CO fi I")! fTOI ITTI ioni I /TRUTTURHLI EUROPEI pon -^^^ ^^^. ^^k _*£*2v Uowwo por Lj Progrvivnuxn °°-f"9'«*I*«-««ÌB«Ì.Uftc»w I 2OO7-2O13 Con l'Europa investiamo rwl vottro futuro) ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. GALILEI" VicoCarducci,9-74123 TARANTO - tei. 099.4706866 tei. e fex 0994707447 Codice Fiscale 80010490730 Codice meccanografico: taic802004 www. scuolagalilei.it e-mail: [email protected] CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO PARTE PRIMA CONTRA TTAZIONE NORMA TIVA ANNO SCOLASTICO 2012-2013 TITOLO PREVIO - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata Art. 2 - Interprelazione autentica TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI CAPO I - RELAZIONI SINDACALI Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. 3 - Rispetto delle competenze 4 - Obiettivi e strumenti 5 - Soggetti delle relazioni e composizione delle delegazioni 6 -Rapporti tra RSU e Dirigente 7 - Oggetto della contrattazione integrativa 8 - Informazione preventiva 9 - Informazione successiva CAPO H - DIRITTI SINDACALI Art. Art. Art. Art. Art. 10 - Assemblee sindacali 11 -Permessi sindacali retribuiti e non retribuibili 12 -Bacheca sindacale 13 - Agibilità sindacale 14 - Trasparenza amministrativa i» CAPO m - DIRITTO DI SCIOPERO Art. 15 - Diritto di sciopero ' Art. 16 - Obblighi del lavoratore Art. 17 - Servizi minimi in caso di sciopero e/o assemblea TITOLO TERZO - LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Art. Art. Art. Art. Art. Art, Art. 18 - Norme legislative e contrattuali vigenti 19 - Soggetti tutelati 20 - Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico 21 - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi 22 - Attività di formazione e informazione 23 - L'organigramma della sicurezza &, gC, 24 - D rappresentante dei lavoratori per la sicurezza /^ - A^o^gL^ TITOLO QUARTO - (art. 6 commji 2lettere h, i, m del CC.N.L. 2006/2009) "V CAPO I - ASSEGNAZIONI ' '„•'•••'. . ;. * -\, „ \j ; ' i-c;-A?:;-bM \ftSpJbr r\E DOCENTE / . - • ' . / - / \\ Art. 25 - Criteri per l'assegnazione dei docenti ai plessi CAPO H - UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE Art 26 - Criteri e modalità Art. 27 - Modalità di articolazione dell'orario di lavoro dei docenti Art. 28 - Obblighi dei docenti Art. 29 - Attività funzionali all'insegnamento Art. 30 - Sostituzione docenti assenti Art. 31 - Ore eccedenti di insegnamento Art. 32 - Permessi retribuiti e ferie durante l'attività didattica Art. 33 - Permessi per il diritto allo studio Art. 34 - Formazione e aggiornamento TITOLO QUINTO PERSONALE ATA CAPO I- ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Art. 35 - Modalità organizzative Art. 36 - Criteri di assegnazione dei collaboratori scolastici ai plessi CAPO n - ORARIO DI LAVORO Art. 37 - Mo'dalità organizzative Art. 38 - Orario di servizio Art. 39 - Turnazione Art. 40 - Orario flessibile Art. 41 - Chiusura prefestiva f Art. 42 - Ritardi Art. 43 - Permessi retribuiti Art. 44 - Permessi brevi Art. 45 - Ferie e festività soppresse Art. 46 - Ore aggiuntive eriposicompensativi Art. 47 - Formazione del personale ATA . V., TITOLO SESTO - RISORSE ECONOMICHE CAPO I - PARTE GENERALE Art. Art. Art. Art. 48 - Campo di applicazione e durata dell'accordo 49 - Risorse 50 - Criteri generali per l'utilizzo delle risorse umane e finanziarie hi rapporto al P( 51 - Variazioni della situazione CAPO H - RIPARTIZIONE E ATTRIBUZIONE Art. 52 - Ripartizione delle risorse Art. 53 - Ripartizione Fondo dell'Istituzione scolastica Art 54 - Criteri per l'assegnazione degli incarichi Art. 55 - Personale ATA da utilizzare negli incarichi specifici Art. 55 - Funzioni istituzionali CAPO m - ATTIVITÀ' RETRIBUITILI PERSONALE DOCENTE Art 57-Attività aggiuntive Art. 58 - Criteri generali per l'attività progettuale pagata con il FIS Art. 59 - Funzioni strumentali al POF PERSONALE ATA ART. 60 - Attività aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) Art 61 - Criteri per lo svolgimento Art. 62 - Incarichi specifici , TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 63 - Termini e modalità di pagamento Art 64 - Clausola di salvaguardia relativa a criteri di risoluzione dei compensi del FIS in caso di in capienza •/v CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ISTITUTO TITOLO PREMO - DISPOSIZIONI GENERALI Art 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata 1. Il presente Contratto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e in particolar modo secondo quanto stabilito dal C.C.N.L. 2006/2009 e dal tì.Lgs. 165/2001, come novellato dalD.Lgs. 150/2009. 2. Il presente Contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato. 3. Gli effetti del presente Contratto decorrono dalla data di stipula dell'accordo e restano validi fino alla sottoscrizione di un nuovo accordo; qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell'arco di tempo che va dal 01 luglio al 15 settembre, si intende tacitamente rinnovato per il successivo anno scolastico. 4. Il presente Contratto può essere modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti. 5. Resta fermo che quanto stabilito si intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili, e che, rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Contratto, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali. 6. Resta fermo che il presente Contratto non può contenere nessuna deroga peggiorativa rispetto alle normative legislative e contrattuali vigenti (art. 2077 del Codice civile) e che argomenti che interferiscono con le scelte del POF ( a parte le modalità di utilizzazione del personale in rapporto al Piano dell'Offerta formativa che sono, invece, oggetto di contrattazione) o che riguardano problematiche didattiche di competenza del Collegio docenti non possono essere oggetto di trattativa. Art. 2 - Interpretazione autentica 1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente Contratto, le parti si incontrano ^- - entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa. 2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura di deve concludere entro trenta giorni. 3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dairinizio della vigenza contrattuale. -\y '' '•"." •'-Jì^'-t". ;/ TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SLNDACALI CAPO I - RELAZIONI SINDACALI Art. 3 — Rispetto delle competenze 1. Con riferimento agli artt. 2,5. 40 del D.Lgs. 165/2001. nella definizione delle materie oggetto di relazioni sindacali, si rispettano le competenze degli OO.CC.. del Dirigente Scolastico e del D.S.G.A. Art. 4 — Obiettivi e strumenti 1. Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, attraverso gli strumenti della valorizzazione delle professionalità e della verifica dei risultati. 2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali. 3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti: a) Contrattazione integrativa, attraverso la sottoscrizione dei contratti aventi per oggetto le materie di cui all'art. 6 del CCNL 2006/2009 b) Informazione preventiva e successiva, attuata attraverso specifici incontri ed esibizione della relativa documentazione e) Interpretazione autentica, come da art.2 d) Partecipazione, attraverso accordi e/o intese e) Conciliazione, attraverso clausole di raffreddamento e tentativi di risoluzione bonaria delle , controversie 4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'Istituzione scolastica, previa comunicazione all'altra parte e senza oneri per la scuola. Art. 5 — Soggetti delle relazioni e composizione delle delegazioni 1. I soggetti abilitati a intrattenere le relazioni sono: Per la parte pubblica: il Dirigente scolastico Per la parte sindacale: .,. „. - la Rappresentanza sindacale unitaria eletta all'interno dell'istituzione scolastica - le OO.SS. firmatarie del CCNL Art. 6 - Rapporti tra RSU e Dirigente 1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio: il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU. 2. Entro quindici giorni dalPinizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare. 3. Il Dirigente indice le riunioni per_JxL_SVolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parteJsm&at^aleTaJparteciparvi. di norma con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha'facoltà,idra^ànzàr£ richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro.'cinquèVgiorm'.\sa$to elementi ostatìiàxhe rendano impossibile il rispetto di tale t^rr^ine. -.V ^-7^ -^ I \ . ~ ^ 4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa. Art. 7 — Oggetto della contrattazione integrativa 1. La contrattazione integrativa di Istituto tiene conto di quanto stabilito dalle norme contrattuali cji livello superiore e dei vincoli e limiti stabiliti da norme di legge, con particolare riferimento a quanto definito dal D.lgs. n. 165/2001 in merito a: a) Disciplina della ripartizione tra materie sottoposte alla legge e oggetto di contrattazione b) Modifica del rapporto tra fonti normative e) Ambiti previsti dalla contrattazione collettiva e contrattazione integrativa d) Abrogazione di tutte le norme contrattuali in contrasto con le disposizioni di legge 2. La contrattazione integrativa di Istituto non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo alla clausola di salvaguardia di cui all'ari 48, comma 3 del D.lgs. n. 165/2001 3. Sono oggetto della contrattazione integrativa di Istituto le materie previste dalPart. 6. comma 2, lettere j,k,ì; dall'ari 9, comma 4; dall'ari 33, comma 2; dall'ari 34. comma 1; dall'ari 51, comma 4; dall'ari 88, commi 1 e 2 del CCNL 2006/2009. Tali materie sono: a) Criteri e modalità applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n. 83/2000 b) Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e) Criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'ari 45, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e !• comunitari 4. Prima della firma di ciascun accordo integrativo di istituto i componenti della RSU, singolarmente o congiuntamente, se lo ritengono necessario^ possono disporre del tempo utile per convocare l'assemblea dei lavoratori al cui giudizio sottoporre l'ipotesi di accordo. 5. Durante la fase della contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali né azioni dirette sui temi trattati, fatta salva la necessità per l'amministrazione di procedere ad adempimenti di particolare urgenza, previa informazione alle RSU. 6. Di ogni seduta deve essere redatto e sottoscritto apposito verbale; copia controfirmata dalle parti è fornita ad ogni partecipante alla trattativa. 7. Le intese raggiunte si ritengono valide qualora siano sottoscritte dal Dirigente scolastico e dalla maggioranza dei componenti della RSU eletta. Art. 8 - Informazione preventiva 1. In ottemperanza al D.Lgs 150/2009 dal 01/01/2011, salvò-diverse disposizioni normative in materia, le materie di seguito elencate non sono più oggetto di contrattazione, ma di informazione preventiva. Tali materie sono: a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività; b. modalità di utilizzazione deì^ersO^'e^^A in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito'! c. