Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Padova
La nuova disciplina dei
beni d’impresa in godimento
ai soci o familiari dell’imprenditore
La comunicazione dei finanziamenti dei soci
Decreto legge n. 138/2011
I Lunedì dell’Ordine
25 Novembre 2013
Chiara Bedei – membro della Commissione Studi Area Fiscale ODCEC Padova
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Beni d’impresa concessi in godimento
ai soci o ai familiari
(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)
QUADRO NORMATIVO
Normativa di riferimento: art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, D.L.
13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla
legge n. 148 del 14/09/2011;
Provvedimenti:
16/11/2011 n. 166485;
13/03/2012 n. 2012/37049 (proroga al 15/10/2012)
17/09/2012 n. 2012/133184 (proroga al 31/03/2013)
25/03/2013 n. 2013/37550 (proroga al 15/10/2013)
2/08/2013 n. 94902 (comunicazione dei beni ai soci) e n.
94904 (finanziamenti dei soci) - scadenza comunicazione
12/12/2013.
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Beni d’impresa concessi in godimento
ai soci o ai familiari
(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)
La norma in sintesi - Art. 2 D.L. 138/2011 commi:
36–terdecies: All’articolo 67, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, D.P.R. 917/1986, e successive modificazioni,
dopo la lettera h-bis), è inserita la seguente:
“h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo
annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a
soci o familiari dell’imprenditore”.
Introduzione di una nuova
fattispecie di reddito diverso
(pari a valore di mercato al netto
del corrispettivo pattuito per il
godimento)
36–quaterdecies: I costi relativi a beni dell’impresa concessi in
godimento a soci o familiari dell’imprenditore per un
corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di
godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal
reddito imponibile.
Indeducibilità dei costi relativi
ai beni per il soggetto
concedente
36-quinquiesdecies: La differenza tra il valore di mercato e il
corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito
imponibile del socio o familiare utilizzatore ai sensi dell’articolo
67, comma 1, lettera h-ter), del testo unico delle imposte sui
redditi, introdotta dal comma 36-terdecies del presente articolo.
Tassazione in capo
all’utilizzatore del reddito
diverso
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Beni d’impresa concessi in godimento
ai soci o ai familiari
(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)
La norma in sintesi - Art. 2 D.L. 138/2011 commi:
36–sexiesdecies: Al fine di garantire l’attività di controllo, nelle
ipotesi di cui al comma 36 – quaterdecies l’impresa concedente
ovvero il socio o il familiare dell’imprenditore comunicano
all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in
godimento. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data in entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto sono
individuati modalità e termini per l’effettuazione della predetta
comunicazione. Per l’omissione della comunicazione ovvero per
la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è
dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al 30 per
cento della differenza di cui al comma 36–quinquiesdecies.
Qualora, nell’ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti
si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36–
quaterdecies e 36–quinquiesdecies, è dovuta, in solido, la
sanzione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Introduzione dell’obbligo di
comunicazione e regime
sanzionatorio in caso di
violazioni (sanzione fissa pari a
258 euro se viene rispettata la
disciplina fiscale, in percentuale
al 30% del reddito diverso, se
non viene rispettata la disciplina
fiscale).
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Beni d’impresa concessi in godimento
ai soci o ai familiari
(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)
La norma in sintesi - Art. 2 D.L. 138/2011 commi:
36–septiesdecies: L’Agenzia delle Entrate procede a controllare
sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno
utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della
ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di
qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei
confronti della società.
ACCERTAMENTO
SINTETICO
basato sui dati raccolti
36–duodevicies: Le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies
a 36-septiesdecies si applicano a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione
degli acconti dovuti per il periodo d’imposta di prima
applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente,
quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di
cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies.
Entrata in vigore della
disciplina fiscale (dal 2012) e
rilevanza già per gli acconti
2012.
