Allegato A) alla deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 08.04.2015 COMUNE DI PESCASSEROLI PROVINCIA DELL’AQUILA PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015 - 2017 1. OGGETTO DEL PIANO Ai sensi dell’art. 1, commi 8 e 9, della legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, il Comune di Pescasseroli adotta il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione con lo scopo di fornire una valutazione dei diversi livelli di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e, conseguentemente, di stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire detto rischio. In tale contesto il Piano, adottato dalla Giunta comunale su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione, persegue i seguenti obiettivi: a. individuare le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione; b. prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni per prevenire il rischio di corruzione; c. prevedere obblighi di informazione nei confronti del Responsabile anticorruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano; d. monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti; e. monitorare i rapporti tra il Comune e i soggetti che con lo stesso stipulano i contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità esistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili di struttura e altri dipendenti del Comune stesso. 2. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Per espressa previsione dell’art.1, comma 7, della sopra citata legge n.190/2012, negli Enti locali territoriali il Responsabile per la prevenzione della corruzione è, di norma, individuato nel Segretario comunale, salva diversa e motivata determinazione del Sindaco. In questo Comune, giusta la sopra citata disposizione normativa, quale Responsabile per la prevenzione della corruzione, con decreto sindacale n. 10 del 02.01.2015, è stato nominato il Segretario comunale pro tempore dott.ssa Valentina Minei. La norma prevede che, su proposta del predetto Responsabile, l’organo di indirizzo politico è tenuto ad adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione, strumento che si coordina con il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Il concetto di corruzione che viene preso come riferimento dal citato Piano nazionale anticorruzione ha un significato ampio. Esso è infatti comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 - ter del codice penale, e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, di detto codice, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa dall’esterno, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. L’art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” prevede che il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità - altro strumento di cui le amministrazioni pubbliche devono dotarsi - costituisca di norma una sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Il primo definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicizzazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. Esso costituisce quindi il presupposto per introdurre e sviluppare il Piano triennale di prevenzione della corruzione. 3. PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 3.1. Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione Il Piano di prevenzione della corruzione, già approvato con deliberazione di G.C. n. 3 del 30.01.2014, è stato aggiornato per il triennio 2015 - 2017 con deliberazione di G.C. n. 22 del 08.04.2015. 3.2. Individuazione degli attori interni, nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione I soggetti interni individuati per i vari processi di adozione e attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione sono: a. la Giunta comunale, che, oltre ad approvare il Piano, adotta anche tutti gli atti di indirizzo che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione; b. il Responsabile per la prevenzione della corruzione che, ad avvenuta nomina da parte del Sindaco, propone all’organo di indirizzo politico l’adozione del Piano. Inoltre, tale Responsabile: verifica l’attuazione del Piano; propone annualmente l’aggiornamento del Piano; propone la modifica dello stesso in caso di accertate significative violazioni o quando intervengono mutamenti nell’organizzazione della struttura amministrativa; definisce le procedure appropriate per selezionare i dipendenti destinati a operare nei settori esposti alla corruzione; propone al Sindaco l’eventuale rotazione dei Responsabili di posizione organizzativa ed esprime parere a questi ultimi sulla proposta di rotazione dei dipendenti non apicali negli uffici nei quali lo svolgimento delle attività è ad elevato rischio di corruzione; individua il personale da inserire nei programmi di formazione, coerentemente con quanto previsto nel successivo paragrafo 5); elabora e pubblica annualmente sul sito web istituzionale la relazione sull’attività anticorruzione svolta; svolge anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza e l’integrità ai fini del coordinamento tra il relativo Programma e il presente Piano; c. tutti i Responsabili di posizione organizzativa, che per l’area di rispettiva competenza: partecipano al processo di gestione del rischio; propongono le misure di prevenzione; vigilano sull’applicazione del Codice di comportamento e ne verificano le ipotesi di violazione ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari; osservano le misure contenute nel presente Piano; provvedono, nell’ufficio cui sono preposti, al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione; provvedono annualmente al monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali (i cui risultati devono essere consultabili sul sito web istituzionale) e alla tempestiva eliminazione delle anomalie; provvedendo a informare il Responsabile dell’anticorruzione delle riscontrate anomalie; provvedono ad inserire nei bandi di gara le regole di legalità e integrità previste nel presente Piano; provvedono a segnalare prontamente al Responsabile dell’anticorruzione eventuali rapporti di parentela o affinità sussistenti tra i dipendenti dell’amministrazione e i titolari, i soci e i dipendenti di aziende interessate a procedimenti di forniture, lavori e servizi pubblici e di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere; provvedono altresì ad adempiere agli ulteriori compiti previsti nelle altre parti del presente Piano. Le omissioni, i ritardi, le carenze e le anomalie da parte degli apicali di struttura rispetto agli obblighi previsti nel presente Piano costituiscono elementi di valutazione della performance individuale e di responsabilità disciplinare; d. l’organismo di misurazione e valutazione della performance, che: partecipa al processo di gestione del rischio; considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti attribuiti; svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa; esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato dall’amministrazione e sugli eventuali aggiornamenti dello stesso; verifica che la corresponsione della indennità di risultato dei dipendenti apicali, con riferimento alle rispettive competenze, sia direttamente e proporzionalmente collegata anche all’attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza, comportando tale verifica che ai predetti apicali, e ai dipendenti della struttura di riferimento, siano assegnati specifici obiettivi di performance riferiti alle azioni contemplate nei sopra detti documenti; e. l’Ufficio Procedimenti Disciplinari, che: provvede allo svolgimento dei procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza; provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria; propone l’aggiornamento del Codice di comportamento interno; f. tutti i dipendenti dell’amministrazione, che sono tenuti a: partecipare al processo di gestione del rischio; osservare le misure contenute nel presente Piano; segnalare le situazioni di illecito al proprio Responsabile di struttura; segnalare casi di personale conflitto di interessi; g. i collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione, che osservano le misure contenute nel presente Piano e segnalano le situazioni di illecito. 3.3. Individuazione degli attori esterni nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l’azione sinergica dei seguenti soggetti: Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC., ex C.I.V.I.T.) che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni, nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza; Corte dei conti, che partecipa ordinariamente all’attività di prevenzione attraverso le sue fondamentali funzioni di controllo; Comitato interministeriale, che ha il compito di fornire direttive attraverso l’elaborazione delle linee di indirizzo; Conferenza unificata, che è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i termini per l’attuazione della legge e dei decreti attuativi; Dipartimento della Funzione Pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione; Prefetto, che fornisce, su apposita richiesta, supporto tecnico ed informativo in materia; Scuola Nazionale di Amministrazione, che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti. 3.4. Canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano triennale per la prevenzione della corruzione Prima di approvare il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione aggiornato al triennio 2015-2017, si è provveduto alla pubblicazione, per 10 giorni, di avviso sul sito web istituzionale per invitare tutti i cittadini, gli utenti e i portatori di interessi, singoli o associati, ad esprimere proposte e/o osservazioni sul documento. Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione, ad avvenuta approvazione, è pubblicato permanentemente nella sezione “Amministrazione trasparente” del portale dell’Ente. Inoltre, copia di detto Piano viene trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica, per via telematica, secondo le istruzioni pubblicate sul sito del Dipartimento stesso, sezione anticorruzione. 4. GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE NELL’ENTE 4.1 Il processo di gestione del rischio si sviluppa attraverso le seguenti fasi: a. mappatura dei processi e individuazione delle aree di rischio; b. valutazione del rischio; c. trattamento del rischio. 4.2 Le attività L’art. 1, comma 9, lettera a), della legge n. 190/2012 stabilisce che il Piano provvede ad individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali più elevato è il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei Responsabili di posizione organizzativa, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a) bis, del D.Lgs. n. 165/2001. Le attività di cui all’art. 1, comma 16, della legge n. 190/2012 riguardano procedimenti di: a. autorizzazione o concessione; b. scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. n. 163/2006; c. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; d. concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del D.lgs. n. 150/2009. Secondo l’allegato 2 al Piano nazionale anticorruzione sono obbligatorie le seguenti aree di rischio: A. acquisizione e progressione del personale: 1. reclutamento; 2. progressioni di carriera; 3. conferimento di incarichi di collaborazione; B. affidamento di lavori, servizi e forniture: 1. definizione dell’oggetto dell’affidamento; 2. individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento; 3. requisiti di qualificazione; 4. requisiti di aggiudicazione; 5. valutazione delle offerte; 6. verifica dell’eventuale anomalia delle offerte; 7. procedure negoziate; 8. affidamenti diretti; 9. revoca del bando; 10.redazione del cronoprogramma; 11.varianti in corso di esecuzione del contratto; 12.subappalto; 13.utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto; C. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: 1. provvedimenti amministrativi vincolati nell’an; 2. provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato; 3. provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato; 4. provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale; 5. provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an; 6. provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto. Rientrano tra queste tipologie: a. tassi di assenza e di maggiore presenza del personale; b. attività di accertamento e verifica dell’elusione e dell’evasione fiscale; c. attività di gestione della riscossione coattiva; d. elaborazione delle stime preliminari per aree e immobili comunali; e. gestione di aste pubbliche per alienazione di aree comunali e immobili comunali; f. rilascio di autorizzazioni per messa in sicurezza, bonifica e ripristino di siti inquinati; g. erogazione dei servizi sociali e le relative attività progettuali, anche in convenzione; h. accertamenti di residenza; i. rilascio di certificazioni urbanistiche; j. accertamenti di conformità edilizia; k. accertamento di abusi edilizi e irrogazione sanzioni; l. assegnazione di spazi cimiteriali; m. assegnazione delle strutture e locali comunali; n. conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza; o. procedimenti sanzionatori; p. ammissioni a servizi erogati dall’Ente; D. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: 1. provvedimenti amministrativi vincolati nell’an 2. provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 3. provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato 4. provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 5. provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 6. provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto Rientrano tra queste tipologie: a. erogazione e/o concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l’attribuzione di benefici e vantaggi economici di qualunque genere, anche mediati, a soggetti giuridici privati e pubblici; b. rilascio di concessioni, autorizzazioni e atti similari, c. pianificazione urbanistica (strumenti urbanistici generali e piani attuativi); d. gestione attività di edilizia privata: d.i.a., s.c.i.a., rilascio autorizzazioni e concessioni edilizie, certificati edilizi, di agibilità e di idoneità, permessi di costruire, gestione polizze fideiussorie; e. monetizzazioni in luogo della cessione di aree a standard; f. attribuzione di bonus volumetrici; g. accordi ex art.11, legge n. 241/1990; h. proroghe o rinnovi di contratti di appalto di forniture e servizi; i. assegnazione di alloggi ATER e di emergenza abitativa; j. locazioni attive e passive, concessioni di immobili; k. gestione delle liquidazioni e dei mandati di pagamento; l. gestione della cassa economale; m. accettazione di donazioni di beni mobili o immobili a favore dell’Ente. A queste si aggiungono, come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, le seguenti attività: a. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c. estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e. noli a freddo di macchinari; f. fornitura di ferro lavorato; g. noli a caldo; h. autotrasporti per conto di terzi; i. guardiania dei cantieri. Le attività di cui al presente paragrafo potranno essere integrate, precisate e modificate, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, raccogliendo le proposte dei Responsabili di posizione organizzativa, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a) bis, del D.lgs. n. 165/2001, nonché in seguito all’espletamento dell’attività di valutazione del rischio di cui al successivo paragrafo. 4.3 Metodologia per la valutazione del rischio L’indice di valutazione del rischio è riferito al grado di esposizione alla corruzione ed è calcolato sulla base delle probabilità di rischio da 1 a 5, dove 1 corrisponde all’indice minimo e 5 all’indice massimo. La valutazione del rischio è effettuata su ogni attività e procedimento relativi alle materie a rischio di corruzione, sia per quelle previste dalla legge, sia per quelle previste nel Piano. Pertanto, la valutazione del rischio si riferisce ad ogni processo, significando con questo termine il sistema di azioni, atti e comportamenti collegati tra loro giuridicamente e logicamente. L’indice di valutazione del rischio è così di seguito articolato: per il processo discrezionale, che si riferisce al grado di decisione: del tutto vincolato = indice 1; parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi di qualsiasi genere = indice 2; parzialmente vincolato solo dalla legge = indice 3; parzialmente vincolato solo da atti amministrativi di qualsiasi genere = indice 4; altamente discrezionale = indice 5; per l’impatto organizzativo, che si riferisce alla percentuale di personale impiegato nel singolo servizio competente a svolgere il processo, o la fase di processo di competenza specifica nell’ambito di questo Ente. Per cui, se il processo coinvolge l’attività di più servizi nell’ambito dell’Ente, occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti: fino a circa il 20% = indice 1; fino a circa il 40% = indice 2; fino a circa il 60% = indice 3; fino a circa l’80% = indice 4; fino a circa il 100% = indice 5; per la rilevanza esterna, che si riferisce agli effetti diretti che il processo produce all’esterno dell’Ente: se ha come destinatario finale un ufficio interno = indice 2; se il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = indice 5; per l’impatto economico, che si riferisce al caso in cui negli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti dell’Ente, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno a favore dell’Ente per la stessa tipologia di evento o di tipologie analoghe: in caso minimamente negativo = indice 1; in caso positivo = indice 5; per la complessità del processo, che si riferisce al caso di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato: nel caso il processo coinvolga una sola Pubblica Amministrazione = indice 5; nel caso il processo coinvolga più di 3 Pubbliche Amministrazioni = indice 3; nel caso il processo coinvolga più di 5 Pubbliche Amministrazioni = indice 1; per l’impatto reputazionale, che si riferisce al caso in cui nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi: nel caso di probabilità, ma fondata solo sulla memoria = indice 1; nel caso positivo, solo sulla stampa locale = indice 2; nel caso positivo, solo sulla stampa nazionale = indice 3; nel caso positivo, sulla stampa locale e nazionale = indice 4; nel caso positivo, sulla stampa locale, nazionale e internazionale = indice 5. per il valore economico, che si riferisce all’impatto del processo: nel caso di rilevanza esclusivamente interna = indice 1; nel caso di attribuzione di vantaggi economici modesti a soggetti esterni = indice 3; nel caso di attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni = indice 5; per l’impatto organizzativo, economico e sull’immagine, che si riferisce al livello in cui può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che il dipendente riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa: livello di addetto = indice 1; livello di collaboratore o funzionario = indice 2; livello di dirigente e/o di posizione organizzativa = indice 3; livello di dirigente = indice 4; Livello di segretario comunale = indice 5; per la frazionabilità del processo, che si riferisce al risultato finale che può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti): in caso negativo = indice 1; in caso positivo = indice 5; per i controlli, che si riferiscono, muovendo dall’esperienza pregressa, ai tipi di controllo applicati sul processo e alla loro adeguatezza a neutralizzare il rischio: nel caso costituiscano un efficace strumento di neutralizzazione = indice 1; nel caso siano molto efficaci = indice 2; nel caso siano approssimativamente efficaci = indice 3; nel caso siano minimamente efficaci = indice 4; nel caso non siano efficaci = indice 5. 5. FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE 5.1 Soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione Nell’ambito della pianificazione annuale di formazione, e all’interno dei limiti finanziari previsti dalla normativa, è inserita anche la formazione in tema di anticorruzione. Tale formazione è strutturata su due livelli: a. generale, rivolta a tutti i dipendenti; b. specifica, rivolta al Responsabile per la prevenzione della corruzione, agli apicali di struttura, nonché al personale impiegato nelle aree a rischio. Con riferimento alla formazione di livello generale, rivolto a tutti i dipendenti di cui alla precedente lettera a), su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione dovranno essere organizzati incontri periodici per approfondire le tematiche della legalità e della trasparenza. Nel corso di tali incontri dovranno essere affrontate in modo particolare problematiche di etica calate nel contesto dell’amministrazione comunale, nonché questioni che attengono al rispetto dei Codici disciplinare e di comportamento. Con riguardo alla formazione di livello specifico, di cui alla lettera b), essa avrà ad oggetto le politiche, i programmi e i vari strumenti da utilizzare per la prevenzione della corruzione, nonché le tematiche settoriali in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell’amministrazione comunale. 6. MISURE DI PREVENZIONE UTILI A RIDURRE LA PROBABILITA’ CHE IL RISCHIO SI VERIFICHI 6.1 Fase di trattamento del rischio La fase di trattamento del rischio ha lo scopo di intervenire sui rischi emersi attraverso l’introduzione di apposite misure di prevenzione e contrasto, misure che siano idonee a neutralizzare o mitigare il livello di rischio corruzione connesso ai processi amministrativi posti in essere dall’Ente. Le misure sono classificabili in “misure comuni obbligatorie” (discendenti dalla legge o da altre fonti normative) e “misure ulteriori”, ovvero eventuali misure aggiuntive individuate autonomamente dall’amministrazione. L’individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal Responsabile per la prevenzione della corruzione con il coinvolgimento dei Responsabili di posizione organizzativa competenti per area. Il trattamento del rischio si completa con l’azione di monitoraggio, ossia con la verifica dell’efficacia di sistemi di prevenzione adottati e l’eventuale successiva introduzione di ulteriori strategie di prevenzione: essa è attuata dai medesimi soggetti che partecipano all’interno del processo di gestione del rischio. 