Corso RSPP – Modulo C Lezione 1 Ing. Vincenzo Staltieri Corso RSPP – Modulo C Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “ Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” Chi è l’RSPP? D. Lgs. 81/08 - Art. 2 - comma 1 – lettera f) – Definizione di RSPP: responsabile del servizio di prevenzione e protezione “Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 del D.lgs. 81/08, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi” Ing. Vincenzo Staltieri Corso RSPP – Modulo C REQUISITI • avere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore • avere un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione che devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita‘ lavorative, corsi che devono prevedere una verifica dell'apprendimento (MODULO A 28 ore - MODULO B 12-68 ore) • per gli RSPP è necessaria, in più, la frequenza a specifici corsi di formazione aspetti organizzativi, gestionali, comunicazione (MODULO C 24 ore) Ing. Vincenzo Staltieri Corso RSPP – Modulo C STRUTTURA DEL CORSO MODULO A • E’ propedeutico agli altri • Valido per tutti i percorsi formativi successivi • Costituisce credito formativo permanente MODULO B • Non è propedeutico al Modulo C • Il credito formativo è valido per 5 anni • Alla scadenza dei 5 anni scatta l’obbligo di aggiornamento • Il Modulo B va ripetuto per ogni macrosettore per il quale si assume (o si intende assumere) la nomina di RSPP o ASPP LE REGIONI E le P. A. , ALL’INTERNO DELLA SPERIMENTAZIONE PREVISTA AL PUNTO 2.7 DELL’ACCORDO STATO REGIONI, HANNO SPERIMENTATO MODELLI DI FORMAZIONE INTEGRATA PER MACROSETTORI ATECO DIVERSI RISPETTO ALLA DURATA AI CONTENUTI E ALLA SPECIFICITÀ DEI SINGOLI MACROSETTORI, I CUI RISULTATI SONO STATI OGGETTO DI VALUTAZIONE MODULO C • Vale per qualsiasi macrosettore • Costituisce credito formativo permanente Ing. Vincenzo Staltieri Corso RSPP – Modulo C Ing. Vincenzo Staltieri Corso RSPP – Modulo C CORSO RSPP- MODULO C •Il modulo C è un modulo di specializzazione per soli RSPP, valido per tutti macrosettori e costituisce credito permanente. •Ha una durata di 24 ore Obiettivo generale del corso: Sviluppare conoscenze e capacità gestionali e relazionali in merito alla prevenzione e protezione dai rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, alla organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative, alle tecniche della comunicazione in azienda e alle relazioni sindacali. Ing. Vincenzo Staltieri Corso RSPP – Modulo C Programma del corso: L’approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs. 81/08 La valutazione del rischio come: a) processo di pianificazione della prevenzione b) conoscenza del sistema di organizzazione aziendale come base per l’individuazione e l’analisi dei rischi c) elaborazione di metodi per il controllo della efficacia ed efficienza nel tempo dei provvedimenti di sicurezza presi. d)Organizzazione e gestione integrata delle attività tecnico-amministrative (capitolati, percorsi amministrativi, aspetti economici) Ing. Vincenzo Staltieri Corso RSPP – Modulo C Programma del corso: Organizzazione e sistemi di gestione • Il sistema di gestione della sicurezza: linee guida UNI-INAIL, integrazione e confronto con norme e standard (OSHAS 18001, ISO, ecc.) • Il processo del miglioramento continuo Relazioni e Comunicazione • Il sistema delle relazioni e della comunicazione • Il sistema delle relazioni: RLS, Medico competente, lavoratori, datore di lavoro, enti pubblici, fornitori, lavoratori autonomi, appaltatori, ecc.. • Gestione della comunicazione nelle diverse situazioni di lavoro • Metodi, tecniche e strumenti della comunicazione • Gestione degli incontri di lavoro e della riunione periodica Ing. Vincenzo Staltieri Corso RSPP – Modulo C Programma del corso: Rischi di natura ergonomica • L’approccio ergonomico nell’impostazione dei posti di lavoro e delle attrezzature • L’approccio ergonomico nell’organizzazione aziendale • L’organizzazione come sistema: princìpi e proprietà dei sistemi Rischi di natura psicosociale • Elementi di comprensione e differenziazione fra stress, mobbing e burn –out • Conseguenze lavorative dei rischi da tali fenomeni sulla efficienza organizzativa, sul comportamento di sicurezza del lavoratore e sul suo stato di salute • Strumenti, metodi e misure di