COMUNE DI STRANGOLAGALLI Provincia di Frosinone - SERVIZIO R.S.U. e-mail: [email protected] Via Municipio, 5 - c.a.p. 03020 - Tel. 0775 / 978738 - Fax. 0775/ 978447 - VOIP. 0775/1685452-3 REGOLAMENTO PER LA NETTEZZA URBANA E LA GESTIONE DEI RIFIUTI INDICE TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI, CLASSIFICAZIONI, COMPETENZE Articolo 1 – Campo di applicazione........................................................................... Articolo 2 – Principi generali..................................................................................... Articolo 3 – Definizioni………………………………………………………….…. Articolo 4 – Classificazione dei rifiuti…………………………………………..….. Articolo 5 – Frazioni dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani…………………………………………………….………. Articolo 6 – Assimilazione dei rifiuti non domestici ai rifiuti urbani – Limitazioni.. Articolo 7 – Materiali risultanti dalle attività cimiteriali……………………………. Articolo 8 – Rifiuti sanitari assimilati agli urbani…………………………………... Articolo 9 – Competenze del Comune …………………………………………….. Articolo 10 – Collaborazione delle associazioni di volontariato alle finalità della gestione dei rifiuti……………………………………………………. pag. 3 pag. 3 pag. 3 pag. 4 pag. 5 pag. 6 pag. 10 pag. 11 pag. 11 pag. 12 TITOLO II - IGIENE AMBIENTALE ED URBANA NEL COMUNE Articolo 11 – Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti……………………… Articolo 12 – Spazzamento delle aree pubbliche………………………………… Articolo 13 – Cestini stradali per la raccolta dei rifiuti prodotti dai passanti……… Articolo 14 – Altri servizi di igiene urbana a carico del Comune …….. Articolo 15 – Pulizia delle aree scoperte private………………………………….. Articolo 16 – Pulizia dei mercati e delle altre manifestazioni di commercio su aree pubbliche (fiere, mostre mercato, sagre e simili)…………… Articolo 17 – Imbrattamento delle aree pubbliche………………………………… Articolo 18 - Pulizia aree occupate da pubblici esercizi commerciali ed artigianali . Articolo 19 – Manifestazioni e spettacoli viaggianti………………………………. Articolo 20 – Nettezza urbana in caso di nevicate e di piogge intense……………. pag. 12 pag. 13 pag. 13 pag. 13 pag. 14 pag. 14 pag. 14 pag. 15 pag. 15 pag. 16 TITOLO III – GESTIONE OPERATIVA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI Articolo 21 – Obiettivi della raccolta dei rifiuti urbani interni e principi generali .. .. Articolo 22 – Ambito e sistemi di raccolta dei rifiuti urbani……………………. …. Articolo 23 – Informazione e sensibilizzazione dei cittadini……………………. … Articolo 24 – Contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti – Tipologie, collocazione Articolo 25 – Criteri per la determinazione della capacità dei contenitori da assegnare alle utenze per le raccolte porta a porta – Frequenza delle raccolte … Articolo 26 – Raccolte porta a porta – Modalità del conferimento e prescrizioni………... Articolo 27 – Esposizione e svuotamento dei contenitori e sacchi per la raccolta..……… Articolo 28 – Lavaggio dei contenitori………………………………………………….... Articolo 29 – Raccolta rifiuti urbani ingombranti………………………………….. …….. Articolo 30 – Particolari modalità di raccolta per specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani……………………………………………………… …….. Articolo 31 – Autotrattamento dei residui vegetali e della frazione organica dei rifiuti domestici………………………………………………….. Articolo 32 – Gestione dei rifiuti cimiteriali……………………………………… Articolo 33 – Gestione dei rifiuti sanitari……………………………….………… pag. 16 pag. 16 pag. 17 pag. 17 pag. 18 pag. 18 pag. 19 pag. 19 pag. 19 pag. 19 pag. 20 pag. 20 pag. 21 TITOLO IV – GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI Articolo 34 – Definizione…………………………………………………………… Articolo 35 – Conferimento ed oneri relativi……………………………………….. Articolo 36 – Rifiuti speciali da cantieri edili e simili……………………………… Articolo 37 – Servizi per la raccolta dei rifiuti speciali non assimilati istituiti dal Comune…………………………………………………………….. pag. 21 pag. 22 pag. 22 pag. 22 TITOLO V - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI Articolo 38 – Divieti………………………………………………………………. Articolo 39 – Controlli – Personale preposto – procedimento sanzionatorio…...... Articolo 40 – Sanzioni ……..………………………………………………… Articolo 41 – Volantinaggio ……..………………………………………………… Articolo 42 – Entrata in vigore ………………………………………………… pag. 23 pag. 23 pag. 24 pag. 24 pag. 25 2 TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI, CLASSIFICAZIONI, COMPETENZE Articolo 1 – Campo di applicazione 1.1 Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sul territorio del comune di Strangolagalli. 1.2 Esso non si applica a: - rifiuti radioattivi - rifiuti risultanti da prospezione, estrazione, trattamento, ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave. - terre, litoidi, vegetali, materiali fecali (letame, guano, carogne di animali) ed altri materiali comunque impiegati nelle pratiche agricole tradizionali - acque di scarico con esclusione dei rifiuti allo stato liquido per i quali può essere prevista l’assimilazione quali ad esempio gli olii esausti - materiali esplosivi fuori uso. Articolo 2 – Principi generali 2.1 La gestione dei rifiuti costituisce attività di interesse pubblico di competenza del Comune di Strangolagalli, che la esercita per i Servizi, in regime di esclusiva per quanto concerne i rifiuti urbani e i rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati a smaltimento. 2.2 L’Amministrazione comunale, nell’ambito delle proprie attribuzioni, promuove iniziative finalizzate a stimolare in via prioritaria la riduzione della produzione dei rifiuti e della pericolosità dei rifiuti prodotti sul territorio. 2.3 Riutilizzo, riciclaggio e recupero di materie prime sono considerati preferibili rispetto alle altre forme di gestione dei rifiuti, a condizione che il bilancio ambientale del trattamento impiegato per ottenerli non risulti negativo. Se non ne è possibile il recupero, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e adottando metodi che riducano per quanto possibile l’impatto ambientale. 2.4 Mediante un sistema di gestione dei rifiuti chiaro nei suoi obiettivi e trasparente nei sistemi e procedimenti impiegati nonché nella determinazione del rapporto costi/benefici, con l’adozione del sistema a tariffa e ancora con l’esempio nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, il Comune responsabilizza i cittadini e le loro organizzazioni a collaborare alla gestione dei rifiuti e al mantenimento della nettezza urbana e favorisce la loro partecipazione al controllo dell’efficacia e dell’efficienza dei sistemi adottati. 2.5 In sede di prima attuazione del presente regolamento è individuato come obiettivo generale il raggiungimento nelle raccolte differenziate dei rifiuti delle percentuali minime previste dal Decreto Legislativo n. 152/2006, dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti e dal Programma Provinciale di gestione dei rifiuti. Articolo 3 – Definizioni 3.1 Ai fini del presente Regolamento si intende per: rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi; produttore: la persona fisica o giuridica la cui attività ha prodotto rifiuti o che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti; detentore: la persona fisica o giuridica che non ha prodotto i rifiuti ma ne ha la disponibilità materiale e la responsabilità; conferimento: la consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore al soggetto legittimato alla raccolta e/o al trattamento; 3 gestione: tutte le fasi in cui si articola il sistema di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento sul territorio comunale; gestore del servizio: il Comune di Strangolagalli che svolge sul proprio territorio la gestione dei rifiuti di competenza e i servizi di igiene urbana; raccolta: le operazioni di prelievo, cernita, e raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto; raccolta differenziata: la raccolta finalizzata a raggruppare i rifiuti urbani ed assimilati in frazioni merceologiche omogenee; spazzamento: l’operazione di pulizia con l’asporto dei rifiuti di piccole dimensioni giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico; smaltimento: ogni operazioni finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto al circuito economico e/o di raccolta; recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione; trasporto: l’operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo dove è effettuata la raccolta alle successive fasi di gestione dei rifiuti; luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti; Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali; Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia; bonifica: intervento di rimozione dei rifiuti inquinanti e di quanto dagli stessi contaminato, fino al raggiungimento dei valori limite conformi alla destinazione urbanistica dell’area; messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo dai rifiuti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti; combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all’eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche; compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti ed usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e in particolare a definirne i gradi di qualità; utenze domestiche: luoghi e locali utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione, comprese case di riposo e comunità alloggio a valenza non sanitaria; utenza domestica singola: utenza costituita da un’unica unità abitativa; utenza domestica plurima: utenza composta da più di una unità abitativa; utenze non domestiche: luoghi e locali utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e servizi anche se congiunti ad abitazione o comunque ad usi diversi dalla semplice residenza; utente: il capofamiglia o chi per esso per le utenze domestiche singole, il titolare dell’azienda o ente per le utenze non domestiche; ecosportello: ufficio predisposto dal Comune per tutte le necessità di contatto con i cittadini relative alla nettezza urbana e alla raccolta dei rifiuti urbani e assimilati quali, a solo titolo esemplificativo, per fornire informazioni sulla gestione del ciclo dei rifiuti, ricevere segnalazione dei disservizi, consegnare e ritirare moduli, sacchi e contenitori di piccole dimensioni e via di seguito. Articolo 4 – Classificazione dei rifiuti 4.1 Ai fini del presente regolamento i rifiuti sono classificati: - a seconda della loro origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali - a seconda delle caratteristiche di pericolosità in rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi. 4.2 Sono rifiuti urbani a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, compresi i rifiuti sanitari domestici; 4 b) i rifiuti assimilati, ovvero, i rifiuti non pericolosi provenienti da locali adibiti ad uso diverso da quello abitativo che sono assimilati agli urbani per qualità e quantità, come meglio precisato al successivo articolo 6. c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche in genere; d) i rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche, strade ed aree private a qualsiasi titolo attualmente assoggettate ad uso pubblico, rive dei corsi d’acqua di natura pubblica; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi pubbliche quali giardini e parchi pubblici, alberate stradali, aree verdi cimiteriali; f) i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli elencati alle precedenti lettere b, c) ed e) così come meglio indicato al successivo articolo 7. g) i rifiuti sanitari assimilati derivanti dalle attività di strutture pubbliche e private svolgenti attività medica e veterinaria di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, ad eccezione di quelli classificati speciali, così come meglio specificato al successivo articolo 8. 