6.2 Regole generali da seguire nella predisposizione degli atti Nella predisposizione degli atti quali misure di prevenzione ai sensi dell’art.1, comma 9, lett. b), della legge n.190/2012, sono individuate le seguenti misure, da implementarsi progressivamente nell’ambito del triennio 2015 - 2017: a. rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza; b. predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; c. redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile; d. rispettare il divieto di aggravio del procedimento; e. distinguere, laddove possibile, l’attività istruttoria e la relativa responsabilità dall’adozione dell’atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti: l’istruttore proponente e il Responsabile di posizione organizzativa; f. rispettare il principio di cui all’art. 6 - bis della legge n. 241/1990, come aggiunto dall'art. 1, della legge n. 190/2012, il quale stabilisce che il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di detto conflitto, anche potenziale, dandone comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione; g. nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l’atto; l’onere di tale motivazione è tanto più incisivo quanto più ampio è il margine di discrezionalità; h. monitorare i rapporti con i soggetti che contraggono con l’Ente, inserendo apposite frasi negli atti finali dei procedimenti amministrativi che attengono alle cinque categorie di attività a rischio corruzione individuate dalla legge n 190/2012, e pertanto dare atto di tale monitoraggio inserendo nel testo dei provvedimenti frasi standard del tipo : “di dare atto che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili di posizione organizzativa e i dipendenti dell’amministrazione di cui al presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone…”; i. rispettare le previsioni del Codice di comportamento; l. rispettare del principio della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale; m. utilizzare i risultati del rapporto sui controlli interni per il miglioramento continuo dell’azione amministrativa; n. consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di esercitare con pienezza il diritto di accesso e di partecipazione. Gli atti dell'Ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e chiarezza. Essi, pertanto, dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile. Tutti gli uffici dovranno riportarsi, per quanto possibile, ad uno stile comune, curando che i provvedimenti conclusivi dei procedimenti riportino nella premessa sia il preambolo che la motivazione. Il preambolo è composto dalla descrizione del procedimento svolto, con l'indicazione di tutti gli atti prodotti e di cui si è tenuto conto per arrivare alla decisione finale, in modo da consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di ricostruire il procedimento amministrativo seguito. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, sulla base dell’istruttoria. La motivazione dovrà essere il più possibile precisa, chiara e completa. Per facilitare i rapporti tra i cittadini e l'amministrazione, sul sito istituzionale vengono pubblicati i moduli di presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza. Nel comunicare il nominativo del responsabile del procedimento dovrà essere indicato l'indirizzo mail cui rivolgersi e il nominativo di chi esercita il potere sostitutivo che interviene in caso di mancata risposta. Nell’attività contrattuale sono individuate le seguenti misure: a. rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell’importo contrattuale; b. ridurre l’area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dal regolamento comunale; c. privilegiare l’utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP e/o del mercato elettronico della pubblica amministrazione; d. assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti in economia; e. assicurare la rotazione tra i professionisti nell’affidamento di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta; f. assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati; g. allocare correttamente il rischio di impresa nei rapporti di partenariato; h. verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione; i. verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni immobili o costituzione/cessione di diritti reali minori; l. validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di cantierabilità; m. acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione; n. negli atti di erogazione dei contributi, nell’ammissione ai servizi, nell’assegnazione degli alloggi predeterminare ed enunciare nell’atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione; o. nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni inserire espressamente nella determinazione la dichiarazione con la quale si attesta la carenza di professionalità interne; p. nell’attribuzione di premi al personale dipendente operare con procedure selettive; q. i componenti le commissioni di concorso e di gara dovranno rendere all’atto dell’insediamento la dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso; Nei meccanismi di attuazione delle decisioni (tracciabilità delle attività) sono individuate le seguenti misure: a. rivedere la mappatura dei procedimenti amministrativi dell’Ente; b. redigere il funzionigramma dell’Ente in modo dettagliato, per definire con chiarezza i ruoli e compiti di ogni ufficio con l’attribuzione di ciascun procedimento o sub-procedimento ad un responsabile predeterminato o predeterminabile; c. rilevare i tempi medi dei pagamenti; d. rilevare i tempi medi di conclusione dei procedimenti; e. vigilare sull’esecuzione dei contratti di appalto di lavori, beni e servizi, ivi compresi i contratti d’opera professionale, e sull’esecuzione dei contratti per l’affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresi i contratti con le società in house, con applicazione, se del caso, delle penali, delle clausole risolutive e con la proposizione dell’azione per l’inadempimento e/o di danno. Nei meccanismi di controllo delle decisioni, attuare il rispetto della distinzione dei ruoli tra Responsabili di posizione organizzativa ed organi politici, come definito dagli artt. 78, comma 1, e 107 del TUEL, ed il rispetto puntuale delle procedure previste nel vigente Regolamento sul funzionamento dei controlli interni. Di seguito si riportano specificamente le misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi. Area acquisizione e progressione del personale Misura di prevenzione Obiettivi Ricorso a procedure ad evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione, compresi artt. 90 e 110 del D.Lgs. n. 267/2000. Programmazione delle assunzioni in funzione delle politiche e degli obiettivi dell’Ente Creazione di contesto non favorevole alla corruzione Immediata Responsabile del servizio e Responsabile dell’ufficio Composizione delle commissioni di concorso conformi a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamento Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi Immediata Responsabile del servizio e Responsabile dell’ufficio Immediata Commissari Immediata Responsabili del servizio Dichiarazione in capo ai commissari di insussistenza di situazione di incompatibilità tra essi e i concorrenti ex artt. 51 e 52 c. p.c. e in ordine alla insussistenza di cause ostative ai sensi dell’art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001. Verifica delle dichiarazione sull’istanza di cause ostative. Determinazione dei criteri di valutazione da parte della commissione di apposito verbale precedente all’espletamento delle prove e comunicazione degli stessi ai candidati prima dell’inizio delle prove stesse Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi Dichiarazione espressa, all’interno dell’atto di approvazione della graduatoria da parte del responsabile del servizio in merito all’assenza di conflitti di interesse ex art. 6 bis della legge n. 241/1990 Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi Rispetto della normativa e del regolamento interno in merito all’attribuzione di incarichi ex art. 7 del D.lgs. n.165/2001: motivazione degli incarichi diretti, verifica in conferenza dei responsabili dell’inesistenza o indisponibilità all’interno dell’Ente della professionalità ricercata, motivazione dei requisiti richiesti Creazione di contesto non favorevole alla corruzione Tempi Immediata Responsabili Responsabile del servizio e Responsabile dell’ufficio Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.lgs. n. 33/2013 inseriti nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità creazione di contesto non favorevole alla corruzione Come da D.lgs. n. 33/2013 Responsabile del servizio e Responsabile dell’ufficio Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi Immediata Responsabile del servizio e Responsabile dell’ufficio Attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure: attività di controllo preventivo posto in essere dal competente Responsabile di posizione organizzativa tramite apposizione del parere di regolarità tecnica di cui agli artt.. 49 e 57 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000; attività di controllo del Segretario comunale (controllo successivo di regolarità amministrativa ) avente ad oggetto la verifica dell’applicazione delle disposizioni del presente Piano per gli aspetti concernenti l’adozione degli atti di gestione o comunque soggetti a controllo; monitoraggio da parte dei Responsabili referenti, oggetto di relazione in sede di referto finale del controllo interno; svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra i Responsabili di posizione organizzativa per finalità di aggiornamento sull’attività dell’amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali; utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile per la prevenzione della corruzione; Area affidamento di lavori, servizi e forniture Misura di prevenzione Obiettivi Tempi Responsabili Pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente di: struttura proponente oggetto del bando; elenco degli operatori invitati a presentare offerte; aggiudicatario e importo di aggiudicazione; tempi di completamento dell’opera; servizio fornitura; importo delle somme liquidate, mediante utilizzo, ai fini dell’art. 23 del D.lgs. n. 33/2013, delle informazioni richieste dall’AVCP ai sensi dell’art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012 Creazione di contesto non favorevole alla corruzione e aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi Semestrale Responsabile del servizio e Responsabile dell’ufficio Pubblicazione entro il 31 gennaio di ogni anno delle informazioni di cui al punto precedente in tabelle riassuntive scaricabili in formato aperto e trasmissione delle stesse all’AVCP Aumento della possibilità discoprire eventi corruttivi 31 gennaio di ogni anno Responsabili dei servizi Ricorso a CONSIP e al MEPA (o analogo mercato elettronico regionale o al mercato elettronico interno) per acquisizioni di forniture e servizi sotto soglia comunitaria. Accurata motivazione in caso di ricorso ad autonome procedure di acquisto Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi Immediata Responsabile del servizio e Responsabile dell’ufficio Nei casi di ricorso all’affidamento diretto ex art. 125 del D.lgs. n.163/2006, applicazione del criterio della rotazione e rispetto dei vincoli in materia di affidamenti diretti, limitandone il ricorso ai casi ammessi dalle leggi o dal regolamento comunale. Puntuale motivazione dell’eventuale frazionamento Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi Immediata Responsabile del servizio e Responsabile dell’ufficio Divieto di richiesta ai concorrenti di requisiti di qualificazione diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dal D.lgs. n. 163/2006 e garanzia del confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare e di valutazione delle offerte chiari e adeguati (completezza/adeguatezza della progettazione; specifiche tecniche adeguate all’oggetto dell’appalto) Creazione di contesto non favorevole alla corruzione Immediata Responsabile del servizio e Responsabile dell’ufficio Accertamento dell’insussistenza di cause ostative alla stipulazione del contratto. Divieto di stipulazione del contratto con impresa che ha instaurato rapporto di lavoro con ex dipendente titolare di funzioni autoritative o negoziali esercitate nei confronti dell’impresa. Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi. Creazione di contesto non favorevole alla corruzione Immediata Responsabili dei servizi Adozione e diffusione di check list sui dati da accertare in sede di aggiudicazione Creazione di contesto non favorevole alla corruzione Immediata Responsabili dei servizi Adempimenti delle commissioni di gara: individuazione del soggetto incaricato della custodia degli atti di gara; sigla dei componenti della commissione su ogni foglio dell’offerta tecnica ed economica; autodichiarazione della insussistenza di cause ostative o di incompatibilità. Motivazione dei punteggi attribuiti in sede di valutazione dell’offerta, in caso di mancata previsione di sub pesi o sub punteggi nel bando o disciplinare Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi Immediata Commissari Puntuale motivazione delle ragioni di fatto che determinano la nuova decisione nelle ipotesi di esercizio dei poteri di autotutela (revoca del bando o aggiudicazione) Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi Immediata Responsabili dei servizi Rafforzamento delle funzioni programmatorie e di controllo di gestione; redazione di clausole-tipo da inserire nei contratti per i tempi di adempimento Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi Immediata Responsabili dei servizi Puntuale motivazione con esplicitazione dei presupposti di fatto che hanno determinato la necessità della variante Creazione di contesto non favorevole alla corruzione Immediata Responsabili dei servizi Rispetto delle previsioni normative in merito agli istituti di proroga e rinnovo contrattuale Creazione di contesto non favorevole alla corruzione Immediata Responsabili dei servizi Puntuale verifica del contratto di subappalto, della sua esecuzione e dei requisiti delle imprese ausiliarie. Rispetto dell’art. 118 del D.lgs. n. 163/2006 Riduzione della possibilità di manifestazione di eventi corruttivi Immediata Responsabile del servizio e Responsabile dell’ufficio Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.lgs. n. 33/2013 inseriti nel Programma triennale della trasparenza ed integrità Creazione di contesto non favorevole alla corruzione Come da D.lgs. n. 33/2013 Responsabile del servizio e responsabile dell’ufficio Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi Immediata Responsabile del servizio e Responsabile dell’ufficio Attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure: attività di controllo preventivo posto in essere dal competente Responsabile di posizione organizzativa tramite apposizione del parere di regolarità tecnica di cui agli artt.. 49 e 57 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000; attività di controllo del Segretario comunale (controllo successivo di regolarità amministrativa ) avente ad oggetto la verifica dell’applicazione delle disposizioni del presente Piano per gli aspetti concernenti l’adozione degli atti di gestione o comunque soggetti a controllo; monitoraggio da parte dei Responsabili referenti, oggetto di relazione in sede di referto finale del controllo interno; svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra i Responsabili di posizione organizzativa per finalità di aggiornamento sull’attività dell’amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali; utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile per la prevenzione della corruzione; Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto Misura di prevenzione Obiettivi Tempi Responsabili Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.lgs. n. 33/2013 e inseriti nel programma triennale Creazione di contesto non favorevole alla corruzione Come da D.lgs. n. 33/2013 Responsabile del servizio e Responsabile dell’ufficio Adoziane di avvisi pubblici e criteri predeterminati per le concessioni cimiteriali e definizione del prezzo da parte dell’amministrazione Creazione di contesto non favorevole alla corruzione Immediata Responsabile del servizio Revisione dei termini di conclusione dei procedimenti. Monitoraggio del ritardo in caso del mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento Creazione di contesto non favorevole alla corruzione Immediata Revisione termini procedimento Responsabili dei servizi Sistematicità e rispetto dei termini del controllo su DIA o SCIA Creazione di contesto non favorevole alla corruzione Immediata Responsabile del servizio e Responsabile dell’ufficio Verbalizzazione delle operazioni di controllo a campione Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi Immediata Responsabile del servizio e Responsabile dell’ufficio Attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure: attività di controllo preventivo posto in essere dal competente Responsabile di posizione organizzativa tramite apposizione del parere di regolarità tecnica di cui agli artt.. 49 e 57 - bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000; attività di controllo del Segretario comunale (controllo successivo di regolarità amministrativa ) avente ad oggetto la verifica dell’applicazione delle disposizioni del presente Piano per gli aspetti concernenti l’adozione degli atti di gestione o comunque soggetti a controllo; monitoraggio da parte dei Responsabili referenti, oggetto di relazione in sede di referto finale del controllo interno; svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra i Responsabili di posizione organizzativa per finalità di aggiornamento sull’attività dell’amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali; utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile per la prevenzione della corruzione; Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Misure di prevenzione Obiettivi Tempi Responsabili Controllo, anche a mezzo campionamento delle autocertificazioni ex DPR n. 44572000 utilizzate per accedere alle prestazioni Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi Immediata Responsabile del servizio e Responsabile dell’ufficio Verbalizzazione delle operazioni di controllo a campione Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi Immediata Responsabile del servizio e Responsabile dell’ufficio Rispetto del Regolamento contributi dell’Ente. Valorizzazione dell’attività decisionale dell’assistente sociale. Per le associazioni culturali la concessione del contributo è sempre subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e alla presentazione di idonea documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta per la manifestazione o iniziativa patrocinata dall’Ente Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi Immediata Responsabile del servizio e Responsabile dell’ufficio Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.lgs. n. 33/2013 e inseriti nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità Creazione di contesto non favorevole alla corruzione Come da D.lgs. n. 33/2013 Responsabile del servizio e Responsabile dell’ufficio Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento Aumento della possibilità di scoprire eventi corruttivi Immediata Responsabile del servizio e responsabile dell’ufficio Attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure: attività di controllo preventivo posto in essere dal competente Responsabile di posizione organizzativa tramite apposizione del parere di regolarità tecnica di cui agli artt.. 49 e 57 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000; attività di controllo del Segretario comunale (controllo successivo di regolarità amministrativa ) avente ad oggetto la verifica dell’applicazione delle disposizioni del presente Piano per gli aspetti concernenti l’adozione degli atti di gestione o comunque soggetti a controllo; monitoraggio da parte dei Responsabili referenti, oggetto di relazione in sede di referto finale del controllo interno; svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra i Responsabili di posizione organizzativa per finalità di aggiornamento sull’attività dell’amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali; utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile per la prevenzione della corruzione; Altre attività soggette a rischio Misura di prevenzione Obiettivi Tempi Responsabili Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.lgs. n. 33/2013 inseriti nel Programma triennale per la traspare e l’integrità Creazione di contesto non favorevole alla corruzione Come da D.lgs. n. 33/2013 Responsabili dei servizi Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi Immediata Responsabili dei servizi Rispetto tassativo del Regolamento Tributi e del Regolamento Patrimonio Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi Immediata Responsabili dei servizi Pubblicazione degli strumenti urbanistici nelle loro varie componenti. Rispetto della fase di pubblicità della procedura, motivazione puntuale delle controdeduzioni alle osservazioni Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi Come da programmi dell’Ente Responsabile del servizio Attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure: attività di controllo preventivo posto in essere dal competente Responsabile di posizione organizzativa tramite apposizione del parere di regolarità tecnica di cui agli artt.. 49 e 57 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000; attività di controllo del Segretario comunale (controllo successivo di regolarità amministrativa ) avente ad oggetto la verifica dell’applicazione delle disposizioni del presente Piano per gli aspetti concernenti l’adozione degli atti di gestione o comunque soggetti a controllo; monitoraggio da parte dei Responsabili referenti, oggetto di relazione in sede di referto finale del controllo interno; svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra i Responsabili di posizione organizzativa per finalità di aggiornamento sull’attività dell’amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali; utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile per la prevenzione della corruzione; 6.3 Obblighi di informazione dei