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi; d. criteri e modalità relativi all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA; e. criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto. ^ 2. Sono sempre oggetto di informazione prevenga (art. 6, comma 2, CCNL 2006/2009): a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola; b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale; c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali; d. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento; e. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni; f. tutte le materie oggetto di contrattazione. 3. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione. Art. 9 - Informazione successiva 1. Sono materie di informazione successiva: a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e nei progetti retribuiti con il fondo di >• istituto; b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa di istituto sull'utilizzo delle risorse. CAPO II - DIRITTI SINDACALI Art. 10 - Assemblee sindacali 1. Le assemblee sindacali si svolgono secondo le norme stabilite dal CCNL vigente. 2. Le RSU a maggioranza e le 00.SS. possono indire assemblee durante l'orario di lavoro, normalmente della durata di due ore in orario iniziale o terminale di lezione," che riguardino tutti o parte dei dipendenti. 3. La convocazione, la durata, la sede (concordata con il Capo di Istituto o esterna), l'ordine del giorno (che deve riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro) e l'eventuale partecipazione di responsabili sindacali esterni devono essere comunicati per iscritto almeno 5 giorni prima al Dirigente scolastico. 4. La comunicazione relativa all'indizione delPassemblea-deve essere affissa all'albo dell'istituzione scolastica e comunicata a tutto il personale interessato nella stessa giornata in cui perviene o, comunque, in tempo utile. 5. Contestualmente all'affissione all'albo della comunicazione dell'assembleaci! Dirigente prowederà ad avvisare tutto il personale interessato, mediante circolare interna al fine di raccogliere in forma scritta la dichiarazioiie-in"di;viduale di partecipazione del.personale in servizio nell'orario dell'assemblea e, conseguentemèjrfé;^redisporre gli opportuni adempimenti per consentire la partecipazione. O 6. I dipendenti hanno diritto a partecipare, con le modalità prescritte dall'ari 8. comma 4 del CCNL. durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali per un massimo di 10 ore prò-capite in ciascun anno scolastico. 7. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa in forma scritta dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. Nel caso di assenza per soprawenufa malattia o per altro motivo sempre manifestatosi dopo la dichiarazione di partecipazione, non si terrà conto del calcolo per il monte-ore. 8. Al personale è concesso il tempo utile per raggiungere la sede dell'assemblea e il rientro in servizio; pertanto esso varia a seconda della distanza dalla sede di servizio. 9. Il Dirigente sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti abbiano dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie e disponendo gli eventuali ingressi o uscite anticipate degli alunni. 10.1 partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre filine di presenza, né ad assolvere ad altri ulteriori adempimenti. ' 11. La comunicazione dell'indizione dell'assemblea deve essere fatta con un preavviso di 5 giorni. 12. Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA. se l'adesione è totale, il Dirigente scolastico e la RSU. verificando prioritariamente la disponibilità dei singoli, stabiliscono il numero di una unità di collaboratore scolastico per quanto riguarda la vigilanza agli ingressi dove si svolge attività didattica e di una unità al centralino per la sola sede centrale. In mancanza di dichiarata disponibilità si procede al sorteggio, escludendo di volta in volta il personale che vi ha già partecipato. 13. A conclusione dell'assemblea sindacale, il personale ATA può riassumere servizio o concordare con T Amministrazione il recupero delle porzioni orarie non prestate. Art. 11 — Permessi sindacali retribuiti e non retribuiti k 1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima. 2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU. con' obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo. 3. I permessi sindacali non possono superare bimestralmente cinque giornate lavorative e. in ogni caso, dodici giorni nel corso dell'anno scolastico. 4. La concessione dei permessi si configura come atto dovuto, a prescindere dalla compatibilita con le esigenze di servizio. 5. Spettano, inoltre, alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'O.S. al Dirigente. 6. La verifica dell'effettiva utilizzazione del permesso sindacale da parte del delegato RSU spetta unicamente all'O.S. di appartenenza. Art. 12 - Bacheca sindacale 1. In ogni plesso dell'Istituzione scolastica viene collocata una bacheca sindacale a disposizione delle RSU, su cui affiggere materiale di interesse sindacale e di lavoro. 2. Stampati e documenti possono^esSéT^rrTyiati alle scuole per l'affissione direttamente dalle 00.SS. territoriali; a tal proposito, ^h-Diri^entbvas^ikura la tempestiva trasmissione di tale materiale ai soggetti ai quali è Art. 13 - Agibilità sindacale Otoo, 1. Ai membri della RSU e delle 00.SS. è consentito di comunicare con il personale per motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività. 2. La comunicazione interna può avvenire brevemente per via orale o mediante scritti e stampati, sia consegnati personalmente sia messi a disposizione dei lavoratori interessati in sala docenti ed in segreteria. 3. I lavoratori facenti parte delle RSU possono usufruire dei seguenti servizi della scuola: aula per riunioni, fax, fotocopiatrice, telefono, posta elettronica e reti telematiche. Ari 14-Trasparenza amministrativa 1. L'informazione è un atto dovuto da parte del Dirigente scolastico; di conseguenza, i membri della RSU possono accedere alla consultazione di tutti gli atti della scuola, su tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa e di informazione preventiva e successiva ai sensi della normativa vigente sulla privacy (D.Lgs. 196/2003) e trasparenza amministrativa (L. 241/1990). Il rilascio di tali atti avviene, di norma, al momento della richiesta o comunque al massimo entro 5 giorni. 2. L:informazione successiva relativa alle attività ed ai progetti retribuiti con il fondo di istituto e con altre risorse pervenute nella disponibilità dell'istituto sarà fornita alla RSU e alle OO.SS. mediante prospetti riepilogativi dei fondi dell'Istituzione scolastica e di ogni altra risorsa finanziaria aggiuntiva destinata al personale. 3. L'affissione all'Albo della scuola dei prospetti riepilogativi di cui sopra, comprensivi di nominativi, attività, impegno orari e relativi compensi, non costituisce violazione della normativa vigente sulla privacy in quanto debitamente applicativa di precise disposizioni contrattuali. CAPO III - DIRITTO DI SCIOPERO Ari 15 - Diritto di sciopero 1. La comunicazione da parte del Dirigente scolastico dell'indizione di uno sciopero* come previsto dall'ari. 2, comma 3 dell'accordo allegato al CCNL 1998/2001 sulle norme di attuazione della L. 146/90. deve essere resa nota a tutti ^i lavoratori della scuola entro 48 ore dall'emanazione e ricezione della comunicazione da parte del Direttore regionale e/o dalla conoscenza attraverso fonti di informazione sindacale. 2. La comunicazione del Dirigente scolastico avviene in forma scritta. 3. Ai sensi dell'ari. 3 dell'accordo già citato, il Dirigente scolastico dispone anche il preavviso di sciopero alle famiglie. 4. Ai sensi dell'ari. 3 e 4 dell'accordo già citato, il Dirigente scolastico inviterà in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero-entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti. Art. 16 — Obblighi del lavoratore .:1. I lavoratori non sono obbligati a comunicare al Dirigente scolastico se intendanolo meno aderire ad uno sciopero: tuttavia, possono darne volontariamente preavviso scritto, senza possibilità di revoca in caso di adesione. 2. Fatto salvo per le dichiarazioni di adesione o non adesione volontariamente rese, i non dichiaranti dovranno essere considerati come potenziali "non scioperanti" e quindi l'organizzazione della giornata di sciopero dovrà annoverarli fra i presenti. 3. Sulla base dei dati conoscitivi disponibihynel-c,aso in cui non possano essere garantite le lezioni regolari, il Dirigente scolastico dispo^è'Che^gl^rhsegnanti che non scioperano prestino servizio dall'orario di inizio delle lezioni, per .un monte :oi;e-pk"i alle ore disservizio,di quel giorno. -*-• • ' • ' " ' • v / l ^ \ i\ i ls f-? 4. Gli insegnanti che intendono aderire allo sciopero e che fruiscono del giorno libero settimanale devono comunicare all'Amministrazione la loro adesione; ad essi non viene effettuata alcuna ritenuta. 5. In caso di sciopero, i minori accompagnati da un maggiorenne vanno respinti dal personale ausiliario in servizio alla porta: i minori non accompagnati vanno accolti, ma non possono essere coinvolti in attività didattiche e devono essere sorvegliati dal personale a disposizione. 6. Per quanto riguarda la gestione dell'attività scolastica nei giorni di sciopero, si ritiene opportuno distinguere, per i non scioperanti, il diritto di "fare lezione", dal prioritario obbligo di assicurare comunque la "sorveglianza dei minori" alle famiglie che. non essendo state prioritariamente avvisate di una sospensione totale o parziale del servizio scolastico, hanno mandato i figli a scuola. 7. In via prioritaria, ove possibile, verrà garantito quindi ai docenti e alle classi il servizio scolastico secondo l'orario di lezione; ove questo non sia invece possibile, il personale in servizio sarà tenuto alla sola "sorveglianza" degli alunni presenti, anche con smembramenti di classi o raggruppamenti di alunni di classi diverse, per il tempo scolastico preventivamente comunicato alle famiglie, e senza che questo, trattandosi di "sorveglianza dovuta", possa configurarsi come sostituzione di colleghi in sciopero. 8. I cambi di orario e/o i cambi di classe (nell'ambito del numero di ore di insegnamento previsto per quel giorno) sono attuati esclusivamente per la sorveglianza dei minori. 9. In caso di sciopero, per il personale docente non sono previsti contingenti minimi che debbano essere in servizio. 