Centro Sportivo Italiano
Aggiornamento per giudici sportivi
Peschiera del Garda, 17-19 settembre 2010
Ruolo, funzioni e
competenze
del Giudice sportivo
Per un ripasso veloce…
Carmine Di Pinto
1. Le competenze del Giudice sportivo
Art. 2
RGS
“
Ambito di competenza
Gli organi di Giustizia sportiva del CSI hanno il compito di garantire il corretto svolgimento
delle attività sportive.
ATTIVITÀ CSI SVOLTE DALLE SOCIETA’ SPORTIVE
E DAI LORO TESSERATI
Tornei
Competenze
del
Giudice sportivo
Gare,
partite,
incontri
…
Manifestazioni
e iniziative
sportive
…
Art. 8
RGS
“
Limitazioni delle competenze
La competenza degli organi di Giustizia sportiva è limitata solo ed esclusivamente ai praticanti
l’attività sportiva e quindi alle Società sportive e ai loro tesserati.
Art. 6
RGS
“
Competenze sull’attività
Gli organi di Giustizia sportiva, in particolare:
- Verificano la correttezza e la regolarità delle manifestazioni sportive,
- Omologano i risultati delle gare
- Deliberano sui reclami presentati
- Assumono i provvedimenti disciplinari nei confronti delle Società sportive e dei loro
tesserati nel corso e in occasione dello svolgimento delle attività sportive all’interno del
CSI
Art. 6
RGS
“
Competenze sull’attività
Verificano la correttezza e la regolarità delle manifestazioni sportive
Per l'omologazione delle gare è necessario verificare:
• il numero degli atleti partecipanti;
• la durata dei tempi di gioco (eventuali time-out);
• la regolare sostituzione dei giocatori;
• la regolare registrazione delle reti segnate da parte di ciascuna squadra;
• la regolarità dell'operazione dei tiri di rigore se previsti ed effettuati
…
Competenze sull’attività
Art. 6
RGS
“
Omologano i risultati delle gare
L’organo giudicante competente deve controllare:
-
che vi abbiamo partecipato tesserati CSI (e rientranti nelle norme stabilite)
-
che l’arbitro sia stata regolarmente designato
-
che non abbiano partecipato atleti squalificati o dirigenti inibiti
DALL’ESAME DEL REFERTO DI GARA IL GIUDICE SPORTIVO…
Omologa la gara
Sospende l’omologazione della gara disponendo accertamenti sullo
svolgimento della stessa
Sospende l’omologazione della gara in presenza di un preannuncio di
reclamo, in attesa di ricevere le relative motivazioni
Art. 6
RGS
“
Competenze sull’attività
Deliberano sui reclami presentati
Preannuncio di reclamo
=
sospensione dell'omologazione della gara
fatti salvi i provvedimenti disciplinari che vanno, invece, assunti subito.
Art. 6
RGS
“
Competenze sull’attività
Assumono i provvedimenti disciplinari nei confronti delle Società sportive e dei loro tesserati nel
corso e in occasione dello svolgimento delle attività sportive all’interno del CSI
Gli organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura
delle sanzioni disciplinari con l’esclusione dei fatti che investono
decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dal direttore
di gara.
Gli organi giudicanti possono applicare le sanzioni disciplinari anche
congiuntamente
Art. 29 - RGS
Art. 6
RGS
“
Competenze sull’attività
Assumono i provvedimenti disciplinari nei confronti delle Società sportive e dei loro tesserati nel
corso e in occasione dello svolgimento delle attività sportive all’interno del CSI
Attenzione
…alla regolare assunzione dei provvedimenti disciplinari, con
particolare attenzione a quelli che sommati comportano l'assunzione
della sanzione superiore (ad es. doppia ammonizione, oppure
ammonizione ed espulsione temporanea);
Art. 31
RGS
“
Sanzioni per i tesserati
A carico di tesserati possono essere assunti:
•ammonizione (con diffida)
•squalifica sino a 12 giornate effettive di gara;
•squalifica a tempo: sino ad un massimo di 2 anni per i tesserati che al momento
dell'infrazione non abbiano compiuto 18 anni, sino ad un massimo di 4 anni per i tesserati
che al momento dell'infrazione abbiano già compiuto 18 anni
•non assegnazione o revoca del titolo sportivo (sport individuali)
•non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni (sport
individuali)
Art. 31
RGS
“
Sanzioni per le Società
A carico delle Società sportive possono essere assunti i seguenti provvedimenti disciplinari:
•ammonizione;
•gara persa (con il “risultato tecnico” previsto da ciascuna disciplina sportiva o col punteggio
eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole);
•ammenda secondo le tabelle annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale;
•squalifica del campo di gara per una o più giornate;
Art. 31
RGS
“
Sanzioni per le Società
…
•obbligo di giocare una o più partite a porte chiuse;
•penalizzazione di 1 o più punti nella classifica (…)
•retrocessione all'ultimo posto nella classifica;
•non assegnazione o revoca del titolo sportivo (…);
•esclusione dalla classifica finale;
•non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni.