Responsabili di posizione organizzativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione Ai sensi dell’art.1, comma 9, lett. c) della legge n. 190/2012 sono individuate le seguenti misure: a. ciascun Responsabile di posizione organizzativa, con riguardo ai procedimenti di competenza della struttura di riferimento, provvede a comunicare entro il mese di gennaio di ciascun anno al Responsabile per la prevenzione della corruzione l’elenco dei procedimenti conclusi nell’anno precedente oltre il termine previsto dalla legge o dal regolamento e la rilevazione del tempo medio di conclusione dei procedimenti espletati nell’anno precedente, distinto per tipologia; b. ciascun Responsabile di posizione organizzativa, con riguardo ai procedimenti di competenza della struttura di riferimento provvede a comunicare, entro gli stessi termini di cui alla precedente lettera a), al Responsabile per la prevenzione della corruzione, l’elenco dei procedimenti conclusi con un diniego nell’anno precedente; c. ciascun Responsabile di posizione organizzativa ha l’obbligo di dotarsi di uno scadenzario dei contratti di competenza della struttura cui è preposto, ciò al fine di evitare di dover accordare proroghe; d. ciascun Responsabile di posizione organizzativa provvede a comunicare al Responsabile per la prevenzione della corruzione, entro gli stessi termini di cui alla precedente lettera a), l’elenco dei contratti rinnovati o prorogati nell’anno precedente e le ragioni a giustificazione della proroga; e. ciascun Responsabile di posizione organizzativa provvede a comunicare al Responsabile per la prevenzione della corruzione, entro gli stessi termini di cui alla precedente lettera a), l’elenco dei contratti sopra soglia affidati con procedura negoziata e le ragioni a giustificazione dell’affidamento; f. il Responsabile del Servizio Amministrativo - Ufficio Affari Generali provvede tempestivamente ad annotare nel registro delle scritture private l’avvenuta stipulazione di un contratto di qualsiasi tipologia redatto in forma di scrittura privata; g. per ogni affidamento in essere della gestione di un servizio pubblico locale a rilevanza economica, ciascun Responsabile di posizione organizzativa ha cura, per la materia di competenza, di provvedere entro il 31 dicembre di ogni anno alla predisposizione e pubblicazione sul sito web dell’Ente dell’apposita relazione prevista dall’art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012 che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale. Il Responsabile del Servizio Amministrativo, a qualsiasi fine e attività, provvederà a tutto quanto necessario per la tenuta materiale e la gestione successiva del flusso di informazioni di cui al presente punto. 7. CODICE DI COMPORTAMENTO 7.1 Integrazioni al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici In relazione al D.P.R. n. 62/2013, questo Comune, con riferimento al Codice di comportamento applicabile ai propri dipendenti, apporta le integrazioni e le specificazioni necessarie coerenti con il presente Piano. 7.2 Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento Se l’addebito riguarda un dipendente non apicale, le presunte violazioni al Codice di comportamento interno devono essere comunicate per iscritto al Responsabile di posizione organizzativa della struttura di incardinazione, o da questi rilevate, il quale apre il procedimento disciplinare oppure valuta la competenza dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari, rimettendo la pratica a quest’ultimo ovvero, qualora oltre a responsabilità disciplinare vi siano anche estremi di altre responsabilità (civile, penale, contabile), trasmette la pratica all’autorità competente. Se l’addebito riguarda una figura apicale, le presunte violazioni del Codice di comportamento interno sono valutate dall’Ufficio Procedimenti Disciplinari che parimenti, qualora ritenga sussistenti anche estremi di altre responsabilità (civile, penale, contabile), trasmette la pratica all’autorità competente. 8. TRASPARENZA La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità sono stati predisposti, garantendo il coordinamento e la coerenza fra i contenuti. Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è allegato al presente Piano, sua parte integrante. Gli adempimenti di trasparenza tengono conto delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013, nella legge n. 190/2012 e nelle altre fonti normative. Essi si conformano altresì alle linee guida della C.I.V.I.T. riportate nella delibera n. 50/2013 e alle indicazioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con riferimento solo ai dati sui contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture. 9. ALTRE INIZIATIVE 9.1 Adozione di misure per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti L’art. 1, comma 51, della legge n.190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito del D.Lgs. n. 165/2001, l’art. 54 bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”. La disciplina introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l’emersione di fattispecie di illecito. In linea con le raccomandazioni dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OECD), la tutela deve essere estesa alle ipotesi di segnalazione di casi di corruzione internazionale (art. 322 bis del codice penale). Il nuovo articolo 54 bis prevede che: (…) Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. 3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della Funzione Pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. 4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990, e successive modificazioni. La segnalazione di cui sopra deve essere indirizzata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e deve avere come oggetto: “Segnalazione di cui all’articolo 54 - bis del D.Lgs. n. 165/2001”. La gestione della segnalazione è a carico del Responsabile per la prevenzione della corruzione. Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza. La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari, salva l’eventuale responsabilità penale e civile dell’agente. 9.2 Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti. Ai sensi dell’art.1, comma 9, lett. d) della legge n. 190/2012 sono individuate le seguenti misure: a. i risultati del monitoraggio riguardante il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, conformemente alle indicazioni del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità; b. il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà oggetto di verifica in sede di esercizio del controllo successivo di regolarità amministrativa. I Responsabili di posizione organizzativa relazionano sul rispetto dei tempi procedimentali e su qualsiasi altra anomalia accertata , secondo modalità da definire. 9.3 Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere Ai sensi dell’art.1, comma 9 lett. e) della legge n.190/2012 sono individuate le seguenti misure: a. il Responsabile del procedimento ha l’obbligo di acquisire una specifica dichiarazione, redatta nelle forme di cui all’art. 45 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale chiunque si rivolge all’amministrazione comunale per sottoporre una proposta/progetto di partenariato pubblico/privato, una proposta di sponsorizzazione, una proposta di accordo procedimentale o sostitutivo di provvedimento, una richiesta di contributo o comunque intenda presentare un’offerta relativa a contratti di qualsiasi tipo, dichiara l’insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e i responsabili di posizione organizzativa dell’Ente; b. i componenti delle commissioni di concorso ed i componenti esterni all’Ente delle commissioni di gara, all’atto dell’accettazione della nomina, rendono dichiarazione circa l’insussistenza di rapporti di parentela o professionale con gli amministratori ed i Responsabili di posizione organizzativa loro familiari stretti. Analoga dichiarazione rendono i soggetti nominati quali rappresentanti del Comune in enti, società, aziende o istituzioni. 9.4 Individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge. In riferimento a quanto indicato dall’art.1, comma 9, lett. f), della legge n. 190/2012, tenuto conto della dimensione organizzativa di questo Ente, si ritiene che sia già un obiettivo sfidante, e di difficile attuazione nel concreto, la pubblicazione dei contenuti individuati dal D.Lgs. n. 33/2013, secondo la tempistica stabilita nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità facente parte del presente Piano. 9.5 Rotazione degli incarichi Per tutti gli uffici individuati come aree a rischio di corruzione, ove nell'Ente vi siano almeno due dipendenti in possesso della necessaria qualifica professionale, dovrà essere disposta la rotazione degli incarichi, in modo che nessun dipendente sia titolare dell'ufficio per un periodo superiore ad un triennio, onde evitare che possano consolidarsi delle posizioni di “privilegio” nella gestione diretta di determinate attività correlate alla circostanza che lo stesso funzionario si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti. Per i Responsabili di posizione organizzativa la rotazione è disposta dal Sindaco, su proposta del Segretario comunale, nella qualità di Responsabile anticorruzione. Allo stato della dotazione organica, comunque, non si procede a rotazione in quanto trattasi di figure infungibili la cui specializzazione professionale non è posseduta da alcun altro dipendente. Nel caso dei dipendenti non apicali, la rotazione degli stessi nelle aree particolarmente esposte al rischio di fenomeni corruttivi dovrà avvenire, ove possibile, e qualora non si tratti di figure infungibili, ogni tre anni con provvedimento del competente Responsabile del Servizio, sentito il Segretario comunale, nella qualità di Responsabile anticorruzione. 