Coordinato da Valeria Lai Agenzia Adiconsum - anno XXII - n. 72 - 20 dicembre 2010 Stampato in proprio in dicembre 2010 In questo numero: Maltempo: • numero verde Adiconsum sugli indennizzi dalla Società Autostrade • ferrovie in tilt per la neve e nessuna assistenza ai viaggiatori Trasporti - Maltempo: numero verde Adiconsum sugli indennizzi dalla Società Autostrade - Maltempo: ferrovie in tilt per la neve e nessuna assistenza ai viaggiatori Prezzi e tariffe - Gas: ancora tariffe in aumento Internet - Bambini protagonisti dei contenuti in rete Privacy - Le applicazioni per iPhone violano la privacy degli utenti? Telecomunicazioni - Diritto d’autore: Agcom si pronuncia Dai territoriali - Adiconsum Marche ottiene un risarcimento per illegittima segnalazione alla centrale rischi Assicurazioni - Polizze mutui: l’Isvap ribadisce il divieto per gli intermediari in conflitto d’interessi Test noi consumatori periodico settimanale di informazione e studi su consumi, servizi, ambiente Registrazione Tribunale di Roma n. 350 del 9.06.88 – Iscriz. ROC n. 1887 Sped. in abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 46/2004) art. 1, comma 2, DCB Roma Trasporti Maltempo: numero verde Adiconsum sugli indennizzi dalla Società Autostrade Un servizio di informazione al numero 800864754. C onvenuto con la Società Autostrade di riconoscere ai viaggiatori che sono rimasti bloccati in autostrada per il maltempo, oltre alla restituzione del pedaggio pagato, un indennizzo. La procedura per chiedere l’indennizzo sarà quella prevista per le conciliazioni. Per accedere agli indennizzi è necessario disporre della ricevuta di pagamento o altro documento (Telepass o Viacard) che attesti il disagio subito. Le modalità del rimborso e l’entità dello stesso dovranno essere definite in un prossimo incontro con la Società Autostrade. Per Adiconsum il criterio più valido è quello di rapportare l’indennizzo al numero di ore di permanenza forzata in autostrada, e di tenere conto anche del numero dei viaggiatori sul veicolo. Tutti coloro che sono interessati sono pregati di contattare il numero verde di Adiconsum 800864754, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, per avere tutte le informazioni sulla procedura da seguire una volta definito l’accordo con la Società Autostrade. Nell’incontro si è discusso anche delle criticità emerse nella giornata di sabato e domenica. Adiconsum ha indicato fra le varie criticità da affrontare: • il miglioramento dell’informazione (Isoradio si è dimostrata inadeguata sia per la tempestività che per la completezza dell’informazione, oltre a problemi di copertura limitata); • l’esigenza di un’autorità che possa decidere in modo tempestivo il blocco dei mezzi pesanti; • il richiamo a seri controlli prima di entrare in autostrada rispetto alla normativa delle catene a bordo e degli pneumatici da neve in caso di preannunciato maltempo. Test noi consumatori Trasporti Maltempo: ferrovie in tilt per la neve e nessuna assistenza ai viaggiatori Trenitalia risarcisca i passeggeri e restituisca i soldi dei biglietti; Ministero dei Trasporti e Antitrust individuino responsabilità e responsabili. A diconsum denuncia da tempo le inefficienze del trasporto ferroviario che, puntualmente, col maltempo si aggravano. Adiconsum si chiede anche come sia possibile che in caso di eventi atmosferici previsti e prevedibili, le istituzioni competenti non facciano nulla per prevenire ed alleviare i disagi dei viaggiatori, costretti a pernottare al freddo ed al gelo su un’autostrada o su un vagone o ad attendere per ore un treno che non arriva. Secondo Adiconsum, non è più possibile che Trenitalia continui a non pagare le proprie inefficienze ed al contempo pretendere che i consumatori paghino i suoi costi. Mentre nei momenti di maggior bisogno non si presta assistenza ai passeggeri, in caso