SOMMARIO PREMESSA ……………………………………………………………………………………………………………..………6 SEZIONE 1 …………………………………………………………………………………………………………………..….8 Art. 1.01 Definizioni………………………………………………………………………………………………………..….8 Art. 1.02 Ambito di applicazione……………………………………………………………………………………….…….18 SEZIONE 2: Disposizioni generali …………………………………...…………………………………………….…………..19 Art. 2.01 Demanialità dell’archivio …………………………………......……………………………………...……………..19 Art. 2.02 Funzione documentaria …………………………………...……………………………………………………..19 Art. 2.03 Individuazione dell’ Area Organizzativa Omogenea (AOO) ……………………………………………………..19 Art 2.04 Ufficio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi (SPI) …...………21 Art. 2.05 Unicità del protocollo informatico …………………………………..………………………………………….…21 Art. 2.06 Eliminazione dei protocolli interni …………………………………...……………………………………...…….21 Art. 2.07 Modello organizzativo adottato per la gestione dei documenti …………………………………......……………..21 Art. 2.08 Strumenti per la gestione del sistema documentario………………………………………………………...…….22 Art. 2.09 Casella istituzionale…………………………………………………………………………………………...…...22 Art. 2.10 Diritto di accesso, consultazione e tutela dei dati personali ………………………………………………...…….22 Art. 2.11 Controllo sul processo di formazione e semplificazione delle procedure ……………………………………...…22 Art. 2.12 Regime giuridico dei documenti …………………………………………………………………………..……...22 SEZIONE 3: Formazione dei documenti …………………………………………………………………………………….24 Art. 3.01 I documenti del COMUNE di BRACCIANO …………………………………………………………………24 Art. 3.02 Contenuto dei documenti ………………………………………………………………………………………..…24 Art. 3.03 Distinzione dei documenti in base allo stato di trasmissione ……...………………………………………………...24 Art. 3.04 Trattamento dei documenti ……………………………………………………………………………………......24 Art. 3.05 Forma dei Documenti ……………………………………………………………………………………...…...…25 Art. 3.06 Formazione dei documenti e contenuti minimi………………………………………………………………...….25 Art. 3.07 Redazione dei documenti cartacei ……………………………………………………………………………...…26 Art. 3.08 Redazione e formato dei documenti informatici……………………………………………………………………..26 Art. 3.09 Sottoscrizione dei documenti informatici……………………………………………………………………….....26 Art. 3.10 Banche dati………………………………………………………………………………………...………………26 Art. 3.11 Siti istituzionali ………………………………………………………………………………………………...….26 SEZIONE 4: Descrizione dei flussi documentali……………………………………………………………..…………..27 Art. 4.01 Modalità di ricezione dei documenti …………………………………………………………………...…………27 Art. 4.02 Apertura delle buste……………………………………………………………………………………...………...27 Art. 4.03 Ricezione dei documenti informatici ……..………………………………………………………………..…….….27 Art. 4.04 Smistamento assegnazione dei documenti analogici...…………………………………………………..……..….28 Art. 4.05 Correzione di una assegnazione……………………….………………………………………………..…………28 Art. 4.06 Scansione ………………………………………………………………………………………………..…….…..28 Art. 4.07 Spedizione dei documenti …………………………………………………………………………………..……....28 Art. 4.08 Circolazione dei documenti interni soggetti a registrazione di protocollo …………………………...…………...29 SEZIONE 5: Registrazione dei documenti…………………………………………………………………….………... 30 Art. 5.01 La registrazione dei documenti.………………………………………….…………………………….………...30 Art. 5.02 Il registro di protocollo…………………………………………………………………………………..………..30 Art. 5.03 Elementi della registrazione di protocollo………………………………………………………………..……….30 Art. 5.04 Modalità della registrazione di protocollo………………………………………………………………..……….31 Art. 5.05 Documenti esclusi dalla registrazione di protocollo……………………………………………………..………..31 Art. 5.06 Protocollazione dei documenti informatici………………………………………………………………..………32 Art. 5.07 Documenti cartacei sottoposti a registrazione particolare ………………………………………………..………32 Art. 5.08 Segnatura di protocollo…………………………………………………………………………………….……….33 Art. 5.09 Segnatura dei documenti informatici………………………………………………………………………..………33 Art. 5.10 Elementi della segnatura……………………………………………………………………………………..……33 Art. 5.11 Casi particolari……………………………………………………………………………………….……….…...34 2 5.11.1 Protocollo differito………………………………………………………………………………………….34 5.11.2 Protocollo particolare o riservato…….……………………………………………………………………..34 5.11.3 Registrazioni con differimento dei termini di accesso (riservatezza temporanea delle informazioni)……..34 5.11.4 Annullamento di una registrazione…………………………………………………………………………35 5.11.5 Lettere anonime …………………………………………………………………………………………….35 5.11.6 Lettere prive di firma …...………………………………………………………………………………….35 5.11.7 Lettere con firma illeggibile………………………………………………………………………………...35 5.11.8 Registrazione “a fronte”…………………………………………………………………………………….35 5.11.9 Telefax………………………………………………………………………………………………………35 5.11.10 Originali plurimi di uno stesso documento inviati a più soggetti del Comune di Bracciano, per competenza o per conoscenza ……………………………………………………………………………36 5.11.11 Copie per conoscenza……………………………………………………………………………………...36 5.11.12 Oggetti plurimi in uno stesso documento …………………………………………………………………37 5.11.13 Posta elettronica (e-mail)………………………………………………………………………………….37 5.11.14 Documenti in partenza con più di tre destinatari……………………………...…………………………..37 5.11.15 Corrispondenza in involti con dicitura “Riservato”, “Personale”, “Confidenziale”, “S.P.M.”, etc. ……...37 5.11.16 Offerte per gare, appalti, concorsi, ecc. in busta chiusa e sigillata………………………………………..38 5.11.17 Documenti pervenuti per errore al Comune di Bracciano………………………………………………...38 5.11.18 Integrazioni documentarie…………………………………………………………………………………38 5.11.19 Registro d’emergenza……………………………………………………………………………………...38 5.11.20 Documenti giudiziari………………………………………………………………………………………39 Art. 5.12 Registro annuale di protocollo……………… …………..…………………………………………………………39 SEZIONE 6 : Classificazione e gestione archivistica …………………………………………………………………………40 Art. 6.01 Organizzazione, gestione e strumenti dell’archivio corrente………………………………………………………..40 Art. 6.02 Piano di classificazione…………………………………………………………………………………………….40 Art. 6.03 Formazione e gestione dei fascicoli………………………………………………………………………………..41 Art. 6.04 Identificazione del fascicolo……………………………………………………………………...………………. 41 Art. 6.05 Istruzione/Apertura dei fascicoli e gestione nell’archivio corrente………………………………………………..42 Art. 6.06 Formazione delle serie, dei registri e dei repertori………………………………………………………………...43 Art. 6.07 Repertorio dei fascicoli ……………………………………………………………………………………………43 Art. 6.08 Gestione e responsabilità dei fascicoli ……………………………………………………………………………43 SEZIONE 7 : Organizzazione e gestione dell’Archivio di deposito (documenti semi-attivi)…………………...…………44 Art. 7.01 L’archivio di deposito: definizione ..………………………………………………………………………….…..44 Art. 7.02 L’archivio di deposito: dislocazione dei locali…………………………………………………………………….44 Art. 7.03 Modalità di trasferimento della documentazione nell’archivio di deposito……………………………………….44 Art. 7.04 Procedure di scarto della documentazione depositata……………………………………………………………..45 Art.7.05 Accesso ai locali di deposito……………………………………………………………………………………….45 Art. 7.06 Prelevamento dei documenti depositati presso i locali di deposito………………………………………………..45 Art. 7.07 Predisposizione degli strumenti per la gestione dell’archivio di deposito………………………………………...45 SEZIONE 8: Archivio Storico…………………………………………………………………………………………………46 Art. 8.01 Conservazione dell’Archivio storico…………………………..…………………………………….…………….46 Art. 8.02 Strumenti dell’Archivio storico………………………………..………………………………………….……….46 Art. 8.03 Consultazione e ricerche - Regolamento dell’archivio storico……………………………………………….……46 Art. 8.04 Appartenenza a Sistemi Informativi Archivistici………………………………………………………………….46 SEZIONE 9:piano di sicurezza del sistema documentario………………...………………………………………………...47 Art. 9.01 Piano di sicurezza………………………………………………………………………………………………….47 Art. 9.02 Obiettivi del piano di sicurezza informatica……………………………………………………………………….47 Art. 9.03 Controllo del rischio……………………………………………………………………………………………….47 Art. 9.04 Codice identificativo per l’utilizzo degli elaboratori………………………………………………………………48 Art. 9.05 Software di gestione del protocollo informatico………………………………………………..…………………48 SEZIONE 10 :acceso e privacy.………………………………………………………………………….……………………49 Art.10.1 Procedure per l’accesso ai documenti amministrativi e la tutela dei dati personali e sensibili…………...….…….49 3 SEZIONE 11: Trasmissione e ricezione di documenti informatici…………………….……………………….……….….52 Art. 11.01 Trasmissione e ricezione per via telematica dei documenti informatici; interoperabilità…………….…………52 SEZIONE 12: Disposizioni finali……………………………………………………………………………………....……...53 Art. 12.01 Revisione e aggiornamento………………………………………………………………………………………53 Art. 12.02 Entrata in vigore………………………………………………………………………………………………….53 Art. 12.03 Pubblicazione e divulgazione…………………………………………………………………………………….53 SEZIONE 13:elenco allegati…………………………………………………………………………………………………...54 4 PREMESSA L’archivio, quale complesso delle scritture e delle altre forme di documentazione, prodotte o acquisite dagli organi e dagli uffici comunali nello svolgimento della loro attività istituzionale, e legate fra loro da un vincolo originario, necessario e determinato, costituiscono la memoria dell’Ente. La sua conservazione ha un duplice scopo: pratico operativo e storico culturale. I problemi legati alla quantità e alla complessità della documentazione contemporanea, cui si aggiungono le difficoltà che derivano dalla necessità di garantire autenticità e accessibilità ai documenti informatici destinati alla conservazione permanente, richiedono la regolamentazione di tutte le misure organizzative: formazione/produzione e acquisizione dei documenti; procedure per l’accumulazione e organizzazione ordinata e regolare dei documenti entrati a far parte del sistema documentario; conservazione a medio e lungo termine di documenti integri e autentici e affidabili. La corretta formazione, il regolare utilizzo e l’adeguata conservazione dell’archivio rappresentano un interesse vitale per ragioni economiche, funzionali, legali, nonché una risorsa per il controllo di gestione a breve e a lungo termine, per il monitoraggio del proprio operato, per il sostegno all’attività decisionale e la programmazione strategica e per l’interoperabilità telematica. Attraverso la definizione di regole, procedure, criteri per la formazione, gestione, conservazione e consultabilità del sistema documentario si intende non solo garantire la memoria documentaria dell’Ente, ma anche migliorare l’efficacia dell’azione amministrativa, la trasparenza e l’accesso alla documentazione, nel rispetto e nella garanzia della tutela dei dati personali. Il processo di informatizzazione del sistema documentario nelle forme e progressivamente nei contenuti deve avviarsi dalla consapevolezza della funzione documentaria, quale strumento di certezza – testimonianza stabile e rilevante nello spazio e nel tempo –, che in Italia ha una sua giurisprudenza. La progressiva perdita di tangibilità dei documenti digitali non deve offuscare la percezione della natura dei documenti quali testimonianze rilevanti, quando non giuridiche e probatorie, strumenti per la corretta amministrazione, fonti storiche primarie. La recente legislazione – in continuità con una tradizione che da oltre un secolo stabilisce come la PA deve formare il proprio patrimonio documentario - nel riconfermare la validità del modello archivistico italiano e l’unitarietà dell’archivio, ha indicato i principi e gli strumenti necessari, cogliendo le opportunità offerte dalla nuova tecnologia. La normativa italiana prevede, quale strumento di regolamentazione che include tutte le procedure per il trattamento e la tenuta dei documenti, il Manuale di gestione. Il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, prescrive la redazione da parte di ogni produttore d’archivio del Manuale di gestione, quale insieme delle regole e delle procedure per formare, gestire e conservare i documenti, come previsto dall’art. 5 del DPCM 31 ottobre 2000, recante le Regole tecniche per il protocollo informatico e dal DPCM 14 ottobre 2003 Approvazione delle linee guida per l’adozione del protocollo informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi. Quale strumento ineludibile per la tenuta dei documenti e la loro gestione, il manuale descrive il sistema di gestione dei documenti e dei flussi documentali e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del Servizio. Il manuale di gestione può essere definito come l’insieme delle norme, direttive e procedure interne che stabiliscono le modalità concrete di formazione, utilizzo e conservazione dei documenti, definiscono le responsabilità di tutte le strutture operative dell’amministrazione considerata e forniscono le informazioni necessarie ad un efficiente trattamento dei documenti, tra cui le procedure di formazione e tenuta dell’archivio, con particolare attenzione alla formazione e acquisizione dei documenti (criteri di registrazione, sistema di classificazione, norme generali di gestione della corrispondenza e di movimentazione delle pratiche), di trasferimento nell’archivio di deposito e di trasferimento 5 nell’archivio storico, di consultazione e di selezione; l’identificazione delle responsabilità per la gestione documentaria;le regole relative alla consultazione e alla riproduzione dei documenti nel rispetto della normativa sull’accesso ai documenti, sulla tutela dei dati personali e sul diritto d’autore. Il Manuale descrive il sistema di gestione e di conservazione dei documenti e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio. Ai sensi del DPCM 31/10/2000, art. 5, comprende: le disposizioni di carattere generale sulla struttura del sistema documentario, del Servizio per la sua tenuta e delle responsabilità all’interno dell’ente; le procedure di formazione, acquisizione e tenuta dei documenti tra cui le modalità di registrazione e classificazione; le norme generali di gestione della corrispondenza; l’elenco delle tipologie documentarie escluse dalla registrazione di protocollo; le modalità di trattamento dei documenti registrati e classificati; i criteri per la definizione delle abilitazioni di accesso; il piano di selezione e di conservazione integrato con il piano di classificazione; il piano di sicurezza del sistema documentario; le procedure e le regole per la consultazione e la riproduzione dei documenti. Il Manuale si rivolge ai dirigenti, ai funzionari e a tutti gli operatori quale strumento di lavoro per la gestione dei documenti (a prescindere dal supporto), degli affari e dei procedimenti amministrativi. Il manuale descrive le fasi operative del sistema per la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e dell’archivio, individuando per ogni azione o processo i rispettivi livelli di esecuzione, responsabilità e controllo, in una visione d’insieme – senza soluzione di continuità – dal protocollo all’archivio storico. La gestione dei documenti non ha più solo funzione di “certificazione” dei documenti ricevuti e spediti e di organizzazione dell’archivio, ma deve essere intesa come un servizio integrato di attività che connettono il sistema documentario con i sistemi di gestione dei processi e dei flussi documentali, con i sistemi di comunicazione dei documenti e le applicazioni di supporto al lavoro cooperativo. 6 SEZIONE 1. DEFINIZIONI E AMBITI DI APPLICAZIONE ART. 1.01 DEFINIZIONI Accesso Diritto, possibilità, mezzi per ricercare, trovare o usare informazioni. Affare Complesso di documenti prodotti (spediti, ricevuti, interni) da un ente relativi al trattamento di un oggetto specifico di sua competenza. Allegato Documento unito ad altro documento per prova, per chiarimento o per memoria. L’allegato deve sempre rimanere unito al documento cui si riferisce e riportare, ove necessario, la stessa segnatura di protocollo. Archiviazione Attività svolta a garantire la conservazione in condizioni idonee e la reperibilità dei documenti Archivio Il complesso correlato degli atti, dei documenti e dei dati dell’ente – indipendentemente dal supporto sui cui sono stati registrati – prodotti, ricevuti, comunque utilizzati nel corso dello svolgimento dell’attività amministrativa, anche strutturati in banche dati e sistemi informatici. L’archivio, pur funzionalmente diviso in archivio corrente, archivio di deposito e archivio storico, rispetto alle quali conosce fasi organizzative/gestionali/conservative diverse, è da ritenersi logicamente unico e funzionalmente integrato. Archivio corrente La parte di documentazione relativa ad affari e ai procedimenti in corso di trattazione, o comunque verso i quali sussiste un interesse corrente. Fanno parte dell’archivio anche le banche dati, i sistemi informatici e quelli informativi contenenti documenti amministrativi o altri repertori informatizzati che acquisiscano, trattino e conservino dati e informazioni utilizzati ai fini dello svolgimento dell’attività amministrativa. Archivio di deposito La parte di documentazione relativa ad affari esauriti, ma non ancora destinata istituzionalmente alla conservazione permanente ed alla consultazione da parte del pubblico. Archivio generale Il complesso dei documenti correnti e di deposito conservati presso la sede centrale del Comune e posti sotto la custodia e la diretta responsabilità del Responsabile del protocollo informatico, dei flussi documentali e dell’archivio. Conserva di norma i repertori delle delibere, delle determine, delle ordinanze, i fascicoli dei contratti e altri registri, fascicoli e documenti depositati dai settori e servizi. 