SOMMARIO
GU 2/2006
Pagina
Comunicazione n. 9/05 del presidente dell’Ufficio del 28 novembre 2005 relativa alla designazione dei tribunali dei disegni e modelli comunitari ......................................................................
99
Comunicazione n. 10/05 del presidente dell’Ufficio del 28 novembre 2005 relativa alla designazione dei tribunali dei marchi comunitari .......................................................................................
103
Decisione della divisione Annullamento del 20 giugno 2005 nel procedimento relativo alla dichiarazione di nullità di un modello comunitario registrato ...........................................................
107
Decisione della divisione Annullamento del 20 giugno 2005 nel procedimento relativo alla dichiarazione di nullità di un modello comunitario registrato ...........................................................
123
Decisione della divisione Annullamento del 30 agosto 2005 nel procedimento relativo alla dichiarazione di nullità di un modello comunitario registrato ...........................................................
141
Decisione della divisione Annullamento del 15 settembre 2005 nel procedimento relativo alla dichiarazione di nullità di un modello comunitario registrato ...........................................................
165
Decisione della divisione Annullamento del 20 settembre 2005 nel procedimento relativo alla dichiarazione di nullità di un modello comunitario registrato ...........................................................
175
Elenco dei mandatari abilitati .........................................................................................................
184
SOMMARIO
Comunicazione n. 9/05
del presidente dell’Ufficio
del 28 novembre 2005
relativa alla designazione dei tribunali
dei disegni e modelli comunitari
Ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 1, del
regolamento su disegni e modelli comunitari (in prosieguo «RDC»), gli Stati membri designano i tribunali dei disegni e modelli comunitari di primo e secondo grado.
In conformità dell’articolo 80, paragrafo 2,
RDC, ogni Stato membro era tenuto a comunicare alla Commissione europea un
elenco dei tribunali dei disegni e modelli
comunitari con l’indicazione della loro denominazione e competenza territoriale.
La tabella che figura in allegato alla presente comunicazione contiene un elenco
dei tribunali dei disegni e modelli comunitari di primo e secondo grado finora notificati alla Commissione europea.
Wubbo de Boer
Presidente
SOMMARIO
Lista de tribunales de dibujos y modelos comunitarios
Liste der Gemeinschaftsfgeschmacksmuster
List of Community designs courts
Liste des tribunaux des dessins ou modèles communautaires /
Elenco dei tribunali dei disegni e modelli comunitari
Status: 24.11.2005
(1) de primera instancia / erster Instanz/ of first instance / de première instance / di
prima istanza
(2) de segunda instancia / zweiter Instanz / of second instance / de deuxième
instance / di seconda istanza
Česká republika
(1) Městský soud v Praze
(2) Vrchní soud v Praze
Danmark
(1) Sø - og Handelsretten, København
(2) Højesteret, København
Deutschland
(1) Landgericht München I
Landgericht Nürnberg-Fürth
Landgericht Mannheim
Landgericht Stuttgart
Landgericht Berlin
Landgericht Bremen
Landgericht Hamburg
Landgericht Frankfurt am Main
Landgericht Neubrandenburg
Landgericht Rostock
Landgericht Schwerin
Landgericht Stralsund
Landgericht Braunschweig
Landgericht Düsseldorf
Landgericht Bad Kreuznach
Landgericht Frankenthal (Pfalz)
Landgericht Kaiserslautern
Landgericht Koblenz
Landgericht Landau in der Pfalz
Landgericht Mainz
Landgericht Trier
Landgericht Zweibrücken
Landgericht Saarbrücken
Landgericht Bautzen
Landgericht Chemnitz
Landgericht Dresden
Landgericht Görlitz
Landgericht Leipzig
Landgericht Zwickau
Landgericht Magdeburg
Landgericht Flensburg
Landgericht Itzehoe
Landgericht Kiel
Landgericht Lübeck
Landgericht Erfurt
Landgericht Gera
Landgericht Meiningen
Landgericht Mühlhausen
(2) Oberlandesgericht München
Oberlandesgericht Nürnberg
Oberlandesgericht Karlsruhe
Oberlandesgericht Stuttgart
Kammergericht Berlin
Hanseatisches Oberlandesgericht Bremen
Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg
Oberlandesgericht Frankfurt am Main
Oberlandesgericht Rostock
Oberlandesgericht Braunschweig
Oberlandesgericht Düsseldorf
Pfälzisches Oberlandesgericht Zweibrücken
Oberlandesgericht Koblenz
Saarländisches Oberlandesgericht Saarbrücken
Oberlandesgericht Dresden
Oberlandesgericht Naumburg
Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht
Oberlandesgericht Erfurt
Eesti
(1) Tallinna Linnakohus
(2) Tallinna Ringkonnakohus
España
(1) Juzgados de lo Mercantil de Alicante
(2) Audiencia Provincial de Alicante
Ireland
(1) e High Court
(2) e Supreme Court
Italia
(1) Tribunale di Bari
Tribunale di Bologna
Tribunale di Catania
Tribunale di Firenze
Tribunale di Genova
Tribunale di Milano
Tribunale di Napoli
SOMMARIO
Tribunale di Palermo
Tribunale di Roma
Tribunale di Torino
Tribunale di Trieste
Tribunale di Venezia
Polska
(2) Corte d’appello di Bari
Corte d’appello di Bologna
Corte d’appello di Catania
Corte d’appello di Firenze
Corte d’appello di Genova
Corte d’appello di Milano
Corte d’appello di Napoli
Corte d’appello di Palermo
Corte d’appello di Roma
Corte d’appello di Torino
Corte d’appello di Trieste
Corte d’appello di Venezia
Portugal
(1) Sąd Okręgowy w Warszawie
(2) Sąd Apelacyjny w Warszawie
(1) Tribunal do Comércio de Lisboa
(2) Tribunal da Relação de Lisboa
Slovenija
(1) Okrožno sodišèe v Ljubljani
(2) Višje sodišèe v Ljubljani
Slovensko
Latvija
(1) Riga Regional Court
(2) Latvia Supreme Court - Chamber of Civil
Cases
Lietuva
(1) Vilniaus apygardos teismas
(2) Apeliacinis Teismas
Magyarország
(1) Fővárosi Biróság
(2) Fővárosi Itélőtábla
Nederland
(1) Okresný súd v Bratislave I
Okresný súd v Banskej Bystrici
Okresný súd v Košiciach I
(2) Krajský súd v Bratislave
Krajský súd v Banskej Bystrici
Krajský súd v Košiciach
Suomi / Finland
(1) Helsingin käräjöikeus
(2) Helsingin hovioikeus
Sverige
(1) Stockholms tingsrätt
(2) Svea hovrätt, Stockholm
(1) Arrondissementsrechtbank te ‚s-Gravenhage
(2) Gerechtshof te ‚s-Gravenhage
United Kingdom
Österreich
(1) e High Court
e Patents County Court
e Court of Session
(1) Handelsgericht Wien
(2) Oberlandesgericht Wien
(2) e Court of Appeal
SOMMARIO
Comunicazione n. 10/05
del presidente dell’Ufficio
del 28 novembre 2005
relativa alla designazione dei tribunali
dei marchi comunitari
Ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, del
regolamento sul marchio comunitario (in
prosieguo «RMC»), gli Stati membri designano i tribunali dei marchi comunitari di
prima e seconda istanza. Ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 2, RMC, ogni Stato
membro era tenuto a comunicare alla Commissione europea un elenco dei tribunali
dei marchi comunitari con l’indicazione
della loro denominazione e competenza
territoriale.
Le comunicazioni n. 5/99, 7/99, 7/01, 6/02
e 14/04 contenevano gli elenchi dei tribunali dei marchi comunitari che erano stati
comunicati alla Commissione europea da
Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia, Regno Unito, Spagna, Grecia, Francia, Finlandia, Italia, Estonia,
Lituania, Slovacchia e Repubblica Ceca.
Nel frattempo, la Commissione europea ha
ricevuto notifica del cambiamento dei tribunali dei marchi comunitari nel Regno
Unito.
La tabella che figura in allegato alla presente comunicazione contiene un nuovo
elenco consolidato dei tribunali dei marchi
comunitari di prima e seconda istanza sinora notificati alla Commissione europea.
Wubbo de Boer
Presidente
SOMMARIO
Lista de tribunales de marcas comunitarias
Liste der Gemeinschaftsmarkengerichte
List of Community trade mark courts
Liste des tribunaux des marques communautaires
Elenco dei tribunali dei marchi comunitari
Status: 24.11.2005
(1) de primera instancia / erster Instanz/ of first instance / de première instance / di
prima istanza
(2) de segunda instancia / zweiter Instanz / of second instance / de deuxième
instance / di seconda istanza
Belgique / België
(1) Tribunal de Commerce de Bruxelles /
Rechtbank van Koophandel te Brussel
(2) Cour d’appel de Bruxelles / Hof van Beroep
te Brussel
Česká republika
(1) Městský soud v Praze
(2) Vrchní soud v Praze
Danmark
(1) Sø - og Handelsretten, København
(2) Højesteret, København
Deutschland
(1) Landgericht Mannheim
Landgericht Stuttgart
Landgericht Nürnberg-Fürth
Landgericht München I
Landgericht Berlin
Landgericht Bremen
Landgericht Hamburg
Landgericht Frankfurt am Main
Landgericht Rostock
Landgericht Braunschweig
Landgericht Düsseldorf
Landgericht Koblenz
Landgericht Frankenthal (Pfalz)
Landgericht Saarbrücken
Landgericht Leipzig
Landgericht Magdeburg
Landgericht Kiel
Landgericht Erfurt
(2) Oberlandesgericht Karlsruhe
Oberlandesgericht Stuttgart
Oberlandesgericht Nürnberg
Oberlandesgericht München
Kammergericht Berlin
Hanseatisches Oberlandesgericht Bremen
Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg
Oberlandesgericht Frankfurt am Main
Oberlandesgericht Rostock
Oberlandesgericht Braunschweig
Oberlandesgericht Düsseldorf
Oberlandesgericht Koblenz
Pfälzisches Oberlandesgericht Zweibrücken
Saarländisches Oberlandesgericht Saarbrücken
Oberlandesgericht Dresden
Oberlandesgericht Naumburg
Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht
Thüringer Oberlandesgericht
Eesti
(1) Tallinna Linnakohus
(2) Tallinna Ringkonnakohus
Ellas / Eλλάς
(1) Tribunal de première instance d’Athènes
Tribunal de première instance de Thessaloniki
(2) Cour d’appel d’Athènes
Cour d’appel de Thessaloniki
España
(1) Juzgados de lo Mercantil de Alicante
(2) Audiencia Provincial de Alicante
France
(1) Tribunal de grande instance de Paris
(2) Cour d’appel de Paris
Ireland
(1) The High Court
(2) The Supreme Court
Italia
(1) Tribunale di Bari
Tribunale di Bologna
Tribunale di Catania
Tribunale di Firenze
Tribunale di Genova
SOMMARIO
Tribunale
Tribunale
Tribunale
Tribunale
Tribunale
Tribunale
Tribunale
di
di
di
di
di
di
di
Milano
Napoli
Palermo
Roma
Torino
Trieste
Venezia
(2) Corte d’appello di Bari
Corte d’appello di Bologna
Corte d’appello di Catania
Corte d’appello di Firenze
Corte d’appello di Genova
Corte d’appello di Milano
Corte d’appello di Napoli
Corte d’appello di Palermo
Corte d’appello di Roma
Corte d’appello di Torino
Corte d’appello di Trieste
Corte d’appello di Venezia
Lietuva
(1) Vilniaus apygardos teismas
(2) Apeliacinis Teismas
(2) Tribunal da Relação de Coimbra
Tribunal da Relação de Evora
Tribunal da Relação de Faro
Tribunal da Relação de Guimarães
Tribunal da Relação de Lisboa
Tribunal da Relação de Porto
Slovenija
(1) Okrožno sodišèe v Ljubljani
(2) Višje sodišèe v Ljubljani
Slovensko
(1) Okresný súd v Bratislave I
Okresný súd v Banskej Bystrici
Okresný súd v Košiciach I
(2) Krajský súd v Bratislave
Krajský súd v Banskej Bystrici
Krajský súd v Košiciach
Suomi / Finland
Luxembourg
(1) Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
(2) Cour Supérieure de Justice
(1) Helsingin käräjöikeus
(2) Helsingin hovioikeus
Sverige
Nederland
(1) Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage
(2) Gerechtshof te ‘s-Gravenhage
Österreich
(1) Handelsgericht Wien
(2) Oberlandesgericht Wien
Polska
(1) Sąd Okręgowy w Warszawie
(2) Sąd Apelacyjny w Warszawie
(1) Stockholms tingsrätt
(2) Svea hovrätt, Stockholm
United Kingdom
(1) England and Wales: The High Court
The Patents County Court
Birmingham County Court
Bristol County Court
Cardiff County Court
Leeds County Court
Liverpool County Court
Manchester County Court
Newcastle upon Tyne County Court
Portugal
Scotland: The Court of Session
Northern Ireland: The High Court
(1) Tribunal do Comércio de Lisboa
Tribunal do Comércio de Vila Nova de Gaia
(2) The Court of Appeal
SOMMARIO
DECISIONE DELLA DIVISIONE
ANNULLAMENTO
del 20 giugno 2005
nel procedimento relativo alla
dichiarazione di nullità di un modello
comunitario registrato
Numero del fascicolo: ICD 000000172
(Lingua del procedimento: inglese)
Richiedente:
Grupo Promer Mon-Graphic, S.A.