10. Il diritto di sciopero del personale ATA. invece, deve conciliarsi con i servizi minimi e le relative prestazioni indispensabili, da garantire secondo Tari 2 della L. 146/90. Ari. 17 — Servizi minimi in caso di sciopero e/o assemblea 1. In ottemperanza alla normativa vigente, si conviene che in caso di sciopero e/o assemblea del personale ATA il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni sotto elencate: a. svolgimento di qualsiasi tipo di esame e/o scrutini finali • n. 1 assistente amministrativo • n. 1 collaboratore scolastico per plesso b. pagamento degli stipendi ai supplenti temporanei: • 1 • Direttore SGA n. 1 assistente amministrativo n. 1 collaboratore scolastico e. in caso di adesione massiccia o totale anche del personale ATA della scuola, il contingente destinato esclusivamente alla sorveglianza è così costituito: • n. 1 assistente amministrativo • n. 1 collaboratore scolastico all'ingresso di ogni plesso Nel caso in cui tutto il personale aderisca, dandone comunicazione preventiva, non sorgendo la necessità di garantire il servizio scuola. l'Istituto viene chiuso, senza alcun contingentamento del personale ATA. 2. Il personale contingentato va scelto prioritariamente tra i dipendenti ATA che non aderiscono e. in caso di adesione totale, attraverso una turnazione equa. Per individuare il personale ATA che dovrà garantire i servizi essenziali, si farà comunque riferimento alla minore anzianità di sei-vizio ed alla successiva rotazione. 3. I dipendenti ufficialmente precetJatùpej^FeBpletarnento dei servizi minimi vanno computati fra coloro che hanno aderito allo£oiope fr'o"'.:ma,4a#ono essere esclusi dalle trattenute stipendiali. ^' .',-*.' i - ' - v<r-- "A, .» n ', _>ll. - i ,— M. r 4. Entro 48 ore dalla data dello sciopero, il Dirigente scolastico fornisce agli Uffici competenti una comunicazione scritta riepilogativa del numero esatto degli scioperanti con relativa percentuale di adesione. TITOLO TERZO - LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Art. 18 - Norme legislative e contrattuali vigenti 1. Il presente Contratto integrativo viene predisposto sulla base ed entro i limiti di quanto previsto in materia di sicurezza ed igiene del lavoro dalla normativa vigente ed in particolar modo dal D.Lgs. 626/94, trasfuso nel cosiddetto Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/2008), a sua volta successivamente integrato dal D.Lgs. 106/2009: dal D.M. 292/96; dal D.M. 382/98 e dai contratti, con riferimento al CCNQ 7/5/96 e al CCNL. 2. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Contratto, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente. Art. 19 - Soggetti tutelati 1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. 2. Ad essi sono equiparati tutti gli studenti dell'istituzione scolastica nella quale i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso dei laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali. 3. Sono altresì da comprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti ed ogni altro soggetto presente a scuola in orario- extracurricolare per iniziative complementari ivi realizzate. 4. Sono patimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di .presenza presso i locali dell'istituzione scolastica, si trovino all'interno di essa. ^ lì v^1 Art. 20 - Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico 1. Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.Tvl. 292/96, ha tutti gli obblighi in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 2. Il Dirigente Scolastico; in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione per tutte le sedi della scuola, designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni della scuola. 3. I lavoratori designati, docenti o ATA. individuati garantendo il più ampio coinvolgimento e la rotazione degli incarichi, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico e debbono essere retribuiti per le prestazioni rese in eccedenza al proprio orario di servizio e per l'eventuale intensificazione del lavoro. Art. 21 - Attività di formazione e informazione 1. Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di formazione e informazione nei confronti dei dipendenti e. ove necessario^ degli alunni. 2. La partecipazione ah"attività 4.i foWa^ione^ècèoaisiderata tempo di servizio e da luogo a recupero delle prestazioni eccedenti ^/.oranb^^d'^brr^ ^p, ii\i impossibilità di recupero, a retribuzione. 3. L'attività di formazione si completa con la predisposizione di un opuscolo informativo sulle principali norme di sicurezza, con particolare riguardo alle attività lavorative proprie di ciascuna categoria di personale. È compito del Dirigente Scolastico curare la distribuzione di tale opuscolo a tutti i lavoratori in servizio, nonché a tutti quelli che prenderanno servizio in data successiva. Art. 22 —Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione 1. Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, preferibilmente individuato tra il personale interno all'unità scolastica, deve essere in possesso di certificate competenze professionali nonché di adeguata idoneità; deve inoltre dichiarare formalmente la propria disponibilità allo svolgimento della funzione ed alla assunzione delle responsabilità che essa comporta. 2. La nomina del RSPP è comunque di stretta competenza del Datore di lavoro - Dirigente Scolastico - che, oltre a far riferimento al D.Lgs. 81/2008, agisce dentro le norme ed i principi definiti dal D.I. 44/2001. 3. Qualora non fosse possibile l'individuazione del RSPP all'interno dell'istituzione scolastica il Dirigente Scolastico prowederà al reperimento della figura all'esterno dell'Istituzione scolastica secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e secondo le sue prerogative come datore di lavoro. Art. 23 - Organigramma della sicurezza 1. Il Dirigente, in qualità di datore di lavoro, predispone rorganigramma della sicurezza di Istituto, che diventa parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi. 2. L'organigramma, esposto all'Albo di ogni plesso, individua le.seguenti figure: • Addetti al servizio di prevenzione e protezione • Addetti al primo soccorso « Addetti ai servizi antincendio 3. Tali figure sono nominate dal Dirigente scolastico, e individuate, previa consultazione del RLS, tra il personale in possesso di attitudini e capacità adeguate. 4. Tali figure sono incaricate dell'attuazione delle misure di prevenzione e lotta antincendio, di evacuazione nel caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio e pronto soccorso e, comunque, della gestione dell'emergenza. •' Art. 24 — II Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'Istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze. 2. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito. 3. Il RLS partecipa alla consultazione periodica semestrale sulla sicurezza, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione e realizzazione e verifica della prevenzione dell'Istituzione scolastica. 4. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, alle quali si rimanda. 5. Al RLS verrà garantito: • il diritto all'informazione, per quanto riguarda.tutti gli atti che afferiscono al Sistema di Prevenzione e Protezione-deirjstituto; " il diritto alla formazione-attravér^Osl'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento r" X - - * " * ' •*—*~r\ * ' * ci T^ £*/-»-r• TIr>r\• , ** ^' « 5: A. fl /*^i specifico. /C' ^ ' \< Tr f TITOLO QUARTO - (art. 6 comma 2 lettere h, i, m del C.C.N.L. 2006/2009) / criteri sotto riportati sono assunti con propria determinazione dal Dirisente Scolastico, come specificato all'art. 7 comma 1 del presente Contratto. PERSONALE DOCENTE ^ CAPO I - ASSEGNAZIONI Art. 25 - Criteri per l'assegnazione dei docenti ai plessi 1. Il Dirigente Scolastico, nello svolgimento della funzione, tiene prioritariamente in conto le esigenze di efficienza ed efficacia del sistema organizzativo in funzione della realizzazione dell'offerta formativa. 2. Fatte salve le proprie prerogative e le competenze degli OO.CC., il Dirigente Scolastico assegnerà i docenti alle diverse sedi, classi e sezioni secondo i seguenti criteri: a. L'assegnazione alle diverse sedi, classi e sezioni avviene all'inizio di ogni anno scolastico, prima dell'inizio delle lezioni e dura, di norma, per tutto l'anno scolastico. b. Per le assegnazioni del personale già in servizio nella scuola, saranno di norma considerati i criteri seguenti: • continuità didattica • anzianità di servizio • anzianità nel plesso di precedente assegnazione e. In caso di richiesta da parte di un docente di assegnazione ad altro plesso, classe o sezione l'accoglimento della domanda è condizionato alla disponibilità del posto richiesto, cui possono concorrere con pari diritti tutti i docenti, nonché dalle scelte organizzative del . Dirigente scolastico. d.1" In caso di concorrenza di più domande'per un medesimo posto, l'assegnazione terrà comunque conto della graduatoria formulata ai sensi della tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni, allegata al relativo CCNL. e. Il docente in ingresso per trasferimento/assegnazione provvisoria, su richiesta scritta, potrà essere assegnato al plesso per cui ha fatto domanda. Ih caso di concorrenza sullo stesso posto, l'assegnazione sarà fatta sulla base dell'autonoma valutazione del Dirigente; si terrà comunque conto dell'ordine di-scelta presso l'Ufficio competente (regionale o provinciale). f. Qualora non sia possibile confermare tutti i docenti in servizio in una delle sedi, per decremento d'organico o altro, si procede all'assegnazione in altra sede a domanda; nel ^-.^ caso non emergano disponibilità, si procede d'ufficio tenendo conto della graduatoria di istituto e fatto salvo il diverso e motivato intendimento organizzativo del Dirigente scolastico. g. I docenti saranno assegnati valorizzando la loro professionalità, tenendo conto delle richieste scritte da loro stessi inoltrate entro il 30 giugno di ciascun anno scolastico; nei limiti del possibile saranno valorizzate le competenze specifiche e i titoli professionali posseduti da ciascuno. CAPO II - UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE 1 f YJ/ . A Art. 26 - Criteri e modalità 1. Il personale docente dell'Istituzione scolastic^^ó^stltuiscéjà risorsa primaria per tutte le attività previste dal Piano dell'Offerta Formativa; p'ertanfo'; ìà:";.sua •utilizzazione tiene prioritariamente conto delle specifiche competenze professionaìi^anche:marurate,5m modo autonoma f/o esterno Jv all'amministrazione, nonché dei requisiti e titoli;.;. >. Vl^'^^^tì^ „ „ J^ 2. Per le attività di commissione, di progettazione ed altre definite dal Collegio dei Docenti, sarà lo stesso a valutare ulteriori criteri utili per l'individuazione del personale, quali: la continuità, l'impegno anche pluriennale, la rotazione, la non cumulabilità degli incarichi. 3. La designazione del personale è disposta dal Dirigente scolastico, previa domanda dell'interessato. 