settembre
Notiziario tributario
13
n. 113
A cura
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Monza e della Brianza
PRINCIPALI NOVITA’ NORMATIVE E DI PRASSI
NORMATIVA
Accise, imposte di registro e ipocatastali. Aumentano dal 1° gennaio 2014..................................................... 4
PRASSI
Iva. Aumento aliquota dal 21% al 22%. Applicazione. Prime indicazioni.......................................................... 5
Imposte dirette. Ristrutturazioni edilizie, riqualificazione energetica e bonus arredi. I chiarimenti dell’Agenzia..............5
Reddito d’impresa. Errori in bilancio. Correzioni ............................................................................................... 7
GIURISPRUDENZA
Iva. Casa madre e branch. Il prorata è territoriale ............................................................................................. 7
IVA
GIURISPRUDENZA
Agenzie di viaggio. Sì dell’Ue al regime italiano................................................................................................ 9
IMPOSTE DIRETTE
NORMATIVA
Valute. Cambi del mese di agosto 2013.......................................................................................................... 10
Tobin tax. Il nuovo decreto .............................................................................................................................. 10
PRASSI
Territori colpiti dal sisma Erogazioni liberali per la ricerca industriale. Deducibilità ........................................ 10
Società di capitali che hanno subito danni dal sisma del 2012. Termini di presentazione della dichiarazione
e di effettuazione dei versamenti..................................................................................................................... 11
Tfr a stranieri. Ritenuta. E’ dovuta ................................................................................................................... 11
CONTROLLI, ACCERTAMENTI E CONTENZIOSO
NORMATIVA
Comunitaria 2013. Quadro RW. Via le sez. I e III ........................................................................................... 12
PRASSI
Studi di settore. Risposte a quesiti vari ........................................................................................................... 12
GIURISPRUDENZA
Dichiarazioni. Errori formali. Sempre emendabili ............................................................................................ 12
Controlli documentali. Iscrizioni a ruolo. Contraddittorio facoltativo ................................................................ 13
Bilanci confusi. Sì all’accertamento induttivo .................................................................................................. 13
Lavoratore dipendente. Secondo secondario lavoro. Sì agli studi di settore .................................................. 13
Prove. Utilizzabili per accertamenti per più imposte........................................................................................ 13
Appello. Lo notifica l’avvocato per posta. Non serve il deposito in Ctp.......................................................... 13
Costi in nero. Se fatturati sono deducibili ........................................................................................................ 13
Accessi. Il pvc va sempre redatto.................................................................................................................... 14
Accertamento induttivo. Mancato invio del questionario. E’ valido ................................................................. 14
Risparmio pregresso. Redditometro ko ........................................................................................................... 14
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VERSAMENTI E RISCOSSIONI
PRASSI
Decadenza da rateazione. Codici tributo......................................................................................................... 15
IMPOSTE INDIRETTE
PRASSI
Atti conservati dai notai. Annotazioni. Nessun tributo speciale ....................................................................... 16
VARIE
Soppressione Uffici territoriali .......................................................................................................................... 17
Associazioni sportive dilettantistiche. 5 per mille. Ammesse ed escluse. Elenchi aggiornati ......................... 17
Interventi per il risparmio energetico. Bonus fiscale. La Guida dell’Agenzia................................................... 17
Agevolazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Come e quando richiederla........................ 17
VARIE DOGANALI
Nota 43197 del 6 agosto 2013 ........................................................................................................................ 18
Nota n. 103913 del 5 settembre 2013 ............................................................................................................. 18
Nota n. 103595/RU del 4 settembre 2013 ....................................................................................................... 18
Nota n. 103913 del 5 settembre 2013 ............................................................................................................. 18
Pagamento diritti doganali. Linee guida .......................................................................................................... 18
Risoluzione n. 1/D del 24 settembre 2013....................................................................................................... 18
Nota n. 111659 del 27 settembre 2013 ........................................................................................................... 18
Comunicazione del 27 settembre 2013 ........................................................................................................... 18
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NORMATIV A
Accise, imposte di registro e ipocatastali. Aumentano dal 1° gennaio 2014
(Decreto legge n. 104 del 12 sett. 2013, in G.U. n. 214 del 12 sett.2013)
Contenuto: il Dl, cosiddetto dell’”Istruzione”, dispone – oltre all’aumento dal 10.10.13 delle accise su birra,
prodotti alcolici intermedi e alcole etilico (art.25) - all’art. 26 un rincaro dal 1°.01.14 delle imposte dovute per
la registrazione degli atti societari, dei preliminari, delle procure e dei trasferimenti immobiliari.
