Ordinanza esecutiva della legge federale per la lotta contro la tubercolosi 818.102.1 del 20 giugno 1930 (Stato 13 settembre 2001) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 13 giugno 19281 per la lotta contro la tubercolosi, ordina: I. Disposizioni generali Art. 1 Definizioni e abbreviazioni Nella presente ordinanza s’intende: per legge, la legge federale del 13 giugno 19282 per la lotta contro la tubercolosi; per autorità competente e per ufficio competente, l’amministrazione o l’organo del Cantone o del Comune e, dato il caso, l’istituzione privata, incaricati, in virtù dell’articolo 19 della legge, di applicare le misure ufficiali previste da quest’ultima; per medici, i medici in possesso del diploma federale. Sono equiparate ad essi le persone autorizzate senza restrizioni da un Cantone a esercitare la medicina in virtù d’un altro certificato scientifico di capacità; per tubercolosi, qualsiasi stato morboso dovuto a lesioni prodotte dal bacillo della tubercolosi, qualunque sia la parte del corpo colpita; per tubercolotico, l’ammalato affetto da tubercolosi riconosciuta pericolosa per gli altri, qual è definito nell’articolo 2 della legge3 e nel capoverso 1 dell’articolo 9 seguente4. Art. 2 Autorità federali Il Dipartimento federale dell’interno, Ufficio federale della sanità pubblica5, è incaricato di applicare la legge e le sue ordinanze esecutive, per 1 CS 4 372 1 RS 818.102 2 RS 818.102 3 L’art. cit. (CS 4 364) è abrogato. Ora: qual è definito nell’art. 2 della L del 18 dic. 1970 sulle epidemie (RS 818.101). 4 Questo articolo è abrogato. 5 Nuova denominazione giusta l’art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l’adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo. 1 818.102.1 Lotta contro le malattie ciò che spetta alla Confederazione. Egli ne invigila pure l’esecuzione da parte dei Cantoni. Restano riservate le attribuzioni che potranno essere conferite ad altri Dipartimenti dalle ordinanze speciali previste all’articolo 8 seguente. Salvo disposizione diversa della presente ordinanza, le attribuzioni del Dipartimento federale dell’interno sono determinate nell’articolo 49 numero 12bis del decreto del Consiglio federale del 17 novembre 19146 sulla competenza dei Dipartimenti e degli uffici che ne dipendono a sbrigare da sè certi affari. 2 Conformemente alle disposizioni dell’articolo 38 della legge federale del 26 marzo 19147 sull’organizzazione dell’Amministrazione federale, l’Ufficio federale della sanità pubblica è autorizzato, per gli affari di sua competenza, a mettersi direttamente in rapporto con gli altri uffici federali, con le autorità cantonali, con le corporazioni, le società e i privati. 3 Art. 3 Il Dipartimento federale dell’interno istituirà una Commissione consultiva alla quale saranno sottoposte le questioni essenziali sollevate dall’applicazione della legge. 1 Commissione per la tubercolosi Questa Commissione comprenderà soprattutto dei rappresentanti delle autorità federali e cantonali incaricate di applicare la legge, delle opere antitubercolari private, del corpo medico e delle casse d’assicurazione contro le malattie. 2 La Commissione sarà presieduta d’ufficio dal direttore dell’Ufficio federale della sanità pubblica. 3 Un regolamento del Dipartimento federale dell’interno fisserà il numero dei membri della Commissione e determinerà il funzionamento di quest’ultima. 4 6 [CS 1 273; RU 1954 344 art. 66 lett. a, 1964 197, 1966 725 779, 1969 81, 1971 373 n. III 980, 1987 820 n. II 1 1026; RS 172.010.211.3 all. n. 1, 742.102 art. 52 lett. h. RS 172.011 art. 29 lett. a] [CS 1 247. RS 172.010 art. 72 lett. a]. Ora: conformemente alle disposizioni dell’art. 48 cpv. 2 della L del 19 set. 1978 sull’organizzazione dell’amministrazione (RS 172.010). 