Il nome dell'azione nei decretisti e nei decretalisti. 81 IY. Il nome dell' azione nei decretisti e nei decretalisti. Yon Herrn Professor Dr. P i e r Silverio L e i c h t in R o m . Il termine a c t i o ebbe nell'alto medioevo diversi significati, che derivano tutti dal mondo romano. Si adoperava per indicare un complesso di beni, affidato al governo d'un ufficiale regio o ducale chiamato perciò a c t i o n a r i u s , oppure nel senso di diritto d'agire. In quest'ultimo senso viene già sul finire del X secolo la cessione di i u r a et a c t i o n e s , che contiene il trasferimento dal cedente al cessionario di tutti i diritti che spettano al primo su un complesso patrimoniale che poteva pure comprendere diritti pubblici o addirittura diritti di sovranità. Ancora nel secolo XIII, ad esempio, Ludovico di Savoia scriveva ai nobili, cittadini e burgenses del Piemonte di prestare il giuramento di fedeltà al conte Amedeo Y, suo fratello, al quale aveva ceduto: q u i d q u i d i u r i s et a c t i o n i s h a b e b a m u s et n o b i s competere p o t e r a t usque ad diem p r e s e n t e m . . . t a m ex t e s t a m e n t o , q u a m a b i n t e s t a t o , in b o n i s m a t e r n i s et p a t e r n i s , m o b i l i b u s et i m m o b i l i b u s ecc.1) — Nella formula di cessione di iura et actiones indubbiamente a c t i o è usata in senso astratto: ciò dimostra come già in un tempo abbastanza remoto, alla fine, cioè, del Yed. T a l l o n e , Parlamento Sabaudo I (negli Atti delle Assemblee Costituzionali italiane, Bologna 1928) Lione, 15 gennaio 1286. <5 Zeitschrift für Kechtsgeschichte LVIII. Kan. Abt. XXVII. Unauthenticated Download Date | 4/18/16 12:22 PM 82 P. S. Leicht, secolo X, nel territorio dove la formula sorse, cioè fra la Toscana e la Romagna ci si preoccupava, sotto l'influsso d'idee romanistiche, di rendersi conto della natura dell'azione e della sua figurazione. Queste preoccupazioni sono dimostrate anche dai commentatori delle leggi longobarde. Troviamo infatti in alcuni codici del liber legis pavese1), un tentativo di classificare le azioni sorgenti dal diritto longobardo sulla base dei loro effetti. — aliae sunt ut crimínales, pro quibus res mittuntur in bannum Actionum aliae ut debiti, pro quibus pignus committitur aliae ut in re, pro quibus datur investitura salva querela Si tratta di tentativi che non ebbero un seguito molto notevole nella giurisprudenza longobarda2); troviamo però in essa la tendenza costante ad adoperare, per le azioni longobarde, la terminologia romana, così che vengon chiamate nell'expositio, actio f u r t i , actio n o x a l i s ecc. Questo uso è ancor più esteso nelle formule, particolarmente in qualche codice. Nelle formule all'editto di Rotari troviamo p. e. la seguente frase: Si vero pro recuperanda, v e l r e s t i t u e n d a , vel a d i p i s c e n d a p o s s e s s i o n e debet esse actio, ita sit (segue la formula). Questi passi dimostrano come gli studi relativi alla procedura romana avessero esercitata una vasta influenza sui commentatori del liber legis pavese, e più tardi della Lombarda, producendo una mescolanza fra le terminologie dei due diritti.3) Io penso che per reagire 1 ) MG. Leges IY alla 1. 16 di Ludovico il Pio, dai Codici 5, 7, 8. 2 ) Tuttavia si veda ad es. nella formula ad Roth. 234: . . . n a m si a c t i o in rem f u e r i t et p o s s i d e n s a u c t o r e m h a b u e r i t , n o n e x e r c e t u r ea a c t i o c o n t r a a u c t o r e m . . . Nello stesso passo è ricordata 1' a c t i o ad e x h i b e n d u m . 3 ) Si noti che gli studi romanistici fiorivano pure in Lombardia in relazione con quelli che si conducevano a Ravenna come mostran le f i c t a e c o n s t i t u t i o n e s . Unauthenticated Download Date | 4/18/16 12:22 PM Il nome dell'azione nei decretisti e nei decretalieti. 