7 Archivio gestionale decentrato Il complesso di documenti correnti e di deposito conservati presso i settori e/o servizi per esigenze amministrative e/o necessità logistiche, posti sotto la custodia e diretta responsabilità dei responsabili di settore o servizio. Archivio storico Il complesso di documenti relativi ad affari esauriti e destinati, previe operazioni di selezione, alla conservazione permanente per garantirne in forma adeguata la consultazione al pubblico. Area organizzativa omogenea (AOO) Struttura amministrativa costituita da settori che, per tipologia di mandato istituzionale, di funzione amministrativa perseguita, di obiettivi e di attività svolta, presentano esigenze di gestione della documentazione affrontabili in modo unitario e coordinato. Nel caso di una amministrazione pubblica il soggetto produttore di documenti tende a coincidere con l’area organizzativa omogenea individuata ai sensi dell’art. 50, comma 4 del Testo Unico DPR 445/2000. Le AOO usufruiscono in modo coordinato ed omogeneo di servizi e strumenti comuni per la gestione dei documenti e dell’iter documentale, in particolare si avvalgono di un unico registro di protocollo, di un unico Piano di classificazione e fanno riferimento a un unico servizio archivistico. Assegnazione Operazione di individuazione dell’ufficio competente per la trattazione del procedimento amministrativo o affare, cui i documenti si riferiscono. Attività amministrativa È svolta dalla P.A. per la realizzazione delle finalità di pubblico interesse, con le forme proprie degli atti amministrativi. Atto Evento a cui la norma ricollega effetti giuridici. Ogni atto compiuto, per essere tramandato e avere rilevanza come fonte di prova, autodocumentazione o semplice residuo della propria attività, deve essere memorizzato in un documento. Atto amministrativo Atto giuridico emanato dalla P.A. nell’esercizio dell’attività amministrativa. Qualsiasi manifestazione di volontà, desiderio, giudizio o conoscenza proveniente da una P.A. nell’esercizio di potestà amministrativa. Per atto amministrativo si intende infatti un evento della pubblica amministrazione avente rilevanza esterna posto in essere nell’esercizio di una attività amministrativa. Può essere una manifestazione di volontà, di scienza, valutazione etc., formata tipicamente ed operante secondo gli effetti previsti dalla legge. Sono atti dell’autorità amministrativa: 8 - provvedimenti: atti (manifestazioni di volontà) con i quali vengono assunte decisioni, che producono effetti giuridici all’esterno - atti (meri atti): non hanno la capacità di produrre effetti giuridici all’esterno. I meri atti e i provvedimenti possono far parte di un procedimento amministrativo. Atto giuridico Comportamento consapevole e volontario che produce effetti giuridici. Atto o fatto giuridico è l’evento cui la norma ricollega determinati effetti giuridici. Attribuzione Ambito di intervento della competenza, oppure sfera di attribuzione dei poteri conferita ad una Amministrazione. Busta Contenitore di cartone nel quale vengono conservati i documenti sciolti o raccolti in fascicoli. È comunemente detta anche faldone. Casella istituzionale Casella di posta elettronica certificata istituita da una AOO, integrata con il sistema di protocollo, adibita alla ricezione e alla spedizione di documenti informatici. Classificazione Operazione che consiste nell’organizzare i documenti raggruppati in fascicoli, cioè in entità in primo luogo logiche, secondo una struttura di voci che rappresentano in modo sistematico le funzioni e le materie attribuite al soggetto produttore da provvedimenti istitutivi e regolamentari. Ciascun documento, che riguarda una singola e specifica questione concreta, viene ricondotto, in base alla materia che tratta, a grandi raggruppamenti di ordine generale e di carattere astratto, indicati nel titolario o piano di classificazione. Assegnare al singolo documento il codice di classificazione significa individuare per ogni documento la materia o la funzione di riferimento in relazione al suo contenuto all’interno del contesto delle competenze definito dal titolario o piano di classificazione. I raggruppamenti sono genericamente individuati come “livelli” o “gradi divisionali”. Competenza Potestà o capacità giuridica di svolgere determinate attività nell’ambito di una funzione. Attribuzione di una funzione a un determinato ufficio del medesimo ente. Legittimazione ad esplicare una funzione. Competenza della Pubblica Amministrazione Insieme dei poteri e delle funzioni di un organo. Indica l’ambito entro il quale un certo settore della P.A. può esplicare la sua potestà e l’insieme dei compiti affidati. 9 Conservazione Processi, attività e operazioni necessari a garantire nel tempo la permanenza di documenti autentici. Conservazione dei documenti informatici Processo finalizzato ad assicurare la permanenza nel tempo dell’integrità, della disponibilità, della leggibilità del documento, nonché dei dati necessari per la sua rappresentazione ed individuazione, quali i metadati di profilo e i dati relative alle firme elettroniche. Dato anonimo Dato non associabile, in origine o a seguito di trattamento, ad una persona fisica o giuridica identificabile. Dato sensibile Dato personale idoneo a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché lo stato di salute e la vita sessuale dell’interessato. Deliberazione Atto amministrativo proprio degli organi collegiali. Determinazione Atto amministrativo proprio degli organi monocratici. Documento Entità materiale (res) capace di ricevere, conservare, trasmettere la rappresentazione, comunque realizzata (carta o supporti informatici) di atti, fatti, stati, qualità. Documento amministrativo Ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle P.A., o comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa. Ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. Fra i documenti amministrativi rientrano gli atti pubblici (“dichiarazioni scritte secondo forme determinate, destinate a servire come testimonianze di fatti di natura giuridica”). Documento archivistico Rappresentazione memorizzata su un supporto e conservata da una persona fisica o giuridica nell’esercizio delle sue funzioni (prodotta o acquisita nel corso di un’attività pratica) di un atto/fatto 10 rilevante per lo svolgimento di tale attività Documento elettronico Un documento prodotto, cioè generato, ricevuto e archiviato, in forma elettronica. Un documento elettronico si presenta sempre come copia, come sequenza di bit (bitstream). La sua affidabilità dipende dalla stretta osservanza delle regole nella sua formazione, gestione, conservazione Documento giuridico Testimonianza scritta di un fatto di natura giuridica, compilata con l’osservanza di certe determinate forme, le quali sono destinate a procurarle fede e a forza di prova. Documento informatico Rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale “soddisfa il requisito legale della forma scritta” (art. 4 comma c, DPR 513/1997; art. 20 comma 2, D. Lgs. 82/2005 e s.m.i ), se formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite dalla normativa, che garantiscano l’identificabilità dell’autore e l’integrità e l’immodificabilità del documento e ha l’efficacia prevista dall’art. 2702 del codice civile. L’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità (art. 21, comma 1bis, D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.). Elenco di consistenza Strumento di corredo che descrive in modo sintetico le unità archivistiche per facilitare la ricerca dei documenti. Ogni versamento di fascicoli è accompagnato da un apposito elenco di consistenza che li descrive sinteticamente. Elenco di scarto Elenco delle unità archivistiche proposte per lo scarto (coincidente con la distruzione) in quanto hanno raggiunto la scadenza dei tempi minimi di conservazione dal punto di vista amministrativo e non rivestono interesse storico. L’elenco di scarto deve essere autorizzato dalla Soprintendenza archivistica competente. Elenco topografico Strumento di corredo che riporta ordinatamente il luogo di conservazione fisica delle unità archivistiche. Fascicolazione L’operazione, prevista dalla normativa vigente, di inserimento dei singoli documenti in fascicoli; le modalità di attribuzione dei documenti ai fascicoli che li contengono vengono stabilite autonomamente dall’ente produttore. 11 Fascicolo Unità archivistica indivisibile di base che raccoglie, secondo l’ordine progressivo di registrazione o, se assente, secondo l'ordine cronologico, i documenti relativi a un procedimento amministrativo, ad un affare, ad un’attività o ad una persona fisica o giuridica, legati da un vincolo originario e necessario. I documenti che confluiscono nel fascicolo sono determinati dal tipo di azione espletata relativamente a un oggetto, e non dalla forma né dal valore. Raggruppamento organico di documenti relativi a uno stesso oggetto che si costituisce nel corso dell’azione/procedimento amministrativo ed è identificato da un codice composto da indice di classificazione e numero progressivo dell’unità fascicolo. I fascicoli si aprono sull’ultimo grado divisionale del Piano di classificazione. Ciascun fascicolo è registrato nel Repertorio dei fascicoli. Ogni fascicolo è identificato da titolo, classe, numero di fascicolo, anno, oggetto, unità responsabile, responsabile del procedimento, data di apertura e data di chiusura. Firma digitale Il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. Firma elettronica L’insieme dei dati in forma elettronica allegato oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione elettronica (DLGS. 82/2005 e s.m.i. art. 1, lett. q). Firma elettronica qualificata La firma elettronica ottenuta mediante una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario (DLGS. 82/2005 e s.m.i., art. 1, lett. r). Funzione Insieme dei compiti e delle attività attribuite ad una struttura o a un soggetto per il raggiungimento di un determinato fine. Compito istituzionale che la legge attribuisce a un determinato ente. Funzioni della Pubblica Amministrazione Modalità di esercizio dei pubblici poteri attribuiti dall’ordinamento giuridico ad un soggetto per il soddisfacimento di finalità pubbliche. Gestione del flusso documentale Insieme delle attività di registrazione di protocollo, classificazione, fascicolazione, assegnazione, movimentazione, archiviazione e reperimento dei documenti amministrativi e dei fascicoli. Gestione informatica dei documenti (records management) Insieme di attività finalizzate alla registrazione di protocollo, classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dall’Amministrazione, nell’ambito del sistema di classificazione adottato effettuate mediante sistemi informatici. 12 Funzione di controllo generale e sistematico esercitata da ogni soggetto produttore sulla propria documentazione d’archivio, relativamente a formazione, tenuta e reperimento dei documenti archivistici. Impronta di un documento informatico Una sequenza di simboli binari di lunghezza predefinita, generata mediante l’applicazione al documento di una funzione matematica di HASH, in grado di identificare in modo univoco il contenuto. Indice delle pubbliche amministrazioni L’indice destinato alla conservazione e alla pubblicazione dei dati relativi alle pubbliche amministrazioni ed alle loro aree organizzative omogenee. Indirizzo istituzionale Indirizzo di posta elettronica certificata istituita in ciascuna area organizzativa omogenea e adibita alla ricezione/spedizione dei messaggi/documenti informatici destinati alla registrazione di protocollo. Tale indirizzo è registrato nell’Indice delle pubbliche amministrazioni. Informazione Dato destinato alla comunicazione. Interoperabilità Per interoperabilità dei sistemi di protocollo informatico si intende la possibilità di trattamento automatico, da parte di un sistema di protocollo ricevente, delle informazioni trasmesse da un sistema di protocollo mittente, allo scopo di automatizzare le attività di protocollazione. Materia Oggetto della competenza: settore su cui si esercita la potestà/potere. Messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati (DLGS. 82/2005 e s.m.i,, art. 1, 1ett. f). Originale Documento nella sua redazione definitiva, perfetta e autentica negli elementi sostanziali e formali. Di uno stesso documento possono esistere più esemplari originali. Piano di classificazione Sistema precostituito di partizioni astratte gerarchicamente ordinate, individuate sulla base delle funzioni del soggetto produttore e articolate in modo gerarchico al fine di identificare secondo uno schema logico che va dal generale al particolare l’unità archivistica, cioè l’unità di aggregazione di base dei documenti all’interno dell’archivio (fascicolo, registro, etc) entro cui i documenti sono ordinati secondo le funzioni/attività/affari e/o le materie di cui partecipano, per consentire la sedimentazione secondo un ordine che rispecchi storicamente lo sviluppo dell’attività svolta. 13 Piano di conservazione Piano, integrato con il sistema di classificazione, contenente i criteri di organizzazione dell’Archivio, di selezione periodica e conservazione permanente dei documenti. Posta elettronica certificata Sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente la documentazione attestante l’invio, l’integrità e la consegna ( o meno) di messaggi e-mail e documenti al destinatario. Ai sensi del DPR 68/2005 “il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario, messa a disposizione dal gestore”. Posta elettronica istituzionale Sistema di posta elettronica attraverso la quale vengono ricevuti e spediti i documenti informatici (DPCM 31 ottobre 2000, art. 15 c 3). Una casella istituzionale può corrispondere sia a una casella di posta elettronica tradizionale, sia ad una casella di posta certificata. In ogni caso la normativa prevede di istituire almeno una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo. Principio di documentalità La forma scritta richiesta non solo per la sostanza dell’atto finale, ma per tutti gli atti previsti in ogni fase del procedimento. Procedimento amministrativo Serie conseguente di atti e di attività previste dalla legge, preordinate all’emanazione di un provvedimento o finalizzate a produrre risultati. Nel procedimento si realizza il principio della documentalità per cui ogni passaggio che conduce alla determinazione conclusione e la stessa determinazione debbono possedere l’evidenza documentale. Processo amministrativo Serie di atti collegati e finalizzati al raggiungimento di un risultato determinato non necessariamente coincidente con il concetto più specifico di “procedimento amministrativo”. Provvedimento Atto di pubblico potere che dispone per casi concreti nei confronti di destinatari determinati. Registrazione di protocollo Registrazione in ordine cronologico progressivo dei documenti ricevuti e spediti da un ente. Operazione che consente di individuare in modo univoco il singolo documento all’interno dell’archivio e a certificare in modo inoppugnabile la data entro la quale esso è entrato a far parte dell’archivio del soggetto produttore. Insieme degli elementi rilevanti sul piano giuridico-probatorio e obbligatori nella registrazione a protocollo. 