Coordinato da Valeria Lai Agenzia Adiconsum - anno XXI - n. 58 - 23 ottobre 2009 Stampato in proprio in ottobre 2009 In questo numero: Speciale trasporto aereo Speciale trasporto aereo - Viaggi in aereo: impariamo a conoscere i nostri diritti - I consigli dell’Adiconsum in un decalogo - Volare informati Test noi consumatori periodico settimanale di informazione e studi su consumi, servizi, ambiente Registrazione Tribunale di Roma n. 350 del 9.06.88 – Iscriz. ROC n. 1887 Sped. in abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 46/2004) art. 1, comma 2, DCB Roma SPeciale trasporto aereo Viaggi in aereo: impariamo a conoscere i nostri diritti Una breve sintesi dei diritti dei passeggeri a cura dell’Adiconsum. L’ estate 2009 è stata un periodo torrido sia dal punto di vista climatico che dal punto di vista del trasporto aereo. Perdita dei bagagli, overbooking, vacanze rovinate, ritardi, cancellazioni di voli, fallimenti di compagnie aeree e di tour operator hanno costellato le cronache dei giornali e delle tv, manifestando con tutta evidenza come il trasporto aereo nazionale sia ridotto ad una sorta di colabrodo che crea vessazioni e raggiri a danno dei passeggeri e dei turisti sia italiani che stranieri. L’aereo è oramai diventato uno dei mezzi di trasporto più utilizzati dagli Italiani, soprattutto per recarsi in vacanza in qualsiasi periodo dell’anno. I diritti dei passeggeri aerei non sono sempre ben conosciuti dai viaggiatori, che in aeroporto spesso hanno bisogno di informazioni ed assistenza “personalizzati” quando si verificano problemi come ritardi, cancellazioni del volo, overbooking o anche disservizi al bagaglio. Di seguito un breve promemoria su tutto ciò che occorre sapere per ridurre al minimo il rischio di brutte sorprese e per esercitare al meglio i propri diritti. Prima di partire 1. Verificare l’esattezza e il buon esito della propria prenotazione presso l’agenzia di viaggi. 2. Verificare attentamente tutti i dati di partenza, di costo e di arrivo, prima di effettuare online l’acquisto definitivo di biglietti o di pacchetti viaggio last minute. 3. Ricordare che il cambio di prenotazione può comportare un costo di gran lunga superiore al biglietto. Test noi consumatori I punti essenziali della Carta dei diritti del passeggero • In caso di mancata partenza (ad es. per negato imbarco - overbooking) si può scegliere tra rimborso del biglietto, volo alternativo o compensazione pecuniaria. • In caso di ritardo il passeggero ha diritto all’assistenza (paste e bevande, telefonate, ec.); in caso di ritardo oltre le 5 ore si ha diritto al rimborso del biglietto. • In caso di cancellazione del volo, si ha diritto al rimborso del biglietto entro 7 gg o ad una compensazione pecuniaria. Focus sul bagaglio • Perdita del bagaglio: la richiesta di rimborso va indirizzata alla compagnia aerea. ll vettore è tenuto al risarcimento fino a 1.167,00 euro. Per rimborsi superiori il modulo per la richiesta è reperibile presso l’assistenza bagagli dell’aeroporto (lost and found). Il modulo va consegnato entro 7 gg (in caso di ritardo nella consegna entro 21 gg dal viaggio). Viaggiare con le compagnie low-cost: ecco a cosa fare attenzione Dietro offerte di voli al costo di 4-5 euro spesso, se non sempre, si nascondono costi occulti. Ecco in sintesi cosa verificare: • Tariffe aggiuntive per check-in online • Tariffe aggiuntive per imbarco con priorità • Tariffa Aeroportuale aggiuntiva del nuovo rilascio della carta d’imbarco • Tariffa aggiuntiva per neonati • Tariffe bagagli affidati al check-in, con sommatoria dei costi aggiuntivi per singoli colli • Sovrapprezzo per bagaglio in eccesso - Per Kilo • Costi aggiuntivi per articoli per bambini (seggiolini per auto/lettini da viaggio) • Costi aggiuntivi per attrezzatura sportiva e/o per strumenti musicali • Tariffe aggiuntive per modifiche al volo • Tariffa aggiuntiva per cambio nominativo Test noi consumatori SPeciale trasporto aereo I consigli dell’Adiconsum in un decalogo Poche semplici regole per prevenire problemi e affrontare serenamente gli imprevisti. 1.Evitate di presentarvi in aeroporto con i minuti contati: le code, nonostante gli sforzi di tutti, sono assicurate sia ai banchi della compagnia aerea che al controllo di sicurezza. 2. Se possibile ricorrete al tele-check in e al terminale self-service. 