Servizio Politiche del Lavoro
- RIFORMA DEL LAVORO (2012)
-
PACCHETTO LAVORO (2013)
- “JOB ACT” (2014)
Il complesso labirinto normativo
che regola il mercato del lavoro
22 MARZO 2014
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“RIFORMA MDL” E “PACCHETTO LAVORO”:
FINALITA’ E INTERVENTI
Riforma Mercato del Lavoro
Legge 92/12
(dal 18 luglio 2012)
Regolare
il mercato del lavoro
Flessibilità
in entrata
Flessibilità Ammortizzatori
in uscita
sociali
Pacchetto Lavoro
Legge 99/13
(di conversione del D.L. 76/13)
(dal 28 giugno 2013)
Creare
occupazione
Flessibilità
in entrata
Servizi
Incentivi
per l’impiego occupazione
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“JOBS
ACT”: PIANO PER IL LAVORO
FINALITA’ E INTERVENTI
DECRETO LEGGE N.34
del 20 marzo 2014
In attesa del….
DISEGNO DI LEGGE
(in vigore dal 21 marzo 2014)
Conferisce al Governo apposite
deleghe volte a:
Semplificare
alcuni istituti
-
Flessibilità
in entrata:
t. determ.
e
apprend.
Durc
e
Elenco
anagrafico
dei lavoratori
Contratti
di
solidarietà
-
riformare gli ammortizzatori
sociali
riformare i servizi per il lavoro e
le politiche attive
Semplificazione delle procedure
ed adempimenti connessi alla
costituzione e gestione dei
rapporti di lavoro
riordinare
le
tipologie
contrattuali
migliorare la conciliazione vitalavoro
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«RIFORMA MDL», «PACCHETTO LAVORO», «D.L.34/14»:
LA FLESSIBILITA’ IN ENTRATA
CONTRATTO
A TEMPO
DETERMINATO
COLLABORAZIONE A
PROGETTO
ASSOCIAZIONE IN
PARTECIPAZIONE
TIROCINIO
FORMATIVO
MODIFICATI
DAI 3 PROVVEDIMENTI
APPRENDISTATO
LAVORO ACCESSORIO
(BUONI LAVORO/VOUCHER)
LAVORO
INTERMITTENTE
[N.B. TUTTE QUESTE TIPOLOGIE SONO STATE TUTTE OGGETTO DI MODIFICHE DALLA
RIFORMA DELLA 2012 E DAL PACCHETTO LAVORO DEL 2013]
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«JOBS ACT:
NOVITA’ del Decreto Legge 34/14»
(Art. 1)TEMPO DETERMINATO
- NO CAUSALE, anche alla somministrazione a t.d.
- MAX 8 PROROGHE nei 36 mesi
- 20% dell’organico complessivo: tetto legale di assunzioni a t.d., salvo
diversa previsione della Contrattazione Collettiva Nazionale
(Art. 2) APPRENDISTATO
- NO forma scritta per il Piano Formativo Individuale
- NO percentuali di stabilizzazione legali
- Discrezionalità dell’offerta formativa pubblica
- Retribuzione dell’apprendista (solo apprendistato di 1° livello):
riferimento alle ore di lavoro effettivamente prestate e al 35% del
relativo monte ore complessivo di formazione, fatta salva l’autonomia
della contrattazione collettiva.
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(art. 3) ELENCO ANAGRAFICO DEI LAVORATORI
- Per accedere ai Servizi per l’impiego si dovrà essere cittadino italiano,
comunitario o straniero regolarmente soggiornante in Italia (viene
abrogato il concetto generico di «persona»)
- Lo stato di disoccupazione potrà essere comprovato in qualunque
centro per l’impiego (viene eliminato il requisito della corrispondenza
tra domicilio della persona e sede del centro per l’impiego)
(art 4) DURC
- smaterializzazione del Durc, attraverso interrogazione telematica della
regolarità contributiva da parte di chiunque vi sia interessato.
L’interrogazione avrà una validità di 120 giorni e sostituirà il DURC. Si
attende apposito decreto ministeriale che ne disciplinerà la nuova
procedura.
