLE
LOMELLINA, VALLE SALIMBENE, VELEZZO LOMELLINA, VELLEZZO BELLINI, VERRETTO, VERRUA PO,
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
- 147 -
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
VIDIGULFO, VIGEVANO, VILLA BISCOSSI, VILLANOVA D'ARDENGHI, VILLANTERIO, VISTARINO,
VOGHERA, ZECCONE, ZEME, ZERBO, ZERBOLÒ, ZINASCO.
Sono classificati “collina” i seguenti comuni: BORGO PRIOLO, BORGORATTO MORMOROLO, BOSNASCO,
CALVIGNANO, CANEVINO, CANNETO PAVESE, CASTANA, CASTEGGIO, CECIMA, CIGOGNOLA,
CODEVILLA, CORVINO SAN QUIRICO, FORTUNAGO, GODIASCO, GOLFERENZO, LIRIO, MONTALTO
PAVESE,
MONTEBELLO
DELLA
BATTAGLIA,
MONTECALVO
VERSIGGIA,
MONTESCANO,
MONTESEGALE, MONTÙ BECCARIA, MORNICO LOSANA, OLIVA GESSI, PIETRA DÈ GIORGI, PONTE
NIZZA, REDAVALLE, RETORBIDO, RIVANAZZANO, ROCCA DE’ GIORGI, ROCCA SUSELLA, ROVESCALA,
RUINO, SAN DAMIANO AL COLLE, SANTA GIULETTA, SANTA MARIA DELLA VERSA, STRADELLA,
TORRAZZA COSTE, TORRICELLA VERZATE, VOLPARA, ZENEVREDO.
Tutti i restanti comuni sono classificati “montagna”.
Provincia di Sondrio
Nessun comune è classificato “pianura” o “collina” e pertanto la presente misura non si applica in questa provincia.
Provincia di Varese
Sono classificati “pianura” i seguenti comuni: BUSTO ARSIZIO, CARDANO AL CAMPO, CARONNO
PERTUSELLA, CASORATE SEMPIONE, CASTELLANZA, CISLAGO, FAGNANO OLONA, FERNO,
GALLARATE, GERENZANO, GORLA MAGGIORE, GORLA MINORE, LONATE POZZOLO, MARNATE,
OLGIATE OLONA, ORIGGIO, SAMARATE, SARONNO, SOLBIATE OLONA, SOMMA LOMBARDO, UBOLDO,
VIZZOLA TICINO.
Sono classificati “collina” i seguenti comuni: ALBIZZATE, ANGERA, ARSAGO SEPRIO, AZZATE, BARDELLO,
BESNATE, BESOZZO, BIANDRONNO, BODIO LOMNAGO, BREBBIA, BREGANO, BRUNELLO,
BUGUGGIATE, CADREZZATE, CAIRATE, CANTELLO, CARAVATE, CARNAGO, CARONNO VARESINO,
CASALE LITTA, CASCIAGO, CASSANO MAGNAGO, CASTELSEPRIO, CASTIGLIONE OLONA, CASTRONNO,
CAVARIA CON PREMEZZO, CAZZAGO BRABBIA, CLIVIO, COCQUIO-TREVISAGO, COMABBIO, CROSIO
DELLA VALLE, DAVERIO, GALLIATE LOMBARDO, GAVIRATE, GAZZADA SCHIANNO, GEMONIO,
GOLASECCA, GORNATE OLONA, INARZO, INDUNO OLONA, ISPRA, JERAGO CON ORAGO, LAVENOMOMBELLO, LEGGIUNO, LONATE CEPPINO, LOZZA, MALGESSO, MALNATE, MERCALLO, MONVALLE,
MORAZZONE, MORNAGO, OGGIONA CON SANTO STEFANO, OSMATE LENTATE, RANCO, SESTO
CALENDE, SOLBIATE ARNO, SUMIRAGO, TAINO, TERNATE,TRADATE, TRAVEDONA-MONATE, VARANO
BORGHI, VARESE, VEDANO OLONA, VENEGONO INFERIORE, VENEGONO SUPERIORE, VERGIATE,
SANGIANO.
Tutti i restanti comuni sono classificati “montagna”.
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Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
Allegato B – Specie utilizzabili per le tipologie A e B
Possono essere utilizzate solo le specie indicate nella seguente tabella, con le limitazioni indicate nella colonna “note”.
Il riferimento è ai distretti o regioni forestali indicate nella “carta forestale della Lombardia”.
Nome italiano
Abete bianco
Acero campestre,
Oppio
Acero riccio
Nome scientifico
Abies alba Miller
Acer campestre l.
habitus Utilizzabile per la tipologia A?
albero
Non utilizzabile
albero
SI
Acer platanoides l.
albero
SI, solo in “collina”
Acero di monte
Acer pseudoplatanus l.
albero
SI, solo in collina e nel distretto
“pianalto” e “avanalpico”
Ontano nero
Betulla verrucosa
Alnus glutinosa (l.) Gaertner
Betula pendula Roth
albero
albero
Carpino bianco
Carpinus betulus l.
albero
SI
SI, solo in collina e nel distretto
“pianalto”
SI
Castagno
Castanea sativa Miller
albero
Utilizzabile per la tipologia B?
Non utilizzabile
Solo come accessoria
Anche principale o “accessoria
paracadute”, solo in “collina”
Anche principale o “accessoria
paracadute”, solo in collina e nel
distretto “pianalto” e “avanalpico”
Solo come accessoria
Non utilizzabile
Come principale, “accessoria
paracadute” o accessoria
Non utilizzabile
Bagolaro
Celtis australis l.
Faggio
Fagus sylvatica l.
Frassino maggiore Fraxinus excelsior l.
albero
albero
albero
SI, solo in collina e nel distretto
“pianalto” e “avanalpico”
SI, massimo 5% delle piante
SI, solo in “collina”
SI
Orniello
Fraxinus ornus l.
albero
SI, solo in “collina”
Frassino
meridionale
Noce comune
Fraxinus oxycarpa Bieb.
albero
SI
Juglans regia l.
albero
SI, massimo 5% delle piante
Larix decidua Miller
albero
Non utilizzabile
Solo come accessoria
Non utilizzabile
Anche principale o “accessoria
paracadute”
Solo come accessoria, solo in
“collina”
Anche principale o “accessoria
paracadute”
Anche principale o “accessoria
paracadute”
Non utilizzabile
Ostrya carpinifolia Scop.
Picea excelsa (Lam.) Link
(P.abies)
Pinus cembra l.
Pinus nigra Arnold, P.
austriaca Host
Pinus sylvestris l.
albero
albero
SI, solo in “collina”
Non utilizzabile
Solo come accessoria
Non utilizzabile
albero
albero
Non utilizzabile
Non utilizzabile
Non utilizzabile
Non utilizzabile
albero
Non utilizzabile
Pinus uncinata Miller
albero
SI, solo in “collina” e nel distretto
“pianalto”
Non utilizzabile
Platanus orientalis l.
albero
SI
Populus alba l.
albero
SI
Populus canescens (Aiton)
Sm.
Populus nigra l.
Populus tremula l.
Populus spp.
Prunus avium l.
albero
SI
albero
albero
albero
albero
SI
SI
Non utilizzabile
SI, massimo 5% delle piante
Larice europeo, l.
comune
Carpino nero
Abete rosso Peccio
Pino Cembro
Pino nero, Pino
austriaco
Pino silvestre
Pino mugo
uncinato
Platano orientale
Pioppo bianco,
Gattice
Pioppo gatterino
Pioppo nero
Pioppo tremolo
Pioppo (cloni)
Ciliegio selvatico
Ciliegio a grappoli, Prunus padus l.
Pado
Pero selvatico
Pyrus pyraster Burgsd.
albero
SI
albero
SI
Cerro
Leccio
albero
albero
SI
SI, solo in “collina” e nel distretto
“avanalpico”, massimo 5% delle
piante
Quercus cerris l.
Quercus ilex l.
Non utilizzabile
Come principale, “accessoria
paracadute” o accessoria
Come principale, “accessoria
paracadute” o accessoria
Solo come accessoria
Solo come accessoria
Solo come accessoria
Solo come accessoria
Anche principale o “accessoria
paracadute”
Solo come accessoria
Anche principale o “accessoria
paracadute”
Anche “accessoria paracadute”
Non utilizzabile
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Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Nome italiano
Rovere
Roverella
Farnia
Nome scientifico
Quercus petraea (Mattuschka)
Liebl.
Quercus pubescens Willd.
Quercus robur l.
Robinia
Salice bianco
Salice fragile
Sorbo montano
Sorbo degli
uccellatori
Ciavardello
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
albero
albero
SI
SI
Robinia pseudoacacia L.
Salix alba l.
Salix fragilis l.
Sorbus aria (l.) Crantz
albero
albero
albero
albero
Non utilizzabile
SI
NO
Non utilizzabile
Sorbus aucuparia l.
albero
Non utilizzabile
Sorbus torminalis (l.) Crantz
albero
SI
Tasso
Tiglio selvatico
Taxus baccata l.
Tilia cordata Miller
albero
albero
SI, massimo 5% delle piante
SI
Tiglio nostrano
Tilia platyphyllos Scop.
albero
SI
Olmo montano
Olmo campestre
Ontano verde
Pero corvino
Ulmus glabra Hudson
Ulmus minor Miller
Alnus viridis (Chaix) DC.
Amelanchier ovalis Medicus
albero
albero
arbusto
arbusto
Non utilizzabile
SI
Non utilizzabile
SI solo in “collina”
Crespino
Corniolo
Sanguinella
Nocciolo, Avellano
Biancospino
selvatico
Olivello
Fusaggine, Berretta
da prete
Frangola
Berberis vulgaris l.
Cornus mas l.
Cornus sanguinea l.
Corylus avellana l.
Crataegus monogyna Jacq.
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
SI
SI
SI
SI
SI
Utilizzabile per la tipologia B?
Anche principale o “accessoria
paracadute”
Solo come accessoria
Anche principale o “accessoria
paracadute”
Solo come accessoria
Solo come accessoria
Solo come accessoria
Solo come accessoria, solo in
“collina”
Solo come accessoria, solo in
“collina”
Anche principale o “accessoria
paracadute”
Non utilizzabile
Anche principale o “accessoria
paracadute”
Anche principale o “accessoria
paracadute”
Non utilizzabile
Solo come accessoria
Non utilizzabile
Solo come accessoria, solo in
“collina”
Solo come accessoria
Solo come accessoria
Solo come accessoria
Solo come accessoria
Solo come accessoria
Eleagnus umbellata L.
Euonymus europaeus l.
arbusto
arbusto
Non utilizzabile
SI
Solo come accessoria
Solo come accessoria
Frangula alnus Miller
Agrifoglio
Ilex aquifolium l.
arbusto SI, solo in “collina” e nel distretto
“pianalto”
arbusto
SI
Ginepro comune
Maggiociondolo
alpino
Maggiociondolo
Juniperus communis l.
Laburnum alpinum (Miller)
Berchtold et
Laburnum anagyroides
Medicus
Ligustrum vulgare l.
Malus sylvestris Miller
Pinus mugo Turra
Prunus spinosa l.
Rhamnus alaternus l.
Rhamnus alpinus l.
Rhamnus catharticus l.
Rosa agrestis Savi
Rosa arvensis Hudson
Rosa canina l. sensu Bouleng.
Rosa gallica l.
Ligustro
Melo selvatico
Pino mugo
Prugnolo
Alaterno
Ramno alpino
Spinocervino
Rosa agreste
Rosa arvense
Rosa canina
Rosa gallica
Rosa alpina
Rosa rossa
Rosa di San
Giovanni
Salice stipolato
habitus Utilizzabile per la tipologia A?
albero
SI
Solo come accessoria
arbusto
arbusto
SI, solo in “collina”
Non utilizzabile
Solo come accessoria
per delimitazione impianti
Non utilizzabile
Non utilizzabile
arbusto
SI, solo in “collina”
Solo come accessoria
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
SI
SI
Non utilizzabile
SI
SI
Non utilizzabile
SI
SI
SI
SI
SI, solo in “collina”
Rosa pendulina l.
Rosa rubiginosa l.
Rosa sempervirens l.
arbusto
arbusto
arbusto
Non utilizzabile
SI
Non utilizzabile
Solo come accessoria
Solo come accessoria
Non utilizzabile
Solo come accessoria
Solo come accessoria
Non utilizzabile
Solo come accessoria
Solo come accessoria
Solo come accessoria
Solo come accessoria
Solo come accessoria, solo in
“collina”
Non utilizzabile,
Solo come accessoria
Non utilizzabile
Salix appendiculata Vill.
arbusto
Non utilizzabile
Non utilizzabile
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Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Nome italiano
Salice dorato
Salicone
Salice grigio
Salice cordato
Salice dafnoide, S.
blu
Salice ripaiolo, S.
lanoso
Salice odoroso
Salice rosso
Salice da ceste
Salice da vimini,
vinco
Sambuco nero
Sambuco rosso
Ginestra dei
carbonai
Ginestra odorosa
Lantana
Pallon di maggio
Agrostide
Paleo odoroso
Avena altissima
Erba mazzolina
Festuca falascona
Festuca dei prati
Festuca rossa
Festuca indurita
Loglio
Ginestrino
Lupinella
Fienarola dei prati
Fienarola comune
Trifoglio ibrido
Trifoglio rosso
Trifoglio ladino
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
Nome scientifico
Salix aurita l.
Salix caprea l.
Salix cinerea l.
Salix cordata Muhlenbg.
Salix daphnoides Vill.
habitus Utilizzabile per la tipologia A?
arbusto
SI
arbusto
SI
arbusto
SI
arbusto
Non utilizzabile
arbusto
SI
Utilizzabile per la tipologia B?
Solo come accessoria
Solo come accessoria
Solo come accessoria
Non utilizzabile
Solo come accessoria
Salix eleagnos Scop.
arbusto
SI
Solo come accessoria
Salix pentandra l.
Salix purpurea l.
Salix triandra l.
Salix viminalis l.
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
SI
SI
SI
SI
Solo come accessoria
Solo come accessoria
Solo come accessoria
Solo come accessoria
Sambucus nigra l.
Sambucus racemosa l.
Sarothamnus scoparius,
Cytisus s. (l.)
Spartium junceum l.
Viburnum lantana l.