9.6 Incompatibilità degli incarichi, cumulo di impieghi e incarichi ai dipendenti pubblici Non possono essere conferiti ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da leggi o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall’amministrazione, nonché l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da altri enti pubblici o privati o persone fisiche, che svolgono attività d’impresa o commerciale, sono disposti con apposito atto del funzionario individuato come competente nel Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi. Detto atto, se emesso da soggetto diverso dal Segretario comunale, va trasmesso senza indugio in copia al Segretario medesimo. Nel provvedimento di conferimento o di autorizzazione dovrà darsi atto che lo svolgimento dell'incarico non comporta alcuna incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione, né situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. Nel caso in cui un dipendente svolga incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza, salve le più gravi sanzioni, e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato all'Ente per essere destinato ad incremento del fondo del salario accessorio. L’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti. I dipendenti che cessano dal servizio, nei tre anni successivi alla cessazione, non possono svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari di provvedimenti emessi o di atti negoziali assunti dall'ufficio cui è appartenuto il dipendente negli ultimi tre anni di servizio. In caso di violazione di questa disposizione, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli e i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti non potranno avere rapporti contrattuali né affidamenti da parte dell'Ente per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati. Entro 15 giorni dall’erogazione del compenso per gli incarichi conferiti o autorizzati, i soggetti pubblici e privati devono comunicare all'Ufficio del Personale l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici. Entro 15 giorni dal conferimento o autorizzazione dell’incarico, anche a titolo gratuito a dipendenti dell'Ente, l'Ufficio del Personale comunica per via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, indicando: a. l’oggetto dell’incarico; b. il compenso lordo, ove previsto; c. le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati; d. le ragioni del conferimento o dell’autorizzazione; e. i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati; f. la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell’amministrazione; g. le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Delle suddette comunicazioni il Responsabile del Servizio in cui è incardinato l’Ufficio del Personale provvede contestualmente a darne riscontro al Responsabile per la prevenzione della corruzione. Comunque, entro il 30 giugno di ogni anno: a. nel caso in cui non siano stati conferiti incarichi a dipendenti dell'Ente, anche se comandati o fuori ruolo, l'Ufficio del Personale deve produrre in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica apposita dichiarazione in tal senso e comunicarla al Responsabile per la prevenzione della corruzione; b. nel caso in cui, invece, siano stati conferiti o autorizzati incarichi, l'Ufficio del Personale provvede a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi relativi all’anno precedente, erogati dall'Ente o comunicati dai soggetti che hanno conferito l’incarico; c. l'Ufficio del Personale provvede a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, per via telematica o su supporto magnetico, i compensi percepiti dai dipendenti dell'Ente anche per incarichi relativi a compiti e doveri d’ufficio; d. l’Ufficio del Personale provvede inoltre a comunicare semestralmente l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l’indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare dei compensi corrisposti; e. l’Ufficio del Personale provvede contestualmente a comunicare al Responsabile per la prevenzione della corruzione quanto previsto nelle lettere a),b),c),d). In sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, secondo quanto previsto dall’art. 53 comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001, l’amministrazione valuta tutti i profili di conflitto di interesse, anche quelli potenziali; l’istruttoria circa il rilascio dell’autorizzazione va condotta in maniera molto accurata, tenendo presente che talvolta lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali costituisce per il dipendente un’opportunità di arricchimento professionale utile a determinare una positiva ricaduta nell’attività istituzionale ordinaria . 9.7 Elaborazione di direttive per l’attribuzione di incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità Il D.lgs. n. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art.1, commi 49 e 50, della legge n. 190/2012 n. 190” ha disciplinato: a. particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi per i dirigenti e i responsabili di posizione organizzativa in relazione all’attività svolta dagli interessati in precedenza; b. situazioni di incompatibilità specifiche per i dirigenti e i responsabili di posizione organizzativa; c. ipotesi di inconferibilità di incarichi per i dirigenti e i responsabili di posizione organizzativa per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione. In particolare, i Capi III e IV del D.lgs. n. 39/2013 regolano le ipotesi di inconferibilità degli incarichi ivi contemplati in riferimento a due diverse situazioni: incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni; incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico. Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell’art. 17 del già citato D.lgs. n. 39 /2013. Mentre ai sensi del successivo art. 18, a carico di coloro che hanno conferito i suddetti incarichi dichiarati nulli sono applicate le previste sanzioni. La situazione di inconferibilità non può essere sanata. Per il caso in cui le cause di inconferibilità, sebbene esistenti ab origine, non fossero note all’amministrazione comunale e si palesassero nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione è tenuto ad effettuare la contestazione all’interessato, il quale previo contraddittorio, deve essere rimosso dall’incarico. Invece i Capi V e VI del D.lgs. n. 39/ 2013 disciplinano incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali. A differenza che del caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell’interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra loro. Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il Responsabile della prevenzione deve effettuare una contestazione all’interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario la legge prevede la decadenza dall’incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato (art. 19 del D.lgs. n. 39/2013) Comunque, l’accertamento dell’insussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti cui l’amministrazione comunale intende conferire incarichi avverrà mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini ed alle condizioni dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 pubblicata sul sito web dell’Ente. Ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. n. 39/2013, la dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico. 9.8 Criteri per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell’attribuzione di incarichi e dell’assegnazione di uffici. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici Ai fini dell’applicazione degli artt. 35 - bis del D.Lgs. n.165/2001, così come inserito dall’art. 1, comma 46, della legge n.190/2012, e 3 del D.Lgs. n. 39/2013, l’amministrazione comunale è tenuta a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze: a. all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di commissioni di concorso; b. all’atto del conferimento degli incarichi amministrativi di vertice o di responsabili di posizioni organizzative; c. all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001; d. immediatamente, con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato. L’accertamento dovrà avvenire: a. mediante acquisizione d’ufficio dei procedimenti penali da parte dell’ufficio preposto all’espletamento della pratica; b. mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell’art.17 del D.Lgs n. 39/2013. A carico di coloro che hanno conferito incarichi dichiarati nulli dovranno essere applicate le sanzioni di cui all’art.18 del medesimo decreto legislativo. Alcuni aspetti rilevanti: a. in generale, la preclusione opera in presenza di una sentenza, ivi compresi i casi di patteggiamento, per i delitti contro la pubblica amministrazione anche se la decisione non è ancora irrevocabile, ossia non è ancora passata in giudicato; b. la specifica preclusione di cui alla lett. b) del citato art. 35 - bis riguarda sia l’attribuzione di incarico sia l’esercizio delle funzioni direttive: pertanto l’ambito soggettivo della norma riguarda i funzionari responsabili di posizione organizzativa; c. la situazione impeditiva viene meno ove venga pronunciata, per il medesimo caso, una sentenza di assoluzione anche non definitiva. Qualora all’esito della verifica risultino a carico del personale interessato dei precedenti penali per i delitti sopra indicati l’amministrazione comunale: a. si astiene dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione; b. applica le misure previste dall’art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013; c. provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto. Qualora la situazione di inconferibilità si appalesa nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione effettuerà la contestazione nei confronti dell’interessato, il quale dovrà essere rimosso dall’incarico o assegnato ad altro ufficio. 9.9 Modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto L’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, come inserito dalla lettera l), comma 2, dell’art. 1, della legge n. 190/2012, così testualmente dispone: I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione dl rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i s8uccessivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. I dipendenti interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell’amministrazione comunale hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell’atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura (responsabili di posizione organizzativa, responsabili di procedimento nel caso previsto dall’art. 125, commi 8 e 11, del D.Lgs. n. 163/2006). Ai fini dell’applicazione delle suddette disposizioni si stabilisce dunque che: a. nei contratti di assunzione del personale deve essere inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente; b. nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, è inserita la condizione soggettiva di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; c. verrà disposta l’esclusione delle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente; d. si agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione di divieti contenuti nell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.165/2001. 9.10 Indicazione delle iniziative previste nell’ambito delle attività ispettive Al fine di dare concreta attuazione agli strumenti di prevenzione della corruzione, l’attività del Responsabile per la prevenzione della corruzione è affiancata dall’attività dei Responsabili di struttura, individuati quali referenti ai sensi delle diposizioni del Piano nazionale anticorruzione, cui sono affidati poteri propositivi e di controllo, e sono attribuiti obblighi di collaborazione, di monitoraggio e di azione diretta in materia di prevenzione della corruzione. I Responsabili di posizione organizzativa provvederanno alla predisposizione di report, ognuno per la propria area di appartenenza. La consegna e l’invio tramite il sistema intranet interno all’amministrazione dovrà avvenire, improrogabilmente, entro il 30 novembre di ogni anno. Il rispetto del suddetto termine tassativo consente al Responsabile della prevenzione di redigere la propria relazione annuale da pubblicare nel sito web dell’Ente e da trasmettere al Sindaco entro il 15 dicembre di ogni anno, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012. Qualora l’organo di indirizzo politico lo richieda, oppure il Responsabile della prevenzione lo ritenga opportuno, quest’ultimo riferisce direttamente sull’attività svolta. Tale documento dovrà contenere la reportistica delle misure anticorruzione come individuate nel Piano nazionale anticorruzione, nonché le considerazioni sull’efficacia del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e le eventuali proposte di modifica. 