Art. 25
RGS
“
Incompatibilità
La carica di membro di un Organo di giustizia sportiva ad ogni livello – territoriale, regionale,
nazionale – è incompatibile con qualsiasi incarico nell’ambito delle strutture territoriali,
regionali e nazionali del CSI.
NO
SI
Componente di presidenze, direzioni, consigli,
collegi dei revisori dei conti, collegi dei probiviri,
commissioni tecniche
Dirigenti di società che non ricoprono incarichi
all’interno dei Comitati
Art. 8
RGS
Limitazioni delle competenze
Cosa fa il Giudice sportivo
-
Verifica la correttezza e la regolarità delle manifestazioni sportive
Omologa i risultati delle gare
Delibera sui reclami presentati
Assume i provvedimenti disciplinari
Il Giudice sportivo non è competente su…
- Fatti non attinenti alle gare sportive
- Operato degli Arbitri, giudici, ufficiali di gara…
2. Il sistema di Giustizia sportiva
Organi di giustizia nel CSI
PROVINCIALE
GIUDICANTE
COMMISSIONE
Presidente
Giudici unici o cd
Collegio Giudicante
Giudice unico
=
1 operatore (+ sost.)
CGC
=
4-6 operatori
GUP
Ricorso
CPG
Istanza di revisione
II GRADO
I GRADO
Gradi della giustizia nel CSI
CRG
Appello
LEGITTIMITA’
Gradi della giustizia nel CSI
PRIMA
SECONDA
PROCEDIMENTO
ISTANZA
ISTANZA
PER MOTIVI DI
LEGITTIMITÀ
GIUDICE
SPORTIVO
COMMISSIONE
GIUDICANTE
DEL COMITATO
1
COMMISSIONE
GIUDICANTE
REGIONALE
2
COMMISSIONE
NAZIONALE
PER LA GIUSTIZIA
SPORTIVA
-
Camera di arbitrato del Coni
Prima dell’avvio della procedura
arbitrale
presso la Camera
Arbitrato CONI
di Conciliazione e arbitrato
per lo sport (oggi Alta Corte di
giustizia), le parti interessate
Probiviri CSI
sono obbligate
a ricorrere al tentativo di
conciliazione di competenza del
Collegio nazionale dei probiviri.
Organi di Giustizia Sportiva CSI
3. Come comunica il Giudice sportivo
Art. 26
NAS
“
Il Comunicato Ufficiale
Per le comunicazioni relative all’attività sportive viene stilato un Comunicato ufficiale
La forma può essere:
1.
Un Comunicato unico per tutte le attività (articolato per attività)
2.
Un Comunicato per ciascuna disciplina sportiva praticata dal Comitato
3.
Un Comunicato per ogni singolo torneo o manifestazione
Il Comunicato va pubblicato con scadenze predeterminate
Art. 28
NAS
“
Il Comunicato Ufficiale
Il Comunicato ufficiale si intende conosciuto all’atto della sua pubblicazione che avviene
mediante affissione dello stesso all’albo del Comitato
Per favorire la conoscenza del Comunicato ufficiale:
Distribuzione presso la sede CSI
Invio per posta
Invio per fax, posta elettronica
Pubblicazione su sito internet
Art. 32
RGS
“
Il Comunicato Ufficiale
Le sanzioni emesse da un organo di Giustizia sportiva divengono immediatamente esecutive con
la pubblicazione del Comunicato ufficiale…
La loro efficacia decorre dal giorno successivo, anche se festivo, della presunta conoscenza del
Comunicato ufficiale
Le decisioni devono essere sempre motivate, anche se succintamente. Il
CU deve essere scritto con chiarezza e semplicità.
Il Comunicato deve riportare la firma dell’organo di giustizia che lo emana
(l’ora di pubblicazione…)
Le delibere
Oggetto: gara n° 35 ………………-………………
In riferimento alla gara in oggetto, la Commissione Disciplinare
- Visti gli Atti Ufficiali della gara ed il referto del Direttore di Gara
- Atteso che la Società Milan non si presentava sul terreno di gioco entro il
tempo di attesa prefissato
- Visto il R.G.S. agli artt.
- Lette le N.A.S. agli artt.
- Tenuto conto …
DELIBERA
- di dichiarare la Società Milan assente senza giustificato motivo
- di assegnare la vittoria alla Società Juventus con il punteggio tecnico di 3-0
- di assegnare 1 punto di penalizzazione in classifica tecnica alla Società Milan
- di comminare un’ammenda di € 30.00 alla Società Milan per prima rinuncia
- di ammonire la Società Milan
Centro Sportivo Italiano
Aggiornamento per giudici sportivi
Ruolo, funzioni e
competenze
del Giudice sportivo
Per un ripasso veloce…
Carmine Di Pinto
Scarica

RGS - CSI Veneto