Corso RSPP – Modulo C
Lezione 1
Ing. Vincenzo Staltieri
Corso RSPP – Modulo C
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “ Attuazione
dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
Chi è l’RSPP?
D. Lgs. 81/08 - Art. 2 - comma 1 – lettera f) – Definizione di RSPP:
responsabile del servizio di prevenzione e protezione
“Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art.
32 del D.lgs. 81/08, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per
coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”
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Corso RSPP – Modulo C
REQUISITI
• avere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria
superiore
• avere un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione che devono essere
adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita‘
lavorative, corsi che devono prevedere una verifica dell'apprendimento (MODULO
A 28 ore - MODULO B 12-68 ore)
• per gli RSPP è necessaria, in più, la frequenza a specifici corsi di formazione
aspetti organizzativi, gestionali, comunicazione (MODULO C 24 ore)
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Corso RSPP – Modulo C
STRUTTURA DEL CORSO
MODULO A
• E’ propedeutico agli altri
• Valido per tutti i percorsi formativi successivi
• Costituisce credito formativo permanente
MODULO B
• Non è propedeutico al Modulo C
• Il credito formativo è valido per 5 anni
• Alla scadenza dei 5 anni scatta l’obbligo di aggiornamento
• Il Modulo B va ripetuto per ogni macrosettore per il quale si assume (o si intende assumere) la nomina di
RSPP o ASPP
LE REGIONI E le P. A. , ALL’INTERNO DELLA SPERIMENTAZIONE PREVISTA AL PUNTO 2.7 DELL’ACCORDO
STATO REGIONI, HANNO SPERIMENTATO MODELLI DI FORMAZIONE INTEGRATA PER MACROSETTORI ATECO
DIVERSI RISPETTO ALLA DURATA AI CONTENUTI E ALLA SPECIFICITÀ DEI SINGOLI MACROSETTORI, I CUI
RISULTATI SONO STATI OGGETTO DI VALUTAZIONE
MODULO C
• Vale per qualsiasi macrosettore
• Costituisce credito formativo permanente
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Corso RSPP – Modulo C
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Corso RSPP – Modulo C
CORSO RSPP- MODULO C
•Il modulo C è un modulo di specializzazione per soli RSPP, valido per tutti
macrosettori e costituisce credito permanente.
•Ha una durata di 24 ore
Obiettivo generale del corso:
Sviluppare conoscenze e capacità gestionali e relazionali in merito alla prevenzione
e protezione dai rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, alla
organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative, alle tecniche della
comunicazione in azienda e alle relazioni sindacali.
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Corso RSPP – Modulo C
Programma del corso:
L’approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs. 81/08
La valutazione del rischio come:
a) processo di pianificazione della prevenzione
b) conoscenza del sistema di organizzazione aziendale come base per
l’individuazione e l’analisi dei rischi
c) elaborazione di metodi per il controllo della efficacia ed efficienza nel tempo dei
provvedimenti di sicurezza presi.
d)Organizzazione e gestione integrata delle attività tecnico-amministrative
(capitolati, percorsi amministrativi, aspetti economici)
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Corso RSPP – Modulo C
Programma del corso:
Organizzazione e sistemi di gestione
• Il sistema di gestione della sicurezza: linee guida UNI-INAIL, integrazione e
confronto con norme e standard (OSHAS 18001, ISO, ecc.)
• Il processo del miglioramento continuo
Relazioni e Comunicazione
• Il sistema delle relazioni e della comunicazione
• Il sistema delle relazioni: RLS, Medico competente, lavoratori, datore di lavoro,
enti pubblici, fornitori, lavoratori autonomi, appaltatori, ecc..
