Premesso che:
con delibera di C.C. n. 14 del 23.01.2001, è stato approvato il “regolamento per la
disciplina di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati”;
alla luce dei notevoli mutamenti emersi nel corso degli anni in materia di salvaguardia
dell’ambiente, con particolare riferimento allo smaltimento dei rifiuti, si rende
necessario provvedere ad una integrale revisione dello stesso;
essendo intenzione di questa Amministrazione favorire al massimo una adeguata
organizzazione nel sistema di gestione dei rifiuti, anche alla luce della recenti
disposizioni regionali, è stato redatto il nuovo regolamento comunale per la disciplina
di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, compilato ai sensi della L.R. 19.12.2007 n.
45 e del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152, e ss.mm.ii.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267
Vista la L.R. 19.12.2007 n. 45, ed in particolare l’art. 6 c. 1;
Visto il D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 e succ. modifiche ed integrazioni, ed in particolare
l’art. 198 c. 2;
Sentita la discussione in aula ed in particolare:
- l’intervento dell’assessore Di Giamberardino che propone un emendamento all’art. 8
del Regolamento depositato in atti ed allegato alla presente delibera “alleg.A”
- l’intervento del consigliere Marinelli che chiede che venga eliminato il punto c)
dell’art. 62 del Regolamento in questione;
Posti a votazione singolarmente, i suddetti emendamenti vengono entrambi accolti ad
unanimità di voti favorevoli.
Si passa poi a votare il regolamento così come emendato e con voti unanimi favorevoli
resi a mezzo di alzata di mano
DELIBERA
1. le premesse formano parte integrante del presente atto deliberativo;
2. approvare il nuovo “regolamento comunale per la disciplina di gestione dei rifiuti
urbani ed assimilati”, così come emendato, che si allega alla presente e ne forma
parte integrante;
3. dare atto che ogni disposizione contraria od incompatibile con il presente
Regolamento si deve intendere abrogata, così come il precedente approvato con la
delibera di C.C. n. 14 del 23.1.2001.
CITTA’DI PIANELLA
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DI GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI ED ASSIMILATI
COMUNE DI PIANELLA- Provincia di Pescara
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6
CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 6 del 27/01/2009
2
del 27.01.2009
PAGINA
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto del Regolamento
5
Art. 2 Definizioni
Art. 3 Principi informatori
Art. 4 Criteri generali
6
Art. 5 Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente Regolamento
TITOLO II DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI –
COMPETENZE INERENTI IL LORO SMALTIMENTO
Art. 6 Classificazione dei rifiuti
7
Art. 7 Rifiuti pericolosi
9
Art. 8 Attività di competenza del comune. Obbligo della preselezione
Art. 9 Gestione di tipologie particolari di rifiuti – rifiuti cimiteriali
10
Art. 10 Resti di animali
Art. 11 Siringhe
11
Art. 12 Potature e sfalci
Art. 13 Autosmaltimento
12
Art. 14 Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilati
Art. 15 Attività di competenza dei produttori di rifiuti speciali
Art. 16 Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato: ambiti
di collaborazione
TITOLO III NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI INTERNI E DEI RIFIUTI SPECIAI ASSIMILATI AGLI
URBANI
Art. 17 Definizione della zona di raccolta
Art. 18 Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati
13
Art. 19 Modalità di effettuazione dei servizi di raccolta
Art. 20 Modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani ed assimilati
14
Art. 21 Trasporto dei rifiuti
Art. 22 Smaltimento e Recupero dei rifiuti
TITOLO IV I SERVIZII DI RACCOLTA TRAMITE CONTENITORI
STRADALI
Art. 23 Uso dei contenitori stradali
Art. 24 Localizzazione dei siti e dei contenitori
15
Art. 25 Tipologia e caratteristiche dei contenitori
Art. 26 Modalità di conferimento nei contenitori stradali
TITOLO V I SERVIZI DI RACCOLTA PORTA A PORTA
Art. 27 Tipologia e caratteristiche dei contenitori per il conferimento ai
16
servizi di raccolta porta a porta
Art. 28 Modalità di conferimento ai servizi di raccolta porta a porta
TITOLO VI I SERVIZI DI RACCOLTA PRESSO PIATTAFORMA
ECOLOGICA
Art. 29 Predisposizione della Stazione di Conferimento comunale
17
TITOLO VII ALTRI SERVIZI DI RACCOLTA
Art. 30 Servizi di raccolta su chiamata
18
Art. 31 Servizi di raccolta presso scuole e centri di vendita
TITOLO VIII GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
Art. 32 Conferimento e Raccolta dei rifiuti indistinti
Art. 33 Conferimento e raccolta della frazione umida
Art. 34 Conferimento e raccolta e degli ingombranti
19
Art. 35 Conferimento e raccolta dei beni durevoli
CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 6 del 27/01/2009
3
Art. 36 Conferimento e raccolta del materiale cartaceo, degli indumenti
Art. 37 Conferimento e raccolta dei rifiuti urbani che presentano
caratteristiche di pericolosità
Art. 38 Frequenze dei servizi di raccolta
TITOLO IX GESTIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO
Art. 39 Competenze
Art. 40 Raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in vetro,
metallo, plastica e carta
TITOLO X GESTIONE DEI RIFUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI
URBANI
Art. 41 Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli
urbani
Art. 42 Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti sanitari assimilati agli
urbani
Art. 43 Modalità di conferimento e raccolta di contenitori vuoti di prodotti
fitosanitari e/o di sostanze agrochimiche
TITOLO XI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI
Art. 44 Gestione dei rifiuti speciali
TITOLO XII GESTIONE DI MATERIALI DERIVANTI DALLA
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PROPRIO VEICOLO A
MOTORE E DELLE PRATICHE “FAI DA TE”
Art. 45 Smaltimento di veicoli a motore
Art. 46 Modalità di conferimento e raccolta differenziata delle batterie al
piombo esauste, dell'olio minerale esausto e dei pneumatici usurati
Art. 47 Rifiuti inerti
TITOLO XIII ALTRI INTERVENTI IN TEMA DI RIDUZIONE E
RIUTILIZZO DEI RIFIUTI
Art. 48 Attività volte alla diminuzione dei rifiuti
Art. 49 Uso di materiale in carta riciclata
TITOLO XIV NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
URBANI ESTERNI
Art. 50 Definizione
Art. 51 Raccolta, trattamento e spazzamento
Art. 52 Contenitori porta rifiuti
Art. 53 Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e dei terreni non
edificati
Art. 54 Pulizia dei mercati
Art. 55 Aree occupate da esercizi pubblici
Art. 56 Carico e scarico di merci e materiali
Art. 57 Rifiuti da attività' edilizie
Art. 58 Aree provvisoriamente adibite a sosta per nomadi, luna park,
circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche
Art. 59 Tassa giornaliera di smaltimento rifiuti
Art. 60 Asporto di scarichi abusivi
Art. 61 Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti
Art. 62 Sgombero della neve
Art. 63 Manifestazioni pubbliche
Art. 64 Volantinaggio
Art. 65 Escrementi di animali
Art. 66 Zone con servizio non istituito
TITOLO XV DISPOSIZIONI FINALI
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Art. 67 Divieti
Art. 68 Tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati
Art. 69 Ordinanze contingibili e urgenti
Art. 70 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali
Art. 71 Controlli
Art. 72 Accertamenti
Art. 73 Sanzioni
Art. 74 Proprietà dei rifiuti
Art. 75 Efficacia del presente regolamento
Allegato A – Sanzioni amministrative
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TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento, emanato in attuazione dell'art. 198 comma 2 del D.Lgs.
n.152 del 3 aprile 2006, e da quanto previsto dall’art. 6 comma 1 della L. R. 19
dicembre 2007 n. 45, ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e
assimilati, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità,
ai sensi dell’art. 201, comma 3 del D.Lgs n.152/2006 .
2. In particolare vengono stabilite:
a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei
rifiuti
urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti
urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di
rifiuti e promuovere il recupero degli stessi, separando i rifiuti di provenienza
alimentare, gli scarti animali e vegetali o comunque ad alto tasso di umidità, dai
restanti residui;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani
pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma
2,
lettera
f);
e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto
dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando
standard
minimi
da
rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e
allo
smaltimento;
g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti
urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 198, comma 2, lettera g), ferme restando le
definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).
Art. 2 Definizioni
1. Nel Regolamento valgono le definizioni come indicate dall’art. 183 del D.Lgs
n.152/2006 così come modificato dall’art.2 comma 20 D.lgs n.4 del 2008.
2. Ai fini della classificazione, i rifiuti sono classificati, secondo l’origine in rifiuti urbani
e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti
non pericolosi. Le classificazioni sono quelle riportate all’art. 184 del D.Lgs n.152/2006
così come modificato dall’art.2 comma 21 bis D.lgs n.4 del 2008.
Art. 3 Principi informatori
1. Ai sensi dell’art. 178 commi 2 e 3 l'intero ciclo della gestione dei rifiuti, è sottoposto
all'osservanza dei seguenti principi generali:
a) I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e
senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e,
in particolare:
CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 6 del 27/01/2009
6
- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla
normativa vigente.
2. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di
prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i
soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di
beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e
comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A
tal fine le gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza,
economicità e trasparenza.
Art. 4 Criteri generali
1. La gestione dei rifiuti è organizzata attraverso l'attivazione di un sistema
integrato di smaltimento e di recupero, articolato su base territoriale.
2. Essa è finalizzata a:
a)limitare la produzione di rifiuti, anche attraverso la promozione di un
diverso atteggiamento critico del consumatore nei confronti dei prodotti
'usa e getta';
b)diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
c)separare le frazioni pericolose ed inquinanti minimizzando l'impatto
ambientale dei processi di trattamento successivi;
d)favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali
fin dalle fasi di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
e)favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di
smaltimento finale.
3. La gestione dei rifiuti si conforma al principio di responsabilizzazione e di
cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e nel
consumo dei beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell’ordinamento
regionale, nazionale e comunitario.
