N° 74 del Registro CITTA` DI GRAVINA IN PUGLIA PROVINCIA DI BARI COPIA ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE (N. 13 dell’ordine del giorno) OGGETTO: INTEGRAZIONE AGLI ARTICOLI 3.4, 3.5 e 3.9 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO; PRONTUARIO DEGLI INTERVENTI E PRESCRIZIONI DEI MATERIALI DA UTILIZZARE SUGLI EDIFICI STORICI DI GRAVINA IN PUGLIA - L'anno duemilaquattordici, il giorno uno del mese di dicembre, nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale. Previo avviso scritto, consegnato al domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica ed in prima convocazione, sotto la presidenza del Sig. Lupoli Giacinto e con l’assistenza del Segretario Generale del Comune Dott. Fratino Michele. Risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali: COGNOME E NOME Pres. Ass. COGNOME E NOME Pres. Ass. 1) VALENTE Alesio X 14) DE PASCALE Giovanni X 2) CALCULLI Paolo X 15) LAGRECA Giacinto X 3) CATALDI Giuseppe X 16) MANDOLINO Leonardo X 4) GIORDANO Sante X 17) LAGRECA Nicola X 5) CARDASCIA Domenico X 18) DEBENEDICTIS Salvatore X 6) LUPOLI Giacinto X 19) ANGELLOTTI Salvatore X 20) PETRARA Angelo X X 7) CARBONE Lorenzo 8) ARIANI Maria X 21) CALDERONI Domenico X 9) MAZZARELLA Vito X 22) VARRESE Vincenzo 10) LAMURAGLLIA Michele X 23) TEDESCO Michele X 11) CARBONE Giovanni X 24) STRAGAPEDE Antonio X 12) MAZZILLI Giuseppe X 25) LEANZA Domenico X 13) LORUSSO Raffaele X X Totale 20 5 Risultato legale il numero degli intervenuti per deliberare in prima convocazione, il Presidente dichiara aperta la seduta. Introduce l’argomento il Presidente del Consiglio e passa la parola al Sindaco che relaziona. Interviene il Consigliere Cardascia che invita il Sindaco a dare ampia divulgazione del deliberato ai cittadini, con manifesti pubblici. Il Sindaco assicura che verrà prodotto un opuscolo da inviare a tutte le famiglie residenti nel Centro Storico. IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che: • con deliberazione nr. 1 del 16/01/1990 del Commissario ad acta veniva adottato il P.R.G. del Comune di Gravina e che con deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 3515 del 20/06/1994 il suddetto P.R.G. veniva definitivamente approvato con pubblicazione sul BURP in data 16/09/1994; • che tra gli elaborati del PRG vi è il regolamento edilizio comunale che disciplina l'attività edilizia di questo Comune; • che il particolare modello insediativo del centro storico di Gravina in Puglia nato a ridosso del torrente omonimo, a partire dagli anni ‘60 è stato oggetto di un costante abbandono e degrado, conseguenza di molteplici fattori sociali ed economici; • l’art. 3.4 del Regolamento Edilizio disciplina gli interventi di manutenzione ordinaria, nel seguente modo: 1. Sono soggetti a tempestiva denunzia all'AC e concernono le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, in quanto imposte dal normale uso dell'immobile e necessarie per mantenerlo in buono stato o migliorarlo qualitativamente. Le opere di manutenzione ordinaria sono tali se non mutano le caratteristiche originarie dell'immobile (fabbricato od unità edilizia abitativa o produttiva), non ne alterano la struttura e non ne modificano la disposizione dei locali, ma si limitano a ripristinarne o sostituirne gli elementi danneggiati, usurati, od inadeguati alle esigenze del suo normale uso. 2. Sono di manutenzione ordinaria tutte le opere di riparazione che dipendono da vetustà, da caso fortuito (fulmine, allagamento, grandinata ecc.) o da deterioramento prodotto dall'uso e perciò - per gli edifici residenziali – esemplificativamente: - l'apertura o la chiusura di porte interne; - la riparazione ed il rifacimento di tinteggiature ed intonaci interni; - la riparazione e la sostituzione di pavimenti e rivestimenti interni o di soffitti non portanti; - la manutenzione delle coperture (piccola ordinatura dei tetti a falda ed impermeabilizzazione dei tetti piani); - la riparazione delle gronde e dei pluviali; - la manutenzione dei frontalini e delle ringhiere dei terrazzi e dei balconi; - la ripulitura delle facciate; - la esecuzione di rappezzi ed ancoraggi delle parti pericolanti delle facciate, - la ritinteggiatura, il ripristino ed il rifacimento delle facciate senza modificare i materiali impiegati, i colori, le partiture, le sagomature, le fasce marcapiano ecc.; - la manutenzione, riparazione e sostituzione degli impianti (idraulico, sanitario, elettrico, del gas, di riscaldamento o raffreddamento, di ascensori, ecc.); - la costruzione di arredi fissi anche con modesti interventi minori; - la riparazione delle recinzioni. 3. Per gli edifici industriali ed artigianali, con riferimento alla Circ. Min. LL.PP. 16.11.1977, n. 1918, sono inoltre opere di manutenzione ordinaria quelle intese ad assicurare la funzionalità degli impianti ed il loro adegua mento tecnologico, purché, in rapporto alle dimensioni dello stabilimento: - non siano tali da modificarne le caratteristiche complessive; - siano interne al suo perimetro e non incidano sulle sue strutture portanti e sul suo aspetto estetico; - non compromettano le caratteristiche ambientali e paesaggistiche; - non comportino aumenti di superficie lorda di piano o di superficie coperta o di volumi; - non creino nuovi problemi di traffico sul territorio; - non richiedano nuove opere di urbanizzazione e di infrastrutturazione; - non abbiano conseguenze di natura igienica od effetti inquinanti; - non contrastino, comunque con norme specifiche (di R.E. o di attuazione del PIANO) in materia di altezze, distacchi, rapporto di copertura, indice di sfruttamento, ecc.. 4. rientrano pertanto tra le opere di manutenzione ordinaria degli edifici industriali ed artigianali i seguenti interventi, purché interni