Viburnum opulus l.
Agrostis stolonifera
Anthoxanthum odoratum
Arrhenatherum elatius
Dactylis glomerata
Festuca arundinacea
Festuca pratensis
Festuca rubra
Festuca trachyphylla
Lolium perenne
Lotus cornuculatus
Onobrychis viciifolia
Poa pratensis
Poa trivialis
Trifolium hybridum spp.
elegans
Trifolium pratense
Trifolium repens
arbusto
arbusto
arbusto
SI
Non utilizzabile
SI
Solo come accessoria
Non utilizzabile
Solo come accessoria
arbusto
arbusto
arbusto
erbaceo
erbaceo
erbaceo
erbaceo
erbaceo
erbaceo
erbaceo
erbaceo
erbaceo
erbaceo
erbaceo
erbaceo
erbaceo
erbaceo
Non utilizzabile
SI
SI
In eventuali radure naturaliformi
In eventuali radure naturaliformi
In eventuali radure naturaliformi
In eventuali radure naturaliformi
In eventuali radure naturaliformi
In eventuali radure naturaliformi
In eventuali radure naturaliformi
In eventuali radure naturaliformi
In eventuali radure naturaliformi
In eventuali radure naturaliformi
In eventuali radure naturaliformi
In eventuali radure naturaliformi
In eventuali radure naturaliformi
In eventuali radure naturaliformi
Non utilizzabile
Solo come accessoria
Solo come accessoria
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
erbaceo In eventuali radure naturaliformi
erbaceo In eventuali radure naturaliformi
NO
NO
NO
Allegato C – Elenco prezzi
Il presente elenco prezzi è stato dichiarato conforme all’art. 53 del reg. CE 1974/2006 dal Dipartimento di Economia e
Politica Agraria, Agroalimentare e Ambientale dell’Università degli Studi di Milano.
Il presente elenco prezzi comprende anche le voci di “computo a copro” previste per i pioppeti e indicate nel paragrafo
11.5, voci ricavate in base alla lavorazioni ordinariamente eseguite in un pioppeto (voci 203, 207 – 1500 kg -, 209,
fornitura pioppelle secondo voce, 211, 406).
Articolo
Descrizione
100
OPERAZIONI PRELIMINARI
Profilo pedologico eseguito mediante l'apertura di una buca di
dimensioni idonee, effettuata con mezzo meccanico, comprese le
analisi chimiche di cui al punto 102
Analisi chimica del terreno: tessitura, pH in acqua, pH in KCL,
carbonati, calcare attivo, sostanza organica, azoto totale, cianuro,
capacità di scambio cationico, Ca, Mg, K, P
OPERAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL TERRENO
101
102
200
U. Mis.
Prezzo massimo
ammissibile per i
lavori in economia
Prezzo massimo
ammissibile (solo
con fattura)
n.
È necessario
presentare la fattura
€ 671,40
n.
È necessario
presentare la fattura
€ 129,11
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
- 151 -
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
Articolo
Descrizione
U. Mis.
Prezzo massimo
ammissibile per i
lavori in economia
Prezzo massimo
ammissibile (solo
con fattura)
203
Preparazione andante del terreno mediante aratura del terreno
eseguita con trattrice, fresatura e livellamento e ogni altra
operazione idonea a preparare il terreno per l'impianto, escluso solo
fornitura e spargimento di fertilizzanti e concimi
Ha
€ 171,00
€ 228,00
204
Fornitura di letame da altra azienda
q
È necessario
presentare la fattura
€ 2,25
Ha
€ 193,67
€ 258,23
Ha
€ 646,62
€ 1.293,23
205
206
207
208
209
210
211
212
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
400
401
402
Concimazione di fondo letamica, esclusa la fornitura del letame
bovino maturo (almeno 500 q/ha), comprendente il carico, lo
spargimento con l'ausilio di uno spandiletame azionato da trattrice e
l'interramento
Concimazione di fondo letamica, compreso la fornitura del letame
bovino maturo dalla propria azienda (almeno 500 q/ha), il carico, lo
spargimento con l'ausilio di uno spandiletame azionato da trattrice e
l'interramento
Fornitura di concime minerale (riferimento orientativo: NPK 15-1515)
Fornitura di ammendante organico
Concimazione organica o minerale di fondo, esclusa la fornitura del
concime, compreso il carico e lo spargimento con l'ausilio di uno
spandiconcime azionato da trattrice
Concimazione organica o minerale localizzata presso le piantine,
escluso la fornitura del concime (se chimico, orientativamente con
titolo NPK 15-15-15), il carico e lo spargimento con idonei mezzi.
Voce di costo non applicabile per talee o astoni
Tracciamento meccanico del terreno (curvilineo o rettilineo)
finalizzato alla posa delle piante
Movimenti di terra per diversificazione di habitat per la sola tipologia
A, costituiti da sterri o riporti di almeno 0,50 metri rispetto al piano di
campagna e fino a un metro dal piano di campagna, con pendenza
delle scarpate di massimo 20%, formanti almeno una depressione
profonda in media 50 cm interessante non meno del 10% della
superficie dell'appezzamento (movimentazione minima di terra, 500
mc/ha)
FORNITURA DELLE PIANTINE
Fornitura di piantine forestali a radice nuda di altezza compresa tra i
30 e i 100 centimetri
Fornitura di piantine forestali a radice nuda di altezza compresa tra i
101 e i 150 centimetri
Fornitura di piantine forestali a radice nuda di altezza compresa tra i
151 e i 200 centimetri
Fornitura di piantine forestali in contenitore di altezza compresa tra i
15 e i 60 centimetri
Fornitura di piantine forestali in contenitore di altezza compresa tra i
61 e i 100 centimetri
Fornitura di piantine forestali in contenitore di altezza compresa tra i
101 e i 150 centimetri
Fornitura di pioppelle di 1 anno di qualsiasi clone per tipologie B e D
Fornitura di pioppelle di 2 anni di qualsiasi clone per tipologie B e D
Fornitura di talee con lunghezza fino a 50 cm per impianti di
biomassa (tipologia C)
Fornitura di astoni per impianti di biomassa (tipologia C) lunghezza
fino a 100 cm
Fornitura di astoni per impianti di biomassa (tipologia C) lunghezza
oltre 100 cm
OPERAZIONI PER LA MESSA A DIMORA
Fornitura di diserbante antigerminello, liquido o granulare, con
idoneo principio attivo
Diserbo antigerminello con l'uso di apposita trattrice, esclusa la
fornitura di idoneo principio attivo
kg
q
È necessario
presentare la fattura
È necessario
presentare la fattura
€ 0,35
€ 3,89
Ha
€ 23,25
€ 31,00
n.
€ 0,06
€ 0,09
Ha
€ 192,50
€ 240,63
Ha
€ 1.152,00
€ 1.440,00
n.
€ 0,83
€ 0,98
n.
€ 1,26
€ 1,48
n.
€ 1,68
€ 1,98
n.
€ 0,92
€ 1,08
n.
€ 1,51
€ 1,78
n.
€ 2,11
€ 2,48
n.
n.
€ 1,85
€ 3,21
€ 2,18
€ 3,78
n.
€ 0,19
€ 0,22
n.
€ 0,83
€ 0,98
n.
€ 1,51
€ 1,78
litro
È necessario
presentare la fattura
€ 23,72
Ha
€ 39,42
€ 46,38
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Articolo
403
404
405
406
407
408
409
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
700
- 152 -
Descrizione
Messa a dimora di piantine in contenitore o a radice nuda con
apertura manuale di buca "a fessura" in terreno mai lavorato,
escluso la fornitura delle piante
Messa a dimora di piantine in contenitore o a radice nuda con
apertura manuale in terreno precedentemente lavorato, di buche di
ridotte dimensioni, escluso la fornitura delle piante
Messa a dimora di piantine in contenitore o a radice nuda con
l'ausilio di una trivella montata su trattrice da 75 hp e apertura di
buche profonde mediamente 40/50 centimetri e larghe 30/50
centimetri, escluso la fornitura delle piante
Messa a dimora di pioppelle con l'ausilio di una trivella montata su
trattrice da 75 hp e apertura di buche profonde mediamente 100
centimetri e larghe 20/30 centimetri, escluso la fornitura delle piante
Messa a dimora di piantine in contenitore mediante l'utilizzo del
bastone trapiantatore su terreno lavorato, escluso la fornitura delle
piante
Messa a dimora di talee o di astoni in piantagioni per biomassa con
trapiantatrice o assolcatore, compreso tracciamento filari (voce
209), eventuale picchettamento, rincalzatura ed ogni altro onere per
considerare il lavoro eseguito a regola d’arte, esclusa solo fornitura
del materiale vegetale, concimi e ammendanti
Semina vegetazione erbacea in aree a radura compreso
miscuglio ed esclusa la preparazione del terreno (Tip. A)
PACCIAMATURE
Fornitura di telo pacciamante plastico dello spessore di 0,06
centimetri e larghezza almeno 100 centimetri
Posa voce di costo precedente
Fornitura di quadrati pacciamanti plastici dello spessore di almeno
0,06 cm e della dimensione orientativa di 50x50 centimetri
Posa voce di costo precedente
Fornitura di quadrati pacciamanti plastici dello spessore di almeno
0,06 cm e della dimensione orientativa di 110x110 centimetri
Posa voce di costo precedente
Fornitura di dischi o quadrati pacciamanti di materiale
foto/biodegradabili di diametro o lato fino a 50 centimetri
Posa voce di costo precedente
Fornitura di dischi o quadrati pacciamanti di materiale
foto/biodegradabili di diametro o lato oltre 50 centimetri
Posa voce di costo precedente
PROTEZIONI INDIVIDUALI PER LE PIANTINE E TUTORI
Fornitura di protezioni individuali a rete in materiale plastico di
altezza fino a cm 60 cm e di diametro orientativo di 13-14 cm
Posa voce di costo precedente
Fornitura di protezioni individuali a rete in materiale plastico di
altezza oltre 60 cm 100 e di diametro orientativo di 13-14 cm
Posa voce di costo precedente
Fornitura di protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile
(shelter) di altezza fino a cm 100
Posa voce di costo precedente
Fornitura di protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile
(shelter) di altezza superiore a cm 100
Posa voce di costo precedente
Fornitura di cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni
individuali (lunghezza fino a 1,50 m)
Posa voce di costo precedente
Fornitura di canna in bambù per sostegno piantine (lunghezza oltre
1,50 m)
Posa voce di costo precedente
OPERAZIONI ACCESSORIE
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
U. Mis.
Prezzo massimo
ammissibile per i
lavori in economia
Prezzo massimo
ammissibile (solo
con fattura)
n.
€ 1,89
€ 2,70
n.
€ 0,45
€ 0,65
n.
€ 1,65
€ 2,19
n.
€ 2,23
€ 2,97
n.
€ 0,32
€ 0,43
Ha
€ 599,24
€ 798,98
Ha
€ 180,00
€ 220,00
m
m
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
È necessario
presentare la fattura
€ 0,43
È necessario
presentare la fattura
€ 0,30
È necessario
presentare la fattura
€ 0,60
È necessario
presentare la fattura
€ 0,24
È necessario
presentare la fattura
€ 0,48
È necessario
presentare la fattura
€ 0,22
È necessario
presentare la fattura
€ 0,22
È necessario
presentare la fattura
€ 0,60
È necessario
presentare la fattura
€ 0,60
È necessario
presentare la fattura
€ 0,15
È necessario
presentare la fattura
€ 0,15
€ 0,29
€ 0,54
€ 0,62
€ 0,43
€ 0,77
€ 0,86
€ 1,50
€ 0,34
€ 1,80
€ 0,69
€ 0,42
€ 0,32
€ 0,84
€ 0,32
€ 0,91
€ 0,86
€ 1,44
€ 0,86
€ 0,19
€ 0,22
€ 0,42
€ 0,22
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Articolo
701
702
703
704
- 153 -
Descrizione
Fornitura di materiale per chiudenda (rif. altezza fuori terra 120 cm)
composta da rete di filo metallico di diametro fino a 2 mm a maglia
quadrata di dimensioni variabili a crescere verso l'alto, fissata a pali
in legno di almeno 1,80 m di altezza e di diametro 10-12 cm,
distanziati di 2,5 m infissi nel suolo per 50 cm, comprese
controventature e scalandrini
Posa voce di costo precedente
Fornitura di cartelli o targhe pubblicitarie come indicato nel
paragrafo “impegni”
Posa voce di costo precedente
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
U. Mis.
Prezzo massimo
ammissibile per i
lavori in economia
Prezzo massimo
ammissibile (solo
con fattura)
m
È necessario
presentare la fattura
€ 5,81
m
n.
n.
€ 1,74
È necessario
presentare la fattura
€ 57,54
€ 2,49
€ 200,00
€ 71,93
Allegato D – Costi standard
L’art. 53, comma 1, del Reg. CE 1974/2006 (Disposizioni di applicazione del Reg. CE 1698/2005 del Consiglio sul
sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del FEASR) prevede che gli Stati membri dell’UE possano fissare l’entità del
sostegno di cui agli articoli 31, da 37 a 41 e da 43 a 49 del Reg. CE 1698/2005 sulla base di costi standard e di ipotesi
standard di mancato guadagno. L’art. 43 del Reg. CE 1698/2005 tratta come noto, dell’Imboschimento di terreni agricoli.
Come previsto dal paragrafo 11.5 (progetto definitivo) al punto c (computo metrico estimativo), i costi standard
possono essere applicati per tutte e quattro le tipologie di intervento previste dal bando della misura 221 “Imboschimento
di terreni agricoli”.
