CONVENZIONE ASSICURATIVA
"Volontari e Cooperanti"
Validità 31/10/2004 – 31/10/2007
Convenzione “Volontari e Cooperanti”
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LLOYD’S
Polizza n. 1273463
CONVENZIONE ASSICURATIVA
"Volontari e Cooperanti"
tra
MINISTERO degli AFFARI ESTERI
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo,
C.F. 80213330584, nella persona del consigliere d’Ambasciata Francesco BARBARO
ed
alcuni assicuratori dei Lloyd’s
Premesso che:
-
il Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, in
applicazione degli Artt. 31 e 32 della Legge 26.02.1987 n. 49 e successive modificazioni, ha
l'obbligo di provvedere ad assicurare i Volontari, i Cooperanti ed i loro familiari a carico;
-
in ottemperanza del suddetto obbligo è stata indetta una gara d'appalto per la copertura
assicurativa dei servizi assicurativi relativi ai Volontari, ai Cooperanti ed ai loro familiari a
carico, ai sensi dell'Art, 6, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 157 del 17.03.1995;
a seguito della gara comunitaria di cui sopra, a causa dell’assenza di offerte valide, è stata
espletata una trattativa privata – ai sensi dell’Art. 7, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 157
del 17.03.1995 – con le compagnie di assicurazione che ne avevano fatto richiesta e con i
precedenti fornitori del servizio, che si è conclusa con l'aggiudicazione dell'appalto ad alcuni
degli Assicuratori dei Lloyd’s.
-
Tutto ciò premesso si conviene che l’assicurazione di cui trattasi verrà regolata dalle norme di seguito
descritte.
***
DEFINIZIONI
ASSICURATI:
i Volontari ed i Cooperanti - di cui all'Art. 32 della Legge 26.02.1987 n. 49 come
modificato dall'Art. 3 della Legge n. 288/91 ed all'Art. 31 della Legge 26.02.1987
n. 49 come modificato dall'Art. 2 della Legge n. 288/91 - che abbiano stipulato un
contratto con una Organizzazione non Governativa (O.N.G.) registrato dalla
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, inclusi i familiari al seguito
che siano a carico di detti Volontari e Cooperanti.
ASSICURATORI: alcuni degli Assicuratori dei Lloyd’s .
BENEFICIARI:
in caso di morte dell'Assicurato gli aventi diritto o, in mancanza di essi, coloro
specificamente indicati dall'Assicurato stesso; negli altri casi previsti nella presente
convenzione, Beneficiario è lo stesso Assicurato.
CONTRAENTE:
INDENNIZZO:
INFORTUNIO:
MALATTIA:
PREMIO:
SINISTRO:
il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana - Direzione Generale per
la Cooperazione allo Sviluppo.
la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro.
un evento, verificatosi durante il periodo di validità di ciascuna applicazione,
dovuto a causa violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente
constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte od una invalidità
permanente od una inabilità temporanea.
ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio, verificatasi
durante il periodo di validità di ciascuna applicazione.
la somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori.
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
***
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LLOYD’S
Polizza n. 1273463
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - IMPEGNO DELLE PARTI
Il Contraente provvederà ad assicurare con la presente convenzione coloro i quali sono descritti alla
voce "Assicurati" precedentemente indicata nelle definizioni della presente convenzione, impegnandosi
a pagare il premio assicurativo di propria pertinenza od a raccogliere il medesimo impegno da parte del
singolo Assicurato che dovesse provvedere per proprio conto al pagamento, sempre a seguito di
specifica autorizzazione da parte del Contraente stesso.
Gli Assicuratori applicheranno le assicurazioni previste nella presente convenzione e garantiranno le
prestazioni assicurative in esse specificate nei modi e nei termini indicati.
Gli Assicuratori s'impegnano a redigere ed a consegnare al Contraente, a seguito di specifica richiesta
del Contraente stesso, un opuscolo informativo contenente il riepilogo delle garanzie prestate nella
presente convenzione ed un certificato per ciascun Assicurato attestante i termini di validità della
copertura assicurativa.
Art. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE E DELLE SINGOLE APPLICAZIONI
La presente convenzione ha durata triennale, a partire dalla data di comunicazione dell'entrata in vigore ed, a
deroga della prassi di tacito rinnovo, cessa alla sua naturale senza obbligo di disdetta; resta comunque valida la
possibilità di rinnovare tale convenzione a trattativa privata ai sensi dell'Art. 7, comma 2 lettera F del Decreto
Legislativo n. 157 del 17.03.1995. Il Contraente si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione in caso
di abrogazione della legge 49/87.
Le singole applicazioni della presente convenzione, se comunicate agli Assicuratori nei modi e nei
termini di seguito previsti, hanno decorrenza nel momento nel quale l'Assicurato lascia la propria
abitazione e durata non superiore a quella del rapporto di collaborazione fra l'Assicurato stesso ed il,
Contraente, fino al momento nel quale l'Assicurato rientra presso la propria abitazione al termine di
detto contratto.
Resta comunque inteso che in nessun caso le singole applicazioni potranno avere durata e, quindi,
validità, al di Cuori del periodo di copertura indicato dal Contraente.
Le coperture assicurative emesse in applicazione della presente convenzione, comunque, non avranno
validità alcuna dopo la data di scadenza della convenzione medesima.
Art. 3 - CESSAZIONE DEL RISCHIO DELIA SINGOLA APPLICAZIONE
Alla cessazione della singola applicazione, per qualsiasi motivo e nei termini previsti dalla presente
assicurazione, l'assicurazione si estinguerà ed il premio versato rimarrà acquisito dagli Assicuratori.
Qualora l'Assicurato rientri nel proprio Paese d'origine per definitiva ed anticipata cessazione del
contratto di cooperazione stipulato con il Contraente, la garanzia cesserà anticipatamente, sempre nei
termini previsti nelle singole assicurazioni, e gli Assicuratori rimborseranno il rateo di premio, al netto
delle imposte, relativo al periodo di riduzione dell'incarico.
Art. 4 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELIA SINGOLA APPLICAZIONE
Il Contraente s'impegna a registrare ufficialmente - internamente al Ministero degli Affari Esteri c/o in qualsiasi
altra sede esterna quale Ambasciate, Consolati, ecc. - tutte le informazioni relative a ciascuna singola
applicazione, sia in merito all'Assicurato che all'attività di cooperazione che lo stesso svolgerà, avendo cura di
possedere tutti i dati relativi ai parametri sui quali si basa il calcolo del premio di seguito descritto.
Sulla base di tali registrazioni ufficiali, il Contraente, con cadenza trimestrale a far data dal 20.01.2005,
emetterà un tabulato contenente, in relazione al periodo di riferimento precedente, tutti i nominativi
degli Assicurati e, per ciascuno di essi, i dati necessari al calcolo del premio di polizza. Si riepilogano
qui di seguito i dati che dovranno necessariamente essere contenuti in detti elenchi:
•
l.
2.
3.
Titolari del contratto (Volontari e Cooperanti)
Cognome e nome
Tipo di contratto (Volontario o Cooperante)
Data di nascita
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Numero di contratto
Data di inizio della copertura assicurativa
Data di scadenza della copertura assicurativa (intera durata)
Stato e luogo ove si svolgerà la missione di cooperazione
Descrizione dell'attività svolta in missione di cooperazione
Capitolo di spesa
Premio lordo relativo al periodo di osservazione, così come descritto nel successivo Art. 5 REGOLAZIONE DEL PREMIO delle presenti condizioni generali di assicurazione.
•
Familiari a carico del titolare (Volontari o Cooperanti) di
contratto
1. Cognome e Nome
2. Data di nascita
3. Capofamiglia titolare del contratto
4. Tipo di contratto del titolare di contratto (Volontario o Cooperante)
5. Data di inizio della copertura assicurativa
6. Data di scadenza della copertura assicurativa (intera durata)
7. Premio lordo relativo al periodo di osservazione, così come descritto nel successivo
Art. 5 - REGOLAZIONE DEL PREMIO delle presenti condizioni generali di
assicurazione.