In particolare per questi ultimi si avrà:
Oggetto della vendita
Prima casa imponibile Iva al
4%
Prima casa esente o fuori
campo Iva
Altre abitazioni imponibili a Iva
del 10 o del 21%
Regime attuale
Dall’1.01.14
Imposta di registro, ipotecaria e
catastale:
Imposta di registro, ipotecaria e
catastale:
168 euro ciascuna
200 euro ciascuna
Imposta di registro: 3% (minimo
168 euro);
Imposta di registro: 2% (minimo
1.000 euro);
Imposta ipotecaria e catastale:
168 euro ciascuna
Imposta ipotecaria e catastale:
50 euro ciascuna
Imposta di registro, ipotecaria e
catastale:
Imposta di registro, ipotecaria e
catastale:
168 euro ciascuna
200 euro ciascuna
Imposta di registro: 7%
Altre abitazioni esenti o fuori
campo Iva
Imposta ipotecaria: 2%
Imposta catastale: 1%,
con un minimo di 168 euro per
ciascuna
Fabbricati strumentali venduti
da soggetti Iva (esenti o
imponibili)
Imposta di registro: 9% (minimo
1.000 euro)
Imposte ipotecaria e catastale:
50 euro ciascuna
Imposta di registro: 168 euro
Imposta di registro: 200 euro
Imposta ipotecaria: 3%
Imposta ipotecaria: 3%
Imposta catastale:
Imposta catastale:
1%
1%
Imposta di registro: 7%
Fabbricati strumentali venduti
da non soggetti Iva
Imposta ipotecaria: 2%
Imposta catastale:
1%
con un minimo di 168 euro per
ciascuna
Imposta di registro: 8 o 15%
Terreni non soggetti a Iva
Terreni soggetti a Iva del 21%
4
Imposta ipotecaria: 2%
Imposta catastale:
1%
Imposta di registro: 9% (minimo
1.000 euro)
Imposte ipotecaria e catastale:
50 euro per ciascuna
Imposta di registro: 9% (minimo
1.000 euro)
con minimo 168 euro ciascuna
Imposte ipotecaria e catastale:
50 euro ciascuna
Imposta di registro, ipotecaria e
catastale: 168 euro ciascuna
Imposta di registro, ipotecaria e
catastale: 200 euro ciascuna
PRASSI
Iva. Aumento aliquota dal 21% al 22%. Applicazione. Prime indicazioni
(Agenzia delle entrate, Comunicato stampa del 30 sett. 2013)
Come è noto dal 1° ottobre 2013 scatta l’aumento dell’aliquota Iva ordinaria dal 21 al 22% a decorrere dal 1°
ottobre, giusto art. 40, c. 1-ter, del dl 6 luglio 2011 n. 98, come da ultimo modificato dall’art. 11, c. 1, lett. a),
del dl 28 giugno 2013, n. 76.
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate fornito le seguenti prime indicazioni sull’applicazione della nuova aliquota
Iva che gli operatori economici devono applicare già dal 1°.10.13:
“ Come già chiarito in passato, quando entrò in vigore l’aliquota ordinaria del 21%, qualora nella fase di
prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la
fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i
corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo comma, del
DPR n. 633 del 1972). La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta
collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata nei termini indicati dalla circolare n. 45/E del 12
ottobre 2011, cui si rinvia per gli ulteriori chiarimenti.
In particolare, sarà possibile effettuare il versamento dell’Iva a debito, incrementato degli interessi
eventualmente dovuti, senza applicazione delle sanzioni entro i seguenti termini:
LIQUIDAZIONE
PERIODO DI
PERIODICA
FATTURAZIONE
ottobre – novembre
TERMINE VERSAMENTO
versamento acconto:
27 dicembre
mensile
trimestrale
dicembre
termine liquidazione annuale: 16
marzo
4° trimestre
termine liquidazione annuale: 16
marzo
Entro i termini indicati dovranno quindi essere regolarizzate, ai sensi dell’art. 26 del dpr n. 633/72, le fatture
erroneamente emesse con la minor aliquota del 21%.”
Imposte dirette. Ristrutturazioni edilizie, riqualificazione energetica e bonus arredi. I chiarimenti
dell’Agenzia
(Agenzia delle entrate, circ. n. 29 del 18 sett. 2013)
Sintesi: la circolare – che fornisce chiarimenti sulle novità misure agevolative dirette a favorire il
miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici e il recupero del patrimonio edilizio, portate dal dl n.
63/13, entrato in vigore il 6 giugno 2013, e convertito con modificazioni dalla legge n. 90/13 (vedasi il
NOTIZIARIO FISCALE dello scorso mese di agosto) – e che si articola come segue:
PREMESSA
1. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
1.1 Interventi interessati dalla proroga delle detrazioni
1.2 Decorrenza dell’aliquota del 65%
1.3 Interventi su parti comuni di edifici condominiali
1.4 Fruizione della detrazione
2. INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
2.1 Proroga della detrazione del 50% con limite di spesa di euro 96.000
2.2 Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità
3. ACQUISTO DI MOBILI E DI GRANDI ELETTRODOMESTICI
3.1 Soggetti che possono beneficiare della detrazione
3.2 Interventi edilizi che costituiscono il presupposto per la detrazione
3.3 Avvio degli interventi di recupero del patrimonio edilizio
3.4 Beni agevolabili
5
3.5 Ammontare della spesa detraibile
3.6 Adempimenti
è stata così illustrata da apposito comunicato stampa:
“ Il bonus del 50% per l’acquisto di mobili e elettrodomestici riguarda le spese sostenute dal 6 giugno al 31
dicembre 2013 purché collegate alla detrazione per ristrutturazioni edilizie con spese sostenute dal 26
giugno 2012 (data di entrata in vigore del dl n. 83/2012 che ha alzato il tetto dell’agevolazione dal 36 al
50%).