7 2 Tubercolosi – OE 818.102.1 Art. 4 Attribuzioni dell’Ufficio federale militare di sanità dell’esercito e dei servizi medici dell’Amministrazione federale. La lotta contro la tubercolosi nell’esercito compete all’Ufficio federale militare di sanità8 del Dipartimento militare federale, per il quale sono applicabili per analogia le disposizioni della legge9 e della presente ordinanza (art. 14 e 1810). 1 Nell’Amministrazione generale della Confederazione e nelle Strade ferrate federali11, le misure prescritte sono applicate dal rispettivo servizio medico, in quanto non rientrino nella competenza delle autorità cantonali o comunali. 2 Per le misure da applicare in comune, la direzione dell’Ufficio federale militare di sanità dell’esercito e i servizi medici dell’Amministrazione e delle Strade ferrate federali12 corrispondono direttamente con le autorità cantonali o comunali competenti. 3 Art. 5 Rapporti tra amministrazioni Quando un’autorità cantonale o comunale stimi necessaria una misura la cui applicazione spetti a un’amministrazione federale, essa ne fa la proposta a quest’ultima. Art. 6 Autorità cantonali I Cantoni designano l’autorità cantonale incaricata di vigilare sull’applicazione della legge e delle sue ordinanze esecutive. 1 Essi determinano in che misura l’esecuzione della legge sarà affidata ai Comuni. 2 Art. 7 Collaborazione delle istituzioni private I Cantoni si assicurano, per l’applicazione della legge e delle sue ordinanze d’esecuzione, la collaborazione delle opere antitubercolari private. Per organizzare questa collaborazione, che deve essere accentrata quanto più è possibile, essi tengono conto, ove lo stimino opportuno, dei segretariati o comitati cantonali creati da queste opere. 1 I Cantoni possono decidere che certe attribuzioni dipendenti dall’applicazione della legge saranno affidate a queste opere. 2 8 9 10 11 12 Nuova denominazione giusta l’art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l’adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo. Ora: le disposizioni della legge e della legge sulle epidemie (RS 818.101). Questi articoli sono abrogati. Ora: art. 2 lett. b, 3 e 21 dell’O del 21 set. 1987 concernente la dichiarazione delle malattie trasmissibili dell’uomo (RS 818.141.1). Ora: Ferrovie federali svizzere, conformemente all’art. 1 della LF del 23 giu. 1944 sulle FFS (RS 742.31). Ora: Ferrovie federali svizzere, conformemente all’art. 1 della LF del 23 giu. 1944 sulle FFS (RS 742.31). 3 818.102.1 Lotta contro le malattie L’istituzione d’opere antitubercolari sarà incoraggiata dai Cantoni dove non esistano ancora o non siano ancora sufficientemente sviluppate. 3 Art. 813 II. Denunzia della tubercolosi Art. 9 a 2314 III. Esami batteriologici Art. 2415 IV. Disinfezione Art. 25 e 2616 V. Misure da prendere nelle scuole e istituti destinati alla fanciullezza e all’adolescenza Art. 27 Vigilanza medica sulle scuole e sugli istituti 13 14 15 16 4 I Cantoni provvedono che nelle scuole, istituti d’educazione, culle, nidi, orfanotrofi, asili e istituzioni consimili destinate ai fanciulli e all’adolescenza, così i fanciulli e gli allievi, come il personale insegnante e il personale d’assistenza siano sottoposti a vigilanza rispetto alla tubercolosi. Questa vigilanza sarà affidata a un medico designato a questo scopo (medico scolastico, medico ufficiale o medico dell’istituto). Abrogato dall’art. 19 n. 1 dell’O del 2 dic. 1985 concernente l’assegnazione di sussidi per la lotta contro le malattie (RS 818.161). Abrogati dall’art. 24 n. 2 dell’O del 17 giu. 1974 concernente la dichiarazione delle malattie trasmissibili dell’uomo [RU 1974 1089]. Abrogato dall’art. 9 dell’O del 17 giu. 1974 concernente i laboratori d’analisi microbiologica e sierologica (RS 818.123.1). Abrogati dall’art. 15 dell’O del 17 giu. 1974 concernente la disinfezione e la disinfestazione [RU 1974 1082]. 