IT CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA 8219/05 (Presse 92) (OR. fr) COMUNICATO STAMPA 2657ª sessione del Consiglio Agricoltura e pesca Lussemburgo, 26 aprile 2005 Presidente Sig. Fernand Boden Ministro dell'agricoltura, della viticoltura e dello sviluppo rurale, delle classi medie, del turismo e dell'edilizia abitativa del Lussemburgo STAMPA Rue de la Loi, 175 B – 1048 BRUXELLES Tel.: +32 (0)2 285 9589 / 6319 Fa x: +32 (0)2 285 8026 [email protected] http://ue.eu.int/Newsroom 8219/05 (Presse 92) 1 IT 26.IV.2005 Principali risultati del Consiglio Il Consiglio ha svolto un dibattito orientativo sulle zone svantaggiate nell'ambito della proposta di regolamento relativa all'istituzione di un fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Tra i punti "A" il Consiglio ha adottato un'azione comune che rafforza il mandato del rappresentante speciale dell'UE per il Caucaso meridionale, Heikki Talvitie. 8219/05 (Presse 92) 2 IT 26.IV.2005 SOMMARIO1 PARTECIPANTI .......................................................................................................................... 5 PUNTI DISCUSSI BT10............................................................................................................................................... 7 SVILUPPO RURALE..................................................................................................................... 8 VARIE............................................................................................................................................ 9 – Memorandum fitosanitario UE/Russia.................................................................................... 9 – Sostegno all'esportazione di bovini da macellazione............................................................... 9 – Situazione del mercato nel settore delle uova ....................................................................... 10 – Misure nel settore dell'apicoltura.......................................................................................... 10 – Situazione del mercato dei cereali ........................................................................................ 11 – Negoziati OMC.................................................................................................................... 12 ALTRI PUNTI APPROVATI AGRICOLTURA – Quinta sessione del Forum delle Nazioni Unite sulle Foreste (UNFF) - Conclusioni del Consiglio ....................13 – Finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "Garanzia"*.....................................................................................................................................................15 PESCA – Regolamentazione nella politica comune della pesca- Conclusioni del Consiglio ..............................................16 – Agenzia comunitaria di controllo della pesca*..................................................................................................17 POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE – 1 Rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale..........................................................18 Per le dichiarazioni, conclusioni o risoluzioni formalmente adottate dal Consiglio, il titolo del punto pertinente riporta un'apposita indicazione e il testo è ripreso tra virgolette. I documenti di cui viene indicato il riferimento sono accessibili sul sito Internet del Consiglio http://ue.eu.int. Gli atti adottati che contengono dichiarazioni a verbale del Consiglio accessibili al pubblico sono contrassegnati da un asterisco; dette dichiarazioni sono disponibili nel summenzionato sito Internet del Consiglio o possono essere ottenute presso il Servizio stampa. 8219/05 (Presse 92) 3 IT 26.IV.2005 FRONTIERE ESTERNE – Agenzia europea frontiere esterne ....................................................................................................................18 MERCATO INTERNO – Regime di transito ...........................................................................................................................................18 NOMINE – Comitato delle regioni .....................................................................................................................................19 8219/05 (Presse 92) 4 IT 26.IV.2005 PARTECIPANTI I Governi degli Stati membri e la Commissione europea erano così rappresentati: Per il Belgio: Sig.ra Sabine LARUELLE Sig. Yves LETERME Ministro delle classi medie e dell'agricoltura Ministro Presidente