Nell’ottica della semplificazione non è necessario pagare solo con bonifico bancario o postale ma vale anche
l’acquisto con carta di credito o di debito. L’importo agevolabile è pari a 10mila euro per unità immobiliare e
vi rientrano, ad esempio, i letti, gli armadi, le scrivanie, i divani e in generale gli elettrodomestici nuovi di
classe energetica non inferiore alla A+ (classe A per i forni) ma anche le spese di trasporto e montaggio.
Con la circolare n. 29/E, diffusa oggi, le Entrate forniscono, inoltre, chiarimenti sulle proroghe introdotte dal
Dl n. 63/2013 per la riqualificazione energetica degli edifici e il recupero del patrimonio edilizio.
CHI PUÒ USUFRUIRE DEL BONUS MOBILI - La realizzazione di interventi edilizi è condizione necessaria per fruire
del beneficio fiscale per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
I lavori edilizi che danno diritto alla detrazione del 50%, con spese sostenute quindi dal 26 giugno 2012 al 31
dicembre 2013, possono riguardare le singole unità immobiliari così come le parti comuni degli edifici
residenziali. La realizzazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente però ai
singoli condomini (che usufruiscono pro quota della relativa detrazione) di detrarre le spese sostenute per
acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare ma solo gli
arredi delle parti comuni come guardiole oppure per l’appartamento del portiere.
COSA FARE? – Oltre a fruire della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio rispettando tutti i requisiti
richiesti è necessario pagare l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici con bonifici bancari o postali,
con le stesse modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione indicando, quindi:
- la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane SPA per i bonifici relativi
ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
In alternativa e per semplificare l’utilizzo del bonus arredi si può pagare anche con carte credito o di debito.
In questo caso, la data di pagamento corrisponde al giorno di utilizzo della carta da parte del titolare, che
risulta nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente. Non
è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Le spese sostenute, inoltre, devono essere “documentate”, conservando la documentazione attestante
l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte
di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la
usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI, L’EFFICIENZA PAGA – Detrazione prorogata fino al 31
dicembre 2013, con lo “sconto” che sale dal 55 al 65%, ripartito in dieci quote annuali dello stesso importo. Il
Fisco premia l’efficienza energetica con tempi supplementari e un’aliquota di detrazione più alta di dieci
punti.
In particolare, la proroga riguarda tutti gli interventi già previsti dalla legge n. 296/2006 (art. 1, commi 344 e
seguenti) e tra cui, a titolo di esempio:
- gli interventi di riqualificazione energetica globale di edifici esistenti, con un limite massimo della detrazione
pari a 100mila euro;
- gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari che riguardano coperture,
pavimenti e finestre, con uno “sconto” massimo pari a 60mila euro;
- l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda con un tetto massimo di detrazione pari a
60mila euro;
- gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione, con detrazione fino a 30mila euro.
La circolare chiarisce che la proroga vale, fin dal 6 giugno 2013 e con la stessa aliquota del 65%, anche per
gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e di
scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore (dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria),
inizialmente esclusi e poi riammessi ai “supplementari” dalla legge di conversione del Dl n. 63.
Per gli interventi di riqualificazione energetica l’aliquota del 65% si applica dunque alle spese sostenute dal 6
giugno al 31 dicembre 2013. Tempi ancora più ampi per beneficiare del bonus se gli interventi riguardano
parti comuni di edifici condominiali o tutte le unità immobiliari del condominio: la proroga, in questo caso, si
allunga al 30 giugno 2014. In tutti i casi, le spese si considerano sostenute alla data dell’effettivo pagamento
per le persone fisiche, i professionisti e gli enti non commerciali (secondo il criterio di cassa,
indipendentemente quindi dal momento di avvio degli interventi); alla data in cui è stata ultimata la
6
prestazione per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (secondo il criterio di competenza,
indipendentemente quindi dalla data dei pagamenti).
INTERVENTI DI RECUPERO, PER LE ZONE SISMICHE LA DETRAZIONE È SUPER - Per le spese sostenute per interventi
di recupero del patrimonio edilizio dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013, la detrazione è pari al 50 per
cento dell’importo, con un limite massimo di spesa di 96mila euro per ciascuna unità immobiliare da ripartire
in dieci quote annuali di pari importo. A partire dal 2014 in poi, la detrazione sarà del 36 per cento e il limite
massimo di spesa si attesterà sulla soglia standard di 48mila euro. Una speciale detrazione del 65% è
prevista per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2013 per gli interventi realizzati su edifici che si trovano
in zone sismiche ad alta pericolosità, destinati dai contribuenti ad abitazione principale o allo svolgimento di
attività produttive, a condizione che le procedure autorizzatorie siano state avviate dal 4 agosto 2013. In
questo caso, i lavori ammessi sono quelli relativi all’adozione di misure antisismiche, a partire da quelli per la
messa in sicurezza statica effettuati sulle parti strutturali dell’immobile.