4.3 Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti derivanti da attività agricole ed agro industriali; b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo; c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti derivanti da lavorazione artigianali; e) i rifiuti derivanti da attività commerciali, ad esclusione di quelli considerati assimilabili; f) i rifiuti derivanti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, ad esclusione di quelli considerati assimilabili; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; k) il combustibile derivato da rifiuti. 4.4 Veicoli a motore, rimorchi e parti di essi sono considerati rifiuti speciali quando, senza targa se si tratta di veicoli, non abbiano più alcuna utilità per i loro proprietari e ne sia evidente lo stato di abbandono. 4.5 I rifiuti derivanti dalle attività agricole sono sempre rifiuti speciali, fatta eccezione per quelli provenienti dall’attività di vendita dei prodotti dell’attività agricola, che possono essere assimilati ai rifiuti urbani . 4.6 Sono rifiuti pericolosi quelli classificati come tali dalla legge. Articolo 5 – Frazioni dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani 5.1 Ai fini del sistema di gestione dei rifiuti adottato dal Comune all’entrata in vigore del presente regolamento, i rifiuti urbani domestici e assimilati agli urbani si distinguono nella seguenti frazioni: - frazione organica: costituita da scarti alimentari e di cucina a componente fermentescibile quali a titolo esemplificativo scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d’uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the e ancora da fiori recisi e piante domestiche, modiche quantità di ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, carogne di piccoli animali quali uccellini e cavie. Non sono comprese nella frazione organica ai fini della raccolta differenziata le carcasse di animali da affezione appartenenti ad utenze domestiche, che possono essere interrate in terreno di proprietà. - frazione recuperabile: costituita dagli scarti reimpiegabili nei cicli produttivi, eventualmente previo trattamento e per i quali è stata istituita la raccolta differenziata (carta, vetro, metalli, plastica, eccetera) - frazione non recuperabile: costituita dai rifiuti non recuperabili. In tale frazione gli utenti non devono inserire rifiuti urbani per i quali sono istituite raccolte differenziate, rifiuti speciali, rifiuti 5 urbani pericolosi e i rifiuti elencati all’articolo 1 del presente regolamento mentre devono inserire stracci, pannolini e pannoloni usati e non, sacche di plastica contenenti urine e feci, altro materiale sanitario di consumo di uso domestico, esclusi quindi farmaci, medicinali e disinfettanti che sono oggetto di raccolta differenziata; - rifiuti urbani pericolosi (RUP): pile, farmaci, contenitori marchiati “T” ed “F” quali a solo titolo esemplificativo acetone e smalti per unghie, trielina e smacchiatori, insetticidi spray, piccole confezioni di vernici a smalto per ritocchi, batterie per veicoli ed altri prodotti pericolosi di uso domestico; -rifiuti ingombranti e RAEE: costituiti da beni durevoli di uso domestico quali mobili ed elettrodomestici in genere (frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d’aria, stufe) i quali a causa del peso o del volume non sono conferibili con il sistema porta a porta previsto per gli altri rifiuti. 5.2 La frazione recuperabile è ancora divisa, ai fini di specifiche raccolte differenziate, nelle seguenti frazioni: - frazione recuperabile costituita esclusivamente da imballaggi in vetro di qualsiasi natura - frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica - frazione recuperabile costituita da carta e cartone - frazione recuperabile costituita da materiali derivanti da sfalci e potature - frazione recuperabile costituita da indumenti usati. 5.3 Per i rifiuti urbani pericolosi sono attuate le seguenti raccolte differenziate: - pile e batterie di uso domestico - farmaci e disinfettanti - olii esausti minerali - accumulatori per veicoli - altri rifiuti pericolosi derivanti da materiali di impiego domestico 5.4 Le frazioni dei rifiuti raccolte differenziate al momento dell’avvio del sistema di gestione previsto dal presente regolamento potranno con provvedimento dell’Ente competente essere in seguito aumentate o modificate o ulteriormente suddivise, senza che ciò costituisca modifica del presente regolamento. Articolo 6 – Assimilazione dei rifiuti non domestici ai rifiuti urbani 6.1 I rifiuti speciali non pericolosi sono assimilati ai rifiuti urbani se rispettano i criteri di qualità e i limiti di quantità stabiliti, così come precisato dal presente articolo. 6.2 Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche identificati dal codice denominato, CER Codice Europeo del Rifiuto. 6.3 I rifiuti speciali non pericolosi indicati al comma 2 sono assimilati agli urbani a condizione che siano prodotti in quantità che non supera annualmente per ogni unità produttiva i seguenti limiti espressi in coefficienti di prodduttività: - 30 kg/mq (quantità riferita alla superficie complessiva sottoposta a tariffa di ogni singola utenza non domestica) per i rifiuti che vengono avviati e sottoposti in modo effettivo ed oggettivo alle operazioni di recupero di cui al D. Lgs 152/2006 - 5 kg/mq (quantità riferita alla superficie complessiva sottoposta a tariffa di ogni singola utenza non domestica) per i rifiuti di cui al comma 2 che non sono avviati e sottoposti in modo effettivo ed oggettivo alle operazioni di recupero di cui al D. Lgs 152/2006. Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti (urbani e/o assimilati) propria di singole attività e/o gruppi di attività omogenei sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. Tale coefficiente viene calcolato mediante il rapporto tra il quantitativo di rifiuti annualmente prodotti e la superficie dei locali ed aree di formazione dei rifiuti. Si misura in kg/mq. Il coefficiente di produttività specifica rappresenta l'indicatore della potenzialità di produzione di rifiuti da parte delle diverse attività svolte nei locali e nelle aree e quindi a cui correlare, in caso di assoggettamento al regime di tassazione/tariffazione sui rifiuti solidi urbani, l'entità delle tariffe unitarie. 6 6.4 I limiti quantitativi indicati al comma precedente si riferiscono ad ogni singola attività produttiva. Nel caso in cui l‘attività produttiva sia stata svolta nell’anno per un periodo di tempo inferiore a 12 mesi, i limiti sono stabiliti riducendo proporzionalmente quelli annui. Le attività imprenditoriali (chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.), che producono rifiuti assimilabili ai rifiuti domestici per qualità, ma che quantitativamente rientrano nei casi di cui al comma 6.3, queste dovranno obbligatoriamente dotarsi di convenzione con l’Ente o con società privata autorizzata per lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti nella propria attività. 6.5 Le limitazioni di quantità riportate al comma 6.4 non si applicano alle utenze delle ONLUS che svolgono come attività istituzionale la raccolta e il riciclaggio dei rifiuti. 6.6 Ai fini della assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, fermo restando l’obbligo della suddivisione e del conferimento distinti dei rifiuti anche per le utenze non domestiche, le diverse tipologie di rifiuto devono essere valutate distintamente. Pertanto la produzione di una tipologia di rifiuto non assimilabile non esclude la produzione di altri rifiuti assimilabili sui quali, se avviati allo smaltimento, il Comune opera in regime di privativa. 6.7 Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal D. Lgs 152/2006 in materia di imballaggi; pertanto non possono essere conferiti al Comune imballaggi terziari mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto nel caso in cui venga istituita specifica raccolta differenziata e comunque nel rispetto dei criteri indicati nel presente articolo. 6.8 L'assimilazione ai rifiuti urbani di particolari categorie di rifiuti speciali non pericolosi interviene, nelle more della attuazione delle disposizioni di cui all’art.18, comma 2 lettera d), del D.Lgs. 22/1997 e s.m.i., anche ai fini dell'obbligatorio conferimento al pubblico servizio di raccolta nelle sue diverse articolazioni, e della connessa applicazione dell’obbligo tariffario, ai sensi: a) della tassa di cui all'art.58 del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507 e alle relative superfici di formazione; b) della tariffa ai sensi dell’art 49 del D..Lgs 22/97 e successive modifiche ed integrazioni. L'obbligo di conferimento al pubblico servizio non sussiste per i rifiuti di cui sia autorizzato l'autosmaltimento, e per i rifiuti destinati al recupero che, in base a quanto previsto dall’art. 49 comma 14 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i, il produttore dimostri di avere conferito a soggetti diversi dall'Ente Gestore, a loro volta debitamente autorizzati. 6.9 In forza di quanto stabilito dall'art. 39 della L.146/94 e s.m.i, ove deve intendersi sottratta alla discrezionalità tecnico amministrativa degli enti locali la definizione di criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione, e dall’art. 18 comma 2 lettera d ) del D.Lgs.22/97 e s.m.i, e successivo decreto attuativo, l’assimilazione è disposta in via transitoria sulla base delle disposizioni di cui ai successivi commi, che determinano criteri qualitativi e quali-quantitativi provvisori di assimilazione e/o di esclusione dall’assimilazione dei rifiuti prodotti da attività produttive, commerciali e di servizio. 