prevenzione Ing. Vincenzo Staltieri Corso RSPP – Modulo C Programma del corso: Ruolo dell’Informazione • Dalla valutazione dei rischi alla predisposizione dei piani di informazione e formazione in azienda • Le fonti informative su salute e sicurezza del lavoro • Metodologie per una corretta informazione in azienda (riunioni, gruppi di lavoro specifici, conferenze, seminari informativi, ecc.) Ing. Vincenzo Staltieri Corso RSPP – Modulo C Programma del corso: Strumenti di informazione su salute e sicurezza del lavoro • Modelli circolari, cartellonistica, opuscoli, audiovisivi, avvisi, news, sistemi in rete, ecc • Elementi di progettazione didattica • scelta dei contenuti in funzione degli obiettivi • metodologie didattiche • sistemi di valutazione dei risultati della formazione in azienda Simulazione finale di verifica dell’apprendimento Simulazione di elaborazione DVR Verifica Finale Ing. Vincenzo Staltieri Corso RSPP – Modulo C Art. 32 “ Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni” • CAPACITA’ E REQUISITI PROFESSIONALI ADEGUATI ALLA NATURA DEI RISCHI • POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO NON INFERIORE AL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE • ATTESTATO DI FREQUENZA CORSO DI FORMAZIONE (ERGONOMIA+ STRESS DA LAVORO CORRELATO) • I POSSESSORI DI LAUREA NELLE SEGUENTI CLASSI:L7,L8,L9,L17,L23 E DELLA LAUREA MAGISTRALE LM26 SONO ESONERATI DALLA FREQUENZA AI MODULI A E B Ing. Vincenzo Staltieri Corso RSPP – Modulo C Il D.Lgs. 81/08 è composto da: 13 TITOLI divisi in 306 articoli e 51 allegati Elenco Titoli: Titolo I - Disposizioni generali Titolo II - Luoghi di lavoro Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili Titolo V - Movimentazione manuale dei carichi Titolo VI - Segnaletica di sicurezza Titolo VIII - Videoterminali Titolo VIII - Agenti fisici (rumore, vibrazioni…) Titolo XI – Sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni…) Titolo X - Agenti biologici Titolo XI - Atmosfere esplosive Titolo XII - Disposizioni penali Titolo XIII - Disposizioni finali Ing. Vincenzo Staltieri Corso RSPP – Modulo C Il D.Lgs. 81/08 è composto da: 13 TITOLI divisi in 306 articoli e 51 allegati Il D.Lgs. 81/08 è composto da: 13 TITOLI divisi in 306 articoli e 51 allegati Il D.Lgs. 81/08 è composto da: 13 TITOLI divisi in 306 articoli e 51 allegati Il D.Lgs. 81/08 è composto da: 13 TITOLI divisi in 306 articoli e 51 allegati I PRINCIPI DEL D.LGS 81/08 La gestione della sicurezza sul lavoro va intesa come processo partecipato che prevede diversi attori e che deve coinvolgere tutto il personale. Gli attori della sicurezza sono: DATORE DI LAVORO PREPOSTI LAVORATORI RSPP e ASPP MEDICO COMPETENTE RLS ADDETTI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO Ing. Vincenzo Staltieri Corso RSPP – Modulo C I PRINCIPI DEL D.LGS 81/08 Le figure specifiche del sistema di protezione e prevenzione: RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MEDICO COMPETENTE RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Ing. Vincenzo Staltieri Corso RSPP – Modulo C I PRINCIPI DEL D.LGS 81/08 L’individuazione dei soggetti che sono chiamati ad occuparsi di sicurezza all’interno del luogo di lavoro, sia esso pubblico o privato ( dipendente dalle dimensioni), viene condotta sulla base di tre principi fondamentali: 1. Personalità della responsabilità penale; 2. Responsabilizzazione dei detentori del potere; 3. Principio di effettività (o prevalenza della situazione reale su quella apparente); Ing. Vincenzo Staltieri Corso RSPP – Modulo C I PRINCIPI DEL D.LGS 81/08 1. Personalità della responsabilità penale; • Il Legislatore italiano ha stabilito di sanzionare penalmente le violazioni in materia antinfortunistica. • Nel sistema giuridico italiano la responsabilità penale è personale, quindi risponde davanti alla legge la persona fisica che ha adottato una condotta violatrice di una o più disposizioni sanzionabili penalmente; • E’ bene sottolineare che le condotte possono essere attive/commissive oppure omissive. La maggioranza dei fatti aventi rilevanza penale in questo settore è riferibile a condotte omissive, cioè i destinatari dei doveri contenuti nelle disposizioni normative non adottano le condotte che devono preventivamente conoscere e successivamente applicare. Ing. Vincenzo Staltieri