Il Contraente, inoltre, provvederà ad inviare agli Assicuratori, prima della partenza dell'Assicurato, il
"questionario dell'Assicurato", allegato in copia alla presente convenzione, compilato in ogni sua parte
da ciascun Assicurato - ovvero sia dal Cooperante c/o Volontario che dai relativi eventuali familiari al
seguito - per la parte che compete all'Assicurato stesso e compilato, per le notizie circa il tipo di
contratto, dal Contraente stesso.
Ciascun questionario dovrà essere riempito in ogni sua parte; i questionari inviati dal Contraente mancanti di
alcune risposte e/o dati verranno nuovamente inviati al Contraente stesso per la compilazione dei dati mancanti.
Per le eventuali proroghe di coperture assicurative già in corso presso gli Assicuratori, senza soluzione di
continuità, farà fede il questionario precedentemente inviato secondo le modalità sopradescritte.
Ciascuno dei questionari inviati farà parte integrante della copertura assicurativa stipulata in forza dalla
presente convenzione e, sulla base dei dati vi riportati, gli Assicuratori potranno limitare la copertura
assicurativa del relativo Assicurato; tutti i questionari relativi ad Assicurati per i quali gli Assicuratori
non imporranno alcuna limitazione di copertura verranno timbrati e firmati per conto degli Assicuratori
ed inviati al Contraente, anticipando detto invio mediante fax.
Resta comunque inteso fra le Parti che gli Assicuratori rinunciano a ricevere detto questionario per tutti
gli Assicurati che alla data di effetto della presente convenzione si trovino già presso i Paesi nei quali
svolgono la propria attività di cooperazione e già assicurati con la convenzione scadente nel medesimo
giorno di effetto della presente.
Art. 5 - REGOLAZIONE DEL PREMIO
Successivamente alla consegna da parte del Contraente della documentazione di cui al precedente Art. 4 MODALITA DI ATTUAZIONE DELLA SINGOLA APPLICAZIONE delle presenti condizioni generali
di assicurazione, gli Assicuratori procederanno all'emissione ed alla consegna al Contraente della relativa
appendice di regolazione, mediante la quale verrà corrisposto il premio relativo al medesimo periodo.
li Contraente si impegna ad emettere il mandato di pagamento relativo a quanto dovuto entro il termine
di 90 giorni dal ricevimento dell'appendice di regolazione ed a pagare l'importo in questione entro e non
oltre 120 giorni dal ricevimento dell'appendice di regolazione stessa.
Non sono previsti rimborsi per interruzioni o sospensioni della singola applicazione da qualunque causa
determinante, salvo quanto previsto nel precedente Art. 3 - CESSAZIONE DEL RISCHIO DELLA
SINGOLA APPLICAZIONE delle presenti condizioni generali di assicurazione.
La presente convenzione non prevede la corresponsione da parte del Contraente di alcun premio
anticipato di deposito.
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Art. 6 – RECESSO
Entrambe le parti possono recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione; in tale eventualità la
Parte che recede dal contratto dovrà notificare detto recesso all'altra Parte e la presente convenzione sarà da
considerarsi cessata dopo 120 giorni dalla data di notifica, mentre tutte le singole applicazioni emesse in forza
della stessa rimarranno valide ed operanti fino alla loro scadenza.
Art. 7 - RISPETTO DELLE NORME
La mancata osservanza anche solo di una delle norme descritte nel presente contratto può comportare la
anticipata risoluzione della convenzione c/o dei singoli contratti assicurativi in essa contenuti se notificata da
una delle Parti con 30 giorni di preavviso.
Art. 8 - BUONA FEDE
L'omissione da parte del Contraente c/o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio,
così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso
dello stesso, sempre che ciò sia avvenuto in buona fede, non pregiudicheranno il diritto all'indennità fermo
restando il diritto degli Assicuratori una volta venuti a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un
premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso: aumento del premio con
decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza degli Assicuratori o, in caso di
sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso.
Art. 9 - FORO COMPETENTE
Per controversie relative alle assicurazioni previste alla presente convenzione è esclusivamente competente
l'Autorità Giudiziaria di Roma.
Art. 10 - DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI RELATIVI
La denuncia del sinistro con l'indicazione del giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato,
dovrà essere inoltrata per iscritto agli Assicuratori entro 30 giorni dall'evento stesso o dal momento in cui il
Contraente, l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne hanno la possibilità.
L'Assicurato, od in caso di morte i Beneficiari, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti
necessari dagli Assicuratori, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e
curato l'Assicurato stesso.
L'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni, inviando successivamente le
ulteriori certificazioni mediche.
L'inadempimento di tali obblighi può comportare le perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi
dell'Art. 1915 del Codice Civile.
Art. 11 - LIMITI DI ETA’ - PERSONE NON ASSICURABILI
Le assicurazioni descritte non possono essere stipulate per persone di età superiore a 75 anni. Non sono inoltre
assicurabili le persone già colpite da gravi malattie c/o infermità mentali; in caso di alcolismo e/o tossicomanie
l'assicurazione cessa al loro manifestarsi.
Art. 12 - DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENZE
Ciascuna comunicazione dell'Assicurato o riguardante l'Assicurato stesso, è parte integrante della presente
convenzione e dei contratti assicurativi che la compongono, pertanto in caso di dichiarazione inesatte o
reticenze sarà applicato quanto disposto negli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.
Art. 13 - VALIDITÀ TERRITORIALE
Le singole applicazioni emesse in forza della presente convenzione, avranno validità, sempre ai termini ed alle
condizioni descritte nella presente convenzione solo se l'evento dannoso si verifica:
1. nei Paesi in via di sviluppo presso i quali l'Assicurato presta la propria opera professionale;
2. nei Paesi nei quali l'Assicurato trascorre eventuali periodi di ferie, con l'esclusione comunque
dell'Italia;
3. durante i viaggi, sia di andata che di ritorno verso l'Italia, relativi ai Paesi di cui al punto 1 del presente
articolo, nonché durante i viaggi effettuati per lo svolgimento del proprio servizio;
4. durante i viaggi di andata e di ritorno relativì agli eventuali spostamenti per ferie di cui al punto 2 del
presente articolo.
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Art. 14 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
Gli Assicuratori rinunciano, a favore dell'Assicurato o dei Beneficiari, al diritto di surrogazione di cui all'Art.
1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili del sinistro.
Art. 15 - RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CONTRAENTE
Gli Assicuratori riconoscono che nel caso in cui l'Assicurato od eventualmente i suoi Beneficiari non
accettino la somma pagabile in accordo con l'assicurazione di cui alla presente convenzione quale
risarcimento finale d1 un sinistro che abbia causato danni fisici coperti da questa assicurazione ma avanza
una più ampia richiesta di indennizzo per la responsabilità civile del Contraente, l'ammontare totale
dell'indennizzo pagabile sotto questa assicurazione sarà accantonata al fine che possa essere inclusa nei
danni che il Contraente possa essere tenuto a pagare a seguito di una sentenza od un accordo per la propria
responsabilità civile.
In nessun caso tale sentenza od accordo andrà ad incrementare l'indennizzo pagabile in base alla presente
convenzione od intaccarne i termini, condizioni od esclusioni. Inoltre in nessun caso l'indennizzo pagabile
potrà superare la somma assicurata per invalidità permanente o morte per l'Assicurato in questione come
descritte nella presente convenzione.
Nel caso che l'Assicurato od i sopraccitati Beneficiari si ritirino dall'azione per la responsabilità civile o
perdano la cause, l'indennizzo accantonato gli sarà pagato dedotte le spese sostenute dal Contraente.
Art. 16 - LIMITE CATASTROFALE
Nel caso di un unico evento che provochi un sinistro di più persone assicurate con la presente
convenzione, l'esborso massimo complessivo a carico degli Assicuratori non potrà comunque superare
l'importo di Euro 10.000.000,00; tale limite si intende ridotto ad Euro 5.000.000,00 per singolo
trasporto/viaggio..
