Regolamento d'Istituto
Sommario
Capo I - Organi Collegiali p. 6
• Disposizioni generali sul funzionamento
• Programmazione e coordinamento delle attività
• Elezioni
• Competenze
Capo II – Docenti p. 14
• Doveri
• Accoglienza e vigilanza degli alunni
• Controllo delle assenze degli alunni
• Ingresso ritardato e uscita anticipata degli alunni
• Indicazioni per la compilazione del registri personali e di classe
• Modalità di presa visione delle comunicazioni di scuola
• Comunicazione di situazioni di possibile pericolo
• Utilizzo di attrezzature della scuola
Capo III - Personale Amministrativo p. 16
• Doveri
• Modalità di presa visione delle comunicazioni di scuola
• Comunicazione di situazioni di possibile pericolo
• Utilizzo delle dotazioni individuali di protezione
• Custodia dei materiali in dotazione
• Trasparenza e sicurezza amministrativa
• Modalità di rapporto con l'utenza
Capo IV - Collaboratori Scolastici p. 17
• Doveri
• Modalità di presa visione delle comunicazioni di scuola
• Comunicazione di situazioni di possibile pericolo
• Utilizzo delle dotazioni individuali di protezione
• Custodia degli attrezzi e dei materiali in dotazione
• Vigilanza
Capo V – Alunni p. 19
• Diritti e doveri
• Statuto delle studentesse e degli studenti
• Diario e materiale scolastico
• Assenze
• Ingresso in ritardo
• Uscita in anticipo
• Giustificazioni
• Rendimento scolastico e interventi educativi
• Divieto di utilizzo dei telefoni cellulari
• Risarcimento di danni
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Capo VI – Genitori p. 22
• Colloqui/udienze con docenti
• Diritti e doveri delle famiglie
Capo VII – Mensa p. 27
• Modalità
Capo VIII – Laboratori p. 27
• Responsabile Coordinatore
• Utilizzo laboratori ed aule speciali
• Responsabilità dei docenti nell’utilizzo del laboratori
• Custodia laboratori ed aule speciali
• Sala Video
• Registri di laboratorio
• Rete informatica dell'Istituzione
Capo IX – Sicurezza p. 28
• Disposizioni
Capo X – Comunicazioni p. 30
• Propaganda all’interno dell'istituzione
• Divieto di utilizzo del telefono cellulare
• Pubblicazioni
• Sito web
• Avvisi di sciopero ed assemblee
• Uso delle bacheche
• Avvisi tramite E-mail
• Contratto Formativo
• Regolamento attuativo dello statuto delle studentesse e degli studenti
Capo XI - Accesso al pubblico p. 34
• Ingresso
• Concessione locali
Capo XII - Circolazione mezzi all’interno della Scuola p. 34
• Circolazione e sosta
- Regolamento attuativo dello Statuto delle studentesse e degli studenti
- Regolamento dell’organo di garanzia
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-
Regolamento visite e viaggi d’istruzione.
Regolamento utilizzo laboratorio informatico.
Procedura per la denuncia degli infortuni.
Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte
del dirigente scolastico. ai sensi dell'art.33, secondo comma, del decreto n. 44 del 1
febbraio 2001.
Regolamento delle prestazione per conto terzi ai sensi dell'art.33, secondo comma, letti. d)
del D.I. n.44 de 11/2/2001.
Regolamento contenente i criteri per la concessione in uso temporaneo e precario dei
locali scolastici.
Regolamento concernente la determinazione dei criteri per rassegnazione di beni in uso
gratuito ai sensi dell'ari. 39 D.I. n. 44 del 1/02/2001.
Regolamento per la disciplina degli incarichi di insegnamento agli esperti esterni ai sensi
dell'ari. 40 D.I. n. 44 del 1/02/2001
Capo XIII - Amministrazione e contabilità p. 71
- Competenza amministrativa e contabile del Consiglio dell’Istituzione
- La giunta esecutiva
- Il Direttore SGA
Capo XIV - Patrimonio ed inventario p. 73
-
I beni
Inventario
Valore dei beni inventariati
Beni esclusi dall’inventario
Variazioni di fatture
Eliminazione dei beni dall’inventario
Custodia del materiale didattico, tecnico, scientifico
Capo XV - Programma Annuale p. 75
-
Mezzi finanziari
Esercizio finanziario
Bilancio di previsione
Adempimenti
Situazione finanziaria
Esercizio provvisorio
Struttura del bilancio
Entrate e spese correnti
Entrate e spese in conto capitale
Partite di giro
Fondo di riserva
Variazioni di bilancio
Spese eccedenti gli stanziamenti in bilancio
Acquisti
Capo XVI - Sevizio di cassa p. 78
- Azienda o Istituto cassiere
- Ordini di incasso
- Versamenti
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-
Mandati
Indicazioni su riversali e mandati
Emissione delle riversali e dei mandati
Mandati estinti ed estratto conto
Riversali e mandati inestinti
Vincoli di riversali e mandati
Spese minute
Responsabilità
Capo XVII – Registri p. 80
- Registri contabili
- Correzioni dei registri contabili
Capo XVIII - Conto consuntivo p. 80
- Conto consuntivo
- Adempimenti
Capo XIX – Albo Fornitori p. 80
- Avviso apertura albo
- Deliberazione Consiglio di Istituto
- Valutazione fornitori
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELL’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE
DI FILADELFIA
VISTO l’art. 10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297;
VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, IL 275;
VISTI i D.L 01/02/2001, n. 44 e il DPR n. 235 del 21.11.2007
VALUTATA la necessità di adottare ed integrare il regolamento d’Istituto in linea con la
normativa vigente,
EMANA
il seguente Regolamento:
CAPO I - ORGANI COLLEGIALI
Art. 1 - Convocazione
L’iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente
dell’Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti.
L’atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di
anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di
riunioni d’urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più
rapido. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l’ora, il luogo della
riunione e deve essere affissa all’albo. Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti
con l’orario delle lezioni.
Art. 2 - Validità sedute
La seduta si apre all’ora indicata nell’avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli
effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e
non ancora sostituiti.
Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento
della votazione
Art. 3 - Discussione ordine del giorno
Il Presidente,inoltre, individua tra i membri dell’Organo Collegiale il segretario della seduta,
fatta eccezione per i casi in cui il Segretario è individuato per legge. E’ compito del
Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all’OdG nella successione in cui
compaiono nell’avviso di convocazione.
Gli argomenti indicati nell’OdG sono tassativi. Se l’Organo Collegiale è presente in tutti i
suoi componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i
presenti.
L’ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente
l’Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della
seduta dovrà essere mantenuto lo stesso odg.
Ogni componente non può parlare più di una volta e per più di dieci minuti sullo stesso
ordine del giorno.
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ORGANIGRAMMA DELLA SCUOLA: FUNZIONI
Il Dirigente Scolastico: funzioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
garantisce la gestione unitaria dell’Istituzione;
è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali;
risponde dei risultati del servizio;
esercita autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse
umane;
organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative;
possiede la titolarità delle relazioni sindacali;
promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione
delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio;
adotta i provvedimenti di gestione delle risorse e del personale;
delega specifici compiti e funzioni organizzative e amministrative a docenti autonomamente individuati;
• presenta periodicamente al consiglio dell’istituzione scolastica motivata relazione sulla
direzione e il coordinamento dell’attività formativa, organizzativa e amministrativa al
fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l’esercizio delle
competenze degli organi dell’Istituzione scolastica.
• organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative
• promuove tutti gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi.
Consiglio di Istituto: funzioni:
• fornisce gli indirizzi generali e di gestione amministrativa dell’istituzione
• adotta il piano dell’offerta formativa
• delibera sull’assegnazione delle risorse finanziarie
• detta i criteri riguardanti l’organizzazione dell’istituto
• valuta i risultati raggiunti
Staff del Dirigente Scolastico: funzioni:
• controlla i processi avviati
• organizza le risorse umane e finanziarie
Funzioni Strumentali al POF: funzioni:
• sono previste dall’art. 28 del CCNL 1999 e dall’alt. 37 del Contratto Collettivo Integrativo 1999.
Collegio dei Docenti: funzioni:
• cura la programmazione didattico-educativa
• elabora il Piano dell’Offerta Formativa
• definisce e convalida il Piano Annuale delle Attività
• esprime parere vincolante per quanto di sua competenza relativamente alla Carta dei
Servizi
• cura la programmazione e la realizzazione degli interventi didattici educativi integrativi
Consigli di classe: funzioni:
armonizzano il lavoro in modo che possano trovare applicazione le linee d’ intervento
adottate dal Collegio dei Docenti
• avanzano proposte di tipo disciplinare, interdisciplinare, di sperimentazione, ecc.
• verificano periodicamente l’efficacia degli interventi formativi
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•
•
•
•
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assumono iniziative riguardo al recupero, al sostegno e agli alunni diversamente abili
curano i comportamenti degli alunni
attuano la partecipazione di genitori e di studenti alla vita della comunità scolastica
attraverso lo scambio di informazioni, esperienze, opinioni
Coordinatori dei Consigli di Classe: funzioni:
• presiedono il Consiglio di Classe, quando non lo faccia il Capo d’Istituto
• segnalano ai colleghi eventuali problemi sorti all’interno della classe
• coordinano il lavoro preparatorio alla riunione del Consiglio di Classe
• curano la corretta trasmissione delle informazioni fra scuola e famiglie.
Coordinatori di dipartimento: funzioni:
• traducono le linee generali deliberate dal Collegio dei Docenti in percorsi formativi
disciplinari o di area
• operano scambi di esperienze e di informazioni
• progettano segmenti di programmazione di materia
• producono materiali utili alla valutazione
• stabiliscono criteri comuni nella somministrazione delle prove di verifica.
Commissioni di lavoro: funzioni:
• elaborano progetti da sottoporre all’approvazione del Collegio, dei Consigli di Classe e
del Consiglio di Istituto
• hanno funzioni consultive, ma non decisionali.
Responsabili dei Laboratori e delle aule speciali: funzioni:
• curano la buona conservazione degli strumenti e dei materiali
• rendono possibile l’utilizzazione dei laboratori agli studenti e ai docenti interessati
• fanno proposte al Dirigente Scolastico e al Commissario Straordinario per l’acquisto di
nuovi materiali.
Responsabile di progetto: funzioni:
• organizza il progetto nella fase iniziale
• tiene gli elenchi degli studenti che hanno aderito al progetto
• fornisce gli strumenti necessari alla realizzazione del progetto
• collabora con la segreteria per quanto concerne gli aspetti burocratici
• coordina l’attività didattica relativa al progetto
• elabora gli strumenti di verifica del progetto e ne riassume i risultati
• si mantiene in contatto con i docenti che insegnano nel progetto
• informa gli studenti e i genitori dell’avanzamento del progetto
• informa periodicamente il Dirigente Scolastico dell’attività svolta
• consegna al termine dell’attività una relazione indirizzata al Dirigente Scolastico, al
Consiglio di Istituto, al Collegio dei Docenti
• elabora proposte da sottoporre all’attenzione degli organi competenti.
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: funzioni:
• svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna
• sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e
verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti,
dal personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze
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•
•
•
•
•
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ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell’esecuzione degli
atti a carattere amministrativo-contabile, di ragioneria e di economato, che assumono nei
casi previsti rilevanza anche esterna
firma tutti gli atti di sua competenza
l’espletamento delle funzioni è volto ad assicurare l’unitarietà della gestione dei servizi
amministrativi e generali della scuola in coerenza e strumentalmente rispetto alle finalità
ed obiettivi dell’istituzione scolastica, in particolare del piano dell’offerta formativa
può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica
specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed
attuativi
può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti
dei personale; possono essergli affidati incarichi ispettivi nell’ambito delle istituzioni
scolastiche
Ufficio di segreteria: funzioni:
• si occupa di: organici personale docente e A.T.A., iscrizione alunni, segnalazione obbligo
formativo, iscrizioni esami, esami di vario tipo (idoneità, integrativi, di ammissione agli
esami di Stato, esercizio libera professione, di qualifica), viaggi di istruzione e visite
guidate o aziendali, certificazioni varie, infortuni e denuncia INAIL, circolari
• cura: servizi ai genitori (informazioni, esenzione tasse, libri di testo, riunioni varie, elezioni rappresentanti di classe e consiglio d’istituto), servizi ai docenti (gestione assenze e
permessi), servizi al personale ATA (gestione assenze e permessi), servizi agli studenti
(consulta, informazioni, elezione rappresentanti di classe e d’Istituto, assemblee di classe
e d’Istituto), servizi al territorio (osservatorio scolastico, rapporti con enti locali, progetti
del piano dell’offerta formativa)
• predispone: bilancio preventivo e consuntivo, delibere, ordini, competenze docenti e
personale ATA (fondo autonomia, funzioni-obiettivo, funzioni aggiuntive), pagamento
fatture, inventario, iniziative M.I.U.R (collaborazioni varie), iniziative enti locali (collaborazioni varie)
• gestisce: SISSI (gestione organici e trasferimenti), SIMPI (Intranet, area didattica e area
amministrativa), posta elettronica, internet, archivio corrente, archivio storico, protocollo
in entrata e in uscita, conservazione normativa, applicazione normativa, modellistica
varia (contratti, convenzioni, assicurazioni).
Collaboratori scolastici: funzioni:
• sorveglianza degli alunni
• sorveglianza degli ingressi con apertura e chiusura degli stessi
• accoglienza del pubblico e comunicazione ai vari uffici della richiesta di colloquio da
parte del pubblico
• collaborazione con i docenti
• avvisi ai docenti per le sostituzioni dei colleghi assenti
• avvisi alle classi
• ausilio materiale agli alunni diversamente abili
• attività caratterizzate da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale
• non specialistica
Centralinista: funzioni:
•
Risponde al telefono e smista le telefonate;
•
Si occupa della pulizia delle seguenti aree del piano terra: entrata, corridoio, aula
video, aula magna, archivio, bagno docenti, ausla sostegno, aula informatica
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Art. 4 - Mozione d’ordine
Prima della discussione di un argomento all’odg, ogni membro presente alla seduta può presentare una mozione d’ordine perché non venga svolta la predetta discussione (“questione
pregiudiziale”) oppure perché la discussione dell’argomento stesso sia rinviata (“questione
sospensiva”), oppure che venga aggiunto un nuovo punto all’OdG. La questione sospensiva
può essere posta anche durante la discussione. Sulla mozione d’ordine possono parlare un
membro a favore ed uno contro. Sull’accoglimento della mozione si pronuncia l’Organo
Collegiale a maggioranza con votazione palese.
L’accoglimento della mozione d’ordine determina la sospensione immediata della discussione dell’argomento all’Odg al quale si riferisce.
Art. 5 - Diritto di intervento
Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di
intervenire, secondo l’ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli
argomenti in discussione.
Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento.
Art. 6 - Dichiarazione di voto
Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a
favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di
voto deve essere riportata nel verbale della seduta.
Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la
parola, neppure per proporre mozioni d’ordine.
Art. 7 - Votazioni
Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad
alta voce, quando lo richiedono il Presidente o la maggioranza dei componenti. La votazione
è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone. Le sole votazioni concernenti
persone si prendono a scrutinio segreto mediante il sistema delle schede segrete.
La votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri non si trovano in numero
legale. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero
necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti. Le deliberazioni sono
adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali
prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto
del Presidente.
La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri
e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti
espressi è diverso da quello dei votanti.
Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà
infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità.
Art. 8 – Risoluzioni
I componenti gli Organi Collegiali possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi dell’organo su specifici argomenti. Per dette risoluzioni valgono,
in quanto applicabili, le norme relative alle mozioni di cui all’art. 4.
Art. 9 - Processo verbale
Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell’adunanza (data, ora e luogo della
riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l’avvenuta verifica del numero
legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se
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giustificati o no, l’odg).
Per ogni punto all’OdG si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il
dibattito, quindi si dà conto dell’esito della votazione (numero dei presenti, numero dei
votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli). Nel verbale sono annotate
anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione adottato.
Un membro dell’Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da
ogni singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione. I membri dell’ Organo
Collegiale hanno facoltà di produrre un breve testo della loro dichiarazione da trascrivere a
cura del segretario sul verbale.
I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente nell’ambito dello stesso anno scolastico. I verbali delle sedute degli Organi
Collegiali possono:
•
•
•
•
•
essere redatti direttamente sul registro;
se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e
quindi timbrati e vidimati da Segretario e Presidente in ogni pagina;
se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui
pagine dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico. Copia del
processo verbale viene messa a disposizione di ogni singolo membro dell’Organo
Collegiale. Il processo verbale viene letto ed approvato al termine della seduta. Ove
ciò non fosse possibile per ragioni di tempo si approverà prima dell’inizio della seduta
immediatamente successiva.
Art. 10 - Surroga di membri cessati
Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo
il disposto dell’art.22 del D.P.R. 416/74.
Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre
di ogni anno scolastico.
I membri subentranti cessano anch’essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del
Consiglio.
Art. 11 - PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
L’Istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano
dell’Offerta Formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità
culturale e progettuale delle Istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare,
extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della
loro autonomia. Esso è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi ed
indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma del vigente ordinamento e riflette le
esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della
programmazione territoriale dell’offerta formativa. Comprende e riconosce le diverse opzioni
metodologiche, anche di gruppi minoritari e valorizza le corrispondenti professionalità. E’
elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio d’Istituto, tenuto
conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dai Comitati dei Genitori. E’
adottato dal Consiglio di Istituto ed è reso pubblico e consegnato ai genitori degli alunni
all’atto dell’iscrizione. Per migliorare la qualità della scuola vengono proposti dai docenti
progetti da realizzare durante l’anno scolastico, in orario extracurricolare. I testi dei progetti
con finalità, obiettivi, metodologia, verifica e tempo di attuazione, sono depositati presso gli
uffici della scuola. Qualora le richieste di fondi superino le effettive disponibilità, i progetti
da finanziare saranno identificati, nel quadro di mera, equilibrata, trasparente e mirata
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distribuzione finanziaria, sulla base dei seguenti criteri:
- la coerenza didattica con le finalità formative della scuola:
- lo spessore didattico metodologico dell’innovazione;
- le esperienze maturate in iniziative connesse all’autonomia;
- l’articolazione del progetto in rete con altre scuole:
- il coinvolgimento di altri soggetti del territorio;
- la disponibilità e l’utilizzo di tecnologie multimediali;
- la presenza di progetti di formazione e di aggiornamento.
La retribuzione oraria è disciplinata dal vigente contratto C.C.N.L. del comparto scuola.
Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle
proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento
delle attività stesse, raggruppando in date prestabilite in linea di massima, la discussione di
argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni,
proposte o pareri.
Art. 12 – Decadenza
I membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti
per l’eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi.
Spetta all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.
Art. 13 - Dimissioni
I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le
dimissioni sono date per iscritto. E’ ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all’Organo Collegiale. L’Organo Collegiale prende atto delle dimissioni.
In prima istanza, l’Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito.
Una volta che l’Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili.
Il membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa parte a pieno
titolo dell’Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l’Organo
Collegiale medesimo.
Art. 14 - Norme di funzionamento del Consiglio d’Istituto.
1. Le convocazioni del Consiglio di Istituto sono disposte dal Dirigente Scolastico.
2. Il Consiglio di Istituto può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri
lavori; può inoltre costituire commissioni.
3. Il Consiglio di Istituto, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può
deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.
4. Delle commissioni nominate dal C.I.S. possono far parte i membri delle varie componenti
scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola.
5. Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal Consiglio di
Istituto; svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall’Organo
stesso. Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro
svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente.
Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale.
6. La pubblicità degli atti del Consiglio di istituto. avviene mediante affissione all’Albo
dell’Istituto della copia integrale sottoscritta dal Segretario del Consiglio.
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7. L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa
seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo
non inferiore a 10 giorni.
8. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell’ufficio di segreteria
dell’Istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo. La richiesta di consultazione
degli atti, motivata e rispondente alla normativa, è indirizzata al Dirigente Scolastico .
9. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone,
salvo contraria richiesta dell’interessato.
Art. 15 - Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti
1. Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo
il Piano Annuale delle Riunioni concordato ed approvato prima dell’inizio delle lezioni.
2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o
quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
3. Il Collegio dei Docenti, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può
deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.
4. Delle commissioni nominate dal Collegio dei Docenti possono far parte i membri del
Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti
qualificati esterni alla scuola. Il Dirigente Scolastico individua all’interno di ciascuna
Commissione un Coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente
all’oggetto per il quale sono state nominate.
Art. 16 - Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio degli
insegnanti
Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente
Scolastico:
• in periodi programmati, ai sensi del precedente art. 11, per la valutazione del servizio
richiesta da singoli interessati a norma dell’ari 448 del D.L.vo n. 297/94, per un
periodo non superiore all’ultimo triennio;
• alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova
degli insegnanti, ai sensi degli artt. 438,439 e 440 del D.L.vo n. 297/94;
• ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
Art. 17 - Norme di funzionamento dei Consigli di Classe
1. Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente, suo delegato
membro del Consiglio ed è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare,
con la presenza di tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti.
2. Il Consiglio di Classe si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo
il Piano delle Riunioni concordato ed approvato prima dell’inizio delle lezioni.
3. Il Consiglio di Classe:
• formula proposte in ordine all’azione educativa e didattica e a iniziative di
sperimentazione;
• agevola ed estende i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni;
• esercita le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione;
• si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dalle leggi e dai regolamenti alla sua
competenza:
• collabora alla formazione del Piano dell’Offerta Formativa globale della scuola;
• irroga sanzioni disciplinari in base al regolamento d’istituto;
• si riunisce, con la sola presenza dei docenti, per deliberare le valutazioni periodiche e
finali per le competenze relative al coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari.
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CAPO II - DOCENTI
Art. 18 - Indicazioni sui doveri dei docenti
1. I docenti devono apporre la propria firma sul registro giornaliero di presenza e trovarsi in
classe almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni.
2. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti,
controllare quelli dei giorni precedenti e segnare sul registro di classe l’avvenuta o la
mancata giustificazione, se l’assenza è superiore a cinque giorni, deve accertare la
presenza del certificato medico. Il docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro
continui ad essere sprovvisto di giustificazione, segnalerà in Presidenza il nominativo.
3. In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l’orario di entrata, la giustificazione o la
richiesta di giustificazione e ammetterlo in classe.
4. Se un alunno richiede, con permesso scritto di un genitore, di uscire anticipatamente,
occorre chiedere l’autorizzazione in Presidenza o al docente delegato. Dopo
l’autorizzazione il docente è tenuto ad apporre sul registro di classe l’ora in cui l’alunno è
uscito e, se minorenne, la persona che è venuta a prelevarlo.
5. I docenti devono predisporre per classe un elenco degli alunni completo di indirizzo e
recapito telefonico: una copia da inserire nel registro di classe ed una in segreteria.
6. I docenti indicano sempre sul registro di classe i compiti assegnati e gli argomenti svolti.
7. I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli.
8. Durante l’intervallo i docenti vigilano sull’intera classe e collaborano con i colleghi delle
altre classi. Nel cambio dell’ora, il docente lascia immediatamente la classe al collega
subentrante che detiene la responsabilità di vigilanza.
9. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per
volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati.
10. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi
un collaboratore scolastico o un collega affinchè vigili sulla classe.
11. In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni devono
lasciare in ordine i locali ed il materiale scolastico.
12. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in
ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi.
13. Gli insegnanti accompagnano al termine delle lezioni la classe in fila all’uscita dal
portone centrale di ingresso.
14. I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e
devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza, secondo quanto prevede
la C.M. 119/99 (La tutela della salute, sicurezza e prevenzione infortuni nella scuola)
15. E’ assolutamente vietato, per qualunque attività, l’utilizzo di sostanze che possano
rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni quali: colle non dichiaratamente atossiche,
vernici, solventi, etc... Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l’uso di
sostanze particolari o alimenti (pasta, farina, legumi, etc...) verifìcare tramite
comunicazione scritta che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti.
16. E’ assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie
di fuga e le uscite di sicurezza.
17. Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e fine
stre, sia in aula che in qualunque altra zona dell’edifìcio scolastico accessibile agli alunni.
18. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in
Presidenza o al responsabile della sicurezza del plesso..
19. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in Presidenza. I danni riscontrati ven
gono risarciti dal responsabile. Qualora questi non venga individuato, gli insegnanti della
o delle classi interessate ne discuteranno in Consiglio di Classe con i genitori ed il
risarcimento sarà effettuato in modo collettivo.
20. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie nell’ottica di un rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo.
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14
21. Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In
ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo della scuola o inseriti nell’apposito
registro si intendono regolarmente notificati.
