Provincia di Matera
PIANO PROVINCIALE DI ORGANIZZAZIONE
DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI
STRALCIO R.S.U.
§§§ 2002
2
Provincia di Matera
PIANO PROVINCIALE DI ORGANIZZAZIONE
DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI
STRALCIO R.S.U.
Coordinamento Tecnico-scientifico:
Dr. Prof. Nedo Biancani
Contributi Tecnici:
Dr. Massimo Barbaro
Ing. Vittorio Giampietro
Ing. Andrea Treu
Project Management & Editing:
Dr. Massimo Barbaro
3
Sommario
1
IL QUADRO DI RIFERIMENTO ISTITUZIONALE: LA NORMATIVA IN
MATERIA DI RIFIUTI
16
1.1
LA NORMATIVA COMUNITARIA
16
1.2
LA NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI RIFIUTI
17
1.3
IL “DECRETO RONCHI”
20
1.3.1
LA PRIORITÀ NEL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI
24
1.3.2
GLI OBIETTIVI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
24
1.3.3
I VINCOLI ALLO SMALTIMENTO
25
1.3.4
I RIFIUTI RECUPERABILI
26
DEL “DECRETO RONCHI”
27
1.4
L’ ATTUAZIONE
1.5
IL D.P.R. 158/99 E L’INTRODUZIONE DELLA TARIFFA
36
1.6
LE COMPETENZE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI
36
1.6.1
COMPETENZE DELLE REGIONI
36
1.6.2
COMPETENZE DELLE PROVINCE
38
1.6.3
COMPETENZE DEI COMUNI
39
1.7
LA LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 2001 N. 6 “DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI
GESTIONE RIFIUTI ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO PIANO”
40
1.8
IL PIANO REGIONALE DI GESTIONE RIFIUTI DELLA BASILICATA
43
1.9
I DATI DI PARTENZA
43
1.9.1
GLI IMPIANTI ESISTENTI
44
1.9.2
GLI OBIETTIVI DEL PIANO
46
1.9.3
GLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
47
4
1.9.4
ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA IMPIANTISTICO
47
2
GLI INDIRIZZI PROGRAMMATICI DEL PIANO PROVINCIALE
50
3
I PRINCIPI ISPIRATORI DEL PIANO PROVINCIALE
53
4
RILEVAMENTO E DESCRIZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA E DEGLI IMPIANTI ESISTENTI DI TRATTAMENTO,
RECUPERO, DI RICICLO E DI INNOCUIZZAZIONE
5
STRUTTURA DEL SISTEMA INTEGRATO PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI
6
55
57
DETERMINAZIONE, DELLE QUANTITÀ DEI RIFIUTI DA
RECUPERARE E DA SMALTIRE
61
6.1
PRODUZIONE DEI RIFIUTI E PROBLEMATICHE DI CARATTERE AMBIENTALE
61
6.2
LE PROBLEMATICHE DELLA QUANTIFICAZIONE DEI FLUSSI DEI RIFIUTI
64
6.3
IL DATO STORICO
65
6.4
LA PRODUZIONE DI RSU E LO SVILUPPO ECONOMICO E DEMOGRAFICO
71
6.4.1
IL QUADRO NAZIONALE
71
6.4.2
TREND DI SVILUPPO DEMOGRAFICO ED ECONOMICO DELLA PROVINCIA DI MT
74
6.5
STIMA DELLA PRODUZIONE FUTURA DI RSU NELLA PROVINCIA
78
6.5.1
PREVISIONE N. 1
80
6.5.2
PREVISIONE N. 2
80
6.5.3
PREVISIONE DI PIANO
82
6.5.4
ASPETTI QUALITATIVI
83
6.6
BACINI DI UTENZA
85
6.6.1
BACINO MT1
86
6.6.2
BACINO MT2
86
7 LO SCENARIO DI PIANO
88
7.1
SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
88
7.2
ARTICOLAZIONE TEMPORALE DEL PIANO
89
5
7.2.1
PRIMA FASE (FINO AL 2003)
89
7.2.2
SECONDA FASE (2004-2011)
90
7.3
L'EVOLUZIONE QUANTITATIVA PER I DUE BACINI
90
7.4
ASSUNZIONI DI BASE PER L'ELABORAZIONE DELLO SCENARIO
93
7.4.1
RACCOLTE DIFFERENZIATE
93
7.4.2
IMPIANTI DI SELEZIONE MECCANICA DEL RIFIUTO URBANO RESIDUO
93
7.4.3
IMPIANTI DI STABILIZZAZIONE DELLA FRAZIONE UMIDA DEI R.U. PROVENIENTE DA
94
SELEZIONE MECCANICA
7.4.4
IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI R.U. PROVENIENTE DA
RACCOLTA DIFFERENZIATA
94
7.4.5
IMPIANTI DI PRODUZIONE DI CDR
94
7.4.6
IMPIANTI DI VALORIZZAZIONE DELLE FRAZIONI SECCHE RECUPERABILI
95
7.4.7
IMPIANTI DI DISCARICA CONTROLLATA
95
7.5
FASE 1 - 2002-2003
95
7.5.1
BACINO MT1
98
7.5.2
BACINO MT2
98
7.6
FASE 2 - 2004-2011
99
7.6.1
BACINO MT1
102
7.6.2
BACINO MT2
102
7.7
IL FABBISOGNO DI TRATTAMENTO
103
7.7.1
IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO.
103
7.7.2
IMPIANTI DI SELEZIONE E STABILIZZAZIONE
104
7.7.3
IMPIANTI DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE SECCA RICICLABILE
105
7.7.4
IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI CDR
105
7.7.5
RECUPERO ENERGETICO
106
7.7.6
SMALTIMENTO IN DISCARICA
106
8 INDIVIDUAZIONE DELLE FRAZIONI DI RIFIUTO OGGETTO DI
RACCOLTA DIFFERENZIATA IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI E
RELATIVE MODALITÀ DI RECUPERO
109
8.1
112
MODALITÀ DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
6
9
INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE
DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI
9.1
116
LE INDICAZIONI DI PARTENZA: IL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E
IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO
116
9.2
117
LA METODOLOGIA PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
9.2.1
LA MACROLOCALIZZAZIONE
119
9.2.2
LA MICROLOCALIZZAZIONE
119
9.3
I CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
9.3.1
FATTORI ESCLUDENTI E PENALIZZANTI
121
121
9.3.1.1
Usi del suolo
121
9.3.1.2
Caratteri fisici
123
9.3.1.3
Protezione della popolazione dalle molestie
123
9.3.1.4
Protezione delle risorse idriche
124
9.3.1.5
Tutela da dissesti e calamità
125
9.3.1.6 Protezione delle risorse naturali
126
9.3.1.7
Protezione di altri beni
127
9.3.1.8
Aspetti urbanistici
129
9.3.2
DESCRIZIONE DEI FATTORI PREFERENZIALI
129
9.3.3
CRITERI LOCALIZZATIVI DI PIANO: LA MAPPA DELLE AREE NON IDONEE
130
9.4
ULTERIORI CRITERI LOCALIZZATIVI DI PIANO
131
9.5
IPOTESI LOCALIZZATIVE
133
10 ATTUAZIONE DEL PIANO
135
10.1
ATTUAZIONE DEL D.LGS. 22/97
135
10.2
RISPONDENZA ALLE INDICAZIONI STABILITE DALLA L.R. 6/2001
135
10.2.1
PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI
136
10.2.2
POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
136
10.2.3
MISURE PER LA MINIMIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI DA IMBALLAGGI
138
10.2.4
INDIVIDUAZIONE DELL'AMBITO PROVINCIALE
10.2.5
INDIVIDUAZIONE ALL’INTERNO DELL’ATO, DI AREE DI TRASFERIMENTO E/O
PRETRATTAMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI
139
139
7
10.2.6
TIPOLOGIA E FABBISOGNO DEGLI IMPIANTI
139
10.2.7
DEFINIZIONE DELLE AREE IDONEE E NON IDONEE
139
10.2.8
INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEI REGOLAMENTI TIPO PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI
140
10.2.9
IL FABBISOGNO DI DISCARICA
11
140
CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE ED IL DIMENSIONAMENTO
DELLE AREE DA ADIBIRE A CENTRI DI RACCOLTA DI VEICOLI A
MOTORE, RIMORCHI E SIMILI, NONCHÉ ALLA MODALITÀ DELLA
LORO GESTIONE
11.1
12
CRITERI LOCALIZZATIVI, DIMENSIONALI, PROGETTUALI E GESTIONALI
141
142
VALUTAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI CONNESSI ALLA
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
146
12.1
STAZIONI DI TRASFERENZA
147
12.2
ISOLE ECOLOGICHE
147
12.3
NUOVO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO
148
12.4
SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI
MATERA
149
12.5
IMPIANTO DI PRODUZIONE DI CDR
150
12.6
IMPIANTO DI RECUPERO ENERGETICO
150
12.7
IMPIANTO DI SELEZIONE E STABILIZZAZIONE
151
12.8
DISCARICA
152
13 TERMINI ENTRO I QUALI DEVONO ESSERE PRESENTATI I
PROGETTI E REALIZZATI GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO O
COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO
14
APPENDICI
14.1
ISOLE ECOLOGICHE
14.2
SCHEMA DI CONVENZIONE CHE REGOLA I RAPPORTI TRA L’AUTORITÀ
D’AMBITO ED I SOGGETTI CHE EFFETTUANO LA GESTIONE OPERATIVA DEI RSU
154
157
158
165
8
14.3
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
170
9
PIANO PROVINCIALE DI ORGANIZZAZIONE
DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI
STRALCIO R.S.U.
SINTESI
Il Piano Provinciale si basa su una stima decennale della produzione di rifiuti che si prevede
abbia un trend di crescita con tassi di incremento percentuale decrescenti, ma sempre positivi che
portano, a fine 2011 ad avere una produzione unitaria pari a 1,3 kg/ab al giorno.
Il Piano considera come imprescindibili gli obblighi derivanti dalla normativa vigente; in particolare
per quanto riguarda:
·
il raggiungimento di una raccolta differenziata pari al 35% nel corso del 2003;
·
lo smaltimento in discarica solamente di rifiuti ultimi.
Il Piano suddivide il territorio provinciale in due Bacini (MT1 e MT2):
Il Bacino MT1 comprende i seguenti Comuni:
Calciano, Ferrandina, Garaguso, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Montescaglioso,
Oliveto Lucano, Pomarico, Salandra, .Tricarico;
Il Bacino MT2 comprende i seguenti Comuni:
Accettura, Aliano, Bernalda, Cirigliano, Colobraro, Craco, Gorgoglione, Montalbano, Nova Siri,
Pisticci, Policoro, Rotondella, S. Giorgio Lucano, S. Mauro Forte, Scansano Ionico, Stigliano, Tursi, Valsinni.
L’attuazione del Piano Provinciale potrà avvenire secondo il seguente scenario evolutivo:
10
·
Raccolta differenziata al 35%.
·
Restante 65% (rifiuto residuo) a selezione meccanica.
·
Frazione di sottovaglio (prevalentemente umida) a stabilizzazione aerobica. Il materiale
stabilizzato viene poi utilizzato per la copertura giornaliera dei rifiuti.
·
Frazione di sopravaglio (prevalentemente secca) all’impianto di produzione di CDR.
Sotto il profilo temporale l'attuazione del Piano è articolata in due fasi progressive:
·
Prima fase (fino al 2003). Rappresenta il momento di introduzione del sistema integrato di
raccolta differenziata dei rifiuti volto a raggiungere il 35% di raccolta differenziata. Si prevede
la messa a discarica del rifiuto solamente a seguito di selezione meccanica e stabilizzazione per
tener conto del divieto di conferimento della frazione indifferenziata in discarica a partire dal
luglio 2002.
·
Seconda fase (2004-2011). Corrisponde al periodo di messa a regime del sistema integrato
di trattamento-smaltimento dei rifiuti, che prevede il loro recupero energetico.
Il Piano delinea i seguenti fabbisogni di trattamento:
·
Impianti di compostaggio
·
·
La necessità impiantistica a regime è pari a 12.800 t/a, corrispondenti a 40 t/g.
Impianti di selezione e stabilizzazione
·
·
La necessità impiantistica a regime è pari a:
·
75.000 t/a corrispondenti a 240 t/g per la sezione di selezione;
·
30.000 t/a corrispondenti a 96 t/g per la sezione di stabilizzazione.
La necessità impiantistica potrà essere soddisfatta mediante la realizzazione di tre impianti
di selezione e stabilizzazione (uno nel Bacino MT1 e due nel Bacino MT2) di potenzialità
complessiva di circa 75.000 t/a pari a 240 t/g. Questi impianti potranno essere realizzati a
bocca di discarica al fine di minimizzare gli spostamenti del rifiuto tra i due impianti.
·
Impianti di selezione e valorizzazione della frazione secca riciclabile
·
Il fabbisogno impiantistico, considerando un margine del 10%, è pari, a regime, a circa
25.500 t/a, corrispondenti a circa 82 t/g. Tale fabbisogno potrà essere garantito attraverso
le imprese private operanti nel settore del recupero.
·
Impianti per la produzione di CDR
·
Il fabbisogno impiantistico è pari a 45.000 t/a, corrispondenti a 145 t/g.
·
La necessità impiantistica potrà essere soddisfatta attraverso la realizzazione di due
impianti di potenzialità pari a circa 22.500 t/a, corrispondenti a circa 72,5 t/g complessivi.
Gli impianti potranno essere realizzati in adiacenza a uno degli impianti di selezione e
stabilizzazione al fine di minimizzare i costi di trasferimento dei rifiuti tra i due impianti.
11
·
Recupero energetico
·
La fase di recupero energetico del CDR potrà avvenire presso impianti privati autorizzati,
per una potenzialità pari a circa 30.000 t/a, corrispondenti a 100 t/g; tale
dimensionamento tiene conto dello scarto proveniente dagli impianti di produzione CDR,
stimabili in circa il 25 %.
·
Smaltimento in discarica
·
I rifiuti ultimi, per i quali è necessario trovare uno sbocco finale in impianti di discarica,
considerando un margine del 20%, sono pari a 385.000 mc. Considerando una
disponibilità in impianti esistenti pari a circa 250.000 mc si ottiene un fabbisogno
aggiuntivo di circa 135.000 mc.
12
Localizzazione degli impianti:
IMPIANTI
Isole ecologiche intercomunali
BACINO MT1
BACINO MT2
Ferrandina
Bernalda
Matera (n. 2)
Garaguso
Montescaglioso
Montalbano J.
Pisticci
Policoro
Stigliano
Compostaggio
Matera
Colobraro
Selezione e stabilizzazione
Matera
Colobraro
Pisticci
Selezione e valorizzazione della frazione secca Matera
Colobraro
riciclabile
Produzione di CDR
Recupero energetico
Matera
Colobraro
Valbasento: iniziative private
(Contratti, Accordi ed Intese di
programma)
Stazioni di trasferimento
Discarica
Stigliano
Ferrandina (in via Colobraro
di esaurimento)
Pisticci
Matera
S. Mauro Forte
Pomarico (in via di
esaurimento)
Salandra (in via di
esaurimento)
Tricarico
Impianti di ricerca e sperimentazione
Pisticci
(Valbasento)
Rotondella
13
14
PIANO PROVINCIALE DI ORGANIZZAZIONE
DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI
15
1
Il quadro di riferimento istituzionale: la normativa in materia di rifiuti
Per tracciare l’evoluzione della normativa in materia di rifiuti è necessario partire
dalla considerazione che i legislatori, nazionali e non, hanno progressivamente recepito
la convinzione, ormai sempre più diffusa, che gli ecosistemi sono in grado di generare e
rigenerare risorse entro limiti che non è possibile oltrepassare, a meno di non produrre
squilibri ecologici e depauperamento delle risorse naturali oltre limiti irreversibili.
Tale consapevolezza è alla base della Dichiarazione della Conferenza delle
Nazioni Unite sull'ambiente umano di Stoccolma del 9 febbraio 1972, che adottava il
"Piano di azione per l'ambiente".
1.1
La normativa Comunitaria
All'inizio degli anni ’70 la Comunità Europea ha adottato un primo programma in
materia ambientale avente gli obiettivi di proteggere la salute umana contro gli
inquinamenti, la salvaguardia dell'ambiente naturale ed il miglioramento la qualità di
vita dell'uomo. La normativa europea imponeva agli Stati membri appropriate misure
per la gestione dei rifiuti che, partendo dall’esigenza di una riduzione della produzione e
della loro pericolosità, passassero per lo sviluppo di tecnologie pulite finalizzate al
recupero degli stessi.
La prima Direttiva in materia di ambiente, concernente lo smaltimento dei rifiuti,
è la Direttiva CEE 75/442 del 15/07/75. Tale Direttiva rappresentava una vera e propria
16
normativa quadro, a cui sono seguite altre direttive specifiche, come la Direttiva CEE
76/403 sullo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e la Direttiva
78/319 in materia di rifiuti tossico-nocivi.
Queste direttive hanno costituito il supporto per la prima disciplina quadro in
materia di razionale smaltimento dei rifiuti, il D.P.R. 915/82, emanato nel 1982 e reso
attuativo con provvedimento del 1984. Tale sistema normativo rappresenterà il
riferimento principale fino all'emanazione del cosiddetto “Decreto Ronchi” (il D. Ldgs.
22/97), operativo nei primi mesi del 1998.
Successivamente, il gruppo di norme europee sopra citate ha subito un processo di
evoluzione dovuto all’emanazione della Direttiva CEE 91/156 del 18/03/91 e della
Direttiva CEE 91/689 del 12/12/1991.
Dopo la Conferenza di Rio de Janeiro del 1992 relativa alle politiche ambientali,
che sfociò nel documento noto come "Agenda XXI", la normativa comunitaria è stata
ulteriormente aggiornata con altre importanti Direttive, quali la n. 94/62/CE relativa agli
imballaggi e rifiuti di imballaggio, ed altri particolari Direttive in materia di trasporto
transfrontaliero, incenerimento e gestione di particolari categorie di rifiuti (oli esausti,
fanghi, ecc..).
Recentemente l'Unione Europea ha emanato la Direttiva CE 99/31 del 26/04/99
del Consiglio relativa alle discariche dei rifiuti, che prevede rigidi requisiti operativi e
tecnici, per i rifiuti da smaltire e per la gestione dell'intero ciclo di vita delle discariche,
volti a minimizzarne le ripercussioni negative sull'ambiente, ed anche con lo scopo di
attuare i requisiti tecnici e generali già introdotti dalla Direttiva CE 96/61.
In ultimo, si segnala la Decisione del 03/05/2000 della Commissione Europea, che
sostituisce la Decisione 94/3/CE e che istituisce un elenco di rifiuti conformemente
all'art.1, lettera A della direttiva 75/442/CE del Consiglio relativa ai rifiuti, e la
decisione 94/904/CE del Consiglio, che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi
dell'art.1, paragrafo 4 della direttiva 91/649/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti
pericolosi. Quest'ultima decisione specifica i criteri di classificazione come "pericolosi"
di alcune categorie di rifiuti.
1.2
La normativa nazionale in materia di rifiuti
17
E’ possibile rintracciare una tutela ambientale, per così dire, ante litteram, nel
Codice Civile e nel Codice Penale. Si tratta, ovviamente, di norme di carattere generale
che non riguardano direttamente la materia della gestione dei rifiuti, ma che possono
applicarsi – e di fatto sono state storicamente applicate – in carenza di specifiche norme
di tutela ambientale. Le norme che contengono tali strumenti di tutela sono gli artt. 844,
912 e 2043 (per quest’ultimo, nelle ipotesi di risarcimento di danni) del Codice Civile e
l’art. 659 Codice Penale.
Una prima regolamentazione organica dei rifiuti è costituita dalla L. 366 del 20
marzo 1941 che, con i limiti del periodo storico in cui è stata emanata, tentava un primo
approccio alla materia, fondamentalmente sotto il profilo della tutela igienico-sanitaria.
La prima vera norma quadro in materia di smaltimento dei rifiuti è il D.P.R. n.
915 del 10 settembre 1982, attuativo delle Direttive CEE 75/442 relativa ai rifiuti,
76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e 78/319
relativa ai rifiuti tossico-nocivi. Nell’ottica della tutela ambientale, la novità era
costituita dall’affermazione dei principi della riduzione del danno (pericolo) per la
salute pubblica e dei singoli, della garanzia del rispetto delle esigenze igienico sanitarie
e della riduzione dei rischi di inquinamento delle risorse naturali e del paesaggio, oltre
che del rispetto delle esigenze della pianificazione economica e territoriale.
Un’altra novità era rappresentata dalla previsione normativa che imponeva
l'osservanza dei criteri di economicità e di efficienza per le varie fasi di smaltimento e
recupero dei rifiuti, e la previsione dei primi sistemi per la limitazione della produzione
dei rifiuti.
L'attuazione tecnica del D.P.R. 915/82 venne definita con la deliberazione del
Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 (che tuttora, per le parti non superate dalla
normativa successivamente emanata, rappresenta un importante momento di
riferimento).
Il D.P.R. 915/82 definiva le varie competenze istituzionali e incentrava
l'impostazione sulle modalità di smaltimento dei rifiuti, senza fornire indicazioni
relative ad una vera e propria politica del recupero.
Altri importanti provvedimenti legislativi, quali l’art. 18 della L. 8 luglio 1986, n.
349 (istituzione del Ministero dell'Ambiente), che introduce il concetto di "danno
ambientale", il D.L. 31 agosto 1987, n. 361 convertito nella L. 29 ottobre 1987, n. 441,
che affrontava i problemi connessi con i rifiuti urbani, il D.L. 9 settembre 1988, n. 397
convertito con la legge n. 475 del 9 novembre 1988, riguardante lo smaltimento dei
18
rifiuti industriali, provvedevano a delineare meglio la struttura del diritto ambientale
italiano.
La L. n. 441/87 prevedeva l'istituzione dell'Albo Nazionale delle imprese di
smaltimento, l'istituzione dei Piani regionali di bonifica delle aree inquinate e la
regolamentazione del trasporto ferroviario e le spedizioni transfrontaliere. L’istituzione
dell'Albo Smaltitori è poi avvenuta con D.M. del 21/6/91, n. 324, recentemente
modificato ed integrato con il D.M. n. 406 del 28 aprile 1998.
La legge n. 475/88 ha invece integrato la normativa esistente con riferimento:
· alla previsione di un programma triennale per la riduzione ed il recupero dei
rifiuti urbani ed industriali;
· all'introduzione del concetto di materie prime secondarie;
· all'istituzione del "Catasto dei rifiuti";
· alla concessione di finanziamenti per la realizzazione di impianti di iniziativa
pubblica;
· alla previsione di programmi di emergenza;
· alla disciplina del trasporto marittimo dei rifiuti;
· alla modifica delle norme relative al trasporto transfrontaliero;
· alle procedure accelerate per la localizzazione e l'autorizzazione di impianti di
smaltimento di rifiuti industriali.
Queste ultime norme, pur utili a fronteggiare situazioni specifiche, non hanno
determinato un raccordo complessivo con la normativa di settore. Ad esse sono seguite
la L. n. 45 del 10 febbraio 1989 (in materia di rifiuti ospedalieri) ed altri importanti
decreti legislativi del 1992 in materia di smaltimento dei fanghi e oli esausti.
Nel 1991 è stato emanato un importante D.M. recante oggetto: "Indirizzi generali
per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi", che ha consentito
di avviare le prime azioni sistematiche per il recupero delle frazioni riciclabili dei rifiuti.
Nel 1992, con il D.Lgs. n. 508, sono state stabilite le norme sanitarie per
l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale
e la protezione degli agenti patogeni degli alimenti di origine animale o a base di pesce.
Dal 1993 al 1997 il regime normativo dei rifiuti recuperabili è stato caratterizzato
dalla emanazione - e reiterazione, con modifiche più o meno incisive - di una lunga
serie di Decreti Legge, mai convertiti.
19
1.3
Il “Decreto Ronchi”
Il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE
sui rifiuti, 91/689/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" rappresenta la legge
quadro ed il principale riferimento normativo nazionale in materia di rifiuti. Il Decreto
ha notevolmente modificato il precedente assetto normativo fondato sul D.P.R. 915/82,
anch'esso emanato per recepire alcune direttive comunitarie degli anni ’70. In
precedenza, il legislatore si era preoccupato di normare solo le attività di smaltimento
dei rifiuti, senza previsione alcuna di un recupero di materiali o energia.
Il cosiddetto “Decreto Ronchi” introduce il criterio di classificazione dei rifiuti
che, in base alla loro provenienza, vengono distinti in “urbani” e “speciali”; a loro volta,
in funzione delle loro composizione, sono ulteriormente ripartiti in “pericolosi” e “non
pericolosi”. In estrema sintesi, sono urbani i rifiuti di provenienza domestica o ad essi
assimilati e raccolti dal pubblico servizio; sono invece speciali tutti i rifiuti prodotti da
attività economiche.
Con l'articolo 6, comma 1, lettera a, è stata introdotta nel nostro ordinamento la
definizione comunitaria di rifiuto di cui direttiva 91/156/CEE del Consiglio. In base a
tale definizione per "rifiuto" deve intendersi qualsiasi sostanza od oggetto che rientra
nelle categorie riportate nell'allegato A dello stesso Decreto e di cui il detentore si disfi
o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. Si tratta di una definizione che non ha
mancato di suscitare perplessità, soprattutto in relazione alla interpretazione del termine
"disfarsi", la cui definizione meriterebbe ulteriori specificazioni e chiarimenti.
Viene elencata di seguito la terminologia adottata dal Decreto Ronchi.
20
D.Lgs. 22/97 – Definizioni
Bonifica
Ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa
contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo
previsto dall'area.
Combustibile da
Combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato
rifiuti
all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione e a garantire un
adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con
apposite norme tecniche.
Compost da rifiuti Prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani
nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi
compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i
gradi di qualità.
Deposito
Raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta nel luogo in cui
temporaneo
sono prodotti. L'art. 6, comma 1 lettera m) indica le condizioni da rispettare
nel deposito temporaneo.
Detentore
Produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene.
Gestione dei rifiuti Raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo
di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di
smaltimento dopo la chiusura.
Luogo di
Uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro,
produzione dei
all'interno di un'area delimitata, in cui si svolgono le attività di produzione
rifiuti
dalle quali originano i rifiuti.
Messa in sicurezza Ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte
inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti.
Produttore
Persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato
operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno
mutato la natura o la composizione dei rifiuti.
Raccolta
Operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento di rifiuti per il loro
trasporto.
Raccolta
Raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche
differenziata
omogenee.
Recupero
Operazioni previste nell'allegato C al D.Lgs. 22/97.
Rifiuti pericolosi
Rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'Allegato D sulla base degli
allegati G, H, I del D.Lgs. 22/1997
Rifiuti speciali
• Rifiuti da attività agricole e agro industriali
• Rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti
pericolosi che derivano dalle attività di scavo
• Rifiuti da lavorazioni industriali
• Rifiuti da lavorazioni artigianali
• Rifiuti da attività commerciali
• Rifiuti da attività di servizio
• Rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi
prodotti dalla potabilizzazione ed altri trattamenti delle acque e dalla
depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi
• Rifiuti derivanti da attività sanitarie
• I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti
• I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti
Rifiuti urbani
• Rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti
ad uso di civile abitazione
• Rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da
quelli adibiti ad uso di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità
e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g del D.Lgs. 22/1997
• Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade
21
D.Lgs. 22/97 – Definizioni
Smaltimento
Stoccaggio
• Rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree
pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o
sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua
• Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree
cimiteriali
• Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti
provenienti da attività cimiteriale, diversi da quelli sopra indicati.
Operazioni previste nell'allegato B al D.Lgs. 22/97.
Attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di
rifiuti di cui al punto D 15 dell'Allegato B, nonché le attività di recupero
consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto
R13 dell'Allegato C.
22
Il Decreto ha subito una lunga serie di modifiche e integrazioni1.
Frutto anche della mutata sensibilità ambientale del periodo in cui è stato
emanato, il Decreto favorisce le attività di recupero e riciclaggio dei rifiuti, al fine di
ridurre al massimo la percentuale di rifiuti da inviare allo smaltimento finale. Tale
principio è contenuto nell'art. 5, comma 2: "I rifiuti da avviare allo smaltimento finale
devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di
riutilizzo, di riciclaggio e di recupero"; la norma definisce "corretta gestione" quella che
favorisce la minimizzazione dello smaltimento finale mediante:
· il reimpiego ed il riciclaggio;
· le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
· l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto
che prevedano l'impiego di materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il
mercato dei materiali medesimi;
· l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per
produrre energia.
In linea con tali principi, ai fini dello smaltimento ed a partire da scadenze
prestabilite, il Decreto ha disposto:
· che la realizzazione e gestione di nuovi impianti di incenerimento potranno
essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione è accompagnato
da recupero energetico;
· che i rifiuti urbani devono essere smaltiti nelle regioni ove sono prodotti, salvo
particolari deroghe;
1
Le modifiche sono state apportate da: D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389 (cd. "Ronchi bis"); L.24
aprile 1998, n. 128 (Comunitaria '95-'97); L.9 dicembre 1998, n. 426 (cd. "Ronchi ter"); L.23 dicembre
1999, n. 488 (Finanziaria 2000); L.21 novembre 2000, n. 342 (Collegato Fiscale alla Finanziaria 2000);
L.23 marzo 2001, n. 93 ("Disposizioni in campo ambientale"); D.L.16 luglio 2001, n. 286 (proroga
discariche e POLIECO); D.L. 28 dicembre 2001, n. 452 (accise, gasolio per autotrazione, smaltimento di
oli usati, giochi e scommesse, rimborsi IVA - disposizioni urgenti); L. 28 dicembre 2001, n. 448
(Finanziaria 2002).
23
· che è consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da
specifiche norme tecniche ed i rifiuti che residuano da particolari operazioni di
recupero e di smaltimento.
1.3.1
La priorità nel trattamento dei rifiuti
Il D.Lgs. 22/97 introduce specifici criteri per una gestione dei rifiuti finalizzata
alla riduzione dello smaltimento finale attraverso:
· la prevenzione nella produzione di rifiuti, da ottenere mediante:
· lo sviluppo di tecnologie pulite;
· la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, ecoaudit;
· la messa a punto di prodotti concepiti in modo tale da contribuire il meno
possibile ad incrementare la produzione di rifiuti;
· lo sviluppo di tecniche appropriate per l’eliminazione delle sostanze
pericolose contenute nei rifiuti;
· la promozione di accordi di programma finalizzati alla prevenzione ed alla
riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;
· il reimpiego ed il riciclaggio;
· le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
· l’adozione di misure economiche e di condizioni di appalto che prevedano
l’impiego dei materiali recuperati dai rifiuti;
· l’utilizzazione dei rifiuti come combustibile.
Una volta operato in questa direzione, e solo alla fine, ciò che non è più
ulteriormente recuperabile potrà trovare in discarica la sua collocazione finale.
1.3.2
Gli obiettivi di raccolta differenziata
24
All’interno di ogni Ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta
differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime:
· 15 % entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del Decreto (febbraio ’99);
· 25 % entro 4 anni dalla data di entrata in vigore del Decreto (febbraio 2001);
· 35 % a partire dal sesto anno successivo alla data di entrata in vigore del
Decreto (febbraio 2003).
1.3.3
I vincoli allo smaltimento
Lo smaltimento dei rifiuti deve essere attuato mediante una rete integrata di
impianti allo scopo di:
· conseguire l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi
in Ambiti territoriali ottimali;
· consentire lo smaltimento dei rifiuti negli impianti appropriati, conseguendo la
valorizzazione del riciclaggio e la massima riduzione del peso e del volume
dei rifiuti conferiti in discarica.
Il Decreto stabilisce inoltre alcuni vincoli allo smaltimento, volti a far evolvere il
settore verso standard qualitativi più elevati. Tali vincoli sono:
· dal 1 gennaio 1999 la realizzazione e la gestione di inceneritori può essere
autorizzata solo se il processo di combustione è accompagnato da recupero
energetico;
· dal 1 gennaio 1999 è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni
diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti;
25
· dal 1 gennaio 2000 è consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti e i
rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, recupero, trattamento e
smaltimento di RSU2.
1.3.4
I rifiuti recuperabili
Il Decreto prevede, al Capo V, procedure semplificate per il trattamento ed il
recupero di rifiuti recuperabili. Le attività di recupero sono state poi definite dal Decreto
del Ministero dell’Ambiente 5 febbraio 1998, recante «Individuazione dei rifiuti non
pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e
33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22».
Le procedure semplificate si applicano anche ai rifiuti urbani per quanto riguarda:
· le attività di riciclaggio e recupero di materia prima e di produzione di
compost di qualità da rifiuti provenienti da raccolta differenziata;
· le attività di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere CDR (Combustibile da
Rifiuti);
· l’impiego di CDR nel rispetto delle specifiche norme tecniche.
Tra i prodotti che hanno rilevanza con gli obiettivi del Piano, per il recupero dei
quali sono previste procedure semplificate, si segnalano:
· Punto 1. Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta;
· Punto 2. Rifiuti di vetro in forma non disperdibile;
· Punto 6. Rifiuti di plastica;
2
Tale termine è già stato ripetutamente prorogato. Cfr. il D.L. 30 dicembre 1999 n. 500 (Proroga
dei termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni sui PCB), che stabiliva una
proroga al 16 luglio 2001, e dal D.L. 16 luglio 2001, n. 286, convertito in legge 20 agosto 2001, n. 335,
con il differimento del termine del divieto di conferimento in discarica di determinati rifiuti fino
all'emanazione delle norme tecniche che stabiliranno a quali rifiuti sarà ancora concessa tale forma di
smaltimento, comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl.
Tale data è, presumibilmente, il 22 agosto 2002.