Qualora le indennità ai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno
proporzionalmente ridotte.
Art. 17 - ANTICIPO INDENNIZZI
L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della definizione del sinistro, il pagamento di un acconto pari
al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato in base alle risultanze acquisite, a
condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo
complessivo sia prevedibile in almeno Euro 50.000,00.
L'obbligo degli Assicuratori verrà in essere entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che
siano trascorsi trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo.
Art. 18 - CLAUSOLA BROKER
Le Parti prendono reciprocamente atto che la Progress Insurance Broker S.r.l. - Via Bissolati, 54 ROMA - è
l'unico mediatore incaricato dagli Assicuratori per la gestione del contratto e che il Contraente conferisce
incarico di rappresentarlo nell'esecuzione della presente convenzione.
Premesso quanto sopra, si conviene:
• che ogni comunicazione relativa a tale convenzione effettuata dagli Assicuratori al broker si considererà
come effettuata al Contraente/Assicurato;
• che ogni comunicazione relativa a tale convenzione effettuata dall'Assicurato/Contraente al broker si
intenderà come effettuata agli Assicuratori;
• che il pagamento dei premi da parte del Contraente, così come disciplinato nella presente convenzione, sarà
effettuato al broker, che provvederà alla regolare corresponsione degli stessi agli Assicuratori; gli
Assicuratori stessi rilasciano espressa e specifica autorizzazione in tal senso, sollevando il Contraente da
ogni responsabilità relativa a tale procedura di pagamento del premio.
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ASSICURAZIONE RIMBORSO DELLE SPESE MEDICHE
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E LIMITI DI RISARCIMENTO
La copertura assicurativa della presente assicurazione prevede il risarcimento all'Assicurato delle spese
relative a quanto segue, sempreché tali spese non siano fra quelle previste nel successivo Art. 2 ESCLUSIONI delle presenti condizioni particolari di assicurazione e siano state sostenute durante il periodo
di validità della singola applicazione:
A) ricoveri in genere resi necessari da infortunio o da malattie, seguiti o meno da intervento chirurgico,
effettuati all'interno delle strutture sanitarie pubbliche o private dei paesi descritti nell'Art. 13 VALIDITA TERRITORIALE delle condizioni generali di assicurazione od in Paesi limitrofi.
Per le spese descritte nel presente comma A) è previsto un limite massimo di risarcimento da parte degli
Assicuratori di Euro 30.000,00 per ciascun Assicuralo e per un anno assicurativo.
B) quelle sostenute, sempre all'interno delle strutture sanitarie pubbliche o private dei paesi descritti
nell'Art. 13 - VALIDITA TERRITORIALE delle condizioni generali di assicurazione od in Paesi
limitrofi ed a seguito di specifica prescrizione medica, in occasione di:
1. accertamenti diagnostici, analisi e visite specialistiche;
2. spese farmaceutiche, incluse quelle relative alla profilassi ed alla vaccinazione non effettuabili in
Italia prima dell'inizio della singola copertura assicurativa;
3. assistenza medica ed infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, apparecchiature
ortopediche e sanitarie specializzate;
4. assistenza sanitaria per la maternità comprendente anche il ricovero di cui alla lettera A) e le cure
postparto;
5. estrazioni e cure dentarie, escluse tutte le spese relative alle protesi ed agli apparecchi di ortodonzia.
Per le spese descritte nel presente comma B), è previsto un limite massimo di risarcimento da parte
degli Assicuratori di Euro 5.000,00 per ciascun Assicurato e per un anno assicurativo.
C) sostenute per le spese funerarie ed il rimpatrio della salma in caso di morte, incluse le spese sostenute per
il viaggio dell'eventuale familiare accompagnatore del feretro.
Per le spese descritte nel presente comma C) è previsto un limite massimo di risarcimento da parte degli
Assicuratori di Euro 15.000,00 per ciascun Assicurato e per un anno assicurativo.
D) sostenute per il trasferimento dell'Assicurato e dell'eventuale accompagnatore nel caso di:
1. ricoveri od accertamenti diagnostici, analisi e visite specialistiche, così come descritti nei precedenti
comma A) e B) del presente articolo;
2. rientro in Italia dell'Assicurato reso necessario da gravi situazioni patologiche ed autorizzato dal
Contraente; in tal caso verrà rimborsato anche il costo dell'eventuale viaggio di ritorno verso il Paese
dal quale l'Assicurato è partito per la grave situazione patologica di cui sopra.
Per le spese descritte nel presente comma D) è previsto il limite massimo di risarcimento da parte degli
Assicuratori di Euro 25.000,00, estensibile fino ad Euro 65.000,00 in caso di necessità di utilizzo di aereo
sanitario, per ciascun Assicurato e per un anno assicurativo.
Qualora un ricovero indennizzabile ai sensi della presente assicurazione si dovesse protrarre oltre la data di
scadenza della singola applicazione, detta scadenza verrà prorogata fino al momento delle dimissioni
dell'Assicurato dalla struttura sanitaria, comunque permanendo la garanzia assicurativa della presente
convenzione anche per la durata strettamente necessaria al rientro in Italia dell'Assicurato.
Art. 2 – ESCLUSIONI
Sono escluse dalla garanzia assicurativa, e pertanto non risarcibili, le spese sostenute in occasione e/o a
causa di:
- dolo del Contraente, dell'Assicurato e del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a qualsivoglia genere di fatti delittuosi o di guerra o di operazioni
militari o di terrorismo o di sabotaggio;
- AIDS, HIV e malattie correlate; tale esclusione non si applica esclusivamente agli Assicurati che
prestano la propria opera professionale nelle strutture sanitarie dei Paesi in via di sviluppo;
- condizioni preesistenti all'inizio della copertura assicurativa; si specifica che per gli Assicurati che
alla data di effetto della presente convenzione si trovano già presso i Paesi nei quali svolgono la
propria attività di cooperazione, ivi inclusi i periodi di ferie trascorsi nel Paese stesso od anche in
Paesi limitrofi, la preesistenza di cui alla presente esclusione sarà valutata relativamente alla data di
inizio dell'ultima applicazione alla precedente convenzione stipulata dal Contraente per i medesimi
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-
-
Assicurati, anche se garantita da altri Assicuratori, anziché la sopradescritta data di inizio della
copertura assicurativa;
eliminazione di difetti fisici preesistenti all'inizio della copertura assicurativa;
prestazioni aventi finalità estetiche, salvo gli interventi di chirurgia plastica e/o ricostruttiva, resi
necessari da infortuni;
trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle
atomiche;
aborto volontario;
epilessia e malattie mentali;
abuso di alcolici in genere ed uso di allucinogeni, stupefacenti, droghe in genere e psicofarmaci;
relativamente ai soli psicofarmaci la presente esclusione non ha alcun valore in caso di prescrizione
medica;
esercizio dei seguenti sport: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in
genere, caccia, alpinisino con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, sci con salti dal trampolino,
caccia o pesca subacquea, idroscì, speleologia, ascensioni aeree, volo a vela, paracadutismo e sport
aerei in genere;
dalla partecipazione a corse, competizioni in genere ed alle relative prove ed allenamenti, salvo che
si tratti di attività sportiva dilettantistica e com1uique non relativa agli sport elencati nel comma
precedente.
Art. 3 – ARBITRATO
In caso di disaccordo sull'operatività delle presenti condizioni particolari di assicurazione le Parti possono, solo
in comune accordo, conferire per iscritto mandato di decidere se ed in quale misura siano applicabili le norme
di polizza ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso
contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione a Roma Il collegio medico risiede nel
comune di Roma.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato contribuendo per
metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di
legge e sono vincolati per le Parti anche se uno dei Medici si rifiuti di fiumare il relativo verbale.
