Comune di Borgo a Mozzano REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA approvato con delibera di C.C. n. del TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 Art.2 Oggetto e ambito di applicazione Definizioni TITOLO II NORME DI COMPORTAMENTO Capo I - Sicurezza urbana e pubblica incolumità Art.3 Art.4 Art.5 Art.6 Art.7 Art.8 Art.9 Art.10 Art.11 Art.12 Art.13 Art.14 Sicurezza urbana e pubblica incolumità Prevenzione dei danneggiamenti di cose pubbliche Manutenzione di aree di pubblico transito Trasporto di oggetti pericolosi Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e uso di mezzi recanti molestia Pericolo di incendi ed esalazioni moleste Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale Sicurezza degli edifici pubblici o privati Sgombero della neve dovere dei frontisti Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali Capo II - Convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro Art.15 Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro Art.16 Comportamenti contrari al decoro e al quieto vivere Art.17 Manutenzione e mantenimento del decoro delle proprietà private Art.18 Recinzione e manutenzione terreni Art.19 Tende, luci, insegne, mostre, vetrine, targhe Art.20 Giardini, parchi, aree verdi e fontane Art.21 Corsi d'acqua Art.22 Attività ludiche nei luoghi pubblici Art.23 Volantinaggio e distribuzione di oggetti Art.24 Attività proibite e uso del suolo pubblico Capo III - Pubblica quiete e tranquillità delle persone Art.25 Art.26 Art.27 Art.28 Pubblica quiete e tranquillità delle persone Rumori e schiamazzi nei luoghi pubblici e nei luoghi di ritrovo Rumori o schiamazzi per le strade Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali Capo IV - Mestieri e attività lavorative Art.29 Esercizio di mestieri, arti ed industrie Art.30 Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa Art.31 Negozi e articoli per soli adulti Art.32 Obbligo dell’uso dei bagni Art.33 Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada Art.34 Mestieri ambulanti e artisti di strada TITOLO III - SANZIONI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO Capo I - Sanzioni e provvedimenti relativi ai titoli autorizzativi Art.35 Sistema sanzionatorio Art.36 Sanzioni Art.37 Segnalazioni o reclami Capo II - Procedura di rimessa in pristino Art.38 Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità Art.39 Provvedimenti relativi a titoli autorizzativi e ai locali sede di attività autorizzate TITOLO IV – NORME FINALI Art.40 Comunicazione Art.41 Abrogazioni Art.42 Entrata in vigore del regolamento TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 - Oggetto e ambito di applicazione Il presente regolamento indica, nel rispetto dei principi costituzionali e della legge, le norme e i comportamenti necessari per la serena e civile convivenza nel territorio del comune di Borgo a Mozzano favorendo una permanente vicinanza tra il Comune ed i cittadini, al fine di garantire la libertà di ciascuno nel rispetto di quella di tutti. In particolare, il Regolamento detta le disposizioni per evitare danni o pregiudizi alle persone o alle cose, tutelare la tranquillità sociale, garantire la fruibilità e il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni e favorire e promuovere la qualità della vita. Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art.158 c.2 del D.Lgs.31/03/1998 n.112. Per polizia amministrativa locale si intende l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina l'esercizio dei propri diritti e ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti all'art.159 c.2 del D.Lgs.31/03/1998 n.112. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1 e 2, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di: a) sicurezza urbana e pubblica incolumità; b) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro; c) pubblica quiete e tranquillità delle persone; e stabilisce le sanzioni che saranno applicate ai trasgressori, anche se aggiuntive a quelle già previste da vigenti disposizioni di legge nazionali, regionali o da altri regolamenti comunali. l presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine “regolamento” senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana. Art. 2 - Definizioni 1 Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, si definisce: a) La sicurezza urbana è un bene pubblico, garantito da una cultura che ritiene inviolabili i diritti ed il benessere delle persone e l'integrità delle cose, in particolare di quelle pubbliche e da norme che regolano i comportamenti e hanno la finalità di migliorare la qualità della vita, la convivenza civile e la coesione sociale. Sono inoltre oggetto di tutela, in quest’ambito, i diritti individuali, l'incolumità delle persone, la libertà di accesso e la fruizione degli spazi pubblici. b) La convivenza civile definita come osservanza delle norme relative alla vivibilità, all’igiene e al rispetto delle persone, nonché alla tutela e crescita del senso civico di appartenenza ad una comunità che aspira a vivere serenamente in un ambiente sano e bello – è garantita da tutti i comportamenti e le situazioni che danno vita all’armonia della comunità e al rispetto reciproco tra i suoi componenti. Ciò comporta non solo la cura ed il rispetto del territorio urbano, ma anche l’impegno dei cittadini a garantire una corretta e civile convivenza durante lo svolgimento di tutte le proprie attività. c) La quiete e la tranquillità delle persone sono tutelate, sia nel consueto svolgimento delle rispettive attività, sia nelle ore di riposo, come presupposto fondamentale della qualità di vita nel territorio urbano. d) Le attività lavorative si riferiscono a tutte le imprese commerciali, artigianali e industriali, nonché ad ogni altra attività lavorativa, in qualsiasi forma la si eserciti, ivi compresi i mestieri ambulanti, incluse le attrazioni e gli spettacoli viaggianti. Il presente regolamento, pur nel rispetto delle rispettive normative, disciplina gli aspetti di rilevanza pubblica di tali attività. TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO CAPO I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ' Art. 3 – Sicurezza urbana e pubblica incolumità Il Comune garantisce l'equo esercizio dei diritti individuali, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l’incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, di essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o di renderle vittime di molestie o disturbo. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali, al fine di prevenire alterchi o situazioni di conflitto che possano cagionare pericolo per l’incolumità pubblica, e soltanto nel caso in cui possano ricorrere tali condizioni, è fatto divieto a chiunque si trovi in stato di ubriachezza, di frequentare luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico, o strade particolarmente affollate. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l’aggregazione di un numero considerevole di persone all’interno o all’esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi o pericoli col loro comportamento, hanno l’obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l’attività lavorativa interna ed i disagi in strada, ad esempio tenendo accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale, interrompendo l’attività nelle eventuali occupazioni di suolo pubblico esterne autorizzate, facendo opera di persuasione attraverso proprio personale che assolva a questa funzione. E' fatto obbligo ai gestori dei locali suddetti al termine dell'orario dell'attività di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento riconducibile agli avventori o clienti del proprio locale, che si presenti negli spazzi di uso pubblico posti nelle immediate adiacente dello stesso, oltre che nelle occupazioni di suolo pubblico concesse nel rispetto delle specifico regolamento. L’amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 4, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali e in caso di persistenza di fenomeni di disagio può applicare la sanzione previste dal presente regolamento. E’ fatto inoltre divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, marciapiedi e i percorsi per non vedenti. Gli uffici pubblici, nell’autorizzare o consentire attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengono conto di quanto sopra. Art. 4 – Prevenzione dei danneggiamenti di cose pubbliche Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l’obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità né recare danno, col proprio comportamento anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature e arredi o veicoli pubblici, ai monumenti, e quant’altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede. E’ proibito entrare o salire sui monumenti, superare le recinzioni apposte dall’Autorità, entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane o gettarvi o immergervi oggetti. E’ comunque proibito collocare su: muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri manufatti ed elementi di arredo urbano o altri manufatti oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili, tranne nei casi espressamente autorizzati. E' proibito altresì collocare, appoggiare, legare i velocipedi su: barriere di protezione di monumenti, altri elementi di arredo urbano e sui manufatti prospicienti immobili di rilevante valore architettonico, qualora ciò rechi intralcio alla circolazione pedonale e carrabile. E’ fatta eccezione al divieto nei luoghi espressamente predisposta per la sosta. Art 5 - Manutenzione di aree di pubblico transito Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento, griglie, botole o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparata a cura e spese del proprietario, il quale deve provvedere, altresì, immediatamente ad una adeguata segnalazione del guasto o della rottura. Uguale obbligo è fatto agli utenti di tutti i manufatti di proprietà esistenti sul suolo pubblico. Art. 6 - Trasporto di oggetti pericolosi Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali e regionali, è vietato trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, merci, materiali e cose che potrebbe causare, in determinate situazioni, pericolo per la collettività. Il trasporto di qualsiasi materia di facile dispersione, come: rena, calcina, carbone, terra,detriti, legna, sostanze in polvere, liquidi e semiliquidi, deve essere effettuato su carri idonei in modo che non venga dispersa sul suolo pubblico. Per le sostanze polverose il carico dovrà essere convenientemente coperto, in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell’aria. Ai contravventori è fatto obbligo di provvedere all’immediata nettezza del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi altro oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengano a cadere materie di qualunque specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che ricevettero le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico. Art. 7 - Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e uso di mezzi recanti molestia E’ fatto divieto lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche recando fastidio a chiunque. Art. 8 - Pericolo di incendi ed esalazioni moleste In tutti i centri abitati e comunque in prossimità di abitazioni è vietato bruciare all’aperto foglie, sterpaglie e qualsiasi altro materiale. Al di fuori del centro abitato è possibile effettuare accensioni solo nell’esercizio di attività agricole e, in ogni modo, in condizioni di sicurezza tali da non poter causare pericolo di incendio. E’ obbligatoria la presenza sul posto dell’agricoltore fino a quando il fuoco resti acceso, o possa riaccendersi per autocombustione. E’ parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi. E’ fatto inoltre divieto a chiunque, nell’esercizio di qualsiasi attività lavorativa o di altro genere, produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati. Si definiscono molesti i fumi, odori o rumori che affliggono il sistema percettivo-sensoriale, quando sono superiori, considerando anche il luogo di immissione, alla normale tollerabilità e lesivi per la salute di chi li