Corso RSPP – Modulo C I PRINCIPI DEL D.LGS 81/08 1. Personalità della responsabilità penale; • la responsabilità penale, a differenza di quella civile, non può essere a carico delle persone giuridiche, quali società, enti ed associazioni, ecc.; • si tratta di una responsabilità che non può essere assicurata: non si può trasferire per contratto l’obbligo di dare risposta in una certa situazione penalmente rilevante. • il fatto che la persona che era stata chiamata ad assumersi una certa responsabilità poi si dimetta non comporta uno sgravio di responsabilità; NB. La Responsabilità civile PUO’ essere assicurata!!! Ing. Vincenzo Staltieri Corso RSPP – Modulo C I PRINCIPI DEL D.LGS 81/08 2. Responsabilizzazione dei detentori del potere; La responsabilità va localizzata laddove si trovano le competenze e i poteri. RESPONSABILITÀ = POTERE La responsabilità, cioè, sta esattamente lí dove stanno i poteri. Quindi se non ci sono poteri non ci sono responsabilità. Se invece ci sono i poteri (nei limiti dei poteri che ogni soggetto ha) ci sono le connesse responsabilità (R. Guariniello) Ing. Vincenzo Staltieri Corso RSPP – Modulo C I PRINCIPI DEL D.LGS 81/08 3. Principio di effettività (o prevalenza della situazione reale su quella apparente); L’individuazione dei soggetti penalmente responsabili deve essere condotta, non attraverso la qualificazione astratta dei rapporti tra i diversi soggetti, bensì essenzialmente in concreto, tenendo conto delle mansioni in realtà svolte da ciascun soggetto, anche di propria iniziativa. In sostanza per la responsabilità penale non conta chi è incaricato di una certa mansione, ma ne risponde chi materialmente svolge tale mansione. Ing. Vincenzo Staltieri Corso RSPP – Modulo C I PRINCIPI DEL D.LGS 81/08 Per avere un luogo di lavoro sicuro secondo il d.lgs. 81/08 si utilizzano due linee-guida: La prima (operativa) che si incentra sui soggetti chiamati a funzioni operative, cioè il datore, il dirigente e il preposto. La seconda linea (consultiva) che si incentra invece sul Servizio Prevenzione e Protezione. Il SPP ha esclusivamente compiti di consulenza e pertanto non sono previsti a suo carico obblighi penalmente sanzionati; infatti tali compiti sono svolti a beneficio del datore di lavoro. Ing. Vincenzo Staltieri Corso RSPP – Modulo C I PRINCIPI DEL D.LGS 81/08 Infatti il D.Lgs. 81/08 definisce all’art.33 i compiti del SPP, ovvero: compiti di studio, proposta, elaborazione, valutazione e formulazione programmi, ma mai si osserva obblighi di fare. Infatti non c’è nessuna lettera dell’art.33 che preveda un coinvolgimento operativo in prima persona del rspp e del spp., i quali, pertanto non sono i soggetti che per legge devono assicurare l’adozione delle misure di sicurezza. Pertanto, chi pensasse che all’interno di una società che “esiste il SPP e ci penseranno loro”, sarebbe fuori strada, in quanto si tratta di un servizio consultivo del datore di lavoro che se ne serve per meglio adempiere ai suoi obblighi di legge, per sapere quali sono le soluzioni giuste, ma dalle attività che svolge il SPP non deriva una diminuzione di responsabilità a carico di datore, dirigente e preposto in relazione agli obblighi a loro carico penalmente sanzionati. Ing. Vincenzo Staltieri Corso RSPP – Modulo C I PRINCIPI DEL D.LGS 81/08 E’ stato notato a volte, in particolare nelle pubbliche amministrazioni, che i Servizi di Prevenzione e Protezione, puntualmente nominati, svolgono all’interno dell’ente un ruolo che non è quello voluto dalla Legge: accade cioè che il datore di lavoro, una volta istituito il Servizio, si disinteressi completamente dei temi della prevenzione, lasciando completamente sulle spalle del responsabile del Servizio la gestione della sicurezza. Il Servizio, quindi, diventa l’interlocutore dei lavoratori e dei rappresentanti per la sicurezza (che non sarebbe un gran male in generale), ma soprattutto diventa l’organo che provvede all’attuazione delle misure previste dalla Legge, che è un compito spettante alla Linea Operativa costituita dal datore di lavoro, dal dirigente e dal preposto. E’ necessario sottolineare, tuttavia, che il SPP non ha compiti operativi e che i suoi componenti non rispondono penalmente dell’attuazione degli obblighi previsti dalla Legge. Ing. Vincenzo Staltieri Corso