di ritardi ed in condizioni atmosferiche normali si continuano a rimborsare i consumatori solo parzialmente con indennità ridicole che vanno dal 25% dell’importo del biglietto per ritardi tra i 60 ed i 119 minuti al 50% dell’importo del biglietto per ritardi pari o superiori a 120 minuti. Adiconsum chiede: • che si attivi immediatamente la Commissione di conciliazione istituita tra le Associazioni dei consumatori e Trenitalia per la risoluzione dei contenziosi e dei reclami dei passeggeri che hanno subito gli effetti dei disservizi aziendali di questi giorni di maltempo; • che si convochi un tavolo negoziale per determinare un risarcimento per i passeggeri oltre che il rimborso pieno del costo del biglietto ferroviario; • che il Ministero dei Trasporti intervenga per individuare responsabili e responsabilità per il caos e per i disservizi che su autostrade, stazioni e tratte ferroviarie, hanno fatto si che migliaia di viaggiatori abbiano subito quella che non può essere che considerata una vergogna per un Paese civile. L’Antitrust fa bene ad intervenire e a multare chi non è intervenuto per evitare ed alleviare i disagi di questi giorni, soprattutto in settori nei quali non vi è concorrenza e le concessionarie operano in regime di monopolio Test noi consumatori Prezzi e tariffe Gas: ancora tariffe in aumento I consumatori pagano la mancanza di concorrenza nel settore del gas metano; il Governo realizzi i provvedimenti per una maggiore concorrenza. I prezzi di riferimento dell’energia in vigore dal 1° gennaio 2011 vedono ancora un calo per l’elettricità (-0,2% adesso e circa -7% nel 2010) e un aumento dei prezzi del gas (+1,3% e circa +10% nel 2010) nonostante il provvedimento di contenimento del prezzo di quest’ultimo deciso dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (senza il quale le bollette del gas sarebbero aumentate di un ulteriore 3,3%). Perché questa sostanziale differenza, visto che l’aumento dei prezzi del grezzo incide allo stesso modo sia sull’elettricità che sul gas? Il motivo è semplice: perché c’è più concorrenza nel settore elettrico rispetto a quello del gas, ancora dominato nel nostro Paese dall’ENI. Esaminando l’andamento delle bollette del gas rispetto a quelle elettriche si evince chiaramente come siano i consumatori a pagare il peso della mancata concorrenza. Adiconsum pertanto sollecita nuovamente il Governo a prendere le decisioni necessarie (più volte già sollecitate dall’Autorità per l’energia) ad introdurre una maggiore concorrenza nel mercato del gas. Internet Bambini protagonisti dei contenuti in rete Al via il 1° premio europeo per il miglior contenuto on-line per bambini. P arte venerdì 24 dicembre il 1° Premio Europeo per il Miglior Contenuto On-line per bambini, importante Concorso – voluto congiuntamente da Insafe (Safer Internet Awareness Network) e dal Safer Internet Programme della Commissione Europea – e organizzato in Italia dal Centro per la Sicurezza in Internet, gestito da Adiconsum e Save the Children. Test noi consumatori L’iniziativa è rivolta interamente ai contenuti di qualità on-line per bambini dai 6 ai 12 anni – a quelli quindi già presenti in rete, ma anche ai nuovi che verranno presentati entro il prossimo 6 marzo 2011 – e avrà un primo svolgimento a livello nazionale; successivamente per i vincitori ci sarà il diritto di accesso al concorso europeo, il tutto con l’obbiettivo di favorire e facilitare lo sviluppo del rapporto dei bambini con la rete internet. Potranno partecipare maggiorenni e organizzazioni presenti sul territorio nazionale, siano esse aziende, organizzazioni non governative, enti pubblici, associazioni e ogni altra tipologia di organizzazione riconosciuta dallo Stato italiano; ragazzi tra i 12 e i 17 anni di età, sia in forma individuale che in gruppo (ad esempio una classe scolastica e/o gruppi