MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO DI PERUGIA Associazione di consumatori e utenti ______________ __________________________________ Chi siamo Il Movimento Difesa del Cittadino è una Associazione di consumatori e utenti, che opera nella forma di Associazione di promozione sociale. E’ indipendente da partiti e sindacati ed ha l'obiettivo principale di promuovere la tutela dei diritti dei consumatori e utenti, informandoli e dotandoli di strumenti giuridici di “autodifesa”, nonché fornendo loro assistenza tramite i propri esperti. Per svolgere tale attività il Movimento Difesa del Cittadino si avvale di propri sportelli denominati “Help Consumatori” che sono presenti sul territorio regionale. Per approfondire, leggi il nostro Statuto e seguici sui nostri siti, su Facebook e Twitter. *** RECAPITI SEDE REGIONALE Movimento Difesa del Cittadino-Sede di Perugia Coordinamento regionale per l’Umbria Via della Viola, 1 – 06122 Perugia Tel./Fax: 075/5720483 Cell.: 377/1251486 [email protected] www.mdc.it; umbria.difesadelcittadino.it www.facebook.com/movimentodifesacittadino.perugia; twitter.com/movdifesacittpg 2 ______________________________________________________________________ CONSULTA REGIONALE PER L’UTENZA E IL CONSUMO FINANZIAMENTO L.R. N. 34/1987 MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO DI PERUGIA Associazione di consumatori e utenti ______________ __________________________________ Perché una guida in tema di Salute Con la presente guida si intendono analizzare taluni argomenti inerenti la tutela del diritto alla salute. L’idea nasce dall’esperienza pluriennale degli Sportelli mdc denominati “Help Consumatori”, nati nell’anno 2004 e operanti da allora nelle principali città dell’Umbria. Sempre più spesso, i nostri operatori si trovano, infatti, ad affrontare quesiti degli utenti che riguardano la tutela della propria salute, in materie che vanno dalle prestazioni sanitarie, all’inquinamento acustico ed atmosferico. Stante la complessità della materia, si è ritenuto utile un primo approfondimento della stessa: si focalizzerà l’attenzione sui principali testi normativi e si forniranno alcune indicazioni affinché siano individuabili i possibili strumenti di tutela in ambito stragiudiziale nonché gli enti pubblici o i soggetti cui ci si può rivolgere per salvaguardare i propri diritti. La guida si propone di essere di ausilio sia agli operatori dei nostri sportelli sia ai singoli utenti; si segnaleranno, peraltro, le fonti per ulteriori approfondimenti dei singoli argomenti. La guida è stata realizzata grazie al contributo scientifico dell’Avv. Angelo Ippoliti ed al finanziamento della Regione Umbria in base alla L.R. n. 34/1987. Buona lettura. Perugia, 28 dicembre 2012 3 ______________________________________________________________________ CONSULTA REGIONALE PER L’UTENZA E IL CONSUMO FINANZIAMENTO L.R. N. 34/1987 MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO DI PERUGIA Associazione di consumatori e utenti ______________ __________________________________ Indice 1. Il consenso informato 2. La cartella clinica 3. La disciplina dell’attività del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta e della continuità assistenziale 4. La carta dei servizi e la tutela degli utenti del Servizio Sanitario Nazionale 5. liste di attesa: modalità alternative di accesso alla prestazione nel caso di prestazioni non garantire nei tempi massimi stabiliti 6. I ricoveri presso strutture di altissima specializzazione non convenzionate in Italia e all’estero e l’assistenza sanitaria transfrontaliera nel diritto comunitario 7. L’assistenza ai non residenti ed agli stranieri 7a. Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” 7b. Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 – “Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status si cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo” 7c. Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251 – “Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta” 7d. Opuscolo Informasalute 8. L’assistenza ai disabili 9. L’Ordinamento del servizio sanitario regionale 10. L’inquinamento acustico 11. L’inquinamento atmosferico 12. Come tutelarsi. Conclusioni 4 ______________________________________________________________________ CONSULTA REGIONALE PER L’UTENZA E IL CONSUMO FINANZIAMENTO L.R. N. 34/1987 MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO DI PERUGIA Associazione di consumatori e utenti ______________ __________________________________ 1. Il consenso informato Qualsiasi trattamento sanitario cui ci sottoponiamo deve essere oggetto del nostro consenso. Il consenso è tale solo se è “informato”. La Corte costituzionale, con la sentenza 23 dicembre 2008, n. 438 ha precisato: “occorre rilevare che il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell’art. 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono, rispettivamente, che «la libertà personale è inviolabile», e che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge». Numerose norme internazionali, del resto, prevedono la necessità del consenso informato del paziente nell'ambito dei trattamenti medici. In particolare, l'art. 24 della Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, premesso che gli Stati «riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione», dispone che «tutti i gruppi della società in particolare i genitori ed i minori ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore». L'art. 5 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997, ratificata dall'Italia con legge 28 marzo 2001, n. 145 (seppure ancora non risulta depositato lo strumento di ratifica), prevede che «un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero ed informato»; l'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, sancisce, poi, che «ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica» e che nell'ambito della medicina e della biologia deve essere in particolare rispettato, tra gli altri, «il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge». La necessità che il paziente sia posto in condizione di conoscere il percorso terapeutico si evince, altresì, da diverse leggi nazionali che disciplinano specifiche attività mediche: ad esempio, dall'art. 3 della legge 21 ottobre 2005, n. 219 (Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati), dall'art. 6 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nonché dall'art. 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), il quale prevede che le cure sono di norma volontarie e nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se ciò non è previsto da una legge. La circostanza che il consenso informato trovi il suo fondamento negli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione pone in risalto la sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all'autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative; informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente all'art. 32, secondo comma, della Costituzione”. 5 ______________________________________________________________________ CONSULTA REGIONALE PER L’UTENZA E IL CONSUMO FINANZIAMENTO L.R. N. 34/1987 MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO DI PERUGIA Associazione di consumatori e utenti ______________ __________________________________ La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 28 luglio 2011 n. 16543 ha affermato: “va ribadito il costante orientamento di questa Corte, in virtù del quale costituisce violazione del diritto inviolabile all'autodeterminazione (artt. 2, 3 e art. 32 Cost., comma 2) l'inadempimento da parte del sanitario dell'obbligo di richiedere il consenso informato al paziente nei casi previsti (S.U. n. 26972/08; Cass. n. 2847/10). Infatti, il diritto al consenso informato è un vero e proprio diritto della persona e trova fondamento in quelle norme costituzionali sopra richiamate, nell'art. 5 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997, ratificata dall'Italia con L. 28 marzo 2001, n. 145, nell'art. 3 della Carta di Nizza del 7 dicembre 2000 ed ora giuridificata, nella L. 21 ottobre 2005, n. 219, 'art. 3 (Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati), nella L. 19 febbraio 2004, n. 40, art. 6 (Norme sulla procreazione medicalmente assistita), nella L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 33 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), oltre che nell'art. 30 del Codice deontologico, ma che soprattutto trova fondamento nell'a priori della dignità di ogni essere umano, che ha trovato consacrazione anche a livello internazionale nell'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione sulla biomedicina del 12 gennaio 1998 n. 168”. E’ dunque fondamentale che il paziente sia consapevole del fatto che, come prevede espressamente l’art. 33 del codice di deontologia medica1, “il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate. Il medico dovrà comunicare con il soggetto tenendo conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima partecipazione alle scelte decisionali e l’adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche. Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta. Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in tema di prevenzione. Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza. La documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l’informazione deve essere rispettata”. La mancata acquisizione del consenso informato del paziente potrebbe determinare la responsabilità, anche sul piano penale, del medico. 2. La cartella clinica La cartella clinica è un documento fondamentale perché ci dice “il chi, cosa, perché, quando e come dell’assistenza al paziente nel corso dell’ospedalizzazione”. Il Ministero della salute ha emanato le “linee guida 17 giugno 1992”, che regolamentano la compilazione, la codifica e la gestione della scheda di 1 Per consultare il testo integrale del Codice di Deontologia Medica si veda l’URL http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1165_allegato.pdf 6 ______________________________________________________________________ CONSULTA REGIONALE PER L’UTENZA E IL CONSUMO FINANZIAMENTO L.R. N. 34/1987 MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO DI PERUGIA Associazione di consumatori e utenti ______________ __________________________________ dimissione ospedaliera istituita ex DM 28.12.19912; tali linee guida precisano che “la cartella clinica costituisce lo strumento informativo individuale finalizzato a rilevare tutte le informazioni anagrafiche e cliniche significative relative ad un paziente e ad un singolo episodio di ricovero”. Per quanto riguarda specificamente le case di cura private, secondo l’art. 35 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1986 – “Atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in materia di requisiti delle case di cura private”, “In ogni casa di cura privata è prescritta, per ogni ricoverato la compilazione della cartella clinica da cui risultino le generalità complete, la diagnosi di entrata, l'anamnesi familiare e personale, l'esame obiettivo, gli esami di laboratorio e specialistici, la diagnosi, la terapia, gli esiti e i postumi”. Inoltre, ai sensi dell’art. 26 del Codice di deontologia medica, “La cartella clinica delle strutture pubbliche e private deve essere redatta chiaramente, con puntualità e diligenza, nel rispetto delle regole della buona pratica clinica e contenere, oltre ad ogni dato obiettivo relativo alla condizione patologica e al suo decorso, le attività diagnostico-terapeutiche praticate. La cartella clinica deve registrare i modi e i tempi delle informazioni nonché i termini del consenso del paziente, o di chi ne esercita la tutela, alle proposte diagnostiche e terapeutiche; deve inoltre registrare il consenso del paziente al trattamento dei dati sensibili, con particolare riguardo ai casi di arruolamento in un protocollo sperimentale”. Va segnalato, infine, quanto prevede l’art. 47 bis del Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 con riferimento alla cartella clinica elettronica: “1. Nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nei piani di sanità nazionali e regionali si privilegia la gestione elettronica delle pratiche cliniche, attraverso l'utilizzo della cartella clinica elettronica, così come i sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture da parte dei cittadini con la finalità di ottenere vantaggi in termini di accessibilità e contenimento dei costi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, la conservazione delle cartelle cliniche può essere effettuata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche solo in forma digitale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle strutture sanitarie private accreditate. 2 Il testo integrale delle citate linee guida è reperibile all’URL http://www.salute.gov.it/ricoveriOspedalieri/archivioNormativaRicoveriOspedalieri.jsp?lingua=italiano& menu=normativa 7 ______________________________________________________________________ CONSULTA REGIONALE PER L’UTENZA E IL CONSUMO FINANZIAMENTO L.R. N. 34/1987 MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO DI PERUGIA Associazione di consumatori e utenti ______________ __________________________________ La struttura sanitaria è tenuta a consegnare una copia della cartella clinica3 all’interessato che ne faccia richiesta4. 