26
· Punto 14. Rifiuti recuperabili da RSU e da rifiuti speciali non pericolosi
assimilati per la produzione di CDR;
· Punto 15. Rifiuti recuperabili mediante procedimenti di digestione anaerobica;
· Punto 16. Rifiuti comportabili;
· Punto 17. Rifiuti recuperabili con processi energetici.
Coerentemente con la legislazione comunitaria il D.Lgs. 22/97 individua nei
seguenti punti, elencati per ordine di priorità, le azioni da porre in essere per una
efficace gestione dei rifiuti finalizzata alla riduzione degli impatti sull’ambiente ed alla
tutela della salute:
· prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti alla fonte, sia in termini
quantitativi che di riduzione della pericolosità;
· gestione che privilegi prioritariamente il recupero, il riuso ed il riciclo di
materia e di energia dalle frazioni di rifiuto non riutilizzabili;
· smaltimento inteso come fase residuale della gestione dei rifiuti, basato su una
rete integrata di impianti dove la discarica assume un ruolo non prioritario.
Gli strumenti previsti dal decreto per conseguire le finalità dichiarate sono diversi,
di diversa natura e riguardano tutti i soggetti. Quando il sistema previsto dal Decreto
22/97 sarà a regime, sarà vietato smaltire in discarica rifiuti urbani tal quali, con
penalizzazioni di carattere pecuniario. Sarà consentito smaltire in discarica solo rifiuti
inerti e sovvalli dalla selezione dei RSU3.
1.4
L’ attuazione del “Decreto Ronchi”
La mole di provvedimenti d'attuazione alla quale è sottoposta la piena operatività
del D.Lgs. 22/97, ed i ritardi, ormai cronici, della loro adozione, rende indispensabile
l’utilizzo di strumenti come quelli proposti dalla pubblicistica di settore4, che
3
Così come individuati nello specifico dal D.M. 141/98.
4
Cfr. Rifiuti, n. 81 (1/02).
27
consentono di disporre di un "osservatorio" permanente sulla situazione e di monitorare
la gestione attuativa del provvedimento e di mantenere costante il livello di attenzione
su una norma che dovrebbe incidere sulla condotta di tutti gli attori sociali: quella
amministrativa e di controllo della P.A., quella operativa delle imprese e quella
quotidiana dei cittadini.
Nelle Tabelle seguenti, ripartite per aree tematiche, è riportata la situazione attuale
dell’attuazione del Decreto Ronchi.
28
Recupero energetico
ARTICOLO
5, comma 4
6, comma 1,
lett. p)
OGGETTO
TERMINE PER
TIPOLOGIA PROVVEDIMENTO E
STATUS
L'EMANAZIONE
AUTORITÀ COMPETENTE
31 dicembre 1998 decreto Ministri
non predisposto
Ambiente/Industria/Sanità
Norme tecniche per il
calcolo su base annua
dell'energia utile ottenuta
dai rifiuti negli impianti di
incenerimento
non previsto
Norme tecniche sulle
caratteristiche del
combustibile derivato da
rifiuti (CDR)
1° marzo 1998
31, commi 2 e Norme tecniche per il
recupero energetico
3
33, comma 2 agevolato da rifiuti non
pericolosi
(quelle relative ai rifiuti
pericolosi sono in corso di
emanazione. Il loro
recupero energetico
agevolato NON è
previsto).
non previsto
31, comma 2 Norme tecniche per
32
l'autosmaltimento di rifiuti
non pericolosi
32, comma 9 Determinazione modalità, 1° maggio 1997
condizioni e misure degli
incentivi finanziari previsti
da disposizioni legislative
per l'utilizzo di rifiuti come
combustibile per produrre
energia elettrica
decreto Ministri
Ambiente/Industria/Sanità
(sentita la Conferenza Stato/Regioni)
decreto Ministri
Ambiente/Industria/Sanità
(si aggiunge il Ministro delle risorse
agricole per i rifiuti agricoli)
decreto Ministri
Ambiente/Industria/Sanità
(si aggiunge il Ministro delle risorse
agricole per i rifiuti agricoli)
decreto Ministri Ambiente/Industria
emanato
Dm 5 febbraio
1998 - All. 1,
suball. 1, scheda
16
emanato
Dm 5 febbraio
1998
non predisposto
non predisposto
Recupero di materiale
ARTICOLO
OGGETTO
TERMINE PER
TIPOLOGIA PROVVEDIMENTO E
STATUS
L'EMANAZIONE
AUTORITÀ COMPETENTE
1° marzo 1998
decreto Ministri Ambiente/Industria/Sanità emanato
Dm 5 febbraio
(si aggiunge il Ministro delle risorse
agricole per i rifiuti agricoli e le attività che 1998
danno vita ai fertilizzanti)
31, comma Norme tecniche per il
recupero dei rifiuti non
2
33, comma pericolosi come materiali
(quelle relative ai rifiuti
2
pericolosi sono in corso di
emanazione)
non previsto
31, comma Determinazione diritto
5
annuale di iscrizione negli
Albi della Provincia
decreto Ministri Ambiente/
Industria/Tesoro
emanato
Dm 21 luglio
1998, n. 350
Discariche
ARTICOLO
OGGETTO
5, comma 6 Norme tecniche per lo
smaltimento in discarica
dal 1° gennaio 2000
TERMINE PER
L'EMANAZIONE
non previsto
TIPOLOGIA PROVVEDIMENTO E
AUTORITÀ COMPETENTE
non specificate
STATUS
non predisposte
29
ARTICOLO
OGGETTO
28, comma Catalogazione e
2
identificazione dei rifiuti
pericolosi ai fini dello
smaltimento in discarica
TERMINE PER
L'EMANAZIONE
1° aprile 1997
TIPOLOGIA PROVVEDIMENTO E
AUTORITÀ COMPETENTE
decreto Ministri
Ambiente/Sanità/Industria
STATUS
emanato
Dm 11 marzo
1998, n. 141
Compost, Rifiuti Sanitari, Amianto, Veicoli A Motore, Beni Durevoli, Oli Vegetali,
Polietilene, Rifiuti Urbani
ARTICOLO
OGGETTO
TERMINE PER
TIPOLOGIA PROVVEDIMENTO E AUTORITÀ
L'EMANAZION
COMPETENTE
E
non specificate
6, comma 1, Norme tecniche non previsto
lett. q)
sul compost
ottenuto dalla
frazione organica
dei rifiuti urbani
2 marzo 2000 Dpcm su proposta Ministri Ambiente/Industria
44, comma Introduzione
4
cauzionamento
obbligatorio sui
beni durevoli in
caso di
particolari
necessità
45, comma Rifiuti sanitari
non previsto
decreto Ministri Ambiente/Sanità
4
(sentita la conferenza Stato/Regioni)
46, comma Conferimento ai non previsto
3
centri di raccolta
dei veicoli o
rimorchi
rinvenuti da
organi pubblici o
non reclamati
dai proprietari e
di quelli acquisiti
ex artt. 923, 927
e 929 C.c.
46, comma Norme tecniche 2 settembre
1997
10
sulle
caratteristiche
degli impianti di
demolizione,
operazioni di
messa in
sicurezza e
individuazione
parti di ricambio
attinenti alla
sicurezza
29 agosto 1997
47, comma Approvazione
2
statuto
Consorzio
obbligatorio oli
vegetali e grassi
animali esausti
47, comma Determinazione non previsto
9
contributo di
riciclaggio per gli
oli e i grassi
vegetali
48, comma Approvazione
non previsto
8
statuto
decreto Ministri
Interno/Tesoro/Bilancio/Ambiente/Industria/Trasporti
STATUS
non
predisposte
non
predisposto
emanato
Dm 26 giugno
2000, n. 219
emanato
Dm 22 ottobre
1999, n. 460
(5/00)
decreto Ministri Ambiente/Industria/Trasporti
non
predisposto
decreto Ministri Ambiente/Industria
emanato
Dm 15 luglio
1998
decreto Ministri Ambiente/Industria
non
predisposto
decreto Ministri Ambiente/Industria
emanato
Dm 15 luglio
30
ARTICOLO
OGGETTO
TERMINE PER
L'EMANAZION
E
Consorzio
riciclaggio
polietilene
non previsto
18, comma Disciplina del
2, lett. b)
recupero dei
prodotti di
amianto e dei
beni e dei
prodotti
contenenti
amianto
18, comma Determinazione non previsto
2, lett. d)
criteri qualiquantitativi per
l'assimilazione
agli urbani dei
rifiuti speciali
non previsto
49, comma Elaborazione
5
metodo
normalizzato
tariffa rifiuti
urbani
TIPOLOGIA PROVVEDIMENTO E AUTORITÀ
COMPETENTE
STATUS
1998
in corso di
decreto Ministri Ambiente/Industria
(se interessati anche Ministri delle Risorse agricole e dei elaborazione
Trasporti)
in corso di
decreto Ministri Ambiente/Industria
(se interessati anche Ministri delle Risorse agricole e dei elaborazione
Trasporti)
decreto del Presidente della Repubblica
emanato
Dpr 27 aprile
1999, n. 158,
modificato
dalla legge
Finanziaria
2000, articolo
33
Bonifiche
ARTICOLO
OGGETTO
17, comma Definizione limiti di
1
accettabilità della
contaminazione; delle
procedure di riferimento per
prelievo ed analisi dei
campioni; dei criteri per messa
in sicurezza, bonifica e
redazione progetti di bonifica
TERMINE PER
TIPOLOGIA PROVVEDIMENTO E
STATUS
L'EMANAZIONE
AUTORITÀ COMPETENTE
2 giugno 1997
decreto Ministri
emanato
Dm 25 ottobre
Ambiente/Industria/Sanità
1999, n. 471
(sentita la conferenza Stato/Regioni)
Gestione dei rifiuti in generale
ARTICOL
OGGETTO
O
11, comma Riorganizzazione
1
catasto rifiuti
TERMINE PER
TIPOLOGIA PROVVEDIMENTO E
L'EMANAZIONE
AUTORITÀ COMPETENTE
29 agosto 1997 decreto Ministro Ambiente
(sentita la conferenza Stato/Regioni)
12, comma Modello uniforme di
6
registro di
carico/scarico
non previsto
decreto Ministri
Ambiente/Industria/Sanità/Trasporti
15, comma Modello uniforme di
5
formulario di
identificazione per il
trasporto
2 maggio 1997
decreto Ministri
Ambiente/Industria/Trasporti/Sanità
16, comma Criteri e norme per la
2 maggio 1997
decreto Ministri Ambiente/Industria/Tesoro/
STATUS
emanato
Dm 4 agosto
1998, n. 372
emanato
Dm 1° aprile
1998, n. 148;
Circolare 4 agosto
1998
emanato
Dm 1° aprile
1998, n. 145;
Circolare 4 agosto
1998
emanato
31
ARTICOL
OGGETTO
TERMINE PER
O
L'EMANAZIONE
3
spedizione
transfrontaliera dei
rifiuti
18, comma Definizione valori limite non previsto
2, lett. a) di emissione e norme
tecniche riguardanti le
caratteristiche e le
condizioni di esercizio
degli impianti di
incenerimento e di
coincenerimento dei
rifiuti pericolosi
non previsto
26, comma Costituzione
2
Osservatorio nazionale
sui rifiuti
non previsto
26, comma Trattamento
3
economico membri
Osservatorio nazionale
sui rifiuti
2 settembre 1997
26, comma Definizione modalità
4
organizzative e di
funzionamento
dell'Osservatorio
nazionale sui rifiuti
non previsto
30, comma Designazione dei 15
2
componenti del
Comitato nazionale
dell'Albo gestori
30, comma Istituzione delle Sezioni 29 agosto 1997
3
regionali dell'Albo
gestori
31 maggio 1997
30, comma Organizzazione Albo
6
gestori, modalità di
iscrizione e garanzie
finanziarie
31 maggio 1997
30, comma Garanzie finanziarie
6
Albo gestori per
impianti
30, comma Criteri per il comando non previsto
12
di personale alla
segreteria dell'Albo
gestori
1° maggio 1997 e
56, comma Abrogazione norme
2 e 2-bis incompatibili con il Dlgs 6 gennaio 1998
22/1997 (anche in
relazione agli oli usati)
TIPOLOGIA PROVVEDIMENTO E
AUTORITÀ COMPETENTE
Trasporti
STATUS
Dm 3 settembre
1998, n. 370
decreto Ministri Ambiente/industria/Sanità
emanato
Dm 25 febbraio
2000, n. 124
decreto Ministri Ambiente/Industria
emanato
decreto Ministri Tesoro/Ambiente/Industria
emanato
decreto Ministri Ambiente/Industria/Sanità
emanato
Dm 18 aprile
2000, n. 309
decreto Ministri Ambiente/Industria
emanato
decreto Ministro Ambiente
emanati
(sono articolati
per Regione o
Provincia
autonoma)
emanato
Dm 28 aprile
1998, n. 406
decreto Ministri
Ambiente/Industria/Trasporti/Tesoro
decreto Ministri
Ambiente/Industria/Trasporti/Tesoro
in corso di
elaborazione
decreto Ministri Ambiente/Tesoro
non predisposto
Dpcm
non predisposto
Imballaggi
ARTICOLO
OGGETTO
TERMINE PER
L'EMANAZIONE
36, comma Adozione misure tecniche per non previsto
4
imballaggi primari di
apparecchiature mediche e
prodotti farmaceutici; per piccoli
imballaggi e imballaggi di lusso
TIPOLOGIA
PROVVEDIMENTO E
AUTORITÀ COMPETENTE
decreti Ministri
Ambiente/Industria
(se opportuno Sanità)
STATUS
non predisposto
32
ARTICOLO
OGGETTO
TERMINE PER
L'EMANAZIONE
TIPOLOGIA
PROVVEDIMENTO E
AUTORITÀ COMPETENTE
STATUS
non previsto
37, comma Adozione misure economiche
3
sugli imballaggi a seguito del
mancato raggiungimento degli
obiettivi di recupero e
riciclaggio
Dpcm su proposta Ministri
Ambiente/Industria
non predisposto
non previsto
37, comma Adozione e aggiornamento
4
obiettivi di recupero e
riciclaggio in caso di mancato
raggiungimento di quelli previsti
decreto Ministri
Ambiente/Industria
non predisposto
40, comma Approvazione statuti consorzi di non previsto
2
filiera
decreto Ministri
Ambiente/Industria
41, comma Approvazione statuto CONAI
6
29 agosto 1997
decreto Ministri
Ambiente/Industria
41, comma Nomina di un rappresentante
8
dei consumatori nel CONAI
non previsto
designazione Ministri
Ambiente/Industria
emanati
DD.MM. 15 luglio
1998 (vedi area
"Imballaggi")
emanato
Dm 30 novembre
1997 (vedi area
"Imballaggi")
designato
(Michele Boato)
non previsto
42, comma Approvazione programma
3
generale imballaggi predisposto
dal CONAI e trasmesso
all'Osservatorio nazionale sui
rifiuti
42, comma Elaborazione programma
4
generale imballaggi da parte
dell'Osservatorio nazionale sui
rifiuti, in caso di mancata
predisposizione da parte del
CONAI
non previsto
43, comma Determinazione delle esclusioni non previsto
5
per i limiti di metalli pesanti
negli imballaggi
decreto Ministri
approvato
Ambiente/Industria
(su parere dell'Osservatorio
nazionale sui rifiuti d'intesa con
la Conferenza Stato/Regioni e
l'ANCI)
decreto Ministri
Ambiente/Industria
(d'intesa con la Conferenza
Stato/Regioni e l'ANCI)
non elaborato
decreto Ministri
Ambiente/Industria
non predisposto
Accordi di programma
ARTICOLO
OGGETTO
4, comma 4 Autorità competenti e soggetti economici: riutilizzo,
riciclaggio e recupero, con particolare riferimento al
reimpiego delle materie prime e dei prodotti da raccolta
differenziata
22, comma Ministri Ambiente/Industria (d'intesa con la Regione):
11
recupero nell'ambito di insediamenti produttivi esistenti
25, comma 1 Ministri Ambiente/Industria, Enti pubblici, imprese e
associazioni di categoria:
piani di settore e riduzione dei rifiuti
25, comma 2 Ministri Ambiente/industria, imprese e associazioni di
categoria:
per Ecolabel e Ecoaudit e ritiro beni di consumo (si aggiunge
il Ministro delle risorse agricole per le attività collegate alla
STIPULATI
nessuno
PROPOSTI
nessuno
nessuno
(2)
macchiine fotografiche
monouso
33
ARTICOLO
OGGETTO
produzione agricola)
44, comma 2 Ministri Ambiente/Industria e produttori, distributori,
importatori di beni durevoli e soggetti che effettuano la
gestione dei relativi rifiuti
STIPULATI
nessuno
PROPOSTI
in corso di
elaborazione
34
In attesa della completa attuazione, ai sensi dell’art. 57, comma 1, dello stesso
D.Lgs. 22/97, le norme regolamentari e tecniche che disciplinavano la raccolta, il
trasporto e lo smaltimento dei rifiuti in riferimento al DPR n. 915/82, restano in vigore
fino all’adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del decreto Ronchi.
Ciò determina notevoli difficoltà agli operatori del diritto ed a quelli economici,
che sono costretti ad adattare principi regolamentari e tecnici di un previgente assetto
normativo ai principi informatori del decreto legislativo n.22/97, cosa non sempre di
facile realizzazione. Ad esempio, per quanto concerne l’assimilazione dei rifiuti speciali
ai rifiuti urbani, o per quanto concerne i criteri di smaltibilità dei rifiuti, in assenza di un
apposito Decreto attuativo della nuova norma quadro, è necessario, ancora oggi, riferirsi
alla norma tecnica costituita dalla Delibera del Comitato Interministeriale 27/07/1984,
con i conseguenti problemi di coesistenza di norme ispirate a diverse filosofie della
tutela ambientale e gestione dei rifiuti.
In seguito all’emanazione della Direttiva 99/31/CE del 26 aprile 1999 relativa alle
discariche di rifiuti, i principi sui quali si fonda la classificazione dei rifiuti ai fini del
loro smaltimento in impianti di discarica risultano modificati, in quanto quest’ultima
Direttiva, non ancora recepita a livello nazionale, prevede tre sole categorie di
discariche: per rifiuti pericolosi, per rifiuti non pericolosi e per rifiuti inerti.
Il recepimento di tale Direttiva (che doveva avvenire entro il 16 luglio 2001)
comporterà quindi una revisione dell’intera materia, soprattutto in materia di
classificazione dei rifiuti e dei criteri per il loro smaltimento nelle differenti tipologie di
impianti.
Recentemente, la Decisione 2000/532/CE5 ha modificato il Catalogo Europeo dei
Rifiuti (CER), con la scomparsa di alcuni codici di rifiuto, la trasmigrazione da codici di
rifiuti non pericolosi a pericolosi, ed i conseguenti problemi di conversione dei codici
presenti nelle autorizzazioni esistenti per gli impianti di recupero, trattamento e
smaltimento6.
5
Modificata da tre successivi provvedimenti: la decisione 2001/118/CE; la decisione
2001/119/CE; la decisione 2001/573/CE; sulla GUCE del 2 ottobre 2001 n. L262 è stata inoltre
pubblicata la rettifica di alcune voci della decisione 2001/118/CE.
6
Su tale aspetto è intervenuta la L. 21 dicembre 2001, n. 443.
35
1.5
Il D.P.R. 158/99 e l’introduzione della tariffa
Il D.Lgs. 22/97 obbliga i Comuni, nell’ambito della più generale riorganizzazione
del sistema di gestione dei rifiuti, alla trasformazione della Tassa Asporto Rifiuti Urbani
in Tariffa per la prestazione dei servizi di raccolta, trasporto, trattamento, e smaltimento
dei rifiuti.
Il termine ultimo per l’adeguamento alla tariffa, fissato in un primo momento al 1
gennaio 1999, è stato successivamente prorogato in base al termine del periodo previsto
dall’articolo 11 del D.P.R. n. 158/99 per il raggiungimento della piena copertura dei
costi del servizio (L. 23.12.1999, n. 488, Finanziaria 2000).
La Legge Finanziaria 2000 stabilisce altresì che a decorrere dall’esercizio
finanziario che precede i due anni dall’entrata in vigore della tariffa, i Comuni sono
tenuti ad approvare e presentare all’Osservatorio nazionale sui rifiuti di seguito (ONR)
il Piano finanziario e la relazione di cui all’articolo 8 del D.P.R. 158/99.
La tariffa è articolata in una parte fissa ed una parte variabile; la parte fissa viene
calcolata secondo quanto previsto dal metodo normalizzato introdotto dal DPR 158/99,
mentre la parte variabile può essere calcolata con i sistemi puntuali o parametrici
(rapportati nel caso delle utenze domestiche, al numero di componenti del nucleo
familiare).
1.6
Le competenze regionali, provinciali e comunali
1.6.1
Competenze delle Regioni
Le regioni hanno in materia di rifiuti competenze generali di indirizzo e
coordinamento, nel rispetto delle norme nazionali e dei principi fondamentali della
legislazione statale ai sensi dell’articolo 117, comma 1, della Costituzione.
Le Regioni possono emanare ordinanze in caso di situazioni di eccezionale ed
urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, con efficacia non
36
superiore a sei mesi. La competenza principale è però quella stabilita dall’art.19, comma
1 del D.Lgs. 22/97, e cioè:
· la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento dei Piani regionali di
gestione dei rifiuti;
· la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la
raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, con l’obiettivo
prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti
di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti
rifiuti;
· l’elaborazione, l’approvazione e l’aggiornamento dei piani di bonifica di aree
inquinate;
· l’approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche
pericolosi, e l’autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti;
· l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei
rifiuti, anche pericolosi;
· le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento
CEE n. 259/93 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di
destinazione;
· la delimitazione, in deroga all’ambito provinciale, degli ambiti ottimali pe4r la
gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
· le linee guida ed i criteri per la predisposizione e l’approvazione dei progetti di
bonifica e di messa in sicurezza, nonché l’individuazione delle tipologie di
progetti non soggetti ad autorizzazione;
· la promozione della gestione integrata dei rifiuti, intesa come il complesso
delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti;
· l’incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli
stessi;
· la definizione dei criteri per l’individuazione, da parte delle Province, delle
aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero
dei rifiuti;
· la definizione dei criteri per l’individuazione dei luoghi o impianti adatti allo
smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui
37
all’articolo 18, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo
particolare.
1.6.2
Competenze delle Province
Il territorio provinciale è l’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) per la gestione dei
rifiuti urbani, ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 22/97.
Sono di competenza della Provincia:
· le funzioni amministrative concernenti la programmazione e l’organizzazione
dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;
· il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e dei monitoraggi ad essi
conseguenti;
· il controllo periodico su tutte le attività di gestione dei rifiuti, comprese le
violazioni al Decreto. A tale scopo le Province possono avvalersi della sezione
provinciale dell’ARPA;
· la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle
procedure semplificate per le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi
effettuate dai produttori nei luoghi di produzione e le attività di recupero di cui
all’allegato C (Operazioni di recupero);
· l’iscrizione delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate di
cui al punto precedente;
· l’individuazione, sulla base delle previsioni del Piano Territoriale di
Coordinamento, delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli
impianti di smaltimento e di recupero rifiuti, con indicazioni plurime per ogni
tipo di impianto, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti
di smaltimento e recupero dei rifiuti;
· l’organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e
assimilati sulla base di ambiti territoriali ottimali, coincidenti, salvo diversa
disposizione stabilita con legge regionale, con la Provincia.
38
La Provincia disciplina le forme ed i modi della cooperazione tra gli Enti locali
ricadenti nel medesimo Ambito Territoriale Ottimale. Le Province individuano gli enti
locali partecipanti, l’ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i
termini per l’assicurazione delle convenzioni che dovranno determinare le procedure da
adottare per l’assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, nonché le forme di
vigilanza e di controllo.
La Provincia assicura una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispone un
Piano di Gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni e in applicazione degli indirizzi e delle
prescrizioni del Decreto.
Per esigenze di efficienza nella gestione, le Province possono autorizzare gestioni
anche a livello sub-provinciale.
1.6.3
Competenze dei Comuni
Il D.Lgs. 22/97 demanda ai Comuni la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme previste dalla
L.142/90. L’art. 22 della L.142/90 individua le forme di gestione dei servizi pubblici
che possono essere realizzate in economia, in concessione a terzi, a mezzo di aziende
speciali, a mezzo di istituzioni per servizi sociali oppure da società a prevalente capitale
pubblico locale.
I Comuni disciplinano della gestione dei rifiuti urbani nel rispetto dei principi di
efficienza, efficacia ed economicità, con appositi regolamenti che stabiliscono:
· le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della
gestione dei rifiuti urbani;
· le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
· le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei
rifiuti al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e
promuovere il recupero degli stessi;
· le norme atte a garantire una distinta gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei
rifiuti da esumazione ed estumulazione;
39
· le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e
trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni
merceologiche, fissando gli standard minimi da rispettare;
· le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al
recupero o allo smaltimento;
· l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti
urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, sulla base dei criteri stabiliti
dallo Stato.
E’ inoltre di competenza dei Comuni:
· l’approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati;
· la possibilità di avvalersi, nell’attività di gestione dei rifiuti, della
collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei
cittadini e delle loro associazioni;
· l’istituzione di servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non
assimilati ai rifiuti urbani;
· il fornire alla regione e alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei
rifiuti urbani.
1.7
La Legge Regionale 2 febbraio 2001 n. 6 “Disciplina delle attività di
Gestione Rifiuti ed approvazione del relativo Piano”
La L.R. n. 6 del 2 febbraio 2001, che recepisce a livello regionale quanto previsto
dal D.Lgs 22/97, stabilisce le caratteristiche e i contenuti dei Piani Provinciali per la
gestione dei rifiuti urbani (RU).
La legge stabilisce quali debbano essere i Contenuti dei Piani Provinciali di
organizzazione della gestione dei rifiuti. Il Piano Provinciale deve contenere:
· la determinazione delle caratteristiche, dei tipi, delle quantità e dell’origine dei
rifiuti da recuperare e da smaltire;
40
· il rilevamento e la descrizione dei servizi di raccolta differenziata e degli
impianti esistenti di trattamento, recupero, di riciclo e di innocuizzazione
finalizzata allo smaltimento dei rifiuti non pericolosi;
· la proposta di individuazione, all’interno dell’ATO, di aree di trasferimento ed
eventualmente pretrattamento e trattamento dei rifiuti urbani che ottimizzano il
sistema della raccolta in relazione alle tipologie ed alle quantità di rifiuti
prodotti, all’economia dei trasporti, alle soluzioni tecniche adottate ad alle
dimensioni e dalle caratteristiche dell’ATO di riferimento, ivi comprese le
proposte di gestione sub – provinciale;
· l’individuazione del sistema integrato dei servizi di raccolta differenziata e
relative attività di recupero;
· l’individuazione delle frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata in
relazione agli obbiettivi e relative modalità di recupero;
· l’individuazione di tutte le zone idonee alla localizzazione degli impianti di
smaltimento e recupero dei rifiuti, sulla base del Piano Territoriale di
Coordinamento e del Piano regionale di gestione dei rifiuti;
· le modalità per l’attuazione del Piano;
· i criteri per la localizzazione ed il dimensionamento delle aree da adibire a
centri di raccolta di veicoli a motore, rimorchi e simili, nonché alla modalità
della loro gestione;
· la valutazione degli oneri finanziari connessi alla realizzazione degli interventi
· i termini entro i quali devono essere presentati i progetti e realizzati gli
interventi di adeguamento o costruzione degli impianti di smaltimento.
Le Procedure per l’approvazione dei Piani provinciali di organizzazione della
gestione dei rifiuti prevedono il seguente iter:
· i piani provinciali di gestione dei rifiuti sono approvati, anche per stralci
funzionali e tematici comprendenti quelli nei quali si articola il Piano
regionale, entro quattro mesi dalla data di esecutività del Piano regionale;
· la Provincia adotta il Piano previo parere dei Comuni e degli enti locali,
acquisito anche in apposita conferenza;
· il Piano adottato è inviato alla Regione ed ai Comuni ed è depositato nella
segreteria della Provincia e dei Comuni per 30 giorni, durante i quali chiunque
41
può prendere visione e presentare osservazioni, che sono immediatamente
comunicate alla Provincia;
· la Provincia promuove inchieste pubbliche nelle diverse aree dl proprio
territorio, tramite la convocazione di conferenze pubbliche, cui sono invitati,
tramite avvisi pubblici, i cittadini e le formazioni sociali, i quali possono
presentare osservazioni e memorie;
· la Giunta Regionale si pronuncia sulla conformità del Piano adottato ai
contenuti del Piano regionale e alla normativa vigente in materia di rifiuti e
tutela ambientale, prescrivendo, ove occorra le modifiche da apportare a tal
fine;
· nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione delle
osservazioni di cui al comma 3, dopo aver sentito tutti i Comuni e gli altri Enti
locali convocati in apposita conferenza ed acquisiti i verbali della conferenza
di cui al comma 5 e le memorie ivi presentate, la Provincia approva il piano,
motivando l’eventuale difformità rispetto al parere o ai pareri dissenzienti
emersi nella conferenza dei Comuni e degli altri Enti locali o delle Autorità di
ambito, quando istituita, dando inoltre atto delle modifiche apportate e
motivando in ordine alle osservazioni non accolte;
· il Piano provinciale è invitato alla Giunta regionale, che, verificatene la
rispondenza alle prescrizioni di cui al coma 5, ne dispone la pubblicazioni per
intero nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Il Piano acquista
efficacia dalla data di pubblicazione;
· se la Giunta Regionale ritiene che il Piano non risponda alle prescrizioni di
cui al comma 5, può disporre il rinvio per riesame alla Provincia. La provincia
provvede ad adeguare il proprio Piano entro i successivi 30 giorni;
· le modifiche al Piano provinciale sono approvate con le stesse procedure di
cui ai commi precedenti. L’autorità di ambito, quanto costituita, partecipa alla
conferenza di cui commi 2 e 6;
· le modifiche al Piano provinciale sono apportate dalla Provincia, di propria
iniziativa o su proposta dell’autorità di ambito, ogni volta che si rende
necessario per adeguarsi a nuove normative in materia o per l’individuare
nuove localizzazioni di impianti di smaltimento e recupero.
42
Gli effetti dei Piani provinciali di organizzazione della gestione dei rifiuti sono i
seguenti:
· i Comuni e gli altri Enti locali, nell’ambito della propria competenza,
uniformano i propri atti ai contenuti dei predetti Piani;
· le Autorità di Ambito sono tenute all’osservanza delle prescrizioni del Piano
provinciale.
1.8
Il Piano regionale di gestione rifiuti della Basilicata
Il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti della Regione Basilicata è articolato
in:
· Piano gestione rifiuti;
· Legge regionale;
· analisi geografica;
· raccolta differenziata;
· Piano di Bonifica;
· rifiuti industriali;
· Piano Amianto.
1.9
I dati di partenza
Per quanto riguarda i rifiuti urbani il Piano regionale è stato predisposto sulla base
dei dati degli anni 1995, 1996, 1997 e dei risultati di una indagine campionaria che ha
interessato 58 Comuni su 131.
Sulla base dei dati raccolti dell’indagine diretta, il Piano regionale evidenzia una
produzione giornaliera pari mediamente a circa 0,6 kg/abitante.
Si tratta di valori abbastanza bassi, soprattutto se confrontati con quanto riportato
dal Rapporto ANPA del 2001 che indica per la Basilicata, nel 1998, una produzione di
43
rifiuti pari a 233.397,25 tonnellate (corrispondenti a 383,97 Kg/ab/anno), e nel 1999 una
produzione di rifiuti pari a 218.822,06 ton (corrispondenti a 360,98 kg/ab/anno). In
entrambi i casi la produzione giornaliera pro capite risulta infatti superiore a 1 kg/ab.
Dalla stessa indagine sono stati ricavati i dati relativi alla raccolta differenziata
che è risultata pari a:
· 0,85% nel 1995;
· 1,11% nel 1996;
· 2,50% nel 1997.
Il Piano regionale ha quindi stimato, per il 2001, una produzione totale di rifiuti
pari a 226.000 ton/anno (valore intermedio tra le produzioni riportate dal Rapporto
ANPA per gli anni 1998 e 1999).
La composizione merceologica media del rifiuto tal quale considerata dal Piano
regionale sulla base di indagini specifiche è risultata la seguente:
· organico 35,31%;
· carta 18,70%;
· plastica 12,24%;
· cellulosici 5,20%;
· metalli 2,95%;
· vetro 6,30%;
· sottovaglio 19,30%.
1.9.1
Gli impianti esistenti
Il Piano regionale ha considerato tutti gli impianti esistenti e li ha integrati
all’interno della pianificazione regionale; un tale approccio rientra nelle finalità stabilite
dal Decreto Ronchi che definisce come prioritaria la valutazione delle risorse esistenti
ed il loro utilizzo.
Lo stesso decreto stabilisce anche che gli impianti debbano essere utilizzati
secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità; da questo punto di vista dovrà
44
essere effettuata una attenta analisi delle potenzialità, del sistema di funzionamento e
dei costi di tali impianti.
Per quanta riguarda gli impianti di trattamento gli impianti del piano regionale
sono i seguenti:
TIPOLOGIA
Compostaggio
UBICAZIONE
Matera
NOTE
L’impianto funziona attualmente per le sole esigenze del
Comune di Matera operando sul rifiuto tal quale. Le
caratteristiche
funzionali
dell’impianto
(4
linee
di
stabilizzazione) e la tecnologia utilizzata (reattori coperti) lo
rendono idoneo ad assolvere la funzione di impianto
d’ambito. Vanno comunque migliorate le sezioni di
abbattimento delle emissioni
Preselezione
Matera
Unità ammessa all’impianto di compostaggio
meccanica
Per quanto riguarda le discariche gli impianti segnalati dal Piano Regionale sono i
seguenti:
· Ferrandina;
· Gorgoglione;
· Miglionico;
· Montalbano Jonico;
· Montescaglioso;
· Pisticci;
· Pomarico;
· Salandra;
· Tricarico;
· Tursi.