83 contro tale confusione siano state iniziate le cosidette „differentiae", che mirano a mettere bene in chiaro i punti, nei quali i due diritti si staccano fra loro. Degli studi romanistici relativi alle azioni, abbiamo una testimonianza datata, sin dai primi anni del secolo XII, in un documento aretino del 1109. Lo schema che in esso viene ricordato di a c t i o n e s ex c o n t r a c t u , vel (ex) quasi c o n t r a c t u , vel ex m a l e f i t i o , vel (ex) quasi m a l e f i t i o , sive in rem, sive in personam, mi sembra essere in relazione col libro di Tubinga c. GXLI. Questo ha in tale capitolo, come pure nei seguenti CXLII—CXLIV1), una classifica rudimentale delle azioni, ma il lavoro continua da parte dei giuristi che si sforzano da un lato, di classificare le azioni in modo sempre più esatto, dall'altro di precisare il significato delle varie azioni. Di questo progresso ne abbiamo testimonianze in vari punti del libro di Ahsburnham e nei c. LXXIX e LXXX del libro di Graz e più ancora nella cosidetta „appendix Petri" pubblicata da F i t t i n g nel suo libro Juristische Schriften des früheren M.A. e così pure nel Codice Haenel Lipsiensis pubblicato dallo stesso Fitting. Le tendenze che i glossatori, la cui attività sta in stretti legami con questa letteratura preirneriana, dimostrano, è quella di far risorgere il sistema delle azioni romane, quale è descritto dai testi giustinianei, in tutta la sua ampiezza. Essi, naturalmente, non erano in grado di giudicare quanto vi fosse di formale e quanto di sostanziale nelle rievocazioni del sistema romano delle azioni, fatte dalla legislazione di Giustiniano. In essa si trovano ricordate le numerose azioni, create nei tempi precedenti e, accanto a queste, altre nuove, e perciò non potevano dubitare che le azioni continuassero anche con Giustiniano, ad avere le loro figure ben distinte l'una Scritti giuridici preirneriani, fonti delle Exceptiones legum romanarum, Libro di Asbburnham, Libro di Tubinga, Libro dì Graz, a cura di C. G. Mor, Milano 1935 (nell' Orbis Romanus). 6* Unauthenticated Download Date | 4/18/16 12:22 PM 84 P. S. Leicht, dall'altra e che fosse necessario d'indicarne il nome nel libello. Yero è che, come f u osservato di recente la creazione della c o n d i t i o e x l e g e , dell'actio i n f a c t u m , dell'actio p r a e s c r i p t i s v e r b i s , e l'estensione stessa delle a c t i o n e s u t i l e s , avevano fatto si che ,',ciò che interessava era, nel diritto giustinianeo, il riconoscimento del rapporto" più. che il lato formale dell'azione 1 ), tuttavia non mi pare che ciò possa condurre addirittura all'ulteriore conclusione che nel diritto giustinianeo le azioni lascino il posto ad un mezzo generale d'agire. Questo è contraddetto, almeno dal lato formale, dal permanere dell'obbligo di denunziare l'azione nel libello, dimostrato dalle Istituzioni di Teofìlo, ed anche dal libretto περί Ιδεκών αγωγών dove c'è la stessa affermazione, come f u ricordato dal Β r u g i . 2 ) Nell'occidente, però, par difficile trovare la prova che il libello sia continuato dopo la fine del dominio bizantino anche nei territori romanici, e con esso l'enunciazione dell'azione. Gli scarsi placiti, dei quali abbiamo memoria ci danno soltanto un vago ricordo della c o n t e s t a t i o l i t i s , come fu bene avvertito da B e t h m a n n - H o l l w e g . Perciò quando ci troviamo di fronte alle classifiche delle azioni del periodo preirneriano, sorge spontaneo il pensiero che si tratti di una vera e propria rinascenza, dovuta alla cultura giuridica, che si ricostituisce nei secoli X I e X I I , senza che ci sia stata, ciò che avviene invece per altri campi del diritto, una efficiente continuità dall'epoca romana in poi. 3 ) 1 ) Vedasi l'interessante scritto di B. B i o n d i , Diritto e processo nella legislazione di Giustiniano, nelle Conferenze per il XIV centenario delle Pandette (pubbl. dall'Università Cattolica), Milano 1931 p. 129 segg. 2 ) B. B r u g i , Il nome dell'azione nel libellus conventionis Giustinianeo, Napoli 1900 (estratto dal voi. in onore di F. Pepere) p. 4, e d e l l o s t e s s o : Il nome dell'azione nel libello procedurale del diritto greco-romano, nel volume: Centenario della nascita di Michele Amari, Palermo 1910 p. 284 segg. 3 ) Giustamente H. E r m a η, Zur Behandlung der Aktionen in den nachklassischen Rechtsbüchern, nelle Mélanges Fitting II, MontUnauthenticated Download Date | 4/18/16 12:22 PM Il nome dell'azione nei decretisti e nei decretalieti. 