• Gestione della comunicazione nelle diverse situazioni di lavoro
• Metodi, tecniche e strumenti della comunicazione
• Gestione degli incontri di lavoro e della riunione periodica
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Corso RSPP – Modulo C
Programma del corso:
Rischi di natura ergonomica
• L’approccio ergonomico nell’impostazione dei posti di lavoro e delle attrezzature
• L’approccio ergonomico nell’organizzazione aziendale
• L’organizzazione come sistema: princìpi e proprietà dei sistemi
Rischi di natura psicosociale
• Elementi di comprensione e differenziazione fra stress, mobbing e burn –out
• Conseguenze lavorative dei rischi da tali fenomeni sulla efficienza organizzativa,
sul comportamento di sicurezza del lavoratore e sul suo stato di salute
• Strumenti, metodi e misure di prevenzione
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Corso RSPP – Modulo C
Programma del corso:
Ruolo dell’Informazione
• Dalla valutazione dei rischi alla predisposizione dei piani di informazione e
formazione in azienda
• Le fonti informative su salute e sicurezza del lavoro
• Metodologie per una corretta informazione in azienda (riunioni, gruppi di lavoro
specifici, conferenze, seminari informativi, ecc.)
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Corso RSPP – Modulo C
Programma del corso:
Strumenti di informazione su salute e sicurezza del lavoro
• Modelli circolari, cartellonistica, opuscoli, audiovisivi, avvisi, news, sistemi in rete,
ecc
• Elementi di progettazione didattica
• scelta dei contenuti in funzione degli obiettivi
• metodologie didattiche
• sistemi di valutazione dei risultati della formazione in azienda
Simulazione finale di verifica dell’apprendimento
Simulazione di elaborazione DVR
Verifica Finale
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Corso RSPP – Modulo C
Art. 32 “ Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di
prevenzione e protezione interni ed esterni”
• CAPACITA’ E REQUISITI PROFESSIONALI ADEGUATI ALLA NATURA DEI RISCHI
• POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO NON INFERIORE AL DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
• ATTESTATO DI FREQUENZA CORSO DI FORMAZIONE (ERGONOMIA+ STRESS DA
LAVORO CORRELATO)
• I POSSESSORI DI LAUREA NELLE SEGUENTI CLASSI:L7,L8,L9,L17,L23 E DELLA
LAUREA MAGISTRALE LM26 SONO ESONERATI DALLA FREQUENZA AI MODULI A E B
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Corso RSPP – Modulo C
Il D.Lgs. 81/08 è composto da: 13 TITOLI divisi in 306 articoli e 51 allegati
Elenco Titoli:
Titolo I - Disposizioni generali
Titolo II - Luoghi di lavoro
Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Titolo V - Movimentazione manuale dei carichi
Titolo VI - Segnaletica di sicurezza
Titolo VIII - Videoterminali
Titolo VIII - Agenti fisici (rumore, vibrazioni…)
Titolo XI – Sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni…)
Titolo X - Agenti biologici
Titolo XI - Atmosfere esplosive
Titolo XII - Disposizioni penali
Titolo XIII - Disposizioni finali
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Il D.Lgs. 81/08 è composto da: 13 TITOLI divisi in 306 articoli e 51 allegati
Il D.Lgs. 81/08 è composto da: 13 TITOLI divisi in 306 articoli e 51 allegati
Il D.Lgs. 81/08 è composto da: 13 TITOLI divisi in 306 articoli e 51 allegati
Il D.Lgs. 81/08 è composto da: 13 TITOLI divisi in 306 articoli e 51 allegati
I PRINCIPI DEL D.LGS 81/08
La gestione della sicurezza sul lavoro va intesa come processo partecipato che
prevede diversi attori e che deve coinvolgere tutto il personale.
Gli attori della sicurezza sono:
DATORE DI LAVORO
PREPOSTI
LAVORATORI
RSPP e ASPP
MEDICO COMPETENTE
RLS
ADDETTI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO
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I PRINCIPI DEL D.LGS 81/08
Le figure specifiche del sistema di protezione e prevenzione:
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
MEDICO COMPETENTE
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
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I PRINCIPI DEL D.LGS 81/08
L’individuazione dei soggetti che sono chiamati ad occuparsi di sicurezza
all’interno del luogo di lavoro, sia esso pubblico o privato ( dipendente dalle
dimensioni), viene condotta sulla base di tre principi fondamentali:
1. Personalità della responsabilità penale;
2. Responsabilizzazione dei detentori del potere;
3. Principio di effettività (o prevalenza della situazione reale su quella
apparente);
Ing. Vincenzo Staltieri
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I PRINCIPI DEL D.LGS 81/08
1. Personalità della responsabilità penale;
• Il Legislatore italiano ha stabilito di sanzionare penalmente le violazioni in
materia antinfortunistica.