(Spagna)
Rappresentanti:
Ruth Almaraz Palmero
(Spagna)
Contro:
Titolare del modello comunitario:
Pepsico Inc.
(Stati Uniti d’America)
Rappresentante:
ELZABURU
(Spagna)
LA DIVISIONE ANNULLAMENTO,
composta da Martin Schlötelburg (relatore), Paul Maier (membro) e José Izquierdo
Peris (membro), ha adottato in data 20 giugno 2005 la seguente decisione:
1. La registrazione del modello comunitario n. 00074463-0001 è dichiarata
nulla.
2. La titolare sopporterà l’onere delle
spese sostenute dalla richiedente.
I. FATTI, PROVE E ARGOMENTI
DELLE PARTI
(1) Il modello comunitario n.
000074463-0001 (in prosieguo: «il modello comunitario») è stato registrato a nome
della titolare con la data di deposito del 9
settembre 2003 e con rivendicazione di
priorità relativa alla domanda di registrazione del modello spagnolo n. 157156, del
23 luglio 2003. Nel modello comunitario il
prodotto è definito come «articolo promozionale per giochi» e il modello è riprodotto nelle seguenti tre vedute:
(2) In data 4 febbraio 2004 la richiedente
ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità (in prosieguo: la «domanda di
nullità»), con cui contesta la validità del
modello comunitario. Il pagamento della
tassa per la domanda di nullità è stato effettuato tramite bonifico bancario, con effetto dal 4 febbraio 2004.
(3) La domanda di nullità è basata sul
motivo della «mancanza di novità e di carattere individuale» e su un diritto «protetto a partire da una data anteriore mediante
la registrazione (il modello comunitario
n. 53186-001), ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), RDC».
(4) Tra i fatti addotti, la richiedente segnala che il suo modello era stato mostrato
in buona fede a una società controllata della Pepsico Inc., prima di essere depositato
presso l’Ufficio marchi e brevetti spagnolo
e presso l’UAMI. «Pertanto, il modello n.
74463-001 non è affatto nuovo, trattandosi, in realtà, di una copia del modello n.
53186-001». La richiedente afferma inoltre che «il modello comunitario n. 53186001, sul quale si basa la domanda di nullità,
era stato divulgato al pubblico alla data di
priorità, vale a dire l’8 luglio 2003, e depositato presso l’UAMI in data 17 luglio
2003, sebbene, come è stato spiegato in
precedenza, fosse stato mostrato in via riservata a un terzo, della società controllata
della Pepsico Inc.». La richiedente sostiene
inoltre che, «per quanto attiene alla priorità
della data di deposito e della data di registrazione presso l’UAMI, è evidente che il
modello n. 53186-001 è anteriore alla registrazione del modello impugnato».
(5) A titolo di prove, la richiedente ha
presentato una serie di documenti, tra i
quali
— un estratto del Bollettino dei disegni e
modelli comunitari contenente la pubblicazione del modello comunitario registrato n. 000053186-0001, registrato
a nome della richiedente con la data di
deposito del 17 luglio 2003 e con rivendicazione di priorità relativa alla domanda di registrazione del modello spagnolo n. 157098, dell’8 luglio 2003 (in
prosieguo: il «documento D1»). La
pubblicazione contiene le seguenti due
vedute:
— due «copie estratte dalle banche dati
dell’Ufficio marchi e brevetti spagnolo,
relative ai modelli spagnoli n. 157156 e
n. 157098» (in prosieguo: il «documento D2»). Dalle copie risulta che le domande di registrazione dei modelli spagnoli n. 157156 e n. 157098 sono state
pubblicate, rispettivamente, in data 16
novembre 2003 e 1º novembre 2003;
— una lettera datata 21 febbraio 2003 inviata per conto della richiedente e indirizzata a «Frito-Lay», facente riferimento a una riunione in Svizzera e a
un’«opportunità di lavorare in collaborazione con Frito-Lay» relativamente a
«Metal Tazos (Our Rappers)», nonché
diverse copie, estratte da siti web, concernenti il rapporto tra la titolare, FritoLay, la società Matutano e la società
«Chipima Sociedade de Productios Alimentares S.A.», unitamente a un campione di «Chipicao» prodotto da quest’ultima e ai «Metal Rappers» (in
prosieguo: il «documento D3»);
— una «perizia redatta dall’esperto Don
Juan Antonio Morgades y Manomelles,
dottore in ingegneria industriale e agente ufficiale della proprietà industriale,
che dimostra tale mancanza di novità e
di carattere individuale del modello comunitario impugnato n. 74463-0001».
— una «veduta asimmetrica di entrambi i
modelli a confronto».
(6) In data 23 febbraio 2004 la domanda
di nullità è stata notificata alla titolare del
modello comunitario con l’invito a presentare osservazioni.
(7) Con lettera del 30 aprile 2004, la titolare osserva che la novità e il carattere individuale del modello comunitario impugnato non vengono pregiudicate, in quanto
il modello comunitario registrato n.
000053186-0001 non era stato divulgato al
pubblico l’8 luglio 2003, come afferma la
richiedente, bensì alla data del 1º novembre 2003, quando è stata pubblicata la domanda di registrazione del modello spagnolo n. 157098. Per quanto concerne la
lettera alla Frito Lay, la titolare sostiene
che essa è priva di valore probatorio, ai fini
della determinazione del carattere di novità, in quanto dal contenuto della lettera
«non si evince come fosse l’oggetto, della
cui fabbricazione la lettera riportava una
valutazione». La titolare produce, inoltre,
il «parere di un esperto», nel quale il modello comunitario anteriore n. 0000531860001 è posto a confronto con il modello comunitario impugnato, pervenendo alla
conclusione che il modello comunitario
impugnato soddisfa i requisiti della novità
e del carattere individuale.
SOMMARIO
(8) In data 18 maggio 2004 l’Ufficio ha
trasmesso le osservazioni della titolare alla
richiedente, invitando quest’ultima a replicare.
(9) In data 15 luglio 2004 la richiedente
ha replicato che le pubblicazioni dei modelli spagnoli n. 157156 e n. 157098 sono
datate, rispettivamente, 16 novembre 2003
e 1º novembre 2003, e che «tuttavia, potrebbe essere stato possibile, per ragioni
amministrative, che entrambi i modelli siano stati pubblicati nella stessa data o perfino che un modello depositato in una data
anteriore sia stato pubblicato in seguito. In
questi casi, i principi prevalenti sono quelli della data di priorità e del «primo ad essere stato depositato»». La richiedente
spiega inoltre che, «per invalidare un disegno o modello comunitario, non è necessario dimostrare la data in cui il disegno o
modello su cui si basa la domanda di nullità sia stato divulgato al pubblico». La richiedente ribadisce che l’oggetto del suo
modello comunitario registrato n.
000053186-0001 è stato divulgato alla titolare «in data 21 marzo 2003, tuttavia, tale
divulgazione era avvenuta a titolo privato e
riservato per licenze o accordi sull’utilizzazione dell’effetto». La richiedente trasmette inoltre prove relative ai contatti avvenuti tra le due parti nel febbraio 2003.
(10) In data 2 agosto 2004 l’Ufficio ha
trasmesso le osservazioni della richiedente
alla titolare, invitando quest’ultima a sua
volta a replicare.
(11) In data 8 ottobre 2004, nella sua
controreplica, la titolare ribadisce che il
modello comunitario impugnato non è né
anticipato dal modello anteriore della richiedente, ai sensi degli articoli 5 e 6 RDC,
né in conflitto con il modello anteriore, in
quanto i due modelli contrapposti producono impressioni globali diverse sull’utilizzatore informato.
(12) In data 26 ottobre 2004 l’Ufficio ha
trasmesso le osservazioni della titolare alla
richiedente, invitandola a replicare.
(13) In data 4 novembre 2004 la richiedente ha risposto di non voler presentare
ulteriori osservazioni.
(14) In data 8 novembre 2004 l’Ufficio
ha comunicato a entrambe le parti che la
fase scritta del procedimento era conclusa
e che una decisione sarebbe stata adottata
in base alle prove presentate.
(15) Con lettere del 18 novembre 2004 e
del 3 dicembre 2004, la titolare ha trasmesso «documenti aggiuntivi alla nostra lettera precedente», riguardanti il modello spagnolo registrato n. 157156. L’Ufficio ha
inoltrato le lettere della titolare alla richiedente, che ha trasmesso osservazioni in risposta in data 20 dicembre 2004. L’Ufficio
ha trasmesso alla titolare le osservazioni
della richiedente, comunicando di nuovo
che la fase scritta del procedimento era
conclusa e avvertendo che non si dovevano
presentare ulteriori osservazioni.
(16) In data 24 febbraio 2005 la richiedente ha fatto notare all’Ufficio che le osservazioni aggiuntive della titolare non dovevano essere prese in considerazione e
che la fase scritta doveva essere definitivamente conclusa.
(17) Per ulteriori dettagli in ordine ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti dalla
richiedente e dalla titolare del modello comunitario, si rimanda ai documenti del fascicolo.
II. MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
A. Sull’ammissibilità
(18) La richiesta della richiedente di dichiarare nullo il modello comunitario, basata sul motivo della «mancanza di novità e di
carattere individuale» e su un «diritto protetto a partire da una data anteriore mediante la registrazione (il modello comunitario
n. 53186-001), ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), RDC», costituisce una
dichiarazione dei motivi su cui si basa la domanda di nullità. Pertanto, la condizione di
cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b),
1
punto i), REDC ( ) è soddisfatta. Gli altri requisiti di cui all’articolo 28, paragrafo 1,
REDC sono del pari soddisfatti. La domanda di nullità è pertanto ammissibile.
B. Sul merito
B.1 Divulgazione
(19) Quando un richiedente chiede la dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario per mancanza di novità o
per mancanza di carattere individuale,
deve addurre fatti e prove riguardanti un
disegno o modello anteriore che possa precludere la novità o il carattere individuale
del disegno o modello comunitario (articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto v),
REDC). L’Ufficio accerta se le cause di
nullità ostino al mantenimento del modello
comunitario impugnato (articolo 53, para2
grafo 1, RDC ( )). L’esame dell’Ufficio si
limita ai fatti e ai mezzi di prova addotti
(1) Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE)
n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli
comunitari.
(2) Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio,
del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli
comunitari.
dalle parti (articolo 63, paragrafo 1, RDC).
L’Ufficio può non tenere conto dei fatti o
delle prove che le parti non hanno addotto
in tempo utile (articolo 63, paragrafo 2,
RDC).
(20) Un disegno o modello anteriore preclude la novità e il carattere individuale del
modello comunitario impugnato soltanto
qualora sia stato divulgato al pubblico prima della data di priorità del disegno o modello comunitario impugnato. Esso non si
considera divulgato al pubblico per il solo
fatto di essere stato divulgato a un terzo
sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza (articolo 7, paragrafo 1, RDC).
(21) Nel caso di specie, la richiedente ha
prodotto i documenti D1 e D2 quali prove
dell’esistenza di un modello anteriore, oggetto del modello comunitario registrato n.
000053186-0001 e del modello spagnolo
n. 157098. La richiedente ha, inoltre, presentato il documento D3 al fine di provare
che il modello anteriore è stato divulgato
alla titolare nel febbraio 2003, vale a dire
prima della data di priorità del modello comunitario impugnato. Tutte le osservazioni
trasmesse dalle parti successivamente alla
comunicazione della conclusione del procedimento scritto non sono state prese in
considerazione.
(22) Tuttavia, poiché la divulgazione del
febbraio 2003 è avvenuta sotto vincolo di
riservatezza (come esplicitamente sottolineato dalla richiedente), il modello anteriore non si considera divulgato al pubblico (articolo 7, paragrafo 1, RDC). Pertanto,
in seguito all’esame dei fatti e dei mezzi di
prova addotti dalle parti, la divisione Annullamento ritiene escluso che la causa di
nullità di cui all’articolo 25, paragrafo 1,
lettera b), RDC osti al mantenimento del
modello comunitario impugnato.