di giovani). Per partecipare sarà necessario pubblicare sul web contenuti che abbiano come destinatari minori di età compresa tra i 6 e i 12 anni, e come finalità quella di educare, informare, accrescere e/o stimolare l’immaginazione, sviluppare nuove abilità nell’utilizzo delle nuove tecnologie. I contenuti dovranno essere attraenti, fruibili, affidabili, sicuri. Per “contenuti” si intendono: siti o pagine web, giochi on-line, contenuti didattici, video, contenuti multi-media, applicazioni telefoniche e quant’altro possa essere oggetto di pubblicazione on-line. Ogni partecipante o gruppo può presentare al massimo un lavoro, che dovrà essere on-line al momento dell’iscrizione al concorso. Il vincitore di ogni categoria della fase nazionale, riceverà in premio una targa “virtuale” da poter inserire nella pagina dove è presente il contenuto giudicato vincente, e verrà di diritto inserito nella competizione europea. I vincitori della competizione europea verranno premiati durante una manifestazione che avrà luogo nel mese di giugno 2011. Coloro che vinceranno dovranno garantire che il contenuto giudicato vincente rimarrà on-line per almeno due anni. La partecipazione al concorso è gratuita. È possibile scaricare il bando del concorso e gli allegati sul sito www.easy4.it Le informazioni sulla fase europea del concorso sono disponibili al link: http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/events/ competition/index_en.htm Privacy Le applicazioni per iPhone violano la privacy degli utenti? Adiconsum presenta una interpellanza al Garante della Privacy. I l Wall Street Journal ha recentemente pubblicato i risultati di un’accurata indagine sulla gestione della privacy nelle applicazioni per iPhone e Android che sta già facendo discutere il web. Test noi consumatori Indagine che ha analizzato 101 tra le applicazioni per smartphone più popolari, tra giochi e altro software per iPhone e Android. L’analisi ha rilevato che: • 56 applicazioni trasmettevano l’ID unico del telefono a terze parti, senza richiedere il consenso all’utente; • 47 applicazioni hanno trasmesso la localizzazione del telefono; • 5 hanno dato informazioni su età, sesso e altri dati personali. Tra le applicazioni analizzate, quelle per iPhone hanno trasmesso più dati rispetto a quelle per Android. La portata del test non consente di capire se il campione sia ben rappresentativo di tutto l’App Store, o se le applicazioni meno popolari siano meno portate a “spifferare” dati. Tra le applicazioni più “pettegole” c’è anche TextPlus 4, un’applicazione particolarmente usata negli USA per inviare gratuitamente SMS: questa applicazione invia l’ID unico dell’utente a otto società di comunicazione e la localizzazione del telefono, insieme a età e sesso, a due di queste. La posizione difensiva di Apple rispetto all’indagine del Wall Street Journal è chiaramente evasiva: “Per noi la privacy e la fiducia sono vitali: abbiamo difatti creato una protezione della privacy potente per i nostri utenti, in particolare per quando riguarda i servizi di localizzazione”. In realtà il Wall Street Journal ha notato che queste regole a tutela dell’utente, imposte da Apple su App Store, possono essere violate. Il dato più diffuso alle società di comunicazione è il codice di identificazione del telefono: codice che Apple chiama UDID (Unique Device Identifier) che, a differenza di un banale cookie, non può essere mai cancellato. Le applicazioni per iPhone che assumono dati per creare profili dettagliati di un utente tipo possono rappresentare un fastidio ma non un vero problema di privacy: il vero problema, nella diffusione dell’UDID, nasce nel momento in cui qualcuno è in grado di collegare le abitudini personali ad un nome e cognome. La posizione di Adiconsum I nostri telefoni sanno davvero tutto di noi, come dimostra l’indagine del