allo stabilimento e a servizio dei suoi impianti: - le costruzioni che non prevedono e non sono idonee alla presenza di mano d’opera e vengono realizzate per proteggere determinati apparecchi o sistemi, quali: cabine per trasformatori o per interruttori elettrici; cabine per valvole di intercettazione fluidi; cabine per stazioni di trasmissione dati e comandi o per gruppi di riduzione; - le canalizzazioni per fluidi, fognature, ecc.; - i serbatoi (e relative opere) per lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti; - le opere a carattere precario o facilmente amovibili, quali: i chioschi per l'operatore di pese a bilico, per posti telefonici distaccati, per quadri di comando di apparecchiature non presidiate; le garitte; -i lavori eseguiti all'interno di locali chiusi; -l'installazione di pali porta tubi in metallo e conglomerato armato, semplici e composti; - le passerelle (con sostegni in metallo o conglomerato armato) per l'attraversamento delle strade interne con tubazioni di processo e servizi; - le trincee a cielo aperto destinate ad accogliere tubazioni di processo e servizi, nonché canalizzazioni fognanti aperte e relative vasche di trattamento e decantazione; - i basamenti; le incastellature di sostegno e le apparecchiature all'aperto per la modifica e il miglioramento di impianti esistenti; - le separazioni di aree interne allo stabilimento realizzate mediante muretti a rete ovvero in muratura , purché non visibili da spazi pubblici; - le attrezzature semifisse per il carico e lo scarico da autobotti e ferrocisterne (bracci di scarico e pensiline); - le attrezzature per la movimentazione di materie prime e di prodotti alla rinfusa ed in confezione, quali nastri trasportatori, elevatori a tazze, ecc.; - i sistemi di adduzione e di abbattimento degli scarichi gassosi (esclusi i camini), purché non visibili da spazi pubblici. • l’art. 3.5 del Regolamento Edilizio disciplina gli interventi di manutenzione straordinaria, nel seguente modo: 1. Sono soggetti ad autorizzazione e concernono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire qualche parte anche strutturale degli edifici, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso. Tali interventi non debbono dunque alterare il taglio e la composizione delle unità edilizie, né incidere sulle loro caratteristiche utilizzative, sul loro aspetto esterno, sull'ambiente circostante. 2. Sono quindi, esemplificativamente, opere di manutenzione straordinaria: - il rinnovamento o la sostituzione di qualche elemento strutturale dell'edificio (pilastro, architrave, porzioni di solette, mensole, balconi, tratti di muri ecc.); - il rifacimento della copertura; - la sostituzione di infissi esterni; - il rifacimento di intonaci esterni; - una diversa tinteggiatura o partitura dei prospetti o l'adozione di materiali diversi; - la modifica dei servizi igienici; - nonché tutti gli interventi sulle apparecchiature, sui sistemi e sugli impianti degli edifici industriali, non elencati tra le opere di manutenzione ordinaria. • l’art. 3.9 del Regolamento Edilizio disciplina gli interventi di restauro, nel seguente modo: l. Sono soggetti ad autorizzazione e sono rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’ edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio. Essi sottintendono, quindi, la conservazione dell'edificio nella sua inscindibile unità formale-strutturale. 2. Il restauro si dice conservativo-ambientale se le opere relative concernono edifici (o loro parti) ed ambienti -nel tessuto urbano ed in zona rurale -vincolati ai sensi delle LL n. 1089/l939 e n.1497/1939, oppure individuati e vincolati dal PIANO. In tal caso le opere debbono tendere a conservarne, a valorizzarne od a restituirne i valori storico-artistici ed i caratteri architettonici e decorativi, se del caso eliminando eventuali superfetazioni o soprastrutture ed aggiunte, degradanti o semplicemente prive di valore. 3. In ogni caso, le opere di restauro debbono rispettare l'aspetto esterno, l'impianto strutturale tipologico architettonico dell'intero e le parti decorative dell'edificio, pur risolvendo i problemi igienici e di abitabilità od agibilità. 4. La modifica della destinazione d'uso è consentita, nell'ambito del restauro, soltanto se quella in atto contrasta od è incompatibile: - con la destinazione d'uso fissata dal PIANO vigente; - con il carattere storico-artistico dell'edificio e/o dell'ambiente nel quale esso è inserito; - con la concezione originaria dell'organismo edilizio; e purchè l’intervento di restauro miri a rimuovere tale incompatibilità. I progetti di restauro conservativo-ambientali per edifici vincolati ex lege l089/l939 e 1497/1939 devono essere preventivamente sottoposti al nulla-osta della competente Sovrintendenza del Ministero dei beni Culturali e del competente organo Regionale. CONSIDERATO CHE • l’Art. 1 della LEGGE REGIONALE n. 3 del 9 marzo 2009, “Norme in materia di regolamento edilizio” consente ai comuni, nell’ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all’articolo 3 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano l’attività edilizia, con le prescrizioni e i limiti previsti dalla presente legge e dalle norme di settore nazionali e regionali. A tal fine, i comuni si dotano di un regolamento edilizio che, in armonia con le previsioni di cui al comma 2 dell’articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, disciplina le modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi. • l’amministrazione Comunale, in linea con la vicina realtà insediativa del nucleo antico di Matera, ha elaborato un “Prontuario degli interventi & prescrizioni dei materiali da utilizzare sugli Edifici Storici di Gravina in Puglia”. RISCONTRATO che la Legge Regionale 