CESENA 2010
EVOLUZIONE NORMATIVA E NUOVE
STRATEGIE COMUNITARIE NEL SETTORE
ALIMENTARE:SICUREZZA E PACCHETTO
IGIENE
Maria Severina Liberati
1
2
Indice
• Evoluzione
normativa : excursus storico
• Libro bianco, Reg. 178/02/CE e sistema
sanzionatorio;
• Informazione ed etichettatura;
• Denominazioni di origine, biologico (settore
ittico);
• Il pacchetto igiene;
• Nuovi indirizzi comunitari.
3
Evoluzione normativa nel settore
agroalimentare: tutela del consumatore,
sicurezza e qualità dei prodotti alimentari
4
Fiducia e informazione del
consumatore
Dopo la politica comunitaria degli anni ‘90 votata alla
qualitá (Regg. CE n. 2092/91, 2081/92, 2082/92, 1760/00),
a seguito di:
• globalizzazione dei mercati internazionali;
• abbattimento delle barriere doganali e libera circolazione
delle merci in ambito comunitario;
• evoluzione tecnologica dei processi produttivi e
conseguente affinamento delle tecniche di sofisticazione;
Si è dovuto far fronte a gravi situazioni di emergenza per la
salute pubblica quali la BSE e la diossina.
5
Fiducia e informazione del
consumatore
Tali situazioni di emergenza hanno comportato
l’ineludibile esigenza di approntare efficaci sistemi di
allerta e rafforzare gli organismi
istituzionalmente
deputati
ai
controlli;
È in questo contesto europeo che nasce una nuova
sensibilitá dei consumatori verso le garanzie di salubritá
che devono essere offerte non solo dagli alimenti diretti
all’uomo, ma anche da quelli destinati agli animali al fine
di vigilare sull’intera catena alimentare e commisurare
l’evoluzione tecnologica e le esigenze del mercato con la
più alta garanzia di tutela dei consumatori.
6
Fiducia e informazione del
consumatore
In tale processo, per equilibri connessi agli scambi
internazionali, l’Europa si trova nella condizione di dover
negoziare con gli altri organismi (WTO) anche a costo di
decisioni riduttive della tutela riservata ai prodotti protetti in
sede comunitaria.
Si diffonde quindi sempre più l’esigenza di far fronte a
situazioni di allerta, al fine di tutelare la salute umana :
basti pensare alla normativa adottata dalla Food and Drug
Administration per contrastare
possibili minacce di
bioterrorismo veicolato attraverso l’importazione negli usa
di derrate alimentari, prodotti per l’agricoltura e per
l’alimentazione degli animali.
7
Fiducia e informazione del
consumatore
Sicurezza alimentare
Si diffonde pertanto l’utilizzo di sistemi di autocontrollo
(metodo HACCP) e del concetto di analisi e gestione del
rischio che la Comunitá Europea fa propri introducendoli
in una serie di direttive
fino ad arrivare alla
predisposizione, nel 2000, del Libro Bianco della
Commissione che individua i pilastri fondamentali del
quadro normativo che
verrà
successivamente
disciplinato
con
il
Reg.
178/2002/CE.
8
Fiducia e informazione del
consumatore
Quadro normativo di riferimento
• Libro Verde del 1997 sui principi generali della
legislazione alimentare;
• Libro Bianco del 2000 sulla sicurezza alimentare;
• Regolamento n. 178/2002/CE (c.d. General Food Law)
“che stabilisce i principi e i requisiti generali della
legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per
la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo
della sicurezza alimentare”.
• D.lgs. 190/2006 “Disciplina sanzionatoria per le violazioni
del Reg. 178/2002/CE”.
• Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli–
COM(2008)641 del 15 ottobre 2008
9
Fiducia e informazione del
consumatore
Libro Bianco del 2000
- Recupero fiducia del consumatore: informazione,
etichettatura, biotecnologie e principi di precauzione;
Introduce l’approccio integrato “dal campo alla tavola” (from
farm
to
fork);
- valorizza l’analisi del rischio (valutazione, gestione,
comunicazione))
per
la
sicurezza
alimentare;
- programma un Sistema di allarme rapido comunitario;
- progetta l’istituzione di una Autorità europea di settore;
- tre livelli di responsabilitá (primaria per gli operatori, di
controllo per gli Stati membri, di valutazione per la
Commissione).
10
Fiducia e informazione del
consumatore
Tracciabilità
È nel Libro Bianco che viene individuata la tracciabilitá
quale strumento idoneo a monitorare tutto il percorso degli
alimenti, dal campo alla tavola, attraverso la realizzazione
di sistemi di rintracciabilitá dell’intero processo produttivo.
Il consumatore acquisisce quindi un nuovo strumento di
salvaguardia che fino ad allora era stato requisito peculiare
dei prodotti certificati intendendo per tali quelli che si
fregiano di denominazioni di qualitá e provenienti da
agricoltura
biologica.
11
Fiducia e informazione del
consumatore
Produzioni a qualità regolamentata
Reg. CEE 2092/91 relativo al metodo di produzione
biologico
Reg. 834/2007/CE relativo alla produzione biologica e
all’etichettatura dei prodotti biologici (in vigore dal 1°
gennaio
2009);
Reg. CEE 2081/92 che ha istituito il riconoscimento delle
denominazioni di origine controllata (DOP) e delle
indicazioni geografiche protette (IGP) – attualmente
sostituito
dal
Reg.
510/2006/CE;
Reg. CEE 2082/92 che ha istituito il riconoscimento delle
specialità tradizionali garantite (STG) – sostituito dal Reg.
509/2006/CE.
12
Fiducia e informazione del
consumatore
Primato della sicurezza
Ma se non tutti gli alimenti possono presentare
caratteristiche di qualità, certamente tutti devono
possedere i requisiti elementari per essere considerati
sicuri.
Ratio che sancisce il primato della sicurezza: infatti se non
tutti i prodotti alimentari possono presentare caratteristiche
di qualitá, certamente tutti debbono possedere i requisiti
necessari per essere considerati innocui per la salute
umana
ed
animale.
La sicurezza alimentare deve essere quindi considerata
quale pre requisito della qualitá.
13
Fiducia e informazione del
consumatore
Direttiva 2000/13/CE “ravvicinamento delle
legislazioni concernenti l’etichettatura e la
presentazione dei prodotti alimentari nonché la
relativa pubblicità”
Qualsiasi regolamentazione relativa all’etichettatura dei
prodotti alimentari deve essere fondata anzitutto sulla
necessità di informare e tutelare il consumatore.
Un’etichettatura adeguata concernente la natura esatta e le
caratteristiche del prodotto consente al consumatore di
operare scelte con cognizione di causa e contribuisce ad
una più funzionale circolazione delle merci.
14
Fiducia e informazione del
consumatore
Reg. 178/2002/CE (General Food Law)
- Rende applicative le linee programmatiche del Libro
Bianco stabilendo i principi e i requisiti della legislazione
alimentare (elevata tutela della salute umana e animale,
interessi dei consumatori, pratiche commerciali leali,
salvaguardia
dell’ambiente);
;
- rende obbligatoria la rintracciabilità in tutte le filiere
agroalimentari (art. 18): identificazione e registrazione
fornitori/destinatari;
- istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare
(EFSA).
15
Fiducia e informazione del
consumatore
Reg. 178/2002/CE: obblighi e responsabilità
Operatori: responsabilità primaria per la garanzia del
prodotto conforme (art.17), rintracciabilità (art. 18),
corresponsabile per l’attivazione delle procedure di ritirorichiamo (artt. 19-20)
Stati membri: applicazione legislazione alimentare,
allestimento sistema di controllo e definisce le relative
sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive (art. 17)
Commissione europea: verifica l’efficacia e l’operatività dei
sistemi adottati dagli Stati membri
16
Fiducia e informazione del
consumatore
Rintracciabilità
In attuazione dell’art. 18 del Reg. n. 178/2002/CE è stata
disposta in tutte le fasi della produzione, della
trasformazione e della distribuzione la rintracciabilitá
degli alimenti, dei mangimi e degli animali destinati alla
produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza
destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di
un
mangime.
Ruolo centrale del ritiro delle partite di mozzarella con
livelli di diossina oltre i limiti di legge analisi
più
accurate ed eventuale distruzione.
17
Fiducia e informazione del
consumatore
Informazione
La sicurezza del prodotto si realizza anche attraverso una
sempre piú accurata informazione al consumatore per
mezzo dei sistemi di documentazione e di controllo che
garantiscano la conformitá del prodotto ai requisiti della
normativa
di
settore.
L’impossibilitá di ricostruire il percorso compiuto da alimenti
e mangimi puó compromettere il
funzionamento del
mercato interno e la salute dei consumatori  sistema
generale di rintracciabilitá per poter effettuare ritiri mirati e
fornire informazioni ai responsabili dei controlli.