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Beni d’impresa concessi in godimento
ai soci o ai familiari
(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)
CHIARIMENTI FORNITI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE E DA ALTRI
ENTI
Circolari dell’Agenzia
delle Entrate:
Circolare n. 24/E del 15/06/2012
Circolare n. 25/E del 19/06/2012
Circolare n. 36/E del 24/09/2012
(Circolare n. 43/E del 29/09/2011 – iva settore nautica da diporto)
Circolari di altri Enti:
Circolare IRDCEC n. 27/IR del 02/02/2012
Circolare Assonime n. 17 dell’11/06/2013
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Beni d’impresa concessi in godimento
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(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)
Entrata in vigore: dall’esercizio 2012
COMUNICAZIONE BENI AI SOCI/FINANZIAMENTI
(Provv. 94902 e n. 94904 del 2 Agosto 2013)
SCADENZA ANNO 2012
SCADENZA ANNO 2013
Comunicazione beni ai
soci/familiari
12 Dicembre 2013
30 Aprile 2014
Finanziamenti e apporti
ricevuti dai soci PF
12 Dicembre 2013
30 Aprile 2014
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Beni d’impresa concessi in godimento
ai soci o ai familiari
(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)
Presupposti generali:
SOCIETÀ CHE CONCEDONO IN USO BENI D’IMPRESA
AI SOCI O FAMILIARI DELL’IMPRENDITORE .
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Beni d’impresa concessi in godimento
ai soci o ai familiari
(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)
AMBITO OGGETTIVO
BENI DELL’IMPRESA
Imprenditore individuale
Beni indicati nell’inventario.
Società di persone e di capitali
Tutti i beni ad esse appartenenti.
Società di fatto
Beni – merce, beni strumentali
compresi quelli iscritti nei
pubblici registri a nome dei soci
ed utilizzati come strumentali.
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Beni d’impresa concessi in godimento
ai soci o ai familiari
(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)
AMBITO SOGGETTIVO
SOGGETTI BENEFICIARI
Soci (residenti e non residenti) di società e di enti privati di tipo associativo
che svolgono attività commerciale – persone fisiche che possono essere
titolari di un reddito diverso;
Familiari (residenti e non residenti) dell’imprenditore (coniuge, i parenti
entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) che hanno ricevuto
in godimento beni dell’impresa;
Soci o familiari di altra società appartenenti al medesimo gruppo ( società
controllate o collegate ex art. 2359 c.c.).
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Beni d’impresa concessi in godimento
ai soci o ai familiari
(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)
AMBITO SOGGETTIVO
SOGGETTI CONCEDENTI
imprenditore individuale;
società di persone (S.n.c. e S.a.s.);
società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.);
società cooperative;
stabili organizzazioni di società non residenti;
enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.
Sono escluse:
- le società semplici;
- i lavoratori autonomi comprese le associazioni fra professionisti;
- gli enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività istituzionale.
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Beni d’impresa concessi in godimento
ai soci o ai familiari
(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)
ESCLUSIONI OGGETTIVE - Provvedimento n. 94902
beni concessi in godimento agli amministratori;
beni che i soci utilizzano nella loro veste di amministratori, dipendenti o lavoratori
autonomi, cioè utilizzi che generano fringe benefit tassati ai sensi degli artt. 51 e 54
del TUIR;
l’imprenditore individuale che utilizza il bene nella sua sfera personale;
gli alloggi delle cooperative a proprietà indivisa e i beni assegnati in godimento ad
enti non commerciali che li impiegano soltanto per finalità istituzionali;
i beni a uso pubblico (es. auto dei taxisti), per i quali la legge stabilisce una deduzione
integrale dei costi.
finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell’imprenditore.
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(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)
EFFETTI FISCALI PER IL BENEFICIARIO - UTILIZZATORE
VALORE DI
MERCATO
CORRISPETTIVO
PATTUITO
REDDITO
DIVERSO
Tale differenza concorre alla formazione del reddito complessivo come reddito diverso, ai sensi della
nuova lettera h-ter), inserita nell’articolo 67, comma 1 del TUIR, in proporzione al periodo di
godimento
Il corrispettivo eventualmente previsto/pagato a carico dell’utilizzatore rileva
indipendentemente dall’effettivo pagamento dello stesso.