4. In assenza di specifiche professionalità o di dichiarata indisponibilità, il Dirigente scolastico può far ricorso a docenti appartenenti ad altra Istituzione scolastica o ad esperti esterni no^ appartenenti al mondo della scuola, in possesso delle competenze richieste, da documentare con apposito curriculum. come previsto anche dal decreto n. 44/2001 Art 27 — Modalità di articolazione dell'orario di lavoro del docente 1. L'orario di lavoro del personale docente consta di 25 ore settimanali per la scuola dell'infanzia, di 24 ore settimanali per la scuola primaria e di 18 ore settimanali per la scuola secondaria di primo grado; si articola di norma su cinque giorni settimanali in orario antimeridiano e/o pomeridiano per le lezioni curricolari. ; 2. L'orario del singolo docente viene articolato in base ad esigenze didattiche e di funzionalità del servizio, tenendo conto, subordinatamente, delle richieste dell'interessato per l'attribuzione del giorno libero. In caso d'impossibilità ad attribuire a tutti il giorno libero richiesto, si procederà col criterio della turnazione. L'articolazione settimanale delle lezioni di ciascun docente deve prevedere l'equa ripartizione delle prime e ultime ore di lezione. Precedenza nelle opzioni per l'articolazione dell'orario si assegna a genitori single con figli inferiori agli anni otto e d - a dipendenti con familiari in stato di handicap. Nella formulazione dell'orario del dipendente si terrà conto d'eventuali certificate esigenze di salute o terapeutiche. 3. Ai docenti che usufruiscono dei riposi per allattamento (art. 3 L. 53/00) viene organizzato un orario decurtato di ore marginali (iniziali o finali nella mattinata, eventuali giornate con ore singole), tenendo conto delle richieste dell'interessato, compatibilmente con le esigenze della didattica. t Art. 28 — Obblighi dei docenti 1. Secondo le norme contrattuali vigenti, i docenti sono tenuti: a. a vigilare gli alunni a partire da, 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere alla loro uscita b. a svolgere le attività di programmazione collegiale (per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria) e. a partecipare alle riunioni del Collegio Docenti e all'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno scolastico fino ad un massimo di 40 ore all'anno d. a partecipare alle attività collegiali dei consigli di intersezione, imberciasse e classe fino ad un massimo di 40 ore e. a partecipare allo svolgimento degli scrutini ed alla compilazione degli atti relativi alla valutazione f. alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni / g. alla correzione degli elaborati h. ai rapporti con le famiglie, nelle forme previste nel Piano dell'Offerta Formativa Art. 29 - Attività funzionali all'insegnamento 1. Ai sensi dell'ari 29 del CCNL 2006/2009 rientrano nelle attività funzionali all'insegnamento tutte le attività di programmazione e verifica collegiale (POP. formazione classi, riunioni per materia, libri di testo, etc.) svolte alPinizio. nel ce^st)Te:alla fine dell'anno scolastico. 2. Le attività funzionali all'insegnameiirS-s'óno dispòste nel rispetto di quanto indicato nel suddetto articolo. Sono da considerare retrib,'uipili;so'lo le attività funzionali all'insegnamento eccedenti il limite previsto dal suddetto articolo.p'/ ' / . 3. Se questa quota viene superata, il docente potrà chiedere l'esonero dall'attività o, in caso di disponibilità del Fondo di Istituto, il pagamento del servizio prestato. 4. I docenti in servizio in più Istituti non potranno superare, cumulando le ore di riunione nelle scuole, i limiti previsti. Per tali docenti le attività saranno svolte in quantità proporzionale all'orario di servizio presso le rispettive scuole. 5. Nel Piano Annuale delle attività collesiali il Dirisente Scolastico terrà conto delle esigenze dei *_j •_> «— docenti con un numero di classi superiore a cinque, o in attività in differenti Istituti. 6. Le riunioni collegiali dovranno tenersi quanto più possibile nel rispetto della turnazione dei giorni della settimana, ossia impegnando i docenti, di volta in volta, in giorni diversi. 7. Il calendario delle attività sarà presentato all'inizio dell'anno scolastico e verrà modificato solo in caso di improrogabili necessità in seguito sopravvenute e, comunque, non meno di 5 giorni prima di ciascuna riunione. Sarà cura della Dirigenza assicurare l'informazione ai singoli dipendenti. 8. Per tutte le riunioni iì Dirigente Scolastico predispone mediante circolare la convocazione almeno cinque giorni lavorativi prima. Tale circolare deve recare l'orario d'inizio e l'ordine del giorno della riunione. Art. 30 - Sostituzione docenti assenti 1. La sostituzione dei docenti assenti avverrà secondo i seguenti criteri: a. docenti con permessi brevi da recuperare: b. docenti la cui classe non è presente in Istituto; e. docenti disponibili alla sostituzione con retribuzione 2. In tutte le fasi sopra descritte si farà riferimento al seguente ordine di priorità: a. docenti di classi parallele (scuola primaria) b. docenti della classe e., docenti della stessa disciplina d* altro docente disponibile nell'ora 3. L'insegnante di sostegno può sostituire solo nella classe di appartenenza, se non si lede il diritto dell'alunno disabile. Nel caso in cui lo stesso risultasse assente, il docente potrà sostituire anche in altre classi. 4. All'inizio del proprio orario giornaliero, ciascun docente dovrà prendere visione del piano delle sostituzioni giornaliero predisposto dal Dirigente scolastico, ovvero dai Collaboratori del Dirigente, e. ove impegnato in supplenza, apporre la propria firma per conoscenza accanto al proprio nominativo. 5. In caso di emergenza, l'unico criterio a cui viene fatto riferimento è quello della copertura delle classi in funzione della prioritaria necessità della vigilanza. Art. 31 — Ore eccedenti di insegnamento 1. Le parti convengono di utilizzare i docenti, che ne fanno domanda ad inizio dell'anno scolastico, fino a 6 ore aggiuntive di insegnamento per sostituire colleghi assenti. 2. I docenti che intendono accedervi devono presentare domanda alla Dirigenza, che prowederà a formalizzare l'incarico per ogni servizio prestato. 3. Le ore sono compensate se effettivamente prestate e, quindi, non potrà essere considerata obbligatoria la presenza in istituto durante le ore che non siano state richieste dall'amministrazione almeno un'ora prima della prestazione effettiva, Art. 32 - Permessi retribuiti e ferie durante l'attività didattica 1. Per documentati motivi personali o familiari, anche mediante auto certificazione, resa come dichiarazione personale ai sensi delle leggi vigenti, i docenti possbnb'p/esentar'e'Xlomanda scritta al Dirigente Scolastico per chiedere di poter usufruire fino ad un'massimo' dÌN^gtorni per anno scolastico di permesso retribuito in periodo di attività didattica • • -" - -• ' « -• — 2. Per documentati motivi personali o familiari i docenti possono presentare domanda scritta al Dirigente Scolastico per chiedere di poter usufruire fino ad un massimo di 6 giorni per anno di ferie durante l'attività didattica. 3. La concessione delle ferie è subordinata: a. alla disponibilità dei colleghi a sostituire i richiedenti; b. all'assenza di oneri per Tamministrazione. ** 4. Le eventuali sostituzioni garantite dai colleghi non possono essere restituite o recuperate. 5. La domanda di permesso o di ferie deve essere presentata con almeno cinque giorni di anticipo e deve contenere: a. la motivazione della richiesta b. la firma del richiedente e. la firma dei docenti che si impegnano a sostituirlo a titolo gratuito (solo per le ferie) 6. Nel caso in cui questi ultimi si assentino, e non sia possibile disporre dì altro personale in servizio, la giornata richiesta come ferie verrà considerata permesso retribuito o, nel caso:in cui il docente abbia già usufruito dei permessi retribuiti, verrà considerata permesso non retribuito. 7. Il Dirigente scolastico autorizza o comunica i motivi di un eventuale diniego entro due giorni dalla data di fruizione del permesso o delle ferie. 8. Compatibilmente con le esigenze di servizio, per particolari esigenze personali e a domanda, ai docenti possono essere concessi permessi brevi, riferiti ad unità orarie di lezione, di durata non superiore alla metà dell'orario individuale giornaliero di servizio, fino ad un massimo di due ore. I permessi, in un anno scolastico, non possono eccedere il limite del rispettivo orario settimanale di insegnamento e devono essere recuperati entro due mesi con pari numero di ore di supplenza. 9. Non sono concessi permessi o ferie in occasione di scioperi del personale e durante il periodo delle valutazioni periodiche e finali. 10. Il docente assente durante le riunioni collegiali programmate, a meno che l'assenza non sia dovuta a visite e controlli medici certificati o a attività di formazione e di aggiornamento, indicherà nel modulo di domanda la proposta della modalità di recupero come attività funzionali all'insegnamento e si impegnerà a dichiarare formalmente all'Ufficio l'avvenuto recupero. Ari 33 - Permessi per il diritto allo studio 1. Il personale beneficiario del diritto allo'studio deve, con congrue anticipo (almeno cinque giorni feriali prima dell'utilizzo), comunicare al Dirigente Scolastico il calendario, anche plurisettimanale, di utilizzazione dei permessi, specificando la durata degli impegni di frequenza, eventualmente comprensiva del tempo necessario per il raggiungimento della sede, e del tempo richiesto per lo studio e la preparazione degli esarni, ricerche e tesi di laurea o diplomi. 2. I permessi devono essere sempre giustificati immediatamente dopo la loro fruizione e, comunque, ----,-. non oltre i dieci giorni successivi, con certificazione relativa all'iscrizione e frequenza dei corsi e degli esami sostenuti, indipendentemente dall'esito degli stessi. 3. La mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comporterà la trasformazione del permesso retribuito già concesso in aspettativa senza assegno, con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte, fatta eccezione per i soli casi di legittimo impedimento o cause di forza maggiore. 4. Qualora, per cause non dipendenti dalla volontà del beneficiario, non sia possibile presentare certificazione rilasciata dall'autorità competente, è accettata la dichiarazione personale sotto la propria piena responsabilità, salvo controllo da parte dell'amministrazio/ Art. 34 — Formazione e aggiornamento 1. Le parti concordano che la formazione in servizio rappresenta una risorsk per l'amministrazione e un diritto per il personale; come tale, va favorita. 2. Il personale docente parteciperà alle attività-di formazione e aggiornamento predisposte dalla scuola sulla base delle indicazioni déliberatep-SaJVCollegio' docenti .nel .piano della formazione. " *'" - •' x /\ V I/ [1 fi nonché adottate dal Consiglio di Istittitbx\\//;^^j^\^ ^^^£(^-2-/-/L - B -p-'" -•• ' -j ' -fvo , .M fi C7 Vj * 3. I docenti iscritti alla frequenza dei corsi dovranno garantire la presenza per l'intera durata. 4. In caso di richieste di partecipazione a corsi di formazione interni all'Istituzione scolastica superiori al numero dei posti disponibili, si utilizzeranno i seguenti criteri di selezione: • definizione percentuale posti per ordine di scuola • minore età anagrafica • unica partecipazione ad un corso di formazione nell'anno scolastico ? 