Art. 5 Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente Regolamento
1. Ai sensi dell’art.185 comma 1 del D.Lgs 152/2006 (così come modificato dall’art.2,
comma 22 del D.Lgs n.4/2008) non rientrano nel campo di applicazione del presente
Regolamento:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
b) in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale
e sanitaria:
1) le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
2) i rifiuti radioattivi;
3) i materiali esplosivi in disuso;
4) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento,
dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
5) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e
non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
c) i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai
limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di
scolo ed irrigui.
CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 6 del 27/01/2009
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TITOLO II
Definizione e
smaltimento
classificazione
dei
rifiuti
-
competenze
inerenti
il
loro
Art. 6 Classificazione dei rifiuti
1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in RIFIUTI URBANI e RIFIUTI
SPECIALI e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in RIFIUTI PERICOLOSI e
RIFIUTI NON PERICOLOSI.
2) Ai sensi dell’art. 184 comma 2 del DLgs 152/2006, per "rifiuti urbani" si
intendono:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad
uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli
di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi
dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree
pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle
spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree
cimiteriali;
f) i rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti
da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed ).
3) Ai sensi del presente Regolamento, nelle more dell’emanazione dei criteri di cui al
comma 2, lettera e) dell’art. 195 del D.Lgs.vo 152/2006, si intendono per:
A) - "rifiuti pericolosi speciali assimilati ai rifiuti urbani", le seguenti tipologie:
a) frammenti e manufatti di vimini e sughero
b) paglia e prodotti di paglia
20.03.02);
(03.01.01 - 20.03.02);
(02.01.03 - 03.01.01 -
c) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura
(03.01.02 - 03.01.03 - 03.03.01 -03.01.01 - 15.01.03 - 15.01.06 17.02.01 - 20.01.07);
d) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile (03.01.03 03.03.01 - 03.03.06);
e) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non liquidi, quali
ad esempio scarti di caffè, scarti dell’industria molitoria e della
pastificazione, partite di alimenti deteriorati, preferibilmente non inscatolati o
comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione frutta ed ortaggi, caseina,
sanse esauste e simili
(02.01.02 - 02.01.03 - 02.01.02 - 02.02.03 02.03.03 - 02.03.04 - 02.05.01 - 02.06.01 - 02.07.01 - 02.07.02 - 02.07.04 19.05.02 - 19.05.03 - 20.01.08 - 20.01.09 - 20.03.02);
f) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.) anche derivanti da
lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di
sgranatura e di trebbiatura e simili)
(02.01.03 - 02.07.07 - 02.03.04 02.06.01 - 19.05.02 - 19.05.03 - 19.08.01 - 20.01.08 - 20.02.01 - 20.02.03 20.03.02);
g) residui animali e vegetali provenienti dall’estrazione di principi attivi
CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 6 del 27/01/2009
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(02.01.02 - 02.01.03 - 02.01.06 - 02.02.03 - 02.03.03 - 02.03.04 - 02.07.03 19.05.02 - 19.05.03 - 20.01.08);
h) fanghi di depurazione palabili provenienti da Impianti di depurazione H2O,
purché non contaminati;
i) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta
catramata, fogli di plastica metallizzati e simili (15.01.05 - 15.01.06 - 20.01.03
- 20.01.04 - 20.01.06 - 20.03.02);
j) ritagli e scarti di tessuto di fibre naturali e sintetiche, stracci e juta (04.02.01
- 04.02.03 - 04.02.04 - 04.02.05 - 04.02.06 - 04.02.07 - 04.02.08 - 04.02.09 15.02.01 - 16.01.05 - 20.01.11);
k) feltri e tessuti non tessuti (04.02.01 - 04.02.02 - 04.02.03 - 04.02.04 04.02.08 - 15.02.01 - 16.01.05 - 20.01.11);
i) contenitori sporchi di toner, cartucce di stampanti, nastri inchiostrati
(08.0309 - 16.02.05).
purché:
- derivanti da enti e/o imprese esercitate su aree con superficie non superiore a
150 mq.
- la loro produzione sia inferiore a una quantità pari, di regola, a 20 Kg. e/o
750 litri al giorno di raccolta con base 310 gg anno.
- le suspecificate tipologie rispettino le condizioni contenute nel titolo 1.1.1
della D.I. 27/7/1984.
B) - "rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani "le seguenti tipologie di rifiuti:
a) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente
da tali materiali, come camere d’aria e copertoni (04.02.09 - 07.02.99 16.01.03 - 16.01.05 - 17.06.02 - 17.07.01 - 20.01.04);
b) pelle e similpelle
(16.01.05 - 20.01.10);
c) resine termoplastiche e termoindurenti allo stato solido e manufatti composti
da tali materiali (02.01.04 - 04.02.03 - 04.02.07 - 04.02.09 - 07.02.99 08.01.05 - 12.01.05 - 15.01.02 - 16.01.05 - 16.02.05 - 16.02.07 - 16.03.01 17.02.03 - 17.06.02 - 20.01.03 - 20.01.04);
d) imbottiture, isolanti termici
sintetiche, quali lane di vetro e
03.01.99 - 10.01.12 - 10.11.03
15.01.05 - 15.01.06 - 16.01.05
20.01.04 - 20.01.07);
ed acustici costituiti da sostanze naturali e
di roccia, espansi plastici e simili (03.01.01 - 10.01.08 - 15.01.01 - 15.01.02 - 15.01.03 - 16.02.04 - 17.06.02 - 20.01.01 - 20.01.03 -
e) cavi e materiale elettrico in genere (16.01.05 - 16.02.02 - 16.02.05 17.04.08 - 20.01.20 - 20.01.24);
purché:
- abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o,
comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al
titolo 1.1.1. del D.I.27/7/1984;
- il loro smaltimento in impianti di discarica di prima categoria non dia luogo ad
emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo
per la salute dell’uomo e/o dell’ambiente rispetto a quelli derivanti dallo
smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti
urbani;
- non siano contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi
della normativa vigente in materia di etichettature ovvero che figurino
CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 6 del 27/01/2009
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nell’allegato D, previsto dall’art. 184, comma 5 del D. Lgs. 152/2006
policlorodibenzdiossine e/o policlorodibenzofurani.
o da
C) Ai sensi dell’art. 184 comma 3 del D. Lgs. 152/2006 per "rifiuti speciali",
si intendono:
a)i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che
derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo
186;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi
prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla
depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
m) il combustibile derivato da rifiuti.
Art. 7 Rifiuti pericolosi
Ai sensi dell’art. 184 comma 5 del D. Lgs. 152/2006 sono pericolosi i rifiuti non
domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui
all'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs 152/06, sulla base degli Allegati G, H e I alla
medesima parte quarta.
Art. 8 Attività di competenza del comune. Obbligo della preselezione
1. Competono obbligatoriamente al Comune, con diritto di privativa, che le gestisce
nei termini e nelle forme di legge, le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e
trattamento intermedio e finale dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:
a) tutti i rifiuti urbani come specificati dall'articolo 2 comma 2;
b)i rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani per l'intero ciclo di smaltimento
come definito dall'articolo 6, punto b;
c) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti urbani e quelli derivanti dalla
depurazione degli affluenti e della depurazione di acque di scarico
esclusivamente di carattere urbano.
2. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 13 gennaio 2003 n.36, la diminuzione della produzione
dei rifiuti tramite preselezione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilabili agli
urbani, concerne tutti i materiali presenti nei rifiuti sopraddetti per i quali sia possibile
organizzare una raccolta differenziata ed il riutilizzo in condizioni di economicità,
detratti i costi promozionali e valutati tutti i vantaggi ambientali, diretti ed indiretti.
3. La preselezione è obbligatoria anche per quei rifiuti la cui raccolta differenziata
consenta uno smaltimento differenziato in condizioni di maggiore economicità o di
minore impatto ambientale.
4. Competono obbligatoriamente al Comune, direttamente o mediante aziende
municipalizzate o consorziali, o mediante concessione a ditte od enti specializzati ed
autorizzati, le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento e stoccaggio provvisorio
dei rifiuti preselezionati.
CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 6 del 27/01/2009
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5. Gli eventuali ricavi ottenuti con le materie recuperate sono portati in detrazione dei
costi complessivi del servizio di smaltimento dei rifiuti.
GESTIONE DI TIPOLOGIE PARTICOLARI DI RIFIUTI
Art. 9 Rifiuti cimiteriali
1) I rifiuti prodotti all’interno del cimitero derivano da:
a) ordinaria attività cimiteriale;
b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie;
2) Ai sensi dell’art. 184 comma 2, punto f) del D. Lgs.152/06 s.m.i., tutti i rifiuti
risultanti dall’attività cimiteriale di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono
classificati come rifiuti urbani
3) I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere stoccati in cassonetti per
rifiuti solidi urbani sistemati all’interno o all’esterno del Cimitero. Rientrano tra essi, in
particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalle operazioni
di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.
4) I rifiuti di cui alla lettera b) del precedente comma 1, quali i resti
indumenti del feretro, avendoli la norma classificati rifiuti urbani
avviati in discarica di prima categoria. Essi, stante i potenziali rischi
debbono essere assogettati al benestare del responsabile sanitario
operazioni.
lignei e i resti di
possono essere
igienico-sanitari,
che assiste alle
5) I rifiuti di cui alla lettera c), comma 1, pur essendo classificati rifiuti urbani, per
motivi morali e per potenziali pericolosità per la salute e l’igiene pubblica, non possono
essere conferiti in discarica di prima categoria, ma dovranno essere conferiti ad un
forno crematorio. In subordine potranno essere conferiti per la termodistruzione
oppure potranno essere reinterrati nello stesso cimitero.
6) La raccolta separata, lo stoccaggio provvisorio e ogni altro adempimento previsto
dal presente articolo e/o dalla normativa in materia sono curati dal responsabile del
servizio di custodia del cimitero previsto nell’art. 52 del D.P.R. n° 285 del 1990.
7) Lo smaltimento dei rifiuti urbani provenienti dalle attività cimiteriali deve avvenire
garantendo la massima igienicità nella fase di raccolta, stoccaggio, trasporto e
smaltimento finale, anche con sistemi di raccolta differenziata.