9 marzo 2009, n. 3 “Norme in materia di regolamento edilizio”, ha modificato le procedure di approvazione delle variazioni al Regolamento edilizio comunale ed in particolare prevede che: • il consiglio comunale approvi la bozza di modifica al regolamento; nonché che la stessa delibera comunale venga pubblicata stabilendo altresì il termine per l’inoltro delle osservazioni; • • a seguito della suddetta pubblicazione, venga eseguito l’esame delle osservazioni e la formulazione delle eventuali controdeduzioni, da ultimarsi nel termine a stabilirsi che decorrerà dalla scadenza di cui al precedente punto; la definitiva approvazione della modifica al Regolamento Edilizio comunale vigente dovrà avvenire da parte del Consiglio Comunale, con successivo invio dell’atto deliberato alla Regione Puglia; VISTI - la Legge n. 1150/42 (legge urbanistica); - la Legge Regionale n. 56 del 31/05/1980 (Tutela ed uso del territorio); - Legge Regionale n. 20 del 27/07/2001 (Norme generali di governo e uso del territorio); - la Legge Regionale n. 3/2009 (norme in materia di regolamento edilizio);- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,Codice dei beni culturali e del paesaggio ACQUISITO il parere favorevole della competente IV Commissione Consiliare Urbanistica espresso in data 19.11.2014; ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica espresso in data 30.10.2014 dal Responsabile del servizio interessato, arch. Giovanni Buonamassa, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000, nonché ai termini dell’art. 17 del vigente Regolamento Comunale sui controlli interni; DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ragion per cui non necessità di acquisizione del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii. PROCEDUTO a votazione palese resa per appello nominale: Presenti e votanti n. 20 Consiglieri; assenti 5 (Carbone Lorenzo, Debenedictis, Angellotti, Petrara e Varrese); CON 20 VOTI favorevoli ed unanimi, DELIBERA 1) La premessa è parte integrante del presente dispositivo. 2) Di adottare il “Prontuario degli interventi & prescrizioni dei materiali da utilizzare sugli Edifici Storici di Gravina in Puglia” 3) Di modificare l’art. 3.4 del Regolamento edilizio, integrandolo nei termini di seguito riportati: 1. Sono soggetti a tempestiva denunzia all'AC e concernono le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, in quanto imposte dal normale uso dell'immobile e necessarie per mantenerlo in buono stato o migliorarlo qualitativamente. Le opere di manutenzione ordinaria sono tali se non mutano le caratteristiche originarie dell'immobile (fabbricato od unità edilizia abitativa o produttiva), non ne alterano la struttura e non ne modificano la disposizione dei locali, ma si limitano a ripristinarne o sostituirne gli elementi danneggiati, usurati, od inadeguati alle esigenze del suo normale uso. 2. Sono di manutenzione ordinaria tutte le opere di riparazione che dipendono da vetustà, da caso fortuito (fulmine, allagamento, grandinata ecc.) o da deterioramento prodotto dall'uso e perciò - per gli edifici residenziali – esemplificativamente: - l'apertura o la chiusura di porte interne; - la riparazione ed il rifacimento di tinteggiature ed intonaci interni; - la riparazione e la sostituzione di pavimenti e rivestimenti interni o di soffitti non portanti; - la manutenzione delle coperture (piccola ordinatura dei tetti a falda ed impermeabilizzazione dei tetti piani); - la riparazione delle gronde e dei pluviali; - la manutenzione dei frontalini e delle ringhiere dei terrazzi e dei balconi; - la ripulitura delle facciate; - la esecuzione di rappezzi ed ancoraggi delle parti pericolanti delle facciate, - la ritinteggiatura, il ripristino ed il rifacimento delle facciate senza modificare i materiali impiegati, i colori, le partiture, le sagomature, le fasce marcapiano ecc.; - la manutenzione, riparazione e sostituzione degli impianti (idraulico, sanitario, elettrico, del gas, di riscaldamento o raffreddamento, di ascensori, ecc.); - la costruzione di arredi fissi anche con modesti interventi minori; - la riparazione delle recinzioni. 3. Per gli edifici industriali ed artigianali, con riferimento alla Circ. Min. LL.PP. 16.11.1977, n. 1918, sono inoltre opere di manutenzione ordinaria quelle intese ad assicurare la funzionalità degli impianti ed il loro adegua mento tecnologico, purché, in rapporto alle dimensioni dello stabilimento: - non siano tali da modificarne le caratteristiche complessive; - siano interne al suo perimetro e non incidano sulle sue strutture portanti e sul suo aspetto estetico; - non compromettano le caratteristiche ambientali e paesaggistiche; - non comportino aumenti di superficie lorda di piano o di superficie coperta o di volumi; - non creino nuovi problemi di traffico sul territorio; - non richiedano nuove opere di urbanizzazione e di infrastrutturazione; - non abbiano conseguenze di natura igienica od effetti inquinanti; - non contrastino, comunque con norme specifiche (di R.E. o di attuazione del PIANO) in materia di altezze, distacchi, rapporto di copertura, indice di sfruttamento, ecc.. 4. rientrano pertanto tra le opere di manutenzione ordinaria degli edifici industriali ed artigianali i seguenti interventi, purché interni allo stabilimento e a servizio dei suoi impianti: - le costruzioni che non prevedono e non sono idonee alla presenza di mano d’opera e vengono realizzate per proteggere determinati apparecchi o sistemi, quali: cabine per trasformatori o per interruttori elettrici; cabine per valvole di intercettazione fluidi; cabine per stazioni di trasmissione dati e comandi o per gruppi di riduzione; - le canalizzazioni per fluidi, fognature, ecc.; - i serbatoi (e relative opere) per lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti; - le opere a carattere precario o facilmente amovibili, quali: i chioschi per l'operatore di pese a bilico, per posti telefonici distaccati, per quadri di comando di apparecchiature non presidiate; le garitte; -i lavori eseguiti all'interno di locali chiusi; -l'installazione di pali porta tubi in metallo e conglomerato armato, semplici e composti; - le passerelle (con sostegni in metallo o conglomerato armato) per l'attraversamento delle strade interne con tubazioni di processo e servizi; - le trincee a cielo aperto destinate ad accogliere tubazioni di processo e servizi, nonché canalizzazioni fognanti aperte e relative vasche di trattamento e decantazione; - i basamenti; le incastellature di sostegno e le apparecchiature all'aperto per la modifica e il miglioramento di impianti esistenti; - le separazioni di aree interne allo stabilimento realizzate mediante muretti a rete ovvero in muratura , purché non visibili da spazi pubblici; - le attrezzature semifisse per il carico e lo scarico da autobotti e ferrocisterne (bracci di scarico e pensiline); - le attrezzature per la movimentazione di materie prime e di prodotti alla rinfusa ed in confezione, quali nastri trasportatori, elevatori a tazze, ecc.; - i sistemi di adduzione e di abbattimento degli scarichi gassosi (esclusi i camini), purché non visibili da spazi pubblici. Per le zone omogenee A1, B0 e comunque per tutti gli interventi su edifici che abbiano più di settanta anni di età, anche ricadenti in altre zone omogenee, gli interventi di manutenzione ordinaria devono essere eseguiti secondo le prescrizioni del “Prontuario degli interventi & prescrizioni dei materiali da utilizzare sugli Edifici Storici di Gravina in Puglia” facente parte integrale e sostanziale del presente articolo. 4) di modificare l’art.3.5 del Regolamento edilizio, integrandolo nei termini di seguito riportati: 1. Sono soggetti ad autorizzazione e concernono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire qualche parte anche strutturale degli edifici, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso. Tali interventi non debbono dunque alterare il taglio e la composizione delle unità edilizie, né incidere sulle loro caratteristiche utilizzative, sul loro aspetto esterno, sull'ambiente circostante. 2. Sono quindi, esemplificativamente, opere di manutenzione straordinaria: - il rinnovamento o la sostituzione di qualche elemento strutturale dell'edificio (pilastro, architrave, porzioni di solette, mensole, balconi, tratti di muri ecc.); - il rifacimento della copertura; - la sostituzione di infissi esterni; - il rifacimento di intonaci esterni; - una diversa tinteggiatura o partitura dei prospetti o l'adozione di materiali diversi; - la modifica dei servizi igienici; - nonché tutti gli interventi sulle apparecchiature, sui sistemi e sugli impianti degli edifici industriali, non elencati tra le opere di manutenzione ordinaria. Per le zone omogenee A1 , B0 e comunque per tutti gli interventi su edifici che abbiano più di settanta anni di età, anche ricadenti in altre zone omogenee, gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere eseguiti secondo le prescrizioni del “Prontuario degli interventi & prescrizioni dei materiali da utilizzare sugli Edifici Storici di Gravina in Puglia” facente parte integrale e sostanziale del presente articolo. 5) di modificare l’art.3.9 del Regolamento edilizio, integrandolo nei termini di seguito riportati: l. Sono soggetti ad autorizzazione e sono rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’ edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio. Essi sottintendono, quindi, la conservazione dell'edificio nella sua inscindibile unità formale-strutturale. 2. Il restauro si dice conservativo-ambientale se le opere relative concernono edifici (o loro parti) ed ambienti -nel tessuto urbano ed in zona rurale -vincolati ai sensi delle LL n. 1089/l939 e n.1497/1939, oppure individuati e vincolati dal PIANO. In tal caso le opere debbono tendere a conservarne, a valorizzarne od a restituirne i valori storico-artistici ed i caratteri architettonici e decorativi, se del caso eliminando eventuali superfetazioni o soprastrutture ed aggiunte, degradanti o semplicemente prive di valore. 3. In ogni caso, le opere di restauro debbono rispettare l'aspetto esterno, l'impianto strutturale tipologico architettonico dell'intero e le parti decorative dell'edificio, pur risolvendo i problemi igienici e di abitabilità od agibilità. 4. La modifica della destinazione d'uso è consentita, nell'ambito del restauro, soltanto se quella in atto contrasta od è incompatibile: - con la destinazione d'uso fissata dal PIANO vigente; - con il carattere storico-artistico dell'edificio e/o dell'ambiente nel quale esso è inserito; - con la concezione originaria dell'organismo edilizio; e purchè l’intervento di restauro miri a rimuovere tale incompatibilità. I progetti di restauro conservativo-ambientali per edifici vincolati ex lege l089/l939 e 1497/1939 devono essere preventivamente sottoposti al nulla-osta della competente Sovrintendenza del Ministero dei beni Culturali e del competente organo Regionale. Per le zone omogenee A1, B0 e comunque per tutti gli interventi su edifici che abbiano più di settanta anni di età, anche ricadenti in altre zone omogenee, gli interventi di restauro devono essere eseguiti secondo le prescrizioni del “Prontuario degli interventi & prescrizioni dei materiali da utilizzare sugli Edifici Storici di Gravina in Puglia” facente parte integrale e sostanziale del presente articolo. 