Il piano dell’anticorruzione nella
riorganizzazione delle procedure e
nel sistema dei controlli
LA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 RECANTE “DISPOSIZIONI
PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE
E DELL’ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”
DISPONE PER LA CREAZIONE DI UN SISTEMA DI PREVENZIONE
CHE INTERESSA IL LIVELLO NAZIONALE, ATTRAVERSO IL
PIANO
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE
PNA
E
OGNI
AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA,
AMMINISTRAZIONI
DELLE
REGIONI
E
DELLE
PROVINCE
AUTONOME
DI
TRENTO
E
BOLZANO
E
DEGLI
ENTI
LOCALI,
NONCHÉ
DEGLI
ENTI
PUBBLICI,
CHE
ADOTTANO
IL
PROPRIO
PIANO
DI
PREVENZIONE TRIENNALE DELLA CORRUZIONE
Definizione di corruzione
Il concetto di corruzione è inteso in senso lato, come comprensivo delle varie
situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di
un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati .
Le situazioni rilevanti, nell’ambito dell’azione di prevenzione e contrasto della
corruzione, sono pertanto più ampie della fattispecie penalistica che è disciplinata
negli artt. 318, 319 e 319 t e r C.P. e sono tali da comprendere l’intera gamma dei
delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice
penale, nonché le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in
evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati
delle funzioni attribuite.
Dal P.A.N al P.T.P.C.
La legge 190/12 ha demandato al Governo
la
redazione
del
Piano
nazionale
anticorruzione e a novembre 2013 il
dipartimento della funzione pubblica ha
elaborato il piano nazionale prevenzione
anticorruzione 2013-2016 – delineando le
linee guide per la redazione dei PTCP
aziendale, terminando cosi il processo
iniziato con l’approvazione della legge
stessa.
Il P.T.P.C.
Con l’approvazione del PNA sono state definite le linee
strategiche al secondo livello, quello “decentrato”, che, sulla
base delle indicazioni presenti nel PNA, effettua l’analisi e
valutazione
dei
rischi
specifici
di
corruzione
e
conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a
prevenirli. Questa articolazione risponde alla necessità di
conciliare l’esigenza di garantire una coerenza complessiva
del sistema a livello nazionale e di lasciare autonomia alle
singole amministrazioni per l’efficacia e l’efficienza delle
soluzioni.
Il P.T.P.C. /1
La funzione principale del PTPC è quella di assicurare l’attuazione coordinata
delle strategie di prevenzione della corruzione nella azienda, elaborate a livello di
singola Unità Organizzativa Complessa (di seguito UOC). Il sistema deve
garantire che le strategie aziendali si sviluppino e si modifichino a seconda delle
esigenze e del feedback ricevuto dalle UOC , in modo da mettere via via a punto
degli strumenti di prevenzione mirati e sempre più incisivi. In questa logica,
l’adozione del PTPC non si configura come un’attività una tantum, bensì come un
processo ciclico in cui le strategie e gli strumenti vengono via via affinati, modificati
o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione. Inoltre,
l’adozione del PTPC tiene conto dell’esigenza di uno sviluppo graduale e
progressivo del sistema di prevenzione, nella consapevolezza che il successo
degli interventi dipende in larga misura dal consenso sulle politiche di prevenzione,
dalla loro accettazione e dalla concreta promozione delle stesse da parte di tutti gli
attori coinvolti.
P.T.C.P. /2
L’impostazione data rientra più tipicamente in un’attività di AUDIT amministrativo,
che in un’attività di prevenzione alla corruzione, (che ritengo parola “ antipatica”
perché gli attori coinvolti sono prevenuti) e anche le linee guide sono orientate in
questo senso. Infatti parlano di:
 trasparenza
 Informatizzazione dei processi
 Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti
 Monitoraggio sul rispetto dei tempi
 Performance organizzativa
 Performance individuale
 Codice di comportamento
P.T.C.P. /3
Tutte la attività da mettere in campo devono ridurre “la discrezionalità”
dell’operatore a vantaggio dell’applicazione di procedure.
Quindi il PTCP deve aiutare in una prima fase l’Azienda nell’analisi dei
processi conseguentemente alla mappatura dei rischi e successivamente
alla redazione di procedure atte alla risoluzione degli stessi.
P.T.C.P. /4
Il PTCP risponde alle seguenti esigenze:
individuazione delle attività più esposte al rischio di corruzione, la legge n.
190/2013, il comma 16, menziona le seguenti:
autorizzazione o concessione;
scelta del contraente nell’affidamento d i lavori, forniture e servizi;
concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari;
concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale;
definizione delle procedure per l’effettuazione di analisi, di valutazioni, di
proposte, con i dirigenti e il personale addetto alle aree a più elevato rischio;
monitoraggio, per ciascuna attività, del rispetto dei termini di conclusione del
procedimento
P.T.C.P. /5
rilevazione e adozione delle misure di contrasto rispetto rischi identificati quali:
introduzione/sviluppo delle forme di controllo interno dirette alla prevenzione e
all’emersione di vicende di possibile esposizione al rischio corruttivo;
valutazione della possibilità di garantire adeguati sistemi d i rotazione del personale
addetto alle aree a rischio, attraverso la definizione di regolamenti, protocolli
operativi e attività proceduralizzate per tutti i processi aziendali considerati a
maggior rischio;
predisposizione di regolamentazione su modalità/garanzie da porre in essere in
relazione a segnalazione da parte del dipendente di condotte illecite di cui sia
venuto a conoscenza, comma 51 L. 19012013, ferme restando l e garanzie di
veridicità dei fatti, a tutela del denunciato;
P.T.C.P. /6
l’adozione di misure che diano garanzie per:
la definizione e il rispetto delle norme del codice d i comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 44 L. 190/2013;
l’attivazione delle procedure disciplinari in caso di violazione dei doveri di comportamento, tra cui dovrà
rientrare il dovere di rispettare le prescrizioni contenute nel Piano triennale;
la diffusione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, commi 49 e 50 L.