85 Ciò fece sì che le tendenze alla ricostituzione del sistema romano delle azioni, che vedemmo affermarsi nel campo romanistico ed anche, in qualche parte, in quello longobardistico, si trovassero in conflitto colle consuetudini formatesi durante il periodo intermedio. Nel diritto longobardo, non si conoscevano infatti, azioni in senso tecnico, e nel processo romano, l'uso d'indicare l'azione nel libello era caduto collo stesso libello. In ogni modo, anche su questo punto, la giurisprudenza romanistica cercava di ricondurre le forme del processo alle linee giustinianee, imponendo all'attore di presentare al giudice all'inizio della lite, uno scritto nel quale si specificasse l'oggetto della lite e la natura dell'azione.1) L'uso del libello risorto per opera dei glossatori, è oggetto di forte contestazione e la pratica vi resiste, tanto più che nel diritto canonico, su questo punto vi è incertezza. Di queste resistenze2) abbiamo la prova in un documento Friulano del 1190, che fu illustrato molti anni or sono da A g o s t i n o D i a n a , al quale io lo comunicai.3) In tale documento si trovano gli atti di una lite, dibattuta dinnanzi al patriarca Gotofredo d'Aquilea, fra l'arcidiacono e il preposito della stessa chiesa. Il preposito chiede che il suo avversario presenti il libello e dia cauzione; questi risponde: non erat sibi dandus libellus precipue cum causa i s t a sit spiritualis et in Romana curia multocieng pellier 1908 p. 59 ricordò che lo studio delle azioni nel periodo della rinascita del diritto romano ebbe un carattere quasi mistico. x ) Per gli scritti nei quali fin dal primo rinascere degli studi romanistici, vieil stabilita di nuovo la necessità della e d i t i o a c t i o n i s si veda M. A. v o n B e t h m a n n - H o l l w e g , Der Zivilprozeß des gemeinen Rechts, VI voll., Bonn 1864 e segg., V 2 p. 400 e segg. e quanto alle idee di Piacentino, VI 1 p. 21 segg. 2 ) Per analogia vedasi il lavoro interessante di G. M e y n i a l , Remarques sur la réaction populaire contre l'invasion du droit romain en France ecc. (Mélanges Chabaneau, Romanische Forsch. X X I I I ) , Erlangen 1906. 3 ) Lo studio di A . D i a n a fu pubblicato nelle Memorie Storiche Forogiuliesi V 1, Cividale 1909. Unauthenticated Download Date | 4/18/16 12:22 PM 86 P. S. Leicht, l i t e s c o n t e s t a n t u r sine o b l a t i o n e l i b e l l i nec u n q u a m a u d i t u m f u i t q u o d in e c c l e s i a A q u i l e g e n s i in c a u s i s hoc e x i g e r e t u r . II patriarca osserva che non si doveva dare il libello perchè il convenuto non l'aveva chiesto 'in iure' ed era stato già sentenziato, senza contestazione, che si passasse all'audizione dei testimoni. Senonchè il prevosto ripete la sua richiesta: d o m i n e , r o g o q u o d f a c i a t i s m i h i d a r i l i b e l l u m s e c u n d u m ius s c r i p t u m . La disputa fu poi troncata colla sentenza del patriarca che si dovesse passare all'audizione dei testi, dopo che egli stesso aveva dato lettura di lettere pontificie che toglievano, in tale affare, r e m e d i u m a p p e l l a t i o n i s in u t r i s q u e . L'affermazione dell'arcidiacono che nella curia romana ' m u l t o c i e n s ' non s'ammetteva il libello descrive uno stato d'incertezza che s'avverte sia in questa parte del processo, che nell'altra, che le è strettamente legato, cioè della enunciazione delle azioni. Tale incertezza è rilevata da Graziano (D. C. 2 V i l i c. 4—5) dove a proposito d'un altro libello che ha ben diversa natura, ma che viene abbinato a quello delle cause