del Governo fiammingo e Ministro fiammingo delle riforme istituzionali, dell'agricoltura, della pesca marittima e della politica rurale Per la Repubblica ceca: Sig. Ludek STAVINOHA Rappresentante Permanente aggiunto Per la Danimarca: Sig. Hans Christian SCHMIDT Ministro dell'alimentazione, dell'agricoltura e della pesca Per la Germania: Sig. Alexander MÜLLER Sottosegretario di Stato, Ministero federale della protezione dei consumatori, dell'alimentazione e dell'agricoltura Per l'Estonia: Sig.ra Ester TUIKSOO Ministro dell'agricoltura Per la Grecia: Sig. Evangelos BASIAKOS Ministro dello sviluppo rurale e degli alimenti Per la Spagna: Sig.ra Elena ESPINOSA MANGANA Ministro dell'agricoltura, della pesca e dell'alimentazione Per la Francia: Sig. Nicolas FORISSIER Sottosegretario di Stato all'agricoltura, all'alimentazione, alla pesca e agli affari rurali, presso il Ministro dell'agricoltura, dell'alimentazione, della pesca e delle questioni rurali Per l'Irlanda: Sig.ra Mary COUGHLAN Ministro dell'agricoltura e dell'alimentazione Per l'Italia: Sig. Alessandro PIGNATTI Rappresentante Permanente aggiunto Per Cipro: Sig. Timmy EFTHYMIOU Ministro dell'agricoltura, delle risorse naturali e dell'ambiente Per la Lettonia: Sig. MārtiĦš ROZE Ministro dell'agricoltura Per la Lituania: Sig.ra Kazimira PRUNSKIENE Ministro dell'agricoltura Per il Lussemburgo: Sig. Fernand BODEN Sig.ra Octavie MODERT Per l'Ungheria: Sig. Imre NÉMETH Per Malta: Sig. Francis AGIUS 8219/05 (Presse 92) Ministro dell'agricoltura, della viticoltura e dello sviluppo rurale, Ministro delle classi medie, del turismo e dell'edilizia abitativa Sottosegretario di Stato ai rapporti con il Parlamento, Sottosegretario di Stato all'agricoltura, alla viticoltura e allo sviluppo rurale, Sottosegretario di Stato alla cultura, all'istruzione superiore e alla ricerca Ministro dell'agricoltura e dello sviluppo regionale Segretario di Stato ("Parliamentary Secretary") all'agricoltura e alla pesca presso il Ministero degli affari rurali e dell'ambiente 5 IT 26.IV.2005 Per i Paesi Bassi: Sig. Cornelis Pieter VEERMAN Per l'Austria: Sig. Josef PRÖLL Per la Polonia: Sig. Wieslaw ZAPÊDOWSKI Per il Portogallo: Sig. Jaime SILVA Per la Slovenia: Sig. Franci BUT Ministro dell'agricoltura, della natura e della qualità degli alimenti Ministro federale dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e delle risorse idriche Sottosegretario di Stato, Ministero dell'agricoltura e dello sviluppo rurale Ministro dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca Sottosegretario di Stato al Ministero dell'agricoltura, delle foreste e dell'alimentazione Slovaquie : Sig. Zsolt SIMON Ministro dell'agricoltura Per la Finlandia: Sig. Juha KORKEAOJA Ministro dell'agricoltura e delle foreste Per la Svezia: Sig.ra Ann-Christin NYKVIST Per il Regno Unito: Lord WHITTY Bulgarie : Sig. Nihat KABIL Roumanie : Sig. Mugur CRACIUN Per la Commissione: Sig.ra Mariann FISCHER BOEL Sig. Markos KYPRIANOU 8219/05 (Presse 92) Ministro dell'agricoltura, responsabile della tutela dei consumatori Sottosegretario di Stato e Ministro dell'agricoltura, dell'alimentazione e dell'energia sostenibile Ministro dell'agricoltura e delle foreste Sottosegretario di Stato, Ministero dell'agricoltura, delle foreste e dello sviluppo rurale Membro Membro 6 IT 26.IV.2005 PUNTI DISCUSSI BT10 Il Consiglio ha preso atto con soddisfazione delle misure urgenti adottate dalla Commissione per eliminare ogni rischio di nuove importazioni per errore di BT10 nell'Unione. Il Consiglio ha chiesto che la Commissione continui la riflessione approfondita sui mezzi da attuare per evitare che in futuro si verifichino di nuovo casi di emissione deliberata di OGM non autorizzati. Una decisione adottata dalla Commissione il 18 aprile, notificata agli Stati membri il 19 aprile, prevede che tutte le importazioni europee di glutine di granturco (e di trebbie di birreria), provenienti dagli Stati Uniti per l'alimentazione degli animali1, dovranno essere ormai corredate di una relazione di analisi, effettuata da un laboratorio accreditato, che attesti sulla base di un metodo di rilevazione debitamente convalidato che il prodotto non contiene BT10. La decisione prende effetto immediatamente e sarà riesaminata tra sei mesi. Il 22 marzo 2005 le autorità statunitensi trasmettevano alla Commissione le informazioni sulla circolazione per errore di granturco geneticamente modificato BT10 nei prodotti a base di granturco (glutine destinato soprattutto all'alimentazione degli animali) la cui commercializzazione nella Comunità è vietata. Il granturco BT10 prodotto dalla società svizzera Syngenta è simile ad un altro granturco autorizzato (il BT11) ma contiene un gene resistente a un antibiotico. Da allora Syngenta ha fornito al Centro comune di ricerca (CCR) campioni di controlli e dei prodotti destinati a testare il BT10 che dovrebbero essere messi a disposizione degli Stati membri. 