Il nome dell'azione nei decretisti e nei decretalisti.
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IY.
Il nome dell' azione nei decretisti
e nei decretalisti.
Yon
Herrn Professor Dr. P i e r Silverio L e i c h t
in R o m .
Il termine a c t i o ebbe nell'alto medioevo diversi
significati, che derivano tutti dal mondo romano. Si
adoperava per indicare un complesso di beni, affidato
al governo d'un ufficiale regio o ducale chiamato perciò
a c t i o n a r i u s , oppure nel senso di diritto d'agire. In
quest'ultimo senso viene già sul finire del X secolo la
cessione di i u r a et a c t i o n e s , che contiene il trasferimento dal cedente al cessionario di tutti i diritti che
spettano al primo su un complesso patrimoniale che
poteva pure comprendere diritti pubblici o addirittura
diritti di sovranità. Ancora nel secolo XIII, ad esempio,
Ludovico di Savoia scriveva ai nobili, cittadini e burgenses del Piemonte di prestare il giuramento di fedeltà al
conte Amedeo Y, suo fratello, al quale aveva ceduto:
q u i d q u i d i u r i s et a c t i o n i s h a b e b a m u s et n o b i s
competere p o t e r a t usque ad diem p r e s e n t e m
. . . t a m ex t e s t a m e n t o , q u a m a b i n t e s t a t o , in
b o n i s m a t e r n i s et p a t e r n i s , m o b i l i b u s et i m m o b i l i b u s ecc.1) —
Nella formula di cessione di iura et actiones indubbiamente a c t i o è usata in senso astratto: ciò dimostra come
già in un tempo abbastanza remoto, alla fine, cioè, del
Yed. T a l l o n e , Parlamento Sabaudo I (negli Atti delle Assemblee Costituzionali italiane, Bologna 1928) Lione, 15 gennaio
1286.
<5 Zeitschrift für Kechtsgeschichte LVIII. Kan. Abt. XXVII.
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P. S. Leicht,
secolo X, nel territorio dove la formula sorse, cioè fra
la Toscana e la Romagna ci si preoccupava, sotto l'influsso d'idee romanistiche, di rendersi conto della natura
dell'azione e della sua figurazione. Queste preoccupazioni
sono dimostrate anche dai commentatori delle leggi
longobarde. Troviamo infatti in alcuni codici del liber
legis pavese1), un tentativo di classificare le azioni
sorgenti dal diritto longobardo sulla base dei loro effetti. —
aliae sunt ut crimínales, pro quibus res mittuntur
in bannum
Actionum
aliae ut debiti,
pro quibus pignus committitur
aliae ut in re, pro
quibus datur investitura
salva
querela
Si tratta di tentativi che non ebbero un seguito molto
notevole nella giurisprudenza longobarda2); troviamo
però in essa la tendenza costante ad adoperare, per le
azioni longobarde, la terminologia romana, così che vengon chiamate nell'expositio, actio f u r t i , actio
n o x a l i s ecc. Questo uso è ancor più esteso nelle formule,
particolarmente in qualche codice. Nelle formule all'editto
di Rotari troviamo p. e. la seguente frase: Si vero pro
recuperanda, v e l r e s t i t u e n d a , vel a d i p i s c e n d a
p o s s e s s i o n e debet esse actio, ita sit (segue la formula).
Questi passi dimostrano come gli studi relativi alla
procedura romana avessero esercitata una vasta influenza
sui commentatori del liber legis pavese, e più tardi
della Lombarda, producendo una mescolanza fra le terminologie dei due diritti.3) Io penso che per reagire
1
) MG. Leges IY alla 1. 16 di Ludovico il Pio, dai Codici
5, 7, 8.
2
) Tuttavia si veda ad es. nella formula ad Roth. 234: . . . n a m
si a c t i o in rem f u e r i t et p o s s i d e n s a u c t o r e m h a b u e r i t ,
n o n e x e r c e t u r ea a c t i o c o n t r a a u c t o r e m . . . Nello stesso
passo è ricordata 1' a c t i o ad e x h i b e n d u m .
3
) Si noti che gli studi romanistici fiorivano pure in Lombardia
in relazione con quelli che si conducevano a Ravenna come mostran
le f i c t a e c o n s t i t u t i o n e s .
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Il nome dell'azione nei decretisti e nei decretalieti.