Vale un principio di maturazione e non di cassa. (Circ. 24/E 15.06.2012)
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Beni d’impresa concessi in godimento
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(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)
EFFETTI FISCALI PER IL BENEFICIARIO - UTILIZZATORE
ESEMPIO (Circ. 24/E)
Immobile concesso in godimento per un periodo di 30 giorni ad un corrispettivo pari ad € 1.200,00,
con valore di mercato del relativo diritto di godimento pari ad € 20.000,00:
Valore mercato annuo:365gg=X (valore di mercato relativo al periodo di godimento) : Ygg (giorni di godimento)
Il valore di mercato da confrontare con il corrispettivo pattuito sarà pari ad € 1.643,83
(20.000*30/365)
Pertanto il reddito diverso da assoggettare a tassazione in capo all’utilizzatore sarà pari a:
Valore di mercato – corrispettivo pattuito = reddito diverso da tassare
€ 1.643,83 – € 1.200,00 = € 443,83
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(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)
Indicazione nel quadro RL – modello Unico PF del reddito diverso
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Beni d’impresa concessi in godimento
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(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)
VALORE DI MERCATO
Secondo l’Agenzia deve intendersi il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, comma 3 del
TUIR ( Circolari 24/E, 25/E e 36/E)
prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni ed i servizi della stessa
specie o similari in condizione di libera concorrenza e al medesimo stadio di
commercializzazione;
listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza alle
mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali tenendo
conto degli sconti d’uso;
apposita perizia.
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Beni d’impresa concessi in godimento
ai soci o ai familiari
(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)
VALORE DI MERCATO - AUTO
AUTO
deve essere determinato ai sensi dell’art.51, comma 4,
TUIR: si assume il 30% dell’importo corrispondente ad
una percorrenza convenzionale di 15.000 Km ricalcolato
sulla base del costo chilometrico desumibile dalle
tabelle nazionali Aci. (Circolare n. 36/E del 24/09/2012)
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Beni d’impresa concessi in godimento
ai soci o ai familiari
(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)
UTILIZZATORE
AMMINISTRATORE
O DIPEDENTE
SOCIO
USO BENE
A TITOLO
PRIVATO E
AZIENDALE
DEDUCIBILITA’ PER
LA SOCIETA’
REDDITO IN CAPO
ALL’UTILIZZATORE
Art.164,co. 1, lett.b –
bis), del TUIR.
Esistenza di una delibera
di assegnazione del bene
in godimento
Utilità in natura (fringe
benefit) – Art.51, c. 4,
lett.a), o art.54, TUIR se
lavoratore autonomo,
pari al 30% dell’importo
corrispondente alla
percorrenza
convenzionale di 15.000
km calcolata in base alle
tariffe ACI.