6.10 Sono di norma assimilati ai rifiuti urbani, senza necessità di accertamento di rispondenza a criteri di tipo quantitativo, i rifiuti derivanti dalle seguenti attività : a) attività ricettivo alberghiere e collettività; b) studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali e commerciali; c) servizi igienico-sanitari, fatti salvi i rifiuti da considerarsi speciali per espressa norma ordinamentale; d) attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni; e) uffici e locali di enti pubblici economici e non economici, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, ricreative; f) servizi scolastici e loro pertinenze; g) attività di vendita al minuto e relativi magazzini; h) pubblici esercizi; i) attività artigianali di servizio alla residenza e alla persona; j) attività di magazzinaggio, deposito e stoccaggio merci ; k) attività di vendita all'ingrosso ; l) attività di mostra con o senza vendita, vendita autoveicoli, autotrasporti ; m) attività agro-industriali. 7 Previo accertamento della rispondenza ai criteri quali-quantitativi definiti ai successivi commi, sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani, ovvero esclusi dall'assimilazione, i rifiuti prodotti dalle attività non sopra elencate. 6.11 Sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti assimilati di cui al precedente comma la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani. 6.12 Sono inoltre esclusi dall'assimilazione i rifiuti, anche se derivanti dalle attività di cui ai precedenti commi, formati all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, che non soddisfino i requisiti stabiliti dal Decreto Ministero dell’Ambiente del 13 marzo 2003 e s.m.i “Criteri per l’ammissibilità dei rifiuti in discarica” e per i quali non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica di rifiuti non pericolosi. 6.13 I criteri qualitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività e lavorazioni previste ai precedenti commi sono i seguenti: - abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati di seguito, a titolo esemplificativo: • imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); • contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili); • sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets; • accoppiati: quali carta plastificata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili; • frammenti e manufatti di vimini e sughero; • paglia e prodotti di paglia; • scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli; • fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; • ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; • feltri e tessuti non tessuti; • pelle e simil-pelle; • resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; • rifiuti ingombranti; • imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi elastici e minerali, e simili; • moquettes, linoleum, tappezzerie pavimenti e rivestimenti in genere; • materiali vari in pannelli (di legno, gesso plastica e simili); • frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; • manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili; • nastri adesivi; • cavi e materiale elettrico in genere; • pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; • scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell’industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili; • scarti vegetali in genere (erbe, fiori piante, verdure,.......) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili); • residui animali e vegetali provenienti dall’estrazione di principi attivi; • accessori per l’informatica. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo, si definisce che: - vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che richiedono un servizio di raccolta convenzionale con frequenza superiore a quella giornaliera; 8 - vengono esclusi dal servizio d'istituto i rifiuti speciali che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio, quali ad esempio: - materiali non aventi consistenza solida; - materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato; - prodotti fortemente maleodoranti; - prodotti eccessivamente polverulenti. Il criterio quantitativo ha lo scopo di circoscrivere l’assimilazione ai rifiuti urbani alle casistiche di produttività annua relativa di rifiuti il cui conferimento al pubblico servizio non crei gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo. Il criterio quantitativo relativo fissa i valori di produttività specifica, espressi in Kg/mq. anno di rifiuto prodotto, in corrispondenza e al di sotto dei quali interviene l'effettiva assimilazione ai rifiuti urbani. Resta pertanto la classificazione a rifiuti speciali per le quantità di rifiuti eccedenti i valori limite determinati. Il rispetto del criterio relativo viene riscontrato a mezzo di dichiarazione obbligatoria effettuata sotto la propria responsabilità dal produttore del rifiuto. Il criterio quantitativo per l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività e lavorazioni previste ai precedenti commi è il seguente: i rifiuti prodotti dalla singola attività che risultino non superiori a due volte il coefficiente di produttività specifico rapportato alla superficie a ruolo della medesima attività. L'onere dello smaltimento rimane a cura e spese del produttore per i rifiuti derivanti dalle attività produttive, commerciali e di servizio di cui ai precedenti commi che, sebbene qualitativamente assimilabili, siano eccedenti rispetto alle soglie del criterio quantitativo fissato ai commi precedenti. E' vietato conferire all'ordinario servizio di raccolta rifiuti speciali non assimilati agli urbani per mancata rispondenza al criterio quantitativo relativo. E' altresì vietato e perseguito a norma di legge ogni conferimento parziale dei rifiuti all'ordinario servizio di raccolta, al fine di documentare valori di produttività specifica non rispondenti al vero, così da dare indebitamente luogo all'assimilazione ai rifiuti urbani. In relazione alle obbligazioni insorgenti a carico dei produttori di rifiuti che non rispondano ai requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani, cui fa per altro riscontro il beneficio della cancellazione dai ruoli della tassa RSU delle relative superfici di formazione, nel presente articolo si definiscono le procedure di accertamento ai fini della classificazione di rifiuti prodotti da singole attività come urbani, ovvero per l'esclusione da tale classificazione. L'iscrizione nei ruoli della tassa RSU o l’applicazione della tariffa alle relative superfici di formazione, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, costituisce presunzione del possesso dei requisiti per l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani. L'accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività comprese tra quelle contemplate nel presente titolo, coi conseguenti effetti sull'applicazione o meno della tassa o della tariffa RSU alle relative superfici di formazione, o sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire: A) con procedimento d'ufficio, previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita dagli altri Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti; B) su richiesta degli interessati, previa presentazione di adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti: 1. ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio ecc.); 2. specificazione dell'attività svolta; 3. articolazione tipologica del rifiuto prodotto; 4. quantitativi mensili e annui del rifiuto prodotto, eventualmente suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche; 5. dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media e al peso specifico del rifiuto, alle modalità previste di smaltimento, esclusa comunque la vendita a terzi per le diverse frazioni di rifiuto, sia assimilabile che non assimilabile ai rifiuti urbani; 6. superfici di formazione del rifiuto (o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto); 7. superfici aziendali complessive; 9 8. numero di addetti complessivi; 9. numero di addetti preposti alle attività manifatturiere che danno luogo alla formazione dei rifiuti che si ipotizzano come "speciali". Per rifiuti residuati da lavorazioni - o comunque derivanti da sale di lavorazione - di imprese industriali la documentazione può essere limitata a quanto previsto ai punti 1, 2, 3, 6, 7, con fini statistico conoscitivi, e/o per consentire la verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento. La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici comprensivi dell'area cortiliva, in genere alle scale 1:100 - 1:200 - 1:500, ma comunque con specificazione della scala di rappresentazione grafica, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni danti luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali quindi da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani. Le richieste di accertamento da parte di privati dovranno essere presentate, unitamente alla sopracitata documentazione, al Comune. Nel caso in cui l'istanza risulti finalizzata alla cancellazione dai ruoli della tassa RSU o alla non applicazione della tariffa di superfici aziendali a causa della supposta formazione di rifiuti speciali da non ritenersi assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi, sebbene tipologicamente assimilabili, l'esistenza di una convenzione di smaltimento con Ente o impresa autorizzato non costituisce titolo sufficiente per ottenere la cancellazione di superfici a ruolo all'atto della presentazione della domanda, se non in presenza di attestazione sotto propria responsabilità dell'Ente o Impresa che esercita l'attività di smaltimento relativa all'effettiva rispondenza qualitativa e quantitativa dei rifiuti in questione ai criteri previsti dal presente titolo, operata sulla base di un periodo di osservazione non inferiore a sei mesi e facendo riferimento a criteri accettati dall'Amministrazione Comunale. L'attestazione (o la comunicazione) dell'Ente o Impresa autorizzata allo smaltimento di rifiuti speciali con cui il titolare dell'istanza abbia sottoscritto convenzione di smaltimento, dovrà essere allegata alla documentazione precedentemente citata. Non sono in ogni caso ammesse a detassazione superfici di esclusiva formazione di rifiuti recuperabili e/o di scarti oggetto di commercializzazione, quali trucioli e rottami metallici, imballaggi, carta, cartoni e simili anche se merceologicamente analoghi a rifiuti speciali assimilabili. Il Comune procede all'accertamento della natura dei rifiuti prodotti entro 60 (sessanta) giorni dal completamento della documentazione tecnica e degli allegati prescritti dando luogo, se del caso, alle conseguenti variazioni. Domande non complete della sopra riportata documentazione sono non procedibili ed archiviate d'Ufficio. Articolo 7 – Materiali risultanti dalle attività cimiteriali 7.1 I materiali risultanti dalle attività cimiteriali si distinguono in resti umani e rifiuti. 