Corpo forestale dello Stato
Supplemento al
Bollettino ufficiale
Concorso interno, per titoli ed.esami, ad un posto per l'accesso alla
qualifica di primo dirigente del Corpo forestale dello Stato.
Pubblicato il 7 novembre 2007
Stampa: Centro di riproduzione del Corpo forestale dello Stato — Roma
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VISTO il decreto interministeriale 16.9.2004 del Ministro delle Politiche Agricole di
concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica, con il quale vengono individuate le modalità
di svolgimento del concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente del Corpo forestale
dello Stato, le materie oggetto degli esami, le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il
punteggio da attribuire a ciascuna di esse;
ISPETTORATO GENERALE
CORPO FORESTALE DELLO STATO
VISTO il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili
dello Stato approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 10 aprile 1991, n. 125, recante azioni positive per la realizzazione
della parità uomo-donna nel lavoro;
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni
concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, integrato e corretto dal decreto
legislativo 28 dicembre 2001, n. 472, concernente il riordino delle carriere del personale
direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato ed in particolare l'artìcolo 8, comma 1, lett
b);
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante norme in materia di
protezione dei dati personali;
VISTA la legge 6 febbraio 2004, n. 36. concernente il nuovo ordinamento del Corpo
forestale dello Stato e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto interministeriale 1 ° luglio 2004;
RITENUTO di bandire, nel rispetto dell'aliquota del 20% dei posti disponibili alla
data del 31.12.2003, un concorso per titoli ed esami, a 1 posto, per la nomina a primo dirigente,
riservato al personale del ruolo direttivo dei funzionali del Corpo forestale dello Stato, in
possesso di una delle lauree indicate all'articolo 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 3
aprile 2001, n. 155, che rivesta la qualifica non inferiore a quella di vice questore aggiunto
forestale ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di
commissario capo forestale al 31.12.2003;
DECRETA
Art. 1
f?<«/z' a concorso)
E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a 1 posto, per la nomina a primo dirigente
del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato.
Art. 2
(Requisitiper l'ammissione e cause di esclusione)
E' ammesso a partecipare al concorso il personale appartenente al molo direttivo dei
funzionari del Corpo forestale dello Stato, in possesso di una delle lauree prescritte per
l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo in parola, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. b) e
comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, che rivesta la qualifica non inferiore a
quella di vice questore aggiunto forestale ovvero abbia maturato almeno cinque anni di
effettivo servizio nella qualifica di commissario capo forestale, alla data del 31 dicembre 2003.
L'esclusione dal concorso, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 3
aprile 2001, n. 155, è disposta nei confronti del personale che per tre volte non sia stato
compreso nella graduatoria degli idonei.
Sono, altresì, esclusi dal concorso coloro che alla data del presente bando abbiano
riportato:
a) nel triennio precedente un giudizio complessivo inferiore a "distinto";
b) nell'anno precedente la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio fino ad
un mese;
e) nei tre anni precedenti la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio per un
periodo superiore ad un mese;
d) nei cinque anni precedenti la sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica.
L'esclusione è, altresì, disposta nei confronti del personale sospeso cautelarmente dal
servizio, a norma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3; resta ferma la previsione contenuta nell'articolo 94 del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica.
E', inoltre, escluso il personale rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i
delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990. n. 55, e
successive modificazioni.
L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di cui ai precedenti commi è
disposta in qualsiasi momento con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato.
I candidati sono tutti ammessi con riserva al concorso fino al momento in cui
l'Amministrazione provvedere alla verifica del possesso dei predetti requisiti di partecipazione.
Alt. 3
(Domanda ili partecipazione)
La domanda di partecipazione, da redigersi utilizzando il modello allegato al presente
decreto', disponibile anche sul sito intranet del Corpo forestale dello Stato, è presentata
all'Ufficio di appartenenza entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale del Corpo
forestale dello Stato, e diretta all'Ispettorato Generale - Servizio IV - Divisione 12A. L'ufficio
ricevente attesterà la data dell'avvenuta presentazione sulla domanda stessa, oltre che sulla
ricevuta da rilasciare al candidato, e la proseguirà direttamente al citato Servizio IV Divisione 12A cui la domanda stessa dovrà pervenire entro e non oltre il settimo giorno
successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande medesime .