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contro tale confusione siano state iniziate le cosidette
„differentiae", che mirano a mettere bene in chiaro i
punti, nei quali i due diritti si staccano fra loro.
Degli studi romanistici relativi alle azioni, abbiamo
una testimonianza datata, sin dai primi anni del secolo
XII, in un documento aretino del 1109. Lo schema che
in esso viene ricordato di a c t i o n e s ex c o n t r a c t u , vel
(ex) quasi c o n t r a c t u , vel ex m a l e f i t i o , vel (ex)
quasi m a l e f i t i o , sive in rem, sive in personam,
mi sembra essere in relazione col libro di Tubinga
c. GXLI. Questo ha in tale capitolo, come pure nei
seguenti CXLII—CXLIV1), una classifica rudimentale
delle azioni, ma il lavoro continua da parte dei giuristi
che si sforzano da un lato, di classificare le azioni in
modo sempre più esatto, dall'altro di precisare il significato delle varie azioni. Di questo progresso ne abbiamo
testimonianze in vari punti del libro di Ahsburnham e
nei c. LXXIX e LXXX del libro di Graz e più ancora
nella cosidetta „appendix Petri" pubblicata da F i t t i n g
nel suo libro Juristische Schriften des früheren M.A. e
così pure nel Codice Haenel Lipsiensis pubblicato dallo
stesso Fitting.
Le tendenze che i glossatori, la cui attività sta in
stretti legami con questa letteratura preirneriana, dimostrano, è quella di far risorgere il sistema delle azioni
romane, quale è descritto dai testi giustinianei, in tutta
la sua ampiezza. Essi, naturalmente, non erano in grado
di giudicare quanto vi fosse di formale e quanto di
sostanziale nelle rievocazioni del sistema romano delle
azioni, fatte dalla legislazione di Giustiniano. In essa si
trovano ricordate le numerose azioni, create nei tempi
precedenti e, accanto a queste, altre nuove, e perciò non
potevano dubitare che le azioni continuassero anche con
Giustiniano, ad avere le loro figure ben distinte l'una
Scritti giuridici preirneriani, fonti delle Exceptiones legum
romanarum, Libro di Asbburnham, Libro di Tubinga, Libro dì
Graz, a cura di C. G. Mor, Milano 1935 (nell' Orbis Romanus).
6*
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P. S. Leicht,
dall'altra e che fosse necessario d'indicarne il nome nel
libello. Yero è che, come f u osservato di recente la creazione della c o n d i t i o e x l e g e , dell'actio i n f a c t u m ,
dell'actio p r a e s c r i p t i s v e r b i s , e l'estensione stessa
delle a c t i o n e s u t i l e s , avevano fatto si che ,',ciò che
interessava era, nel diritto giustinianeo, il riconoscimento
del rapporto" più. che il lato formale dell'azione 1 ),
tuttavia non mi pare che ciò possa condurre addirittura
all'ulteriore conclusione che nel diritto giustinianeo le
azioni lascino il posto ad un mezzo generale d'agire.
Questo è contraddetto, almeno dal lato formale, dal permanere dell'obbligo di denunziare l'azione nel libello,
dimostrato dalle Istituzioni di Teofìlo, ed anche dal
libretto περί Ιδεκών αγωγών dove c'è la stessa affermazione, come f u ricordato dal Β r u g i . 2 )
Nell'occidente, però, par difficile trovare la prova che
il libello sia continuato dopo la fine del dominio bizantino
anche nei territori romanici, e con esso l'enunciazione
dell'azione. Gli scarsi placiti, dei quali abbiamo memoria
ci danno soltanto un vago ricordo della c o n t e s t a t i o
l i t i s , come fu bene avvertito da B e t h m a n n - H o l l w e g .
Perciò quando ci troviamo di fronte alle classifiche delle
azioni del periodo preirneriano, sorge spontaneo il pensiero che si tratti di una vera e propria rinascenza, dovuta
alla cultura giuridica, che si ricostituisce nei secoli X I
e X I I , senza che ci sia stata, ciò che avviene invece per
altri campi del diritto, una efficiente continuità dall'epoca
romana in poi. 3 )
1
) Vedasi l'interessante scritto di B. B i o n d i , Diritto e processo nella legislazione di Giustiniano, nelle Conferenze per il XIV
centenario delle Pandette (pubbl. dall'Università Cattolica), Milano 1931 p. 129 segg.