6) di disporre, conformemente a quanto previsto dall’art. 3 comma 1 della l.r. n.3\2009, la pubblicazione della presente delibera consiliare di modifica degli artt. 3.4, 3.5, 3.9 del regolamento edilizio comunale vigente stabilendo che il termine per l’inoltro delle osservazioni sia di 30 gg. decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza della pubblicazione. 7) di disporre, altresì, a seguito della suddetta pubblicazione, che la fase di esame delle osservazioni e di formulazione delle eventuali controdeduzioni, dovrà essere ultimata nel termine di 15gg dalla scadenza di cui al precedente punto 6), per la definitiva approvazione della modifica al Regolamento edilizio comunale vigente da parte del Consiglio comunale, con successivo invio alla Regione Puglia, ai sensi degli artt. 3 e 4 della L.R. n.3/2009, della copia di deliberazione approvata unitamente alla modifica al Regolamento Edilizio comunale su formato cartaceo e digitale; 8) di dare atto che il presente atto deliberativo esplicherà effetti a decorrere dal completamento dell’iter procedurale sopra individuato; 9) di autorizzare il Dirigente dell’Area Tecnica ad effettuare ogni conseguente adempimento di legge. __________ Esce il Consigliere De Pascale – Presenti n. 19 Consiglieri. CITTA’ DI GRAVINA IN PUGLIA Città d’arte “Prontuario degli interventi & prescrizioni dei materiali da utilizzare sugli edifici storici di Gravina in Puglia” III Direzione Area Tecnica Comune di Gravina in Puglia Il tessuto urbano del Centro Storico di Gravina in Puglia, nato a ridosso del torrente omonimo, negli ultimi è stato oggetto di un costante abbandono e degrado, conseguenza di molteplici fattori sociali ed economici, ma anche conseguenza dell’incapacità di intervenire con riforme strutturali per la tutela del tessuto edilizio, con il rischio di consegnarlo alle mani dell’arbitrio di ogni singolo intervento. Per cui occorre intervenire con particolare cura, seguendo le prescrizioni di un prontuario, di qualità scientifica, di facile consultazione, per evitare di mettere in pericolo la struttura, la natura e l’immagine del tessuto storico stesso. Per tanto sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e restauro, che tendono al mantenimento e al ripristino dei valori storici, al recupero delle tipologie costruttive e alla conservazione dei caratteri architettonici, con il rispetto delle seguenti prescrizioni: 1. Strutture voltate e Orizzontamenti Le strutture voltate vanno rigorosamente conservate; si potranno realizzare limitati tagli esclusivamente per esigenze funzionali di distribuzione interna o collegamento verticale delle unità. I tetti, solai, archi, volte, piattabande e tutti gli orizzontamenti vanno conservati e/o consolidati con interventi di tipo tradizionale, (cuci-scuci), con ripristino e rabboccatura dei giunti, ripristino di tensione delle catene o collocazione di nuove tirantature, reintegrazioni parziali di archi e piattabande, cordoli d'irrigidimento ecc. evitando l'uso ingiustificato di cuciture armate, iniezioni di miscela cementizie, inserimento di nuove strutture, calotte armate d'irrigidimento ecc. Gli orizzontamenti in legno vanno conservati con la sostituzione parziale dei soli elementi lignei degradati. 2. Manti di copertura Nelle coperture a tetto è prescritto l'uso del tradizionale embrice di argilla cotta di colorazione giallo - rosaceo. La pendenza delle falde sarà di norma del 35% ammenochè il manto di embrici non sia poggiato direttamente sulla volta o debba rispettare le pendenze preesistenti. Nei sottotetti abitabili il manto di copertura in embrici dovrà essere posto in opera sul tavolato sostenuto da orditura portante lasciata in vista. E' tassativamente vietato ogni altro tipo di copertura (tegole, marsigliesi, olandesi, lamiera, materiale plastico ecc.). Le coperture piane o a terrazza potranno essere mantenute e la pavimentazione dovrà essere eseguita in cotto artigianale a tinta giallo-rosaceo o pietra locale. E' consentito eseguire, ai bordi delle falde dei tetti, percorsi di ispezione pavimentati con mattoni di argilla dello stesso colore degli embrici. E' fatto obbligo di proteggere i muretti di attico ed i timpani su cui risulta la guaina di impermeabilizzazione con analoghi mattoni di argilla . I comignoli devono essere eseguiti con muratura di tufo e coperti con fette di tufo o con embrici. E' vietato installare sulle falde dei tetti cupole in plexiglass e simili. Eventuali luci potranno essere realizzate per mezzo di finestre da tetto. E' vietato installare sui tetti impianti di qualsiasi tipo: pannelli solari, impianti di condizionamento antenne televisive ecc. Riguardo le antenne televisive e per la telecomunicazione, devono essere collocate esclusivamente sulla copertura degli edifici a distanza dal filo di gronda o dal parapetto prospiciente la pubblica via; sono pertanto da escludersi installazioni su balconi e terrazzi non di copertura. E’ sempre consigliabile, l’installazione dell’antenna televisiva sull’area di copertura interna. Nel caso di manutenzione ordinaria o straordinaria del tetto o della copertura è obbligatoria la centralizzazione delle antenne televisive. Non si consente l’installazione privata di antenne paraboliche di grandi dimensioni e poste in contrapposizione visiva ad edifici di rilevante valore storico-artistico e su balconi e terrazzi non di copertura. Per le unità esterne dei climatizzatori si deve prevedere l’allocamento in appositi vani tecnici e ove non possibile, mai visibile dalla pubblica via. 3. Finitura delle pareti esterne Negli interventi attinenti i trattamenti parietali occorre garantire un trattamento idoneo alla loro salvaguardia e valorizzazione, rispettandone la tecniche e i sistemi costruttivi tradizionali. E' obbligatorio, per le pareti esterne, l'impiego del tufo squadrato tradizionale (calcarenite). Particolari di finitura, quali