3. La disciplina dell’attività del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta e della continuità assistenziale L’art. 8, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 prevede quanto segue: 1. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. La rappresentatività delle organizzazioni sindacali è basata sulla consistenza associativa. Detti accordi devono tenere conto dei seguenti principi: 0a) prevedere che le attività e le funzioni disciplinate dall’accordo collettivo nazionale siano individuate tra quelle previste nei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 2, nei limiti delle disponibilità finanziarie complessive del Servizio sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dalle singole regioni con riguardo ai livelli di assistenza ed alla relativa copertura economica a carico del bilancio regionale; a) prevedere che la scelta del medico è liberamente effettuata dall'assistito, nel rispetto di un limite massimo di assistiti per medico, ha validità annuale ed è tacitamente rinnovata; b) regolamentare la possibilità di revoca della scelta da parte dell'assistito nel corso dell'anno nonché la ricusazione della scelta da parte del medico, qualora ricorrano eccezionali e accertati motivi di incompatibilità; b-bis) nell'ambito dell'organizzazione distrettuale del servizio, garantire l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, nonché un'offerta integrata delle prestazioni dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica, della medicina dei servizi e degli specialisti ambulatoriali, adottando forme organizzative monoprofessionali, denominate: «aggregazioni funzionali territoriali», che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonché forme organizzative multiprofessionali, denominate: «unità complesse di cure primarie», che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei professionisti delle cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria; b-ter) prevedere che per le forme organizzative multiprofessionali le aziende sanitarie possano adottare forme di finanziamento a budget; 3 Per ulteriori approfondimenti, anche con riferimento ai vantaggi della cartella clinica elettronica, si segnala il manuale predisposto dal Ministero della Salute e dedicato allo “Sviluppo di un modello di Cartella Paziente Integrato”, il cui testo integrale è reperibile all’URL http://www.salute.gov.it/imgs/c_17_pubblicazioni_1679_allegato.pdf 4 La procedura da seguire al fine di richiedere la cartella clinica viene talvolta indicata anche nei siti internet delle singole strutture. 8 ______________________________________________________________________ CONSULTA REGIONALE PER L’UTENZA E IL CONSUMO FINANZIAMENTO L.R. N. 34/1987 MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO DI PERUGIA Associazione di consumatori e utenti ______________ __________________________________ b-quater) definire i compiti, le funzioni ed i criteri di selezione del referente o del coordinatore delle forme organizzative previste alla lettera b-bis); b-quinquies) disciplinare le condizioni, i requisiti e le modalità con cui le regioni possono provvedere alla dotazione strutturale, strumentale e di servizi delle forme organizzative di cui alla lettera b-bis) sulla base di accordi regionali o aziendali; b-sexies) prevedere le modalità attraverso le quali le aziende sanitarie locali, sulla base della programmazione regionale e nell'ambito degli indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi e concordano i programmi di attività delle forme aggregative di cui alla lettera b-bis) e definiscono i conseguenti livelli di spesa programmati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di attività del distretto, anche avvalendosi di quanto previsto nella lettera b-ter); b-septies) prevedere che le convenzioni nazionali definiscano standard relativi all'erogazione delle prestazioni assistenziali, all'accessibilità ed alla continuità delle cure, demandando agli accordi integrativi regionali la definizione di indicatori e di percorsi applicativi; c) disciplinare gli ambiti e le modalità di esercizio della libera professione prevedendo che: il tempo complessivamente dedicato alle attività in libera professione non rechi pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento degli obblighi del medico, nello studio medico e al domicilio del paziente; le prestazioni offerte in attività libero-professionale siano definite nell'ambito della convenzione, anche al fine di escludere la coincidenza tra queste e le prestazioni incentivanti di cui alla lettera d); il medico sia tenuto a comunicare all'azienda unità sanitaria locale l'avvio dell'attività in libera professione, indicandone sede ed orario di svolgimento, al fine di consentire gli opportuni controlli; sia prevista una preferenza nell'accesso a tutte le attività incentivate previste dagli accordi integrativi in favore dei medici che non esercitano attività libero-professionale strutturata nei confronti dei propri assistiti. Fino alla stipula della nuova convenzione sono fatti salvi i rapporti professionali in atto con le aziende termali. In ogni caso, il non dovuto pagamento, anche parziale, di prestazioni da parte dell'assistito o l'esercizio di attività libero-professionale al di fuori delle modalità e dei limiti previsti dalla convenzione comportano l'immediata cessazione del rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale; d) ridefinire la struttura del compenso spettante al medico, prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto iscritto alla sua lista, corrisposta su base annuale in rapporto alle funzioni definite in convenzione; una quota variabile in considerazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di attività e del rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di cui alla lettera f); una quota variabile in considerazione dei compensi per le prestazioni e le attività previste negli accordi nazionali e regionali, in quanto funzionali allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f); f) prevedere le modalità attraverso le quali le unità sanitarie locali, sulla base della programmazione regionale e nell'ambito degli indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi, concordano i programmi di attività e definiscono i conseguenti livelli di spesa programmati dei medici singoli o associati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di attività del distretto; g) disciplinare le modalità di partecipazione dei medici alla definizione degli obiettivi e dei programmi di attività del distretto e alla verifica del loro raggiungimento; h) prevedere che l'accesso al ruolo unico per le funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria unica per titoli, predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito nell'ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato o del diploma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ovvero anche a quelli 9 ______________________________________________________________________ CONSULTA REGIONALE PER L’UTENZA E IL CONSUMO FINANZIAMENTO L.R. N. 34/1987 MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO DI PERUGIA Associazione di consumatori e utenti ______________ __________________________________ in possesso di titolo equipollente. Ai medici forniti dell'attestato o del diploma è comunque riservata una percentuale prevalente di posti in sede di copertura delle zone carenti, con l'attribuzione di un adeguato punteggio, che tenga conto anche dello specifico impegno richiesto per il conseguimento dell'attestato o del diploma; h-bis) prevedere che l'accesso alle funzioni di pediatra di libera scelta del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria per titoli predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito nell'ambito degli accordi regionali; h-ter) disciplinare l'accesso alle funzioni di specialista ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale secondo graduatorie provinciali alle quali sia consentito l'accesso esclusivamente al professionista fornito del titolo di specializzazione inerente alla branca in interesse; i) regolare la partecipazione dei medici convenzionati a società, anche cooperative, anche al fine di prevenire l'emergere di conflitti di interesse con le funzioni attribuite agli stessi medici dai rapporti convenzionali in atto; l) prevedere la possibilità di stabilire specifici accordi con i medici già titolari di convenzione operanti in forma associata, secondo modalità e in funzione di specifici obiettivi definiti in ambito convenzionale; m) prevedere le modalità con cui la convenzione possa essere sospesa, qualora nell'ambito della integrazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nella organizzazione distrettuale, le unità sanitarie locali attribuiscano a tali medici l'incarico di direttore di distretto o altri incarichi temporanei ritenuti inconciliabili con il mantenimento della convenzione; m-bis) promuovere la collaborazione interprofessionale dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta con i farmacisti delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione; m-ter) prevedere l'adesione obbligatoria dei medici all'assetto organizzativo e al sistema informativo definiti da ciascuna regione, al Sistema informativo nazionale, compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera sanitaria, secondo quanto stabilito dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonché la partecipazione attiva all'implementazione della ricetta elettronica”. Per ricostruire la disciplina dell’attività del medico di medicina generale nonché quella del medico pediatra di libera scelta, occorre tener conto di quanto prevedono, in attuazione dei principi suesposti, l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta5 nonché gli accordi integrativi regionali6 e gli accordi aziendali7. E’ opportuno proporre, a tal riguardo, alcuni esempi. 5 I testi integrali degli accordi collettivi nazionali sono reperibili all’URL http://www.sisac.info/ActionPagina_432.do 6 I testi integrali degli accordi integrativi regionali, per quanto riguarda l’Umbria, sono reperibili all’URL http://www.sisac.info/ActionPagina_300.do 7 Ad esempio, per quanto riguarda l’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 2 della Regione Umbria, si veda http://www.ausl2.umbria.it/MEDIACENTER/FE/media/accordo-pediatri-libera-scelta-.html 10 ______________________________________________________________________ CONSULTA REGIONALE PER L’UTENZA E IL CONSUMO FINANZIAMENTO L.R. N. 34/1987 MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO DI PERUGIA Associazione di consumatori e utenti ______________ __________________________________ Es. n. 1 L’art. 41 dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale è dedicato alla revoca ed alla ricusazione della scelta di tale medico. In particolare, i commi 1 e 2 di tale articolo prevedono: “1. L’assistito che revoca la scelta ne dà comunicazione alla competente Azienda. Contemporaneamente alla revoca l’assistito deve effettuare una nuova scelta che, ai fini assistenziali, ha effetto immediato. 2. Modalità per garantire la continuità dell’assistenza tra medico revocato e medico scelto, nel primario interesse del cittadino, sono disciplinate nell’ambito degli Accordi Regionali”. L’allegato n. 2 dell’accordo dei medici di medicina generale relativo alla Regione Umbria integra il comma 2 appena citato specificando: “Il medico revocato è tenuto a mettere a disposizione dell'utente stesso le notizie cliniche relative al proprio stato di salute, su supporto informatico, ove possibile, diversamente su supporto cartaceo”. Ne deriva la regola secondo cui il medico revocato è tenuto a comunicare all’assistito – su supporto informatico, ove possibile, altrimenti su supporto cartaceo – le notizie cliniche relative allo stato di salute di quest’ultimo. Es. n. 2 Si consideri che l’art. 35, comma 5, dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta precisa: “Lo studio professionale del pediatra iscritto nell’elenco, salvo quanto previsto in materia di orario di continuità assistenziale, deve essere aperto agli aventi diritto per 5 giorni alla settimana, preferibilmente dal lunedì al venerdì, con previsione di apertura per almeno due fasce pomeridiane o mattutine alla settimana e comunque con apertura il lunedì, secondo un orario congruo e comunque non inferiore a: 5 ore settimanali fino a 250 assistiti. 10 ore settimanali da 251 a 500 assistiti. 15 ore settimanali da 501 a 840 assistiti. Superato il numero di 840 assistiti, gli accordi regionali definiscono le eventuali ulteriori aperture degli ambulatori […]”. L’art. 35 dell’accordo dei medici pediatri di libera scelta relativo alla Regione Umbria aggiunge: “Lo studio professionale del medico pediatra deve essere aperto per 5 giorni alla settimana, prevedendo almeno due fasce di apertura al mattino e due al pomeriggio. I pediatri che hanno superato il numero di 840 assistiti in carico e che non partecipano a forme associative che comportano un orario ambulatoriale aggiuntivo a quanto previsto dall’A.C.N. devono adeguare l’orario di apertura dello studio con la seguente distribuzione: • fino a 900 assistiti in carico, 16 ore settimanali; • da 901 a 950 assistiti in carico, 17 ore settimanali; • oltre 950 assistiti in carico, 18 ore settimanali. 