COMUNICAZIONE
12.12.2013
(anno 2012)
NO
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Beni d’impresa concessi in godimento
ai soci o ai familiari
(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)
UTILIZZATORE
USO BENE
DEDUCIBILITA’ PER
LA SOCIETA’
REDDITO IN CAPO
ALL’UTILIZZATORE
COMUNICAZIONE
12.12.2013
(anno 2012)
SOCIO NON
DIPENDENTE NON
AMMINISTRATORE
A TITOLO
AZIENDALE
Art.164,co. 1, lett.b del
TUIR
Nessun reddito sul socio
NO
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Beni d’impresa concessi in godimento
ai soci o ai familiari
(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)
UTILIZZATORE
USO BENE
DEDUCIBILITA’ PER
LA SOCIETA’
REDDITO IN CAPO
ALL’UTILIZZATORE
SOCIO NON
DIPENDENTE NON
AMMINISTRATORE
A TITOLO
PRIVATO E
AZIENDALE
(senza
pagamento di
alcun
corrispettivo o
< al valore
ACI)
Art.164,co. 1, lett.b del
TUIR
Reddito diverso in capo
al socio
COMUNICAZIONE
12.12.2013
(anno 2012)
SI
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Beni d’impresa concessi in godimento
ai soci o ai familiari
(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)
UTILIZZATORE
USO BENE
DEDUCIBILITA’ PER
LA SOCIETA’
REDDITO IN CAPO
ALL’UTILIZZATORE
SOCIO NON
DIPENDENTE NON
AMMINISTRATORE
A TITOLO
PRIVATO E
AZIENDALE
(con
pagamento di
corrispettivo
> o = al
valore ACI)
Art.164,co. 1, lett.b del
TUIR
Nessun reddito in capo
al socio
COMUNICAZIONE
12.12.2013
(anno 2012)
NO
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Beni d’impresa concessi in godimento
ai soci o ai familiari
(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)
VALORE DI MERCATO - IMMOBILI
Apposita perizia che descriva in maniera esaustiva il
bene oggetto del diritto di godimento motivando il
valore attribuito al diritto stesso
Prezzi normalmente praticati da società immobiliari
di grandi dimensioni
Banca dati dell’Osservatorio del Mercato
Immobiliare (OMI)
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ai soci o ai familiari
(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)
IL CORRISPETTIVO PATTUITO
Deve risultare da apposita certificazione scritta di data certa, antecedente alla data di inizio
dell’utilizzazione del bene (Circ. n.24/E del 15.06.2012), o in mancanza il contribuente può
utilizzare altri elementi di prova (Circ. n. 36/E del 24.09.2012) come copia delle contabili
bancarie o degli assegni attestanti l’avvenuto pagamento del corrispettivo.
VALORE DI MERCATO DA CONFRONTARE CON IL CORRISPETTIVO PATTUITO
NB: La norma si applica sia nel caso in cui il bene venga concesso in godimento per l’intero
anno, sia quando venga concesso in godimento solo per una frazione dell’anno.
In questa seconda ipotesi il reddito diverso da tassare coinciderà al rapporto fra il valore di mercato
annuo del diritto di godimento e il corrispettivo pattuito o pagato per il periodo di godimento.
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Beni d’impresa concessi in godimento
ai soci o ai familiari
(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)
EFFETTI PER L’IMPRESA CONCEDENTE
I COSTI dei beni concessi in godimento non sono ammessi in deduzione dal reddito d’impresa
se:
il corrispettivo annuo < al valore di mercato del diritto di godimento
Tale indeducibilità integrale = %
valore di mercato - corrispettivo pattuito
valore di mercato del diritto di godimento
Il costo indeducibile deve essere rapportato al periodo di godimento.
Non risulta deducibile qualsiasi costo od onere sostenuto dall’impresa per tali beni riferiti:
 sia all’acquisizione (ammortamenti, canoni di noleggio, locazione e leasing);
 sia alle spese di gestione ed utilizzazione ( spese di manutenzione e riparazione,
utenze, assicurazioni, ecc.).
Restano interamente indeducibili i costi specificatamente imputabili al bene nel periodo di utilizzo
dello stesso. (Circ. 24/E)
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Beni d’impresa concessi in godimento
ai soci o ai familiari
(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)
EFFETTI PER L’IMPRESA CONCEDENTE
L’indeducibilità opera in tutti quei casi in cui non è già prevista una limitazione della deducibilità,
come ad esempio:
art. 164 TUIR: le regole di deducibilità parziale dei costi relativi alle auto;
art. 90 TUIR: componenti negativi relativi alle case di civile abitazione (immobili
patrimonio) che non costituiscono beni strumentali, né beni merce.