Si elencano di seguito i costi standard ammessi a contributo per le tipologie A, B, C, e D, in base alla densità
minima d'impianto, alla tipologia del materiale vegetale impiegato (radice nuda, contenitore, talea, astone,
pioppella) e al grado di sviluppo dello stesso (centimetri di altezza o anni di età) al momento della messa a dimora.
basato su Sesto d'impianto
altezza (cm) /
“Costo standard”
ipotesi di n. indicativo (m x
tipologia
età
(€/ha)(5)
piante
m) (1)
Tipologia A: Boschi permanenti, a scopo ambientale, paesaggistico o protettivo(6)
1
1300 - 1599
1333
3 x 2,5
radice nuda
30 - 100
€ 5.767,47
2
1300 - 1599
1333
3 x 2,5
radice nuda
101 - 150
€ 6.433,97
3
1300 - 1599
1333
3 x 2,5
contenitore (2)
15 - 60
€ 5.900,77
4
1300 - 1599
1333
3 x 2,5
contenitore (2)
61 - 100
€ 6.833,87
5
1600 - 1889
1600
2,5 x 2,5
radice nuda
30 - 100
€ 5.486,18
6
1600 - 1889
1600
2,5 x 2,5
radice nuda
101 - 150
€ 6.286,18
7
1600 - 1889
1600
2,5 x 2,5
contenitore (2)
15 - 60
€ 5.646,18
8
1600 - 1889
1600
2,5 x 2,5
contenitore (2)
61 - 100
€ 6.766,18
9
1890 - 2173
1890
2,3 x 2,3
radice nuda
30 - 100
€ 6.274,40
10
1890 - 2173
1890
2,3 x 2,3
radice nuda
101 - 150
€ 7.219,40
11
1890 - 2173
1890
2,3 x 2,3
contenitore (2)
15 - 60
€ 6.463,40
12
1890 - 2173
1890
2,3 x 2,3
contenitore (2)
61 - 100
€ 7.786,40
13
2174 - 2325
2174
2 x 2,3
radice nuda
30 - 100
€ 8.141,26
14
2174 - 2325
2174
2 x 2,3
contenitore (2)
15 - 60
€ 8.358,66
15
≥ 2326
2326
2,15 x 2
radice nuda
30 - 100
€ 8.337,92
16
≥ 2326
2326
2,15 x 2
contenitore (2)
15 - 60
€ 8.500,00
17 Copertura erbacea delle aree a radura (compresa la preparazione del terreno) € 381,50
Tipologia B: Arboricoltura da legno a ciclo medio - lungo per la produzione di legname di pregio
1
500 - 634
500
5X4
radice nuda
30 - 100
€ 2.694,40
2
500 - 634
500
5x4
radice nuda
101 - 150
€ 2.899,40
3
500 - 634
500
5x4
contenitore (2)
15 - 60
€ 2.735,40
4
500 - 634
500
5x4
contenitore (2)
61 - 100
€ 3.022,40
5
635 - 832
635
4,5 X 3,5
radice nuda
30 - 100
€ 3.224,81
6
635 - 832
635
4,5 X 3,5
radice nuda
101 - 150
€ 3.497,31
7
635 - 832
635
4,5 X 3,5
contenitore (2)
15 - 60
€ 3.279,31
8
635 - 832
635
4,5 X 3,5
contenitore (2)
61 - 100
€ 3.660,81
9
833 - 999
833
4X3
radice nuda
30 - 100
€ 4.002,75
10
833 - 999
833
4X3
radice nuda
101 - 150
€ 4.374,25
11
833 - 999
833
4X3
contenitore (2)
15 - 60
€ 4.077,05
12
833 - 999
833
4X3
contenitore (2)
61 - 100
€ 4.597,15
voce
n. piante/ha
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
- 154 -
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
basato su Sesto d'impianto
altezza (cm) /
“Costo standard”
tipologia
ipotesi di n. indicativo (m x
età
(€/ha)(5)
(1)
piante
m)
13
1000 - 1142
1000
5X2
radice nuda
30 - 100
€ 4.358,63
14
1000 - 1142
1000
5X2
radice nuda
101 - 150
€ 4.813,63
15
1000 - 1142
1000
5X2
contenitore (2)
15 - 60
€ 4.449,63
16
1000 - 1142
1000
5X2
contenitore (2)
61 - 100
€ 5.000,00
17
1143 - 1249
1143
3,5 X 2,5
radice nuda
30 - 100
€ 4.675,36
18
1143 - 1249
1143
3,5 X 2,5
contenitore (2)
15 - 60
€ 4.780,66
19
1250 -1333
1250
4X2
radice nuda
30 - 100
€ 5.000,00
20
1250 -1333
1250
4X2
contenitore (2)
15 - 60
€ 5.000,00
Tipologia C: Arboricoltura da legno con ceduazione a turno breve, per biomassa a fini energetici o legname da lavoro
1
1100 - 1332
1111
3x3
talee
≤ 50
€ 1.381,05
2
1100 - 1332
1111
3x3
radice nuda (3)
30 - 100
€ 2.225,41
3
1100 - 1332
1111
3x3
contenitore (2)
15 - 60
€ 2.336,51
4
1100 - 1332
1111
3x3
radice nuda
101 - 150
€ 2.780,91
5
1100 - 1332
1111
3x3
astoni (4)
> 100
€ 3.114,21
6
1333 - 1666
1333
3 x 2,5
talee
≤ 50
€ 1.429,89
7
1600 - 1889
1333
3 x 2,5
radice nuda (3)
30 - 100
€ 2.442,97
8
1600 - 1889
1333
3 x 2,5
contenitore (2)
15 - 60
€ 2.576,27
9
1600 - 1889
1333
3x3
radice nuda
101 - 150
€ 3.109,47
10
1600 - 1889
1333
3 x 2,5
astoni (4)
> 100
€ 3.500,00
11
1667 - 1999
1667
3x2
talee
≤ 50
€ 1.503,37
12
1667 - 1999
1667
3x2
radice nuda (3)
30 - 100
€ 2.770,29
13
1667 - 1999
1667
3x2
contenitore (2)
15 - 60
€ 2.936,99
14
1667 - 1999
1667
3x3
radice nuda
101 - 150
€ 3.500,00
16
2000 - 2380
2000
2,5 x 2
talee
≤ 50
€ 1.576,63
17
2000 - 2380
2000
2,5 x 2
radice nuda (3)
30 - 100
€ 3.096,63
18
2000 - 2380
2000
2,5 x 2
contenitore (2)
15 - 60
€ 3.296,63
21
2381 - 2777
2381
2,1 x 2
talee
≤ 50
€ 1.660,45
22
2381 - 2777
2381
2,1 x 2
radice nuda (3)
30 - 100
€ 3.470,01
23
2381 - 2777
2381
2,1 x 2
contenitore (2)
15 - 60
€ 3.500,00
26
2778 - 3124
2778
2 x 1,8
talee
≤ 50
€ 1.747,79
27
2778 - 3124
2778
2 x 1,8
radice nuda (3)
30 - 100
€ 3.500,00
31
3125 - 3570
3125
2 x 1,6
talee
≤ 50
€ 1.824,13
36
3571 - 4166
3571
2 x 1,4
talee
≤ 50
€ 1.922,25
41
4167 - 4544
4167
2 x 1,2
talee
≤ 50
€ 2.053,37
46
4545 - 4999
4545
2 x 1,1
talee
≤ 50
€ 2.136,53
51
≥ 5000
5000
2x1
talee
≤ 50
€ 2.236,63
Tipologia D: Arboricoltura da legno a rapido accrescimento (pioppeti)
1
200 – 223
200
7x7
pioppelle
1 anno
€ 1.810,80
2
200 - 223
200
7x7
pioppelle
2 anni
€ 2.137,20
3
224 - 245
224
6,5 x 6,5
pioppelle
1 anno
€ 1.956,24
4
224 - 245
224
6,5 x 6,5
pioppelle
2 anni
€ 2.335,44
5
246 - 310
246
6x6
pioppelle
1 anno
€ 2.136,93
6
246 - 310
246
6x6
pioppelle
2 anni
€ 2.581,73
7
311 – 351
311
5,5 x 5,5
pioppelle
1 anno
€ 2.370,51
8
311 - 351
311
5,5 x 5,5
pioppelle
2 anni
€ 2.900,11
voce
(1)
n. piante/ha
I sesti d'impianto indicati sono solo alcune delle combinazioni possibili. Diverse possono essere le combinazioni, in corrispondenza di
ogni densità (con schemi d'impianto a fila a fila singola o binata, nel caso della tipologia C).
(2)
L’impianto si considera realizzato con piante in contenitore se almeno il 90% delle piante messe a dimora sono state fornite in
contenitore. Ciò deve essere documentato nel DdT.
(3)
Per lo stesso computo a corpo si possono usare indifferentemente astoni di altezza fino a 100 cm.
(4)
Per lo stesso costo standard si possono usare indifferentemente piantine forestali in contenitore di altezza compresa tra 61 e 100 cm.
(5)
Gli importi in tabella si intendono al netto delle spese generali e delle eventuali spese per il profilo pedologico e l'analisi chimica del
terreno (art. 101 e 102, rispettivamente, del prezziario) che devono essere in ogni caso rendicontate con fattura, se richieste a
finanziamento, fino al raggiungimento della spesa massima ammissibile prevista a seconda della diversa tipologia d’intervento: 8.500,00 €
per la tipologia A, 5.000,00 € per la tipologia B, 3.500,00 € per la tipologia C e 3.500,00 € per la tipologia D.
(6)
Per la tipologia A, le voci di costo standard che vanno dal n. 1 al n. 16 si riferiscono esclusivamente alla superficie impiantata, al netto
cioè della superficie di eventuali radure, il cui costo standard (voce n. 17) deve essere considerato a parte, per poi essere sommato al
costo della superficie effettivamente impiantata.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
- 155 -
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
ALLEGATO 6
FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
MISURA 311
“Diversificazione verso attività non agricole”
- sottomisura: PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE” DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
INDICE
1. OBIETTIVO
2. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA
2.1 CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA
3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO
4. INTERVENTI AMMISSIBILI
4.1 SPESE GENERALI
4.2 DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI
4.3 INTERVENTI NON AMMISSIBILI
4.4 DOVE POSSONO ESSERE REALIZZATI GLI INTERVENTI
5. LIMITI E DIVIETI
6. TIPOLOGIE DI AIUTO
6.1 A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO
6.2 LIMITI DI SPESA E DI CONTRIBUTO
7. PRIORITÀ DI ACCESSO
8. PRIORITÀ D’INTERVENTO
8.1 PRIORITÀ CONNESSA ALL’ACCESSO ALLA PRESENTE MISURA CON IL “PACCHETTO GIOVANI”
9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO
9.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
9.2 A CHI INOLTRARE LA DOMANDA
9.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA
9.4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
9.5 ERRORI SANABILI O PALESI, DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA, DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
9.5.1 Errore sanabile o palese
9.5.2 Documentazione incompleta
9.5.3 Documentazione integrativa
10. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA
10.1 COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELL’ISTRUTTORIA AL RICHIEDENTE
10.2 RICHIESTA DI RIESAME
11. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI
12. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL’AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
13. PERIODO DI VALIDITÀ DELLE DOMANDE
14. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
14.1 PROROGHE
15. VARIANTI IN CORSO D’OPERA E MODIFICHE DI DETTAGLIO
15.1 VARIANTI IN CORSO D’OPERA
15.2 VARIANTI NEI LIMITI DEL 10%
15.3 MODIFICHE DI DETTAGLIO
16. DOMANDA DI PAGAMENTO DELL’ANTICIPO
17. DOMANDA DI PAGAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
- 156 -
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
18. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO
18.1 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L’ACCERTAMENTO DEI LAVORI
18.2 DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO NEL CASO DI CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI
19. CONTROLLO IN LOCO
20. RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO RICHIESTO NELLE DOMANDE DI PAGAMENTO
21. FIDEIUSSIONI
22. COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (ANTICIPO, SAL O SALDO
23. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE
24. CONTROLLI EX POST
25. PRONUNCIA DI DECADENZA DAL CONTRIBUTO
26. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI
26.1 RECESSO DAGLI IMPEGNI (RINUNCIA)
26.2 TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI O CAMBIO DEL BENEFICIARIO
27. IMPEGNI
27.1 IMPEGNI ESSENZIALI
27.2 IMPEGNI ACCESSORI
28. RICORSI
28.1 CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA
28.2 CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO
29. SANZIONI
30. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ
31. RIEPILOGO TEMPISTICA
_____________________________
1. OBIETTIVO
La misura si pone l’obiettivo di promuovere l’innovazione di processo e di prodotto e la diversificazione produttiva
delle aziende agricole verso finalità energetiche.
2. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA
Possono presentare domanda le imprese e le società che possiedono i seguenti requisiti:
A. impresa individuale:
- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “Imprenditori agricoli” o
sezione “coltivatori diretti”);
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP)1 oppure sia imprenditore agricolo ai
sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile;
B. società agricola2:
- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “imprese agricole”);
- in possesso della qualifica di IAP oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice
Civile;
C. società cooperativa3:
- titolare di partita IVA;
- iscritta all’albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o
conferiti dai soci e/o di allevamento;
- in possesso della qualifica di IAP oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice
Civile;
D. impresa associata:
le imprese agricole, costituite nelle forme indicate alle lettere A, B e C, possono associarsi tra loro per realizzare
un investimento in comune.
L’impresa associata deve essere:
- legalmente costituita;
- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio - sezione speciale “Imprese agricole” o
sezione “coltivatori diretti” oppure all’Albo delle società cooperative di lavoro agricolo e/o di conferimento
di prodotti agricoli e di allevamento.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
- 157 -
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
L’impresa associata deve conservare la propria identità giuridico-fiscale ed ha l’obbligo di mantenere il vincolo
associativo sino al completo adempimento degli impegni indicati ai successivi paragrafi 27.1 e 27.2.
Le fatture relative agli interventi previsti dal programma di investimento devono essere intestate all’impresa
associata.
2.1 Chi non può presentare domanda
A. Gli imprenditori agricoli che beneficino del sostegno al prepensionamento;
B. le persone, fisiche o giuridiche, considerate non affidabili4 ai sensi di quanto stabilito nel “Manuale delle procedure,
dei controlli e delle sanzioni” redatto dall’Organismo Pagatore Regionale (OPR).
3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO
Le imprese e le società di cui al paragrafo 2, al momento della presentazione della domanda devono:
A. presentare un Piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola, compilato secondo il modello allegato alla
Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori”, che comprenda almeno:
1. la situazione iniziale dell’azienda agricola;
2. gli elementi cardine specifici e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività dell’azienda agricola a finalità
energetica;
3. le modalità previste per la copertura finanziaria degli investimenti;
4. un parere preventivo positivo inerente alla sostenibilità finanziaria dell’investimento, espresso da un Confidi
operante nel settore agricolo o da un Istituto bancario.