14 Registro I registri sono generati dalla registrazione in sequenza, secondo criteri definiti (tendenzialmente cronologici) su un’unica unità documentaria di una pluralità di atti giuridici. In ambiente digitale i registri hanno la natura di una base di dati e di un sistema di basi di dati. Nel caso di basi di dati informative, l’intero sistema può essere considerato un’entità documentaria complessa nel caso in cui tutte le componenti (i diversi record e le sue componenti: i campi e le relazioni) siano conservate in modo stabile (conservazione con data certa di tutti i contenuti e delle modifiche effettuate). Devono essere soggetti ad attività di classificazione. Registro di protocollo informatico Atto pubblico di fede privilegiata della tempestività e dell’effettivo ricevimento e spedizione di un documento, indipendentemente dalla regolarità del documento stesso e idoneo a produrre effetti giuridici. Il registro di protocollo informatico garantisce le operazioni di registrazione, classificazione e gestione dei flussi documentali. È atto a certificare il momento di creazione di un documento. Repertorio In generale per repertorio si intende un registro o database nel quale si attribuisce un numero identificativo progressivo con valenza probatoria a determinate tipologie di documenti, di norma esclusi dalla registrazione di protocollo, secondo quanto previsto dal TUDA all’art. 53, comma 5. Nell’uso pratico per repertorio si intende anche l’unità archivistica risultante dall’aggregazione cronologica, di norma annuale, di tali documenti, numerati progressivamente. Il repertorio si costituisce pertanto, come una unità archivistica su base annuale e come serie archivistica su base poliennale. I registri delle numerazioni particolari costituiscono gli indici del repertorio come sopra inteso. In ambito digitale l’aggregazione in sequenza di documenti tipologicamente affini e il relativo registroindice costituiscono di norma un unico data base documentale. Repertorio dei fascicoli Registro sul quale vengono elencati con un numero progressivo i fascicoli secondo l’ordine cronologico in cui si costituiscono all’interno delle suddivisioni del titolario. È costituito dall’indice di classificazione, al quale vanno aggiunti l’anno di chiusura, l’oggetto normalizzato del fascicolo (eventualmente, se gestiti sottofascicoli), l’annotazione dello status relativo all’età (corrente, versamento all’archivio di deposito, passaggio all’archivio storico o l’avvenuto scarto) Il repertorio dei fascicoli è unico per ciascuna AOO ed ha cadenza annuale, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Viene gestito dal sistema di gestione informatica dei documenti. Requisiti funzionali archivistici Insieme delle condizioni essenziali da soddisfare mediante attività specifiche finalizzate al funzionamento del sistema di produzione/formazione, tenuta e conservazione dei documenti individuate dalla disciplina archivistica. 15 Responsabile del procedimento amministrativo (RPA) Persona fisica incaricata dell’istruttoria e degli adempimenti di un affare o di un procedimento ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Responsabile del Protocollo informatico, dei flussi documentali e degli Archivi (RPI) Persona in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico-archivistica acquisita a seguito di processi di formazione secondo le procedure prescritte dalla disciplina vigente, preposto alla direzione scientifica dell’Archivio. Coincide con il Servizio archivistico. Riproduzione digitale di documenti informatici Processo che trasferisce documenti informatici da un supporto di memorizzazione ad un altro senza alterare la rappresentazione digitale (formato). Può essere detto anche Riversamento diretto. Riproduzione sostitutiva Il processo che trasferisce documenti da un supporto analogico a uno digitale o che trasferisce documenti informatici adottando tra quelli riconosciuti un formato di rappresentazione diversa dall’originale. Comporta la modifica della rappresentazione (formato). Può essere detto anche Riversamento sostitutivo o Conservazione sostitutiva. Segnatura di protocollo L’apposizione o l’associazione all’originale del documento, in forma permanente e non modificabile, dei dati riguardanti il documento, cioè di quelli che vengono registrati a protocollo. Selezione dei documenti Individuazione dei documenti da destinare alla conservazione permanente o, qualora non più utili a fini amministrativi e storici, allo scarto, cioè alla eliminazione fisica, effettuata periodicamente dal servizio archivistico e subordinata alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza archivistica. Serie Ciascun raggruppamento – all’interno dell’archivio di un ente – operato dall’ente stesso, di documenti con caratteristiche omogenee in relazione alla natura e alla forma dei documenti o in relazione all’oggetto e alla materia o in relazione alle funzioni dell’ente produttore. Sistema di gestione informatica dei documenti Sistema integrato di risorse, tecnologie, disposizioni finalizzato alla gestione documentale. Sistema documentario Il sistema documentario si compone dell’insieme dei documenti – a prescindere dal supporto – prodotti e acquisiti dal soggetto produttore nell’esercizio delle sue funzioni; dal sistema per la gestione dei documenti, cioè dalle regole, dalle procedure , dalle risorse necessarie per la formazione, gestione, tenuta, reperimento, utilizzo e conservazione dei documenti. 16 Soggetto conservatore L’organismo o la persona che ha conservato ed eventualmente usato e/o trattato la documentazione prodotta dallo stesso e da altro soggetto. Soggetto produttore Qualunque soggetto, pubblico o privato, che formi o acquisisca documenti nello svolgimento della propria attività. Organismo che abbia prodotto, cumulato, conservato e usato la documentazione nello svolgimento della propria attività. Titolario Vedi Piano di classificazione Ufficio utente Un ufficio che utilizza i servizi messi a disposizione dal sistema di gestione informatica dei documenti. Unità archivistica Unità di aggregazione di base dei documenti all’interno dell’archivio (il fascicolo, il registro, etc.). Unità organizzativa responsabile (UOR) Un complesso di risorse umane e strumentali cui è stata affidata una competenza omogenea, nell’ambito della quale i dipendenti assumono la responsabilità nella trattazione di affari e/o procedimenti amministrativi. Di norma coincide con il settore o servizio individuato nella dotazione organica o da altri atti di organizzazione. Validazione temporale Risultato della procedura informatica, con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data e un orario opponibili a terzi. La funzione può essere svolta dal registro di protocollo, come sancito dal DPCM 30 marzo 2009 (Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici). Vincolo archivistico Nesso che collega in maniera logica e necessaria la documentazione che compone l’archivio prodotto da un soggetto giuridico. ART. 1.02 AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente manuale è adottato ai sensi degli articoli 3 e 5 del DPCM 31 ottobre 2000 per la gestione delle attività di formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione e conservazione dei documenti, oltre che la gestione dei flussi documentali e dei procedimenti amministrativi. Il manuale descrive il sistema di gestione dei documenti e dei flussi documentali e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio; definisce le linee strategiche legate al sistema archivistico e al sistema di flusso di lavoro e delle procedure ad esso collegate. Può essere definito come l’insieme delle norme, direttive e procedure interne che stabiliscono le modalità concrete di formazione, utilizzo e 17 conservazione dei documenti, definiscono le responsabilità di tutte le strutture operative dell’amministrazione considerata e forniscono le informazioni necessarie ad un efficiente trattamento dei documenti. 18 SEZIONE 2. DISPOSIZIONI GENERALI ART. 2.01 DEMANIALITÀ DELL’ARCHIVIO I singoli documenti e l’archivio del COMUNE DI BRACCIANO, in quanto ente pubblico, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, sono beni culturali (art. 10, comma 2, lettera b), sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico (art. 53, comma 1) e quindi sono inalienabili (art. 54, comma 1, lettera d). All’Archivio, considerato unitariamente come bene culturale dalla fase corrente a quella storica, si applicano le norme previste dal Codice, che sanzionano penalmente l’eventuale violazione dell’obbligo di conservare correttamente l’archivio nella sua integrità e organicità e di inventariare l’archivio storico, costituito dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre 40 anni (art. 30, commi 1,2, e 4 e art. 170, D. Lgs 42/2004). La Soprintendenza archivistica per il Lazio svolge compiti di tutela e vigilanza sull’Archivio. Ai sensi del D.Lgs. 42/2004 tutti gli interventi sugli archivi devono essere autorizzati dalla Soprintendenza. ART. 2.02 FUNZIONE DOCUMENTARIA La funzione documentaria riveste un ruolo strategico all’interno della Pubblica Amministrazione e rappresenta una delle componenti fondamentali. Da una parte assicura la certezza del diritto per il cittadino, dall’altra supporta i processi decisionali garantendo la completezza, la qualità e la corretta sedimentazione dell’informazione amministrativa sia nella fase di attuazione delle decisioni, sia nel loro reperimento remoto. Nel procedimento si realizza il principio di documentalità, per cui ogni passaggio che conduce alla determinazione conclusiva e la stessa determinazione debbono possedere l’evidenza documentale. Tutti i documenti, indipendentemente dal loro supporto, dalla modalità di trasmissione e formazione e registrazione appartengono al sistema documentario dell’Ente e in quanto tali sono sottoposti ad attività di classificazione e fascicolazione. La gestione documentale è finalizzata, mediante gli strumenti individuati dalla normativa e dalla disciplina archivistica, ad una produzione e gestione controllata e uniforme dei documenti, fin dalla loro formazione. ART. 2.03 INDIVIDUAZIONE DELL’ AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA (AOO) Ai fini della gestione unica e coordinata dei documenti il COMUNE di BRACCIANO individua una sola Area Organizzativa Omogenea (AOO) denominata COMUNE di BRACCIANO composta dall’insieme di tutte le sue unità organizzative. Il codice identificativo del COMUNE di BRACCIANO nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni è: c_b114. Sarà cura dell’Amministrazione comunicare tempestivamente all’IPA ogni variazione delle proprie credenziali di riferimento o di modifica dell’AOO. ART 2.04 SERVIZIO PER LA TENUTA DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, LA GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI (SPI) Nell’ambito dell’Area Polo Culturale, Gestione Archivistico-Documentale è stato istituito il Servizio Archivio storico, corrente, di deposito e Gestione dei Flussi documentali con Delibera di Giunta n.10 del 04/01/2010. Il responsabile del Servizio è il dipendente che ricopre l’incarico di Istruttore Direttivo con mansioni di Archivista; La gestione del Servizio è regolamentata dal presente manuale. Tutto il personale del COMUNE di 19 BRACCIANO, ogni qualvolta produce e gestisce documenti dell’Ente, è tenuto ad attenersi a quanto previsto nel manuale. Al Servizio, in particolare, sono assegnati i seguenti compiti: predisporre e aggiornare il manuale di gestione. Il manuale di gestione viene adottato ai sensi degli articoli 3 e 5 del DPCM del 31 ottobre 2000, recante le regole tecniche per il protocollo informatico. Il manuale descrive e disciplina le attività di formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione ed archiviazione dei documenti, oltre che la gestione dei flussi documentali e dei procedimenti amministrativi; organizzare il sistema di gestione dei flussi, comprendente la registrazione a protocollo e la classificazione dei documenti, l’assegnazione dei documenti agli uffici utente, la repertoriazione dei fascicoli, l’individuazione dei responsabili della conservazione dei documenti e dei fascicoli nella fase corrente. L’organizzazione avviene in collaborazione con le strutture interne competenti (responsabili in materia di organizzazione del lavoro, definizione e gestione dei procedimenti amministrativi e responsabili in materia di informatica); attribuire il livello di autorizzazione per l’accesso alle funzioni di procedura, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all’inserimento e alla modifica delle informazioni, di concerto con la struttura competente in materia di informatica; garantire lo svolgimento delle procedure in materia di registrazione e segnatura di protocollo nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente; stabilire, in collaborazione con la struttura competente in materia di informatica, i criteri minimi di sicurezza informatica del sistema e delle procedure per garantire la registrazione permanente della gestione dei flussi documentari; garantire, in collaborazione con la struttura competente in materia di informatica, la conservazione delle copie di sicurezza in luoghi differenti; garantire la corretta produzione e la conservazione del registro giornaliero di protocollo; curare, in collaborazione con la struttura competente in materia di informatica, che le funzioni del sistema siano ripristinate entro 24 ore dal blocco delle attività in caso di guasti o malfunzionamenti; garantire il buon funzionamento degli strumenti e dell’organizzazione delle attività di registrazione a protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le funzioni di accesso esterno e le attività di gestione degli archivi proporre le operazioni di annullamento ai sensi dell’art. 5.12 del presente manuale; autorizzare l’uso del registro di emergenza; vigilare sulla correttezza delle registrazioni anche attraverso controlli a campione; stabilire, con la collaborazione dei settori produttori, le procedure per il versamento dei documenti e dei fascicoli dagli uffici all’Archivio generale, insieme con gli strumenti di corredo e predisporre l’elenco dei fascicoli e delle serie ricevute; curare la redazione e l’aggiornamento del Piano di classificazione e gli strumenti di riferimento; predisporre, con la collaborazione dei settori e della Soprintendenza archivistica, il Piano di conservazione dei documenti; effettuare, con la collaborazione dei settori e della Soprintendenza archivistica, la selezione periodica dei documenti e procedere allo scarto o al trasferimento nell’Archivio storico del materiale destinato alla conservazione permanente; stabilire i livelli di accesso ai documenti archivistici dell’archivio corrente e di deposito, le forme di consultazione interna ed esterna, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali e in armonia con i regolamenti; curare la conservazione dell’Archivio corrente e di deposito; fornire un servizio di consulenza specialistica agli archivi gestionali decentrati; 20 coordinare i Responsabili dei procedimenti amministrativi per quanto di pertinenza del sistema documentario. ART. 2.05 UNICITÀ DEL PROTOCOLLO INFORMATICO Il registro del protocollo del COMUNE di BRACCIANO è unico. Nell’ambito dell’Area Organizzativa Omogenea, la numerazione delle registrazioni di protocollo è rigidamente progressiva, fa capo ad un unico registro informatico, corrisponde all’anno solare (inizia da 1 al principio di ogni anno e si chiude al 31 dicembre) ed è composta da almeno sette cifre. La numerazione è generata tramite un’apposita procedura informatica, utilizzabile da più postazioni contemporaneamente, che assegna automaticamente il numero di protocollo a ciascun documento registrato. Ogni documento è individuato da un unico numero di protocollo. Non è pertanto consentito l’utilizzo dello stesso numero di protocollo per un documento in arrivo e per quello in partenza, anche se sono strettamente correlati tra loro. Nel caso in cui il documento sia accompagnato da allegati, viene protocollato il documento e gli allegati vengono descritti nel protocollo informatico. Ove necessario possono riportare la segnatura del documento protocollato. ART. 2.06 ELIMINAZIONE DEI PROTOCOLLI INTERNI Con l’adozione del presente manuale debbono cessare di fatto tutti i registri di protocollo diversi da quello unico generale informatico, che perdono comunque ogni validità giuridica (es. protocollo cartaceo della corrispondenza del Settore Polizia municipale, protocollo informatico riservato del Servizio Risorse umane, protocollo cartaceo riservato del Sindaco). ART. 2.07 MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO PER LA GESTIONE DEI DOCUMENTI Per gestione dei documenti si intende l’insieme delle attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione, fascicolazione organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dall’Amministrazione COMUNE di BRACCIANO nell’ambito del sistema di classificazione d’archivio adottato. Per la gestione dei documenti è adottato un modello operativo di tipo centralizzato per la corrispondenza in entrata e totalmente distribuito per la corrispondenza in uscita. L’SPI è abilitato a protocollare in entrata qualunque tipologia di documento;I diversi soggetti abilitati alla registrazione in entrata, in uscita sono individuati, previa adeguata formazione, dai titolari di posizione organizzativa dei settori e posti sotto il coordinamento del Responsabile del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi.I titolari di posizione organizzativa sono tenuti a comunicare al RPI l’elenco dei nominativi dei soggetti individuati e relativi aggiornamenti. L’elenco delle abilitazioni è conservato e tenuto aggiornato dal RPI. ART. 2.08 STRUMENTI PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DOCUMENTARIO Con l’adozione del Manuale di gestione vengono adottati i seguenti strumenti di gestione archivistica: Piano di classificazione o titolario (Allegato Piano di classificazione ) Piano di conservazione (Allegato Piano di conservazione) Linee guida per la redazione dell’oggetto e delle anagrafiche del protocollo 21 ART. 2.09 CASELLA ISTITUZIONALE L’indirizzo della casella di posta elettronica istituzionale certificata del COMUNE di BRACCIANO è [email protected]. ART. 2.10 DIRITTO DI ACCESSO, CONSULTAZIONE