2
) B. B r u g i , Il nome dell'azione nel libellus conventionis Giustinianeo, Napoli 1900 (estratto dal voi. in onore di F. Pepere)
p. 4, e d e l l o s t e s s o : Il nome dell'azione nel libello procedurale
del diritto greco-romano, nel volume: Centenario della nascita di
Michele Amari, Palermo 1910 p. 284 segg.
3
) Giustamente H. E r m a η, Zur Behandlung der Aktionen in den
nachklassischen Rechtsbüchern, nelle Mélanges Fitting II, MontUnauthenticated
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Il nome dell'azione nei decretisti e nei decretalieti.
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Ciò fece sì che le tendenze alla ricostituzione del
sistema romano delle azioni, che vedemmo affermarsi nel
campo romanistico ed anche, in qualche parte, in quello
longobardistico, si trovassero in conflitto colle consuetudini formatesi durante il periodo intermedio. Nel
diritto longobardo, non si conoscevano infatti, azioni in
senso tecnico, e nel processo romano, l'uso d'indicare
l'azione nel libello era caduto collo stesso libello. In ogni
modo, anche su questo punto, la giurisprudenza romanistica cercava di ricondurre le forme del processo alle
linee giustinianee, imponendo all'attore di presentare al
giudice all'inizio della lite, uno scritto nel quale si specificasse l'oggetto della lite e la natura dell'azione.1)
L'uso del libello risorto per opera dei glossatori, è
oggetto di forte contestazione e la pratica vi resiste,
tanto più che nel diritto canonico, su questo punto vi
è incertezza. Di queste resistenze2) abbiamo la prova
in un documento Friulano del 1190, che fu illustrato
molti anni or sono da A g o s t i n o D i a n a , al quale io lo
comunicai.3) In tale documento si trovano gli atti di
una lite, dibattuta dinnanzi al patriarca Gotofredo
d'Aquilea, fra l'arcidiacono e il preposito della stessa
chiesa. Il preposito chiede che il suo avversario presenti
il libello e dia cauzione; questi risponde: non erat sibi
dandus libellus precipue cum causa i s t a sit
spiritualis et in Romana curia multocieng
pellier 1908 p. 59 ricordò che lo studio delle azioni nel periodo
della rinascita del diritto romano ebbe un carattere quasi mistico.
x
) Per gli scritti nei quali fin dal primo rinascere degli studi
romanistici, vieil stabilita di nuovo la necessità della e d i t i o
a c t i o n i s si veda M. A. v o n B e t h m a n n - H o l l w e g , Der Zivilprozeß des gemeinen Rechts, VI voll., Bonn 1864 e segg., V 2
p. 400 e segg. e quanto alle idee di Piacentino, VI 1 p. 21 segg.
2
) Per analogia vedasi il lavoro interessante di G. M e y n i a l , Remarques sur la réaction populaire contre l'invasion du droit romain
en France ecc. (Mélanges Chabaneau, Romanische Forsch. X X I I I ) ,
Erlangen 1906.
3
) Lo studio di A . D i a n a fu pubblicato nelle Memorie Storiche
Forogiuliesi V 1, Cividale 1909.
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P. S. Leicht,
l i t e s c o n t e s t a n t u r sine o b l a t i o n e l i b e l l i nec
u n q u a m a u d i t u m f u i t q u o d in e c c l e s i a A q u i l e g e n s i in c a u s i s hoc e x i g e r e t u r . II patriarca
osserva che non si doveva dare il libello perchè il convenuto non l'aveva chiesto 'in iure' ed era stato già
sentenziato, senza contestazione, che si passasse all'audizione dei testimoni. Senonchè il prevosto ripete la sua
richiesta: d o m i n e , r o g o q u o d f a c i a t i s m i h i d a r i
l i b e l l u m s e c u n d u m ius s c r i p t u m . La disputa fu
poi troncata colla sentenza del patriarca che si dovesse
passare all'audizione dei testi, dopo che egli stesso aveva
dato lettura di lettere pontificie che toglievano, in tale
affare, r e m e d i u m a p p e l l a t i o n i s in u t r i s q u e .
L'affermazione dell'arcidiacono che nella curia romana
' m u l t o c i e n s ' non s'ammetteva il libello descrive uno
stato d'incertezza che s'avverte sia in questa parte del
processo, che nell'altra, che le è strettamente legato,
cioè della enunciazione delle azioni.