45
Sulla base del fabbisogno giornaliero di discarica, stabilito dal Piano regionale in
circa 150 mc/giorno, il volume residuo delle discariche esistenti in Regione è in grado
di garantire una autonomia non superiore ai 2 anni.
1.9.2
Gli obiettivi del Piano
Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti ha i seguenti obiettivi:
· l’individuazione di strategie di smaltimento che siano in linea con la normativa
tecnica del settore;
· l’individuazione di strategie di smaltimento che siano in linea con gli impegni
di riduzione delle emissioni di gas serra siglati dal nostro paese alla conferenza
di Kyoto (1997).
Il piano ha posto il vincolo del raggiungimento degli obbiettivi di raccolta
differenziata stabiliti dal Ronchi considerando che la situazione attuale evidenzia una
raccolta differenziata al 5%, caratterizzata da una insoddisfacente raccolta delle materie
prime secondarie (carta, cartoni, metalli, plastiche e vetro).
Il primo passo è considerato il raggiungimento dell’obbiettivo del 15% di raccolta
differenziata che si prevede di raggiungere aggiungendo alle frazioni secche i flussi
verdi provenienti da mercati ortofrutticoli, parchi e giardini.
Il secondo passo prevede il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Decreto
Ronchi al 2003 (raccolta differenziata: 35%) attraverso l’introduzione di un sistema
articolato di raccolte differenziate basate su diversi sistemi (da quello porta a porta a
quello con contenitori stradali).
La strategia integrata di gestione dei rifiuti urbani prodotti in Basilicata prevede la
raccolta differenziata delle materie prime secondarie e la successiva vagliatura del
rifiuto residuo ad 80 mm (dimensione considerata economicamente ottimale ed
ambientalmente sostenibile).
A valle della fase di separazione del rifiuto il Piano prevede la termodistruzione
della frazione sacca e la stabilizzazione aerobica del flusso umido, producendo compost
di alta qualità dal compostaggio del flusso organico selezionato.
46
Ovviamente la discarica rappresenta ancora il momento finale dell’intero
processo, ma è un momento residuale.
1.9.3
Gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani
Il piano Regionale, in attuazione dell’articolo 23 del D.Lgs. 22/97, individua due
ambiti territoriali ottimali (ATO) per la gestione unitaria dei rifiuti urbani:
· ATO n. 1 - costituito dai Comuni compresi nella Provincia di Potenza;
· ATO n. 2 - costituito dai Comuni compresi nella Provincia di Matera.
Per garantire lo svolgimento in forma associata ed unitaria del servizio pubblico di
gestione dei rifiuti urbani, i Comuni ricadenti nello stesso ATO dovranno stipulare una
apposita convenzione che istituisce l’Autorità d’Ambito (AdA).
L’AdA, dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativo
esercita tutte le funzioni connesse all’organizzazione ed allo svolgimento in forma
unitaria ed associata del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.
1.9.4
Articolazione del sistema impiantistico
L’ampia estensione del territorio regionale, le sue caratteristiche morfologiche ed
il numero relativamente modesto di abitanti residenti impongono al Piano regionale, per
quanto riguarda l’articolazione del sistema impiantistico, la necessità di individuare dei
sub-ambiti ottimali dotati, ognuno, delle tecnologie idonee al trattamento ed allo
smaltimento dei rifiuti.
Da questo punto di vista i criteri adottati dal Piano Regionale sono i seguenti:
· distanza degli impianti dai singoli centri di produzione non superiore ai 20 - 25
km;
· centralizzazione di non meno di 20 ton/d equivalenti a circa 20.000 abitanti.
47
In definitiva il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani previsto dal Piano
Regionale dovrebbe comprendere
· raccolta differenziata (progressivamente dal 15 al 35%);
· vagliatura del rifiuto tal quale (progressivamente dall’85% al 65%);
· incenerimento con recupero energetico (dal 30% al 45%);
· stabilizzazione aerobica della frazione di sottovaglio (dal 20% al 35%);
· compostaggio (anche in linee parallele agli impianti di stabilizzazione) per
produrre compost di qualità da frazione umide selezionate a monte (dal 15% al
20%);
· discariche controllate per i materiali residui (dal 20% al 35%).
La struttura impiantistica che deriva da un tale sistema integrato è la seguente:
· termodistruzione con recupero energetico per le frazioni secche provenienti da
vagliatura;
· stabilizzazione aerobica per le frazioni di sottovaglio provenienti da vagliatura;
· compostaggio delle frazioni organiche biodegradabili raccolte separatamente.
Le necessità impiantistiche nei tre periodi considerati sono le seguenti:
48
DISCARICA
DISCARICA RIFIUTI PERICOLOSI
COMPOSTAGGIO
ton/anno
mc/anno
mc/anno
mc/anno
RD = 5%
10.000
110.000
110.000
-
47.450
30.000
3.700
RD = 15%
16.000
102.000
92.000
20.000
43.800
27.000
3.500
RD = 35%
42.000
80.000
73.000
35.000
36.500
23.000
2400
PERICOLOSI
STABILIZZAZIONE AEROBICA
DISCARICA RIFIUTI SPECIALI NON
INCENERIMENTO
ton/anno
GESTIONE RD
ton/anno
PIATTAFORMA
ton/anno
49
2
Gli indirizzi programmatici del piano provinciale
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente il Piano provinciale per la
gestione dei rifiuti urbani deve contenere:
· la definizione delle tipologie di rifiuti che si intendono recuperare, trattare e
smaltire;
· il rilevamento della situazione attuale per quanto riguarda i servizi di raccolta i
servizi di raccolta differenziata e degli impianti di trattamento recupero e
smaltimento esistenti in Provincia e di quali il Piano intende servirsi;
· la proposta di individuazione all’interno dell’ATO, di aree di trasferimento ed
eventualmente pretrattamento e trattamento dei rifiuti urbani che ottimizzino il
sistema della raccolta o di eventuali sub–ambiti provinciali di gestione;
· l’individuazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti, della raccolta
differenziata al recupero, al trattamento ed allo smaltimento;
· l’individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di
smaltimento e recupero rifiuti;
· le modalità per l’attuazione del Piano ed i termini entro i quali devono essere
presentati i progetti e realizzati gli interventi di adeguamento o costruzione
degli impianti di smaltimento;
· i criteri per la localizzazione e di dimensionamento delle aree da adibire a
centri di raccolta di veicoli a motore, rimorchi e simili, nonché alle modalità
della loro gestione;
50
· la valutazione degli oneri finanziari connessi alla realizzazione degli
interventi.
Nel rispetto di quanto indicato ai punti precedenti gli indirizzi programmatici per
il Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani della Provincia di Matera sono i seguenti:
· il
raggiungimento
dell’autosufficienza
provinciale,
sia
attraverso
la
razionalizzazione ed il migliore utilizzo degli impianti esistenti e di quelli
previsti, che attraverso il potenziamento di quelli esistenti che verranno
ritenuti idonei;
· in particolare sarà necessario prevedere una riduzione del numero di
discariche attualmente presenti al fine di poter migliorare la gestione,
soprattutto in termini di minor impatto ambientale e contenere i costi di
trattamento e smaltimento;
· il raggiungimento di una corretta gestione dei rifiuti prevedendo, in ordine di
priorità:
· la riduzione alla fonte, attraverso:
· l’incentivo del compostaggio domestico;
· la predisposizione di campagne informative volte ad incentivare forme
di consumo più attente al problema di rifiuto;
· la raccolta differenziata delle frazioni che possono essere avviate a
recupero e di quelle che possono creare problemi in fase di smaltimento e
che devono essere avviate a trattamento (ad esempio i beni di consumo
durevoli) ;
· l’avvio al recupero di materia delle frazioni secche riciclabili (carta, vetro,
metalli, plastica, legno, tessili) e delle frazioni umide selezionate a monte
(in particolare gli scarti verdi provenienti dalla manutenzione dei giardini
pubblici e privati, gli scarti provenienti dai grandi produttori quali mense,
mercati etc., e, parzialmente, della FORSU (frazione organica dei RU
separata a monte presso le utenze) ;
· il recupero energetico delle frazioni secche non riciclabili provenienti da
raccolte differenziate di tipo secco/umido o da impianti di selezione del
rifiuto tal quale;
51
· lo smaltimento in discarica delle sole frazioni non altrimenti recuperabili e
della frazione di sottovaglio stabilizzata da utilizzare come copertura;
· il coordinamento del sistema di gestione dei rifiuti urbani, all’interno di un
quadro di autosufficienza impiantistica provinciale, secondo criteri di
efficienza efficacia ed economicità;
· il raggiungimento dell’obbiettivo del 35% di raccolta differenziata a partire
dal 2003 attraverso l’attivazione di sistemi di raccolta che, tenendo conto delle
caratteristiche territoriali e demografiche dei diversi Comuni, favorisca il
conferimento da parte dei cittadini;
· in particolare dovrà essere resa obbligatoria la raccolta differenziata di
tutte le frazioni secche recuperabili (carta, vetro, imballaggi in plastica,
metalli), della frazione verde proveniente dai giardini pubblici e privati, dai
mercati e dalle mense, dei rifiuti ingombranti e dei beni durevoli;
· sarà pure obbligatoria, nei centri con popolazione superiore a 5.000
abitanti la raccolta differenziata della FORSU, mentre nei centri con
popolazione inferiore ai 5000 abitanti si punterà alla diffusione del
compostaggio domestico;
· la riduzione della quantità dei rifiuti da smaltire in discarica sia attraverso le
azioni di raccolta differenziata indicate al punto precedente che attraverso
l’introduzione del recupero energetico della frazione secca non recuperabile;
· la minimizzazione degli impatti ambientali derivanti dai processi di
trattamento e smaltimento dei rifiuti sia attraverso la concentrazione dei
conferimenti in un numero limitato di impianti che attraverso la definizione
dei criteri per la localizzazione dei nuovi impianti.
52
3
I principi ispiratori del Piano provinciale
La normativa nazionale, delineata dal D.Lgs 22/97, definisce i principi ispiratori
di una gestione dei rifiuti improntata su criteri di correttezza ed efficacia.
Tali principi possono essere riassunti in due semplici regole:
Regola delle tre R
È un ordine di priorità delle diverse forme di gestione del rifiuto:
· Riduzione della produzione dei rifiuti;
· Riciclaggio dei materiali che costituiscono i rifiuti;
· Recupero di energia dai rifiuti (termovalorizzazione).
Allo smaltimento (vale a dire il conferimento in discarica) è attribuito un ruolo
decisamente residuale.
Tutte le azioni devono quindi tendere a minimizzare lo smaltimento, ovvero il
conferimento dei rifiuti in discarica, che è la forma “peggiore” di gestione dei rifiuti. La
legge prevede che a smaltimento vadano solo i rifiuti che non possono trovare altra
destinazione.
Regola delle tre E
53
I Comuni e gli Enti che gestiscono i rifiuti (Comuni, Aziende Speciali, S.p.A,
ecc.) devono attenersi ai seguenti principi:
· Efficacia (capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati) ;
· Efficienza (capacità di utilizzare al meglio le risorse assegnate o disponibili) ;
· Economicità (per far gravare il meno possibile i costi all’utente del servizio).
Questi principi devono tradursi in un complesso di attività messe in atto per
garantire il corretto trattamento dei rifiuti, a partire dal momento in cui l’utente
conferisce il rifiuto al servizio di raccolta fino alla destinazione finale dello stesso.
Tale complesso di attività costituisce un vero e proprio sistema integrato che non
può limitarsi ad essere, come spesso si è fatto in passato, una pura analisi delle necessità
ed eventuale attivazione di impianti di trattamento e smaltimento idonei, ma deve tenere
correttamente in considerazione almeno altri due ulteriori fattori altrettanto importanti,
che sono:
· l’organizzazione della raccolta e il controllo quali-quantitativo dei flussi di
rifiuto;
· i comportamenti dei cittadini, la cui coerenza con il sistema adottato determina
il successo o l’insuccesso dello stesso rispetto agli obiettivi prefissati.
Ciò porta a individuare uno stretto legame tra il metodo di raccolta attuato, i
metodi e le azioni per il coinvolgimento del cittadino, ed il sistema impiantistico di
smaltimento/recupero in relazione all’obiettivo strategico di minimizzare i flussi di
rifiuto da avviare allo smaltimento. A qui la necessità, se si vuole ottenere risultati
soddisfacenti, di un approccio globale al problema, che tenga cioè conto dei diversi
fattori che costituiscono il sistema-rifiuti.
54
4
Rilevamento e descrizione dei servizi di raccolta differenziata e degli
impianti esistenti di trattamento, recupero, di riciclo e di innocuizzazione
DISCARICHE DI PRIMA CATEGORIA
COMUNE
FERRANDINA
GORGOGLIONE
IRSINA
MATERA
ESTREMI
AUTORIZZAZIONE
CAPACITA'
ORIGINARIA
(mc)
02F/99/D/173
-
1897/95
-
75B/2001/D/28
-
VOLUME
AUTORIZZATO
QUANTITA'
QUANTITA'
SMALTITA 2000 SMALTITA 2000
2.680
(T)
(mc)
1300 *
CAPACITA'
RESIDUA AL
30/06/2001(mc)
500
1.500
02F/99/D/504
-
MONTALBANO J.
6609/96
40.000
MONTESCAGLIOSO
6919/95
50.000
PISTICCI
278/98
210.000
210.000
17.265
105.000
POMARICO
404/96
32.650
100.000
3.535
7.000
SALANDRA
9166/96
-
200.000
43.939
124.677
TRICARICO
2585/99
60.300
74.000
9.700
38.000
TURSI
4393/96
-
37.000
44300
6.000
13.200
3.650
3.650
4.500
Fonte: nostre elaborazioni su dati Amministrazione provinciale
55
IMPIANTI DI TRATTAMENTO
COMUNE
MATERA
GESTORE
TIPOLOGIA
Comune di Matera compostaggio
ESTREMI AUTORIZZAZIONE
4395/96 02F/99/D/230 75B/2000/536
Fonte: nostre elaborazioni su dati Amministrazione provinciale
56
5
Struttura del sistema integrato per la gestione dei rifiuti solidi urbani
Sino ad oggi parlare di gestione dei rifiuti urbani significava principalmente
parlare della loro raccolta e del loro smaltimento, mentre la raccolta differenziata era
intesa come aggiuntiva rispetto ai fini dello smaltimento.
Oggi diventa invece necessario riferirsi ad un sistema integrato di gestione che,
sin dalla sua progettazione si ponga come obiettivo primario la minimizzazione dei
rifiuti effettivamente avviati a smaltimento finale.
Le attuali previsioni legislative, con la costituzione degli Ambiti Territoriali
Ottimali, rendono necessario il superamento di gestioni frammentate, sia in economia da
parte dei Comuni che tramite appalto a ditte esterne.
L’attenzione, attualmente sui Comuni, potrà quindi passare alla Comunità di
Ambito, con l’integrazione in un unico sistema complessivo dei vari servizi: raccolta dei
rifiuti, raccolta differenziata (sia dei rifiuti ingombranti che finalizzata al recupero o a
forme particolari di smaltimento), spazzamento.
Il sistema integrato dei servizi di raccolta RSU e raccolta differenziata dovrà
garantire:
· il raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dal
Piano;
· l’attuazione degli obiettivi di raccolta previsti dal D.Lgs. 22/97 per il recupero
ed il riciclaggio degli imballaggi;
· la raccolta differenziata delle tipologie di rifiuto che richiedono particolari
precauzioni in ordine alle loro caratteristiche di pericolosità ambientale;
57
· la raccolta differenziata di beni durevoli che tenga conto anche della loro
potenziale valorizzazione;
· la previsione di idonei punti di conferimento per alcune tipologie di rifiuti
speciali oggetto di frequenti abbandoni (es. rifiuti inerti);
· la raccolta di apparecchiature contenenti CFC che preveda idonei accorgimenti
atti ad evitare la dispersione dei gas nell’ambiente;
· la valorizzazione ed il potenziamento di siti presidiati a servizio dell’utenza
per il conferimento di più tipologie di rifiuti;
· la riorganizzazione della attuale rete di smaltimento dei RU in considerazione
degli obiettivi di recupero da perseguire e della conseguente riduzione dei
quantitativi di rifiuti indifferenziati;
· la valutazione della competitività economica dei vari sistemi di raccolta,
tenendo conto sia dell’effetto incentivante/disincentivante nei confronti di
comportamenti virtuosi atti a ridurre la produzione di rifiuto, sia della loro
efficacia in termini di quantità/qualità della raccolta differenziata;
· l’inserimento nel contesto urbano delle strutture atte a raccogliere i rifiuti, con
l’adozione di complementi di arredo urbano coerenti con le caratteristiche del
territorio.
Il processo di pianificazione provinciale della gestione dei RSU incontra una serie
di problematiche, dovute principalmente ad un contesto territoriale caratterizzato da una
notevole estensione geografica, soprattutto se correlato con la popolazione residente e
da una non elevata dotazione di impianti a tecnologia avanzata.
La situazione attuale è rappresentata da un modesto impianto di compostaggio a
servizio della città di Matera, e dallo smaltimento della quota restante dei rifiuti
direttamente in discarica.
La peculiare connotazione geografica del territorio rende estremamente difficile
l’adozione di un modello concettuale con un sistema unico di servizi di gestione dei
rifiuti urbani per tutte le aree di cui è composto il territorio provinciale7.
7
Il Piano regionale individua come “realtà territoriale ‘ideale’” sotto il profilo dell’economia di
esercizio della raccolta differenziata i comuni che contano dai 10.000 ai 15.000 abitanti. Cfr. Piano
regionale gestione dei rifiuti, pag. 175.
58
L’ipotesi di dotare l’intera regione di un unico polo di trattamento di medie
dimensioni è resa impraticabile dalla configurazione geografica e demografica e
dall’attuale sviluppo della rete viaria8.
L’insieme di tali problematiche conduce a confermare la previsione del Piano
regionale, che prevede l’istituzione di bacini in ambiti ottimali (ai sensi del Decreto
Ronchi) dotati delle tecnologie idonee allo smaltimento e che contempla impianti di
trattamento, “intesi come sistemi capaci di ridurre la pericolosità ed il volume dei rifiuti
prima della deposizione in discarica”, cui saranno avviati materiali pretrattati in modo
da ottenere frazioni con caratteristiche più idonee ai diversi trattamenti, avendo riguardo
sia alla composizione chimica che alle caratteristiche fisiche e meccaniche dei rifiuti.
Il sistema integrato provinciale sarà costituito da:
· raccolta differenziata atta ad organizzare la raccolta dei rifiuti per flussi
omogenei;
· avvio a recupero delle frazioni raccolte in maniera differenziata direttamente
valorizzabili (carta, vetro, legno, metalli);
· avvio a trattamento della frazione organica raccolta in maniera differenziata
per la produzione di compost;
· avvio ad impianti di selezione e stabilizzazione aerobica delle frazioni di
rifiuto indifferenziato;
· produzione di CDR da avviare ad impianti di recupero energetico dalle
frazioni secche o loro conferimento a discarica;
8
Il territorio provinciale, infatti, risulta caratterizzato da insediamenti residenziali prevalentemente
rurali che dal 1945 in poi hanno subito un processo di diminuzione della popolazione e di progressivo
aumento demografico ed urbanizzazione del capoluogo, unitamente ad un diffuso movimento di
emigrazione al di fuori della provincia, ormai stabilizzato. I piccoli centri, di modesta consistenza
abitativa hanno visto acuirsi il loro isolamento, dovuto anche alla carenza della rete viaria stradale ed alla
esigua presenza di reti ferroviarie. Il contesto territoriale appare quindi caratterizzato dalla presenza di
numerosi centri abitati di modesta entità (medio–piccola, piccola e piccolissima), localizzati in modo
estremamente disomogeneo su tutto il territorio provinciale, con una limitata e variegata rete viaria il cui
utilizzo, sia per la distanza dei centri abitati che per le variazioni altimetriche, impone lunghi tempi di
percorrenza, e condizioni socio–economiche omogenee, ma parcellizzate.
59
· discarica controllata per i materiali residui.
60
6
Determinazione, delle quantità dei rifiuti da recuperare e da smaltire
6.1
Produzione dei rifiuti e problematiche di carattere ambientale
Le problematiche connesse alla produzione di rifiuti hanno assunto negli ultimi
decenni proporzioni sempre maggiori in relazione al miglioramento delle condizioni
economiche, al veloce progredire dello sviluppo
industriale, all’incremento della
popolazione e delle aree urbane. La produzione dei rifiuti è, infatti, progressivamente
aumentata quale sintomo del progresso economico e dell’aumento dei consumi.
La diversificazione dei processi produttivi ha, inoltre, generato la moltiplicazione
della tipologia dei rifiuti con effetti sempre più nocivi per l’ambiente.
La problematica rappresentata dall’aumento delle quantità di rifiuti non può,
d’altra parte, essere arginata solamente tramite una gestione più efficiente ed un
maggiore tasso di riciclo; emerge, in maniera sempre più netta, l’esigenza di analizzare
e gestire il problema rifiuti come una componente dei flussi totali di materia che
attraversano la società, inserendo la gestione dei rifiuti all’interno di una strategia
integrata di sviluppo sostenibile, che abbia, tra le priorità, la riduzione dell’utilizzo delle
risorse, il minore consumo di energia e la minimizzazione delle emissioni alla fonte.
In generale, la gestione dei rifiuti deve avere come obiettivo principale l’uso
razionale e sostenibile delle risorse ed essere impostata seguendo un rigoroso ordine
gerarchico di priorità:
61
· riduzione della produzione e soprattutto della pericolosità dei rifiuti;
· sostituzione delle sostanze pericolose per l’ambiente contenute nei prodotti
con altre meno pericolose;
· riutilizzo e valorizzazione dei rifiuti sotto forma di materia, anche attraverso
l’incremento della raccolta differenziata, che consente di ottenere frazioni
merceologiche omogenee con un miglior grado di purezza e quindi più
facilmente collocabili sul mercato del recupero;
· valorizzazione energetica del rifiuto residuo dotato di buon potere calorifico;
· smaltimento in condizioni di sicurezza dei soli rifiuti che non hanno altra
possibilità di recupero trattamento.
Nel contesto della gestione integrata dei rifiuti la discarica, non avendo alcuna
funzione di valorizzazione delle risorse, e comportando un rischio per l’ambiente,
rappresenta, pertanto, l’opzione per i rifiuti ultimi non più suscettibili di essere riusati o
trattati nelle condizioni tecniche ed economiche del momento e deve avvenire con
modalità tali da ridurre al minimo le conseguenze negative per la salute e l’ambiente.
Un ruolo importante dovrebbe spettare, allora, agli strumenti economici quali
misure fiscali, incentivi finanziari o schemi di deposito rimborsabili. Tali strumenti
potrebbero essere usati per incentivare la prevenzione, per scoraggiare pratiche di
smaltimento non compatibili con elevati livelli di tutela dell’ambiente, per riequilibrare
i costi di smaltimento, ancora troppo bassi, con quelli relativi alle attività di riciclaggio
e recupero. Anche i depositi cauzionali concorrono ad assicurare che i prodotti alla fine
della loro vita utile siano effettivamente ripresi e indirizzati verso idonee forme di
recupero e/o trattamento.
In generale, considerevoli risultati in termini di riduzione della produzione dei
rifiuti si possono ottenere laddove i consumatori sono incoraggiati a comprare prodotti
che inquinano meno o che vengono da materiale recuperato o che possono essi stessi
essere riusati e riciclati.
Con l’aumentare della ricchezza e della produttività, cresce anche la domanda di
prodotti che, tra l’altro, hanno cicli di vita sempre più brevi; tale situazione determina
un aumento della quantità di rifiuti derivanti dai prodotti ormai fuori uso e dai relativi
cicli di estrazione e di fabbricazione. Parallelamente, molti prodotti diventano sempre
più complessi, essendo costituiti da più materiali e sostanze con maggiori rischi per la
salute e per l’ambiente legati alla gestione degli stessi una volta divenuti rifiuti. Se gli
62
attuali modelli di consumo non subiranno modifiche sarà inevitabile una crescita
consistente di rifiuti, in molti casi anche pericolosi.
L’obiettivo principale consiste nello scindere l’aspetto della produzione dei rifiuti
da quello della crescita economica ed ottenere così una sensibile riduzione complessiva
della quantità di rifiuti prodotti puntando a migliorare le iniziative di prevenzione, ad
aumentare l’efficienza delle risorse e a passare a modelli di consumo più sostenibili.
Sarà, allora, necessario individuare le sostanze pericolose nei vari flussi di rifiuti e
favorire la loro sostituzione con sostanze meno pericolose ovvero progettare prodotti
alternativi, ove ciò sia possibile e, ove non lo fosse, cercare di garantire l’esistenza di
sistemi a ciclo chiuso, nei quali il produttore abbia la responsabilità di garantire la
raccolta, il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti secondo modalità che minimizzino i
rischi e l’impatto sull’ambiente. Per quei rifiuti la cui produzione risulta inevitabile, pur
attuando tutte le iniziative finalizzate alla prevenzione, sarà necessario raggiungere una
situazione in cui:
· i rifiuti non siano più pericolosi o perlomeno presentino rischi molto limitati
per l’ambiente e per la salute umana;
· la maggior parte di essi sia reimmessa nel ciclo economico, soprattutto
attraverso
il
riciclaggio,
o
restituita
all’ambiente
in
forma
utile
(compostaggio);
· le quantità di rifiuti destinate allo smaltimento finale siano ridotte al minimo
assoluto e vengano, comunque, trattate o smaltite in maniera tale da ridurre
l’impatto negativo sull’ambiente;
· i rifiuti vengano trattati in siti il più vicino possibile al luogo di produzione al
fine di ridurre gli impatti determinati dal loro trasporto.
Il decreto legislativo 22/97, pur non individuando specifici obiettivi da
raggiungere in termini di prevenzione, introduce disposizioni in grado di garantire un
approccio sistemico alle problematiche connesse al ciclo dei rifiuti e di indirizzare il
sistema di gestione verso schemi di prevenzione e recupero.
Gli obiettivi di raccolta differenziata fissati dal decreto, da raggiungere nell’arco
di sei anni sono:
· 15% entro marzo 1999;
63
· 25% entro marzo 2001;
· 35% entro marzo 2003.
Il sistema di gestione integrata, a valle delle operazioni di qualificazione
merceologica dei diversi materiali di scarto, deve provvedere a minimizzare il ricorso
alla discarica ed allo smaltimento di rifiuto indifferenziato ed a gestire, comunque,
queste operazioni in sicurezza, limitando il rischio ambientale.
6.2
Le problematiche della quantificazione dei flussi dei rifiuti
Lo strumento conoscitivo e informativo in materia di gestione dei rifiuti, previsto
dal D.Lgs. 22/97, è il Catasto rifiuti. La contabilità dei flussi dei rifiuti riveste un ruolo
importante, se finalizzata all’elaborazione di indicatori mirati all’individuazione dei
problemi legati alla gestione dei rifiuti, alla valutazione delle priorità di gestione, alla
formulazione ed al conseguimento di obiettivi realistici, e, più in generale, alla
valutazione dell’efficacia delle politiche rispetto agli obiettivi fissati. Il Dlgs 22/97, con
il D.M. attuativo n. 372 del 4.8.1998, ha modificato il sistema previgente. Nello
specifico, è stato riorganizzato il Catasto rifiuti affidandone la gestione al sistema
ANPA/ARPA (Sezione Nazionale del Catasto presso ANPA e Sezioni regionali del
Catasto presso le ARPA o le Regioni, là dove le Agenzie non sono state costituite) e
prevedendo stesso un contenuto informativo/conoscitivo più ampio. E’ stata adottata la
classificazione comunitaria dei rifiuti (sia in termini di criteri di classificazione e
denominazione, sia in termini di codici. Le modalità operative della banca dati del
Catasto (MUD), alimentata annualmente con le dichiarazioni dei produttori e gestori dei
rifiuti sono state modificate.
Nonostante le recenti evoluzioni non si può comunque sottacere come il MUD
continui a non fornire un quadro di riferimento conoscitivo. Il sistema di rilevamento
dati continua a non essere in grado di fornire indicazioni certe circa la produzione, il
recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Le cause sono diverse: l’incertezza dei dati
provenienti dal MUD, l’alta percentuale di evasione dei soggetti obbligati alle
dichiarazioni, l’alta percentuale di errori, volontari o involontari, da parte dei soggetti
64
compilatori9, la mancata dichiarazione da parte dei soggetti non tenuti alla
dichiarazione, la mancata dichiarazione, prevista per legge, di alcune tipologie di rifiuti
(inerti, sanitari non pericolosi, veicoli fuori uso ecc.), e, non ultima, la non chiara
nozione di “rifiuto” e la non precisa disponibilità dei dati riguardanti il recupero
Queste problematiche hanno maggiori effetti a livello di aggregazione e
confrontabilità nazionale. A ciò si aggiunge la diversa classificazione dei rifiuti speciali
prevista dal Decreto Ronchi (a loro volta suddivisi in pericolosi e non pericolosi); la
classificazione di “rifiuto pericoloso” non coincide però con la precedente
classificazione di “rifiuto tossico e nocivo”; tutto ciò si traduce in una maggiore
incertezza nella confrontabilità temporale dei dati.
In tale contesto le elaborazioni dei dati, finalizzate alla loro qualificazione ed
affidabilità, anche se laboriose e molto dispendiose in termini di tempo, non riescono a
fornire un quadro conoscitivo attendibile. Ciò comporta quindi la necessità di elaborare
strumenti statistico-matematici di stima e la necessità di ricorrere ad analisi di carattere
socio-economico al fine di fornire gli elementi di supporto utili alla ponderazione delle
variabili utilizzate.
6.3
Il dato storico
Le fonti dei dati relativi alla popolazione ed alla produzione di RSU, relativa alla
provincia di Matera sono fondamentalmente:
· ANPA/ONR;
· Piano Regionale Rifiuti della Basilicata;
· Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Matera;
· Provincia di Matera.
9
E’ questo il caso soprattutto per i dati 1997 (denuncia 1998), a causa della contemporanea
modifica del modello di dichiarazione e dell’introduzione dei codici CER, che hanno sostituito i
precedenti codici italiani (CIR).
65
Nelle Tabelle che seguono sono riassunti i dati storici rinvenuti riguardo la
produzione di RSU; il quadro del pregresso può, inoltre, essere completato anche dai
dati illustrati nel Piano Regionale della Basilicata. Le Tabelle sono incomplete poiché
alcuni valori non sono stati reperiti o risultavano di dubbia attendibilità; in ogni caso, si
ritiene che sia possibile delineare il dato storico dei RSU, anche al fine di stimarne il
trend evolutivo.
66
RIFIUTI SOLIDI URBANI NELLA PROVINCIA DI MATERA
(t * 1.000 / anno)
PRODUZIONE
RACCOLTA
TOTALE
INDIFFER.
(%)°
RACCOLTA
ABITANTI
1995
208.154
64,69
1996
207.728
79,45
78,97
99,4
0,48
0,6
0
0
1997
207.311
70,12
68,35
97,5
1,77
2,5
0
0
1998
206.713
96,00
1999
206.193
80,68
79,89
99,02
0,79
0,97
0
0
DIFFER.
(%)°°
RACCOLTA
ANNO
(%)°
INGOMBR.
Fonte: ANPA
Note
° : percentuale sul totale della raccolta
°° : percentuale sul totale della raccolta (senza la selettiva)
RSU E RACCOLTA DIFFERENZIATA PRO CAPITE NELLA PROVINCIA DI MATERA
(kg / (abitante x anno))
PRODUZIONE
RACCOLTA
RACCOLTA
RACCOLTA
TOTALE
INDIFFERENZIATA
DIFFERENZIATA
INGOMBRANTI
207.728
382,45
380,15
2,30
0,00
1997
207.311
338,26
329,26
8,55
0
1998
206.713
464,40
1999
206.193
391,27
387,45
3,81
0
ANNO
ABITANTI
1996
Fonte: ANPA
67
RIFIUTI URBANI:RACCOLTA DIFFERENZIATA PROVINCIA DI MATERA
TOT.
ABITANTI
DIFFER.
ORGANICO
(T/ANNO) (T/ANNO) (%)°°
(%)°
207.728
VETRO
CARTA
PLASTICA ALLUMINIO
FARMACI
PILE
(T/ANNO)
(T/ANNO)
(T/ANNO)
(T/ANNO)
(T/ANNO)
(T/ANNO)
(%)°°
(%)°°
(%)°°
(%)°°
(%)°°
(%)°°
CONTEN.
T/F
(T/ANNO)
(%)°°
ALTRO
(T/ANNO)
(%)°°
INGOMBRANTI
(T/ANNO) (%)°°
478,24
307,70
109,85
21,00
14,00
0,11
3,48
6,85
0,31
14,93
0,00
64,30
23,00
4,40
2,90
0,00
0,70
1,40
0,10
3,10
0,00
0,00
1.771,75
0,00
432,10
1.181,30
28,00
2,00
2,10
3,39
0,14
122,72
0,00
2,50
0,00
24,40
66,70
1,60
0,10
0,10
0,20
0,00
6,90
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
706,04
0,00
455,26
148,92
105,01
1,85
-
-
-
75,00
-
206.193
0,97
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1996
207.311
1997
1998
1999
Fonte: ANPA
Note
° : percentuale sul totale della raccolta
°° : percentuale sul totale della raccolta differenziata
68
Per quanto concerne la composizione merceologica dei rifiuti si fa riferimento allo
studio effettuato in sede di elaborazione del Piano regionale: il valore medio regionale
della composizione merceologica, del contenuto di umidità, materiali combustibili ed
incombustibili, del potere calorifico e del contenuto di alcuni elementi chimici del
rifiuto tal quale, può essere assunto come parametro valido per la provincia di Matera.
