FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
DELEGAZIONE PROVINCIALE
PIACENZA
Via Poggi, 1 – 29122 Piacenza
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Stagione Sportiva 2014/2015
Comunicato Ufficiale N° 47 del 10/06/2015
AVVISO IMPORTANTE A TUTTE LE SOCIETÀ L.N.D.
DI PIACENZA
Si comunica a tutte le società di calcio L.N.D. e Settore Giovanile che operano
nell’ambito della Delegazione provinciale di Piacenza, che la settimana da
lunedì 15/06/2015 a sabato 20/06/2015
gli uffici di questa Delegazione provinciale
resteranno CHIUSI per trasloco nella nuova sede in
Piacenza, via Martiri della Resistenza n. 4
Gli uffici riapriranno lunedì 22 giugno 2015.
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Si allega al presente C.U. (di cui costituisce parte integrante) quanto sotto riportato:
Comunicato ufficiale n° 292/A del 08.06.2015
Comunicazione della Procura Federale relativa provvedimento S.C.S.D. Atletico Montagna
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2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Si allega al presente C.U. (di cui costituisce parte integrante) quanto sotto riportato:
Comunicato ufficiale n° 290 del 04.06.2015
cu 283/A FIGC - norma transitoria art. 50 NOIF
Comunicato ufficiale n° 291del 04.06.2015
cu 284/A FIGC - modifica art. 43, comma 6, NOIF
Comunicato ufficiale n° 295 dell’08.06.2015
cu 288/A FIGC - nuovo testo art. 32 bis C.G.S.
Comunicato ufficiale n° 296 dell’08.06.2015
cu 289/A FIGC - progetto di rilancio e sviluppo del calcio femminile
Comunicato ufficiale n° 297 dell’08.06.2015
cu 290/A FIGC - abbreviazione termini artt. 6, 7 e 8 CGS
Circolare n°54 del 08.06.2015
Sospensione attività ufficiale della Federazione Indonesia
3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. Comunicazioni del Consiglio Direttivo
(nessuna comunicazione)
3.2. Comunicazioni della Segreteria
Si allega al presente C.U. (di cui costituisce parte integrante) il Bando del Comune di Bologna per le
assegnazioni all’utilizzo degli spazi negli impianti sportivi di Quartiere per le gare di campionato e relative
nuove modalità di attribuzione.
******
COPPA DISCIPLINA 2014/2015
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ha deliberato di donare a ciascuna Società classificatasi al primo posto della
Coppa Disciplina nella varie categorie n. 2 scatole di palloni per i Campionati Regionali e n. 1 scatola di palloni per i
Campionati Provinciali e per i Tornei Interprovinciali.
La fornitura potrà essere ritirata a giorni presso le Delegazioni provinciali dalle seguenti Società aventi diritto.
Campionato/Torneo
Regionale
Provinciale
Provinciale
Provinciale
Categoria
Prima Categoria
2^ Categoria PC
3^ Categoria PC
Juniores PC
Società
Nibbiano
San Giuseppe Calcio
Libertas S. Corrado
Arquatese
Del.
PC
PC
PC
PC
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Comunicato Ufficiale n. 286/A della F.I.G.C.
TESSERAMENTI E TRASFERIMENTI
TERMINI E MODALITA’ STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L’INVIO DELLE LISTE DI
SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA’ DEL SETTORE
DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA’ DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA
STAGIONE SPORTIVA 2015/2016.
Le operazioni di seguito elencate sono preliminarmente effettuate, ove consentito, per via telematica, fermo il successivo
deposito o spedizione in modalità cartacea, a mezzo plico postale, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai
Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini stabiliti. La data di deposito delle richieste di
tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza
del tesseramento, fatti salvi i casi per cui è prevista la decorrenza a far data dalla comunicazione della F.I.G.C.
1. Variazioni di tesseramento
Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:
a) Calciatori “giovani dilettanti”
Il tesseramento dei calciatori “giovani dilettanti” (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere
richiesto, in deroga all’art. 39.1 delle N.O.I.F., fino al 31 maggio 2016 (ore 19).
La data di invio o di deposito delle richieste in modalità cartacea presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i
Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.
Le richieste possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura delle variazioni di tesseramento, anche presso
le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza della società. Tale opzione non si applica per le
Società appartenenti alla Divisione Nazionale di Calcio a Cinque
b) Calciatori “non professionisti”
Il tesseramento di calciatori “non professionisti” (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo), può essere
effettuato:
da mercoledì 1° luglio 2015 a giovedì 31 marzo 2016 (ore 19.00)
La data di invio o di deposito delle richieste in modalità cartacea presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i
Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.
Le richieste possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura delle variazioni di tesseramento, anche presso
le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza della società. Tale opzione non si applica per le
Società appartenenti alla Divisione Nazionale di Calcio a Cinque
c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 N.O.I.F.
I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l’età prevista dall’art. 28
delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, B, Lega Pro e richiedere il
conseguente tesseramento:
- da mercoledì 1° luglio 2015 a venerdì 31 luglio 2015 (ore 23.00) - autonoma sottoscrizione- Art. 103 N.O.I.F.
- da sabato 1° agosto 2015 a lunedì 31 agosto 2015 (ore 23.00) – con consenso della società dilettantistica
- da lunedì 4 gennaio 2016 a lunedì 1° febbraio 2016 (ore 23.00) – con consenso della società dilettantistica
La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.
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2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati
organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti
Il trasferimento di un calciatore “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle Società partecipanti ai
Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:
a) da mercoledì 1° luglio 2015 a giovedì 17 settembre 2015 (ore 19.00)
b) da martedì 1° dicembre 2015 a giovedì 17 dicembre 2015 (ore 19.00)
Nell’ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.)
Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai
Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini
sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo
posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla
data di chiusura dei trasferimenti.
Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso le
Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza della società cessionaria. Tale opzione non si applica
per le Società appartenenti alla Divisione Nazionale di Calcio a Cinque
3. Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società di Serie A, B, Lega Pro
Il trasferimento di un calciatore “giovane dilettante”, nei limiti di età di cui all’art. 100 delle N.O.I.F., da società
dilettantistiche a società di Serie A, B, Lega Pro può avvenire nei seguenti distinti periodi:
a) da mercoledì 1° luglio 2015 a lunedì 31 agosto 2015 (ore 23.00)
b) da lunedì 4 gennaio 2016 a lunedì 1° febbraio 2016 (ore 23.00)
Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle N.O.I.F..
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F..)
La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.
4. Trasferimenti di calciatori “Giovani di Serie” da Società di Serie A, B, Lega Pro a società dilettantistiche
Il trasferimento di un calciatore “Giovane di Serie” da società di A, B, Lega Pro a società dilettantistiche, può avvenire nei
seguenti distinti periodi:
a) da mercoledì 1° luglio 2015 a lunedì 31 agosto 2015 (ore 19.00)
b) da lunedì 4 gennaio 2016 a lunedì 1° febbraio 2016 (ore 19.00)
Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle N.O.I.F..
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).
Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai
Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini
sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo
posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla
data di chiusura dei trasferimenti.
Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso le
Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza della società cessionaria. Tale opzione non si applica
per le Società appartenenti alla Divisione Nazionale di Calcio a Cinque
5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo –Art.103bis NOIF
La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori “non
professionisti” e “giovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto dell’art.103bis, comma 2, delle N.O.I.F.
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6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto
contrattuale
Le richieste di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori professionisti che hanno risolto per
qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, possono avvenire:
da mercoledì 1° luglio 2015 a sabato 30 gennaio 2016 (ore 12.00)
Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la Divisione Calcio a Cinque, I Comitati e il Dipartimento
Interregionale di competenza, oppure spedite a mezzo posta. In quest’ultimo caso il tesseramento decorre dalla data di
spedizione del plico postale, sempreché lo stesso pervenga entro mercoledì 10 febbraio 2016 (ore 19.00).
Le richieste di tesseramento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura previsti per tali operazioni,
anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza della società. Tale opzione non si
applica per le Società appartenenti alla Divisione Nazionale di Calcio a Cinque
Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno
30 giorni da quando abbia disputato la sua
ultima partita come professionista.
7. Calciatori stranieri provenienti da Federazione estera
a) Calciatori stranieri
Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti posono tesserare, entro il 31 dicembre 2015, e schierare in campo
calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui
agli artt. 40 quater e 40 quinquies, , delle N.O.I.F. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo status ed il Trasferimento dei
Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione
estera.
Fatto salvo quanto previsto all’art. 40 quinquies, i calciatori stranieri, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non
siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati ,
ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani.