Nel caso di impresa agricola associata, per aderire alla Misura, ciascuna delle singole aziende associande deve
presentare un Piano aziendale che indichi tale legame e inserisca gli interventi realizzati nel processo di sviluppo
di ciascuna azienda. Il piano aziendale presentato dalla singola azienda associanda, deve evidenziare il
miglioramento del rendimento globale di ognuna delle aziende.
Il Piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola è oggetto di valutazione secondo i parametri indicati nel
successivo paragrafo 8 e concorre a definire la posizione in graduatoria della domanda di contributo.
Qualora il beneficiario della presente Misura, in assenza di cause di forza maggiore tra quelle riportate nel
capitolo 12.2 del “Manuale delle Procedure e dei Controlli e delle Sanzioni” dell’OPR, non raggiunga gli
obiettivi indicati nel Piano aziendale, si provvede alla revoca dei benefici concessi e al recupero del contributo
eventualmente già liquidato;
B. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente, tra cui quella legata alla
gestione degli effluenti di allevamento, comprovandone l’osservanza tramite autocertificazione;
C. garantire il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei
lavoratori dalla data di presentazione della domanda (igiene e sicurezza: d.lgs. 81/2008; fitofarmaci: d.lgs.
194/95, d.P.R. 290/01; macchine, impianti e attrezzature d.P.R. 459/96) e successive modifiche e integrazioni.
Qualora il Piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola preveda interventi di ristrutturazione o nuova
costruzione di fabbricati, il richiedente si impegna ad adottare le indicazioni contenute nelle “Linee guida
integrate in edilizia rurale e zootecnia” approvate con Decreto Direzione Generale Sanità n. 5368 del 29.05.2009,
disponibile all’indirizzo Internet http://www.agriprel.it/Repository/deposito/lg01/; si impegna altresì a garantire
il rispetto del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
La verifica del rispetto delle norme, per quanto di competenza, spetta ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL;
D. dichiarare, se ricorre il caso, di avere richiesto per gli interventi previsti dalla presente Misura, il finanziamento
anche con altre “fonti di aiuto” diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, specificando quali;
E. essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del
prelievo supplementare dovuto.
I soggetti richiedenti che risultano essere primi acquirenti devono avere rispettato gli obblighi previsti dal regime
delle quote latte.
L'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte comporta la
sospensione dell'erogazione dei contributi.
La verifica del rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte spetta alla Province;
F. essere in possesso del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della
legge regionale n. 12 dell’11 marzo 2005, Titolo III, articolo 62, della Denuncia di Inizio Attività (DIA) assentita
per le opere per le quali è richiesto il contributo ai sensi della presente Misura.
4. INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili gli interventi per la realizzazione in azienda di impianti per la produzione di energia rinnovabile fino
ad 1 MW, incluso l’acquisto di attrezzature, servizi e macchine funzionali alla gestione di impianti per la produzione di
energia a favore di utenze locali, quali:
a) impianti termici e di cogenerazione alimentati a biomasse vegetali;
b) impianti per la produzione e l’utilizzo di biogas;
c) impianti di gassificazione;
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
- 158 -
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
d)
e)
f)
pompe di calore;
impianti per l’utilizzo dei salti d’acqua in zona montana;
acquisto di attrezzature e macchine per la raccolta di prodotti, sottoprodotti e residui della produzione agricola,
zootecnica e forestale per l’alimentazione degli impianti energetici aziendali e la movimentazione, consegna e
commercializzazione delle biomasse ottenute (pellet, cippato, digestato, ecc.);
g) strutture per lo stoccaggio delle biomasse utilizzate e/o prodotte.
Gli impianti di produzione energetica devono essere dimensionati in modo da assicurare che, nell’arco dell’anno
solare, l’energia prodotta sia in prevalenza ceduta rispetto all’autoconsumo del richiedente.
La biomassa utilizzata per il funzionamento degli impianti deve provenire, in prevalenza, da aziende agricole.
Non è ammissibile la richiesta di contributo finalizzata esclusivamente:
- all’acquisto di attrezzature e macchine di cui alla lettera f);
- alla realizzazione delle strutture di cui alla lettera g).
4.1 Spese generali
Le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo, calcolato in percentuale sull’importo dei lavori al netto
dell’IVA, del:
a) 10% nel caso di interventi inerenti alle opere;
b) 5% nel caso di interventi inerenti agli impianti e alle dotazioni fisse.
Le spese generali comprendono:
1. i costi di redazione del Piano aziendale;
2. la progettazione degli interventi proposti;
3. la direzione dei lavori e la gestione del cantiere;
4. le spese inerenti all’obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR fino
ad un massimo di 200 euro;
5. spese per la costituzione di polizze fideiussorie.
Le spese generali devono essere rendicontate con fatture relative a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di
finanziamento.
4.2 Data di inizio degli interventi
Gli interventi devono essere sostenuti dopo la data di presentazione della domanda.
I beneficiari, tuttavia, possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della pubblicazione
dell’ammissione a finanziamento della domanda di contributo. In tal caso l’amministrazione è sollevata da qualsiasi
obbligo nei riguardi del beneficiario qualora la domanda non sia totalmente o parzialmente finanziata.
Le date di avvio cui far riferimento sono:
•
per la realizzazione di opere, la data di inizio lavori comunicata dal Direttore dei Lavori al Comune;
•
per l’acquisto delle dotazioni e degli impianti, la data delle fatture d’acquisto.
4.3 Interventi non ammissibili
Sono escluse dal finanziamento le spese per i seguenti interventi:
A. acquisto terreni;
B. acquisto fabbricati;
C. acquisto di impianti, macchine ed attrezzature usate;
D. acquisto di apparecchiature e strumentazioni informatiche usate o non direttamente connesse agli interventi di cui
al precedente paragrafo4;
E. opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’articolo 27, comma 1, lettere a) e b) della legge
regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 e sue successive modifiche e integrazioni;
F. realizzazione di interventi immateriali non collegati a investimenti materiali;
G. realizzazione di interventi la cui spesa ammissibile risulti inferiore ad € 50.000;
H. investimenti di semplice sostituzione, ossia investimenti finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o
parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre
il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono
considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione
dell’ambiente. Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di
un’azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei
fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del
nuovo fabbricato;
I. acquisto di beni mobili e immobili tramite operazioni di locazione finanziaria, ossia leasing.
4.4 Dove possono essere realizzati gli interventi
Le tipologie di intervento sono applicate sul territorio regionale in maniera differenziata, anche in termini di priorità e
criteri di selezione, in funzione dei fabbisogni dello specifico settore produttivo ed area rurale.
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Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
La realizzazione degli interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili può avvenire nei territori ammissibili
all’Asse 4 – Leader (allegato 13 al PSR) e nelle aree ad agricoltura intensiva specializzata (aree B) di cui all’allegato 3 del
PSR 2007-2013.
5. LIMITI E DIVIETI
Il richiedente può chiedere che gli interventi previsti dalla Misura 311 Energia, riconducibili alle categorie ammissibili
tra quelle indicate nella successiva tabella 1, siano finanziati anche con altre “fonti di aiuto” diverse dal Programma di
Sviluppo Rurale 2007-2013, presentando domande di finanziamento anche per bandi previsti da altre “fonti di aiuto”.
Tuttavia, gli aiuti non sono cumulabili con altre fonti di finanziamento e pertanto, in caso di ammissione a
finanziamento di due o più domande, il richiedente deve optare per una di esse e rinunciare formalmente alle altre. Copia
della comunicazione di rinuncia deve essere inviata anche all’Amministrazione che ha ammesso la domanda a
finanziamento.
Tabella 1
Comparto
Categoria di interventi ammissibili
Limiti e divieti
o
o Tutti gli investimenti nell’ambito di
quelli indicati al paragrafo 4
ENERGETICO
“Interventi ammissibili”, comprese
le reti di sottoservizi direttamente
connesse
o
Sono esclusi gli investimenti che prevedono l’utilizzo di scarti
e/o rifiuti di origine non prevalentemente agricola o forestale,
fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, dell’articolo 185 “Limiti
al campo di applicazione”, del decreto legislativo n. 4 del 16
gennaio 2008 (pubblicato sulla GU n. 24 del 29 gennaio 2008),
che considera sottoprodotti i materiali fecali e vegetali
provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in
impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore,
o biogas
Nel caso il richiedente si avvalga dei certificati verdi o della
tariffa fissa omnicomprensiva di cui al decreto 18 dicembre
2008 del Ministero dello Sviluppo Economico, il contributo è
concesso nei limiti del 40% del costo dell’investimento, come
stabilito dall’articolo 6, comma 3 del decreto stesso e
comunque nel rispetto di quanto stabilito dallo stesso articolo 6.
In caso di applicazione della presente Misura nell’ambito dei Piani di Sviluppo Locale (PSL), predisposti ed attuati dai
Gruppi di Azione Locale (GAL) secondo l’Asse 4 “Attuazione dell’approccio LEADER” e limitatamente ai territori di
competenza, l’applicazione della Misura può essere soggetta ad ulteriori condizioni e limiti espressi dal GAL in coerenza
con gli obiettivi del proprio PSL.
6. TIPOLOGIE DI AIUTO
L’aiuto può essere concesso secondo le seguenti tipologie:
•
contributo in conto capitale: è possibile richiedere una erogazione in base all’anticipo, previa garanzia
fideiussoria, o allo stato di avanzamento del progetto, e un saldo finale;
•
contributo in conto interessi sui finanziamenti concessi: gli interventi sono calcolati in equivalente
sovvenzione lorda con abbuono di interessi su mutui concessi da Istituti di credito convenzionati.
Possono scegliere tra le due tipologie di aiuto, conto capitale o conto interessi, i richiedenti che:
•
sono Enti Pubblici;
•
hanno i requisiti di giovane agricoltore5;
•
non hanno i requisiti di giovane agricoltore5 e propongono un programma di investimento che, in termini di spesa
riconosciuta ammissibile in sede di istruttoria della domanda di contributo, risulti inferiore a € 1.300.000;
•
non hanno i requisiti di giovane agricoltore12 e conducono un’impresa o una società ubicata in zona svantaggiata
montana.
Per tutti gli altri richiedenti il contributo è erogato solo in conto interessi.
6.1 A quanto ammonta il contributo
L’aiuto è concesso ai sensi del regolamento “de minimis” (CE) n. 1998/2006 con un contributo pubblico massimo di
200.000 € nel triennio, ridotto dell’entità di eventuali contributi già percepiti in regime “de minimis” nel periodo
considerato. Per importi di spesa ammissibile superiori a 1.000.000 € per piccola impresa e 2.000.000 € per media
impresa, o in caso di inapplicabilità di quanto previsto dalla normativa “de minimis” di cui sopra, le percentuali di
contribuzione sono quelle previste dal regolamento di esenzione n. 800/2008, e cioè del 20% per le piccole imprese e del
10% per le medie imprese.
Limitatamente alle domande finanziate con atti approvati nel 2009 e nel 2010, il contributo è concesso conformemente
all’aiuto N 248/2009, che prevede un contributo pubblico massimo di 500.000 € nel triennio 2008-2010, ridotto dell’entità
di eventuali contributi già percepiti in regimi di “de minimis” nel periodo considerato. Per importi di spesa ammissibile
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
- 160 -
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
superiori a 2.500.000 € per piccola impresa e 5.000.000 € per media impresa, o in caso di inapplicabilità di quanto
previsto dalla normativa “de minimis” di cui sopra, le percentuali di contribuzione sono quelle previste dal regolamento di
esenzione (CE) n. 800/2008, e cioè del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese.
Si definisce piccola impresa quella che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di
bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
Si definisce media impresa quella che occupa tra 50 e 250 persone, che realizza un fatturato annuo compreso tra 10 e
50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
Il computo del triennio da considerare ha come data di inizio quella del verbale di accertamento finale di esecuzione
dei lavori.
A) contributo in conto capitale
L’ammontare massimo del contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, con i limiti di cui sopra, è il
seguente:
• 40% della spesa ammessa, elevato al 45% per le imprese e le società ubicate in zone svantaggiate montane.
B) Contributo in conto interessi sui finanziamenti concessi
Il beneficiario deve stipulare il contratto di mutuo con un Istituto di credito che abbia sottoscritto l’apposita
convenzione con l’Organismo Pagatore Regionale (OPR), alle condizioni previste nella convenzione stessa.
L’importo del mutuo non può essere superiore all’importo del progetto ammesso a finanziamento.
Il contratto di mutuo deve essere stipulato a tasso fisso e deve avere durata compresa tra i 7 e i 15 anni.
Il tasso da applicare per la stipula del mutuo è identificato nel I.R.S. (Interest Rate Swap – tasso di riferimento per i
mutui a tasso fisso) in vigore alla stipula del contratto di mutuo, eventualmente maggiorato di un’aliquota (spread) che
non sia superiore a quella stabilita nella convenzione sottoscritta.
Il contributo in conto interesse viene erogato mediante un abbattimento di cinque punti percentuale del tasso fisso di
riferimento utilizzato per il calcolo degli interessi.
L’importo del contributo è calcolato sommando:
•
l’importo corrispondente all’attualizzazione dell’abbattimento di cinque punti percentuali degli interessi sulle
rate di ammortamento del mutuo successive alla data di elaborazione dell’elenco di liquidazione del contributo;
•
l’importo corrispondente all’abbattimento di cinque punti percentuali sugli interessi relativi alle rate di
prefinanziamento/preammortamento già rimborsate alla data di elaborazione dell’elenco di liquidazione del
contributo;
•
l’importo degli eventuali costi delle garanzie fornite dal sistema regionale delle garanzie (Federfidi, Cofal,
Agrifidi) sino ad un massimo del 6% dell’importo garantito.
L’importo spettante, erogato in unica soluzione a seguito di accertamento finale, viene attualizzato utilizzando il tasso
di riferimento, applicabile al momento dell’erogazione e periodicamente fissato dalla Commissione U.E. in base a criteri
oggettivi e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sul sito Internet dell’Unione Europea.
Il contributo in conto interessi, calcolato in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) in percentuale del volume degli
investimenti ammessi a finanziamento, viene concesso sino ad un massimo corrispondente alle percentuali di sostegno
stabilite per il contributo in conto capitale di cui alla precedente lettera A).