E TUTELA DEI DATI PERSONALI Tutte le procedure amministrative sono predisposte e svolte nel rispetto delle norme sul diritto di accesso e sulla protezione dei dati personali e sensibili. I dipendenti del COMUNE di BRACCIANO nell’esercizio delle proprie funzioni pubbliche, sono tenuti al rispetto di tali norme, a non divulgare notizie, fatti, dati e documenti riservati di cui vengano a conoscenza per motivi inerenti la loro attività, a non trarne profitto personale e non a procurare danno a terzi o all’amministrazione. L’accoglimento, il diniego o il differimento di accesso alla documentazione dell’archivio corrente e di deposito, nonché la consultazione dei documenti dell’archivio per motivi di ricerca storica, scientifica e statistica, è disciplinata dal “Regolamento per l’esercizio del diritto all'accesso vigente. Gli atti pubblici, i provvedimenti e i documenti in genere prodotti e/o detenuti dalla pubblica amministrazione sono consultabili, fatti salvi divieti o limiti previsti dalle leggi e/o regolamenti. La consultazione avviene nel rispetto della normativa vigente, di quella in materia di beni culturali e di quanto previsto nel Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti dei dati personali per scopi storici, allegato a) al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 (allegato modello di consultazione/ricerca, contenente riferimento al Codice di deontologia). Non è consentito al personale dell’Archivio generale e degli archivi gestionali decentrati fornire notizie dirette in merito ad affari o procedimenti amministrativi di cui siano venuti a conoscenza ma che non sono di propria competenza. Compito degli operatori è indicare esclusivamente il numero della registrazione di protocollo e la relativa UOR competente.La tutela dei dati personali è garantita ai sensi del relativo Regolamento e dalle disposizioni di legge in materia. La banca dati (anagrafica) collegata ai corrispondenti va mantenuta e implementata per i dati ritenuti essenziali, in osservanza del principio di necessità del trattamento dei dati personali, come previsto dall’art. 3 del D.Lgs 196/2003. ART. 2.11 CONTROLLO SUL PROCESSO DI FORMAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE Il processo di informatizzazione della memoria documentaria deve includere il controllo sulla corretta formazione del documento e di tutte le fasi del documento, inclusa la conservazione. La semplificazione dei processi, la diminuzione delle fasi e dei passaggi che spesso producono iperproduzione documentaria, lo snellimento dei procedimenti, l’utilizzo dell’intranet e dei portali, sono riconosciuti quali obiettivi da perseguire e da preferire alla “dematerializzazione”. ART. 2.12 REGIME GIURIDICO DEI DOCUMENTI I documenti ricevuti, spediti e prodotti nel corso del trattamento degli affari sono parte del patrimonio indisponibile del Comune e sono soggetti al regime proprio dei beni del demanio pubblico. In quanto prodotti e/o ricevuti da un ente pubblico i singoli documenti e l’Archivio del COMUNE di BRACCIANO sono beni culturali fin dalla loro origine e come tali inalienabili. In quanto tali sono sottoposti a particolari forme di tutele e garanzie. L’eliminazione dei documenti è possibile soltanto per quelle tipologie documentarie di scarso valore storico-culturale e per le quali, decorso un certo termine, viene meno il valore amministrativo come da 22 allegato Piano di conservazione; l’eliminazione inoltre è sempre subordinata all’autorizzazione della Soprintendenza archivistica per il Lazio. I documenti sottratti abusivamente al Comune possono essere rivendicati senza limite di tempo, se si è in possesso di elementi che ne provino la proprietà (numeri di protocollo, descrizioni in inventari, classificazione d’archivio, ecc…). 23 SEZIONE 3. FORMAZIONE DEI DOCUMENTI ART. 3.01 I DOCUMENTI DEL COMUNE DI BRACCIANO Per documento amministrativo si intende una rappresentazione comunque formata del contenuto di atti detenuti dal COMUNE di BRACCIANO, indipendentemente dalla loro natura pubblicistica o privatistica, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa. Per documenti del COMUNE di BRACCIANO si intendono i documenti prodotti, spediti e ricevuti, o comunque acquisiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, dagli organi e dagli uffici del nello svolgimento della loro attività istituzionale. Tali documenti, connessi da speciale vincolo originario, necessario e determinato, riconosciuto quale “vincolo archivistico”, costituiscono l’Archivio del Comune. ART. 3.02 CONTENUTO DEI DOCUMENTI Ogni documento formato dal Comune deve di norma trattare un solo oggetto e riferirsi a un solo fascicolo, deve essere predisposto utilizzando un linguaggio chiaro e comprensibile, evitando l’uso di forme e costruzioni involute, sigle e locuzioni ambigue. Particolare cura andrà attribuita anche all’“oggetto”, che dovrà essere una equilibrata sintesi del contenuto, redatto secondo forme normalizzate, evitando rinvii e riferimenti, che pregiudichino la comprensione del testo. ART. 3.03 DISTINZIONE DEI DOCUMENTI IN BASE ALLO STATO DI TRASMISSIONE I documenti del carteggio amministrativo in base allo stato di trasmissione si distinguono in: documenti in arrivo (in entrata): documenti con rilevanza giuridico-probatoria, prodotti da altri soggetti e acquisiti dal COMUNE DI BRACCIANO nell’esercizio delle sue funzioni e per lo svolgimento delle proprie attività documenti in partenza (in uscita): documenti, con rilevanza giuridica-probatoria, prodotti dal personale del COMUNE di BRACCIANO nell’esercizio delle sue funzioni e nello svolgimento delle attività amministrative e spediti a soggetti differenti documenti interni: documenti prodotti all’interno di ogni UOR oppure scambiati fra le diverse UOR. Si distinguono in documenti di preminente carattere informativo, documenti preparatori o accompagnatori o propedeutici formati o acquisiti durante lo svolgimento delle attività interlocutoria e conoscitiva e documenti di preminente carattere giuridico-probatorio, con rilevanza procedimentale, redatti dalle UOR nell’esercizio delle proprie funzioni al fine di documentare fatti, stati o qualità inerenti all’attività svolta e alla regolarità delle azioni amministrative. ART. 3.04 TRATTAMENTO DEI DOCUMENTI I documenti in arrivo sono registrati sul protocollo informatico unico a cura dell’Ufficio per il protocollo informatico, i flussi documentali e l’archivio (SPI). Gli utenti abilitati alla registrazione in arrivo devono anche curarne la classificazione e, se in grado, anche la fascicolazione a livello informatico. In particolari casi la classificazione può essere data anche dalla Uor destinataria del documento. I documenti in partenza sono registrati, classificati e fascicolati dai soggetti abilitati di ciascun settore e servizio. I documenti interni, in attesa di un prossimo aggiornamento del software di protocollazione, sono 24 trattati con le stesse modalità operative dei documenti in arrivo. Il responsabile della formazione, gestione e corretta conservazione del fascicolo relativo all’affare o al procedimento in atto, fino al suo versamento all’Archivio generale, è il RPA. ART. 3.05 FORMA DEI DOCUMENTI I documenti interni di natura istruttoria, ricognitiva, di approfondimento ed endoprocedimentale e quelli aventi natura tipica, propedeutica, certificatoria, valutativa, necessaria, vincolante, nonché giuridicoprobatoria e i documenti in uscita sono redatti in forma analogica e sottoscritti con firma autografa oppure in forma elettronica e sottoscritti con firma digitale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in merito alla forma del documento informatico e in base alle scelte operate dall’Ente. I fax sono considerati documenti analogici. ART. 3.06 FORMAZIONE DEI DOCUMENTI E CONTENUTI MINIMI I documenti in partenza, a prescindere dal supporto, devono garantire la presenza delle seguenti informazioni: elementi relativi all’individuazione dell’Autore: sigillo ufficiale (stemma) del COMUNE di BRACCIANO.e dicitura “COMUNE di BRACCIANO” indicazione del settore ed eventuale Servizio/ufficio (UOR) indirizzo completo del Comune: piazza, numero civico, CAP, città. Le UOR aventi sede decentrate indicheranno in aggiunta il loro indirizzo codice fiscale e partita IVA numero di telefono e di fax indirizzo istituzionale di posta elettronica (PEC) eventuale orario di apertura Questi elementi saranno organizzati in un unico blocco, denominato “intestazione” sulla base di omogenea modulistica adottata dal Comune. 2. elementi relativi alla individuazione e descrizione del documento: data completa (luogo, giorno, mese, anno) scritta per esteso numero di protocollo (solo nel documento cartaceo o nella copia cartacea del documento informatico) eventuale numero di repertorio indice di classificazione (titolo/classe, numero di fascicolo) numero e descrizione degli allegati numero di collegamento o di riferimento ad eventuale precedente numero e data del documento a cui si risponde oggetto del documento 3. individuazione del destinatario del documento: nome e cognome (per le persone) / ragione sociale (per gli enti e le ditte) indirizzo completo: via/piazza, numero civico, CAP,città 4. individuazione del dirigente e del responsabile del procedimento: nome e cognome del dirigente e, se diverso, del responsabile del procedimento firma autografa sui documenti analogici e l’indicazione che la firma è stata apposta digitalmente sui documenti informatici telefono, fax e indirizzo di posta elettronica del RPA 1. Nel caso si utilizzino modelli di carta intestata previsti da accordi e progetti in comune con altri enti deve 25 sempre essere immediatamente identificabile l’autore del documento e apparire in modo chiaro «COMUNE di BRACCIANO». ART. 3.07 REDAZIONE DEI DOCUMENTI CARTACEI I documenti cartacei devono essere prodotti in un numero di originali predefiniti, quanti sono i destinatari più un esemplare da conservare nel fascicolo relativo all’affare o al procedimento. Le delibere devono essere di norma redatte in due esemplari: un originale deve essere conservato nella serie archivistica del relativo repertorio, una copia conforme deve essere conservata nel fascicolo del servizio proponente relativo all’affare o al procedimento trattato. ART. 3.08 REDAZIONE E FORMATO DEI DOCUMENTI INFORMATICI I documenti informatici rispettano gli elementi formali e sostanziali indicati per quelli analogici. Prima della loro sottoscrizione con firma digitale sono convertiti in formati non proprietari, aperti e standard (es. PDF/A) al fine di garantire la loro non alterabilità durante le fasi di accesso e conservazione e l’immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura e la consultabilità. ART. 3.09 SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI La sottoscrizione dei documenti informatici è ottenuta con un processo di firma digitale conforme alle disposizioni di legge. A tal fine il COMUNE di BRACCIANO si avvale dei servizi di una Certification Authority iscritta nell’elenco pubblico dei certificatori. ART. 3.10 BANCHE DATI Le banche dati che attengono alla gestione amministrativa e che danno luogo a documenti appartengono al sistema documentario e devono essere conservate. ART. 3.11 SITI ISTITUZIONALI Il sito istituzionale web e gli altri sistemi informativi di tipo istituzionale disponibili su Internet appartengono, per la tipologia di documenti e di dati pubblicati, al sistema documentario e sono riconosciuti quali memoria privilegiata prodotta dall’Ente nell’esercizio delle sue funzioni. Fra i credits devono essere indicati i responsabili del sito e dei contenuti pubblicati, le modalità di aggiornamento, i link alle pagine sostituite. Tutte i contenuti devono essere datati. 26 SEZIONE 4. DESCRIZIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI ART. 4.01 MODALITÀ DI RICEZIONE DEI DOCUMENTI Le modalità di ricezione dei documenti possono essere: Brevi manu (normale o notificata) a mezzo servizi postali tramite fax a mezzo telegramma per via telematica, mediante la casella di posta elettronica certificata istituzionale per i documenti digitali. La ricezione dei documenti in entrata e il loro smistamento alle competenti Unità Organizzative Responsabili sono organizzati come segue, a seconda delle possibili casistiche. Tutti i documenti pervenuti al Comune di Bracciano devono essere registrati, segnati, classificati e smistati alla UOR di competenza contestualmente alla loro ricezione nell’arco delle 24-30 ore. ART. 4.02 APERTURA DELLE BUSTE Tutte le buste della corrispondenza sono aperte a cura degli addetti alla protocollazione. Non sono aperte le buste: riportanti le diciture “riservato”, “personale”, “confidenziale”, “spm” (sue proprie mani), “sgm” (sue gentili mani), “non aprire” o dalla cui confezione si evinca il carattere di corrispondenza privata, le quali vengono consegnate chiuse ai destinatari senza essere protocollate; - riportanti le diciture “offerta”, “gara d’appalto”, “preventivo-offerta”, le quali vengono protocollate dall’SPI sulla base degli elementi rilevabili sulla busta o involto e specificati nei relativi bandi; la segnatura di protocollo viene apposta sulla busta o sull’involto e, qualora il bando preveda la ricezione delle offerte entro un predeterminato orario, si provvede inoltre all’indicazione dell’ora di arrivo sulle buste pervenute nell’ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte . provenienti da uffici giudiziari (tribunali, procure) e indirizzate al Settore Polizia municipale (fanno eccezione le buste provenienti dagli uffici dei giudici di pace che vengono aperte e registrate). Tale corrispondenza viene consegnata chiusa al destinatario. Qualora questa afferisse a procedimenti amministrativi, il responsabile è tenuto a disporre tutte le operazioni di registratura, segnatura, classificazione e fascicolazione, come se fosse pervenuta direttamente. Qualunque dipendente riceva tramite corrispondenza privata, documenti concernenti affari o procedimenti amministrativi del COMUNE di BRACCIANO è tenuto a provvedere alla loro consegna al personale addetto alla protocollazione. ART. 4.03 RICEZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI I documenti informatici sono ricevuti sulla casella di posta elettronica certificata istituzionale. Su tale casella possono essere ricevuti messaggi/documenti provenienti da PEC istituzionali, da PEC non istituzionali, da caselle normali, istituzionali o meno. Nel caso in cui un documento informatico (con firma digitale) sia ricevuto in una casella personale dovrà essere reindirizzato alla casella istituzionale e il mittente dovrà essere informato del corretto indirizzo. I messaggi/documenti ricevuti sulla PEC sono protocollati e classificati, in base a quanto previsto nella specifica sezione. 