Tali richieste di tesseramento devono essere inoltrate presso l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. di Roma. La
decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso
Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. A partire dalla Stagione Sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di
tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti di competenza delle Società
interessate, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies
Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno
30 giorni da quando abbia disputato la sua
ultima partita come professionista.
b) Calciatori italiani
Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro il 30 gennaio 2016, calciatori italiani
provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché tesserare, entro il 31 marzo 2016,
calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere. E’ fatto salvo quanto previsto all’ art. 40 quater comma 2 delle
N.O.I.F e all’art. 40 quinquies comma 4, delle N.O.I.F.
Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere inoltrate presso l'Ufficio
Tesseramento della F.I.G.C. di Roma. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di
autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.
Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno
30 giorni da quando abbia disputato la sua
ultima partita come professionista.
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8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari
Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:
a) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)
Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti”, devono essere
depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque,
ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sotto indicati e, nel caso di spedizione a
mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:
-
da mercoledì 1° luglio 2015 a giovedì 16 luglio 2015 (ore 19.00)
(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno
successivo alla data di chiusura)
Le liste di svincolo possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura previsti per tali operazioni, anche presso
le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza della Società . Tale opzione non si applica per le
Società appartenenti alla Divisione Nazionale di Calcio a Cinque.
Liste di svincolo suppletive
- da martedì 1° dicembre 2015 a giovedì 17 dicembre 2015 (ore 19.00)
(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno
successivo alla data di chiusura)
Le liste di svincolo suppletive possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura previsti per tali operazioni,
anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza della Società. Tale opzione non si
applica per le Società appartenenti alla Divisione Nazionale di Calcio a Cinque.
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 18 dicembre 2015.
b) Art. 117 delle N.O.I.F. (comma 5)
Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a
retrocessione della società dal Campionato Lega Pro – Divisione unica della Stagione Sportiva 2014/2015 al Campionato
Nazionale serie D, può essere sottoscritto:
- da mercoledì 1° luglio 2015 a lunedì 31 agosto 2015 (ore 23.00)– autonoma sottoscrizione
- da lunedì 4 gennaio 2016 a lunedì 1° febbraio 2016 (ore 23.00) – con consenso della società dilettantistica
c) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)
Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio
Femminile della Lega Nazionale Dilettanti, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non
oltre il 30 giugno 2016 (ore 19.00).
Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 1° luglio 2016.
TERMINI E MODALITA’ PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI “GIOVANI”
Art. 107 delle Norme Organizzative Interne (svincolo per rinuncia)
I calciatori “Giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da
inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati di competenza entro i termini
stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini
stessi:
- da martedì 1° dicembre 2015 a giovedì 17 dicembre 2015 (ore 19.00).
Le liste di svincolo possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura previsti per tali operazioni, anche presso
le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza della Società .
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 18 dicembre 2015.
TERMINI E MODALITA’ PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA’
Art. 118 delle Norme Organizzative Interne
Per la Stagione Sportiva 2015/2016, il termine fissato per l’invio o il deposito delle richieste di variazione di attività ai sensi
dell’art. 118 delle N.O.I.F. è da mercoledì 1° luglio 2015 a giovedì 1° ottobre 2015.
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SVINCOLI
TIPO DI SVINCOLO
CHI LO RICHIEDE
SCADENZA
ART. 32BIS N.O.I.F.
SVINCOLO PER DECADENZA DEL
TESSERAMENTO ETA' MINIMA 25 ANNI
COMPIUTI DAL SECONDO SEMESTRE
1989 AL PRIMO SEMESTRE 1990
CALCIATORE
DAL 15/06/15 AL
15/07/15
ART. 107 N.O.I.F.
SVINCOLO PER RINUNCIA DELLA
SOCIETA'
SOCIETA'
VEDI CU F.I.G.C.
DI PROSSIMA
USCITA
ART. 108 N.O.I.F.
ACCORDO TRA SOCIETA' E
CALCIATORE
SOCIETA' IN
ACCORDO CON IL
CALCIATORE
FINO AL 30/06/15
ART. 109 N.O.I.F.
SVINCOLO PER INATTIVITA' DEL
CALCIATORE
CALCIATORE
FINO AL 15/06/15
ART. 109 SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE
da fine campionato al 15 giugno
Lo svincolo per inattività del calciatore è disciplinato dall’art. 109 delle N.O.I.F..
1. Il calciatore “non professionista” e “giovane dilettante” il quale, tesserato ed a disposizione della società entro il 30
novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva,
ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio
equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore tesserato della prescritta certificazione di idoneità
all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.
2. Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, ENTRO IL 15 GIUGNO o, nel caso di Campionato ancora in corso
a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla
Società e rimessa in copia anche al Comitato Regionale competente, di essere incluso in “lista di svincolo”. La
ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato
Regionale.
3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con
avviso dl ricevimento inviata al Comitato Regionale e per conoscenza al calciatore. L’opposizione va preannunciata al
Comitato Regionale competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato.
4. Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d’idoneità all’attività sportiva non
rispettati dal calciatore, ha l’obbligo dl dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata
spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione dl tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova
del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte,
sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni
a gare non rispettate dal calciatore, ha l’obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera
raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle
convocazione, se il calciatore, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro
cinque giorni dalle relative ricezioni.
5. L’opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione
alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo d’autorità dello stesso.
6. Nel caso di opposizione della società, il Comitato Regionale, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di
svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali entro trenta giorni dalla data della spedizione di essa, possono
reclamare alla Commissione Tesseramenti. Il Comitato Regionale, in casi particolare può investire direttamente della
richiesta dl svincolo e della opposizione alla Commissione Tesseramenti.
7. La pendenza del reclamo non sospende l’efficacia della decisione del Comitato.
615
ART. 32 SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO dal 15 giugno al 15 luglio
N.B. LE RICHIESTE PERVENUTE PRIMA DEL 15 GIUGNO SARANNO RITENUTE NULLE ( EVENTUALI
RICHIESTE GIA’ INVIATE DOVRANNO ESSERE RIPRESENTATE A PARTIRE DAL 15 GIUGNO )
Lo svincolo per decadenza del tesseramento è disciplinato dall’art. 32-bis delle N.O.I.F..
1. Svincolo del calciatore nel periodo transitorio.
…omissis…
2. Svincolo del calciatore a regime.
A partire dal 15 giugno 2015 tutti i calciatori che entro il termine di stagione sportiva (30 giugno) avranno anagraficamente
compiuto il 25° anno di età, potranno chiedere ai Comitati Regionali ed alle Divisioni di competenza lo svincolo per
decadenza del tesseramento.
3. Lo svincolo ed i successivi tesseramenti.
Tutti i calciatori che hanno chiesto e ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento sono automaticamente
svincolati d’ufficio al 30 giugno della stagione sportiva successiva.
Per tale motivo, a specifica delle disposizioni di cui all’art. 32 bis, delle NOIF è opportuno chiarire che, il
calciatore che ottiene lo svincolo per decadenza del tesseramento, per svolgere attività federale deve assumere
con la propria o con altra Società un vincolo della durata di una solo stagione sportiva, al termine della quale il
tesseramento decade automaticamente. Tale procedura dovrà, ovviamente, essere ripetuta per ogni stagione
sportiva nella quale il calciatore intenda partecipare all’attività federale.
4. Modalità di richiesta di svincolo.
Le richieste di svincolo devono essere inviate personalmente dal calciatore, a pena di decadenza, nel periodo compreso
tra il 15 giugno ed il 15 luglio di ciascun anno. Le richieste devono comunque pervenire al Comitato o alla Divisione di
competenza entro il 30 luglio.
Le richieste devono essere sottoscritte dal calciatore, redatte in duplice copia, ed inviate contestualmente, per mezzo di
lettera raccomandata o di telegramma ai seguenti destinatari:
a) al Comitato Regionale o Divisione competente;
b) alla Società sportiva di appartenenza.
5. A chi inviare la richiesta.
La Divisione o Comitato competente sono quelli a cui appartiene la Società per la quale il calciatore è tesserato in virtù al
Campionato a cui partecipa la Società stessa.
6. Impugnazione del provvedimento di concessione o di diniego dello svincolo.
Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, che sono pubblicati sui Comunicati Ufficiali delle
Divisioni o dei Comitati competenti, il calciatore o la Società interessati possono proporre reclamo, entro il termine di
decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione, innanzi alla FIGC – COMMISSIONE TESSERAMENTI – Via Po, 36 – 00198
ROMA
CAMBI DI DENOMINAZIONE E/O SEDE SOCIALE - FUSIONI – SCISSIONI
PER LA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016
Le relative domande, redatte su appositi moduli, da scaricare dal sito www.figc.dilettanti-er.it alla voce modulistica
compilate in triplice copia devono essere inoltrate, tramite il Comitato Regionale Emilia Romagna, al Presidente della
F.I.G.C., improrogabilmente entro il 5 Luglio 2015, per la ratifica di competenza.