22. I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro.
23. I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali. In caso di
motivo di ufficio, la telefonata va annotata sull’apposito registro, indicando il numero
composto, il destinatario, il nome della persona che effettua la telefonata e sinteticamente
l’oggetto della telefonata.
24. I docenti devono avvisare le famiglie per il tramite degli alunni circa le attività didattiche,
diverse dalle curricolari.
25. Il ricorso alla Presidenza per problemi di ordine disciplinare va contenuto, in quanto
provoca nell’alunno la convinzione di una certa impotenza educativa da parte dei docenti
e può ingenerare effetti controproducenti.
26. I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e rimanere nel cassetto
personale a disposizione della presidenza.
27. Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli alunni ad una adeguata igiene personale
(lavarsi le mani....) e, durante il pranzo, controlleranno gli stessi e li educheranno ad un
corretto comportamento.
28. Gli insegnanti accompagnano la classe all’uscita e vigilano affinchè gli alunni siano
affidati ai genitori o a loro delegati al termine di eventuali iniziative didattiche (visite e
viaggi d’istruzione, ect,), oltre l’orario curricolare.
29. I ritardi del personale docente vanno comunicati subito dall’interessato al Dirigente e
annotati in apposito registro.
30. L’accumulo di ritardi è soggetto a recupero o detrazione dello stipendio. La ripetizione
del ritardo, oltre che la sottrazione dello stipendio, comporta l’adozione di provvedimenti
disciplinari.
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CAPO III - PERSONALE AMMINISTRATIVO
Art. 19 - Doveri del personale amministrativo
1. Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all’azione
didattica e la valorizzazione delle sue competenze è decisiva per l’efficienza e l’efficacia del
servizio e per il conseguimento delle finalità educative.
2. Il personale amministrativo indossa, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento
per l’intero orario di lavoro ed al telefono risponde con la denominazione dell’Istituzione
Scolastica e il proprio nome.
3. Non può utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro.
4. Cura i rapporti con l’utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di
accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge.
5. Collabora con i docenti.
6. La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in
quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il
processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si
muovono.
7. Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio. Della presenza in
ser vizio fa fede la firma nel registro del personale.
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16
CAPO IV - COLLABORATORI SCOLASTICI
Art. 20 - Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici
1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella
zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede
la firma sul registro di presenza del personale.
2. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l’efficienza dei
dispositivi di sicurezza e la possibilità di utilizzarli con facilità.
3. I collaboratori scolastici:
• indossano, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l’intero orario di
• lavoro;
• devono vigilare in occasione dell’ingresso e dell’uscita degli alunni;
• devono essere facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi
evenienza;
• collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo;
• comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori
• l’eventuale assenza dell’Insegnante dall’aula, per evitare che la classe resti
incustodita;
• collaborano con gli insegnanti nella raccolta dei buoni mensa e nella
predisposizione degli elenchi dei partecipanti al servizio;
• favoriscono l’integrazione degli alunni diversamente abili;
• vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli
• intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri
• locali;
• possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante i
• viaggi e le visite d’istruzione;
• riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell’intervallo e senza seri
• motivi, sostano nei corridoi;
• sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o
• allontanamento momentaneo dell’insegnante;
• impediscono, con le buone maniere, che alunni di altri corsi possano svolgere azioni di
disturbo nel corridoio di propria pertinenza, riconducendoli con garbo e intelligenza
• alle loro classi;
• sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la
• funzione della scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più
• bisogno;
• evitano di parlare ad alta voce;
• tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili;
• provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi
• disinfettanti dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule
• affidate;
• non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal
D.S.G.A. o dal Dirigente Scolastico;
•
•
•
invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal
Dirigente Scolastico a uscire dalla Scuola. A tale proposito si terranno informati sugli
orari di ricevimento dei docenti che avvengono sempre per appuntamento al di fuori
dell’orario di insegnamento;
prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi dei
docenti o dei consigli di istituto, tenendosi aggiornati circa l’effettuazione del
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• necessario servizio;
• sorvegliano l’uscita dalle classi e dai cancelli esterni, prima di dare inizio alle pulizie.
4. Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono
prontamente comunicarlo in Segreteria. Segnalano, sempre in segreteria, l’eventuale rottura
di suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione; impediscono l’accesso e
la permanenza di persone estranee all’interno degli spazi scolastici.
5. Accolgono il genitore dell’alunno minorenne, che vuole richiedere l’autorizzazione
all’uscita anticipata. Il permesso di uscita, firmato dal Dirigente Scolastico o da un docente
delegato, verrà portato dal collaboratore nella classe dell’alunno, dove il docente dell’ora
provvederà alla annotazione dell’autorizzazione sul registro di classe. Dopodiché l’alunno
che ha richiesto di uscire anticipatamente potrà lasciare la scuola.
6. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi
spazio addetti dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue:
• che tutte le luci siano spente;
• che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi;
• che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola;
• che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine;
• che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola;
• gli ausiliari incaricati alle pulizie dei locali di segreteria controlleranno che siano
• chiuse tutte le porte degli uffici.
7. Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in ogni
caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all’Albo della scuola o inseriti nel registro degli avvisi della scuola si
intendono regolarmente notificati al personale tutto.
8. E’ fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione del piano di evacuazione dei
locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di fuga.
9. Vigilano perché venga rispettato l’orario di ricevimento del Dirigente scolastico e degli
Uffici di segreteria.
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CAPO V - ALUNNI
Art. 21 - Norme di comportamento
1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e
dei compagni, un comportamento consono ad una convivenza civile.
2. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e
ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche
per tutte le attività organizzate e programmate in tempo utile dal Consiglio di Classe. In caso
di assenza devono presentare la giustificazione firmata da uno dei genitori o da chi ne fa le
veci. Anche in caso di ritardo dovranno presentare formale giustificazione
3. Gli alunni del Liceo Scientifico e dell’Istituto Professionale entrerannono alle ore 8.00
mentre gli alunni della Scuola Secondaria di I grado entreranno alle ore 8.30. L’uscita per
tutti è prevista per le ore 13.30 tranne che per le classi a tempo prolungato che nei giorni di
Lunedì e Venerdi usciranno alle 17.30. E’ consentito agli alunni, prima dell’ingresso a
scuola, di accedere al cortile interno dove devono mantenere un comportamento corretto. La
scuola, in ogni caso, non si assume alcuna responsabilità circa la vigilanza prima del loro
ingresso.
4. I ritardi verranno annotati sul registro di classe e dovranno essere giustificati dai genitori il
giorno successivo tramite il libretto delle assenze in cui viene depositata la firma dei genitori
o del tutore. Tale libretto è OBBLIGATORIO. Tre ritardi comportano l’avviso scritto alla
famiglia e conseguenze sul piano disciplinare.
5. Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico che è il mezzo di
comunicazione costante tra scuola e famiglia. I genitori sono invitati a controllare i compiti e
le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola e
ad apporre la propria firma per presa visione.
6. Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite l’apposito libretto e devono
essere presentate al rientro in classe, al Docente della prima ora che provvederà a
controfirmare e a prendere nota sul registro. Se l’assenza è dovuta a malattia e supera i
cinque giorni, occorre presentare una certificazione medica; per le assenze prolungate è
richiesta la presenza del genitore/tutore in Presidenza, per giustificare tale assenza. L’alunno
che non giustifichi la sua assenza, al terzo giorno, dovrà presentarsi, accompagnato dal
genitore/tutore al Dirigente scolastico il quale si riserverà di adottare eventuali provvedimenti
in merito. In caso di ripetute assenze, su segnalazione dei docenti della classe, saranno inviate
tempestive comunicazioni scritte alle famiglie. In caso di sciopero del personale della scuola
o di particolari eventi è sempre richiesta la giustificazione dell’assenza.
7. Non è consentito agli alunni di uscire dall’edificio scolastico prima del termine delle
lezioni. In caso di necessità i genitori dovranno preventivamente avvertire la scuola tramite
richiesta scritta sul libretto e venire a prelevare personalmente lo studente (o delegare per
iscritto un’altra persona maggiorenne che dovrà essere munita di documento di
riconoscimento).
8. In caso di astensione in massa dalle lezioni, gli alunni presenti comunque non devono
essere privati del loro diritto a regolari lezioni, nè devono in alcun modo risentire della
particolare circostanza.
9. Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione degli allievi, è richiesta la frequenza di
almeno tre quarti dell’orario annuale. Per i casi eccezionali, la scuola può autonomamente
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19
stabilire motivate deroghe al suddetto limite ( D.L. 19/02/04 n.59).
10. Al cambio di ogni ora, negli spostamenti da un’aula all’altra, all’ingresso e all’uscita gli
alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, uscire
dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule, ecc... Durante l’orario
scolastico è severamente vietato uscire dall’Istituto. Nel caso di tale inosservanza si
procederà a sanzioni disciplinari.
11. Gli alunni possono recarsi nella sala Docenti, in biblioteca, in palestra, nei laboratori solo
con l’autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma la responsabilità.
12. Durante gli spazi ricreativi gli alunni saranno vigilati dai Docenti e dai collaboratori;
dovranno evitare atteggiamenti che possono causare danni a sè stessi, agli altri, e alle
strutture scolastiche.
13. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari
norme di igiene e pulizia; gli alunni possono recarsi ai servizi igienici UNA SOLA VOLTA,
salvo casi estremi, durante le lezioni, preferibilmente nella fascia d’orario tra la seconda e la
quarta ora.
14. Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza fisica e/o psicologica che
dovessero verificarsi tra gli alunni sia all’interno della scuola che fuori. Tutti devono poter
frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze di altri.
15. Nelle aule e nel cortile si devono utilizzare gli appositi contenitori per la raccolta dei
rifiuti.
16. I Docenti ed i collaboratori scolastici segnaleranno in Presidenza i nominativi degli
alunni o le classi che non rispettano queste regole.
17. Gli alunni sono tenuti a seguire le indicazioni dei Docenti e dei collaboratori scolastici
per il buon funzionamento della scuola. I collaboratori scolastici sono tenuti, in caso di
necessità, alla sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni; durante le ore di lezione
sorvegliano corridoi, servizi e spazi dove si effettua l’intervallo.
18. Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Scienze Motorie e
di Ed. Fisica dovranno presentare al Dirigente Scolastico all’inizio dell’anno, entro e non
oltre il 30 settembre, la domanda di esonero firmata dal genitore unita a certificato del
medico di famiglia. Per la pratica dell’attività sportiva integrativa, per la partecipazione ai
Giochi della Gioventù, ai Campionati Studenteschi e per l’iscrizione ai corsi di nuoto
(qualora fosse prevista tale opportunità), dovrà esser presentato il certificato di stato di buona
salute.
29. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per i compiti e le lezioni e
l’eventuale merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La
scuola, in ogni caso, non risponde comunque di eventuali furti. E’ fatto divieto assoluto agli
alunni dell’utilizzo dei telefonini, che, all’occorrenza, saranno ritirati dai docenti, che
provvederanno a depositarli in presidenza e restituirli solo ai genitori. In caso di necessità, gli
alunni possono utilizzare i telefoni della scuola.
20. Ogni studente è responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale didattico che la
scuola gli affida: coloro che provocheranno guasti al materiale e alle suppellettili della scuola, dovranno risarcire i danni.
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20
21. È fatto divieto agli alunni invitare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola.
22. Gli alunni sono tenuti a presentarsi a scuola in modo decoroso, indossando un
abbigliamento conveniente.
Criteri e procedure di irrogazione delle sanzioni disciplinari
A - Infrazioni non particolarmente gravi
Infrazioni
Sanzioni disciplinari
Organo
competente
1. Continui ritardi
Comunicazione alla
e mancanza di
famiglia
giustificazioni
Docenti della
classe
2. Disturbo
durante le lezioni
Docente
Annotazione scritta sul
registro di classe
Procedure
Il Coordinatore del C.d.C.
dà comunicazione alla
famiglia e informa il
C.d.C. per i
provvedimenti di
competenza. Nota
informativa al Dirigente
Scolastico da parte del
coordinatore.
Il coordinatore raccoglie
non oltre il termine di un
mese le sanzioni sul
registro di classe e ne dà
comunicazione alle
famiglie. Nota informativa
al Dirigente Scolastico e/o
al vicario incaricato da
parte del coordinatore
B - Gravi inosservanze
Infrazioni
Sanzioni disciplinari
Organo
competente
Procedure
Ammenda pecuniaria
come da normativa.
1. Fumo all’interno Annotazione scritta sul
Comunicazione alla
Incaricato
dell’area scolastica registro di classe
famiglia e nota
vigilanza legge n.
informativa al Dirigente
3 - 06/01/03
Scolastico
Il docente ritira
immediatamente il
cellulare che verrà
2. Uso del telefono
Annotazione scritta sul
riconsegnato dal
cellulare durante
Docente
registro di classe
Dirigente Scolastico alla
le lezioni
famiglia o allo studente
previa comunicazione con
un genitore.
Il docente provvede a
darne comunicazione alla
Annotazione scritta sul
3. Gravi
famiglia e informativa,
registro di classe,
scorrettezze,
anche verbale, al
immediata
inadempienze e
Docente
coordinatore e
comunicazione al
uso di linguaggio
al Dirigente Scolastico
Dirigente Scolastico e
inadeguato
alla famiglia
Docente
4. Reiterato
Sospensione con
Consiglio di
Istituto Omnicomprensivo Statale
Filadelfia
Il coordinatore di classe
comportamento
non
regolamentare (v.
punti A. 1,2, e
punti B. 1,2,3
precedenti) dopo
3 segnalazioni
5. Reiterato
comportamento
non
regolamentare (v.
punti A. 1,2, e
punti B. 1,2,3
precedenti) dopo
5 segnalazioni
6.
Danneggiamento
volontario di
oggetti, strutture,
arredi e atti
vandalici
obbligo di frequenza
classe
fino ad un massimo di
5 giorni o sospensione
da una o più visite
guidate o viaggi di
istruzione, con obbligo
di frequenza a scuola
Allontanamento
temporaneo dalle
lezioni, con finalità
educative, fino ad un
massimo di 15 giorni
Risarcimento o
riparazione del danno
ed eventuale
allontanamento
temporaneo dalle
lezioni da 1 a 5 giorni
21
segnala al Dirigente
Scolastico che
tempestivamente convoca
il C.d.C. per i
provvedimenti di
competenza.
Consiglio di
classe
Il coordinatore di classe
segnala al Dirigente
Scolastico che
tempestivamente convoca
il C.d.C. per i
provvedimenti di
competenza.
Consiglio di
classe
Segnalazione del danno al
Dirigente Scolastico e al
D.S.G.A. che ne
quantifica l'entità. Il
Dirigente Scolastico
comunica alla famiglia il
provvedimento
disciplinare e l'entità del
danno da risarcire.
C - Gravissime inosservanze
Infrazioni
1.
Atti
di
violenza, offese
alla dignità e
integrità della
persona.
Comportamenti
lesivi
della
propria e altrui
incolumità
2.Uso
improprio del
telefono
cellulare,
riprese e foto
nei locali
scolastici,
produzione e/o
diffusione di
audio e /o
immagini
pornografiche,
di atti di
violenza e
bullismo
attraverso
cellulari,
Internet o altri
dispositivi
Sanzioni
disciplinari
Organo competente
Allontanamento
temporaneo
dalle
lezioni,
con
finalità Consiglio di classe
educative, fino
ad un massimo
di 15 giorni
Allontanamento
temporaneo
dalle
lezioni,
con
finalità
educative, fino
ad un massimo
di 15 giorni.
Eventuale
esclusione dallo
scrutinio finale
o
non
ammissione
all'Esame
di
Stato nei casi
particolarmente
gravi
Consiglio di classe per la
sospensione e Consiglio di
Istituto
per
esclusione
scrutinio o
non
ammissione all’esame
Istituto Omnicomprensivo Statale
Filadelfia
Procedure
Il coordinatore di classe
segnala
al
Dirigente
Scolastico
che
tempestivamente
convoca il C.d.C. per i
provvedimenti
di
competenza.
Il coordinatore di classe
segnala
al
Dirigente
Scolastico
che
tempestivamente
convoca il C.d.C. e/o il
C.d.
I.
per
i
provvedimenti
di
competenza.
22
elettronici
3.
Uso
spaccio
sostanze
illecite
e/o
di
4.
Azioni
costituenti
reato
e/o
pericolo
per
l'incolumità
delle persone e
atti di bullismo.
Allontanamento
temporaneo
dalle
lezioni,
con
finalità
educative, fino
Consiglio di classe per la
ad un massimo
sospensione e Consiglio di
di 15 giorni.
Istituto
per
esclusione
Eventuale
scrutinio o
non
esclusione dallo
ammissione all’esame
scrutinio finale
o
non
ammissione
all’Esame
di
Stato
Allontanamento
temporaneo
dalle lezioni per
un
periodo
anche superiore
a 15 giorni. Tale
possibilità
è
"commisurata
alla gravità del
reato ovvero al Consiglio di classe per la
permanere della sospensione e Consiglio di
situazione
di Istituto
per
esclusione
pericolo".
scrutinio o
non
(Direttiva n. 16 ammissione all’esame
MPI
del
5/02/07).
Eventuale
esclusione dallo
scrutinio finale
o
non
ammissione
all'Esame
di
Stato
Il coordinatore di classe
segnala
al
Dirigente
Scolastico
che
tempestivamente
convoca il C.d.C. e/o
C.d.I. per i provvedimenti
di competenza.
Il coordinatore di classe
segnala
al
Dirigente
Scolastico
che
tempestivamente convoca
il C.d.C. e/o C.d.I. per i
provvedimenti
di
competenza.
Art. 22 - Diritto di trasparenza nella didattica
L’alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alle attività della scuola. Il
coordinatore del Consiglio di Classe si farà carico di illustrare alla classe il POF e recepirà
osservazioni e suggerimenti che verranno posti all’analisi e alla discussione dello stesso
Consiglio. I docenti esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità
di verifica e i criteri di valutazione secondo le norme scolastiche vigenti.
La valutazione sarà sempre tempestiva e adeguatamente motivata nell’intento di attivare
negli alunni processi di autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza
e di debolezza e quindi migliorare il proprio rendimento.
I genitori degli alunni hanno diritto all’accesso dei documenti scolastici secondo quanto
prevede la Legge 241/90 e il D.P.R. 27/6/92 n.352.
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23
CAPO VI - GENITORI
Art. 23 – Indicazioni
1. I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e
pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito.
2. E’ opportuno che i genitori cerchino di:
• trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro
• futuro e la loro formazione culturale;
• stabilire rapporti corretti con i Docenti, collaborando a costruire un clima di reciproca
fiducia e di fattivo sostegno;
• rispettare la libertà di insegnamento dei docenti e la loro competenza valutativa;
• controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul libretto personale
• e sul diario;
• partecipare con regolarità alle riunioni previste;
• favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola;
• osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate;
• sostenere i Docenti controllando l’esecuzione dei compiti a casa;
• educare ad un comportamento corretto durante la mensa;
• rifondere i danni provocati dai figli per dolo o colpa grave
• osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto.
3. I Docenti sono disponibili ad incontri individuali, tutte le volte che la situazione lo richieda
o quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi casi si concorda,
tramite il diario degli alunni, l’orario di ricevimento. La scuola, in casi urgenti o per
segnalare situazioni particolari, invierà alle famiglie degli alunni una lettera di convocazione.
4. In caso di sciopero del personale la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e
con congruo anticipo. Tutte le assenze dovranno essere giustificate. Non sempre sarà
possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni. E’ possibile, quindi, che gli alunni
presenti in scuola siano suddivisi in gruppi e affidati per la vigilanza ai docenti e/o ai
collaboratori scolastici non scioperanti. In situazioni di emergenza verranno comunque
impartite opportune disposizioni.
5. Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l’affiatamento tra le famiglie e la scuola i genitori
sono invitati ad utilizzare tutte le occasioni di incontro offerte dalla scuola, partecipando alle
assemblee di classe ed ai colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento.
Sono gradite e possibili anche altre forme di collaborazione o proposte di riunioni suggerite
dai genitori stessi.
6. I genitori sono tenuti a rispettare gli orari di ricevimento del Dirigente scolastico, degli
uffici di segreteria, secondo le disposizioni stabilite dal Consiglio d’Istituto, salvo casi di
accertata urgenza. L’orario di ricevimento del pubblico sarà affisso all’albo.
7. I genitori che debbono affidare i propri figli alle cure di terzi debbono trasmettere al
Dirigente scolastico una lettera con cui presentano, sotto la propria responsabilità, la firma
della persona che dovrà giustificare l’alunno stesso durante l’anno scolastico.
Art. 24 - Diritto di Assemblea
1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo
le modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n.297.
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2. Le assemblee si svolgono fuori dall’orario delle lezioni.
3. L’Assemblea dei genitori può essere di classe, sezione, di plesso/scuola, dell’Istituzione
Scolastica.
Art. 25 - Assemblea di classe
1. L’Assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Classe.
2. E’ convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione può
essere richiesta:
a) dai Docenti;
b) da un quinto delle famiglie degli alunni della classe.
3. Il Presidente richiede per iscritto l’autorizzazione a tenere l’assemblea e provvede a
diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l’ordine del giorno, alle famiglie.
4. L’Assemblea è valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti.
5. Dei lavori dell’Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei componenti.
6. Copia del verbale viene inviata alla Presidenza.
7. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i Docenti
di classe.
Art. 26 - Assemblea di plesso
1. L’Assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio di Classe,
eletto dall’assemblea.
2. L’Assemblea è convocata dal Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni.
3. La convocazione può essere richiesta:
a) da un terzo dei genitori componenti i Consigli di Classe;
b) dalla metà degli insegnanti di plesso/scuola;
c) da un quinto delle famiglie degli alunni del plesso/scuola.
4. Il Presidente richiede per iscritto l’autorizzazione a tenere l’assemblea e provvede, a
diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l’ordine del giorno, alle famiglie.
5. L’Assemblea è valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti.
6. Dei lavori dell’Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di un genitore designato
dal Presidente dell’Assemblea.
7. Copia del verbale viene inviata alla Scuola.
8. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Capo d’Istituto e i Docenti del
plesso.
Art. 27 - Assemblea dell’Istituzione Scolastica
1. L’Assemblea dell’Istituzione scolastica è presieduta da uno dei genitori, componenti il
Comitato dei Genitori.
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2. L’Assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni.
3. La convocazione dell’Assemblea può essere richiesta:
a) da 50 genitori;
b) da un terzo dei genitori eletti nei Consigli di Classe;
e) dal Consiglio d’Istituto;
d) dal Dirigente Scolastico.
4. Il Presidente richiede per scritto l’autorizzazione a tenere l’assemblea e provvede, a
diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l’ordine del giorno, alle famiglie.
5. L’Assemblea è valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti. Dei lavori della
Assemblea viene redatto verbale a cura di uno dei partecipanti incaricato dal Presidente.
6. Copia del verbale viene consegnata alla Presidenza.
7. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti.
Art. 28 - Accesso dei genitori nei locali scolastici
1. Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi
all’inizio delle attività didattiche.
2. L’ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito
esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno
dall’intrattenersi con i genitori durante l’attività didattica anche per colloqui individuali
riguardanti l’alunno.
3. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore concordate con i
docenti.
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CAPO VII - MENSA
Art. 29 - Norme sul servizio mensa nel tempo prolungato per la Scuola Secondaria di I
grado
1. Anche l’attività Mensa è da intendersi come momento pienamente educativo e opportunità
formativa. Per l’intervallo del dopo mensa sono valide le stesse regole della ricreazione.
CAPO VIII - LABORATORI
Art. 30 - Uso dei laboratori e aule speciali
1. I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico all’inizio di ogni anno
alla responsabilità di un docente che svolge funzioni di subconsegnatario ed ha il compito di
mantenere una lista del materiale disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il
calendario d’accesso allo stesso, proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione
di attrezzature, ecc...
2. Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte
delle classi e con il Dirigente Scolastico le modalità ed i criteri per l’utilizzo del laboratorio
in attività extrascolastiche.
3. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il responsabile del
laboratorio o il docente di turno, sono tenuti ad interrompere le attività se le condizioni di
sicurezza lo richiedono e a segnalare la situazione tempestivamente in Presidenza per
l’immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al fine di individuare eventuali
responsabili.
4. L’orario di utilizzo dei laboratori e aule speciali sarà affisso a cura dei responsabili.
5. Le responsabilità inerenti all’uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda
la fase di preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi,
competono all’insegnante nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli
alunni.
6. I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in perfetto ordine. Al fine di un sicuro
controllo del materiale, l’insegnante prenderà nota della postazione e degli strumenti
assegnati allo studente o al gruppo di studenti.