(art. 5) CONTRATTI DI SOLIDARIETA’
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IL CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO
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CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
PASSAGGIO DALLA «CAUSALITA’ «ALLA «ACAUSALITA’» DEI CONTRATTI
D.Lgs 368/01
Dal 21 marzo 2014
Fino al 20 marzo 2014
TUTTI CONTRATTI
ACAUSALI
Obbligo
di “CAUSALE”
+
20%:
PERCENTUALE
DEI
TEMPI
DETERMINATI RISPETTO ALL’ORGANICO
COMPLESSIVO, SALVO LIMITI PREVISTI
DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Riforma Mdl 2012
Pacchetto Lavoro 2013
- 1°
possibilità
contratto “ACAUSALE”
CONTR. a T.D.
- DURATA MAX 12 MESI (prorogabili)
“ogni altra ipotesi” individuata dai
CONTRATTI COLLETTIVI, anche AZIENDALI
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CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
“INTERVALLI”
tra 2 contratti a T.D. tra stesso datore e lavoratore
D.Lgs 368/01
Riforma MDL
Pacchetto Lavoro (art. 7)
(dal 18 luglio 2012)
(dal 28 giugno 2013)
- 10 GIORNI
- 20 GIORNI
- 10 GIORNI
- 20 GIORNI
- 60 GIORNI (se precedente contratto ha durata = o < a 6 mesi)
N.B. NO INTERVALLI:
- 90 GIORNI (se precedente contratto ha durata > 6 MESI)
- ATTIVITA’ STAGIONALI
+
DEROGA: 20 e 30 GIORNI in caso di…
ipotesi legate anche ad ATTIVITA’ NON STAGIONALI,
individuate dai contratti collettivi, anche aziendali
- CONTRATTAZIONE COLLETTIVA a livello INTERCONF. E CATEG.
(in via delegata anche a livello DECENTRATO) per PROCESSO PRODUTTIVO
- ATTIVITA’ STAGIONALI (dpr 1525/63 , avvisi comuni, CCNL)
- OGNI ALTRO CASO (contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale)
N.B. Il D.L. 34/14 non apporta modifiche agli intervalli. Nel caso di successione
di contratti tra lo stesso datore e lavoratore, vale sempre la regola del rispetto
degli intervalli.
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CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
LA DISCIPLINA DELLE «PROROGHE»
DECRETO LEGGE 34/2014
FINO AL 20 MARZO 2014
AMMESSA 1 SOLA PROROGA
NEI 36 MESI
DAL 21 MARZO 2014
FINO AD UN MAX DI
8 PROROGHE NEI 36 MESI
LE PROROGHE SONO «ACAUSALI»
LE PROROGHE DEVONO RIFERIRSI
ALLA
«STESSA
ATTIVITA’
LAVORATIVA» DEL CONTRATTO
ORIGINARIO
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SOMMINISTRAZIONE
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SOMMINISTRAZIONE
A TEMPO
INDETERMINATO
A TEMPO
DETERMINATO
Art. 20, comma 3 del d.lgs 276/03
Art. 20, comma 4 del d.lgs 276/03
La
somministrazione
a
tempo
indeterminato è ammesso solo in casi
tassativi. A titolo esemplificativo:
Il contratto di somministrazione a tempo
determinato deve essere giustificato da
ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo e sostitutivo, anche se riferibili
all’ordinaria attività dell’utilizzatore
- servizi di consulenza ed assistenza settore
informatico;
- servizi di pulizia, custodia, portineria;
- attività di marketing;
ma…possibilità di
contratto “ACAUSALE”
-servizio trasporto merci e persone;
particolari attività in edilizia e cantieristica
navale;
- in tutti i casi previsti dai contratti collettivi
nazionali o territoriali.
SOLO «ACAUSALI»
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SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO
SOMMINISTRATORE
Rapporto
di LAVORO
LAVORATORE
A TEMPO
DETERMINATO
CONTENUTO
CONTRATTO DI LAVORO:
-AGENZIA PER IL LAVORO (APL)
-EVENTUALE PERIODO DI PROVA (da 1 a 11 giorni: per missioni inferiori a 6 mesi; da 1 a 13 giorni: per
missioni superiori a 6 mesi) N.B. per le missioni inferiori a 15 giorni, il periodo di prova può essere anche
di 1 giorno
-CCNL SULLA SOMMINISTRAZIONE
-CCNL UTILIZZATORE (PER I PERIODI DI MISSIONE)
-TRATTAMENTO ECONOMICO
D.L. 34/14
-ORARIO DI LAVORO
- ACAUSALE: NON SI APPONE ALCUNA CAUSALE
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SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO
L’ESPERIENZA DEL
Pacchetto Lavoro (art. 7)
(dal 28 giugno 2013)
TRASPORTO AEREO
possibilità
nell’INTESA DEL 2.8.2013
contratto “ACAUSALE”
- 1°
MISS. in SOMM. a T.D.
