«Il Regime delle MPS»
Il caso dei rottami metallici
8 Aprile 2011
avv. Andrea Martelli – [email protected]
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Un po’ di storia…
 legge 475/1988
 DM 26.1.1990 => Corte Cost 512/1990
 Cass. pen. SSUU n. 5 del 29.5.1992
 dal DL 443/1993 al DL 352/1996 … => Corte Cost 360/1996
 DM 5.9.1994
 DM 16.1.1995
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(segue) …un po’ di storia
– Art. 3 Direttiva 75/442/CEE (così come modificato dalla direttiva
156/1991/CEE):
«Gli Stati membri adottano le misure appropriate per promuovere (…)
b) in secondo luogo:
i) il ricupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni altra
azione intesa a ottenere materie prime secondarie o
ii) l'uso di rifiuti come fonte di energia».
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Dal decreto Ronchi al d. lgs. 205/2010
 d. lgs. 22/1997 («Decreto Ronchi»)
 DM Ambiente 5 febbraio 1998
 Circolare del ministero dell’Ambiente del 28 giugno 1999
 d. lgs. 152/2006 (prima versione)
 Il decreto “correttivo” (d. lgs. 4/2008)
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Il duplice “inseguimento”: fra legislatore italiano e legislatore
comunitario; fra Corte di Giustizia CE e legislatore UE
L’Europa si adegua… all’Italia (Direttiva 2008/98/CE)
 Art. 6 (cessazione della qualifica di rifiuto): «Taluni rifiuti specifici cessano
di essere tali ai sensi dell’articolo 3, punto 1, quando siano sottoposti a
un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio, …»
 Considerando 22: « … Per la cessazione della qualifica di rifiuto,
l’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i
rifiuti per verificare se soddisfano i criteri volti a definire quando un rifiuto
cessa di essere tale»
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Il duplice “inseguimento”: fra legislatore italiano e legislatore
comunitario; fra Corte di Giustizia CE e legislatore UE
Art. 184 ter del d. lgs. 152/2006, introdotto dal d. lgs. 205/2010 –
Cessazione della qualifica di rifiuto :
 co. 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a
un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il
riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti
condizioni (…)
 co. 2. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel
controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati
conformemente alle predette condizioni
 co. 5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino
alla cessazione della qualifica di rifiuto
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Direttiva 2008/98/CE + d.lgs 205/2010:
Novità vere e presunte
 scompare il concetto di “recupero completo” (= può bastare una
semplice “verifica”)
 scompare il concetto di “MPS fin dall’origine” (attenzione ai materiali
derivanti da cicli di consumo)
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Il caso (paradigmatico) dei rottami metallici:
Cass. 35911/2008: «la qualificazione di un materiale come sottoprodotto o
come materia prima secondaria e la conseguente esclusione dalla disciplina
sui rifiuti, opera solo qualora il produttore o detentore non si disfi del
materiale. La sola circostanza che altri acquistino i rottami ferrosi per
riutilizzarli non fa venir meno la loro natura di rifiuto allorché il produttore,
comunque, se ne sia disfatto».
Cass. 833/2009: «Il decreto correttivo n. 4/2008, ha apportato significative
modifiche al decreto legislativo n 152 del 2006 nell'ambito dei rottami ferrosi,
eliminando la definizione di "materie prime secondarie per attività
siderurgiche e metallurgiche" e riconducendo quindi i rottami nel campo di
applicazione dei rifiuti. In particolare la qualificazione di materia prima
secondaria, allo stato attuale ed al momento del sequestro, poteva e può
essere attribuita solo se il rottame proviene da un centro autorizzato di
gestione e trattamento rifiuti e presenta le caratteristiche rispondenti a
quelle dettate nei citati decreti ministeriali».
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Il caso (paradigmatico) dei rottami metallici:
Cass. 22013/2010: «Con le modifiche introdotte all’art. 183 c.1 lett.u D.L.vo
n.152/2006 con il D.L.vo n.4/2008, i materiali ferrosi rientrano nel campo
della disciplina sui rifiuti salvo che gli stessi provengano da un centro
autorizzato di gestione e di trattamento dei rifiuti, presentino caratteristiche
rispondenti a quelle elencate dai Decreti Ministeriali per il recupero
agevolato dei rifiuti assumendo, in tale caso, la qualifica di materia prima
secondaria».
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Il caso (paradigmatico) dei rottami metallici:
Prospettive future: lo schema di Regolamento UE COM(2010) 576 definitivo
Articolo 1 – Oggetto: «Il presente regolamento stabilisce i criteri che
determinano quando i rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di
leghe di alluminio, cessano di essere considerati rifiuti»
Articolo 2 – Definizioni: «(7) "controllo visivo", il controllo dei rottami metallici
che investe tutte le parti di una partita e impiega le capacità sensoriali umane o
qualsiasi apparecchiatura non specializzata»
ALLEGATI – Processi e tecniche di trattamento: «3.1 I rottami di (…) sono
stati separati alla fonte o durante la raccolta e sono stati tenuti divisi oppure i
rifiuti in entrata sono stati sottoposti a un trattamento per separare i rottami di
(…) dagli elementi non metallici e non di (…)»
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(avv. Andrea Martelli) ( presentazione_AM