7. L’insegnante avrà cura, all’inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l’integrità di
ogni singola postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. L’insegnante, qualora alla fine
della lezione dovesse rilevare danni che non erano presenti all’inizio, è tenuto a dare
tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico.
8. Ogni laboratorio o aula speciale è dotata di registro dove ogni insegnante annota le
esercitazioni svolte con la classe ed ogni evento inerente alle stesse.
Art. 31 - Sussidi didattici
La scuola è fornita di sussidi per il lavoro educativo-didattìco e di materiale il cui elenco è
esposto e consultabile presso ogni plesso scolastico. Tale elenco ne specifica anche l’uso e i
possibili utilizzatori. I Docenti, i non docenti, gli alunni sono tenuti a fare buon uso, a curare
la conservazione e la piena efficienza dei sussidi.
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Art. 32 - Diritto d’autore
Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti
d’autore, quindi i Docenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso.
Art. 33 - Sala e strutture audiovisive
La prenotazione per l’utilizzazione delle sale audiovisive dovrà avvenire in tempo utile e
comunque almeno tre giorni prima dell’eventuale utilizzo. In caso di più richieste relative alla
stessa ora di lezione, sarà data la precedenza all’iniziativa deliberata in sede collegiale
rispetto a quella attuata dal singolo docente, alla classe che ne ha usufruito un numero
inferiore di volte e, infine alla classe che ne ha usufruito in data anteriore.
Art. 34 - Uso esterno della strumentazione tecnica (macchine fotografiche, telecamere,
portatili, sussidi vari, ecc...)
L’utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato dal
Dirigente Scolastico; va segnalato nell’apposito registro, ove verranno riportati tutti i dati
richiesti a cura del responsabile. Alla riconsegna dell’attrezzatura, l’incaricato provvederà
alla rapida verifica di funzionalità degli strumenti. Si riporterà inoltre sull’apposito registro la
data dell’avvenuta riconsegna e le eventuali segnalazioni di danno.
Art. 35 – Mediateca
1. La mediateca costituisce uno strumento didattico di primaria importanza per la vita della
scuola, essa è accessibile a tutte le componenti della scuola: docenti, studenti, genitori,
personale A.T.A..
2. Compito della mediateca è raccogliere, ordinare, descrivere il materiale librario,
documentario, audiovisivo ed informatico in qualunque modo appartenente alla scuola e
promuoverne l’uso da parte di alunni e docenti.
3. Il Dirigente Scolastico nomina un Responsabile della Mediateca con il compito di
sovraintendere al suo funzionamento e verificare periodicamente la consistenza delle
dotazioni, i registri per il prestito, l’aggiornamento della schedatura e del catalogo.
4. Alla Mediateca della scuola si accede secondo un calendario settimanale prestabilito e
opportunamente pubblicizzato.
5. Il Collegio dei Docenti promuove l’aggiornamento del patrimonio librario, documentario,
audiovisivo ed informatico, secondo le esigenze didattiche e culturali dell’Istituzione,
recependo i suggerimenti specifici espressi dai docenti e dalle altre componenti scolastiche
per quanto di loro competenza.
6. Gli studenti, per il tramite dei docenti, possono proporre l’acquisto di materiale librario,
audiovisivo e/o informatico.
7. Non possono essere date in prestito opere di consultazione, quali dizionari, enciclopedie,
ecc..
8. I libri possono essere dati in prestito per un periodo di 45 giorni, prorogabili di altri 15 se
nessun altro ha richiesto lo stesso materiale; il materiale audiovisivo può essere dato in
prestito per non più di due giorni, compatibilmente con la programmazione dei docenti.
9. Il materiale concesso in prestito viene annotato nell’apposito registro elettronico.
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10. I costi relativi ai libri o altri materiali smarriti o deteriorati saranno sostenuti da chi ha
causato il danno.
Art. 36 - Utilizzo delle infrastrutture sportive dell’istituto
1. Il Dirigente Scolastico nomina all’inizio dell’anno scolastico uno o più docenti
responsabili dell’area sportiva dell’Istituzione Scolastica che provvederanno alla
predisposizione degli orari di utilizzo e di funzionamento delle singole infrastrutture in orario
curricolare e al coordinamento delle iniziative extracurricolari.
Art. 37 - Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione
1. Le attrezzature dell’Istituto per la stampa e la riproduzione (fax, fotocopiatrice,
computers), oltre al primario uso didattico ed amministrativo, possono essere utilizzate da
tutte le componenti scolastiche per attività di esclusivo interesse della scuola. È escluso
l’utilizzo degli strumenti della scuola per scopi personali.
2. L’uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato al
personale incaricato.
3. I docenti devono consegnare al personale incaricato con utile anticipo il materiale da
riprodurre.
4. L’uso della fotocopiatrice è gratuito per il materiale didattico utilizzato dagli alunni e dagli
insegnanti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio fissati annualmente.
5. I collaboratori scolastici incaricati terranno appositi registri dove annotare la data, la classe, il richiedente, il numero di fotocopie seguite. Il materiale cartaceo è sottoposto alla
normativa sui diritti d’autore, quindi i richiedenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stessa.
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CAPO IX - SICUREZZA
ART. 38 - Norme di comportamento
• Tenere un contegno corretto astenendosi da qualsiasi genere di scherzo e dal compiere
atti che possano distrarre o arrecare danno ai compagni di lavoro;
• Attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal proprio superiore;
• Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richiamateda specifici cartelli o indicate dai propri superiori;
• Non usare macchine, impianti ed attrezzature senza autorizzazione;
• Non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza, o di cui non si è a
perfetta conoscenza: in casi dubbi occorre rivolgersi al proprio superiore;
• Per accedere agli scaffali alti o a strutture sopraelevate, utilizzare le apposite scale.
E’opportuno, per le scale doppie, assicurarsi, prima di salirvi, che i tiranti o le catenelle
siano in tensione. Non utilizzare tali scale come scale semplici appoggiandole a muro nè
spostarle quando su di esse vi sono delle persone;
• Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata;
• Depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombrare,
• ostacolare e/o impedire, anche solo parzialmente l’accesso alle uscite di sicurezza, al transito sulle vie di fuga (corridoi, scale di sicurezza, ecc...), in prossimità di mezzi ed
impianti atti ad intervenire sugli incendi, ed in generale la normale circolazione;
• Ogni contenitore deve riportare l’etichetta con l’indicazione ben leggibile del contenuto;
• Non utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi, nè abbandonare
quelle vuote sul posto di lavoro;
• Segnalare tempestivamente al proprio superiore ogni eventuale anomalia o condizione di
• pericolo rilevata;
• In caso di infortunio, riferire al più presto ed esattamente ai propri superiori sulle circostanze dell’evento;
• Se viene usato il materiale della cassetta di pronto soccorso ripristinare la scorta;
• Non circolare ne sostare nei sottopiani, cavedi, ecc., degli edifìci salvo giustificato motivo
di lavoro e previa autorizzazione dei superiori. Non accedere nelle zone o nei locali in cui
vige il divieto di ingresso ai non autorizzati;
• Mantenere pulito ed in ordine il proprio posto di lavoro;
• Disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso comune;
• Adoperare gli attrezzi solamente per l’uso cui sono destinati e nel modo più idoneo
evitando l’uso di mezzi di fortuna o di attrezzi diversi da quelli predisposti o di apportare
agli stessi modifiche di qualsiasi genere;
• Mantenere i videoterminali nella posizione definita secondo i principi dell’ergonomia delle norme di legge e di buona tecnica. Qualsiasi variazione che si rendesse necessaria deve
• essere concordata con il proprio responsabile;
• Manipolare vetri o materiale pungente con i guanti;
• Negli armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti;
• Non dare in uso scale, utensili e attrezzi al personale di ditte esterne che si trovino a
lavorare nella scuola;
• Negli archivi il materiale va depositato lasciando corridoi di 90 cm;
• Riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l’uso;
• L’apertura di tutte le uscite di sicurezza deve avvenire prima dell’inizio delle lezioni.
Tutto il personale dell’Istituzione scolastica è tenuto ad osservare quanto previsto dalla L.
626/94 per quanto riguarda la tutela della salute, della sicurezza e della prevenzione degli
infortuni nella scuola. A tale scopo il Dirigente Scolastico provvederà annualmente alla
distribuzione di opuscoli relativi alle norme di sicurezza e all’attuazione della citata C.M.
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(Piani di evacuazione per incendio, terremoti, alluvioni, avvelenamento e vicinanza di
edifici pericolanti).
Elenco dei presidi antincendio e loro ubicazione, presenze giornaliere nel plesso scolastico;
Registro degli infortuni, lettere di richiesta di intervento all’ente proprietario dell’immobile.
Documentazione fondamentale conservata agli atti dell’Istituzione scolastica (D.L.gs. 626/94
e successive disposizioni); Documento sulla valutazione dei rischi;
Planimetria dell’edificio, elenco dei presidi sanitari dell’Istituto e dei loro contenuti;
Elenco delle macchine e delle attrezzature;
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CAPO X - COMUNICAZIONI
Art. 39 - Distribuzione materiale informativo e pubblicitario
1. Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle
classi, o comunque nell’area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente
Scolastico.
2. E’ garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile
nel lavoro scolastico (giornali, ecc....) e di quello prodotto dalla scuola stessa (giornalino,
mostre, ricerche).
3. E’ garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti, Associazioni
culturali, ecc....
4. La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico
e speculativo.
5. Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale.
6. Per gli alunni si prevede di:
a) distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l’organizzazione della
scuola;
b) autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a livello
Comunale e Comprensoriale, inviato da Enti istituzionali;
e) autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative od attività sul
territorio, gestite da Enti, Società, Associazioni private che abbiano stipulato accordi
di collaborazione con la Scuola, purché l’iniziativa non persegua fini di lucro.
Art. 40 - Comunicazioni docenti – genitori
1. Nell’orario di servizio settimanale di ogni docente è prevista un’ora per i colloqui, su
appuntamento, con i genitori.
2. Saranno programmati annualmente incontri pomeridiani delle famiglie con gli insegnanti
della scuola. Inoltre, qualora se ne ravvisi la necessità, verranno inviate alle famiglie tempestive informazioni scritte relative, secondo i casi, alla frequenza, al profitto, al comportamento dell’alunno: in particolare, saranno comunque comunicate alle famiglie le valutazioni
quadrimestrali accompagnate dalla eventuale segnalazione degli interventi di sostegno e di
recupero che l’alunno deve sostenere e l’esito di tali interventi.
Art. 41 - Informazione sul Piano dell’offerta formativa
1. Le attività didattiche aggiuntive facoltative saranno organizzate secondo i tempi e modalità
che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
2. Le comunicazioni agli alunni ed ai genitori sono fatte normalmente con circolari scritte
inviate in lettura nelle classi. In forma ufficiale viene adottata anche la pubblicazione in
bacheca, in particolare per gli atti che devono essere riportati a conoscenza di tutti.
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IL CONTRATTO FORMATIVO
II contratto formativo è uno degli atti più rilevanti per il raggiungimento degli standards
qualitativi dell’istituzione scolastica: “La dichiarazione esplicita e partecipata dell’operato
della scuola” (D.P.C.M. 7/6/95, rif. Carta dei servizi scolastici). Esso è stato elaborato dal
collegio dei docenti, dai collaboratori del Dirigente scolastico, dalle Funzioni strumentali al
POF, dall’apporto dei genitori degli alunni in un’ottica di reciproca assunzione di
responsabilità e di servizio richiesto ed erogato. Nel contratto docente ed alunno sono
ambedue soggetti di diritto, in modo che il rapporto tra docenti da un lato ed alunni e genitori
dall’altro sia fondato su principi democratici.
Docenti, genitori, territorio costruiscono insieme tali piani in un dialogo costante fatto di
reciproche attenzioni e determinazione. Pertanto il contratto formativo non è un puro
adempimento formale ma un mezzo per tessere una trama di relazioni fra le tre componenti
scolastiche, che considerano centrali i bisogni e le ragioni dell’allievo, la conoscenza degli
obiettivi didattici ed educativi del suo curricolo, del percorso educativo e delle fasi per
raggiungere gli obiettivi prefissati e contenuti nel POF. La scuola così identifica sé stessa sul
territorio, assume i suoi impegni verso l’utenza, innesca processi di educazione permanente,
un patto bilaterale sulla validità di ciò che sul POF. è riportato.
Di seguito vengono sinteticamente elencate le voci che rendono significative le prerogative
per rendere efficace ed efficiente il patto educativo tra le varie componenti della scuola.
1.1.- Nel nostro contratto formativo il discente si deve impegnare a conoscere:
a. Gli obiettivi educativi e didattici del Consiglio di classe
b. Gli obiettivi dei contenuti delle varie discipline
e. Le modalità, quantità e tipologie delle prove di verifica
d.
e.
f.
g.
Le istruzioni e regole per un efficace metodo di studio
Il regolamento della scuola e le relative sanzioni disciplinari
Il tipo di valutazione con i relativi interventi di recupero e sostegno
I contenuti ed organizzazione delle attività formative
1.2. - L’insegnante deve dichiarare:
a. Il proprio progetto educativo e didattico
b. Il proprio sistema di valutazione
e. Il metodo e gli strumenti didattici che userà
d. Le strategie per gli interventi di recupero, consolidamento e potenziamento
e. Gli interventi che farà per instaurare buoni rapporti interpersonali nella classe
1. 3. - II genitore deve conoscere:
a. Il progetto di istituto, la programmazione del collegio dei docenti e del
consiglio di classe
b. Gli esiti periodici, intermedi e sommativi della valutazione
e. Le iniziative scolastiche e parascolastiche
d. Le prove di verifica, su richiesta (L. 241 / 1990)
e. L’andamento del profitto dei figli attraverso i colloqui previsti con i docenti
f. Le motivazioni del successo o insuccesso del proprio figlio.
Di seguito viene riportato il Patto formativo attualmente in vigore nel nostro
Istituto:
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Patto educativo di corresponsabilità – Anno Scolastico 2010-2011
(Approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 14.10.2010 e dal Commissario Straordinario del Consiglio
di Istituto nella seduta del 13.10.2010)
Compito della scuola è insegnare le regole del vivere e del convivere e ciò può avvenire soltanto attraverso una
viva e fattiva collaborazione con la famiglia. Pertanto i rapporti scuola-famiglia non dovranno essere sporadici o
esserci solo nei momenti critici ma regolari e proficui nel rispetto dei ruoli. La scuola e la famiglia dovranno
supportarsi a vicenda per raggiungere comuni finalità educative e condividere quei valori che fanno sentire gli
alunni membri di una comunità vera. La scuola affianca al compito “ dell’insegnare ad apprendere” quello
“dell’insegnare ad essere” ed in questo è fondamentale la collaborazione. L’Istituzione scolastica è l’ambiente di
apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua interazione sociale, la sua crescita
civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire soltanto in questo contesto. La scuola, dunque, persegue
l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori. A tal fine questo Istituto Omnicomprensivo, in
piena sintonia con quanto stabilito dal Regolamento delle studentesse e degli studenti (DPR 245/2007 e
successive integrazioni),
PROPONE
il seguente Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e
doveri nel
rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti.
Il rispetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per
potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico.
I DOCENTI SI IMPEGNANO A:
• Creare un clima di serenità e di cooperazione con i genitori
• Promuovere con ogni singolo alunno un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione
• Incoraggiare il progresso nell’apprendimento e l’autostima negli studenti
• Rispettare la cultura e la religione delle famiglie e degli studenti
• Attivare percorsi di studio che garantiscano il rispetto della normativa vigente, la prevenzione del disagio e
della dispersione;
• Realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel Piano
dell’Offerta Formativa
• Collaborare con Enti, Associazioni culturali / sportive e di volontariato
• Educare al rispetto di sé e degli altri, cercando di prevenire qualsiasi forma di pregiudizio e di emarginazione
ed episodi di bullismo
• Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti previsti
dalla scuola
• Non usare in classe il cellulare
• Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non abbandonare la classe senza
averne dato avviso al Dirigente Scolastico o a un suo Collaboratore
• Programmare l’attività didattica tenendo conto dei carichi di lavoro
• Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio
• Comunicare a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte, orali e di laboratorio
• Effettuare almeno il numero minimo di verifiche previsto dai diversi ambiti disciplinari
• Correggere e consegnare i compiti entro 15 giorni e, comunque, prima della prova successiva
• Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità
• Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di classe e con
l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei docenti
• Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più possibile
personalizzate
• Comunicare alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare (valutazioni, assenze, ritardi,…) allo scopo di
ricercare ogni possibile sinergia
• Osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto.
GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A:
• Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto
• Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti
• Favorire la comunicazione scuola/famiglia
• Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità
• Spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione (C.M. 15.3.07)
• Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente
• Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta
• Seguire con attenzione le attività didattiche e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad arricchire le
lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze
• Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo
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• Assumere un comportamento corretto con tutti i membri della comunità scolastica, nel rispetto dei singoli ruoli
• Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui
• Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola
• Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo
• Assolvere assiduamente agli impegni di studio
• Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti
• Mantenere in ambito scolastico e in ogni sede di attività un comportamento e un abbigliamento decorosi e
rispettosi del luogo formativo in cui si trovano
• Evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola.
• Osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto.
I GENITORI SI IMPEGNANO A:
• Conoscere l’Offerta formativa della scuola
• Instaurare un dialogo costruttivo con i tutto il personale della scuola
• Rispettare la libertà di insegnamento dei docenti e la loro competenza valutativa
• Tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando quotidianamente le
comunicazioni
scuola-famiglia, partecipando con regolarità alle riunione previste
• Rispettare l’orario di ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate a casi eccezionali, giustificare
puntualmente le assenze e i ritardi
• Controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, contattando anche la scuola per
accertamenti
• Controllare che l’alunno rispetti le regole della scuola, partecipi responsabilmente alle attività didattiche,
svolga i compiti assegnati, sia quotidianamente fornito di libri e corredo scolastico
• Tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei giorni e nelle ore di
ricevimento concordato con i docenti
• Invitare il proprio figlio a non far uso in classe di cellulari o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi.
• Essere reperibile in caso di urgenza di qualsiasi natura
• Essere disponibili ad assicurare la frequenza ai corsi di recupero e di potenziamento
• Rifondere i danni arrecati per dolo o colpa grave
• Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali
• Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull’andamento scolastico
dello
studente
• Intervenire tempestivamente e collaborare con il Dirigente scolastico o un suo delegato e con il Consiglio di
Classe nei casi di scarso profitto e/o di indisciplina.
• Osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto.
IL PERSONALE NON DOCENTE SI IMPEGNA A:
• Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato
• Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza
• Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza
• Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati
• Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola (studenti,
genitori, docenti)
• Osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO SI IMPEGNA A:
• Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale non
docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo
• Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità
• Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità
scolastica
• Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare risposte
adeguate.
• Far rispettare le norme sulla sicurezza.
Il genitore e lo studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta
convivenza civile,
sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità
insieme con il
Dirigente scolastico, copia del quale è parte integrante del Regolamento d’Istituto.
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CAPO XI - ACCESSO DEL PUBBLICO
Art. 42 - Accesso di estranei ai locali scolastici
1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di “esperti” a
supporto dell’attività didattica, chiederanno, di volta in volta, l’autorizzazione al Dirigente
Scolastico. Gli “esperti” permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente
necessario all’espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità
didattica e di vigilanza della classe resta del docente.
2. Nessun’altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal
Dirigente Scolastico o suo delegato può entrare nell’edificio scolastico dove si svolgono le
attività didattiche.
3. Dopo l’entrata degli alunni verranno chiuse le porte d’accesso esclusa quella in cui presta
servizio di vigilanza il collaboratore scolastico addetto.
4. Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, al locale dove si trova
l’albo d’istituto per prendere visione degli atti esposti. Si può accedere all’Ufficio di
Presidenza e di segreteria secondo gli orari fissati per l’apertura dei medesimi.
5. I signori rappresentanti ed agenti commerciali devono qualificarsi esibendo tesserino di
riconoscimento.
CAPO XII - CIRCOLAZIONE MEZZI
ALL’INTERNO DELL’AREA SCOLASTICA
Art. 43 - Accesso e sosta
1. E’ consentito l’accesso con la macchina nel cortile dei plessi scolastici ai genitori o chi ne
fa le veci di alunni portatori di handicap per un ingresso e una uscita più agevoli e lontani
dal flusso degli altri alunni.
2. L’accesso ed il parcheggio delle autovetture negli spazi recintati di pertinenza della scuola
sono riservati agli insegnanti ed al personale A.T.A.. Gli alunni che usano automobili ed
intendono usufruire del parcheggio devono inoltrare domanda scritta al Dirigente
Scolastico, il quale concede l’autorizzazione nei limiti di capienza ed agibilità dell’area. E’
vietato il parcheggio nel tratto di accesso pedonale.
3. I genitori degli alunni minorenni, e i maggiorenni per loro conto, per il parcheggio dei
motorini devono inoltrare formale richiesta di autorizzazione alla Presidenza, su apposito
modulo. In esso sono riportate le dichiarazioni di responsabilità e gli obblighi d’uso che i
genitori, per i minorenni, devono sottoscrivere per ottenere l’autorizzazione.
4. Moto, motorini e biciclette devono essere sistemati in modo ordinato solo ed
esclusivamente nelle aree destinate a raccogliere tali mezzi.
5. I parcheggi di cui sopra sono incustoditi e pertanto la scuola, non potendo garantire la
custodia dei mezzi di cui trattasi, non assume responsabilità di alcun genere per eventuali
danni o furti a carico dei mezzi medesimi.
6. I mezzi devono procedere a passo d’uomo e con prudenza allorché transitano su aree
interne di pertinenza della scuola.
7. In casi di emergenza, per comportamenti non prudenti o quando si ravvisano difficoltà di
funzionamento e di uso degli spazi interessati, il Dirigente Scolastico può adottare i provvedimenti opportuni, anche di carattere restrittivo.
8. I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura
scolastica ed i veicoli per la mensa sono autorizzati ad entrare nelle aree procedendo a
passo d’uomo e con prudenza.
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REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO
DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI
Art. 1 - Premesse
La Scuola trasmette la consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli
altrui diritti e nell’adempimento dei propri doveri. Il compito della scuola, pertanto, è quello
di fare acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini
che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità. Compito preminente della
scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi
azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare
al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento “anomalo” in una
strategia di recupero o inserimento più generale.
La successione delle sanzioni non è, ne deve essere automatica: mancanze lievi possono
rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di
sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati. La sanzione deve essere irrogata in modo
tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l’efficacia.
Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola ma che
siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravita da avere
una forte ripercussione nell’ambiente scolastico. La convocazione dei genitori non deve
configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per
una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo,
quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe.
In tale prospettiva le attività di volontariato nell’ambito della comunità scolastica, le attività
di segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, il riordino di
cataloghi e di archivi, la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza
sociale o culturale, la produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di
riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, si configurano non
solo come sanzioni autonome diverse dall’allontanamento dalla comunità scolastica, ma
altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla
comunità stessa.
La scuola, però, deve poter avere gli strumenti concreti di carattere sia educativo che
sanzionatorio per far comprendere ai giovani la gravità ed il profondo disvalore sociale di atti
o comportamenti di violenza, di sopraffazione nei confronti di coetanei disabili, portatori di
handicap o, comunque, che si trovino in una situazione di difficoltà. Comportamenti che,
come afferma chiaramente la norma, configurino delle fattispecie di reati che violano la
dignità ed il rispetto della persona umana o che mettano in pericolo l’incolumità delle
persone e che, al contempo, nei casi più gravi, siano caratterizzati dalla circostanza di essere
stati ripetuti dalla stessa persona, nonostante per fatti analoghi fosse già stato sanzionato, e
che quindi siano connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme
sociale nell’ambito della comunità scolastica.
Di fronte a tali situazioni, che la norma descrive in via generale, la scuola deve poter
rispondere con fermezza ed autorevolezza al fine di svolgere pienamente il suo ruolo
educativo e, al tempo stesso, di prevenire il verificarsi dei predetti fatti.
I comportamenti riprovevoli, e connotati da un altissimo grado di disvalore sociale, non
possono essere trattati al pari delle comuni infrazioni disciplinari, ma devono poter essere
sanzionati con maggiore rigore e severità, secondo un principio di proporzionalità tra la
sanzione irrogabile e l’infrazione disciplinare commessa.
Art. 2 - Doveri
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente
agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale
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tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se
stessi.
3. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti ad
mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai
regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi
didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio
della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e
averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
Art. 3 - Natura e classificazione delle sanzioni o degli interventi educativi correttivi
S 1. Richiamo verbale.
S 2. Consegna da svolgere in classe.