1 I prodotti alimentari non sono interessati da tali misure in quanto, stando alle informazioni della Commissione, i prodotti destinati all'alimentazione umana non sarebbero contaminati dal BT10. 8219/05 (Presse 92) 7 IT 26.IV.2005 SVILUPPO RURALE Il Consiglio ha svolto un dibattito orientativo sulla proposta di regolamento (doc. 11495/04), presentata nel luglio 2004, relativa all'istituzione di un fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Il dibattito, incentrato sulla ridefinizione delle zone svantaggiate, si basa su un questionario elaborato dalla Presidenza. Il Consiglio ha riconosciuto all'unanimità l'importanza delle regioni svantaggiate per il modello agricolo europeo. La Presidenza trarrà le conclusioni necessarie e le integrerà nella proposta di compromesso globale sulle misure di sostegno allo sviluppo rurale che sarà esaminata dal Consiglio del prossimo mese di maggio. Si ricorda che la Commissione propone una ridefinizione delle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 47 della proposta. Mentre i criteri che definiscono le zone di montagna e le zone specifiche ammissibili sono mantenuti, i criteri che definiscono le zone intermedie, la cui ammissibilità agli aiuti è attualmente fondata anche su criteri socioeconomici, saranno modificati. In seguito alle critiche della Corte dei conti e del Parlamento europeo, la Commissione propone di non considerare più i criteri socioeconomici per le zone svantaggiate intermedie, bensì di applicare unicamente criteri relativi alla qualità del suolo e alle condizioni climatiche in base a cinque parametri (doc. 6991/05) individuati a livello di comune (nomenclatura NUTS V). 8219/05 (Presse 92) 8 IT 26.IV.2005 VARIE – Memorandum fitosanitario UE/Russia Nell'ambito di questo punto il Consiglio ha preso atto di un'informazione scritta della Commissione (doc. 8294/05) concernente i risultati dei negoziati con la Federazione russa nel settore fitosanitario. Il memorandum sui certificati comuni per l'esportazione di prodotti fitosanitari, firmato il 15 marzo scorso tra l'Unione europea e la Federazione russa, prevede una fase transitoria compresa tra il 1º aprile 2005 e il 1º luglio 2005 durante la quale gli Stati membri potranno continuare ad utilizzare i vecchi certificati. Il Commissario Kyprianou ha sottolineato l'importanza per gli Stati membri di istituire prima del 1º luglio i certificati comuni per l'esportazione per evitare, per quanto possibile, eventuali controversie commerciali. – Sostegno all'esportazione di bovini da macellazione Il Consiglio ha preso atto di una richiesta della delegazione danese (doc. 7993/05), appoggiata dalle delegazioni della Germania, del Regno Unito, dei Paesi Bassi, dell'Austria, della Svezia e del Lussemburgo, sulle condizioni per il pagamento delle restituzioni all'esportazione per il trasporto di bovini da macellazione e sugli importi versati. Questa delegazione ritiene che solo la carne e non il bestiame vivo debba essere esportata e che l'Unione debba cessare di sostenere l'esportazione dei bovini da macellazione in considerazione delle norme (regolamento (CE) 639/2003) in materia di benessere degli animali durante il trasporto. La delegazione dei Paesi Bassi ha inoltre chiesto di estendere la soppressione delle restituzioni all'esportazione al trasporto di bovini da riproduzione. Le delegazioni spagnola, ungherese, irlandese, francese, ceca e polacca ritengono che le restituzioni all'esportazione per il trasporto di bovini da macellazione non debbano essere soppresse. Queste delegazioni hanno indicato che la normativa comunitaria in vigore fornisce un quadro appropriato e adeguato per garantire il rispetto da parte degli operatori del benessere degli animali durante il trasporto. Hanno inoltre fatto presente che la scomparsa di tale meccanismo comporterebbe una perdita di parti di mercato degli Stati membri esportatori a vantaggio dei paesi terzi, senza ridurre o eliminare i problemi legati al benessere degli animali causati dal trasporto di animali vivi. 8219/05 (Presse 92) 9 IT 26.IV.2005 Il Commissario Fischer-Boel ha ricordato l'importanza che la