Art. 10 Resti di animali
1) Le carcasse di animali rinvenuti sulle strade, sulle aree pubbliche o private ad uso
pubblico, sulle rive dei fiumi, corsi d’acqua in genere, laghi, di qualunque natura essi
siano pur non considerate rifiuti dalla normativa vigente, devono essere rimosse a
cura del Servizio e avviate allo smaltimento in relazione alle loro caratteristiche.
2) I resti di animali di piccole dimensioni possono essere immessi direttamente nei
contenitori dei rifiuti urbani, a condizione che il contenitore medesimo venga svuotato
e avviato in discarica entro 24 ore dal rinvenimento di tali resti.
3) I resti di animali di dimensioni maggiori, qualora non fosse possibile lo smaltimento
indicato nel punto 2, su parere del servizio veterinario competente devono essere
prontamente allontanati dalle aree di rinvenimento e avviati alla termodistruzione o
interrati in idonei terreni preventivamente individuati dall’Amministrazione Comunale,
distanti da insediamenti civili almeno 200 metri.
CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 6 del 27/01/2009
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4) Qualora non sia possibile la termodistruzione o il reinterro, le carogne possono
essere smaltite in discarica di prima categoria previa visita veterinaria, dalla quale
risulti l’esclusione di qualsiasi pericolo di trasmissione di malattie infettive.
5) Nei casi di pericolo di malattie infettive, le carogne sono comunque rimosse dal
luogo di rinvenimento e smaltite secondo le modalità indicate dal veterinario che
esegue l’ispezione, in osservanza alle norme contenute nel D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in
quanto assimilabili, nonché dal Regolamento di Polizia Veterinaria.
Art. 11 Siringhe
1) Per motivi igienico-sanitari e di sicurezza il Servizio effettua la raccolta delle
siringhe usate ed abbandonate su suolo pubblico o soggette ad uso pubblico.
2) La raccolta delle siringhe è effettuata tramite operatori addestrati, dotati di
indumenti protettivi e di idonee attrezzature. In particolare, devono essere loro forniti
guanti speciali a prova di taglio e perforazione, pinze con leva di comando, contenitori
con chiusura.
3) Le siringhe raccolte pur rappresentando dei rifiuti urbani esterni, stante la
particolare origine e natura, vengono trattate e smaltite con l’osservanza delle
disposizioni stabilite dalla A.S.L.. previa disinfezione e raccolta in appositi contenitori.
4) Presso il Centro di Raccolta verrà organizzato un apposito Deposito Temporaneo
tecnicamente idoneo ad evitare ogni rischio.
5) Le siringhe verranno avviate a smaltimento mediante termodistruzione presso
impianti autorizzati, ai sensi del D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 12 Potature e sfalci
1) I rifiuti organici quali le potature e gli sfalci di aree verdi compresi giardini, parchi e
aree cimiteriali dovranno essere destinati ad attività di autosmaltimento ai sensi
dell’art.13 del presente Regolamento.
2) Il Servizio provvederà a convogliare direttamente il verde promanante da aree
pubbliche al Centro di Raccolta.
3) Per il verde ex conferitori privati, sarà adottata una metodica di raccolta
differenziata ed alternativa:
a) diretta: i conferitori privati possono portare le potature e gli sfalci di loro
produzione, direttamente al Centro di Raccolta (servizio a titolo gratuito).
b) stazionaria: nei siti di maggiore produzione (servizio a titolo gratuito) e/o in
aziende (previa specifica convenzione a titolo oneroso), il Servizio provvederà a
posizionare uno o più containers di adeguata capacità che saranno ritirati con
continuità
varabile
a
seconda
dei
periodi
dell’anno.
c) a chiamata: per particolari esigenze stagionali e/o per produzioni
particolarmente significative e/o occasionali potrà essere previsto un servizio a
chiamata con interventi di mezzi idonei (servizio a titolo oneroso previa
convenzione).
d) autosmaltimento e/o compostaggio domestico.
CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 6 del 27/01/2009
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Art. 13 Autosmaltimento
Per i rifiuti di cui alla lettera e), 2° comma dell’art. 184 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., "non
pericolosi" è consentito l’autosmaltimento nel luogo di produzione. Quanto sopra nel
rispetto delle norme tecniche e dello specifico regolamento di settore, nonché di quelli
emanati dall’Autorità Locale.
Art. 14 Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilati
Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di
deposito temporaneo e di conferimento previste nel presente regolamento per detti
rifiuti.
Art. 15 Attività di competenza dei produttori di rifiuti speciali
Compete ai produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, provvedere, a
proprie spese, allo smaltimento degli stessi direttamente o attraverso imprese o enti
autorizzati, ovvero mediante conferimento di detti rifiuti ai gestori del servizio
pubblico con i quali dovrà essere stipulata apposita convenzione.
Art. 16 (Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato: ambiti di
collaborazione)
1. Il Gestore del Servizio, in accordo con il Comune, per promuovere la raccolta
differenziata con particolare riferimento ai Centri di Raccolta, si può avvalere delle
Associazioni Ambientaliste operanti nel territorio comunale e delle Organizzazioni di
volontariato iscritte nel registro di cui all’art. 6 della Legge 11 Agosto 1991, n° 266.
2. Le Associazioni e le Organizzazioni di cui al precedente comma possono contribuire
alla raccolta di frazioni di rifiuti urbani nonché organizzare operazioni di informazione
e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in modo particolare alla raccolta differenziata
e in generale alla tutela ambientale.
3. Il Gestore del Servizio, in accordo con il Comune, per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati, può avvalersi anche di Strutture operanti nel settore dei lavori
socialmente utili et similia.
TITOLO III
Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali
assimilati agli urbani
Art. 17 Definizione della zona di raccolta
1. Il servizio di raccolta dei rifiuti di cui al presente Titolo viene effettuato entro il
perimetro comunale definito da apposita deliberazione del Consiglio Comunale.
All’interno di detto perimetro l’utenza del servizio è obbligatoria e non sono ammesse
eccezioni alcune.
2. La determinazione del perimetro viene effettuata dall’Amministrazione Comunale in
base a criteri dettati dalla necessità igienico-sanitaria del territorio, dalla economicità
del servizio, dal percorso dei mezzi addetti al servizio, dalla densità della popolazione,
dalla distanza degli utenti dai contenitori e dal posizionamento dei contenitori.
CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 6 del 27/01/2009
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3. Il perimetro può essere revisionato, su proposta dell’ufficio comunale competente,
con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani non ingombranti ordinari e speciali assimilati
per l'intero ciclo di smaltimento viene svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con
cadenza stabilita dall’A.C. in accordo con il Gestore del servizio, e comunque tale da
evitare che la produzione di rifiuti superi la capacità dei contenitori in cui avviene il
conferimento, e che l'eccessiva permanenza di detti rifiuti nei contenitori dia luogo ad
inconvenienti igienici.
5. Le modalità e gli orari di svolgimento del servizio di raccolta vengono fissati
dall'Amministrazione Comunale in relazione alle tecnologie adottate per ogni singolo
settore garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'articolo 4 del presente
Regolamento. Nelle zone dove viene effettuata la raccolta manuale viene fissato un
preciso orario di transito del mezzo di raccolta coordinato con l'orario di esposizione
dei rifiuti, prescritto nell'apposita Ordinanza.
6. È fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere, per il ritiro dei rifiuti,
nelle abitazioni private. In caso di aree private di particolare estensione può essere, su
richiesta degli interessati, autorizzato l'accesso in dette aree. Tale autorizzazione può
essere revocata in qualsiasi momento. L'Amministrazione Comunale, in ogni caso, non
assume alcuna responsabilità in dipendenza di detta autorizzazione, fatto salvo
l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente. È fatto
obbligo a chi effettua il pubblico servizio di evitare lo spandimento dei rifiuti durante la
raccolta, di garantire la pulizia della zona circostante il contenitore, nonché‚ di
effettuare periodicamente il lavaggio e la disinfezione dello stesso. Per i contenitori
dislocati da privati, la pulizia e disinfezione è a carico di questi.
7. Le operazioni di carico devono essere eseguite quanto più celermente possibile in
modo da recare il minimo intralcio alla circolazione veicolare ed il minor disturbo alla
cittadinanza.
8. Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del Gestore del Servizio gli
spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati liberi
dall’utenza automobilistica (50 centimetri per lato).
9. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie deve essere mantenuta una distanza di
5 metri in orizzontale rispetto a portoni e finestre ubicate a piano terra o in
seminterrati e a ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari,
supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti, semprechè le condizioni
oggettive dei luoghi lo permettano.
Art. 18 Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati
1. La raccolta dei rifiuti comprende le operazioni di prelievo e collettamento degli
stessi fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto.
2. La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati viene effettuata, entro il perimetro di cui
all'art. 17 comma 1, in modo diversificato, con modalità, tempi e contenitori diversi
secondo la frazione di rifiuto e dell'utenza interessate.
Art. 19 Modalità di effettuazione dei servizi di raccolta
1. Al fine di applicare alla fase della raccolta il sistema integrato di gestione dei rifiuti il
servizio di raccolta è articolato in diversi servizi che possono essere attuati in
alternativa o in concomitanza, allo scopo di meglio adattarsi alla realtà sociale,
urbanistica ed economica ed al suo evolversi; in particolare:
a) servizi di raccolta PORTA A PORTA
CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 6 del 27/01/2009
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b) servizi di raccolta tramite CONTENITORI STRADALI
c) servizi di raccolta presso la PIATTAFORMA ECOLOGICA
d) servizi di raccolta SU CHIAMATA
e) altri servizi specifici
2. Le norme per l'attuazione e l'uso dei predetti servizi di raccolta sono dettate dai
successivi titoli IV, V, VI e VII.
Art. 20 Modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani ed assimilati
1.I soggetti che gestiscono il servizio di raccolta dovranno, prima di inviarli al
recupero e allo smaltimento, pesare i rifiuti raccolti attenendosi alle modalità di
seguito
descritte.
2.Trasmettono i dati all'Ufficio Tecnico competente con cadenza almeno mensile.
Art. 21 Trasporto dei rifiuti
1. Il trasporto comprende tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti dal luogo di
produzione o stoccaggio al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo e
smaltimento
finale
2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui
caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto
delle esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali di cui all'art. 4 del presente
Regolamento.
3. I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della
circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono
essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del
servizio
pubblico.