18
Fiducia e informazione del
consumatore
Ruolo delle informazioni
Ruolo rilevante e strategico non solo per la tutela del
consumatore, ma anche per la “salute” del mercato
perchè la tracciabilitá costituisce senza dubbio un
volano per la razionalizzazione dei sistemi produttivi ed
un veicolo di competitivitá tanto piú importante in questo
contesto
globalizzato
dei
flussi
commerciali.
Importanza di tracciare le informazioni relative all’origine
delle materie prime agricole impiegate (es. olio di oliva).
19
Fiducia e informazione del
consumatore
Fiducia e informazione
• Il quadro normativo deve far sì che i consumatori,
gli altri soggetti interessati e le controparti
commerciali abbiano fiducia nei processi
decisionali alla base della legislazione alimentare,
nel suo fondamento scientifico e nell’indipendenza
delle istituzioni;
• “La legislazione alimentare si prefigge di tutelare gli
interessi dei consumatori e di costituire una base
per consentire ai consumatori di compiere scelte
consapevoli in relazione agli alimenti che
consumano” (Reg. n. 178/2002, art. 8).
20
Fiducia e informazione del
consumatore
Informazione lungo la filiera agroalimentare
• Produttori e trasformatori hanno necessità di regole
chiare rispetto a pratiche di concorrenza sleale;
• La distribuzione mira alla fidelizzazione del cliente;
• I consumatori hanno bisogno di comprendere le
caratteristiche degli alimenti loro proposti;
• Le Autorità di controllo devono garantire il
cittadino-consumatore e il buon funzionamento del
mercato.
21
Excursus storico
MA COME SI È ARRIVATI ALL’ATTUALE
QUADRO NORMATIVO COMUNITARIO
NEL SETTORE ALIMENTARE?
22
Le tre fasi storiche:
• L’armonizzazione
con le Direttive verticali
• La liberalizzazione del mercato
• Il nuovo approccio verso sicurezza alimentare
Le tre fasi storiche:
•L’armonizzazione con le Direttive verticali (1)
a partire dagli anni ’60 è stata sviluppata una serie di
Direttive per regolare la produzione e commercializzazione
di specifici alimenti; gli strumenti legislativi, denominati
“verticali” perché relativi a specifiche filiere, sono stati
emanati unicamente per quei prodotti ritenuti di particolare
importanza per l’Unione Europea quali le carni fresche, il
latte, il burro, ecc.
Le tre fasi storiche:
•L’armonizzazione con le Direttive verticali (2)
Al periodo iniziale risale anche l’introduzione del “bollo CEE” per
identificare gli stabilimenti produttivi che, essendo in possesso di
particolari requisiti strutturali e sanitari prescritti dalla normativa
comunitaria, erano autorizzati a commercializzare i loro prodotti tra i
Paesi di tutta l’Unione.
Gli stabilimenti sprovvisti del bollo CEE (in quanto con requisiti strutturali
e di sicurezza non in linea con le prescrizioni comunitarie) potevano
commercializzare i prodotti solo all’interno del singolo Stato Membro;
questo doppio livello di autorizzazione è stato comunemente identificato
con il termine “doppio mercato”.
Le tre fasi storiche:
•La liberalizzazione del mercato (1)
il secondo momento storico ha avuto inizio a partire dalla fine degli anni
’80, a seguito della necessità di adeguare il commercio alimentare alle
novità introdotte dal Mercato Unico Europeo (MEC).
L’abolizione dei controlli alle frontiere e la libera circolazione delle merci
imponeva, infatti, il rispetto di un livello minimo di sicurezza comune tra tutti
gli Stati aderenti al circuito comunitario e la necessità di eliminare il
cosiddetto “doppio mercato”.
Le tre fasi storiche:
•La liberalizzazione del mercato (2)
In questo periodo l’Unione Europea ha, da un lato, emanato norme
comuni a tutti gli alimenti indipendentemente dalla loro natura o
categoria di appartenenza Direttive “orizzontali” e, dall’altro, ha
aggiornato gli strumenti legislativi di natura “verticale” dettagliando
le procedure igieniche di fabbricazione con precisi requisiti tecnici.
Le tre fasi storiche:
•Il nuovo approccio verso sicurezza alimentare (3)
è iniziata a seguito delle gravi crisi alimentari che si sono verificate in
Europa a partire dal 1996 e che hanno dimostrato una non omogenea
applicazione delle norme da parte degli Stati Membri e la presenza di
carenze nel sistema dei controlli.
Questi elementi hanno indotto la Commissione Europea ad avviare una
profonda revisione della normativa sulla sicurezza alimentare le cui
conclusioni finali sono state riassunte in due documenti principali
Le tre fasi storiche:
• Il nuovo approccio verso sicurezza alimentare (3)
il Libro verde, pubblicato nel 1997, che definisce i
principi generali della legislazione alimentare dell’Unione
Europea,
il Libro Bianco sulla sicurezza alimentare,
pubblicato nel 2000, in materia di sicurezza alimentare.
Un nuovo approccio
legislativo:
- la politica della sicurezza alimentare deve basarsi su un
approccio completo e integrato;
- i produttori di mangimi, gli agricoltori e gli operatori del
settore alimentare hanno la responsabilità primaria per
quanto concerne la sicurezza degli alimenti;
- la politica "dai campi alla tavola" si dovrà attuare
sistematicamente e in modo coerente;
Un nuovo approccio
legislativo:
- una politica alimentare efficace richiede la rintracciabilità dei
percorsi dei mangimi e degli alimenti nonché dei loro
ingredienti;
- l'analisi del rischio deve costituire il fondamento su cui si
basa la politica di sicurezza degli alimenti;
- si applicherà il principio di precauzione nelle decisioni di
gestione del rischio.
Libro Verde sui principi della
legislazione alimentare –
COM(97) 176
• livello elevato di protezione della salute, della
sicurezza e degli altri interessi dei consumatori ;
• libera circolazione delle merci nel mercato interno;
• disposizioni legislative basate su conoscenze
scientifiche e valutazione dei rischi;
• responsabilità primaria della sicurezza dei prodotti
alimentari in capo ai produttori, ai trasformatori e ai
fornitori.
32
Libro Verde sui principi della
legislazione alimentare –
COM(97) 176
• È possibile applicare alla produzione agricola e
all'industria agroalimentare le stesse regole
generali?
• È necessario estendere alla produzione agricola
primaria il principio della responsabilità del
produttore per i prodotti difettosi?
• È necessario introdurre nuove definizioni nella
legislazione quali una definizione europea di
"prodotti alimentari"?
33
Libro bianco sulla sicurezza
alimentare – COM(1999) 719
• Principi:
- elevata tutela della salute umana, animale e delle
piante;
- interessi dei consumatori;
- pratiche commerciali leali;
- salvaguardia dell’ambiente;
• Tre livelli di responsabilità: operatori – Stati membri –
Commissione;
• Introduce a: analisi del rischio, sistema di allarme
rapido, Autorità europea per la sicurezza alimentare
(vedi Reg. 178/02/CE).
34
Libro bianco sulla sicurezza
alimentare – COM(1999) 719
• approccio integrato di filiera “dai campi alla tavola”:
produzione primaria, trasformazione, trasporto,
distribuzione;
• inclusione orizzontale della filiera dei mangimi (animali
destinati al consumo umano);
• necessità di garantire corrette prassi igieniche lungo
tutta la filiera ai fini della sicurezza alimentare.
35
Un nuovo approccio
legislativo:
Libro bianco sulla sicurezza alimentare
la creazione di un'Autorità alimentare europea autonoma (EFSA),
incaricata di elaborare pareri scientifici indipendenti su tutti gli aspetti
inerenti la sicurezza alimentare, la gestione di sistemi di allarme rapido e
la comunicazione dei rischi;
la revisione del quadro giuridico normativo affinché possa coprire tutti
gli aspetti connessi con i prodotti alimentari dalla produzione al consumo
(“from farm to fork”, dalla terra alla tavola);
la creazione di un sistema di controllo più armonizzato;
l’avvio di un dialogo più trasparente con i consumatori e altre parti
interessate (stakeholders).
Un nuovo approccio
legislativo:
Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare
• Compito principale = supporto scientifico
 raccolta e elaborazione di informazioni
 valutazione del rischio
 comunicazione del rischio
 collaborazione con altre agenzie scientifiche
 intervento nelle crisi alimentari
• Caratteristiche dell'EFSA
 Indipendenza, eccellenza, trasparenza
Sicurezza alimentare:
quadro normativo
Libro bianco sulla sicurezza alimentare - COM(1999)
719
Reg. n. 178/2002/CE : stabilisce i principi e i requisiti
generali della legislazione alimentare, istituisce
l’Autorità europea per la sicurezza alimentare,fissa
procedure nel campo della sicurezza alimentare e
costituisce la base per garantire un elevato livello di
tutela della salute umana e degli interessi dei
consumatori in relazione degli alimenti (art.1)
D.lgs. N. 190/2006 “disciplina sanzionatoria per le
violazioni del Reg. 178/2002/CE”.