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ASSICURAZIONE INFORTUNI
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La presente assicurazione è prestata per le lesioni dell'integrità fisica dell'Assicurato provocate da infortuni
verificatesi durante il periodo di validità della singola applicazione, non indicati fra le esclusioni previste nel
seguente Art. 3 - ESCLUSIONI delle presenti condizioni particolari di assicurazione e verificatesi nei Paesi o
durante i viaggi descritti nel precedente Art. 13 - VALIDITÀ TERRITORIALE delle condizioni generali di
assicurazione.
Detta garanzia comprende anche gli infortuni:
- derivanti da insurrezioni, da tumulti popolari, da aggressioni od atti violenti che abbiano movente politico,
purché l'Assicurato non prenda parte attiva in nessuno dei casi citati;
- sofferti in stato di malore od incoscienza, semprecliè non attribuibile ad abuso di alcolici, ad uso di
sostanze stupefacenti o simili;
- sofferti in conseguenza di imprudenze, negligenze gravi, imperizia o colpa grave del Contraente o
dell'Assicurato;
- che si verifichino durante viaggi effettuati dall'Assicurato in qualunque parte del mondo, in qualità di
passeggero, con l'uso dei mezzi disponibili, compresi di aeromobili (aerei ed elicotteri, anche non di
traffico regolare, in qualsiasi parte del mondo);
- sofferti in stato di ubriachezza, purché non alla guida di qualsivoglia mezzo di trasporto;
- provocati da qualsiasi evento naturale, quali per esempio terremoti, tempeste, eruzioni vulcaniche,
franamento del terreno e simili;
- derivanti dall'uso e guida di veicoli e natanti in genere, compresi mezzi di terzi c/o pubblici, salvo quanto
disposto nel seguente Art. 3 - ESCLUSIONI delle presenti condizioni particolari di assicurazione;
- dovuti a colpi di sole e di calore, dall'assideramento ed al congelamento, alle vertigini, nonché in genere,
agli effetti della temperatura esterna degli agenti atmosferici e di altre influenze termiche e atmosferiche;
- dovuti all'asfissia a sua volta provocata da involontaria aspirazione di gas o vapori dall'ingerimento sempre
involontario di liquidi;
- dovuti all'avvelenamento, delle intossicazioni ed alle lesioni prodotte dall'ingestione accidentale di cibi o
dall'assorbimento di sostanze o bevande in genere;
- dovuti ai morsi ed ai calci di animali, alle morsicature, alle punture ed alle ustioni provocate da animali,
insetti o vegetali con esclusione però delle malattie da essi direttamente o indirettamente provocate;
- dovuti alle infezioni, comprese quelle tetaniche, conseguenti ad infortuni risarcibili a termine dì polizza;
- dovute alle lesioni muscolari o tendinee determinate da sforzi (escluso infarto o colpi apoplettici) e le ernie
traumatiche;
- dovuti all'azione del fulmine, alla folgorazione ed alle lesioni provocate da scariche elettriche;
- dovuti alle lesioni conseguenti ad improvviso contatto con sostanze caustiche o corrosive, nonché alle
lesioni prodotte da fiamma o colpi incandescenti;
- dovuti alle conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche e di altre cure rese necessarie da infortunio;
- dovuti alle lesioni subite in occasione di legittima difesa o atti compiuti per solidarietà umana.
Inoltre gli Assicuratori in occasione di arenamento naufragio od atterraggio forzato, corrisponderanno la
somma assicurata per il caso di invalidità permanente anche in quei casi in cui gli avvenimenti di cui sopra non
siano causa diretta dell'infortunio ma, in conseguenza della zona, del clima, o di altre situazioni concomitanti,
l'Assicurato si trovi in condizioni tali da subire la morte o le lesioni organiche permanenti
Art. 2 - SOMME ASSICURATE
Gli Assicuratori si impegnano a garantire, in caso di infortunio risarcibile ai tennini della presente
assicurazione, le seguenti somme per ciascun Assicurato:
ASSICURATI
Cooperanti e loro familiari
Volontari e loro familiari
Convenzione “Volontari e Cooperanti”
Morte
Euro 400.000,00
Euro 300.000,00
Invalidità permanente
Euro 400.000,00
Euro 300.000,00
Inabilità temporanea
Euro 100,00
Euro 100,00
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LLOYD’S
Art. 3 – ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla presente assicurazione gli infortuni derivanti da:
- dalla guida di mezzi di locomozione aerei e subacquei;
- dalla guida di veicoli e natanti in genere per i quali l'Assicurato non sia in possesso della relativa
abilitazione o di quanto prescritto dalla legge;
- esercizio dei seguenti sport: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in
genere, caccia, alpinismo con scalate di rocce o accesso ai ghiacciai, sci con salti dal trampolino,
caccia o pesca subacquea, idroscì, speleologia, ascensioni aeree, volo a vela, paracadutismo e sport
aerei in genere;
- dalla partecipazione a corse, competizioni in genere ed alle relative prove ed allenamenti, salvo che
si tratti di attività sportiva dilettantistica e comunque non relativa agli sport elencati nel comma
precedente;
- trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di
particelle atomiche;
- stato di ubriachezza quando è l'Assicurato alla guida di qualsiasi veicolo, attività illegali, propria
provocazione, azioni delittuose, risse, partecipazione ad imprese temerarie, salvo il caso di atti
commessi dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- ogni forma di malattia non prevista dal precedente Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
delle presenti condizioni particolari di assicurazione;
- dolo del Contraente, dell'Assicurato e del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a qualsivoglia genere di fatti delittuosi o di guerra o di
operazioni militari o di terrorismo o di sabotaggio;
- uso di sostanze stupefacenti, allucinogeni o simili non prescritti da ricetta medica di un dottore
specialista;
- AIDS, HIV e malattie correlate.
Art. 4 - CRITERI DI INDENNIZZABILITA’
Gli Assicuratori corrispondono l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive all'infortunio. Se al
momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano sono indennizzabili solamente le
conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona
fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le
percentuali di cui all'Art. 5 - INVALIDITA PERMANENTE delle presenti condizioni particolari di
assicurazione sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Art. 5 – MORTE
Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro un anno dal giorno
nel quale l'infortunio è avvenuto, gli Assicuratori liquidano la somma assicurata per il caso morte ai
Beneficiari.Qualora a seguito di infortunio indennizzabile ai termini di polizza il corpo dell'Assicurato
non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, gli Assicuratori liquideranno ai Beneficiari il
capitale previsto per il caso morte.
In tal caso la liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza
per la dichiarazione di morte presunta ai termini degli Artt. 60 e 62 del Codice Civile.
Resta inteso che, se dopo che gli Assicuratori hanno pagato l'indennità, risulterà che l'Assicurato è vivo,
gli Assicuratori hanno il diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta,
l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità eventualmente subita.
Tuttavia in caso di affondamento, naufragio di nave o caduta di aeromobili, sempreché sia stata
accertata la presenza a bordo dell'Assicurato, se entro sei mesi dalla data dell'incidente il corpo
dell'Assicurato non venisse ritrovato, gli Assicuratori corrisponderanno l'indennità prevista per il caso
morte.
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Art. 6 - INVALIDITÀ PERMANENTE
Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente che si verifica entro 2 anni nel giorno nel quale
l'infortunio è avvenuto, gli Assicuratori liquidano per tale evento secondo le percentuali previste nella tabella
del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e con rinuncia da parte degli Assicuratori alla applicazione della franchigia
relativa prevista dalla legge stessa in caso di infortunio.
La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come
perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopraindicate vengono ridotte in
proporzione della funzionalità perduta.
Nei casi di perdita anatomica di più organi od arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle
percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.
Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera invalidità permanente soltanto
l'esportazione totale. L'indennità per la perdita funzionale od anatomica di una falange dell'alluce nella
metà e per quello di una falange di qualunque altro tipo un terzo della percentuale fissata per la perdita
totale del rispettivo dito.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella sopracitata tabella, l'indennità è stabilita tendendo
conto, con riguardo alle percentuali ai casi elencati, nella misura nella quale è per sempre diminuita la
capacità generica dell'Assicurato a qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di tiri organo o di un arto già minorati, le
percentuali sopraindicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
In caso di provato o constatato mancinismo le percentuali di invalidità permanenti riferite all'arto destro si
intendono riferite all'atro sinistro e viceversa.