27 ART. 4.04 SMISTAMENTO e ASSEGNAZIONE DEI DOCUMENTI ANALOGICI I documenti analogici ricevuti tramite il servizio postale pervengono al Protocollo generale al più tardi entro le ore 9,30 di ogni giorno lavorativo. Il Protocollo generale provvede all’apertura della corrispondenza, tranne di quella espressamente esclusa da tale procedura , separa il materiale escluso dalla registrazione a protocollo e provvede immediatamente alla registrazione, segnatura e classificazione provvisoria alle diverse Aree dando priorità a quelli individuabili come urgenti. La corrispondenza viene quindi esaminata dal Segretario Generale le cui eventuali rettifiche vengono trasmesse al Protocollo per le dovute correzioni informatiche. Eseguite queste operazioni il personale addetto alla protocollazione, in ossequio alla normativa sulla tutela dei dati personali, provvede a confezionare in un plico chiuso tutta la corrispondenza smistata a ciascuna Area. La “presa in carico” dei documenti informatici viene registrata dal sistema in modo automatico e la data di ingresso dei documenti negli uffici di competenza coincide con la data di assegnazione degli stessi. Documenti analogici presentati direttamente allo sportello del Protocollo generale I documenti analogici presentati direttamente allo sportello del Protocollo generale durante l’orario di apertura al pubblico opportunamente pubblicizzato sono registrati, segnati, classificati e smistati alle UOR di competenza secondo quanto previsto per i documenti ricevuti tramite il servizio postale. ART. 4.0 5 C ORREZIONE DI UNA ASSEGNAZIONE Nel caso di una assegnazione errata, l’ufficio che riceve il documento deve restituire il documento al personale addetto alla protocollazione, che provvederà alla riassegnazione. La restituzione o l’inoltro devono essere immediate e tempestive e avvenire non oltre i 3 giorni lavorativi dalla data di registrazione di protocollo. Il sistema di gestione informatica dei documenti tiene traccia di questi passaggi, memorizzando per ciascuno di essi l’identificativo dell’operatore che effettua la modifica con la data e l’ora di esecuzione. ART. 4.06 SCANSIONE A soli fini gestionali è possibile procedere alla scansione di alcuni documenti in arrivo e alla loro associazione con la registrazione. La scansione viene effettuata di norma per documenti molto voluminosi destinati a più UOR per competenza o per conoscenza (es. atti notificati giudizialmente, circolari) oppure per documenti aventi carattere di urgenza che è necessario rendere immediatamente disponibili alle UOR destinatarie. Si precisa che la scansione non costituisce conservazione sostitutiva e che i documenti scansionati sono semplici copie ovvero hanno lo stesso valore di una fotocopia. ART. 4.07 SPEDIZIONE DEI DOCUMENTI La trasmissione dei documenti all’esterno dell’Area Organizzativa Omogenea può avvenire attraverso i seguenti mezzi: Posta Elettronica Certificata istituzionale (PEC) servizio di posta tradizionale (raccomandata, posta prioritaria, posta celere, assicurata, corriere); apparecchi telefax; consegna diretta a cittadini, imprese ed enti. Nel caso di spedizioni per posta semplice, raccomandata con ricevuta di ritorno, posta celere, corriere o 28 altro mezzo che richieda una documentazione da allegare alla busta, la relativa modulistica viene compilata a cura degli uffici che richiedono tale operazione. I singoli Servizi consegnano la posta in spedizione all’Ufficio economato in busta chiusa e già indirizzata. All’ufficio di spedizione competono le operazioni di pesatura, calcolo delle spese postali e tenuta della relativa contabilità. ART. 4.08 CIRCOLAZIONE DEI DOCUMENTI INTERNI SOGGETTI A REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO I documenti interni non rientranti tra quelli esclusi dalla protocollazione, devono essere trattati con le stesse modalità operative dei documenti in arrivo. I documenti interni, che pur non rivestendo un carattere giuridico-probatorio tale da comportare la necessità di registrazione a protocollo, rivestono importanza quale testimonianza dei processi decisionali e dell’attività complessiva dell’ente, devono comunque essere classificati e fascicolati, affinché rimanga traccia anche dell’attività interlocutoria e conoscitiva dell’ente in tutte le sue fasi. La classificazione e la fascicolazione sono effettuate da ogni singolo RPA. 29 SEZIONE 5. REGISTRAZIONE DEI DOCUMENTI ART. 5.01 LA REGISTRAZIONE DEI DOCUMENTI Tutti i documenti dai quali possano nascere diritti, doveri o legittime aspettative di terzi vanno registrati. La registrazione viene effettuata attraverso due modalità: - registrazione di protocollo - registrazione a repertorio. Per registrazione di protocollo si intende l’insieme delle procedure e degli elementi attraverso i quali i documenti vengono trattati sotto il profilo giuridico e gestionale. I documenti ricevuti e spediti dal COMUNE di BRACCIANO, indipendentemente dal supporto e, ad eccezioni di quelli specificatamente indicati nell’art., sono soggetti a registrazione obbligatoria di protocollo. Tutti i documenti con firma digitale sono registrati nel registro di protocollo. Anche gli atti in formato digitale, sottoposti a registrazione su repertorio, sono registrati nel registro di protocollo, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di validazione temporale e attribuzione della marcatura temporale. ART. 5.02 IL REGISTRO DI PROTOCOLLO Il registro di protocollo, anche in ambiente digitale, è atto pubblico di fede privilegiata1, che certifica l’effettivo ricevimento e l’effettiva spedizione di un documento ad una certa data, indipendentemente dalla regolarità del documento stesso, ed è idoneo a produrre effetti giuridici a favore o a danno delle parti. ART. 5.03 ELEMENTI DELLA REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO Ciascuna registrazione di protocollo contiene dati obbligatori e dati opzionali. I dati obbligatori definiti dalla normativa sono: data di registrazione, assegnata automaticamente dal sistema numero di protocollo generato automaticamente dal sistema mittente per il documento in arrivo / destinatario per il documento in uscita oggetto del documento data e numero del protocollo del documento ricevuto, se disponibili impronta del documento informatico generata impiegando la funzione di HASH (sequenza di bit che identificano in maniera univoca il documento) classificazione La registrazione dei dati obbligatori è effettuata in un’unica soluzione. 1 Le principali sentenze sul protocollo fanno rientrare tale registro nella categoria degli atti che viene denominata “atti pubblici” e la cui definizione si ritrova all’art 2699 del Codice Civile: “L’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato”. Tale definizione si completa con il dettato dell’articolo successivo a proposito dell’efficacia dell’atto pubblico: “L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”. Ogni atto pubblico è quindi dotato di una forza probatoria privilegiata, così come evidenziato da numerose sentenze. Cfr. A. Romiti, Le principali sentenze sul protocollo, Sal editoriale, 1995. 30 Sono altresì dati necessari, in quanto completano la gestione documentale, quelli relativi alla classificazione e fascicolazione. Il fascicolo è individuato dai seguenti elementi: - indice di classificazione - denominazione del fascicolo - numero di repertorio - data di apertura - data di chiusura - UOR e RPA responsabili I dati opzionali ritenuti essenziali per una corretta gestione della documentazione sono: - numero degli allegati - descrizione degli allegati - unità organizzativa responsabile del procedimento - responsabile del procedimento amministrativo - data di arrivo e partenza - mezzo di ricezione / mezzo di spedizione - indicazione degli allegati su supporto informatico - copie per conoscenza - collegamento con il procedimento - tipo di supporto - tipo di documento - indicazione del livello di riservatezza - immagine informatica del documento. Sono da considerare di questo tipo anche quelli legati alla gestione delle banche dati: ulteriori informazioni sul mittente/destinatario (eventuale ragione sociale completa, maschio/femmina), indirizzo completo del mittente/destinatario, codice fiscale, partita iva, recapito telefonico, fax, email. ART. 5.04 MODALITÀ DELLA REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO I documenti pervenuti al COMUNE di BRACCIANO da altri soggetti giuridici sono registrati una sola volta come documenti in entrata. I documenti inviati dal COMUNE di BRACCIANO ad altri soggetti giuridici sono registrati una sola volta come documenti in uscita: un medesimo documento inviato a più destinatari avrà pertanto un medesimo numero di protocollo. I documenti interni di preminente carattere giuridico-probatorio sono registrati una sola volta come documenti interni. ART. 5.05 DOCUMENTI ESCLUSI DALLA REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO Sono escluse dalla protocollazione, ai sensi dell'art. 53. comma 5 del DPR n. 445/2000 le seguenti tipologie documentarie: Gazzette ufficiali, Bollettini e notiziari delle pubbliche amministrazioni Giornali, riviste, libri e pubblicazioni su qualunque supporto, anche se accompagnati da lettera Note di ricezione di circolari o di altre disposizioni Materiali pubblicitari Materiali statistici Atti preparatori interni, che non costituiscono fasi obbligatorie e imprescindibili dei procedimenti amministrativi Inviti a manifestazioni, iniziative, convegni e simili 31 Documenti su supporto cartaceo già soggetti a registrazione particolare su appositi registri indipentemente dal mezzo con cui vengono trasmessi: Deliberazioni di Giunta e Consiglio; Contratti e convenzioni; Buoni d’ordine; Mandati e reversali Verbali elevati per infrazioni al Codice della strada Documenti su supporto informatico già soggetti a registrazione particolare su appositi registri e sottoposti a procedura di conservazione conforme a quanto disposto dal DPCM del 30 marzo 2009, art. 37, c. 4, lett. b. Non sono inoltre soggetti a registrazione di protocollo i seguenti documenti: Biglietti, cartoline, telegrammi di auguri, congratulazioni o condoglianze Richieste di informazioni sugli orari degli uffici, sui servizi, sullo stato delle pratiche Richieste di informazioni turistiche Richieste di materiale turistico (opuscoli, cataloghi e simili su alberghi, strutture ricettive ecc.), di cataloghi di mostre ed esposizioni o di altro materiale bibliografico Offerte e preventivi non richiesti Proposte commerciali Comunicazioni di annotazioni a margine nei registri di stato civile Comunicazioni relative all’aggiornamento dei ruoli matricolari Comunicazioni relative all’aggiornamento dei registri anagrafici, di stato civile, di leva e delle liste elettorali Lettere di trasmissione di fascicoli elettorali da parte di altri comuni Non sono soggetti a registrazione tutti i seguenti documenti interni: (di norma scambiati/comunicati tramite e-mail tenendo conto della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2003: Impiego della posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni) quali ad esempio: lettere di trasmissione di documenti già registrati in arrivo lettere di trasmissione dei cartellini, delle presenze / assenze del personale comunicazioni dei nominativi dei dipendenti in sciopero richieste di rimborsi per trasferte lettere di trasmissione dei dati per la corresponsione del salario accessorio richieste di modulistica richieste di svincolo delle polizze fideiussorie trasmissione delle presenze ai mercati. ART. 5.06 PROTOCOLLAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI Sono oggetto di registrazione obbligatoria tutti i documenti informatici, salvo quanto disposto in materia di documenti su supporto informatico già soggetti a registrazione particolare. Ad ogni documento digitale deve essere sempre associato un file di segnatura, che dovrà essere sottoposto al processo di conservazione insieme al documento medesimo. Il sistema permette la verifica la validità della firma digitale e inibisce la registrazione dei documenti informatici a cui sia stata apposta una firma digitale non valida. 32 ART. 5.07 DOCUMENTI CARTACEI SOTTOPOSTI A REGISTRAZIONE PARTICOLARE Tutti i documenti cartacei soggetti a registrazione particolare sono sottoposti a registrazione in repertori appositi. Questi documenti costituiscono delle serie archivistiche, ciascuna delle quali deve essere corredata da un repertorio contenente le seguenti informazioni; i dati identificativi di ciascun atto (autore, oggetto, data: registrati in modo non modificabile) - i dati di classificazione e fascicolazione il numero di repertorio, che è un numero progressivo annuale (registrato in modo non modificabile). Costituiscono serie archivistiche le tipologie documentarie evidenziate nel piano di classificazione, quali ad esempio deliberazioni, determinazioni, contratti, mandati, reversali. ART. 5.08 SEGNATURA DI PROTOCOLLO La segnatura di protocollo è l’apposizione o l’associazione all’originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti la registrazione di protocollo per consentire di individuare ciascun documento in modo inequivocabile (art. 55 del DPR 445/2000).La registrazione a protocollo e la segnatura costituiscono un’operazione unica e vanno effettuate contemporaneamente; hanno entrambe natura di atto pubblico. La segnatura di protocollo viene apposta di norma sul recto del primo foglio del documento analogico a mano o mediante apposizione di etichetta adesiva, la quale può contenere anche il barcode identificativo del documento. ART. 5.09 SEGNATURA DEI DOCUMENTI INFORMATICI Il software assegna automaticamente la segnatura al documento informatico, riportando gli stessi elementi previsti per la segnatura del documento analogico. ART. 5.10 ELEMENTI DELLA SEGNATURA Gli elementi obbligatori che devono comparire nella segnatura sono per il Comune di Bracciano: 1) elementi identificativi della AOO: «Comune di Bracciano – Registratura» 2) elementi per la gestione del documento (records management): - anno - titolo - classe - fascicolo 3) elementi della registrazione a protocollo - numero progressivo - data di registrazione 4) elementi per la gestione dei flussi documentali (workflow management): - UOR - copie per conoscenza - RPA Gli elementi della segnatura di protocollo si distribuiscono nel timbro o nell’etichetta come segue: 33 Comune di Bracciano- Ufficio di Registratura Anno N. Titolo Classe Giorno UOR CC Fascicolo Mese Anno RPA ART. 5.11 CASI PARTICOLARI 5.11.1. Protocollo differito Nel caso di temporaneo, eccezionale ed imprevisto carico di lavoro, che non permette di evadere la corrispondenza ricevuta nella medesima giornata lavorativa, e qualora dalla mancata registrazione di protocollo del documento nella medesima giornata lavorativa di ricezione possa venire meno un diritto di terzi (ad esempio per la registrazione di un consistente numero di domande di partecipazione ad un concorso in scadenza), con motivato provvedimento del responsabile del Servizio archivistico comunale è autorizzato l’uso del protocollo differito. Il protocollo differito consiste nel differimento dei termini di registrazione, cioè nel provvedimento con il quale vengono individuati i documenti da ammettere alla registrazione differita, le cause e il termine entro il quale la registrazione di protocollo deve essere comunque effettuata. Il protocollo differito si applica solo ai documenti in arrivo e per tipologie omogenee che il responsabile del servizio di protocollo deve descrivere nel provvedimento. In pratica il responsabile del Servizio archivistico comunale, dopo aver assunto il provvedimento di differire le operazioni di registrazione, provvede a chiudere in un plico o in un armadio chiuso a chiave o in una stanza chiusa a chiave i documenti da protocollare e redige un verbale in cui dichiara il numero di tali documenti. 5.11.2. Protocollo particolare o riservato Al momento il Comune di Bracciano non dispone di un protocollo particolare. E’ intenzione dello scrivente proporne l’istituzione secondo quanto indicato di seguito. Sono previste particolari forme di riservatezza e di accesso controllato al protocollo unico per: - documenti relativi a vicende di persone o a fatti privati o particolari (dati sensibili, come definiti dalla legge e successive modificazioni); - documenti di carattere politico e di indirizzo che, se resi di pubblico dominio, potrebbero ostacolare il raggiungimento degli obiettivi prefissati o procurare pregiudizio a terzi o al buon andamento dell’attività amministrativa (tipologie documentari definite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 24 e DPR 27 giugno 1992, n. 352, art. 8; Regolamento del Comune di Bracciano sull’Accesso agli atti). I documenti registrati con tali forme appartengono al cosiddetto Protocollo particolare, costituito dalle registrazioni sul protocollo informatico unico del Comune il cui accesso è autorizzato solo alle persone indicate da apposito regolamento, in rapporto alle tipologie documentarie e ai procedimenti amministrativi. Le tipologie di documenti da registrare nel protocollo particolare ed elencate in detto Regolamento sono individuate dal responsabile del Servizio archivistico comunale su indicazione della Giunta comunale, del Segretario generale, del Direttore generale e d’intesa con i responsabili delle UOR Le procedure adottate per la gestione dei documenti e dei procedimenti amministrativi ad accesso riservato, comprese la registrazione, la segnatura, la classificazione e la fascicolazione, sono le stesse 34 adottate per gli altri documenti e procedimenti amministrativi. I documenti registrati sul protocollo particolare divengono consultabili alla scadenza dei termini indicati dalla normativa vigente. Motivate richieste di consultazione potranno essere accolte prima della scadenza dei termini con le procedure previste dalla normativa vigente. 5.11.3. Registrazioni con differimento dei termini di accesso (riservatezza temporanea delle informazioni) Per i procedimenti amministrativi o gli affari per i quali si renda necessaria la riservatezza temporanea delle informazioni, cioè il differimento dei termini di accesso (ad esempio, gare e appalti, verbali di concorso, etc.), è prevista una forma di accesso riservato al protocollo informatico unico. Il responsabile dell’immissione dei dati deve indicare contestualmente alla registrazione di protocollo anche l’anno, il mese e il giorno nel quale le informazioni temporaneamente riservate divengono soggette al diritto di accesso nelle forme previste dalla normativa vigente. 