• Nel sistema giuridico italiano la responsabilità penale è personale, quindi
risponde davanti alla legge la persona fisica che ha adottato una condotta
violatrice di una o più disposizioni sanzionabili penalmente;
• E’ bene sottolineare che le condotte possono essere attive/commissive
oppure omissive.
La maggioranza dei fatti aventi rilevanza penale in questo settore è riferibile a
condotte omissive, cioè i destinatari dei doveri contenuti nelle disposizioni
normative non adottano le condotte che devono preventivamente conoscere
e successivamente applicare.
Ing. Vincenzo Staltieri
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I PRINCIPI DEL D.LGS 81/08
1. Personalità della responsabilità penale;
• la responsabilità penale, a differenza di quella civile, non può essere a carico
delle persone giuridiche, quali società, enti ed associazioni, ecc.;
• si tratta di una responsabilità che non può essere assicurata: non si può
trasferire per contratto l’obbligo di dare risposta in una certa situazione
penalmente rilevante.
• il fatto che la persona che era stata chiamata ad assumersi una certa
responsabilità poi si dimetta non comporta uno sgravio di responsabilità;
NB. La Responsabilità civile PUO’ essere assicurata!!!
Ing. Vincenzo Staltieri
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I PRINCIPI DEL D.LGS 81/08
2. Responsabilizzazione dei detentori del potere;
La responsabilità va localizzata laddove si trovano le competenze e i poteri.
RESPONSABILITÀ = POTERE
La responsabilità, cioè, sta esattamente lí dove stanno i poteri. Quindi se non ci
sono poteri non ci sono responsabilità. Se invece ci sono i poteri (nei limiti dei
poteri che ogni soggetto ha) ci sono le connesse responsabilità (R. Guariniello)
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I PRINCIPI DEL D.LGS 81/08
3. Principio di effettività (o prevalenza della situazione reale su quella
apparente);
L’individuazione dei soggetti penalmente responsabili deve essere condotta,
non attraverso la qualificazione astratta dei rapporti tra i diversi soggetti, bensì
essenzialmente in concreto, tenendo conto delle mansioni in realtà svolte da
ciascun soggetto, anche di propria iniziativa.
In sostanza per la responsabilità penale non conta chi è incaricato di una certa
mansione, ma ne risponde chi materialmente svolge tale mansione.
Ing. Vincenzo Staltieri
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I PRINCIPI DEL D.LGS 81/08
Per avere un luogo di lavoro sicuro secondo il d.lgs. 81/08 si utilizzano due
linee-guida:
La prima (operativa) che si incentra sui soggetti chiamati a funzioni
operative, cioè il datore, il dirigente e il preposto.
La seconda linea (consultiva) che si incentra invece sul Servizio Prevenzione
e Protezione.
Il SPP ha esclusivamente compiti di consulenza e pertanto non sono previsti a
suo carico obblighi penalmente sanzionati; infatti tali compiti sono svolti a
beneficio del datore di lavoro.
Ing. Vincenzo Staltieri
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I PRINCIPI DEL D.LGS 81/08
Infatti il D.Lgs. 81/08 definisce all’art.33 i compiti del SPP, ovvero:
compiti di studio, proposta, elaborazione, valutazione e formulazione
programmi, ma mai si osserva obblighi di fare.
Infatti non c’è nessuna lettera dell’art.33 che preveda un coinvolgimento
operativo in prima persona del rspp e del spp., i quali, pertanto non sono i
soggetti che per legge devono assicurare l’adozione delle misure di sicurezza.