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Beni d’impresa concessi in godimento
ai soci o ai familiari
(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)
ESEMPIO 1 – UTILIZZO ANNUO
1) Corrispettivo pattuito per la concessione in godimento del bene = 8.000
2) Valore di mercato del diritto di godimento = 10.000
3) Costi complessivamente sostenuti nell’anno = 1.000
per il bene concesso in godimento
4) Quota di costo indeducibile = 1.000*2.000 (10.000 – 8.000)/10.000 = 200
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Beni d’impresa concessi in godimento
ai soci o ai familiari
(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)
ESEMPIO 2 – UTILIZZO 30 GG
1) Corrispettivo pattuito per la concessione in godimento del bene = 666
2) Valore di mercato annuo del diritto di godimento = 10.000
3) Valore di mercato proporzionato al periodo di godimento = 833
4) Costi complessivamente sostenuti nell’anno = 1.000
per il bene concesso in godimento
5) Quota di costo indeducibile = 1.000*167 (833 - 666)/833 = 200
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Beni d’impresa concessi in godimento
ai soci o ai familiari
(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)
CASI PARTICOLARI – SOCIETA’ TRASPARENTI
Bene utilizzato dai soci o familiari di una società trasparente – società di persone
o società trasparente ex art.116 TUIR (ipotesi di potenziale doppia imposizione):
L’intero maggior reddito d’impresa derivante dall’indeducibilità dei costi dovrà
essere imputato (indipendentemente dalla quota di partecipazione) ai soci utilizzatori
(anche se il bene è dato in godimento ai familiari).
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Beni d’impresa concessi in godimento
ai soci o ai familiari
(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)
CASI PARTICOLARI – SOCIETA’ TRASPARENTI
Esempio – beni a deducibilità integrale (circ. 36/E): società di persone con 2 soci al
50% che concede in godimento a uno dei soci un bene immobile strumentale ad un corrispettivo
< al valore normale del diritto di godimento; l’impresa ha sostenuto dei costi in relazione a tali
beni. Il reddito diverso da assoggettare a tassazione si determina come segue
• valore del diritto di godimento = € 10.000,00
•corrispettivo pattuito per il godimento = € 5.500,00
•costi indeducibili relativi al bene = € 2.000,00
•valore normale del diritto di godimento - corrispettivo pattuito = € 4.500
(10.000 – 5.500)
•corrispettivo d’impresa da attribuire al socio che detiene il bene in godimento
corrispondente ai costi indeducibili = € 2.000,00
•reddito diverso da assoggettare a tassazione = € 2.500,00 (4.500 -2.000)
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Beni d’impresa concessi in godimento
ai soci o ai familiari
(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)
CASI PARTICOLARI – SOCIETA’ TRASPARENTI
Il medesimo criterio di determinazione del reddito diverso si applica per i beni per i quali il TUIR
forfettizza la deducibilità dei relativi costi:
1)
2)
In capo al concedente trovano applicazione le disposizioni del TUIR che prevedono un
regime di limitazione per la deducibilità dei relativi costi;
In capo al’utilizzatore si rende applicabile l’art. 67, comma 1, lett. h-ter,), del TUIR a
prescindere dalla circostanza che il bene sia assoggettato al predetto regime di limitazione
delle deducibilità dei relativi costi.
Poiché per tali beni restano applicabili le norme previste dal TUIR, nelle ipotesi in cui scatta
l’applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. h-ter) del TUIR, il maggior reddito, derivante
dall’indeducibilità dei costi relativi al bene concesso in godimento, è imputato a tutti i soci a
prescindere da chi ha l’utilizzo del bene.