5.11.4. Annullamento di una registrazione È consentito l’annullamento di una registrazione di protocollo solo attraverso l’apposizione nel campo “Note” della dicitura «annullato», che deve essere effettuata in maniera tale da consentire la lettura delle informazioni registrate in precedenza e da non alterare le informazioni registrate negli elementi obbligatori di protocollo. Solo il responsabile del Servizio archivistico comunale è autorizzato ad annullare la registrazione di un documento con apposito provvedimento, i cui estremi devono essere citati nella registrazione dell’annullamento. A tale responsabile vanno trasmesse le richieste scritte (anche per fax o per e-mail) contenenti il numero di protocollo da annullare e i motivi dell’annullamento.Le richieste devono essere firmate dal Responsabile ultimo dell’Uor richiedente l’annullamento della registrazione e compilate sull’apposita modulistica. Nel record di protocollo devono apparire in forma ben visibile, oltre agli elementi già indicati, anche data e ora dell’annullamento, nonché il codice identificativo dell’operatore che ha effettuato l’annullamento. Non è ammessa la modifica delle informazioni generate o assegnate automaticamente dal sistema. Eventuali errori di battitura (refusi) dell’oggetto, che possano pregiudicare le funzioni di ricerca possono essere segnalati entro la giornata lavorativa successiva all’SPI, che valuterà la possibilità di provvedere alla correzione dei dati senza pregiudicare il contenuto giuridico dei medesimi. 5.11.5. Lettere anonime Le lettere anonime non vanno protocollate. Qualora dal documento in arrivo non sia possibile evincere il mittente ovvero la provenienza, il documento andrà considerato come anonimo e quindi non protocollato. Lo stesso sarà consegnato al Segretario Generale che valuterà il tenore del documento e a chi eventualmente assegnarlo per il relativo . 5.11.6. Lettere prive di firma Le lettere prive di firma vanno protocollate. Agli addetti alla registratura spetta solo il compito di certificare che quel documento è pervenuto in quel modo e in quelle forme determinate, non quello di invitare il mittente a sanare la situazione. La funzione notarile del protocollo (cioè della registratura) è quella di attestare data e provenienza certa di un documento senza interferire su di esso. Sarà poi compito della UOR e, in particolare, del RPA valutare caso per caso, ai fini della sua efficacia riguardo a un affare o un determinato procedimento amministrativo, le conseguenze della mancanza della firma. 5.11.7. Lettere con firma illeggibile Le lettere con firma illeggibile vanno protocollate. In questi casi gli addetti alla registratura inseriscono 35 nel campo mittente la dicitura “Lettera con firma illeggibile”. 5.11.8. Registrazione “a fronte” Ogni numero di protocollo individua un unico documento. Non è pertanto consentita la cosiddetta registrazione “a fronte”, cioè l’utilizzo di un unico numero di protocollo per il documento in arrivo e per il documento in partenza, neppure se l’affare si esaurisce con la risposta e nemmeno se la registrazione avviene nel medesimo giorno lavorativo. 5.11.9. Telefax Il documento ricevuto a mezzo telefax è un documento analogico a tutti gli effetti. Il documento trasmesso da chiunque a una pubblica amministrazione tramite telefax, qualora ne venga accertata la fonte di provenienza, soddisfa il requisito della forma scritta e la sua trasmissione non deve essere seguita dalla trasmissione dell’originale (DPR445/2000, art.. 43, comma 5). L’accertamento della fonte di provenienza spetta al responsabile del procedimento amministrativo e avviene di norma per le vie brevi o con l’uso di sistemi informatici. Qualora non sia possibile accertare la fonte di provenienza, dovrà essere rispettata la seguente procedura: 1. Sul telefax va apposta la dicitura «documento ricevuto via telefax» e successivamente il RPA provvede ad acquisire l’originale; 2. Il RPA, una volta acquisito il documento originale e dopo essersi assicurato che siano stati riportati correttamente tutti i dati relativi alla segnatura (numero di protocollo, classificazione, etc.), provvede alla distruzione del documento ricevuto via telefax; tuttavia, qualora su quest’ultimo siano state segnate informazioni ritenute importanti (note del dirigente, appunti, etc.) può conservarlo nel fascicolo allegandolo al documento originale; Nel caso che al telefax faccia seguito l’originale, poiché ogni documento deve essere individuato da un solo numero di protocollo, indipendentemente dal supporto e dal mezzo di trasmissione, l’addetto alla registrazione a protocollo, dopo aver registrato il telefax, deve attribuire all’originale la stessa segnatura del documento pervenuto via telefax. Si tratta infatti del medesimo documento pervenuto precedentemente via telefax, con un diverso mezzo di trasmissione. Il responsabile della registrazione a protocollo deve comunque accertare che si tratti del medesimo documento: qualora vi fosse qualche correzione, anche minima, si tratterebbe di un documento diverso e quindi andrà registrato con un nuovo numero di protocollo. Il tipico esempio è rappresentato da un documento in arrivo via telefax senza firma, data e protocollo: l’originale pervenuto va protocollato con un nuovo numero. Il documento in partenza dovrà recare la dicitura «il presente documento, inviato via telefax, non sarà seguito dal documento originale». Il RPA è comunque tenuto a spedire l’originale qualora il destinatario ne faccia motivata richiesta; La segnatura va apposta non sulla copertina di trasmissione, ma sul documento. 5.11.10.Originali plurimi di uno stesso documento inviati a più soggetti del Comune di Bracciano, per competenza o per conoscenza Ogni documento, anche se in più esemplari, deve essere individuato da un solo ed unico numero di protocollo, indipendentemente dal fatto che sia indirizzato, per competenza o per conoscenza, a una o più strutture amministrative e/o organi politici all’interno del Comune di Bracciano. Di conseguenza, qualora pervenga un documento nel quale risultano evidenti più destinatari, l’addetto alla registrazione, prima di protocollarlo, deve verificare, attraverso il sistema informatico, che esso non sia già stato registrato dagli 36 altri destinatari. Qualora il documento sia già stato registrato si deve riportare la stessa segnatura anche sugli altri esemplari. Ai fini del calcolo dei tempi del procedimento amministrativo si tiene conto della data archivistica di quello protocollato per primo. Nel caso in cui, oltre alla pluralità di destinatari, il documento tratti anche una pluralità di argomenti (pluralità di oggetti), si veda la procedura descritta in Oggetti plurimi. 5.11.11. Copie per conoscenza Nel caso di copie per conoscenza si deve utilizzare la procedura descritta in Originali plurimi. In particolare, chi effettua la registrazione e lo smistamento dell’originale e delle copie, registra sul registro di protocollo a chi sono state inviate le copie per conoscenza. Tale informazione verrà riportata anche sulla segnatura di protocollo. 5.11.12. Oggetti plurimi in uno stesso documento Ogni documento in uscita o interno deve obbligatoriamente trattare un solo oggetto (un solo argomento), deve necessariamente riferirsi ad un solo procedimento e quindi deve essere conservato in un unico fascicolo. Qualora un documento in entrata tratti più oggetti/argomenti afferenti a procedimenti diversi e – conseguentemente – a fascicoli diversi, l’addetto alla registrazione deve creare copie autentiche per gli altri destinatari/ responsabili dei procedimenti, ai quali smistare il documento, registrarli, classificarli e fascicolarli distintamente. L’originale sarà smistato al responsabile dell’oggetto principale e le copie autentiche agli altri responsabili. Nel caso di oggetti aventi eguale importanza l’originale è smistato al primo destinatario in indirizzo. Sul documento e sulla registrazione di protocollo deve essere riportata la dicitura «documento con oggetti plurimi smistato anche a ... con prot. ...». 5.11.13. Posta elettronica (e-mail) I messaggi di posta elettronica (e-mail) che soddisfano i requisiti indicati dalla normativa vigente vanno protocollati. Potranno essere protocollati sia il corpo del messaggio che uno o più dei file ad esso allegati, purché corredati di firma digitale, secondo le indicazioni della normativa vigente. La segnatura di protocollo dovrà rispettare lo standard XML. A tal fine è costituita una casella di posta elettronica istituzionale (..) adibita a tali finalità di protocollazione. Tale casella è comunicata al DigitPa per l’inserimento nell’indice delle Amministrazioni pubbliche. Verranno protocollati solamente i messaggi inviati alla casella istituzionale di posta elettronica. Qualora il messaggio di posta elettronica pervenga a una casella diversa da quella istituzionale si dovrà reindirizzare il messaggio alla casella di posta elettronica istituzionale avvertendo, per conoscenza, il mittente. Qualora i messaggi di posta elettronica non siano conformi agli standard indicati dalla normativa vigente e si ritenga necessario riconoscere loro efficacia probatoria, il messaggio (e/o il documento trasmesso) deve essere considerato un documento analogico (cartaceo) a tutti gli effetti e quindi stampato con l’apposizione della dicitura «documento ricevuto tramite posta elettronica». Esso deve quindi essere registrato, segnato, classificato, smistato, assegnato, fascicolato e conservato come un documento analogico. 5.11.14. Documenti in partenza con più di tre destinatari Qualora i destinatari siano più di tre, è autorizzata la spedizione di copie dell’originale. Nella registrazione di protocollo va riportato il nominativo del primo destinatario con la seguente 37 indicazione «… ed altri. Vedi elenco agli atti» (es. «Pinco Pallino ed altri. Vedi elenco allegato alla minuta»). In questo caso alla registrazione di protocollo va associato il file contenente l’elenco dei destinatari ovvero inserito nel fascicolo relativo alla documentazione oggetto di registrazione. Tale elenco, in formato cartaceo, va vistato dal responsabile del procedimento e allegato alla minuta. 5.11.15. Corrispondenza in involti con dicitura “Riservato”, “Personale”, Confidenziale”, “S.P.M.”, etc. 1.I plichi/documenti indirizzati, presso la sede comunale, alla persona fisica del Sindaco, degli Assessori o dei singoli dipendenti (senza specificare la carica o la qualifica) o dalla cui confezione si evinca comunque il carattere di corrispondenza privata, non rientrano nella competenza dell’Amministrazione e, pertanto, sono ricevuti solamente previo accordo con i destinatari, ai quali sono recapitati in busta chiusa, senza essere registrati sul protocollo. 2. Parimenti non rientrano nella competenza dell’Amministrazione i plichi/documenti indirizzati, presso la sede comunale, ai Consiglieri comunali, al Collegio dei Revisori dei Conti e ai suoi componenti e alle rappresentanze sindacali. Anche in questi casi, i plichi/documenti sono ricevuti solamente previo accordo con i destinatari, ai quali sono recapitati in busta chiusa, senza essere registrati sul protocollo. 3. Qualora i destinatari, dopo la presa visione del contenuto dei plichi/documenti di cui ai due commi precedenti, verifichino che la documentazione, nonostante l’indirizzo o le modalità di confezionamento, rientra di fatto nella competenza dell’Amministrazione, devono trasmetterla senza ritardo, e comunque nell’arco della stessa giornata, all’U.O. Archivio e Protocollo, che provvede alla registrazione in entrata 5.11.16. Offerte per gare, appalti, concorsi, ecc. in busta chiusa e sigillata La registrazione deve essere effettuata sulla base degli elementi rilevabili sulla busta o involto, elementi che devono essere specificati nei relativi bandi; la segnatura deve essere apposta sulla busta o sull’involto chiusi. Una volta aperte le buste la segnatura deve essere apposta, a cura del responsabile del procedimento (Presidente della commissione d’appalto o di concorso), anche sui documenti in esse contenuti. Le UOR responsabile dell’organizzazione del concorso, gara, appalto cui afferisce la documentazione di cui sopra, è tenuta a comunicare all’Ufficio protocollo la data iniziale e finale della presentazione delle domande nonché a predisporre apposito modulo per segnare gli estremi dei nominativi dei partecipanti. La modulistica può essere richiesta all’Ufficio protocollo. 5.11.17. Documenti pervenuti per errore al Comune di Bracciano I documenti pervenuti per errore al Comune di Bracciano non devono essere protocollati e devono essere spediti immediatamente al destinatario con la dicitura «Erroneamente pervenuto al Comune di Bracciano il ...». Nel caso in cui il documento pervenuto per errore venga registrato, la registrazione va annullata, utilizzando un altro numero di protocollo per la trasmissione a chi di competenza. Tale annullamento può effettuarlo solo il Protocollo Generale. 5.11.18. Integrazioni documentarie Si precisa che chi effettua le operazioni di registrazione a protocollo non è tenuto a sindacare sulla congruità formale e sostanziale della documentazione presentata, ma deve solo descrivere il documento ed eventuali allegati. Tale verifica spetta al RPA, che deve comunicare all’interessato la necessità di eventuali integrazioni, indicare con precisione l’indirizzo al quale inviarle, specificare se l’assenza della documentazione comporta interruzione o sospensione del procedimento. I documenti presentati ad integrazione devono essere protocollati ed inseriti nel fascicolo relativo. 38 5.11.19 Registro d’emergenza 1. Al registro di emergenza, da utilizzarsi ogni qualvolta, per cause tecniche, non sia possibile usare la procedura informatica, è attribuita una numerazione progressiva, a partire dall’ultimo numero di protocollo attribuito informaticamente. 2. Nel registro di emergenza sono protocollati in via prioritaria i documenti per i quali assume rilevanza l’effettiva data di ricevimento o di partenza. Per gli altri documenti, il Responsabile del protocollo ne può autorizzare il differimento delle operazioni di registrazione, facendo constare ciò in apposito verbale. 3. Le informazioni relative ai documenti protocollati manualmente sono inserite nel sistema informatico, all’atto della sua riattivazione, utilizzando un’apposita funzione di recupero dei dati, entro dieci giorni dal ripristino della funzionalità del sistema. 5.11.20 Documenti giudiziari La ricezione di documenti da trattenere in deposito presso il Comune di Bracciano è ammessa ai sensi e per gli effetti di cui alla norma vigente. La ricezione di documenti indirizzati a soggetti che hanno eletto domicilio presso il Comune di Bracciano è ammessa solamente se i documenti provengono dagli Uffici Giudiziari o se l’elezione di domicilio presso il Comune, prevista dalla normativa vigente, è stata in precedenza comunicata all’Amministrazione. L’elezione di domicilio deve chiaramente risultare dalla confezione del plico e i documenti ricevuti rimangono depositati presso gli uffici comunali (Ufficio Messi), in attesa del ritiro da parte dei soggetti eleggenti, senza oneri/obblighi, di avviso o altro, a carico dell’Amministrazione. Per esigenze particolari, l’Amministrazione può disporre modalità e orari particolari per la ricezione di determinati documenti. ART. 5.12 REGISTRO ANNUALE DI PROTOCOLLO Entro il mese di marzo il responsabile provvede alla stampa del registro di protocollo dell’anno precedente. 