S 3. Consegna da svolgere a casa.
S 4. Invito alla riflessione individuale per alcuni minuti fuori dell’aula, sotto stretta
sorveglianza del docente.
S 5. Invito alla riflessione guidata sotto l’assistenza di un docente.
S 6. Ammonizione notificata ai genitori dello studente.
S 7. Ammonizione scritta sul registro di classe e notificata ai genitori.
S 8. Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a tre giorni.
S 9. Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni.
S 10. Sospensione dalle lezioni oltre i quindici giorni.
Solo in casi eccezionali e per rispondere ad una precisa strategia educativo didattica si
può ricorrere a compiti di punizione per tutto un gruppo.
Art. 4 - Soggetti competenti ad infliggere la sanzione
Il singolo docente può irrogare le sanzioni da S1 a S7.
Il Dirigente Scolastico può irrogare le sanzioni da S1 a S8.
Il Consiglio di Classe può irrogare le sanzioni da S1 a S9: viene convocato entro due giorni
dal Dirigente Scolastico in base al tipo di mancanza o su richiesta della maggioranza dei
componenti il Consiglio di Classe.
Il Collegio dei Docenti può irrogare la sanzione S10 e viene convocato dal Dirigente
Scolastico su richiesta del Consiglio di Classe.
E’ fatto salvo l’obbligo di allontanamento, qualora faccia parte dell’organo, dello studente
sottoposto a procedimento o del parente di questi fino al quarto grado.
Art. 5 - Corrispondenza mancanze sanzioni
Ritardi ripetuti da S1 a S8
Ripetute assenze saltuarie da S1 a S8
Assenze periodiche da S1 a S8
Assenze o ritardi non giustificati da S1 a S8
Mancanza del materiale occorrente da S1 a S7
Non rispetto delle consegne a casa da S1 o S6
Non rispetto delle consegne a scuola da S1 a S8
Disturbo delle attività didattiche da S1 a S8
Linguaggio irriguardoso e offensivo verso gli altri da S7 a S8
Inoltre, al fine di recuperare le ore di lezione, eventuali occupazioni e/o assenze collettive
possono comportare la non partecipazione ai viaggi di istruzione.
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Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità
scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (Art. 4 - Comma 8):
Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di gravi o
reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all’art. 3 del
D.P.R. n. 249/98.
Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i
suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità
scolastica.
Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità
scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9).
Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d’istituto, se ricorrono due condizioni,
entrambe
necessarie:
1) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana
( ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure
deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es.
incendio
o
allagamento);
2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite
dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 dello Statuto. In tal
caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al
permanere
della
situazione
di
pericolo.
Si precisa che l’iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in
presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa
penale.
Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente
dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla
magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice
penale. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in
coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e
l’autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla
responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino
al termine dell’anno scolastico ( Art. 4 - comma 9bis):
L’irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d’Istituto, è prevista alle seguenti
condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:
1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto
per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali
da determinare seria apprensione a livello sociale;
2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello
studente nella comunità durante l’anno scolastico;
Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l’applicazione di tali
sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell’orario minimo di frequenza
richiesto per la validità dell’anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una
specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si
vuole disporre l’allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti
delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da
compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.
Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non
ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter)
Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi
indicate, il Consiglio d’istituto può disporre l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale
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o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis).
E’ importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B,C,D ed E possono
essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della sussistenza
di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente
(Comma 9 ter).
Art. 6 - Modalità di irrogazione delle sanzioni
Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre le proprie
ragioni:
•
verbalmente per le sanzioni da S1 a S8;
•
verbalmente o per iscritto ed in presenza dei genitori, se possibile, per S9 o
S10. Nei casi previsti dal presente articolo i genitori dello studente devono essere prontamente avvisati tramite lettera raccomandata a mano o fonogramma o telegramma. In essi si
dovrà comunicare la data e l’ora di riunione dell’organo collegiale nonché l’invito ai genitori
ad assistere il proprio figlio nell’esposizione delle proprie ragioni.
Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati non parteciperanno alla riunione,
il Consiglio di Classe procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso.
Nel caso in cui i genitori avviseranno che non possono essere presenti il Dirigente Scolastico
potrà nominare un tutore che assolverà la funzione dei genitori ed assisterà lo studente.
La sospensione può prevedere, invece dell’allontanamento da tutte le attività scolastiche:
•
l’obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche;
•
l’obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche ad eccezione di alcune;
•
l’obbligo di frequenza solo per alcune attività scolastiche;
•
la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola
come visite, viaggi e simili.
Su proposta del Consiglio di Classe può essere offerta allo studente la possibilità di
convertire la sospensione con attività in favore della comunità scolastica. In caso dì sanzione
con sospensione se ne dovrà dare comunicazione scritta ai genitori, a cura del Dirigente
Scolastico, in essa dovrà essere specificata la motivazione e la data o le date a cui si riferisce
il provvedimento.La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le
motivazioni che hanno reso necessaria l’irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990) . Più la
sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del
rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione. Nel caso di sanzioni
che comportano l’allontanamento fino alla fine dell’anno scolastico, l’esclusione dallo
scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi
per cui ”non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello
studente nella comunità durante l’anno scolastico”. Di norma, (si rinvia in proposito alle
disposizioni sull’autonomia scolastica) le sanzioni disciplinari, al pari delle altre
informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale
e, come quest’ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad
un’altra o di passaggio da un grado all’altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non
sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a
dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla
sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio
dell’indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con “omissis”
sull’identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del
2003 e del DM 306/2007. Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello
studente che opera il passaggio all’altra scuola si suggerisce una doverosa riservatezza circa i
fatti che hanno visto coinvolto lo studente.
Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento
disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.
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Art. 7 - Organo di garanzia e impugnazioni
Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia
interesse (genitori, studenti), entro sette giorni dalla comunicazione ad un apposito
Organo di Garanzia interno alla scuola.
L’organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5 - Comma 1).
Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che
ritenersi confermata.
Esso – sempre presieduto dal Dirigente Scolastico, si compone , per la scuola secondaria di
2° grado da un docente designato dal consiglio d’istituto, da un rappresentante eletto dagli
studenti e da un rappresentante eletto dai genitori; per la scuola secondaria di 1° grado,
invece, da un docente designato dal Consiglio d’istituto e da due rappresentanti eletti dai
genitori (Art. 5 - Comma 1).
Per i casi di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell’O.G. lo stesso soggetto che abbia
irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’O.G. lo studente
sanzionato o un suo genitore) dovranno essere designati ed eletti i membri supplenti.
L’organo, che decide a maggioranza, in prima convocazione dovrà essere
“perfetto”(deliberazioni valide se sono presenti tutti i membri) mentre in seconda
convocazione funziona solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta L’organo di
garanzia decide - su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque
vi abbia interesse - anche sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito
all’applicazione del presente regolamento (Art. 5 Comma 2). Il sistema di impugnazioni
delineato dall’art. 5 del D.P.R. non incide automaticamente sull’esecutività della sanzione
disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività
gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del
procedimento di impugnazione.
La convocazione dell’Organo di garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di
volta in volta, il segretario verbalizzante. L’avviso di convocazione va fatto pervenire ai
membri dell’Organo, per iscritto, almeno 4 giorni prima della seduta.
6. Per la validità della seduta è richiesta la presenza almeno della metà più uno dei
componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell’Organo
di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa
dell’assenza.
7. Ciascun membro dell’Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto;l’espressione del
voto è palese. Non è prevista l’astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli
elementi utili allo svolgimento dell’attività dell’Organo, finalizzata alla puntuale
considerazione dell’oggetto all’ordine del giorno.
10. L’esito del ricorso va comunicato per iscritto all’interessato.
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REGOLAMENTO VISITE E DI VIAGGI DI ISTRUZIONE
1. La scuola considera i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni
culturali, di interesse didattico o professionale, lezioni con esperti e visite a enti istituzionali o
amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori
ambientali, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare
sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, i gemellaggi con scuole estere, parte integrante e
qualificante dell’offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e
socializzazione.
2. Le attività sportive costituiscono parte integrante dell’attività didattica e verranno
effettuate con la collaborazione di tutti i docenti.
3. Il Consiglio di Classe, prima di esprimere il parere sui relativi progetti, li esamina,
verificandone la coerenza con le attività previste dalla programmazione collegiale e l’effettiva
possibilità di svolgimento e nell’ipotesi di valutazione positiva, indica gli accompagnatori, compreso
l’accompagnatore referente.
4. Se l’iniziativa interessa un’unica classe sono necessari 2 accompagnatori, se più classi, 1
ogni 15 alunni; un accompagnatore per uno o due alunni diversamente abili secondo le occorrenze.
La funzione di accompagnatore può essere svolta anche dai collaboratori scolastici. Nel designare
gli accompagnatori i Consigli di classe provvederanno ad indicare sempre un accompagnatore in più
per eventuali sostituzioni. E’ auspicabile che gli accompagnatori siano scelti all’interno del
Consiglio interessato. Se l’insegnante accompagnatore presta servizio in altri plessi è tenuto a
concordare con la Dirigenza gli eventuali impegni.
5. Le attività approvate e programmate dai Consigli di Classe e dal Collegio dei Docenti
rientrano nel Piano delle Uscite e dei viaggi Didattici della scuola. Esse devono essere finalizzate e
diversificate per il raggiungimento degli obiettivi formativi che la Scuola si è proposto.
6. Si auspica la totale partecipazione della classe. Il limite numerico dei partecipanti al di
sotto del quale non verrà concessa l’autorizzazione è pari all’65% degli alunni frequentanti la classe.
Sono previsti viaggi e visite anche per gruppi di alunni di classi diverse che siano inseriti in un
unico progetto didattico
7. Il Dirigente Scolastico individua ogni anno scolastico un coordinatore del Piano delle
Uscite e dei Viaggi Didattici della scuola.
8. Per ogni uscita o viaggio deve essere individuato un docente referente.
9. Il docente referente, dopo l’approvazione del Consiglio di classe, presenta al Coordinatore
gli appositi moduli correttamente compilati e sottoscritti (i moduli dovranno essere richiesti al
coordinatore) almeno 30gg prima della data dell’uscita o del viaggio per dare modo al Consiglio
d’Istituto di scegliere ed approvare i preventivi di spesa.
10. Il numero degli alunni per docente accompagnatore non può superare 15.
11. Gli alunni dovranno versare la quota prevista entro e non oltre il 20° giorno prima della
partenza per le visite d’istruzione; per i viaggi d’istruzione, la quota di acconto dovrà essere versata
invece entro il 30 marzo di ogni anno; la quota di saldo entro il 30 aprile. Nel caso non si dovesse
raggiungere un numero sufficiente di alunni per coprire le spese di viaggio e, relativamente alle
scuole secondarie di II grado, potranno partecipare a tale iniziativa alunni di altre classi.
12. A norma di Legge non è consentita la gestione extra-bilancio, pertanto le quote di
partecipazione dovranno essere versate sul c/c postale n.21766902 intestato a Istituto
Omnicomprensivo Statale - Filadelfia, dalle singole famiglie o da un genitore incaricato.
13. I docenti accompagnatori devono portare con sé un modello per la denuncia di infortunio
e l’elenco dei numeri telefonici della scuola compreso il numero del fax.
18. I docenti accompagnatori al rientro devono compilare il modello per l’indennità di
missione, consegnarlo in segreteria (allegare le eventuali ricevute nominative dei pasti consumati
per i quali si ha diritto a rimborso) e relazionare, con una sintetica memoria scritta, al Consiglio di
Classe.
14. In caso la quota di partecipazione sia particolarmente elevata si dovrà, attraverso un
sondaggio riservato tra le famiglie, acquisire il parere favorevole dell’80%, almeno, degli alunni.
15. Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio
dell’Istituzione Scolastica.
42
16. L’uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della scuola;
quindi vigono le stesse norme che regolano le attività didattiche.
17. Gli allievi o la classe, responsabili di comportamenti ritenuti scorretti o poco consoni alla
convivenza civile, annotati sul registro di classe o segnalati dai docenti nell’ambito delle attività
programmate, educative e didattiche, non potranno partecipare alle iniziative prodotte dalla scuola,
su decisione del Consiglio di classe,sentito il parere del Dirigente scolastico.
18. E’ prevista la restituzione della quota di partecipazione degli alunni alle
iniziative realizzate dall’Istituzione scolastica solo nei casi di comprovata
necessità e comunque tale da non impedire la realizzazione di suddette attività
autorizzate dalla maggior parte dei genitori.
Per quanto non previsto nel seguente regolamento si fa riferimento alla C.M 291/92 e alla C.M.
659/96.
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43
Regolamento Laboratori
•
Spiegazione delle sigle
•
Principi Generali
•
Funzioni del docente teorico di laboratorio
•
Funzioni dell’I.T.P.
•
Funzioni dell’Assistente Tecnico
•
Funzioni del Responsabile di Laboratorio
•
Funzioni dell’addetto all’Ufficio Economato
Spiegazione delle sigle
A.S. = Anno Scolastico
A.T. = Aiutante Tecnico
C. di C. = Consiglio di Classe
C.D. = Collegio Docenti
D.S. = Dirigente Scolastico
I.T.P. = Insegnante Tecnico Pratico
P.O.F. = Piano dell’Offerta Formativa
U.E. = Ufficio Economato
Principi Generali
Il laboratorio è un luogo di lavoro e pertanto è soggetto alla Legge 626/94 sulla prevenzione e la
sicurezza sul lavoro.
I docenti, nella loro programmazione didattica, prevederanno un modulo didattico dedicato alle
norme antinfortunistiche previste per lo svolgimento in sicurezza delle attività di laboratorio.
1. I laboratori sono dedicati esclusivamente all’attività didattica ed è consentito l’accesso esclusivamente agli alunni delle classi previste dall’orario scolastico e solo in presenza del personale docente o tecnico.
2. Gli studenti ed il personale, presenti in laboratorio per svolgere la loro attività, devono rispettare
le prescrizioni di sicurezza richiamate dalla cartellonistica o dai docenti.
3. Gli studenti devono mantenere sempre un comportamento rispettoso verso gli addetti e
utilizzeranno con attenzione le attrezzature in dotazione al laboratorio. Si presenteranno alle
lezioni dotati del necessario materiale didattico e delle eventuali dotazioni personali di sicurezza
prescritte dai docenti.
4. Gli studenti ed il personale devono seguire le indicazioni relative allo smaltimento e allo
stoccaggio dei rifiuti speciali.
5. Al termine dell’esercitazione gli allievi riordineranno il loro posto di lavoro secondo le indicazioni ricevute e consegneranno, in ordine, all’A.T. le attrezzature e i materiali eventualmente
ricevuti all’inizio della lezione.
6. In generale non è consentito portare o lasciare effetti personali nei laboratori. Gli studenti si
atterranno alle prescrizioni dei docenti. Al termine delle esercitazioni, solo se il laboratorio è
dotato di armadietti personali, gli studenti riporranno in essi quanto permesso dai docenti.
7. Durante l’intervallo e nelle ore in cui non sono previste lezioni è vietato l’accesso agli studenti.
In tali periodi il laboratorio è chiuso a chiave dall’A.T. o è consentita la presenza dei docenti e/o
dell’ A.T. per la preparazione delle lezioni, per la manutenzione tecnica e per le attività
necessarie al buon funzionamento del laboratorio.
8. Ogni laboratorio è dotato di cassetta per il primo intervento il cui contenuto è reintegrato a cura
dell’A.T. che ne fa richiesta all’U.E.
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9. E’ vietato manomettere o danneggiare le dotazioni antinfortunistiche presenti in laboratorio.
11. Specifiche disposizioni sono prescritte dal responsabile di laboratorio e segnalate per iscritto con
il presente regolamento.
In ottemperanza al Regolamento delle studentesse e degli studenti, saranno presi provvedimenti a
carico di chi non si attiene alle presenti specifiche.
Funzioni del docente teorico di laboratorio
1. In accordo con l’I.T.P., all’inizio dell’anno, dopo il modulo di accoglienza, in relazione agli
obiettivi e finalità fissati dal C.D. e dal C. di C., programma le esercitazioni di laboratorio finalizzate agli obiettivi didattici della materia, specifica i relativi compiti durante le lezioni di codocenza e concorda gli autonomi criteri di valutazione.
2. Sovrintende o collabora alla consegna agli studenti, da parte dell’A.T., dell’eventuale materiale
ed attrezzatura necessaria allo svolgimento dell’esercitazione.
3. Durante le lezioni /esercitazioni, unitamente all’I.T.P., fornisce agli allievi le informazioni
necessarie per far effettuare l’esercitazione. Sovrintende con l’I.T.P. allo svolgimento della
stessa e interviene sugli allievi in difficoltà.
4. Controlla, unitamente all I.T.P., che le attrezzature vengano usate in modo corretto evitando il
loro danneggiamento.
5. Al termine della lezione verifica che la riconsegna del materiale venga effettuata con il dovuto
ordine.
6. Tramite l’A.T., richiede al’U.E. il materiale necessario alle esercitazioni formulando regolare e
formale richiesta. La richiesta firmata dal docente o dall’I.T.P. , è presentata all’U.E. che ne
autorizza la spesa dopo aver verificato la congruità con la richiesta di acquisto.
7. Segnala al D.S. eventuali danni e in tal caso applica il Regolamento delle studentesse e degli
studenti.
8. Al termine dell’A.S. collabora con tutte le figure presenti nel laboratorio alla stesura della
richiesta di materiale di consumo necessario per le esercitazioni dell’A.S. successivo.
9. Segnala al responsabile di laboratorio la necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria.
10. All’inizio dell’A.S., in relazione alla programmazione didattica ed al P.O.F., sentito il D.S.,
concorda con l’I.T.P. e con i colleghi di materia e/o settore la richiesta motivata di acquisto di
attrezzatura in conto capitale da presentare all’U.E.
11. Nell’ipotesi di assenza programmata (ferie) dell’A.T. durante i giorni di lezione, concorderà con
lo stesso le modalità per permettere un regolare svolgimento delle attività di laboratorio.
12. Comporta grave responsabilità per gli insegnanti, sia teorici sia tecnico-pratici, allontanarsi per
futili motivi durante l'orario di servizio dai laboratori e o ritardare il cambio dell'ora.
Funzioni dell’I.T.P.
1. In accordo con il docente teorico, all’inizio dell’anno, dopo il modulo di accoglienza, in relazione agli obiettivi e finalità fissati dal C.D. e dal C. di C., programma le esercitazioni di
laboratorio finalizzate agli obiettivi didattici della materia, specifica i relativi compiti durante
le lezioni di codocenza e concorda gli autonomi criteri di valutazione.
2. Secondo la programmazione didattica, almeno tre giorni prima della data fissata per
l’esercitazione, richiede all’A.T. di verificare e predisporre il materiale necessario allo
svolgimento della lezione.
3. Sentito il docente, firma come responsabile del laboratorio, la richiesta del materiale per la
scorta di laboratorio.
4. Prima dell’esercitazione controlla che l’A.T. abbia opportunamente predisposto le
attrezzature necessarie allo svolgimento dell’esercitazione e verifica il buon funzionamento
delle stesse.
5. Titolare di autonoma valutazione degli studenti, durante le esercitazioni e/o lezioni in codocenza svolge l’attività programmata all’inizio d’anno
6. Verifica con il docente teorico eventuali danni procurati dagli allievi e concorda la necessità
di manutenzione ordinaria e straordinaria e previa autorizzazione del D.S. procede alla sua
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attuazione.
7. Al termine dell’A.S. predispone, d’intesa con tutte le figure presenti nel laboratorio, la stesura
della richiesta di materiale di consumo necessario per le esercitazioni dell’A.S. successivo.
8. All’inizio dell’A.S., in relazione alla programmazione didattica ed al P.O.F., concorda con i
colleghi di materia e/o settore la richiesta motivata di acquisto di attrezzatura in conto capitale da
presentare all’U.E.
9. Comporta grave responsabilità per gli insegnanti, sia teorici sia tecnico-pratici, allontanarsi per
futili motivi durante l'orario di servizio dai laboratori e dalle palestre o ritardare il cambio
dell'ora.
Per le lezioni di Esercitazioni Pratiche, l’I.T.P svolge le funzioni previste per il docente e per l’I.T.P.
Funzioni dell’Assistente Tecnico
L’A.T. è addetto alla conduzione tecnica del laboratorio o laboratori a lui assegnati. Seguendo le
istruzioni ricevute dal docente teorico e dall’I.T.P. responsabile di laboratorio, delegati dal D.S.,
provvede:
1. Alla ordinaria manutenzione e custodia delle attrezzature, strumentazioni e materiale di facile
consumo in dotazione al laboratorio. A provvedere che nel Laboratorio sia presente tutto il
materiale di facile consumo necessario allo svolgimento delle esercitazioni.
2. Alla predisposizione degli strumenti, attrezzature e materiali necessari alle esercitazioni in
base ad un programma comunicatogli dai docenti, almeno tre giorni prima della data fissata
per la lezione.
3. Al termine delle esercitazioni, al ritiro del materiale consegnato all’inizio della lezione e ad
un rapido controllo degli strumenti e delle attrezzature utilizzate, segnalando immediatamente
eventuali anomalie e collaborando ad individuare gli eventuali responsabili.
4. Alla verifica periodica delle dotazioni antinfortunistiche a disposizione del laboratorio segnalando al responsabile di laboratorio e all’U.E. eventuali carenze.
5. Collabora con il responsabile di laboratorio, all’aggiornamento del registro dell’inventario di
reparto.
6. Ad eseguire, secondo un piano predisposto dal responsabile del laboratorio, un controllo del
funzionamento e dello stato di conservazione della strumentazione e dell’attrezzatura per garantire continuità nello svolgimento delle esercitazioni. Segnala al responsabile eventuali anomalie.
7. Alla fine dell’anno scolastico, assieme al responsabile di laboratorio, alla verifica
dell’inventario e partecipa alle operazioni di chiusura, negli armadi predisposti, delle
attrezzature leggere; alla verifica del materiale di consumo e, sentito il responsabile,
all’eventuale scarico al magazzino generale
8. Presente il responsabile di laboratorio, alla riapertura all’inizio dell’anno degli armadi delle
attrezzature e alla richiesta del necessario materiale di consumo.
9. A tenere efficiente la cassetta di pronto soccorso in dotazione al laboratorio e a verificare
l’efficienza delle dotazioni antinfortunistiche.
Inoltre:
10. Tiene le chiavi degli armadi contenenti le attrezzature, strumentazioni e materiale di consumo. In caso di assenza dell’A.T., dove necessario, il docente utilizzerà la doppia chiave
tenuta nell’U.E. nell’apposita bacheca delle chiavi di riserva. Il CCNL prevede che i
collaboratori scolastici sono tenuti alla apertura e chiusura dei laboratori. Al fine di migliorare
l’organizzazione interna e per il buon funzionamento dei reparti, gli A.T. collaboreranno e
terranno le chiavi durante l’intera giornata.
11. E’ presente in laboratorio durante le lezioni e collabora con i docenti nel verificare l’uso pertinente delle attrezzature da parte degli allievi.
12. Qualora dovesse essere assegnato a più laboratori, concorda con i relativi responsabili un
orario di presenza nei singoli reparti.
13. Nell’ipotesi di assenza programmata (ferie) durante i giorni di lezione, concorderà con gli
insegnanti le modalità per permettere un regolare svolgimento delle attività di laboratorio.
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14. All’inizio dell’A.S. segnala al D.S. la disponibilità a partecipare ai Progetti previsti nel
P.O.F., ad effettuare ore di straordinario e/o ad eseguire, secondo le proprie competenze,
lavori di manutenzione generale necessari per il buon funzionamento dell’Istituto.
N.B. Specifiche ed ulteriori indicazioni in aggiunta alle presenti possono essere dati dal responsabile
di laboratorio
Funzioni del Responsabile di Laboratorio
1. Riceve dai colleghi segnalazioni di manutenzioni. Concorda con il D.S. (o suo delegato) e
l’A.T. la manutenzione ordinaria da affidare a quest’ultimo e, sentito il D.S., richiede
preventivo per la manutenzione straordinaria da affidare ad aziende esterne.
2. All’inizio dell’anno scolastico raccoglie le richieste di acquisto di attrezzature in conto
capitale e ne verifica la motivazione e la coerenza alle finalità didattiche previste dal
profilo professionale e/o al P.O.F.. Sentito il D.S., avanza richieste di preventivo all’U.E.
3. Alla fine dell’anno scolastico, in relazione alle classi da attivare, predispone, in accordo
con i colleghi, la richiesta di acquisto per il materiale di facile consumo necessario per le
esercitazioni dell’anno scolastico successivo.