Il Grafico e le Tabelle seguenti riassumono brevemente i risultati dello studio in
parola.
69
composizione merceologica media del rifiuto tal quale
percentuale in peso
40%
35,31%
35%
30%
25%
19,30%
18,70%
20%
12,24%
15%
10%
6,30%
5,20%
2,95%
5%
0%
organico
plastica
metalli
sottovaglio
a 20 mm
VALORI MEDI REGIONALI DI PARAMETRI CHIMICO-FISICI
DEL RIFIUTO TAL QUALE
UMIDITA’
MAT. COMB.
MAT. INCOMB
PCIU
42,9%
34,3%
29,6%
1517,3851
VALORI MEDI REGIONALI DEL TENORE DI ALCUNI ELEMENTI
NEL RIFIUTO TAL QUALE
Ossigeno
Carbonio
Idrogeno
Azoto
Zolfo
33,33
37,97
5,58
0,93
1,17
70
6.4
La Produzione di RSU e lo sviluppo economico e demografico
6.4.1
Il quadro nazionale
La produzione italiana di rifiuti urbani nel 1999 è stata pari a 28,4 milioni di
tonnellate, facendo rilevare un incremento, rispetto al 1998, del 5,7%, il più elevato del
periodo 1996-1999, che mostra complessivamente una crescita della produzione di
rifiuti del 9,3%, pari al 3,1% medio annuo.
Fonte: Anpa
La produzione di rifiuti è strettamente legata alla crescita economica, come
evidenziato in Figura e, per il periodo di riferimento, in concomitanza con l’incremento
del prodotto interno lordo e dei consumi delle famiglie, mostra un incremento di
analoga entità.
Analizzando, a livello regionale, i dati relativi alla produzione pro capite di rifiuti
del 1999, al PIL e ai consumi pro capite, si evidenzia la buona correlazione di tali
71
variabili, confermando che le regioni più produttive e con consumi più elevati fanno
registrare anche le maggiori produzioni di rifiuti (vedi Figure).
Fonte: ANPA
Fonte: ANPA
72
Con riferimento al PIL, in Italia si mantiene il forte divario Nord-Sud, con valori
che vanno dagli oltre 40 milioni delle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, FriuliVenezia Giulia, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta ai 19 milioni della regione
Calabria.
Per quanto riguarda la distribuzione della produzione di rifiuti per macro aree
geografiche i valori sono simili a quelli relativi agli anni precedenti, con il 45,3% dei
rifiuti prodotti al Nord, il 21,4% al Centro, il 33,3% al Sud. Queste distribuzioni
dipendono in larga misura dai differenti livelli di popolazione residente.
Nelle regioni del Sud si inverte decisamente la tendenza verificatasi nel 1998, di
diminuzione della produzione totale di rifiuti, considerato che nel 1999 si assiste a un
incremento, rispetto al 1998, pari al 7,8%, ben superiore alla percentuale del 5% e del
3,9% verificata rispettivamente al Nord e al Centro10.
La produzione pro capite del 1999, su base nazionale, risulta pari a 492
kg/abitante per anno, (1,347 kg/abitante per giorno), al di sotto della media europea di
507 kg/abitante per anno; il Sud presenta la quota pro capite più bassa, circa 452
kg/abitante per anno, il Centro quella più elevata, circa 547 kg/abitante per anno, il
Nord presenta una produzione pro capite di 500 kg/abitante per anno.
L’aumento della produzione pro capite di rifiuti registrato rispetto al 1998 è pari
al 4,6% al Nord, al 3,7% al Centro, all’8% al Sud. Considerando l’intero quadriennio
(1996-1999,) tali valori risultano pari rispettivamente al 10,5% (Nord), al 12% (Centro)
e al 4,8% (Sud).
L’analisi della produzione di rifiuti a livello provinciale evidenzia inoltre, che nel
1999, il 3,9% delle province presenta un valore pro capite inferiore a 350 kg/abitante
per anno, il 31,1% un valore compreso tra 350 e 450 kg/abitante per anno, il 41,7% tra
450 e 550 kg/abitante per anno, il 23,3% valori superiori a 550 kg/abitante per anno.
Rispetto al periodo precedente (anni 1996 e 1997) si riscontra un significativo aumento
delle province che presentano un pro capite superiore a 550 kg/abitante per anno, che
passano dal 9,7% del 1996, al già citato 23,3% del totale nel 1999 e una significativa
10
In tal senso si deve rilevare che, nell’anno 1999, il dato di produzione per regioni quali la
Calabria e la Sicilia è stato elaborato sulla base delle informazioni trasmesse dai Commissari per
l’emergenza, ed è ritenuto, pertanto, più omogeneo e controllato rispetto a quello di fonte MUD utilizzato
per le stime negli anni precedenti.
73
diminuzione delle province che ricadono nella fascia dei valori compresi tra 350 e 450
kg/abitante anno, che si riducono dal 49,5% del 1996 al 31,1% del 1999 a favore delle
fasce superiori.
6.4.2
Trend di sviluppo demografico ed economico della provincia di MT
I dati sulla popolazione della provincia negli ultimi anni11 sono stati utilizzati per
stimare il trend demografico nei prossimi dieci anni.
D’altra parte, il PTC della provincia di Matera ha recentemente formulato delle
accurate stime di sviluppo demografico, produttivo ed occupazionale.
In particolare, il modello utilizzato per le proiezioni della popolazione fino al
2010, fa riferimento allo “schema analitico-generazionale”, secondo il quale un generico
contingente iniziale di popolazione viene proiettato ad un tempo successivo tenendo
conto delle variazioni intervenute nelle tre componenti della fecondità, mortalità e
movimento migratorio12.
PROVINCIA DI MATERA POPOLAZIONE
RESIDENTE
Anno
Abitanti
1991
208.884
1992
208.934
1993
209.057
1994
208.581
1995
208.154
1996
207.728
1997
207.311
1998
206.713
1999
206.193
11
Fonte ISTAT.
12
Per maggiori dettagli si rimanda al Piano stesso.
74
Le proiezioni della popolazione sono state considerando due casi distinti:
· evoluzione in presenza delle sole componenti di crescita endogena: i tassi di
natalità tendono a decrescere come nel recente passato, mentre viene trascurata
la componente migratoria;
· evoluzione nel caso di conferma degli attuali trends naturali e migratori.
Rinviando al Piano Territoriale di Coordinamento per ulteriori approfondimenti, si
intende in questa sede sintetizzare i risultati ottenuti.
PROIEZIONE N. 1 DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE AL 2010
FECONDITÀ DECRESCENTE SENZA COMPONENTE MIGRATORIA
COMUNI
2000
2005
2010
Var %
Matera
56.924
57.281
57.155
+ 0.4 %
Materano
31.342
30.983
30.436
- 2.9 %
Metapontino
81.062
81.398
81.083
+ 0.0 %
Montagna Materana
36.865
36.249
35.404
- 4.0 %
206.193
205.910
204.078
- 1.0 %
Totale
Fonte: elaborazioni Cles su dati Istat
Il secondo scenario evidenzia, per la presenza della componente migratoria, una
dinamica demografica negativa ancora più accentuata, mentre in entrambi gli scenari
prosegue la concentrazione della popolazione nel Comune di Matera.
PROIEZIONE N° 2 DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE AL 2010
FECONDITÀ DECRESCENTE CON COMPONENTE MIGRATORIA COSTANTE
COMUNI
2000
Matera
56.924
2005
57.496
2010
57.598
Var %
+ 12 %
Materano
31.342
29.959
28.419
- 9.3 %
Metapontino
81.062
79.669
77.632
- 4.2 %
Montagna Materana
36.865
34.850
32.664
- 11.4%
206.193
201.975
196.313
- 4.8 %
Totale
Fonte: elaborazioni Cles su dati Istat
75
Nel grafico seguente sono stati evidenziati entrambi gli scenari appena descritti: i
valori reali disponibili sono stati integrati dai dati delle due proiezioni, con
l’inserimento di una linea di tendenza del II ordine, ottenuta tramite regressione.
La regressione stessa, calcolata su un cospicuo numero di campioni (costituenti,
peraltro, un insieme senza singolarità) ha consentito di derivare le due equazioni,
inserite nel grafico, che rappresentano con ottima fedeltà l’andamento del fenomeno in
Migliaia
esame13.
215
popolazione Provincia MT
210
2
y = 4,2137x - 351,65x + 209622
2
R = 0,9428
205
200
195
190
19
91
19
93
19
95
19
97
19
99
20
01
20
03
20
05
20
07
20
09
20
11
185
2
y = -29,293x - 53,017x + 209158
2
R = 0,9984
Le stime effettate dal PTC provinciale indicano una crescita media del PIL pari al
2,4 % per i prossimi dieci anni, con un aumento del numero di occupati del 5,7 %.
L’offerta di lavoro, nonostante la contrazione della popolazione in età lavorativa,
dovrebbe registrare un aumento di oltre 2.000 unità, ed il tasso d’attività dovrebbe
crescere di quasi quattro punti percentuali, passando dal 54,9%, registrato nel 2000, ad
un valore pari al 58,8%.
13
Come conferma il valore di R al quadrato.
76
Il Piano regionale di gestione rifiuti14 fornisce la situazione demografica
disaggregata per Comuni relativa all’anno 1999.
PROVINCIA DI MATERA - POPOLAZIONE RESIDENTE
COMUNE
1999 (*)
Accettura
2.740
Aliano
1.495
Bernalda
12.037
Calciano
1.049
Cirigliano
532
Colobraro
1.765
Craco
971
Ferrandina
9.427
Garaguso
1.270
Gorgoglione
1.395
Grassano
6.065
Grottole
3.006
Irsina
6.558
Matera
54.919
Miglionico
2.718
Montalbano Jonico
8.688
Montescaglioso
Nova Siri
Oliveto Lucano
10.104
5.922
762
Pisticci
18.311
Policoro
14.551
Pomarico
5.018
Rotondella
3.712
Salandra
3.363
San Giorgio Lucano
1.820
San Mauro Forte
3.025
Scanzano Jonico
6.210
Stigliano
6.576
Tricarico
7.017
Tursi
6.003
Valsinni
1.965
TOTALI
208.994
Fonti: (*) - Piano regionale gestione rifiuti
14
Cfr. Piano regionale gestione rifiuti, pag. 157.
77
6.5
Stima della produzione futura di RSU nella provincia
Le due spinte che maggiormente influenzeranno il settore nel medio termine
possono ricondursi a:
· politiche di riduzione delle quantità di rifiuto introdotte come obiettivo
prioritario dal decreto Ronchi;
· aumento delle produzioni per effetto della crescita economica ed evoluzione
dei modelli di consumo che porteranno la Basilicata ad uniformarsi alla media
nazionale.
Gli studi effettuati a livello nazionale, regionale e provinciale evidenziano
correlazioni significative tra sviluppo economico e produzione di RSU.
Di seguito sono, perciò, illustrate le stime di crescita del PIL contenute nel PTC15
e della produzione dei rifiuti, in base al trend degli ultimi anni, e sono state inserite le
linee di tendenza (di I ordine), ed il valore di R2.
I dati disponibili sulla produzione dei rifiuti sono, purtroppo, pochi e piuttosto
dispersi per poter effettuare una stima molto attendibile. Si deve sottolineare, d’altra
parte, che al momento i problemi di interpretazione dei risultati e, conseguentemente, la
stima dei trend futuri incontrano, in tutta l’Italia, notevoli ostacoli:
· in primo luogo, per la difficoltà di correlare stime di produzione effettuate da
organi diversi, e con modalità a volte differenti per quanto concerne il
campionamento, l’acquisizione, e l’elaborazione dei dati;
· in secondo luogo, poiché nel corso degli anni è cambiata, in taluni casi
radicalmente, la disciplina dei rifiuti16, e questo rende a volte scarsamente
significativo il confronto tra diverse categorie di rifiuti.
15
Il PTC della provincia di Matera ha stimato (auspicato) una crescita media del PIL del 2,4 %
16
Vedasi, in particolare, la “scomparsa” dei rifiuti T&N, e le notevoli (e successive) modifiche
annuo.
determinate dall’introduzione dei codici CER.
78
L’ANPA e l’ONR hanno avviato un’attività di reporting organico a partire dalla
produzione dell’anno 1997; i primi dati sono diversi nella struttura rispetto a quelli del
199817, ed hanno subito una “bonifica” diversa da quella relativa all’anno 1998.
Il PIL è stato normalizzato a 100 nell’anno 1995, preso come anno zero della
stima, mentre i valori derivano dall’elaborazione di dati rispettivamente dell’Istituto
Tagliacarne, per il passato, e del PTC, per le stime di crescita futura del PIL stesso. I
valori della produzione di RSU sono di fonte ANPA/ONR.
In ogni caso, l’andamento delle due linee di tendenza conferma il legame tra
crescita economica (rappresentata dal PIL) e aumento della produzione di RSU.
Il trend di produzione dei RSU, in assenza di azioni correttive, indica un valore
massimo, per il 2010, che si aggira sulle 140.000 tonnellate; impegno di tutti i soggetti
interessati dovrà essere quello di modificare le attuali dinamiche di produzione dei
rifiuti, nello spirito del Decreto Ronchi.
PIL e RSU
160
PIL (normalizz.) e RSU
140
y = 2,8935x - 5672,7
2
R = 0,9949
120
100
80
PIL normalizzato
60
y = 4,8515x - 9610,2
2
R = 0,4114
40
Prod RSU
Lineare (PIL
normalizzato)
Lineare (Prod RSU)
20
0
1994
1996
1998
2000
2002
2004
anno
2006
2008
2010
2012
Una stima inferiore della produzione totale nella provincia può essere effettuata a
partire dai dati prima esposti sulla produzione pro capite di RSU e sulla popolazione.
Riconsideriamo, infatti, i valori di:
17
Cfr. ANPA e ONR, Rapporto Rifiuti 2001.
79
· Produzione pro capite18 nel 1999: 391,27 kg/(abitante x anno) ;
· Incremento medio annuo di produzione pro capite;
· Stime di sviluppo demografico (del PTC).
I dati in nostro possesso vengono rielaborati, di seguito, per disegnare due scenari
futuri; la produzione dei RSU dovrebbe essere compresa nell’intervallo indicato.
6.5.1
Previsione n. 1
Il tasso d’incremento annuo della produzione pro capite è assunto costante e pari
al 5 %, valore di poco superiore a quello registrato nel quadriennio 1996-1999, relativo
alle regioni meridionali italiane (4,8 %). I valori della popolazione derivano dalla prima
stima19 del PTC.
STIMA DELLA PRODUZIONE DI RSU (SCENARIO N° 1)
PRODUZIONE PRO
ANNI
CAPITE
PRODUZIONE
POPOLAZIONE
(kg/(abitante x anno))
TOTALE
(tonn x 1.000)
1999
391,27
206.193
80,68
2005
524,34
205.910
107,74
2010
669,20
204.078
136,57
6.5.2
Previsione n. 2
Il tasso d’incremento annuo della produzione pro capite è assunto costante e pari
al 3 %, grazie all’adozione di politiche di riduzione della produzione dei rifiuti. secondo
18
Fonte: ONR/ANPA
19
Evoluzione in presenza delle sole componenti di crescita endogena, mentre viene trascurata la
componente migratoria
80
gli indirizzi del Decreto Ronchi. I valori della popolazione derivano dalla seconda
stima20 del PTC.
STIMA DELLA PRODUZIONE DI RSU (SCENARIO N° 2)
PRODUZIONE PRO
ANNI
PRODUZIONE
POPOLAZIONE
CAPITE
TOTALE
(kg/(abitante x anno))
(tonn x 1.000)
1999
391,27
206.193
80,68
2005
467,20
201.975
94,36
2010
541,61
196.313
106,32
Nel grafico seguente sono illustrati i valori su esposti, e la relativa linea di
tendenza, di primo grado, ottenuta tramite regressione lineare (con il relativo valore di
R2).
Stime di produzione RSU provincia di Matera
150
Prod RSU (tonn x 1000)
130
y = 4,3402x - 8589,5
R2 = 0,9025
110
90
y = 2,282x - 4479,4
R2 = 0,6969
70
PROD RSU scen. 1
PROD RSU scen. 2
trend scenario 1
50
1994
20
trend scenario 2
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
Evoluzione nel caso di conferma degli attuali trends naturali e migratori
81
6.5.3
Previsione di Piano
Secondo l’analisi fin qui condotta, il trend di produzione dei RSU indica un valore
massimo, per il 2010, compreso nell’intervallo 106 ÷136 migliaia di tonnellate (annue).
Questi calcoli evidenziano come, per modificare questa tendenza, sia prioritario
impegnare ogni energia al fine di contenere il fenomeno della produzione di rifiuti
agendo fin dalla fonte ed adottando politiche che incentivino la minore produzione di
rifiuti possibile.
Al fine di definire uno scenario attendibile per quanto riguarda la prevista
produzione di rifiuti nella Provincia di Matera è necessario effettuare alcune
considerazioni di base relativamente ad alcun fattori che stanno caratterizzando
l’andamento della produzione di rifiuti nelle aree in cui è già stata sviluppata la raccolta
differenziata:
· le recenti normative in materia di riduzione degli imballaggi dovrebbero
iniziare a far sentire la propria influenza nel più generale sistema di
produzione di rifiuti;
· nelle regioni dove è stato implementato un sistema di raccolta differenziata
teso a raggiungere gli obiettivi del Decreto Ronchi si è assistito ad un
rallentamento deciso della produzione complessiva di rifiuti. In particolare in
alcune province non caratterizzate dalla presenza di aree caratterizzate da
consistenti flussi turistici, la produzione di rifiuti si è attestata, da alcuni anni
(1997-2001) a valori inferiori ai 400 Kg per abitante;
· l’attuazione
di
campagne
informative
che
sempre
accompagnano
l’introduzione di nuovi sistemi di raccolta contribuendo ad aumentare la
sensibilità della popolazione verso il problema rifiuti e contribuisce a ridurre la
spinta ad acquistare più rifiuti (acquistare meno rifiuti);
· in ogni caso, oltre un certo livello, ad un incremento del reddito non può
corrispondere un parallelo aumento nella produzione di rifiuti in quanto livelli
superiori di reddito concentrano la propria capacità di acquisto su beni di
consumo (telefonini, HI.FI, automobili, ….) che non costituiscono di per se
stessi un considerevole aumento della quantità di rifiuti.
82
L’impegno della Provincia, in accordo con le indicazioni della Regione
formalizzate nelle Integrazioni al Piano regionale apportate con Delibera di Giunta n.
852 del 14 maggio 2002, è quello di limitare al massimo la produzione di RSU, anche
attraverso un’opera di sensibilizzazione della popolazione. Viene pertanto, adottato, per
la produzione procapite, l’ambizioso target di 1,3 Kg/giorno. Tale valore obiettivo non
dovrà essere superato nell’arco temporale compreso nel presente Piano.
L’andamento ipotizzato è pertanto il seguente:
ANNO
PRODUZIONE
RIFIUTI
(TONNELLATE)
kg/ab *
GIORNO
POPOLAZIONE
2002
75.209
1
206.052
2003
82.711
1,1
206.005
2004
82.692
1,1
205.958
2005
82.673
1,1
205.910
2006
90.028
1,2
205.544
2007
89.868
1,2
205.178
2008
89.708
1,2
204.812
2009
97.010
1,3
204.446
2010
96.835
1,3
204.078
2011
96.661
1,3
203.712
Da questa previsione emerge come la produzione totale di RSU nel periodo dal
2002 al 2011, sulla base delle ipotesi assunte, dovrebbe essere pari a circa 883.394
tonnellate.
6.5.4
Aspetti qualitativi
Oltre all’aspetto quantitativo è importante anche quello qualitativo che, nel caso
dei rifiuti è rappresentato dalla loro composizione merceologica. Questa, nell’arco del
periodo considerato, potrà subire dei cambiamenti importanti e tali da mettere in crisi gli
stessi impianti di trattamento realizzati.
83
Dall’analisi contenuta nel Piano Regionale emerge che la componente organica si
è dimezzata, passando da oltre il 65% (includendo la parte contenuta nel sottovaglio) a
poco più del 40% a fronte di un aumento delle frazioni “sintetiche”, plastica e carta
principalmente, per le quali è più che raddoppiato il contenuto. Poco rilevante ai fini del
trattamento e dello smaltimento risultano le variazioni di vetro, inerti vari e metalli che,
complessivamente, si attestano sul 10%.
Le scelte progettuali per la pianificazione in oggetto dovranno pertanto tener
conto dei seguenti trend evolutivi:
· ulteriore riduzione della frazione organica;
· progressivo incremento delle frazioni carta e plastica;
· leggera riduzione del vetro e degli inerti.
Le previsioni per quanto riguarda la composizione merceologica del rifiuto urbano
della Provincia di Matera tengono conto delle analisi merceologiche effettuate dalla
Regione nel suo Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani. Il Piano regionale
stima i quantitativi e la composizione merceologica dei RSU per la provincia di
Matera21:
21
Piano regionale di gestione rifiuti, pag. 159.
84
TIPOLOGIA MERCEOLOGICA
PERCENTUALI
Materie cellulosiche
25%
Materie plastiche
9%
Metalli
3%
Vetro
8%
Organico
37%
Sottovaglio
18%
Totale
100%
Sottovaglio
18%
Materie cellulosiche
25%
Materie plastiche
9%
Metalli
3%
Organico
37%
Vetro
8%
Materie cellulosiche
Materie plastiche
Metalli
Composizione merceologica di riferimento
Vetro
Organico
Sottovaglio
6.6
Bacini di utenza
Motivazioni
di
carattere
geografico-territoriale,
economico-gestionali
e
l’applicazione dei criteri di localizzazione portano a suddividere l’ATO provinciale in
due Bacini di utenza denominati MT1 e MT2.
85
6.6.1
Bacino MT1
Il Bacino di Utenza MT1 raggruppa i seguenti Comuni:
· Calciano;
· Ferrandina;
· Garaguso;
· Grassano;
· Grottole;
· Irsina;
· Matera;
· Miglionico;
· Montescaglioso;
· Oliveto Lucano;
· Pomarico;
· Salandra;
· Tricarico.
6.6.2
Bacino MT2
· Accettura;
· Aliano;
· Bernalda;
· Cirigliano;
· Colobraro;
· Craco;
· Gorgoglione;
· Montalbano;
· Nova Siri;
· Pisticci;
· Policoro;
· Rotondella;
86
· S. Giorgio Lucano;
· S. Mauro Forte;
· Scansano Ionico;
· Stigliano;
· Tursi;
· Valsinni.
87
7
Lo scenario di Piano
L’attuazione del Piano Provinciale dovrà avvenire all’interno di uno scenario
evolutivo definito sulla base delle previsioni di andamento della produzione di rifiuti
(come evidenziato nei paragrafi precedenti), della composizione merceologica del
rifiuto, degli obiettivi di raccolta differenziata e delle potenzialità degli impianti
esistenti e previsti.
L’obiettivo prioritario di raggiungere una raccolta differenziata pari ad al almeno
il 35% a partire dal 2003 obbliga, in ogni caso, a modificare radicalmente le modalità di
raccolta in essere presso tutti i Comuni della Provincia, in particolare introducendo,
almeno in parte, anche la raccolta della frazione organica, senza la quale difficilmente è
possibile raggiungere una tale percentuale di differenziazione.
Lo scenario è sviluppato nei paragrafi che seguono.
7.1
Sistema integrato di gestione dei rifiuti
Lo Scenario prevede l’introduzione di un sistema di raccolta differenziata
integrato che consenta di intercettare, a partire dal 2004, il 35% del totale dei rifiuti
prodotti.
Dal punto di vista impiantistico il sistema prevede che il rifiuto residuo venga
avviato a trattamento finalizzato alla produzione CDR (combustibile da Rifiuto); il CDR
potrà poi essere valorizzato energeticamente.
88
Il trattamento del rifiuto residuo prevede, innanzitutto, la sua selezione per
eliminare la frazione putrescibile.
In seguito alla selezione, la frazione di sopravaglio (prevalentemente secca) viene
avviata all’impianto di produzione di CDR, mentre la frazione di sottovaglio
(prevalentemente umida) viene avviata a stabilizzazione aerobica. Il materiale
stabilizzato viene poi utilizzato per la copertura giornaliera delle scorie provenienti dal
processo di recupero energetico che vengono comunque avviate a discarica.
Nell’impianto di produzione di CDR il rifiuto secco viene triturato in pezzatura di
dimensioni massime pari a cm 5, depurato delle frazioni non combustibili quali vetro,
inerti e metalli e quindi compattato o addensato al fine di ridurre i costi di trasporto
verso i siti di recupero energetico.
Gli impianti di recupero energetico dovranno utilizzare combustibile alternativo in
ottemperanza a quanto previsto dal DM 5.02.9822.
7.2
Articolazione temporale del Piano
Sotto il profilo temporale l'attuazione del Piano è articolata in due fasi
progressive.
7.2.1
Prima fase (fino al 2003)
La prima fase, fino al 2003, rappresenta il momento di introduzione del sistema
integrato di raccolta differenziata dei rifiuti volto a raggiungere il 35% di raccolta
differenziata. Si prevede la messa a discarica del rifiuto solamente a seguito di selezione
meccanica e stabilizzazione per tener conto del divieto di conferimento della frazione
indifferenziata in discarica a partire dal luglio 2002.
22
Il D.M. 5.02.98 prevede che il CDR possa essere impiegato in qualità di combustibile alternativo
in numerosi processi produttivi (fornaci, cementifici, …..).
89
7.2.2
Seconda fase (2004-2011)
La seconda fase (2004-2011) corrisponde al periodo di messa a regime del sistema
integrato di trattamento-smaltimento dei rifiuti ed è articolata secondo due scenari, il
primo che prevede la messa a discarica di tutto il rifiuto residuo e il secondo che
prevede il suo recupero energetico.
7.3
L'evoluzione quantitativa per i due Bacini
Sulla base delle previsioni di crescita della produzione di rifiuti nella Provincia di
Matera effettuate nei paragrafi precedenti, ed in considerazione della scarsa attendibilità
dei dati relativi ai singoli Comuni si è preferito elaborare le quantità di partenza
attribuendo ad ogni singolo Comune un dato medio di produzione in considerazione dei
seguenti fattori:
· dimensioni del comune in termini di popolazione residente;
· Comuni costieri caratterizzati da flussi turistici.
I parametri adottati sono stati i seguenti:
· Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti: 0,8 kg/ab al giorno;
· Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti: 0,9 kg/ab al
giorno;
· Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti: 1,1 kg/ab al giorno;
· Comuni della fascia costiera: 1,1 kg/ab al giorno, indipendentemente dalla
dimensione;
· Comune capoluogo di provincia: 1,2 kg/ab al giorno.
90
COMUNE
POPOLAZIONE
2001
PRODUZIONE
PRO CAPITE
(kg/ab*g)
TOTALE
RIFIUTI (ton)
Accettura
2.835
0,80
827,82
Aliano
1.300
0,80
379,60
12.289
1,10
4.934,03
Calciano
885
0,80
258,42
Cirigliano
445
0,80
129,94
Colobraro
1.558
0,80
454,94
800
0,80
233,60
Ferrandina
9.416
0,90
3.093,16
Garaguso
1.207
0,80
352,44
Gorgoglione
1.179
0,80
344,27
Grassano
5.739
0,90
1.885,26
Grottole
2.622
0,80
765,62
Irsina
5.632
0,90
1.850,11
57.274
1,20
25.086,01
Miglionico
2.642
0,80
771,46
Montalbano Jonico
8.250
0,90
2.710,13
Montescaglioso
9.997
0,90
3.284,01
Nova Siri *
6.461
1,10
2.594,09
590
0,80
172,28
Pisticci *
17.903
1,10
7.188,05
Policoro *
15.269
1,10
6.130,50
Pomarico
4.488
0,80
1.310,50
Rotondella *
3.269
1,10
1.312,50
Salandra
3.167
0,80
924,76
San Giorgio Lucano
1.521
0,80
444,13
San Mauro Forte
2.306
0,80
673,35
Scanzano Jonico *
2.900
1,10
1.164,35
Stigliano
5.631
0,90
1.849,78
Tricarico
6.511
0,90
2.138,86
Tursi
5.800
0,90
1.905,30
Valsinni
1.800
0,80
525,60
TOTALE
201.686
1,03
75.694,90
Bernalda *
Craco
Matera
Oliveto Lucano
* Comuni considerati turistici
91
Dalle elaborazioni effettuate, per quanto riguarda il Bacino MT1, la popolazione
complessivamente servita ammonta a 110.170 abitanti e la produzione complessiva di
rifiuti è stata stimata pari a 41.893 t/a nel 2001, pari al 55,34% del totale dei rifiuti
prodotti nella Provincia.
COMUNI DEL BACINO MATERA 1
Calciano
Ferrandina
Garaguso
Grassano
Grottole
Irsina
Matera
Miglionico
Montescaglioso
Oliveto Lucano
Pomarico
Salandra
Tricarico
Totale
POPOLAZIONE
2001
885
9.416
1.207
5.739
2.622
5.632
57.274
2.642
9.997
590
4.488
3.167
6.511
110.170
PRODUZIONE
ANNUA (t)
258,42
3.093,16
352,44
1.885,26
765,62
1.850,11
25.086,01
771,46
3.284,01
172,28
1.310,50
924,76
2.138,86
41.893
Per quanto riguarda il Bacino MT2, la popolazione complessivamente servita
ammonta a 91.516 abitanti e la produzione complessiva di rifiuti è pari a 33.802 t/a nel
2001, pari a 44,66% del totale dei rifiuti prodotti nella Provincia.
COMUNI DEL BACINO MATERA 2
Accettura
Aliano
Bernalda
Cirigliano
Colobraro
Craco
Gorgoglione
Montalbano Jonico
Nova Siri
Pisticci
POPOLAZIONE
2001
2.835
1.300
12.289
445
1.558
800
1.179
8.250
6.461
17.903
PRODUZIONE
ANNUA (t)
827,82
379,60
4.934,03
129,94
454,94
233,60
344,27
2.710,13
2.594,09
7.188,05
92
COMUNI DEL BACINO MATERA 2
POPOLAZIONE
2001
Policoro
Rotondella
San Giorgio Lucano
San Mauro Forte
Scanzano Jonico
Stigliano
Tursi
Valsinni
Totale
PRODUZIONE
ANNUA (t)
15.269
3.269
1.521
2.306
2.900
5.631
5.800
1.800
91.516
6.130,50
1.312,50
444,13
673,35
1.164,35
1.849,78
1.905,30
525,60
33.802
7.4
Assunzioni di base per l'elaborazione dello scenario
7.4.1
Raccolte differenziate
Nell'ipotesi di una raccolta differenziata media del 35% sul totale del rifiuto
urbano, sono state definite le seguenti percentuali di intercettazione per flusso:
TIPOLOGIA
COMPOSIZIONE
% DI
MERCEOLOGICA
MERCEOLOGICA
INTERCETTAZIONE
Organico
37,0
0,30
Carta
25,0
0,55
Plastica
9,0
0,30
Vetro
8,0
0,80
Metalli
3,0
0,35
Sottovaglio
18,0
0
TOTALE
100
35
7.4.2
Impianti di selezione meccanica del rifiuto urbano residuo
93
La selezione del rifiuto urbano residuo, effettuata con vaglio rotante dotato di fori
da cm 10 di diametro, produce un flusso di sottovaglio pari al 39% ed un flusso di
sopravaglio pari al 61%.
7.4.3
Impianti di stabilizzazione della frazione umida dei r.u. proveniente da
selezione meccanica
La frazione organica stabilizzata (FOS) in uscita dall'impianto di stabilizzazione/
igienizzazione è pari al 55% in peso della massa iniziale.
La densità della FOS, una volta costipata, è pari a 1 t/mc.
7.4.4
Impianti di compostaggio della frazione umida dei r.u. proveniente da
raccolta differenziata
A completamento del processo di compostaggio di matrici organiche selezionate
(FORSU e verde) si prevede di ottenere una quantità di compost pari al 55% in peso
della massa iniziale.
Si ritiene che i sovvalli provenienti dalla raffinazione del compost maturo
rappresentino il 5% del materiale in ingresso.
7.4.5
Impianti di produzione di CDR
Lo scarto generato dagli impianti di produzione di CDR è stato considerato pari al
25 % del peso dei rifiuti in ingresso all'impianto. La densità di tale scarto, costituito
principalmente da inerti è pari a 0,95 t/mc.
94
7.4.6
Impianti di valorizzazione delle frazioni secche recuperabili
Gli scarti provenienti dalla selezione dei materiali da raccolta differenziata sono
considerati mediamente pari al 5 % del peso dei rifiuti in ingresso.
7.4.7
Impianti di discarica controllata
Il rifiuto secco una volta avviato a discarica e compattato raggiunge una densità
pari a 0,75 t/mc.
Gli scarti provenienti dalla selezione delle raccolte differenziate una volta posti in
discarica e compattati, raggiungono un densità pari a 0,95 t/mc.
Le quantità di rifiuto giornaliere da trattare o smaltire sono state ricavate
considerando 310 giorni lavorativi all'anno.
7.5
Fase 1 - 2002-2003
Nella prima fase attuativa si prevede, a partire dalla situazione attuale nella quale
la raccolta differenziata non raggiunge il 5% del totale dei rifiuti prodotti, di
raggiungere il 35% di raccolta differenziata come previsto dal D. Lgs 22/97.
Il raggiungimento di un tale ambizioso obiettivo dovrà avvenire attraverso
l'introduzione di nuove metodologie di raccolta che potranno in parte integrarsi con
quelle esistenti ed in parte dovranno essere attuate ex-novo.
Per un approfondimento degli aspetti legati ai sistemi di raccolta differenziata si
rimanda al successivo paragrafo.
Le soluzioni impiantistiche per la provincia di Matera sono state definite a partire
dalle elaborazioni svolte ai paragrafi precedenti che hanno evidenziato, Bacino per
Bacino, le quantità di rifiuto che si andranno ad originare.