Tale incertezza è rilevata da Graziano (D. C. 2 V i l i
c. 4—5) dove a proposito d'un altro libello che ha ben
diversa natura, ma che viene abbinato a quello delle
cause civili, cioè il libello accusatorio, ricorda la contraddizione esistente fra una lettera di PP. Calisto, nella
quale esige che vi sia un libello scritto, e una di PP. Stefano, nella quale è prescritto che l'accusa sia orale. Nel
suo d i c t u m , Graziano difende l'opinione di PP. Calisto
e ricorre al D. XLYIII 2, 3 per trarre dal frammento
di Paolo l'esempio d'un libello d'accusa: si tratta in
questo caso, d'un libello diretto al magistrato per denunciare un reato d'adulterio. Come vedremo, quest'opinione
di Graziano è più tardi combattuta; ma indubbiamente
i decretisti sono, su questo punto, fortemente influenzati
dal diritto romano.
Quanto all'obbligo di proporre l'azione, la glossa ordinaria è perplessa e tale perplessità è fondata sopra tutto
sulla distinctio V i l i c. quo i u r e , nella quale si stabilisce
la distinzione fra diritto divino e diritto umano. Secondo
Giovanni Teutonico, è sempre obbligatorio esporre la
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Il nome dell'azione nei decretisti e nei decretalisti.
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causa p e t e n d i , ma nelle cause spirituali non appare
invece necessario definire l'azione. Un'aggiunta alla
glossa ordinaria del decreto cosi definisce la questione:
ego credo quod causa et modus agendi est
proponendus et secundum illud modum i u d e x
ferat s e n t e n t i a m . . . licet non cogatur actionem proponere, quia e t i a m secundum leges
sola causa s u f f i c i t , ut. C. de edic. divi Adria,
tollen. 1. III —.*)
Ma quali erano le cause ecclesiastiche nelle quali non
occorreva esprimere l'azione? Yi è una tendenza, della
quale si fa eco Azone (Summa in Cod., ediz. del 1584
col. 55) che la riduce alle cause che il vescovo decide fra
i chierici; le altre, erano assoggettate alle stesse regole
delle cause civili, nelle quali secondo il decretista Gandolfo, ognuno era obbligato a produrre l'azione quando
si trattasse di tali azioni che tutti dovevano conoscere,
come la rei v i n d i c a t i o , l'actio l o c a t i , depositi e
simili, non cosi per le cause s u b t i l e s et obscuras.
Ma quale è il motivo che ostacola, nel diritto canonico,
che s'andava in quei tempi formando, l'accettazione della
regola romana, che imponeva l ' e d i t i o a c t i o n i s ? Questo
motivo è la canonica a e q u i t a s che mirava a rendere
la procedura più semplice e spiccia. La poca conoscenza
del diritto faceva sì, infatti, come lo stesso Azone ci
narra nella sua Summa del Codice, che l'azione proposta
fosse sovente sbagliata, ciò che si prestava alle cavillazoni avvocatesche. Una glossa apposta al passo di
Durante (Speculum, ed. 1531 II f. 3) nel quale è riferito
come Piacentino ed un altro glossatore indicato colla
sigla H (probabilmente Henricus de Bayla) credessero
sufficiente l'indicazione della causa ex qua actio
1
) U n a glossa inedita posteriore alla obbligazione delle decretali
di Gregorio I X , esistente nel noto ms. del Decreto del E. Museo
di Cividale, dice a questo p u n t o : s e c u n d u m c á n o n e s t a r n e n
non v i d e t u r quod sit necessaria d e n u n t i a t i o vel t a l i s
s o l e m p n i t a s u t e x t r a I I I d e a c c u s a t . c. 1. i n f i n e .
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P. S. Leicht,
résultat 1 ), così che: nunquam actio i n c o m p e t e n s
poterit proponi, imo quilibet r u s t i c u s libellum
componere recte sciret, aggiunge a tale passo che
tale opinione non piaceva agli avvocati! Azone, per porre
rimedio a tali gravissimi inconvenienti, proponeva
(Summa del II libro del Codice) che il giudice stesso
accomodasse il libello mal concepito (rub. ut quae
desunt a d v o c a t i s partium i u d e x suppléât), oppure
che respingesse subito il libello, affinchè le parti non
avessero a litigare a vuoto.