Pertanto, chi pensasse che all’interno di una società che “esiste il SPP e ci
penseranno loro”, sarebbe fuori strada, in quanto si tratta di un servizio
consultivo del datore di lavoro che se ne serve per meglio adempiere ai suoi
obblighi di legge, per sapere quali sono le soluzioni giuste, ma dalle attività che
svolge il SPP non deriva una diminuzione di responsabilità a carico di datore,
dirigente e preposto in relazione agli obblighi a loro carico penalmente
sanzionati.
Ing. Vincenzo Staltieri
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I PRINCIPI DEL D.LGS 81/08
E’ stato notato a volte, in particolare nelle pubbliche amministrazioni, che i Servizi di
Prevenzione e Protezione, puntualmente nominati, svolgono all’interno dell’ente un
ruolo che non è quello voluto dalla Legge: accade cioè che il datore di lavoro, una
volta istituito il Servizio, si disinteressi completamente dei temi della prevenzione,
lasciando completamente sulle spalle del responsabile del Servizio la gestione della
sicurezza.
Il Servizio, quindi, diventa l’interlocutore dei lavoratori e dei rappresentanti per la
sicurezza (che non sarebbe un gran male in generale), ma soprattutto diventa
l’organo che provvede all’attuazione delle misure previste dalla Legge, che è un
compito spettante alla Linea Operativa costituita dal datore di lavoro, dal dirigente e
dal preposto.
E’ necessario sottolineare, tuttavia, che il SPP non ha compiti operativi e che i suoi
componenti non rispondono penalmente dell’attuazione degli obblighi previsti dalla
Legge.
Ing. Vincenzo Staltieri
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Linee portanti obblighi e responsabilità
In materia di responsabilità, la prima linea guida introdotta con i decreti legislativi
di origine comunitaria è:
la centralità della figura del datore di lavoro;
questo non è un concetto totalmente nuovo, nel senso che anche prima del 81/08,
nella gerarchia dei soggetti tenuti ad applicare le norme in materia, il datore era al
primo posto e in questo senso la sua posizione è rimasta immutata.
La centralità del datore di lavoro nel 81/08 è un concetto giuridico più articolato,
nel senso che il datore di lavoro non è più chiamato ad attuare a pioggia i singoli
precetti della prevenzione, ma è obbligato a dotarsi di una rete organizzativa e
gestionale che adesso diventa obbligatoria e la cui mancanza è penalmente
sanzionata;
Ing. Vincenzo Staltieri
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Linee guida obblighi e responsabilità
La seconda linea portante del nuovo sistema di sicurezza è un
obbligo di carattere gestionale;
Per la valutazione del rischio infatti (che viene poi tradotta nel piano di sicurezza)
non si chiede più al datore di lavoro il semplice rispetto dei singoli adempimenti,
ma si chiede di valutare tutti i rischi connessi all’attività e di tradurre questa
valutazione in un documento (DVR) che non solo specifica i criteri con cui si è
valutato il rischio, ma contiene poi il programma (e i tempi) degli interventi con i
quali il datore ritiene di dover fronteggiare i rischi che ha valutato;
Subito dopo aver valutato i rischi il datore di lavoro deve adottare le misure
necessarie, altrimenti deriva a suo carico una ben precisa responsabilità penale
(adempimento non delegabile).
Ing. Vincenzo Staltieri
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Linee portanti obblighi e responsabilità
-La Valutazione dei Rischi-
Non è altro che una valutazione globale e documentata di tutti i rischi per
la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione
in cui essi prestano la propria attività;
Lo scopo della valutazione è individuare le adeguate misure di
prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza
Ing. Vincenzo Staltieri
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Linee portanti obblighi e responsabilità
-La Valutazione dei RischiLa valutazione dei rischi è un obbligo del datore di lavoro che non è delegabile.
Essa deve riguardare TUTTI I RISCHI per la sicurezza e la salute dei lavoratori (art.
28 comma 1), ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari, tra cui:
Rischi collegati allo stress lavoro-correlato
Rischi Riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza
Rischi connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi
La valutazione incide anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle
sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi
di lavoro.