Il flusso dei rifiuti che ne deriva è evidenziato nelle tabelle riportate alle pagine
seguenti.
95
ANNO 2003
MT1
Materiali in ingresso
Rifiuti Urbani totali di cui:
- avviati a smaltimento
- raccolta differenziata
Impiantistica di trattamento
selezione rifiuto urbano
residuo
stabilizzazione frazione di
sottovaglio proveniente dalla
selezione
Materiali a smaltimento in
discarica
rifiuto secco da selezione
meccanica
scarti derivanti dalle attività di
selezione dei materiali
provenienti da raccolta
differenziata
Totale a discarica
Volume Occupato
rifiuti smaltiti in discarica
frazione organica stabilizzata
(FOS)
MT2
TOTALE
t/a
45.491
36.347
9.144
t/g
147
117
29
t/a
37.220
29.739
7.481
t/g
120
96
24
t/a
82.711
66.086
16.625
t/g
267
213
54
%
100
79,9
20,1
36.347
117
29.739
96
66.086
213
79,9
14.539
47
11.896
38
26.434
85
32,0
21.808
70
17.843
58
39.652
128
47,9
457
22.266
1
72
374
18.217
1
59
831
40.483
3
131
1,0
48,9
mc/a mc/g mc/a mc/g
29.559 95 24.185
78
7.996
26
6.543
21
mc/a mc/g
53.744 173
14.539
47
96
ANNO 2003
RACCOLTE DIFFERENZIATE
MT1
t/a
MT2
t/a
TOTALE
t/a
t/g
Raccolta differenziata
9.144
t/g
29,5
7.481
t/g
24,1
16.625
54
%
costituita da: organico
selezionato
2.525
8,1
2.066
6,7
4.590
15
frazione secca recuperabile
6.619
21,4
5.416
17,5
12.034
39
2.525
8,1
2.066
6,7
4.590
15
5,6
6.619
21,4
5.416
17,5
12.034
39
14,6
compost di qualità
1.389
4,5
1.136
3,7
2.525
8
carta e cartone
3.781
12,2
3.094
10,0
6.875
22
583
1,9
477
1,5
1.061
3
1.729
5,6
1.414
4,6
3.143
10
194
0,6
159
0,5
354
1
7.677
24,8
6.281
20,3
13.957
45
16,9
457
1,5
374
1,2
831
3
1,0
20,1
Impiantistica di recupero
compostaggio organico
selezionato
selezione e recupero materiali
riciclabili
Materiali avviati a recupero
plastica
vetro
metalli
totale materiali avviati a
recupero
Materiali avviati a
smaltimento
scarti derivanti dalla selezione
dei materiali provenienti da
raccolta differenziata
97
7.5.1
Bacino MT1
La quantità annua di rifiuti considerata nelle elaborazioni è quella prevista per il
2003, pari a 45.491 t. La percentuale di raccolta differenziata considerata è pari al 35%.
Il flusso di rifiuti previsto è il seguente:
· raccolta differenziata della frazione secca recuperabile: 9.144 t/a, pari a 29 t/g
delle quali, dopo selezione, vengono avviate a recupero:
· 3.781 t/a di carta e cartone (corrispondenti a 12,2 t/g);
· 1.729 t/a di vetro (corrispondenti a 5,6 t/g)
· 583 t/a di plastica (corrispondenti a 1,9 t/g);
· 194 t/a di metalli (corrispondenti a circa 0,6 t/g)
· raccolta differenziata della frazione umida destinata a compostaggio: 2.525 t/a,
pari a 8 t/g;
· selezione del rifiuto urbano residuo per 36.347 t/a (117 t/g);
· stabilizzazione della frazione di sottovaglio per 14.539 t/a (47 t/g);
· scarto di selezione da raccolte differenziate e da raffinazione del compost (5%
del totale dei materiali avviati a recupero): 457 t/a (circa 1,5 t/g)
· rifiuto totale a discarica: 22.266 t/a pari a 72 t/g corrispondenti a 95 mc/g;
· frazione di sottovaglio stabilizzata utilizzata sia come copertura giornaliera dei
rifiuti avviati a discarica che per sistemazioni ambientali: 7.996 mc/a (26
mc/g).
7.5.2
Bacino MT2
La quantità annua di rifiuti considerata nelle elaborazioni è quella prevista per il
2003, pari a 37.220 t. La percentuale di raccolta differenziata è considerata pari al 35%.
Il flusso dei rifiuti che ne deriva, evidenziato nelle tabelle riportate alle pagine
seguenti, è il seguente:
98
· raccolta differenziata della frazione recuperabile: 7.481 t/a, pari a 24 t/g delle
quali, dopo selezione, vengono avviate a recupero:
· 3.094 t/a di carta e cartone (corrispondenti a 10 t/g);
· 1.414 t/a di vetro (corrispondenti a 4,6 t/g) ;
· 477 t/a di plastica (corrispondenti a 1,5 t/g);
· 159 t/a di metalli (corrispondenti a circa 0,5 t/g) ;
· raccolta differenziata della frazione umida destinata a compostaggio: 2.066 t/a,
pari a 6,7 t/g;
· selezione del rifiuto urbano residuo per 29.739 t/a (96 t/g);
· stabilizzazione della frazione di sottovaglio per 11.896 t/a (38 t/g);
· scarto di selezione da raccolte differenziate e da raffinazione del compost (5%
del totale dei materiali avviati a recupero): 374 t/a (circa 1,2 t/g) ;
· rifiuto totale a discarica: 18.217 t/a (59 t/g) corrispondenti a 78 mc/g;
· frazione di sottovaglio stabilizzata utilizzata sia come copertura giornaliera dei
rifiuti avviati a discarica che per sistemazioni ambientali: 6.543 mc/a (21
mc/g).
7.6
Fase 2 - 2004-2011
La seconda fase attuativa prevede il mantenimento della percentuale di raccolta
differenziata pari al 35% del totale dei rifiuti prodotti e la produzione di CDR dalla
frazione secca del rifiuto residuo da avviare ad impianti di recupero energetico.
Le elaborazioni che seguono sono state definite a partire dalle quantità di rifiuti
prodotte calcolate, nei paragrafi precedenti, per ciascun Bacino.
Il flusso dei rifiuti che ne deriva è evidenziato nelle tabelle riportate alle pagine
seguenti.
99
ANNO 2011
MT1
Materiali in ingresso
Rifiuti Urbani totali di cui:
- avviati a smaltimento
- raccolta differenziata
Impiantistica di trattamento
selezione rifiuto urbano residuo
stabilizzazione frazione di
sottovaglio proveniente dalla
selezione
Produzione di CDR da frazione
di sopravaglio da avviare ad
impianti di recupero energetico
Materiali a smaltimento in
discarica
Scarti provenienti dalla
produzione di CDR
scarti derivanti dalle attività di
selezione dei materiali
provenienti da raccolta
differenziata
Totale a discarica
Volume occupato
rifiuti smaltiti in discarica
frazione organica stabilizzata
(FOS)
MT2
TOTALE
t/a
53.163
34.556
18.607
t/g
171
111
60
t/a
43.498
28.274
15.224
t/g
140
91
49
t/a
96.661
62.830
33.831
t/g
312
203
109
%
100
65,0
35,0
34.556
111
28.274
91
62.830
203
65,0
13.822
45
11.309
36
25.132
81
26,0
20.734
67
16.964
55
37.698
122
39,0
5.183
17
4.241
14
9.424
30
9,8
930
6.114
3
20
761
5.002
2
16
1.692
11.116
5
36
1,8
11,5
mc/a mc/g
6.436 21
mc/a mc/g
5.266
17
mc/a
11.701
mc/g
38
7.602
6.220
13.823
45
25
20
100
RACCOLTE DIFFERENZIATE
MT1
t/a
Raccolta differenziata
costituita da: organico selezionato
frazione secca recuperabile
Impiantistica di recupero
compostaggio organico
selezionato
selezione e recupero materiali
riciclabili
18.607
5.901
12.706
5.901
12.706
MT2
t/g
60,0
19,0
41,0
19,0
41,0
t/a
15.224
4.828
10.396
4.828
10.396
t/g
49,1
15,6
33,5
15,6
33,5
t/a
33.831
TOTALE
t/g
109
%
35,0
10.729
35
23.102
75
10.729
35
11,1
23.102
75
23,9
5.901
19
12.626
41
2.479
8
5.877
19
964
3
27.848
90
28,8
1.692
5
1,8
Materiali avviati a recupero
compost di qualità
carta e cartone
plastica
vetro
metalli
3.246
6.944
1.364
3.232
530
totale materiali avviati a recupero
15.316
Materiali avviati a smaltimento
scarti derivanti dalla selezione dei
materiali provenienti da raccolta
differenziata
930
10,5
22,4
4,4
10,4
1,7
49,4
3,0
2.656
5.682
1.116
2.645
434
12.532
761
8,6
18,3
3,6
8,5
1,4
40,4
2,5
101
7.6.1
Bacino MT1
La quantità annua di rifiuti considerata nelle elaborazioni è quella prevista per il
2011, pari a 53.163 t. La percentuale di raccolta differenziata considerata è pari al 35%.
Il flusso di rifiuti previsto è il seguente:
· raccolta differenziata della frazione secca recuperabile: 12.706 t/a, pari a 41 t/g
delle quali, dopo selezione, vengono avviate a recupero:
· 6.944 t/a di carta e cartone (corrispondenti a 22,4 t/g);
· 3.232 t/a di vetro (corrispondenti a 10,4 t/g)
· 1.364 t/a di plastica (corrispondenti a 4,4 t/g);
· 530 t/a di metalli (corrispondenti a 1,7 t/g)
· raccolta differenziata della frazione umida destinata a compostaggio: 5.901 t/a,
pari a 19 t/g;
· selezione del rifiuto urbano residuo per 34.556 t/a (111 t/g);
· stabilizzazione della frazione di sottovaglio per 13.822 t/a (45 t/g);
· produzione di CDR dalla frazione di sopravaglio: 20.734 t/a (67 t/g);
· scarto di selezione da raccolte differenziate e da raffinazione del compost (5%
del totale dei materiali avviati a recupero): 930 t/a (circa 3 t/g)
· scarto dalla produzione di CDR (25% del totale della frazione di sopravaglio):
5.180 t/a (circa 16 t/g)
· rifiuto totale a discarica: 6.100 t/a pari a 20 t/g corrispondenti a 21 mc/g;
· frazione di sottovaglio stabilizzata utilizzata sia come copertura giornaliera dei
rifiuti avviati a discarica che per sistemazioni ambientali: 7.602 mc/a (25
mc/g).
7.6.2
Bacino MT2
La quantità annua di rifiuti considerata nelle elaborazioni è quella prevista per il
2011, pari a 43.498 t. La percentuale di raccolta differenziata è considerata pari al 35%.
102
Il flusso dei rifiuti che ne deriva, evidenziato nelle tabelle riportate alle pagine
seguenti, è il seguente:
· raccolta differenziata della frazione recuperabile: 15.224 t/a, pari a 49 t/g delle
quali, dopo selezione, vengono avviate a recupero:
· 5.682 t/a di carta e cartone (corrispondenti a 18,3 t/g);
· 2.645 t/a di vetro (corrispondenti a 8,5 t/g) ;
· 1.116 t/a di plastica (corrispondenti a 3,6 t/g);
· 434 t/a di metalli (corrispondenti a circa 1,4 t/g) ;
· raccolta differenziata della frazione umida destinata a compostaggio: 4.828 t/a,
pari a 15,6 t/g;
· selezione del rifiuto urbano residuo per 28.274 t/a (91 t/g);
· stabilizzazione della frazione di sottovaglio per 11.309 t/a (36 t/g);
· produzione di CDR dalla frazione di sopravaglio: 16.964 t/a (55 t/g);
· scarto di selezione da raccolte differenziate e da raffinazione del compost (5%
del totale dei materiali avviati a recupero): 761 t/a (circa 2 t/g) ;
· scarto dalla produzione di CDR (25% del totale della frazione di sopravaglio):
4.240 t/a (circa 13,5 t/g) ;
· rifiuto totale a discarica: 5.000 t/a (16 t/g) corrispondenti a 17 mc/g;
· frazione di sottovaglio stabilizzata utilizzata sia come copertura giornaliera dei
rifiuti avviati a discarica che per sistemazioni ambientali: 6.220 mc/a (20
mc/g).
7.7
Il fabbisogno di trattamento
Sulla base di quanto delineato, il Piano prevede un sistema di trattamento
differenziato dei rifiuti basato, a regime, sui seguenti impianti.
7.7.1
Impianti di compostaggio.
103
La necessità impiantistica a regime è pari, per l'intera provincia di Matera, a circa
10.729 t/a, corrispondenti a circa 35 t/g. Considerando un margine del 20%, per far
fronte ad eventuali incrementi nella raccolta della frazione organica differenziata a
monte, la necessità impiantistica totale è pari a circa:
· 12.800 t/a corrispondenti a circa 40 t/g.
Trattandosi di una quantità tutto sommato modesta, la necessità impiantistica
potrà essere soddisfatta secondo due possibilità:
· con la ristrutturazione ed il potenziamento dell'impianto di Matera (a
servizio di entrambi i Bacini) fino a 40 t/g;
· con la ristrutturazione dell'impianto di Matera e la realizzazione di un
nuovo impianto di potenzialità pari a 20 t/g.
7.7.2
Impianti di selezione e stabilizzazione
La necessità impiantistica a regime è pari, per l'intera provincia di Matera, a
62.830 t/a, corrispondenti a circa 203 t/g di rifiuto da selezionare, e a 25.132 t/a di
rifiuto da stabilizzare, corrispondenti a circa 81 t/g. Considerando un margine del 20%,
per far fronte ad eventuali fermo impianti o al fatto che gli obiettivi di raccolta
differenziata non vengano raggiunti secondo le previsioni temporali previste, la
necessità impiantistica totale è pari a circa:
· 75.000 t/a corrispondenti a 240 t/g per la sezione di selezione;
· 30.000 t/a corrispondenti a 96 t/g per la sezione di stabilizzazione.
La necessità impiantistica potrà essere soddisfatta nel seguente modo:
· Realizzazione di un impianto di selezione e stabilizzazione nel Bacino
MT1 di potenzialità pari a circa 37.500 t/a pari a 120 t/g;
104
· Realizzazione di due impianti di selezione e stabilizzazione nel Bacino
MT2 di potenzialità complessiva di circa 37.500 t/a pari a 120 t/g.
Questi impianti potranno essere realizzati a bocca di discarica al fine di
minimizzare gli spostamenti del rifiuto tra i due impianti.
7.7.3
Impianti di selezione e valorizzazione della frazione secca riciclabile
Il fabbisogno impiantistico, a regime, è pari a 23.102 t/a, corrispondenti a circa 75
t/g; considerando un margine del 10%, per far fronte ad eventuali incrementi delle
raccolte differenziate, il fabbisogno che ne deriva è pari a circa 25.500 t/a,
corrispondenti a circa 82 t/g.
Tale fabbisogno potrà essere garantito attraverso le imprese private operanti nel
settore del recupero. Qualora queste non si attivassero in tempi brevi è ipotizzabile la
creazione di due piattaforme per la valorizzazione delle frazioni recuperabili, una nel
Bacino MT1 e una nel Bacino MT2.
7.7.4
Impianti per la produzione di CDR
Il fabbisogno impiantistico per quanto riguarda la produzione di CDR è pari a
37.698 t/a corrispondenti a 122 t/g. Considerando un margine del 20%, per far fronte ad
eventuali fermo impianti o al fatto che gli obiettivi di raccolta differenziata non vengano
raggiunti secondo le previsioni temporali previste, la necessità impiantistica totale è pari
a circa:
· 45.000 t/a corrispondenti a 145 t/g.
La necessità impiantistica potrà essere soddisfatta attraverso la realizzazione di un
impianto di potenzialità complessiva pari a circa 45.000 t/a, oppure da due impianti di
potenzialità pari a circa 22.500 t/a, corrispondenti a circa 72,5 t/g.
105
L’impianto dovrà essere realizzato in adiacenza a uno degli impianti di selezione e
stabilizzazione al fine di minimizzare i costi di trasferimento dei rifiuti tra i due
impianti.
7.7.5
Recupero energetico
La fase di recupero energetico del CDR potrà avvenire presso impianti privati che
siano autorizzati (ai sensi del DM 5/02/98 o altro) a ricevere il combustibile per
utilizzarlo nei processi produttivi in grado di recuperare energia e calore dal CDR.
Tale fabbisogno potrà essere soddisfatto attraverso
la realizzazione di un
impianto di potenzialità pari a circa 30.000 (pari a circa 100 t/giorno), considerando che
gli impianti per la produzione di CDR danno origine ad uno scarto stimato in circa il
25%.
7.7.6
Smaltimento in discarica
I rifiuti ultimi per i quali è necessario trovare uno sbocco finale in impianti di
discarica sono i seguenti:
· frazione secca non riciclabile relativa alla fase n.1;
· scarti provenienti dalla selezione dei materiali raccolti in maniera differenziata
(carta, vetro, contenitori in plastica, contenitori in metallo);
· scarti provenienti dalla produzione di compost;
· scarti provenienti dalla produzione del CDR.
A questi si aggiungerà la frazione organica stabilizzata (FOS) per la quota
eccedente il fabbisogno di copertura giornaliera delle discariche (stimato in circa il
10%).
106
FABBISOGNO DI DISCARICA IN TONNELLATE
FASE 1
DURATA TOTALE
(t/a)
Scarti secco
recuperabile e
compostaggio
Scarti produzione
CDR
Frazione secca non
riciclabile a discarica
Totale
(ANNI)
(t/a)
FASE 2
DURATA TOTALE
(t/a)
(ANNI)
(t/a)
TOTALE
(t/a)
831
2
1.662
1.692
8
13.533
15.195
0
2
0
9.424
8
75.396
75.396
39.652
2
79.303
0
8
0
79.303
169.894
FABBISOGNO DI DISCARICA IN METRI CUBI
FASE 1
(mc/a)
Frazione a discarica in
mc
Frazione organica
stabilizzata tot.
Frazione organica
stabilizzata utilizzata
come copertura
TOTALE
DURATA TOTALE
FASE 2
(ANNI)
(mc/a)
53.744
2
107.488
11.701
14.539
2
29.078
5.374
2
10.749
DURATA TOTALE
(mc/a)
(ANNI)
TOTALE
(mc/a)
(mc/a)
8
93.609
201.096
13.823
8
110.580
139.658
1.170
8
9.361
- 20.110
320.645
La previsione del fabbisogno complessivo di smaltimento in discarica per i
prossimi dieci anni, come evidenziato nella tabella seguente, è pari a circa 170.000 t
che corrispondono a circa 201.000 mc. A questi si deve aggiungere la parte di FOS non
utilizzata per la copertura; pertanto la volumetria di discarica necessaria a soddisfare il
fabbisogno decennale di smaltimento è pari a circa 320.000 mc.
Tale volumetria, suddivisa sui due Bacini, ed aumentata di un 20% per far fronte
ad eventuali ritardi nella predisposizione degli impianti di produzione del CDR
107
evidenzia un fabbisogno complessivo di circa 385.000 mc, corrispondenti alla
potenzialità di due discariche di dimensioni medio-piccole.
Considerando una potenzialità residua degli impianti di discarica esistenti di circa
250.000 mc (concentrata principalmente in due impianti, quelli dei Comuni di Salandra
e Pisticci), la potenzialità residua da ricercare sarebbe di circa 135.000 mc,
corrispondente ad una sola nuova discarica.
In alternativa, per considerazioni di carattere geografico-territoriale, è possibile
che tale fabbisogno possa essere soddisfatto nel breve e medio periodo da un numero
maggiore di impianti, ma di volumetria minore. Tale articolazione su più impianti
consentirebbe di gestire, nella prima fase di piano (2002-2003), il processo di
progressiva chiusura delle discariche in via di esaurimento.
Allo scopo di minimizzare gli impatti ambientali dovuti al trasporto dei rifiuti e di
ottimizzare le operazioni di trattamento e smaltimento, si provvederà al fabbisogno
volumetrico previsto dal Piano realizzando impianti di smaltimento in uno o più luoghi
già sede di discarica e di impianto di stabilizzazione biologica.
108
8
Individuazione delle frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata in
relazione agli obiettivi e relative modalità di recupero
La progettazione delle attività finalizzate alla raccolta differenziata dei rifiuti
urbani tende ad individuare una serie di azioni tese ad attivare in tempi rapidi una
selezione delle componenti recuperabili o riciclabili dei rifiuti.
I principi basilari su cui impostare la progettazione degli interventi sono i
seguenti:
· scoraggiare la produzione dei rifiuti e il loro smaltimento;
· favorire il riuso;
· separare i rifiuti al momento della loro produzione;
· coinvolgere i produttori di rifiuti con azioni coordinate di promozione,
informazione ed educazione;
· definire gli obiettivi della selezione in funzione della recuperabilità e
riciclabilità delle varie componenti (priorità all’organico e alle componenti
monomateriali secche) ;
· individuare efficaci modalità di raccolta con elevata capacità d’intercettazione
e massima integrità di ogni singola componente selezionata;
· attivare forme di gestione e condizioni operative economicamente e
funzionalmente ottimizzate;
· stimolare i mercati del recupero;
· promuovere le iniziative delle singole filiere impegnando vari Consorzi, ecc..
109
Sulla base di dette indicazioni l’assetto complessivo, articolato in molteplici
azioni ed interventi, si dovrebbe concretizzare in:
· rilevamenti quali-quantitativi;
· distribuzione territoriale;
· iniziative in corso;
· vincoli e caratterizzazioni locali;
· promozione e divulgazione;
· formazione;
· modalità e tipizzazione delle raccolte;
· trattamento e valorizzazione delle componenti;
· utilizzo delle risorse;
· forme attuative e gestionali;
· sviluppo occupazionale;
· collocazione dei prodotti.
Il dato di partenza è quello della composizione merceologica e dai flussi di
provenienza dei rifiuti. Il Piano regionale stima i quantitativi e la composizione
merceologica dei RSU per la provincia di Matera23:
TIPOLOGIA MERCEOLOGICA
Materie cellulosiche
Materie plastiche
Metalli
Vetro
Organico
Sottovaglio
Totale
PERCENTUALI
t
25%
9%
3%
8%
37%
18%
100%
19.340,50
6.962,58
2.320,86
6.188,96
28.623,94
13.925,16
77.362
Sulla base di queste stime viene prevista una crescente diffusione delle raccolte
differenziate domiciliari integrate. Dal potenziamento delle raccolte differenziate a
monte della produzione dei rifiuti e dalla loro attivazione derivano i diversi flussi di
23
Piano regionale di gestione rifiuti, pag. 159.
110
materiali da assoggettare a specifici trattamenti. Seguendo l’impostazione metodologica
del Piano regionale, i fabbisogni impiantistici dalle scelte attuate derivano dal possibile
destino dei diversi flussi di rifiuto.
I differenti sistemi di raccolta che originano i flussi separati da sottoporre a
trattamento sono:
· raccolta differenziata secco/umido domiciliare (integrata con le raccolte
monomateriale delle altre frazioni riciclabili svolte anch’esse in forma
domiciliare:
· sacco in mater–bi;
· sacco trasparente per il secco;
· sacco giallo per la plastica;
· carta in bidoncini o sfusa;
· vetro e metalli raccolti in campane stradali;
· raccolta differenziata secco/umido domiciliare, più le raccolte monomateriale
delle altre frazioni riciclabili mediante contenitori stradali:
· campane per vetro e metalli;
· cassonetti per la plastica;
· cassonetti per la carta;
· raccolta differenziata secco/umido domiciliare più la raccolta multimateriale
delle altre frazioni riciclabili con le seguenti opzioni:
· raccolta mediante sacco multimateriale (carta, plastica,metalli) con il vetro
che rimane in campana;
· raccolta mediante campana stradale multimateriale (vetro plastica, metalli) con
esclusione della carta che potrà essere raccolta in forma domiciliare o
mediante altro cassonetto dedicato
· raccolta differenziata domiciliare delle frazioni secche.
Le tecnologie previste dal Piano regionale sono in funzione della destinazione
finale dei flussi di rifiuto:
· trattamento della frazione organica:
111
·
è previsto il compostaggio del rifiuto verde e della frazione alimentare
proveniente da raccolta separata per la produzione di qualità di uso
agronomico;
· trattamento della frazione secca da raccolta differenziata:
· fase di transizione: previsto lo smaltimento in discarica comunque
riconvertita al conferimento della sola frazione secca da raccolta
differenziata;
·
a regime: termodistruzione con recupero energetico;
· tecnologie di trattamento intermedio:
· impianti di selezione semplificata per l’ottenimento di un flusso secco
pulito e triturato assimilabile a CDR da destinare a combustione in
impianti esterni.
Il raggiungimento degli obiettivi di recupero presuppone l’esistenza di un sistema
di strutture idonee alla ricezione ed al trattamento dei materiali, individuato nelle
piattaforme per la raccolta differenziata dei rifiuti o “Isole Ecologiche”. In Appendice è
riportata uno schema di linee operative per tal scelta impiantistica.
La promozione e gestione di un sistema di raccolta e smaltimento integrato
richiederà inoltre interventi di:
· informazione ai cittadini;
· supporto ai Comuni;
· coordinamento delle attività di controllo sulla produzione dei rifiuti e la
gestione dei flussi;
· garanzia circa il collocamento dei materiali;
· analisi tecnica dei progetti relativi agli impianti ed istruttoria delle istanze di
autorizzazione;
· definizione delle politiche tariffarie.
8.1
Modalità della raccolta differenziata
112
Le attività di raccolta differenziata dovranno essere strutturate in sintonia con
quanto previsto dalle Linee Guida regionali per l’organizzazione del sistema di raccolta
differenziata dei rifiuti24, con particolare riferimento agli indirizzi operativi specifici per
la realtà territoriale della Basilicata
Nell’organizzazione delle modalità delle attività di raccolta si terrà conto anche
delle considerazioni ricavabili dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, che contiene le
seguenti indicazioni:
· Matera:
· ripartizione del territorio cittadino in zone di densità omogenea;
· raccolta differenziata domiciliare monomateriale (secco/umido e carta)
con:
· programma settimanale strutturato in un calendario ritiri domiciliari
con copertura progressiva del servizio;
· isola ecologica:
·
campane stradali multimateriale (vetro, metalli e plastica) – in funzione
residuale;
· Montescaglioso, Bernalda, Policoro, Pisticci, Montalbano Jonico e Ferrandina
e accorpamenti intercomunali dei rimanenti Comuni:
· raccolta differenziata domiciliare monomateriale (secco/umido):
·
programma settimanale:
·
2 ritiri per l’umido;
·
1 per carta e cartone;
·
1 per contenitori in plastica per liquidi;
·
3 ritiri –2 a regime– per il resto indifferenziato;
· isola ecologica in un punto strategico del territorio comunale accessibile al
maggior numero di cittadini/utenti;
· programmi di fattibilità di un servizio di raccolta differenziata gestito
direttamente
dalle
strutture
comunali
o
convenzionato
con
l’Amministrazione comunale;
· campane stradali:
·
24
1 campana per i materiali cartacei;
Cfr. D.G.R. n. 2773 del 28.12.2001.
113
·
1 campana multimateriale per vetro, metalli e plastica.
Considerando il numero di abitanti e la produzione media per abitante prodotta in
un anno (produzione stimata in 370 kg/ab25), il sistema a regime consentirà di
intercettare circa 20.300.000 kg/anno di materiali per la città di Matera e 4.400.000
kg/anno (al netto dei flussi turistici) per la città di Bernalda, con quote percentuali di
materiali recuperati indicati nella seguente Tabella.
FRAZIONE DI RIFIUTO
%
BERNALDA (*)
MATERA
(kg)
(kg)
Organico o umido
18
802.024
3.659.246
Verde da parchi e giardini
4
178.227
813.166
Carta e cartone
15
668.353
3.049.371
Vetro e metalli
11
490.126
2.236.206
Plastica per liquidi
2
89.114
406.583
Secco indifferenziato
45
2.005.059
9.148.114
Ingombranti e beni durevoli
5
222.784
1.016.457
4.455.687
20.329.143
Totale
100
Fonte: Piano regionale gestione rifiuti
(*) – Al netto dei flussi turistici
Recependo tali indicazioni, si prevede, la realizzazione di:
· 10 Isole ecologiche intercomunali:
· Bernalda;
· Ferrandina
· Garaguso;
· Matera (n. 2);
· Montalbano J.;
25
Cfr. Piano regionale gestione rifiuti, pag. 173.
114
· Montescaglioso;
· Pisticci;
· Policoro
· Stigliano.
115
9
Individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di
smaltimento e recupero dei rifiuti
9.1
Le indicazioni di partenza: il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e il
Piano Territoriale di Coordinamento
La localizzazione degli impianti deve essere disposta adottando i principi ed i
criteri del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Basilicata, e seguendo le
indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Matera.
Al riguardo, il Piano Regionale esprime alcuni concetti fondamentali:
“[…] Il passaggio da una situazione unicamente basata sull’uso delle
discariche, in cui la determinazione delle tariffe di smaltimento prescinde dal costo
ambientale complessivo (correlato anche alla fase di dismissione e, quindi, di
bonifica e recupero dei siti) ad un modello organizzativo che prevede la preselezione
del rifiuto e successivi trattamenti volti alla valorizzazione dei suoi costituenti,
comporta inevitabilmente un incremento del costo complessivo del sistema di
gestione dei rifiuti che deve essere stimato e correlato a valutazioni di tipo tecnico
(volumetrie) ed ambientale (emissioni di inquinanti). La valutazione complessiva
delle tipologie di smaltimento non può, infine, trascurare le emissioni d’inquinanti in
atmosfera, associate alle diverse strategie di smaltimento [...]”
116
9.2
La metodologia per la localizzazione degli impianti
La procedura per l'individuazione di "aree potenzialmente idonee" ad accogliere
gli impianti di smaltimento dei rifiuti si articola in due momenti distinti.
La macrolocalizzazione, di competenza della Provincia, definisce i criteri di
localizzazione, l’individuazione delle “zone non idonee” e l’individuazione delle “zone
potenzialmente idonee”, contempla i vincoli territoriali che insistono su vaste porzioni
di territorio escludendo, in tal modo, le aree che non rispondono ai criteri ambientali,
territoriali e tecnologici, fissati dalle leggi o definiti in sede di impostazione di Piano.
Applicando il metodo della sovrapposizione di carte tematiche, si possono selezionare
solo le aree che, in via preliminare, risultano conformi ai criteri adottati e si escludono,
dalle fasi successive di indagine, le altre porzioni di territorio (aree non idonee). In
questa fase si segnalano, per le aree residue, i fattori in grado di condizionare l’effettiva
localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti (fattori penalizzanti e fattori
preferenziali).
La microlocalizzazione o individuazione dei siti, di competenza dei soggetti
attuatori del Piano, che effettuano l’applicazione dei criteri di microlocalizzazione
individuati su aree già selezionate, e l’indicazione dei siti potenziali.
I criteri stessi sono definiti, per tipo di impianto, in base alla disponibilità di
informazioni sull’intero territorio, in modo da garantire omogeneità di applicazione e
possibilità di verifica da parte di tutti i soggetti interessati e/o coinvolti, e sono suddivisi
per tipo di impianto di smaltimento e di trattamento previsto; non si applicano,
ovviamente, agli impianti già in attività al momento della redazione del Piano.
A conclusione dell’iter si identifica una rosa ristretta di siti potenzialmente idonei
ad accogliere l’impianto, in cui le alternative ricadono in territori con un livello di
vulnerabilità analogo e si può dare inizio alla progettazione di massima dell’impianto.
La procedura di localizzazione si conclude con l’effettuazione dello studio di impatto
ambientale sul progetto preliminare dell’impianto. Le indagini di dettaglio e lo studio di
impatto ambientale dell’impianto, di competenza del proponente, dovranno fornire
indicazioni per la progettazione esecutiva degli impianti e gli interventi di mitigazione
degli impatti.
117
PROCEDURA PER LA LOCALIZZAZIONE
MACROLOCALIZZAZIONE
Fattori di esclusione
AREE NON IDONEE
AREE POTENZIALMENTE IDONEE
Identificazione fattori penalizzanti
Identificazione fattori preferenziali
MICROLOCALIZZAZIONE
Verifica dei fattori di esclusione
AREE NON DONEE
AREE POTENZIALMENTE IDONEE
Caratterizzazione aree
Fattori preferenziali
Fattori penalizzanti
Classi di vulnerabilità
CONFRONTO ALTERNATIVE
ROSA RISTRETTA DI SITI
118
9.2.1
La macrolocalizzazione
Nella fase di macrolocalizzazione si applicano criteri che hanno valenza di
vincolo assoluto (fattori escludenti) e si individuano quei criteri che possono
eventualmente condizionare la scelta o costituire un’opportunità di localizzazione degli
impianti, cioè i fattori penalizzanti e i fattori preferenziali.
I fattori escludenti sono determinati dall’applicazione della normativa vigente e
dalla considerazione delle esperienze in atto. Nel caso la normativa si limiti ad indicare
genericamente la considerazione di un vincolo, la Provincia di Matera identifica
specifici criteri dimensionali.
I fattori penalizzanti e preferenziali derivano da considerazioni di protezione
ambientale e territoriale, di conformità ad altri strumenti di pianificazione locale o da
indirizzi politici dell’Amministrazione.
Si determinano quindi due classi di aree: le “aree non idonee”, escluse comunque
dal processo di localizzazione; le aree potenzialmente idonee residue, eventualmente
ordinabili in funzione della presenza o meno di fattori penalizzanti e preferenziali, su
cui si concentrerà il processo di localizzazione di dettaglio.