sua istituzione annette al mantenimento di un alto livello di requisiti comunitari in materia di benessere degli animali durante il trasporto. Ha sottolineato che la concessione delle restituzioni all'esportazione è subordinata al rispetto di tali requisiti in materia di benessere e che i suoi servizi lavorano attualmente al rafforzamento di tali norme. Ha inoltre affermato che la legislazione del paese di destinazione si applica non appena gli animali trasportati sbarcano nel paese d'importazione. Tenuto conto della discussione in corso nell'ambito dell'organizzazione mondiale del commercio (OMC) relativa in generale alla soppressione progressiva dei sostegni all'esportazione, ha messo in guardia le delegazioni sul rischio di essere doppiamente penalizzate qualora la Comunità decidesse di sopprimere unilateralmente tali restituzioni in un primo tempo, prima di accettare la loro soppressione in un ambito multilaterale in un secondo tempo. Ha infine fatto presente che la perdita da parte della Comunità di una importante quota di mercato verso paesi importatori, quali l'Egitto o il Libano, avverrebbe a vantaggio dei paesi terzi esportatori, la cui legislazione sul trasporto degli animali e la distanza che li separa dal paese d'importazione non garantiscono affatto il miglioramento del benessere dei bovini da macellazione durante il trasporto. – Situazione del mercato nel settore delle uova La delegazione belga ha desiderato richiamare l'attenzione del Consiglio e della Commissione sulla situazione allarmante nel settore delle uova, in seguito alla diminuzione notevole dei prezzi ai produttori nell'UE a 15 (-19%) e particolarmente in Belgio (-32%) nel 2004 (vedasi il doc. 8104/05). Questa delegazione ha chiesto che la Commissione ponga rimedio a tale situazione mediante opportuni strumenti. Il Commissario Fischer-Boel ha rammentato che il mercato delle uova è attualmente in situazione di sovrapproduzione e ha raggiunto di recente il suo livello più basso con un prezzo medio che va da 75 a 85 euro/100 Kg. Ha rilevato che il rialzo del prezzo delle uova nel 2003 (140 euro/100 Kg) era dovuto largamente alla riduzione delle scorte in seguito all'epidemia di influenza aviaria della primavera 2003 soprattutto nei Paesi Bassi e in Belgio, e all'abbattimento di vari milioni di galline ovaiole. Ha precisato che, poiché l'unico strumento di sostegno diretto previsto dal regolamento (CEE) n. 2771/05 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, (modificato) relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova è il pagamento delle restituzioni all'esportazione, era stato deciso in seguito ad un comitato di gestione in materia di aumentare il livello delle restituzioni di più del 40%. Dato l'alto livello delle esportazioni, vicine ai massimali stabiliti dal GATT, essa ha indicato che non è possibile alcun aumento supplementare ma che le prospettive a breve e medio termine riguardanti l'evoluzione delle scorte sono più ottimiste che in passato. In conclusione, ha rilevato che la sua istituzione sorveglierà strettamente il settore durante le prossime settimane per valutare gli sviluppi del mercato. – Misure nel settore dell'apicoltura Le delegazioni ungherese e francese, sostenute dalle delegazioni ceca, maltese, spagnola , lussemburghese, greca, slovacca, austriaca, polacca, lettone, tedesca, finlandese, cipriota, slovena e italiana hanno richiamato l'attenzione del Consiglio e della Commissione sulle difficoltà incontrate dall'apicoltura europea (doc. 8268/05). 8219/05 (Presse 92) 10 IT 26.IV.2005 Dette delegazioni ritengono che la normativa attuale sulla qualità del miele favorisca il commercio e le importazioni di miele di qualità scadente a danno della produzione europea. Inoltre, il mantenimento di questa situazione sfavorevole per l'apicoltura europea potrebbe, secondo tali delegazioni, comportare ripercussioni negative sui seminativi per via della diminuita impollinazione da parte delle api. Tali delegazioni sottolineano la necessità di apportare modifiche alla direttiva 2001/110/CE del Consiglio 1 e alle disposizioni sull'etichettatura per assicurare uno stesso trattamento al miele europeo e a quello importato, per fornire informazioni chiare e precise sulla provenienza e impedire la commercializzazione in quanto "miele" di prodotti contraffatti. Le delegazioni sottolineano che le misure previste non avrebbero implicazioni finanziarie e mirerebbero a proteggere gli interessi dei consumatori e ad assicurare corrette condizioni di concorrenza. Il