818.102.1 Tubercolosi – OE Art. 28 Scuole e personale insegnante 1 Per scuola, a’ sensi dell’articolo 6 della legge, s’intende: a. tutte le scuole e istituti pubblici o privati dove s’impartisce un insegnamento obbligatorio giusta la legislazione cantonale; b. tutte le scuole maggiori e secondarie, pubbliche o private; c. tutti gli istituti pubblici o privati dove si forma il personale insegnante: d. tutti gli istituti pubblici e privati d’insegnamento professionale, che hanno un orario giornaliero completo. I Cantoni possono tuttavia comprendere in questo elenco altri istituti d’istruzione; in tal caso essi sono autorizzati a limitare l’applicazione dell’articolo 6 della legge, a seconda delle circostanze, al personale insegnante o agli allievi. 2 Si considerano come appartenenti al personale insegnante di queste scuole tutte le persone che v’impartiscono un insegnamento, qualunque sia la materia insegnata e il numero delle ore di lezione. 3 Art. 29 Istituti Per istituti a’ sensi dell’articolo 6 della legge s’intendono tutti quelli non menzionati all’articolo 28, nei quali sono ammessi i fanciulli in età da andare a scuola e i bambini che non hanno ancora quest’età. 1 2 I Cantoni sono autorizzati ad estendere l’applicazione della legge agl’istituti che accolgono i giovanetti già fuori dell’obbligo di frequentare la scuola. Art. 30 Personale d’assistenza Per personale d’assistenza delle scuole e degl’istituti definiti negli articoli 28 e 29 precedenti s’intende il personale incaricato di vigilare i fanciulli e gli allievi e di prestar loro delle cure, e che, per ciò, si trova in contatto diretto e regolare con loro. 1 Sono equiparati al personale d’assistenza i membri del personale di servizio che possono, ove siano affetti da tubercolosi, costituire un pericolo di contagio per i fanciulli e gli allievi (portieri, domestici, personale di cucina, ecc.). 2 Art. 31 Visita medica dei fanciulli e degli allievi Il medico incaricato della vigilanza è tenuto a esaminare i fanciulli dal punto di vista della tubercolosi, alla loro entrata nella scuola o nell’istituto. Questo esame sarà ripetuto periodicamente. 1 Il medico può farsi assistere dal personale insegnante nelle sue operazioni, il cui risultato sarà registrato su cartelle individuali. 2 5 818.102.1 Lotta contro le malattie Negli istituti destinati ad accogliere bambini non ancora in età da frequentare la scuola (giardini d’infanzia, culle, ecc.), le disposizioni del presente articolo sono applicabili solo nella misura consentita dal carattere di questi istituti. 3 Art. 32 Sorveglianza dei fanciulli e allievi sospetti di tubercolosi fanciulli e gli allievi riconosciuti sospetti di tubercolosi sono segnalati dal medico o dall’ufficio competente ai loro genitori e devono quind’innanzi essere oggetto di una vigilanza speciale da parte del personale insegnante e di quello d’assistenza. 1 Il medico propone tutte le misure che stima necessarie alla salute del fanciullo o dell’allievo (scuola all’aria aperta, casa di vacanza, preventorio, ecc.). Ogni aggravamento gli sarà segnalato senz’indugio. 2 Art. 33 Esclusione di fanciulli o di allievi tubercolotici Il fanciullo o l’allievo il cui stato sia riconosciuto pericoloso per gli altri sarà immediatamente allontanato dalla scuola o dall’istituto per cura dell’autorità competente. Questo provvedimento potrà essere preso dal medico a titolo preventivo, nell’attesa della decisione dell’autorità. Quest’ultima si assicurerà che siano prese tutte le misure necessarie per dare all’ammalato le cure richieste dal suo stato. Sorveglianza medica nelle scuole e negli istituti privati 1 Art. 34 Il servizio medico per le scuole e gl’istituti privati, in quanto concerna l’applicazione degli articoli 27 e 31 a 33 della presente ordinanza, è regolato dai Cantoni. Questi possono decidere che il detto servizio sia affidato al medico ufficiale oppure a un medico scelto dalla scuola o dall’istituto, ma posto sotto la vigilanza del medico ufficiale. 