Art. 7 – INABILITA’ TEMPORANEA
Se un infortunio causa l'inabilità totale dell'Assicurato allo svolgimento della propria occupazione
abituale, gli Assicuratori pagheranno il compenso giornaliero stabilito nella presente polizza:
a) totalmente per tutto il tempo che l'Assicurato risulta essere totalmente inabile a svolgere la sua
attività abituale, seguito da:
b) parzialmente, per tutto il tempo che l'Assicurato risulta parzialmente inabile a svolgere la sua attività
abituale. L'ammontare pagabile sarà valutato secondo il grado di guarigione dalla inabilità totale.
Il compenso giornaliero per l'inabilità temporanea sarà pagato per un massimo di 300= (trecento) giorni
a partire dal 31°= (trentunesimo) giorno seguente la data dell'evento che ha causato l'inabilità, purché il
sinistro sia risarcibile sulla base di quanto descritto nella presente convenzione. Nel caso di ritardata
denuncia il compenso giornaliero sarà pagato a partire dal giorno della data di notifica ma in ogni caso
non si provvederà ad alcun rimborso per notifiche fatte oltre i 90= (novanta) giorni dalla data del
sinistro.
Il pagamento della diaria giornaliera cesserà immediatamente alla più vicina all'infortunio delle seguenti
date:
1. dalla data in cui il trattamento per l'infortunio è considerato completato, come certificato dal
documento medico emesso dal medico curante;
2. dalla data in cui l'Assicurato è in grado di riprendere la propria attività abituale;
3. dalla data in cui il grado di invalidità permanente dell'Assicurato può essere stabilito con precisione;
4. dal 300° (trecentesimo) giorno dal pagamento della diaria giornaliera qui prevista;
5. dalla data della morte dell'Assicurato.
Art. 8 - CUMULO DI INDENNITÀ
Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio
ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli Assicuratori corrispondono ai Beneficiari la differenza tra
l'indennità pagata e quella assicurata in caso di morte - ove questa maggiore - e non chiede rimborso nel caso
contrario.
Il diritto all'indennità per l'invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasferibile agli
eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente da un infortunio la cui indennità sia
oggettivamente accertata nella sua entità, gli Assicuratori pagano agli eredi l'importo dovuto, secondo le
norme della successione testamentaria o legittima.
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Art. 9 - ERNIE DA SFORZO
Ai fini della garanzia di cui alla presente assicurazione, si considerano a tutti gli effetti quali infortuni garantiti
le ernie da sforzo, anche se in presenza di concause patologiche, con l'intesa che:
a) se l'ernia non fosse operabile secondo parere medico, verrà corrisposta una indennità a titolo di
invalidità permanente fino ad un massimo del 10 della somma assicurata per il caso stesso. In caso
di contestazione circa l'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al collegio medico secondo la
procedura stabilita oltre.
b) se l'ernia risultasse operabile e dopo l'intervento residuasse una invalidità permanente, la stessa
verrà indennizzata con i normali criteri previsti per i casi di invalidità permanente da infortunio
entro un massimo del 5% della somma assicurata a tale titolo.
Art. 10 - RISCHIO DI GUERRA
Si prende atto fra le Parti che la presente assicurazione è prestata anche a copertura dei rischi derivanti da
guerre dichiarate o non, insurrezioni, ostilità ed operazioni militari, invasioni, ammutinamento, guerra civile,
rivoluzione ed usurpazione di potere, atti di terrorismo o sabotaggio, sempreché l'Assicurato non vi prenda
parte attivamente.
Dalla garanzia assicurativa sono in ogni caso escluse le conseguenze di scoppi di ordigni nucleari per
impiego bellico e la contaminazione da sostanze nucleari c/o chimiche c/o biologiche a fini terroristici, al
cui verificarsi la garanzia disciplinata nel presente articolo cesserà immediatamente.
In caso di particolari modificazioni del sistema geo-politico internazionale oggettivamente constatabili gli
Assicuratori possono proporre al Contraente delle nuove condizioni di premio rispetto a quanto
disciplinato nella presente convenzione, al fine di mantenere valida la copertura assicurativa di tale
"rischio di guerra". Fermo restando quanto descritto nell' Art. 6 -- RECESSO delle condizioni generali di
assicurazione, si prende atto fra le Parti che ciascuna di esse può recedere in qualunque momento dalla
copertura assicurativa di quanto descritto nel presente articolo; in tal caso la Parte che recede deve
comunicare all'altra Parte interessata tale propria volontà, notificandola in forma scritta con 15 giorni di
preavviso, trascorsi i quali la garanzia di cui al presente articolo dovrà considerarsi cessata.
Art. 11 - GARANZIA POSTUMA
La copertura è estesa ai sinistri indennizzabili nei termini descritti nelle presenti condizioni particolari di
assicurazione, anche se gli stessi dovessero manifestarsi nei dodici mesi immediatamente successivi alla
scadenza della singola applicazione, sempreché l'infortunio si sia verificato durante il periodo di garanzia.
Art. 12 - FRANCHIGIA PER INVALIDITA PERMANENTE
In caso di sinistro gli Assicuratori non corrisponderanno alcuna indennità per invalidità permanente non
superiore al 5% della totale; se invece l'invalidità permanente è superiore al 5% della totale sarà corrisposta
l'indennità solo per la parte eccedente.
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ASSICURAZIONE INVALIDITÀ PERMANENTE ED INABILITÀ TEMPORANEA
DA MALATTIA
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La presente assicurazione è prestata per le lesioni dell'integrità fisica dell'Assicurato provocate da
malattie contratte durante il periodo di validità della singola applicazione, purché dette malattie non
siano fra quelle descritte nel seguente Art. 3 - ESCLUSIONI delle presenti condizioni particolari di
assicurazione e contratte nei Paesi o durante i viaggi descritti nel precedente Art. 13 - VALIDITÀ
TERRITORIALE delle condizioni generali di assicurazione.
Si specifica che è considerata malattia ogni alterazione dello stato di salute non causata da infortunio
occorsa durante il periodo di validità della presente assicurazione.
Per invalidità permanente si intende l'invalidità che impedisca all'Assicurato in modo permanente o ne
riduca la capacità allo svolgimento della propria attività e di ogni altra attività confacente le sue
attitudini ed abitudini.
Art. 2 - SOMME ASSICURATE
Gli Assicuratori si impegnano a garantire, in caso di sinistro risarcibile ai termini della presente
assicurazione, le seguenti somme, per ciascun Assicurato:
Assicurati
Cooperanti e loro familiari
Volontari e loro familiari
Invalidità permanente
Euro 400.000,00
Euro 300.000,00
Inabilità temporanea
Euro 100,00
Euro 100,00
Art. 3 – ESCLUSIONI
Sono escluse dalla presente assicurazione le malattie derivanti direttamente o indirettamente da:
- condizioni preesistenti all'inizio della copertura assicurativa; si specifica che per gli Assicurati che alla data
di effetto della presente convenzione si trovano già presso i Paesi nei quali svolgono la propria attività di
cooperazione, ivi inclusi i periodi di ferie trascorsi nel Paese stesso od anche in Paesi limitrofi, la
preesistenza di cui alla presente esclusione sarà valutata relativamente alla data di inizio dell'ultima
applicazione alla precedente convenzione stipulata dal Contraente per i medesimi Assicurati, anche se
garantita da altri Assicuratori, anziché la sopradescritta data di inizio della copertura assicurativa;
- trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle
atomiche;
- intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici od uso, a scopo non terapeutico, di psicofarmaci,
stupefacenti, narcotici;
- dolo dell'Assicurato;
- eventi connessi a guerra dichiarata e non, guerra civile, insurrezione a carattere generale;
- AIDS, HIV e malattie correlate; tale esclusione non si applica esclusivamente ai Cooperanti ed ai Volontari
che prestano la propria opera professionale nelle strutture sanitarie dei paesi in via di sviluppo;
La presente assicurazione non vale altresì per le persone affette da epilessia, tossicodipendenza,
infermità mentali, alcolismo, AIDS, HIV, e malattie correlate.