civili, cioè il libello accusatorio, ricorda la contraddizione esistente fra una lettera di PP. Calisto, nella quale esige che vi sia un libello scritto, e una di PP. Stefano, nella quale è prescritto che l'accusa sia orale. Nel suo d i c t u m , Graziano difende l'opinione di PP. Calisto e ricorre al D. XLYIII 2, 3 per trarre dal frammento di Paolo l'esempio d'un libello d'accusa: si tratta in questo caso, d'un libello diretto al magistrato per denunciare un reato d'adulterio. Come vedremo, quest'opinione di Graziano è più tardi combattuta; ma indubbiamente i decretisti sono, su questo punto, fortemente influenzati dal diritto romano. Quanto all'obbligo di proporre l'azione, la glossa ordinaria è perplessa e tale perplessità è fondata sopra tutto sulla distinctio V i l i c. quo i u r e , nella quale si stabilisce la distinzione fra diritto divino e diritto umano. Secondo Giovanni Teutonico, è sempre obbligatorio esporre la Unauthenticated Download Date | 4/18/16 12:22 PM Il nome dell'azione nei decretisti e nei decretalisti. 87 causa p e t e n d i , ma nelle cause spirituali non appare invece necessario definire l'azione. Un'aggiunta alla glossa ordinaria del decreto cosi definisce la questione: ego credo quod causa et modus agendi est proponendus et secundum illud modum i u d e x ferat s e n t e n t i a m . . . licet non cogatur actionem proponere, quia e t i a m secundum leges sola causa s u f f i c i t , ut. C. de edic. divi Adria, tollen. 1. III —.*) Ma quali erano le cause ecclesiastiche nelle quali non occorreva esprimere l'azione? Yi è una tendenza, della quale si fa eco Azone (Summa in Cod., ediz. del 1584 col. 55) che la riduce alle cause che il vescovo decide fra i chierici; le altre, erano assoggettate alle stesse regole delle cause civili, nelle quali secondo il decretista Gandolfo, ognuno era obbligato a produrre l'azione quando si trattasse di tali azioni che tutti dovevano conoscere, come la rei v i n d i c a t i o , l'actio l o c a t i , depositi e simili, non cosi per le cause s u b t i l e s et obscuras. Ma quale è il motivo che ostacola, nel diritto canonico, che s'andava in quei tempi formando, l'accettazione della regola romana, che imponeva l ' e d i t i o a c t i o n i s ? Questo motivo è la canonica a e q u i t a s che mirava a rendere la procedura più semplice e spiccia. La poca conoscenza del diritto faceva sì, infatti, come lo stesso Azone ci narra nella sua Summa del Codice, che l'azione proposta fosse sovente sbagliata, ciò che si prestava alle cavillazoni avvocatesche. Una glossa apposta al passo di Durante (Speculum, ed. 1531 II f. 3) nel quale è riferito come Piacentino ed un altro glossatore indicato colla sigla H (probabilmente Henricus de Bayla) credessero sufficiente l'indicazione della causa ex qua actio 1 ) U n a glossa inedita posteriore alla obbligazione delle decretali di Gregorio I X , esistente nel noto ms. del Decreto del E. Museo di Cividale, dice a questo p u n t o : s e c u n d u m c á n o n e s t a r n e n non v i d e t u r quod sit necessaria d e n u n t i a t i o vel t a l i s s o l e m p n i t a s u t e x t r a I I I d e a c c u s a t . c. 1. i n f i n e . Unauthenticated Download Date | 4/18/16 12:22 PM 88 P. S. Leicht, résultat 1 ), così che: nunquam actio i n c o m p e t e n s poterit proponi, imo quilibet r u s t i c u s libellum componere recte sciret, aggiunge a tale passo che tale opinione non piaceva agli avvocati! Azone, per porre rimedio a tali gravissimi inconvenienti, proponeva (Summa del II libro del Codice) che il giudice stesso accomodasse il libello mal concepito (rub. ut quae desunt a d v o c a t i s partium i u d e x suppléât), oppure che respingesse subito il libello, affinchè le parti non avessero a litigare a vuoto. Un altro temperamento era stato proposto da Giovanni Bassiano, il quale opinava che si dovesse bensì proporre l'azione, ma che non fosse necessario farne la „editio" nel libello, ma soltanto in iudicio, evidentemente, affinchè, ci