Pertanto, le domande stesse, corredate della documentazione sottoindicata, prevista dai rispettivi artt.
17-18 e 20 delle N.O.I.F., devono pervenire o essere depositate presso questo
Comitato Regionale all’attenzione di Marinella, per l’esame preliminare, entro e non oltre
venerdì 19 GIUGNO 2015 ore 14.00 (termine perentorio, non fa fede il timbro
postale).
Per doverosa informazione delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, lo stralcio degli artt. 17 18 – 20 e 52 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. che disciplinano gli adempimenti in questione:
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Art. 17
Denominazione sociale
......omissis......
2.
Il mutamento di denominazione sociale delle Società può essere autorizzato, sentito il parere della Lega
competente o del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, dal Presidente della F.I.G.C. su istanza da inoltrare
improrogabilmente entro il 15 luglio di ciascun anno; per le Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti tale
termine è anticipato al 5 luglio. All’istanza vanno allegati, in copia autentica, il verbale dell’Assemblea che ha
deliberato il mutamento di denominazione, l’atto costitutivo, lo Statuto sociale e l’elenco nominativo dei
componenti l’organo o gli organi direttivi. Non è ammessa l’integrale sostituzione della denominazione sociale
con altra avente esclusivo carattere propagandistico o pubblicitario.
Art. 18
Sede sociale
......omissis......
2.
II trasferimento della sede di una società in altro Comune è approvato dal Presidente Federale.
L'approvazione è condizione di efficacia del trasferimento di sede. La relativa delibera deve espressamente
prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.
3.
La domanda di approvazione deve essere inoltrata al Presidente Federale con allegata la copia autentica
del verbale della assemblea della società che ha deliberato il trasferimento di sede, lo statuto della
società, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia
richiesto dagli organi federali.
Le domande di approvazione dei trasferimenti di sede devono essere presentate, in ambito professionistico, entro
il 15 luglio di ogni anno, in ambito dilettantistico, entro il 5 luglio di ogni anno.
4.
II Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande, sentita la Lega competente.
5.
Il trasferimento di sede è consentito alle seguenti condizioni:
a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;
b) la società deve trasferirsi in Comune confinante, fatti salvi comprovati motivi di eccezionalità per
società del settore professionistico;
c) la società, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbia trasferito la sede sociale in altro Comune e
non sia stata oggetto di fusione, di scissione o di conferimento di azienda.
Art. 19
Impianto sportivo
1.
Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell’impianto sportivo dichiarato disponibile all'atto della
iscrizione al Campionato. L’impianto sportivo, dotato dei requisiti richiesti, deve essere ubicato nel Comune in cui
le società hanno la propria sede sociale.
…………….omissis………….
4.
In ambito dilettantistico e di settore giovanile, su richiesta delle società, la L.N.D., i Comitati e le Divisioni,
secondo la rispettiva competenza, possono autorizzare le medesime società, in via eccezionale e per fondati
motivi, anche per situazioni di urgenza correlate alla singola gara, a svolgere la loro attività in impianti non ubicati
nel Comune in cui hanno sede. La Divisione Calcio a Cinque può autorizzare, in caso di mancanza di struttura
idonea, le società che hanno l’obbligatorietà di giocare su campi coperti a svolgere la propria attività in impianti
sportivi di province
limitrofe, dotati di campi coperti.
…………….omissis………….
6
Salvo deroga, per quanto di competenza della Federazione, delle Leghe, dei Comitati e delle Divisioni, non può
essere considerato nella disponibilità di una Società un impianto sportivo che sia già a disposizione di altra.
Art. 20
Fusioni – Scissioni – Conferimenti d’Azienda
......omissis......
3.
617
Le domande di approvazione debbono essere inoltrate al Presidente Federale con allegate le copie
autentiche dei verbali delle assemblee e di ogni altro organo delle società che hanno deliberato la
fusione, la scissione o il conferimento dell’azienda sportiva, i progetti o gli atti di fusione, scissione o conferimento
di azienda con le relazioni peritali, l’atto costitutivo e lo statuto della società che prosegue l’attività sportiva
a seguito della fusione, della scissione o del conferimento dell’azienda sportiva, nonché l’elenco nominativo
dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali.
Dette domande, in ambito dilettantistico o di Settore per l’attività giovanile e scolastica, debbono essere
presentate entro il 5 luglio di ogni anno.
Le domande di approvazione della fusione, in ambito professionistico, debbono essere presentate entro il 15 luglio
di ogni anno. Le domande relative ad operazioni di scissione o conferimento d’azienda, in ambito professionistico,
possono essere presentate anche oltre detto termine.
......omissis......
5.
In caso di fusione approvata, rimane affiliata alla F.I.G.C. la società che sorge dalla fusione e ad essa sono
attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione e
l'anzianità di affiliazione della società affiliatasi per prima.
In caso di scissione approvata, è affiliata alla F,I,G,C, unicamente la società cui, in sede di scissione, risulta
trasferita l’intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l’anzianità di affiliazione della
società scissa. In caso di conferimento approvato in conto capitale dell’azienda sportiva da parte di una società
affiliata in una società dalla stessa interamente posseduta, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui risulta
conferita l’intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l’anzianità di affiliazione della
società conferente.
6.
In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell’attività sportiva, quali il
calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione mediante trasferimento dei
singoli rami dell’azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva
l’anzianità di affiliazione.
7.
La fusione, la scissione e il conferimento in conto capitale dell’azienda sportiva in una società posseduta dalla
conferente, sono consentite alle seguenti condizioni:
a) Le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente siano affiliate alla
F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;
b) In ambito professionistico tutte le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono
avere sede, salvo casi di assoluta eccezionalità, nello stesso Comune o in Comuni confinanti. In ambito
dilettantistico e di settore per l’attività giovanile e scolastica le società interessate alla fusione, ovvero alla
scissione o al conferimento devono avere sede nella stessa Provincia, ovvero in Comuni confinanti di
Provincie e/o Regioni diverse. Nell’ipotesi in cui le suddette operazioni siano effettuate tra società del settore
professionistico e società del settore dilettantistico – giovanile e scolastico, vige il criterio stabilito in ambito
professionistico;
c) tra società che, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro
Comune, non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda.
Art.52 - Titolo sportivo
1. II titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli
altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato.
2. In nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione.
3. II titolo sportivo di una società, cui venga revocata l'affiliazione ai sensi dell’art. 16, comma 6, può essere attribuito, entro il
termine della data di presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo, ad altra società con delibera del
Presidente Federale, previo parere vincolante della CO.VI.SO.C. ove il titolo sportivo concerna un Campionato professionistico
a condizione che la nuova società, con sede nello stesso Comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di due
giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza :
1) di avere acquisito l’intera azienda sportiva della società in stato di insolvenza
2) di avere ottenuto l’affiliazione alla FIGC
3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l’affiliazione ovvero di averne
garantito il pagamento mediante rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta
618
4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di
competenza
5) di aver depositato, per le società professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l’impegno a garantire
con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione
di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.
......omissis......
MODALITA’ PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE
PER CAMBIO DI DENOMINAZIONE
-
-
compilare il relativo modulo da scaricare dal sito www.figc-dilettanti-er.it – modulistica-archivio LA DOMANDA DI RICHIESTA DI CAMBIO DI DENOMINAZIONE VA COMPILATO
COMUNQUE IN ORIGINALE IN 3 COPIE.
compilare tutti i documenti allegati alla domanda.
IMPORTANTE:
la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quelle di altre Società.
L’esistenza di altra Società con identica o similare denominazione comporta, per la Società
interessata l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la
denominazione.
MODALITA’ PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE
PER CAMBIO DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE
-
-
compilare il relativo modulo da scaricare dal sito www.figc-dilettanti-er.it – modulistica-archivio LA DOMANDA DI RICHIESTA DI CAMBIO DI DENOMINAZIONE E SEDE VA COMPILATO
COMUNQUE IN ORIGINALE IN 3 COPIE.
compilare tutti i documenti allegati alla domanda.
la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quelle di altre Società.
L’esistenza di altra Società con identica o similare denominazione comporta, per la Società
interessata l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la
denominazione.
IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE E’ CONSENTITO ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:
1. La Società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive
2. La Società, nelle due stagioni precedenti, non deve aver trasferito la Sede sociale in altro
Comune e non deve essere stata oggetto di fusioni, scissioni e/o conferimento di azienda.