5. Il personale docente, sulla base dei propri interessi, potrà partecipare ad iniziative di formazione organizzate dal MIUR o da Enti accreditati, potendo usufruire di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della vigente normativa sulle supplenze brevi. 6. I criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento sono Ì seguenti: • precedenza a chi non ha mai partecipato a corsi di formazione nell'anno scolastico • affinità con la propria disciplina di insegnamento 7. Nell'ambito di quanto stabilito in materia dal CCNL; la domanda scritta di .permesso per la partecipazione ad attività di formazione va indirizzata al Dirigente Scolastico almeno sette giorni lavorativi prima della fruizione. L'eventuale rifiuto dovrà essere motivato per iscritto dal Dirigente nei 3 giorni lavorativi successivi alla richiesta. TITOLO QUINTO / criteri sotto riportati sono assunti con propria determinazione dal Dirisente Scolastico, come specificato alVart. 7 comma 1 del presente Contratto. PERSONALE ATA CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Art. 35 - Modalità oraanizzative »* 1. Il lavoro è organizzato tenendo conto delle esigenze specifiche di ogni plesso e delle capacità professionali individuali, utili alla realizzazione di un servizio efficace ed efficiente. 2. Contestualmente alla definizione del Piano'deH'offerta formativa da parte degli Organi Collegiali e precedentemente al confronto con la R.S.U. e le 00.SS. il Dirigente scolastico, qualora sia in servizio almeno l'80% del personale previsto nei singoli profili e comunque non oltre il 30 ottobre, sentito il Direttore dei servizi generali e amministrativi, convoca la riunione programmatica d'inizio anno per conoscere proposte e pareri e la disponibilità del personale in merito a: • organizzazione e funzionamento dei servizi scolastici; • criteri per la distribuzione dei carichi dì lavoro; • articolazione dell'orario di lavoro: flessibilità, turnazioni, orario plurisettimanale; • utilizzazione del personale; • individuazione delle attività aggiuntive da retribuire con il Fondo di Istituto ( tale disponibilità dovrà essere dichiarata tramite modulistica specifica, nonché monitorata e verificata nella sua esecuzione); • effettuazione delle prestazioni aggiuntive; • individuazione delle chiusure prefestive della scuola nei periodi d'interruzione delle attività didattiche e criteri per il recupero delle ore non lavorate. 3. Della riunione viene redatto apposito verbale. 4. In tempi immediatamente successivi, il personale formalizza la.-nchjesta per l'attribuzione degli incarichi, indicando la preferenza per la sede in cui intende prestare; il"-proprio servizio. 5. Il DSGA formula quindi una proposta di Piano delle attività e'ìa\SQttpponè al-p'iB'£ente scolastico per la sua formale adozione. dfe-l/'^<£ps^^r/'' •<±s co ^r ] N \^ Art. 36 - Criteri di assegnazione dei collaboratori scolastici ai plessi 1. L'Istituto comprensivo è composto dan. 5 punti di erogazione (sede centrale, comprendente uffici e classi di scuola secondaria di primo grado; plesso Giusti, comprendente uffici e classi di scuola primaria e secondaria di primo grado; plesso Consiglio, comprendente classi di scuok dell'infanzia e primaria; plesso Gabelli, comprendente classi di scuola dell'infanzia e primaria; plesso Scesa Vasto, comprendente classi di scuola dell'infanzia). 2. Il Dirigente scolastico agisce in base alle sue prerogative e competenze, fissate ai commi 2-3-4-5 dell'ari. 25 del D.Lgs. 165/2001, novellato dal D.Lgs. 150/2009. Potrà, in ogni caso, tener conto di quanto emerso nell'assemblea programmatica per assegnare il personale ATA ai diversi plessi dell'Istituto, anche considerando le preferenze dichiarate sui posti effettivamente in organico e della disponibilità espressa per l'eventuale assegnazione degli incarichi. 3. Il Dirigente scolastico ha la facoltà di modificare, anche nel corso dell'anno scolastico, l'assegnazione ai plessi dei collaboratori scolastici per garantire una migliore funzionalità. 4. Nell'assegnazione del personale ai plessi si terrà conto: • delle esigenze di servizio accertate, connesse alle finalità e agli obiettivi di ciascuna istituzione scolastica; • della disponibilità dichiarata dal personale; • di un'equa distribuzione dei carichi di lavoro. 5. Salvo motivate esigenze di servizio, tale assegnazione sarà mantenuta per l'intero anno scolastico. CAPO II - ORARIO DI LAVORO Art. 37 - Modalità organizzative 1. L'orario di servizio è ispirato a criteri di flessibilità per contemperare le esigenze del personale e del servizio. In caso di assenza e/o necessità si opera in collaborazione tra addetti dello stesso servizio, laboratorio, sede o piano. 2. Per eventuali cambiamenti di funzioni, attività e sedi di lavoro e per situazioni di emergenza si prowederà con specifici e appositi provvedimenti. Art. 38 - Orario di servizio 1. L'orario di servizio del personale ATA, durante il periodo di svolgimento detf attività didattica, è di 6 ore su 6 giorni alla settimana. ^. ^ 2. Per garantire l'orario di servizio dei plessi, i collaboratori scolastici sono organizzati anche con orario flessibile o turnazioni pomeridiane. 3. L'orario di servizio del personale ATA, durante il periodo di sospensione dell'attività didattica, è di 6 ore antimeridiane per 6 giorni alla settimana. 4. Il Direttore dei Servizi Generali e Anmiinistrativi organizzerà la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro per 36 ore settimanali secondo criteri di flessibilità oraria, assicurando il rispetto di tutte le scadenze amministrative e la presenza negli organi collegiali nei quali è componente di diritto. Per consentire il corretto svolgimento delle attività istituzionali, potrà essere necessario prestare servizio non retribuito oltre il normale orario. Per tali Decorrenze, le eccedenze orarie potranno essere compensate con riduzioni giornaliere dell'orario di servizio, con la compensazione di giornate di lavoro o con le giornate di chiusura prefestive. Art. 39 - Turnazione 1. L'organizzazione del lavoro articolata su turni potrà essere adottata da parte dell'istituzione scolastica qualora l'orario ordinario non riesca ad assicurare l'effettuazione di determinati servizi legati alle attività pomeridiane, didattiche o d'istituto. 2. Tenuto conto altresì che il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione delle attività, la turnazione potrà essere adottata coinvolgendo, senza eccezioni, tutto il personale di un singolo profilo, a meno che la disponibilità di personale volontario non consenta altrimenti, tenuto anche conto delle professionalità necessarie in ciascun turno. 3. L'adozione dell'organizzazione del lavoro su turni non esclude il contemporaneo ricorso all'istituto della flessibilità, purché il modello organizzativo risultante garantisca efficienza ed efficacia nell'erogazione del servizio. 4. La turnazione dell'orario di lavoro viene definita dal DSGA, sentito il personale interessato. Art 40 - Orario flessibile 1. Una volta stabilito l'orario di servizio dell'istituzione scolastica, nell'ambito della programmazione iniziale è possibile adottare l'orario flessibile di lavoro giornaliero, che consiste nell'anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita. 2. Potranno essere prese in considerazione eventuali richieste in tal senso, compatibilmente con la necessità dell'istituzione scolastica e delle esigenze prospettate dal restante personale. 3. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni familiari e/o personali, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dalla scuola. 4. Per la flessibilità dell'orario e la turnazione si applica il criterio della disponibilità e in suberdine quello della rotazione. 5. L'orario del Direttore dei servizi generali e amministrativi è oggetto di apposita intesa scritta con il Dirigente, nell'ambito della proposta del piano delle attività annuali. «, Art. 41 — Chiusura prefestiva 1. Nei periodi d'interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli organi collegiali, è possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive. Tale chiusura, di cui deve essere dato pubblico avviso, è disposta dal Dirigente scolastico quando lo richiede più del 50% del personale ATA in servizio per giornate comprese fra l'inizio dell'anno scolastico e il 30 giugno, e del 75% per quelle ricadenti nei mesi di luglio e agosto. 2. Il personale che non intende recuperare le ore di servizio non prestate coi), rientri pomeridiani, può chiedere di conteggiare, a compensazione: • giornate di ferie o festività soppresse; ^_ • ore di lavoro straordinario non retribuite • ore per la partecipazione a corsi di aggiornamento fuori dal proprio orario di servizio. 3. Le giornate ricadenti in uno o più periodi di ferie vanno, comunque, fruite per ferie. 4. Spetta al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi organizzare, in relazione alle esigenze della scuola, il recupero delle ore di lavoro non prestate. Art. 42-Ritardi 1. Il ritardo sull'orario di ingresso dovrà rappresentare evento straordinario^e deve essere motivato per iscritto. ••. . 2. Tutti i ritardi saranno oggetto di-^recupero in base alle esigenze dell'Amministrazione, preferibilmente o nella stessa'giornata-o entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui -• , si è verificato. . • • •. ' . m Art. 43 - Permessi retribuiti ^cL&M r 1. Il Dirigente scolastico, nell'attribuire i 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali, può esigere una idonea documentazione anche nella forma della certificazione, mediante dichiarazione personale resa ai sensi delle leggi vigenti. 2. Detti permessi vengono di norma richiesti con almeno 3 giorni di preavviso, fatti salvi i casi di urgenza imprevista e vanno gestiti secondo quanto previsto dalla L.133/2008 e chiarito nella C.M. n.8 del 2008, nonché definito nella procedura dell'Ufficio. Art. 44 - Permessi brevi 1. I permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio sono autorizzati dal direttore dei servizi generali e amministrativi. L'eventuale rifiuto o riduzione della concessione deve essere comunicato per iscritto, specificando i motivi in modo preciso e può avvenire solo per gravi e non rinviabili esigenze di servizio. 2. Eventuali imprevisti prolungamenti della durata del permesso concesso devono essere calcolati nel monte ore complessivo. 3. Il recupero con ore di lavoro, da effettuare entro i due mesi successivi e comunque non oltre l'anno scolastico in corso, avverrà in giorni o periodi di maggiore necessità di servizio, secondo modalità da concordare con il DSGA. 4. Il recupero dei permessi, se non effettuato entro i termini, può avvenire mediante scomputo di ore di straordinario e/o con ferie. 5. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere le 36 ore nel corso dell'intero anno scolastico. L'interessato deve farne richiesta, salvo casi eccezionali, con un preavviso di almeno due giorni e dovrà annotare l'ora di uscita e l'ora di entrata sull'apposito registro. Art. 45 — Ferie e festività soppresse 1. Le ferie vanno fruite nel corso di ciascun anno scolastico, salvo casi dovuti ad esigere di servizio o di reale impedimento. . \ 2. Le richieste di ferie e festività soppresse sono autorizzate dal Dirigente scolastico, sentito il parere del DSGA. 3. Al fine di contemperare le esigenze di servizio con quelle relative al godimento delle ferie, da parte del personale, si procederà alla redazione di un piano annuale delle ferie. 4. A tal fine, entro il 30 Maggio di ciascun anno, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi comunicherà a tutto il personale le esigenze minime di servizio da garantire durante i periodi di sospensione dell'attività didattica; entro la settimana successiva il personale farà conoscere, per iscritto, le proprie richieste. In caso di più richieste coincidenti, nel l'autorizzare le ferie si attuerà il principio della turnazione. Tale principio sarà applicato anche per gli altri periodi di vacanza (vacanze natalizie, pasquali, ponti) 5. Il D.S.G.A predisporrà quindi il piano ferie, comunicandolo non oltre il mese di Giugno. 6. Durante il periodo di sospensione delle lezioni si conviene che il personale ATA fruisca di periodi di ferie o festività di almeno 24 giorni lavorativi. 7. Le festività soppresse sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono. 8. Il funzionamento della scuola sarà garantito con la presenza in servizio di: • n. 2 assistenti amministrativi • n. 4 collaboratori scolastici (dal termine delle lezioni fino al 15 luglio) • n. 2 collaboratori scolastici in tutti gli altri periodi di sospensione delle attività didattiche. Art. 46 - Ore aggiuntive e riposi compensativi 1. Eventuali ore aggiuntive all'orario di servizio.dovranno, qssere-preventivamente autorizzate dal DSGA (necessità particolari della scuola, feste della scuòla,~~aggiomamento dei docenti e\-del-''""•.'• '-'V' •' ft ^-" i j i-^J- I ^p \e ATA) ed effettivamente prestate. ;"v ^'S^^ìw^ f 2. Le ore aggiuntive, se non retribuite, possono essere}fa7dp,mani^a!^ècup€iate. ^-C11^ Vìwé-^^w ^>)ft^_HfM§;v--" *J$ ]^ o( fy \\'"' -•••-" 'Qr_<*k:0s—• \ y ^ t^t^ t'J\\l 3. Le ore aggiuntive all'orario di servizio costituiscono un monte ore che può essere recuperato, su richiesta dell'interessato e previa autorizzazione del DSGA, compatibilmente con le esigenze di servizio. Il recupero può avvenire con le seguenti modalità: • con i permessi brevi • con un giorno infrasettimanale, durante le attività didattiche (in casi eccezionali e con l'accordo dei colleghi) • durante i periodi di sospensione delle attività didattiche e per il personale con nomina a tempo indeterminato, se i recuperi non sono stati fruiti per esigenze di servizio, non oltre il mese di novembre dell'anno successivo Art. 47 - Formazione del personale ATA 1. Le parti concordano che la formazione in servizio rappresenta una risorsa per l'amministrazione e un diritto per il personale e va quindi favorita. 2. Possono partecipare contemporaneamente ad iniziative proposte dalTUSR o Ambito territoriale della Provincia, dal MIUR e da scuole in rete fino al 20% del personale in servizio effettivo, garantendo prioritariamente, in presenza di proposte che si succedono, la partecipazione di tutto il personale. 3. In quanto orario di servizio, il tempo necessario alla formazione utilizzato oltre quello d'obbligo va recuperato nei modi previsti dal presente contratto. 4. Ai fini del riconoscimento la partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione, anche se svolta al di fuori dell'orario di servizio, deve essere preventivamente autorizzata. 5. Alle attività di formazione svolte nella scuola potranno essere ammessi dipendenti non appartenenti al profilo per il quale il corso è organizzato, purché in possesso del titolo di studio valido per l'accesso al profilo stesso. TITOLO SESTO - RISORSE ECONOMICHE CAPO I-PARTE GENERALE Art 48 - Campo di applicazione e durata dell'accordo 1. Il presente accordo riguarda le materie oggetto di contrattazione decentrata di Istituto, relativamente all'impiego delle risorse finanziarie impiegate per corrispondere compensi e indennità al personale in servizio presso l'Istituto stesso. 2. All'inizio di ogni anno scolastico e, comunque, non appena si ha comunicazione ufficiale da parte \.. -^ del MIUR, viene stipulato un apposito contratto annuale per determinare i criteri e le modalità per l'assegnazione delle attività retribuite con il Fondo di Istituto, nonché i compensi previsti per i Collaboratori del Dirigente, sulla base del presente contratto e dei contratti di livello superiore. Art. 49 - Risorse 1. Le risorse disponibili per l'attribuzione dei compensi accessori sono costituite da: • fondo dell'istituzione scolastica quantificato secondo i parametri stabiliti dal CCNL e da successive circolari • eventuali residui del fondo non utilizzati negli anni scolàstici precedenti • fondi per le funzioni strumentali e gli incarichi specifici • altre risorse provenienti daU'Ajnrnìnistrazionao-da. altri Enti, pubblici o privati, destinati a retribuire il personale della scuola, a seguito di-accordi, convenzioni o altro • eventuali economie da spese per supplenze brevi"e saltuarie Art. 50 - Criteri generali per l'utilizzo delle risorse umane e finanziarie in rapporto al POF 1. Sono riconosciute nel Fondo (fino a concorrenza dei fondi stanziati) tutte le attività e i progetti volti alla gestione del sistema organizzativo dell'Istituzione scolastica ed al miglioramento dell'Offerta formativa deliberati dal Collegio docenti, per la parte relativa alle attività del personale docente; e proposte dal DSGA, in coerenza con gli accordi assunti nell'assemblea ATA, per la parte relativa a detto personale. 2. L'impiego delle risorse non esclude alcuna delle componenti professionali della scuola, in considerazione del ruolo necessario e dell'apporto fornito da tutto il personale alle attività previste dal POF. Art 51 - Variazioni della situazione 1. Nel caso in cui pervenissero nella disponibilità dell'Istituto ulteriori finanziamenti rispetto a quelli conosciuti al momento della stipula del presente accordo, ne sarà data immediata comunicazione alla RSU. Tali finanziamenti saranno oggetto di ulteriore contrattazione. 2. Nel caso in cui fosse assolutamente necessario, per comprovati motivi, effettuare attività oltre quelle previste e senza che vi sia copertura finanziaria per la corresponsione di quanto dovuto, si procederà alla revisione del piano delle attività, reperendo le risorse necessarie attraverso la diminuzione degli impegni di spesa già previsti, in conformità con le modalità di contrattazione previste dal presente accordo. CAPO H- RIPARTIZIONE E ATTRIBUZIONE Art. 52 - Ripartizione delle risorse k I . Per assicurare una equilibrata ripartizione delle risorse tra il. personale Docente "e il personale ATA, si conviene che le somme siano ripartite nel modo seguente: S 70% del FIS al personale docente S 30% del FIS al personale ATA ' Art. 53 - Ripartizione Fondo dell'Istituzione scolastica ^. _ 1. La quantificazione, la ripartizione e le attività da retribuire vengono indicate nell'apposita contrattazione del Fondo d'Istituto, delle Funzioni Strumentali (docenti) e degli incarichi specifici (personale ATA) per ciascun anno scolastico (vedi Contrattazione economica in allegato). Art. 54 - Criteri per l'assegnazione degli incarichi 1. Nel rispetto delle competenze e dell'autonomia del Dirigente Scolastico e del Collegio Docenti, gli incarichi e le funzioni per attività deliberate dal Collegio sono attribuiti al personale sulla base di spontanee candidature degli interessati. In presenza di più .candidature, il Dirigente Scolastico attribuisce l'incarico tenendo conto dei seguenti elementi, secondo specifico ordine di priorità: • possesso di titoli di studio o di specializzazione attinenti alle attività da svolgere; • esperienze di lavoro all'interno ed all'esterno della_scupla attinenti alle attività da svolgere; • capacità operativa anche in relazione all'uso di\-speG^ci^strumenti e alle specifiche attività previste; ,. >' ''"~r^>°.;';'A • minor numero di incarichi contemporaneamente ricoperti nell'Istituto; • rotazione. 2. Per garantire a tutto il personale la possibilità di esprimere disponibilità per gli incarichi, anche nell'ottica di un'equa distribuzione dei compensi derivanti dal Fondo dell'Istituzione, la Dirigenza assicura la massima pubblicità nell'occasione dell'assegnazione di un incarico o funzione. Tale pubblicità viene assicurata tramite comunicazione recante l'indicazione dell'incarico da svolgere, dei limiti cronologici di tale impegno, delle incombenze da esso derivanti, dei compensi spettanti, dei termini di pagamento. 3. I suddetti importi saranno liquidati in proporzione alle attività realmente svolte dal singolo dipendente e certificate dal Dirigente Scolastico su parere vincolante del DSGA 4. Si concorda, inoltre, che le assenze a qualunque titolo superiori a 10 giorni annui riducono in maniera proporzionale la quota forfettaria del Fondo, facendo travasare gli importi al personale che ha fruito di minor giorni di assenza . 5. Il Dirigente Scolastico consulta la RSU per incarichi non previsti nel piano annuale delle attività, di cui sia sorta l'esigenza nel corso dell'anno scolastico. Art. 55 -Personale ATA da utilizzare negli incarichi specifici 1. Tutto il personale ATA può essere destinatario di incarichi specifici. Il DSGA, nel predisporre il PAA, deve indicare tutte le attività ordinarie e aggiuntive del personale ATA, ivi compresa la tipologia di incarico specifico, tenendo presente che il CCNL all'art. 47 prevede, in particolare nell'area A, l'assolvimento di compiti legati all'assistenza alla persona, all'assistenza di base degli alunni diversabili e al primo soccorso. 2. Gli incarichi vanno conferiti, nei limiti della disponibilità finanziaria e nell'ambito dei profili professionali e del Piano delle attività. Essi devono comportare l'assunzione di ulteriori responsabilità per la realizzazione degli obiettivi indicati nel POF. 3. Gli incarichi specifici saranno assegnati annualmente dal Dirigente Scolastico, su proposta del DSGA. 4. Il Dirigente Scolastico, sentito il DSGA e accertata la disponibilità del personale, assegnerà gli incarichi per iscritto e in modo dettagliato, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 55 5. Gli incarichi possono essere svolti sia in orario di servizio, come intensificazione del lavoro, sia in orario straordinario; l'eventuale svolgimento dell'incarico in orario straordinario non deve essere già compreso nelle attività del Fondo di Istituto. 6. L'atto con il quale viene conferito l'incarico deve specificare: S il tipo di incarico; ' •S le modalità di svolgimento; S la durata; S gli obiettivi da raggiungere rispetto al piano delle attività; S il compenso previsto secondo quanto stabilito dal CCNL del 24/07/2003. 