11 ______________________________________________________________________ CONSULTA REGIONALE PER L’UTENZA E IL CONSUMO FINANZIAMENTO L.R. N. 34/1987 MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO DI PERUGIA Associazione di consumatori e utenti ______________ __________________________________ Per assistiti in carico si intendono tutti gli assistiti per i quali il Pls percepisce la quota capitaria, comprese tutte le scelte a scadenza e gli ultraquattordicenni in deroga. Il numero degli assistiti si quantifica al 31 dicembre di ogni anno. I pediatri sono tenuti entro il mese di febbraio di ogni anno, a comunicare l’orario di ambulatorio in base agli assistiti in carico al mese di dicembre dell’anno precedente. L’Azienda ha il compito di verificare la congruità della comunicazione effettuata dal pediatra. L’orario giornaliero d’apertura per i pediatri che hanno in carico oltre 250 assistiti, non può mai essere inferiore alle 2 ore”. Es. n. 3 Alla continuità assistenziale è dedicato il capo III (artt. 62-73) dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale nonché l’art. 54 dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta. Inoltre, l’accordo dei medici di medicina generale relativo alla Regione Umbria, per quanto riguarda il servizio di continuità assistenziale notturna e festiva (ex guardia medica), prevede che tale servizio: “Garantisce l'assistenza medica di primo livello gratuita a tutta la popolazione, a domicilio e attraverso l'espletamento di attività ambulatoriale quando le condizioni strutturali lo consentono, per situazioni cliniche d'urgenza e comunque non differibili all'orario di attività del medico di assistenza primaria scelto dall'assistito e che si verificano durante le ore notturne o nei giorni festivi o prefestivi, secondo il seguente orario: • dalle ore 20:00 alle ore 8:00 di tutti i giorni lavorativi • dalle ore 10:00 del sabato e dalle 10,00 di ogni altro giorno prefestivo alle ore 8:00 del lunedì o del giorno successivo al festivo I Medici di continuità assistenziale possono: • prescrivere farmaci indicati per terapie d'urgenza, o necessari alla prosecuzione della terapia la cui interruzione potrebbe aggravare le condizioni della persona, per un ciclo di terapia non superiore a 48/72 ore. • rilasciare certificati di malattia in casi di stretta necessità, in particolare per lavoratori turnisti, e per un periodo massimo di tre giorni. • proporre il ricovero in ospedale. I Medici di continuità assistenziale non possono: • effettuare trascrizioni di farmaci o richieste di diagnostica strumentale proposte da medici in regime libero professionale, se non quando l'urgenza clinica ne giustifichi la necessità”. Quindi, a titolo esemplificativo, nei limiti previsti dalla riferita disciplina, il medico di continuità assistenziale può, fra l’altro, rilasciare certificati di malattia. 12 ______________________________________________________________________ CONSULTA REGIONALE PER L’UTENZA E IL CONSUMO FINANZIAMENTO L.R. N. 34/1987 MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO DI PERUGIA Associazione di consumatori e utenti ______________ __________________________________ 4. La carta dei servizi e la tutela degli utenti del Servizio Sanitario Nazionale Nella prefazione del “Rapporto sulla Rilevazione Nazionale della Carta dei Servizi Sanitari 2003-2004”8 diramato dal Ministero della Salute, si legge: “La Carta dei Servizi […] rappresentando la modalità attraverso cui vengono esplicitati gli impegni assunti dalle Aziende Sanitarie nei confronti dei cittadini, costituisce lo strumento attraverso il quale comunicare e avvicinare i cittadini alle Aziende, recependone i bisogni ed accogliendone il punto di vista”. Il punto 1.1 dell’Allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995 – Schema generale di riferimento della «Carta dei servizi pubblici sanitari», statuisce: “[…] La «Carta» è essenzialmente volta alla tutela dei diritti degli utenti: non si tratta di una tutela intesa come mero riconoscimento formale di garanzie al cittadino, ma di attribuzione allo stesso di un potere di controllo diretto sulla qualità dei servizi erogati. In particolare l’ente erogatore: - adotta gli standard di quantità e qualità del servizio di cui assicura il rispetto: è questo il principio cardine della «Carta dei servizi»; - pubblicizza gli standard adottati e ne informa il cittadino, verifica il rispetto degli standard ed il grado di soddisfazione degli utenti; - garantisce il rispetto dello standard adottato, assicurando al cittadino la specifica tutela rappresentata da forme di rimborso nei casi in cui sia possibile dimostrare che il servizio reso è inferiore, per qualità e tempestività, allo standard pubblicato. La Carta dei servizi assegna, dunque, un ruolo forte sia agli enti erogatori di servizi, sia ai cittadini nell’orientare l’attività dei servizi pubblici verso la loro «missione»: fornire un servizio di buona qualità ai cittadini-utenti”. Orbene, occorre identificare gli strumenti di tutela di cui l’utente del Servizio Sanitario Nazionale può concretamente avvalersi, in sede stragiudiziale, ove riscontri un disservizio. L’art. 14, comma 5, del Decreto Legislativo n. 502/1992 prevede: “Il direttore sanitario e il dirigente sanitario del servizio, a richiesta degli assistiti, adottano le misure necessarie per rimuovere i disservizi che incidono sulla qualità dell'assistenza. Al fine di garantire la tutela del cittadino avverso gli atti o comportamenti con i quali si nega o si limita la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria, sono ammesse osservazioni, opposizioni, denunce o reclami in via amministrativa, redatti in carta semplice, da presentarsi entro quindici giorni, dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza dell'atto o comportamento contro cui intende osservare od opporsi, da parte dell'interessato, dei suoi parenti o affini, degli organismi di volontariato o di tutela dei diritti accreditati presso la regione competente, al direttore generale dell'unità 8 Il testo integrale del “Rapporto sulla Rilevazione Nazionale della Carta dei Servizi Sanitari 2003-2004” è reperibile all’URL http://www.salute.gov.it/qualita/paginaInternaQualita.jsp?id=248&menu=coinvolgimento 13 ______________________________________________________________________ CONSULTA REGIONALE PER L’UTENZA E IL CONSUMO FINANZIAMENTO L.R. N. 34/1987 MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO DI PERUGIA Associazione di consumatori e utenti ______________ __________________________________ sanitaria locale o dell'azienda che decide in via definitiva o comunque provvede entro quindici giorni, sentito il direttore sanitario. La presentazione delle anzidette osservazioni ed opposizioni non impedisce né preclude la proposizione di impugnative in via giurisdizionale”. Inoltre, il punto 3.3 dell’Allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995 statuisce: “La funzione di tutela degli utenti del Servizio Sanitario Nazionale viene assolta attraverso i seguenti strumenti: A) Ufficio Relazioni con il Pubblico (ed eventuali sue articolazioni) che, nell’ambito del contatto diretto con il pubblico, attiva le iniziative dirette al superamento di eventuali disservizi e riceve i reclami e ne garantisce l’istruzione e la trasmissione alla Direzione delle USL per la decisione nel merito (vedi allegato 2 «Scheda per la segnalazione di reclami»). B) Commissione Mista Conciliativa, per lo studio congiunto, con gli organismi di volontariato e di tutela, delle problematiche sollevate dal reclamo. C) Regolamento per l’individuazione delle procedure di accoglimento e definizione del reclamo. D) Comitato permanente per l’attuazione della Carta dei servizi pubblici, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994”. Si consideri, inoltre, che il Titolo I (artt. 1-7) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995 stabilisce: “Articolo 1 Gli utenti, parenti o affini, o organismi di volontariato o di tutela dei diritti accreditati presso la Regione o presso la USL possono presentare osservazioni, opposizioni, denunce o reclami contro gli atti o comportamenti che negano o limitano la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria e sociale. Articolo 2 Gli utenti e gli altri soggetti come individuati dall’art. 1, esercitano il proprio diritto con: 1) Lettera in carta semplice, indirizzata e inviata alla USL o consegnata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, nelle sue articolazioni; 2) Compilazione di apposito modello sottoscritto dall’utente, distribuito presso l’U.R.P.; 3) Segnalazione telefonica o fax all’Ufficio sopra citato; 4) Colloquio con il responsabile dell’URP Per le segnalazioni telefoniche e per i colloqui, verrà fatta apposita scheda verbale, annotando quanto segnalato con l’acquisizione dei dati per le comunicazioni di merito. La segnalazione verbale sarà acquisita in presenza di un testimone. Articolo 3 Le osservazioni, le opposizioni, le denunce o i reclami dovranno essere presentate, nei modi sopra elencati, entro 15 giorni dal momento in cui l’interessato abbia avuto conoscenza dell’atto o comportamento lesivo dei propri diritti in armonia con il disposto dell’art. 14, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517. 14 ______________________________________________________________________ CONSULTA REGIONALE PER L’UTENZA E IL CONSUMO FINANZIAMENTO L.R. N. 34/1987 MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO DI PERUGIA Associazione di consumatori e utenti ______________ __________________________________ Articolo 4 Le osservazioni, le opposizioni, le denunce o i reclami, comunque presentate o ricevute nei modi sopra indicati dagli Uffici Relazioni con il Pubblico, qualora non trovino immediata soluzione, devono essere istruite e trasmesse alla Direzione della USL entro un termine massimo di giorni 3, o comunque nei tempi rapportati all’urgenza del caso. Articolo 5 L’U.R.P., nei tre giorni successivi, comunicherà ai Responsabili di servizio interessati, notizia dell’opposizione, osservazione, denuncia o reclamo affinché questi adottino tutte le misure necessarie ad evitare la persistenza dell’eventuale disservizio e forniscano all’ufficio richiedente, entro 7 giorni, tutte le informazioni necessarie per comunicare un’appropriata risposta all’utente. Articolo 6 Nella USL è costituito un ufficio «Relazioni con il Pubblico» cui sono attribuite le seguenti funzioni: a) ricevere le osservazioni, opposizioni, denunce o reclami in via amministrativa presentati dai soggetti di cui all’art. 1 del presente regolamento, per la tutela del cittadino avverso gli atti o i comportamenti con i quali si nega o si limita la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria e sociale; b) predispone l’attività istruttoria e provvede a dare tempestiva risposta all’utente per le segnalazioni di più agevole definizione, su delega del Direttore Generale; c) per i reclami di evidente complessità, provvede a curarne l'istruttoria e fornisce parere al Legale Rappresentante per la necessaria definizione. L'U.R.P. per l'espletamento dell'attività istruttoria può acquisire tutti gli elementi necessari alla formazione di giudizio, richiedendo altresì relazioni o pareri ai responsabili dei Servizi, delle Unità Operative, ovvero degli uffici della USL; d) fornire all'utente tutte le informazioni e quanto altro necessario per garantire la tutela dei diritti ad esso riconosciuti dalla normativa vigente in materia; e) predisporre la lettera di risposta all'utente sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente in cui si dichiara che la presentazione delle anzidette osservazioni ed opposizioni non impedisce, né preclude la proposizione di impugnative in via giurisdizionale ai sensi del comma 5 dell'art. 14 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 come risulta modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517. Articolo 7 Il Responsabile dell'U.R.P., individuato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 , svolge i seguenti compiti: a) accoglie i reclami, le opposizioni e le osservazioni presentate in via amministrativa ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento; b) provvede a istruire e definire le segnalazioni di agevole risoluzione; c) dispone l'istruttoria dei reclami e ne distingue quelli di più facile risoluzione dando tempestiva risposta all'utente; d) attiva la Commissione Mista Conciliativa per l'esame delle segnalazioni di cui viene a conoscenza per il tramite delle Associazioni di Volontariato e degli organismi di tutela; e) invia la risposta all'utente e contestualmente ne invia copia al Responsabile del servizio, al responsabile dell'Unità Operativa interessato e al Coordinatore di settore per l'adozione delle misure e dei provvedimenti necessari; f) provvede ad attivare la procedura di riesame del reclamo qualora l’utente dichiari insoddisfacente la risposta ricevuta”. In ultima analisi, ai sensi dell’art. 14, comma 5, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in presenza di un atto o di un comportamento con cui 15 ______________________________________________________________________ CONSULTA REGIONALE PER L’UTENZA E IL CONSUMO FINANZIAMENTO L.R. N. 34/1987 MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO DI PERUGIA Associazione di consumatori e utenti ______________ __________________________________ si nega o si limita la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria ed entro il termine di quindici giorni decorrente dal momento in cui l’interessato abbia avuto conoscenza di tale atto e/o di detto comportamento, questi può presentare osservazioni, opposizioni, denunce o reclami in via amministrativa, redatti in carta semplice, al direttore generale dell’unità sanitaria locale o dell’azienda. Le concrete modalità di presentazione di tale reclamo sono indicate nell’art. 2 del Titolo I del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995, poc’anzi citato testualmente. 