TRASFORMAZIONE DA SOCIETA’ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI
RICONOSCIUTE E NON RICONOSCIUTE A SOCIETA’ DI CAPITALI
Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un mutamento della
denominazione sociale, si deve fare riferimento all’art. 17, delle N.O.I.F. che prevede che la richiesta di autorizzazione sia
inoltrata alla F.I.G.C. entro il 5 luglio antecedente all’inizio dell’attività agonistica, ed a quanto precedentemente comunicato
circa il “Cambio di denominazione sociale”. Quindi per consentire il rispetto dell’iter burocratico, la documentazione deve essere
presentata al Comitato Regionale Emilia Romagna entro venerdì 19/06/2015 ore 14.00 (PERENTORIO, NON FA FEDE IL
TIMBRO POSTALE). La domanda di cambio di denominazione dovrà essere corredata dalla delibera di trasformazione,
adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. del Codice Civile e dello Statuto Sociale.
L’atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.
La trasformazione deve essere comunque deliberata al termine dell’attività ufficiale annuale svolta dalle singole Società o
Associazioni.
Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell’anzianità e del
numero di matricola, che restano inalterati.
Ottenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C..
619
TRASFORMAZIONE DA SOCIETA’ DI CAPITALI IN SOCIETA’ DI PERSONE
Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un mutamento della
denominazione sociale, si deve fare riferimento all’art. 17, delle N.O.I.F. che prevede che la richiesta di autorizzazione sia
inoltrata alla F.I.G.C. entro il 5 luglio antecedente all’inizio dell’attività agonistica, ed a quanto precedentemente comunicato
circa il “Cambio di denominazione sociale”. Quindi per consentire il rispetto dell’iter burocratico, la documentazione deve essere
presentata al Comitato Regionale Emilia Romagna entro venerdì 19/06/2015 ore 14.00 (PERENTORIO, NON FA FEDE IL
TIMBRO POSTALE).
La procedura corretta della trasformazione da Società di capitali in Società di persone è disciplinata dall’art. 2500 sexies del
Codice Civile.
L’atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.
Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell’anzianità e del
numero di matricola, che restano inalterati.
CIRCOLARE N. 14 DELLA L.N.D.
Con delibera del Consiglio Direttivo della L.N.D. nella riunione del 15 Novembre 2005, la Lega Nazionale Dilettanti ha accolto la
proposta di introdurre una limitazione più restrittiva in tema di mutamento della denominazione sociale, da intendersi riferita
alle sole Società aderenti al Comitato Interregionale e alla Divisione Calcio Femminile.
Ciò premesso, fatte salve le disposizioni generali vigenti in ordine all’applicazione dell’art. 17, delle N.O.I.F., relativo al cambio
della denominazione sociale, alle Società appartenenti esclusivamente al Comitato Interregionale e alla Divisione Calcio
Femminile è fatto obbligo di prevedere che la denominazione sociale, comunque formata, dovrà contenere l’indicazione del
Comune di riferimento al quale si richiama la Società medesima.
Pertanto, nella denominazione sociale risultante all’atto del mutamento, dovrà essere indicato, da parte della Società
interessata, il nome del Comune, che deve corrispondere con quello dove ha sede la Società, utilizzando anche elementi che
riconducano in maniera certa e chiara all’appartenenza territoriale del medesimo Comune. Ciò al fine di palesare nei segni di
riconoscibilità e di trasparenza il carattere specifico di una Società.
PUBBLICATO IN ROMA IL 29 NOVEMBRE 2005
MODALITA’ PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI FUSIONE
compilare il relativo modulo da scaricare dal sito www.figc-dilettanti-er.it – modulistica-archivio LA DOMANDA DI RICHIESTA DI FUSIONE VA COMPILATO COMUNQUE IN ORIGINALE IN 3 COPIE.
-
compilare tutti i documenti allegati alla domanda.
allegare allo stesso IN ORIGINALE:
-
verbali DISGIUNTI dell’Assemblea generale dei Soci delle società che hanno deliberato la fusione;
deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea
( N.B. non possono deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società
interessate)
verbale CONGIUNTO dell’Assemblea generale dei Soci delle società che richiedono la fusione; deve
essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea
( N.B. non possono deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società
interessate)
NUOVO Atto costitutivo e NUOVO Statuto della società sorgente dalla fusione sottoscritto dai soci;
elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi (in carica per la Stagione Sportiva 2015/2016)
della nuova società nascente, sottoscritto dagli stessi.
disponibilità del campo
-
-
IMPORTANTE:
la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quelle di altre Società.
L’esistenza di altra Società con identica o similare denominazione comporta, per la Società
interessata l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la
denominazione.
Alle richieste di fusioni accolte non potrà essere comunque riconosciuta una data anteriore al
01/07/2015
620
MODALITA’ PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI SCISSIONE
E’ possibile la separazione solo tra calcio maschile, calcio femminile e calcio a 5.
Le domande di scissione dovranno essere inviate esclusivamente al C.R.E.R. all’attenzione di
Marinella con allegato:
copia autentica del verbale dell’Assemblea generale dei Soci che ha deliberato la scissione; deve
essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea
( N.B. non possono deliberare la scissione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società
interessate)
- elenco nominativo dei Componenti gli Organi direttivi in carica per la stagione 2015/2016
domanda di affiliazione per ogni altra società sorta dalla scissione corredata da tutta la
documentazione di rito (Atto costitutivo, Statuto sociale, disponibilità di campo sportivo, tassa di
affiliazione) da inviare ENTRO IL 19.06.2015 ore 14.00 perentorio
- in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque e calcio a 11 femminile, elenco nominativo dei
calciatori attribuiti alle società oggetto di scissione.
-
In particolare, si richiama l’attenzione:
- la delibera della Società inerente la scissione deve espressamente prevedere, quale condizione della
sua efficacia, l’approvazione della F.I.G.C.
LE SCISSIONI SONO CONSENTITE ALLE CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 20 COMMA 7 DELLE N.O.I.F.
SOPRA INDICATO
Domanda di affiliazione alla F.I.G.C. società L.N.D. (art. 15 NOIF)
Per ottenere l’affiliazione alla F.I.G.C. le Società debbono presentare apposita domanda al Presidente
Federale per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente che esprime sulla stessa il proprio
parere”.
Le Società di nuova costituzione, che intendono partecipare all’attività organizzata dalla L.N.D. dovranno
presentare al Comitato Regionale Emilia Romagna (Viale Alcide de Gasperi 42 – 40132 Bologna):
- il MODULO BIANCO predisposto dalla Segreteria Federale scaricabile dal sito www.figc-dilettanti-er.it alla
voce tesseramento (va compilato in triplice copia);
- tutte le copie devono essere debitamente compilate con particolare riferimento agli indirizzi della sede
sociale e della corrispondenza (CAP compreso);
- il timbro sociale, apposto sulle tre facciate, deve riportare l’esatta denominazione della Società
corrispondente a quella dell’atto costitutivo e dello statuto.
Tutti i documenti IN ORIGINALE, dovranno essere presentati prima dell’iscrizione delle squadre ai
campionati (senza affiliazione non è possibile iscriversi e fare tesseramenti o altro) e sono i seguenti:
DOMANDA AFFILIAZIONE - ATTO COSTITUTIVO – STATUTO – DISPONIBILITA’ DEL CAMPO –
ELENCO DEI COMPONENTI LA SOCIETA’ -TASSA DI AFFILIAZIONE – PARTITA IVA
FARE MOLTA ATTENZIONE AD INDICARE NEL MODULO UTILIZZATO, SE SI RICHIEDE ATTIVITA’
DILETTANTE O DI PURO SETTORE GIOVANILE AL FINE DI EVITARE SPIACEVOLI INCONVENIENTI
PRESSO LA F.I.G.C. E RITARDI NELL’EVASIONE DELLA PRATICA
a) Tipologia (sigla) e denominazione sociale
A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica
A.C.D. = Associazione Calcistica o Calcio Dilettantistica
S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica
G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico
621
C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico
F.C.D. = Football Club Dilettantistico
A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica
U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica
U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica
POL. D. = Polisportiva Dilettantistica
N.B. La “tipologia” della Società va sempre indicata.
- la denominazione non può superare le 25 lettere compresi gli spazi;
- non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi;
- agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni stesse delle
società, l’esistenza di altra società con identica o similare denominazione comporta - per la società affilianda l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere la denominazione;
Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai requisiti, ancorché accettate dal Comitato Regionale, saranno
respinte dalla Segreteria Federale; infatti il nulla-osta espresso a livello regionale sulla denominazione della
Società richiedente non deve intendersi quale ratifica della domanda di affiliazione, di competenza esclusiva
della F.I.G.C., che interverrà solo al momento dell’esame finale della documentazione completa.