Un altro temperamento era stato proposto da Giovanni
Bassiano, il quale opinava che si dovesse bensì proporre
l'azione, ma che non fosse necessario farne la „editio"
nel libello, ma soltanto in iudicio, evidentemente,
affinchè, ci fosse maggior tempo di definire il diritto in
discussione. Come vedremo, questa opinione dell'eminente glossatore esercitò un'influenza importante nello
svolgimento delle opinioni dei canonisti.
Il contrasto fra l'indirizzo contrario al sistema delle
azioni che, come vedemmo, s'affermava in alcuni commentatori del diritto canonico, e il sistema romano
abbracciato con tanto ardore dalla dottrina prevalente
nel campo dei glossatori, è poi, in fondo, il solito contrasto fra l'indirizzo dell'equità e quello della tecnica
giuridica, che troviamo in tanti campi dell'evoluzione
giuridica medievale.
A determinare ancor più risolutamente la dottrina
canonica, intervenne la decretale d'Alessandro III
(1159—1181) al Vescovo di Exeter e al Capitolo di
In realtà, il concetto che Piacentino s'era fatto dell'azione,
lo portava ad identificarla colla c a u s a (lo ius p r o s e q u e n d i , colla
sua r a t i o ) ; ved. per questo, il passo della Summa de Varietate
actionum: e r i t i t a q u e a c t i o n o n p e t i t i o q u a e c u m q u e v e l
i n t e n t i o , sed quae s u b i i c i t u r p e t i t i o n i f u n d a n d a e , int e n t i o n i s c a u s a , r a t i o . E c c e e n i m i n q u i t a c t o r : rem
v i n d i c o , quia res mea e s t , h e r e d i t a t e m p e t o , quia heres
sum. H a e c c e r t a e s u b i e c t a e r a t i o n e s p r o c u l d u b i o s u n t
a c t i o n e s . Confr. B e t h m a n n - H o l l w e g op. cit. VI 1 p. 23
n. 16.
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Il nome dell'azione nei decretisti e nei decretalieti.
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Londra; nella quale il Pontefice così disponeva: prov i d e a t i s a t t e n t i u s ne i t a s u b t i l i t e r , s i c u t a mult i s f i e r i s o l e t , c u i u s m o d i a c t i o i n t e n t e t u r : inq u i r a t i s s i m p l i c i t e r et p u r e f a c t u m i p s u m et
r e i v e r i t a t e m s e c u n d u m f o r m a m c a n o n u m et
s a n c t o r u m p a t r u m i n s t i t u í a investigare curetis. Qui Alessandro I I I prende risolutamente partito
contro quella introduzione delle regole romane nel processo canonico che, come abbiamo visto, è palesemente
attestata dal passo del decreto di Graziano, che abbiamo
sopra citato, e dalle opere d'alcuni fra i decretisti. Forse
tale decisione è da porre in relazione con le tendenze
dirette a limitare l'influenza romanistica che s'erano
affermate da tempo nella Chiesa, e delle quali troviamo
testimonianze, fra l'altro, nella rampogna di S. Bernardo
contro i Pontefici che lasciavano strepitare soverchiamente
le leggi romane, nel loro palazzo.1)
A questo punto possiamo chiederci se in quest'opposizione della Chiesa alle rigide forme della procedura
romana si possa riconoscere un'influenza della procedura longobarda che non conosceva, com'è noto, nè il
libello scritto, nè le azioni in senso tecnico del diritto
romano. Le querimonie scritte, colle quali vediamo
iniziarsi qualche importante cause nei secoli X—XI,
anche da parte di enti ecclesiastici longobardi, non mutano, infatti, il carattere orale della procedura longoQuesto fu già notato da F. S o h u p f e r , Storia del diritto italiano,
le fonti III, Roma 1904 p . 3 1 7 ; A . S o l m i , Stato e Chiesa secondo gli
scritti politici da Carlomagno al concordato di Worms, Modena
1901 p. 193 citò opportunamente anche un passo di G e r h o h o ,
Liber de novitatibus huius temporis, MG. Libelli de lite III p. 302
nel quale questo scrittore si lagna del c l a m o r o s u s e t a r t i f i c i o s u s
s t r e p i t u s che i p e r i t i l e g i s h u m a n a e facevano. Ciò non toglieva però che di testi romani fossero piene le antiche compilazioni ecclesiastiche sino al Decreto di Graziano e che nei documenti relativi a liti fra enti ecclesiastici si citassero abbondantemente le l e g e s accanto ai canoni nel X e nell' X I secolo.