38
La nuova legislazione sulla sicurezza
alimentare
La struttura
Regolamento 178/2002 « Food law »
Principi generali di sicurezza alimentare
Autorità competenti
Controlli su
alimenti e mangimi
(reg.854-882)
Operatori Alimentari
Norme generali di
igiene dei prodotti e
della produzione di
alimenti e mangimi
(reg.852)
Norme specifiche sui prodotti
Mangimi Alimenti O.A.
(reg.853)
39
Reg. 178/02/CE: definizioni
• “ALIMENTO o PRODOTTO ALIMENTARE”: qualsiasi
sostanza o prodotto trasformato, parzialmente
trasformato o non trasformato destinato ad essere
ingerito da esseri umani (art. 2 c. 1);
• “RINTRACCIABILITÁ”: possibilità di ricostruire e
seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un
animale destinato alla produzione alimentare o di una
sostanza destinata ad entrare a far parte di un alimento
o di un mangime attraverso tutte le fasi della
produzione, della trasformazione e della distribuzione
(art. 3 n. 15).
40
Obiettivi legislazione
alimentare (art. 5 c. 1)
• livello elevato di tutela della vita e della salute
umana;
• tutela degli interessi dei consumatori (pratiche leali
nel commercio alimentare);
• tutela della salute e del benessere degli animali,
della salute vegetale e dell’ambiente;
• libertá di circolazione di alimenti e mangimi
all’interno della comunitá.
41
Principi della legislazione alimentare:
analisi del rischio (art. 6 e bollettino
EFSA n. 2/04)
1) VALUTAZIONE: processo destinato a controllare casi
in cui un organismo, un sistema o una popolazione
possono essere esposti a un pericolo; si basa su
elementi scientifici a disposizione ed è svolta in modo
indipendente, obiettivo e trasparente;
2) GESTIONE: processo decisionale che comporta la
considerazione di fattori politici, sociali, economici e
tecnici di un determinato pericolo, al fine di elaborare e
applicare le adeguate risposte normative; tiene conto
dei risultati della valutazione del rischio (EFSA), del
principio di precauzione e di altri aspetti pertinenti.
42
Principi della legislazione alimentare:
analisi del rischio (art. 6 e bollettino
EFSA n. 2/04)
3)COMUNICAZIONE:
scambio
interattivo
di
informazioni sui rischi per la salute e per
l’ambiente tra responsabili della valutazione del
rischio, media, gruppi interessati e pubblico.
43
Principi della legislazione
alimentare: principio di precauzione
(art. 7)
Qualora, in circostanze specifiche a seguito di una
valutazione delle informazioni disponibili, venga
individuata la possibilitá di effetti dannosi per la
salute ma permanga una situazione di incertezza
sul piano scientifico, possono essere adottate le
misure provvisorie di gestione del rischio necessarie
per garantire il livello elevato di tutela della salute.
44
Informazione ai cittadini
consumatori
• nel caso in cui un alimento o un mangime possa
comportare un rischio per la salute umana o
animale, le autoritá pubbliche informano i cittadini
sulla natura del rischio (art. 10);
• l’etichettatura, la pubblicitá e la presentazione di
alimenti e mangimi non devono trarre in inganno i
consumatori (art. 16).
45
Requisiti di sicurezza degli
alimenti (art. 14)
Non possono essere immessi sul mercato alimenti:
• DANNOSI PER LA SALUTE: previa valutazione dei
probabili effetti nel breve, medio e lungo periodo, dei
probabili effetti tossici cumulativi e delle sensibilità di
salute di alcune categorie di consumatori;
• INADATTI AL CONSUMO UMANO: inaccettabili per il
consumo tenuto conto delle condizioni d’uso normali e
delle informazioni accessibili al consumatore.
46
Obblighi e responsabilità
• spetta agli operatori garantire che alimenti e
mangimi soddisfino le disposizioni di legge (art.
17);
• Se un operatore ritiene o ha motivo di ritenere di
che un alimento non sia conforme, deve avviare le
procedure di ritiro e informare le autoritá
competenti (art. 19).
47
Obblighi e responsabilità
• gli Stati membri
adottano la legislazione
alimentare e ne verificano il rispetto. A tal fine,
organizzano un sistema ufficiale di controllo e
detrminano le misure e le sanzioni da applicare in
caso di violazione: le sanzioni devono essere
effettive,proporzionali e dissuasive;
• la Commissione svolge attivitá di vigilanza e
valutazione.
48
Rintracciabilità (art. 18)
• è disposta in tutte le fasi di produzione,
trasformazione e distribuzione la rintracciabilitá di
alimenti, mangimi, animali destinati alla produzione
alimentare e sostanze atte a entrare a far parte di un
alimento o mangime;
• gli operatori devono essere in grado di individuare
fornitori e destinatari attraverso opportuni sistemi di
rintracciabilitá, mettendo a disposizione delle autoritá
competenti le informazioni.
49
Controlli e sanzioni
D.lgs. 190/2006 “Disciplina sanzionatoria per le violazioni del Reg. n.
178/2002/CE” – art. 1 Campo d’applicazione
Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20
del Reg. n. 178/2002/CE che stabilisce i principi ed i
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa
procedure nel campo della sicurezza alimentare
50
Controlli e sanzioni
D.lgs. 190/2006 – art. 2 Violazione degli obblighi di cui all’art. 18 del Reg.
178/02 in materia di rintracciabilità
Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del
settore alimentare e dei mangimi che non adempiono
agli obblighi di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n.
178/2002 sono soggetti al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da settecentocinquanta euro a
quattromilacinquecento euro
51
Controlli e sanzioni
D.lgs. 190/2006 – art. 3 Violazione degli artt. 19 e 20 del Reg. 178/02 relativi
all’avvio di procedure di ritiro dal mercato
Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del
settore alimentare e dei mangimi, i quali, essendo a
conoscenza che un alimento o un mangime o un animale
da loro importato, prodotto, trasformato, lavorato o
distribuito, non più nella loro disponibilità, non e'
conforme ai requisiti di sicurezza, non attivano le
procedure di ritiro degli stessi, sono soggetti al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da
tremila euro a diciottomila euro (c. 1)
52
Controlli e sanzioni
D.lgs. 190/2006 – art. 3 Violazione degli artt. 19 e 20 del Reg. 178/02 relativi
all’avvio di procedure di ritiro dal mercato
Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi i quali,
avendo attivato la procedura di ritiro di cui al comma 1 non
ne informano contestualmente l'autorità competente, sono
soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro (c. 2)
53
Controlli e sanzioni
D.lgs. 190/2006 – art. 3 Violazione degli artt. 19 e 20 del Reg. 178/02 relativi
all’avvio di procedure di ritiro dal mercato
Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore
alimentare e dei mangimi i quali non forniscono alle
autorità competenti le notizie o la collaborazione dalle
stesse legittimamente richieste, al fine di evitare o ridurre i
rischi legati ad un alimento, ad un mangime o ad un
animale da essi fornito, sono soggetti al pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a
dodicimila euro (c. 3)
54
Controlli e sanzioni
D.lgs. 190/2006 – art. 4 Violazione degli obblighi nei confronti dei
consumatori/utilizzatori di cui agli artt. 19 e 20 del Reg. 178/02
Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore
alimentare e dei mangimi, i quali, avendo importato,
prodotto, trasformato o distribuito un prodotto non
conforme ai requisiti di sicurezza poi pervenuto al
consumatore od all'utilizzatore, non informano questi ultimi
circa i motivi dell'attivazione della procedura per il ritiro dal
mercato, sono soggetti al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da duemila euro a dodicimila
euro.
55
Controlli e sanzioni
D.lgs. 190/2006 – art. 7 Disposizioni finali
Nel caso di reiterazione delle violazioni previste dal
presente decreto e' disposta, in aggiunta alla sanzione
amministrativa
pecuniaria,
la
sospensione
del
provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività
che ha dato causa all'illecito per un periodo di giorni
lavorativi da un minimo di dieci ad un massimo di venti (c.
1)
Le regioni e province autonome provvedono nell'ambito
delle proprie competenze all'accertamento delle violazioni
amministrative e alla irrogazione delle relative sanzioni (c.
4)
56
Autorità europea per la
sicurezza alimentare - EFSA
(art. 22)
• offre consulenza e assistenza scientifica e tecnica
per la normativa e le politiche della comunità in tutti
i campi che hanno un’incidenza diretta o indiretta
sulla sicurezza di alimenti e mangimi (es. salute e
benessere animale e vegetale);
• è il punto di riferimento scientifico comunitario, la
cui attivitá è caratterizzata dalla massima
trasparenza e collaborazione.
57
EFSA: compiti (art. 23)
• promuove la definizione di metodi uniformi di
valutazione del rischio,
• raccoglie, confronta e analizza i dati scientifici e
tecnici;
• su richiesta della commissone presta assistenza
nelle procedure di gestione delle crisi,
• fa in modo che i cittadini e le parti interessate
ricevano informazioni rapide, affidabili, obiettive e
comprensibili.