Esempi di alcune denominazioni INCOMPATIBILI:
-“SCUOLA CALCIO”, non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che deve essere rilasciato
dal Settore Giovanile Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base, affiliate da
almeno due stagioni sportive alla F.I.G.C.e che hanno determinati requisiti
- “Nuova”, qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio : denominazione XXXX è incompatibile
con “Nuova XXXX”);
-“Rinascita”, qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio : denominazione XXXX è incompatibile
con “Rinascita XXXX”);
“Anno”, qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio : denominazione XXXX è incompatibile con
“2009 XXXX”);
(particolare esame per le denominazioni GIOVANI XXXX - GIOVANILE XXXX – BOYS XXXX – JUNIOR XXXX – per
esistenza di altra Società con identica denominazione XXXX che partecipano ai relativi campionati giovanili).
- denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario;
- denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (e.s. EF XXXX, MFK XXXX, BSE XXXX, etc.).
b) Atto costitutivo e Statuto sociale
La Società che richiede l’affiliazione alla FIGC deve presentare l’Atto costituito e lo Statuto sociale:
a) ATTO COSTITUTIVO redatto in data recente contenente l’elenco nominativo dei componenti l’Organo direttivo (fac
simile allegato alla domanda di affiliazione)
b) STATUTO SOCIALE redatto in data recente (fac simile allegato alla domanda di affiliazione)
c) Dichiarazione attestante la disponibilità di un campo regolamentare
La Società che chiede di essere affiliata alla F.I.G.C. deve presentare una dichiarazione attestante la piena e completa
disponibilità di un idoneo campo sportivo rilasciata dal proprietario dell’impianto.
La Società dovrà svolgere l’attività nell’impianto dichiarato disponibile all’atto dell’affiliazione, impianto che deve insistere
sul territorio del Comune ove la Società ha la propria sede sociale.
Non può essere considerato nella disponibilità di una Società un impianto sportivo che sia già a disposizione di altra (Art.
19 NOIF).
d) Tassa di affiliazione
Ogni pratica deve essere accompagnata dalla relativa tassa di affiliazione, da versarsi a mezzo di assegno circolare non
trasferibile, intestato a F.I.G.C. L.N.D. – C.R. Emilia Romagna, dell’ importo di:
€. 55,00 per le Società della Lega Nazionale Dilettanti (salvo conferma da parte della Federazione);
€. 15,00 per le Società che svolgono esclusivamente Attività Giovanile e Scolastica
(salvo conferma da parte della Federazione)
e) Dichiarazione di eventuale attività svolta nella stagione precedente nel Settore per l’Attività
Giovanile e Scolastica (solo per le Società già affiliate che intendono svolgere attività dilettantistica)
La Società deve rilasciare una dichiarazione secondo il seguente fac-simile:
622
DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA O MENO AL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA
La Società .......................................... ...........................................................................................
(SIGLA) (DENOMINAZIONE)
di .................................................................
(COMUNE DI RESIDENZA)
DICHIARA
� Di non essere affiliata al Settore Giovanile e Scolastico come “Società pura”
� Di essere già affiliata al Settore Giovanile e Scolastico come “Società pura” con il seguente numero di matricola: n° ............
Firma del Presidente
............................................................
SI INVITANO LE SOCIETA’ A CORREDARE LE PRATICHE SOPRA INDICATE CON:
- NUMERO DI CELLULARE DEL RESPONSABILE A CUI FARE RIFERIMENTO
- NUMERO DI FAX FUNZIONANTE
- INDIRIZZO E-MAIL
N.B. la password di accesso al sito della L.N.D. sarà inviata solo a
partire dal 1° luglio 2015 alla e-mail indicata dalla Società al
momento del deposito della pratica
ORGANICO 2^ CATEGORIA 2015-2016
Si pubblica l’ organico del Campionato di 2^ CATEGORIA fermo restando segnalazioni in merito ad eventuali errori.
1.
2.
3.
2000 POL.
4 VILLE A.C.R.S.D.
ACLI S.LUCA S.GIORGIO
4.
AIRONE F.C.
5.
6.
7.
8.
ALBERONESE A.S.D.
ALBINEA
ALSENESE
ALTA VALCONCA
9.
AMARANTO CASTELGUELFO
10.
ANTAL PALLAVICINI USCSI
11.
ARGENTA P.G.V.
12.
13.
14.
15.
ARIANO ESTENSE
ARSENAL 1976
ASAR 1972
ASTRA
16.
ATHLETIC ZOLA
17.
ATLETIC CITTA DEI RAGAZZI
18.
ATLETICOLUGO CALCIO
19.
20.
21.
22.
AUDACE
AUDACE BAURA
AURORA
AZZURRA
23.
BABY BRAZIL SAN NICOLO
24.
BAGNARA A.S.D.
retrocessa da 1^ Cat.
promossa da 3^ cat. BO
retrocessa da 1^ Cat.
BO vinto coppa
promossa da 3^ cat. RA 1^ CLASS. coppa e camp.
retrocessa da 1^ Cat.
623
25.
BAISO SECCHIA
26.
BARCA RENO
27.
28.
29.
BASSA PARMENSE CALCIO
BAZZANESE
BELLARIVA VIRTUS
30.
BERRA
31.
32.
33.
34.
35.
BERTINORO CALCIO
BOBBIO 2012
BOCA BARCO
BOCA CALCIO
BOIARDO MAER
36.
BORGHIGIANA
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
BORGO TULIERO
BORGOTARO CALCIO
BORZANESE
CA.RIO.CA
CALCIO CODREA
CALCIO DECIMA 1938
CALCIO IMOLA 2004
CALENDASCO CALCIO U.S.
CAORSO
CARPENA A.S.D.
CASOLA VALSENIO
48.
49.
CASTEL GUELFO 1927
CASTIGLIONE CALCIO
50.
51.
52.
CERETOLESE
CERVARESE
CIBOX
53.
CIRCOLO ANSPIGIOVANNIXXIII
54.
COLONNELLA RIMINI
55.
56.
COMBISALSO
CONCORDIA CALCIO A.S.D.
57.
58.
CONSOLATA 67
CORLO
59.
60.
CORPOLO’
CORTE CALCIO
61.
62.
63.
64.
DAINO SANTA CROCE A.S.D.
DINAMO CALCIO
DISMANO UNITED
DOGATESE
65.
F.C. CASTELBOLOGNESE 1909
66.
F.C. RONCOFREDDO 2003
67.
F.C. SAVIGNANO
68.
FELEGARA 07
69.
FELINA
70.
71.
72.
73.
FOLGORE FORNOVO
FONTANELICE
FONTANELLATO CALCIO
FOOTBALL CLUB 70 A.S.D.
74.
FORNOVO
75.
76.
77.
78.
FOX JUNIOR SERRAMAZZONI
FRAORE
FRIGNANO 74
FRUGESPORT
promossa da 3^ cat. BO
retrocessa da 1^ Cat.
FC vinto coppa
retrocessa da 1^ Cat.
promossa da 3^ cat. BO
promossa da 3^ cat. RE
PR vinto coppa
retrocessa da 1^ Cat.
retrocessa da 1^ Cat.
retrocessa da 1^ Cat.
retrocessa da 1^ Cat.
retrocessa da 1^ Cat.
624
79.
FRUTTETI
80.
GANACETO
81.
82.
83.
84.
85.
GAZZOLA
GHIARE
GODO
GRANATA SOC.COOP.A R.L.
GRUPPO SPORTIVO ROMAGNA
86.
87.
JUNIOR FINALE
JUNIOR FIORANO
88.
JUVENILIA IMOLA A.D.
89.
JUVENTUS CLUB PARMA
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
LA DOZZA
LAGHESE
LEMIGNANO 1988
LEVANTE
LEVIZZANO F.C. MO
LIBERTAS CASTEL S. PIETRO
LIBERTASARGILE VIGORPIEVE
97.
LIBERTASSPES
98.
99.
100.
101.
MADONNINA CALCIO
MAGRETA A.S.D.
MANZOLINO
MARANESE
102. MARINA CALCIO
103.
104.
105.
106.
107.
retrocessa da 1^ Cat.
FE vinto coppa
MO Vinto coppa
promossa da 3^ cat. PC
retrocessa da 1^ Cat.
MARRADESE
MARRARESE A.S.D.
MARZABOTTO CALCIO 2000
MASONE
MASSENZATICO CALCIO A.S.D
108. MASSESE CASELLE 2000
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
MEDOLLA A.S.D.
MEZZANO
MIRABELLO A.S.D.
MODENESE CALCIO
MODIGLIANA CALCIO
MONDAINO
MONTANARA CALCIO DUCALE61
MONTECAVOLO A.S.D.
MONTERENZIO
MONTESCUDO
MULAZZANO 82
NIVIANO
121. NONANTOLA CALCIO A.S.D.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
NOVESE
NUOVA AURORA
OLIMPIA QUARTESANA
OLUBRA
OSPITALESE
PERTICARA
PGS SMILE
PIAN DI SETTA
PIANORESE CALCIO SSDRL
PIANTA
retrocessa da 1^ Cat.