4. Verificata, direttamente o indirettamente, la carenza di dotazioni antinfortunistiche del laboratorio, richiede all’U.E. il necessario intervento concordato con il Responsabile della
sicurezza. Nei casi di grave pericolo sospende le esercitazioni avvisando il D.S. e richiede
all’ufficio preposto l’intervento immediato.
5. Coadiuvato dall’A.T. tiene aggiornato il registro dell’inventario, verifica che le nuove
attrezzature siano perfettamente collaudate, stende la relazione di scarico inventariale così
come predisposta nel regolamento di Istituto e dichiara l’avvenuta manutenzione delle
attrezzature.
6. Per garantire l’efficienza e la sicurezza del laboratorio, predispone un programma di
verifica periodica delle attrezzature, strumentazioni e dotazioni antinfortunistiche da
eseguire con l’A.T.
7. A fine anno scolastico assieme all’A.T. , su indicazione e delega del D.S., chiude sotto
chiave le attrezzature mobili, sigilla gli armadi con firma dei presenti, chiude le chiavi in
una busta che siglerà con l’addetto all’U.E.. Verrà redatto, in duplice copia, un verbale con
l’inventario delle attrezzature presenti in laboratorio. Le chiavi e una copia del verbale e
dell’inventario saranno custoditi in Istituto, una copia del verbale e dell’inventario resterà
al responsabile di laboratorio.
8. All’inizio dell’anno scolastico in presenza dell’A.T. e dell’addetto all’U.E., delegato dal
D.S., riapre gli armadi e verifica lo stato del laboratorio. Verrà redatto in duplice copia il
verbale delle operazioni con l’inventario delle attrezzature. Una copia del verbale e
dell’inventario resterà al responsabile ed le altre copie all’addetto dell’U.E.
Funzioni dell’addetto all’Ufficio Economato
A seguito di circolari del Dirigente Scolastico, raccoglie le richieste di materiale e delle attrezzature
scientifiche dai responsabili di reparto. Contatta le Ditte esterne e riceve rappresentanti e
responsabili di Imprese.
Predispone l’invio delle richieste di preventivo ad almeno tre ditte.
Appronta i quadri comparativi dei preventivi ed in caso di elevati scostamenti di prezzo verifica con
i docenti, sostanziali differenze nelle caratteristiche del materiale offerto.
Sentito il Dirigente Scolastico, predispone i dati e gli atti necessari per le delibere di Giunta e di
Consiglio di Istituto alle quali riunioni partecipa in prima persona, se convocato.
Predispone i buoni d’ordine, verifica e sollecita, all’occorrenza, i tempi di consegna indicati sugli
ordini.
Archivia gli ordini evasi corredati dalla seguente documentazione:
- copia della richiesta dei docenti
- copia dell’ordine
- copia della delibera
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- copia della comparazione
- copia dei preventivi
- copia della bolla di consegna.
Collabora con il Direttore dei Servizi Gen.li e Amm.vi e con la segreteria in particolare per quanto
riguarda i pagamenti degli acquisti.
PROCEDURA PER LA DENUNCIA DEGLI INFORTUNI
1. Infortuni in laboratorio o in palestra
1.1 Obblighi da parte dell’infortunato
1.1.1 Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada anche beve al Dirigente Scolastico o, in
sua assenza, a chi ne fa le veci;
1.1.2 Far pervenire con urgenza in segreteria il referto medico originale relativo all’infortunio;
1.1.3 In caso di prognosi, se l’alunno volesse riprendere le lezioni, deve farne richiesta al Dirigente
Scolastico
.1.2 Obblighi da parte del docente
1.2.1 Prestare assistenza all’alunno e avvisare il Dirigente Scolastico o, in sua assenza chi ne fa le
veci;
1.2.2 Far intervenire l’autoambulanza ove necessario;
1.2.3 Avvisare i familiari;
1.2.4 Accertare la dinamica dell’incidente;
1.2.5 Stilare urgentemente il rapporto sul modulo interno appositamente predisposto e disponibile in
segreteria o presso i collaboratori scolastici che avranno cura di consegnarlo al Dirigente Scolastico;
1.3 Obblighi da parte della segreteria
1.3.1 Registrare l’infortunio sull’apposito Registro Infortuni (devono essere annotati
cronologicamente gli infortuni che comportano un’assenza di almeno un giorno);
1.3.2 Assumere a protocollo la dichiarazione (modello interno) del docente o di chi ha assistito
all’infortunio e inviarlo in allegato a I.N.A.I.L., ad autorità di P.S. ed all’assicurazione;
1.3.3 Assumere a protocollo non appena se ne viene in possesso e facendo compilare il modello
interno dal quale è rilevabile l’orario di consegna, la documentazione medica prodotta: 1 copia nel
fascicolo personale, la copia originale all’I.N.A.I.L conforme all’autorità di P.S., 1 copia conforme
agli atti;
1.3.4 In caso di prognosi inferiore o uguale a tre giorni decade l’obbligo della denuncia
all’I.N.A.I.L.
1.3.5 In caso di prognosi superiore a tre giorni compilare l’apposita modulistica per la denuncia
d’infortunio (le prime copie da inviare, tramite raccomandata con lettera di accompagnamento entro
48 ore all’ I.N.A.I.L: la quarta copia da inviare all’autorità di P:S. del luogo dove è avvenuto
l’infortunio o in mancanza al Sindaco del Comune con lettera di accompagnamento entro 48 ore
tramite raccomandata o fax o a mano con richiesta di ricevuta, la quinta copia in originale nel
fascicolo personale e la fotocopia agli atti);1.3.6 In caso di morte o pericolo di morte far precedere la denuncia diretta all’ l.N.A.I.L. da
comunicazione telegrafica entro 24 ore dell’evento;
1.3.7 Quando l’inabilità per infortunio pronosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto o
oltre, il termine della denuncia decorre dal giorno di assunzione a protocollo del certificato medico
attestante il prolungamento e seguire i punti sopra esposti;
1.3.8 Compilare la denuncia per l’assicurazione secondo il modello predisposto dalla stessa e
spedirlo entro 3 giorni con lettera di accompagnamento corredata di tutta la documentazione utile;
1.3.9 Informare l’infortunato delle condizioni di assicurazione e ricordargli di procedere entro i
termini previsti per richiedere il rimborso, tramite la scuola, delle eventuali spese sostenute.
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2. Infortuni durante le visite guidate o i viaggi d’istruzione
2.1 Obblighi da parte dell’infortunato
2.1.1 Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada anche lieve al Dirigente scolastico o , in
sua assenza, a chi ne fa le veci
2.1.2 Far pervenire, con urgenza, in segreteria il referto medico originale relativo all’infortunio;
2.1.3 In caso di prognosi, se l’alunno volesse riprendere le lezioni, deve farne richiesta al Dirigente
Scolastico.
2.2 Obblighi da parte del docente
2.2.1 Portare con sé il modello di relazione d’infortunio
2.2.2 Prestare assistenza all’alunno;
2.2.3 Far intervenire l’autoambulanza ove necessario o provvedere ad accompagnare l’alunno in
ospedale e richiedere la certificazione medica con prognosi;
2.2.4 Avvisare il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, chi ne fa le veci;
2.2.5 Trasmettere con la massima urgenza e via fax all’ufficio della segreteria della scuola la
relazione ed il certificato medico con prognosi;
2.2.6 Consegnare, al rientro, in segreteria ed in originale ia relazione ed il certificato medico con
prognosi ed eventuali ricevute di spese sostenute.
2.3 Obblighi da parte della segreteria
2,3.1 Quanto previsto ai punto 1,3 con la precisazione che se l’evento è accaduto in territorio estero
l’autorità di P.S. da considerare è quella del primo luogo di fermata in territorio italiano
3. Infortuni occorsi in servizio a tutto il personale dentro l’istituto o nelle immediate vicinanze o
durante le visite guidate o i viaggi distruzione
3.1 Obblighi da parte dell’infortunato
3.1.1 Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio gli accada al Dirigente Scolastico o, in sua
assenza chi ne fa le veci;
3.1.2 Stilare urgentemente, se ne è in grado, il rapporto sul modulo Interno prima di lasciare la
scuola;
3.1.3 Se l’infortunio avviene durante le visite guidate e i viaggi d’istruzione:
• recarsi in ospedale e richiedere la certificazione medica con prognosi;
• trasmettere con la massima urgenza e via fax all’ufficio della segreteria della scuola la relazione
ed il certificato medico con prognosi;
• consegnare, al rientro, in segreteria ed in originale la relazione ed il certificato medico con
prognosi ed eventuali ricevute di spese sostenute.
3.2 Obblighi da parte della segreteria
3.2.1 Quanto previsto al punto 1.3 con le opportune integrazioni e/o modifiche.
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REGOLAMENTO CONTENENTE CRITERI E LIMITI
PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ NEGOZIALE DA PARTE DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO Al SENSI DELL’ART.33, SECONDO COMMA
DEL DECRETO N. 44 DEL 1 FEBBRAIO 2001
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTI gli art, 8 e 9 del DPR 8/3/99, n.275;
VISTO l’art, 33, secondo comma, del Decreto Interministeriale n, 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita al Consiglio d’istituto la competenza a determinare i criteri e limiti per lo svolgimento
dell’attività negoziale da parte del Dirigente scolastico.
VISTO l’art. 10 del T.U.16/4/94, n.297;
VISTO il regolamento d’istituto adottato in data..........
EMANA
Ai sensi dell’art.33, 2° comma, del Decreto Interministeriale n.44 del 1 /2/2001 il seguente
regolamentoche va a costituire parte integrante del regolamento d’istituto
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, nell’ambito del D.l 1/2/2001, n,44 - Regolamento concernente
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche l’attività
amministrativa inerente lo svolgimento dell’attività negoziale con i soggetti terzi, nonché ai sensi
dall’ari. 33, 2° comma, del predetto regolamento, i criteri e le limitazioni per lo svolgimento, da
parte del Dirigente Scolastico, delle seguenti attività negoziali:
• contratti di sponsorizzazione;
• contratti di locazione di immobili;
• utilizzazione dei locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di
soggetti terzi;
• convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
• alienazione dì beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore
di terzi;
• acquisto ed alienazione di titoli di stato;
• contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti:
• partecipazione a progetti internazionali.
Art. 2 - Formazione dei contratti
L’iter di formazione dei contratti dell’istituzione scolastica si articola nelle seguenti tre fasi:
• Deliberazione a contrattare: l’ente manifesta la propria intenzione di obbligarsi, e predispone
uno schema di contratto determinandone il fine perseguito, l’oggetto, la clausole essenziali e le
modalità di scelta del contraente.
• Aggiudicazione; la scelta del contraente viene effettuata secondo la procedura tipica
dell’istituzione scolastica di cui all’art.34 del D.l. n.44 del 1/2/2001, ovvero nei casi imposti
dalla legge e ove risulti più conveniente per l’amministrazione, secondo le procedure dell’asta
pubblica, della licitazione privata, della trattativa privata, dell’appalto concorso.
• Stipulazione: l’accordo viene formalizzato in un atto a firma del Dirigente nella sua veste di
legale rappresentante dell’Ente.
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Art. 3 - Conclusione dei contratti
1. L’iniziativa presa dall’istituzione scolastica per la conclusione di un contratto ha valore d’invito
ad offrire e non di proposta; ciò deve sempre essere precisato nelle richieste di offerta.
2. L’offerta della controparte, invece, è vincolante per la stessa per il periodo fissato
dall’amministrazione nel bando di gara o nella lettera d’invito.
Art. 4 - Elevazione del limite di somma
1. Il limite di spesa per l’attività di contrattazione relativa all’acquisizione di beni e servizi di cui
all’art.34,1 ° comma, del D.l. n.44 del 1 /2/2001, in considerazione della particolare consistenza
patrimoniale e finanziaria dell’istituzione scolastica, è elevato a 5.000,00. IVA esclusa.
2. Nessun contratto può essere artificiosamente suddiviso allo scopo di essere sottratto
all’applicazione del presente regolamento.
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CAPO II
FUNZIONI E COMPETENZE
Art. 5 - Gli atti amministrativi di competenza del Consiglio d’Istituto e del Dirigente scolastico
1.1 contratti dell’istituzione scolastica debbono essere affidati attraverso uno dei sistemi previsti dal
successivo art. 8.
2. La scelta della procedura più idonea da adottare per la stipula dei contratti è disposta:
a) dal Consiglio d’istituto nelle materie che il regolamento n. 44 dell’”1/2/2001 gli riserva
espressamente;
b) dal Dirigente in tutti gli altri casi:
3. La scelta medesima dovrà essere improntata al precipuo fine di assicurare garanzie circa
l’efficacia, l’efficienza, l’economicità, la snellezza operativa dell’azione amministrativa,
l’imparzialità nell’individuazione delle soluzioni, e il rispetto dei principi della concorrenzialità e
della “par condicio” tra i concorrenti. Ove il principio della concorrenzialità pregiudichi
l’economicità e l’efficacia dell’azione e il perseguimento degli obiettivi dell’istituzione scolastica,gli
organi competenti, con provvedimento motivato, potranno awalersi del sistema ritenuto più congrua
nel rispetto delle norme vigenti.
4. L’attività negoziale dell’istituzione scolastica viene svolta dal Dirigente scolastico, in qualità di
rappresentante legale dell’ente, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d’istituto assunte a
norma dell’ari, 33 del Regolamento n. 44 del 1/2/2001.
5. Il Consiglio d’istituto ha funzioni di indirizzo e controllo della complessiva attività contrattuale
dell’ente nel rispetto delle specifiche competenze del Dirigente e del Direttore SGA.
6. Nello svolgimento dell’attività negoziale il Dirigente si awale dell’attività istruttoria del Direttore
SGA, A tal fine, al Dirigente compete l’individuazione delle ditte, l’indicazione dei di beni e/o
servizi e le modalità di effettuazione delle forniture da specificare nelle richieste di preventivo. Al
Direttore SGA, compete formalizzare la richiesta alle ditte, ricevere le offerte e predisporre il
prospetto comparativo da sottoporre al Dirigente per la scelta del fornitore.
Art. 6 - Commissione di gara
1. L’espletamento della procedura di aggiudicazione a mezzo di asta pubblica, licitazione privata,
nonché trattativa privata previa gara ufficiosa può essere demandato ad apposita commissione.
2. La commissione di gara è composta dal Presidente, da due componenti e da un segretario, con
funzione di verbalizzazione, individuati secondo le modalità di cui ai successivi commi.
3. La Presidenza di dette commissioni è affidata al Dirigente Scolastico (o persona dallo stesso
delegata) a cui compete la sottoscrizione del contratto.
4. Gli altri componenti della commissione sono nominati dal Presidente della Commissione stessa
tenuto conto della particolare tipologia di gara da espletare; di ciò sarà dato atto nel primo verbale
dei lavori della commissione stessa, senza la necessità di altro atto formale.
5.1 compiti di segretario verbalizzante sono svolti da un dipendente dell’istituzione scolastica.
6. La commissione espleta i propri lavori in forma collegiale, con la presenza di tutti i commissari.
Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei voti. Il processo verbale di gara, redatto dal
segretario, della commissione, viene sottoscritto da tutti i commissari. In caso di parità di voti,
prevale il voto del Presidente.
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CAPO III
I SISTEMI DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Art. 7 - Deliberazione a contrattare
1. La deliberazione a contrattare è assunta dal Dirigente e dal Consiglio d’istituto nelle materie che
espressamente gli riserva il regolamento di contabilità scolastica. Essa deve precedere la scelta del
contraente e la stipulazione del contratto.
2. La deliberazione a contrattare deve obbligatoriamente indicare:
a) il fine che con il contratto s’intende perseguire, vale a dire il pubblico interesse che l’ente intende
realizzare;
b) l’oggetto del medesimo, la forma e le clausole ritenute essenziali;
e) le modalità di scelta del contraente secondo la normativa vigente;
d) le modalità di finanziamento della spesa.
3. Essa è sempre revocabile, ancorché esecutiva, trattandosi di atto che non vincola
l’amministrazione la quale può pertanto ritirarla per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
Art. 8 - La scelta del contraente
1. Alla scelta del contraente si può pervenire attraverso il sistema di gara stabilito dall’art. 34 del
D.l. n.44 del 1/2/2001, ovvero nei casi in cui è previsto dalla legge e ove risulti più conveniente per
l’amministrazione secondo le procedure dell’asta pubblica, della licitazione privata, della trattativa
privata, dell’appalto concorso.
2. Per le forniture che superino i limiti concordati in sede comunitaria, si dovranno utilizzare i
sistemi di gara e le procedure previste dagli accordi comunitari cosi come recepiti in sede nazionale.
3. Fermo restando il rispetto di tali norme, la scelta del sistema di contrattazione, se diverso dal
sistema di contrattazione tipico delle istituzioni scolastiche, va motivato con prevalente riferimento
ai criteri di economicità ed efficacia.
4. Le minute spese di cui all’art. 17 del D, I. n. 44 del 1 /2/2001, necessari a soddisfare i correnti
bisogni di limitata entità, sono disciplinati da apposito regolamento.
CAPO IV
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE GARE
Art. 9 - La lettera d’invito alle gare
1. Le ditte da invitare a partecipare alle gare con il sistema di contrattazione ordinario di cui
all’art.34 del D.l. n.44 del 1/2/200, sono individuate dal Dirigente scolastico secondo autonomi
criteri dì idoneità e affidabilità. Nel caso di gare a licitazione privata e appalto concorso le ditte
debbono essere individuate attraverso il preavviso di gara con le modalità previste dalla legge.
2.1 requisiti minimi da richiedere alle ditte partecipanti sono quelli previsti dalla legge:
3. Sono escluse dalla contrattazione le ditte che:
a) si trovino in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività, concordato preventivo e in
qualsiasi altra forma equivalente secondo la legislazione vigente;
b) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, per reati
che attengono alla moralità professionale e per delitti finanziar e in precedenti contratti si sono resi
colpevoli di grave negligenza, malafede o inadempienze debitamente comprovate;
c) non siano in regola con gli obblighi relativi alle contribuzioni previdenziali e assistenziali a favore
dei lavoratori o al pagamento delle imposte e tasse;
d) siano gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere
richieste ai sensi del presente articolo.
4. La lettera d’invito, per ogni forma di contrattazione rappresenta un mero invito ad offrire che
qualifica la controparte come proponente e impegna l’istituzione scolastica solo dopo
l’aggiudicazione.
5. La controparte non può invocare la responsabilità precontrattuale ove l’ente, assumendo un
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provvedimento motivato, decida di non far luogo all’aggiudicazione o alla revoca della gara.
6. La lettera d’invito deve essere improntata alla massima chiarezza, elencando dettagliatamente i
requisiti ed i documenti richiesti, le modalità da seguire per la partecipazione ed individuando con
certezza quelle clausole che, in quanto rispondenti ad un particolare interesse
dell’istituzione scolastica appaltante, portano alla esclusione dalla gara ove siano disattese.
7. Le lettere d’invito per la partecipazione alle gare devono essere spedite, con sistemi che
assicurino la massima certezza circa tale adempimento. Di norma deve essere utilizzata la
raccomandata con ricevuta di ritorno, Gli altri sistemi di estensione dell’invito, quali i telefax, la
forma telegrafica, la posta ordinaria sono da ritenersi applicabili solo in presenza di situazioni
eccezionali.
Art.10 - Le offerte
1.1 termini da concedere alle ditte per la partecipazione alle gare regolate dalla legislazione
nazionale sono, per quanto riguarda l’asta pubblica, quelli previsti dall’art.64 del R.D, 23/5/1924,
n.827, mentre per gli altri sistemi di affidamento, verranno determinati di volta involta, nel rispetto
dei principi di equità, dalla stazione appaltante.
2. Tali termini dovranno essere tali da consentire la presentazione di una offerta seria e ragionata e,
comunque, non essere inferiori alla metà di quelli prescritti per quanto concerne gli appalti soggetti
alla normativa comunitaria.
3. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Esse dovranno essere redatte nel rispetto delle
norme, modalità, termini e condizioni previste per legge, dalla lettera d’invito o da qualsiasi altro
disciplinare richiamato per regolare l’affidamento.
4. Le offerte devono essere sottoscritte dal legale rappresentate delle ditte e non possono presentare
correzioni che non siano da lui convalidate con apposita sottoscrizione.
5. Di norma il sistema di presentazione delle offerte è quello dell’inoltro a mezzo del servizio
postale in plico raccomandato.
6. Eventuali deroghe a tale sistema deve essere adeguatamente motivato.
7. Non è ammessa la possibilità di utilizzare soluzioni tra di loro alternative per l’inoltro delle
offerte quali ad esempio il mezzo del plico postale e la consegna a mano.
8. Non sono ammesse offerte per telegramma, ne offerte condizionate o espresse in modo
indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta.
9, Nel caso di presentazione a mezzo del servizio postale le offerte debbono presentare all’esterno
della busta, in modo chiaro ed inequivocabile, il nominativo del partecipante e l’indicazione della
gara cui si riferiscono. Ove sia prevista la necessità di esaminare preliminarmente la
documentazione ritenuta propedeutica all’ammissione/ si deve utilizzare il sistema della doppia
busta. In tal caso la busta contenente la sola offerta, chiusa in altra più grande contenente i
documenti richiesti per la partecipazione, verrà aperta soltanto se la documentazione necessaria per
l’ammissione risulterà regolare.
10.1 termini previsti per la partecipazione debbono intendersi perentori e l’offerta viaggia a rischio e
pericolo dell’offerente.
11. Ai fini dell’accertamento del rispetto dei termini di reperimento dell’offerta stessa, farà fede
timbro di arrivo e la declaratoria od attestazione circa il giorno e l’ora del ricevimento, apposta dal
funzionario responsabile del procedimento.
12. Quando in una offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre
è valida l’indicazione in lettere.
Nel caso in cui vi siano errori di calcolo del prezzo complessivo, vale quale offerta il prezzo
risultante dal corretto calcolo effettuato sulla base dei prezzi unitari offerti.
13. Possono essere presentate più offerte aventi lo stesso oggetto a condizione che l’offerta
successiva sia presentata nel rispetto dei termini e delle modalità previste per l’offerta principale. In
tal caso viene presa in considerazione l’ultima offerta in ordine di tempo.
14. Non è ammissibile la presentazione di più offerte per le quali non si possa individuare l’ultima.
15. Scaduto il termine utile per la loro presentazione, le offerte non possono essere ritirate,
modificate o integrate e divengono quindi impegnative per la ditta proponente.
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16. Nel caso in cui l’aggiudicazione non sia prevista seduta stante ma differita in un momento
successivo, l’offerta si considera valida per un periodo di tempo pari a quello ipotizzato nella lettera
d’invito od in mancanza di tale indicazione, per quello normalmente necessario per compiere le
operazioni che dovrebbero condurre alla definitiva aggiudicazione.
17. Qualora detto termine di validità sia scaduto prima dell’ aggiudicazione, deve essere acquisita,
prima di procedere all’esame delle offerte, la conferma circa la loro validità.
Art.11- Le offerte risultanti uguali
1. Nel caso due o più concorrenti risultanti aggiudicatari abbiano presentato offerte uguali, il
Presidente dispone immediatamente una nuova gara tra i concorrenti presenti, con il metodo che
riterrà più opportuno, ed aggiudicherà l’appalto al migliore offerente.
2. Ove i concorrenti non siano presentì o rifiutino la seconda gara, si procederà all’individuazione
dell’aggiudicatario, mediante estrazione a sorte.
Art.12 - Annullamento e revoca della gara
1. L’annullamento o la revoca di una gara in corso di espletamento necessita di una congrua e seria
motivazione che ponga in evidenza le ragioni giustificative del provvedimento che può essere
adottato solo a tutela dell’interesse pubblico e non in presenza di irregolarità formali che possano
dar luogo ad una sanatoria.
2. Nel caso in cui per la ditta aggiudicatario dovesse essere accertato, successivamente
all’aggiudicazione, il mancato possesso di uno dei requisiti essenziali per il perfezionamento del
rapporto contrattuale, si procederà aggiudicando l’appalto alla ditta immediatamente seguente nella
graduatoria.
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CAPO V
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 13 - Contenuti del contratto
1. Il contenuto del contratto deve essere conforme agli elementi e alle clausole indicate nella lettera
d’invito e deve di norma includere le condizioni di esecuzione, il corrispettivo, le modalità di
pagamento, la facoltà dell’istituzione scolastica di risolvere il rapporto nei casi di inadempienza e/o
di esecuzione in danno, salvo il risarcimento di cui all’ari. 18 ed altre eventuali clausole quali le
penali e le modalità di verifica di regolare esecuzione.
2,11 contratto deve avere termini di durata certi. Salvi i casi consentiti dalla legge la durata non può
essere variata in corso di esecuzione del contratto,
Art. 14 - Stipula dei contratti
1. La stipulazione consiste nella redazione formale del contratto. Essa consegue alla fase di
aggiudicazione,
2.1 contratti sono stipulati dal Dirigente scolastico o da persona dallo stesso delegata.