3. Il check in non può esservi comunque negato, se avete almeno osservato l’anticipo minimo indicato sulle condizioni generali di trasporto (in genere 40 minuti). Se non è stato predisposto un check in prioritario per i voli di imminente partenza e rischiate di perdere il volo a causa della fila, esigete di essere serviti subito. 4. Agevolate il controllo di sicurezza rispettando le prescrizioni affisse in prossimità del varco e inserendo i liquidi negli appositi sacchetti trasparenti (max 100ml per pezzo e max 1 litro di capienza complessiva dei contenitori). 5. Se il volo subisce ritardi, avete sempre diritto ad una tempestiva informazione e se sono superiori alle due ore anche all’assistenza in aeroporto (pasti e bevande in congrua relazione all’attesa, alloggio e relativo trasporto se necessario), a due comunicazioni telefoniche, fax o e-mail. Oltre le cinque ore di ritardo vi spetta anche il rimborso del biglietto se rinunciate al volo. 6. Se il volo viene cancellato e non siete stati informati con il dovuto anticipo previsto dal regolamento 261/2004/CE, avete diritto a scegliere fra riprotezione (volo alternativo) e rinuncia al volo: nel primo caso spetta, oltre all’assistenza in aeroporto, la compensazione pecuniaria fra 250 e 600 euro, secondo la tratta del volo) mentre se si rinuncia oltre a questi rimedi si ha diritto al rimborso del biglietto non utilizzato. Se la cancellazione è dovuta a circostanze eccezionali (es. problemi meteorologici gravi) nessuna compensazione pecuniaria è dovuta. Test noi consumatori 7. In caso di overbooking, la compagnia deve fare appello a c.d. “volontari”, che rinuncino a fronte di adeguati benefici, oltre alla riprotezione o al rimborso del biglietto non utilizzato. I non consenzienti al negato imbarco devono ricevere adeguata assistenza in aeroporto, riprotezione e/o rimborso del biglietto non utilizzato, oltre a compensazione pecuniaria fra 250 e 600 euro, secondo la tratta del volo. 8. In caso di mancata riconsegna del bagaglio o danneggiamento, aprite subito il PIR (reclamo bagaglio) e conservatelo assieme al biglietto aereo e al tagliando bagaglio; avete diritto ad acquistare tutto il necessario alla permanenza (solo le spese necessarie e documentate da scontrini e ricevute saranno rimborsate dalla compagnia). Se il bagaglio è danneggiato, documentate il danno (es. fotografie) e se possibile acquisite da un negozio specializzato una dichiarazione di costo della riparazione o di non reparabilità. La responsabilità del vettore è limitata a circa 1.100 Euro complessivi per passeggero. 9.Ricordate che è possibile stipulare anche una polizza assicurativa integrativa, a copertura dei danni causati dal disservizio bagagli e talvolta anche della rinuncia al volo per motivi personali. 10.Per tutti i problemi dei passeggeri sappiate che esiste un Capo-Scalo, cui è possibile rivolgersi per i casi in cui i vostri diritti non siano riconosciuti dal personale di terra che vi ha assistito. In caso di mancato riconoscimento dei vostri diritti, chiedete consulenza ed assistenza gratuita al Centro Eurpeo Consumatori Ecc-Net Italia. Le violazioni del Regolamento Europeo 261/04 saranno segnalate all’ENAC, che provvederà agli accertamenti del caso, con potere sanzionatorio verso le compagnie inadempienti. SPeciale trasporto aereo Volare informati La sintesi della carta dei diritti del passeggero elaborata dal Centro Europeo Consumatori. O ggi è possibile acquistare il biglietto on line, oppure tramite un’agenzia di viaggio: leggere con attenzione tutte le condizioni di acquisto del biglietto, verificare le assicurazioni incluse o aggiuntive (ed i relativi contratti), valutare supplementi o sovrapprezzi dovuti in aeroporto per l’imbarco e/o l’eventuale eccedenza del bagaglio, le penali per variazione di data, nominativo ecc. Test noi consumatori La disciplina europea Il regolamento 261/2004/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004 istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Tali norme si applicano ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro (indipendentemente dalla nazionalità del passeggero o del vettore), nonché ai passeggeri in partenza da un aeroporto extra-UE ma aventi come destinazione un aeroporto comunitario. Tutti i vettori aerei devono informare i passeggeri di tali diritti, nonché prestare adeguata assistenza in aeroporto in relazione al tempo di attesa (pasti e