5. liste di attesa: modalità alternative di accesso alla prestazione nel caso di prestazioni non garantite nei tempi massimi stabiliti Nel Piano Regionale per il Contenimento dei Tempi di Attesa 2011-20139, con riferimento all’individuazione di modalità alternative di accesso alla prestazione nel caso in cui con l’ordinaria offerta aziendale non vengano garantite le prestazioni nei tempi massimi di attesa, si precisa: “Ai cittadini /utenti, come già stabilito dal precedente PRCTA 2006-2008, vanno assicurati sistemi di garanzia nel caso in cui si verifichino, per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale, le seguenti situazioni: - Prenotazioni nel bacino di utenza aziendale di residenza oltre i tempi massimi stabiliti: in tal caso i cittadini hanno diritto ad effettuare la prestazione in strutture extra aziendali pubbliche o private autorizzate provvisoriamente convenzionate (a norma della DGR 6475/98), senza oneri aggiuntivi. A tale scopo, ove il cittadino intenda avvalersi di tali strutture, il servizio CUP si farà carico di prenotare sulle strutture utilizzabili a livello regionale, rilasciando apposito attestato che dichiara l’impossibilità di prenotare la prestazione richiesta presso le strutture della azienda di residenza entro i tempi massimi stabiliti. Il cittadino con tale attestato e presentando ricevuta/fattura di esecuzione della prestazione, potrà poi recarsi presso la cassa riscossione ticket della propria asl di residenza dove avrà diritto al rimborso della quota pari alla compartecipazione alla spesa prevista per la prestazione richiesta. - Mancata erogazione nel giorno stabilito della prestazione prenotata: in tal caso è compito della Azienda, una volta stabilita l’impossibilità di erogare tale prestazione dalla struttura prevista nel tempo stabilito, individuare percorsi alternativi mettendo in atto forme di presa in carico del paziente. Il cittadino ha altresì diritto ad una informazione tempestiva in relazione al verificarsi dell’evento. In questo caso il cittadino, se la prestazione non verrà comunque erogata entro i tempi massimi stabiliti, avrà diritto allo stesso risarcimento dei casi precedenti. E’ compito delle Aziende diffondere le informazioni di cui sopra”10. Bisogna inoltre considerare quanto specificato, nel predetto Piano Regionale per il Contenimento dei Tempi di Attesa 2011-2013, per quanto riguarda i programmi attuativi aziendali: 9 Il testo integrale del Piano Regionale per il Contenimento dei Tempi di Attesa è reperibile all’URL http://www.asl1.umbria.it/pagine/liste-di-attesa 10 Cfr. la lettera F. del Piano Regionale per il Contenimento dei Tempi di Attesa. 16 ______________________________________________________________________ CONSULTA REGIONALE PER L’UTENZA E IL CONSUMO FINANZIAMENTO L.R. N. 34/1987 MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO DI PERUGIA Associazione di consumatori e utenti ______________ __________________________________ “[…] Entro 60 giorni dall’adozione del Piano Regionale di Governo delle Liste d’Attesa, le Aziende Sanitarie umbre dovranno adottare il programma attuativo aziendale, in coerenza con quello definito a livello regionale e prima ancora nazionale. Il programma aziendale deve: - Recepire i tempi massimi di attesa individuati dal piano regionale; - Prevedere l’applicazione delle misure previste da adottare in caso di superamento dei tempi massimi stabiliti; - Individuare le strutture erogatrici nelle quali i tempi massimi di attesa per le prestazioni sono garantiti almeno al 90% dei cittadini richiedenti; - Assicurare la diffusione e l’accesso alle informazioni utilizzando gli strumenti di comunicazione disponibili (siti Web), prevedendone la disponibilità anche presso le strutture di abituale accesso dei cittadini (farmacie, ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)”11. 6. I ricoveri presso strutture di altissima specializzazione non convenzionate in Italia e all’estero e l’assistenza sanitaria transfrontaliera nel diritto comunitario Il punto 4.8 dell’Allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995 – “schema generale di riferimento della «Carta dei servizi pubblici sanitari»”, di seguito riprodotto integralmente, prevede una specifica disciplina per i ricoveri presso strutture di altissima specializzazione non convenzionate in Italia e all’estero. “L'USL, in caso di impossibilità di garantire tempestivamente e in forma adeguata al caso clinico l'intervento o le prestazioni necessarie e previo parere del Centro Regionale di Riferimento, concede l'autorizzazione al ricovero presso strutture di altissima specializzazione non convenzionate in Italia e all'estero. La richiesta di autorizzazione presentata dall'utente dovrà essere accompagnata da una relazione del medico specialista contenente precisi riferimenti a: a) paziente; b) diagnosi e cronistoria clinica del paziente; c) tipo di intervento o trattamento terapeutico che deve essere praticato; d) necessità, per le particolari condizioni cliniche, di accompagnatore, di trasporto in ambulanza, di mezzo aereo se il Centro prescelto si trova all'estero; e) dichiarazione sull'impossibilità di effettuare l'intervento o le prestazioni necessarie, tempestivamente e in forma adeguata al caso clinico, da parte delle strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale contattate. Per ottenere il rimborso delle spese sostenute anticipatamente (vedi D.M. 3 novembre 1989 ) dovrà essere presentata la seguente documentazione: 1) copia della cartella clinica; 2) fatture in originale quietanzate (in caso di ricovero all'estero le fatture devono essere vistate dal Consolato Italiano in loco); 11 Si veda la lettera M. del Piano Regionale per il Contenimento dei Tempi di Attesa. 17 ______________________________________________________________________ CONSULTA REGIONALE PER L’UTENZA E IL CONSUMO FINANZIAMENTO L.R. N. 34/1987 MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO DI PERUGIA Associazione di consumatori e utenti ______________ __________________________________ 3) documentazione spese di viaggio. Nell'ipotesi di non accoglimento della domanda, l'interessato potrà proporre alternativamente - entro 15 giorni dal momento in cui sia venuto a conoscenza dell'atto contro cui intende tutelarsi: 1) opposizione al Direttore Generale, sia per vizi di legittimità che di merito, il quale deciderà entro 15 giorni (art. 4, L. 23 ottobre 1985, n. 595 ); 2) ricorso gerarchico improprio alla Giunta Regionale solo per vizi di legittimità, la quale deciderà entro 60 giorni. È sempre possibile ricorrere alla magistratura”. Occorre segnalare, altresì, la Direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera. Tale Direttiva, secondo quanto precisa il “considerando” n. 10 della stessa, “mira a istituire norme volte ad agevolare l’accesso a un’assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di qualità nell’Unione e a garantire la mobilità dei pazienti conformemente ai principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e a promuovere la cooperazione tra gli Stati membri in materia di assistenza sanitaria, nel pieno rispetto delle competenze degli Stati membri riguardanti la definizione delle prestazioni sociali di carattere sanitario, l’organizzazione e la prestazione di cure sanitarie, dell’assistenza medica e delle prestazioni di sicurezza sociale, in particolare di quelle per malattia”. Si legge altresì nel “considerando” n. 39: “I flussi di pazienti tra gli Stati membri sono limitati e dovrebbero rimanere tali in quanto la grande maggioranza dei pazienti nell’Unione riceve assistenza sanitaria nel proprio paese e preferisce in questo modo. Tuttavia, in determinate circostanze, i pazienti possono cercare alcune forme di assistenza sanitaria in un altro Stato membro. Esempi in tal senso sono le cure altamente specializzate, o le cure prestate nelle regioni frontaliere nelle quali la struttura idonea più vicina è situata al di là del confine. Inoltre, alcuni pazienti desiderano essere curati all’estero per essere vicini ai loro familiari residenti in un altro Stato membro, o per avere accesso a un metodo di cura diverso da quello previsto nello Stato membro di affiliazione o perché ritengono di ricevere un’assistenza sanitaria qualitativamente migliore in un altro Stato membro”. Il “considerando” n. 40 specifica: “Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, gli Stati membri possono subordinare ad autorizzazione preventiva l’assunzione da parte del sistema nazionale dei costi delle cure ospedaliere erogate in un altro Stato membro. La Corte di giustizia ha ritenuto tale requisito necessario e ragionevole, poiché il numero di infrastrutture ospedaliere, la loro ripartizione geografica, la loro organizzazione e le attrezzature di cui sono dotate, o ancora la natura dei servizi medici che sono in grado di prestare, devono poter fare oggetto di una programmazione, generalmente volta a soddisfare diverse esigenze. La Corte di giustizia ha ritenuto che tale programmazione miri a garantire un accesso sufficiente e permanente a un insieme equilibrato di cure ospedaliere di qualità 18 ______________________________________________________________________ CONSULTA REGIONALE PER L’UTENZA E IL CONSUMO FINANZIAMENTO L.R. N. 34/1987 MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO DI PERUGIA Associazione di consumatori e utenti ______________ __________________________________ nello Stato membro interessato. Inoltre, essa contribuisce a soddisfare il desiderio di controllare le spese e di evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane. Secondo la Corte di giustizia, tale spreco sarebbe ancor più dannoso in quanto è generalmente riconosciuto che il settore delle cure ospedaliere genera notevoli costi e deve soddisfare esigenze crescenti, mentre le risorse finanziarie messe a disposizione dell’assistenza sanitaria non sono illimitate, indipendentemente dal metodo di finanziamento applicato”. Ebbene, ai sensi degli art. 7, commi 1 e 8, della suddetta Direttiva, “1. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 883/2004 e conformemente a quanto disposto dagli articoli 8 e 9, lo Stato membro di affiliazione assicura che i costi sostenuti da una persona assicurata che si è avvalsa dell’assistenza sanitaria transfrontaliera siano rimborsati, se l’assistenza sanitaria in questione è compresa tra le prestazioni cui la persona assicurata ha diritto nello Stato membro di affiliazione […] 8. Lo Stato membro di affiliazione non subordina il rimborso dei costi dell’assistenza transfrontaliera ad autorizzazione preventiva, ad eccezione dei casi di cui all’articolo 8”. Il comma 2 di quest’ultimo articolo statuisce, inoltre, quanto segue: “2. L’assistenza sanitaria che può essere soggetta ad autorizzazione preventiva è limitata all’assistenza sanitaria che: a) è soggetta a esigenze di pianificazione riguardanti l’obiettivo di assicurare, nel territorio dello Stato membro interessato, la possibilità di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualità o alla volontà di garantire il controllo dei costi e di evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane e: i) comporta il ricovero del paziente in questione per almeno una notte,o ii) richiede l’utilizzo di un’infrastruttura sanitaria o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose; b) richiede cure che comportano un rischio particolare per il paziente o la popolazione; o c) è prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che, all’occorrenza, potrebbe suscitare gravi e specifiche preoccupazioni quanto alla qualità o alla sicurezza dell’assistenza, ad eccezione dell’assistenza sanitaria soggetta alla normativa dell’Unione che garantisce livelli minimi di sicurezza e di qualità in tutta l’Unione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le categorie di assistenza sanitaria di cui alla lettera a)”. Occorre poi considerare che l’art. 21 della Direttiva di cui trattasi prevede che: “Gli Stati membri mettono in vigore entro il 25 ottobre 2013 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva”. Pertanto, tutti gli stati membri dell’Unione Europea dovranno recepire entro il 25 ottobre 2013, con apposite disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, la Direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 concernente 19 ______________________________________________________________________ CONSULTA REGIONALE PER L’UTENZA E IL CONSUMO FINANZIAMENTO L.R. N. 34/1987 MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO DI PERUGIA Associazione di consumatori e utenti ______________ __________________________________ l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera che, come visto, prevede la possibilità di ottenere il rimborso delle spese sostenute per curarsi all’estero. 