7. L'assenza dal servizio non comporta la riduzione dei compensi a condizione che siano stati ^ ^ comunque conseguiti i risultati connessi all'incarico stesso. Nel caso risulti ingiustificato il mancato conseguimento degli obiettivi connessi all'incarico svolto, è in facoltà del Dirigente non corrispondere o ridurre il compenso, sentito il DSGA, previa acquisizione di informazioni presso il dipendente. 8. La verifica sul raggiungimento degli obiettivi connessi all'espletamento degli incarichi è rimessa al Direttore SGA quale preposto alla direzione dei servizi amministrativi e generali. Qualora il DSGA rilevi il mancato conseguimento dei risultati connessi all'incarico è tenuto a darne comunicazione tempestiva all'interessato. 9. E' nella facoltà del Dirigente Scolastico, previa acquisizione di motivato parere del DSGA, revocare l'incarico, qualora venga accertato e documentato' il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati. Analoga facoltà di recedere dall'incarico è conferita al personale interessato tramite comunicazione scritta. Art 56 - Funzioni istituzionali 1. Le funzioni di collaboratore del Dirigente Scolastico (comma 5 art. 25 DLgs 165/01), quelle previste dal DLgs. 81/2008 sulla Salute e Sicurezza ed eventuali funzioni previste da norme di legge, sono retribuite con il Fondo di Istituto, in modo forfetario sulla base dell'impegno orario richiesto. 2. Gli stessi docenti incaricati potranno continuare ad accedere al Fondo di Istituto, nel caso in cui siano impegnati in attività non direttamente pertinenti alle funzioni di collaboratori. CAPO HI - ATTIVITÀ' RETRIBUITILI PERSONALE DOCENTE Art. 57 - Attività aggiuntive : 1. Sono incentìvabili tutte le attività aggiuntive di insegnamento, deliberate dal Collegio Docenti, inserite nel POF e adottate dal Consiglio di Istituto, consistenti in interventi didattici progettuali volti ali'arricchimento e alla personalizzazione dell'offerta formativa. Possono riguardare: • la flessibilità organizzativa e didattica adottata nella forma dell'ampliamento del funzionamento dell'attività scolastica; • le attività aggiuntive di insegnamento in orario scolastico ed extrascolastico svolte oltre il proprio orario di servizio; • le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento comprese quelle eccedenti i limiti contrattuali, compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica; 1 l'attività di coordinamento di plesso; • . l'attività di coordinamento, supporto e gestione del sistema: responsabile di progetto o ''ambiti di attività; referente di dipartiménto; membro di commissioni; segretario del Consiglio di Istituto e del Collegio a l'attività di diretta collaborazione con il Dirigente Scolastico 2. Il Dirigente Scolastico affiderà gli incarichi relativi ali'effettuazione di prestazioni aggiuntive con una lettera in cui verrà indicato: 1 il tipo di attività e gli impegni conseguiti • le modalità di certificazione delle attività • le ore di presumibile impegno Art. 58 - Criteri generali per l'attività progettuale pagata con il FIS 1. Il budget orario a disposizione del personale docente,/atte salve le ore funzionali per la gestione del sistema (collaborazioni, commissioni, coordinamento, dipartimenti, ecc.) deve essere utilizzato prioritariamente per le attività aggiuntive di insegnamento e secondariamente per le attività funzionali. 2. In ogni progetto il personale ATA coinvolto deve essere individuato prima dell'inizio delle attività. 3. I progetti, redatti secondo un modello specifico, dovranno essere presentati entro il mese di ottobre. 4. La rendi contazione degli stessi progetti, ai fini dell'erogazione del Fondo, dovrà "essere fatta e consegnata al Dirigente Scolastico entro e non oltre il mese di maggio. Essa dovrà indicare, oltre alle ore effettivamente prestate^anche la descrizione dettagliata dei risultati conseguiti in relazione a quelli attesi, nonché le causé'di-un eventuale discostamento. ^ ' / • < • - , - . .. i-- :--h k ^ ti i Ari. 59 - Funzioni strumentali al POF 1. Le Funzioni strumentali saranno definite sulle aree di intervento indicate dal Collegio docenti; sulla base del budget assegnato, potranno essere attribuite, sempre con delibera del Collegio, sia in modalità unitaria ( un solo docente per una funzione) sia collegiale (ripartite su due o più docenti). r" PERSONALE ATA ART. 60 - Attività aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) 1. Costituiscono prestazioni aggiuntive, retribuite col FIS, le attività svolte dal personale ATA, non necessariamente oltre l'orario di lavoro e richiedenti maggior impegno professionale, tra quelle previste dal profilo professionale di appartenenza. 2. Per i collaboratori scolastici, tali attività consistono in: • incarico specifico di supporto all'attività di segreteria; • incarico specifico per assistenza alunni portatori di handicap, attività di Pronto Soccorso e prima assistenza ; • incarico specifico di supporto alle strumentazioni tecnologiche e didattiche; • incarico specifico di cura alla persona e ausilio materiale agli alunni della scuola dell'infanzia; • incarico specifico per manutenzione ( con disponibilità agli spostamenti nelle sedi). 3. Per gli assistenti amministrativi, tali attività consistono in: • Incarico specifico per il coordinamento dell'area amministrativa • Incarico specifico per il coordinamento dell'area personale • _ Incarico specifico per il coordinamento dell'area didattica *. Art. 61 - Criteri per lo svolgimento 1. L'intensificazione del lavoro non sarà riconosciuta automaticamente ma soltanto dietro verifica del lavoro aggiuntivo effettivamente prestato. 2. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico Art. 62 - Incarichi specifici 1. Il Dirigente Scolastico, sentito il parere del DSGA, individua gli incarichi da assegnare sulla base delle esigenze della scuola e del numero delle funzioni assegnate alla scuola stessa, previa presentazione di domanda scritta. TITOLO SETTIMO -NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 63 - Termini e modalità di pagamento 1. I compensi a carico del Fondo sono liquidati entro il mese di Agosto. 2. Tale scadenza sarà rispettata compatibilmente con la disponibilità di cassa e, comunque, la scadenza ultima non potrà protrarsi oltre il mese-di Settembre. . . . j>f l ' " ' . • " • • • 3. Per attivare il procedimento di kquidaziòrieL l'interessato dovrà presentare richiesta scritta non oltre il mese di Giugno di ogni anno scolàstico:' tale richiesta conterrà l'elenco delle attività svolte; - ' '''''''"''^^ /} le ore effettivamente prestate entro il numero massimo previsto e l'eventuale documentazione relativa all'effettivo svolgimento delle attività. Art 64 - Clausola di salvaguardia relativa a criteri di risoluzione dei compensi del FIS in caso di incapienza 1. Qualora si verificasse una condizione di incapienza del FIS, in una situazione in cui le attivila previste siano state già svolte, il Fondo verrà considerato nella sua globalità e diminuito percentualmente in tutte le sue voci. 2. Il Dirigente, pertanto, disporrà, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettante a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilita finanziaria. Il giorno 4—-™"" alle ore ..A.. nell'Ufficio di Presidenza dell'Istittito comprensivo "Galilei" di Taranto viene sottoscritto il presente Contratto Collettivo di Istituto. Letta, firmata e sottoscritta, la presente Intesa consta di n. ^articoli e di n. ..Sfogli. PARTE PUBBLICA IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Giovanna Griseta / PARTE SINDACALE R.S.U. Ins. Amatullì Angela Donatela ^/, Ins. Cafagna Apgi Ins. Chiacchio Maria Luigia .Cì^KaXO Ins. Gravina Luisa Sig.ra Lincesso Ester Prof.ssa Mazza Anna ... OO.SS. FLCGIL CISL Scuola UIL Scuola SNALS .... COBAS.... GILDA.... J Cfnbne Europea jrTBUTTUftflU iUfiQPQ D/G. i** gi!«fert tftìarraakJnaS - UfiM» W :prosatram8Zì«w e 30*8000 tìtì-fcwifi *tr«tty ettazicwtuftper (o *v3np£a a ta CCHISÌOI» «ocìate MIUR 2OO7-2O13 Con i'Europa investiamo noi vostro futuro! ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. GALILEI" Vico Cardai, 9-74123 TARANTO - tei. 099.4706866 telefax 0994707447 Còdice Fiscale 80010490730 Codice meccanografico: taic802004 ..-• .ftif» www.scuolagalilei.it e-mail: [email protected] -Allegato n. 1 CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO ai sensi del CCNL 23/01/2009 II giorno 04/04/2013 come da convocazione prot. n. xr>».^.., si sono riuniti il Dirigente Scolastico prof. ssa GRISETA GIOVANNA e la R.S.U. D'ISTITUTO, è presente come delegata la Docente .^^.. , le OO.SS PROVINCIALI-perdiscutere il seguente o.d.g.: - Ripartizione Fondo d'Istituto a.s. 12/13 II Dirigente Scolastico e le R.S.U. sottoscrivono il presente accordo che definisce la ripartizione del fondo per le iniziative specifiche del POP e per le attività aggiuntive delle varie categorie di personale. Visto Visto Visto il CCNL biennio economico 2009-2010 del 23/01/2009 art. 4 comma 3; L'intesa del 30/01/2013; il successivo DM del 26/3/2013 in particolare la Tabella "A"; Considerati: 1) La nota dell'UFF. VII, n. AOODGPFB0001067 del 18.11.2013 e prot. n.1167 del 21.11.2013; 2) Le disponibilità finanziarie a.s. 12/13 del FIS, Funzioni Strumentali, Incarichi Specifici ATA attività complementari di educazione fisica e altri finanziamenti: 3) definiti i parametri dell'assegnazione delle risorse arrotondati secondo l'acconto di cui all'intesa del 30/1/13 e il saldo di cui al DM 26/3/13 Tab "A": Calcolo FIS - fondo istituto formula Parametro considerato punti erogazione servizio (sedi) A 6 QUOTA A1 =Ax3.058,90€. Posti totali B - docenti + ata in o.d. 91 QUOTA B1 =Bx445,88€ Posti di II grado C — docenti in o.d. 0 QUOTA B2 = C x 857€. Posti di sostegno II grado C2 - Integrazione Fis C3 0 FISC3 = C2x1659€, D = A1 + B1 + C1 + C3 FONDO ISTITUTO FONDO ISTITUTO lordo D3 = 0/1,327 Calcolo Funzioni QUOTA BASE L QUOTA COMPLESSITÀ1 M Posti docenti N1 76 QUOTA N = N1 x78,00€. Posti di sostegno II grado corretti N2 - Integrazione N3 0 N3 = N2x113.13€. FUNZIONI STRUMENTALI 0-= L + M + N + N3 FUNZIONI STRUMENTALI lordo 03 = 0/1,327 Calcolo Incarichi specifici Posti ATA per Incarichi aggiuntivi P (esclusi Dsga e 3 C.S. 14 QUOTA P1 =Px198,00€. INCARICHI AGGIUNTIVI P1 JJlCAEUgHI AGGIUNTIVI lordo P3 = P1/ 1,327 . ,<v^'... "-;,.'.• "?-•*,. Calcolo Indennità lavoro notturno e festivo • QUOTA N = N1 * 0.00€. Ore Indennità! 'Lavoro No.tf./Rejst^ Posti pers.educativo N1 0 .'.:?-./!;*?? "-" £-'-:-\ Calcolo Ore Eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti ^K'^^M^ìI) . /^ PUn . Totale €. 18.353,40 40.575,08 0.00 0.00 58.910,83 44.393,99 2.365,00 1 .244,00 5.928,00 0 9.578,63 7.218,26 2.778,58 2.778,58 2.093,88 0,00 f ^ nU-.