paraspigoli, soglie, copertine, zoccoli, gradini, ecc., dovranno essere di norma in pietra naturale (locale) non lucidata. La protezione delle pareti esterne in tufo sarà esclusivamente realizzata con la tradizionale tecnica della imbiancatura e della tinteggiatura a calce. Le facciate esterne devono essere tinteggiate con la tradizionale tecnica dell'imbiancatura formata da latte di calce, terre colorate ed idonei fissativi. E' tassativamente vietato l'uso di pitture sintetiche impermeabili al quarzo. Al latte di calce potranno essere aggiunte resine acriliche o siliconiche in piccola quantità allo scopo di migliorarne l'ancoraggio alla muratura, con l'esclusione delle resine viniliche. E' vietata l'asportazione delle patine della superficie esterna del tufo mediante raschietti chiodati o a denti di sega o qualsivoglia metodi aggressivi ed abrasivi. E' consentita solo la spazzolatura (con spazzole in crine o metalliche) per l'asportazione dei residui di pittura o della vegetazione (muschi) preesistenti, e la pulitura con idropulitrice (tenuta a distanza tale da non asportare le patine superficiali e/o la struttura superficiale del materiale tufaceo); la rabboccatura dei giunti sarà a raso, senza stilatura in profondità. Sono vietati gli intonaci. Il consolidamento delle murature con l'uso di chiodature ed iniezioni di cemento o resine deve essere fatto solo in casi di effettiva e dimostrata necessità di consolidamento strutturale senza lasciare traccia all'esterno. 4. Tinteggiatura delle facciate L’uso del colore sulle facciate, in relazione alla storia, allo stile e l'uso di materiali in epoche passate, in stretta relazione con le modalità e le tecniche di restauro, deve mirare a restituire l'articolazione delle unità edilizie costituenti i singoli organismi. Nei casi di facciate in cui sia ancora rinvenibile, anche parzialmente, la coloritura originaria, si dovrà procedere al restauro del colore esistente. Negli altri casi la scelta cromatica dovrà tener conto dei dati emersi dall'indagine storica, dell'effettiva estensione della superficie da tinteggiare, nonché del "peso" visivo e del valore cromatico di tutti gli elementi della facciata e dovrà rapportarsi in armonia alle cromie delle facciate limitrofe ed al contesto in cui è inserito l'edificio. Il progetto colore della singola facciata dovrà essere unitario e non si dovranno differenziare gli apparati, le tinte o i trattamenti superficiali in funzione della proprietà in quanto ciò comprometterebbe la lettura corretta dell’edificio. Per le architetture di matrice popolare (lamioni isolati o aggregati) si preferirà l'impiego del bianco; per le altre tipologie più articolate (palazzi di epoca rinascimentale, barocca e neoclassica, etc,…) si utilizzeranno gli altri colori, desumendone tonalità ed accostamenti anche dalle tracce delle tinteggiature preesistenti, delle quali comunque è opportuno preventivamente eseguire un’indagine stratigrafica. La coloriture di parti di elementi delle facciate, zoccolature basamentali, campi bugnati, modanature e cornici marcapiano e marcadavanzale, colonne e capitelli, lesene e paraste, cornici di aperture, finestroni decorati, davanzali, muretti di coronamento, cornicioni, trabeazioni, e modanature, elementi scultorei, timpani, semitimpani, balaustre, mensole e stemmi, devono essere rese distinguibili relativamente alle cromie del piano di facciata. In ogni caso per i fondi vanno impiegati colori scelti tra le gamme appartenenti alla tradizione coloristica locale, predominanti sono quelli che imitano i colori dei materiali locali quali il tufo, il mazzaro, colori della murgia, in tutte le sue variazioni cromatiche, secondo la tavolozza dei colori delle principali tinte della centro storico, costituente parte integrante della presente normativa (allegato A). 5. Sostituzione, integrazione di canali di gronda e pluviali. I canali e le gronda o pluviali dovranno essere realizzati in rame o in lamiera zincata opportunamente verniciata, in relazione al contesto cromatico dell’intero edificio e dovranno avere una sezione circolare, conforme ai tipi tradizionali, con esclusione di sezioni quadrate e rettangolari. Sono vietate grondaie in lamiera o materiale plastico a vista. Per i canali posti sotto traccia è comunque vietato interrompere la continuità di zoccoli, basamenti, o altri elementi architettonici a rilievo delle facciate. 6. Sostituzione degli elementi architettonici Gli elementi costruttivi e decorativi, quali cornicioni, capitelli, mensole, lesene, ghiere, balaustre, cornici, bugnati, che siano deteriorati in maniera irrecuperabile devono essere sostituiti impiegando gli stessi materiali di origine (tufo, mazzaro, pietra calcarea ecc.) e, per quanto possibile, le stesse tecniche di lavorazione tradizionale. E' vietata ogni contraffazione di tali elementi con materiali diversi da quelli originari 7. Infissi Gli infissi, i serramenti d’oscuramento ed i sistemi oscuranti storici, compresi i relativi telai, dovranno essere oggetto di attenta conservazione. In caso di accertato degrado possono essere sostituiti esclusivamente delle parti non più recuperabili. Le integrazioni dovranno essere eseguite con materiali, forme e tecniche esecutive proprie della tradizione. Gli infissi esterni ed interni dovranno rigorosamente essere realizzati in legno, secondo le lavorazioni tradizionali. Sono ammesse le persiane di legno alla romana, mentre vi è il divieto assoluto di ogni altro tipo di chiusura come avvolgibili, veneziane ecc.; per le tipologie edilizie che non prevedono le persiane ma le ante – vetrate, le stesse potranno essere dotate di sportelli interni (scuri). Sono ammesse le ringhiere per i parapetti dei balconi e delle finestre o in alternativa la pietra naturale non lucidata (tufo, mazzaro, ecc.). Al piano terra sono vietate le saracinesche di ferro di qualsiasi tipo. Sia le persiane alla romana che i portoni apribili verso l'esterno, saranno tinteggiate in colore verde scuro o verde oliva o marrone (come indicato nella tavolozza _allegato A). Infissi esterni, finestre e porta vetrina dovranno essere dipinte di smalto bianco. 