9.2.2
La microlocalizzazione
Sulle aree risultanti dalla selezione effettuata nella fase precedente, vengono effettuati
gli studi specifici, finalizzati all'individuazione dei singoli siti di impianto di
smaltimento rifiuti. Il percorso decisionale si articola attraverso:
1. l’applicazione dei fattori di esclusione di carattere puntuale;
2. l’esame dei fattori penalizzanti; eventualmente si registrano e valutano altri fattori
condizionanti o escludenti derivanti dagli specifici usi del suolo o dalle
caratteristiche morfologiche dell'area;
3. l’esame dei fattori preferenziali in grado di orientare le indagini verso quelle aree
che, per le loro caratteristiche intrinseche, dovrebbero presentare minori svantaggi
nel caso di realizzazione delle opere.
119
Risultato finale del processo di microlocalizzazione è l’indicazione di una rosa di
siti, rispondenti a tutti i criteri di piano, da
mettere a confronto, allo scopo di
individuare il sito che presenta minore vulnerabilità ambientale.
Ciascuna alternativa di localizzazione può essere caratterizzata da fattori
penalizzanti e preferenziali; per attuare il confronto si considerano solo gli attributi
disponibili per tutte le aree selezionate. Se l’informazione, su un fattore penalizzante e
preferenziale, è disponibile per una sola delle aree, non può essere utilizzata per il
confronto tra le alternative.
I criteri non applicati per mancanza di informazioni o di dati omogenei devono
comunque essere considerati nella fase successiva.
Le aree possono, inoltre, essere raggruppate in “Classi di vulnerabilità”
omogenee, derivanti dalla presenza dei fattori penalizzanti e preferenziali ordinati
secondo i vari livelli. La presenza di un fattore penalizzante di livello superiore
condiziona automaticamente l’attribuzione dell’area alla classe di vulnerabilità; in tal
modo si potranno avviare le indagini di dettaglio solo su una rosa ristretta di siti.
Sulla base dei fattori penalizzanti e condizionanti, anche senza ricorrere alla loro
gerarchizzazione in livelli di importanza, si potrebbero individuare diverse classi di
vulnerabilità. A titolo indicativo si mostra un esempio di ordinamento:
CLASSE
VULNERABILITÀ
CARATTERISTICHE
I
molto bassa
fpen. = 0 ;
fpref. ≥ 1
II
bassa
fpen. = 0 ;
fpref. = 0
III
media
fpen. ≤ 3 ;
fpref. ≥ 1
IV
medio-alta
fpen. ≤ 3 ;
fpref. = 0
V
alta
fpen. > 3
(con o senza fattori preferenziali)
La ricerca procederà dalle classi a vulnerabilità minore
verso le classi a
vulnerabilità maggiore, qualora non sia possibile identificare nessun sito potenzialmente
idoneo nelle classi a minore vulnerabilità.
120
9.3
I criteri per la localizzazione degli impianti
9.3.1
Fattori escludenti e penalizzanti
I fattori considerati ai fini della scelta tra siti alternativi sono in alcuni casi
“escludenti” - o per preesistente vincolo di legge o per scelta di pianificazione
provinciale - e in altri casi “penalizzanti”, come sintetizzato nella tabella finale.
Sono stati considerati, oltre ai criteri di esclusione di cui al Punto 4.1 delle
Integrazioni al Piano Regionale Gestione rifiuti (adottate con D.G.R. n. 852 del
14.5.2002), i fattori ambientali legati a:
· usi del suolo;
· caratteri fisici;
· protezione della popolazione dalle molestie;
· protezione delle risorse idriche;
· tutela da dissesti e calamità;
· protezione delle risorse naturali;
· protezione di altri beni;
· aspetti urbanistici.
9.3.1.1 Usi del suolo
Aree sottoposte a vincolo idrogeologico
I terreni di qualsiasi natura e destinazione, che possono perdere stabilità o turbare
il regime delle acque, sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici (R.D. n.
3267/23).
121
Il vincolo interessa generalmente i versanti in aree montane e gran parte delle
zone boscate.
Questo fattore non rappresenta necessariamente un elemento di esclusione,
essendo possibile verificare, con esame delle caratteristiche puntuali del sito, l’eventuale
reale sussistenza delle condizioni di pericolo e richiedere un nulla osta allo svincolo
dell’area proposta per la localizzazione.
Aree boscate
Si tratta dei territori, vincolati dalla Legge n. 431/85, coperti da foreste e da
boschi o sottoposti a vincolo di rimboschimento; il vincolo riguarda anche le aree
boscate percorse da incendi o danneggiate dal fuoco.
Le aree boscate sono generalmente interessate anche dalla presenza di un vincolo
idrogeologico e costituiscono essenzialmente una sottoclasse ristretta di quelle soggette
a vincolo idrogeologico.
Aree agricole di pregio
Sono da considerare esclusivamente le aree interessate da coltivazioni di
particolare pregio o importanza nell’ambito della Provincia di Matera, ed i terreni
particolarmente vocati ad uso agricolo.
L’iniziale non esclusione di queste aree può permettere, nelle fasi successive, una
verifica delle effettive caratteristiche, consentendo eventualmente la localizzazione di
impianti in caso di aree agricole non storicamente consolidate o di valenza limitata.
Usi civici
Le zone gravate da usi civici e quelle assegnate alle università agrarie sono
sottoposte a vincolo paesaggistico. La Regione può autorizzare la realizzazione di opere
in deroga al vincolo.
La presenza del vincolo è considerato un fattore penalizzante.
122
Servitù militari
Le zone soggette a vincoli militari e aeronautici sono automaticamente escluse
dalla possibilità di localizzazione.
9.3.1.2 Caratteri fisici
Altimetria
Le aree che si trovano ad una quota superiore a 1.000 m s.l.m. sono escluse dal
processo di localizzazione.
9.3.1.3 Protezione della popolazione dalle molestie
Distanza da centri e nuclei abitati
Odori sgradevoli, diffusione di animali indesiderati (volatili e roditori) possono
causare disturbo alle popolazioni residenti nei pressi di una discarica. La legislazione
nazionale (D.C.I. 27.7.84 in applicazione al DPR 915/82) stabilisce che gli impianti
siano posti a distanza di sicurezza dai centri abitati senza fissare un’estensione minima
per le fasce di salvaguardia.
Nella proposta di direttiva del Consiglio dell’Unione Europea sulle discariche di
rifiuti (1997) si fissa una fascia di rispetto di 500 m dalle aree residenziali.
Pertanto, si propone di mantenere una fascia di rispetto di 500 metri dalle aree
residenziali individuabili, in sede di macrolocalizzazione (perimetro dei centri e dei
nuclei abitati).
123
Presenza di case sparse
L’eventuale presenza di case sparse, nel raggio di 500 m, rappresenta un fattore
penalizzante da considerare solo sulle aree selezionate a livello puntuale (fase di
microlocalizzazione).
Distanza da funzioni sensibili
La presenza di scuole, ospedali e altre strutture sensibili in un’area di rispetto
sufficientemente ampia (1,5 km) deve essere considerata come un fattore escludente.
Il criterio, dettato da motivi di igiene e di sicurezza, rappresenta anche una misura
di salvaguardia per consentire eventuali ampliamenti dei servizi.
La verifica del criterio deve necessariamente essere effettuata sulle aree
selezionate, a livello puntuale.
9.3.1.4 Protezione delle risorse idriche
Soggiacenza della falda
Per impedire eventuali contaminazioni delle risorse idriche sotterranee, la
normativa nazionale (D.C.I. 27.7.84) impone che il fondo della discarica controllata
debba essere collocato ad una distanza minima di 1,5 m dal livello di massima
escursione della falda.
Il criterio, penalizzante, va verificato a livello puntuale.
Distanza da punti di approvvigionamento di acque ad uso potabile
124
Il D.P.R. 236/88 fissa una fascia di rispetto a tutela delle varie fonti di
approvvigionamento idrico ad uso potabile. Secondo il criterio geometrico, l’estensione
non deve essere inferiore a 200 metri rispetto al punto di captazione (corrispondente alla
definizione di "zona di rispetto" ai sensi dell'art. 6 D.P.R. n. 236/88).
Vulnerabilità idrogeologica intrinseca
La considerazione di questo fattore ha la funzione di salvaguardare le risorse
idriche sotterranee.
Infatti, condizioni di maggiore esposizione alle eventuali contaminazioni si
riscontrano in corrispondenza di un maggiore grado di vulnerabilità dei depositi
affioranti.
La vulnerabilità è definita come l'insieme di tutte le caratteristiche naturali del
sistema che contribuiscono a determinare la suscettibilità dell'acquifero rispetto a un
fenomeno di inquinamento.
Questo fattore riveste una grande importanza per il significato di coinvolgimento
del tipo di risorsa e di ambiti territoriali vasti.
In fase di realizzazione dell’impianto, è possibile infatti adottare appositi
interventi protettivi di impermeabilizzazione artificiale, interventi che comportano
comunque un aggravio dei costi di realizzazione.
Distanza da corpi d’acqua pubblici
Sono escluse dalla localizzazione le aree che ricadono nella fascia di rispetto, di
150 m da entrambe le sponde dei corsi d’acqua e di 300 m dalla linea di battigia dei
laghi.
9.3.1.5 Tutela da dissesti e calamità
125
Aree esondabili
Secondo le “Disposizioni per la prima applicazione dell’articolo 4 del D.P.R.
915/1982”, gli impianti di smaltimento dei rifiuti devono essere posti a distanza di
sicurezza dall’alveo di piena di laghi, fiumi e torrenti.
Aree in frana o erosione
Vengono ritenute non idonee alla realizzazione di discariche di 1a categoria, le
aree in frana o soggette a movimenti gravitativi, e le aree formalmente individuate a
seguito di dissesti idrogeologici e le aree interessate dalle limitazioni transitorie previste
dal comma 6 bis dell’art. 17 della Legge n. 183/89”.
9.3.1.6 Protezione delle risorse naturali
Aree a riserva naturale o integrale
Tutte le aree a riserva naturale o integrale sono escluse dalla localizzazione.
Aree sottoposte a vincolo paesaggistico
Il “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti” prevede di tenere conto, ai fini della
localizzazione, delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico: bellezze naturali vincolate
(Legge n. 1497/39), zone di particolare interesse ambientale e zone gravate da usi civici
(Legge n. 431/85).
Questo fattore può essere cautelativamente considerato come escludente, a seguito
della verifica sul significato del vincolo e in base alle eventuali condizioni per
richiedere ed ottenere un nulla osta allo svincolo dell’area proposta per la
localizzazione, a una successiva analisi delle caratteristiche puntuali del sito.
126
Oasi di protezione faunistica
Le oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della
fauna selvatica, sono periodicamente individuate dal Piano faunistico-venatorio
provinciale, previsto dalla Legge n. 157/92. Sono ambiti naturali presumibilmente molto
sensibili a fenomeni di antropizzazione, che dovrebbero essere esclusi dalla
localizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti. La considerazione del fattore come
eventualmente
penalizzante
comporta
una
successiva
verifica
in
fase
di
microlocalizzazione della effettiva valenza dell’area e della possibilità di modificare il
perimetro delle aree, stabilito dal calendario venatorio.
Zone di ripopolamento e cattura faunistica
Nelle aree di ripopolamento e cattura faunistica è l’intervento umano che,
attraverso attività programmate, crea le condizioni per il ripopolamento faunistico.
L’esclusione di queste aree può essere subordinata a una verifica delle caratteristiche,
delle funzioni e dei criteri di gestione, in grado di accertare la possibilità di modificarne
il perimetro, stabilito dal calendario venatorio. In caso di impossibilità di modifica, le
aree vengono escluse. La verifica va effettuata in fase di microlocalizzazione.
9.3.1.7 Protezione di altri beni
Aree con presenza di beni storici, artistici, archeologici, paleontologici
La presenza di beni archeologici e monumentali tutelati rappresenta un fattore
escludente.
Per altri beni urbanistici (ad esempio nucleo rurale) e architettonici (ad esempio
mulino, opificio) non sempre le norme forniscono indicazioni specifiche. Si è ritenuto
127
tuttavia che la segnalazione del bene implichi un “riconoscimento di non
riproducibilità” che porta all’esclusione d’interventi distruttivi.
In fase di macrolocalizzazione si segnala l’eventuale presenza di beni da tutelare.
Modalità di tutela e creazione di eventuali fasce di rispetto devono essere studiate in
funzione delle caratteristiche del singolo bene. Si rimanda la loro definizione e la
valutazione degli interventi ammissibili alla fase di microlocalizzazione.
Fasce di rispetto da infrastrutture
Fasce di rispetto dalle infrastrutture sono previste da varie leggi e dalla
pianificazione territoriale. Le fasce di rispetto sono state introdotte in considerazione di
motivi di sicurezza e con funzione di salvaguardia per consentire eventuali ampliamenti
delle infrastrutture stesse.
Per i cimiteri, l’art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie 1265/34, fissa una fascia di
rispetto minima di 200 m.
Per le infrastrutture di trasporto, il D.P.R. n. 495/92, all’art. 26, fissa fasce di
salvaguardia in funzione del tipo di strada; il D.P.R. 753/80, all’art. 1, indica le fasce di
salvaguardia per le ferrovie.
Nella tabella che segue sono riportate le fasce di rispetto minime da considerare
all’esterno dei centri abitati.
INFRASTRUTTURA
FASCIA DI RISPETTO (METRI)
Autostrada
60
strada di grande comunicazione
40
strada di media importanza
30
strada di interesse locale
20
Ferrovia
30
Aeroporto
300
Gli strumenti urbanistici locali possono prevedere vincoli più ampi, di cui si dovrà
tenere conto in fase di localizzazione degli impianti.
128
9.3.1.8 Aspetti urbanistici
Aree di espansione residenziale (Piani Regolatori Generali)
La presenza di zone di espansione residenziale, individuate dai PRG, possono
essere considerate come fattori penalizzanti solo se non si siano già sviluppati
insediamenti o avviati piani attuativi, altrimenti sono fattori escludenti.
Data la disponibilità di un mosaico aggiornato delle previsioni di PRG, la
destinazione residenziale delle aree potrebbe essere considerata anche in sede di
macrolocalizzazione e verificata in fase di microlocalizzazione.
Area adibita continuativamente alla realizzazione di impianti di smaltimento
La presenza di impianti di smaltimento dovrebbe essere distribuita sul territorio
cercando di assicurare, a parità di garanzie ambientali, una distribuzione dei carichi di
smaltimento che tenga conto del criterio dell’equità sociale.
Questo criterio, difficilmente quantificabile, può essere espresso evitando che una
stessa area (identificata come un comune o una certa porzione di territorio) sia
continuativamente oggetto della realizzazione di nuovi impianti di smaltimento. Il
criterio si applica anche in riferimento a impianti localizzati in aree confinanti sia pure
appartenenti a province e comuni diversi.
L’identificazione dell’area in oggetto deve essere congrua con i carichi di
smaltimento (ad esempio: non può essere escluso un intero comune qualora sia sede di
un impianto asservito solo ad una parte dei rifiuti comunali).
9.3.2
Descrizione dei fattori preferenziali
129
Ai fini del processo di localizzazione delle discariche, l’identificazione di fattori
preferenziali può essere un’attività caratteristica della fase di micro-localizzazione.
A titolo esemplificativo, si individuano alcuni possibili criteri preferenziali:
· aree a distanza > 1000 m da centri e nuclei abitati;
· assenza di case sparse a distanza < 500 metri;
· aree ricadenti in zone a bassissima vulnerabilità idrogeologica;
· aree degradate (attività minerarie e attività estrattive, aree da bonificare.
9.3.3
Criteri localizzativi di Piano: la mappa delle aree non idonee
Per la redazione finale delle aree non idonee, e di quelle potenzialmente idonee,
alla localizzazione degli impianti di discarica si impiegano i criteri riportati nella tabella
seguente.
CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON IDONEE
INDICATORI
FASE
SCENARIO
Usi del suolo
Aree sottoposte a vincolo idrogeologico
M/m
penalizzante
aree boscate
M/m
penalizzante
aree agricole di pregio
M/m
penalizzante
m
penalizzante
usi civici
Servitù militari
Caratteri fisici
altimetria
Protezione della popolazione da molestie
distanza da centri e nuclei abitati
esclusione
M
esclusione di aree a quota
superiore ai 1000 m s.l.m.
M/m esclusione per aree distanti meno
di 500 m
presenza di case sparse
m
penalizzante per presenza nel
raggio di 500 m
130
INDICATORI
FASE
SCENARIO
m
esclusione per distanza inferiore a
distanza da funzioni sensibili (scuole,ospedali)
1,5 km
Protezione delle risorse idriche
soggiacenza della falda
m
distanza da punti di approvvigionamento di acque ad M/m
uso potabile
penalizzante se < 5 m
esclusione nelle fasce di rispetto
(200 m)
vulnerabilità idrogeologica intrinseca
M/m
penalizzante in base a carta
soggiacenza
distanza da corpi d'acqua pubblici
M/m esclusione per distanza inferiore a
150 m da rive fiumi e 300 m laghi
Tutela da dissesti e calamità
aree esondabili
M/m
esclusione in aree esondabili
fascia A, B, C
aree in frana o erosione
M
Protezione delle risorse naturali
aree a riserva naturale o integrale
M
esclusione
M/m
esclusione nelle aree con
aree sottoposte a vincolo paesaggistico
esclusione
regimi di tutela incompatibili
oasi di protezione faunistica
M/m
esclusione
zone di ripopolamento e cattura faunistica
M/m
penalizzante
Protezione di altri beni
aree con presenza di beni storici, artistici, m
archeologici, paleontologici
fasce di rispetto da strade, autostrade, ferrovie, M/m
gasdotti, oleodotti, cimiteri, beni militari
Aspetti urbanistici
Aree di espansione residenziale
M
esclusione
esclusione
esclusione /penalizzante
Legenda:
M - indicatore considerato nella fase di “macrolocalizzazione”, in funzione di disponibilità informativa
M -indicatore considerato nella fase di “microlocalizzazione”
M/m -indicatore considerato in “macrolocalizzazione” da verificare in fase di “microlocalizzazione”
9.4
Ulteriori criteri localizzativi di Piano
Al fine di poter individuare la localizzazione definitiva degli impianti previsti dal
Piano, oltre ai criteri localizzativi evidenziati nei paragrafi precedenti, relativi alle
131
caratteristiche oggettive del territorio, vanno evidenziati alcuni elementi di importanza
decisiva per migliorare e rendere più economico il sistema complessivo di gestione dei
rifiuti urbani.
Questi elementi, che devono senz’altro essere considerati al fine di una corretta
pianificazione, sono principalmente i seguenti:
· sinergie esistenti tra alcune tipologie impiantistiche;
· necessità di ridurre al minimo i costi di trasporto dei rifiuti da un impianto
all’altro;
· necessità di ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità determinato dal
trasporto dei rifiuti da un impianto all’altro;
· necessità di ridurre le rotture di carico all’interno del processo di trattamento e
smaltimento dei rifiuti.
La vicinanza di alcune tipologie di impianti consente infatti di ottenere dei
considerevoli risparmi sia dal punto di vista dei costi di trasporto, che da quello
dell’impatto ambientale prodotto dagli automezzi che devono trasportare il rifiuto sa un
sito all’altro, che, infine, dalla possibilità di ottimizzare le aree e le strutture degli
impianti stessi (ad esempio un’unica sezione di ricevimento con pesa, ….).
Ad esempio, un impianto di selezione e stabilizzazione del rifiuto residuo
destinato a smaltimento in discarica deve necessariamente essere localizzato a bocca di
discarica.
Un impianto di produzione di CDR da frazione secca proveniente da selezione
meccanica dovrebbe essere ubicato in adiacenza all’impianto di selezione primaria in
quanto potrebbe sfruttare parte dell’impiantistica dello stesso e fruire della adiacente
discarica per lo smaltimento degli scarti.
Diverso è il caso dell’impianto di recupero energetico che potrebbe anche sorgere
lontano sia dall’impianto di produzione del CDR che da quello di discarica, mentre
potrebbe essere decisiva la vicinanza con utenze che consumino, oltre che energia
elettrica, anche calore. Infatti il trasporto del CDR verso l’impianto di utilizzo avrebbe
sicuramente un impatto minore che non il trasporto del rifiuto tal quale. Nel caso
dell’impianto di recupero energetico andrebbe pertanto privilegiata una localizzazione
all’interno di un’area industriale.
132
Pertanto vanno considerati i seguenti elementi ad integrazione e specificazione dei
criteri localizzativi:
· Impianti di selezione e stabilizzazione: vanno di preferenza localizzati in
adiacenza agli impianti di discarica;
· Impianti di produzione CDR: vanno di preferenza localizzati in adiacenza agli
impianti di selezione e stabilizzazione;
· Impianti di valorizzazione e recupero delle frazioni secche riciclabili: vanno di
preferenza localizzati in vicinanza di eventuali impianti di utilizzo delle
frazioni valorizzate;
· Impianti di discarica: va privilegiato il recupero o la messa in sicurezza delle
discariche esistenti con contemporaneo ulteriore conferimento di rifiuti al fine
di coprire le spese di messa in sicurezza;
· Impianti di recupero energetico: vanno di preferenza localizzati in vicinanza
di utenze che consumino, oltre che energia elettrica, anche calore (in primo
luogo aree industriali).
Per quanto riguarda l’ubicazione dei Centri degli impianti di ricerca e
sperimentazione di cui all’art. 29 della L.R. 6/01, si conferma, sulla base dei criteri di
cui sopra, l’idoneità delle localizzazioni di Pisticci (Tecnoparco Valbasento) e
Rotondella (ENEA).
9.5
Ipotesi localizzative
Sulla scorta delle considerazioni di cui sopra, le ipotesi per le localizzazioni
impiantistiche sono sintetizzate nella Tabella alla pagina seguente.
133
IMPIANTI
Isole ecologiche comunali
BACINO MT1
BACINO MT2
Ferrandina
Bernalda
Matera (n. 2)
Garaguso
Montescaglioso
Montalbano J.
Pisticci
Policoro
Stigliano
Compostaggio
Matera
Colobraro
Selezione e stabilizzazione
Matera
Colobraro
Pisticci
Selezione e valorizzazione della frazione secca Matera
Colobraro
riciclabile
Produzione di CDR
Recupero energetico
Matera
Colobraro
Valbasento: iniziative private
(Contratti, Intese e Accordi di
programma) (*)
Stazioni di trasferimento
Discarica
Stigliano
Ferrandina (in via Colobraro
di esaurimento)
Pisticci
Matera
S. Mauro Forte
Pomarico (in via di
esaurimento)
Salandra (in via di
esaurimento)
Tricarico
Impianti di ricerca e sperimentazione
Pisticci
(Valbasento)
Rotondella
(*) – L’ATO deciderà il conferimento in funzione dell’evoluzione degli accordi di programma già in
itinere.
134
10
Attuazione del piano
L'attuazione del Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti urbani è intesa come
il momento finale di un processo composto da una serie articolata di iniziative, sia di
tipo organizzativo che operativo, finalizzate al rispetto delle normative nazionali e
regionali vigenti.
10.1
Attuazione del D.Lgs. 22/97
Per quanto riguarda gli obblighi di legge derivanti dall'attuazione del D.Lgs.22/97,
si prevede:
· di fissare gli obiettivi del raggiungimento della quota minima del 35% della
raccolta differenziata;
· di rispettare il vincolo di non smaltire in discarica i rifiuti indifferenziati.
10.2
Rispondenza alle indicazioni stabilite dalla L.R. 6/2001
135
Per quanto concerne la rispondenza alle indicazioni poste dalla L.R. 6/2001,
"Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo piano"26, le
azioni previste vengono così riassunte.
10.2.1 Prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti
Gli obiettivi di minimizzazione sono principalmente legati a due aspetti principali:
· la necessità di immettere sul mercato prodotti con minori imballaggi e
contenitori composti da materiali riutilizzabili o riciclabili, diffondendo la
progettazione mediante l’analisi del ciclo di vita del prodotto:
· per questo aspetto le competenze riguardano principalmente il Governo27,
che dovrà sviluppare misure di incentivazione dei produttori;
· la possibilità di acquisto, da parte dei consumatori, di prodotti a minor carico
di imballaggi:
· per questo aspetto si individua nell'informazione dei cittadini la misura più
adeguata, con specifiche campagne di sensibilizzazione, finalizzate a
coinvolgere il cittadino nel limitare la produzione di rifiuti.
10.2.2 Potenziamento della raccolta differenziata
Il Piano si prefigge di incrementare le raccolte differenziate, per tutte quelle
frazioni merceologiche che:
· possono avere un interesse economico (vetro, carta, metalli, plastica, tessili,
legno) ;
26
Cfr. L.R. 6/2001, art. 2, lett. a-i.
27
Secondo quanto previsto dal D.Lgs 22/97 lo Stato deve individuare delle iniziative specifiche
per ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e definire dei Piani di Settore finalizzati alla riduzione, al
riciclaggio, al recupero e all’ottimizzazione dei flussi di rifiuti.
136
· possono creare problemi agli impianti finali di smaltimento (rifiuti pericolosi
presenti nel circuito urbano) ;
· possono essere oggetto di valorizzazione (frazione verde e organica).
In particolare il Piano prevede di favorire la raccolta differenziata di tutti quei
rifiuti che si presentano omogenei alla produzione e che possono pertanto costituire dei
flussi facilmente raccoglibili in maniera separata:
· rifiuti non putrescibili assimilabili agli urbani provenienti dalle attività
produttive;
· scarti organici provenienti da grandi produttori (mercati, mense, ristoranti,
ecc.) ;
· imballaggi in carta e cartone delle utenze commerciali.
attraverso
· il potenziamento delle raccolte differenziate dei rifiuti domestici, mediante
l’introduzione di:
· raccolte multimateriale;
· raccolte del tipo secco-umido;
· la promozione della realizzazione di Isole Ecologiche il cui ruolo è
fondamentale per migliorare la qualità delle raccolte e consentire di
raggiungere gli obiettivi di recupero.
Un ruolo importante sarà svolto dagli impianti a supporto delle raccolte
differenziate che consentiranno di valorizzare le diverse frazioni recuperabili.
Per quanto riguarda i rifiuti secchi riciclabili si tratterà di impianti in grado di
valorizzare, mediante selezione e successiva compattazione, il flusso proveniente dalle
raccolte differenziate.
Per quanto riguarda la frazione organica selezionata si tratterà di impianti per la
produzione di compost di qualità in grado di avere uno sbocco di mercato. La Provincia
potrà anche prevedere, in una prima fase, degli incentivi al settore primario per favorire
l’utilizzo del compost in agricoltura.
137
10.2.3 Misure per la minimizzazione della produzione di rifiuti da imballaggi
Il dato di partenza è l’evoluzione qualitativa dei rifiuti urbani, con aumento della
quantità di carta e plastica (imballaggi) e diminuzione della frazione organica.
Le possibili azioni finalizzate alla riduzione dei rifiuti di imballaggio ed alla loro
gestione prenderanno l’avvio dai principi generali di cui al Punto 1 delle Integrazioni al
Piano Regionale Gestione rifiuti (adottate con D.G.R. n. 852 del 14.5.2002).
Considerata la rilevanza anche culturale di un approccio alla produzione, alla
distribuzione ed all’utilizzo delle merci che tenga conto della necessità di minimizzare
la produzione di rifiuto, si individuano le seguenti ulteriori linee d’azione:
· favorire la riduzione della presenza di imballaggi in fase di produzione dei
beni incentivando l’adesione di aziende produttrici al sistema comunitario di
ecogestione e audit ambientale;
· favorire la riduzione della presenza di imballaggi in fase di distribuzione ed
utilizzo dei beni tramite la stesura di accordi o protocolli d’intesa da sottoporre
alle categorie di rappresentanza del commercio (dettaglio e grande
distribuzione) e, a livello provinciale, con le associazioni dei ristoratori, dei
gestori di pubblici esercizi, dei commercianti, della grande distribuzione e
della distribuzione organizzata, per promuovere la riduzione degli imballaggi
superflui e la sostituzione degli imballaggi a perdere con imballaggi a rendere,
utilizzando
protocolli
di
comportamento
concordati
e
premiando
i
comportamenti virtuosi;
· incentivare forme di riutilizzo diretto di imballaggi ed altre frazioni di rifiuto;
· promuovere l’innovazione nel campo degli imballaggi e la sostituzione di
imballi e contenitori con altri riutilizzabili per lo stesso uso o per altro uso;
· favorire una globale assunzione di responsabilità da parte del sistema
industriale che deve impegnarsi per promuovere il riutilizzo e favorire il riciclo
dei materiali da imballaggio, e l’adozione di meccanismi tariffari – come la
cauzione – che incentivino il riutilizzo degli imballaggi.
138
10.2.4 Individuazione dell'Ambito Provinciale
Il Piano individua due bacini per la gestione dei rifiuti urbani.
Al fine di garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficacia,
efficienza ed economicità, i Comuni istituiscono l'Autorità d'Ambito utilizzando una
delle forme di cooperazione individuate dalla Legge Regionale.
I Comuni istituiscono l’Autorità d’Ambito utilizzando una delle forme di
cooperazione stabilite dalla Legge regionale.
Il Piano definisce lo Schema di Convenzione che regola i rapporti tra l’autorità
d’Ambito ed i soggetti che effettuano la gestione operativa dei RSU (riportato in
Appendice).
10.2.5 Individuazione all’interno dell’ATO, di aree di trasferimento e/o
pretrattamento e trattamento dei rifiuti urbani
Tali aree di trasferimento e/o pretrattamento e trattamento ottimizzano il sistema
della raccolta in relazione alle tipologie ed alle quantità di rifiuti prodotti, all’economia
dei trasporti, alle soluzione tecniche adottate ed alle dimensioni ad alle caratteristiche
dell’ATO di riferimento.
Si prevede una Stazione di trasferimento, ubicata nel Comune di Stigliano.
10.2.6 Tipologia e fabbisogno degli impianti
Gli impianti da utilizzare e realizzare sono indicati per ogni specifica fase
temporale di attuazione del Piano.
10.2.7 Definizione delle aree idonee e non idonee
139
Il Piano definisce i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla
localizzazione di impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti secondo le diverse
tipologie.
Per ogni tipologia di impianto sono stabiliti i vincoli e le prescrizioni che
dovranno guidare l'indagine preliminare finalizzata alla individuazione del sito nel quale
realizzare l'impianto.
10.2.8 Indirizzi per la redazione dei Regolamenti tipo per la gestione dei rifiuti
Il Piano ha definito gli indirizzi per la redazione da parte dell'Autorità d'Ambito di
un regolamento tipo per la gestione dei rifiuti urbani.
Si riporta, in Appendice, uno schema di Regolamento che dovrà poi essere
adattato da ogni Amministrazione Comunale.
10.2.9 Il fabbisogno di discarica
Il Piano ha valutato nei paragrafi precedenti il fabbisogno di discarica necessario
per lo smaltimento della frazione secca non recuperabile dei rifiuti urbani.
La localizzazione degli impianti dovrà avvenire nel rispetto dei criteri definiti dal
Piano stesso.
140
11
Criteri per la localizzazione ed il dimensionamento delle aree da adibire
a centri di raccolta di veicoli a motore, rimorchi e simili, nonché alla
modalità della loro gestione
A livello comunitario è stata recentemente emanata una Direttiva, non ancora
recepita dal governo italiano, che tratta specificatamente dei veicoli fuori uso.
Si tratta della Direttiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
18 Settembre 2000 (da recepire entro il 21 Aprile 2002) che pone, tra gli obiettivi,
quello di fornire misure volte “al reimpiego, al riciclaggio e ad altre forme di recupero
dei veicoli fuori uso e dei loro componenti, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da
smaltire e migliorare il funzionamento, dal punto di vista ambientale, di tutti gli
operatori economici coinvolti nel ciclo di utilizzo dei veicoli e specialmente di quelli
direttamente collegati al trattamento dei veicoli fuori uso”.
L’art. 6 della Direttiva invita gli Stati membri ad adottare provvedimenti per
fornire di un’adeguata autorizzazione gli stabilimenti o le imprese che eseguono le
operazioni di trattamento e ad incoraggiare gli stabilimenti o le imprese che introducono
sistemi certificati di gestione dell’ambiente. Gli stabilimenti di trattamento devono
soddisfare i seguenti obblighi:
a) procedere allo smontaggio dei componenti dei veicoli fuori uso per ridurre
eventuali effetti nocivi sull’ambiente, prima di ulteriori trattamenti;
b) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo selettivo, così
da non contaminare i successivi rifiuti frantumati;
141
c) eseguire le operazioni di smontaggio dei componenti e di deposito in modo da
non compromettere il possibile reimpiego e recupero, nonché il riciclaggio dei
componenti dei veicoli.
Per la legislazione nazionale un Centro di raccolta di veicoli a motore, rimorchi e
simili è un'attività di recupero e trattamento rifiuti che deve per questo essere
necessariamente autorizzata.
11.1
Criteri localizzativi, dimensionali, progettuali e gestionali
Le principali finalità delle attività di autodemolizione sono:
· il recupero dei pezzi direttamente riutilizzabili;
· il recupero dei materiali riciclabili;
· la bonifica dai prodotti che possono contaminare il residuo destinato allo
smaltimento;
· eventualmente, la riduzione del volume delle carcasse dei veicoli prima del
loro trasporto all’impianto di trattamento e smaltimento finale.
Le prime tre fasi del processo consistono nell’asportazione dal veicolo:
· delle componenti potenzialmente pericolose, da destinarsi ad un opportuno
stadio di recupero o smaltimento controllato, quali batterie, carburanti residui,
i fluidi di lubrificazione, di refrigerazione e di condizionamento;
· delle parti ancora dotate di un valore commerciale nel mercato dei ricambi,
come alcuni elementi di carrozzeria (parabrezza, parafanghi, ecc.), alcune parti
meccaniche (ad esempio le ruote), il motore, i pneumatici ed i sedili.