bevande, sistemazione alberghiera se necessaria, incluso il trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione, due chiamate telefoniche o messaggi fax, telex o posta elettronica). In caso di “negato imbarco” Il vettore deve cercare volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di un “beneficio” da concordare: il volontario avrà diritto, oltre al “beneficio” offerto dal vettore, al rimborso entro sette giorni del prezzo del biglietto oppure ad un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile, o all’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale. Solo quando il numero dei volontari non è sufficiente, il vettore può negare l’imbarco ai passeggeri che non abbiano accettato l’offerta. In tali casi i passeggeri devono ricevere “immediatamente” una compensazione pecuniaria (che varia da 250 a 600 euro a seconda della distanza coperta dal volo); inoltre il passeggero ha gli stessi diritti dei “volontari” (rimborso entro sette giorni del biglietto oppure volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale oppure imbarco su un volo alternativo), oltre all’assistenza in aeroporto. In caso di cancellazione volo I passeggeri hanno diritto, oltre all’assistenza in aeroporto, a: 1. rimborso entro sette giorni del biglietto oppure volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, oppure imbarco su un volo alternativo appena possibile o ad una data successiva di loro gradimento; 2. compensazione pecuniaria (che varia da 250 a 600 euro a seconda della distanza coperta dal volo), tranne se siano stati informati della cancellazione almeno due settimane prima oppure almeno sette giorni prima con offerta di partire con un volo alternativo che si discosti poche ore dagli orari previsti. Test noi consumatori La compensazione pecuniaria non è dovuta se: “la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso” (ad esempio, condizioni meteo, rischi per la sicurezza, scioperi, congestione del traffico aereo). Il vettore aereo è invece comunque tenuto al rimborso del prezzo del biglietto oppure all’imbarco su un volo alternativo nonché all’assistenza al passeggero. In caso di ritardo Se superiore alle 2, 3 o 4 ore a seconda della distanza coperta dal volo, il vettore aereo deve offrire al passeggero l’assistenza in aeroporto. Se l’orario di partenza è ritardato di almeno cinque ore, il passeggero che rinuncia al volo ha diritto al rimborso del biglietto entro sette giorni. In caso di smarrimento, danneggiamento o ritardata consegna del bagaglio La tutela al passeggero è offerta dalla Convenzione di Montreal. In base a tale normativa il passeggero, accertata la mancata consegna del bagaglio o il danneggiamento dello stesso, deve compilare subito in aeroporto il modulo PIR (Property Irregularity Report) e, successivamente, formalizzare per iscritto la richiesta di risarcimento alla compagnia aerea, meglio se con raccomandata A/R. La richiesta di risarcimento (che è cosa diversa dal PIR) deve essere inviata entro 21 giorni dallo smarrimento o dalla ritardata consegna ed entro soli 7 giorni dalla consegna del bagaglio danneggiato. Trascorso inutilmente il termine, sarà difficile far valere i nostri diritti. Il risarcimento massimo, che serve a rimborsare le spese effettivamente sostenute in carenza del bagaglio o il danno reale subito, è stabilito dalla Convenzione in circa 1.100 euro. Sarà però necessario fornirne prova, allegando, ad esempio, ricevute e scontrini delle spese effettuate, documentazione sul costo della riparazione o sul valore dal bagaglio ecc. Test noi consumatori www.adiconsum.it Un click e sei in Adiconsum! 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D.L. 353/2003 (conv. in L. 46/2004) art. 1, comma 2, DCB Roma ADESIONI E ABBONAMENTI • Adesione (12 mesi): € 31,00 (€ 15,00 per gli iscritti Cisl e Siulp) • Abbonamento a Test noi consumatori (12 mesi): € 35,00 (€ 25,00 per gli iscritti Cisl e Siulp) • Adesione + abbonamento a Test noi consumatori (12 mesi): € 46,00 (€ 30,00 per gli iscritti Cisl e Siulp) L’abbonamento a Test noi consumatori dà diritto a ricevere in formato elettronico (pdf) o cartaceo: la newsletter settimanale Adiconsum News + gli speciali Adifinanza, Consumi & diritti, Attorno al piatto e gli opuscoli monografici della serie La guida del consumatore. I versamenti possono essere effettuati su c.c.p. 64675002 intestato ad Adiconsum