39 SEZIONE 6. CLASSIFICAZIONE E GESTIONE ARCHIVISTICA ART. 6.01 ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E STRUMENTI DELL’ARCHIVIO CORRENTE Gli archivi hanno contemporaneamente carattere giuridico-amministrativo e carattere storicoculturale, ma, per convenzione, a seconda del prevalere dell’uno o dell’altro carattere, l’archivio è distinto in 3 fasi: archivio corrente, archivio di deposito e archivio storico. L’archivio corrente comprende i documenti relativi ad affari e a procedimenti non ancora conclusi, o comunque verso i quali sussiste un interesse corrente. Fanno parte dell’archivio anche le banche dati, i sistemi informatici e quelli informativi contenenti documenti amministrativi o altri repertori informatizzati che acquisiscano, trattino e conservino dati e informazioni utilizzati ai fini dello svolgimento dell’attività amministrativa. Per la corretta gestione dell’archivio corrente sono importanti non solo gli elementi che identificano il singolo documento (autore, oggetto, data, numero e data di protocollo ecc.), ma ancor più le relazioni che lo associano da una parte all’ente (o altro soggetto) che l’ha prodotto o acquisito (provenienza), dall’altra agli altri documenti provenienti dallo stesso ente ovvero al complesso archivistico (fondo, subfondo, serie, sottoserie ecc.) e all’unità archivistica di appartenenza (fascicolo, registro). Per gli archivi di nuova formazione, che nascono in formato digitale, è particolarmente importante garantire fin dall’origine che i documenti siano conservati nella loro integrità e autenticità ovvero insieme alle informazioni che li descrivono e che ne identificano contesto e relazioni con gli altri documenti (metadati). Per la corretta conservazione dei documenti d’archivio analogici e digitali sono di fondamentale importanza non solo la registrazione, ma soprattutto la classificazione e la fascicolazione. ART. 6.02 PIANO DI CLASSIFICAZIONE Lo strumento essenziale per la gestione dei flussi documentali è il Titolario o Piano di classificazione. Utilizzato dalle pubbliche amministrazioni già da alcuni secoli (fine XVIII – inizio XIX secolo), è costituito da uno schema generale di voci logiche, che corrispondono alle funzioni (e non alla struttura organizzativa in continua trasformazione) svolte dall’ente e sono convenzionalmente contraddistinte da simboli numerici (o alfabetici o alfanumerici). Il piano di classificazione è quindi un sistema precostituito di partizioni astratte, articolate in modo gerarchico dal generale al particolare, nel quale vanno inquadrati i documenti in modo dare loro un ordine logico. Il piano di classificazione è uno strumento onnicomprensivo cui sono ricondotti tutti i materiali archivistici prodotti, inclusi i documenti informatici predisposti o acquisiti con sistemi e in contesti documentari e tecnologici differenziati (database, fogli di calcolo, siti web). Combinato con la fascicolazione, il piano di classificazione permette di identificare l’unità archivistica, cioè l’unità di aggregazione di base dei documenti all’interno dell’archivio (fascicolo, repertorio etc) entro cui i documenti sono ordinati secondo le funzioni/attività/affari e/o le materie di cui partecipano. Tutti i documenti che entrano a far parte dell’archivio di un ente, a prescindere dallo stato di trasmissione e dal supporto, sono soggetti a classificazione, anche quelli non protocollati. La recente normativa ha sancito l’obbligatorietà della classificazione per tutte le pubbliche amministrazioni quale strumento fondamentale per la corretta gestione del sistema archivistico, in funzione dei principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione.Il Titolario adottato dal Comune di Bracciano a partire dal 1° gennaio 2010 si basa su quello elaborato dal Gruppo di lavoro istituito con decreto del Direttore generale per gli archivi (allegato Piano di classificazione). Il titolario adottato prevede due gradi divisionali (titolo e classe).Viene aggiornato ogni volta che si rende 40 necessario su proposta del RPI e le eventuali integrazioni e modifiche entrano in vigore il 1° gennaio dell’anno seguente alla loro approvazione. Il sistema di gestione del protocollo garantisce la storicizzazione del titolario in relazione alle modificazioni delle funzioni e la possibilità di ricostruire le diverse voci nel tempo, mantenendo stabili i legami dei fascicoli e dei documenti con la struttura del titolario vigente al momento della produzione degli stessi. ART. 6.03 FORMAZIONE E GESTIONE DEI FASCICOLI Il fascicolo riunisce tutta la documentazione relativa a un affare o a un procedimento amministrativo trattato da un ufficio, a prescindere dalla forma e dal supporto e dai corrispondenti del carteggio. Tutti i documenti di un medesimo fascicolo devono avere il medesimo indice di classificazione. Il fascicolo può contenere documenti ricevuti, documenti spediti, delibere, determine, verbali, contratti, relazioni, certificazioni varie, certificati medici, promemoria, studi di carattere normativo, progetti, disegni tecnici, capitolati tecnici ecc. I documenti possono essere protocollati e non protocollati (in quanto non soggetti alla protocollazione, ma funzionali all’affare/procedimento). Per fascicolazione si intende l’attribuzione/inserimento del documento in apposito fascicolo. Ciascun documento, soggetto o meno alla protocollazione, va inserito nel fascicolo e unito ai precedenti e ai susseguenti di un determinato affare o procedimento, secondo l’ordine progressivo di registrazione, o se assente, secondo la propria data. Qualora il documento dia luogo all’avvio di un nuovo affare o procedimento si procede all’apertura (o “istruzione”) di un nuovo fascicolo. Per esigenze pratiche, derivanti dalla natura del procedimento, dalla sua durata o anche in funzione della quantità dei documenti da gestire, il fascicolo può essere distinto in sottofascicoli, oppure in più fascicoli fra loro collegati. ART. 6.04 IDENTIFICAZIONE DEL FASCICOLO Il fascicolo è individuato da quattro elementi: - Anno di apertura /inizio/istruzione - Titolo e classe di appartenenza o indice di classificazione - Numero di repertorio, cioè un numero sequenziale (da 1 a n) attribuito con cadenza annuale, all’interno dell’ultimo grado divisionale del titolario di classificazione - Oggetto, cioè un testo sintetico e normalizzato che descrive puntualmente e compiutamente l’affare cui si riferisce. Es. 2010.VII.6.2145. Festival RAI Radio 3 edizione 2010 (2010 = anno di apertura del fascicolo; VII = titolo Servizi alla persona; 6 = classe Eventi e attività culturali; 2145 = n. progressivo attribuito al fascicolo dal sistema; “Festival RAI Radio 3 edizione 2010” = oggetto del fascicolo) Oltre a questi elementi devono poi essere indicati la UOR e il RPA (elementi gestionali); l’eventuale restrizione all’accesso nel rispetto della tutela della riservatezza e dei dati personali e la motivazione della selezione proposta, basata sul Piano di conservazione. Ogni fascicolo cartaceo deve avere una copertina (o camicia), che può essere stampata avvalendosi del modello predisposto, sulla quale devono essere indicati, oltre ai dati sopra elencati, l’anno di chiusura e il suo status (corrente, deposito, storico). All’interno dovrà essere inserito anche l’elenco dei documenti ivi contenuti ottenuto da apposito report del sistema di protocollo informatico. I fascicoli sono costituiti, in base alle esigenze di servizio, secondo criteri diversi, ma stabiliti per ciascuna voce del piano di classificazione. 41 Si possono costituire sostanzialmente tre tipi di fascicoli: 1. fascicolo per affare, che indica nella consuetudine amministrativa, il caso concreto (costruzione di una strada, costruzione di un ponte, predisposizione del bilancio, realizzazione di un evento culturale…), che la pubblica amministrazione deve portare a buon fine. Il procedimento amministrativo viceversa è il modello di comportamento ideale e astratto che deve guidare la pubblica amministrazione nella gestione degli affari. Perciò ad ogni affare corrisponde un fascicolo, mentre un procedimento comprende documenti che possono far parte di più fascicoli. 2. fascicolo per persona fisica o giuridica, che comprende tutti i documenti, che si riferiscono a una persona fisica (es. fascicoli del personale dipendente, fascicoli degli assistiti dai servizi sociali) o una persona giuridica (es. fascicoli delle società partecipate dall’ente, delle associazioni culturali e sportive ecc.). Spesso questo tipo di fascicolo resta aperto per molti anni, come nel caso dei fascicoli dei dipendenti che restano correnti per tutta la durata del rapporto di lavoro. 3. fascicolo per attività, che comprende i documenti prodotti nello svolgimento di un’attività amministrativa semplice, non discrezionale e ripetitiva, che si esaurisce in risposte obbligate o meri adempimenti (es.: richieste di patrocinio, richieste di accesso agli atti, richieste di permessi alla zona a traffico limitato, reclami); ha durata annuale e, se la massa documentale è eccessiva, può articolarsi in sottofascicoli con diverse cadenze temporali (ad esempio, mensili). Il fascicolo viene chiuso (anche informaticamente modificando lo status da «corrente» a «chiuso») all’esaurimento dell’affare o al termine del procedimento. La data di chiusura si riferisce alla data dell’ultimo documento prodotto o ricevuto. L’anno di archiviazione nell’archivio di deposito coincide con l’anno di apertura del fascicolo. I sottofascicoli ereditano le stesse caratteristiche del fascicolo su cui sono aperti. Per motivi logistici l’anno di archiviazione dei fascicoli cartacei (soprattutto se molto consistenti) può essere anche l’anno di chiusura, a condizione che ciò venga esplicitato nella posizione in cui il fascicolo avrebbe dovuto trovarsi mediante appositi fogli di rinvio. Le note di rinvio devono essere riportate anche negli inventari e negli elenchi di consistenza. L’anno di archiviazione dei fascicoli cartacei non può invece mai essere l’anno di versamento all’archivio di deposito. ART. 6.05 ISTRUZIONE/APERTURA DEI FASCICOLI E GESTIONE NELL’ARCHIVIO CORRENTE In presenza di un documento da inserire in un fascicolo, l’ufficio abilitato: 1) stabilisce con l’ausilio delle funzioni di ricerca del sistema se il documento si colloca in un affare/procedimento già avviato oppure se dà avvio a uno nuovo; 2) se si colloca nell’ambito di un affare/procedimento in corso: a) seleziona il fascicolo relativo b) inserisce il documento nel fascicolo 3) se dà avvio a nuovo un affare/procedimento: a) apre il fascicolo b) inserisce il documento nel fascicolo Il fascicolo si apre nell’ambito del livello più basso del titolario di classificazione. L’SPI controlla periodicamente la congruità delle classificazioni, la tenuta dei fascicoli e la eventuale presenza di documenti non inseriti in fascicoli. Qualora riscontri che la gestione dei documenti non è conforme a quanto stabilito dalle linee guida di classificazione e fascicolazione l’SPI segnalerà l’incongruenza all’ufficio, che provvederà ad apportare le necessarie modifiche. 42 ART. 6.06 FORMAZIONE DELLE SERIE, DEI REGISTRI E DEI REPERTORI L’archivio del Comune di Bracciano è formato dalle serie “Carteggio amministrativo”, organizzata in fascicoli e suddivisa per anni secondo i titoli e le classi, dalle serie dei registri e dalle serie dei documenti repertoriati. ART. 6.07 REPERTORIO DEI FASCICOLI Lo strumento di gestione e reperimento dei fascicoli è il Repertorio dei fascicoli. La sua struttura rispecchia quella del Piano di classificazione e varierà con il suo aggiornamento. Se il titolario rappresenta i documenti che in astratto possono essere prodotti, il Repertorio rappresenta i documenti che nel concreto sono stati prodotti, riuniti nei fascicoli, le unità archivistiche di base di aggregazione dei documenti. Sono elementi costitutivi del repertorio: - Anno di istruzione del fascicolo - Classificazione completa - Numero ed eventuali partizioni in sottofascicoli - Anno di chiusura - Oggetto del fascicolo ed eventualmente dei sottofascicoli - Annotazione dello status relativo all’età (corrente, deposito, storico, o in alternativa, dell’avvenuto scarto) Il repertorio dei fascicoli ha cadenza annuale, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ciascun anno il repertorio dà luogo a serie chiuse di fascicoli, numerati progressivamente all’interno di ogni classe del Piano di classificazione. Il repertorio dei fascicoli è unico per tutto il Comune. La catena numerica che assegna il numero ai singoli fascicoli è trasversale a tutti i servizi e quindi presso ogni singola unità può presentare elementi di discontinuità. Il repertorio dei fascicoli è gestito dal sistema di protocollo informatico. La numerazione attribuita ai singoli fascicoli del repertorio fornisce l’unico elemento per ordinare i fascicoli all’interno della classe. Pertanto nell’archivio corrente e quindi presso i singoli uffici e poi nell’archivio di deposito l’unico ordinamento dei fascicoli è quello determinato dal repertorio dei fascicoli, secondo la struttura logicogerarchica: anno titolo classe fascicolo ART. 6.08 GESTIONE E RESPONSABILITÀ DEI FASCICOLI La responsabilità e la gestione dei fascicoli in corso è del RPA, il quale avrà cura di inserire nel fascicolo solo quanto di pertinenza, di conservare i documenti in originale o copia autentica. Una volta chiuso – oppure non più ritenuto necessario per la trattazione corrente - il fascicolo potrà essere “versato” – previo scarto in itinere con eliminazione di copie, appunti, buste - secondo un apposito piano di versamento (almeno una volta all’anno) all’Archivio generale di deposito. 43 SEZIONE 7. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’ARCHIVIO DI DEPOSITO (DOCUMENTI SEMI-ATTIVI) ART. 7.01 ARCHIVIO DI DEPOSITO: DEFINIZIONE 1. Si definisce “archivio di deposito” la suddivisione funzionale dell’archivio comunale comprendente la documentazione, relativa a pratiche concluse negli ultimi quarant’anni, per le quali non risulti più necessaria una trattazione o, comunque, verso i quali sussista un interesse sporadico. L’archivio di deposito è dunque un luogo di decantazione di effetti e vincoli giuridici. ART. 7.02 ARCHIVIO DI DEPOSITO: DISLOCAZIONE DEI LOCALI 1. L’archivio centrale di deposito del Comune di Bracciano è attualmente dislocato in via delle Palme n. 8 (allegato 7/a). Ne è responsabile l’archivista comunale che, solo, detiene le chiavi per accedere alla struttura. Copia di sicurezza delle stesse è stata consegnata al Segretario Generale. 2. Sempre a via delle Palme n. 8 si trova un altro spazio adibito a deposito della documentazione comunale, distaccato dall’Archivio Centrale di deposito (Allegato 9/c). Il locale è diviso in due sezioni separate da una porta blindata. L’accesso alle due sezioni del locale è consentito all’archivista e al personale degli Uffici Tecnico e Urbanistica, che ne utilizza una parte come locali di primo deposito della documentazione così come indicato dalla piantina allegata (Allegato 9/c). Lo stesso personale dell’Ufficio tecnico può utilizzare la sezione A del suddetto locale come magazzino per le attrezzature di sua competenza e per le quali esso solo è responsabile. L’archivista è responsabile solamente della documentazione conservata negli arredi così come indicato nella piantina allegata; 3. Nei locali del terzo piano del complesso Monumentale di Piazza Mazzini, 5 sono situati altri spazi adibiti ad archivio di deposito così come indicato dalla piantina allegata (allegato 8/b). Nella sezione A si trovano i locali adibiti per il deposito delle seguenti tipologie documentarie di cui l’archivista in via esclusiva detiene le chiavi: Deliberazioni originali di Giunta comunale e Consiglio comunale relative al periodo 1960-2007; Copie delle Determinazioni di Area relative al periodo 1997-2007; Contratti originali stipulati dall’Ente relativi al periodo 1886-2011; Fatture ricevute in originale relative al periodo 1997-2006; Atti Giudiziari in deposito relativi al periodo anni ‘90-2010; Verbali originali di sopralluoghi dei Vigili Urbani relativi al periodo 1962-2007; Registrazioni di protocollo relative agli anni 2007-2010. La documentazione sopra descritta è incrementata dai trasferimenti effettuati dalle diverse Uor all’inizio di ogni anno solare. Nella sezione B si trovano altri due locali adibiti, uno per il deposito di documentazione relativa all’Ufficio Tributi il cui accesso è gestito dall’archivista congiuntamente al personale dell’ufficio Tributi che conosce la documentazione ivi deposta; l’altro per il deposito della documentazione relativa all’Ufficio Cultura. ART. 7.03 MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE NELL’ARCHIVIO DI DEPOSITO 1. Gli uffici che intendono versare documentazione nell’Archivio di deposito devono precedentemente accordarsi con l’archivista, descrivendo la quantità e la tipologia del materiale documentario oggetto del versamento, selezionando il materiale destinato allo scarto ed eventualmente sfoltendo i fascicoli. È da 44 evitare l’inserimento di: stampati in bianco, depliant, opuscoli a stampa non attinenti in modo rilevante alle pratiche, libri e giornali, oggetti vari di cancelleria, agende personali, fotografie, floppy, piante non opportunamente condizionate. Per facilitare le operazioni sopradescritte l’archivista ha predisposto apposita modulistica disponibile sulla rete Intranet del Comune di Bracciano. 2. Al momento del passaggio di documentazione all’archivio di deposito, occorre procedere con una verifica dell’archiviazione seguita nell’archivio corrente, controllando l’avvenuta raccolta dei documenti in fascicoli e buste; riscontrando la classificazione del carteggio in base al titolario in vigore e le segnature apposte sulle buste e sui registri da parte degli uffici; rilevando specifiche serie documentarie nuove. L’archivio di deposito non deve contenere né carte sciolte né miscellanee. ART. 7.04 PROCEDURE DI SCARTO DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA 1. La documentazione archivistica conservata nell’archivio di deposito è soggetta a scarto archivistico, secondo le procedure di legge, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004, art. 21, comma 1, lettera d). ART. 7.05 ACCESSO AI LOCALI DI DEPOSITO 1. L’accesso agli archivi di deposito è ordinariamente consentito soltanto insieme all’archivista, salvo quanto previsto dall’art. 7 cc. 2 e 3. ART. 7.06 PRELEVAMENTO DEI DOCUMENTI DEPOSITATI PRESSO I LOCALI DI DEPOSITO 1. Il prelevamento di documenti da parte del personale interno è subordinato ad istanza rivolta al responsabile del servizio archivistico, come indicato nell’articolo 68, comma 2 del DPR 445/2000, secondo le modalità e la modulistica accessibili tramite la rete Intranet del Comune di Bracciano. ART. 7.07 PREDISPOSIZIONE DEGLI STRUMENTI PER LA GESTIONE DELL’ARCHIVIO DI DEPOSITO 1. Il responsabile del servizio archivistico deve essere in ogni momento a conoscenza della collocazione del materiale archivistico: dovrà perciò predisporre degli elenchi di consistenza del materiale facente parte dell’archivio di deposito e un registro sul quale annotare i movimenti delle singole unità archivistiche, così come disciplinato dall’art. 68, comma 2 del DPR 445/2000. 