SOMMARIO GU 2/2006 Pagina Comunicazione n. 9/05 del presidente dell’Ufficio del 28 novembre 2005 relativa alla designazione dei tribunali dei disegni e modelli comunitari ...................................................................... 99 Comunicazione n. 10/05 del presidente dell’Ufficio del 28 novembre 2005 relativa alla designazione dei tribunali dei marchi comunitari ....................................................................................... 103 Decisione della divisione Annullamento del 20 giugno 2005 nel procedimento relativo alla dichiarazione di nullità di un modello comunitario registrato ........................................................... 107 Decisione della divisione Annullamento del 20 giugno 2005 nel procedimento relativo alla dichiarazione di nullità di un modello comunitario registrato ........................................................... 123 Decisione della divisione Annullamento del 30 agosto 2005 nel procedimento relativo alla dichiarazione di nullità di un modello comunitario registrato ........................................................... 141 Decisione della divisione Annullamento del 15 settembre 2005 nel procedimento relativo alla dichiarazione di nullità di un modello comunitario registrato ........................................................... 165 Decisione della divisione Annullamento del 20 settembre 2005 nel procedimento relativo alla dichiarazione di nullità di un modello comunitario registrato ........................................................... 175 Elenco dei mandatari abilitati ......................................................................................................... 184 SOMMARIO Comunicazione n. 9/05 del presidente dell’Ufficio del 28 novembre 2005 relativa alla designazione dei tribunali dei disegni e modelli comunitari Ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento su disegni e modelli comunitari (in prosieguo «RDC»), gli Stati membri designano i tribunali dei disegni e modelli comunitari di primo e secondo grado. In conformità dell’articolo 80, paragrafo 2, RDC, ogni Stato membro era tenuto a comunicare alla Commissione europea un elenco dei tribunali dei disegni e modelli comunitari con l’indicazione della loro denominazione e competenza territoriale. La tabella che figura in allegato alla presente comunicazione contiene un elenco dei tribunali dei disegni e modelli comunitari di primo e secondo grado finora notificati alla Commissione europea. Wubbo de Boer Presidente SOMMARIO Lista de tribunales de dibujos y modelos comunitarios Liste der Gemeinschaftsfgeschmacksmuster List of Community designs courts Liste des tribunaux des dessins ou modèles communautaires / Elenco dei tribunali dei disegni e modelli comunitari Status: 24.11.2005 (1) de primera instancia / erster Instanz/ of first instance / de première instance / di prima istanza (2) de segunda instancia / zweiter Instanz / of second instance / de deuxième instance / di seconda istanza Česká republika (1) Městský soud v Praze (2) Vrchní soud v Praze Danmark (1) Sø - og Handelsretten, København (2) Højesteret, København Deutschland (1) Landgericht München I Landgericht Nürnberg-Fürth Landgericht Mannheim Landgericht Stuttgart Landgericht Berlin Landgericht Bremen Landgericht Hamburg Landgericht Frankfurt am Main Landgericht Neubrandenburg Landgericht Rostock Landgericht Schwerin Landgericht Stralsund Landgericht Braunschweig Landgericht Düsseldorf Landgericht Bad Kreuznach Landgericht Frankenthal (Pfalz) Landgericht Kaiserslautern Landgericht Koblenz Landgericht Landau in der Pfalz Landgericht Mainz Landgericht Trier Landgericht Zweibrücken Landgericht Saarbrücken Landgericht Bautzen Landgericht Chemnitz Landgericht Dresden Landgericht Görlitz Landgericht Leipzig Landgericht Zwickau Landgericht Magdeburg Landgericht Flensburg Landgericht Itzehoe Landgericht Kiel Landgericht Lübeck Landgericht Erfurt Landgericht Gera Landgericht Meiningen Landgericht Mühlhausen (2) Oberlandesgericht München Oberlandesgericht Nürnberg Oberlandesgericht Karlsruhe Oberlandesgericht Stuttgart Kammergericht Berlin Hanseatisches Oberlandesgericht Bremen Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg Oberlandesgericht Frankfurt am Main Oberlandesgericht Rostock Oberlandesgericht Braunschweig Oberlandesgericht Düsseldorf Pfälzisches Oberlandesgericht Zweibrücken Oberlandesgericht Koblenz Saarländisches Oberlandesgericht Saarbrücken Oberlandesgericht Dresden Oberlandesgericht Naumburg Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht Oberlandesgericht Erfurt Eesti (1) Tallinna Linnakohus (2) Tallinna Ringkonnakohus España (1) Juzgados de lo Mercantil de Alicante (2) Audiencia Provincial de Alicante Ireland (1) e High Court (2) e Supreme Court Italia (1) Tribunale di Bari Tribunale di Bologna Tribunale di Catania Tribunale di Firenze Tribunale di Genova Tribunale di Milano Tribunale di Napoli SOMMARIO Tribunale di Palermo Tribunale di Roma Tribunale di Torino Tribunale di Trieste Tribunale di Venezia Polska (2) Corte d’appello di Bari Corte d’appello di Bologna Corte d’appello di Catania Corte d’appello di Firenze Corte d’appello di Genova Corte d’appello di Milano Corte d’appello di Napoli Corte d’appello di Palermo Corte d’appello di Roma Corte d’appello di Torino Corte d’appello di Trieste Corte d’appello di Venezia Portugal (1) Sąd Okręgowy w Warszawie (2) Sąd Apelacyjny w Warszawie (1) Tribunal do Comércio de Lisboa (2) Tribunal da Relação de Lisboa Slovenija (1) Okrožno sodišèe v Ljubljani (2) Višje sodišèe v Ljubljani Slovensko Latvija (1) Riga Regional Court (2) Latvia Supreme Court - Chamber of Civil Cases Lietuva (1) Vilniaus apygardos teismas (2) Apeliacinis Teismas Magyarország (1) Fővárosi Biróság (2) Fővárosi Itélőtábla Nederland (1) Okresný súd v Bratislave I Okresný súd v Banskej Bystrici Okresný súd v Košiciach I (2) Krajský súd v Bratislave Krajský súd v Banskej Bystrici Krajský súd v Košiciach Suomi / Finland (1) Helsingin käräjöikeus (2) Helsingin hovioikeus Sverige (1) Stockholms tingsrätt (2) Svea hovrätt, Stockholm (1) Arrondissementsrechtbank te ‚s-Gravenhage (2) Gerechtshof te ‚s-Gravenhage United Kingdom Österreich (1) e High Court e Patents County Court e Court of Session (1) Handelsgericht Wien (2) Oberlandesgericht Wien (2) e Court of Appeal SOMMARIO Comunicazione n. 10/05 del presidente dell’Ufficio del 28 novembre 2005 relativa alla designazione dei tribunali dei marchi comunitari Ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, del regolamento sul marchio comunitario (in prosieguo «RMC»), gli Stati membri designano i tribunali dei marchi comunitari di prima e seconda istanza. Ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 2, RMC, ogni Stato membro era tenuto a comunicare alla Commissione europea un elenco dei tribunali dei marchi comunitari con l’indicazione della loro denominazione e competenza territoriale. Le comunicazioni n. 5/99, 7/99, 7/01, 6/02 e 14/04 contenevano gli elenchi dei tribunali dei marchi comunitari che erano stati comunicati alla Commissione europea da Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia, Regno Unito, Spagna, Grecia, Francia, Finlandia, Italia, Estonia, Lituania, Slovacchia e Repubblica Ceca. Nel frattempo, la Commissione europea ha ricevuto notifica del cambiamento dei tribunali dei marchi comunitari nel Regno Unito. La tabella che figura in allegato alla presente comunicazione contiene un nuovo elenco consolidato dei tribunali dei marchi comunitari di prima e seconda istanza sinora notificati alla Commissione europea. Wubbo de Boer Presidente SOMMARIO Lista de tribunales de marcas comunitarias Liste der Gemeinschaftsmarkengerichte List of Community trade mark courts Liste des tribunaux des marques communautaires Elenco dei tribunali dei marchi comunitari Status: 24.11.2005 (1) de primera instancia / erster Instanz/ of first instance / de première instance / di prima istanza (2) de segunda instancia / zweiter Instanz / of second instance / de deuxième instance / di seconda istanza Belgique / België (1) Tribunal de Commerce de Bruxelles / Rechtbank van Koophandel te Brussel (2) Cour d’appel de Bruxelles / Hof van Beroep te Brussel Česká republika (1) Městský soud v Praze (2) Vrchní soud v Praze Danmark (1) Sø - og Handelsretten, København (2) Højesteret, København Deutschland (1) Landgericht Mannheim Landgericht Stuttgart Landgericht Nürnberg-Fürth Landgericht München I Landgericht Berlin Landgericht Bremen Landgericht Hamburg Landgericht Frankfurt am Main Landgericht Rostock Landgericht Braunschweig Landgericht Düsseldorf Landgericht Koblenz Landgericht Frankenthal (Pfalz) Landgericht Saarbrücken Landgericht Leipzig Landgericht Magdeburg Landgericht Kiel Landgericht Erfurt (2) Oberlandesgericht Karlsruhe Oberlandesgericht Stuttgart Oberlandesgericht Nürnberg Oberlandesgericht München Kammergericht Berlin Hanseatisches Oberlandesgericht Bremen Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg Oberlandesgericht Frankfurt am Main Oberlandesgericht Rostock Oberlandesgericht Braunschweig Oberlandesgericht Düsseldorf Oberlandesgericht Koblenz Pfälzisches Oberlandesgericht Zweibrücken Saarländisches Oberlandesgericht Saarbrücken Oberlandesgericht Dresden Oberlandesgericht Naumburg Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht Thüringer Oberlandesgericht Eesti (1) Tallinna Linnakohus (2) Tallinna Ringkonnakohus Ellas / Eλλάς (1) Tribunal de première instance d’Athènes Tribunal de première instance de Thessaloniki (2) Cour d’appel d’Athènes Cour d’appel de Thessaloniki España (1) Juzgados de lo Mercantil de Alicante (2) Audiencia Provincial de Alicante France (1) Tribunal de grande instance de Paris (2) Cour d’appel de Paris Ireland (1) The High Court (2) The Supreme Court Italia (1) Tribunale di Bari Tribunale di Bologna Tribunale di Catania Tribunale di Firenze Tribunale di Genova SOMMARIO Tribunale Tribunale Tribunale Tribunale Tribunale Tribunale Tribunale di di di di di di di Milano Napoli Palermo Roma Torino Trieste Venezia (2) Corte d’appello di Bari Corte d’appello di Bologna Corte d’appello di Catania Corte d’appello di Firenze Corte d’appello di Genova Corte d’appello di Milano Corte d’appello di Napoli Corte d’appello di Palermo Corte d’appello di Roma Corte d’appello di Torino Corte d’appello di Trieste Corte d’appello di Venezia Lietuva (1) Vilniaus apygardos teismas (2) Apeliacinis Teismas (2) Tribunal da Relação de Coimbra Tribunal da Relação de Evora Tribunal da Relação de Faro Tribunal da Relação de Guimarães Tribunal da Relação de Lisboa Tribunal da Relação de Porto Slovenija (1) Okrožno sodišèe v Ljubljani (2) Višje sodišèe v Ljubljani Slovensko (1) Okresný súd v Bratislave I Okresný súd v Banskej Bystrici Okresný súd v Košiciach I (2) Krajský súd v Bratislave Krajský súd v Banskej Bystrici Krajský súd v Košiciach Suomi / Finland Luxembourg (1) Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg (2) Cour Supérieure de Justice (1) Helsingin käräjöikeus (2) Helsingin hovioikeus Sverige Nederland (1) Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage (2) Gerechtshof te ‘s-Gravenhage Österreich (1) Handelsgericht Wien (2) Oberlandesgericht Wien Polska (1) Sąd Okręgowy w Warszawie (2) Sąd Apelacyjny w Warszawie (1) Stockholms tingsrätt (2) Svea hovrätt, Stockholm United Kingdom (1) England and Wales: The High Court The Patents County Court Birmingham County Court Bristol County Court Cardiff County Court Leeds County Court Liverpool County Court Manchester County Court Newcastle upon Tyne County Court Portugal Scotland: The Court of Session Northern Ireland: The High Court (1) Tribunal do Comércio de Lisboa Tribunal do Comércio de Vila Nova de Gaia (2) The Court of Appeal SOMMARIO DECISIONE DELLA DIVISIONE ANNULLAMENTO del 20 giugno 2005 nel procedimento relativo alla dichiarazione di nullità di un modello comunitario registrato Numero del fascicolo: ICD 000000172 (Lingua del procedimento: inglese) Richiedente: Grupo Promer Mon-Graphic, S.A. (Spagna) Rappresentanti: Ruth Almaraz Palmero (Spagna) Contro: Titolare del modello comunitario: Pepsico Inc. (Stati Uniti d’America) Rappresentante: ELZABURU (Spagna) LA DIVISIONE ANNULLAMENTO, composta da Martin Schlötelburg (relatore), Paul Maier (membro) e José Izquierdo Peris (membro), ha adottato in data 20 giugno 2005 la seguente decisione: 1. La registrazione del modello comunitario n. 00074463-0001 è dichiarata nulla. 