Commissario Fischer-Boel, riconoscendo il ruolo vitale del settore del miele e dell'apicoltura nella Comunità, e ricordando segnatamente l'adozione di un programma triennale nel settore, dotato di 23 milioni di euro l'anno, ha tuttavia fatto presente che spetta agli Stati membri verificare se i mieli da loro importati rispettano i requisiti previsti dalla normativa comunitaria (direttiva 2001/110/CE e regolamento sull'etichettatura degli alimenti). Ha precisato inoltre che il calo dei prezzi del miele registrato in Ungheria è principalmente legato all'eliminazione, dal 2004, delle restrizioni alle importazioni di miele proveniente dalla Repubblica popolare di Cina. – Situazione del mercato dei cereali Le delegazioni austriaca, ungherese e slovacca, appoggiate dalle delegazioni ceca, francese, portoghese, polacca e tedesca hanno richiamato l'attenzione del Consiglio e della Commissione sulla grave situazione in cui versa il settore dei cereali in diversi Stati membri (doc. 8267/05). Tali delegazioni, non disponendo in tutti i casi di uno sbocco sul mare, possiedono notevoli scorte di cereali e ritengono che i provvedimenti presi sinora dalla Commissione siano stati troppo tardivi. Esse chiedono pertanto alla Commissione di condurre un'azione più incisiva, anche per il granturco, mediante procedure di aggiudicazione e di conferimento all'intervento. Talune di tali delegazioni hanno altresì sottolineato che destinare all'intervento quantità importanti di cereali è un onere che grava sul bilancio comunitario, esprimendosi a favore dell'esportazione dei quantitativi stoccati sul mercato attraverso gare d'appalto. Il Commissario Fischer-Boel ha indicato che la Commissione ha preso tutte le misure necessarie per far fronte ad una raccolta record di cereali nel 2004 - circa 15 milioni di tonnellate già in ammasso pubblico - segnatamente con l'avvio di procedure di aggiudicazione per l'avena, la segale, l'orzo e il grano e prevedendo deroghe al rimborso del FEAOG per gli Stati membri senza sbocco sul mare, nonché possibilità di ricorrere a porti situati in Croazia o in Romania per lo smaltimento delle loro scorte. Ha tuttavia precisato che la Commissione esaminerà attentamente le prospettive di mercato per la prossima campagna al fine di evitare nuove eccedenze. 1 Direttiva 2001/110/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001 relativa al miele (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47). 8219/05 (Presse 92) 11 IT 26.IV.2005 – Negoziati OMC La delegazione francese ha richiamato l'attenzione del Consiglio e della Commissione sul negoziato in corso nell'Organizzazione mondiale del commercio (doc. 8353/05) relativo alla conversione dei diritti specifici in equivalenti ad valorem e, in tale contesto, ha chiesto di disporre di un'informazione della Commissione in materia. Detta delegazione è stata appoggiata dalle delegazioni del Regno Unito, del Belgio, dell'Austria, dell'Italia, dell'Ungheria, dell'Irlanda e della Polonia, segnatamente con riguardo alla necessità di migliorare la comunicazione tra il Consiglio e la Commissione per tutta la durata dei negoziati OMC. Le delegazioni del Regno Unito e della Svezia hanno chiesto di trovare un accordo nella riunione ministeriale dell'OMC prevista a Hong Kong nel dicembre 2005. Il Commissario Fischer-Boel ha ricordato l'impegno della Commissione per giungere ad un accordo nell'OMC, nel rispetto dei limiti del mandato conferito dal Consiglio. Ha sottolineato che il fallimento del negoziato tecnico sugli equivalenti ad valorem non è assolutamente imputabile alla Comunità, bensì in larga misura a divergenze d'interpretazione tra i partecipanti circa le basi del calcolo delle formule tariffarie. Ha rilevato che la Commissione continuerà ad informare regolarmente il Consiglio nelle sedi appropriate, e ha concluso che i risultati dei negoziati nei gruppi del comitato agricolo dell'OMC dovranno, in futuro, essere più sistematicamente messi per iscritto. 