B.2 Diritto relativo a un modello anteriore
(23) La richiedente ha invocato altresì la
causa di nullità di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), RDC. I documenti D1 e
D2 provano che il modello anteriore è stato divulgato al pubblico dopo la data di
priorità del modello comunitario e che il
modello anteriore è protetto a partire da
una data anteriore, mediante la registrazione di un modello comunitario o mediante
la registrazione di un modello in uno Stato
membro, vale a dire in Spagna.
SOMMARIO
(24) La causa di nullità di cui all’articolo
25, paragrafo 1, lettera d), RDC si applica
quando il modello comunitario è «in conflitto» con un modello anteriore. Il conflitto sorge allorché il modello comunitario
non produce nell’utilizzatore informato
un’impressione generale diversa da quella
prodotta dal modello anteriore. Occorre tener conto del margine di libertà dell’autore
nel realizzare il modello comunitario.
(25) L’utilizzatore informato conosce gli
articoli promozionali per giochi. In particolare, sa che essi sono posti in commercio con le superfici ricoperte da elementi
grafici, come nel caso dei campioni che
sono stati presentati dalla richiedente. L’utilizzatore informato sa che i consumatori
interessati presteranno maggiore attenzione a tali elementi grafici piuttosto che a
piccole varianti nelle forme essenziali degli articoli.
(26) Il margine di libertà di un autore di
articoli promozionali è limitato soltanto
nella misura in cui tali articoli debbano essere poco costosi, sicuri per i bambini e facilmente applicabili ai prodotti pubblicizzati.
(27) Nel caso in cui il modello di tale articolo promozionale si avvicini a un modello anteriore nonostante l’ampio margine
di libertà dell’autore, si prenderà in considerazione in modo tale che l’impressione
generale prodotta dai due modelli contrapposti sia considerata la stessa se i due modelli hanno in comune le caratteristiche di
base.
(28) Nel caso di specie, i due modelli
contrapposti hanno in comune tutte le caratteristiche di base, in quanto entrambi gli
articoli presentano una forma rotonda con
un bordo esterno attorno a un’area centrale. Essi si diversificano soltanto per lievi
varianti nel profilo dell’area centrale che
determinano piccole differenze nel disegno
della superficie.
(29) Il modello comunitario impugnato
non produce nell’utilizzatore informato
un’impressione globale diversa da quella
del modello anteriore raffigurato nei documenti D1 e D2. Il modello comunitario è,
pertanto, in conflitto con il modello anteriore.
III. SULLE SPESE
(31) Ai sensi dell’articolo 70, paragrafo
1, RDC e dell’articolo 79, paragrafo 1,
REDC, la titolare deve sopportare l’onere
delle spese sostenute dalla richiedente.
IV. DIRITTO DI RICORSO
(32) La presente decisione è suscettibile
di ricorso. Il ricorso deve essere presentato
per iscritto all’Ufficio entro due mesi dalla
data alla quale è stata notificata la presente
decisione. Il ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la
relativa tassa. Entro quattro mesi dalla data
alla quale è stata notificata la presente decisione deve essere depositata una memoria scritta con i motivi del ricorso (articolo
57 RDC).
DECISIONE DELLA DIVISIONE
ANNULLAMENTO
del 20 giugno 2005
nel procedimento relativo alla
dichiarazione di nullità di un modello
comunitario registrato
Numero del fascicolo: ICD 000000420
(Lingua del procedimento: spagnolo)
Richiedente:
Sunstar suisse, S. A.
(Svizzera)
Rappresentanti:
Backer & McKenzie
(Spagna)
Contro:
Titolare del modello comunitario:
Dentaid, S. L.
(Spagna)
Rappresentante:
Oficina ponti
(Spagna)
LA DIVISIONE ANNULLAMENTO,
composta da José J. Izquierdo Peris (relatore), Paul Maier (membro) e Martin
Schlötelburg (membro), ha adottato in data
20 giugno 2005 la seguente decisione:
1. La domanda di dichiarazione di nullità del modello comunitario registrato n. 000085311-0001 è respinta.
2. La richiedente sopporterà l’onere
delle spese sostenute per il presente
procedimento.
I. FATTI, PROVE E ARGOMENTI
DELLE PARTI
(1) Il modello comunitario n. 0000853110001 (in prosieguo: il «modello comunitario») è stato registrato a nome della titolare,
DENTAID, S.L., con la data di deposito
dell’8 ottobre 2003 e pubblicato nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari il 27
gennaio 2004 (http://oami.eu.int/bulletin/
rcd/2004/2004_005/000085311_0001.htm).
Il modello comunitario ha come oggetto
«spazzolini da denti» ed è riprodotto nelle
seguenti tre vedute:
C. Conclusione
(30) La divisione Annullamento ritiene di
conseguenza che la causa di nullità di cui
all’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), RDC
osti al mantenimento del modello comunitario impugnato.
(2) In data 13 settembre 2004 la richiedente ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità contro il modello co-
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munitario registrato. La domanda è stata
notificata alla titolare il 27 settembre 2004,
unitamente all’invito a presentare osservazioni.
(3) In data 2 dicembre 2004 la titolare ha
trasmesso le proprie osservazioni, che
sono state notificate alla richiedente la quale, a sua volta, ha presentato una memoria
di replica in data 24 febbraio 2005. L’Ufficio l’ha notificata alla titolare che, in data
13 maggio 2005, ha presentato osservazioni sulla replica. Il 30 maggio 2005 l’Ufficio ha comunicato a entrambe le parti che,
dopo la conclusione della fase scritta del
procedimento, avrebbe deciso nel merito.
(4) La richiedente chiede che il modello
comunitario sia dichiarato nullo per mancanza di novità e di carattere individuale,
data la preesistenza di un modello praticamente identico (le piccole differenze di
dettaglio sarebbero insufficienti a evitare il
«rischio di associazione e di confusione»),
registrato in Giappone con il numero
1052169, depositato in data 22 giugno
1998 e pubblicato il 22 ottobre 1999 nel
bollettino ufficiale dell’Ufficio brevetti
giapponese (riprodotto infra). Il modello in
questione sarebbe stato del pari pubblicizzato e diffuso nel corso della fiera di odontoiatria «EUROPEIO 3», tenutasi a Ginevra (Svizzera) dall’8 all’11 giugno 2000
(manifestazione a cui hanno partecipato sia
la richiedente che la titolare), nonché divulgato attraverso il sito Internet della richiedente fin dal 26 settembre 2000. La richiedente basa la propria domanda sulla
causa di nullità di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), RDC, in relazione ai re1
quisiti di cui agli articoli da 4 a 9 RDC ( ).
La richiedente ritiene inoltre che il modello comunitario debba essere dichiarato nullo per malafede della titolare al momento
della domanda, in quanto quest’ultima non
potrebbe asserire di aver ignorato l’esistenza del modello anteriore divulgato nel corso della citata fiera. La richiedente adduce
una serie di prove intese a dimostrare la divulgazione del modello anteriore, la divulgazione avvenuta nel corso della citata fiera e la partecipazione della richiedente e
della titolare a tale evento, prove consistenti in dichiarazioni rese ufficialmente da
vari impiegati, fotografie scattate nel corso
della fiera, una fattura, un elenco dei partecipanti, un DVD, ecc.
(1) Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio,
del 12 dicembre de 2001, su disegni e modelli comunitari.
(5) La titolare, dal canto suo, sostiene
che la domanda va respinta perché non è
stata provata la divulgazione anteriore del
modello precedente n. 1052169, fatto questo che non avrebbe potuto essere ragionevolmente conosciuto nel corso della normale attività commerciale negli ambienti
specializzati del settore odontoiatrico operanti nella Comunità. Inoltre, non è dimostrato che il modello in questione sia stato
divulgato nella citata fiera, in quanto le fotografie allegate non recano la menzione
della data e del luogo, le dichiarazioni non
hanno alcun supporto documentale, è stata
apportata una prova della promozione del
modello mediante opuscoli distribuiti nel
corso della fiera, né infine è stata provata la
divulgazione del modello attraverso Internet.
(6) In ogni caso, qualora la divisione
Annullamento dovesse considerare la divulgazione come provata, la titolare sostiene che il modello comunitario possiede
i requisiti sia di novità che di carattere individuale. La titolare rileva che, sebbene
l’aspetto generale del modello comunitario derivante dalla forma a «L» dello spazzolino fosse conosciuta prima della presentazione del modello stesso (adduce
prove di modelli anteriori con tale forma),
esistono caratteristiche nuove proprie del
modello comunitario che ne giustificano
la tutela. Sebbene il modello comunitario
e il modello anteriore coincidano nella forma del disegno (strutturato in due parti,
una per la presa dello spazzolino da parte
dell’utilizzatore e l’altra, decisamente perpendicolare rispetto alla prima, per sostenere il gancetto metallico della testina),
esistono differenze per quanto riguarda la
superficie del primo pezzo, il profilo di entrambe le parti e l’unione fra le due. Inoltre, il carattere individuale del modello comunitario risiede negli elementi anteriori
non determinati dalla funzionalità del disegno. Nella misura in cui la libertà del disegnatore era limitata da tali aspetti funzionali (la struttura dello spazzolino a
forma di «L»), l’utilizzatore presterebbe
più attenzione alle caratteristiche non legate alla funzione (il profilo e la superficie
dello spazzolino). Infine, la titolare ritiene
inammissibile il motivo di nullità basato
sulla malafede, poiché tale motivo non è
previsto nel regolamento e, in ogni caso,
non è stato provato.
(7) Nella sua replica alle osservazioni
della titolare, la richiedente sostiene che la
stessa titolare ammette che la forma a «L»
del modello non era nuova, ma conosciuta.
I dettagli o gli elementi di differenziazione
erano, tuttavia, accidentali ai fini della valutazione sulla novità. La richiedente ritiene che la pubblicazione nel bollettino ufficiale dell’Ufficio brevetti giapponese sia
sufficiente per dimostrare la divulgazione,
oltre alla divulgazione attraverso Internet
da parte della titolare del modello anteriore. Essa ribadisce che l’azione della divulgazione non deve avere luogo necessariamente all’interno dell’Unione europea, ma
è sufficiente che il modello sia ragionevolmente conosciuto nel corso della normale
attività commerciale presso gli ambienti
specializzati. Detti settori hanno partecipato alla succitata fiera svizzera, per cui la
prova della divulgazione del modello in
occasione di tale evento sarebbe sufficiente. Sulla mancanza di novità, la richiedente sostiene che qualsiasi consumatore medio percepirebbe l’identità fra i due
modelli, perché le differenze segnalate non
sono significative, in quanto non verrebbero rilevate dal consumatore in questione.
L’aspetto globale del modello comunitario
e quello del modello anteriore sarebbero
identici e, in ogni caso, il modello comunitario non avrebbe carattere individuale. Infine, per quanto riguarda la malafede, ribadisce che la sua esistenza è provata.
(8) Nelle sue osservazioni in risposta alla
memoria di replica, la titolare chiede che la
domanda di nullità sia respinta. Per quanto
riguarda la divulgazione del modello anteriore, essa sostiene che la pubblicazione al
di fuori dell’UE da parte di un ufficio della
proprietà industriale non è sufficiente per
permettere ragionevolmente agli ambienti
specializzati di conoscerlo. Inoltre, essa ribadisce che non è stata dimostrata la divulgazione durante la fiera e neppure attraverso Internet, in quanto sui documenti
prodotti mancano le date. Le dichiarazioni
ufficialmente rese dagli impiegati erano
mere dichiarazioni di parte, senza valore
probatorio conclusivo. Il modello comunitario presenta elementi specifici derivanti
dalla linea, dalla configurazione e dalla forma, che sono più che dettagli. In ogni caso,
non è il consumatore medio, bensì l’utilizzatore informato il parametro di riferimento ai fini della determinazione del carattere
individuale del modello comunitario, dato
che il consumatore medio non è un riferimento valido in settori in cui le possibilità
di presentare modelli di forme sono limitatissime, come quello dell’igiene dentaria.
Nel presente caso, sono i dentisti e i farma-
SOMMARIO
cisti gli utilizzatori informati che valuterebbero chiaramente gli elementi specifici del
modello comunitario e ne ricaverebbero
un’impressione globale distinta rispetto al
modello comunitario. La titolare ribadisce
che la malafede è un motivo inammissibile
e che non è stata provata.
(9) Per ulteriori informazioni e dettagli
in ordine ai fatti e agli argomenti addotti
dalla richiedente, si rimanda al fascicolo
della domanda di dichiarazione di nullità.
II. MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
A. Sull’ammissibilità
(10) La domanda di dichiarazione di nullità si basa sulle cause previste dall’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in relazione i
requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 RDC,
ossia la mancanza di novità e di carattere
individuale del modello comunitario. Sono
pertanto soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto
i), REDC. La malafede invocata dalla richiedente non costituisce un motivo
espressamente previsto dal citato articolo
25 ed è pertanto inammissibile.