2. La titolare sopporterà l’onere delle spese sostenute dalla richiedente. I. FATTI, PROVE E ARGOMENTI DELLE PARTI (1) Il modello comunitario n. 000074463-0001 (in prosieguo: «il modello comunitario») è stato registrato a nome della titolare con la data di deposito del 9 settembre 2003 e con rivendicazione di priorità relativa alla domanda di registrazione del modello spagnolo n. 157156, del 23 luglio 2003. Nel modello comunitario il prodotto è definito come «articolo promozionale per giochi» e il modello è riprodotto nelle seguenti tre vedute: (2) In data 4 febbraio 2004 la richiedente ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità (in prosieguo: la «domanda di nullità»), con cui contesta la validità del modello comunitario. Il pagamento della tassa per la domanda di nullità è stato effettuato tramite bonifico bancario, con effetto dal 4 febbraio 2004. (3) La domanda di nullità è basata sul motivo della «mancanza di novità e di carattere individuale» e su un diritto «protetto a partire da una data anteriore mediante la registrazione (il modello comunitario n. 53186-001), ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), RDC». (4) Tra i fatti addotti, la richiedente segnala che il suo modello era stato mostrato in buona fede a una società controllata della Pepsico Inc., prima di essere depositato presso l’Ufficio marchi e brevetti spagnolo e presso l’UAMI. «Pertanto, il modello n. 74463-001 non è affatto nuovo, trattandosi, in realtà, di una copia del modello n. 53186-001». La richiedente afferma inoltre che «il modello comunitario n. 53186001, sul quale si basa la domanda di nullità, era stato divulgato al pubblico alla data di priorità, vale a dire l’8 luglio 2003, e depositato presso l’UAMI in data 17 luglio 2003, sebbene, come è stato spiegato in precedenza, fosse stato mostrato in via riservata a un terzo, della società controllata della Pepsico Inc.». La richiedente sostiene inoltre che, «per quanto attiene alla priorità della data di deposito e della data di registrazione presso l’UAMI, è evidente che il modello n. 53186-001 è anteriore alla registrazione del modello impugnato». (5) A titolo di prove, la richiedente ha presentato una serie di documenti, tra i quali — un estratto del Bollettino dei disegni e modelli comunitari contenente la pubblicazione del modello comunitario registrato n. 000053186-0001, registrato a nome della richiedente con la data di deposito del 17 luglio 2003 e con rivendicazione di priorità relativa alla domanda di registrazione del modello spagnolo n. 157098, dell’8 luglio 2003 (in prosieguo: il «documento D1»). La pubblicazione contiene le seguenti due vedute: — due «copie estratte dalle banche dati dell’Ufficio marchi e brevetti spagnolo, relative ai modelli spagnoli n. 157156 e n. 157098» (in prosieguo: il «documento D2»). Dalle copie risulta che le domande di registrazione dei modelli spagnoli n. 157156 e n. 157098 sono state pubblicate, rispettivamente, in data 16 novembre 2003 e 1º novembre 2003; — una lettera datata 21 febbraio 2003 inviata per conto della richiedente e indirizzata a «Frito-Lay», facente riferimento a una riunione in Svizzera e a un’«opportunità di lavorare in collaborazione con Frito-Lay» relativamente a «Metal Tazos (Our Rappers)», nonché diverse copie, estratte da siti web, concernenti il rapporto tra la titolare, FritoLay, la società Matutano e la società «Chipima Sociedade de Productios Alimentares S.A.», unitamente a un campione di «Chipicao» prodotto da quest’ultima e ai «Metal Rappers» (in prosieguo: il «documento D3»); — una «perizia redatta dall’esperto Don Juan Antonio Morgades y Manomelles, dottore in ingegneria industriale e agente ufficiale della proprietà industriale, che dimostra tale mancanza di novità e di carattere individuale del modello comunitario impugnato n. 74463-0001». — una «veduta asimmetrica di entrambi i modelli a confronto». (6) In data 23 febbraio 2004 la domanda di nullità è stata notificata alla titolare del modello comunitario con l’invito a presentare osservazioni. (7) Con lettera del 30 aprile 2004, la titolare osserva che la novità e il carattere individuale del modello comunitario impugnato non vengono pregiudicate, in quanto il modello comunitario registrato n. 000053186-0001 non era stato divulgato al pubblico l’8 luglio 2003, come afferma la richiedente, bensì alla data del 1º novembre 2003, quando è stata pubblicata la domanda di registrazione del modello spagnolo n. 157098. Per quanto concerne la lettera alla Frito Lay, la titolare sostiene che essa è priva di valore probatorio, ai fini della determinazione del carattere di novità, in quanto dal contenuto della lettera «non si evince come fosse l’oggetto, della cui fabbricazione la lettera riportava una valutazione». La titolare produce, inoltre, il «parere di un esperto», nel quale il modello comunitario anteriore n. 0000531860001 è posto a confronto con il modello comunitario impugnato, pervenendo alla conclusione che il modello comunitario impugnato soddisfa i requisiti della novità e del carattere individuale. SOMMARIO (8) In data 18 maggio 2004 l’Ufficio ha trasmesso le osservazioni della titolare alla richiedente, invitando quest’ultima a replicare. (9) In data 15 luglio 2004 la richiedente ha replicato che le pubblicazioni dei modelli spagnoli n. 157156 e n. 157098 sono datate, rispettivamente, 16 novembre 2003 e 1º novembre 2003, e che «tuttavia, potrebbe essere stato possibile, per ragioni amministrative, che entrambi i modelli siano stati pubblicati nella stessa data o perfino che un modello depositato in una data anteriore sia stato pubblicato in seguito. In questi casi, i principi prevalenti sono quelli della data di priorità e del «primo ad essere stato depositato»». La richiedente spiega inoltre che, «per invalidare un disegno o modello comunitario, non è necessario dimostrare la data in cui il disegno o modello su cui si basa la domanda di nullità sia stato divulgato al pubblico». La richiedente ribadisce che l’oggetto del suo modello comunitario registrato n. 000053186-0001 è stato divulgato alla titolare «in data 21 marzo 2003, tuttavia, tale divulgazione era avvenuta a titolo privato e riservato per licenze o accordi sull’utilizzazione dell’effetto». La richiedente trasmette inoltre prove relative ai contatti avvenuti tra le due parti nel febbraio 2003. (10) In data 2 agosto 2004 l’Ufficio ha trasmesso le osservazioni della richiedente alla titolare, invitando quest’ultima a sua volta a replicare. (11) In data 8 ottobre 2004, nella sua controreplica, la titolare ribadisce che il modello comunitario impugnato non è né anticipato dal modello anteriore della richiedente, ai sensi degli articoli 5 e 6 RDC, né in conflitto con il modello anteriore, in quanto i due modelli contrapposti producono impressioni globali diverse sull’utilizzatore informato. (12) In data 26 ottobre 2004 l’Ufficio ha trasmesso le osservazioni della titolare alla richiedente, invitandola a replicare. (13) In data 4 novembre 2004 la richiedente ha risposto di non voler presentare ulteriori osservazioni. (14) In data 8 novembre 2004 l’Ufficio ha comunicato a entrambe le parti che la fase scritta del procedimento era conclusa e che una decisione sarebbe stata adottata in base alle prove presentate. (15) Con lettere del 18 novembre 2004 e del 3 dicembre 2004, la titolare ha trasmesso «documenti aggiuntivi alla nostra lettera precedente», riguardanti il modello spagnolo registrato n. 157156. L’Ufficio ha inoltrato le lettere della titolare alla richiedente, che ha trasmesso osservazioni in risposta in data 20 dicembre 2004. L’Ufficio ha trasmesso alla titolare le osservazioni della richiedente, comunicando di nuovo che la fase scritta del procedimento era conclusa e avvertendo che non si dovevano presentare ulteriori osservazioni. (16) In data 24 febbraio 2005 la richiedente ha fatto notare all’Ufficio che le osservazioni aggiuntive della titolare non dovevano essere prese in considerazione e che la fase scritta doveva essere definitivamente conclusa. (17) Per ulteriori dettagli in ordine ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti dalla richiedente e dalla titolare del modello comunitario, si rimanda ai documenti del fascicolo. II. MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE A. Sull’ammissibilità (18) La richiesta della richiedente di dichiarare nullo il modello comunitario, basata sul motivo della «mancanza di novità e di carattere individuale» e su un «diritto protetto a partire da una data anteriore mediante la registrazione (il modello comunitario n. 53186-001), ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), RDC», costituisce una dichiarazione dei motivi su cui si basa la domanda di nullità. Pertanto, la condizione di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), 1 punto i), REDC ( ) è soddisfatta. Gli altri requisiti di cui all’articolo 28, paragrafo 1, REDC sono del pari soddisfatti. La domanda di nullità è pertanto ammissibile. B. Sul merito B.1 Divulgazione (19) Quando un richiedente chiede la dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario per mancanza di novità o per mancanza di carattere individuale, deve addurre fatti e prove riguardanti un disegno o modello anteriore che possa precludere la novità o il carattere individuale del disegno o modello comunitario (articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto v), REDC). L’Ufficio accerta se le cause di nullità ostino al mantenimento del modello comunitario impugnato (articolo 53, para2 grafo 1, RDC ( )). L’esame dell’Ufficio si limita ai fatti e ai mezzi di prova addotti (1) Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari. (2) Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari. dalle parti (articolo 63, paragrafo 1, RDC). L’Ufficio può non tenere conto dei fatti o delle prove che le parti non hanno addotto in tempo utile (articolo 63, paragrafo 2, RDC). (20) Un disegno o modello anteriore preclude la novità e il carattere individuale del modello comunitario impugnato soltanto qualora sia stato divulgato al pubblico prima della data di priorità del disegno o modello comunitario impugnato. Esso non si considera divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato divulgato a un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza (articolo 7, paragrafo 1, RDC). (21) Nel caso di specie, la richiedente ha prodotto i documenti D1 e D2 quali prove dell’esistenza di un modello anteriore, oggetto del modello comunitario registrato n. 000053186-0001 e del modello spagnolo n. 157098. La richiedente ha, inoltre, presentato il documento D3 al fine di provare che il modello anteriore è stato divulgato alla titolare nel febbraio 2003, vale a dire prima della data di priorità del modello comunitario impugnato. Tutte le osservazioni trasmesse dalle parti successivamente alla comunicazione della conclusione del procedimento scritto non sono state prese in considerazione. (22) Tuttavia, poiché la divulgazione del febbraio 2003 è avvenuta sotto vincolo di riservatezza (come esplicitamente sottolineato dalla richiedente), il modello anteriore non si considera divulgato al pubblico (articolo 7, paragrafo 1, RDC). Pertanto, in seguito all’esame dei fatti e dei mezzi di prova addotti dalle parti, la divisione Annullamento ritiene escluso che la causa di nullità di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), RDC osti al