7.2 I resti umani non possono essere asportati dai cimiteri. 7.3 I rifiuti cimiteriali derivano da: a) esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie b) attività di ordinaria gestione dei cimiteri. A solo titolo esemplificativo i rifiuti di cui alla lettera a) del presente comma sono costituiti da resti metallici o lignei di cofani, avanzi di indumenti, imbottiture, altri materiali biodegradabili inseriti nei cofani, piedini, ornamenti, maniglie, simboli religiosi inseriti nelle casse. I rifiuti di cui alla lettera b) del presente comma sono costituiti da terre di scavo, materiali lapidei, resti di murature e comunque inerti provenienti dai lavori di edilizia cimiteriale, fiori secchi, corone, carta, ceri e lumini, vasi ed altri oggetti metallici e non metallici o di plastica derivanti dalla pulizia delle aree e dallo svuotamento dei cestini e di altri contenitori. 10 Articolo 8 – Rifiuti sanitari assimilati agli urbani 8.1 Sempre che non siano compresi tra i rifiuti sanitari pericolosi come definiti dalla normativa vigente, sono assimilati agli urbani i seguenti rifiuti prodotti da ospedali e altre strutture sanitarie: a) rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie; b) rifiuti derivanti dall’attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui; c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani; d) spazzatura; e) indumenti e lenzuola monouso e quelli non monouso di cui il detentore intende disfarsi; f) rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell’ambito delle strutture sanitarie; g) gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, pannolini pediatrici e pannoloni, contenitori e sacche utilizzate per urine e feci h) Rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione e effettuato ai sensi dell’ articolo 2 comma 1 lettera m) e dell’art.7 del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all’articolo 11 comma 1 lettera c) del D.P.R. 254/2003 e s.m.i.. In caso di smaltimento per incenerimento o smaltimento in discarica al di fuori dell’ambito territoriale del Consorzio la raccolta e il trasporto dei rifiuti di cui si tratta non è soggetto a privativa. Articolo 9 – Competenze del Comune 9.1 Il Comune è tenuto allo svolgimento delle seguenti attività sul proprio territorio: a) gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi b) gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani destinati allo smaltimento in tutte le singole fasi; c) pulizia e spazzamento delle aree pubbliche e private ad uso pubblico e servizi connessi al mantenimento della nettezza urbana, come elencati dall’articolo 15 del presente regolamento; d) attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l’ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani; e) organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal D. Lgs 152/2006; f) esecuzione di tutte le attività di programmazione, progettazione, realizzazione e gestione necessarie per svolgere le attività previste dalle lettere che precedono; g) esecuzione di controlli finalizzati a garantire il buon funzionamento delle attività di gestione dei rifiuti. 9.2 Le attività di cui al precedente comma sono svolte dal Comune di Strangolagalli per quanto concerne i rifiuti urbani e i rifiuti speciali assimilabili avviati allo smaltimento mentre i rifiuti speciali assimilabili avviati a riuso o riciclo potranno essere conferiti a cura del produttore o del detentore sia al servizio eventualmente gestito dal Comune sia a terzi abilitati. 9.3 Il Comune può inoltre svolgere le seguenti attività: a) attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall’età scolare; b) definizione dei criteri per la stipula della convenzione prevista dall’articolo 10 del presente regolamento. c) approvazione del Regolamento delle attività di nettezza urbana e gestione dei rifiuti e successive modifiche; 11 d) emanazione di provvedimenti (determinazioni e ordinanze) per la specificazione delle concrete modalità di attuazione dei servizi di nettezza urbana e di gestione dei rifiuti che hanno diretto impatto sui cittadini (a solo titolo esemplificativo: composizione delle frazioni di rifiuti, tipi di contenitori usati, modalità di inserimento dei rifiuti, modalità e frequenza delle raccolte); e) adozione da parte del Responsabile dell’Ufficio Ambiente dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell’inquinamento dei siti; f) gestione dei procedimenti finalizzati alla bonifica e al ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l’intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un’area; g) emissione, a seconda delle circostanze da cui dipende la competenza, di ordinanze dirigenziali o ordinanze sindacali finalizzate al ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di forme di imbrattamento o di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dall’articolo 11 del presente regolamento. h) in caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, l’emanazione di ordinanza sindacale che dispone il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti. i) esecuzione di attività di vigilanza finalizzate soprattutto a garantire la nettezza urbana. Articolo 10 – Collaborazione delle associazioni di volontariato alle finalità della gestione dei rifiuti 10.1 Nelle attività di gestione dei rifiuti urbani e di nettezza urbana il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni. 10.2 Le associazioni di volontariato e gli enti del terzo settore che operano senza fine di lucro e che sono riconosciuti per legge o per specifico provvedimento come ONLUS, possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani o collaborare alla cernita e al raggruppamento delle singole frazioni degli stessi, previa stipula di convenzione con il Comune. Allo scopo le associazioni devono presentare apposita richiesta indicante: a) modalità di esecuzione della raccolta o comunque dell’attività che intendono svolgere b) tipologie di materiali da raccogliere e loro destinazione c) mezzi utilizzati per garantire l’igiene e sicurezza del lavoro che intendono effettuare d) modalità per la determinazione dei quantitativi recuperati e) esperienze nel settore. 10.3 Il Comune può coinvolgere gli enti di cui al presente articolo nelle iniziative organizzate allo scopo di raggiungere gli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale; TITOLO II - IGIENE AMBIENTALE ED URBANA NEL COMUNE Articolo 11 – Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti 11.1 Sono vietati l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti, su aree pubbliche come su aree private, anche recintate. 11.2 E’ parimenti vietata l’immissione in acque superficiali o sotterranee di rifiuti di qualsiasi genere e in qualsiasi stato fisico. 11.3 Il deposito di rifiuti si considera incontrollato quando l’area è di fatto accessibile a chiunque. 11.4 Chiunque viola i divieti di cui al presente articolo è tenuto alla rimozione e all’avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati senza controllo nonché al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell’area ai quali l’abbandono risulti imputabile a titolo di dolo o colpa. 11.5 La rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati senza controllo viene disposta con ordinanza del Sindaco o del Responsabile dell’Ufficio Ambiente, a seconda delle circostanze che determinano la competenza. 12 11.6 Nel caso di pericolo imminente per la salute pubblica e/o per l’ambiente la rimozione viene disposta con immediatezza dal Sindaco, mediante i servizi a ciò preposti e con spesa a carico dei responsabili. 11.7 I soggetti ai cui danni è stata disposta la rimozione dei rifiuti, allo scopo di dimostrare l’ottemperanza alle disposizioni ricevute, devono produrre all’Ufficio Ambiente dichiarazione di corretto smaltimento rilasciata dalla ditta incaricata della raccolta rifiuti se si tratta di rifiuti urbani e assimilati e di copia di formulario di trasporto attestante il corretto smaltimento se si tratta di rifiuti speciali non assimilati. 11.8 La rimozione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi non esime il responsabile dell’abbandono o del deposito incontrollato dall’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. 11.9 Nel caso in cui la responsabilità dei fatti illeciti previsti al comma 1 del presente articolo sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido alla rimozione e allo smaltimento la persona giuridica e i soggetti con poteri di rappresentanza della stessa. 11.10 Nel caso di impossibilità di individuazione del responsabile dell’abbandono o del deposito incontrollato i rifiuti vengono comunque raccolti ed avviati alle successive fasi di gestione. 11.11 L’asportazione dei rifiuti dalle rive e dall’alveo di torrenti, rii e canali appartenenti al demanio comunale fa carico al Comune. L’asportazione dei rifiuti dalle rive e dall’alveo di fiumi, rii, canali di competenza di altre pubbliche amministrazioni o di privati fa carico agli stessi. 11.12 L’asportazione di rifiuti sparsi vicino ai contenitori per la raccolta porta a porta viene effettuata in danno soggetti titolari dei contenitori ove risulti che lo spandimento è stato causato da negligenza nella gestione dei contenitori. Articolo 12 – Spazzamento delle aree pubbliche 12.1 Strade, piazze, marciapiedi, piste ciclopedonali, giardinetti ed altre aree pubbliche o destinate attualmente all’uso pubblico vengono spazzati dagli operatori del Comune secondo programmi che prevedono modalità, frequenze ed orari differenziati tenuto conto della loro destinazione, delle loro caratteristiche e del traffico veicolare oltre che delle esigenze organizzative del servizio. 12.2 Le pulizie di cui al presente articolo sono svolte manualmente e/o mediante automezzi attrezzati. 12.3 Nell’effettuare l’attività oggetto del presente articolo gli operatori addetti al servizio devono impiegare tutti gli accorgimenti possibili per evitare di sollevare polvere o di ostruire le caditoie stradali. 12.4 I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere per quanto possibile le emissioni sonore ed evitare l’inquinamento acustico degli spazi urbani. Articolo 13 – Cestini stradali per la raccolta dei rifiuti prodotti dai passanti 13.1 Allo scopo di mantenere la pulizia della aree pubbliche nelle zone in cui è programmato lo spazzamento, il Comune provvede all’installazione di cestini per la raccolta dei rifiuti prodotti dai passanti. 