L’importo dell’aiuto viene liquidato dall’OPR in un'unica soluzione all’Istituto di credito col quale è stato stipulato il
mutuo.
Le percentuali di aiuto sopra richiamate si applicano alle domande presentate dal 1° gennaio 2009, non comprese in
atti di riparto già approvati dalla Direzione Generale Agricoltura. Per le domande comprese in atti di riparto approvati
dalla Direzione Generale Agricoltura (domande ammesse a finanziamento e domande istruite positivamente ma non
finanziate), rimangono confermate le percentuali di contributo stabilite con decreto della Direzione Generale Agricoltura
n. 7840 del 16 luglio 2008.
6.2 Limiti di spesa e di contributo
La spesa minima ammissibile per ottenere il contributo è pari ad € 50.000.
Nel caso il richiedente proponga la realizzazione di impianti alimentati da biomasse di filiera e che lo stesso si avvalga
dei certificati verdi o della tariffa fissa omnicomprensiva di cui al decreto 18 dicembre 2008 del Ministero dello Sviluppo
Economico, il contributo è concesso nei limiti del 40% del costo dell’investimento, come stabilito dall’articolo 6, comma
3 del decreto stesso.
7. PRIORITÀ DI ACCESSO
Alle domande, ritenute ammissibili, che prevedano interventi da realizzarsi nell’ambito di “progetti concordati”
finanziati, è assicurato il finanziamento in via prioritaria purché positivamente istruite e purché le stesse raggiungano una
soglia di punteggio minimo definite dal Comitato di Gestione.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
- 161 -
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
8. PRIORITÀ D’INTERVENTO
Al fine di garantire una concentrazione significativa per gli interventi previsti nelle aree rurali intermedie e con
problemi complessivi di sviluppo (aree C e D), è possibile intervenire nelle aree ad agricoltura intensiva specializzata
(aree B) solo se esaurite le domande di contributo nelle aree C e D.
Viene assicurata, per le aree B, una priorità alle aziende strutturalmente ed economicamente più deboli che necessitano
di diversificazione. Tali aziende, sulla base della stratificazione dimensionale secondo l’UDE (Unità di Dimensione
Economica), sono quelle riconducibili alle Classi I, II, III e IV dei limiti di UDE dell’Unione Europea, equivalenti alle
classi 1, 2 e 3 dei limiti di UDE Italia.
Pertanto, sono stilate due graduatorie: una per le domande di contributo per intervento nelle aree C e D e l’altra per
quelle nell’area B. Le domande elencate in questa seconda graduatoria sono considerate ammissibili a finanziamento solo
dopo aver soddisfatto i fabbisogni finanziari delle domande di investimento nelle aree C e D.
L’attribuzione del punteggio di priorità, secondo lo schema esposto nelle successive tabelle 2, 3, 4 e 5, è elemento
indispensabile per stabilire la posizione che ogni domanda assume all’interno della graduatoria ed avviene valutando
nell’ordine le caratteristiche:
a) degli interventi, desunte dal Piano aziendale;
b) dell’impresa o della società;
c) soggettive del richiedente.
A parità di punteggio definitivo, viene data precedenza all’impresa con il rappresentante legale più giovane.
Il punteggio massimo attribuibile ad un progetto d’investimento è di 80, ottenuto sommando i punteggi assegnati
nell’ambito dei seguenti elementi di priorità:
Tabella 2
Punteggio
Elementi di priorità
Base,
fino a
Aggiuntivo
provinciale, fino a
Totale
Caratteristiche degli interventi, desunte dal Piano aziendale
37
10
47
Caratteristiche della società o dell’impresa
21
Caratteristiche soggettive del richiedente
Totale punti
12
70
21
10
12
80
Ogni domanda per poter proseguire l’iter istruttorio deve raggiungere una soglia di punteggio minimo pari a 16 punti.
Nelle aree LEADER, in caso di applicazione della presente Misura con modalità a bando nell’ambito dei Piani di
Sviluppo Locale (PSL), il punteggio aggiuntivo provinciale viene assegnato dal GAL in coerenza con gli obiettivi dei
singoli PSL. I criteri per l’assegnazione di questo punteggio sono approvati dal comitato di gestione del PSR
congiuntamente ai bandi proposti dai GAL che provvedono alla pubblicazione degli stessi.
Gli elementi che danno diritto all’attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento
della presentazione della domanda.
Gli elementi di valutazione comuni a tutti i bandi, emanati dalla Regione e dai GAL, con il relativo punteggio
massimo assegnabile sono indicati nelle seguenti tabelle 3, 4 e 5.
Tabella 3
Codice
Caratteristiche degli interventi, desunte dal Piano aziendale
Punteggio base
max punti 37
1
Introduzione di innovazioni tecnologiche dimostrabili che riducano
l’impatto ambientale e/o contengano le emissioni di sostanze
potenzialmente inquinanti
Fino a 10
2
Rendimento energetico dell’impianto
Fino a 10
3
Aumento di posti di lavoro (almeno 1 ULA)
Fino a 6
4
Originalità e innovazione del progetto, anche in relazione alle modalità
di fruizione del bene/servizio, rispetto all'area nel quale viene realizzato
Fino a 6
5
Coerenza con le scelte di localizzazione e di intervento assunte per il
settore considerato dall’iniziativa di diversificazione nella pianificazione
e programmazione regionale e provinciale
5
Totale
punteggio
massimo
37
Punteggio
aggiuntivo
provinciale
max punti 10
10
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
- 162 -
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
Tabella 4
Codice
Caratteristiche dell’impresa o della società
Punteggio
1
Certificata ai sensi delle norme ISO 9001, ISO 14001, EMAS e loro successive revisioni, oppure
iscritta all’Elenco Regionale degli Operatori Biologici o che abbia presentato notifica d’attività
biologica ed abbia ricevuto l’attestazione di conformità da parte dell’Organismo di Controllo,
escluse le “aziende miste” che utilizzano metodologie di agricoltura convenzionale
Fino a 2
2
Con almeno il 50% della superficie agricola in Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e
successive modifiche ed integrazioni) e parco Nazionale dello Stelvio
4
3
Con almeno il 50% della superficie agricola utilizzata ricadente nelle Aree Natura 2000 di cui
all’allegato 1 al PSR
4
4 non
Con almeno il 50% della superficie agricola utilizzata ricadente in zone svantaggiate di cui
cumulabile
all’allegato 12 al PSR
con 5
8
5 non
cumulabile Con almeno il 50% della superficie agricola utilizzata ricadente in zona vulnerabile ai nitrati (*)
con 4
8
6
Con almeno il 50% della superficie agricola utilizzata situata in zone altimetriche superiori a
750/500/250 m slm
3/ 2/ 1
Totale
punteggio
massimo
21
(*): il punteggio viene assegnato ai richiedenti, la cui azienda è localizzata in zona vulnerabile, ai sensi della deliberazione della Giunta
regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007 “Integrazione con modifica al programma d’azione per la tutela e
risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (d.lgs. n.
152/2006, art. 92 e d.m. 7 aprile 2006”) e adeguamento dei relativi criteri e norme tecniche generali di cui alla d.g.r. n. 6/17149/1996,
approvati con deliberazione di Giunta n. 8/5215 del 2 agosto 2007”, che presentano un Piano aziendale finalizzato all’osservanza delle
disposizioni del Programma di azione per le zone vulnerabili ai nitrati della regione Lombardia.
Tabella 5
Codice
Caratteristiche soggettive del richiedente
5
1
Giovane agricoltore
2
In possesso di titolo accademico e di attestato di partecipazione a corsi di formazione
relativi alla materia e al settore considerato dall’intervento di diversificazione
3
Imprenditore agricolo professionale (d.lgs. 99/2004) (*)
4
Impresa associata
Totale
punteggio
massimo
Punteggio
4
2
2
4
12
(*): in caso di società il requisito deve essere posseduto da almeno il 50% dei titolari dell’impresa.
8.1 Priorità connessa all’accesso alla presente misura con il “pacchetto giovani”
Il Piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola, presentato dai richiedenti il premio ai sensi della Misura 112
“Insediamento di giovani agricoltori” del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, può prevedere la richiesta
contemporanea degli aiuti concedibili ai sensi delle Misure 114, 121, 132 e 311 del medesimo Programma.
Questa richiesta avviene tramite l’adesione alla Misura 112 con la modalità “pacchetto giovani”, che prevede la
presentazione di tutte le domande relative alle Misure prescelte entro la data in cui viene presa la singola decisione in
merito all’erogazione del premio di primo insediamento ai sensi della Misura 112, ossia entro i 18 mesi successivi
all’insediamento stesso. Quale data di insediamento si considera la data della prima movimentazione della partita IVA.
In questo caso:
il Piano aziendale è utilizzato per l’istruttoria delle domande connesse alla presente Misura;
l’ammissione a finanziamento del premio in applicazione della Misura 112 implica la contemporanea ammissione a
finanziamento di tutte le domande connesse al “pacchetto giovani”, purché siano positivamente istruite.
A conclusione dell’istruttoria di ammissibilità della presente Misura, è assegnato un punteggio aggiuntivo pari a 16
punti alle domande presentate nell’ambito del “pacchetto giovani” della Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori”,
favorevolmente istruite e risultate ammissibili a finanziamento ma non finanziate.
Il suddetto punteggio aggiuntivo è assegnato alle seguenti condizioni:
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
- 163 -
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
-
il Piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola, presentato dai richiedenti il premio connesso alla Misura
112, riporti in modo esplicito la richiesta del contributo concedibile ai sensi della presente Misura;
il mancato finanziamento deriva dal fatto che la singola decisione in merito all’erogazione del premio di primo
insediamento, ai sensi della Misura 112, non viene presa entro i 18 mesi successivi all’insediamento stesso6.
Quale data di insediamento si considera la data della prima movimentazione della partita IVA.
9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO
9.1 Quando presentare la domanda
Le domande possono essere presentate ininterrottamente fino al 31 dicembre 2010. Tuttavia, al fine dell’istruttoria
delle domande e della redazione delle graduatorie, la presentazione delle domande è suddivisa in cinque periodi, di cui gli
ultimi quattro sono indicati nella seguente tabella:
Presentazione delle domande
Data inizio
Data chiusura
II
01.01.2009
31.05.2009
Periodo
III
IV
01.06.2009
01.01.2010
31.12.2009
30.06.2010
V
01.07.2010
31.12.2010
9.2 A chi inoltrare la domanda
La domanda deve essere inviata, per via telematica e cartacea, alla Provincia sul cui territorio si attua l’investimento o,
nel caso in cui l’area in questione si estenda sul territorio di più Province, alla Provincia sul cui territorio ricade la parte
finanziariamente più rilevante dell’intervento. In quest’ultimo caso, la Provincia che riceve la domanda informa le altre
Province interessate.
9.3 Come presentare la domanda
Fasi dell’inoltro della domanda:
- accedere al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it (indirizzo attuale), nella sezione dedicata al Sistema
Informativo Agricolo di Regione Lombardia (SIARL)7;
- registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (login e password).
Le informazioni relative alle presentazione della domanda informatizzata sono reperibili anche presso la Direzione
Generale Agricoltura, le Province, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di
Assistenza Agricola riconosciuti (CAA);
- accedere al sito www.siarl.regione.lombardia.it, selezionare e compilare il modello di domanda per la Misura 311
- energia.
I dati inseriti durante la compilazione della domanda vengono incrociati, per verificarne la correttezza, con le
informazioni certificate contenute nell’anagrafe delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale istituiti
nell’ambito del SIARL;
- compilare on line anche la scheda della Misura 311 energia in cui riportare:
• gli investimenti previsti. Sono ammesse non più di due liquidazioni per ogni programma di investimento: anticipo
e saldo oppure stato di avanzamento dei lavori e saldo, come meglio specificato nei paragrafi 16, 17 e 18;
• un’autodichiarazione relativa ai requisiti posseduti;
• gli impegni assunti per la realizzazione del programma di investimento.
Il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione, che coincide con l’avvio del
procedimento, e l’avvenuta ricezione della domanda da parte della Provincia;
- stampare domanda e scheda di Misura e firmare entrambe in originale;
- far pervenire alla Provincia competente la copia cartacea della domanda8, della scheda di Misura e la
documentazione di cui al paragrafo successivo, entro 10 giorni di calendario dall’invio elettronico della domanda
tramite SIARL. La data di riferimento è certificata dal timbro del Protocollo se la domanda è presentata a mano,
dal timbro postale se inviata tramite posta.
Le domande successive alla prima possono essere presentate alla Provincia soltanto dopo la conclusione delle opere
e/o l’acquisto delle dotazioni inerenti alla domanda precedente, ossia dopo che il beneficiario ha ricevuto dalla Provincia
la comunicazione di erogazione del saldo di cui al successivo paragrafo 22.
9.4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Oltre alla documentazione amministrativa specificata nel precedente paragrafo 9.3, per essere ammessi all’istruttoria
di ammissibilità è necessario presentare la seguente documentazione:
a. copia cartacea della domanda e della scheda di Misura firmate in originale con fotocopia di documento di
identità;
b. Piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola, compilato secondo il modello allegato alla Misura 112
“Insediamento di giovani agricoltori”, che comprenda un parere preventivo positivo relativo alla sostenibilità
finanziaria dell’investimento, espresso da un Confidi operante nel settore agricolo o da un Istituto bancario.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
Le informazioni desunte dal piano aziendale concorrono all’attribuzione del punteggio di priorità per il
programma di investimenti presentato;
c. progetto e il computo metrico analitico estimativo preventivo delle opere a firma di un tecnico progettista iscritto
a un Ordine Professionale, corredati dai disegni relativi alle opere in progetto;
d. copia del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della legge regionale
n. 12 del 2005, Titolo III, articolo 62, della Denuncia di Inizio Attività (DIA) assentita per le opere connesse con
il programma di investimento;
e. tre preventivi di spesa, forniti da ditte in concorrenza, nel caso di acquisto di dotazioni, ossia macchinari,
attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezziario della Camera di
Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, indicando il preventivo considerato e le motivazioni della scelta
di quello che, per parametri tecnico-economici, appare il più conveniente.
Nel caso in cui non si scelga l’offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere fornita una breve relazione
tecnico/economica sottoscritta da un tecnico qualificato.