45 SEZIONE 8 ARCHIVIO STORICO ART. 8.01 CONSERVAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO L’archivio storico è costituito dal complesso dei documenti relativi ad affari esauriti e destinati, previe operazioni di selezione, alla conservazione permanente per garantirne, in forma adeguata, la consultazione al pubblico. In base alla normativa vigente la sezione storica separata d’archivio è formata dai documenti relativi ad affari esauriti da oltre 40 anni. L’ente ha l’obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei singoli documenti e dell’Archivio nella sua organicità e in luogo idoneo alla conservazione permanente, secondo le modalità indicate dal soprintendente archivistico per il Lazio. Ogni trasferimento dell’archivio storico in altra sede deve essere comunicato e autorizzato dal medesimo. L’ente produttore ha inoltre l’obbligo di ordinare e inventariare la sezione storica separata d’archivio. Il responsabile dell’archivio generale di deposito versa all’archivio storico i fascicoli e i registri relativi ad affari esauriti da oltre 40 anni, corredati da apposito elenco di versamento: in conseguenza di ciò il responsabile della sezione storica separata d’archivio provvede ad aggiornare l’inventario. I documenti che costituiscono la sezione storica separata d’archivio del Comune sono attualmente conservati presso la sede comunale. L’Ente cura la conservazione, promozione, valorizzazione e assicura la fruizione del patrimonio documentario, garantendo a tutti l’accesso gratuito presso la separata sezione in proprio o mediante l’affidamento del servizio di consultazione a ditte o a liberi professionisti dotati di professionalità archivistica documentata dalla Soprintendenza archivistica per il Lazio. Il Responsabile dell’archivio storico è individuato dal Dirigente di settore competente. ART. 8.02 STRUMENTI DELL’ARCHIVIO STORICO Gli strumenti della sezione storica separata d’archivio sono: - elenchi di versamento - elenco di consistenza e topografico - inventario. ART. 8.03 CONSULTAZIONE E RICERCHE - REGOLAMENTO DELL’ARCHIVIO STORICO La consultazione dei documenti dell’Archivio avviene negli orari stabiliti dall’Ente previa compilazione dell’apposito modulo di consultazione. La consultazione avviene sotto la sorveglianza del personale incaricato. Le richieste di consultazione vengono registrate nell’apposito registro annuale a cura del responsabile dell’archivio o da altra persona da questi incaricata. La gestione e la consultazione dell’Archivio storico è disciplinata da apposito regolamento. 46 SEZIONE 9 PIANO DI SICUREZZA DEL SISTEMA DOCUMENTARIO ART. 9.01 PIANO DI SICUREZZA INFORMATICA Si ritiene esaustivo a questo riguardo il piano di sicurezza redatto in base alle vigenti norme per il trattamento dei dati personali, per la protezione dei dati, per l’assunzione di responsabilità del responsabile della conservazione, per gli strumenti di tutela e le contromisure necessarie alla sicurezza dei sistemi. Tale documento è al momento in fase di revisione. ART. 9.02 OBIETTIVI DEL PIANO DI SICUREZZA INFORMATICA Il piano di sicurezza garantisce che le informazioni siano disponibili, integre, riservate e che per i documenti informatici sia assicurata la autenticità, la non ripudiabilità, la validità temporale, l’estensione della validità temporale. ART. 9.03 CONTROLLO DEL RISCHIO L’azione di controllo del rischio si esprime con la messa in esercizio di una serie di misure classificate e dettagliate come segue: 1. Misure di sicurezza organizzative: - analisi dei rischi - regolamento per l’accesso - linee guida per la sicurezza - formazione - verifiche periodiche sui dati - distruzione controllata dei supporti 2. Misure di sicurezza logiche: - identificazione e autenticazione utente - controllo degli accessi ai dati e programmi - politica antivirus - firma digitale, crittografia - monitoraggio sessioni di lavoro - disponibilità del software e dell’hardware 3. Misure di sicurezza fisiche: - vigilanza della sede - ingresso controllato nei locali - sistemi di allarme e/o antintrusione - registrazione degli accessi - custodia in armadi, classificatori non accessibili - casseforti per la conservazione dei supporti - dispositivi antincendio - continuità alimentazione elettrica - controllo operato addetti manutenzione - verifica di leggibilità dei supporti 47 ART. 9.04 CODICE IDENTIFICATIVO PER L’UTILIZZO DEGLI ELABORATORI A ciascun utente o incaricato del trattamento è attribuito un codice identificativo personale per l’utilizzazione dell’elaboratore. Lo stesso codice non è, neppure in tempi diversi, assegnabile a persone diverse. ART. 9.05 SOFTWARE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO Il sistema di protocollo informatico è attualmente gestito dal software Protocol della società Insiel. Di questo è disponibile presso il servizio archivistico manuale e caratteristiche tecniche. 48 SEZIONE 10 ACCESSO E PRIVACY ART. 10.01 PROCEDURE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E LA TUTELA DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI Il Comune di Bracciano garantisce da un lato l’accesso il più ampio possibile ai documenti amministrativi e d’altro canto la tutela dei dati personali e sensibili, riconoscendo in tal modo diritti entrambi costituzionalmente fondati, per quanto talvolta apparentemente contrapposti. Il Comune di Bracciano in materia ha elaborato: - Regolamento sul diritto di accesso dei cittadini agli atti e ai documenti amministrativi, approvato con deliberazione consiliare; - Documento programmatico sulla sicurezza, approvato con deliberazione della Giunta comunale che comprende l’aggiornamento annuale del Piano operativo per le misure di sicurezza minime in ordine al trattamento dei dati sensibili e personali; Lo spirito della normativa in vigore prevede che la materia sia rigidamente regolamentata e che siano indicate le tipologie documentarie escluse dalla consultazione ordinaria. L’elenco dettagliato sarà disponibile nell’immediato futuro, appena sarà terminata la rilevazione aggiornata dei procedimenti amministrativi e dei connessi documenti previsti nell’iter procedimentale. Regolamentare la consultazione è esigenza connessa anche con la tutela del materiale, della sua autenticità e integrità. Merita chiarire preliminarmente alcuni principi e procedure, che costituiscono un punto di riferimento per chi opera nel Comune di Bracciano. Le problematiche connesse all’accesso e alla tutela della riservatezza riguardano tutte e tre le fasi di vita dei documenti. Difatti i casi di consultazione dei documenti possono essere molteplici: 1) consultazione interna all’ente produttore. Ogni dipendente del Comune può consultare i documenti relativi ad affari di propria competenza ad esso assegnati e quei documenti di carattere generale e infrastrutturale necessari a concludere il procedimento. I dipendenti, in quanto funzionari pubblici, sono tenuti a rispettare il segreto d’ufficio e quindi a non divulgare notizie di natura riservata, a non trarre profitto personale o a procurare danno a terzi e all’amministrazione di appartenenza dalla conoscenza di fatti e documenti riservati. Resta inteso che finché l’unità organizzativa responsabile del procedimento amministrativo è anche responsabile della conservazione dei documenti relativi, può accedere alla documentazione senza filtri di sorta. Ma, esistendo un servizio di conservazione accentrata dell’archivio di deposito e dell’archivio storico, i dipendenti del Comune hanno il diritto di consultare i documenti relativi ad affari di loro competenza, ma devono soggiacere a precise procedure di richiesta e di riconsegna del materiale. 2) consultazione di terzi per fini amministrativi. Si fa riferimento allo specifico Regolamento comunale già citato. 3) consultazione di terzi per fini di ricerca storico-scientifica. Può riguardare anche documenti di data molto recente. La consultazione a fini di ricerca è gratuita, ex art. 101 del D. lgs. 490/99. Per quanto riguarda i documenti costituenti l’archivio storico, il Servizio archivistico ha predisposto la modulistica per la richiesta di accesso alla sala di studio, per la richiesta dei pezzi, per la riproduzione. Con riferimento alla normativa statale, i documenti del Comune di Bracciano sono liberamente 49 consultabili, ad eccezione: di quelli di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato, che divengono consultabili 50 anni dopo la chiusura del fascicolo che li contiene; - di quelli contenenti taluni dati sensibili, che diventano consultabili 40 anni dopo la chiusura del fascicolo che li contiene; - di quelli contenenti taluni dati sensibili (noti in gergo come “sensibilissimi”), idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale o i rapporti riservati di tipo familiare, che diventano consultabili 70 anni dopo la chiusura del fascicolo che li contiene; la consultazione dei documenti contenenti dati sensibili può essere autorizzata anche prima della scadenza dei termini prescritti dalla legge, purché ci si attenga alle norme contenute nel Codice di deontologia e buona condotta già citato. Poiché «il trattamento di dati personali per scopi storici, di ricerca scientifica o di statistica è compatibile con gli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati e può essere effettuato anche oltre il periodo necessario a questi ultimi scopi», ex art. 3 del D. lgs. 281/1999, i dati raccolti dal Comune di Bracciano possono essere conservati nella separata sezione e formare oggetto di ricerca, ex art. 5 del medesimo decreto. In riferimento al Codice di deontologia e buona condotta già citato: - chi fa ricerca storica e consulta documenti è autorizzato a utilizzare dati di carattere personale; - l’osservanza del codice di deontologia costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento; - il trattamento dei dati personali è connesso con la conservazione, l’ordinamento e la comunicazione dei documenti conservati nell’archivio del Comune di Bracciano; - la libertà di ricerca e il diritto allo studio e all’informazione deve armonizzarsi con il rispetto del diritto alla riservatezza; in particolare chi conserva i documenti del Comune di Bracciano deve: - adottare le modalità più opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone cui i dati si riferiscono; - adoperarsi per il rispetto delle norme relative in materia archivistica; - trattare i dati personali e sensibili con lealtà, correttezza, imparzialità, onestà, diligenza, trasparenza; - favorire il recupero, l’acquisizione e la tutela dei documenti; - tutelare l’integrità degli archivi e l’autenticità dei documenti; - assicurare la libera fruibilità delle fonti; - non usare per interessi privati le informazioni non disponibili ad utenti esterni; - mantenere riservate le notizie e informazioni concernenti dati personali appresi nell’esercizio della loro attività; - favorire il diritto degli interessati all’aggiornamento, alla rettifica e all’integrazione dei dati, garantendo però la distinzione delle fonti originarie dalla documentazione successivamente acquisita; - mettere a disposizione idonei strumenti di ricerca che consentano la reperibilità delle notizie e delle informazioni. Gli utenti che utilizzano dati di carattere personale per condurre le loro ricerche devono osservare alcuni obblighi relativi sia al momento della rilevazione dei dati sia al momento della loro diffusione: - chiedere l’autorizzazione ad accedere in deroga ai documenti prima della scadenza dei termini di libera consultabilità. La domanda va indirizzata al Ministero dell’interno, deve acquisire il parere del Soprintendente archivistico per il Lazio e deve essere corredata da un progetto di ricerca, in cui si illustrano gli obiettivi e le modalità di diffusione dei dati; - non diffondere i nomi delle persone, utilizzare le sole iniziali, usare con ragionevolezza e onestà il criterio della pertinenza; - distinguere, per quanto concerne la diffusione, il risultato di analisi desunte da documenti e l’interpretazione personale, rispettando il criterio di pertinenza, lasciando perciò cadere i dati e le - 50 informazioni non strettamente necessarie all’obiettivo della sua ricerca (il che significa che nel caso, ad esempio, di analisi dell’operato pubblico di una persona, dovrà tralasciare i particolari di natura strettamente privata ininfluenti sulle scelte afferenti alla vita pubblica). Chi fa ricerca è esentato dall’obbligo dell’informativa, se essa necessita un dispiego di energie sproporzionato all’obiettivo. Non potrà trasmettere a terze persone i dati accessibili solo su autorizzazione. Copia del Codice di deontologia e buona condotta verrà comunicata dal Servizio archivistico nelle sue differenti articolazioni agli utenti. 51 SEZIONE 11:TRASMISSIONE E RICEZIONE DOCUMENTI ART 11.01 TRASMISSIONE E RICEZIONE PER VIA TELEMATICA DEI DOCUMENTI INFORMATICI; INTEROPERABILITA’ Il Comune di Bracciano, con riferimento alla normativa in vigore12, ha attivato la casella istituzionale di posta elettronica ([email protected]). Si precisa che la normativa è in via di consolidamento e che perciò questa sezione del manuale di gestione verrà in seguito implementata, estesa, modificata in relazione agli scenari sia normativi sia tecnologici che verranno a consolidarsi in applicazione della normativa citata. Alla casella istituzionale di posta elettronica del Comune di Bracciano possono pervenire le seguenti tipologie di documenti informatici: 1. documenti sottoscritti mediante la firma digitale qualificata 2. documenti con firma elettronica e documenti con firma elettronica avanzata 3. documenti sottoscritti da autori identificati mediante l’uso della carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi 4. documenti trasmessi da altre p.a. e conformi alle direttive relative alla interoperabilità 5. documenti elettronici generici Allo stato attuale, in attesa del consolidarsi degli scenari normativi e tecnologici, i documenti informatici che perverranno alla casella istituzionale di posta elettronica del Comune o alla casella di posta certificata, verranno trattati dal Protocollo generale con le medesime procedure usate per i documenti cartacei (registrazione a protocollo, classificazione, smistamento, assegnazione, fascicolazione). Il Protocollo generale, dotato dei dispositivi atti ad accertare l’autenticità e la integrità del documento, provvede alla stampa dello stesso indicando e riportando su tale copia cartacea i riferimenti di autenticazione e identificazione. Il documento stampato viene protocollato come la posta cartacea e segue le stesse modalità di smistamento, assegnazione e fascicolazione già descritte. I documenti informatici vengono altresì allegati, in chiaro (= decrittografati), alla registrazione di protocollo effettuata. L’utente ha così la possibilità di vedere il documento a video senza ricorrere alla copia cartacea. I documenti pervenuti alla casella di posta elettronica istituzionale o certificata che siano identificati come documenti sottoscritti con firma digitale qualificata, vengono, immediatamente dopo il momento della registratura di protocollo, archiviati su supporti non riscrivibili e tenuti a disposizione. L’archiviazione e la conservazione segue e rispetta tutte le norme tecniche esistenti al riguardo. Altresì si provvede alle attività di marcatura temporale e alla estensione della marcatura temporale come previsto dalla legge. Il Protocollo generale provvede periodicamente a rimuovere dalla casella istituzionale di posta elettronica o certificata i documenti pervenuti. I documenti che pervengono da altre P.A. seguono le stesse regole generali suindicate. Le operazioni di registrazione sono automatiche, se sono rispettate le regole della interoperabilità. 52 SEZIONE 12 DISPOSIZIONI FINALI ART. 12.01 REVISIONE E AGGIORNAMENTO Il presente Manuale è rivisto e aggiornato, ordinariamente, su proposta del RPI. ART. 12.02 ENTRATA IN VIGORE Le disposizioni contenute nel presente Manuale entrano in vigore il 1° ottobre 2012. Le modifiche ed aggiornamenti entrano in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione. ART. 12.03 PUBBLICAZIONE E DIVULGAZIONE Il Manuale è reso pubblico tramite la sua diffusione sul sito Internet e sull’Intranet del Comune di Bracciano. 53 SEZIONE 13 ELENCO ALLEGATI Il presente Manuale di gestione del sistema documentario (protocollo informatico ,flussi documentali e archivio) è corredato dai seguenti allegati: 1) Documenti soggetti a registrazione particolare; 2) Piano di classificazione; 3) Schema riassuntivo del piano di classificazione; 4) Prontuario per la classificazione; 5) Linee guida per l’organizzazione di fascicoli e delle serie documentali 6) Piano di conservazione; 7) Archivio di deposito allegato 7/a; 8) Archivio di deposito allegato 8/b; 9) Archivio di deposito allegato 9/c 10) Linee guida per la redazione dell’oggetto e delle anagrafiche del protocollo (Le raccomandazioni di Aurora a cura del Gruppo interistituzionale Aurora, Padova, CLUEP, 2009, http:/www.unipd.it/archivio/progetti/aurora). 54