58
EFSA: organizzazione (artt. 2428)
• CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: nominato da
Consiglio e Parlamento europeo, adotta il
regolamento interno e garantisce l’espletamento
dell’attività dell’EFSA;
• DIRETTORE ESECUTIVO: nominato dal CdA, è il
rappresentante legale, attua i programmi di lavoro;
• FORO CONSULTIVO: composto da rappresentanti
degli organi che negli Stati membri svolgono funzioni
analoghe a quelle dell’EFSA,
• COMITATO SCIENTIFICO E GRUPPI DI ESPERTI
SCIENTIFICI (PANELS): rappresentano il nocciolo
scientifico dell’EFSA .
59
EFSA: attività scientifica (art. 28)
• il Comitato scientifico coordina l’attivitá dei panels
e formula pareri su questioni multisettoriali;
• i Panels formulano pareri negli ambiti scientifici di
competenza: additivi, ogm, nutrizione, contaminanti
della catena alimentare, salute e benessere
animale…;
• il numero dei panels varia in base agli sviluppi
scientifici: attualmente sono 9.
60
Sistema di allarme rapido
(art. 50)
• è la struttura di sorveglianza a rete fra stati membri,
Commissione ed EFSA, ma puó essere aperto a
paesi terzi e organizzazioni internazionali sulla
base di accordi tra questi e la comunitá;
• segue il principio di informazione e trasparenza
verso i cittadini, a parte casi di riservatezza
debitamente giustificati e comunque mai per ció
che riguarda la tutela della salute umana.
61
Sistema di allarme rapido
(art. 50)
In caso di grave rischio diretto o indiretto per la
salute umana il sistema si attiva
notifica alla Commissione
trasmissione ai membri della rete ed eventuali
azioni di gestione del rischio
62
Collaborazione
(art. 22 c. 8)
L’EFSA, la Commissione e gli Stati membri
collaborano per promuovere l’effettiva coerenza fra le
funzioni di valutazione del rischio, gestione del
rischio e comunicazione del rischio.
63
“IN REALTÁ NON PUÓ SUSSISTERE UNA
SITUAZIONE DI SICUREZZA
ALIMENTARE SE NON C’È UN
EFFICACE SISTEMA DI CONTROLLO,
MONITORAGGIO E VIGILANZA”
64
Reg. 882/04/CE sui controlli
ufficiali
• Le Autorità competenti dovrebbero assicurare che, ove
diverse autorità di controllo siano coinvolte
nell’esecuzione dei controlli ufficiali, vi siano
appropriate procedure di coordinamento e vengano
efficacemente applicate;
• La designazione di laboratori di riferimento (artt. 32-33)
comunitari e nazionali da parte degli Stati membri
contribuisce ad assicurare un’elevata qualità e
uniformità dei risultati analitici attraverso l’adozione di
metodi convalidati, l’impiego di materiale di riferimento
e la formazione del personale di laboratorio).
65
Reg. 882/2004/CE art. 3: obblighi
generali
• Gli Stati membri garantiscono che i controlli ufficiali
siano eseguiti periodicamente e tenendo conto dei
rischi associati (ad animali, mangimi, alimenti, aziende
del settore..), dei dati precedenti relativi agli operatori e
di qualsiasi informazione che possa indicare
un’eventuale non conformità;
• I controlli ufficiali sono eseguiti senza preavviso (tranne
che nel caso degli audit), in qualsiasi fase della filiera,
con la stessa accuratezza sulle esportazioni fuori dalla
Comunità e sulle importazioni nel mercato comunitario.
66
Reg. 882/2004/CE art. 4-5: Autorità
competenti e deleghe
• Le Autorità competenti assicurano l’imparzialità, la
qualità e la coerenza dei controlli ufficiali a tutti i livelli;
• L’Autorità competente può delegare compiti specifici
riguardanti i controlli ufficiali a uno o più organismi di
controllo imparziali, qualificati e accreditati in base alla
norma europea EN 45004;
• Vengono
assicurati
il
coordinamento
e
la
comunicazione dei risultati tra l’organismo di controllo
delegato e l’Autorità competente.
67
Reg. 882/2004/CE sui controlli ufficiali
• Competente per l’effettuazione dei controlli ufficiali ai
fini della verifica della corretta applicazione del
“pacchetto igiene” è il Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali attraverso gli enti e gli organismi
ad esso collegati.
68
Servizio Sanitario Nazionale (SSN – Legge
833/1978): tutela salute, igiene pubblica,
servizi veterinari
• Ministero della Salute: attività normativa;
• Istituto Superiore di Sanità (ISS): ricerca, controllo,
formazione, coordinamento;
• Istituti Zooprofilattici Sperimentali (II.ZZ.SS.): sanità
animale, qualità e salubrità prodotti origine animale,
igiene allevamenti;
• Regioni e PP.AA.: programmazione e coordinamento
ASL e aziende ospedaliere;
• Aziende Sanitarie Locali (ASL): assistenza sanitaria
sul territorio
69
Comando Carabinieri per la Tutela
della Salute
• Alle dirette dipendenze del Ministro della Salute, è
articolato
a
livello
territoriale
in
Nuclei
Antisofisticazione e Sanità (NAS) in tutti i capoluoghi
regionali e in alcuni provinciali ;
• I NAS hanno i poteri degli ispettori sanitari, che li
legittimano all’intervento in tutti i luoghi dove si
producono, si somministrano, si depositano o si
vendono i prodotti destinati all’alimentazione.
70
Sistema dei controlli Mipaaf a tutela
del consumatore
• Ispettorato Centrale tutela Qualità e Repressione Frodi
dei prodotti agroalimentari – ICQRF;
• Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA;
• Corpo Forestale dello Stato – CFS;
• Comando Carabinieri Politiche Agricole – CCPA;
• Reparto Pesca Marittima del Corpo delle Capitanerie di
Porto
71
ICQRF
• Controlli sulle filiere dell’intero settore agroalimentare,
compresi i mezzi tecnici di produzione, in base agli obiettivi
strategici individuati dalla Direttiva annuale del Ministro;
• Tutela dei prodotti di qualità (origine geografica, tecnologia
di produzione) contrastando fenomeni di concorrenza sleale;
• Salvaguardia circa la qualità merceologica e la
presentazione al consumatore attraverso la garanzia sulla
conformità ai requisiti di legge;
• Vigilanza sull’attività degli Organismi di Certificazione dei
prodotti a qualità regolamentata.
72
Corpo Forestale dello Stato
• Legge 36/2004 “Nuovo ordinamento del Corpo
forestale dello Stato”: il CFS ha competenza in materia
di “…concorso nelle attività volte al rispetto della
normativa in materia di sicurezza alimentare del
consumatore e di biosicurezza in genere” (art. 2 c. 1
lettera e) ;
• Attività operativa di polizia giudiziaria: sequestro di
confezioni di latte per l’infanzia con presenza di ITX
(anno 2005).
73
Comando Carabinieri Politiche
Agricole
• Posto alle dipendenze del Ministro (DPR 79/05),
svolge controlli su erogazione e percepimento di aiuti
comunitari nel settore agroalimentare e della pesca ed
acquacoltura e sulle operazioni di ritiro e vendita di
prodotti agroalimentari.
• Esercita controlli specifici sulla regolare applicazione
di regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi
con l’ICQ, nell'attivita' di prevenzione e repressione
delle frodi nel settore agroalimentare.
74
Sinergie: Ministero dell’Economia
• Agenzia delle Dogane: controllo sulle merci in transito
anche in difesa dell’industria e del consumatore
nazionale – laboratori chimici per la collaborazione
analitica nel controllo dei prodotti alimentari
all’importazione;
• Guardia di Finanza: attività di polizia economica
finalizzata, tra l’altro, alla prevenzione e repressione
delle frodi agroalimentari.
75
Reg. 882/2004/CE art. 2: piano di
controllo
• Definizione: descrizione elaborata dall’Autorità
competente contenente informazioni generali sulla
struttura e l’organizzazione dei sistemi di controllo
ufficiale dello Stato membro.