Reddito d’impresa. Errori in bilancio. Correzioni
(Agenzia delle entrate, circ. n. 31 del 24 sett. 2013)
Sintesi: la circolare – che si articola come segue:
1 La qualificazione degli errori contabili
2 Orientamenti giurisprudenziali e di prassi
3 Comportamento del contribuente che ha corretto errori contabili in ordine
alla imputazione di componenti di reddito
4 Le modalità di riconoscimento dei componenti negativi emersi a seguito della correzione di errori
5 Le modalità di assoggettamento a tassazione del componente positivo
6 Ipotesi particolari 6.1 Omessa imputazione di un componente negativo e omessa rilevazione di un
componente positivo
6.2 Omessa imputazione di un componente negativo e deduzione del componente rilevato quale correzione
dell’errore
7 Gli effetti sulla determinazione del valore della produzione netta
8 Gli effetti sui termini per lo svolgimento dell’attività di controllo –
affronta il problema di come correggere gli errori contabili derivanti dalla mancata imputazione di componenti
negativi e positivi nel corretto esercizio di competenza e fornisce, in particolare, i seguenti chiarimenti
interpretativi sul trattamento fiscale, ai fini Ires e Irap, da applicare, nell’ipotesi in cui, nel rispetto
dell’indicazione dei corretti principi contabili, i contribuenti procedano alla correzione di errori di imputazione
dei componenti di reddito:
COMPONENTE NEGATIVO DI REDDITO NON IMPUTATO CORRETTAMENTE – In particolare, il contribuente che non ha
contabilizzato un componente negativo nel corretto esercizio di competenza e in un periodo d’imposta
successivo, in bilancio, ha corretto l’errore contabile, può – dopo aver sterilizzato la correzione ai fini fiscali –
presentare, se è ancora nei termini, la dichiarazione integrativa per correggere l’annualità in cui vi è stata
l’omessa imputazione. Se, invece, l’annualità oggetto di errore non è più emendabile, dovrà “ricostruire” in
via autonoma tutte le annualità d’imposta interessate dall’errore, facendo confluire gli effetti di tale
ricostruzione nella dichiarazione integrativa ancora presentabile. Possono essere corretti soltanto gli errori
riferibili a periodi d’imposta ancora oggetto di attività di accertamento al momento della presentazione della
dichiarazione integrativa.
L’INTEGRATIVA “A SFAVORE” SANA LA DIMENTICANZA DI RICAVI TASSABILI – Nel caso in cui il contribuente rilevi in
bilancio la correzione di errori relativi all’applicazione del principio di competenza per la determinazione del
reddito d’impresa, sviste dalle quali, in particolare, derivi l’omessa imputazione di elementi positivi, cioè di
ricavi tassabili, la chance da percorrere per rimediare all’errore è rappresentata dalla dichiarazione
integrativa a sfavore, naturalmente da presentare entro i termini per l’accertamento. In pratica, il contribuente
deve versare quanto dovuto avvalendosi di sanzioni ridotte, secondo le misure e le modalità previste per il
ravvedimento operoso. A patto che la violazione in oggetto non sia stata già constatata e non siano stati
avviati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività che rientrino nell’ambito dell’accertamento. Fatto ciò, potrà
elidere, ai fini fiscali, il componente positivo rilevato in bilancio per correggere l’errore contabile in un anno
diverso da quello di corretta competenza.
GIURISPRUDENZA
Iva. Casa madre e branch. Il prorata è territoriale
(Corte di Giustizia della Ue, sentenza del 12 sett. 2013, causa C-388/11)
Massima: nel calcolo del prorata la casa madre e le sue stabili organizzazioni all’estero devono determinare
in modo distinto la percentuale dell’Iva ammessa in detrazione, in relazione all’attività economica esercitata
7
da ciascuna articolazione nel proprio territorio e che, a detti fini, non è possibile tener conto delle operazioni
realizzate dalle succursali stabilite fuori dalla Ue. Inoltre la società che ha fissato la propria sede in uno stato
membro e che dispone di una stabile organizzazione in un altro Stato membro dovendo, ai fini della
determinazione del diritto alla detrazione, essere considerata come stabilita in quest’ultimo Stato per le
attività che in esso vengono svolte, non può pretendere il rimborso dell’Iva che, ai sensi dell’ottava direttiva,
compete in luogo della detrazione ai soggetti stabiliti. Competerà, quindi, alla stabile organizzazione
esercitare, nello Stato membro in cui è situata il diritto alla detrazione dell’Iva relativa agli acquisti ivi posti in
essere.