mantenimento del modello comunitario impugnato. B.2 Diritto relativo a un modello anteriore (23) La richiedente ha invocato altresì la causa di nullità di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), RDC. I documenti D1 e D2 provano che il modello anteriore è stato divulgato al pubblico dopo la data di priorità del modello comunitario e che il modello anteriore è protetto a partire da una data anteriore, mediante la registrazione di un modello comunitario o mediante la registrazione di un modello in uno Stato membro, vale a dire in Spagna. SOMMARIO (24) La causa di nullità di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), RDC si applica quando il modello comunitario è «in conflitto» con un modello anteriore. Il conflitto sorge allorché il modello comunitario non produce nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal modello anteriore. Occorre tener conto del margine di libertà dell’autore nel realizzare il modello comunitario. (25) L’utilizzatore informato conosce gli articoli promozionali per giochi. In particolare, sa che essi sono posti in commercio con le superfici ricoperte da elementi grafici, come nel caso dei campioni che sono stati presentati dalla richiedente. L’utilizzatore informato sa che i consumatori interessati presteranno maggiore attenzione a tali elementi grafici piuttosto che a piccole varianti nelle forme essenziali degli articoli. (26) Il margine di libertà di un autore di articoli promozionali è limitato soltanto nella misura in cui tali articoli debbano essere poco costosi, sicuri per i bambini e facilmente applicabili ai prodotti pubblicizzati. (27) Nel caso in cui il modello di tale articolo promozionale si avvicini a un modello anteriore nonostante l’ampio margine di libertà dell’autore, si prenderà in considerazione in modo tale che l’impressione generale prodotta dai due modelli contrapposti sia considerata la stessa se i due modelli hanno in comune le caratteristiche di base. (28) Nel caso di specie, i due modelli contrapposti hanno in comune tutte le caratteristiche di base, in quanto entrambi gli articoli presentano una forma rotonda con un bordo esterno attorno a un’area centrale. Essi si diversificano soltanto per lievi varianti nel profilo dell’area centrale che determinano piccole differenze nel disegno della superficie. (29) Il modello comunitario impugnato non produce nell’utilizzatore informato un’impressione globale diversa da quella del modello anteriore raffigurato nei documenti D1 e D2. Il modello comunitario è, pertanto, in conflitto con il modello anteriore. III. SULLE SPESE (31) Ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, RDC e dell’articolo 79, paragrafo 1, REDC, la titolare deve sopportare l’onere delle spese sostenute dalla richiedente. IV. DIRITTO DI RICORSO (32) La presente decisione è suscettibile di ricorso. Il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi dalla data alla quale è stata notificata la presente decisione. Il ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa. Entro quattro mesi dalla data alla quale è stata notificata la presente decisione deve essere depositata una memoria scritta con i motivi del ricorso (articolo 57 RDC). DECISIONE DELLA DIVISIONE ANNULLAMENTO del 20 giugno 2005 nel procedimento relativo alla dichiarazione di nullità di un modello comunitario registrato Numero del fascicolo: ICD 000000420 (Lingua del procedimento: spagnolo) Richiedente: Sunstar suisse, S. A. (Svizzera) Rappresentanti: Backer & McKenzie (Spagna) Contro: Titolare del modello comunitario: Dentaid, S. L. (Spagna) Rappresentante: Oficina ponti (Spagna) LA DIVISIONE ANNULLAMENTO, composta da José J. Izquierdo Peris (relatore), Paul Maier (membro) e Martin Schlötelburg (membro), ha adottato in data 20 giugno 2005 la seguente decisione: 1. La domanda di dichiarazione di nullità del modello comunitario registrato n. 000085311-0001 è respinta. 2. La richiedente sopporterà l’onere delle spese sostenute per il presente procedimento. I. FATTI, PROVE E ARGOMENTI DELLE PARTI (1) Il modello comunitario n. 0000853110001 (in prosieguo: il «modello comunitario») è stato registrato a nome della titolare, DENTAID, S.L., con la data di deposito dell’8 ottobre 2003 e pubblicato nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari il 27 gennaio 2004 (http://oami.eu.int/bulletin/ rcd/2004/2004_005/000085311_0001.htm). Il modello comunitario ha come oggetto «spazzolini da denti» ed è riprodotto nelle seguenti tre vedute: C. Conclusione (30) La divisione Annullamento ritiene di conseguenza che la causa di nullità di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), RDC osti al mantenimento del modello comunitario impugnato. (2) In data 13 settembre 2004 la richiedente ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità contro il modello co- SOMMARIO munitario registrato. La domanda è stata notificata alla titolare il 27 settembre 2004, unitamente all’invito a presentare osservazioni. (3) In data 2 dicembre 2004 la titolare ha trasmesso le proprie osservazioni, che sono state notificate alla richiedente la quale, a sua volta, ha presentato una memoria di replica in data 24 febbraio 2005. L’Ufficio l’ha notificata alla titolare che, in data 13 maggio 2005, ha presentato osservazioni sulla replica. Il 30 maggio 2005 l’Ufficio ha comunicato a entrambe le parti che, dopo la conclusione della fase scritta del procedimento, avrebbe deciso nel merito. (4) La richiedente chiede che il modello comunitario sia dichiarato nullo per mancanza di novità e di carattere individuale, data la preesistenza di un modello praticamente identico (le piccole differenze di dettaglio sarebbero insufficienti a evitare il «rischio di associazione e di confusione»), registrato in Giappone con il numero 1052169, depositato in data 22 giugno 1998 e pubblicato il 22 ottobre 1999 nel bollettino ufficiale dell’Ufficio brevetti giapponese (riprodotto infra). Il modello in questione sarebbe stato del pari pubblicizzato e diffuso nel corso della fiera di odontoiatria «EUROPEIO 3», tenutasi a Ginevra (Svizzera) dall’8 all’11 giugno 2000 (manifestazione a cui hanno partecipato sia la richiedente che la titolare), nonché divulgato attraverso il sito Internet della richiedente fin dal 26 settembre 2000. La richiedente basa la propria domanda sulla causa di nullità di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), RDC, in relazione ai re1 quisiti di cui agli articoli da 4 a 9 RDC ( ). La richiedente ritiene inoltre che il modello comunitario debba essere dichiarato nullo per malafede della titolare al momento della domanda, in quanto quest’ultima non potrebbe asserire di aver ignorato l’esistenza del modello anteriore divulgato nel corso della citata fiera. La richiedente adduce una serie di prove intese a dimostrare la divulgazione del modello anteriore, la divulgazione avvenuta nel corso della citata fiera e la partecipazione della richiedente e della titolare a tale evento, prove consistenti in dichiarazioni rese ufficialmente da vari impiegati, fotografie scattate nel corso della fiera, una fattura, un elenco dei partecipanti, un DVD, ecc. (1) Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre de 2001, su disegni e modelli comunitari. (5) La titolare, dal canto suo, sostiene che la domanda va respinta perché non è stata provata la divulgazione anteriore del modello precedente n. 1052169, fatto questo che non avrebbe potuto essere ragionevolmente conosciuto nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore odontoiatrico operanti nella Comunità. Inoltre, non è dimostrato che il modello in questione sia stato divulgato nella citata fiera, in quanto le fotografie allegate non recano la menzione della data e del luogo, le dichiarazioni non hanno alcun supporto documentale, è stata apportata una prova della promozione del modello mediante opuscoli distribuiti nel corso della fiera, né infine è stata provata la divulgazione del modello attraverso Internet. (6) In ogni caso, qualora la divisione Annullamento dovesse considerare la divulgazione come provata, la titolare sostiene che il modello comunitario possiede i requisiti sia di novità che di carattere individuale. La titolare rileva che, sebbene l’aspetto generale del modello comunitario derivante dalla forma a «L» dello spazzolino fosse conosciuta prima della presentazione del modello stesso (adduce prove di modelli anteriori con tale forma), esistono caratteristiche nuove proprie del modello comunitario che ne giustificano la tutela. Sebbene il modello comunitario e il modello anteriore coincidano nella forma del disegno (strutturato in due parti, una per la presa dello spazzolino da parte dell’utilizzatore e l’altra, decisamente perpendicolare rispetto alla prima, per sostenere il gancetto metallico della testina), esistono differenze per quanto riguarda la superficie del primo pezzo, il profilo di entrambe le parti e l’unione fra le due. Inoltre, il carattere individuale del modello comunitario risiede negli elementi anteriori non determinati dalla funzionalità del disegno. Nella misura in cui la libertà del disegnatore era limitata da tali aspetti funzionali (la struttura dello spazzolino a forma di «L»), l’utilizzatore presterebbe più attenzione alle caratteristiche non legate alla funzione (il profilo e la superficie dello spazzolino). Infine, la titolare ritiene inammissibile il motivo di nullità basato sulla malafede, poiché tale motivo non è previsto nel regolamento e, in ogni caso, non è stato provato. (7) Nella sua replica alle osservazioni della titolare, la richiedente sostiene che la stessa titolare ammette che la forma a «L» del modello non era nuova, ma conosciuta. I dettagli o gli elementi di differenziazione erano, tuttavia, accidentali ai fini della valutazione sulla novità. La richiedente ritiene che la pubblicazione nel bollettino ufficiale dell’Ufficio brevetti giapponese sia sufficiente per dimostrare la divulgazione, oltre alla divulgazione attraverso Internet da parte della titolare del modello anteriore. Essa ribadisce che l’azione della divulgazione non deve avere luogo necessariamente all’interno dell’Unione europea, ma è sufficiente che il modello sia ragionevolmente conosciuto nel corso della normale attività commerciale presso gli ambienti specializzati. Detti settori hanno partecipato alla succitata fiera svizzera, per cui la prova della divulgazione del modello in occasione di tale evento sarebbe sufficiente. Sulla mancanza di novità, la richiedente sostiene che qualsiasi consumatore medio percepirebbe l’identità fra i due modelli, perché le differenze segnalate non sono significative, in quanto non verrebbero rilevate dal consumatore in questione. L’aspetto globale del modello comunitario e quello del modello anteriore sarebbero identici e, in ogni caso, il modello comunitario non avrebbe carattere individuale. Infine, per quanto riguarda la malafede, ribadisce che la sua esistenza è provata. (8) Nelle sue osservazioni in risposta alla memoria di replica, la titolare chiede che la domanda di nullità sia respinta. Per quanto riguarda la divulgazione del modello anteriore, essa sostiene che la pubblicazione al di fuori dell’UE da parte di un ufficio della proprietà industriale non è sufficiente per permettere ragionevolmente agli ambienti specializzati di conoscerlo. Inoltre, essa ribadisce che non è stata dimostrata la divulgazione durante la fiera e neppure attraverso Internet, in quanto sui documenti prodotti mancano le date. Le dichiarazioni ufficialmente rese dagli impiegati erano mere dichiarazioni di parte, senza valore probatorio conclusivo. Il modello comunitario presenta elementi specifici derivanti dalla linea, dalla configurazione e dalla forma, che sono più che dettagli. In ogni caso, non è il consumatore medio, bensì l’utilizzatore informato il parametro di riferimento ai fini della determinazione del carattere individuale del modello comunitario, dato