8. Ringhiere,grate e cancelli. Gli elementi in ferro battuto, forgiato o di tipo non industriale, e quelli in ghisa anche di tipo industriale, storici o storicizzati, riproducono manufatti caratterizzanti l'unità edilizia del centro storico cittadino, pertanto da restaurare e conservare. Nella dizione "inferriate" rientrano sopraluci di porte e portoni, grate di finestre e porte finestre, ringhiere, ringhiere e parapetti di balconi, cancelli, cancellate, ferma imposte e ferma persiane, altri elementi minori di varia tipologia. Tali inferriate devono pertanto essere recuperate, restaurate e manutenute con opportuna periodicità, con assoluto divieto di rimuoverle e di sostituirle con nuovi elementi, anche se analoghi. E' consentita la sostituzione di parti d'inferriate degradate e non inidonee, purchè siano adoperati elementi con caratteristiche vicine agli originali per forma, proporzioni e materiali e cromie proprie delle inferriate storiche della tradizione. E' consentita la colorazione di tali elementi principalmente nel colore del ferro o della ghisa naturale. Nel caso sia documentata una diversa cromia delle inferriate è consentita una riproposizione della medesima cromia originaria. E’ vietato l’uso di ringhiere in anticorodal e simili: le stesse dovranno essere ripristinate secondo i tipi in uso nella tradizione locale (in ferro o in ghisa con colore come indicato nella tavolozza (allegato A); non sono consentite colorazioni o finiture dorate, argentate o simili; 9. Gli impianti Sulle pareti esterne prospicienti gli spazi pubblici è vietata la sistemazione di tubi di scarico, canne di ventilazione, tubi di adduzione, cavi elettrici o telefonici e simili. Per questi condotti dovranno essere realizzati appositi incassi, eseguiti con la tecnica del cuci e scuci, salvaguardando comunque il particolare trattamento del paramento murario (presenza di bugnati, marcapiani ecc.). Sono vietate canalizzazioni per prese d'aria di condizionatori e antenne esterne. Gli sportelli dei contatori gas, acquedotto, ecc. saranno realizzati o con lastra di tufo duro montato su telaio in acciaio a scomparsa, o tradizionali in ghisa. 10. Pavimentazioni e finiture degli spazi esterni Per le strade carrabili, le piazze, i percorsi pubblici pedonali (vie, vichi, rampe e cordonate) è prescritto il basolato tradizionale realizzato con grossi elementi di pietra calcarea lavorati su una sola faccia (chianche). I marciapiedi saranno pavimentati con chianche ed il cordone di bordo dovrà essere di massello di pietra calcarea, di misura normalizzata, con pezzi speciali per le curve e le caditoie. I marciapiedi esistenti in chianche e con cordoli di bordo in pietra vanno conservati e nel caso siano deteriorati in maniera irrecuperabile devono essere sostituiti impiegando gli stessi materiali di origine (tufo, mazzaro, pietra calcarea ecc.) e, per quanto possibile, le stesse tecniche di lavorazione tradizionale. I gradini delle scale esterne sia pubbliche che private devono essere realizzate in massello di pietra squadrata e lavorata su due facce. Le corti, i cortili, le terrazze, i ballatoi e, in genere gli spazi liberi annessi agli edifici, oltre ai materiali suddetti potranno avere pavimentazioni e finiture di mattoni artigianali di argilla o in pietra locale. Cigli di aiuole, muri di cinta, parapetti e relative copertine e soglie di spazi sia pubblici che privati potranno essere di tufo, di pietra calcarea squadrata, e di cotto artigianale. Nei lavori di manutenzione e/o rifacimento di qualsivoglia tipo di pavimentazione, è fatto obbligo di reimpiegare la maggior parte del materiale preesistente, accuratamente ripulito e accatastato, in maniera tale di limitare l'apporto di nuovo materiale ad una percentuale non superiore al 20%. 11. Illuminazione L'illuminazione viaria esterna, sia pubblica che privata, dei cortili e dei passaggi deve essere esclusivamente realizzate con lampade a scarica, gli apparecchi diffusori saranno sporgenti a mensola dai muri dei manufatti, con divieto assoluto di fili volanti. Non è consentita l’illuminazione al neon, o comunque di colore bianco. I cavi di allaccio devono essere in traccia nelle murature, eseguite con la tecnica del cuci e scuci. Soluzioni differenti per l'illuminazione devono essere stabilite in sede di istruttoria, quando riguardino casi particolari di complessi monumentali o ambientali. 12. Insegne esercizi Per insegne o pannelli d'esercizio si intendono: scritte, tabelle, vetrofanie e vetrografie a carattere permanente, esposti esclusivamente nella sede di un esercizio o attività diservizio, commercio, artigianale, d'arte o professionale; che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati; le caratteristiche di tali mezzi pubblicitari devono essere tali da adempiere alla loro funzione, esclusiva o principale, che è l'identificazione immediata dell'attività. a. Limitazioni generali - Le insegne non debbono nascondere o sovrapporsi a partiture murarie, elementi di arredo urbano, particolari architettonici che costituiscono segni o tracce emergenti della storia e delle vicende dell'edificio di cui fanno parte. - Sono vietate le insegne direttamente dipinte sul paramento murario delle facciate degli edifici, sia pubblici che privati; - non sono consentite insegne luminose, insegne lampeggianti ad intermittenza, insegne a messaggio