WSJ. Lo accettiamo? E soprattutto, cosa fanno Apple e le grandi compagnie per garantirci che i nostri profili non diventino identificabili? Adiconsum sottolinea che una maggiore trasparenza su questo aspetto diventerà probabilmente una richiesta sempre più stringente nei prossimi mesi, non solo da parte degli utenti, ma, in particolare, di chi si deve occupare della nostra privacy. Per questo nei prossimi giorni presenterà un’interpellanza al Garante della Privacy. Se, nel frattempo, volete sapere cosa stanno facendo le vostre applicazioni con i vostri dati personali, scopritelo all’indirizzo http://blogs.wsj. com/wtk-mobile/ Test noi consumatori Telecomunicazioni Diritto d’autore: Agcom si pronuncia Il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, presieduto da Corrado Calabrò, ha approvato all’unanimità, nella seduta del 17 dicembre, il nuovo testo sulla tutela del diritto di autore decidendo di porre a consultazione pubblica – che avrà una durata di 60 giorni – una serie di iniziative che interessano l’esercizio delle competenze in materia di tutela del diritto d’autore finalizzate sia a promuovere misure per favorire l’offerta legale di contenuti accessibili ai cittadini, sia a prevedere azioni di contrasto per la rapida eliminazione dalla rete dei contenuti inseriti in violazione del copyright. L’iniziativa rappresenta un efficace bilanciamento degli interessi in campo, in quanto non verrà leso il diritto dei cittadini alla privacy mentre verrà garantita la libertà di espressione e l’accesso alla cultura e alla Rete. Agcom, in questo modo, diventerebbe garante del corretto funzionamento di un sistema che assicura piena libertà di espressione, avendo abbandonato l’idea di una velleitaria crociata contro il P2P in quanto concentra il suo operato nella repressione delle illegalità e non dei singoli utenti. La proposta di Agcom per contrastare la pirateria ondine costituisce una valida ed efficace risposta alla necessità di tutelare i contenuti digitali nel Web in un momento in cui il decollo dell’offerta legale è ancora aggredito dalla contraffazione. Dai territoriali Adiconsum Marche ottiene un risarcimento per illegittima segnalazione alla centrale rischi «Con la sentenza del tribunale di Osimo n. 126 del 2010 l’Adiconsum Marche ha ottenuto un risultato importante in relazione alle segnalazioni troppo leggere dei presunti “cattivi pagatori” alle centrali rischi. Com’è noto, quando – per i più svariati motivi – un consumatore non riesce più a pagare le rate di un finaziamento acceso con una società di credito al consumo, il suo nome viene iscritto nelle cosiddette “centrali rischio”, ovvero società che trattano dati personali circa l’affidabilità finanziaria del consumatore. L’attività – delicatissima – di segnalazione alle Banche dati dei dati negativi, lecita se contenuta nel codice di autodisciplina approvato dal Garante per il trattamento dei dati personali, non può essere svolta con leggerezza dalle società finanziarie, perché una segnalazione illegittima – come nel caso specifico – pregiudica per lungo tempo i diritti del consumatore, che si vedrà negare ogni tipo di finanziamento». Questo il commento dell’avv. Ezio Gabrielli, del centro giuridico Adiconsum Marche, che ha seguito il caso. Il caso Un consumatore si è rivolto all’Adiconsum per ottenere ragione rispetto al comportamento di una società finanziaria che aveva, a suo dire illegittimamente, iscritto il suo nome nelle centrali rischi a seguito del mancato pagamento di un contratto di finanziamento siglato contestualmente alla sottoscrizione di un contratto che era stato contestato, ma la finanziaria non aveva voluto sentir ragioni e pretendeva il pagamento del corrispettivo. La sentenza (reperibile sul sito dell’Adiconsum Marche www.dirittoedifesa.it), dopo aver dichiarato la nullità del contratto di