Il candidato la cui domanda di partecipazione risulti prodotta fuori termine verrà
escluso dal concorso.
Nella domanda di partecipazione, il candidato dovrà dichiarare:
a) il cognome e nome, le candidate coniugate indicheranno esclusivamente il cognome
da nubile;
b) la data ed il comune di nascita;
e) l'Ufficio presso il quale presta servizio;
d) la qualifica rivestita al 31 dicembre 2003 e la data del relativo conseguimento;
e) di non aver riportato, nei tre anni precedenti la data del presente bando, un giudizio
complessivo inferiore a "distinto";
f) di non aver riportato, nell'anno precedente la data del presente bando, la sanzione
disciplinare della riduzione dello stipendio fino ad un mese;
g) di non aver riportato, nell'ultimo triennio precedente la data del presente bando, la
sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio per un periodo superiore ad un
mese;
h) di non aver riportato, nei cinque anni precedenti la data del presente bando, la
sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica;
i) il diploma di laurea posseduto, con l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato
e della data in cui è stato conseguito; tale dichiarazione sarà considerata sostitutiva
di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Il candidato dovrà, inoltre, elencare nella domanda i titoli previsti dal successivo
articolo 10 di cui intenda avvalersi, allegando apposita documentazione.
Il candidato dovrà apporre, a pena di irricevibilità, la propria firma in calce alla
domanda.
Ai sensi dell'articolo 71, Sezione VI, capo V, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. In caso di dichiarazioni mendaci o falsità in atti, si
applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 76, capo VI, del sopraccitato D.P.R.
445/2000.
Art. 4
(Commissione esaminatrice)
La Commissione esaminatrice del concorso è nominata con successivo provvedimento
del Capo del Corpo forestale dello Stato ed è costituita da un Presidente di sezione del
Consiglio di Stato o della Corte dei Conti, che la presiede, e da due dirigenti superiori del ruolo
dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del molo direttivo dei funzionarì
del Corpo forestale dello Stato.
Con il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti ai tini della
sostituzione dei componenti effettivi.
Art. 5
(Prova preselettiva)
Qualora il numero delle domande di partecipazione sia pari o superiore a cinquanta
volte il numero dei posti messi a concorso, i candidati dovranno sostenere una prova
preselettiva per l'ammissione alle successive fasi concorsuali, ai sensi dell'articolo 5 del
decreto interministeriale 16 settembre 2004.
La prova preselettiva consiste in una serie di quesiti a risposta multipla riguardanti
l'accertamento della conoscenza delle materie indicate nel successivo articolo 7 del presente
Bando.
La durata della prova preselettiva, il numero dei quesiti da somministrare ed il
punteggio da attribuire, sono stabiliti dalla Commissione esaminatrice nella prima seduta utile.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto
finale di merito. Il mancato superamento della prova stessa non è computato ai fini di quanto
previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155.
Sulla base dei risultati della prova, sarà ammesso a sostenere le successive prove scritte
un numero di candidati non superiore a dieci volte il numero dei posti messi a concorso
nonché, in soprannumero, i candidati che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli
ammessi entro i limiti della aliquota predetta.
L'elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva sarà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale del Corpo forestale dello Stato. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a
tutti gli effetti.
Art. 6
(Comunicazioni relative al concorso)
Le date ed il luogo di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva di cui al precedente
articolo 5, e delfe prove scritte, nonché ogni altra comunicazione relativa al concorso, saranno
pubblicati sul Bollettino Ufficiale del Corpo forestale dello Stato del 28 gennaio 2008.
Art. 7
(Prove d'esame)
Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio.
Le prove scritte, per ciascuna delle quali i candidati avranno a disposizione otto ore,
sono volte ad accertare la preparazione del candidato, sia sotto il profilo teorico sia sotto il
profilo applicativo - operativo.