132. PIETRO BORTOLOTTI
625
promossa da 3^ cat. MO
133. PILASTRO CALCIO
134. PINARELLA CALCIO A R.L.
retrocessa da 1^ Cat.
135. PODENZANO 1945 A.S.D.
136. POL. SANGES
RN vinto coppa
137. POLISPORTIVA ARGELATESE
138. POLISPORTIVA AURORA
139. POLISPORTIVA CAMPEGINESE
retrocessa da 1^ Cat.
140. POLISPORTIVA MAGNAVACCA
141. POLISPORTIVA PONTENURE
142. POLISPORTIVA RAPID
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
RA 2^ CLASS. coppa
POLIVALENTE S.DAMASO
PONTE RONCA
PONTEGREEN CASTELVETRO
PONTELAGOSCURO
PONTEVECCHIO
PONTICELLI A.S.D.
PONTOLLIESE
POZZA
151. PREDAPPIO
retrocessa da 1^ Cat.
152. PRIMARO A.S.D.
153. PRO LOCO REDA
154. PUIANELLO
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
retrocessa da 1^ Cat.
PUNTA MARINA TERME
QUARANTOLESE
QUARTIERE
RAINBOW GRANAROLO
RAMISETO CERVAREZZA
REAL AZZURRI
REAL CASTENASO
REAL DRAGONE
REAL MONTELEONE
REAL SARSINA
165. REAL VAL BAGANZA
retrocessa da 1^ Cat.
166. REFILL VEGGIA A.S.D.
167. REGGIO LEPIDI
168. RICCI FRANCESCO
promossa da 3^ cat. FE
169. RIMINI UNITED MALATESTA
170. RIVARA
171. ROCCAMALATINA A.S.D.
172. ROTTOFRENO A.C.D.
retrocessa da 1^ Cat.
173. RUBIERA UNITED
174. S.CESARIO SOC.COOP.A.R.L.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
retrocessa da 1^ Cat.
S.LAZZARO A FARNESIANA
S.ROCCO AL PORTO
SAMMARTINESE A.S.D.
SAN CARLO
SAN COLOMBANO ITALTEX
SAN GIUSEPPE CALCIO
SAN LEO C.S.M.
SAN NICOLO
SAN PATRIGNANO
184. SAN POLO CALCIO
185. SAN ROCCO 2001 FAENZA
promossa da 3^ cat. PC
626
186. SAN VITTORE
187. SANNAZZARESE
188.
189.
190.
191.
192.
SANTA SOFIA
SANTAGATESE
SANTERNO
SANTOS 1948 A.S.D.
SARAGOZZA
193. SATURNO
194.
195.
196.
197.
198.
promossa da 3^ cat. MO
SORGENTE
SPADAROLO MARECCHIA A.S.D
SPILAMBERTO 96 A.S.D.
SPONTRICCIOLO A.S.D.
SPORT CLUB MEZZANI
SPORTING CAVRIAGO 06
SPORTING FIORENZUOLA
SPORTING VALBIDENTE
STELLA ROSSA C.BORSETTI
SUPERGA 63 DILETTANTISTIC
TEAM TRAVERSETOLO A.S.D.
TORRE PEDRERA
TORTIANO CALCIO 1973
213. TOZZONA PEDAGNA
214.
215.
216.
217.
218.
promossa da 3^ cat. RE
SCANDERBEG
SCOTT DUE EMME
SEF VIRTUS CALCIO
SIEPELUNGA BELLARIA
SIVIZZANO
199. SOCCER SALICETA
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
PC vinto coppa
retrocessa da 1^ Cat.
TRAVESE
TRE BORGATE
TRE MARTIRI 1949 S.M.
TREBBO 1979
TURRIS
219. UNIONE CALCIOCASALESE SRL
retrocessa da 1^ Cat.
220. UNITED BELLARIA
221. UNITED CARPI
222. UNITED MONTEFREDENTE ASD
223. UNIVERSAL A.S.D.
224. VALGOTRA
225. VALSANTERNO 2009
226. VECCHIAZZANO
promossa da 3^ cat. FC
227. VIAEMILIA
228. VIANESE
RE Vinto coppa
229. VICOFERTILE
230. VIGARANESE X MARTIRI
231. VIGOLZONE 1968
promossa da 3^ cat. FE
232. VILLA D ORO CALCIO
233. VILLA MINOZZO A.S.D.
234. VILLA VERUCCHIO
235.
236.
237.
238.
retrocessa da 1^ Cat.
VILLAMARINA
VILLANOVA
VIRTUS CALERNO
VIRTUS FAENZA S.S.D.AR.L.
239. VIRTUS POGGIO BERNI
promossa da 3^ cat. RN
627
240. VIS ARGENTINA
241. VIS NOVAFELTRIA CALCIO
242. WADIS PAESANTI GORINO
retrocessa da 1^ Cat.
243. YOUNG BOYS POL.COGNENTESE
244. ZIANO
245. ZIBELLO POLESINE
SOCIETA’ RETROCESSE IN 3^
1. ALFERO CALCIO
2. CANONICA
3. RUBICONE CALISESE
4. VIRTUS CESENA 2010
5. APPENNINO 2000
6. QUARTO F.C.
7. L.A. MURATORI CALCIO
8. LAME
9. SANTAGATESE POL. SRL
10. STELLA AZZURRA ZOLINO
11. BARACCA LUGO
12. BISANZIO S.MICHELE A.S.D.
13. BRISIGHELLA VAL LAMONE
14. ROCCHIGIANA A.S.D.
15. CALCIO BURANA
16. FILO
17. GAVELLESE
18. S.GIOVANNESE
19. EAGLES SASSUOLO A.S.D.
20. FANANO CALCIO
21. FOLGORE MIRANDOLA
22. VIRTUS CAMPOGALLIANO CAL.
23. FOLGORE
24. GOSSOLENGO A.S.D.
25. PITTOLO
26. VERNASCA
27. JUNIOR REAL MARIGNANO
28. CERASOLO
29. SALA BAGANZA
30. TORRILE SAN POLO
31. MERCURY
32. POL. TERRE DI CANOSSA
33. GUALTIERESE 2008
34. POLISPORTIVA ROTEGLIA ASD
35. QUATTRO CASTELLA RE A.S.D
36. REAL SAN PROSPERO
promossa da 3^ cat. PR
CATEGORIA
FC
FC
FC
FC
BO
BO
BO
BO
BO
BO
RA
RA
RA
RA
FE
FE
FE
FE
MO
MO
MO
MO
PC
PC
PC
PC
RN
RN
PR
PR
PR
PR
RE
RE
RE
RE
4. COMUNICAZIONI DEL S.G.S.
4.1. Comunicazioni del S.G.S. di Roma
(nessuna comunicazione)
628
4.2. Comunicazioni del C.R.E.R.-S.G.S. di Bologna
Domanda di affiliazione alla F.I.G.C. società di PURO SETTORE GIOVANILE
(art. 15 NOIF)
Le Società di nuova costituzione, che intendono partecipare esclusivamente all’attività del Settore
Giovanile e Scolastico dovranno presentare al Comitato Regionale Emilia Romagna (Viale Alcide
de Gasperi 42 – 40132 Bologna):
- - il MODULO BIANCO predisposto dalla Segreteria Federale scaricabile dal sito www.figc-dilettantier.it nel tesseramento (compilato in triplice copia); mettendo la crocetta nella casella “settore
giovanile scolastico”
- tutte le copie devono essere debitamente compilate con particolare riferimento agli indirizzi della
sede sociale e della corrispondenza (CAP compreso);
- il timbro, apposto sulle tre facciate, deve riportare l’esatta denominazione della Società
corrispondente a quella dell’atto costitutivo e dello statuto.
Tutti i documenti IN ORIGINALE, dovranno essere presentati prima dell’iscrizione delle
squadre ai campionati e sono i seguenti:
DOMANDA DI AFFILIAZIONE - ATTO COSTITUTIVO – ELENCO DEI COMPONENTI - STATUTO –
DISPONIBILITA’ DEL CAMPO – TASSA DI AFFILIAZIONE – PARTITA IVA
FARE MOLTA ATTENZIONE AD INDICARE NEL MODULO UTILIZZATO, SE SI RICHIEDE ATTIVITA’ DILETTANTE
O DI PURO SETTORE GIOVANILE AL FINE DI EVITARE SPIACEVOLI INCONVENIENTI PRESSO LA F.I.G.C. E
RITARDI NELL’EVASIONE DELLA PRATICA
a) Tipologia (sigla) e denominazione sociale
A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica
A.C.D. = Associazione Calcistica o Calcio Dilettantistica
S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica
G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico
C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico
F.C.D. = Football Club Dilettantistico
A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica
U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica
U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica
POL. D. = Polisportiva Dilettantistica
N.B. La “tipologia” della Società va sempre indicata.