Piano di controllo nazionale pluriennale
vedi Pacchetto igiene
76
Controlli e sanzioni
D.lgs. 193/2007 “Attuazione della direttiva 2004/41/CE
relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e
applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo
settore”
Le disposizioni del presente decreto legislativo sono
emanate al fine di abrogare la normativa nazionale di
attuazione delle direttive comunitarie a loro volta
abrogate dalla direttiva 2004/41 (art. 1 Finalità e ambito
di applicazione)
77
Controlli e sanzioni
D.lgs. 193/2007 – art. 2 Autorità competenti
Ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004,
853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive
modificazioni, per le materie disciplinate dalla normativa
abrogata di cui all'art. 3, le Autorità competenti sono il
Ministero della salute, le regioni, le province autonome
di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali,
nell'ambito delle rispettive competenze
78
Controlli e sanzioni
D.lgs. 193/2007 – art. 2 c. 1 Abrogazioni
Sono abrogati i seguenti provvedimenti:
…
o) Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155
“Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE
concernenti l’igiene dei prodotti alimentari”;
…
79
Controlli e sanzioni
D.lgs. 193/2007 – art. 6 Sanzioni
Comma 1- (arresto)
Chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE)
n. 853/2004, effettua attività di macellazione di animali,
di produzione e preparazione di carni in luoghi diversi
dagli stabilimenti o dai locali a tale fine riconosciuti ai
sensi del citato regolamento ovvero la effettua quando il
riconoscimento e' sospeso o revocato e' punito con
l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda fino a
euro 150.000, in relazione alla gravità dell'attività posta
in essere
80
Controlli e sanzioni
D.lgs. 193/2007 – art. 6 Sanzioni
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di
applicabilità del regolamento (CE) n. 853/2004, effettua
attività in stabilimenti diversi da quelli di cui al comma 1,
non riconosciuti ai sensi di tale regolamento ovvero le
effettua quando il riconoscimento e' sospeso o revocato,
o che, pur essendo condotte presso un impianto
riconosciuto, non siano state comunicate all'Autorità
competente per l'aggiornamento del riconoscimento, e'
punito, con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 5.000 a euro 30.000 (c. 2)
81
Controlli e sanzioni
D.lgs. 193/2007 – art. 6 Sanzioni
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di
applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi
tenuto, non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni
stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una
qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e
distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la
registrazione e' sospesa o revocata, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro
3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno
stabilimento già registrato, non siano state comunicate
all'Autorità
competente
per
l'aggiornamento
della
registrazione (c. 3)
82
Controlli e sanzioni
D.lgs. 193/2007 – art. 6 Sanzioni
c. 4-5. Mancato rispetto requisiti generali in materia di igiene
di cui alla parte A dell’Allegato I e all’Allegato II al Reg.
852/04/CE nonché requisiti specifici di cui al Reg. 853/04/CE
(sanzione da 250 a 1500 euro);
c. 6. Mancata predisposizione procedure di autocontrollo
secondo il metodo HACCP (sanzione da 1000 a 6000
euro);
c. 7 Mancata correzione inadeguatezze riscontrate nei
requisiti/procedure di cui ai commi precedenti (sanzione
da 1000 a 6000 euro).
83
Controlli e sanzioni
D.lgs. 193/2007 – art. 6 Sanzioni
c. 10. Immissione in commercio di carni fresche refrigerate
o congelate senza la bollatura sanitaria di cui all'articolo
5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 854/2004
(sanzione da 3000 a 18000 euro per ogni lotto di carne
non bollato);
c. 16 Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per
«operatore del settore alimentare» si intende la persona
fisica o giuridica responsabile del rispetto delle
disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa
alimentare posta sotto il suo controllo
84
Come si sviluppa la tutela del
consumatore?
• Accorciamento della distanza con il consumatore;
• Consultazione dei settori coinvolti (Organizzazioni
Professionali);
• Tavoli di confronto con le Regioni;
• Tavoli di filiera;
+
• Trasparenza dell’informazione
85
Reg. 178/02/CE art. 8
“La legislazione alimentare si prefigge di tutelare
gli interessi dei consumatori e di costituire una
base per consentire ai consumatori di compiere
scelte consapevoli in relazione agli alimenti che
consumano”
86
Principi
Il quadro normativo comunitario deve far sí che i
consumatori, gli altri soggetti interessati e le
controparti commerciali abbiano fiducia nei processi
decisionali alla base della legislazione alimentare,
nel suo fondamento scientifico e nell’indipendenza
delle
istituzioni
che
tutelano
la
salute.
87
Informazione
L’importanza dell’informazione rispetto agli alimenti
attraversa
trasversalmente
tutta
la
filiera
agroalimentare:
- produttori e trasformatori hanno necessitá di regole
chiare da applicare con certezza
tutela
rispetto
a
pratiche
di
concorrenza
sleale;
- la distribuzione mira a favorire la fidelizzazione dei
clienti;
- i consumatori hanno bisogno di comprendere le
caratteristiche e il valore dei cibi che vengono loro
proposti.
88
Informazione
Gli strumenti di informazione sui prodotti alimentari in
vendita:
- etichetta;
- pubblicitá (radio, tv, stampa…);
- siti internet;
ALTERNATIVE
MEANS
- opuscoli e locandine;
Tutte le informazioni connesse alla presentazione dei
prodotti sono soggette alle prescrizioni generali di
trasparenza e veridicitá.
89
Etichettatura
L’etichetta dei prodotti alimentari rappresenta il più
diretto veicolo informativo al consumatore e in quanto
tale
deve
essere
strumento
di
tutela;
Infatti un’etichettatura adeguata in merito all’esatta
denominazione merceologica dei prodotti e delle loro
caratteristiche qualitative consente al consumatore di
operare effettivamente una ”scelta”, con cognizione di
causa.
90
Etichettatura: quadro normativo
• D.lgs. 109/92: attuazione Direttive CEE n. 89/395
e 89/396 concernenti etichettatura, presentazione e
pubblicità dei prodotti alimentari;
• Direttiva 2000/13/CE: ravvicinamento delle
legislazioni
degli
Stati
membri
concernenti
l’etichettatura e la presentazione dei prodotti
alimentari, nonché la relativa pubblicità;
• D.lgs.
181/03:
2000/13/CE;
attuazione
della
Direttiva
91
Direttiva 2000/13/CE
Stabilisce le norme comunitarie di carattere
generale ed orizzontale applicabili a tutti i prodotti
alimentari
immessi
in
commercio;
le norme di carattere specifico e verticale riguardanti
soltanto determinati prodotti alimentari devono invece
essere stabilite nell’ambito delle disposizioni che
disciplinano tali prodotti.
92
Direttiva 2000/13/CE
- “etichettatura: le menzioni, indicazioni, marchi di
fabbrica o di commercio, immagini o simboli riferentisi ad
un prodotto alimentare e figuranti su qualsiasi
imballaggio, documento, cartello, etichetta, anello o
fascetta che accompagni tale prodotto alimentare o che
ad
esso
si
riferisca”
(art.
1);
- “l’etichettatura e le relative modalitá di realizzazione non
devono essere tali da indurre in errore l’acquirente per
quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare”
(art. 2).
93
Direttiva 2000/13/CE
- definisce le informazioni che devono figurare
nell’etichettatura dei prodotti alimentari ed i criteri delle
indicazioni
facoltative;
- la necessitá di informare i consumatori implica di
imporre, fra l’altro, requisiti linguistici: tutte le
informazioni devono venire riportate nella lingua del
paese ove avviene la commercializzazione, ma nulla
vieta che possano esere riportate anche in più lingue.
94
Direttiva 2000/13/CE
-La forte valenza comunicativa assegnata all’etichetta
è mutuata direttamente dalle produzioni di qualitá
- un quadro normativo in materia di etichettatura è
infatti necessario non solo a tutelare il prodotto
alimentare in quanto tale, ma anche ad assicurare la
trasparenza del processo produttivo, elemento
centrale negli alimenti con disciplinare di produzione.
95
Direttiva 2000/13/CE
-l’etichettatura, se accompagnata da un efficace
sistema di controllo, è necessaria anche a garantire
concorrenza leale, trasparenza, credibilitá dei prodotti
e tutela del consumatore;
- il sistema dei logo comunitari è un esempio di efficace
strategia comunicativa: sono di facile individuazione,
concentrano significati complessi e sono di
comprensione internazionale.
96
Direttiva 2000/13/CE art. 2
L’etichettatura e le relative modalitá di realizzazione
non devono essere tali da indurre in errore l’acquirente:
• per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto
alimentare e in particolare la natura, l’identità, le
qualità, la composizione, la quantità, la conservazione,
l’origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o di
ottenimento;
• attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà
che non possiede.
97
Direttiva 2000/13/CE art. 3
indicazioni obbligatorie
•
•
•
•
•
Denominazione di vendita;
Elenco ingredienti;
Quantità di taluni ingredienti;
Se in imballaggi preconfezionati, il quantitativo netto;
Termine minimo di conservazione (data di scadenza
per i più deperibili);
• Conservazione e utilizzazione;
• Nome e indirizzo di fabbricante o condizionatore o
venditore;
98
Direttiva 2000/13/CE art. 2
• Se necessarie, le istruzioni per l’uso;
• Luogo d’origine o provenienza, qualora l’omissione
possa indurre in errore il consumatore (circa
origine o provenienza)
Problematica dell’origine
geografica delle materie
prime in etichetta
99
Etichettatura d’origine
Decreto intermin. 14/01/05: linee guida per la stesura del
manuale aziendale di rintracciabilitá;
Dal 7 giugno 2005 è obbligatorio indicare in etichetta
anche il riferimento territoriale degli allevamenti di origine:
Decreto intermin. 23/09/05: denominazione di vendita
“passata di pomodoro”;
Decreto intermin. 17/02/06: obbligo di indicare l’origine
del pomodoro impiegato nella passata, a decorrere dal
15 giugno 2006.