8
GIURISPRUDENZA
Agenzie di viaggio. Sì dell’Ue al regime italiano
(Corte di Giustizia della Ue, sentenza del 26 sett. 2013, causa C-236/11)
Massima: l’estensione del regime speciale Iva delle agenzie di viaggio alle operazioni effettuate nei confronti
di soggetti diversi dal viaggiatore (ad es. l’impresa committente), prevista dalla legge italiana, non viola la
normativa Ue.
9
NORMATIV A
Valute. Cambi del mese di agosto 2013
(Agenzia delle entrate, Provvedimento prot. n. 12076/2013 del 16 sett. 2013)
Contenuto: l Provvedimento del 16.09.13, prot. 12076/2013, con relative tabelle allegate, reca - ai sensi
dell’art. 10, comma 9, del Tuir e agli effetti degli articoli dei Titoli I e II, dello stesso Tuir, che vi fanno
riferimento - l’accertamento del cambio delle valute estere per il mese di agosto 2013.
Tobin tax. Il nuovo decreto
(Mef, decreto del 16 sett. 2013, in G.U. n. 221 del 20 sett. 2013)
Contenuto: il decreto apporta alcune modifiche al precedente decreto del 21.02.13, in G.U. n. 5013, al fine
di completare l’attuazione dei commi da 491 a 499 dell’art. 1 della legge n. 228/12, che ha introdotto
l’imposta sulle transazioni finanziarie.
Queste le principali modifiche:
1) l’imposta sulle transazioni finanziarie relative al trasferimento della proprietà delle azioni e degli
strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato viene estesa
anche ai casi in cui a essere trasferita è la nuda proprietà dei titoli;
2) in materia di trasferimento di azioni (strumenti partecipativi e titolo rappresentativi) viene fatta una
distinzione in base alla circostanza che detti strumenti e valori siano negoziati sui mercati
regolamentati o meno. In quest’ultimo caso, viene stabilito che per prezzo d’acquisto si intende il
maggiore tra il valore di esercizio (cd “strike price”) delle azioni e il prezzo di liquidazione
contrattualmente previsto. Per prezzo di liquidazione si intende, nella prassi di mercato, il prezzo del
sottostante registrato sul mercato a una data predefinita contrattualmente dagli strumenti derivati ai
fini del regolamento in contanti degli stessi;
3) viene chiarito che l’imposta non si applica nel caso in cui gli strumenti finanziari derivati e i valori
mobiliari hanno come sottostante o come valore di riferimento dividendi su azioni;
4) viene specificato che i diritti di opzione, di cui all’art. 2441 c.c., nonché le obbligazioni e i titoli di
debito, diversi da quelli espressamente esclusi dal campo d’applicazione dell’imposta, sono
considerati valori mobiliari al pari di quelli individuati dall’art. 7, c. 1, lett. b), de decreto. Ossia per
obbligazioni e titoli di debito diversi da quelli esclusi dall’imposta si intendono le obbligazioni e i titoli
di debito che non contengono l’obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non
inferiore a quella in essi indicata.
PRASSI
Territori colpiti dal sisma Erogazioni liberali per la ricerca industriale. Deducibilità
(Agenzia delle entrate, ris. n. 58 del 25 sett. 2013)
Sintesi: la risoluzione precisa che sono deducibili le erogazioni liberali, raccolte in fondi gestiti dalle
associazioni sindacali e di categoria, destinate a sostegno della ricerca industriale delle imprese che hanno
sede operativa nei comuni colpiti dagli eventi sismici di maggio 2012; ciò in quanto anche gli aiuti indiretti
alle popolazioni colpite da eventi calamitosi, come quelli rivolti a favorire il ripristino delle normali condizioni
dell’attività produttiva, sono da ritenere deducibili dal reddito d’impresa in base alla Legge n. 133/1999.
I SOGGETTI INTERESSATI – In base a quanto illustrato nel documento di prassi, le associazioni sindacali e di
categoria possono istituire fondi per la concessione di contributi a sostegno dell’attività di ricerca industriale
delle imprese con sede nei comuni colpiti dal sisma. Le erogazioni effettuate dalle imprese in favore di questi
fondi sono deducibili dal reddito d’impresa.
QUANDO L’AIUTO FA RIMA CON CONTRIBUTO – Per il Fisco gli interventi che incidono sul tessuto economico e
sociale danneggiato dalla calamità sono aiuti indiretti alle popolazioni coinvolte e pertanto aprono la strada
alla deducibilità dal reddito. In particolare, i contributi - erogati tramite i fondi gestiti dalle associazioni di
categoria - alle imprese ubicate nei comuni che hanno subito danni dal sisma di maggio 2012, favorendo la
ripresa delle normali attività, non possono che contribuire al benessere della popolazione residente e, quindi,
rientrano senza dubbio tra le erogazioni deducibili dal reddito d’impresa in base alla legge.