7. L’assistenza ai non residenti ed agli stranieri Il punto 6.6 dell’Allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995, di seguito riprodotto integralmente, prevede specifiche disposizioni per quanto riguarda l’assistenza agli “stranieri non residenti in Italia”, agli “utenti in temporaneo soggiorno in USL diversa da quella di residenza” nonché agli “utenti non residenti con domicilio sanitario nella USL”. “6.6 Assistenza ai non residenti 1 - Stranieri non residenti in Italia. A) Stranieri provenienti da paesi dell'Unione Europea e da paesi con i quali vigono accordi bilaterali di reciprocità in temporaneo soggiorno in Italia: hanno diritto alle stesse prestazioni indicate sui moduli comunitari o convenzionali rilasciati dalle Istituzioni competenti. La USL rilascerà al cittadino straniero un apposito modulario sul quale i medici (generici e specialisti) prescriveranno gli accertamenti, le visite specialistiche e i farmaci ritenuti necessari. L'USL erogherà l'assistenza secondo i livelli previsti per i cittadini italiani residenti, ad eccezione dell'assistenza medico-generica e pediatrica, per la quale viene adottato il sistema delle visite occasionali, che verranno pagate al medico o al pediatra come prestazioni extra. B) Stranieri extracomunitari in temporaneo soggiorno in Italia: hanno diritto unicamente alle prestazioni ospedaliere urgenti per malattia, infortunio e maternità con oneri a loro carico in base alle rette di degenza e alle tariffe per le prestazioni ospedaliere che non richiedono ricovero, determinate annualmente dal Ministero della Sanità. In caso di insolvenza, le USL devono rivolgersi al Ministero dell'Interno per il rimborso, tramite le competenti Prefetture. 2 - Utenti in temporaneo soggiorno in USL diversa da quella di residenza. A) Assistenza Medico Generica L'USL garantisce l'assistenza Medico Generica, in via indiretta, mediante il sistema delle visite occasionali, che verranno pagate al medico o al pediatra come prestazioni extra. L'utente pagherà i compensi per visite occasionali previsti dall'Accordo Nazionale Collettivo per la Medicina Generale e per la Pediatria e verrà rimborsato dalla USL di appartenenza a cui presenterà la fattura di pagamento. Il cittadino non residente potrà inoltre usufruire della Guardia Medica notturna festiva e prefestiva e della Guardia Medica turistica. B) Assistenza Specialistica Ambulatoriale in forma indiretta L'assistenza in oggetto è disciplinata a livello regionale. Le prestazioni possono essere erogate solo a favore di tutti i cittadini italiani presso la USL e solo dalle strutture inserite in elenchi predisposti dalle Regioni. 3 - Utenti non residenti con domicilio sanitario nella USL. Gli utenti non residenti con domicilio sanitario nella USL hanno diritto all'assistenza sanitaria, in presenza dei seguenti presupposti: a) permanenza nel Comune di domicilio per un periodo superiore a tre mesi; b) tale permanenza deve essere dettata da motivi di lavoro, di studio o di malattia. 20 ______________________________________________________________________ CONSULTA REGIONALE PER L’UTENZA E IL CONSUMO FINANZIAMENTO L.R. N. 34/1987 MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO DI PERUGIA Associazione di consumatori e utenti ______________ __________________________________ Il cittadino si presenterà agli sportelli della USL di domicilio con la seguente documentazione: a) certificato di residenza anagrafica in carta libera; b) tesserino sanitario della USL di residenza; c) certificato rilasciato dal datore di lavoro dal quale risulti che l'interessato, per motivi di lavoro, è dimorante in un Comune diverso da quello di residenza per un periodo superiore a tre mesi; oppure: c1) certificato di frequenza per corsi di studio rilasciato dal relativo Ente con l'indicazione della durata del corso; oppure: c2) certificato per comprovati motivi di salute rilasciato da un Medico Specialista della USL con l'indicazione del periodo di soggiorno. Per i cittadini provenienti da altre Regioni si provvederà al rilascio di un nuovo libretto con l'indicazione del nuovo codice regionale. La scelta del Medico di fiducia sarà a termine e, in ogni caso, non potrà superare un anno”. Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria agli stranieri si segnalano, altresì: a) b) c) d) il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n. 3; il Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251. l’Opuscolo Informasalute. 7a. Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” Ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2 del suddetto testo unico, tale Decreto Legislativo “[…] si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri” e “[…] non si applica ai cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell’ordinamento comunitario”. Di seguito si riproducono testualmente le “disposizioni in materia sanitaria” contenute negli artt. 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo n. 286/1998: “Capo I - Disposizioni in materia sanitaria 34. Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 32) 1. Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale: a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di 21 ______________________________________________________________________ CONSULTA REGIONALE PER L’UTENZA E IL CONSUMO FINANZIAMENTO L.R. N. 34/1987 MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO DI PERUGIA Associazione di consumatori e utenti ______________ __________________________________ lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento; b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza. 2. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti. 3. Lo straniero regolarmente soggiornate, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo è determinato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e non può essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti. 4. L'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale può essere altresì richiesta: a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio; b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973, n. 304. 5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalità previsti dal decreto di cui al comma 3. 6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non è valido per i familiari a carico. 7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale è iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione. 35. Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33) 1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia. 3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e 22 ______________________________________________________________________ CONSULTA REGIONALE PER L’UTENZA E IL CONSUMO FINANZIAMENTO L.R. N. 34/1987 MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO DI PERUGIA Associazione di consumatori e utenti ______________ __________________________________ collettiva. Sono, in particolare garantiti: a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi della L. 29 luglio 1975, n. 405, e della L. 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto 6 marzo 1995 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani; b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176; c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni; d) gli interventi di profilassi internazionale; e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventualmente bonifica dei relativi focolai. 4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani. 5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano. 6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza. 36. Ingresso e soggiorno per cure mediche. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 34) 1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse. 2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche è altresì consentito nell'ambito di programmi umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale. 3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate. 4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale” 23 ______________________________________________________________________ CONSULTA REGIONALE PER L’UTENZA E IL CONSUMO FINANZIAMENTO L.R. N. 34/1987 MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO DI PERUGIA Associazione di consumatori e utenti ______________ __________________________________ 7b. Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 – “Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status si cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo” Ai sensi dell’art. 1 di tale Decreto Legislativo, con l’espressione “straniero soggiornante di lungo periodo” si intende “lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio” Ebbene, ai sensi dell’art. 1, comma 12, lett. c) del Decreto Legislativo n. 3/2007, “oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può: a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6; b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis; c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale; d) partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa” 7c. Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251 – “Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta” L’art. 27 di siffatto Decreto Legislativo statuisce: “i titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria”. 24 ______________________________________________________________________ CONSULTA REGIONALE PER L’UTENZA E IL CONSUMO FINANZIAMENTO L.R. N. 34/1987 MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO DI PERUGIA Associazione di consumatori e utenti ______________ __________________________________ 7d. Opuscolo Informasalute L’opuscolo denominato “Informasalute – Accesso al Servizio Sanitario Nazionale per i Cittadini Stranieri”, è reperibile, in nove lingue, nel sito del Ministero della Salute12. 8. L’assistenza ai disabili Ai sensi dell’art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, “1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali”. La conoscenza della suddetta Legge n. 104/1992 è fondamentale al fine di individuare i diritti delle persone handicappate. Si ritiene utile riportare di seguito il testo degli artt. 4 (accertamento dell’handicap), 5 (Principi generali per i diritti della persona handicappata), 6 (prevenzione e diagnosi precoce), 7 (cura e riabilitazione), 11 (soggiorno all'estero per cure), 39 (compiti delle regioni) e 40 (compiti dei comuni): “Art. 4 (Accertamento dell'handicap) 1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali. Art. 5 (Principi generali per i diritti della persona handicappata) 12 L’opuscolo “Informasalute - Accesso al Servizio Sanitario Nazionale per i Cittadini Stranieri” è reperibile all’URL http://www.salute.gov.it/assistenzaSanitaria/archivioOpuscoliPosterAssistenzaSanitaria.jsp?lingua=italian o&id=118&menu=brochure 25 ______________________________________________________________________ CONSULTA REGIONALE PER L’UTENZA E IL CONSUMO FINANZIAMENTO L.R. N. 34/1987 MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO DI PERUGIA Associazione di consumatori e utenti ______________ __________________________________ 1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi: a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica, sociale e tecnologica anche mediante programmi finalizzati concordati con istituzioni pubbliche e private, in particolare con le sedi universitarie, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali, considerando la persona handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli della ricerca; b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause; c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento della persona handicappata nell'ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale; d) assicurare alla famiglia della persona handicappata un'informazione di carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell'evento, anche in relazione alle possibilità di recupero e di integrazione della persona handicappata nella società; e) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari la collaborazione della famiglia, della comunità e della persona handicappata, attivandone le potenziali capacità; f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi di maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare o constatare tempestivamente l'insorgenza della minorazione o per ridurre e superare i danni della minorazione sopraggiunta; g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata, assicurando il coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi territoriali sulla base degli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo; i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione e per la cura degli handicap, la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è colpito; l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale; m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente legge. Art. 6 (Prevenzione e diagnosi precoce) 1. Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce delle minorazioni si attuano nel quadro della programmazione sanitaria di cui agli articoli 53 e 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni. 2. Le regioni, conformemente alle competenze e alle attribuzioni di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, disciplinano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione sulle cause e sulle conseguenze dell'handicap, nonché sulla prevenzione in fase preconcezionale, 26 ______________________________________________________________________ CONSULTA REGIONALE PER L’UTENZA E IL CONSUMO FINANZIAMENTO L.R. N. 34/1987 MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO DI PERUGIA Associazione di consumatori e utenti ______________ __________________________________ durante la gravidanza, il parto, il periodo neonatale e nelle varie fasi di sviluppo della vita, e sui servizi che svolgono tali funzioni; b) l'effettuazione del parto con particolare rispetto dei ritmi e dei bisogni naturali della partoriente e del nascituro; c) l'individuazione e la rimozione, negli ambienti di vita e di lavoro, dei fattori di rischio che possono determinare malformazioni congenite e patologie invalidanti; d) i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce per la prevenzione delle malattie genetiche che possono essere causa di handicap fisici, psichici, sensoriali di neuromotulesioni; e) il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e la terapia di eventuali patologie complicanti la gravidanza e la prevenzione delle loro conseguenze; f) l'assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite a rischio; g) nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi precoce delle malformazioni e l'obbligatorietà del controllo per l'individuazione ed il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi cistica. Le modalità dei controlli e della loro applicazione sono disciplinate con atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Con tali atti possono essere individuate altre forme di endocrinopatie e di errori congeniti del metabolismo alle quali estendere l'indagine per tutta la popolazione neonatale; h) un' attività di prevenzione permanente che tuteli i bambini fin dalla nascita anche mediante il coordinamento con gli operatori degli asili nido, delle scuole materne e dell'obbligo, per accertare l'inesistenza o l'insorgenza di patologie e di cause invalidanti e con controlli sul bambino entro l'ottavo giorno, al trentesimo giorno, entro il sesto ed il nono mese di vita e ogni due anni dal compimento del primo anno di vita. E' istituito a tal fine un libretto sanitario personale, con le caratteristiche di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, su cui sono riportati i risultati dei suddetti controlli ed ogni altra notizia sanitaria utile a stabilire lo stato di salute del bambino; i) gli interventi informativi, educativi, di partecipazione e di controllo per eliminare la nocività ambientale e prevenire gli infortuni in ogni ambiente di vita e di lavoro, con particolare riferimento agli incidenti domestici. 3. Lo Stato promuove misure di profilassi atte a prevenire ogni forma di handicap, con particolare riguardo alla vaccinazione contro la rosolia. Art. 7 (Cura e riabilitazione) 1. La cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzano con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilità di ogni persona handicappata e agiscano sulla globalità della situazione di handicap, coinvolgendo la famiglia e la comunità. A questo fine il Servizio sanitario nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate, assicura: a) gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata, nonché gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera l); b) la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni. 2. Le regioni assicurano la completa e corretta informazione sui servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia e all'estero” Art. 11 (Soggiorno all'estero per cure) 1. Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, ove nel centro di altissima specializzazione estero non sia 27 ______________________________________________________________________ CONSULTA REGIONALE PER L’UTENZA E IL CONSUMO FINANZIAMENTO L.R. N. 34/1987 MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO DI PERUGIA Associazione di consumatori e utenti ______________ __________________________________ previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati, il soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate con il centro è equiparato a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera ed è rimborsabile nella misura prevista dalla deroga. 2. La commissione centrale presso il Ministero della sanità di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, esprime il parere sul rimborso per i soggiorni collegati agli interventi autorizzati dalle regioni sulla base di criteri fissati con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il quale sono disciplinate anche le modalità della corresponsione di acconti alle famiglie (12) . Art. 39 (Compiti delle regioni) 1. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, ad interventi sociali, educativo-formativi e riabilitativi nell'ambito del piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e della programmazione regionale dei servizi sanitari, sociali e formativo-culturali. 2. Le regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio: a) a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle prestazioni, nonché i criteri per l'erogazione dell'assistenza economica integrativa di competenza dei comuni: b) a definire, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le modalità di coordinamento e di integrazione dei servizi e delle prestazioni individuali di cui alla presente legge con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche d'intesa con gli organi periferici dell'Amministrazione della pubblica istruzione e con le strutture prescolastiche o scolastiche e di formazione professionale, anche per la messa a disposizione di attrezzature, operatori o specialisti necessari all'attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al loro interno; c) a definire, in collaborazione con le università e gli istituti di ricerca, i programmi e le modalità organizzative delle iniziative di riqualificazione ed aggiornamento del personale impiegato nelle attività di cui alla presente legge; d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui all'articolo 38, le attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione, nonché la produzione di sussidi didattici e tecnici; e) a definire le modalità di intervento nel campo delle attività assistenziali e quelle di accesso ai servizi; f) a disciplinare le modalità del controllo periodico degli interventi di inserimento ed integrazione sociale di cui all'articolo 5, per verificarne la rispondenza all'effettiva situazione di bisogno; g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri relativi all'istituzione e al funzionamento dei servizi di aiuto personale; h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli incentivi e dei contributi di cui all'articolo 18, comma 6, per garantire la loro effettiva finalizzazione all'integrazione lavorativa delle persone handicappate; i) a promuovere programmi di formazione di personale volontario da realizzarsi da parte delle organizzazioni di volontariato; l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei contributi per assistenza erogati sul territorio anche da enti pubblici e enti o associazioni privati, i 28 ______________________________________________________________________ CONSULTA REGIONALE PER L’UTENZA E IL CONSUMO FINANZIAMENTO L.R. N. 34/1987 MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO DI PERUGIA Associazione di consumatori e utenti ______________ __________________________________ quali trasmettono alle regioni i rispettivi bilanci, secondo modalità fissate dalle regioni medesime. l-bis) a programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo 9, all'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati. l-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia”. Art. 40 (Compiti dei comuni) 1. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali qualora le leggi regionali attribuiscano loro la competenza, attuano gli interventi sociali e sanitari previsti dalla presente legge nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti. 2. Gli statuti comunali di cui all'articolo 4 della citata legge n. 142 del 1990 disciplinano le modalità del coordinamento degli interventi di cui al comma 1 con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito territoriale e l'organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti, da realizzarsi anche nelle forme del decentramento previste dallo statuto stesso. Occorre altresì considerare ulteriori testi normativi. Si considerino, ad esempio: o o o o la Legge 28 agosto 1997, n. 284 “Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l’integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati”; la Legge 21 maggio 1998, n. 162 “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”; la Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”. Per quanto riguarda specificamente l’Umbria, si segnalano13: o la DGR n. 230 del 23.2.2009 Atto di indirizzo di cui all’art. 6, comma 2, della L.R. n. 9/2008 “Criteri per la composizione delle Unità di Valutazione 13 I testi integrali delle succitate delibere della giunta regionale umbra sono reperibili all’URL http://www.sanita.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=403&explicit=SI ed all’URL http://www.sanita.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=404&explicit=SI 29 ______________________________________________________________________ CONSULTA REGIONALE PER L’UTENZA E IL CONSUMO FINANZIAMENTO L.R. N. 34/1987 MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO DI PERUGIA Associazione di consumatori e utenti ______________ __________________________________ o o o o o Multidisciplinari e criteri di classificazione dei casi sottoposti a valutazione di non autosufficienza”; la DGR n. 1053 del 26/09/2011 "Linee guida vincolanti sui percorsi assistenziali nei disturbi evolutivi specifici dell'apprendimento (DSA)”; la DGR n. 1011 del 19/09/2011 "Linee guida vincolanti per l'accesso e la presa in carico di bambini con Ritardo Mentale"; la DGR n. 1628 del 16/11/2009 “Supporto alle scuole nella gestione di situazioni di particolare complessità nel caso di alunni con bisogni educativi speciali"; la DGR n. 2288 del 20/12/2006 “Attuazione DPCM 23/02/06 n. 185 relativo a: Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’art. 25, comma 7, L. 27/12/02, n. 289”; la DGR n. 441 del 21/04/2004 “Ruolo, composizione e livelli di coordinamento delle Unità Multidisciplinari di Valutazione disabili per l’età adulta e l’età evolutiva”. Va altresì rimarcato che, secondo quanto precisato nel sito della Regione Umbria, “la disabilità in età evolutiva rappresenta una delle più grandi priorità di salute. I servizi di salute mentale e riabilitazione nell’età evolutiva affrontano una grande varietà di situazioni cliniche corrispondenti ad una vasta gamma di bisogni di salute che richiedono un approccio multidisciplinare ed una spiccata integrazione professionale”14. Infine, occorre evidenziare che con Legge 3 marzo 2009, n. 18 è stato, fra l’altro, istituito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, i cui compiti – a norma dell’art. 3, comma 5 della medesima Legge – sono: a) promuovere l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità fatta a New York il 13 dicembre 2006 ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all'articolo 35 della stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani; b) predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale; c) promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali; d) predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità, di cui all'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal comma 8 dell’art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18; e) promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità. 14 Si veda l’URL http://www.sanita.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=195&explicit=SI ove è reperibile anche un elenco dei servizi per le disabilità nell’età evolutiva presenti in Umbria. 30 ______________________________________________________________________ CONSULTA REGIONALE PER L’UTENZA E IL CONSUMO FINANZIAMENTO L.R. N. 34/1987 MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO DI PERUGIA Associazione di consumatori e utenti ______________ __________________________________ Ai sensi dell’art. 1 del Decreto Ministeriale 6 luglio 2010, n. 167 – “Regolamento recante disciplina dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, ai sensi dell’articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18”, tale Osservatorio “[…] è organismo consultivo e di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilità [...] ha sede in Roma, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali”. 