Art. 4 - INVALIDITÀ PERMANENTE
La valutazione del grado di invalidità permanente verrà effettuata secondo quanto previsto dalla tabella annessa
al T.U. sull'assicurazione obbligatoria contro tutti gli infortuni e le malattie professionali, approvata con D.P.R.
del 30.06.1965 n. 1124.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella predetta tabella, l'indennità viene stabilita
tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della misura nella quale è per sempre
diminuita la capacità dell'Assicurato allo svolgimento della propria attività o di ogni altra attività
confacente le sue attitudini ed abitudini.
Art. 5 - INABILITA TEMPORANEA
Se una malattia causa l'inabilità totale dell'Assicurato allo svolgimento della propria occupazione
abituale, gli Assicuratori pagheranno il compenso giornaliero stabilito nella presente polizza:
a) totalmente per tutto il tempo che l'Assicurato risulta essere totalmente inabile a svolgere la sua
attività abituale, seguito da:
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Polizza n. 1273463
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b) parzialmente, per tutto il tempo che l'Assicurato risulta parzialmente inabile a svolgere la sua attività
abituale. L'ammontare pagabile sarà valutato secondo il grado di guarigione dalla inabilità totale.
Il compenso giornaliero per l'inabilità temporanea sarà pagato per un massimo di 300= (trecento) giorni
a partire dal 31°= (trentunesimo) giorno seguente la data dell'evento che ha causato l'inabilità, purché il
sinistro sia risarcibile sulla base di quanto descritto nella presente convenzione. Nel caso di ritardata
denuncia il compenso giornaliero sarà pagato a partire dal giorno della data di notifica ma in ogni caso
non si provvederà ad alcun rimborso per notifiche fatte oltre i 90= (novanta) giorni dalla data del
sinistro.
Il pagamento della diaria giornaliera cesserà immediatamente alla più vicina alla data di inizio
dell'evento dannoso delle seguenti date:
1. dalla data in cui il trattamento per la malattia è considerato completato, come certificato dal
documento medico emesso dal medico curante;
2. dalla data in cui l'Assicurato è in grado di riprendere la propria attività abituale;
3. dalla data in cui il grado di invalidità permanente dell'Assicurato può essere stabilito con
precisione; 4. dal 300° (trecentesimo) giorno dal pagamento della diaria giornaliera qui
prevista;
5. dalla data della morte dell'Assicurato.
Art. 6 - FRANCHIGIA PER INVALIDITA PERMANENTE
a) nessun indennizzo spetta all'Assicurato quando l'invalidità permanente accertata sia in grado pari od
inferiore al 25% della totale;
b) in caso di malattia che abbia per conseguenza una invalidità permanente di grado superiore al 25% gli
Assicuratori liquidano l'indennità calcolata sulla somma assicurata in base alla tabella di percentuali di
invalidità permanente che segue:
accertata Fino a 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
liquidata
0
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
accertata 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
liquidata 44 46 48 50 53 56 59 62 65 68 71 74 77 80 83 86 89 92 95
66 e più
100
Art. 7 - GARANZIA POSTUMA
La copertura è estesa ai sinistri indennizzabili nei termini descritti nelle presenti condizioni particolari
di assicurazione, anche se gli stessi dovessero manifestarsi nei dodici mesi immediatamente successivi
alla scadenza della singola applicazione, sempreché la malattia sia stata contratta ed abbia mostrato, ove
possibile, i primi sintomi durante il periodo di garanzia.
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CONTRATTO ASSICURATIVO
tra
MINISTERO degli AFFARI ESTERI
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo,
C.F. 80213330584, nella persona del Consigliere d’Ambasciata Francesco BARBARO
e
le imprese costituite in A.T.I.: l’impresa capogruppo, con mandato speciale con rappresentanza: INA
VITA S.p.a. – Roma, Corso D’Italia 33, C.F. 05898181002 – nella persona dell’Ing. Filippo Messineo –
nato a Roma il 03 Maggio 1946 – in qualità di procuratore – e l’impresa GENERALI VITA S.p.a., come
da atto di costituzione – repertorio 66779 raccolta 15324 – redatto in Roma dal notaio Dr. Carlo
Federico TUCCARI in data 16 Dicembre 2004, allegato alla presente convenzione.
Premesso che:
-
il Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, in
applicazione degli Artt. 31 e 32 della Legge 26.02.1987 n. 49 e successive modificazioni, ha
l'obbligo di provvedere ad assicurare i Volontari, i Cooperanti ed i loro familiari a carico;
-
in ottemperanza del suddetto obbligo è stata indetta una gara d'appalto per la copertura
assicurativa dei servizi assicurativi relativi ai Volontari, ai Cooperanti ed ai loro familiari a
carico, ai sensi dell'Art, 6, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 157 del 17.03.1995;
a seguito della gara comunitaria di cui sopra, a causa dell’assenza di offerte valide, è stata
espletata una trattativa privata – ai sensi dell’Art. 7, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 157
del 17.03.1995 – con le compagnie di assicurazione che ne avevano fatto richiesta e con i
precedenti fornitori del servizio, che si è conclusa con l'aggiudicazione dell'appalto alla
precedentemente descritta A.T.I..
-
Tutto ciò premesso si conviene che l’assicurazione di cui trattasi verrà regolata dalle norme contenute
nella seguente polizza, descritte nel presente documento:
Morte per cause naturali – Polizza Volontari e loro familiari: n. 9.016.449
Morte per cause naturali – Polizza Cooperanti e loro familiari: n. 9.016.450
DEFINIZIONI
i Volontari ed i Cooperanti - di cui all'Art. 32 della Legge 26.02.1987 n. 49 come
modificato dall'Art. 3 della Legge n. 288/91 ed all'Art. 31 della Legge 26.02.1987
n. 49 come modificato dall'Art. 2 della Legge n. 288/91 - che abbiano stipulato un
contratto con una Organizzazione non Governativa (O.N.G.) registrato dalla
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, inclusi i familiari al seguito
che siano a carico di detti Volontari e Cooperanti.
ASSICURATORI: l’Associazione Temporanea d’Imprese fra INA Vita S.p.a. e Generali Vita S.p.a.
descritte nell’atto costitutivo allegato alla presente convenzione .
BENEFICIARI:
in caso di morte dell'Assicurato gli aventi diritto o, in mancanza di essi, coloro
specificamente indicati dall'Assicurato stesso.
CONTRAENTE: il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana - Direzione Generale per
la Cooperazione allo Sviluppo.
INDENNIZZO:
la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro.
INFORTUNIO:
un evento, verificatosi durante il periodo di validità di ciascuna applicazione,
dovuto a causa violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente
constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte od una invalidità
permanente od una inabilità temporanea.
MALATTIA:
ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio, verificatasi
durante il periodo di validità di ciascuna applicazione.
PREMIO:
la somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori.
SINISTRO:
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
ASSICURATI:
***
Convenzione “Volontari e Cooperanti”
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - IMPEGNO DELLE PARTI
Il Contraente provvederà ad assicurare con la presente convenzione coloro i quali sono descritti alla
voce "Assicurati" precedentemente indicata nelle definizioni della presente convenzione, impegnandosi
a pagare il premio assicurativo di propria pertinenza od a raccogliere il medesimo impegno da parte del
singolo Assicurato che dovesse provvedere per proprio conto al pagamento, sempre a seguito di
specifica autorizzazione da parte del Contraente stesso.
Gli Assicuratori applicheranno le assicurazioni previste nella presente convenzione e garantiranno le
prestazioni assicurative in esse specificate nei modi e nei termini indicati.
Gli Assicuratori s'impegnano a redigere ed a consegnare al Contraente, a seguito di specifica richiesta
del Contraente stesso, un opuscolo informativo contenente il riepilogo delle garanzie prestate nella
presente convenzione ed un certificato per ciascun Assicurato attestante i termini di validità della
copertura assicurativa.