(11) La tassa per la domanda di dichiarazione di nullità è stata versata. La domanda soddisfa gli altri requisiti di cui all’articolo 28, paragrafo 1, REDC ed è pertanto
ammissibile.
momento che il modello è stato reso pubblico successivamente alla sua iscrizione
nel registro dell’Ufficio giapponese. L’eccezione secondo cui tale registrazione non
poteva essere ragionevolmente conosciuta
nel corso della normale attività commerciale presso gli ambienti specializzati del
settore interessato operanti nella Comunità
non è stata provata, poiché si tratta della
pubblicazione su un bollettino di uno degli
uffici di proprietà industriale più importanti del mondo per volume di domande e di
registrazioni di disegni e modelli.
— il modello anteriore presenta (6º) la parte finale del pezzo che serve per prendere lo spazzolino di forma piana; il
modello comunitario presenta una parte
finale di forma arrotondata.
(14) Dimostratasi la divulgazione del
modello anteriore, occorre procedere al
raffronto tra i due modelli. Tale raffronto è
effettuato esclusivamente sulla base delle
riproduzioni grafiche di ciascuno di essi.
La divisione Annullamento conclude che
non esiste identità fra il suddetto modello e
il modello comunitario. Sebbene entrambi
condividano l’aspetto esteriore derivante
dalla forma del prodotto, essi si distinguono per i seguenti elementi:
(16) Occorre pertanto respingere la causa di nullità fondata sulla mancanza di novità del modello comunitario a causa della
divulgazione del citato modello prima
dell’8 ottobre 2003, considerata la mancanza di identità fra i due.
— il modello anteriore presenta (1º) una
superficie con scanalature e 2 superfici
piane laterali intercalate; il modello comunitario presenta una superficie liscia;
si osservano differenze in relazione alla
struttura e al colore della superficie in
entrambi i modelli;
— il modello anteriore presenta (2º) un
pezzo composto da due parti, una stretta e l’altra troncoconica; il modello comunitario presenta una sola parte; in entrambi i casi, questo pezzo culmina nel
filo metallico;
B. Sul merito
(12) La divisione Annullamento ritiene
che si debba esaminare la causa di nullità
invocata dalla richiedente, ossia la mancanza di novità e di carattere individuale
del modello comunitario, in quanto il modello indicato e riprodotto al punto 4 della
presente decisione sarebbe stato divulgato
mediante pubblicazione nel bollettino ufficiale dell’Ufficio brevetti giapponese il 22
ottobre 1999, quindi prima della data di deposito del modello comunitario (8 ottobre
2003).
B.1. Sulla novità
(13) La divisione Annullamento ritiene
che la divulgazione del modello mediante
pubblicazione nel citato bollettino dell’Ufficio giapponese sia stata dimostrata,
conformemente all’articolo 7 RDC, dal
— il modello anteriore presenta (3º) un altro pezzo più lungo che serve per prendere lo spazzolino con una parte rotonda larga, che non è rilevabile nel
modello comunitario;
— il modello anteriore presenta (4º) l’unione fra entrambi i pezzi con uno spigolo o bordo, mentre il modello comunitario non ha tali elementi;
— il modello anteriore presenta (5º) il filo
metallico disposto su un angolo più
aperto di quello del modello comunitario, così che il filo metallico sembra più
perpendicolare nel modello comunitario che nel modello anteriore;
(15) I due modelli si differenziano, quindi, in vari elementi: si deve concludere che
le caratteristiche dei due modelli differiscano in elementi che non sono insignificanti, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2,
RDC, motivo per cui non esiste identità fra
i due.
B.2. Sul carattere individuale
(17) Occorre determinare se il modello
comunitario possieda un carattere individuale. A tal fine, si deve tenere conto del
grado di libertà dell’autore al momento
della progettazione. Per quanto riguarda
gli spazzolini interdentali, questo grado di
libertà è limitato da una forma o da forme
specifiche. Sebbene la forma di uno spazzolino interdentale risponda a una funzione
di igiene, esistono varie forme di base che
consentono di soddisfare tale funzione.
L’autore gode di libertà di scelta tra tali
forme. Nella fattispecie, l’autore del modello comunitario ha scelto la forma specifica a «L», conosciuta in precedenza, come
ha ammesso la stessa titolare allegando
vari esempi di modelli antecedenti.
(18) L’utilizzatore informato, inoltre, ha
dimestichezza con le caratteristiche di base
degli spazzolini interdentali. In pratica, è al
corrente del gran numero di disegni e modelli conosciuto nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato. Sa che gli
spazzolini di questo tipo presentano una
forma dovuta alla funzione da svolgere, la
cui configurazione è determinata da due
elementi (una testina con filo metallico e
un manico). Esistono varie forme di base
che possono essere utilizzate per configurare l’aspetto dello spazzolini. Una di queste è la forma a «L».
(19) Nella fattispecie, l’impressione generale prodotta dal modello comunitario
differisce dall’impressione generale che si
ricava dal modello anteriore. Al punto 14,
SOMMARIO
sono state esposte le differenze tra i due
modelli. La forma a «L» è conosciuta precedentemente e corrisponde a una forma di
base che soddisfa una funzione tecnica.
Pertanto, un utente informato si renderà
conto delle differenze non derivanti dalla
forma di base dettata dalla funzione tecnica, quali gli elementi distinti sulla superficie (struttura e colore), nel profilo, nell’unione dei pezzi, nella disposizione
angolare del filo metallico e nella forma
della parte finale del manico. Tali differenze sono sufficienti a produrre nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa del modello comunitario rispetto al
modello anteriore, nella misura in cui, sebbene si debba giudicare il carattere individuale del modello comunitario da un punto
di vista globale, l’utilizzatore informato,
che non è il consumatore medio (contrariamente a quanto sostenuto dalla richiedente), percepisce quegli elementi diversi della forma del disegno come elementi
specifici che generano un’impressione globale distinta del modello anteriore.
(20) Alla luce di quanto precede, in seguito all’analisi delle prove depositate nel
fascicolo, va respinto il motivo addotto dalla richiedente circa la mancanza di carattere individuale del modello comunitario, in
base alla pubblicazione precedente del modello il 22 ottobre 1999 nel bollettino ufficiale dell’Ufficio brevetti giapponese.
C. Conclusione
(21) La domanda di dichiarazione di nullità è respinta in quanto non è stata provata
la mancanza di novità e di carattere individuale del modello comunitario, ai sensi
dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b),
RDC in relazione ai requisiti di cui agli articoli 4 e 6 RDC.
III. SULLE SPESE
(22) Ai sensi dell’articolo 70, paragrafo
1, RDC e dell’articolo 79, paragrafo 1,
REDC, la parte soccombente nel procedimento diretto a ottenere la dichiarazione
di nullità sopporta l’onere delle tasse pagate dalla parte avversa, nonché tutte le
spese da questa sostenute indispensabili
ai fini del procedimento. Nella fattispecie, la titolare del modello comunitario
deve sopportare le spese sostenute dalla
richiedente.
alla quale è stata notificata la presente decisione deve essere depositata una memoria scritta con i motivi del ricorso (articolo
55 e seguenti RDC).
DECISIONE DELLA DIVISIONE
ANNULLAMENTO
del 30 agosto 2005
nel procedimento relativo alla
dichiarazione di nullità di un modello
comunitario registrato
Numero del fascicolo: ICD 000000271
(Lingua del procedimento: inglese)
Richiedente:
Rodi Comercial S.A.
(Portogallo)
Rappresentanti:
Soldatini Andrea c/o Società
Italiana Brevetti S.p.A.
(Italia)
Contro:
Titolare del modello comunitario:
ISCA S.p.A.
(Italia)
Rappresentante:
BUGNION S.p.A.
(Italia)
LA DIVISIONE ANNULLAMENTO
composta da Eva Udovc (relatore), Harri
Salmi (membro) e Cécile Barrio (membro), ha adottato in data 30 agosto 2005 la
seguente decisione:
1. La domanda di dichiarazione di nullità del modello comunitario registrato n. 000037189-0010 è respinta.
2. La richiedente sopporterà l’onere
delle spese sostenute dalla titolare.
I. FATTI, PROVE E ARGOMENTI
DELLE PARTI
(1) Il modello comunitario n. 0000371890010 (in prosieguo: il «modello comunitario») è stato registrato a nome della titolare
con la data di deposito del 28 maggio 2003.
Nella domanda, il prodotto è indicato con il
termine «ruote per bicicletta» e il modello è
riprodotto nella seguente veduta (pubblicata
sul sito http://oami.eu.int/bulletin/rcd/2003/
2003_028/000037189_0010.htm)
IV. DIRITTO DI RICORSO
(23) Il ricorso deve essere presentato per
iscritto all’Ufficio entro due mesi dalla
data alla quale è stata notificata la presente
decisione. Il ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la
relativa tassa. Entro quattro mesi dalla data
(2) In data 26 maggio 2004 la richiedente ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità (in prosieguo: la «domanda
SOMMARIO
di nullità»), con cui contesta la validità del
modello comunitario, provvedendo al pagamento contestuale della tassa per la domanda di nullità.
(3) La richiedente chiede che sia dichiarata la nullità del modello comunitario adducendo la «mancanza dei requisiti di novità e carattere individuale di cui
all’articolo 52, paragrafo 1, all’articolo 25,
paragrafo 1, lettera b), agli articoli 4, 5, 6,
e all’articolo 7, paragrafo 1, del regola1
mento n. 6/2002» ( ). La richiedente sostiene che il modello comunitario è privo di
novità in quanto «la pubblicità e la distribuzione delle ruote Remerx e Campagnolo
in Italia e in Germania (e in altri paesi europei) vanifica la novità del modello comunitario», poiché «le ruote Remerx e
Campagnolo sono praticamente identiche
al modello comunitario» e «dal raffronto
tra le raffigurazioni delle ruote anteriori e il
modello comunitario non sono ravvisabili
differenze sostanziali». La richiedente sostiene che «ruote del modello rivendicato
dal marchio comunitario erano, ad esempio, prodotte, commercializzate e distribuite dalla Remerx s.r.o., impresa con sede
a Slavicin, nella Repubblica ceca, nel 1999
e negli anni seguenti» e che «la Remerx distribuiva queste ruote in diversi paesi europei, tra cui la Germania». La richiedente
aggiunge che «indipendentemente dal fatto
che il modello comunitario rivendica un sistema di raggi «7x4», «8x4» o «9x4», i documenti acclusi mostrano che tutti questi
modelli erano conosciuti, pubblicati, prodotti e distribuiti nell’ambito dell’Unione
europea molto tempo prima della data di
deposito del modello comunitario».
(4) Per quanto riguarda il carattere individuale, la richiedente sostiene inoltre che il
modello comunitario ne è privo in quanto
«anche supponendo che, nella valutazione
del grado di novità, si sia attribuita importanza ad alcune differenze probabilmente
insignificanti tra il modello comunitario e i
modelli di ruote anteriori, è evidente che il
modello comunitario è comunque privo di
carattere individuale rispetto alle ruote per
bicicletta con raggi raggruppati, che erano
conosciute anteriormente alla data di deposito». La richiedente sostiene che «l’impressione generale dei gruppi di quattro con
i raggi che si intersecano in prossimità del
mozzo potrebbe suscitare un’impressione
particolare nell’utilizzatore informato», nel
quale «l’impressione sarebbe originata uni(1) Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio,
del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli
comunitari.
camente dall’uso dei raggi riuniti in gruppi
di quattro, in quanto la ruota riprodotta nel
modello comunitario non possiede altre caratteristiche significative» e «l’impressione
generale del modello comunitario è pertanto la stessa, essendo senza rilievo che la
ruota per bicicletta presenti uno oppure due
gruppi in più o in meno» e che «l’esatto posizionamento dei gruppi all’interno della
ruota o del singolo raggio all’interno del
gruppo» non ha alcuna incidenza sull’impressione generale, in quanto «l’utilizzatore informato non è in grado di distinguere
alcuna differenza tra due ruote che presentino entrambe raggi disposti in gruppi di
quattro, ma con angoli leggermente diversi
rispetto al diametro della ruota.»
(5) A titolo di prove, la richiedente ha
prodotto i seguenti documenti:
— copia di un catalogo, in lingua ceca e inglese, intitolato «Remerx Ráfky Felgen
Rims», indicato come «Katalog 99,
Prospekt von Remerx», dell’impresa
Remerx s.r.o., con sede a Slavicin, nella Repubblica ceca « (in prosieguo: il
«D1»);
— copia di una fattura, datata 13 dicembre
1999, indirizzata all’impresa RACO,
con sede a Kerspleben, Germania, redatta in lingua ceca e inglese, ed emessa dalla Remerx s.r.o., vale a dire la medesima impresa precedentemente
indicata (in prosieguo: il «D2»);
— copia di un catalogo, in lingua ceca e inglese, dell’impresa Remerx, intitolato
«Rims 2002 2003, Remerx», con il
nome e l’indirizzo di un distributore in
Germania (in prosieguo: il «D3»), raffigurante due modelli di ruote con raggiatura a fasci, qui indicati come modelli A e B;
«Bicicletta», del marzo 2002, in cui tale
annuncio è stato pubblicato (in prosieguo: il «D4»);
nonché
— copia di una lettera di diffida inviata all’impresa Rodi LDA, in Portogallo, dall’impresa ISCA s.p.a. in Italia (in prosieguo: il «D5»).