Per l’acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l’importo di € 5.000,00 IVA esclusa,
fermo restando l’obbligo di presentare tre preventivi, è sufficiente una dichiarazione del beneficiario, con la
quale si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell’importo previsto. È fatto divieto di
frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica;
f. autocertificazione, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, relativa a:
• autorizzazione del proprietario, qualora il richiedente sia un soggetto diverso, ad effettuare gli interventi
oppure esito della procedura prevista parere dell’Ente competente ai sensi dell’articolo 16 della Legge n. 203
del 1982 “Norme sui contratti agrari”;
• per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione e pagamento del canone, con
l’indicazione dei rispettivi estremi;
• rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori
dalla data di presentazione della domanda, di cui al precedente paragrafo 3, lettera B;
g. elenco dei documenti allegati alla domanda.
Tutte le informazioni e/o i dati indicati in domanda e nella scheda di Misura sono resi ai sensi del d.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000, articoli 46 e 47, e costituiscono “dichiarazioni sostitutive di certificazione” e “dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà”.
La Provincia, in conformità a quanto previsto dalla legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, comunica al
richiedente il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, come stabilito dal capitolo 6.2 del “Manuale”.
9.5 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa
9.5.1 Errore sanabile o palese
Nel caso di presentazione di domande con errori sanabili o palesi la Provincia, ai sensi della legge 8 agosto 1990 n.
241 e successive modificazioni, richiede all’interessato le correzioni necessarie fissando contestualmente i termini
temporali, non superiori a 20 giorni, per la presentazione delle correzioni.
Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto e di pagamento se riconosciuti come tali dalla Provincia o dalla
Direzione Generale Agricoltura possono essere corretti in qualsiasi momento9.
Gli errori sanabili possono essere corretti su iniziativa del beneficiario mediante domanda di correzione, che può
essere presentata entro 15 giorni continuativi dalla data di presentazione della domanda.
A tale proposito si considerano sanabili i seguenti errori:
•
gli errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati;
•
l’incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati.
Si considerano non sanabili i seguenti errori:
•
domanda carente di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità (ad esempio: domanda presentata
fuori termine, domanda priva di firma, ecc.);
•
omessa richiesta di aiuto relativamente ad alcune operazioni, azioni o tipologie di intervento previste dalla
Misura.
In questi casi la Provincia pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente o prosegue il
procedimento solo per le operazioni, azioni o tipologie di intervento per cui l’aiuto è richiesto.
9.5.2 Documentazione incompleta
Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta e la
documentazione mancante non sia indispensabile all’avviamento dell’istruttoria, la Provincia può richiederne la
presentazione al richiedente entro un termine non superiore a 20 giorni.
Nel caso in cui la domanda sia priva di documentazione tecnica e amministrativa indispensabile per poter avviare
l’istruttoria, indicata al precedente paragrafo 9.4, la Provincia pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola
al richiedente.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
- 165 -
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
9.5.3 Documentazione integrativa
Nel caso in cui si evidenzi la necessità di documentazione integrativa, rispetto a quella prevista dalle presenti
disposizioni attuative, la Provincia deve inoltrare richiesta formale indicando i termini temporali di presentazione.
10. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA
•
L’istruttoria della domanda è affidata alla Provincia e prevede lo svolgimento di controlli amministrativi che
comprendono:la verifica della affidabilità4 del richiedente;
•
la verifica del rispetto del regime delle quote latte;
•
la verifica della validità tecnica del Piano aziendale per lo sviluppo dell’azienda agricola a finalità energetica;
•
la verifica dell’ammissibilità del programma di investimento proposto, ossia della completezza e della validità
tecnica della documentazione presentata;
•
il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di aiuto; per la verifica della congruità dei prezzi
contenuti nei computi metrici estimativi analitici, si fa riferimento ai prezzi riportati nel primo prezzario
dell’anno pubblicato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato (C.C.I.A.A.) della provincia di
appartenenza, forfettariamente scontati fino al 20%;
•
il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello unico di domanda informatizzato
presentato a SIARL e della scheda di Misura, anche attraverso specifici documenti prodotti dall’impresa su
richiesta della Provincia che ha in carico l’istruttoria. La risoluzione delle anomalie e delle segnalazioni e la
convalida dei dati dichiarati a seguito dell’istruttoria determinano l’aggiornamento del fascicolo aziendale
tramite segnalazione al CAA di competenza;
•
la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
•
la verifica della conformità del programma di investimento per il quale è richiesto il finanziamento con la
normativa comunitaria e nazionale;
•
la verifica della ragionevolezza delle spese proposte, valutata tramite il raffronto di tre preventivi di spesa per
l’acquisto delle dotazioni finanziabili, ossia macchine ed attrezzature;
•
l’attribuzione del punteggio di priorità secondo i criteri definiti nei precedenti paragrafi 7, 8 e 8.1;
•
la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della
domanda, atto che conclude l’istruttoria.
10.1 Comunicazione dell’esito dell’istruttoria al richiedente
La Provincia, entro 10 giorni continuativi dalla data di redazione del verbale comunica al richiedente l’esito
dell’istruttoria allegando copia del verbale stesso.
Per le domande istruite positivamente, sono indicati:
•
il punteggio assegnato;
•
l’importo totale dell’investimento ammissibile a contributo;
•
gli investimenti ammessi, specificando gli eventuali investimenti non ammessi;
•
il contributo concedibile.
In caso di istruttoria con esito negativo, la Provincia ne motiva in modo dettagliato le cause.
Il richiedente può presentare una richiesta di riesame dell’esito dell’istruttoria, con le modalità indicate al successivo
paragrafo 10.2.
10.2 Richiesta di riesame
Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell’esito dell’istruttoria, può
presentare alla Provincia memorie scritte per chiedere il riesame della domanda e della ridefinizione della propria
posizione, ai sensi della legge 241/90. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l’istruttoria assume
carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.
La Provincia ha 10 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare l’esito positivo/negativo
del riesame. Tra la data della comunicazione dell’esito dell’istruttoria e la data di comunicazione dell’esito del riesame
non possono trascorrere più di 30 giorni continuativi.
11. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO
AMMISSIBILI
La Provincia, esperite le eventuali richieste di riesame con la modalità di cui al precedente paragrafo, completa
l’istruttoria delle domande ricevute.
La Provincia, sulla base della data di presentazione delle domande e dell’esito dell’istruttoria a SIARL, approva le
graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento, ordinandole per punteggio di priorità decrescente. La Provincia,
inoltre, trasmette il provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili alla Direzione Generale
Agricoltura entro la scadenza indicata nella seguente tabella:
- 166 -
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
Periodo
II
Termine per l’invio alla Regione delle graduatorie; entro tali
date devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami
30.09.2009
III
IV
V
30.04.2010
29.10.2010
02.05.2011
Nella graduatoria devono essere indicati, fra l’altro:
•
i punteggi ottenuti dalla domanda;
•
la spesa ammissibile e il relativo contributo.
12. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL’AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, dopo il ricevimento dalle Province del provvedimento di
approvazione della graduatoria delle domande ammissibili di cui al precedente paragrafo 10, con proprio atto provvede alla:
suddivisione delle risorse finanziarie e definisce, in relazione alla dotazione finanziaria disponibile, la quota di
risorse assegnata alle domande ammissibili a finanziamento di ciascuna Provincia;
approvazione dell’elenco delle domande ammesse a finanziamento di ciascuna Provincia.
In tale provvedimento, per le domande ammesse a finanziamento e per le domande istruite positivamente ma non
finanziate, sono indicati:
•
il punteggio assegnato;
•
l’importo totale dell’investimento ammesso a contributo per le domande ammesse a finanziamento;
•
l’importo totale dell’investimento ammissibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate;
•
il contributo concesso per le domande ammesse a finanziamento;
•
il contributo concedibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate.
La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, comunica alle Province e all’Organismo Pagatore Regionale
l’ammissione a finanziamento delle domande.
Il suddetto provvedimento di ammissione a finanziamento:
•
diventa efficace dalla data di pubblicazione sul BURL e rappresenta la comunicazione ai richiedenti della stessa
ai sensi della legge 241/1990;
•
deve essere pubblicato sull’albo pretorio provinciale per almeno quindici giorni consecutivi;
•
deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale
Agricoltura (www.agricoltura.regione.lombardia.it) (indirizzo attuale), e sul sito internet della Provincia.
Le percentuali della dotazione finanziaria complessiva della Misura che si ipotizza di utilizzare per ciascun anno,
comprensive della quota di overbooking stimata ed al netto dei trascinamenti di spesa, sono le seguenti:
Anno
%
2008
19
2009
10
2010
10
2011
10
La dotazione finanziaria complessiva della Misura che si ipotizza di impiegare per il presente bando è pari a €
24.000.000.
La Direzione Generale Agricoltura dispone quanto necessario per la pubblicazione del sopra indicato atto di
suddivisione delle risorse finanziarie, inviandone copia alle Province e all’Organismo Pagatore Regionale, nella data
indicata nella seguente tabella.
Periodo
Data di pubblicazione dell’atto con cui la Regione ripartisce i
fondi alle Province; l’atto rappresenta la comunicazione di
ammissione a finanziamento ai richiedenti
II
III
IV
V
03.11.2009
01.06.2010
30.11.2010
07.06.2011
A seguito di tale provvedimento, le Province predispongono in ELEPAG l’elenco delle domande ammesse a
finanziamento.
La Provincia inoltre trasmette all’ASL l’elenco delle domande di premio finanziate, chiedendo di segnalare gli esiti,
rilevati a partire dalla data di presentazione delle domande, dei controlli effettuati nell’ambito dell’attività ispettiva in
materia di igiene e sicurezza dei lavoratori presso le aziende agricole connesse alle medesime domande.
13. PERIODO DI VALIDITÀ DELLE DOMANDE
La durata di validità delle domande istruite positivamente ma non finanziate è pari a 18 mesi computati a partire dalla
pubblicazione del provvedimento di ammissione a finanziamento in cui la domanda compare per la prima volta.
14. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli interventi devono essere realizzati entro e non oltre 15 mesi dalla pubblicazione sul BURL del provvedimento di
suddivisione delle risorse finanziarie di cui al paragrafo 12, come indicato nella seguente tabella.
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Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
Periodo
Termine per la realizzazione degli interventi
II
III
IV
V
03.02.2011
01.09.20111
29.02.2012
07.09.2012
14.1 PROROGHE
La Provincia, su richiesta motivata del beneficiario, può concedere una sola proroga di tre mesi.
15. VARIANTI IN CORSO D’OPERA E MODIFICHE DI DETTAGLIO
15.1 Varianti in corso d’opera
Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, in linea generale, al fine di garantire una maggiore
trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è
auspicabile ridurre al minimo le varianti.
Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche dei parametri che
hanno reso l’iniziativa finanziabile, in particolare:
•
modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate;
•
modifiche della tipologia di operazioni approvate;
•
cambio della sede dell’investimento;
•
cambio del beneficiario;
•
modifiche del quadro economico originario, con una diversa suddivisione della spesa tra i singoli lotti funzionali
omogenei.
Per lotto funzionale omogeneo si intende l’insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione di una singola
struttura (es. stalla, vascone, sala di mungitura), un singolo impianto arboreo (es. pioppeto, bosco permanente), una
singola attrezzatura o macchina (es. impianto di mungitura, impianto di refrigerazione, trattrice).
Nel caso in cui si presentasse la necessità di richiedere una variante, il beneficiario deve inoltrare tramite SIARL alla
Provincia, un’apposita domanda corredata di una relazione tecnica nella quale si faccia esplicito riferimento alla natura e
alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato, oltre ad un apposito quadro di
confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante. Ciascuna domanda
dovrà inoltre contenere un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare una
riconciliazione tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta.
Ogni richiesta di variante deve essere preventivamente presentata dal beneficiario prima di procedere all’acquisto dei
beni o all’effettuazione delle operazioni che rientrano nella variante stessa e, in ogni caso, tassativamente prima della
scadenza del progetto.
Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l’autorizzazione della Provincia si assume
il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non venga autorizzata.
La Provincia autorizza la variante, a condizione che:
•
la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
•
la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico
del richiedente);
•
non vengano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di lotti di spesa funzionali non previsti dal
progetto originario.
15.2 Varianti nei limiti del 10%
Se la variazione compensativa tra gli importi preventivati per i singoli lotti di spesa funzionali rientra nel campo di
tolleranza del 10% - calcolato sull’importo della spesa complessiva ammessa a contributo – e nel limite di € 20.000, il
beneficiario richiede preventivamente la variante alla Provincia.
Trascorsi 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di variante, in assenza di riscontro da parte della
Provincia, la variante si intende accolta.
15.3 Modifiche di dettaglio
Durante la realizzazione di ogni singolo lotto omogeneo di spesa non sono considerate varianti le modifiche di
dettaglio, le soluzioni tecniche migliorative e i cambi di fornitore che comportano una variazione compensativa tra le
singole voci di spesa che compongono il lotto non superiore al 10%, rispetto alla spesa prevista per il lotto omogeneo, nel
limite di € 20.000.
Le modifiche all’interno di queste soglie sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della
spesa ammessa a finanziamento per il lotto omogeneo, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino
le finalità del progetto originario.
Nel caso in cui le modifiche siano superiori al 10% della spesa ammessa a finanziamento per il lotto omogeneo o a €
20.000, deve essere preventivamente richiesta una variante alla Provincia con le modalità sopra descritte.
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
16. DOMANDA DI PAGAMENTO DELL’ANTICIPO
La richiesta di anticipo è prevista solo per i contributi concessi in conto capitale.
Il beneficiario può richiedere alla Provincia, tramite una apposita “domanda di pagamento”, l’erogazione di un
anticipo, pari al 20% dell’importo del contributo ammesso.
Per gli interventi finanziati con atti regionali approvati nel 2009 e nel 2010 il contributo erogabile sotto forma di
anticipo è elevato al 50% dell’importo del contributo ammesso.
Alla domanda di pagamento dell’anticipo, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:
•
polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, a favore dell’OPR o a favore della Provincia nel caso di Aiuti di
Stato, come precisato al successivo paragrafo 21, contratta con un istituto di credito o assicurativo compreso
nell’elenco dell’OPR, di importo pari all’anticipo richiesto, maggiorato10 del 10%;
•
dichiarazione della data di inizio dell’intervento sottoscritta dal richiedente;
e nel caso di opere edili (strutture e infrastrutture):
•
certificato di inizio lavori inoltrato al Comune o dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi.