8219/05 (Presse 92) 12 IT 26.IV.2005 ALTRI PUNTI APPROVATI AGRICOLTURA Quinta sessione del Forum delle Nazioni Unite sulle Foreste (UNFF) - Conclusioni del Consiglio Il Consiglio ha adottato le seguenti conclusioni: "IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 1. Ricordando le precedenti conclusioni del maggio 1997, aprile 2000 e maggio 2001; 2. Riconoscendo che la gestione sostenibile delle foreste è parte integrante dello sviluppo sostenibile, come risulta dalla Dichiarazione di Rio e dall'Agenda 21 del 1992 e come confermato dal vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg (WSSD) nel 2002; 3. Riconoscendo che dal 1992 il dialogo internazionale di politica forestale è stato promosso dal Gruppo intergovernativo di esperti sulle foreste (IPF), dal Forum intergovernativo sulle foreste (IFF) e, dopo la creazione dell'accordo internazionale sulle foreste nel 2000, dal Forum delle Nazioni Unite sulle foreste (UNFF), che hanno tutti ampiamente contribuito a coagulare un consenso su numerose questioni riguardanti la politica forestale e la gestione sostenibile delle foreste in particolare, grazie soprattutto alle proposte d'azione dell'IPF/IFF e all'avvio del Partenariato di cooperazione sulle foreste (CPF); prendendo atto inoltre del contributo apportato alla politica forestale internazionale da altre iniziative e accordi in materia forestale; 4. Prendendo atto con grande preoccupazione che, nonostante questi risultati, la deforestazione e il degrado delle foreste nel mondo continuano ad aumentare; 5. Rinnovando la richiesta di uno strumento internazionale forte per la gestione, la conservazione e lo sviluppo sostenibile di tutti i tipi di foreste nel mondo; 6. Ricordando che l'UNFF è incaricato di riesaminare, nella quinta sessione del maggio 2005 (UNFF-5), l'efficacia dell'attuale accordo internazionale sulle foreste e di studiare i parametri di un mandato per sviluppare un quadro normativo per tutti i tipi di foreste, nella prospettiva di una raccomandazione al Consiglio economico e sociale (ECOSOC) e tramite quest'ultimo all'Assemblea generale delle Nazioni Unite; 8219/05 (Presse 92) 13 IT 26.IV.2005 7. Sottolineando che, negli ultimi cinque anni, l'UE ha appoggiato con vigore gli obiettivi dell'accordo internazionale sulle foreste definiti nella risoluzione 2000/35 dell'ECOSOC, segnatamente promuovere la gestione, la conservazione e lo sviluppo sostenibile di tutti i tipi di foreste e, rafforzare a tal fine l'impegno politico a lungo termine; 8. Ritiene che l'accordo internazionale sulle foreste non sia stato capace di favorire un modo determinante il raggiungimento degli obiettivi definiti nella risoluzione 2000/35 dell'ECOSOC e che, pertanto la proroga dell'accordo in questione, nella sua forma attuale, non sia accettabile; 9. Afferma che si dovrebbe prorogare l'accordo internazionale sulle foreste soltanto se i suoi meccanismi e le sue funzioni saranno rafforzati e migliorati in misura significativa affinché siano maggiormente orientati all'azione e all'attuazione; 10. Ritiene che un rafforzamento e un miglioramento significativi dell'accordo in questione comportino la fissazione di obiettivi generali e finalità specifiche, nel pieno rispetto delle competenze e dei diritti sovrani degli Stati membri, l'instaurazione di legami chiari con processi regionali e tematici nonché un netto miglioramento dei meccanismi di attuazione, tra cui l'assegnazione delle risorse finanziarie e la promozione del trasferimento di tecnologia, come pure idonee procedure di controllo, segnalazione e conformità, la partecipazione effettiva degli attori interessati nonché un ruolo potenziato e orientamenti precisi per il CPF; 11. Reputa che gli obiettivi generali di un futuro accordo internazionale sulle foreste debbano essere chiari e mirati con l'intento di: 12. 13. – ottenere la gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste; – potenziare il contributo delle foreste al conseguimento degli obiettivi di sviluppo globali, compresi gli obiettivi di sviluppo del Millennio; – preservare le risorse forestali mondiali e la qualità delle foreste per il benessere economico, sociale e ambientale a lungo termine di tutti e, in particolare, di coloro che dipendono direttamente dalle foreste, tra cui le comunità locali e autoctone; È del parere che questi obiettivi possano essere realizzati al meglio fissando, su scala nazionale e mondiale, un numero limitato di chiari obiettivi quantitativi che dovrebbero essere connessi con gli obiettivi generali dello sviluppo sostenibile, come convenuto in sede di WSSD, nonché raggiungendo obiettivi di sviluppo del Millennio; Ritiene che questi obiettivi possano essere i seguenti: 8219/05 (Presse 92) 14 IT 26.IV.2005 – raddoppiare, entro il 2015, la superficie delle foreste soggetta a gestione sostenibile; – dimezzare, entro il 2015, la percentuale di popolazione in condizioni di estrema povertà tra coloro la cui sussistenza dipende dalle foreste; – dimezzare, entro il 2015, il tasso mondiale di deforestazione e degrado delle foreste; 14. Afferma che i suddetti