(6) In data 16 giugno 2004 la domanda è
stata notificata alla titolare, con l’invito a
presentare osservazioni al riguardo entro il
termine stabilito.
(7) In data 22 luglio 2004 la richiedente
ha sollecitato una rapida conclusione del
procedimento.
(8) In data 26 luglio 2004 la richiedente
ha presentato una modifica di una parte del
testo della domanda iniziale, relativa al documento 5.
(9) In data 27 luglio 2004 la modifica
della parte della domanda di nullità iniziale relativa al documento 5 è stata notificata
alla titolare.
(10) La titolare non ha presentato alcuna
osservazione in merito alla domanda di
nullità.
(11) In data 14 settembre 2004 l’Ufficio
ha comunicato ad entrambe le parti la conclusione del procedimento scritto, indicando che una decisione sarebbe stata adottata
in merito alla nullità.
(12) In data 27 settembre 2004 l’Ufficio
ha invitato la richiedente a presentare i cataloghi originali della Remerx, vale a dire
gli originali del D1 e del D3, entro il termine stabilito, in quanto le immagini dei modelli anteriori inizialmente trasmessi via
fax non erano chiare.
(13) In data 4 ottobre 2004 la richiedente
ha trasmesso copie a colori dei cataloghi
originali.
A
B
— copia di un annuncio pubblicitario relativo ad una ruota anteriore Campagnolo
Zonda G4, prodotta dalla ditta Campagnolo, montata su una bicicletta prodotta dall’impresa Liyang, e una copertina
del numero 219 di una rivista italiana,
(14) In data 29 ottobre 2004 l’Ufficio ha
trasmesso le copie presentate del D1 e del
D3 alla titolare, invitandola a presentare le
sue osservazioni entro il termine stabilito,
con l’avvertenza che, in assenza di osservazioni, l’Ufficio avrebbe adottato una decisione in base ai documenti ricevuti.
(15) La titolare non ha presentato osservazioni entro il termine stabilito.
SOMMARIO
(16) In data 20 dicembre 2004 l’Ufficio
ha comunicato alle parti la conclusione del
procedimento scritto, segnalando che una
decisione in merito alla nullità sarebbe stata adottata in base ai documenti prodotti.
(17) Per ulteriori dettagli in ordine ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti dalla
richiedente e dalla titolare, si fa rinvio ai
documenti del fascicolo.
II. MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
A. Sull’ammissibilità
(18) La domanda di dichiarazione di nullità del modello comunitario, «fondata sulla mancanza dei requisiti di novità e carattere individuale, conformemente
all’articolo 52, paragrafo 1, all’articolo 25,
paragrafo 1, lettera b), agli articoli 4, 5, 6,
e all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002», contiene un’indicazione
dei motivi su cui è basata la domanda medesima. Il requisito di cui all’articolo 28,
2
paragrafo 1, lettera b), punto i), REDC ( ) è
pertanto soddisfatto. La domanda soddisfa
altresì i requisiti di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punti v) e vi), REDC,
in quanto contiene un’indicazione dei fatti,
delle prove e delle osservazioni addotti a
sostegno di tali motivi, in particolare indicazioni e riproduzioni dei modelli anteriori. Gli altri requisiti di cui all’articolo 28,
paragrafo 1, REDC sono del pari soddisfatti. La domanda è quindi ammissibile.
B. Sul merito
(19) Dalla richiesta della richiedente che
sia dichiarata la nullità del modello comunitario per «mancanza di novità e carattere
individuale, conformemente all’articolo
52, paragrafo 1, all’articolo 25, paragrafo
1, lettera b), agli articoli 4, 5, 6, e all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n.
6/2002», alla luce anche dei fatti e delle
prove addotti a sostegno della domanda di
dichiarazione di nullità, risulta evidente
che la richiedente chiede la dichiarazione
della nullità del modello comunitario in
quanto i requisiti per la protezione non
sono soddisfatti a causa di precedenti divulgazioni. I requisiti per la protezione sui
quali può incidere una precedente divulgazione sono la novità ed il carattere individuale (articoli 4, 5 e 6 RDC). Pertanto, nell’esaminare la domanda di nullità,
occorrerà valutare la novità e il carattere
individuale del modello comunitario.
(2) Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n.
6/2002 del Consiglio su disegni e modelli
comunitari.
(20) Nell’esaminare i fatti, gli argomenti
e le prove addotti, i documenti D1 e D2
non sono stati presi in considerazione
come prove. Il D1 non è stato tenuto in
considerazione in quanto nella copia del
catalogo stampato della Remerx non c’era
alcuna indicazione in ordine alla data della
pubblicazione o divulgazione dello stesso,
tranne la menzione «Katalog 99, Prospekt
von Remerx», riportata sulla prima pagina
di tale copia, che appare evidentemente
scritta a mano e che fa sorgere dubbi in merito alla sua veridicità, nonostante il riferimento a questa pubblicazione nella «Memoria contenente gli argomenti» della
richiedente. Come si può desumere dalle
affermazioni della richiedente nella domanda di dichiarazione di nullità, e come è
consuetudine nel settore in questione, i cataloghi relativi a questi particolari articoli
sportivi, ad esempio ruote per biciclette e,
in particolare, per biciclette da corsa, molto spesso contengono almeno un’indicazione della stagione, se non dell’anno di
pubblicazione del catalogo. Sebbene la richiedente abbia affermato nella domanda
di essere disposta a produrre prove testimoniali e altre prove, se necessarie e su richiesta della divisione Annullamento, quest’ultima ha deciso di disattendere la
richiesta relativamente al D1, in quanto il
modello in esso raffigurato non avrebbe incidenza sulla decisione in merito alla nullità. Il D2 non è stato tenuto in considerazione in quanto esso attesta la vendita di un
pezzo di un modello «Grand-set», specificato come «Miche 8x4, Ot Aero», a un’impresa denominata RACO, di Kerspleben,
Germania, ma non contiene alcuna immagine dell’aspetto di questo prodotto e nessun’altra prova addotta contiene il nome e
l’immagine del prodotto stesso.
(21) Sono state invece prese in considerazione altre prove, rilevanti ai fini della
decisione sulla nullità, vale a dire il D3 e il
D4. Il D3 è stato tenuto in considerazione
pur non essendo stato presentato nella lingua del procedimento (italiano), conformemente all’articolo 98, paragrafo 4, RDC,
bensì in ceco e in inglese. La divisione Annullamento non ha chiesto alla richiedente
di depositare una traduzione di tale prova,
conformemente all’articolo 29, paragrafo
5, REDC e alle sezioni 4.1 e 4.7 delle direttive relative al procedimento per dichia3
razione di nullità ( ), in quanto le informazioni contenute nel D3 sono chiaramente
comprensibili, essendo principalmente di
natura numerica e figurativa, e il suo con(3) Decisione EX-04-1 del presidente dell’Ufficio, del 26 aprile 2004, recante adozione delle direttive inerenti al procedimento diretto
ad ottenere la dichiarazione di nullità di un
disegno o modello comunitario registrato.
tenuto è stato riportato nella lingua del procedimento nella «Memoria contenente gli
argomenti» della richiedente. Nel D3 e nel
D4 sono stati presi in considerazione unicamente i modelli rilevanti ai fini della valutazione della novità e del carattere individuale del modello comunitario, per la
precisione i modelli con raggiatura a fasci
di quattro, vale a dire i modelli A e B nel
D3 e il modello della ruota anteriore nel
D4. Gli altri modelli raffigurati nel D3
(vale a dire i modelli di ruote con raggi a
coppie e di tipo standard) e nel D4 (vale a
dire il modello di ruota posteriore con raggi riuniti in fasci di tre) non sono stati tenuti in considerazione a causa delle differenze esistenti in alcune caratteristiche
sostanziali del modello e delle impressioni
generali suscitate rispetto a quelle del modello comunitario.
B.1 Novità
(22) Ai sensi dell’articolo 5 RDC, un disegno o modello comunitario è privo di novità quando un disegno o modello identico
sia stato divulgato al pubblico anteriormente alla data di deposito del modello comunitario. Disegni e modelli si reputano
identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.
Per valutare la novità, è necessario procedere a un raffronto tra il modello comunitario e i singoli modelli anteriori.
(23) I modelli anteriori raffigurati nel
D3, indicati come ruote a raggi, con raggiatura speciale o raggiatura a fasci, e il
modello comunitario consistono in ruote
composte da un cerchio a due fasce, un
mozzo centrale e raggi con nipple. I raggi
in ciascun modello sono disposti in sette
distinti gruppi o fasci, ciascuno con quattro
raggi, e i fasci sono uniformemente distribuiti all’interno della ruota. I modelli anteriori e il modello comunitario differiscono,
tuttavia, nello schema di distribuzione dei
fasci all’interno della ruota e dei raggi all’interno del fascio, nonché nelle proporzioni tra i componenti della ruota, in particolare:
— nei modelli anteriori, la larghezza dei
fasci e le distanze tra i raggi all’interno
del fascio sono inferiori rispetto alla larghezza dei fasci e le corrispondenti distanze nel modello comunitario, così
che gli spazi vuoti tra i fasci successivi
sono più ampi nei modelli anteriori che
nel modello comunitario. Per la precisione, nei modelli anteriori la larghezza
del fascio in corrispondenza del cerchio
SOMMARIO
rappresenta soltanto un quarto della
lunghezza dell’arco dello spazio vuoto
tra i due fasci consecutivi, mentre nel
modello comunitario la larghezza del
fascio rappresenta 1⁄2 della lunghezza
dell’arco dello spazio vuoto;
— nei modelli anteriori, i raggi di un fascio
sono attraversati due volte dai raggi del
fascio successivo, formando un modello cosiddetto «a due croci», molto vicino o quasi al margine del mozzo o alla
flangia del mozzo, tanto che gli incroci
sono appena distinguibili, mentre nel
modello comunitario i raggi si incrociano due volte lontano dal mozzo, tutt’intorno, ad una certa distanza dal raggio
del mozzo, in modo tale che tutti gli incroci formano una stella a sette punte
isosceli attorno al mozzo, i cui lati iniziano al margine del mozzo;
— nei modelli anteriori, i raggi non si irradiano mai dallo stesso punto del mozzo,
mentre nel modello comunitario i due
raggi di sinistra o di destra del fascio
partono sempre in coppia dallo stesso
punto del mozzo, così come i due raggi
di destra di un fascio e i due fasci di sinistra del secondo fascio successivo;
— nei modelli anteriori riprodotti nel D3,
la larghezza del fianco del cerchio rappresenta all’incirca due terzi della larghezza del fascio in prossimità del cerchio e circa due terzi del diametro del
mozzo, mentre nel modello comunitario la larghezza del fianco del cerchio
rappresenta circa un terzo dell’ampiezza del fascio e circa la metà del diametro del mozzo.
— Un’ulteriore differenza è rappresentata
dai colori dei modelli, in quanto nel modello comunitario non ci sono colori
specifici, mentre in entrambi i modelli
anteriori A e B contenuti nel D3, i cerchi presentano una fascia circolare interna più larga di colore giallo e una fascia esterna, più stretta, bianca, e il
modello B ha la parte centrale del mozzo di colore giallo.
(24) Il modello anteriore reffigurato nel
D4 è una parte dell’intero prodotto, per la
precisione una ruota anteriore per bicicletta in una bicicletta completa. Tale ruota anteriore consiste in un cerchio, un mozzo,
raggi con nipple, essendo i raggi disposti in
cinque fasci distinti, ciascuno composto da
quattro raggi. La ruota contiene inoltre un
copertone ed è incorporata nella bicicletta
per mezzo di una forcella e altri componenti della bicicletta completa. Il modello
della ruota anteriore contenuto nel D4 si
distingue dal modello comunitario, in
quanto:
— contiene soltanto cinque fasci di raggi e
dispone, in totale, di 20 raggi nella ruota, mentre nel modello comunitario ci
sono nove fasci di raggi e, in totale, 28
raggi;
— la larghezza del fascio in prossimità del
cerchio della ruota è pressoché uguale
all’ampiezza dell’arco dello spazio
vuoto tra i due fasci successivi, mentre
nel modello comunitario la larghezza
del fascio rappresenta soltanto 1⁄2 della
lunghezza dell’arco dello spazio vuoto;
— lo schema di allacciatura dei raggi non è
uguale tutt’intorno al mozzo, in quanto
in tre fasci successivi i due raggi di sinistra si intersecano lontano dalla flangia del mozzo ad una distanza di circa
tre o quattro raggi del mozzo, così come
i due raggi di destra di questi fasci. Nei
due fasci successivi rimanenti i raggi si
intersecano quasi alla flangia del mozzo, mentre nel modello comunitario lo
schema di allacciatura è uguale tutt’intorno al mozzo, come descritto nel precedente paragrafo 23;
— la larghezza del fianco del cerchio rappresenta circa un sesto della larghezza
del fascio in prossimità del cerchio e
circa quattro quinti del diametro del
mozzo, mentre nel modello comunitario la larghezza del fianco del cerchio
rappresenta circa un terzo della larghezza del fascio e circa metà del diametro
del mozzo.