Al termine della verifica della documentazione presentata, il funzionario istruttore redige il relativo verbale.
La Provincia propone all’OPR la liquidazione dell’anticipo secondo le procedure e le regole stabilite nel “Manuale”.
17. DOMANDA DI PAGAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)
La richiesta del SAL è prevista solo per i contributi concessi in conto capitale.
Il beneficiario può presentare alla Provincia una sola “domanda di pagamento” per lavori parzialmente eseguiti.
Per ottenere il SAL la spesa già sostenuta deve essere compresa tra un minimo del 30% e un massimo del 90%
dell’importo dell’investimento globale ammesso.
Il SAL non è concesso a chi ha beneficiato dell’anticipo.
Per richiedere l’erogazione dello stato di avanzamento lavori, il beneficiario deve allegare alla domanda:
•
fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice;
•
tracciabilità dei pagamenti effettuati (vedi “Manuale”)
•
stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori;
•
computo metrico.
L’importo relativo allo stato di avanzamento è determinato in percentuale sulla base delle opere realizzate.
Al termine della verifica della documentazione presentata il funzionario istruttore redige il relativo verbale.
Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non possono essere
né riconosciuti né pagati.
La Provincia propone ad OPR la liquidazione del SAL secondo le procedure e le regole stabilite nel “Manuale”.
18. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO
Per richiedere il saldo del contributo, il beneficiario deve presentare una apposita “domanda di pagamento” alla
Provincia, allegando la documentazione indicata al capitolo 9.3 del “Manuale”, entro la data di scadenza del termine di
esecuzione dei lavori, comprensivo di eventuali proroghe. In caso contrario la Provincia chiede al beneficiario di
presentare la richiesta entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
Alla domanda di pagamento del saldo deve essere allegata la seguente documentazione:
•
dichiarazione del beneficiario che, in presenza di altre fonti di finanziamento, indicate in modo esplicito, l’aiuto
totale percepito non supera i massimali di aiuto ammessi;
•
copia delle rinunce ad altri contributi pubblici;
•
documentazione attestante la spesa sostenuta, ossia fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria
rilasciata dalla ditta fornitrice, stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori, computo metrico analitico
consuntivo per la parte quantitativa, ecc., al netto di eventuali sconti;
•
tracciabilità dei pagamenti effettuati come previsto dal “Manuale”;
•
dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, ai sensi dell’articolo 5 della legge
regionale n. 1/2007, sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nella relazione o autorizzato
con varianti in corso d’opera o comunque in base a quanto indicato nel presente paragrafo 18;
•
relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori;
•
documentazione tecnica necessaria nel caso di impianti: descrizione redatta da un tecnico abilitato con dichiarazione
che gli investimenti risultano conformi alle normative vigenti in materia urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia,
igiene e tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, che sussistono le condizioni di sicurezza, igiene,
salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti di cui alla normativa vigente.
18.1 Controlli amministrativi e tecnici per l’accertamento dei lavori
Al termine della verifica della documentazione presentata, la Provincia effettua una visita “in situ”, ossia un
sopralluogo per verificare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano aziendale, la corretta e completa esecuzione
dei lavori e l’avvenuto acquisto delle dotazioni, verificando in particolare se gli stessi sono stati realizzati/acquistati in
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conformità al progetto approvato, a quanto previsto nella relazione e nel progetto o a quanto autorizzato con varianti in
corso d’opera o comunque in base a quanto indicato nel precedente paragrafo 18.
Il funzionario istruttore redige il relativo verbale secondo quanto le procedure previste dal “Manuale”.
Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini
della liquidazione.
La Provincia, comunica al beneficiario, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, la concessione del
pagamento, l’entità del contributo concesso, gli obblighi a suo carico con relativa durata temporale, le altre eventuali
prescrizioni.
La Provincia propone all’OPR la liquidazione del saldo secondo le procedure e le regole stabilite nel “Manuale”.
L’OPR autorizza il saldo a seguito dei controlli effettuati secondo le modalità stabilite dal “Manuale”.
18.2 Domanda di pagamento del saldo nel caso di contributo in conto interessi
Nel caso in cui il beneficiario, al momento della presentazione della domanda di pagamento finale, abbia già stipulato
un mutuo necessario alla realizzazione dell’opera, tale contratto di mutuo, con il relativo piano di ammortamento ed
eventuali fideiussioni, deve essere allegato alla domanda di pagamento con la quale si richiede anche l’esecuzione
dell’accertamento finale.
Per quanto non riportato al presente capitolo si rimanda al “Manuale”.
19. CONTROLLO IN LOCO
Il controllo in loco viene effettuato su un campione almeno pari al 5% della spesa ammessa a contributo, estratto da
OPR sulla base dell’analisi del rischio definita nel “Manuale”.
Il controllo in loco viene eseguito dalle Province prima dell’erogazione del saldo del contributo.
Per le aziende estratte, il controllo in loco include le verifiche previste dai controlli amministrativi e tecnici di cui ai
precedenti paragrafi 18.1 e 18.2 e prevede la verifica della totalità degli impegni assunti e delle dichiarazioni rese e le
verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di
aiuto, in conformità con quanto previsto dal capitolo 16 del “Manuale”.
Al termine del controllo in loco è prevista la compilazione del relativo verbale da parte del funzionario della Provincia.
Il funzionario che realizza il controllo amministrativo, sia documentale che in situ, non può coincidere con quello che
realizza il controllo in loco, come stabilito dal capitolo 19 del “Manuale”.
20. RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO RICHIESTO NELLE DOMANDE DI PAGAMENTO11
Dopo l’eventuale erogazione dell’anticipo o, in alternativa, del SAL, la liquidazione finale del contributo avviene
tramite la presentazione della domanda di pagamento del saldo.
Nelle domande di pagamento si rendiconta la spesa sostenuta, a fronte della quale si chiede l’erogazione del contributo.
Le Province controllando le domande di pagamento determinano:
il contributo richiesto (CR): cioè il contributo richiesto nella domanda di pagamento, sulla base della spesa
rendicontata; nel caso in cui la spesa rendicontata sia superiore al massimale di spesa finanziabile previsto dal
precedente paragrafo 6.1, il contributo richiesto viene comunque calcolato sul massimale di spesa finanziabile;
il contributo ammissibile (CA): cioè il contributo erogabile al richiedente sulla base della spesa riconosciuta
come ammissibile a seguito delle verifiche effettuate dalla Provincia (spesa ammissibile).
Se l’esame delle domande di pagamento rileva che il contributo richiesto supera il contributo ammissibile di oltre il 3
%, al contributo ammissibile si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi (δ C).
La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile, espressa in percentuale, è così calcolata:
δ C = 100(CR – CA)/CA
Se δ C risulta superiore al 3%, il contributo erogabile (CE) è così calcolato:
CE =CA – (CR-CA)
Esempio: nella domanda di pagamento il beneficiario richiede un contributo di € 10.000.
Il funzionario sulla base dei controlli amministrativi o in loco accerta un contributo ammissibile di € 9.000.
La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile risulta superiore al 3%:
δ C = 100 (€ 10.000 - € 9.000)/€ 9.000 = 11%
Pertanto il contributo erogabile è pari a:
CE = € 9.000 – (€ 10.000 - € 9.000)= € 8.000
Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell’inclusione
nella rendicontazione di spese non ammissibili, che hanno causato la richiesta di un contributo (CR) superiore a quello
ammissibile (CA).
L’eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco ed
ex post.
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
21. FIDEIUSSIONI
La polizza fideiussoria è richiesta nei seguenti casi:
•
erogazione dell’anticipo;
•
erogazione di saldo ai beneficiari che non hanno ancora ottenuto tutta la documentazione richiesta per la
liquidazione;
•
erogazione di saldo ai beneficiari che non abbiano ancora raggiunto alcuni requisiti;
•
erogazione del saldo in assenza dell’aggiornamento del PUA o PUAS, in seguito a mutate condizioni di
allevamento, aumento dei capi, ecc.;
•
erogazione del saldo in caso di giovani agricoltori che devono ancora soddisfare i requisiti indicati al paragrafo 3,
lettera B.
In questi casi o in casistiche non espressamente previste e valutate volta per volta dall’OPR, la polizza fideiussoria è
svincolata dall’OPR, o dalla Provincia nel caso di Aiuti di Stato. Al soggetto che ha prestato la garanzia e, per
conoscenza, al beneficiario deve essere inviata una comunicazione di svincolo della polizza, previo nulla osta da parte
della Provincia responsabile dell’istruttoria.
L’importo della fideiussione è pari all’anticipazione o al contributo concesso, in caso di erogazione del saldo,
maggiorati del 10%, comprensivo delle spese di escussione a carico dell’OPR, o della Provincia nel caso di Aiuti di Stato,
e degli interessi legali eventualmente dovuti.
La durata della garanzia della polizza fideiussoria è pari al periodo di realizzazione dell’intervento più 18 mesi di
rinnovo automatico ed eventuali ulteriori proroghe semestrali su espressa richiesta dell’OPR12 indicato al capitolo 9.3.6
del “Manuale”. Per lo schema di polizza fideiussoria vedere l’allegato 3 del “Manuale”.
Il costo di accensione della fideiussione è ammissibile a finanziamento nell’ambito delle spese generali che comunque
non devono superare il 10% della spesa ammessa a finanziamento.
22. COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (ANTICIPO, SAL O SALDO)
Nel caso di erogazione del contributo in conto interessi non sono previsti pagamenti di anticipi e/o stati di
avanzamento lavori.
In seguito agli esiti dei controlli amministrativi e tecnici previsti dai paragrafi 16, 17, 18.1 e 19, la Provincia, entro 30
giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, comunica al beneficiario l’importo del contributo da erogare oppure i
motivi per i quali il contributo non può essere concesso.
Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento della comunicazione, può presentare
alla Provincia memorie scritte al fine del riesame della comunicazione e della ridefinizione del relativo importo, ai sensi
della legge 241/90. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, la comunicazione assume carattere
definitivo, fatte salve le possibilità di ricorso previste dalla legge.
23. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE
La Provincia, dopo aver definito l’importo erogabile a ciascun beneficiario, predispone in ELEPAG gli elenchi di
liquidazione che devono pervenire all’OPR entro le date indicate in tabella.
Periodo
Termine per la definizione dell’importo erogabile e invio
degli elenchi liquidazione all’OPR
II
III
IV
V
03.10.2011
30.04.2012
31.10.2012
07.05.2013
Le Province comunicano alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura gli estremi degli elenchi di
liquidazione inviati all’OPR (numero, data, importo e natura dei pagamenti).
24. CONTROLLI EX POST
Si definisce periodo “ex post” quello compreso tra l’erogazione dell’ultimo pagamento e la conclusione del periodo
dell’impegno relativo ad ogni tipologia di intervento finanziato.
Nel periodo “ex post” la Provincia effettua i controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte del
beneficiario, con i seguenti obiettivi:
a) verificare che le operazioni d'investimento non subiscano, nei cinque anni successivi alla data di comunicazione
di concessione del contributo, modifiche sostanziali che:
• ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un
ente pubblico;
• siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o
della rilocalizzazione dell’impresa o della società agricola beneficiaria;
b) verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario, quindi che i costi dichiarati non siano
stati oggetto di sconti, ribassi, restituzioni, tranne in casi di contributi in natura o di importi forfetari. Le verifiche
richiedono un esame dei documenti contabili;
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
c)
garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o
comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento. Le verifiche richiedono un esame dei documenti
contabili;
d) verificare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano aziendale non verificabili durante la visita “in situ”
per collaudo.
I controlli ex post coprono ogni anno almeno l’1% della spesa ammissibile per le domande di contributo per le quali è
stato pagato il saldo. Essi sono effettuati entro il termine dell’anno di estrazione del campione.
I controlli ex post si basano su un’analisi dei rischi e dell’impatto finanziario delle varie operazioni, gruppi di
operazioni o misure.
A tal fine, ogni anno viene controllato un campione, scelto sulla base dell’analisi del rischio e di un fattore di
rappresentatività (cfr. “Manuale”), che corrisponda almeno all’1% dei beneficiari.
I controllori che eseguono controlli ex post non possono aver preso parte a controlli precedenti al pagamento relativi
alla stessa operazione di investimento.
25. PRONUNCIA DI DECADENZA DAL CONTRIBUTO
La domanda ammessa a finanziamento decade a seguito di:
1. irregolarità (difformità e/o inadempienze) accertate da:
• Province, o altri soggetti convenzionati con OPR, come ad esempio il Corpo Forestale dello Stato (CFS),
nell’ambito dell’attività di controllo: amministrativo, in loco o ex post;
• OPR o Sedi Territoriali Regionali (SteR) nell’ambito del controllo a campione sull’operato dalle Province
(controllo di secondo livello);
• Guardia di Finanza e altri organi di polizia giudiziaria nell’ambito delle proprie attività ispettive;
2. rinuncia da parte del beneficiario.
Nel caso di accertamento di irregolarità, la procedura di decadenza totale o parziale dal contributo, prevede l’invio
all’interessato del provvedimento di decadenza, cui si allega copia del verbale di controllo, tramite raccomandata con avviso
di ricevimento. Il provvedimento descrive le irregolarità riscontrate, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di
decadenza e contiene l’invito a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento.
Nel caso in cui non siano presentate controdeduzioni il provvedimento assume carattere definitivo.
Nel caso in cui siano presentate controdeduzioni, il riesame dei presupposti della decadenza è da compiersi entro i 30
giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni mediante accertamento (ad esempio: verifica documentale,
sopralluoghi e/o ispezioni regolarmente verbalizzati ed effettuati in contraddittorio con l’interessato).
Quando il riesame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello
svolgimento dell’iter amministrativo, ad esempio Provincia e CFS, e si renda necessaria l’attività di Commissioni
collegiali, tale verifica deve essere compiuta entro i 60 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni.
Entro e non oltre i 15 giorni successivi al termine previsto per il riesame, deve essere inviato all’interessato, tramite
raccomandata con avviso di ricevimento:
•
il provvedimento definitivo di decadenza parziale o totale dal contributo nel caso in cui il riesame confermi almeno
parzialmente il permanere dei presupposti della decadenza,
oppure
•
la comunicazione di accoglimento delle controdeduzioni e la revoca del provvedimento di decadenza.