9. L’Ordinamento del servizio sanitario regionale Si segnala che è stata approvata la Legge Regionale 12 novembre 2012, n. 18 – “Ordinamento del servizio sanitario regionale”15. Tale Legge è suddivisa in 10 Titoli: Titolo I Disposizioni generali (artt. 1-13); Titolo II Organi e organismi tecnico consultivi delle aziende sanitarie regionali (artt. 14-24); Titolo III Direttore amministrativo, direttore sanitario e coordinatore dei servizi sociali (art. 25); Titolo IV Articolazione ed organizzazione delle aziende sanitarie regionali (artt. 26-33); Titolo V Pianificazione, programmazione e gestione del servizio sanitario regionale (artt. 34-49); Titolo VI Indirizzi e criteri di finanziamento – sistema informativo sanitario regionale (artt. 50-54); Titolo VII Anagrafe sanitaria, osservatorio epidemiologico, registri di patologia e mortalità (artt. 55-57); Titolo VIII Intervento e trasporto sanitario (art. 58); Titolo IX Disposizioni finali, transitorie e di abrogazione (artt. 59-63); Titolo X Disposizioni finanziarie (art. 64) 10. L’inquinamento acustico Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, per inquinamento acustico si intende “l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”. La medesima Legge distingue fra sorgenti sonore fisse, vale a dire “gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei 15 Il testo integrale della Legge regionale 12 novembre 2012, n. 18 è reperibile all’URL http://www.sanita.regione.umbria.it/mediacenter/FE/articoli/ordinamento-del-servizio-sanitarioregionale-lr-n-.html 31 ______________________________________________________________________ CONSULTA REGIONALE PER L’UTENZA E IL CONSUMO FINANZIAMENTO L.R. N. 34/1987 MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO DI PERUGIA Associazione di consumatori e utenti ______________ __________________________________ mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative”16 e sorgenti sonore mobili – ossia tutte le sorgenti sonore non comprese nell’elencazione proposta poc’anzi. La legge n. 447/1995 distingue anche fra valori limite di emissione e valori limite di immissione. I primi rappresentano i valori massimi di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa. I secondi rappresentano i valori massimi di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. Occorre individuare, con riferimento all’inquinamento acustico, le competenze della Giunta regionale, delle Province, dei Comuni e dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale. Per quanto riguarda l’Umbria, occorre focalizzare l’attenzione sulla Legge Regionale 6 giugno 2002, n. 8 – “disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico”17, con cui è stato attuato quanto prevede l’art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – “Legge quadro sull’inquinamento acustico”. In particolare, gli artt. 3, 4, 5 e 6 di tale Legge Regionale stabiliscono: “Art. 3 (Competenze della Giunta regionale) 1. La Giunta regionale adotta, con il supporto dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente di seguito denominata ARPA, ai sensi dell’articolo 6 comma 1, lett. c) e sentita la Commissione Consiliare competente, il piano regionale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico, di cui all’articolo 10. 2. La Giunta regionale adotta norme regolamentari attuative della presente legge con particolare riferimento a: a) i criteri e le modalità per la redazione dei piani di classificazione acustica di cui all’art. 7; b) le modalità per la predisposizione e la presentazione dei piani di risanamento delle imprese di cui all’articolo 13; c) i criteri per l’organizzazione nell’ambito del territorio dei servizi di controllo previsti dall’articolo 14 della legge n. 447/95. Art. 4 16 Cfr. art. 2, comma 1, lett. c) della Legge 447/1995. Va altresì segnalato, quale ulteriore riferimento, il Regolamento Regionale 13 agosto 2004, n. 1 «Regolamento di attuazione della legge regionale 6 giugno 2002, n. 8 – Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico», il cui art. 25, commi 1 e 2, di seguito citato testualmente, prevede specifici controlli e sanzioni: “1. Il comune esercita l’attività di controllo avvalendosi del supporto dell’ARPA. Le violazioni alle prescrizioni di cui al Titolo V sono punite con la sanzione amministrativa da 258,23 euro a 10.329,14 euro ai sensi dell’articolo 10, comma 3 della l. 447/1995. 2. In caso di violazione dei requisiti stabiliti dal d.p.c.m. 5 dicembre 1997, con riferimento all’articolo 16 comma 1, il comune applica le sanzioni amministrative di cui all'articolo 10, comma 3 della l. 447/1995”. 17 32 ______________________________________________________________________ CONSULTA REGIONALE PER L’UTENZA E IL CONSUMO FINANZIAMENTO L.R. N. 34/1987 MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO DI PERUGIA Associazione di consumatori e utenti ______________ __________________________________ (Competenze delle province) 1. Sono attribuite alle province, in attuazione dell’articolo 5 della legge n. 447/95, le seguenti funzioni amministrative: a) coordinamento e composizione di conflitti tra Comuni limitrofi, in relazione alla zonizzazione acustica del territorio ed alla definizione dei piani comunali di risanamento acustico; b) predisposizione dei programmi di monitoraggio dell’inquinamento acustico a livello provinciale e intercomunale; c) controllo e vigilanza sulle sorgenti sonore fisse che propagano il rumore in ambiti territoriali compresi nel territorio di più comuni della circoscrizione provinciale; d) esercizio in via sostitutiva delle competenze comunali in caso di mancato adempimento all’obbligo di zonizzazione acustica o di predisposizione dei piani di risanamento; e) approvazione dei piani di contenimento e abbattimento del rumore predisposti dalle società e dagli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, secondo le direttive di cui al decreto ministeriale 29 novembre 2000. 2. Le Province esercitano le funzioni di cui al comma 1 avvalendosi del supporto dell’ARPA, ai sensi dell’articolo 14, comma 1 della legge n. 447/95 e dell’articolo 3 della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9. Art. 5 (Competenze dei comuni) 1. I Comuni: a) esercitano, in forma singola o associata, le competenze indicate dall’articolo 6 della legge n. 447/95, attenendosi ai criteri e alle modalità definiti dalla presente legge e dalle norme regolamentari di attuazione; b) approvano i piani di risanamento acustico di cui all’articolo 13 predisposti dai titolari di impianti o di attività rumorose; c) valutano i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto e trasmettono alla provincia eventuali proposte di modifica e integrazione entro sessanta giorni dal ricevimento; d) svolgono le azioni di verifica e controllo dei requisiti acustici passivi degli edifici, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997. Art. 6 (Competenze dell’ARPA) 1. L’ARPA, nell’ambito dei compiti ad essa assegnati dalla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9, provvede a: a) istituire e tenere aggiornata la banca dati sulle sorgenti sonore fisse dell’intero territorio regionale, integrata con il sistema informativo regionale ambientale; b) attuare programmi di monitoraggio dell’inquinamento acustico nel territorio regionale; c) supportare la Giunta regionale nella predisposizione del piano regionale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico, di cui all’articolo 10; d) supportare i Comuni e le Province per l’esercizio delle competenze ad essi attribuite dalla presente legge; e) esercitare controlli a campione per la verifica dei requisiti acustici passivi sugli edifici di nuova costruzione e su quelli riguardanti il patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’articolo 15; f) esercitare le funzioni di controllo previste dall’articolo 19”. Per quanto riguarda i controlli e le sanzioni, l’art. 19 della Legge Regionale 6 giugno 2002, n. 8 prevede: 33 ______________________________________________________________________ CONSULTA REGIONALE PER L’UTENZA E IL CONSUMO FINANZIAMENTO L.R. N. 34/1987 MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO DI PERUGIA Associazione di consumatori e utenti ______________ __________________________________ “Art. 19 (Controllo e sanzioni amministrative) 1. Per le funzioni tecniche di controllo i Comuni e le Province si avvalgono dell’ARPA. 2. L’applicazione delle sanzioni stabilite dall’articolo 10 della legge n. 447/95 spettano al Comune territorialmente competente. 3. Nei casi in cui la violazione delle prescrizioni attinenti al contenimento dell’inquinamento acustico producano effetti dannosi in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più Comuni, le sanzioni vengono applicate dalla Provincia territorialmente competente. 4. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni per la parte non devoluta allo Stato, ai sensi dell’articolo 10, comma 4 della legge n. 447/95, sono introitati dagli enti competenti alla irrogazione delle sanzioni e destinate ad attività connesse al contenimento e alla riduzione dell’inquinamento acustico” L’art. 10 della Legge n. 447/95 statuisce: “10. Sanzioni amministrative. 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000. 2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione o di immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), fissati in conformità al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000. 3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000. 4. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per essere devoluto ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'articolo 7, con incentivi per il raggiungimento dei valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e h). 5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui al comma 2, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 7 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore. Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura dell'2,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione. Nel caso dei servizi pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono 34 ______________________________________________________________________ CONSULTA REGIONALE PER L’UTENZA E IL CONSUMO FINANZIAMENTO L.R. N. 34/1987 MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO DI PERUGIA Associazione di consumatori e utenti ______________ __________________________________ con quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i); il controllo del rispetto della loro attuazione è demandato al Ministero dell'ambiente”. Bisogna, inoltre, individuare il concetto di zonizzazione acustica: ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge della Regione Umbria n. 2/2008, “per classificazione o zonizzazione acustica si intende la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica”. L’art. 7 della medesima legge regionale prevede quanto segue: Art. 7 (Classificazione acustica) 1. La classificazione acustica, in applicazione del disposto dell’articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, contiene: a) la suddivisione del territorio nelle zone acusticamente omogenee previste dalla normativa statale, per l’applicazione dei criteri di qualità fissati dall’articolo 2, comma 1, lett. h) della legge n. 447/95; b) l’individuazione, sulla base dei criteri stabiliti dalle norme regolamentari previste dall’articolo 3, di aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto; c) la normativa tecnica di attuazione. 2. I Comuni, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalle norme regolamentari previste dall’articolo 3, comma 2 adottano il piano di classificazione acustica di cui al comma 1, garantendo il necessario coordinamento con gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale. Qualsiasi modifica degli strumenti urbanistici comunali comporta la preventiva verifica di compatibilità con le previsioni del piano di classificazione acustica e l’eventuale revisione dello stesso. 3. Obiettivo della classificazione acustica del territorio comunale è la tutela dal degrado delle zone non inquinate ed il risanamento di quelle ove si riscontrano livelli di rumorosità ambientale non compatibili con il benessere e la salute della popolazione. 4. Qualora i Comuni non procedano alla classificazione acustica nei termini previsti, la Provincia competente per territorio si incarica direttamente della sua redazione, o nomina un commissario ad acta che vi provvede in sostituzione del Comune inadempiente, con oneri a carico della stessa amministrazione comunale. 