che il consumatore medio non è un riferimento valido in settori in cui le possibilità di presentare modelli di forme sono limitatissime, come quello dell’igiene dentaria. Nel presente caso, sono i dentisti e i farma- SOMMARIO cisti gli utilizzatori informati che valuterebbero chiaramente gli elementi specifici del modello comunitario e ne ricaverebbero un’impressione globale distinta rispetto al modello comunitario. La titolare ribadisce che la malafede è un motivo inammissibile e che non è stata provata. (9) Per ulteriori informazioni e dettagli in ordine ai fatti e agli argomenti addotti dalla richiedente, si rimanda al fascicolo della domanda di dichiarazione di nullità. II. MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE A. Sull’ammissibilità (10) La domanda di dichiarazione di nullità si basa sulle cause previste dall’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in relazione i requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 RDC, ossia la mancanza di novità e di carattere individuale del modello comunitario. Sono pertanto soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto i), REDC. La malafede invocata dalla richiedente non costituisce un motivo espressamente previsto dal citato articolo 25 ed è pertanto inammissibile. (11) La tassa per la domanda di dichiarazione di nullità è stata versata. La domanda soddisfa gli altri requisiti di cui all’articolo 28, paragrafo 1, REDC ed è pertanto ammissibile. momento che il modello è stato reso pubblico successivamente alla sua iscrizione nel registro dell’Ufficio giapponese. L’eccezione secondo cui tale registrazione non poteva essere ragionevolmente conosciuta nel corso della normale attività commerciale presso gli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella Comunità non è stata provata, poiché si tratta della pubblicazione su un bollettino di uno degli uffici di proprietà industriale più importanti del mondo per volume di domande e di registrazioni di disegni e modelli. — il modello anteriore presenta (6º) la parte finale del pezzo che serve per prendere lo spazzolino di forma piana; il modello comunitario presenta una parte finale di forma arrotondata. (14) Dimostratasi la divulgazione del modello anteriore, occorre procedere al raffronto tra i due modelli. Tale raffronto è effettuato esclusivamente sulla base delle riproduzioni grafiche di ciascuno di essi. La divisione Annullamento conclude che non esiste identità fra il suddetto modello e il modello comunitario. Sebbene entrambi condividano l’aspetto esteriore derivante dalla forma del prodotto, essi si distinguono per i seguenti elementi: (16) Occorre pertanto respingere la causa di nullità fondata sulla mancanza di novità del modello comunitario a causa della divulgazione del citato modello prima dell’8 ottobre 2003, considerata la mancanza di identità fra i due. — il modello anteriore presenta (1º) una superficie con scanalature e 2 superfici piane laterali intercalate; il modello comunitario presenta una superficie liscia; si osservano differenze in relazione alla struttura e al colore della superficie in entrambi i modelli; — il modello anteriore presenta (2º) un pezzo composto da due parti, una stretta e l’altra troncoconica; il modello comunitario presenta una sola parte; in entrambi i casi, questo pezzo culmina nel filo metallico; B. Sul merito (12) La divisione Annullamento ritiene che si debba esaminare la causa di nullità invocata dalla richiedente, ossia la mancanza di novità e di carattere individuale del modello comunitario, in quanto il modello indicato e riprodotto al punto 4 della presente decisione sarebbe stato divulgato mediante pubblicazione nel bollettino ufficiale dell’Ufficio brevetti giapponese il 22 ottobre 1999, quindi prima della data di deposito del modello comunitario (8 ottobre 2003). B.1. Sulla novità (13) La divisione Annullamento ritiene che la divulgazione del modello mediante pubblicazione nel citato bollettino dell’Ufficio giapponese sia stata dimostrata, conformemente all’articolo 7 RDC, dal — il modello anteriore presenta (3º) un altro pezzo più lungo che serve per prendere lo spazzolino con una parte rotonda larga, che non è rilevabile nel modello comunitario; — il modello anteriore presenta (4º) l’unione fra entrambi i pezzi con uno spigolo o bordo, mentre il modello comunitario non ha tali elementi; — il modello anteriore presenta (5º) il filo metallico disposto su un angolo più aperto di quello del modello comunitario, così che il filo metallico sembra più perpendicolare nel modello comunitario che nel modello anteriore; (15) I due modelli si differenziano, quindi, in vari elementi: si deve concludere che le caratteristiche dei due modelli differiscano in elementi che non sono insignificanti, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, RDC, motivo per cui non esiste identità fra i due. B.2. Sul carattere individuale (17) Occorre determinare se il modello comunitario possieda un carattere individuale. A tal fine, si deve tenere conto del grado di libertà dell’autore al momento della progettazione. Per quanto riguarda gli spazzolini interdentali, questo grado di libertà è limitato da una forma o da forme specifiche. Sebbene la forma di uno spazzolino interdentale risponda a una funzione di igiene, esistono varie forme di base che consentono di soddisfare tale funzione. L’autore gode di libertà di scelta tra tali forme. Nella fattispecie, l’autore del modello comunitario ha scelto la forma specifica a «L», conosciuta in precedenza, come ha ammesso la stessa titolare allegando vari esempi di modelli antecedenti. (18) L’utilizzatore informato, inoltre, ha dimestichezza con le caratteristiche di base degli spazzolini interdentali. In pratica, è al corrente del gran numero di disegni e modelli conosciuto nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato. Sa che gli spazzolini di questo tipo presentano una forma dovuta alla funzione da svolgere, la cui configurazione è determinata da due elementi (una testina con filo metallico e un manico). Esistono varie forme di base che possono essere utilizzate per configurare l’aspetto dello spazzolini. Una di queste è la forma a «L». (19) Nella fattispecie, l’impressione generale prodotta dal modello comunitario differisce dall’impressione generale che si ricava dal modello anteriore. Al punto 14, SOMMARIO sono state esposte le differenze tra i due modelli. La forma a «L» è conosciuta precedentemente e corrisponde a una forma di base che soddisfa una funzione tecnica. Pertanto, un utente informato si renderà conto delle differenze non derivanti dalla forma di base dettata dalla funzione tecnica, quali gli elementi distinti sulla superficie (struttura e colore), nel profilo, nell’unione dei pezzi, nella disposizione angolare del filo metallico e nella forma della parte finale del manico. Tali differenze sono sufficienti a produrre nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa del modello comunitario rispetto al modello anteriore, nella misura in cui, sebbene si debba giudicare il carattere individuale del modello comunitario da un punto di vista globale, l’utilizzatore informato, che non è il consumatore medio (contrariamente a quanto sostenuto dalla richiedente), percepisce quegli elementi diversi della forma del disegno come elementi specifici che generano un’impressione globale distinta del modello anteriore. (20) Alla luce di quanto precede, in seguito all’analisi delle prove depositate nel fascicolo, va respinto il motivo addotto dalla richiedente circa la mancanza di carattere individuale del modello comunitario, in base alla pubblicazione precedente del modello il 22 ottobre 1999 nel bollettino ufficiale dell’Ufficio brevetti giapponese. C. Conclusione (21) La domanda di dichiarazione di nullità è respinta in quanto non è stata provata la mancanza di novità e di carattere individuale del modello comunitario, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), RDC in relazione ai requisiti di cui agli articoli 4 e 6 RDC. III. SULLE SPESE (22) Ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, RDC e dell’articolo 79, paragrafo 1, REDC, la parte soccombente nel procedimento diretto a ottenere la dichiarazione di nullità sopporta l’onere delle tasse pagate dalla parte avversa, nonché tutte le spese da questa sostenute indispensabili ai fini del procedimento. Nella fattispecie, la titolare del modello comunitario deve sopportare le spese sostenute dalla richiedente. alla quale è stata notificata la presente decisione deve essere depositata una memoria scritta con i motivi del ricorso (articolo 55 e seguenti RDC). DECISIONE DELLA DIVISIONE ANNULLAMENTO del 30 agosto 2005 nel procedimento relativo alla dichiarazione di nullità di un modello comunitario registrato Numero del fascicolo: ICD 000000271 (Lingua del procedimento: inglese) Richiedente: Rodi Comercial S.A. (Portogallo) Rappresentanti: Soldatini Andrea c/o Società Italiana Brevetti S.p.A. (Italia) Contro: Titolare del modello comunitario: ISCA S.p.A. (Italia) Rappresentante: BUGNION S.p.A. (Italia) LA DIVISIONE ANNULLAMENTO composta da Eva Udovc (relatore), Harri Salmi (membro) e Cécile Barrio (membro), ha adottato in data 30 agosto 2005 la seguente decisione: 1. La domanda di dichiarazione di nullità del modello comunitario registrato n. 000037189-0010 è respinta. 2. La richiedente sopporterà l’onere delle spese sostenute dalla titolare. I. FATTI, PROVE E ARGOMENTI DELLE PARTI (1) Il modello comunitario n. 0000371890010 (in prosieguo: il «modello comunitario») è stato registrato a nome della titolare con la data di deposito del 28 maggio 2003. Nella domanda, il prodotto è indicato con il termine «ruote per bicicletta» e il modello è riprodotto nella seguente veduta (pubblicata sul sito http://oami.eu.int/bulletin/rcd/2003/ 2003_028/000037189_0010.htm) IV. DIRITTO DI RICORSO (23) Il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi dalla data alla quale è stata notificata la presente decisione. Il ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa. Entro quattro mesi dalla data (2) In data 26 maggio 2004 la richiedente ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità (in prosieguo: la «domanda SOMMARIO di nullità»), con cui contesta la validità del modello comunitario, provvedendo al pagamento contestuale della tassa per la domanda di nullità. (3) La richiedente chiede che sia dichiarata la nullità del modello comunitario adducendo la «mancanza dei requisiti di novità e carattere individuale di cui all’articolo 52, paragrafo 1, all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), agli articoli 4, 5, 6, e all’articolo 7, paragrafo 1, del regola1 mento n. 6/2002» ( ). La richiedente sostiene che il modello comunitario è privo di novità in quanto «la pubblicità e la distribuzione delle ruote Remerx e Campagnolo in Italia e in Germania (e in altri paesi europei) vanifica la novità del modello comunitario», poiché «le ruote Remerx e Campagnolo sono praticamente identiche al modello comunitario» e «dal raffronto tra le raffigurazioni delle ruote anteriori e il modello comunitario non sono ravvisabili differenze sostanziali». La richiedente sostiene che «ruote del modello rivendicato dal marchio comunitario erano, ad esempio, prodotte, commercializzate e distribuite dalla Remerx s.r.o., impresa con sede a Slavicin, nella Repubblica ceca, nel 1999 e negli anni seguenti» e che «la Remerx distribuiva queste ruote in diversi paesi europei, tra cui la Germania». La richiedente aggiunge che «indipendentemente dal fatto che il modello comunitario rivendica un sistema di raggi «7x4», «8x4» o «9x4», i documenti acclusi mostrano che tutti questi modelli erano conosciuti, pubblicati, prodotti e distribuiti nell’ambito dell’Unione europea molto tempo prima della data di deposito del modello comunitario». (4) Per quanto riguarda il carattere individuale, la richiedente sostiene inoltre che il modello