Art. 22 Smaltimento e Recupero dei rifiuti
1. Lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti, così come definiti all'articolo 2, comma 1,
devono essere effettuati secondo i dettami del D.Lgs. 152/2006 conformandosi
soprattutto a quanto stabilito dagli articoli 181, 181 bis e 182, così come modificato
dall’art.2 del D.Lgs n.4/2008.
2. Lo smaltimento dei rifiuti costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti. I
rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti
potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo e di recupero.
TITOLO IV
I servizi di raccolta tramite contenitori stradali
Art. 23 Uso dei contenitori stradali
1. Il servizio di raccolta rifiuti sarà organizzato tramite contenitori stradali (cassonetti,
campane, o altro) saranno privilegiate comunque altre forme di raccolta al fine di
limitare
al
massimo:
a) la possibilità di conferimenti impropri;
b) problemi igienico-sanitari o anche di semplice decoro derivanti da un uso scorretto
degli
stessi;
c) il negativo impatto visivo nell'arredo urbano.
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Art. 24 Localizzazione dei siti e dei contenitori
1. La localizzazione di siti adeguatamente contrassegnati per l'alloggiamento dei
contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti, sono disposti dall'assessorato competente.
2. La localizzazione dei siti di cui al primo comma ( specificata da apposita
planimetria), tiene conto, oltre che delle esigenze d'arredo urbano e d'impatto
ambientale, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, predisponendo un
facile accesso sia da parte dell'utenza, che da parte degli appositi veicoli utilizzati per
lo svuotamento.
Art. 25 Tipologia e caratteristiche dei contenitori
1. Spetta al Comune stabilire il numero, la tipologia e la capacità volumetrica dei
contenitori in base alla specifica frazione di rifiuto, ai quantitativi da raccogliere, alla
densità abitativa della zona interessata, ed ad eventuali altre forme di raccolta in atto.
2. I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo per ogni frazione di
rifiuto oggetto della raccolta e dalla scritta che indichi la frazione da conferire.
3. Qualora sorgessero impedimenti all'attuazione di quanto prescritto al comma
precedente, si provvederà ad apporre, su ciascun contenitore, adesivi riportanti le
diciture sul fondo del nuovo colore previsto per ciascuna frazione.
4. I contenitori stradali devono inoltre avere le seguenti caratteristiche:
a) essere costruiti in materiale resistente, avere superficie liscia e di facile pulizia, con
accordi interni arrotondati, realizzati in forma tale da non permettere fuoriuscite
accidentali
del
contenuto;
b) essere facilmente accessibili ed utilizzabili da tutti gli utenti;
c) avere dispositivi di apertura e di areazione tali da assicurare un'efficace difesa
antimurine e antinsetti ed un'agevole pulizia, nonché il regolare lavaggio con
detergenti
e
periodiche
disinfestazioni;
d) essere ubicati su aree preferibilmente: coperte, con platea impermeabile e distanti
il massimo possibile da locali abitati;
e) ove necessario, essere predisposti per il caricamento automatico e muniti di
segnalazione catarifrangente; se mobili, dotati di idoneo impianto frenante.
Art. 26 Modalità di conferimento nei contenitori stradali
1. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto al
conferimento separato.
2. Il conferimento nei contenitori stradali a svuotamento meccanico o manuale è
regolato dalle seguenti norme generali:
a) è vietato introdurre nei contenitori:
- materiale acceso o non completamente spento;
- materiali che possano causare danni agli addetti all'atto dello
svuotamento dei contenitori o nelle successive fasi di riciclaggio;
- materiali liquidi o contenitori con materiali liquidi;
- materiali che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
- frazioni diverse dalla destinazione specifica del contenitore;
b) i materiali voluminosi prima di essere depositati nel contenitore, devono essere
rotti, piegati o pressati, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro.
c) dopo l'uso gli eventuali sportelli del contenitore devono essere chiusi.
CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 6 del 27/01/2009
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3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 lett a) è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50 a € 200, oltre al
rimborso delle spese sostenute a titolo di risarcimento, per il danno subito.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1, comma 2 lett. b) e c) è soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25 a €
155.
TITOLO V
I servizi di raccolta porta a porta
Art. 27 Tipologia e caratteristiche dei contenitori per il conferimento ai
servizi di raccolta porta a porta
1. Le frazioni di rifiuto interessate dai servizi di raccolta porta a porta possono essere
conferite, secondo le caratteristiche merceologiche e di quanto prescritto nel presente
Regolamento, nei seguenti modi:
a) imballate in sacchi a perdere;
b) prive di imballo;
c) in particolari contenitori dedicati mono o pluri utenza presi in carico dagli utenti, i
quali a loro cura dovranno provvedere a personalizzarli mediante apposita
etichettatura indicante: il proprio nominativo, oppure il civico di riferimento ed
eventuale interno;
2. Per ciò che concerne i sacchi a perdere e i contenitori di cui alla lettera c) del
precedente comma, vengono fissate le disposizioni di seguito riportate:
a) devono avere le caratteristiche cromatiche stabilite per la raccolta della frazione di
rifiuti
corrispondente;
b) devono avere requisiti di resistenza proporzionati al peso e caratteristiche adeguate
alla tipologia dei rifiuti introdotti.
3. I sacchi a perdere devono essere semitrasparenti, tali da consentire l'ispezione
visiva da parte degli operatori addetti al prelievo ed all'eventuale controllo del
contenuto.
4.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo commi 1, 2 e 3 è soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25 a €
155.
Art. 28 Modalità di conferimento ai servizi di raccolta porta a porta
1. Il conferimento diretto dei rifiuti mediante sacchi o contenitori mono o pluri utenza
è, in particolare, regolato dalle seguenti norme:
a) i sacchi ed i contenitori devono essere esposti la sera precedente il giorno di
raccolta, fuori delle abitazioni. I contenitori devono essere custoditi all'interno di spazi
privati e posizionati sulla strada solo in concomitanza al passaggio dei mezzi di
raccolta in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi. E' fatto espresso
divieto di abbandonarli od esporli nei giorni precedenti la raccolta;
b) i contenitori svuotati devono essere tempestivamente ritirati a cura dell'utenza e
comunque secondo le modalità stabilite con apposita Ordinanza dall’A.C. in accordo
con il Gestore del servizio;
c) è reso obbligatorio il recupero, da parte del conferente, dei rifiuti eventualmente
non ritirati dagli addetti a causa del mancato rispetto delle modalità di conferimento
prescritte, dell'esposizione tardiva o di qualsiasi altra causa anche non dipendente da
volontà o colpa dell'utente. Il recupero deve essere effettuato in maniera tempestiva e
CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 6 del 27/01/2009
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comunque secondo le modalità stabilite con apposita Ordinanza dall’A.C. in accordo
con il Gestore del servizio;
d) il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede
stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio
al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo alla popolazione;
e) è obbligatorio l'impiego di sacchi o contenitori aventi le caratteristiche, anche
cromatiche, e/o le diciture prescritte per ogni singola frazione di rifiuto. I rifiuti
conferiti in contenitori diversi da quelli prescritti non saranno raccolti; è inoltre reso
obbligatorio il recupero da parte del conferente dei rifiuti non ritirati come disposto al
punto c);
f) è fatto divieto di:
• introdurre nel sacco o nei contenitori, senza adeguate protezioni, oggetti
taglienti o acuminati, che possano provocare lacerazioni e mettere in
pericolo la sicurezza degli addetti alla raccolta ed alle successive fasi di
trattamento;
• introdurre nei sacchi o nei contenitori rifiuti liquidi od eccessivamente
impregnati di liquidi che provochino fuoriuscita di percolato;
• lasciare fuoriuscire dal sacco parte dei rifiuti;
• riempire oltre misura i sacchi rischiando la loro rottura;
• conferire sacchi aperti o chiusi male;
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1, lett. a), b) ,c), d), e), è soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25 a €
155. La violazione di cui alle lett. a) b) c) e) consegue la sanzione amministrativa
accessoria dell’ordine di rimozione.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 lett. f) è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50 a € 200.
TITOLO VI
I servizi di raccolta presso Piattaforma Ecologica
Art. 29 Predisposizione della Stazione di Conferimento comunale
1. Al fine di ottimizzare il conferimento dei rifiuti, il Comune anche in accordo con altre
amministrazioni, può predisporre un impianto denominato Stazione Ecologica per il
conferimento delle raccolte differenziate:
a) attrezzato per la pesatura dei rifiuti e dotato di appositi dispositivi per il carico e lo
stoccaggio delle varie tipologie di rifiuti;
b) adeguatamente illuminato;
c) dotato di apposita segnaletica interna ed esterna.
2. Nelle Stazioni Ecologiche possono autorizzati al conferimento solo gli utenti che
producono rifiuti urbani o assimilati, residenti nel Comune/i dove è localizzato
l’impianto. Il conferimento è esteso ai residenti di altri Comuni che partecipano,
secondo quanto previsto al c.1.
3. E' sempre vietato l'abbandono dei rifiuti a fianco o nelle prossimità degli impianti
anche quando questi risultano chiusi o non presidiati.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 105 a € 620 e
ne consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’ordine di rimozione e ripristino
dello stato dei luoghi.
CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 6 del 27/01/2009
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TITOLO VII
Altri servizi di raccolta
Art. 30 Servizi di raccolta su chiamata
1. I servizi di raccolta su chiamata si riferiscono a frazioni di rifiuti la cui produzione
presenta caratteristiche di occasionalità e/o ad utenze dotate di possibilità di ammasso
temporaneo di frazioni di rifiuti riciclabili. Sono compresi in questa categoria anche i
servizi a periodicità variabile concordata di volta in volta, direttamente tra la grande
utenza ed il gestore del servizio di raccolta.
2. Le modalità di conferimento a detti servizi vengono stabilite in relazione alla
specifica utenza e frazione di rifiuto interessata.
Art. 31 Servizi di raccolta presso scuole e centri di vendita
Potranno inoltre essere attivati servizi di raccolta differenziata tramite contenitori
dedicati posizionati presso centri di vendita, scuole ed altri complessi o edifici ad alta
affluenza
di
pubblico.