subisce. E’ fatto divieto per chiunque di effettuare accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo, esplodere petardi, gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati, o non adibiti allo scopo o non autorizzati. Art. 9 - Precauzioni per le attività svolte a contatto con i luoghi pubblici Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o aree frequentate qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocumento ad alcuno. Ogni manufatto o attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico dovrà essere installata o posizionata o protetta in modo da non causare pericolo per la collettività. E' proibito eseguire sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia a chiunque o mettano in pericolo la pubblica incolumità. Art. 10 - Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri 1 E’ fatto obbligo di fissare adeguatamente e con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private, al fine di garantire la sicurezza per tutte le persone. 2 Nei luoghi pubblici o privati, è fatto inoltre divieto di produrre lo stillicidio di acqua o altri liquidi, con eccezione per le aree agricole e i giardini, ovvero causare la caduta di terra o l’emissione di polveri, anche sbattendo tappeti, tovaglie e simili. E’ fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico. Art. 11 - Frequentazione di spazi pericolosi per l’incolumità individuale E’ fatto divieto di salire su inferriate, cancellate, e altri luoghi dai quali si possa essere causa di fastidio o danno ai passanti. E' vietato salire, sostare o camminare, collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili, spallette di fiumi e torrenti, pigne dei ponti, o ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria o altrui incolumità. Art. 12 - Sicurezza degli edifici pubblici o privati Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti e emissioni dannose. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza per quanto riguarda il peso degli arredi e dei depositi e la tipologia degli oggetti detenuti, dal punto di vista igienico e della prevenzione incendi e della stabilità degl’immobili. In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro. Si dovranno inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso. Non si possono abusivamente adibire ed utilizzare a dimora locali non destinati a tale uso, ovvero abitarli con un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene e la sicurezza delle stesse. Art. 13 - Sgombero della neve - doveri dei frontisti Fermi restando i contratti e le convenzioni appositamente stipulati dal Comune in ordine allo sgombero della neve, per garantire la sicurezza della collettività è essenziale la collaborazione dei cittadini. I detentori di edifici la cui facciata è rivolta verso la strada (frontisti) sono chiamati, in particolare, a osservare i seguenti doveri: a) Provvedere alla tempestiva rimozione di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti su suolo pubblico, per prevenire ed evitare danni a persone e cose. Allo stesso modo, anche per i proprietari di piante sporgenti su aree di pubblico passaggio è d’obbligo asportare la neve depositata sui rami. b) Sgomberare dalla neve i marciapiedi per l’intera loro lunghezza non appena sia cessato di nevicare; di rompere e coprire, con materie adatte antisdrucciolevoli, i ghiaccioli che vi si formano, di non gettarvi e spandervi sopra acqua che possa congelare. c) Rimuovere la neve dai passi carrabili è compito dei loro fruitori. Le persone che non sono in grado, per comprovati motivi clinici, patologie croniche o situazioni di grave handicap, di provvedere all’adempimento degli obblighi indicati nel presente articolo possono comunicare la loro situazione al Comune e chiederne il supporto. E’ vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente in caso di assoluta urgenza e necessità verificata dal Sindaco e sotto cautela da prescriversi, potrà venire concesso il getto della neve dai tetti, dai terrazzi ed i balconi sulle vie e piazze. Gli obblighi di cui sopra incombono, altresì, in via solidale con i proprietari relativi per il tratto corrispondente, ai titolari dei negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti a piano strada. Nel caso di nevicate di livello superiore ai 20 cm, gli automobilisti sono chiamati a rimuovere i veicoli posteggiati sul ciglio della strada, spostandoli in parcheggi, garage o box, nonché nei cortili delle case e negli androni, per consentire il libero passaggio, sulle carreggiate, dei mezzi meccanici atti al servizio di sgombero della neve. Qualora non sia possibile trovare sistemazioni temporanee per le automobili al di fuori della carreggiata, i proprietari devono essere a disposizione o adoperarsi per rimuoverle al momento delle operazioni di pulizia della strada. Il Comune provvederà, attraverso mezzi idonei, a comunicare ai cittadini il calendario, i tempi ed i modi dello sgombro meccanico della neve. Art. 14 - Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali Tutti i cittadini che detengono animali, di qualsiasi razza o specie, hanno l'obbligo di adottare ogni cautela affinché essi non procurino disturbo, spavento o danno a persone e cose e siano sottoposti in ogni momento a debita custodia. E' vietato tenere animali in condizioni tali da causare sporcizia, odori sgradevoli o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene nei luoghi pubblici e all’interno di abitazioni private. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale ed è chiamato a rispondere, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dal cane stesso.. Fatte salve le norme vigenti in materia di animali, nei luoghi pubblici o liberamente accessibili, fatta eccezione per le aree di sgambamento appositamente individuate, i proprietari di cani devono obbligatoriamente condurre gli animali al guinzaglio. In ogni caso, i cani devono essere tenuti in modo da non poter aggredire o recare danno a persone o cose, né oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati. Nei luoghi pubblici, comprese le aree di sgambamento, è vietato condurre cani o altri animali senza portare con sé ed utilizzare gli strumenti opportuni per prelevare o contenere gli escrementi, che devono essere rimossi immediatamente per garantire l’igiene e la piena fruibilità degli spazi destinati alla collettività. La sola deroga a tale obbligo è prevista per i cittadini non vedenti, accompagnati da cani guida. Salvo quanto è disposto dalla legge sanitaria e dal regolamento locale di igiene, è vietato lasciar vagare, entro l’abitato, conigli, galline, tacchini, oche, anitre ed altri animali da cortile, come pure tenere nei luoghi pubblici, od aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. I cittadini, che possiedono cani con aggressività non controllata o di grossa taglia, sono obbligati all’uso di museruola e guinzaglio, nonché a stipulare un’adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi dal proprio animale. In caso di mancata stipula della polizza, il cane è soggetto a sequestro amministrativo e sarà restituito al proprietario solo in seguito all’attivazione dell’assicurazione. Per l’intera durata del sequestro, sarà l’Amministrazione comunale a prendersi cura delle condizioni di salute dell’animale, con spese a carico del proprietario. Il possesso e la conduzione di cani rientranti nelle categorie con aggressività non controllata sono proibiti per i minorenni, alle persone affidate ad amministratori di sostegno e ai cittadini sottoposti, a causa di infermità, a status di interdizione o inabilità. Sono vietati sia l’addestramento dei cani per accrescerne la potenziale aggressività, sia la somministrazione, agli stessi animali, di sostanze topanti. E’ vietato organizzare combattimenti tra animali. E’ obbligatorio l’uso di guinzaglio e museruola sui mezzi di trasporto pubblico. Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescano a mordere. E’ vietato impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all’accalappiamento dei cani, nell’esercizio delle loro funzioni. Per qualsiasi segnalazione in merito a casi di abbandono o maltrattamento degli animali, i cittadini possono rivolgersi alla Polizia Municipale. AGGIUNGERE REGOLE SU COLONIE FELINE ????? CAPO II - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO Art . 15 - Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro Il Comune garantisce la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità. La Polizia Municipale, nei casi di contrasto o conflitto sociale, ricerca e propone soluzioni di mediazione tra le diverse esigenze. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare turbamento all’ordinata convivenza civile, recare disagio o essere motivo di indecenza. E’ altresì fatto divieto a chiunque pregiudicare in qualsiasi modo l’igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare è vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume. Art. 16 - Comportamenti contrari all’igiene, al decoro e al quieto vivere 1. Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti: a) compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico, esercitare la prostituzione con abbigliamento e atteggiamento non rispondente ai canoni della pubblica decenza; stazionando in luoghi prospicienti i luoghi di culto, gli edifici pubblici o di uso pubblico e lungo le strade abitate; b) esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo. La Polizia Municipale può allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate e può far abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati; c) visitare i luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti indossando indumenti o compiendo atti o assumendo comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi; d) sdraiarsi sul suolo pubblico, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti e nei portici, loggiati, landroni e scale degli edifici aperti al pubblico tranne che nei casi previsti dalle singole ordinanze, sulle panchine, sulla soglia degli edifici prospicienti la pubblica via, ovvero bivaccare, mangiare, giocare, bere o dormire in forma palesemente indecente o occupando, con sacchetti o apparecchiature il suolo pubblico e comunque compiere atti contrari alla nettezza, al decoro ed alla moralità. Tale divieto è valido anche; e) avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri nelle strade pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, come sdraiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, ovvero causando disturbo alle persone presenti presso le abitazioni; tutto ciò anche effettuando questua con o senza raccolta firme e vendendo merci o offrendo servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti di veicoli. E' in ogni caso vietato utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio: gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di polizia; f) vendere o offrire merci o servizi con grida o altri comportamenti molesti; g) lavare i veicoli, lavare o strigliare animali; h) somministrare qualunque tipo di alimento ad uccelli selvatici ed in particolare a piccioni presenti allo stato libero sul territorio comunale, ad eccezione delle aree agricole o nei luoghi autorizzati dall’amministrazione comunale; i) abbandonare alimenti destinati ad animali, qualora non sia consentito dal Regolamento comunale per la tutela degli animali; j) far bere animali direttamente dall’erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile; k) spostare, sporcare, danneggiare o rendere inservibili i cestini e i contenitori di rifiuti e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani. l) il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti, che possano, comunque, alterare la nettezza del suolo o dare disturbo al pubblico. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate per iscritto dal Sindaco. m) la lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dai locali e recinti privati. E’ vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalla finestra, sui terrazzi o poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico, se gli oggetti sciorinati, distesi od appesi, siano visibili dal suolo pubblico. n) scuotere, spolverare e sbattere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni, o dalle scale prospicienti pubbliche vie e piazze, panni od altri oggetti simili. Le operazioni, che sono del presente articolo consentite, dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico. o) imbrattare o danneggiare facciate di edifici privati; p) collocare, affiggere o appendere alcunché su edifici pubblici e monumenti e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà; q) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età, appositamente indicato; r) immergersi nelle fontane pubbliche, compiere operazioni di lavaggio ed atti di pulizia personale o che possono offendere la pubblica decenza o farne altro uso improprio; s) ostruire o deviare il corso d’acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti; t) è’ vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte, scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone o altra materia, i muri delle case, le porte esterne, i monumenti ed i manifesti pubblici. u) è’ vietato danneggiare, deturpare o imbrattare con graffiti, scritte, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, le chiese e gli altri luoghi di culto, le panchine, gli alberi e le aree verdi, le targhe pubbliche e la segnaletica stradale, le carreggiate, i marciapiedi, i muri e l’arredo urbano in genere. In caso di urgenza, per tutelare l’ordine, l’igiene e la sicurezza delle persone e dei luoghi o per ragioni di opportunità, l’Amministrazione comunale provvede alla immediata eliminazione degli elementi deturpanti a spese del contravventore. Resta in ogni caso a carico dei proprietari interessati provvedere, a propria cura e spese, al ripristino di intonaco, tinteggiature e alla pulizia delle superfici in questione. AGGIUNGERE REGOLE PER RACCOLTA PORTA A PORTA ????? Art. 17 - Manutenzione e mantenimento del decoro delle proprietà private Nel rispetto di quanto espressamente previsto dal Regolamento Edilizio Comunale e dal C.d.S., i responsabili degli edifici e delle loro pertinenze devono in ogni caso tenere in buono stato di conservazione e di pulizia gli stessi specialmente le parti esposte alla pubblica vista per motivi estetici, e quelle fronteggianti le aree dove vi può essere passaggio di persone per evitare pericoli o danni. Essi hanno, altresì, l’obbligo di provvedere alla manutenzione di tutte le parte ornamentali dei manufatti di proprietà, sia edifici che pertinenze, come ad esempio: l’intonaco, la tinteggiatura, gli infissi, le inferriate, i cornicioni, le terrazze, i davanzali, le cancellate e le recinzioni. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da allontanare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre od altro materiale qualsiasi. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono al proprietario delle insegne E’ altresì vietato esporre e collocare oggetti tali da compromettere il decoro dell’immobile o comprometterne la bellezza. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l’obbligo di provvedere all’estirpamento dell’erba lungo i muri di cinta delle loro proprietà, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro. Qualora si verifichino improvvisi pericoli di rovinio o caduta di oggetti, oltre a eventuali sanzioni penali o amministrative, vi è l’obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela dell’incolumità delle persone, e di darne immediato avviso all’ Autorità Comunale e agli altri condominio al l’amministratore se trattasi di proprietà privata di uso comune. Ogni qualvolta l’Autorità comunale riconosca la necessità di provvedere al rispetto di questi obblighi, la stessa potrà diffidare i proprietari e gli utilizzatori degli immobili di a provvedere, secondo le modalità indicate dal presente regolamento. L’Autorità Comunale, in caso di urgente necessità, adotterà i provvedimenti occorrenti per la tutela della sicurezza e della pubblica incolumità, con eventuale addebito delle spese nei confronti dei responsabili. Art. 18 - Recinzione e manutenzione terreni I proprietari di terreni all'interno del centro abitato, hanno l'obbligo di assicurarne la completa e solida recinzione, in modo tale da impedire il libero o facile accesso agli estranei e lo scarico abusivo di rifiuti. Le recinzione dovranno essere realizzate secondo le tipologie e modalità indicate dal Regolamento edilizio comunale. I terreni privati devono essere tenuti in adeguate condizioni di manutenzione e decoro da parte dei cittadini che ne hanno la disponibilità, con particolare riguardo alla rimozione delle sterpaglie e al mantenimento di condizioni igieniche idonee a prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie. I cittadini sono inoltre tenuti a evitare ogni rischio che i rispettivi terreni siano potenzialmente causa di incendio o deposito di rifiuti, a questo scopo è fatto inoltre obbligo di mantenere l'eventuale manto erboso a un livello di altezza tale da non essere potenzialmente causa di incendi o di depositi di rifiuti. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle proprie recinzioni, causando danni o intralcio alla circolazione. Ai fini di salvaguardare la pubblica incolumità nelle recinzioni, i proprietari devono evitare l'uso di materiali pericolosi in sé o per come sono utilizzati. E’, comunque, assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell’Autorità comunale, nuoccia all’estetica ed al decoro della città. Art. 19 - Tende, luci, insegne, spazi espositivi, vetrine, targhe e monumenti E’ vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia: tende, insegne, vetrine, spazi espositivi, fari, luci, lanterne, targhe, bacheche, bandiere e simili, prospicienti o occupanti lo spazio pubblico. I suddetti elementi di arredo dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato di conservazione. L'Amministrazione comunale ha facoltà di apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata, impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale, nonché altri oggetti di pubblica utilità, negli spazi ritenuti