comunitario ne è privo in quanto «anche supponendo che, nella valutazione del grado di novità, si sia attribuita importanza ad alcune differenze probabilmente insignificanti tra il modello comunitario e i modelli di ruote anteriori, è evidente che il modello comunitario è comunque privo di carattere individuale rispetto alle ruote per bicicletta con raggi raggruppati, che erano conosciute anteriormente alla data di deposito». La richiedente sostiene che «l’impressione generale dei gruppi di quattro con i raggi che si intersecano in prossimità del mozzo potrebbe suscitare un’impressione particolare nell’utilizzatore informato», nel quale «l’impressione sarebbe originata uni(1) Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari. camente dall’uso dei raggi riuniti in gruppi di quattro, in quanto la ruota riprodotta nel modello comunitario non possiede altre caratteristiche significative» e «l’impressione generale del modello comunitario è pertanto la stessa, essendo senza rilievo che la ruota per bicicletta presenti uno oppure due gruppi in più o in meno» e che «l’esatto posizionamento dei gruppi all’interno della ruota o del singolo raggio all’interno del gruppo» non ha alcuna incidenza sull’impressione generale, in quanto «l’utilizzatore informato non è in grado di distinguere alcuna differenza tra due ruote che presentino entrambe raggi disposti in gruppi di quattro, ma con angoli leggermente diversi rispetto al diametro della ruota.» (5) A titolo di prove, la richiedente ha prodotto i seguenti documenti: — copia di un catalogo, in lingua ceca e inglese, intitolato «Remerx Ráfky Felgen Rims», indicato come «Katalog 99, Prospekt von Remerx», dell’impresa Remerx s.r.o., con sede a Slavicin, nella Repubblica ceca « (in prosieguo: il «D1»); — copia di una fattura, datata 13 dicembre 1999, indirizzata all’impresa RACO, con sede a Kerspleben, Germania, redatta in lingua ceca e inglese, ed emessa dalla Remerx s.r.o., vale a dire la medesima impresa precedentemente indicata (in prosieguo: il «D2»); — copia di un catalogo, in lingua ceca e inglese, dell’impresa Remerx, intitolato «Rims 2002 2003, Remerx», con il nome e l’indirizzo di un distributore in Germania (in prosieguo: il «D3»), raffigurante due modelli di ruote con raggiatura a fasci, qui indicati come modelli A e B; «Bicicletta», del marzo 2002, in cui tale annuncio è stato pubblicato (in prosieguo: il «D4»); nonché — copia di una lettera di diffida inviata all’impresa Rodi LDA, in Portogallo, dall’impresa ISCA s.p.a. in Italia (in prosieguo: il «D5»). (6) In data 16 giugno 2004 la domanda è stata notificata alla titolare, con l’invito a presentare osservazioni al riguardo entro il termine stabilito. (7) In data 22 luglio 2004 la richiedente ha sollecitato una rapida conclusione del procedimento. (8) In data 26 luglio 2004 la richiedente ha presentato una modifica di una parte del testo della domanda iniziale, relativa al documento 5. (9) In data 27 luglio 2004 la modifica della parte della domanda di nullità iniziale relativa al documento 5 è stata notificata alla titolare. (10) La titolare non ha presentato alcuna osservazione in merito alla domanda di nullità. (11) In data 14 settembre 2004 l’Ufficio ha comunicato ad entrambe le parti la conclusione del procedimento scritto, indicando che una decisione sarebbe stata adottata in merito alla nullità. (12) In data 27 settembre 2004 l’Ufficio ha invitato la richiedente a presentare i cataloghi originali della Remerx, vale a dire gli originali del D1 e del D3, entro il termine stabilito, in quanto le immagini dei modelli anteriori inizialmente trasmessi via fax non erano chiare. (13) In data 4 ottobre 2004 la richiedente ha trasmesso copie a colori dei cataloghi originali. A B — copia di un annuncio pubblicitario relativo ad una ruota anteriore Campagnolo Zonda G4, prodotta dalla ditta Campagnolo, montata su una bicicletta prodotta dall’impresa Liyang, e una copertina del numero 219 di una rivista italiana, (14) In data 29 ottobre 2004 l’Ufficio ha trasmesso le copie presentate del D1 e del D3 alla titolare, invitandola a presentare le sue osservazioni entro il termine stabilito, con l’avvertenza che, in assenza di osservazioni, l’Ufficio avrebbe adottato una decisione in base ai documenti ricevuti. (15) La titolare non ha presentato osservazioni entro il termine stabilito. SOMMARIO (16) In data 20 dicembre 2004 l’Ufficio ha comunicato alle parti la conclusione del procedimento scritto, segnalando che una decisione in merito alla nullità sarebbe stata adottata in base ai documenti prodotti. (17) Per ulteriori dettagli in ordine ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti dalla richiedente e dalla titolare, si fa rinvio ai documenti del fascicolo. II. MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE A. Sull’ammissibilità (18) La domanda di dichiarazione di nullità del modello comunitario, «fondata sulla mancanza dei requisiti di novità e carattere individuale, conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), agli articoli 4, 5, 6, e all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002», contiene un’indicazione dei motivi su cui è basata la domanda medesima. Il requisito di cui all’articolo 28, 2 paragrafo 1, lettera b), punto i), REDC ( ) è pertanto soddisfatto. La domanda soddisfa altresì i requisiti di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punti v) e vi), REDC, in quanto contiene un’indicazione dei fatti, delle prove e delle osservazioni addotti a sostegno di tali motivi, in particolare indicazioni e riproduzioni dei modelli anteriori. Gli altri requisiti di cui all’articolo 28, paragrafo 1, REDC sono del pari soddisfatti. La domanda è quindi ammissibile. B. Sul merito (19) Dalla richiesta della richiedente che sia dichiarata la nullità del modello comunitario per «mancanza di novità e carattere individuale, conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), agli articoli 4, 5, 6, e all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002», alla luce anche dei fatti e delle prove addotti a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità, risulta evidente che la richiedente chiede la dichiarazione della nullità del modello comunitario in quanto i requisiti per la protezione non sono soddisfatti a causa di precedenti divulgazioni. I requisiti per la protezione sui quali può incidere una precedente divulgazione sono la novità ed il carattere individuale (articoli 4, 5 e 6 RDC). Pertanto, nell’esaminare la domanda di nullità, occorrerà valutare la novità e il carattere individuale del modello comunitario. (2) Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari. (20) Nell’esaminare i fatti, gli argomenti e le prove addotti, i documenti D1 e D2 non sono stati presi in considerazione come prove. Il D1 non è stato tenuto in considerazione in quanto nella copia del catalogo stampato della Remerx non c’era alcuna indicazione in ordine alla data della pubblicazione o divulgazione dello stesso, tranne la menzione «Katalog 99, Prospekt von Remerx», riportata sulla prima pagina di tale copia, che appare evidentemente scritta a mano e che fa sorgere dubbi in merito alla sua veridicità, nonostante il riferimento a questa pubblicazione nella «Memoria contenente gli argomenti» della richiedente. Come si può desumere dalle affermazioni della richiedente nella domanda di dichiarazione di nullità, e come è consuetudine nel settore in questione, i cataloghi relativi a questi particolari articoli sportivi, ad esempio ruote per biciclette e, in particolare, per biciclette da corsa, molto spesso contengono almeno un’indicazione della stagione, se non dell’anno di pubblicazione del catalogo. Sebbene la richiedente abbia affermato nella domanda di essere disposta a produrre prove testimoniali e altre prove, se necessarie e su richiesta della divisione Annullamento, quest’ultima ha deciso di disattendere la richiesta relativamente al D1, in quanto il modello in esso raffigurato non avrebbe incidenza sulla decisione in merito alla nullità. Il D2 non è stato tenuto in considerazione in quanto esso attesta la vendita di un pezzo di un modello «Grand-set», specificato come «Miche 8x4, Ot Aero», a un’impresa denominata RACO, di Kerspleben, Germania, ma non contiene alcuna immagine dell’aspetto di questo prodotto e nessun’altra prova addotta contiene il nome e l’immagine del prodotto stesso. (21) Sono state invece prese in considerazione altre prove, rilevanti ai fini della decisione sulla nullità, vale a dire il D3 e il D4. Il D3 è stato tenuto in considerazione pur non essendo stato presentato nella lingua del procedimento (italiano), conformemente all’articolo 98, paragrafo 4, RDC, bensì in ceco e in inglese. La divisione Annullamento non ha chiesto alla richiedente di depositare una traduzione di tale prova, conformemente all’articolo 29, paragrafo 5, REDC e alle sezioni 4.1 e 4.7 delle direttive relative al procedimento per dichia3 razione di nullità ( ), in quanto le informazioni contenute nel D3 sono chiaramente comprensibili, essendo principalmente di natura numerica e figurativa, e il suo con(3) Decisione EX-04-1 del presidente dell’Ufficio, del 26 aprile 2004, recante adozione delle direttive inerenti al procedimento diretto ad ottenere la dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario registrato. tenuto è stato riportato nella lingua del procedimento nella «Memoria contenente gli argomenti» della richiedente. Nel D3 e nel D4 sono stati presi in considerazione unicamente i modelli rilevanti ai fini della valutazione della novità e del carattere individuale del modello comunitario, per la precisione i modelli con raggiatura a fasci di quattro, vale a dire i modelli A e B nel D3 e il modello della ruota anteriore nel D4. Gli altri modelli raffigurati nel D3 (vale a dire i modelli di ruote con raggi a coppie e di tipo standard) e nel D4 (vale a dire il modello di ruota posteriore con raggi riuniti in fasci di tre) non sono stati tenuti in considerazione a causa delle differenze esistenti in alcune caratteristiche sostanziali del modello e delle impressioni generali suscitate rispetto a quelle del modello comunitario. B.1 Novità (22) Ai sensi dell’articolo 5 RDC, un disegno o modello comunitario è privo di novità quando un disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico anteriormente alla data di deposito del modello comunitario. Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti. Per valutare la novità, è necessario procedere a un raffronto tra il modello comunitario e i singoli modelli anteriori. (23) I modelli anteriori raffigurati nel D3, indicati come ruote a raggi, con raggiatura speciale o raggiatura a fasci, e il modello comunitario consistono in ruote composte da un cerchio a due fasce, un mozzo centrale e raggi con nipple. I raggi in ciascun modello sono disposti in sette distinti gruppi o fasci, ciascuno con quattro raggi, e i fasci sono uniformemente distribuiti all’interno della ruota. I modelli anteriori e il modello comunitario differiscono, tuttavia, nello schema di distribuzione dei fasci all’interno della ruota e dei raggi all’interno del fascio, nonché nelle proporzioni tra i componenti della ruota, in particolare: — nei modelli anteriori, la larghezza dei fasci e le distanze tra i raggi all’interno del fascio sono inferiori rispetto alla larghezza dei fasci e le corrispondenti distanze nel modello comunitario, così che gli spazi vuoti tra i fasci successivi sono più ampi nei modelli anteriori che nel modello comunitario. Per la precisione, nei modelli anteriori la larghezza del fascio in corrispondenza del cerchio SOMMARIO rappresenta soltanto un quarto della lunghezza dell’arco dello spazio vuoto tra i due fasci consecutivi, mentre nel modello comunitario la larghezza del fascio rappresenta 1⁄2 della lunghezza dell’arco dello spazio vuoto; — nei modelli anteriori, i raggi di un fascio sono attraversati due volte dai raggi del fascio successivo, formando un modello cosiddetto «a due croci», molto vicino o quasi al margine del mozzo o alla flangia del mozzo, tanto che gli incroci sono appena distinguibili, mentre nel modello comunitario i raggi si incrociano due volte lontano dal mozzo, tutt’intorno, ad una certa distanza dal raggio del mozzo, in modo tale che tutti gli incroci formano una stella a sette punte isosceli attorno al mozzo, i cui lati iniziano al margine del mozzo; — nei modelli anteriori, i raggi non si irradiano mai dallo stesso punto del mozzo, mentre nel modello comunitario i due raggi di sinistra o di destra del fascio partono sempre in coppia dallo stesso punto del mozzo, così come i due raggi di destra di un fascio e i due fasci di sinistra del secondo fascio successivo; — nei modelli anteriori riprodotti nel D3, la larghezza del fianco del cerchio rappresenta all’incirca due terzi della larghezza del fascio in prossimità del cerchio e circa due terzi del diametro del mozzo, mentre nel modello comunitario la larghezza del fianco del cerchio rappresenta circa un terzo dell’ampiezza del fascio e circa la metà del diametro del mozzo. — Un’ulteriore differenza è rappresentata dai colori dei modelli, in quanto nel modello comunitario non ci sono colori specifici, mentre in entrambi i modelli anteriori A e B contenuti nel D3, i cerchi presentano una fascia circolare interna più larga di colore giallo e una fascia esterna, più stretta, bianca, e il modello B ha la parte centrale del mozzo di colore giallo. (24) Il modello anteriore reffigurato nel D4 è una parte dell’intero prodotto, per la precisione una ruota anteriore per bicicletta in una bicicletta completa. Tale ruota anteriore consiste in un cerchio, un mozzo, raggi con nipple, essendo i raggi disposti in cinque fasci distinti, ciascuno composto da quattro raggi. La ruota contiene inoltre un copertone ed è incorporata nella bicicletta per mezzo di una forcella e altri componenti della bicicletta completa. Il modello della ruota anteriore contenuto nel D4 si distingue dal modello comunitario, in quanto: — contiene soltanto cinque fasci di raggi e dispone, in totale, di 20 raggi nella ruota, mentre nel modello comunitario ci sono nove fasci di raggi e, in totale, 28 raggi; — la larghezza del fascio in prossimità del cerchio della ruota è pressoché uguale all’ampiezza dell’arco dello spazio vuoto tra i due fasci successivi, mentre nel modello comunitario la larghezza del fascio rappresenta soltanto 1⁄2 della lunghezza dell’arco dello spazio vuoto; — lo schema di allacciatura dei raggi non è uguale tutt’intorno al mozzo, in quanto in tre fasci successivi i due raggi di sinistra si intersecano lontano dalla flangia del mozzo ad una distanza di circa tre o quattro raggi del mozzo, così come i due raggi di destra di questi fasci. Nei due fasci successivi rimanenti i raggi si intersecano quasi alla flangia del mozzo, mentre nel modello comunitario lo schema di allacciatura è uguale tutt’intorno al mozzo, come descritto nel precedente paragrafo 23; — la larghezza del fianco del cerchio rappresenta circa un sesto della larghezza del fascio in prossimità del cerchio e circa quattro quinti del diametro del mozzo, mentre nel modello comunitario la larghezza del fianco del cerchio rappresenta circa un terzo della larghezza del fascio e circa metà del diametro del mozzo. (25) Nelle caratteristiche dei modelli contenuti nel D3 e nel D4, da un lato, e nel modello comunitario, dall’altro, esistono, pertanto, evidenti differenze non riducibili a dettagli irrilevanti. Nessuno tra i modelli raffigurati nel D3 e nel D4 è quindi identico al modello riprodotto nel modello comunitario. Pertanto, l’argomento della richiedente secondo cui il modello comunitario sarebbe privo di novità è infondato. B.2 Carattere individuale (26) Ai sensi dell’articolo 6 RDC, si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico anteriormente alla data di deposito. Nell’accertare il carattere individuale, si deve tenere conto del margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello. (27) L’utilizzatore informato ha familiarità con le ruote a raggi per bicicletta del tipo al quale si riferisce il modello comunitario. In particolare, l’utilizzatore informato conosce i requisiti che le ruote per bicicletta devono possedere al fine di adempiere alla propria funzione, così come lo stato della tecnica anteriore quale è conosciuta nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato. Pertanto, egli tiene conto del fatto che il margine di libertà dell’autore è limitato dall’esigenza che una ruota di questo tipo deve presentare un’allacciatura di raggi tra il mozzo e il cerchio, al fine di sostenere il cerchio e di trasferire il peso del ciclista allo stesso. Di conseguenza, l’utilizzatore informato presterà maggiore attenzione alle caratteristiche rispetto alle quali la creatività dell’autore non è stata limitata, quali ad esempio lo schema di distribuzione dei raggi attorno al mozzo e tra il mozzo e il cerchio, e a particolari come, tra l’altro, le distanze e gli angoli tra i raggi, gli angoli tra i raggi e la flangia del mozzo e tra i raggi e il cerchio, gli incroci dei raggi, il raggruppamento dei raggi all’interno dei fasci, le distanze tra i fasci, il numero dei raggi che può variare oltre un certo minimo e i rapporti tra i componenti della ruota. (28) Ai sensi dell’articolo 6 RDC, l’impressione generale che il modello comunitario suscita nell’utilizzatore informato deve essere valutata procedendo ad un raffronto con l’impressione generale suscitata in quest’ultimo dai singoli modelli anteriori precedentemente citati. L’attenzione si concentrerà soprattutto sulla forma della ruota a raggi nel suo complesso. (29) Le differenze nello schema di distribuzione dei raggi e nei rapporti tra i componenti della ruota nel modello comunitario e nei modelli anteriori raffigurati nel D3, come descritte nel precedente punto 23, determinano le diverse impressioni generali prodotte da questi modelli. Il modello comunitario suscita l’impressione generale di una ruota complessa, composta da molti raggi. Ciò implica un movimento rotatorio di questi ultimi e che il peso si concentri nei raggi, mentre ciascuno dei due modelli anteriori raffigurati nel D3 suscita l’impressione generale di una ruota semplice con uno spazio vuoto all’interno e la SOMMARIO sensazione di un minor numero di raggi. Ciò implica una ruota quasi immobile e una concentrazione del peso nel cerchio, a causa della sua larghezza e della sua colorazione. (30) Le differenze nello schema di distribuzione dei raggi e nei rapporti tra i componenti della ruota nel modello comunitario e nei modelli anteriori raffigurati nel D4, come descritte nel precedente punto 24, determinano le diverse impressioni generali prodotte da questi modelli. Il modello comunitario suscita l’impressione generale di una ruota complessa regolare, con una distribuzione simmetrica e regolare dei raggi, caratterizzata da uno schema regolare a stella risultante dagli incroci dei raggi attorno al centro, mentre il modello anteriore raffigurato nel D4 suscita l’impressione generale di una ruota complessa irregolare, con uno spazio vuoto all’interno e priva di simmetria, con una distribuzione irregolare dei raggi nei fasci in una metà della ruota, e con un sistema irregolare di incroci dei raggi attorno al centro. Entro quattro mesi dalla data di notificazione della presente decisione, deve essere depositata una memoria scritta con i motivi del ricorso (articolo 57 RDC). DECISIONE DELLA DIVISIONE ANNULLAMENTO del 15 settembre 2005 nel procedimento relativo alla dichiarazione di nullità di un modello comunitario registrato Numero del fascicolo: ICD 000000529 (Lingua del procedimento: inglese) Richiedente: WS Teleshop International Handels GmbH (Austria) Rappresentanti: Dr. Volker Vossius (Germania) Contro: Titolare del modello comunitario: Homeland Housewares, LLC. (USA) Rappresentante: Dennemeyer & Associates (Lussemburgo) LA DIVISIONE ANNULLAMENTO, (31) L’impressione generale suscitata dal modello comunitario è pertanto diversa da quella prodotta dai modelli anteriori considerati singolarmente. L’argomento della richiedente secondo cui il modello comunitario sarebbe privo di carattere individuale è pertanto infondato. C. Conclusione (32) Dal raffronto con i due modelli raffigurati nel D3 e nel D4 risulta che il modello comunitario deve essere considerato nuovo e dotato di carattere individuale. Gli argomenti della richiedente secondo cui il modello comunitario sarebbe privo dei requisiti di novità e di carattere individuale sono infondati. La domanda di nullità deve pertanto essere respinta. III. SULLE SPESE (33) Ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, RDC e dell’articolo 79, paragrafo 1, REDC, la richiedente deve sopportare l’onere delle spese sostenute dalla titolare nell’ambito del procedimento. composta da Martin Schlötelburg (relatore), Paul Maier (membro) e José Izquierdo Peris (membro), ha adottato in data 15 settembre 2005 la seguente decisione: 1. La registrazione del modello comunitario n. 000129515-0001 è dichiarata nulla. 2. La titolare sopporterà l’onere delle spese sostenute dalla richiedente. I. FATTI, PROVE E ARGOMENTI DELLE PARTI (1) Il modello comunitario n. 0001295150001 (in prosieguo: il «modello comunitario») è stato registrato a nome della titolare con la data di deposito del 2 febbraio 2004. Nel modello comunitario il prodotto è indicato con il termine «frullatori» e il modello è riprodotto nelle seguenti tre vedute (pubblicate sul sito http://oami.eu.int/bulletin/ rcd/2004/2004_035/000129515_0001.htm): IV. DIRITTO DI RICORSO (34) La presente decisione è suscettibile di ricorso. Il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi dalla data di notificazione della decisione. Il ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa. (2) In data 23 settembre 2004 la richiedente ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità (in prosieguo: la «domanda di nullità»), con cui contesta la SOMMARIO validità del modello comunitario. Il pagamento della tassa per la domanda di nullità è stato effettuato tramite conto corrente, con effetto dal 23 settembre 2004. (3) La richiedente invoca la dichiarazione di nullità del modello comunitario sulla base dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), nella misura in cui esso non possiede i requisiti di novità e di carattere individuale, vale a dire, i requisiti di cui agli articoli 1 5 e 6 RDC ( ). La richiedente ha presentato, quali elementi di prova, immagini e documenti probatori relativi a una serie di modelli provenienti da diverse fonti, tra cui una prova riguardante un frullatore denominato Kiss Mixer. La prova presentata relativa al Kiss Mixer è composta da: — stampati tratti da Way Back Machine (www.archive.org), indicanti l’esistenza su Internet di un sito «www.kissmixer.com» almeno a partire dal luglio 2001, contenente l’immagine sottostante (in prosieguo: il «documento D5»): — copie di due manuali d’uso del Kiss Mixer in inglese e in ceco, senza data (in prosieguo: il «documento D1»); — copia di un fax inviato da Hestia alla società controllata ceca della richiedente, con annuncio dell’invio di un campione di prodotto, datato 2 gennaio 2001 (in prosieguo: il «documento D2»); — copia di un buono di consegna per corrispondenza relativo a un pacco dalla società ceca Hestia alla società controllata ceca della richiedente, con affrancatura del 4 gennaio 2001 (in prosieguo: il «documento D3»), — copie dell’imballaggio di cartone del prodotto spedito da Hestia alla società controllata ceca della richiedente, recante affrancatura del 4 gennaio 2001 su un lato (in prosieguo: il «documento D4»). Sul medesimo lato, nell’angolo inferiore destro, è riconoscibile un’immagine parziale del Kiss Mixer e nell’angolo superiore sinistro compare il nome commerciale del produttore, «Iljin». Un