Ing. Vincenzo Staltieri
Corso RSPP – Modulo C
Ing. Vincenzo Staltieri
Corso RSPP – Modulo C
Linee portanti obblighi e responsabilità
-La Valutazione dei RischiQuindi in pratica la valutazione dei rischi è un po’ come la carta di identità del
luogo di lavoro, in quanto ogni luogo di lavoro è diverso dall’altro.
Valutazione dei
Rischi
Ing. Vincenzo Staltieri
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Linee guida obblighi e responsabilità
La terza linea portante del nuovo sistema di sicurezza è costituita da:
obblighi di Formazione e Informazione;
gli art. 36 e 37 sono due momenti chiave del funzionamento dell’intero sistema di
prevenzione nei luoghi di lavoro.
Il Legislatore infatti, avvertendo una carenza diffusa nelle aziende private e
pubbliche della scarsissima preparazione soggettiva dei lavoratori in materia di
sicurezza e igiene, ha inteso rimarcare tali obblighi trasformandoli in obblighi
espliciti e specifici stabilendo che:
“Il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione
sufficiente in materia di sicurezza e salute e un’adeguata informazione sui rischi e
pericoli esistenti all’interno del luogo di lavoro”.
Ing. Vincenzo Staltieri
Corso RSPP – Modulo C
Linee guida obblighi e responsabilità
Inoltre, va ricordato che in base all’art. 20 del D.Lgs 81/08:
“ Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella
delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue
azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi
forniti dal datore di lavoro.”
Ing. Vincenzo Staltieri
Corso RSPP – Modulo C
Linee guida obblighi e responsabilità
Vi chiederete adesso (spero...): ma perché il Legislatore ha previsto una
responsabilità penale anche per i lavoratori che sono (o dovrebbero essere) i
primi beneficiari delle norme in materia di sicurezza ?
Questo perché il sistema sicurezza vede nel lavoratore oltre che al beneficiario
principale, anche il protagonista operativo e quindi, nell’interesse suo e di quanti
altri possano riportare lesioni da condotte colpose irresponsabili e sprovvedute,
viene riproposta l’importanza fondamentale del ruolo del lavoratore stesso che
deve essere, in quest’ottica, formato informato e motivato per il perseguimento
dell’obiettivo della massima sicurezza e del rispetto delle norme antinfortunistiche.
Ing. Vincenzo Staltieri
Corso RSPP – Modulo C
Soggetti interessati
Datori di lavoro - Lavoratori autonomi - Dirigenti
Preposti
Lavoratori
•Lavoratori equiparati
•I nuovi rapporti di lavoro
•Lavoratori immigrati
Lavoratori incaricati emergenze
RLS, RLST, RLS di sito
ASPP e RSPP
Coordinatore progettazione /esecuzione
Ing. Vincenzo Staltieri
Corso RSPP – Modulo C
Soggetti interessati
Misure generali di tutela
1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei
luoghi di lavoro sono ai sensi dell’articolo 15:
n) informazione e formazione adeguate per i lavoratori
o) informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti
p) informazione e formazione adeguate per i RLS
q) istruzioni adeguate ai lavoratori
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori
s) la partecipazione e consultazione dei RLS
Ing. Vincenzo Staltieri
Corso RSPP – Modulo C
Soggetti interessati
DATORE DI LAVORO
“il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il
soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il
lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa
o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”
Ing. Vincenzo Staltieri
Corso RSPP – Modulo C
Soggetti interessati
DATORE DI LAVORO
Articolo 18: Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività
secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
e) prendere misure affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni e specifico addestramento possono accedere alle zone che li espongono
ad un rischio grave e specifico
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di
cui agli articoli 36 e 37
Ing. Vincenzo Staltieri
Corso RSPP – Modulo C
Soggetti interessati
DATORE DI LAVORO
Articolo 34: Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di
prevenzione e protezione dai rischi
1. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere
direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi,
di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle
ipotesi previste nell’allegato 2 dandone preventiva informazione al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve
frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48
ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle
attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti
mediante accordo in sede di Conferenza Stato - Regioni
Ing. Vincenzo Staltieri
Corso RSPP – Modulo C
Soggetti interessati
DIRIGENTE
Art. 2, lett. d) del D.Lgs. 81/2008
d) «dirigente»: persona che, in ragione delle
competenze professionali e di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell’incarico
conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro
organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di
essa;
Ing. Vincenzo Staltieri
Corso RSPP – Modulo C
Soggetti interessati
DIRIGENTE
Nella gestione della attività aziendale deve attuare:
la politica, le linee guida e le indicazioni di carattere
generale fornite dal datore di lavoro, anche
organizzando l’attività lavorativa e vigilando
sull’operato dei preposti.