9.11 Responsabilità A fronte delle prerogative attribuite, sono previste corrispondenti responsabilità in capo al Responsabile per la prevenzione della corruzione. In particolare, l’art. 1 della legge n. 190/2012: a. al comma 8 stabilisce che la mancata predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale; b. al comma 12 prevede che in caso di commissione all’interno dell’amministrazione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, risponde per responsabilità dirigenziale, sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all’immagine della pubblica amministrazione, salvo provi aver predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza dello stesso, nonché di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del medesimo art. 1; c. al comma 14, individua inoltre una ulteriore ipotesi di responsabilità nel caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, nonché in presenza delle medesime circostanze, una fattispecie di illecito disciplinare per omesso controllo. Specifiche corrispondenti responsabilità sono previste a carico del Responsabile della trasparenza e dei Responsabili di posizione organizzativa con riferimento agli obblighi posti dalla normativa in materia di trasparenza. In particolare: a. l’art. 1, comma 33, della legge n. 190/2012 stabilisce che la mancata e incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2009 e va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 165 del 2001. Eventuali ritardi nell’aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei Responsabili di posizione organizzativa; b. l’art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2003 prevede che “l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili”. 9.12 Responsabilità dei dipendenti per violazione delle misure di prevenzione Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione trasfuse nel presente Piano triennale di prevenzione della corruzione devono essere rispettate da tutti i dipendenti. L’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012, dispone infatti che “la violazione, da parte dei dipendenti dell’amministrazione, delle misure di prevenzione previste nel Piano costituisce illecito disciplinare”. Allegato B) alla deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 08.04.2015 COMUNE DI PESCASSEROLI PROVINCIA DELL’AQUILA PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2015-2017 1. PREMESSA Con il presente Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (di seguito denominato anche soltanto “Programma”), che è ad ogni effetto parte integrante del Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Comune di Pescasseroli provvede a dare attuazione al principio di trasparenza, introdotto inizialmente dalla legge n. 241/1990 e, da ultimo, sviluppato organicamente dal D.Lgs. n. 33/2013 - “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione”. Tale decreto legislativo riunisce e coordina in un unico testo normativo le disposizioni già esistenti in materia di pubblicazione di dati e documenti e introduce nuovi adempimenti volti a garantire al cittadino “l’accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche” (art. 1). Inoltre, il citato D.Lgs. n. 33/2013, all’art. 10, prescrive che ogni amministrazione adotti un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, che preveda le iniziative per garantire un adeguato livello di trasparenza e legalità. Il Programma, quindi, diviene uno degli elementi fondamentali per dare attuazione al nuovo ruolo delle pubbliche amministrazioni, chiamate ad avviare un processo di informazione e di condivisione delle attività poste in essere e ad alimentare un clima di fiducia e confronto con i cittadini. Nel vigente quadro normativo la trasparenza concorre in particolare a dare attuazione al principio democratico e ai principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, nonché integrità e lealtà nell’agire pubblico. Essa è dunque condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, come pure dei diritti civili, politici e sociali. 2. FONTI Tra le altre, costituiscono fonti del presente Programma: - la delibera della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (di seguito denominata CIVIT) n. 105/2010, avente ad oggetto “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, che definisce i contenuti minimi e le caratteristiche essenziali del Programma, a partire dall'indicazione delle modalità e dei dati che devono essere pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni; - la delibera CIVIT n. 2/2012, avente ad oggetto "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità"; - la delibera CIVIT n. 50/2013, avente ad oggetto “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”; - la delibera CIVIT n. 59/2013, avente ad oggetto “Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013)”; - la delibera CIVIT n. 65/2013, avente ad oggetto “Applicazione dell’art. 14 del D.lgs. n. 33/2013 - obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”; - la delibera CIVIT n. 66/2013 avente ad oggetto “Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del D.lgs. n. 33/2013)”; - la delibera CIVIT n. 72/2013 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione; - la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2013, avente ad oggetto “D.lgs. n. 33 del 2013 - attuazione della trasparenza”; - il D.lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”; - la delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 88 del 02.03.2011, avente ad oggetto “Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”; - la delibera dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 26/2013, che contiene “Prime indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012” e successive integrazioni; - la direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e Innovazione n. 8/2009 (linee guida - anno 2010). 3. OBIETTIVI 3.1 Obiettivi generali dell'Ente in materia di trasparenza Con il presente Programma, nel corso del triennio 2015-2017, l’amministrazione intende: a. procedere a una revisione dei contenuti informativi, sia implementando progressivamente quelli previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 sia favorendo la massima coerenza e riconoscibilità di tutte le informazioni; b. adottare misure organizzative, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012, al fine di garantire l’esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati pubblicati, compreso il catalogo degli stessi e dei metadati; c. eliminare le informazioni superate o non più significative e, in ogni caso, identificare i periodi di tempo entro i quali mantenere i dati on line prima di essere trasferiti nella sezione “Archivio”, conformemente alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013; d. provvedere all’implementazione degli accorgimenti necessari per rendere fruibili i contenuti di documenti anche alle persone con disabilità visiva, nel rispetto dei principi fissati dalla legge n. 4/2004 e di quanto previsto dalla circolare dell’Agenzia per l’Italia digitale n. 61/2013. 3.2 Collegamenti del Programma triennale della trasparenza e l’integrità con gli obiettivi di performance e il Piano triennale di prevenzione della corruzione Con il presente Programma si intende fare fronte anche alla necessità di una maggiore integrazione tra obiettivi di performance e attività di trasparenza amministrativa. Tale integrazione viene realizzata con la previsione, in sede di pianificazione del ciclo delle prestazioni organizzative e/o individuali, di specifici obiettivi in tema di trasparenza, da valutare anche ai fini della retribuzione accessoria di risultato. Tali obiettivi fanno particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione di competenza di ciascuna struttura amministrativa, come individuati nel presente Programma, in allegato 1) citato. L’attività di pubblicazione degli atti, dei dati e delle informazioni prevista dalla normativa e dal presente Programma costituisce, altresì, parte costitutiva di quei compiti e responsabilità degli operatori che afferiscono al Piano triennale di prevenzione della corruzione. 4. PROCESSI DI ELABORAZIONE E ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 4.1 Soggetti coinvolti nella elaborazione e attuazione del Programma Con decreto sindacale n. 1053 in data 11.03.2015 la dott.ssa Valentina Minei, Segretario comunale pro tempore, è stata nominata Responsabile per la trasparenza. Ai processi di elaborazione e attuazione del presente Programma concorrono: a. il Responsabile per la trasparenza, che ne individua i contenuti; b. i Responsabili di posizione organizzativa, con il compito di: - concorrere alla individuazione dei contenuti del Programma; - garantire il tempestivo e regolare flusso degli atti, dei dati e delle informazioni assoggettati a pubblicazione obbligatoria, ai sensi D.lgs. n. 33/2013; c. il Responsabile della pubblicazione sul sito web istituzionale; d. l’organismo di valutazione, che annualmente attesta l’assolvimento degli obblighi di trasparenza e integrità. Nell’allegato 1), costituente parte integrante del presente Programma, ai fini dell’attuazione dello stesso sono riportati: - l’elenco degli obblighi di pubblicazione; - la periodicità dell'aggiornamento degli atti, dei dati e delle informazioni; - l’individuazione delle strutture amministrative che sono tenute ad ogni singolo obbligo di pubblicazione; - l’individuazione dei soggetti responsabili della trasmissione dei contenuti di atti, dati e informazioni per ogni singolo obbligo di pubblicazione. 4.2 Approvazione del Programma L’approvazione del presente Programma compete alla Giunta comunale. Esso è aggiornato annualmente conformemente alle indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) e agli schemi da essa adottati sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013. In seguito all’approvazione, il documento viene trasmesso all’organismo di valutazione per le relative attestazioni. Il Programma viene aggiornato di norma entro il mese di gennaio di ciascun anno. Tale aggiornamento, che può essere di integrazione o modifica, presuppone il contributo di tutti i Responsabili di posizione organizzativa. 