TITOLO VIII
Gestione dei rifiuti solidi urbani
Art. 32 Conferimento e Raccolta dei rifiuti indistinti
1. E' permesso il conferimento indistinto unicamente di quei rifiuti per cui non sono
stati attuati servizi di raccolta differenziata.
2. La raccolta dei rifiuti urbani ordinari indistinti viene effettuata mediante sistema
misto:
a) raccolta tramite sacchi a perdere;
b) raccolta mediante contenitori dedicati in carico all'utenza.
3. La raccolta mediante contenitori dedicati, può essere effettuata c/o le utenze
condominiali che dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni:
a) farne un uso esclusivamente privato;
b) custodire detti contenitori in luogo privato non accessibile al pubblico e
provvedere ad esporli fuori dalla proprietà, a lato della pubblica via, in luogo in
cui non rechino intralcio, nei giorni di raccolta;
c) concordare precedentemente eventuali diverse modalità di conferimento con il
gestore del servizio;
d) ottemperare a quanto già prescritto per i contenitori stradali all'art. 25, commi 2,
3, 4 e all'art. 26;
e) non introdurvi rifiuti sciolti ma debitamente imballati in sacchi a perdere.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo commi 1,2,3 è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25 a € 155.
Art. 33 Conferimento e raccolta della frazione umida
1. Il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani ed assimilati (frazione
umida) è finalizzato al riciclaggio organico per la produzione di compost da rifiuti.
2. Il conferimento e la raccolta della frazione umida dei rifiuti urbani è effettuato
CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 6 del 27/01/2009
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tramite l'uso congiunto di sacchi a perdere e contenitori dedicati mono o pluri utenza
secondo le modalità di seguito esposte:
a) alle utenze domestiche sono assegnati contenitori di adeguata capacità per ogni
nucleo familiare e per le utenze non domestiche la capacità e il numero dei contenitori
sono rapportati alla capacità produttiva della singola utenza o dell'aggregazione di più
utenze in un unico complesso immobiliare;
b) nei contenitori vengono introdotti i rifiuti organici, contenuti nei prescritti sacchetti
biodegradabili;
c) i contenitori sono esposti, a cura dell'utenza, sulla sede stradale nei luoghi ed orari
stabiliti per la raccolta, secondo le modalità previste all'art. 28. I contenitori devono
essere custoditi all'interno di spazi privati e posizionati sulla strada solo in
concomitanza al passaggio dei mezzi di raccolta.
3. I contenitori per la raccolta della frazione umida sono contrassegnati dal colore
stabilito dall’A.C. I sacchi da introdurre nei contenitori non sono assoggettati ad
alcuna caratteristica cromatica ma, oltre a quelle di resistenza e semitrasparenza
richieste per tutte le frazioni di rifiuto, esclusivamente a quella di biodegradabilità.
(potranno essere effettuate su disposizione del Comune prove sperimentali per
sacchetti
di
altro
materiale).
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3, è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25 a € 155.
Art. 34 Conferimento e raccolta e degli ingombranti
1. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti sono organizzati
secondo le seguenti modalità:
a) servizio di raccolta su chiamata;
b)conferimento, effettuato direttamente dal produttore, presso l'Isola Ecologica.
2. Per ciò che concerne il servizio su chiamata, i rifiuti, previa prenotazione, sono
collocati a cura dell'utente a livello del piano stradale onde facilitarne l'asportazione
con gli appositi mezzi da parte degli addetti; i rifiuti devono essere ammassati
separatamente, suddivisi per frazione merceologica. Quantità conferibili, tempi e modi
di prenotazione e di svolgimento del servizio sono stabiliti dall’Ordinanza sindacale e
debitamente divulgati presso la popolazione;
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, commi 1 e 2, è soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 105 a 620
e della sanzione accessoria di rimozione dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi .
Art. 35 Conferimento e raccolta dei beni durevoli
1. Secondo quanto stabilito dall’ Allegato 1A e 1B del D. Lgs. 151/2005, i beni
durevoli, quali apparecchiature elettriche ed elettroniche sono i seguenti:
a) grandi elettrodomestici;
b) piccoli elettrodomestici;
c) apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;
d) apparecchiature di consumo;
e) apparecchiature di illuminazione
f) strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi
dimensioni);
g) giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero;
h) dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati);
i) strumenti di monitoraggio e di controllo;
l) distributori automatici
2. Il conferimento e la raccolta differenziata dei beni durevoli di cui al precedente
comma sono organizzati secondo le seguenti modalità:
a) servizio di raccolta su chiamata;
CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 6 del 27/01/2009
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b) conferimento, effettuato direttamente dal produttore, presso la Stazione di
Conferimento;
c) consegna ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di
tipologia
equivalente.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, comma 2, è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 105 a € 620 e
della sanzione accessoria di rimozione dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi.
Art. 36 Conferimento e raccolta del materiale cartaceo, di scarpe e indumenti
1. Il conferimento e la raccolta dei rifiuti in oggetto, potranno essere effettuati
secondo le seguenti modalità:
A) la CARTA E CARTONE sono raccolti mediante:
- contenitori stradali monomateriale, siti nelle isole ecologiche ed in numero tale
da garantire un rapporto contenitore-utente di almeno un contenitore ogni 500
abitanti o rapporto corrispondente in caso di contenitori di minor capacità;
- raccolta a domicilio, privi di imballo secondo le modalità e tempi previsti dal porta
a porta;
B) SCARPE E INDUMENTI usati sono raccolti mediante
- conferimento diretto a cura del produttore c/o il Gestore della raccolta
- mediante contenitori stradali dislocati sul territorio.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25 a € 155 e della
sanzione accessoria di rimozione dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi .
Art. 37 Conferimento e raccolta
caratteristiche di pericolosità
dei
rifiuti
urbani
che
presentano
1. E' fatto divieto di conferire i rifiuti di cui trattasi nei contenitori destinati alla
raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, e comunque in contenitori, ovunque
posizionati, adibiti alla raccolta di altre frazioni nonché nei sacchi e nei contenitori per
la
raccolta
porta
a
porta.
2. I seguenti rifiuti devono essere conferiti, rispettivamente:
A) PILE E BATTERIE DI PILE
- negli appositi contenitori presso rivenditori di pile e batterie di pile (art.6
comma 4 del D.Lgs n.188 del 20/11/2008);
- negli appositi contenitori stradali (art.6 comma 1 lett. a) del D.Lgs n.188 del
20/11/2008);
I contenitori per pile e batterie di pile devono essere contrassegnati da colore giallo, o
da colore bianco recanti un vistoso adesivo a sfondo rosso riportante la tipologia
raccolta.
B) PRODOTTI FARMACEUTICI inutilizzati, scaduti o avariati:
- in appositi contenitori collocati presso le farmacie.
- negli appositi contenitori stradali;
I contenitori per i farmaci inutilizzati, scaduti o avariati devono essere contrassegnati
da colore bianco recanti un appariscente adesivo a sfondo rosso con croce bianca.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, commi 1 e 2, è soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 105 a €
620 e della sanzione accessoria di rimozione dei rifiuti, ripristino e bonifica dello stato
dei luoghi.
CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 6 del 27/01/2009
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Art. 38 Frequenze dei servizi di raccolta
1. Premesso che le frequenze più sotto riportate sono suscettibili di variazioni in
riferimento al mutare delle differenti situazioni ed esigenze, variazioni che verranno
comunque dettagliatamente concordate con il Gestore del servizio ed adeguatamente
pubblicizzate presso la popolazione, la frequenza dei servizi di raccolta dovrà essere
uguale o superiore a:
- c/o le zone ove vi sono i contenitori stradali:
a)
rifiuti indistinti: bisettimanale;
b)
ingombranti: settimanale;
c)
materiale cartaceo: settimanale;
d)
multimateriale: settimanale
- c/o le zone dove si effettua il Porta a Porta:
a)
rifiuti indistinti: settimanale;
b)
frazione umida: bisettimanale;
c)
ingombranti: settimanale;
d)
materiale cartaceo: settimanale;
e)
multimateriale: settimanale
- indumenti e scarpe: stazione di conferimento;
- pile: c/o contenitori ricevitorie e/o stradali;
- farmaci: c/o contenitori farmacie e/o stradali.
TITOLO IX
Gestione dei rifiuti di imballaggio
Art. 39 Competenze
1. Il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e
terziari di cui all'art. 2, comma 1, compete ai produttori ed agli utilizzatori. La
restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio non deve comportare oneri
economici per il consumatore.
2. La realizzazione della raccolta dei rifiuti di imballaggi
(così come definiti
dall’art.218 comma 1 lett. b) c) e d) del D.Lgs 152/2006) primari compete al comune
che organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al
consumatore di conferirli al servizio pubblico selezionati dai rifiuti domestici e da
altri tipi di rifiuti di imballaggi. La gestione della raccolta differenziata è effettuata
secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ed è coordinata con la
gestione degli altri rifiuti.
3. Ai sensi dell’art.226 comma 2, I° periodo del D.Lgs 152/2006, è vietato immettere
nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi
natura.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, comma 3, è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 105 a € 620,
da € 25 a € 155 ( se non pericolosi e non ingombranti) come previsto dall’art. 255
comma 1 del D.Lgs 152/2006, oltre alla sanzione accessoria di rimozione dei rifiuti e
ripristino dello stato dei luoghi.
CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 6 del 27/01/2009
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Art. 40 Raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in vetro,
metallo, plastica e carta
1.Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti in oggetto vengono effettuati
secondo le seguenti modalità.
a)
I
CONTENITORI
IN
VETRO
potranno
essere
raccolti
mediante:
- contenitori stradali mono o multimateriale, siti nelle isole ecologiche, in numero tale
da garantire un rapporto contenitore-utente di almeno un contenitore ogni 500
abitanti o rapporto corrispondente in caso di contenitori di minor capacità;
- raccolta a domicilio secondo le modalità e tempi previsti dal servizio Porta a Porta;
- conferimento diretto a cura del produttore presso la Piattaforma Ecologica
soprattutto per ciò che concerne materiale vetroso ingombrante quali damigiane etc.