obiettivi generali e finalità specifiche possono essere conseguiti al meglio mediante uno strumento giuridicamente vincolante; qualsiasi alternativa dovrebbe offrire garanzie di successo equivalenti e rafforzare sensibilmente l'accordo internazionale sulle foreste, contribuendo in modo decisivo, al rafforzamento dell'impegno politico e all'assegnazione di risorse finanziarie per la gestione sostenibile delle foreste su scala nazionale e internazionale; 15. Per conseguire la gestione sostenibile delle foreste, riconosce l'urgente necessità di rafforzare il sostegno finanziario del settore pubblico e di quello privato a livello nazionale e internazionale, come pure la necessità di un uso più efficiente delle risorse esistenti; 16. Constata a questo riguardo che occorre rafforzare le condizioni di finanziamento per conseguire una gestione sostenibile delle foreste nonché accedere alle risorse finanziarie a livello internazionale. I meccanismi esistenti su scala mondiale, tra cui il GEF e altri meccanismi a livello regionale e nazionale dovrebbero essere ulteriormente rafforzati e sostenuti tramite gli attuali programmi bilaterali e multilaterali. Le strategie di finanziamento per la gestione sostenibile delle foreste dovrebbero essere sviluppate mediante processi nazionali come i programmi strategici per la riduzione della povertà, per rafforzare e migliorare la mobilitazione delle risorse. In proposito ci si dovrebbe avvalere del lavoro innovativo svolto dal meccanismo per i programmi forestali nazionali, sotto l'egida della FAO, e dal PROFOR, sotto l'egida della Banca mondiale." Finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "Garanzia"* Il Consiglio ha adottato un regolamento che introduce deroghe alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) sezione garanzia (docc. 7026/05, 8119/05 e 8119/05 ADD 1). Il regolamento è stato adottato a maggioranza qualificata, con il voto contrario delle delegazioni italiana e svedese e l'astensione del Regno Unito. Il regolamento prevede il rimborso a qualsiasi Stato membro che abbia sopportato tassi di interesse superiori al doppio del tasso di interesse uniforme la differenza tra il doppio di quest'ultimo e il tasso effettivo sopportato dallo Stato membro nel corso degli esercizi 2005 e 2006, anziché nel periodo 2005-2007 previsto nella proposta iniziale. 8219/05 (Presse 92) 15 IT 26.IV.2005 Tale meccanismo correttore è stato introdotto per i casi in cui in uno Stato membro il finanziamento necessario all’acquisto dei prodotti agricoli all’intervento pubblico sia possibile solo a tassi d’interesse sensibilmente superiori al tasso d’interesse uniforme. Il nuovo metodo è applicabile alle spese effettuate dall'inizio dell'esercizio finanziario in corso (1º ottobre 2004). Il regolamento in questione modifica il regolamento (CEE) n. 1883/78 relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia1. PESCA Regolamentazione nella politica comune della pesca- Conclusioni del Consiglio Il Consiglio ha adottato le seguenti conclusioni: "Il Consiglio 1. Accoglie con favore la comunicazione della Commissione sulle prospettive di semplificazione e miglioramento della regolamentazione nella politica comune della pesca (PCP) 2. Rammenta l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" concluso nel dicembre 2003. 3. Sottolinea l'importanza di una semplificazione della normativa comunitaria che la renda meglio compresa e rispettata, e del proprio contributo all'iniziativa della Commissione sul miglioramento della regolamentazione. 4. Concorda sul miglioramento del quadro giuridico comunitario e sui tre principali obiettivi di semplificazione della PCP individuati nella comunicazione e riconosce l'importanza delle iniziative già in corso per conseguire l'obiettivo di una PCP semplificata. 5. Prende atto dell'analisi della presente situazione e si dichiara d'accordo sui settori in cui compiere progressi individuati dalla Commissione. 6. Conviene sulla necessità di un piano d'azione pluriennale che includa azioni a breve e a lungo termine e sottoscrive l'idea di una revisione intermedia. 1 GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1, regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/96 (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 10). 8219/05 (Presse 92) 16 IT 26.IV.2005 7. Sottolinea l'importanza essenziale di un calendario d'attuazione come parte del piano d'azione. 