fosse maggior tempo di definire il diritto in discussione. Come vedremo, questa opinione dell'eminente glossatore esercitò un'influenza importante nello svolgimento delle opinioni dei canonisti. Il contrasto fra l'indirizzo contrario al sistema delle azioni che, come vedemmo, s'affermava in alcuni commentatori del diritto canonico, e il sistema romano abbracciato con tanto ardore dalla dottrina prevalente nel campo dei glossatori, è poi, in fondo, il solito contrasto fra l'indirizzo dell'equità e quello della tecnica giuridica, che troviamo in tanti campi dell'evoluzione giuridica medievale. A determinare ancor più risolutamente la dottrina canonica, intervenne la decretale d'Alessandro III (1159—1181) al Vescovo di Exeter e al Capitolo di In realtà, il concetto che Piacentino s'era fatto dell'azione, lo portava ad identificarla colla c a u s a (lo ius p r o s e q u e n d i , colla sua r a t i o ) ; ved. per questo, il passo della Summa de Varietate actionum: e r i t i t a q u e a c t i o n o n p e t i t i o q u a e c u m q u e v e l i n t e n t i o , sed quae s u b i i c i t u r p e t i t i o n i f u n d a n d a e , int e n t i o n i s c a u s a , r a t i o . E c c e e n i m i n q u i t a c t o r : rem v i n d i c o , quia res mea e s t , h e r e d i t a t e m p e t o , quia heres sum. H a e c c e r t a e s u b i e c t a e r a t i o n e s p r o c u l d u b i o s u n t a c t i o n e s . Confr. B e t h m a n n - H o l l w e g op. cit. VI 1 p. 23 n. 16. Unauthenticated Download Date | 4/18/16 12:22 PM Il nome dell'azione nei decretisti e nei decretalieti. 89 Londra; nella quale il Pontefice così disponeva: prov i d e a t i s a t t e n t i u s ne i t a s u b t i l i t e r , s i c u t a mult i s f i e r i s o l e t , c u i u s m o d i a c t i o i n t e n t e t u r : inq u i r a t i s s i m p l i c i t e r et p u r e f a c t u m i p s u m et r e i v e r i t a t e m s e c u n d u m f o r m a m c a n o n u m et s a n c t o r u m p a t r u m i n s t i t u í a investigare curetis. Qui Alessandro I I I prende risolutamente partito contro quella introduzione delle regole romane nel processo canonico che, come abbiamo visto, è palesemente attestata dal passo del decreto di Graziano, che abbiamo sopra citato, e dalle opere d'alcuni fra i decretisti. Forse tale decisione è da porre in relazione con le tendenze dirette a limitare l'influenza romanistica che s'erano affermate da tempo nella Chiesa, e delle quali troviamo testimonianze, fra l'altro, nella rampogna di S. Bernardo contro i Pontefici che lasciavano strepitare soverchiamente le leggi romane, nel loro palazzo.1) A questo punto possiamo chiederci se in quest'opposizione della Chiesa alle rigide forme della procedura romana si possa riconoscere un'influenza della procedura longobarda che non conosceva, com'è noto, nè il libello scritto, nè le azioni in senso tecnico del diritto romano. Le querimonie scritte, colle quali vediamo iniziarsi qualche importante cause nei secoli X—XI, anche da parte di enti ecclesiastici longobardi, non mutano, infatti, il carattere orale della procedura longoQuesto fu già notato da F. S o h u p f e r , Storia del diritto italiano, le fonti III, Roma 1904 p . 3 1 7 ; A . S o l m i , Stato e Chiesa secondo gli scritti politici da Carlomagno al concordato di Worms, Modena 1901 p. 193 citò opportunamente anche un passo di G e r h o h o , Liber de novitatibus huius temporis, MG. Libelli de lite III p. 302 nel quale questo scrittore si lagna del c l a m o r o s u s e t a r t i f i c i o s u s s t r e p i t u s che i p e r i t i l e g i s h u m a n a e facevano. Ciò non toglieva però che di testi romani fossero piene le antiche compilazioni ecclesiastiche sino al Decreto di Graziano e che nei documenti relativi a liti fra enti ecclesiastici si citassero abbondantemente le l e g e s accanto ai canoni nel X e nell' X I secolo. Ved. E . B e s t a , La contesa fra i vescovi di Siena e d'Arezzo, nell'Arch. Storico Italiano X X X V