RSPP – Modulo C Linee portanti obblighi e responsabilità In materia di responsabilità, la prima linea guida introdotta con i decreti legislativi di origine comunitaria è: la centralità della figura del datore di lavoro; questo non è un concetto totalmente nuovo, nel senso che anche prima del 81/08, nella gerarchia dei soggetti tenuti ad applicare le norme in materia, il datore era al primo posto e in questo senso la sua posizione è rimasta immutata. La centralità del datore di lavoro nel 81/08 è un concetto giuridico più articolato, nel senso che il datore di lavoro non è più chiamato ad attuare a pioggia i singoli precetti della prevenzione, ma è obbligato a dotarsi di una rete organizzativa e gestionale che adesso diventa obbligatoria e la cui mancanza è penalmente sanzionata; Ing. Vincenzo Staltieri Corso RSPP – Modulo C Linee guida obblighi e responsabilità La seconda linea portante del nuovo sistema di sicurezza è un obbligo di carattere gestionale; Per la valutazione del rischio infatti (che viene poi tradotta nel piano di sicurezza) non si chiede più al datore di lavoro il semplice rispetto dei singoli adempimenti, ma si chiede di valutare tutti i rischi connessi all’attività e di tradurre questa valutazione in un documento (DVR) che non solo specifica i criteri con cui si è valutato il rischio, ma contiene poi il programma (e i tempi) degli interventi con i quali il datore ritiene di dover fronteggiare i rischi che ha valutato; Subito dopo aver valutato i rischi il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie, altrimenti deriva a suo carico una ben precisa responsabilità penale (adempimento non delegabile). Ing. Vincenzo Staltieri Corso RSPP – Modulo C Linee portanti obblighi e responsabilità -La Valutazione dei Rischi- Non è altro che una valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività; Lo scopo della valutazione è individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza Ing. Vincenzo Staltieri Corso RSPP – Modulo C Linee portanti obblighi e responsabilità -La Valutazione dei RischiLa valutazione dei rischi è un obbligo del datore di lavoro che non è delegabile. Essa deve riguardare TUTTI I RISCHI per la sicurezza e la salute dei lavoratori (art. 28 comma 1), ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui: Rischi collegati allo stress lavoro-correlato Rischi Riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza Rischi connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi La valutazione incide anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro. Ing. Vincenzo Staltieri Corso RSPP – Modulo C Ing. Vincenzo Staltieri Corso RSPP – Modulo C Linee portanti obblighi e responsabilità -La Valutazione dei RischiQuindi in pratica la valutazione dei rischi è un po’ come la carta di identità del luogo di lavoro, in quanto ogni luogo di lavoro è diverso dall’altro. Valutazione dei Rischi Ing. Vincenzo Staltieri Corso RSPP – Modulo C Linee guida obblighi e responsabilità La terza linea portante del nuovo sistema di sicurezza è costituita da: obblighi di Formazione e Informazione; gli art. 36 e 37 sono due momenti chiave del funzionamento dell’intero sistema di prevenzione nei luoghi di lavoro. Il Legislatore infatti, avvertendo una carenza diffusa nelle aziende private e pubbliche della scarsissima preparazione soggettiva dei lavoratori in materia di sicurezza e igiene, ha inteso rimarcare tali obblighi trasformandoli in obblighi espliciti e specifici stabilendo che: “Il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente in materia di sicurezza e salute e un’adeguata informazione sui rischi e pericoli esistenti all’interno del luogo di lavoro”. Ing. Vincenzo Staltieri Corso RSPP – Modulo C Linee guida obblighi e responsabilità Inoltre, va ricordato che in base all’art. 20 del D.Lgs 81/08: “ Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.” Ing. Vincenzo Staltieri Corso RSPP – Modulo C Linee guida obblighi e responsabilità Vi chiederete adesso (spero...): ma perché il Legislatore ha previsto una responsabilità penale anche per i lavoratori che sono (o dovrebbero essere) i primi beneficiari delle norme in materia di sicurezza ? Questo perché il sistema sicurezza vede nel lavoratore oltre che al beneficiario principale, anche il protagonista operativo e