- la denominazione non può superare le 25 lettere compresi gli spazi;
- non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi;
- agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni stesse
delle società, l’esistenza di altra società con identica o similare denominazione comporta - per la società
affilianda - l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere la denominazione;
Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai requisiti, ancorché accettate dal Comitato Regionale, saranno
respinte dalla Segreteria Federale; infatti il nulla-osta espresso a livello regionale sulla denominazione della
Società richiedente non deve intendersi quale ratifica della domanda di affiliazione, di competenza esclusiva
della F.I.G.C., che interverrà solo al momento dell’esame finale della documentazione completa.
629
Esempi di alcune denominazioni INCOMPATIBILI:
-“SCUOLA CALCIO”, non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che deve essere rilasciato
dal Settore Giovanile Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base, affiliate da
almeno due stagioni sportive alla F.I.G.C.e che hanno determinati requisiti
- “Nuova”, qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio : denominazione XXXX è
incompatibile con “Nuova XXXX”);
-“Rinascita”, qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio : denominazione XXXX è
incompatibile con “Rinascita XXXX”);
“Anno”, qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio : denominazione XXXX è
incompatibile con “2009 XXXX”);
(particolare esame per le denominazioni GIOVANI XXXX - GIOVANILE XXXX – BOYS XXXX – JUNIOR XXXX – per
esistenza di altra Società con identica denominazione XXXX che partecipano ai relativi campionati giovanili).
- denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario;
- denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (e.s. EF XXXX, MFK XXXX, BSE XXXX,
etc.).
b) Atto costitutivo e Statuto sociale
La Società che richiede l’affiliazione alla FIGC deve presentare l’Atto costituito e lo Statuto sociale:
a) ATTO COSTITUTIVO redatto in data recente contenente l’elenco nominativo dei componenti l’Organo
direttivo (fac simile allegato alla domanda di affiliazione)
b) STATUTO SOCIALE redatto in data recente (fac simile allegato alla domanda di affiliazione)
c) Dichiarazione attestante la disponibilità di un campo regolamentare
La Società che chiede di essere affiliata alla F.I.G.C. deve presentare una dichiarazione attestante la piena e
completa disponibilità di un idoneo campo sportivo rilasciata dal proprietario dell’impianto.
La Società dovrà svolgere l’attività nell’impianto dichiarato disponibile all’atto dell’affiliazione, impianto che
deve insistere sul territorio del Comune ove la Società ha la propria sede sociale.
Non può essere considerato nella disponibilità di una Società un impianto sportivo che sia già a disposizione di
altra (Art. 19 NOIF).
d) Tassa di affiliazione
Ogni pratica deve essere accompagnata dalla relativa tassa di affiliazione, da versarsi a mezzo di assegno
circolare non trasferibile, intestato a F.I.G.C. L.N.D. – C.R. Emilia Romagna, dell’ importo di:
€. 55,00 per le Società della Lega Nazionale Dilettanti (salvo conferma da parte della Federazione);
€. 15,00 per le Società che svolgono esclusivamente Attività Giovanile e Scolastica
(salvo conferma da parte della Federazione)
SI INVITANO LE SOCIETA’ A CORREDARE LE PRATICHE SOPRA INDICATE CON:
- NUMERO DI CELLULARE DEL RESPONSABILE A CUI FARE RIFERIMENTO
- NUMERO DI FAX FUNZIONANTE
- INDIRIZZO E-MAIL
N.B. la password di accesso al sito della L.N.D. sarà inviata solo a partire dal 1°
luglio 2014 all’indirizzo e-mail indicato dalla Società al momento del deposito
della pratica.
TRASFORMAZIONE DA SOCIETA’ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E
NON RICONOSCIUTE A SOCIETA’ DI CAPITALI
Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un
mutamento della denominazione sociale, si deve fare riferimento all’art. 17, delle N.O.I.F. che prevede che la
richiesta di autorizzazione sia inoltrata alla F.I.G.C. entro il 5 luglio antecedente all’inizio dell’attività agonistica,
ed a quanto precedentemente comunicato circa il “Cambio di denominazione sociale”. Quindi per
consentire il rispetto dell’iter burocratico, la documentazione deve essere presentata al Comitato Regionale
Emilia Romagna entro venerdì 20/06/2014 ore 14.00 (PERENTORIO, NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE).
630
La domanda di cambio di denominazione dovrà essere corredata dalla delibera di trasformazione, adottata
nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. del Codice Civile e dello Statuto Sociale.
L’atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.
La trasformazione deve essere comunque deliberata al termine dell’attività ufficiale annuale svolta dalle
singole Società o Associazioni.
Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo,
dell’anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.
Ottenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C..
TRASFORMAZIONE DA SOCIETA’ DI CAPITALI
IN SOCIETA’ DI PERSONE
Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un
mutamento della denominazione sociale, si deve fare riferimento all’art. 17, delle N.O.I.F. che prevede che la
richiesta di autorizzazione sia inoltrata alla F.I.G.C. entro il 5 luglio antecedente all’inizio dell’attività agonistica,
ed a quanto precedentemente comunicato circa il “Cambio di denominazione sociale”. Quindi per
consentire il rispetto dell’iter burocratico, la documentazione deve essere presentata al Comitato Regionale
Emilia Romagna entro venerdì 20/06/2014 ore 14.00 (PERENTORIO, NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE).
La procedura corretta della trasformazione da Società di capitali in Società di persone è disciplinata dall’art.
2500 sexies del Codice Civile.
L’atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.
Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo,
dell’anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.
PROGETTO SCUOLE CALCIO QUALIFICATE
Stagione Sportiva 2014/2015
Si comunica che, nell’ambito del Progetto Scuole Calcio Qualificate, la Società PIACENZA
CALCIO ha organizzato un incontro che si terrà:
MERCOLEDI’ 24 GIUGNO 2015
ORE 20.30
sul tema:
“LA GESTIONE TECNICA DI UN SETTORE GIOVANILE… DALL’ATTIVITA’ DI BASE ALL’ATTIVITA’
AGONISTICA”
RELATORE: MASSIMO CERRI – DIR. SPORTIVO PIACENZA CALCIO
L’incontro si svolgerà presso la Sala Stampa dello Stadio Garilli – Via E. Gorra 25 - Piacenza
L’invito è esteso ad Allenatori, Istruttori, Dirigenti, giocatori e familiari dei giovani calciatori.
631
5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
5.1. Comunicazioni della Presidenza
(nessuna comunicazione)
5.2. Comunicazioni della Segreteria
TORNEO BABY CHAMPIONS CATEGORIA “PULCINI”
Ideata da questa Delegazione provinciale della F.I.G.C., si è svolta domenica 31 maggio e
domenica 7 giugno sul campo di Borgonovo Valtidone la prima edizione del torneo “Baby
Champions” riservato alla categoria “Pulcini” 2006.
Ad aggiudicarsi per la prima volta la coppa è stata la squadra del San Lazzaro
Farnesiana.
Il Presidente ed i Componenti la Delegazione F.I.G.C. di Piacenza si complimentano con la
società vincente e ringraziano tutte le società partecipanti e la società U.S. Borgonovese per
l’organizzazione delle gare.
ERRATA CORRIGE
A SEGUITO CORREZIONE EFFETTUATA NEL GIRONE “B” DI TERZA CATEGORIA SI ALLEGA
NUOVAMENTE AL PRESENTE COMUNICATO UFFICIALE L’OPUSCOLO CONTENENTE LE
CLASSIFICHE GENERALI E LA COPPA DISCIPLINA DEI CAMPIONATI PROVINCIALI 2014/2015.
6. TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
RIUNIONE DEL 8 GIUGNO 2015
Tribunale composto dai signori: BONFIGLIOLI (Presidente), CESARI e DAL FIUME (Componenti);
CAVALLINI (A.I.A.).
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO
a carico calc. FORNACIARI SIMONE, tess. U.S.D. Vigor Carpaneto, sigg. DOSI DAVIDE e BARBIERI
MARIO, dirigenti U.S.D. Vigor Carpaneto e U.S.D. VIGOR CARPANETO- camp. Promozione
Con nota 28.4.2015 n. 9644-519, il Sostituto Procuratore Federale Delegato,
- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,
- ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano :
- il calc.. FORNACIARI SIMONE, della violazione di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, in relazione all’art.