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Beni d’impresa concessi in godimento
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(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)
CASI PARTICOLARI – SOCIETA’ TRASPARENTI
Esempio – beni a deducibilità limitata (circ. 36/E): società di persone con 2 soci al 50%
che concede in godimento a uno dei soci un’autovettura gratuitamente; l’impresa ha sostenuto dei
costi in relazione a tale bene. Il reddito diverso da assoggettare a tassazione si determina come
segue
• valore del diritto di godimento = € 800
• corrispettivo pattuito per il godimento = € 0
• costi indeducibili relativi al bene = € 1.000,00
• valore normale del diritto di godimento - corrispettivo pattuito = € 800
• costi indeducibili relativi al bene = € 600 (60% di 1.000)*
• reddito d’impresa da attribuire ai due soci a prescindere dall’utilizzo del bene
corrispondente ai costi indeducibili = € 600
• reddito diverso da assoggettare a tassazione = € 500 [ € 800 - € 300 (maggior reddito
d’impresa, imputato al socio utilizzatore, relativo a costi indeducibili)]
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ai soci o ai familiari
(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)
1) COMUNICAZIONE DEI BENI IN GODIMENTO AI SOCI
(Art. 2, comma 36- sexiesdecies)
Le modalità e i termini sono stati stabiliti dal provvedimento n. 94902 del 02/08/2013.
CASO
OBBLIGO
INVIO
Differenza fra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e
il valore di mercato dello stesso > oppure = 0
NO
(PREZZO PAGATO > OPPURE = VAL. NORMALE DEL
SERVIZIO)
Differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e
il valore di mercato dello stesso < 0
SI, si genera
reddito diverso
(PREZZO PAGATO < VAL. NORMALE DEL SERVIZIO)
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(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)
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ai soci o ai familiari
(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)
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Beni d’impresa concessi in godimento
ai soci o ai familiari
(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)
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(Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2)
TIPO DI COMUNICAZIONE
0 = INVIO ORDINARIO
1 = SOSTITUTIVA
2 = ANNULLAMENTO
La procedura di annullamento e di sostituzione dei file inviati è attiva fino al termine di un anno
dal termine delle scadenze.
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DATI DEL SOGGETTO CUI SI RIFERISCE LA COMUNICAZIONE
Soggetto concedente
Comunicazione
Socio o familiare
utilizzatore
L’obbligo della comunicazione ricade sui soggetti concedenti o in alternativa sui soci o familiari
utilizzatori .
Nel caso in cui la comunicazione sia inviata dal familiare del socio bisognerà indicare il codice
fiscale del socio nell’apposito riquadro.
Nel caso in cui la comunicazione venga presentata dal soggetto concedente nella sezione “Dati del
soggetto che concede o utilizza il bene” bisognerà indicare i dati della persona fisica utilizzatore e
viceversa.
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INFORMAZIONI CIRCA L’UTILIZZO DEL BENE
Rigo BG 02:
ESCLUSIVO
NON ESCLUSIVO
SUBENTRANTE
DATA DEL SUBENTRO
Bisognerà selezionare l’ipotesi che si è verificata e, in caso di subentro, la
data dello stesso.
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DATI DELLA CONCESSIONE DEL BENE
Rigo BG 03:
COMODATO
CASO D’ USO
ALTRO
Dovrà essere selezionata la casella corrispondente al tipo di contratto sottostante alla disponibilità
del bene e le date di inizio e fine concessione se intercorrono in corso d’anno.
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BENE CONCESSO IN GODIMENTO
Righi da BG 04 a BG 08:
1) autovetture;
2) altri veicoli;
3) unità da diporto;
4) aeromobili;
5) immobili;
6) altri, esclusi quelli di valore inferiori a 3.000 euro, al netto
dell’Iva applicata.
E’ sufficiente che l’impresa abbia la disponibilità del bene a qualsiasi titolo: proprietà diritto reale,
ovvero detenuti in locazione, anche finanziaria, noleggiati o ricevuti in comodato.
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CORRISPETTIVO RELATIVO AL BENE
Rigo BG 09:
Corrispettivo riscosso per la concessione
Valore di mercato
Si ricorda che, come precisato dalla circolare 24/E, il corrispettivo si considera pagato o dovuto,
secondo un principio di maturazione e non di cassa.
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2) COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI E DELLE
CAPITALIZZAZIONI DEI SOCI
Le modalità e i termini sono stati stabiliti dal provvedimento n. 94904 del 02/08/2013.