4.3 Pubblicazione del Programma Il Programma è pubblicato sul portale dell’Ente, accessibile, dalla home page, all’interno dell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” - sottosezioni “Disposizioni generali” e “Altri contenuti”; 4.4 Obiettivi organizzativi e operativi di attuazione del Programma. La trasparenza dell’attività amministrativa del Comune di Pescasseroli viene perseguita dalla totalità degli uffici. In particolare, i Responsabili di posizione organizzativa, o di procedimento, devono attuare ogni misura per favorire la pubblicazione degli atti, dei dati e delle informazioni in loro possesso nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge, nonché secondo le fasi di aggiornamento previste dal presente Programma o che verranno decise dal Responsabile della trasparenza. La pubblicazione degli atti, dei dati e delle informazioni sul sito web istituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, è di norma gestita, salva diversa determinazione, dall’apicale del Servizio Amministrativo, che pertanto assume la funzione di Responsabile delle pubblicazioni su detto sito. Di norma allo stesso apicale, salva diversa determinazione, viene conferita anche la responsabilità del procedimento di pubblicazione (RPP) di cui alla Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e Innovazione n. 8/2009 (linee guida 2010). Ai fini delle pubblicazioni sul sito web istituzionale, ciascun Responsabile di posizione organizzativa, o di procedimento, è tenuto a coordinarsi e interagire costantemente con il sopra individuato Responsabile delle pubblicazioni, trasmettendogli, prevalentemente via intranet, gli atti, i dati e le informazioni prodotti dal Servizio di riferimento. Il Responsabile delle pubblicazioni, a sua volta, si coordina e interagisce con il gestore tecnico-operativo del sito istituzionale. Per lo svolgimento dei compiti connessi all’incarico, il Responsabile delle pubblicazioni, se dipendente apicale, può avvalersi, anche con l’adozione di apposito atto di disciplina organizzativa, del supporto collaborativo di personale appartenente alla sua struttura. 4.5 Pubblicazione degli atti, dei dati e delle informazioni Gli atti, i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria sono quelli previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, dalla legge n. 190/2012 ed elencati in modo completo nell’allegato 1) alla deliberazione CIVIT del 29.05.2013. Essi implementano la sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale, così come strutturalmente definita dall’allegato al D.Lgs. n. 33/2013. Come già evidenziato nel precedente paragrafo 4.4, i soggetti responsabili dell’obbligo di trasmissione degli atti, dei dati e delle informazioni al Responsabile della pubblicazione sul sito web istituzionale sono i Responsabili di posizione organizzativa di ciascuna struttura, come individuati nell’allegato 1) del presente Programma, o i Responsabili competenti per singoli procedimenti i cui atti sono parimenti assoggettati dalla legge a pubblicazione obbligatoria. I suddetti Responsabili di posizione organizzativa, o di procedimento, prima della trasmissione al Responsabile della pubblicazione degli atti, dei dati e delle informazioni sul sito web, sono tenuti a verificare l’esattezza e la completezza dei contenuti. Essi devono inoltre avere cura di fornire contenuti pronti per la pubblicazione e conformi alle misure disposte dal Garante per la protezione dei dati personali. Nella sottosezione “Altri contenuti - Dati ulteriori” della predetta sezione “Amministrazione trasparente” possono essere pubblicati eventuali contenuti non ricompresi nelle materie previste dal D.Lgs. n. 33/2013 e che dunque non sono riconducibili ad alcuna delle sottosezioni indicate, fermi restando i limiti espressamente previsti da disposizioni di legge. 4.6 Organizzazione dei flussi informativi I flussi informativi devono essere in ogni caso organizzati nel rispetto dei criteri di qualità previsti dagli artt. 4 e 6 del D.Lgs. n. 33/2013. Pertanto, ai fini dell’usabilità, gli atti, i dati e le informazioni devono essere: a. comprensibili e, dunque, esplicitati in modo chiaro; b. completi e accurati, e, se trattasi di documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni, ad eccezione dei casi in cui tali documenti contengano dati personali di vietata o inopportuna diffusione, anche in applicazione del principio di pertinenza e non eccedenza dei dati stessi. Occorre inoltre mettere in atto gli accorgimenti necessari per adeguare progressivamente il portale dell’Ente agli standard individuati nelle linee guida per i siti web della pubblica amministrazione. In particolare, fermo restando l’obbligo di utilizzare solo formati aperti, ai sensi dell’art. 68 del Codice dell’amministrazione digitale, gli uffici che detengono l’informazione da pubblicare devono: a. ampliare i campi previsti nelle cartelle del server per ogni pubblicazione di schede o, comunque, di dati in formato tabellare; b. predisporre documenti nativi digitali in formato PDF/A pronti per la pubblicazione ogni volta che la stessa abbia ad oggetto un documento nella sua interezza. A fini di rilevazione, ciascun Responsabile di posizione organizzativa redige un report con cadenza semestrale sulla qualità dei dati pubblicati attraverso il “Sistema bussola” della trasparenza messo a disposizione dal Ministero della Funzione Pubblica. Il Responsabile delle pubblicazioni, con cadenza parimenti semestrale, provvede invece a indicare sul sito web il numero dei visitatori della sezione “Amministrazione trasparente” e le pagine maggiormente visitate. 4.7 Tempi di pubblicazione e archiviazione dei dati I tempi di pubblicazione degli atti, dei dati e delle informazioni sono quelli indicati nel D.Lgs. n. 33/2013, in conformità con gli aggiornamenti indicati nell’allegato 1) alla deliberazione CIVIT n. 50/2013. Pertanto, ove non siano previsti specificamente termini diversi, e fatti salvi eventuali aggiornamenti normativi o chiarimenti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, si applicano per le pubblicazioni sul sito web le disposizioni sotto indicate, in analogia con quanto stabilito dall’art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990, in relazione al termine di conclusione del procedimento amministrativo: a. per l’aggiornamento “tempestivo”, la pubblicazione avviene nei trenta giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile; b. per l’aggiornamento “trimestrale” o “semestrale”, la pubblicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre o del semestre; d. per l’aggiornamento “annuale”, la pubblicazione avviene nel termine di trenta giorni a partire dal momento in cui il dato si rende disponibile o a partire da quello in cui esso deve essere formato o deve pervenire all’amministrazione sulla base di specifiche disposizioni normative. 4.8 Vigilanza, monitoraggio, responsabilità e sanzioni. Il Responsabile della trasparenza ha il compito di vigilare sull’attuazione degli obblighi previsti dal D.lgs. n. 33/2013 e dalle altre fonti che costituiscono la base del presente documento programmatico. In particolare, il predetto Responsabile della trasparenza monitora periodicamente gli adempimenti di pubblicazione di cui all’allegato 1) del presente Programma. Tale monitoraggio viene effettuato: a. di norma ogni sei mesi, salvo casi specifici in cui si ritenga di doverlo effettuare con cadenza periodica inferiore al semestre; b. nell’ambito dell’attività di verifica dell’attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; c. sulla base delle segnalazioni pervenute a seguito dell’esercizio del diritto di accesso civico (art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013). L’inadempimento degli obblighi di trasparenza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013, fatte salve sanzioni diverse. In particolare, l’inadempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di pubblicazione costituisce eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine ed elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale. L’inadempimento è valutato ai fini della performance organizzativa e/o individuale dei Responsabili di posizione organizzativa e della collegata retribuzione premiale di risultato. Il Responsabile della pubblicazione, nonché i Responsabili di posizione organizzativa, o di procedimento, che sono tenuti alla trasmissione di atti, dati e documenti da pubblicare obbligatoriamente sul sito web istituzionale non rispondono dell’inadempimento se dimostrano, per iscritto, che esso è dipeso da causa a loro non imputabile. L’organismo di valutazione attesta con apposita relazione entro il 31 dicembre di ogni anno l’effettivo assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza. 4.9 Pubblicazione e protezione dei dati personali La pubblicazione degli atti, dei dati e delle informazioni avviene nel necessario rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013), sia nella fase di predisposizione dei predetti atti, dati e informazioni che nella successiva fase della loro pubblicazione. Si richiama pertanto quanto disposto dall’art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 33/2013, secondo il quale “nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”, nonché di quanto previsto dall’art. 4, comma 6, del medesimo decreto legislativo che prevede il divieto di “diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. 5. ULTERIORI PREVISIONI PROGRAMMATICHE 5.1 Accesso civico L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere gli atti, i dati e le informazioni che l’amministrazione abbia omesso di pubblicare, pur avendone l'obbligo. La richiesta di pubblicazione va indirizzata al Responsabile dell’accesso civico che, dopo averla ricevuta, accertata la fondatezza della stessa, la trasmette al Responsabile di posizione organizzativa, o di procedimento, competente per materia a produrre e trasmettere l’atto, il dato o l’informazione da pubblicare obbligatoriamente. Entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, secondo l’ordinaria procedura, si provvede alla pubblicazione di quanto richiesto e il Responsabile dell’accesso civico ne informa il richiedente dando indicazione del relativo collegamento ipertestuale. Trascorso il termine infruttuosamente, il richiedente interessato può adire, ai fini dell’adempimento, il titolare del potere sostitutivo. 5.2 Coinvolgimento dei gruppi di interessi e iniziative di comunicazione in tema di trasparenza L’amministrazione si impegna a coinvolgere i gruppi di interessi (quali ad esempio le associazioni, i sindacati, gli ordini professionali, i mass media), affinché gli stessi possano: - contribuire, con suggerimenti o proposte strutturate, a rendere più facile la reperibilità e l’uso delle informazioni contenute nel sito web; - avanzare suggerimenti per migliorare la qualità organizzativa delle risorse umane impegnate nei compiti che attengono alla trasparenza; - orientare gli obiettivi di performance dell'Ente, accrescendo gradualmente gli spazi di partecipazione. Le azioni concrete per il coinvolgimento dei gruppi di interessi sono affidate ai Responsabili di posizione organizzativa. Al fine di raggiungere un grado ottimale di implementazione dell’attività di trasparenza, ai dipendenti apicali è affidato anche il compito di promuovere forme di comunicazione e informazione dirette ai cittadini (ad esempio attraverso opuscoli o con l’organizzazione di “giornate della trasparenza”). 5.3 Formazione dei dipendenti comunali in materia di trasparenza L’amministrazione si impegna a sostenere la cultura della trasparenza nel concreto agire quotidiano dei dipendenti. In tale quadro essa promuove, anche all’interno della sua organizzazione, percorsi di formazione mirati ad accompagnare la struttura burocratica verso la piena consapevolezza della normativa sulla trasparenza e a consolidare un atteggiamento sempre più orientato al servizio del cittadino.