Ved. E . B e s t a , La contesa fra i vescovi di Siena e d'Arezzo, nell'Arch. Storico Italiano X X X V I I , 1906 p. 75 nota.
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P. S. Leicht,
barda, né i tentativi di classifica dei quali abbiamo già
parlato, possono aver portato alla formazione di vere e
proprie azioni in senso romano. Tale questione non è
semplice. Io penso che essa non deva esser posta nel
senso di raffigurare il Papato come posto al bivio fra la
procedura romana e quella longobarda e in atto di
scegliere piuttosto questa che quella. Si può però, invece,
ritenere che abbia influito sulla Chiesa l'opposizione
popolare alle forme complicate della procedura romana,
ignota alla maggior parte dei litiganti e cognita soltanto
parzialmente ad un ristretto ceto di professionisti. Certamente, anche fra questi, ben pochi conoscevano le 121
azioni pretorie e le 48 azioni civili descritte da Giovanni
Bassiano nel suo Arbor Actionum! Da questo punto di
vista si può ritenere, credo, che le più semplici forme
del processo dell'alto medioevo abbiano avuta un'influenza, sia pure indiretta, su questa parte del processo
canonico.1)
La decretale di Alessandro III fu riprodotta nella
Compilatio I (de appellai. I, 2, 20) e di li poi passò
(de iudic. II, 1, 6) nel Liber Extra.
Ci si potrebbe immaginare che una tale decisione avesse
troncato ogni dubbiezza sulla questione se, nel processo
canonico, si dovesse determinare o no l'azione, senonchè
la realtà fu diversa. Si formarono infatti due correnti.
L'una di esse accetta il principio espresso nella decretale,
ma ne restringe l'applicazione. Non è necessario, secondo
tale opinione che l'azione sia edita nel libello, basta che
sia espressa più tardi, nel giudizio. Come vedemmo, era
stata questa l'opinione di Giovanni Bassiano ed a lui
si riferisce infatti Damaso nella sua Summa de ordine
iudiciario opponendone l'opinione a quella di Piacentino :
d. I o h a n n e s B a s s i a n u s dicebat expresse quod
non c o m p e l l i t u r actor nomen a c t i o n i s in liIn questo senso si può accogliere, quanto scrisse C h i o v e n d a ,
Saggi di diritto processuale civile, Bologna 1914 p. 185, su questo
punto.
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Il nome dell'azione nei decretisti e nei decretalieti.
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bello inserere, sed post in i u d i c i o debet nomen
esprimere. Et hanc s e n t e n t i a m sequuntur cánones, quia licet secundum cánones a c t i o ex
n e c e s s i t a t e non proponatur, s c i l i c e t nomen
a c t i o n i s in libello non inseratur, tarnen post
in iudicio.
La seconda invece esclude in modo assoluto la necessità dell'edizione dell'azione sia nel libello, sia nel
giudizio. Essa era già stata esposta da Pillio nel suo
opuscolo de ordine judiciorum, fondandosi, penso, sulla
compilatio I; egli dice infatti (p. I 3. 8) che nei giudizi
ecclesiastici: actio . . . non proponitur, nec editur
ex n e c e s s i t a t e , quod s u f f i c i t pure et simpliciter f a c t u m ipsum et rei v e r i t a t e m secundum
formam canonum investigare. Il linguaggio ci
richiama esplicitamente alla decretale d'Alessandro III.
Ancora più efficacemente si esprime Tancredi (ordo iud.
II 13, 2): nos autem secundum canonicam
a e q u i t a t e m i n c e d e n t e s dicimus quod nec in
libello, nec in processu necesse est exprimere
actionem (liber E x t r a , de appell. II, 28). Tale
opinione, che era indubbiamente la più conforme allo
spirito della decretale divenne la prevalente, come ci
attestano Durante, nello Speculum, il Panormitano ed
altri canonisti.
Ebbe così il definitivo sopravvento la corrente contraria al sistema romano delle azioni. L'antitesi è segnata
in varii luoghi delle glosse sia alle leggi canoniche che a
quelle civili. Così in un'aggiunta alla glossa accursiana
(al Cod. II 58, 2) troviamo detto: a d v e r t a s quod de
iure canonico non est necessarium nomen actionis exprimere, sed debet f a c t u m ita clare
proponi ut ex eo ius agendi colligatur ut in
c. dilecti extr. de iudiciis.