8. Riconosce la necessità dei contributi degli Stati membri e delle parti interessate, in particolare i CCR, per lo sviluppo di un piano d'azione efficace ed esorta la Commissione a avviare le necessarie consultazioni il più presto possibile. 9. Sottolinea l'importanza di valutare i benefici, i potenziali ostacoli e rischi delle iniziative proposte, nonché le risorse umane necessarie per ottenere risultati positivi. 10. Riconosce che migliorare l'accesso ai testi comunitari attraverso mezzi elettronici, elaborare opuscoli pedagogici destinati a specifici ambiti professionali ben delimitati, ridurre oneri e restrizioni per i pescatori e altri soggetti impegnati nel settore della pesca e diminuire gli oneri amministrativi a carico delle amministrazioni nazionali possano essere elementi da prendere in considerazione insieme ad altre opzioni per un'azione a breve termine e invita la Commissione a sviluppare iniziative in questi settori. 11. Incoraggia l'iniziativa della Commissione volta a conseguire progressi sostenibili nella semplificazione e nel miglioramento del contesto normativo della politica comune della pesca, tra l'altro sopprimendo le disposizioni legislative reciprocamente incompatibili. 12. Esorta la Commissione ad avviare, ove possibile, azioni a lungo termine, in particolare quelle che possono condurre alla ristrutturazione della normativa comunitaria. 13. Invita la Commissione a prendere in considerazione nel piano d'azione le modalità per monitorare i progressi sulla via della semplificazione, ad esempio attraverso relazioni periodiche. Agenzia comunitaria di controllo della pesca* Il Consiglio ha adottato il regolamento che istituisce un'Agenzia comunitaria di controllo della pesca (docc. 7298/05 e 5281/05 ADD 1). L'obiettivo dell'Agenzia, che avrà sede a Vigo (Spagna), consiste nell'organizzare il coordinamento operativo delle attività di controllo e di ispezione della pesca praticate dagli Stati membri e nell'assistere i medesimi affinché cooperino per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. 8219/05 (Presse 92) 17 IT 26.IV.2005 Il bilancio annuale dell'Agenzia è di 5 milioni di EUR. Si prevede che l'Agenzia inizierà le sue attività tra un anno. Questo regolamento modifica il regolamento (CE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca. (Per ulteriori informazioni si prega di consultare il comunicato stampa n. 6974/05 del 14 marzo 2005, pagina 8.) POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE Rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale Il Consiglio ha adottato un'azione comune che rafforza il mandato del rappresentante speciale dell'UE per il Caucaso meridionale Heikki Talvitie (doc. 8164/05). In seguito alla conclusione della missione dell'OSCE di monitoraggio delle frontiere in Georgia, il rappresentante speciale dell'UE sarà incaricato di fornire all'UE, attraverso un gruppo di supporto a Tbilisi, relazioni e una valutazione continua della situazione alle frontiere e di favorire il rafforzamento della fiducia tra la Georgia e la Federazione russa. La presente azione comune modifica l'azione comune 2003/872/PESC. FRONTIERE ESTERNE Agenzia europea frontiere esterne Il Consiglio ha adottato una decisione relativa alla designazione della sede dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea a Varsavia (Polonia) (doc. 8151/05). MERCATO INTERNO Regime di transito Il Consiglio ha adottato una posizione della Comunità in vista dell'adozione di una decisione del Comitato misto CE-EFTA sul "transito comune" che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (doc. 7441/05). 8219/05 (Presse 92) 18 IT 26.IV.2005 Questa modifica mira ad assicurare che i codici degli imballaggi usati nella dichiarazione di transito corrispondano all'ultima versione della raccomandazione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente i codici dei tipi di carico, degli imballaggi e dei materiali di imballaggio. Un'altra modifica è intesa ad assicurare che l'elenco dei codici paese usato nella dichiarazione di transito corrisponda alla più recente versione disponibile della norma ISO-3166. NOMINE Comitato delle regioni Il Consiglio ha adottato la decisione relativa alla nomina di alcuni membri titolari del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2006: – Sig. Andris ELKSNĪTIS [Dobeles rajona Padomes priekšsēdētājs] (Presidente del Consiglio comunale di Dobele); – M. Edmunds KRASTIĥŠ [Rīgas pilsētas Domes loceklis] (Membro del Consiglio comunale di Riga); – M. Tālis PUĖĪTIS [Rīgas rajona Attīstības padomes priekšsēdētājs] (Presidente del Consiglio comunale ("novads") di Sigulda). 8219/05 (Presse 92) 19 IT