10
Società di capitali che hanno subito danni dal sisma del 2012. Termini di presentazione della
dichiarazione e di effettuazione dei versamenti
(Agenzia delle entrate, ris. n. 59 del 25 sett. 2013)
Sintesi: la risoluzione fornisce chiarimenti in merito alla portata applicativa della delibera del 31 gennaio
2013 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2013), con la quale il Consiglio dei Ministri ha
posticipato il termine per l’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2012 delle società di capitali che
hanno subito danni dal sisma del maggio 2012.
Tfr a stranieri. Ritenuta. E’ dovuta
(Agenzia delle entrate, ris. n. 61 del 26 sett. 2013)
Sintesi: la risoluzione precisa che:
il tfr corrisposto da un’azienda italiana a un soggetto non residente che acquisisce il diritto alla
somma a causa della morte del coniuge (che lavorava in Italia) è soggetto a ritenute;
- che il percipiente potrà poi detrarre quanto trattenuto alla fonte dalle tasse dovute nel proprio Stato,
evitando così la doppia imposizione.
11
NORMATIV A
Comunitaria 2013. Quadro RW. Via le sez. I e III
(Legge europea n. 97 del 6 ago. 2013, in G.U. n. 194 del 20 ago.2013)
Contenuto: la legge – entrata in vigore il giorno 4 settembre 2013 - considerata come nuovo strumento
giuridico di recepimento del diritto Ue, in sostituzione della vecchia “Legge comunitaria”- prevede tra l’altro
l’aumento del prelievo, nella misura del 20%, delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi in relazione
ad investimenti esteri ed attività di natura finanziaria, come si evince dalla riformulazione dell’ art. 4, c. 2 del
Dl 167/90.
I soggetti interessati sono gli intermediari di attività finanziare tenuti agli adempimenti antiriciclaggio: nello
specifico, non tutti i sostituti d'imposta, ma solo quegli intermediari finanziari elencati all'art. 11, commi 1 e 2
del D.lgs 231/07 , tra cui anche le società di microcredito, i Confidi e i money transfer.
La novità più importante che riguarda tali soggetti è che essi sono tenuti ad applicare una ritenuta d’acconto
del 20% sui redditi di capitale anche per gli interessi derivanti da finanziamenti, rendite e prestazioni
perpetue, fideiussioni oltre che sui proventi derivanti da rapporti giuridici esteri non inquadrabili nelle
fattispecie tipiche note in Italia, purché derivanti da impiego di capitale. Viceversa, la ritenuta non dovrà
essere applicata agli interessi percepiti nell’esercizio dell’impresa, in quanto questi non sono classificabili tra
i redditi di capitale. Con l’entrata in vigore della legge n. 97/2013 prende il via, dunque, una vera e propria
miniriforma del monitoraggio fiscale. Gli effetti di tutto ciò saranno visibili non solo dall’eliminazione delle
sezioni I e III del Quadro RW, come oggi suddiviso, ma anche da una diminuzione delle sanzioni del 50%
sugli importi non segnalati, a patto che essi siano detenuti, seppur indirettamente, in qualità di titolari effettivi.
In partenza anche un nuovo tipo di controllo automatico da parte dell’agenzia delle Entrate. Se da un lato i
contribuenti non saranno più obbligati a segnalare i flussi da o verso l’estero, oppure estero su estero,
dall'altra parte prenderà il via un nuovo obbligo di comunicazione a carico di banche, Sim, Sgr, Sicav,
fiduciarie, agenti di cambio, cambiavalute ecc., che dovranno trasmettere all’Agenzia i dati relativi a
trasferimenti da o verso l'estero di fondi per somme pari o superiori a 15.000 euro di persone fisiche, enti
non commerciali, società semplici ed equiparate
PRASSI
Studi di settore. Risposte a quesiti vari
(Agenzia delle entrate, circ. n. 30 del 19 sett. 2013)
Sintesi: la circolare – che riporta le risposte fornite ad alcuni quesiti pervenuti all’Agenzia delle Entrate,
relativi all’applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta 2012 – si articola come segue:
1. Premessa
2. Compilazione quadro t – congiuntura economica
3. Studio di settore vg68u – credito di imposta per il gasolio per autotrazione
4. Cessazione dell’attività prevalente
5.Stampe di gerico
6. Apprendisti
7. Studio di settore ug99u – anomalia per l’indicatore di coerenza “valore aggiunto lordo per addetto”
8. Eventi sismici del maggio 2012 – periodo di non normale svolgimento dell’attività
9. Indicatori di normalità e cause giustificative
GIURISPRUDENZA
Dichiarazioni. Errori formali. Sempre emendabili
(Cassazione, ordinanza n. 19661 del 27 ago. 2013)
Massima: gli errori formali sulle dichiarazioni sono emendabili anche oltre il termine previsto dalla legge per
l’integrazione della dichiarazione; ciò in quanto la decadenza, sancita dall’art. 2 del dpr n. 322/98, scatta solo
in caso di modifica della base imponibile e non anche nel caso in cui si verta in tema di errori meramente
formali.
