Centro Sportivo Italiano Aggiornamento per giudici sportivi Peschiera del Garda, 17-19 settembre 2010 Ruolo, funzioni e competenze del Giudice sportivo Per un ripasso veloce… Carmine Di Pinto 1. Le competenze del Giudice sportivo Art. 2 RGS “ Ambito di competenza Gli organi di Giustizia sportiva del CSI hanno il compito di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive. ATTIVITÀ CSI SVOLTE DALLE SOCIETA’ SPORTIVE E DAI LORO TESSERATI Tornei Competenze del Giudice sportivo Gare, partite, incontri … Manifestazioni e iniziative sportive … Art. 8 RGS “ Limitazioni delle competenze La competenza degli organi di Giustizia sportiva è limitata solo ed esclusivamente ai praticanti l’attività sportiva e quindi alle Società sportive e ai loro tesserati. Art. 6 RGS “ Competenze sull’attività Gli organi di Giustizia sportiva, in particolare: - Verificano la correttezza e la regolarità delle manifestazioni sportive, - Omologano i risultati delle gare - Deliberano sui reclami presentati - Assumono i provvedimenti disciplinari nei confronti delle Società sportive e dei loro tesserati nel corso e in occasione dello svolgimento delle attività sportive all’interno del CSI Art. 6 RGS “ Competenze sull’attività Verificano la correttezza e la regolarità delle manifestazioni sportive Per l'omologazione delle gare è necessario verificare: • il numero degli atleti partecipanti; • la durata dei tempi di gioco (eventuali time-out); • la regolare sostituzione dei giocatori; • la regolare registrazione delle reti segnate da parte di ciascuna squadra; • la regolarità dell'operazione dei tiri di rigore se previsti ed effettuati … Competenze sull’attività Art. 6 RGS “ Omologano i risultati delle gare L’organo giudicante competente deve controllare: - che vi abbiamo partecipato tesserati CSI (e rientranti nelle norme stabilite) - che l’arbitro sia stata regolarmente designato - che non abbiano partecipato atleti squalificati o dirigenti inibiti DALL’ESAME DEL REFERTO DI GARA IL GIUDICE SPORTIVO… Omologa la gara Sospende l’omologazione della gara disponendo accertamenti sullo svolgimento della stessa Sospende l’omologazione della gara in presenza di un preannuncio di reclamo, in attesa di ricevere le relative motivazioni Art. 6 RGS “ Competenze sull’attività Deliberano sui reclami presentati Preannuncio di reclamo = sospensione dell'omologazione della gara fatti salvi i provvedimenti disciplinari che vanno, invece, assunti subito. Art. 6 RGS “ Competenze sull’attività Assumono i provvedimenti disciplinari nei confronti delle Società sportive e dei loro tesserati nel corso e in occasione dello svolgimento delle attività sportive all’interno del CSI Gli organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari con l’esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dal direttore di gara. Gli organi giudicanti possono applicare le sanzioni disciplinari anche congiuntamente Art. 29 - RGS Art. 6 RGS “ Competenze sull’attività Assumono i provvedimenti disciplinari nei confronti delle Società sportive e dei loro tesserati nel corso e in occasione dello svolgimento delle attività sportive all’interno del CSI Attenzione …alla regolare assunzione dei provvedimenti disciplinari, con particolare attenzione a quelli che sommati comportano l'assunzione della sanzione superiore (ad es. doppia ammonizione, oppure ammonizione ed espulsione temporanea); Art. 31 RGS “ Sanzioni per i tesserati A carico di tesserati possono essere assunti: •ammonizione (con diffida) •squalifica sino a 12 giornate effettive di gara; •squalifica a tempo: sino ad un massimo di 2 anni per i tesserati che al momento dell'infrazione non abbiano compiuto 18 anni, sino ad un massimo di 4 anni per i tesserati che al momento dell'infrazione abbiano già compiuto 18 anni •non assegnazione o revoca del titolo sportivo (sport individuali) •non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni (sport individuali) Art. 31 RGS “ Sanzioni per le Società A carico delle Società sportive possono essere assunti i seguenti provvedimenti disciplinari: •ammonizione; •gara persa (con il “risultato tecnico” previsto da ciascuna disciplina sportiva o col punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole); •ammenda secondo le tabelle annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale; •squalifica