^M^/aJ QUOTA R6 = R5 x 30,OC€. R7 = R6x57,00€. R = R4 + R6 + R7 R3 = R / 1,327 1.620,00 1 .254,00 2.928,77 2.207,06 Calcolo eire eccedenti ipratica €.21 5,00x9 classi ORE PRATICA SPORTIVA - n° classi in o.d. - lordo 9 1.151,78/1,327 ORE PRATICA SPORTIVA lordo 1.151,78 867,96 54 22 OGNI SINGOLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - NUMERO OGNI SINGOLA SCUOLA SEC DI 1° GRADO - NUMERO Doc R7 ORE ECCEDENTI ORE ECCEDENTI lordo t* l i 75.38\59 56.781,15 T(atale dota:rione ordinaria lordo Totale dotazione ordinaria lordo dip. Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti : ( Piano gest 5 cap 2154 lordo stato) F,l, ( Piano gest 5 cap 2155 lordo stato) F.l. ( Piano gest 6 cap 2154 lordo stato) OE ( Piano gest 6 cap 2155 lordo stato) OE ( Piano gest 6 cap 2156 lordo stato) OE Finanziamento Aree a Rischio lordo stato (nota USR Puglia 2207 del 28/03/13) • TOTALE DOTAZIONE ORDINARIA TOTALE FIS+ARRET +Aree a rischio l.s. TOTALE FIS+ ARRET+Aree a rischio lordo dipendente 5.759,17 (l.s.) 5.210,97(1.5.) 1362,86 (I.s.) 38,27 (I.s.) 155,89 (l.s.) 8.400,00 (l.s.) 96.311,75 78.280,96 58.990,93 RIPARTIZIONE TRA DOCENTI E PERSONALE ATA: Ripartizione del Fondo + Aree a rischio di €.78.280,96 (lordo stato) - €58.990,93 fiordo dip.) al netto delle risorse a parametri fissi per le ore eccedenti di pratica sportiva e l'indennità del dsga: CALCOLO INO. DI DIREZ DSGA è pari ad € 4.737,39 (Lordo Stato) pari a € 3.570,00 (Lordo Dipendente).Pertanto la somma a disposizione LORDO DIPENDENTE per la contrattazione è pari ad € 55.420,93 (58.990,93-3570,00) la quale viene ripartita: TOTALE FIS + A.R. € 55.4£0,93 '' "* €16.626 ,28 30% ata € 38.794,65 70% docenti Della quota a disposizione del personale docente si decide di destinare il 54,13% alle attività di progettazione e il 45,70% per le attività strumentali secondo il seguente prospetto: Attività progettuali Verso il Santo Natale n doc 40 ore ins 15 ore strum tot ore 600 600 Attività funzionali Collaboratori DS Resp. Di plesso Coordin. Classe Coordinatori Inter. Coordinatori Inters. Coord. Dipart. Commissione FS Commissione orario second Referente OSA Tutor anno prova ore 200 240 8 8 8 3 15 20 8 4 n 2 4 9 • 5 1 3 12 2 1 4 tot parziale €3.500,00 . €4.200,00 €1.260,00 €700,00 €140,00 €.1.57,50 €3.150,00 €700,00 €140,00 €280,00 2 importo lord dip €21.000,00 €21.000,00 ~~ 5~ " Commissione collaudo Commissione Inv, Tutor progetto legalità Comitato valutazione Addetti SPP Addetti antincendio 20 10 4 3 3 Addetti primo soccorso 3 2 2 2 4 5 17 €175,00 €700,00 €350,00 €280,00 €262,50 € 892,50 16 € 840,00 €17.727,50 tot Per quanto riguarda il personale ata la ripartizione avverrà secondo il seguente prospetto: IPOTESI DI RIPARTIZIONE ATA A.S 2012/2013 FONDO DI ISTITUTO NOMINATIVO AA AA AA AA CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CSS.T.D. QUAL INCARICO AA AA AA AA CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS "CS S.TERM ATT DIO ore fondo Recup 80 80 80 80 60 60 45 40 85 75 55 55 55 65 20 TOTALE ATTIVITÀ' ASS.TA ore incar 25 20 10 10 10 10 15 10 30 20 10 15 10 20 tot ore 120 110 100 100 90 90 55 50 115 95 80 70 65 85 10 30 ore prog 15 10 10 10 20 20 10 lordo dip €1.740,00 €1.595,00 €1.450,00 €1.450,00 €1.125,00 €1.125,00 €687,50 €625,00 €1.437,50 €1.187,50 €1.000,00 € 875,00 €812,50 €1.062,50 €375,00 €16.547,50 € 16.629,28 imp fise €1.594,14 €1.461,29 €1.328,45 €1.328,45 €1.030,69 €1.030,69 €629,87 €572,61 €1.316,99 €1.087,95 €916,17 €801,65 € 744,39 € 973,43 irpef netto €366,65 €1.227,49 €336,10 €1.125,19 €305,54 €1.022,90 €305,54 . €1.022,90 €237,06 €793,63 €237,06 € 793,63 €144,87 .. €485,00 €131,70 €440,91 €302,91 €1.014,09 €250,23 € 837,72 €210,72 € 705,45 €184,38 €617,27 €171,21 €573,18 €223,89 € 749,54 €/9,02 € 343,56 €15.160,33 €3.486,88 € 264,54 €11.673,45 Dai riepiloghi si evince una economia rispetto all'assegnato di € 146,95 di cui 67,15 doc e 78,78 ata la somma viene inserita negli accantonamenti (poste accantonate). FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI - A.S. 2012/13 (CCNL 29/11/2007, ari. 33) Ai sensi dell'ari. 33 del CCNL Scuola 29/11/2007 e dal CCNL biennio economico 2009-2010 del 23/01/2009, vengono individuate le seguenti funzioni strumentali per la realizzazione e la gestione del POP. Le stesse non possono comportare esoneri totali dall'insegnamento e i relativi compensi sono definiti tenendo conto delle risorse di cui all'intesa del 30/1/13: •/ n. 10 funzioni strumentali per le scuole dimensionate secondo i parametri contenuti nel D.P.R. 18.6.98 n. 233 (popolazione scolastica compresa tra 500 e 900 alunni). 2 funzioni per ogni Area. A fronte di una assegnazione Lordo Stato di € 9.578,63 si scorporano gli oneri riflessi ( Inpdap e Irap) e si ottiene il Lordo Dipendente pari ad € 7.218,26 <pertanto l'importo per ogni ex funzione è di € 721.83 (lordo dipendente). AREA1 -GESTIONE P.O.F. Doc 1 Doc 2 AREA 2 -ANALISI DI ISTITUTO E VALUTAZ. Doc 1 Doc 2 AREA 3 - TECNOLOGICO/MULTIMEDIALE Doc 1 Doc 2 AREA 4 - SCUOLA INCLUSIVA '••'. ^r~ £ 144^5^5 &/ /^$ € 1443:65 :.. . V- •^'••-l €.1443,65.^. • , . ./ „ T* .;V ... /tA'V Doc 1 Doc 2 AREA 5 - RAPPORTI CON IL TERRITORIO Doc 1 Doc 2 € 1443,65 €1443,65 INCARICHI SPECIFICI DEL PERSONALE A.T.A. (Alt 47 CCNL 29/11/2007 - ex F. Agg. E seg...) r L'ari 47 lett b, prevede che i compiti del personale A.T.A. siano costituiti anche da incarichi specifici, che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori e lo svolgimento di compiti particolari e necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa. Le risorse utilizzabili, per le predette attività, a livello di istituzione scolastica secondo quanto stabilito dall'Accordo MIUR OO.SS. del 30/1/2013 ammontano complessivamente ad un importo pari ad € 2.778,58 LS pari ad € 2093388 Lordo Dip da ripartire secondo la tabella sottostante Tenendo conto che 1 unità di pers AA e 7 unità di CS sono titolari già dell'Ari 3/ 7 : BUDGET PER CATEGORIA DI PERSONALE: personale Ass. Amm.: 3 Unità del pers. In servizio ~ 40% = € personale Coli. Scol.: 4 Unità del pers. In servizio ~ 60% = € 1) 837,55 1.256,33 Incarichi specifici previsti per gli assistenti amministrativi, secondo le finalità di seguit' indicate e relativi importi: AA Art 3 Sostituzione DSGA. AA: €279,18 collaborazione con DSGA per pagamento stipendi - Programma Annuale, emissione atti contabili, archiviazione atti contabili. PON, FESR, . supporto organizzativo e rendicontazione alle attività di progetto (POP e PON). AA: €279,18 collabora con il D.S.G.A. ed è punto di riferimento per il personale docente e ATA per richieste di piccola manutenzione e riparazione (edifici e sussidi didattici) provvedendo alle richieste del caso • • inserimento al SISSI dei servizi del personale doc e ata, tenuta assenze personale, archiviazione atti. AA: €279,18 attività di supporto ai viaggi didattici di istruzione di scuola elementare e materna Cura personale ditta ATI; Coordinatrice relazioni con Amministrazione Comunale; rapporti con genitori per certificazioni, circolari, archiviazione atti, spedizione posta. Si concorda che qualora nel corso dell'anno il titolare non possa, per cause a lui imputabili, svolgere le mansioni affidate, queste vengano affidate, con regolare nomina, al sostituto cui spetterà, in proporzione, anche il relativo compenso. 2) Incarichi specifici previsti per i Collaboratori Scolastici, secondo le finalità di seguito indicate e relativi importi Disponibilità: € 1.256,33): Tursi: Art. 7 CCNL Piccola manutenzione plesso Giusti; supporto al funzionamento delle strumentazioni didattiche e di laboratorio, Servizi esterni. Collaborazione diretta con il DSGA. . ^xy^ De Maglie: Art. 7 CCNL /\s&33\. Attività di cura alla persona e ausilio materiale agli alunni della scuola F?"rrmaria^^ nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiène personale: Ausilio materiale/agli;;' alunni portatori di handicap nella scuola primaria; Servizi esterni. Lincesso: Armento Milfa: Berdicchia: Portosi: Salerno: Roma: Liuzzi: Art. 7 CCNL Attività di cura alla persona e ausilio materiale agli alunni della scuoia dell'infanzia nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale. Ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nella scuola primaria e infanzia Art. 7 CCNL Attività di cura alla persona e ausilio materiale agli alunni della scuola dell'infanzia nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale. Ausilio materiale agl alunni portatori di handicap nella scuola primaria e infanzia ; docenti primaria e infanzia Plesso Gabelli, Sorveglianza servizi portineria; Art. 7 CCNL Piccola manutenzione plesso Gabelli , responsabile delle circolari , Sorveglianza servizi portineria; Art. 7 CCNL Piccola manutenzione plesso Galilei; supporto al funzionamento delle strumentazioni didattiche e di laboratorio, Servizi esterni. Collaborazione diretta con il DSGA. €314,08 Responsabile del materiale di facile consumo, consegna dei sussidi didattjci €314,08 Responsabile dell'archivio plesso Galilei € 314,08 Responsabile del materiale di facile consumo, consegna dei sussidi didattici plesso Consiglio € 314,08 Responsabile del materiale di facile consumo, consegna dei sussidi didattici plesso Vasto Si concorda che qualora nel corso dell'anno il titolare non possa, per cause a lui imputabili, svolgere le mansioni affidate, queste vengano affidate con regolare nomina al sostituto al quale spetterà anche il relativo compenso. PROGETTI AREE A RISCHIO Per il corrente anno scolastico è previsto il finanziamento per il progetto AREE A RISCHIO di € 8.400,00 L.S. pari ad € 6.330,06 Lordo Dip già comunicati daii'U.S.R. Puglia, pertanto viene concordata la ripartizione di seguito specificata: Si decide di utilizzare la somma comunicata, fondendola con le attività progettuali del Fondo di Istituto, destinando 70% all'attività del personale docente e 30%al personale ATA; > Ì443ÒV06 pers docente jTiDOlQ pers ata PROGETTI PON Per il corrente anno scolastico è previsto il finanziamento per il progetto PON FSE PQM 2013 (intensificazione di Italiano e Matematica) La somma destinata è pari ad € 18.648,14 di cui 16648,14 al pers docente e 2000,00 al personale ata . Le modalità di individuazione del personale saranno determinate dai criteri previsti dalle linee guide PON. PROGETTI CON FINANZIAMENTO COMUNE E ALTRI ENTI Per il corrente anno scolastico è previsto il fi Puglia ma per il quale non sono previsti progetto finanziato dalla regione Anche per questo progetto si selezioneranno i docenti in base ai criteri già utilizzati nei decorsi anni: (titolo di studio, n° di anni di servizio, n° di partecipazione a progetti similari, aver svolto le funzioni strumentali, ) 16 V» La seduta ha termine alle ore .....i Letto, approvato e sottoscritto. * Tarante li. ...04/04/2013 Letta, firmata e sottoscritta, la presente Intesa consta di n. .V.. fogli. PARTE PUBBLICA IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Giovanna Griseta PARTE SINDACALE R.S.U. Ins. Amatulli Angela Donatella Ins. Cafagna Atì^al Ins. Ghiaccino Maria Ins. Gravina Luisa Sig.ra Lincesso Ester Prof.ssa Mazza Anna OO.SS. FLCGIL CISL Scuola UIL Scuola SNALS COBAS GILDA x«5'f> $^$ì®\£/y,&&*$*®( ?! ft±; ,:.fe\vU