CASO
OBBLIGO INVIO
Gli apporti e finanziamenti ricevuti dalle società in anni
precedenti al 2012
NO
Versamenti di soci persone fisiche < 3.600 euro nel 2012
NO
Versamenti di soci persone fisiche > oppure = 3.600 euro
nel 2012
SI
Versamenti fatti dal familiare delll’imprenditore alla ditta
individuale > oppure = 3.600 euro nel 2012
SI
Versamenti/ apporti registrati
NO
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COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI
Devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti:
l’importo complessivo di ciascun apporto, distintamente per finanziamenti e
capitalizzazioni, deve essere pari o superiore a euro 3.600;
i finanziamenti e le capitalizzazioni devono essere effettuate a decorrere dall’anno
2012.
si supera quanto stabilito nel Provvedimento del 16 novembre 2011, in cui si
prevedeva la comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni in corso al 17
settembre 2011;
si fa riferimento alla data di effettiva movimentazione finanziaria, a prescindere
dalla data in cui tale soggetto si sia impegnato a versare l’apporto.
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COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI
 L’obbligo ricade solo sugli imprenditori e sulle società, e non sul socio o familiare
dell’imprenditore;
 I finanziamenti e i versamenti effettuati vanno comunicati per l’intero ammontare,
indipendentemente dal fatto che siano connessi all’acquisizione dei beni poi concessi in
godimento ai soci;
 L’importo da inserire in comunicazione va al netto di eventuali restituzioni operate
dalla società nei confronti del socio?
L’importo – soglia di 3.600 euro va riferito al singolo socio ovvero alla società
beneficiaria?
 Tali dati potrebbero rafforzare la determinazione analitica del reddito imputabile al
socio, in quanto ai fini della ricostruzione si tiene conto in particolare di qualsiasi forma di
finanziamento o capitalizzazione effettuate nei confronti della società.
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APPORTI ESCLUSI DALL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
1.
Dati relativi ad apporti già in possesso dell’Amministrazione finanziaria, come ad esempio
apporti di capitale o di patrimonio risultanti da verbali di assemblea straordinaria redatti
davanti ad un notaio, che procede alla successiva registrazione dell’atto;
2.
finanziamenti erogati dalla società al socio;
3.
non dovrebbero rientrare le anticipazioni effettuate dal socio amministratore per piccole
spese inerenti la società oggetto di successivo rimborso.
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SANZIONI
 Omissione della comunicazione, ovvero trasmissione con dati incompleti o non veritieri è
dovuta in solido una sanzione amministrativa pari al 30% della differenza tra valore di mercato e
corrispettivo;
 la sanzione proporzionale, di cui al punto precedente, non si applica quando (adeguamento
alle disposizioni normative) la differenza tra valore di mercato e corrispettivo è stata tassata in
capo al socio e l’impresa non ha dedotto i costi del bene: in questo caso si applica la sanzione
fissa da € 268 a € 2.065 (art. 11 D.lgs. 471/1997);
 non è prevista esplicitamente dalla norma istitutiva o dal relativo provvedimento alcuna
sanzione nel caso di violazione dell’obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle
capitalizzazioni, essendo irrilevante la differenza tra il corrispettivo ed il valore di mercato.
L’omesso o irregolare invio della comunicazione risulta eventualmente sanzionato dall’articolo 11
del D. Lgs. 471/1997 (sanzione da 258 a 2.065 euro), applicabile ad ogni comunicazione prevista
dalla legislazione tributaria;
 per la determinazione degli acconti 2012, la circolare 24/E ha chiarito che non sono dovute
sanzioni in caso di mancato recepimento della normativa in sede di conteggio del primo acconto.
Il contribuente potrà sanare l’omesso versamento in sede di secondo acconto, maggiorato degli
interessi nella misura del 4% annuo.
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1 GEN_BENI GODIMENTO AI SOCI DL 138 2011 def