del campo di gara per una o più giornate; Art. 31 RGS “ Sanzioni per le Società … •obbligo di giocare una o più partite a porte chiuse; •penalizzazione di 1 o più punti nella classifica (…) •retrocessione all'ultimo posto nella classifica; •non assegnazione o revoca del titolo sportivo (…); •esclusione dalla classifica finale; •non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni. Art. 25 RGS “ Incompatibilità La carica di membro di un Organo di giustizia sportiva ad ogni livello – territoriale, regionale, nazionale – è incompatibile con qualsiasi incarico nell’ambito delle strutture territoriali, regionali e nazionali del CSI. NO SI Componente di presidenze, direzioni, consigli, collegi dei revisori dei conti, collegi dei probiviri, commissioni tecniche Dirigenti di società che non ricoprono incarichi all’interno dei Comitati Art. 8 RGS Limitazioni delle competenze Cosa fa il Giudice sportivo - Verifica la correttezza e la regolarità delle manifestazioni sportive Omologa i risultati delle gare Delibera sui reclami presentati Assume i provvedimenti disciplinari Il Giudice sportivo non è competente su… - Fatti non attinenti alle gare sportive - Operato degli Arbitri, giudici, ufficiali di gara… 2. Il sistema di Giustizia sportiva Organi di giustizia nel CSI PROVINCIALE GIUDICANTE COMMISSIONE Presidente Giudici unici o cd Collegio Giudicante Giudice unico = 1 operatore (+ sost.) CGC = 4-6 operatori GUP Ricorso CPG Istanza di revisione II GRADO I GRADO Gradi della giustizia nel CSI CRG Appello LEGITTIMITA’ Gradi della giustizia nel CSI PRIMA SECONDA PROCEDIMENTO ISTANZA ISTANZA PER MOTIVI DI LEGITTIMITÀ GIUDICE SPORTIVO COMMISSIONE GIUDICANTE DEL COMITATO 1 COMMISSIONE GIUDICANTE REGIONALE 2 COMMISSIONE NAZIONALE PER LA GIUSTIZIA SPORTIVA - Camera di arbitrato del Coni Prima dell’avvio della procedura arbitrale presso la Camera Arbitrato CONI di Conciliazione e arbitrato per lo sport (oggi Alta Corte di giustizia), le parti interessate Probiviri CSI sono obbligate a ricorrere al tentativo di conciliazione di competenza del Collegio nazionale dei probiviri. Organi di Giustizia Sportiva CSI 3. Come comunica il Giudice sportivo Art. 26 NAS “ Il Comunicato Ufficiale Per le comunicazioni relative all’attività sportive viene stilato un Comunicato ufficiale La forma può essere: 1. Un Comunicato unico per tutte le attività (articolato per attività) 2. Un Comunicato per ciascuna disciplina sportiva praticata dal Comitato 3. Un Comunicato per ogni singolo torneo o manifestazione Il Comunicato va pubblicato con scadenze predeterminate Art. 28 NAS “ Il Comunicato Ufficiale Il Comunicato ufficiale si intende conosciuto all’atto della sua pubblicazione che avviene mediante affissione dello stesso all’albo del Comitato Per favorire la conoscenza del Comunicato ufficiale: Distribuzione presso la sede CSI Invio per posta Invio per fax, posta elettronica Pubblicazione su sito internet Art. 32 RGS “ Il Comunicato Ufficiale Le sanzioni emesse da un organo di Giustizia sportiva divengono immediatamente esecutive con la pubblicazione del Comunicato ufficiale… La loro efficacia decorre dal giorno successivo, anche se festivo, della presunta conoscenza del Comunicato ufficiale Le decisioni devono essere sempre motivate, anche se succintamente. Il CU deve essere scritto con chiarezza e semplicità. Il Comunicato deve riportare la firma dell’organo di giustizia che lo emana (l’ora di pubblicazione…) Le delibere Oggetto: gara n° 35 ………………-……………… In riferimento alla gara in oggetto, la Commissione Disciplinare - Visti gli Atti Ufficiali della gara ed il referto del Direttore di Gara - Atteso che la Società Milan non si presentava sul terreno di gioco entro il tempo di attesa prefissato - Visto il R.G.S. agli artt. - Lette le N.A.S. agli artt. - Tenuto conto … DELIBERA - di dichiarare la Società Milan assente senza giustificato motivo - di assegnare la vittoria alla Società Juventus con il punteggio tecnico di 3-0 - di assegnare 1 punto di penalizzazione in classifica tecnica alla Società Milan - di comminare un’ammenda di € 30.00 alla Società Milan per prima rinuncia - di ammonire la Società Milan Centro Sportivo Italiano Aggiornamento per giudici sportivi Ruolo, funzioni e competenze del Giudice sportivo Per un ripasso veloce… Carmine Di Pinto