La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su tematiche in
ambito giuridico - amministrativo e tecnico - ambientale, con riflessi su materie attinenti allo
svolgimento delle funzioni dirigenziali, con particolare riferimento ad una o più delle seguenti
materie:
• diritto costituzionale ed amministrativo;
• elementi di diritto penale in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione
ed ai reati concernenti i compiti d'istituto;
• elementi di diritto processuale penale in relazione alle funzioni dì polizia
giudiziaria;
• diritto ambientale;
• ecologia forestale.
La seconda prova scritta consiste nella risoluzione di un -caso in ambito gestionale organizzativo o tecnico - ambientale, al fine di verificare l'attitudine del candidato alla
soluzione di problemi inerenti lo svolgimento delle funzioni connesse alla qualifica di primo
dirigente.
Al colloquio sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano conseguito una
votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi in ciascuna prova scritta. La
Commissione, qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati un punteggio inferiore a quello
minimo predetto, non procederà all'esame dell'altro elaborato.
L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, sarà
comunicata al candidato almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento del
colloquio stesso.
Il colloquio mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato, nonché
l'attitudine, anche valutando l'esperienza professionale posseduta, all'espletamento delle
funzioni dirigenziali. Esso ha carattere interdisciplinare e verterà, oltre che sulle discipline
previste per le prove scritte, anche sulle seguenti materie:
• diritto comunitario;
• contabilità di Stato;
• legislazione di pubblica sicurezza, in relazione ai compiti d'istituto del Corpo
forestale dello Stato.
Il colloquio è superato qualora il candidato abbia conseguito una votazione di almeno
trentacinque cinquantesimi.
Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere il
colloquio è escluso dal concorso.
Ari. 8
(Svolgimento prove scritte)
La Commissione esaminatrice preparerà tre tracce per ciascuna prova scritta. Le tracce,
appena formulate, saranno chiuse in pieghi sigillati e firmate esternamente sui lembi di
chiusura dai componenti della Commissione e dal Segretario.
Tali pieghi saranno conservati a cura del Presidente della Commissione.
All'ora stabilita per ciascuna prova, il Presidente della Commissione esaminatrice
convocherà tre candidati, quindi, dopo averli identificati ed aver fatto constatare l'integrità
della chiusura dei pieghi, farà sorteggiare ad uno di loro la traccia da svolgere.
Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro
verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati
della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice.
Gli elaborati vanno redatti, a pena di nullità, esclusivamente su carta recante il timbro a
secco d'ufficio e la firma del Presidente o di un componente della Commissione esaminatrice.
E' vietato ai concorrenti portare con sé carta da scrivere, appunti, telefoni cellulari,
apparati ricetrasmittenti, agende elettroniche, libri od opuscoli di qualsiasi genere.
Durante lo svolgimento delle prove scritte è consentito ai candidati soltanto consultare i
codici, le leggi ed i decreti, il tutto senza commenti né richiami dottrinali o giurisprudenziali,
nonché i dizionari di lingua italiana, che siano stati presentati dai concorrenti all'atto
dell'ingresso nell'aula degli esami e verificati dalla Commissione esaminatrice.
Il concorrente che contravviene alle predette disposizioni, o comunque abbia copiato in
tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso.
Al candidato sono consegnati per ciascuna delle prove scritte, due o più fogli di
protocollo timbrati e firmati, un cartoncino bianco per l'indicazione dei propri dati anagrafici e
due buste non trasparenti del medesimo colore: una più grande, munita di linguetta staccabile,
ed una più piccola.
Il candidato, dopo aver svolto ciascuna prova scritta, senza apporvi sottoscrizioni né
altro contrassegno, a pena di nullità, ripone i fogli che ha ritirato, compresi quelli non utilizzati,
nella busta più grande. Dopo aver scritto il proprio nome e cognome, il luogo e data di nascita
sull'apposito cartoncino, il candidato inserisce questo ultimo nella busta più piccola e la
chiude. Quindi ripone la busta più piccola in quella più grande, che chiude e consegna al
Presidente o ad un componente della commissione esaminatrice, che apporrà la propria firma
ed un timbro recante la data di consegna trasversalmente sulla busta più grande, in modo che vi
resti compreso il lembo di chiusura.