2 Art. 35 Visita medica preventiva del personale insegnante o d’assistenza Nessuno potrà essere assunto come membro del personale insegnante o del personale d’assistenza senza aver prima subìto una visita sanitaria, affidata al medico designato dall’autorità competente. 1 Nessuna persona che presenti sintomi di tubercolosi attiva potrà essere impiegata in una delle scuole o istituti indicati negli articoli 28 e 29.17 2 17 6 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del’11 gen. 1955 (RU 1955 35). Tubercolosi – OE 818.102.1 Art. 36 Misure da prendere in confronto del personale sospetto di tubercolosi Ogni membro del personale insegnante o del personale d’assistenza nel quale la vigilanza medica prevista all’articolo 27 precedente abbia fatto constatare dei sintomi sospetti di tubercolosi, è tenuto a subire una visita sanitaria, fatta dal medico designato dall’autorità o da un medico scelto e pagato da lui. In quest’ultimo caso egli dovrà presentare un certificato medico che attesti il risultato di questa visita e le cui indicazioni dovranno essere controllate dall’autorità competente; questa potrà incaricare un medico di fare una visita di controllo. Soccorso alle persone escluse da una scuola o da un istituto 1 Art. 37 Ogni membro del personale insegnante o del personale d’assistenza che fosse riconosciuto affetto da tubercolosi pericolosa per gli altri deve essere immediatamente allontanato dalla scuola o dall’istituto a cura dell’autorità competente.18 Se la persona colpita da questa misura cade nell’indigenza senza sua colpa, il Cantone può accordarle un congruo soccorso senza ch’essa possa per ciò essere considerata come assistita. 2 3 e 4 ...19 Art. 38 e 3920 VI. Collocamento di fanciulli Art. 40 Sorveglianza dei fanciulli collocati Per collocare un fanciullo presso una famiglia, com’è previsto dall’articolo 7 della legge, è necessario il permesso dell’autorità competente. Questo permesso non sarà dato se non dopo che il fanciullo sarà stato sottoposto a una visita medica e l’autorità competente avrà potuto convincersi che le condizioni d’abitazione della famiglia in cui s’intende collocare il fanciullo sono soddisfacenti. 1 Un fanciullo può essere collocato in una famiglia solo se è assodato che nessun membro di essa nè alcuna persona che occupa il medesimo alloggio siano affetti da tubercolosi. 2 D’altra parte, un fanciullo affetto da tubercolosi non può essere collocato in una famiglia nella quale sia assodato che si trovano dei fanciulli sani. 3 18 19 20 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del’11 gen. 1955 (RU 1955 35). Abrogati dal n. II del DCF dell’11 gen. 1955 (RU 1955 35). Abrogati dal n. II del DCF dell’11 gen. 1955 (RU 1955 35). 7 818.102.1 Lotta contro le malattie Il fanciullo e la famiglia in cui è collocato saranno sottoposti a una vigilanza medica regolare. Mutando le condizioni che hanno permesso il collocamento del fanciullo, quest’ultimo sarà ritirato dalla famiglia. 4 VII. Misure da prendere a favore dei fanciulli minacciati Art. 41 Allontanamento dall’ambiente familiare 1 Quando un fanciullo vive in un ambiente o in condizioni che implicano per lui un pericolo di contagio e queste condizioni non possono essere modificate così da sopprimere questo rischio, egli sarà allontanato da questo ambiente con decisione dell’autorità tutoria, in applicazione dell’articolo 284 del Codice civile svizzero21. In caso d’urgenza e nell’attesa della decisione dell’autorità tutoria, l’allontanamento del fanciullo potrà essere ordinato a titolo di misura provvisoria dall’autorità competente, avvertendone l’autorità tutoria. 2 VIII. Igiene delle abitazioni Art. 42 Ispezione delle abitazioni In applicazione dell’articolo 11 della legge, i Cantoni organizzano un servizio d’ispezione degli alloggi. 1 Gli uffici competenti devono dal canto loro, segnalare all’autorità tutti i locali che sembrano tali da favorire la propagazione della tubercolosi. 