(25) Nelle caratteristiche dei modelli
contenuti nel D3 e nel D4, da un lato, e nel
modello comunitario, dall’altro, esistono,
pertanto, evidenti differenze non riducibili
a dettagli irrilevanti. Nessuno tra i modelli
raffigurati nel D3 e nel D4 è quindi identico al modello riprodotto nel modello comunitario. Pertanto, l’argomento della richiedente secondo cui il modello
comunitario sarebbe privo di novità è
infondato.
B.2 Carattere individuale
(26) Ai sensi dell’articolo 6 RDC, si considera che un disegno o modello presenti
un carattere individuale se l’impressione
generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale
suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al
pubblico anteriormente alla data di deposito. Nell’accertare il carattere individuale,
si deve tenere conto del margine di libertà
dell’autore nel realizzare il disegno o modello.
(27) L’utilizzatore informato ha familiarità con le ruote a raggi per bicicletta del
tipo al quale si riferisce il modello comunitario. In particolare, l’utilizzatore informato conosce i requisiti che le ruote per bicicletta devono possedere al fine di
adempiere alla propria funzione, così come
lo stato della tecnica anteriore quale è conosciuta nel corso della normale attività
commerciale negli ambienti specializzati
del settore interessato. Pertanto, egli tiene
conto del fatto che il margine di libertà dell’autore è limitato dall’esigenza che una
ruota di questo tipo deve presentare un’allacciatura di raggi tra il mozzo e il cerchio,
al fine di sostenere il cerchio e di trasferire
il peso del ciclista allo stesso. Di conseguenza, l’utilizzatore informato presterà
maggiore attenzione alle caratteristiche rispetto alle quali la creatività dell’autore
non è stata limitata, quali ad esempio lo
schema di distribuzione dei raggi attorno al
mozzo e tra il mozzo e il cerchio, e a particolari come, tra l’altro, le distanze e gli angoli tra i raggi, gli angoli tra i raggi e la
flangia del mozzo e tra i raggi e il cerchio,
gli incroci dei raggi, il raggruppamento dei
raggi all’interno dei fasci, le distanze tra i
fasci, il numero dei raggi che può variare
oltre un certo minimo e i rapporti tra i componenti della ruota.
(28) Ai sensi dell’articolo 6 RDC, l’impressione generale che il modello comunitario suscita nell’utilizzatore informato
deve essere valutata procedendo ad un raffronto con l’impressione generale suscitata
in quest’ultimo dai singoli modelli anteriori precedentemente citati. L’attenzione si
concentrerà soprattutto sulla forma della
ruota a raggi nel suo complesso.
(29) Le differenze nello schema di distribuzione dei raggi e nei rapporti tra i componenti della ruota nel modello comunitario e nei modelli anteriori raffigurati nel
D3, come descritte nel precedente punto
23, determinano le diverse impressioni generali prodotte da questi modelli. Il modello comunitario suscita l’impressione generale di una ruota complessa, composta da
molti raggi. Ciò implica un movimento rotatorio di questi ultimi e che il peso si concentri nei raggi, mentre ciascuno dei due
modelli anteriori raffigurati nel D3 suscita
l’impressione generale di una ruota semplice con uno spazio vuoto all’interno e la
SOMMARIO
sensazione di un minor numero di raggi.
Ciò implica una ruota quasi immobile e
una concentrazione del peso nel cerchio, a
causa della sua larghezza e della sua colorazione.
(30) Le differenze nello schema di distribuzione dei raggi e nei rapporti tra i componenti della ruota nel modello comunitario e nei modelli anteriori raffigurati nel
D4, come descritte nel precedente punto
24, determinano le diverse impressioni generali prodotte da questi modelli. Il modello comunitario suscita l’impressione generale di una ruota complessa regolare, con
una distribuzione simmetrica e regolare dei
raggi, caratterizzata da uno schema regolare a stella risultante dagli incroci dei raggi
attorno al centro, mentre il modello anteriore raffigurato nel D4 suscita l’impressione generale di una ruota complessa irregolare, con uno spazio vuoto all’interno e
priva di simmetria, con una distribuzione
irregolare dei raggi nei fasci in una metà
della ruota, e con un sistema irregolare di
incroci dei raggi attorno al centro.
Entro quattro mesi dalla data di notificazione della presente decisione, deve essere
depositata una memoria scritta con i motivi del ricorso (articolo 57 RDC).
DECISIONE DELLA DIVISIONE
ANNULLAMENTO
del 15 settembre 2005
nel procedimento relativo alla
dichiarazione di nullità di un modello
comunitario registrato
Numero del fascicolo: ICD 000000529
(Lingua del procedimento: inglese)
Richiedente:
WS Teleshop International Handels
GmbH
(Austria)
Rappresentanti:
Dr. Volker Vossius
(Germania)
Contro:
Titolare del modello comunitario:
Homeland Housewares, LLC.
(USA)
Rappresentante:
Dennemeyer & Associates
(Lussemburgo)
LA DIVISIONE ANNULLAMENTO,
(31) L’impressione generale suscitata dal
modello comunitario è pertanto diversa da
quella prodotta dai modelli anteriori considerati singolarmente. L’argomento della richiedente secondo cui il modello comunitario sarebbe privo di carattere individuale
è pertanto infondato.
C. Conclusione
(32) Dal raffronto con i due modelli raffigurati nel D3 e nel D4 risulta che il modello comunitario deve essere considerato
nuovo e dotato di carattere individuale. Gli
argomenti della richiedente secondo cui il
modello comunitario sarebbe privo dei requisiti di novità e di carattere individuale
sono infondati. La domanda di nullità deve
pertanto essere respinta.
III. SULLE SPESE
(33) Ai sensi dell’articolo 70, paragrafo
1, RDC e dell’articolo 79, paragrafo 1,
REDC, la richiedente deve sopportare l’onere delle spese sostenute dalla titolare nell’ambito del procedimento.
composta da Martin Schlötelburg (relatore), Paul Maier (membro) e José Izquierdo
Peris (membro), ha adottato in data 15 settembre 2005 la seguente decisione:
1. La registrazione del modello comunitario n. 000129515-0001 è dichiarata
nulla.
2. La titolare sopporterà l’onere delle
spese sostenute dalla richiedente.
I. FATTI, PROVE E ARGOMENTI
DELLE PARTI
(1) Il modello comunitario n. 0001295150001 (in prosieguo: il «modello comunitario») è stato registrato a nome della titolare
con la data di deposito del 2 febbraio 2004.
Nel modello comunitario il prodotto è indicato con il termine «frullatori» e il modello
è riprodotto nelle seguenti tre vedute (pubblicate sul sito http://oami.eu.int/bulletin/
rcd/2004/2004_035/000129515_0001.htm):
IV. DIRITTO DI RICORSO
(34) La presente decisione è suscettibile
di ricorso. Il ricorso deve essere presentato
per iscritto all’Ufficio entro due mesi dalla
data di notificazione della decisione. Il ricorso non si considera presentato fino a
quando non è stata pagata la relativa tassa.
(2) In data 23 settembre 2004 la richiedente ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità (in prosieguo: la «domanda di nullità»), con cui contesta la
SOMMARIO
validità del modello comunitario. Il pagamento della tassa per la domanda di nullità
è stato effettuato tramite conto corrente,
con effetto dal 23 settembre 2004.
(3) La richiedente invoca la dichiarazione di nullità del modello comunitario sulla
base dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera
b), nella misura in cui esso non possiede i
requisiti di novità e di carattere individuale, vale a dire, i requisiti di cui agli articoli
1
5 e 6 RDC ( ). La richiedente ha presentato, quali elementi di prova, immagini e documenti probatori relativi a una serie di
modelli provenienti da diverse fonti, tra cui
una prova riguardante un frullatore denominato Kiss Mixer. La prova presentata relativa al Kiss Mixer è composta da:
— stampati tratti da Way Back Machine
(www.archive.org), indicanti l’esistenza su Internet di un sito «www.kissmixer.com» almeno a partire dal luglio
2001, contenente l’immagine sottostante (in prosieguo: il «documento D5»):
— copie di due manuali d’uso del Kiss
Mixer in inglese e in ceco, senza data
(in prosieguo: il «documento D1»);
— copia di un fax inviato da Hestia alla società controllata ceca della richiedente,
con annuncio dell’invio di un campione
di prodotto, datato 2 gennaio 2001 (in
prosieguo: il «documento D2»);
— copia di un buono di consegna per corrispondenza relativo a un pacco dalla
società ceca Hestia alla società controllata ceca della richiedente, con affrancatura del 4 gennaio 2001 (in prosieguo: il «documento D3»),
— copie dell’imballaggio di cartone del
prodotto spedito da Hestia alla società
controllata ceca della richiedente, recante affrancatura del 4 gennaio 2001
su un lato (in prosieguo: il «documento
D4»). Sul medesimo lato, nell’angolo
inferiore destro, è riconoscibile un’immagine parziale del Kiss Mixer e nell’angolo superiore sinistro compare il
nome commerciale del produttore,
«Iljin». Un altro lato del cartone mostra
la seguente figura:
(1) Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio,
del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli
comunitari.
(4) Per quanto concerne il Kiss Mixer, la
richiedente sostiene che «l’articolo era
prodotto da una società coreana denominata Iljin Precision Ind. Co., al fine di vendere il prodotto in Europa». Ciò è provato
dalla ricezione, da parte della società controllata ceca della richiedente, del pacco
contenente il Kiss Mixer, con affrancatura
del 4 gennaio 2001. La richiedente afferma
inoltre che l’informazione desunta da The
Way Back Machine dimostra che il modello del Kiss Mixer era stato divulgato al
pubblico in generale su scala mondiale sin
dal 2001, considerando che la pagina su Internet era archiviata nella memoria di Internet il 30 novembre 2001.
II. MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
A. Sull’ammissibilità
(7) La domanda della richiedente di dichiarazione di nullità del modello comunitario si basa sulla «mancanza del requisito
della novità, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva CE su disegni e modelli, e sulla mancanza del requisito del carattere individuale, ai sensi
dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva
CE su disegni e modelli». Il riferimento
alla «direttiva CE su disegni e modelli» è
da considerare un errore manifesto e non
incide sull’ammissibilità della domanda di
nullità. L’affermazione della mancanza dei
requisiti di novità e carattere individuale
del modello comunitario costituisce una
dichiarazione dei motivi su cui è basata la
domanda di nullità. Pertanto, la condizione
di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera
2
b), punto i), REDC ( ) è soddisfatta. Il fondamento giuridico per una dichiarazione di
nullità di un modello comunitario registrato per mancanza di novità e/o di carattere
individuale è costituito dall’articolo 25,
paragrafo 1, lettera b), RDC. Gli altri requisiti di cui all’articolo 28, paragrafo 1,
REDC sono del pari soddisfatti. La domanda di nullità è ammissibile.
B. Sul merito
B.1 Divulgazione
(8) I documenti da D2 a D4 presentati
dalla richiedente costituiscono prova del
fatto che il Kiss Mixer, come raffigurato
nel documento D4, era usato in commercio
e che pertanto l’aspetto dei suoi componenti sono disegni e modelli anteriori, divulgati al pubblico anteriormente alla data
di deposito del modello comunitario a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, RDC.
(5) La titolare obietta che «non è provato
che i modelli raffigurati in tali documenti
siano stati divulgati al pubblico anteriormente alla data di deposito dell’attuale modello comunitario». Più specificamente, la
titolare sostiene che il documento D4, contenente una presunta affrancatura del 4
gennaio 2001, non fa menzione del contenuto del pacco e che tale documento deve
essere respinto come prova, in quanto
avrebbe potuto contenere qualsiasi documento o oggetto.
(9) Le osservazioni della titolare, al riguardo, si limitano al documento D4 e non
si può riconoscere ad esse prevalenza, in
quanto il modello anteriore viene divulgato sull’imballaggio di cartone. Non è rilevante, ai fini della divulgazione, se la scatola contenesse effettivamente un mixer
all’epoca dell’invio.
(6) Per ulteriori dettagli in ordine ai fatti,
alle prove e agli argomenti addotti dalla richiedente e dalla titolare del modello comunitario, si rimanda ai documenti del fascicolo.