Alcuni però, fra i canonisti stessi, non s'accontentavano
di questa semplice esposizione del fatto, che pure era
conforme al chiaro significato della decretale di Alessandro
III, ma chiedevano che fosse esposta la causa agendi,
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P. S. Leicht,
che, per costoro, equivaleva all'actio, nell'intento di
chiarir bene il fondamento sul quale l'attore fondava la
sua pretesa: così ad es. nella glossa ordinaria al liber
E x t r a II 1, 6, si dà la definizione romana dell'azione:
actio est ius persequendi in iudicio quod sibi
debetur, ma poi si aggiunge: sed secundum cánones
e x p o n i m u s a c t i o n e m id est causam. Evidentemente
si cercava d'ottenere con questo mezzo una maggior
precisazione nel senso della tecnica giuridica.
Anche nel campo civilistico romanistico, del resto, non
c'era unità di vedute, in questo stesso tempo, su tale
argomento. Si possono vedere, sul proposito, varii punti
della glossa Accursiana dai quali risulta, da un lato, il
contrasto fra le varie opinioni degli interpreti, dall'altro
il contrasto, ancor più grave, fra la teoria e la pratica.
Quanto al primo, è sopratutto istruttiva la lunga glossa
ut proinde, al Dig. II 10, 1. Ivi si rammenta la già
ricordata opinione di Piacentino, che sta in strettissimo
rapporto coli'evoluzione canonistica sopra ricordata:
I t e m et circa p r o p o s i t i o n e m a c t i o n i s quaero
numquid s u f f i c i t rem designari et causam
exprimi. D i c i t Pia. quod sic, quia causae
expressio est idem quod actio. L'opinione d'Accursio è però contraria, ma egli stesso avverte che il
parere di Piacentino era accolto da altri e che, in ogni
modo, l'uso Bolognese era conforme, almeno per quei
casi nei quali non v'era dubbio circa l'azione che sorgeva
dal diritto dell'attore, non cosi: ubi ex una causa
oriuntur a c t i o n e s plures quae e l e c t i o n e tolluntur, ubi actio est proponenda. Alla fine Accursio
conclude colla sua bonaria arguzia che: sicut una est
via quae ducit E o m a m sed non sola, et huic
p r e s e n t i legi dicere p o s s u n t quod eam edere
debet, vel aliquid simile facere et in hac sent e n t i a est I o h a n n e s et Azo et alii; egli però
aggiunge la sua opinione personale: sed certe v i d e t u r
satis a c t i o n e m semper edi per hanc legem in
principio.
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Il nome dell'azione nei decretisti e nei decretalisti.
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Il secondo contrasto, come dissi, è quello fra la teoria
e la pratica. Questo ci è chiaramente dimostrato da un
passo della gl. l i b e l l u m all'Auth. coll. Y 6, 3 ove il
glossatore così si esprime: sed q u o d d i x i de a c t i o n e
(cioè che dovesse esser edita nel libello) de c o n s u e t u d i n e s e r v a t u r u t n o n a p p o n a t u r . Si era dunque
affermata, già nel secolo X I I I una consuetudine per la
quale l'indicazione dell'azione pel libello non era ritenuta
necessaria. Non mi pare si possa dubitare che alla formazione di essa abbia contribuito l'influenza del diritto
canonico.1) Questo fatto ha, come ben si comprende,
un'importanza assai grande, in quanto che l'abbandono
dell'obbligo di determinare l'azione, importava l'abbandono del tentativo dei glossatori di far risorgere il sistema
delle azioni romane, colla loro fisonomía, tecnicamente
distinta l'una dall'altra. Ora veramente l'azione diveniva
un mezzo generico di tutela giuridica.
1
) Circa il definitivo atteggiarsi della pratica su questo punto
si veda Ρ. S e l l a , Il procedimento civile nella legislazione statutaria italiana, Milano 1907 p. 76 e G. S a l v i o l i , Storia della
procedura civile e criminale, II parte, Milano 1927. Come giustamente ha avvertito D ' A m i a , Sull'ordinamento giudiziario delle
curie Pisane, Pisa 1922 p. 40, c'è da far delle riserve anche circa
l'uso pisano, al quale si riferisce un noto passo di Pillio, di esprimere il nome della azione nel libello, ciò che non appare provato
dai documenti, come regola costante.
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Il nome dell` azione nei decretisti e nei decretalisti.