2 L’autorità competente può, sentito il preavviso del servizio d’ispezione, vietare che si abiti in locali riconosciuti suscettivi di favorire la propagazione della tubercolosi, o prescrivere i miglioramenti che devono essere portati a questi locali prima di utilizzarli di nuovo. 3 4 ...22 IX. Disposizioni diverse Art. 43 Educazione della popolazione 21 22 8 L’educazione del pubblico, prevista nell’articolo 12 della legge, si farà principalmente con trattatelli, opuscoli, conferenze, corsi, esposizioni, proiezioni, pellicole cinematografiche ed altri mezzi consimili. RS 210. Ora: dell’art. 310. Abrogato dal n. II del DCF dell’11 gen. 1955 (RU 1955 35). Tubercolosi – OE 818.102.1 Art. 44 Rimedi segreti Per rimedio segreto, a’ sensi dell’articolo 9 della legge, s’intende qualunque sostanza, mistura di sostanze, preparazione semplice o composta, od apparecchio vantato efficace per la prevenzione, la cura e la guarigione della tubercolosi considerata come tale o ne’ suoi diversi sintomi (tisi, consunzione, sputi di sangue, catarro cronico dei polmoni, ghiandole, carie ossea, scrofola, ecc.) di cui s’ignori la natura, la composizione e il modo di preparazione, o le cui proprietà non siano state stabilite con ricerche scientifiche serie. Art. 45 Misure profilattiche contro la tubercolosi del bestiame Per quanto concerne la tubercolosi del bestiame e la possibilità della sua trasmissione all’uomo, si richiamano le disposizioni dell’ordinanza del 23 febbraio 192623 sul commercio delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso e consumo (art. 22 lett. d) e dell’ordinanza del 29 gennaio 190924 concernente la macellazione, l’ispezione delle carni ed il commercio della carne e delle preparazioni di carne. Art. 4625 X. Disposizioni penali e finali Art. 47 Disposizioni penali Le contravvenzioni alle prescrizioni della presente ordinanza saranno punite in conformità alle disposizioni dell’articolo 17 della legge. Art. 4826 Art. 49 Procedura di ricorso 23 24 25 26 27 Contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza si può interporre ricorso amministrativo al Consiglio federale27 per violazione [RU 42 39, 43 96 492, 44 45, 46 478, 47 787, 49 426, 50 192 625 1274. RS 817.02 art. 489 cpv. 2]. Ora: le disp. dell’art. 42 lett. d dell’O del 26 mag. 1936 su le derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RS 817.02). [RU 25 200, 26 147, 27 908, 47 444, 49 590, 50 1292. CS 4 619 art. 114 cpv. 2 n. I]. Ora: le disposizioni dell’O federale dell’11 ottobre 1957 concernente l’ispezione delle carni (RS 817.191). Abrogato dal n. II del DCF dell’11 gen. 1955 (RU 1955 35). Abrogato dall’art. 19 n. 1 dell’O del 2 dic. 1985 concernente l’assegnazione di sussidi per la lotta contro le malattie (RS 818.161). Ora: al Consiglio federale in quanto non si tratti di disp. di diritto privato o penale (art. 72 lett. d e 73 cpv. 1 lett. e PA – RS 172.021), nei quali casi si può interporre ricorso di diritto amministrativo al TF (art. 74 lett. a PA – RS 172.021 – e art. 97 e segg. OG – RS 173.110). 9 818.102.1 Lotta contro le malattie del diritto federale o perché sono fondate sopra accertamenti di fatto inesatti o incompiuti. Il ricorso dev’essere indirizzato al Consiglio federale28 entro trenta giorni (art. 22 a 28 della LF dell’11 giu. 192829 sulla giurisdizione amministrativa e disciplinare). Art. 50 La presente ordinanza entrerà in vigore il 15 luglio 1930. A contare dalla stessa data saranno abrogate le disposizioni delle leggi e regolamenti cantonali contrari a quest’ordinanza. 28 29 10 Ora: al Consiglio federale in quanto non si tratti di disp. di diritto privato o penale (art. 72 lett. d e 73 cpv. 1 lett. e PA – RS 172.021), nei quali casi si può interporre ricorso di diritto amministrativo al TF (art. 74 lett. a PA – RS 172.021 – e art. 97 e segg. OG – RS 173.110). [RU 44 821. RS 173.110 art. 169]. Alle disp. cit. corrispondono ora gli art. 72 e segg. PA (RS 172.021).