100
Etichettatura d’origine
Legge 3 agosto 2004, n. 204 "conversione in legge, con
modificazioni, del D.L. 24 giugno 2004, n. 157, recante
disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti
agroalimentari, nonchè in materia di agricoltura e pesca“
(abrogata nel Novembre 2006 a seguito del contrasto
con la normativa comunitaria in quanto considerata
ostacolo tecnico al mercato)
Decreti per singoli prodotti: DM 9/10/07
“Norme in materia di indicazioni obbligatorie
nell'etichetta dell'olio vergine ed extravergine
di oliva”
101
Etichettatura d’origine
23 Aprile 2010: la Commissione boccia la proposta di
DM italiano che disciplina l’etichettatura del latte
sterilizzato a lunga conservazione, del latte UHT, del
latte pastorizzato microfiltrato e del latte pastorizzato ad
elevata temperatura, nonché dei prodotti lattiero-caseari.
102
Qualità nella UE
• Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli – COM(2008)
641 del 15/10/08:
- necessità di differenziazione sul mercato per creare
vantaggio competitivo;
Misure e sistemi qualità a livello UE (tra gli altri):
- puntare sui prodotti di “qualità superiore”;
- tutelare le indicazioni geografiche (DOP – IGP);
- disciplinare il comparto biologico;
- registrare le denominazioni dei prodotti tradizionali
103
Qualità nella UE
• 10 marzo 2009: il Parlamento europeo approva
una relazione sul Libro Verde Qualità in cui
raccomanda l’indicazione dell’origine delle materie
prime in etichetta, l’istituzione di un’agenzia
europea per la qualità e il rafforzamento della
tutela
UE
e
internazionale
per
DOP
(Denominazione di origine protetta) e IGP
(Indicazione geografica protetta).
104
105
106
107
108
109
110
111
112
Differenziazione dei prodotti alimentari
• I prodotti alimentari convenzionali sono quelli che
vengono immessi nel circuito commerciale secondo
gli standard di sicurezza definiti a livello
internazionale (Codex Alimentarius);
• I prodotti alimentari che, oltre al prerequisito della
sicurezza, presentano caratteristiche qualitative
peculiari (sia intrinseche che di processo produttivo)
sono detti a qualità regolamentata (es. Reg.
510/06/CE: DOP-IGP) e vengono certificati in base
al rispetto di un disciplinare.
113
Qualità regolamentata
es. Reg. CE 510/06 (DOP-IGP)
• Disciplina specifica
tramite Regolamenti CE
(riconoscimento marchio
es. DOP tramite
disciplinare o
riconoscimento metodo
produttivo BIO);
• Certificazione e controllo
ad opera di Organismi
privati (elenco
comunitario);
• Vigilanza di Mipaaf,
Regioni e PP.AA.
Convenzionale
• Immessi in commercio
secondo standard di
sicurezza definiti a livello
internazionale (Codex
Alimentarius
Commission);
• Normati in modo
orizzontale (pacchetto
igiene, etichettatura,…);
• Sottoposti al sistema
pubblico dei controlli
(ICQ,CCPA,NAS, Regioni
114
e PP.AA.,…)
Qualità regolamentata
es. Reg. CE 510/06 (DOP-IGP)
Convenzionale
• Adesione inizialmente
volontaria, poi obbligatoria;
• DOP-IGP: rapporto qualitàtradizionalità-legame
territoriale (origine
geografica);
• Metodo biologico:
biodiversità, tutela ambiente
e salvaguardia cicli
produttivi stagionali, uso
limitato concimi chimici.
• Innovata impostazione
dell’attuale
regolamentazione
comunitaria :
- responsabilizzazione dei
produttori (1° livello );
- controllo da parte degli Stati
membri ( 2° livello );
- Verifica della Commissione
UE ( 3° livello ).
Nuovi strumenti: tracciabilità, accordi e intese di filiera
115
DM 16 giugno 2008: ottava revisione elenco
nazionale prodotti agroalimentari
tradizionali
• Prodotti le cui metodiche di lavorazione,
conservazione e stagionatura risultano consolidate nel
tempo (D.M. 350/99 art. 1);
• L’elenco nazionale registra ad oggi 9444 prodotti
agroalimentari tradizionali in tutte le regioni e province
autonome.
116
FAO
CODEX ALIMENTARIUS
COMMISSION
ISO
OMS
Ministero delle politiche
agricole alimentari e
forestali
Politiche di sviluppo rurale e agrobiodiversità,
armonizzazione a livello internazionale degli standard
di sicurezza alimentare e di miglioramento di
117
prodotto/servizio
Codex Alimentarius
• È una raccolta di standards, codici di buone prassi e linee
guida concernenti un alimento o una categoria alimentare:
può riguardare la definizione e i requisiti di un prodotto, di
un processo o di un sistema di regolamentazione con lo
scopo di garantire la sicurezza alimentare, la protezione
dei consumatori e la facilitazioone degli scambi
commerciali (WTO);
• La Commissione del Codex Alimentarius (FAO+OMS)
segue
procedure
rigorose
per
l’armonizzazione,
organizzandosi in Comitati (mondo scientifico e parti
interessate) specializzati nei rispettivi ambiti di
competenza – es. Codex Committee on Fish and fishery
Products.
Cogenza per tutti i prodotti
alimentari immessi in commercio
118
ISO – International Organization for
Standardization
• È un’organizzazione non governativaa che collega i settori
pubblici e privati, con un network di istituti nazionali di
standardizzazione in 157 paesi (per l’Italia è l’UNI, per
l’Europa l’EN);
• Lo scopo è di fornire standards per caratteristiche
desiderabili di prodotti e servizi al fine di contribuire
all’efficienza operativa, al miglioramento degli scambi
commerciali e all’innovazione;
• Le norme UNI-EN-ISO sono di carattere volontario (es.
ISO 22005:08 “Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari”).
119
Ambito comunitario
LIVELLO OPERATIVO
LIVELLO LEGISLATIVO
Commissione europea
Parlamento e Consiglio
europeo
DG Agricoltura
DG Pesca
Autorità
EFSA competenti
Stati membri
Ministero delle politiche
agricole alimentari e
forestali
- Definizione delle politiche comunitarie in
materia agricola, della pesca e alimentare
120
Sinergie istituzionali
Ministero
politiche
europee
Ministero
economia
e finanze
Ministero
salute
Governo
Ministero politiche
agricole alimentari e
forestali
Ministero
ambiente, tutela
territorio e mare
Ministero sviluppo
economico (e
commercio
internaz.)
Legge
241/1990:
trasparenza
atti
amministrativi, Conferenza di servizi in caso di
121
vari interessi pubblici coinvolti.
Mipaaf-Regioni
Ministero delle politiche
agricole alimentari e
forestali
LIVELLO OPERATIVO
LIVELLO LEGISLATIVO
Assessorati
Conferenza Stato-Regioni e
Province autonome
- Attuazione delle politiche comunitarie e
formulazione di quelle nazionali
122
Produzioni a qualità regolamentata (DOP-IGPSTG): quadro normativo
Reg. CEE 2081/92 che ha istituito il riconoscimento delle
denominazioni di origine controllata (DOP) e delle
indicazioni geografiche protette (IGP) – sostituito dal Reg.
510/2006/CE;
Reg. CEE 2082/92 che ha istituito il riconoscimento delle
specialità tradizionali garantite (STG) – sostituito dal Reg.
509/2006/CE.
D.M. 21 maggio 2007 “recante la procedura a livello
nazionale per la registrazione delle DOP e IGP ai sensi del
Reg. 510/06/CE”.
123
Produzioni a qualità regolamentata (vini):
quadro normativo
Legge 10 febbraio 1992 n. 164 “Nuova disciplina delle
denominazioni
d’origine”;
Reg. CEE 1493/99 “relativo all’organizzazione comune del
mercato vitivinicolo” (modificato e abrogato salvo parr. 2 e
3);
Reg. 753/2002 “che fissa modalità di applicazione del Reg.
1493/99 per quanto riguarda la designazione, la
denominazione, la presentazione e la protezione di taluni
prodotti
vitivinicoli”;
Reg. 479/08 “relativo all’organizzazione comune del
mercato vitivinicolo che modifica e abroga il Reg. CEE
1493/99”.
124
DOP-IGP anche per i vini
• Recuperare vecchi mercati e conquistarne di nuovi;
• Istituire un regime vitivinicolo basato su regole chiare,
semplici ed efficaci;
• Salvaguardare le migliori tradizioni della produzione
vitivinicola comunitaria, rafforzando il tessuto sociale di
molte zone rurali.
Specifiche caratteristiche attribuibili all’origine geografica del
vino
I consumatori possono individuare tali vini grazie alle
denominazioni di origine protette e alle indicazioni
geografiche protette
125
Come nasce il Reg. 510/2006/CE
• Applicazione a prodotti agricoli e alimentari per i quali
esiste un legame fra le caratteristiche e l’origine
geografica;
• I prodotti con riferimenti geografici DOP e IGP devono
soddisfare le condizioni elencate in un disciplinare;
• Necessaria registrazione delle DOP e IGP per usufruire
della protezione negli Stati membri (registro
comunitario);
126
Come nasce il Reg. 510/2006/CE
• Possibilità di opposizione alla registrazione da parte di
qualsiasi persona fisica o giuridica in uno Stato
membro o Paese terzo
• Sistema di controlli ufficiali in linea con il Reg.