103 bis delle N.O.I.F. , in raccordo con l’art. 5 Regolamento F.I.F.A. e agli artt. 100, 101 e 117, comma 3,
delle N.O.I.F., per essere stato schierato in campo o, comunque, inserito nella distinta di gara, nelle file della
Società Vigor Carpaneto, nelle gare del Campionato Promozione, stagione 2014/2015, Gotico Garibaldina –
Vigor Carpaneto del 14.9.2014, Vigor Carpaneto – Castellana del 21.9.2014, Monticelli Terme – Vigor
Carpaneto del 28.9.2014 e Vigor Carpaneto – Soragna dell’1.10.2014, nonostante lo stesso non avesse titolo
a partecipare essendo il suo tesseramento da considerarsi nullo, così come statuito dal Tribunale Federale
Nazionale – sezione tesseramenti, provvedimento pubblicato il 25.11.2014 e confermato dalla Sezione V della
Corte Federale di Appello, provvedimento pubblicato il 19.1.2015;
632
- il sig. DOSI DAVIDE , dirigente accompagnatore nelle predette gare Gotico Garibaldina – Vigor
Carpaneto e Vigor Carpaneto – Castellana, campionato di Promozione, stagione 2014/2015, della violazione
di cui all’art. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 103 bis delle N.O.I.F. , in raccordo con l’art. 5 Regolamento
F.I.F.A. e agli artt. 100, 101 e 117, comma 3, delle N.O.I.F, . per avere sottoscritto la distinta dei calciatori
partecipanti alle predette gare in cui risultava il calc. Fornaciari Simone, malgrado quest’ultimo non avesse
titolo a partecipare alle gare predette perché il suo tesseramento era nullo;
il sig. BARBIERI MARIO , dirigente accompagnatore nelle predette gare Monticelli Terme – Vigor
Carpaneto e Vigor Carpaneto – Soragna, campionato di Promozione, stagione 2014/2015, della violazione di
cui all’art. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 103 bis delle N.O.I.F.
, in raccordo con l’art. 5 Regolamento
F.I.F.A. e agli artt. 100, 101 e 117, comma 3, delle N.O.I.F, . per avere sottoscritto la distinta dei calciatori
partecipanti alle predette gare in cui risultava il calc. Fornaciari Simone, malgrado quest’ultimo non avesse
titolo a partecipare alle gare predette perché il suo tesseramento era nullo;
- la società U.S.D. VIGOR CARPANETO. a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2,
del C.G.S. , per le condotte riconducibili a carico del calc. Fornaciari Simone, che ha disputato le predette
gare, malgrado non ne avesse titolo per parteciparvi, perché il suo tesseramento era nullo, e dei propri
dirigenti eIo, di tutti i soggetti che comunque abbiano prestato attività nel suo interesse, ai sensi dell’art. 1 bis,
comma 5, del C.G.S...
Ritualmente effettuate le notifiche, l'U.S.D. VIGOR CARPANETO ed i signori. Dosi Davide e Barbieri
Mario hanno presentato una memoria in cui viene illustrata la posizione della società al momento del
tesseramento del calciatore. Ottenuta dall'A.C.D. Castellana la comunicazione che non vi erano motivi ostativi
al trasferimento del calc. Fornaciari, in data 12.9.2014 provvedeva al tesseramento dello stesso, con avvenuta
convalida della pratica sulla pagina Internet "Portale Società Pratica di trasferimento". "La risposta perveniva
dal sistema informatico del Comitato Regionale, che aveva a conoscenza anche la pregressa situazione di
prestito che l'U.S.D. Vigor Carpaneto non conosceva e, pertanto, in concreto, si affidava in perfetta buona
fede alle verifiche dell'ufficio regionale competente", ed il calciatore veniva schierato in campo, dal 12.9.2014
in 5 partite di campionato. "Il documento attestante l'autorizzazione al tesseramento da parte degli uffici del
C.R.E.R. (vedasi bollino verde) comprova l'errore (informatico) che ha coinvolto, ancor prima della società, gli
organi del comitato regionale stesso per i trasferimenti, convalidando immediatamente il trasferimento del
calciatore". "Il procedimento chiamato innanzi a questo Tribunale muove dall'avvenuto annullamento del
tesseramento del Fornaciari da parte del Tribunale Nazionale - sezione tesseramenti, cui era stata
giustamente rimessa la pratica per ogni valutazione in merito. La società deferita ancora ritiene che l'art. 103
bis delle N.O.I.F. preveda tempi e modalità del tesseramento dei giocatori provenienti dal prestito del tutto
discriminatorie e sperequate rispetto a quelle che riguardano le cessioni a titolo definitivo (art. 100 e 101 delle
N.O.I.F.), ma prende atto del pronunciamento delle Corti adite e confida in una successiva revisione della
norma da parte del Consiglio Federale competente". Solo per inciso, nemmeno per fatto di cronaca, la società
avrebbe potuto conoscere del tesseramento del Fornaciari per il Piacenza, poiché anche tale società non lo
aveva mai impiegato in gare ufficiali prima del trasferimento alla scrivente. Ritiene che l'eccezionalità
dell'evento, del tutto attribuibile a soggetti terzi, estranei alla società (Ufficio Tesseramento del C.R.E.R.),
debba portare ad un proscioglimento della stessa per totale mancanza di consapevolezza nel verificarsi dei
fatti in esame. Lo scrupolo del Giudice Sportivo stesso ad inviare la questione al Tribunale Nazionale per
verificare sulla validità del tesseramento, conferma che la questione non fosse di immediata qualificazione e
soprattutto che soltanto il vaglio di una sezione competente della Federazione poteva sancire la nullità
dell'atto stesso. Ma di contro, una tale difficoltà interpretativa non può non deporre per la buona fede della
società. In conclusione, chiedono che, accertata e dichiarata la mancanza di responsabilità in capo alla
società Vigor Carpaneto 1922 ed ai suoi dirigenti nei fatti oggetto di deferimento, vengano mandati assolti da
ogni incolpazione; in via subordinata, accertata e dichiarata la mancanza di responsabilità in capo alla società
Vigor Carpaneto 1922 ed ai suoi dirigenti nei fatti oggetto di deferimento, venga applicata la sanzione minima
prevista dall'art. 18 del C.G.S., comunque esclusa la sanzione disciplinare della penalizzazione di punti.
Preliminarmente, il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, informa di
essersi accordato per l'applicazione dell'istituto del patteggiamento, ai sensi dell' art. 23 del C.G.S. con il sig.
Rossetti Giuseppe, Presidente dell'U.S.D. VIGOR CARPANETO, in rappresentanza della stessa, per 1 punto
di penalizzazione in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2015/2016 nel campionato di competenza,
e per l'ammenda di € 200, anziché € 300 come sanzione base, con il sig. BARBIERI MARIO per la inibizione
di giorni 40, anziche 2 mesi come sanzione base, con il rappresentante del sig. DOSI DAVIDE per la
inibizione di giorni 40, anziché 2 mesi come sanzione base e con il rappresentante del calc. FORNACIARI
SIMONE per 1 giornata di squalifica, anziché 1 giornata di squalifica e ammonizione come sanzione base.
Il Tribunale,
- letto il deferimento;
- letta la memoria presentata;
633
- sentito il Rappresentante della Procura Federale;
- sospende ogni decisione in ordine alle sanzioni a carico delle parti sopra indicate, in attesa del
ritorno dell'accordo, dopo le eventuali osservazioni del Procuratore Generale dello Sport del Coni, come
previsto dall'art. 23, comma 2, del C.G.S..
Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
ALLEGATI:
1. Comunicato ufficiale n. 292/A F.I.G.C. del 08.06.2015: comunicazione della Procura Federale relativa
provvedimento S.C.S.D. Atletico Montagna
2. Comunicato ufficiale n. 290 L.N.D. del 04.06.2015: cu 283/A FIGC - norma transitoria art. 50 NOIF
3. Comunicato ufficiale n. 291 L.N.D. del 04.06.2015: cu 284/A FIGC - modifica art. 43, comma 6, NOIF
4. Comunicato ufficiale n. 295 L.N.D. del 08.06.2015: cu 288/A FIGC - nuovo testo art. 32 bis C.G.S.
5. Comunicato ufficiale n. 296 L.N.D. del 08.06.2015: cu 289/A FIGC - progetto di rilancio e sviluppo del
calcio femminile
6. Comunicato ufficiale n. 297 L.N.D. del 08.06.2015: cu 290/A FIGC - abbreviazione termini artt. 6, 7 e 8
CGS
7. Circolare n. 54 L.N.D. del 08.06.2015: sospensione attività ufficiale della Federazione Indonesia
8. Bando del Comune di Bologna per le assegnazioni all’utilizzo degli spazi negli impianti sportivi di
Quartiere per le gare di campionato e relative nuove modalità di attribuzione
9. Opuscolo contenente le classifiche generali e la coppa disciplina dei campionati provinciali 2014/2015
Pubblicato in Piacenza ed affisso all’albo della D.P. il 10/06/2015.
Il Segretario
Cav.
UGO FORNARI
Il Delegato
LUIGI PELO’
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