(2) Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n.
6/2002 del Consiglio su disegni e modelli
comunitari.
B.2 Novità
(10) Il modello comunitario e il modello
anteriore riguardano entrambi la cupola di
un mixer. Il documento D4 raffigura un
mixer costituito da una base e da una cupo-
SOMMARIO
la montata sopra la stessa. Oltre al mixer,
viene mostrato un assortimento di tre cupole aggiuntive.
(11) Confrontando il modello comunitario con il modello anteriore della cupola
montata sulla base, si può notare quanto segue: entrambe le cupole sono di forma cilindrica, trasparenti, con la parte superiore
arrotondata e praticamente di proporzioni
identiche. Inoltre, entrambi i modelli presentano all’esterno quattro nervature disposte in senso longitudinale, distanziate
tra loro ad angoli di 90 gradi.
(12) Nel documento D4 la parte inferiore
della cupola montata sul mixer non è visibile. Tuttavia, dall’immagine della cupole
poste accanto al mixer, è evidente che le
cupole del modello comunitario e quelle
del modello anteriore si presentano identiche anche nella loro parte inferiore.
(13) Da un’attenta comparazione delle
prove trasmesse non si rileva immediatamente alcuna differenza evidente. Inoltre,
la titolare non ha addotto alcun argomento
che permetta di supporre l’esistenza di una
tale differenza.
(14) I due modelli in conflitto sono identici. Pertanto, il modello comunitario è privo di novità rispetto al modello anteriore.
DECISIONE DELLA DIVISIONE
ANNULLAMENTO
del 20 settembre 2005
nel procedimento relativo alla
dichiarazione di nullità di un modello
comunitario registrato
Numero del fascicolo: ICD 000000396
(Lingua del procedimento: inglese)
Richiedente:
Servicios de Distribución
e Investigación, S.L.
(Spagna)
Rappresentanti:
Antonio Donaque Sola
(Spagna)
Contro:
Titolare del modello comunitario:
Parmandand (H.K.) LTD.
(HONG KONG)
Rappresentante:
BOTTI & FERRARI
(Italia)
LA DIVISIONE ANNULLAMENTO,
composta da Martin Schlötelburg (relatore), Paul Maier (membro) e José Izquierdo
Peris (membro), ha adottato in data 20 settembre 2005 la seguente decisione:
C. Conclusione
(15) Il modello comunitario non soddisfa
il requisito della novità di cui all’articolo 5
RDC. Il modello comunitario deve pertanto essere dichiarato nullo, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), RDC.
III. SULLE SPESE
(16) Ai sensi dell’articolo 70, paragrafo
1, RDC e dell’articolo 79, paragrafo 1,
REDC, la titolare deve sopportare l’onere
delle spese sostenute dalla richiedente.
IV. DIRITTO DI RICORSO
(17) La presente decisione è suscettibile
di ricorso. Il ricorso deve essere presentato
per iscritto all’Ufficio entro due mesi dalla
data alla quale è stata notificata la presente
decisione. Il ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la
relativa tassa. Entro quattro mesi dalla data
alla quale è stata notificata la presente decisione deve essere depositata una memoria scritta con i motivi del ricorso (articolo
57 RDC).
1. La registrazione del modello comunitario n. 000039847-0001 è dichiarata
nulla.
2. La titolare del modello comunitario
sopporterà l’onere delle spese sostenute dalla richiedente.
I. FATTI, PROVE E ARGOMENTI
DELLE PARTI
(1) Il modello comunitario n. 0000398470001 (in prosieguo: il «modello comunitario») è stato registrato a nome della titolare
con la data di deposito del 10 giugno 2003 e
la data di priorità del 7 marzo 2003. Nella
domanda, il prodotto è indicato con il termine «ricevitori radiofonici» e il modello è riprodotto nelle seguenti sette vedute (pubblicate sul sito http://oami.eu.int/bulletin/rcd/
2003/2003_026/000039847_0001.htm):
(2) In data 4 agosto 2004 la richiedente
ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità (in prosieguo: la «domanda di
nullità»), con cui contesta la validità del
modello comunitario. Il pagamento della
tassa per la domanda di nullità è stato effettuato tramite conto corrente, con effetto
dal 4 agosto 2004.
(3) Utilizzando il modulo dell’Ufficio
per la domanda di dichiarazione di nullità
di un modello comunitario registrato, la richiedente indica come motivi il fatto che
«il modello comunitario impugnato non
possiede i requisiti di cui agli articoli da 4
a 9 RDC» e i motivi «altro/i di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettere c), d), e), f) o
g), RDC». La richiedente sostiene che «il
modello impugnato non soddisfa i requisiti di novità di cui all’articolo 4 e deve, pertanto, essere dichiarato nullo». Con lettera
datata 18 aprile 2005, la richiedente afferma che «è da notare che il modello anteriore era protetto a partire da una data anteriore rispetto a quella del modello
comunitario» e osserva che «in conclusione, ai sensi delle lettere b) e d) dell’articolo 25, paragrafo 1, risulta chiaro ed evidente che il modello comunitario n.
39847-0001 non è valido e, pertanto, deve
essere dichiarato nullo».
(4) Quale elemento di prova, la richiedente ha presentato tra l’altro una copia del
certificato di registrazione del disegno registrato spagnolo 156309 (in prosieguo: il
«documento D1») e alcuni documenti comprovanti che in data 25 febbraio 2003 la richiedente ha presentato domanda di registrazione presso l’Ufficio marchi e brevetti
spagnolo; i prodotti sono indicati con il termine «involucro [casing] per radio». La domanda di registrazione del disegno spagnolo è stata pubblicata in data 16 luglio 2003
e registrata in data 10 ottobre 2003. La registrazione riguarda il seguente disegno (in
prosieguo: il «disegno anteriore»):
SOMMARIO
(5) In risposta a quanto sopra, la titolare
osserva che la domanda di registrazione
del modello comunitario è stata depositata
anteriormente alla data di pubblicazione
del disegno spagnolo e che pertanto i requisiti di novità e individualità del modello comunitario non vengono meno. La titolare afferma inoltre che il disegno spagnolo
consiste soltanto in un disegno raffigurante la sagoma di un involucro per radio a
forma di uomo. «Sebbene sia indubbio che
la suddetta sagoma sia molto simile al modello impugnato, quest’ultimo possiede
tuttavia alcune caratteristiche proprie che
gli conferiscono non soltanto la novità, ma
anche il requisito di individualità rispetto
al sopraindicato disegno spagnolo».
(6) Per ulteriori dettagli in ordine ai fatti,
alle prove e agli argomenti addotti dalla richiedente e dalla titolare del modello comunitario, si fa rinvio ai documenti del fascicolo.
II. MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
A. Sull’ammissibilità
(7) L’indicazione dei motivi di nullità sul
modulo dell’Ufficio costituisce una dichiarazione dei motivi su cui è basata la domanda ai sensi dell’articolo 28, paragrafo
1
1, lettera b), primo comma, REDC ( ).
Inoltre, la domanda soddisfa i requisiti di
cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b),
punto vi), REDC, in quanto l’allegato include anche fatti, prove e argomenti addotti a sostegno di tali motivi. In particolare,
per quanto riguarda il motivo di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), RDC, la
domanda di nullità contiene una riproduzione e particolari che permettono di identificare il modello anteriore e dimostrano
che la richiedente è legittimata a invocare
il disegno anteriore quale motivo di nullità
ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, RDC.
Anche le altre condizioni di cui all’articolo
28, paragrafo 1, REDC sono soddisfatte.
La domanda è pertanto ammissibile.
B. Sul merito
(8) La causa di nullità di cui all’articolo
25, paragrafo 1, lettera d), RDC si applica
qualora il disegno o modello comunitario
sia in conflitto con un disegno o modello
anteriore protetto mediante la registrazione
(1) Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE)
n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari.
in uno Stato membro. Pertanto, qualora il
disegno o modello anteriore sia utilizzato
nel disegno o modello comunitario, quest’ultimo è nullo, ai sensi dell’articolo 25,
paragrafo 1, lettera d), RDC.
(9) Il documento D1 costituisce la prova
che la richiedente è titolare di un disegno
anteriore ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), RDC. Il disegno anteriore è stata depositato per la registrazione in
Spagna in data 25 febbraio 2003, vale a
dire anteriormente alla data di deposito del
modello comunitario. Il motivo di nullità
di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera
d), RDC è pertanto fondato.
(10) Resta quindi da valutare se il modello comunitario rientri nell’ambito di protezione del disegno anteriore. Le riproduzioni non mostrano differenze significative.
La sagoma a forma di uomo dell’involucro
per radio del documento D1 è identica alla
sagoma del ricevitore radiofonico del modello comunitario. La «mano» della persona stilizzata e la rotella di regolazione posta sul lato destro dell’involucro sembrano
indicare una differenza. Tali elementi costituiscono tuttavia dettagli irrilevanti. La
titolare sostiene che nel modello comunitario sono presenti «caratteristiche nuove»,
ma non prova tale affermazione. La divisione Annullamento non riscontra tali «caratteristiche nuove» e deve pertanto dichiarare nullo il modello comunitario, ai sensi
dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera d),
RDC.
C. Conclusione
(11) Il modello comunitario è in conflitto
con il diritto della richiedente relativo al
disegno anteriore spagnolo. Il modello comunitario è pertanto nullo, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), RDC.
III. SULLE SPESE
(12) Ai sensi dell’articolo 70, paragrafo
1, RDC e dell’articolo 79, paragrafo 1,
REDC, la titolare deve sopportare l’onere
delle spese sostenute dalla richiedente nell’ambito del procedimento.
IV. DIRITTO DI RICORSO
(13) La presente decisione è suscettibile
di ricorso. Il ricorso deve essere presentato
per iscritto all’Ufficio entro due mesi dalla
data di notificazione della presente decisione. Il ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa. Entro quattro mesi dalla data di
notificazione della presente decisione,
deve essere depositata una memoria scritta
con i motivi del ricorso (articolo 57 RDC).
SOMMARIO
LISTA DE LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS ANTE LA OFICINA
DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR
(MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS)
LISTE DER ZUGELASSENEN VERTRETER BEIM
HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN BINNENMARKT
(MARKEN, MUSTER UND MODELLE)
LIST OF PROFESSIONAL REPRESENTATIVES BEFORE THE OFFICE
FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET
(TRADE MARKS AND DESIGNS)
LISTE DES MANDATAIRES AGRÉÉS AUPRÈS DE L’OFFICE
DE L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
(MARQUES, DESSINS ET MODÈLES)
ELENCO DEI MANDATARI ABILITATI PRESSO L’UFFICIO
PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
(Véanse también las comunicaciones del Presidente de la Oficina / Siehe auch die
Mitteilungen des Präsidenten des Amtes / See also the communications of the
President of the Office / Voir aussi les communications du président de l’Office /
Vedi anche le comunicazioni del presidente dell’Ufficio)
n° 1/95, DO/ABI./OJ/JO/GU n° 1/95, p. 16
n° 2/99, DO/ABI./OJ/JO/GU n° 7-8/99, p. 1003
n° 10/02, DO/ABI./OJ/JO/GU n° 9/02, p. 1636
n° 12/02, DO/ABl./0J/JO/GU n° 3/03, p. 525
PARTE A: / TEIL A: / PART A: / PARTIE A: / PARTE A:
Lista de representantes autorizados contemplada en el artículo 89
del Reglamento sobre la marca comunitaria
Liste der zugelassenen Vertreter gemäß Artikel 89
der Gemeinschaftsmarkenverordnung
List of professional representatives according to Article 89
Community Trade Mark Regulation
Liste des mandataires agréés conformément à l’article 89
du règlement sur la marque communautaire
Elenco dei mandatari abilitati ai sensi dell’articolo 89
del regolamento sul marchio comunitario
Inscripciones / Eintragungen / Entries / Inscriptions / Iscrizioni
Deutschland
ENGLMEIER, Ludwig (DE)
von Prant Str. 4d
83043 Bad Aibling
RÜCKERT, Anke (DE)
ROTHKOPF & THEOBALD
Glinkastr. 30
10117 Berlin
FRITSCHE, Erich (CH)
WUESTHOFF & WUESTHOFF
Schweigerstr. 2
81541 München
SCHARRENBERG, Christian (DE)
UEXKÜLL & STOLBERG
Beselerstr. 4
22607 Hamburg
HEIGH, Oliver (DE)
HANSMANN & VOGESER
Albert-Roßhaupter-Str. 65
81369 München
SIEBERT, Matthias (DE)
Falkenhorstweg 6
81476 München
SOMMARIO
France
LOINGER-BENAMRAN, Gaëlle (FR)
CABINET BREESE DERAMBURE
MAJEROWICZ
38 Avenue de l’Opera
75002 Paris
PHILIPPOT, Sonia (FR)
CABINET VIDON
3, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
Ireland
HUSSEY, Paul (IE)
F.R. KELLY & CO.