altro lato del cartone mostra la seguente figura: (1) Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari. (4) Per quanto concerne il Kiss Mixer, la richiedente sostiene che «l’articolo era prodotto da una società coreana denominata Iljin Precision Ind. Co., al fine di vendere il prodotto in Europa». Ciò è provato dalla ricezione, da parte della società controllata ceca della richiedente, del pacco contenente il Kiss Mixer, con affrancatura del 4 gennaio 2001. La richiedente afferma inoltre che l’informazione desunta da The Way Back Machine dimostra che il modello del Kiss Mixer era stato divulgato al pubblico in generale su scala mondiale sin dal 2001, considerando che la pagina su Internet era archiviata nella memoria di Internet il 30 novembre 2001. II. MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE A. Sull’ammissibilità (7) La domanda della richiedente di dichiarazione di nullità del modello comunitario si basa sulla «mancanza del requisito della novità, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva CE su disegni e modelli, e sulla mancanza del requisito del carattere individuale, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva CE su disegni e modelli». Il riferimento alla «direttiva CE su disegni e modelli» è da considerare un errore manifesto e non incide sull’ammissibilità della domanda di nullità. L’affermazione della mancanza dei requisiti di novità e carattere individuale del modello comunitario costituisce una dichiarazione dei motivi su cui è basata la domanda di nullità. Pertanto, la condizione di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera 2 b), punto i), REDC ( ) è soddisfatta. Il fondamento giuridico per una dichiarazione di nullità di un modello comunitario registrato per mancanza di novità e/o di carattere individuale è costituito dall’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), RDC. Gli altri requisiti di cui all’articolo 28, paragrafo 1, REDC sono del pari soddisfatti. La domanda di nullità è ammissibile. B. Sul merito B.1 Divulgazione (8) I documenti da D2 a D4 presentati dalla richiedente costituiscono prova del fatto che il Kiss Mixer, come raffigurato nel documento D4, era usato in commercio e che pertanto l’aspetto dei suoi componenti sono disegni e modelli anteriori, divulgati al pubblico anteriormente alla data di deposito del modello comunitario a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, RDC. (5) La titolare obietta che «non è provato che i modelli raffigurati in tali documenti siano stati divulgati al pubblico anteriormente alla data di deposito dell’attuale modello comunitario». Più specificamente, la titolare sostiene che il documento D4, contenente una presunta affrancatura del 4 gennaio 2001, non fa menzione del contenuto del pacco e che tale documento deve essere respinto come prova, in quanto avrebbe potuto contenere qualsiasi documento o oggetto. (9) Le osservazioni della titolare, al riguardo, si limitano al documento D4 e non si può riconoscere ad esse prevalenza, in quanto il modello anteriore viene divulgato sull’imballaggio di cartone. Non è rilevante, ai fini della divulgazione, se la scatola contenesse effettivamente un mixer all’epoca dell’invio. (6) Per ulteriori dettagli in ordine ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti dalla richiedente e dalla titolare del modello comunitario, si rimanda ai documenti del fascicolo. (2) Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari. B.2 Novità (10) Il modello comunitario e il modello anteriore riguardano entrambi la cupola di un mixer. Il documento D4 raffigura un mixer costituito da una base e da una cupo- SOMMARIO la montata sopra la stessa. Oltre al mixer, viene mostrato un assortimento di tre cupole aggiuntive. (11) Confrontando il modello comunitario con il modello anteriore della cupola montata sulla base, si può notare quanto segue: entrambe le cupole sono di forma cilindrica, trasparenti, con la parte superiore arrotondata e praticamente di proporzioni identiche. Inoltre, entrambi i modelli presentano all’esterno quattro nervature disposte in senso longitudinale, distanziate tra loro ad angoli di 90 gradi. (12) Nel documento D4 la parte inferiore della cupola montata sul mixer non è visibile. Tuttavia, dall’immagine della cupole poste accanto al mixer, è evidente che le cupole del modello comunitario e quelle del modello anteriore si presentano identiche anche nella loro parte inferiore. (13) Da un’attenta comparazione delle prove trasmesse non si rileva immediatamente alcuna differenza evidente. Inoltre, la titolare non ha addotto alcun argomento che permetta di supporre l’esistenza di una tale differenza. (14) I due modelli in conflitto sono identici. Pertanto, il modello comunitario è privo di novità rispetto al modello anteriore. DECISIONE DELLA DIVISIONE ANNULLAMENTO del 20 settembre 2005 nel procedimento relativo alla dichiarazione di nullità di un modello comunitario registrato Numero del fascicolo: ICD 000000396 (Lingua del procedimento: inglese) Richiedente: Servicios de Distribución e Investigación, S.L. (Spagna) Rappresentanti: Antonio Donaque Sola (Spagna) Contro: Titolare del modello comunitario: Parmandand (H.K.) LTD. (HONG KONG) Rappresentante: BOTTI & FERRARI (Italia) LA DIVISIONE ANNULLAMENTO, composta da Martin Schlötelburg (relatore), Paul Maier (membro) e José Izquierdo Peris (membro), ha adottato in data 20 settembre 2005 la seguente decisione: C. Conclusione (15) Il modello comunitario non soddisfa il requisito della novità di cui all’articolo 5 RDC. Il modello comunitario deve pertanto essere dichiarato nullo, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), RDC. III. SULLE SPESE (16) Ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, RDC e dell’articolo 79, paragrafo 1, REDC, la titolare deve sopportare l’onere delle spese sostenute dalla richiedente. IV. DIRITTO DI RICORSO (17) La presente decisione è suscettibile di ricorso. Il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi dalla data alla quale è stata notificata la presente decisione. Il ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa. Entro quattro mesi dalla data alla quale è stata notificata la presente decisione deve essere depositata una memoria scritta con i motivi del ricorso (articolo 57 RDC). 1. La registrazione del modello comunitario n. 000039847-0001 è dichiarata nulla. 2. La titolare del modello comunitario sopporterà l’onere delle spese sostenute dalla richiedente. I. FATTI, PROVE E ARGOMENTI DELLE PARTI (1) Il modello comunitario n. 0000398470001 (in prosieguo: il «modello comunitario») è stato registrato a nome della titolare con la data di deposito del 10 giugno 2003 e la data di priorità del 7 marzo 2003. Nella domanda, il prodotto è indicato con il termine «ricevitori radiofonici» e il modello è riprodotto nelle seguenti sette vedute (pubblicate sul sito http://oami.eu.int/bulletin/rcd/ 2003/2003_026/000039847_0001.htm): (2) In data 4 agosto 2004 la richiedente ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità (in prosieguo: la «domanda di nullità»), con cui contesta la validità del modello comunitario. Il pagamento della tassa per la domanda di nullità è stato effettuato tramite conto corrente, con effetto dal 4 agosto 2004. (3) Utilizzando il modulo dell’Ufficio per la domanda di dichiarazione di nullità di un modello comunitario registrato, la richiedente indica come motivi il fatto che «il modello comunitario impugnato non possiede i requisiti di cui agli articoli da 4 a 9 RDC» e i motivi «altro/i di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettere c), d), e), f) o g), RDC». La richiedente sostiene che «il modello impugnato non soddisfa i requisiti di novità di cui all’articolo 4 e deve, pertanto, essere dichiarato nullo». Con lettera datata 18 aprile 2005, la richiedente afferma che «è da notare che il modello anteriore era protetto a partire da una data anteriore rispetto a quella del modello comunitario» e osserva che «in conclusione, ai sensi delle lettere b) e d) dell’articolo 25, paragrafo 1, risulta chiaro ed evidente che il modello comunitario n. 39847-0001 non è valido e, pertanto, deve essere dichiarato nullo». (4) Quale elemento di prova, la richiedente ha presentato tra l’altro una copia del certificato di registrazione del disegno registrato spagnolo 156309 (in prosieguo: il «documento D1») e alcuni documenti comprovanti che in data 25 febbraio 2003 la richiedente ha presentato domanda di registrazione presso l’Ufficio marchi e brevetti spagnolo; i prodotti sono indicati con il termine «involucro [casing] per radio». La domanda di registrazione del disegno spagnolo è stata pubblicata in data 16 luglio 2003 e registrata in data 10 ottobre 2003. La registrazione riguarda il seguente disegno (in prosieguo: il «disegno anteriore»): SOMMARIO (5) In risposta a quanto sopra, la titolare osserva che la domanda di registrazione del modello comunitario è stata depositata anteriormente alla data di pubblicazione del disegno spagnolo e che pertanto i requisiti di novità e individualità del modello comunitario non vengono meno. La titolare afferma inoltre che il disegno spagnolo consiste soltanto in un disegno raffigurante la sagoma di un involucro per radio a forma di uomo. «Sebbene sia indubbio che la suddetta sagoma sia molto simile al modello impugnato, quest’ultimo possiede tuttavia alcune caratteristiche proprie che gli conferiscono non soltanto la novità, ma anche il requisito di individualità rispetto al sopraindicato disegno spagnolo». (6) Per ulteriori dettagli in ordine ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti dalla richiedente e dalla titolare del modello comunitario, si fa rinvio ai documenti del fascicolo. II. MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE A. Sull’ammissibilità (7) L’indicazione dei motivi di nullità sul modulo dell’Ufficio costituisce una dichiarazione dei motivi su cui è basata la domanda ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1 1, lettera b), primo comma, REDC ( ). Inoltre, la domanda soddisfa i requisiti di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto vi), REDC, in quanto l’allegato include anche fatti, prove e argomenti addotti a sostegno di tali motivi. In particolare, per quanto riguarda il motivo di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), RDC, la domanda di nullità contiene una riproduzione e particolari che permettono di identificare il modello anteriore e dimostrano che la richiedente è legittimata a invocare il disegno anteriore quale motivo di nullità ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, RDC. Anche le altre condizioni di cui all’articolo 28, paragrafo 1, REDC sono soddisfatte. La domanda è pertanto ammissibile. B. Sul merito (8) La causa di nullità di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), RDC si applica qualora il disegno o modello comunitario sia in conflitto con un disegno o modello anteriore protetto mediante la registrazione (1) Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari. in uno Stato membro. Pertanto, qualora il disegno o modello anteriore sia utilizzato nel disegno o modello comunitario, quest’ultimo è nullo, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), RDC. (9) Il documento D1 costituisce la prova che la richiedente è titolare di un disegno anteriore ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), RDC. Il disegno anteriore è stata depositato per la registrazione in Spagna in data 25 febbraio 2003, vale a dire anteriormente alla data di deposito del modello comunitario. Il motivo di nullità di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), RDC è pertanto fondato. (10) Resta quindi da valutare se il modello comunitario rientri nell’ambito di protezione del disegno anteriore. Le riproduzioni non mostrano differenze significative. La sagoma a forma di uomo dell’involucro per radio del documento D1 è identica