190/2013, e comma 16-ter dell’articolo 53 D.Lgs. 165/2001 come modificato, regole definite ulteriormente
con i l D.Lgs. 39, 8 aprile 2013;
la diffusione delle disposizioni di legge in materia d i autorizzazione di incarichi esterni, come modificate dal
comma 42 L.19012013;
la verifica della realizzazione del piano trasparenza come disciplinata dal T.U. trasparenza «Riordino della
disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, da parte delle pubbliche
amministrazioni», ivi comprese l’adozione del Piano della Trasparenza (come articolazione dello stesso
Piano triennale anticorruzione), l’attivazione del sistema di trasmissione delle informazioni ai sito web
dell’amministrazione, del sistema delle sanzioni e del diritto di accesso civico;
la realizzazione di specifiche attività di formazione del personale, con attenzione prioritaria al responsabile
anticorruzione dell’amministrazione e ai dirigenti amministrativi competenti per le attività maggiormente
esposte al rischio di corruzione
P.T.C.P. /6
l’individuazione d i f o r m e di integrazione e di coordinamento con il Piano triennale
della performance;
definizione delle modalità delle forme di presa d’atto, da parte dei dipendenti, dei
Piano Triennale della Prevenzione sia al momento dell’assunzione sia, per quelli in
servizio, con cadenza periodica.
I soggetti coinvolti
I collaboratori a
qualsiasi titolo della
Ausl
Tutti i dipendenti
della AUSL
Ufficio
procedimenti
disciplinari
L’autorità di
indirizzo politico
I soggetti
istituzionali
coinvolti nella
prevenzione della
corruzione
Gli O.I.V.
Collegio Sindacale
Internal Audit
Il Responsabile
della prevenzione
I Referenti per la
prevenzione
Tutti i Dirigenti per
l’Area di rispettiva
competenza
Il piano delle performance in sintonia con il
P.T.P.C.
La rilevanza strategica dell’attività di prevenzione e contrasto della corruzione comporta che le amministrazioni debbano
procedere all’inserimento dell’attività che pongono in essere per l’attuazione della l. n. 190 nella programmazione strategica e
operativa, definita in via generale nel P.P. (e negli analoghi strumenti di programmazione previsti nell’ambito delle
amministrazioni regionali e locali). Quindi, le pubbliche amministrazioni procedono ad inserire negli strumenti del ciclo della
performance, in qualità di obiettivi e di indicatori per la prevenzione del fenomeno della corruzione, i processi e le attività di
programmazione posti in essere per l’attuazione del P.T.P.C.. In tal modo, le attività svolte dall’amministrazione per la
predisposizione, l’implementazione e l’attuazione del P.T.P.C. vengono inserite in
forma di obiettivi nel P.P. nel duplice versante della:
Performance organizzativa (art. 8 del d.lgs. n. 150 del 2009), con particolare riferimento:
- all’attuazione di piani e misure di prevenzione della corruzione, nonché la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti (art. 8, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150 del 2009);
- allo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi,
anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione (art. 8, comma1, let. e), d.lgs. n. 150 del 2009), al
fine di stabilire quale miglioramento in termini di accountability riceve il rapporto con i cittadini l’attuazione delle misure di
prevenzione;
Performance individuale (ex art. 9, d.lgs. n. 150 del 2009), dove andranno inseriti:
- nel P.P. ex art. 10 del d.lgs. n. 150 del 2009, gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori, in
particolare gli obiettivi assegnati al responsabile della prevenzione della corruzione, ai dirigenti apicali in base alle attività che
svolgono ai sensi dell’art. 16, commi 1, lett. l) bis, ter, quater, d.lgs. n. 165 del 2001; ai referenti del responsabile della
corruzione, qualora siano individuati tra il personale con qualifica dirigenziale;
- nel Sistema di misurazione e valutazione delle performance ex art.7del d.lgs. n. 150 del 2009 gli obiettivi, individuali e/o di
gruppo, assegnati al personale formato che opera nei settori esposti alla corruzione ed ai referenti del responsabile della
corruzione, qualora siano individuati tra il personale non dirigente.
Internal Audit
Il P.T.P.C richiama la necessità di istituire all’interno dell’Azienda un
organo di“ Internal Audit “.
Nella definizione di I.A. l’attività viene delineata come un approccio
professionale e sistematico finalizzato alla valutazione e al miglioramento
dell’efficacia e dell’efficienza dei processi di Risk management, di
controllo e di corporate Governance.
Dalla definizione emerge chiaramente, a mio avviso, l’intenzione del
legislatore di ricondurre il P.T.P.C. non a un mero piano con finalità
sanzionatorie, ma
Conclusioni
Il mondo della PA ed in particolare quello della AUSL di Viterbo è chiamato
ad un adeguamento e rinnovamento delle procedure amministrative e
sanitarie non solo per obbligo di legge, ma per un miglioramento sia in
termini qualitativi che quantitativi del servizio reso.
Scarica

slide_anticorruzione