più convenienti o adatti all’efficacia ed alle finalità delle installazioni. Art. 20 - Giardini, parchi, aree verdi e fontane Per garantire la tutela di parchi, giardini e aree verdi pubbliche, sono vietati i seguenti comportamenti, che possono compromettere l’habitat naturale e la piena fruizione degli spazi destinati alla collettività: a) cogliere i fiori, strappare fronde e recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto ivi posto a pubblico uso od ornamento; b) calpestare le parti erbose, entrare nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio, ove tale divieto è espressamente segnalato; c) transitare o sostare con veicoli a motore fatti salvi i veicoli autorizzati nei luoghi del punto b) nonché sui i viali interni dei pubblici giardini, su quelli riservati ai pedoni e in genere fuori dei viali e delle strade appositamente destinati, ove si applica il Codice della Strada; d) transitare con cavalli al di fuori degli spazi a ciò destinati nonché al di fuori delle pubbliche strade; e) al di fuori dei casi e dei luoghi autorizzati, allestire tavoli, panche o altre attrezzature per fare merende o feste, accendere fuochi o bracieri; f) salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliar loro contro pietre, bastoni e simili; g) salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o comunque da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui sono destinati. 2 E' vietato fare il bagno o gettare cose o immergere oggetti o animali nelle fontane, nelle vasche e in genere in qualsiasi superficie acquea, ovunque presenti. Art. 21 - Corsi d'acqua Fatte salve le norme di legge statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati e fatte salve le maggiori sanzioni penali, nell'alveo dei corsi d'acqua passanti nei centri urbani è vietato: a) fare il bagno salvo quanto disposto in specifiche ordinanze; b) compiere opere di qualsiasi tipo; c) lavare veicoli, oggetti o animali; d) svolgere attività ludiche o di altro tipo, tranne l'esercizio della pesca secondo la normativa specifica. Possono inoltre essere esercitate attività sportive o ludiche anche temporanee previa autorizzazione; e) impiantare e gestire stabilimenti balneari senza autorizzazione; f) stendere panni o accatastare oggetti di qualsiasi tipo; g) gettare rifiuti di qualsiasi tipo. Art. 22 - Attività proibite e uso del suolo pubblico Ogni occupazione del suolo e dell’area pubblica, anche nelle aree di pubblico uso, deve essere autorizzata dal comune, fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della Strada e nell’apposito Regolamento canone delle occupazioni degli spazi e aree pubbliche, e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite. Sul suolo e sull’area pubblica o di pubblico uso, è proibita ogni attività che lo deteriori o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi disagio o pericolo alla collettività. , Art. 23 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti Il volantinaggio può essere effettuato solo rivolgendosi a persone fisiche, purché non si pregiudichi la pulizia del suolo e non si intralci la circolazione di veicoli o pedoni. E’ espressamente vietata la distribuzione e l’apposizione di materiale cartaceo su veicoli in sosta, nonché sulle soglie e i gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche. E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno degli spazi condominiali, laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto cartelli visibili di non gradimento o abbiano installato appositi raccoglitori. Previa specifica autorizzazione è consentita la distribuzione di pubblicazioni gratuite, in appositi contenitori che debbono essere mantenuti in perfetto ordine. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali sulla pubblicità o specifiche autorizzazioni, sul suolo pubblico o dai locali aperti su di esso, è consentito, nelle forme non vietate e fuori dalle carreggiate, distribuire o depositare per la libera acquisizione qualsiasi oggetto, giornale, volantino, purché non sia recato pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione, anche dei pedoni. Sono vietate le scritte sui muri e su pubblico selciato, nonché l’affissione dei manifesti fuori dei posti per essi assegnati. E’, altresì, vietato tracciare, copiare o comunque deteriorare i manifesti affissi per ordine o concessione della competente Autorità. E’ vietato, inoltre, esporre in pubblico, distribuire ed offrire in vendita stampati, scritti, disegni contrari alla pubblica decenza o che possano offendere l’onore, la reputazione ed il decoro delle persone oppure, siano contrari al generale sentimento morale. Art. 24 - Attività ludiche nei luoghi pubblici L’Amministrazione comunale promuove e favorisce le attività ludiche su suolo pubblico o nelle aree destinate alla collettività, purchè il gioco non arrechi danno o costituisca pericolo a cose e persone. Per tutelare la sicurezza dei partecipanti e di tutte le persone presenti, nonché dei beni pubblici e privati, specifici divieti possono essere introdotti con apposito provvedimento. La Polizia Municipale può intervenire e impartire prescrizioni nell'interesse della sicurezza dei partecipanti, della collettività e per la tutela delle cose pubbliche e private. E’ sempre consentito giocare negli spazi appositamente predisposti. I gruppi di cittadini che vogliano organizzare attività ludiche, con o senza l'utilizzo di strutture fisse o mobili, sono tenuti a richiedere la preventiva autorizzazione e devono attenersi alle prescrizioni relative all'uso del suolo pubblico. CAPO III - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA’ DELLE PERSONE Art. 25 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità, sia nel consueto svolgimento delle rispettive attività, si delle ore di riposo delle persone come presupposto della qualità della vita nei centri abitati. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nel Regolamento comunale di classificazione acustica, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all’ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento e tenendo conto che quanto sopra può costituire barriera percettiva e sensoriale per i soggetti svantaggiati, come ipovedenti e non vedenti. E' particolarmente tutelata la fascia oraria che va dalle ore 22,00 alle ore 07,00 (alle ore 09,00 dei giorni festivi) e ogni comportamento si deve conformare a questo principio oltre a rispettare comunque i limiti di emissione stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica vigente. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengano conto di quanto sopra. Nelle abitazioni private non è consentito avvalersi di attrezzature o svolgere attività che possano essere fonte di molestia e disturbo verso l’esterno, fatta eccezione per le situazioni descritte nei paragrafi seguenti. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumori anomali o vibrazioni sensibili non possono essere messe in funzione prima delle ore 7.00 e dopo le ore 22.00, (ore 09,00 dei giorni festivi). Gli apparecchi radiofonici, televisivi o di riproduzione musicale devono essere utilizzati contenendo il volume, in modo da non molestare o disturbare i vicini. E’, in ogni modo, consentito, nelle ore notturne, l’utilizzo di elettrodomestici silenziosi o che non disturbino i vicini. Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini. Art. 26 - Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e nei luoghi di ritrovo I titolari delle licenze per l’esercizio delle attività di pubblico spettacolo e intrattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi commerciali di vendita e degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i responsabile e i gestori dei circoli privati, i titolari di sale da gioco debitamente autorizzate, i titolari e i gestori di attività produttive con vendita di prodotti alimentari e non ,sono tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti che causano schiamazzi e rumori. Anche la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione oltre a rispettare i limiti di emissione previsti dal Piano di Classificazione Acustica vigente, non deve comunque recare disturbo alla quiete pubblica e privata. L’uso di amplificatori sul suolo pubblico deve comunque cessare dalle 22.00 alle 7.00 (alle ore 9,00 dei giorni festivi) salvo specifica autorizzazione in deroga nel rispetto nel rispetto dello stesso Piano di Classificazione Acustica. Nelle strade e nelle aree pubbliche, è vietato recare disturbo con rumori e schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione sonora. L’Amministrazione comunale può ridurre l'orario di apertura di singoli locali o sospendere l’attività nel caso si rilevino violazioni al rispetto delle quiete pubblica. Art. 27 - Rumori e schiamazzi per le strade Al di fuori delle attività di ritrovo è fatto divieto a chiunque di recare disturbo,con rumori, schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione. L’uso di amplificatori sul suolo pubblico deve rimanere entro i limiti di emissione previsti dal Piano di Classificazione Acustica vigente e comunque cessare dalle 22.00 alle 7.00 (ore 9,00 nei giorni festivi) salvo specifica autorizzazione in deroga nel rispetto dello stesso Piano di Classificazione Acustica. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali per le strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore. Art. 28 - Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali E' fatto divieto di detenere cani o altri animali che rechino disturbo alla pubblica quiete e al riposo, anche di persone singole. CAPO IV - MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE Art. 29 - Esercizio di mestieri, arti ed industrie Chi esercita un’arte, un mestiere o industria deve usare ogni cautela per evitare molestie od incomodi agli abitanti vicini. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattassi con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, l’Autorità comunale può vietare in modo assoluto l’esercizio dell’arte, dell’industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi. E' fatto divieto dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari. A seguito di tale violazione potranno sempre essere sequestrati i macchinari e le attrezzature. Il Sindaco può ordinare a mezzo di specifica ordinanza lo sgombero dei locali o parte di essi. Art. 30 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa Fatta salva la specifica normativa e le specifiche competenze in campo sanitario, dell'igiene degli alimenti e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato su strada ed ogni altra attività lavorativa esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere effettuata garantendo le condizioni igieniche e di sicurezza. I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti secondo le specifiche regole indicate dal Regolamento Edilizio, per non recare pregiudizio al decoro cittadino. Art. 31 - Negozi e articoli per soli adulti La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza, che abbiano l'ingresso distante almeno 200 metri da scuole, giardini, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti e dalle cui vetrine o mostre non sia possibile scorgere l’interno del locale o i prodotti messi in vendita. Qualora, negli esercizi di cui al comma 1, si vendano anche altri articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili. Art. 32 - Obbligo dell’uso dei bagni E’ fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentire l’utilizzazione dei bagni a chiunque ne faccia richiesta. Art. 33 - Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada Ogni merce esposta per la vendita non dovrà sporgere di oltre 10 centimetri dalla soglia dell'esercizio e comunque non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, per i passanti in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina. Previa autorizzazione di occupazione del suolo pubblico nel rispetto dello specifico regolamento è permesso apporre appositi espositori che dovranno comunque essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta in modo da non creare pericolo per i passanti. E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al