3, La ditta aggiudicatario è tenuta a versare, di norma prima della stipula del contratto l’importo
dovuto per le spese contrattuali, cioè quelli di copia e bollo, gli oneri di registrazione del contratto.
Tale importo viene versato direttamente al Direttore SGA mediante assegno circolare non
trasferibile oppure mediante bonifico bancario presso l’istituto cassiere dell’istituzione scolastica. Al
Direttore SGA compete la gestione e la rendicontazione di tale deposito,
4.1 contratti possono essere stipulati in una delle seguenti forme:
a) in forma pubblica ordinaria, ai sensi dell’ari. 102 del regolamento di contabilità di stato, e cioè a
mezzo del Notaio, allorché lo richiedano l’amministrazione od il contraente privato.
L’indicazione del nominativo del Notaio rogante compete alla parte a carico della quale sono poste
le spese contrattuali;
b) In forma pubblica amministrativa, cioè a mezzo del Direttore SGA in veste di ufficiale rogante;
e) Mediante scrittura privata autenticata ai sensi degli arti. 2702 e 2703 del codice civile;
5. I contratti di importo inferiore a ……………. Euro, IVA esclusa, possono altresì essere stipulati,
oltre che nelle forme pubblica ordinaria e pubblica amministrativa, secondo le sotto riportate
modalità
a) per mezzo di scrittura privata, firmata dal Dirigente scolastico e dalla controparte;
b) con atto separato di obbligazione sottoscritto dall’offerente ed accettato dall’istituzione scolastica;
e) per mezzo di obbligazione stesa in calce al capitolato;
d) per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio, quando sono conclusi con ditte
commerciali, (offerta e successiva conferma d’ordine).
6. Nell’ipotesi di cui ai punti b), e), d), la ditta resta vincolata fin dal momento
dell’aggiudicazione, mentre per l’istituzione scolastica è subordinato alla verifica dei requisiti di cui
alla vigente legge antimafia.
7. Tranne i casi in cui la forma del contratto è prescritta dalla legge, essa verrà determinata all’atto
della determinazione a contrattare, tenendo conto del valore economico del contratto o della natura
delle forniture e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’attività
amministrativa,
8. L’adempimento della stipulazione deve avvenire entro il termine indicato nella comunicazione
alla ditta aggiudicatario, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dell’avvenuta
predisposizione del contratto. Decorso inutilmente tale termine il Dirigente scolastico potrà revocare
l’aggiudicazione e disporre l’affidamento a favore dell’offerente che segue in graduatoria. In tal caso
l’istituzione scolastica è liberata da ogni obbligo verso la parte
inattiva. E’ fatta salva la facoltà dell’amministrazione di attivare tutte le azioni da porre in essere per
la esecuzione del contratto e il risarcimento dei danni.
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Art. 15 - Adempimenti connessi alla stipula
1. Il Direttore SGA è abilitato a rogare i contratti ai sensi dell’art.34, 6° comma, del D.l. n.44 del
01/2/2001 / nell’esclusivo interesse dell’istituzione scolastica, secondo la normativa vigente in
materia.
2.1 contratti e gli atti di sottomissione, conclusi dall’istituzione scolastica e stipulati in forma
pubblica ordinaria, ovvero in forma pubblica amministrativa, ovvero ancora mediante scrittura
privata autenticata, vengono registrati a cura del Notaio rogante o dell’ufficiale rogante, entro il
prescritto termine di 20 gironi dalla stipula dei medesimi.
3. Il Direttore SGA provvede alla tenuta del repertorio, alla iscrizione su di questo degli atti da lui
rogati, nonché a tutti gli ulteriori adempimenti legali e fiscali per dare compiuto l’iter del contratto.
4. Per tali contratti egli provvede inoltre all’autentica delle copie degli atti ed al rilascio delle stesse
alle parti che ne facciano richiesta.
Art. 16 - Spese contrattuali
1. Le spese contrattuali necessarie per la stipula e per i successivi adempimenti, anche di ordine
tributario, cui il contratto stesso dovrà essere sottoposto, saranno così regolate:
a) se poste a carico del privato contraente, questi sarà invitato a versare, sul conto dell’istituzione
scolastica presso l’istituto cassiere, un deposito presuntivamente qualificato da cui si preleveranno le
somme occorrenti. Esaurite le operazioni si procederà alla liquidazione del conto, rimettendo
all’interessato una distinta delle spese effettivamente sostenute ed il con-guaglio attivo o negativo
del conto che dovrà essere saldato entro 30 gironi.
b) Se poste a carico dell’istituzione scolastica si preleveranno le somme che si renderanno
necessario attraverso il fondo minute spese;
e) Nel caso che l’istituzione scolastica anticipi le somme dovute, si procederà al loro recupero, Ove
dovessero riscontrarsi difficoltà seguendo la forma ordinaria, si attiverà la forma abbreviata e
privilegiata prevista dall’alt 98 della legge sul registro, per il recupero dell’imposta di registro
anticipata, ovvero si tratterrà la somma dovuta dal contraente, aumentata degli interessi, sul primo
pagamento relativo al contratto.
Art. 17 - Attività di gestione dei contratti
1. L’originale del contratto una volta stipulato, rogato e registrato, nonché quello soggetto a
registrazione anche in caso d’uso, è custodito dal D.S.G.A. nella sua veste di responsabile del
procedimento.
2. Per il D.S.G.A nella sua veste di responsabile del procedimento/ la gestione del contratto
comporta anche la vigilanza sul regolare e tempestivo adempimento degli impegni e delle
obbligazioni contrattualmente assunte dalle parti. Spetta al responsabile del procedimento azionare e
far valere direttamente le clausole anche di natura sanzionatene/ previste dal contratto
stesso/ ogni qual volta se ne realizzino i presupposti.
3. Spetta altresì al responsabile del procedimento la vigilanza sulla regolarità dell’esecuzione delle
prestazioni poste a carico delle parti nell’ambito dei rapporti di collaborazione/ disciplinati mediante
stipula di convenzioni o di appositi disciplinari/ con professionisti esterni.
4. Compete al responsabile del procedimento evitare che si verifichino ritardi od omissioni negli
adempimenti di natura tecnica/ amministrativa, contabile, tali da comportare conseguenze negative
per l’istituzione scolastica.
5. Nell’ipotesi di cui al comma 4 il responsabile del procedimento riferisce immediatamente al
Dirigente scolastico.
Art. 18 - Inadempienze contrattuali
1. Nel caso di inadempienza contrattuale l’istituzione scolastica, dopo formale ingiunzione rimasta
inesitata può affidarne l’esecuzione, a spese dell’affidatario, ad un nuovo soggetto, salvo l’esercizio
dell’azione per il risarcimento del danno,
2.1 provvedimenti intesi a promuovere la risoluzione del contratto medesimo per inadempienza ad
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esperire le azioni per l’esecuzione in danno e per il risarcimento dei danni subiti competono al
Dirigente scolastico. Al medesimo compete adottare le misure ritenute necessario per i casi di
irregolarità o ritardi non configuranti inadempienze in senso proprio.
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CAPO VI
CRITERI E LIMITI INERENTI I SINGOLI CONTRATTI
Art. 19 - Contratti di sponsorizzazione
1. La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal dirigente scolastico, ai sensi
dell’art. 41 del D.L, n.44 del 1/2/2001, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) In nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto
d’interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
b) non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività
siano in contrasto/ anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.
e) non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività
concorrente con la scuola;
d) nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che per finalità
statutarie, per le attività svolte, abbiano dimostrato particolare attenzione nei confronti dei problemi
dell’infanzia e della adolescenza.
e) la sponsorizzazione è ammessa per le seguenti attività svolte nella scuola.......
Art.20 - Contratto di locazione di immobili
1.1 beni immobili di proprietà dell’istituzione scolastica possono essere ceduti in locazione a
soggetti pubblici e privati secondo la disciplina dettata dagli artt. 1571 e seguenti del codice civile.
2. Il Dirigente nel determinare il canone d’affitto dovrà tenere conto dei costi di gestione
dell’immobile in termini di manutenzione straordinaria e pagamento delle imposte.
Art. 21 - Contratto di utilizzazione, dei beni e dei locali scolastici da parte di soggetti terzi
1. Il contratto deve prevedere le seguenti clausole e condizioni:
a) la concessione in uso dei locali deve essere compatibile con l’attività educativa svolta nell’istituto
stesso, cioè nel senso che non può essere limitativa delle attività didattiche dell’istituto;
b) precisare il periodo della concessione in uso dell’edificio e le modalità tassative di utilizzo dei
locali da parte del concessionario;
e) precisare l’obbligo del concessionario di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità
civile per garantire eventuali possibili danni;
d) precisare che il concessionario assume l’obbligo della custodia dell’edifìcio;
e) precisare che il concessionario assume la responsabilità in ordine alle attività e destinazione
dell’edificio;
f) precisare che la scuola e l’ente proprietario dei locali devono essere tenute esenti da spese
connesse all’utilizzo dei locali;
g) il corrispettivo per l’uso dei locali è stabilito in via discrezionale dal Dirigente, comunque non
dovrà essere inferiore al costo derivante dalle utenze, pulizie e/o eventuale personale di sorveglianza
perché tali prestazioni vanno retribuite con parte dei proventi accessori in quanto resi a
favore di terzi.
Art. 22 - Contratto di utilizzazione di siti informatici da parte di soggetti terzi
1. L’istituzione scolastica può ospitare sul proprio sito informatico istituzioni di volontariato,
associazioni tra studenti, collegamenti verso altre istituzioni scolastiche, o enti di interesse culturale
allo scopo di favorire la creazione di sinergie tra soggetti comunque coinvolte in attività educative e
culturali.
2. II contratto, in particolare, dovrà prevedere:
a) L’individuazione da parte del Dirigente scolastico del responsabile del servizio, i! quale assume la
responsabilità per i contenuti immessi nel sito. A tal fine il Dirigente scolastico dovrà verificare non
solo il nominativo, ma anche la qualificazione professionale e la posizione dello stesso rispetto
all’organizzazione richiedente.
b) La specificazione di una clausola che conferisca al dirigente la facoltà di disattivare il servizio
qualora il contenuto dovesse risultare in contrasto con la funzione educativa della scuola.
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Art. 23 - Contratti di prestazione d’opera
1. All’inizio dell’anno scolastico, il Dirigente, sulla base del piano dell’offerta formativa (POF) e
alla previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, individua le attività e gli
insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne da informazione
con uno o più avvisi da pubblicare all’albo ufficiale della scuola e sul proprio sito web o altra forma
di pubblicità ritenuta più opportuna.
2. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che
saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l’elenco dei contratti che s’intendono
stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato:
•
•
•
l’oggetto della prestazione;
la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
il corrispettivo proposto per la prestazione.
3.1 candidati devono essere in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego.
4, Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente scolastico,
può presentare domanda alla scuola ai fini dell’individuazione dei contraenti cui conferire il
contratto,
5.1 criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente articolo
saranno annualmente determinati dal Consiglio d’istituto.
6. Nell’ambito di detti criteri/ il Dirigente scolastico, determina annualmente il corrispettivo di
riferimento per i singoli contratti conferiti.
ovvero il compenso massimo da corrispondere all’esperto per ogni ora di lezione, tenuto conto del
tipo di attività e dell’impegno professionale richiesto, è stabilito nella misura di seguito specificata a
fianco dei relativi insegnamenti:
………………. Euro.................
..........................Euro.................
(ovvero)
In casi particolari, di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all’impegno professionale
richiesto, il Dirigente Scolastico, ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al
docente esperto.
7.1 contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione
comparativa.
8. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:
curriculum complessivo del candidato;
contenuti e continuità dell’attività professionale e scientifica individuale o svolta presso studi
professionali, enti pubblici o privati;
pubblicazioni e altri titoli.
9. Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente scolastico farà riferimento almeno ai
seguenti criteri:
livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
congruenza dell’attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi
formativi dell’insegnamento o dell’attività formativa per i quali è bandita la selezione; eventuali
precedenti esperienze didattiche.
10. Il Dirigente scolastico per le valutazioni di cui al presente articolo può nominare una apposita
commissione, composta dai docenti, a cui affidare compiti di istruzione, ai fini della scelta dei
contraenti con cui stipulare i contratti.
Art. 24 - Alienazione di beni e forniture di servizi prodotte dall’istituzione scolastica per conto
terzi
1.1 contratti e le convenzioni di natura privatistica aventi ad oggetto l’esecuzione di attività di
ricerca, di didattica e consulenza per conto terzi, conclusi tra l’istituzione scolastica ed Enti pubblici
e privati, ai sensi dell’ari 38 del D.l. n,44/2001 sono stipulati dal Dirigente scolastico nell’ambito dei
criteri e limiti di seguito stabiliti;
2. Nell’attività di ricerca, di didattica e consulenza per conto terzi rientrano quelle prestazioni
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eseguite dall’istituzione scolastica, avvalendosi delle proprie strutture, che esulano dai compiti
istituzionali;
3. Il Dirigente, per i contratti relativi a prestazioni a carattere didattico, commissionati da terzi,
prima di procedere alla loro stipulazione deve accertare che l’esecuzione della prestazione:
a) sia compatibile con lo svolgimento della normale attività didattica;
b) non costituisca attività istituzionale dell’istituzione scolastica;
e) sia strumentale e funzionale alle finalità della scuola, cioè l’attività deve trovare motivazioni di
ordine didattico, di ricerca etc;
d) nel caso si richieda l’impiego di laboratori si dovranno stabilire le modalità di utilizzo in modo da
non arrecare pregiudizio al normale svolgimento delle attività istituzionali;
e) nel caso di utilizzo di personale interno all’istituzione scolastica sì dovrà tenere conto se le
attività si collocano in orario di servizio ovvero fuori orario di servizio;
4. Il corrispettivo da richiedere al committente per le attività disciplinate dal presente articolo è
approvato dal Consiglio d’istituto, su proposta del Dirigente. Il corrispettivo deve essere determinato
in misura tale da consentire l’integrale copertura dei costi, nonché una quota di utile. In particolare
dovranno essere valutati i seguenti elementi:
a) costo dei materiali di consumo necessari allo svolgimento dell’attività;
b) costo di acquisto, noleggio, manutenzione o ammortamento di apparecchiature tecnicoscientifiche e didattiche necessarie per l’esecuzione dell’attività;
e) costo dì eventuali prestazioni relative a collaborazioni esterne necessarie all’esecuzione della
prestazione;
d) costo e compenso al personale impegnato nella prestazione;
e) spese di carattere generale per il funzionamento della struttura (compensi per i consumi per le
utenze di gas, acqua, energia elettrica, pulizie etc.) stabilite forfettariamente nella misura dell’1%
della singola prestazione;
f) altre eventuali voci di spese incidenti sul costo globale della prestazione.
5. Su proposta del dirigente, i corrispettivi introitati, saranno ripartiti;
a) una quota pari al...% di tale corrispettivo viene acquisita al bilancio della scuola a fronte delle
spese generali di produzione;
b) una quota pari a ... % viene acquisita al bilancio della scuola ed accantonata a copertura delle
eventuali azioni risarcitorie esercitate da terzi per inadempimento dell’istituzione scolastica;
e) un ulteriore quota del,,.% del corrispettivo viene acquisita al bilancio della scuola da destinata al
personale che cura gli aspetti amministrativi dell’attività.
d) All’atto della proposta di contratto, il dirigente propone una quota di fondi da destinare al
personale docente e ATA che collabora all’attività. Tale quota non potrà superare 1’85% di quanto
resta dopo aver dedotto dal corrispettivo le quote acquisite al bilancio ed i costi della prestazione,
e) le somme rimanenti dopo le operazioni indicate in precedenza possono essere utilizzate, su
proposta del dirigente, per acquisti di materiale per gli alunni.
Art. 25 - Contratti di acquisto o vendita di titoli di stato
1. La stipula di contratti di gestione finanziaria di cui all’alt 48 del regolamento di contabilità
scolastica è possibile a condizione che risulti compatibile con la continuità dell’erogazione del
servizio educativo e formativo.
2. Possono essere destinate a questa forma d’investimento soltanto le risorse derivanti da entrate
proprie dell’istituzione scolastica (quali, ad esempio, quelle ottenute attraverso l’attività contrattuale
dell’istituzione scolastica) e quelle derivanti da eredità, donazioni, legati, lasciti, ecc,
3. Tali contratti possono essere stipulati esclusivamente con istituzioni professionali del settore,
abilitate all’esercizio delle attività bancarie e finanziarie.
4.1 contratti in questione devono essere finalizzati alla conservazione e all’Incremento di risorse
finanziarie non immediatamente impiegabili, da destinare ad una specifica opera di interesse
dell’istituzione scolastica.
5. E’ esclusa la possibilità di concludere contratti aleatori od operazioni finanziarie speculative,
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quali:.
•
•
•
l’acquisto di azioni;
l’acquisito di obbligazioni non indicizzate, in quanto non garantiscono in tutta la durata dell’investimento un
rendimento pari a quello dei titoli di stato semestrali;
l’acquisito di titoli di stato di durata maggiore di un anno, se non indicizzati, in quanto non garantisco interessi
almeno pari a quelli dei Bot semestrali derivati (futures, swap, ecc.), in quanto aventi una natura fortemente
speculativa e spesso aleatoria..
6. Il contratto in questione dovrà, in ogni caso, assicurare la conservazione del capitale impegnato e
un rendimento non inferiore a quello dei titoli di stato con scadenza semestrale, al netto delle
commissioni praticate dagli istituti bancari.
7. Il contratto potrà prevedere forme di riscatto anticipato con la contemporanea clausola della
garanzia della conservazione del capitale e degli interessi medio tempore maturati, decurtati dagli
importi dovuti come commissione.
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REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONE PER CONTO TERZI
AI SENSI DELL’ART. 33 SECONDO COMMA, LETI D) DEL D.i. n.44 DE L1/2/2001
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
11 presente regolamento disciplina i contratti e le convenzioni aventi ad oggetto l’esecuzione di
attività per conto terzi stipulati dall’istituzione scolastica ai sensi dell’alt 33, secondo comma. lett. d)
del D.l. n.44 del 1/2/2001.
Art. 2 - Natura del contratto
1. Per attività e servizi per conto terzi, di cui al presente regolamento, devono intendersi
esclusivamente quelle prestazioni eseguite dall’istituzione scolastica, awalendosi delle proprie
strutture
2. Sono compresi i contratti relativi a prestazioni didattiche, qualora impegnino strutture
dell’istituzione e siano rivolte, esclusivamente o in prevalenza a utenza del committente, per sua
specifica utilità;
Art. 3 - Limiti alla stipula del contratti
1. La stipula delle convenzioni e contratti di cui al presenta regolamento è di competenza del
dirigente scolastico.
2. Il Dirigente prima di stipulare i contratti e convenzione deve accertare che l’esecuzione della
prestazione non sia incompatibile con lo svolgimento della normale attività didattica a e scientifica
della scuola e che non costituisca altresì attività istituzionale della scuola.
3. Può essere autorizzata l’attività per conto terzi solo a condizione che sia strumentale e funzionale
alle finalità della scuola, cioè l’attività deve trovare motivazioni di ordine didattico, di ricerca etc.
Art.4 - Determinazione del corrispettivo
1. Il dirigente scolastico determina il costo che la realizzazione dell’attività comporta.
2. Nella determinazione dei corrispettivi si dovrà tenere conto, sia dei costi della prestazione
professionale,sia del deprezzamento delle attrezzature usate.
3. Su proposta del Dirigente scolastico, i corrispettivi introitati saranno destinati:
a) una quota pari a...... sarà destinata al bilancio della scuola in rapporto alle spese generali di
produzione sostenute
b) una quota pari a ..... sarà destinata al personale dipendente che via ha preso parte all’attività.
4. Le percentuali di ripartizione dei corrispettivi da richiedere ai committenti per attività e servizi
conto terzi/ di cui al comma precedente, saranno stabiliti dal Consiglio d’istituto in sede di
approvazione della proposta di contratto.
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REGOLAMENTO
CONTENENTI I CRITERI PER LA CONCESSIONE
IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI
Art.1 - Finalità e ambito di applicazione
I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni,
Enti o Gruppi organizzati/ secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite, nonché nel
rispetto della convenzione stipulata tra il Comune di....... e l’Istituzione scolastica in data........ e
delle norme vigenti in materia.
Art.2 - Criteri di assegnazione
I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e
attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi
esclusivamente per l’espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civi-le
dei cittadini e senza fini di lucro, valutando i contenuti dell’attività o iniziativa proposte in relazione:
•
•
•
•
al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscano all’arricchimento
civile e culturale della comunità scolastica;
alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;
alla specificità dell’organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di
terzi, senza fini di lucro;
considerando, particolarmente nell’ambito delle attività culturali, la loro qualità e la loro originalità.
Le attività didattiche proprie dell’istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto
all’utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le
attività didattiche stesse. Nell’uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell’ambito scolastico.
Art.3 - Doveri del concessionario
In relazione all’utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell’istituzione
scolastica i seguenti impegni:
• indicare il nominativo del responsabile della gestione dell’utilizzo dei locali quale referente
dell’istituzione scolastica;
• osservare incondizionatamente l’applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
• sospendere l’utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte del
Comune o dalla stessa istituzione scolastica;
• lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare
svolgimento delle attività didattiche.
Art. 4 - Responsabilità del concessionario
II concessionario è responsabile di ogni danno causato all’immobile, agli arredi, agli impiantì da
qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi
presenti nei locali scolastici in occasione dell’utilizzo dei locali stessi.
L’istituzione scolastica e il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità
civile e penale derivante dall’uso dei locali da parte di terzi, che pertanto dovranno presentare
apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di
apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.
Art. 5 - Fasce orarie di utilizzo
L’uso dei locali può essere richiesto esclusivamente per giorni feriali e nei seguenti orari:
• al mattino dalle ore 8 alle ore 14
• pomeriggio dalle ore 15 alle ore 20
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• Art. 6 - Usi incompatibili
Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli
arredi dell’edificio scolastico.
Non sono consentiti concerti musicali e attività di pubblico spettacolo in genere.
È vietato l’uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento.
Art. 7 - Divieti particolari
Durante la manifestazione è vietata la vendita e il consumo di cibarie e bevande all’interno delle
sale.
E’ inoltre vietato fumare. Il personale in servizio nella scuola in funzione di vigilanza è incaricato di
far rispettare il divieto.
L’utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre all’osservanza di quanto segue:
• è vietato al concessionario l’installazione di strutture fisse o di altro genere previa autorizzazione
dell’istituzione scolastica;
• è vietato lasciare in deposito, all’interno dei locali e fuori dell’orario di concessione attrezzi e
quant’altro;
• qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all’interno dei locali dovrà
essere tempestivamente segnalato all’istituzione scolastica;
• l’inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionari
l’assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità;
• i locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine dell’uso,
dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni a garantire il regolare
svolgimento dell’attività didattica della scuola.
Art. 8 - Procedura per la concessione
Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all’Istituzione
scolastica almeno 10 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere oltre
all’indicazione del soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta anche le generalità della
persona responsabile, iI Dirigente scolastico nel procedere alla concessione verificherà se la
richiesta è compatibile con le norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il
giorno e nella fascia oraria stabilita.Se il riscontro darà esito negativo dovrà comunicare
tempestivamente il diniego della concessione; se il riscontro sarà positivo dovrà comunicare al
richiedente, anche per le vie brevi, l’assenso di massima subordinato al versamento della quota
stabilita a titolo di rimborso spese e del deposito cauzionale.
Una volta effettuati i versamenti di cui sopra presso l’istituto cassiere, si emetterà il formale
provvedimento concessorio. Qualora i versamenti di cui sopra non siano stati eseguiti entro il quinto
giorno precedente a quello previsto per l’uso, la richiesta s’intende tacitamente revocata ed i locali
potranno essere messi a disposizione per altri eventuali richiedenti.
Art. 9 - Corrispettivi
II costo giornaliero dell’uso dei locali e il deposito cauzionale sono stabiliti in via discrezionale dal
Dirigente scolastico, comunque non inferiore al costo derivante dalle utenze, pulizie e/o eventuale
personale di sorveglianza, perché tali prestazioni vanno retribuite con parte dei proventi concessori
in quanto resi a favore di terzi e, come tali, non rientranti tra le prestazioni di lavoro straordinario
reso alla scuola.
Il costo viene determinato quindi in Euro 50,00 giornaliero per l’uso dell’aula magna e di € 100,00
per le aule speciali e laboratori o palestra.