Al fine di garantire il rispetto del principio dell'anonimato delle prove scritte, alle buste
contenenti gli elaborati di ogni candidato viene attribuito, al termine di ciascuna prova, lo
stesso numero da apporsi sull'apposita linguetta staccabile in modo da poter riunire le buste
appartenenti allo stesso candidato esclusivamente attraverso la numerazione.
Entro le ventiquattro ore successive alla conclusione dell'ultima prova scritta si procede
all'accoppiamento delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo aver rimosso le
relative linguette numerate. Tale operazione viene effettuata dalla Commissione esaminatrice
nel luogo ed all'ora comunicati ai candidati presenti in aula per l'ultima prova scritta. I
candidati, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle operazioni di
abbinamento.
Le buste contenenti i due elaborati di ciascun candidato vengono raccolte in plichi che
sono suggellati e firmati dal Presidente, da almeno un componente e dal Segretario della
Commissione esaminatrice.
Il riconoscimento dell'appartenenza degli elaborati attraverso l'apertura delle buste
piccole contenenti il cartoncino con i dati anagrafici, deve essere fatto a conclusione dell'esame
e della valutazione degli elaborati di tutti i concorrenti.
Art. 9
(Svolgimento della prova orale)
Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.
Il candidato procede al sorteggio di almeno una domanda, o gruppo di domande, per
ciascuna delle materie oggetto della prova, tra quelle predisposte precedentemente dalla
Commissione esaminatrice.
Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice redigerà l'elenco dei candidati
esaminati con l'indicazione del voto attribuito a ciascuno di essi.
L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso
immediatamente dopo la seduta in apposito albo sito presso l'aula di esame.
Il candidato che per gravi motivi, rappresentati entro le successive ventiquattro ore, sia
impossibilitato a sostenere il colloquio nel giorno e nell'ora stabiliti, viene ammesso a
sostenerlo in un'altra data nell'ambito del calendario concorsuale previsto per il colloquio.
Art. 10
(Titoli ammessi a valutazione)
La valutazione dei titoli è effettuata soltanto nei confronti dei candidati che hanno
effettuato le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. La
valutazione è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito 3
ciascuna di esse sono stabiliti come segue:
A) Titoli di cultura, fino a punti 10:
a) diploma di laurea, diploma di specializzazione o del dottorato di ricerca
diverso da quelli richiesti per l'accesso al ruolo dei commissari forestali;
b) abilitazione all'esercizio della professione;
e) corso di alta formazione presso la Scuola di perfezionamento delle Forze di
polizia,
d) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, qualificazione e simili,
rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico, da un istituto
riconosciuto dallo Stato, attinenti all'attività istituzionale del Corpo forestale
dello Stato. Non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi
con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale;
B) Titoli professionali, fino a punti 25:
a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio precedente la data
del presente Bando;
b) incarichi e servizi speciali conferiti con provvedimento motivato
dell'Amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e
presuppongano una particolare competenza professionale;
e) lavori originali elaborati su problemi giuridici, amministrativi o tecnici,
ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti al servizio di istituto;
d) speciali riconoscimenti.
Dopo lo svolgimento delle prove scritte e prima di procedere alla valutazione degli
elaborati, la Commissione esaminatrice, nell'ambito delle suddette categorie, determina le
specifiche tipologie dei titoli valutabili, nonché i criteri di valutazione ed il punteggio da
attribuire a ciascuna tipologia.
L'Ufficio del personale dei ruoli direttivo e dirigente provvede ad inviare alla
Commissione esaminatrice l'elenco dei titoli posseduti da ciascun candidato, il relativo
fascicolo personale e copia dello stato di servizio, nonché le domande ed i titoli prodotti dagli
interessati.
La Commissione esaminatrice annota i titoli valutabili ed i relativi punteggi su apposite
schede individuali sottoscritte dal Presidente, da tutti i componenti e dal Segretario della
Commissione esaminatrice.
Art. 11
(Formazione della graduatoria)
Effettuata la valutazione delle prove del concorso e dei titoli, la Commissione
esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo
conseguito da ciascun candidato.