I I , 1906 p. 75 nota. Unauthenticated Download Date | 4/18/16 12:22 PM 90 P. S. Leicht, barda, né i tentativi di classifica dei quali abbiamo già parlato, possono aver portato alla formazione di vere e proprie azioni in senso romano. Tale questione non è semplice. Io penso che essa non deva esser posta nel senso di raffigurare il Papato come posto al bivio fra la procedura romana e quella longobarda e in atto di scegliere piuttosto questa che quella. Si può però, invece, ritenere che abbia influito sulla Chiesa l'opposizione popolare alle forme complicate della procedura romana, ignota alla maggior parte dei litiganti e cognita soltanto parzialmente ad un ristretto ceto di professionisti. Certamente, anche fra questi, ben pochi conoscevano le 121 azioni pretorie e le 48 azioni civili descritte da Giovanni Bassiano nel suo Arbor Actionum! Da questo punto di vista si può ritenere, credo, che le più semplici forme del processo dell'alto medioevo abbiano avuta un'influenza, sia pure indiretta, su questa parte del processo canonico.1) La decretale di Alessandro III fu riprodotta nella Compilatio I (de appellai. I, 2, 20) e di li poi passò (de iudic. II, 1, 6) nel Liber Extra. Ci si potrebbe immaginare che una tale decisione avesse troncato ogni dubbiezza sulla questione se, nel processo canonico, si dovesse determinare o no l'azione, senonchè la realtà fu diversa. Si formarono infatti due correnti. L'una di esse accetta il principio espresso nella decretale, ma ne restringe l'applicazione. Non è necessario, secondo tale opinione che l'azione sia edita nel libello, basta che sia espressa più tardi, nel giudizio. Come vedemmo, era stata questa l'opinione di Giovanni Bassiano ed a lui si riferisce infatti Damaso nella sua Summa de ordine iudiciario opponendone l'opinione a quella di Piacentino : d. I o h a n n e s B a s s i a n u s dicebat expresse quod non c o m p e l l i t u r actor nomen a c t i o n i s in liIn questo senso si può accogliere, quanto scrisse C h i o v e n d a , Saggi di diritto processuale civile, Bologna 1914 p. 185, su questo punto. Unauthenticated Download Date | 4/18/16 12:22 PM Il nome dell'azione nei decretisti e nei decretalieti. 91 bello inserere, sed post in i u d i c i o debet nomen esprimere. Et hanc s e n t e n t i a m sequuntur cánones, quia licet secundum cánones a c t i o ex n e c e s s i t a t e non proponatur, s c i l i c e t nomen a c t i o n i s in libello non inseratur, tarnen post in iudicio. La seconda invece esclude in modo assoluto la necessità dell'edizione dell'azione sia nel libello, sia nel giudizio. Essa era già stata esposta da Pillio nel suo opuscolo de ordine judiciorum, fondandosi, penso, sulla compilatio I; egli dice infatti (p. I 3. 8) che nei giudizi ecclesiastici: actio . . . non proponitur, nec editur ex n e c e s s i t a t e , quod s u f f i c i t pure et simpliciter f a c t u m ipsum et rei v e r i t a t e m secundum formam canonum investigare. Il linguaggio ci richiama esplicitamente alla decretale d'Alessandro III. Ancora più efficacemente si esprime Tancredi (ordo iud. II 13, 2): nos autem secundum canonicam a e q u i t a t e m i n c e d e n t e s dicimus quod nec in libello, nec in processu necesse est exprimere actionem (liber E x t r a , de appell. II, 28). Tale opinione, che era indubbiamente la più conforme allo spirito della decretale divenne la prevalente, come ci attestano Durante, nello Speculum, il Panormitano ed altri canonisti. Ebbe così il definitivo sopravvento la corrente contraria al sistema romano delle azioni. L'antitesi è segnata in varii luoghi delle glosse sia alle leggi canoniche che a quelle civili. Così in un'aggiunta alla glossa accursiana (al Cod. II 58, 2) troviamo detto: a d v e r t a s quod de iure canonico non est necessarium nomen actionis exprimere, sed debet f a c t u m ita clare proponi ut ex eo ius agendi colligatur ut in c. dilecti extr. de iudiciis. Alcuni però, fra i canonisti stessi, non s'accontentavano di