Lo svolgimento di queste fasi è compatibile con le attività industriali solitamente
svolte all’interno di un’area destinata dal PRG ad attività produttive; pertanto dal punto
di vista localizzativo i criteri da considerare sono i seguenti:
142
· inserimento all’interno di un’area industriale o artigianale;
· presenza di un lotto libero di almeno 10.000 mq;
· necessità di mascheramento con siepi e filari alberati;
· necessità di non superare, in altezza, cumuli di oltre 3 autovetture.
Devono essere previste aree specifiche per tutte le fasi operative del processo
produttivo:
· ricezione:
· i veicoli da demolire vengono stoccati in apposite aree in attesa che si
concludano
le
pratiche
di
cancellazione
dal
Pubblico
Registro
Automobilistico;
· eliminazione e asporto delle parti contenenti oli, liquidi refrigeranti, batterie:
· un’area di smontaggio in cui le vetture vengono private dei materiali
pericolosi presenti;
· stoccaggio dei materiali pericolosi:
· i contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi devono essere
posizionati in aree fornite delle adeguate misure di sicurezza ;
· smontaggio delle parti recuperabili:
· può avvenire nella stessa area in cui vengono smontate le parti pericolose;
· stoccaggio dei materiali recuperabili:
· i materiali che possono essere riutilizzati devono essere stoccati in
magazzini in cui i clienti possono prenderne visione prima dell’acquisto,
mentre i materiali recuperati ma che non possono essere rivenduti devono
essere stoccati in appositi container, specifici per ogni tipo di materiale
(vetro, plastica, ferro, tessuti,…), o in apposite aree, in attesa di essere
prelevati ed essere smaltiti e/o recuperati.
Le aree da adibire a centri di demolizione autoveicoli dovranno essere dotate di
idonei sistemi di trattamento e stoccaggio dei rifiuti e di adeguate misure di sicurezza
per tutte le fasi operative del processo produttivo. In particolare dovranno essere
previste:
143
· la pavimentazione delle aree di stoccaggio e di ricezione, così da impedire
eventuali infiltrazioni degli oli nel terreno;
· la creazione di un sistema di raccolta e trattamento delle acque provenienti dai
piazzali e dalle aree di lavorazione, in modo tale che non vi siano
contaminazioni con i sistemi idrici sotterranei e/o superficiali;
· la recinzione dell’area, così da impedire il contatto con agenti esterni;
· la creazione di un'apposita area nella quale svolgere la pulizia delle parti
sporche di olio dotata di apposito impianto di raccolta e depurazione.
Devono essere previste aree adeguatamente attrezzate per la collocazione e lo
stoccaggio di:
· marmitte catalitiche esauste;
· pneumatici ricostruibili e non, camere d’aria non riparabili e altre parti di
gomma;
· componenti di plastica;
· spezzoni di cavo di rame ricoperto;
· accumulatori al piombo esausti;
· oli esausti;
· liquidi dei circuiti refrigeranti;
· rottami di vetro;
· rifiuti di ferro, acciaio e ghisa;
· imbottiture sedili in poliuretano espanso;
· materiali tessili compositi (fibre naturali, sintetiche e artificiali).
Per una corretta gestione del rifiuto (istruzioni operative, segnaletica,
sensibilizzazione) è utile considerare le interazioni esistenti tra quest’area e le altre aree
funzionali (ad esempio docce, lavabi, aree emergenza, uffici,…) e predisporre adeguate
istruzioni operative e comportamentali per un corretto deposito dei rifiuti e per le
emergenze.
Le localizzazioni possibili sono, per entrambi i Bacini:
· Ferrandina;
144
· Matera (3 impianti) ;
· Policoro (2 impianti) ;
· Pisticci
· Stigliano.
11.Bis. Smaltimento degli scarti di macellazione
11 Bis.1. - Macellazione
Nell’ambito dei rifiuti speciali, lo smaltimento degli scarti di macellazione dovrà
avvenire in impianti di incenerimento ubicati presso mattatoi con capacità di
macellazione di almeno 50 capi /giorno. Tali inceneritori dovranno essere autorizzati ai
sensi dell’art. 27 del D. Lgs. n. 22/1997.
145
12
Valutazione degli oneri finanziari connessi alla realizzazione degli
interventi
Al fine di dare completa attuazione al Piano i nuovi interventi previsti sono i
seguenti:
· la realizzazione di una stazione di trasferenza;
· la realizzazione di 10 Isole ecologiche;
· la realizzazione di un nuovo impianto di compostaggio / la sistemazione
dell'impianto di compostaggio di Matera;
· la realizzazione di due impianti per la produzione di CDR;
· la realizzazione di due impianti di selezione e stabilizzazione;
· la sistemazione e l'ampliamento delle discariche previste a supporto del
sistema di gestione.
Sulla base di valutazioni relative al costo di impianti dalle caratteristiche
analoghe, viene di seguito riportato il quadro schematico degli investimenti necessari
per dare attuazione al Piano per quanto riguarda i nuovi impianti da realizzare.
Gli importi definitivi, che dovranno tener conto delle specifiche caratteristiche dei
luoghi dove verranno realizzati, verranno ricavati dai progetti esecutivi, una volta
predisposti e potranno, proprio per queste motivazioni, discostarsi da quelli ipotizzati.
146
12.1
Stazioni di trasferenza
Gli elementi che intervengono nella definizione dei costi per la realizzazione di
una stazione di trasferenza, esclusi quelli relativi all’acquisizione delle aree, sono i
seguenti:
· pavimentazioni e asfaltature;
· recinzioni e cancelli;
· rete di raccolta delle acque;
· rampa di accesso alle zone di scarico;
· box uffici e servizi;
· sistemazioni esterne;
· sotto-servizi per illuminazione, allacciamento acquedotto e fognatura;
· cassoni;
· progettazione, collaudi, analisi, controlli.
Il costo complessivo per la realizzazione di ogni stazione è previsto in un range tra
circa 100.000 - 125.000 Euro.
12.2
Isole ecologiche
Gli elementi che intervengono nella definizione dei costi per la realizzazione di un
Isola ecologica, esclusi quelli relativi all’acquisizione delle aree, sono i seguenti:
· pavimentazioni e asfaltature;
· recinzioni e cancelli;
· rete di raccolta delle acque;
· rampa di accesso alle zone di scarico (eventuali) ;
· box uffici e servizi;
· sistemazioni esterne.
· sotto-servizi per illuminazione, allacciamento acquedotto e fognatura;
· cassoni e contenitori vari per le raccolte differenziate;
· progettazione, collaudi, analisi, controlli.
147
Il costo complessivo per la realizzazione di ogni Isola ecologica può variare da
50.000 Euro a 125.000 Euro, in relazione delle dimensioni e dell’eventuale
realizzazione delle rampe di accesso. Qualora possibile tali Centri dovrebbero essere
realizzati in adiacenza alle Stazioni di trasferenza.
12.3
Nuovo impianto di compostaggio
Gli elementi che intervengono nella definizione dei costi per la realizzazione di un
Impianto di Compostaggio di potenzialità pari a 20 t/g, esclusi quelli relativi
all’acquisizione delle aree, dipendono dalla tecnologia adottata per il trattamento.
Quanto più complessa è la tecnologia adottata (tunnels, biocelle, trincee dinamiche, …)
tanto più elevati sono i costi che ne derivano. In ogni caso gli elementi da considerare
sono i seguenti:
· pavimentazioni e asfaltature;
· recinzioni e cancelli;
· rete di raccolta delle acque;
· uffici e servizi;
· sistemazioni esterne;
· sotto-servizi per illuminazione, allacciamento acquedotto e fognatura;
· capannoni per la ricezione e la prima lavorazione della frazione organica
(triturazione-rompisacchi e vagliatura);
· capannone per la fase di maturazione;
· capannone per la fase di stabilizzazione;
· impianto di raffinazione finale;
· attrezzature per la movimentazione, il caricamento, il rivoltamento del
materiale;
· progettazione, collaudi, analisi, controlli.
148
Il costo complessivo per la realizzazione di un impianto di compostaggio di
potenzialità pari a 20 t/g può variare da 1.250.000 Euro a 2.000.000 Euro, in relazione
alla complessità della tecnologia prescelta.
12.4
Sistemazione potenziamento dell’impianto di compostaggio di Matera
Gli elementi che intervengono nella definizione dei costi per la sistemazione ed il
potenziamento dell’Impianto di Compostaggio di Matera, per portarlo ad una
potenzialità pari a 40-50 t/g, esclusi quelli relativi all’acquisizione delle aree, dipendono
dalla tecnologia adottata per il trattamento.
La scelta di realizzare un unico impianto di compostaggio per l’intera Provincia
avrebbe delle ripercussioni positive per quanto riguarda la riduzione dei costi di
gestione.
Gli elementi da considerare al fine di determinare il costo dell’impianto sono i
seguenti:
· capannoni per la ricezione e la prima lavorazione della frazione organica
(triturazione-rompisacchi e vagliatura) ;
· capannone per la fase di maturazione (tunnels, biocelle, trincee, …);
· capannone per la fase di stabilizzazione;
· impianto di raffinazione finale;
· impianto di aspirazione arie esauste e abbattimento odori;
· attrezzature per la movimentazione, il caricamento, il rivoltamento del
materiale;
· progettazione, collaudi, analisi, controlli.
In questo caso, considerando che alcune pavimentazioni ed alcuni servizi ed
attrezzature sono già presenti, il costo complessivo per la sistemazione dell’impianto
potrebbe variare da 1.500.000 Euro a 2.500.000 Euro, in relazione alla complessità della
tecnologia prescelta.
149
12.5
Impianto di produzione di CDR
Gli elementi che intervengono nella definizione dei costi per la realizzazione di un
Impianto di produzione di CDR di potenzialità pari a 145 t/g, esclusi quelli relativi
all’acquisizione delle aree, sono i seguenti:
· pavimentazioni e asfaltature;
· recinzioni e cancelli;
· rete di raccolta delle acque;
· uffici e servizi;
· sistemazioni esterne;
· sotto-servizi per illuminazione, allacciamento acquedotto e fognatura;
· capannoni per la ricezione e la lavorazione dei rifiuti;
· impiantistica
di
produzione
(triturazione
primaria
e
secondaria,
deferrizzazione, vagliatura, sistema di pressatura e imballaggio oppure sistema
di addensamento) ;
· attrezzature per la movimentazione e il caricamento del materiale;
· progettazione, collaudi, analisi, controlli.
Il costo complessivo per la realizzazione di un impianto per la produzione di CDR
di potenzialità pari a 145 t/g può variare da 3.000.000 Euro a 4.500.000 Euro, in
relazione alla tecnologia impiantistica prescelta.
12.6
Impianto di recupero energetico
Qualora non venissero individuati impianti in grado di recuperare il CDR secondo
le procedure semplificate di cui al DM 5.02.98, di seguito viene indicato il costo per la
realizzazione di un impianto di recupero energetico da CDR dedicato.
Gli elementi che intervengono nella definizione dei costi per la realizzazione di un
Impianto di recupero energetico di potenzialità pari a circa 100 t/g, esclusi quelli relativi
all’acquisizione delle aree, sono i seguenti
150
· opere civili e fabbricati;
· ricevimento e movimentazione CDR;
· sezione utilizzo termico;
· caldaia;
· ciclo termico;
· depurazione fumi;
· strumentazione;
· spese tecniche.
Il costo complessivo per la realizzazione di un impianto per l’utilizzo energetico
di CDR di potenzialità pari a 100 t/g può variare da 30.000.000 Euro a 40.000.000 Euro,
in relazione alla tecnologia impiantistica prescelta.
12.7
Impianto di selezione e stabilizzazione
Gli elementi che intervengono nella definizione dei costi per la realizzazione di un
Impianto di selezione e stabilizzazione di potenzialità pari a 120 t/g per la selezione e
45-50 t/g per la stabilizzazione, esclusi quelli relativi all’acquisizione delle aree,
dipendono dalla tecnologia adottata per la sezione di stabilizzazione che può avvenire in
cumulo con areazione forzata, in tunnel o altro sistema tecnologicamente avanzato. Gli
elementi da considerare sono i seguenti:
· pavimentazioni e asfaltature;
· recinzioni e cancelli;
· rete di raccolta delle acque;
· uffici e servizi;
· sistemazioni esterne;
· sotto-servizi per illuminazione, allacciamento acquedotto e fognatura;
· capannoni per la ricezione e la lavorazione primaria lavorazione dei rifiuti
(triturazione, deferrizzazione, vagliatura) ;
· capannone per la fase di maturazione (tunnels, biocelle, trincee, …)
· capannone per la fase di stabilizzazione;
151
· impianto di raffinazione finale;
· impianto di aspirazione arie esauste e abbattimento odori;
· attrezzature per la movimentazione e il caricamento del materiale;
· progettazione, collaudi, analisi, controlli.
Il costo complessivo per la realizzazione di un impianto di selezione e
stabilizzazione dalle potenzialità descritte in precedenza può variare da 3.000.000 Euro
a 5.000.000 Euro, in relazione alla tecnologia impiantistica prescelta.
12.8
Discarica
Gli elementi che intervengono nella definizione dei costi per la realizzazione di un
Impianto di discarica, esclusi quelli relativi all’acquisizione delle aree, dipendono dalle
condizioni morfologiche del sito in cui la discarica viene realizzata, dallo spessore
dell’ammasso, dalla necessità di provvedere sistemi di impermeabilizzazione particolari
in relazione alla tutela della falda sottostante. Gli elementi da considerare sono i
seguenti:
· recinzioni e cancelli;
· uffici e servizi;
· sistemazioni esterne;
· sistema di impermeabilizzazione (solitamente a sandwich naturale e artificiale,
con dreno intermedio);
· rete di raccolta del percolato;
· rete di captazione e combustione del biogas;
· sistema di copertura;
· attrezzature per la movimentazione e la compattazione del materiale;
· eventuali opere di bonifica di precedenti lotti di discarica;
· progettazione, collaudi, analisi, controlli.
Il costo complessivo per la realizzazione una discarica di potenzialità di circa
135.000 mc può variare da 1.500.000 Euro a 3.000.000 Euro, in relazione all’entità
152
delle opere di bonifica e sistemazione da intraprendere nel caso di discarica già
esistente. Si tratta, ovviamente, di costi indicativi che necessitano di ulteriore analisi.
153
13
Termini entro i quali devono essere presentati i progetti e realizzati gli
interventi di adeguamento o costruzione degli impianti di smaltimento
Sulla base delle considerazioni svolte nei paragrafi relativi allo scenario di Piano
ed alle necessità impiantistiche che ne derivano, vengono di seguito definiti i termini
per la presentazione dei progetti e la realizzazione degli interventi.
L’iter che ogni impianto di trattamento, recupero o smaltimento deve seguire,
prima di poter entrare in esercizio, è così definito:
· incarico;
· progettazione;
· iter amministrativo di approvazione progetto;
· esecuzione dei lavori;
· collaudo;
· autorizzazione all’esercizio;
· avvio dell’impianto.
Gli impianti previsti sono i seguenti:
· Stazione di trasferimento;
· Isole ecologiche
· Sistemazione dell'impianto di compostaggio di Matera;
· Impianto per la produzione di CDR;
154
· Impianti di selezione e stabilizzazione;
· Impianti di recupero delle frazioni secche riciclabili;
· Discarica provinciale.
La tempistica prevista è la seguente:
155
AVVIO DELL’IMPIANTO
ALL’ESERCIZIO
AUTORIZZAZIONE
COLLAUDO
ESECUZIONE DEI LAVORI
PROGETTO
APPROVAZIONE
ITER AMMINISTRATIVO DI
PROGETTAZIONE
INCARICO
Impianti di trasferenza
A.P.P.
entro
3 mesi
entro 1
mesi
entro 6
mesi
entro
1
mese
entro
1mese
entro
15 gg
Isole ecologiche
A.P.P.
entro
3 mesi
entro 1
mesi
entro 3
mesi
entro
1
mese
entro
1mese
entro
15 gg
di A.P.P.
entro
6 mesi
entro 2
mesi
entro 9 entro
entro
mesi 3 mesi 1mese
entro
15 gg
e A.P.P.
entro
6 mesi
entro 2
mesi
entro
entro
entro
12 mesi 3 mesi 1mese
entro
15 gg
A.P.P.
entro
6 mesi
entro 2
mesi
entro
entro
entro
12 mesi 3 mesi 1mese
entro
15 gg
Impianti di recupero frazione A.P.P.
entro
6 mesi
entro 2
mesi
entro
entro
entro
12 mesi 2 mesi 1mese
entro
15 gg
entro
6 mesi
entro 3
mesi
entro
entro
entro
12 mesi 3 mesi 2 mesi
entro 1
mese
Sistemazione
Impianto
compostaggio di Matera
Impianti
di
selezione
stabilizzazione
Impianto di produzione CDR
secca riciclabile
Discarica provinciale
D.P.
A.P.P. = a seguito dell’Approvazione del Piano Provinciale
R.E. = a seguito di valutazione preliminare (entro 6 mesi dall’approvazione del Piano) sull’opportunità
di utilizzare impianti privati esistenti (anche fuori Provincia) o un nuovo impianto dedicato
D.P. = 2 anni prima dell’esaurimento delle potenzialità esistenti nelle discariche autorizzate
156
14
Appendici
157
14.1
Isole Ecologiche
La continua tendenza al rialzo dei costi di smaltimento e le disposizioni di legge
Nazionali (in particolare modo il D.Lgs 22 del 5 Febbraio 1977) hanno dato nuovo
impulso alle raccolte differenziate multimateriale, suscitando nuove aspettative e nuove
richieste cui adeguare forme e strutture di raccolta: in questa ottica trova la sua ragione
la realizzazione di un complesso di sistemi ed impianti per la selezione dei rifiuti urbani
cui è annessa l’Isola Ecologica o piattaforma.
Ambiente, ecologia, equilibrio ambientale sono concetti ormai diffusi nei diversi
segmenti sociali e nelle diverse fasce di età, anche se con differenti livelli di
consapevolezza ed attenzione.
Questa scelta progettuale si inserisce in un contesto in cui la coscienza ambientale
e civile di ogni cittadino si intende attivare nel senso di una positiva evoluzione ai
consumi ed al successivo smaltimento dei residui, nella convinzione che la strategia per
governare il “problema/risorsa” rifiuti è quella delle organizzazione delle metodologie
di raccolta differenziata e del successivo avvio al riutilizzo produttivo delle varie
tipologie di residui.
La raccolta differenziata va articolata in varie modalità che consentano di
ottimizzare i processi di intercettazione, separazione e trasporto delle componenti
selezionate.
La più consolidata (ed efficace) modalità di raccolta è la capillarizzazione, estesa
fino alla domiciliarizzazione, denominata “Porta a Porta” e orientata principalmente alla
158
componente organica (umido), e serve a garantire condizioni favorevoli a cittadini e
utenti, per “produrre” rifiuti nello stesso luogo di generazione degli stessi.
Altre modalità di raccolta prevedono l’utilizzo di contenitori di varie fogge e
dimensioni, distribuiti su aree pubbliche (strade, piazze, ecc…). Queste modalità, sia per
componenti monomateriali che componenti multimateriali, consistono nel distribuire sul
territorio contenitori con destinazioni specifiche; le Raccolte a Contenitori coprono un
ampio ventaglio di materiali:
· umido
· secco multimateriale.
· carta – cartone
· vetro
· plastica
· metalli
· verde
· ingombranti
· pile
· batterie
· farmaci
· stracci, ecc ...
Comunque impostata, la Raccolta Differenziata deve selezionare componenti
separate dei rifiuti facilitando il compito a cittadini e utenti e minimizzando costi e
risorse. Normalmente questi sono processi integrati tra diverse modalità che consentono
di raggiungere risultati importanti. Esperienze dirette consentono di affermare che è
fondamentale integrare le varie modalità di raccolta differenziata con aree attrezzate e
specializzate. Tali aree servono a creare le condizioni di base per la selezione di
componenti altrimenti non intercettabili.
Dove la raccolta è domiciliarizzata è inevitabile prevedere spazi in cui poter
conferire materiali di grande ingombro, di produzione saltuaria, di tipologia particolare.
Anche dove la raccolta è organizzata con contenitori, occorre comunque la disponibilità
di aree specializzate in cui poter conferire separatamente tipologie diverse di rifiuto. Sia
il Porta - Porta che la Raccolta a Contenitori, richiedono poi una attività di trasporto per
conferire i materiali, raccolti separatamente, agli impianti di valorizzazione e
159
trattamento. Spesso gli impianti non sono immediatamente accessibili, o richiedono
lunghi tempi di trasporto in questi casi risulta evidente la necessità di spazi di
stoccaggio in cui poter organizzare la “trasferenza” per certe componenti. Alcune
componenti specifiche come: le pile/batterie esauste, i farmaci scaduti, gli oli, ma anche
i beni durevoli, i pneumatici ed altri rifiuti richiedono a loro volta spazi dedicati,
opportunamente strutturati e accessibili. In particolari condizioni, è poi possibile che sia
necessario prevedere direttamente aree e strutture per trattamenti diretti di
valorizzazione, senza prevedere il successivo conferimento in impianti (ad esempio
compost, per quantità modeste e in zone compatibili).
Tutte queste considerazioni evidenziano la necessità di realizzare quindi aree
specializzate denominate univocamente “isole” che, a seconda delle diverse situazioni
locali, si differenziano per dimensione, tipologia e funzionalità.
Le Isole Ecologiche possono essere di varie dimensioni elaborate sulla base di
volumetrie variabili, ma anche (le più estese) quali centro multifunzionale nel quale è
possibile attirare la raccolta differenziata con incentivi quali lo scambio rifiuti/fiori e
piante e contemporaneamente contribuiscono alla crescita dell’attenzione dei cittadini ai
problemi ambientali attraverso schemi informativi - interattivi.
La particolarità delle Isole sta nel fatto che queste devono costituire una risposta
potenziale a situazioni molto diverse tra loro, non sempre paragonabili e, soprattutto
dinamiche, difficilmente predefinibili staticamente. Questo significa progettare spazi,
aree e strutture che rappresentino reali potenzialità dimensionali e massima elasticità
gestionale: il fabbisogno in termini dimensionali è quantificabile in peso, (meglio se in
volume) e flussi di rifiuti, ma è possibile distribuirlo in innumerevoli aggregazioni e
scomposizioni componentistiche, a seconda di andamenti e sviluppi della Raccolta
Differenziata. Elementi determinanti per la definizione progettuale delle Isole
Ecologiche per rifiuti sono:
· il territorio
· la disponibilità delle aree
· le risorse
· la raccolta differenziata
· la gestione
160
Questi elementi contribuiscono a individuare per ogni singola situazione
comunale la soluzione ottimale per le stazioni da realizzare:
· stazioni piccole - distribuite
· stazioni consistenti - per concentrare i conferimenti
· stazioni specializzate - per componenti o per utenza
· stazioni abbinate - a spazi di lavorazione
· stazioni con funzione anche di piattaforma
· stazioni con piazzole - per trasferenza
Sono evidentemente possibili tutte le combinazioni intrecciate delle varie
soluzioni che vanno analizzate e studiate caso per caso.
In sede esecutiva locale è possibile definire con precisione la migliore e più
efficace soluzione: in termini di progettazione definitiva è possibile individuare schemi
di progetto tecnicamente dettagliati e definiti, a un punto tale che costituiscano punti di
riferimento per la successiva realizzazione esecutiva. In particolare occorrerà
individuare i seguenti termini di riferimento a cui far capo in sede di progettazione
definitiva:
Utilizzando parametri standard, il fabbisogno è dato dalla produzione media di
rifiuto conferibile alla stazione (domestici e non domestici, non pericolosi, pile e
batterie): 1,3 kg/abitante/giorno
Le condizioni territoriali (viabilità, morfologia, densità abitativa, ecc…) e la
capacità gestionale, determinano situazioni diverse, la disponibilità delle aree e delle
risorse condizionano le scelte progettuali. A seconda delle varie situazioni si rappresenta
il possibile ventaglio delle opzioni praticabili, partendo dalle dimensioni di minima per
arrivare fino a quelle di massima, sulla base di dati non per numero abitanti, ma per
volumetrie disponibili, con una dimensione minima in grado di raggiungere le
caratteristiche funzionali di base necessarie alla raccolta differenziata conseguibile con
le seguenti grandezze:
· area: 350 mq circa
· volume: 20/25mc
· numero contenitori: 15/20
161
Una dimensione interessante, dal punto di vista progettuale, è l’occupazione di
una area di circa 1.500 mq che consente di prevedere una stazione più completa della
minima. Per attrezzare una stazione funzionale ed efficiente, occorre uno spazio ancora
maggiore in cui poter prevedere attrezzature e prime lavorazioni sui materiali conferiti.
Tale dimensione è consigliabile per stazioni di una certa consistenza per risolvere
eventuali problemi della trasferenza e delle piattaforme per imballaggi. Sarebbe ideale
poter contare su spazi tali da prevedere veri e propri centri integrati di valorizzazione,
recupero e riciclaggio di materiali derivati dai rifiuti.
Per quanto concerne i servizi, all’interno delle stazioni occorre prevedere una
serie di interventi che consentano principalmente di facilitare l’accesso e la fruizione
degli spazi e lo svolgimento di tutte quelle attività necessarie per raggiungere gli
obiettivi delle raccolte differenziate. Oltre alla normale infrastrutturazione di utilizzo
pubblico (piazzali, scarichi, dotazioni igieniche, sicurezza, segnaletica, ecc…) sono
necessari contenitori, attrezzature, strumentazioni e accessori variabili a seconda della
dimensione e importanza della stazione.
In ogni stazione naturalmente saranno da prevedere un congruo e specifico
numero di contenitori.
Per quanto riguarda i costi, occorre dire che condizioni locali particolari, possono
influire positivamente o negativamente sulle determinazioni progettuali le ipotesi di
progetto sono comunque calcolate per le condizioni più sfavorevoli, pensando di
intervenire su aree completamente prive di opere di urbanizzazione. Per quanto riguarda
i prezzi un riferimento utile è il Prezzario Regionale della Basilicata del 1997.
Valgono le precedenti considerazioni relative al non inserimento di voci di costo
non tanto di pertinenza specifica della stazione ecologica, quanto invece strettamente
connessi alle scelte che l’Amministrazione effettuerà sulle aree di intervento,
diversamente idonee in termini di (a titolo d’esempio):
· stabilità terreni
· viabilità
· demolizioni di corpi di fabbrica esistenti
· protezioni idrauliche (arginature per il contenimento delle piene)
· portanza terreni (realizzazione di palificate)
· recupero ambientale
162
Nella stazione ecologica potranno essere conferite quantità da definire in funzione
delle potenzialità che si definiranno caso per caso. Da un punto di vista tipologico,
potranno essere recuperati i seguenti materiali:
· oli e grassi vegetali
· oli minerali (olio auto)
· carta e cartone
· vetro
· ferro e metalli
· contenitori e bottiglie di plastica
· polistirolo
· polietilene
· risulte vegetali
· legno
· rifiuti ingombranti
· componenti elettronici
· lattine alluminio
· indumenti dismessi – scarpe
· rifiuti inerti
· umido
Per questi materiali, i tipi di contenitori possibili e/o obbligatori sono di seguito
elencati per natura del materiale:
· olio vegetale: contenitore in hpde da mc 1 di capienza media - il contenitore è
pallettizato per consentire l’eventuale spostamento, per operazioni di
svuotamento e pulizia
· olio auto: cisternetta in metallo realizzata secondo le norme vigenti, da mc 1
pallettizzato per le operazioni di svuotamento e pulizia
· lattine in alluminio: contenitore in plastica o ferro da mc. 1
· carta e cartone: container scarrabile in ferro da mc. 18 fino a 30 mc.
· vetro: container scarrabile in ferro da mc. 22
· ferro: container scarrabile in ferro da mc. 18-30
163
· contenitori e bottiglie in plastica: container scarrabile in ferro da mc. 22
· polistirolo: sacconi in polietilene
· umido: bidoni da 240 l
· rifiuti ingombranti: container scarrabile in ferro da 18 fino a 30 mc
· legno: container scarrabile in ferro da mc.18 fino a 30 mc
· risulte vegetali: container scarrabile in ferro da mc. 18 fino a 30 mc
· rifiuti inerti: container scarrabile in ferro da mc 16
· indumenti dismessi e stracci: container in metallo da mc 8
· toner: contenitore in metallo da mc 1
I vantaggi di una stazione ecologica così costruita sono molteplici:
· il riconoscimento dell’impegno del singolo cittadino
· il recupero ed il corretto smaltimento di rifiuto pericolosi
· l’incremento dei conferimenti differenziati dei rifiuti nel territorio
· l’inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate, dal momento che
è possibile prevedere la gestione della stazione anche da parte di cooperative e
associazioni di volontariato
164
14.2
Schema di Convenzione che regola i rapporti tra l’autorità d’Ambito ed i
soggetti che effettuano la gestione operativa dei RSU
Il giorno _________________________ tra l'Autorità d'Ambito, rappresentata dal
Sig. _________________________________, in qualità di __________________, dati
anagrafici _______________________
e
la Ditta ___________________________________, rappresentata dal Sig.
______________________ , in qualità di ___________________ ,
dati anagrafici
____________________________
Premesso:
· che
in
località
___________________
______________________,
esiste
,
un
nel
Comune
impianto
di
per
165
________________________________________________ di proprietà del
_________________________________;
· che il progetto dell'impianto è stato approvato con Provvedimento
_______________;
· che
l'impianto
è
stato
autorizzato
all'esercizio
con
Provvedimento
_______________;
si conviene quanto segue
Art. 1 - Oggetto della Convenzione
La
presente
convenzione
____________________
e
la
regola
Ditta
i
rapporti
tra
l'Autorità
d'Ambito
__________________________________
relativamente alla gestione dell'impianto ________________________ .
Art. 2 Obblighi della Concessionaria
La Ditta Concessionaria si impegna:
· a gestire l'impianto in oggetto nel rispetto della normativa vigente e delle
prescrizioni stabilite nel Decreto di Autorizzazione all'Esercizio citato in
premessa;
· ad accettare solamente i rifiuti indicati nel provvedimento di approvazione e
nelle prescrizioni stabilite dalla normativa statale e regionale in materia, che
provengono dai Comuni compresi nell'Ambito territoriale;
· a rispettare gli orari e le giornate di apertura e chiusura stabiliti dall'autorità
d'Ambito;
· a rispettare le disposizioni contenute nella relazione tecnica di progetto;
· ad accettare, in qualsiasi momento, la visita di controllo da parte dell'Autorità
d'Ambito e da suoi incaricati;
· a nominare a sue spese il tecnico responsabile della gestione che dovrà essere
comunicato all'Autorità d'Ambito ed alla Regione Basilicata.
166
Art. 3 Altri obblighi della Concessionaria
La Ditta Concessionaria si impegna inoltre a:
· prestare apposita polizza fidejussoria bancaria a favore dell'Ente, nella misura
stabilita dalle normative vigenti in materia;
· corrispondere al Comune sede di impianto un contributo nella misura e nei
modi stabiliti dalla normativa vigente,
Art.4 - Revoca o decadenza del contratto
L'Autorità d'Ambito può revocare la concessione prima della decadenza del
contratto quando:
· la Ditta sia dichiarata fallita,
· la Ditta si renda responsabile di gravi violazioni normative o delle prescrizioni
in ordine all'esercizio dell'impianto.
La decadenza del contratto può essere dichiarata qualora, per cause di forza
maggiore o per interventi normativi nazionali e regionali, l'impianto non possa più
essere utilizzato.
La decadenza del contratto da' diritto alla Ditta ad un'equa indennità calcolata in
base agli oneri eventualmente sostenuti dalla Ditta per dare attuazione al contratto.
Art.5 - Sub-concessione
La Ditta concessionaria non può sub-concedere ad altri la concessione per la
gestione dell'impianto in oggetto.
Non rientra in tale divieto l'affidamento di speciali lavori od attività che si
rendessero necessari a Ditte specializzate. Di tali sub-appalti dovrà essere data
comunicazione all'Autorità d'Ambito.
167
Art.6 - Esercizio dell'impianto
La Ditta si obbliga a gestire l'impianto in conformità alla normativa vigente, alle
normative tecniche progettuali ed alle prescrizioni dell'organo competente.
In particolare la Ditta garantisce il funzionamento dell'impianto, ne cura le
manutenzioni e provvede alle necessarie riparazioni ed alle altre opere prescritte in caso
di guasto o di irregolare funzionamento delle attrezzature.
Art.7 - Sospensione del servizio
Il servizio non potrà essere sospeso se non a seguito a provvedimenti di
sospensione o per il tempo strettamente necessario ad eseguire i lavori nel caso di guasti
o manutenzioni.
Nel caso di sciopero dovranno essere garantiti i servizi minimi come previsto per
legge.
Art.8 - Controlli
La Ditta deve fornire alle Autorità preposte ai controlli e ai loro incaricati tutte le
informazioni richieste e prestare la propria collaborazione durante le operazioni di
ispezione, anche mettendo a disposizione il personale e le attrezzature.
La Ditta dovrà tenere i registri di carico e scarico dei rifiuti conferiti giornalmente
nonché i quaderni di registrazione e manutenzione.
La Ditta dovrà relazionare periodicamente all'Autorità d'Ambito sull'esito di
accertamenti e controlli eseguiti nell'ambito della gestione dell'impianto.
La Ditta dovrà presentare una relazione trimestrale sui quantitativi scaricati dai
singoli conferenti.
Art.9 - Durata della Concessione
168
La concessione per la gestione dell'impianto in oggetto avrà durata pari a ____
anni.
Art.10 - Controversie
Le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti saranno decise da
un collegio arbitrale costituito da due arbitri la cui nomina spetta ai contraenti e da un
arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, che viene nominato su accordo tra le
parti, o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale di Matera.
Il Collegio Arbitrale decide secondo equità.
Art.11 - Norma transitoria
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto valgono le
normative vigenti in materia di contratti.
169
14.3
Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI E
COMPETENZE
Articolo 1 - Oggetto del presente Regolamento
Il presente Regolamento è predisposto ai sensi dell'art. 21 secondo comma del D.