13.2 I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento con la periodicità stabilita per ciascuna zona di spazzamento e comunque quando sono pieni. 13.3 E’ fatto divieto di conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi, rifiuti urbani domestici o rifiuti speciali. Articolo 14 – Altri servizi di igiene urbana a carico del Comune. 14.1 Oltre allo spazzamento delle aree pubbliche e allo svuotamento dei cestini stradali il Comune svolge i seguenti servizi di igiene ambientale, con modalità e frequenze stabiliti: a) spurgo di pozzetti e caditoie delle acque meteoriche di strade ed aree pubbliche di competenza comunale b) lavaggio di fontane e fontanelle 13 c) lavaggio di vie, piazze ed altre aree pubbliche pavimentate d) lavaggio e disinfezione servizi igienici pubblici e) diserbo dei marciapiedi e delle banchine delle strade comunali f) raccolta di siringhe abbandonate in aree pubbliche o private di uso pubblico g) sgombero neve e ghiaccio da marciapiedi e accessi a edifici e servizi pubblici, fermi restando gli obblighi a carico dei cittadini. 14.2 Il Comune svolge inoltre a mezzo delle ditte allo scopo incaricate e dietro corresponsione del corrispettivo concordato, servizi integrativi di igiene urbana quale, a solo titolo esemplificativo, la rimozione dalle aree pubbliche delle carogne di cani, gatti ed altri animali di taglia media e grande. Articolo 15 – Pulizia delle aree scoperte private 15.1 I cortili, le pertinenze ed altri luoghi di uso comune nei fabbricati ed anche le aree private non gravate di uso pubblico, recintate e non recintate, qualsiasi destinazione esse abbiano, compresa quella agricola, devono essere tenuti puliti dai rispettivi conduttori, amministratori o proprietari i quali non devono ammassarvi rifiuti, anzi, sono tenuti ad asportare i rifiuti eventualmente abbandonati da terzi o comunque giacenti su tali aree. I proprietari, dopo l’avvenuto prelevamento giornaliero dei rifiuti da parte degli operatori incaricati, sono tenuti al ritiro dei propri contenitori per essere collocati in luoghi occultati al pubblico, al fine di garantire il decoro e l’immagine del Comune. 15.2 Nel caso in cui si renda necessario, i proprietari dovranno porre in essere gli accorgimenti per impedire che sui terreni e/o le aree di loro proprietà vengano abbandonati rifiuti (ad esempio apporre cartelli di divieto o creare barriere naturali per impedire l’accesso ai fondi agricoli). Articolo 16 – Pulizia dei mercati e delle altre manifestazioni di commercio su aree pubbliche (fiere, mostre mercato, sagre e simili) 16.1 La gestione dei rifiuti urbani nei mercati e nelle altre manifestazioni di commercio su aree pubbliche si conforma ai principi generali posti alla base del presente regolamento. In particolare saranno assicurate forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata. 16.2 I concessionari e gli occupanti giornalieri di posti di vendita sui mercati ed altre manifestazioni di commercio su aree pubbliche devono raccogliere e conferire i rifiuti prodotti durante l’esercizio della loro attività secondo le modalità stabilite per ciascuna manifestazione dal Comune. 16.3 I concessionari e gli occupanti giornalieri devono accuratamente spazzare l’area in concessione temporaneamente occupata sui mercati e lo spazio circostante, sino ad una distanza di tre metri e conferire i rifiuti prodotti con le modalità stabilite. 16.4 I soggetti di cui al comma precedente devono sgomberare l’area utilizzata per l’esercizio delle loro attività di vendita o di servizio entro 90 minuti dal termine stabilito per la cessazione delle vendite o nel diverso tempo loro assegnato. 16.5 Nell’ora successiva al temine assegnato per lo sgombero delle aree pubbliche destinate al commercio è vietata la sosta dei veicoli sulle stesse aree, allo scopo di rendere agevoli le operazioni di igienizzazione. 16.6 Allo scopo di consentire la programmazione dei servizi di igiene urbana necessari, gli uffici comunali preposti al rilascio delle autorizzazioni, provvedono a comunicare tempestivamente l’elenco delle manifestazioni di commercio su aree pubbliche organizzate, con indicazione delle aree interessate e le successive modifiche, all’ufficio di Gestione di Raccolta. Articolo 17 – Imbrattamento delle aree pubbliche 17.1 Chi nell’effettuare attività e/o operazioni come, a solo titolo di esempio, demolizione di fabbricati e scarico o trasbordo di materiali, imbratta aree pubbliche o di uso pubblico è tenuto a ripulire le stesse, a propria cura e spese e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti di alcun genere. 14 Lo smaltimento dei rifiuti di cui si tratta deve avvenire secondo le norme previste dal presente regolamento. 17.2 Le persone che conducono cani od altri animali per le strade ed aree pubbliche sono tenute ad evitare che gli animali lordino il suolo con le loro deiezioni, adottando gli accorgimenti prescritti dal Regolamento di polizia urbana. 17.3 Chi transita nelle aree pubbliche con veicoli adibiti al trasporto di merci e/o materiali deve assicurarsi di non disperdere materiali o polveri lungo il percorso e, in caso di spandimento, deve attivarsi immediatamente per rimuoverli, richiedendo se necessario l’assistenza dei vigili urbani. 17.4 Chi transita con veicoli provenienti da luoghi fangosi deve attivare accorgimenti idonei ad evitare l’imbrattamento delle aree pubbliche ed eventualmente procedere alla loro pulizia. 17.5 Coriandoli, riso, confetti, pasta e qualsiasi altro materiale o sostanza lanciata su spazi pubblici ed aree pubbliche in occasione di cerimonie devono essere rimossi a cura di chi organizza le cerimonie, entro un’ora dello spandimento. Gli sposi, al momento delle pubblicazioni, saranno tenuti al pagamento di una cauzione, che sarà incamerata dal Comune in caso di inottemperanza del presente comma. 17.6 Le carogne giacenti su suolo pubblico vengono asportate dal Comune nel rispetto delle disposizioni impartite dall’ASL competente per territorio. Articolo 18 - Pulizia aree occupate da pubblici esercizi commerciali ed artigianali. 18.1 E’ fatto obbligo a chiunque esercita una attività in locali che prospettano sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via di provvedere alla pulizia del tratto di marciapiedi o di portici sul quale l’esercizio prospetta o dal quale si accede, per tutta la sua ampiezza e fino alla zanella stradale. 18.2 I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente l’abbandono di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell’esercizio contenitori di capacità non inferiore a 50 litri. I contenitori, muniti di sacchetto, devono essere possibilmente assicurati affinché ne sia impedito il rovesciamento, possono essere collocati anche sui marciapiedi previe intese con l’Ufficio tecnico comunale e non sono soggetti al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico. 18.2 I gestori di esercizi pubblici fissi o mobili (quali, a solo titolo esemplificativo: bar, ristoranti, trattorie, gelaterie, rosticcerie, sale giochi, automezzi allestiti per la somministrazione) che usufruiscono di concessione di aree pubbliche o di uso pubblico devono, se del caso anche installando adeguati contenitori, mantenere costantemente pulite le aree loro concesse, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza. All’orario di chiusura degli esercizi in questione l’area in concessione deve essere pulita. 18.3 I gestori dei pubblici esercizi elencati al comma precedente che non occupano con impianti fissi il suolo pubblico ma di fatto lo impiegano pur senza concessione come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana del marciapiedi o del tratto di portici antistante, per una ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l’attività. 18.4 I rifiuti provenienti dalle aree di cui ai commi precedenti devono essere raccolti e conferiti a cura dei gestori degli esercizi, con le modalità previste dal presente regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto. 18.5 E’ fatto divieto di spazzare le aree spingendo i rifiuti al di fuori dalle stesse. Articolo 19 – Manifestazioni e spettacoli viaggianti 19.1 In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di installazione di circhi, luna park e spettacoli viaggianti è fatto obbligo agli organizzatori per tutta la durata delle manifestazioni di tenere pulite le aree e di conferire in modo separato i rifiuti prodotti utilizzando gli appositi contenitori, che devono essere preventivamente richiesti al Comune, in funzione delle varie tipologie di rifiuto. 15 19.2 Le autorizzazioni allo svolgimento delle manifestazioni verranno consegnate dal Comune agli interessati soltanto su presentazione di attestazione relativa all’avvenuto ritiro dei contenitori per i rifiuti. 19.3 Il servizio di pulizia e raccolta dei rifiuti di cui al presente articolo viene garantito con le modalità stabiliti in funzione della tipologia e della quantità dei rifiuti che devono essere raccolti. 19.4 La frequenza di svuotamento viene definita in accordo con gli organizzatori della manifestazione. 19.5 Il comitato organizzatore comunicherà al Comune con tutta la possibile tempestività l’elenco delle manifestazioni organizzate. Articolo 20 – Nettezza urbana in caso di nevicate e di piogge intense 20.1 A tutela dell’incolumità dei pedoni, in caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, esercenti, abitanti o utilizzatori a qualsiasi titolo di ogni edificio o recinzione fronteggiante la pubblica via hanno l’obbligo dello spalamento della neve dai marciapiedi per l’intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati. 20.2 Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l’intero fronte dell’edificio. 20.3 In caso di temporali o comunque di forti precipitazioni i frontisti sono obbligati a liberare le caditoie stradali da foglie ed eventuali rifiuti superficiali che ostruiscano il regolare deflusso dell’acqua. 20.4 Salvo quanto previsto ai commi precedenti, la rimozione della neve da spazi ed aree pubbliche è disposta dal Comune mediante un apposito piano di intervento. TITOLO III – GESTIONE OPERATIVA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI Articolo 21 – Obiettivi della raccolta dei rifiuti urbani interni e principi generali 21.1 La gestione dei rifiuti urbani persegue l’obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, allo scopo di ridurre nel tempo il quantitativo del materiale raccolto indifferenziato non riciclabile e non recuperabile e di ridurre l’impatto ambientale dei consumi. 