quindi, nell’interesse suo e di quanti altri possano riportare lesioni da condotte colpose irresponsabili e sprovvedute, viene riproposta l’importanza fondamentale del ruolo del lavoratore stesso che deve essere, in quest’ottica, formato informato e motivato per il perseguimento dell’obiettivo della massima sicurezza e del rispetto delle norme antinfortunistiche. Ing. Vincenzo Staltieri Corso RSPP – Modulo C Soggetti interessati Datori di lavoro - Lavoratori autonomi - Dirigenti Preposti Lavoratori •Lavoratori equiparati •I nuovi rapporti di lavoro •Lavoratori immigrati Lavoratori incaricati emergenze RLS, RLST, RLS di sito ASPP e RSPP Coordinatore progettazione /esecuzione Ing. Vincenzo Staltieri Corso RSPP – Modulo C Soggetti interessati Misure generali di tutela 1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono ai sensi dell’articolo 15: n) informazione e formazione adeguate per i lavoratori o) informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti p) informazione e formazione adeguate per i RLS q) istruzioni adeguate ai lavoratori r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori s) la partecipazione e consultazione dei RLS Ing. Vincenzo Staltieri Corso RSPP – Modulo C Soggetti interessati DATORE DI LAVORO “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa” Ing. Vincenzo Staltieri Corso RSPP – Modulo C Soggetti interessati DATORE DI LAVORO Articolo 18: Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 1. Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: e) prendere misure affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento possono accedere alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 Ing. Vincenzo Staltieri Corso RSPP – Modulo C Soggetti interessati DATORE DI LAVORO Articolo 34: Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi 1. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza Stato - Regioni Ing. Vincenzo Staltieri Corso RSPP – Modulo C Soggetti interessati DIRIGENTE Art. 2, lett. d) del D.Lgs. 81/2008 d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa; Ing. Vincenzo Staltieri Corso RSPP – Modulo C Soggetti interessati DIRIGENTE Nella gestione della attività aziendale deve attuare: la politica, le linee guida e le indicazioni di carattere generale fornite dal datore di lavoro, anche organizzando l’attività lavorativa e vigilando sull’operato dei preposti. Ing. Vincenzo Staltieri Corso RSPP – Modulo C Soggetti interessati PREPOSTO art. 2, lett. e) del D. Lgs. 81/2008 e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;; Ing. Vincenzo Staltieri Corso RSPP – Modulo C Soggetti interessati PREPOSTO Deve OBBLIGO DI RISULTATO 1. Sovrintendere all’attività lavorativa 2. Garantire l’attuazione delle disposizioni ricevute 3. Controllare che le disposizioni impartite vengano osservate da parte dei lavoratori 4. Segnalare ai vertici aziendali eventuali pericoli non adeguatamente gestiti o carenze nei sistemi di protezione Ing. Vincenzo Staltieri Corso RSPP – Modulo C Soggetti interessati RLS: Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza E’ una figura che con il nuovo D. Lgs. diventa obbligatoria (art. 47) Tale figura può essere individuata sia in ambito aziendale (RLS), sia Territoriale (RLST, art. 48) che a livello di Sito Produttivo (RLSSP, art. 49). • • • In tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il RLS; Nelle aziende (o unità produttive) con meno di 15 dipendenti il RLS è “di norma” eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo; Nelle aziende (o unità produttive) con più di 15 dipendenti il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali. In assenza di tali rappresentanze il RLS è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno. • Ove non si proceda all’elezione, le funzioni sono esercitate dai RLS territoriali o di comparto produttivo, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative Soggetti interessati MEDICO COMPETENTE •medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38 •collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; Ing. Vincenzo Staltieri Corso RSPP – Modulo C Soggetti interessati MEDICO COMPETENTE: Titoli e requisiti a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. Soggetti interessati IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA DURANTE LA