questa semplice esposizione del fatto, che pure era conforme al chiaro significato della decretale di Alessandro III, ma chiedevano che fosse esposta la causa agendi, Unauthenticated Download Date | 4/18/16 12:22 PM 92 P. S. Leicht, che, per costoro, equivaleva all'actio, nell'intento di chiarir bene il fondamento sul quale l'attore fondava la sua pretesa: così ad es. nella glossa ordinaria al liber E x t r a II 1, 6, si dà la definizione romana dell'azione: actio est ius persequendi in iudicio quod sibi debetur, ma poi si aggiunge: sed secundum cánones e x p o n i m u s a c t i o n e m id est causam. Evidentemente si cercava d'ottenere con questo mezzo una maggior precisazione nel senso della tecnica giuridica. Anche nel campo civilistico romanistico, del resto, non c'era unità di vedute, in questo stesso tempo, su tale argomento. Si possono vedere, sul proposito, varii punti della glossa Accursiana dai quali risulta, da un lato, il contrasto fra le varie opinioni degli interpreti, dall'altro il contrasto, ancor più grave, fra la teoria e la pratica. Quanto al primo, è sopratutto istruttiva la lunga glossa ut proinde, al Dig. II 10, 1. Ivi si rammenta la già ricordata opinione di Piacentino, che sta in strettissimo rapporto coli'evoluzione canonistica sopra ricordata: I t e m et circa p r o p o s i t i o n e m a c t i o n i s quaero numquid s u f f i c i t rem designari et causam exprimi. D i c i t Pia. quod sic, quia causae expressio est idem quod actio. L'opinione d'Accursio è però contraria, ma egli stesso avverte che il parere di Piacentino era accolto da altri e che, in ogni modo, l'uso Bolognese era conforme, almeno per quei casi nei quali non v'era dubbio circa l'azione che sorgeva dal diritto dell'attore, non cosi: ubi ex una causa oriuntur a c t i o n e s plures quae e l e c t i o n e tolluntur, ubi actio est proponenda. Alla fine Accursio conclude colla sua bonaria arguzia che: sicut una est via quae ducit E o m a m sed non sola, et huic p r e s e n t i legi dicere p o s s u n t quod eam edere debet, vel aliquid simile facere et in hac sent e n t i a est I o h a n n e s et Azo et alii; egli però aggiunge la sua opinione personale: sed certe v i d e t u r satis a c t i o n e m semper edi per hanc legem in principio. Unauthenticated Download Date | 4/18/16 12:22 PM Il nome dell'azione nei decretisti e nei decretalisti. 93 Il secondo contrasto, come dissi, è quello fra la teoria e la pratica. Questo ci è chiaramente dimostrato da un passo della gl. l i b e l l u m all'Auth. coll. Y 6, 3 ove il glossatore così si esprime: sed q u o d d i x i de a c t i o n e (cioè che dovesse esser edita nel libello) de c o n s u e t u d i n e s e r v a t u r u t n o n a p p o n a t u r . Si era dunque affermata, già nel secolo X I I I una consuetudine per la quale l'indicazione dell'azione pel libello non era ritenuta necessaria. Non mi pare si possa dubitare che alla formazione di essa abbia contribuito l'influenza del diritto canonico.1) Questo fatto ha, come ben si comprende, un'importanza assai grande, in quanto che l'abbandono dell'obbligo di determinare l'azione, importava l'abbandono del tentativo dei glossatori di far risorgere il sistema delle azioni romane, colla loro fisonomía, tecnicamente distinta l'una dall'altra. Ora veramente l'azione diveniva un mezzo generico di tutela giuridica. 1 ) Circa il definitivo atteggiarsi della pratica su questo punto si veda Ρ. S e l l a , Il procedimento civile nella legislazione statutaria italiana, Milano 1907 p. 76 e G. S a l v i o l i , Storia della procedura civile e criminale, II parte, Milano 1927. Come giustamente ha avvertito D ' A m i a , Sull'ordinamento giudiziario delle curie Pisane, Pisa 1922 p. 40, c'è da far delle riserve anche circa l'uso pisano, al quale si riferisce un noto passo di Pillio, di esprimere il nome della azione nel libello, ciò che non appare provato dai documenti, come regola costante. Unauthenticated Download Date | 4/18/16 12:22 PM