In nessun caso possono essere conferiti, unitamente ai contenitori di cui alla lettera
a), altri prodotti, pur se simili in quanto a dimensione e/o composizione.; oggetti di
vetro diversi dagli imballaggi quali lastre di vetro ed, in particolare prodotti
pluricomposti a base vetrosa (ad es. lampadari, vetro retinato, vetro plastificato ecc.),
possono essere conferiti unicamente presso la Stazione di Conferimento, secondo le
modalità dettate dal regolamento di gestione, oppure mediante raccolta dei rifiuti
ingombranti su chiamata.
b) I CONTENITORI IN PLASTICA potranno essere raccolti mediante:
- raccolta a domicilio secondo modalità e tempi previsti dal servizio Porta a Porta;
- contenitori stradali mono o multimateriale, siti nelle isole ecologiche, in numero
tale da garantire un rapporto contenitore-utente di almeno un contenitore ogni 500
abitanti o rapporto corrispondente in caso di contenitori di minor capacità;
- conferimento diretto a cura del produttore presso la Piattaforma Ecologica;
In nessun caso possono essere conferiti, unitamente ai contenitori di cui alla lettera
b), contenitori diversi da quelli stabiliti nell'apposito elenco, né tantomeno altri
oggetti, pur se simili in quanto a dimensione e/o composizione. Frazioni plastiche
diverse possono essere conferite unicamente presso la Piattaforma Ecologica secondo
le modalità dettate dal regolamento di gestione, oppure mediante raccolta dei rifiuti
ingombranti
su
chiamata
c) I CONTENITORI IN METALLO (di grandi dimensioni) potranno essere raccolti
mediante:
- conferimento diretto a cura del produttore presso la Piattaforma Ecologica.
Non possono essere conferiti, unitamente ai contenitori di cui alla lettera c), altri
materiali, pur se simili in quanto a dimensione e/o composizione, che dovranno essere
smaltiti mediante raccolta dei rifiuti ingombranti su chiamata.
d) I contenitori in CARTONE potranno essere raccolti in raccolta differenziata
unitamente agli altri rifiuti cartacei esclusivamente dall’utilizzatore finale, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 40 comma 3.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, comma 1 lett. a) b) c) d) è
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €
105 a € 620, da € 25 a € 155 (se non pericolosi e non ingombranti) come previsto
dall’art. 255 comma 1 del D.Lgs 152/2006, oltre alla sanzione accessoria di rimozione
dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi.
TITOLO X
Gestione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani
Art. 41 Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli
urbani
1. Il Comune, rilevate le particolari caratteristiche quali-quantitative degli RSA, può
CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 6 del 27/01/2009
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istituire appositi servizi di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani volto al
maggior recupero possibile di materiali in modo differenziato.
2. E' previsto un servizio di raccolta dei RSA per i seguenti materiali:
a) rifiuti indistinti;
b) carta e cartone;
c) materiali in vetro;
d) materiali in plastica (l'elenco di quelle raccoglibili sarà redatto dall'ufficio comunale
competente in base alle effettive possibilità di commercializzazione e recupero);
e) materiali in metallo;
f) indumenti, cascame, stracci, materiale tessile in genere;
g) rifiuti organici compostabili;
h) rifiuti di imballaggio primari e secondari
Il servizio verrà attivato gradualmente, in ragione delle soluzioni organizzative
individuate.
3. L'assessorato competente può variare il numero delle categorie di cui al precedente
comma
2.
4. Il conferimento e la raccolta differenziata dei materiali di cui al precedente comma
2 verranno effettuati secondo le seguenti modalità:
a) conferimento presso Piattaforma Ecologica;
b) raccolta presso il produttore;
Il Comune organizzerà i servizi di raccolta, successivo trasporto ed avvio alle differenti
fasi di recupero e/o smaltimento finale; congiuntamente all'istituzione del singolo
servizio il Comune provvederà a stabilire le modalità di conferimento e le norme a cui
l'utente dovrà attenersi.
5. Allo stato attuale detti rifiuti devono essere conferiti secondo le seguenti modalità:
a) Rifiuti assimilati indistinti:
- con le stesse modalità previste all'articolo 32;
b) Carta e Cartone
- con le stesse modalità previste dall’art. 36
c) Rifiuti in vetro e metallo, rifiuti ingombranti, imballaggi primari e secondari in vetro,
plastica,metallo:
- con le stesse modalità previste per le utenze domestiche.
Art. 42 Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti sanitari assimilati agli
urbani
1. La gestione dei rifiuti sanitari è disciplinato dal D.P.R. n. 254 del 15/07/2003.
2. Sono considerati rifiuti sanitari assimilati agli urbani, rifiuti sanitari non pericolosi e
non potenzialmente infetti, indicati all’art. 2 comma 1 lett. g) del D.P.R. 254/2003.
3. I rifiuti di cui al comma 2, sottostanno alle modalità di conferimento e raccolta
previste per gli altri rifiuti assimilati all'art. 43.
Art. 43 Modalità di conferimento e raccolta di contenitori vuoti di prodotti
fitosanitari e/o di sostanze agrochimiche.
1. La gestione dei rifiuti provenienti da attività agricole, sarà attuata secondo le
modalità previste dalla delibera di Giunta Regionale n. 688 del 24/07/2008.
2. E’ vietato:
− smaltire in azienda, i contenitori di prodotti fitosanitari vuoti, sia mediante
interramento od incenerimento, nonché conferendoli nel normale circuito di
raccolta dei rifiuti domestici (es. nei cassonetti stradali per rifiuti urbani);
− utilizzare o scaricare i reflui dei lavaggi dei contenitori di fitofarmaci.
CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 6 del 27/01/2009
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3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, commi 1 e 2, è soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 105 a €
620 oltre alla sanzione accessoria di rimozione dei rifiuti, bonifica e ripristino dello
stato dei luoghi.
TITOLO XI
Gestione dei rifiuti speciali
Art. 44 Gestione dei rifiuti speciali
1. Alla gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi, devono provvedere coloro che li
producono, ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 15;
2. l comune, attraverso il Gestore del servizio, qualora lo ritenga opportuno, istituisce
nel rispetto della normativa vigente specifici servizi finalizzati al corretto recupero o
smaltimento di particolari tipologie di rifiuti speciali.
TITOLO XII
Gestione di materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio
veicolo a motore e dalle pratiche del 'fai da te'.
Art. 45 Smaltimento di veicoli a motore
1. Ai sensi dell’art.231 comma 1 del D.Lgs n.152/2006 il proprietario di un veicolo a
motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal Dlgs n. 209/2003,
che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di
raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la
rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 210. Tali centri di raccolta
possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione
amministrativa prevista dall’art. 255 comma 1 del D.Lgs 152/2006 del pagamento di
una somma amministrativa pecuniaria da € 105 a € 620 e della sanzione accessoria di
rimozione, avvio a recupero, smaltimento ed al ripristino dello stato dei luoghi.
Art. 46 Modalità di conferimento e raccolta differenziata delle batterie al
piombo esauste, dell'olio minerale esausto e dei pneumatici usurati
1.Gli accumulatori per autoveicoli, l'olio minerale esausto e i pneumatici usurati
potranno
essere
conferiti:
a) presso i rivenditori autorizzati;
b) in appositi contenitori siti in luoghi stabili dall’Amministrazione Comunale.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo comma 1, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma amministrativa pecuniaria da €
105 a € 620 e della sanzione accessoria di rimozione, smaltimento e ripristino dello
stato dei luoghi.
CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 6 del 27/01/2009
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Art. 47 - Rifiuti inerti
1. Ai sensi dell’art. 184 comma 3 lett.b) sono considerati rifiuti speciali inerti, purché‚
non contaminati da sostanze tossiche e/o nocive:
- i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che
derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186.
Tali rifiuti devono essere conferiti:
- discarica di II^ categoria tipo A, punto 4.2.3.1 D.C.I. del 27/07/1984.
- impianti di recupero e riciclo come previsto dall’art. 39 comma 1 della L.R. n. 45 del
19/12/2007.
2. Per la realizzazione di opere pubbliche e per la loro manutenzione, negli ambiti di
propria competenza, il Comune favorisce l'utilizzo di idonei materiali inerti provenienti
dal recupero.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo comma 1, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma amministrativa pecuniaria da €
105 a € 620 e della sanzione accessoria di rimozione, smaltimento e ripristino dello
stato dei luoghi.
TITOLO XIII
Altri interventi in tema di riduzione e riutilizzo dei rifiuti
Art. 48 Attività volte alla diminuzione dei rifiuti
1.Ai fini della diminuzione della produzione di rifiuti, l'Amministrazione Comunale
promuove:
a)campagne di sensibilizzazione volte ad educare la cittadinanza ad un consumo ecocompatibile, attuate anche in collaborazione con le associazioni dei consumatori;
b)iniziative promozionali, condotte di concerto con gli esercizi commerciali, per
l'utilizzo di imballaggi a rendere e di prodotti duraturi in alternativa agli imballaggi a
perdere ed ai prodotti usa e getta;
c)iniziative di sensibilizzazione contro gli sprechi, anche d'intesa con gruppi e
associazioni operanti in tal senso;
d)divulgazione e diffusione dell'uso del compostaggio domestico degli scarti organici
anche attraverso un adeguato supporto tecnico di consulenza offerto alla popolazione.
Art. 49 Uso di materiale in carta riciclata
1. Ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 45/2007, ai fini della riduzione della produzione dei
rifiuti, della conservazione dell’ambiente e del contenimento dei consumi energetici, il
Comune di Pianella onde promuovere l'uso di materiale derivante da riciclaggio, previa
verifica delle reali possibilità di utilizzo di carta riciclata nei vari settori, stabilisce i
quantitativi annui minimi di carta riciclata da utilizzare presso gli uffici comunali nel
rispetto limiti previsti dal suddetto articolo.
2. Per manifesti, locandine, volantini, opuscoli ed ogni altro materiale cartaceo
prodotto od utilizzato per informare i cittadini circa i servizi di gestione dei rifiuti e
promuovere la raccolta differenziata, è utilizzato materiale in carta riciclata.
3. Il Comune promuove inoltre, nelle forme e nei modi che andrà a stabilire, l'uso di
carta riciclata presso scuole, uffici ed aziende private.
CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 6 del 27/01/2009
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TITOLO XIV
Norme relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni
Art. 50 Definizione
1. Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza
giacenti sulle strade od aree pubbliche o aree e strade private comunque soggette ad
uso pubblico o sulle rive dei fiumi, laghi e simili.