decoro pubblico. E’ vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti. L’occupazione, con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante ai negozi, da parte dei relativi esercenti e dei loro dipendenti, per esigere la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione purché non intralci la libera circolazione veicolare e pedonale. Art. 34 - Mestieri ambulanti e artisti di strada Fatte salve le norme per il commercio su area pubblica, è vietato esercitare mestieri ambulanti o l'attività di artista di strada nell'ambito del territorio comunale senza rispettare le specifiche disposizioni contenute nei provvedimenti comunali in materia. Tutti i mestieri ambulanti non previsti da tali disposizioni sono considerati vietati. L’amministrazione comunale, in occasione di particolari eventi o per determinati luoghi o situazioni, può impartire specifiche disposizioni per l’esercizio o la sospensione temporanea delle attività di cui trattasi. TITOLO IV - SANZIONI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO CAPO I - SANZIONI Art. 35 - Sistema sanzionatorio La competenza nell’accertare le violazioni al presente regolamento spetta, in via prioritaria, al Corpo della Polizia Municipale. Sono competenti altresì gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. La Polizia Municipale che accerta la violazione dovrà applicare le sanzioni previste dal presente regolamento. Il Sindaco, secondo le modalità stabilite dall’ordinamento, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, o a dipendenti di società e aziende partecipate dal Comune, le funzioni di accertamento delle violazioni al presente regolamento. Nei casi di conflitto sociale e degli altri casi in cui ciò sia appropriato e possibile, la Polizia Municipale è tenuta ad esperire tentativi di mediazione e conciliazione prima di erogare le sanzioni del presente capo. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, dell'art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme previste dalla legge, I proventi derivanti dalle sanzioni sono destinate al Comune. Art. 36 - Sanzioni Chiunque viola le disposizioni di cui agli art.li. ------------------------------ del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00. (pagamento in via breve Euro ………) Chiunque viola le altre disposizioni del presente Regolamento o delle ordinanze ad esso riferibili soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00. (pagamento in via breve Euro ………) Chiunque viola le prescrizioni dei titoli autorizzatori previsti ai sensi del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €80,00 a €500,00. Alla medesima sanzione, in assenza di specifica disposizione, è soggetto chi viola le prescrizioni di altri titoli autorizzatori di competenza del Comune. Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere ostensibile agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €80,00 a €500,00. (pagamento in via breve Euro ………) Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di diffida di cui all'art. 38 o non vi ottempera nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €80,00 a €500,00. (pagamento in via breve Euro ………) E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi di legge, è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00. (pagamento in via breve Euro ………) E’ facoltà del Comune, con provvedimento della Giunta, stabilire una sanzione unica per determinate violazioni e modificare gli importi previsti dal presente articolo. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento sono aggiornate ogni due anni in misura pari all’intera variazione dell’indice dei prezzi al consumo, accertata dall’Istat. Art. 37 - Segnalazioni o reclami Chiunque desideri presentare segnalazioni o reclami relativamente ad eventi o comportamenti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento ed essere informato degli esiti, può farlo secondo le modalità previste dalla Carta dei Servizi del Corpo DI Polizia Municipale. CAPO II - PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO Art. 38 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive. L'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione è soggetto alla sanzione di cui all’art. 36. In caso di mancata ottemperanza si può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell’interessato. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore impone l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale con specifico rapporto al Comando di Polizia Municipale, che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione di cui all'art. 36. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell’interessato. Art. 39 - Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali sede di attività autorizzate L’Amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse, può sospendere o revocare con apposito e motivato provvedimento qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune, eventualmente chiudendo i locali, senza che il titolare abbia diritto a indennità o compensi di sorta. Qualora sia espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca, la Polizia Municipale applicherà gli appositi sigilli ai locali in cui venivano esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio sia stato sospeso o revocato. CAPO III - NORME FINALI Art 40 - Comunicazione L’Amministrazione comunale promuove la più ampia comunicazione delle norme contenute nel Regolamento di Polizia Urbana mediante specifiche iniziative divulgative ed illustrative, rivolte anche a comunità e soggetti di origine straniera. Art . 41 - Abrogazioni E’ abrogato il precedente Regolamento di Polizia Urbana approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta del 15 settembre 1949, nonché ogni altra disposizione prevista da regolamenti ed ordinanze comunali contraria od incompatibile con le norme del presente regolamento. Art. 42 - Entrata in vigore del regolamento Le norme del presente regolamento, divenute regolarmente esecutive dopo la pubblicazione per quindici giorni a norma di legge, entreranno in vigore.