21.2 Le attività di gestione dei rifiuti sono definite dal Comune nel rispetto dei seguenti principi generali: a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, la sicurezza e il benessere delle persone b) evitare il degrado dell’ambiente in tutti i suoi aspetti compreso quello paesaggistico c) ottimizzare il rapporto costi/benefici in termini ambientali e sociali d) responsabilizzare i cittadini e le loro organizzazioni alla collaborazione nella corretta gestione dei rifiuti e più in generale al rispetto e alla tutela dell’ambiente e) rendere trasparenti i procedimenti attuati e i risultati degli stessi f) attivare nella gestione dei rifiuti meccanismi di monitoraggio e di conoscenza finalizzati al costante miglioramento delle modalità organizzative attuate. Articolo 22 - Ambito e sistemi di raccolta dei rifiuti urbani 22.1 Costituendo la raccolta dei rifiuti urbani attività di pubblico interesse primario essa è svolta su tutto il territorio comunale comprese le case sparse. 22.2 Per il raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1 dell’articolo precedente il Comune adotta il sistema delle raccolte porta a porta, distinte per frazioni di rifiuto che hanno destinazioni diverse. 22.3 I cittadini e i soggetti che a qualsiasi titolo operano sul territorio comunale sono pertanto tenuti a separare i rifiuti che producono e a conferirli in frazioni distinte come prescritto, utilizzando i contenitori allo scopo predisposti e con le modalità stabilite. 16 22.4 Gli amministratori dei condomini sono tenuti, nei limiti delle loro facoltà, a collaborare alla individuazione e messa in atto delle modalità operative per il conferimento alle raccolte differenziate dei rifiuti prodotti dai condomini che amministrano. 22.5 Il Comune stabilisce le modalità di conferimento da parte degli utenti delle frazioni da raccogliere separatamente e le modalità e le frequenze delle raccolte, in funzione delle caratteristiche delle frazioni stesse e delle esigenze di ottimizzazione del rapporto costi/benefici nell’organizzazione dei servizi. 22.6 L’organizzazione dei servizi risulta da cartografia in possesso del Comune, che è a disposizione dei cittadini presso l’Ecosportello e l’Ufficio Ambiente. 22.7 In aggiunta ai contenitori dati in uso alle utenze private, per cui si rinvia all’articolo successivo, per ragioni di pubblico interesse può collocare contenitori destinati alla raccolta di specifiche frazioni di rifiuti all’interno di farmacie, studi medici, rivendite di giornali, pubblici esercizi di somministrazione, esercizi commerciali, alberghi ed attività produttive di beni e di servizi in genere e ancora all’interno di scuole, centri sportivi, uffici comunali ed altri locali della pubblica amministrazione. 22.8 I titolari delle attività e i responsabili degli uffici e servizi citati al comma precedente che accettano la collocazione dei contenitori, collaborano con il Comune nella diffusione del materiale informativo e comunicano allo stesso ogni inconveniente che vada a danno del buon funzionamento della gestione dei rifiuti. Articolo 23 – Informazione e sensibilizzazione dei cittadini 23.1 Il Comune invierà a tutte le utenze un opuscolo contenente semplici istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti e per l’uso e la collocazione dei contenitori, con indicazione dei giorni di raccolta per le diverse frazioni di rifiuto. 23.2 L’opuscolo conterrà anche notizie sui servizi resi dal Comune. 23.3 Successivamente all’avvio del nuovo sistema di gestione dei rifiuti il Comune curerà il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei cittadini sulla gestione dei rifiuti mediante informazioni sui quantitativi raccolti per le diverse frazioni, sulla loro destinazione, sulle motivazioni ed esigenze di collaborazione, sugli inconvenienti riscontrati e via di seguito. Articolo 24 – Contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti – Tipologie, collocazione 24.1 Il Comune consegna ad ogni utenza, perché siano utilizzati per il conferimento dei rifiuti, contenitori rigidi costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili di capacità compresa tra i 10 e i 1.100 litri oppure sacchi in plastica di capienza e tenuta diverse a seconda della destinazione. 24.2 La capienza dei contenitori è stabilita in modo da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa tra il flusso di ciascun ciclo di conferimento e il flusso di ciascun ciclo di raccolta. 24.3 I contenitori sono consegnati agli utenti e/o agli amministratori condominiali, in comodato di uso gratuito e devono pertanto essere conservati dagli utenti con la diligenza del buon padre di famiglia; in particolare i contenitori non devono essere manomessi né imbrattati con scritte e/o adesivi. 24.4 In caso di furto di contenitore il Comune ne consegnerà all’utente uno nuovo, su presentazione da parte dello stesso utente di dichiarazione ai sensi di legge attestante l’avvenuta sottrazione. 24.5 Il servizio di raccolta delle diverse frazioni sarà garantito soltanto alle utenze fornite dei contenitori e sacchi assegnati per ciascuna frazione. 24.6 I contenitori consegnati agli utenti per il conferimento delle varie frazioni di rifiuti devono essere giornalmente ricoverati all’interno di locali di esclusiva proprietà, debitamente occultati al pubblico, o ad aree private e loro pertinenze. 24.7 Solo ed esclusivamente nei giorni e nelle ore di ritiro dei rifiuti da parte degli operatori, i contenitori potranno essere posti all’esterno della propria esclusiva proprietà, anche su suolo pubblico, per agevolare le operazioni di prelievo; immediatamente dopo, gli stessi, dovranno essere ricoverati in luoghi privati ed occultati al pubblico. 17 24.8 Al momento della cessazione dell’utenza, per trasferimento della famiglia o decesso o altra causa, i contenitori dovranno essere restituiti dall’utente al Comune. 24.9 Il cittadino che ha esaurito la scorta di sacchi consegnatagli dal Comune per una raccolta differenziata potrà richiederne una nuova fornitura gratuita. Per il ritiro di contenitori rigidi e sacchi successivamente all’avvio del nuovo sistema il cittadino utente si dovrà rivolgere all’Ecosportello. Articolo 25 – Criteri per la determinazione della capacità dei contenitori da assegnare alle utenze per le raccolte porta a porta – Frequenza delle raccolte 25.1 La capacità dei contenitori assegnati alle utenze domestiche è dimensionata in funzione del numero totale delle persone che costituiscono l’utenza singola o plurima in caso di condomini. 28.2 La capacità dei contenitori assegnati alle utenze non domestiche è determinata in funzione dei coefficienti stimati di produzione, tenuto conto dei limiti imposti dall’articolo 6. 25.3 Le utenze potranno, su loro richiesta, essere dotate di contenitori di dimensioni inferiori a quelle stabilite, purché venga comunque assicurato il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento. 25.4 In deroga alle precedenti disposizioni e per la sola frazione dei rifiuti non recuperabili, il Comune potrà fornire contenitori singoli alle singole unità abitative di un’utenza plurima, su richiesta sottoscritta dall’amministratore condominiale oppure da tutti gli intestatari di tariffa rifiuti dell’utenza plurima se quest’ultima non ha amministratore. 25.5 Spetta comunque al Comune la facoltà di verificare la possibilità di aderire alla richiesta di cui al comma precedente. 25.6 Capienza e tipologia di contenitori e sacchi nonché le frequenze delle raccolte e se necessario il calendario delle stesse vengono stabiliti dal responsabile del Servizio Ambiente del Comune. Articolo 26 – Raccolte porta a porta – Modalità del conferimento e prescrizioni 26.1 Ogni frazione di rifiuto individuata dal Comune deve essere conferita alla raccolta con le modalità prescritte dal presente regolamento e dalle disposizioni attuative impartite. 26.2 Salve le deroghe consentite, in via generale è vietato depositare direttamente sul suolo rifiuti che devono essere conferiti in contenitori o sacchi. 26.3 Nel caso di conferimento mediante contenitori rigidi l’utente deve tenere chiuso il coperchio; 26.4 Per le frazioni conferibili in sacchi, l’utente dovrà provvedere a chiuderli in modo adeguato ad evitare spandimenti. 26.5 Contenitori e sacchi per il conferimento devono essere utilizzati nel modo più razionale e quindi saranno esposti per la raccolta soltanto se colmi. 26.6 Prima di inserire vasetti, bottiglie e simili nei contenitori per la raccolta differenziata del vetro o bottiglie ed altre confezioni nei sacchi assegnati per la raccolta differenziata della plastica, l’utente dovrà svuotarli completamente ed eliminare i residui del contenuto, in modo da evitare spandimenti di liquidi e imbrattamento. 26.7 Per sfruttare al meglio la capienza dei sacchi per la plastica, le bottiglie ed altri contenitori, dopo aver tolto il tappo di chiusura, dovranno per quanto possibile essere schiacciati. Per lo stesso motivo carta e cartone, prima di essere inseriti sfusi nei contenitori, saranno ridotti in pezzi, per ridurne l’ingombro. 26.8 Oggetti e materiali acuminati o taglienti prima di essere inseriti in sacchi e contenitori dovranno essere protetti, per evitare di danneggiare i contenitori o di ferire gli operatori ecologici. 26.9 I rifiuti costituenti la frazione organica saranno messi dall’utente in sacchetti di mater-bi ben chiusi e a loro volta inseriti nelle apposite pattumiere solo ed esclusivamente nei giorni e negli orari di ritiro. 26.10 I rifiuti costituenti la frazione non recuperabile saranno messi dall’utente in sacchetti di plastica ben chiusi. I sacchetti chiusi saranno inseriti nel contenitore da esporre per la raccolta. 26.11 I rifiuti domestici di plastica o cartone da imballaggio che per il loro volume non possono essere inseriti nei contenitori, saranno lasciati accanto ai contenitori, dopo averli piegati, legati o comunque confezionati in modo da evitarne lo spargimento. 18 26.12 Imballaggi di cartone di dimensioni e volume eccedenti l’ordinaria capacità del servizio di raccolta con contenitori dovranno essere conferiti dall’utente con le modalità di conferimento per i rifiuti ingombranti. 26.13 E’ fatto divieto in via generale di utilizzare fil di ferro o di altri metalli per legare i contenitori dei rifiuti. 26.11 I rifiuti domestici di plastica o cartone da imballaggio che per il loro volume non possono essere inseriti nei contenitori, saranno lasciati accanto ai contenitori, dopo averli piegati, legati o comunque confezionati in modo da evitarne lo spargimento. Articolo 27 – Esposizione e svuotamento dei contenitori e sacchi per la raccolta 27.1 Il servizio di raccolta porta a porta delle varie frazioni dei rifiuti viene svolto in giorni feriali e in date prestabilite, di regola a partire dalle prime ore del mattino. 