- DURATA MAX 12 MESI (prorogabili)
Non si applica l’art. 20, comma 4 dlgs 276/03 (NO
CAUSALE) nelle seguenti ipotesi di ACAUSALITA’:
-soggetti di età inferiore a 35 anni
-soggetti con invalidità certificata di almeno il 20%
“ogni altra ipotesi” individuata dai
CONTRATTI COLLETTIVI, anche AZIENDALI
-contratti
di
somministrazione
complessivamente non inferiore a 12 mesi
di
durata
-donne con almeno 1 figlio a carico
-soggetti percettori di ammortizzatori sociali, anche in
deroga, da almeno 1 mese
-soggetti senza lavoro da almeno 1 mese
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APPRENDISTATO
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APPRENDISTATO
D.lgs. 167/11
T.U. Apprendistato
(in vigore dal 25.10.11
ed operativo dal 26.4.2012)
CLAUSOLA DI STABILIZZAZIONE CONTRATTUALE
(indipendentemente dall’organico)
Possibilità per la contrattazione collettiva di prevedere
una percentuale di conferma degli apprendisti
Riforma MDL
(dal 18 luglio 2012)
CLAUSOLA DI STABILIZZAZIONE CONTRATTUALE
“PERCENTUALE DI CONFERMA”: AZIENDE FINO A 9 DIPENDENTI
CLAUSOLA DI STABILZZAZIONE LEGALE
“PERCENTUALE DI CONFERMA”: AZIENDE OLTRE 9 DIPENDENTI
- Dal 1.1.13 al 17.7.15 per assumere nuovi apprendisti:
percentuale di conferma al 30% nell’ultimo triennio
- Dal 18.7.2015 percentuale di conferma al 50%
ABROGATE LE
PERCENTUALI
«LEGALI» DI
STABILIZZAZIONE
(introdotte dalla Riforma MDL,
per l’assunzione di nuovi
apprendisti nelle aziende sopra
i 9 dipendenti)
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PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE:
OBBLIGO FORMA SCRITTA
PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE:
«NO» FORMA SCRITTA
FORMAZIONE TRASVERSALE:
OBBLIGATORIA, MA ELIMINATA DAL
PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE
LA FORMAZIONE TRASVERSALE E’
DISCREZIONALE
APPRENDISTATO DI 1° LIVELLO: fatta salva
l’autonomia della contrattazione collettiva, la
RETRIBUZIONE deve tener conto delle ore
effettivamente lavorate e delle ore di
formazione nella misura del 35% del relativo
monte ore complessivo
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I VANTAGGI DELL’APPRENDISTATO
GRANDEZZA
AZIENDA
BENEFICI
CONTRIBUTIVI
BENEFICI
ECONOMICI
BENEFICI
NORMATIVI
BENEFICI
FISCALI
1,61%
AZIENDE
FINO A
9 DIPEND.
AZIENDE
OLTRE
9 DIPEND.
- “ZERO” CONTRIBUTI”
per intera durata
apprendistato e per l’anno
successivo in caso di
conferma
(agevolazione valida fino
al 31.12.2016)
- 1,61%
(1,31% per ASPI + 0,30%
Formaz. Continua)
11,61%
- 10% CONTRIBUTI
per intera durata
apprendistato e per l’anno
successivo in caso di
conferma
- 1,61%
(1,31% per ASPI + 0,30%
Formaz. Continua)
FORMAZIONE
Pacchetto Lavoro
(art. 9, comma 2)
Sottoinquadramento
(fino a 2 livelli in
meno rispetto a
quello da
raggiungere)
oppure
Percentualizzazione
(percentuale
progressiva in
relazione
all’anzianità)
Non
computabilità
degli apprendisti
per
l’applicazione di
alcuni istituti
legali o
contrattuali
(es. computo
dipendenti ai fini
dell’applicazione
art. 18 Legge
300/70)
Non
computabilità
ai fini IRAP
delle somme
spese per le
attività
formative
DAL 1.10.2013
SEMPLIFICATA
PARTE
FORMATIVA
(espunta la
formazione di
base e trasversale,
dal PFI)
D.L. 34/14
Dal 21.3.2014
Il PIANO
FORMATIVO
INDIVIDUALE
non richiede la
forma scritta e
la
FORMAZIONE
TRASVERSALE
è discrezionale
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