Nel caso di rinuncia da parte del beneficiario, la procedura di decadenza totale o parziale dal contributo, prevede:
•
che nessuna comunicazione debba essere fatta all’interessato, se la rinuncia precede l’erogazione del pagamento. La
rinuncia da parte del beneficiario viene acquisita nel fascicolo di domanda;
•
che debba essere inviato all’interessato il provvedimento di decadenza totale, se la rinuncia è presentata dopo il
pagamento. In questo caso non è necessario inviare la comunicazione con raccomandata AR e il provvedimento
assume carattere definitivo, non essendo prevista la possibilità di presentare controdeduzioni.
Il provvedimento di decadenza generato, dal sistema, contiene i seguenti elementi:
a. motivazioni del provvedimento;
b. quantificazione delle eventuali somme indebitamente percepite;
c. quantificazione degli eventuali interessi giornalieri dovuti. Il calcolo degli interessi sarà effettuato per ogni
giorno a partire dalla data di ricevimento del provvedimento e fino alla data di recupero delle somme;
d. modalità di recupero delle somme, secondo quanto indicato al capitolo 11 del “Manuale” OPR;
e. procedure per la presentazione del ricorso.
La pronuncia della decadenza dal contributo, è competenza delle Province.
26. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI
26.1 Recesso dagli impegni (Rinuncia)
Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno.
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La rinuncia non è ammessa qualora l’autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di
irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco.
La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui l’autorità competente abbia già comunicato al beneficiario la volontà
di effettuare un controllo in loco.
Il recesso comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi
legali, ad esclusione di cause di forza maggiore indicate al punto 12.2 del “Manuale” OPR.
La rinuncia deve essere presentata a SIARL tramite apposita domanda ai sensi del punto 12.1 del “Manuale” OPR.
Una copia cartacea della rinuncia deve essere inoltrata alla Provincia.
Indipendentemente dalla percentuale calcolata, la rinuncia diventa totale sulla singola misura, quando l’impegno, ancora in
essere dopo la richiesta di rinuncia, è inferiore al valore finanziario minimo d’intervento, stabilito al precedente paragrafo 6.
26.2 Trasferimento degli impegni assunti o cambio del beneficiario
Il cambio del beneficiario conseguente al trasferimento degli impegni assunti o delle attività avviate con la presente
Misura può avvenire solo prima dell’erogazione del saldo, deve essere effettuato attraverso il modello unico di
domanda informatizzato e implica l’apertura di un nuovo procedimento.
In tal caso il beneficiario che subentra deve possedere i requisiti, soggettivi ed oggettivi, posseduti dal beneficiario
originario. In caso contrario, la possibilità di effettuare il cambio di beneficiario deve essere valutata dalla Provincia, che
può non concedere il subentro, concederlo con revisione del punteggio di priorità acquisito e del contributo spettante
oppure concederlo senza alcuna variazione.
Nel periodo compreso tra la data della liquidazione finale del contributo fino al termine del periodo di durata degli impegni
assunti dal beneficiario non è possibile variare l’assetto proprietario o la rilocalizzazione dell’attività produttiva.
Il beneficiario è tenuto a notificare alla Provincia le variazioni intervenute entro 90 giorni continuativi dal
perfezionamento della transazione.
27. IMPEGNI
Gli impegni assunti dal beneficiario sono distinti in essenziali ed accessori e comportano, rispettivamente, la
decadenza totale o parziale dai benefici concessi.
La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore, purché le stesse vengano
comunicate nei 10 giorni lavorativi successivi al loro verificarsi o dal momento in cui il beneficiario è in grado di
comunicarle, come stabilito dal capitolo 12.2 del “Manuale”.
27.1 Impegni essenziali
Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle somme
indebitamente percepite.
Gli impegni essenziali sono:
1. consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e/o dei sopralluoghi o “visite in loco”, con riferimento a
quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.1 del “Manuale”;
2. inviare o far pervenire la copia cartacea della domanda informatizzata entro e non oltre il 20° giorno continuativo
successivo dall’invio (tramite SIARL) della domanda informatizzata, con riferimento a quanto stabilito dalla
Parte II, Capitolo 24.1 del “Manuale”;
3. inviare o far pervenire la documentazione mancante al momento della presentazione della domanda di contributo
o della correzione degli errori sanabili successivamente al termine fissato dalla richiesta, ossia 20 giorni, come
previsto ai capitoli 15.5.1 e 15.5.2 del “Manuale”;
4. inviare o far pervenire la documentazione integrativa richiesta dalla Provincia entro e non oltre il termine fissato
dalla stessa, come stabilito dalla Parte II, Capitolo 15.5.3 del “Manuale”. La decadenza totale è applicata al
singolo lotto cui è connessa la documentazione integrativa richiesta;
5. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle quote latte;
6. realizzare il programma d’investimento nei tempi previsti e concessi con eventuali proroghe, nel rispetto delle
finalità, della natura e condizioni di esecuzione del progetto approvato ed in conformità agli obblighi previsti
dalla normativa vigente, fatti salvi i previsti casi di forza maggiore;
7. mantenere la destinazione d’uso per la quale è stato approvato il finanziamento degli investimenti per 5 anni. La
decorrenza dell’obbligo di mantenimento della destinazione d’uso degli investimenti ha inizio dalla data di
comunicazione di concessione del saldo del contributo;
8. impiegare i contributi concessi nel rispetto ed in coerenza con quanto previsto dal programma di investimenti
approvato o delle varianti concesse;
9. comunicare alla Provincia, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della
relativa liquidazione a saldo, entro il termine di 90 giorni dal perfezionamento dell’atto di cessione, fatte salve
eventuali cause di forza maggiore indicate al capitolo 12.2 del “Manuale”;
10. raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento. In questo caso la
decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull’ammissione a
finanziamento della domanda;
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
11. raggiungere gli obiettivi indicati nel Piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola, entro i cinque anni
successivi alla data di adozione della decisione individuale di concedere il premio, ossia dalla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del provvedimento di ammissione a
finanziamento della domanda di premio, fatta salva l’eventuale riconoscimento di cause di forza maggiore
indicate al capitolo 12.2 del “Manuale”;
12. non cedere o rilocalizzare l’attività produttiva collegata agli investimenti realizzati nei 5 anni successivi alla data
di comunicazione di erogazione del saldo;
13. realizzare un investimento, superiore al valore minimo di spesa ammissibile indicato al paragrafo 6, che risponda
a requisiti di funzionalità e completezza
14. concludere i lavori e/o acquistare le dotazioni entro il termine previsto, comprensivo di eventuali proroghe;
15. provvedere all’adeguamento, dalla data di presentazione della domanda, alle norme in materia di igiene e sicurezza
dei lavoratori di cui al paragrafo 3, lettera B, di aspetti di particolare rilevanza (impianto elettrico aziendale,
protezione di alberi cardanici e prese di forza, scale fisse e portatili, protezione vasconi, fornitura dei DPI, servizi
igienici e spogliatoi). Il mancato adeguamento è documentato da esito negativo a seguito dei controlli effettuati
dalle ASL nell’ambito dell’attività ispettiva presso le aziende agricole ed è segnalato alle Province;
16. presentare la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del saldo del
contributo, comprensiva di tutta la documentazione indicata al paragrafo 18, entro 20 giorni dalla data di
ricezione del sollecito della Provincia, come stabilito al paragrafo 18;
17. non percepire per il medesimo investimento ulteriori finanziamenti pubblici di origine nazionale o comunitaria
non dichiarati e ritenuti ammissibili, tra i quali le tariffe incentivanti previste dal Decreto 19 febbraio 2007 del
Ministero dello Sviluppo economico che determinano il contributo ridotto in misura del 20% oppure i certificati
verdi o la tariffa fissa omnicomprensiva previsti dal Decreto 18 dicembre 2008 del Ministero dello Sviluppo
economico che determinano il contributo ridotto in misura del 40%.
27.2 Impegni accessori
Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle
somme indebitamente percepite.
Di seguito sono elencati gli impegni accessori:
1. fare pervenire la copia cartacea della domanda di contributo entro il 10° giorno di calendario dall’invio della
domanda informatizzata, e comunque con un ritardo compreso tra l’11° ed il 20° giorno successivo a quella
informatizzata, con riferimento alla presentazione della domanda e a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.2
del “Manuale”.
Un ritardo superiore al 20° giorno comporta il mancato rispetto dell’impegno essenziale di cui al precedente
paragrafo 27.1, punto 2;
2. informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso azioni specifiche correlate alla natura e all'entità
dell'intervento finanziato.
Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 1 del documento “Disposizioni in materia di pubblicità e
trattamento dei dati personali” approvate con D.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008 e successive modifiche e
integrazioni e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it
nella sezione dedicata al PSR 2007-2013;
3. raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento. In questo caso la
decadenza parziale dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi non incide
sull’ammissione a finanziamento della domanda;
4. provvedere all’adeguamento, dalla data di presentazione della domanda, alle norme in materia di igiene e
sicurezza dei lavoratori di cui al paragrafo 3, lettera B, per aspetti diversi da quelli elencati al paragrafo 27.1
punto 15. Il mancato adeguamento è documentato da esito negativo a seguito dei controlli effettuati dalle ASL
nell’ambito dell’attività ispettiva presso le aziende agricole ed è segnalato alle Province.
28. RICORSI
Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall’OPR, dagli OD e dalla D.G.A è data facoltà all’interessato di
avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:
28.1 Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda
Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda l’interessato può proporre azione entro 60 giorni
avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR) nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal
ricevimento della comunicazione di decadenza.
28.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo
Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell’effettuazione di controlli, al
soggetto interessato è data facoltà di esperire azione proposta avanti il Giudice Ordinario entro i termini previsti dal
Codice di procedura Civile.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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4° Suppl. Straordinario al n. 18 – 7 maggio 2010
29. SANZIONI
L’applicazione di sanzioni amministrative avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nel “Manuale” Parte IV.
30. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in
particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Al fine di esplicitare l’obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal
bilancio comunitario (Reg CE n. 1995/2006 del Consiglio) l’Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l’elenco dei
beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI).
Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del documento “Disposizioni in materia di pubblicità e
trattamento dei dati personali” approvate con D.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni,
disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al
PSR 2007-2013.
31. RIEPILOGO TEMPISTICA
Nella seguente tabella è riportato il crono–programma per il periodo di applicazione della Misura compreso tra il
giorno 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010.
Periodo
II
III
IV
V
Data inizio periodo di presentazione delle domande alla Provincia
01.01.2009
01.06.2009
01.01.2010
01.07.2010
Data fine periodo di presentazione delle domande alla Provincia
31.05.2009
31.12.2009
30.06.2010
31.12.2010
Termine per invio alla Regione delle graduatorie; entro tali date 30.09.2009
devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami
30.04.2010
29.10.2010
02.05.2011
Data di pubblicazione dell’atto con cui la Regione ripartisce i fondi 03.11.2009
alle Province; l’atto rappresenta la comunicazione di ammissione a
finanziamento ai richiedenti
01.06.2010
30.11.2010
07.06.2011
Termine per la realizzazione degli interventi
03.02.2011
01.09.2011
29.02.2012
07.09.2012
Termine per la definizione dell’importo erogabile e invio degli 03.10.2011
elenchi liquidazione all’OPR
30.04.2012
31.10.2012
07.05.2013
1
Ai sensi del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 20732 del 16 febbraio 2005, pubblicata sul
BURL n. 9 serie ordinaria 28 febbraio 2005.
2
Ai sensi dell’articolo 2 del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e dell’articolo 3 dell’allegato 1 della deliberazione di Giunta Regionale n.
20732 del 16 febbraio 2005, pubblicata sul BURL n. 9 serie ordinaria 28 febbraio 2005.
3
Ai sensi del d.m. del Ministero delle Attività produttive del 23 giugno 2004 e successive modifiche e integrazioni.
4
L’affidabilità del richiedente è legata alla sua condotta durante altre operazioni, finanziate dal PSR 2000-2006 o dal PSR 2007-2013. I
casi in cui il richiedente risulta inaffidabile sono specificati nel manuale OPR.
5
Si definiscono giovani imprenditori agricoli coloro i quali al momento della domanda di contributo:
− hanno età compresa tra 18 e 40 anni e sono titolari d’impresa agricola. Nel caso di società agricola o di società cooperativa,
tutti i soci devono avere età compresa tra 18 e 40 anni;
− si sono insediati, per la prima volta, in agricoltura da meno di 5 anni come titolari o contitolari. Nel caso di società, almeno il
50% dei soci si è insediata in agricoltura per la prima volta da meno di 5 anni.
6
Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4 del Regolamento (CE) 1974/2006.
7
Nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) sono stati costituiti l’anagrafe delle imprese
agricole ed il fascicolo aziendale, che contengono le informazioni certificate di carattere generale relative alle imprese. A partire da tale
sistema è stato sviluppato il modello di domanda informatizzato, direttamente collegato all’anagrafe delle imprese agricole e al
fascicolo aziendale, attraverso il quale è possibile compilare e presentare alle Province le domande di finanziamento relative alla
Misura 121. La costituzione o l’aggiornamento del fascicolo aziendale consente la compilazione automatica della parte generale del
modello di domanda, alla quale è collegata una scheda di Misura che riporta dati e informazioni specifiche della Misura.
8
La copia cartacea, sottoscritta dal richiedente, è indispensabile per la costituzione del dossier previsto dal “Manuale”.
9
Ai sensi dell’articolo 4, del Regolamento (CE) 1975/2006.
10
La maggiorazione è a copertura delle spese di escussione a carico del soggetto intestatario e degli interessi legali eventualmente
dovuti.
11
Ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento (CE) 1975/2006.
12
Lo schema di polizza fideiussoria è recuperabile dagli allegati del manuale OPR, scaricabile dal sito internet della Direzione Generale
Agricoltura, www.agricoltura.regione.lombardia.it area “opportunità e regole”, sezione “Organismo Pagatore Regionale”.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Y
– 175 –
4º Suppl. Straordinario al n. 18 - 7 maggio 2010
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Y
– 176 –
4º Suppl. Straordinario al n. 18 - 7 maggio 2010
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