5. I Comuni e le Province si avvalgono dell’ausilio tecnico dell’ARPA. L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell’Umbria ha pubblicato nel suo sito internet l’elenco dei Comuni che hanno provveduto a redigere il rispettivo Piano di Zonizzazione Acustica18. Ebbene, nel caso in cui si sospetti che i valori limite di emissione e/o di immissione siano stati superati, si può formalizzare un esposto al Comune, alla Provincia e all’Arpa con cui chiedere che tali enti, ciascuno per i profili di propria competenza, verifichino il rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico in 18 Si veda, anche al fine di reperire i testi dei singoli piani di zonizzazione acustica, l’URL http://www.arpa.umbria.it/AU/Piani%20di%20zonizzazione%20acustica/index.asp 35 ______________________________________________________________________ CONSULTA REGIONALE PER L’UTENZA E IL CONSUMO FINANZIAMENTO L.R. N. 34/1987 MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO DI PERUGIA Associazione di consumatori e utenti ______________ __________________________________ rapporto ad uno o più fatti determinati (si pensi, ad esempio, ad emissione sonore provenienti da infrastrutture stradali) e che siano eventualmente irrogate le sanzioni previste dall’ordinamento giuridico o comunque adottate le misure contemplate dalla normativa vigente. Con specifico riferimento all’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, va altresì segnalato il Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142 – “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447” che prevede specifici limiti di immissioni per infrastrutture stradali esistenti nonché per quelle di nuova costruzione. 11. L’inquinamento atmosferico Ai sensi dell’art. 268, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 – “norme in materia ambientale”, con la locuzione “inquinamento atmosferico” ci si riferisce a “ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente”. Bisogna identificare, per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico, i compiti che hanno rilievo nazionale e le funzioni conferite agli enti locali. L’art. 83 del Decreto Legislativo n. 112/1998 prevede: “1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 hanno rilievo nazionale i compiti relativi: a) alla disciplina del monitoraggio della qualità dell'aria: metodi di analisi, criteri di installazione e funzionamento delle stazioni di rilevamento; criteri per la raccolta dei dati; b) alla fissazione di valori limite e guida della qualità dell'aria; c) alla fissazione delle soglie di attenzione e di allarme; d) alla relazione annuale sullo stato di qualità dell'aria; e) alla fissazione e aggiornamento delle linee guida per il contenimento delle emissioni, dei valori minimi e massimi di emissione, metodi di campionamento, criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili e criteri di adeguamento degli impianti esistenti; f) alla individuazione di aree interregionali nelle quali le emissioni nell'atmosfera o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi, fatto salvo quanto disposto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 84; g) alla determinazione delle caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti nonché alla fissazione dei limiti del tenore di sostanze inquinanti in essi presenti; h) alla determinazione dei criteri per l'elaborazione dei piani regionali di risanamento e tutela della qualità dell'aria; i) alla definizione di criteri generali per la redazione degli inventari delle fonti di 36 ______________________________________________________________________ CONSULTA REGIONALE PER L’UTENZA E IL CONSUMO FINANZIAMENTO L.R. N. 34/1987 MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO DI PERUGIA Associazione di consumatori e utenti ______________ __________________________________ emissione; l) alla fissazione delle prescrizioni tecniche in ordine alle emissioni inquinanti dei veicoli a motore; m) all'accertamento delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e alla disciplina delle revisioni dei veicoli stessi, con riguardo alle emissioni inquinanti; n) alla determinazione dei valori limite e di qualità dei criteri di misurazione, dei requisiti acustici, dei criteri di progettazione diretti alla tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico; o) al parere dei Ministri dell'ambiente e della sanità, di intesa con la regione interessata, previsto dall'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 , limitatamente agli impianti di produzione di energia riservati alla competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 29 del presente decreto legislativo. 2. Le funzioni di cui alle lettere a), b), e), f), h), i) e l) del comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata”. L’art. 84 del Decreto Legislativo n. 112/1998 statuisce: “1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli 82 e 83 e tra queste, in particolare, le funzioni relative: a) all'individuazione di aree regionali o, di intesa tra le regioni interessate, interregionali nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all'attuazione di piani regionali di risanamento; b) al rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione; c) alla tenuta e all'aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione” Inoltre, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. g) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, “spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori: […] g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore”. Si consideri, altresì, per quanto attiene all’ambito comunale, che i commi 4 e 6 dell’art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prevedono: “4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione […] 6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con 37 ______________________________________________________________________ CONSULTA REGIONALE PER L’UTENZA E IL CONSUMO FINANZIAMENTO L.R. N. 34/1987 MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO DI PERUGIA Associazione di consumatori e utenti ______________ __________________________________ i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottandoi provvedimenti di cui al comma 4”. Per quanto riguarda la Regione Umbria, va poi segnalato il “Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria”19, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 466 del 9 febbraio 2005, il cui punto 2.2.2, di seguito citato testualmente, specifica le finalità delle norme sulla qualità dell’aria. “L’insieme degli atti hanno le seguenti finalità: • stabilire, per biossido di zolfo, ossidi di azoto, particelle, piombo, benzene, monossido di carbonio, “valori limite per la protezione salute umana” ovvero i livelli fissati in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulle salute umana, che dovranno essere raggiunti entro un dato termine e non dovranno essere in seguito superati; • stabilire, per il biossido di zolfo, un “valore limite per la protezione degli ecosistemi” ovvero il livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sugli ecosistemi, che dovrà essere raggiunto entro un dato termine e non dovrà essere in seguito superato; • stabilire, per il biossido di azoto, un “valore limite per la protezione della vegetazione” ovvero il livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla vegetazione, che dovrà essere raggiunto entro un dato termine e non dovrà essere in seguito superato; • stabilire, per il biossido di zolfo e il biossido di azoto, le “soglie di allarme” ovvero il livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata e raggiunto il quale gli Stati Membri devono intervenire immediatamente; • stabilire, per l’ozono: - il “valore bersaglio per la protezione della salute”, ovvero il livello fissato al fine di evitare a lungo termine effetti nocivi sulla salute umana, da conseguirsi per quanto possibile entro un dato periodo di tempo; - l’“obiettivo a lungo termine per la protezione della salute” ovvero la concentrazione di ozono nell'aria al di sotto della quale si ritengono improbabili, in base alle conoscenze scientifiche attuali, effetti nocivi diretti sulla salute umana, da conseguire, salvo quando ciò non sia realizzabile, tramite misure proporzionate, nel lungo periodo al fine di fornire un'efficace protezione della salute umana; - il “valore bersaglio per la protezione della vegetazione” ovvero i livello fissato al fine di evitare a lungo termine effetti nocivi sulla vegetazione da conseguirsi per quanto possibile entro un dato periodo di tempo; - l’obiettivo a lungo termine per la protezione della vegetazione” ovvero la concentrazione di ozono nell'aria al di sotto della quale si ritengono improbabili, in base alle conoscenze scientifiche attuali, effetti nocivi diretti sulla vegetazione, da conseguire, salvo quando ciò non sia realizzabile, tramite misure proporzionate, nel lungo periodo al fine di fornire un'efficace protezione della vegetazione; - la “soglia di allarme” ovvero il livello oltre il quale vi è un rischio per la 19 Il testo integrale del Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria è reperibile all’URL http://www.ambiente.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=324&explicit=SI 38 ______________________________________________________________________ CONSULTA REGIONALE PER L’UTENZA E IL CONSUMO FINANZIAMENTO L.R. N. 34/1987 MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO DI PERUGIA Associazione di consumatori e utenti ______________ __________________________________ salute umana dell’intera popolazione in caso di breve esposizione, e, raggiunto il quale, gli Stati Membri devono immediatamente intervenire; - la “soglia di informazione” ovvero il livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione e raggiunto il quale sono necessarie informazioni aggiornate; - altre soglie (oltre quelle di cui ai punti precedenti) il cui superamento fa parte delle “informazioni da trasmettere alla Commissione” per ogni anno civile, entro il 30 settembre dell'anno successivo ed in particolare le soglie per la protezione dei beni materiali e per la protezione delle foreste; • valutare le concentrazioni nell’aria ambiente di biossido di zolfo, ossidi di azoto, particelle, piombo, benzene, monossido di carbonio ed ozono in base a metodi e criteri comuni; • ottenere informazioni adeguate sulle concentrazioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto, particelle, piombo benzene, monossido di carbonio ed ozono nell’aria ambiente e garantire che siano rese pubbliche; • mantenere la qualità dell’aria dove essa è buona e migliorarla negli altri casi relativamente al biossido di zolfo, agli ossidi di azoto, alle particelle, al piombo, al benzene, al monossido di carbonio ed all’ozono”. Con riferimento all’inquinamento atmosferico, ove si sospetti che i limiti previsti dalla legge siano stati superati, si può formalizzare un esposto al Comune, alla Provincia e all’Arpa con cui chiedere che tali enti, ciascuno per i profili di propria competenza, verifichino il rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico in relazione ad uno o più fatti determinati (si pensi, ad esempio, ai fumi provenienti da uno stabilimento industriale) e che siano eventualmente irrogate le sanzioni previste dall’ordinamento giuridico o comunque adottate le misure contemplate dalla normativa vigente. dell’art. 14, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 12. Come tutelarsi. Conclusioni. Alla luce di tutto quanto esposto ed in sintesi: • per quanto riguarda i rapporti con il sistema sanitario umbro, in presenza di un atto o comportamento con cui si nega o si limita la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria – entro quindici giorni dalla data in cui l’utente ha avuto conoscenza di tale atto o comportamento – questi potrà presentare, ai sensi dell’art. 14, comma 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, reclamo mediate lettera in carta semplice indirizzata ed inviata al direttore generale dell’Unità Sanitaria Locale o dell’Azienda, oppure consegnata all’Ufficio Relazioni con il pubblico. E’ opportuno che il reclamo contenga, oltre ad una specifica descrizione dell’atto e/o del comportamento in questione, la richiesta di adottare prontamente tutte le misure necessarie ad evitare la persistenza del disservizio. E’ altresì opportuno che chi presenta il reclamo dichiari di riservarsi, in ogni caso, la 39 ______________________________________________________________________ CONSULTA REGIONALE PER L’UTENZA E IL CONSUMO FINANZIAMENTO L.R. N. 34/1987 • MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO DI PERUGIA Associazione di consumatori e utenti ______________ __________________________________ possibilità di tutelare i propri diritti presso tutte le competenti sedi. Si consiglia di conservare copia della lettera effettivamente spedita e/o consegnata all’URP unitamente alla prova dell’avvenuta consegna della stessa; nel caso di inquinamento acustico e/o atmosferico, ove si sospetti che i limiti previsti dalla legge siano stati superati, l’interessato potrà formalizzare un esposto al Comune, alla Provincia e all’Arpa con cui chiedere che tali enti, ciascuno per i profili di propria competenza, verifichino il rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico e/o atmosferico in relazione ad uno o più fatti determinati (si pensi, ad esempio, ai fumi provenienti da uno stabilimento industriale e/o ad emissione sonore provenienti da infrastrutture stradali) e che siano eventualmente irrogate le sanzioni previste dall’ordinamento giuridico o comunque adottate le misure contemplate dalla normativa vigente. E’ inoltre opportuno che chi presenta il reclamo dichiari di riservarsi, in ogni caso, la possibilità di tutelare i propri diritti presso tutte le competenti sedi. Si consiglia di conservare copia della lettera contenente l’esposto unitamente alla prova dell’avvenuta consegna della stessa. 40 ______________________________________________________________________ CONSULTA REGIONALE PER L’UTENZA E IL CONSUMO FINANZIAMENTO L.R. N. 34/1987