27.2 La raccolta è effettuata al confine di proprietà, al di fuori di ingressi e recinzioni oppure nei punti in cui l’utente privo di possibilità di tenere i contenitori sulla sua proprietà è stato autorizzato a collocare i contenitori su suolo pubblico. 27.3 Il servizio di raccolta dovrà essere garantito soltanto mediante il passaggio dei mezzi su aree pubbliche o ad uso pubblico. Gli operatori incaricati della raccolta potranno accedere ad aree private esclusivamente con il consenso dell’avente diritto e a condizione che tali aree garantiscano la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta. 27.4 L’esposizione dei rifiuti per la raccolta non deve in nessun caso costituire pericoli o intralci per il transito di veicoli e pedoni. 27.5 Contenitori e sacchi riempiti dovranno essere esposti nelle ore antecedenti la raccolta. 27.6 Dopo lo svuotamento, l’utente provvederà a riportare i contenitori entro il confine di proprietà, debitamente occultati al pubblico. 27.7 Quando gli operatori incaricati della raccolta non hanno svolto il servizio, il cittadino potrà tramite l’Ecosportello segnalare il disservizio al Comune. Se il disservizio sarà segnalato all’Ecosportello entro le ore 13, il Comune disporrà il recupero nella prima giornata feriale successiva al giorno della segnalazione. Articolo 28 – Lavaggio dei contenitori 28.1 Il lavaggio dei contenitori viene eseguito a cura dell’utente. Articolo 29 – Raccolta rifiuti urbani ingombranti 29.1 La raccolta dei rifiuti ingombranti viene svolta con la seguente modalità : a) mediante raccolta presso l’utente, su richiesta. Al momento della richiesta l’utente privato deve dichiarare il tipo di beni da asportare e il loro numero. 29.2 Gli utenti che hanno necessità di disfarsi di un bene durevole di uso domestico (frigorifero, televisore, lavatrice, condizionatore e via di seguito) acquistandone uno nuovo, possono richiedere al rivenditore presso cui acquistano il nuovo elettrodomestico di ritirare quello usato; il rivenditore non può rifiutare il ritiro del vecchio. 29.4 Il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti non può raccogliere rifiuti ingombranti che non provengono da utenze domestiche. Articolo 30 – Particolari modalità di raccolta per specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani 30.1 Particolari modalità di raccolta sono stabilite con apposito provvedimento comunale per: · imballaggi di cartone presso i grandi produttori (supermercati e simili) · rifiuti costituiti da sfalci di erba, foglie secche, fiori appassiti, modesti quantitativi di ramaglie e legno di potatura provenienti da giardini ed orti domestici · pile e batterie per apparecchiature elettriche ed elettroniche 19 · medicinali scaduti, disinfettanti e materiale farmaceutico in genere ad uso umano ed animale · accumulatori per veicoli · olii esausti minerali (per veicoli, macchinari) · altri rifiuti urbani pericolosi come sopra definiti · indumenti ancora utilizzabili 30.2 La raccolta dei rifiuti provenienti da giardini ed orti domestici si limita a modeste quantità, per i rami fino ad un massimo di due fascine per volta. Al fine di ridurre al massimo lo spazio occupato, il materiale conferito deve essere per quanto possibile ridotto di volume e legato senza fili metallici se non inserito nel contenitore. I proprietari e conduttori di giardini ed orti domestici potranno comunque utilizzare, nei casi in cui è possibile, i tradizionali sistemi di trattamento dei residui vegetali, così come meglio specificato all’articolo successivo. 30.3 Farmaci e medicinali, disinfettanti e simili dovranno essere inseriti nei contenitori in fiale, boccette, blister e simili solo dopo che l’utente avrà curato di togliere le scatole, i fogli di prescrizione e l’eventuale imballaggio in cartone o plastica, che andranno inseriti rispettivamente nei contenitori della raccolta carta e cartone o della raccolta della plastica o infine nella raccolta della frazione non differenziata. 30.4 Tutti i rifiuti urbani pericolosi che sono oggetto di raccolte differenziate mediante contenitori devono essere inseriti nei contenitori delle raccolte dopo essere stati tolti da scatole e altro materiale di imballaggio. Articolo 31 – Autotrattamento dei residui vegetali e della frazione organica dei rifiuti domestici 31.1 Nel rispetto delle norme contenute nel codice civile, nel regolamento di polizia urbana, nel regolamento di polizia rurale nonché delle norme a tutela della fauna e della flora e più in generale dell’ambiente e della salute umana, è sempre consentito ai proprietari e conduttori di orti e giardini domestici, la combustione dei rifiuti vegetali secchi derivanti esclusivamente dalle loro produzioni, con esclusione assoluta di bruciare teli ed altri materiali di plastica e carta. 31.2 Analogamente è consentito ed anzi incentivato, anche mediante riduzione di tariffa, il trattamento dei rifiuti vegetali e della frazione organica dei rifiuti domestici, mediante la pratica del compostaggio domestico. Ogni utente interessato ad eseguire il compostaggio domestico, potrà essere autorizzato ed ottenere la riduzione della tariffa alle seguenti condizioni: a) che dimostri di essere in grado di impiegare a fini agronomici il compost derivante dal compostaggio b) che esegua il compostaggio domestico esclusivamente sulla frazione organica e sui rifiuti vegetali prodotti dalla sua utenza. In caso di utenza plurima, il compostaggio è ammesso solo se è effettuato da tutte le unità abitative che ne fanno parte. c) che utilizzi una metodologia di compostaggio adeguata per le caratteristiche quali/quantitative del materiale da trattare (cassa di compostaggio, composter, concimaia, cumulo), attuando una corretta miscelazione dei materiali da trattare e assicurando mediante il rivoltamento periodico il necessario apporto di ossigeno d) che nell’esecuzione del compostaggio rispetti le distanze prescritte e adotti tutte le cautele indispensabili allo scopo di non recare molestie al vicinato e di non favorire la proliferazione di ratti, mosche, moscerini e via di seguito e) che sottoscriva specifico atto d’obbligo per la conduzione dell’attività di compostaggio domestico e restituisca al Comune le attrezzature assegnate ai cittadini per la raccolta della frazione organica e per la raccolta degli sfalci e delle potature. 31.3 Il corretto svolgimento delle attività di compostaggio sarà oggetto di appositi controlli. Articolo 32 - Gestione dei rifiuti cimiteriali 32.1 Salvo quanto disposto ai commi successivi, i rifiuti cimiteriali devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati per lo smaltimento dei rifiuti urbani. 20 32.2 I rifiuti cimiteriali derivanti da esumazioni devono essere raccolti separatamente con le necessarie precauzioni e con modalità tali da favorire il recupero dei resti metallici delle casse. In particolare, dopo la riesumazione il rifiuto deve essere disinfettato con prodotto idoneo (a base di formaldeide). Tale operazione deve essere eseguita su apposito contenitore a perdere flessibile, a perfetta tenuta stagna, di colore distinguibile da quelli utilizzati per le altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all’interno dell’area cimiteriale e recanti la scritta “Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni”. I rifiuti consistenti in assi e resti delle casse utilizzate per le sepolture, avanzi di indumenti, imbottiture e simili, nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione, dovranno essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile. 32.3 I rifiuti cimiteriali derivanti dalla ordinaria gestione dei cimiteri come definiti all’articolo 7 saranno collocati in appositi contenitori per rifiuti urbani, collocati ove possibile all’interno dei cimiteri. 32.4 I rifiuti provenienti da attività cimiteriali consistenti in terre di scavo, materiali lapidei, resti di murature e comunque inerti provenienti da lavorazioni di edilizia cimiteriale possono essere riutilizzati all’interno dello stesso cimitero senza necessità di autorizzazione oppure essere avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti, nel rispetto della normativa vigente (formulari, conferimenti e impianti autorizzati). 32.5 Nel caso in cui per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto dei rifiuti, si renda necessario il deposito temporaneo dei rifiuti cimiteriali, lo stesso potrà essere attuato in area allo scopo individuata dal Comune all’interno del cimitero, fermo restando che i rifiuti di cui al comma 2 siano racchiusi negli appositi contenitori a perdere, con modalità tali da evitarne qualsiasi spandimenti o dispersione. 32.6 Al responsabile del Cimitero è attribuito il compito di sovrintendere all’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. Articolo 33 - Gestione dei rifiuti sanitari 33.1 I rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani elencati dalla lettera a) alla lettera g) dell’articolo 8 comma 1 del presente regolamento devono essere collocati negli specifici contenitori destinati al conferimento delle diverse frazioni individuate ai fini della raccolta differenziata. 33.2 I rifiuti sanitari assimilati agli urbani di cui alla lettera h) dell’articolo 8 comma 1, qualora sussistano le condizioni indicate nel medesimo comma, ai sensi della normativa vigente, devono essere raccolti e trasportati con il codice CER 20 03 01, utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recante ben visibile l’indicazione indelebile “rifiuti sanitari sterilizzati” alla quale dovrà essere aggiunta la data della sterilizzazione. 33.3 Le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati, assimilati ai rifiuti urbani, sono sottoposte al regime giuridico ed alle norme tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti urbani. TITOLO IV – GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI Articolo 34 – Definizione 34.1 Sono rifiuti speciali regolati dal presente titolo tutti i rifiuti prodotti da utenze non domestiche salvo quelli assimilati agli urbani. 34.2 Anche i beni durevoli come arredi, frigoriferi, lavatrici, computer ed altre attrezzature contenenti materiali elettronici che, se provenienti da utenze domestiche rientrano nella categoria dei rifiuti urbani, se provengono da utenze non domestiche sono rifiuti speciali non assimilati. 21 Articolo 35 – Conferimento ed oneri relativi 35.1 Il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati è a carico del produttore o del detentore, che li consegna ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate dalla normativa vigente. 