variabile, neanche per comunicazioni di servizio all’interno delle vetrine(ad esclusione delle farmacie); - in nessun caso è consentito l’uso di alluminio anodizzato o qualunque altro materiale in contrasto con la tradizione dei luoghi; - ogni esercizio, anche se dotato di più vetrine esterne, può avvalersi di una ed una sola insegna. -è vietata sia l'installazione di cartelli pubblicitari che qualunque forma di pubblicità generica. b. Limiti di Posizione: - all'interno del perimetro delle aperture dei relativi esercizi, in corrispondenza dei sopraluce, sulla via o spazio pubblico o ad uso pubblico di affaccio, con larghezza massima pari a quella dell’infisso; - immediatamente al di sopra dell’infisso, nel caso di vano porta privo di sopraluce, in corrispondenza della fascia di architrave, con larghezza massima pari a quella del vano porta. - all'interno del perimetro delle aperture dei relativi esercizi con vano porta di h > 2 mt, con larghezza massima pari a quella dell’infisso. c. Materiali e tecniche consentiti Legno: con caratteri incisi o applicati sul pannello di fondo; Ferro e bronzo: lastra con caratteri applicati o diretti; monocromatici e non fosforescenti; Lamiera dipinta con fondo in tinta unica e caratteri monocromatici e non fosforescenti. Le vetrografie (smerigliatura, muscolatura, incisioni ad acido o a mola, pitture colorate o monocromatiche), riguardanti unicamente “il logo” dell’esercizio, possono essere inserite sulle vetrate dei serramenti regolarmente autorizzati. Le soluzioni dovranno essere semplici ma non precarie. Composizione e tecniche di esecuzione dovranno essere accuratamente studiate e descritte nel progetto dell’infisso. Considerato il carattere di massima essenzialità qualificante i luoghi si ricorda che in ogni caso la scelta dei caratteri e dei colori dovrà essere ispirata alla massima sobrietà, evitando gli eccessi di inventiva. 13. Targhe, Numeri Civici , Citofoni, Cassette Posta a.Limitazioni generali - Si intendono estese alle targhe le limitazioni generali disposte per le insegne. - Le dimensioni delle targhe non possono superare le misure di cm 24 in orizzontale e cm 16 in verticale; di norma debbono essere realizzate in metallo (ferro e bronzo), evitando sempre l'uso di colori di marcato contrasto cromatico; - per le abitazioni, fatto salvo quanto stabilito nei precedenti commi, la scelta di piccole targhe di identificazione, campanelli, cassette-posta e citofoni, deve essere ispirata alla massima semplicità, evitando gli eccessi di decorazioni e personalizzazioni contrastanti con il carattere essenziale dei luoghi; - i numeri civici dovranno essere conformi a quelli tradizionali, per dimensioni, materiali, colori e caratteri. b. Limiti di posizione - Le targhe devono essere collocate sui portoni di ingresso. Non è consentito collocarle su sopraluce, inferriate, cancelli, griglie ecc. In nessun caso debbono sovrapporsi a partiture murarie, elementi di arredo urbano, particolari architettonici che costituiscono segni o tracce emergenti della storia e delle vicende dell’edificio di cui fanno parte; - per le abitazioni, piccole targhe di identificazione devono essere collocate sui battenti dei portoni, eccezionalmente in corrispondenza dello spessore murario del vano-porta; - le cassette per la posta (preferibilmente del tipo “ad asola”) saranno inserite nel battente del portone o sovrapposte al portone esistente; solo nel caso di porte a vetro è consentita la collocazione sullo spessore murario del vano porta; per le abitazioni condominiali saranno collocate all'interno dell'androne o della corte comune; per la scelta delle cassette si raccomanda, in ogni caso, la preferenza di elementi semplici, in materiali e colori consoni ai luoghi; - citofoni e campanelli dovranno essere collocati in corrispondenza dello spessore murario del vano porta. *I codici della tabella fanno riferimento al Progetto Colore redatto dal Comune di Gravina nel 2006_D.G.\N.84 DEL 16/05/06 Letto, confermato e sottoscritto. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO f.to Lupoli Giacinto IL SEGRETARIO GENERALE f.to Dott. Fratino Michele Annotazioni della Ragioneria VISTO per l’assunzione dell’IMPEGNO ai sensi dell’art. 153, c. 5 e per gli effetti previsti dall’Art. 191 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267 REGISTRAZIONE DELL’IMPEGNO N.:___________ Capitolo _______________________________________ Codice _________________________________. IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO __________________________________________ Relata di inizio pubblicazione (Art.124 e134 del Decreto Legislativo 18/8/2000, N°267 – Art.32 della legge n.69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii) Il sottoscritto Segretario Generale attesta, previa dichiarazione dell’addetto alla pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Informatico del sito istituzionale del Comune www.comune.gravina.ba.it dal giorno 05/12/2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. IL SEGRETARIO GENERALE f.to Dott. Fratino Michele Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Fratino Michele) Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione Il sottoscritto Segretario Generale certifica, previa conforme attestazione dell’addetto alla pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione: - è stata affissa all’Albo Pretorio Informatico del sito istituzionale del Comune www.comune.gravina.ba.it dal 05/12/2014 per quindici giorni consecutivi; è divenuta esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000; è divenuta esecutiva il primo giorno di pubblicazione, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000. ,Lì ____________________ IL SEGRETARIO GENERALE f.to Dott. Fratino Michele