Qualora per qualsiasi motivo la manifestazione programmata non si svolga, il corrispettivo versato
resta comunque acquisito all’istituzione scolastica, mentre sarà restituito il deposito cauzionale.
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Art. 10 - Svincolo del deposito cauzionale
II giorno successivo alla manifestazione il Dirigente scolastico, dopo aver accertato che non siano
stati prodotti danni alla sala o agli arredi, emette un provvedimento di svincolo del deposito
cauzionale.
Qualora invece si siano verificati danni, ne esegue l’accertamento e la quantificazione.
La stima dei danni viene rimessa al consiglio d’istituto il quale l’approva e delibera dì incamerare
parzialmente o totalmente la cauzione.
Nel caso che questa risulti insufficiente a coprire il danno il Dirigente agirà nei modi di legge nei
confronti delle persone indicate quali responsabili della manifestazione, ove questi non provvedano
spontaneamente alla copertura del danno.
Art. 11 - Concessione gratuita
In casi del tutto eccezionali, quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e rientranti nella
sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell’ente locale, i locali possono essere concessi anche
gratuitamente.
Tale concessione può avvenire esclusivamente nella fascia oraria dalle ore 8 alle ore 14. quando non
si richiedano prestazioni di lavoro straordinario al personale di assistenza e pulizia.
La concessione gratuita non esime dal versamento del deposito cauzionale.
Art. 12 - Provvedimento concessorio
II provvedimento concessorio è disposto dal dirigente scolastico e dovrà contenere:
•
•
le condizioni cui è subordinato l’uso dei locali, nonché l’importo da versare alla scuola a titolo di corrispettivo e di
deposito cauzionale, l’aggregato di entrata del bilancio della scuola, e, se del caso, l’aggregato di uscita per il
pagamento delle spese derivanti dalla concessione;
il provvedimento dirigenziale dovrà fare richiamo all’esonero di responsabilità dell’istituzione scolastica e dell’ente
locale proprietario per l’uso dei locali e al rimborso e riparazione di eventuali danni provocati per colpa o
negligenza.
La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell’
istituzione scolastica.
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REGOLAMENTO
CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI
BENI IN USO GRATUITO AI SENSI DELL’ART.39 D.I. N. 44 DEL 1/2/2001
Art.l -Finalità
II presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la concessione di beni in uso gratuito ai
sensi dell’art. 39. 2° comma, del D.l. n.,44 del 1/2/2001.
Art. 2 - Individuazione dei beni oggetto della concessione in uso gratuito
II dirigente scolastico, con proprio provvedimento, all’inizio di ciascun anno scolastico, individua i
beni che possono essere concessi in uso gratuito.
L’elenco di tali beni deve essere pubblicato all’albo dell’istituzione scolastica e sul sito web della
stessa.
Possono formare oggetto della concessione tutti i beni mobili di proprietà dell’istituzione scolastica
che abbiano ancora una residua utilità e non siano impiegati per l’assolvimento dei compiti
istituzionali, nonché libri e programmi di software a condizione che l’istituzione scolastica sia
licenziataria ed autorizzata alla cessazione d’uso.
Art 3 - Modalità della concessione
I beni sono concessi in uso gratuito a richiesta degli allievi maggiorenni o se minorenni, a richiesta
del genitore esercente la patria potestà.
La concessione in uso non può comportare per l’istituzione scolastica l’assunzione di oneri
eccedenti il valore di mercato del bene e deve essere subordinata all’assunzione di responsabilità per
la utilizzazione da parte del beneficiario ovvero/ se minore o interdetto, dagli esercenti la
rappresentanza legale. La concessione è sempre revocabile e non può estendersi oltre i periodi di
tempo predeterminati.
Art. 4 - Doveri del concessionario
In relazione all’utilizzo dei beni il concessionario deve assumere nei confronti dell’istituzione
scolastica i seguenti impegni:
non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione;
custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia;
restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione.
Art. 5 - Responsabilità del concessionario
II concessionario è responsabile di ogni danno causato al bene o per il reperimento dello stesso
derivante da qualsiasi azione dolosa o colposa a lui imputabile.
II concessionario non è responsabile per il deterioramento derivante dal normale uso del bene. Sono
a carico del concessionario le spese per l’utilizzazione del bene.
Il concessionario ha diritto al rimborso delle spese straordinarie eventualmente sostenute per la
conservazione della cosa, se necessario e d urgenti.
Art. 6 - Criteri di assegnazione e preferenza
Hanno titolo a concorrere alla concessione di beni in uso gratuito gli studenti, iscritti e frequentanti
per l’anno scolastico 200 /200 che siano in possesso dei seguenti requisiti economici e di merito,
fino a concorrenza dei beni messi a disposizione dell’istituzione scolastica. Le condizioni di merito
del richiedente sono costituite dalla promozione nell’anno precedente con media non inferiore a
sette, o valutazione equivalente se espressa in modo diverso; in presenza di debiti formativi si
considera prevalente la media del sette. Si prescinde dalla valutazione di merito per gli studenti a
rischio di abbandono scolastico, dichiarato dai servizi sociali del comune. Le condizioni economiche
del richiedente sono espresse dalla situazione economica del nucleo familiare di appartenenza con
un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a Euro 10.632,94,
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secondo le disposizioni stabilite con il Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130. L’assegnazione
è disposta prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni di maggiore svantaggio economico.,
secondo la progressione degli indicatori della situazione economica equivalente. Nel caso di parità si
terrà conto, nell’ordine dei seguenti criteri: persone in possesso dei requisiti di merito; richiedenti
nel cui nucleo familiare siano presenti soggetti con handicap permanente grave o invalidità
superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa; richiedenti nel cui nucleo famigliare siano
presenti figli minori ed un solo genitore.
Art. 7- Modalità di presentazione delle domande
Le domande possono essere presentate da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo
stesso studente se maggiorenne.
Le domande vanno redatte su apposito modulo predisposto dall’istituzione scolastica e rese in
autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, relativamente ai dati inerenti gli aspetti conoscitivi
dello studente e del richiedente e della relativa situazione economica.
Le domande compilate vanno presentate all’ufficio di segreteria che le assume al protocollo nel
termine che sarà annualmente stabilito dal Dirigente scolastico
Le condizioni economiche vanno documentate tramite l’attestazione ISEE dell’I.N.P.S., in corso di
validità, in alternativa, la copia della dichiarazione sostitutiva unica, munita dell’attestazione di
presentazione, sempre in corso di validità, con la quale si attesta la situazione economica dei nucleo
familiare, rilasciata dal Comune, da un CAF, o dall’INPS.
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO AGLI ESPERTI ESTERNI
Al SENSI DELL’ARI 40 DI. N. 44 DEL 1/02/2001
Art.1 - Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’art.40 del Decreto interministeriale n.44 del 1
/2/2001 / le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d’opera per attività ed
insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali nell’ambito della
programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e moti-vate esigenze didattiche
deliberate nel POF.
Ari. 2 - Requisiti professionali
1. Per ciascuna attività o progetto deliberati nel POF per lo svolgimento delle quali si renda
necessario il ricorso alla collaborazione di docenti esperti esterni, il collegio docenti stabilisce i
requisiti minimi/ in termini di titoli culturali e professionali, nonché l’eventuale esperienza maturata
nel campo che i docenti stessi devono possedere per accedere all’insegnamento.
2,1 criteri fissati dal collegio docenti saranno pubblicizzati mediante affissione all’albo ufficiale
della scuola e sul proprio sito web o altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna.
Ari. 3 - Pubblicazione degli avvisi di selezione
1. All’inizio dell’anno scolastico, il Dirigente, sulla base del piano dell’offerta formativa (POF) e
alla previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, individua le attività e gli
insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne da informazione
con uno o più avvisi da pubblicare all’albo ufficiale della scuola e sul proprio sito web o altra forma
di pubblicità ritenuta più opportuna,
2. Gli awisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che
saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l’elenco dei contratti che si intendono
stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato:
• l’oggetto della prestazione;
• la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
• il corrispettivo proposto per la prestazione.
3.1 candidati devono essere in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego,
4, Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente scolastico,
può presentare domanda alla scuola ai fini dell’individuazione dei contraenti cui conferire il
contratto.
Art.4 - Determinazione del compenso
1.1 criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente
regolamento saranno annualmente determinati dal Consiglio d’Istituto.
2. Nell’ambito di detti criteri, il Dirigente scolastico, determina annualmente il corrispettivo di
riferimento per i singoli contratti conferiti.
Ovvero il compenso massimo da corrispondere all’esperto per ogni ora di lezione, tenuto conto del
tipo di attività e dell’impegno professionale richiesto, è stabilito nella misura di seguito specificataEuro………….
(ovvero)
In casi particolari, di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all’impegno professionale
richiesto, il Dirigente Scolastico, ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al
docente esperto.
Art. 5 - Individuazione dei contraenti
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1.1 contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante
valutazione comparativa.
2. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:
• curriculum complessivo del candidato;
• contenuti e continuità dell’attività professionale e scientifica individuale o svolta presso studi
professionali, enti pubblici o privati;
• pubblicazioni e altri titoli;
3. Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente scolastico farà riferimento almeno ai
seguenti criteri:
• livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
• congruenza dell’attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi
formativi dell’insegnamento o dell’attività formativa per i quali è bandita la selezione;
• eventuali precedenti esperienze didattiche,
4. Il Dirigente scolastico per le vantazioni di cui al presente articolo può nominare una apposita
commissione, composta dai docenti, a cui affidare compiti di istruzione, ai fini della scelta dei
contraenti con cui stipulare i contratti.
Art. 6 - Stipula del contratto
1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con in relazione ai criteri definiti
con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto e alla
copertura assicurativa.
2. Nel contratto devono essere specificati:
• l’oggetto della prestazione;
• i termini di inizio e conclusione della prestazione;
• il corrispettivo della prestazione indicato al netto della imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e
del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico
dell’amministrazione;
• le modalità di pagamento del corrispettivo;
• le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell’arti 456 del C.C. e le condizioni
per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.
3. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l’obbligo di svolgere l’attività verifica del profitto,
se prevista, e l’obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni;
4. La natura giuridica del rapporto che s’instaura con l’incarico di collaborazione esterna è quello di
rapporto privatistico qualificato come prestazione d’opera intellettuale;
La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli arti, 2222 e seguenti del codice civile;
5.1 contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all’anno scolastico e
sono rinnovabili;
7. E’ istituito presso la segretaria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno
essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l’importo dei compensi corrisposti e
l’oggetto dell’incarico.
Ari. 7 - Impedimenti alla stipula del contratto
1.1 contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’ari, 32, comma 4, del
Decreto Interministeriale n.44 del 1 /2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:
• che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche
• competenze professionali;
• che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di
altri impegni di lavoro;
• di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.
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Art. 8 - Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica
1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra
amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione
dell’amministrazione di appartenenza di cui all’art.53 del D.L.vo 30/3/2001, n. 165.
2. L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato
annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall’art.53, commi da
12 a 16 del citato D.L.vo n. 165/2001.
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CAPO XIII - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’
Art. 1 - Competenza amministrativa-contabile del Consiglio d’Istituto
Il Consiglio dell’Istituzione delibera il bilancio preventivo, le eventuali variazioni e il conto
consuntivo e dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari, per quanto concerne il
funzionamento amministrativo e didattico, nelle materie e con le modalità indicate dall’alt. 6 del
D.P.R. n, 416 del 31.5.1974. Il Consiglio dell’Istituzione delibera inoltre:
a) la radiazione dei crediti riconosciuti come assolutamente inesigibili;
b) l’eliminazione dagli inventari e l’eventuale vendita degli oggetti mobili divenuti inutilizzabili e
che non occorre ulteriormente conservare;
c) il limite di somma che il dirigente è autorizzato a spendere direttamente per l’acquisto del
materiale di consumo, per i modesti rinnovi e completamento del materiale tecnico-scientifico,
comprese le dotazioni librarie ed i periodici;
d) la misura del fondo di anticipazione al DSGA dell’istituto per le spese minute;
e) la designazione dell’azienda o dell’istituto di credito che dovrà disimpegnare il servizio di cassa
sulla base di apposita convenzione;
f) l’acquisto di immobili e l’accettazione di lasciti e di donazioni.
Devono essere fatte salve le attribuzioni del Collegio dei Docenti di cui all’alt. 4 del citato D.P.R. n.
416.
Le delibere del Consiglio dell’Istituzione sono immediatamente esecutive, fatto salvo quanto di
competenza dell’Ufficio scolastico regionale.
Art. 3 – Il Dirigente
II Dirigente:
• rappresenta l’istituto;
• presiede la Giunta Esecutiva;
• cura l’esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio dell’Istituzione o dalla Giunta Esecutiva;
• impegna ed ordina, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, le spese deliberate dal Consiglio
dell’Istituzione
• firma, unitamente al Direttore SGA e al membro di Giunta a ciò designato, gli ordini di incasso
(reversali) e di pagamento (mandati) e qualsiasi atto contabile che comporti impegno di spesa;
• prende in consegna i beni mobili infruttiferi in uso e di proprietà dell’Istituto;
• effettua le spese previste dalla lettera e) del secondo comma dell’alt. 23.
In caso di assenza o di impedimento del Dirigente dette attribuzioni sono esercitate dal docente di
cui all’ultimo comma dell’alt. 3 del D.P.R. n. 417 del 31.5.1974.
Art. 4 – Il DSGA dell’Istituto
Il Direttore SGA dell’Istituto:
• fa parte della Giunta Esecutiva e svolge le funzioni di segretario;
• cura i servizi amministrativi secondo i criteri stabiliti dal Consiglio e le direttive del Dirigente ;
• è preposto ai servizi di ragioneria e di economato;
• firma, con il Dirigente ed il membro a ciò preposto dalla Giunta Esecutiva, gli ordini di incasso
(reversali) e di pagamento (mandati);
• provvede alle liquidazioni e ai pagamenti;
• cura che siano tenuti in ordine i libri degli inventari;
• cura la tenuta dei registri contabili (giornale di cassa, registro partitario delle entrate e registro
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•
•
•
•
•
•
partitario delle uscite);
cura il registro del personale di ruolo e non di ruolo;
cura il libro delle assenze del personale;
cura il registro relativo al fondo di anticipazione per le spese minute;
cura l’eventuale registro degli emolumenti al personale;
cura l’eventuale registro dei revisori dei conti;
cura tutti i registri che la gestione amministrativa della scuola potrà richiedere. Nei casi di
impedimento o di assenza, il Direttore SGA è sostituito dall’impiegato della carriera esecutiva di
qualifica più elevata o, in caso di pari qualifica, da quello più anziano per servizio di ruolo.
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CAPO XIV - PATRIMONIO ED INVENTARIO
Art. 5 - I beni
I beni si distinguono in:
• immobili;
• mobili fruttiferi (titoli e valori: pubblici e privati);
• mobili infruttiferi,
I beni appartengono al patrimonio dello Stato e degli Enti Locali e sono concessi in uso al
Consiglio di Istituto.
Per i beni appartenenti allo Stato si osservano le norme previste dalla legge e dal regolamento di
amministrazione e contabilità generale dello Stato, le istruzioni sui servizi del Provveditorato
generale dello Stato, nonché le disposizioni in merito emanate dal Ministero del Tesoro Ragioneria generale dello Stato.
Per i beni appartenenti agli Enti Locali si osservano le disposizioni impartite dagli enti medesimi.
Art. 6 - Inventario
I beni mobili si iscrivono nell’inventario in ordine cronologico con numerazione progressiva ed
ininterrotta e con l’indicazione di tutti gli elementi che valgano a stabilirne la provenienza, la
consistenza, lo stato di conservazione, il valore ed, eventualmente, la rendita. Ogni oggetto va
segnato col numero progressivo col quale è stato iscritto in inventario. Sono descritti in appositi
distinti registri sia i libri ed il materiale bibliografico che i beni mobili.
Art. 7 - Valore dei beni inventariati
Ad ogni bene iscritto in inventario è attribuito un valore che corrisponde:
• al prezzo di fattura, per gli oggetti acquistati;
• al prezzo di stima, per quelli ricevuti in dono;
• al prezzo di costo, per quelli eventualmente prodotti.
Art. 8 - Beni esclusi dall’inventario
Non si iscrivono in inventario gli oggetti fragili e di facile consumo, cioè quei materiali che per l’uso
continuo sono destinati a deteriorarsi rapidamente.
Non si inventariano, altresì, pur dovendo essere conservati nei modi d’uso: gli annuali, i ruoli di
anzianità, le riviste ed altre pubblicazioni periodiche che, al giudizio del Preside, siano ritenute di
valore effimero.
Art. 9 - Variazioni e fatture
Qualsiasi variazione in aumento o in diminuzione del patrimonio mobiliare del Consiglio
dell’Istituzione è annotata nell’inventario in ordine cronologico. Sulle fatture riguardanti l’acquisto
di materiali soggetti ad inventario è indicato il numero d’ordine sotto il quale i materiali stessi sono
stati registrati. Ad esse è, inoltre, allegato il verbale di collaudo, redatto da apposita commissione
tecnica formata da personale dell’Istituto.
Art. 10 - Eliminazione dei beni dall’inventario
II materiale mancante per furto, per causa di forza maggiore o reso inservibile all’uso è
eliminato dall’inventario.
Alle deliberazioni adottate ai sensi dell’alt. 23 va allegata:
• copia della denuncia presentata alla locale autorità di pubblica sicurezza, qualora trattasi di
materiale mancante per furto;
• il verbale redatto dalla commissione di cui all’ultimo comma del precedente articolo, nel caso di
materiale resosi inservibile all’uso, il quale è ceduto, possibilmente a prezzo di stima.
Art. 11 - Custodia dei beni
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La custodia dei titoli e dei valori è affidata ad azienda, ad istituto di credito od ufficio postale che
disimpegna il servizio di cassa per l’Istituto.
I beni immobili ed i mobili infruttiferi sono assunti in consegna, con debito di vigilanza,dal
Dirigente scolastico. La consegna si effettua per mezzo degli inventari.
Quando il Dirigente cessa dal suo ufficio, il passaggio di gestione avviene mediante
ricognizione generale dei beni in contraddittorio tra il consegnatario uscente o i suoi aventi
causa ed il consegnatario subentrante, con l’intervento del Presidente del Consiglio
dell’Istituzione o di un funzionario dell’Ufficio scolastico regionale e di persona
appositamente designata dal direttore della competente Ragioneria provinciale dello Stato.
Art. 12 - Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico
La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti e dei laboratori è affidata dal
Dirigente scolastico ai rispettivi docenti mediante elenchi descrittivi compilati in doppio esemplare,
sottoscritti dal Dirigente e dall’insegnante interessato, che risponde della conservazione del
materiale affidategli. L’operazione dovrà risultare da apposito verbale.
Qualora più docenti debbano avvalersi dello stesso gabinetto, delle stesse collezioni o degli stessi
laboratori, i docenti tra loro scelgono un responsabile consegnatario, salva diversa disposizione del
Dirigente.
Il docente consegnatario, ove trasferito o comunque cessi dal servizio, ha l’obbligo di fare la
riconsegna al Dirigente di quanto ha avuto in consegna.
In caso di decesso del docente, il dirigente fa la ricognizione del materiale, di regola, anche alla
presenza di un rappresentante degli eredi.
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CAPO XV – PROGRAMMA ANNUALE
Art. 13 - Mezzi finanziari
I mezzi finanziari di cui l’Istituto dispone sono costituiti:
a) dal contributo dello Stato;
b) dal contributo di enti o di privati;
e) dalle rendite di eventuale patrimonio;
d) dalle rendite derivanti da eventuali lasciti o donazioni;
e) da qualsiasi oblazione o provento.
Art. 14 - Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l’anno solare, anche per quanto concerne gli
incassi e i pagamenti.
Art. 15 - Bilancio di previsione
Il bilancio di previsione è di competenza. Esso comprende le somme che si prevede di riscuotere e
quelle che si prevede di dover pagare entro l’esercizio finanziario cui si riferisce il bilancio stesso.
Non è ammessa alcuna gestione fuori bilancio.
Art. 16 - Adempimenti
Entro il 31 ottobre di ogni anno la Giunta Esecutiva predispone il Bilancio di previsione per l’anno
successivo e lo presenta, corredato da una relazione illustrativa dei singoli stanziamenti, al Consiglio
dell’’Istituzione.
Entro il 15 novembre successivo il Consiglio delibera il bilancio di previsione, che deve essere
inviato, unitamente alla relazione della Giunta e a copia della deliberazione del Consiglio stesso, al
Provveditorato agli Studi per l’approvazione non oltre il 30 novembre.
Art. 17 - Situazione finanziaria
Al bilancio preventivo deve essere unito un prospetto da cui risulti la situazione finanziaria in corso,
fermo restando l’obbligo, da parte del Dirigente , di inviare all’Ufficio scolastico regionale entro il
15 gennaio la situazione finanziaria che effettivamente si determina al 31 dicembre precedente.
Art. 18 - Esercizio provvisorio
Qualora il bilancio non sia approvato dall’Ufficio scolastico regionale prima dell’inizio dell’anno
finanziario, l’Istituto può eseguire le spese improrogabili entro i limiti di 1/12 (un dodicesimo) per
ciascun mese degli stanziamenti definitivi del bilancio dell’esercizio precedente.
Art. 19 - Struttura del bilancio
Le entrate e le spese inserite in bilancio vengono classificate nei seguenti titoli:
a) entrate e spese correnti (di funzionamento);
b) entrate e spese in conto capitale (di investimento);
c) entrate e spese per partite di giro.
Le entrate e le spese debbono essere iscritte in bilancio per il loro importo integrale.
Art. 20 - Entrate e spese correnti
Le entrate correnti comprendono:
a) i finanziamenti dello Stato;
b) i contributi di altri enti o privati;
e) le altre entrate. Le spese correnti comprendono le spese di funzionamento amministrativo e
didattico.
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Art 21 - Entrate e spese in conto capitale
Le entrate in conto capitale comprendono i contributi che lo Stato, gli enti o i privati assegnano per
spese di investimento.
Le spese in conto capitale comprendono le spese per l’acquisto e il rinnovo delle attrezzature
didattiche e scientifiche, nonché per l’impianto di biblioteche e sussidi audiovisivi.
Art. 22 - Partite di giro
Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi e che, per ciò,
costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l’Istituto.
Art. 23 - Fondo di riserva
Nel bilancio di previsione deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva per provvedere alle
maggiori necessità che possono manifestarsi durante il corso dell’esercizio. Su detto fondo non
possono essere emessi mandati di pagamento, ma esso deve servire ad integrare, mediante storni, gli
stanziamenti degli altri capitoli di bilancio.
Art. 24- Variazioni di bilancio
Alle variazioni di bilancio si provvede, oltre che con prelevamento dal fondo di riserva o
dall’avanzo di amministrazione, anche con stomi di fondi dai capitoli di spesa che presentino
disponibilità, nonché in conseguenza di maggiori e/o nuove entrate accertate.
Le delibere riguardanti le variazioni di bilancio possono essere adottate soltanto dopo che sia stato
approvato il bilancio preventivo, ma non oltre il 31 ottobre, e vanno trasmesse all’Ufficio scolastico
regionale entro 15 giorni dalla data delle delibere stesse.
Le delibere relative a variazioni dei capitoli riguardanti spese fisse ed obbligatorie non sono soggette
all’approvazione dell’Ufficio scolastico regionale centro servizi amministrativi.
Art. 25 - Spese eccedenti gli stanziamenti in bilancio
Nessuna spesa può essere effettuata se non sia contemplata in bilancio e non deve oltrepassare il
limite del relativo stanziamento.
I componenti del Consiglio dell’Istituzione, nonché della Giunta Esecutiva, rispondono
personalmente per le spese eccedenti gli stanziamenti.
Art. 26 - Residui
Le entrate accertate, ma non riscosse durante l’esercizio, e le spese legalmente impegnate, ma
non pagate, costituiscono i residui, rispettivamente, attivi e passivi.
La gestione dei residui deve essere tenuta distinta da quella della competenza.
Non è consentito iscrivere nei residui degli anni precedenti somme che non siano state comprese
nella competenza dei relativi esercizi finanziari.
Le nuove partite non incluse nei residui accertati vanno imputate ai relativi capitoli di competenza.