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Controlli documentali. Iscrizioni a ruolo. Contraddittorio facoltativo
(Cassazione, ordinanza n. 19664 del 27 ago. 2013)
Massima: il fisco non deve necessariamente invitare il contribuente a fornire chiarimenti nel caso d’iscrizione
a ruolo dell’imposta derivante dalla dichiarazione; ciò in quanto l’ art. 6 dello Statuto del contribuente non
impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo, ma
soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
Bilanci confusi. Sì all’accertamento induttivo
(Cassazione, sentenza n. 19697 del 28 ago. 2013)
Massima: il fisco è legittimato ad accertare induttivamente il reddito d'impresa sulla base di un bilancio poco
chiaro e preciso, tanto più quando ha a disposizione degli estratti conto bancari che non corrispondono alla
contabilità che risulta quindi inattendibile; ciò in quanto il bilancio di esercizio che violi i precetti di chiarezza
e precisione dettati dall'art. 2423, secondo comma, cod. civ., è illecito, con conseguente nullità della
deliberazione assembleare che l'abbia approvato. Questo, non soltanto quando la violazione della normativa
in materia determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio e quello del quale il bilancio dà
invece contezza, ma anche nei casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile
desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste
iscritte.
Lavoratore dipendente. Secondo secondario lavoro. Sì agli studi di settore
(Cassazione, sentenza n. 19710 del 28 ago. 2013)
Massima: è soggetto ali studi di settore anche chi, essendo titolare di un rapporto di lavoro subordinato,
svolge un’attività professionale solo come secondo lavoro. In tal caso, tuttavia, il fisco è tenuto a determinare
equamente il reddito.
Prove. Utilizzabili per accertamenti per più imposte
(Cassazione, ordinanza n. 20013 del 30 ago. 2013)
Massima: è valido l’accertamento induttivo emesso sulla base di prove già raccolte in relazione a un’altra
imposta; ciò in quanto il fisco, abilitato dalla legge ad avvalersi di presunzioni, può ben utilizzare una
seconda volta gli stessi elementi probatori già in precedenza utilizzati e idonei, secondo l’ordinamento, a
provare il fatto posto a base dell’accertamento.
Appello. Lo notifica l’avvocato per posta. Non serve il deposito in Ctp
(Cassazione, sentenza n. 18385 del 31 lug. 2013)
Massima: non può essere dichiarato inammissibile l’appello nel caso di omesso deposito della copia presso
la segreteria del giudice di primo grado se il ricorso viene notificato a mezzo posta da un avvocato ai sensi
della legge n. 53/94; ciò in quanto la notifica dell’appello fatta dal legale per il tramite del servizio postale
equivale a quella effettuata dall’ufficiale giudiziario.
Costi in nero. Se fatturati sono deducibili
(Cassazione, sentenza n. 37131 del 10 sett. 2013)
Massima: la disposizione di cui all’art. 109 del Tuir prevede che le spese e gli oneri specificamente afferenti
i ricavi e gli altri proventi, che, pur non risultando imputati al conto economico, concorrono a formare il
reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi; ciò in
quanto con tale norma il legislatore ha inteso consentire la deduzione dei costi sostenuti al nero anche ove
tali costi, come è ovvio, non risultino dalle scritture contabili, ma da altri elementi, a condizione che questi
ultimi siano «certi e precisi». Per escludere l'applicabilità della disposizione in esame non è, perciò,
sufficiente affermare che i costi riportati in deduzione non risultano dalle scritture contabili, perché, qualora si
abbia contezza degli stessi, per esempio desumendone l'esistenza dalle fatture di acquisto di beni e servizi
acquisite nel corso dell'accertamento ispettivo, è necessario procedere comunque alla loro valutazione,
quanto meno al fine di evidenziare la mancanza del requisito della certezza e della precisione della
documentazione dalla quale essi emergono.
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Accessi. Il pvc va sempre redatto
(Cassazione, sentenza n. 20770 dell’11 sett. 2013)
Massima: è nullo l’accertamento fiscale se, in sede d’ispezione, i verificatori non hanno redatto il processo
verbale di constatazione e ciò a prescindere dal fatto che gli stessi non abbiano svolto, durante l’accesso,
una vera istruttoria ma solo una richiesta di documenti.
Accertamento induttivo. Mancato invio del questionario. E’ valido
(Cassazione, sentenza n. 20256 del 4 sett. 2013)
Massima: è valido l'accertamento induttivo del reddito anche se il fisco non ha mai inviato il questionario; ciò
in quanto «in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il paradigma normativo del procedimento di
accertamento della veridicità delle dichiarazioni dei contribuenti, disciplinato dal dpr 29 settembre 1973, n.
600, non prevede, quale suo presupposto o momento necessario e indefettibile della serie procedimentale
finalizzata alla rettifica, l'invio del questionario di cui all'art. 32, n. 4, sicché il mancato invio non inficia la
perfezione e la validità del procedimento di rettifica, che restano subordinati alla sola carenza dei
presupposti di cui all'art. 38 del suddetto decreto».