35.2 Il produttore dei rifiuti speciali non assimilati assolve ai propri obblighi rispetto ad essi con le seguenti priorità: a) autosmaltimento b) conferimento a terzi autorizzati ai sensi della normativa vigente c) conferimento al Comune nel caso in cui sia stato stipulato apposito contratto ai sensi dell’articolo 36.1 d) esportazione, con le modalità stabilite dalla legge. 35.3 Ai fini dello smaltimento, i rifiuti speciali sono caratterizzati e classificati a cura e spese del produttore e/o detentore, anche mediante relazioni descrittive ed analisi merceologiche, chimico/fisiche e tossicologiche. Articolo 36 – Rifiuti speciali da cantieri edili e simili 36.1 Lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti da demolizioni, scavi ed altre attività edili o analoghe è a carico del privato o dell’impresa che esegue i lavori, che vi provvede in conformità alla normativa vigente. 36.2 I rifiuti di cui al presente articolo devono essere preferibilmente riutilizzati come materiali di riempimento e/o per sottofondi, nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia. Articolo 37 – Servizi per la raccolta dei rifiuti speciali non assimilati istituiti dal Comune 37.1 Il Comune può istituire servizi integrativi di gestione dei rifiuti speciali non assimilati. 37.2 La fruizione dei servizi di cui si tratta è subordinata alla stipulazione di apposito contratto tra il produttore o il detentore e il Comune. 37.3 Il contratto, oltre ai dati relativi al Comune, dovrà contenere i seguenti elementi di informazione o prescrizione: a) per il soggetto produttore di rifiuti - individuazione anagrafica e fiscale completa - localizzazione della sede operativa dove si producono i rifiuti - certificazioni tecniche, complete di analisi chimico-fisiche e merceologiche relative ai rifiuti di cui si tratta - quantità dei rifiuti prodotti - descrizione delle modalità di conferimento degli stessi b) per il Comune - individuazione anagrafica e fiscale completa - evidenziazione delle fasi di gestione dei rifiuti di cui si tratta - evidenziazione delle fasi di gestione eventualmente affidate dal Comune a terzi, con individuazione dei medesimi come sopra o estremi delle autorizzazioni del concessionario del servizio relative a tutte le fasi di gestione del rifiuto c) modalità di esecuzione del servizio d) richiamo all’obbligo della tenuta dei registri, dei formulari di cui alle vigenti norme, per il produttore e il concessionario del servizio, ognuno nell’ambito dei rispettivi obblighi e competenze e) modalità di effettuazione di controlli periodici sulla quantità e qualità dei rifiuti prodotti rispetto a quanto inizialmente certificato f) durata del contratto. 37.4 Per la validità del contratto dovranno essere allegate allo stesso: - copia dell’ultimo Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (M.U.D.) presentato alla CCIAA o copia di eventuali autorizzazioni a svolgere fasi preventive rispetto allo smaltimento (stoccaggio provvisorio, pretrattamento, trasporto e via di seguito). 22 37.5 I corrispettivi dovuti dal produttore dei rifiuti per i servizi oggetto di contratto sono stabiliti dal Comune e devono almeno coprire i costi per lo svolgimento del servizio. 37.6 Produttori e detentori dei rifiuti speciali non assimilati sono tenuti ad esibire, su richiesta degli Enti competenti, al controllo, copia del contratto stipulato. TITOLO V - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI Articolo 38 – Divieti 38.1 In aggiunta ai divieti stabiliti dalla legge in materia di gestione dei rifiuti, nettezza urbana e tutela dell’ambiente, sono vietati ai sensi del presente regolamento e delle prescrizioni attuative dello stesso i seguenti comportamenti: a) cernita, rovistamento e prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio b) esposizione di contenitori lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti c) uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti d) utilizzo di contenitori non idonei e) imbrattamento, affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti f) comportamenti che creino intralcio o ritardo all’opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli in spazi non consentiti g) conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati h) conferimento al servizio di raccolta di materiali che non sono stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi i) conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo j) conferimento al servizio pubblico della frazione non recuperabile sciolta o degli imballaggi in plastica in sacchetti non trasparenti k) conferimento al servizio pubblico della frazione organica sciolta l) conferimento delle frazioni recuperabili (ad esclusione della frazione organica) mediante l’uso di sacchetti m) combustione di qualunque tipo di rifiuto, salvo quanto previsto all’articolo 31.1 n) abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori o) abbandono di piccoli rifiuti su suolo pubblico o ad uso pubblico p) conferimento al servizio di raccolta di carcasse di cani, gatti ed altri animali di taglia grande e media q) conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non è stato stipulato apposito contratto r) danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti s) conferimento dei rifiuti da parte di cittadini non residenti o di imprese non aventi unità produttiva nel territorio comunale. Articolo 39 – Controlli – Personale preposto – procedimento sanzionatorio 39.5 Sono preposti alla vigilanza sul rispetto delle norme di legge, del presente regolamento e delle disposizioni integrative dello stesso stabilite a tutela dell’ambiente, dell’igiene e del decoro urbano tutte le Forze dell’Ordine (Vigili Urbani, Carabinieri, Polizia di Stato, guardie Forestali, Guardie ittico venatorie, Guardie ecologiche Volontarie, Finanza) nonché gli operatori di enti ed agenzie preposti alla tutela dell’ambiente (A.R.P.A. – Provincia di Frosinone). Sono inoltre abilitati alle funzioni di accertamento ed alla contestazione immediata delle violazioni, i dipendenti comunali incaricati del servizio di raccolta dei rifiuti. Detta abilitazione sarà regolata da apposita ordinanza sindacale. 39.2 Il Comune può svolgere mediante propri operatori vigilanza sull’osservanza del presente regolamento, anche con l’ausilio di apparecchiature fotografiche e di videosorveglianza. 23 39.3 Il personale addetto alla sorveglianza, in quanto incaricato di pubblico servizio può rilevare le violazioni amministrative redigendo apposito verbale. 39.4 Il verbalizzato può presentare opposizione al Responsabile dell’Ufficio Ambiente del Comune richiedendo l’archiviazione o la riduzione della sanzione irrogata. 39.5 Il Responsabile dell’Ufficio Ambiente decide in via definitiva sull’istanza di revisione, sentito il servizio autore della verbalizzazione. 39.6 Contro la decisione del Responsabile dell’Ufficio Ambiente l’utente verbalizzato può presentare ricorso al Tribunale di Frosinone. Articolo 40 - Sanzioni 40.1 Fatte salve le sanzioni previste dalla leggi vigenti, le violazioni al presente regolamento sono punite con sanzioni amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 25 ed un massimo di euro 150, ad eccezione delle violazioni di seguito elencate, che sono invece punite con una sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di 25 e un massimo di 500 euro: - il conferimento di rifiuti non differenziati secondo le modalità di raccolta stabilite - i comportamenti che creino intralcio o ritardo all’opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli in spazi non consentiti - il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati - il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e agli addetti ai servizi - il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori, oppure costituire situazione di pericolo - la combustione di qualunque tipo di rifiuto salvo quanto disposto all’articolo 31.1 - l’abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori - il conferimento al servizio di raccolta di animali morti - il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione - il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti - il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio comunale. Articolo 41 - Volantinaggio 41.1 Fatte salve le disposizioni contenute nella Legge 4 aprile 1956 n. 212 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale” e s.m.i. , il presente regolamento vieta la distribuzione, l’affissione, l’esposizione in ogni forma dei manifestini e simili collocandoli su beni situati anche temporaneamente in luoghi pubblici o aperti al pubblico ivi comprese le chiusure dei locali ed, in particolare, su pali dell’illuminazione pubblica e della segnaletica stradale, su alberi, sotto le porte di accesso, negli androni delle abitazioni private, sui parabrezza o lunotti delle autovetture e, comunque su tutti gli altri tipi di veicoli. Consente la distribuzione di manifestini e simili solo attraverso la consegna diretta alle persone; ciascun manifesto deve richiamare in modo visibile, l’obbligo di utilizzare cestini o cassonetti per gettarli. 41.2 E’ vietata inoltre la pubblicità eseguita mediante il lancio di manifestini e simili. 41.3 Soggetti passivi di sanzione si intendono il trasgressore, quale responsabile materiale della violazione ed il committente quale responsabile in solido con il trasgressore. 41.4 Gli stessi saranno soggetti al pagamento delle seguenti sanzione pecunarie: a) per i committenti: sanzione prevista dall’art. 24 comma 2 del D.Lgs. 507/1993, con pagamento in misura ridotta pari ad euro 412,00; b) per gli autori materiali della violazione: sanzione prevista dall’art. 40.1 del presente Regolamento, con pagamento in misura ridotta pari ad euro 25,00. 24 Articolo 42 – Entrata in vigore 42.1 Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio comunale. La pubblicazione del testo verrà assicurata attraverso la divulgazione sul sito internet istituzionale e avvisi da apporre in luoghi pubblici. 42.2 Il presente regolamento sostituisce ed abroga tutte le precedenti regolamentazioni in materia. N. 274 del Registro delle PUBBLICAZIONI DELL’ALBO PRETORIO Il presente regolamento, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, in data odierna, viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per giorni quindici consecutivi, ai sensi dell’art. 55 dello Statuto Comunale. Data di pubblicazione Strangolagalli, 17.09.2010 Il RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ______________________________________________ 25