PROGETTAZIONE (CSP) Art. 90 c. 3 Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: a) Redige il piano di sicurezza e di coordinamento (leggere PSC) di cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’allegato XV; b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’allegato XVI Ing. Vincenzo Staltieri Corso RSPP – Modulo C Soggetti interessati IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA DURANTE L’ESECUZIONE DELL’OPERA (CSE) Artt. 89 c. 3 lett. f – 90 c. 4/5 – 92 c. 2 •Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC […] e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; •verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza […] col PSC […] e il fascicolo […]; •organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; •sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Soggetti interessati LAVORATORE Art. 2 c. 1 lett. A Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito contrattuale dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. […] Ing. Vincenzo Staltieri Corso RSPP – Modulo C Soggetti interessati RSPP Art. 2 c. 1 lettera f Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 del D.lgs. 81/08, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi Ing. Vincenzo Staltieri Corso RSPP – Modulo C Soggetti interessati RSPP Obbligo di aggiornamento: Quante ore di formazione e quando? Durata degli aggiornamenti quinquennali: A. 28 ore per gli ASPP di tutti i macrosettori di attività B. 40 ore per gli RSPP dei macrosettori di attività 1 - 2 - 6 - 8 - 9 C. 60 ore per gli RSPP dei macrosettori di attività 3 - 4 - 5 - 7 D. 100 ore per gli RSPP che ricoprono il ruolo sia nei macrosettori del caso B sia del caso C. Il monte ore complessivo di aggiornamenti può essere distribuito nell'arco di 5 anni. Il quinquennio decorre dalla conclusione del percorso costituito dal Modulo B. Ing. Vincenzo Staltieri Corso RSPP – Modulo C Come si valuta il Rischio Andiamo a definirire cos’è il richio: RISCHIO: Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. PERICOLO: Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente potenziale di causare danni Ing. Vincenzo Staltieri Corso RSPP – Modulo C Come si valuta il Rischio Il rischio è banalmente il prodotto della probabilità che un certo evento si verifichi e il danno che l’evento stesso può provocare. [R]=[E]X[P] E: Entità del danno P: Probabilità che l’evento si verifichi Ing. Vincenzo Staltieri Corso RSPP – Modulo C Come si valuta il Rischio L’entità del danno si valuta su una scala da 1 a 4 in base alla gravità del danno che l’evento causa. [E]: gravità dell’evento dovuto al fattore di rischio Valore sintetico da 1 a 4 [E4]=4 [E3]=3 [E2]=2 [E1]=1 Entità del danno gravissimo Entità del danno grave Entità del danno serio Entità del danno lieve Ing. Vincenzo Staltieri Corso RSPP – Modulo C Come si valuta il Rischio Allo stesso modo la possibilità che l’evento si verifichi si valuta su una scala da 1 a 4 in base alla probabilità dell’evento stesso. [P]: possibilità che l’evento si verifichi Valore sintetico da 1 a 4 [P4]=4 [P3]=3 [P2]=2 [P1]=1 Probabilità Probabilità Probabilità Probabilità alta media bassa bassissima Ing. Vincenzo Staltieri Corso RSPP – Modulo C Come si valuta il Rischio [R]=[E]X[P] Valore sintetico da 1 a 16 Rischio R Probabilità Bassissima Probabilità Bassa Probabilità Media Probabilità Alta R P1 P2 P3 P4 Danno lieve Rischio Basso Rischio Basso Rischio Moderato Rischio Moderato E1 P1xE1=1 P2xE1=2 P3xE1=3 P4xE1=4 Danno serio Rischio Basso Rischio Moderato Rischio Medio Rischio Rilevante E2 P1xE2=2 P2xE2=4 P3xE2=6 P4xE4=8 Danno grave Rischio Moderato Rischio Medio Rischio Rilevante Rischio Alto E3 P1xE3=3 P2xE3=6 P3xE3=9 P4xE4=12 Danno gravissimo Rischio Moderato Rischio Rilevante Rischio Alto Rischio Alto E4 P1xE4=4 P2xE4=8 P3xE4=12 P4xE4=16 11 <[R]< 16 8 <[R]< 10 5 <[R]< 7 3 <[R]< 4 1 <[R]< 2 Rischio: alto Rischio: rilevante Rischio: medio Rischio: moderato Rischio: basso IL PROCESSO DI GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO BUONE PRASSI: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall’ISPESL, dall’INAIL, OPP….. LINEE GUIDA: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministri, dalle regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ing. Vincenzo Staltieri Corso RSPP – Modulo C