2. Sono comunque rifiuti urbani esterni i rifiuti derivanti dallo spazzamento delle
strade.
Art. 51 Raccolta, trattamento e spazzamento
1. Le aree interessate ai servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti
urbani
esterni
sono:
a)strade e piazze comunali, compresi portici e marciapiedi;
b)altre strade, anche private, soggette a pubblico transito in via permanente e senza
limitazioni
di
sorta;
c)aree pedonali a verde pubblico e/o aperte permanentemente all'uso pubblico,
compresi i parchi, gli spazi verdi, le aiuole spartitraffico ecc.
2. Non sono interessate ai servizi di raccolta e spazzamento le aree in concessione o
in uso temporaneo; tali servizi sono a carico dei concessionari.
3. Non sono interessate ai servizi di raccolta e spazzamento e trattamento i rifiuti
prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua,
effettuate entro il territorio comunale; tali servizi sono a carico degli Enti competenti.
4. La frequenza e le modalità' dei servizi di spazzamento sono stabilite in accordo con
il Gestore del servizio in relazione alle tendenze, ai bisogni ed alle tecnologie adottate
per ogni singolo settore, garantendo il rispetto delle norme di cui art. 4 del presente
regolamento.
Art. 52 Contenitori porta rifiuti
1. Nelle aree pubbliche o di uso pubblico potranno essere installati appositi contenitori
per rifiuti di piccole dimensioni.
2. E' vietato l'uso di tali contenitori per il conferimento di rifiuti interni, ingombranti,
pericolosi, o soggetti a raccolta differenziata.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, comma 2, è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25 a € 155 e
della sanzione accessoria di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi.
Art. 53 Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e dei terreni non
edificati
1. Le aree e locali d'uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso
pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori o
proprietari e devono inoltre essere conservate libere da materiali inquinanti e in ogni
caso condotte nel rispetto delle norme di cui art.4 del presente Regolamento.
2. Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a
cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado e
l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie
a
salvaguardare
l'ecologia
ambientale.
CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 6 del 27/01/2009
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3. I proprietari, gli amministratori, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia
l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da
rifiuti di qualsiasi natura.
4. Alla stessa stregua terreni di qualsiasi natura e destinazione se incolti, devono
essere curati, mantenendo lo stato di nettezza, libero dalla presenza di erbacce, al
fine di evitare l’insorgenza di problematiche igienico – sanitarie.
5. A tale scopo, essi devono provvederli, ove necessario, di recinzioni, canali di
scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con
diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo commi 1,2,3,4,5, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma amministrativa
pecuniaria da € 25 ad € 155 e della sanzione accessoria di ripristino dello stato dei
luoghi.
Art. 54 Pulizia dei mercati
1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area
pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area
attorno ai rispettivi posteggi sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla
propria attività sia conseguenti all'attività stessa, raccogliendoli in sacchi chiusi i quali
dovranno essere conferiti con le modalità prescritte dalla gestione del servizio.
2. Per i rifiuti prodotti dai mercati potrà essere istituito apposito servizio di raccolta
differenziata, con particolare attenzione alla differenziazione della frazione umida dalla
frazione secca; gli occupanti i posti di vendita dovranno adeguarsi alle modalità di
conferimento
dettate
dal
nuovo
servizio.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo commi 1,2, è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25 a € 155 e
della sanzione accessoria di ripristino dello stato dei luoghi.
.
Art. 55 Aree occupate da esercizi pubblici
1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su aree pubbliche o di uso
pubblico devono provvedere alla costante pulizia dell'area da essi occupata anche
provvedendo a fornire le aree di appositi cestini raccoglitori.
2. I rifiuti così raccolti vanno conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi
urbani
interni.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo commi 1,2, è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25 a € 155 e
della sanzione accessoria di ripristino dello stato dei luoghi.
Art. 56 Carico e scarico di merci e materiali
1. Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o
vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area
pubblica. In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area
medesima.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo comma 1, è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25 a € 155 e
della sanzione accessoria di ripristino dello stato dei luoghi.
Art. 57 Rifiuti da attività' edilizie
1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla
ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso
pubblico che eventualmente risultino insudiciate da tali attività e, in ogni caso, non
CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 6 del 27/01/2009
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abbandonarvi
residui
di
alcun
genere.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo comma 1, è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25 a € 155 e
della sanzione accessoria di ripristino dello stato dei luoghi.
Art. 58 Aree provvisoriamente adibite a sosta per nomadi, luna park, circhi,
spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche
1. Le aree in oggetto devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite ad
uso ultimato a cura degli occupanti.
2. Gli occupanti sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente
Regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo commi 1 e 2, è soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25 a €
155 e della sanzione accessoria di ripristino dello stato dei luoghi.
Art. 59 Tassa giornaliera di smaltimento rifiuti
Ai Concessionari ed occupanti, a qualsiasi titolo, di cui agli artt. da 55 a 58, sarà
applicata la tassa giornaliera di smaltimento rifiuti prevista dal D.Lgs 507/93 e
ss.mm.ii., che sarà prevista nel Regolamento comunale TARSU/Tariffa.
Art. 60 Asporto di scarichi abusivi
1. In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, gli addetti al servizio
di raccolta rifiuti o di polizia urbana, preposti alla repressione di violazioni,
provvederanno ad identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione
dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.
2. In caso di inottemperanza il Sindaco adotta ordinanza a carico dei contravventori
fissando un termine, trascorso il quale, provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli
addetti al servizio pubblico di raccolta rifiuti con spesa a carico degli inadempienti.
Art. 61 Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti
1. Costituiscono servizio integrativo dei servizi di raccolta rifiuti urbani esterni:
a) la pulizia periodica di fontane e monumenti pubblici;
b) il diserbamento periodico dei cigli stradali o di altre aree pubbliche;
c) l'espurgo dei pozzetti stradali e caditoie;
d) lo sgombero della neve.
2. Secondo criteri di opportunità, potranno eventualmente essere affidati,
singolarmente o congiuntamente, anche a ditte diverse da quelle che effettuano i
servizi di raccolta dei rifiuti od anche essere espletati direttamente dal personale
comunale.
Art. 62 Sgombero della neve
1.In caso di nevicate si provvederà a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare o
pedonale
mediante:
a) rimozione e sgombero del manto nevoso delle sedi stradali carreggiabili, degli
incroci e degli spiazzi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse;
b) lo spargimento di cloruri o di miscele crioidrauliche per dissolvere neve o ghiaccio;
c) agli abitanti delle abitazioni site sotto il tetto degli edifici e fatto altresì obbligo di
abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dalle grondaie dei tetti che si
protendano sulla pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.
CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 6 del 27/01/2009
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2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo commi 1 lett. c) e d), è
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €
25 a € 155 e della sanzione accessoria dell’obbligo di ottemperare alle suddette
prescrizioni.
3. L’inottemperanza alle prescrizioni di cui ai commi c) e d), rende i soggetti suindicati
responsabili di eventuali sinistri e solleva il Comune da richieste di risarcimento danni.
Art. 63 Manifestazioni pubbliche
1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che
intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo
culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze ed aree pubbliche, sono tenuti a
comunicare al Gestore del Servizio, con un preavviso di otto giorni, il programma delle
iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
2. A manifestazione terminata, la pulizia dell’area deve essere curata dai promotori
stessi.
3. In tali occasioni di particolare rilevanza soprattutto in termini di affluenza di
pubblico, i promotori dovranno attivare, col coordinamento e con le indicazioni del
Gestore del Servizio, un piano di raccolta differenziata pre, durante e post
manifestazione relativamente ai rifiuti riciclabili prodotti dalle loro specifiche attività e
dai partecipanti all’evento, impegnandosi a sensibilizzare questi ultimi.
4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono
a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui il promotore sia
l’Amministrazione Comunale.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo commi 1, 2, 3, è soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25 a €
155 e della sanzione accessoria dell’obbligo di ottemperare alle suddette prescrizioni.
Art. 64 Volantinaggio
1. I volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o
finalità ad esse connesse e per comunicazioni effettuate dall’Amministrazione
Comunale o da altri Enti o da Aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all’utenza
con l’obbligo che gli stessi vengano stampati su carta ecocompatibile così definita
poiché in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) le fibre di cui è costituita la carta devono provenire al 50% da carta usata o
riprocessata;
b) il gas di cloro non deve essere utilizzato come agente sbiancante;
c) non sono stati utilizzati coloranti o pigmenti a base di piombo, rame, cromo, nickel
o alluminio;
d) almeno il 10 % delle fibre vergini di legno utilizzato devono provenire da foreste
per le quali esiste una certificazione che attesti che vengono applicati principi e misure
atti a garantire una gestione sostenibile delle foreste,
e) sia in possesso del marchio europeo Ecolabel (G.U.C.E. L 237/6 del 4 settembre
2002) o equivalente.
2. I requisiti sopra riportati devono essere formalmente dichiarati dal produttore o
distributore mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000 o
certificati da un ente terzo accreditato Sincert o equivalente.
Art. 65 Escrementi di animali
1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino
il suolo pubblico e gli spazi privati aperti al pubblico.
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2. Essi sono tenuti a dotarsi di specifica attrezzatura idonea all’immediata rimozione e
asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l’area
eventualmente sporcata.
3. Gli escrementi e i rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o altro idoneo
contenitore e depositati nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo commi 1 e 2 e 3, è soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25 a € 155
e della sanzione accessoria di ripristino dello stato dei luoghi.
Art. 66 Zone con servizio non istituito
1) Nelle altre zone con insediamenti sparsi non comprese nella planimetria di cui
all’art.24, la raccolta non è effettuata ma gli occupanti o detentori degli insediamenti
sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni o equiparati come segue:
A) Conferimento dei rifiuti
I) Nelle zone situate fuori dalle zone ove è istituito il servizio di raccolta, i
produttori debbono conferire i rifiuti urbani, comprese le frazioni previste per la
raccolta differenziata, in uno dei contenitori più prossimi sistemato nella zona
servita.
II) Le modalità di conferimento sono le stesse previste per i rifiuti urbani agli
articoli specifici del presente Regolamento.