Art. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE E DELLE SINGOLE APPLICAZIONI
La presente convenzione ha durata triennale, a partire dalla data di comunicazione dell'entrata in vigore ed, a
deroga della prassi di tacito rinnovo, cessa alla sua naturale senza obbligo di disdetta; resta comunque valida la
possibilità di rinnovare tale convenzione a trattativa privata ai sensi dell'Art. 7, comma 2 lettera F del Decreto
Legislativo n. 157 del 17.03.1995. Il Contraente si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione in caso
di abrogazione della legge 49/87.
Le singole applicazioni della presente convenzione, se comunicate agli Assicuratori nei modi e nei
termini di seguito previsti, hanno decorrenza nel momento nel quale l'Assicurato lascia la propria
abitazione e durata non superiore a quella del rapporto di collaborazione fra l'Assicurato stesso ed il,
Contraente, fino al momento nel quale l'Assicurato rientra presso la propria abitazione al termine di
detto contratto.
Resta comunque inteso che in nessun caso le singole applicazioni potranno avere durata e, quindi,
validità, al di Cuori del periodo di copertura indicato dal Contraente.
Le coperture assicurative emesse in applicazione della presente convenzione, comunque, non avranno
validità alcuna dopo la data di scadenza della convenzione medesima.
Art. 3 - CESSAZIONE DEL RISCHIO DELIA SINGOLA APPLICAZIONE
Alla cessazione della singola applicazione, per qualsiasi motivo e nei termini previsti dalla presente
assicurazione, l'assicurazione si estinguerà ed il premio versato rimarrà acquisito dagli Assicuratori.
Qualora l'Assicurato rientri nel proprio Paese d'origine per definitiva ed anticipata cessazione del
contratto di cooperazione stipulato con il Contraente, la garanzia cesserà anticipatamente, sempre nei
termini previsti nelle singole assicurazioni, e gli Assicuratori rimborseranno il rateo di premio, al netto
delle imposte, relativo al periodo di riduzione dell'incarico.
Art. 4 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELIA SINGOLA APPLICAZIONE
Il Contraente s'impegna a registrare ufficialmente - internamente al Ministero degli Affari Esteri c/o in qualsiasi
altra sede esterna quale Ambasciate, Consolati, ecc. - tutte le informazioni relative a ciascuna singola
applicazione, sia in merito all'Assicurato che all'attività di cooperazione che lo stesso svolgerà, avendo cura di
possedere tutti i dati relativi ai parametri sui quali si basa il calcolo del premio di seguito descritto.
Sulla base di tali registrazioni ufficiali, il Contraente, con cadenza trimestrale a far data dal 20.01.2005,
emetterà un tabulato contenente, in relazione al periodo di riferimento precedente, tutti i nominativi
degli Assicurati e, per ciascuno di essi, i dati necessari al calcolo del premio di polizza. Si riepilogano
qui di seguito i dati che dovranno necessariamente essere contenuti in detti elenchi:
• Titolari del contratto (Volontari e Cooperanti)
1. Cognome e nome
2. Tipo di contratto (Volontario o Cooperante)
3. Data di nascita
4. Numero di contratto
5. Data di inizio della copertura assicurativa
6. Data di scadenza della copertura assicurativa (intera durata)
7. Stato e luogo ove si svolgerà la missione di cooperazione
8. Descrizione dell'attività svolta in missione di cooperazione
9. Capitolo di spesa
Convenzione “Volontari e Cooperanti”
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10. Premio lordo relativo al periodo di osservazione, così come descritto nel successivo Art. 5 REGOLAZIONE DEL PREMIO delle presenti condizioni generali di assicurazione.
•
Familiari a carico del titolare (Volontari o Cooperanti) di
contratto
1.
Cognome e Nome
2.
Data di nascita
3.
Capofamiglia titolare del contratto
4.
Tipo di contratto del titolare di contratto (Volontario o Cooperante)
5.
Data di inizio della copertura assicurativa
6.
Data di scadenza della copertura assicurativa (intera durata)
7.
Premio lordo relativo al periodo di osservazione, così come descritto nel successivo Art. 5 REGOLAZIONE DEL PREMIO delle presenti condizioni generali di assicurazione.
Il Contraente, inoltre, provvederà ad inviare agli Assicuratori, prima della partenza dell'Assicurato, il
"questionario dell'Assicurato", allegato in copia alla presente convenzione, compilato in ogni sua parte
da ciascun Assicurato - ovvero sia dal Cooperante c/o Volontario che dai relativi eventuali familiari al
seguito - per la parte che compete all'Assicurato stesso e compilato, per le notizie circa il tipo di
contratto, dal Contraente stesso.
Ciascun questionario dovrà essere riempito in ogni sua parte; i questionari inviati dal Contraente mancanti di
alcune risposte e/o dati verranno nuovamente inviati al Contraente stesso per la compilazione dei dati mancanti.
Per le eventuali proroghe di coperture assicurative già in corso presso gli Assicuratori, senza soluzione di
continuità, farà fede il questionario precedentemente inviato secondo le modalità sopradescritte.
Ciascuno dei questionari inviati farà parte integrante della copertura assicurativa stipulata in forza dalla
presente convenzione e, sulla base dei dati vi riportati, gli Assicuratori potranno limitare la copertura
assicurativa del relativo Assicurato; tutti i questionari relativi ad Assicurati per i quali gli Assicuratori
non imporranno alcuna limitazione di copertura verranno timbrati e firmati per conto degli Assicuratori
ed inviati al Contraente, anticipando detto invio mediante fax.
Resta comunque inteso fra le Parti che gli Assicuratori rinunciano a ricevere detto questionario per tutti
gli Assicurati che alla data di effetto della presente convenzione si trovino già presso i Paesi nei quali
svolgono la propria attività di cooperazione e già assicurati con la convenzione scadente nel medesimo
giorno di effetto della presente.
Art. 5 - REGOLAZIONE DEL PREMIO
Successivamente alla consegna da parte del Contraente della documentazione di cui al precedente Art. 4 MODALITA DI ATTUAZIONE DELLA SINGOLA APPLICAZIONE delle presenti condizioni generali
di assicurazione, gli Assicuratori procederanno all'emissione ed alla consegna al Contraente della relativa
appendice di regolazione, mediante la quale verrà corrisposto il premio relativo al medesimo periodo.
li Contraente si impegna ad emettere il mandato di pagamento relativo a quanto dovuto entro il termine
di 90 giorni dal ricevimento dell'appendice di regolazione ed a pagare l'importo in questione entro e non
oltre 120 giorni dal ricevimento dell'appendice di regolazione stessa.
Non sono previsti rimborsi per interruzioni o sospensioni della singola applicazione da qualunque causa
determinante, salvo quanto previsto nel precedente Art. 3 - CESSAZIONE DEL RISCHIO DELLA
SINGOLA APPLICAZIONE delle presenti condizioni generali di assicurazione.
La presente convenzione non prevede la corresponsione da parte del Contraente di alcun premio
anticipato di deposito.
Art. 6 – RECESSO
Entrambe le parti possono recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione; in tale eventualità la
Parte che recede dal contratto dovrà notificare detto recesso all'altra Parte e la presente convenzione sarà da
considerarsi cessata dopo 120 giorni dalla data di notifica, mentre tutte le singole applicazioni emesse in forza
della stessa rimarranno valide ed operanti fino alla loro scadenza.
Art. 7 - RISPETTO DELLE NORME
La mancata osservanza anche solo di una delle norme descritte nel presente contratto può comportare la
anticipata risoluzione della convenzione c/o dei singoli contratti assicurativi in essa contenuti se notificata da
una delle Parti con 30 giorni di preavviso.
Art. 8 - BUONA FEDE
L'omissione da parte del Contraente c/o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio,
così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso
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dello stesso, sempre che ciò sia avvenuto in buona fede, non pregiudicheranno il diritto all'indennità fermo
restando il diritto degli Assicuratori una volta venuti a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un
premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso: aumento del premio con
decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza degli Assicuratori o, in caso di
sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso.