Risparmio pregresso. Redditometro ko
(Cassazione, sentenza n. 21994 del 25 sett. 2013)
Massima: è illegittimo dell’accertamento basato sull’alto tenore di vita del contribuente se questi dimostra
che lo stesso è frutto di risparmi accumulati nel corso degli anni
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PRASSI
Decadenza da rateazione. Codici tributo
(Agenzia delle entrate, ris. n. 57 del 16 sett. 2013)
Contenuto: la risoluzione istituisce i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme
dovute a titolo di sanzione per decadenza da rateazione – articolo 29, comma 1, lettera a) del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni
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PRASSI
Atti conservati dai notai. Annotazioni. Nessun tributo speciale
(Agenzia delle entrate, ris. n. 60 del 26 sett. 2013)
Sintesi: la risoluzione precisa che non è dovuto alcun tributo (o diritto) speciale sull’annotazione di avvenuta
registrazione degli atti conservati dai notai.
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Soppressione Uffici territoriali
L’Agenzia delle entrate ha, con Provvedimento prot. n. 106353 del 12.09.13, soppresso dal 30 settembre
2013 l’ufficio territoriale di Camerino e dal 21 ottobre 2013 quelli di Recanati e Fabriano.
Associazioni sportive dilettantistiche. 5 per mille. Ammesse ed escluse. Elenchi aggiornati
Sul sito internet dell’Agenzia delle entrate è disponibile l'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche
aggiornato a seguito delle rettifiche indicate dal CONI.
Per le associazioni escluse dal 5 per mille vi viene precisato il motivo dell’esclusione.
Interventi per il risparmio energetico. Bonus fiscale. La Guida dell’Agenzia
Sul sito Internet è disponibile, aggiornata al settembre 2013, la Guida fiscale “Le agevolazioni fiscali per il
risparmio energetico”, articolata come segue:
1. L’AGEVOLAZIONE PER IL RISPARMIO DI ENERGIA
In cosa consiste
Chi può usufruirne
Cumulabilità con altre agevolazioni
2. GLI INTERVENTI INTERESSATI
Riqualificazione energetica di edifici esistenti
Interventi sugli involucri degli edifici
Installazione di pannelli solari
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
3. LE SPESE DETRAIBILI
Tipologia di spesa
Calcolo, limiti e ripartizione della detrazione
4. GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI
Certificazione necessaria
Documenti da trasmettere
Comunicazione all’Agenzia delle Entrate
Come fare i pagamenti
Adempimenti per gli interventi in leasing
Documenti da conservare
Quadro sintetico dei principali adempimenti
Contenuto dell’asseverazione
Agevolazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Come e quando richiederla
Sul sito internet dell’Agenzia delle entrate è disponibile una nuova miniguida agli incentivi per l’acquisto di
mobili e elettrodomestici. L’opuscolo illustra in maniera chiara e diretta come e quando richiedere
l’agevolazione fiscale che consente di detrarre il 50% della spesa.
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Nota 43197 del 6 agosto 2013
Digitalizzazione Accise: nuovi controlli nell’ambito dell’invio telematico dei dati della contabilità - Introduzione
nuove tipologie di documenti e modifica tracciati record
Nota n. 103913 del 5 settembre 2013
DPCM 26 luglio 2013 - “Determinazione dell’aliquota di compartecipazione alle accise sulla benzina e sul
gasolio per autotrazione”- pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21.08.2013
Nota n. 103595/RU del 4 settembre 2013
Messaggio IM – nuovo layout del prospetto di svincolo.
Nota n. 103913 del 5 settembre 2013
DPCM 26 luglio 2013 - “Determinazione dell’aliquota di compartecipazione alle accise sulla benzina e sul
gasolio per autotrazione”- pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21.08.2013
Pagamento diritti doganali. Linee guida
Pubblicate nella sezione e-customs.it le "Linee guida per il pagamento dei diritti doganali tramite bonifico"
destinate agli operatori economici coinvolti nella seconda fase di sperimentazione, Versione 1.4 dell’11 sett.
2013.
Risoluzione n. 1/D del 24 settembre 2013
Regime della trasformazione sotto controllo doganale - Trasformazione di lingotti di silicio - Esame delle
condizioni economiche da parte del Comitato Codice Doganale - sez. procedure speciali ai sensi dell'art. 552
par. 2 del Reg.to CEE 2454/93 - Parere favorevole
Nota n. 111659 del 27 settembre 2013
Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di
prodotto consumati nel terzo trimestre dell’ anno 2013. Disponibilità software
Comunicazione del 27 settembre 2013
Reg. UE n.258/2012. Misure di controllo all’esportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti e
munizioni. Compilazione casella 44 del DAU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tutta la prassi e la giurisprudenza sopra sinteticamente riportata è interamente consultabile sul sito
Internet www.agenziaentrate.it e sui vari siti Internet istituzionali.
I relativi approfondimenti sono rinvenibili sulla stampa specializzata (Italia Oggi e Il Sole 24Ore) del
mese di settembre 2013.
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NTM n. 113 settembre13 - Ordine dei dottori commercialisti e