Ing. Vincenzo Staltieri
Corso RSPP – Modulo C
Soggetti interessati
PREPOSTO
art. 2, lett. e) del D. Lgs. 81/2008
e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze
professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende
alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;;
Ing. Vincenzo Staltieri
Corso RSPP – Modulo C
Soggetti interessati
PREPOSTO
Deve
OBBLIGO DI
RISULTATO
1. Sovrintendere all’attività lavorativa
2. Garantire l’attuazione delle disposizioni ricevute
3. Controllare che le disposizioni impartite vengano osservate
da parte dei lavoratori
4. Segnalare ai vertici aziendali eventuali pericoli non
adeguatamente gestiti o carenze nei sistemi di protezione
Ing. Vincenzo Staltieri
Corso RSPP – Modulo C
Soggetti interessati
RLS: Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
E’ una figura che con il nuovo D. Lgs. diventa obbligatoria (art. 47)
Tale figura può essere individuata sia in ambito aziendale (RLS),
sia Territoriale (RLST, art. 48) che a livello di Sito Produttivo
(RLSSP, art. 49).
•
•
•
In tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il RLS;
Nelle aziende (o unità produttive) con meno di 15 dipendenti il RLS è
“di norma” eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è
individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto
produttivo;
Nelle aziende (o unità produttive) con più di 15 dipendenti il RLS è
eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze
sindacali. In assenza di tali rappresentanze il RLS è eletto dai
lavoratori dell’azienda al loro interno.
• Ove non si proceda all’elezione, le funzioni sono esercitate dai
RLS territoriali o di comparto produttivo, salvo diverse intese
tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
più rappresentative
Soggetti interessati
MEDICO COMPETENTE
•medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti
formativi e professionali di cui all’articolo 38
•collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29,
comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione
dei rischi è nominato dallo stesso per effettuare la
sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui
al presente decreto;
Ing. Vincenzo Staltieri
Corso RSPP – Modulo C
Soggetti interessati
MEDICO COMPETENTE: Titoli e requisiti
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene
del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in
medicina legale.
Soggetti interessati
IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA DURANTE LA
PROGETTAZIONE (CSP)
Art. 90 c. 3
Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di
presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) Redige il piano di sicurezza e di coordinamento (leggere PSC) di cui
all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati
nell’allegato XV;
b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui
contenuti sono definiti all’allegato XVI
Ing. Vincenzo Staltieri
Corso RSPP – Modulo C
Soggetti interessati
IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA DURANTE
L’ESECUZIONE DELL’OPERA (CSE)
Artt. 89 c. 3 lett. f – 90 c. 4/5 – 92 c. 2
•Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione,
da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle
disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC […] e la corretta applicazione
delle relative procedure di lavoro;
•verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza […] col PSC […] e il
fascicolo […];
•organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la
cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca
informazione;
•sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato,
le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati
dalle imprese interessate.
Soggetti interessati
LAVORATORE
Art. 2 c. 1 lett. A
Persona che, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito
contrattuale
dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o
privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di
apprendere un mestiere, un’arte o una professione,
esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. […]
Ing. Vincenzo Staltieri
Corso RSPP – Modulo C
Soggetti interessati
RSPP
Art. 2 c. 1 lettera f
Persona in possesso delle capacità e dei requisiti
professionali di cui all’art. 32 del D.lgs. 81/08,
designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per
coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai
rischi
Ing. Vincenzo Staltieri
Corso RSPP – Modulo C
Soggetti interessati
RSPP
Obbligo di aggiornamento:
Quante ore di formazione e quando?