27 Clyde Road Ballsbridge
Dublin 4
KELLY, Madeleine (IE)
F.R. KELLY & CO.
27 Clyde Road
Dublin 4
NADARAJAH, Sumithra (MY)
F.R. KELLY & CO.
27 Clyde Road Ballsbridge
Dublin 4
Sverige
LÖFGREN, Jonas (SE)
BJERKÉNS PATENTBYRÅ KB
Box 1274
801 37 Gävle
United Kingdom
DOCHERTY, Andrew John (GB)
MARKS & CLERK
19 Royal Exchange Square
Glasgow, Scotland G1 3AE
MCBRIDE, Peter Hill (GB)
MURGITROYD & COMPANY
Scotland House 165-169 Scotland Street
Glasgow G5 8PL
WILLIAMS, Bryn David (GB)
MARKS & CLERK
29 Royal Exchange Square
Glasgow G1 3AE
WYNESS, Jonathan James (GB)
MANCHES
Aldwych House, 81 Aldwych
London WC2B 4RP
Nederland
Latvija
KUZMINA, Tatjana (LV)
ALFA-PATENTS, SIA
Viranes 2
1073 Riga
MALLENS, Erik Petrus Johannes (NL)
PHILIPS INTELLECTUAL PROPERTY &
STANDARDS
Prof. Holstlaan 6, PO Box 220
5600 AE Eindhoven
Suomi/Finland
KURKINEN, Anssi Olavi (FI)
KESPAT OY
Box 601 Vasarakatu 1
40101 Jyväskylä
Modificaciones / Änderungen / Amendments / Modifications / Modifiche
Danemark
DINESEN, Ida (DK)
INTERNATIONALT PATENT-BUREAU A/S
Rigensgade 11
1316 Copenhagen K
DOSE STEPHANSEN, Gisela (DK)
INTERNATIONALT PATENT-BUREAU A/S
Rigensgade 11
1316 Copenhagen K
GIANNOULOS, Ursula (DK)
INTERNATIONALT PATENT-BUREAU A/S
Rigensgade 11
1316 Copenhagen K
GLICK, Anni (DK)
INTERNATIONALT PATENT-BUREAU A/S
Rigensgade 11
1316 Copenhagen K
HELWEG, Charlotte (DK)
INTERNATIONALT PATENT-BUREAU A/S
Rigensgade 11
1316 Copenhagen K
JARDORF, Christina Alexandra Type (DK)
INTERNATIONALT PATENT-BUREAU A/S
Rigensgade 11
1316 Copenhagen K
SOMMARIO
NIELSEN, Finn (DK)
INTERNATIONALT PATENT-BUREAU A/S
Rigensgade 11
1316 Copenhagen K
PEDERSEN, Inger-Marie (DK)
LARSEN & BIRKEHOLM A/S
Banegårdspladsen 1
1570 København V
RASMUSSEN, Anette (DK)
INTERNATIONALT PATENT-BUREAU A/S
Rigensgade 11
1316 Copenhagen K
VAENGESGAARD RASCH, Henriette (DK)
INTERNATIONALT PATENT-BUREAU A/S
Rigensgade 11
1316 Copenhagen K
WENNERMARK, Ulla (SE)
INTERNATIONALT PATENT-BUREAU A/S
Rigensgade 11
1316 Copenhagen K
Deutschland
BUTENSCHÖN, Antje (DE)
PFENNING, MEINIG & PARTNER GBR
Theresienhöhe 13
80339 München
FINDEISEN, Andreas (DE)
FINDEISEN & NEUMANN
Pornitzstr. 1
09112 Chemnitz
FRANK, Hartmut (DE)
BONSMANN & BONSMANN
Kaldenkirchener Str. 35a
41063 Mönchengladbach
FRITZ, Edmund Lothar (DE)
Follerstr. 82-84
50676 Köln
GLEITER, Hermann (DE)
PFENNING, MEINIG & PARTNER GBR
Theresienhöhe 13
80339 München
HUEBNER, Stefan Rolf (DE)
Maximilianstr. 35 A
80539 München
PLATE, Jürgen (DE)
ZOUNEK PLATE SCHWEITZER
PATENTANWALTSKANZLEI
Rheingaustr. 196
65203 Wiesbaden
REITZLE, Helmut (DE)
PFENNING, MEINIG & PARTNER GBR
Theresienhöhe 13
80339 München
RUSCHKE, Hans E. (DE)
RUSCHKE HARTMANN MADGWICK &
SEIDE
Pienzenauerstr. 2
81679 München
RUSCHKE, Olaf (DE)
RUSCHKE HARTMANN MADGWICK &
SEIDE
Pienzenauerstr. 2
81679 München
SAVIC, Bojan (DE)
VIERING, JENTSCHURA & PARTNER
Steinsdorfstr. 6
80538 München
SCHWEITZER, Klaus (DE)
ZOUNEK PLATE SCHWEITZER
PATENTANWALTSKANZLEI
Rheingaustr. 196
65174 Wiesbaden
SEIDE, Christian (DE)
RUSCHKE HARTMANN MADGWICK &
SEIDE
Pienzenauerstr. 2
81679 München
SEIDEL, Marcus (DE)
FLÜGEL PREISSNER KASTEL SCHOBER
Nymphenburgerstr. 20a
80335 München
SLOBOSHANIN, Sergej (BY)
VON FÜNER, EBBINGHAUS, FINCK, HANO
Mariahilfplatz 2&3
81541 München
ZOUNEK, Nikolai (AT)
ZOUNEK PLATE SCHWEITZER
PATENTANWALTSKANZLEI
Rheingaustr. 196
65203 Wiesbaden
KAISER, Markus J. (DE)
Reichenbachstr. 36
80469 München
España
KLAIBER, Kilian (DE)
Hörwarthstr. 6
80804 München
GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Germán (ES)
Elviria Hills, Bloque 14, Piso 1º, Puerta 3
29600 Marbella
NEUMANN, Steffen (DE)
FINDEISEN & NEUMANN
Pornitzstr. 1
09112 Chemnitz
France
PELLMANN, Hans-Bernd (DE)
Walliser Str. 6
81475 München
ALGOUD, Jean-Marie (FR)
CABINET @MARK
16, rue Milton
75009 Paris
SOMMARIO
DEGRAVE, Christophe (FR)
CABINET @MARK
16, rue Milton
75009 Paris
HAUTIERE, Sébastien (FR)
STRATO-IP
BL 57 - 14, rue Soleillet
75020 Paris
PIAT, Gilbert (FR)
CABINET @MARK
16, rue Milton
75009 Paris
RENARD, Frédérique (FR)
CABINET @MARK
16, rue Milton
75009 Paris
URMAN, Charlotte (FR)
INLEX CONSEIL
24, boulevard Carnot
06400 Cannes
Polska
BOCHEÑSKA, Joanna (PL)
Al. Niepodleg³oœei 222 kl. A lok. 20
00-663 Warszawa
HAN, Lech (PL)
Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji
ul. Juszczaka 3 m.2
54-058 Wroc³aw
PASSOWICZ, Marek (PL)
RZECZNICY PATENTOWI “DR ANDRZEJ &
CO.” S.C.
Os. Stare Zegrze 10/16
61-249 Poznañ
SKARBEK, Leonard (PL)
ul. Pustu³eczki 30 A-1
02-811 Warszawa
TOBIASZ-DUMANIA, Katarzyna (PL)
KANZELARIA RZECZNIKA PATENTOWEGO
Dziekoñska 17
05-420 Józefów
WO¿NICKI, Jerzy (PL)
Al. Niepodleg³oœci 222 kl. A lok. 20
00-663 Warszawa
Slovakia
LITVÁKOVÁ, Edita (SK)
LITVAKOVÁ A SPOL. PATENTOVÁ,
ZNÁMKOVÁ A ZNALECKÁ KANCELÁRIA
Vazovova 13
811 07 Bratislava 1
LITVÁKOVÁ, Lenka (SK)
LITVAKOVÁ A SPOL. PATENTOVÁ,
ZNÁMKOVÁ A ZNALECKÁ KANCELÁRIA
Vazovova 13
811 07 Bratislava 1
Suomi/Finland
APUNEN, Raimo Pekka Olavi (FI)
TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF
FINLAND - VTT
Vuorimiehentie 3
02150 Espoo
HALMETOJA, Hannu Pekka (FI)
BERGGREN OY AB
Annankatu 42 C
00100 Helsinki
HENN, Jürgen Sebastian (FI)
BERGGREN OY AB
Annankatu 42C
00100 Helsinki
KOLVE, Pertti Verner (FI)
BERGGREN OY AB
Annankatu 42 C
00100 Helsinki
SÖDERSTRÖM, Else-Maj (FI)
BERGGREN OY AB
Annankatu 42 C
00100 Helsinki
TALLBERG, Irina Charlotta (FI)
BERGGREN OY AB
Annankatu 42C
00100 Helsinki
United Kingdom
EVANS, Huw David Duncan (GB)
CHAPMAN MOLONY
Cardiff Business Technology Centre
Senghennydd Road Cathays
Cardiff CF24 4AY
FREEMAN, Michael Pascal (GB)
12 Knightsbridge Avenue
Kingsmead Northwich CW9 8GE
HULSE, Thomas Graham (GB)
HULSEMARQUE
157 Sandygate Road
Sheffield S10 5SA
THOMPSON, David Robert (GB)
MASTROVITO & ASSOCIATES
Rapier House 40-46 Lamb’s Conduit Street
London WC1N 3NW
Nederland
VAN DER VEN, M. (NL)
TEN HOOPEN JONKER FRESCO
Westeinde 58D
2275 AG Voorburg
België / Belgique
BLEUKX, Luc Lodewijk Maria (BE)
BLEUKX CONSULTANCY BVBA
Rijksweg 237
3650 Dilsen-Stokkem
SOMMARIO
Cancelaciones / Löschungen / Deletions / Radiations / Radiazioni
France
Italia
CASALONGA, Caroline (FR)
CASALONGA SELAS
8, avenue Percier
75008 Paris
BORELLI, Germano (IT)
ING. C. CORRADINI & C. S.R.L.
Via Dante Alighieri, 4
42100 Reggio Emilia
COMTE, Philippe (FR)
CASALONGA SELAS
8, avenue Percier
75008 Paris
United Kingdom
STEBBING, Peter John Hunter (GB)
9 Shrewsbury Mews
London W2 5PN
PARTE B: / TEIL B: / PART B: / PARTIE B: / PARTE B:
Lista especial de representantes autorizados contemplada en el artículo 78
del Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios
Besondere Liste zugelassener Vertreter gemäß Artikel 78 der
Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung
Special list of professional representatives according to Article 78
Community Designs Regulation
Liste spécifique des mandataires agréés conformément à l’article 78
du règlement sur les dessins ou modèles communautaires
Elenco speciale di mandatari abilitati ai sensi dell’articolo 78
del regolamento sui disegni e modelli comunitari
Inscripciones / Eintragungen / Entries / Inscriptions / Iscrizioni
Danemark
United Kingdom
WENZEL, Jesper Mark (DK)
ZACCO DENMARK A/S
Åboulevarden 17
8000 Århus C
ROBERTS, Michael Austin (GB)
GREAVES BREWSTER LLP
Indigo House, Cheddar Business Park Wedmore Road
Cheddar, BS27 3EB
Modificaciones / Änderungen / Amendments / Modifications / Modifiche
Danemark
BERING, Jesper (DK)
INTERNATIONALT PATENT-BUREAU A/S
Rigensgade 11
1316 Copenhagen K
JENSEN, Peter Indahl (DK)
INTERNATIONALT PATENT-BUREAU A/S
Rigensgade 11
1316 Copenhagen K
JØRGENSEN, Bjørn Barker (DK)
INTERNATIONALT PATENT-BUREAU A/S
Rigensgade 11
1316 Copenhagen K
NIELSEN, Kim Garsdal (DK)
INTERNATIONALT PATENT-BUREAU A/S
Rigensgade 11
1316 Copenhagen K
PEDERSEN, Tenna Marian (DK)
UNOMEDICAL A/S
Kongevejen 2
3460 Birkerød
RAFFNSØE, Knud Rosenstand (DK)
INTERNATIONALT PATENT-BUREAU A/S
Rigensgade 11
1316 Copenhagen K
SOMMARIO
Suomi/Finland
Sverige
MIKANDER, Nina Johanna (FI)
BERGGREN OY AB
Annankatu 42 C
00100 Helsinki
HAAGERUP, Ulf Robert (SE)
Box 6153
200 11 Malmö
PELIN, Torolf Johannes (FI)
BERGGREN OY AB
Annankatu 42 C
00100 Helsinki
JOHANSSON, Webjörn (SE)
Box 6107
102 32 Stockholm
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