882/04/CE + sistema di controlli diretto ad assicurare il
rispetto del disciplinare.
127
Reg. 510/2006/CE art. 1
• Esclusione dei prodotti del settore vitivinicolo dal
campo d’applicazione;
• Evoluzione con il Reg. 479/08/CE che li include nel
campo di applicazione.
128
Reg. 510/2006/CE art. 2
“Denominazione di origine”
c.
1
a):
• Il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi
eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto
agricolo o alimentare:
- come originario di tale regione,luogo determinato o paese;
- le cui qualità o caratteristiche sono dovute essenzialmente
o esclusivamente a un particolare ambiente geografico,
inclusi i fattori naturali o umani;
- la cui produzione, trasformazione e elaborazione
avvengono nella zona geografica delimitata.
129
Reg. 510/2006/CE art. 2 c. 1 b): “Indicazione
geografica”
• Il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi
eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto
agricolo o alimentare:
- come originario di tale regione,luogo determinato o paese;
- del quale una determinata qualità, la reputazione o altre
caratteristiche possono essere attribuite a tale origine
geografica;
- la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione
avvengono nella zona geografica delimitata.
130
Reg. 510/2006/CE art. 4
• Necessità
di
conformarsi
comprendente almeno:
a
un
disciplinare
–
–
–
–
Nome del prodotto
Descrizione del prodotto
Delimitazione zona geografica
Elementi che comprovano l’origine dalla zona geografica
delimitata
– Descrizione del metodo di ottenimento del prodotto
– Elementi che giustificano il legame fra la qualità e l’origine
geografica
– Nome e indirizzo degli organismi di controllo che verificano il
rispetto del disciplinare
131
Reg. 510/2006/CE art. 5
• La domanda di registrazione può essere presentata da
un’associazione o da persona fisica/giuridica equiparata e
comprende almeno:
- nome e indirizzo del richiedente
- disciplinare
- documento unico che riporta gli elementi principali del
disciplinare e la descrizione del legame del prodotto con
l’origine geografica
132
Reg. 510/2006/CE art. 5
• c. 4 istruttoria: la domanda è inviata allo Stato membro
sul cui territorio è situata la zona geografica;
• c. 5: lo Stato membro assicura che la decisione
favorevole sia resa pubblica ad ogni persona avente
interesse legittimo e che il disciplinare oggetto della
decisione sia pubblicato e accessibile elettronicamente;
133
Reg. 510/2006/CE
• art. 6 c. 2: la Commissione rende pubblico ogni mese
l’elenco delle denominazioni oggetto di una domanda
di registrazione;
• art. 7 c. 1-2: Stati membri, Paesi terzi e persone
fisiche/giuridiche con interesse legittimo possono
opporsi alla domanda di registrazione mediante
dichiarazione debitamente motivata;
• art. 7 c. 6: la Commissione tiene un registro aggiornato
delle DOP e delle IGP.
134
Reg. 510/2006/CE
• art. 8 c. 1: una denominazione registrata può essere
utilizzata da ogni operatore che commercializza
prodotti agricoli e alimentari conformi al disciplinare
corrispondente;
• art. 8 c. 2-3: le diciture e i simboli associati devono
figurare sull’etichettatura dei prodotti agricoli e
alimentari
anche
originari
dei
Paesi
terzi
commercializzati con denominazione registrata.
135
Reg. 510/2006/CE
• art. 10: gli Stati membri designano le autorità
competenti incaricate dei controlli a norma del Reg.
882/04/CE relativo ai controlli ufficiali su alimenti e
mangimi, salute e benessere degli animali;
• “Organismo di controllo: un terzo indipendente cui
l’autorità competente ha delegato certi compiti di
controllo” (Reg. 882/04/CE art. 2).
136
Reg. 510/2006/CE
• art. 11 c. 1: i costi relativi alla verifica del rispetto del
disciplinare sono a carico degli operatori soggetti a tale
controllo;
• art. 11 c. 4: le autorità che verificano il rispetto del
disciplinare devono fornire garanzie di obiettività e
imparzialità, disporre di personale qualificato e di
risorse adeguate allo svolgimento delle funzioni.
137
Reg. 510/2006/CE
• Art. 13 c. 1: le denominazioni registrate sono tutelate contro
(tra gli altri):
- qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se
l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione
protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni
quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione”
o simili;
- qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il
consumatore sulla vera origine dei prodotti (richiamo
Direttiva 2000/13/CE).
138
Reg. 509/2006/CE relativo alle specialità tradizionali
garantite dei prodotti agricoli e alimentari
• La promozione di prodotti tradizionali aventi precise
specificità può essere uno strumento per accrescere il
reddito degli agricoltori e per mantenere la popolazione
rurale in zone svantaggiate o periferiche;
• È opportuno mettere a disposizione degli operatori
strumenti per la valorizzazione dei loro prodotti e al
contempo per la tutela dei consumatori e per garantire la
lealtà delle transazioni commerciali.
139
NON PUÓ SUSSISTERE UN SISTEMA
DI QUALITA’ SE NON SI ALLESTISCE
UN ADEGUATO, EFFICACE SISTEMA
DI CONTROLLO, MONITORAGGIO E
VIGILANZA
140
Reg. 510/2006/CE
• Per i prodotti a qualità regolamentata è previsto già
dal 1991 (Reg. CEE 2092/91 sul biologico) il
Sistema Qualità articolato sui tre livelli: Produttore
– Organismo di controllo – Vigilanza;
• Anche per i prodotti convenzionali è stato introdotto
un sistema articolato su tre livelli di responsabilità
(Reg. 178/2002/CE), che rende centrale il ruolo
svolto dal produttore ai fini della tutela del
consumatore;
• Organismi pubblici di controllo
141
Sistema dei controlli Mipaaf a tutela
del consumatore
• Ispettorato Centrale tutela Qualità e Repressione Frodi
dei prodotti agroalimentari – ICQRF;
• Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA;
• Corpo Forestale dello Stato – CFS;
• Comando Carabinieri Politiche Agricole – CCPA;
• Reparto Pesca Marittima del Corpo delle Capitanerie di
Porto
142
Audit Commissione
UE
Stato membro: autorizzazione e vigilanza sul corretto
operato degli Organismi di controllo privati (requisiti)
Operatori che aderiscono al sistema dei prodotti
regolamentati
Regolamentazione comunitaria
143
Produzioni a qualità regolamentata
(biologico): quadro normativo
Reg. CEE 2092/91 “relativo al metodo di produzione
biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo
su
prodotti
e
derrate
alimentari”;
Reg. 1804/99 “che completa per le produzioni animali il
Reg.
2092/91”;
Reg. 834/2007/CE relativo alla produzione biologica e
all’etichettatura dei prodotti biologici (in vigore dal 1°
gennaio
2009,
abroga
il
Reg.
2092/91);
Reg. 889/2008 “recante modalità di applicazione del Reg.
834/07/CE”.
144
Il percorso del biologico
Reg. CEE 2092/91
Reg. 1804/99/CE
Reg. 834/07/CE
• Art. 15: primo riconoscimento esplicito dei prodotti ittici
all’interno dei “regolamentati” a livello comunitario;
• Lavori del Working Group SCOF finalizzati alla
definizione delle modalità attuative del Reg. 834/07/CE
145
Il percorso del biologico
•
Working Group dello Standing Committee on Organic
Farming: disposizioni attuative art. 15 Reg. 834/07/CE
“Norme di produzione per animali d’acquacoltura”:
- origine degli animali d’acquacoltura;
– pratiche zootecniche specifiche dirette a garantire il
benessere animale;
– riproduzione;
– alimentazione dei pesci e dei crostacei;
– molluschi bivalvi e alle altre specie che non sono
alimentate dall’uomo ma si nutrono di plancton naturale;
– prevenzione delle malattie e alle cure veterinarie;
146
• Modifica del Reg. 889/08/CE (attuazione Reg. 834/07) attraverso
le disposizioni di dettaglio inerenti l’acquacoltura
• Confronto con le Associazioni in merito a una transizione
adeguata al nuovo quadro regolamentare, al fine di non
compromettere l’attività degli operatori.