B) Spazzamento
I) Nelle zone di cui al presente capo il Servizio non espleta lo spazzamento delle
strade e i servizi accessori.
II) I proprietari e/o conduttori degli insediamenti sparsi possono richiedere al
Servizio lo spazzamento delle strade e gli altri servizi accessori, nel cui caso le
spese previamente comunicate, sono a carico dei richiedenti.
TITOLO XV
Disposizioni finali
Art. 67 Divieti
1. Oltre a quanto già espressamente vietato nel presente regolamento, è fatto divieto
di:
a) abbandonare, scaricare o depositare rifiuti su aree pubbliche o private non
espressamente autorizzate a tale scopo;
b) cernire, rovistare e recuperare, senza autorizzazione, rifiuti collocati negli appositi
contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso le discariche, le aree a
supporto dei servizi di raccolta e gli impianti di trattamento;
c) conferire qualsiasi tipo di rifiuto non prodotto sul territorio comunale, con
esclusione delle modalità previste dall’art. 29 c. 2;
d) imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con l'abbandono di piccoli
rifiuti, spargimento di olio o di qualsivoglia sostanza od oggetto;
e) bruciare rifiuti di qualsiasi natura all'aperto e/o all'interno di fabbricati ed impianti
che non siano stati specificatamente autorizzati secondo la normativa vigente. Fatto
salvo il rispetto della normativa antinquinamento inerente alle emissioni in atmosfera,
il Sindaco può stabilire, con apposita Ordinanza Sindacale, deroga al presente divieto
in relazione ai rifiuti costituiti da scarti verdi derivanti da attività agricole o di
CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 6 del 27/01/2009
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giardinaggio, prescrivendo precise modalità e criteri di comportamento a salvaguardia
della salute pubblica.
2. In caso di inadempienza, il Sindaco, allorchè‚ sussistano motivi igienico-sanitari od
ambientali, dispone con propria Ordinanza, previa fissazione di un termine per
provvedere da parte degli interessati, lo sgombro dei rifiuti accumulati con spese a
carico dei soggetti obbligati.
3. E’ vietato a chiunque:
a) salvo il personale preposto, spostare e/o modificare l’ubicazione dei cassonetti
stabilita dai competenti organi;
b) danneggiare, imbrattare e affiggere qualsiasi cosa sui cassonetti;
c) depositare all’interno dei cassonetti i Rifiuti Speciali classificati all’art.184 comma 3
del D. Lgs. 152/2006, che non siano stati esplicitamente dichiarati "assimilati" ai
R.S.U. dal presente Regolamento;
d) depositare, lasciare, abbandonare fuori dei cassonetti, sacchetti, scatoloni, cartoni,
bottiglie, carta e tutti i rifiuti e materiali vari che sarebbero dovuti o potuti essere
collocati entro gli stessi cassonetti e/o contenitori/campane per la raccolta
differenziata.
4. E' fatto divieto a qualsiasi ente, azienda, persona e/o organizzazione, anche del
volontariato, che non abbia alcun contratto, appalto, convenzione o accordo con il
Comune, effettuare interventi di raccolta, anche differenziata, di qualsiasi frazione dei
rifiuti
urbani.
5. Il Comune potrà avvalersi della collaborazione dei soggetti di cui al comma
precedente
a
patto
che:
a) siano rispettati tutti gli obblighi di legge relativi alla gestione dei rifiuti ed in
particolar modo quello d'iscrizione all'albo gestori, ove prescritto;
b) siano concordati tempi e modalità di effettuazione delle raccolte;
c) siano forniti al comune i dati relativi ai quantitativi di materiale raccolto.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo commi 1, lett. a) b) d) e),
3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a
€ 155 e sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo comma 1 lett. c) se trattasi
di rifiuti non ingombranti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da € 25 a € 155, se trattasi di rifiuti ingombranti o/e
pericolosi la sanzione applicata sarà da 105 a € 620 e la sanzione accessoria del
ripristino dello stato dei luoghi.
Art. 68 Tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati
1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati
agli urbani, alla cui gestione provvede il Comune in regime di privativa, è istituita
apposita tariffa in applicazione del titolo IV del D. Lgs. 152/2006.
2. Il Comune disciplina l'applicazione della tariffa suddetta con apposito regolamento.
Art. 69 Ordinanze contingibili e urgenti
1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute
pubblica o dell'ambiente, il Sindaco nell'ambito della propria competenza, può
ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in
deroga alle disposizioni vigenti, secondo quanto disposto dall'art. 191 del D. Lgs
152/2006.
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2. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti,
alla tutela della sicurezza pubblica.
Art. 70 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le
disposizioni di cui al D. Lgs 152/2005 s.m.i. e le relative norme tecniche di attuazione,
la normativa di settore statale e regionale, quanto previsto dai regolamenti comunali,
in particolare dal Regolamento Comunale per la Disciplina della Tassa per lo
Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, e le Ordinanze Sindacali in materia.
Art. 71 Controlli
1. A sensi dell'articolo 19 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 e dell'articolo 197 del D.
Lgs. 152/2006 le Province sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti.
2. Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme
legislative e dei Regolamenti Comunali, come previsto dall’art. 198 c. 2 del D.Lgs
152/06 e ss.mm.ii.; in particolare competono al Comune i controlli sull'osservanza
delle modalità di conferimento prescritte e sul divieto di abbandono dei rifiuti.
3. Ogni utente, in quanto tale, ha il diritto e l'interesse, per sè‚ o per gli altri, di
segnalare ogni disfunzione eventualmente accertata come pure ogni danneggiamento
ad attrezzature fisse e/o mobili, affinchè sia possibile il più tempestivo ed idoneo
intervento correttivo. Le segnalazioni ed i reclami degli utenti debbono essere sempre
recepiti e riscontrati, sia che richiedano interventi operativi, sia che necessitino
soltanto di una risposta informativa.
Art. 72 Accertamenti
1. Ai sensi degli art. 13 e 14 della L. 689/1981, per quanto di competenza del
Comune, il Corpo Polizia Municipale provvede all’accertamento e alla repressione dei
fatti costituenti violazione del presente Regolamento o che comunque costituiscono
aggressioni e degrado all'ambiente.
2. Le violazioni del presente regolamento possono essere accertate e contravvenute
anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo
le modalità previste dal vigente ordinamento.
Art. 73 Sanzioni
1. Ove il fatto non costituisce reato, le violazioni al presente Regolamento, sono
punite con il pagamento delle sanzioni amministrative determinate per ogni singola
violazione nei precedenti articoli e in “allegato A” sintetizzate. Per quanto non
espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni previste
dall'articolo 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
Art. 74 Proprietà dei rifiuti
1. Tutti i materiali conferiti come rifiuti al servizio pubblico di nettezza urbana sono di
proprietà del Comune.
2. Gli oggetti di valore rinvenuti si considerano "cose trovate".
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Art. 75
Efficacia del presente Regolamento
1. Il presente Regolamento sostituisce il precedente ed entra in vigore dopo le
approvazioni di legge e la pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi, ai sensi delle norme contenute nel vigente Statuto Comunale.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento vale quanto
disposto dal D. Lgs 152/2006 e dalla L.R. 45/2007 e da ogni altra legge, regolamento
o normativa vigente che tratti direttamente o indirettamente la materia.
3. Ogni disposizione contraria od incompatibile con il presente Regolamento si deve
intendere abrogata.
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ALLEGATO A SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 26 c. 1
c. 2 lett. b) e c)
c. 2 lett. a)
Mancato rispetto delle modalità
di conferimento nei contenitori
stradali
Art. 27 c. 1, 2 ,3
Art. 28 c. 1 lett. a) b) c)
d) e)
Lett. f)
Art. 29 c. 3
Mancato rispetto delle modalità
di conferimento nei contenitori
del porta a porta
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
32
33 c. 3
36
34
35 c. 2
37
39 c. 3
40
Art. 43
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 52 c. 2
Art. 53
Art. 54, 55, 56, 57, 58,
62
Art. 63
Art. 65
Art. 67
Da € 25 a € 155
Da € 50 a € 200 + SANZ.
ACC.
Da € 25 a € 155 + SANZ.
ACC.
Da € 50 a € 200
Mancato rispetto delle modalità
di conferimento presso la
Piattaforma Ecologica
Mancato rispetto delle modalità
di conferimento dei Rifiuti solidi
Urbani
Mancato rispetto delle modalità
di conferimento dei Rifiuti solidi
Urbani
Mancato rispetto nella modalità
di gestione degli imballaggi
Mancato rispetto delle modalità
di conferimento dei contenitori
vuoti per fitosanitari – prodotti
fitofarmaci
Mancato rispetto delle modalità
di smaltimento del materiale
derivante da manutenzione e
riparazione veicoli a motore – fai
da te
Mancato rispetto delle modalità
di conferimento dei rifiuti inerti
Mancato rispetto delle modalità
di utilizzo dei contenitori porta
rifiuti
Mancato rispetto dell’obbligo di
pulizia delle aree esterne private
e terreni non edificati
Mancato rispetto dell’obbligo di
pulizia delle aree pubbliche da
parte di privati
Mancato rispetto delle
prescrizioni dettate per le
manifestazioni pubbliche
Mancato rispetto del divieto di
sporcare il suolo con le deiezioni
animali
Mancato rispetto dei
comportamenti espressamente
vietati dal presente Regolamento
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Da € 105 a € 620
Da € 25 a € 155 + SANZ.
ACC.
Da € 105 a € 620 + SANZ.
ACC.
Da € 25 a € 155 + SANZ.
ACC.
Da € 105 a € 620+ SANZ.
ACC.
Da € 105 a € 620 + SANZ.
ACC.
Da € 105 a € 620 + SANZ.
ACC.
Da € 105 a € 620 + SANZ.
ACC.
Da € 25 a € 155 + SANZ.
ACC.
Da € 25 a € 155 + SANZ.
ACC.
Da € 25 a € 155 + SANZ.
ACC.
Da € 25 a € 155 + SANZ.
ACC.
Da € 25 a € 155 + SANZ.
ACC.
Da € 25 a € 155 + SANZ.
ACC.
Da € 105 a € 620 + SANZ.
ACC.
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Regolamento Comunale Gestione Rifiuti