alla sagoma del ricevitore radiofonico del modello comunitario. La «mano» della persona stilizzata e la rotella di regolazione posta sul lato destro dell’involucro sembrano indicare una differenza. Tali elementi costituiscono tuttavia dettagli irrilevanti. La titolare sostiene che nel modello comunitario sono presenti «caratteristiche nuove», ma non prova tale affermazione. La divisione Annullamento non riscontra tali «caratteristiche nuove» e deve pertanto dichiarare nullo il modello comunitario, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), RDC. C. Conclusione (11) Il modello comunitario è in conflitto con il diritto della richiedente relativo al disegno anteriore spagnolo. Il modello comunitario è pertanto nullo, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), RDC. III. SULLE SPESE (12) Ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, RDC e dell’articolo 79, paragrafo 1, REDC, la titolare deve sopportare l’onere delle spese sostenute dalla richiedente nell’ambito del procedimento. IV. DIRITTO DI RICORSO (13) La presente decisione è suscettibile di ricorso. Il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi dalla data di notificazione della presente decisione. Il ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa. Entro quattro mesi dalla data di notificazione della presente decisione, deve essere depositata una memoria scritta con i motivi del ricorso (articolo 57 RDC). SOMMARIO LISTA DE LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS ANTE LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS) LISTE DER ZUGELASSENEN VERTRETER BEIM HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN BINNENMARKT (MARKEN, MUSTER UND MODELLE) LIST OF PROFESSIONAL REPRESENTATIVES BEFORE THE OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET (TRADE MARKS AND DESIGNS) LISTE DES MANDATAIRES AGRÉÉS AUPRÈS DE L’OFFICE DE L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET MODÈLES) ELENCO DEI MANDATARI ABILITATI PRESSO L’UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) (Véanse también las comunicaciones del Presidente de la Oficina / Siehe auch die Mitteilungen des Präsidenten des Amtes / See also the communications of the President of the Office / Voir aussi les communications du président de l’Office / Vedi anche le comunicazioni del presidente dell’Ufficio) n° 1/95, DO/ABI./OJ/JO/GU n° 1/95, p. 16 n° 2/99, DO/ABI./OJ/JO/GU n° 7-8/99, p. 1003 n° 10/02, DO/ABI./OJ/JO/GU n° 9/02, p. 1636 n° 12/02, DO/ABl./0J/JO/GU n° 3/03, p. 525 PARTE A: / TEIL A: / PART A: / PARTIE A: / PARTE A: Lista de representantes autorizados contemplada en el artículo 89 del Reglamento sobre la marca comunitaria Liste der zugelassenen Vertreter gemäß Artikel 89 der Gemeinschaftsmarkenverordnung List of professional representatives according to Article 89 Community Trade Mark Regulation Liste des mandataires agréés conformément à l’article 89 du règlement sur la marque communautaire Elenco dei mandatari abilitati ai sensi dell’articolo 89 del regolamento sul marchio comunitario Inscripciones / Eintragungen / Entries / Inscriptions / Iscrizioni Deutschland ENGLMEIER, Ludwig (DE) von Prant Str. 4d 83043 Bad Aibling RÜCKERT, Anke (DE) ROTHKOPF & THEOBALD Glinkastr. 30 10117 Berlin FRITSCHE, Erich (CH) WUESTHOFF & WUESTHOFF Schweigerstr. 2 81541 München SCHARRENBERG, Christian (DE) UEXKÜLL & STOLBERG Beselerstr. 4 22607 Hamburg HEIGH, Oliver (DE) HANSMANN & VOGESER Albert-Roßhaupter-Str. 65 81369 München SIEBERT, Matthias (DE) Falkenhorstweg 6 81476 München SOMMARIO France LOINGER-BENAMRAN, Gaëlle (FR) CABINET BREESE DERAMBURE MAJEROWICZ 38 Avenue de l’Opera 75002 Paris PHILIPPOT, Sonia (FR) CABINET VIDON 3, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Ireland HUSSEY, Paul (IE) F.R. KELLY & CO. 27 Clyde Road Ballsbridge Dublin 4 KELLY, Madeleine (IE) F.R. KELLY & CO. 27 Clyde Road Dublin 4 NADARAJAH, Sumithra (MY) F.R. KELLY & CO. 27 Clyde Road Ballsbridge Dublin 4 Sverige LÖFGREN, Jonas (SE) BJERKÉNS PATENTBYRÅ KB Box 1274 801 37 Gävle United Kingdom DOCHERTY, Andrew John (GB) MARKS & CLERK 19 Royal Exchange Square Glasgow, Scotland G1 3AE MCBRIDE, Peter Hill (GB) MURGITROYD & COMPANY Scotland House 165-169 Scotland Street Glasgow G5 8PL WILLIAMS, Bryn David (GB) MARKS & CLERK 29 Royal Exchange Square Glasgow G1 3AE WYNESS, Jonathan James (GB) MANCHES Aldwych House, 81 Aldwych London WC2B 4RP Nederland Latvija KUZMINA, Tatjana (LV) ALFA-PATENTS, SIA Viranes 2 1073 Riga MALLENS, Erik Petrus Johannes (NL) PHILIPS INTELLECTUAL PROPERTY & STANDARDS Prof. Holstlaan 6, PO Box 220 5600 AE Eindhoven Suomi/Finland KURKINEN, Anssi Olavi (FI) KESPAT OY Box 601 Vasarakatu 1 40101 Jyväskylä Modificaciones / Änderungen / Amendments / Modifications / Modifiche Danemark DINESEN, Ida (DK) INTERNATIONALT PATENT-BUREAU A/S Rigensgade 11 1316 Copenhagen K DOSE STEPHANSEN, Gisela (DK) INTERNATIONALT PATENT-BUREAU A/S Rigensgade 11 1316 Copenhagen K GIANNOULOS, Ursula (DK) INTERNATIONALT PATENT-BUREAU A/S Rigensgade 11 1316 Copenhagen K GLICK, Anni (DK) INTERNATIONALT PATENT-BUREAU A/S Rigensgade 11 1316 Copenhagen K HELWEG, Charlotte (DK) INTERNATIONALT PATENT-BUREAU A/S Rigensgade 11 1316 Copenhagen K JARDORF, Christina Alexandra Type (DK) INTERNATIONALT PATENT-BUREAU A/S Rigensgade 11 1316 Copenhagen K SOMMARIO NIELSEN, Finn (DK) INTERNATIONALT PATENT-BUREAU A/S Rigensgade 11 1316 Copenhagen K PEDERSEN, Inger-Marie (DK) LARSEN & BIRKEHOLM A/S Banegårdspladsen 1 1570 København V RASMUSSEN, Anette (DK) INTERNATIONALT PATENT-BUREAU A/S Rigensgade 11 1316 Copenhagen K VAENGESGAARD RASCH, Henriette (DK) INTERNATIONALT PATENT-BUREAU A/S Rigensgade 11 1316 Copenhagen K WENNERMARK, Ulla (SE) INTERNATIONALT PATENT-BUREAU A/S Rigensgade 11 1316 Copenhagen K Deutschland BUTENSCHÖN, Antje (DE) PFENNING, MEINIG & PARTNER GBR Theresienhöhe 13 80339 München FINDEISEN, Andreas (DE) FINDEISEN & NEUMANN Pornitzstr. 1 09112 Chemnitz FRANK, Hartmut (DE) BONSMANN & BONSMANN Kaldenkirchener Str. 35a 41063 Mönchengladbach FRITZ, Edmund Lothar (DE) Follerstr. 82-84 50676 Köln GLEITER, Hermann (DE) PFENNING, MEINIG & PARTNER GBR Theresienhöhe 13 80339 München HUEBNER, Stefan Rolf (DE) Maximilianstr. 35 A 80539 München PLATE, Jürgen (DE) ZOUNEK PLATE SCHWEITZER PATENTANWALTSKANZLEI Rheingaustr. 196 65203 Wiesbaden REITZLE, Helmut (DE) PFENNING, MEINIG & PARTNER GBR Theresienhöhe 13 80339 München RUSCHKE, Hans E. (DE) RUSCHKE HARTMANN MADGWICK & SEIDE Pienzenauerstr. 2 81679 München RUSCHKE, Olaf (DE) RUSCHKE HARTMANN MADGWICK & SEIDE Pienzenauerstr. 2 81679 München SAVIC, Bojan (DE) VIERING, JENTSCHURA & PARTNER Steinsdorfstr. 6 80538 München SCHWEITZER, Klaus (DE) ZOUNEK PLATE SCHWEITZER PATENTANWALTSKANZLEI Rheingaustr. 196 65174 Wiesbaden SEIDE, Christian (DE) RUSCHKE HARTMANN MADGWICK & SEIDE Pienzenauerstr. 2 81679 München SEIDEL, Marcus (DE) FLÜGEL PREISSNER KASTEL SCHOBER Nymphenburgerstr. 20a 80335 München SLOBOSHANIN, Sergej (BY) VON FÜNER, EBBINGHAUS, FINCK, HANO Mariahilfplatz 2&3 81541 München ZOUNEK, Nikolai (AT) ZOUNEK PLATE SCHWEITZER PATENTANWALTSKANZLEI Rheingaustr. 196 65203 Wiesbaden KAISER, Markus J. (DE) Reichenbachstr. 36 80469 München España KLAIBER, Kilian (DE) Hörwarthstr. 6 80804 München GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Germán (ES) Elviria Hills, Bloque 14, Piso 1º, Puerta 3 29600 Marbella NEUMANN, Steffen (DE) FINDEISEN & NEUMANN Pornitzstr. 1 09112 Chemnitz France PELLMANN, Hans-Bernd (DE) Walliser Str. 6 81475 München ALGOUD, Jean-Marie (FR) CABINET @MARK 16, rue Milton 75009 Paris SOMMARIO DEGRAVE, Christophe (FR) CABINET @MARK 16, rue Milton 75009 Paris HAUTIERE, Sébastien (FR) STRATO-IP BL 57 - 14, rue Soleillet 75020 Paris PIAT, Gilbert (FR) CABINET @MARK 16, rue Milton 75009 Paris RENARD, Frédérique (FR) CABINET @MARK 16, rue Milton 75009 Paris URMAN, Charlotte (FR) INLEX CONSEIL 24, boulevard Carnot 06400 Cannes Polska BOCHEÑSKA, Joanna (PL) Al. Niepodleg³oœei 222 kl. A lok. 20 00-663 Warszawa HAN, Lech (PL) Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji ul. Juszczaka 3 m.2 54-058 Wroc³aw PASSOWICZ, Marek (PL) RZECZNICY PATENTOWI “DR ANDRZEJ & CO.” S.C. Os. Stare Zegrze 10/16 61-249 Poznañ SKARBEK, Leonard (PL) ul. Pustu³eczki 30 A-1 02-811 Warszawa TOBIASZ-DUMANIA, Katarzyna (PL) KANZELARIA RZECZNIKA PATENTOWEGO Dziekoñska 17 05-420 Józefów WO¿NICKI, Jerzy (PL) Al. Niepodleg³oœci 222 kl. A lok. 20 00-663 Warszawa Slovakia LITVÁKOVÁ, Edita (SK) LITVAKOVÁ A SPOL. PATENTOVÁ, ZNÁMKOVÁ A ZNALECKÁ KANCELÁRIA Vazovova 13 811 07 Bratislava 1 LITVÁKOVÁ, Lenka (SK) LITVAKOVÁ A SPOL. PATENTOVÁ, ZNÁMKOVÁ A ZNALECKÁ KANCELÁRIA Vazovova 13 811 07 Bratislava 1 Suomi/Finland APUNEN, Raimo Pekka Olavi (FI) TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND - VTT Vuorimiehentie 3 02150 Espoo HALMETOJA, Hannu Pekka (FI) BERGGREN OY AB Annankatu 42 C 00100 Helsinki HENN, Jürgen Sebastian (FI) BERGGREN OY AB Annankatu 42C 00100 Helsinki KOLVE, Pertti Verner (FI) BERGGREN OY AB Annankatu 42 C 00100 Helsinki SÖDERSTRÖM, Else-Maj (FI) BERGGREN OY AB Annankatu 42 C 00100 Helsinki TALLBERG, Irina Charlotta (FI) BERGGREN OY AB Annankatu 42C 00100 Helsinki United Kingdom EVANS, Huw David Duncan (GB) CHAPMAN MOLONY Cardiff Business Technology Centre Senghennydd Road Cathays Cardiff CF24 4AY FREEMAN, Michael Pascal (GB) 12 Knightsbridge Avenue Kingsmead Northwich CW9 8GE HULSE, Thomas Graham (GB) HULSEMARQUE 157 Sandygate Road Sheffield S10 5SA THOMPSON, David Robert (GB) MASTROVITO & ASSOCIATES Rapier House 40-46 Lamb’s Conduit Street London WC1N 3NW Nederland VAN DER VEN, M. (NL) TEN HOOPEN JONKER FRESCO Westeinde 58D 2275 AG Voorburg België / Belgique BLEUKX, Luc Lodewijk Maria (BE) BLEUKX CONSULTANCY BVBA Rijksweg 237 3650 Dilsen-Stokkem SOMMARIO Cancelaciones / Löschungen / Deletions / Radiations / Radiazioni France Italia CASALONGA, Caroline (FR) CASALONGA SELAS 8, avenue Percier 75008 Paris BORELLI, Germano (IT) ING. C. CORRADINI & C. S.R.L. Via Dante Alighieri, 4 42100 Reggio Emilia COMTE, Philippe (FR) CASALONGA SELAS 8, avenue Percier 75008 Paris United Kingdom STEBBING, Peter John Hunter (GB) 9 Shrewsbury Mews London W2 5PN PARTE B: / TEIL B: / PART B: / PARTIE B: / PARTE B: Lista especial de representantes autorizados contemplada en el artículo 78 del Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios Besondere Liste zugelassener Vertreter gemäß Artikel 78 der Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung Special list of professional representatives according to Article 78 Community Designs Regulation Liste spécifique des mandataires agréés conformément à l’article 78 du règlement sur les dessins ou modèles communautaires Elenco speciale di mandatari abilitati ai sensi dell’articolo 78 del regolamento sui disegni e modelli comunitari Inscripciones / Eintragungen / Entries / Inscriptions / Iscrizioni Danemark United Kingdom WENZEL, Jesper Mark (DK) ZACCO DENMARK A/S Åboulevarden 17 8000 Århus C ROBERTS, Michael Austin (GB) GREAVES BREWSTER LLP Indigo House, Cheddar Business Park Wedmore Road Cheddar, BS27 3EB Modificaciones / Änderungen / Amendments / Modifications / Modifiche Danemark BERING, Jesper (DK) INTERNATIONALT PATENT-BUREAU A/S Rigensgade 11 1316 Copenhagen K JENSEN, Peter Indahl (DK) INTERNATIONALT PATENT-BUREAU A/S Rigensgade 11 1316 Copenhagen K JØRGENSEN, Bjørn Barker (DK) INTERNATIONALT PATENT-BUREAU A/S Rigensgade 11 1316 Copenhagen K NIELSEN, Kim Garsdal (DK) INTERNATIONALT PATENT-BUREAU A/S Rigensgade 11 1316 Copenhagen K PEDERSEN, Tenna Marian (DK) UNOMEDICAL A/S Kongevejen 2 3460 Birkerød RAFFNSØE, Knud Rosenstand (DK) INTERNATIONALT PATENT-BUREAU A/S Rigensgade 11 1316 Copenhagen K SOMMARIO Suomi/Finland Sverige MIKANDER, Nina Johanna (FI) BERGGREN OY AB Annankatu 42 C 00100 Helsinki HAAGERUP, Ulf Robert (SE) Box 6153 200 11 Malmö PELIN, Torolf Johannes (FI) BERGGREN OY AB Annankatu 42 C 00100 Helsinki JOHANSSON, Webjörn (SE) Box 6107 102 32 Stockholm