Art. 9 - FORO COMPETENTE
Per controversie relative alle assicurazioni previste alla presente convenzione è esclusivamente competente
l'Autorità Giudiziaria di Roma.
Art. 10 - DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI RELATIVI
La denuncia del sinistro con l'indicazione del giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato,
dovrà essere inoltrata per iscritto agli Assicuratori entro 30 giorni dall'evento stesso o dal momento in cui il
Contraente, l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne hanno la possibilità.
L'Assicurato, od in caso di morte i Beneficiari, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti
necessari dagli Assicuratori, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e
curato l'Assicurato stesso.
L'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni, inviando successivamente le
ulteriori certificazioni mediche.
L'inadempimento di tali obblighi può comportare le perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi
dell'Art. 1915 del Codice Civile.
Art. 11 - LIMITI DI ETA’ - PERSONE NON ASSICURABILI
Le assicurazioni descritte non possono essere stipulate per persone di età superiore a 75 anni. Non sono inoltre
assicurabili le persone già colpite da gravi malattie c/o infermità mentali; in caso di alcolismo e/o tossicomanie
l'assicurazione cessa al loro manifestarsi.
Art. 12 - DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENZE
Ciascuna comunicazione dell'Assicurato o riguardante l'Assicurato stesso, è parte integrante della presente
convenzione e dei contratti assicurativi che la compongono, pertanto in caso di dichiarazione inesatte o
reticenze sarà applicato quanto disposto negli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.
Art. 13 - VALIDITÀ TERRITORIALE
Le singole applicazioni emesse in forza della presente convenzione, avranno validità, sempre ai termini ed alle
condizioni descritte nella presente convenzione solo se l'evento dannoso si verifica:
1.
nei Paesi in via di sviluppo presso i quali l'Assicurato presta la propria opera professionale;
2.
nei Paesi nei quali l'Assicurato trascorre eventuali periodi di ferie, con l'esclusione comunque
dell'Italia;
3.
durante i viaggi, sia di andata che di ritorno verso l'Italia, relativi ai Paesi di cui al punto 1 del
presente articolo, nonché durante i viaggi effettuati per lo svolgimento del proprio servizio;
4.
durante i viaggi di andata e di ritorno relativi agli eventuali spostamenti per ferie di cui al punto 2
del presente articolo.
Art. 14 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
Gli Assicuratori rinunciano, a favore dell'Assicurato o dei Beneficiari, al diritto di surrogazione di cui all'Art.
1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili del sinistro.
Art. 15 - RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CONTRAENTE
Gli Assicuratori riconoscono che nel caso in cui l'Assicurato od eventualmente i suoi Beneficiari non
accettino la somma pagabile in accordo con l'assicurazione di cui alla presente convenzione quale
risarcimento finale d1 un sinistro che abbia causato danni fisici coperti da questa assicurazione ma avanza
una più ampia richiesta di indennizzo per la responsabilità civile del Contraente, l'ammontare totale
dell'indennizzo pagabile sotto questa assicurazione sarà accantonata al fine che possa essere inclusa nei
danni che il Contraente possa essere tenuto a pagare a seguito di una sentenza od un accordo per la propria
responsabilità civile.
In nessun caso tale sentenza od accordo andrà ad incrementare l'indennizzo pagabile in base alla presente
convenzione od intaccarne i termini, condizioni od esclusioni. Inoltre in nessun caso l'indennizzo pagabile
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potrà superare la somma assicurata per invalidità permanente o morte per l'Assicurato in questione come
descritte nella presente convenzione.
Nel caso che l'Assicurato od i sopraccitati Beneficiari si ritirino dall'azione per la responsabilità civile o
perdano la cause, l'indennizzo accantonato gli sarà pagato dedotte le spese sostenute dal Contraente.
Art. 16 - LIMITE CATASTROFALE
Nel caso di un unico evento che provochi un sinistro di più persone assicurate con la presente
convenzione, l'esborso massimo complessivo a carico degli Assicuratori non potrà comunque superare
l'importo di Euro 10.000.000,00.
Qualora le indennità ai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno
proporzionalmente ridotte.
Art. 17 - ANTICIPO INDENNIZZI
L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della definizione del sinistro, il pagamento di un acconto pari
al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato in base alle risultanze acquisite, a
condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo
complessivo sia prevedibile in almeno Euro 50.000,00.
L'obbligo degli Assicuratori verrà in essere entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che
siano trascorsi trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo.
Art. 18 - CLAUSOLA BROKER
Le Parti prendono reciprocamente atto che la Progress Insurance Broker S.r.l. - Via Bissolati, 54 ROMA - è
l'unico mediatore incaricato dagli Assicuratori per la gestione del contratto e che il Contraente conferisce
incarico di rappresentarlo nell'esecuzione della presente convenzione.
Premesso quanto sopra, si conviene:
• che ogni comunicazione relativa a tale convenzione effettuata dagli Assicuratori al broker si considererà
come effettuata al Contraente/Assicurato;
• che ogni comunicazione relativa a tale convenzione effettuata dall'Assicurato/Contraente al broker si
intenderà come effettuata agli Assicuratori;
• che il pagamento dei premi da parte del Contraente, così come disciplinato nella presente convenzione, sarà
effettuato al broker, che provvederà alla regolare corresponsione degli stessi agli Assicuratori; gli
Assicuratori stessi rilasciano espressa e specifica autorizzazione in tal senso, sollevando il Contraente da
ogni responsabilità relativa a tale procedura di pagamento del premio.
***
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ASSICURAZIONE CASO DI MORTE PER CAUSE NATURALI
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - SOMMA ASSICURATA
In caso di sinistro, così come definito nel successivo Art. 2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
delle presenti condizioni particolari di assicurazione, gli Assicuratori garantiscono la corresponsione ai
Beneficiari del seguente capitale:
Assicurati
Cooperanti e loro familiari
Volontari e loro familiari
Morte
Euro 400.000,00
Euro 300.000,00
Art. 2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Il Capitale di cui al precedente Art. 1 - SOMMA ASSICURATA delle presenti condizioni particolari di
assicurazione verrà corrisposto dagli Assicuratori ai Beneficiari dell'Assicurato in caso di morte per
cause naturali dell'Assicurato stesso durante il servizio o per causa di servizio, purché avvenuta durante
il periodo di validità della singola applicazione e nei Paesi o durante i viaggi descritti nel precedente
Art. 13 - VALIDITA TERRITORIALE delle condizioni generali di assicurazione, salvo quanto previsto
ed esplicitamente non garantito nel successivo Art. 3 - ESCLUSIONI delle presenti condizioni
particolari di assicurazione.
Art. 3 - ESCLUSIONI
È escluso dalla garanzia il decesso causato da:
- infortunio;
- suicidio;
- dolo del Contraente, dell'Assicurato o del Beneficiario;
- AIDS, HIV e malattie correlate. Tale esclusione non si applica agli Assicurati che prestano la
propria opera professionale nelle strutture sanitarie dei Paesi beneficiari.
- utilizzo e/o somministrazione, salvo prescrizione medica, di qualsiasi sostanza stupefacente e/o
alcolici;
- atti di terrorismo o di sabotaggio o di guerra di qualunque origine e modalità di attuazione, anche
mediante contaminazione nucleare, chimica o batteriologica.
Art. 4 - GARANZIA POSTUMA
La copertura è estesa ai sinistri indennizzabili, nei termini descritti nelle presenti condizioni particolari
di assicurazione, anche se gli stessi dovessero manifestarsi nei dodici mesi immediatamente successivi
alla scadenza della singola applicazione, sempreché la malattia che ha causato il decesso dell'Assicurato
sia stata contratta ed abbia mostrato, ove possibile, i primi sintomi durante il periodo di garanzia.
Allegato: il "Questionario dell'Assicurato".
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CONVENZIONE ASSICURATIVA - VIS - Volontariato Internazionale