Art. 27 - Acquisti
Gli acquisti devono formare oggetto di specifica delibera del Consiglio dell’Istituzione, dalla quale
debbono risultare i mezzi di finanziamento, le attrezzature da acquistare con le loro destinazioni, il
prezzo complessivo (IVA compresa) ed i capitoli di imputazione della spesa. Alla deliberazione
devono essere allegati i seguenti documenti:
a) prospetto comparativo e offerte di almeno tre ditte interpellate;
b) relazione del Dirigente con l’indicazione dei motivi degli acquisti e delle scelte, del numero,
del tipo, delle qualità, delle destinazioni e delle attrezzature già esistenti. Nella stessa
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relazione, per le attrezzature richiedenti la disponibilità di appositi locali e di docenti
particolarmente qualificati, debbono essere fomite, analiticamente, le indicazioni relative. E’ escluso
l’obbligo dell’acquisizione dei preventivi di almeno tre ditte per le forniture di mercé a prezzo
convenzionale con il Provveditorato generale dello Stato o di oggetti o di impianti prodotti
esclusivamente da una ditta.
Non sono soggette alle predette procedure le spese che il Dirigente effettua per l’acquisto del
materiale di consumo, modesti rinnovi e completamenti del materiale didattico tecnico-scientifico,
comprese le dotazioni librarie ed i periodici.
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CAPO XVI - SERVIZIO DI CASSA
Art. 28 - Azienda o istituto cassiere
Il servizio di cassa deve essere espletato da una sola azienda o istituto di credito, in base ad apposita
convenzione. Essa deve prevedere il riconoscimento nei confronti dell’Istituto delle condizioni più
favorevoli. Non sono consentiti depositi di somme in altri conti o in libretti separati.
Art. 29 - Ordini di incasso
Tutte le entrate sono versate direttamente alla azienda o istituto di credito o ufficio postale mediante
ordini di incasso (reversali) numerati progressivamente. L’istituto cassiere, per ogni somma riscossa,
rilascerà quietanza da apposito bollettario a madre e figlia che gli sarà fornito dall’Istituto.
Art. 30 - Versamenti
I versamenti di tasse, rette, contributi, oblazioni di qualsiasi natura, da parte di chiunque, vengono
effettuati mediante il servizio dei conti correnti postali. Le somme versate sul conto corrente postale,
sul quale non possono essere ordinati pagamenti, sono trasferiti alla fine di ogni trimestre sul conto
corrente dell’ente cassiere.
Art. 53 - Mandati
Tutti i pagamenti sono effettuati mediante ordini di pagamento (mandati) numerati
progressivamente.
Art. 54 - Indicazioni su reversali e mandati
Le reversali e i mandati debbono indicare:
a) l’esercizio al quale si riferiscono;
b) il numero d’ordine progressivo;
c) il titolo, il capitolo del bilancio sul quale sono emessi e se si riferiscono alla competenza o ai
residui;
d) il nome e il cognome del debitore o del creditore;
e) la causale dell’incasso o del pagamento;
f) la somma da incassare o da pagare;
g) la data d’emissione;
h) gli estremi degli atti di autorizzazione e delle documentazioni della spesa.
Art. 31 - Emissione delle reversali e dei mandati
Le reversali ed i mandati sono compilati in originali e copie.
L’emissione delle reversali e dei mandati deve essere fatta con ordine strettamente cronologico.
Nelle reversali e nei mandati sono vietate le cancellature, le raschiature, le correzioni. In caso di
errore i predetti titoli debbono essere annullati, annotando su di essi il motivo dell’annullamento.
Le firme apposte nell’originale e nella copia, della reversale o del mandato, debbono corrispondere a
quelle apposte sui modelli depositati presso l’istituto cassiere.
Le reversali ed i mandati vanno trasmessi all’ente cassiere con distinte numerate progressivamente.
Art. 32 - Mandati estinti ed estratto conto
L’istituto cassiere rimetterà mensilmente all’Istituto Comprensivo statale di Monasterace i mandati
estinti e, almeno trimestralmente, un estratto del conto corrente. Tale obbligo verrà inserito nella
convenzione . del servizio di cassa.
Art 33 - Reversali e mandati inestinti
Le reversali rimaste da esigere ed i mandati da pagare alla fine dell’esercizio sono restituiti
all’Istituto.
Il Consiglio dell’Istituzione li annulla e dispone nuovi titoli con imputazione alla gestione dei
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residui dell’esercizio finanziario successivo.
Art. 34 - Vincoli di reversali e mandati
Con lo stesso mandato e con la stessa reversale non possono essere disposti, rispettivamente,
pagamenti o riscossioni interessanti più capitoli di bilancio oppure la competenza ed i residui.
Art. 35 - Spese minute
Alle minute spese si provvede col fondo che a tal fine viene concesso in anticipazione al direttore
SGA dell’Istituto.
L’anticipazione del suddetto fondo è disposta con mandato emesso sull’apposito capitolo iscritto nel
bilancio tra le spese per partite di giro.
Quando la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi il Direttore SGA presenterà alla Giunta
Esecutiva le note documentate delle spese fatte, le quali, raggruppate con riferimento ai
corrispondenti capitoli di bilancio, saranno a lui rimborsati con mandati emessi a suo favore.
Analogamente sarà fatto per le spese sostenute fino all’ultimo giorno dell’esercizio, nel qual giorno
il Direttore SGA dovrà versare all’ente cassiere l’intero ammontare dell’anticipazione ricevuta
imputando il versamento nell’apposito capitolo iscritto nel bilancio fra le entrate per partite di giro.
Art. 36 - Responsabilità
Gli originali delle reversali e dei mandati, corredati dei documenti giustificativi, saranno conservati
ed ordinati per capitolo di bilancio presso l’ufficio di segreteria dell’Istituto Omnicomprensivo
Statale di Filadelfia.
La responsabilità dei fondi amministrati è imputabile in solido alle persone che sono autorizzate a
firmare gli atti contabili.
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CAPO XVII - REGISTRI CONTABILI
Art. 37 - Registri contabili
I registri contabili obbligatori sono:
a) il giornale di cassa;
b) il registro partitario delle entrate;
e) il registro partitario delle spese.
Nel giornale di cassa si trascrivono tutti i mandati e le reversali - distintamente per competenze e
residui - nel giorno in cui sono emessi.
Nei registri partitari delle entrate e delle spese si apriranno tanti conti quanti sono i capitoli del
bilancio e vi si annoteranno le operazioni di accertamento e di impegno e quelle di incasso o di
pagamento.
Art 38 - Correzioni dei registri contabili
Nei registri contabili sono vietate le cancellature e le raschiature. Le correzioni debbono essere fatte
con inchiostro rosso e le parole e/o le cifre errate debbono rimanere visibili sotto la sbarratura in
rosso, convalidate con la firma del D.S.G.A.
CAPO XVIII - CONTO CONSUNTIVO
Art. 39 - Conto consuntivo
Il conto consuntivo comprende il conto finanziario e del patrimonio. Ad esso sono allegati:
a) l’elenco dei residui attivi e passivi dell’esercizio e quello degli esercizi precedenti, con
l’indicazione del capitolo di imputazione, del nome del debitore o del creditore, della causale del
debito o del credito e del loro ammontare;
b) il riepilogo del conto di cassa che dimostri: il fondo esistente all’inizio dell’esercizio; le
somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza che in conto residui; il fondo rimasto
alla chiusura dell’esercizio.
Art. 40 - Adempimenti
Entro il mese di febbraio di ogni anno la Giunta Esecutiva predispone il conto consuntivo
dell’esercizio precedente e lo presenta, corredato da una relazione illustrativa, ai rispettivi consigli.
Entro il 15 marzo successivo il Consiglio dell’Istituzione delibera il conto consuntivo, che deve
essere inviato, assieme alla relazione della Giunta, all’Ufficio scolastico regionale centro servizi
amministrativi per l’approvazione non oltre il 31 marzo.
CAPO XIX – ALBO FORNITORI
Art. 41 – Avviso apertura albo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 2 del D.L.vo 163/2006 - Principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza,
parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità
VISTO l’art.125 del D.L.vo 163/2006 –Lavori, servizi e forniture in economia
VISTO il D.I. n. 44/ 2001 in particolare gli art. 33 e 34 riguardanti rispettivamente, interventi del Consiglio di Istituto
nell’attività negoziale e la procedura ordinaria in merito agli acquisti e contratti;
CONSIDERATO che l’attività negoziale prevista dall’art. 31 e 32 del D.I. 44/2001 è di competenza della Dirigenza, nel
rispetto delle deliberazioni assunte dal C.I.
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VISTO l’art. 2 del D.L.vo 163/2006
PRESO atto che occorre istituire l’Albo fornitori dell’Istituto che verrà pubblicato sul sito di Istituto
VISTA la delibera n………… del Consiglio di Istituto del …/…/…
AVVISA
Che l’Istituto accetterà ed iscriverà all’albo sopramenzionato le ditte appaltatrici di beni e servizi che produrranno
istanza di inclusione come fornitori per le seguenti categorie merceologiche:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Carta, cancelleria e stampati
Accessori per attività sportivi e ricreative
Materiale e strumenti tecnico specialistici
Materiale informatico e software
Medicinali, materiale sanitario e igienico
Contratti di assistenza software e hardware
Manutenzione e riparazione macchinari (fotocopiatori, fax etc.)
Servizio trasporto per visite di istruzione e attività integrative per n. 1 giorno
Organizzazione visite istruzione per più giorni
Servizi bancari e assicurativi
Altri servizi
L’albo può essere utilizzato per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia mediante amministrazione diretta
ovvero procedura negoziata mediante cottimo fiduciario secondo le prescrizioni normative previste del D. Lgs. 163/2006
L’iscrizione richiesta per una o più categorie merceologiche, dovrà essere effettuata utilizzando il modello di richiesta
allegato al presente avviso e pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica [email protected] o
tramite fax n. 0968/724044.
SI AVVERTE CHE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
il presente avviso è riferito ad un Albo Fornitori “aperto”, per cui non vi sono termini di scadenza per la
presentazione delle domande.
mensilmente l’Albo viene aggiornato in base alle richieste pervenute.
l’inclusione dell’impresa nell’Albo fornitori non costituisce titolo per pretendere l’affidamento di pubbliche
forniture e servizi e l’Amministrazione non è assolutamente vincolata nei confronti della ditta stessa.
l’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare le autocertificazioni presentate.
Il trattamento dei dati sarà effettuato in conformità al D.Lgs. 196/03.
E’ richiesta l’iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinenti alla categoria merceologica.
L’istanza dovrà necessariamente contenere le seguenti dichiarazioni:
•
•
•
•
•
•
•
Iscrizione al registro prefettizio senza clausola di esclusione dai pubblici appalti, se cooperativa, o
iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali in attuazione dell’art. 9 della Legge 381/91, se
cooperative sociali;
Possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
Inesistenza di cause di interdizione previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575;
Applicazione piena ed integrale ai propri addetti dei contenuti economico-normativi della
contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare riferimento al
rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa;
Di non avere cause ostative di cui alla Legge 575/19650”antimafia;
Che il candidato non sia incorso in risoluzioni contrattuali o revoche dell’aggiudicazione in occasioni
di forniture o servizi relative alle categorie merceologiche per cui è richiesta l’abilitazione
Dati e informazione varie sull’impresa
Filadelfia,
F.to Il Dirigente Scolastico
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Art. 42 – Regolamento albo
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTI gli art. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n.275;
VISTO l’art.33, secondo comma, del Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001, con il quale viene attribuita al
Consiglio d’Istituto la competenza a determinare i criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte
del dirigente scolastico;
VISTO l’art.10 del T.U.16/04/94, n.297;
DELIBERA
ai sensi dell’art.33, 2° comma, del Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001 la seguente appendice al regolamento
44/01, che costruisce parte integrante del regolamento d’Istituto.
Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione
L’albo dei fornitori dell’Istituto Omnicomprensivo di Filadelfia contiene i nominativi delle ditte che hanno richiesto
l’inserimento nello stesso.
Art. 2 – Modalità di costituzione dell’Albo
Il Consiglio di Istituto regola la pubblicazione all’Albo, secondo i criteri della massima pubblicità, dei nominativi
delle ditte che intendono concorrere alla fornitura di beni o servizi scolastici secondo le tipologie:
Trasporti;
Materiale cancelleria;
Materiale di pulizia;
Arredi;
Servizio manutenzione / gestione rete hardware – software, contratti fotocopiatrici;
Assicurazioni.
Criteri di massima per l’individuazione delle Ditte offerenti:
Aderenza alle necessità dell’Istituto;
Territorialità;
Referenza (le referenze possono avere anche origine interna ovvero basate su precedenti positivi rapporti con il
fornitore).
Art. 3 – Presentazione delle domande
Le Ditte interessate all’inserimento nell’Albo dei fornitori devono far pervenire domanda scritta al Dirigente
Scolastico, completa di tutte le notizie utili all’individuazione della ditta stessa.
In particolare, la domanda deve contenere:
•
•
•
•
•
•
•
•
ragione sociale
nominativo dei titolari e/o dei soci
indirizzo
iscrizione alla camera di commercio
partita IVA/codice fiscale
finalità, nel caso di associazioni senza scopo di lucro
caratteristiche merceologiche dei prodotti
referente.
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Art. 4 – Competenza alle integrazioni dell’Albo fornitori
Il Dirigente Scolastico, tramite il DSGA, provvede ad assumere le domande al protocollo e ad integrare l’Albo
Fornitori dopo aver verificato la tipologia dei servizi/prodotti dichiarati dall’aspirante.
Non vengono prese in considerazione le domande presentate via fax, tranne nei casi in cui la Ditta dichiari
espressamente che provvederà ad inoltrare anche la copia originale della domanda.
Si intendono acquisite all’albo fornitori le richieste di iscrizione già precedentemente pervenute in busta chiusa e
protocollate.
Art. 5 – Inserimento automatico nell’Albo fornitori
L’Albo fornitori verrà utilizzato dopo aver verificato, prioritariamente, l’offerta dei servizi in rete CONSIP, come da
istruzioni nell’ambito della normativa degli Enti Statali.
Art. 6 – Aggiornamento dell’albo
L’albo viene aggiornato ogni anno entro il 31 dicembre.
Nell’aggiornamento dell’albo si terrà conto della rispondenza del POF.
L’aggiornamento prevede anche la cancellazione di un fornitore qualora si siano verificati problemi.
Il rinnovo dell’albo è disposto con delibera del Consiglio di Istituto qualora il Dirigente scolastico ne segnali la
necessità, motivandone le ragioni.
Il DSGA con propria determinazione organizzativa dispone per la tenuta e aggiornamento dell’albo.
Art. 7 –Negozi elettronici
L’istruzione delle pratiche d’acquisto deve, in ogni caso, essere preceduta da un’accurata indagine dell’offerta
attraverso i listini dei negozi elettronici presenti su Internet, in modo che venga acquisita la conoscenza della
disponibilità e della tipologia dei servizi e dei prodotti presenti sul mercato, che permetta una dettagliata e precisa
compilazione dei capitolati e/o delle richieste di preventivo.
Art. 8 – Competenza alla verifica dei requisiti dei fornitori
Il Dirigente scolastico può verificare il possesso dei requisiti dichiarati dalle aziende attraverso la richiesta di
documenti, visure presso la camera di commercio o altre misure cautelative che riterrà opportune.
In ogni caso, la domanda è elemento sufficiente per l’inserimento del fornitore e gli effettivi controlli sono da
effettuarsi solo nei momenti propedeutici alla stipula di contratti.
I soggetti iscritti all’albo dei fornitori sono tenuti a dare immediata comunicazione e a trasmettere tempestivamente
all’amministrazione i documenti concernenti qualunque variazione intervenuta in merito ai requisiti, agli stati ed alle
notizie dichiarati, entro trenta giorni dal verificarsi della medesima.
Art. 9 - Trattamento dei dati
I dati relativi all’Impresa e i dati personali saranno utilizzati dall’Amministrazione per la gestione dell’iscrizione ed ai
fini di ogni diritto o facoltà spettanti all’amministrazione in ragione del rapporto contrattuale con l’impresa iscritta.
Essi verranno trattati con mezzi informatici e potranno essere, a termine di legge, consultati dai diretti interessati,
modificati, integrati o cancellati (D.Lgs. n. 196 del 2003). Responsabili del trattamento dati sono il D.S.G.A. e
l’assistente responsabile degli acquisti che provvede, sotto il profilo amministrativo, alla gestione dell’Albo.
Art.10 – Ordine di inserimento nell’albo fornitori
L’albo dei fornitori è un atto soggetto a integrazioni periodiche e, pertanto, l’ordine di collocazione dei nuovi aspiranti
è cronologico.
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Art.11 – Utilizzo dell’albo dei fornitori
Il Dirigente Scolastico attinge all’Albo dei fornitori per ogni necessità di fornitura di servizi e di materiali di consumo,
di investimento, et cetera, che ravvisi opportuna per le finalità comprese nel POF. Fanno eccezione le minute spese
qualora, per la tipologia del materiale da acquistare, si debba ricorrere a ricerche di fornitori specifici, non compresi
nell’albo.
Altra eccezione è rappresentata dal caso in cui non esista il numero sufficiente di nominativi per soddisfare l’esigenza
della richiesta dei tre preventivi, ove la fattispecie contrattuale lo preveda. In tal caso il Dirigente può effettuare
ricerche e acquisire direttamente le informazioni necessarie all’individuazione di un fornitore.
Per il materiale di uso corrente si richiederà ad inizio anno un’offerta che sarà tenuta valida per l’intero anno
scolastico.
Ove possibile, anche per gli acquisti occasionali, a partire da 250 euro saranno effettuate comparazioni di tre
preventivi.
Il DS valuterà inoltre, l’opportunità di contattare fornitori non inseriti in elenco ma con i quali la scuola ha avuto
positivi rapporti negoziali.
Il DS cercherà di privilegiare i fornitori presenti sul territorio per rendere più efficace e tempestiva l’assistenza, la
manutenzione, sostituzione di prodotti successivi all’acquisto.
L’individuazione di professionisti risponderà agli obiettivi dell’attività che si deve svolgere tenendo conto di:
•
•
•
•
•
curriculum;
precedenti esperienze nell’Istituto;
referenze;
territorialità;
economicità.
Art.12 – Pubblicità
Lo schema dell’Albo dei fornitori costituisce allegato alla presente appendice al regolamento D.M. 44/01, per
l’integrazione da parte del Dirigente scolastico come al precedente art. 4.
L’albo dei fornitori è affisso all’Albo della Sede Centrale di Viale Europa – Filadelfia e viene pubblicato sul sito Web
della scuola (www.omnifiladelfia.it).
Art. 13 – Depennamento dall’albo
Vengono depennate le ditte:
che, interpellate, non abbiano risposto alle richieste di offerta;
che abbiano mostrato difformità nella fornitura di beni e servizi;
per mancata fornitura entro i tempi richiesti.
Per tutto quanto non previsto nella presente appendice al regolamento di gestione amministrativo-contabile della
scuola, si fa riferimento alla vigente normativa.
Art. 43 – Valutazione Fornitori
1. SCOPO
Definire le responsabilità e le modalità di effettuazione della valutazione dei fornitori della scuola.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
Fornitori di beni e servizi rilevanti per la qualità del servizio erogato:
Forniture di beni e materiali:
• facile consumo (materiale di pulizia, cancelleria e materiale per attività
didattiche…)
• beni inventariabili ( strumenti didattici, strumenti tecnologici, licenze
software…)
Forniture di servizi :
• docenti esterni per corsi CTP
• interventi di esperti qualificati
• corsi di aggiornamento per il personale
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• agenzie di viaggio
• assicurazioni
• servizio bancario
• servizi di autotrasporti
• assistenza hardware, software, reti informatiche
• servizi di manutenzione /assistenza tecnica
3.DEFINIZIONI
DS Dirigente Scolastico
DSGA Direttore Servizi Generali Amministrativi
CT Commissione tecnica
AA Assistente amministrativo responsabile acquisti
RDP Responsabile di progetto
RDF Responsabile di funzione
4. RIFERIMENTI PRINCIPALI
D. Interministeriale n°.44 del 1 febbraio 2001
5. RESPONSABILITÀ
DS
Definisce i criteri di valutazione dei fornitori e in sede di riesame ne approva la
valutazione.
DSGA
Aggiorna la lista dei fornitori qualificati
Valuta l’affidabilità dei fornitori in base ai criteri precedentemente stabiliti.
AA
Collabora con DSGA per aggiornare la lista dei fornitori qualificati
Tiene i contatti con i fornitori
CT
Valuta le forniture e compila il verbale di collaudo
6. MODALITÀ ESECUTIVE
DSGA o un suo delegato AA dispone e gestisce un’apposita lista dei fornitori qualificati così articolata:
Fornitori storici cioè fornitori abituali da almeno 3 anni dai quali si sono acquisiti beni e servizi, le cui
prestazioni sono state ritenute in linea con le esigenze della scuola, da considerarli in grado di assicurare un
adeguato livello di affidabilità.
Fornitori potenziali cioè fornitori per i quali è stata effettuata una prima raccolta di informazioni
preliminari, ma dai quali non è stato ancora comprato niente e che vengono valutati sulla base della
certificazione ( fornitore in possesso di una certificazione di qualità), della notorietà ( fornitore di provata
conoscenza) , delle referenze (fornitore valutato in base al curriculum, ai lavori svolti e provati, attestati di
iscrizione ad albi e collegi).
Fornitori non ritenuti idonei sulla base di precedenti esperienze.
All’interno della lista ciascun fornitore AA dispone di uno spazio in cui vengono registrati i seguenti dati
Indirizzo
Tipologia di beni forniti
Sistema qualità certificato
Valutazione per la qualità prodotto
Valutazione tempestività consegne
Valutazione modalità di pagamento
Problematiche /NC rilevate
Note
I fornitori di beni materiali o servizi vengono valutati in base ai precedenti criteri definiti da DS e calibrati sulla
tipologia di fornitura , il punteggio viene registrato sull’apposita casella e rivalutati annualmente sulla base dei
nuovi punteggi .
I fornitori di servizi formativi vengono valutati in base al punteggio ottenuto nella graduatoria del Bando di
concorso e il risultato aggiornato sulla lista dei distributori qualificati.
Nel corso del riesame Ds riconferma nella Lista dei fornitori il fornitore ritenuto affidabile o depenna il fornitore
non ritenuto idoneo.
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7. ALLEGATI E RIFERIMENTI ALLA MODULISTICA
MODELLO 1 Scheda di valutazione dei fornitori
MODELLO 2 Valutazione conclusiva fornitori
Modello 1 Scheda Valutazione Fornitori
DATI DEL FORNITORE
Fornitore:
Indirizzo
Telefono
Fax
@.mail del fornitore
Prodotto/servizio fornito
(barrare le caselle scelte)
SOLO PER I FORNITORI DI MATERIE PRIME
CARATTERISTICHE DA MONITORARE
Buono
Sufficiente
Scarso
1.
2.
3.
4.
5.
Fino a 2% *
10
10
10
10
10
Fino a 3% nc*
5
5
5
5
5
Oltre 3% nc*
0
0
0
0
0
Puntualità delle consegne
Qualità materiali o lavorazioni
Disponibilità/Flessibilità
Prezzo
Condizioni di Pagamento
Punteggio
ottenuto
Punteggio previsto.
- per essere qualificato MINIMO: 25
* solo per i punti 1-2
(sbarrare le caselle scelte)
SOLO PER I FORNITORI DI SERVIZI
CARATTERISTICHE DA MONITORARE
1.
2.
3.
4.
Puntualità
Qualità della prestazione
Prezzo
Rispetto degli accordi economici e delle
fatturazioni
5.
Competenze del personale specifica nel settore
Punteggio previsto.
- per essere qualificato MINIMO: 25
Buono
Fino a 2 nc*
10
10
10
10
10
* solo per i punti 1-2
RISULTATO:
Data
QUALIFICATO
NON QUALIFICATO
Firma
Istituto Omnicomprensivo Statale
Filadelfia
Sufficiente
Fino a 3 nc*
5
5
5
5
5
Scarso
Oltre le 3 nc*
0
0
0
0
0
Punteggio
ottenuto
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Modello 2 Valutazione conclusiva fornitori
Nome:
Cognome:
INCARICHI ESEGUITI
CORSO/ SERVIZIO
PERIODO
N. ALLIEVI
N.
RECLAMI
NOTE
ANNO scolastico: ……..
VALUTAZIONE COMPLESSIVA
N°
CRITERI DI VALUTAZIONE
1
Competenza tecnica specifica;
2
Competenza didattica/educativa;
3
Affidabilità
4
Puntualità, comportamento e disponibilità
5
Reclami sull’Esperto esterno
Ottimo
0 NC
10
punti
Buono
1-2 NC
7 punti
Sufficiente
3 NC
6 punti
Scarso
oltre 3 NC
0 punti
Punteggio
ottenuto
Punteggio minimo previsto:30
Risultato:
qualificato
Data
non qualificato
Firma
Il presente regolamento d’Istituto è emanato dal Commissario Straordinario con delibera n. 3 del
Verbale n. 5 del 13.10.2010
Filadelfia, 13.10.2010
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Regolamento d`Istituto 2010-2011