• Reg. 710/09/CE del 5 agosto 2009 recante introduzione di
modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di
alghe marine dell’acquacoltura biologica
147
Il percorso del biologico: Reg. 834/07/CE
Articolo 15
Norme di produzione per animali d’acquacoltura
Oltre alle norme generali di produzione agricola previste dal
regolamento prevede norme specifiche relative:
– all’origine degli animali d’acquacoltura
– alle pratiche zootecniche specifiche
– alla riproduzione
– all’alimentazione dei pesci e dei crostacei
– ai molluschi bivalvi e alle altre specie che non sono alimentate
dall’uomo ma si nutrono di plancton naturale
– alla prevenzione delle malattie e alle cure veterinarie
– alla pulizia e disinfezione i degli specchi d’acqua e nelle gabbie,
degli edifici e degli impianti adibiti all’acquacoltura
148
Il percorso del biologico: alcuni principi del
Reg. 710/09/CE caratterizzanti le esigenze
della produzione italiana
• Tutela di alcune produzioni tipiche quali anguillicoltura e
vallicoltura (in particolare relativamente all’origine degli
animali d’acquacoltura – Articolo 25 sexies );
• “Sono vietati gli impianti di acquacoltura a ricircolo chiuso
per la produzione animale, eccetto negli incubatoi e nei
vivai” (Articolo 25 octies).
• “L'impiego di ossigeno è consentito solo per esigenze di
salute degli animali e in periodi critici della produzione o
del trasporto” (Articolo 25 nonies).
• Il Piano di gestione per la salute degli animali comprende
una convenzione di consulenza sanitaria con i servizi
veterinari specializzati in animalli d’acquacoltura (Art. 149
25
vicies).
Il percorso del biologico: alcuni principi del
Reg. 710/09/CE caratterizzanti le esigenze
della produzione italiana
• Alimentazione animali carnivori: mangimi bio di origine
acquicola, farina/olio di pesce ricavati da sottoprodotti
dell’acquacoltura bio e da scarti di pesci catturati per il
consumo umano nell’ambito della pesca sostenibile (Art.
25 duodecies).
• Periodi di conversione che vanno da 3 a 24 mesi in base
alla tipologia di impianto.
• Indicazioni specifiche per le diverse specie ittiche allevate
(misure relative ai sistemi di produzione e densità di
allevamento) che tengono conto
delle peculiarità
dell’acquacoltura italiana. (Allegato XIII bis).
150
Decretazione attuativa
È in corso di predisposizione il Decreto attuativo del
Reg. (CE) n.710/09. Il Decreto riguarda le seguenti
aree tematiche:
a) Produzione alghe marine;
b) Produzione di animali di acquacoltura;
c) Norme di conversione per animali di acquacoltura;
d) Requisiti di controllo specifici per le alghe marine;
e) Requisiti di controllo specifici per la produzione di
animali di acquacoltura;
f) Misure transitorie e finali.
151
Informazione al consumatore
Importanza di fornire al consumatore, oltre alle indicazioni
obbligatorie su tracciabilità ed etichettatura, informazioni
aggiuntive sul metodo di produzione offrendo in tal modo un
ulteriore strumento di garanzia per effettuare acquisti
consapevoli
Allestimento di un efficace sistema di controllo – fiducia dei
consumatori
152
Reg. 2065/01/CE applicazione del Reg.
104/2000/CE: informazioni obbligatorie
• Denominazione commerciale della specie (D.M. 27/3/2002);
• Indicazione del metodo di produzione: “prodotto della pesca” o
“prodotto della pesca in acque dolci” o “prodotto di acquacoltura”;
• Indicazione della zona di cattura FAO (per cattura in acque dolci
il nome dello Stato membro o del Paese terzo, per l’allevato il
nome dello Stato membro o del Paese terzo in cui si è svolta la
fase finale di sviluppo del prodotto) – possibilità di menzionare
una zona di cattura più precisa;
• L’indicazione della denominazione scientifica non è obbligatoria
solo nella vendita al dettaglio.
153
Zone di cattura FAO
154
Reg. 2065/01/CE applicazione del Reg.
104/2000/CE
• Tracciabilità e controllo: le informazioni obbligatorie devono
essere disponibili ad ogni stadio di commercializzazione
(doc.commerciale, fattura, etichettatura);
• Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo per garantire i
requisiti obbligatori riguardanti l’informazione e l’etichettatura.
155
D.M. 27 marzo 2002 “Etichettatura dei
prodotti ittici e sistema di controllo”
• Applicazione delle disposizioni sull’etichettatura di cui al Reg.
2065/01/CE;
• Elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche
(revisione periodica);
• Ai controlli provvedono le persone incaricate della sorveglianza
sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa ai sensi dell'art.
21 della legge 14 luglio 1965, n. 963;
• Si applicano le sanzioni recate dal D.lgs. n. 109/92.
156
Legge 99/2009 “Disposizioni per lo
sviluppo e l’internazionalizzazione delle
imprese, nonchè in materia di energia”
Art. 18 c. 1
“Al fine di rafforzare le azioni volte a tutelare la qualità
delle produzioni agroalimentari, della pesca e
dell'acquacoltura e a contrastare le frodi in campo
agroalimentare e nella filiera ittica nonchè la
commercializzazione di specie ittiche protette ovvero
prive delle informazioni obbligatorie a tutela del
consumatore, per gli anni 2009-2011 il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali promuove le
iniziative necessarie per assicurare la qualità delle
produzioni e dei prodotti immessi al consumo nel
territorio nazionale.”
157
Legge 99/2009 “Disposizioni per lo
sviluppo e l’internazionalizzazione delle
imprese, nonchè in materia di energia”
Art. 18 c. 3
I soggetti d’impresa esercenti la pesca devono fornire per tutte
le partite:
a) il numero di identificazione di ogni partita;
b) il nome commerciale e il nome scientifico di ogni specie;
c)
il
peso
vivo
espresso
in
chilogrammi;
d) la data della cattura, della raccolta ovvero la data d'asta del
prodotto;
e) il nome del peschereccio ovvero il sito di acquacoltura;
f)
il
nome
e
l'indirizzo
dei
fornitori;
g) l'attrezzo da pesca.
Sistema specifico di marcatura ed etichettatura da
individuare con decreto ministeriale (art. 18 c. 4)
158
Opportunità per l’acquacoltura
biologica?
CRESCE L’INTERESSE DEL
CONSUMATORE VERSO PRODOTTI
SICURI E CERTIFICATI
IL PRODOTTO BIO RISPONDE A
QUESTA ESIGENZA
159
- Rapporto qualità/prezzo
- Caratteristiche qualitative costanti
- Riduzione tempo per la spesa
GDO
160
Opportunità per l’acquacoltura
biologica?
RISPONDE A REQUISITI DI
SOSTENIBILITA’
RICONDUCE ALL’HABITAT
DEL PESCE
161
“La pesca, compresa l'acquacoltura, fornisce
una risorsa vitale di cibo, di attività lavorative,
ricreative, commerciali e di benessere
economico
per le persone di tutto
il mondo, per le
generazioni presenti
e future, e dovrebbe
perciò essere condotta
in modo responsabile.”
(FAO - Code of Conduct for
Responsible Fisheries)
162
Quali strategie nell’Europa a 27?
163
2009: Health check della Politica
Agricola Comune (PAC)
• Trasferimento di risorse dal sostegno diretto agli
agricoltori (I pilastro) alle politiche di sviluppo rurale (II
pilastro);
• Risorse aggiuntive nell’ambito delle c.d. “nuove sfide”
inserite nei Programmi di sviluppo rurale (PSR):
cambiamenti climatici, biodiversità, gestione risorse
idriche, energie rinnovabili, ristrutturazione settore
lattiero-caseario, innovazione e banda larga;
• Peso crescente alla condizionalità: norme
agroambientali, di sicurezza e salute pubblica e di
benessere animale che vincolano il ricevimento
degli aiuti PAC.
164
2009: Libro Verde sulla riforma della
Politica Comune della Pesca (PCP)
• Lotta contro la pesca illegale,
• Iniziative volte ad abolire la pratica dei rigetti e a proteggere
habitat e specie vulnerabili;
• Maggiore integrazione fra PCP e Politica Marittima:
sostegno all’attuazione della strategia per l’ambiente
marino;
• Nuova strategia di sviluppo per l’acquacoltura;
• Attuazione di Piani di gestione a lungo termine intesi a
ridurre la pressione di pesca sulle risorse;
• Migliore tracciabilità della produzione lungo tutta la filiera
commerciale.
165
2010: verso la Strategia nazionale
per la Biodiversità
• Obiettivo Strategico 1: massimizzare la salvaguardia e il
recupero della biodiversità e dei servizi ecosistemici al fine
di garantirne il ruolo chiave per la vita sulla Terra e il
benessere umano;
• Obiettivo strategico 2: favorire l’adattamento delle specie
e degli ecosistemi naturali e semi-naturali ai cambiamenti
climatici e adottare le opportune misure di mitigazione per
ridurre l’impatto dei cambiamenti climatici sulla biodiversità
e sul benessere umano;
• Obiettivo strategico 3: integrare la conservazione della
biodiversità nelle politiche economiche e di settore
rafforzando la comprensione dei benefici derivanti dalla
biodiversità e dai servizi ecosistemici e la consapevolezza
166
dei costi della loro perdita.
Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali
Maria Severina Liberati
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura
Dirigente Ufficio PEMAC IV
tel: 06.59084376
e-mail: [email protected]
167
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Reg. 510/2006/CE