Durata degli aggiornamenti quinquennali:
A. 28 ore per gli ASPP di tutti i macrosettori di attività
B. 40 ore per gli RSPP dei macrosettori di attività 1 - 2 - 6 - 8 - 9
C. 60 ore per gli RSPP dei macrosettori di attività 3 - 4 - 5 - 7
D. 100 ore per gli RSPP che ricoprono il ruolo sia nei macrosettori del caso
B sia del caso C.
Il monte ore complessivo di aggiornamenti può essere distribuito nell'arco di 5 anni.
Il quinquennio decorre dalla conclusione del percorso costituito dal Modulo B.
Ing. Vincenzo Staltieri
Corso RSPP – Modulo C
Come si valuta il Rischio
Andiamo a definirire cos’è il richio:
RISCHIO: Probabilità di raggiungimento del livello potenziale
di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un
determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.
PERICOLO: Proprietà o qualità intrinseca di un determinato
fattore avente potenziale di causare danni
Ing. Vincenzo Staltieri
Corso RSPP – Modulo C
Come si valuta il Rischio
Il rischio è banalmente il prodotto della probabilità che un
certo evento si verifichi e il danno che l’evento stesso può
provocare.
[R]=[E]X[P]
E: Entità del danno
P: Probabilità che l’evento si verifichi
Ing. Vincenzo Staltieri
Corso RSPP – Modulo C
Come si valuta il Rischio
L’entità del danno si valuta su una scala da 1 a 4 in base alla
gravità del danno che l’evento causa.
[E]: gravità dell’evento dovuto al fattore di rischio
Valore sintetico da 1 a 4
[E4]=4
[E3]=3
[E2]=2
[E1]=1
Entità del danno gravissimo
Entità del danno grave
Entità del danno serio
Entità del danno lieve
Ing. Vincenzo Staltieri
Corso RSPP – Modulo C
Come si valuta il Rischio
Allo stesso modo la possibilità che l’evento si verifichi si valuta
su una scala da 1 a 4 in base alla probabilità dell’evento stesso.
[P]: possibilità che l’evento si verifichi
Valore sintetico da 1 a 4
[P4]=4
[P3]=3
[P2]=2
[P1]=1
Probabilità
Probabilità
Probabilità
Probabilità
alta
media
bassa
bassissima
Ing. Vincenzo Staltieri
Corso RSPP – Modulo C
Come si valuta il Rischio
[R]=[E]X[P]
Valore sintetico da 1 a 16
Rischio R
Probabilità Bassissima
Probabilità Bassa
Probabilità Media
Probabilità Alta
R
P1
P2
P3
P4
Danno lieve
Rischio Basso
Rischio Basso
Rischio Moderato
Rischio Moderato
E1
P1xE1=1
P2xE1=2
P3xE1=3
P4xE1=4
Danno serio
Rischio Basso
Rischio Moderato
Rischio Medio
Rischio Rilevante
E2
P1xE2=2
P2xE2=4
P3xE2=6
P4xE4=8
Danno grave
Rischio Moderato
Rischio Medio
Rischio Rilevante
Rischio Alto
E3
P1xE3=3
P2xE3=6
P3xE3=9
P4xE4=12
Danno gravissimo
Rischio Moderato
Rischio Rilevante
Rischio Alto
Rischio Alto
E4
P1xE4=4
P2xE4=8
P3xE4=12
P4xE4=16
11 <[R]< 16
8 <[R]< 10
5 <[R]< 7
3 <[R]< 4
1 <[R]< 2
Rischio: alto
Rischio: rilevante
Rischio: medio
Rischio: moderato
Rischio: basso
IL PROCESSO DI GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI
LAVORO
BUONE PRASSI: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa
vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a
promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei
rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle
regioni, dall’ISPESL, dall’INAIL, OPP…..
LINEE GUIDA: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione
della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai
Ministri, dalle regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in sede di
conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
Ing. Vincenzo Staltieri
Corso RSPP – Modulo C
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