Lgs. n.22 del 15 febbraio 1997 ed ha per oggetto:
1) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della
gestione dei rifiuti urbani;
2) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
3) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei
rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di
rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
4) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani
pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
5) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e
trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni
merceologiche;
6) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al
recupero e allo smaltimento;
170
7) l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti
urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.
Il presente regolamento non si applica:
a) ai rifiuti radioattivi;
b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di
risorse minerali e dello sfruttamento delle cave;
c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze
utilizzate nell'attività agricola;
d) alle attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti,
individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità d’impiego ai sensi
della legge 19 ottobre 1984 n.748 e succ. modificazioni;
e) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
f) ai materiali esplosivi in disuso.
Articolo 2 - Finalità del Regolamento
Le finalità del presente regolamento sono la corretta gestione dei rifiuti urbani,
intesa come l’insieme delle azioni relative a: “Conferimento”, “Raccolta”, “Trasporto”,
e “Smaltimento”.
Articolo 3 - Definizioni
Ai fini del presente Regolamento si assumono le definizioni stabilite dal D.Lgs
22/97 all'art. 6.
Articolo 4 - Classificazione dei rifiuti
Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o
abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi.
171
A. Rifiuti urbani, suddivisi in:
1) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso
di civile abitazione;
2) rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli
di cui al punto 1), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
3) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
4) rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche,
o sulle strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e
lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
5) rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, giardini, parchi e aree cimiteriali;
6) rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni.
B. Rifiuti speciali, suddivisi in:
1) rifiuti da attività agricole e agro-industriali,
2) rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti
pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
3) rifiuti da lavorazioni industriali;
4) rifiuti da lavorazioni artigianali;
5) rifiuti da attività commerciali;
6) rifiuti da attività di servizio;
7) rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento rifiuti, i fanghi prodotti
dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle
acque reflue e da abbattimento di fumi;
8) rifiuti derivanti da attività sanitarie;
9) macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
10) veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
C.
Rifiuti pericolosi, sono i rifiuti non domestici precisati nell’elenco dell’allegato D
al D.Lgs 5 febbraio 1997. In particolare, nella categoria Rifiuti solidi urbani e
assimilabili da commercio, industria e istituzioni inclusi i rifiuti della raccolta
differenziata:
- vernici, inchiostri, adesivi
- solventi
- prodotti fotochimici
172
- pesticidi
- tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio.
Articolo 5 - Competenze del Comune
Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo
smaltimento in regime di privativa nelle forme previste dalla L.142/90, art. 23.
Il Comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che,
nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono quanto
indicato all’art. 1 del presente regolamento.
E’ inoltre di competenza del Comune:
· l’approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati;
· la possibilità di avvalersi della collaborazione delle associazioni di
volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni;
· istituire servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai
rifiuti urbani;
· fornire alla regione e alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei
rifiuti urbani.
Articolo 6 - Divieti ed obblighi generali
E' vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di
rifiuto su tutte le aree pubbliche e private, fatto salvo il deposito negli appositi
contenitori predisposti dal gestore del servizio di raccolta o lungo il ciglio stradale, in
corrispondenza delle singole abitazioni o degli insediamenti produttivi, da parte degli
utenti serviti con modalità “porta a porta”.
I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme del presente
Regolamento; in particolare sono obbligati a conferire i rifiuti separatamente negli
appositi contenitori o, con le modalità indicate dall'Amm. comunale in relazione alle
metodiche di gestione del servizio, i materiali per i quali è istituita la raccolta
differenziata.
173
Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto di quanto previsto al comma
precedente, applicando le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e
dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione delle sanzione penale ove il fatto
costituisca reato.
In caso di accertata inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza motivata per
ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, previa diffida a provvedere, diretta ai soggetti
responsabili, dispone lo sgombero dei rifiuti e il loro smaltimento a totale carico dei
soggetti responsabili, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle
leggi vigenti.
Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei
rifiuti in aree pubbliche, il Comune provvede a proprio carico allo sgombro ed al
successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il
soggetto responsabile.
Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di
conferimento funzionali ai servizi di raccolta differenziata, prevedendo multe e sanzioni
per i casi di inadempienza.
Articolo 7 - Ordinanze Contingibili ed Urgenti
Ai sensi del D. Lgs. n.22/97, art. 13, comma 1, e fatto salvo quanto previsto dalle
disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica,
qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute
pubblica e dell’ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere,
nell’ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il
ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle
disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la
salute e per l’ambiente.
Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell’Ambiente ed al Ministro della
Sanità entro tre giorni dall’emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a
sei mesi. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi
vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.
174
Articolo 8 – Assimilazione
In attesa che vengano definiti i criteri qualitativi e quantitativi, di cui all’art. 18,
comma 2, lettera d) del D. Lgs. n.22/97, per l’assimilazione agli urbani, ai fini della
raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali non pericolosi, sono considerati rifiuti
speciali assimilati agli urbani (RSA) i rifiuti speciali indicati al n.1, punto 1.1.1, lettera
a) della deliberazione del Comitato interministeriale di cui all’art. 5 del DPR n.915/82,
secondo quanto previsto dal presente regolamento e relativamente alle attività
produttive di seguito riportate.
1) Norme di esclusione
Sono esclusi dall’assimilazione i rifiuti speciali per i quali non sia ammesso lo
smaltimento in impianti di discarica di prima Categoria, oltre che naturalmente i rifiuti
speciali classificati pericolosi.
Non possono essere assimilati agli urbani quei rifiuti che presentino caratteristiche
incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il Servizio:
a) materiali non aventi consistenza solida;
b) materiali che, sottoposti a compattazione, presentino eccessive quantità di
percolati;
c) materiali fortemente maleodoranti;
d) materiali eccessivamente polvirulenti.
Sono esclusi dall’assimilazione quei rifiuti che, per le quantità prodotte, risultino
incompatibili con il sistema di raccolta attivato dal Comune.
2) Assimilazione dei rifiuti derivanti da attività direzionali, esercizi commerciali,
servizi
Salvo quanto previsto dal precedente punto (Norme di esclusione), sono assimilati
ai rifiuti urbani senza ulteriori accertamenti i rifiuti derivanti dalle seguenti attività:
· uffici e locali di enti pubblici, istituzioni culturali, politiche, religiose,
assistenziali, sportive, ricreative;
175
· servizi scolastici e loro pertinenze;
· attività ricettivo-alberghiere e collettività, mense, ristorazione in genere;
· studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili compresi
uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali, commerciali e di
servizi;
· attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni;
· attività di vendita al minuto e relativi magazzini;
· pubblici esercizi;
· attività artigianali di servizio alla residenza;
· uffici, magazzini, locali mensa, spogliatoi e servizi igienico-sanitari delle
attività artigianali e industriali, con esclusione delle superfici di formazione di
rifiuti speciali e pericolosi.
3) Assimilazione dei rifiuti provenienti da attività agricole
Possono essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da
attività agricole quali: contenitori vari, nylon per la ricopertura di serre e per
pacciamatura, reti per filari e antitempesta, pneumatici usati, rifiuti ferrosi, ecc., con
l'esclusione dei rifiuti pericolosi quali: oli minerali esausti, filtri usati, accumulatori al
piombo, sostanze agrochimiche in generale).
I rifiuti assimilati potranno essere conferiti al servizio pubblico previa stipula di
una idonea convenzione che stabilisca: modalità di raccolta, frequenze di prelievo,
organizzazione del servizio e relativi costi a carico dell'agricoltore.
Il conferimento al servizio pubblico dei contenitori per fitofarmaci può avvenire
solo nel rispetto delle norme tecniche stabilite dalla Delibera di Giunta Regionale
n.1261 del 20 aprile 1999.
4) Assimilazione dei rifiuti sanitari
Sono assimilati agli urbani i seguenti rifiuti speciali provenienti da strutture
sanitarie pubbliche e private (così come definite dalla Delibera di Giunta Regionale
n.3606 del 6 ottobre 1998):
176
a) rifiuti non derivanti dallo svolgimento di attività sanitarie (rifiuti cartacei,
vetrosi, imballaggi, contenitori in plastica che non presentino condizioni di
pericolosità);
b) rifiuti derivanti dalle cucine relativamente alla preparazione dei pasti;
c) residui dei pasti provenienti dai diversi reparti di degenza ad esclusione di
quelli che, su certificazione del direttore sanitario, risultano ospitare pazienti affetti da
malattie infettive;
d) rifiuti provenienti da attività di giardinaggio;
con esclusione dei rifiuti derivanti da medicazioni, dei rifiuti di natura biologica e
rispettivi contenitori, dei rifiuti derivanti da attività diagnostiche, terapeutiche e di
ricerca, nonché di quelli provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie
infettive.
5) Procedure di accertamento per l’assimilazione dei rifiuti prodotti da singole
attività
Le procedure di accertamento per l’accettazione oppure l’esclusione dei rifiuti
speciali dall’assimilazione ai rifiuti urbani sono definite dal Regolamento per
l’applicazione della Tassa/Tariffa RU.
L'assimilazione è comunque soggetta alla verifica di compatibilità qualitativa
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
All’eventuale esclusione dei rifiuti speciali dall’assimilazione ai rifiuti urbani
deve corrispondere la cancellazione dai ruoli della Tassa/Tariffa RU delle relative
superfici di formazione relativamente alla parte variabile della stessa qualora
individuata.
L'Amm. Comunale dovrà comunque procedere all'effettuazione dei relativi
controlli per verificare il corretto smaltimento di tali rifiuti.
TITOLO II - CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
177
Articolo 9 - Frazioni indifferenziata o secco/umida di RU non ingombranti da
utenze domestiche e utenze non domestiche di medio-piccole dimensioni
In questo articolo vanno specificate le modalità di raccolta e trasporto dei rifiuti
secondo le quanto previsto dalla singola Amministrazione Comunale.
Dovranno essere specificati giorni ed orari di raccolta e le eventuali prescrizioni
da seguire.
Nel caso di raccolte secco-umido dovranno essere precisati i tipi di sacchetti da
utilizzare, i contenitori, etc..
Trattandosi di servizi per la collettività i contenitori per la raccolta differenziata
costituiscono arredo urbano obbligatorio e possono essere collocati ove possibile, per
esigenze di pubblica utilità.
Lo svuotamento periodico dei contenitori è effettuato provvedendo alla pulizia e
alla manutenzione dei contenitori e alla pulizia dell'area circostante o sottostante i
contenitori esposti.
IL SERVIZIO DI TRASPORTO SARÀ EFFETTUATO CON MEZZI IDONEI PER
OGNI TIPOLOGIA DI RACCOLTA CHE, PRIMA DI ACCEDERE AGLI IMPIANTI DI
RECUPERO, DOVRANNO ESSERE PESATI.
Articolo 10 - Frazione indifferenziata o secco/umida di rifiuti assimilati agli
urbani da utenze non domestiche di grandi dimensione
In questo articolo vanno specificate le modalità di raccolta e trasporto dei rifiuti,
dovranno essere specificati i giorni e gli orari di raccolta, i contenitori da utilizzare e le
eventuali prescrizioni da seguire.
178
Nel caso di raccolte secco-umido dovranno essere precisati i tipi di sacchetti da
utilizzare, ….
Articolo 11 - Raccolte differenziate
In questo articolo vanno specificate le modalità di raccolta e trasporto delle
frazioni recuperabili, le frequenze di svuotamento e i contenitori utilizzati, nonchè le
eventuali prescrizioni da seguire.
E’ fatto obbligo di conferire in maniera differenziata i seguenti materiali:
· carta
· contenitori in vetro
· contenitori in plastica per liquidi
· contenitori in alluminio e banda stagnata
· imballaggi in cartone
· rifiuti ingombranti
· rifiuti urbani pericolosi
· rifiuti vegetali del verde pubblico e privato e residui verdi cimiteriali.
Si dovrà anche specificare dove conferire i rifiuti pericolosi "a diffusione
urbana", costituiti da:
· - vernici, inchiostri, adesivi
· - solventi
· - prodotti fotochimici
· - pesticidi
· - tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio
e gli altri rifiuti considerati pericolosi, fino all’entrata in vigore di specifiche
normative a riguardo, i seguenti rifiuti:
· 1) pile esaurite
· 2) farmaci scaduti
· 3) Prodotti etichettati "T" e "F"
· 4) batterie per auto.
179
Articolo 12 - Centro Comunale di Raccolta (Qualora esistente)
I rifiuti ingombranti devono essere conferiti presso il Centro Comunale di
Raccolta (CCR).
Si dovrà specificare l'orario di apertura durante il quale i cittadini potranno
conferire i rifiuti.
Presso il CCR potranno essere conferiti: rifiuti ingombranti, carta e cartoni, vetro,
legno, scarti ferrosi, scarti verdi e RUP, compresi i contenitori etichettati “T” e/o “F”,
inerti da demolizione e scavo purché non provenienti da attività di impresa.
Articolo 13 - Compostaggio Domestico
Il compostaggio domestico dovrà essere condotto nel rispetto delle indicazioni
tecniche che il Comune predispone e comunica alle utenze che aderiscono all’iniziativa.
Le utenze domestiche potranno stipulare con l’Amministrazione Comunale una
convenzione secondo la quale quest’ultima provvede alla riduzione della tariffa
condizionata all’effettivo riscontro dell’attività di trasformazione in proprio dei Rifiuti
organici domestici, degli sfalci, fogliame, ramaglie e potature in terriccio fertilizzante
(Compost).
Articolo 14 - Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni
I rifiuti cimiteriali sono assimilati agli urbani.
Carta, cartone, plastica, ceri ed altri scarti secchi devono essere recuperati o
smaltiti secondo le stesse modalità previste per la frazione secca.
Residui vegetali e scarti di giardinaggio devono essere smaltiti secondo le stesse
modalità previste per la frazione umida.
I frammenti di legname, stoffa, ecc., in attesa dell'emanazione di norme
specifiche, devono essere confezionati in appositi contenitori e smaltiti presso impianti
di termodistruzione o in discariche per rifiuti urbani.
180
Gli scarti metallici quali zinco, ottone, piombo, ecc., prima di essere avviati a
recupero dovranno subire, qualora presentino rischi di pericolosità, una preventiva
disinfezione.
I rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione sono considerati inerti.
Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ed estumulazioni devono
essere raccolte nelle cassettine di zinco secondo le indicazioni dell’art. 36, comma 2 del
D.P.R. N. 285/90, “Regolamento di Polizia Mortuaria”, oppure deposte nell’ossario
comune situato presso i Cimiteri comunali.
Articolo 15 - Campagne di sensibilizzazione e informazione
Sarà cura del Comune effettuare opportune campagne di sensibilizzazione e di
informazione allo scopo di incentivare la collaborazione dei cittadini.
Periodicamente verrà data ampia pubblicità, a mezzo di manifesti e organi di
informazione, dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti, con particolare attenzione
rivolta alla raccolta differenziata.
L’Amm. Comunale provvederà inoltre a distribuire un opuscolo con le indicazioni
per il corretto conferimento dei vari materiali, sulle frequenze delle raccolte domiciliari,
sull'uso dei contenitori e la loro
ubicazione e sugli orari di apertura del Centro
Comunale di Raccolta e relative modalità di conferimento dei rifiuti.
Articolo 16 - Modifiche al sistema di raccolta
Attraverso opportuni provvedimenti verranno di volta in volta comunicate le
evoluzioni del sistema di raccolta rifiuti e di raccolta differenziata (introduzione di
nuove raccolte, o di nuove metodiche, o di nuove modalità di gestione).
Si dovranno indicare in modo preciso i necessari comportamenti che l'utenza
dovrà assumere per rendere possibile il corretto svolgimento del servizio.
TITOLO III - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
181
Articolo 17 - Norme generali
Allo smaltimento dei rifiuti speciali, come definiti all’art. 4, punto B del presente
Regolamento, sono tenuti a provvedere i produttori dei rifiuti stessi secondo le seguenti
modalità:
a) autosmaltimento dei rifiuti;
b) conferimento dei rifiuti a terzi, autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di
raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
d) esportazione di rifiuti.
La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è
esclusa:
a) in caso di conferimento al servizio pubblico;
b) in caso di conferimento a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di
smaltimento.
Articolo 18 - Catasto dei Rifiuti
Ai sensi dell’art.11 del D. Lgs. n.22/97, le imprese e gli enti che producono rifiuti
pericolosi, le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da
lavorazioni industriali ed artigianali di cui all’art. 7, c. 3, lett. c) e d) del suddetto
Decreto, nonché chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto
di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolga operazioni
di recupero e di smaltimento di rifiuti sono tenuti a comunicare annualmente con le
modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche
qualitative dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti.
Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio pubblico
di raccolta, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio.
Il Catasto dei rifiuti, istituito dalla legge n. 475/88, art. 3, è riorganizzato ai sensi
dell’art. 11 del D.Lgs. n. 22/97 in una sezione nazionale, con sede a Roma presso
l’Agenzia Nazionale per la protezione dell’Ambiente (ANPA), e in sezioni regionali o
182
delle province autonome per la protezione dell’ambiente (ARPA) e, ove tali Agenzie
non siano ancora costituite, presso la Regione.
La comunicazione annuale ai sensi della legge n. 70/94 viene effettuata tramite il
Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), istituito con DPCM 6 luglio 1995,
entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento ai rifiuti prodotti e smaltiti nell’anno
precedente.
Articolo 19 - Convenzione per lo smaltimento di rifiuti speciali
Nel caso in cui tutte od alcune fasi dello smaltimento dei rifiuti speciali vengano
effettuate dal servizio pubblico di nettezza urbana, deve essere stipulata apposita
convenzione con il Comune.
La convenzione deve contenere tutti i seguenti dati e documenti:
1) Soggetto produttore di rifiuti:
a)
individuazione
anagrafica
e
fiscale
completa
(sede
legale,
legale
rappresentante,...);
b) localizzazione della sede operativa dove si producono i rifiuti (se diversa dalla
sede legale);
c) certificazioni
tecniche, complete di eventuali analisi chimico-fisiche e
merceologiche, sulla base della scheda produttore compilata per la denuncia
annuale dei rifiuti prodotti;
d) quantità massima di rifiuti che è possibile stoccare presso il produttore e
modalità di deposito;
e) quantità giornaliera, mensile ed annuale di rifiuti prodotti;
f) descrizione delle modalità di conferimento dei rifiuti al soggetto smaltitore e nel
caso del trasporto, individuazione e caratteristiche dei mezzi e della ditta loro
proprietaria, se diversa dai due contraenti;
g) planimetria (anche fotocopia in formato ridotto) con individuazione delle aree
interessate e con individuazione ed evidenziazione precisa e dettagliata delle
aree dove eventualmente avviene lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti;
i) fotocopia di eventuali autorizzazioni al soggetto produttore dei rifiuti a svolgere
le fasi preventive (stoccaggio provvisorio, pretrattamento, trasporto, etc.).
2) Soggetto smaltitore di rifiuti:
183
a) individuazione anagrafica e fiscale completa (sede legale e legale
rappresentante,...);
b) evidenziazione delle fasi di smaltimento dei rifiuti in questione eseguite
direttamente dal soggetto smaltitore;
c) evidenziazione delle fasi di smaltimento eventualmente affidate dal soggetto
smaltitore a terzi, con individuazione dei medesimi come sopra;
d) estremi di identificazione delle autorizzazioni del soggetto smaltitore;
3) modalità di esecuzione del servizio;
4) richiamo all’obbligo di tenuta di registri, di cui alle vigenti norme, per il produttore e
lo smaltitore dei rifiuti ognuno nell’ambito dei rispettivi obblighi e competenze;
5) modalità di effettuazione di controlli periodici da parte del Comune sulla quantità dei
rifiuti rispetto a quanto inizialmente dichiarato;
6) modalità di misura, contabilizzazione e fatturazione;
7) corrispettivo del servizio in questione, determinato dal soggetto smaltitore, nonché
modalità di applicazione della revisione del corrispettivo;
8) durata della convenzione.
Le aree su cui si producono i rifiuti oggetto della convenzione non sono soggette a
tassazione.
TITOLO IV - CATEGORIE PARTICOLARI DI RIFIUTI
Articolo 20 - Beni durevoli
I beni durevoli di uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa
devono essere consegnati ad un rivenditore autorizzato contestualmente all’acquisto di
un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese
pubbliche o private che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani,
o presso il Centro Comunale di Raccolta.
184
Ai fini della corretta attuazione degli obiettivi e delle priorità stabilite dal D.Lgs.
n.22/97, i produttori e gli importatori devono provvedere al ritiro, al recupero e allo
smaltimento dei beni durevoli consegnati dal detentore al rivenditore, sulla base di
appositi accordi di programma stipulati ai sensi dell’art. 25 del suddetto Decreto. Tali
beni durevoli devono essere avviati al recupero e al riciclo, nonché allo smaltimento
finale di quanto non recuperabile.
In fase di prima applicazione, i beni durevoli sottoposti a tali disposizioni sono:
· frigoriferi, surgelatori, congelatori,
· televisori,
· computer,
· lavatrici e lavastoviglie,
· condizionatori d’aria.
Articolo 21 - Rifiuti sanitari pericolosi
Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi
deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi
per la salute e può avere durata massima di 5 giorni. Per quantitativi non superiori a
duecento litri il deposito temporaneo può raggiungere i 30 giorni.
I rifiuti sanitari pericolosi devono essere smaltiti mediante termodistruzione
presso impianti autorizzati. Qualora il numero degli impianti per lo smaltimento
mediante termodistruzione non risulti adeguato al fabbisogno, il Presidente della
Regione d’intesa con i Ministri della Sanità e dell’Ambiente può autorizzare lo
smaltimento dei rifiuti anche in discarica controllata previa sterilizzazione. I Ministri
sono tenuti a pronunciarsi entro 90 giorni.
Articolo 22 - Veicoli a motore
Il proprietario di un veicolo a motore che intenda procedere alla sua demolizione
deve consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato per la messa in sicurezza, la
demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione.
185
I centri di raccolta rilasciano al proprietario del veicolo un certificato dal quale
devono risultare: la data della consegna, gli estremi dell’autorizzazione del centro, le
generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché
l’assunzione, da parte del gestore del centro stesso, a provvedere direttamente alle
pratiche di cancellazione dal Pubblico registro automobilistico.
Articolo 23 - Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi
vegetali ed animali esausti
Le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali
esausti devono iscriversi al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei
grassi vegetali ed animali esausti. Il Consorzio assicura la raccolta, il trasporto, lo
stoccaggio, il trattamento e il riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti.
Nel caso in cui la rigenerazione non sia conveniente o possibile, il Consorzio
assicura lo smaltimento di oli e grassi vegetali e animali esausti.
Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento al
Consorzio, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti, è obbligato a stoccare gli
stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di
smaltimento.
Articolo 24 - Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene
I produttori e gli importatori di beni in polietilene, i trasformatori e le imprese che
riciclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene partecipano al Consorzio per il
riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene. Il Consorzio assicura la raccolta, il
riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene.
Nella distribuzione dei prodotti dei consorziati, il Consorzio può ricorrere a forme
di deposito cauzionale.
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TITOLO V - ALTRE NORME DI PULIZIA
Articolo 25 - Smaltimento dei rifiuti scaricati abusivamente
Nel caso in cui il Comune debba procedere all'asporto di rifiuti esterni scaricati
abusivamente da ignoti, si deve preventivamente eseguire un accertamento sulla qualità
dei rifiuti stessi. Si procede, quindi, al loro smaltimento in relazione alle caratteristiche
qualitative così determinate.
Articolo 25 - Cestini portarifiuti
Allo scopo di garantire* il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di
uso pubblico, sono installati e gestiti a cura del Comune appositi cestini per la raccolta
dei rifiuti conferiti dai passanti tenendo conto delle attività di carattere commerciale,
anche ambulante. Tali contenitori non devono essere usati per il conferimento di altri
rifiuti.
Articolo 26 - Divieto di abbandono
Sono vietati l’abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel
suolo, nonché l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle
acque superficiali e sotterranee, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n.22/97.
Chiunque violi tali divieti, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste dal suddetto
Decreto, è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei
rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di
diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a
titolo di dolo o colpa.
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Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine
entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti
obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
Articolo 27 - Pulizia di aree private
I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso
pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o
proprietari. Nel caso non si provveda, il Comune può intervenire addebitando la relativa
spesa.
Articolo 28 - Pulizia di terreni non edificati
I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque ne sia l'uso e la destinazione, devono conservarli costantemente liberi da
materiali di scarto anche se abbandonati da terzi. A tale scopo, essi devono fornirli delle
opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone la manutenzione ed il
corretto stato di efficienza. In caso di mancato adempimento le opere vengono eseguite
a cura del Comune con rivalsa a carico del proprietario.
Articolo 29 - Pulizia di mercati
I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere
pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di
qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, conferendoli in appositi contenitori
messi a disposizione e gestiti dal servizio di raccolta.
Articolo 30 - Aree occupate da esercizi pubblici
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I gestori di esercizi pubblici, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti, posteggi auto
e simili, che usufruiscono di aree pubbliche o ad uso pubblico per l’esercizio della
propria attività, devono provvedere a mantenere costantemente pulite le aree occupate,
installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene
effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell’apposito servizio.
E` vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori
delle aree in uso; i rifiuti devono essere raccolti e conferiti con le stesse modalità
previste per i rifiuti urbani.
Articolo 31 - Manifestazioni locali, spettacoli viaggianti ed eventi vari
Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute
pulite durante l`uso e lasciate pulite dagli occupanti ed i rifiuti prodotti devono essere
conferiti negli appositi contenitori predisposti dal servizio di raccolta.
Al momento della concessione d`uso del suolo pubblico il Comune dispone che il
richiedente costituisca valida cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai
giorni occupati, a garanzia delle operazioni di pulizia a copertura degli eventuali oneri
straordinari sostenuti dal servizio pubblico.
Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o
gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre od
altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di
uso pubblico sono tenuti a comunicare al competente ufficio comunale il programma
delle iniziative e le aree che si intendono utilizzare ed a provvedere, direttamente o
attraverso convenzioni con il servizio pubblico, alla pulizia delle stesse dopo l’uso,
conferendo i rifiuti nei contenitori appositamente predisposti dal servizio addetto alla
raccolta dei rifiuti urbani.
Gli oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico sono comunque a carico dei
promotori delle manifestazioni.
Articolo 32 - Pulizia aree di carico/scarico e trasporto merci
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Le aree pubbliche o ad uso pubblico, utilizzate per carico scarico merci e/o
materiali, alla fine delle suddette operazioni devono essere lasciate pulite dal soggetto
che le ha utilizzate; lo stesso è tenuto a raccogliere gli eventuali scarti derivanti dalle
operazioni di carico scarico ed a conferirli nei contenitori per rifiuti ovvero a smaltirli
se trattasi di rifiuti speciali.
In caso di inosservanza la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio
pubblico, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili
inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e di regolamento.
Articolo 33 - Spazzamento strade
Caratteristiche del servizio e le frequenze di svolgimento dello stesso.
Articolo 34 - Pulizia caditoie
Servizio di pulizia e di espurgo degli scarichi (caditoie e relativi pozzetti) secondo
quanto previsto dall'Amministrazione Comunale
TITOLO VI - CONTROLLI E SANZIONI
Articolo 35 - Attività di controllo
Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli
ufficiali ed agenti di Polizia Municipale nonché dal personale incaricato dell’Ufficio
Tecnico Comunale.
Le funzioni di controllo e verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio
ad essi conseguenti, nonché il controllo periodico su tutte le attività di gestione dei
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rifiuti, ivi compreso l’accertamento delle violazioni del D. Lgs. n. 22/97, competono
alla Provincia.
La Provincia può avvalersi delle strutture di cui all’art.8 del decreto legislativo 7
dicembre 1993 n.517, nonché degli organismi individuati dalla L.n.61 del 1994
(ARPA).
Articolo 36 - Sanzioni generali
Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento è soggetto alle
seguenti sanzioni:
· chiunque abbandoni o deponga rifiuti urbani, ovvero li immetta nelle acque
sotterranee o superficiali è punito con una sanzione amministrativa da lire
duecentomila a lire unmilioneduecentomila; se l’abbandono di rifiuti sul suolo
riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila;
· il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale
della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all’articolo 46, c. 5 del D.
Lgs. n.22/97 (in tema di demolizione di veicoli a motore e rimorchi) è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire
tremilioni;
· chiunque, a decorrere dal 1° gennaio 1998, immetta nel normale circuito di
raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura è punito con
una
sanzione
amministrativa
da
lire
duecentomila
a
lire
unmilioneduecentomila;
· chiunque abbandoni o deponga beni durevoli che hanno esaurito la loro durata
operativa ovvero li immetta nelle acque sotterranee o superficiali è punito con
una
sanzione
amministrativa
da
lire
duecentomila
a
lire
unmilioneduecentomila;
· chiunque non ottemperi all’Ordinanza del Sindaco che impone la rimozione
dei rifiuti abbandonati è punito con la pena dell’arresto fino a un anno;
· chiunque non ottemperi all’Ordinanza del Sindaco che impone interventi di
messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale è punito con la pena
dell’arresto fino a un anno;
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· chiunque misceli categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi
con rifiuti non pericolosi, è punito con la pena dell’arresto fino a un anno;
· chiunque cagiona l’inquinamento o un pericolo concreto ed attuale di
inquinamento previsto dall’articolo 17, c.2 del D. Lgs. n.22/97 è punito con la
pena dell’arresto da sei mesi a un anno e con l’ammenda da lire cinquemilioni
a lire cinquantamilioni se non provvede alla bonifica secondo il procedimento
di cui all’articolo 17. Si applica la pena dell’arresto da un anno a due anni e la
pena dell’ammenda da lire diecimilioni a lire centomilioni se l’inquinamento è
provocato da rifiuti pericolosi;
· chiunque effettui attività di gestione di rifiuti prodotti in mancanza della
prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 27, 28,
29, 30, 31, 32 e 33 del D.Lgs. n.22/97, è punito:
· a) con la pena dell’arresto da 3 mesi ad 1 anno o con l’ammenda da lire
cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti non pericolosi;
· b) con la pena dell’arresto da 6 mesi a 2 anni e con l’ammenda da lire
cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti pericolosi;
le pene di cui al precedente capoverso si applicano ai titolari di imprese ed ai
responsabili di Enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i propri rifiuti
ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee;
· chiunque realizza e/o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la
pena dell’arresto da 6 mesi a 2 anni e con l’ammenda da lire cinque milioni a
lire cinquanta milioni;
· chiunque realizza e/o gestisce una discarica non autorizzata per rifiuti
pericolosi è punito con la pena dell’arresto da 1 a 3 anni e con l’ammenda da
lire dieci milioni a lire cento milioni;
· chiunque non effettui la comunicazione annuale relativamente alla produzione
ed allo smaltimento dei rifiuti speciali, ovvero la effettua in modo incompleto
o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque
milioni a lire trenta milioni; se la comunicazione è effettuata entro il
sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25
gennaio 1994, n.70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
cinquantamila a lire trecentomila;
· chiunque ometta di tenere o tenga in modo incompleto il registro di carico e
scarico dei rifiuti speciali è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
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da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Qualora le indicazioni, formalmente
incomplete, contengano gli elementi indispensabili per ricostruire le
informazioni dovute per legge, si applica la sanzione amministrativa da lire
cinquecentomila a lire tremilioni; chiunque ometta di tenere o tenga in modo
incompleto il registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a lire centottanta
milioni. Qualora le indicazioni, formalmente incomplete, contengano gli
elementi indispensabili per ricostruire le informazioni dovute per legge, si
applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tremilioni;
· chiunque effettui il trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario, ovvero
indichi nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni; nel caso di
rifiuti pericolosi la pena è l’arresto da sei mesi a due anni. Qualora le
indicazioni, formalmente incomplete, contengano gli elementi indispensabili
per ricostruire le informazioni dovute per legge, si applica la sanzione
amministrativa da lire cinquecentomila a lire tremilioni.
Articolo 37 - Sanzioni specifiche
L'Amministrazione Comunale può prevedere sanzioni specifiche per alcune
infrazioni. Nel caso di raccolte differenziate secco-umido, tali infrazioni possono
essere: utilizzo di sacchetti non conformi, conferimento di frazione umida all'interno dei
sacchetti per la frazione secca e viceversa, ….
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla
normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, in particolare a quanto disposto dal
D. Lgs. n.22/97 e successive modificazioni ed integrazioni.
TITOLO VII - ALTRE NORME
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Articolo 38 - Validità del presente Regolamento
Il presente Regolamento, una volta approvato ai sensi della vigente normativa,
entra immediatamente in vigore.
Articolo 39 - Modifiche al presente Regolamento
L'Amministrazione Comunale si riserva di modificare in senso integrativo il
presente Regolamento - dandone adeguata pubblicità mediante l'affissione di manifesti
lungo la pubblica via e nei principali luoghi di ritrovo e incontro della popolazione,
pubblici e privati- attraverso Ordinanze sindacali per quanto riguarda le modalità di
erogazione del servizio.
N.B.: le parti in corsivo dovranno essere personalizzate a cura
dell'Amministrazione Comunale.
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Nota esplicativa
Il Piano provinciale di organizzazione della gestione dei rifiuti è stato redatto in
base alla specifica pianificazione regionale che ha predisposto e reso operativo un
articolato sistema impiantistico nel territorio provinciale, costituendo di fatto vincolo
alla elaborazione del presente Piano (si veda, a titolo di esempio, l’Ordinanza del
Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 326 del 26.11.2001, con il quale si
provvedeva al finanziamento degli impianti di Pisticci, Colobraro e Matera).
In fase di applicazione del Piano dette preesistenze potranno essere sottoposte ad
un eventuale e adeguato processo di verifica in merito alle compatibilità tecniche.
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Piano Gestione Rifiuti