Il punteggio complessivo di ciascun candidato è dato dalla somma tra la media dei voti
riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nel colloquio ed il punteggio attribuito ai titoli.
A parità di punteggio ha preferenza il concorrente con la qualifica più elevata e, a parità
di qualifica, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità nella qualifica, l'anzianità di nomina e la
maggiore età anagrafica.
Art. 12
(Approvazione della gradua/aria e dichiarazione dei vincitori)
Con decreto del dirigente generale Capo del Corpo forestale dello Stato, riconosciuta la
regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e saranno dichiarati i
vincitori del concorso.
Art. 13
(Pubblicazione della graduatoria)
II decreto dì approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del
concorso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Corpo forestale dello Stato. Dalla data di
detta pubblicazione decorrerà il termine per eventuali impugnative al Tribunale
Amministrativo Regionale, ai sensi della legge n. 1034 del 6 dicembre 1971, ovvero al
Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971.
Art. 14
(Accesso agli atti del concorso)
II diritto di accesso alla documentazione attinente la procedura concorsuale potrà essere
esercitato ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
Il responsabile del procedimento è il dirigente superiore, Capo del Servizio IV
dell'Ispettorato generale, ing. Gaetano PRIORI.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Corpo forestale dello Stato.
Roma, .31.0TT, 2007
IL CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Cesareratròne
Schema di domanda allegato ai D.C.C, del 31 ottobre 2007
Schema di domanda allegato al D.C.C, del 31 ottobre 2007
RISERVATO ALL'UFFICIO RICEVENTE
(apporre data di presa in carico della domanda
e numero di protocollo)
- Allega, inoltre, le seguenti pubblicazioni non in possesso deirAmministrazione:
Al Corpo forestale dello Stato
Ispettorato Generale
Servizio IV — Divisione 12A
ROMA
CONCORSO INTERNO, PER TITOLI ED ESAMI, AD UN POSTO
NELLA QUALIFICA DI PRIMO DIRIGENTE
Il/la sottoscritto/a
nato/a a ............
in servizio presso .
CHIEDE
di partecipare al concorso, per titoli ed esami, ad un posto per l'accesso alla qualifica di primo
dirigente del Corpo forestale dello Stato, indetto con D.C.C, del 31 ottobre 2007.
A TAL FINE DICHIARA:
- di essere in possesso del Diploma di Laurea o Laurea Specialistica in
................................................................. conseguita il .....
presso ..............................................................................
- di rivestire, alla data del 31 dicembre 2003, la qualifica:
D di vice questore aggiunto forestale dal ...............
D di commissario capo forestale dal ....................
Dichiara altresì:
- di essere in possesso dei titoli elencati nell'allegato A composto di n. __ fogli.
- di essere a conoscenza del fatto che le date ed il luogo di svolgimento della eventuale prova
preselettiva e delle prove scritte, nonché ogni altra comunicazione relativa al concorso, saranno
pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Corpo forestale dello Stato del 28 gennaio 2008, e che tale
pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
- di essere n conoscenza dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il quale nel
caso in cui le dichiarazioni sostitutive rese non siano corrispondenti a verità sarà sottoposto alla
sanzione penale prevista dal successivo articolo 76 del citato decreto.
- di non aver riportato, nei tre anni precedenti la data del bando un giudizio, complessivo inferiore a
"distinto";
- di non aver riportato, nell'anno precedente la data del bando, la sanzione disciplinare della
riduzione dello stipendio fino ad un mese;
- di non aver riportato, nei tre anni precedenti la data del bando, la sanzione disciplinare della
riduzione dello stipendio per un periodo superiore ad un mese;
- di non aver riportato, nei cinque anni precedenti la data del bando, la sanzione disciplinare della
sospensione dalla qualifica;
10
11
Schema di domanda allenato al D.C.C, del 31 ottobre 2007
ALLEGATO A
Il/la sottoscritto/a
dichiara di volersi avvalere, ai sensi dell'ari. 3 del bando di concorso, dei seguenti titoli previsti dal
successivo art. 10:
Titolo
Data ed eventuale
Protocollo
Soggetto emittente
Oggetto
._
-.
-.
Foglio __ di
FIRMA
Data, .
n
1
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