acquisto, afferma il collegamento negoziale del contratto di finanziamento, dal quale deriva la dichiarazione di illegittimità della segnalazione e la condanna della finanziaria al risarcimento del danno (€ 4.000,00), oltre al diritto del consumatore a vedere il suo nome cancellato dall’archivio dei cattivi pagatori. Test noi consumatori Una pronuncia importante in un periodo dove il ricorso al credito diventa scelta sempre più diffusa, ma spesso non adeguata, per far fronte alle difficoltà delle famiglie e che da ragione all’iniziativa di contrasto di Adiconsum nei confronti di comportamenti illegittimi di alcune società finanziarie. Assicurazioni Polizze mutui: l’Isvap ribadisce il divieto per gli intermediari in conflitto d’interessi L’Isvap ha posto in pubblica consultazione sul proprio sito internet (www.isvap.it) lo schema di norma regolamentare per disciplinare il conflitto di interessi degli intermediari assicurativi nell’offerta di polizze di cui siano anche beneficiari. La decisione segue le sentenze con cui lo scorso ottobre il Tar del Lazio ha accolto – per mero vizio procedimentale - i ricorsi presentati da Abi, Assofin, Assilea ed alcune banche e società finanziarie per l’annullamento dell’art. 52 del regolamento 35 sulla trasparenza delle polizze assicurative, che vietava agli intermediari di assumere contemporaneamente la qualifica di beneficiari delle polizze offerte. Tenuto conto delle motivazioni delle sentenze e ritenuto che resti di fondamentale importanza intervenire per disciplinare il fenomeno del conflitto di interessi degli intermediari, in ottica di tutela dei consumatori – in particolare di quelli che avendo necessità di ricorrere a mutui e finanziamenti si vedono offrire in abbinamento dagli stessi enti finanziatori polizze vita e danni – l’Isvap ha deciso di ribadire l’obbligo per gli intermediari di astenersi dal rivestire contemporaneamente la qualifica di intermediario e di beneficiario o vincolatario della polizza offerta al cliente sottoponendo la relativa disciplina a una formale pubblica consultazione aggiuntiva rispetto alle iniziative di confronto con il mercato prese a suo tempo. Si ricorda che la norma dettata dall’art. 52 nasceva dalla rilevazione da parte dell’Isvap di prassi di mercato pregiudizievoli per i consumatori, soprattutto da parte degli intermediari bancari e finanziari che, nella concessione di mutui e finanziamenti, hanno di fatto reso obbligatoria la sottoscrizione di polizze assicurative, percepito provvigioni esorbitanti, pari in media al 51% del premio con punte dell’80% e ottenuto di essere designate beneficiarie della copertura assicurativa. Gli operatori e le associazioni dei consumatori hanno tempo fino al 31 gennaio 2011 per fornire contributi, che saranno oggetto di attento esame da parte dell’Autorità. Direttore: Paolo Landi • Direttore responsabile: Francesco Guzzardi • Comitato di redazione: Riccardo Comini, Pietro Giordano, Fabio Picciolini, Grazia Simone • Amministrazione: Adiconsum, via Francesco Gentile 135, 00173 - Roma • Reg. Trib. Roma n. 350 del 9.06.88 • Iscriz. ROC n. 1887 • Sped. abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 46/2004) art. 1, comma 2, DCB Roma ADESIONI E ABBONAMENTI • Adesione (12 mesi): € 31,00 (€ 15,00 per gli iscritti Cisl e Siulp) • Abbonamento a Test noi consumatori (12 mesi): € 35,00 (€ 25,00 per gli iscritti Cisl e Siulp) • Adesione + abbonamento a Test noi consumatori (12 mesi): € 46,00 (€ 30,00 per gli iscritti Cisl e Siulp) L’abbonamento a Test noi consumatori dà diritto a ricevere in formato elettronico (pdf) o cartaceo: la newsletter settimanale Adiconsum News + gli speciali Adifinanza, Consumi & diritti, Attorno al piatto e gli opuscoli monografici della serie La guida del consumatore. I versamenti possono essere effettuati su c.c.p. 64675002 intestato ad Adiconsum